REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
N.7583/2005 Reg.Dec. N. 3296 Reg.Ric. ANNO 2000 |
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso n. 3296/2000, proposto dal Ministero dellĠinterno, in persona del Ministro in carica pro-tempore, rappresentato e difeso dallĠAvvocatura generale dello Stato presso cui per legge domiciliato in Roma via dei Portoghesi n. 12;
contro
Rashid Bruce Richardson, non costituito;
per la riforma
della sentenza n. 603, in data 5 luglio 1999, notificata lĠ8 gennaio 2000, del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione di Brescia.
Visto il ricorso con relativi allegati.
Visti gli atti tutti di causa.
Udita alla pubblica udienza del 28 ottobre 2005 la relazione del consigliere Sabino Luce e sentito altres lĠavv. dello Stato Ferrante.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
Con sentenza n. 603/1999, del 25 giugno/3 luglio 1999, il Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, accoglieva il ricorso (n. 669/1996), proposto da Rashid Bruce Richardson ed annullava il provvedimento del Ministero dellĠinterno prot. n. K/1033374, del 20 ottobre 1995, di diniego della cittadinanza italiana. Contro lĠindicata sentenza il Ministero dellĠinterno ha proposto appello al Consiglio di Stato chiedendo, con ricorso notificato lĠ8 marzo 2000, la riforma dellĠimpugnata decisione con il rigetto del ricorso proposto in primo grado; ed il ricorso, nella mancata costituzione della parte appellata, stato chiamato per lĠudienza odierna al cui esito stato trattenuto in decisione dal collegio.
Con provvedimento prot. n. K/10/33374, del 20 ottobre 1995, il Ministero dellĠinterno ha negato a Rashid Bruce Richardson la concessione della cittadinanza italiana. Il diniego stato giustificato dal fatto che lĠinteressato, nellĠanno 1994, aveva denunciato ai fini fiscali redditi per 15.469.000 di vecchie lire, inferiori a quelli previsti dallĠart. 1, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 per lĠesenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. Stante lĠesiguit del reddito denunziato, lo straniero, ove avesse avuto la cittadinanza italiana, avrebbe potuto pretendere le previdenze concesse ai cittadini in stato di indigenza, con evidente aggravio al bilancio dello Stato.
Il Tribunale amministrativo regionale di Brescia, con lĠimpugnata sentenza, ha ritenuto illegittimo lĠoperato dellĠamministrazione per incongruenza logica della motivazione. Secondo i giudici di primo grado, la valutazione che lĠamministrazione aveva effettuato del requisito della congruit dei mezzi di sostentamento del Rashid Bruce Richardson si presentava, per il parametro assunto a riferimento dello stato di indigenza e per il giudizio futuribile reso in base a tale parametro, incongrua ed irragionevole.
Nel censurare lĠindicata decisione, lĠamministrazione appellante, rivendicata la piena discrezionalit nel provvedere alla concessione della cittadinanza italiana, insiste. invece, per la legittimit dellĠopposto rifiuto in considerazione dellĠinsufficienza reddituale dellĠaspirante cittadino.
LĠappello , tuttavia, infondato e va respinto.
Nel caso in esame, ad avviso del collegio, non in discussione il principio dedotto dal Ministero appellante, secondo cui il rilascio o il diniego della cittadinanza italiana, concernendo il conferimento di uno status di rilevanza pubblicistica, debbano conseguire ad una valutazione discrezionale dellĠAutorit che implica la considerazione, oltre che della condizione privatistica del richiedente, anche e soprattutto quella dellĠinteresse pubblicistico della collettivit. N in discussione lĠulteriore principio, anchĠesso richiamato dal Ministero appellante, secondo il quale la valutazione dellĠamministrazione debba afferire, non soltanto allĠinsussistenza di cause obiettivamente ostative al riconoscimento dello status di cittadino, ma anche allĠeventuale giovamento che possa derivare allĠinteresse generale dallĠinserimento dello straniero nella collettivit nazionale. Neppure, infine, contestabile che legittimamente pu essere negata la concessione della cittadinanza italiana ai soggetti i quali, in relazione al reddito posseduto, debbano considerarsi indigenti e che, in quanto tali, non risultino in grado di garantire il sostentamento proprio e della propria famiglia e di rispettare i doveri che derivano dallĠappartenenza alla comunit nazionale ivi compresi quelli della solidariet economica e sociale posti dalla Costituzione vigente.
La critica del Tribunale amministrativo regionale allĠoperato dellĠamministrazione ha riguardato, invece, lĠapplicazione degli indicati principi al caso in esame, e soprattutto la ravvisata condizione di indigenza del richiedente che stata posta a base dellĠimpugnato diniego. Indigenza che, correttamente, i giudici di primo grado hanno ritenuto di poter escludere considerando, tra lĠaltro, che il reddito percepito dallo straniero, peraltro regolarmente dichiarato e soggetto a tutti i previsti prelievi contributivi e fiscali, era pari a quello dei metalmeccanici e che, in quanto tale, obiettivamente non poteva considerarsi inadeguato ad assicurare unĠesistenza libera e dignitosa.
LĠappello va quindi respinto con alcuna pronunzia in ordine alle spese stante la mancata costituzione in giudizio della parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, respinge lĠappello e conferma la decisione impugnata. Nulla per le spese.
Ordina che la decisione venga eseguita in via amministrativa.
Cos deciso in Roma il 28 ottobre 2005 in camera di consiglio dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione sesta, con lĠintervento dei sigg:
Claudio
VARRONE Presidente
Sabino
LUCE Consigliere
Est.
Luigi
MARUOTTI Consigliere
Giuseppe
ROMEO Consigliere
Guido
SALEMI Consigliere
Presidente
CLAUDIO VARRONE
Consigliere Segretario
SABINO
LUCE ANNAMARIA
RICCI
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
il...30/12/2005
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il
Direttore della Sezione
MARIA
RITA OLIVA
CONSIGLIO
DI STATO
In
Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Add...................................copia
conforme alla presente stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a
norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria