REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.7583/2005

Reg.Dec.

N.  3296 Reg.Ric.

ANNO   2000

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso n. 3296/2000, proposto dal Ministero dellĠinterno, in persona del Ministro in carica pro-tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura generale dello Stato presso cui  per legge domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12;

contro

Rashid Bruce Richardson, non costituito;

per la riforma

della sentenza n. 603, in data 5 luglio 1999, notificata lĠ8 gennaio 2000, del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione di Brescia.

Visto il ricorso con relativi allegati.

Visti gli atti tutti di causa.

Udita alla pubblica udienza del 28 ottobre 2005 la relazione del consigliere Sabino Luce e sentito altres“ lĠavv. dello Stato Ferrante.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con sentenza n. 603/1999, del 25 giugno/3 luglio 1999, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, accoglieva il ricorso (n. 669/1996), proposto da Rashid Bruce Richardson ed annullava il provvedimento del Ministero dellĠinterno prot. n. K/1033374, del 20 ottobre 1995, di diniego della cittadinanza italiana. Contro lĠindicata sentenza il Ministero dellĠinterno ha proposto appello al Consiglio di Stato chiedendo, con ricorso notificato lĠ8 marzo 2000, la riforma dellĠimpugnata decisione con il rigetto del ricorso proposto in primo grado; ed il ricorso, nella mancata costituzione della parte appellata,  stato chiamato per lĠudienza odierna al cui esito  stato trattenuto in decisione dal collegio.

DIRITTO

Con provvedimento prot. n. K/10/33374, del 20 ottobre 1995, il Ministero dellĠinterno ha negato a Rashid Bruce Richardson la concessione della cittadinanza italiana. Il diniego  stato giustificato dal fatto che lĠinteressato, nellĠanno 1994, aveva denunciato ai fini fiscali redditi per 15.469.000 di vecchie lire, inferiori a quelli previsti dallĠart. 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 per lĠesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Stante lĠesiguitˆ del reddito denunziato, lo straniero, ove avesse avuto la cittadinanza italiana, avrebbe potuto pretendere le previdenze concesse ai cittadini in stato di indigenza, con evidente aggravio al bilancio dello Stato.

Il Tribunale amministrativo regionale di Brescia, con lĠimpugnata sentenza, ha ritenuto illegittimo lĠoperato dellĠamministrazione per incongruenza logica della motivazione. Secondo i giudici di primo grado, la valutazione che lĠamministrazione aveva effettuato del requisito della congruitˆ dei mezzi di sostentamento del Rashid Bruce Richardson si presentava, per il parametro assunto a riferimento dello stato di indigenza e per il giudizio futuribile reso in base a tale parametro, incongrua ed irragionevole.

Nel censurare lĠindicata decisione, lĠamministrazione appellante, rivendicata la piena discrezionalitˆ nel provvedere alla concessione della cittadinanza italiana, insiste. invece, per la legittimitˆ dellĠopposto rifiuto in considerazione dellĠinsufficienza reddituale dellĠaspirante cittadino.

LĠappello , tuttavia, infondato e va respinto.

Nel caso in esame, ad avviso del collegio, non  in discussione il principio dedotto dal Ministero appellante, secondo cui il rilascio o il diniego della cittadinanza italiana, concernendo il conferimento di uno status di rilevanza pubblicistica, debbano conseguire ad una valutazione discrezionale dellĠAutoritˆ  che implica la considerazione, oltre che della condizione privatistica del richiedente, anche e soprattutto quella dellĠinteresse pubblicistico della collettivitˆ. NŽ  in discussione lĠulteriore principio, anchĠesso richiamato dal Ministero appellante,  secondo il quale la valutazione dellĠamministrazione debba afferire, non soltanto allĠinsussistenza di cause obiettivamente ostative al riconoscimento dello status di cittadino, ma anche allĠeventuale giovamento che possa derivare allĠinteresse generale dallĠinserimento dello straniero nella collettivitˆ nazionale. Neppure, infine,  contestabile che legittimamente pu˜ essere negata la concessione della cittadinanza italiana ai soggetti i quali, in relazione al reddito posseduto, debbano considerarsi indigenti e che, in quanto tali, non risultino in grado di garantire il sostentamento proprio e della propria famiglia e di rispettare i doveri che derivano dallĠappartenenza alla comunitˆ nazionale ivi compresi quelli della solidarietˆ economica e sociale posti dalla Costituzione vigente.

La critica del Tribunale amministrativo regionale allĠoperato dellĠamministrazione ha riguardato, invece, lĠapplicazione degli indicati principi al caso in esame, e soprattutto la ravvisata condizione di indigenza del richiedente che  stata posta a base dellĠimpugnato diniego. Indigenza che, correttamente, i giudici di primo grado hanno ritenuto di poter escludere considerando, tra lĠaltro, che il reddito percepito dallo straniero, peraltro regolarmente dichiarato e soggetto a tutti i previsti prelievi contributivi e fiscali, era pari a quello dei metalmeccanici e che, in quanto tale, obiettivamente non poteva considerarsi inadeguato ad assicurare unĠesistenza libera e dignitosa.

LĠappello va quindi respinto con alcuna pronunzia in ordine alle spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte appellata.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge lĠappello e conferma la decisione impugnata. Nulla per le spese.

Ordina che la decisione venga eseguita in via amministrativa.

Cos“ deciso in Roma il 28 ottobre 2005 in camera di consiglio dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, con lĠintervento dei sigg:

Claudio VARRONE              Presidente

Sabino LUCE                        Consigliere Est.

Luigi MARUOTTI                Consigliere

Giuseppe ROMEO                Consigliere

Guido SALEMI                     Consigliere

 

Presidente

CLAUDIO VARRONE

Consigliere                                                                          Segretario

SABINO LUCE                                                            ANNAMARIA RICCI

 

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il...30/12/2005

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Add“...................................copia conforme alla presente  stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                      Il Direttore della Segreteria