DECRETO 10 maggio 1994, n. 415

  Regolamento  per  la  disciplina  delle  categorie   di   documenti
sottratti  al  diritto  di  accesso  ai  documenti amministrativi, in
attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n.  241,
recante  nuove  norme  in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi.
 
 Vigente al: 24-2-2012  
 

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
  Visto l'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto l'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'art. 8 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  27
giugno 1992, n. 352; 
  Udito il  parere  della  commissione  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui
all'art. 27 della legge 7 agosto 1990, n. 241,  espresso  in  data  7
luglio 1993; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 27 gennaio 1994; 
  Inviata la comunicazione al Presidente del Consiglio dei  Ministri,
ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
con nota n. M/2107/A in data 9 maggio 1994; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1. Il presente regolamento individua, in conformita'  all'art.  24,
comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le categorie di documenti
formati o comunque  rientranti  nella  disponibilita'  del  Ministero
dell'interno  e  degli   organi   periferici   dipendenti   sottratti
all'accesso in relazione ai casi di esclusione del diritto di accesso
di cui all'art. 24, comma 2, della medesima legge n. 241 del 1990  ed
all'art. 8 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  27  giugno
1992, n. 352. 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
                   sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle 
                        disposizioni sulla promulgazione delle leggi, 
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica 
           e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, 
             approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 
                dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la 
            lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato 
              rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
          Nota al titolo: 
             - La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca: "Nuove norme sul 
              procedimento amministrativo e sul diritto di accesso ai 
                 documenti amministrativi". Si trascrive il testo del 
          relativo art. 24: 
                "Art. 24. - 1. Il diritto di accesso e' escluso per i 
          documenti coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 
             della legge 24 ottobre 1977, n. 801, nonche' nei casi di 
             segreto o di divieto di divulgazione altrimenti previsti 
          dall'ordinamento. 
                2. Il Governo e' autorizzato ad emanare, ai sensi del 
             comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, 
                 entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della 
          presente legge, uno o piu' decreti intesi a disciplinare le 
            modalita' di esercizio del diritto di accesso e gli altri 
          casi di esclusione del diritto di accesso in relazione alla 
          esigenza di salvaguardare: 
                  a) la sicurezza, la difesa nazionale e le relazioni 
          internazionali; 
               b) la politica monetaria e valutaria; 
                  c) l'ordine pubblico e la prevenzione e repressione 
          della criminalita'; 
                      d) la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed 
             imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione 
           degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui 
          conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro 
          interessi giuridici. 
                     3. Con i decreti di cui al comma 2 sono altresi' 
          stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai 
             dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel 
          rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2. 
                     4. Le singole amministrazioni hanno l'obbligo di 
          individuare, con uno o piu' regolamenti da emanarsi entro i 
               sei mesi successivi, le categorie di documenti da essi 
              formati o comunque rientranti nella loro disponibilita' 
          sottratti all'accesso per le esigenze di cui al comma 2. 
                5. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 9 
                   della legge 1 aprile 1981, n. 121, come modificato 
            dall'art. 26 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, e dalle 
                     relative norme di attuazione, nonche' ogni altra 
             disposizione attualmente vigente che limiti l'accesso ai 
          documenti amministrativi. 
                6. I soggetti indicati nell'art. 23 hanno facolta' di 
          differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la 
            conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare 
           lo svolgimento dell'azione amministrativa. Non e' comunque 
              ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della 
               formazione dei provvedimenti di cui all'art. 13, salvo 
          diverse disposizioni di legge". 
          Note alle premesse: 
                - Per il testo del comma 4 dell'art. 24 della legge 7 
          agosto 1990, n. 241, si veda in nota al titolo. 
               - Il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17 della legge 23 
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e 
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' 
          il seguente: 
                 "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati 
            regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di 
                  autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge 
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per 
               materie di competenza di piu' Ministri, possono essere 
            adottate con decreti interministeriali, ferma restando la 
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. 
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono 
             dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati 
            dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente 
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 
                  4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti 
              ministeriali ed interministeriali, che devono recare la 
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere 
                  del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla 
               registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella 
          Gazzetta Ufficiale". 
             - Il testo dell'art. 8 del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352 
          (Regolamento per la disciplina delle modalita' di esercizio 
                   e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai 
          documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 
            2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme 
            in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
          accesso ai documenti amministrativi) e' il seguente: 
                 "Art. 8 (Disciplina dei casi di esclusione). - 1. Le 
                singole amministrazioni provvedono all'emanazione dei 
               regolamenti di cui all'art. 24, comma 4, della legge 7 
            agosto 1990, n. 241, con l'osservanza dei criteri fissati 
          nel presente articolo. 
              2. I documenti non possono essere sottratti all'accesso 
            se non quando siano suscettibili di recare un pregiudizio 
          concreto agli interessi indicati nell'art. 24 della legge 7 
             agosto 1990, n. 241. I documenti contenenti informazioni 
              connesse a tali interessi sono considerati segreti solo 
           nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine, 
                    le amministrazioni fissano, per ogni categoria di 
           documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale 
          essi sono sottratti all'accesso. 
             3. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti 
             all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di 
          differimento. 
             4. Le categorie di cui all'art. 24, comma 4, della legge 
                  7 agosto 1990, n. 241, riguardano tipologie di atti 
             individuati con criteri di omogeneita' indipendentemente 
          dalla loro denominazione specifica. 
               5. Nell'ambito dei criteri di cui ai commi 2, 3 e 4, i 
                    documenti amministrativi possono essere sottratti 
          all'accesso: 
                    a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate 
              dall'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla 
            loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e 
                 individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, 
              nonche' all'esercizio della sovranita' nazionale e alla 
                       continuita' e alla correttezza delle relazioni 
          internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi 
previste nei trattati e nelle relative leggi di attuazione; 
b) quando possa arrecarsi pregiudizio ai processi di 
                  formazione, di determinazione e di attuazione della 
          politica monetaria e valutaria; 
                     c) quando i documenti riguardino le strutture, i 
           mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente 
                   strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla 
                prevenzione e alla repressione della criminalita' con 
            particolare riferimento alle tecniche investigative, alla 
           identita' delle fonti di informazione e alla sicurezza dei 
               beni e delle persone coinvolte, nonche' l'attivita' di 
          polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini; 
                d) quando i documenti riguardino la vita privata o la 
              riservatezza di persone fisiche, di persone giuridiche, 
          gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento 
                agli interessi espistolare, sanitario, professionale, 
               finanziario, industriale e commerciale di cui siano in 
           concreto titolari, ancorche' i relativi dati siano forniti 
                     all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si 
           riferiscono. Deve comunque essere garantita ai richiedenti 
             la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la 
           cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i 
          loro stessi interessi giuridici". 
                  - Il testo dell'art. 27 della citata legge 7 agosto 
          1990, n. 241, e' il seguente: 
                 "Art. 27. - 1. E' istituita presso la Presidenza del 
               Consiglio dei Ministri la commissione per l'accesso ai 
          documenti amministrativi. 
             2. La commissione e' nominata con decreto del Presidente 
           della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio 
             dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa e' 
          presieduta dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del 
          Consiglio dei Ministri ed e' composta da sedici membri, dei 
           quali due senatori e due deputati designati dai Presidenti 
          delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di 
             cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei 
           rispettivi organi di autogoverno, quattro fra i professori 
           di ruolo in materia giuridico-amministrative e quattro fra 
          i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. 
                  3. La commissione e' rinnovata ogni tre anni. Per i 
             membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di 
            scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso 
          del triennio. 
             4. Gli oneri per il funzionamento della commissione sono 
              a carico dello stato di previsione della Presidenza del 
          Consiglio dei Ministri. 
                  5. La commissione vigila affinche' venga attuato il 
               principio di piena conoscibilita' dell'attivita' della 
          pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati 
             dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla 
           trasparenza dell'attivita' della pubblica amministrazione, 
           che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei 
                     Ministri; propone al Governo modifiche dei testi 
          legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la 
           piu' ampia garanzia dei diritti di accesso di cui all'art. 
          22. 
                 6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare 
           alla commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le 
          informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione 
          di quelli coperti da segreto di Stato. 
                7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di 
             cui al comma 1 dell'art. 18, le misure ivi previste sono 
          adottate dalla commissione di cui al presente articolo". 
                               Art. 2 
Categorie  di  documenti  inaccessibili  per  motivi  attinenti  alla
sicurezza, alla difesa nazionale ed alle relazioni internazionali. 
1 . Ai sensi dell'art. 8,  comma  5,  lettera  a),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed  in  relazione
alla esigenza di salvaguardare la sicurezza, la difesa nazionale e le
relazioni internazionali,  sono  sottratte  all'accesso  le  seguenti
categorie di documenti: 
a) documentazione relativa agli  accordi  intergovernativi  stipulati
per   la   realizzazione   di   programmi   militari   di   sviluppo,
approvvigionamento  e/o  supporto  comune  o  di  programmi  per   la
collaborazione internazionale di polizia; 
b) dichiarazioni di  riservatezza  e  relativi  atti  istruttori  dei
documenti archivistici concernenti  la  politica  estera  o  interna,
secondo quanto previsto dagli  articoli  21  e  22  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  30  settembre  1963,  n.  1409,  nonche'
dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica  30  dicembre
1975, n. 854; 
c) relazioni,  rapporti  ed  ogni  altra  documentazione  relativa  a
problemi concernenti le  zone  di  confine  e  i  gruppi  linguistici
minoritari, la cui conoscenza possa  pregiudicare  la  sicurezza,  la
difesa nazionale o le relazioni internazionali; 
d) documentazione relativa ai procedimenti di concessione, acquisto e
riacquisto della cittadinanza la cui conoscenza puo' pregiudicare  la
sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali. 
(( e) atti concernenti la concessione del  nullaosta  di  segretezza,
ove non assoggettati a classifica di segretezza, ai sensi della legge
24 ottobre 1977,  n.  801,  ed  atti  che  contengono  riferimenti  a
situazioni connesse alla concessione del predetto nullaosta; )) 
(( f) documentazione relativa ai  procedimenti  di  riconoscimento  e
revoca dello stato di rifugiato la cui conoscenza  puo'  pregiudicare
la sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali )). 
                               Art. 3 
Categorie di documenti inaccessibili per motivi di ordine e sicurezza
pubblica  ovvero  ai  fini  di  prevenzione   e   repressione   della
criminalita'. 
1 . Ai sensi dell'art. 8,  comma  5,  lettera  c),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed  in  relazione
all'esigenza di salvaguardare l'ordine pubblico e  la  prevenzione  e
repressione  della  criminalita',  sono  sottratte   all'accesso   le
seguenti categorie di documenti: 
a) relazioni di servizio ed altri atti o  documenti  presupposto  per
l'adozione degli atti  o  provvedimenti  dell'autorita'  nazionale  e
delle altre autorita' di pubblica sicurezza, nonche' degli  ufficiali
o agenti di pubblica  sicurezza,  ovvero  inerenti  all'attivita'  di
tutela dell'ordine e della sicurezza  pubblica  o  di  prevenzione  e
repressione della criminalita', salvo che si tratti di documentazione
che, per disposizione di legge o di regolamento, debba essere unita a
provvedimenti o atti soggetti a pubblicita'; 
b) relazioni di servizio, informazioni  ed  altri  atti  o  documenti
inerenti ad adempimenti istruttori relativi a licenze, concessioni od
autorizzazioni  comunque  denominate  o  ad  altri  provvedimenti  di
competenza di autorita' o organi diversi, compresi quelli relativi al
contenzioso  amministrativo,  che  contengono  notizie   relative   a
situazioni di interesse  per  l'ordine  e  la  sicurezza  pubblica  e
all'attivita' di prevenzione e repressione della criminalita',  salvo
che, per disposizioni di legge o di regolamento,  ne  siano  previste
particolari  forme  di  pubblicita'  o   debbano   essere   uniti   a
provvedimenti o atti soggetti a pubblicita'; 
c) atti e  documenti  attinenti  ad  informazioni  fornite  da  fonti
confidenziali, individuate od anonime, nonche' da  esposti  informali
di privati, di organizzazioni di categoria o sindacali; 
d) atti e documenti concernenti l'organizzazione ed il  funzionamento
dei   servizi   di   polizia,   ivi    compresi    quelli    relativi
all'addestramento, all'impiego ed alla mobilita' del personale  delle
forze di polizia, nonche' i documenti sulla  condotta  dell'impiegato
rilevanti ai fini di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica  e
quelli  relativi  ai  contingenti  delle   forze   armate   poste   a
disposizione dell'autorita' di pubblica sicurezza; 
e documenti attinenti alla dislocazione sul  territorio  dei  presidi
delle forze di polizia, esclusi quelli aperti al pubblico; 
f) atti e documenti concernenti la sicurezza delle infrastrutture, la
protezione e custodia  di  armi,  munizioni,  esplosivi  e  materiali
classificati; 
g) atti di pianificazione, programmazione, acquisizione,  gestione  e
manutenzione, dismissione di infrastrutture ed aree nei limiti in cui
detti documenti contengono notizie rilevanti al fine di garantire  la
sicurezza pubblica nonche' la  prevenzione  e  la  repressione  della
criminalita'; 
h) atti e documenti in materia di ricerca, sviluppo,  pianificazione,
programmazione, acquisizione, gestione  e  conservazione  dei  mezzi,
delle armi, dei materiali e delle scorte; 
i)  relazioni  tecniche  sulle  prove  d'impiego  dei  materiali   di
sperimentazione; 
l) documentazione relativa alla descrizione progettuale e  funzionale
di impianti industriali a rischio limitatamente  alle  parti  la  cui
conoscenza puo' agevolare la commissione di atti di sabotaggio; 
m) atti, documenti e note informative  utilizzate  per  l'istruttoria
finalizzata  all'adozione  dei  provvedimenti  di   rimozione   degli
amministratori degli enti locali ai sensi dell'art. 40 della legge  8
giugno 1990, n. 142, e dei provvedimenti di scioglimento degli organi
ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera  a),  della  legge  8  giugno
1990, n. 142, e dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221. 
(( n) documentazione relativa all'istruzione, alla definizione e alla
attuazione delle misure di protezione e  dei  programmi  speciali  di
protezione previsti dalla legge 15 marzo 1991, n.  82,  e  successive
modificazioni e integrazioni, nonche' di tutti gli atti concernenti i
collaboratori di giustizia e le persone con essi sottoposte a  misure
tutorie ed assistenziali; )) 
(( o) relazioni di servizio, informazioni ed altri atti  o  documenti
inerenti a materiali ad alta tecnologia per le operazioni speciali  e
per gli interventi speciali )). 
2 . Il divieto di accesso ai documenti elencati alla lettera  m)  del
comma 1 opera nei limiti in cui esso  e'  necessario  per  assicurare
l'ordine  pubblico,   la   prevenzione   e   la   repressione   della
criminalita',   con    particolare    riferimento    alle    tecniche
investigative, alla  identita'  delle  fonti  di  informazione,  alla
sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, nonche' alle  attivita'
di polizia giudiziaria e alla conduzione delle indagini. 
                               Art. 4 
Categorie di documenti inaccessibili per motivi  di  riservatezza  di
terzi, persone, gruppi Ed imprese. 
1 . Ai sensi dell'art. 8,  comma  5,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, ed  in  relazione
all'esigenza di salvaguardare  la  Riservatezza  di  terzi,  persone,
gruppi ed imprese, garantendo peraltro ai medesimi la  Visione  degli
atti relativi ai procedimenti amministrativi la  cui  conoscenza  sia
necessaria per curare o per difendere  i  loro  interessi  giuridici,
sono sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti: 
a) ((LETTERA ABROGATA DAL DECRETO 17 NOVEMBRE 1997, N. 508 )); 
b)  rapporti  informativi  sul  personale  dipendente  del  Ministero
dell'interno nonche' notizie sugli aspiranti  all'accesso  nei  ruoli
della Polizia di Stato; 
c) notizie,  documenti  e  cose  comunque  attinenti  alle  selezioni
psico-attitudinali; 
d) accertamenti medico-legali e relativa documentazione; 
e) documenti  e  atti  relativi  alla  salute  delle  persone  ovvero
concernenti le condizioni psicofisiche delle medesime; 
f)  documentazione  attinente  ai   lavori   delle   commissioni   di
avanzamento e alle procedure di passaggio alle qualifiche  superiori,
fino alla data di adozione dei  relativi  decreti  di  promozione,  e
documentazione delle commissioni giudicatrici di concorso, fino  alla
adozione, da parte dell'Amministrazione, del provvedimento conclusivo
del relativo procedimento; 
g)   documentazione   caratteristica,   matricolare   e   concernente
situazioni private dell'impiegato; 
h) documentazione attinente a procedimenti penali e disciplinari; 
i) documentazione attinente ad inchieste ispettive sommarie e formali
(( nonche' a verifiche ispettive ordinarie e straordinarie )); 
l)  documentazione  attinente  ai  provvedimenti  di   dispensa   dal
servizio; 
m)  informazioni  relative   alla   concessione   di   autorizzazione
all'accesso ad infrastrutture di polizia o di interesse per la difesa
nazionale; 
n) documentazione relativa alla corrispondenza epistolare di privati,
alla attivita' professionale, commerciale e industriale, nonche' alla
situazione finanziaria, economica e patrimoniale di  persone,  gruppi
ed imprese comunque utilizzata ai fini dell'attivita'  amministrativa
(( nonche' relazioni, informazioni ed altri atti e documenti relativi
alle offerte tecnicoeconomiche da cui emergano elementi coperti dalla
tutela dei brevetti e delle privative industriali )); 
o) dichiarazioni di  riservatezza  e  relativi  atti  istruttori  dei
documenti archivistici concernenti situazioni  puramente  private  di
persone o processi penali, secondo quanto previsto dagli articoli  21
e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 30  settembre  1963,
n. 1409,  nonche'  dall'art.  1  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; 
p) rapporti alla Procura generale ed  alle  procure  regionali  della
Corte dei conti e richieste o relazioni di dette  procure  ove  siano
nominativamente individuati soggetti pwer  i  quali  si  appalesa  la
sussistenza di responsabilita' amministrative, contabili e penali; 
q) atti di promovimento di azioni di responsabilita' di  fronte  alla
Procura generale ed alle procure  regionali  della  Corte  dei  conti
nonche' alle competenti autorita' giudiziarie; 
r) verbali di cui all'art.. 1, comma 2, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, in materia di riconoscimento
dello  status  di  rifugiato,  compresa  la  relativa  Documentazione
istruttoria; 
s) atti della commissione centrale per il riconoscimento dello status
di rifugiato, di cui all'art. 2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 maggio 1990, n. 136, relativi a: .br: 1) istanze  volte
al riconoscimento dello status di rifugiato; 
2) resoconti delle audizioni dei richiedenti lo status di rifugiato; 
3) verbali delle sedute; 
4)   documentazioni   integrative   eventualmente   presentate    dai
richiedenti in sede di commissione; 
5) decisioni della commissione notificate ai richiedenti; 
6) atti concernenti affari di pertinenza dei rifugiati, sia che  essi
risiedano in Italia o che siano emigrati in altri Paesi; 
7) atti relativi ai ricorsi dei richiedenti lo status di rifugiato  -
ai sensi dell'art. 5, comma 2, della legge 28 febbraio 1990, n. 39  -
avverso  le  pronunce  di  denegazione  prodotte  dalla   commissione
centrale; 
t) atti e documenti relativi ai provvedimenti  di  concessione  o  di
denegazione dei contributi di prima assistenza di cui  agli  articoli
1, 2, 3 e 4 del decreto interministeriale 24 luglio 1990, n. 237,  in
materia di prima assistenza ai richiedenti lo status di rifugiato; 
u) atti  -  e  inerente  documentazione  -  dei  ricorsi  avverso  il
provvedimento di diniego del contributo di prima assistenza ex art. 5
del decreto interministeriale 24 luglio 1990, n. 237; 
v) elaborati progettuali relativi alle sedi di  servizio  dei  vigili
del fuoco; 
z) elaborati ed  ogni  altro  atto  tecnico  concernente  i  prodotti
soggetti ad omologazioni  e  approvazioni  ai  fini  della  normativa
antincendi. 
((aa) relazioni sull'attivita' di comitati,  commissioni,  gruppi  di
studio e di lavoro)). 
2 . Il divieto di accesso ai documenti elencati alle lettere p),  q),
r), s), t) e u) e' limitato alle sole parti la  cui  conoscenza  puo'
pregiudicare il diritto delle persone alla riservatezza. 
                               Art. 5. 
                       Periodo di segretazione 
1 . Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge  7  agosto  1990,  n.
241, e dell'art. 8, commi 2 e 3, del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 27 giugno 1992, n. 352, l'accesso e' consentito: 
a) per i documenti di  cui  all'art.  2,  lettera  b),  del  presente
regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni cinquanta; 
b) per i documenti di  cui  all'art.  2,  lettera  c),  del  presente
regolamento, dopo un periodo di  segretazione  di  anni  ((  dieci)).
Resta fermo il divieto di accesso per i documenti  o  parte  di  essi
contenenti notizie relative a situazioni di interesse per l'ordine  e
la sicurezza pubblica o all'attivita' di  prevenzione  e  repressione
dei reati; 
c) per i documenti di  cui  all'art.  4,  lettera  o),  del  presente
regolamento, dopo un periodo di segretazione di anni settanta. 
   2 .  Il  Ministro  puo'  permettere,  per  motivi  di  studio,  la
consultazione dei documenti di cui alle lettere a) e c) del  comma  1
anche prima della scadenza dei termini ivi indicati,  in  conformita'
all'art. 21, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  30
settembre 1963, n. 1409. 
                               Art. 6. 
                              Modifiche 
  1. Entro due anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento e successivamente almeno ogni tre anni, l'Amministrazione
dell'interno verifica la  congruita'  delle  categorie  di  documenti
sottratti  all'accesso   individuate   dagli   articoli   precedenti,
valutando altresi' la possibilita' di disciplinare ulteriori casi  di
differimento dell'accesso rispetto a quelli previsti dall'art. 5  del
presente regolamento. 
  2. Le modifiche ritenute necessarie a seguito della verifica di cui
al comma 1  sono  adottate  nelle  medesime  modalita'  e  forme  del
presente regolamento. 
                               Art. 7. 
                       Pubblicita' aggiuntiva 
  1. Il presente regolamento, oltre  che  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana,  e'  altresi'  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale di legislazione del Ministero  dell'interno.  Le
stesse modalita' sono  utilizzate  per  le  successive  modifiche  ed
integrazioni. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Roma, 10 maggio 1994 
                                                  Il Ministro: CIAMPI 
 Visto il Guardasigilli: BIONDI 
  Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 1994 
  Registro n. 1 Interno, foglio n. 297