LEGGE 14 dicembre 1970, n. 1088
Miglioramento delle prestazioni economiche a favore dei cittadini colpiti da tubercolosi.
Vigente al: 5-5-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Durante il periodo di ricovero e di cura ambulatoriale e' corrisposta agli assicurati contro la tubercolosi, per un periodo di 180 giorni, un'indennita' giornaliera pari a quella che spetterebbe in caso di malattia comune ai lavoratori, assistiti a domicilio e in costanza di rapporto di lavoro, dall'Ente tenuto nei loro confronti all'assicurazione obbligatoria contro le malattie. Detta indennita', da corrispondere anche durante le domeniche e le festivita', non potra' comunque essere inferiore a lire 1.200 giornaliere e continuera' ad essere erogata in tale misura minima, quando venga a cessare il trattamento economico di cui al comma precedente, fino alla cessazione del ricovero o della cura ambulatoriale. L'indennita' e' maggiorata per i familiari, considerati a carico dei lavoratori assistiti secondo le disposizioni delle leggi vigenti, di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria. Ai familiari a carico degli assicurati, assistiti con ricovero in luogo di cura o mediante cura ambulatoriale, l'indennita' minima di lire 1.200 giornaliere e ridotta alla meta'. L'indennita' predetta di ricovero o di cura ambulatoriale non e' dovuta nei casi e per tutto il periodo in cui il lavoratore abbia diritto a percepire dal datore di lavoro l'intera retribuzione. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 6 agosto 1975, n.419 ha disposto (con l'art. 4, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1975 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, l'indennita' prevista dall'articolo 1 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, nonche' la indennita' di cui all'articolo 2 della legge stessa sono aumentate nella stessa misura percentuale di variazione del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i familiari a carico degli assicurati nonche' per i pensionati di cui all'articolo della presente legge e loro familiari le anzidette indennita' sono dovute in misura ridotta alla meta'".
Art. 2. Successivamente ad un periodo non inferiore a 60 giorni di ricovero in un luogo di cura per tubercolosi spetta agli assicurati, colpiti da forma tubercolare, per la durata di 24 mesi una indennita' post-sanatoriale di lire 2.000 giornaliere, maggiorata di un importo pari a quello degli assegni familiari del settore industria per ogni familiare a carico. Tale indennita' non e' cumulabile con l'indennita' giornaliera prevista dall'articolo precedente. L'indennita' post-sanatoriale spetta anche nel caso in cui l'assistito attenda a proficuo lavoro o fruisca comunque dell'intera retribuzione, secondo quanto previsto dall'articolo 2 della legge 14 novembre 1963 n. 1540, e' ridotta alla meta' per i familiari a carico degli assicurati. Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1953, n. 86, e' sostituito dal seguente: "L'indennita' post-sanatoriale non spetta a coloro che si dimettano volontariamente dal luogo di cura. In caso di grave perturbazione della vita comunitaria, il malato, che ne sia responsabile, puo' essere trasferito in altra istituzione sanitaria, previo parere del consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero e della commissione degenti". ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 6 agosto 1975, n.419 ha disposto (con l'art. 4, commi 1 e 2) che "A decorrere dal 1 gennaio 1975 e con effetto dal 1 gennaio di ciascun anno, l'indennita' prevista dall'articolo 1 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, nonche' la indennita' di cui all'articolo 2 della legge stessa sono aumentate nella stessa misura percentuale di variazione del trattamento minimo di pensione a carico del fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i familiari a carico degli assicurati nonche' per i pensionati di cui all'articolo della presente legge e loro familiari le anzidette indennita' sono dovute in misura ridotta alla meta'".
Art. 3. Agli assicurati fruenti di prestazioni antitubercolari sanitarie od economiche nel corso del mese di dicembre, e' corrisposto per le feste natalizie un assegno speciale nelle seguenti misure: lire 25.000, piu' lire 3.000 di maggiorazione per ogni familiare a carico, agli assistiti per assicurazione propria; lire 15.000 agli assistiti in qualita' di familiari a carico del lavoratore assicurato.
Art. 4. Agli assistiti contro la tubercolosi e loro familiari a carico, spetta a domanda, dopo il periodo di trattamento post-sanatoriale di cui al precedente articolo 2, un assegno per un periodo di due anni di cura o di sostentamento nella misura di L. 480.000 annue, pagabili in rate mensili posticipate. ((2)) Tale assegno e' concesso agli assistiti ed ai loro familiari a carico la cui capacita' di guadagno in occupazioni confacenti alle loro attitudini sia ridotta a meno della meta' per effetto o in relazione alla malattia tubercolare. L'assegno e' rinnovabile di due anni in due anni, permanendo la predetta riduzione. ((2)) Ai familiari a carico di eta' inferiore agli anni 15 l'assegno e' concesso qualora siano accertate minorazioni che rendano necessario un ulteriore trattamento a titolo di cura o di sostentamento. Qualora nel corso di godimento dell'assegno il minore compia il quindicesimo anno di eta', ai fini del rinnovo biennale della concessione dell'assegno medesimo si applica il criterio di cui ai comma precedente. L'assegno non e' cumulabile con la normale retribuzione continuativa ed a tempo pieno ne' con i trattamenti di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge. ((L'assegno di cura o di sostentamento decorre dal giorno successivo alla cessazione del trattamento postsanatoriale, previsto dall'articolo 2 della presente legge, qualora la domanda sia presentata all'Istituto nazionale della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di cessazione del trattamento post-sanatoriale. Nel caso in cui il richiedente presenti domanda oltre il predetto termine di novanta giorni, l'assegno di cura o di sostentamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Hanno il diritto di presentare domanda e di essere ammessi al beneficio dell'assegno di cura o di sostentamento anche gli ex assistiti che, avendone i requisiti ed affetti dalle menomazioni fisiche previste, hanno fruito dell'indennita' post-sanatoriale in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge)). L'accertamento delle condizioni per il diritto all'assegno di cura o di sostentamento previsto dal secondo comma del presente articolo e' effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale secondo le procedure in atto per l'accertamento dell'invalidita' pensionabile. Per tale accertamento l'istituto nazionale della previdenza sociale puo' servirsi dei propri istituti di cura o dei dispensari dipendenti dai consorzi provinciali. Contro i provvedimenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale concernenti la concessione dell'assegno di cura o di sostentamento di cui ai commi precedenti, e' ammesso il ricorso in via amministrativa da parte degli assicurati nei termini e nei modi previsti dal regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni. Le stesse norme si applicano per le conseguenti controversie in sede giurisdizionale. --------------- AGGIORNAMENTO (2) La L. 4 marzo 1987, n.88 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'importo di L. 40.000 mensili, di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 4 della legge 14 dicembre 1970, n. 1088, come sostituiti dal primo comma dell'articolo 6 della legge 6 agosto 1975, n. 419, e' aumentato a L. 70.000 mensili".
Art. 5. ((I cittadini colpiti da tubercolosi, non assicurati presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) oppure non assistiti per difetto assicurativo, il cui reddito sia inferiore al minimo imponibile ai fini dell'IRPEF ai sensi di legge, hanno diritto al miglioramento delle indennita' economiche in precedenza connesse a carico dello Stato e corrisposte loro dai competenti organi del Servizio sanitario nazionale. L'indennita' di ricovero o di cura ambulatoriale nonche' quella post-sanatoriale sono equiparate e corrisposte con le stesse modalita', con la stessa durata e con la stessa misura di quelle corrisposte dall'INPS agli assistiti in regime assicurativo e cio' a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge. Al termine del godimento del sussidio post-sanatoriale spetta agli assistiti e con le stesse modalita' dell'INPS, accertate dagli organi del Servizio sanitario nazionale, un assegno di cura o di sostentamento. Inoltre ai medesimi cittadini non abbienti di cui al primo comma, che usufruiscono di prestazioni economiche nel corso del mese di dicembre, viene confermato un assegno natalizio di L. 25.000)).
Art. 6. I ricoveri di primo intervento in ospedale per tubercolosi debbono essere considerati urgenti in ogni caso e all'uopo saranno applicate le norme previste dal terzo comma dell'articolo 2 della legge 2 febbraio 1968, n. 132.
Art. 7. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4, le prestazioni previste dalla presente legge decorrono dal 1 gennaio 1971.
Art. 8. I nuclei familiari, dei quali uno o piu' componenti sia stato ricoverato in luogo di cura per tubercolosi, hanno diritto alla attribuzione di 2 punti per l'assegnazione di alloggi popolari costruiti con spesa a totale carico dello Stato o della GESCAL.
Art. 9. ((Le amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, gli enti pubblici e tutti i datori di lavoro del settore privato aventi un numero di dipendenti superiore a quindici unita' hanno l'obbligo di conservare il posto ai lavoratori subordinati affetti da tubercolosi fino a sei mesi dopo la data di dimissione dal luogo di cura per avvenuta guarigione o stabilizzazione, con mansioni ed orario adeguati alle residue capacita' lavorative. La conservazione del posto, salvo che disposizioni piu' favorevoli regolino il rapporto di lavoro, non comporta riconoscimento di anzianita'. In caso di contestazione sull'inadeguatezza del reinserimento al lavoro valgono le norme di cui all'articolo 20 della legge 2 aprile 1968, n. 482, che prevedono il sopralluogo del collegio sanitario Provinciale)).
Art. 10. E' istituita la vaccinazione obbligatoria contro la tubercolosi per: a) i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di eta', figli di tubercolotici o coabitanti in nuclei familiari di ammalati o ex ammalati di tubercolosi; b) i soggetti cutinegativi, figli del personale di assistenza in servizio presso ospedali sanatoriali; c) i soggetti cutinegativi, dal quinto al quindicesimo anno di eta', che si trovano in zone depresse ad alta morbosita' tubercolare; d) i soggetti cutinegativi, addetti ad ospedali, cliniche ed ospedali psichiatrici; e) gli studenti di medicina, cutinegativi, all'atto della loro iscrizione alle universita'; f) i soldati, cutinegativi, all'atto dell'arruolamento. ((3)) Il Ministero della sanita' provvede all'organizzazione relativa ai servizi per la vaccinazione. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede con 2 miliardi annui di lire conferiti al Ministero della sanita' dall'Istituto nazionale della previdenza sociale che preleva la somma dal gettito dei contributi per l'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi. Entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, su proposta del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro, saranno stabilite le modalita' per l'esecuzione della vaccinazione contro la tubercolosi. --------------- AGGIORNAMENTO (3) La L. 23 dicembre 2000, n.388 ha disposto (con l'art. 93, comma 1) che "Al fine di razionalizzare alcuni interventi di medicina preventiva e di uniformare la legislazione italiana a quella degli altri Stati membri dell'Unione europea, a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 sono abrogati: l'articolo 10, comma 1, della legge 14 dicembre 1970, n. 1088; [...]".
Art. 11. All'onere di lire 8 miliardi, derivante allo Stato dall'applicazione del precedente articolo 5, si provvede, per l'anno finanziario 1971, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 dicembre 1970 SARAGAT COLOMBO - MARIOTTI - DONAT-CATTIN - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI Visto, il Guardasigilli: REALE