Trib. Varese, sez. Luino, sentenza 23 - 27 aprile 2012 n. 31- est. G. Buffone (BN con Avv. L.C. c/ L.M. con Avv. F.A., M.D. con Avv. L.M., R.C. con Avv. M.N., B.C. contumace)

 

Violenza fondata su motivi di discriminazione razziale – Risarcimento del danno non patrimoniale – Sussiste – Concorrenza della posta risarcitoria con il danno alla salute – Sussiste

 

la violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale costituisce una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato; in tal caso la vittima avrˆ diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento. Si tratta di una posta risarcitoria che non resta assorbita dal (ma concorre con il) danno biologico.

 

Fatto[1]

Con la citazione introduttiva del giudizio, la parte attrice citava in giudizio i convenuti per sentirli condannare al risarcimento del danno, per i fatti occorsi in data 1 dicembre 2001, allorchŽ questi ultimi, secondo la prospettazione attorea, aggredivano il BN causandogli lesioni ed i danni di cui al libello introduttivo di causa.

I convenuti si costituivano, ad eccezione del BC.

AllĠudienza del 22 febbraio 2006, la parte attrice rinunciava alla domanda nei confronti del convenuto DM e per lĠeffetto, in parte qua, il giudizio veniva dichiarato estinto. Nelle more, in corso di processo, la parte attrice perveniva ad una composizione bonaria anche con le altre parti costituite e, per lĠeffetto, precisando le conclusioni, riduceva oggettivamente e soggettivamente la domanda, chiedendo esclusivamente la condanna del convenuto BC.

 

Diritto

Con sentenza del 4 luglio 2003, il Giudice per le indagini preliminari di Varese ha applicato ai convenuti la pena ÒpatteggiataÓ con il Pubblico Ministero per i fatti di causa. Si tratta di un elemento probatorio su cui  possibile fondare lĠodierna decisione.

La sentenza di patteggiamento, infatti,  Òindiscutibile elemento di prova che ben pu˜ essere utilizzato, anche in via esclusiva, per la formazione del proprio convincimento, dal giudice di merito, il quale, ove intenda disconoscere tale efficacia probatoria, ha il dovere di spiegare le ragioni per le quali lĠimputato abbia ammesso una sua insussistente responsabilitˆ ed il giudice penale abbia prestato fede a tale ammissioneÓ ritenendo di non procedere al proscioglimento ex art. 129 c.p.p. (cfr. Cass. n. 22549/2008, Cass. n. 22548/2008, Cass. n. 20765/2005, Cass. n. 19251/2005, Cass. n. 9358/2005, Cass. n. 23771/2004, Cass. n. 3626/2004, Cass. n. 19505/2003, Cass. n. 4193/2003, Cass. n. 2724/2001, Cass. n. 15572/2000, Cass. n. 11301/1998, Cass. n. 9976/1998; cfr. anche Corte Cost. n. 394/2002 e Corte Cost. n. 499/1995; per la giurisprudenza di merito, cfr. Trib. Ivrea sentenza 7/12/2005 n. 101/2005; v. Tribunale di Piacenza; sentenza 28 aprile 2011, n. 346/2011).

 

Orbene, nel caso di specie, risulta quindi che lĠ1 dicembre 2001, lĠattore saliva a bordo delle Autolinee Varesine per raggiungere la propria abitazione in Germignaga. Quivi incontrava BC che si doleva del fatto di essere stato saluto dallĠattore, non gradendo il suddetto saluto, dichiarandosi ÒrazzistaÓ. Il BC, quindi, raggiungeva telefonicamente gli altri convenuti e disponeva che lo raggiungessero a Ghirla ÒperchŽ cĠerano dei problemi con dei senegalesiÓ. Giunti alla fermata dellĠattore, in Germignaga, localitˆ Ghirla del Comune di Valganna, alle ore 20.30, per meri motivi razziali, i convenuti, quindi, aggredivano con violenza lĠattore, preordinando il grave atto offensivo in occasione del transito dello stesso sul trasporto pubblico locale. I convenuti attendevano lĠattore alla fermata, circondavano lo stesso e lo colpivano ripetutamente, anche con bastoni, in particolare anche al capo. LĠaggressione veniva inaugurata dal BC. Il fatto trova conferma probatoria anche nei documenti: emerge che, addirittura, il Pubblico Ministero fu costretto a sentire la parte offesa in ospedale, poichŽ sofferente e gravemente tramortita dalle lesioni (v. documenti versati in atti). La credibilitˆ delle prove , poi, suffragata dalla documentazione medica e dallĠassenza dello stesso convenuto allĠinterrogatorio formale ex art. 232 c.p.c.

 

La finalitˆ razziale  testimoniata anche dallĠesordio del fatto illecito: lĠattore saliva a bordo dellĠautobus e, con educazione, salutava i presenti, tra cui il BC. Questi gli rispondeva: ÒperchŽ mi saluti? Lo sai che sono razzista e che sono anche contro i musulmani?Ó.

 

EĠ, quindi, provato che: i convenuti aggredirono lĠattore; i convenuti aggredirono lĠattore per motivi razziali; i convenuti picchiarono selvaggiamente lĠattore causandogli lesioni. EĠ, allora, provato che: avvenne lĠaccadimento storico dellĠ1 dicembre 2001 costituente fatto illecito; lĠillecito fu sorretto dallĠelemento psicologico del dolo (quanto si ricava pure dal fatto che lĠaggressione fu appositamente organizzata e sorretta da motivi di discriminazione razziale); lĠillecito caus˜ un danno allĠattore.

 

Quanto ai danni subiti dallĠattore, in corso di giudizio sono stati acquisiti gli elaborati tecnici espletati nella sede penale dagli ausiliari appositamente nominati: consulenza tecnica dĠufficio espletata nel procedimento penale, su incarico del P.M. EĠ stata anche acquisita in atti la perizia del dott. PE per la valutazione medico-legale di BN. Come ha chiarito il Supremo Consesso, infatti (v. Cass. Civ., sentenza n. 28855 del 5 dicembre 2008), il giudice di merito pu˜ legittimamente tenere conto, ai fini della sua decisione, delle risultanze di una consulenza tecnica acquisita in un diverso processo, anche di natura penale ed anche se celebrato tra altre parti, atteso che, se la relativa documentazione viene ritualmente acquisita al processo civile. Ne consegue che anche una consulenza tecnica disposta dal P.M. in un procedimento penale, se ritualmente prodotta dalla parte interessata, pu˜ essere liberamente valutata come elemento indiziario idoneo alla dimostrazione di un fatto determinato (v. Cass. Civ., sez. 3, Sentenza n. 16069 del 20 dicembre 2001).

 

Ci˜ detto, dalla CTU del PM si ricava che, in conseguenza delle lesioni, fu, tra lĠaltro, causata allĠattore unĠafasia, ovvero un disturbo del linguaggio che determina la incapacitˆ di articolare correttamente la parola, disturbo che i consulenti accertano non essere scomparso completamente nemmeno in sede di esame del danneggiato. I consulenti accertano, pure, che lĠaggressione fu cos“ violenta che furono causati allĠattore un trauma cranico e un focolaio di frattura, a livello cranico, con residui estetici consistenti in un infossamento della regione frontale paramediana sinistra, dove si apprezza alla palpazione unĠarea comprimibile di consistenza elastica, dolorosa, ricoperta da cute cicatriziale. Associato al trauma conseguente, i Ctu segnalano cefalea e, per entrambe (cefalea e afasia) escludono ulteriori miglioramenti. Quanto al rapporto eziologico, secondo i CTU Òil rapporto causale che lega lĠevento traumatico rappresentato dallĠaggressione con le lesioni ad esso conseguite  innegabileÓ.

 

Dalla Ctu del dr. PE si ricava, invece, che BN, per effetto dellĠaggressione, riport˜ un danno biologico pari al 15%, con ITT di 18 giorni ed un periodo di TIP al 75% di 22 giorni.

 

Sulla base dei suddetti dati, pu˜ procedersi allĠaccertamento del danno effettivo patito, sul versante biologico. Per la quantificazione del pregiudizio alla salute, si reputa di dover fare riferimento alle tabelle liquidatorie del Tribunale di Milano, per ragioni di equitˆ sostanziale e per la loro maggiore diffusione sul territorio nazionale (v. Cass. Civ., sez. III, sentenza 7 giugno 2011 n. 12408). Applicando le suddette tabelle, facendo riferimento allĠetˆ del danneggiato al momento del fatto illecito (36 anni), si ottiene una lesione macropermanente, quale danno biologico, per Û 41.100,00 ed un risarcimento totale per invaliditˆ temporanea pari ad Û 3.140,00. Il danno alla salute complessivo  di Euro 44.240,00

 

Si tratta di somme che, secondo il prudente apprezzamento di questo magistrato, debbono essere personalizzate. Come noto, lĠaumento  accordato a titolo di ÒpersonalizzazioneÓ complessiva della liquidazione del danno, laddove il caso concreto presenti peculiaritˆ allegate e provate (come nel caso di specie) per quanto attiene agli aspetti anatomo-funzionali e relazionali ed agli aspetti di sofferenza soggettiva. Nel caso di specie, la traumatica vicenda dannosa, dal punto di vista soggettivo, ha lasciato tracce di particolare incidenza negativa sulla persona del danneggiato, quali, in particolare, lĠafasia, la modifica estetica e la sofferenza-cefalea. Si tratta di Òcasse di risonanzaÓ del danno che obbligano ad un incremento della posta risarcitoria sino alla misura di euro 50.000,00. La somma va devalutata alla data del sinistro e si approda, cos“, allĠimporto di Euro 39.745,00.

 

Costituendo l'obbligazione di risarcimento del danno un'obbligazione di valore sottratta al principio nominalistico, la rivalutazione monetaria  dovuta a prescindere dalla prova della svalutazione monetaria da parte dell'investitore danneggiato ed  quantificabile dal giudice, anche d'ufficio, tenendo conto della svalutazione sopravvenuta fino alla data della liquidazione. é altres“ risarcibile il nocumento finanziario (lucro cessante) subito a causa del ritardato conseguimento della somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, con la tecnica degli interessi computati non sulla somma originaria nŽ su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma sulla somma originaria rivalutata anno per anno ovvero sulla somma rivalutata in base ad un indice medio. La somma , quindi, di Euro 60.800,00.

 

La parte attrice, sin dalla citazione introduttiva e con conclusione confermata dallĠattore dellĠudienza di precisazione delle conclusioni, ha richiesto anche gli ulteriori danni, qualificati di tipo esistenziale o morale.

 

Giova ricordare che il divieto di duplicazione risarcitoria, che si infrange contro lĠutilizzo indiscriminato di etichette liquidatorie (morale, biologico, esistenziale) non modifica, nemmeno in minima parte, il principio costituzionale di riparazione integrale, soprattutto lˆ dove siano arrecate lesioni a situazioni giuridiche soggettive diverse, coperte da protezione costituzionale. Orbene, nel caso di specie, effettivamente, accanto ad una lesione del benessere psico-fisico del danneggiato, lĠatto di violenza ha pure violato, in modo gravemente offensivo e serio, un altro bene giuridico a protezione costituzionale, ovvero quello allĠidentitˆ culturale e personale, quale risvolto applicativo del diritto a non subire discriminazioni e trattamenti offensivi fondati su ragioni di tipo razziale. Il subire una gravissima violenza fisica, per il solo fatto di essere senegalese, ha causato nel BN una lesione al diritto a non essere discriminato nel territorio italiano, in ragione della provenienza geografica. Il diritto a non subire discriminazioni costituisce un diritto che, se leso, consente autonomo risarcimento non patrimoniale (2059 c.c.) poichŽ interesse tipizzato giˆ in via legislativa (v. Trib. Milano, 23 settembre 2009 in Corriere del Merito, 2010, 1, 19) ed a protezione costituzionale. EĠ quanto chiarito dalle stesse Sezioni Unite: la violazione delle norme che vietano la discriminazione razziale costituisce una delle fattispecie in cui la legge espressamente consente il ristoro del danno non patrimoniale anche al di fuori di una ipotesi di reato; in tal caso la vittima avrˆ diritto al risarcimento del danno non patrimoniale scaturente dalla lesione dei soli interessi della persona che il legislatore ha inteso tutelare attraverso la norma attributiva del diritto al risarcimento (Cass. civ., Sez. Unite, 11 novembre 2008 , n. 26972).

 

La lesione del diritto alla salute e la lesione del diritto a non subire discriminazioni, costituiscono autonomi strappi a situazioni giuridiche soggettive e, dunque, autonomo deve essere il ristoro. Nel caso di specie, alla luce della gravissima modalitˆ con cui  avvenuto il fatto, si reputa equo riconoscere, allĠattualitˆ, un risarcimento per violazione del diritto a non ricevere discriminazioni, in misura pari a quello alla salute e, quindi, in Euro 60.800,00 giˆ attualizzati. Indici sintomatici della grave lesione percepita dallĠattore sono: le modalitˆ del fatto; la preordinazione dellĠillecito; lĠodiosa ostentazione delle finalitˆ razziali; il fatto che lĠoffesa sia avvenuta in ÒgruppoÓ, con modalitˆ aggressive, quindi, in cui la vittima era nella totale signoria degli aguzzini; il tipo di lesioni inferte (al capo), indicative di una intenzione esplicita ed espressa nel senso di cagionare i danni poi effettivamente provocati.

 

In conclusione, spetta un complessivo danno non patrimoniale di Euro 121.600,00. La misura richiesta dallĠattrice  superabile in quanto la stessa, fin dalla citazione, ha espressamente quantificato la somma in Euro 140.000,00 Òo quella maggiore che risulterˆ in corso di causaÓ, clausola conservata nelle conclusioni finali.

 

La parte attrice ha richiesto, nelle conclusioni rese allĠudienza conclusiva del giudizio, la condanna pro-quota del corresponsabile BC. Si tratta di modifica ammissibile costituendo un ÒminusÓ rispetto alla domanda originaria e non restando, dunque, violato lĠart. 112 c.p.c. Il fatto illecito a composizione plurisoggettiva (in cui la vittima  seviziata da pi aggressori) costituisce una classica ipotesi di obbligazione solidale dal lato passivo (1292, prima parte, c.c.). Le transazioni stipulate dalla parte attrice con le parti costituite nellĠodierno giudizio non producono quindi effetti in favore del convenuto contumace, posto che questi non ne ha profittato (1304 c.c.). Il creditore ha diritto a richiedere lĠintero verso lĠuno o tutti i condebitore ma pu˜ anche agire pro-quota, come in questo caso. Nei rapporti interni, tuttavia, la partecipazione al danno dei singoli corresponsabili si presume uguale, non risultando diversamente (artt. 1298, 2055 c.c.).

 

BC va, conclusivamente, condannato ad Euro 30.400,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.

 

Le spese legali seguono la soccombenza. In attesa del DM attuativo previsto dallĠart. 9 del D.L. 1/2012, si applicano per la liquidazione giudiziale le tariffe forensi vigenti, in virt della Legge 27/2012. La parte attrice  ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Vi , per˜, che nellĠodierno giudizio sussiste prova di introiti percepiti, in virt delle transazioni, medio tempore, tali da consentire al danneggiato di superare i limiti e le soglie previste dalla Legge per lĠammissione al patrocinio a spese dello Stato. Conseguentemente, lĠammissione al patrocinio a spese dello Stato va revocata e le spese vanno poste a carico del convenuto contumace. Le spese di lite si liquidano come da nota spese, ritenuta congrua.

P.Q.M.

 

 

Il Tribunale di Varese,

Sezione distaccata di Luino,

in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Giuseppe Buffone, definitivamente pronunciando nel giudizio civile iscritto al numero 3270 dellĠanno 2004, giˆ iscritto presso la sezione distaccata di Gavirate, poi soppressa nelle more, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, cos“ provvede:

■ □ ■

Accoglie

per le causali di cui in parte motiva ed entro i limiti nella stessa indicati, la domanda della parte attrice, perchŽ fondata; per lĠeffetto

 

condanna

BC, nato a É. al risarcimento del danno non patrimoniale in favore della parte attrice, BN, liquidato, limitatamente alla suA quota, in complessivi Euro 30.400,00 oltre interessi legali dalla sentenza e sino al soddisfo.

 

Revoca

per le causali di cui in parte motiva, lĠammissione dellĠattore al patrocinio a spese dello Stato, disposta con delibera del Consiglio dellĠOrdine degli Avvocati di Varese del 15 giugno 2004, per lĠeffetto,

 

Condanna

BC É al rimborso delle spese del giudizio in favore della parte attrice che

Liquida

come segue, ai sensi dellĠart. 91 c.p.c.

 

Spese

Û. 40,00

Diritti

Û. 1.000,00

Onorari

Û. 1.377,50

 

Vanno aggiunti rimborso dellĠIva e del Cpa giusta lĠart. 11 legge 20 settembre 1980, n. 576.

    

Manda alla cancelleria per i provvedimenti di competenza

 

Sentenza immediatamente esecutiva come per Legge

 

Luino, l“ 23 aprile 2012                                        Il GIUDICE

dott. Giuseppe Buffone



[1] AllĠodierno giudizio  applicabile lĠart. 58, comma II, legge 18 giugno 2009 n. 69 e, per lĠeffetto, la stesura della sentenza segue lĠart. 132 c.p.c. come modificato dallĠart. 45, comma 17, della legge 69/09. Ci˜ nondimeno, tenuto conto della complessitˆ del processo,  opportuno scandire le vicende pi salienti del procedimento.