DECRETO-LEGGE 21 marzo 1978, n. 59
Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.
Vigente al: 5-5-2012
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 77 della Costituzione; Ritenuta la necessita' e l'urgenza di emanare norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni; Decreta: Art. 1. Dopo l'art. 419 del codice penale e' inserito il seguente: "((Art. 420)) - (Attentato a impianti di pubblica utilita). - Chiunque ((commette un fatto diretto)) a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilita' o di ricerca o di elaborazione di dati, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione ((o il danneggiamento)) dell'impianto o l'interruzione del suo funzionamento, la pena e' della reclusione da tre a otto anni".
Art. 2. ((Dopo l'articolo 289 del codice penale e' inserito il seguente: "ART. 289-bis - (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione). - Chiunque, per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta' e' punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e' della reclusione da otto a diciotto anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma". L'articolo 630 del codice penale e' sostituito dal seguente: "ART. 630 - (Sequestro di persona a scopo di estorsione). -- Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per se' o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, e' punito con la reclusione da venticinque a trenta anni. Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole e' punito con la reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo. Quando la persona sequestrata e' liberata senza che sia stato conseguito il prezzo della liberazione, la pena prevista nel primo comma e' diminuita. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la liberta', senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605. Nel caso previsto dalla seconda parte del comma precedente se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena e' della reclusione da sei a quindici anni. Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma e' sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma e' sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono piu' circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non puo' essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma")).
Art. 3. Dopo l'art. 648 del codice penale e' aggiunto il seguente: "Art. 648-bis - (Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a se' o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a venti milioni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente".
Art. 4. Dopo l'art. 165 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti: "Art. 165-bis - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte dell'autorita' giudiziaria). - Il giudice istruttore, il pretore e il pubblico ministero, per i soli procedimenti in corso di istruzione, possono ottenere dalla competente autorita' giudiziaria, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 307, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto". ((ART. 165-ter - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Ministro dell'interno). - Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di ufficiali di polizia giudiziaria, appositamente delegati, puo' chiedere all'autorita' giudiziaria competente copie di atti processuali e informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili per la prevenzione dei delitti non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale e dai delitti indicati negli articoli 306, 422, 423, 426, 428, 432, primo comma, 433, 438, 439, 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice, nonche' dei delitti previsti dagli articoli 1 e 2, primo comma, della legge 20 giugno 1952, n. 645, e successive modificazioni e dall'articolo 1, quinto comma, del decreto-legge 4 marzo 1976, n. 31, convertito nella legge 30 aprile 1976, n. 159, come sostituito dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 1976, n. 863. Eguale richiesta puo' essere fatta per la raccolta e l'elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle indagini per gli stessi delitti)). L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma precedente anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta deve provvedere entro cinque giorni. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti sono coperte dal segreto d'ufficio. Se ((l'autorita' giudiziaria)) ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'art. 307 emette decreto motivato di rigetto".
Art. 5. Dopo l'art. 225 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 225-bis - (Sommarie informazioni dall'indiziato, dall'arrestato e dal fermato). - Nei casi di assoluta urgenza e al solo scopo di proseguire le indagini in ordine ai reati di cui all'art. 165-ter, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, senza la presenza del difensore, assumere sommarie informazioni dall'indiziato, dall'arrestato in flagranza o dal fermato ai sensi dell'art. 238. Le informazioni assunte non sono verbalizzate e sono prive di ogni valore ai fini processuali. Esse non possono formare oggetto di rapporto ne' di testimonianza, a pena di nullita'. Gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono dare immediata notizia al procuratore della Repubblica o al pretore ed al difensore di aver acquisito le sommarie informazioni".
Art. 6. Il secondo comma dell'art. 226-ter del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Il decreto deve indicare le modalita' e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non puo' superare i quindici giorni, ma puo' essere prorogata per periodi successivi di quindici giorni ove perdurino le condizioni stabilite nella prima parte del presente articolo. Il provvedimento di proroga deve contenere specifica motivazione".
Art. 7. Dopo l'ultimo comma dell'art. 226-ter del codice di procedura penale e' aggiunto il seguente: "L'autorizzazione puo' essere data anche oralmente, con l'indicazione delle modalita' e della durata delle operazioni, ma in questo caso deve essere ((immediatamente annotata nel registro di cui al terzo comma e)) confermata per iscritto appena possibile, nelle forme previste dai commi precedenti, con l'indicazione della data e dell'ora nella quale il provvedimento orale e' stato emesso".
Art. 8. L'art. 226-quater del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Art. 226-quater - (Esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni). - Le operazioni di cui all'articolo 226-bis sono effettuate presso gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, sino a che non saranno allestiti i necessari apparati, presso impianti di pubblico servizio. Tuttavia, quando per ragioni di urgenza non sia possibile utilizzare gli impianti indicati nel precedente comma, il procuratore della Repubblica o il giudice istruttore puo' autorizzare che le operazioni ivi previste siano eseguite presso impianti in dotazione agli uffici di polizia giudiziaria. Le operazioni devono essere documentate in apposito processo verbale contenente l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione, la descrizione delle modalita' di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora, nonche' i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni. Le registrazioni sono racchiuse in apposite custodie sigillate, se necessario, raccolte in un involucro sul quale e' indicato il numero delle custodie nonche' il numero dell'apparecchio controllato. I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi a procuratore della Repubblica od al giudice istruttore che ha autorizzato le operazioni. Le notizie contenute nelle predette registrazioni e nei predetti verbali possono essere utilizzate quali prove in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state raccolte, se si riferiscono a reati per i quali il mandato di cattura e' obbligatorio anche per taluno soltanto degli imputati. I processi verbali delle attivita' previste nei commi precedenti con allegate le registrazioni, sono depositate in cancelleria o segreteria con avviso ai soli difensori degli indiziati o imputati, secondo le disposizioni dell'art. 304-quater. Scaduto il termine previsto dal quarto comma dell'art. 304-quater, il magistrato procede allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni, conversazioni o immagini, nonche' dei verbali o delle parti degli stessi, viziati di nullita' o irrilevanti a fini probatori ((...)), provvedendo alla loro distruzione, sia nell'originale sia nelle trascrizioni. Il magistrato dispone, con le forme, i modi e le garanzie previsti dagli articoli 314 e seguenti, la traduzione integrale in verbali delle comunicazioni registrate. I difensori possono estrarne copia con trasposizione su nastro magnetico o su disco".
Art. 9. Dopo l'art. 226-quinquies del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "Art. 226-sexies - (Intercettazione preventiva di comunicazioni o conversazioni telefoniche). - Fuori dalle ipotesi di cui ai precedenti articoli, a richiesta del Ministro per l'interno o, su sua delega, esercitata anche per il tramite del prefetto competente, a richiesta del questore, del comandante del gruppo dei carabinieri, del comandante del gruppo della guardia di finanza o di altro funzionario o ufficiale comandante di servizio o reparto operativo, il procuratore della Repubblica del luogo ove le operazioni devono essere eseguite puo' autorizzare l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche quando sia necessaria per le indagini in ordine ai delitti indicati nel primo comma dell'art. 165-ter. Le intercettazioni sono effettuate con l'osservanza delle modalita' previste dal secondo comma dell'articolo 226-ter e dai primi quattro commi dell'articolo 226-quater. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali. - Le registrazioni devono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni".
Art. 9-bis ((Il terzo comma dell'articolo 434 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Le predette disposizioni si applicano anche all'imputato. Questo e' riammesso nella sala di udienza qualora ne faccia richiesta, ma se nuovamente espulso non puo' piu' essere riammesso, se non per esercitare la facolta' di cui al terzo comma dell'articolo 468")).
Art. 9-ter ((Le disposizioni del codice penale che richiamano l'articolo 630 dello stesso, codice si applicano anche in relazione al delitto di sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione)).
Art. 10. ((Nei procedimenti per il delitto previsto dall'articolo 289-bis del codice penale si applicano le disposizioni processuali vigenti per il delitto previsto dall'articolo 630 del codice penale)).
Art. 11. Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalita' ed ivi trattenerlo per il tempo ((strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque)) non oltre le ventiquattro ore. La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsita' delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identita' personale o dei documenti d'identita' da essa esibiti. ((Dell'accompagnamento e dell'ora in cui e' stato compiuto e' data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio della persona accompagnata)). ((Al procuratore della Repubblica e' data altresi' immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui e' avvenuto)).
Art. 12. Chiunque cede la proprieta' o il godimento o a qualunque altro titolo consente, per un tempo superiore a un mese, l'uso esclusivo di un fabbricato o di parte di esso ha l'obbligo di comunicare all'autorita' locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna dell'immobile, la sua esatta ubicazione, nonche' le generalita' dell'acquirente, del conduttore o della persona che assume la disponibilita' del bene e gli estremi del documento di identita' o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorita' di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge. La comunicazione di cui ai precedenti commi puo' essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale. Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione e' accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonche' dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione e' applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.".
Art. 13. Il presente decreto entra in vigore il giorno successive a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 marzo 1978 LEONE ANDREOTTI - BONIFACIO - COSSIGA - MALFATTI - PANDOLFI - GULLOTTI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 22 marzo 1978 Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 27