LEGGE 29 dicembre 1990, n. 405
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991).
Vigente al: 1-1-2012
Capo I.
DISPOSIZIONI
DI CARATTERE FINANZIARIO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. Per l'anno 1991, il limite massimo del saldo netto da finanziare
resta determinato in termini di competenza in lire 118.400 miliardi.
Tenuto conto delle operazioni di rimborso dei prestiti, il livello
massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11
della legge 5 agosto 1978, n. 468, da ultimo modificata dalla legge
23 agosto 1988, n. 362 - ivi compreso l'indebitamento all'estero per
un importo complessivo non superiore a lire 4.000 miliardi relativo
ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 1991
- resta fissato, in termini di competenza, in lire 231.600 miliardi
per l'anno finanziario 1991.
2. Per gli anni 1992 e 1993 il limite massimo del saldo netto da
finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto degli effetti della presente legge, e' determinato,
rispettivamente, in lire 138.156 miliardi ed in lire 129.900 miliardi
ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in lire 253.156 miliardi ed in lire 220.250
miliardi. Per il bilancio programmatico degli anni 1992 e 1993, il
limite massimo del saldo netto da finanziare e' determinato,
rispettivamente, in lire 94.700 miliardi ed in lire 63.400 miliardi
ed il livello massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in lire 209.700 miliardi ed in lire 153.750
miliardi.
Art. 2. 1. Il maggior gettito eventualmente derivante in ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993, per effetto di provvedimenti legislativi recanti nuove e maggiori entrate rispetto alle previsioni di entrate contemplate nella legge di bilancio, per ciscuno di detti anni, e' interamente destinato alla riduzione del saldo netto da finanziare nell'anno corrispondente, quale indicato all'articolo 1, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti per fronteggiare calamita' naturali o improrogabili esigenze connesse alla tutela della sicurezza del Paese o situazioni di emergenza economico-finanziaria. 2. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 1991-1993, restano determinati per l'anno 1991 in lire 31.616.579 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese correnti, secondo il dettaglio di cui alla Tabella A allegata alla presente legge, e in lire 10.767,846 miliardi per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale, secondo il dettaglio di cui alla Tabella B allegata alla presente legge. 3. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 1991 e triennale 1991-1993, in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge. 4. E' fatta salva la possibilita' di provvedere in corso d'anno alle integrazioni da disporre in forza dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, relativamente agli stanziamenti di cui al comma 3 relativi a capitoli ricompresi nell'elenco n. 1 allegato allo stato di previsione del Ministero del tesoro. 5. Ai termini dell'articolo 11, comma 3 lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 468, gli stanziamenti di spesa per il rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno dell'economia classificati fra le spese in conto capitale restano determinati, per l'anno 1991 in lire 2.290 miliardi, secondo il dettaglio di cui alla Tabella D allegata alla presente legge. 6. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e) della legge 5 agosto 1978, n. 468 le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte degli importi determinati nella medesima Tabella. 7. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale restano determinati, per ciascuno degli anni 1991, 1992 e 1993 nelle misure indicate nella Tabella F, allegata alla presente legge. 8. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale recate da leggi a carattere pluriennale riportate nella Tabella di cui al comma 7, le Amministrazioni e gli enti pubblici possono assumere impegni nell'anno 1991, a carico degli esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi, gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime. 9. L'importo massimo delle garanzie per il rischio di cambio che il Ministro del Tesoro e' autorizzato ad accordare nell'anno 1991 per le occorrenze in linea capitale sui prestiti esteri contratti in base alla legislazione vigente resta fissato in lire 4.000 miliardi ivi compresa la garanzia sui prestiti, limitatamente ad un controvalore di lire 600 miliardi, contratti nell'anno 1991 ai sensi dell'articolo 13, terzo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887.
Capo II.
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI ENTRATE
Art. 3. 1. In relazione a quanto disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 29 settembre 1990, emanato in applicazione dell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154 le minori entrate per imposta sul reddito delle persone fisiche per gli anni 1991, 1992 e 1993 sono valutate, rispettivamente, in lire 2.800 miliardi, lire 4.300 miliardi e lire 4.500 miliardi.
Art. 4.
1. Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, nonche' per quello dell'imposta locale sui redditi,
da effettuarsi a partire dall'anno 1991 da parte dei contribuenti
diversi dalle societa' e dagli enti soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 95 per
cento. Per il versamento d'acconto dell'imposta sul reddito delle
persone giuridiche, nonche' per quello dell'imposta locale sui
redditi, da effettuarsi da parte dei soggetti all'imposta sul reddito
delle persone giuridiche, continua ad applicarsi la misura del 98 per
cento anche per i periodi successivi a quelli indicati all'articolo
4, comma 1, della legge 11 marzo 1988 n. 67.
2. Sino al riordinamento del regime fiscale dei redditi da capitale
e comunque non oltre il 31 dicembre 1992, la ritenuta sugli
interessi, premi ed altri frutti dei depositi e dei conti correnti
bancari e postali di cui al secondo comma dell'articolo 26 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e' stabilita al 30 per cento, salvo quanto
disposto dal comma 10 dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1988, n.
67. ((4))
((3. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi
previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, il
versamento di acconto di cui all'articolo 35 del decreto-legge 18
marzo 1976, n. 46, convertito, con modificazioni, dalla legge 10
maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, e' fissato al 50 per
cento per ciascuna delle due scadenze stabilite. Nell'anno 1991 il
versamento di acconto, da parte delle aziende ed istituti di credito,
relativo alle ritenute sui depositi di cui al comma 10 dell'articolo
7 della legge 11 marzo 1988, n. 67, da eseguirsi nel mese di ottobre
deve essere effettuato in misura pari alla differenza tra l'ammontare
delle ritenute versate per l'anno precedente e quello del versamento
di acconto effettuato alla scadenza di giugno.))
4. Le modificazioni derivanti dalla revisione degli estimi del
catasto edilizio urbano mediante nuove tariffe e nuove rendite
catastali disposta con il decreto del Ministro delle finanze 20
gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7
febbraio 1990, hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1992 ai fini
della determinazione del reddito dei fabbricati nonche' per la
rettifica dei valori degli atti pubblici formati, dalle scritture
private autenticate e di quelle non autenticate presentate per la
registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o emanati, delle
successioni aperte e delle donazioni poste in essere successivamente
al 31 dicembre 1991. Le predette modificazioni devono essere
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre 1991. Per
la determinazione dei redditi dei fabbricati per gli anni 1990 e 1991
nonche' per la rettifica dei valori degli atti pubblici formati,
dalle scritture private autenticate e di quelle non autenticate
presentate per la registrazione, degli atti giudiziari pubblicati o
emanati, delle successioni aperte e delle donazioni poste in essere
dal 1 gennaio al 31 dicembre 1991 si applicano le rendite del catasto
edilizio urbano vigenti alla data di entrata in vigore della presente
legge, con i coefficienti di aggiornamento risultanti dalla tabella 1
allegata alla presente legge, determinati sulla base dei coefficienti
di aggiornamento stabiliti per l'anno 1989, aumentati del 25 per
cento ed arrotondati alla lira superiore. Restano fermi per la
rettifica dei valori di atti e scritture, formati, autenticati,
pubblicati o emanati, e delle successioni, e donazioni aperte o poste
in essere nell'anno 1990 i coefficienti stabiliti per l'anno 1989 con
il decreto del Ministro delle finanze 16 dicembre 1988, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 298 del 21 dicembre 1988. (2)
5. Nell'articolo 31, primo comma, lettera a), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, al primo periodo
sono aggiunte, in fine le parole: ";le commissioni censuarie
provinciali esaminano e approvano i prospetti anche se le commissioni
distrettuali non sono state in grado, per qualsiasi ragione, di
presentare osservazioni e reclami".
6. Nell'articolo 32, primo comma, lettera b), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, le parole: "gia'
approvate dalla commissione censuaria provinciale" sono sostituite
dalle altre: ",che gli uffici sono tenuti a trasmettere dopo la
scadenza del termine previsto dalla lettera a), del primo comma
dell'articolo 31, anche se le commissioni provinciali non sono state
in grado, per qualsiasi ragione, di provvedere;".
7. Fino al 31 dicembre 1991 le aliquote dell'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili continuano ad applicarsi, in
tutti i comuni e per ogni scaglione di incremento di valore
imponibile, nella misura massima prevista dall'articolo 15 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643 e
successive modificazioni.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 13 settembre 1991, n. 299, convertito con modificazioni
dalla L. 18 novembre 1991, n. 363, ha disposto (con l'art. 1, comma
8) che ai fini e nei limiti di quanto previsto dall'articolo 1 del
D.L. 13 settembre 1991, n. 299, "il termine del 1 gennaio 1992
indicato nell'articolo 4, comma 4, primo periodo, della legge 29
dicembre 1990, n. 405, e' anticipato al 1 ottobre 1991".
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 1 ottobre 1991, n. 307, convertito con modificazioni dalla
L. 29 novembre 1991, n. 377, ha disposto (con l'art.1, comma 1) che
"In deroga a quanto disposto nel comma 2 dell'articolo 4 della legge
29 dicembre 1990, n. 405, la ritenuta sugli interessi, premi e altri
frutti derivanti dai certificati di deposito e dai depositi
nominativi raccolti dalle aziende di credito e vincolati a non oltre
dodici mesi, e' elevata dal 25 al 30 per cento".
Art. 5.
1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917 la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' le
quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione,
pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o a stabili
organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti
in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili, per importo
non superiore a 7 milioni di lire, nei casi ed alle condizioni di cui
all'articolo 7 della Legge 22 aprile 1982, n. 168. Nello stesso
limite complessivo ed alle stesse condizioni sono deducibili le somme
pagate dagli assegnatari di alloggi cooperativi e dagli acquirenti di
unita' immobiliari di una nuova costruzione alla cooperativa o
all'impresa costruttice a titolo di rimborso degli interessi passivi,
oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari
contratti dalla stessa e ancora indivisi;".
2. A decorrere dall'anno 1991, fino alla definizione del
trattamento tributario del reddito di famiglia, la detrazione di cui
alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata di un importo pari a
lire 24.000 per ciascun figlio. ((6))
3. Le modificazioni disposte con il comma 1 si applicano agli
interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche' alle quote di
rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione conseguenti a
contratti stipulati dopo il 31 dicembre 1990. Ai contratti di mutuo
stipulati anteriormente al 1 gennaio 1991 continuano ad applicarsi le
disposizioni vigenti.
4. Ai fini della determinazione delle imposte sui redditi relative
al periodo di imposta che ha inizio dopo il 31 dicembre 1990 ed ai
successivi la deduzione dell'imposta locale sui redditi e' ammessa
nella misura del 75 per cento.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, con modificazioni dalla L. 06
febbraio 1992, n. 66, ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che la
disposizione di cui al comma 2 del presente articolo "deve intendersi
applicabile anche ai fini del computo della riduzione di cui al comma
3 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917".
Art. 6.
1. Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e' sostituito dal seguente:
"Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve
calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o
del registro di cui all'articolo 24, sulla base delle annotazioni
eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la
differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle
operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta
detraibile ai sensi dell'articolo 19, tenendo conto anche delle
variazioni di cui all'articolo 26".
2. A decorrere dall'anno 1991 i contribuenti sottoposti agli
obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'articolo 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 633,
devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di
acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari al 65
per cento, elevato al 70 per cento per i contribuenti che si sono
avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo del primo comma
del predetto articolo 27, del versamento effettuato o che avrebbero
dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente, o se
inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in
corso. Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione
relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i contribuenti
di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 devono versare, a titolo di acconto del
versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo
pari al 65 per cento, del versamento effettuato o che avrebbero
dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente
o, se inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiarazione
relativa all'anno in corso; per i contribuenti di cui all'articolo
74, quarto comma, del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, per il calcolo del relativo importo si
assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre. PERIODO
SOPPRESSO DAL D.L. 28 GIUGNO 1995, N. 250, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L.8 AGOSTO 1995, N. 349. (3) (7)
3. Se, in conseguenza della variazione, del volume di affari,
mutano rispetto all'anno precedente le cadenze dei versamenti
dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a
tale anno e' costituito: se la cadenza e' stata trimestrale, da un
terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi
dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, da un terzo dell'ammontare versato, nell'ultimo
trimestre a norma dell'articolo 74, quarto comma, del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, se
la cadenza e' stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli
ultimi tre mesi dell'anno. (7)
3-bis. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 2,
l'obbligo relativo all'acconto puo' essere adempiuto anche mediante
il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta
relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere
annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo
dal 1 al 20 dicembre, ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre se
obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le
liquidazioni con cadenza trimestrale, nonche' dell'imposta relativa
alle operazioni effettuate nel periodo dal 1 novembre al 20 dicembre,
ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione
della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo
puo' tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e
alle importazioni annotati nel registro di cui all'articolo 25 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1
al 20 dicembre, ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre per i
contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intracomunitarie,
dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a
norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per l'anno
1994 puo' altresi' tenersi conto, in diminuzione, di un importo pari
a due terzi ovvero a otto noni, se trattasi di contribuenti
trimestrali, dell'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti
intracomunitari annotati nel registro di cui all'articolo 25 del
citato decreto n. 633 del 1972 nell'ultimo periodo del 1993,
computabile in detrazione nell'ultima liquidazione periodica relativa
all'anno 1994, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del
decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I contribuenti che affidano a
terzi la tenuta della contabilita', avvalendosi, ai fini delle
liquidazioni, dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del
citato decreto n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare
dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base
alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da
versare deve essere eseguito anche per i titolari di conto fiscale
entro il termine del 27 dicembre, stabilito dal comma 2 per il
versamento, con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 27,
primo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, e tenendo conto
dell'eccedenza detraibile di cui al terzo comma dello stesso
articolo.
4. L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a
lire 200.000.
5. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma
2 e' soggetto alla soprattassa del 20 per cento delle somme non
versate o versate in meno. Tuttavia, se l'acconto e' stato calcolato
con riferimento, rispettivamente,alle liquidazioni per il mese di
dicembre o per l'ultimo trimestre o all'imposta risultante dalla
dichiarazione annuale relativa all'anno in corso, la soprattassa si
applica solo se l'importo versato e' inferiore all'ammontare dovuto
di oltre il 5 per cento di quest'ultimo.
5-bis. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 2 si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle
finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279
del 28 novembre 1991, e al decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43; ((le banche delegate al pagamento e i
concessionari devono versare negli ordinari termini e comunque non
oltre il 31 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre e quelle
che il concessionario ha ricevuto dalla banca entro il 30 dicembre)).
5-ter. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il
versamento esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari
della riscossione o presso le aziende di credito con delega
irrevocabile di versamento al concessionario. ((Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
possono essere stabiliti annualmente i tempi e le modalita', nei
rapporti tra aziende di credito, concessionari e Banca d'Italia, per
il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme relative
all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto.)) I non intestatari di
conto fiscale effettuano il versamento esclusivamente presso le
aziende di credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente
alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
5-quater. Sono considerati validi i versamenti effettuati nel corso
del 1994 dal soggetto titolare di conto fiscale mediante distinte di
versamento diverse da quelle appositamente previste dal decreto del
Ministro delle finanze del 30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio
1994. Sono considerati altresi' validi i versamenti effettuati nello
stesso periodo da contribuenti non titolari di conto fiscale mediante
l'impiego delle distinte di versamento sopra citate.
5-quinquies. Il comma 11 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
'11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 1994; le disposizioni di cui al comma 10 sono
applicabili ai soli versamenti relativi a contributi deliberati e
assegnati in data successiva al 1 gennaio 1994.'.
6. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 19,
secondo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente i limiti di
detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto e
all'importazione di motocicli ed autovetture nonche' alle prestazioni
di manutenzione e riparazione di tali beni, e' prorogato al 31
dicembre 1993. (6)
7. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di
registro e ipotecarie i termini fissati dall'articolo 20, commi 1 e
2, della legge 1 dicembre 1986, n. 879 sono ulteriormente prorogati
al 31 dicembre 1992.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni
dalla L. 22 gennaio 1992, n. 17, ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che nei confronti dei soggetti esercenti attivita' commerciale e
artigianale aventi domicilio fiscale nelle province di Trieste e
Gorizia e nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato
A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo
1985, n. 129 di cui all'art. 3, comma 1 del D.L. 22 novembre 1991, n.
369, e' sospeso, per l'anno 1991, il termine relativo al versamento
dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di acconto, previsto dal
comma 2 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni
dalla L. 06 febbraio 1992, n. 66, ha disposto (con l'art. 1, comma 9)
che la disposizione di cui al comma 6 del presente articolo "deve
intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19,
secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla
L. 19 luglio 1993, n. 243, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che
"La misura dei versamenti di acconto dell'imposta sul valore
aggiunto, previsti dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 29
dicembre 1990, n. 405, modificato dall'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, del 65 e 70 per cento e'
unificata ed elevata all'88 per cento".
Art. 6.
1. Il primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 663, e' sostituito dal seguente:
"Entro il giorno 20 di ciascun mese il contribuente deve
calcolare in apposita sezione del registro di cui all'articolo 23 o
del registro di cui all'articolo 24, sulla base delle annotazioni
eseguite nel registro stesso durante il mese precedente e con le
modalita' stabilite con decreto del Ministro delle finanze, la
differenza tra l'ammontare complessivo dell'imposta relativa alle
operazioni imponibili e l'ammontare complessivo dell'imposta
detraibile ai sensi dell'articolo 19, tenendo conto anche delle
variazioni di cui all'articolo 26".
2. A decorrere dall'anno 1991 i contribuenti sottoposti agli
obblighi di liquidazione e versamento previsti dall'articolo 27 del
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1972, n. 633,
devono versare entro il giorno 27 del mese di dicembre, a titolo di
acconto del versamento relativo al mese stesso, un importo pari al 65
per cento, elevato al 70 per cento per i contribuenti che si sono
avvalsi della disposizione di cui al secondo periodo del primo comma
del predetto articolo 27, del versamento effettuato o che avrebbero
dovuto effettuare per il mese di dicembre dell'anno precedente, o se
inferiore, di quello da effettuare per lo stesso mese dell'anno in
corso. Dell'acconto versato si tiene conto in sede di liquidazione
relativa al mese di dicembre. Entro lo stesso giorno, i contribuenti
di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633 devono versare, a titolo di acconto del
versamento da effettuare in sede di dichiarazione annuale, un importo
pari al 65 per cento, del versamento effettuato o che avrebbero
dovuto effettuare con la dichiarazione annuale dell'anno precedente
o, se inferiore, di quello da effettuare in sede di dichiarazione
relativa all'anno in corso; per i contribuenti di cui all'articolo
74, quarto comma, del predetto decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, per il calcolo del relativo importo si
assumono gli ammontari relativi al quarto trimestre. In alternativa,
l'obbligo relativo all'acconto puo' essere adempiuto anche mediante
il versamento di un importo non inferiore all'imposta che risulta
dovuta tenendo conto delle annotazioni eseguite, o che avrebbero
dovuto essere eseguite, nei registri di cui agli articoli 23, 24 e 25
del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972,
dal 1 al 20 dicembre ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre a seconda
che obbligati all'adempimento siano contribuenti che effettuano le
liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale; nel calcolo
dell'acconto, inoltre, deve tenersi conto, in aumento, delle imposte
relative alle operazioni, comprese quelle intracomunitarie,
effettuate a novembre, se non annotate in tale mese, e a quelle
effettuate dal 1 al 20 dicembre, ancorche' non siano decorsi i
termini di emissione della fattura o di registrazione, e puo' tenersi
conto in diminuzione, relativamente agli acquisti intracomunitari, di
un importo pari, rispettivamente, per i contribuenti che effettuano
le liquidazioni con cadenza mensile, ovvero trimestrale, a due terzi
dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni eseguite nel
registro di cui all'articolo 25 del citato decreto del Presidente
della Repubblica n. 633 del 1972 per il mese di novembre, ovvero a
otto noni dell'imposta detraibile risultante dalle annotazioni
eseguite nel registro di cui al citato articolo 25 per il trimestre
luglio-settembre; i contribuenti che affidano a terzi la tenuta della
contabilita', avvalendosi ai fini delle liquidazioni dell'opzione di
cui al primo comma dell'articolo 27 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare
dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base
alla liquidazione per il mese di dicembre; PERIODO SOPPRESSO DAL D.L.
28 GIUGNO 1995, N. 250, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L.8 AGOSTO
1995, N. 349. (3) (7)
3. Se, in conseguenza della variazione, del volume di affari,
mutano rispetto all'anno precedente le cadenze dei versamenti
dell'imposta, il parametro di commisurazione dell'acconto riferito a
tale anno e' costituito: se la cadenza e' stata trimestrale, da un
terzo dell'imposta versata in sede di dichiarazione annuale ai sensi
dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, da un terzo dell'ammontare versato, nell'ultimo
trimestre a norma dell'articolo 74, quarto comma, del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ovvero, se
la cadenza e' stata mensile, dall'ammontare dei versamenti degli
ultimi tre mesi dell'anno. (7)
3-bis. In alternativa alle disposizioni di cui al comma 2,
l'obbligo relativo all'acconto puo' essere adempiuto anche mediante
il versamento di un importo determinato tenendo conto dell'imposta
relativa alle operazioni annotate o che avrebbero dovuto essere
annotate nei registri di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, per il periodo
dal 1 al 20 dicembre, ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre se
obbligati all'adempimento sono contribuenti che effettuano le
liquidazioni con cadenza trimestrale, nonche' dell'imposta relativa
alle operazioni effettuate nel periodo dal 1 novembre al 20 dicembre,
ma non ancora annotate non essendo decorsi i termini di emissione
della fattura o di registrazione; in diminuzione del suddetto importo
puo' tenersi conto dell'imposta detraibile relativa agli acquisti e
alle importazioni annotati nel registro di cui all'articolo 25 del
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, dal 1
al 20 dicembre, ovvero dal 1 ottobre al 20 dicembre per i
contribuenti trimestrali, e, per le operazioni intracomunitarie,
dell'imposta detraibile relativa alle operazioni computate a debito a
norma del presente comma nel calcolo dell'importo stesso; per l'anno
1994 puo' altresi' tenersi conto, in diminuzione, di un importo pari
a due terzi ovvero a otto noni, se trattasi di contribuenti
trimestrali, dell'ammontare dell'imposta relativa agli acquisti
intracomunitari annotati nel registro di cui all'articolo 25 del
citato decreto n. 633 del 1972 nell'ultimo periodo del 1993,
computabile in detrazione nell'ultima liquidazione periodica relativa
all'anno 1994, ai sensi del comma 3 dell'articolo 15 del
decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 243. I contribuenti che affidano a
terzi la tenuta della contabilita', avvalendosi, ai fini delle
liquidazioni, dell'opzione di cui al primo comma dell'articolo 27 del
citato decreto n. 633 del 1972, possono determinare l'ammontare
dell'acconto nella misura di due terzi dell'imposta dovuta in base
alla liquidazione per il mese di dicembre. Il calcolo dell'importo da
versare deve essere eseguito anche per i titolari di conto fiscale
entro il termine del 27 dicembre, stabilito dal comma 2 per il
versamento, con l'osservanza delle modalita' di cui all'articolo 27,
primo comma, del citato decreto n. 633 del 1972, e tenendo conto
dell'eccedenza detraibile di cui al terzo comma dello stesso
articolo.
4. L'acconto non deve essere versato se di ammontare inferiore a
lire 200.000.
5. Chi non esegue in tutto o in parte i versamenti di cui al comma
2 e' soggetto alla soprattassa del 20 per cento delle somme non
versate o versate in meno. Tuttavia, se l'acconto e' stato calcolato
con riferimento, rispettivamente,alle liquidazioni per il mese di
dicembre o per l'ultimo trimestre o all'imposta risultante dalla
dichiarazione annuale relativa all'anno in corso, la soprattassa si
applica solo se l'importo versato e' inferiore all'ammontare dovuto
di oltre il 5 per cento di quest'ultimo.
5-bis. Per la riscossione dei versamenti di cui al comma 2 si
applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle
finanze 22 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279
del 28 novembre 1991, e al decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 43; le banche delegate al pagamento e i
concessionari devono versare negli ordinari termini e comunque non
oltre il 31 dicembre le somme riscosse entro il 27 dicembre e quelle
che il concessionario ha ricevuto dalla banca entro il 30 dicembre.
5-ter. Gli intestatari di conto fiscale devono effettuare il
versamento esclusivamente presso gli sportelli dei concessionari
della riscossione o presso le aziende di credito con delega
irrevocabile di versamento al concessionario. Con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro,
possono essere stabiliti annualmente i tempi e le modalita', nei
rapporti tra aziende di credito, concessionari e Banca d'Italia, per
il riversamento all'erario entro il 31 dicembre delle somme relative
all'acconto dell'imposta sul valore aggiunto. I non intestatari di
conto fiscale effettuano il versamento esclusivamente presso le
aziende di credito, le quali riversano le somme ricevute direttamente
alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
5-quater. Sono considerati validi i versamenti effettuati nel corso
del 1994 dal soggetto titolare di conto fiscale mediante distinte di
versamento diverse da quelle appositamente previste dal decreto del
Ministro delle finanze del 30 dicembre 1993, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio
1994. Sono considerati altresi' validi i versamenti effettuati nello
stesso periodo da contribuenti non titolari di conto fiscale mediante
l'impiego delle distinte di versamento sopra citate.
5-quinquies. Il comma 11 dell'articolo 14 della legge 24 dicembre
1993, n. 537, e' sostituito dal seguente:
'11. Le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano a
decorrere dal 1 gennaio 1994; le disposizioni di cui al comma 10 sono
applicabili ai soli versamenti relativi a contributi deliberati e
assegnati in data successiva al 1 gennaio 1994.'".
2. Per l'anno 1994 il versamento di cui all'articolo 5, comma 5,
del decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1993, n. 567,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1993, si
considera regolarmente eseguito se effettuato entro il 27 dicembre
1994.
2-bis. Per gli errori compiuti fino al ((30 giugno 1996)) in sede
di effettuazione delle operazioni previste dal comma 1 dell'articolo
46 e dal comma 1 dell'articolo 47 del decreto-legge 30 agosto 1993,
n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427, nonche' dagli articoli 27 e 28 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dai quali non derivino
variazioni nelle risultanze delle liquidazioni periodiche o in sede
di liquidazione annuale, si applica la sanzione prevista dal comma 5
dell'articolo 19-bis del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, con
le modalita' previste dal comma 1 dello stesso articolo sulla base di
apposita istanza da presentare entro il ((15 dicembre 1996)).
3. All'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il secondo e il terzo
periodo sono sostituiti dai seguenti: "La stessa autorizzazione puo'
essere concessa agli esercenti impianti di distribuzione di
carburante per uso di autotrazione e agli autotrasportatori di cose
per conto terzi iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n.
298. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 33 per le
liquidazioni ed i versamenti trimestrali effettuati dagli esercenti
impianti di distribuzione di carburante per uso di autotrazione e
dagli autotrasportatori iscritti nell'albo sopra indicato, nonche'
per le liquidazioni ed i versamenti trimestrali disposti con decreti
del Ministro delle finanze, emanati a norma dell'articolo 73, primo
comma, lettera e), e del primo periodo del presente comma. In deroga
a quanto disposto dall'articolo 23, primo comma, a decorrere dal 1
aprile 1995, le fatture emesse in ciascun trimestre solare dagli
autotrasportatori indicati nel periodo precedente, possono essere
annotate entro il trimestre successivo a quello di emissione, con
riferimento alla data di annotazione.
6. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 19,
secondo comma, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 22 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito con modificazioni,
dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, concernente i limiti di
detrazione dell'imposta sul valore aggiunto relativa all'acquisto e
all'importazione di motocicli ed autovetture nonche' alle prestazioni
di manutenzione e riparazione di tali beni, e' prorogato al 31
dicembre 1993. (6)
7. Agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte di
registro e ipotecarie i termini fissati dall'articolo 20, commi 1 e
2, della legge 1 dicembre 1986, n. 879 sono ulteriormente prorogati
al 31 dicembre 1992.
-----------------
AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni
dalla L. 22 gennaio 1992, n. 17, ha disposto (con l'art. 4, comma 1)
che nei confronti dei soggetti esercenti attivita' commerciale e
artigianale aventi domicilio fiscale nelle province di Trieste e
Gorizia e nei comuni della provincia di Udine compresi nell'allegato
A al citato accordo tra Italia e Jugoslavia di cui alla legge 5 marzo
1985, n. 129 di cui all'art. 3, comma 1 del D.L. 22 novembre 1991, n.
369, e' sospeso, per l'anno 1991, il termine relativo al versamento
dell'imposta sul valore aggiunto a titolo di acconto, previsto dal
comma 2 del presente articolo.
-----------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni
dalla L. 06 febbraio 1992, n. 66, ha disposto (con l'art. 1, comma 9)
che la disposizione di cui al comma 6 del presente articolo "deve
intendersi concernente tutte le operazioni indicate nell'articolo 19,
secondo comma, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633".
-----------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla
L. 19 luglio 1993, n. 243, ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che
"La misura dei versamenti di acconto dell'imposta sul valore
aggiunto, previsti dall'articolo 6, commi 2 e 3, della legge 29
dicembre 1990, n. 405, modificato dall'articolo 1, comma 6, del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, del 65 e 70 per cento e'
unificata ed elevata all'88 per cento".
Art. 7. 1. A decorrere dal 1o gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000. 2. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere ed ai provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, e' corrisposta per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma, nelle misure di lire 40.000 e di lire 60.000 rispettivamente, per i procedimenti di cognizione e per i procedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli il cui valore supera lire 5 milioni, davanti al pretore; di lire 70.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 140.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 40.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 20.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 20.000 per i procedimenti speciali. 3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal segretario, compresa quella sugli originali delle decisioni e dei provvedimenti, e' corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 100.000 con le modalita' di cui al comma 2. 4. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonche' i libri e i registri gia' bollati in modo straordinario che alla data indicata nel comma 1 sono ancora interamente in bianco, devono essere integrati prima dell'uso sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 5. Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza, e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare; i certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile e l'autenticazione delle sottoscrizioni delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive; le denunce di smarrimento presentate alle competenti autorita', e relative certificazioni da essa rilasciate; i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha comunque perduto il possesso; le ricevute quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti quando la somma non supera lire 150.000; gli estratti di conti nonche' lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma non supera lire 150.000, i buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo non superiore a lire 150.000; le ricevute relative al pagamento di spesa di condominio negli edifici, i conti degli amministratori di tutte le istituzioni poste sotto la tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni; le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale. Sono altresi' esenti gli atti, i documenti e i provvedimenti dei procedimenti di esecuzione davanti al pretore quando il valore non supera lire 5 milioni; i certificati rilasciati da organi dell'autorita' giudiziaria previsti dall'articolo 29 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica indicato nel comma 1, limitatamente a quelli relativi alla materia penale. 6. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il sottonumero I) del n. 26 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, e' sostituito dal sottonumero I) di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge.
Art. 8. 1. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui seguenti prodotti petroliferi, vigenti dalla data del 31 agosto 1990, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1991 nelle seguenti misure: a) di lire 1.455 per ettolitro, alla temperatura di 15› C per le benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, per la benzina e per il petrolio diverso da quello lampante; b) di lire 145,5 per ettolitro, alla temperatura di 15› C per il prodotto denominato "Jet Fuel JP/4", destinato all'Amministrazione della difesa, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina; c) di lire 2.494 per ettolitro, alla temperatura di 15› C, per olii da gas da usare come combustibili e per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento di cui alle lettere F), punto 1) e D), punto 3), della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. 2. Le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, vigenti alla data del 31 ottobre 1990, sono aumentate a decorrere dal 1° gennaio 1991, nelle misure di lire 747,896 e 2.838 per cento chilogrammi, rispettivamente, per oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, di cui alla lettera H) punti 1-b) 1-c) e 1-d) della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32. 3. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 9 del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, concernenti l'aumento o la riduzione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine fino all'importo delle variazioni di prezzi medi europei dei prodotti petroliferi. 4. Se le aliquote dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine, risultanti per effetto degli aumenti previsti dai commi 1 e 2, sono inferiori all'ammontare di quelle vigenti alla data del 31 dicembre 1990, queste ultime continuano ad applicarsi, anche successivamente a tale data.
Art. 9. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, l'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile per impieghi diversi da quelli delle imprese industriali, ed artigiane e' aumentata a lire 206 al metro cubo. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico, delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, l'imposta e' dovuta nella misura di lire 112 al metro cubo. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai consumi di gas metano per usi domestici di cottura dei cibi e per produzione di acqua calda di cui alla tariffa T1 prevista dalla delibera del Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) n. 37 del 26 giugno 1986, nonche' ai consumi di riscaldamento individuale a tariffa T2 fino a 250 metri cubi annui.
Art. 10. 1. Fino al 31 dicembre 1991, le aliquote di imposta sugli spettacoli previste ai numeri 1 e 2 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, sono stabilite nella misura dell'8 per cento, quella prevista al numero 3 della stessa tariffa e stabilita nella misura del 15 per cento e quella prevista al numero 4 e' stabilita nella misura del 4 per cento. 2. Fino alla stessa data del 31 dicembre 1991, l'imposta sul valore aggiunto sui corrispettivi degli spettacoli sportivi e' stabilita nella misura del 9 per cento. 3. Il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 27 dicembre 1989, n. 407, concernente l'abbuono d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1991. ((5)) ------------------ AGGIORNAMENTO (5) La L. 31 dicembre 1991, n. 415 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Il termine del 31 dicembre 1991, previsto dall'articolo 10, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, concernente l'abbuono d'imposta sugli spettacoli a favore delle imprese esercenti le sale cinematografiche, di cui all'articolo 2 della legge 13 luglio 1984, n. 313, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1992".
Capo III.
DISPOSIZIONI
PER IL SETTORE DEI TRASPORTI
Art. 11. 1. Per l'anno 1991, il Fondo nazionale per il ripiano dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubbliche e private nelle regioni a statuto ordinario e' stabilito in lire 4.411 miliardi, ivi compresa la variazione da determinarsi ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151, modificato dall'articolo 27-quater del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, della legge 26 febbraio 1982, n. 51. 2. L'importo di lire 4.411 miliardi, di cui al comma 1, e' finanziato in lire 531.771.982.000 mediante riduzione del fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970 n. 281, ai sensi dell'articolo 9 della legge 10 aprile 1981, n. 151. 3. Per l'anno 1991, l'apporto statale in favore dell'Ente Ferrovie dello Stato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d), dell'articolo 17 della legge 17 maggio 1985, n. 210, e' cosi' determinato: a) quanto alla lettera b), oneri di infrastrutture successivi al 31 dicembre 1990, lire 1.500 miliardi; b) quanto alla lettera c), oneri per capitale ed interessi, valutati in lire 500 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993, derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato che l'Ente e' autorizzato a contrarre nel secondo semestre dell'anno 1991 fino all'ammontare di lire 5.000 miliardi, di cui lire 2.000 miliardi per il finanziamento degli oneri per rinnovi e miglioramenti e lire 3.000 miliardi quale quota per l'anno medesimo per l'attuazione del programma poliennale di investimenti, predisposto in attuazione dell'articolo 3, numero 3), della stessa legge 17 maggio 1985, n. 210. Ai mutui di cui alla presente lettera si applicano le norme di cui agli articoli 3 e 4 della legge 2 maggio 1969, n. 280 e successive modificazioni; c) quanto alla letera d) sovvenzioni straordinarie ai fini dell'equilibrio del bilancio di previsione dell'Ente lire 438,8 miliardi. 4. Per l'anno 1991, sono determinate in lire 730 miliardi le compensazioni spettanti all'Ente ferrovie dello Stato per mancati aumenti tariffari di anni precedenti ed in lire 1.610 miliardi quelle a copertura del disavanzo del fondo pensioni, ai sensi dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 17 maggio 1985, n. 210.
Capo IV.
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI FINANZA REGIONALE
Art. 12. 1. La quota variabile del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158, al netto degli stanziamenti annuali previsti dalle leggi di settore, e' determinata per gli anni 1991, 1992 e 1993 nella misura, rispettivamente, di lire 68 miliardi, lire 137 miliardi e lire 210 miliardi.
Capo V.
DISPOSIZIONI
IN MATERIA DI PREVIDENZA
Art. 13. 1. L'importo dei versamenti dello Stato all'INPS, per il concorso agli oneri della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, ai fini della progressiva assunzione degli oneri stessi a carico del bilancio, dello Stato, ai sensi dell'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' complessivamente stabilito per l'anno 1991 in lire 2.600 miliardi, di cui lire 1.106 miliardi a titolo di adeguamento della quota parte di mensilita' delle pensioni erogate dal fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'ENPALS ai sensi del comma 3, lettera c), del suddetto articolo 37. Conseguentemente, la somma di cui all'articolo 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, resta determinata in lire 19.537 miliardi per l'anno 1991 ed e' assegnata per lire 14.617 miliardi al fondo pensioni lavoratori dipendenti per lire 1.000 miliardi alla gestione esercenti attivita' commerciali, per lire 1.035 miliardi alla gestione artigiani, per lire 2.814 miliardi alla gestione coltivatori diretti, per lire 3 miliardi alla gestione speciale minatori e per lire 68 miliardi all'ENPALS. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a versare all'INPS mediante giroconto, la somma di lire 2.600 miliardi indicata al comma 1 a valere sulle disponibilita' maturate al 31 dicembre 1990 sul conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato denominato "Conto speciale risanamento gestione previdenziale coltivatori diretti". Con effetto dal 1° gennaio 1991, sono abrogati gli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160 e le disponibilita' residue esistenti sul predetto conto sono acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Con la stessa decorrenza il contributo addizionale di cui all'articolo 17, della medesima legge n. 160 del 1975, continua ad essere corrisposto ed il relativo gettito affluisce alla gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni di cui all'articolo 28 della legge 9 marzo 1989, n. 88. 3. Il limite al complesso dei versamenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, queste ultime senza oneri di interessi, e' fissato per l'anno 1991 in lire 58.500 miliardi. Il ricorso alle anticipazioni di tesoreria e' in ogni caso consentito sino a concorrenza del predetto limite a completamento dei pagamenti di bilancio effettuati. 4. Ferme restando le vigenti modalita' di versamento al bilancio dello Stato dei contributi per l'assistenza sanitaria da parte dell'INPS, al solo fine della verifica, ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 65 convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1989, n. 155, del rispetto del limite dei sei tredicesimi dell'importo di cui al comma 3, il complesso dei trasferimenti dello Stato all'INPS a titolo di pagamenti di bilancio e di anticipazioni di tesoreria, risultante al 30 giugno 1991, e' maggiorato dei sei dodicesimi sia del saldo dei contributi, sia dell'adeguamento al 90 per cento degli acconti dei contributi sanitari previsti per l'anno 1991, sempre che tali versamenti non siano gia' intervenuti al 30 giugno dello stesso anno. 5. L'onere relativo alle minori entrate derivanti, per gli anni 1991 e seguenti dall'attuazione dell'articolo 1, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 giugno 1990 n. 129, convertito, con modificazioni, della legge 3 agosto 1990, n. 210, e' valutato in lire 1.820 miliardi per l'anno 1991, in lire 3.952 miliardi per l'anno 1992 e in lire 4.209 miliardi a decorrere dall'anno 1993.
Capo VI.
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 14.
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
2. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1991.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta Ufficiale degli atti normativi della Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 dicembre 1990.
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
CARLI, Ministro del Tesoro
Visto, il Guardasigilli: VASSALLI.
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI PARTE CORRENTE
(milioni di lire)
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________
1) ACCANTONAMENTI DI SEGNO POSITIVO
PER NUOVE O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI
DI ENTRATE
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Oneri connessi al funzionamento
della Commissione di indagine
sulla poverta'
700 700 700
Iniziative di enti ed
organismi pubblici e privati
per l'attuazione di
interventi di promozione della
cultura dell'innovazione
tecnologica di qualita'....
1.500 1.500 1.500
Legge quadro sulle organizzazioni
di volontariato
3.000 3.000 3.000
Istituzione delle Sezioni
giurisdizionali regionali
della Corte dei conti....
4.000 5.000 5.000
Riforma della legge sulla
obiezione di coscienza...
5.000 5.000 5.000
Revisione degli organici
dell'Avvocatura generale
dello Stato.............
6.500 6.500 6.500
Estensione al 31 dicembre
1989 dei benefici di cui
all'articolo 12 della
legge 25 febbraio 1987,
n. 67...................
7.000 7.000 7.000
Incremento dei contributi
sostitutivi delle entrate
pubblicitarie di cui allo
articolo 3, comma 11, ed
all'articolo 4, comma 2,
della legge 7 agosto 1990,
n. 250, per le imprese di
cui all'articolo 3, comma
10, e all'articolo 4,
comma 1, della citata
legge....................
10.000 10.000 10.000
____________________
37.700 38.700 38.700
MINISTERO DEL TESORO
Adeguamento delle pensioni
di guerra e integrazione
del trattamento base dei
grandi invalidi di guera
e di servizio............
50.000 60.000 60.000
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________
Finanziamento del XIII censimento
generale della popolazione e delle
abitazioni 1991
e del VII censimento generale
dell'industria, del commercio,
dei servizi e dell'artigianato
1991
361.750 224.700
Provvidenze per i ciechi civili
e per gli invalidi civili......
435.000 415.000 415.000
Perequazione dei trattamenti di
pensione nel settore pubblico
ed in quello privato...........
2.000.000 3.000.000 5.000.000
_______________________________
2.836.750 3.699.700 5.475.000
MINISTERO DELLE FINANZE
Istituzione di servizi contabili
presso le Intendentze di
finanza........................
13.000 18.500 18.500
Ristrutturazione dell'Amministrazione
finanziaria
198.440 416.610 598.100
Istituzione dei centri di
assistenza fiscale per i lavoratori
dipendenti e pensionati
243.000 243.000 243.000
_______________________________
454.440 678.110 859.600
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Aggiornamento dell'indennita'
spettante ai componenti dei
tribunali delle acque pubbliche
181 181 181
Fondo a sostegno delle spese di
giustizia per la costituzione
di parte civile delle vittime
della mafia e di analoghe
organizzazioni criminali
3.000 5.000 5.000
Affidamento al Corpo degli
agenti di custodia dei servizi
di traduzione e di piantonamento dei detenuti ed
internati....................
5.675 48.815 58.430
Segue: TABELLA A
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________
Fondo a sostegno della
prevenzione del crimine nelle
regioni meridionali a favore dei minori
10.000 10.000 10.000
Riparazione per l'ingiusta
detenzione. Riparazione del
danno derivante da errore
giudiziario
15.000 15.000 15.000
Ordinamento del Corpo di
polizia penitenziaria.
41.185 52.990 93.956
Istituzione del giudice
di pace..................
150.000 350.000 350.000
Interventi vari in favore
della Giustizia.........
294.229 308.309 308.309
_______________________________
519.270 790.295 840.876
MINISTERO DEGLI AFFARI
ESTERI
Autorizzazione alla partecipazione
italiana alle iniziative per i
servizi in comune fra le
rappresentanze all'estero
dei Paesi comunitari....
300 300 300
Proroga della legge n.
370 del 1984, concernente
norme sui servizi sociali
a favore del personale
del Ministero impiegato
presso l'Amministrazione
centrale...............
2.000 2.000 2.000
Riforma della legge n. 153
del 1971 sulla scolarita'
degli italiani all'estero
10.000 10.000 10.000
Assegno sociale per gli
italiani all'estero in
stato di bisogno........
10.000 10.000 10.000
Partecipazione all'Esposizione
universale di Siviglia
del 1992......
10.000 25.000
Norme per la diffusione
della cultura e della
lingua italiana allo
estero e per il riordinamento
degli istituti di cultura...........
14.620 19.429 24.274
Interventi vari di competenza
del Ministero degli affari
esteri, ivi compresi
il riordinamento del
Ministero, il potenziamento del
servizio diplomatico consolare
ed i provvedimenti in
campo sociale e culturale all'estero..
94.800 122.271 122.271
Ratifica ed esecuzione
di accordi internazionali.............
118.210 117.815 118.995
______________________________
159.930 306.815 287.840
Segue: TABELLA A
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________
MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Norme sull'autonomia delle
scuole, sugli organi collegiali
e sull'Amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione..
341 341 341
Norme conseguenti allo
esercizio del diritto di
scegliere se avvalersi
dell'insegnamento della
religione cattolica......
6.087 6.087 6.087
Norme sullo stato giuridico
degli insegnamenti
della religione cattolica
8.300 24.900 24.900
Insegnamento di lingue
straniere ai militari in
servizio di leva........
10.000 15.000 25.000
Istituzione di uno speciale fondo
di incentivazione per il personale
del Ministero............
20.000 20.000 20.000
_______________________________
44.728 66.328 76.328
MINISTERO DELL'INTERNO
Modifiche alla legge n.
930 del 1980, recante
norme sui servizi antincendi
negli aeroporti.
9.610 9.610 9.610
Comunita' terapeutiche....
10.000 10.000 10.000
Indennizzi per le vittime
del terrorismo...........
10.000 10.000 50.500
Ulteriori misure contro la
criminalita' organizzata..
10.250 10.250 10.250
Misure in favore degli
interventi di cui alla legge
n. 96 del 1986 e n. 618
del 1984.................
210.000 -
Disposizioni finanziarie
per le province, per i comuni
e le comunita' montane
23.200.425 18.871.850(a)
24.579.555(a)
_______________________________
23.450.285 18.911.710 24.659.915
MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI
Modificazioni alla legge
sull'equo canone.........
5.000 5.000 5.000
_______________________________
5.000 5.000 5.000
MINISTERO DEI TRASPORTI
Misure urgenti per l'incentivazione
all'associazionismo nell'autotrasporto
delle merci...........
- 30.000 80.000
Ulteriori interventi delle
regioni per il ripiano dei
deficit delle aziende di
trasporto (rate ammortamento mutui)...
- 100.000 100.000
Costituzione e funzionamento del CIPET..
2.000 2.000 2.000
Ristrutturazione del Ministero......
5.000 10.000 10.000
Concorso dello Stato negli
oneri per il rinnovo
contrattuale nel settore dei
pubblici trasporti.......
430.000 670.000 740.000
_______________________________
437.000 812.000 932.000
MINISTERO DELLA DIFESA
Riforma delle leggi sui
caduti in servizio e sulla
sanita' militare..........
- 36.100 49.400
Modifica della durata dei
corsi di laurea in chimica
e tecnologie farmaceutiche
e in veterinaria dell'Accademia
di sanita' militare
interforze...............
6 6 6
Norme in favore dei militari
di leva e di carriera
appartenenti alle Forze
armate, ai corpi armati ed
ai corpi militrmente armati, infortunati o caduti
in servizio e dei loro
superstiti...............
31 31 31
(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (a) per 50.000 milioni nel 1992 e per 17.650.000
milioni nel 1993.
Segue: TABELLA A
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________
Modifica del codice penale
militare di pace, per l'adeguamento
e l'integrazione con l'emanazione del
nuovo codice di procedura
penale
894 894 894
Contributo dello Stato in
favore delle associazioni
combattentistiche di cui
alla tabella A annessa
alla legge 3 febbraio
1989, n. 33..............
5.000 5.000 5.000
Avanzamento degli ufficiali
e sottufficiali delle
Forze armate e della
Guardia di finanza...........
12.104 14.348 14.348
Norme sul reclutamento e
l'avanzamento, nonche'
modificazioni alla legge
sullo stato degli ufficiali
e dei sottufficiali.
Norme in materia di
rivalutazione degli assegni
annessi alle decorazioni
al valore militare.......
20.651 20.651 20.651
_______________________________
38.686 77.030 90.330
MINISTERO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Inteventi per l'innovazione
e lo sviluppo delle piccole
e medie imprese industriali
650 650 650
Norme per l'attuazione del
piano energetico.........
1.000 1.800 1.800
Norme per la protezione
dalla esposizione allo
amianto..................
1.000 5.000 5.000
Inteventi per la tutela
dei consumatori..........
2.000 3.000 3.000
Riordinamento del Ministero
ed incentivazioni al
personale................
6.600 6.600 6.600
Interventi per la tutela
della concorrenza e del
mercato..................
32.000 35.000 35.000
_______________________________
43.250 52.050 52.050
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Azioni positive per lo
sviluppo dell'imprenditoria
femminile............
- 5.000 10.000
Misure di sostegno
previdenziale al lavoro delle
casalinghe...............
- 50.000 50.000
Concorso dello Stato nel
risanamento della gestione
finanziaria dell'INAIL
- 100.000 100.000
Nuove norme per la concessione della
Stella al merito del lavoro.....
700 700 700
Finanziamento del Comitato
nazionale per la parita'
presso il Ministero e delle
azioni positive per le
pari opportunita'
10.000 10.000 10.000
Proroga fiscalizzazione
dei contributi di malattia
ivi compreso il settore
del commercio............
788.000 788.000 788.000
Ulteriore riduzione degli
oneri impropri gravanti
sul costo del lavoro.....
1.500.000 1.500.000 1.500.000
________________________________
2.298.700 2.453.700 1.458.700
MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Provvedimenti per la promozione
delle esportazioni
47.300 47.300 450
________________________________
47.300 47.300 450
MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE
Rifinanziamento della
legge relativa alla
definizione della gestione
degli istituti contrattuali
dei lavoratori portuali
(rate ammortamento mutui)
- - 30.000
Potenziamento degli
organici dei sottufficiali,
sottocapi e comuni della
categoria nocchieri di
porto....................
1.200 10.000 10.000
Riorganizzazione del Ministero..
7.600 10.000 10.000
Costituzione catasto del
demanio marittimo........
20.000 20.000 20.000
28.800 40.000 70.000
Segue: TABELLA A
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________
MINISTERO DELLE
PARTECIPAZIONI STATALI
Incentivazione al personale
del Ministero.........
400 400 400
_______________________________
400 400 400
MINISTERO DELLA SANITA'
Norme sui servizi sociali
a favore del personale
del Ministero e dello
Istituto Superiore
di sanita'................
1.200 1.200 1.200
Censimento, controllo e
regolamentazione nel campo
delle nuove tecnologie
riproduttive e nel campo
delle manipolazioni genetiche..
2.000 2.000 2.000
_______________________________
3.200 3.200 3.200
MINISTERO PER I BENI
CULTURALI E AMBIENTALI
Contributo all'Unione
italiana ciechi con vincolo
di destinazione per il
Centro nazionale del libro
parlato..................
500 500 -
Celebrazioni per il bimillenario
oraziana.........
1.000 1.000 1.000
Contributo per il Festival
rossiniano...............
1.000 1.000 1.000
Innalzamento del contributo
statale alla biblioteca
statale per ciechi Regina
Margherita...............
2.500 2.500 2.500
Contributo per lo svolgimento
del Festival dei due
mondi di Spoleto.........
3.000 3.000 3.000
_______________________________
8.000 8.000 7.500
MINISTERO DELL'AMBIENTE
Riorganizzazione del
servizio prevenzione degli
inquinamenti e risanamento
ambientale del Ministero
80 80 80
Disciplina della valutazione
di impatto ambientale...................
10.000 10.000 10.000
Incentivi finalizzati allo
sviluppo e alla sperimentazione
di veicoli ecologici destinati al
trasporto pubblico di persone nei
centri storici...........
10.000 10.000 10.000
Ristrutturazione del
Ministero................
25.250 34.250 44.250
Norme generali sui parchi
nazionali e le altre riserve
naturali..........
50.000 50.000 50.000
_______________________________
95.330 104.330 114.330
MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECONOLIGICA
Partecipazione italiana al
programma internazionale
Human Frontiers..........
500 500 500
Autonomia delle Universita'
e degli Enti di ricerca
1.500 1.500 1.500
Concorso dello Stato nelle
spese di gestione del programma
nazionale di ricerche aerospaziali (PRORA)
9.500 14.500 19.500
Iniziative per la diffusione
della cultura e della ricerca
scientifica...
10.000 10.000 10.000
Disposizioni per il personale
tecnico e amministrativo delle
Universita' e del Ministero...
20.000 40.000 60.000
Diritto allo studio......
50.000 50.000 50.000
Universita' non statali
legalmente riconosciute (di
cui almeno 32.000 milioni
annui da destinarsi quale
contributo all'Universita'
degli studi di Urbino)..
87.000 87.000 87.000
_______________________________
178.500 203.500 228.500
AMMINISTRAZIONI DIVERSE
Interventi per le politiche giovanili...........
- 5.000 5.000
Provvidenze a favore delle
minoranze linguistiche
- 10.000 10.000
Segue: TABELLA A
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________
Interventi per favorire
la riorganizzazione dello
apparato produttivo e misure
di politica attiva
del lavoro...............
(b) (b)
- 1.500.000 1.500.000
Indennita' di bilinguismo
per il personale civile
non soggetto alla
contrattazione del pubblico
impiego operante negli
uffici della Valle d'Aosta
500 500 500
Norme a favore del personale
dipendente non vedente.......
600 1.150 1.700
Prevenzione del randagismo
1.000 2.000 2.000
Interventi per le operazioni di
soccorso dei volontari del Club
alpino italiano............
2.000 2.000 2.000
Interventi a tutela delle
casalinghe per gli infortuni
domestici..........
2.000 5.000 5.000
Iniziative a favore della
cultura.................
9.000 9.000 9.000
Interventi per lo sviluppo
della regione Calabria
11.720 11.720 11.720
Provvidenze per la minoranza
slovena e per la tutela della
cultura della minoranza italiana in
Jugoslavia..............
12.000 12.000 12.000
Indennita' di maternita' Congedi
parentali.......
20.000 20.000 20.000
Rifinanziamento del Fondo
per i progetti finalizzati
di cui all'articolo 26
della legge n. 67 del
1988.....................
24.500 24.500 24.500
Interventi a favore dei
minori...................
25.000 50.000 50.000
Espletamento di prove selettive
per l'inquadramento nella qualifica
funzionale superiore del personale
dei Ministeri in possesso di
determinati requisiti..................
29.000 29.000 29.000
Interventi per l'istituzione
di servizi per gli
anziani..................
50.000 50.000 50.000
Provvedimenti in favore
di portatori di handicaps.
100.000 120.000 150.000
Riforma della dirigenza
statale..................
135.990 417.299 587.813
Interventi in favore dei
lavoratori immigrati e
regolamentazione della
attivita' dei girovaghi...
150.000 120.000 120.000
_________
(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
all'accantonamento negativo contrassegnato dalla medesima
lettera (b).
Somme da corrispondere alle
regioni e ad altri enti
in dipendenza dei tributi
soppressi nonche' per la
acquisizione allo Stato
del gettito ILOR.........
256.000 265.000 272.000
_______________________________
829.310 2.654.169 2.862.233
Totale accantonamenti di
segno positivo per nuove o
maggiori spese o riduzioni
di entrate...............
31.616.579 30.952.337 39.062.952
2) ACCANTONAMENTI DI SEGNO
NEGATIVO PER RIDUZIONI DI
SPESE O INCREMENTO DI
DI ENTRATE
MINISTERO
DELLE FINANZE
Interventi di natura tributaria connessi con la
manovra 1992-1993 (parte)
(a) (a)
- -50.000 -17.650.000
Ulteriori interventi di natura
contributiva e tributaria connessi
alla manovra 1992 e 1993.....
- -1.550.000 -19.150.000
Totale complessivo...
31.616.579 29.402.337 19.912.952
________
(a) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla
voce: Ministero dell'interno - Disposizioni finanziarie per
le province, per i comuni e le comunita' montane.
(b) Accantonamento collegato, ai sensi dell'articolo
11-bis, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla
voce: Amministrazioni diverse - Interventi per favorire la
riorganizzazione dell'apparato produttivo e misure di
politica attiva del lavoro.
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI
DA INCLUDERE NEL FONDO SPCIALE DI CONTO CAPITALE
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE
DI CONTO CAPITALE
(milioni di lire)
Segue: TABELLA B
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Interventi di competenza
dell'Autorita' per l'Adriatico..
10.000 30.000 30.000
Reintegro Fondo per la
protezione civile........
215.000 245.000 245.000
_______________________________
225.000 275.000 275.000
MINISTERO DEL TESORO
Rifinanziamento della legge
n. 41 del 1986, articolo 16, commi 12 e
13, concernenti provvidenze
a favore delle aziende danneggiate da
pubbliche calamita'........
- 31.000 31.000
Rifinanziamento, per gli
anni 1992-1993, della
legge 28 febbraio 1986, n.
44, recante misure straordinarie
per la promozione e lo sviluppo
dell'imprenditorialita' giovanile nel
Mezzogiorno..............
- 300.000 300.000
Rifinanziamento della legge
1 marzo 1986, n. 64, concernente
disciplina organica dell'intervento
straordinario nel Mezzogiorno,
ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione
- 2.076.000 8.700.000
Concorso dello Stato per
gli oneri sostenuti dagli
enti locali per la costruzione
di sistemi ferroviari passanti (rate
ammortamento mutui).............
36.000 72.000 108.000
Rifinanziamento della
GEPI SpA.................
100.000 100.000 100.000
Aumento del fondo contributi
interessi della Cassa per il credito
alle imprese artigiane di cui allo
articolo 30 della legge
7 agosto 1982, n. 526....
300.000 300.000 300.000
Segue: TABELLA B
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________
Fondo di solidarieta'
nazionale per la Sicilia...
450.000 1.000.000 1.500.000
Partecipazione a banche e
fondi nazionali ed internazionali..
631.646 714.391 714.391
_______________________________
1.517.646 4.593.391 11.753.891
MINISTERO DELLE FINANZE
Ristrutturazione della
SpA ATI...................
13.000 7.000
_______________________________
13.000 7.000
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Fondo per lo sviluppo economico
e sociale.........
- 112.750 366.000
Contributi in favore delle
comunita' montane.........
100.000 140.000 150.000
_______________________________
100.000 252.750 516.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Trasformazione delle case
mandamentali e acquisizione
di nuovi istituti penitenziari.
Ristrutturazione e ampliamento
edifici penitenziari esistenti..
20.000 20.000 20.000
Interventi vari in favore
della giustizia...........
400.000 540.000 540.000
_______________________________
420.000 560.000 560.000
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Acquisto immobili per istituti
di cultura ed istituzioni
scolastiche.........
600 600 1.600
Acquisto immobili per sedi
all'estero ed alloggi per
il personale..............
10.000 10.000 10.000
Iniziative per la cooperazione
con i Paesi della
Europa centro-orientale..
150.000 250.000 500.000
_______________________________
160.600 260.000 511.600
MINISTERO DELLA PUBBLICA
ISTRUZIONE
Interventi infrastrutturali per la
scuola secondaria superiore.......
10.000 60.000 60.000
_______________________________
10.000 60.000 60.000
MINISTERO DELL'INTERNO
Concorso statale per mutui contratti
dalle province, dai comuni e dalle
comunita' montane per finalita'
di investimento di preminente
interesse (rate ammortamento mutui)..
- 600.000 600.000
Modifiche alla legge n.
930 del 1980, recante
norme sui servizi antincendi
negli aeroporti.......
4.000 4.000 4.000
Ulteriore finanziamento
dell'articolo 29, comma
2, della legge 11 marzo
1988, n. 67, in materia
di piani di eliminazione
delle barriere architettoniche
(rate ammortamento mutui).............
20.000 50.000 50.000
_______________________________
24.000 654.000 654.000
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI
Fondo per interventi nella
edilizia residenziale e
rifinanziamento della legge
16 ottobre 1975, n. 492,
per la proroga del contributo
alle cooperative edilizie degli
appartenenti
alle forze armate ed alle
forze di polizia.........
5.000 5.000 5.000
Ulteriore finanziamento
della legge 9 gennaio
1989, n. 13, per l'eliminazione
delle barriere architettoniche
negli edifici privati.............
35.000 40.000 40.000
Interventi per l'edilizia
storico-artistico-monumentale.....
50.000 50.000 50.000
_______________________________
90.000 95.000 95.000
MINISTERO DEI TRASPORTI
Interventi a favore dello
associazionismo nell'autotrasporto
delle merci (limiti di impegno)
10.000 40.000 40.000
Investimenti nel settore
dei trasporti pubblici
locali (rate ammortamento
mutui)..................
100.000 175.000 175.000
_______________________________
110.000 215.000 215.000
MINISTERO DELLA DIFESA
Ristrutturazione e riconversione
produttiva arsenali e
stabilimenti.....
11.000 11.000 11.000
______________________________
11.000 11.000 11.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE
Fondo per il finanziamento
di un programma di riforestazione..
- 50.000 70.000
Disposizioni per la tenuta
di San Rossore...........
2.000 2.000 2.000
Credito agrario (limite
di impegno)..............
10.000 10.000 10.000
Interventi nel settore
delle opere di irrigazione
(limite di impegno)......
25.000 50.000 50.000
Interventi finalizzati al
conseguimento di obiettivi
in agricoltura biologica
ed alla salvaguardia dei
prodotti e dell'ambiente
30.000 30.000 30.000
Rifinanziamento della legge
n. 590 del 1981 recante
norme per il Fondo di
solidarieta' nazionale......
120.000 170.000 170.000
Interventi programmatici
in agricoltura e nel settore
della forestazione..
2.720.000 3.150.000 3.130.000
_______________________________
2.907.000 3.462.000 3.462.000
Segue: TABELLA B
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________
MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Interventi a favore delle
nuove imprese operanti nei
settori agricolo, artigianale,
industriale e turistico, insediate
nella zona occupazionale ACNA
della Valle Bormida.........
- 20.000 20.000
Rifinanziamento della
legge n. 808 del 1985, per
interventi per lo sviluppo
e l'accrescimento di competivita' delle industrie
operanti nel settore aeronautico (limiti di
impegno).................
- 80.000 160.000
ENEA - Progetti sulle fonti rinnovabili
e il risparmio energetico....
- 100.000 100.000
Rifinanziamento della legge
n. 517 del 1975 in materia di credito
agevolato al commercio.............
- 270.000 270.000
Studi e ricerche sulla
sicurezza intrinseca delle
centrali nucleari........
10.000 - -
Programma di razionalizzazione
delle strutture degli enti
fieristici......
10.000 40.000 40.000
Misure per la tutela del
clima globale............
20.000 30.000 30.000
Norme per la riconversione
delle produzioni a base di
amianto..................
30.000 30.000 50.000
Rifinanziamento del Fondo
nazionale per l'artigianato...
50.000 100.000 100.000
Rifinanziamento della legge n. 41
del 1986, articolo 11, comma 16,
per la realizzazione di centri
commerciali e di mercati
agroalimentari............
55.000 70.000 70.000
Incentivi per le piccole
e medie imprese, per
l'artigianato e ammodernamento
delle imprese minori.....
150.000 620.000 670.000
Rifinanziamento della legge
n. 308 del 1982 in materia di fonti
rinnovabilidi energia e di risparmio
dei consumi energetici,
nonche' dell'articolo 17,
comma 16, della legge n.
67 del 1988..............
427.000 992.000 1.192.000
Piano finanziamento ENEA..
500.000 500.000 500.000
_______________________________
1.252.000 2.852.000 3.202.000
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Interventi di politica
del lavoro comprese le
politiche di formazione
professionale............
200.000 250.000 300.000
_______________________________
200.000 250.000 300.000
MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Provvedimenti per la
promozione delle esportazioni
- 50.000 -
_______________________________
- 50.000 -
MINISTERO DELLA MARINA
MERCANTILE
Interventi a favore del
cabotaggio...............
20.000 30.000 30.000
Infrastrutture logistiche
capitanerie di porto.....
40.000 40.000 60.000
Interventi per la difesa
del mare.................
50.000 80.000 80.000
Pesca marittima, ivi
comprese le provvidenze per
il fermo biologico della
pesca....................
100.000 100.000 100.000
Industria cantieristica e
armatoriale (Direttiva CEE
n. 81363 e n. 87167)
(limiti di impegno)......
175.000 300.000 400.000
_______________________________
385.000 550.000 670.000
MINISTERO
DELLE PARTECIPAZIONI STATALI
Rifinanziamento degli
articoli 5 e 8 della legge
15 maggio 1989, n. 181...
- 50.000 50.000
Interventi a favore degli
enti di gestione delle
partecipazioni statali e
dell'EAMO................
500.000 500.000 500.000
_______________________________
500.000 500.000 500.000
MINISTERO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOLO
Realizzazione e ristrutturazione
di impianti destinati agli
spettacoli musicali, teatrali
e cinematografici (di cui 25.000
milioni per rate ammortamento mutui)..
- 50.000 50.000
Rifinanziamento della
legge 6 marzo 1988, n. 92,
recante misure urgenti per
la costruzione o l'ammodernamento di impianti
sportivi, per la realizzazione o il completamento
di strutture sportive di
base e per l'utilizzazione
dei finanziamenti aggiuntivi a
favore delle attivita' di interesse
turistico (di cui 10.000 milioni
quale limite di impegno)
- 50.000 50.000
Rifinanziamento della legge
n. 217 del 1983, recante disciplina
quadro del
turismo, nonche' interventi
di carattere nazionale ed
internazionale............
50.000 75.000 100.000
_______________________________
50.000 175.000 200.000
MINISTERO PER I BENI
CULTURALI E AMBIENTALI
Contributo straordinario
alla fondazione Filippo
Turati...................
600 - -
Contributo straordinario
dello Stato all'Accademia
della Crusca.............
1.000 - -
Interventi di completamento
delle opere di stabilizzazione
del duomo di Como...............
3.000 - -
Rifinanziamento della legge
speciale per Siena....
11.000 12.000 13.000
Segue: TABELLA B
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________
Interventi per le ville
venete...................
15.000 15.000 15.000
Interventi sui beni culturali
esistenti nella citta'
di Roma (compresa la
sanatoria degli effetti del
decreto-legge 13 luglio
1989, n. 253, articolo 5)
56.000 - -
Interventi per il potenziamento delle attivita'
di restauro, recupero,
valorizzazione, catalogazione
del patrimonio culturale, nonche' per
il finanziamento dei progetti
in attuazione di piani
paesistici regionali e
per il potenziamento e
decentramento dell'Istituto centrale per il
restauro...............
133.000 168.000 197.000
_______________________________
219.000 195.000 225.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE
Rifinanziamento della
legge n. 441 del 1987,
in materia di smaltimento
di rifiuti (rate ammortamento mutui)..
- 50.000 50.000
Interventi per la conservazione e la tutela del
lago di Pergusa (Enna)...
3.000 3.000 3.000
Disposizioni in materia
di tutela delle acque di
balneazione.............
5.000 15.000 15.000
Tutela dei terreni
agricoli dagli incendi..
10.000 10.000 10.000
Programma di salvaguardia
ambientale e tutela dei
parchi nazionali e delle
altre riserve naturali...
20.000 150.000 150.000
_______________________________
38.000 228.000 228.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA
Interventi per le opere di
edilizia a favore della
Universita' degli studi di
Urbino...................
- 10.000 10.000
Nuovo programma quinquennale di ricerche in
Antartide...............
50.000 55.000 60.000
_______________________________
50.000 65.000 70.000
AMMINISTRAZIONI DIVERSE
Incentivi per lo sviluppo
economico dell'arco
alpino..................
- 10.000 20.000
Interventi per la ristrutturazione
delle comunita' terapeutiche.....
- 15.000 15.000
Completamento degli interventi
per il potenziamento degli impianti di
depurazione, integrazione
del sistema fognario, risanamento
dei corpi idrici che interessano le
aree urbane nel bacino
del Po (rate ammortamento
mutui)..................
- 15.000 15.000
Interventi volti alla
realizzazione di itinerari
ciclabili e ciclo-pedonali nelle aree
urbane.
- 20.000 30.000
Interventi a favore dei
comuni turistici ad alto
rischio ambientale......
- 40.000 50.000
Istituzione fondo interventi nel settore dei
trasporti rapidi di massa,
nel settore del traffico e per il
risanamento
urbano (limiti di
impegno)................
- 175.000 225.000
Proseguimento interventi
finalizzati alla salvaguardia
di Venezia.....
- 250.000 250.000
Traforo Monte Croce Carnico......
5.000 10.000 30.000
Misure urgenti per la
prevenzione degli Toscana,
Calabria, Puglia,
Lazio, Piemonte e Lombardia di
cui all'articolo 30-bis della legge
n. 38 del 1990.........
10.000 10.000 10.000
Conferimento alla Societa'
Stretto di Messina
per l'esecuzione del
progetto di massima....
10.000 15.000 15.000
Completamento laboratorio
scientifico del Gran
Sasso..................
15.000 45.000 45.000
Interventi per la realizzazione del sistema
idroviario padano-veneto
40.000 40.000 40.000
Opere ed interventi connessi con l'esposizione
internazionale Colombo
'92 (rate ammortamento
mutui).................
50.000 50.000 50.000
Segue: TABELLA B
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
Progetti integrati per
l'avvio di un piano pluriennale
di infrastrutture e impianti
tecnologici nelle aree urbane e
per il piano dello Stretto
di Messina. Istituzione
di un Fondo programmazione
e progettazione..........
50.000 70.000 60.000
Intervento straordinario
per la realizzazione in
Roma di opere direttamente
connesse alla sua condizione
di Capitale d'Italia
(compreso limite di impegno di 50.000 milioni
decorrente dal 1991)
nonche' per il restauro,
la conservazione e la
manutenzione del patrimonio
archeologico, artistico, monumentale e delle
ville storiche del comune
di Roma..................
50.000 270.000 270.000
Completamento degli interventi
nei territori colpiti da eventi
sismici e
franosi, ivi compresi
quelli del 5 maggio 1990
relativi alla regione
Basilicata, nonche' gli
interventi urgenti nei
territori della regione
Sicilia colpiti dall'eventuale
sismico del 13 dicembre 1990 e gli
interventi per il barocco
della Val di Noto........
100.000 80.000 80.000
Incentivi per lo sviluppo
della cooperazione economica
internazionale nelle
zone del confine orientale
100.000 100.000 100.000
Interventi a favore della
regione Sardegna ivi
compresi quelli destinati a
realizzare la contiguita'
territoriale............
100.000 500.000 600.000
Interventi a favore della
regione Calabria........
455.000 1.000.000 1.000.000
Provvedimenti per la
ricostruzione nelle aree
colpite dagli eventi
sismici del novembre 1980 e
del febbraio 1981.......
1.500.000 1.000.000 500.000
2.485.000 3.715.000 3.405.000
TOTALE TABELLA B...
10.767.846 19.075.741 26.962.991
TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE
LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE FINANZIARIA
(milioni di lire)
====================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________
PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Legge 22 giugno 1954, n.
385: Sovvenzione straordinaria a
favore del Gruppo medaglie d'oro al
valor militare (cap. 1210)......
37 38 38
Legge 24 aprile 1980, n.
146: Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1980):
- Art. 36 - Assegnazione a
favore dell'Istituto centrale di statistica
(cap. 1184).............
167.000 173.500 182.000
Legge 8 agosto 1985, n.
440: Istituzione di un
assegno vitalizio in favore
di cittadini che abbiano illustrato la
Patria e che versano in stato di
particolare necessita'
(cap. 1186)..............
500 500 500
Legge 9 aprile n. 99:
Ratifica ed esecuzione
dello scambio di lettere
tra Italia e San Marino
relativo alla riacquisizione
dell'esercizio del
diritto della Repubblica
di San Marino all'installazione di una stazione
radiotelevisiva e dello
accordo di collaborazione
in materia radiotelevisiva fra la
Repubblica Italiana e la Repubblica di
San Marino, firmati a
Roma il 23 ottobre
(cap. 1381).............
6.000 6.000 6.000
Legge 26 giugno 1990, n.
162 (art. 32): Aggiornamento,
modifiche ed integrazioni della legge
22 dicembre 1975, n. 685,
recante disciplina degli
stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza (cap. 1273)
- - 177.990
_______________________________
173.537 180.038 366.528
Segue: TABELLA C
====================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________
MINISTERO DEL TESORO
Legge 7 febbraio 1961, n.
59, modificata dall'articolo 3 della legge 21
aprile 1962, n. 181:
Contributo corrente e in
conto capitale all'Azienda
nazionale autonoma delle
strade (ANAS)
(capp. 4521 e 7733)......
(a) (a)
3.664.426 4.554.780 5.374.353
Decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649: Norme
concernenti i servizi ed
il personale delle abolite imposte di consumo
(cap. 4517).............
147.500 157.500 157.500
Decreto-legge 8 aprile
1974, n. 95, convertito,
con modificazioni, nella
legge 7 giugno 1974, n.
216, e legge 4 giugno
1985, n. 281: Disposizioni
relative al mercato mobiliare ed al
trattamento fiscale dei
titoli azionari (CONSOB)
(cap. 4505)............
42.000 40.000 40.000
Legge 23 dicembre 1975,
n. 698: Scioglimento e
trasferimento delle funzioni
dell'Opera nazionale per la protezione
della maternita' e
dell'infanzia (cap. 5926p).....
60.163 60.163 60.163
Legge 22 dicembre 1977, n.
951: disposizioni per la
formazione del bilancio
di previsione dello Stato:
- Art. 8 - Rimborso
all'ANAS dell'onere relativo all'ammortamento dei
mutui contratti dalla
Azienda stessa per la costruzione dell'autostrada
Salerno-Reggio Calabria
(cap. 7734p)............
26.237 25.725 24.822
Legge 22 luglio 1978, n.
385: Adeguamento della
disciplina dei compensi
per lavoro straordinario
ai dipendenti dello Stato
(cap. 6682)..............
257.000 267.000 277.000
________
(a) Tali stanziamenti comprendono miliardi 300 per il 1992
e miliardi 600 per il 1993 concernenti l'ammortamento di
parte del complessivo programma di 8.000 miliardi di mutui
per il quadriennio 1991-1994 che l'ANAS potra' assumere ai
sensi dell'articolo 28 della legge n. 59 del 1961.
Legge 5 agosto 1978, n.
462: Nuova disciplina
dei compensi per lavoro
straordinario al personale della
scuola, comprese le universita'
(cap. 6683)..............
6.900 7.100 7.100
Legge 26 gennaio 1980, n.
16: Disposizioni concernenti la corresponsione
di indennizzi, incentivi
ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane
che abbiano perduto beni,
diritti ed interessi in
territori gia' soggetti
alla sovranita' italiana
e all'estero
(cap. 4543p.)...........
56.000 56.000 56.000
Legge 24 aprile 1980, n.
146: Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato
(legge finanziaria 1980):
- Art. 38 - Somme dovute
dalle singole Amministrazioni statali a quella
delle poste e delle telecomunicazioni ai sensi
degli articoli 15, 16,
17 e 19 del testo unico
delle disposizioni legislative in
materia postale, di bancoposta e
di telecomunicazioni
(cap. 4432)............
567.560 567.560 567.560
Legge 18 novembre 1975,
n. 764: Liquidazione
dell'ente "Gioventu'
italiana" (cap. 4585).
Legge 8 agosto 1980, n.
441: Conversione in legge,
con modificazioni,
del decreto-legge 1 luglio 1980,
n. 285, concernente disciplina
transitoria delle funzioni di
assistenza sanitaria delle
unita' sanitarie locali:
- Art. 12 - Conferimento
al fondo di cui all'articolo
14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404
(cap. 4585) (Liquidazione
enti soppressi).
60.000 60.000 60.000
Legge 3 gennaio 1981, n.
7, legge 26 febbraio 1987,
n. 49, e legge 5 luglio
1990, n. 173: Stanziamenti
per l'aiuto pubblico a
favore dei Paesi in via di
sviluppo (capp. 4532p.,
8173, 9005)..............
3.018.939 2.994.341 3.079.141
Decreto-legge 20 novembre
1981, n. 694, convertito
nella legge 29 gennaio
1982, n. 19: Modificazioni
al regime fiscale dello
zucchero e finanziamento
degli aiuti nazionali
previsti dalla normativa
comunitaria nel settore
bieticolo-saccarifero
(cap. 4542).............
280.000 250.000 210.000
Legge 14 agosto 1982, n.
610: Riordinamento della
Azienda di Stato per gli
interventi nel mercato
agricolo (AIMA)
(capp. 4531 e 4532p.)..
1.085.000 1.085.000 1.080.000
Legge 27 dicembre 1983, n.
730: Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria
1984):
- Art. 18 - Fondo rotativo
istituito presso la SACE
(cap. 8186)..............
430.000 430.000 430.000
Legge 28 febbraio 1986,
n. 41: Disposizioni per
la formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato
(legge finanziaria 1986):
- Art. 32, comma 1, Fondo
di cui all'articolo 25
della legge 27 dicembre
1977, n. 968 - Istituto
nazionale di biologia
della selavaggina
(cap. 4546).............
5.000 5.000 5.000
Legge 22 dicembre 1986,
n. 910: Disposizioni per
la formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato
(legge finanziaria 1987):
- Art. 8, comma 14 - Fondo
sanitario nazionale di
parte corrente
(cap. 5941) (a).........
(b) (c) (c)
72.791.000 85.500.000 92.250.000
________
(a) Compresi gli oneri relativi all'indennita' di rischio
da radiazioni per tecnici di radiologia medica, di cui alla
legge n. 460 del 1988, nonche' la quota di cui all'articolo
27, comma 4, della legge n. 162 del 1990.
(b) Al netto di miliardi 5.959 quale quota di copertura
degli oneri per il contratto 1988-1990 e riduzione di
miliardi 6.650 derivante dall'apposito provvedimento
collegato con il presente disegno di legge.
(c) Al lordo di miliardi 5.959 quale quota di copertura
degli oneri per il contratto 1988-1990 e compresa la
riduzione di miliardi 6.650 derivante dall'apposito
provvedimento collegato con il presente disegno di legge.
Segue: TABELLA C
====================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________
Legge 30 dicembre 1989,
n. 440: Ratifica ed
esecuzione del protocollo tra
Governo della Repubblica
popolare ungherese sullo
utilizzo del porto di
Trieste (cap. 4632).....
- - 575
_______________________________
82.497.725 96.060.169 103.679.214
MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA
PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Legge 19 ottobre 1984, n.
701: Aumento del contributo
ordinario dello Stato allo
Istituto nazionale per lo
studio della congiuntura
(ISCO) (cap. 1354)......
11.000 10.000 10.000
Legge 22 dicembre 1986,
n. 910: Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 8, comma 4 - Contributo dello Stato a
favore dell'Istituto di
studi per la programmazione economica (ISPE)
(cap. 1353).............
10.000 10.000 10.000
- Art. 8, comma 14 - Fondo
sanitario nazionale di
conto capitale
(cap. 7082).............
1.500.000 1.600.000 1.700.000
Legge 11 marzo 1988, n.
67: Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1988):
- Art. 17, comma 35 Somme occorrenti per
sopperire ai minori
finanziamenti decisi
dalla Banca europea per
gli investimenti
(cap. 7510).............
200.000 300.000 300.000
_______________________________
1.721.000 1.920.000 2.020.000
MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
Legge 26 giugno 1990, n.
162 (art. 36, comma 4):
Aggiornamento, modifiche
ed integrazioni della legge
22 dicembre 1975, n. 685,
recante disciplina degli
stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione,
cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza (cap. 2120)
- - 20.000
_______________________________
- - 20.000
MINISTERO
DEGLI AFFARI ESTERI
Legge 26 ottobre 1962,
n. 1612: Riordinamento
dell'Istituto agronomico
per l'oltremare, con sede
in Firenze (cap. 4626)...
6.400 6.400 6.400
Legge 4 ottobre 1966, n.
794: Ratifica ed esecuzione della
convenzione internazionale per la
costituzione dell'Istituto
italo-latino-americano
(cap. 3117)..............
4.200 4.300 4.300
Decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, modificato
dalla legge 3 giugno 1977,
n. 322: Ordinamento della
Amministrazione degli affari esteri (Fondo di
anticipazione per le spese
urgenti) (cap. 1685).....
8.000 8.000 8.000
Legge 7 novembre 1977, n.
883: Approvazione ed esecuzione
dell'accordo relativo ad un programma
internazionale per l'energia
(cap. 3138)..............
900 900 900
Legge 31 marzo 1980, n.
140: Partecipazione italiana al Fondo europeo per
la gioventu' (cap. 3146)..
275 275 275
Legge 3 gennaio 1981, n. 7,
e legge 26 febbraio 1987,
n. 49: Stanziamenti per
l'aiuto pubblico a favore
dei Paesi in via di sviluppo
(cap. 4620)........
820.000 820.000 820.000
Segue: TABELLA C
====================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________
Legge 22 dicembre 1982, n.
960: Rifinanziamento della
legge 14 marzo 1977, n.
73, concernente la ratifica
degli accordi di Osimo
tra l'Italia e la
Jugoslavia
(capp. 2569 e 2681)......
3.130 3.130 3.130
Legge 28 dicembre 1982, n.
948: Norme per l'erogazione
di contributi statali
agli enti a carattere
internazionalistico sottoposti alla vigilanza
del Ministero degli affari
esteri (cap. 3177)...........
7.000 7.000 7.000
Legge 3 agosto 1985, n.
411: Contributo alla Societa'
"Dante Alighieri" (cap. 2667)......
1.300 1.300 1.300
Legge 11 dicembre 1985, n.
760: Assegno per il funzionamento
dell'Istituto internazionale per
l'unificazione del diritto privato
(cap. 3109)..................
430 450 450
_______________________________
851.635 851.755 851.755
MINISTERO
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
Legge 23 giugno 1990, n.
181: Ratifica ed esecuzione dell'accordo che
modifica la convenzione
relativa al funzionamento della scuola europea
di Ispra (Varese)
(cap. 5273)..............
- - 100
- - 100
MINISTERO DELL'INTERNO
Legge 15 giugno 1959, n.
451: Istituzione del capitolo "Fondo scorta per
il personale della Polizia di Stato"
(cap. 2841)..............
15.000 15.000 15.000
Legge 2 dicembre 1969, n.
968: Istituzione del capitolo "Fondo scorta per
il personale del Corpo
nazionale dei Vigili del
Fuoco" (cap. 3281).......
3.000 3.000 3.000
Legge 8 giugno 1990, n.
142: Ordinamento delle
autonomie locali
(cap. 1610)..............
3.500 3.500 3.500
Legge 26 giugno 1990, n.
162: Aggiornamento, modifiche ed
integrazioni della legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante disciplina
degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza:
- Art. 25 - Potenziamento
delle attivita' di prevenzione e repressione del
traffico illecito di sostanze stupefacenti o
psicotrope (capp. 2782 e 2785)..
- - 6.800
- Art. 34 - Rifinanziamento
delle attivita' di prevenzione e
reinserimento dei tossicodipendenti
(cap. 4283)..............
- - 50.000
_______________________________
21.500 21.500 78.300
MINISTERO
DEI LAVORI PUBBLICI
Decreto del Presidente
della Repubblica 11 marzo
1968, n. 1090: Norme delegate
concernenti il piano regolatore
generale degli acquedotti
(cap. 8881)..............
5.000 5.000 5.000
_______________________________
5.000 5.000 5.000
MINISTERO DEI TRASPORTI
Legge 11 marzo 1988, n.
67: Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1988):
- Art. 13, comma 12 Oneri derivanti dallo
ammortamento dei mutui
contratti dalle ferrovie in
regime di concessione e in gestione
commissariale governativa
(cap. 7304).........
180.000 350.000 600.000
_______________________________
180.000 350.000 600.000
MINISTERO DELLA DIFESA
Regio decreto 2 febbraio
1928, n. 263: Approvazione
del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti l'amministrazione e la contabilita' dei
corpi, istituiti e stabilimenti militari, articolo
17 (Fondo scorta);
- Esercito, Marina ed
Aeronautica (cap. 1180)..
88.100 91.500 91.500
- Arma dei Carabinieri
(cap. 4791)..............
31.500 32.500 32.500
_______________________________
110.600 124.000 124.000
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA
E DELLE FORESTE
Legge 15 ottobre 1981, n.
590: Nuove norme per il
fondo di solidarieta' nazionale
(cap. 7451)............
230.000 230.000 230.000
Legge 8 agosto 1985, n.
423: Aumento del contributo
ordinario in favore
dell'Istituto nazionale
della nutrizione
(cap. 4581)..............
9.600 9.600 9.600
_______________________________
239.600 239.600 239.600
MINISTERO DELL'INDUSTRIA,
DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO
Legge 11 marzo 1988, n.
67: Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 16, comma 2 - Organismi di
normalizzazione (cap. 3030)......
3.500 3.500 3.500
_______________________________
3.500 3.500 3.500
Segue: TABELLA C
====================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
____________________________________________________________________
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Decreto-leggge 22 dicembre
1981, n. 791, convertito,
con modificazioni, nella
legge 26 febbraio 1982, n. 54:
- Art. 12 - Finanziamento
delle attivita' di formazione professionale
(capp. 8055 e 8056)......
45.000 45.000 45.000
_______________________________
45.000 45.000 45.000
MINISTERO
DEL COMMERCIO CON L'ESTERO
Legge 22 dicembre 1986, n.
910: Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 3, comma 2 - Concessione
di contributi per il sostegno delle
esportazioni (cap. 1614)........
2.000 2.000 2.000
Legge 18 marzo 1989, n.
106: Riordinamento dello
Istituto nazionale per il
commercio estero
(cap. 1606)..............
200.000 200.000 200.000
_______________________________
202.000 202.000 202.000
MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE
Legge 6 agosto 1954, n.
721: Momentanee deficienze di fondi
delle Capitanerie di Porto (cap. 2181)
1.200 1.200 1.200
Legge 17 febbraio 1982, n.
41: Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo
della pesca marittima:
- Art. 9 e decreto-legge
21 settembre 1987, n. 386,
convertito, con modificazioni,
nella legge 19 novembre 1987, n. 471
Art. 7 - Contributo ordinario
per il funzionamento dello
Istituto centrale per la
ricerca scientifica e
tecnologica applicata alla
pesca marittima
(cap. 3571)..............
4.500 4.500 4.500
Legge 31 dicembre 1982,
n. 979: Disposizioni per
la difesa del mare (art.
7) (capp. 2554, 2556 e
8022)....................
56.000 50.000 50.000
61.700 55.700 55.700
MINISTERO DELLA SANITA'
Legge 21 aprile 1977, n.
164: Contributo dell'Italia al
Centro internazionale di ricerche per
il cancro (cap. 2593).......
1.300 1.350 1.350
Legge 11 luglio 1980, n.
312: Nuovo assetto retributivo
funzionale del personale civile e
militare dello Stato:
- Art. 25, ottavo comma Compenso
particolare al personale dell'Istituto
superiore di sanita'
(cap. 4509)..............
3.500 3.500 3.500
Legge 22 dicembre 1980, n.
927: Contributo all'Ufficio
internazionale delle
epizoozie, con
sede a Parigi (cap. 1226).........
180 180 180
Legge 18 marzo 1982, n.
88: Incremento del contributo
statale a favore della Lega italiana
per la lotta contro i tumori
(cap. 2588)..............
1.900 1.950 1.950
Legge 28 febbraio 1986, n.
41: Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1986)...........
- Art. 27, comma 3 - Potenziamento del sistema
informativo sanitario
(cap. 4201p.)...........
50.000 50.000 50.000
_______________________________
56.880 56.980 56.980
MINISTERO DEL TURISMO
E DELLO SPETTACOLO
Legge 14 novembre 1981,
n. 648: Contributo alla
Ente nazionale italiano
per il turismo (cap. 1563)
56.000 67.000 67.000
Segue: TABELLA C
====================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
Legge 30 aprile 1985, n.
163: Nuova disciplina degli
interventi a favore dello
spettacolo (cap. 1193)...
850.000 930.000 980.000
906.000 997.000 1.047.000
MINISTERO PER I BENI CULTURALI
E AMBIENTALI
Legge 27 maggio 1975, n.
190: Norme relative al
funzionamento della
Biblioteca nazionale centrale
"Vittorio Emanuele II" di
Roma (cap. 1538).........
3.200 3.300 3.300
Decreto del Presidente
della Repubblica 3 dicembre
1975, n. 805: Assegnazioni per il
funzionamento degli Istituti
centrali per il catalogo e
la documentazione; per il
catalogo unico delle biblioteche italiane e per
le informazioni bibliografiche;
per la patologia del libro; per il
restauro (capp. 1543, 1544,
2039 e 2042).............
6.200 6.400 6.400
Legge 2 aprile 1980, n.
123: Norme per l'erogazione di
contributi statali ad enti culturali
(cap. 1605)..............
18.000 18.000 18.000
Legge 16 marzo 1987, n.
118: Norme relative alla
Scuola archeologica di
Atene (cap. 2116)........
1.300 1.300 1.300
Legge 27 ottobre 1988,
n. 466: Contributo alla
Accademia nazionale dei
Lincei (cap. 1614).......
4.500 4.800 5.000
33.200 33.800 34.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE
Legge 28 agosto 1989, n.
305: Programmazione triennale per la tutela
dell'ambiente:
- Art. 1, comma 4 - Finanziamento programma
triennale (cap. 7705)....
100.000 400.000 400.000
100.000 400.000 400.000
MINISTERO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA SCIENTIFICA
E TECNOLOGICA
Legge 16 luglio 1974, n.
407, modificata dalla legge
13 aprile 1977, n. 216:
Programma europeo di
cooperazione scientifica e
tecnologica (COST) ed autorizzazione alle spese
connesse alla partecipazione
italiana ad iniziative da attuarsi in
esecuzione del programma
medesimo (cap. 7501).....
5.200 5.200 5.200
Legge 28 giugno 1977, n.
394 (e art. 6, comma 2,
della legge 18 marzo
1989, n. 118): Potenziamento
dell'attivita' sportiva universitaria
(cap. 1513)..............
13.000 13.000 13.000
Legge 22 dicembre 1977, n.
951: Disposizioni per la
formazione del bilancio di
previsione dello Stato:
- Art. 11 - Contributo al
CNR (cap. 7502)..........
1.000.000 1.000.000 1.000.000
Legge 22 dicembre 1986, n.
910: Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1987):
- Art. 7, comma 8 - Edilizia universitaria
(cap. 7303)..............
300.000 650.000 700.000
Legge 11 marzo 1988, n.
67: Disposizioni per la
formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 1988):
- Art. 24, comma 24
Policlinici uniersitari
(cap. 1518).............
60.000 60.000 60.000
Legge 30 maggio 1988, n.
186: Istituzione della
Agenzia spaziale italiana
(cap. 7504).............
700.000 750.000 750.000
Legge 30 novembre 1989,
n. 399: Norme per il
riordinamento dell'Osservatorio geofisico
sperimentale di Trieste
(cap. 1520)..............
- - 4.015
2.078.200 2.478.200 2.532.215
TOTALE TABELLA C...
89.296.077 104.024.242 112.360.892
TABELLA D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
TABELLA D
RIFINANZIAMENTO DI NORME RECANTI INTERVENTI DI SOSTEGNO
DELL'ECONOMIA CLASSIFICATI TRA LE SPESE IN CONTO CAPITALE
(Milioni di lire)
====================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991
Legge n. 1457 del 1963 e successive
modificazioni e integrazioni:
Provvidenze a favore delle zone
devastate dalla catastrofe del Vajont
(cap. 9059/Lavori pubblici) . . . . . . . . . . . . . . . . 8.000
Legge n. 331 del 1985: Provvedimenti
urgenti per l'edilizia universitaria:
- Art. 2 - Interventi pre la seconda
universita' di Roma (cap.
7304/Universita' e Ricerca) . . . . . . . . . . . . . . . . 50.000
Legge n. 808 del 1985: Interventi per lo
sviluppo e l'accrescimento di competivita'
delle industrie operanti nel settore
aeronautico (cap. 7552Industria) .......................... 81.000
Decreto-legge n. 786 del 1985, convertito,
con modificazioni, nella legge n. 44 del
1986: Misure straordinarie per
la promozione e lo sviluppo della
imprenditorialita' giovanile
nel Mezzogiorno (cap. 7830/Tesoro) . . . . . . . . . . . . 100.000
Legge n. 41 del 1986: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1986):
- Art. 16, comma 12 - Fondo anticipazioni
dello Stato a favore delle aziende
danneggiate da pubbliche calamita'
(cap. 8172/Tesoro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20.000
- Art. 16, comma 13 - Provvidenze a favore
delle aziende danneggiate da pubbliche
calamita' (cap. 7763/Tesoro)
- Art. 34, comma 2 - Completamento della
linea metropolitana di Napoli
(cap. 7277Trasporti) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000
Legge n. 64 del 1986: Disciplina organica
dell'intervento nel Mezzogiorno
(cap. 7759Tesoro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950.000
Decreto-legge n. 9 del 1987, convertito,
con modificazioni, nella legge n. 121 del
1987:
- Art. 3-octies - Rifinanziamento
del fondo per l'assistenza tecnica
al commercio (cap. 8045/Industria) . . . . . . . . . . . . 50.000
Legge n. 67 del 1988: Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 1988):
- Art. 15, comma 20 - Fondo dotazione SACE
(cap. 8033/Tesoro) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800.000
Decreto-legge n. 415 del 1989, convertito,
con modificazioni, nella legge n. 38 del
1990:
- Art. 30, comma 2-bis - Completamento
degli interventi nelle zone
terremote di Zafferana Etnea
(cap. 7602/Presidenza) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.000
Legge n. 424 del 1989: Misure di sostegno
per le attivita' economiche nelle
aree interessate dagli eccezionali
fenomeni di eutrofizzazione verificatesi
nell'anno 1989 nel mare Adriatico:
- Rifinanziamento degli interventi di cui
all'art. 1, comma 1 (cap. 7548/Turismo). . . . . . . . . . 20.000
Legge n. 57 del 1990: Istituzione della
Autorita' per l'Adriatico (cap. 7802/Marina
mercantile - cap. 7601/Ambiente - cap.
7403/Universita' e ricerca) . . . . . . . . . . . . . . . . 30.000
TOTALE TABELLA D....... 2.290.000
TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
TABELLA E
VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE
A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA
PRECEDENTEMENTE DISPOSTE
(milioni di lire)
===================================================================
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
------------------------------------------------------------------
Decreto del Presidente della Repubblica
n. 902 del 1976 e decreto-legge n. 62
del 1984, convertito, con
modificazioni, nella legge n. 212
del 1984: Credito agevolato al settore
industriale (cap. 7545Industria). - 31.000 - 40.000 - 40.000
Legge n. 675 del 1977 e
legge n. 198 del 1985:
Riconversione industriale
(cap. 7546Industria)............. - 150.000 - 100.000 - 100.000
Legge n. 130 del 1983
(legge finanziaria 1983),
art. 18 e legge n. 193 del
1984, art. 9: Fondo per la
ristrutturazione e riconversione industriale
(cap. 7546Industria)........... - 110.000 -
- Legge n. 749 del 1985, di
conversione del decreto
legge 19 ottobre 1985, n.
547: Rimborso all'IRI,
all'ENI e all'EFIM delle
rate di ammortamento relative all'emissione di
prestiti obbligazionari,
nonche' delle somme necessarie per il pagamento
degli interessi sulle
eventuali operazioni di
prefinanziamento
(cap. 7819Tesoro) (1)........... - 870.795 -
Legge n. 41 del 1986
(legge finanziaria 1986):
- art. 11, comma 20:
Oneri per capitale e interesse a carico dello
Stato per l'ammortamento
dei mutui contratti dagli
enti di gestione delle
partecipazioni statali
(cap. 7834Tesoro) (1)........... - 894.800 -
- art. 11, comma 23:
Oneri per capitale e
interesse a carico dello Stato
per l'ammortamento dei mutui
contratti dall'Enel
(cap. 7832Tesoro).............. - 491.000 -
(1) La riduzione si riferisce alle quote dovute all'ENI e
all'IRI.
Segue: TABELLA E
OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO 1991 1992 1993
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria 1988):
-art. 15, comma 31:
Integrazione dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 25,
primo comma, lettera a), del
decreto del Presidente
della Repubblica n. 902
del 1976
(cap. 7545Industria)............ - 10.000 -
- art. 15, comma 52
(cap. 4577Lavoro) - 200.000 -
---------------------------------------
In complesso... - 2.757.000 - 140.000 - 140.000
---------------------------------------
TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE
ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
N.B. - Nella colonna "Limite impeg." i numeri 1, 2 e 3
stanno ad inidicare:
1) Non impegnabili le quote degli anni 1992 ed esercizi
successivi.
2) Impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 1992 e
successivi.
3) Interamente impegnabili le quote degli anni 1992 e
successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31
dicembre 1990 e quelli derivanti da spese in annualita'.
Gli importi risultanti dalla presente tabella scontano gli
effetti delle precedenti tabelle D (rifinanziamento) ed E
(definanziamento).
INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO
A. - MINISTERI
1. - Infrastrutture portuali
2. - Interventi a favore delle imprese industriali
3. - Interventi per calamita' naturali
4. - Interventi a favore del Mezzogiorno
5. - Credito agevolato al commercio
6. - Interventi a favore delle province di Trieste e Gorizia
7. - Provvidenze per l'editoria
8. - Edilizia residenziale e agevolata
9. - Mediocredito centrale
10. - Artigiancassa
11. - Interventi nel settore dei trasporti
12. - Interventi per la protezione civile
13. - Costruzione nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle
Forze dell'ordine
14. - Interventi nel settore della ricerca
15. - Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
16. - Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
17. - Interventi per la viabilita' ordinaria e di grande
comunicazione (ANAS)
18. - Edilizia penitenziaria e giudiziaria
19. - Metropolitana di Napoli
20. - Difesa del suolo e tutela ambientale
21. - Realizzazione strutture turistiche
22. - Interventi in agricoltura
23. - Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
24. - Universita' (compresa edilizia)
25. - Impiantistica sportiva
26. - Sistemazione aree urbane
27. - Interventi diversi
B. - AMMINISTRAZIONI ED AZIENDE AUTONOME
Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni
Azienda di Stato per i servizi telefonici
TABELLA F
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI
SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI
(in milioni di lire)
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
A. MINISTERI
1. Infrastrutture
portuali.
Legge n. 1774 del 1962
e legge n. 798 del 1981
Consorzio Porto di Genova
(Tesoro: cap. 4519) 7.000 7.000 7.000 63.000 2002 1
Legge n. 822 del 1971 e
legge n. 681 del 1979
Provvidenze Porto di
Trieste (Marina mercantile:
cap. 2572)............... 4.600 4.600 4.600 13.000 1996 1
Legge n. 910 del 1986
(legge finanziaria 1987):
Art. 8, comma 15 -
Costruzione di un bacino di
carenaggio nel Porto di
Palermo (Lavori pubblici: (a) (a)
cap. 7596).............. 10.000 10.000 - - - 3
Legge n. 543 del 1988
Disposizioni per la
realizzazione di infrastrutture
nell'area portuale di
Ancona e Ravenna (b)
(Marina mercantile:
cap. 7801)... 10.000 20.000 - - - 3
----------------------------------
31.600 41.600 11.600 76.800
2. Interventi a favore delle
imprese industriali.
Legge n. 231 del 1975
- Finanziamenti a favore
delle piccole e medie
industrie (c) (c)
(Industria: cap. 7541)... - 15.000 15.000 - - 1
Decreto del Presidente
della Repubblica n. 902
del 1976 e decreto-legge
n. 62 del 1984, convertito,
con modificazioni, nella
legge n. 212 del 1984
Credito agevolato al settore
industriale (c) (c)
(Industria: cap. 7545) (d) - 10.000 10.000 - - 1
Legge n. 675 del 1977 e
legge n. 198 del 1985
Riconversione industriale
(Industria: cap. 7546) (e) - 50.000 30.000 - - 1
Legge n. 130 del 1983
(legge finanziaria 1983):
- Art. 18 e art. 9 della
legge n. 193 del 1984
Fondo per la ristrutturazione
e la riconversione
industriale (Industria:
cap. 7546) (f) - 110.000 200.000 860.000 1997 1
Legge n. 710 del 1985
Interventi in favore della
produzione industriale
(Industria: cap. 7545).. 40.000 40.000 40.000 40.000 1994 1
Legge n. 808 del 1985
Interventi a favore delle
industrie operanti nel
settore aeronautico (g) (a)
(Industria:
cap. 7552) (h) 101.000 30.000 - - - 3
(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b) Comprende milioni 10.000 quale parte della quota
dell'anno 1990 e milioni 10.000 quale parte della quota
dell'anno 1991.
(c) Parte della quota dell'anno 1980.
(d) L'autorizzazione di spesa e' ridotta di milioni 31.000
per l'anno 1991 e di milioni 40.000 per ciascuno degli anni
1992 e 1993 in base alla precedente Tabella E.
(e) L'autorizzazione di spesa e' ridotta di milioni 150.000
per l'anno 1991 e di milioni 100.000 per ciascuno degli
anni 1992 e 1993 in base alla precedente Tabella E.
(f) L'autorizzazione di spesa e' ridotta di milioni 110.000
per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella E.
(g) Comprende milioni 20.000 quale parte della quota
dell'anno 1989.
(h) L'autorizzazione di spesa e' elevata di milioni 81.000
per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella D.
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 910 del 1986
(legge finanziaria 1987):
- Art. 3, comma 4 - Fondo
speciale rotativo per
l'innovazione teconologica (a) (a)
(Industria: cap. 7548)... - 150.000 150.000 - - 1
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria 1988):
- Art. 15, comma 31 -
Integrazione della
autorizzazione di spesa di
cui all'art. 25, primo comma,
lettera, a), del D.P.R.
n. 902 del 1976 (Industria:
cap. 7545) (b).... - - - - - 1
- Art. 15, comma 39 -
Ulteriore autorizzazione di
spesa per gli interventi
di cui all'art. 20 della
legge n. 896 del 1986,
concernente disciplina
della ricerca e coltivazione
delle risorse geotermiche (c)
(Industria: cap. 7910) - 30.000 - - - 1
Decreto-legge n. 120 del
1989, convertito,
con modificazioni, nella legge
n. 181 del 1989 - Misure
di sostegno e di
reindustrializzazoine
in attuazione del piano di
risanamento della siderurgia:
- Art. 10 - Credito alla
cooperazione (Tesoro:
capp. 7828 e 8187) 70.000 - - - - 1
Legge n. 234 del 1989
Disposizioni concernenti
l'industria navalmeccanica
ed armatoriale (Marina
mercantile: capp. 7541,
7543, 7553, 7554, 7555, (d) (e)
7557 e 7560) 282.000 129.000 9.000 - - 1
-----------------------------------
493.000 564.000 454.000 900.000
------------------------------------
3. interventi per calamita'
naturali.
Decreto-legge n. 227 del
1976, convertito, con
modificazioni, nella legge n.
336 del 1976 - Provvidenze
per le popolazioni
dei comuni della regione
FriuliVenezia Giulia
colpiti dal
terremoto del maggio 1976
(Tesoro: cap. 8787) 20.000 20.000 20.000 50.000 1996 3
Legge n. 546 del 1977
Ricostruzione zone
terremotate del Friuli
(Tesoro: cap. 8787) 20.000 20.000 20.000 70.000 1997 3
Legge n. 828 del 1982
Ulteriori provvedimenti
per il completamento della
opera di ricostruzione e
di sviluppo delle zone
della regione Friuli-Venezia
Giulia, colpite dal
terremoto del 1976, e
delle zone terremotate della
regione Marche (Tesoro:
capp. 8787 e 8809) 12.500 12.500 12.500 112.500 2002 3
(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b) L'autorizzazione di spesa e' eliminata in base alla
precedente Tabella E.
(c) Quota relativa all'anno 1990.
(d) Di cui milioni 9.000 quale prima annualita' del limite
di impegno della durata di otto anni e sei mesi e milioni
120.000 quale parte della quota relativa al 1990.
(e) Comprende milioni 20.000 quale parte della quota
relativa al 1990 e milioni 100.000 quale parte della quota
relativa al 1991.
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 156 del 1983
- Provvidenze in favore
della popolazione di
Ancona colpita dal movimento
franoso del 13 dicembre
1982 (Tesoro: cap. 8797) 2.000 2.000 2.000 18.000 2002 1
Legge n. 879 del 1986
Completamento della
ricostruzione delle zone
del Friuli-Venezia Giulia
colpite dal terremoto del
1976 e delle zone della
regione Marche colpite
da calamita':
- Art. 1 - Contributi
alla regione Friuli-Venezia
Giulia per il completamento
dell'opera di ricostruzione
nei comuni colpiti dagli
eventi sismici
del 1976 (Tesoro: capp. (a) (b)
8786 e 8787) 127.000 189.000 27.000 151.000 2006 3
- Art. 4 - Completamento
dell'opera di ripristino
e di ricostruzione degli
edifici demaniali e dei
complessi edilizi al
culto, nonche
di edifici da adibire
a caserma
per la Polizia di Stato
e per i Vigili del Fuoco
(Lavori pubblici: (c) (d)
capp. 9050 e 9077) 16.000 20.000 5.000 - - 3
- Art. 5 - Contributo
alla regione Friuli-Venezia
Giulia da destinare al
Centro di riferimento
oncologico di Aviano
(Tesoro: cap. 8796) 1.000 1.000 1.000 5.000 1998 3
- Art. 6 - Completamento
dell'opera di ripristino
e di restauro del
patrimonio culturale (Beni
culturali: capp. 1610,
3048, 3103, 8008 e 8101) 21.000 5.000 - - - 3
- Art. 8 - Completamento,
ammodernamento e
sistemazione delle strade
statali (Lavori pubblici:
cap. 7276) 31.000 - - - - 1
- Art. 24 - Contributo
alla regione Marche per il
completamento del
ripristino e della
riparazione di opere
pubbliche e
monumentali
(Tesoro: cap. 8799) 20.000 - - - - 1
- Art. 25 - Ripristino
funzionale dell'area
archeologica di Ancona
(Beni culturali: (d)
cap. 8023) 4.000 - - - - 3
- Art. 28 - Esecuzione
di opere di ammodernamento
e potenziamento del
Porto di Ancona
(lavori pubblici: (e) (f)
cap. 7509) 10.000 35.000 10.000 - - 3
(a) Comprende milioni 100.000 quale parte della quota
relativa all'anno 1989.
(b) Comprende milioni 162.000 quale parte della quota
relativa all'anno 1990.
(c) Comprende milioni 10.000 quale parte della quota
relativa a ciascuno degli anni 1989 e 1991.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(e) Comprende milioni 10.000 quale parte della quota
relativa all'anno 1989 e milioni 25.000 quale quota
dell'anno 1990.
(f) Parte della quota relativa all'anno 1991.
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 910 del 1986
(legge finanziaria 1987):
- Art. 6, comma 1 -
Prosecuzione degli
interventi di cui
alla legge n. 219 del
1981 (Bilancio: (a)
cap. 7500) 500.000 - - - - 3
- Art. 6, comma 2
Completamento del
programma abitativo di cui
al Titolo VIII della
legge n. 219 del 1981 (a) (a)
(Tesoro: cap. 8908) - 75.000 50.000 - - 3
- Art. 6, comma 6, e art.
17, comma 10, della legge
n. 67 del 1988 -
Rifinanziamento
dell'articolo 5,
lettera d), della legge
n. 80 del 1984, in materia
di proroga dei termini ed
accelerazione delle
procedure per l'applicazione
delle norme in favore
delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici
del novembre 1980 e del
febbraio 1981 (Bilancio: (b)
cap. 7089) 65.000 130.000 - - - 3
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 17, comma 1
- Incremento del Fondo
previsto dall'articolo 3
della legge n. 219
del 1981 (a) (c)
(Bilancio: cap. 7500) 2.000.000 1.400.000 - - - 3
- Art. 17, comma 3
Completamento del
programma abitativo di cui
al Titolo VIII della
legge n. 219 del 1981 (c) (d)
(Tesoro: cap. 8908) - 25.000 - 2.475.000 - 2
- Art. 17, comma 5
Completamento degli
interventi nelle zone del
Belice terremotate nel 1968:
- Tesoro: cap. 8817 98.000 98.000 - - - 3
- Lavori pubblici: (e)
capp. 8647 e 9051 102.000 102.000 60.000 - - 3
Legge n. 102 del 1990
Disposizioni per la
ricostruzione e la
rinascita della
Valtellina e delle
adiacenti zone
delle province
di Bergamo, Brescia,
e Como, nonche'
della provincia
di Novara, colpite
dalle eccezionali
avversita' atmosferiche
dei mesi di luglio 1987:
- Tesoro: capp. 7791 e
7796 21.000 21.000 21.000 21.000 1994 2
- Bilancio: cap. (f)
7083 200.000 429.000 529.000 743.000 1994 3
Legge n. 235 del 1990
Rifinanziamento delle
norme riguardanti lo
sviluppo economico
del Vajont (Industria: (g)
capp. 7042 e 7045) 20.000 20.000 15.000 - - 1
---------------------------------
3.290.500 2.604.500 772.500 3.645.500
--------------------------------------
(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989
(milioni 80.000) ed all'anno 1990 (milioni 50.000).
(c) Quota relativa all'anno 1990.
(d) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989
(milioni 1.175.000) ed all'anno 1990 (milioni 1.300.000).
(e) Comprende parte delle quote relative all'anno 1989
(milioni 30.000) ed all'anno 1990 (milioni 30.000).
(f) Comprende milioni 229.000 quale parte della quota
dell'anno 1991.
(g) Di cui milioni 15.000 quale prima annualita' di un
limite di impegno decennale.
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
4. Interventi a favore
del Mezzogiorno.
D.P.R. n. 902 del 1976
e decreto-legge n. 62
del 1984, convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 212
del 1984 (a) (b) (c)
(Tesoro: cap. 7773) 57.000 95.000200.000 365.000 1994 3
Legge n. 651 del 1983
e art. 6 del decretolegge
n. 166 del 1989
convertito, con
modificazioni, nella
legge n. 246 del 1989
Disposizioni per il
finanziamento triennale
degli interventi
straordinari nel
Mezzogiorno (d) (d)
(Tesoro: cap. 7759) 1.000.000 1.000.000 - - - 3
Legge n. 64 del 1986;
art. 15, comma 52,
della legge n. 67 del
1988 e art. 6 del
decreto-legge n. 166
del 1989, convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 246
del 1989, nonche'
legge n. 184 del
1989 Disciplina organica
dell'intervento
straordinario nel
Mezzogiorno (e) (f)
(Tesoro:
cap. 7759) 2.370.000 8.661.350 11.200.000 37.505.675 1994 3
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 15, comma 13
Realizzazione di un
programma per
l'installazione nel
Mezzogiorno di centri
per lo sviluppo della
imprenditorialita'
(Partecipazioni (g
statali: cap. 7548) 20.000 - - - - 3
----------------------------------
3.447.000 9.756.350 11.400.000 37.870.675
------------------------------------------
5. Credito agevolato
al commercio.
Legge n. 146 del 1980
(legge finanziaria
1980):
- Art. 34 -
Rifinanziamento legge n.
517 del 1975,
concernente disciplina
del commercio (h) (h)
(Industria: cap. 8042) 5.000 5.000 - - - 3
Legge n. 887 del 1984
(legge finanziaria
1985):
- Art. 14, comma
undicesimo - Integrazione
dell'autorizzazione di
spesa di
cui all'art. 6 della
legge n. 517 del
1975, e articolo 3
della legge 5 luglio
1990, n. 174 (i)
(Industria: cap. 8042) 21.000 11.000 36.000 136.000 1999 3
Legge n. 41 del 1986
(legge finanziaria
1986):
- Art. 11, comma 12
Rifinanziamento legge
n. 517 del 1975 (l)
(Industria: cap. 8042) 30.000 60.000 60.000 240.000 1995 3
- Art. 11, comma 15
Contributi per la
realizzazione di mercati
agro-alimentari e art.
3 della legge 5 luglio
1990, n. 174 (m)
(Industria:
cap. 8044) 14.000 64.000 64.000 344.000 1999 3
(a) Comprende milioni 50.000 quale parte della quota
relativa all'anno 1990.
(b) Comprende milioni 100.000 relativi all'anno 1978 e
milioni 100.000 relativi all'anno 1986.
(c) Comprende milioni 200.000 relativi agli anni 1979 e
1980 e milioni 150.000 relativi all'anno 1983.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1988.
(e) L'autorizzazione di spesa e' elevata di milioni 950.000
in base alla precedente Tabella D.
(f) Di cui milioni 11.950.000 relativi a parte della quota
dell'anno 1990, milioni 8.900.000 relativi a parte della
quota dell'anno 1991, milioni 2.300.000 relativi all'anno
1992 e milioni 800.000 relativi all'anno 1993.
(g) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(h) Parte della quota dell'anno 1984.
(i) Di cui milioni 50.000 relativi alla quota dell'anno
1990 e milioni 20.000 quale parte della quota dell'anno
1991.
(l) Di cui milioni 30.000 relativi a parte della quota
dell'anno 1989, milioni 60.000 relativi all'anno 1990 e
milioni 30.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991.
(m) Di cui milioni 30.000 e 50.000 relativi rispettivamente
a parte delle quote 1990 e 1991.
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 910 del 1986
(legge finanziaria
1987):
- Art. 3, comma 3
Rifinanziamento legge
n. 517 del 1975 (a)
(Industria: cap. 8042 30.000 30.000 30.000 126.000 1996 3
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 15, comma 23
Integrazione del Fondo
di cui all'art. 6 della
legge n. 517 del 1975 (b)
(Industria: cap. 8042) - 100.000 100.000 600.000 1997 3
- Art. 15, comma 24
Incremento del Fondo
di cui all'art. 6
della legge n. 517 del
1975 per la concessione
di contributi in
conto capitale per le
societa' promotrici di
centri commerciali
all'ingrosso e art. 3
della legge 5 luglio
1990, n. 174 (c)
(Industria: cap. 8043) 125.000 75.000 - - - 3
- Art. 15, comma 42
Integrazione del Fondo
di cui all'art. 3-octies
del decreto-legge n. 9
del 1987, convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 121 del
1987, concernente
interventi in materia di
distribuzione commerciale
(Industria: (e) (e)
cap. 8045) (d) 50.000 25.000 25.000 - - 3
------------------------------------
275.000 370.000 315.000 1.440.000
-------------------------------------
6. Interventi a favore
delle province di Trieste
e Gorizia.
Legge n. 373 del 1980
- Proroga e rifinanziamento
del Fondo destinato alle
esigenze del
territorio di Trieste
(Tesoro: cap. 6857).. 30.000 30.000 30.000 105.000 1997 2
Legge n. 26 del 1986
Incentivi per il
rilancio dell'economia
di Trieste e Gorizia:
- Tesoro: cap. 6857.. 30.000 30.000 30.000 60.000 1995 2
- Industria: cap. 5110 10.000 10.000 10.000 20.000 1995 2
Legge n. 910 del 1986
(legge finanziaria
1987):
- Art. 7, comma 14
Completamento degli
interventi di cui agli
articoli 1 e 2 della
legge n. 960 del 1982
concernente gli accordi
di Osimo (Lavori (e)
pubblici: cap. 9490). 30.000 - - - - 2
----------------------------------
100.000 70.000 70.000 185.000
----------------------------------
7. Provvidenze per
l'editoria.
Legge n. 416 del
1981 - Disciplina
delle imprese editrici e
provvidenze per l'editoria:
- Art. 32 - Fondo per
il finanziamento
agevolato (Presidenza:
cap. 7406)........... 10.000 5.000 - - - 3
- Art. 34 - Mutui
agevolati per l'editoria
libraria (Beni culturali:
cap. 7551)..... 4.000 2.000 - - - 3
(a) Di cui milioni 30.000 relativi all'anno 1990.
(b) di cui milioni 100.000 relativi all'anno 1990 e milioni
100.000 relativi all'anno 1991.
(c) Quota relativa all'anno 1990.
(d) L'autorizzazione di spesa e' elevata di milioni 50.000
per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella D.
(e) Parte della quota dell'anno 1990.
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 428 del 1984
Integrazione del fondo
per i finanziamenti
agevolati destinati
alla stampa quotidiana
e periodica, di cui
all'art. 29 della legge
n. 416 del 1981
(Presidenza: cap. 7406 10.000 10.000 10.000 - - 3
Legge n. 887 del 1984
(legge finanziaria
1985):
- Art. 14, ultimo comma
Fondo per i finanziamenti
agevolati destinati
alla stampa quotidiana
e perdiodica
(Presidenza: cap. 7406) 10.000 10.000 10.000 10.000 1994 3
Legge n. 67 del 1987
- Rinnovo della legge
n. 416 del 1981 recante
disciplina delle
imprese editrici e
provvidenze per l'editoria:
- Art. 20 - Fondo per
il finanziamento agevolato
(Presidenza: cap. 7406) 25.000 25.000 25.000 50.000 1995 3
- Art. 21 - Mutui
agevolati per l'editoria
libraria (Beni culturali:
cap. 7551)..... 4.000 4.000 4.000 8.000 1995 3
Legge n. 230 del 1990
Contributi alle imprese
radiofoniche private
che abbiano svolto
attivita' di informazione
di interesse
generale (Presidenza:
cap. 7408)........... 6.150 6.150 - - - 1
Legge n. 250 del 1990
Provvidenze per l'editoria
e per le imprese
radiofoniche (Presidenza:
cap. 7406)....... 20.000 20.000 20.000 140.000 2000 1
---------------------------------------
89.150 82.150 69.000 208.000
---------------------------------------
8. Edilizia residenziale
e agevolata.
Decreto-legge n. 9 del
1982, convertito, con
modificazioni, nella
legge n. 94 del 1982
- Norme per l'edilizia
residenziale e provvidenze
in materia di
sfratti (Tesoro: cap. (a) (b)
7795)............... - 350.000 320.000 - - 1
Decreto-legge n. 12
del 1985, convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 118 del
1985 - Misure finanziarie
in favore delle
aree ad alta tensione
abitativa (Tesoro: (c)
cap. 7820).......... - 50.000 - - - 1
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 22, comma 3
Concessione in favore
delle imprese edilizie,
cooperative e loro
consorzi, di contributi
per interventi di
edilizia agevolata
(Lavori pubblici:
cap. 8267) 150.000 150.000 150.000 - - 3
----------------------------------------
150.000 550.000 470.000 -
----------------------------------------
9. Mediocredito centrale.
Legge n. 526 del
1982 Provvedimenti
urgenti per lo
sviluppo della
economia:
- Art. 11 - Fondo per
il finanziamento di
esportazioni a
pagamento differito (d)
(Tesoro: cap. 7775) 50.000 200.000 120.000 - - 3
(a) Parte delle quote all'anno 1984 (milioni 100.000) ed
all'anno 1986 (milioni 250.000).
(b) Parte delle quote relative all'anno 1985 (milioni
250.000) ed all'anno 1986 (milioni 70.000).
(c) Parte della quota dell'anno 1986.
(d) Parte delle quote relative ad anni precedenti.
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 130 del 1983
(legge finanziaria
1983):
- Art. 8, primo e
secondo comma - Fondo
per il finanziamento
di esportazioni a
pagamento differito (a)
(Tesoro: cap. 7775) 50.000 194.000 130.000 - - 1
Legge n. 730 del 1983
(legge finanziaria
1984):
Art. 18, settimo ed
ottavo comma - Fondo
per il finanziamento
di esportazioni a
pagamento differito (b) (c) (b)
(Tesoro: cap. 7775) 100.000 500.000 100.000 - - 1
Legge n. 887 del
1984 (legge finanziaria
1985):
- Art. 9, sesto comma
- Fondo per il
finanziamento di
esportazioni a pagamento
differito (d) (e)
(Tesoro: cap. 7775) 50.000 465.000 415.000 - - 1
Legge n. 41 del 1986
(legge finanziaria
1986):
- Art. 11, comma 6
Fondo per il
finanziamento di
sportazioni a
pagamento
differito (Tesoro: (f)
cap. 7775).......... 100.000 170.000 170.000 240.000 1994 1
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):- Art. 15,
comma 22 Aumento del
Fondo di
dotazione (Tesoro: (c)
cap. 8022).......... 100.000 - - - - 1
------------------------------------
450.000 1.529.000 935.000 240.000
10. Artigiancassa.
Legge n. 887 del 1984
(legge finanziaria
1985):
- Art. 14, sesto comma
- Fondo per il concorso
statale nel pagamento
degli interessi
(Tesoro: cap. 7743) 80.000 - - - - 3
Legge n. 41 del 1986
(legge finanziaria
1986):
- Art. 11, comma 9 - Fondo per il concorso statale nel pagamento
degli interessi (Tesoro: (g) cap. 7743)
100.000 170.000 - - - 3
Legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria 1987): - Art. 3, comma 6
Fondo per il concorso statale nel pagamento degli interessi
(g) (Tesoro: cap. 7743) 70.000
70.000 140.000 - - 3
(a) Parte delle quote relative ad anni precedenti.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(d) Quota relativa all'anno 1989.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(f) Di cui milioni 170.000 relativi all'anno 1989 e milioni
70.000 relativi a parte della quota dell'anno 1991.
(g) Di cui milioni 70.000 relativi a parte della quota
dell'anno 1989.
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 15, comma
43 Fondo per il concorso
statale nel pagamento
degli interessi (a)
(Tesoro: cap. 7743) 120.000 120.000 120.000 360.000 1994 3
-------------------------------------
370.000 360.000 260.000 360.000
-------------------------------------
11. Interventi nel
settore dei trasporti.
Legge n. 189 del 1983
- Piano decennale per
la soppressione dei
passaggi a livello
sulle linee ferroviarie
dello Stato (b)
(Tesoro: cap. 7811) 150.000 150.000 320.000 - - 1
Legge n. 910 del
1986 (legge finanziaria
1987):
- Art. 2, comma 6,
e art. 13, comma 5,
della legge n. 67
del 1988 - Programma
nazionale per l'alta
velocita' sulla
direttrice Battipaglia
-Napoli-Roma-Milano (c) (d)
(Tesoro: cap. 7843) 500.000 800.000 1.000.000 6.425.000 1994 2
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 13, comma 15
- Realizzazione di
nuovi approdi e delle
infrastrutture
necessarie di
collegamento dello
Stretto di Messina:
- Trasporti: (e)
cap. 7210 52.000 - - - - 2
- Marina Mercantile: (e)
cap. 7803.......... 23.000 - - - - 2
-Art. 17, comma 9
- Completamento degli
interventi di
adeguamento del sistema
di trasporto
intermodale nelle
zone interessate
dal fenomeno
bradisismico (Tesoro: (e)
cap. 7823)......... 30.000 - - - - 1
Legge n. 240 del
1990 - Interventi
dello Stato per la
realizzazione di
interporti finalizzati
al trasporto
merci ed in favore
dell'intermodalita'
(Trasporti: capp. (f) (g) (g)
7308 e 7309)...... 15.000 77.500 90.000 - - 1
-----------------------------------
770.000 1.027.500 1.410.000 6.425.000
-----------------------------------------
12. Interventi per
la protezione civile.
Decreto-legge n. 16
del 1990, convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 71 del
1990 - Misure urgenti
per il miglioramento
qualitativo e per la
prevenzione
dell'inquinamento delle
acque (Presidenza:
cap. 7602).......... 100.000 - - - - 3
----------------------------------
(a) Comprende milioni 240.000 relativi agli anni 1989 e
1990.
(b) Parte delle quote relative ad anni precedenti.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(d) Parte delle quote relative agli anni 1989 (milioni
700.000), 1990 (milioni 2.225.000), 1991 (milioni
2.500.000) e 1992 (milioni 1.000.000).
(e) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(f) Di cui milioni 10.000 quale prima annualita' di un
limite di impegno quindicennale.
(g) Di cui milioni 15.000 quale prima annualita' di un
limite di impegno quindicennale.
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
13. Costruzione nuove
di sedi di servizio
per gli appartenenti
alle Forze dell'ordine.
Legge n. 16 del 1985
Programma quinquennale
di costruzione di
nuove sedi di servizio
per l'Arma dei
Carabinieri (Lavori (a) (a) (a)
pubblici: cap. 8412).... 50.000 200.000 100.000 - - 3
Legge n. 197 del 1985
- Potenziamento dei
servizi del Corpo
nazionale dei Vigili
del fuoco di cui alla
legge n. 336 del
1980 (Lavori pubblici: (b)
cap. 8438)...... 10.000 - - - - 3
Legge n. 831 del 1986
- Adegumento alle
esigenze operative
delle infrastrutture
del Corpo della Guardia
di Finanza
(Lavori pubblici: (c) (d)
cap. 8422).......... 50.000 120.000 180.00 - - 3
Legge n. 521 del 1988
- Potenziamento delle
forze di polizia e
del Corpo nazionale
dei Vigili del Fuoco:
- Art. 27 - Programma
di costruzione di
nuove sedi di servizio
(Lavori pubblici: (e)
cap. 8438).......... 200 144.200 144.200 200.000 1994 3
---------------------------------
100.200 464.200 424.200 200.000
---------------------------------
14. Interventi nel
settore della ricerca.
Legge n. 284 del
1985 - Programma
nazionale di ricerche in
Antartide (Universita'
e Ricerca: cap. 7505) 32.000 - - - - 1
Decreto-legge n. 443
del 1987, convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 531
del 1987 - Disposizioni
urgenti in materia
sanitaria (Sanita': cap.
8222)... 4.000 - - - - 1
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 15, comma 2
- Attuazione degli
interventi di cui al
Fondo speciale per
la ricerca applicata
(Universita' e Ricerca: (f) (g)
cap. 7551)..... 350.000 400.000 150.000 - - 3
Legge n. 346 del 1988
- Modifiche alla legge
n. 46 del 1982 e
partecipazione a
programmi internazionali
e comunitari di ricerca
applicata (Universita' (h)
e Ricerca: cap. 7507) 125.000 125.000 125.000 - - 3
--------------------------------
511.000 525.000 275.000 -
--------------------------------
15. Interventi a favore
dell'industria
navalmeccanica.
Legge n. 295 del
1985 Finanziamento
per la ristrutturazione
della industria
navalmeccanica (Marina
mercantile: (i)
cap. 7543)........... 50.000 - - - - 1
(a) Parte della quota dell'anno 1987.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Quota relativa all'anno 1989.
(d) Comprende milioni 100.000 relativi a parte della quota
dell'anno 1990 e milioni 80.000 relativi a parte della
quota dell'anno 1991.
(e) Parte delle quote degli anni 1992 (milioni 100.000) e
1993 (milioni 100.000).
(f) Comprende milioni 250.000 relativi a parte della quota
dell'anno 1989 e milioni 100.000 relativi a parte della
quota dell'anno 1990.
(g) Parte della quota dell'anno 1990.
(h) Prima annualita' del limite di impegno decennale..
(i) Parte delle quote relative ad anni precedenti.
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 15, comma 29
Integrazione
dell'autorizzazione
di spesa di cui
all'art. 1, primo
comma, della
legge n. 295 del 1985
(Marina mercantile: (a)
cap. 7552).......... 130.000 - - - - 1
-------------------------------
180.000 - - -
--------------------------------
16. Ristrutturazione
dei sistemi aeroportuali
di Roma e Milano.
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 14, comma 1
- Incremento della
autorizzazione di
spesa di cui all'art.
0 della legge n.
449 del 1985
(Trasporti: cap. (a) (a) (b)
7509)............... - 300.000 300.000 300.000 1994 3
--------------------------------
17. Interventi per
la viabilita'
ordinaria e di grande
comunicazione (ANAS).
Legge n.526 del 1985
- Disposizioni in
materia di viabilita'
di grande comunicazione
(Tesoro: cap. (c)
7810).............. 250.000 - - - - 1
Legge n. 41 del 1986
(legge finanziaria
1986):
- Art. 13, comma 13
- Realizzazione di
un programma triennale
di interventi
da parte dell'ANAS (d) (d) (d)
(Tesoro: cap. 7810) 500.000 600.000 100.000 - - 2
Legge n. 910 del
1986 (legge finanziaria
1987):
- Art. 7, comma 15
Assegnazione alla
ANAS di un contributo
straordinario per
gli anni 1987-1990
(Tesoro: capp. 7839, (e) (a) (b) (f)
7840 e 7842)....... 250.000 1.023.000 500.000 403.000 . 3
-------------------------------------
1.000.000 1.623.000 600.000 403.000
-------------------------------------
18. Edilizia
penitenziaria
e giudiziaria.
Legge n. 41 del 1986
(legge finanziaria
1986):
- Art. 13, comma 1
- Completamento di
edifici destinati
di prevenzione e
pena (Lavori pubblici: (b) (g)
cap. 8404)..... 200.000 200.000 - - - 3
Legge n. 910 del
1986 (legge finanziaria
1987):
- Art. 7, comma 6
Completamento della
costruzione di immobili
da destinare ad
istituti di prevenzione
e di pena (Lavori (d) (h) (i)
pubblici: cap. 8404) 50.000 200.000 500.000 - - 3
(a) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1987.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1988.
(e) Parte della quota realtiva all'anno 1989.
(f) Parte delle quote realtive all'anno 1989 (milioni
250.000) ed all'anno 1990 (milioni 153.000).
(g) Parte delle quote realtive all'anno 1987 (milioni
100.000) ed all'anno 1989 (milioni 100.000).
(h) Parte della quote realtive all'anno 1988 (milioni
150.000) ed all'anno 1989 (milioni 50.000).
(i) Parte delle quote 1988 (milioni 200.000), dell'anno
1989 (milioni 50.000) e dell'anno 1990 (milioni 250.000).
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Decreto-legge n. 64
del 1990, convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 124 del
1990 - Interventi
urgenti in materia di
riforma del processo
penale (Giustizia:
cap. 7001 e 7010)... 32.000 32.000 - - - 3
--------------------------------
282.000 432.000 500.000 -
--------------------------------
19. Metropolitana
di Napoli.
Legge n. 41 del
1986 (legge finanziaria
1986):
- Art. 34, comma 2
- Completamento della
linea metropolitana
di Napoli (Trasporti: (a)
cap. 7277) (g) 250.000 35.000 - - - 2
---------------------------------
20. Difesa del suolo
ambientale.
Legge n. 879 del
1986 - Completamento
ricostruzione FriuliVenezia
Giulia colpite dal
terremoto del 1976 e
delle zone
delle Marche colpite
da calamita':
- Art. 2 - Sistemazione
del bacino
del Tagliamento e
di quello dell'Alto
Piave (Lavori pubblici: (b) (c)
cap. 7739).. 40.000 25.000 30.000 - - 3
Legge n. 67 del
1988 (legge finanziaria
1988):
- Art. 17, comma 20
- Realizzazione di
un programma di
salvaguardia del
litorale e delle
retrostanti zone
umide di interesse
internazionale
dell'area metropolitana
di Cagliari
(Ambiente: (a) (a) (a)
cap. 7301)....... 20.000 20.000 10.000 - - 1
- Art. 17, comma
40 - Realizzazione
di un programma
organico di difesa
idrogeologica e di
assetto funzionale
del sistema idrico
del bacino del
Flumendosa (Ambiente: (a) (a) (a)
cap. 7405) 20.000 20.000 10.000 - - 1
Legge n. 183 del
1989 - Norme per
il riassetto
organizzativo e
funzionale della
difesa del suolo
(Tesoro: capp. (d) (c)
9009 e 9010) 300.000 600.000 400.000 - - 3
Decreto-legge n.
227 del 1989,
convertito, con
modificazioni,
nella legge n.
283 del 1989
Provvedimenti
urgenti per la
lotta alla
eutrofizzazione
delle acque costiere
del mare Adriatico (e)
(Ambiente: cap. 7708) 364.000 228.000 - - - 3
Legge n. 305 del
1989 - Programmazione
triennale per la
tutela dell'ambiente
(Ambiente: capp.
7001, 7104, 7711,
7714, 7951, 8001 (f) (c)
e 8251)......... 200.000 483.000 300.000 - - 3
----------------------------------
944.000 1.376.000 750.000
----------------------------------
(a) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(b) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(c) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(d) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni
300.000) e 1991 (milioni 300.000).
(e) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni
128.000) e 1991 (milioni 100.000).
(f) Di cui milioni 190.000 relativi a parte della quota
dell'anno 1990 e milioni 293.000 relativi a parte della
quota dell'anno 1991.
(g) L'autorizzazione di spesa e' elevata di milioni 150.000
per l'anno 1991 in base alla precedente Tabella D.
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
21. Realizzazione
strutture turistiche.
Legge n. 879 del
1989 - Contributo
alla regione Friuli
Venezia Giulia per
la realizzazione di
aree attrezzate
turistico commerciali
Tesoro: cap.8798)... 6.000 - - - - 3
----------------------------------
22. Interventi in
agricoltura.
Legge n. 752 del
1986 - Attuazione
di interventi
programmati in
agricoltura:
- Art. 5 -
Finanziamento degli
interventi previsti
dai Regolamenti
comunitari (Tesoro: (a)
cap. 8232)........ 250.000 - - - - 1
Decreto-legge n. 415
del 1989, convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 38 del
1990 - Norme urgenti
in materia di finanza
locale e di rapporti
finanziari tra lo
Stato e le
regioni, nonche'
disposizioni varie:
- Presidenza: cap.
7602.............. 2.500 3.500 - - - 3
- Agricoltura: capp.
8278, 8279 e 8280 22.500 31.500 - - - 3
Legge n. 209 del
1990 - Nuove norme
per la ristrutturazione
e lo sviluppo
del settore bieticolo
-saccarifero
(Agricoltura: cap.
7579) 10.000 10.000 - - - 1
------------------------------------
285.000 45.000
------------------------------------
23. Protezione dei
territori dei comuni
di Ravenna, Orvieto
e Todi.
Legge n. 910 del
1986 (legge
finanziaria 1987):
- Art. 7, comma 5
- Protezione del
territorio di
Ravenna dal fenomeno
della subsidenza
(legge n. 845 del
1980):
- Lavori pubblici:
!capp. 7740 e 9419 11.000 - - - - 3
- Agricoltura:
cap. 7720........ 49.000 - - - - 3
Legge n. 545 del
1987 - Definitivo
consolidamento
della Rupe di
Orvieto e del Colle
di Todi (Beni
culturali:
capp. 8028 (c)
e 8113).......... 20.000 20.00 20.000 - - 3
Legge n. 67 del
1988 (legge finanziaria
1988):
- Art. 17, comma
15 - Protezione
del territorio del
comune di Ravenna
dal fenomeno della
subsidenza (legge
n. 845 del 1980) (b) (d)
(Tesoro: cap. 9007) 20.000 80.000 50.000 - - 3
---------------------------------
100.000 100.000 70.000 -
---------------------------------
24. Universita'
(compresa edilizia).
Legge n. 879 del
1986 - Completamento
ricostruzione Friuli
-Venezia Giulia
colpite dal terremoto
del 1976 e delle zone
delle Marche
colpite da calamita':
- Art. 11 - Attuazione
dei programmi di
edilizia dell'Universita'
di Udine (Universita' (e)
e Ricerca: cap. 7302) 27.000 21.000 - - - 1
(a) Parte della quota dell'anno 1990.
(b) Quota relativa all'anno 1989 (milioni 60.000) e parte
della quota relativa all'anno 1990 (milioni 20.000).
(c) Comprende milioni 10.000 quale parte della quota
dell'anno 1991 e milioni 10.000 quale parte della quota
dell'anno 1992.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1991.
(e) Parte delle quote relative agli anni 1989 (milioni
11.000) e 1990 (milioni 10.000).
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
- Art. 31 -
Ricostruzione e
completamento
delle sedi
dell'Universita'
e Ricerca: (a)
cap. 7309).......... 8.000 5.000 - - - 1
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 17, comma
43 Contributo
all'Universita'
della Calabria
per opere di
edilizia
universitaria
(Universita' e (a)
Ricerca: cap. 7311) 10.000 - - - - 1
Legge n. 126 del
1990 - Finanziamento
della costruzione di
un edificio per le
esigenze abitative
degli studenti
universitari (Tesoro:
cap. 7871) 20.000 - - - - 3
Legge n. 245 del 1990
- Norme sul piano
triennale di sviluppo
dell'universita' e per
l'attuazione del piano
quadriennale 19861990
(Universita' e
Ricerca: capp. 1032,
1401, 1402, 1408, 1521
e 7314)............. 258.500 298.500 415.000 829.500 1995 1
-----------------------------------
323.500 344.500 415.000 829.500
-----------------------------------
25. Impiantistica
sportiva.
Decreto-legge n. 2
del 1987, convertito,
con modificazioni,
nella legge n. 65
del 1987 e decretolegge
n. 22 del 1988,
convertito, con
modificazioni,
nella legge n. 92 del
1988 - Costruzione e
ammodernamento di
impianti sportivi,
strutture sportive
di base, nonche'
utilizzazione degli
stanziamenti aggiuntivi
a favore delle
attivita' di interesse
turistico (Turismo:
cap. 7542).... 5.000 5.000 5.000 15.000 1996 3
Legge n. 67 del 1988
(legge finanziaria
1988):
- Art. 15, comma 8
- Aumento della
autorizzazione di
spesa di cui all'art.
2, comma 1-ter, del
decreto-legge n. 2
del 1987 (Turismo:
cap. 7542).......... 5.000 5.000 5.000 15.000 1996 3
Decreto-legge n.
121 del 1989,
convertito, con
modificazioni, nella
legge n. 205 del 1989
Interventi
infrastrutturali nelle
aree interessate dai
mondiali di calcio
del 1990 (Tesoro:
cap. 7764)......... 220.500 - - - - 3
Legge n. 289 del
1989 - Rifinanziamento
delle leggi 6 marzo 1987,
n.65, e 21 marzo 1988
n. 92, per la realizzazione
di impianti sportivi
(Turismo: cap.
7542)............. 4.000 4.000 4.000 24.000 1999 3
----------------------------------
234.500 14.000 14.000 54.000
----------------------------------
26. Sistemazione aree
urbane.
Legge n. 122 del
1989 Disposizioni in
materia di parcheggi,
programma triennale
per le aree
urbane maggiormente
popolate, nonche'
modificazioni di
alcune norme
sulla circolazione
stradale (Presidenza: (b)
cap. 7651)........... - 100.000 100.000 - - 3
(a) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(b) Prima annualita' del limite di impegno quindicennale
decorrente dal 1991 e rinviata al 1992.
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Decreto-legge n.
166 del 1989,
convertito, con
modificazioni, nella
legge n. 246 del
1989 - Interventi
urgenti per il
risanamento e lo
sviluppo della
citta' di Reggio
Calabria (Presidenza: (a) (b)
cap. 7652) 50.000 180.000 100.000 - - 1
-----------------------------------
50.000 280.000 200.000
-----------------------------------
27. Interventi diversi.
Legge n. 66 del
1988 - Programma di
interventi per
l'adeguamento dei servizi
e dei mezzi della
Guardia di Finanza
per la lotta
all'evasione fiscale
e ai traffici marittimi
illeciti nonche'
disposizioni per
il completamento
e lo sviluppo del
sistema informativo
delle strutture
centrali e periferiche
del Ministero
delle finanze (c)
(Finanze: cap. 3136).. 100.000 125.000 150.000 250.000 1995 3
Legge n. 67 del
1988 (legge
finanziaria 1988):
- Art. 15, comma 32
- Rifinanziamento
del piano per la
razionalizzazione e lo
sviluppo della pesca
marittima (legge n.
41 del 1982) (Marina
mercantile: (d)
cap. 8564).......... 15.000 - - - - 1
- Art. 17, comma 12
- Proseguimento degli
interventi finalizzati
alla salvaguardia
di Venezia: (e) (f) (e)
- Tesoro: cap. 9006 77.000 150.000 100.000 - - 1
- Universita' e (e)
Ricerca: cap. 7312 3.000 - - - - 1
Art. 17, comma 39
- Acquedotti
interregionali di
competenza del
Ministero dei lavori
pubblici (Lavori
pubblici: cap. 8882) 100.000 100.000 - - - 3
- Art. 17, comma 45
- Programma di
potenziamento delle
strutture logistiche ed
operative delle
Capitanerie di porto
e degli uffici
periferici della Marina
mercantile (Marina (d) (d)
mercantile: cap. 7581) 30.000 20.000 - - - 3
Legge n. 357 del
1988 - Assegnazione
all'Amministrazione
autonoma dei Monopoli
di Stato di finanziamenti
per la ristrutturazione
della produzione, per la
costruzione della
manifattura tabacchi di
Lucca e per la
corresponsione del premio
incentivante (Tesoro:
cap. 7863).......... 15.000 - - - - 1
Legge n. 373 del 1988
- Realizzazione della
Esposizione internazionale
specializzata "Colombo
'92" (Beni culturali:
cap. 7902) 100.000 123.000 - - - 3
Legge n. 13 del 1989
- Superamento ed
eliminazione delle
barriere architettoniche
negli edifici privati
(Lavori pubblici: cap.
8275)............... 20.000 - - - - 3
(a) Parte delle quote relative agli anni 1990 (milioni
80.000) e 1991 (milioni 100.000).
(b) Parte della quota dell'anno 1991.
(c) Di cui milioni 25.000 quale parte della quota relativa
all'anno 1991.
(d) Parte della quota relativa all'anno 1990.
(e) Parte della quota relativa all'anno 1989.
(f) Di cui milioni 100.000 quale parte della quota relativa
all'anno 1989 e milioni 50.000 quale parte della quota
relativa all'anno 1990.
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Legge n. 51 del 1990
- Aumento
dell'autorizzazione
di spesa di cui
alla legge 18 luglio
1984, n. 342, per
l'acquisizione di navi
cisterna per il
rifornimento idrico
delle isole minori
(Difesa: cap. 8152) 5.000 5.200 - - - 3
Legge n. 100 del
1990 - Norme sulla
promozione della
partecipazione a
societa' ed imprese
miste all'estero
(Commercio estero:
cap. 7561) 100.000 100.000 - - - 3
Decreto-legge n. 64
del 1990, convertito
con modificazioni,
nella legge n. 124
del 1990 - Interventi
urgenti in materia di
riforma del processo
penale (Giustizia:
capp. 7003, 7005, 7010
e 7013).............. 97.995 97.995 - - - 3
Legge n. 218 del
1990 - Disposizioni
in materia di
ristrutturazione
ed integrazione
patrimoniale degli
Istituti di credito
di diritto pubblico
(Tesoro: cap. (a)
8017)................ - 452.000 502.000 549.000 1994 1
-----------------------------------
662.995 1.173.195 752.000 799.000
-----------------------------------
TOTALE MINISTERI 14.505.445 23.666.995 20.467.300 53.936.475
B. AMMINISTRAZIONI ED
AZIENDE AUTONOME
Amministrazione delle
poste e delle
telecomunicazioni.
Legge n. 39 del 1982,
art. 34 della legge
n. 730 del 1983, art.
10 della legge n. 41
del 1986, art. 2
della legge n. 910 del
1986, art. 13 della
legge n. 67 del 1988
e art. 3 della legge
n. 541 del 1988
Autorizzazione alle
Aziende dipendenti
dal Ministero delle
poste e delle
telecomunicazioni a
proseguire nella
realizzazione dei
programmi di
potenziamento e di
riassetto dei servizi
e di costruzione di
alloggi di servizio
per il personale
postelegrafico.
Disciplina dei
collaudi (capp. 519, 520,
521, 522, 523, 524,
525, 526, 527, 528
e 530)............ 600.000 - - - - 1
Legge n. 887 del
1984 - Disposizioni
per la formazione del
bilancio annuale e
pluriennale dello
Stato (legge finanziaria
1985):
- Art. 8, quattordicesimo
comma Finanziamento degli
interventi previsti
dal piano decennale
di sviluppo e
potenziamento dei
servizi
di telecomunicazioni
(cap. 529)......... 200.000 200.000 200.000 200.000 1994 3
-----------------------------------
800.000 200.000 200.000 200.000
-----------------------------------
(a) Di cui milioni 367.000 quale quota dell'anno 1991.
Segue: TABELLA F
===================================================================
ESTREMI ED OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI
RAGGRUPPATI PER SETTORI DI INTERVENTO
1994 Anno Limite
1991 1992 1993 e terminale impeg.
successivi
-------------------------------------------------------------------
Azienda n. 887 del
1984 - Disposizioni
per la formazione
del bilancio annuale
e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 1985):
- Art. 8, quattordicesimo
comma Finanziamento degli
interventi previsti
dal piano decennale
di sviluppo e potenziamento
dei servizi di
telecomunicazioni (cap. (a) (b)
550)................ 500.000 500.000 200.000 - - 3
--------------------------------
TOTALE AMMINISTRAZIONI
E AZIENDE AUTONOME... 1.300.000 700.000 400.000 200.000
-----------------------------------
TOTALE GENERALE
TABELLA F... 15.805.445 24.366.995 20.867.300 54.136.475
==============================================
(a) Di cui milioni 200.000 quale parte della quota
dell'anno 1994.
(b) Di cui milioni 100.000 quale parte della quota
dell'anno 1993 e milioni 100.000 quale parte della quota
dell'anno 1994.
TABELLA 1
(articolo 4)
I. - IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA
Simboli
delle Coefficienti
categorie
--- --
Gruppo A (Unita' immobiliari per uso di abitazioni o assimilabili):
Abitazioni di tipo signorile............. A/1 525
Abitazioni di tipo civile................ A/2 413
Abitazioni di tipo economico............. A/3 388
Abitazioni di tipo popoalre.............. A/4 313
Abitazioni di tipo ultrapopolare......... A/5 300
Abitazioni di tipo rurale................ A/6 313
Abitazioni in villini.................... A/7 463
Abitazioni in ville...................... A/8 600
Castelli, palazzi di eminenti pregi A/9 263
artistici e storici
Uffici e studi privati................... A/10 650
Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi.. A/11 338
Gruppo B (Unita' immobiliari per uso di alloggi collettivi):
Colleggi e convitti, educandati,
ricoveri, orfanotrofi, ospizi,
conventi, seminari, caserme............. B/1 438
Case di cura ed ospedali (compresi
quelli costruiti o adattati per tali
scopi e non suscettibili di
destinazione diversa senza radicali
trasformazioni)......................... B/2 438
Prigioni e riformatori.................... B/3 438
Uffici pubblici........................... B/4 438
Scuole e laboratori scientifici........... B/5 438
Biblioteche, pinacoteche,
musei, gallerie, accademie
che non hanno in edifici
della categoria A9..................... B/6 263
Cappelle ed oratori non destinati
all'esercizio pubblico dei culti....... B/7 438
Magazzini sotterranei per depositi
di derrate............................. B/8 438
Segue: TABELLA 1
Simboli
delle Coefficienti
categorie
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Gruppo C (Unita' immobiliari a destinazione ordinaria commerciale e
varia):
Negozi e botteghe........................ C/1 613
Magazzini e locali di deposito........... C/2 525
Laboratori per arti e mestieri........... C/3 525
Fabbricati e locali per esercizi
sportivi............................... C/4 525
Stabilimenti balneari e di acque
curative............................... C/5 525
Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse... C/6 525
Tettoie chiuse o aperte.................. C/7 525
II. - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE
(Opifici ed in genere fabbricati
costruiti per le speciali esigenze
di una attivita' industriale
o commerciale e non suscettibili
di una destinazione
estranea alle esigenze
suddette senza radicali
trasformazioni)........................ da D/1 a D/9 613
III. - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOALRE
(Altre unita' immobiliari che, per le
singolarita' delle loro
caratteristiche, non siano raggrupabili in
classi)................................ da E/1 a E/9 375
TABELLA 2.
(articolo 7)
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N. Indicazione degli Ammontare Modo Note
Ord. atti soggetti della di pagamento
a tassa tassa
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26 I) Licenza di porto La licenza di
di fucile anche per porto
uso di caccia qualunque d'armi e'
sia il numero personale ed
dei colpi: e' rilasciata
in
conformita'
delle leggi
di pubblica
sicurezza;
essa ha la
durata di sei
anni
Tassa di rilascio, La tassa
di rinnovo e annuale 200.000 Ordinario non e' dovuta
qualora non
si usufruisca
della licenza
durante
l'anno
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