N. Reg. Dec. N.9032Reg. Ric. Anno 2000 |
R E
P U B
B L I
C A I T
A L I
A N A
IN NOME DEL
POPOLO ITALIANO
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la
seguente
sul ricorso in appello (n. 9032/00) proposto dal
Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura
Generale dello Stato, presso i cui uffici ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n.
12;
contro
il dott. Robert Zivadinov, rappresentato e difeso
dagli avv.ti Emanuele Urso e Maria Cristina Pujatti, elettivamente domiciliato
presso lo studio di questĠultima in Roma, viale Mazzini n. 126 –
appellante incidentale;
per lĠannullamento
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale
per il Friuli Venezia Giulia 2 maggio 2000 n. 382, resa inter partes.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠappellato;
Vista la memoria con contestuale appello incidentale prodotta
dallĠappellato a sostegno delle proprie difese;
Vista lĠordinanza 7 novembre 2000, n. 5673, con la quale la Sezione ha
respinto lĠistanza di sospensione dellĠefficacia della sentenza appellata;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi, alla pubblica udienza del 6 marzo 2001 (relatore il cons. Anselmo
Di Napoli), gli avv.ti Aiello (Avvocatura dello Stato) e Serra, in sostituzione
dellĠAvv. Pujatti, che hanno chiesto il passaggio della causa in decisione;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
Il
Ministero dellĠInterno, con decreto n. K.10/35266 del 19 febbraio 1999, ha
respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi
dellĠart. 9, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992, n. 91 prodotta in
data 30 agosto 1996 dal dott. Robert Zivadinov, cittadino croato.
Con ricorso depositato il 21 giugno 1999, il dott. Zivadinov ha
impugnato lĠanzidetto decreto, deducendo i seguenti motivi:
I)
Violazione di legge.
Ai sensi dellĠart. 8, secondo comma,
della legge 5 febbraio 1992, n. 91, lĠemanazione del decreto di rigetto
dellĠistanza preclusa dopo il decorso del termine di anni due dalla
presentazione dellĠistanza corredata dalla prescritta documentazione, e nel
caso di specie sono per lĠappunto decorsi quasi tre anni.
Decorso invano detto termine vĠ, secondo un orientamento
giurisprudenziale, un vero e proprio diritto soggettivo allĠacquisto della
cittadinanza.
II) Eccesso di potere – Travisamento ed erronea valutazione dei
fatti.
Non vero che, come ritenuto dallĠAmministrazione, il ricorrente sia
giunto in Italia in quanto beneficiario di una borsa di studio erogata
nellĠambito della cooperazione tra stati, perch egli vi giunto ben tre anni
prima dellĠottenimento di tale borsa di studio e lo ha fatto per i legami
culturali ed affettivi derivantigli dallĠessere di origine italiana.
Il
provvedimento ministeriale, pur derivante da valutazioni discrezionali, non
poteva omettere di considerare tali circostanze come pure lĠavvenuto perfetto
inserimento del ricorrente nella realt sociale, regionale e nazionale.
Non poteva poi essere assunta a motivo del diniego lĠasserita carenza di
un interesse pubblico, poich la legge prevede ipotesi di diniego solo per
specifiche ragioni ostative.
Neppure stato considerato che il ricorrente aveva diritto alla
cittadinanza italiana, ai sensi dellĠart. 9, 1Ħ comma, lett. a), perch figlio
di persone che erano cittadini per nascita e residente in Italia legalmente da
almeno tre anni.
Doveva anche essere considerato che egli gode di autonomia economica,
come evidenziato dalle dichiarazioni reddituali e dai prospetti dei contributi
sempre regolarmente versati.
III) Violazione di legge – Travisamento ed erronea valutazione
dei fatti – Illogicit ed ingiustizia manifesta.
Ai
sensi dellĠart. 1 della legge n. 91/1992 cittadino per nascita il figlio di
padre o madre cittadini, sicch anche a tale titolo il ricorrente poteva
richiederla. Anche a ritenere che egli vi abbia implicitamente rinunciato per
non aver optato per la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento
della maggiore et, come previsto dallĠart. 5 della legge n. 123/1983, egli pu
comunque riacquistarla ai sensi dellĠart. 13 punti c) o d) della legge n.
91/92.
IV) Travisamento dei fatti – Ingiustizia manifesta.
Non corrisponde al vero che lĠinteresse del ricorrente ad acquisire la
cittadinanza italiana sia solo ed esclusivamente di natura privata, perch egli
si occupa e vuole continuare ad occuparsi dello studio di una delle pi gravi
patologie, quale la sclerosi multipla.
Il
Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza 2
maggio 2000 n. 382, ha accolto il ricorso.
Con ricorso depositato il 13 ottobre 2000 Il Ministero dellĠinterno ha
proposto appello avverso lĠanzidetta sentenza, denunciandone lĠerroneit.
Il
dott. Robert Zivadinov si costituito in giudizio con memoria e contestuale
appello incidentale depositati il 24 ottobre 2000. In sede di resistenza ha
controdedotto alle tesi difensive dellĠAmministrazione appellante. Con
lĠappello incidentale autonomo ha impugnato il capo della sentenza con cui il
T.A.R. ha dichiarato compensate le spese di lite.
Con memoria depositata il 22 febbraio 2001, il dott. Zivadinov ha
insistito per il rigetto dellĠappello principale e per lĠaccoglimento
dellĠappello incidentale.
LĠamministrazione ha fondato il proprio appello principalmente sulla
posizione lavorativa e reddituale del resistente. In particolare il Ministero
ha rilevato che la borsa di studio di cui godeva il dott. Zivadinov non
costituirebbe un mezzo di sussistenza adeguato, perch insufficiente, non
retributiva e priva di stabilit.
LĠappello infondato.
Va anzitutto chiarito come erroneamente il Ministero
affermi che la borsa di studio di cui ha goduto lĠodierno appellato abbia
finalit di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e sia preordinata a
mettere a profitto nel paese di origine le conoscenze scientifiche e tecniche
acquisite in Italia. Invero, la borsa stata concessa con decreto del Ministero dellĠUniversit e
della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministero della sanit, in
base allĠart. 6 del D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257, che ha recepito la direttiva
82/76/CEE in tema di formazione di medici specialisti.
Il
dott. Zivadinov ha partecipato, a parit di condizioni con i medici italiani e
con i medici di altra nazionalit, allĠammissione alla Scuola di
Specializzazione in Neurologia nellĠanno accademico 1995/96, e quindi alla
ripartizione delle relative borse di studio per la formazione dei medici
specialisti. Non risulta, dunque, la finalit di cooperazione di cui parla
lĠappellante.
Ancora erroneamente il Ministero afferma che la borsa predetta sia
dellĠimporto complessivo di L. 22.467.500. Tale infatti lĠimporto annuale
della borsa medesima, che viene corrisposta per tutta la durata del corso di
specializzazione ed soggetta a rivalutazione annuale.
Infondato pertanto il rilievo in base al quale i mezzi economici a
disposizione del resistente sarebbero insufficienti alla concessione della
cittadinanza italiana. Questo Consiglio ha affermato che ai fini della
concessione della cittadinanza ben possono avere rilievo considerazioni di carattere
economico-patrimoniale relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza
(IV, 16.9.1999 n. 1474). Ora, non sembra potersi dubitare che la citata borsa
di studio non fosse sufficiente alla sussistenza del dott. Zivadinov, il quale,
fra lĠaltro, prestava attivit occasionale di guardia medica.
Deve del pari disattendersi il rilievo dellĠappellante, in base al quale
i compensi percepiti dallĠappellato non sarebbero idonei alla concessione della
cittadinanza italiana in quanto privi del carattere di stabilit. Invero, il
gi citato art. 6 del D.Lgs. n. 257/1991 prevede che le borse di studio
descritte fossero erogate per tutta la durata del corso di specializzazione e
che lĠimporto delle stesse fosse soggetto a rivalutazione. Erano occasionali i compensi
che il resistente percepiva per le prestazioni saltuarie di guardia medica,
proprio perch, a norma di legge, la formazione medico specialistica
costituisce un impegno a tempo pieno. Tali compensi, tuttavia, costituivano un quid
pluris rispetto alla
sussistenza, che era gi assicurata dalla borsa di studio.
Inoltre, la circostanza che il reddito del dott. Zivadinov non abbia
carattere retributivo non ha alcuna importanza per la concessione della
cittadinanza italiana. A tal fine non necessaria la percezione di un reddito
di carattere retributivo o ÒstabileÓ, ma sufficiente provare il possesso di
mezzi di sussistenza idonei.
In
ordine allĠadempimento dei doveri di carattere tributario connessi
allĠappartenenza alla comunit nazionale italiana, lĠappellato, mediante il
deposito delle dichiarazioni dei redditi, delle certificazioni dei sostituti
dĠimposta nonch delle dichiarazioni ai fini IVA e ICIAP, ha ampiamente
documentato di avere correttamente adempiuto ai propri obblighi di carattere fiscale.
LĠappellante, infine, ha rilevato che la naturalizzazione del dott.
Zivadinov attuerebbe di fatto una sottrazione definitiva dal paese di origine
di una persona culturalmente preparata, e non sarebbe compatibile con la
finalit della borsa di studio di cooperazione, che quella di consentire ai
beneficiari di mettere a profitto nel paese di origine le conoscenze
scientifiche e tecniche acquisite in Italia. Tale rilievo da un lato erroneo,
giacch si chiarito che la borsa di studio di cui ha goduto lĠappellato non
ha finalit di cooperazione, bens di compenso dei medici specializzandi;
dallĠaltro esula dai criteri indicati dalla consolidata giurisprudenza
amministrativa in materia di concessione della cittadinanza. Ai fini
dellĠattribuzione del beneficio in questione, consolidato orientamento di
questo Consiglio che lĠAmministrazione debba valutare lĠaspirazione del
richiedente allĠottenimento della cittadinanza, lĠimpegno dello stesso ad
assumere gli obblighi di solidariet ad essa connessi, e la seriet delle
ragioni che inducono ad abbandonare la collettivit di origine per scegliere la
comunit italiana.
Se
ne deve dedurre che nel concedere la cittadinanza italiana occorre valutare se
sussista un interesse pubblico nazionale, mentre non occorre e anzi non sembra
pertinente, la valutazione di un eventuale controinteresse da parte del paese
di provenienza.
In
ogni caso, lĠAmministrazione ha trascurato del tutto di valutare il perfetto
inserimento del ricorrente nella realt regionale e nazionale, il fatto che i
genitori risiedano in Italia e siano cittadini italiani e che egli sia ben
inserito anche nellĠambiente di studio e lavoro.
Con lĠappello incidentale autonomo il dott. Zivadinov ha impugnato il
capo della sentenza con cui il T.A.R. ha dichiarato compensate le spese di
lite.
LĠappello incidentale infondato.
La
statuizione di compensazione delle spese del giudizio lĠespressione di un
apprezzamento latamente discrezionale del giudice e pu essere censurata
soltanto se risultino palesemente illogiche o erronee le ragioni enunciate, pur
non essendovi alcun obbligo in tal senso, a giustificazione della pronuncia
sulle spese (V, 6 luglio 1999, n. 818).
Per le considerazioni che precedono vanno respinti sia lĠappello principale
sia lĠappello incidentale.
Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente
grado di giudizio.
P.
Q. M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quarta Sezione, respinge lĠappello
principale.
Respinge lĠappello incidentale.
Compensa fra le parti le spese del secondo grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita dallĠAutorit
Amministrativa.
Cos deciso a Roma, il 6 marzo 2001, in camera di consiglio, con
lĠintervento dei signori:
Giovanni Paleologo
Presidente
Domenico La Medica Consigliere
Anselmo Di Napoli
Consigliere, estensore
Marcello Borioni
Consigliere
Dedi Rulli
Consigliere
LĠESTENSORE IL
PRESIDENTE