N.

Reg. Dec.

N.9032Reg. Ric.

Anno 2000

R  E  P  U  B  B  L  I  C  A     I  T  A  L  I  A  N  A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

            Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) ha pronunciato la seguente

D E C I S I O N E

 

sul ricorso in appello (n. 9032/00) proposto dal Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici  ope legis domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

il dott. Robert Zivadinov, rappresentato e difeso dagli avv.ti Emanuele Urso e Maria Cristina Pujatti, elettivamente domiciliato presso lo studio di questĠultima in Roma, viale Mazzini n. 126 – appellante incidentale;

per lĠannullamento

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia 2 maggio 2000 n. 382, resa inter partes.

   Visto il ricorso con i relativi allegati;

   Visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠappellato;

   Vista la memoria con contestuale appello incidentale prodotta dallĠappellato a sostegno delle proprie difese;

   Vista lĠordinanza 7 novembre 2000, n. 5673, con la quale la Sezione ha respinto lĠistanza di sospensione dellĠefficacia della sentenza appellata;

   Visti gli atti tutti della causa;

   Uditi, alla pubblica udienza del 6 marzo 2001 (relatore il cons. Anselmo Di Napoli), gli avv.ti Aiello (Avvocatura dello Stato) e Serra, in sostituzione dellĠAvv. Pujatti, che hanno chiesto il passaggio della causa in decisione;

   Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO

   Il Ministero dellĠInterno, con decreto n. K.10/35266 del 19 febbraio 1999, ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dellĠart. 9, comma 1, lettera a) della legge 5 febbraio 1992, n. 91 prodotta in data 30 agosto 1996 dal dott. Robert Zivadinov, cittadino croato.

   Con ricorso depositato il 21 giugno 1999, il dott. Zivadinov ha impugnato lĠanzidetto decreto, deducendo i seguenti motivi:

   I) Violazione di legge.

   Ai sensi dellĠart. 8, secondo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, lĠemanazione del decreto di rigetto dellĠistanza  preclusa dopo il decorso del termine di anni due dalla presentazione dellĠistanza corredata dalla prescritta documentazione, e nel caso di specie sono per lĠappunto decorsi quasi tre anni.

   Decorso invano detto termine vĠ, secondo un orientamento giurisprudenziale, un vero e proprio diritto soggettivo allĠacquisto della cittadinanza.

   II) Eccesso di potere – Travisamento ed erronea valutazione dei fatti.

   Non  vero che, come ritenuto dallĠAmministrazione, il ricorrente sia giunto in Italia in quanto beneficiario di una borsa di studio erogata nellĠambito della cooperazione tra stati, perchŽ egli vi  giunto ben tre anni prima dellĠottenimento di tale borsa di studio e lo ha fatto per i legami culturali ed affettivi derivantigli dallĠessere di origine italiana.

   Il provvedimento ministeriale, pur derivante da valutazioni discrezionali, non poteva omettere di considerare tali circostanze come pure lĠavvenuto perfetto inserimento del ricorrente nella realtˆ sociale, regionale e nazionale.

   Non poteva poi essere assunta a motivo del diniego lĠasserita carenza di un interesse pubblico, poichŽ la legge prevede ipotesi di diniego solo per specifiche ragioni ostative.

   Neppure  stato considerato che il ricorrente aveva diritto alla cittadinanza italiana, ai sensi dellĠart. 9, 1Ħ comma, lett. a), perchŽ figlio di persone che erano cittadini per nascita e residente in Italia legalmente da almeno tre anni.

   Doveva anche essere considerato che egli gode di autonomia economica, come evidenziato dalle dichiarazioni reddituali e dai prospetti dei contributi sempre regolarmente versati.

   III) Violazione di legge – Travisamento ed erronea valutazione dei fatti – Illogicitˆ ed ingiustizia manifesta.

   Ai sensi dellĠart. 1 della legge n. 91/1992  cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini, sicchŽ anche a tale titolo il ricorrente poteva richiederla. Anche a ritenere che egli vi abbia implicitamente rinunciato per non aver optato per la cittadinanza italiana entro un anno dal raggiungimento della maggiore etˆ, come previsto dallĠart. 5 della legge n. 123/1983, egli pu˜ comunque riacquistarla ai sensi dellĠart. 13 punti c) o d) della legge n. 91/92.

   IV) Travisamento dei fatti – Ingiustizia manifesta.

   Non corrisponde al vero che lĠinteresse del ricorrente ad acquisire la cittadinanza italiana sia solo ed esclusivamente di natura privata, perchŽ egli si occupa e vuole continuare ad occuparsi dello studio di una delle pi gravi patologie, quale la sclerosi multipla.

   Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, con sentenza 2 maggio 2000 n. 382, ha accolto il ricorso.

   Con ricorso depositato il 13 ottobre 2000 Il Ministero dellĠinterno ha proposto appello avverso lĠanzidetta sentenza, denunciandone lĠerroneitˆ.

   Il dott. Robert Zivadinov si  costituito in giudizio con memoria e contestuale appello incidentale depositati il 24 ottobre 2000. In sede di resistenza ha controdedotto alle tesi difensive dellĠAmministrazione appellante. Con lĠappello incidentale autonomo ha impugnato il capo della sentenza con cui il T.A.R. ha dichiarato compensate le spese di lite.

   Con memoria depositata il 22 febbraio 2001, il dott. Zivadinov ha insistito per il rigetto dellĠappello principale e per lĠaccoglimento dellĠappello incidentale.

DIRITTO

   LĠamministrazione ha fondato il proprio appello principalmente sulla posizione lavorativa e reddituale del resistente. In particolare il Ministero ha rilevato che la borsa di studio di cui godeva il dott. Zivadinov non costituirebbe un mezzo di sussistenza adeguato, perchŽ insufficiente, non retributiva e priva di stabilitˆ.

   LĠappello  infondato.

   Va anzitutto chiarito come erroneamente il Ministero affermi che la borsa di studio di cui ha goduto lĠodierno appellato abbia finalitˆ di cooperazione con i paesi in via di sviluppo e sia preordinata a mettere a profitto nel paese di origine le conoscenze scientifiche e tecniche acquisite in Italia. Invero, la borsa   stata concessa con decreto del Ministero dellĠUniversitˆ e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministero della sanitˆ, in base allĠart. 6 del D.Lgs. 8 agosto 1991 n. 257, che ha recepito la direttiva 82/76/CEE in tema di formazione di medici specialisti.

   Il dott. Zivadinov ha partecipato, a paritˆ di condizioni con i medici italiani e con i medici di altra nazionalitˆ, allĠammissione alla Scuola di Specializzazione in Neurologia nellĠanno accademico 1995/96, e quindi alla ripartizione delle relative borse di studio per la formazione dei medici specialisti. Non risulta, dunque, la finalitˆ di cooperazione di cui parla lĠappellante.

   Ancora erroneamente il Ministero afferma che la borsa predetta sia dellĠimporto complessivo di L. 22.467.500. Tale  infatti lĠimporto annuale della borsa medesima, che viene corrisposta per tutta la durata del corso di specializzazione ed  soggetta a rivalutazione annuale.

   Infondato  pertanto il rilievo in base al quale i mezzi economici a disposizione del resistente sarebbero insufficienti alla concessione della cittadinanza italiana. Questo Consiglio ha affermato che ai fini della concessione della cittadinanza ben possono avere rilievo considerazioni di carattere economico-patrimoniale relative al possesso di adeguate fonti di sussistenza (IV, 16.9.1999 n. 1474). Ora, non sembra potersi dubitare che la citata borsa di studio non fosse sufficiente alla sussistenza del dott. Zivadinov, il quale, fra lĠaltro, prestava attivitˆ occasionale di guardia medica.

   Deve del pari disattendersi il rilievo dellĠappellante, in base al quale i compensi percepiti dallĠappellato non sarebbero idonei alla concessione della cittadinanza italiana in quanto privi del carattere di stabilitˆ. Invero, il giˆ citato art. 6 del D.Lgs. n. 257/1991 prevede che le borse di studio descritte fossero erogate per tutta la durata del corso di specializzazione e che lĠimporto delle stesse fosse soggetto a rivalutazione. Erano occasionali i compensi che il resistente percepiva per le prestazioni saltuarie di guardia medica, proprio perchŽ, a norma di legge, la formazione medico specialistica costituisce un impegno a tempo pieno. Tali compensi, tuttavia, costituivano un quid pluris rispetto alla sussistenza, che era giˆ assicurata dalla borsa di studio.

   Inoltre, la circostanza che il reddito del dott. Zivadinov non abbia carattere retributivo non ha alcuna importanza per la concessione della cittadinanza italiana. A tal fine non  necessaria la percezione di un reddito di carattere retributivo o ÒstabileÓ, ma  sufficiente provare il possesso di mezzi di sussistenza idonei.

   In ordine allĠadempimento dei doveri di carattere tributario connessi allĠappartenenza alla comunitˆ nazionale italiana, lĠappellato, mediante il deposito delle dichiarazioni dei redditi, delle certificazioni dei sostituti dĠimposta nonchŽ delle dichiarazioni ai fini IVA e ICIAP, ha ampiamente documentato di avere correttamente adempiuto ai propri obblighi di carattere fiscale.

   LĠappellante, infine, ha rilevato che la naturalizzazione del dott. Zivadinov attuerebbe di fatto una sottrazione definitiva dal paese di origine di una persona culturalmente preparata, e non sarebbe compatibile con la finalitˆ della borsa di studio di cooperazione, che  quella di consentire ai beneficiari di mettere a profitto nel paese di origine le conoscenze scientifiche e tecniche acquisite in Italia. Tale rilievo da un lato  erroneo, giacchŽ si  chiarito che la borsa di studio di cui ha goduto lĠappellato non ha finalitˆ di cooperazione, bens“ di compenso dei medici specializzandi; dallĠaltro esula dai criteri indicati dalla consolidata giurisprudenza amministrativa in materia di concessione della cittadinanza. Ai fini dellĠattribuzione del beneficio in questione,  consolidato orientamento di questo Consiglio che lĠAmministrazione debba valutare lĠaspirazione del richiedente allĠottenimento della cittadinanza, lĠimpegno dello stesso ad assumere gli obblighi di solidarietˆ ad essa connessi, e la serietˆ delle ragioni che inducono ad abbandonare la collettivitˆ di origine per scegliere la comunitˆ italiana.

   Se ne deve dedurre che nel concedere la cittadinanza italiana occorre valutare se sussista un interesse pubblico nazionale, mentre non occorre e anzi non sembra pertinente, la valutazione di un eventuale controinteresse da parte del paese di provenienza.

   In ogni caso, lĠAmministrazione ha trascurato del tutto di valutare il perfetto inserimento del ricorrente nella realtˆ regionale e nazionale, il fatto che i genitori risiedano in Italia e siano cittadini italiani e che egli sia ben inserito anche nellĠambiente di studio e lavoro.

   Con lĠappello incidentale autonomo il dott. Zivadinov ha impugnato il capo della sentenza con cui il T.A.R. ha dichiarato compensate le spese di lite.

   LĠappello incidentale  infondato.

   La statuizione di compensazione delle spese del giudizio  lĠespressione di un apprezzamento latamente discrezionale del giudice e pu˜ essere censurata soltanto se risultino palesemente illogiche o erronee le ragioni enunciate, pur non essendovi alcun obbligo in tal senso, a giustificazione della pronuncia sulle spese (V, 6 luglio 1999, n. 818).

   Per le considerazioni che precedono vanno respinti sia lĠappello principale sia lĠappello incidentale.

   Sussistono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del presente grado di giudizio.

 

 

P.   Q.   M.

   Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quarta Sezione, respinge lĠappello principale.

   Respinge lĠappello incidentale.

   Compensa fra le parti le spese del secondo grado di giudizio.

   Ordina che la presente decisione sia eseguita dallĠAutoritˆ Amministrativa.

   Cos“ deciso a Roma, il 6 marzo 2001, in camera di consiglio, con lĠintervento dei signori:

Giovanni Paleologo             Presidente

Domenico La Medica          Consigliere

Anselmo Di Napoli             Consigliere, estensore

Marcello Borioni                Consigliere

Dedi Rulli                           Consigliere

 

LĠESTENSORE                                            IL PRESIDENTE

 

IL SEGRETARIO