DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1996, n. 510

  Disposizioni urgenti in materia di  lavori  socialmente  utili,  di
interventi a sostegno del reddito e nel settore previdenziale.
 
 Vigente al: 5-5-2012  
 

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni in materia di lavori socialmente utili e di interventi a
sostegno del reddito; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
emanare disposizioni in materia previdenziale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 27 settembre 1996; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale,  di  concerto  con  i
Ministri  dell'interno,  del  tesoro   e   del   bilancio   e   della
programmazione  economica   e   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato; 
                              E M A N A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 DICEMBRE 1997, N. 468)) 
                               Art. 2
         (Misure di carattere previdenziale e contributivo).

  1.  Al  fine di asicurare la correntezza delle prestazioni a carico
del  Fondo  previdenzie e assistenziale degli spedizionieri doganali,
istituito dalla legge 22 dicembre 1960, n. 1612:
    a) con decorrenza 1 gennaio 1994:
      1)  i  valori  dei  contributi  dovuti  al  Fondo predetto sono
elevati nella misura di cui all'allegata tabella A;
      2) si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica
di  cui  all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
503.  L'art.  31 del regolamento del Fondo, approvato con decreto del
Ministro  delle  finanze  30  ottobre 1973, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  -  serie  generale  -  n.  303  del  24  novembre 1973, e'
abrogato;
      3)  trova applicazione, ai fini del conseguimento del requisito
di eta' per il diritto alla pensione ordinaria di cui all'art. 25 del
regolamento  del  Fondo,  la  tabella  A,  sezione  uomini,  allegata
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; (4)
      4)  cessano di maturare le anzianita' utili ai fini del calcolo
dell'indennita'  di buonuscita di cui all'articolo 32 del regolamento
del   Fondo   previdenziale  di  cui  al  presente  comma.  L'importo
dell'indennita'  di  buonuscita,  maturata al 31 dicembre 1993, viene
liquidato   al  conseguimento  delle  prestazioni  pensionistiche  e,
comunque,  non  prima  della  maturazone del requisito di eta' per il
diritto  alla  pensione  ordinaria  a  carico  del Fondo. All'importo
dell'indennita'  di  buonuscita,  maturato  al  31  dicembre 1993, si
applicano  le  disposizioni di cui al quarto comma dell'articolo 2120
del  codice  civile,  come  sostituito dall'articolo 1 della legge 29
maggio  1982,  n.  297. Le disposizioni di cui al presente numero non
trovano  applicazione per le domande intese ad ottenere indennita' di
buonuscita pervenute al Fondo entro il 31 dicembre 1993;
    b)   e'  autorizzata  l'erogazione  di  un  contributo  al  Fondo
previdenziale  ed  assistenziale  degli spedizionieri doganali pari a
lire  12  miliardi per l'anno 1994, 8,6 miliardi per l'anno 1995 e 13
miliardi annui a decorrere dal 1996.
  2.  All'onere  derivante  dall'attuazione del comma 1, si provvede,
quanto  a  lire  12 miliardi per l'anno 1994, e a lire 3 miliardi per
l'anno  1995  a  carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3677
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale   per  l'anno  1994  e  corrispondente  capitolo  per  quello
successivo;  quanto  a lire 5,6 miliardi per l'anno 1995 a carico del
Fondo  di cui all'articolo 1, comma 4, del presente decreto; quanto a
lire  13  miliardi a decorrere dall'anno 1996 mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1996-1998,  sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del   tesoro  per  l'anno  1996,  all'uopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento  relativo al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
  3.  Le  posizioni  assicurative  costituite dalla Societa' italiana
degli  autori ed editori (SIAE) in favore dei propri mandatari presso
l'Ente  nazionale  di  assistenza  per gli agenti e rappresentanti di
commercio  (ENASARCO),  in atto alla data del 30 giugno 1983, restano
utili  ai fini del trattamento integrativo di previdenza disciplinato
dalla  legge 2 febbraio 1973, n. 12. I predetti soggetti, titolari di
posizione   assicurativa  in  vigore  al  30  giugno  1983,  potranno
richiedere,  entro  il  termine  di due anni dalla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione del presente decreto, di essere
ammessi alla prosecuzione volontaria ai sensi dell'art. 8 della legge
2  febbraio  1973,  n.  12,  pur  in  difetto  della sussistenza alla
predetta  data  del  requisito  di  almeno  cinque anni di anzianita'
contributiva, previsto dal citato articolo 8.
  4.  Ai  fini  del  diritto  e  della misura di un'unica pensione, i
contributi   previdenziali  versati  alla  Cassa  di  previdenza  dei
dipendenti  enti  locali  (CPDEL)  per  il  periodo 1 ottobre 1991-31
dicembre  1992 ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 agosto 1991, n.
274, nei confronti dei giornalisti dipendenti dagli enti locali; sono
trasferiti   d'ufficio   all'Istituto  nazionale  di  previdenza  dei
giornalisti  italiani  (INPGI)  senza  oneri  a carico dei lavoratori
interessati, secondo le modalita' di cui all'articolo 6 della legge 7
febbraio   1979,   n.   29,   con   esclusione  della  corresponsione
dell'interesse composto ivi previsto.
  5.  Il  termine  del  31 dicembre 1994 di cui all'articolo 8, comma
1-bis,  del  decreto-legge  16  maggio  1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, e' differito al 28
febbraio 1995.
  6.  Al fine di assicurare la correntezza delle prestazioni a carico
dell'Ente  nazionale  di  previdenza e di assistenza per i lavoratori
dello spettacolo (ENPALS) e in considerazione degli effetti derivanti
sui   regimi  pensionistici  operanti  presso  il  predetto  ente  in
conseguenza  dell'esercizio,  delle  deleghe  di  cui all'articolo 2,
comma  22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, anche in riferimento al
riequilibrio  finanziario  delle  relative  gestioni,  e' autorizzata
l'erogazione  di  un  contributo  a  carico dello Stato in favore del
predetto  Ente  pari  a  lire 35 miliardi per l'anno 1995, a lire 173
miliardi  per  l'anno  1996,  a lire 147 miliardi per l'anno 1997 e a
lire 127 miliardi a decorrere dall'anno 1998. ((18))
  7.  All'onere  di  cui  al  comma  6  si provvede: quanto a lire 35
miliardi  per  l'anno 1995 e a lire 47 miliardi a decorrere dall'anno
1996,  a  carico  dello stanziamento iscritto sul capitolo 3673 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale  per  l'anno  1995  e  corrispondenti  capitoli  per gli anni
successivi;  quanto  a  lire 126 miliardi per l'anno 1996, a lire 100
miliardi  per  l'anno 1997 e a lire 80 miliardi a decorrere dall'anno
1998  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai  fini  del  bilancio  triennale  1996-1998, al capitolo 6856 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno 1996,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  8.  Per realizzare una maggiore efficacia dei controlli incrociati,
finalizzati   alla   vigilanza   sugli  obblighi  contributivi  delle
attivita'   dello  spettacolo  e  dello  sport  professionistico,  le
disposizioni  di  cui  all'articolo  9  del decreto-legge 30 dicembre
1987,  n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1988,  n.  8, e dell'articolo 3, commi 11 e 11-bis, del decreto-legge
29  marzo  1991,  n. 103, convertito, con modificazioni dalla legge 1
giugno  1991,  n.  166,  si  applicano  alla Societa' italiana autori
editori  (SIAE)  e  all'Unione,  nazionale  incremento  razze  equine
(UNIRE).  L'ENPALS  puo'  stipulare convenzioni con la SIAE e l'UNIRE
per l'acquisizione degli elementi per l'accertamento e la riscossione
dei  contributi  previdenziali  ad  esso  dovuti  dalle imprese dello
spettacolo e dello sport.
  9.  L'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  12 agosto 1947, n. 869, deve essere interpretato nel senso che
gli    esercenti    impianti    trasporto   a   fune   sono   esclusi
dall'applicazione  delle  norme sulla integrazione dei guadagni degli
operai   dell'industria.  I  versamenti  contributivi  effettuati  in
applicazione  delle  norme  predette,  se eseguiti anteriormente alla
data  del  14  giugno  1995,  restano  salvi  e  conservano  la  loro
efficacia,  anche  ai  fini  delle  relative prestazioni, fino a tale
data.
  10.  All'articolo  5  del  decreto-legge  30  ottobre 1984, n. 726,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:
  "9-bis.  La retribuzione tabellare e' determinata su base oraria in
relazione  alla  durata  normale  annua  della  prestazione di lavoro
espressa in ore.
  9-ter.  La  retribuzione  minima  oraria  da assumere quale base di
calcolo  dei premi per l'assicurazione di cui al comma 9 e' stabilita
con le modalita' di cui al comma 5.".
  11.  Alle  minori entrate per l'Istituto nazionale di assicurazione
contro  gli  infortuni sul lavoro (INAIL), derivanti dall'articolo 5,
commi  e  9-bis  e  9-ter, del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito  con  modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
come  modificato  dal presente articolo, valutate in lire 40 miliardi
per  l'anno  1995  e  lire 70 miliardi annui a decorrere dal 1996, si
provvede:  quanto  a  lire  40  miliardi  per  l'anno  1995, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
medesimo  Ministero;  quanto  a  lire  70  miliardi annui a decorrere
dall'anno 1996 a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 3680
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale  per  il medesimo anno e corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
  12.  Il disposto di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994,  n.  451,  si  applica  alle  imprese industriali della
provincia  di  Gorizia  e  va  interpretato  nel  senso che l'obbligo
contributivo  di dette imprese nei confronti degli enti previdenziali
e assistenziali previsto dall'articolo 4 della legge 29 gennaio 1986,
n.  26,  si  considera  comunque  assolto  con  gli adempimenti per i
periodi  precedenti  la  data  di  entrata in vigore dell'articolo 2,
comma  17,  del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  7  dicembre  1989,  n.  389,  anche  se
effettuati  con conguaglio successivo alla predetta data. Alle minori
entrate  per  l'INPS  si provvede nei limiti delle somme previste per
tale  finalita'  dall'articolo  18,  comma  3,  del decreto-legge, 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 1994,
n. 451.
  13.  A  decorrere  dal  1  gennaio 1996 il personale ferroviario in
attivita'  di  servizio  e' assicurato all'INAIL secondo la normativa
vigente e l'Ente ferrovie S.p.a. e' tenuto al versamento dei relativi
premi  in base alla tariffa approvata con il decreto del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  in  data  30 marzo 1994. Dalla
medesima data sono poste a carico dell'INAIL tutte le rendite e tutte
le   altre   prestazioni,   comprese   quelle  relative  agli  eventi
infortunistici   e  alle  manifestazioni  di  malattie  professionali
verificatisi  entro  il  31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro
tale data.
  14.  Con  la  stessa  decorrenza  di  cui  al comma 13 il personale
navigante  dell'Ente  ferrovie  S.p.a.  e' assicurato all'Istituto di
previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) contro gli infortuni sul
lavoro  e  le malattie professionali con la corresponsione del premio
di  tariffa stabilito dallo stesso Istituto. Dalla medesima data sono
poste  a  carico  del  suddetto  Istituto tutte le rendite e tutte le
altre    prestazioni,    comprese   quelle   relative   agli   eventi
infortunistici   e  alle  manifestazioni  di  malattie  professionali
verificatisi  entro  il  31 dicembre 1995 e non ancora definiti entro
tale data.
  15.  Ai fini del pagamento da parte dell'INAIL e dell'IPSEMA, dal 1
gennaio  1996,  delle  prestazioni  in  essere  al  31 dicembre 1995,
nonche'  di  quelle con decorrenza successiva a tale data determinate
da  eventi  infortunistici  o  da malattie professionali verificatisi
entro  il  31  dicembre  1995,  l'Ente ferrovie S.p.a. provvedera' al
versamento  di una riserva matematica nella misura e con le modalita'
da  definire  entro  il 31 dicembre 1995 con decreti del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con il Ministro del
tesoro,  sentiti  l'INAIL  e  l'IPSEMA,  per  la  parte di rispettiva
competenza, nonche' l'Ente stesso.
  16.  All'articolo  1,  comma  32,  lettera b), della legge 8 agosto
1995,  n.  335,  le parole: "nel medesimo anno" sono sostituite dalle
seguenti: "nel corso dell'anno 1996".
  17.  Al  comma 2 dell'articolo 29 del decreto-legge 23 giugno 1995,
n.  244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n.
341,  le  parole:  "dall'articolo  5, comma 4," sono sostituite dalle
seguenti: "dall'articolo 2, comma 4,".

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AGGIORNAMENTO (4)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 17 giugno-2 luglio 1997, n.
211 (in G.U. 1a s.s. 9/7/1997, n. 28) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale  dell'art.  2,  comma 1, lettera a), n. 3, del d.-l. 1
ottobre  1996,  n.  510  (Disposizioni  urgenti  in materia di lavori
socialmente utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale),  convertito  nella  legge  28  novembre 1996, n. 608,
nella  parte  in cui, ai fini del conseguimento del requisito di eta'
per  il diritto alla pensione ordinaria di cui agli artt. 24 e 25 del
regolamento   del   Fondo   previdenziale   e   assistenziale   degli
spedizionieri  doganali,  disciplinata  dal  decreto  ministeriale 30
ottobre  1973, in relazione all'art. 15 della legge 22 dicembre 1960,
n.  1612,  come  modificato  dall'articolo  unico della legge 4 marzo
1969,  n.  88, fa decorrere dal 1 gennaio 1994, anziche' dall'entrata
in  vigore  del  d.-l.  8  agosto  1994,  n. 494 (Norme in materia di
collocamento,  di  patronati,  di  previdenza  per  gli spedizionieri
doganali,  nonche' a sostegno dell'occupazione), l'applicazione della
tabella   A)   sezione   uomini,  allegata  all'art.  1  del  decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 503 (Norme per il riordinamento del
sistema  previdenziale  dei  lavoratori  privati  e pubblici, a norma
dell'art. 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)".
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AGGIORNAMENTO (18)
  La  L.  23  dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l'art. 1, comma
267)  che  "Il  contributo  a carico dello Stato a favore dell'ENPALS
previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608, e' soppresso."
                               Art. 3
             (Disposizioni per dipendenti delle societa'
                costituite dalla GEPI e dall'INSAR).

  1.  In  considerazione  delle  prospettive  di  impiego nelle nuove
attivita'   intraprese   dalla  GEPI  per  effetto  delle  misure  di
rifinanziamento  disposte dall'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  149,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,  n.  237, nei progetti di lavori socialmente utili, nonche' per
effetto  della  costituzione  di  societa'  miste con amministrazioni
pubbliche,  ai  sensi  dell'articolo  4  del decreto-legge 31 gennaio
1995,  n.  26,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995,  n.  95,  per  i lavoratori di cui all'articolo 6, comma 9, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993, n. 236, dipendenti dalle societa' non
operative   costituite   dalla   GEPI,  operanti  nei  territori  del
Mezzogiorno  indicati  nel  testo  unico  approvato  con  decreto del
Presidente  della  Repubblica  6  marzo 1978, n. 218, e nelle aree di
crisi o declino industriale di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento
CEE n. 2081/93, nonche' per i dipendenti dell'INSAR, i trattamenti di
integrazione  salariale straordinaria sono prorogati sino e non oltre
il  31  maggio  1995 con effetto dalla data di scadenza dei medesimi,
con   pari  riduzione  della  durata  del  trattamento  economico  di
mobilita'  e  ferma restando l'iscrizione degli stessi nella lista di
mobilita'  anche  per  il  periodo  per  il quale non percepiscono le
relative  indennita'.  La  proroga  non  si  applica ai dipendenti in
possesso  dei  requisiti  necessari  per  usufruire  dei  trattamenti
previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, commi 6 e 7, della
legge  23  luglio 1991, n. 223, nonche' dei trattamenti pensionistici
di  vecchiaia  e  di  anzianita' a carico dell'assicurazione generale
obbligatoria.
  2.  Decorsi  i  primi  sei  mesi del periodo di fruizione di cui al
comma 1, la misura del relativo trattamento di integrazione salariale
e'  ridotta del 20 per cento. Detta riduzione non opera per i periodi
di  assegnazione a lavori socialmente utili. Nel periodo compreso tra
l'8  febbraio  1995  ed il 31 maggio 1995, per i lavoratori di cui al
comma  1,  che  non  abbiano  titolo per usufruire dell'indennita' di
mobilita',  il  trattamento  di  integrazione salariale e' fissato in
misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
  3.  Per  i  lavoratori assunti dall'INSAR ai sensi dell'articolo 7,
commi  6-bis,  6-ter  e  9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
esclusi  quelli  di cui alle disposizioni richiamate dall'articolo 4,
comma 1, lettera d), del presente decreto, i trattamenti straordinari
di  integrazione  salariale  sono  prorogati  sino  e non oltre il 31
maggio  1995,  con effetto dalla data di scadenza dei medesimi, nella
misura pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
  4.  L'articolo  1,  commi  5  e  8,  trova  applicazione  anche nei
confronti  dei lavoratori di cui al presente articolo, fermo restando
che  i sussidi ivi previsti non sono dovuti per i mesi per i quali ai
predetti soggetti spetti l'indennita' di mobilita'.
  5.  Per  la  GEPI  e  l'INSAR  rimangono  fermi,  nei confronti dei
lavoratori da esse gia' dipendenti alla data del 31 maggio 1995 i cui
trattamenti  di  integrazione  salariale siano cessati a tale data ai
sensi  del comma 1, tutti i compiti previsti dalla normativa vigente,
ivi  compresi  quelli di cui al comma 1. A tal fine la GEPI e l'INSAR
predispongono una apposita lista dei predetti lavoratori a favore dei
quali  possono  svolgere,  in  deroga  alla  normativa vigente, anche
attivita' di mediazione sul mercato del lavoro.
  6.  I  lavoratori  di  cui al comma 5 percepiranno i sussidi di cui
all'articolo  1, comma 5, anche nei periodi in cui verranno impegnati
in attivita' di formazione e riqualificazione professionale, entro il
limite  delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di
cui  all'articolo  1,  comma  4.  Il  sussidio  erogato  ai sensi del
presente  comma,  sommato a quello fruito durante la partecipazione a
lavori  socialmente utili, non puo' superare la durata complessiva di
dodici mesi.
  7.  L'impegno  della  GEPI  e dell'INSAR previsto dal comma 5 viene
meno   nei   confronti  di  quei  lavoratori  che  non  accettino  di
partecipare alle iniziative per essi predisposte.
  8.  La  GEPI  e  l'INSAR, con cadenza bimestrale, a decorrere dalla
data  del  14  giugno 1995, presentano al Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  una  relazione sull'aggiornamento della lista di
cui al comma 5, contenente i seguenti dati informativi:
    a)  numero  di  lavoratori  reimpiegati  a tempo indeterminato in
nuove  iniziative  produttive  ovvero  riavviati  presso imprese gia'
esistenti,   in   attivita'  di  servizio  ovvero  in  iniziative  di
autoimpiego;
    b)  numero  di  lavoratori  temporaneamente  utilizzati in lavori
socialmente utili da amministrazioni pubbliche locali e centrali;
    c)  numero  di  lavoratori impegnati in attivita' di formazione e
riqualificazione professionale;
    d) numero di lavoratori cancellati dalla lista.
  9.  Agli  oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo,
valutati in lire 20 miliardi per il 1994 e in lire 43 miliardi per il
1995,  si  provvede a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo
3664  dello  stato  di  previsione  del  Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per il medesimo anno e corrispondente capitolo per
l'anno successivo.
  10.  I fondi conferiti all'INSAR per le sue attivita' istituzionali
a qualsiasi titolo, possono essere utilizzati dalla medesima societa'
anche  per  l'attuazione dei compiti assegnati all'INSAR dal presente
decreto,  in  favore  dei  lavoratori  di cui al presente articolo ((
nonche'   dei   lavoratori  di  cui  all'articolo  2,  comma  7,  del
decreto-legge  26 aprile 1994, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1994, n. 402)).
  11.  La  societa'  INSAR,  al fine di favorire la rioccupazione dei
propri  lavoratori  e' autorizzata, in analogia a quanto previsto dal
decreto-legge  31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 29 marzo 1995, n. 95, per la GEPI, a costituire societa'
per  azioni  con  i  comuni e le province della Sardegna o entrare in
societa'  da  essi  partecipate  anche  per  la  gestione dei servizi
pubblici locali.
  12. La GEPI Spa, nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 5
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  149,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993, n. 237, e nei limiti,
rispettivamente,  di  lire  10  miliardi per l'anno 1995 e di lire 20
miliardi  per  l'anno  1996, puo' promuovere e favorire iniziative di
autoimpiego, anche in forma cooperativa, da parte dei soggetti di cui
al  comma  1 secondo modalita' e condizioni stabilite con decreto del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. I soggetti
in  favore  dei  quali verranno realizzate le predette iniziative non
potranno usufruire delle agevolazioni di cui all'articolo 6.
  13.  Nel quadro degli interventi disposti dall'articolo 4, comma 3,
del   decreto-legge   29   marzo   1991,   n.  108,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge 1 giugno 1991, n. 169, la Nova, societa'
costituita  dalla  GEPI  e  dalla  regione Sicilia, e' autorizzata ad
effettuare   interventi  nella  regione  Sicilia  nei  confronti  dei
lavoratori  diversi  da  quelli  individuati  dal presente articolo e
dalla  delibera del CIPI del 30 luglio 1991, nei limiti delle risorse
finanziarie  a  tal  fine  assicurate  dalla  regione  Sicilia.  Alla
societa' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 6,
7  e  8,  del  decreto-legge  31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
  14.   Gli   interventi   di   cui  all'articolo  7,  comma  9,  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1996 nei
limiti delle risorse allo scopo preordinate.
                               Art. 4
               (Disposizioni in materia di interventi
                      a sostegno del reddito).

  1.  All'articolo  5  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n. 299,
convertito,  con  modificazioni  dalla  legge 19 luglio 1994, n. 451,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  al  comma 16 le parole: "fino al 30 giugno 1994" e le parole:
"la somma di lire 9 miliardi" sono, rispettivamente, sostituite dalle
seguenti:  "fino  e  non oltre il 31 maggio 1995" e "la somma di lire
21,5 miliardi";
    b)  al  comma  17 le parole: "in scadenza alla data del 30 giugno
1994" sono sostituite dalle seguenti: "in scadenza entro l'anno 1994"
e  le  parole:  "di  ulteriori  quattro  mesi"  sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";
    c)  al  comma  18  le  parole:  "di  ulteriori quattro mesi" sono
sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 1994";
    d) al comma 19 le parole: "di quattro mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "fino e non oltre il 31 maggio 1995".
  2. Nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1995 ed il 31 maggio 1995,
per   i   lavoratori   rientranti  nell'area  di  applicazione  delle
disposizioni  richiamate  al comma 1, lettere a) e d), il trattamento
straordinario  di  cassa  integrazione  guadagni e' fissato in misura
pari al sussidio di cui all'articolo 1, comma 5.
  3. Per i lavoratori iscritti nelle liste di mobilita' nelle aree di
cui  al  testo  unico  delle  leggi sugli interventi nel Mezzogiorno,
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n. 218, e nelle aree di cui all'obiettivo n. 2 del regolamento CEE n.
2081/1993   del  Consiglio  del  20  luglio  1993,  per  i  quali  il
trattamento di mobilita' e' scaduto o scade entro il secondo semestre
1994,  il  medesimo  e'  prorogato  sino  al 31 dicembre 1994, previa
domanda, da inoltrarsi agli uffici provinciali dell'INPS da parte dei
soggetti  interessati, corredata da dichiarazione resa ai sensi della
legge  4 gennaio 1968 n. 15, attestante la persistenza dello stato di
disoccupazione.
  4.  Per  i  lavoratori  beneficiari  del  trattamento  speciale  di
disoccupazione,  ai  sensi  dell'articolo 11, comma 2, della legge 23
luglio  1991,  n.  223,  nei  territori  di cui al citato testo unico
approvato  con  decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978,
n.  218 per i quali il trattamento e' scaduto anteriormente alla data
del 31 dicembre 1994, il medesimo e' prorogato fino a tale data.
  5. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo 1, comma 1,
del   decreto-legge   26  novembre  1993,  n.  478,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56 e' prorogato al 31
dicembre  1995.  Detti  termini si intendono riferiti alla decorrenza
della  sospensione  dei  lavoratori,  come  desunta  dalla  richiesta
dell'impresa.
  6.  I  periodi di proroga dei trattamenti di integrazione salariale
concessi ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1-bis, del decreto-legge
26  novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge
26  gennaio  1994,  n. 56, che scadono anteriormente alla data del 31
dicembre   1995,   nonche'   i  periodi  di  durata  del  trattamento
straordinario  di  integrazione  salariale  di  cui  al  comma  2 del
predetto  articolo 1, possono essere prorogati per un periodo massimo
di  dodici  mesi,  con  pari  riduzione  del trattamento economico di
mobilita'.  In  tali casi il trattamento e' pari all'80 per cento del
trattamento   straordinario  di  cassa  integrazione  guadagni.  Tale
proroga   non   opera   per   i  lavoratori  che,  interessati  dalle
disposizioni  dei  commi  1,  1-bis  e 2 del predetto articolo 1, non
abbiano diritto alla data di scadenza ad usufruire del trattamento di
mobilita'.
  7.  Il limite di spesa di 28 miliardi di lire per il 1994, previsto
nell'articolo  7,  comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
incrementato  a 43 miliardi di lire. Il termine del 31 dicembre 1994,
previsto  nel  medesimo  comma,  si  intende riferito alla decorrenza
della  sospensione  dei  lavoratori,  come  desunta  dalla  richiesta
dell'impresa.
  8.  Le  disposizioni di cui all'articolo 16 della legge 23 dicembre
1993,  n.  559,  vanno  interpretate  quale  formale  declaratoria di
soppressione  del  Fondo per la mobilita' della manodopera, istituito
dall'articolo  28 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e del Fondo per
il  finanziamento  integrativo  dei  progetti  speciali di formazione
professionale,  istituito  dall'articolo  26  della legge 21 dicembre
1978,  n.  845, le cui gestioni, ai sensi del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993,  n.  236, erano gia' confluite, con effetto dal 1 gennaio 1993,
nel  Fondo  di  cui  ai  commi  5  e  10  dell'articolo  9 del citato
decreto-legge  n.  148  del 1993. I finanziamenti e le disponibilita'
relative  ai  due  Fondi sopracitati restano pertanto definitivamente
acquisiti  allo  stesso  Fondo  di cui al comma 5 dell'articolo 9 del
citato  decreto-legge  n. 148 del 1993, al quale affluiscono anche le
somme  eventualmente  gia'  riversate  ai  sensi  dei commi 1 e 2 del
citato articolo 16 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, che all'uopo
vengono  riassegnate  ad  apposito capitolo dello stato di previsione
del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale, per essere
destinate  al citato Fondo di cui all'articolo 9 del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148,  ai  fini  dello  svolgimento  delle connesse
attivita'.  Per  lo  svolgimento  del  servizio di cassa del predetto
Fondo  il  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale puo'
stipulare  convenzioni con istituti di credito. L'erogazione da parte
dei  fondi  ai  predetti  istituti  e'  corrispondente  all'effettivo
ammontare dei pagamenti da eseguire.
  9.   L'articolo  5  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 va
interpretato nel senso che ai contratti di solidarieta' stipulati nel
periodo  compreso tra il 1 gennaio 1993 e la data del 14 giugno 1995,
che  non danno luogo ai particolari benefici previsti dai commi 2 e 4
dell'articolo   stesso   in  conseguenza  dei  limiti  delle  risorse
finanziarie   preordinate   allo  scopo  nell'ambito  del  Fondo  per
l'occupazione   di   cui   all'articolo   1,   comma  7,  del  citato
decreto-legge  n.  148 del 1993, vanno comunque applicate, per quanto
concerne,  l'entita'  del  trattamento  di integrazione salariale, le
disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984,
n.  726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984,
n.  863.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  5, comma 13, del
decreto-legge  20  maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni
dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, il Fondo di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  citato decreto-legge n. 148 del 1993, e' incrementato
per lire 230 miliardi per l'anno 1995.
  10.  Fino  al 31 dicembre 1995, termine che va inteso riferito alla
scadenza  delle  sospensioni  alla  predetta data, come desunta dalla
richiesta dell'impresa, in favore dei lavoratori edili rientranti nel
campo  di applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 16
maggio  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994,  n.  451,  o  dell'articolo 11, comma 2, della legge 23
luglio  1991,  n.  223,  il  Ministro  del  lavoro e della previdenza
sociale  puo' disporre, per un periodo massimo di 18 mesi, la proroga
del  trattamento  straordinario  di  integrazione  salariale ai sensi
dell'articolo  1, commi 1 e 1-bis, e dell'articolo 2, comma 2-ter del
decreto-legge   26   novembre   1993,   n.   478,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56. I suddetti periodi
di  fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale
comportano  la pari diminuzione della durata dei trattamenti speciali
di  disoccupazione, tenendosi conto, ai fini della determinazione del
trattamento,  del  periodo  di integrazione salariale cosi' concesso.
Entro il 31 dicembre i 995, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,   nel   caso   di  aziende  dichiarate  fallite  nelle  aree
individuate  ai  sensi  degli  obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.
2052/88,   quando   sussistano   fondate   prospettive   di   ripresa
dell'attivita'   e  di  salvaguardia,  anche  parziale,  dei  livelli
occupazionali,  puo' altresi' disporre, nel limite delle risorse allo
scopo  preordinate,  per  un  importo non superiore a lire 8 miliardi
nell'ambito  del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4, la concessione
del  beneficio  di  cui  al  presente comma, per lavoratori edili non
aventi  i  requisiti  di  effettiva  prestazione lavorativa presso la
medesima   azienda  di  cui  all'articolo  3,  comma  3,  del  citato
decreto-legge n. 299 del 1994.
  11.  I  requisiti  di  cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4,
della  legge  23  luglio  1991,  n. 223, si considerano acquisiti dai
lavoratori  con  riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto
presso  le  imprese  dello stesso settore di attivita' che presentino
assetti  proprietari  sostanzialmente coincidenti ovvero risultino in
rapporto di collegamento o controllo anche consortile che siano stati
licenziati nel periodo dal 1 gennaio 1992 al 31 dicembre 1994.
  12.  Ai lavoratori titolari di indennita' di mobilta', con scadenza
entro  il  31  dicembre  1996  e nel limite massimo di 200 unita', da
aziende  ubicate  in  zone  interessate  da accordi di programma gia'
stipulati  ai  sensi dell'articolo 7 della legge 1 marzo 1986, n. 64,
ed  operanti  alla  data  di  approvazione  dell'accordo  stesso,  il
trattamento  di mobilita' di cui all'articolo 7 della legge 23 luglio
1991,  n.  223,  e'  prorogato  fino  alla realizzazione dei progetti
previsti dall'accordo e comunque non oltre un triennio dalla scadenza
dei  termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della citata legge
n. 223 del 1991. (9)
  13.  I termini di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 16
maggio  1994,  n.  299,  convertito con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994,  n.  451,  possono  essere  prolungati dal Ministro del
lavoro  e  della  previdenza sociale per un massimo di 40 giorni, nei
casi  in  cui  occorra  acquisire,  nel  corso  della  procedura,  le
valutazioni,  in  sede di istruttoria tecnica selettiva, del Comitato
di cui all'articolo 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
  14.  Nell'ambito  delle  attivita'  di  cui  all'articolo 18, primo
comma,  lettera  h),  della  legge  21 dicembre 1978, n. 845, possono
essere organizzati corsi riservati a disoccupati di lunga durata, che
siano  da  almeno  diciotto  mesi soci di cooperative, non operative,
finalizzate   all'esercizio   di   attivita'   alle  quali  risultino
funzionali   i  profili  professionali  posti  come  obiettivo  delle
attivita'  formative  stesse.  Per  la  individuazione  degli  aventi
diritto,  le  prefetture  competenti per territorio verificheranno la
regolarita'  delle  cooperative e comunicheranno gli appositi elenchi
dei soci all'organismo incaricato della realizzazione dei corsi. (3)
  15. Il termine del 31 dicembre 1994 di cui all'articolo 7, comma 7,
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, e successive
modificazioni  e  integrazioni, relativo alle imprese di spedizione e
di  trasporto  che occupino piu' di cinquanta addetti e' prorogato al
31  dicembre 1996, e alle medesime imprese, per lo stesso periodo, si
applicano  anche  le  norme  in materia di mobilita' ed indennita' di
mobilita'. Restano fermi i limiti di spesa di cui al medesimo comma 7
dell'articolo  7  della citata legge n. 236 del 1993. All'articolo 2,
comma  22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo le parole: "con
piu'  di  50  addetti"  aggiungere  le  seguenti: "e delle imprese di
vigilanza".
  16.  La  percentuale di commisurazione dell'importo del trattamento
ordinario  di  disoccupazione  e' stabilita dal 10 gennaio 1995 al 30
per cento.
  17.  E' differita al 31 dicembre 1997 la possibilita' di iscrizione
alla  lista  di mobilita' di cui all'articolo 6, comma 1, della legge
23  luglio  1991,  n.  223,  prevista  dall'articolo  4, comma 1, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. (8)
  18.  E' differito al 31 dicembre 1996 il termine per l'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 7 e 8, della legge 30
dicembre 1991, n. 412.
  19. I trattamenti di cui all'articolo 1, comma 3, e all'articolo 2,
comma  1,  del  decreto-legge  21 giugno 1993, n. 199, convertito con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  1993, n. 293, gia' prorogati
dall'articolo  7, comma 2, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
possono  essere  riconosciuti  per un ulteriore periodo di un anno. I
trattamenti  in  questione,  entro il limite massimo di 1.800 unita',
comprensivo di quelle aventi diritto alle predette proroghe, possono,
altresi',  essere  autorizzati  per un periodo massimo di dodici mesi
nei  confronti di lavoratori gia' in servizio alla data del 1 gennaio
1994  che  siano  licenziati  o sospesi nel corso dell'anno 1995, con
prelazione  per  i  licenziati nel limite massimo di 1.100 unita'. Ai
relativi  oneri  si  provvede, con l'estensione agli anni 1995 e 1996
degli obblighi inerenti al contributo speciale di cui all'articolo 1,
comma  4,  del  decreto-legge  21 giugno 1993 n. 199, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  1993, n. 293. Per quanto non
diversamente  disposto continuano a trovare applicazione gli articoli
1, 2, 3 e 4 del citato decreto-legge n. 199 del 1993.
  20.  Al comma 1 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257,
sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: "anche se il requisito
occupazionale sia pari a quindici unita' per effetto di decremento di
organico dovuto al pensionamento anticipato".
  21.  L'articolo  5,  comma  8, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451,  trova  applicazione, per le domande presentate, con riferimento
ad  esso  prima della data di entrata in vigore del presente decreto,
anche  nel  caso  in  cui,  in  luogo  degli  accordi di programma di
reindustrializzazione  gestiti da un unico soggetto, il Governo abbia
stipulato  protocolli  d'intesa  o intese di programma con le regioni
ovvero  le  parti  sociali  per  la  reindustrializzazione delle aree
interessate.  Alla concessione del trattamento ivi previsto provvede,
con  proprio  decreto,  il  Ministro  del  lavoro  e della previdenza
sociale,  in  deroga  alla  normativa  vigente  in  materia  di cassa
integrazione  guadagni straordinaria per crisi aziendale. Il Ministro
del  lavoro e della previdenza sociale puo' altresi' concedere, anche
in  deroga  alla  normativa  vigente, il trattamento straordinario di
integrazione  salariale,  con decorrenza non successiva al 31 ottobre
1996  e per la durata massima di quindici mesi, a beneficio di unita'
produttive,  diverse  da quelle di cui al periodo precedente, ubicate
nelle   aree   ricomprese  tra  quelle  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993, n. 236, per le quali il Governo abbia
stipulato,  prima  della  data  di  entrata  in  vigore  del presente
decreto,  un  protocollo  d'intesa  o  una  intesa di programma sulla
reindustrializzazione   con  le  regioni  ovvero  le  parti  sociali.
L'azienda richiedente deve allegare all'istanza di cassa integrazione
guadagni  straordinaria  un  progetto  di  lavori  socialmente utili,
approvato dalla competente commissione per l'impiego ovvero, anche in
deroga   all'articolo  1,  un  progetto  elaborato  dall'agenzia  per
l'impiego  e  gestito  dall'impresa.  Nei casi di cui all'articolo 1,
comma  2, del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 26 gennaio 1994, n. 56, i trattamenti di
integrazione   salariale  sono  prorogati  per  dodici  mesi,  previo
incarico alla agenzia per l'impiego di predisporre tempestivamente un
progetto  di  lavori  socialmente utili per i lavoratori interessati.
Per   i   periodi   successivi   alla  concessione  del  trattamento,
l'erogazione di quest'ultimo e' subordinata all'effettivo impegno dei
lavoratori  nel  progetto  di lavori socialmente utili, la cui durata
per  i  lavoratori  collocati in mobilita' puo' essere prorogata, nei
limiti  delle risorse preordinate allo scopo, per tutto il periodo di
iscrizione  nelle  liste  di mobilita', con il diritto dei lavoratori
medesimi a percepire il sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 19 luglio 1994, n. 451, come modificato dall'articolo 1,
comma  3,  del presente decreto, limitatamente ai periodi per i quali
non  hanno  titolo a percepire l'indennita' di mobilita', con onere a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. Sino al 30 settembre
1995 l'impresa puo' riservarsi, nella predetta istanza, di presentare
il  progetto  entro  lo stesso termine del 30 settembre 1995. Per gli
interventi  di  cui  al  presente  comma si provvede nei limiti delle
somme  previste  per  tale  finalita'  dall'articolo  5, comma 8, del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, nonche' quanto a lire 30 miliardi
a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4. (9) (12) ((13))
  22.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' tenuto a
comunicare  tempestivamente  al  Comitato tecnico di cui all'articolo
19,  comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, i dati relativi ai
provvedimenti   adottati   ai   sensi   del  comma  21  ed  ai  sensi
dell'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863,
che  ne  verifica gli effetti finanziari con riferimento alle risorse
disponibili.  Il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale e'
tenuto,  altresi',  a  comunicare  mensilmente  al  predetto Comitato
tecnico   i   dati  relativi  alle  concessioni  dei  trattamenti  di
integrazione salariale nelle ipotesi di contratti di solidarieta', di
fallimento e procedure concorsuali e di aziende commissariate.
  23.  Le cessioni di beni relativi ad attivita' produttive dismesse,
effettuate    gratuitamente   nei   confronti   degli   enti   locali
territoriali, degli enti pubblici, delle aree di sviluppo industriale
(ASI),  delle  societa'  di  promozione  a  prevalente partecipazione
pubblica non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto e, a tutti
gli  effetti  di legge, non costituiscono realizzo di plusvalenze; il
valore  fiscalmente  riconosciuto  dei  beni  ceduti  e'  ammesso  in
deduzione. Le predette cessioni aventi per oggetto beni in tutto o in
parte realizzati con contributi statali non comportano la riduzione o
la  revoca  dei  contributi  stessi.  Qualora  dette  cessioni  siano
effettuate  a  favore  di  aree di sviluppo industriale (ASI) di enti
pubblici  diversi  da quelli indicati nell'articolo 3 del testo unico
delle   disposizioni   concernenti   l'imposta  sulle  successioni  e
donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346,
e  di societa' di promozione a prevalente partecipazione pubblica, le
stesse  sono  soggette  agli  altri  tributi  indiretti  sugli affari
relativi  al  trasferimento,  con  esclusione  dell'imposta  comunale
sull'incremento  di valore degli immobili, nella misura fissa di lire
150.000  per  ogni  tributo;  l'imposta  comunale  sull'incremento di
valore  degli  immobili  e'  ridotta  al 25 per cento. In deroga alle
vigenti norme, gli enti locali territoriali, previa apposita delibera
della   giunta,   sono   autorizzati   ad  accettare  i  beni  ceduti
gratuitamente.  Le  successive  cessioni gratuite dei beni ricevuti a
seguito   di   quanto   sopra  previsto,  ovvero,  la  loro  gratuita
concessione  in  uso a terzi sotto qualsiasi forma, non costituiscono
attivita'  commerciale,  non  sono  soggette  all'imposta  sul valore
aggiunto   e  alle  disposizioni  relative  alle  cessioni  dei  beni
patrimoniali   degli  enti  territoriali,  sono  esenti  dall'imposta
comunale  sull'incremento  di  valore degli immobili, dall'imposta di
registro,  da  quella  sulle  donazioni,  dalle  imposte ipotecarie e
catastali  e da ogni altro tributo indiretto sugli affari. Il comune,
con  delibera della giunta, puo' sospendere l'applicazione di tributi
comunali  per  il  periodo  di  tempo occorrente al risanamento, alla
ristrutturazione  ed  alla  ricollocazione  dei  beni  ceduti.  Nella
delibera  la  giunta  comunale  deve indicare il minor gettito che si
verifica  per effetto della sospensione dell'applicazione dei tributi
comunali ed i relativi mezzi di finanziamento.
  24.  L'articolo  2, comma 1, del decreto-legge 26 novembre 1993, n.
478,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n.
56,  si interpreta nel senso che la dimensione di 500 dipendenti puo'
essere   riferita   anche  a  piu'  unita'  produttive.  La  predetta
disposizione   si   applica  relativamente  agli  accordi  collettivi
stipulati prima del 31 dicembre 1994.
  25.  Sino  al  31  dicembre  1997,  quando  un contratto collettivo
stipulato  presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
nei  casi  di cui al comma 5 dell'articolo 47 della legge 29 dicembre
1990,  n.  428,  limitatamente alle imprese sottoposte alla procedura
dell'amministrazione   straordinaria,   a  procedure  concorsuali,  a
fallimento,  nonche' a tutti i casi di cessione o affitto di azienda,
laddove  non  si  riscontrino coincidenza degli assetti proprietari o
rapporti  di  collegamento  e  controllo  tra l'azienda cessionaria e
quella  cedente,  consente la salvaguardia di un rilevante livello di
occupazione,  avuto  riguardo  anche alle caratteristiche del mercato
del  lavoro locale, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
puo'  concedere, con proprio decreto, al datore di lavoro acquirente,
che  non abbia le caratteristiche di cui all'articolo 8, comma 4-bis,
della legge 23 luglio 1991, n. 223, i benefici previsti dall'articolo
8,  comma 4, e dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991,
n.  223,  nel limite delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236.
  26.   Al   fine   di   favorire   l'attuazione   di   programmi  di
ristrutturazione,  riorganizzazione,  conversione  ovvero risanamento
aziendale,  nonche' piani di gestione delle eccedenze, aventi un arco
di  riferimento  esteso al 1995, che presentano rilevanti conseguenze
sul  piano occupazionale, avuto riguardo alla dimensione dell'impresa
ed  alla  sua  collocazione  sul territorio, in merito ai quali siano
stati  stipulati  accordi  con  le  organizzazioni sindacali, in sede
governativa,  prima  del  31  dicembre 1994, e si siano utilizzate le
disposizioni  dell'articolo  7, commi 5, 6 e 7, della legge 23 luglio
1991,   n.   223,   ovvero  quelle  dell'articolo  3,  comma  4,  del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1994,  n.  451, le medesime si applicano ai
lavoratori  collocati  in  mobilita'  entro  il  30 giugno 1997 dalle
imprese  interessate  entro il limite massimo di 10.000 unita'. Per i
predetti  lavoratori collocati in mobilita' per effetto dell'articolo
7,  comma 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, trovano applicazione
le  disposizioni  e  la  disciplina  sulla  pensione di anzianita' in
vigore alla data del 1 settembre 1992.
  27. Le imprese che intendono avvalersi delle disposizioni di cui al
comma  26  debbono presentare domanda al Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale  entro  il  15  settembre  1995. Il Ministero del
lavoro  e  della  previdenza sociale accerta, con proprio decreto, la
sussistenza  dei  requisiti di cui al comma 26 ed approva la domanda,
entro  il 15 ottobre 1995. Qualora non vengano collocate in mobilita'
entro il 31 dicembre 1995 tutte le previste 8.000 unita', il Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza  sociale provvede ad assegnare alle
aziende  che hanno gia' presentato la domanda nei termini previsti le
unita'  residue,  in  base  alle  ulteriori  domande presentate dalle
aziende  medesime  entro il 15 marzo 1996, in relazione alle esigenze
derivanti  dallo sviluppo nel 1996 dei programmi aziendali gia' posti
a  base delle istanze presentate. Le imprese la cui domanda sia stata
accolta  rimangono comunque tenute al rispetto delle procedure di cui
agli  articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223. Le medesime
aziende,  se  appartenenti  al  settore  della  manifattura  e  della
installazione  di  impianti di telecomunicazioni, possono presentare,
in  relazione ad esigenze di riduzione di personale sopravvenute, che
formino  oggetto di accordo sindacale stipulato con le organizzazioni
sindacali,  in  sede  governativa,  una  nuova  istanza,  entro il 31
ottobre 1996, per avvalersi delle disposizioni di cui al comma 26. Il
Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale, previa verifica dei
presupposti  richiesti,  assegna  alle  aziende richiedenti le unita'
aggiuntive  entro il limite massimo di 2.000 unita'. Per i lavoratori
collocati  in  mobilita'  ai  fini  del  presente  comma,  gli  oneri
conseguenti  dal  permanere  nelle liste di mobilita', oltre i limiti
previsti dall'articolo 7, commi 1, 2 e 4, della legge 23 luglio 1991,
n.  223,  sono  posti  a  carico  delle imprese, ivi compreso l'onere
relativo   alla   contribuzione   figurativa,   che   a   tal   fine,
corrisponderanno  all'INPS  i  relativi importi, alla fine di ciascun
anno solare, nella misura corrispondente all'onere sostenuto. L'onere
per  l'anticipo  del  pensionamento valutato in lire 114 miliardi per
l'anno  2000,  in  lire  233  miliardi  per  l'anno 2001, in lire 176
miliardi  per  l'anno  2002, in lire 114 miliardi per l'anno 2003, in
lire  118  miliardi  per l'anno 2004 e in lire 60 miliardi per l'anno
2005  e'  posto  a  carico  del  Fondo  di  cui  all'articolo  1  del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236. Qualora non vengano collocate in
mobilita'  entro il 31 dicembre 1996 tutte le previste 10.000 unita',
assegnate ai sensi del presente comma, il Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  provvede  ad  assegnare  le  unita' residue alle
aziende   appartenenti   al   settore   della   manifattura  e  della
installazione  di  impianti  di  telecomunicazioni  o  ad imprese del
settore   chimico   relativamente,   per  queste  ultime,  ad  unita'
produttive  ubicate  nei  territori di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2
del  Regolamento  CEE  n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993,
che  presentino  domanda  entro  il 31 gennaio 1997, per i lavoratori
collocati in mobilita' entro il 30 giugno 1997.
  28.  Dopo  il  comma  2 dell'articolo 8 del decreto-legge 16 maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n. 451, e' inserito il seguente:
  2-bis. Il beneficio del pensionamento anticipato previsto dal comma
1  del  presente  articolo  si  applica  anche  nel  caso  in  cui  i
lavoratori,   le   cui   domande  di  pensionamento  anticipato  sono
selezionate   e   trasmesse  dalle  imprese  ai  competenti  istituti
previdenziali  ai  sensi  del  comma  2, siano collocati in mobilita'
successivamente al 1 gennaio 1995.
  29.  Nel  caso  in cui, a seguito di procedure di mobilita' aperte,
per  piu'  di 500 lavoratori, da imprese o complessivamente da gruppi
di imprese non rientranti nell'area della cassa integrazione guadagni
e  conclusesi,  entro  il  31  dicembre 1995, con accordi collettivi,
stipulati in sede governativa, che prevedano, a favore dei lavoratori
il  cui  rapporto  venga a cessare, la corresponsione di trattamenti,
aggiuntivi  al trattamento di fine rapporto, di misura pari ad almeno
il 60 per cento dell'ultima retribuzione per il periodo mancante alla
data  di  maturazione  della  pensione  di anzianita' o di vecchiaia,
nonche'  il  subentro dell'impresa nel pagamento dei versamenti della
contribuzione  volontaria  dei  predetti  lavoratori, il Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  puo' concedere contributi alle
predette   imprese  con  riferimento  all'onere  della  contribuzione
volontaria  da  esse  sostenuto  per  i primi tre anni. Ai fini della
retribuzione  pensionabile e del versamento dei contributi volontari,
in  deroga  all'articolo  2 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402,
convertito,  con modifcazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537,
per  i  lavoratori  di  cui  al presente comma che superano il limite
massimo  retributivo  fissato  nella  tabella  F allegata alla citata
legge,   i   versamenti  vanno  calcolati  oltre  l'ulima  classe  di
contribuzione di cui alla citata tabella F. Il contributo puo' essere
concesso con riferimento alla contribuzione volontaria dei lavoratori
che,   entro  il  30  novembre  1996,  maturino  almeno  30  anni  di
contribuzione  comuque utili nell'assicurazione generale obbligatoria
per   l'invalidita',   la  vecchiaia  ed  i  superstiti  o  in  forme
sostitutive  della  medesima  ed  entro il 31 dicembre 1996 inoltrino
domanda  di  prosecuzione  volontaria della contribuzione. Le istanze
delle  aziende  vanno  presentate  al  Ministero  del  lavoro e della
previdenza   sociale   entro   il   15  febbraio  1996.  In  caso  di
insufficienza  delle  risorse  si provvede mediante riduzione lineare
delle  richieste  ammissibili. L'onere del presente comma, per l'anno
1996,  e'  a  carico  del  Fondo  di cui all'articolo 1, comma 4, nel
limite  delle risorse preordinate allo scopo, non superiori a lire 15
miliardi.
  30.  L'Eni S.p.a. e' responsabile in solido del pagamento di quanto
dovuto   agli   enti  previdenziali  dalle  aziende  del  gruppo  che
subentrano,  con  le modalita' stabilite nel comma 29, ai lavoratori,
aventi  i  requisiti  di  cui  al  comma  29  medesimo, che risolvono
consensualmente  il  proprio  rapporto  di  lavoro  in  relazione  ai
riassetti  organizzativi  e  produttivi  del  gruppo  stesso, di' cui
all'articolo   9-ter  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. In
tale  caso,  l'ENI  S.p.a.  e'  altresi' responsabile in solido delle
liberalita'  aggiuntive  al trattamento di fine rapporto di lavoro, a
carico  delle  medesime aziende, di importo non inferiore a quelle di
cui  al  comma  29  e comunque in misura non superiore al trattamento
pensionistico  spettante  alla  data  di  maturazione del trattamento
medesimo.
  31.   Al   fine   di  proseguire  nel  riordino  dell'attivita'  di
smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani  ed assimilabili, speciali,
tossici  e  nocivi nelle regioni, ove e' stato dichiarato lo stato di
emergenza,  i  lavoratori  dipendenti o gia' dipendenti da discariche
autorizzate,  che  siano state o che saranno progressivamente chiuse,
nella  prospettiva del riutilizzo delle risorse umane nelle attivita'
di  smaltimento  dei  rifiuti  nel  quadro del generale riassetto del
settore,  sono iscritti, dal momento del licenziamento e comunque non
antecedentemente  al 1 gennaio 1996, nelle liste di mobilita' sino al
31 dicembre 1997, con conseguente fruizione della relativa indennita'
prevista  dalla  normativa vigente, fatto salvo anche quanto indicato
nell'articolo  8  della legge 23 luglio 1991, n. 223, con riferimento
alla  permanenza  nelle  liste  anche  oltre  la predetta data del 31
dicembre  1997.  L'iscrizione  dei suddetti lavoratori nelle liste di
mobilita'  avviene tramite approvazione delle liste dei lavoratori da
licenziare  inviate dalle aziende ovvero delle istanze presentate dai
singoli lavoratori gia' licenziati, da parte del Ministero del lavoro
e  della  previdenza  sociale,  che provvedera' nel limite massimo di
spesa   di   20   miliardi,  ivi  compresi  gli  oneri  previdenziali
figurativi.  Gli  oneri  di cui al presente comma sono posti a carico
del Fondo di cui all'articolo 1, comma 4.(8)(10)
  32.  I  soggetti  chiamati  a  gestire,  allestire  e  costruire le
discariche  sia  direttamente che in regime di convenzione, appalto o
sub-appalto  in esercizio provvisorio nonche' gli impianti definitivi
di  nuova  costituzione,  ivi  compresi  le  attivita'  e  i  servizi
collegati,  come  individuati con decreto del Ministro dell'ambiente,
assumono,  in  via  prioritaria,  in deroga alla normativa vigente in
materia  di  avviamento  al  lavoro,  il personale di cui al comma 31
secondo  criteri  che verranno stabiliti con decreto del Ministro del
lavoro  e della previdenza sociale da adottarsi entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  33.  Il  Ministero dell'ambiente, le regioni e i comuni interessati
possono   presentare,   enro  il  30  giugno  1996,  alla  competente
commissione  regionale  per l'impiego progetti per lavori socialmente
utili destinati ai lavoratori di cui al comma 31. Le regioni, al fine
di  non  disperdere  la  professionalita'  dei  predetti  lavoratori,
possono  organizzare  altresi'  appositi  corsi di aggiornamento e di
specializzazione  professionale  sulle nuove tecnologie di raccolta e
trattamento dei rifiuti.
  34.  La  durata  dell'intervento  salariale  di cui all'articolo 7,
comma,  10-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si intende in
deroga  ai  limiti  di  cui  all'articolo  1, comma 9, della legge 23
luglio 1991, n. 223.
  35.  I limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 9, della legge
23 luglio 1991, n. 223, vanno riferiti ad un arco temporale fisso.
  36. All'articolo 2, comma 22, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
dopo  le  parole:  "e  degli  operatori  turistici"  sono inserite le
seguenti: "nonche' delle imprese di spedizione e di trasporto" e dopo
le  parole:  "31  dicembre 1997" sono inserite le seguenti: "e per le
imprese di spedizione e di trasporto fino al 31 dicembre 1996".
  37.  Il  fondo  per  lo  sviluppo  di  cui  all'articolo  1-ter del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236, e' incrementato di lire 100
miliardi per l'anno 1996 e di lire 100 miliardi per l'anno 1997.
  38.  All'articolo  9,  comma  1,  lettera d), della legge 23 luglio
1991,  n,  223, le parole: "preventiva comunicazione" sono sostituite
dalle seguenti: "comunicazione entro cinque giorni dall'assunzione".
  39.  Fatto  salvo quanto previsto dai commi 10, 19, 23, 26, 29 e 31
all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato
in  complessive  lire  1.116  miliardi  per  l'anno 1995, in lire 748
miliardi  per l'anno 1996, in lire 740 miliardi per l'anno 1997 ed in
lire 640 miliardi a decorrere dall'anno 1998 si provvede:
    a)  quanto  a  lire  717  miliardi per l'anno 1995 a carico degli
stanziamenti  iscritti  sui  capitoli  1176  e  3664  dello  stato di
previsione  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale per
l'anno  1995  nonche'  a  carico  del  capitolo  7765  dello stato di
previsione   del   Ministero   del   tesoro  per  il  medesimo  anno,
rispettivamente, per lire 230 miliardi, per lire 474,5 miliardi e per
lire 12,5 miliardi; quanto a lire 38 miliardi mediante corrispondente
utilizzo  delle  disponibilita' della gestione di cui all'articolo 25
della  legge  21  dicembre  1978, n. 845, e sucessive modificazioni e
integrazioni.  Tali somme sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato  per  essere  riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di
previsione  dei  Ministeri  interessati;  quanto a lire 31 miliardi a
valere  sull'autorizzazione  di  spesa  di  cui  all'articolo  13 del
decreto-legge  16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1994,  n.  451;  quanto a lire 330 miliardi
mediante utilizzo delle risorse derivanti all'INPS dalle minori spese
previste per i trattamenti di integrazioni salariale;
    b)  quanto  a  lire  748  miliardi  per  l'anno  1996, a lire 740
miliardi  per l'anno 1997 e a lire 640 miliardi a decorrere dall'anno
1998  mediante  corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai  fini  del  bilancio  triennale  1996-1998, al capitolo 6856 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno 1996,
all'uopo   parzialmente   utilizzando  l'accantonamento  relativo  al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L.
23  maggio  1997,  n. 135, ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "I
corsi   organizzati  ai  sensi  del  comma  14  dell'articolo  4  del
decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati per un periodo
pari  ad  un  terzo  dell'originaria  durata,  al  fine di consentire
l'espletamento    delle   relative   attivita'   di   valutazione   e
certificazione  dei  risultati formativi, secondo direttrici adeguate
alle potenzialita' del mercato del lavoro locale".
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AGGIORNAMENTO (8)
  Il  D.L.  20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " Il
termine  previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 17,
del   decreto-legge   1   ottobre   1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28 novembre 1996, n. 608, relative alla
possibilita'  di  iscrizione  nelle liste di mobilita' dei lavoratori
licenziati  per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano
fino a quindici dipendenti, e' prorogato al 31 dicembre 1998".
  Ha  inoltre  disposto (con l'art. 1, comma 5) che " Le disposizioni
di cui all'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608,  relative al diritto dei lavoratori dipendenti o gia' dipendenti
da  discariche  autorizzate  e  iscritti nelle liste di mobilita' non
antecedentemente  al 1 gennaio 1996, si interpretano nel senso che la
percezione  della  relativa indennita' non e' subordinata al possesso
dei  requisiti previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma
1,  della  legge  23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni.
Fermo  restando  il  limite  massimo  di spesa di cui all'articolo 4,
comma  31,  del  citato  decreto-legge n. 510 del 1996, il termine di
scadenza  per  l'iscrizione  nelle liste di mobilita' e' prorogato di
dodici mesi."
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AGGIORNAMENTO (9)
  Il D.L. 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni dalla L.
5  giugno  1998,  n. 176, ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera
a))  che " Sono prorogati di ulteriori dodici mesi e nei confronti di
un  numero  di  soggetti  fino  ad  un  massimo  di  3.500  unita'  i
trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di mobilita' di
cui   all'articolo   4,   comma  21,  terzo  e  quinto  periodo,  del
decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in corso alla data del 31 marzo
1998  per  effetto  di disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre
1997,  nella  misura vigente alla predetta data del 31 marzo 1998; la
proroga  dei  trattamenti  di  integrazione  straordinaria  salariale
comporta  una pari riduzione del periodo di trattamento di mobilita',
ove spettante".
  Ha  inoltre  disposto  (con  l'art.  1-novies,  comma  1)  che " Il
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale puo' concedere i
trattamenti  previsti  dall'articolo 4, comma 12, del decreto-legge 1
ottobre  1996,  n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
novembre  1996,  n.  608,  fino al 28 febbraio 1999, nel limite delle
risorse  disponibili  nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236".
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AGGGIORNAMENTO (10)
  La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 62, comma 1)
che " Il termine di scadenza per l'iscrizione alle liste di mobilita'
ai sensi dell'articolo 4, comma 31, del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n.  510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n.  608,  limitatamente  a  lavoratori  dipendenti  o gia' dipendenti
anteriormente  alla  data  del  31  ottobre  1998, e' prorogato al 31
dicembre 2000. Il limite massimo di spesa di cui al medesimo articolo
4,  comma 31, secondo periodo, e' incrementato da 20 a 30 miliardi di
lire".
  Ha  inoltre  disposto  (con l'art. 62, comma 2) che " L'articolo 4,
comma  31,  del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  28 novembre 1996, n. 608, si interpreta
nel senso che il diritto a percepire l'indennita' di mobilita', per i
lavoratori  interessati, non e' subordinato al possesso dei requisiti
previsti dagli articoli 7, commi 1, 2 e 4, e 16, comma 1, della legge
23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni."
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AGGGIORNAMENTO (12)
  La  L. 14 maggio 1999, n. 144 ha disposto 8con l'art. 45, comma 17,
lettera  e))  che  "  sono  prorogati  fino al 31 dicembre 1999 e nei
confronti  di un numero di lavoratori non superiore a 2.500 unita', i
trattamenti  straordinari di integrazione salariale e di mobilita' di
cui   all'articolo   4,   comma  21,  terzo  e  quinto  periodo,  del
decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, nel
limite massimo complessivo di lire 45 miliardi a carico del Fondo per
l'occupazione  di  cui  all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993,  n.  236;  la  proroga  dei trattamenti straordinari di
integrazione  salariale  comporta  una  pari riduzione del periodo di
trattamento di mobilita', ove spettante".
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AGGIORNAMENTO (13)
  La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 62, comma 1,
lettera   b))  che  "il  trattamento  straordinario  di  integrazione
salariale  e  di  mobilita'  di  cui all'articolo 4, comma 21, terzo,
quinto  e  sesto  periodo,  del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
e  successive  modificazioni,  nei  confronti di un numero massimo di
2500 unita', nel limite di lire 75 miliardi e 600 milioni".
                               Art. 5
                (Disposizioni in materia di contratti
                   di riallineamento retributivo).

  1. Al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire
la   regolarizzazione  retributiva  e  contributiva  per  le  imprese
operanti  nei  territori  di  cui  alle  zone di cui all'articolo 92,
paragrafo  3,  lettera  a),  del  Trattato istitutivo della Comunita'
europea,  ad eccezione di quelle appartenenti ai settori disciplinati
dal  Trattato CECA, delle costruzioni navali, delle fibre sintetiche,
automobilistico   e   dell'edilizia,  e'  sospesa  la  condizione  di
corresponsione  dell'ammontare  retributivo  di  cui  all'articolo 6,
comma  9,  lettere  a), b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n.
338,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n.
389.  Tale  sospensione  opera esclusivamente nei confronti di quelle
imprese che abbiano recepito o recepiscano gli accordi provinciali di
riallineamento     retributivo     stipulati    dalle    associazioni
imprenditoriali   ed   organizzazioni  sindacali  locali  aderenti  o
comunque   organizzativamente   collegate   con  le  associazioni  ed
organizzazioni   comparativamente   piu'  rappresentative  sul  piano
nazionale  .  Tali  accordi  provinciali debbono prevedere in forme e
tempi   prestabiliti,   programmi   di  graduale  riallineamento  dei
trattamenti   economici   dei  lavoratori  ai  livelli  previsti  nei
corrispondenti  contratti collettivi nazionali di lavoro. Ai predetti
accordi  e'  riconosciuta  validita'  pari  a  quella  attribuita  ai
contratti   collettivi  nazionali  di  lavoro  di  riferimento  quale
requisito  per  l'applicazione  a  favore  delle  imprese di tutte le
normative  nazionali  e  comunitarie.  Per  il riconoscimento di tale
sospensione,  l'impresa deve sottoscrivere apposito verbale aziendale
di  recepimento  con  le  stesse  parti che hanno stipulato l'accordo
provinciale.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della legge di
conversione  del  presente decreto sono concessi dodici mesi di tempo
per   stipulare  gli  accordi  territoriali  e  quelli  aziendali  di
recepimento  da  depositare  rispettivamente,  ai  competenti  uffici
provinciali  del lavoro e della massima occupazione, e presso le sedi
provinciali dell'INPS, entro trenta giorni dalla stipula.(10)((13))
  2-bis.   In  caso  di  recepimento  degli  accordi  provinciali  di
riallineamento,  il  datore  di  lavoro  che  non abbia integralmente
assolto  gli  obblighi  previsti  dalle  disposizioni  in  materia di
sicurezza  e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro puo' chiedere
al  competente organo di vigilanza la fissazione di un termine per la
regolarizzazione.  Il termine, che non puo' essere superiore a dodici
mesi,   e'  stabilito  dall'organo  di  vigilanza  mediante  apposita
prescrizione,  tenendo  conto  dei  tempi  tecnicamente necessari per
eliminare  le violazioni e della gravita' del rischio. Entro sessanta
giorni  dalla  scadenza  del  termine, l'organo di vigilanza verifica
l'avvenuta  regolarizzazione;  dei  risultati  della verifica e' data
comunicazione   all'interessato,   nonche',   se  in  relazione  alla
violazione degli obblighi oggetto di regolarizzazione era in corso un
procedimento giudiziario o amministrativo, all'autorita' che procede.
  2-ter. L'avvenuta regolarizzazione nel termine di cui al comma
  2-bis   estingue   i   reati   contravvenzionali   e   le  sanzioni
amministrative  e  civili  connessi  alla  violazione degli obblighi.
Dalla  data  della  prescrizione  sino  a quella della verifica della
regolarizzazione  a  norma  dell'ultimo  periodo  del comma 2-bis non
possono  essere  iniziati  o  proseguiti  procedimenti  giudiziari  o
amministrativi relativi a tali reati e sanzioni.
  2-quater.  Per quanto non espressamente stabilito dai commi 2-bis e
2-ter  si  applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste
dagli  articoli  20  e  seguenti  del decreto legislativo 19 dicembre
1994,  n.  758,  con  esclusione  di  quelle  relative all'obbligo di
pagamento  della  somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo
decreto.  Fuori  dei  casi  previsti  dall'articolo  24, comma 3, del
citato  decreto  legislativo  n. 758 del 1994, se la regolarizzazione
avviene  in  un tempo superiore a quello indicato nella prescrizione,
ma  che risulta comunque congruo a norma del comma 2-bis del presente
articolo,  la pena e le sanzioni amministrative e civili previste per
la violazione degli obblighi sono ridotte alla meta'.
  3.  La  sospensione  di  cui  al comma 1 cessa di avere effetto dal
periodo  di  paga per il quale l'INPS accerta il mancato rispetto del
programma   graduale  di  riallineamento  dei  trattamenti  economici
conenuto   nell'accordo   territoriale.   L'applicazione   nel  tempo
dell'accordo  provinciale  comporta  la sanatoria anche per i periodi
pregressi per le pendenze contributive ed a titolo di fiscalizzazione
di  leggi  speciali  in  materia  e  di  sanzioni  a ciascuna di esse
relative  ovvero  di  sgravi  contributivi,  per le imprese di cui al
comma  1,  a condizione, che entro il termine di cui al comma 2 venga
sottoscritto   e   depositato   l'apposito   verbale   aziendale   di
recepimento.  I  provvedimenti  di  esecuzione in corso, in qualsiasi
fase  e  grado,  sono  sospesi  fino  alla  data  del riallineamento.
L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da leggi speciali
in  materia  di  contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni
amministrative  e per ogni altro onere accessorio. Sono fatti salvi i
giudizi  pendenti  promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento
della   parita'   di  trattamento  retributivo.  Qualora  al  momento
dell'avvenuto   riallineamento   il  numero  dei  lavoratori  risulti
inferiore a quello dichiarato nel verbale aziendale di recepimento di
cui  al  comma  1,  gli  effetti  della sanatoria sono subordinati al
pagamento   di  una  somma  pari  alla  differenza  fra  il  minimale
retributivo  e la retribuzione corrisposta nel corso del programma di
riallineamento  ai  lavoratori  cessati, salvo che la diminuzione sia
avvenuta per riduzione dell'attivita' attestata dalle parti che hanno
stipulato l'accordo provinciale.
  3-bis. Le imprese che abbiano stipulato gli accordi di cui al comma
2 sono ammesse a versare, senza applicazione di sanzioni e interessi,
le  ritenute  o  le  maggiori  ritenute, non effettuate per i periodi
interessati sino alla data della stipula degli accordi provinciali di
cui al comma 1, relative ai compensi risultanti convenzionalmente dai
suddetti  accordi,  calcolate  sulla medesima quota percentuale della
base  imponibile  contributiva  di  cui  al comma 4, risultante dagli
accordi  medesimi.  Le somme dovute deovo essere versate negli stessi
termini  e con le stesse modalita' stabilite dal comma 3-sexies per i
versamenti  da  effettuare  ai  fini  contributivi. Conseguentemente,
detti  soggetti  sono  ammessi  a  presentare, in relazione a ciascun
periodo  di  imposta  cui  si riferisce il versamento delle ritenute,
apposite  dichiarazioni  integrative.  Con decreto del Ministro delle
finanze,  di  concerto  con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  sono  stabiliti  il  contenuto, i termini e le modalita' di
presentazione  delle  dichiarazioni integrative, nonche' le modalita'
di pagamento delle somme dovute.
  3-ter. La presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 3-bis e
l'esecuzione  dei  connessi  versamenti  esclude la punibilita' per i
reati  previsti dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto 1982, n. 516, nei limiti
delle integrazioni.
  3-quater.  Per  le  ritenute indicate nella dichiarazione di cui al
comma  3-bis non puo' essere esercitata la rivalsa sui percettori dei
compensi  non  assoggettati  in  precedenza a ritenuta. Relativamente
agli  stessi  compensi,  i  percettori  sono  esonerati  da qualsiasi
adempimento  tributario  e  nei  loro  confronti  non e' esercitabile
l'attivita'    di    accertamento   da   parte   dell'amministrazione
finanziaria.   Le  dichiarazioni  non  costituiscono  titolo  per  la
deducibilita'  ai  fini  delle  imposte sui redditi ed ogni eventuale
maggior  costo  non  assume  rilevanza  a  tutti  gli  altri  effetti
tributari.
  3-quinquies.  Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater e
al presente comma si applicano anche se le violazioni sono gia' state
rilevate;  tuttavia  restano ferme le somme pagate anteriormente alla
presentazione  delle  dichiarazioni  anche  a  titolo  di  sanzioni e
interessi.  Le  controversie pendenti e quelle che si instaurano sino
al   termine   finale   per  la  presentazione  delle  dichiarazioni,
concernenti  i  compensi di cui al comma 3-bis, sono estinte mediante
ordinanza subordinatamente alla presentazione, da parte del sostituto
di  imposta  alla  segreteria  dell'organo del contenzioso tributario
presso  il  quale pende la controversia, di copia, anche fotostatica,
della documentazione comprovante l'intervenuta regolarizzazione.
  3-sexies.  In  caso  di  recepimento  dell'accordo  provinciale  di
riallineamento, l'impresa puo' individuare, in sede di sottoscrizione
del   verbale  aziendale  di  recepimento  del  medesimo  accordo,  i
lavoratori e i rispettivi periodi di attivita' precedenti all'accordo
di  recepimento  per  i  quali  richiedere, d'intesa con le parti che
hanno  stipulato  l'accordo  provinciale  e previa adesione, in forma
scritta,  dei singoli lavoratori interessati in quel momento in forza
all'azienda,  l'adempimento  dei relativi obblighi contributivi nella
misura  della  retribuzione fissata dal contratto di riallineamento e
comunque  non  inferiore  al  25 per cento del minimale contributivo.
All'adempimento  degli  obblighi  contributivi  si  provvede mediante
opzione  tra  il  pagamento  in  unica  soluzione  ovvero  in 40 rate
trimestrali,  di  pari importo, decorrenti dalla scadenza del secondo
trimestre   solare   successivo  al  contratto  di  recepimento,  con
maggiorazione  degli  interessi  di cui all'articolo 20, comma 2, del
decreto  legislativo  9  luglio 1997, n. 241. Le relative prestazioni
sono  commisurate  all'entita'  dei  contributi  versati.  L'avvenuto
adempimento,  previa  verifica  del  competente  organo di vigilanza,
comporta  l'estinzione  della relativa contravvenzione ovvero di ogni
altra  sanzione  amministrativa  e  civile.  Ai fini dell'adempimento
degli  obblighi  contributivi  per  i  periodi  pregressi,  l'impresa
operante  nel settore agricolo che recepisce l'accordo provinciale di
riallineamento   puo'   utilizzare,   anche   mediante  dichiarazioni
sostitutive,   i  dati  delle  dichiarazioni  trimestrali  presentati
all'INPS.
  4.  La  retribuzione  da  prendere a riferimento per il calcolo dei
contributi  di previdenza ed assistenza sociale, dovuti dalle imprese
di  cui  al  comma  1  e alle condizioni di cui al comma 2, e' quella
fissata  dagli  accordi  di  riallineamento e non inferiore al 25 per
cento  del  minimale e, per i periodi successivi, al 50 per cento, da
adeguare,   entro   36  mesi,  al  100  per  cento  dei  minimali  di
retribuzione  giornaliera,  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge  9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  7  dicembre 1989, n. 389. La presente disposizione deve
intendersi  come  interpretazione autentica delle norme relative alla
corresponsione retributiva ed alla determinazione contributiva di cui
al  combinato  disposto  dell'articolo 1, comma 1, e dell'articolo 6,
commi 9, lettere a), b) e c), e 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989,
n.  338,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989,
n.  389.  Per la differenza tra la retribuzione di riferimento per il
versamento dei predetti contributi e l'intero importo del minimale di
cui   al  citato  decreto-legge  n.  338  del  1989,  possono  essere
accreditati contributi figurativi, ai fini del diritto e della misura
della  pensione,  con onere a carico del Fondo di cui all'articolo 1,
comma  7,  del decreto- legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite massimo
delle  risorse preordinate a tale scopo. Con decreto del Ministro del
lavoro  e della previdenza sociale sono stabiliti criteri e modalita'
per   il   riconoscimento   dei   predetti  accrediti  di  contributi
figurativi.  Restano  comunque salvi e conservano la loro efficacia i
versamenti contributivi effettuati anteriormente alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  5.  E'  ammessa  una sola variazione ai programmi di riallineamento
contributivo  compresi  quelli gia' stipulati, limitatamente ai tempi
ed  alle  percentuali fissati dagli accordi provinciali, purche' tale
modifica  sia  oggettivamente  giustificata  da intervenuti rilevanti
eventi   non   prevedibili   e  che  incidano  sostanzialmente  sulle
valutazioni  effettuate  al  momento  della stipulazione dell'accordo
territoriale,  ed  a  condizione  che  l'intesa  di aggiustamento sia
sottoscritta  dalle  medesime  parti che hanno stipulato il primitivo
accordo.
  5-bis.  I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento
retributivo  di  cui  al presente articolo sono esclusi dalle gare di
appalto  indette  dagli enti pubblici nei territori diversi da quelli
nei  quali  possono  essere  stipulati  gli accordi medesimi, fino al
completo riallineamento.
  6.   L'ispettorato   provinciale   del   lavoro,   nel  programmare
l'attivita'  ispettiva  di  concerto  con gli istituti previdenziali,
sente  le  commissioni  eventualmente istituite a livello provinciale
delle  organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro
al fine di contrastare le forme di lavoro irregolare.
   6-bis. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448 (5) (6)
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
  La  L.  24 giugno 1997, n. 196 ha disposto (con l'art. 23, comma 2)
che  " I limiti temporali previsti dall'articolo 5 del decreto- legge
lo  ottobre  1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge
28  novembre  1996, n. 608, decorrono dalla data di entrata in vigore
della presente legge".
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AGGIORNAMENTO (6)
  La L. 27 dicembre 1997 n. 449, ha disposto (con l'art. 4, comma 20)
che  "  Sono  fatte  salve  le disposizioni di cui all'articolo 5 del
decreto- legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  28 novembre 1996, n. 608, come modificato dall'articolo
23 della legge 24 giugno 1997, n. 196".
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AGGIORNAMENTO (10)
  La  L.  23 dicembre 1998, n. 448, ha disposto (con l'art. 75, comma
3)  che  " A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge sono concessi dodici mesi di tempo per la stipula degli accordi
territoriali   e   per   quelli   aziendali  di  recepimento  di  cui
all'articolo  5,  comma  2, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
come  modificato dall'articolo 23 della legge 24 giugno 1997, n. 196,
secondo le modalita' e nei termini ivi previsti."
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AGGIORNAMENTO (13)
  La L. 23 dicembre 1999, n. 488 ha disposto (con l'art. 63, comma 3)
che "Il termine per la stipula degli accordi territoriali e di quelli
aziendali  di  recepimento  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  del
decreto-legge  1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla  legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, e'
prorogato al 31 dicembre 2000. ".
                               Art. 6
           (( (Norme in materia di integrazione salariale,
             contratti di solidarieta' e incentivazione
            ai contratti di lavoro a tempo parziale). ))

  ((  1.  Al fine di consentire "maggiore celerita' nella concessione
dei  trattamenti  di integrazione salariale straordinaria, fino al 31
dicembre 1996, il trattamento di integrazione salariale straordinario
per crisi aziendale puo' essere concesso anche in una unica soluzione
quando   il   piano   contenga  prospettive  di  risanamento  e,  ove
necessario,  modalita'  di  gestione  degli  esuberi  alternativi  al
collocamento  dei  lavoratori  in  mobilita'. Tale disposizione trova
applicazione anche con riferimento alle domande attualmente all'esame
degli organi della procedura.
  2.  Nell'articolo  5, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236,  le  parole: "mensile o annuale" sono sostituite dalle seguenti:
"o mensile".
  3.  L'articolo 5, commi 2 e 4, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, non trova applicazione per i contratti stipulati successivamente
alla  data  del  14  giugno  1995.  Per  questi  ultimi la misura del
trattamento  di  integrazione  salariale  spettante e' pari al 60 per
cento del trattamento perso a seguito della riduzione di orario.
  4.  I  datori di lavoro che stipulino il contratto di solidarieta',
ad  eccezione  di  quelli  di cui all'articolo 5, commi 5, 7 e 8, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto, nei limiti delle
disponibilita'  preordinate  nel  Fondo  per  l'occupazione,  di  cui
all'articolo  1,  comma 4, e per un periodo non superiore ai 24 mesi,
ad  una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale ed
assistenziale  ad  essi  dovuta  per  i  lavoratori interessati dalla
riduzione  dell'orario di lavoro in misura superiore al 20 per cento.
La misura della riduzione e' del 25 per cento ed e' elevata al 30 per
cento  per le aree di cui agli obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE n.
2052/88  del  Consiglio del 24 giugno 1988. Nel caso in cui l'accordo
disponga  una  riduzione  dell'orario  superiore  al 30 per cento, la
predetta  misura  e'  elevata,  rispettivamente,  al  35 ed al 40 per
cento.
  5. L'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si
interpreta nel senso che il termine in esso previsto, come modificato
dall'articolo  12, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio l994, n. 451,
segna  esclusivamente  il  periodo  entro  il  quale  il contratto di
solidarieta'  deve  essere  stipulato per poter accedere al beneficio
ivi previsto.
  6.  I  contratti  ad  incremento  degli  organici per i quali trova
applicazione  il  beneficio previsto all'articolo 7, comma 1, lettera
a),  del  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19  luglio 1994, n. 451, sono stipulati
sulla base di convenzioni intervenute ai sensi dell'articolo 17 della
legge  28  febbraio  1987,  n.  56.  Il  Ministro  del lavoro e della
previdenza    sociale,   sentite   le   organizzazioni   maggiormente
rappresentative   dei  lavoratori  e  dei  datori  di  lavoro,  fissa
l'ammontare  del beneficio previsto dal predetto articolo e determina
le  modalita'  della  spesa  e  della  sua  attivazione attraverso le
commissioni  regionali  per  l'impiego.  Con  il medesimo decreto una
parte  delle  risorse  di  cui al presente comma viene riservata alle
imprese che occupano meno di cinquanta dipendenti.
  7. Gli interventi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1994, n. 451, che trova applicazione anche successivamente al
31  dicembre 1995, sono posti a carico del Fondo per l'occupazione di
cui  all'articolo  1,  comma  4, nei limiti delle risorse preordinate
allo scopo. ))
                               Art. 7
  (( (Gestione temporanea delle miniere carbonifere del Sulcis). ))

  ((   1.  Il  termine  previsto  dall'articolo  9  del  decreto  del
Presidente   della  Repubblica  28  gennaio  1994,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 56 del 9 marzo 1994, per la gestione temporanea
delle  miniere  carbonifere  del  Sulcis,  e' prorogato al 31 gennaio
1998.   La  Carbosulcis  S.p.a.  mantiene  le  funzioni  di  gestione
temporanea per un periodo non superiore a due anni.
  2.  Alle  risorse  finanziarie  necessarie  per  la  gestione delle
attivita'  di  cui  al  comma  1,  la Carbosulcis S.p.a. provvede, in
aggiunta all'utilizzo dei mezzi propri, con:
    a) le risorse rinvenienti dalla medesima societa', accantonate ai
sensi  degli  articoli  10 e 11 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e
successive modificazioni, per la restituzione dei contributi ricevuti
ai  sensi  dell'articolo  9 della citata legge n. 752 del 1982, per i
quali pertanto non e' piu' adottato alcun piano di recupero;
    b)  una  quota  pari  all'80  per  cento  delle risorse derivanti
dall'autorizzazione  di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
m),  della  legge  29 marzo 1985, n. 110, comprensive degli interessi
complessivamente maturati alla data di entrata in vigore del presente
decreto,   per   la   parte  non  ancora  utilizzata  destinata  alla
costruzione  in Sardegna del centro di ricerca di cui all'articolo 5,
comma 1, lettera a), della legge 27 giugno 1985, n. 351. La rimanente
quota   del   20   per  cento  delle  risorse  suddette  resta  nelle
disponibilita'  della societa' costituita ai sensi della citata legge
n.  351  del 1985, per il conseguimento degli scopi sociali. Le somme
di  cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato  dai  soggetti detentori per essere riassegnate con decreto del
Ministro del tesoro, ad apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione  della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
  3. Con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro
dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,  si  provvede a
stabilire  i  criteri  e  le modalita' di rendicontazione delle somme
assegnate alla Carbosulcis S.p.a. ai sensi del comma 2.
  4.  La  presa  in  consegna  delle strutture minerarie da parte del
nuovo  concessionario individuato ai sensi del decreto del Presidente
della  Repubblica  28  gennaio 1994, nonche' l'assunzione di tutto il
personale  in  forza alla Carbosulcis S.p.a., deve attuarsi non oltre
trenta   giorni   dal  momento  del  rilascio  delle  autorizzazioni,
necessarie  per  l'apertura dei cantieri e per la realizzazione degli
impianti. ))
                               Art. 8
      (( (Norme in materia di finanziamento dei patronati). ))

  ((  1.  Le  somme  destinate  al  finanziamento  degli  istituti di
patronato   e   di  assistenza  sociale  per  l'esercizio  1991  sono
definitivamente  ripartite  tra  gli  istituti  medesimi,  che  hanno
operato nell'anno stesso, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale,  di  concerto  con il Ministro del tesoro, sulla
base   delle   aliquote  di  ripartizione  concordate  con  documenti
sottoscritti dai legali rappresentanti degli istituti interessanti ed
inoltrati  ai  predetti  Ministeri  entro  il 31 luglio 1992. Restano
ferme  le  ripartizioni definitive effettuate per gli esercizi 1989 e
1990.
  2.  Le somme destinate al finanziamento degli istituti di patronato
e   di   assistenza  sociale  per  gli  esercizi  1992  e  1993  sono
definitivamente  ripartite  tra  gli  istituti  medesimi,  che  hanno
operato nell'anno cui le somme stesse si riferiscono, con decreto del
Ministro  del  lavoro  e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro del tesoro, secondo i seguenti criteri:
    a)  quanto  al 61,60 per cento tra i seguenti istituti: Patronato
delle associazioni cristiane dei lavoratori italiani (ACLI), Istituto
nazionale  confederale  di  assistenza  (INCA), Istituto nazionale di
assistenza  sociale  (INAS)  e  Istituto  di  tutela  e assistenza ai
lavoratori (ITAL);
    b)  quanto  al  28,90  per cento tra i seguenti istituti: Ente di
patrocinio  e  di  assistenza  per  i  coltivatori  agricoli (EPACA),
Istituto  nazionale di assistenza ai contadini (INAC), Ente nazionale
di   assistenza  sociale  per  gli  esercenti  attivita'  commerciale
(ENASCO), Ente nazionale di patronato e di assistenza sociale per gli
artigiani  (EPASA),  Istituto nazionale di assistenza e patronato per
gli  artigiani  (INAPA), Ente di assistenza sociale per gli artigiani
(EASA),  Istituto  per  la  tutela  e  l'assistenza  degli  esercenti
attivita'  commerciali,  turistiche  e  dei  servizi  (ITACO) ed Ente
nazionale assistenza e patrocinio agricoltori (ENAPA);
    c)  quanto al 9,50 per cento tra i seguenti istituti: Istituto di
patronato   per   l'assistenza  sociale  (IPAS),  Ente  nazionale  di
assistenza   sociale  (ENAS),  Ente  nazionale  per  l'assistenza  ai
coltivatori (ENPAC), Istituto nazionale assistenza lavoratori (INAL),
Patronato  della  Confederazione  delle libere associazioni artigiane
italiane  (CLAAI),  Ente  nazionale confederale assistenza lavoratori
(ENCAL),  Istituto  nazionale per l'assistenza ai lavoratori (INPAL),
Istituto  di  patronato e di assistenza sociale per il clero italiano
(FACI),  Servizio  italiano  assistenza sociale per i servizi sociali
dei   lavoratori   (SIAS),   Patronato   dell'associazione  cristiana
artigiani italiani (ACAI); Patronato sozialer beratungsring (SBR).
  3.  Ai  fini della determinazione delle aliquote da riconoscersi ai
singoli  istituti,  ciascun  raggruppamento fara' pervenire, entro 15
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, ai
Ministeri  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale e del tesoro un
documento sottoscrittoda tutti i legali rappresentanti degli istituti
inseriti  nel  raggruppamento  medesimo,  recante l'indicazione delle
aliquote  concordate  con riferimento all'organizzazione esistente ed
alle  attivita'  assistenziali  svolte  sul  territorio  nazionale ed
all'estero.
  4.  Rimangono  acquisiti i versamenti comunque effettuati, ai sensi
delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato 29 luglio 1947, n. 804, relativi
sino  all'esercizio  1990,  dagli  enti di previdenza e di assistenza
sociale per i liberi professionisti.
  5.  In  attesa  di pervenire ad un riordinamento della legislazione
regolante  gli  istituti  di  patronato  e  di assistenza sociale, da
effettuarsi  entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore della
legge  di  conversione  del presente decreto, una quota non superiore
allo  0,10 per cento delle somme destinate annualmente all'erogazione
del  contributo  al finanziamento degli istituti stessi e' utilizzata
dal  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale per procedere,
con  proprio personale dipendente che abbia particolare competenza in
materia, ad ispezioni presso le sedi degli istituti stessi all'estero
finalizzate  alla  verifica  dell'organizzazione  e dell'attivita' di
tali sedi. Le somme sono iscritte su apposito capitolo dello stato di
previsione  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale. Le
predette  somme  non  impegnate  in  ciascuno  esercizio finanziario,
possono esserlo per le medesime finalita' nell'esercizio successivo.
  6.  Il  Ministro del tesoro, su proposta del Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale,  ha  facolta'  di  integrare,  con propri
decreti,  le  dotazioni  di  cassa  dei  capitoli  di  spesa relativi
all'attuazione  del  decreto  legislativo  del Capo provvisorio dello
Stato  29 luglio 1947, n. 804, e del presente articolo, limitatamente
ai  maggiori residui risultanti alla chiusura dell'esercizio rispetto
a  quelli presuntivamente iscritti nel bilancio dell'anno successivo.
))
                               Art. 9
            (Disposizioni diverse in materia di personale
                    ed in materia previdenziale).

  1.  Al  decreto-legge  16  maggio  1994,  n.  299,  convertito, con
modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, sono apportate le
seguenti  modifiche:  all'articolo  16, il comma 7 e l'ultimo periodo
del  comma  14,  sono  soppressi;  all'articolo 16, comma 14, secondo
periodo,  le  parole:  "30  settembre  1994"  sono  sostituite  dalle
seguenti:  "31  marzo  1995"  e  le  parole:  "31 dicembre 1994" sono
sostituite  dalle  seguenti: "30 giugno 1995"; all'articolo 18, comma
1,  le  parole:  "ad esclusione di quanto previsto all'articolo 3 del
decreto  medesimo"  sono  soppresse.  All'articolo 1, comma 45, della
legge  8  agosto  1995,  n.  335: al terzo periodo le parole: "membri
medesimi"  vanno  interpretate  intendendosi riferite anche ai membri
collocati  fuori  ruolo  e  dopo le parole: "di altre Amministrazioni
dello  Stato" sono aggiunte le seguenti: ", enti ed organi pubblici".
All'articolo  3,  comma  3, lettera d), della citata legge n. 335 del
1995,  dopo  le parole: "con funzioni di coordinamento" sono aggiunte
le  seguenti:  "nonche'  adozione  di  misure  anche  organizzative e
funzionali  intese  a  rendere  piu'  incisiva  ed efficace la difesa
diretta  dell'Amministrazione  nelle  controversie giurisdizionali in
materia  di invalidita' civile, pensionistica, ivi compresa quella di
guerra".  All'articolo  3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno
1994,  n.  479,  dopo  le  parole:  "del  Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale" sono aggiunte le seguenti: ", di concerto con il
Ministro  del  tesoro.".  La  rappresentanza  di  parte datoriale nel
consiglio   di  indirizzo  e  vigilanza  dell'Istituto  nazionale  di
previdenza  per  i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP),
fissata  in  dodici  membri  dall'articolo  3,  comma  4, del decreto
legislativo   30   giugno   1994,   n.  479,  e'  ripartita  tra  due
rappresentanti  delle  regioni, due delle province, uno dei comuni ed
uno  delle  aziende  speciali  di  cui  all'articolo 23 della legge 8
giugno 1990, n . 142, tre del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale,   due   del  Ministero  del  tesoro  ed  uno  del  Ministero
dell'interno.
  2.  All'articolo  5 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509,
il  comma  1  e'  sostituito  dal  seguente: "1. Entro tre mesi dalla
stipulazione  del  primo contratto collettivo di lavoro, ovvero dalla
sua  sottoscrizione, il personale degli enti di cui all'elenco A puo'
optare perla permanenza nel pubblico impiego. Ad esso si applicano le
norme della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del decreto legislativo
3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni." La opzione di
cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 509 del
1994,  gia'  esercitata  alla  data di entrata in vigore del presente
decreto,  puo' essere revocata entro il 31 ottobre 1996, ovvero entro
trenta  giorni  dalla  scadenza  del termine per il suo esercizio, da
parte  del  personale  che  non  abbia trovato collocazione presso le
pubbliche  amministrazioni.  Fino  alla scadenza dei predetti termini
per  l'esercizio  della  revoca  il  personale  continua  a  prestare
servizio  presso  i  rispettivi  enti. Al comma 2 dell'articolo 5 del
decreto  legislativo  30 giugno 1994, n. 509, e' aggiunto il seguente
periodo: "Il dipendente addetto all'ufficio legale dell'ente all'atto
di trasformazione in persona giuridica privata, conserva l'iscrizione
nell'apposito  elenco speciale degli avvocati e procuratori se e fino
a  quando  duri  il  rapporto  di  lavoro  e  la  collocazione presso
l'ufficio legale predetto.". Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, fino a quando non sia
intervenuta  l'approvazione  dello  statuto  previsto  dal successivo
articolo  3,  comma  2,  lettera  a),  hanno  facolta' di revocare la
deliberazione  di  trasformazione  in enti privatizzati con le stesse
procedure  e  modalita'  previste  dall'articolo 1 del citato decreto
legislativo  n  509  del  1994,  per tale deliberazione. La revoca ha
effetto di ripristino della previgente natura giuridica.
  3. Il gettito dei contributi di cui all'articolo 11, comma 6, della
legge  31  gennaio  1992, n. 59, che affluisce al capitolo 4101 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale,  istituito  ai sensi dell'articolo 20 della citata legge, si
interpreta  come  destinato  alle  finalita' di promozione e sviluppo
della cooperazione previste al medesimo articolo 11.
  4. Le somme erogate dalla Comunita' europea quali contributi per le
finalita'  di  cui  all'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20
maggio  1993,  n.  148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio  1993,  n.  236,  ed  assegnate  sullo stato di previsione del
Ministero   del  lavoro  e  della  previdenza  sociale,  qualora  non
impegnate  nell'esercizio finanziario di competenza, potranno esserlo
in  quello  successivo.  Le  somme  stanziate sul capitolo 8032 dello
stato  di  previsione  del  Ministero  del  lavoro e della previdenza
sociale  non  impegnate  in  ciascun  esercizio  finanziario potranno
esserlo  fino  al  terzo esercizio successivo. Le somme stanziate sul
capitolo  4101  dello  stato di previsione del Ministero del lavoro e
della   previdenza   sociale   non  impegnate  in  ciascun  esercizio
finanziario potranno esserlo in quello successivo.
  5.  La  commissione di vigilanza di cui all'articolo 16 del decreto
legislativo  2;  aprile  1993,  n. 124, e successive modificazioni ed
integrazioni,  puo'  avvalersi, fino ad un limite di venti unita', di
dipendenti  del  Ministero  del lavoro e della previdenza sociale, di
amministrazioni   dello   Stato   o  di  enti  pubblici.  I  predetti
dipendenti,  ivi  compreso  il  personale con qualifica di dirigente,
sono  collocati,  con  l'assenso  degli  interessati, in posizione di
comando  o  distacco.  Le  amministrazioni  dello  Stato  e  gli enti
pubblici  sono  tenuti  ad  adottare  il  provvedimento  di comando a
seguito  di  richiesta  della  commissione,  ai  sensi  del  comma 14
dell'articolo  17  della  legge  15  maggio  1997, n. 127. Fino al 31
dicembre  1998,  gli oneri relativi al trattamento economico previsto
dagli   ordinamenti   di   appartenenza   restano   a   carico  delle
amministrazioni di provenienza. La predetta commissione puo' altresi'
effettuare,  con  contratti  a  tempo determinato, assunzioni dirette
disciplinate  dalle norme del diritto privato in numero non superiore
a venti unita' nei limiti della dotazione finanziaria. La commissione
puo'  disporre,  entro  il  31  dicembre  1999,  l'ingresso in ruolo,
attraverso  concorsi  interni  per titoli integrati da colloquio, dei
dipendenti  che  abbiano prestato comunque servizio per almeno dodici
mesi  in  posizione di comando o distacco o in virtu' di contratti di
lavoro a tempo determinato in numero complessivamente non superiore a
trenta unita' e nei limiti della pianta organica.
  6.  All'articolo  9,  comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993; n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, gli ultimi due periodi sono soppressi.
  7.  La  Commissione  centrale  per l'impiego di cui all'articolo 26
della  legge  12  agosto  1977,  n.  675; e successive integrazioni e
modificazioni,  e'  integrata  da  due  rappresentanti  dei datori di
lavoro e da due rapprestanti dei lavoratori. Al comma 3 dell'articolo
2  della  legge  28  febbraio  1987,  n. 56, e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "La commissione dura in carica tre anni".
  8.  Il  personale  gia'  dipendente  dall'ente  "Colombo  92" ed in
servizio  alla  data  del  31  dicembre  1994  presso  la gestione di
liquidazione  dell'ente  medesimo  viene trasferito a decorrere dal 1
luglio  1995,  alle  dipendenze  del  comune di Genova e collocato in
apposito  ruolo  ad esaurimento del comune medesimo, con applicazione
del  trattamento  economico  e  giuridico  del personale del comparto
regioni-autonomie  locali,  per  essere  prioritariamente  utilizzato
nella  gestione  del  complesso  immobiliare  trasferito al comune di
Genova  ai  sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579. Alla relativa
spesa si provvede con le entrate derivanti dalla predetta gestione.
  9.  Con  effetto fino al 31 dicembre 1997, le commissioni regionali
per  l'impiego  dei territori di cui al testo unico delle leggi sugli
interventi  nel  Mezzogiorno,  approvato  con  decreto del Presidente
della   Repubblica   6   marzo   1978,  n.  218,  possono  deliberare
l'elevazione  dell'eta' massima prevista per la stipula del contratto
di formazione e lavoro.
  10.  Ai  componenti e ai segretari della commissione tecnica di cui
all'articolo, 8, comma 2, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, spetta
per  la  partecipazione  alle  riunioni della commissione medesima un
gettone  di  presenza  il  cui importo e modalita' di erogazione sono
determinati  con  decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale,  di  concerto con il Ministro del tesoro. Per l'espletamento
dei compiti assegnati alla predetta commissione compete, altresi', ai
propri    componenti    il    trattamento   economico   di   missione
secondomodalita'  e  misure  fissate  dalla  vigente normativa per il
dirigente  generale  C delle amministrazioni dello Stato. Al relativo
onere  nonche'  a  quello per spese connesse ad attivita' di studio e
ricerca  funzionali ai compiti attribuiti alla commissione predetta e
da  quest'ultima  deliberate,  complessivamente  previsti in lire 106
milioni  annui,  si provvede a carico dello stanziamento iscritto nel
capitolo  4603  dello  stato di previsione del Ministero del lavoro e
della  previdenza  sociale  per l'anno 1995 e corrispondenti capitoli
per gli anni successivi.
  11.  Per  gli  adempimenti  ((.  .  .))  connessi all'attuazione di
progetti  di  lavori  socialmente  utili  da  parte del Ministero del
lavoro  e  della  previdenza sociale presso le proprie strutture, gli
oneri  sono  a  carico  del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  19  luglio  1993,  n. 236, nel limite massimo di lire 3
miliardi.
  12. Per la realizzazione di specifici progetti il personale assunto
ai  sensi  dell'articolo  24 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, con
qualifica   di  esperto  o  direttore,  puo'  essere  temporaneamente
impiegato  anche  presso altre agenzie per l'impiego ovvero presso il
Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale. Gli oneri relativi
al   trattamento  economico  rimangono  a  carico  delle  agenzie  di
provenienza,  mentre  quelli connessi con le indennita' e il rimborso
spese  per le missioni sono a carico dell'agenzia per l'impiego o del
Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale presso cui viene
effettuata la prestazione.
  13. Lo stanziamento del capitolo 1089 dello stato di previsione del
Ministero  dei  beni  culturali  ed ambientali puo' essere utilizzato
anche  per  la  copertura di spese per la realizzazione dei progetti,
promossi dal medesimo Ministero, di lavori socialmente utili mediante
lavoratori che percepiscono il trattamento di disoccupazione speciale
o il sussidio di cui agli articoli 1, comma 5, e 3.
  14.  All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 31
gennaio  1995,  n.  26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo  1995,  n.  95, le parole: "di lire 5 miliardi" sono sostituite
dalle seguenti: "di lire 7 miliardi e 700 milioni".
  15.  All'articolo  1,  comma 3, del decreto-legge 9 agosto 1995, n.
345,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 18 ottobre 1995, n.
427,  sono  aggiunte,  in  fine, le seguenti parole: "ne' sono dovuti
interessi".
  16.  All'articolo  1-bis  del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
aggiunto il seguente comma: "3-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono
altresi'  destinate  alla  promozione di nuove cooperative sociali di
cui  alla  legge  8 novembre 1991, n. 381, sulla base di un programma
definito  dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite
le  organizzazioni  nazionali  operanti  nel settore. I benefici sono
concessi,  nella  misura  di  cui  all'articolo  1, comma 3, per ogni
lavoratore  dipendente  o socio lavoratore, che non goda dei benefici
di  cui all'articolo 4, comma 3, della predetta legge. Le domande per
la  concessione del beneficio sono presentate all'ufficio provinciale
del lavoro e della massima occupazione, competente per territorio.".
  17.  All'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236,  sono  aggiunte,  in  fine,  le seguenti parole: ", salvo che il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale si avvalga di agenzie
specializzate ed appositamente autorizzate a tal fine.".
  18.  Al  fine di consentire l'espletamento delle attivita' connesse
alle  rispettive  funzioni,  la presidente e la vice presidente della
Commissione  nazionale per la parita' e le pari opportunita' tra uomo
e  donna  di  cui  alla  legge  22  giugno  1990,  n.  164, e il vice
presidente  del  Comitato  nazionale per l'attuazione dei principi di
parita'  di trattamento ed uguaglianza di opportunita' tra lavoratori
e lavoratrici di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125, hanno diritto
a  fruire, previa documentazione, nel limite di sei giorni mensili di
permessi  retribuiti,  qualora siano dipendenti del settore privato o
di amministrazioni pubbliche, come definite dall'articolo 1, comma 2,
del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e  successive
modificazioni e integrazioni.
  19.  I contratti stipulati con i direttori e con il personale delle
agenzie  regionali  per  l'impiego  di  cui all'articolo 24, comma 3,
della  legge  28 febbraio 1987, n. 56 sono rinnovati ovvero prorogati
fino   alla  riforma  organica  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza  sociale  e  comunque  non oltre il 31 dicembre 1998. Alle
medesime   date   e'  differita,  per  la  predetta  Amministrazione,
l'entrata  in  vigore  delle  disposizioni di cui all'articolo 57 del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni
e integrazioni.
  20.  All'articolo  47  comma  1,  lettera e), del testo unico delle
imposte   dirette,   approvato   con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,  sono aggiunte, in fine, le
seguenti  parole:  ",  nonche'  il compenso corrisposto ai lavoratori
impegnati,  per  effetto  di  specifiche  disposizioni  normative, in
lavori socialmente utili".
  21.  I  lavoratori  che  a  decorrere  dal  1 dicembre 1994 abbiano
prestato  attivita' lavorativa con contratto a tempo determinato alle
dipendenze  dell'ente  "Poste  italiane", hanno diritto di precedenza
nei  termini e alle condizioni delle norme contrattuali e di apposito
accordo  con  le  organizzazioni  sindacali,  in caso di assunzioni a
tempo indeterminato da parte dell'ente "Poste italiane" per la stessa
qualifica  e/o  mansione  fino  alla  data  del  31  dicembre 1996; i
lavoratori  interessati debbono manifestare la volonta' di esercitare
tale  diritto  entro  il 30 novembre 1996. Le assunzioni di personale
con  contratto  di  lavoro  a  tempo determinato effettuate dall'ente
"Poste  italiane",  a  decorrere  dalla data della sua costituzione e
comunque non oltre il 30 giugno1997, non possono dar luogo a rapporti
di  lavoro  a tempo indeterminato e decadono allo scadere del termine
finale di ciascun contratto.
  22.  All'articolo  1, comma 2, del decreto legislativo 19 settembre
1994,  n.  626, come modificato dall'articolo 1, comma 1, del decreto
legislativo 19 marzo 1996, n. 242, dopo le parole: "degli istituti di
ogni ordine e grado" sono aggiunte le seguenti: "degli archivi, delle
biblioteche, dei musei e delle aree archeologiche dello Stato".
  23.   La   disposizione   di  cui  all'articolo  2,  comma  3,  del
decreto-legge  14 giugno 1996, n. 318, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  29  luglio 1996, n. 402, si interpreta nel senso che la
previgente  normativa  continua a trovare applicazione esclusivamente
per  il  numero  di unita' indicato negli accordi sindacali di cui al
medesimo comma.
  24.   Ai  componenti  dei  Comitati  di  valutazione  dei  progetti
presentati  per  il  finanziamento  nell'ambito  della programmazione
comunitaria  del Fondo sociale europeo per gli anni 1994-1999, ovvero
di  proroga  della  precedente programmazione per gli anni 1990-1993,
per  i  programmi  operativi gestiti dal Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale  e di altre Amministrazioni centrali dello Stato,
spetta  per la partecipazione alle riunioni un gettone di presenza il
cui  importo  e  modalita' di erogazione sono determinati con decreto
del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con
il Ministro del tesoro. Sono fatti salvi i provvedimenti del Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza sociale adottati precedentemente in
materia.  Ai  componenti  dei  predetti  Comitati  spetta altresi' il
trattamento  di  missione  secondo  modalita'  e misure fissate dalla
vigente  normativa  per il dirigente generale C delle Amministrazioni
dello  Stato.  Gli  oneri  relativi  alla presente disposizione fanno
carico  alle  linee  finanziarie di assistenza tecnica previste per i
programmi   operativi   del   Fondo  sociale  europeo  relativi  alle
programmazioni  citate  e,  per  la  quota a carico del finanziamento
nazionale, alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione per la
formazione  professionale  e  per accesso al Fondo sociale europeo di
cui  all'articolo  25  della  legge  21  dicembre  1978,  n.  845,  e
successive modificazioni e integrazioni.
  25.  Il  Ministro  del  lavoro e della previdenza sociale puo', nel
limite  complessivo  di  lire  50  miliardi  a  carico  del Fondo per
l'occupazione di cui al comma 4 dell'articolo 1 con proprio decreto:
    a)  prorogare  fino  a  tre mesi i progetti di lavori socialmente
utili in scadenza a partire dal 30 novembre 1996 che vedano impegnati
i lavoratori della regione Sardegna;
    b)  prorogare  fino  a  tre  mesi  i  trattamenti di integrazione
salariale  di cui, rispettivamente, all'articolo 4, comma 21, terzo e
quinto periodo;(3)
    c)  prorogare  fino  a  tre  mesi  i  trattamenti di integrazione
straordinaria  dei  lavoratori  gia'  sospesi dal lavoro a seguito di
cessazione  dell'attivita',  dismissioni  anche  parziali  di rami di
attivita'  ovvero di procedure concorsuali che abbiano interessato le
aziende  medesime  al  fine  di consentire il loro reimpiego in nuove
iniziative  industriali o di servizio realizzate nelle predette aree;
(8) (10)
    d)  prorogare  fino  a  dodici  mesi  i contratti di solidarieta'
stipulati  senza  soluzione  di continuita', con determinazione nella
misura   del   70   per   cento  dell'ammontare  del  trattamento  di
integrazione  salariale. Le proroghe di cui al presente comma possono
interessare le aree di cui agli obiettivi n. 1 e n. 2 del regolamento
CEE n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993.
  26.   Il   personale   assunto  a  norma  dell'articolo  3-bis  del
decreto-legge  20  gennaio 1990, n. 3, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  21 marzo 1990, n. 52, e dell'articolo 2 del decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10 giugno 1991, tuttora in
servizio  ed  in  possesso  dei  relativi requisiti per la nomina, e'
inquadrato,  a  domanda  e previo giudizio di idoneita' da espletarsi
con  le  modalita'  fissate  con decreto del Ministro del tesoro, nel
ruolo  speciale di cui all'articolo 2 della legge 15 ottobre 1990, n.
295,  e  al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri 18
novembre  1994,  in  posizione  non  superiore a quella rivestita nel
rapporto  a  tempo  determinato.  Detto  personale  e' assegnato alle
segreterie  delle  commissioni mediche periferiche per le pensioni di
guerra  e di invalidita' civile con le modalita' previste dalle norme
vigenti.  La  domanda e' presentata entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; in
mancanza   il   rapporto  di  lavoro  cessa  alla  data  di  scadenza
originariamente  prevista. Fino al perfezionamento dell'inquadramento
nel  ruolo  speciale  sono  prorogati  i  rapporti in corso alla data
dell'11  novembre  1996.  I  posti  che  rimangono  vacanti nel ruolo
speciale, dopo la trasformazione del rapporto di lavoro, sono coperti
con il trasferimento consensuale dei dipendenti assegnati o comandati
presso  le  commissioni  e,  per le ulteriori vacanze, ai sensi della
vigente  normativa,  con  la  mobilita'  del  personale  delle  altre
amministrazioni pubbliche in eccedenza.
  27.  Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti,  le  variazioni  di bilancio necessarie per l'attuazione del
presente decreto-legge.
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AGGIORNAMENTO (3)
  Il D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L.
23  maggio  1997,  n. 135, ha disposto (con l'art.3, comma 3) che con
decreto  del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale possono
essere prorogati per ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione
salariale di cui alla lettera b), comma 25, del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (8)
  Il  D.L.  20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52 ha disposto (con l'art. 1, comma 3-bis) che "
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' prorogare, per
un  periodo  massimo  di  sei  mesi,  i  trattamenti  di integrazione
salariale  straordinaria di cui all'articolo 9, comma 25, lettera c),
del   decreto-legge   1   ottobre   1996,  n.  510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608."
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AGGIORNAMENTO (10)
  La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 81, comma 5)
che Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale puo' prorogare,
per  un  periodo  massimo  di sei mesi, i trattamenti di integrazione
salariale straordinaria di cui alla lettera c), comma 25 del presente
articolo.
                             Art. 9-bis 
             (Disposizioni in materia di collocamento). 
  
  1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. 
  2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di
lavoro autonomo in  forma  coordinata  e  continuativa,  anche  nella
modalita' a  progetto,  di  socio  lavoratore  di  cooperativa  e  di
associato in partecipazione  con  apporto  lavorativo,  i  datori  di
lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli,  e  gli  enti  pubblici
economici sono tenuti a dame comunicazione al Servizio competente nel
cui ambito territoriale e' ubicata la sede di lavoro entro il  giorno
antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante
documentazione avente data certa di  trasmissione.  La  comunicazione
deve  indicare  i  dati  anagrafici  del  lavoratore,  la   data   di
assunzione, la data di cessazione qualora il rapporto non sia a tempo
indeterminato, la tipologia contrattuale, la qualifica  professionale
e il trattamento  economico  e  normativo  applicato.  ((Nei  settori
agricolo, turistico)) e dei pubblici esercizi il datore di lavoro che
non sia in possesso  di  uno  o  piu'  dati  anagrafici  inerenti  al
lavoratore puo' integrare la  comunicazione  entro  il  terzo  giorno
successivo  a  quello  dell'instaurazione  del  rapporto  di  lavoro,
purche'  dalla  comunicazione   preventiva   risultino   in   maniera
inequivocabile la  tipologia  contrattuale  e  l'identificazione  del
prestatore di lavoro. La medesima procedura si applica ai tirocini di
formazione e di orientamento e  ad  ogni  altro  tipo  di  esperienza
lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro  autorizzate  dal
Ministero del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  sono  tenute  a
comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo  alla  data
di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale  e'
ubicata la  loro  sede  operativa,  l'assunzione,  la  proroga  e  la
cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese precedente.  Le
pubbliche  amministrazioni  sono  tenute  a  comunicare,   entro   il
ventesimo giorno del mese successivo  alla  data  di  assunzione,  di
proroga, di trasformazione e di cessazione,  al  servizio  competente
nel  cui  ambito  territoriale  e'  ubicata  la   sede   di   lavoro,
l'assunzione, la proroga,  la  trasformazione  e  la  cessazione  dei
rapporti di lavoro relativi al mese precedente. 
  2-bis. In caso di  urgenza  connessa  ad  esigenze  produttive,  la
comunicazione di cui al comma 2 puo' essere effettuata  entro  cinque
giorni dall'instaurazione del  rapporto  di  lavoro,  fermo  restando
l'obbligo di comunicare  entro  il  giorno  antecedente  al  Servizio
competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del lavoratore  e
del datore di lavoro. 
  2-ter. In caso di assunzione  contestuale  di  due  o  piu'  operai
agricoli a tempo determinato da parte del medesimo datore di  lavoro,
l'obbligo  di  cui  al  comma  2   e'   assolto   mediante   un'unica
comunicazione contenente le generalita' del datore di  lavoro  e  dei
lavoratori, la data di inizio e di cessazione della  prestazione,  le
giornate di lavoro presunte e l'inquadramento contrattuale. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 2003, N. 276. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. 
  6. Il datore di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni e
le comunicazioni di cui  ai  commi  precedenti  per  il  tramite  dei
soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12,  e
degli altri soggetti abilitati dalle vigenti  disposizioni  di  legge
alla gestione e  all'amministrazione  del  personale  dipendende  del
settore agricolo ovvero dell'associazione  sindacale  dei  datori  di
lavoro alla quale egli aderisca o conferisca mandato.  Nei  confronti
di  quest'ultima  puo'  altresi'  esercitare,  con  riferimento  alle
predette  dichiarazioni  e  comunicazioni,   la   facolta'   di   cui
all'articolo 5, comma  1,  della  citata  legge.  Nei  confronti  del
soggetto  incaricato  dall'associazione  sindacale  alla  tenuta  dei
documenti trova applicazione l'ultimo comma del citato articolo 5. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297. 
  9. Per far fronte ai maggiori impegni in materia di ispezione e  di
servizi all'impiego derivanti dal presente decreto, il Ministero  del
lavoro e della previdenza sociale organizza corsi di riqualificazione
professionale  per  il  personale   interessato,   finalizzati   allo
svolgimento della attivita' di vigilanza e  di  ispezione.  Per  tali
finalita' e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1995
e di lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1996, 1997  e  1998.  Al
relativo onere, comprensivo delle spese  di  missione  per  tutto  il
personale, di qualsiasi livello coinvolto  nell'attivita'  formativa,
si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo  1,  comma  7  del
decreto-legge 29 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. 
  10.  Le  convenzioni  gia'   stipulate   ai   sensi,   da   ultimo,
dell'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.  511,
conservano efficacia. 
  11. Salvo diversa determinazione della  commissione  regionale  per
l'impiego, assumibile anche con riferimento a singole circoscrizioni,
i lavoratori da avviare a selezione presso pubbliche  amministrazioni
locali  o  periferiche  sono  individuati  tra  i  soggetti  che   si
presentano presso  le  sezioni  circoscrizionali  per  l'impiego  nel
giorno  prefissato  per  l'avviamento.  A  tale  scopo  gli   uffici,
attraverso  i  mezzi  di  informazione,  provvedono  a   dare   ampia
diffusione alle richieste pervenute,  da  evadere  entro  15  giorni.
All'individuazione dei lavoratori  da  avviare  si  perviene  secondo
l'ordine di punteggio con precedenza per coloro  che  risultino  gia'
inseriti nelle graduatone  di  cui  all'aricolo  16  della  legge  28
febbraio 1987, n. 56. 
  12. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al  comma  11
si tiene conto dell'anzianita' di iscrizione nelle liste  nel  limite
massimo  di  sessanta  mesi,  salvo   diversa   deliberazione   delle
commissioni  regionali  per  l'impiego   le   quali   possono   anche
rideterminare, ai sensi dell'articolo 10, comma  3,  della  legge  28
febbraio 1987, n. 56, l'incidenza, sulle graduatorie, degli  elementi
che  concorrono  alle  loro  formazione.  Gli  orientamenti  generali
assunti in materia dalla commissione centrale per  l'impiego  valgono
anche ai fini della formulazione delle disposizioni modificative  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  capo
III, contemplate dal comma 13. 
  13. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 9, della
legge 24 dicembre 1993, n.  537,  al  fine  di  realizzare  una  piu'
efficiente azione amministrativa in  materia  di  collocamento,  sono
dettate  disposizioni  modificative  delle  norme  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  18  aprile  1994,  n.  345,  intese  a
semplificare   e   razionalizzare   i   procedimenti   amministrativi
concernenti gli esoneri parziali, le compensazioni territoriali e  le
denunce dei datori  di  iavoro,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, capi III e IV, e del  decreto.  del
Presidente della Repubblica 18  aprile  1994,  n.  346.  Il  relativo
decreto del Presidente della Repubblica e' emanato entro  180  giorni
dalla datadi entrata in vigore del presente decreto, su proposta  del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di  concerto  con  il
Ministro per la funzione pubblica e, per la materia disciplinata  dal
citato decreto del Presidente della Repubblica n. 346 del 1994, anche
con il concerto del Ministro degli affari esteri. Fino alla  data  di
entrata in vigore del decreto e comunque per un periodo non superiore
a 180 giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente  decreto
rimane sospesa l'efficacia delle norme recate dai citati  decreti  n.
345, n. 346 e n. 487, capo IV e l'allegata tabella dei criteri per la
formazione delle graduatorie. 
  14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  15. Contro i provvedimenti adottati dagli  uffici  provinciali  del
lavoro e della massima occupazione in materia di  rilascio  e  revoca
delle   autorizzazioni   al   lavoro   in   favore   dei    cittadini
extracomunitari,  nonche'  contro  i  provvedimenti  adottati   dagli
ispettorati  provinciali  del  lavoro  in  materia  di  rilascio  dei
libretti di lavoro in favore della medesima categoria di  lavoratori,
e' ammesso ricorso, entro il termine  di  30  giorni  dalla  data  di
ricevimento del provvedimento impugnato rispettivamente, al direttore
dell'ufficio regionale del lavoro e della massima  occupazione  e  al
direttore  dell'ispettorato  regionale  del  lavoro,  competenti  per
territorio, che decidono, con  provvedimento  definitivo.  I  ricorsi
avverso i predetti provvedimenti, pendenti alla data  del  14  giugno
1995, continuano ad essere decisi dal Ministro  del  lavoro  e  della
previdenza sociale. (21) 
  
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 ha  disposto  (con  l'art.  19,
comma 3) che la violazione degli obblighi di cui all'articolo  9-bis,
comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28  novembre  1996,  n.  608,  cosi'  come
sostituito dall'articolo 6, comma 3, del citato  decreto  legislativo
n. 297 del 2002, e' punita con la sanzione amministrativa  pecuniaria
da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato. 
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AGGIORNAMENTO (21) 
  Il D.L. 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha disposto (con l'art. 16-bis, comma
11) che "In deroga alla normativa vigente, per  i  datori  di  lavoro
domestico gli obblighi di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge  1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla  legge  28
novembre 1996, n.  608,  e  successive  modificazioni,  si  intendono
assolti con la presentazione all'Istituto nazionale della  previdenza
sociale   (INPS),   attraverso    modalita'    semplificate,    della
comunicazione di assunzione, cessazione, trasformazione e proroga del
rapporto di lavoro". 
                             Art. 9-ter
            (Disposizioni in materia di lavoro agricolo).

  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 DICEMBRE 2002, N. 297 )).
  2.   Costituiscono   titolo   alle   prestazioni  previdenziali  ed
assistenziali,  oltre  all'elenco  annuale,  anche la decisione della
commissione  circoscrizionale  per  il collocamento in agricoltura ai
sensi  dell'articolo  8  del  decreto-legge  3  febbraio  1970, n. 7,
convertito,  con  modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, la
decisione  di  accoglimento  del  ricorso  di cui all'articolo 11 del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, il provvedimento del capo
dell'ispettorato  del  lavoro  di  riconoscimento  al  lavoratore  di
giornate  lavorative  a seguito di accertamento ispettivo, nonche' la
sentenza definitiva del giudice ordinario.
  3. Sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1, 3,
lettera a), 6 e 7, l'articolo 2, commi 1, 3, 4 e 5, agli articoli 7 e
8,  comma  4,  del  decreto  legislativo  11  agosto 1993, n. 375. E'
altresi'  abrogato, a decorrere dal 1 gennaio 1996; l'articolo 15 del
decreto-legge  3  febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni,
nella  legge  11  marzo  1970, n. 83. L'articolo 14, primo comma, del
citato  decreto-legge  n.  7  del  1970,  non  trova applicazione con
riferimento ai rapporti a tempo determinato. La denuncia aziendale di
cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, va
rinnovata   solo  nel  caso  di  modificazioni  aventi  significativa
rilevanza sul fabbisogno lavorativo dell'azienda e comunque quando si
chieda   il  passaggio  al  modello  semplificato  del  del  registro
d'impresa   di  cui  all'articolo  9-quater,  comma  1.  Il  comma  3
dell'articolo  8  del  decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e'
sostituito dal seguente:
  "3.  Qualora dal raffronto risulti che il fabbisogno di occupazione
determinato  sulla  base  della  stima  tecnica e' significativamente
supeiore  alle  giornate  risultanti dalle dichiarazioni trimestrali,
l'INPS  diffida  il  datore di lavoro a fornirne motivazione entro il
termine  di  quaranta  giorni.  Nel  caso  in  cui  non venga fornita
adeguata  motivazione  e  non  siano  stati  individuati i lavoratori
utilizzati  e  le  relative  giornate  di occupazione, l'INPS procede
all'imposizione   dei   contributi  da  liquidare  sulla  base  delle
retribuzioni  medie di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente
della  Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive, modificazioni
ed  integrazioni.".I  commi  1  e  2  dell'articolo  20  del  decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375 sono sostituiti dai seguenti:
  "1.   Chiunque   produca   dichiarazioni   di  manodopera  occupata
finalizzate  all'attribuzione  indebita di giornate lavorative perde,
ferme  restando  le  sanzioni previste dalle vigenti disposizioni, il
diritto  ad  ogni  beneficio  di  legge, ivi comprese le agevolazioni
ovvero   le   riduzioni  contributive  di  cui  al  presente  decreto
legislativo.
  2.   Le   agevolazioni   contributive  previste  dalla  legge  sono
riconosciute  ai  datori di lavoro agricolo che applicano i contratti
collettivi  nazionali  di  categoria  ovvero  i  contratti collettivi
territoriali ivi previsti.".L'articolo 14, comma 1, lettera b), della
legge  30  dicembre  1991,  n.  412,  trova applicazione anche per il
versamento dei contributi nel settore agricolo.
  4.  Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983,
n.  463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983,
n.  638, si interpreta nel senso che ai fini della determinazione del
diritto alla pensione di anzianita' degli operai agricoli dipendenti,
sono  richiesti  35  anni  di  anzianita' assicurativa e un requisito
minimo  di  contribuzione di 5.460 giornate, con esclusione di quelle
coperte  da  contribuzione  figurativa  per malattia e per indennita'
ordinaria  di  disoccupazione.  L'anno  di contribuzione dei suddetti
operai  agricoli  ai  fini  del  diritto  a pensione di anzianita' e'
costituito da 156 contributi giornalieri.
  5.  Per  le  giornate  di  contribuzione  pari  o  inferiori a 270,
riferite  ad anni antecedenti il 1 gennaio 1984, la rivalutazione con
i  coefficienti  2,60  e 3,86, di cui al comma 12 dell'articolo 7 del
decreto-legge  di  cui  al  comma 4, non puo' determinare per ciascun
anno  il superamento ne' delle 270 giornate complessive ne' delle 156
giornate utili per il diritto a pensione di anzianita'.
  6.  I  termini  relativi  al  versamento  dei  contributi  agricoli
unificati per la manodopera impiegata nel quarto trimestre 1995 e nel
primo   trimestre   1996   sono,  rispettivamente,  differiti,  senza
interessi  o  altri  oneri, al 10 ottobre 1996 e al 15 novembre 1996.
L'onere  derivante  dalla  presente disposizione, valutato in lire 23
miliardi,  e' a, carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge  20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  7.  Il  Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 9-bis, comma 9,
e' utilizzabile, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate, per
il  concorso  al finanziamento di servizi di trasporto contemplati da
convenzioni  stipulate  dalle  commissioni regionali per l'impiego ai
sensi  dell'articolo  17  della  legge  28  febbraio 1987, n. 56, per
programmare  rilevanti  flussi  stagionali di manodopera agricola che
interessino  ambiti  territoriali  comprendenti anche regioni diverse
nelle  aree  determinate  con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza  sociale  previo  parere  della  Commissione  centrale per
l'impiego.
                           Art. 9-quater.
  (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
         CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
                          Art. 9-quinquies 
    (Accertamento delle giornate di lavoro nel settore agricolo). 
 
  1. Per l'accertamento ai fini previdenziali  e  contributivi  delle
giornate di lavoro degli operai agricoli assunti a tempo determinato,
l'INPS, sulla base delle dichiarazioni della manodopera  occupata  di
cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375,  a
decorrere dall'anno 1996 provvede a compilare gli elenchi  nominativi
annuali, di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre  1940,
n.  1949,  e  successive  modificazioni.  Provvede,  altresi',   alla
compilazione di elenchi nominativi trimestrali. 
  2. Gli elenchi trimestrali, con  l'indicazione  delle  giornate  di
lavoro prestate presso ciscun datore di lavoro, sono pubblicati entro
il terzo mese successivo alla scadenza del termine  di  presentazione
delle dichiarazioni della manodopera  occupata,  mediante  affissione
per giorni quindici all'albo pretorio del  comune  di  residenza  del
lavoratore. 
  3. L'elenco nominativo annuale e' pubblicato  entro  il  31  maggio
dell'anno successivo.  Esso  contiene  l'indicazione  delle  giornate
complessivamente attribuite al lavoratore in base alle  dichiarazioni
trimestrali della  manodopera  occupata,  tenuto  anche  conto  delle
integrazioni   e   modificazioni,   intervenute   prima   della   sua
compilazione, conseguenti a dichiarazioni di parte e d'ufficio,  alle
risultanze dell'attivita' ispettiva e di controllo. 
  4.  L'elenco  nominativo  annuale  e'  notificato   ai   lavoratori
interessati mediante affissione per giorni quindici all'albo pretorio
del comune di residenza. Della pubblicazione  effettuata  dal  comune
viene  data  notizia  a  cua  dell'INPS   attraverso   i   mezzi   di
informazione. In caso  di  riconoscimento  o  di  disconoscimento  di
giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e  pubblicazione
dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla diretta notifica
al lavoratore interessato. 
  5. Gli elenchi trimestrali e  l'elenco  nominativo  annuale  devono
essere trasmessi a cura dell'INPS alle  commissioni  circoscrizionali
per  il  collocamento  in  agricoltura   non   oltre   venti   giorni
dall'avvenuta compilazione. 
  6.  Il  lavoratore,  ove  riscontri  difformita'  tra  le  giornate
lavorate e quelle risultanti nell'elenco  nominativo  trimestrale  ed
intenda   attivare   la   procedura   di   riconoscimento    prevista
dall'articolo 8 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7,  convertito,
con modificazioni, dallalegge 11 marzo 1970, n. 83, deve  inviare  al
capo  dell'ispettorato  provinciale   del   lavoro   competente   per
territorio,  entro  e  non  oltre  trenta  giorni   dalla   data   di
pubblicazione del predetto elenco,  una  informazione  circostanziata
relativa alla prestazione lavorativa non riconosciuta. 
  7. La comunicazione deve  contenere  l'indicazione  del  datore  di
lavoro, del luogo  della  prestazione,  dei  giorni  lavorati,  della
tipologia  della  lavorazione,  delle   mansioni   svolte   e   della
retribuzione percepita. 
  8. Il capo dell'ispettorato provinciale del lavoro adotta modalita'
e tempi di intervento idonei a tutelare l'interesse del lavoratore  a
non essere discriminato sul mercato del lavoro. 
  9. L'ispettorato provinciale del lavoro provvede  ad  inviare  alle
commissioni circoscrizionali  per  il  collocamento  in  agricoltura,
entro il  30  settembre  successivo  alla  pubblicazione  dell'elenco
annuale cui l'istanza si riferisce,  una  copia  delle  comunicazioni
ricevute, con l'esito degli accertamenti. 
  10.  La  commissione  circoscrizionale  per  il   collocamento   in
agricoltura  puo'  disporre  l'integrazione  dell'elenco   nominativo
annuale ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 3  febbraio  1970,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 11  marzo  1970,  n.
83, solo per giornate di lavoro indicate nell'informazione effettuata
ai sensi del comma 6. L'integrazione e'  disposta  sulla  base  delle
risultanze degli accertamenti dell'ispettorato del lavoro e  comunque
non  oltre  le  giornate  indicate  dal  lavoratore  nella   predetta
informazione. 
  11. L'INPS  accerta,  ai  fini  contributivi  e  previdenziali,  le
giornate prestate dai compartecipanti  familiari,  piccoli  coloni  e
piccoli coltivatori diretti, di cui all'articolo  8  della  legge  12
marzo 1968, n. 334, provvedendo all'iscrizione  dei  loro  nominativi
nell'elenco annuale sulla base delle dichiarazioni prodotte ai  sensi
dell'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993,
n. 375. 
  12. Per l'accertamento delle giornate di lavoro, di  cui  al  comma
11, l'INPS applica i valori medi d'impiego di manodopera per  singola
coltura e per ciascun capo di bestiame stabiliti ai sensi  del  comma
15. 
  13. La dichiarazione prevista dall'articolo 6, commi  3  e  4,  del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, deve essere corredata  da
copia  autenticata  del  contrato  registrato  ovvero  stipulato  con
l'assistenza delle organizzazioni  sindacali  dei  lavoratori  e  dei
datori di lavoro agricoli, dai certificati catastali dei  terreni  in
concessione,  dagli  stati  di  famiglia   del   concedente   e   del
concessionario,   nonche'    dall'indicazione    della    prevedibile
ripartizione  tra  ciascun  componente  del  nucleo  familiare  delle
giornate  di  lavoro  derivanti  dall'applicazione  dei  valori  medi
d'impiego per singola coltura e per ciascun capo di bestiame. 
  14.  In  presenza  di   contratti   di   piccola   colonia   e   di
compartecipazione familiare in essere antecedentemente  alla  vigenza
delle norme contenute nella legge 3 maggio 1982, n. 203,  compresi  i
contratti  in  regime   di   proroga,   la   dichiarazione   prevista
dall'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto legislativo 11 maggio 1993,
n. 375, in assenza di contratto registrato, puo' essere corredata  da
dichiarazione personale di responsabilita' resa ai sensi della  legge
4 gennaio 1968, n. 15, che attesti la sussistenza di un  accordo  per
la coltivazione dei terreni. 
  15. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su  conforme
parere della commissione centrale per la  riscossione  unificata  dei
contributi  in  agricoltura,  previa   proposta   delle   commissioni
provinciali della manodopera agricola, formulata tenuto  conto  delle
caratteristiche  fisiche  del  territorio,  dei  modi   correnti   di
coltivazione dei terreni e di allevamento  e  governo  del  bestiame,
nonche' delle consuetudini locali, determina per ciascuna  provincia,
con proprio decreto, i valori  medi  di  impiego  di  manodopera  per
singola coltura e per ciascun capo di bestiame. 
  16. I valori medi, determinati ai sensi del comma  15,  valgono,  a
decorrere  dal  1  gennaio   1997,   per   l'accertamento   ai   fini
previdenziali e contributivi delle giornate di lavoro dei  lavoratori
di cui al comma 11. 
  17. In fase di prima attuazione i valori medi  saranno  determinati
entro il 30 aprile 1997, sulla base  di  proposte  delle  commissioni
provinciali da inviare al Ministero del  lavoro  e  della  previdenza
sociale non oltre il 31 marzo 1997. In caso di  mancato  invio  delle
proposte nei termini sopraindicati si provvede  con  il  solo  parere
della commissione centrale. 
  18. I valori medi d'impiego di manodopera devono essere  sottoposti
a revisione almeno ogni tre anni. 
  19. A decorrere dalla data del 3 febbraio 1996  e  con  riferimento
all'elenco anagrafico con il quale  sono  accertate  le  giornate  di
lavoro agricolo dell'anno 1996  e  seguenti,  cessa  la  compilazione
degli elenchi  suppletivi  trimestrali  di  cui  all'articolo  7  del
decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 marzo 1970, n. 83, e all'articolo  13,  comma  2,  del
decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375. 
  20. Ai fini dell'accertamento delle giornate di lavoro nel  settore
agricolo e della formazione degli  elenchi  anagrafici  principali  e
suppletivi trimestrali, limitatamente  all'anno  1995  e  precedenti,
restano confermate le disposizioni di cui all'articolo 12  del  regio
decreto 24 settembre  1940,  n.  1949,  e  successive  modificazioni,
nonche' l'articolo  7  del  decreto-legge  3  febbraio  1970,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 1970,  n.  83,  e
l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 11  agosto  1993,  n.
375. ((24)) 
    
----------------

    
AGGIORNAMENTO (24) 
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 38, comma  7)  che  a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente  decreto  sono
soppressi gli elenchi  nominativi  trimestrali  di  cui  al  presente
articolo. 
                            Art. 9-sexies
             (( (Disposizioni in materia di soppressione
    del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) ). ))

  ((  1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi
agricoli  unificati disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre
1994, n. 724, con decorrenza 1 luglio 1995 la riscossione dei premi e
dei  contributi  di  previdenza  ed  assistenza sociale, dovuti per i
lavoratori  subordinati  ed  autonomi  del  settore  agricolo, rimane
unificata  ed  e'  attribuita all'Istituto nazionale della previdenza
sociale   (INPS)  che  ne  dispone  la  ripartizione  tra  l'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
e le gestioni di pertinenza.
  2.   Per   effetto   della   soppressione   dello   SCAU,  disposta
dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza
1  luglio  1995  l'INPS subentra in tutti i rapporti attivi e passivi
facenti capo al soppresso SCAU.
  3.  E'  costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati
di  cui  al comma 1. La Commissione e' composta da tre rappresentanti
dei  lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro
e  dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle
organizzazioni   sindacali   a   carattere   nazionale   maggiormente
rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del
lavoro  e  della  previdenza  sociale,  del  tesoro  e  delle risorse
agricole,  alimentari  e  forestali,  nonche'  dai direttori generali
dell'INPS e dell'INAIL o da un loro delegato.
  4.  La Commissione di cui al comma 3 nella prima seduta sceglie tra
i  propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento,
puo' delegare un componente della Commissione stessa.
  5. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti da gli
articoli  10  e 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e,
in  seconda istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del
predetto  decreto;  formula  pareri  in  ordine  alla  determinazione
annuale  dei  salari  medi  provinciali degli operai agricoli a tempo
determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di
manodopera  per  singola  coltura  e  per  ciascun  capo di bestiame;
esercita   attivita'   consultiva  nei  confronti  del  consiglio  di
vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia
di  previdenza  agricola; esprime pareri sui ricorsi la cui decisione
e' attribuita al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
  6.  Ai  fini  del  trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale
gia' dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, e'
istituita  presso  il Ministero del lavoro e della previdenza sociale
una  commissione  tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei
Ministeri  del  lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle
risorse   agricole,   alimentari   e   forestali.   Tale  commissione
provvedera'  ad  individuare  entro il 30 settembre 1995 il personale
dello   SCAU   che,   provvisoriamente  assegnato  all'INPS  per  gli
adempimenti  connessi  alle funzioni di cui ai precedenti commi sara'
trasferito  all'INPS  e  all'INAIL, con apposito decreto del Ministro
del  lavoro  e  della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL
prevedono,   nell'ambito  della  propria  autonomia  organizzativa  e
funzionale,  apposite  strutture centrali e periferiche, da definirsi
nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio,
da  parte  del  Ministero  del  lavoro  e  della  previdenza sociale,
dell'attivita'  di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di
previdenza  e  collocamento  in  agricoltura, il personale dello SCAU
trasferito  all'INPS  puo',  con  il suo consenso, essere comandato a
prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo
di  tre  anni  e  nel limite di un contingente non superiore al 5 per
cento,   sulla   base   di   criteri  fissati  d'intesa  tra  le  due
amministrazioni.  Gli  oneri  relativi al trattamento economico e gli
oneri riflessi restano a carico dell'INPS.
  7.   I   trattamenti   integrativi,   comprensivi   dell'indennita'
integrativa  speciale,  erogati  dal Fondo integrativo di previdenza,
dello  SCAU  relativi  al  personale  cessato dal servizio fino al 30
settembre  1995,  sono  posti  a  carico  della  gestione speciale ad
esaurimento  costituita  presso  l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761,
alla  quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura,
costituiti  dalle  riserve  matematiche  relative  alle posizioni dei
singoli pensionati. Per il caso di insufficienza degli accantonamenti
costituiti  a  fronte  delle  prestazioni  del  Fondo  integrativo di
previdenza  dello SCAU, i maggiori oneri occorrenti per i capitali di
copertura  faranno  carico  al  bilancio  dell'INPS  e dell'INAIL, in
proporzione ai contingenti di persone trasferiti ai due istituti.
  8. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, sono confermati
le  fasi  procedurali  ed i provvedimenti posti in essere nel periodo
intercorrente  tra  il  30 giugno 1995 e la data di entrata in vigore
del presente decreto. ))
                           Art. 9-septies
               (Misure straordinarie per la promozione
         del lavoro autonomo nelle regioni del Mezzogiorno).

  1.  Per  favorire  la  diffusione  di  forme di lavoro autonomo, la
Societa'  per  l'imprenditorialita'  giovanile  S.p.a., costituita ai
sensi  del  decreto-legge  31  gennaio  1995,  n. 26, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995 n. 95, cura la selezione, il
finanziamento  e  l'assistenza tecnica di progetti relativi all'avvio
di   attivita'   autonome  realizzate  da  inoccupati  e  disoccupati
residenti   nei  territori  di  cui  all'obiettivo  1  dei  programmi
comunitari.
  2.  I  proponenti delle domande selezionate vengono ammessi a corsi
al  formazione/selezione,  non retributi, della durata massima di tre
mesi durante i quali viene definitivamente verificata la fattibilita'
dell'idea   progettuale   e   vengono  trasferite  ai  proponenti  le
principali   conoscenze  in  materia  di  gestione.  La  struttura  e
l'impostazione  delle  attivita'  formative  sono ispirate ai criteri
previsti  dall'Unione  europea  per  i  programmi  del  Fondo sociale
europeo.
  3.  Il Ministro de tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e
della  previdenza  sociale,  fissa  con  proprio  decreto  criteri  e
modalita' di concessione delle agevolazioni.
  4.   Per   le   finalita'  di  cui  al  comma  1  la  Societa'  per
l'imprenditorialita'  giovanile  S.p.a.  concede  ai soggetti, la cui
proposta  sia ritenuta valida da un punto di vista tecnico-economico,
le seguenti agevolazioni:
    a)  fino  a  trenta  milioni  a  fondo  perduto,  per l'acquisto,
documentato, di attrezzature;
    b)  fino a venti milioni di prestito, restituibile in cinque anni
con  idonee  garanzie  assicurative  da  acquisire sull'investimento,
mediante iscrizione di privilegio speciale;
    c)  fino a dieci milioni, a fondo perduto, per spese di esercizio
sostenute nel primo anno di attivita';
    d) l'affiancamento di un tutor specializzato.
  4-bis.   La   societa'  per  l'imprenditoria  giovanile  S.p.a.  e'
autorizzata   a   provvedere,   alla   stipula   del   contratto   di
finanziamento,  all'erogazione  di  una  anticipazione pari al 30 per
cento del totale degli investimenti ammessi.
  5.   Per   l'attuazione  del  presente  articolo  la  Societa'  per
l'imprenditorialita'  giovanile  S.p.a.  stipula apposita convenzione
con i Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
  6.  Per  le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata la
spesa  di  lire 30 miliardi per l'anno 1995 e di lire 50 miliardi per
l'anno  1996.  Le  predette  somme  possono  essere  utilizzate quale
copertura   della  quota  di  finanziamento  nazionale  di  programmi
coofinanziati dall'Unione europea.
  7.  I  titolari  delle  indennita'  di  mobilita'  ammessi al corso
possono  cumulare  le agevolazioni di cui al comma 4 con il beneficio
previsto  dall'articolo  7,  comma  5, della legge 23 luglio 1991, n.
223. ((14))
---------------
AGGIORNAMENTO (14)
  Il  D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 ha disposto (con l'art. 27, comma
2, lettera e)) che dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di
cui al comma 1, del citato decreto e' abrogato il presente articolo.
                            Art. 9-octies
        (( (Piani per l'inserimento professionale dei giovani
           nelle aree ad alto tasso di disoccupazione). ))

  (( 1. Il comma 3 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994,
n. 229, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, e' sostituito dal seguente:
  "3.  I  progetti  di cui al comma 1, lettera b), sono redatti dalle
associazioni  dei  datori  di  lavoro,  ovvero  da ordini e/o collegi
professionali  sulla  base  di  apposite  convenzioni  predisposte di
concerto  con le agenzie per l'impiego ed approvate dalle commissioni
regionali per l'impiego.".
  2. Il comma 7 dell'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451, e' sostituito dal seguente:
  "7.  L'assegnazione  dei  giovani  avviene  a  cura  delle  sezioni
circoscrizionali  per  l'impiego  sulla base di criteri fissati dalle
commissioni regionali per l'impiego.".
  3.  Per  l'assegnazione  dei giovani di cui al comma 2, il Ministro
del   lavoro   e   della   previdenza   sociale   puo'  disporre,  in
considerazione della specificita', anche territoriale, dell'emergenza
occupazionale,  modalita'  straordinarie,  ivi compresa l'adozione di
criteri  quali  il  carico familiare, l'eta' anagrafica e il luogo di
residenza.
  4.  I  piani  di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 16
maggio  1994,  n.  299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1994, n. 451, sono realizzati fino all'anno 1998. ))
                            Art. 9-nonies
          (( (Disposizioni per il settore siderurgico). ))

  ((1.  All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n.
299,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n.
451,  le  parole: ''di 15.500 unita'' sono sostituite dalle seguenti:
''di 17.100 unita''.
  2.  All'onere  derivante dal presente articolo, valutato in lire 15
miliardi  per l'anno 1997 e in lire 50 miliardi a decorrere dall'anno
1998,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione   dello
stanziamento  iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al
capitolo  6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno  1996  all'uopo  parzialmente  utilizzando le proiezioni per i
medesimi    anni    dell'accantonamento    relativo    al   Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato.))
                               Art. 10
                          Entrata in vigore

  1.  Il  presente  decreto  entra  in  vigore il giorno successivo a
quello   della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Dato a Roma, addi' 1 ottobre 1996
                              SCALFARO
                                  PRODI, Presidente del Consiglio dei
                                  Ministri
                                  TREU,  Ministro  del lavoro e della
                                  previdenza sociale
                                  NAPOLITANO, Ministro dell'interno
                                  CIAMPI,  Ministro  del tesoro e del
                                  bilancio   e  della  programmazione
                                  economica
                                  BERSANI,  Ministro  dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
  Visto, il Guardasigilli: FLICK
                                                        ((Tabella A 
             (prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera a) numero 1) 
 
 A) Valore marche previdenziali. 
 Per dichiarazioni, per  importazioni  definitive,  per  esportazioni
definitive,   per   temporanee   importazioni   e   per    temporanee
esportazioni,  per  cauzioni  merci  estere,  per   introduzioni   in
deposito, per  reimportazioni,  per  riesportazioni  e  lasciapassare
merci estere: 
                                                     Lire 
                                                      - 
  se il valore dichiarato della merce 
non supera L. 30.000.000 . . . . . . 2.000 
  se il valore suddetto supera 
L. 30.000.000 ma non L. 60.000.000 . 2.600 
  se il valore suddetto supera 
L. 60.000.000 ma non L. 160.000.000 4.000 
  se il valore suddetto supera 
L. 160.000.000 ma non L. 300.000.000 7.000 
  se il valore suddetto supera 
L. 300.000.000 ma non L. 500.000.000 20.000 
  se il valore suddetto supera 
L. 500.000.000 . . . . . . . . . . . 40.000 
 Per manifesti di partenza e manifesti delle merci arrivate per nave: 
  di stazza netta fino a 1.000 tonnellate 5.000 
  di stazza netta superiore a 1.000 tonnellate 
ma non a 5.000 tonnellate . . . . . . . . . . 10.000 
  di stazza netta superiore a 5.000 tonnellate 
ma non a 10.000 tonnellate . . . . . . . . .. 20.000 
  di stazza netta superiore a 10.000 tonnellate 40.000 
 Per ogni estratto manifesto 2.600 
 Per manifesti di partenza e manifesti delle 
merci arrivate per aeromobili 5.000 
 Per ogni altra dichiarazione doganale o 
intervento ad essa inerente 2.600 
 Per ogni istanza 4.000 
 Per i documenti di cui ai punti c), d), e), f) e g) dell'articolo 20
del decreto del Ministro delle  finanze  in  data  30  ottobre  1973,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 24 novembre  1973,  il
valore del  contributo  e'  quello  stabilito  per  le  dichiarazioni
doganali da essi sostituite o in essi comprese. 
 Per ogni prestazione  professionale  non  riferita  a  dichiarazione
doganale, ivi compresi gli adempimenti di cui all'articolo  7,  commi
1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 30  dicembre  1991,  n.  417,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66:  5
per  cento  sull'importo   del   corrispettivo   fatturato   mediante
versamento sul conto corrente postale intestato al fondo entro e  non
oltre sessanta giorni dall'emissione della fattura. 
B) Contributo personale. 
   Contributo personale annuo L. 3.840.000. 
C) Contributo globale annuo. 
   L'importo del contributo globale annuo dovuto da ciascun  iscritto
al fondo non puo' essere inferiore a L. 6.000.000 cosi' suddivisi: L.
3.840.000 per contributo personale di cui al punto B) e L.  2.160.000
per contributi di cui al punto A). 
  Nell'ipotesi in cui il valore dei versamenti relativi ai contributi
di cui al punto A  sia  inferiore  a  L.  2.160.000  gli  interessati
dovranno effettuare  entro  il  30  giugno  dell'anno  successivo  un
versamento   integrativo   del   contributo   personale    fino    al
raggiungimento dell'importo di L. 6.000.000. ))