LEGGE 20 dicembre 1996, n. 637
Modifica dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7 giorno, in attuazione dell'articolo 8, comma terzo, della Costituzione.
Vigente al: 10-12-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Modifica dell'intesa stipulata il 29 dicembre 1986
ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516
1. E' approvata l'intesa stipulata il 6 novembre 1996 tra il
Governo della Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese
cristiane avventiste del 7 giorno, che modifica l'intesa del 29
dicembre 1986, approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516.
Art. 2.
Ripartizione della quota del gettito IRPEF
1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n.
516, e' sostituito dal seguente:
" 1. A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese
cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali,
destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad
interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e
all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo
costituito".
2. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge 22 novembre 1988, n.
516, e' sostituito dal seguente:
" 3. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti,
l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione
alle scelte espresse".
Art. 3.
Entrata in vigore
1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 29 dicembre 1986
ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, decorrono dal
periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 dicembre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'UNIONE ITALIANA DELLE CHIESE
CRISTIANE AVVENTISTE DEL 7° GIORNO INTEGRATIVA DELL'INTESA FIRMATA IL
29 DICEMBRE 1986 ED APPROVATA CON LEGGE 22 NOVEMBRE 1988, N. 516.
Articolo 1.
Modifica d'intesa
1. La Repubblica italiana e l'Unione italiana delle Chiese
cristiane avventiste del 7° giorno, considerata l'opportunita' di
procedere alla modificazione dell'intesa stipulata il 29 dicembre
1986 ed approvata con legge 22 novembre 1988, n. 516, convengono, ai
sensi dell'articolo 37, comma 2, della citata legge, di modificarla
con le seguenti disposizioni.
Articolo 2.
Ripartizione della quota del gettito dell'IRPEF
1. Il primo comma dell'articolo 31 dell'intesa stipulata il 29
dicembre 1986 e' sostituito dal seguente:
"A decorrere dall'anno finanziario 1990, l'Unione delle Chiese
cristiane avventiste concorre alla ripartizione della quota pari
all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche
liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali,
destinando le somme devolute a tale titolo dai contribuenti ad
interventi sociali, assistenziali, umanitari e culturali in Italia e
all'estero, sia direttamente sia attraverso un ente all'uopo
costituito".
2. Il terzo comma dell'articolo 31 dell'intesa stipulata il 29
dicembre 1986 e' sostituito dal seguente:
"In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti,
l'attribuzione delle somme relative viene effettuata in proporzione
alle scelte espresse".
Articolo 3.
Entrata in vigore
1. Le modifiche apportate all'intesa stipulata il 29 dicembre 1986
decorrono dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
vigore della legge di approvazione della presente intesa.
Articolo 4.
Norma finale
1. Il Governo presentera' al Parlamento apposito disegno di legge
di approvazione della presente intesa ai fini dell'articolo 8 della
Costituzione.
Roma, 6 novembre 1996
Vincenzo MAZZA
Romano PRODI