LEGGE 11 marzo 1953, n. 87

Norme   sulla   costituzione   e   sul   funzionamento   della  Corte
costituzionale.
 
 Vigente al: 29-2-2012  
 

TITOLO I
COSTITUZIONE DELLA CORTE

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  Corte  costituzionale e' composta di quindici giudici nominati,
in  ordine  successivo, cinque dalle supreme magistrature ordinaria e
amministrative,  cinque  dal  Parlamento in seduta comune, cinque dal
Presidente della Repubblica.
                               Art. 2.

  I   giudici   della   Corte  la  cui  nomina  spetta  alle  supreme
magistrature ordinaria ed amministrative, sono eletti:
    a)  tre  da un collegio del quale fanno parte il presidente della
Corte  di  cassazione,  che  lo  presiede, il procuratore generale, i
presidenti  di  sezione,  gli  avvocati  generali,  i consiglieri e i
sostituti procuratori generali della Cassazione;
    b)  uno  da  un  collegio del quale fanno parte il presidente del
Consiglio  di  Stato,  che  lo presiede, i presidenti di sezione ed i
consiglieri del Consiglio di Stato;
    c)  uno  da un collegio del quale fanno parte il presidente della
Corte  dei  conti  che  lo  presiede,  i  presidenti  di  sezione,  i
consiglieri,  il  procuratore  generale ed i viceprocuratori generali
della Corte dei conti.
  I  componenti  di  ciascun collegio possono votare per un numero di
candidati pari a quello dei giudici che il collegio deve eleggere. Si
considerano non iscritti i nomi eccedenti tale numero.
  I   nomi   degli  eletti  vengono  immediatamente  comunicati,  dal
presidente   di   ciascun   collegio,   al   Presidente  della  Corte
costituzionale,  ai  Presidenti delle due Camere del Parlamento ed al
Presidente della Repubblica.
                               Art. 3.

  ((COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2)).
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2)).
  Dopo  ogni  scrutinio saranno gradualmente proclamati eletti coloro
che  avranno riportato la maggioranza preveduta, rispettivamente, nei
commi precedenti.
  I  nomi  dei  giudici  eletti dal Parlamento vengono immediatamente
comunicati  dal  Presidente  della  Camera dei deputati al Presidente
della Repubblica e al Presidente della Corte costituzionale.
                               Art. 4.

  I  giudici  della  Corte  costituzionale,  la  cui nomina spetta al
Presidente della Repubblica, sono nominati con suo decreto.
  Il  decreto  e'  controfirmato  dal  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri.
                               Art. 5.

  I  giudici  della  Corte,  prima  di assumere le funzioni, prestano
giuramento  di  osservare  la Costituzione e le leggi, nelle mani del
Presidente  della  Repubblica, alla presenza dei Presidenti della due
Camere del Parlamento.
                               Art. 6.

  La  Corte  elegge  a maggioranza dei suoi componenti il Presidente.
Nel  caso  che nessuno riporti la maggioranza si procede ad una nuova
votazione  e,  dopo  di  questa,  eventualmente,  alla  votazione  di
ballottaggio  tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di
voti e si proclama eletto chi abbia riportato la maggioranza.
  In  caso  di parita' e' proclamato eletto il piu' anziano di carica
e, in mancanza, il piu' anziano di eta'.
  Della   nomina   e'   data  immediata  comunicazione  dallo  stesso
Presidente eletto al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle
due  Camere  del  Parlamento  ed  al  Presidente  dei  Consiglio  dei
Ministri.
  ((COMMA ABROGATO DALLA L. COST. 22 NOVEMBRE 1967, N. 2)).
  Il  Presidente, subito dopo l'insediamento nella carica, designa un
giudice  destinato  a  sostituirlo per il tempo necessario in caso di
impedimento.
                               Art. 7.

  I  giudici  della  Corte  costituzionale  non  possono  assumere  o
conservare altri uffici o impieghi pubblici o privati, ne' esercitare
attivita'  professionali,  commerciali  o  industriali,  funzioni  di
amministratore o sindaco in societa' che abbiano fine di lucro.
  Durante  il  periodo  di  appartenenza  alla Corte costituzionale i
giudici  che  siano magistrati in attivita' di servizio, o professori
universitari,  non  potranno  continuare  nell'esercizio  delle  loro
funzioni.
  Essi  saranno  collocati  fuori  ruolo  per tutto il periodo in cui
restano  in  carica  e fino a quando non raggiungano i limiti di eta'
per essere collocati a riposo.
  ((All'atto  della  cessazione  dalla, carica di giudici della Corte
Costituzionale,  i professori universitari ordinari vengono riammessi
in  ruolo  in  soprannumero, nella sede gia' occupata. Entro tre mesi
dalla avvenuta riammissione in ruolo universitario possono, tuttavia,
essere chiamati in soprannumero da altra Facolta' della medesima o di
altra  sede.  In  ogni  caso  le  Facolta'  possono  chiedere, con il
consenso  degli  interessati, che i professori stessi siano assegnati
ad  insegnamento  di  materia, diversa ai sensi dell'art. 93, terzo e
quarto comma, del testo unico sull'istruzione superiore approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. In tal caso il Ministero della
pubblica  istruzione  e'  tenuto  a  sentire  la  sezione  prima  del
Consiglio superiore della pubblica istruzione)).
  I  giudici  della  Corte  costituzionale  non possono fare parte di
commissioni   giudicatrici   di   concorso,   ne'  ricoprire  cariche
universitarie   e   non   possono   essere   candidati   in  elezioni
amministrative o politiche.
                               Art. 8.

  I  giudici  della  Corte non possono svolgere attivita' inerente ad
una associazione o partito politico.
                               Art. 9.

  Le  domande dell'autorita' competente per sottoporre a procedimento
penale   o   procedere   all'arresto   di   un  giudice  della  Corte
costituzionale  sono  trasmesse  alla Corte stessa per il tramite del
Ministero di grazia e giustizia.
                               Art. 10

  La Corte, con il solo intervento dei giudici ordinari, pronuncia la
decadenza  dei  cittadini  eletti dal Parlamento ai sensi dell'ultimo
comma  dell'art.  135  della Costituzione qualora gli stessi, dopo la
loro elezione, vengano a perdere i requisiti per l'eleggibilita' o si
rendano incompatibili.
  La  decisione  della  Corte  e'  comunicata ai Presidenti delle due
Camere del Parlamento per la sostituzione.
                              Art. 11.

  Tutti i provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei giudici
ordinari  e  dei  giudici  aggregati  sono  deliberati  in  Camera di
consiglio  ed  a  maggioranza dei suoi componenti. Essi devono essere
motivati e sono resi pubblici nei modi disposti dall'art. 19.
                              Art. 12.

  ((I  giudici  della Corte costituzionale hanno tutti egualmente una
retribuzione corrispondente al piu' elevato livello tabellare che sia
stato   raggiunto   dal   magistrato  della  giurisdizione  ordinaria
investito  delle  piu'  alte  funzioni,  aumentato  della  meta'.  Al
Presidente  e'  inoltre  attribuita  una indennita' di rappresentanza
pari ad un quinto della retribuzione)).
  Tale  trattamento sostituisce ed assorbe quello che ciascuno, nella
sua  qualita'  di  funzionario  di Stato o di altro ente pubblico, in
servizio o a riposo, aveva prima della nomina a giudice della Corte.
  Ai  giudici  eletti  a  norma dell'ultimo comma dell'art. 135 della
Costituzione e' assegnata una indennita' giornaliera di presenza pari
ad  un  trentesimo  della  retribuzione  mensile spettante ai giudici
ordinari.
                              Art. 13.

  La  Corte puo' disporre l'audizione di testimoni e, anche in deroga
ai divieti stabiliti da altre leggi, il richiamo di atti o documenti.
                              Art. 14.

  ((La  Corte  puo'  disciplinare  l'esercizio delle sue funzioni con
regolamento   approvato   a   maggioranza  dei  suoi  componenti.  Il
regolamento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
  La  Corte,  nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge
del  Parlamento,  provvede  alla  gestione delle spese, dei servizi e
degli  uffici,  e stabilisce, in apposita pianta organica, il numero,
la  qualita'  e  gli assegni, nonche' le attribuzioni, i diritti ed i
doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio.
  La Corte e' competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei
suoi dipendenti.
  Nell'ambito  dei  propri ordinamenti la Corte determinera', tenendo
presenti  le  norme  vigenti  per  le Amministrazioni dello Stato, la
composizione  del  Gabinetto  del  Presidente  e delle Segreterie dei
giudici,  ai quali potra' essere addetto anche personale appartenente
alle Amministrazioni dello Stato)).

TITOLO II
FUNZIONAMENTO DELLA CORTE
CAPO I
Norme generali di procedura

                              Art. 15.

  Le  udienze  della  Corte  costituzionale  sono  pubbliche,  ma  il
Presidente  puo'  disporre  che  si svolgano a porte chiuse quando la
pubblicita'  puo'  nuocere  alla  sicurezza  dello Stato o all'ordine
pubblico  o  alla  morale,  ovvero  quando  avvengono,  da  parte del
pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenita'.
                              Art. 16.

  I  membri  della  Corte  hanno  obbligo di intervenire alle udienze
quando non siano legittimamente impediti.
  La Corte funziona con l'intervento di almeno undici giudici.
  Le  decisioni  sono  deliberate  in Camera di consiglio dai giudici
presenti a tutte le udienze in cui si e' svolto il giudizio e vengono
prese con la maggioranza assoluta dei votanti. Nel caso di parita' di
voto  prevale  quello  del  Presidente, salvo quanto e' stabilito nel
secondo comma dell'art. 49.
                              Art. 17.

  Il cancelliere assiste alle sedute della Corte e stende il processo
verbale sotto la direzione del Presidente.
  Il  processo  verbale  e' sottoscritto da chi presiede la udienza e
dal  cancelliere;  di esso non si da' lettura, salvo espressa istanza
di parte.
                              Art. 18.

  La  Corte  giudica  in via definitiva con sentenza. Tutti gli altri
provvedimenti di sua competenza sono adottati con ordinanza.
  I provvedimenti del Presidente sono adottati con decreto.
  Le  sentenze sono pronunciate in nome del popolo italiano e debbono
contenere,  oltre  alla indicazione dei motivi di fatto e di diritto,
il  dispositivo,  la  data  della  decisione  e la sottoscrizione dei
giudici e del cancelliere.
  Le ordinanze sono succintamente motivate.
                              Art. 19.

  Le  decisioni  della  Corte  costituzionale  sono  depositate nella
cancelleria   della  Corte  e  chiunque  puo'  prenderne  visione  ed
ottenerne copia.
                              Art. 20.

  Nei    procedimenti    dinanzi   alla   Corte   costituzionale   la
rappresentanza  e la difesa delle parti puo' essere affidata soltanto
ad avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.
  Gli organi dello Stato e delle Regioni hanno diritto di intervenire
in giudizio.
  Il  Governo,  anche  quando intervenga nella persona del Presidente
del  Consiglio  dei  Ministri  o  di  un Ministro a cio' delegato, e'
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato o da un suo
sostituto.
                              Art. 21.

  Gli  atti  del  procedimento davanti alla Corte costituzionale sono
esenti da tasse di ogni specie. ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
  La L. 22 novembre 1962, n. 1646 ha disposto (con l'art. 6, comma 1)
che  "Per  le cessazioni dal servizio a partire dal 1 gennaio 1958 in
poi, a modifica dell'articolo 21, della legge 4 febbraio 1958, n. 87,
in  nessun  caso  e'  richiesto  un periodo minimo di stato coniugale
anteriore  alla  cessazioni  dal  servizio ai fini del trattamento di
quiescenza indiretto o di reversibilita' delle Casse pensioni facenti
parte degli istituti di previdenza".
                              Art. 22.

  Nel procedimento davanti alla Corte costituzionale, salvo che per i
giudizi  sulle  accuse  di  cui  agli  articoli  43  e  seguenti,  si
osservano,  in quanto applicabili, anche le norme del regolamento per
la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.
  Norme  integrative  possono  essere  stabilite  dalla Corte nel suo
regolamento.

CAPO II
Questioni di legittimita' costituzionale

                              Art. 23.

  Nel  corso  di un giudizio dinanzi ad una autorita' giurisdizionale
una  delle  parti o il pubblico ministero possono sollevare questione
di legittimita' costituzionale mediante apposita istanza, indicando:
    a)  le disposizioni della legge o dell'atto avente forza di legge
dello   Stato   o   di   una   Regione,   viziate  da  illegittimita'
costituzionale;
    b)   le   disposizioni   della   Costituzione   o   delle   leggi
costituzionali, che si assumono violate.
  L'autorita'  giurisdizionale,  qualora il giudizio non possa essere
definito  indipendentemente  dalla  risoluzione  della  questione  di
legittimita'  costituzionale o non ritenga che la questione sollevata
sia manifestamente infondata, emette ordinanza con la quale, riferiti
i  termini  ed  i  motivi  della  istanza  con  cui  fu  sollevata la
questione,  dispone  l'immediata  trasmissione  degli atti alla Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso.
  La  questione di legittimita' costituzionale puo' essere sollevata,
di  ufficio,  dall'autorita' giurisdizionale davanti alla quale verte
il  giudizio  con  ordinanza  contenente le indicazioni previste alle
lettere  a)  e  b)  del primo comma e le disposizioni di cui al comma
precedente.
  L'autorita'  giurisdizionale  ordina  che  a cura della cancelleria
l'ordinanza  di trasmissione degli atti alla Corte costituzionale sia
notificata,   quando   non  se  ne  sia  data  lettura  nel  pubblico
dibattimento,  alle parti in causa ed al pubblico ministero quando il
suo  intervento sia obbligatorio, nonche' al Presidente del Consiglio
dei  Ministri  ed  al Presidente della Giunta regionale a seconda che
sia  in  questione  una  legge  o un atto avente forza di legge dello
Stato o di una Regione.
  L'ordinanza  viene  comunicata  dal cancelliere anche ai Presidenti
delle  due  Camere  del  Parlamento  o  al  Presidente  del Consiglio
regionale interessato.
                              Art. 24.

  L'ordinanza   che   respinga   la   eccezione   di   illegittimita'
costituzionale  per manifesta irrilevanza o infondatezza, deve essere
adeguatamente motivata.
  L'eccezione   puo'  essere  riproposta  all'inizio  di  ogni  grado
ulteriore del processo.
                              Art. 25.

  Il  Presidente della Corte costituzionale, appena e' pervenuta alla
Corte  l'ordinanza  con la quale l'autorita' giurisdizionale promuove
il   giudizio   di   legittimita'   costituzionale,   ne  dispone  la
pubblicazione   nella  Gazzetta  Ufficiale  e,  quando  occorra,  nel
"Bollettino Ufficiale" delle Regioni interessate.
  Entro  venti giorni dall'avvenuta notificazione della ordinanza, ai
sensi  dell'art.  23,  le parti possono esaminare gli atti depositati
nella cancelleria e presentare le loro deduzioni.
  Entro  lo  stesso termine, il Presidente del Consiglio dei Ministri
ed  il  Presidente  della  Giunta  regionale  possono  intervenire in
giudizio e presentare le loro deduzioni.
                              Art. 26.

  Trascorso   il   termine   indicato   nell'articolo  precedente  il
Presidente  della  Corte  nomina  un  giudice  per la istruzione e la
relazione  e  convoca entro i successivi venti giorni la Corte per la
discussione.
  Qualora  non  si  costituisca  alcuna  parte o in caso di manifesta
infondatezza la Corte puo' decidere in Camera di consiglio.
  Le  sentenze devono essere depositate in cancelleria nel termine di
venti giorni dalla decisione.
                              Art. 27.

  La  Corte  costituzionale, quando accoglie una istanza o un ricorso
relativo a questione di legittimita' costituzionale di una legge o di
un    atto    avente   forza   di   legge,   dichiara,   nei   limiti
dell'impugnazione,    quali    sono   le   disposizioni   legislative
illegittime.   Essa   dichiara,   altresi',   quali   sono  le  altre
disposizioni   legislative,   la   cui   illegittimita'  deriva  come
conseguenza dalla decisione adottata.
                              Art. 28.

  Il  controllo  di  legittimita'  della  Corte costituzionale su una
legge  o  un  atto  avente forza di legge esclude ogni valutazione di
natura  politica  e  ogni sindacato sull'uso del potere discrezionale
del Parlamento.
                              Art. 29.

  La  sentenza  con la quale la Corte si pronunzia sulla questione di
illegittimita'  costituzionale di una legge o di un atto avente forza
di  legge  o  l'ordinanza  con  la  quale  e' dichiarata la manifesta
infondatezza    dell'eccezione    di   incostituzionalita',   vengono
trasmesse,  entro  due  giorni  dal  loro  deposito  in  cancelleria,
unitamente  agli  atti, all'autorita' giurisdizionale che ha promosso
il giudizio, a cura del cancelliere della Corte.
                              Art. 30.

  La  sentenza  che  dichiara  l'illegittimita' costituzionale di una
legge  o  di  un  atto  avente  forza  di  legge dello Stato o di una
Regione,  entro  due  giorni  dal  suo  deposito  in  cancelleria, e'
trasmessa,  di  ufficio,  al  Ministro  di  grazia  e giustizia ed al
Presidente della Giunta regionale affinche' si proceda immediatamente
e,  comunque,  non  oltre  il  decimo  giorno, alla pubblicazione del
dispositivo  della  decisione  nelle  medesime forme stabilite per la
pubblicazione dell'atto dichiarato costituzionalmente illegittimo.
  La  sentenza,  entro  due  giorni  dalla  data del deposito, viene,
altresi',  comunicata alle Camere e ai Consigli regionali interessati
affinche',  ove  lo ritengano necessario, adottino i provvedimenti di
loro competenza.
  Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione
dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.
  Quando  in  applicazione della norma dichiarata incostituzionale e'
stata  pronunciata  sentenza  irrevocabile di condanna, ne cessano la
esecuzione e tutti gli effetti penali.
                              Art. 31.

  ((1.  La  questione  di  legittimita' costituzionale di uno statuto
regionale  puo',  a  norma  del secondo comma dell'articolo 123 della
Costituzione, essere promossa entro il termine di trenta giorni dalla
pubblicazione.
  2.  Ferma  restando  la  particolare forma di controllo delle leggi
prevista  dallo statuto speciale della Regione siciliana, il Governo,
quando  ritenga  che  una  legge regionale ecceda la competenza della
Regione,  puo'  promuovere,  ai sensi dell'articolo 127, primo comma,
della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale della
legge  regionale  dinanzi  alla  Corte  costituzionale entro sessanta
giorni dalla pubblicazione.
  3. La questione di legittimita' costituzionale e' sollevata, previa
deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri, anche su proposta della
Conferenza  Stato-Citta'  e  autonomie  locali,  dal  Presidente  del
Consiglio   dei   ministri   mediante   ricorso  diretto  alla  Corte
costituzionale  e  notificato,  entro i termini previsti dal presente
articolo, al Presidente della Giunta regionale.
  4.  Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale    entro    il   termine   di   dieci   giorni   dalla
notificazione)).
                              Art. 32.

  La questione della legittimita' costituzionale di una legge o di un
atto  avente  forza,  di legge dello Stato puo' essere promossa dalla
Regione  che  ritiene  dalla  legge o dall'atto invasa la sfera della
competenza  assegnata  alla  Regione  stessa  dalla Costituzione e da
leggi costituzionali.
  ((La questione di legittimita' costituzionale, previa deliberazione
della  Giunta  regionale,  anche  su  proposta  del  Consiglio  delle
autonomie  locali,  e'  promossa dal Presidente della Giunta mediante
ricorso  diretto alla Corte costituzionale e notificato al Presidente
del  Consiglio dei ministri entro il termine di sessanta giorni dalla
pubblicazione della legge o dell'atto impugnati)).
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente.
                              Art. 33.

  La  questione  di  legittimita' costituzionale di una legge o di un
atto  avente  forza  di  legge  di  una  Regione puo' essere, a norma
((dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione)), promossa da
un'altra  Regione  che  ritenga da quella legge invasa la sfera della
sua competenza.
  La  questione,  previa  deliberazione  della  Giunta  regionale, e'
promossa  dal  Presidente  della Giunta mediante ricorso diretto alla
Corte  costituzionale  e  notificato,  entro  il  termine di sessanta
giorni  dalla  pubblicazione  della legge, al Presidente della Giunta
della  Regione  di  cui  s'impugna  la  legge  ed  al  Presidente del
Consiglio dei Ministri.
  Il  ricorso  deve  essere  depositato nella cancelleria della Corte
costituzionale   entro   il   termine  di  dieci  giorni  dall'ultima
notificazione.
                              Art. 34.

  I   ricorsi   che   promuovono   le   questioni   di   legittimita'
costituzionale,  a  norma degli articoli 31, 32 e 33 devono contenere
le indicazioni di cui al primo comma dell'art. 23.
  Si  osservano,  per  quanto  applicabili, le disposizioni contenute
negli articoli 23, 25 e 26.
                              Art. 35.

  ((1.   Quando   e'   promossa   una   questione   di   legittimita'
costituzionale  ai  sensi  degli  articoli  31,  32  e  33,  la Corte
costituzionale  fissa  l'udienza  di  discussione  del  ricorso entro
novanta  giorni  dal  deposito dello stesso. Qualora la Corte ritenga
che  l'esecuzione  dell'atto  impugnato  o  di  parti  di  esso possa
comportare  il  rischio  di un irreparabile pregiudizio all'interesse
pubblico  o  all'ordinamento  giuridico  della  Repubblica, ovvero il
rischio  di  un  pregiudizio  grave ed irreparabile per i diritti dei
cittadini,  trascorso  il  termine  di cui all'articolo 25, d'ufficio
puo'  adottare  i  provvedimenti  di cui all'articolo 40. In tal caso
l'udienza  di discussione e' fissata entro i successivi trenta giorni
e  il  dispositivo della sentenza e' depositato entro quindici giorni
dall'udienza di discussione)).
                              Art. 36.

  Le  disposizioni  del presente capo, come pure quelle dell'art. 20,
si  osservano anche, per quanto applicabili; nei casi di impugnazione
previsti  dagli  articoli  82  e  83  della  legge  costituzionale 28
febbraio   1948,  n.  5,  concernente  lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige.
  Quanto vi e' disposto riguardo alla Regione ed ai suoi organi, vale
analogamente per la Provincia ed i suoi organi quando sia interessata
una delle due Province nella Regione.

CAPO III
Conflitti di attribuzione

SEZIONE I. - Dei conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato.

                              Art. 37.

  Il  conflitto  tra  poteri  dello  Stato  e'  risoluto  dalla Corte
costituzionale   se   insorge  tra  organi  competenti  a  dichiarare
definitivamente  la  volonta'  del  potere  cui appartengono e per la
delimitazione  della  sfera  di  attribuzioni  determinata per i vari
poteri da norme costituzionali.
  Restano ferme le norme vigenti per le questioni di giurisdizione.
  La  Corte  decide  con  ordinanza  in  Camera  di  consiglio  sulla
ammissibilita' del ricorso.
  Se  la  Corte  ritiene che esiste la materia di un conflitto la cui
risoluzione  spetti  alla,  sua  competenza  dichiara  ammissibile il
ricorso e ne dispone la notifica agli organi interessati.
  Si  osservano  in quanto applicabili le disposizioni degli articoli
23, 25 e 26.
  Salvo  il  caso previsto nell'ultimo comma dell'art. 20, gli organi
interessati,  quando  non  compaiano  personalmente,  possono  essere
difesi   e   rappresentati  da  liberi  professionisti  abilitati  al
patrocinio davanti alle Giurisdizioni superiori.
                              Art. 38.

  La  Corte  costituzionale  risolve  il  conflitto sottoposto al suo
esame  dichiarando  il  potere  al  quale spettano le attribuzioni in
contestazione   e   ove   sia   stato  emanato  un  atto  viziato  da
incompetenza, lo annulla.

SEZIONE II. - Dei conflitti di attribuzione fra Stato e Regioni e fra
Regioni.

                              Art. 39.

  Se  la  Regione  invade  con  un  suo  atto  la sfera di competenza
assegnata  dalla  Costituzione allo Stato ovvero ad altra Regione, lo
Stato  o  la  Regione  rispettivamente  interessata  possono proporre
ricorso alla Corte costituzionale per il regolamento di competenza.
  Del  pari  puo'  produrre  ricorso  alla  Regione  la  cui sfera di
competenza costituzionale sia invasa da un atto delle Stato.
  Il  termine  per produrre ricorso e' di sessanta giorni a decorrere
dalla  notificazione  o pubblicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza
dell'atto impugnato.
  Il  ricorso  e'  proposto per lo Stato dal Presidente del Consiglio
dei  Ministri  o  da un Ministro da lui delegate e per la Regione dal
Presidente  della  Giunta  regionale in seguito a deliberazione della
Giunta stessa.
  Il  ricorso  per regolamento di competenza deve indicare come sorge
il  conflitto  di attribuzione e specificare l'atto dal quale sarebbe
stata  invasa  la  sfera di competenza, nonche' le disposizioni della
Costituzione e delle leggi costituzionali che si ritengono violate.
                              Art. 40.

  L'esecuzione  degli  atti  che  hanno  dato  luogo  al conflitto di
attribuzione  fra  Stato e Regione ovvero tra Regioni puo' essere, in
pendenza  del  giudizio,  sospesa  per  gravi  ragioni, con ordinanza
motivata, dalla Corte.
                              Art. 41.

  Si  osservano  per i ricorsi per regolamento di competenza indicati
nei  precedenti  articoli le disposizioni degli articoli 23, 25, 26 e
38, in quanto applicabili.
                              Art. 42.

  Le  disposizioni  di  questa sezione che riguardano la Regione ed i
suoi  organi  si  osservano  anche, in quanto applicabili, per le due
Province della Regione Trentino-Alto Adige.

CAPO IV
Giudizi sulle accuse contro il Presidente della Repubblica, il
Presidente del Consiglio dei Ministri ed i Ministri.

((CAPO ABROGATO DALLA LEGGE 25 GENNAIO 1962, N. 20))

                              Art. 43.
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20))
                              Art. 44.
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20))
                              Art. 45.
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20))
                              Art. 46.
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20))
                              Art. 47.
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20))
                              Art. 48.
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20))
                              Art. 49.
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20))
                              Art. 50.
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20))
                              Art. 51.
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20))
                              Art. 52.
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20))
                              Art. 53. 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 25 GENNAIO 1962, N. 20)) 
                      DISPOSIZIONI TRANSITORIE 
 
 
                                 I. 
 
  La Corte si costituisce per la prima volta  entro  due  mesi  dalla
pubblicazione  della  presente  legge.  A   tal   fine   le   supreme
magistrature  ordinaria  ed  amministrative,  il  Parlamento  ed   il
Presidente della Repubblica procedono  alle  nomine  dei  giudici  di
rispettiva competenza. Le nomine  dei  giudici  di  competenza  delle
supreme magistrature ordinaria ed amministrative devono essere  fatte
entro  un  mese  e  quelle  di  competenza   del   Parlamento   entro
quarantacinque giorni dalla pubblicazione  della  presente  legge.  I
nomi  degli  eletti   delle   supreme   magistrature   ordinaria   ed
amministrative vengono immediatamente comunicati  dal  presidente  di
ciascun collegio ai Presidenti delle due Camere del Parlamento ed  al
Presidente della Repubblica.  I  nomi  degli  eletti  dal  Parlamento
vengono immediatamente comunicati al Presidente della Repubblica.  Il
Presidente della Repubblica, con suo  decreto  da  pubblicarsi  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, convoca i giudici. 
  Nello stesso termine stabilito dal comma precedente  il  Parlamento
elegge i membri della Corte preveduti dall'ultimo comma dell'art. 135
della Costituzione. 
 
                                 II. 
 
  Per promuovere l'azione di legittimita' costituzionale delle  leggi
e degli atti aventi forza di legge e per  impugnare  atti  pubblicati
anteriormente alla formazione della Corte  costituzionale  i  termini
stabiliti decorrono dalla  data  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, che fissa la prima adunanza della Corte. 
 
                                III. 
 
  La Corte,  fino  all'approvazione  della  pianta  organica  di  cui
all'art.  14,  si  avvale  di   funzionari   messi   a   disposizione
dall'Amministrazione dello Stato. 
 
                                 IV. 
 
  Il Ministro per il tesoro e'  autorizzato  a  provvedere,  con  suo
decreto, alle variazioni del  bilancio  occorrenti  per  l'attuazione
della presente legge. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 11 marzo 1953 
 
                               EINAUDI 
 
                         DE GASPERI - ZOLI - 
                                PELLA 
 
Visto, il Guardasigilli: ZOLI