DECRETO-LEGGE 21 marzo 1978, n. 59

Norme  penali  e  processuali  per la prevenzione e la repressione di
gravi reati.
 
 Vigente al: 5-5-2012  
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza  di  emanare  norme penali e
processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto
con  i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per le
poste e le telecomunicazioni;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Dopo l'art. 419 del codice penale e' inserito il seguente:
  "((Art.  420))  -  (Attentato  a  impianti  di pubblica utilita). -
Chiunque  ((commette  un  fatto diretto)) a danneggiare o distruggere
impianti di pubblica utilita' o di ricerca o di elaborazione di dati,
e'  punito,  salvo  che il fatto costituisca piu' grave reato, con la
reclusione da uno a quattro anni.
  Se   dal  fatto  deriva  la  distruzione  ((o  il  danneggiamento))
dell'impianto  o  l'interruzione  del  suo  funzionamento, la pena e'
della reclusione da tre a otto anni".
                               Art. 2.

  ((Dopo l'articolo 289 del codice penale e' inserito il seguente:
  "ART.  289-bis  -  (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di
eversione).  -  Chiunque,  per finalita' di terrorismo o di eversione
dell'ordine  democratico  sequestra  una  persona  e'  punito  con la
reclusione da venticinque a trenta anni.
  Se  dal  sequestro  deriva comunque la morte, quale conseguenza non
voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con
la reclusione di anni trenta.
  Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena
dell'ergastolo.
  Il  concorrente  che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo
che  il  soggetto  passivo  riacquisti  la  liberta' e' punito con la
reclusione  da  due  a  otto  anni;  se il soggetto passivo muore, in
conseguenza  del  sequestro,  dopo  la  liberazione, la pena e' della
reclusione da otto a diciotto anni.
  Quando  ricorre  una circostanza attenuante, alla pena prevista dal
secondo  comma  e'  sostituita  la reclusione da venti a ventiquattro
anni;  alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione
da  ventiquattro  a  trenta  anni.  Se  concorrono  piu'  circostanze
attenuanti,  la  pena  da applicare per effetto delle diminuzioni non
puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo
comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma".

L'articolo 630 del codice penale e' sostituito dal seguente:
  "ART.  630  -  (Sequestro  di  persona  a  scopo di estorsione). --
Chiunque  sequestra  una  persona allo scopo di conseguire, per se' o
per  altri,  un  ingiusto  profitto come prezzo della liberazione, e'
punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
  Se  dal  sequestro  deriva comunque la morte, quale conseguenza non
voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con
la reclusione di anni trenta.
  Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena
dell'ergastolo.
  Quando  la  persona  sequestrata  e'  liberata  senza che sia stato
conseguito  il  prezzo  della liberazione, la pena prevista nel primo
comma e' diminuita. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si
adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta', senza
che  tale  risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si
applicano le pene previste dall'articolo 605.
  Nel  caso  previsto  dalla seconda parte del comma precedente se il
soggetto  passivo  muore,  in  conseguenza  del  sequestro,  dopo  la
liberazione, la pena e' della reclusione da sei a quindici anni.
  Quando  ricorre  una circostanza attenuante, alla pena prevista dal
secondo  comma  e'  sostituita  la reclusione da venti a ventiquattro
anni;  alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione
da  ventiquattro  a  trenta  anni.  Se  concorrono  piu'  circostanze
attenuanti,  la  pena  da applicare per effetto delle diminuzioni non
puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo
comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma")).
                               Art. 3.

  Dopo l'art. 648 del codice penale e' aggiunto il seguente:
  "Art.  648-bis  -  (Sostituzione  di denaro o valori provenienti da
rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo
di  estorsione).  -  Fuori  dei  casi di concorso nel reato, chiunque
compie  fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti
dai  delitti  di  rapina  aggravata,  di  estorsione  aggravata  o di
sequestro  di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri
valori,  al  fine  di  procurare  a  se'  o ad altri un profitto o di
aiutare  gli  autori  dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto
del  reato, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con
la multa da lire un milione a venti milioni.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente".
                               Art. 4.

  Dopo  l'art.  165  del  codice  di procedura penale sono inseriti i
seguenti:
  "Art.  165-bis  -  (Richiesta di copie di atti e di informazioni da
parte  dell'autorita'  giudiziaria).  -  Il  giudice  istruttore,  il
pretore  e il pubblico ministero, per i soli procedimenti in corso di
istruzione,  possono ottenere dalla competente autorita' giudiziaria,
anche  in  deroga  al  divieto stabilito dall'art. 307, copie di atti
relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro
contenuto".
  ((ART.  165-ter  - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da
parte   del  Ministro  dell'interno).  -  Il  Ministro  dell'interno,
direttamente  o  per  mezzo  di  ufficiali  di  polizia  giudiziaria,
appositamente   delegati,  puo'  chiedere  all'autorita'  giudiziaria
competente  copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro
contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti non
colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice
penale e dai delitti indicati negli articoli 306, 422, 423, 426, 428,
432,  primo comma, 433, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo
comma,  e 630 dello stesso codice, nonche' dei delitti previsti dagli
articoli  1  e  2, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, e
successive   modificazioni  e  dall'articolo  1,  quinto  comma,  del
decreto-legge  4  marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile
1976, n. 159, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre
1976,  n.  863.  Eguale richiesta puo' essere fatta per la raccolta e
l'elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per
gli stessi delitti)).
  L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le informazioni
di  cui  al comma precedente anche di propria iniziativa; nel caso di
richiesta deve provvedere entro cinque giorni.
  Le  copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti
sono coperte dal segreto d'ufficio.
  Se  ((l'autorita'  giudiziaria))  ritiene  di non poter derogare al
segreto di cui all'art. 307 emette decreto motivato di rigetto".
                               Art. 5.

  Dopo  l'art.  225  del  codice  di  procedura penale e' inserito il
seguente:
  "Art.    225-bis    -    (Sommarie   informazioni   dall'indiziato,
dall'arrestato  e  dal  fermato). - Nei casi di assoluta urgenza e al
solo  scopo  di  proseguire  le  indagini  in  ordine ai reati di cui
all'art. 165-ter, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, senza
la   presenza   del   difensore,   assumere   sommarie   informazioni
dall'indiziato,  dall'arrestato  in  flagranza o dal fermato ai sensi
dell'art. 238.
  Le  informazioni assunte non sono verbalizzate e sono prive di ogni
valore  ai  fini  processuali.  Esse  non  possono formare oggetto di
rapporto ne' di testimonianza, a pena di nullita'.
  Gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono dare immediata notizia
al  procuratore della Repubblica o al pretore ed al difensore di aver
acquisito le sommarie informazioni".
                               Art. 6.

  Il  secondo  comma dell'art. 226-ter del codice di procedura penale
e' sostituito dal seguente:
  "Il decreto deve indicare le modalita' e la durata delle operazioni
disposte.  Tale  durata  non puo' superare i quindici giorni, ma puo'
essere  prorogata  per  periodi  successivi  di  quindici  giorni ove
perdurino  le  condizioni  stabilite  nella  prima parte del presente
articolo.
 Il provvedimento di proroga deve contenere specifica motivazione".
                               Art. 7.

  Dopo  l'ultimo  comma  dell'art.  226-ter  del  codice di procedura
penale e' aggiunto il seguente:
  "L'autorizzazione   puo'   essere   data   anche   oralmente,   con
l'indicazione  delle modalita' e della durata delle operazioni, ma in
questo caso deve essere ((immediatamente annotata nel registro di cui
al  terzo  comma  e)) confermata per iscritto appena possibile, nelle
forme  previste  dai commi precedenti, con l'indicazione della data e
dell'ora nella quale il provvedimento orale e' stato emesso".
                               Art. 8.

  L'art.  226-quater del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
  "Art.  226-quater  -  (Esecuzione  delle operazioni di impedimento,
interruzione  o  intercettazione di comunicazioni o conversazioni). -
Le  operazioni di cui all'articolo 226-bis sono effettuate presso gli
impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, sino a
che  non  saranno  allestiti i necessari apparati, presso impianti di
pubblico servizio.
  Tuttavia,   quando   per  ragioni  di  urgenza  non  sia  possibile
utilizzare gli impianti indicati nel precedente comma, il procuratore
della  Repubblica  o  il  giudice  istruttore puo' autorizzare che le
operazioni  ivi  previste siano eseguite presso impianti in dotazione
agli uffici di polizia giudiziaria.
  Le  operazioni  devono  essere  documentate  in  apposito  processo
verbale  contenente  l'indicazione degli estremi del provvedimento di
autorizzazione,  la  descrizione  delle  modalita'  di registrazione,
l'annotazione  del  giorno  e  dell'ora,  nonche'  i nominativi delle
persone che hanno preso parte alle operazioni.
  Le  registrazioni sono racchiuse in apposite custodie sigillate, se
necessario,  raccolte in un involucro sul quale e' indicato il numero
delle custodie nonche' il numero dell'apparecchio controllato.
  I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi
a  procuratore  della  Repubblica  od  al  giudice  istruttore che ha
autorizzato le operazioni.
  Le  notizie  contenute  nelle predette registrazioni e nei predetti
verbali possono essere utilizzate quali prove in procedimenti diversi
da  quelli per i quali sono state raccolte, se si riferiscono a reati
per  i  quali  il mandato di cattura e' obbligatorio anche per taluno
soltanto degli imputati.
  I  processi  verbali  delle attivita' previste nei commi precedenti
con  allegate  le  registrazioni,  sono  depositate  in cancelleria o
segreteria  con  avviso ai soli difensori degli indiziati o imputati,
secondo le disposizioni dell'art. 304-quater.
  Scaduto  il termine previsto dal quarto comma dell'art. 304-quater,
il  magistrato  procede  allo stralcio delle registrazioni relative a
comunicazioni,  conversazioni o immagini, nonche' dei verbali o delle
parti  degli  stessi,  viziati  di  nullita'  o  irrilevanti  a  fini
probatori   ((...)),   provvedendo   alla   loro   distruzione,   sia
nell'originale sia nelle trascrizioni.
  Il  magistrato dispone, con le forme, i modi e le garanzie previsti
dagli  articoli  314  e  seguenti, la traduzione integrale in verbali
delle  comunicazioni  registrate.  I difensori possono estrarne copia
con trasposizione su nastro magnetico o su disco".
                               Art. 9.

  Dopo  l'art.  226-quinquies  del  codice  di  procedura  penale  e'
inserito il seguente:
  "Art.  226-sexies  - (Intercettazione preventiva di comunicazioni o
conversazioni   telefoniche).   -  Fuori  dalle  ipotesi  di  cui  ai
precedenti articoli, a richiesta del Ministro per l'interno o, su sua
delega,  esercitata  anche  per il tramite del prefetto competente, a
richiesta  del  questore,  del comandante del gruppo dei carabinieri,
del  comandante  del  gruppo  della  guardia  di  finanza  o di altro
funzionario  o  ufficiale comandante di servizio o reparto operativo,
il  procuratore  della  Repubblica del luogo ove le operazioni devono
essere eseguite puo' autorizzare l'intercettazione di comunicazioni o
conversazioni  telefoniche  quando  sia necessaria per le indagini in
ordine ai delitti indicati nel primo comma dell'art. 165-ter.
  Le intercettazioni sono effettuate con l'osservanza delle modalita'
previste  dal secondo comma dell'articolo 226-ter e dai primi quattro
commi dell'articolo 226-quater.
  Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere
utilizzati  esclusivamente  per la prosecuzione delle indagini e sono
privi  di  ogni valore ai fini processuali. - Le registrazioni devono
essere  trasmesse  al procuratore della Repubblica che ha autorizzato
le operazioni".
                             Art. 9-bis

  ((Il  terzo  comma dell'articolo 434 del codice di procedura penale
e' sostituito dal seguente:
  "Le  predette  disposizioni si applicano anche all'imputato. Questo
e' riammesso nella sala di udienza qualora ne faccia richiesta, ma se
nuovamente  espulso  non  puo'  piu'  essere  riammesso,  se  non per
esercitare la facolta' di cui al terzo comma dell'articolo 468")).
                             Art. 9-ter

  ((Le  disposizioni  del codice penale che richiamano l'articolo 630
dello  stesso,  codice  si applicano anche in relazione al delitto di
sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)).
                              Art. 10.

  ((Nei  procedimenti  per  il delitto previsto dall'articolo 289-bis
del  codice  penale  si applicano le disposizioni processuali vigenti
per il delitto previsto dall'articolo 630 del codice penale)).
                              Art. 11.

  Gli  ufficiali  e  gli  agenti  di polizia possono accompagnare nei
propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie
generalita' ed ivi trattenerlo per il tempo ((strettamente necessario
al   solo   fine  dell'identificazione  e  comunque))  non  oltre  le
ventiquattro ore.
  La  disposizione  prevista  nel  comma  precedente si applica anche
quando  ricorrono  sufficienti  indizi per ritenere la falsita' delle
dichiarazioni   della   persona  richiesta  sulla  propria  identita'
personale o dei documenti d'identita' da essa esibiti.
  ((Dell'accompagnamento  e dell'ora in cui e' stato compiuto e' data
immediata  notizia  al  procuratore  della  Repubblica,  il quale, se
riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti,
ordina il rilascio della persona accompagnata)).
  ((Al  procuratore  della  Repubblica  e'  data  altresi'  immediata
notizia  del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui e'
avvenuto)).
                              Art. 12. 
 
  Chiunque cede la proprieta' o il  godimento  o  a  qualunque  altro
titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di
un  fabbricato  o  di  parte  di  esso  ha  l'obbligo  di  comunicare
all'autorita' locale di pubblica  sicurezza,  entro  quarantotto  ore
dalla consegna dell'immobile, la sua esatta  ubicazione,  nonche'  le
generalita' dell'acquirente,  del  conduttore  o  della  persona  che
assume la disponibilita' del bene e  gli  estremi  del  documento  di
identita'  o   di   riconoscimento,   che   deve   essere   richiesto
all'interessato. 
  Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente  decreto,
i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di  provvedere  alla
comunicazione,  all'autorita'  di  pubblica  sicurezza,  di  tutti  i
contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del  30
giugno  1977  e  in  corso  alla  data  di  entrata  in  vigore   del
decreto-legge. 
  La comunicazione di cui ai precedenti commi puo' essere  effettuata
anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di  ricevimento.  Ai
fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale. 
  Nel caso  di  violazione  delle  disposizioni  indicate  nei  commi
precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione e' accertata
dagli organi di polizia giudiziaria, nonche' dai  vigili  urbani  del
comune ove si trova l'immobile. La sanzione e' applicata dal  sindaco
ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per  quanto  non
previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706. ((2)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni,  dalla
L. 12 luglio 2011, n. 106 ha disposto (con l'art.  5,  comma  4)  che
"Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la
registrazione  dei  contratti  di  trasferimento  aventi  ad  oggetto
immobili o comunque diritti immobiliari  assorbe  l'obbligo  previsto
dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.". 
                              Art. 13.

  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successive a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 21 marzo 1978

                                LEONE

                                              ANDREOTTI - BONIFACIO -
COSSIGA - MALFATTI -
PANDOLFI - GULLOTTI

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 marzo 1978
  Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 27