DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1982, n. 655
Approvazione del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi).
Vigente al: 1-1-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87 della Costituzione;
Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo
1973, n. 156;
Visto il codice postale e delle telecomunicazioni approvato con il
citato decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n.
156;
Visto il regolamento approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n.
689;
Visto il regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito
nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sul nuovo ordinamento
dell'Amministrazione postale e telegrafica, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Ritenuta l'opportunita' di provvedere, con separato regolamento,
alla esecuzione delle norme contenute nei libri I e II del codice
postale e delle telecomunicazioni, sopra indicato;
Sentito il consiglio di amministrazione delle poste e delle
telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 13 maggio 1982;
Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
di concerto con quelli di grazia e giustizia, delle finanze, del
tesoro, della difesa, dei trasporti e della marina mercantile;
Decreta:
Art. 1.
E approvato l'unito regolamento, firmato dal Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni e composto di duecentocinquantaquattro
articoli, con il quale sono dettate le norme di esecuzione dei libri
I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e
servizi delle corrispondenze e dei pacchi).
Art. 2.
Il regolamento avra' effetto dal trentesimo giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e da tale
data restano abrogate tutto le disposizioni che risultino contrarie
od incompatibili con esso nonche' quelle contenute nel regolamento
approvato con regio decreto 18 aprile 1940, n. 689.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 29 maggio 1982
PERTINI
SPADOLINI - GASPARI - DARIDA - FORMICA -
ANDREATTA - LAGORIO - BALZAMO - MANNINO
Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addi' 18 agosto 1982
Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 1
TITOLO PRELIMINARE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Definizioni
Nel presente regolamento con le parole "codice postale" viene
indicato il testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive
modificazioni.
Con il termine "Ministero" si intende il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni; con il termine "Amministrazione" si intende
l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, comprendendo
nel termine stesso gli organi centrali, le direzioni compartimentali
e le direzioni provinciali; con il termine "Azienda" si intende
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, comprendendo nel termine
stesso gli organi centrali e gli ispettorati telefonici di zona.
Con la denominazione "uffici", senza altra specificazione, si
intendono gli uffici principali, gli uffici locali, le agenzie, le
ricevitorie ed i recapiti.
TITOLO PRELIMINARE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
Definizioni
Nel presente regolamento con le parole "codice postale" viene
indicato il testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156, e successive
modificazioni.
Con il termine "Ministero" si intende il Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni; con il termine "Amministrazione" si intende
l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, comprendendo
nel termine stesso gli organi centrali, le direzioni compartimentali
e le direzioni provinciali; con il termine "Azienda" si intende
l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, comprendendo nel termine
stesso gli organi centrali e gli ispettorati telefonici di zona.
Con la denominazione "uffici", senza altra specificazione, si
intendono gli uffici principali, gli uffici locali, le agenzie, le
ricevitorie ed i recapiti.
Art. 2.
Organizzazione dei servizi
L'Amministrazione e l'Azienda hanno la potesta' piena ed esclusiva
di organizzare ed eseguire i servizi, a seconda delle esigenze ed in
conformita' delle modalita' fissate dalle leggi e dal presente
regolamento.
L'Amministrazione e l'Azienda possono, nell'interesse proprio e
degli utenti, organizzare ed eseguire i servizi con modalita' diverse
da quelle previste da norme regolamentari solo per gravi motivi e
limitatamente al perdurare degli stessi.
La deroga alle modalita', indicata nel precedente comma, e'
stabilita di regola dal Ministro; puo' essere disposta dal direttore
provinciale in caso di calamita' o di scioperi a carattere locale.
Art. 3.
Reclami
I reclami concernenti gli oggetti raccomandati o assicurati, i
pacchi, i titoli e le operazioni di bancoposta, i telegrammi ed i
radiotelegrammi possono essere presentati a qualsiasi ufficio
postale.
I reclami, nel caso in cui siano inviati per posta, devono essere
indirizzati, a seconda dei casi, agli uffici di impostazione o di
emissione o dei conti correnti ed hanno corso in esenzione di tassa
sia se spediti in via ordinaria che in raccomandazione.
I reclami e le relative risposte possono aver corso per telegrafo
purche' i reclamanti anticipino la spesa per i telegrammi occorrenti.
Art. 4.
Esclusione di responsabilita'
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i pagamenti
di somme o per le consegne di oggetti effettuati a persone che
abbiano cambiato stato, quando i cambiamenti stessi non siano stati
notificati nelle forme di legge agli uffici incaricati dei pagamenti
o delle consegne.
Art. 5.
Rimborso tasse
Non e' ammesso il rimborso di tasse riscosse, se non nei casi
espressamente stabiliti.
Capo II
AVVISI DI RICEVIMENTO
Art. 6.
Avvisi di ricevimento
Gli avvisi di ricevimento, di cui all'art. 37 del codice postale,
sono forniti gratuitamente dagli uffici postali e tono predisposti
dagli interessati.
Gli utenti che fanno largo uso di avvisi di ricevimento possono
essere autorizzati a stamparli per proprio conto purche' rispondano
alle caratteristiche del modello dell'Amministrazione.
Art. 7.
Trasmissione dell'avviso di ricevimento
L'avviso di ricevimento e' avviato insieme con l'oggetto cui si
riferisce.
Il mittente puo' richiedere che l'avviso sia trasmesso per
telegrafo, a condizione che versi, oltre a quella relativa all'avviso
stesso, la tassa per il telegramma.
Art. 8.
Restituzione dell'avviso di ricevimento
L'agente postale che consegna un oggetto con avviso di ricevimento
fa firmare quest'ultimo dal destinatario; se il destinatario rifiuta
di firmare, e' sufficiente, ai fini della prova dell'avvenuta
consegna, che l'agente postale apponga sull'avviso stesso la relativa
dichiarazione.
L'avviso di ricevimento, cosi' completato, viene rispedito subito
all'interessato.
In caso di smarrimento dell'avviso l'interessato non ha diritto ad
alcuna indennita', ma puo' richiedere alla Amministrazione che gli
venga rilasciato gratuitamente un duplicato dell'avviso stesso
firmato dal destinatario o munito della dichiarazione di cui al primo
comma.
Capo III
SEGRETO EPISTOLARE, VERIFICHE, INVII VIETATI
Art. 9.
Persone addette ai servizi postali
Ai fini degli articoli 619 e 620 del codice penale e dell'art. 10
del codice postale, sono considerati addetti ai servizi postali, di
bancoposta e di telecomunicazioni, oltre gli impiegati
dell'Amministrazione e dell'Azienda, i concessionari dei servizi
stessi e gli obbligati al trasporto postale nonche' i loro dipendenti
addetti a questo servizio.
Art. 10.
Verifica di corrispondenze non epistolari
Per gli oggetti dichiarati e affrancati come corrispondenze non
epistolari, spediti sottofascia o in buste aperte o in involucri
formati in, modo da poter essere facilmente aperti, non costituisce
violazione del segreto epistolare la verifica del contenuto fatta
allo scopo di accertare che rispondano alle condizioni prescritte dal
codice postale e dal presente regolamento.
Art. 11.
Verifiche delle corrispondenze e dei pacchi
Il controllo sulle corrispondenze, agli effetti doganali, spetta
alle persone addette ai servizi postali.
Qualora i funzionari ed agenti della dogana, gli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza abbiano ragione di sospettare che nelle
corrispondenze o nei pacchi siano contenuti oggetti di provenienza
furtiva o spediti in contravvenzione a disposizioni di legge o di
regolamento possono, d'intesa con gli impiegati postali, aprire i
pacchi e le corrispondenze, fatta eccezione per quelle epistolari.
E' vietato alle persone indicate nel comma precedente, salvo in
caso di flagrante reato, ed a qualsiasi altra persona di introdursi,
per procedere a perquisizioni o per altri motivi, negli stabilimenti
postali, nelle vetture delle ferrovie o negli scompartimenti
destinati al servizio delle poste sulle vetture stesse, sulle
tranvie, sui piroscafi, sui velivoli e sugli autoveicoli senza
autorizzazione dell'Amministrazione o dell'autorita' giudiziaria.
E' consentito in ogni caso alle persone di cui al secondo comma di
visitare i veicoli postali provenienti o diretti all'estero.
Art. 12.
Oggetti diretti ad omonimi
Nel caso previsto dall'art. 88 del codice postale, l'invito alle
persone che debbono presenziare all'apertura di corrispondenze o
pacchi deve essere fatto con avviso raccomandato.
Delle operazioni di apertura deve essere redatto circostanziato
verbale.
Non si procede all'apertura quando qualcuno degli omonimi sia in
grado di fornire gli elementi atti a stabilire che la corrispondenza
o il pacco gli appartiene.
Quando nessuna delle persone invitate si presenti per assistere
alla apertura degli oggetti, questi si considerano come rifiutati.
Art. 13.
Comunicazioni vietate dall'art. 11, primo comma, del codice postale
Gli uffici postali di partenza, di transito e di destinazione, che
dall'esame esteriore delle corrispondenze chiuse, o degli involucri e
del contenuto di quelle aperte soggette a verifica, nonche' del testo
dei telegrammi, rilevino gli elementi di cui al primo comma dell'art.
11 del codice postale, debbono togliere di corso le corrispondenze
stesse e trasmetterle subito al pretore perche' si pronunci sulla
loro inoltrabilita'.
Per le corrispondenze ed i telegrammi presentati allo sportello, la
procedura deve essere seguita evitando qualsiasi colloquio
esplicativo con il mittente.
Nel caso che il pretore si pronunci per la inoltrabilita' delle
corrispondenze e dei telegrammi, l'ufficio postale di origine o di
transito li invia a destinazione, accompagnandoli con un verbale da
cui consti la decisione favorevole dell'autorita' giudiziaria.
Art. 14.
Corrispondenze vietate dall'art. 11, secondo comma,
del codice postale
Gli uffici postali di origine che, dall'esame esteriore delle
corrispondenze chiuse o degli involucri e del contenuto di quelle
aperte soggette a verifica, rilevino gli elementi di cui al secondo
comma dello art. 11 del codice postale, devono, ove si tratti di
corrispondenze presentate allo sportello o per le quali sia possibile
con facilita' ed immediatezza rintracciare il mittente, invitare
questo ultimo ad eliminare le espressioni e i disegni non ammessi e
dare corso alle corrispondenze stesse solo se tale eliminazione venga
effettuata.
Ove si tratti di telegrammi, gli uffici devono accertare
l'identita' personale del mittente e invitarlo a sottoscrivere
l'invio.
Nel caso che il mittente non ottemperi all'invito rivoltogli, gli
uffici postali devono inviare le corrispondenze ed i telegrammi al
pretore perche' si pronunci sulla loro inoltrabilita'.
Debbono essere senz'altro trasmesse al pretore, ai fini della
decisione circa l'inoltrabilita', le corrispondenze della specie non
presentate allo sportello, per le quali non sia possibile
rintracciare con facilita' ed immediatezza il mittente.
Gli uffici postali di transito e di destinazione, ai quali
pervengano corrispondenze e telegrammi non ammessi, devono toglierli
di corso e trasmetterli al pretore per le determinazioni in ordine
alla loro inoltrabilita'.
Qualora il pretore si pronunci per la inoltrabilita' delle
corrispondenze e dei telegrammi, vale la disposizione di cui al terzo
comma del precedente art. 13.
Art. 15.
Contestazione di violazioni
La contestazione da parte dell'Amministrazione della violazione
prevista dall'art. 81 del codice postale e' subordinata alla
decisione dell'autorita' giudiziaria sulla non inoltrabilita' delle
corrispondenze.
L'Amministrazione ha, invece, la potesta' di contestare
direttamente la predetta violazione per la spedizione di oggetti che,
a causa della loro natura o del loro imballaggio, possano imbrattare
o deteriorare altri oggetti postali.
Art. 16.
Invii contenenti materie esplosive o infiammabili
Ai sensi dell'art. 81 del codice postale non sono ammesse le
corrispondenze chiuse o aperte, nonche' i pacchi ed i colli che
contengano materie esplosive, infiammabili o comunque tali da poter
cagionare danno immediato alle persone e alle cose.
Gli uffici postali di partenza, di transito o di destinazione,
qualora accertino o abbiano il fondato sospetto che un oggetto
contenga o possa contenere le materie di cui al comma precedente, ne
danno subito comunicazione ai competenti organi di polizia per le
necessarie indagini e per i conseguenti provvedimenti.
Capo IV
OPPOSIZIONI, PIGNORAMENTI, SEQUESTRI, CESSIONI
Art. 17.
Opposizione alla consegna di corrispondenze epistolari
E' ammessa l'opposizione di chiunque vi abbia interesse alla
consegna delle corrispondenze epistolari il cui destinatario sia
morto, o indirizzate a persone in stato di infermita' mentale, quando
non sia stato ancora nominato il tutore.
Art. 18.
Notificazione di opposizione, sequestri, pignoramenti o cessioni
Gli atti di opposizione, di sequestro, di pignoramento o di
cessione producono effetto nei confronti dell'Amministrazione dal
giorno in cui sono notificati al titolare dell'ufficio che deve
consegnare gli oggetti o pagare le somme cui si riferiscono.
Il titolare dell'ufficio, ricevuta la notificazione, deve
sospendere la consegna degli oggetti o l'esecuzione dei pagamenti,
fino a quando non sia intervenuta la decisione dell'autorita'
giudiziaria, e, nel contempo, deve riferire all'Amministrazione.
Gli impiegati e gli agenti dell'Amministrazione non possono essere
incaricati della custodia degli oggetti, delle somme o dei titoli nei
casi di sequestro o di pignoramento.
Art. 19.
Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria
I fermi ed i sequestri possono essere intimati dall'autorita'
giudiziaria mediante telegramma, salva la necessita' della successiva
notifica del provvedimento.
Art. 20.
Dichiarazione del terzo
Il titolare dell'ufficio, al quale sia stata notificata la
citazione prevista dagli articoli 543 e 678 del codice di procedura
civile, deve rendere la dichiarazione di terzo sugli oggetti e sulle
somme affidati all'Amministrazione nonche' sui titoli relativi ai
servizi a danaro.
Il titolare puo' farsi rappresentare da altro dipendente della
Amministrazione, rilasciandogli apposito mandato.
La dichiarazione puo' essere resa dall'Avvocatura dello Stato,
quando l'Amministrazione ritenga di chiederne l'intervento.
Art. 21.
Notificazione al titolare dell'ufficio dei provvedimenti giudiziari
e degli atti di rinuncia o di revoca
I provvedimenti e le decisioni dell'autorita' giudiziaria
riguardanti opposizioni, pignoramenti o sequestri producono effetto
nei confronti dell'Amministrazione dal giorno in cui sono notificati
al titolare dell'ufficio di cui al precedente art. 18.
Le rinunce agli atti di opposizione e le revoche di cessioni hanno
effetto nei confronti dell'Amministrazione a datare dal giorno in cui
sono state notificate, sempreche' risultino da atto pubblico o da
scrittura privata con firma autenticata.
Capo V
SOPRATTASSE POSTALI
Art. 22.
Liquidazione e riscossione delle soprattasse
Le soprattasse comminate dalle leggi riguardanti i servizi postali
e di telecomunicazioni sono liquidate e riscosse dagli impiegati ed
agenti che ne siano incaricati secondo l'ordinamento
dell'Amministrazione e dell'Azienda ed il relativo importo e'
acquisito alle entrate dell'Amministrazione o dell'Azienda.
TITOLO I
CORRISPONDENZE
Capo I
DEFINIZIONE DI CORRISPONDENZE
Art. 23.
Oggetti compresi nella denominazione di corrispondenze
Nella denominazione di corrispondenze sono comprese le lettere, i
biglietti postali, le cartoline postali di Stato e quelle
dell'industria privata, le carte manoscritte, i biglietti di visita,
le cartoline illustrate, le partecipazioni, le fatture commerciali,
le stampe, i campioni di merci ed i pacchetti.
Capo II
ESCLUSIVITA'
Art. 24.
Definizione di corrispondenza epistolare
Agli effetti dell'art. 1 del codice postale, si considera
corrispondenza epistolare qualsiasi invio chiuso, ad eccezione dei
pacchi, e qualsiasi invio aperto che contenga comunicazioni aventi
carattere attuale e personale.
Art. 25.
Eccezioni all'esclusivita' postale
Fra le eccezioni all'esclusivita' postale previste dall'art. 41,
lettere d) ed e), del codice postale sono compresi:
1) la raccolta, il trasporto e la distribuzione di corrispondenze
epistolari nell'ambito dei comuni ove non esistono uffici postali;
2) la raccolta ed il trasporto delle corrispondenze epistolari da
un comune sprovvisto di ufficio postale all'ufficio postale di un
comune limitrofo;
3) il trasporto, eseguito dalle imprese di linee ferroviarie e
tranviarie in servizio pubblico, della corrispondenza epistolare
riguardante esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio delle
rispettive linee, comprese quelle in corso di costruzione, che sia
scambiata fra i loro uffici, situati lungo le linee medesime e della
corrispondenza epistolare della stessa natura, scambiata con altre
imprese di linee ferroviarie, con le quali abbiano servizio
cumulativo, o con uffici governativi;
4) il trasporto eseguito dalle imprese di linee automobilistiche
o di navigazione marittima, interna od aerea, sovvenzionate dallo
Stato, della corrispondenza epistolare concernente esclusivamente
l'amministrazione delle linee da esse esercitate, nonche' di quella
relativa al servizio cumulativo, scambiata tra di loro o con le
societa' ferroviarie o con uffici governativi.
Sono altresi' consentiti:
a) il trasporto e la distribuzione di pieghi chiusi, contenenti
esclusivamente valori, con o senza distinta, fatti eseguire dalle
banche, salva la facolta' dell'Amministrazione di pretenderne la
apertura in un ufficio postale per accertare che non contengano
corrispondenze epistolari;
b) il trasporto di corrispondenze epistolari impostate a bordo di
navi o di aeromobili in navigazione purche', all'atto dell'arrivo o
di ciascuno scalo nel territorio della Repubblica, le corrispondenze
stesse siano consegnate al piu' vicino ufficio postale;
c) il trasporto e la distribuzione delle corrispondenze
epistolari ufficiali delle rappresentanze diplomatiche italiane
all'estero registrate sul ruolo di bordo delle navi o degli
aeromobili in arrivo in Italia.
Art. 26.
Definizione di incetta
Salvo quanto disposto dall'art. 41 del codice postale e dal
precedente art. 25, per incetta si intende la raccolta o
l'accettazione di corrispondenze epistolari di piu' mittenti al fine
di spedirle, trasportarle, distribuirle o farle distribuire
all'interno o al di fuori del territorio della Repubblica.
Nessuno puo' collocare cassette di impostazione in luoghi pubblici
o aperti al pubblico.
Capo III
NORME GENERALI INTORNO AL TRATTAMENTO DELLE CORRISPONDENZE
Art. 27.
Requisiti delle corrispondenze
I singoli oggetti di corrispondenza debbono rispondere, anche per
quanto concerne i formati, a tutte le prescrizioni dettate
dall'Amministrazione in attuazione delle norme postali internazionali
o in relazione alle esigenze connesse all'automazione e alla
meccanizzazione dei servizi.
Art. 28.
Indirizzo
I singoli oggetti di corrispondenza possono essere indirizzati al
recapito dei destinatari o "fermo posta".
Destinatari dei singoli oggetti di corrispondenza possono essere
una o piu' persone; una persona perche' li rimette ad un'altra;
una persona che puo' essere surrogata, in caso di sua mancanza, da
un'altra.
Non sono ammessi indirizzi con nomi convenzionali, cifre od altri
segni, o con lettere iniziali che non costituiscano la ragione
sociale o la denominazione sociale dell'ente destinatario.
E' consentito che nell'indirizzo degli oggetti di corrispondenza
ordinaria diretti "fermo posta" i destinatari siano individuati
mediante l'indicazione precisa di uno dei documenti ammessi per la
identificazione delle persone che chiedono il pagamento dei titoli
postali.
L'indirizzo deve essere scritto in caratteri latini direttamente
sugli oggetti di corrispondenza o sui relativi involucri o, ad
eccezione degli oggetti da assicurare, su foglietti incollati sopra
gli oggetti stessi; puo' essere scritto a mano, anche con matita non
copiativa se si tratta di oggetti che hanno corso in via ordinaria,
stampato o impresso con qualsiasi altro mezzo meccanico.
Nell'indirizzo l'indicazione della localita' di destinazione deve
essere preceduta dal relativo numero di codice di avviamento postale.
Art. 29.
Elementi relativi al mittente
Su qualsiasi oggetto di corrispondenza, oltre all'indirizzo del
destinatario, possono essere apposte l'indicazione del mittente e del
suo recapito - con relativo numero di codice di avviamento postale e
la data di spedizione.
I predetti elementi possono essere apposti anche su etichette
applicate sugli oggetti di corrispondenza, tranne che quest'ultimi
debbano essere assicurati.
Art. 30.
Corrispondenze indirizzate agli uffici postali
per la consegna a terzi
Le corrispondenze indirizzate ad uffici postali per essere
consegnate a terze persone o per essere fatte proseguire in altri
luoghi devono recare una dichiarazione che ne indichi la provenienza
e sono considerate impostate nelle localita' dalle quali provengono.
E' consentito indirizzare ad uffici postali pieghi debitamente
affrancati contenenti piu' lettere circolari o altri oggetti di
corrispondenza, con incarico agli uffici stessi di eseguire, a loro
scelta, la distribuzione a persone esercenti determinate professioni
o determinati commerci, purche' ciascun oggetto sia francato
separatamente e per intero. Gli oggetti non francati o francati
insufficientemente non hanno corso.
Art. 31.
Modalita' di francatura
Ad eccezione degli oggetti di corrispondenza che recano impresso il
francobollo e delle stampe spedite in abbonamento postale, le
corrispondenze devono essere affrancate mediante francobolli, o
impronte di macchine affrancatrici da applicarsi all'angolo superiore
destro dell'invio, dalla parte dell'indirizzo.
Nello stesso modo sono pagate le tasse di raccomandazione, di
assicurazione, di assegno, di espresso e degli altri eventuali
servizi accessori.
Quando speciali circostanze lo richiedono l'Amministrazione, con le
modalita' e condizioni da essa stabilite, puo' consentire che
spedizioni di rilevanti quantitativi di corrispondenze siano
effettuate con particolari procedure.
L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa per inosservanza
delle condizioni e modalita' prescritte o per altre gravi
irregolarita' oppure per il venir meno delle speciali circostanze che
ne determinarono il rilascio.
Art. 32.
Uso dei francobolli
Buste e fasce francate i francobolli, oltre che per la francatura
della corrispondenza, possono essere adoperati per altri usi
stabiliti dell'Amministrazione.
L'Amministrazione puo' mettere in vendita buste per lettere e fasce
per giornali col francobollo gia' impresso; il prezzo delle buste e
delle fasce sara' determinato con decreto ministeriale.
Art. 33.
Bollatura delle corrispondenze
Fatta eccezione per le corrispondenze spedite in abbonamento
postale o con le altre particolari procedure stabilite
dall'Amministrazione e per quelle francate a macchina, per le quali
sono applicabili le disposizioni del successivo art. 250, sulle
corrispondenze accettate allo sportello e su quelle estratte dalle
buche o dalle cassette d'impostazione e' impresso, dalla parte
dell'indirizzo, il bollo a data dell'ufficio postale.
Le corrispondenze tassate ai sensi del secondo comma dell'art. 44
del codice postale possono essere chiuse in apposite buste recanti
l'indirizzo dei rispettivi destinatari.
Art. 34.
Indicazione del contenuto sulle corrispondenze nen epistolari
Le corrispondenze non epistolari debbono recare la specificazione
della categoria alla quale appartengono, ai fini dell'applicazione
della tariffa per esse stabilita.
Salvo il disposto dell'art. 83 del codice postale, le
corrispondenze di francatura obbligatoria, non francate o
insufficientemente francate, spedite in via ordinaria, non hanno
corso.
Le corrispondenze di francatura obbligatoria che hanno avuto corso
in raccomandazione e che siano regolarmente francate in base alle
loro condizioni esterne ed in rapporto alla specificazione fatta del
loro contenuto, quando, per qualsiasi ragione, risultino passibili di
tassa superiore, sono assoggettate ad una tassa pari al doppio
dell'importo della francatura mancante, a carico del destinatario.
Art. 35.
Consegna degli oggetti affidati alla posta
Gli oggetti affidati all'Amministrazione possono essere consegnati
soltanto ai destinatari, salvo il disposto dei successivi art. 37, 38
e 42 ed i casi che seguono:
1) gli oggetti diretti:
a) ad imprenditori in stato di fallimento debbono essere
consegnati ai curatori, se gia' nominati, oppure essere tenuti a
disposizione dell'autorita' giudiziaria;
b) a persone in stato di infermita' mentale debbono essere
consegnati ai tutori, se gia' nominati, od essere trattenuti, a
richiesta di chiunque possa avervi interesse, fino a che l'autorita'
giudiziaria competente abbia provveduto;
c) a persone che risultino decedute debbono essere consegnati
ai rispettivi eredi, se d'accordo tra loro, oppure essere trattenuti
finche' qualcuno degli eredi medesimi abbia ottenuto un provvedimento
di autorizzazione da parte della autorita' giudiziaria;
d) a militari di truppa dell'Esercito e assimilati delle altre
forze armate debbono essere consegnati alle persone all'uopo delegate
dai rispettivi comandanti;
e) a detenuti in stabilimenti carcerari od in case di
correzione, a ricoverati in istituti di beneficenza, o ad alunni in
istituti educativi debbono essere consegnati alle persone all'uopo
delegate dai rispettivi direttori;
2) gli oggetti che siano sequestrati o per i quali sia stata
proposta opposizione ai sensi dell'art. 24 del codice postale,
debbono essere consegnati alle persone all'uopo indicate nelle
ordinanze delle autorita' sequestranti;
3) gli oggetti assicurati e raccomandati, diretti a minorenni non
emancipati, debbono essere consegnati ai rispettivi rappresentanti
legali, quando questi ne facciano formale richiesta.
Salvo il disposto del comma precedente, e' vietato agli uffici
postali di ritardare, ad istanza di chiunque, la spedizione o la
consegna di qualsiasi oggetto.
Art. 36.
Distribuzione delle corrispondenze
Salvo le disposizioni contenute nel successivo capo VII del titolo
III per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, le
corrispondenze, siano francate o sottoposte a tassa a carico dei
destinatari, sono distribuite per mezzo dei portalettere o agli
sportelli degli uffici.
Sono distribuiti per mezzo dei portalettere, a meno che il
destinatario non abbia disposto diversamente, oltre le lettere, i
pieghi ed i campioni o pacchetti postali, anche le carte manoscritte,
le stampe e gli altri oggetti di corrispondenza non eccedenti per
ciascun destinatario e per ciascuna distribuzione il peso stabilito
dai provvedimenti tariffari e che rechino l'indicazione del recapito
o che siano indirizzati a persone il cui recapito sia conosciuto.
Sono distribuite in ufficio le corrispondenze fermo posta, quelle
dirette alle amministrazioni dello Stato, quelle dirette agli uffici
pubblici od a localita' non servite da portalettere e tutte le altre
che, per qualunque ragione, non possano essere recapitate a
domicilio.
In via d'eccezione, pero', possono essere fatte recapitare nelle
loro sedi anche le corrispondenze dirette agli uffici statali o ad
uffici pubblici quando siano in tale quantita' che il loro recapito
non possa intralciare il servizio dei privati.
Il recapito delle assicurate e degli oggetti gravati di assegno e'
subordinato ai limiti di valore stabiliti nei provvedimenti
tariffari.
Deve essere dato avviso ai destinatari dell'arrivo di
corrispondenza che, per il loro peso, per disposizioni speciali o per
altre cause eccezionali, non e' possibile recapitare a domicilio.
Art. 37.
Distribuzione delle corrispondenze in ufficio
Le corrispondenze ordinarie distribuite in ufficio sono consegnate
a chi le chiede in nome dei destinatari, salvo il disposto del
precedente art. 35 e fatta eccezione per quelle fermo posta.
Le corrispondenze fermo posta sono consegnate soltanto ai
destinatari, purche' di eta' non inferiore ai diciotto anni, la cui
identita' risulti sufficientemente comprovata.
Le corrispondenze indirizzate fermo posta, le quali rechino pure
l'indicazione del recapito del destinatario, debbono essere
consegnate in ufficio, se sono stati preventivamente applicati i
francobolli corrispondenti al diritto fisso di fermo posta; in caso
diverso vanno recapitate a domicilio.
Le corrispondenze raccomandate od assicurate distribuite in ufficio
sono consegnate, previo rilascio di una ricevuta, soltanto ai
rispettivi destinatari che provino la propria identita' od ai loro
rappresentanti, mandatari o delegati, che dimostrino anche la propria
qualita', con l'osservanza delle norme prescritte per il pagamento
dei titoli postali. Per le raccomandate e per le assicurate non
eccedenti il limite di valore stabilito dai provvedimenti tariffari
le deleghe possono essere apposte a tergo degli avvisi, di cui e'
cenno nell'ultimo capoverso del precedente art. 36 o su altri
stampati forniti dall'Amministrazione, purche' le firme dei
destinatari, se non note agli uffici postali, siano autenticate da
pubblici ufficiali, o garantite da persone conosciute dall'ufficio.
I legali rappresentanti di enti, ditte, societa' ed associazioni
possono delegare, in via permanente o temporanea e con le modalita'
previste per la riscossione dei titoli, una terza persona a ritirare
le corrispondenze assicurate dirette all'ente anche se di valore
superiore al limite sopraindicato.
Per le altre assicurate occorrono regolari procure e non sono
validi mandati generali che non autorizzino, esplicitamente i
mandatari a ritirare corrispondenze postali in nome dei mandanti.
Nel caso in cui il destinatario sia impossibilitato a firmare, la
consegna della corrispondenza raccomandata od assicurata deve essere
fatta alla presenza di due testimoni che devono apporre la propria
firma sul registro di consegna.
Le corrispondenze di ogni specie, dirette a pubblici uffici, anche
se riservate, debbono essere rimesse a chi eventualmente supplisca i
rispettivi titolari, mentre quelle che recano la soprascritta
"Riservata alla persona" debbono essere tenute a disposizione dei
titolari stessi, o fatte loro recapitare nelle rispettive abitazioni,
o fatte proseguire nelle localita' che essi abbiano designate, tranne
che prima di assentarsi abbiano esplicitamente chiesto che siano
consegnate a chi li rappresenta.
Sono distribuiti in ufficio anche gli oggetti di corrispondenza
provenienti dall'estero, verificati dalla dogana ai sensi del
precedente art. 11 e gravati di diritti doganali.
Art. 38.
Recapito delle corrispondenze a domicilio
Le corrispondenze ordinarie recapitate dai portalettere possono
essere immesse nelle apposite cassette domiciliari, consegnate alle
persone di famiglia dei destinatari, od ai portieri delle case o
degli alberghi ove i destinatari dimorino, o lasciate nei negozi,
stabilimenti, uffici, manifatture e simili, cui i destinatari stessi
siano addetti.
Le corrispondenze raccomandate possono essere consegnate dai
portalettere a persone di famiglia dei destinatari, ai medesimi
conviventi, ai portieri delle case od ai direttori di alberghi,
negozi, stabilimenti, uffici, manifatture o simili, ove i destinatari
siano alloggiati o addetti. E' fatta eccezione per le corrispondenze
raccomandate sulle quali sia stata aggiunta l'indicazione "a lui
solo" od altra equivalente, nel quale caso non possono essere
consegnate a terzi.
Le corrispondenze assicurate devono essere consegnate
esclusivamente ai destinatari o, salvo che rechino l'indicazione "a
lui solo i od altra equivalente, anche ai loro rappresentanti muniti
di deleghe o di procure ai sensi dei commi quarto, quinto e sesto del
precedente art. 37.
E' applicabile alle ricevute di consegna delle raccomandate e delle
assicurate il disposto del terz'ultimo capoverso del precedente art.
37.
Art. 39.
Corrispondenze lacerate o consegnate ad omonimi
Le corrispondenze che si fossero lacerate, o che presentassero
tracce di alterazione, o fossero state ritirate ed aperte da terzi
per errore o per omonimia e poi restituite all'Amministrazione,
debbono essere convenientemente riparate a cura degli uffici postali
che provvedono anche ad aggiungervi un'apposita dichiarazione.
Art. 40.
Rifiuto dei destinatari. Giacenza delle corrispondenze
Il destinatario puo' rifiutare le corrispondenze a lui indirizzate,
ma in tal caso non puo' aprirle, ne' prendere notizia del loro
contenuto, ne' apporre sulle corrispondenze medesime annotazioni o
dichiarazioni di qualsiasi natura, oltre quella del semplice rifiuto.
Le corrispondenze rifiutate sono rispedite subito ai mittenti, se
noti. Sono, inoltre, rispedite ai mittenti le corrispondenze che per
qualunque ragione non si siano potute recapitare con le norme e
cautele od entro i termini indicati dai mittenti medesimi all'esterno
degli invii dalla parte dell'indirizzo.
Gli oggetti di corrispondenza che non abbiano potuto essere
distribuiti e non siano stati chiesti in restituzione dai mittenti
sono tenuti per un periodo di quindici giorni negli uffici di
destinazione, fatta eccezione per le stampe non fermo posta, per le
quali il periodo e' limitato a dieci giorni, e per le raccomandate,
per le quali il periodo di giacenza e' di trenta giorni.
Deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od
assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari
ed ai mittenti, se identificabili.
Fatta eccezione per i giornali quotidiani, i settimi numeri degli
stessi ed i settimanali di informazione aventi prezzo di vendita non
superiore a quello dei quotidiani, le stampe periodiche e non
periodiche, di peso non superiore ai dieci grammi, che per qualunque
ragione non abbiano potuto essere recapitate o che siano state
respinte dai destinatari al momento della consegna, non sono
restituite al mittente, salvo che quest'ultimo non ne abbia
preventivamente richiesta la restituzione, impegnandosi a
corrispondere la relativa tassa. Quelle consegnate ai destinatari e
da questi successivamente rispedite sono considerate di nuova
spedizione o non hanno corso se non sono state francate per intero.
Art. 41.
Corrispondenze inesitate. Apertura di quelle
assicurate o raccomandate
Le corrispondenze epistolari e le carte manoscritte spedite in via
ordinaria, provenienti dall'interno della Repubblica, che siano
rimaste inesitate, dopo una ulteriore giacenza di un mese presso le
direzioni provinciali p.t. a disposizione di chi puo' avervi diritto,
vengono distrutte o vendute con l'obbligo della macerazione: la
distruzione e la macerazione devono essere effettuate alla presenza
di un funzionario designato dal direttore provinciale.
Per tutte le altre corrispondenze ordinarie non potute consegnare
non occorre ulteriore giacenza.
L'apertura delle corrispondenze raccomandate ed assicurate,
prevista dall'art. 43 del codice postale, viene effettuata da un
funzionario designato dal direttore provinciale con l'assistenza di
un capo reparto della direzione provinciale o di un ispettore. Tali
corrispondenze sono anch'esse distrutte dopo il periodo di custodia
indicato dal predetto art. 43; gli oggetti di valore vengono venduti
ed il ricavato della vendita, insieme con gli altri valori liquidi,
e' acquisito alle entrate dell'Amministrazione.
Art. 42.
Diritti del mittente sulle corrispondenze
Fino a che non sia stata effettuata la consegna al destinatario, il
mittente di un oggetto di corrispondenza puo' chiederne la
restituzione o la modifica dell'indirizzo.
La relativa domanda viene trasmessa in conformita' alla richiesta,
per posta o per telegrafo; per ogni domanda il mittente deve pagare,
oltre al diritto speciale, la tassa corrispondente ad una lettera
semplice raccomandata nonche', nel caso in cui abbia chiesto
l'inoltro per telegrafo, la tassa del telegramma.
I francobolli apposti sulle corrispondenze che non abbiano avuto
corso, perche' richieste dai mittenti, vengono annullati e le
corrispondenze non francate, o francate insufficientemente, sono
sottoposte ad una tassa pari al doppio di quella mancante.
Art. 43.
Rispedizione delle corrispondenze a richiesta
dei destinatari o di terzi
Senza pregiudizio di quanto dispone il precedente art. 42, la
corrispondenza in arrivo puo' essere fatta proseguire per altra
localita', a richiesta scritta del destinatario presentata
all'ufficio di destinazione o a questo trasmessa per posta o per
telegrafo, per il tramite di un ufficio postale, che accerti
l'identita' del richiedente.
Se la richiesta e' indirizzata direttamente all'ufficio di
destinazione, e questo non possa accertarne l'autenticita', la
corrispondenza e' avviata alla nuova destinazione fermo posta.
La richiesta puo' essere fatta anche da un terzo, conosciuto
dall'ufficio, a nome del destinatario.
Art. 44.
Tassazione delle corrispondenze rispedite
La rispedizione della corrispondenza da un luogo ad un altro della
Repubblica non e' sottoposta a nuova tassa, salvo le eccezioni qui
appresso indicate.
La corrispondenza chiusa, che sia stata aperta o che, pur non
essendo stata aperta, sia stata ritirata e rechi all'esterno
comunicazioni epistolari, quella che circola non chiusa, che sia
stata soltanto ritirata, e la corrispondenza di cui sia stato variato
l'indirizzo, anche se non sia stata ritirata, sono considerate come
di nuova impostazione.
Non e' considerata variazione d'indirizzo il cambiamento di
destinazione o di recapito o l'aggiunta di indicazioni per agevolare
la ricerca del destinatario.
La corrispondenza restituita al mittente e da questi rispedita e'
trattata come di nuova impostazione.
Art. 45.
Segnatasse
La tassa cui e' assoggettata, ai sensi del secondo comma dell'art.
44 del codice postale, la corrispondenza di francatura facoltativa,
non francata o francata insufficientemente, e' rappresentata da
segnatasse o da impronte di macchine affrancatrici applicate sulla
corrispondenza stessa dall'ufficio di destinazione.
Il destinatario di corrispondenza gravata di tassa deve astenersi
dal pagarla, se questa non e' rappresentata da segnatasse o impronte
di macchine affrancatrici.
Art. 46.
Diritto fisso per le corrispondenze "fermo posta"
La corrispondenza recante l'indicazione di recapito fermo posta e'
soggetta ad un diritto fisso che, se non corrisposto dal mittente,
deve essere pagato dal destinatario.
Quando il mittente ha pagato soltanto una parte del diritto stesso,
il destinatario deve pagare la differenza fra il diritto intero e la
parte pagata dal mittente. Il diritto di fermo posta permane anche se
in seguito a rinvio ad altra localita', l'oggetto sul quale grava
venga distribuito a domicilio.
Il diritto fisso deve essere obbligatoriamente corrisposto per
intero dal mittente per la corrispondenza raccomandata od assicurata
diretta fermo posta.
Non sono sottoposti al diritto fisso gli oggetti di corrispondenza
da distribuirsi in ufficio a chi paga il diritto per nolo di casella
postale o per l'uso di bolgetta o sacchetto ed i giornali o periodici
spediti in abbonamento.
La corrispondenza proveniente dall'estero con l'indicazione del
recapito fermo posta e' soggetta al diritto fisso a carico del
destinatario anche quando il mittente abbia provveduto a
corrisponderlo.
E' ammessa sulla corrispondenza per espresso l'indicazione "fermo
telegrafo" verso corresponsione del medesimo diritto stabilito per
quella fermo posta.
Agli effetti del pagamento del diritto fisso, e' parificata alla
corrispondenza con indicazione fermo posta quella che, pur non
recando tale indicazione, non sia stato possibile recapitare a
domicilio per insufficienza dell'indirizzo o per assenza, anche
temporanea, del destinatario e quella che deve essere consegnata in
ufficio per speciali disposizioni dell'Amministrazione, quando non
sia ritirata entro il termine stabilito dall'Amministrazione
medesima.
Art. 47.
Caselle postali
Negli uffici possono essere poste a disposizione di chiunque ne
faccia richiesta, purche' di eta' non inferiore ai diciotto anni e
verso pagamento di un nolo mensile, caselle speciali chiuse od
aperte, in cui viene inserita la corrispondenza diretta al
richiedente medesimo.
Ciascuna casella deve servire per una sola persona, per un solo
ufficio, per un solo istituto o per una sola ditta. E' consentito,
pero', elio una stessa casella serva promiscuamente piu' ditte o
persone, purche' il noleggiatore di essa paghi, per ciascuna ditta o
persona che entra in concorso, un nolo aggiunto equivalente a due
terzi del nolo principale.
Oltre al pagamento del nolo l'utente della casella chiusa deve
costituire un deposito a titolo di garanzia, nella misura stabilita
con i provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale.
Art. 48.
Conti di credito
E' ammessa l'apertura di conti di credito, a favore di chiunque ne
faccia domanda, tanto per la francatura delle corrispondenze in
partenza, quanto per il pagamento delle tasse gravanti le
corrispondenze in arrivo, alle condizioni fissate
dall'Amministrazione e verso pagamento della provvigione stabilita
per la tenuta del conto.
L'Amministrazione puo', altresi', alle condizioni da essa
determinate e verso pagamento della prescritta provvigione, concedere
l'apertura di conti di credito speciali, allo scopo di addebitarvi
l'importo delle tasse postali di determinati oggetti di
corrispondenza che il titolare del conto intenda farsi spedire senza
affrancatura.
Tali oggetti, purche' rispondenti alle caratteristiche prescritte,
sono sottoposti a tasse uguali a quelle che avrebbero dovuto essere
pagate dai mittenti per la loro francatura e non possono essere
rifiutati dal titolare del conto.
Art. 49.
Uso di bolgette e sacchi
Chiunque ne faccia domanda puo' ottenere l'uso di bolgette o di
sacchetti chiusi per il ritiro delle proprie corrispondenze in arrivo
e per la consegna agli uffici postali di quelle in partenza, alle
condizioni stabilite dall'Amministrazione.
Quale corrispettivo del servizio di cui trattasi l'utente e' tenuto
al pagamento di un diritto mensile, stabilito in misura diversa a
seconda che il ritiro o la consegna delle bolgette o dei sacchetti
sia effettuato direttamente dall'utente o dagli agenti
dell'Amministrazione.
Se il sacchetto e' fornito dall'Amministrazione l'utente deve
effettuare il deposito di una somma nella misura stabilita dai
provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale.
Art. 50.
Prescrizione di somme depositate a titolo di garanzia
I crediti vero l'Amministrazione, costituiti da somme o residui di
somme depositate a titolo cauzionale o di garanzia per nolo di
caselle, uso di sacchi, spedizioni in abbonamento postale ed altro,
si prescrivono nel termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 20
del codice postale; detto termine decorre dalla data dell'ultima
operazione o da quella del deposito quando non sia stata effettuata
alcuna operazione, o dalla scadenza del contratto di nolo. Quando
venga fatta richiesta di liquidazione, la prescrizione decorre dalla
data della richiesta medesima purche' questa sia presentata non oltre
il termine previsto dall'art. 20 del codice postale.
Decorso il termine indicato nel precedente comma l'Amministrazione
provvede ad eliminare dalle proprie scritture le partite di debito
prescritte e ad acquisire le relative somme al proprio bilancio di
entrata, tra i proventi dell'azienda.
Art. 51.
Corrispondenze dirette a militari di truppa
I benefici previsti dall'art. 55 del codice postale sono
applicabili anche agli allievi di istituti di istruzione militare ed
ai detenuti in stabilimenti militari di pena, finche' rimangano
ascritti alle Forze armate, con grado non superiore a quelli indicati
nell'articolo citato.
Art. 52.
Lettere dei militari di truppa dirette alle loro famiglie
Per poter essere ammesse all'agevolazione prevista dal secondo
comma dell'art. 55 del codice postale, le lettere non francate,
inviate dai militari indicati nel primo comma del medesimo art. 55
alle rispettive famiglie, devono essere spedite con le modalita'
stabilite dall'Amministrazione.
Le lettere insufficientemente francate spedite con le modalita'
predette sono sottoposte ad una tassa pari alla differenza tra
l'intera francatura ordinaria dovuta e l'importo dei francobolli
applicati.
Per le truppe in campagna le facilitazioni di cui sopra sono estese
a tutte le corrispondenze spedite a mezzo degli uffici di posta
militare, se esistono.
Eguale facilitazioni sono accordate alle corrispondenze impostate a
bordo delle navi da guerra.
Capo IV
LETTERE
Art. 53.
Condizioni cui devono rispondere le lettere
Le lettere possono essere spedite chiuse o aperte, con o senza
busta o con busta a riquadro trasparente riservato all'indirizzo,
purche' il riquadro stesso risponda alle condizioni stabilite
dall'Amministrazione.
Non sono ammesse buste interamente trasparenti o con riquadro
aperto.
L'Amministrazione, per esigenze tecniche o per invii di natura
particolare, puo' stabilire speciali condizioni di forma o di
chiusura.
Qualunque oggetto che risponda ai limiti di dimensioni e di peso
prescritti dai provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice
postale puo' essere spedito con il trattamento delle lettere: le
lettere che superino i limiti predetti non hanno corso.
Sono ammesse buste sulle quali siano stampati annunzi commerciali o
scritte altre indicazioni, purche' non rechino pregiudizio alla
chiarezza dell'indirizzo, salvo, in ogni caso, il disposto del
secondo comma del precedente art. 33.
Capo V
BIGLIETTI POSTALI
Art. 54.
Biglietti postali
Sono trattati come lettere a tutti gli effetti, tranne a quelli
tariffari, i biglietti postali messi in vendita dallo Stato e
costituiti da un foglietto piegabile, i cui lati possono essere
incollati, e recanti gia' impressa la prescritta francatura, i
biglietti postali possono essere spediti aperti o chiusi; se superano
in peso, per fogli od altri oggetti inclusivi, il primo porto di una
lettera, la francatura deve essere completata fino al raggiungimento
di quella prevista per una lettera di pari peso.
I biglietti postali possono essere spediti anche all'estero. In tal
caso, pero', vanno considerati anche agli effetti tariffari lettere e
la francatura deve essere, quindi, debitamente completata.
I biglietti postali con francatura insufficiente hanno corso e sono
assoggettati ad una tassa pari al doppio della francatura mancante.
Capo VI
CARTOLINE PER CORRISPONDENZA
Art. 55.
Cartoline postali di Stato e dell'industria privata
Le cartoline postali di Stato sono cartoncini di forma rettangolare
recanti stampati nella parte anteriore il titolo cartolina postale" e
nell'angolo superiore destro il francobollo per esse previsto.
Le cartoline postali per l'interno sono valide anche se dirette
all'estero, purche' ne sia completata la francatura mediante
francobolli o impronte di macchine affrancatrici.
Le cartoline postali per l'estero sono valide anche all'interno, ma
nessuna restituzione di tassa e' dovuta; quelle emesse da
amministrazioni estere non possono essere spedite nel territorio
della Repubblica.
Hanno pure corso le cartoline postali emesse dall'industria
privata, purche' rispondano alle condizioni stabilite per le
cartoline di Stato, non ne eccedano il peso e le dimensioni e non
rechino lo stemma dello Stato.
Art. 56.
Condizioni cui devono rispondere le cartoline postali
Le cartoline debbono essere spedite senza busta od altri involucri,
ne' possono essere chiuse in qualsiasi modo.
La meta' destra della faccia anteriore e' riservata all'indirizzo,
che puo' essere fatto anche mediante sovrapposizione di foglietti.
Le comunicazioni dei mittenti non possono essere fatte su fogli
distinti incollati sulle cartoline; e' ammesso che vi siano attaccati
indirizzi di giornali od altre piccole liste di carta stampata, a
condizione che siano interamente aderenti alla cartolina e non ne
coprano lo scritto nemmeno in parte.
E' ammessa l'applicazione di marche da bollo o del bollo a punzone
sulle cartoline che debbano servire come quietanza.
Art. 57.
Cartoline considerate come lettere
Le cartoline per corrispondenza, sia dello Stato che dell'industria
privata, incluse in busta o spedite sottofascia o piegate in modo da
rimanere chiuse sono considerate come lettere non francate.
Le cartoline dell'industria privata eccedenti le dimensioni e il
peso prescritti, e tutte le cartoline comunque non rispondenti alle
condizioni stabilite dagli articoli precedenti sono considerate come
lettere francate insufficientemente.
Capo VII
CARTE MANOSCRITTE
Art. 58.
Carte manoscritte
Sono considerate carte manoscritte i documenti, gli atti e le carte
in genere scritti o disegnati a mano od a macchina, in tutto od in
parte, a condizione che non abbiano carattere di corrispondenza
attuale e personale e non possano essere considerati come stampe.
Sono considerate carte manoscritte anche le lettere aperte e le
cartoline di Stato o dell'industria privata ed in genere qualsiasi
altra corrispondenza epistolare, anche se realizzata a mezzo di
formulari predisposti a stampa, che abbiano gia' avuto un precedente
corso ed abbiano, pertanto, perduto il carattere di corrispondenza
attuale, assumendo quello di semplici documenti.
Art. 59.
Modalita' di spedizione delle carte manoscritte
Le carte manoscritte debbono essere spedite sotto fasce mobili od
entro involucri aperti o facilmente apribili.
Quando non siano confezionate in modo da potersi verificare sono
trattate come lettere.
Sono egualmente sottoposte alla tariffa delle lettere, quando
questa risulti inferiore a quella delle carte manoscritte.
I pieghi di carte manoscritte di peso o di dimensioni maggiori di
quelli prescritti non hanno corso.
Art. 60.
Elenchi e lettere di accompagnamento
Nei pieghi di carte manoscritte possono essere inclusi elenchi
indicativi ed il contenuto puo' essere ripartito in inserti. Su ogni
inserto possono indicarsi gli estremi delle lettere cui le carte si
riferiscono.
E' consentito, inoltre, includere nei pieghi stessi, sia ordinari
che raccomandati, una lettera, chiusa od aperta, diretta allo stesso
destinatario del piego, a condizione che questo sia interamente
francato con l'aggiunta della tassa relativa alla lettera e che sulla
busta od involucro sia scritta dal mittente la indicazione
"manoscritti con lettera di accompagnamento".
Le istanze in carta bollata accompagnanti documenti sono
considerate come lettere di un solo porto anche se eccedenti il peso
di 20 grammi e per ciascuna di esse deve essere corrisposta la
relativa tassa.
I pieghi non rispondenti a tutte le condizioni stabilite dal
presente articolo sono sottoposti interamente alla tassa delle
lettere.
Capo VIII
STAMPE
Art. 61.
Definizione delle stampe
Sono considerate stampe le impressioni o le riproduzioni ottenute
su carta, cartone o altra materia comunemente usata per la stampa,
mediante qualsiasi procedimento tecnico, eccetto quelle ottenute con
il decalco, coi timbri a carattere fissi o mobili e con la macchina
per scrivere.
Sono ammesse allo stesso trattamento le bozze di stampa, le carte
punteggiate ad uso dei ciechi, le incisioni, le fotografie, le
immagini, i disegni, le carte geografiche e le schede meccanografiche
non trattate; le schede meccanografiche trattate, invece, sono
considerate lettere.
Sono esclusi dal trattamento delle stampe i francobolli o modelli
di francatura, anche se annullati, come pare tutte le stampe che
costituiscono il segno rappresentativo di un valore. E' pero'
consentito di applicare marche da bollo sulle stampe in genere, sulle
fatture e su conti uniti ad esse, giusta le disposizioni vigenti in
materia di bollo, come pure di accludervi francobolli per una
ulteriore spedizione o per il rinvio delle stampe medesime, e di
accompagnarle con cartoline postali, fasce o buste, affrancate o
meno, con o senza l'indicazione dell'indirizzo del mittente.
Art. 62.
Stampe periodiche e non periodiche
Ai fini del presente regolamento le stampe sono ripartite in due
categorie: periodiche e non periodiche.
Sono stampe periodiche, ed ammesse a fruire della riduzione di
tariffa prevista dal primo comma dell'art. 56 del codice postale,
quelle che, oltre a rispondere agli altri requisiti del presente
capo:
a) si pubblicano regolarmente e con lo stesso titolo a periodi
non eccedenti i sei mesi tra un numero e l'altro;
b) non costituiscono opere determinate;
c) sono sottoposte alle speciali disposizioni della legge sulla
stampa e sono tali da poter durare indefinitamente;
d) presentano un contenuto diverso da un numero all'altro.
Sono stampe non periodiche tutte quelle non ammesse, ai sensi del
precedente comma, come periodiche.
Art. 63.
Stampe che non hanno corso
Le stampe non periodiche, o considerate come tali, di peso o di
dimensioni maggiori di quelli prescritti non hanno corso.
Nessun limite di peso e di dimensioni e' fissato per la spedizione
delle stampe periodiche affrancate in abbonamento.
Art. 64.
Condizioni di spedizione delle stampe
Le stampe, periodiche e non periodiche, debbono essere spedite
aperte o confezionate in modo da poter essere facilmente verificate.
Le stampe, periodiche e non periodiche, spedite in abbonamento
postale, che non superino il peso di 10 grammi devono essere incluse
in buste aperte di tipo normalizzato aventi le dimensioni appresso
indicate:
formato minimo cm. 9 x 14;
formato massimo cm. 12 x 23,5;
formati consigliati cm. 11,4 x 16,2 e cm. 11 x 22.
E' consentito che le stampe spedite in abbonamento siano incluse in
involucri di plastica termosaldati, purche' interamente trasparenti.
Le stampe spedite sotto fasce non mobili, dichiarate ed affrancate
come tali, possono essere aperte e verificate dagli uffici postali
per accertare eventuali violazioni del disposto dell'art. 46 del
codice postale; se riscontrate regolari le stampe sono fatte
proseguire a destinazione.
Art. 65.
Divieto di aggiunte e modificazioni sulle stampe. "Stampe con
comunicazioni epistolari" e "stampe con lettera di accompagnamento"
Salvo quanto disposto dai commi che seguono e dai successivi
articoli 66 e 67, non puo' fruire della tariffa stabilita per le
stampe, periodiche o non periodiche, lo stampato il cui testo sia
stato modificato, dopo la tiratura, a mano o mediante uno dei
procedimenti non ammessi di cui all'art. 61, primo comma.
Le stampe contenenti aggiunte non aventi carattere epistolare
possono essere spedite come manoscritti, purche' siano dichiarate e
francate interamente come tali.
E' consentito che le stampe rechino scritti o segni aggiunti, atti
a costituire comunicazioni attuali e personali, purche' venga
corrisposta, in aggiunta alla tariffa delle stampe, la francatura
dovuta per il primo porto delle lettere e sulla busta od involucro
sia scritta dal mittente l'indicazione "stampe con comunicazioni
epistolari".
E' altresi' consentita l'inclusione di una lettera diretta allo
stesso destinatario del piego, purche' questo sia interamente
francato con l'aggiunta della tassa relativa alla lettera, in
relazione al peso della medesima, e che sulla busta od involucro sia
scritta dal mittente l'indicazione "stampe con lettera
d'accompagnamento".
Per i pieghi di stampe non rispondenti a tutte le condizioni
prescritte nei precedenti commi, trova applicazione la sanzione
prevista dal secondo comma dell'art. 46 del codice postale.
Art. 66.
Aggiunte e modifiche consentite sulle stampe non periodiche
Sulle stampe non periodiche, o considerate come tali, e' permesso
apportare, a mano o mediante qualsiasi processo meccanico, le
modificazioni ed aggiunte seguenti:
1) indicare il nome, la qualita', la professione, la ragione
sociale e l'indirizzo del mittente e del destinatario, la data di
spedizione, la firma, il numero di telefono, il numero di avviamento
postale ed il codice telegrafico, il numero del conto corrente
postale o bancario del mittente, come pure un numero d'ordine o di
matricola riferentesi esclusivamente all'invio;
2) correggere gli errori di stampa;
3) correggere le bozze di stampa con modificazioni ed aggiunte e
con l'indicazione delle variazioni da apportarsi alla forma e alla
stampa. Se manchi lo spazio, o quando abbiano carattere di
generalita', le correzioni e le aggiunte possono essere fatte su
foglio a parte. Alle bozze puo' essere unito il relativo manoscritto;
4) cancellare, sottolineare, o inquadrare, con tratti, parole o
parti del testo stampato, per renderle illeggibili o per richiamare
l'attenzione su di esse; nel caso in cui tali operazioni siano fatte
allo scopo di costituire una corrispondenza epistolare vale il
disposto del terzo comma del precedente art. 65.
5) indicare sugli avvisi, concernenti le partenze e gli arrivi
delle navi, le date e le ore delle partenze e degli arrivi, nonche' i
nomi delle navi e dei porti di partenza, di scalo e di arrivo;
6) segnare o correggere le cifre sui listini di prezzi correnti,
sulle offerte di annunzi, sulle quotazioni di borsa e di mercato,
sulle circolari di commercio e sui programmi, manifesti o prospetti;
7) indicare sugli avvisi di passaggio il nome del viaggiatore, la
data, l'ora e il nome della localita' dove egli conta di passare o
scendere;
8) indicare sui bollettini o cedole di commissione o di
sottoscrizione relativi a libri, giornali, incisioni, spartiti di
musica, i titoli delle opere e la quantita' degli esemplari richiesti
od offerti, l'edizione, il numero del catalogo, il modo di
rilegatura, i prezzi, le modalita' di pagamento e di spedizione. Non
sono consentite modificazioni o sollecitazioni di ordini, ne'
comunicazioni degli editori ai committenti in rapporto alle
ordinazioni ricevute;
9) colorare i figurini di moda, le carte geografiche, ecc.;
10) aggiungere una dedica sui libri, sulle carte da musica, sui
giornali, sulle incisioni e sulle fotografie le quali possono recare
anche una brevissima leggenda esplicativa o altre succinte
indicazioni;
11) aggiungere sui brani tagliati dai giornali o dalle
pubblicazioni periodiche il titolo, la data, il numero e l'indirizzo
della pubblicazione dalla quale l'articolo e' estratto;
12) unire una cartolina postale oppure una busta o una fascia,
affrancata o meno, con o senza l'indirizzo del mittente;
13) indicare sui biglietti d'invito o carte di convocazione a
manifestazioni collettive il nome della persona invitata, la data, lo
scopo ed il luogo della riunione;
14) indicare i numeri d'ordine, i nomi degli elettori, le date
delle elezioni ed i luoghi di riunione sui certificati elettorali
diramati dai comuni in base a disposizioni legislative o
regolamentari dello Stato;
15) aggiungere su elenchi, avvisi e simili, spediti in forma
ufficiale dagli esattori tributari ai contribuenti, il nome, cognome
e qualita' del debitore e l'importo delle imposte dovute, con
l'indicazione di quali precisamente si tratti, nonche' delle
rispettive rate o scadenza. La stessa disposizione e' applicabile
agli avvisi di pagamento predisposti a stampa riguardanti la
riscossione di contributi sindacali, di tasse di iscrizione e di
quote annuali, spediti dai sindacati o da organi statali e
parastatali;
16) riempire i diplomi, i certificati e gli atti in genere
rilasciati in forma autentica su modelli a stampa da enti morali o da
uffici ed istituti cui sono affidati pubblici servizi, purche' le
aggiunte siano limitate a quelle poche strettamente necessarie alla
completa intelligenza del testo e non abbiano il carattere di
corrispondenza epistolare;
17) riempire a mano gli avvisi di arrivo e di giacenza di merci,
spediti dalle ferrovie dello Stato o da societa' ferroviarie;
18) scrivere sui bollettini di versamento in conto corrente le
indicazioni richieste dallo stampato e la causale del versamento a
tergo della ricevuta e del certificato di allibramento;
19) applicare marche da bollo, giusta le disposizioni vigenti in
materia di bollo;
20) accludere francobolli per una ulteriore spedizione o per il
rinvio delle stampe;
21) allegare fatture commerciali riferentisi alle stampe stesse.
Art. 67.
Aggiunte o modifiche consentite sulle stampe periodiche
Sulle stampe periodiche ammesse alla tariffa ridotta prevista
dall'art. 56 del codice postale e' consentito:
1) aggiungere indicazioni di scadenze di abbonamenti o di residui
prezzi da pagarsi o riguardanti la natura degli invii, come
"gratuito", e "per cambio", "omaggio" ecc.;
2) eseguire correzioni di errori tipografici;
3) fare segni per richiamare l'attenzione su determinati punti;
4) accompagnare i pieghi con fatture commerciali riferentisi alle
stampe stesse;
5) scrivere sulle relative fasce l'indicazione del prezzo.
Art. 68.
Requisiti delle stampe periodiche. Inserti redazionali
Le pubblicazioni per essere considerate periodiche agli
effetti postali debbono portare stampato sulla prima pagina o sul
frontespizio il titolo, la data od altra indicazione ad essa
equivalente, il numero progressivo, l'indicazione della loro
periodicita', di 'spedizione in abbonamento postale', del gruppo
corrispondente alla tassa pagata e debbono costituire, inoltre,
numero per numero,un tutto omogeneo, con pagine di uguale formato
progressivamente numerate. Sugli involucri, quando questi ne
coprano
l'intera superficie, fatta eccezione per quelli interamente
trasparenti, le predette indicazioni possono essere limitate a
quelle
relative al titolo, alla'spedizione in abbonamento postale' ed al
gruppo di appartenenza.
E' consentito che una pubblicazione consti di piu' parti,con
distinte numerazioni di pagine, purche' dalla intestazione o dal
programma di abbonamento risulti di quante parti sia composta
ed a
condizione che queste siano raccolte in una unica copertina,
abbiano
la stessa periodicita' e non possano formare oggetto di piu'
abbonamenti distinti.
Le stampe periodiche possono contenere come parti integranti,
comprese quindi nel relativo peso, inserti redazionali che ne
costituiscano un servizio ordinario o speciale, come pure
disegni,
modelli, programmi di abbonamento con o senza la relativa scheda,
locandine nonche' altri inserti aventi analoghe caratteristiche,
purche' anch'essi attinenti alle stampe stesse, anche se di
formato
diverso, numerati progressivamente o numerati a parte. Possono,
altresi', contenere come parti integranti incisioni foniche su
disco,
nastro o filo, strettamente attinenti alla parte redazionale.
Le stampe periodiche prive di tutte o parte delle prescritte
indicazioni o non rispondenti ai requisiti richiesti dal presente
articolo sono assoggettate alla tariffa stabilita per le stampe
non
periodiche.
Art. 69.
Limiti della pubblicita' contenuta dalle stampe periodiche
Le stampe periodiche possono contenere pubblicita' a favore di
terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli
regolarmente impaginate, anche se non numerate o numerate a parte, od
incorporata nelle normali pagine del testo.
La pubblicita' a favore di terzi contenuta nelle stampe periodiche
non puo' eccedere, nel complesso, la misura del 70% della loro
superficie totale mentre quella di ciascuna inserzione non puo'
superare il 30% della medesima superficie totale: sono esclusi dal
conteggio gli inserti pubblicitari di cui al comma seguente.
Le stampe periodiche possono anche contenere inserti pubblicitari a
favore di terzi, non impaginati o impaginati ma di formato diverso.
Le stampe periodiche che contengono pubblicita' a favore di terzi
in misura superiore a quella prevista al secondo comma o inserti
pubblicitari di cui al precedente comma sono assoggettate alle
sopratasse previste dai provvedimenti tariffari.
Unitamente alle altre indicazioni prescritte, le stampe periodiche
devono recare quella relativa alla percentuale di pubblicita' ed agli
inserti pubblicitari, i quali saranno anche singolarmente
contraddistinti con la sigla "I. P.".
La omissione o la inesattezza di tali indicazioni e' considerata,
per gli effetti dell'art. 82 del codice postale, quale falsa
dichiarazione del contenuto.
Art. 70.
((ARTICOLO ABROGATO D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N.243))
Art. 71.
((ARTICOLO ABROGATO D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N.243))
Art. 72.
Quantita' minima delle stampe periodiche spedite in abbonamento
Le stampe periodiche possono spedirsi in abbonamento in quantita'
inferiore al minimo di mille esemplari per ciascun numero fissato
dall'art. 56 del codice postale, purche' siano corrisposte le tasse
relative al minimo predetto.
Le spedizioni dei numeri arretrati possono essere effettuate per
qualsiasi quantita'.
Non sono soggetti alla restrizione del quantitativo minimo i fogli
degli annunzi legali, le pubblicazioni edite a cura dello Stato,
quelle ufficiali delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ed i bollettini spediti dalle agenzie di informazioni
debitamente autorizzate dall'Amministrazione.
Art. 73.
Condizioni per effettuare spedizioni in abbonamento
Le stampe periodiche che abbiano tutti i requisiti indicati nei
precedenti articoli sono ammesse alla tariffa ridotta prevista
dall'art. 56 del codice postale, a condizione che siano spedite di
prima mano, in via ordinaria e siano presentate, nei modi e nei
termini stabiliti dall'Amministrazione, agli uffici postali di
partenza indicati dall'Amministrazione stessa in una sola partita per
ciascun numero, o quanto meno in grosse partite.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di effettuare le
operazioni di accettazione e di avviamento direttamente presso la
sede dei mittenti.
I giornali e gli altri periodici, il cui invio sia fatto in forme
diverse da quelle prescritte per le stampe periodiche dal codice
postale e dal presente regolamento, sono sottoposti al trattamento
delle stampe non periodiche, anche se spediti direttamente dagli
editori od amministratori.
Art. 74.
Computo delle tasse per le stampe spedite in abbonamento
La tassa delle stampe periodiche, ammesse come tali alla tariffa
ridotta, si computa esemplare per esemplare, anche se questi sono
riuniti in pieghi.
Per le riviste, con o senza copertina, ciascuna copia costituisce
un esemplare.
La tassa delle stampe non periodiche od assimilate a queste si
computa invece sul peso complessivo di ciascun piego, qualunque sia
la quantita' degli oggetti che contenga, siano questi uguali o
diversi, purche' tutti allo stesso indirizzo. Se sono invece a piu'
indirizzi, la tassa complessiva di francatura deve essere pari a
quella cui i singoli oggetti sarebbero sottoposti, se fossero spediti
separatamente.
Per le stampe spedite di seconda mano non e' tenuta in alcun conto
la tassa che possa essere stata gia' pagata per una prima spedizione
delle stampe medesime.
Art. 75.
Supplementi dei periodici e programmi di abbonamento
Sono considerati supplementi, e debbono essere francati
separatamente, ai sensi dei due primi commi dell'art. 74, applicando
la stessa misura di tassa valevole per i fogli principali, tutti gli
altri fogli redazionali spediti separatamente.
I supplementi debbono trattare di materie affini a quelle dei fogli
principali, avere tutti i requisiti prescritti per le stampe
periodiche, non costituire pubblicazioni distinte, alle quali siano
accordati abbonamenti a parte.
I supplementi debbono essere spediti dalle stesse localita' da cui
sono spediti i fogli principali, debbono avere una intestazione a se'
e recare l'indicazione dei giornali e periodici ai quali si
riferiscono.
Sono assimilati ai supplementi anche i programmi di abbonamento,
qualunque ne sia il formato, con o senza le relative schede stampate
assieme, spediti separatamente dalle pubblicazioni a cui si
riferiscono, purche' il contenuto di essi abbia diretta ed esclusiva
relazione con le pubblicazioni stesse.
I supplementi e gli altri fogli che mancassero dei requisiti sopra
indicati sono considerati come pubblicazione autonoma o sono compresi
fra le stampe non periodiche a seconda dei casi.
Ai supplementi si applicano le norme degli articoli 68, terzo
comma, e degli articoli 69 e 70 del presente regolamento.
Art. 76.
Modi di francatura delle stampe
L'importo delle tasse per le stampe periodiche spedite in
abbonamento e' corrisposto mediante versamento anticipato eseguito
dagli editori od amministratori, con l'apertura di apposito conto.
Le stampe periodiche francate con francobolli o con impronte di
macchine affrancatrici sono soggette alle tasse stabilite per quelle
non periodiche.
Le stampe non periodiche debbono essere francate mediante
francobolli o impronte di macchine affrancatrici da applicare al di
sopra dei rispettivi indirizzi.
L'Amministrazione, tuttavia, puo' consentire l'apertura di conti in
abbonamento a tariffa intera, per le spedizioni non inferiori a 1.000
esemplari identici di una stessa pubblicazione, a condizione che la
tassa di francatura sia applicata esemplare per esemplare, che sui
relativi pieghi sia stampata l'indicazione "spedizione in abbonamento
a tariffa intera" e che siano presentate, nei modi e nei termini
stabiliti dall'Amministrazione stessa in una sola partita per ciascun
numero o quanto meno in grosse partite; con lo stesso sistema possono
essere corrisposti anche i diritti dovuti per eventuali servizi
accessori.
Art. 77.
Richiesta di spedizione in abbonamento
Gli amministratori e gli editori di giornali o di altri periodici
che vogliono fruire della tariffa ridotta prevista dall'art. 56,
primo comma, del codice postale devono farne richiesta in carta
legale alla direzione o alle direzioni provinciali p.t. nella cui
giurisdizione intendono effettuare le spedizioni dei loro giornali o
periodici, presentandone due o tre esemplari, a seconda che la
consegna dei giornali o periodici debba essere effettuata ad un
ufficio principale o locale.
Essi devono, altresi', presentare una attestazione dell'autorita'
competente, da cui risulti che abbiano ottemperato alle disposizioni
di legge concernenti le stampe periodiche.
A garanzia della periodicita' dichiarata gli amministratori e gli
editori debbono costituire un deposito infruttifero la cui entita' e'
determinata moltiplicando il numero degli esemplari da spedire per la
differenza tra la tariffa delle stampe non periodiche e quella
ridotta accordata. Detto deposito deve essere integrato se, prima
della spedizione del secondo numero, vengano effettuate ulteriori
spedizioni del primo numero.
Dopo la spedizione del secondo numero il deposito, a richiesta, e'
restituito; viene incamerato invece, quando, per inosservanza della
periodicita', l'Amministrazione determina la chiusura del conto in
abbonamento ai sensi del successivo art. 81.
Art. 78.
Apertura del conto e termini per richiedere
il rimborso dei crediti residuali
L'apertura del conto in abbonamento e' accordata dalla direzione
provinciale delle poste nell'ambito della cui circoscrizione sono
pubblicate le stampe.
Il conto puo' essere aperto per un solo numero di una determinata
pubblicazione od essere continuativo per piu' numeri secondo le norme
e le modalita' stabilite dall'Amministrazione.
Qualora non sia effettuata alcuna spedizione le tasse anticipate
sono restituite purche' chieste entro novanta giorni dalla data di
apertura del conto.
Nel caso di chiusura del conto o di sospensione della pubblicazione
il rimborso del credito residuale deve essere richiesto per i conti
non continuativi entro i novanta giorni successivi a quello
dell'apertura del conto e per i conti continuativi entro i novanta
giorni dalla scadenza del termine utile per la spedizione del numero
successivo all'ultimo spedito, tenendo conto, della periodicita'
dichiarata.
Ai rimborsi previsti dai due precedenti commi si procede in seguito
a domanda su carta legale presentata alla competente direzione
provinciale delle poste direttamente o mediante lettera raccomandata.
Quando la domanda e' inviata a mezzo posta, la data di spedizione
vale quale data di presentazione.
Art. 79.
Termini per la presentazione delle domande di apertura
del conto in abbonamento
La domanda di apertura, rinnovazione o prosecuzione di conto deve
essere consegnata almeno un giorno prima della spedizione, se
presentata direttamente ad una direzione provinciale p.t., o tre
giorni prima, se ad un ufficio postale.
Nella domanda deve essere indicato il peso approssimativo di
ciascuna pubblicazione.
Art. 80.
Conti di abbonamento sussidiari
Puo' essere concessa l'apertura di conti sussidiari, oltre quello
principale, presso uffici di province diverse da quella nella quale i
periodici vengono normalmente spediti; la domanda relativa deve
essere presentata alla direzione provinciale p.t. che possiede il
conto principale.
Non sono soggette alle restrizioni del quantitativo minimo di mille
esemplari per ciascun numero, previsto dall'art. 56 del codice
postale, le spedizioni effettuate mediante conti sussidiari, ma i
numeri spediti a mezzo di conti sussidiari non possono concorrere con
quelli spediti con il conto principale per il raggiungimento del
quantitativo richiesto in base alla periodicita' dichiarata.
Art. 81.
((ARTICOLO ABROGATO D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N.243))
Art. 82.
Formalita' per l'accettazione dei periodici in abbonamento
All'atto di ciascuna consegna di fogli principali o di supplementi
aventi corso a parte, gli editori debbono presentare all'ufficio
postale una dichiarazione da cui risulti il numero degli esemplari
consegnati.
E' vietato agli uffici postali accettare consegne non accompagnate
dalla suddetta dichiarazione o la cui tassa complessiva sia superiore
al credito disponibile.
I dipendenti p.t. che contravvenissero a tali divieti sono
responsabili in proprio dei danni di cui l'Amministrazione potesse
risentire, salva l'applicazione di sanzioni disciplinari.
Art. 83.
Riscontro dei quantitativi di stampe spedite
Il riscontro delle quantita' dichiarate e' fatto, di regola,
dividendo il peso complessivo per il peso unitario medio di ciascun
esemplare, calcolato sulla base di non meno di dieci esemplari.
Il riscontro delle spedizioni di piccola entita' puo' essere fatto
mediante contazione dei singoli esemplari, anziche' mediante
pesatura.
Il riscontro degli oggetti per la cui spedizione siano aperti conti
non continuativi deve essere fatto sempre all'atto di ciascuna
consegna e, qualora risulti qualche differenza che renda
insufficiente il credito disponibile, gli editori debbono pagare la
somma mancante prima che sia effettuata la spedizione.
Anche la pesatura degli oggetti non compresi nel comma precedente
e' normalmente fatta all'atto di ciascuna consegna; ma per i
quotidiani, o quando lo impongano esigenze di servizio specialmente
in rapporto alla rilevante entita' delle spedizioni, puo' essere
fatta saltuariamente in giorni non prestabiliti. Le differenze
riscontrate e gli addebiti delle relative tasse vanno annotati sul
conto a detrazione del credito.
Art. 84.
Modalita' di esecuzione dei riscontri
All'atto di ciascun riscontro assistono due dipendenti
dall'Amministrazione che, nel caso di constatata irregolarita',
compilano e sottoscrivono apposito verbale.
L'incaricato della consegna all'ufficio postale puo' assistere alle
operazioni di riscontro, nel qual caso deve firmare il verbale.
Il verbale fa piena fede anche se l'incaricato non assista a tutte
le operazioni o si rifiuti di firmarlo.
Nei confronti degli editori ed amministratori che dichiarino
quantita' inferiori a quelle effettive presentate per la spedizione
si applica la sanzione prevista dall'art. 82 del codice postale.
Qualora si riscontrino ripetute e notevoli differenze in piu' nelle
quantita' spedite rispetto al numero degli esemplari dichiarati, od
altre gravi e ripetute irregolarita', l'Amministrazione ha facolta'
di chiudere il conto in abbonamento, ferma restando, in ogni caso,
l'applicazione della sanzione prevista nel comma precedente.
Art. 85.
Divieto di spedizioni cumulative e relative eccezioni
Non sono ammesse al trattamento previsto dall'art. 56, primo comma,
del codice postale le spedizioni cumulative di giornali o periodici
con stampe non periodiche, o di giornali quotidiani con altri non
quotidiani, salvo il disposto dei precedenti articoli 68 e 69 e le
eccezioni che possano essere autorizzate dall'Amministrazione.
E' ammessa, invece, la spedizione cumulativa di giornali con uno o
piu' supplementi, o di piu' periodici appartenenti allo stesso gruppo
e soggetti, anche per il peso di ogni esemplare, alla stessa
francatura.
Art. 86.
Errore nella riscossione delle tasse: obbligo di pagarle a carico
degli speditori
Qualora emergano errori nella riscossione delle tasse dovute per la
spedizione di stampe periodiche, gli editori e gli amministratori
sono tenuti a versare all'Amministrazione quanto pagato in meno,
anche se errori od irregolarita' siano rilevati nel corso di
verifiche eseguite dopo l'accettazione delle stampe da parte
dell'ufficio postale.
Se l'errore sia conseguente ad una errata qualificazione delle
stampe periodiche ai fini del loro trattamento tariffario,
l'Amministrazione ha diritto di riscuotere dall'utente quanto pagato
in meno per il numero della pubblicazione che ha formato oggetto di
rilievo nonche' per i numeri impostati nei dodici mesi precedenti la
data del rilievo stesso.
Art. 87.
Trattamento delle stampe recanti l'abusiva indicazione
di e "spedizione in abbonamento postale"
Le stampe di qualsiasi genere, impostate senza francatura e sulle
quali sia stata fatta indebitamente la indicazione di "spedizione in
abbonamento postale" o simile, debbono essere tolte di corso e
trattenute per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 82
del codice postale.
Capo IX
CAMPIONI E PACCHETTI
Art. 88.
Campioni o pacchetti
Sono considerati campioni i pacchetti, di peso non superiore a
quello indicato nei provvedimenti tariffari, contenenti piccoli
quantitativi di merci, aventi anche valore commerciale, esclusi
denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore.
Sono del pari considerati campioni i pacchetti di cui sopra
contenenti incisioni foniche, ossia le registrazioni di prosa,
poesia, musica, pubblicita', ecc., fatte su dischi, su nastro o su
filo, purche' non contengano comunicazioni attuali e personali e non
realizzino un linguaggio convenzionale.
I campioni debbono soddisfare alle seguenti condizioni:
a) essere posti in sacchetti, scatole od altri involucri aperti o
facilmente apribili, in modo che si possano agevolmente verificare,
salvo giustificate eccezioni consentite dall'Amministrazione;
b) non recare altre indicazioni oltre il nome o la ragione
sociale del mittente, l'indirizzo del destinatario, il titolo
dell'opera, l'autore, l'editore, il marchio di fabbrica, il numero
d'ordine o di registrazione, i prezzi e le indicazioni relativi al
peso, al metraggio, alla quantita' disponibile, ovvero le indicazioni
che sono necessarie a precisare la provenienza e la natura della
merce e gli estremi della lettera di offerta o di conferma con la
quale il mittente ha preannunziato la spedizione. E' consentito,
pero', includervi una lettera di accompagnamento alle stesse
condizioni previsto dal precedente art. 65 per i pieghi di stampo. E'
altresi' consentito includervi la fattura relativa alla merce
spedita;
c) essere confezionati con le modalita' volute
dall'Amministrazione, quando contengano oggetti di vetro, maioliche,
oggetti acuminati o taglienti, liquidi, olio, grassi, polveri secche
coloranti o non, api vive, oggetti di storia naturale, animali e
piante, disseccati o conservati, campioni geologici e simili.
Art. 89.
Campioni che non hanno corso. Scritti non ammessi
I campioni che oltrepassino i limiti di peso e di dimensioni
prescritti o che siano in contrasto con il disposto della lettera c)
del precedente art. 88, non hanno corso.
Nel caso di mancata osservanza delle condizioni prescritte dalla
lettera a) del medesimo art. 88 sono tassati come lettere
insufficientemente francate; tuttavia se gli invii rechino la
indicazione di campioni e siano francati come tali, possono essere
aperti per la verifica con trattamento analogo a quello previsto dal
terzo comma dell'art. 64.
Ai fini previsti dall'art. 46, secondo comma, del codice postale le
incisioni foniche che realizzino comunicazioni epistolari o un
linguaggio convenzionale sono considerate scritti non ammessi.
Capo X
CARTOLINE ILLUSTRATE
Art. 90.
Definizione della cartolina illustrata
Si considera cartolina illustrata qualsiasi cartoncino spedito
senza busta od altro involucro e che abbia da un lato l'indirizzo e
dall'altro disegni, vedute, paesaggi, figure e simili.
Non sono ammesse le cartoline illustrate di materia diversa dalla
carta nonche' quelle decorate con polveri vitree o con altre sostanze
nocive. Esso non hanno corso.
L'indicazione di stampato, od altra simile, impressa sul cartoncino
non esclude il trattamento della cartolina illustrata quando
ricorrano le suddette condizioni.
Art. 91.
Contenuto delle cartoline illustrate
La meta' destra della faccia anteriore delle cartoline illustrate
e' riservata all'indirizzo ed alle indicazioni del servizio postale.
Sull'altra meta' o sulla faccia posteriore e' consentito aggiungere,
oltre la data di spedizione, il nome, la qualita' e l'indirizzo del
mittente, anche frasi di convenevoli od altre comunicazioni.
Art. 92.
Cartoline illustrate tassate colme lettere
Le cartoline illustrate, incluse in busta o in altro involucro o
spedite sottofascia, e quelle che superino i limiti di peso o di
dimensioni per esse stabiliti, sono tassate come lettere.
Art. 93.
Cartoline illustrate trattate come stampe
Le cartoline illustrate che, oltre l'indirizzo, rechino soltanto
l'indicazione del mittente e della data di spedizione, sono
assimilate alle stampe, se spedite allo scoperto; se invece sono
incluse in busta aperta o sotto fascia sono trattate come stampe
quando le indicazioni predette siano fatte esclusivamente sulla busta
o fascia.
Capo XI
ALTRE SPECIE DI CORRISPONDENZA
Art. 94.
Biglietti di visita e cartoncini augurali
Il biglietto di visita oltre il nome, cognome e qualifica del
mittente puo' recare le indicazioni consentite dall'art. 66, n. 1) e
frasi di convenevoli.
I biglietti di visita debbono essere spediti in modo da poter
essere verificati. Quando superano i limiti massimi di dimensioni o
di peso per essi stabiliti sono tassati come lettere, i cartoncini
augurali, con o senza illustrazioni, contenenti stampate o
manoscritte, frasi di convenevoli, sono parificati ai biglietti di
visita a tutti gli effetti postali.
Art. 95.
Fatture commerciali
Le fatture commerciali devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) essere costituite da un solo foglio;
6) non contenere alcuna aggiunta che possa modificare od alterare
il carattere specifico di fattura;
e) essere spedite in modo da potere essere verificate.
Le fatture commerciali possono recare incorporato od anche allegato
un bollettino di versamento in conto corrente postale.
Le fatture commerciali non rispondenti alle condizioni di cui sopra
e quelle che eccedano il limite di peso per esse stabilito sono
tassate come lettere; quelle che eccedano i limiti massimi di
dimensioni non hanno corso.
Gli estratti di conto dei giornali e periodici, per fruire della
speciale tariffa per essi stabilita, devono rispondere alle
condizioni prescritte per le fatture commerciali.
Art. 96.
Partecipazioni
Le partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, conseguimento di
titoli e simili, devono essere interamente stampate ed essere spedite
in modo da potere essere verificate; quelle non rispondenti alle
condizioni di cui sopra sono tassate come lettere.
E' consentito unire alle partecipazioni un biglietto stampato
recante l'invito a festeggiamenti, cerimonie, ecc. con l'indicazione
della relativa data e localita'.
Le partecipazioni che eccedono i limiti massimi di dimensioni o di
peso non hanno corso.
Capo XII
SPEDIZIONI MISTE
Art. 97.
Spedizioni miste consentite e applicazione della tariffa piu' elevata
Sono ammesse spedizioni miste di oggetti di corrispondenze di
categorie differenti limitatamente alle carte manoscritte, alle
stampe (escluse quelle per i ciechi) e ai campioni, a condizione che
ciascun oggetto non superi i limiti che gli sono applicabili nei
riguardi del peso e delle dimensioni, che l'invio sia verificabile e
non ecceda nel suo insieme i limiti massimi stabiliti per le
spedizioni miste dai provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del
codice postale.
Agli effetti della tassa di francatura le spedizioni miste si
considerano costituite di una sola categoria di corrispondenza e
precisamente di quella alla quale, tenendo conto del rispettivo peso,
e' applicabile la tariffa piu' elevata. Se contengono una lettera di
accompagnamento sono applicabili le disposizioni degli articoli 60 e
65, a seconda della categoria di corrispondenze cui la lettera si
riferisce.
Agli effetti del presente articolo sono parificati alle stampe i
biglietti di visita contenenti esclusivamente le indicazioni previste
dal precedente art. 66, n. 1).
Art. 98.
Trattamento delle spedizioni miste non interamente francate
Le spedizioni miste comprendenti carte manoscritte, non francate o
francate insufficientemente, sono trattate come se fossero costituite
di sole carte manoscritte.
Le altre spedizioni miste non hanno corso se non sono interamente
francate ai sensi dell'articolo precedente, nonche' quando eccedono i
limiti massimi di dimensioni e di peso per esse stabiliti.
Capo XIII
RACCOMANDAZIONE DELLE CORRISPONDENZE
Art. 99.
Raccomandazione di oggetti di corrispondenza
L'ufficio postale che accetta oggetti di corrispondenza in
raccomandazione deve rilasciare apposita ricevuta.
Nessuna condizione speciale di forma e di chiusura e' richiesta per
tali invii.
Art. 100.
Obbligo del destinatario di rilasciare ricevuta
delle raccomandate a lui dirette
Il destinatario di oggetti raccomandati, o chi sia ammesso ad agire
in suo nome ai sensi dei precedenti articoli 37 e 38, non puo'
ritirarli senza averne rilasciata preventivamente ricevuta
all'ufficio postale od all'agente incaricato del recapito.
Art. 101.
Spedizione in raccomandazione dei telegrammi
accettali da uffici esclusivamente postali
Sono spediti in raccomandazione ed in esenzione di tassa
all'ufficio che ne deve effettuare la trasmissione, i telegrammi
consegnati agli uffici postali di localita' non fornite di servizio
telegrafico o fonotelegrafico; l'importo della tassa dei telegrammi
e' convertito in francobolli da applicarsi sui telegrammi stessi.
Hanno corso, altresi', in raccomandazione e in esenzione di tassa i
predetti telegrammi che vengono restituiti agli uffici postali di
origine quando per qualsiasi ragione non abbiano potuto essere
trasmessi.
Capo XIV
ASSICURAZIONE DELLE CORRISPONDENZE
Art. 102.
Oggetti che possono essere assicurati e dichiarazione del valore
Le lettere contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore
esigibili al portatore sono assicurate per le somme dichiarate dai
mittenti, senza ricognizione di detti valori da parte degli uffici
postali.
La dichiarazione del valore deve essere espressa in moneta italiana
e scritta dal mittente al di sopra degli indirizzi, in lettere e
cifre, senza cancellature, ne' correzioni, anche se approvate.
Per i titoli nominativi non puo' essere assicurato un valore
eccedente l'importo degli interessi o dividendi, che siano pagabili
al portatore, piu' la spesa che occorrerebbe per ottenerne la
duplicazione.
Art. 103.
Confezionamento delle assicurate
Le corrispondenze che si vogliono assicurare debbono essere
presentate agli uffici postali chiuse in busta solida e di un solo
colore, suggellata con almeno cinque suggelli di ceralacca, con
uguale impronta avente contrassegno particolare, e disposti in modo
da chiudere esattamente tutti i lembi della busta.
L'Amministrazione puo' consentire altri sistemi di chiusura,
diversi da quelli indicati nei precedenti commi, preventivamente
omologati.
Gli oggetti non cartacei debbono essere spediti entro scatolette od
astucci, involtati per intero con tela o carta tela con l'indirizzo
sugli involucri e suggellati in modo che i suggelli ne coprano tutta
la cucitura.
Art. 104.
Elementi che deve contenere la ricevuta al mittente
Per ciascun oggetto assicurato viene rilasciata al mittente
ricevuta, che deve contenere anche l'indicazione del peso in grammi e
quella del valore dichiarato.
Per l'assicurazione estesa ai casi di forza maggiore, la ricevuta
deve contenere, inoltro, l'indicazione "F.M." seguita dall'importo
del supplemento di tassa pagato.
Art. 105.
Difetto di integrita' esterna: apertura dell'oggetto e redazione di
apposito verbale
Ai fini dell'eventuale responsabilita' dell'Amministrazione, il
difetto della integrita' esterna degli oggetti assicurati deve essere
contestato in presenza degli agenti dell'Amministrazione all'atto del
ritiro degli oggetti stessi. In tal caso si procede all'apertura con
le norme e cautele stabilite dall'Amministrazione, redigendo apposito
verbale.
Valgono per la distribuzione degli oggetti assicurati le
disposizioni del precedente art. 100.
Capo XV
POSTA PNEUMATICA
Art. 106.
Oggetti ammessi alla trasmissione per tubo pneumatico
Nelle localita' ove esiste impianto di posta pneumatica le
corrispondenze epistolari che si possono piegare od arrotolare per
l'introduzione negli astucci, che siano nei limiti di peso stabiliti
e per le quali sia stata corrisposta la relativa tassa speciale, sono
avviate dall'ufficio di impostazione per tubo pneumatico a quello di
distribuzione se dirette nella stessa citta' e a quello di spedizione
se dirette fuori della citta' stessa per avere successivamente il
trattamento normale.
E' vietato l'uso di ceralacca per la chiusura delle lettere di cui
si richiede l'avviamento per posta pneumatica.
Art. 107.
Francatura delle corrispondenze da avviarsi per posta pneumatica
La tassa speciale per le corrispondenze da avviarsi per posta
pneumatica deve essere pagata preventivamente dal mittente, di regola
mediante francobolli speciali; e' pero' consentito l'uso di
francobolli ordinari e di impronte di macchine affrancatrici.
Le dette corrispondenze, che non rechino almeno la francatura
uguale alla tassa speciale, hanno corso coi mezzi ordinari.
Capo XVI
FRANCHIGIA ED ESENZIONE
Art. 108.
Corrispondenze che possono beneficiare della franchigia o
dell'esenzione dalla francatura
La franchigia postale e l'esenzione dalla francatura sono
applicabili alle corrispondenze circolanti all'interno della
Repubblica.
Art. 109.
Franchigia spettante al Presidente della Repubblica
Al Presidente della Repubblica spetta la franchigia dalle tasse
postali per tutte le corrispondenze, epistolari e non epistolari, a
lui indirizzate o spedite in suo nome e per suo conto purche'
debitamente contrassegnate.
Le corrispondenze non francate provenienti dall'estero
all'indirizzo del Presidente della Repubblica sono recapitate senza
tasse.
La franchigia si applica, altresi', alle corrispondenze spedite dal
Sommo Pontefice con il di lui contrassegno ed a quelle a lui dirette
impostate nel territorio della Repubblica.
La franchigia si estende a tutti i servizi accessori.
Le corrispondenze in franchigia sono soggette agli stessi limiti di
peso e dimensioni previsti per quelle scambiate tra privati.
Art. 110.
Contrassegno ufficiale da apporre sulle corrispondenze
spedite in esenzione di francatura
Il contrassegno di cui agli articoli 50 e 51 del codice postale
consiste nell'apposizione, sopra i singoli oggetti, di apposito bollo
o nell'indicazione manoscritta della qualita' del rispettivo
mittente, seguita dalla sua firma.
Il bollo di contrassegno deve essere della forma prescritta
dall'Amministrazione e custodito da impiegato responsabile del suo
uso.
Il capo del servizio, sotto la sua responsabilita', puo' delegare
la facolta' di apporre il contrassegno a mano ai suoi dipendenti,
informandone l'ufficio postale di impostazione.
Il contrassegno a mano deve essere preceduto dalla formula "Ufficio
sprovvisto di bollo".
Art. 111.
Elenchi degli uffici ammessi all'esenzione
In appositi elenchi, concordati con i Ministeri e gli organi
interessati e pubblicati a cura dell'Amministrazione, sono indicati
gli uffici che possono spedire corrispondenze ufficiali con il
pagamento delle tasse postali secondo i criteri e le modalita'
previsti dall'art. 18 del codice postale.
Art. 112.
Enti ai quali l'Accademia dei Lincei puo' inviare corrispondenze in
esenzione di francatura
Ai sensi dell'art. 51, lettera h), del codice postale, le tasse
postali relative alle corrispondenze ufficiali dell'Accademia dei
Lincei sono determinate secondo i criteri e le modalita' previsti
dall'art. 18 del codice postale soltanto se le corrispondenze stesse
sono indirizzate agli enti sotto indicati:
1) Istituto lombardo Accademia di scienze e lettere, Milano;
2) Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia;
3) Accademia nazionale dei Quaranta, Roma;
4) Accademia della Crusca, Firenze;
5) Societa' nazionale di scienze, lettere ed arti, Napoli;
6) Accademia di scienze, lettere ed arti, Palermo;
7) Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna.
Art. 113.
Indirizzo delle corrispondenze in esenzione
Le corrispondenze ufficiali che hanno corso mediante il pagamento
delle tasse postali secondo i criteri e le modalita' previsti
dall'art. 18 del codice postale debbono essere indirizzate
impersonalmente alle autorita' ed agli uffici destinatari.
Sono esclusi gli indirizzi nominativi ad eccezione dei casi
previsti dall'art. 51 del codice postale e delle corrispondenze che i
capi degli uffici statali ricevono dagli uffici stessi quando si
trovino fuori residenza nonche' di quelle dirette ad autorita' o a
pubblici ufficiali, appartenenti ad uffici statali, quando si trovino
fuori sede per le loro attribuzioni, nel qual caso, pero', deve
esservi aggiunta la indicazione della rispettiva qualita'.
Art. 114.
Oggetti ammessi alla esenzione di francatura
Alla spedizione col sistema di pagamento delle tasse postali
secondo i criteri e le modalita' previsti dall'art. 18 del codice
postale sono ammesse le lettere, i cartoncini adoperati come
cartoline contenenti corrispondenza, le carte manoscritte, le stampe
ed i campioni o pacchetti.
Tali corrispondenze sono soggette ai limiti di peso e di dimensione
previste per quelle scambiate tra i privati, salvo quanto previsto
nei commi successivi.
Non sono ammessi gli oggetti materiali non cartacei e le provviste
di libri, di stampati in bianco, di valori bollati, di carta comune e
simili, in quantita' eccedenti il peso di un chilogrammo, anche se le
provviste medesime siano frazionate in piu' pieghi diretti allo
stesso destinatario.
Sono pero' ammessi:
a) i rotoli o tubi di latta contenenti disegni, carte
geografiche, topografiche od altre;
b) i corpi di reato, dei quali sia urgente l'invio per posta,
nell'interesse della giustizia;
c) le chiavi di cassa contenenti valori di Stato, i bolli di
ufficio, i punzoni, i martelli forestali;
d) le decorazioni o medaglie;
e) i pieghi spediti dagli organi dei Ministeri di grazia e
giustizia e degli affari esteri contenenti somme od oggetti
provenienti da successioni;
f) i registri dello stato civile;
g) i bollettini ed annuari pubblicati dalle amministrazioni
centrali, gli atti del Governo ed i fogli periodici delle prefetture;
h) i libri che le procure della Repubblica spediscono alle
biblioteche governative o che queste e gli istituti di istruzione
superiore o secondaria, autorizzati ad avvalersi del sistema di
pagamento delle tasse postali previsto dall'art. 18 del codice
postale, si scambiano fra loro;
i) i sacchetti vuoti di ritorno nell'interesse del servizio di
tesoreria;
l) le monete metalliche;
m) i pieghi contenenti corrispondenza indivisibile.
Gli oggetti di cui al precedente comma debbono recare dalla parte
dell'indirizzo l'indicazione del contenuto ed essere confezionati in
modo da non potere recare danno alle altre corrispondenze. Essi
debbono essere limitati nel peso e nel volume in modo da adeguarsi ai
mezzi di trasporto dell'Amministrazione postale.
Ai campioni di liquidi o di materie grasse si applica la
disposizione di cui alla lettera c) del precedente art. 88.
Art. 115.
Corrispondenze spedite in esenzione che non hanno corso
La corrispondenza spedita con il sistema di pagamento delle tasse
postali previsto dall'art. 18 del codice postale sotto forma non
ammissibile, con contrassegno irregolare o contenente oggetti non
ammessi ai sensi dell'art. 114 e' restituita al mittente dall'ufficio
di impostazione.
Quella che avesse avuto corso per errore e' distribuita senza
tassa, ma si compila apposito verbale per il recupero della tassa.
La corrispondenza spedita con regolare contrassegno da uffici
ammessi al sistema di pagamento di cui al primo comma all'indirizzo
di agenti diplomatici e consolari italiani all'estero, se non e'
regolarmente francata, non ha corso e deve restituirsi al mittente.
Art. 116.
Condizioni per le corrispondenze con tassa a carico del destinatario
Le corrispondenze ufficiali spedite con tassa a carico del
destinatario, ai sensi dell'art. 54 del codice postale, debbono
rispondere a tutte le condizioni stabilite per quelle scambiate fra
privati, altrimenti non hanno corso e sono restituite ai mittenti.
Art. 117.
Abuso di contrassegno ufficiale di francatura
Qualora sorga il sospetto che un oggetto di corrispondenza spedito
senza francatura e recante il contrassegno ufficiale di cui
all'articolo 110 sia, in tutto o in parte, d'interesse privato, il
destinatario deve essere invitato ad aprirlo nell'ufficio postale.
Per l'apertura di tale corrispondenza si compila circostanziato
verbale.
Qualora il destinatario dichiari che la corrispondenza tratta di
interessi privati in tutto o in parte, o contiene oggetti
abusivamente spediti nell'interesse privato, deve richiuderla,
imprimervi il proprio suggello e restituirla all'ufficio postale, il
quale la invia alla propria direzione provinciale per il seguito di
competenza.
Se invece il destinatario fa constatare all'ufficio postale che la
spedizione contiene corrispondenza di servizio, la ritira e l'ufficio
ne da' comunicazione al predetto organo provinciale, trasmettendo il
solo verbale.
Sono considerate di interesse privato, agli effetti del presente
articolo, anche le spedizioni fatte per conto di uffici od enti che
non sono ammessi al sistema di pagamento delle tasse previsto
dall'art. 18 del codice postale e le corrispondenze non aventi
esclusivo carattere di servizio.
Art. 118.
Rifiuto del destinatario ad aprire la corrispondenza
sospetta di contravvenzione alla esenzione
Qualora nel caso previsto dall'articolo precedente, il destinatario
si rifiuti di aprire la corrispondenza, l'ufficio postale la
trasmette, insieme ad apposito verbale, al Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, che ne riferisce all'organo da cui dipende
l'ufficio mittente, affinche' faccia la ricognizione dell'invio e dia
dell'esito di essa notizia al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Art. 119.
Contrassegni adoperati da enti non aventi titolo all'esenzione
Salvo le maggiori pene stabilite dalla legge, le sanzioni previste
dall'art. 82 del codice postale si applicano al mittente che, senza
avervi titolo, spedisca corrispondenze, sia pure ufficiali, munendole
di un contrassegno analogo a quello prescritto per le corrispondenze
ammesse ad aver corso col sistema di pagamento delle tasse di cui
all'art. 18 del codice postale; il bollo di contrassegno viene
sequestrato ed inviato all'autorita' giudiziaria per i provvedimenti
di competenza.
Art. 120.
Corrispondenze ufficiali delle legazioni e consolati
Le corrispondenze ufficiali non francate inviate dalle legazioni o
dai consolati italiani all'estero nel territorio della Repubblica
sono assoggettate a tassa, a chiunque siano indirizzate; ove, pero',
pervengano per mezzo dei comandanti dei piroscafi, sia italiani che
esteri, sono consegnate senza tassa se dirette agli uffici statali a
totale carico del bilancio dello Stato od ai sindaci nella loro
qualita' di ufficiali di Governo, e sono sottoposte al trattamento
previsto dall'art. 54, primo comma, del codice postale, se
indirizzate ad altri uffici o a privati.
Il contrassegno di tali corrispondenze puo' essere fatto con bollo
di qualsiasi forma, o a mano.
Capo XVII
CONCESSIONE A PRIVATI DEI SERVIZI DELLE CORRISPONDENZE
Art. 121.
Requisiti per ottenere le concessioni postali
Le concessioni dei servizi postali di cui all'art. 29 del codice
postale non possono essere accordate a minorenni, ed a chiunque non
possegga, a giudizio dell'Amministrazione, i necessari requisiti di
moralita' e solvibilita' o non dia garanzia per il buon andamento del
servizio.
Art. 122.
Vigilanza e controllo dell'Amministrazione
La ditta concessionaria e' sottoposta alla vigilanza ed al
controllo dell'Amministrazione, i cui agenti muniti di apposita
autorizzazione hanno facolta' di accedere negli uffici del
concessionario per controllare la regolarita' della gestione.
Il concessionario, a richiesta degli agenti medesimi, deve esibire
i documenti ed i registri di servizio che e' obbligato a tenere e
fornire tutte le informazioni necessarie alle indagini, inchieste e
verifiche, dirette ad accertare la regolarita' del servizio. Gli
agenti dell'Amministrazione hanno anche facolta' di ritirare,
rilasciandone ricevuta, i documenti o registri che, a loro giudizio,
non ritengano regolari o costituiscano la prova di infrazioni
commesse dai concessionari.
Art. 123.
Cauzione
A garanzia degli obblighi assunti il concessionario deve prestare
una cauzione nella misura e con le modalita' fissate dal capitolato
d'oneri.
Art. 124.
Sospensione e revoca della concessione
La concessione di servizi postali a soggetti che esercitino
un'attivita' per la quale sia prescritta l'autorizzazione di polizia
e' sospesa o revocata qualora sia sospesa o revocata l'autorizzazione
medesima.
La concessione, fatta eccezione per quella di cui al n. 2)
dell'art. 29 del codice postale, e' revocata, oltre che per mancato
inizio dell'esercizio entro i termini stabiliti e per fatti
imputabili al concessionario, anche per sospensione o abbandono
volontario e ingiustificato dell'esercizio della concessione stessa e
negli altri casi eventualmente specificati dai capitolati d'oneri.
L'Amministrazione puo' revocare la concessione qualora accerti che
il concessionario si avvale, sia pure occasionalmente, di prestazioni
rese, anche al di fuori dell'orario di servizio, dal personale
dipendente dall'Amministrazione.
Art. 125.
Incameramento della cauzione e risarcimento del danno
I provvedimenti di sospensione o di revoca della concessione sono
adottati dal direttore provinciale delle poste competente per
territorio.
Nel capitolato d'oneri devono essere indicati i casi in cui la
revoca della concessione importa l'incameramento della cauzione ed il
diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.
Art. 126.
Obblighi del concessionario e dei suoi dipendenti
Il concessionario ed i suoi dipendenti hanno, per quanto concerne
il segreto epistolare, il segreto d'ufficio, l'integrita' delle
corrispondenze, i sequestri, i pignoramenti e le opposizioni, gli
stessi obblighi dei funzionari od agenti dell'amministrazione.
Art. 127.
Durata della concessione
La durata della concessione e' stabilita nei capitolati speciali
d'oneri.
Art. 128.
Irresponsabilita' dell'Amministrazione per l'attivita' dei
concessionari
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'operato
del concessionario e dei suoi dipendenti.
Art. 129.
Recapito espressi in loco. Numero delle concessioni e tariffe
L'Amministrazione ha facolta' di assentire ad enti od a privati la
concessione per l'accettazione e la distribuzione per espresso di
corrispondenze epistolari nell'ambito del territorio del comune di
provenienza.
La ditta concessionaria assume la denominazione di "Agenzia privata
autorizzata all'accettazione ed al recapito degli espressi in loco".
L'Amministrazione determina, in ogni citta', il numero delle
concessioni in base alle esigenze locali e stabilisce la localita' in
cui l'agenzia deve avere sede.
Il concessionario non puo' stabilire tariffe inferiori a quelle
vigenti per i servizi direttamente gestiti dall'Amministrazione.
Il concessionario, a richiesta dell'Amministrazione, e' tenuto a
recapitare corrispondenze postali verso corresponsione di un compenso
la cui misura e' stabilita dal capitolato d'oneri.
Art. 130.
Canone dovuto dalle agenzie e modalita' di pagamento
Il concessionario deve corrispondere all'Amministrazione un canone
annuo, il cui importo viene determinato moltiplicando il numero degli
espressi recapitati nell'anno precedente, con un minimo di tremila,
per il corrispettivo unitario stabilito con i provvedimenti tariffari
di cui all'art. 7 del codice postale; per il primo anno d'esercizio
il canone viene commisurato al minimo di tremila espressi.
Il canone deve essere pagato anticipatamente; qualora, pero',
l'agenzia recapiti in media oltre diecimila espressi al mese,
l'Amministrazione ha facolta' di consentire il pagamento del canone
in dodicesimi anticipati.
Il pagamento del canone viene effettuato mediante l'acquisto di
speciali marche per un importo uguale al canone stesso. Salvo il
disposto del successivo art. 133, non e' ammessa la restituzione del
canone pagato, e le marche non utilizzate entro l'anno al quale il
canone si riferisce debbono essere restituite intatte
all'Amministrazione.
L'Amministrazione tuttavia, quando concorrano speciali circostanze,
puo' consentire la utilizzazione delle marche anzidette in conto del
canone dell'anno successivo.
Art. 131.
Applicazione delle marche speciali. Contravvenzioni all'esclusivita'
Su ogni espresso da recapitare l'agenzia concessionaria deve, al
momento dell'accettazione, applicare l'apposita marca postale,
annullandola con bollo di forma rettangolare, ad inchiostro oleoso,
recante il nominativo dell'agenzia e la data di accettazione.
Non e' consentito al concessionario includere in unica busta pie'
oggetti di corrispondenza diretti allo stesso destinatario anche se
provenienti dallo stesso mittente.
Gli espressi sprovvisti della marca postale o muniti di marca
postale non annullata o di francobolli aventi un valore inferiore
all'affrancatura ordinaria e non annullati, che fossero trovati
presso l'agenzia o in possesso dei suoi fattorini, o che risultassero
comunque recapitati, si intendono accettati o recapitati in
contravvenzione alla esclusivita', senza pregiudizio dei
provvedimenti amministrativi previsti dal capitolato d'oneri a carico
del concessionario.
La marca postale deve essere applicata anche sulle ricevute di
ritorno e sulle risposte dei destinatari.
Art. 132.
Rinnovazione della concessione
La rinnovazione della concessione deve essere richiesta almeno sei
mesi prima della scadenza e puo' essere assentita alle nuove
condizioni eventualmente stabilite nel capitolato d'oneri.
Nel caso di rinnovazione, il canone viene commisurato al numero
degli espressi effettivamente recapitati nell'ultimo anno di
esercizio della concessione precedente, fermo restando il minimo di
3.000 espressi.
Art. 133.
Rimborso di quota parte del canone
I capitolati speciali d'oneri devono prevedere che in caso di
cessazione dell'esercizio o di revoca della concessione,
l'Amministrazione puo' accordare il rimborso della quota parte del
canone, relativa al periodo di tempo successivo al mese in cui la
revoca o la cessazione ebbero effetto, quando la cessazione o la
revoca dipendano da fatti non imputabili al titolare della
concessione.
Art. 134.
Obbligo di consegnare alla direzione provinciale le corrispondenze
inesitate
Le agenzie debbono consegnare alla direzione provinciale delle
poste, dopo la giacenza di un mese, la corrispondenza di cui non sia
stato possibile il recapito ai destinatari o la restituzione ai
mittenti.
Per tali corrispondenze valgono le disposizioni contenute nel
precedente art. 41 relativo alle corrispondenze postali inesitate.
Art. 135.
Recapito corrispondenze da parte di banche, ditte ed enti e loro
filiali
La concessione a banche, ditte, istituti e enti di qualsiasi genere
del servizio di recapito, con mezzi propri, delle loro corrispondenze
epistolari, nell'ambito del comune ove e' ubicata la rispettiva sede,
ha durata illimitata. Quando se ne faccia specifica richiesta, la
concessione puo' essere estesa alle filiali, agenzie, o dipendenze
del concessionario esistenti nel territorio della provincia, ma
sempre limitatamente all'ambito del comune nel quale ciascuna di esse
esercita la sua attivita'. In tal caso e' sufficiente una sola
domanda ed un solo deposito cauzionale.
Non e' consentito di comprendere in unica domanda piu' di una
banca, ditta, istituto od ente, anche se dipendenti da unico
amministratore.
Art. 136.
Diritto dovuto dall'Amministrazione. Recapito tra filiali della
stessa ditta in comuni limitrofi
Per ogni corrispondenza da recapitare ai sensi dell'articolo
precedente il concessionario e' tenuto a corrispondere
all'Amministrazione un diritto, la cui misura e' stabilita con i
provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale.
Il diritto e' dovuto anche per le ricevute di ritorno, che non
sostituiscano i libretti di consegna, e per le risposte dei
destinatari.
Sono esenti dal pagamento del diritto di cui ai precedenti commi le
corrispondenze scambiate, nell'ambito dello stesso comune, fra le
diverse sedi od uffici della medesima ditta titolare della
concessione.
Ai concessionari indicati nel precedente art. 135 e' consentito il
recapito, con mezzi propri, della corrispondenza diretta alle
filiali, agenzie o dipendenze del concessionario medesimo aventi sede
in un comune confinante purche' sia corrisposto il diritto dovuto
all'Amministrazione e nei pieghi spediti non sia contenuta
corrispondenza diretta a terzi.
Art. 137.
Modalita' di affrancatura
Il diritto dovuto all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo
precedente, viene corrisposto mediante l'impronta di macchine
affrancatrici o con l'applicazione sulle corrispondenze delle marche
previste dall'art. 131; le disposizioni di quest'ultimo articolo sono
estese, in quanto compatibili, anche alle banche, ditte, istituti ed
enti in genere autorizzati al recapito in loco delle loro
corrispondenze con mezzi propri.
Art. 138.
Concessione del servizio di recapito degli espressi postali mediante
licitazione privata o trattativa privata
La concessione del servizio di recapito delle corrispondenze
ordinarie e raccomandate da distribuirsi per espresso, di cui
all'articolo 29, n. 3 del codice postale, e' accordata previa
licitazione privata tra ditte ritenute idonee.
Se la licitazione sia andata deserta o l'aggiudicazione gia'
avvenuta sia, per una qualsiasi ragione, annullata, la concessione
puo' essere accordata a trattativa privata a ditta ritenuta idonea
per un corrispettivo non superiore a quello stabilito per la
licitazione ed alle condizioni stabilite dal capitolato d'onori.
Quando in una citta' esista una ditta gia' concessionaria del
servizio di recapito dei telegrammi o per l'accettazione ed il
recapito degli espressi in loco, la concessione per il recapito degli
espressi postali puo' essere assentita alla ditta medesima con
trattativa privata.
L'impresa concessionaria deve assumere, od aggiungere a quella
eventualmente esistente, la denominazione di "Agenzia per il recapito
degli espressi postali".
Art. 139.
Esercizio casellari privati
Domanda trasmessa tramite prefettura Chiunque intenda ottenere, ai
sensi dell'art. 29, n. 4, del codice postale, l'esercizio di
casellari per la distribuzione delle corrispondenze, anche se queste
costituiscano risposta ad inserzioni di qualsiasi genere su giornali
o altri mezzi di pubblicita', deve farne domanda all'Amministrazione
per il tramite della competente prefettura.
Il prefetto trasmette la domanda alla direzione provinciale
competente per territorio con le informazioni sul richiedente e
dichiarando se all'accoglimento della domanda stessa ostino motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
Art. 140.
Casi in cui non i prevista la concessione
I proprietari delle case di abitazione ed i proprietari od
esercenti di alberghi o pensioni, ad eccezione dei proprietari di
alberghi diurni, di case del passeggero o del viaggiatore e simili,
per la distribuzione delle corrispondenze agli inquilini o ospiti
possono servirsi del casellario privato, senza bisogno di
concessione.
Art. 141.
Estensione all'esercizio di casellari di disposizioni relative al
recapito di espressi
Alle concessioni riguardanti l'esercizio di casellari privati sono
applicabili le disposizioni sul recapito degli espressi in loco
effettuato da agenzie private, contenute nel terzo comma dell'art.
129 e nel primo comma dell'art. 132.
Nell'atto di concessione puo' essere determinata una zona entro la
quale l'Amministrazione si obbliga a non dare altre analoghe
concessioni.
Le limitazioni previste dal comma precedente e dal terzo comma
dell'art. 129 non si applicano alle concessioni richieste da coloro
che esercitano il servizio dei casellari come accessorio
dell'industria principale da essi gestita, quali le banche, le
imprese di pubblicita', le agenzie di viaggio, gli alberghi diurni e
simili.
Art. 142.
Divieto di noleggiare caselle ai minori di anni diciotto
La corrispondenza diretta ai casellari privati puo' essere
indirizzata o ai singoli destinatari, con l'aggiunta della
indicazione del concessionario e del numero della casella, oppure al
nome del concessionario con la semplice aggiunta del numero della
casella. Nel secondo caso il concessionario e' considerato, a tutti
gli effetti, quale "destinatario" della corrispondenza.
Il concessionario non puo' noleggiare le caselle ad utenti ai
quali, secondo le disposizioni del codice postale e del presente
regolamento, non possono essere consegnate corrispondenze, ne' ai
minori di 18 anni.
Art. 143:
Bollettario per il noleggio di caselle
I contratti di noleggio delle caselle, eseguiti dai concessionari,
debbono risultare da un bollettario a madre e figlia, preventivamente
numerato e vistato in ogni foglio dall'Amministrazione.
Sulla matrice del bollettario devono essere indicate le generalita'
dell'utente, il suo domicilio o recapito, il periodo di noleggio e la
tassa riscossa.
Art. 144.
Distribuzione in ufficio delle corrispondenze dirette a casellari
abusivi
Nel caso in cui l'esercizio del servizio di casellario per la
distribuzione delle corrispondenze avvenga senza la prescritta
concessione, le corrispondenze dirette agli utenti del casellario
stesso, comprese quelle indirizzate a nome dell'esercente, preceduto
o seguito dal numero della casella, sono trattenute
dall'Amministrazione per essere distribuite in ufficio; in tal caso
non e' dovuto il pagamento del diritto fisso stabilito per le
corrispondenze fermo posta.
Art. 145.
Canone dovuto all'Amministrazione dal concessionario
Per le caselle effettivamente noleggiate il concessionario e'
tenuto a corrispondere all'Amministrazione un canone nella misura del
50% della tariffa vigente per un'analoga casella gestita direttamente
dall'Amministrazione stessa proporzionando alla tariffa mensile i
canoni relativi ai noleggi per periodi di tempo diversi dal mese.
Il canone deve essere versato anche per quegli abbonati le cui
corrispondenze rechino per indirizzo anziche' il nome del
destinatario la sola indicazione del numero della casella.
Non concorrono alla determinazione del canone le corrispondenze che
terzi si facciano indirizzare occasionalmente presso banche od
agenzie di viaggi e che, in attesa del ritiro, siano custodite a
titolo gratuito nelle caselle aperte.
Nel capitolato d'oneri deve essere prevista la revoca della
concessione per il caso in cui il concessionario non abbia effettuato
il versamento del canone per due mesi consecutivi.
Art. 146.
Prezzo del noleggio delle caselle. Cauzione per le caselle chiuse
Il prezzo del noleggio delle caselle e' stabilito dal
concessionario, ma non puo' essere inferiore, proporzionalmente, al
canone mensile stabilito per i casellari gestiti
dall'Amministrazione.
Per le caselle chiuse, inoltre, il concessionario deve esigere
dall'abbonato un deposito di garanzia anticipato, di importo non
inferiore a quello fissato dall'Amministrazione postale per il
proprio servizio di caselle chiuse. E' vietato fare utilizzare una
casella chiusa da piu' di un abbonato.
Per le caselle aperte che servano a piu' abbonati, il prezzo del
noleggio ed il canone relativo debbono essere stabiliti come se
ciascun abbonato usufruisse di una casella a se'.
Art. 147.
Condizioni per la concessione di impianti pneumatici privati
La concessione a privati di impiantare comunicazioni dirette
pneumatiche con gli uffici postali collegati alla rete di posta
pneumatica dell'Amministrazione puo' essere assentita a condizione
che il richiedente:
1) dichiari di sottostare a tutte le norme, condizioni e
disposizioni che disciplinano il servizio della posta pneumatica;
2) provveda a proprie spese all'impianto ed all'azionamento delle
tubazioni, macchinari od accessori, costituenti il collegamento
richiesto;
3) paghi all'Amministrazione il canone annuo anticipato nella
misura ed alle condizioni da essa stabilite per la concessione oltre
le spese per eventuali servizi accessori nell'interno degli uffici
postali in dipendenza del collegamento pneumatico richiesto.
Le corrispondenze che debbono proseguire per la rete pneumatica
dell'Amministrazione devono recare, oltre la francatura ordinaria, la
prescritta tassa speciale.
La concessione e' limitata all'uso del tubo pneumatico per il
trasporto delle corrispondenze proprie del concessionario.
Art. 148.
Facolta' dell'Amministrazione di esaminare i progetti di impianti
L'Amministrazione non deve assumere alcuna ingerenza, ne' sostenere
alcuna spesa per l'allestimento e l'esercizio degli impianti
meccanici per uso dei concessionari.
Essa ha pero' la facolta' di esaminare preventivamente i progetti
degli impianti stessi e di vigilare i relativi lavori e l'esercizio
degli impianti per quanto di sua competenza.
Capo XVIII
SERVIZI SECONDARI
Sezione I
Legalizzazione di atti
Art. 149.
Legalizzazione degli Atti. Diritti e tasse postali.
Spese di legalizzazione
L'Amministrazione puo' assumere il servizio della trasmissione alle
autorita' competenti degli atti soggetti a legalizzazione.
Sono a carico del richiedente, oltre lo speciale diritto stabilito
per ogni legalizzazione dai provvedimenti tariffari di cui all'art. 7
del codice postale, tasse postali di francatura e di raccomandazione
sia per l'inoltro degli atti alle autorita' competenti a
legalizzarli, che per la loro restituzione al richiedente stesso.
Il richiedente deve, inoltre, anticipare le spese di legalizzazione
nella misura stabilita dalle leggi in vigore. L'importo di tali spese
viene trasmesso all'autorita' che deve effettuare la legalizzazione,
mediante vaglia ordinario, la cui tassa e' pure a carico del
richiedente.
Art. 150.
Responsabilita' - Reclami - Rifiuti
In caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, di pieghi
raccomandati contenenti richieste di legalizzazione di atti e
documenti spetta al richiedente l'indennita' stabilita' per le
corrispondenze raccomandate, ai sensi dell'art. 48 del codice
postale.
I reclami concernenti le legalizzazioni degli atti sono soggetti al
termine stabilito dall'art. 91 del codice predetto.
Gli atti che per qualsiasi ragione non fossero ritirati a cura
degli interessati, e di cui non si potesse in altro modo eseguire il
recapito, sono sottoposti alle norme stabilite per le corrispondenze
inesitate.
Sezione II
Notificazioni
Art. 151.
Buste e moduli di servizio
Per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale gli
ufficiali giudiziari fanno uso di speciali buste, di color verde, di
cui debbono fornirsi a propria cura e spese, e di speciali moduli per
avvisi di ricevimento, pure di colore verde, forniti
dall'Amministrazione.
Art. 152.
Confezionamento dei pieghi
L'ufficiale giudiziario presenta all'ufficio postale la copia dello
atto da notificare in busta chiusa, salvo che l'autorita' giudiziaria
o la parte autorizzino l'invio in busta aperta.
Sulla busta debbono essere scritte le usuali indicazioni del nome,
cognome ed indirizzo del destinatario, con le particolarita' atte ad
agevolarne la ricerca.
L'ufficiale giudiziario vi appone, inoltre, il numero del
repertorio, la propria sottoscrizione ed il sigillo e presenta
contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le
indicazioni richieste dallo speciale modello e col numero di
repertorio.
Art. 153.
Modalita' di spedizione - Tasse postali
La spedizione ha luogo nelle forme stabilite per i pieghi
raccomandati con avviso di ricevimento; la restituzione di tale
avviso e' effettuata pure in raccomandazione.
Le tasse postali dovute, compreso il diritto per l'avviso di
ricevimento e per la raccomandazione di esso, sono corrisposte
all'ufficio postale di accettazione all'atto della presentazione di
ciascun piego e convertite in francobolli o in impronte di macchine
affrancatrici da applicarsi sulla busta del piego stesso.
Art. 154.
Pieghi diretti in localita' non servite da portalettere
Quando l'ufficiale giudiziario sappia o ritenga che la localita'
cui il piego e' diretto non sia dotata di servizio di recapito, deve
domandarne l'invio per espresso, pagando anticipatamente il relativo
diritto, oltre alle tasse postali di cui all'art. 153.
Gli uffici, ai quali pervengono pieghi della specie da recapitarsi
per espresso, provvedono al recapito con apposito mezzo nei modi
stabiliti per il recapito delle corrispondenze per espresso ed in
conformita' delle norme contenute nell'articolo seguente.
I pieghi che, diretti a persone dimoranti in localita' non servite
da portalettere, non fossero stati inviati per espresso, debbono
essere immediatamente restituiti ai mittenti con dichiarazione del
motivo del non eseguito recapito.
Art. 155.
Modalita' di recapito dei pieghi
Salvo quanto e' disposto dall'articolo seguente, la consegna del
piego dev'essere fatta all'indirizzo del destinatario, anche se
questi sia abbonato al casellario postale e personalmente al
destinatario, anche se dichiarato fallito.
Se la consegna non puo' essere fatta personalmente al destinatario,
il piego e' consegnato ad uno della famiglia con lui convivente od a
persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, purche' il
consegnatario sia sano di mente e di eta' maggiore di quattordici
anni.
Nella impossibilita' di effettuarla al destinatario in persona, la
consegna puo' essere fatta al portiere nel solo caso che esso sia
all'esclusivo servizio del destinatario medesimo.
I pieghi diretti a militari in caserma, a detenuti, a ricoverati in
ospedali, case di cura, di riposo, a dipendenti di stabilimenti
devono essere consegnati personalmente al destinatario.
Nel caso in cui non sia possibile provvedere a norma dei precedenti
commi i pieghi sono subito rinviati al mittente con l'annotazione dei
motivi della mancata notifica.
L'avviso di ricevimento dev'essere sottoscritto dalla persona alla
quale e' consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a
persona diversa dal destinatario, la firma dev'essere seguita dalla
indicazione della qualita' del consegnatario.
Nel caso in cui il destinatario sia impossibilitato a firmare, la
consegna deve essere fatta alla presenza di due testimoni che devono
apporre la propria firma sia sul registro di consegna che sull'avviso
di ricevimento.
Art. 156.
Rifiuto di sottoscrivere l'avviso di ricevimento
o di ricevere il piego
Nel caso in cui il destinatario, o le persone alle quali puo' farsi
la consegna, rifiutino di firmare l'avviso di ricevimento, se ne
fara' menzione sull'avviso stesso, con l'indicazione del nome e
cognome della persona che rifiuta di firmare e della sua qualita' se
trattasi di persona diversa dal destinatario.
Nel caso in cui il destinatario rifiuti di ricevere il piego o di
firmare il registro di consegna, cio' che equivale a rifiuto del
piego, questo e' restituito al mittente con l'annotazione "rifiutato
dal destinatario". Nel caso in cui il rifiuto di ricevere il piego o
di firmare il registro di consegna, sia opposto da persone alle quali
puo' farsi la consegna, il piego e' depositato all'ufficio postale,
dopo che l'agente postale ne avra' rilasciato avviso presso il
destinatario. Di cio' e' ugualmente latta menzione sull'avviso di
ricevimento, che e' subito recapitato al mittente.
Nei casi suddetti la notificazione si ha come eseguita.
Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego e' stato
depositato presso l'ufficio postale, senza che il destinatario ne
abbia curato il ritiro, il piego stesso e' restituito al mittente con
l'annotazione "rifiutato dal destinatario".
Nel caso, invece, che durante la detta giacenza il destinatario ne
curi il ritiro, l'impiegato postale deve compilare un duplicato
dell'avviso di ricevimento che, completato in ogni sua parte e
firmato dal destinatario, e' spedito subito al mittente in
raccomandazione ed in esenzione di tassa.
Qualora la data delle eseguite formalita' manchi sull'avviso di
ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per
eseguita alla data di spedizione dell'avviso stesso.
Art. 157.
Pieghi non potuti recapitare - Restituzione al mittente
Nel caso di cambiamento di indirizzo del destinatario l'operatore
postale scrive, a tergo della busta del piego, la indicazione del
nuovo recapito, quando sia a sua conoscenza.
Se il destinatario e' irreperibile, viene fatta a tergo della busta
analoga annotazione.
Nei casi previsti dal presente articolo il piego e' rinviato subito
al mittente.
Art. 158.
Spedizione degli avvisi di ricevimento dei pieghi recapitati
L'avviso di ricevimento del piego recapitato deve essere completato
in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale, recante la
data dello stesso giorno di consegna. Esso e' subito spedito in
raccomandazione all'indirizzo gia' predisposto dal mittente. Salva la
spedizione in raccomandazione, l'avviso di ricevimento puo' essere
comunicato per telegrafo purche' il mittente versi anche la tassa del
telegramma.
Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non da' diritto ad alcun
indennizzo. L'Amministrazione postale e' pero' tenuta a rilasciare
senza spesa un duplicato ed a farlo avere al mittente nel piu' breve
tempo possibile.
Art. 159.
Responsabilita' - Indennita' di smarrimento
Alla spedizione, al trasporto e alla consegna dei pieghi contenenti
atti giudiziari da notificare si applicano le disposizioni
dell'articolo 6 del codice postale.
Per ogni piego smarrito l'Amministrazione postale paga la
indennita' stabilita per le raccomandate smarrite, con le norme
indicate dall'art. 48 del codice anzidetto.
Il pagamento dell'indennita' e' fatto all'ufficiale giudiziario
mittente, il quale ne corrispondera' l'importo alla parte che
richiede la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta.
Quando la notificazione sia stata disposta dall'autorita'
giudiziaria, l'importo dell'indennita', detratta a favore
dell'ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, e' versata
a favore dell'erario.
Art. 160.
Notificazione degli atti per conto degli uffici di conciliazione
Per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta nei
procedimenti davanti ai giudici conciliatori, le norme degli articoli
precedenti si estendono al messo di conciliazione, in quanto siano
applicabili.
Art. 161.
Notificazione dei verbali di contravvenzione al codice stradale
Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della
posta sono anche applicabili alla notificazione dei verbali di
contravvenzione alle disposizioni del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e
successive modificazioni, sulla circolazione stradale, da parte
dell'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha
accertato la contravvenzione.
Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto
dell'art. 54 del codice postale le tasse di spedizione dei pieghi
sono poste a carico del destinatario.
Se il destinatario, o le persone alle quali e' autorizzata la
consegna del piego, rifiutino di pagare le predette tasse il piego si
considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita.
Art. 162.
Notificazione degli atti tavolari
Alle notificazioni degli atti tavolari, qualora siano effettuate a
mezzo della posta, si applicano le norme del presente capo purche' i
relativi pieghi siano muniti del bollo di contrassegno dell'ufficio
tavolare mittente e siano spediti dal cancelliere dell'ufficio
stesso.
Art. 163.
Notificazioni ai contribuenti
Le notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge
devono essere notificati al contribuente possono essere effettuate
dai messi comunali a mezzo della posta, con le stesse norme che
regolano la notificazione degli atti giudiziari.
Sezione III
Dichiarazione dei redditi
Art. 164.
Dichiarazione dei redditi
La dichiarazione dei redditi assoggettabili alle imposte dirette
puo' essere spedita ai competenti uffici a mezzo di semplice
raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui e'
consegnata all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a
calendario sulla busta che li contiene.
Le tasse postali debbono essere corrisposte dal mittente.
Sezione IV
Rilascio delle bollette di legittimazione degli spiriti
Art. 165.
Rilascio delle bollette di legittimazione degli spiriti.
Compenso liquidato dal Ministero delle finanze
Gli uffici postali possono essere incaricati di rilasciare le
bollette di legittimazione degli spiriti e degli olii di semi con le
norme dettate dal Ministero delle finanze.
Tale servizio viene affidato agli uffici postali in via
sussidiaria, quando ai bisogni del commercio si dimostrino
insufficienti gli altri uffici cui ne incombe l'obbligo.
Per ciascuna bolletta rilasciata l'Amministrazione riceve un
compenso stabilito e corrisposto dal Ministero delle finanze.
Sezione V
Consegna di titoli di pagamento a creditori della Marina militare
Art. 166.
Consegna di titoli di pagamento a creditori della Marina militare
Modalita' di esecuzione
Gli uffici postali situati in localita' dove non esistono autorita'
marittime sono incaricati di consegnare ai rispettivi intestatari i
titoli di pagamento con i quali la Marina militare soddisfa i suoi
impegni verso terzi creditori.
I titoli, muniti del rispettivo modulo di quietanza, vengono
direttamente spediti agli uffici postali dai competenti uffici del
Ministero della difesa e dai comandi ed autorita' periferiche.
Gli uffici postali consegnano i titoli ai rispettivi intestatari
con le cautele in uso per il pagamento dei vaglia postali e col
ritiro della firma sul modulo di quietanza, nello spazio a cio'
destinato, convalidando la consegna con bollo proprio e firma.
Le quietanze sono trasmesse in raccomandazione all'autorita'
mittente.
I titoli che per qualsiasi ragione non possono essere consegnati
vengono restituiti, insieme coi moduli di quietanza e con foglio di
accompagnamento esplicativo, all'autorita' dalla quale siano
pervenuti.
TITOLO II
PACCHI
Capo I
PACCHI POSTALI
Art. 167.
Oggetti non ammessi alla spedizione
I pacchi postali, oltre agli oggetti vietati dall'art. 81 del
codice postale, non possono contenere:
a) materie esplosive o infiammabili;
b) oggetti e merci per l'estero di cui sia vietata l'introduzione
nei Paesi di transito o di destinazione;
c) sostanze che tramandino cattivo odore, che presentino indizi
di putrefazione, o che non possano, stante la durata del trasporto,
giungere a destinazione senza putrefarsi;
d) animali vivi che possano cagionare danno od abbiano bisogno di
cure speciali durante il tempo che rimangono affidati alla posta.
Art. 168.
Pacchi ingombranti
Sono considerati ingombranti, oltre i pacchi postali che eccedono
le dimensioni stabilite, anche quelli che per la loro forma, la loro
dichiarata fragilita', o la natura del loro contenuto, richiedono
precauzioni speciali durante il trasporto.
Art. 169.
Oggetti ammessi condizionatamente
Irresponsabilita' dell'Amministrazione
I commestibili, i liquidi, i semi di bachi, e in genere tutti gli
oggetti e le merci che possano facilmente spezzarsi, guastarsi,
disperdersi o corrompersi, e gli animali vivi ammessi al trasporto,
sono accettati a rischio del mittente, anche se cio' non risulti da
esplicita dichiarazione, nel senso che l'Amministrazione non risponde
della rottura, della dispersione, del naturale deperimento di tali
oggetti e merci, ne' della morte degli animali, sebbene dal mittente
siano state osservate tutte le norme prescritte per la spedizione di
essi.
L'Amministrazione e' tenuta al pagamento dell'indennizzo di cui
all'art. 70 del codice postale per l'avaria dei pacchi accettati, a
causa della fragilita' del contenuto, con la tariffa di ingombranti.
L'accettazione dei generi di monopolio dello Stato e di altri
prodotti ed oggetti la cui circolazione nella Repubblica o la cui
esportazione sia vincolata a determinate prescrizioni o restrizioni,
e' subordinata alla constatazione da parte degli uffici postali che
siano state osservate ed adempiute dal mittente le speciali norme
vigenti in materia.
L'Amministrazione non assume responsabilita' per le conseguenze
della eventuale accettazione, da parte degli uffici, di pacchi
postali inammissibili ai sensi del presente e del precedente art. 168
e per i quali non siano state osservate le prescritte formalita'.
L'Amministrazione e' soltanto tenuta, per i pacchi postali diretti
all'estero e restituiti dagli uffici di scambio italiani, a
rimborsare l'ammontare dei diritti territoriali e marittimi dovuti
alle Amministrazioni estere, purche' l'accettazione non sia stata
effettuata in seguito a falsa dichiarazione del contenuto.
Art. 170.
Bollettini di spedizione - Francatura
Per l'accettazione di ciascun pacco postale deve essere usato un
apposito bollettino di spedizione.
La francatura dei pacchi e' corrisposta mediante speciali
francobolli che devono essere applicati nei modi indicati dalla
Amministrazione. I francobolli apposti in modo difforme da quello
prescritto si considerano come non applicati.
La francatura puo' essere effettuata anche a mezzo di apposite
macchine affrancatrici.
L'Amministrazione puo' autorizzare gli utenti di tali macchine
affrancatrici, che ne facciano richiesta, a stampare per loro uso i
bollettini, con le caratteristiche che saranno da essa determinate.
Art. 171.
Compilazione del bollettino di spedizione - Disposizioni preventive
Sul bollettino di spedizione, che deve essere compilato in ogni sua
parte dal mittente, e sul pacco devono essere indicati in modo chiaro
e preciso gli indirizzi del destinatario e del mittente nonche' la
qualita' e la quantita' degli oggetti contenuti nel pacco stesso.
L'indirizzo puo' essere indicato anche su un'etichetta saldamente
attaccata al pacco, tranne che questo sia assicurato.
Se il pacco e' assicurato o gravato di assegno, sul bollettino e
sul pacco deve essere indicato, in tutte lettere e cifre e senza
cancellature o correzioni, l'importo del valore dichiarato o
dell'assegno.
Il mittente deve indicare sia sul bollettino che sul pacco in quale
modo intenda disporre del pacco nel caso in cui non possa esserne
effettuata, per qualsiasi motivo, la consegna al destinatario.
Art. 172.
Obbligo di presentare la documentazione prescritta
All'atto dell'impostazione del pacco, il mittente deve presentare,
unitamente al bollettino di spedizione, gli altri documenti
prescritti da leggi o da regolamenti.
Art. 173.
Imballaggio dei pacchi - Responsabilita' del mittente per danni
derivanti dai difetti d'imballaggio
Il pacco deve essere, a cura del mittente, rivestito di un
involucro suggellato tale da ben garantire il suo contenuto e da non
permettere che un'eventuale manomissione possa essere perpetrata
senza lasciare tracce apparenti di violazione.
Il contenuto deve, inoltre, essere imballato in modo da escludere
qualsiasi pericolo di danno alle persone e alle cose e da essere
preservato dai danni che potrebbero arrecargli l'attrito, la
pressione e l'umidita', avuto riguardo al peso, alla qualita' della
merce e alla durata del trasporto.
L'Amministrazione puo' ammettere al trasporto, anche senza alcun
involucro o imballaggio, determinati oggetti non disgregabili ed
esigere imballaggi speciali per i pacchi assicurati, per quelli
contenenti oggetti di metallo o di materie pesanti, animali vivi,
liquidi, materie grasse facili a liquefarsi, colori e materie di cui
sia ammessa la spedizione con particolari modalita'.
Il mittente e' responsabile degli eventuali danni che puo'
cagionare il difetto di confezione del pacco da lui spedito.
Art. 174.
Elementi che deve contenere la ricevuta rilasciata al mittente
Per ciascun pacco impostato e' rilasciata al mittente ricevuta
recante l'indicazione degli estremi dell'invio ed, eventualmente,
l'ammontare del valore dichiarato o dell'assegno.
Per i pacchi assicurati anche contro i rischi di forza maggiore
deve essere apposta sul bollettino, sulla ricevuta e sul pacco la
indicazione "F.M.".
Art. 175.
In che modo il mittente puo' disporre preventivamente del pacco
Con l'indicazione preventiva che deve fare sul pacco e sul relativo
bollettino di spedizione, ai sensi del precedente art. 171, il
mittente puo' disporre soltanto: il rinvio del pacco, la rispedizione
o il divieto di rispedizione, la consegna ad altro destinatario
(eventualmente senza riscuotere l'assegno o riscuotendo una somma
inferiore a quella indicata), l'invio di un avviso di giacenza e
l'abbandono del pacco.
L'abbandono non esonera, pero', il mittente dal pagamento di tutti
i diritti di cui il pacco fosse gravato.
Art. 176.
Diritti del mittente e del destinatario
Il mittente puo' ritirare il pacco postale prima della partenza, ma
senza diritto al rimborso delle tasse pagate.
Dopo la partenza e prima della consegna al destinatario, ove non vi
siano opposizioni, sequestri o pignoramenti, il mittente puo'
chiedere per posta o per telegrafo la restituzione del pacco, farne
cambiare la destinazione e l'indirizzo e annullare o diminuire
l'importo dell'assegno. In tal caso si applicano le disposizioni di
cui al secondo comma del precedente art. 42.
Nel caso di restituzione al mittente di un pacco diretto
all'estero, non ancora partito o rimesso alle amministrazioni
estere, e' ammesso il rimborso della quota parte delle tasse
spettanti alle dette amministrazioni.
Il destinatario puo' rifiutare il pacco o, in caso di cambiamento
di indirizzo, richiedere la consegna o la rispedizione al nuovo
indirizzo.
Art. 177.
Apertura dei pacchi provenienti dall'estero o diretti all'estero
I pacchi postali provenienti dall'estero o diretti all'estero
possono essere aperti negli uffici di sdoganamento, stabiliti
dall'Amministrazione d'intesa col Ministero delle finanze, in
presenza degli impiegati postali che rappresentano l'utente, per
l'esazione dei diritti doganali, per l'accertamento delle leggi la
cui applicazione e' demandata alle dogane e per l'irrogazione delle
eventuali sanzioni.
Art. 178.
Recapito a domicilio
I pacchi postali sono recapitati a domicilio a cura
dell'Amministrazione, ad eccezione di quelli indirizzati fermo posta
od a persone di cui non sia conosciuto il domicilio o dimoranti in
localita' sprovviste di adeguati mezzi di trasporto postale.
I provvedimenti tariffari possono determinare i limiti di valore
entro i quali i pacchi assicurati o gravati di assegno o di diritti
postali e doganali possano essere recapitati a domicilio.
Per il recapito a domicilio dei pacchi postali a mezzo di
ricevitori o di portalettere puo' essere stabilito anche un limite di
peso.
Art. 179.
Distribuzione in ufficio - Avviso di arrivo
I pacchi postali che non possono essere recapitati a domicilio,
quelli non potuti consegnare per qualsiasi motivo al destinatario,
sebbene portati a domicilio, e quelli indirizzati fermo posta sono
distribuiti in ufficio.
In tal caso deve essere inviato gratuitamente al destinatario un
avviso per informarlo dell'arrivo del pacco.
Trascorsi quindici giorni dalla data d'invio dell'avviso senza che
il destinatario abbia curato il ritiro del pacco, il pacco stesso e'
considerato come inesitato e ad esso sono applicabili le norme dei
successivi articoli 183,184 e 185.
Il predetto termine e' elevato a un mese per i pacchi di cui non
sia stato possibile recapitare l'avviso al destinatario e per quelli
indirizzati fermo posta.
Sono considerati subito inesitati i pacchi rifiutati dal
destinatario.
Art. 180.
Cautela nella consegna dei pacchi
La consegna dei pacchi postali e' eseguita in conformita' delle
disposizioni dei precedenti articoli 37 e 38, applicando a quelli
ordinari le disposizioni relative alle corrispondenze raccomandate ed
a quelli assicurati le disposizioni relative alle corrispondenze
assicurate.
Art. 181.
Apertura dei pacchi per accertamenti contravvenzionali
Oltre che nei casi previsti dal precedente art. 177, i pacchi
postali possono essere aperti in qualunque ufficio, a richiesta dei
funzionari e degli agenti finanziari, qualora questi ultimi ritengano
che vi sia violazione delle leggi sulle dogane, sui monopoli ed in
genere di tutte le disposizioni aventi forza di legge che essi sono,
chiamati ad applicare o a far osservare.
L'ufficio postale di destinazione puo' aprire il pacco per il quale
vi sia fondato sospetto che contenga merci non dichiarate, il cui
trasporto e' vietato, o corrispondenze in frode alla esclusivita'.
L'apertura di un pacco postale nell'ufficio di destinazione e'
eseguita in presenza del destinatario, che e' invitato ad assistervi
o a farsi rappresentare.
In caso di rifiuto o di mancata presentazione del destinatario il
pacco e' considerato come inesitato e non puo' essere restituito al
mittente, ne' consegnato ad altro destinatario senza la ricognizione
del contenuto per l'applicazione delle eventuali sanzioni.
Qualora sia accertata contravvenzione deve essere compilato
apposito verbale.
Art. 182.
Pagamento delle somme gravanti i pacchi
Effettuato il pagamento dei diritti doganali, delle tasse,
soprattasse e ammende eventualmente gravanti il pacco postale, al
destinatario debbono essere consegnate, a seconda dei casi, le
bollette doganali e le copie dei verbali di contravvenzione.
Nel caso di rifiuto di pacchi postali da parte del destinatario o
di irreperibilita' di questo, l'Amministrazione ha facolta' di
procedere contro il mittente per il pagamento delle tasse,
soprattasse e ammende.
Art. 183.
Avvisi di giacenza
Qualora il mittente abbia richiesto, a norma dell'art. 176, la
segnalazione di giacenza del pacco postale non potuto recapitare o
rifiutato dal destinatario, l'Amministrazione gli comunica la
giacenza a mezzo di uno speciale avviso.
Uguale avviso gli e' inviato se il pacco sia trattenuto, in corso
di trasporto, dalla dogana o dalla posta per cause non dipendenti da
forza maggiore.
In risposta all'avviso di giacenza, il mittente puo' rettificare
l'indirizzo, dare una delle disposizioni indicate nell'art. 176 o
chiedere che il destinatario sia di nuovo invitato a ritirare il
pacco, riducendo l'assegno o assumendo il pagamento dei diritti di
cui sia eventualmente gravato.
Gli avvisi hanno corso gratuitamente.
In attesa della disposizione del mittente, l'ufficio puo', a
richiesta del destinatario, consegnargli il pacco o rispedirlo alla
sua nuova residenza, dandone comunicazione al mittente.
Art. 184.
Rinvio all'origine dei pacchi non potuti recapitare
Il pacco postale di cui non sia stata possibile la consegna al
destinatario e' rinviato al mittente, salvo che questi non abbia
disposto che sia considerato come abbandonato.
Il rinvio viene eseguito alla scadenza dei termini di giacenza
previsti dall'art. 179 quando il mittente abbia disposto, ai sensi
dell'art. 176, la restituzione del pacco o se non abbia dato alcuna
disposizione o se le disposizioni date non siano ammesse o non
abbiano reso possibile la consegna del pacco.
Il pacco e' subito rinviato quando le disposizioni date in risposta
all'avviso di giacenza di cui al precedente art. 183 non siano
ammesse o non abbiano reso possibile la consegna del pacco.
Qualora il mittente non abbia dato risposta all'avviso di giacenza,
il rinvio e' eseguito un mese dopo la spedizione dell'avviso stesso.
Art. 185.
Rispedizione dei pacchi
Ai fini di cui al primo comma dell'art. 68 del codice postale, non
e' soggetta a tassa la rispedizione di un pacco tra due localita'
facenti parte dello stesso comune.
La tassa cui e' soggetto il pacco postale rinviato al mittente ai
sensi del terzo comma dell'art. 68 del codice postale, se non pagata
anticipatamente, e' riscossa all'atto della consegna del pacco.
La rispedizione all'estero di un pacco proveniente dallo interno
della Repubblica puo' essere effettuata solo se siano osservate tutte
le formalita' prescritte per i pacchi diretti all'estero e siano
pagate le relative tasse di spedizione.
Art. 186.
Tassa di custodia
Agli effetti dell'applicazione della tassa di custodia, il periodo
di giacenza gratuita di un pacco postale, nel caso in cui l'avviso di
cui all'art. 179 non abbia potuto essere consegnato per
irreperibilita' del mittente o del destinatario, decorre dalla data
di spedizione dell'avviso stesso.
La tassa di custodia, una volta applicata, rimane sempre a carico
del pacco.
Nel caso di rispedizione o di rinvio all'origine del pacco le tasse
di custodia eventualmente applicate dai vari uffici si cumulano fino
al limite massimo stabilito dal provvedimento tariffario di cui
all'art. 7 del codice postale.
Art. 187.
Verifica dei pacchi per accertamenti di avarie o deficienze
Il destinatario, o in caso di rinvio all'origine il mittente, ha
diritto di chiedere che il pacco avente tracce esteriori di
violazione o di avaria sia, prima della consegna, pesato e aperto in
sua presenza per verificarne il contenuto.
Qualora dalla verifica del contenuto, eseguita in base ai documenti
esistenti, e, per i pacchi provenienti dall'estero, in base alle
bollette di sdoganamento, si accertino deficienze od avarie,
l'ufficio compila apposito verbale che deve essere sottoscritto anche
dal destinatario o dal mittente. I funzionari di dogana devono, se
richiesti, prestarsi a concorrere con quelli dell'Amministrazione
nella constatazione di avarie, deficienze od altro nei pacchi postali
soggetti a vincoli o formalita' doganali ed a sottoscrivere i
documenti comprovanti le constatazioni stesse.
Il destinatario o il mittente e' libero di rifiutare o di ritirare
il pacco verificato; in quest'ultimo caso devono essere pagati tutti
i diritti di cui il pacco sia eventualmente gravato.
Se il pacco e' gravato di assegno o di diritti doganali, il
destinatario e' tenuto a darne ricevuta prima della verifica, pagando
l'importo dell'assegno, dei dazi e degli altri diritti di cui il
pacco sia gravato; eseguita la verifica, egli e' tenuto, in ogni
caso, a ritirare il pacco, che a tutti gli effetti si considera
consegnato.
Il destinatario, in caso di ritiro, e il mittente, anche in caso di
rifiuto, hanno facolta' di richiedere copia dei verbali compilati.
Nel caso di rifiuto da parte del destinatario, il verbale compilato
in sua presenza fa fede anche nei confronti ((del)) mittente, quanto
alla
quantita', qualita' e stato del contenuto del pacco, se il mittente
medesimo non abbia mosso altre eccezioni sulla integrita' del pacco
all'atto del ritiro e chiesto una nuova verifica.
La consegna del pacco verificato al destinatario o al mittente
lascia impregiudicato il loro eventuale diritto alle indennita'
previste dalla legge.
Art. 188.
Vendita e distruzione dei pacchi
Il pacco, il cui contenuto debba essere venduto o distrutto, e'
aperto con le norme prescritte dall'Amministrazione.
La vendita e' fatta al migliore offerente e l'importo ricavatone,
previa deduzione delle spese, tasse, soprattasse e imposte gravanti
sul pacco, viene corrisposto al mittente o, a richiesta di questo, al
destinatario.
Nel caso in cui l'avente diritto abbia rinunciato per iscritto
all'importo ricavato dalla vendita questo e' subito incamerato dalla
Amministrazione.
Tanto per la vendita, quanto per la distruzione deve essere
compilato il relativo verbale che, nel primo caso, deve essere
firmato anche dall'acquirente.
Art. 189.
Trasporto dei pacchi postali urgenti
Il trasporto dei pacchi urgenti e' effettuato con i mezzi
ferroviari, tranviari, automobilistici, di navigazione interna e di
procacciato, anche se, in base alle leggi e convenzioni vigenti,
impiegati dell'Amministrazione per l'invio delle sole corrispondenze.
Art. 190.
Pacchi postali contenenti indumenti civili delle reclute e richiamati
alle armi
Per essere ammessi ad usufruire della speciale tariffa prevista
dall'art. 64 del codice postale, i pacchi postali contenenti abiti
civili delle reclute o dei richiamati alle armi debbono essere
spediti per il tramite dell'autorita' militare, che deve convalidare
la regolarita' della spedizione, apponendo sul pacco e sul relativo
bollettino apposita attestazione.
Art. 191.
Autorizzazione di procedure semplificate per l'accettazione di
rilevanti quantitativi di pacchi
Quando speciali circostanze lo richiedano, l'Amministrazione, con
le modalita' e condizioni da essa stabilite, puo' consentire
particolari procedure semplificate per l'accettazione e la francatura
di rilevanti quantitativi di pacchi.
L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa, a giudizio della
Amministrazione, quando non siano state osservate le modalita' e
condizioni prescritte o per altre gravi irregolarita' oppure quando
siano cessate le speciali circostanze che ne determinarono il
rilascio.
Le procedure semplificate per la spedizione all'estero dei pacchi
postali sono stabilite d'intesa con il Ministero delle finanze.
Art. 192.
Autorizzazione a valersi della riduzione tariffaria prevista dal
codice postale
Gli utenti che singolarmente spediscono, nel servizio postale
interno, notevoli quantitativi di pacchi o di pieghi voluminosi e che
intendono valersi della riduzione di tariffa prevista dal codice
postale debbono chiedere l'autorizzazione alla direzione
compartimentale nel cui territorio hanno la loro sede principale.
A coloro che comprovino di aver spedito, nei dodici mesi
precedenti, almeno cinquantamila o centomila o duecentomila pacchi
ovvero centomila o duecentomila o quattrocentomila pieghi voluminosi,
e' accordata, per l'anno successivo, una riduzione sulle rispettive
tariffe normali nelle misure stabilite con decreto ministeriale. La
riduzione decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione ed e'
accordata anno per anno.
Le riduzioni non si applicano sulle tasse o soprattasse stabilite
per i servizi accessori, ne' possono essere cumulate con altre
riduzioni comunque concesse.
Ai fini del presente articolo sono da considerare pieghi voluminosi
i pacchetti postali, i campioni di merci, le incisioni o
registrazioni foniche su disco, su nastro o su filo, purche' non
realizzino, in tutto od in parte, corrispondenza epistolare. I pieghi
stessi, per fruire delle agevolazioni tariffarie, devono essere di
peso non inferiore ai 500 grammi ed essere spediti in
raccomandazione.
Art. 193.
Condizioni per beneficiare della riduzione tariffaria
prevista dal codice postale
Al raggiungimento dei quantitativi minimi indicati nel precedente
art. 192 non possono concorrere i pacchi o i pieghi voluminosi di
piu' mittenti, anche se tra loro esista un qualsiasi rapporto di
affari, ne' quelli ammessi, per altro titolo, a fruire di un
trattamento tariffario ridotto.
La riduzione di tariffa e' concessa a condizione che il mittente
provveda:
a) ad effettuare in proprio le operazioni di accettazione dei
pacchi o dei pieghi voluminosi con le procedure preventivamente
approvate dall'Amministrazione;
b) a ripartire direttamente i pacchi o i pieghi voluminosi
secondo gli schemi concordati con la direzione compartimentale
competente;
c) ad effettuare in proprio il carico dei pacchi o dei pieghi
voluminosi, ripartiti come alla lettera precedente, sui mezzi di
trasporto messi a disposizione dall'Amministrazione oppure a curarne
il trasporto, a proprio spese, all'ufficio postale designato dalla
competente direzione compartimentale.
Art. 194.
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Il direttore compartimentale, con proprio motivato provvedimento,
puo' sospendere o revocare l'autorizzazione quando non siano state
osservate, in tutto od in parte, le norme dei precedenti articoli 192
e 193, salva l'applicazione dell'articolo 82 del codice postale.
L'autorizzazione deve essere revocata in caso di accertate
discordanze fra i quantitativi o i pesi indicati nelle dichiarazioni
e quelli effettivi degli oggetti spediti.
Capo II
CONCESSIONE DEL TRASPORTO DEI PACCHI
Art. 195.
Domanda di autorizzazione
Chiunque intenda eseguire, per conto di terzi, il trasporto dei
pacchi e colli di peso fino a 20 chilogrammi deve farne domanda al
direttore provinciale delle poste competente per territorio,
corredandola dei documenti prescritti dalla Amministrazione postale e
comprovando di essere gia' autorizzato a esercitare la sua attivita'
in base alle disposizioni legislative vigenti.
Art. 196.
Validita', durata e revoca della concessione
La concessione e' rilasciata a tempo indeterminato ed e' valevole
anche per tutte le agenzie o filiali del concessionario, purche' le
stesse siano indicate nella domanda di concessione.
Per la revoca della concessione valgono, oltre le disposizioni
contenute nell'art. 30 codice postale anche quelle dettate
dall'articolo 124 del presente regolamento.
Art. 197.
Indicazioni da riportare sul pacco o sulla distinta
Sui pacchi e colli soggetti all'esclusivita' devono essere
chiaramente indicati il nome, il cognome, l'indirizzo del mittente e
del destinatario ed il peso.
E' consentito riportare i suddetti elementi, anziche' sui pacchi e
colli, sulla distinta di accompagnamento o altro documento
equipollente, purche' i pacchi ed i colli vengano contrassegnati da
appositi numeri di codice corrispondenti a quelli indicati nei
predetti documenti.
Art. 198.
Diritto a favore dell'Amministrazione
Il diritto a favore dell'Amministrazione, stabilito con i
provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale, e'
commisurato al peso di ciascun pacco o collo soggetto
all'esclusivita'.
Le spedizioni della stessa qualita' di merce, di peso complessivo
superiore ai 20 chilogrammi suddivise in piu' pacchi o colli o prive
di imballaggio e caricate alla rinfusa, non sono soggette al
pagamento del diritto di cui sopra, purche' siano dirette dallo
stesso mittente allo stesso destinatario e siano accompagnate da
regolare fattura o copia di essa oppure da distinta di spedizione o
di accompagnamento o lettera di vettura. Se la spedizione e' di peso
inferiore a 20 chilogrammi viene considerata come unico pacco e per
essa deve essere corrisposto il relativo diritto.
Ai fini di cui al comma precedente i vettori non possono
costituirsi mittenti o destinatari.
Art. 199.
Modalita' di pagamento del diritto dovuto all'Amministrazione
Il pagamento del diritto a favore dell'Amministrazione si effettua
mediante l'applicazione sui pacchi e sui colli di marche speciali o
di cartellini con impronta di macchina affrancatrice.
Le marche speciali devono essere annullate con il bollo a data o a
mano con inchiostro indelebile subito dopo la loro applicazione.
Le impronte di macchine affrancatrici devono essere nitide e
conformi alle norme vigenti.
Le marche speciali e le impronte di macchine affrancatrici possono
essere apposte direttamente sulle bollette di accompagnamento emesse
dal concessionario o sul documento di accompagnamento, rilasciato dal
mittente, debitamente timbrato dal vettore.
Quando i pacchi e i colli hanno in comune la localita' di
provenienza e quella di destinazione, il concessionario puo'
applicare una unica impronta di macchina affrancatrice sulla distinta
di accompagnamento dei pacchi per l'importo complessivo dei diritti
dovuti all'Amministrazione.
Le date dei bolli e dell'impronta delle macchine affrancatrici e
quelle apposte a mano devono essere quelle del giorno, in cui i
pacchi e i colli sono consegnati alla persona incaricata del
trasporto.
Quando speciali circostanze lo richiedano l'Amministrazione con le
modalita' e le condizioni da essa stabilite, puo' consentire
particolari procedure semplificate per la riscossione del diritto di
monopolio.
Art. 200.
Pacchi da e per l'estero
Per il trasporto di pacchi o colli da e per l'estero, di peso sino
a 20 chilogrammi, non e' dovuto il diritto a favore
dell'Amministrazione postale.
Art. 201.
Penalita'
Il concessionario e' sottoposto alle sanzioni previste
dall'articolo 59 del codice postale, nel caso in cui venga accertato
che le marche ed i cartellini con le impronte di macchine
affrancatrici applicati sui pacchi e sui colli, sulle bollette o
sulle distinte non siano conformi alle disposizioni di cui all'art.
199.
Art. 202.
Controlli statistiche e tariffe
Il concessionario e' obbligato a permettere l'accesso nei suoi
uffici e recapiti, oltre che agli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti postali incaricati del
controllo ed a mettere a loro disposizione i registri ed i documenti
dai quali devono risultare le operazioni di trasporto effettuate, il
concessionario deve inviare, entro il mese di gennaio, alla direzione
provinciale che gli ha assentito la concessione, una statistica dei
pacchi e colli trasportati nell'anno solare precedente, distinti nei
modi prescritti dall'Amministrazione e con l'indicazione dei diritti
corrisposti a quest'ultima.
I concessionari non possono stabilire tariffe inferiori a quelle
vigenti per il servizio gestito direttamente dall'Amministrazione.
Art. 203.
Irresponsabilita' dell'Amministrazione
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
trasporto dei pacchi e colli esercitato dai concessionari e dalle
loro filiali o agenzie.
TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CORRISPONDENZE E A PACCHI
Capo I
ESCLUSIVITA'
Art. 204.
Definizione di privato
Per "privato", agli effetti degli articoli 41, lettera a) e 58, n.
3, lettera c), del codice postale, s'intende chi non faccia
professione di vettore, ne' sia addetto ad imprese di trasporti o
commissioni.
Art. 205.
Trattamento degli oggetti trasportati in violazione della
esclusivita'
Gli oggetti di corrispondenza sequestrati, ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 39 del codice postale, debbono essere consegnati al
piu' presto, con una copia del verbale, all'ufficio postale piu'
vicino, per essere distribuiti od avviati a destinazione.
Gli oggetti di corrispondenza di cui al precedente comma sono
sottoposti a carico del destinatario alla tassa delle corrispondenze
non francate.
I pacchi trasportati in violazione dell'esclusivita' sono lasciati
in possesso del vettore per l'ulteriore corso.
Art. 206.
Violazioni ripetute
Quando, in occasione dell'accertamento di una violazione, si
constati che anche anteriormente il trasgressore abbia commesso
analoghe infrazioni, se ne fa speciale menzione nel verbale, per
l'applicazione delle sanzioni comminate dalle leggi in vigore.
Capo II
TRASPORTI
Art. 207.
Trasporto da parte di concessionari di ferrovie e tranvie
I concessionari di ferrovie e di tranvie sono tenuti ad eseguire il
trasporto e lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali con
le modalita' e le condizioni stabilite da apposite convenzioni.
Art. 208.
Trasporto da parte di concessionari di funivie,
funicolari ed ascensori
I concessionari dell'esercizio di funivie, funicolari ed ascensori
in servizio pubblico sono tenuti ad eseguire il trasporto e lo
scambio degli effetti postali nei limiti ed alle condizioni stabilite
nel capitolato d'oneri che disciplina la concessione.
Art. 209.
Trasporto da parte di esercenti servizi pubblici
automobilistici o filovie
Le imprese esercenti servizi pubblici automobilistici o filovie
sono tenute ad eseguire il trasporto e lo scambio degli effetti
postali con lo modalita' ed i limiti stabiliti dalle convenzioni
stipulate con l'Amministrazione sulla base di principi generali
fissati con decreto ministeriale da adottare d'intesa con il
Ministero dei trasporti.
Art. 210.
Trasporto obbligatorio da parte di societa' di navigazione marittima
ed interna
I concessionari di servizi di navigazione interna, comunque
sovvenzionati dallo Stato, hanno l'obbligo del trasporto degli
effetti postali alle condizioni stabilite negli atti di concessione.
Gli esercenti linee di navigazione marittima comunque sovvenzionati
dallo Stato, hanno l'obbligo del trasporto degli effetti postali alle
condizioni stabilite dalle convenzioni.
Gli esercenti linee di navigazione marittima e interna, non
contemplate nei commi precedenti, hanno l'obbligo del trasporto degli
effetti postali, alle condizioni stabilite nelle apposite convenzioni
da stipularsi con l'Amministrazione, e, quando ne sia il caso,
nell'atto di concessione del guidone postale a termine delle
disposizioni vigenti.
In ogni caso i capitani delle navi mercantili ed i loro
raccomandatari sono obbligati a ricevere e trasportare gratuitamente
le corrispondenze loro consegnate dagli agenti dell'Amministrazione
p.t.o di consoli italiani all'estero.
Art. 211.
Trasporto obbligatorio per le societa' di navigazione aerea
I concessionari di linee di navigazione aerea sono obbligati a
trasportare gratuitamente chilogrammi tre di corrispondenze postali
per ogni viaggio in partenza da aeroporti situati nel territorio
della Repubblica ed a trasportare, pure gratuitamente, i pieghi
diplomatici provenienti dal Ministero degli affari esteri e diretti
alle ambasciate e legazioni e quelli provenienti dalle ambasciate e
legazioni diretta all'anzidetto Ministero.
I detti concessionari hanno, inoltre, l'obbligo di trasportare gli
altri effetti postali e le corrispondenze oltre il predetto limite di
peso e fino ad un ottavo del carico utile dell'aeromobile, per ogni
viaggio, alle condizioni stabilite nelle relative convenzioni.
Per particolari contingenze, il limite del trasporto gratuito di
tre chilogrammi di corrispondenze, previsto dal primo comma del
presente articolo, puo' essere ridotto. Ove si tratti di linee
transoceaniche potra' concedersi la totale esenzione dall'obbligo del
trasporto gratuito.
Capo III
FABBRICAZIONE, USO E SMERCIO DELLE CARTE-VALORI POSTALI
Art. 212.
Variazione dei tipi di carte-valori
Salva la disposizione dell'art. 213 del presente regolamento,
l'istituzione, la soppressione e le modificazioni dei tipi e specie
delle carte valori postali sono disposte con decreto ministeriale, ai
sensi dell'art. 32 del codice postale.
Art. 213.
Carte-valori commemorative o celebrative
L'emissione di carte-valori postali per commemorare personaggi o
celebrare avvenimenti di particolare importanza e' autorizzata con
decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei
Ministri: i valori e le caratteristiche sono determinati con le
modalita' fissate dal secondo comma dell'art. 32 del codice postale.
La emissione e' attuata a cura esclusiva dello Stato, senza
ingerenza di eventuali promotori della emissione.
E' vietata qualsiasi cessione gratuita di carte-valori postali a
favore dei promotori anche dopo che ne sia cessata la validita'.
Art. 214.
Cessazione della validita' di carte valori. Cambio
Nel caso di soppressione o di modificazione di carte valori, sono
fissati i termini entro i quali saranno rispettivamente ammessi l'uso
da parte del pubblico ed il cambio.
Quando concorrano particolari ragioni, l'Amministrazione ha
facolta' di disporre la immediata cessazione dell'uso, stabilendo un
periodo di tempo entro il quale e' ammesso il cambio.
Non sono ammessi la restituzione delle carte-valori verso rimborso
del prezzo ed il cambio delle carte-valori medesime sciupate o
traforate.
Art. 215.
Smercio delle carte-valori
La vendita delle carte-valori postali e' fatta indistintamente da
tutti gli uffici postali. La rivendita e' fatta dagli spacciatori di
generi monopolio, secondo le norme legislative vigenti, ma puo' anche
essere affidata ad altri, mediante autorizzazione
dell'Amministrazione.
L'Amministrazione stessa ha facolta' di far visitare le rivendite
da propri agenti, per accertare che siano sufficientemente provviste
di carte valori-postali.
Le autorizzazioni possono essere revocate.
E' vietato ai venditori e rivenditori di carte-valori postali di
venderle o di rivenderle a prezzi diversi da quelli nominali o in uno
stato diverso da quello in cui sono fornite dall'Amministrazione e di
farne acquisto, non solo da privati, ma anche da qualsiasi ufficio
postale che non sia quello designato dall'Amministrazione.
I rivenditori ricevono un aggio, la cui misura viene determinata
con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di
concerto con quello del tesoro.
I rivenditori debbono pagare anticipatamente l'importo delle
carte-valori che ritirano.
Art. 216.
Carte-valori traforate - Francobolli macchiati o formati di piu'
parti
Le carte valori si vendono non bollate e debbono essere adoperate
nello stato in cui sono fornite dall'Amministrazione.
I francobolli possono essere traforati in modo che la traforatura
riproduca le iniziali del nome e del cognome dei mittenti o
determinate cifre: la parte traforata non deve, pero', superare in
grandezza il terzo della superficie dei francobolli stessi.
Non sono ammessi francobolli macchiati o mancanti di qualche parte
che superi un decimo della loro superficie.
Salve le eventuali sanzioni penali, non sono ammessi francobolli.
formati da piu' parti, o sui quali sia stato steso uno strato di
qualsiasi materia.
Art. 217.
Carte-valori gia' adoperate, alterate o supposte false
Le corrispondenze di francatura facoltativa sulle quali fossero
applicati francobolli supposti falsi, o alterati, o gia' adoperati,
od altrimenti non ammissibili, hanno corso non tenendosi conto dei
fracobolli stessi, salvo il diritto dei destinatari di chiedere il
rimborso delle tasse pagate quando tali francobolli siano
riconosciuti validi.
Le corrispondenze ordinarie di francatura obbligatoria, sulle quali
fossero stati applicati francobolli supposti falsi, o alterati, o
gia' adoperati od altrimenti non ammissibili, sono spedite subito
alla direzione provinciale p.t. che, a seconda dei casi, le rimette
in corso, le toglie definitivamente di corso o le invia alla
autorita' giudiziaria.
Qualora si tratti di francobolli supposti falsi o alterati o di
francobolli autentici sottoposti a qualsiasi operazione diretta, sia
pure con la riunione di piu' parti staccate, a togliere da essi le
tracce dei bolli annullatori, i destinatari degli oggetti sui quali
sono applicati debbono, a richiesta, consegnare le rispettive buste o
fasce agli uffici postali di destinazione e, nel caso di oggetti
senza buste o fasce, quella parte degli oggetti stessi che contenga
l'indirizzo ed i francobolli, ed indicarne per iscritto i mittenti,
ai fini dell'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme
penali. Le cartoline debbono essere consegnate intere.
Agli stessi obblighi sono soggetti i mittenti di corrispondenze
raccomandate od assicurate che apparissero, all'atto della
impostazione, munite di francobolli falsi od alterati nei modi
indicati dal comma precedente.
Se i destinatari o i mittenti ricusano di ottemperare a tali
prescrizioni gli oggetti anzidetti sono spediti intatti alla
direzione provinciale p.t. che, dopo averli esaminati, o li rimette
in corso o li invia all'autorita' giudiziaria.
Anche i bollettini ed i francobolli per pacchi, sospetti di falso,
di alterazione o di precedente uso, sono trasmessi dagli uffici alla
direzione provinciale p.t. per le determinazioni di competenza; gli
esibitori sono tenuti a consegnarli dietro richiesta degli uffici
stessi.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche alle
impronte di macchine affrancatrici.
Art. 218.
Carte-valori non valide
Non sono valide, agli effetti della francatura, le carte-valori
postali dichiarate fuori corso, quelle di altre amministrazioni e
quelle che fossero gia' state utilizzate per altra francatura, salvo,
in questa ultima circostanza, l'eventuale applicazione delle norme
penali nei casi previsti dall'articolo precedente.
I francobolli impressi sulle cartoline e sui biglietti postali non
sono validi per altri usi.
I francobolli emessi per il pagamento di tasse relative a
prestazioni speciali sono validi esclusivamente per le prestazioni
medesime.
Capo IV
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 219.
Impostazione delle corrispondenze e dei pacchi
Le corrispondenze ordinarie in partenza - fatta eccezione per gli
oggetti spediti in abbonamento postale e per le corrispondenze
francate a macchina, per le quali valgono le particolari disposizioni
contenute nel presente regolamento - debbono essere immesse nelle
apposite buche o cassette, quando il loro volume lo consenta.
I pacchi, le corrispondenze che si vogliano raccomandare od
assicurare, nonche' quelle che non possono essere immesse nelle buche
o cassette, debbono essere consegnati agli uffici postali.
Gli uffici postali accettano i pacchi, nonche' gli oggetti da
spedirsi in raccomandazione o in assicurazione, con le modalita' e
nei limiti stabiliti dall'Amministrazione.
I portalettere preposti alle ricevitorie accettano altresi' e
distribuiscono, nei limiti per essi stabiliti, pacchi e
corrispondenze raccomandate od assicurate; per gli oggetti accettati
rilasciano ai mittenti ricevute provvisorie, che sostituiscono
successivamente con le ricevute definitive degli uffici postali.
Art. 220.
Reclami per smarrimento - Indennita'
Il mittente che reclami per oggetti raccomandati o assicurati o per
i pacchi o per mancato rimborso di assegno devo esibire la ricevuta
d'impostazione e curare che a tergo di essa sia fatta annotazione del
reclamo e della data di questo, convalidata con la firma
dell'impiegato postale e col bollo d'ufficio.
L'Amministrazione provvede alla corresponsione delle indennita'
dovute non appena abbia accertato, in via amministrativa, l'esistenza
del relativo diritto.
Ai fini della corresponsione dell'indennita' sono equiparati agli
oggetti smarriti quelli che non siano stati consegnati regolarmente,
secondo le disposizioni del presente regolamento, e non possano
essere recuperati, come pure quelli da cui sia stato sottratto tutto
il contenuto.
L'Amministrazione puo' accettare reclami oltre il termine stabilito
dall'art. 91 del codice postale, ai soli effetti di conoscere l'esito
della spedizione, ferma rimanendo, pero', la sua irresponsabilita' ai
sensi dell'art. 96, lettera f), del codice stesso.
Art. 221.
Determinazione dell'indennita' per oggetti assicurati contenenti
titoli a corso variabile
Per la determinazione dell'indennita' da corrispondersi, ai sensi
degli articoli 49 e 70 del codice postale, agli aventi diritto per il
caso di perdita, manomissione od avaria di oggetti assicurati, i
titoli a corso variabile sono valutati al prezzo di borsa del giorno
della loro impostazione.
Art. 222.
Controversie per l'applicazione di tasse
Allorquando sorga controversia sulla tariffa relativa a determinati
oggetti in partenza, si applica quella piu' elevata e vengono
compilati appositi verbali, firmati dagli agenti postali e dai
mittenti.
Tali verbali sono rimessi alle direzioni provinciali per le
determinazioni di competenza.
Art. 223.
Affrancazione di spese
Il mittente di corrispondenze o pacchi che voglia assumere a suo
carico, ai sensi dell'art, 89 del codice postale, il pagamento dei
dazi doganali o di altri diritti, deve depositare presso l'ufficio di
impostazione, a titolo di garanzia del pagamento, una somma pari al
prevedibile importo dei dazi o diritti.
Tale deposito gli sara' restituito previa deduzione delle somme di
cui gli oggetti siano stati gravati e delle tasse e diritti postali,
inerenti al rimborso.
Qualora, pero', il deposito risulti insufficiente a coprire le
spese, il mittente e' tenuto a pagare quanto avesse versato in meno.
Art. 224.
Deficienza di francatura di raccomandate, assicurate e pacchi
In caso di deficienza di francatura accertata durante il trasporto,
le corrispondenze raccomandate od assicurate ed i pacchi postali
hanno egualmente corso, salvo il diritto dell'Amministrazione di
recuperare, a norma dell'art. 90 del codice postale, quanto sia
dovuto dagli utenti; in caso di accertata impossibilita' di procedere
a detto recupero le somme dovute sono poste a carico dell'operatore
che ha provveduto all'accettazione.
Art. 225.
Falsa od incompleta dichiarazione del contenuto
La falsa od incompleta dichiarazione del contenuto da' luogo alla
sanzione stabilita dall'art. 82 del codice postale, quando sia fatta
dal mittente allo scopo di procurarsi un indebito profitto, o di
sottrarsi alla applicazione di imposte e tasse, o a divieti,
limitazioni o speciali modalita' riguardanti la spedizione di
determinate merci.
Art. 226.
Uso di espedienti per far ritenere avvenuta o non dovuta la
corresponsione delle tasse
Gli espedienti posti in atto nella spedizione o rispedizione degli
oggetti, allo scopo di far ritenere avvenuta o non dovuta la
corresponsione delle tasse postali, danno luogo, a carico dei
mittenti, all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 82 del
codice postale, salvo che il fatto costituisca reato punibile con
pena piu' grave.
Art. 227.
Assicurazione convenzionale di documenti
o carte di particolare importanza
I pieghi sottoposti ad assicurazione convenzionale ai sensi
dell'art. 84, quinto comma, del codice postale, debbono essere
confezionati con involucri solidi e chiusi con suggelli di ceralacca,
aventi contrassegno particolare, in numero sufficiente a garantire il
contenuto.
I pacchi con assicurazione convenzionale debbono essere
confezionati con le norme stabilite per i pacchi assicurati.
Il mittente deve scrivere sull'involucro la dichiarazione del
valore in tutte lettere, senza cancellature e correzioni con la
formula:
"Assicurazione convenzionale per lire.......".
Sulle ricevute rilasciate per ogni piego o pacco deve essere fatta
l'indicazione: e Assicurazione convenzionale s.
Anche gli oggetti con assicurazione convenzionale possono essere
assicurati contro i rischi di forza maggiore.
Art. 228.
Assicurazione esercitata dall'Istituto postelegrafonici
L'istituto postelegrafonici puo' provvedere, ai sensi dell'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542,
all'assicurazione degli invii postali nei casi nei quali non e'
ammessa l'assicurazione diretta da parte dell'Amministrazione.
L'istituto si avvale in tal caso degli uffici postali, e deve
osservare le norme e le condizioni contenute in apposito capitolato
d'oneri emanato con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni.
Art. 229.
Servizi con l'estero
Le condizioni riguardanti i servizi nei rapporti internazionali
sono regolate dalle convenzioni e dagli accordi in vigore.
Le norme del codice postale e quelle del presente regolamento sono
applicabili anche a tali servizi, in quanto non sia altrimenti
disposto nelle convenzioni ed accordi predetti e nei relativi
regolamenti.
Capo V
OGGETTI GRAVATI DI ASSEGNO
Art. 230.
Riscossione dell'assegno all'atto della consegna degli oggetti
Le corrispondenze e i pacchi gravati di assegno, ai sensi dell'art.
85 del codice postale, non sono consegnati ai destinatari senza il
pagamento contestuale dell'importo dell'assegno.
Art. 231.
Forma esterna degli oggetti gravati d'assegno
Indicazioni prescritte - Tassa
Per la forma esterna degli oggetti da spedirsi con assegno e per la
consegna dei medesimi agli uffici di partenza, valgono le norme
prescritte per le corrispondenze e i pacchi della stessa natura non
gravati di assegno:
L'importo dell'assegno deve essere scritto in cifre ed in lettere,
senza cancellature ne' correzioni, al di sopra dell'indirizzo degli
oggetti che ne sono gravati, con la formula: "Assegno lire.......".
Nei casi preventivamente autorizzati dall'Amministrazione puo'
essere scritto solo in cifre.
Per gli oggetti assicurati, l'indicazione dell'assegno deve far
seguito a quella del valore, e puo' essere di somma uguale, superiore
od inferiore, sempre pero' entro i limiti massimi stabiliti per gli
assegni medesimi.
La tassa di assegno va corrisposta in aggiunta a quella ordinaria e
a quella di raccomandazione o di assicurazione, a seconda dei casi.
Art. 232.
Distribuzione degli oggetti - Rimborso dell'assegno
Per la distribuzione degli oggetti gravati di assegno valgono, a
seconda dei casi, le disposizioni vigenti per le corrispondenze
raccomandate od assicurate e per i pacchi.
Se il destinatario non paga integralmente l'importo dell'assegno,
l'oggetto si considera rifiutato.
L'ufficio converte la somma riscossa in vaglia ordinario a favore
del mittente dell'oggetto, detratta la tassa del vaglia, o la versa
in conto corrente, sempre sotto deduzione della tassa, qualora il
mittente sia un correntista e abbia preventivamente chiesto tale
forma di rimborso.
Ai vaglia ed ai versamenti in conto corrente sono applicabili le
disposizioni riguardanti i servizi relativi.
Art. 233.
Opposizione al rimborso dell'assegno
Entro la giornata di consegna dell'oggetto gravato di assegno e non
oltre l'ora di chiusura dei servizi al pubblico, il destinatario puo'
fare, presso l'ufficio che deve provvedere al rimborso, opposizione
alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente.
In tal caso l'ufficio converte l'importo dell'assegno in un vaglia
di servizio, a proprio favore, annullando il vaglia o il versamento
in conto corrente, ove abbia gia' provveduto a tali operazioni per il
rimborso.
Ove entro le due giornate successive non sia notificato all'ufficio
un formale atto di opposizione a richiesta del destinatario,
l'ufficio provvede alle operazioni di rimborso nei modi richiesti dal
mittente. Nel caso contrario l'importo dell'assegno viene trattenuto
a deposito, in attesa della definizione della controversia.
Capo VI
OGGETTI DA RECAPITARSI PER ESPRESSO
Art. 234.
Oggetti ammessi al recapito per espresso
Indicazione su di essi delle generalita' del mittente
Sono ammessi al recapito per espresso le corrispondenze ordinarie,
raccomandate ed assicurate e i pacchi postali ordinari e assicurati,
anche se le une e gli altri siano gravati di assegno.
La richiesta del recapito per espresso e' fatta mediante la
indicazione "Espresso" apposta sul recto degli oggetti e per i pacchi
anche sul bollettino.
A tergo delle corrispondenze per le quali sia chiesto il recapito
per espresso il mittente deve scrivere il suo nome, cognome e
indirizzo.
Le corrispondenze ordinarie di francatura facoltativa per le tali
sia chiesto il recapito per espresso e che rechino almeno i
francobolli o le impronte di macchine affrancatrici di valore
corrispondente al diritto relativo, sono recapitate per espresso e
tassate per la eventuale deficienza della francatura ordinaria ai
sensi dell'art. 44, secondo comma, del codice postale. Se il valore
dei francobolli non raggiunga l'importo del diritto per espresso, le
corrispondenze sono recapitate coi mezzi ordinari.
La disposizione del comma precedente non si applica alle
corrispondenze di francatura obbligatoria.
Art. 235.
Corrispondenza fuori dispaccio
Le corrispondenze ordinarie per le quali il mittente richiede che
abbiano corso fuori dispaccio, per essere consegnate direttamente
dagli incaricati del trasporto, sono sottoposte al pagamento della
tassa speciale relativa.
L'Amministrazione puo' consentire che senza il pagamento della
sopratassa di espresso i pieghi di giornali quotidiani o di altri
periodici, diretti a rivenditori di determinate localita' e quelli
indirizzati al personale di determinate stazioni ferroviarie, nonche'
le corrispondenze ordinarie dirette alle redazioni di giornali e
periodici dai loro corrispondenti siano spediti fuori dei dispacci
ordinari, per essere consegnati direttamente ai destinatari dagli
incaricati del trasporto.
Art. 236.
Impostazione degli espressi
Le corrispondenze per espresso debbono essere immesse nelle
cassette postali comuni, o in quelle speciali, ad esse destinate, ove
esistano.
Sono presentati agli sportelli degli uffici postali:
a) i pacchi postali;
b) gli oggetti da raccomandare o da assicurare;
c) gli oggetti voluminosi che non possono immettersi nelle
cassette;
d) le corrispondenze recapitabili in loco, presentate all'ufficio
postale o telegrafico che direttamente provvede al recapito.
Per le corrispondenze ordinarie da recapitarsi per espresso non si
rilascia ricevuta, ancorche' consegnato allo sportello.
Art. 237.
Recapito degli espressi
Gli oggetti da recapitare per espresso sono spediti con i mezzi
normali: il recapito a domicilio e' effettuato di norma con personale
e con mezzi speciali. L'Amministrazione, pero', non garantisce il
recapito per espresso nelle localita' difficilmente accessibili a
causa delle condizioni atmosferiche o della viabilita'.
Gli oggetti che non sia stato possibile consegnare per assenza del
destinatario o per altre cause sono recapitate con i mezzi ordinari.
Per gli oggetti assicurati o gravati di assegno che superino i
limiti stabiliti per il recapito in via normale e per quelli che, per
peso o volume, siano difficilmente trasportabili dagli agenti
postali, l'Amministrazione si limita ad inviare per espresso un
avviso di arrivo al destinatario che deve provvedere al ritiro
dell'oggetto presso l'ufficio.
Sono applicabili al recapito delle corrispondenze per espresso le
disposizioni dell'art. 38.
Art. 238.
Recapito per espresso richiesto dai destinatari
Il destinatario puo' richiedere il recapito per espresso delle
corrispondenze o dei pacchi, a lui diretti, anticipando la tassa
speciale di espresso.
Capo VII
PIEGHI O PACCHI DI LIBRI SPEDITI DA EDITORI O LIBRAI
Art. 239.
Condizioni per fruire della tariffa speciale
Le case editrici o librarie che, per la spedizione di libri,
intendono avvalersi della riduzione di tariffa prevista dall'art. 98
del codice postale, debbono chiedere apposita autorizzazione alla
Amministrazione, alla quale debbono dimostrare documentalmente tale
loro qualita'.
Sotto la denominazione di libri sono anche ammessi:
1) le produzioni musicali, purche' riunite in volume, esclusi
quindi i pezzi staccati;
2) le carte geografiche o topografiche riunite insieme in
atlanti;
3) le dispense e i fascicoli staccati di opere librarie, spediti
isolatamente, anche se accompagnati dalla copertina in carta o in
tela;
4) i cataloghi che si riferiscono esclusivamente ad opere
librarie.
Sui pieghi o pacchi ammessi alla riduzione di tariffa deve essere
apposta con timbro o a stampa l'indicazione: e Tariffa ridotta -
Autorizzazione N.....del.... della direzione provinciale di...."
Salva l'applicazione dell'art. 82 del codice postale,
l'autorizzazione viene sospesa e revocata quando non ricorrano le
condizioni stabilite dal presente articolo.
Art. 240.
Dichiarazione di spedizione per i pieghi sottofascia
di libri spediti in via ordinaria
Per i pieghi di libri spediti in via ordinaria ed a tariffa
ridotta, l'Amministrazione rilascia, a richiesta dei mittenti, una
dichiarazione di spedizione consistente nell'apposizione del bollo a
data dell'ufficio postale di accettazione su una distinta dei pieghi
presentata dai mittenti medesimi.
I pieghi descritti nella distinta di cui al comma precedente non
hanno alcun trattamento speciale ne' per quanto concerne il trasporto
o il recapito ne' per quanto riguarda la irresponsabilita'
dell'Amministrazione.
Capo VIII
POSTA AEREA
Art. 241.
Limiti del servizio - Tassa speciale
Facolta' dell'Amministrazione di ricorrere ai mezzi normali
Sono ammessi normalmente al trasporto per via aerea tutti gli invii
postali. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo',
tuttavia, disporre esclusioni e limitazioni anche temporanee e per
determinate linee.
L'Amministrazione ha, altresi', la facolta' di dar corso coi mezzi
normali agli invii per i quali sia stata corrisposta la tassa
speciale di posta aerea, quando, per mancata utilizzazione dei mezzi
aerei immediati, ritenga di poter conseguire un piu' sollecito
inoltro con i mezzi ordinari o sia nella impossibilita' di servirsi,
per qualsiasi ragione, dei mezzi aerei.
In tali casi i pacchi sono inoltrati con il trattamento previsto
per i pacchi urgenti.
L'Amministrazione, per il diverso avviamento, non assume maggiori
responsabilita' di quelle previste dal codice postale e non e' tenuta
al rimborso della tassa speciale di trasporto aereo.
Art. 242.
Modalita' per il pagamento della tassa speciale
Corrispondenze aeree non interamente francate
Per le corrispondenze da trasportarsi per via aerea la tassa
speciale di trasporto aereo e' corrisposta mediante francobolli
speciali da applicarsi sugli invii. In mancanza di francobolli
speciali possono applicarsi quelli ordinari.
Per i pacchi si applicano sul bollettino i francobolli prescritti
dall'art. 170.
Le corrispondenze ordinarie aeree non francate o francate
insufficientemente non hanno corso quando siano a francatura
obbligatoria ai sensi dell'art. 44 del codice postale; quelle a
francatura facoltativa hanno corso coi mezzi aerei soltanto se
risulti interamente pagata la tassa speciale di trasporto aereo, e
sono sottoposte a tassa per la mancanza o deficienza di francatura.
Quando la tassa speciale non risulti interamente pagata, le
corrispondenze hanno il trattamento normale.
Capo IX
FRANCATURA A MACCHINA
Art. 243.
Autorizzazione ad affrancare
mediante impronte di macchine affrancatrici
I mittenti, preventivamente autorizzati dalla Amministrazione,
possono affrancare le corrispondenze ed i pacchi mediante
l'applicazione di impronte di macchine affrancatrici.
Le tasse speciali di posta pneumatica, di trasporto aereo e di
recapito per espresso possono essere rappresentate, anziche' dai
francobolli in uso per tali servizi speciali, da impronte delle
macchine affrancatrici, purche' siano apposte sugli invii le
indicazioni relative ai servizi stessi.
E' consentito, altresi', di completare con francobolli la eventuale
insufficienza di valore delle impronte delle macchine affrancatrici.
Art. 244.
Concessionari per la vendita o noleggio delle macchine
Deposito della macchina tipo
Chiunque intenda vendere o dare in locazione macchine affrancatrici
deve ottenere dall'Amministrazione la preventiva approvazione del
tipo.
A tal uopo deve presentare, per l'esame tecnico, una macchina
campione completa, con tutti i suoi accessori, la quale rimane in
deposito presso l'Amministrazione, senza che spetti per cio' al
concessionario alcun compenso.
Le macchine debbono offrire assoluta garanzia di perfetto
funzionamento ed essere atte ad imprimere sulle corrispondenze o sui
bollettini di spedizione dei pacchi una o piu' impronte
rappresentative dell'importo della tassa ed un bollo a calendario con
l'indicazione del luogo d'impostazione.
Art. 245.
Approvazione del tipo di macchina e facolta' dell'Amministrazione
L'approvazione dei tipi di macchine, con l'autorizzazione alla
vendita o noleggio, e' data con decreto del Ministro delle poste e
delle telecomunicazioni.
L'Amministrazione si riserva ampia facolta' di limitare, sospendere
o revocare l'uso delle macchine, senza che sia per cio' tenuta a
corrispondere alcuna indennita'.
Art. 246.
Obblighi dei concessionari - Penalita' - Cauzione
Le macchine fornite agli utenti debbono essere identiche, anche nei
congegni particolari, al campione depositato presso
l'Amministrazione. Esse debbono essere vendite o locato senza i
relativi punzoni, la cui fabbricazione e' riservata allo Stato e che
sono forniti in uso dall'Amministrazione postale dietro un
corrispettivo da essa stabilito.
Il fornitore deve dare partecipazione all'Amministrazione con
lettera raccomandata, di ogni vendita, locazione o cessione di
macchine affrancatrici, indicando il nome e il domicilio
dell'acquirente, locatario o cessionario.
Indipendentemente dalle pene comminate dall'art. 33 del codice
postale, il fornitore e' responsabile, in solido con l'utente, dei
danni che possono derivare all'Amministrazione da frodi o abusi resi
possibili da difetti di costruzione o imperfetto funzionamento delle
macchine o da abusiva fornitura di punzoni, in contravvenzione al
disposto del primo comma del presente articolo, o da omissione della
partecipazione prescritta dal secondo comma.
A garanzia dell'osservanza degli obblighi di cui ai precedenti
commi gli autorizzati debbono versare una cauzione, nella misura
stabilita dall'Amministrazione, che puo' essere costituita anche con
titoli di Stato valutati al corso del giorno in cui vengono
depositati.
Art. 247.
Utenti di macchine affrancatrici - Domanda di autorizzazione
Per ottenere l'autorizzazione, a usare le macchine affrancatrici,
deve rivolgersi domanda all'Amministrazione indicando il tipo di
macchina prescelto, il nome del fornitore, la spesa media giornaliera
sostenuta per la francatura delle proprie corrispondenze o dei pacchi
e il preciso recapito ove la macchina sara' messa in funzione. Alla
domanda deve essere unita una ricevuta comprovante l'avvenuto
pagamento della somma stabilita dall'Amministrazione, quale
corrispettivo dell'uso dei punzoni.
L'Amministrazione per concedere l'autorizzazione terra' conto
dell'ammontare della spesa media per francatura denunciata.
Art. 248.
Punzoni delle macchine affrancatrici - Collaudo
I punzoni forniti all'utente rimangono di proprieta'
dell'Amministrazione e debbono essere restituiti quando sono
sostituiti da altri o cessi, per qualsiasi ragione, l'uso della
macchina.
L'utente e' obbligato a chiedere, pagando il corrispettivo
stabilito, nuovi punzoni in sostituzione di quelli eventualmente
deteriorati.
Appena applicati i punzoni la macchina deve essere verificata,
collaudata e suggellata dall'Amministrazione. Il certificato di
collaudo, attestante che la macchina e' conforme al campione
depositato e funziona regolarmente, e' redatto in due esemplari uno
dei quali e' consegnato all'utente.
Nell'atto di autorizzazione sono stabilite le condizioni per l'uso
della macchina e le penalita' alle quali puo' essere sottoposto
l'utente in caso di trasgressione, salva l'eventuale applicazione
dell'art. 82 del codice postale.
Art. 249.
Caratteristiche dell'impronta della macchina affrancatrice
Le impronte delle macchine affrancatrici debbono essere nitide ed
impressa con inchiostro di colore rosso vivo direttamente sugli
involucri delle corrispondenze o sui bollettini di spedizione dei
pacchi, a seconda dei casi.
La data del bollo deva essere quella del giorno in cui gli oggetti
sono consegnati all'ufficio postale designato o, se trattasi di
corrispondenza in corso particolare, alla persona incaricata del
trasporto o recapito. E' eccezionalmente consentito che il bollo
rechi la data del giorno precedente a quello della consegna, ma in
tal caso sulle corrispondenze o sui bollettini dei pacchi l'ufficio
postale accettante deve apporre il proprio bollo con la data della
effettiva impostazione.
Art. 250.
Impostazione degli oggetti francati a macchina
Distinta corrispondenze rinvenute nelle buche
Gli oggetti francati a macchina, da spedirsi a mezzo dei servizi
postali, debbono essere consegnati all'ufficio designato
dall'Amministrazione, insieme con una distinta indicante la quantita'
degli oggetti medesimi e delle corrispondenze eventualmente inviate
in corso particolare nonche' l'importo delle tasse dovute.
Gli oggetti la cui francatura sia completata con francobolli
debbono essere consegnati separatamente.
E' pero' consentito che le corrispondenze ordinarie siano imbucate
nelle comuni cassette d'impostazione, purche' incluse, insieme con la
relativa distinta, in apposita busta che deve essere francata per
l'importo del diritto stabilito nei provvedimenti tariffari di cui
all'art. 7 del codice postale, e diretta all'ufficio preventivamente
designato dall'Amministrazione.
Le corrispondenze francate a macchina che si rinvengono nelle
cassette di impostazione senza che siano state osservate le
formalita' indicate nel comma precedente e tutti gli oggetti per i
quali il bollo rechi una data non rispondente alle prescrizioni del
precedente articolo, come pure quelli per i quali non siano state
osservate le altre norme del presente capo, sono restituite al
mittente.
Art. 251.
Apertura del conto di credito per la francatura meccanica
Prima che la macchina sia messa in opera, l'utente deve chiedere
l'apertura di un conto di credito, depositando una somma
corrispondente alla presunta francatura di un mese, senza pero'
superare la portata massima del contatore.
Quando la presunta francatura di un mese sia di notevole importo,
l'Amministrazione puo' consentire che la misura del deposito sia
inferiore a quella stabilita dal comma precedente; in ogni caso,
pero', il deposito deve essere reintegrato quando le tasse delle
corrispondenze spedite abbiano assorbito i quattro quinti di esso.
Non sono accettate corrispondenze o pacchi per la cui francatura
non esista nel conto il corrispondente importo. L'uso della macchina,
quando sia esaurito il credito, puo' dar luogo a carico degli utenti
all'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 82 del codice
postale.
Per la tenuta del conto di credito non e' dovuta dall'utente alcuna
provvigione.
Art. 252.
Divieto di abbonare impronte valori di corrispondenze che non hanno
avuto corso; diritto percentuale dell'Amministrazione
Non e' consentito l'abbuono di impronte illeggibili e di scatti a
vuoto.
E' ammesso solamente l'abbuono delle impronte applicate su oggetti
che non debbano aver corso, a condizione, pero', che l'abbuono stesso
sia chiesto all'atto della presentazione della distinta in cui sono
comprese le corrispondenze e che siano consegnate le buste, le
fascette, le cartoline e i bollettini interi relativi.
L'importo dell'abbuono e' corrisposto direttamente all'utente.
Dall'importo dell'abbuono viene trattenuto dall'Amministrazione un
diritto percentuale nella misura determinata con i provvedimenti
tariffari di cui all'art. 7 del codice postale.
Art. 253.
Divieto di trasferire le macchine - Verifiche
E' vietato all'utente, senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione, di trasferire definitivamente o temporaneamente
la macchina affrancatrice ad altra persona o in altro locale, di
sostituirla, di modificarla e di utilizzare pezzi di ricambio.
L'Amministrazione ha piena facolta' di eseguire verifiche sulle
macchine affrancatrici; all'uopo i suoi agenti hanno diritto di
accesso nei locali ove sono messe in opera.
Art. 254.
Revoca o rinunzia dell'utenza
L'Amministrazione puo' revocare l'autorizzazione all'uso di
macchine affrancatrici a quegli utenti che incorrano in frequenti
errori.
L'utente puo', in ogni caso, rinunziare all'uso della macchina
affrancatrice, dandone partecipazione all'Amministrazione.
Quando sia revocata l'autorizzazione per la vendita o la locazione
di un determinato tipo di macchina gli utenti devono immediatamente
dismetterla.
Nei casi contemplati nel presente articolo l'utente deve
riconsegnare i punzoni all'Amministrazione che deve restituire il
residuo del deposito costituito con il conto di credito.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI
Art. 2.
Organizzazione dei servizi
L'Amministrazione e l'Azienda hanno la potesta' piena ed esclusiva
di organizzare ed eseguire i servizi, a seconda delle esigenze ed in
conformita' delle modalita' fissate dalle leggi e dal presente
regolamento.
L'Amministrazione e l'Azienda possono, nell'interesse proprio e
degli utenti, organizzare ed eseguire i servizi con modalita' diverse
da quelle previste da norme regolamentari solo per gravi motivi e
limitatamente al perdurare degli stessi.
La deroga alle modalita', indicata nel precedente comma, e'
stabilita di regola dal Ministro; puo' essere disposta dal direttore
provinciale in caso di calamita' o di scioperi a carattere locale.
Art. 3.
Reclami
I reclami concernenti gli oggetti raccomandati o assicurati, i
pacchi, i titoli e le operazioni di bancoposta, i telegrammi ed i
radiotelegrammi possono essere presentati a qualsiasi ufficio
postale.
I reclami, nel caso in cui siano inviati per posta, devono essere
indirizzati, a seconda dei casi, agli uffici di impostazione o di
emissione o dei conti correnti ed hanno corso in esenzione di tassa
sia se spediti in via ordinaria che in raccomandazione.
I reclami e le relative risposte possono aver corso per telegrafo
purche' i reclamanti anticipino la spesa per i telegrammi occorrenti.
Art. 4.
Esclusione di responsabilita'
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per i pagamenti
di somme o per le consegne di oggetti effettuati a persone che
abbiano cambiato stato, quando i cambiamenti stessi non siano stati
notificati nelle forme di legge agli uffici incaricati dei pagamenti
o delle consegne.
Art. 5.
Rimborso tasse
Non e' ammesso il rimborso di tasse riscosse, se non nei casi
espressamente stabiliti.
Capo II
AVVISI DI RICEVIMENTO
Art. 6.
Avvisi di ricevimento
Gli avvisi di ricevimento, di cui all'art. 37 del codice postale,
sono forniti gratuitamente dagli uffici postali e tono predisposti
dagli interessati.
Gli utenti che fanno largo uso di avvisi di ricevimento possono
essere autorizzati a stamparli per proprio conto purche' rispondano
alle caratteristiche del modello dell'Amministrazione.
Art. 7.
Trasmissione dell'avviso di ricevimento
L'avviso di ricevimento e' avviato insieme con l'oggetto cui si
riferisce.
Il mittente puo' richiedere che l'avviso sia trasmesso per
telegrafo, a condizione che versi, oltre a quella relativa all'avviso
stesso, la tassa per il telegramma.
Art. 8.
Restituzione dell'avviso di ricevimento
L'agente postale che consegna un oggetto con avviso di ricevimento
fa firmare quest'ultimo dal destinatario; se il destinatario rifiuta
di firmare, e' sufficiente, ai fini della prova dell'avvenuta
consegna, che l'agente postale apponga sull'avviso stesso la relativa
dichiarazione.
L'avviso di ricevimento, cosi' completato, viene rispedito subito
all'interessato.
In caso di smarrimento dell'avviso l'interessato non ha diritto ad
alcuna indennita', ma puo' richiedere alla Amministrazione che gli
venga rilasciato gratuitamente un duplicato dell'avviso stesso
firmato dal destinatario o munito della dichiarazione di cui al primo
comma.
Capo III
SEGRETO EPISTOLARE, VERIFICHE, INVII VIETATI
Art. 9.
Persone addette ai servizi postali
Ai fini degli articoli 619 e 620 del codice penale e dell'art. 10
del codice postale, sono considerati addetti ai servizi postali, di
bancoposta e di telecomunicazioni, oltre gli impiegati
dell'Amministrazione e dell'Azienda, i concessionari dei servizi
stessi e gli obbligati al trasporto postale nonche' i loro dipendenti
addetti a questo servizio.
Art. 10.
Verifica di corrispondenze non epistolari
Per gli oggetti dichiarati e affrancati come corrispondenze non
epistolari, spediti sottofascia o in buste aperte o in involucri
formati in, modo da poter essere facilmente aperti, non costituisce
violazione del segreto epistolare la verifica del contenuto fatta
allo scopo di accertare che rispondano alle condizioni prescritte dal
codice postale e dal presente regolamento.
Art. 11.
Verifiche delle corrispondenze e dei pacchi
Il controllo sulle corrispondenze, agli effetti doganali, spetta
alle persone addette ai servizi postali.
Qualora i funzionari ed agenti della dogana, gli ufficiali ed
agenti di pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della
Guardia di finanza abbiano ragione di sospettare che nelle
corrispondenze o nei pacchi siano contenuti oggetti di provenienza
furtiva o spediti in contravvenzione a disposizioni di legge o di
regolamento possono, d'intesa con gli impiegati postali, aprire i
pacchi e le corrispondenze, fatta eccezione per quelle epistolari.
E' vietato alle persone indicate nel comma precedente, salvo in
caso di flagrante reato, ed a qualsiasi altra persona di introdursi,
per procedere a perquisizioni o per altri motivi, negli stabilimenti
postali, nelle vetture delle ferrovie o negli scompartimenti
destinati al servizio delle poste sulle vetture stesse, sulle
tranvie, sui piroscafi, sui velivoli e sugli autoveicoli senza
autorizzazione dell'Amministrazione o dell'autorita' giudiziaria.
E' consentito in ogni caso alle persone di cui al secondo comma di
visitare i veicoli postali provenienti o diretti all'estero.
Art. 12.
Oggetti diretti ad omonimi
Nel caso previsto dall'art. 88 del codice postale, l'invito alle
persone che debbono presenziare all'apertura di corrispondenze o
pacchi deve essere fatto con avviso raccomandato.
Delle operazioni di apertura deve essere redatto circostanziato
verbale.
Non si procede all'apertura quando qualcuno degli omonimi sia in
grado di fornire gli elementi atti a stabilire che la corrispondenza
o il pacco gli appartiene.
Quando nessuna delle persone invitate si presenti per assistere
alla apertura degli oggetti, questi si considerano come rifiutati.
Art. 13. Comunicazioni vietate dall'art. 11, primo comma, del codice postale Gli uffici postali di partenza, di transito e di destinazione, che dall'esame esteriore delle corrispondenze chiuse, o degli involucri e del contenuto di quelle aperte soggette a verifica, nonche' del testo dei telegrammi, rilevino gli elementi di cui al primo comma dell'art. 11 del codice postale, debbono togliere di corso le corrispondenze stesse e trasmetterle subito al pretore perche' si pronunci sulla loro inoltrabilita'. Per le corrispondenze ed i telegrammi presentati allo sportello, la procedura deve essere seguita evitando qualsiasi colloquio esplicativo con il mittente. Nel caso che il pretore si pronunci per la inoltrabilita' delle corrispondenze e dei telegrammi, l'ufficio postale di origine o di transito li invia a destinazione, accompagnandoli con un verbale da cui consti la decisione favorevole dell'autorita' giudiziaria.
Art. 14.
Corrispondenze vietate dall'art. 11, secondo comma, del codice
postale
Gli uffici postali di origine che, dall'esame esteriore delle
corrispondenze chiuse o degli involucri e del contenuto di quelle
aperte soggette a verifica, rilevino gli elementi di cui al secondo
comma dello art. 11 del codice postale, devono, ove si tratti di
corrispondenze presentate allo sportello o per le quali sia possibile
con facilita' ed immediatezza rintracciare il mittente, invitare
questo ultimo ad eliminare le espressioni e i disegni non ammessi e
dare corso alle corrispondenze stesse solo se tale eliminazione venga
effettuata.
Ove si tratti di telegrammi, gli uffici devono accertare
l'identita' personale del mittente e invitarlo a sottoscrivere
l'invio.
Nel caso che il mittente non ottemperi all'invito rivoltogli, gli
uffici postali devono inviare le corrispondenze ed i telegrammi al
pretore perche' si pronunci sulla loro inoltrabilita'.
Debbono essere senz'altro trasmesse al pretore, ai fini della
decisione circa l'inoltrabilita', le corrispondenze della specie non
presentate allo sportello, per le quali non sia possibile
rintracciare con facilita' ed immediatezza il mittente.
Gli uffici postali di transito e di destinazione, ai quali
pervengano corrispondenze e telegrammi non ammessi, devono toglierli
di corso e trasmetterli al pretore per le determinazioni in ordine
alla loro inoltrabilita'.
Qualora il pretore si pronunci per la inoltrabilita' delle
corrispondenze e dei telegrammi, vale la disposizione di cui al terzo
comma del precedente art. 13.
Art. 15.
Contestazione di violazioni
La contestazione da parte dell'Amministrazione della violazione
prevista dall'art. 81 del codice postale e' subordinata alla
decisione dell'autorita' giudiziaria sulla non inoltrabilita' delle
corrispondenze.
L'Amministrazione ha, invece, la potesta' di contestare
direttamente la predetta violazione per la spedizione di oggetti che,
a causa della loro natura o del loro imballaggio, possano imbrattare
o deteriorare altri oggetti postali.
Art. 16.
Invii contenenti materie esplosive o infiammabili
Ai sensi dell'art. 81 del codice postale non sono ammesse le
corrispondenze chiuse o aperte, nonche' i pacchi ed i colli che
contengano materie esplosive, infiammabili o comunque tali da poter
cagionare danno immediato alle persone e alle cose.
Gli uffici postali di partenza, di transito o di destinazione,
qualora accertino o abbiano il fondato sospetto che un oggetto
contenga o possa contenere le materie di cui al comma precedente, ne
danno subito comunicazione ai competenti organi di polizia per le
necessarie indagini e per i conseguenti provvedimenti.
Capo IV
OPPOSIZIONI, PIGNORAMENTI, SEQUESTRI, CESSIONI
Art. 17.
Opposizione alla consegna di corrispondenze epistolari
E' ammessa l'opposizione di chiunque vi abbia interesse alla
consegna delle corrispondenze epistolari il cui destinatario sia
morto, o indirizzate a persone in stato di infermita' mentale, quando
non sia stato ancora nominato il tutore.
Art. 18. Notificazione di opposizione, sequestri, pignoramenti o cessioni Gli atti di opposizione, di sequestro, di pignoramento o di cessione producono effetto nei confronti dell'Amministrazione dal giorno in cui sono notificati al titolare dell'ufficio che deve consegnare gli oggetti o pagare le somme cui si riferiscono. Il titolare dell'ufficio, ricevuta la notificazione, deve sospendere la consegna degli oggetti o l'esecuzione dei pagamenti, fino a quando non sia intervenuta la decisione dell'autorita' giudiziaria, e, nel contempo, deve riferire all'Amministrazione. Gli impiegati e gli agenti dell'Amministrazione non possono essere incaricati della custodia degli oggetti, delle somme o dei titoli nei casi di sequestro o di pignoramento.
Art. 19.
Provvedimenti dell'autorita' giudiziaria
I fermi ed i sequestri possono essere intimati dall'autorita'
giudiziaria mediante telegramma, salva la necessita' della successiva
notifica del provvedimento.
Art. 20.
Dichiarazione del terzo
Il titolare dell'ufficio, al quale sia stata notificata la
citazione prevista dagli articoli 543 e 678 del codice di procedura
civile, deve rendere la dichiarazione di terzo sugli oggetti e sulle
somme affidati all'Amministrazione nonche' sui titoli relativi ai
servizi a danaro.
Il titolare puo' farsi rappresentare da altro dipendente della
Amministrazione, rilasciandogli apposito mandato.
La dichiarazione puo' essere resa dall'Avvocatura dello Stato,
quando l'Amministrazione ritenga di chiederne l'intervento.
Art. 21.
Notificazione al titolare dell'ufficio dei provvedimenti giudiziari e
degli atti di rinuncia o di revoca
I provvedimenti e le decisioni dell'autorita' giudiziaria
riguardanti opposizioni, pignoramenti o sequestri producono effetto
nei confronti dell'Amministrazione dal giorno in cui sono notificati
al titolare dell'ufficio di cui al precedente art. 18.
Le rinunce agli atti di opposizione e le revoche di cessioni hanno
effetto nei confronti dell'Amministrazione a datare dal giorno in cui
sono state notificate, sempreche' risultino da atto pubblico o da
scrittura privata con firma autenticata.
Capo V
SOPRATTASSE POSTALI
Art. 22.
Liquidazione e riscossione delle soprattasse
Le soprattasse comminate dalle leggi riguardanti i servizi postali
e di telecomunicazioni sono liquidate e riscosse dagli impiegati ed
agenti che ne siano incaricati secondo l'ordinamento
dell'Amministrazione e dell'Azienda ed il relativo importo e'
acquisito alle entrate dell'Amministrazione o dell'Azienda.
TITOLO I
CORRISPONDENZE
Capo I
DEFINIZIONE DI CORRISPONDENZE
Art. 23.
Oggetti compresi nella denominazione di corrispondenze
Nella denominazione di corrispondenze sono comprese le lettere, i
biglietti postali, le cartoline postali di Stato e quelle
dell'industria privata, le carte manoscritte, i biglietti di visita,
le cartoline illustrate, le partecipazioni, le fatture commerciali,
le stampe, i campioni di merci ed i pacchetti.
Capo II
ESCLUSIVITA'
Art. 24.
Definizione di corrispondenza epistolare
Agli effetti dell'art. 1 del codice postale, si considera
corrispondenza epistolare qualsiasi invio chiuso, ad eccezione dei
pacchi, e qualsiasi invio aperto che contenga comunicazioni aventi
carattere attuale e personale.
Art. 25.
Eccezioni all'esclusivita' postale
Fra le eccezioni all'esclusivita' postale previste dall'art. 41,
lettere d) ed e), del codice postale sono compresi:
1) la raccolta, il trasporto e la distribuzione di corrispondenze
epistolari nell'ambito dei comuni ove non esistono uffici postali;
2) la raccolta ed il trasporto delle corrispondenze epistolari da
un comune sprovvisto di ufficio postale all'ufficio postale di un
comune limitrofo;
3) il trasporto, eseguito dalle imprese di linee ferroviarie e
tranviarie in servizio pubblico, della corrispondenza epistolare
riguardante esclusivamente l'amministrazione e l'esercizio delle
rispettive linee, comprese quelle in corso di costruzione, che sia
scambiata fra i loro uffici, situati lungo le linee medesime e della
corrispondenza epistolare della stessa natura, scambiata con altre
imprese di linee ferroviarie, con le quali abbiano servizio
cumulativo, o con uffici governativi;
4) il trasporto eseguito dalle imprese di linee automobilistiche
o di navigazione marittima, interna od aerea, sovvenzionate dallo
Stato, della corrispondenza epistolare concernente esclusivamente
l'amministrazione delle linee da esse esercitate, nonche' di quella
relativa al servizio cumulativo, scambiata tra di loro o con le
societa' ferroviarie o con uffici governativi.
Sono altresi' consentiti:
a) il trasporto e la distribuzione di pieghi chiusi, contenenti
esclusivamente valori, con o senza distinta, fatti eseguire dalle
banche, salva la facolta' dell'Amministrazione di pretenderne la
apertura in un ufficio postale per accertare che non contengano
corrispondenze epistolari;
b) il trasporto di corrispondenze epistolari impostate a bordo di
navi o di aeromobili in navigazione purche', all'atto dell'arrivo o
di ciascuno scalo nel territorio della Repubblica, le corrispondenze
stesse siano consegnate al piu' vicino ufficio postale;
c) il trasporto e la distribuzione delle corrispondenze
epistolari ufficiali delle rappresentanze diplomatiche italiane
all'estero registrate sul ruolo di bordo delle navi o degli
aeromobili in arrivo in Italia.
Art. 26.
Definizione di incetta
Salvo quanto disposto dall'art. 41 del codice postale e dal
precedente art. 25, per incetta si intende la raccolta o
l'accettazione di corrispondenze epistolari di piu' mittenti al fine
di spedirle, trasportarle, distribuirle o farle distribuire
all'interno o al di fuori del territorio della Repubblica.
Nessuno puo' collocare cassette di impostazione in luoghi pubblici
o aperti al pubblico.
Capo III
NORME GENERALI INTORNO AL TRATTAMENTO DELLE CORRISPONDENZE
Art. 27.
Requisiti delle corrispondenze
I singoli oggetti di corrispondenza debbono rispondere, anche per
quanto concerne i formati, a tutte le prescrizioni dettate
dall'Amministrazione in attuazione delle norme postali internazionali
o in relazione alle esigenze connesse all'automazione e alla
meccanizzazione dei servizi.
Art. 28.
Indirizzo
I singoli oggetti di corrispondenza possono essere indirizzati al
recapito dei destinatari o "fermo posta".
Destinatari dei singoli oggetti di corrispondenza possono essere
una o piu' persone; una persona perche' li rimette ad un'altra;
una persona che puo' essere surrogata, in caso di sua mancanza, da
un'altra.
Non sono ammessi indirizzi con nomi convenzionali, cifre od altri
segni, o con lettere iniziali che non costituiscano la ragione
sociale o la denominazione sociale dell'ente destinatario.
E' consentito che nell'indirizzo degli oggetti di corrispondenza
ordinaria diretti "fermo posta" i destinatari siano individuati
mediante l'indicazione precisa di uno dei documenti ammessi per la
identificazione delle persone che chiedono il pagamento dei titoli
postali.
L'indirizzo deve essere scritto in caratteri latini direttamente
sugli oggetti di corrispondenza o sui relativi involucri o, ad
eccezione degli oggetti da assicurare, su foglietti incollati sopra
gli oggetti stessi; puo' essere scritto a mano, anche con matita non
copiativa se si tratta di oggetti che hanno corso in via ordinaria,
stampato o impresso con qualsiasi altro mezzo meccanico.
Nell'indirizzo l'indicazione della localita' di destinazione deve
essere preceduta dal relativo numero di codice di avviamento postale.
Art. 29.
Elementi relativi al mittente
Su qualsiasi oggetto di corrispondenza, oltre all'indirizzo del
destinatario, possono essere apposte l'indicazione del mittente e del
suo recapito - con relativo numero di codice di avviamento postale e
la data di spedizione.
I predetti elementi possono essere apposti anche su etichette
applicate sugli oggetti di corrispondenza, tranne che quest'ultimi
debbano essere assicurati.
Art. 30.
Corrispondenze indirizzate agli uffici postali per la consegna a
terzi
Le corrispondenze indirizzate ad uffici postali per essere
consegnate a terze persone o per essere fatte proseguire in altri
luoghi devono recare una dichiarazione che ne indichi la provenienza
e sono considerate impostate nelle localita' dalle quali provengono.
E' consentito indirizzare ad uffici postali pieghi debitamente
affrancati contenenti piu' lettere circolari o altri oggetti di
corrispondenza, con incarico agli uffici stessi di eseguire, a loro
scelta, la distribuzione a persone esercenti determinate professioni
o determinati commerci, purche' ciascun oggetto sia francato
separatamente e per intero. Gli oggetti non francati o francati
insufficientemente non hanno corso.
Art. 31.
Modalita' di francatura
Ad eccezione degli oggetti di corrispondenza che recano impresso il
francobollo e delle stampe spedite in abbonamento postale, le
corrispondenze devono essere affrancate mediante francobolli, o
impronte di macchine affrancatrici da applicarsi all'angolo superiore
destro dell'invio, dalla parte dell'indirizzo.
Nello stesso modo sono pagate le tasse di raccomandazione, di
assicurazione, di assegno, di espresso e degli altri eventuali
servizi accessori.
Quando speciali circostanze lo richiedono l'Amministrazione, con le
modalita' e condizioni da essa stabilite, puo' consentire che
spedizioni di rilevanti quantitativi di corrispondenze siano
effettuate con particolari procedure.
L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa per inosservanza
delle condizioni e modalita' prescritte o per altre gravi
irregolarita' oppure per il venir meno delle speciali circostanze che
ne determinarono il rilascio.
Art. 32.
Uso dei francobolli
Buste e fasce francate i francobolli, oltre che per la francatura
della corrispondenza, possono essere adoperati per altri usi
stabiliti dell'Amministrazione.
L'Amministrazione puo' mettere in vendita buste per lettere e fasce
per giornali col francobollo gia' impresso; il prezzo delle buste e
delle fasce sara' determinato con decreto ministeriale.
Art. 33.
Bollatura delle corrispondenze
Fatta eccezione per le corrispondenze spedite in abbonamento
postale o con le altre particolari procedure stabilite
dall'Amministrazione e per quelle francate a macchina, per le quali
sono applicabili le disposizioni del successivo art. 250, sulle
corrispondenze accettate allo sportello e su quelle estratte dalle
buche o dalle cassette d'impostazione e' impresso, dalla parte
dell'indirizzo, il bollo a data dell'ufficio postale.
Le corrispondenze tassate ai sensi del secondo comma dell'art. 44
del codice postale possono essere chiuse in apposite buste recanti
l'indirizzo dei rispettivi destinatari.
Art. 34.
Indicazione del contenuto sulle corrispondenze nen epistolari
Le corrispondenze non epistolari debbono recare la specificazione
della categoria alla quale appartengono, ai fini dell'applicazione
della tariffa per esse stabilita.
Salvo il disposto dell'art. 83 del codice postale, le
corrispondenze di francatura obbligatoria, non francate o
insufficientemente francate, spedite in via ordinaria, non hanno
corso.
Le corrispondenze di francatura obbligatoria che hanno avuto corso
in raccomandazione e che siano regolarmente francate in base alle
loro condizioni esterne ed in rapporto alla specificazione fatta del
loro contenuto, quando, per qualsiasi ragione, risultino passibili di
tassa superiore, sono assoggettate ad una tassa pari al doppio
dell'importo della francatura mancante, a carico del destinatario.
Art. 35.
Consegna degli oggetti affidati alla posta
Gli oggetti affidati all'Amministrazione possono essere consegnati
soltanto ai destinatari, salvo il disposto dei successivi art. 37, 38
e 42 ed i casi che seguono:
1) gli oggetti diretti:
a) ad imprenditori in stato di fallimento debbono essere
consegnati ai curatori, se gia' nominati, oppure essere tenuti a
disposizione dell'autorita' giudiziaria;
b) a persone in stato di infermita' mentale debbono essere
consegnati ai tutori, se gia' nominati, od essere trattenuti, a
richiesta di chiunque possa avervi interesse, fino a che l'autorita'
giudiziaria competente abbia provveduto;
c) a persone che risultino decedute debbono essere consegnati
ai rispettivi eredi, se d'accordo tra loro, oppure essere trattenuti
finche' qualcuno degli eredi medesimi abbia ottenuto un provvedimento
di autorizzazione da parte della autorita' giudiziaria;
d) a militari di truppa dell'Esercito e assimilati delle altre
forze armate debbono essere consegnati alle persone all'uopo delegate
dai rispettivi comandanti;
e) a detenuti in stabilimenti carcerari od in case di
correzione, a ricoverati in istituti di beneficenza, o ad alunni in
istituti educativi debbono essere consegnati alle persone all'uopo
delegate dai rispettivi direttori;
2) gli oggetti che siano sequestrati o per i quali sia stata
proposta opposizione ai sensi dell'art. 24 del codice postale,
debbono essere consegnati alle persone all'uopo indicate nelle
ordinanze delle autorita' sequestranti;
3) gli oggetti assicurati e raccomandati, diretti a minorenni non
emancipati, debbono essere consegnati ai rispettivi rappresentanti
legali, quando questi ne facciano formale richiesta.
Salvo il disposto del comma precedente, e' vietato agli uffici
postali di ritardare, ad istanza di chiunque, la spedizione o la
consegna di qualsiasi oggetto.
Art. 36.
Distribuzione delle corrispondenze
Salvo le disposizioni contenute nel successivo capo VII del titolo
III per le corrispondenze da recapitarsi per espresso, le
corrispondenze, siano francate o sottoposte a tassa a carico dei
destinatari, sono distribuite per mezzo dei portalettere o agli
sportelli degli uffici.
Sono distribuiti per mezzo dei portalettere, a meno che il
destinatario non abbia disposto diversamente, oltre le lettere, i
pieghi ed i campioni o pacchetti postali, anche le carte manoscritte,
le stampe e gli altri oggetti di corrispondenza non eccedenti per
ciascun destinatario e per ciascuna distribuzione il peso stabilito
dai provvedimenti tariffari e che rechino l'indicazione del recapito
o che siano indirizzati a persone il cui recapito sia conosciuto.
Sono distribuite in ufficio le corrispondenze fermo posta, quelle
dirette alle amministrazioni dello Stato, quelle dirette agli uffici
pubblici od a localita' non servite da portalettere e tutte le altre
che, per qualunque ragione, non possano essere recapitate a
domicilio.
In via d'eccezione, pero', possono essere fatte recapitare nelle
loro sedi anche le corrispondenze dirette agli uffici statali o ad
uffici pubblici quando siano in tale quantita' che il loro recapito
non possa intralciare il servizio dei privati.
Il recapito delle assicurate e degli oggetti gravati di assegno e'
subordinato ai limiti di valore stabiliti nei provvedimenti
tariffari.
Deve essere dato avviso ai destinatari dell'arrivo di
corrispondenza che, per il loro peso, per disposizioni speciali o per
altre cause eccezionali, non e' possibile recapitare a domicilio.
Art. 37.
Distribuzione delle corrispondenze in ufficio
Le corrispondenze ordinarie distribuite in ufficio sono consegnate
a chi le chiede in nome dei destinatari, salvo il disposto del
precedente art. 35 e fatta eccezione per quelle fermo posta.
Le corrispondenze fermo posta sono consegnate soltanto ai
destinatari, purche' di eta' non inferiore ai diciotto anni, la cui
identita' risulti sufficientemente comprovata.
Le corrispondenze indirizzate fermo posta, le quali rechino pure
l'indicazione del recapito del destinatario, debbono essere
consegnate in ufficio, se sono stati preventivamente applicati i
francobolli corrispondenti al diritto fisso di fermo posta; in caso
diverso vanno recapitate a domicilio.
Le corrispondenze raccomandate od assicurate distribuite in ufficio
sono consegnate, previo rilascio di una ricevuta, soltanto ai
rispettivi destinatari che provino la propria identita' od ai loro
rappresentanti, mandatari o delegati, che dimostrino anche la propria
qualita', con l'osservanza delle norme prescritte per il pagamento
dei titoli postali. Per le raccomandate e per le assicurate non
eccedenti il limite di valore stabilito dai provvedimenti tariffari
le deleghe possono essere apposte a tergo degli avvisi, di cui e'
cenno nell'ultimo capoverso del precedente art. 36 o su altri
stampati forniti dall'Amministrazione, purche' le firme dei
destinatari, se non note agli uffici postali, siano autenticate da
pubblici ufficiali, o garantite da persone conosciute dall'ufficio.
I legali rappresentanti di enti, ditte, societa' ed associazioni
possono delegare, in via permanente o temporanea e con le modalita'
previste per la riscossione dei titoli, una terza persona a ritirare
le corrispondenze assicurate dirette all'ente anche se di valore
superiore al limite sopraindicato.
Per le altre assicurate occorrono regolari procure e non sono
validi mandati generali che non autorizzino, esplicitamente i
mandatari a ritirare corrispondenze postali in nome dei mandanti.
Nel caso in cui il destinatario sia impossibilitato a firmare, la
consegna della corrispondenza raccomandata od assicurata deve essere
fatta alla presenza di due testimoni che devono apporre la propria
firma sul registro di consegna.
Le corrispondenze di ogni specie, dirette a pubblici uffici, anche
se riservate, debbono essere rimesse a chi eventualmente supplisca i
rispettivi titolari, mentre quelle che recano la soprascritta
"Riservata alla persona" debbono essere tenute a disposizione dei
titolari stessi, o fatte loro recapitare nelle rispettive abitazioni,
o fatte proseguire nelle localita' che essi abbiano designate, tranne
che prima di assentarsi abbiano esplicitamente chiesto che siano
consegnate a chi li rappresenta.
Sono distribuiti in ufficio anche gli oggetti di corrispondenza
provenienti dall'estero, verificati dalla dogana ai sensi del
precedente art. 11 e gravati di diritti doganali.
Art. 38.
Recapito delle corrispondenze a domicilio
Le corrispondenze ordinarie recapitate dai portalettere possono
essere immesse nelle apposite cassette domiciliari, consegnate alle
persone di famiglia dei destinatari, od ai portieri delle case o
degli alberghi ove i destinatari dimorino, o lasciate nei negozi,
stabilimenti, uffici, manifatture e simili, cui i destinatari stessi
siano addetti.
Le corrispondenze raccomandate possono essere consegnate dai
portalettere a persone di famiglia dei destinatari, ai medesimi
conviventi, ai portieri delle case od ai direttori di alberghi,
negozi, stabilimenti, uffici, manifatture o simili, ove i destinatari
siano alloggiati o addetti. E' fatta eccezione per le corrispondenze
raccomandate sulle quali sia stata aggiunta l'indicazione "a lui
solo" od altra equivalente, nel quale caso non possono essere
consegnate a terzi.
Le corrispondenze assicurate devono essere consegnate
esclusivamente ai destinatari o, salvo che rechino l'indicazione "a
lui solo i od altra equivalente, anche ai loro rappresentanti muniti
di deleghe o di procure ai sensi dei commi quarto, quinto e sesto del
precedente art. 37.
E' applicabile alle ricevute di consegna delle raccomandate e delle
assicurate il disposto del terz'ultimo capoverso del precedente art.
37.
Art. 39.
Corrispondenze lacerate o consegnate ad omonimi
Le corrispondenze che si fossero lacerate, o che presentassero
tracce di alterazione, o fossero state ritirate ed aperte da terzi
per errore o per omonimia e poi restituite all'Amministrazione,
debbono essere convenientemente riparate a cura degli uffici postali
che provvedono anche ad aggiungervi un'apposita dichiarazione.
Art. 40.
Rifiuto dei destinatari. Giacenza delle corrispondenze
Il destinatario puo' rifiutare le corrispondenze a lui indirizzate,
ma in tal caso non puo' aprirle, ne' prendere notizia del loro
contenuto, ne' apporre sulle corrispondenze medesime annotazioni o
dichiarazioni di qualsiasi natura, oltre quella del semplice rifiuto.
Le corrispondenze rifiutate sono rispedite subito ai mittenti, se
noti. Sono, inoltre, rispedite ai mittenti le corrispondenze che per
qualunque ragione non si siano potute recapitare con le norme e
cautele od entro i termini indicati dai mittenti medesimi all'esterno
degli invii dalla parte dell'indirizzo.
Gli oggetti di corrispondenza che non abbiano potuto essere
distribuiti e non siano stati chiesti in restituzione dai mittenti
sono tenuti per un periodo di quindici giorni negli uffici di
destinazione, fatta eccezione per le stampe non fermo posta, per le
quali il periodo e' limitato a dieci giorni, e per le raccomandate,
per le quali il periodo di giacenza e' di trenta giorni.
Deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od
assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari
ed ai mittenti, se identificabili.
Fatta eccezione per i giornali quotidiani, i settimi numeri degli
stessi ed i settimanali di informazione aventi prezzo di vendita non
superiore a quello dei quotidiani, le stampe periodiche e non
periodiche, di peso non superiore ai dieci grammi, che per qualunque
ragione non abbiano potuto essere recapitate o che siano state
respinte dai destinatari al momento della consegna, non sono
restituite al mittente, salvo che quest'ultimo non ne abbia
preventivamente richiesta la restituzione, impegnandosi a
corrispondere la relativa tassa. Quelle consegnate ai destinatari e
da questi successivamente rispedite sono considerate di nuova
spedizione o non hanno corso se non sono state francate per intero.
Art. 41.
Corrispondenze inesitate. Apertura di quelle assicurate o
raccomandate
Le corrispondenze epistolari e le carte manoscritte spedite in via
ordinaria, provenienti dall'interno della Repubblica, che siano
rimaste inesitate, dopo una ulteriore giacenza di un mese presso le
direzioni provinciali p.t. a disposizione di chi puo' avervi diritto,
vengono distrutte o vendute con l'obbligo della macerazione: la
distruzione e la macerazione devono essere effettuate alla presenza
di un funzionario designato dal direttore provinciale.
Per tutte le altre corrispondenze ordinarie non potute consegnare
non occorre ulteriore giacenza.
L'apertura delle corrispondenze raccomandate ed assicurate,
prevista dall'art. 43 del codice postale, viene effettuata da un
funzionario designato dal direttore provinciale con l'assistenza di
un capo reparto della direzione provinciale o di un ispettore. Tali
corrispondenze sono anch'esse distrutte dopo il periodo di custodia
indicato dal predetto art. 43; gli oggetti di valore vengono venduti
ed il ricavato della vendita, insieme con gli altri valori liquidi,
e' acquisito alle entrate dell'Amministrazione.
Art. 42.
Diritti del mittente sulle corrispondenze
Fino a che non sia stata effettuata la consegna al destinatario, il
mittente di un oggetto di corrispondenza puo' chiederne la
restituzione o la modifica dell'indirizzo.
La relativa domanda viene trasmessa in conformita' alla richiesta,
per posta o per telegrafo; per ogni domanda il mittente deve pagare,
oltre al diritto speciale, la tassa corrispondente ad una lettera
semplice raccomandata nonche', nel caso in cui abbia chiesto
l'inoltro per telegrafo, la tassa del telegramma.
I francobolli apposti sulle corrispondenze che non abbiano avuto
corso, perche' richieste dai mittenti, vengono annullati e le
corrispondenze non francate, o francate insufficientemente, sono
sottoposte ad una tassa pari al doppio di quella mancante.
Art. 43.
Rispedizione delle corrispondenze a richiesta dei destinatari o di
terzi
Senza pregiudizio di quanto dispone il precedente art. 42, la
corrispondenza in arrivo puo' essere fatta proseguire per altra
localita', a richiesta scritta del destinatario presentata
all'ufficio di destinazione o a questo trasmessa per posta o per
telegrafo, per il tramite di un ufficio postale, che accerti
l'identita' del richiedente.
Se la richiesta e' indirizzata direttamente all'ufficio di
destinazione, e questo non possa accertarne l'autenticita', la
corrispondenza e' avviata alla nuova destinazione fermo posta.
La richiesta puo' essere fatta anche da un terzo, conosciuto
dall'ufficio, a nome del destinatario.
Art. 44.
Tassazione delle corrispondenze rispedite
La rispedizione della corrispondenza da un luogo ad un altro della
Repubblica non e' sottoposta a nuova tassa, salvo le eccezioni qui
appresso indicate.
La corrispondenza chiusa, che sia stata aperta o che, pur non
essendo stata aperta, sia stata ritirata e rechi all'esterno
comunicazioni epistolari, quella che circola non chiusa, che sia
stata soltanto ritirata, e la corrispondenza di cui sia stato variato
l'indirizzo, anche se non sia stata ritirata, sono considerate come
di nuova impostazione.
Non e' considerata variazione d'indirizzo il cambiamento di
destinazione o di recapito o l'aggiunta di indicazioni per agevolare
la ricerca del destinatario.
La corrispondenza restituita al mittente e da questi rispedita e'
trattata come di nuova impostazione.
Art. 45.
Segnatasse
La tassa cui e' assoggettata, ai sensi del secondo comma dell'art.
44 del codice postale, la corrispondenza di francatura facoltativa,
non francata o francata insufficientemente, e' rappresentata da
segnatasse o da impronte di macchine affrancatrici applicate sulla
corrispondenza stessa dall'ufficio di destinazione.
Il destinatario di corrispondenza gravata di tassa deve astenersi
dal pagarla, se questa non e' rappresentata da segnatasse o impronte
di macchine affrancatrici.
Art. 46.
Diritto fisso per le corrispondenze "fermo posta"
La corrispondenza recante l'indicazione di recapito fermo posta e'
soggetta ad un diritto fisso che, se non corrisposto dal mittente,
deve essere pagato dal destinatario.
Quando il mittente ha pagato soltanto una parte del diritto stesso,
il destinatario deve pagare la differenza fra il diritto intero e la
parte pagata dal mittente. Il diritto di fermo posta permane anche se
in seguito a rinvio ad altra localita', l'oggetto sul quale grava
venga distribuito a domicilio.
Il diritto fisso deve essere obbligatoriamente corrisposto per
intero dal mittente per la corrispondenza raccomandata od assicurata
diretta fermo posta.
Non sono sottoposti al diritto fisso gli oggetti di corrispondenza
da distribuirsi in ufficio a chi paga il diritto per nolo di casella
postale o per l'uso di bolgetta o sacchetto ed i giornali o periodici
spediti in abbonamento.
La corrispondenza proveniente dall'estero con l'indicazione del
recapito fermo posta e' soggetta al diritto fisso a carico del
destinatario anche quando il mittente abbia provveduto a
corrisponderlo.
E' ammessa sulla corrispondenza per espresso l'indicazione "fermo
telegrafo" verso corresponsione del medesimo diritto stabilito per
quella fermo posta.
Agli effetti del pagamento del diritto fisso, e' parificata alla
corrispondenza con indicazione fermo posta quella che, pur non
recando tale indicazione, non sia stato possibile recapitare a
domicilio per insufficienza dell'indirizzo o per assenza, anche
temporanea, del destinatario e quella che deve essere consegnata in
ufficio per speciali disposizioni dell'Amministrazione, quando non
sia ritirata entro il termine stabilito dall'Amministrazione
medesima.
Art. 47.
Caselle postali
Negli uffici possono essere poste a disposizione di chiunque ne
faccia richiesta, purche' di eta' non inferiore ai diciotto anni e
verso pagamento di un nolo mensile, caselle speciali chiuse od
aperte, in cui viene inserita la corrispondenza diretta al
richiedente medesimo.
Ciascuna casella deve servire per una sola persona, per un solo
ufficio, per un solo istituto o per una sola ditta. E' consentito,
pero', elio una stessa casella serva promiscuamente piu' ditte o
persone, purche' il noleggiatore di essa paghi, per ciascuna ditta o
persona che entra in concorso, un nolo aggiunto equivalente a due
terzi del nolo principale.
Oltre al pagamento del nolo l'utente della casella chiusa deve
costituire un deposito a titolo di garanzia, nella misura stabilita
con i provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale.
Art. 48.
Conti di credito
E' ammessa l'apertura di conti di credito, a favore di chiunque ne
faccia domanda, tanto per la francatura delle corrispondenze in
partenza, quanto per il pagamento delle tasse gravanti le
corrispondenze in arrivo, alle condizioni fissate
dall'Amministrazione e verso pagamento della provvigione stabilita
per la tenuta del conto.
L'Amministrazione puo', altresi', alle condizioni da essa
determinate e verso pagamento della prescritta provvigione, concedere
l'apertura di conti di credito speciali, allo scopo di addebitarvi
l'importo delle tasse postali di determinati oggetti di
corrispondenza che il titolare del conto intenda farsi spedire senza
affrancatura.
Tali oggetti, purche' rispondenti alle caratteristiche prescritte,
sono sottoposti a tasse uguali a quelle che avrebbero dovuto essere
pagate dai mittenti per la loro francatura e non possono essere
rifiutati dal titolare del conto.
Art. 49.
Uso di bolgette e sacchi
Chiunque ne faccia domanda puo' ottenere l'uso di bolgette o di
sacchetti chiusi per il ritiro delle proprie corrispondenze in arrivo
e per la consegna agli uffici postali di quelle in partenza, alle
condizioni stabilite dall'Amministrazione.
Quale corrispettivo del servizio di cui trattasi l'utente e' tenuto
al pagamento di un diritto mensile, stabilito in misura diversa a
seconda che il ritiro o la consegna delle bolgette o dei sacchetti
sia effettuato direttamente dall'utente o dagli agenti
dell'Amministrazione.
Se il sacchetto e' fornito dall'Amministrazione l'utente deve
effettuare il deposito di una somma nella misura stabilita dai
provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale.
Art. 50.
Prescrizione di somme depositate a titolo di garanzia
I crediti vero l'Amministrazione, costituiti da somme o residui di
somme depositate a titolo cauzionale o di garanzia per nolo di
caselle, uso di sacchi, spedizioni in abbonamento postale ed altro,
si prescrivono nel termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 20
del codice postale; detto termine decorre dalla data dell'ultima
operazione o da quella del deposito quando non sia stata effettuata
alcuna operazione, o dalla scadenza del contratto di nolo. Quando
venga fatta richiesta di liquidazione, la prescrizione decorre dalla
data della richiesta medesima purche' questa sia presentata non oltre
il termine previsto dall'art. 20 del codice postale.
Decorso il termine indicato nel precedente comma l'Amministrazione
provvede ad eliminare dalle proprie scritture le partite di debito
prescritte e ad acquisire le relative somme al proprio bilancio di
entrata, tra i proventi dell'azienda.
Art. 51.
Corrispondenze dirette a militari di truppa
I benefici previsti dall'art. 55 del codice postale sono
applicabili anche agli allievi di istituti di istruzione militare ed
ai detenuti in stabilimenti militari di pena, finche' rimangano
ascritti alle Forze armate, con grado non superiore a quelli indicati
nell'articolo citato.
Art. 52.
Lettere dei militari di truppa dirette alle loro famiglie
Per poter essere ammesse all'agevolazione prevista dal secondo
comma dell'art. 55 del codice postale, le lettere non francate,
inviate dai militari indicati nel primo comma del medesimo art. 55
alle rispettive famiglie, devono essere spedite con le modalita'
stabilite dall'Amministrazione.
Le lettere insufficientemente francate spedite con le modalita'
predette sono sottoposte ad una tassa pari alla differenza tra
l'intera francatura ordinaria dovuta e l'importo dei francobolli
applicati.
Per le truppe in campagna le facilitazioni di cui sopra sono estese
a tutte le corrispondenze spedite a mezzo degli uffici di posta
militare, se esistono.
Eguale facilitazioni sono accordate alle corrispondenze impostate a
bordo delle navi da guerra.
Capo IV
LETTERE
Art. 53.
Condizioni cui devono rispondere le lettere
Le lettere possono essere spedite chiuse o aperte, con o senza
busta o con busta a riquadro trasparente riservato all'indirizzo,
purche' il riquadro stesso risponda alle condizioni stabilite
dall'Amministrazione.
Non sono ammesse buste interamente trasparenti o con riquadro
aperto.
L'Amministrazione, per esigenze tecniche o per invii di natura
particolare, puo' stabilire speciali condizioni di forma o di
chiusura.
Qualunque oggetto che risponda ai limiti di dimensioni e di peso
prescritti dai provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice
postale puo' essere spedito con il trattamento delle lettere: le
lettere che superino i limiti predetti non hanno corso.
Sono ammesse buste sulle quali siano stampati annunzi commerciali o
scritte altre indicazioni, purche' non rechino pregiudizio alla
chiarezza dell'indirizzo, salvo, in ogni caso, il disposto del
secondo comma del precedente art. 33.
Capo V
BIGLIETTI POSTALI
Art. 54.
Biglietti postali
Sono trattati come lettere a tutti gli effetti, tranne a quelli
tariffari, i biglietti postali messi in vendita dallo Stato e
costituiti da un foglietto piegabile, i cui lati possono essere
incollati, e recanti gia' impressa la prescritta francatura, i
biglietti postali possono essere spediti aperti o chiusi; se superano
in peso, per fogli od altri oggetti inclusivi, il primo porto di una
lettera, la francatura deve essere completata fino al raggiungimento
di quella prevista per una lettera di pari peso.
I biglietti postali possono essere spediti anche all'estero. In tal
caso, pero', vanno considerati anche agli effetti tariffari lettere e
la francatura deve essere, quindi, debitamente completata.
I biglietti postali con francatura insufficiente hanno corso e sono
assoggettati ad una tassa pari al doppio della francatura mancante.
Capo VI
CARTOLINE PER CORRISPONDENZA
Art. 55.
Cartoline postali di Stato e dell'industria privata
Le cartoline postali di Stato sono cartoncini di forma rettangolare
recanti stampati nella parte anteriore il titolo cartolina postale" e
nell'angolo superiore destro il francobollo per esse previsto.
Le cartoline postali per l'interno sono valide anche se dirette
all'estero, purche' ne sia completata la francatura mediante
francobolli o impronte di macchine affrancatrici.
Le cartoline postali per l'estero sono valide anche all'interno, ma
nessuna restituzione di tassa e' dovuta; quelle emesse da
amministrazioni estere non possono essere spedite nel territorio
della Repubblica.
Hanno pure corso le cartoline postali emesse dall'industria
privata, purche' rispondano alle condizioni stabilite per le
cartoline di Stato, non ne eccedano il peso e le dimensioni e non
rechino lo stemma dello Stato.
Art. 56.
Condizioni cui devono rispondere le cartoline postali
Le cartoline debbono essere spedite senza busta od altri involucri,
ne' possono essere chiuse in qualsiasi modo.
La meta' destra della faccia anteriore e' riservata all'indirizzo,
che puo' essere fatto anche mediante sovrapposizione di foglietti.
Le comunicazioni dei mittenti non possono essere fatte su fogli
distinti incollati sulle cartoline; e' ammesso che vi siano attaccati
indirizzi di giornali od altre piccole liste di carta stampata, a
condizione che siano interamente aderenti alla cartolina e non ne
coprano lo scritto nemmeno in parte.
E' ammessa l'applicazione di marche da bollo o del bollo a punzone
sulle cartoline che debbano servire come quietanza.
Art. 57.
Cartoline considerate come lettere
Le cartoline per corrispondenza, sia dello Stato che dell'industria
privata, incluse in busta o spedite sottofascia o piegate in modo da
rimanere chiuse sono considerate come lettere non francate.
Le cartoline dell'industria privata eccedenti le dimensioni e il
peso prescritti, e tutte le cartoline comunque non rispondenti alle
condizioni stabilite dagli articoli precedenti sono considerate come
lettere francate insufficientemente.
Capo VII
CARTE MANOSCRITTE
Art. 58.
Carte manoscritte
Sono considerate carte manoscritte i documenti, gli atti e le carte
in genere scritti o disegnati a mano od a macchina, in tutto od in
parte, a condizione che non abbiano carattere di corrispondenza
attuale e personale e non possano essere considerati come stampe.
Sono considerate carte manoscritte anche le lettere aperte e le
cartoline di Stato o dell'industria privata ed in genere qualsiasi
altra corrispondenza epistolare, anche se realizzata a mezzo di
formulari predisposti a stampa, che abbiano gia' avuto un precedente
corso ed abbiano, pertanto, perduto il carattere di corrispondenza
attuale, assumendo quello di semplici documenti.
Art. 59.
Modalita' di spedizione delle carte manoscritte
Le carte manoscritte debbono essere spedite sotto fasce mobili od
entro involucri aperti o facilmente apribili.
Quando non siano confezionate in modo da potersi verificare sono
trattate come lettere.
Sono egualmente sottoposte alla tariffa delle lettere, quando
questa risulti inferiore a quella delle carte manoscritte.
I pieghi di carte manoscritte di peso o di dimensioni maggiori di
quelli prescritti non hanno corso.
Art. 60.
Elenchi e lettere di accompagnamento
Nei pieghi di carte manoscritte possono essere inclusi elenchi
indicativi ed il contenuto puo' essere ripartito in inserti. Su ogni
inserto possono indicarsi gli estremi delle lettere cui le carte si
riferiscono.
E' consentito, inoltre, includere nei pieghi stessi, sia ordinari
che raccomandati, una lettera, chiusa od aperta, diretta allo stesso
destinatario del piego, a condizione che questo sia interamente
francato con l'aggiunta della tassa relativa alla lettera e che sulla
busta od involucro sia scritta dal mittente la indicazione
"manoscritti con lettera di accompagnamento".
Le istanze in carta bollata accompagnanti documenti sono
considerate come lettere di un solo porto anche se eccedenti il peso
di 20 grammi e per ciascuna di esse deve essere corrisposta la
relativa tassa.
I pieghi non rispondenti a tutte le condizioni stabilite dal
presente articolo sono sottoposti interamente alla tassa delle
lettere.
Capo VIII
STAMPE
Art. 61.
Definizione delle stampe
Sono considerate stampe le impressioni o le riproduzioni ottenute
su carta, cartone o altra materia comunemente usata per la stampa,
mediante qualsiasi procedimento tecnico, eccetto quelle ottenute con
il decalco, coi timbri a carattere fissi o mobili e con la macchina
per scrivere.
Sono ammesse allo stesso trattamento le bozze di stampa, le carte
punteggiate ad uso dei ciechi, le incisioni, le fotografie, le
immagini, i disegni, le carte geografiche e le schede meccanografiche
non trattate; le schede meccanografiche trattate, invece, sono
considerate lettere.
Sono esclusi dal trattamento delle stampe i francobolli o modelli
di francatura, anche se annullati, come pare tutte le stampe che
costituiscono il segno rappresentativo di un valore. E' pero'
consentito di applicare marche da bollo sulle stampe in genere, sulle
fatture e su conti uniti ad esse, giusta le disposizioni vigenti in
materia di bollo, come pure di accludervi francobolli per una
ulteriore spedizione o per il rinvio delle stampe medesime, e di
accompagnarle con cartoline postali, fasce o buste, affrancate o
meno, con o senza l'indicazione dell'indirizzo del mittente.
Art. 62.
Stampe periodiche e non periodiche
Ai fini del presente regolamento le stampe sono ripartite in due
categorie: periodiche e non periodiche.
Sono stampe periodiche, ed ammesse a fruire della riduzione di
tariffa prevista dal primo comma dell'art. 56 del codice postale,
quelle che, oltre a rispondere agli altri requisiti del presente
capo:
a) si pubblicano regolarmente e con lo stesso titolo a periodi
non eccedenti i sei mesi tra un numero e l'altro;
b) non costituiscono opere determinate;
c) sono sottoposte alle speciali disposizioni della legge sulla
stampa e sono tali da poter durare indefinitamente;
d) presentano un contenuto diverso da un numero all'altro.
Sono stampe non periodiche tutte quelle non ammesse, ai sensi del
precedente comma, come periodiche.
Art. 63.
Stampe che non hanno corso
Le stampe non periodiche, o considerate come tali, di peso o di
dimensioni maggiori di quelli prescritti non hanno corso.
Nessun limite di peso e di dimensioni e' fissato per la spedizione
delle stampe periodiche affrancate in abbonamento.
Art. 64.
Condizioni di spedizione delle stampe
Le stampe, periodiche e non periodiche, debbono essere spedite
aperte o confezionate in modo da poter essere facilmente verificate.
Le stampe, periodiche e non periodiche, spedite in abbonamento
postale, che non superino il peso di 10 grammi devono essere incluse
in buste aperte di tipo normalizzato aventi le dimensioni appresso
indicate:
formato minimo cm. 9 x 14;
formato massimo cm. 12 x 23,5;
formati consigliati cm. 11,4 x 16,2 e cm. 11 x 22.
E' consentito che le stampe spedite in abbonamento siano incluse in
involucri di plastica termosaldati, purche' interamente trasparenti.
Le stampe spedite sotto fasce non mobili, dichiarate ed affrancate
come tali, possono essere aperte e verificate dagli uffici postali
per accertare eventuali violazioni del disposto dell'art. 46 del
codice postale; se riscontrate regolari le stampe sono fatte
proseguire a destinazione.
Art. 65. Divieto di aggiunte e modificazioni sulle stampe. "Stampe con comunicazioni epistolari" e "stampe con lettera di accompagnamento" Salvo quanto disposto dai commi che seguono e dai successivi articoli 66 e 67, non puo' fruire della tariffa stabilita per le stampe, periodiche o non periodiche, lo stampato il cui testo sia stato modificato, dopo la tiratura, a mano o mediante uno dei procedimenti non ammessi di cui all'art. 61, primo comma. Le stampe contenenti aggiunte non aventi carattere epistolare possono essere spedite come manoscritti, purche' siano dichiarate e francate interamente come tali. E' consentito che le stampe rechino scritti o segni aggiunti, atti a costituire comunicazioni attuali e personali, purche' venga corrisposta, in aggiunta alla tariffa delle stampe, la francatura dovuta per il primo porto delle lettere e sulla busta od involucro sia scritta dal mittente l'indicazione "stampe con comunicazioni epistolari". E' altresi' consentita l'inclusione di una lettera diretta allo stesso destinatario del piego, purche' questo sia interamente francato con l'aggiunta della tassa relativa alla lettera, in relazione al peso della medesima, e che sulla busta od involucro sia scritta dal mittente l'indicazione "stampe con lettera d'accompagnamento". Per i pieghi di stampe non rispondenti a tutte le condizioni prescritte nei precedenti commi, trova applicazione la sanzione prevista dal secondo comma dell'art. 46 del codice postale.
Art. 66.
Aggiunte e modifiche consentite sulle stampe non periodiche
Sulle stampe non periodiche, o considerate come tali, e' permesso
apportare, a mano o mediante qualsiasi processo meccanico, le
modificazioni ed aggiunte seguenti:
1) indicare il nome, la qualita', la professione, la ragione
sociale e l'indirizzo del mittente e del destinatario, la data di
spedizione, la firma, il numero di telefono, il numero di avviamento
postale ed il codice telegrafico, il numero del conto corrente
postale o bancario del mittente, come pure un numero d'ordine o di
matricola riferentesi esclusivamente all'invio;
2) correggere gli errori di stampa;
3) correggere le bozze di stampa con modificazioni ed aggiunte e
con l'indicazione delle variazioni da apportarsi alla forma e alla
stampa. Se manchi lo spazio, o quando abbiano carattere di
generalita', le correzioni e le aggiunte possono essere fatte su
foglio a parte. Alle bozze puo' essere unito il relativo manoscritto;
4) cancellare, sottolineare, o inquadrare, con tratti, parole o
parti del testo stampato, per renderle illeggibili o per richiamare
l'attenzione su di esse; nel caso in cui tali operazioni siano fatte
allo scopo di costituire una corrispondenza epistolare vale il
disposto del terzo comma del precedente art. 65.
5) indicare sugli avvisi, concernenti le partenze e gli arrivi
delle navi, le date e le ore delle partenze e degli arrivi, nonche' i
nomi delle navi e dei porti di partenza, di scalo e di arrivo;
6) segnare o correggere le cifre sui listini di prezzi correnti,
sulle offerte di annunzi, sulle quotazioni di borsa e di mercato,
sulle circolari di commercio e sui programmi, manifesti o prospetti;
7) indicare sugli avvisi di passaggio il nome del viaggiatore, la
data, l'ora e il nome della localita' dove egli conta di passare o
scendere;
8) indicare sui bollettini o cedole di commissione o di
sottoscrizione relativi a libri, giornali, incisioni, spartiti di
musica, i titoli delle opere e la quantita' degli esemplari richiesti
od offerti, l'edizione, il numero del catalogo, il modo di
rilegatura, i prezzi, le modalita' di pagamento e di spedizione. Non
sono consentite modificazioni o sollecitazioni di ordini, ne'
comunicazioni degli editori ai committenti in rapporto alle
ordinazioni ricevute;
9) colorare i figurini di moda, le carte geografiche, ecc.;
10) aggiungere una dedica sui libri, sulle carte da musica, sui
giornali, sulle incisioni e sulle fotografie le quali possono recare
anche una brevissima leggenda esplicativa o altre succinte
indicazioni;
11) aggiungere sui brani tagliati dai giornali o dalle
pubblicazioni periodiche il titolo, la data, il numero e l'indirizzo
della pubblicazione dalla quale l'articolo e' estratto;
12) unire una cartolina postale oppure una busta o una fascia,
affrancata o meno, con o senza l'indirizzo del mittente;
13) indicare sui biglietti d'invito o carte di convocazione a
manifestazioni collettive il nome della persona invitata, la data, lo
scopo ed il luogo della riunione;
14) indicare i numeri d'ordine, i nomi degli elettori, le date
delle elezioni ed i luoghi di riunione sui certificati elettorali
diramati dai comuni in base a disposizioni legislative o
regolamentari dello Stato;
15) aggiungere su elenchi, avvisi e simili, spediti in forma
ufficiale dagli esattori tributari ai contribuenti, il nome, cognome
e qualita' del debitore e l'importo delle imposte dovute, con
l'indicazione di quali precisamente si tratti, nonche' delle
rispettive rate o scadenza. La stessa disposizione e' applicabile
agli avvisi di pagamento predisposti a stampa riguardanti la
riscossione di contributi sindacali, di tasse di iscrizione e di
quote annuali, spediti dai sindacati o da organi statali e
parastatali;
16) riempire i diplomi, i certificati e gli atti in genere
rilasciati in forma autentica su modelli a stampa da enti morali o da
uffici ed istituti cui sono affidati pubblici servizi, purche' le
aggiunte siano limitate a quelle poche strettamente necessarie alla
completa intelligenza del testo e non abbiano il carattere di
corrispondenza epistolare;
17) riempire a mano gli avvisi di arrivo e di giacenza di merci,
spediti dalle ferrovie dello Stato o da societa' ferroviarie;
18) scrivere sui bollettini di versamento in conto corrente le
indicazioni richieste dallo stampato e la causale del versamento a
tergo della ricevuta e del certificato di allibramento;
19) applicare marche da bollo, giusta le disposizioni vigenti in
materia di bollo;
20) accludere francobolli per una ulteriore spedizione o per il
rinvio delle stampe;
21) allegare fatture commerciali riferentisi alle stampe stesse.
Art. 67.
Aggiunte o modifiche consentite sulle stampe periodiche
Sulle stampe periodiche ammesse alla tariffa ridotta prevista
dall'art. 56 del codice postale e' consentito:
1) aggiungere indicazioni di scadenze di abbonamenti o di residui
prezzi da pagarsi o riguardanti la natura degli invii, come
"gratuito", e "per cambio", "omaggio" ecc.;
2) eseguire correzioni di errori tipografici;
3) fare segni per richiamare l'attenzione su determinati punti;
4) accompagnare i pieghi con fatture commerciali riferentisi alle
stampe stesse;
5) scrivere sulle relative fasce l'indicazione del prezzo.
Art. 68.
Requisiti delle stampe periodiche. Inserti redazionali
((Le pubblicazioni per essere considerate periodiche agli effetti
postali debbono portare stampato sulla prima pagina o sul
frontespizio il titolo, la data od altra indicazione ad essa
equivalente, il numero progressivo, l'indicazione della loro
periodicita', di 'spedizione in abbonamento postale', del gruppo
corrispondente alla tassa pagata e debbono costituire, inoltre,
numero per numero, un tutto omogeneo, con pagine di uguale formato
progressivamente numerate. Sugli involucri, quando questi ne coprano
l'intera superficie, fatta eccezione per quelli interamente
trasparenti, le predette indicazioni possono essere limitate a quelle
relative al titolo, alla 'spedizione in abbonamento postale' ed al
gruppo di appartenenza.
E' consentito che una pubblicazione consti di piu' parti, con
distinte numerazioni di pagine, purche' dalla intestazione o dal
programma di abbonamento risulti di quante parti sia composta ed a
condizione che queste siano raccolte in una unica copertina, abbiano
la stessa periodicita' e non possano formare oggetto di piu'
abbonamenti distinti.
Le stampe periodiche possono contenere come parti integranti,
comprese quindi nel relativo peso, inserti redazionali che ne
costituiscano un servizio ordinario o speciale, come pure disegni,
modelli, programmi di abbonamento con o senza la relativa scheda,
locandine nonche' altri inserti aventi analoghe caratteristiche,
purche' anch'essi attinenti alle stampe stesse, anche se di formato
diverso, numerati progressivamente o numerati a parte. Possono,
altresi', contenere come parti integranti incisioni foniche su disco,
nastro o filo, strettamente attinenti alla parte redazionale.
Le stampe periodiche prive di tutte o parte delle prescritte
indicazioni o non rispondenti ai requisiti richiesti dal presente
articolo sono assoggettate alla tariffa stabilita per le stampe non
periodiche.))
Art. 69.
Limiti della pubblicita' contenuta dalle stampe periodiche
Le stampe periodiche possono contenere pubblicita' a favore di
terzi effettuata mediante pagine di uguale formato degli altri fogli
regolarmente impaginate, anche se non numerate o numerate a parte, od
incorporata nelle normali pagine del testo.
La pubblicita' a favore di terzi contenuta nelle stampe periodiche
non puo' eccedere, nel complesso, la misura del 70% della loro
superficie totale mentre quella di ciascuna inserzione non puo'
superare il 30% della medesima superficie totale: sono esclusi dal
conteggio gli inserti pubblicitari di cui al comma seguente.
Le stampe periodiche possono anche contenere inserti pubblicitari a
favore di terzi, non impaginati o impaginati ma di formato diverso.
Le stampe periodiche che contengono pubblicita' a favore di terzi
in misura superiore a quella prevista al secondo comma o inserti
pubblicitari di cui al precedente comma sono assoggettate alle
sopratasse previste dai provvedimenti tariffari.
Unitamente alle altre indicazioni prescritte, le stampe periodiche
devono recare quella relativa alla percentuale di pubblicita' ed agli
inserti pubblicitari, i quali saranno anche singolarmente
contraddistinti con la sigla "I. P.".
La omissione o la inesattezza di tali indicazioni e' considerata,
per gli effetti dell'art. 82 del codice postale, quale falsa
dichiarazione del contenuto.
Art. 70.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 243))
Art. 71.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 243))
Art. 72. Quantita' minima delle stampe periodiche spedite in abbonamento Le stampe periodiche possono spedirsi in abbonamento in quantita' inferiore al minimo di mille esemplari per ciascun numero fissato dall'art. 56 del codice postale, purche' siano corrisposte le tasse relative al minimo predetto. Le spedizioni dei numeri arretrati possono essere effettuate per qualsiasi quantita'. Non sono soggetti alla restrizione del quantitativo minimo i fogli degli annunzi legali, le pubblicazioni edite a cura dello Stato, quelle ufficiali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ed i bollettini spediti dalle agenzie di informazioni debitamente autorizzate dall'Amministrazione.
Art. 73.
Condizioni per effettuare spedizioni in abbonamento
Le stampe periodiche che abbiano tutti i requisiti indicati nei
precedenti articoli sono ammesse alla tariffa ridotta prevista
dall'art. 56 del codice postale, a condizione che siano spedite di
prima mano, in via ordinaria e siano presentate, nei modi e nei
termini stabiliti dall'Amministrazione, agli uffici postali di
partenza indicati dall'Amministrazione stessa in una sola partita per
ciascun numero, o quanto meno in grosse partite.
L'Amministrazione si riserva la facolta' di effettuare le
operazioni di accettazione e di avviamento direttamente presso la
sede dei mittenti.
I giornali e gli altri periodici, il cui invio sia fatto in forme
diverse da quelle prescritte per le stampe periodiche dal codice
postale e dal presente regolamento, sono sottoposti al trattamento
delle stampe non periodiche, anche se spediti direttamente dagli
editori od amministratori.
Art. 74.
Computo delle tasse per le stampe spedite in abbonamento
La tassa delle stampe periodiche, ammesse come tali alla tariffa
ridotta, si computa esemplare per esemplare, anche se questi sono
riuniti in pieghi.
Per le riviste, con o senza copertina, ciascuna copia costituisce
un esemplare.
La tassa delle stampe non periodiche od assimilate a queste si
computa invece sul peso complessivo di ciascun piego, qualunque sia
la quantita' degli oggetti che contenga, siano questi uguali o
diversi, purche' tutti allo stesso indirizzo. Se sono invece a piu'
indirizzi, la tassa complessiva di francatura deve essere pari a
quella cui i singoli oggetti sarebbero sottoposti, se fossero spediti
separatamente.
Per le stampe spedite di seconda mano non e' tenuta in alcun conto
la tassa che possa essere stata gia' pagata per una prima spedizione
delle stampe medesime.
Art. 75.
Supplementi dei periodici e programmi di abbonamento
Sono considerati supplementi, e debbono essere francati
separatamente, ai sensi dei due primi commi dell'art. 74, applicando
la stessa misura di tassa valevole per i fogli principali, tutti gli
altri fogli redazionali spediti separatamente.
I supplementi debbono trattare di materie affini a quelle dei fogli
principali, avere tutti i requisiti prescritti per le stampe
periodiche, non costituire pubblicazioni distinte, alle quali siano
accordati abbonamenti a parte.
I supplementi debbono essere spediti dalle stesse localita' da cui
sono spediti i fogli principali, debbono avere una intestazione a se'
e recare l'indicazione dei giornali e periodici ai quali si
riferiscono.
Sono assimilati ai supplementi anche i programmi di abbonamento,
qualunque ne sia il formato, con o senza le relative schede stampate
assieme, spediti separatamente dalle pubblicazioni a cui si
riferiscono, purche' il contenuto di essi abbia diretta ed esclusiva
relazione con le pubblicazioni stesse.
I supplementi e gli altri fogli che mancassero dei requisiti sopra
indicati sono considerati come pubblicazione autonoma o sono compresi
fra le stampe non periodiche a seconda dei casi.
Ai supplementi si applicano le norme degli articoli 68, terzo
comma, e degli articoli 69 e 70 del presente regolamento.
Art. 76.
Modi di francatura delle stampe
L'importo delle tasse per le stampe periodiche spedite in
abbonamento e' corrisposto mediante versamento anticipato eseguito
dagli editori od amministratori, con l'apertura di apposito conto.
Le stampe periodiche francate con francobolli o con impronte di
macchine affrancatrici sono soggette alle tasse stabilite per quelle
non periodiche.
Le stampe non periodiche debbono essere francate mediante
francobolli o impronte di macchine affrancatrici da applicare al di
sopra dei rispettivi indirizzi.
L'Amministrazione, tuttavia, puo' consentire l'apertura di conti in
abbonamento a tariffa intera, per le spedizioni non inferiori a 1.000
esemplari identici di una stessa pubblicazione, a condizione che la
tassa di francatura sia applicata esemplare per esemplare, che sui
relativi pieghi sia stampata l'indicazione "spedizione in abbonamento
a tariffa intera" e che siano presentate, nei modi e nei termini
stabiliti dall'Amministrazione stessa in una sola partita per ciascun
numero o quanto meno in grosse partite; con lo stesso sistema possono
essere corrisposti anche i diritti dovuti per eventuali servizi
accessori.
Art. 77.
Richiesta di spedizione in abbonamento
Gli amministratori e gli editori di giornali o di altri periodici
che vogliono fruire della tariffa ridotta prevista dall'art. 56,
primo comma, del codice postale devono farne richiesta in carta
legale alla direzione o alle direzioni provinciali p.t. nella cui
giurisdizione intendono effettuare le spedizioni dei loro giornali o
periodici, presentandone due o tre esemplari, a seconda che la
consegna dei giornali o periodici debba essere effettuata ad un
ufficio principale o locale.
Essi devono, altresi', presentare una attestazione dell'autorita'
competente, da cui risulti che abbiano ottemperato alle disposizioni
di legge concernenti le stampe periodiche.
A garanzia della periodicita' dichiarata gli amministratori e gli
editori debbono costituire un deposito infruttifero la cui entita' e'
determinata moltiplicando il numero degli esemplari da spedire per la
differenza tra la tariffa delle stampe non periodiche e quella
ridotta accordata. Detto deposito deve essere integrato se, prima
della spedizione del secondo numero, vengano effettuate ulteriori
spedizioni del primo numero.
Dopo la spedizione del secondo numero il deposito, a richiesta, e'
restituito; viene incamerato invece, quando, per inosservanza della
periodicita', l'Amministrazione determina la chiusura del conto in
abbonamento ai sensi del successivo art. 81.
Art. 78.
Apertura del conto e termini per richiedere il rimborso dei crediti
residuali
L'apertura del conto in abbonamento e' accordata dalla direzione
provinciale delle poste nell'ambito della cui circoscrizione sono
pubblicate le stampe.
Il conto puo' essere aperto per un solo numero di una determinata
pubblicazione od essere continuativo per piu' numeri secondo le norme
e le modalita' stabilite dall'Amministrazione.
Qualora non sia effettuata alcuna spedizione le tasse anticipate
sono restituite purche' chieste entro novanta giorni dalla data di
apertura del conto.
Nel caso di chiusura del conto o di sospensione della pubblicazione
il rimborso del credito residuale deve essere richiesto per i conti
non continuativi entro i novanta giorni successivi a quello
dell'apertura del conto e per i conti continuativi entro i novanta
giorni dalla scadenza del termine utile per la spedizione del numero
successivo all'ultimo spedito, tenendo conto, della periodicita'
dichiarata.
Ai rimborsi previsti dai due precedenti commi si procede in seguito
a domanda su carta legale presentata alla competente direzione
provinciale delle poste direttamente o mediante lettera raccomandata.
Quando la domanda e' inviata a mezzo posta, la data di spedizione
vale quale data di presentazione.
Art. 79.
Termini per la presentazione delle domande di apertura del conto in
abbonamento
La domanda di apertura, rinnovazione o prosecuzione di conto deve
essere consegnata almeno un giorno prima della spedizione, se
presentata direttamente ad una direzione provinciale p.t., o tre
giorni prima, se ad un ufficio postale.
Nella domanda deve essere indicato il peso approssimativo di
ciascuna pubblicazione.
Art. 80.
Conti di abbonamento sussidiari
Puo' essere concessa l'apertura di conti sussidiari, oltre quello
principale, presso uffici di province diverse da quella nella quale i
periodici vengono normalmente spediti; la domanda relativa deve
essere presentata alla direzione provinciale p.t. che possiede il
conto principale.
Non sono soggette alle restrizioni del quantitativo minimo di mille
esemplari per ciascun numero, previsto dall'art. 56 del codice
postale, le spedizioni effettuate mediante conti sussidiari, ma i
numeri spediti a mezzo di conti sussidiari non possono concorrere con
quelli spediti con il conto principale per il raggiungimento del
quantitativo richiesto in base alla periodicita' dichiarata.
Art. 81.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 MAGGIO 1993, N. 155, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 19 LUGLIO 1993, N. 243))
Art. 82.
Formalita' per l'accettazione dei periodici in abbonamento
All'atto di ciascuna consegna di fogli principali o di supplementi
aventi corso a parte, gli editori debbono presentare all'ufficio
postale una dichiarazione da cui risulti il numero degli esemplari
consegnati.
E' vietato agli uffici postali accettare consegne non accompagnate
dalla suddetta dichiarazione o la cui tassa complessiva sia superiore
al credito disponibile.
I dipendenti p.t. che contravvenissero a tali divieti sono
responsabili in proprio dei danni di cui l'Amministrazione potesse
risentire, salva l'applicazione di sanzioni disciplinari.
Art. 83.
Riscontro dei quantitativi di stampe spedite
Il riscontro delle quantita' dichiarate e' fatto, di regola,
dividendo il peso complessivo per il peso unitario medio di ciascun
esemplare, calcolato sulla base di non meno di dieci esemplari.
Il riscontro delle spedizioni di piccola entita' puo' essere fatto
mediante contazione dei singoli esemplari, anziche' mediante
pesatura.
Il riscontro degli oggetti per la cui spedizione siano aperti conti
non continuativi deve essere fatto sempre all'atto di ciascuna
consegna e, qualora risulti qualche differenza che renda
insufficiente il credito disponibile, gli editori debbono pagare la
somma mancante prima che sia effettuata la spedizione.
Anche la pesatura degli oggetti non compresi nel comma precedente
e' normalmente fatta all'atto di ciascuna consegna; ma per i
quotidiani, o quando lo impongano esigenze di servizio specialmente
in rapporto alla rilevante entita' delle spedizioni, puo' essere
fatta saltuariamente in giorni non prestabiliti. Le differenze
riscontrate e gli addebiti delle relative tasse vanno annotati sul
conto a detrazione del credito.
Art. 84.
Modalita' di esecuzione dei riscontri
All'atto di ciascun riscontro assistono due dipendenti
dall'Amministrazione che, nel caso di constatata irregolarita',
compilano e sottoscrivono apposito verbale.
L'incaricato della consegna all'ufficio postale puo' assistere alle
operazioni di riscontro, nel qual caso deve firmare il verbale.
Il verbale fa piena fede anche se l'incaricato non assista a tutte
le operazioni o si rifiuti di firmarlo.
Nei confronti degli editori ed amministratori che dichiarino
quantita' inferiori a quelle effettive presentate per la spedizione
si applica la sanzione prevista dall'art. 82 del codice postale.
Qualora si riscontrino ripetute e notevoli differenze in piu' nelle
quantita' spedite rispetto al numero degli esemplari dichiarati, od
altre gravi e ripetute irregolarita', l'Amministrazione ha facolta'
di chiudere il conto in abbonamento, ferma restando, in ogni caso,
l'applicazione della sanzione prevista nel comma precedente.
Art. 85.
Divieto di spedizioni cumulative e relative eccezioni
Non sono ammesse al trattamento previsto dall'art. 56, primo comma,
del codice postale le spedizioni cumulative di giornali o periodici
con stampe non periodiche, o di giornali quotidiani con altri non
quotidiani, salvo il disposto dei precedenti articoli 68 e 69 e le
eccezioni che possano essere autorizzate dall'Amministrazione.
E' ammessa, invece, la spedizione cumulativa di giornali con uno o
piu' supplementi, o di piu' periodici appartenenti allo stesso gruppo
e soggetti, anche per il peso di ogni esemplare, alla stessa
francatura.
Art. 86.
Errore nella riscossione delle tasse: obbligo di pagarle a carico
degli speditori
Qualora emergano errori nella riscossione delle tasse dovute per la
spedizione di stampe periodiche, gli editori e gli amministratori
sono tenuti a versare all'Amministrazione quanto pagato in meno,
anche se errori od irregolarita' siano rilevati nel corso di
verifiche eseguite dopo l'accettazione delle stampe da parte
dell'ufficio postale.
Se l'errore sia conseguente ad una errata qualificazione delle
stampe periodiche ai fini del loro trattamento tariffario,
l'Amministrazione ha diritto di riscuotere dall'utente quanto pagato
in meno per il numero della pubblicazione che ha formato oggetto di
rilievo nonche' per i numeri impostati nei dodici mesi precedenti la
data del rilievo stesso.
Art. 87.
Trattamento delle stampe recanti l'abusiva indicazione di e
"spedizione in abbonamento postale"
Le stampe di qualsiasi genere, impostate senza francatura e sulle
quali sia stata fatta indebitamente la indicazione di "spedizione in
abbonamento postale" o simile, debbono essere tolte di corso e
trattenute per l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 82
del codice postale.
Capo IX
CAMPIONI E PACCHETTI
Art. 88.
Campioni o pacchetti
Sono considerati campioni i pacchetti, di peso non superiore a
quello indicato nei provvedimenti tariffari, contenenti piccoli
quantitativi di merci, aventi anche valore commerciale, esclusi
denaro, oggetti preziosi e carte di valore esigibili al portatore.
Sono del pari considerati campioni i pacchetti di cui sopra
contenenti incisioni foniche, ossia le registrazioni di prosa,
poesia, musica, pubblicita', ecc., fatte su dischi, su nastro o su
filo, purche' non contengano comunicazioni attuali e personali e non
realizzino un linguaggio convenzionale.
I campioni debbono soddisfare alle seguenti condizioni:
a) essere posti in sacchetti, scatole od altri involucri aperti o
facilmente apribili, in modo che si possano agevolmente verificare,
salvo giustificate eccezioni consentite dall'Amministrazione;
b) non recare altre indicazioni oltre il nome o la ragione
sociale del mittente, l'indirizzo del destinatario, il titolo
dell'opera, l'autore, l'editore, il marchio di fabbrica, il numero
d'ordine o di registrazione, i prezzi e le indicazioni relativi al
peso, al metraggio, alla quantita' disponibile, ovvero le indicazioni
che sono necessarie a precisare la provenienza e la natura della
merce e gli estremi della lettera di offerta o di conferma con la
quale il mittente ha preannunziato la spedizione. E' consentito,
pero', includervi una lettera di accompagnamento alle stesse
condizioni previsto dal precedente art. 65 per i pieghi di stampo. E'
altresi' consentito includervi la fattura relativa alla merce
spedita;
c) essere confezionati con le modalita' volute
dall'Amministrazione, quando contengano oggetti di vetro, maioliche,
oggetti acuminati o taglienti, liquidi, olio, grassi, polveri secche
coloranti o non, api vive, oggetti di storia naturale, animali e
piante, disseccati o conservati, campioni geologici e simili.
Art. 89.
Campioni che non hanno corso. Scritti non ammessi
I campioni che oltrepassino i limiti di peso e di dimensioni
prescritti o che siano in contrasto con il disposto della lettera c)
del precedente art. 88, non hanno corso.
Nel caso di mancata osservanza delle condizioni prescritte dalla
lettera a) del medesimo art. 88 sono tassati come lettere
insufficientemente francate; tuttavia se gli invii rechino la
indicazione di campioni e siano francati come tali, possono essere
aperti per la verifica con trattamento analogo a quello previsto dal
terzo comma dell'art. 64.
Ai fini previsti dall'art. 46, secondo comma, del codice postale le
incisioni foniche che realizzino comunicazioni epistolari o un
linguaggio convenzionale sono considerate scritti non ammessi.
Capo X
CARTOLINE ILLUSTRATE
Art. 90.
Definizione della cartolina illustrata
Si considera cartolina illustrata qualsiasi cartoncino spedito
senza busta od altro involucro e che abbia da un lato l'indirizzo e
dall'altro disegni, vedute, paesaggi, figure e simili.
Non sono ammesse le cartoline illustrate di materia diversa dalla
carta nonche' quelle decorate con polveri vitree o con altre sostanze
nocive. Esso non hanno corso.
L'indicazione di stampato, od altra simile, impressa sul cartoncino
non esclude il trattamento della cartolina illustrata quando
ricorrano le suddette condizioni.
Art. 91.
Contenuto delle cartoline illustrate
La meta' destra della faccia anteriore delle cartoline illustrate
e' riservata all'indirizzo ed alle indicazioni del servizio postale.
Sull'altra meta' o sulla faccia posteriore e' consentito aggiungere,
oltre la data di spedizione, il nome, la qualita' e l'indirizzo del
mittente, anche frasi di convenevoli od altre comunicazioni.
Art. 92.
Cartoline illustrate tassate colme lettere
Le cartoline illustrate, incluse in busta o in altro involucro o
spedite sottofascia, e quelle che superino i limiti di peso o di
dimensioni per esse stabiliti, sono tassate come lettere.
Art. 93.
Cartoline illustrate trattate come stampe
Le cartoline illustrate che, oltre l'indirizzo, rechino soltanto
l'indicazione del mittente e della data di spedizione, sono
assimilate alle stampe, se spedite allo scoperto; se invece sono
incluse in busta aperta o sotto fascia sono trattate come stampe
quando le indicazioni predette siano fatte esclusivamente sulla busta
o fascia.
Capo XI
ALTRE SPECIE DI CORRISPONDENZA
Art. 94.
Biglietti di visita e cartoncini augurali
Il biglietto di visita oltre il nome, cognome e qualifica del
mittente puo' recare le indicazioni consentite dall'art. 66, n. 1) e
frasi di convenevoli.
I biglietti di visita debbono essere spediti in modo da poter
essere verificati. Quando superano i limiti massimi di dimensioni o
di peso per essi stabiliti sono tassati come lettere, i cartoncini
augurali, con o senza illustrazioni, contenenti stampate o
manoscritte, frasi di convenevoli, sono parificati ai biglietti di
visita a tutti gli effetti postali.
Art. 95.
Fatture commerciali
Le fatture commerciali devono rispondere ai seguenti requisiti:
a) essere costituite da un solo foglio;
6) non contenere alcuna aggiunta che possa modificare od alterare
il carattere specifico di fattura;
e) essere spedite in modo da potere essere verificate.
Le fatture commerciali possono recare incorporato od anche allegato
un bollettino di versamento in conto corrente postale.
Le fatture commerciali non rispondenti alle condizioni di cui sopra
e quelle che eccedano il limite di peso per esse stabilito sono
tassate come lettere; quelle che eccedano i limiti massimi di
dimensioni non hanno corso.
Gli estratti di conto dei giornali e periodici, per fruire della
speciale tariffa per essi stabilita, devono rispondere alle
condizioni prescritte per le fatture commerciali.
Art. 96.
Partecipazioni
Le partecipazioni di nascita, morte, matrimonio, conseguimento di
titoli e simili, devono essere interamente stampate ed essere spedite
in modo da potere essere verificate; quelle non rispondenti alle
condizioni di cui sopra sono tassate come lettere.
E' consentito unire alle partecipazioni un biglietto stampato
recante l'invito a festeggiamenti, cerimonie, ecc. con l'indicazione
della relativa data e localita'.
Le partecipazioni che eccedono i limiti massimi di dimensioni o di
peso non hanno corso.
Capo XII
SPEDIZIONI MISTE
Art. 97. Spedizioni miste consentite e applicazione della tariffa piu' elevata Sono ammesse spedizioni miste di oggetti di corrispondenze di categorie differenti limitatamente alle carte manoscritte, alle stampe (escluse quelle per i ciechi) e ai campioni, a condizione che ciascun oggetto non superi i limiti che gli sono applicabili nei riguardi del peso e delle dimensioni, che l'invio sia verificabile e non ecceda nel suo insieme i limiti massimi stabiliti per le spedizioni miste dai provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale. Agli effetti della tassa di francatura le spedizioni miste si considerano costituite di una sola categoria di corrispondenza e precisamente di quella alla quale, tenendo conto del rispettivo peso, e' applicabile la tariffa piu' elevata. Se contengono una lettera di accompagnamento sono applicabili le disposizioni degli articoli 60 e 65, a seconda della categoria di corrispondenze cui la lettera si riferisce. Agli effetti del presente articolo sono parificati alle stampe i biglietti di visita contenenti esclusivamente le indicazioni previste dal precedente art. 66, n. 1).
Art. 98.
Trattamento delle spedizioni miste non interamente francate
Le spedizioni miste comprendenti carte manoscritte, non francate o
francate insufficientemente, sono trattate come se fossero costituite
di sole carte manoscritte.
Le altre spedizioni miste non hanno corso se non sono interamente
francate ai sensi dell'articolo precedente, nonche' quando eccedono i
limiti massimi di dimensioni e di peso per esse stabiliti.
Capo XIII
RACCOMANDAZIONE DELLE CORRISPONDENZE
Art. 99.
Raccomandazione di oggetti di corrispondenza
L'ufficio postale che accetta oggetti di corrispondenza in
raccomandazione deve rilasciare apposita ricevuta.
Nessuna condizione speciale di forma e di chiusura e' richiesta per
tali invii.
Art. 100.
Obbligo del destinatario di rilasciare ricevuta delle raccomandate a
lui dirette
Il destinatario di oggetti raccomandati, o chi sia ammesso ad agire
in suo nome ai sensi dei precedenti articoli 37 e 38, non puo'
ritirarli senza averne rilasciata preventivamente ricevuta
all'ufficio postale od all'agente incaricato del recapito.
Art. 101.
Spedizione in raccomandazione dei telegrammi accettali da uffici
((esclusivamente)) postali
Sono spediti in raccomandazione ed in esenzione di tassa
all'ufficio che ne deve effettuare la trasmissione, i telegrammi
consegnati agli uffici postali di localita' non fornite di servizio
telegrafico o fonotelegrafico; l'importo della tassa dei telegrammi
e' convertito in francobolli da applicarsi sui telegrammi stessi.
Hanno corso, altresi', in raccomandazione e in esenzione di tassa i
predetti telegrammi che vengono restituiti agli uffici postali di
origine quando per qualsiasi ragione non abbiano potuto essere
trasmessi.
Capo XIV
ASSICURAZIONE DELLE CORRISPONDENZE
Art. 102. Oggetti che possono essere assicurati e dichiarazione del valore Le lettere contenenti denaro, oggetti preziosi o carte di valore esigibili al portatore sono assicurate per le somme dichiarate dai mittenti, senza ricognizione di detti valori da parte degli uffici postali. La dichiarazione del valore deve essere espressa in moneta italiana e scritta dal mittente al di sopra degli indirizzi, in lettere e cifre, senza cancellature, ne' correzioni, anche se approvate. Per i titoli nominativi non puo' essere assicurato un valore eccedente l'importo degli interessi o dividendi, che siano pagabili al portatore, piu' la spesa che occorrerebbe per ottenerne la duplicazione.
Art. 103.
Confezionamento delle assicurate
Le corrispondenze che si vogliono assicurare debbono essere
presentate agli uffici postali chiuse in busta solida e di un solo
colore, suggellata con almeno cinque suggelli di ceralacca, con
uguale impronta avente contrassegno particolare, e disposti in modo
da chiudere esattamente tutti i lembi della busta.
L'Amministrazione puo' consentire altri sistemi di chiusura,
diversi da quelli indicati nei precedenti commi, preventivamente
omologati.
Gli oggetti non cartacei debbono essere spediti entro scatolette od
astucci, involtati per intero con tela o carta tela con l'indirizzo
sugli involucri e suggellati in modo che i suggelli ne coprano tutta
la cucitura.
Art. 104.
Elementi che deve contenere la ricevuta al mittente
Per ciascun oggetto assicurato viene rilasciata al mittente
ricevuta, che deve contenere anche l'indicazione del peso in grammi e
quella del valore dichiarato.
Per l'assicurazione estesa ai casi di forza maggiore, la ricevuta
deve contenere, inoltro, l'indicazione "F.M." seguita dall'importo
del supplemento di tassa pagato.
Art. 105.
Difetto di integrita' esterna: apertura dell'oggetto e redazione di
apposito verbale
Ai fini dell'eventuale responsabilita' dell'Amministrazione, il
difetto della integrita' esterna degli oggetti assicurati deve essere
contestato in presenza degli agenti dell'Amministrazione all'atto del
ritiro degli oggetti stessi. In tal caso si procede all'apertura con
le norme e cautele stabilite dall'Amministrazione, redigendo apposito
verbale.
Valgono per la distribuzione degli oggetti assicurati le
disposizioni del precedente art. 100.
Capo XV
POSTA PNEUMATICA
Art. 106.
Oggetti ammessi alla trasmissione per tubo pneumatico
Nelle localita' ove esiste impianto di posta pneumatica le
corrispondenze epistolari che si possono piegare od arrotolare per
l'introduzione negli astucci, che siano nei limiti di peso stabiliti
e per le quali sia stata corrisposta la relativa tassa speciale, sono
avviate dall'ufficio di impostazione per tubo pneumatico a quello di
distribuzione se dirette nella stessa citta' e a quello di spedizione
se dirette fuori della citta' stessa per avere successivamente il
trattamento normale.
E' vietato l'uso di ceralacca per la chiusura delle lettere di cui
si richiede l'avviamento per posta pneumatica.
Art. 107. Francatura delle corrispondenze da avviarsi per posta pneumatica La tassa speciale per le corrispondenze da avviarsi per posta pneumatica deve essere pagata preventivamente dal mittente, di regola mediante francobolli speciali; e' pero' consentito l'uso di francobolli ordinari e di impronte di macchine affrancatrici. Le dette corrispondenze, che non rechino almeno la francatura uguale alla tassa speciale, hanno corso coi mezzi ordinari.
Capo XVI
FRANCHIGIA ED ESENZIONE
Art. 108.
Corrispondenze che possono beneficiare della franchigia o
dell'esenzione dalla francatura
La franchigia postale e l'esenzione dalla francatura sono
applicabili alle corrispondenze circolanti all'interno della
Repubblica.
Art. 109.
Franchigia spettante al Presidente della Repubblica
Al Presidente della Repubblica spetta la franchigia dalle tasse
postali per tutte le corrispondenze, epistolari e non epistolari, a
lui indirizzate o spedite in suo nome e per suo conto purche'
debitamente contrassegnate.
Le corrispondenze non francate provenienti dall'estero
all'indirizzo del Presidente della Repubblica sono recapitate senza
tasse.
La franchigia si applica, altresi', alle corrispondenze spedite dal
Sommo Pontefice con il di lui contrassegno ed a quelle a lui dirette
impostate nel territorio della Repubblica.
La franchigia si estende a tutti i servizi accessori.
Le corrispondenze in franchigia sono soggette agli stessi limiti di
peso e dimensioni previsti per quelle scambiate tra privati.
Art. 110.
Contrassegno ufficiale da apporre sulle corrispondenze spedite in
esenzione di francatura
Il contrassegno di cui agli articoli 50 e 51 del codice postale
consiste nell'apposizione, sopra i singoli oggetti, di apposito bollo
o nell'indicazione manoscritta della qualita' del rispettivo
mittente, seguita dalla sua firma.
Il bollo di contrassegno deve essere della forma prescritta
dall'Amministrazione e custodito da impiegato responsabile del suo
uso.
Il capo del servizio, sotto la sua responsabilita', puo' delegare
la facolta' di apporre il contrassegno a mano ai suoi dipendenti,
informandone l'ufficio postale di impostazione.
Il contrassegno a mano deve essere preceduto dalla formula "Ufficio
sprovvisto di bollo".
Art. 111.
((Elenchi)) degli uffici ammessi all'esenzione
In appositi elenchi, concordati con i Ministeri e gli organi
interessati e pubblicati a cura dell'Amministrazione, sono indicati
gli uffici che possono spedire corrispondenze ufficiali con il
pagamento delle tasse postali secondo i criteri e le modalita'
previsti dall'art. 18 del codice postale.
Art. 112.
Enti ai quali l'Accademia dei Lincei puo' inviare corrispondenze in
esenzione di francatura
Ai sensi dell'art. 51, lettera h), del codice postale, le tasse
postali relative alle corrispondenze ufficiali dell'Accademia dei
Lincei sono determinate secondo i criteri e le modalita' previsti
dall'art. 18 del codice postale soltanto se le corrispondenze stesse
sono indirizzate agli enti sotto indicati:
1) Istituto lombardo Accademia di scienze e lettere, Milano;
2) Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, Venezia;
3) Accademia nazionale dei Quaranta, Roma;
4) Accademia della Crusca, Firenze;
5) Societa' nazionale di scienze, lettere ed arti, Napoli;
6) Accademia di scienze, lettere ed arti, Palermo;
7) Accademia delle scienze dell'Istituto di Bologna.
Art. 113.
Indirizzo delle corrispondenze in esenzione
Le corrispondenze ufficiali che hanno corso mediante il pagamento
delle tasse postali secondo i criteri e le modalita' previsti
dall'art. 18 del codice postale debbono essere indirizzate
impersonalmente alle autorita' ed agli uffici destinatari.
Sono esclusi gli indirizzi nominativi ad eccezione dei casi
previsti dall'art. 51 del codice postale e delle corrispondenze che i
capi degli uffici statali ricevono dagli uffici stessi quando si
trovino fuori residenza nonche' di quelle dirette ad autorita' o a
pubblici ufficiali, appartenenti ad uffici statali, quando si trovino
fuori sede per le loro attribuzioni, nel qual caso, pero', deve
esservi aggiunta la indicazione della rispettiva qualita'.
Art. 114.
Oggetti ammessi alla esenzione di francatura
Alla spedizione col sistema di pagamento delle tasse postali
secondo i criteri e le modalita' previsti dall'art. 18 del codice
postale sono ammesse le lettere, i cartoncini adoperati come
cartoline contenenti corrispondenza, le carte manoscritte, le stampe
ed i campioni o pacchetti.
Tali corrispondenze sono soggette ai limiti di peso e di dimensione
previste per quelle scambiate tra i privati, salvo quanto previsto
nei commi successivi.
Non sono ammessi gli oggetti materiali non cartacei e le provviste
di libri, di stampati in bianco, di valori bollati, di carta comune e
simili, in quantita' eccedenti il peso di un chilogrammo, anche se le
provviste medesime siano frazionate in piu' pieghi diretti allo
stesso destinatario.
Sono pero' ammessi:
a) i rotoli o tubi di latta contenenti disegni, carte
geografiche, topografiche od altre;
b) i corpi di reato, dei quali sia urgente l'invio per posta,
nell'interesse della giustizia;
c) le chiavi di cassa contenenti valori di Stato, i bolli di
ufficio, i punzoni, i martelli forestali;
d) le decorazioni o medaglie;
e) i pieghi spediti dagli organi dei Ministeri di grazia e
giustizia e degli affari esteri contenenti somme od oggetti
provenienti da successioni;
f) i registri dello stato civile;
g) i bollettini ed annuari pubblicati dalle amministrazioni
centrali, gli atti del Governo ed i fogli periodici delle prefetture;
h) i libri che le procure della Repubblica spediscono alle
biblioteche governative o che queste e gli istituti di istruzione
superiore o secondaria, autorizzati ad avvalersi del sistema di
pagamento delle tasse postali previsto dall'art. 18 del codice
postale, si scambiano fra loro;
i) i sacchetti vuoti di ritorno nell'interesse del servizio di
tesoreria;
l) le monete metalliche;
m) i pieghi contenenti corrispondenza indivisibile.
Gli oggetti di cui al precedente comma debbono recare dalla parte
dell'indirizzo l'indicazione del contenuto ed essere confezionati in
modo da non potere recare danno alle altre corrispondenze. Essi
debbono essere limitati nel peso e nel volume in modo da adeguarsi ai
mezzi di trasporto dell'Amministrazione postale.
Ai campioni di liquidi o di materie grasse si applica la
disposizione di cui alla lettera c) del precedente art. 88.
Art. 115.
Corrispondenze spedite in esenzione che non hanno corso
La corrispondenza spedita con il sistema di pagamento delle tasse
postali previsto dall'art. 18 del codice postale sotto forma non
ammissibile, con contrassegno irregolare o contenente oggetti non
ammessi ai sensi dell'art. 114 e' restituita al mittente dall'ufficio
di impostazione.
Quella che avesse avuto corso per errore e' distribuita senza
tassa, ma si compila apposito verbale per il recupero della tassa.
La corrispondenza spedita con regolare contrassegno da uffici
ammessi al sistema di pagamento di cui al primo comma all'indirizzo
di agenti diplomatici e consolari italiani all'estero, se non e'
regolarmente francata, non ha corso e deve restituirsi al mittente.
Art. 116. Condizioni per le corrispondenze con tassa a carico del destinatario Le corrispondenze ufficiali spedite con tassa a carico del destinatario, ai sensi dell'art. 54 del codice postale, debbono rispondere a tutte le condizioni stabilite per quelle scambiate fra privati, altrimenti non hanno corso e sono restituite ai mittenti.
Art. 117.
Abuso di contrassegno ufficiale di francatura
Qualora sorga il sospetto che un oggetto di corrispondenza spedito
senza francatura e recante il contrassegno ufficiale di cui
all'articolo 110 sia, in tutto o in parte, d'interesse privato, il
destinatario deve essere invitato ad aprirlo nell'ufficio postale.
Per l'apertura di tale corrispondenza si compila circostanziato
verbale.
Qualora il destinatario dichiari che la corrispondenza tratta di
interessi privati in tutto o in parte, o contiene oggetti
abusivamente spediti nell'interesse privato, deve richiuderla,
imprimervi il proprio suggello e restituirla all'ufficio postale, il
quale la invia alla propria direzione provinciale per il seguito di
competenza.
Se invece il destinatario fa constatare all'ufficio postale che la
spedizione contiene corrispondenza di servizio, la ritira e l'ufficio
ne da' comunicazione al predetto organo provinciale, trasmettendo il
solo verbale.
Sono considerate di interesse privato, agli effetti del presente
articolo, anche le spedizioni fatte per conto di uffici od enti che
non sono ammessi al sistema di pagamento delle tasse previsto
dall'art. 18 del codice postale e le corrispondenze non aventi
esclusivo carattere di servizio.
Art. 118.
Rifiuto del destinatario ad aprire la corrispondenza sospetta di
contravvenzione alla esenzione
Qualora nel caso previsto dall'articolo precedente, il destinatario
si rifiuti di aprire la corrispondenza, l'ufficio postale la
trasmette, insieme ad apposito verbale, al Ministero delle poste e
delle telecomunicazioni, che ne riferisce all'organo da cui dipende
l'ufficio mittente, affinche' faccia la ricognizione dell'invio e dia
dell'esito di essa notizia al Ministero delle poste e delle
telecomunicazioni, per gli eventuali provvedimenti di competenza.
Art. 119. Contrassegni adoperati da enti non aventi titolo all'esenzione Salvo le maggiori pene stabilite dalla legge, le sanzioni previste dall'art. 82 del codice postale si applicano al mittente che, senza avervi titolo, spedisca corrispondenze, sia pure ufficiali, munendole di un contrassegno analogo a quello prescritto per le corrispondenze ammesse ad aver corso col sistema di pagamento delle tasse di cui all'art. 18 del codice postale; il bollo di contrassegno viene sequestrato ed inviato all'autorita' giudiziaria per i provvedimenti di competenza.
Art. 120.
Corrispondenze ufficiali delle legazioni e consolati
Le corrispondenze ufficiali non francate inviate dalle legazioni o
dai consolati italiani all'estero nel territorio della Repubblica
sono assoggettate a tassa, a chiunque siano indirizzate; ove, pero',
pervengano per mezzo dei comandanti dei piroscafi, sia italiani che
esteri, sono consegnate senza tassa se dirette agli uffici statali a
totale carico del bilancio dello Stato od ai sindaci nella loro
qualita' di ufficiali di Governo, e sono sottoposte al trattamento
previsto dall'art. 54, primo comma, del codice postale, se
indirizzate ad altri uffici o a privati.
Il contrassegno di tali corrispondenze puo' essere fatto con bollo
di qualsiasi forma, o a mano.
Capo XVII
CONCESSIONE A PRIVATI DEI SERVIZI DELLE CORRISPONDENZE
Art. 121.
Requisiti per ottenere le concessioni postali
Le concessioni dei servizi postali di cui all'art. 29 del codice
postale non possono essere accordate a minorenni, ed a chiunque non
possegga, a giudizio dell'Amministrazione, i necessari requisiti di
moralita' e solvibilita' o non dia garanzia per il buon andamento del
servizio.
Art. 122.
Vigilanza e controllo dell'Amministrazione
La ditta concessionaria e' sottoposta alla vigilanza ed al
controllo dell'Amministrazione, i cui agenti muniti di apposita
autorizzazione hanno facolta' di accedere negli uffici del
concessionario per controllare la regolarita' della gestione.
Il concessionario, a richiesta degli agenti medesimi, deve esibire
i documenti ed i registri di servizio che e' obbligato a tenere e
fornire tutte le informazioni necessarie alle indagini, inchieste e
verifiche, dirette ad accertare la regolarita' del servizio. Gli
agenti dell'Amministrazione hanno anche facolta' di ritirare,
rilasciandone ricevuta, i documenti o registri che, a loro giudizio,
non ritengano regolari o costituiscano la prova di infrazioni
commesse dai concessionari.
Art. 123.
Cauzione
A garanzia degli obblighi assunti il concessionario deve prestare
una cauzione nella misura e con le modalita' fissate dal capitolato
d'oneri.
Art. 124.
Sospensione e revoca della concessione
La concessione di servizi postali a soggetti che esercitino
un'attivita' per la quale sia prescritta l'autorizzazione di polizia
e' sospesa o revocata qualora sia sospesa o revocata l'autorizzazione
medesima.
La concessione, fatta eccezione per quella di cui al n. 2)
dell'art. 29 del codice postale, e' revocata, oltre che per mancato
inizio dell'esercizio entro i termini stabiliti e per fatti
imputabili al concessionario, anche per sospensione o abbandono
volontario e ingiustificato dell'esercizio della concessione stessa e
negli altri casi eventualmente specificati dai capitolati d'oneri.
L'Amministrazione puo' revocare la concessione qualora accerti che
il concessionario si avvale, sia pure occasionalmente, di prestazioni
rese, anche al di fuori dell'orario di servizio, ((dal)) personale
dipendente dall'Amministrazione.
Art. 125.
Incameramento della cauzione e risarcimento del danno
I provvedimenti di sospensione o di revoca della concessione sono
adottati dal direttore provinciale delle poste competente per
territorio.
Nel capitolato d'oneri devono essere indicati i casi in cui la
revoca della concessione importa l'incameramento della cauzione ed il
diritto dell'Amministrazione al risarcimento del danno.
Art. 126.
Obblighi del concessionario e dei suoi dipendenti
Il concessionario ed i suoi dipendenti hanno, per quanto concerne
il segreto epistolare, il segreto d'ufficio, l'integrita' delle
corrispondenze, i sequestri, i pignoramenti e le opposizioni, gli
stessi obblighi dei funzionari od agenti dell'amministrazione.
Art. 127.
Durata della concessione
La durata della concessione e' stabilita nei capitolati speciali
d'oneri.
Art. 128.
Irresponsabilita' dell'Amministrazione per l'attivita' dei
concessionari
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'operato
del concessionario e dei suoi dipendenti.
Art. 129.
Recapito espressi in loco. Numero delle concessioni e tariffe
L'Amministrazione ha facolta' di assentire ad enti od a privati la
concessione per l'accettazione e la distribuzione per espresso di
corrispondenze epistolari nell'ambito del territorio del comune di
provenienza.
La ditta concessionaria assume la denominazione di "Agenzia privata
autorizzata all'accettazione ed al recapito degli espressi in loco".
L'Amministrazione determina, in ogni citta', il numero delle
concessioni in base alle esigenze locali e stabilisce la localita' in
cui l'agenzia deve avere sede.
Il concessionario non puo' stabilire tariffe inferiori a quelle
vigenti per i servizi direttamente gestiti dall'Amministrazione.
Il concessionario, a richiesta dell'Amministrazione, e' tenuto a
recapitare corrispondenze postali verso corresponsione di un compenso
la cui misura e' stabilita dal capitolato d'oneri.
Art. 130.
Canone dovuto dalle agenzie e modalita' di pagamento
Il concessionario deve corrispondere all'Amministrazione un canone
annuo, il cui importo viene determinato moltiplicando il numero degli
espressi recapitati nell'anno precedente, con un minimo di tremila,
per il corrispettivo unitario stabilito con i provvedimenti tariffari
di cui all'art. 7 del codice postale; per il primo anno d'esercizio
il canone viene commisurato al minimo di tremila espressi.
Il canone deve essere pagato anticipatamente; qualora, pero',
l'agenzia recapiti in media oltre diecimila espressi al mese,
l'Amministrazione ha facolta' di consentire il pagamento del canone
in dodicesimi anticipati.
Il pagamento del canone viene effettuato mediante l'acquisto di
speciali marche per un importo uguale al canone stesso. Salvo il
disposto del successivo art. 133, non e' ammessa la restituzione del
canone pagato, e le marche non utilizzate entro l'anno al quale il
canone si riferisce debbono essere restituite intatte
all'Amministrazione.
L'Amministrazione tuttavia, quando concorrano speciali circostanze,
puo' consentire la utilizzazione delle marche anzidette in conto del
canone dell'anno successivo.
Art. 131. Applicazione delle marche speciali. Contravvenzioni all'esclusivita' Su ogni espresso da recapitare l'agenzia concessionaria deve, al momento dell'accettazione, applicare l'apposita marca postale, annullandola con bollo di forma rettangolare, ad inchiostro oleoso, recante il nominativo dell'agenzia e la data di accettazione. Non e' consentito al concessionario includere in unica busta pie' oggetti di corrispondenza diretti allo stesso destinatario anche se provenienti dallo stesso mittente. Gli espressi sprovvisti della marca postale o muniti di marca postale non annullata o di francobolli aventi un valore inferiore all'affrancatura ordinaria e non annullati, che fossero trovati presso l'agenzia o in possesso dei suoi fattorini, o che risultassero comunque recapitati, si intendono accettati o recapitati in contravvenzione alla esclusivita', senza pregiudizio dei provvedimenti amministrativi previsti dal capitolato d'oneri a carico del concessionario. La marca postale deve essere applicata anche sulle ricevute di ritorno e sulle risposte dei destinatari.
Art. 132.
Rinnovazione della concessione
La rinnovazione della concessione deve essere richiesta almeno sei
mesi prima della scadenza e puo' essere assentita alle nuove
condizioni eventualmente stabilite nel capitolato d'oneri.
Nel caso di rinnovazione, il canone viene commisurato al numero
degli espressi effettivamente recapitati nell'ultimo anno di
esercizio della concessione precedente, fermo restando il minimo di
3.000 espressi.
Art. 133.
Rimborso di quota parte del canone
I capitolati speciali d'oneri devono prevedere che in caso di
cessazione dell'esercizio o di revoca della concessione,
l'Amministrazione puo' accordare il rimborso della quota parte del
canone, relativa al periodo di tempo successivo al mese in cui la
revoca o la cessazione ebbero effetto, quando la cessazione o la
revoca dipendano da fatti non imputabili al titolare della
concessione.
Art. 134.
Obbligo di consegnare alla direzione provinciale le corrispondenze
inesitate
Le agenzie debbono consegnare alla direzione provinciale delle
poste, dopo la giacenza di un mese, la corrispondenza di cui non sia
stato possibile il recapito ai destinatari o la restituzione ai
mittenti.
Per tali corrispondenze valgono le disposizioni contenute nel
precedente art. 41 relativo alle corrispondenze postali inesitate.
Art. 135.
Recapito corrispondenze da parte di banche, ditte ed enti e loro
filiali
La concessione a banche, ditte, istituti e enti di qualsiasi genere
del servizio di recapito, con mezzi propri, delle loro corrispondenze
epistolari, nell'ambito del comune ove e' ubicata la rispettiva sede,
ha durata illimitata. Quando se ne faccia specifica richiesta, la
concessione puo' essere estesa alle filiali, agenzie, o dipendenze
del concessionario esistenti nel territorio della provincia, ma
sempre limitatamente all'ambito del comune nel quale ciascuna di esse
esercita la sua attivita'. In tal caso e' sufficiente una sola
domanda ed un solo deposito cauzionale.
Non e' consentito di comprendere in unica domanda piu' di una
banca, ditta, istituto od ente, anche se dipendenti da unico
amministratore.
Art. 136.
Diritto dovuto dall'Amministrazione. Recapito tra filiali della
stessa ditta in comuni limitrofi
Per ogni corrispondenza da recapitare ai sensi dell'articolo
precedente il concessionario e' tenuto a corrispondere
all'Amministrazione un diritto, la cui misura e' stabilita con i
provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale.
Il diritto e' dovuto anche per le ricevute di ritorno, che non
sostituiscano i libretti di consegna, e per le risposte dei
destinatari.
Sono esenti dal pagamento del diritto di cui ai precedenti commi le
corrispondenze scambiate, nell'ambito dello stesso comune, fra le
diverse sedi od uffici della medesima ditta titolare della
concessione.
Ai concessionari indicati nel precedente art. 135 e' consentito il
recapito, con mezzi propri, della corrispondenza diretta alle
filiali, agenzie o dipendenze del concessionario medesimo aventi sede
in un comune confinante purche' sia corrisposto il diritto dovuto
all'Amministrazione e nei pieghi spediti non sia contenuta
corrispondenza diretta a terzi.
Art. 137.
Modalita' di affrancatura
Il diritto dovuto all'Amministrazione, ai sensi dell'articolo
precedente, viene corrisposto mediante l'impronta di macchine
affrancatrici o con l'applicazione sulle corrispondenze delle marche
previste dall'art. 131; le disposizioni di quest'ultimo articolo sono
estese, in quanto compatibili, anche alle banche, ditte, istituti ed
enti in genere autorizzati al recapito in loco delle loro
corrispondenze con mezzi propri.
Art. 138.
Concessione del servizio di recapito degli espressi postali mediante
licitazione privata o trattativa privata
La concessione del servizio di recapito delle corrispondenze
ordinarie e raccomandate da distribuirsi per espresso, di cui
all'articolo 29, n. 3 del codice postale, e' accordata previa
licitazione privata tra ditte ritenute idonee.
Se la licitazione sia andata deserta o l'aggiudicazione gia'
avvenuta sia, per una qualsiasi ragione, annullata, la concessione
puo' essere accordata a trattativa privata a ditta ritenuta idonea
per un corrispettivo non superiore a quello stabilito per la
licitazione ed alle condizioni stabilite dal capitolato d'onori.
Quando in una citta' esista una ditta gia' concessionaria del
servizio di recapito dei telegrammi o per l'accettazione ed il
recapito degli espressi in loco, la concessione per il recapito degli
espressi postali puo' essere assentita alla ditta medesima con
trattativa privata.
L'impresa concessionaria deve assumere, od aggiungere a quella
eventualmente esistente, la denominazione di "Agenzia per il recapito
degli espressi postali".
Art. 139.
Esercizio casellari privati
Domanda trasmessa tramite prefettura Chiunque intenda ottenere, ai
sensi dell'art. 29, n. 4, del codice postale, l'esercizio di
casellari per la distribuzione delle corrispondenze, anche se queste
costituiscano risposta ad inserzioni di qualsiasi genere su giornali
o altri mezzi di pubblicita', deve farne domanda all'Amministrazione
per il tramite della competente prefettura.
Il prefetto trasmette la domanda alla direzione provinciale
competente per territorio con le informazioni sul richiedente e
dichiarando se all'accoglimento della domanda stessa ostino motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
Art. 140.
Casi in cui non i prevista la concessione
I proprietari delle case di abitazione ed i proprietari od
esercenti di alberghi o pensioni, ad eccezione dei proprietari di
alberghi diurni, di case del passeggero o del viaggiatore e simili,
per la distribuzione delle corrispondenze agli inquilini o ospiti
possono servirsi del casellario privato, senza bisogno di
concessione.
Art. 141.
Estensione all'esercizio di casellari di disposizioni relative al
recapito di espressi
Alle concessioni riguardanti l'esercizio di casellari privati sono
applicabili le disposizioni sul recapito degli espressi in loco
effettuato da agenzie private, contenute nel terzo comma dell'art.
129 e nel primo comma dell'art. 132.
Nell'atto di concessione puo' essere determinata una zona entro la
quale l'Amministrazione si obbliga a non dare altre analoghe
concessioni.
Le limitazioni previste dal comma precedente e dal terzo comma
dell'art. 129 non si applicano alle concessioni richieste da coloro
che esercitano il servizio dei casellari come accessorio
dell'industria principale da essi gestita, quali le banche, le
imprese di pubblicita', le agenzie di viaggio, gli alberghi diurni e
simili.
Art. 142.
Divieto di noleggiare caselle ai minori di anni diciotto
La corrispondenza diretta ai casellari privati puo' essere
indirizzata o ai singoli destinatari, con l'aggiunta della
indicazione del concessionario e del numero della casella, oppure al
nome del concessionario con la semplice aggiunta del numero della
casella. Nel secondo caso il concessionario e' considerato, a tutti
gli effetti, quale "destinatario" della corrispondenza.
Il concessionario non puo' noleggiare le caselle ad utenti ai
quali, secondo le disposizioni del codice postale e del presente
regolamento, non possono essere consegnate corrispondenze, ne' ai
minori di 18 anni.
Art. 143.
Bollettario per il noleggio di caselle
I contratti di noleggio delle caselle, eseguiti dai concessionari,
debbono risultare da un bollettario a madre e figlia, preventivamente
numerato e vistato in ogni foglio dall'Amministrazione.
Sulla matrice del bollettario devono essere indicate le generalita'
dell'utente, il suo domicilio o recapito, il periodo di noleggio e la
tassa riscossa.
Art. 144.
Distribuzione in ufficio delle corrispondenze dirette a casellari
abusivi
Nel caso in cui l'esercizio del servizio di casellario per la
distribuzione delle corrispondenze avvenga senza la prescritta
concessione, le corrispondenze dirette agli utenti del casellario
stesso, comprese quelle indirizzate a nome dell'esercente, preceduto
o seguito dal numero della casella, sono trattenute
dall'Amministrazione per essere distribuite in ufficio; in tal caso
non e' dovuto il pagamento del diritto fisso stabilito per le
corrispondenze fermo posta.
Art. 145.
Canone dovuto all'Amministrazione dal concessionario
Per le caselle effettivamente noleggiate il concessionario e'
tenuto a corrispondere all'Amministrazione un canone nella misura del
50% della tariffa vigente per un'analoga casella gestita direttamente
dall'Amministrazione stessa proporzionando alla tariffa mensile i
canoni relativi ai noleggi per periodi di tempo diversi dal mese.
Il canone deve essere versato anche per quegli abbonati le cui
corrispondenze rechino per indirizzo anziche' il nome del
destinatario la sola indicazione del numero della casella.
Non concorrono alla determinazione del canone le corrispondenze che
terzi si facciano indirizzare occasionalmente presso banche od
agenzie di viaggi e che, in attesa del ritiro, siano custodite a
titolo gratuito nelle caselle aperte.
Nel capitolato d'oneri deve essere prevista la revoca della
concessione per il caso in cui il concessionario non abbia effettuato
il versamento del canone per due mesi consecutivi.
Art. 146. Prezzo del noleggio delle caselle. Cauzione per le caselle chiuse Il prezzo del noleggio delle caselle e' stabilito dal concessionario, ma non puo' essere inferiore, proporzionalmente, al canone mensile stabilito per i casellari gestiti dall'Amministrazione. Per le caselle chiuse, inoltre, il concessionario deve esigere dall'abbonato un deposito di garanzia anticipato, di importo non inferiore a quello fissato dall'Amministrazione postale per il proprio servizio di caselle chiuse. E' vietato fare utilizzare una casella chiusa da piu' di un abbonato. Per le caselle aperte che servano a piu' abbonati, il prezzo del noleggio ed il canone relativo debbono essere stabiliti come se ciascun abbonato usufruisse di una casella a se'.
Art. 147.
Condizioni per la concessione di impianti pneumatici privati
La concessione a privati di impiantare comunicazioni dirette
pneumatiche con gli uffici postali collegati alla rete di posta
pneumatica dell'Amministrazione puo' essere assentita a condizione
che il richiedente:
1) dichiari di sottostare a tutte le norme, condizioni e
disposizioni che disciplinano il servizio della posta pneumatica;
2) provveda a proprie spese all'impianto ed all'azionamento delle
tubazioni, macchinari od accessori, costituenti il collegamento
richiesto;
3) paghi all'Amministrazione il canone annuo anticipato nella
misura ed alle condizioni da essa stabilite per la concessione oltre
le spese per eventuali servizi accessori nell'interno degli uffici
postali in dipendenza del collegamento pneumatico richiesto.
Le corrispondenze che debbono proseguire per la rete pneumatica
dell'Amministrazione devono recare, oltre la francatura ordinaria, la
prescritta tassa speciale.
La concessione e' limitata all'uso del tubo pneumatico per il
trasporto delle corrispondenze proprie del concessionario.
Art. 148. Facolta' dell'Amministrazione di esaminare i progetti di impianti L'Amministrazione non deve assumere alcuna ingerenza, ne' sostenere alcuna spesa per l'allestimento e l'esercizio degli impianti meccanici per uso dei concessionari. Essa ha pero' la facolta' di esaminare preventivamente i progetti degli impianti stessi e di vigilare i relativi lavori e l'esercizio degli impianti per quanto di sua competenza.
Capo XVIII
SERVIZI SECONDARI
Sezione I
Legalizzazione di atti
Art. 149.
Legalizzazione degli Atti. Diritti e tasse postali.
Spese di legalizzazione
L'Amministrazione puo' assumere il servizio della trasmissione alle
autorita' competenti degli atti soggetti a legalizzazione.
Sono a carico del richiedente, oltre lo speciale diritto stabilito
per ogni legalizzazione dai provvedimenti tariffari di cui all'art. 7
del codice postale, tasse postali di francatura e di raccomandazione
sia per l'inoltro degli atti alle autorita' competenti a
legalizzarli, che per la loro restituzione al richiedente stesso.
Il richiedente deve, inoltre, anticipare le spese di legalizzazione
nella misura stabilita dalle leggi in vigore. L'importo di tali spese
viene trasmesso all'autorita' che deve effettuare la legalizzazione,
mediante vaglia ordinario, la cui tassa e' pure a carico del
richiedente.
Art. 150.
Responsabilita' - Reclami - Rifiuti
In caso di perdita, non cagionata da forza maggiore, di pieghi
raccomandati contenenti richieste di legalizzazione di atti e
documenti spetta al richiedente l'indennita' stabilita' per le
corrispondenze raccomandate, ai sensi dell'art. 48 del codice
postale.
I reclami concernenti le legalizzazioni degli atti sono soggetti al
termine stabilito dall'art. 91 del codice predetto.
Gli atti che per qualsiasi ragione non fossero ritirati a cura
degli interessati, e di cui non si potesse in altro modo eseguire il
recapito, sono sottoposti alle norme stabilite per le corrispondenze
inesitate.
Sezione II
Notificazioni
Art. 151.
Buste e moduli di servizio
Per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale gli
ufficiali giudiziari fanno uso di speciali buste, di color verde, di
cui debbono fornirsi a propria cura e spese, e di speciali moduli per
avvisi di ricevimento, pure di colore verde, forniti
dall'Amministrazione.
Art. 152.
Confezionamento dei pieghi
L'ufficiale giudiziario presenta all'ufficio postale la copia dello
atto da notificare in busta chiusa, salvo che l'autorita' giudiziaria
o la parte autorizzino l'invio in busta aperta.
Sulla busta debbono essere scritte le usuali indicazioni del nome,
cognome ed indirizzo del destinatario, con le particolarita' atte ad
agevolarne la ricerca.
L'ufficiale giudiziario vi appone, inoltre, il numero del
repertorio, la propria sottoscrizione ed il sigillo e presenta
contemporaneamente l'avviso di ricevimento compilato con le
indicazioni richieste dallo speciale modello e col numero di
repertorio.
Art. 153.
Modalita' di spedizione - Tasse postali
La spedizione ha luogo nelle forme stabilite per i pieghi
raccomandati con avviso di ricevimento; la restituzione di tale
avviso e' effettuata pure in raccomandazione.
Le tasse postali dovute, compreso il diritto per l'avviso di
ricevimento e per la raccomandazione di esso, sono corrisposte
all'ufficio postale di accettazione all'atto della presentazione di
ciascun piego e convertite in francobolli o in impronte di macchine
affrancatrici da applicarsi sulla busta del piego stesso.
Art. 154.
Pieghi diretti in localita' non servite da portalettere
Quando l'ufficiale giudiziario sappia o ritenga che la localita'
cui il piego e' diretto non sia dotata di servizio di recapito, deve
domandarne l'invio per espresso, pagando anticipatamente il relativo
diritto, oltre alle tasse postali di cui all'art. 153.
Gli uffici, ai quali pervengono pieghi della specie da recapitarsi
per espresso, provvedono al recapito con apposito mezzo nei modi
stabiliti per il recapito delle corrispondenze per espresso ed in
conformita' delle norme contenute nell'articolo seguente.
I pieghi che, diretti a persone dimoranti in localita' non servite
da portalettere, non fossero stati inviati per espresso, debbono
essere immediatamente restituiti ai mittenti con dichiarazione del
motivo del non eseguito recapito.
Art. 155.
Modalita' di recapito dei pieghi
Salvo quanto e' disposto dall'articolo seguente, la consegna del
piego dev'essere fatta all'indirizzo del destinatario, anche se
questi sia abbonato al casellario postale e personalmente al
destinatario, anche se dichiarato fallito.
Se la consegna non puo' essere fatta personalmente al destinatario,
il piego e' consegnato ad uno della famiglia con lui convivente od a
persona addetta alla casa od al servizio del destinatario, purche' il
consegnatario sia sano di mente e di eta' maggiore di quattordici
anni.
Nella impossibilita' di effettuarla al destinatario in persona, la
consegna puo' essere fatta al portiere nel solo caso che esso sia
all'esclusivo servizio del destinatario medesimo.
I pieghi diretti a militari in caserma, a detenuti, a ricoverati in
ospedali, case di cura, di riposo, a dipendenti di stabilimenti
devono essere consegnati personalmente al destinatario.
Nel caso in cui non sia possibile provvedere a norma dei precedenti
commi i pieghi sono subito rinviati al mittente con l'annotazione dei
motivi della mancata notifica.
L'avviso di ricevimento dev'essere sottoscritto dalla persona alla
quale e' consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a
persona diversa dal destinatario, la firma dev'essere seguita dalla
indicazione della qualita' del consegnatario.
Nel caso in cui il destinatario sia impossibilitato a firmare, la
consegna deve essere fatta alla presenza di due testimoni che devono
apporre la propria firma sia sul registro di consegna che sull'avviso
di ricevimento.
Art. 156.
Rifiuto di sottoscrivere l'avviso di ricevimento o di ricevere il
piego
Nel caso in cui il destinatario, o le persone alle quali puo' farsi
la consegna, rifiutino di firmare l'avviso di ricevimento, se ne
fara' menzione sull'avviso stesso, con l'indicazione del nome e
cognome della persona che rifiuta di firmare e della sua qualita' se
trattasi di persona diversa dal destinatario.
Nel caso in cui il destinatario rifiuti di ricevere il piego o di
firmare il registro di consegna, cio' che equivale a rifiuto del
piego, questo e' restituito al mittente con l'annotazione "rifiutato
dal destinatario". Nel caso in cui il rifiuto di ricevere il piego o
di firmare il registro di consegna, sia opposto da persone alle quali
puo' farsi la consegna, il piego e' depositato all'ufficio postale,
dopo che l'agente postale ne avra' rilasciato avviso presso il
destinatario. Di cio' e' ugualmente latta menzione sull'avviso di
ricevimento, che e' subito recapitato al mittente.
Nei casi suddetti la notificazione si ha come eseguita.
Trascorsi dieci giorni dalla data in cui il piego e' stato
depositato presso l'ufficio postale, senza che il destinatario ne
abbia curato il ritiro, il piego stesso e' restituito al mittente con
l'annotazione "rifiutato dal destinatario".
Nel caso, invece, che durante la detta giacenza il destinatario ne
curi il ritiro, l'impiegato postale deve compilare un duplicato
dell'avviso di ricevimento che, completato in ogni sua parte e
firmato dal destinatario, e' spedito subito al mittente in
raccomandazione ed in esenzione di tassa.
Qualora la data delle eseguite formalita' manchi sull'avviso di
ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per
eseguita alla data di spedizione dell'avviso stesso.
Art. 157.
Pieghi non potuti recapitare - Restituzione al mittente
Nel caso di cambiamento di indirizzo del destinatario l'operatore
postale scrive, a tergo della busta del piego, la indicazione del
nuovo recapito, quando sia a sua conoscenza.
Se il destinatario e' irreperibile, viene fatta a tergo della busta
analoga annotazione.
Nei casi previsti dal presente articolo il piego e' rinviato subito
al mittente.
Art. 158.
Spedizione degli avvisi di ricevimento dei pieghi recapitati
L'avviso di ricevimento del piego recapitato deve essere completato
in ogni sua parte e munito del bollo dell'ufficio postale, recante la
data dello stesso giorno di consegna. Esso e' subito spedito in
raccomandazione all'indirizzo gia' predisposto dal mittente. Salva la
spedizione in raccomandazione, l'avviso di ricevimento puo' essere
comunicato per telegrafo purche' il mittente versi anche la tassa del
telegramma.
Lo smarrimento dell'avviso di ricevimento non da' diritto ad alcun
indennizzo. L'Amministrazione postale e' pero' tenuta a rilasciare
senza spesa un duplicato ed a farlo avere al mittente nel piu' breve
tempo possibile.
Art. 159.
Responsabilita' - Indennita' di smarrimento
Alla spedizione, al trasporto e alla consegna dei pieghi contenenti
atti giudiziari da notificare si applicano le disposizioni
dell'articolo 6 del codice postale.
Per ogni piego smarrito l'Amministrazione postale paga la
indennita' stabilita per le raccomandate smarrite, con le norme
indicate dall'art. 48 del codice anzidetto.
Il pagamento dell'indennita' e' fatto all'ufficiale giudiziario
mittente, il quale ne corrispondera' l'importo alla parte che
richiede la notificazione dell'atto, facendosene rilasciare ricevuta.
Quando la notificazione sia stata disposta dall'autorita'
giudiziaria, l'importo dell'indennita', detratta a favore
dell'ufficiale giudiziario la spesa della raccomandazione, e' versata
a favore dell'erario.
Art. 160. Notificazione degli atti per conto degli uffici di conciliazione Per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta nei procedimenti davanti ai giudici conciliatori, le norme degli articoli precedenti si estendono al messo di conciliazione, in quanto siano applicabili.
Art. 161. Notificazione dei verbali di contravvenzione al codice stradale Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono anche applicabili alla notificazione dei verbali di contravvenzione alle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 e successive modificazioni, sulla circolazione stradale, da parte dell'ufficio al quale appartiene il funzionario o l'agente che ha accertato la contravvenzione. Nel caso in cui il predetto ufficio possa avvalersi del disposto dell'art. 54 del codice postale le tasse di spedizione dei pieghi sono poste a carico del destinatario. Se il destinatario, o le persone alle quali e' autorizzata la consegna del piego, rifiutino di pagare le predette tasse il piego si considera rifiutato e la notificazione si ha come eseguita.
Art. 162.
Notificazione degli atti tavolari
Alle notificazioni degli atti tavolari, qualora siano effettuate a
mezzo della posta, si applicano le norme del presente capo purche' i
relativi pieghi siano muniti del bollo di contrassegno dell'ufficio
tavolare mittente e siano spediti dal cancelliere dell'ufficio
stesso.
Art. 163.
Notificazioni ai contribuenti
Le notificazioni degli avvisi e degli altri atti che per legge
devono essere notificati al contribuente possono essere effettuate
dai messi comunali a mezzo della posta, con le stesse norme che
regolano la notificazione degli atti giudiziari.
Sezione III
Dichiarazione dei redditi
Art. 164.
Dichiarazione dei redditi
La dichiarazione dei redditi assoggettabili alle imposte dirette
puo' essere spedita ai competenti uffici a mezzo di semplice
raccomandata e si considera presentata nel giorno in cui e'
consegnata all'ufficio postale, che deve apporre il timbro a
calendario sulla busta che li contiene.
Le tasse postali debbono essere corrisposte dal mittente.
Sezione IV
Rilascio delle bollette di legittimazione degli spiriti
Art. 165.
Rilascio delle bollette di legittimazione degli spiriti.
Compenso liquidato dal Ministero delle finanze
Gli uffici postali possono essere incaricati di rilasciare le
bollette di legittimazione degli spiriti e degli olii di semi con le
norme dettate dal Ministero delle finanze.
Tale servizio viene affidato agli uffici postali in via
sussidiaria, quando ai bisogni del commercio si dimostrino
insufficienti gli altri uffici cui ne incombe l'obbligo.
Per ciascuna bolletta rilasciata l'Amministrazione riceve un
compenso stabilito e corrisposto dal Ministero delle finanze.
Sezione V
Consegna di titoli di pagamento a creditori della Marina militare
Art. 166.
Consegna di titoli di pagamento a creditori della Marina militare
Modalita' di esecuzione
Gli uffici postali situati in localita' dove non esistono autorita'
marittime sono incaricati di consegnare ai rispettivi intestatari i
titoli di pagamento con i quali la Marina militare soddisfa i suoi
impegni verso terzi creditori.
I titoli, muniti del rispettivo modulo di quietanza, vengono
direttamente spediti agli uffici postali dai competenti uffici del
Ministero della difesa e dai comandi ed autorita' periferiche.
Gli uffici postali consegnano i titoli ai rispettivi intestatari
con le cautele in uso per il pagamento dei vaglia postali e col
ritiro della firma sul modulo di quietanza, nello spazio a cio'
destinato, convalidando la consegna con bollo proprio e firma.
Le quietanze sono trasmesse in raccomandazione all'autorita'
mittente.
I titoli che per qualsiasi ragione non possono essere consegnati
vengono restituiti, insieme coi moduli di quietanza e con foglio di
accompagnamento esplicativo, all'autorita' dalla quale siano
pervenuti.
TITOLO II
PACCHI
Capo I
PACCHI POSTALI
Art. 167.
Oggetti non ammessi alla spedizione
I pacchi postali, oltre agli oggetti vietati dall'art. 81 del
codice postale, non possono contenere:
a) materie esplosive o infiammabili;
b) oggetti e merci per l'estero di cui sia vietata l'introduzione
nei Paesi di transito o di destinazione;
c) sostanze che tramandino cattivo odore, che presentino indizi
di putrefazione, o che non possano, stante la durata del trasporto,
giungere a destinazione senza putrefarsi;
d) animali vivi che possano cagionare danno od abbiano bisogno di
cure speciali durante il tempo che rimangono affidati alla posta.
Art. 168.
Pacchi ingombranti
Sono considerati ingombranti, oltre i pacchi postali che eccedono
le dimensioni stabilite, anche quelli che per la loro forma, la loro
dichiarata fragilita', o la natura del loro contenuto, richiedono
precauzioni speciali durante il trasporto.
Art. 169.
Oggetti ammessi condizionatamente
Irresponsabilita' dell'Amministrazione
I commestibili, i liquidi, i semi di bachi, e in genere tutti gli
oggetti e le merci che possano facilmente spezzarsi, guastarsi,
disperdersi o corrompersi, e gli animali vivi ammessi al trasporto,
sono accettati a rischio del mittente, anche se cio' non risulti da
esplicita dichiarazione, nel senso che l'Amministrazione non risponde
della rottura, della dispersione, del naturale deperimento di tali
oggetti e merci, ne' della morte degli animali, sebbene dal mittente
siano state osservate tutte le norme prescritte per la spedizione di
essi.
L'Amministrazione e' tenuta al pagamento dell'indennizzo di cui
all'art. 70 del codice postale per l'avaria dei pacchi accettati, a
causa della fragilita' del contenuto, con la tariffa di ingombranti.
L'accettazione dei generi di monopolio dello Stato e di altri
prodotti ed oggetti la cui circolazione nella Repubblica o la cui
esportazione sia vincolata a determinate prescrizioni o restrizioni,
e' subordinata alla constatazione da parte degli uffici postali che
siano state osservate ed adempiute dal mittente le speciali norme
vigenti in materia.
L'Amministrazione non assume responsabilita' per le conseguenze
della eventuale accettazione, da parte degli uffici, di pacchi
postali inammissibili ai sensi del presente e del precedente art. 168
e per i quali non siano state osservate le prescritte formalita'.
L'Amministrazione e' soltanto tenuta, per i pacchi postali diretti
all'estero e restituiti dagli uffici di scambio italiani, a
rimborsare l'ammontare dei diritti territoriali e marittimi dovuti
alle Amministrazioni estere, purche' l'accettazione non sia stata
effettuata in seguito a falsa dichiarazione del contenuto.
Art. 170.
Bollettini di spedizione - Francatura
Per l'accettazione di ciascun pacco postale deve essere usato un
apposito bollettino di spedizione.
La francatura dei pacchi e' corrisposta mediante speciali
francobolli che devono essere applicati nei modi indicati dalla
Amministrazione. I francobolli apposti in modo difforme da quello
prescritto si considerano come non applicati.
La francatura puo' essere effettuata anche a mezzo di apposite
macchine affrancatrici.
L'Amministrazione puo' autorizzare gli utenti di tali macchine
affrancatrici, che ne facciano richiesta, a stampare per loro uso i
bollettini, con le caratteristiche che saranno da essa determinate.
Art. 171. Compilazione del bollettino di spedizione - Disposizioni preventive Sul bollettino di spedizione, che deve essere compilato in ogni sua parte dal mittente, e sul pacco devono essere indicati in modo chiaro e preciso gli indirizzi del destinatario e del mittente nonche' la qualita' e la quantita' degli oggetti contenuti nel pacco stesso. L'indirizzo puo' essere indicato anche su un'etichetta saldamente attaccata al pacco, tranne che questo sia assicurato. Se il pacco e' assicurato o gravato di assegno, sul bollettino e sul pacco deve essere indicato, in tutte lettere e cifre e senza cancellature o correzioni, l'importo del valore dichiarato o dell'assegno. Il mittente deve indicare sia sul bollettino che sul pacco in quale modo intenda disporre del pacco nel caso in cui non possa esserne effettuata, per qualsiasi motivo, la consegna al destinatario.
Art. 172.
Obbligo di presentare la documentazione prescritta
All'atto dell'impostazione del pacco, il mittente deve presentare,
unitamente al bollettino di spedizione, gli altri documenti
prescritti da leggi o da regolamenti.
Art. 173.
Imballaggio dei pacchi - Responsabilita' del mittente per danni
derivanti dai difetti d'imballaggio
Il pacco deve essere, a cura del mittente, rivestito di un
involucro suggellato tale da ben garantire il suo contenuto e da non
permettere che un'eventuale manomissione possa essere perpetrata
senza lasciare tracce apparenti di violazione.
Il contenuto deve, inoltre, essere imballato in modo da escludere
qualsiasi pericolo di danno alle persone e alle cose e da essere
preservato dai danni che potrebbero arrecargli l'attrito, la
pressione e l'umidita', avuto riguardo al peso, alla qualita' della
merce e alla durata del trasporto.
L'Amministrazione puo' ammettere al trasporto, anche senza alcun
involucro o imballaggio, determinati oggetti non disgregabili ed
esigere imballaggi speciali per i pacchi assicurati, per quelli
contenenti oggetti di metallo o di materie pesanti, animali vivi,
liquidi, materie grasse facili a liquefarsi, colori e materie di cui
sia ammessa la spedizione con particolari modalita'.
Il mittente e' responsabile degli eventuali danni che puo'
cagionare il difetto di confezione del pacco da lui spedito.
Art. 174. Elementi che deve contenere la ricevuta rilasciata al mittente Per ciascun pacco impostato e' rilasciata al mittente ricevuta recante l'indicazione degli estremi dell'invio ed, eventualmente, l'ammontare del valore dichiarato o dell'assegno. Per i pacchi assicurati anche contro i rischi di forza maggiore deve essere apposta sul bollettino, sulla ricevuta e sul ((pacco)) la indicazione "F.M.".
Art. 175. In che modo il mittente puo' disporre preventivamente del pacco Con l'indicazione preventiva che deve fare sul pacco e sul relativo bollettino di spedizione, ai sensi del precedente art. 171, il mittente puo' disporre soltanto: il rinvio del pacco, la rispedizione o il divieto di rispedizione, la consegna ad altro destinatario (eventualmente senza riscuotere l'assegno o riscuotendo una somma inferiore a quella indicata), l'invio di un avviso di giacenza e l'abbandono del pacco. L'abbandono non esonera, pero', il mittente dal pagamento di tutti i diritti di cui il pacco fosse gravato.
Art. 176.
Diritti del mittente e del destinatario
Il mittente puo' ritirare il pacco postale prima della partenza, ma
senza diritto al rimborso delle tasse pagate.
Dopo la partenza e prima della consegna al destinatario, ove non vi
siano opposizioni, sequestri o pignoramenti, il mittente puo'
chiedere per posta o per telegrafo la restituzione del pacco, farne
cambiare la destinazione e l'indirizzo e annullare o diminuire
l'importo dell'assegno. In tal caso si applicano le disposizioni di
cui al secondo comma del precedente art. 42.
Nel caso di restituzione al mittente di un pacco diretto
all'estero, non ancora partito o rimesso dalle amministrazioni
estere, e' ammesso il rimborso della quota parte delle tasse
spettanti alle dette amministrazioni. ((1))
Il destinatario puo' rifiutare il pacco o, in caso di cambiamento
di indirizzo, richiedere la consegna o la rispedizione al nuovo
indirizzo.
--------------
AGGIORNAMENTO (1)
L'avviso di rettifica in G.U. 28/10/1982, n. 298 ha disposto che
"all'art. 176, terzo comma, secondo rigo, al posto della preposizione
"dalle" leggasi "alle"."
Art. 177. Apertura dei pacchi provenienti dall'estero o diretti all'estero I pacchi postali provenienti dall'estero o diretti all'estero possono essere aperti negli uffici di sdoganamento, stabiliti dall'Amministrazione d'intesa col Ministero delle finanze, in presenza degli impiegati postali che rappresentano l'utente, per l'esazione dei diritti doganali, per l'accertamento delle leggi la cui applicazione e' demandata alle dogane e per l'irrogazione delle eventuali sanzioni.
Art. 178.
Recapito a domicilio
I pacchi postali sono recapitati a domicilio a cura
dell'Amministrazione, ad eccezione di quelli indirizzati fermo posta
od a persone di cui non sia conosciuto il domicilio o dimoranti in
localita' sprovviste di adeguati mezzi di trasporto postale.
I provvedimenti tariffari possono determinare i limiti di valore
entro i quali i pacchi assicurati o gravati di assegno o di diritti
postali e doganali possano essere recapitati a domicilio.
Per il recapito a domicilio dei pacchi postali a mezzo di
ricevitori o di portalettere puo' essere stabilito anche un limite di
peso.
Art. 179.
Distribuzione in ufficio - Avviso di arrivo
I pacchi postali che non possono essere recapitati a domicilio,
quelli non potuti consegnare per qualsiasi motivo al destinatario,
sebbene portati a domicilio, e quelli indirizzati fermo posta sono
distribuiti in ufficio.
In tal caso deve essere inviato gratuitamente al destinatario un
avviso per informarlo dell'arrivo del pacco.
Trascorsi quindici giorni dalla data d'invio dell'avviso senza che
il destinatario abbia curato il ritiro del pacco, il pacco stesso e'
considerato come inesitato e ad esso sono applicabili le norme dei
successivi articoli ((183, 184 e 185)).
Il predetto termine e' elevato a un mese per i pacchi di cui non
sia stato possibile recapitare l'avviso al destinatario e per quelli
indirizzati fermo posta.
Sono considerati subito inesitati i pacchi rifiutati dal
destinatario.
Art. 180.
Cautela nella consegna dei pacchi
La consegna dei pacchi postali e' eseguita in conformita' delle
disposizioni dei precedenti articoli 37 e 38, applicando a quelli
ordinari le disposizioni relative alle corrispondenze raccomandate ed
a quelli assicurati le disposizioni relative alle corrispondenze
assicurate.
Art. 181.
Apertura dei pacchi per accertamenti contravvenzionali
Oltre che nei casi previsti dal precedente art. 177, i pacchi
postali possono essere aperti in qualunque ufficio, a richiesta dei
funzionari e degli agenti finanziari, qualora questi ultimi ritengano
che vi sia violazione delle leggi sulle dogane, sui monopoli ed in
genere di tutte le disposizioni aventi forza di legge che essi sono,
chiamati ad applicare o a far osservare.
L'ufficio postale di destinazione puo' aprire il pacco per il quale
vi sia fondato sospetto che contenga merci non dichiarate, il cui
trasporto e' vietato, o corrispondenze in frode alla esclusivita'.
L'apertura di un pacco postale nell'ufficio di destinazione e'
eseguita in presenza del destinatario, che e' invitato ad assistervi
o a farsi rappresentare.
In caso di rifiuto o di mancata presentazione del destinatario il
pacco e' considerato come inesitato e non puo' essere restituito al
mittente, ne' consegnato ad altro destinatario senza la ricognizione
del contenuto per l'applicazione delle eventuali sanzioni.
Qualora sia accertata contravvenzione deve essere compilato
apposito verbale.
Art. 182.
Pagamento delle somme gravanti i pacchi
Effettuato il pagamento dei diritti doganali, delle tasse,
soprattasse e ammende eventualmente gravanti il pacco postale, al
destinatario debbono essere consegnate, a seconda dei casi, le
bollette doganali e le copie dei verbali di contravvenzione.
Nel caso di rifiuto di pacchi postali da parte del destinatario o
di irreperibilita' di questo, l'Amministrazione ha facolta' di
procedere contro il mittente per il pagamento delle tasse,
soprattasse e ammende.
Art. 183.
Avvisi di giacenza
Qualora il mittente abbia richiesto, a norma dell'art. 176, la
segnalazione di giacenza del pacco postale non potuto recapitare o
rifiutato dal destinatario, l'Amministrazione gli comunica la
giacenza a mezzo di uno speciale avviso.
Uguale avviso gli e' inviato se il pacco sia trattenuto, in corso
di trasporto, dalla dogana o dalla posta per cause non dipendenti da
forza maggiore.
In risposta all'avviso di giacenza, il mittente puo' rettificare
l'indirizzo, dare una delle disposizioni indicate nell'art. 176 o
chiedere che il destinatario sia di nuovo invitato a ritirare il
pacco, riducendo l'assegno o assumendo il pagamento dei diritti di
cui sia eventualmente gravato.
Gli avvisi hanno corso gratuitamente.
In attesa della disposizione del mittente, l'ufficio puo', a
richiesta del destinatario, consegnargli il pacco o rispedirlo alla
sua nuova residenza, dandone comunicazione al mittente.
Art. 184.
Rinvio all'origine dei pacchi non potuti recapitare
Il pacco postale di cui non sia stata possibile la consegna al
destinatario e' rinviato al mittente, salvo che questi non abbia
disposto che sia considerato come abbandonato.
Il rinvio viene eseguito alla scadenza dei termini di giacenza
previsti dall'art. 179 quando il mittente abbia disposto, ai sensi
dell'art. 176, la restituzione del pacco o se non abbia dato alcuna
disposizione o se le disposizioni date non siano ammesse o non
abbiano reso possibile la consegna del pacco.
Il pacco e' subito rinviato quando le disposizioni date in risposta
all'avviso di giacenza di cui al precedente art. 183 non siano
ammesse o non abbiano reso possibile la consegna del pacco.
Qualora il mittente non abbia dato risposta all'avviso di giacenza,
il rinvio e' eseguito un mese dopo la spedizione dell'avviso stesso.
Art. 185.
Rispedizione dei pacchi
Ai fini di cui al primo comma dell'art. 68 del codice postale, non
e' soggetta a tassa la rispedizione di un pacco tra due localita'
facenti parte dello stesso comune.
La tassa cui e' soggetto il pacco postale rinviato al mittente ai
sensi del terzo comma dell'art. 68 del codice postale, se non pagata
anticipatamente, e' riscossa all'atto della consegna del pacco.
La rispedizione all'estero di un pacco proveniente dallo interno
della Repubblica puo' essere effettuata solo se siano osservate tutte
le formalita' prescritte per i pacchi diretti all'estero e siano
pagate le relative tasse di spedizione.
Art. 186.
Tassa di custodia
Agli effetti dell'applicazione della tassa di custodia, il periodo
di giacenza gratuita di un pacco postale, nel caso in cui l'avviso di
cui all'art. 179 non abbia potuto essere consegnato per
irreperibilita' del mittente o del destinatario, decorre dalla data
di spedizione dell'avviso stesso.
La tassa di custodia, una volta applicata, rimane sempre a carico
del pacco.
Nel caso di rispedizione o di rinvio all'origine del pacco le tasse
di custodia eventualmente applicate dai vari uffici si cumulano fino
al limite massimo stabilito dal provvedimento tariffario di cui
all'art. 7 del codice postale.
Art. 187.
Verifica dei pacchi per accertamenti di avarie o deficienze
Il destinatario, o in caso di rinvio all'origine il mittente, ha
diritto di chiedere che il pacco avente tracce esteriori di
violazione o di avaria sia, prima della consegna, pesato e aperto in
sua presenza per verificarne il contenuto.
Qualora dalla verifica del contenuto, eseguita in base ai documenti
esistenti, e, per i pacchi provenienti dall'estero, in base alle
bollette di sdoganamento, si accertino deficienze od avarie,
l'ufficio compila apposito verbale che deve essere sottoscritto anche
dal destinatario o dal mittente. I funzionari di dogana devono, se
richiesti, ((prestarsi)) a concorrere con quelli dell'Amministrazione
nella constatazione di avarie, deficienze od altro nei pacchi postali
soggetti a vincoli o formalita' doganali ed a sottoscrivere i
documenti comprovanti le constatazioni stesse.
Il destinatario o il mittente e' libero di rifiutare o di ritirare
il pacco verificato; in quest'ultimo caso devono essere pagati tutti
i diritti di cui il pacco sia eventualmente gravato.
Se il pacco e' gravato di assegno o di diritti doganali, il
destinatario e' tenuto a darne ricevuta prima della verifica, pagando
l'importo dell'assegno, dei dazi e degli altri diritti di cui il
pacco sia gravato; eseguita la verifica, egli e' tenuto, in ogni
caso, a ritirare il pacco, che a tutti gli effetti si considera
consegnato.
Il destinatario, in caso di ritiro, e il mittente, anche in caso di
rifiuto, hanno facolta' di richiedere copia dei verbali compilati.
Nel caso di rifiuto da parte del destinatario, il verbale compilato
in sua presenza fa fede anche nei confronti ((del)) mittente, quanto
alla quantita', qualita' e stato del contenuto del pacco, se il
mittente medesimo non abbia mosso altre eccezioni sulla integrita'
del pacco all'atto del ritiro e chiesto una nuova verifica.
La consegna del pacco verificato al destinatario o al mittente
lascia impregiudicato il loro eventuale diritto alle indennita'
previste dalla legge.
Art. 188.
Vendita e distruzione dei pacchi
Il pacco, il cui contenuto debba essere venduto o distrutto, e'
aperto con le norme prescritte dall'Amministrazione.
La vendita e' fatta al migliore offerente e l'importo ricavatone,
previa deduzione delle spese, tasse, soprattasse e imposte gravanti
sul pacco, viene corrisposto al mittente o, a richiesta di questo, al
destinatario.
Nel caso in cui l'avente diritto abbia rinunciato per iscritto
all'importo ricavato dalla vendita questo e' subito incamerato dalla
Amministrazione.
Tanto per la vendita, quanto per la distruzione deve essere
compilato il relativo verbale che, nel primo caso, deve essere
firmato anche dall'acquirente.
Art. 189.
Trasporto dei pacchi postali urgenti
Il trasporto dei pacchi urgenti e' effettuato con i mezzi
ferroviari, tranviari, automobilistici, di navigazione interna e di
procacciato, anche se, in base alle leggi e convenzioni vigenti,
impiegati dell'Amministrazione per l'invio delle sole corrispondenze.
Art. 190.
Pacchi postali contenenti indumenti civili delle reclute e richiamati
alle armi
Per essere ammessi ad usufruire della speciale tariffa prevista
dall'art. 64 del codice postale, i pacchi postali contenenti abiti
civili delle reclute o dei richiamati alle armi debbono essere
spediti per il tramite dell'autorita' militare, che deve convalidare
la regolarita' della spedizione, apponendo sul pacco e sul relativo
bollettino apposita attestazione.
Art. 191.
Autorizzazione di procedure semplificate per l'accettazione di
rilevanti quantitativi di pacchi
Quando speciali circostanze lo richiedano, l'Amministrazione, con
le modalita' e condizioni da essa stabilite, puo' consentire
particolari procedure semplificate per l'accettazione e la francatura
di rilevanti quantitativi di pacchi.
L'autorizzazione puo' essere revocata o sospesa, a giudizio della
Amministrazione, quando non siano state osservate le modalita' e
condizioni prescritte o per altre gravi irregolarita' oppure quando
siano cessate le speciali circostanze che ne determinarono il
rilascio.
Le procedure semplificate per la spedizione all'estero dei pacchi
postali sono stabilite d'intesa con il Ministero delle finanze.
Art. 192.
Autorizzazione a valersi della riduzione tariffaria prevista dal
codice postale
Gli utenti che singolarmente spediscono, nel servizio postale
interno, notevoli quantitativi di pacchi o di pieghi voluminosi e che
intendono valersi della riduzione di tariffa prevista dal codice
postale debbono chiedere l'autorizzazione alla direzione
compartimentale nel cui territorio hanno la loro sede principale.
A coloro che comprovino di aver spedito, nei dodici mesi
precedenti, almeno cinquantamila o centomila o duecentomila pacchi
ovvero centomila o duecentomila o quattrocentomila pieghi voluminosi,
e' accordata, per l'anno successivo, una riduzione sulle rispettive
tariffe normali nelle misure stabilite con decreto ministeriale. La
riduzione decorre dalla data di rilascio dell'autorizzazione ed e'
accordata anno per anno.
Le riduzioni non si applicano sulle tasse o soprattasse stabilite
per i servizi accessori, ne' possono essere cumulate con altre
riduzioni comunque concesse.
Ai fini del presente articolo sono da considerare pieghi voluminosi
i pacchetti postali, i campioni di merci, le incisioni o
registrazioni foniche su disco, su nastro o su filo, purche' non
realizzino, in tutto od in parte, corrispondenza epistolare. I pieghi
stessi, per fruire delle agevolazioni tariffarie, devono essere di
peso non inferiore ai 500 grammi ed essere spediti in
raccomandazione.
Art. 193.
Condizioni per beneficiare della riduzione tariffaria prevista dal
codice postale
Al raggiungimento dei quantitativi minimi indicati nel precedente
art. 192 non possono concorrere i pacchi o i pieghi voluminosi di
piu' mittenti, anche se tra loro esista un qualsiasi rapporto di
affari, ne' quelli ammessi, per altro titolo, a fruire di un
trattamento tariffario ridotto.
La riduzione di tariffa e' concessa a condizione che il mittente
provveda:
a) ad effettuare in proprio le operazioni di accettazione dei
pacchi o dei pieghi voluminosi con le procedure preventivamente
approvate dall'Amministrazione;
b) a ripartire direttamente i pacchi o i pieghi voluminosi
secondo gli schemi concordati con la direzione compartimentale
competente;
c) ad effettuare in proprio il carico dei pacchi o dei pieghi
voluminosi, ripartiti come alla lettera precedente, sui mezzi di
trasporto messi a disposizione dall'Amministrazione oppure a curarne
il trasporto, a proprio spese, all'ufficio postale designato dalla
competente direzione compartimentale.
Art. 194.
Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Il direttore compartimentale, con proprio motivato provvedimento,
puo' sospendere o revocare l'autorizzazione quando non siano state
osservate, in tutto od in parte, le norme dei precedenti articoli 192
e 193, salva l'applicazione dell'articolo 82 del codice postale.
L'autorizzazione deve essere revocata in caso di accertate
discordanze fra i quantitativi o i pesi indicati nelle dichiarazioni
e quelli effettivi degli oggetti spediti.
Capo II
CONCESSIONE DEL TRASPORTO DEI PACCHI
Art. 195.
Domanda di autorizzazione
Chiunque intenda eseguire, per conto di terzi, il trasporto dei
pacchi e colli di peso fino a 20 chilogrammi deve farne domanda al
direttore provinciale delle poste competente per territorio,
corredandola dei documenti prescritti dalla Amministrazione postale e
comprovando di essere gia' autorizzato a esercitare la sua attivita'
in base alle disposizioni legislative vigenti.
Art. 196.
Validita', durata e revoca della concessione
La concessione e' rilasciata a tempo indeterminato ed e' valevole
anche per tutte le agenzie o filiali del concessionario, purche' le
stesse siano indicate nella domanda di concessione.
Per la revoca della concessione valgono, oltre le disposizioni
contenute nell'art. 30 codice postale anche quelle dettate
dall'articolo 124 del presente regolamento.
Art. 197.
Indicazioni da riportare sul pacco o sulla distinta
Sui pacchi e colli soggetti all'esclusivita' devono essere
chiaramente indicati il nome, il cognome, l'indirizzo del mittente e
del destinatario ed il peso.
E' consentito riportare i suddetti elementi, anziche' sui pacchi e
colli, sulla distinta di accompagnamento o altro documento
equipollente, purche' i pacchi ed i colli vengano contrassegnati da
appositi numeri di codice corrispondenti a quelli indicati nei
predetti documenti.
Art. 198.
Diritto a favore dell'Amministrazione
Il diritto a favore dell'Amministrazione, stabilito con i
provvedimenti tariffari di cui all'art. 7 del codice postale, e'
commisurato al peso di ciascun pacco o collo soggetto
all'esclusivita'.
Le spedizioni della stessa qualita' di merce, di peso complessivo
superiore ai 20 chilogrammi suddivise in piu' pacchi o colli o prive
di imballaggio e caricate alla rinfusa, non sono soggette al
pagamento del diritto di cui sopra, purche' siano dirette dallo
stesso mittente allo stesso destinatario e siano accompagnate da
regolare fattura o copia di essa oppure da distinta di spedizione o
di accompagnamento o lettera di vettura. Se la spedizione e' di peso
inferiore a 20 chilogrammi viene considerata come unico pacco e per
essa deve essere corrisposto il relativo diritto.
Ai fini di cui al comma precedente i vettori non possono
costituirsi mittenti o destinatari.
Art. 199.
Modalita' di pagamento del diritto dovuto all'Amministrazione
Il pagamento del diritto a favore dell'Amministrazione si effettua
mediante l'applicazione sui pacchi e sui colli di marche speciali o
di cartellini con impronta di macchina affrancatrice.
Le marche speciali devono essere annullate con il bollo a data o a
mano con inchiostro indelebile subito dopo la loro applicazione.
Le impronte di macchine affrancatrici devono essere nitide e
conformi alle norme vigenti.
Le marche speciali e le impronte di macchine affrancatrici possono
essere apposte direttamente sulle bollette di accompagnamento emesse
dal concessionario o sul documento di accompagnamento, rilasciato dal
mittente, debitamente timbrato dal vettore.
Quando i pacchi e i colli hanno in comune la localita' di
provenienza e quella di destinazione, il concessionario puo'
applicare una unica impronta di macchina affrancatrice sulla distinta
di accompagnamento dei pacchi per l'importo complessivo dei diritti
dovuti all'Amministrazione.
Le date dei bolli e dell'impronta delle macchine affrancatrici e
quelle apposte a mano devono essere quelle del giorno, in cui i
pacchi e i colli sono consegnati alla persona incaricata del
trasporto.
Quando speciali circostanze lo richiedano l'Amministrazione con le
modalita' e le condizioni da essa stabilite, puo' consentire
particolari procedure semplificate per la riscossione del diritto di
monopolio.
Art. 200.
Pacchi da e per l'estero
Per il trasporto di pacchi o colli da e per l'estero, di peso sino
a 20 chilogrammi, non e' dovuto il diritto a favore
dell'Amministrazione postale.
Art. 201.
Penalita'
Il concessionario e' sottoposto alle sanzioni previste
dall'articolo 59 del codice postale, nel caso in cui venga accertato
che le marche ed i cartellini con le impronte di macchine
affrancatrici applicati sui pacchi e sui colli, sulle bollette o
sulle distinte non siano conformi alle disposizioni di cui all'art.
((199)).
Art. 202.
Controlli statistiche e tariffe
Il concessionario e' obbligato a permettere l'accesso nei suoi
uffici e recapiti, oltre che agli ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria, anche agli impiegati ed agenti postali incaricati del
controllo ed a mettere a loro disposizione i registri ed i documenti
dai quali devono risultare le operazioni di trasporto effettuate, il
concessionario deve inviare, entro il mese di gennaio, alla direzione
provinciale che gli ha assentito la concessione, una statistica dei
pacchi e colli trasportati nell'anno solare precedente, distinti nei
modi prescritti dall'Amministrazione e con l'indicazione dei diritti
corrisposti a quest'ultima.
I concessionari non possono stabilire tariffe inferiori a quelle
vigenti per il servizio gestito direttamente dall'Amministrazione.
Art. 203.
Irresponsabilita' dell'Amministrazione
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il
trasporto dei pacchi e colli esercitato dai concessionari e dalle
loro filiali o agenzie.
TITOLO III
DISPOSIZIONI COMUNI ALLE CORRISPONDENZE E A PACCHI
Capo I
ESCLUSIVITA'
Art. 204.
Definizione di privato
Per "privato", agli effetti degli articoli 41, lettera a) e 58, n.
3, lettera c), del codice postale, s'intende chi non faccia
professione di vettore, ne' sia addetto ad imprese di trasporti o
commissioni.
Art. 205.
Trattamento degli oggetti trasportati in violazione della
esclusivita'
Gli oggetti di corrispondenza sequestrati, ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 39 del codice postale, debbono essere consegnati al
piu' presto, con una copia del verbale, all'ufficio postale piu'
vicino, per essere distribuiti od avviati a destinazione.
Gli oggetti di corrispondenza di cui al precedente comma sono
sottoposti a carico del destinatario alla tassa delle corrispondenze
non francate.
I pacchi trasportati in violazione dell'esclusivita' sono lasciati
in possesso del vettore per l'ulteriore corso.
Art. 206.
Violazioni ripetute
Quando, in occasione dell'accertamento di una violazione, si
constati che anche anteriormente il trasgressore abbia commesso
analoghe infrazioni, se ne fa speciale menzione nel verbale, per
l'applicazione delle sanzioni comminate dalle leggi in vigore.
Capo II
TRASPORTI
Art. 207.
Trasporto da parte di concessionari di ferrovie e tranvie
I concessionari di ferrovie e di tranvie sono tenuti ad eseguire il
trasporto e lo scambio delle corrispondenze e dei pacchi postali con
le modalita' e le condizioni stabilite da apposite convenzioni.
Art. 208.
Trasporto da parte di concessionari di funivie, funicolari ed
ascensori
I concessionari dell'esercizio di funivie, funicolari ed ascensori
in servizio pubblico sono tenuti ad eseguire il trasporto e lo
scambio degli effetti postali nei limiti ed alle condizioni stabilite
nel capitolato d'oneri che disciplina la concessione.
Art. 209.
Trasporto da parte di esercenti servizi pubblici automobilistici o
filovie
Le imprese esercenti servizi pubblici automobilistici o filovie
sono tenute ad eseguire il trasporto e lo scambio degli effetti
postali con lo modalita' ed i limiti stabiliti dalle convenzioni
stipulate con l'Amministrazione sulla base di principi generali
fissati con decreto ministeriale da adottare d'intesa con il
Ministero dei trasporti.
Art. 210.
Trasporto obbligatorio da parte di societa' di navigazione marittima
ed interna
I concessionari di servizi di navigazione interna, comunque
sovvenzionati dallo Stato, hanno l'obbligo del trasporto degli
effetti postali alle condizioni stabilite negli atti di concessione.
Gli esercenti linee di navigazione marittima comunque sovvenzionati
dallo Stato, hanno l'obbligo del trasporto degli effetti postali alle
condizioni stabilite dalle convenzioni.
Gli esercenti linee di navigazione marittima e interna, non
contemplate nei commi precedenti, hanno l'obbligo del trasporto degli
effetti postali, alle condizioni stabilite nelle apposite convenzioni
da stipularsi con l'Amministrazione, e, quando ne sia il caso,
nell'atto di concessione del guidone postale a termine delle
disposizioni vigenti.
In ogni caso i capitani delle navi mercantili ed i loro
raccomandatari sono obbligati a ricevere e trasportare gratuitamente
le corrispondenze loro consegnate dagli agenti dell'Amministrazione
p.t.o di consoli italiani all'estero.
Art. 211.
Trasporto obbligatorio per le societa' di navigazione aerea
I concessionari di linee di navigazione aerea sono obbligati a
trasportare gratuitamente chilogrammi tre di corrispondenze postali
per ogni viaggio in partenza da aeroporti situati nel territorio
della Repubblica ed a trasportare, pure gratuitamente, i pieghi
diplomatici provenienti dal Ministero degli affari esteri e diretti
alle ambasciate e legazioni e quelli provenienti dalle ambasciate e
legazioni diretta all'anzidetto Ministero.
I detti concessionari hanno, inoltre, l'obbligo di trasportare gli
altri effetti postali e le corrispondenze oltre il predetto limite di
peso e fino ad un ottavo del carico utile dell'aeromobile, per ogni
viaggio, alle condizioni stabilite nelle relative convenzioni.
Per particolari contingenze, il limite del trasporto gratuito di
tre chilogrammi di corrispondenze, previsto dal primo comma del
presente articolo, puo' essere ridotto. Ove si tratti di linee
transoceaniche potra' concedersi la totale esenzione dall'obbligo del
trasporto gratuito.
Capo III
FABBRICAZIONE, USO E SMERCIO DELLE CARTE-VALORI POSTALI
Art. 212.
Variazione dei tipi di carte-valori
Salva la disposizione dell'art. ((213)) del presente regolamento,
l'istituzione, la soppressione e le modificazioni dei tipi e specie
delle carte valori postali sono disposte con decreto ministeriale, ai
sensi dell'art. 32 del codice postale.
Art. 213.
Carte-valori commemorative o celebrative
L'emissione di carte-valori postali per commemorare personaggi o
celebrare avvenimenti di particolare importanza e' autorizzata con
decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei
Ministri: i valori e le caratteristiche sono determinati con le
modalita' fissate dal secondo comma dell'art. 32 del codice postale.
La emissione e' attuata a cura esclusiva dello Stato, senza
ingerenza di eventuali promotori della emissione.
E' vietata qualsiasi cessione gratuita di carte-valori postali a
favore dei promotori anche dopo che ne sia cessata la validita'.
Art. 214.
Cessazione della validita' di carte valori. Cambio
Nel caso di soppressione o di modificazione di carte valori, sono
fissati i termini entro i quali saranno rispettivamente ammessi l'uso
da parte del pubblico ed il cambio.
Quando concorrano particolari ragioni, l'Amministrazione ha
facolta' di disporre la immediata cessazione dell'uso, stabilendo un
periodo di tempo entro il quale e' ammesso il cambio.
Non sono ammessi la restituzione delle carte-valori verso rimborso
del prezzo ed il cambio delle carte-valori medesime sciupate o
traforate.
Art. 215.
Smercio delle carte-valori
La vendita delle carte-valori postali e' fatta indistintamente da
tutti gli uffici postali. La rivendita e' fatta dagli spacciatori di
generi monopolio, secondo le norme legislative vigenti, ma puo' anche
essere affidata ad altri, mediante autorizzazione
dell'Amministrazione.
L'Amministrazione stessa ha facolta' di far visitare le rivendite
da propri agenti, per accertare che siano sufficientemente provviste
di carte valori-postali.
Le autorizzazioni possono essere revocate.
E' vietato ai venditori e rivenditori di carte-valori postali di
venderle o di rivenderle a prezzi diversi da quelli nominali o in uno
stato diverso da quello in cui sono fornite dall'Amministrazione e di
farne acquisto, non solo da privati, ma anche da qualsiasi ufficio
postale che non sia quello designato dall'Amministrazione.
I rivenditori ricevono un aggio, la cui misura viene determinata
con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni di
concerto con quello del tesoro.
I rivenditori debbono pagare anticipatamente l'importo delle
carte-valori che ritirano.
Art. 216.
Carte-valori traforate - Francobolli macchiati o formati di piu'
parti
Le carte valori si vendono non bollate e debbono essere adoperate
nello stato in cui sono fornite dall'Amministrazione.
I francobolli possono essere traforati in modo che la traforatura
riproduca le iniziali del nome e del cognome dei mittenti o
determinate cifre: la parte traforata non deve, pero', superare in
grandezza il terzo della superficie dei francobolli stessi.
Non sono ammessi francobolli macchiati o mancanti di qualche parte
che superi un decimo della loro superficie.
Salve le eventuali sanzioni penali, non sono ammessi francobolli.
formati da piu' parti, o sui quali sia stato steso uno strato di
qualsiasi materia.
Art. 217.
Carte-valori gia' adoperate, alterate o supposte false
Le corrispondenze di francatura facoltativa sulle quali fossero
applicati francobolli supposti falsi, o alterati, o gia' adoperati,
od altrimenti non ammissibili, hanno corso non tenendosi conto dei
fracobolli stessi, salvo il diritto dei destinatari di chiedere il
rimborso delle tasse pagate quando tali francobolli siano
riconosciuti validi.
Le corrispondenze ordinarie di francatura obbligatoria, sulle quali
fossero stati applicati francobolli supposti falsi, o alterati, o
gia' adoperati od altrimenti non ammissibili, sono spedite subito
alla direzione provinciale p.t. che, a seconda dei casi, le rimette
in corso, le toglie definitivamente di corso o le invia alla
autorita' giudiziaria.
Qualora si tratti di francobolli supposti falsi o alterati o di
francobolli autentici sottoposti a qualsiasi operazione diretta, sia
pure con la riunione di piu' parti staccate, a togliere da essi le
tracce dei bolli annullatori, i destinatari degli oggetti sui quali
sono applicati debbono, a richiesta, consegnare le rispettive buste o
fasce agli uffici postali di destinazione e, nel caso di oggetti
senza buste o fasce, quella parte degli oggetti stessi che contenga
l'indirizzo ed i francobolli, ed indicarne per iscritto i mittenti,
ai fini dell'applicazione delle sanzioni stabilite dalle norme
penali. Le cartoline debbono essere consegnate intere.
Agli stessi obblighi sono soggetti i mittenti di corrispondenze
raccomandate od assicurate che apparissero, all'atto della
impostazione, munite di francobolli falsi od alterati nei modi
indicati dal comma precedente.
Se i destinatari o i mittenti ricusano di ottemperare a tali
prescrizioni gli oggetti anzidetti sono spediti intatti alla
direzione provinciale p.t. che, dopo averli esaminati, o li rimette
in corso o li invia all'autorita' giudiziaria.
Anche i bollettini ed i francobolli per pacchi, sospetti di falso,
di alterazione o di precedente uso, sono trasmessi dagli uffici alla
direzione provinciale p.t. per le determinazioni di competenza; gli
esibitori sono tenuti a consegnarli dietro richiesta degli uffici
stessi.
Le disposizioni del presente articolo sono applicabili anche alle
impronte di macchine affrancatrici.
Art. 218.
Carte-valori non valide
Non sono valide, agli effetti della francatura, le carte-valori
postali dichiarate fuori corso, quelle di altre amministrazioni e
quelle che fossero gia' state utilizzate per altra francatura, salvo,
in questa ultima circostanza, l'eventuale applicazione delle norme
penali nei casi previsti dall'articolo precedente.
I francobolli impressi sulle cartoline e sui biglietti postali non
sono validi per altri usi.
I francobolli emessi per il pagamento di tasse relative a
prestazioni speciali sono validi esclusivamente per le prestazioni
medesime.
Capo IV
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 219.
Impostazione delle corrispondenze e dei pacchi
Le corrispondenze ordinarie in partenza - fatta eccezione per gli
oggetti spediti in abbonamento postale e per le corrispondenze
francate a macchina, per le quali valgono le particolari disposizioni
contenute nel presente regolamento - debbono essere immesse nelle
apposite buche o cassette, quando il loro volume lo consenta.
I pacchi, le corrispondenze che si vogliano raccomandare od
assicurare, nonche' quelle che non possono essere immesse nelle buche
o cassette, debbono essere consegnati agli uffici postali.
Gli uffici postali accettano i pacchi, nonche' gli oggetti da
spedirsi in raccomandazione o in assicurazione, con le modalita' e
nei limiti stabiliti dall'Amministrazione.
I portalettere preposti alle ricevitorie accettano altresi' e
distribuiscono, nei limiti per essi stabiliti, pacchi e
corrispondenze raccomandate od assicurate; per gli oggetti accettati
rilasciano ai mittenti ricevute provvisorie, che sostituiscono
successivamente con le ricevute definitive degli uffici postali.
Art. 220.
Reclami per smarrimento - Indennita'
Il mittente che reclami per oggetti raccomandati o assicurati o per
i pacchi o per mancato rimborso di assegno devo esibire la ricevuta
d'impostazione e curare che a tergo di essa sia fatta annotazione del
reclamo e della data di questo, convalidata con la firma
dell'impiegato postale e col bollo d'ufficio.
L'Amministrazione provvede alla corresponsione delle indennita'
dovute non appena abbia accertato, in via amministrativa, l'esistenza
del relativo diritto.
Ai fini della corresponsione dell'indennita' sono equiparati agli
oggetti smarriti quelli che non siano stati consegnati regolarmente,
secondo le disposizioni del presente regolamento, e non possano
essere recuperati, come pure quelli da cui sia stato sottratto tutto
il contenuto.
L'Amministrazione puo' accettare reclami oltre il termine stabilito
dall'art. 91 del codice postale, ai soli effetti di conoscere l'esito
della spedizione, ferma rimanendo, pero', la sua irresponsabilita' ai
sensi dell'art. 96, lettera f), del codice stesso.
Art. 221.
Determinazione dell'indennita' per oggetti assicurati contenenti
titoli a corso variabile
Per la determinazione dell'indennita' da corrispondersi, ai sensi
degli articoli 49 e 70 del codice postale, agli aventi diritto per il
caso di perdita, manomissione od avaria di oggetti assicurati, i
titoli a corso variabile sono valutati al prezzo di borsa del giorno
della loro impostazione.
Art. 222.
Controversie per l'applicazione di tasse
Allorquando sorga controversia sulla tariffa relativa a determinati
oggetti in partenza, si applica quella piu' elevata e vengono
compilati appositi verbali, firmati dagli agenti postali e dai
mittenti.
Tali verbali sono rimessi alle direzioni provinciali per le
determinazioni di competenza.
Art. 223.
Affrancazione di spese
Il mittente di corrispondenze o pacchi che voglia assumere a suo
carico, ai sensi dell'art, 89 del codice postale, il pagamento dei
dazi doganali o di altri diritti, deve depositare presso l'ufficio di
impostazione, a titolo di garanzia del pagamento, una somma pari al
prevedibile importo dei dazi o diritti.
Tale deposito gli sara' restituito previa deduzione delle somme di
cui gli oggetti siano stati gravati e delle tasse e diritti postali,
inerenti al rimborso.
Qualora, pero', il deposito risulti insufficiente a coprire le
spese, il mittente e' tenuto a pagare quanto avesse versato in meno.
Art. 224.
Deficienza di francatura di raccomandate, assicurate e pacchi
In caso di deficienza di francatura accertata durante il trasporto,
le corrispondenze raccomandate od assicurate ed i pacchi postali
hanno egualmente corso, salvo il diritto dell'Amministrazione di
recuperare, a norma dell'art. 90 del codice postale, quanto sia
dovuto dagli utenti; in caso di accertata impossibilita' di procedere
a detto recupero le somme dovute sono poste a carico dell'operatore
che ha provveduto all'accettazione.
Art. 225.
Falsa od incompleta dichiarazione del contenuto
La falsa od incompleta dichiarazione del contenuto da' luogo alla
sanzione stabilita dall'art. 82 del codice postale, quando sia fatta
dal mittente allo scopo di procurarsi un indebito profitto, o di
sottrarsi alla applicazione di imposte e tasse, o a divieti,
limitazioni o speciali modalita' riguardanti la spedizione di
determinate merci.
Art. 226.
Uso di espedienti per far ritenere avvenuta o non dovuta la
corresponsione delle tasse
Gli espedienti posti in atto nella spedizione o rispedizione degli
oggetti, allo scopo di far ritenere avvenuta o non dovuta la
corresponsione delle tasse postali, danno luogo, a carico dei
mittenti, all'applicazione della sanzione prevista dall'art. 82 del
codice postale, salvo che il fatto costituisca reato punibile con
pena piu' grave.
Art. 227.
Assicurazione convenzionale di documenti o carte di particolare
importanza
I pieghi sottoposti ad assicurazione convenzionale ai sensi
dell'art. 84, quinto comma, del codice postale, debbono essere
confezionati con involucri solidi e chiusi con suggelli di ceralacca,
aventi contrassegno particolare, in numero sufficiente a garantire il
contenuto.
I pacchi con assicurazione convenzionale debbono essere
confezionati con le norme stabilite per i pacchi assicurati.
Il mittente deve scrivere sull'involucro la dichiarazione del
valore in tutte lettere, senza cancellature e correzioni con la
formula:
"Assicurazione convenzionale per lire.......".
Sulle ricevute rilasciate per ogni piego o pacco deve essere fatta
l'indicazione: e Assicurazione convenzionale s.
Anche gli oggetti con assicurazione convenzionale possono essere
assicurati contro i rischi di forza maggiore.
Art. 228.
Assicurazione esercitata dall'Istituto postelegrafonici
L'istituto postelegrafonici puo' provvedere, ai sensi dell'art. 1
del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1953, n. 542,
all'assicurazione degli invii postali nei casi nei quali non e'
ammessa l'assicurazione diretta da parte dell'Amministrazione.
L'istituto si avvale in tal caso degli uffici postali, e deve
osservare le norme e le condizioni contenute in apposito capitolato
d'oneri emanato con decreto del Ministro delle poste e delle
telecomunicazioni.
Art. 229.
Servizi con l'estero
Le condizioni riguardanti i servizi nei rapporti internazionali
sono regolate dalle convenzioni e dagli accordi in vigore.
Le norme del codice postale e quelle del presente regolamento sono
applicabili anche a tali servizi, in quanto non sia altrimenti
disposto nelle convenzioni ed accordi predetti e nei relativi
regolamenti.
Capo V
OGGETTI GRAVATI DI ASSEGNO
Art. 230. Riscossione dell'assegno all'atto della consegna degli oggetti Le corrispondenze e i pacchi gravati di assegno, ai sensi dell'art. 85 del codice postale, non sono consegnati ai destinatari senza il pagamento contestuale dell'importo dell'assegno.
Art. 231.
Forma esterna degli oggetti gravati d'assegno
Indicazioni prescritte - Tassa
Per la forma esterna degli oggetti da spedirsi con assegno e per la
consegna dei medesimi agli uffici di partenza, valgono le norme
prescritte per le corrispondenze e i pacchi della stessa natura non
gravati di assegno:
L'importo dell'assegno deve essere scritto in cifre ed in lettere,
senza cancellature ne' correzioni, al di sopra dell'indirizzo degli
oggetti che ne sono gravati, con la formula: "Assegno lire.......".
Nei casi preventivamente autorizzati dall'Amministrazione puo'
essere scritto solo in cifre.
Per gli oggetti assicurati, l'indicazione dell'assegno deve far
seguito a quella del valore, e puo' essere di somma uguale, superiore
od inferiore, sempre pero' entro i limiti massimi stabiliti per gli
assegni medesimi.
La tassa di assegno va corrisposta in aggiunta a quella ordinaria e
a quella di raccomandazione o di assicurazione, a seconda dei casi.
Art. 232.
Distribuzione degli oggetti - Rimborso dell'assegno
Per la distribuzione degli oggetti gravati di assegno valgono, a
seconda dei casi, le disposizioni vigenti per le corrispondenze
raccomandate od assicurate e per i pacchi.
Se il destinatario non paga integralmente l'importo dell'assegno,
l'oggetto si considera rifiutato.
L'ufficio converte la somma riscossa in vaglia ordinario a favore
del mittente dell'oggetto, detratta la tassa del vaglia, o la versa
in conto corrente, sempre sotto deduzione della tassa, qualora il
mittente sia un correntista e abbia preventivamente chiesto tale
forma di rimborso.
Ai vaglia ed ai versamenti in conto corrente sono applicabili le
disposizioni riguardanti i servizi relativi.
Art. 233.
Opposizione al rimborso dell'assegno
Entro la giornata di consegna dell'oggetto gravato di assegno e non
oltre l'ora di chiusura dei servizi al pubblico, il destinatario puo'
fare, presso l'ufficio che deve provvedere al rimborso, opposizione
alla trasmissione dell'ammontare dell'assegno al mittente.
In tal caso l'ufficio converte l'importo dell'assegno in un vaglia
di servizio, a proprio favore, annullando il vaglia o il versamento
in conto corrente, ove abbia gia' provveduto a tali operazioni per il
rimborso.
Ove entro le due giornate successive non sia notificato all'ufficio
un formale atto di opposizione a richiesta del destinatario,
l'ufficio provvede alle operazioni di rimborso nei modi richiesti dal
mittente. Nel caso contrario l'importo dell'assegno viene trattenuto
a deposito, in attesa della definizione della controversia.
Capo VI
OGGETTI DA RECAPITARSI PER ESPRESSO
Art. 234.
Oggetti ammessi al recapito per espresso
Indicazione su di essi delle generalita' del mittente
Sono ammessi al recapito per espresso le corrispondenze ordinarie,
raccomandate ed assicurate e i pacchi postali ordinari e assicurati,
anche se le une e gli altri siano gravati di assegno.
La richiesta del recapito per espresso e' fatta mediante la
indicazione "Espresso" apposta sul recto degli oggetti e per i pacchi
anche sul bollettino.
A tergo delle corrispondenze per le quali sia chiesto il recapito
per espresso il mittente deve scrivere il suo nome, cognome e
indirizzo.
Le corrispondenze ordinarie di francatura facoltativa per le tali
sia chiesto il recapito per espresso e che rechino almeno i
francobolli o le impronte di macchine affrancatrici di valore
corrispondente al diritto relativo, sono recapitate per espresso e
tassate per la eventuale deficienza della francatura ordinaria ai
sensi dell'art. 44, secondo comma, del codice postale. Se il valore
dei francobolli non raggiunga l'importo del diritto per espresso, le
corrispondenze sono recapitate coi mezzi ordinari.
La disposizione del comma precedente non si applica alle
corrispondenze di francatura obbligatoria.
Art. 235.
Corrispondenza fuori dispaccio
Le corrispondenze ordinarie per le quali il mittente richiede che
abbiano corso fuori dispaccio, per essere consegnate direttamente
dagli incaricati del trasporto, sono sottoposte al pagamento della
tassa speciale relativa.
L'Amministrazione puo' consentire che senza il pagamento della
sopratassa di espresso i pieghi di giornali quotidiani o di altri
periodici, diretti a rivenditori di determinate localita' e quelli
indirizzati al personale di determinate stazioni ferroviarie, nonche'
le corrispondenze ordinarie dirette alle redazioni di giornali e
periodici dai loro corrispondenti siano spediti fuori dei dispacci
ordinari, per essere consegnati direttamente ai destinatari dagli
incaricati del trasporto.
Art. 236.
Impostazione degli espressi
Le corrispondenze per espresso debbono essere immesse nelle
cassette postali comuni, o in quelle speciali, ad esse destinate, ove
esistano.
Sono presentati agli sportelli degli uffici postali:
a) i pacchi postali;
b) gli oggetti da raccomandare o da assicurare;
c) gli oggetti voluminosi che non possono immettersi nelle
cassette;
d) le corrispondenze recapitabili in loco, presentate all'ufficio
postale o telegrafico che direttamente provvede al recapito.
Per le corrispondenze ordinarie da recapitarsi per espresso non si
rilascia ricevuta, ancorche' consegnato allo sportello.
Art. 237.
Recapito degli espressi
Gli oggetti da recapitare per espresso sono spediti con i mezzi
normali: il recapito a domicilio e' effettuato di norma con personale
e con mezzi speciali. L'Amministrazione, pero', non garantisce il
recapito per espresso nelle localita' difficilmente accessibili a
causa delle condizioni atmosferiche o della viabilita'.
Gli oggetti che non sia stato possibile consegnare per assenza del
destinatario o per altre cause sono recapitate con i mezzi ordinari.
Per gli oggetti assicurati o gravati di assegno che superino i
limiti stabiliti per il recapito in via normale e per quelli che, per
peso o volume, siano difficilmente trasportabili dagli agenti
postali, l'Amministrazione si limita ad inviare per espresso un
avviso di arrivo al destinatario che deve provvedere al ritiro
dell'oggetto presso l'ufficio.
Sono applicabili al recapito delle corrispondenze per espresso le
disposizioni dell'art. 38.
Art. 238.
Recapito per espresso richiesto dai destinatari
Il destinatario puo' richiedere il recapito per espresso delle
corrispondenze o dei pacchi, a lui diretti, anticipando la tassa
speciale di espresso.
Capo VII
PIEGHI O PACCHI DI LIBRI SPEDITI DA EDITORI O LIBRAI
Art. 239.
Condizioni per fruire della tariffa speciale
Le case editrici o librarie che, per la spedizione di libri,
intendono avvalersi della riduzione di tariffa prevista dall'art. 98
del codice postale, debbono chiedere apposita autorizzazione alla
Amministrazione, alla quale debbono dimostrare documentalmente tale
loro qualita'.
Sotto la denominazione di libri sono anche ammessi:
1) le produzioni musicali, purche' riunite in volume, esclusi
quindi i pezzi staccati;
2) le carte geografiche o topografiche riunite insieme in
atlanti;
3) le dispense e i fascicoli staccati di opere librarie, spediti
isolatamente, anche se accompagnati dalla copertina in carta o in
tela;
4) i cataloghi che si riferiscono esclusivamente ad opere
librarie.
Sui pieghi o pacchi ammessi alla riduzione di tariffa deve essere
apposta con timbro o a stampa l'indicazione: e Tariffa ridotta -
Autorizzazione N.....del.... della direzione provinciale di...."
Salva l'applicazione dell'art. 82 del codice postale,
l'autorizzazione viene sospesa e revocata quando non ricorrano le
condizioni stabilite dal presente articolo.
Art. 240.
Dichiarazione di spedizione per i pieghi sottofascia di libri spediti
in via ordinaria
Per i pieghi di libri spediti in via ordinaria ed a tariffa
ridotta, l'Amministrazione rilascia, a richiesta dei mittenti, una
dichiarazione di spedizione consistente nell'apposizione del bollo a
data dell'ufficio postale di accettazione su una distinta dei pieghi
presentata dai mittenti medesimi.
I pieghi descritti nella distinta di cui al comma precedente non
hanno alcun trattamento speciale ne' per quanto concerne il trasporto
o il recapito ne' per quanto riguarda la irresponsabilita'
dell'Amministrazione.
Capo VIII
POSTA AEREA
Art. 241.
Limiti del servizio - Tassa speciale
Facolta' dell'Amministrazione di ricorrere ai mezzi normali
Sono ammessi normalmente al trasporto per via aerea tutti gli invii
postali. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni puo',
tuttavia, disporre esclusioni e limitazioni anche temporanee e per
determinate linee.
L'Amministrazione ha, altresi', la facolta' di dar corso coi mezzi
normali agli invii per i quali sia stata corrisposta la tassa
speciale di posta aerea, quando, per mancata utilizzazione dei mezzi
aerei immediati, ritenga di poter conseguire un piu' sollecito
inoltro con i mezzi ordinari o sia nella impossibilita' di servirsi,
per qualsiasi ragione, dei mezzi aerei.
In tali casi i pacchi sono inoltrati con il trattamento previsto
per i pacchi urgenti.
L'Amministrazione, per il diverso avviamento, non assume maggiori
responsabilita' di quelle previste dal codice postale e non e' tenuta
al rimborso della tassa speciale di trasporto aereo.
Art. 242.
Modalita' per il pagamento della tassa speciale
Corrispondenze aeree non interamente francate
Per le corrispondenze da trasportarsi per via aerea la tassa
speciale di trasporto aereo e' corrisposta mediante francobolli
speciali da applicarsi sugli invii. In mancanza di francobolli
speciali possono applicarsi quelli ordinari.
Per i pacchi si applicano sul bollettino i francobolli prescritti
dall'art. 170.
Le corrispondenze ordinarie aeree non francate o francate
insufficientemente non hanno corso quando siano a francatura
obbligatoria ai sensi dell'art. 44 del codice postale; quelle a
francatura facoltativa hanno corso coi mezzi aerei soltanto se
risulti interamente pagata la tassa speciale di trasporto aereo, e
sono sottoposte a tassa per la mancanza o deficienza di francatura.
Quando la tassa speciale non risulti interamente pagata, le
corrispondenze hanno il trattamento normale.
Capo IX
FRANCATURA A MACCHINA
Art. 243.
Autorizzazione ad affrancare mediante impronte di macchine
affrancatrici
I mittenti, preventivamente autorizzati dalla Amministrazione,
possono affrancare le corrispondenze ed i pacchi mediante
l'applicazione di impronte di macchine affrancatrici.
Le tasse speciali di posta pneumatica, di trasporto aereo e di
recapito per espresso possono essere rappresentate, anziche' dai
francobolli in uso per tali servizi speciali, da impronte delle
macchine affrancatrici, purche' siano apposte sugli invii le
indicazioni relative ai servizi stessi.
E' consentito, altresi', di completare con francobolli la eventuale
insufficienza di valore delle impronte delle macchine affrancatrici.
Art. 244.
Concessionari per la vendita o noleggio delle macchine
Deposito della macchina tipo
Chiunque intenda vendere o dare in locazione macchine affrancatrici
deve ottenere dall'Amministrazione la preventiva approvazione del
tipo.
A tal uopo deve presentare, per l'esame tecnico, una macchina
campione completa, con tutti i suoi accessori, la quale rimane in
deposito presso l'Amministrazione, senza che spetti per cio' al
concessionario alcun compenso.
Le macchine debbono offrire assoluta garanzia di perfetto
funzionamento ed essere atte ad imprimere sulle corrispondenze o sui
bollettini di spedizione dei pacchi una o piu' impronte
rappresentative dell'importo della tassa ed un bollo a calendario con
l'indicazione del luogo d'impostazione.
Art. 245. Approvazione del tipo di macchina e facolta' dell'Amministrazione L'approvazione dei tipi di macchine, con l'autorizzazione alla vendita o noleggio, e' data con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni. L'Amministrazione si riserva ampia facolta' di limitare, sospendere o revocare l'uso delle macchine, senza che sia per cio' tenuta a corrispondere alcuna indennita'.
Art. 246.
Obblighi dei concessionari - Penalita' - Cauzione
Le macchine fornite agli utenti debbono essere identiche, anche nei
congegni particolari, al campione depositato presso
l'Amministrazione. Esse debbono essere vendite o locato senza i
relativi punzoni, la cui fabbricazione e' riservata allo Stato e che
sono forniti in uso dall'Amministrazione postale dietro un
corrispettivo da essa stabilito.
Il fornitore deve dare partecipazione all'Amministrazione con
lettera raccomandata, di ogni vendita, locazione o cessione di
macchine affrancatrici, indicando il nome e il domicilio
dell'acquirente, locatario o cessionario.
Indipendentemente dalle pene comminate dall'art. 33 del codice
postale, il fornitore e' responsabile, in solido con l'utente, dei
danni che possono derivare all'Amministrazione da frodi o abusi resi
possibili da difetti di costruzione o imperfetto funzionamento delle
macchine o da abusiva fornitura di punzoni, in contravvenzione al
disposto del primo comma del presente articolo, o da omissione della
partecipazione prescritta dal secondo comma.
A garanzia dell'osservanza degli obblighi di cui ai precedenti
commi gli autorizzati debbono versare una cauzione, nella misura
stabilita dall'Amministrazione, che puo' essere costituita anche con
titoli di Stato valutati al corso del giorno in cui vengono
depositati.
Art. 247.
Utenti di macchine affrancatrici - Domanda di autorizzazione
Per ottenere l'autorizzazione, a usare le macchine affrancatrici,
deve rivolgersi domanda all'Amministrazione indicando il tipo di
macchina prescelto, il nome del fornitore, la spesa media giornaliera
sostenuta per la francatura delle proprie corrispondenze o dei pacchi
e il preciso recapito ove la macchina sara' messa in funzione. Alla
domanda deve essere unita una ricevuta comprovante l'avvenuto
pagamento della somma stabilita dall'Amministrazione, quale
corrispettivo dell'uso dei punzoni.
L'Amministrazione per concedere l'autorizzazione terra' conto
dell'ammontare della spesa media per francatura denunciata.
Art. 248.
Punzoni delle macchine affrancatrici - Collaudo
I punzoni forniti all'utente rimangono di proprieta'
dell'Amministrazione e debbono essere restituiti quando sono
sostituiti da altri o cessi, per qualsiasi ragione, l'uso della
macchina.
L'utente e' obbligato a chiedere, pagando il corrispettivo
stabilito, nuovi punzoni in sostituzione di quelli eventualmente
deteriorati.
Appena applicati i punzoni la macchina deve essere verificata,
collaudata e suggellata dall'Amministrazione. Il certificato di
collaudo, attestante che la macchina e' conforme al campione
depositato e funziona regolarmente, e' redatto in due esemplari uno
dei quali e' consegnato all'utente.
Nell'atto di autorizzazione sono stabilite le condizioni per l'uso
della macchina e le penalita' alle quali puo' essere sottoposto
l'utente in caso di trasgressione, salva l'eventuale applicazione
dell'art. 82 del codice postale.
Art. 249.
Caratteristiche dell'impronta della macchina affrancatrice
Le impronte delle macchine affrancatrici debbono essere nitide ed
impressa con inchiostro di colore rosso vivo direttamente sugli
involucri delle corrispondenze o sui bollettini di spedizione dei
pacchi, a seconda dei casi.
La data del bollo deva essere quella del giorno in cui gli oggetti
sono consegnati all'ufficio postale designato o, se trattasi di
corrispondenza in corso particolare, alla persona incaricata del
trasporto o recapito. E' eccezionalmente consentito che il bollo
rechi la data del giorno precedente a quello della consegna, ma in
tal caso sulle corrispondenze o sui bollettini dei pacchi l'ufficio
postale accettante deve apporre il proprio bollo con la data della
effettiva impostazione.
Art. 250.
Impostazione degli oggetti francati a macchina
Distinta corrispondenze rinvenute nelle buche
Gli oggetti francati a macchina, da spedirsi a mezzo dei servizi
postali, debbono essere consegnati all'ufficio designato
dall'Amministrazione, insieme con una distinta indicante la quantita'
degli oggetti medesimi e delle corrispondenze eventualmente inviate
in corso particolare nonche' l'importo delle tasse dovute.
Gli oggetti la cui francatura sia completata con francobolli
debbono essere consegnati separatamente.
E' pero' consentito che le corrispondenze ordinarie siano imbucate
nelle comuni cassette d'impostazione, purche' incluse, insieme con la
relativa distinta, in apposita busta che deve essere francata per
l'importo del diritto stabilito nei provvedimenti tariffari di cui
all'art. 7 del codice postale, e diretta all'ufficio preventivamente
designato dall'Amministrazione.
Le corrispondenze francate a macchina che si rinvengono nelle
cassette di impostazione senza che siano state osservate le
formalita' indicate nel comma precedente e tutti gli oggetti per i
quali il bollo rechi una data non rispondente alle prescrizioni del
precedente articolo, come pure quelli per i quali non siano state
osservate le altre norme del presente capo, sono restituite al
mittente.
Art. 251.
Apertura del conto di credito per la francatura meccanica
Prima che la macchina sia messa in opera, l'utente deve chiedere
l'apertura di un conto di credito, depositando una somma
corrispondente alla presunta francatura di un mese, senza pero'
superare la portata massima del contatore.
Quando la presunta francatura di un mese sia di notevole importo,
l'Amministrazione puo' consentire che la misura del deposito sia
inferiore a quella stabilita dal comma precedente; in ogni caso,
pero', il deposito deve essere reintegrato quando le tasse delle
corrispondenze spedite abbiano assorbito i quattro quinti di esso.
Non sono accettate corrispondenze o pacchi per la cui francatura
non esista nel conto il corrispondente importo. L'uso della macchina,
quando sia esaurito il credito, puo' dar luogo a carico degli utenti
all'applicazione delle sanzioni stabilite dall'art. 82 del codice
postale.
Per la tenuta del conto di credito non e' dovuta dall'utente alcuna
provvigione.
Art. 252.
Divieto di abbonare impronte valori di corrispondenze che non hanno
avuto corso; diritto percentuale dell'Amministrazione
Non e' consentito l'abbuono di impronte illeggibili e di scatti a
vuoto.
E' ammesso solamente l'abbuono delle impronte applicate su oggetti
che non debbano aver corso, a condizione, pero', che l'abbuono stesso
sia chiesto all'atto della presentazione della distinta in cui sono
comprese le corrispondenze e che siano consegnate le buste, le
fascette, le cartoline e i bollettini interi relativi.
L'importo dell'abbuono e' corrisposto direttamente all'utente.
Dall'importo dell'abbuono viene trattenuto dall'Amministrazione un
diritto percentuale nella misura determinata con i provvedimenti
tariffari di cui all'art. 7 del codice postale.
Art. 253.
Divieto di trasferire le macchine - Verifiche
E' vietato all'utente, senza la preventiva autorizzazione
dell'Amministrazione, di trasferire definitivamente o temporaneamente
la macchina affrancatrice ad altra persona o in altro locale, di
sostituirla, di modificarla e di utilizzare pezzi di ricambio.
L'Amministrazione ha piena facolta' di eseguire verifiche sulle
macchine affrancatrici; all'uopo i suoi agenti hanno diritto di
accesso nei locali ove sono messe in opera.
Art. 254.
Revoca o rinunzia dell'utenza
L'Amministrazione puo' revocare l'autorizzazione all'uso di
macchine affrancatrici a quegli utenti che incorrano in frequenti
errori.
L'utente puo', in ogni caso, rinunziare all'uso della macchina
affrancatrice, dandone partecipazione all'Amministrazione.
Quando sia revocata l'autorizzazione per la vendita o la locazione
di un determinato tipo di macchina gli utenti devono immediatamente
dismetterla.
Nei casi contemplati nel presente articolo l'utente deve
riconsegnare i punzoni all'Amministrazione che deve restituire il
residuo del deposito costituito con il conto di credito.
Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
GASPARI