LEGGE 14 dicembre 1970, n. 1088

Miglioramento  delle  prestazioni  economiche  a favore dei cittadini
colpiti da tubercolosi.
 
 Vigente al: 5-5-2012  
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Durante   il  periodo  di  ricovero  e  di  cura  ambulatoriale  e'
corrisposta  agli assicurati contro la tubercolosi, per un periodo di
180  giorni,  un'indennita' giornaliera pari a quella che spetterebbe
in  caso di malattia comune ai lavoratori, assistiti a domicilio e in
costanza  di  rapporto di lavoro, dall'Ente tenuto nei loro confronti
all'assicurazione obbligatoria contro le malattie.
  Detta  indennita', da corrispondere anche durante le domeniche e le
festivita',  non  potra'  comunque  essere  inferiore  a  lire  1.200
giornaliere  e  continuera'  ad essere erogata in tale misura minima,
quando  venga  a  cessare  il  trattamento  economico di cui al comma
precedente,   fino   alla   cessazione  del  ricovero  o  della  cura
ambulatoriale.
  L'indennita'  e'  maggiorata  per i familiari, considerati a carico
dei lavoratori assistiti secondo le disposizioni delle leggi vigenti,
di  un  importo  pari  a  quello  degli assegni familiari del settore
industria.
  Ai  familiari  a carico degli assicurati, assistiti con ricovero in
luogo  di  cura o mediante cura ambulatoriale, l'indennita' minima di
lire 1.200 giornaliere e ridotta alla meta'.
  L'indennita'  predetta  di  ricovero o di cura ambulatoriale non e'
dovuta  nei  casi  e  per tutto il periodo in cui il lavoratore abbia
diritto a percepire dal datore di lavoro l'intera retribuzione. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L. 6 agosto 1975, n.419 ha disposto (con l'art. 4, commi 1 e 2)
che  "A  decorrere  dal 1 gennaio 1975 e con effetto dal 1 gennaio di
ciascun  anno,  l'indennita'  prevista dall'articolo 1 della legge 14
dicembre  1970,  n. 1088, nonche' la indennita' di cui all'articolo 2
della  legge stessa sono aumentate nella stessa misura percentuale di
variazione  del  trattamento  minimo  di  pensione a carico del fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
  Per  i familiari a carico degli assicurati nonche' per i pensionati
di  cui  all'articolo  della  presente  legge  e  loro  familiari  le
anzidette indennita' sono dovute in misura ridotta alla meta'".
                               Art. 2.

  Successivamente ad un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero
in  un  luogo di cura per tubercolosi spetta agli assicurati, colpiti
da  forma  tubercolare,  per  la  durata  di  24  mesi una indennita'
post-sanatoriale  di lire 2.000 giornaliere, maggiorata di un importo
pari  a quello degli assegni familiari del settore industria per ogni
familiare   a   carico.   Tale   indennita'  non  e'  cumulabile  con
l'indennita' giornaliera prevista dall'articolo precedente.
  L'indennita'   post-sanatoriale   spetta  anche  nel  caso  in  cui
l'assistito  attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera
retribuzione,  secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14
novembre 1963 n. 1540, e' ridotta alla meta' per i familiari a carico
degli assicurati.
  Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1953, n. 86,
e' sostituito dal seguente: "L'indennita' post-sanatoriale non spetta
a  coloro che si dimettano volontariamente dal luogo di cura. In caso
di  grave perturbazione della vita comunitaria, il malato, che ne sia
responsabile,  puo' essere trasferito in altra istituzione sanitaria,
previo  parere del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero
e della commissione degenti". ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  L. 6 agosto 1975, n.419 ha disposto (con l'art. 4, commi 1 e 2)
che  "A  decorrere  dal 1 gennaio 1975 e con effetto dal 1 gennaio di
ciascun  anno,  l'indennita'  prevista dall'articolo 1 della legge 14
dicembre  1970,  n. 1088, nonche' la indennita' di cui all'articolo 2
della  legge stessa sono aumentate nella stessa misura percentuale di
variazione  del  trattamento  minimo  di  pensione a carico del fondo
pensioni lavoratori dipendenti.
  Per  i familiari a carico degli assicurati nonche' per i pensionati
di  cui  all'articolo  della  presente  legge  e  loro  familiari  le
anzidette indennita' sono dovute in misura ridotta alla meta'".
                               Art. 3.

  Agli assicurati fruenti di prestazioni antitubercolari sanitarie od
economiche  nel  corso  del  mese  di dicembre, e' corrisposto per le
feste natalizie un assegno speciale nelle seguenti misure:
    lire  25.000, piu' lire 3.000 di maggiorazione per ogni familiare
a carico, agli assistiti per assicurazione propria;
    lire  15.000 agli assistiti in qualita' di familiari a carico del
lavoratore assicurato.
                               Art. 4.

  Agli  assistiti  contro  la  tubercolosi e loro familiari a carico,
spetta  a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di
cui  al  precedente articolo 2, un assegno per un periodo di due anni
di cura o di sostentamento nella misura di L. 480.000 annue, pagabili
in rate mensili posticipate. ((2))
  Tale  assegno  e'  concesso  agli  assistiti ed ai loro familiari a
carico  la  cui  capacita' di guadagno in occupazioni confacenti alle
loro  attitudini  sia  ridotta  a  meno  della meta' per effetto o in
relazione  alla malattia tubercolare. L'assegno e' rinnovabile di due
anni in due anni, permanendo la predetta riduzione. ((2))
  Ai  familiari  a carico di eta' inferiore agli anni 15 l'assegno e'
concesso  qualora  siano accertate minorazioni che rendano necessario
un ulteriore trattamento a titolo di cura o di sostentamento. Qualora
nel  corso di godimento dell'assegno il minore compia il quindicesimo
anno  di  eta',  ai  fini  del  rinnovo  biennale  della  concessione
dell'assegno  medesimo  si  applica  il  criterio  di  cui  ai  comma
precedente.
  L'assegno   non   e'   cumulabile   con   la  normale  retribuzione
continuativa  ed  a  tempo  pieno  ne'  con i trattamenti di cui agli
articoli 1 e 2 della presente legge.
  ((L'assegno   di   cura  o  di  sostentamento  decorre  dal  giorno
successivo  alla cessazione del trattamento postsanatoriale, previsto
dall'articolo   2  della  presente  legge,  qualora  la  domanda  sia
presentata  all'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale entro
novanta   giorni   dalla   data   di   cessazione   del   trattamento
post-sanatoriale.
  Nel  caso  in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto
termine  di  novanta  giorni,  l'assegno  di  cura o di sostentamento
decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della
domanda.
  Hanno  il  diritto  di  presentare  domanda  e di essere ammessi al
beneficio  dell'assegno  di  cura  o  di  sostentamento  anche gli ex
assistiti  che,  avendone  i  requisiti  ed affetti dalle menomazioni
fisiche  previste,  hanno  fruito dell'indennita' post-sanatoriale in
epoca  anteriore  alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente
legge)).
  L'accertamento  delle condizioni per il diritto all'assegno di cura
o  di  sostentamento previsto dal secondo comma del presente articolo
e'   effettuato  dall'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale
secondo  le  procedure  in  atto  per l'accertamento dell'invalidita'
pensionabile.
  Per tale accertamento l'istituto nazionale della previdenza sociale
puo' servirsi dei propri istituti di cura o dei dispensari dipendenti
dai consorzi provinciali.
  Contro  i  provvedimenti  dell'Istituto  nazionale della previdenza
sociale   concernenti  la  concessione  dell'assegno  di  cura  o  di
sostentamento  di  cui  ai commi precedenti, e' ammesso il ricorso in
via  amministrativa  da parte degli assicurati nei termini e nei modi
previsti   dal  regio  decreto-legge  4  ottobre  1935,  n.  1827,  e
successive modificazioni e integrazioni. Le stesse norme si applicano
per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale.
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AGGIORNAMENTO (2)
  La L. 4 marzo 1987, n.88 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A
decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge
l'importo  di  L.  40.000  mensili,  di  cui ai commi primo e secondo
dell'articolo   4  della  legge  14  dicembre  1970,  n.  1088,  come
sostituiti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975,
n. 419, e' aumentato a L. 70.000 mensili".
                               Art. 5.

  ((I   cittadini  colpiti  da  tubercolosi,  non  assicurati  presso
l'Istituto  nazionale  della  previdenza  sociale  (INPS)  oppure non
assistiti  per  difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al
minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto
al miglioramento delle indennita' economiche in precedenza connesse a
carico  dello  Stato  e  corrisposte  loro  dai competenti organi del
Servizio sanitario nazionale.
  L'indennita'  di  ricovero  o  di cura ambulatoriale nonche' quella
post-sanatoriale   sono   equiparate  e  corrisposte  con  le  stesse
modalita',  con  la  stessa  durata  e con la stessa misura di quelle
corrisposte  dall'INPS agli assistiti in regime assicurativo e cio' a
partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Al  termine del godimento del sussidio post-sanatoriale spetta agli
assistiti e con le stesse modalita' dell'INPS, accertate dagli organi
del   Servizio   sanitario   nazionale,  un  assegno  di  cura  o  di
sostentamento.  Inoltre  ai medesimi cittadini non abbienti di cui al
primo comma, che usufruiscono di prestazioni economiche nel corso del
mese  di  dicembre,  viene  confermato  un  assegno  natalizio  di L.
25.000)).
                               Art. 6.

  I  ricoveri di primo intervento in ospedale per tubercolosi debbono
essere  considerati urgenti in ogni caso e all'uopo saranno applicate
le  norme  previste  dal  terzo  comma  dell'articolo 2 della legge 2
febbraio 1968, n. 132.
                               Art. 7.

  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  4, le prestazioni
previste dalla presente legge decorrono dal 1 gennaio 1971.
                               Art. 8.

  I  nuclei  familiari,  dei  quali  uno  o piu' componenti sia stato
ricoverato  in  luogo  di  cura  per  tubercolosi, hanno diritto alla
attribuzione  di  2  punti  per  l'assegnazione  di  alloggi popolari
costruiti con spesa a totale carico dello Stato o della GESCAL.
                               Art. 9.

  ((Le  amministrazioni  statali  anche  ad ordinamento autonomo, gli
enti  pubblici  e tutti i datori di lavoro del settore privato aventi
un  numero  di dipendenti superiore a quindici unita' hanno l'obbligo
di   conservare   il  posto  ai  lavoratori  subordinati  affetti  da
tubercolosi  fino  a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di
cura  per  avvenuta  guarigione  o  stabilizzazione,  con mansioni ed
orario adeguati alle residue capacita' lavorative.
  La  conservazione del posto, salvo che disposizioni piu' favorevoli
regolino  il  rapporto  di  lavoro,  non  comporta  riconoscimento di
anzianita'.
  In  caso  di  contestazione sull'inadeguatezza del reinserimento al
lavoro  valgono  le norme di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile
1968,  n.  482,  che  prevedono il sopralluogo del collegio sanitario
Provinciale)).
                              Art. 10.

  E'  istituita  la  vaccinazione  obbligatoria contro la tubercolosi
per:
    a)  i  soggetti  cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di
eta',  figli  di  tubercolotici  o  coabitanti in nuclei familiari di
ammalati o ex ammalati di tubercolosi;
    b)  i soggetti cutinegativi, figli del personale di assistenza in
servizio presso ospedali sanatoriali;
    c) i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di
    eta',  che  si  trovano  in  zone  depresse  ad  alta  morbosita'
    tubercolare;
d) i soggetti cutinegativi, addetti ad ospedali, cliniche ed
ospedali psichiatrici;
    e)  gli  studenti  di medicina, cutinegativi, all'atto della loro
iscrizione alle universita';
    f) i soldati, cutinegativi, all'atto dell'arruolamento. ((3))
  Il  Ministero della sanita' provvede all'organizzazione relativa ai
servizi per la vaccinazione.
  All'onere  derivante  dall'applicazione  del  presente articolo, si
provvede  con  2  miliardi annui di lire conferiti al Ministero della
sanita'  dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che preleva
la  somma dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria
contro la tubercolosi.
  Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, su
proposta  del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per
il  lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, saranno stabilite
le   modalita'   per   l'esecuzione   della  vaccinazione  contro  la
tubercolosi.
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AGGIORNAMENTO (3)
  La  L. 23 dicembre 2000, n.388 ha disposto (con l'art. 93, comma 1)
che   "Al  fine  di  razionalizzare  alcuni  interventi  di  medicina
preventiva  e  di  uniformare la legislazione italiana a quella degli
altri  Stati  membri  dell'Unione  europea, a decorrere dalla data di
entrata  in  vigore  del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati:
l'articolo  10,  comma  1,  della  legge  14  dicembre 1970, n. 1088;
[...]".
                              Art. 11.

  All'onere    di    lire    8   miliardi,   derivante   allo   Stato
dall'applicazione  del precedente articolo 5, si provvede, per l'anno
finanziario  1971, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
al  capitolo  n.  3523  dello  stato  di  previsione  della spesa del
Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 14 dicembre 1970

                               SARAGAT

                                                   COLOMBO - MARIOTTI
                                                     - DONAT-CATTIN -
                                                    FERRARI AGGRADI -
                                                             GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: REALE