DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.
 
 Vigente al: 25-3-2012  
 

PARTE I
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

    Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
    Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
    Visto  l'articolo  31  della legge 3 agosto 1999, n. 265, recante
delega  al  Governo  per  l'adozione  di un testo unico in materia di
ordinamento degli enti locali;
    Vista  la  preliminare  deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 aprile 2000;
    Acquisiti  i pareri delle competenti Commissioni del Senato della
Repubblica e della Camera dei Deputati;
    Udito  il  parere  del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale dell'8 giugno 2000;
    Acquisito  il  parere  della Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali  e  della Conferenza unificata, istituita ai sensi del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
    Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 agosto 2000;
    Sulla  proposta  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto con i
Ministri per gli affari regionali e della giustizia;

                              E m a n a

                  il seguente decreto legislativo:
                             Articolo 1.

    1.  E' approvato l'unito testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, composto di 275 articoli.
                             Articolo 1
                               oggetto

1.  Il  presente testo unico contiene i principi e le disposizioni in
materia di ordinamento degli enti locali.

2.  Le  disposizioni  del  presente testo unico non si applicano alle
regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano se incompatibili con le attribuzioni previste dagli statuti e
dalle relative norme di attuazione.

3.  La  legislazione in materia di ordinamento degli enti locali e di
disciplina  dell'esercizio  delle  funzioni ad essi conferite enuncia
espressamente i principi che costituiscono limite inderogabile per la
loro  autonomia  normativa.  L'entrata  in  vigore di nuove leggi che
enunciano   tali   principi  abroga  le  norme  statutarie  con  essi
incompatibili.  Gli enti locali adeguano gli statuti entro 120 giorni
dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette.

4.  Ai  sensi  dell'articolo  128  della  Costituzione le leggi della
Repubblica  non possono introdurre deroghe al presente testo unico se
non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

                                  Avvertenza

              Il  presente  decreto  legislativo  e'  pubblicato, per
          motivi  di  massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art.
          8,  comma  3  del regolamento di esecuzione del testo unico
          delle  disposizioni  sulla promulgazione delle leggi, sulla
          emanazione  dei  decreti  del Presidente della Repubblica e
          sulle  pubblicazioni  ufficiali  della Repubblica italiana,
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 14
          marzo 1986, n. 217.
              In  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale -
          serie  generale  -  del  30 ottobre 2000 si procedera' alla
          ripubblicazione  del testo del presente decreto legislativo
          corredato delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma
          3 del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.
                             Articolo 2
                       Ambito di applicazione

1.  Ai  fini  del presente testo unico si intendono per enti locali i
comuni,  le  province, le citta' metropolitane, le comunita' montane,
le comunita' isolane e le unioni di comuni.

2.  Le  norme  sugli enti locali previste dal presente testo unico si
applicano,  altresi',  salvo  diverse  disposizioni,  ai consorzi cui
partecipano  enti  locali,  con  esclusione  di quelli che gestiscono
attivita'  aventi  rilevanza  economica  ed  imprenditoriale  e,  ove
previsto  dallo  statuto,  dei  consorzi  per la gestione dei servizi
sociali.
                             Articolo 3
                Autonomia dei comuni e delle province

1. Le comunita' locali, ordinate in comuni e province, sono autonome.

2.  Il  comune e' l'ente locale che rappresenta la propria comunita',
ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo.

3.  La  provincia,  ente  locale  intermedio  tra  comune  e regione,
rappresenta  la propria comunita', ne cura gli interessi, ne promuove
e ne coordina lo sviluppo.

4.  I  comuni  e  le  province hanno autonomia statutaria, normativa,
organizzativa   e  amministrativa,  nonche'  autonomia  impositiva  e
finanziaria  nell'ambito  dei  propri  statuti  e regolamenti e delle
leggi di coordinamento della finanza pubblica.

5.  I  comuni  e  le  province sono titolari di funzioni proprie e di
quelle  conferite loro con legge dello Stato e della regione, secondo
il  principio  di  sussidiarieta'. I comuni e le province svolgono le
loro  funzioni  anche  attraverso  le  attivita'  che  possono essere
adeguatamente.  esercitate  dalla autonoma iniziativa dei cittadini e
delle loro formazioni sociali.
                             Articolo 4
              Sistema regionale delle autonomie locali

1. Ai sensi dell'articolo 117, primo e secondo comma, e dell'articolo
118,  primo  comma  della Costituzione, le regioni, ferme restando le
funzioni   che  attengono  ad  esigenze  di  carattere  unitario  nei
rispettivi   territori,   organizzano   l'esercizio   delle  funzioni
amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province.

2.  Ai  fini  di  cui al comma 1, le leggi regionali si conformano ai
principi  stabiliti  dal presente testo unico mi ordine alle funzioni
del  comune e della provincia, identificando nelle materie e nei casi
previsti dall'articolo 117 della Costituzione, gli interessi comunali
e  provinciali  in  rapporto alle caratteristiche della popolazione e
del territorio.

3.  La  generalita'  dei  compiti  e delle funzioni amministrative e'
attribuita  ai comuni alle province e alle comunita' montane, in base
ai principi di cui all'articolo, 4, comma 3, della legge del 15 marzo
1997,  n. 59, secondo le loro dimensioni territoriali. associative ed
organizzative,  con  esclusione  delle  sole  funzioni che richiedono
l'unitario esercizio a livello regionale.

4. La legge regionale indica i principi della cooperazione dei comuni
e  delle province tra loro e con la regione, al fine di realizzare un
efficiente  sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo
economico, sociale e civile.

5.  Le  regioni,  nell'ambito  della  propria  autonomia legislativa,
prevedono  strumenti  e  procedure di raccordo e concertazione, anche
permanenti,  che  diano  luogo  a forme di cooperazione strutturali e
funzionali,  al  fine  di  consentire  la  collaborazione  e l'azione
coordinata  fra  regioni  ed enti locali nell'ambito delle rispettive
competenze.
                             Articolo 5
                  Programmazione regionale e locale

1.  La  regione  indica  gli  obiettivi generali della programmazione
economico  sociale  e  territoriale e su questi ripartisce le risorse
destinate  al  finanziamento del programma di investimenti degli enti
locali.

2.  Comuni  e province concorrono alla determinazione degli obiettivi
contenuti  nei  piani  e  programmi  dello  Stato  e  delle regioni e
provvedono,   per   quanto   di   propria   competenza,   alla   loro
specificazione ed attuazione.

3.  La  legge  regionale stabilisce forme e modi della partecipazione
degli  enti  locali alla formazione dei piani e programmi regionali e
degli altri provvedimenti della regione.

4.  La  legge regionale indica i criteri e fissa le procedure per gli
atti  e  gli  strumenti  della programmazione socio-economica e della
pianificazione  territoriale dei comuni e delle province rilevanti ai
fini dell'attuazione dei programmi regionali.

5.  La  legge  regionale  disciplina altresi', con norme di carattere
generale.  modi  e  procedimenti per la verifica della compatibilita'
fra  gli  strumenti  di  cui  al comma 4 e i programmi regionali, ove
esistenti.
                             Articolo 6
                   Statuti comunali e provinciali

1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.

2.  Lo  statuto,  nell'ambito dei principi fissati dal presente testo
unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente
e,  in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme
di  garanzia  e di partecipatone delle minoranze, i modi di esercizio
della  rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo Statuto
stabilisce, altresi', i criteri generali in materia di organizzazione
dell'ente,  le  forme  di collaborazione fra comuni e province, della
partecipatone   popolare,   del   decentramento,   dell'accesso   dei
cittadini,  alle  informazioni  e  ai procedimenti amministrativi, lo
stemma  e  il  gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente
testo unico.

3.   Gli  statuti  comunali  e  provinciali  stabiliscono  norme  per
assicurare  condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna ai sensi
della  legge  10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di
entrambi  i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e
della  provincia,  nonche' degli enti, aziende ed istituzioni da essi
dipendenti.

4.  Gli  statuti  sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto
favorevole  dei  due  terzi  dei  consiglieri assegnati. Qualora tale
maggioranza   non  venga  raggiunta,  la  votazione  e'  ripetuta  in
successive  sedute  da  tenersi  entro  trenta giorni e lo statuto e'
approvato   se  ottiene  per  due  volte  il  voto  favorevole  della
maggioranza  assoluta  dei  consiglieri assegnati. Le disposizioni di
cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie.

5. Dopo l'espletamento, del controllo da parte del competente. organo
regionale,  lo  statuto  e' pubblicato nel bollettino ufficiale della
regione,  affisso  all'albo  pretorio  dell'ente  per  trenta  giorni
consecutivi  ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli statuti. Lo statuto entra in vigore
decorsi   trenta   giorni  dalla  sua  affissione  all'albo  pretorio
dell'ente.

6.  L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e
la  conservazione  degli  statuti  comunali e provinciali, cura anche
adeguate forme di pubblicita' degli statuti stessi.
                               Art. 7
                             Regolamenti

  1.  Nel  rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto,
il  comune  e  la  provincia  adottano  regolamenti  nelle materie di
propria  competenza  ed  in  particolare  per  l'organizzazione  e il
funzionamento  delle istituzioni e degli organismi di partecipazione,
per  il  funzionamento  degli organi e degli uffici e per l'esercizio
delle funzioni.
                             Art. 7-bis
                       Sanzioni amministrative

  1.  Salvo  diversa  disposizione  di legge, per le violazioni delle
disposizioni  dei  regolamenti  comunali  e provinciali si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.
  ((  1-bis.  La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica
anche  alle  violazioni  alle  ordinanze  adottate  dal sindaco e dal
presidente  della  provincia  sulla  base  di  disposizioni di legge,
ovvero di specifiche norme regolamentari. ))
  2.  L'organo  competente  a  irrogare la sanzione amministrativa e'
individuato  ai  sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981,
n. 689.
                             Articolo 8
                       Partecipazione popolare

1. I comuni, anche su base di quartiere o di frazione, valorizzano le
libere  forme  associative  e  promuovono organismi di partecipazione
popolare   all'amministrazione  locale.  I  rapporti  di  tali  forme
associative sono disciplinati dallo statuto.

2.  Nel  procedimento  relativo, all'adozione di atti che incidono su
situazioni  giuridiche  soggettive  devono  essere  previste forme di
partecipazione degli interessati secondo le modalita' stabilite dallo
statuto,  nell'osservanza dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto
1990, n. 241.

3.  Nello statuto devono essere previste forme di consultazione della
popolazione  nonche' procedure per l'ammissione di istanze, petizioni
e  proposte  di  cittadini  singoli  o associati dirette a promuovere
interventi  per  la  migliore tutela di interessi collettivi e devono
essere,  altresi',  determinate  le  garanzie  per il loro tempestivo
esame.   Possono  essere,  altresi',  previsti  referendum  anche  su
richiesta di un adeguato numero di cittadini.

4. Le consultazioni e i referendum di cui al presente articolo devono
riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono avere
luogo  in coincidenza con operazioni elettorali provinciali, comunali
e circoscrizionali.

5.  Lo  statuto,  ispirandosi  ai  principi di cui alla legge 8 marzo
1994,  n.  203,  e  al  decreto  legislativo  25 luglio 1999, n. 286,
promuove  forme  di  partecipazione  alla  vita  pubblica  locale dei
cittadini   dell'Unione   europea   e  degli  stranieri  regolarmente
soggiornanti.
                             Articolo 9
    Azione popolare e delle associazioni di protezione ambientale

  1.  Ciascun  elettore  puo'  far  valere  in giudizio le azioni e i
ricorsi che spettano al comune e alla provincia.
  2.   Il  giudice  ordina  l'integrazione  del  contraddittorio  nei
confronti  del comune ovvero della provincia. In caso di soccombenza,
le  spese  sono  a  carico  di chi ha promosso l'azione o il ricorso,
salvo che l'ente costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi
promossi dall'elettore.
  3. (( COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 )).
                             Articolo 10
                Diritto di accesso e di informazione

1.  Tutti  gli  atti dell'amministrazione comunale e provinciale sono
pubblici,  ad  eccezione di quelli riservati per espressa indicazione
di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del
sindaco  o  del presidente della provincia che ne vieti l'esibizione,
conformemente  a  quanto  previsto dal regolamento, in quanto la loro
diffusione  possa  pregiudicare  il  diritto  alla riservatezza delle
persone, dei gruppi o delle imprese.

2.  Il  regolamento  assicura  ai  cittadini, singoli e associati, il
diritto  di accesso agli atti amministrativi e disciplina il rilascio
di  copie  di  atti  previo  pagamento dei soli costi; individua, con
norme  di  organizzazione  degli uffici e dei servizi, i responsabili
dei  procedimenti;  detta  le  norme  necessarie  per  assicurare  ai
cittadini  l'informazione  sullo stato degli atti e delle procedure e
sull'ordine  di  esame  di  domande,  progetti  e  provvedimenti  che
comunque   li  riguardino;  assicura  il  diritto  dei  cittadini  di
accedere,  in  generale,  alle  informazioni  di  cui  e' in possesso
l'amministrazione.

3.  Al  fine  di  rendere  effettiva  la partecipazione dei cittadini
all'attivita'   dell'amministrazione,   gli  enti  locali  assicurano
l'accesso alle strutture, ed ai servizi gli enti, alle organizzazioni
di volontariato e alle associazioni.
                             Articolo 11
                          Difensore civico

1.  Lo  statuto  comunale  e  quello  provinciale  possono  prevedere
l'istituzione   del   difensore   civico   con  compiti  di  garanzia
dell'imparzialita'    e    del    buon   andamento   della   pubblica
amministrazione  comunale o provinciale, segnalando, anche di propria
iniziativa,  gli  abusi,  le  disfunzioni,  le  carenze  ed i ritardi
dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

2.  Lo  statuto  disciplina l'elezione, le prerogative ed i mezzi del
difensore  civico nonche' i suoi rapporti con il consiglio comunale o
provinciale.

3.  Il  difensore  civico  comunale  e  quello  provinciale  svolgono
altresi'  la funzione di controllo nell'ipotesi prevista all'articolo
127.
                             Articolo 12
                  Sistemi informativi e statistici

1.  Gli  enti  locali  esercitano i compiti conoscitivi e informativi
concernenti  le  loro  funzioni  in modo da assicurare, anche tramite
sistemi  informativo-statistici  automatizzati, la circolazione delle
conoscenze   e   delle   informazioni  fra  le  amministrazioni,  per
consentirne,  quando  prevista,  la  fruizione su tutto il territorio
nazionale.

2.  Gli  enti locali, nello svolgimento delle attivita' di rispettiva
competenza  e  nella  conseguente  verifica dei risultati, utilizzano
sistemi  informativo-statistici  che  operano in collegamento con gli
uffici  di  statistica  in  applicazione  del  decreto  legislativo 6
settembre 1989, n. 322. E' in ogni caso assicurata l'integrazione dei
sistemi  informativo-statistici  settoriali con il sistema statistico
nazionale.

3.  Le  misure  necessarie  sono  adottate  con  le  procedure  e gli
strumenti  di  cui  agli  articoli  6  e 9 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281.

TITOLO II
SOGGETTI

CAPO I
Comune

                             Articolo 13
                              Funzioni

1. Spettano al comune tutte le funzioni amministrative che riguardano
la  popolazione  ed il territorio comunale, precipuamente nei settori
organici  dei  servizi alla persona e alla comunita', dell'assetto ed
utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto
non  sia  espressamente  attribuito  ad  altri  soggetti  dalla legge
statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

2.  Il  comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali
adeguati,  attua  forme  sia di decentramento sia di cooperazione con
altri comuni e con la provincia.
                             Articolo 14
        Compiti del comune per servizi di competenza statale

1.  Il  comune  gestisce  i  servizi  elettorali, di stato civile, di
anagrafe, di leva militare e di statistica.

2.  Le  relative funzioni sono esercitate dal sindaco quale ufficiale
del Governo, ai sensi dell'articolo 54.

3.  Ulteriori  funzioni  amministrative  per  servizi  di  competenza
statale  possono  essere  affidate  ai  comuni dalla legge che regola
anche   i   relativi  rapporti  finanziari,  assicurando  le  risorse
necessarie.
                             Articolo 15
       Modifiche territoriali fusione ed istituzione di comuni

1.  A  norma  degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le regioni
possono  modificare le circoscrizioni territoriali dei comuni sentite
le   popolazioni   interessate,  nelle  forme  previste  dalla  legge
regionale.  Salvo  i  casi  di  fusione  tra piu' comuni, non possono
essere  istituiti  nuovi  comuni  con popolazione inferiore ai 10.000
abitanti  o la cui costituzione comporti, come conseguenza, che altri
comuni scendano sotto tale limite.

2.  La  legge regionale che istituisce nuovi comuni, mediante fusione
di  due o piu' comuni contigui, prevede che alle comunita' di origine
o ad alcune di esse siano assicurate adeguate forme di partecipazione
e di decentramento dei servizi.

3.  Al  fine  di  favorire la fusione dei comuni, oltre ai contributi
della  regione,  lo  Stato  eroga,  per  i dieci anni successivi alla
fusione  stessa,  appositi contributi straordinari commisurati ad una
quota dei trasferimenti spettanti ai singoli comuni che si fondono.

4.  La denominazione delle borgate e frazioni e' attribuita ai comuni
ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione.
                             Articolo 16
                              Municipi

1.  Nei  comuni  istituiti  mediante  fusione  di  due  o piu' comuni
contigui lo statuto comunale puo' prevedere l'istituzione di municipi
nei territori delle comunita' di origine o di alcune di esse.

2.  Lo  statuto  e  il regolamento disciplinano l'organizzazione e le
funzioni  dei  municipi,  potendo  prevedere  anche  organi  eletti a
suffragio  universale  diretto.  Si applicano agli amministratori dei
municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari
popolazione.
                             Articolo 17
              Circoscrizioni di decentramento comunale

  1.  I  comuni  con  popolazione  superiore a (( 250.000 abitanti ))
articolano  il  loro  territorio  per  istituire le circoscrizioni di
decentramento,  quali organismi di partecipazione, di consultazione e
di  gestione  di servizi di base, nonche' di esercizio delle funzioni
delegate dal comune.
  2.   L'organizzazione  e  le  funzioni  delle  circoscrizioni  sono
disciplinate dallo statuto comunale e da apposito regolamento.
  ((3.  I  comuni  con popolazione tra i 100.000 e i 250.000 abitanti
possono  articolare  il territorio per istituire le circoscrizioni di
decentramento ai sensi di quanto previsto dal comma 2. La popolazione
media  delle  circoscrizioni  non  puo'  essere  inferiore  a  30.000
abitanti )).
  4.  Gli organi delle circoscrizioni rappresentano le esigenze della
popolazione delle circoscrizioni nell'ambito dell'unita' del comune e
sono eletti nelle forme stabilite dallo statuto e dal regolamento.
  5.  Nei  comuni  con  popolazione  superiore  a 300.000 abitanti lo
statuto  puo'  prevedere  particolari  e  piu'  accentuate  forme  di
decentramento  di funzioni e di autonomia organizzativa e funzionale,
determinando,   altresi',   anche   con   il  rinvio  alla  normativa
applicabile  ai  comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali
forme  di  decentramento,  lo  status  dei  componenti  e le relative
modalita'  di  elezione, nomina o designazione. Il consiglio comunale
puo' deliberare, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, la
revisione   della  delimitazione  territoriale  delle  circoscrizioni
esistenti e la conseguente istituzione delle nuove forme di autonomia
ai sensi della normativa statutaria.
                             Articolo 18
                          Titolo di citta'

1.  Il  titolo  di  citta'  puo'  essere  concesso  con  decreto  del
Presidente  della Repubblica su proposta del Ministro dell'interno ai
comuni  insigni  per  ricordi,  monumenti  storici  e  per  l'attuale
importanza.

CAPO II
Provincia

                             Articolo 19
                              Funzioni

1.  Spettano  alla  provincia le funzioni amministrative di interesse
provinciale  che  riguardino  vaste  zone  intercomunali  o  l'intero
territorio provinciale nei seguenti settori:
a) difesa   del   suolo,  tutela  e  valorizzazione  dell'ambiente  e
   prevenzione delle calamita';
b) tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche;
c) valorizzazione dei beni culturali;
d) viabilita' e trasporti;
e) protezione della flora e della fauna parchi e riserve naturali;
f) caccia e pesca nelle acque interne;
g) organizzazione   dello   smaltimento   dei   rifiuti   a   livello
   provinciale,  rilevamento,  disciplina  e controllo degli scarichi
   delle acque e delle emissioni atmosferiche e sonore;
h) servizi  sanitari,  di  igiene  e  profilassi pubblica, attribuiti
   dalla legislazione statale e regionale;
i) compiti  connessi  alla  istruzione secondaria di secondo grado ed
   artistica  ed  alla  formazione professionale, compresa l'edilizia
   scolastica, attribuiti dalla legislazione statale e regionale;
l) raccolta  ed  elaborazione dati, assistenza tecnico-amministrativa
   agli enti locali.

2.  La  provincia,  in  collaborazione  con  i comuni e sulla base di
programmi  da  essa  proposti  promuove e coordina attivita', nonche'
realizza  opere  di  rilevante  interesse provinciale sia nel settore
economico,   produttivo,  commerciale  e  turistico,  sia  in  quello
sociale, culturale e sportivo.

3. La gestione di tali attivita' ed opere avviene attraverso le forme
previste  dal  presente  testo  unico  per  la  gestione  dei servizi
pubblici locali.
                             Articolo 20
                      Compiti di programmazione

1. La provincia:

a) raccoglie  e  coordina  le  proposte  avanzate dai comuni, ai fini
   della  programmazione  economica, territoriale ed ambientale della
   regione;
b) concorre alla determinazione del programma regionale di sviluppo e
   degli  altri  programmi  e  piani  regionali secondo norme dettate
   dalla legge regionale;
c) formula  e adotta con riferimento alle previsioni e agli obiettivi
   del  programma  regionale di sviluppo propri programmi pluriennali
   sia   di   carattere   generale   che  settoriale  e  promuove  il
   coordinamento dell'attivita' programmatoria dei comuni.

2.  La provincia, inoltre, ferme restando le competenze dei comuni ed
in   attuazione   della   legislazione  e  dei  programmi  regionali,
predispone  ed  adotta  il  piano  territoriale  di coordinamento che
determina  gli  indirizzi  generali  di  assetto del territorio e, in
particolare, indica:

a) le   diverse   destinazioni   del  territorio  in  relazione  alla
   prevalente vocazione delle sue parti;
b) la localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle
   principali linee di comunicazione;
c) le  linee  di intervento per la sistemazione idrica, idrogeologica
   ed  idraulico-forestale  ed  in  genere  per il consolidamento del
   suolo e la regimazione delle acque;
d) le  aree  nelle  quali  sia  opportuno  istituire parchi o riserve
   naturali.

3.  I  programmi pluriennali e il piano territoriale di coordinamento
sono trasmessi alla regione ai fini di accertarne la conformita' agli
indirizzi    regionali   della   programmazione   socio-economica   e
territoriale.

4.  La  legge  regionale  detta le procedure di approvazione, nonche'
norme  che  assicurino  il  concorso  dei  comuni alla formazione dei
programmi pluriennali e dei piani territoriali di coordinamento.

5.  Ai  fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di
pianificazione  territoriale  predisposti  dai  comuni,  la provincia
esercita  le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni
caso,  il  compito  di accertare la compatibilita' di detti strumenti
con le previsioni del piano territoriale di coordinamento.

6.  Gli  enti  e  le  amministrazioni pubbliche, nell'esercizio delle
rispettive   competenze,  si  conformano  ai  piani  territoriali  di
coordinamento  delle  province  e  tengono  conto  dei loro programmi
pluriennali.
                             Articolo 21
           ((Revisione delle circoscrizioni provinciali))

1.  ((COMMA  ABROGATO  DALLA  L.  23  DICEMBRE  2009,  N.  191,  COME
MODIFICATA   DAL   D.L.   5   GENNAIO  2010,  N.  2,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42)).

2.  ((COMMA  ABROGATO  DALLA  L.  23  DICEMBRE  2009,  N.  191,  COME
MODIFICATA   DAL   D.L.   5   GENNAIO  2010,  N.  2,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 26 MARZO 2010, N. 42)).

3.  Per la revisione delle circoscrizioni provinciali e l'istituzione
di   nuove   province   i   comuni  esercitano  l'iniziativa  di  cui
all'articolo  133  della  Costituzione,  tenendo  conto  dei seguenti
criteri ed indirizzi:

a) ciascun  territorio provinciale deve corrispondere alla zona entro
   la  quale  si  svolge  la  maggior  parte  dei  rapporti  sociali,
   economici e culturali della popolazione residente;
b) ciascun  territorio  provinciale  deve  avere dimensione tale, per
   ampiezza, entita' demografica, nonche' per le attivita' produttive
   esistenti  o  possibili,  da  consentire  una programmazione dello
   sviluppo  che  possa favorire il riequilibrio economico, sociale e
   culturale del territorio provinciale e regionale;
c) l'intero  territorio  di  ogni  comune  deve far parte di una sola
   provincia;
d) l'iniziativa   dei   comuni,   di   cui   all'articolo  133  della
   Costituzione,  deve  conseguire  l'adesione  della maggioranza dei
   comuni  dell'area  interessata,  che  rappresentino,  comunque, la
   maggioranza  della  popolazione  complessiva dell'area stessa, con
   delibera assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati;
e) di   norma,   la   popolazione  delle  province  risultanti  dalle
   modificazioni  territoriali  non  deve  essere inferiore a 200.000
   abitanti;
f) l'istituzione  di  nuove  province  non  comporta  necessariamente
   l'istituzione  di  uffici  provinciali delle amministrazioni dello
   Stato e degli altri enti pubblici;
g) le   province   preesistenti  debbono  garantire  alle  nuove,  in
   proporzione   al   territorio   ed  alla  popolazione  trasferiti,
   personale,   beni,   strumenti  operativi  e  risorse  finanziarie
   adeguati.

  4.  Ai sensi del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione
le   regioni   emanano   norme   intese  a  promuovere  e  coordinare
l'iniziativa dei comuni di cui alla lettera d) del comma 3.

CAPO III
Aree metropolitane

                             Articolo 22
                         Aree metropolitane

1.  Sono considerate aree metropolitane le zone comprendenti i comuni
di  Torino,  Milano,  Venezia,  Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari,
Napoli  e  gli  altri  comuni  i  cui  insediamenti  abbiano con essi
rapporti  di  stretta  integrazione  territoriale  e  in  ordine alle
attivita'  economiche,  ai  servizi  essenziali  alla  vita  sociale,
nonche' alle relazioni culturali e alle caratteristiche territoriali.

2.  Su  conforme  proposta  degli  enti locali interessati la regione
procede   entro   centottanta   giorni  dalla  proposta  stessa  alla
delimitazione   territoriale   dell'area  metropolitana.  Qualora  la
regione  non  provveda entro il termine indicato, il Governo, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28  agosto  1997,  n.  281,  invita  la regione a provvedere entro un
ulteriore  termine,  scaduto  il  quale  procede  alla  delimitazione
dell'area metropolitana.

3.  Restano  ferme  le  citta'  metropolitane e le aree metropolitane
definite dalle regioni a statuto speciale.
                             Articolo 23
                        Citta' metropolitane

1.  Nelle  aree  metropolitane  di  cui  all'articolo  22,  il comune
capoluogo   e   gli   altri  comuni  ad  esso  uniti  da  contiguita'
territoriale   e  da  rapporti  di  stretta  integrazione  in  ordine
all'attivita'   economica,   ai   servizi  essenziali,  ai  caratteri
ambientali, alle relazioni sociali e culturali possono costituirsi in
citta' metropolitane ad ordinamento differenziato.

2.  A  tale  fine,  su  iniziativa  degli enti locali interessati, il
sindaco   del  comune  capoluogo  e  il  presidente  della  provincia
convocano   l'assemblea   dei   rappresentanti   degli   enti  locali
interessati.  L'assemblea,  su  conforme  deliberazione  dei consigli
comunali,  adotta una proposta di statuto della citta' metropolitana,
che  ne  indichi  il  territorio,  l'organizzazione,  l'articolazione
interna e le funzioni.

3.   La   proposta  di  istituzione  della  citta'  metropolitana  e'
sottoposta  a referendum a cura di ciascun comune partecipante, entro
centottanta  giorni  dalla sua approvazione. Se la proposta riceve il
voto  favorevole  della  maggioranza  degli  aventi  diritto  al voto
espressa  nella  meta'  piu'  uno  dei  comuni  partecipanti, essa e'
presentata  dalla  regione  entro  i successivi novanta giorni ad una
delle due Camere per l'approvazione con legge.

4.  All'elezione  degli  organi della citta' metropolitana si procede
nel  primo  turno  utile  ai  sensi delle leggi vigenti in materia di
elezioni degli enti locali.

5.  La  citta'  metropolitana,  comunque  denominata,  acquisisce  le
funzioni  della  provincia;  attua  il  decentramento  previsto dallo
statuto,  salvaguardando  l'identita'  delle originarie collettivita'
locali.

6.  Quando  la citta' metropolitana non coincide con il territorio di
una   provincia,   si   procede   alla   nuova   delimitatone   delle
circoscrizioni provinciali o all'istituzione di nuove province, anche
in deroga alle previsioni di cui all'articolo 21, considerando l'area
della  citta'  come  territorio  di una nuova provincia. Le regioni a
statuto  speciale possono adeguare il proprio ordinamento ai principi
contenuti nel presente comma.

7.  Le  disposizioni  del  comma  6 possono essere applicate anche in
materia  di  riordino,  ad  opera  dello  Stato, delle circoscrizioni
provinciali  nelle  regioni  a  statuto  speciale  nelle  quali siano
istituite   le   aree   metropolitane   previste  dalla  legislazione
regionale.
                             Articolo 24
                  Esercizio coordinato di funzioni

1.  La  regione,  previa intesa con gli enti locali interessati, puo'
definire   ambiti  sovracomunali  per  l'esercizio  coordinato  delle
funzioni  degli  enti  locali,  attraverso  forme  associative  e  di
cooperazione, nelle seguenti materie:

a)pianificazione territoriale;
b) reti infrastrutturali e servizi a rete;
c) piani di traffico intercomunali;
d) tutela    e    valorizzazione    dell'ambiente    e    rilevamento
   dell'inquinamento atmosferico;
e) interventi di difesa del suolo e di tutela idrogeologica;
f) raccolta, distribuzione e depurazione delle acque;

g) smaltimento dei rifiuti;
h) grande distribuzione commerciale;
i) attivita' culturali;
l) funzioni dei sindaci ai sensi dell'articolo 50, comma 7.

Le  disposizioni  regionali emanate ai sensi del comma 1 si applicano
fino all'istituzione della citta' metropolitana.
                             Articolo 25
               Revisione delle circoscrizioni comunali

1.  Istituita  la citta' metropolitana, la regione, previa intesa con
gli  enti  locali  interessati,  puo'  procedere alla revisione delle
circoscrizioni    territoriali    dei   comuni   compresi   nell'area
metropolitana.
                             Articolo 26
                          Norma transitoria

1.  Sono  fatte  salvo  le leggi regionali vigenti in materia di aree
metropolitane.

2.  La  legge  istitutiva  della  citta'  metropolitana  stabilisce i
termini  per  il  conferimento, da parte della regione, dei compiti e
delle  funzioni  amministrative  in base ai principi dell'articolo 4,
comma  3,  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59, e le modalita' per
l'esercizio  dell'intervento  sostitutivo  da  parte  del  Governo in
analogia  a  quanto  previsto  dall'articolo  3, comma 4, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

CAPO IV
Comunita' montane

                             Articolo 27
                           Natura e ruolo

1. Le comunita' montane sono unioni di comuni, enti locali costituiti
fra  comuni  montani  e  parzialmente  montani,  anche appartenenti a
province  diverse,  per  la  valorizzazione  delle  zone  montane per
l'esercizio   di  funzioni  proprie,  di  funzioni  conferite  e  per
l'esercizio associato delle funzioni comunali.

2.  La  comunita'  montana  ha  un organo rappresentativo e un organo
esecutivo  composti  da  sindaci,  assessori o consiglieri dei comuni
partecipanti.  Il  presidente  puo'  cumulare la carica con quella di
sindaco  di  uno  dei  comuni  della  comunita'. I rappresentanti dei
comuni  della  comunita'  montana sono eletti dai consigli dei comuni
partecipanti   con   il  sistema  del  voto  limitato  garantendo  la
rappresentanza delle minoranze.

3. La regione individua, concordandoli nelle sedi concertative di cui
all'articolo  4,  gli  ambiti  o le zone omogenee per la costituzione
delle  comunita' montane, in modo da consentire gli interventi per la
valorizzazione  della montagna e l'esercizio associato delle funzioni
comunali.   La  costituzione  della  comunita'  montana  avviene  con
provvedimento del presidente della giunta regionale.

4.  La  legge regionale disciplina le comunita' montane stabilendo in
particolare:

a) le modalita' di approvazione dello statuto;
b) le procedure di concertazione;
c) la disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali;
d) i   criteri   di   ripartizione   tra  le  comunita'  montane  dei
   finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea;
e) i rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.

5. La legge regionale puo' escludere dalla comunita' montana i comuni
parzialmente   montani   nei   quali  la  popolazione  residente  nel
territorio  montano  sia  inferiore al 15 per cento della popolazione
complessiva,  restando  sempre  esclusi i capoluoghi di provincia e i
comuni  con  popolazione  complessiva  superiore  a  40.000 abitanti.
L'esclusione  non priva i rispettivi territori montani dei benefici e
degli  interventi  speciali  per  la  montagna  stabiliti dall'Unione
europea  e  dalle  leggi statali e regionali. La legge regionale puo'
prevedere,  altresi', per un piu' efficace esercizio delle funzioni e
dei  servizi  svolti  in  forma  associata,  l'inclusione  dei comuni
confinanti,  con  popolazione  non  superiore  a 20.000 abitanti, che
siano  parte integrante del sistema geografico e socioeconomico della
comunita'.

6.  Al comune montano nato dalla fusione dei comuni il cui territorio
coincide  con  quello  di  una  comunita'  montana  sono assegnate le
funzioni  e  le  risorse  attribuite  alla  stessa  in  base  a norme
comunitarie,  nazionali e regionali. Tale disciplina si applica anche
nel  caso  in  cui il comune sorto dalla fusione comprenda comuni non
montani.  Con  la  legge  regionale  istitutiva  del  nuovo comune si
provvede allo scioglimento della comunita' montana.

7.  Ai  fini della graduazione e differenziazione degli interventi di
competenza  delle  regioni e delle comunita' montane, le regioni, con
propria   legge,   possono   provvedere  ad  individuare  nell'ambito
territoriale  delle  singole  comunita' montane fasce altimetriche di
territorio, tenendo conto dell'andamento orografico, del clima, della
vegetazione, delle difficolta' nell'utilizzazione agricola del suolo,
della  fragilita'  ecologica,  dei  rischi ambientali e della realta'
socio-economica.

8.  Ove  in  luogo  di  una  preesistente  comunita'  montana vengano
costituite  piu'  comunita'  montane,  ai  nuovi  enti  spettano  nel
complesso  i  trasferimenti  erariali attribuiti all'ente originario,
ripartiti  in  attuazione  dei criteri stabiliti dall'articolo 36 del
decreto   legislativo   30   dicembre  1992,  n.  504,  e  successive
modificazioni.
                             Articolo 28
                              Funzioni

1.  L'esercizio  associato  di funzioni proprie dei comuni o a questi
conferite  dalla  regione  spetta  alle  comunita'  montane.  Spetta,
altresi',  alle  comunita' montane l'esercizio di ogni altra funzione
ad esse conferita dai comuni, dalla provincia e dalla regione.

2. Spettano alle comunita' montane le funzioni attribuite dalla legge
e  gli  interventi  speciali  per  la montagna stabiliti dalla Unione
europea o dalle leggi statali e regionali.

3.  Le  comunita'  montane  adottano  piani  pluriennali  di opere ed
interventi  e  individuano  gli  strumenti  idonei  a  perseguire gli
obiettivi dello sviluppo socioeconomico, ivi compresi quelli previsti
dalla  Unione  europea,  dallo  Stato  e  dalla  regione, che possono
concorrere  alla  realizzazione  dei  programmi  annuali operativi di
esecuzione del piano.

4.  Le  comunita' montane, attraverso le indicazioni urbanistiche del
piano  pluriennale  di sviluppo, concorrono alla formazione del piano
territoriale di coordinamento.

5.  Il  piano  pluriennale  di  sviluppo  socioeconomico  ed  i  suoi
aggiornamenti  sono  adottati  dalle  comunita'  montane ed approvati
dalla provincia secondo le procedure previste dalla legge regionale.

6.  Gli  interventi  finanziari disposti dalle comunita' montane e da
altri  soggetti  pubblici  a  favore  della  montagna  sono destinati
esclusivamente ai territori classificati montani.

7.  Alle comunita' montane si applicano le disposizioni dell'articolo
32, comma 5.
                             Articolo 29
                  Comunita' isolane o di arcipelago

1.  In  ciascuna  isola  o  arcipelago  di  isole, ad eccezione della
Sicilia  e  della  Sardegna,  ove  esistono  piu'  comuni puo' essere
istituita,   dai   comuni   interessati,   la   comunita'  isolana  o
dell'arcipelago, cui si estendono le norme sulle comunita' montane.

CAPO V
Forme associative

                             Articolo 30
                             Convenzioni

1.  Al  fine  di  svolgere  in  modo  coordinato  funzioni  e servizi
determinati,  gli  enti  locali  possono  stipulare tra loro apposite
convenzioni.

2.  Le  convenzioni  devono  stabilire i fini, la durata, le forme di
consultazione  degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i
reciproci obblighi e garanzie.

3.  Per  la  gestione a tempo determinato di uno specifico servizio o
per la realizzazione di un'opera lo Stato e la regione, nelle materie
di   propria  competenza,  possono  prevedere  forme  di  convenzione
obbligatoria    fra   enti   locali,   previa   statuizione   di   un
disciplinare-tipo.

4. Le convenzioni di cui al presente articolo possono prevedere anche
la costituzione di uffici comuni che operano con personale distaccato
dagli enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni
pubbliche  in  luogo  degli  enti partecipanti all'accordo, ovvero la
delega  di  funzioni  da  parte degli enti partecipanti all'accordo a
favore  di  uno  di  essi,  che opera in luogo e per conto degli enti
deleganti.
                               Art. 31
                              Consorzi

  1.  Gli enti locali per la gestione associata di uno o piu' servizi
e  l'esercizio  associato di funzioni possono costituire un consorzio
secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'articolo
114,  in  quanto  compatibili. Al consorzio possono partecipare altri
enti pubblici, quando siano a cio' autorizzati, secondo le leggi alle
quali sono soggetti.
  2.  A  tal  fine  i  rispettivi  consigli  approvano  a maggioranza
assoluta  dei  componenti  una convenzione ai sensi dell'articolo 30,
unitamente allo statuto del consorzio.
  3.  In  particolare la convenzione deve disciplinare le nomine e le
competenze  degli  organi  consortili coerentemente a quanto disposto
dai  commi  8,  9  e 10 dell'articolo 50 e dell'articolo 42, comma 2,
lettera  m),  e  prevedere la trasmissione, agli enti aderenti, degli
atti  fondamentali  del  consorzio;  lo  statuto, in conformita' alla
convenzione,  deve  disciplinare  l'organizzazione,  la  nomina  e le
funzioni degli organi consortili.
  4.  Salvo  quanto  previsto dalla convenzione e dallo statuto per i
consorzi,  ai quali partecipano a mezzo dei rispettivi rappresentanti
legali   anche  enti  diversi  dagli  enti  locali,  l'assemblea  del
consorzio  e'  composta dai rappresentanti degli enti associati nella
persona  del  sindaco, del presidente o di un loro delegato, ciascuno
con  responsabilita'  pari alla quota di partecipazione fissata dalla
convenzione e dallo statuto.
  5.  L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva
gli atti fondamentali previsti dallo statuto.
  6. Tra gli stessi enti locali non puo' essere costituito piu' di un
consorzio.
  7.  In  caso  di rilevante interesse pubblico, la legge dello Stato
puo'   prevedere   la   costituzione   di  consorzi  obbligatori  per
l'esercizio  di  determinate  funzioni  e servizi. La stessa legge ne
demanda l'attuazione alle leggi regionali.
  8.  Ai  consorzi  che  gestiscono  attivita' (( di cui all'articolo
113-bis )), si applicano le norme previste per le aziende speciali.
                             Articolo 32 
                          Unioni di comuni 
 
1. Le unioni di comuni sono enti locali  costituiti  da  due  o  piu'
comuni di norma contermini, allo scopo di  esercitare  congiuntamente
una pluralita' di funzioni di loro competenza. 
 
2. L'atto costitutivo e lo statuto  dell'unione  sono  approvati  dai
consigli dei comuni partecipanti con le procedure  e  la  maggioranza
richieste per le  modifiche  statutarie.  Lo  statuto  individua  gli
organi  dell'unione  e  le  modalita'  per  la  loro  costituzione  e
individua altresi' le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti
risorse. ((44)) 
 
3. Lo statuto  deve  comunque  prevedere  il  presidente  dell'unione
scelto tra i sindaci dei comuni  interessati  e  deve  prevedere  che
altri organi siano formati da componenti delle giunte e dei  consigli
dei comuni associati, garantendo la rappresentanza  delle  minoranze.
((44)) 
 
4. L'unione ha potesta' regolamentare per la disciplina della propria
organizzazione, per lo svolgimento delle funzioni ad essa affidate  e
per i rapporti anche finanziari con i comuni. 
 
5. Alle unioni di comuni  si  applicano,  in  quanto  compatibili,  i
principi previsti per l'ordinamento  dei  comuni.  Si  applicano,  in
particolare, le norme in materia di  composizione  degli  organi  dei
comuni; il numero dei  componenti  degli  organi  non  puo'  comunque
eccedere i limiti previsti per  i  comuni  di  dimensioni  pari  alla
popolazione complessiva dell'ente. Alle unioni competono gli introiti
derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi  ad
esse affidati. ((44)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (44) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art.  16,  comma  3)
che "All'unione di cui al comma 1, in deroga all'articolo  32,  commi
2, 3 e 5, secondo periodo, del citato testo unico di cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, si  applica  la  disciplina  di  cui  al
presente articolo". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 29) che "Le  disposizioni
di cui al presente articolo si applicano ai comuni appartenenti  alle
regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento  e  di
Bolzano nel rispetto degli statuti delle regioni e province medesime,
delle  relative  norme  di  attuazione  e  secondo  quanto   previsto
dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42". 
                             Articolo 33
    Esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni

1.  Le  regioni,  nell'emanazione  delle  leggi di conferimento delle
funzioni  ai  comuni,  attuano  il  trasferimento  delle funzioni nei
confronti della generalita' dei comuni.

2.  Al  fine  di  favorire  l'esercizio  associato delle funzioni dei
comuni  di  minore  dimensione  demografica,  le  regioni individuano
livelli  ottimali di esercizio delle stesse, concordandoli nelle sedi
concertative  di  cui  all'articolo  4.  Nell'ambito della previsione
regionale,  i  comuni  esercitano  le  funzioni  in  forma associata,
individuando  autonomamente  i  soggetti,  le forme e le metodologie,
entro  il  termine  temporale  indicato dalla legislazione regionale.
Decorso  inutilmente  il  termine di cui sopra la regione esercita il
potere sostitutivo nelle forme stabilite dalla legge stessa.

3.  Le  regioni  predispongono,  concordandolo  con  i  comuni  nelle
apposite  sedi  concertative,  un  programma  di individuazione degli
ambiti per la gestione associata sovracomunale di funzioni e servizi,
realizzato anche attraverso le unioni, che puo' prevedere altresi' la
modifica di circoscrizioni comunali e i criteri per la corresponsione
di contributi e incentivi alla progressiva unificazione. Il programma
e'  aggiornato  ogni  tre  anni,  tenendo anche conto delle unioni di
comuni regolarmente costituite.

4.  Al fine di favorire il processo di riorganizzazione sovracomunale
dei  servizi, delle funzioni e delle strutture, le regioni provvedono
a   disciplinare,   con  proprie  leggi,  nell'ambito  del  programma
territoriale   di   cui  al  comma  3,  le  forme  di  incentivazione
dell'esercizio  associato  delle  funzioni  da  parte dei comuni, con
l'eventuale  previsione  nel proprio bilancio di un apposito fondo. A
tale fine, oltre a quanto stabilito dal comma 3 e dagli articoli 30 e
32, le regioni si attengono ai seguenti principi fondamentali:

a) nella disciplina delle incentivazioni:
1) favoriscono  il  massimo  grado  di  integrazione  tra  i  comuni,
   graduando  la  corresponsione dei benefici in relazione al livello
   di   unificazione,  rilevato  mediante  specifici  indicatori  con
   riferimento  alla tipologia ed alle caratteristiche delle funzioni
   e  dei  servizi  associati o trasferiti in modo tale da erogare il
   massimo dei contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
2) prevedono  in  ogni  caso  una  maggiorazione dei contributi nelle
   ipotesi  di  fusione  e  di  unione,  rispetto alle altre forme di
   gestione sovracomunale;
b) promuovono   le   unioni  di  comuni,  senza  alcun  vincolo  alla
   successiva  fusione,  prevedendo  comunque  ulteriori  benefici da
   corrispondere   alle   unioni  che  autonomamente  deliberino,  su
   conforme  proposta dei consigli comunali interessati, di procedere
   alla fusione.
                             Articolo 34
                        Accordi di programma

1.  Per  la  definizione  e l'attuazione di opere, di interventi o di
programmi   di  intervento  che  richiedono,  per  la  loro  completa
realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province
e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o
comunque  di  due o piu' tra i soggetti predetti, il presidente della
regione  o  il  presidente della provincia o il sindaco, in relazione
alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o
sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di
programma, anche su richiesta di uno o piu' dei soggetti interessati,
per  assicurare  il  coordinamento  delle azioni e per determinarne i
tempi,   le  modalita',  il  finanziamento  ed  ogni  altro  connesso
adempimento.

2.  L'accordo  puo'  prevedere  altresi'  procedimenti  di arbitrato,
nonche' interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti
partecipanti.

3.   Per  verificare  la  possibilita'  di  concordare  l'accordo  di
programma,   il  presidente  della  regione  o  il  presidente  della
provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di
tutte le amministrazioni interessate.

4.  L'accordo,  consistente nel consenso unanime del presidente della
regione,  del  presidente  della provincia, dei sindaci e delle altre
amministrazioni  interessate,  e'  approvato  con  atto  formale  del
presidente  della  regione  o  del  presidente  della provincia o del
sindaco  ed  e'  pubblicato  nel  bollettino ufficiale della regione.
L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione,
produce  gli  effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto
del  Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando
le  eventuali  e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e
sostituendo  le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del
comune interessato.

5.  Ove  l'accordo  comporti  variazione degli strumenti urbanistici,
l'adesione  del  sindaco  allo  stesso  deve  essere  ratificata  dal
consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6.  Per  l'approvazione  di  progetti di opere pubbliche comprese nei
programmi  dell'amministrazione  e  per le quali siano immediatamente
utilizzabili   i  relativi  finanziamenti  si  procede  a  norma  dei
precedenti  commi.  L'approvazione dell'accordo di programma comporta
la  dichiarazione  di  pubblica utilita', indifferibilita' ed urgenza
delle  medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se
le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7.  La  vigilanza  sull'esecuzione  dell'accordo  di  programma e gli
eventuali   interventi   sostitutivi   sono  svolti  da  un  collegio
presieduto  dal  presidente  della  regione  o  dal  presidente della
provincia  o  dal  sindaco  e  composto  da rappresentanti degli enti
locali interessati, nonche' dal commissario del Governo nella regione
o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano
amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8.  Allorche'  l'intervento  o il programma di intervento comporti il
concorso  di due o piu' regioni finitime, la conclusione dell'accordo
di programma e' promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
a  cui  spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio
di  vigilanza  di  cui  al  comma  7  e' in tal caso presieduto da un
rappresentante  della  Presidenza  del  Consiglio  dei Ministri ed e'
composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato
all'accordo.  La  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri esercita le
funzioni  attribuite  dal  comma  7  al commissario del Governo ed al
prefetto.
                             Articolo 35
                          Norma transitoria

1.  L'adozione delle leggi regionali previste dall'articolo 33, comma
4,  avviene  entro  il  21  febbraio 2001. Trascorso inutilmente tale
termine,  il  Governo, entro i successivi sessanta giorni, sentite le
regioni  inadempienti e la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede a dettare la
relativa  disciplina  nel  rispetto dei principi enunciati nel citato
articolo   del   presente   testo   unico.   La  disciplina  adottata
nell'esercizio  dei  poteri  sostitutivi si applica fino alla data di
entrata in vigore della legge regionale.

TITOLO III
ORGANI

CAPO I
Organi di governo del comune e della provincia

                             Articolo 36
                          Organi di governo

1.  Sono  organi  di  governo  del comune il consiglio, la giunta, il
sindaco.

2. Sono organi di governo della provincia il consiglio, la giunta, il
presidente.
                             Articolo 37
                      Composizione dei consigli

1. Il consiglio comunale e' composto dal sindaco e:

a) da 60 membri nei comuni con popolazione superiore ad un milione di
   abitanti;
b) da  50  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore a 500.000
   abitanti;
c) da  46  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore a 250.000
   abitanti.
d) da  40  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore a 100.000
   abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi
   di provincia;
e) da  30  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a 30.000
   abitanti;
f) da  20  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a 10.000
   abitanti;
g) da  16  membri  nei  comuni  con  popolazione  superiore  a  3.000
   abitanti;
h) da 12 membri negli altri comuni.

2.   Il  consiglio  provinciale  e'  composto  dal  presidente  della
provincia e:

a) da  45 membri nelle province con popolazione residente superiore a
   1.400.000 abitanti;
b) da  36 membri nelle province con popolazione residente superiore a
   700.000 abitanti;
c) da  30 membri nelle province con popolazione residente superiore a
   300.000 abitanti;
d) da 24 membri nelle altre province.

3.   Il  presidente  della  provincia  e  i  consiglieri  provinciali
rappresentano la intera provincia.

4.  La  popolazione  e'  determinata in base ai risultati dell'ultimo
censimento ufficiale.
                               Art. 38 
                   Consigli comunali e provinciali 
 
  1. L'elezione dei consigli comunali e provinciali, la  loro  durata
in carica, il numero dei consiglieri e la  loro  posizione  giuridica
sono regolati dal presente testo unico. 
  2. Il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti
dallo  statuto,  e'  disciplinato  dal   regolamento,   approvato   a
maggioranza assoluta, che prevede, in particolare, le  modalita'  per
la convocazione  e  per  la  presentazione  e  la  discussione  delle
proposte. Il regolamento indica altresi' il  numero  dei  consiglieri
necessario per la validita' delle sedute, prevedendo che in ogni caso
debba  esservi  la  presenza  di  almeno  un  terzo  dei  consiglieri
assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il  sindaco
e il presidente della provincia. 
  3. I consigli sono dotati di autonomia funzionale e  organizzativa.
Con norme regolamentari i comuni e le province fissano  le  modalita'
per fornire ai consigli servizi, attrezzature e risorse  finanziarie.
Nei comuni con  popolazione  superiore  a  15.000  abitanti  e  nelle
province  possono  essere  previste   strutture   apposite   per   il
funzionamento dei consigli. Con il regolamento di cui al  comma  2  i
consigli disciplinano la gestione di tutte le risorse attribuite  per
il  proprio  funzionamento  e  per  quello  dei   gruppi   consiliari
regolarmente costituiti. 
  4. I consiglieri entrano in  carica  all'atto  della  proclamazione
ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la
relativa deliberazione. 
  5. I  consigli  durano  in  carica  sino  all'elezione  dei  nuovi,
limitandosi, dopo la  pubblicazione  del  decreto  di  indizione  dei
comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili. 
  6. Quando  lo  statuto  lo  preveda,  il  consiglio  si  avvale  di
commissioni costituite nel proprio seno con  criterio  proporzionale.
Il regolamento determina i poteri delle commissioni e  ne  disciplina
l'organizzazione e le forme di pubblicita' dei lavori. 
  7. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche salvi
i casi previsti dal regolamento ((e, nei comuni con popolazione  fino
a 15.000 abitanti, si tengono preferibilmente in  un  arco  temporale
non coincidente con l'orario di lavoro dei partecipanti)). ((44)) 
  8. Le  dimissioni  dalla  carica  di  consigliere,  indirizzate  al
rispettivo  consiglio,  devono  essere  presentate  personalmente  ed
assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine  temporale
di presentazione. Le dimissioni non presentate  personalmente  devono
essere autenticate ed inoltrate  al  protocollo  per  il  tramite  di
persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a  cinque
giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano  di  presa  d'atto  e
sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non  oltre  dieci
giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con
separate deliberazioni,  seguendo  l'ordine  di  presentazione  delle
dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga
qualora,  ricorrendone  i  presupposti,  si  debba   procedere   allo
scioglimento del consiglio a norma dell'articolo 141. 
  9. In  occasione  delle  riunioni  del  consiglio  vengono  esposte
all'esterno  degli  edifici,  ove  si  tengono,  la  bandiera   della
Repubblica italiana e quella dell'Unione europea per il tempo in  cui
questi esercita le rispettive funzioni e attivita'. Sono fatte  salve
le ulteriori disposizioni emanate sulla base della legge  5  febbraio
1998,  n.  22,  concernente  disposizioni  generali  sull'uso   della
bandiera italiana ed europea. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (44) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 16,  comma  29)
che "Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle  province
autonome di Trento e di Bolzano  nel  rispetto  degli  statuti  delle
regioni e province medesime, delle relative  norme  di  attuazione  e
secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5  maggio  2009,
n. 42". 
                             Articolo 39
           Presidenza dei consigli comunali e provinciali

1.  I  consigli  provinciali  e  i  consigli  comunali dei comuni con
popolazione  superiore  a  15.000  abitanti  sono  presieduti  da  un
presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio.
Al  presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri
di  convocazione  e  direzione  dei  lavori  e  delle  attivita'  del
consiglio.  Quando  lo  statuto non dispone diversamente, le funzioni
vicarie  di  presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere
anziano  individuato secondo le modalita' di cui all'articolo 40. Nei
comuni  con  popolazione  sino  a  15.000  abitanti  lo  statuto puo'
prevedere la figura del presidente del consiglio.

2.  Il  presidente  del  consiglio comunale o provinciale e' tenuto a
riunire  il  consiglio  in  un termine non superiore ai venti giorni,
quando  lo  richiedano  un  quinto dei consiglieri, o il sindaco o il
presidente  della  provincia,  inserendo  all'ordine  del  giorno  le
questioni richieste.

3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  ai  15.000  abitanti il
consiglio   e'   presieduto  dal  sindaco  che  provvede  anche  alla
convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.

4.  Il  presidente  del consiglio comunale o provinciale assicura una
adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli
consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

5.  In  caso  di  inosservanza  degli  obblighi  di  convocazione del
consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.
                             Articolo 40
            Convocazione della prima seduta del consiglio

1.  La  prima seduta del consiglio comunale e provinciale deve essere
convocata   entro   il  termine  perentorio  di  dieci  giorni  dalla
proclamazione  e  deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla
convocazione.

2.  Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la prima
seduta,  e'  convocata  dal  sindaco ed e' presieduta dal consigliere
anziano  fino  alla  elezione del presidente del consiglio. La seduta
prosegue  poi sotto la presidenza del presidente del consiglio per la
comunicazione  dei  componenti  della  giunta  e  per  gli  ulteriori
adempimenti.  E' consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior
cifra  individuale  ai  sensi  dell'articolo  73  con  esclusione del
sindaco  neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco. proclamati
consiglieri ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 73.

3. Qualora il consigliere anziano sia assente o rifiuti di presiedere
l'assemblea,  la  presidenza  e'  assunta  dal consigliere che, nella
graduatoria  di  anzianita'  determinata  secondo i criteri di cui al
comma 2, occupa il posto immediatamente successivo.

4.  La  prima  seduta  del  consiglio  provinciale  e'  presieduta  e
convocata  dal  presidente  della  provincia  sino  alla elezione del
presidente del consiglio.

5.  Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima
seduta  del  consiglio  e'  convocata  e  presieduta dal sindaco sino
all'elezione del presidente del consiglio.

6.  le  disposizioni  di  cui  ai commi 2, 3, 4, 5 si applicano salvo
diversa  previsione  regolamentare  nel quadro dei principi stabiliti
dallo statuto.
                             Articolo 41
                   Adempimenti della prima seduta

1.  Nella  prima seduta il consiglio comunale e provinciale, prima di
deliberare  su  qualsiasi  altro  oggetto,  ancorche'  non  sia stato
prodotto  alcun  reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a
norma  del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilita' di essi
quando  sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo
la procedura indicata dall'articolo 69.

2.  Il  consiglio  comunale,  nella prima seduta, elegge tra i propri
componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli
12  e  seguenti  del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo
1967, n. 223.
                               Art. 42
                      Attribuzioni dei consigli

  1.   Il   consiglio   e'  l'organo  di  indirizzo  e  di  controllo
politico-amministrativo.
  2.  Il  consiglio  ha  competenza  limitatamente  ai  seguenti atti
fondamentali:
a) statuti  dell'ente  e  delle  aziende  speciali, regolamenti salva
   l'ipotesi  di  cui  all'articolo  48, comma 3, criteri generali in
   materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) programmi,   relazioni   previsionali   e   programmatiche,  piani
   finanziari,  programmi  triennali  e  elenco  annuale  dei  lavori
   pubblici,  bilanci  annuali  e  pluriennali e relative variazioni,
   rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e
   pluriennali  per  la  loro  attuazione, eventuali deroghe ad essi,
   pareri da rendere per dette materie;
c) convenzioni  tra  i  comuni  e  quelle  tra  i comuni e provincia,
   costituzione e modificazione di forme associative;
d) istituzione,  compiti e norme sul funzionamento degli organismi di
   decentramento e di partecipazione;
e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e
   aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione
   dell'ente  locale a societa' di capitali, affidamento di attivita'
   o servizi mediante convenzione;
f) istituzione  e  ordinamento  dei  tributi,  con  esclusione  della
   determinazione  delle relative aliquote; disciplina generale delle
   tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
g) indirizzi  da  osservare  da parte delle aziende pubbliche e degli
   enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
((h)  contrazione  di  mutui  e  aperture  di  credito  non  previste
   espressamente  in  atti fondamentali del consiglio ed emissioni di
   prestiti obbligazionari ));
i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse
   quelle    relative    alle   locazioni   di   immobili   ed   alla
   somministrazione  e  fornitura  di  beni  e  servizi  a  carattere
   continuativo;
l) acquisti  e  alienazioni  immobiliari, relative permute, appalti e
   concessioni   che   non   siano  previsti  espressamente  in  atti
   fondamentali  del  consiglio  o  che  non  ne  costituiscano  mera
   esecuzione   e   che,  comunque,  non  rientrino  nella  ordinaria
   amministrazione  di funzioni e servizi di competenza della giunta,
   del segretario o di altri funzionari;
m) definizione  degli  indirizzi  per la nomina e la designazione dei
   rappresentanti  del  comune  presso  enti, aziende ed istituzioni,
   nonche'  nomina  dei  rappresentanti  del  consiglio  presso enti,
   aziende  ed  istituzioni  ad  esso  espressamente  riservata dalla
   legge.
  3.  Il  consiglio,  nei  modi disciplinati dallo statuto, partecipa
altresi'  alla definizione, all'adeguamento e alla verifica periodica
dell'attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco o del
presidente della provincia e dei singoli assessori.
  4.  Le  deliberazioni  in  ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi
del  comune o della provincia, salvo quelle attinenti alle variazioni
di  bilancio  adottate  dalla  giunta  da  sottoporre  a ratifica del
consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.
                             Articolo 43
                       Diritti dei consiglieri

1.  I  consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di iniziativa
su  ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno
inoltre  il diritto di chiedere la convocazione del consiglio secondo
le  modalita'  dettate  dall'articolo  39,  comma  2, e di presentare
interrogazioni e mozioni.

2.  I  consiglieri  comunali  e provinciali hanno diritto di ottenere
dagli  uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonche'
dalle  loro  aziende  ed  enti  dipendenti,  tutte  le  notizie  e le
informazioni  in  loro  possesso,  utili all'espletamento del proprio
mandato.   Essi  sono  tenuti  al  segreto  nei  casi  specificamente
determinati dalla legge.

3. Il sindaco o il presidente della provincia o gli assessori da essi
delegati  rispondono,  entro 30 giorni, alle interrogazioni e ad ogni
altra  istanza  di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le
modalita'  della presentazione di tali atti e delle relative risposte
sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

4.  Lo  statuto  stabilisce  i  casi  di  decadenza  per  la  mancata
partecipazione  alle  sedute  e  le relative procedure, garantendo il
diritto del consigliere a far valere le cause giustificative.
                             Articolo 44
           Garanzia delle minoranze e controllo consiliare

1.  Lo statuto prevede le forme di garanzia e di partecipazione delle
minoranze   attribuendo   alle   opposizioni   la   presidenza  delle
commissioni  consiliari  aventi  funzioni di controllo o di garanzia,
ove costituite.

2.  Il  consiglio  comunale o provinciale, a maggioranza assoluta dei
propri  membri,  puo'  istituire  al  proprio  interno commissioni di
indagine    sull'attivita'   dell'amministrazione.   I   poteri,   la
composizione  ed  il  funzionamento  delle  suddette commissioni sono
disciplinati dallo statuto e dal regolamento consiliare.
                             Articolo 45
Surrogazione e supplenza dei consiglieri provinciali, comunali e
                          circoscrizionali

1.  Nei  consigli  provinciali, comunali e circoscrizionali il seggio
che durante il quinquennio rimanga vacante per qualsiasi causa, anche
se  sopravvenuta, e' attribuito al candidato che nella medesima lista
segue immediatamente l'ultimo eletto.

2.  Nel  caso di sospensione di un consigliere ai sensi dell'articolo
59,  il  consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del
provvedimento  di  sospensione,  procede alla temporanea sostituzione
affidando  la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere
al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il
maggior  numero  di  voti.  La supplenza ha termine con la cessazione
della  sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla
surrogazione a norma del comma 1.
                             Articolo 46
Elezione  del sindaco e del presidente della provincia - Nomina della
                               giunta

1.  Il  sindaco  e  il  presidente  della  provincia  sono eletti dai
cittadini  a  suffragio  universale e diretto secondo le disposizioni
dettate dalla legge e sono membri dei rispettivi consigli.

2.  Il  sindaco e il presidente della provincia nominano i componenti
della  giunta, tra cui un vicesindaco e un vicepresidente, e ne danno
comunicazione   al  consiglio  nella  prima  seduta  successiva  alla
elezione.

3. Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente
della  provincia,  sentita  la giunta, presenta al consiglio le linee
programmatiche  relative  alle azioni e ai progetti da realizzare nel
corso del mandato.

4.  Il sindaco e il presidente della provincia possono revocare uno o
piu' assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio.
                             Articolo 47
                      Composizione delle giunte

  1.  La  giunta  comunale  e  la  giunta  provinciale  sono composte
rispettivamente  dal sindaco e dal presidente della provincia, che le
presiedono, e da un numero di assessori, stabilito dagli statuti, che
non  deve  essere  superiore a un terzo, arrotondato aritmeticamente,
del  numero dei consiglieri comunali e provinciali, computando a tale
fine  il  sindaco  e  il  presidente  della provincia, e comunque non
superiore a (( dodici ))unita'. ((28))
  2.  Gli  statuti,  nel  rispetto  di  quanto stabilito dal comma 1,
possono  fissare  il  numero degli assessori ovvero il numero massimo
degli stessi.
  3.  Nei  comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e nelle
province  gli  assessori  sono  nominati dal sindaco o dal presidente
della  provincia, anche al di fuori dei componenti del consiglio, fra
i   cittadini   in   possesso   dei   requisiti   di  candidabilita',
eleggibilita' e compatibilita' alla carica di consigliere.
  4.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  a  15.000 abitanti lo
statuto  puo'  prevedere  la  nomina  ad  assessore  di cittadini non
facenti,  parte  del  consiglio  ed  in  possesso  dei  requisiti  di
candidabilita',   eleggibilita'   e  compatibilita'  alla  carica  di
consigliere.
  5.  Fino  all'adozione delle norme statutarie di cui al comma 1, le
giunte  comunali  e  provinciali  sono  composte  da  un  numero,  di
assessori stabilito rispettivamente nelle seguenti misure:

  a)  non superiore a 4 nei comuni con popolazione inferiore a 10.000
   abitanti;  non  superiore  a 6 nei comuni con popolazione compresa
   tra  10.001  e 100.000 abitanti; non superiore a 10 nei comuni con
   popolazione   compresa  tra  100.001  e  250.000  abitanti  e  nei
   capoluoghi  di  provincia  con  popolazione  inferiore  a  100.000
   abitanti;  non  superiore a 12 nei comuni con popolazione compresa
   tra  250.001 e 500.000 abitanti; non superiore a 14 nei comuni con
   popolazione  compresa  tra  500.001  e 1.000.000 di abitanti e non
   superiore a 16 nei comuni con popolazione superiore a 1.000.000 di
   abitanti;
  b)  non  superiore  a  6  per  le  province a cui sono assegnati 24
   consiglieri;  non  superiore  a  8  per  le  province  a  cui sono
   assegnati 30 consiglieri; non superiore a 10 per le province a cui
   sono assegnati 36 consiglieri; non superiore a 12 per quelle a cui
   sono assegnati 45 consiglieri.
  ---------------
  AGGIORNAMENTO (28)
  La  L.  24  dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma
23)  che  la  presente  modifica  "entra  in vigore a decorrere dalle
prossime elezioni amministrative locali".
                             Articolo 48 
                       Competenze delle giunte 
 
1. La giunta collabora con il  sindaco  o  con  il  presidente  della
provincia  nel  governo  del  comune  o  della  provincia  ed   opera
attraverso deliberazioni collegiali.  ((Nei  comuni  con  popolazione
fino  a  15.000  abitanti,  le  riunioni  della  giunta  si   tengono
preferibilmente in un arco temporale non coincidente con l'orario  di
lavoro dei partecipanti)). ((44)) 
 
2. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi  dell'articolo
107, commi 1 e 2, nelle funzioni degli organi  di  governo,  che  non
siano riservati dalla legge al consiglio e  che  non  ricadano  nelle
competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del sindaco  o  del
presidente della provincia o degli organi di decentramento; collabora
con il sindaco e con il presidente  della  provincia  nell'attuazione
degli indirizzi generali  del  consiglio;  riferisce  annualmente  al
consiglio sulla propria attivita' e svolge attivita' propositive e di
impulso nei confronti dello stesso. 
 
3.  E',  altresi',  di  competenza  della   giunta   l'adozione   dei
regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto
dei criteri generali stabiliti dal consiglio. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (44) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 16,  comma  29)
che "Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle  province
autonome di Trento e di Bolzano  nel  rispetto  degli  statuti  delle
regioni e province medesime, delle relative  norme  di  attuazione  e
secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5  maggio  2009,
n. 42". 
                             Articolo 49
                 Pareri dei responsabili dei servizi

1.  Su  ogni  proposta  di deliberazione sottoposta alla giunta ed al
consiglio  che  non sia mero atto, di indirizzo deve essere richiesto
il  parere  in  ordine alla sola regolarita' tecnica del responsabile
del  servizio  interessato  e,  qualora  comporti  impegno di spesa o
diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla
regolarita' contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2.  Nel  caso  in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il
parere  e'  espresso  dal Segretario dell'ente, in relazione alle sue
competenze.

3.  I  soggetti  di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e
contabile dei pareri espressi.
                             Articolo 50
       Competenze del sindaco e del presidente della provincia

1.  Il  sindaco  e  il  presidente  della  provincia  sono gli organi
responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.

2.  Il  sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente,
convocano  e presiedono la giunta, nonche' il consiglio quando non e'
previsto   il   presidente   del   consiglio,   e   sovrintendono  al
funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3.  Salvo  quanto  previsto  dall'articolo  107  essi  esercitano  le
funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti
e  sovrintendono  altresi'  all'espletamento delle funzioni statali e
regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.

4. Il sindaco esercita altresi' le altre funzioni attribuitegli quale
autorita' locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di
legge.

5.  In  particolare,  in  caso  di  emergenze  sanitarie  o di igiene
pubblica  a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili
e  urgenti  sono  adottate  dal  sindaco,  quale rappresentante della
comunita'  locale.  Negli  altri  casi  l'adozione  dei provvedimenti
d'urgenza  ivi  compresa  la  costituzione  di  centri e organismi di
referenza  o  assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione
della  dimensione  dell'emergenza  e dell'eventuale interessamento di
piu' ambiti territoriali regionali.

6.  In  caso di emergenza che interessi il territorio di piu' comuni,
ogni   sindaco   adotta  le  misure  necessarie  fino  a  quando  non
intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.

7.  Il  sindaco,  altresi',  coordina e riorganizza, sulla base degli
indirizzi  espressi  dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri
eventualmente  indicati  dalla  regione,  gli  orari  degli  esercizi
commerciali,  dei  pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche',
d'intesa   con   i  responsabili  territorialmente  competenti  delle
amministrazioni  interessate, gli orari di apertura al pubblico degli
uffici  pubblici  localizzati  nel territorio, al fine di armonizzare
l'espletamento  dei  servizi  con  le esigenze complessive e generali
degli utenti.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il
presidente  della provincia provvedono alla nomina, alla designazione
e  alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso
enti, aziende ed istituzioni.

9.  Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro
quarantacinque  giorni  dall'insediamento  ovvero  entro i termini di
scadenza  del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale
di   controllo   adotta   i   provvedimenti   sostitutivi   ai  sensi
dell'articolo 136.

10.   Il   sindaco   e  il  presidente  della  provincia  nominano  i
responsabili  degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono
gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo
le modalita' ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonche'
dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.

11.  Il  sindaco  e il presidente della provincia prestano davanti al
consiglio,  nella  seduta di insediamento, il giuramento di osservare
lealmente la Costituzione italiana.

12. Distintivo del sindaco e' la fascia tricolore con lo stemma della
Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo
del presidente della provincia e' una fascia di colore azzurro con lo
stemma  della  Repubblica  e  lo  stemma  della propria provincia, da
portare a tracolla.
                             Articolo 51
Durata  del mandato del sindaco, del presidente della provincia e dei
                              consigli.

                       Limitazione dei mandati

1.  Il sindaco e il consiglio comunale, il presidente della provincia
e  il consiglio provinciale durano in carica per un periodo di cinque
anni.

2.  Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco
e  di  presidente  della  provincia  non e', allo scadere del secondo
mandato, immediatamente rieleggibile alle medesime cariche.

3.  E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati
precedenti  ha  avuto  durata  inferiore  a  due  anni, sei mesi e un
giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie.
                             Articolo 52
                         Mozione di sfiducia

1.  Il  voto  del  consiglio  comunale  o  del  consiglio provinciale
contrario ad una proposta del sindaco, del presidente della provincia
o delle rispettive giunte non comporta le dimissioni degli stessi.

2.  Il  sindaco, il presidente della provincia e le rispettive giunte
cessano  dalla  carica  in  caso  di  approvazione  di una mozione di
sfiducia  votata  per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei
componenti  il consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata
e  sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza
computare  a  tal  fine il sindaco e il presidente della provincia, e
viene  messa  in  discussione  non  prima di dieci giorni e non oltre
trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata,
si  procede  allo  scioglimento  del  consiglio  e  alla nomina di un
commissario ai sensi dell'articolo 141.
                             Articolo 53

Dimissioni,  impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso
            del sindaco o del presidente della provincia

1.  In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso
del  sindaco  o del presidente della provincia, la giunta decade e si
procede  allo  scioglimento  del  consiglio. Il consiglio e la giunta
rimangono  in  carica  sino  alla  elezione del nuovo consiglio e del
nuovo  sindaco  o  presidente  della  provincia.  Sino  alle predette
elezioni,  le  funzioni  del sindaco e del presidente della provincia
sono svolte, rispettivamente, dal vicesindaco e dal vicepresidente.

2.  Il vicesindaco ed il vicepresidente sostituiscono il sindaco e il
presidente  della  provincia  in  caso  di  assenza  o di impedimento
temporaneo,  nonche'  nel  caso  di  sospensione dall'esercizio della
funzione ai sensi dell'articolo 59.

3.  Le  dimissioni  presentate  dal  sindaco  o  dal presidente della
provincia  diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di
20  giorni  dalla  loro  presentazione  al  consiglio. In tal caso si
procede  allo  scioglimento del rispettivo consiglio, con contestuale
nomina di un commissario.

4.  Lo scioglimento del consiglio comunale o provinciale determina in
ogni  caso  la decadenza del sindaco o del presidente della provincia
nonche' delle rispettive giunte.
                               Art. 54 
   (Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale) 
 
  1. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: 
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti  dalla  legge  e
   dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; 
b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia
   di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; 
c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare  la  sicurezza  e
   l'ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto. 
  2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di  cui  al  comma  1,
concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con
le  Forze  di  polizia  statali,  nell'ambito  delle   direttive   di
coordinamento  impartite  dal  Ministro  dell'interno   -   Autorita'
nazionale di pubblica sicurezza. 
  3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende,  altresi',
alla tenuta dei registri di stato civile  e  di  popolazione  e  agli
adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale,  di  leva
militare e di statistica. 
  4. Il  sindaco,  quale  ufficiale  del  Governo,  adotta  con  atto
motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei
principi  generali  dell'ordinamento,  al  fine  di  prevenire  e  di
eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica  e  la
sicurezza urbana. I provvedimenti  di  cui  al  presente  comma  sono
preventivamente  comunicati  al  prefetto   anche   ai   fini   della
predisposizione  degli  strumenti  ritenuti   necessari   alla   loro
attuazione. ((46)) 
  4-bis.  Con  decreto  del  Ministro  dell'interno  e'  disciplinato
l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai  commi  1  e  4
anche con riferimento  alle  definizioni  relative  alla  incolumita'
pubblica e alla sicurezza urbana. 
  5. Qualora i provvedimenti dai sindaci ai sensi dei  commi  1  e  4
comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle popolazioni dei
comuni  contigui  o  limitrofi,  il   prefetto   indice   un'apposita
conferenza alla  quale  prendono  parte  i  sindaci  interessati,  il
presidente della provincia e, qualora  ritenuto  opportuno,  soggetti
pubblici   e    privati    dell'ambito    territoriale    interessato
dall'intervento. 
  5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorita', giudiziaria  o
di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o del
cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione  europea,  per
la  eventuale  adozione  di  provvedimenti   di   espulsione   o   di
allontanamento dal territorio dello Stato. 
  6.  In  casi  di  emergenza,  connessi  con  il  traffico   o   con
l'inquinamento atmosferico o  acustico,  ovvero  quando  a  causa  di
circostanze  straordinarie  si  verifichino  particolari   necessita'
dell'utenza o  per  motivi  di  sicurezza  urbana,  il  sindaco  puo'
modificare  gli  orari  degli  esercizi  commerciali,  dei   pubblici
esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con i responsabili
territorialmente competenti delle  amministrazioni  interessate,  gli
orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici  localizzati  nel
territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4. 
  7. Se l'ordinanza adottata ai  sensi  del  comma  4  e'  rivolta  a
persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il
sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese  degli  interessati,  senza
pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi. 
  8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le funzioni di cui  al
presente articolo. 
  9. Al fine di assicurare l'attuazione  dei  provvedimenti  adottati
dai sindaci ai sensi del  presente  articolo,  il  prefetto,  ove  le
ritenga necessarie,  dispone,  fermo  restando  quanto  previsto  dal
secondo periodo del comma 4, le misure  adeguate  per  assicurare  il
concorso delle Forze di polizia. Nell'ambito delle funzioni di cui al
presente articolo, il prefetto puo' altresi' disporre  ispezioni  per
accertare il regolare svolgimento dei compiti affidati,  nonche'  per
l'acquisizione di  dati  e  notizie  interessanti  altri  servizi  di
carattere generale. 
  10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3,  nonche'  dall'articolo
14, il sindaco,  previa  comunicazione  al  prefetto,  puo'  delegare
l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente  del  consiglio
circoscrizionale;  ove   non   siano   costituiti   gli   organi   di
decentramento comunale, il sindaco puo'  conferire  la  delega  a  un
consigliere comunale per l'esercizio delle funzioni nei  quartieri  e
nelle frazioni. 
  11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel caso di inerzia
del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni previste
dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio provvedimento. 
  12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti  di  indirizzo  per
l'esercizio delle funzioni previste dal presente  articolo  da  parte
del sindaco. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (46) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 4 - 7 aprile 2011, n. 115 (in
G.U. 1a s.s.  13/4/2011,  n.  16),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 54, comma  4,  del  decreto  legislativo  18
agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi  sull'ordinamento  degli
enti locali), come sostituito dall'art. 6 del decreto-legge 23 maggio
2008, n. 92  (Misure  urgenti  in  materia  di  sicurezza  pubblica),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  24
luglio 2008, n. 125, nella parte in cui  comprende  la  locuzione  «,
anche» prima delle parole «contingibili e urgenti»". 

CAPO II
Incandidabilita', ineleggibilita', incompatibilita'

                             Articolo 55
                         Elettorato passivo

1. Sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia, consigliere
comunale, provinciale e circoscrizionale gli elettori di un qualsiasi
comune  della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di
eta', nel primo giorno fissato per la votazione.

2.   Per   l'eleggibilita'   alle  elezioni  comunali  dei  cittadini
dell'Unione  europea  residenti  nella  Repubblica  si  applicano  le
disposizioni del decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197.
                             Articolo 56
                     Requisiti della candidatura

1.  Nessuno  puo' presentarsi come candidato a consigliere in piu' di
due province o in piu' di due comuni o in piu' di due circoscrizioni,
quando  le  elezioni  si  svolgano  nella  stessa data. I consiglieri
provinciali,  comunali  o  di  circoscrizione  in  carica non possono
candidarsi,  rispettivamente, alla medesima carica in altro consiglio
provinciale, comunale o circoscrizionale. .sp, 2. Nessuno puo' essere
candidato  alla  carica di sindaco o di presidente della provincia in
piu' di un comune ovvero di una provincia.
                             Articolo 57
                         Obbligo di opzione

1.  Il candidato che sia eletto contemporaneamente consigliere in due
province,  in  due comuni, in due circoscrizioni, deve optare per una
delle  cariche  entro  cinque  giorni  dall'ultima  deliberazione  di
convalida.  Nel  caso  di mancata opzione rimane eletto nel consiglio
della  provincia,  del  comune  o  della  circoscrizione  in  cui  ha
riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero
dei votanti ed e' surrogato nell'altro consiglio.
                               Art. 58
                   Cause ostative alla candidatura

  1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali
e  circoscrizionali  e  non  possono comunque ricoprire le cariche di
presidente   della   provincia,   sindaco,  assessore  e  consigliere
provinciale   e  comunale,  presidente  e  componente  del  consiglio
circoscrizionale,   presidente   e   componente   del   consiglio  di
amministrazione  dei consorzi, presidente e componente dei consigli e
delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e
presidente   delle  aziende  speciali  e  delle  istituzioni  di  cui
all'articolo   114,   presidente  e  componente  degli  organi  delle
comunita' montane:
a) coloro  che  hanno  riportato  condanna  definitiva per il delitto
   previsto  dall'articolo 416-bis del codice penale o per il delitto
   di  associazione  finalizzata  al  traffico  illecito  di sostanze
   stupefacenti  o  psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico
   approvato  con  D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di
   cui   all'articolo  7  del  citato  testo  unico,  concernente  la
   produzione  o  il  traffico  di  dette  sostanze, o per un delitto
   concernente  la  fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la
   vendita  o cessione, nonche', nei casi in cui sia inflitta la pena
   della  reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto
   e  la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il
   delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione
   a taluno dei predetti reati;
b) coloro  che  hanno  riportato  condanna  definitiva  per i delitti
   previsti  dagli  articoli  314 (( , primo comma )) (peculato), 316
   (peculato   mediante   profitto   dell'errore   altrui),   316-bis
   (malversazione  a  danno  dello  Stato),  317  (concussione),  318
   (corruzione  per  un  atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto
   contrario  ai  doveri  d'ufficio),  319-ter  (corruzione  in  atti
   giudiziari),  320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico
   servizio) del codice penale; ((16))
c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena
   della  reclusione  complessivamente superiore a sei mesi per uno o
   piu'  delitti  commessi  con abuso dei poteri o con violazione dei
   doveri  inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio
   diversi da quelli indicati nella lettera b);
d) coloro  che  sono  stati condannati con sentenza definitiva ad una
   pena  non  inferiore  a  due  anni  di  reclusione per delitto non
   colposo;
e) coloro   nei   cui   confronti  il  tribunale  ha  applicato,  con
   provvedimento  definitivo,  una  misura  di prevenzione, in quanto
   indiziati   di  appartenere  ad  una  delle  associazioni  di  cui
   all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
   dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
  2.  Per  tutti  gli  effetti  disciplinati  dal presente articolo e
dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di
procedura penale e' equiparata a condanna.
  3.  Le  disposizioni  previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi
altro  incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina e' di
competenza:
a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
b) della giunta provinciale o del presidente, della giunta comunale o
   del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
  4.  L'eventuale  elezione  o  nomina di coloro che si trovano nelle
condizioni  di  cui  al  comma 1 e' nulla. L'organo che ha provveduto
alla  nomina  o  alla convalida dell'elezione e' tenuto a revocare il
relativo  provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza
delle condizioni stesse.
  5.  Le  disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano
nei  confronti  di  chi  e'  stato condannato con sentenza passata in
giudicato  o  di  chi e' stato sottoposto a misura di prevenzione con
provvedimento  definitivo,  se e' concessa la riabilitazione ai sensi
dell'articolo  179 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3
agosto 1988. n. 327.
---------------
AGGIORNAMENTO (16)
  La  Corte  Costituzionale,  con sentenza 9 - 23 maggio 2007, n. 171
(in  G.U.  1a  s.s. 30/5/2007, n. 21) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 7, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
marzo  2004,  n. 80 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140".
                               Art. 59
                 Sospensione e decadenza di diritto

  1.  Sono  sospesi  di  diritto  dalle  cariche  indicate al comma 1
dell'articolo 58:
a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei
   delitti  indicati  all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno
   dei  delitti  previsti  dagli  articoli  314,  primo  comma,  316,
   316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;
b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per
   la  stessa  imputazione,  hanno  riportato,  dopo  l'elezione o la
   nomina,  una  condanna  ad  una  pena  non inferiore a due anni di
   reclusione per un delitto non colposo;
c) coloro nei cui confronti l'autorita' giudiziaria ha applicato, con
   provvedimento  non definitivo, una misura di prevenzione in quanto
   indiziati   di  appartenere  ad  una  delle  associazioni  di  cui
   all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
   dall'articolo  13  della  legge  12  settembre  1982,  n.  646. La
   sospensione  di  diritto  consegue,  altresi',  quando e' disposta
   l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli
   284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
  2.  Nel  periodo  di  sospensione  i  soggetti sospesi, ove non sia
possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la
supplenza,  non  sono  computati  al  fine  della verifica del numero
legale,   ne'   per   la  determinazione  di  qualsivoglia  quorum  o
maggioranza qualificata.
  ((  3.  La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi
diciotto  mesi.  Nel  caso in cui l'appello proposto dall'interessato
avverso  la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non
definitiva,  decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di
produrre  effetti  trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza
di rigetto. ))
  4.  A  cura  della cancelleria del tribunale o della segreteria del
pubblico  ministero  i  provvedimenti  giudiziari  che  comportano la
sospensione  sono  comunicati  al  prefetto,  il  quale, accertata la
sussistenza  di  una  causa  di sospensione, provvede a notificare il
relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o
deliberato la nomina.
  5.   La   sospensione   cessa   nel   caso  in  cui  nei  confronti
dell'interessato  venga  meno  l'efficacia della misura coercitiva di
cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in
giudicato,  di  non  luogo  a  procedere,  di  proscioglimento  o  di
assoluzione  o  provvedimento di revoca della misura di prevenzione o
sentenza  di  annullamento  ancorche'  con  rinvio.  In  tal  caso la
sentenza  o  il  provvedimento  di  revoca  devono  essere pubblicati
nell'albo  pretorio  e comunicati alla prima adunanza dell'organo che
ha  proceduto  all'elezione,  alla  convalida  dell'elezione  o  alla
nomina.
  6.  Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo
58  decade  da  essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato
della  sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il
provvedimento che applica la misura di prevenzione.
  7.  Quando,  in  relazione a fatti o attivita' comunque riguardanti
gli  enti  di  cui all'articolo 58. l'autorita' giudiziaria ha emesso
provvedimenti  che  comportano  la  sospensione  o  la  decadenza dei
pubblici  ufficiali  degli  enti  medesimi  e  vi e' la necessita' di
verificare  che  non  ricorrano  pericoli  di  infiltrazione  di tipo
mafioso  nei  servizi  degli  stessi  enti, il prefetto puo' accedere
presso  gli  enti  interessati  per  acquisire  dati  e  documenti ed
accertare notizie concernenti i servizi stessi.
  8.  Copie  dei  provvedimenti  di  cui al comma 7 sono trasmesse al
Ministro  dell'interno, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-quater, del
decreto-legge 29 ottobre 1991. n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  dicembre  1991,  n.  410, e successive modifiche ed
integrazioni.
                               Art. 60
                           Ineleggibilita'

  1.  Non  sono  eleggibili  a  sindaco,  presidente della provincia,
consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
    1)  il  Capo  della  polizia,  i  vice  capi  della  polizia, gli
ispettori generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso
il  Ministero  dell'interno,  i  dipendenti  civili  dello  Stato che
svolgono le funzioni di direttore generale o equiparate o superiori;
    2)  nel  territorio,  nel  quale  esercitano  le loro funzioni, i
Commissari  di  Governo, i prefetti della Repubblica, i vice prefetti
ed i funzionari di pubblica sicurezza;
    3) ((NUMERO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66));
    4)  nel  territorio,  nel  quale  esercitano il loro ufficio, gli
ecclesiastici  ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura
di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
    5)  i  titolari  di  organi individuali ed i componenti di organi
collegiali   che   esercitano   poteri   di  controllo  istituzionale
sull'amministrazione   del   comune   o  della  provincia  nonche'  i
dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici.
    6)  nel  territorio,  nel  quale  esercitano  le loro funzioni, i
magistrati  addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai tribunali
amministrativi regionali, nonche' i giudici di pace;
    7)  i  dipendenti  del  comune e della provincia per i rispettivi
consigli;
    8)  il  direttore  generale,  il  direttore  amministrativo  e il
direttore sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
    9)  i  legali  rappresentanti  ed  i  dirigenti  delle  strutture
convenzionate  per  i  consigli del comune il cui territorio coincide
con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con cui
sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che concorrono
a  costituire  l'azienda  sanitaria locale o ospedaliera con cui sono
convenzionate;
    10)  i  legali  rappresentanti  ed i dirigenti delle societa' per
azioni  con  capitale  superiore  al 50 per cento rispettivamente del
comune o della provincia;
    11)   gli   amministratori   ed  i  dipendenti  con  funzioni  di
rappresentanza  o  con  poteri  di organizzazione o coordinamento del
personale di istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente
dal comune o dalla provincia;
    12)  i  sindaci,  presidenti  di provincia, consiglieri comunali,
provinciali  o  circoscrizionali  in carica, rispettivamente in altro
comune, provincia o circoscrizione. (33)
  2.  Le  cause  di  ineleggibilita'  di  cui  al numero 8) non hanno
effetto  se  le  funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta
giorni  prima  della  data  di  scadenza  dei periodi di durata degli
organi  ivi  indicati.  In  caso  di  scioglimento  anticipato  delle
rispettive  assemblee elettive, le cause di ineleggibilita' non hanno
effetto  se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi  alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore
generale,  il  direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in
ogni  caso,  non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia
ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria
locale  o  ospedaliera  presso la quale abbiano esercitato le proprie
funzioni  in  un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di
accettazione  della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e
non  siano  stati  eletti,  non  possono esercitare per un periodo di
cinque   anni   le  loro  funzioni  in  aziende  sanitarie  locali  e
ospedaliere  comprese,  in  tutto o in parte, nel collegio elettorale
nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
  3.  Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1), 2),((...)),
4), 5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato
cessa   dalle   funzioni   per   dimissioni,   trasferimento,  revoca
dell'incarico   o   del  comando,  collocamento  in  aspettativa  non
retribuita  non  oltre  il  giorno fissato per la presentazione delle
candidature.
  4.  Le  strutture  convenzionate,  di cui al numero 9) del comma 1,
sono  quelle  indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
  5.   La   pubblica   amministrazione   e'   tenuta  ad  adottare  i
provvedimenti  di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta.
Ove  l'amministrazione  non  provveda,  la  domanda  di  dimissioni o
aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha
effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
  6.  La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da
ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
  7.   L'aspettativa  e'  concessa  anche  in  deroga  ai  rispettivi
ordinamenti  per  tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo
81.
  8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti
a tempo determinato.
  9.  Le  cause di ineleggibilita' previsto dal numero 9) del comma 1
non si applicano per la carica di consigliere provinciale.
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AGGIORNAMENTO (33)
  La  Corte  costituzionale, con sentenza 26 gennaio-6 febbraio 2009,
n.   27   (in   G.U.   1°   s.s.   11/2/2009,  n.  6)  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale del comma 1, numero 9), del presente
articolo  60  "nella  parte  in  cui  prevede  l'ineleggibilita'  dei
direttori  sanitari  delle strutture convenzionate per i consigli del
comune  il  cui  territorio  coincide  con il territorio dell'azienda
sanitaria  locale  o  ospedaliera  con  cui  sono  convenzionate o lo
ricomprende,  ovvero dei comuni che concorrono a costituire l'azienda
sanitaria locale o ospedaliera con cui sono convenzionate"
                               Art. 61
                (( Ineleggibilita' e incompatibilita'
         alla carica di sindaco e presidente di provincia ))

  1.  Non  puo'  essere eletto alla carica di sindaco o di presidente
della provincia:
1) il ministro di un culto;
2) coloro  che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini
   fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni
   il posto di segretario comunale o provinciale ((. . .)) (1)
  ((1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente
di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti
o   affini  fino  al  secondo  grado  che  coprano  nelle  rispettive
amministrazioni  il  posto  di  appaltatore  di  lavori  o di servizi
comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore.))
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AGGIORNAMENTO (1)
  La  Corte  costituzionale,  con sentenza 23-31 ottobre 2000, n. 450
(in  G.U.  1a  s.s.  8/11/2000, n. 46) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale  del  presente  articolo 61, n. 2, "nella parte in cui
stabilisce  che  chi  ha  ascendenti  o  discendenti ovvero parenti o
affini fino al secondo grado che rivestano la qualita' di appaltatore
di lavori o di servizi comunali non puo' essere eletto alla carica di
sindaco,  anziche' stabilire che chi si trova in detta situazione non
puo' ricoprire la carica di sindaco."
                             Articolo 62
  Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia

1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 7 del decreto del
Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5
del  decreto  legislativo  20  dicembre  1993, n. 533, l'accettazione
della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i
sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per
i  presidenti  delle  province  la  decadenza  dalle cariche elettive
ricoperte.
                               Art. 63
                          Incompatibilita'

  1.  Non  puo'  ricoprire  la  carica  di  sindaco, presidente della
provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale:
1) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di
   coordinamento  di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in
   cui   vi   sia   almeno   il   20  per  cento  di  partecipazione,
   rispettivamente  da parte del comune o della provincia o che dagli
   stessi  riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in
   parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il
   dieci per cento del totale delle entrate dell'ente;
2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di
   rappresentanza   o  di  coordinamento  ha  parte,  direttamente  o
   indirettamente,  in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni
   o  appalti, nell'interesse del comune o della provincia, ovvero in
   societa' ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da
   detti  enti  in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano
   dovute in forza di una legge dello Stato o della regione ((, fatta
   eccezione  per  i  comuni  con  popolazione  non superiore a 3.000
   abitanti   qualora   la   partecipazione   dell'ente   locale   di
   appartenenza  sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto
   disposto dall'articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006,
   n. 296));
3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in
   modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2)
   del presente comma;
4) colui  che  ha  lite  pendente, in quanto parte di un procedimento
   civile  od  amministrativo,  rispettivamente,  con  il comune o la
   provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di
   una  lite  promossa  ai sensi dell'articolo 9 del presente decreto
   non  determina  incompatibilita'.  Qualora  il  contribuente venga
   eletto  amministratore  comunale,  competente  a  decidere sul suo
   ricorso e' la commissione del comune capoluogo di circondario sede
   di  tribunale  ovvero  sezione  staccata  di tribunale. Qualora il
   ricorso  sia proposto contro tale comune, competente a decidere e'
   la  commissione  del  comune  capoluogo  di  provincia. Qualora il
   ricorso  sia  proposto  contro  quest'ultimo  comune, competente a
   decidere  e', in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di
   regione.  Qualora  il  ricorso  sia  proposto  contro quest'ultimo
   comune,  competente  a decidere e' la commissione del capoluogo di
   provincia territorialmente piu' vicino. La lite promossa a seguito
   di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilita'
   soltanto  in  caso di affermazione di responsabilita' con sentenza
   passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo
   penale  non  costituisce  causa  di  incompatibilita'. La presente
   disposizione si applica anche ai procedimenti in corso;
5) colui  che,  per  fatti  compiuti  allorche'  era amministratore o
   impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di
   istituto  o  azienda da esso dipendente, o vigilato, e' stato, con
   sentenza  passata  in  giudicato,  dichiarato  responsabile  verso
   l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente,
   verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da
   essi  dipendenti  e' stato legalmente messo in mora ovvero, avendo
   un  debito  liquido  ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei
   riguardi  di  detti  enti,  abbia  ricevuto  invano  notificazione
   dell'avviso  di  cui  all'articolo  46  del decreto del Presidente
   della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui  che,  nel  corso  del  mandato,  viene  a  trovarsi  in una
   condizione di ineleggibilita' prevista nei precedenti articoli.
  2.  L'ipotesi  di  cui  al  numero  2) del comma 1 non si applica a
coloro  che  hanno  parte  in  cooperative o consorzi di cooperative,
iscritte regolarmente nei registri pubblici.
  3.  L'ipotesi  di  cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli
amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
                               Art. 64
             Incompatibilita' tra consigliere comunale e
           provinciale e assessore nella rispettiva giunta

  1.  La  carica  di  assessore  e'  incompatibile  con  la carica di
consigliere comunale e provinciale.
  2.  Qualora  un consigliere comunale o provinciale assuma la carica
di   assessore   nella  rispettiva  giunta,  cessa  dalla  carica  di
consigliere  all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto
subentra il primo dei non eletti.
  3. le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni
con popolazione sino a 15.000 abitanti.
  (( 4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini
entro  il  terzo  grado,  del  sindaco  o del presidente della giunta
provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta ne' essere
nominati rappresentanti del comune e della provincia. ))
                             Articolo 65
Incompatibilita'  per  consigliere regionale, provinciale, comunale e
                          circoscrizionale

1.  Il  presidente  e gli assessori provinciali, nonche' il sindaco e
gli  assessori dei comuni compresi nel territorio della regione, sono
incompatibili con la carica di consigliere regionale.

2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale
sono,   altresi',   incompatibili,  rispettivamente,  con  quelle  di
consigliere  provinciale  di altra provincia, di consigliere comunale
di   altro   comune,   di   consigliere   circoscrizionale  di  altra
circoscrizione.

3.  La  carica di consigliere comunale e' incompatibile con quella di
consigliere di una circoscrizione del comune.
                             Articolo 66
Incompatibilita'  per  gli  organi  delle  aziende sanitarie locali e
                             ospedaliere

1.  La carica di direttore generale, di direttore amministrativo e di
direttore  sanitario  delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e'
incompatibile  con  quella di consigliere provinciale, di sindaco, di
assessore  comunale,  di  presidente  o  di assessore della comunita'
montana.
                             Articolo 67
      Esimente alle cause di ineleggibilita' o incompatibilita'

1.  Non  costituiscono cause di ineleggibilita' o di incompatibilita'
gli  incarichi  e le funzioni conferite ad amministratori del comune,
della  provincia  e  della circoscrizione previsti da norme di legge,
statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo.
                             Articolo 68
    Perdita delle condizioni di eleggibilita' e incompatibilita'

1. La perdita delle condizioni di eleggibilita' previste dal presente
capo  importa  la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della
provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale.

2.  Le  cause  di incompatibilita', sia che esistano al momento della
elezione  sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle
predette cariche.

3.   Ai   fini   della   rimozione  delle  cause  di  ineleggibilita'
sopravvenute  alle  elezioni  ovvero  delle cause di incompatibilita'
sono  applicabili  le  disposizioni  di  cui  ai commi 2, 3, 5, 6 e 7
dell'articolo 60.

4.  La  cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni
dalla   data   in   cui  e'  venuta  a  concretizzarsi  la  causa  di
ineleggibilita' o di incompatibilita'.
                             Articolo 69
  Contestazione delle cause di ineleggibilita' ed incompatibilita'

1.  Quando  successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle
condizioni  previste  dal presente capo come causa di ineleggibilita'
ovvero   esista   al   momento   della   elezione   o   si  verifichi
successivamente   qualcuna   delle   condizioni  di  incompatibilita'
previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte
gliela contesta.

2.  L'amministratore  locale  ha  dieci giorni di tempo per formulare
osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilita' sopravvenute
o di incompatibilita'.

3.  Nel  caso  in  cui  venga proposta azione di accertamento in sede
giurisdizionale  ai  sensi  del  successivo articolo 70, il temine di
dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione
del ricorso.

4.  Entro  i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al
comma   2  il  consiglio  delibera  definitivamente  e,  ove  ritenga
sussistente la causa di ineleggibilita' o di incompatibilita', invita
l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione
per la carica che intende conservare.

5.  Qualora  l'amministratore  non  vi provveda entro i successivi 10
giorni  il  consiglio  lo  dichiara decaduto. Contro la deliberazione
adottata  e'  ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente
per territorio.

6.  La  deliberazione  deve essere, nel giorno successivo, depositata
nella  segreteria  del  consiglio e notificata, entro i cinque giorni
successivi, a colui che e' stato dichiarato decaduto.

7.  Le  deliberazioni  di  cui  al presente articolo sono adottate di
ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
                             Articolo 70 
                           Azione popolare 
 
1. La decadenza dalla carica di sindaco, presidente della  provincia,
consigliere comunale,  provinciale  o  circoscrizionale  puo'  essere
promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune,
o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al  tribunale  civile,
((. . .)). ((45)) 
 
2. L'azione puo' essere promossa anche dal prefetto. 
 
((3. Alle controversie previste  dal  presente  articolo  si  applica
l'articolo 22 del decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.  150.))
((45)) 
 
4. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((45)) 
    


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  AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
comma  1)  che  "Le  norme  del  presente  decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le norme abrogate
o modificate dal  presente  decreto  continuano  ad  applicarsi  alle
controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso." 

CAPO III
Sistema elettorale

                             Articolo 71
Elezione  del  sindaco  e  del  consiglio comunale nei comuni sino ai
                           15.000 abitanti

1.  Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei
consiglieri   comunali   si   effettua   con   sistema  maggioritario
contestualmente alla elezione del sindaco.

2.  Con la lista di candidati al consiglio comunale deve essere anche
presentato  il  nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e
il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.

3.  Ciascuna  candidatura  alla carica di sindaco e' collegata ad una
lista  di candidati alla carica di consigliere comunale, comprendente
un  numero  di  candidati  non superiore al numero dei consiglieri da
eleggere e non inferiore ai tre quarti.

4.  Nella scheda e' indicato, a fianco del contrassegno, il candidato
alla carica di sindaco.

5. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica
di   sindaco,   segnando  il  relativo  contrassegno.  Puo'  altresi'
esprimere  un  voto  di  preferenza  per  un candidato alla carica di
consigliere comunale compreso nella lista collegata al candidato alla
carica  di  sindaco  prescelto, scrivendone il cognome nella apposita
riga stampata sotto il medesimo contrassegno.

6.  E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene
il  maggior  numero di voti. In caso di parita' di voti si procede ad
un  turno  di  ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il
maggior   numero   di   voti,  da  effettuarsi  la  seconda  domenica
successiva. In caso di ulteriore parita' viene eletto il piu' anziano
di eta'.

7.  A  ciascuna  lista  di  candidati  alla  carica di consigliere si
intendono  attribuiti  tanti  voti  quanti sono i voti conseguiti dal
candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

8.  Alla  lista  collegata al candidato alla carica di sindaco che ha
riportato  il  maggior  numero  di voti sono attribuiti due terzi dei
seggi assegnati al consiglio, con arrotondamento all'unita' superiore
qualora  il  numero  dei consiglieri da assegnare alla lista contenga
una  cifra  decimale  superiore a 50 centesimi. I restanti seggi sono
ripartiti  proporzionalmente fra le altre liste. A tal fine si divide
la  cifra  elettorale  di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3,
4,...  sino  a concorrenza del numero dei seggi da assegnare e quindi
si  scelgono,  tra i quozienti cosi' ottenuti, i piu' alti, in numero
eguale   a  quello  dei  seggi  da  assegnare,  disponendoli  in  una
graduatoria  decrescente.  Ciascuna  lista ottiene tanti seggi quanti
sono  i  quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A
parita'  di  quoziente,  nelle  cifre  intere e decimali, il posto e'
attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e,
a parita' di quest'ultima, per sorteggio.

9.  Nell'ambito  di  ogni  lista  i  candidati sono proclamati eletti
consiglieri   comunali   secondo   l'ordine  delle  rispettive  cifre
individuali,  costituite  dalla  cifra di lista aumentata dei voti di
preferenza A parita' di cifra, sono proclamati eletti i candidati che
precedono  nell'ordine di lista. Il primo seggio spettante a ciascuna
lista  di minoranza e' attribuito al candidato alla carica di sindaco
della lista medesima.

10.  Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti
i candidati compresi nella lista ed il candidato a sindaco collegato,
purche'  essa  abbia riportato un numero di voti validi non inferiore
al  50  per  cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato
inferiore  al  50  per  cento  degli  elettori  iscritti  nelle liste
elettorali   del   comune.   Qualora  non  si  siano  raggiunte  tali
percentuali, la elezione e' nulla.

11.  In  caso  di  decesso  di  un  candidato alla carica di sindaco,
intervenuto  dopo  la  presentazione  delle  candidature  e prima del
giorno  fissato  per le elezioni, si procede al rinvio delle elezioni
con  le  modalita' stabilite dall'articolo 18, terzo, quarto e quinto
comma  del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n.
570,  consentendo, in ogni caso, l'integrale rinnovo del procedimento
di  presentazione  di  tutte  le  liste  e  candidature a sindaco e a
consigliere comunale.
                               Art. 72
           Elezione del sindaco nei comuni con popolazione
                     superiore a 15.000 abitanti

  1.  Nei  comuni  con  popolazione  superiore  a 15.000 abitanti, il
sindaco  e'  eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente
all'elezione del consiglio comunale.
  2.  Ciascun  candidato  alla  carica  di  sindaco  deve  dichiarare
all'atto  della  presentazione  della candidatura il collegamento con
una o piu' liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La
dichiarazione   ha   efficacia   solo   se  convergente  con  analoga
dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate.
  3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa utilizzata
per  l'elezione  del consiglio. La scheda reca i nomi e i cognomi dei
candidati   alla   carica  di  sindaco,  scritti  entro  un  apposito
rettangolo, al cui fianco sono riportati i contrassegni della lista o
delle  liste  con cui il candidato e' collegato. (( Tali contrassegni
devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3
)). Ciascun elettore puo', con un unico voto, votare per un candidato
alla  carica  di  sindaco  e  per  una delle liste ad esso collegate,
tracciando  un  segno  sul contrassegno di una di tali liste. Ciascun
elettore  puo'  altresi'  votare  per  un  candidato  alla  carica di
sindaco,  anche  non  collegato  alla  lista prescelta, tracciando un
segno sul relativo rettangolo.
  4.E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica che ottiene
la maggioranza assoluta dei voti validi.
  5.  Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma
4,  si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda
domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno
i  due  candidati  alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo
turno  il  maggior  numero  di voti. In caso di parita' di voti tra i
candidati,  e'  ammesso al ballottaggio il candidato collegato con la
lista  o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che
ha  conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di
cifra elettorale, partecipa al ballottaggio il candidato piu' anziano
di eta'.
  6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati
ammessi  al  ballottaggio  ai  sensi  del  comma  5, secondo periodo,
partecipa  al  ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria.
Detto  ballottaggio  ha luogo la domenica successiva al decimo giorno
dal verificarsi dell'evento.
  7.  Per  i  candidati  ammessi  al  ballottaggio  rimangono fermi i
collegamenti  con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al
primo  turno.  I  candidati  ammessi  al  ballottaggio hanno tuttavia
facolta',  entro sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il
collegamento  con  ulteriori liste rispetto a quelle con cui e' stato
effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le dichiarazioni di
collegamento   hanno  efficacia  solo  se  convergenti  con  analoghe
dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
  8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il cognome dei
candidati   alla   carica   di   sindaco,  scritti  entro  l'apposito
rettangolo,  sotto  il  quale  sono  riprodotti i simboli delle liste
collegate.  Il  voto  si  esprime  tracciando un segno sul rettangolo
entro il quale e' scritto il nome del candidato prescelto.
  9.  Dopo il secondo turno e' proclamato eletto sindaco il candidato
che  ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita'
di  voti.  e'  proclamato  eletto  sindaco il candidato collegato. ai
sensi  del  comma 7, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione
del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale
complessiva.  A  parita'  di  cifra  elettorale, e' proclamato eletto
sindaco il candidato piu' anziano d'eta'.
                               Art. 73
           Elezione del consiglio comunale nei comuni con
               popolazione superiore a 15.000 abitanti

  1.   Le   liste   per  l'elezione  del  consiglio  comunale  devono
comprendere  un  numero  di  candidati  non  superiore  al numero dei
consiglieri   da   eleggere   e  non  inferiore  ai  due  terzi,  con
arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei consiglieri
da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50
centesimi.
  2.  Con  la  lista  di  candidati al consiglio comunale deve essere
anche  presentato  il  nome  e  cognome  del candidato alla carica di
sindaco e il programma amministrativo da affiggere all'albo pretorio.
Piu'  liste  possono  presentare  lo  stesso candidato alla carica di
sindaco.  In  tal  caso  le  liste  debbono  presentare  il  medesimo
programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
  3.  Il  voto  alla  lista  viene  espresso,  ai  sensi  del comma 3
dell'art.  72,  tracciando  un  segno  sul  contrassegno  della lista
prescelta.  Ciascun  elettore  puo'  esprimere  inoltre  un  voto  di
preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il
cognome  sull'apposita  riga  posta  a  fianco del contrassegno. (( I
contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri 3 )).
  4.    L'attribuzione   dei   seggi   alle   liste   e'   effettuata
successivamente  alla  proclamazione  dell'elezione  del  sindaco  al
termine del primo o del secondo turno.
  5.  La  cifra elettorale di una lista e' costituita dalla somma dei
voti  validi  riportati  dalla  lista  stessa in tutte le sezioni del
comune.
  6. La cifra individuale di ciascun candidato a consigliere comunale
e' costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza.
  7.  Non  sono  ammesse  all'assegnazione dei seggi quelle liste che
abbiano  ottenuto al primo turno meno del 3 per cento dei voti validi
e  che  non  appartengano a nessun gruppo di liste che abbia superato
tale soglia.
  8.  Salvo  quanto  disposto  dal  comma  10, per l'assegnazione del
numero  dei  consiglieri a ciascuna lista o a ciascun gruppo di liste
collegate,  nel  turno  di  elezione  del  sindaco,  con i rispettivi
candidati  alla  carica  di  sindaco si divide la cifra elettorale di
ciascuna  lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2,
3,  4,  sino  a  concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e
quindi  si  scelgono,  fra i quozienti cosi ottenuti, i piu' alti, in
numero  eguale  a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in
una  graduatoria  decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avra'
tanti  rappresentanti  quanti  sono  i quozienti ad essa appartenenti
compresi  nella  graduatoria.  A  parita'  di  quoziente, nelle cifre
intere  e  decimali,  il  posto  e' attribuito alla lista o gruppo di
liste  che  ha  ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parita' di
quest'ultima,  per  sorteggio. Se ad una lista spettano piu' posti di
quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra
le altre liste, secondo l'ordine dei quozienti.
  9.  Nell'ambito  di  ciascun  gruppo  di  liste  collegate la cifra
elettorale  di ciascuna di esse, corrispondente ai voti riportati nel
primo  turno,  e'  divisa  per  1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del
numero  dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal
modo  i  quozienti piu' alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti
ad ogni lista.
  10.  Qualora  un  candidato  alla  carica di sindaco sia proclamato
eletto  al  primo  turno,  alla  lista  o  al  gruppo  di liste a lui
collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi del comma 8, almeno
il  60 per cento dei seggi del consiglio, ma abbia ottenuto almeno il
40  per  cento  dei  voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei
seggi,  sempreche'  nessuna  altra  lista  o  altra  gruppo  di liste
collegate  abbia superato il 50 per cento dei voti validi. Qualora un
candidato  alla  carica  di  sindaco sia proclamato eletto al secondo
turno,  alla  lista  o  al  gruppo di liste ad esso collegate che non
abbia  gia'  conseguito, ai sensi del comma 8, almeno il 60 per cento
dei  seggi  del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi,
sempreche'  nessuna  altra lista o altro gruppo di liste collegate al
primo  turno  abbia  gia' superato nel turno medesimo il 50 per cento
dei  voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste
o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 8.
  11.  Una volta determinato il numero dei seggi spettanti a ciascuna
lista  o  gruppo  di  liste collegate, sono in primo luogo proclamati
eletti alla carica di consigliere i candidati alla carica di sindaco,
non  risultati  eletti, collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto
almeno  un  seggio. In caso di collegamento di piu' liste al medesimo
candidato  alla  carica  di  sindaco  risultato non eletto, il seggio
spettante  a  quest'ultimo  e'  detratto  dai  seggi complessivamente
attribuiti al gruppo di liste collegate.
  12.  Compiute  le  operazioni  di  cui  al comma 11 sono proclamati
eletti  consiglieri  comunali  i  candidati di ciascuna lista secondo
l'ordine  delle  rispettive  cifre individuali. In caso di parita' di
cifra  individuale,  sono proclamati eletti i candidati che precedono
nell'ordine di lista.
                               Art. 74
               Elezione del presidente della provincia

  1. Il presidente della provincia e' eletto a suffragio universale e
diretto,  contestualmente alla elezione del consiglio provinciale. La
circoscrizione per l'elezione del presidente della provincia coincide
con il territorio provinciale.
  2.  Oltre  a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8 marzo 1951,
n.  122, e successive modificazioni, il deposito, l'affissione presso
l'albo  pretorio della provincia e la presentazione delle candidature
alla   carica  di  consigliere  provinciale  e  di  presidente  della
provincia  sono  disciplinati  dalle  disposizioni di cui all'art. 3,
commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto compatibili.
  3.  All'atto di presentare la propria candidatura ciascun candidato
alla   carica  di  presidente  della  provincia  deve  dichiarare  di
collegarsi  ad  almeno uno dei gruppi di candidati per l'elezione del
consiglio  provinciale. La dichiarazione di collegamento ha efficacia
solo  se  convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei
gruppi interessati.
  4.  La  scheda  per  l'elezione  del  presidente della provincia e'
quella  stessa  utilizzata  per l'elezione del consiglio e reca, alla
destra  del  nome  e  cognome  di  ciascun  candidato  alla carica di
presidente  della  provincia,  il  contrassegno  o i contrassegni del
gruppo  o  dei  gruppi  di candidati al consiglio cui il candidato ha
dichiarato  di  collegarsi.  Alla  destra  di ciascun contrassegno e'
riportato  il  nome  e cognome del candidato al consiglio provinciale
facente  parte  del  gruppo  di  candidati  contraddistinto  da  quel
contrassegno. (( I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede
con il diametro di centimetri 3 )).
  5.  Ciascun elettore puo' votare per uno dei candidati al consiglio
provinciale  tracciando  un  segno sul relativo contrassegno. Ciascun
elettore  puo',  altresi', votare sia per un candidato alla carica di
presidente   della   provincia,  tracciando  un  segno  sul  relativo
rettangolo,  sia  per  uno  dei candidati al consiglio provinciale ad
esso  collegato, tracciando anche un segno sul relativo contrassegno.
Il  voto  espresso  nei  modi suindicati si intende attribuito sia al
candidato  alla  carica  di consigliere provinciale corrispondente al
contrassegno  votato sia al candidato alla carica di presidente della
provincia.  Ciascun  elettore  puo',  infine, votare per un candidato
alla  carica  di  presidente  della provincia tracciando un segno sul
relativo  rettangolo.  Il  voto  in  tal  modo  espresso  si  intende
attribuito   solo  al  candidato  alla  carica  di  presidente  della
provincia.
  6.  E'  proclamato  eletto  presidente della provincia il candidato
alla carica che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
  7.  Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di cui al comma
6,  si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda
domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno
i  due  candidati alla carica di presidente della provincia che hanno
ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parita'
di  voti  fra  il  secondo  ed  il  terzo  candidato  e'  ammesso  al
ballottaggio il piu' anziano di eta'.
  8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno dei candidati
ammessi  al ballottaggio, partecipa al secondo turno il candidato che
segue  nella  graduatoria.  Detto  ballottaggio  dovra' aver luogo la
domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
  9.  I  candidati  ammessi al ballottaggio mantengono i collegamenti
con  i  gruppi  di  candidati  al consiglio provinciale dichiarati al
primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno facolta' entro
sette giorni dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con
ulteriori  gruppi  di  candidati  rispetto  a quelli con cui e' stato
effettuato  il  collegamento  nel  primo  turno.  La dichiarazione ha
efficacia  solo  se  convergente  con  analoga dichiarazione resa dai
delegati dei gruppi interessati.
  10.  La  scheda per il ballottaggio comprende il nome ed il cognome
dei  candidati  alla  carica  di  presidente della provincia, scritti
entro l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i simboli
dei  gruppi  di candidati collegati. Il voto si esprime tracciando un
segno  sul rettangolo entro il quale e' scritto il nome del candidato
prescelto.
  11.  Dopo  il  secondo  turno e' proclamato eletto presidente della
provincia  il  candidato  che  ha  ottenuto il maggior numero di voti
validi.  In  caso di parita' di voti, e' proclamato eletto presidente
della  provincia  il  candidato collegato con il gruppo o i gruppi di
candidati  per  il  consiglio  provinciale  che abbiano conseguito la
maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di cifra elettorale,
e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'.
                             Articolo 75
                 Elezione del consiglio provinciale

1. L'elezione dei consiglieri provinciali e' effettuata sulla base di
collegi  uninominali  e secondo le disposizioni dettate dalla legge 8
marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, in quanto compatibili
con le norme di cui all'articolo 74 e al presente articolo.

2.  Con il gruppo di candidati collegati deve essere anche presentato
il  nome  e  cognome  del  candidato  alla carica di presidente della
provincia   e  il  programma  amministrativo  da  affiggere  all'albo
pretorio.  Piu'  gruppi  possono  presentare lo stesso candidato alla
carica  di  presidente  della provincia. In tal caso i gruppi debbono
presentare  il medesimo programma amministrativo e si considerano fra
di loro collegati.

3.  L'attribuzione  dei  seggi del consiglio provinciale ai gruppi di
candidati collegati e' effettuata dopo la proclamazione dell'elezione
del presidente della provincia.

4.  La  cifra  elettorale  di ogni gruppo e' data dal totale dei voti
validi  ottenuti  da  tutti i candidati del gruppo stesso nei singoli
collegi della provincia.

5.  Non sono ammessi all'assegnazione dei seggi i gruppi di candidati
che  abbiano  ottenuto  al  primo turno meno del 3 per cento dei voti
validi  e  che  non  appartengano  a nessuna coalizione di gruppi che
abbia superato tale soglia.

6.  Per  l'assegnazione  dei  seggi  a  ciascun  gruppo  di candidati
collegati, si divide la cifra elettorale conseguita da ciascun gruppo
di  candidati  successivamente per 1, 2, 3, 4,.... sino a concorrenza
del  numero  di consiglieri da eleggere. Quindi tra i quozienti cosi'
ottenuti  si  scelgono  i  piu'  alti,  in numero eguale a quello dei
consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente.
A  ciascun  gruppo  di  candidati sono assegnati tanti rappresentanti
quanti   sono   i  quozienti  ad  esso  appartenenti  compresi  nella
graduatoria.  A  parita' di quoziente, nelle cifre intere e decimali,
il  posto  e'  attribuito  al  gruppo di candidati che ha ottenuto la
maggior cifra elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio.
Se  ad un gruppo spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati,
i  posti  eccedenti  sono  distribuiti  tra gli altri gruppi, secondo
l'ordine dei quozienti.

7.  Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano quando il gruppo o
i  gruppi  di  candidati  collegati  al  candidato  proclamato eletto
presidente  della provincia abbiano conseguito almeno il 60 per cento
dei seggi assegnati al consiglio provinciale.

8.  Qualora  il gruppo o i gruppi di candidati collegati al candidato
proclamato  eletto  presidente della provincia non abbiano conseguito
almeno  il 60 per cento dei seggi assegnati al consiglio provinciale,
a  tale  gruppo o gruppi di candidati viene assegnato il 60 per cento
dei  seggi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero
dei  consiglieri  da  attribuire  al  gruppo o ai gruppi contenga una
cifra  decimale  superiore a 50 centesimi. In caso di collegamento di
piu'  gruppi  con  il  candidato  proclamato  eletto  presidente, per
determinare  il  numero  di  seggi  spettanti  a  ciascun  gruppo, si
dividono  le  rispettive  cifre  elettorali  corrispondenti  ai  voti
riportati  al  primo turno, per 1, 2, 3, 4,... sino a concorrenza del
numero dei seggi da assegnare.
Si determinano in tal modo i quozienti piu' alti e, quindi, il numero
dei seggi spettanti ad ogni gruppo di candidati.

9. I restanti seggi sono attribuiti agli altri gruppi di candidati ai
sensi del comma 6.

10.  Una  volta  determinato  il numero dei seggi spettanti a ciascun
gruppo  di  candidati,  sono  in  primo  luogo proclamati eletti alla
carica  di  consigliere  i  candidati alla carica di presidente della
provincia  non  risultati  eletti,  collegati  a  ciascun  gruppo  di
candidati   che   abbia   ottenuto  almeno  un  seggio.  In  caso  di
collegamento   di  piu'  gruppi  con  il  candidato  alla  carica  di
presidente   della  provincia  non  eletto,  il  seggio  spettante  a
quest'ultimo  e'  detratto  dai  seggi complessivamente attribuiti ai
gruppi di candidati collegati.

11.  Compiute le operazioni di cui al comma 10 sono proclamati eletti
consiglieri   provinciali  i  candidati  di  ciascun  gruppo  secondo
l'ordine delle rispettive cifre individuali.

12.  La  cifra  individuale  dei  candidati a consigliere provinciale
viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da
ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il totale dei
voti  validi  espressi  nel  collegio  per  i candidati a consigliere
provinciale.  Nel  caso  di  candidature  presentate  in  piu'  di un
collegio  si  assume,  ai  fini  della graduatoria, la maggiore cifra
individuale riportata dal candidato.
                             Articolo 76
          Anagrafe degli amministratori locali e regionali

1.  Avvenuta la proclamazione degli eletti, il competente ufficio del
Ministero   dell'interno  in  materia  elettorale  raccoglie  i  dati
relativi  agli  eletti  a  cariche  locali e regionali nella apposita
anagrafe  degli  amministratori  locali, nonche' i dati relativi alla
tenuta ed all'aggiornamento anche in corso di mandato.

2.  L'anagrafe  e'  costituita dalle notizie relative agli eletti nei
comuni,  province e regioni concernenti i dati anagrafici, la lista o
gruppo  di  appartenenza  o di collegamento, il titolo di studio e la
professione esercitata. I dati sono acquisiti presso comuni, province
e regioni, anche attraverso i sistemi di comunicazione telematica.

3.  Per  gli amministratori non elettivi l'anagrafe e' costituita dai
dati indicati al comma 2 consensualmente forniti dagli amministratori
stessi.

4.  Al  fine  di  assicurare la massima trasparenza e' riconosciuto a
chiunque  il  diritto di prendere visione ed estrarre copia, anche su
supporto informatico, dei dati contenuti nell'anagrafe.

CAPO IV
Status degli amministratori locali

                             Articolo 77
                Definizione di amministratore locale

1.  La  Repubblica  tutela  il  diritto  di ogni cittadino chiamato a
ricoprire  cariche  pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali
ad  espletare  il  mandato, disponendo del tempo, dei servizi e delle
risorse necessari ed usufruendo di indennita' e di rimborsi spese nei
modi e nei limiti previsti dalla legge.

2.  Il  presente  capo  disciplina  il  regime delle aspettative, dei
permessi  e  delle indennita' degli amministratori degli enti locali.
Per  amministratori  si  intendono, ai soli fini del presente capo, i
sindaci,   anche   metropolitani,  i  presidenti  delle  province,  i
consiglieri  dei  comuni  anche  metropolitani  e  delle  province, i
componenti  delle  giunte  comunali,  metropolitane  e provinciali, i
presidenti  dei  consigli  comunali.  metropolitani  e provinciali, i
presidenti,  i consiglieri e gli assessori delle comunita' montane, i
componenti  degli  organi  delle  unioni di comuni e dei consorzi fra
enti locali, nonche' i componenti degli organi di decentramento.
                             Articolo 78
                    Doveri e condizione giuridica

  1.  Il  comportamento  degli  amministratori,  nell'esercizio delle
proprie  funzioni,  deve  essere  improntato  all'imparzialita'  e al
principio   di   buona  amministrazione,  nel  pieno  rispetto  della
distinzione  tra  le  funzioni,  competenze  e  responsabilita' degli
amministratori  di cui all'articolo 77, comma 2, e quelle proprie dei
dirigenti delle rispettive amministrazioni.
  2.  Gli  amministratori  di  cui  all'articolo  77, comma 2, devono
astenersi  dal  prendere  parte alla discussione ed alla votazione di
delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino
al   quarto   grado.  L'obbligo  di  astensione  non  si  applica  ai
provvedimenti  normativi  o  di  carattere  generale,  quali  i piani
urbanistici,  se  non  nei  casi  in  cui  sussista  una correlazione
immediata  e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici
interessi  dell'amministratore  o  di parenti o affini fino al quarto
grado.
  3.  I  componenti  la  giunta  comunale  competenti  in  materia di
urbanistica,  di  edilizia  e  di  lavori  pubblici  devono astenersi
dall'esercitare   attivita'  professionale  in  materia  di  edilizia
privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
  4.  Nel  caso di piani urbanistici, ove la correlazione immediata e
diretta di cui al comma 2 sia stata accertata con sentenza passata in
giudicato, le parti di strumento urbanistico che costituivano oggetto
della   correlazione  sono  annullate  e  sostituite  mediante  nuova
variante  urbanistica  parziale. Nelle more dell'accertamento di tale
stato  di  correlazione  immediata  e  diretta tra il contenuto della
deliberazione  e specifici interessi dell'amministratore o di parenti
o  affini  e'  sospesa  la  validita' delle relative disposizioni del
piano urbanistico.
  5.  Al  sindaco  ed  al  presidente  della  provincia, nonche' agli
assessori  ed  ai  consiglieri  comunali  e  provinciali  e'  vietato
ricoprire  incarichi e assumere consulenze presso enti ed istituzioni
dipendenti  o  comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dei
relativi comuni e province.
  6.  Gli  amministratori  lavoratori dipendenti, pubblici e privati,
non  possono  essere  soggetti,  se  non  per  consenso  espresso,  a
trasferimenti  durante  l'esercizio  del  mandato.  La  richiesta dei
predetti  lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il
mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con
criteri di priorita'. ((...)).
                             Articolo 79 
                         Permessi e licenze 
 
  1. I lavoratori dipendenti,  pubblici  e  privati,  componenti  dei
consigli  comunali,  provinciali,  metropolitani,   delle   comunita'
montane  e   delle   unioni   di   comuni,   nonche'   dei   consigli
circoscrizionali dei  comuni  con  popolazione  superiore  a  500.000
abitanti, hanno diritto di assentarsi dal  servizio  ((per  il  tempo
strettamente necessario per la partecipazione a ciascuna  seduta  dei
rispettivi  consigli  e  per  il  raggiungimento  del  luogo  di  suo
svolgimento)). Nel caso in cui  i  consigli  si  svolgano  in  orario
serale, i predetti lavoratori hanno  diritto  di  non  riprendere  il
lavoro prima delle ore 8 del giorno successivo; nel  caso  in  cui  i
lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte, hanno diritto
di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva. ((44)) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  3. I lavoratori dipendenti facenti  parte  delle  giunte  comunali,
provinciali, metropolitane, delle comunita'  montane,  nonche'  degli
organi esecutivi dei consigli circoscrizionali, dei  municipi,  delle
unioni di comuni e dei consorzi fra enti locali, ovvero facenti parte
delle commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite
nonche' delle commissioni comunali previste per legge, ovvero  membri
delle  conferenze  del  capogruppo  e   degli   organismi   di   pari
opportunita', previsti dagli statuti e  dai  regolamenti  consiliari,
hanno  diritto  di  assentarsi  dal  servizio  per  partecipare  alle
riunioni degli organi di  cui  fanno  parte  per  la  loro  effettiva
durata. Il diritto di assentarsi di cui al presente  comma  comprende
il tempo per raggiungere il luogo della riunione e rientrare al posto
di lavoro. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66. 
  4. I componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle  province,
delle citta' metropolitane, delle unioni di comuni,  delle  comunita'
montane e dei consorzi fra enti locali, e i presidenti  dei  consigli
comunali, provinciali e circoscrizionali, nonche'  i  presidenti  dei
gruppi  consiliari  delle  province  e  dei  comuni  con  popolazione
superiore a 15.000 abitanti, hanno diritto, oltre ai permessi di  cui
ai precedenti commi, di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per
un massimo di 24 ore lavorative al mese,  elevate  a  48  ore  per  i
sindaci, presidenti delle province, sindaci metropolitani, presidenti
delle comunita' montane, presidenti dei consigli  provinciali  e  dei
comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti. 
  5. I lavoratori  dipendenti  di  cui  al  presente  articolo  hanno
diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di 24
ore lavorative mensili qualora risultino necessari per l'espletamento
del mandato. 
  6. L'attivita' ed i tempi di espletamento del mandato per i quali i
lavoratori  chiedono  ed  ottengono  permessi,   retribuiti   e   non
retribuiti, devono  essere  prontamente  e  puntualmente  documentati
mediante attestazione dell'ente. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (44) 
  Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni  dalla
L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 16,  comma  29)
che "Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
comuni appartenenti alle regioni a statuto speciale ed alle  province
autonome di Trento e di Bolzano  nel  rispetto  degli  statuti  delle
regioni e province medesime, delle relative  norme  di  attuazione  e
secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5  maggio  2009,
n. 42". 
                               Art. 80
                    Oneri per permessi retribuiti

  1.  Le  assenze  dal  servizio  di  cui  ai  commi  1,  2,  3  e  4
dell'articolo  79 sono retribuite al lavoratore dal datore di lavoro.
((  Gli  oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da
privati  o  da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso
il  quale  gli  stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche di
cui  all'articolo  79. )) L'ente, su richiesta documentata del datore
di  lavoro,  e'  tenuto a rimborsare quanto dallo stesso corrisposto,
per retribuzioni ed assicurazioni, per le ore o giornate di effettiva
assenza  del lavoratore. Il rimborso viene effettuato dall'ente entro
trenta  giorni  dalla  richiesta.  Le somme rimborsate sono esenti da
imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della
legge 11 marzo 1988. n. 67.
                             Articolo 81
                             Aspettative

  1.((  I  sindaci,  i  presidenti  delle  province, i presidenti dei
consigli   comunali   e   provinciali,   i  presidenti  dei  consigli
circoscrizionali  dei  comuni  di  cui  all'articolo  22,  comma 1, i
presidenti  delle comunita' montane e delle unioni di comuni, nonche'
i  membri  delle giunte di comuni e province )), che siano lavoratori
dipendenti  possono  essere  collocati a richiesta in aspettativa non
retribuita  per  tutto  il  periodo  di  espletamento del mandato. Il
periodo  di  aspettativa  e' considerato come servizio effettivamente
prestato,  nonche'  come  legittimo impedimento per il compimento del
periodo  di  prova. (( I consiglieri di cui all'articolo 77, comma 2,
se  a  domanda collocati in aspettativa non retribuita per il periodo
di  espletamento  del  mandato,  assumono  a  proprio carico l'intero
pagamento  degli  oneri  previdenziali, assistenziali e di ogni altra
natura previsti dall'articolo 86 )).
                               Art. 82
                             Indennita'

  1. Il decreto di cui al comma 8 del presente articolo determina una
indennita' di funzione, nei limiti fissati dal presente articolo, per
il  sindaco, il presidente della provincia, il sindaco metropolitano,
il  presidente  della  comunita'  montana,  i presidenti dei consigli
circoscrizionali   dei   soli  comuni  capoluogo  di  provincia  ,  i
presidenti  dei consigli comunali e provinciali, nonche' i componenti
degli   organi  esecutivi  dei  comuni  e  ove  previste  delle  loro
articolazioni,  delle  province,  delle  citta'  metropolitane, delle
comunita'  montane,  delle  unioni  di comuni e dei consorzi fra enti
locali.  Tale indennita' e' dimezzata per i lavoratori dipendenti che
non abbiano richiesto l'aspettativa.
  2. I consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di percepire,
nei  limiti  fissati dal presente capo, un gettone di presenza per la
partecipazione  a  consigli e commissioni. In nessun caso l'ammontare
percepito  nell'ambito  di  un  mese  da un consigliere puo' superare
l'importo  pari  ad un quarto dell'indennita' massima prevista per il
rispettivo sindaco o presidente in base al decreto di cui al comma 8.
Nessuna  indennita'  e'  dovuta  ai  consiglieri  circoscrizionali ad
eccezione dei consiglieri circoscrizionali delle citta' metropolitane
per  i  quali  l'ammontare  del gettone di presenza non puo' superare
l'importo   pari   ad  un  quarto  dell'indennita'  prevista  per  il
rispettivo  presidente.((In  nessun  caso  gli  oneri  a  carico  dei
predetti  enti per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da
privati  o  da  enti pubblici economici possono mensilmente superare,
per ciascun consigliere circoscrizionale, l'importo pari ad un quarto
dell'indennita' prevista per il rispettivo presidente)). ((42))
  3.  Ai  soli fini dell'applicazione delle norme relative al divieto
di cumulo tra pensione e redditi, le indennita' di cui ai commi 1 e 2
non sono assimilabili ai redditi da lavoro di qualsiasi natura.
  4. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
  5.  Le  indennita'  di funzione previste dal presente capo non sono
tra  loro  cumulabili.  L'interessato  opta  per la percezione di una
delle  due  indennita'  ovvero  per la percezione del 50 per cento di
ciascuna.
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244.
  7.  Agli  amministratori ai quali viene corrisposta l'indennita' di
funzione  prevista  dal presente capo non e' dovuto alcun gettone per
la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente,
ne'  di  commissioni  che di quell'organo costituiscono articolazioni
interne ed esterne.
  8. La misura delle indennita' di funzione e dei gettoni di presenza
di  cui  al  presente articolo e' determinata, senza maggiori oneri a
carico   del   bilancio   dello   Stato,  con  decreto  del  Ministro
dell'interno,  di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della  programmazione  economica, ai sensi dell'articolo 17, Comma 3,
della   legge   23   agosto  1988,  n.  400,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali nel rispetto dei seguenti criteri:
    a) equiparazione del trattamento per categorie di amministratori;
    b) articolazione delle indennita' in rapporto con la dimensione
demografica  degli  enti,  tenuto conto delle fluttuazioni stagionali
della  popolazione, della percentuale delle entrate proprie dell'ente
rispetto al totale delle entrate, nonche' dell'ammontare del bilancio
di parte corrente;
    c)  articolazione  dell'indennita' di funzione dei presidenti dei
consigli,  dei  vice  sindaci  e  dei vice presidenti delle province,
degli  assessori,  in rapporto alla misura della stessa stabilita per
il  sindaco e per il presidente della provincia. Al presidente e agli
assessori  delle  unioni  di  comuni,  dei consorzi fra enti locali e
delle  comunita'  montane  sono  attribuite le indennita' di funzione
nella misura massima del 50 per cento dell'indennita' prevista per un
comune  avente  popolazione  pari  alla  popolazione  dell'unione  di
comuni,  del  consorzio  fra  enti  locali o alla popolazione montana
della comunita' montana;
    d)  definizione  di  speciali  indennita'  di  funzione  per  gli
amministratori   delle   citta'   metropolitane   in  relazione  alle
particolari funzioni ad esse assegnate;
    e)  LETTERA  SOPPRESSA DAL D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122.
    f) previsione dell'integrazione dell'indennita' dei sindaci e dei
presidenti  di  provincia,  a  fine mandato, con una somma pari a una
indennita' mensile, spettante per ciascun anno di mandato.
  9.  Su  richiesta della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
si'  puo' procedere alla revisione del decreto ministeriale di cui al
comma 8 con la medesima procedura ivi indicata.
  10. Il decreto ministeriale di cui al comma 8 e' rinnovato ogni tre
anni  ai  fini  dell'adeguamento  della misura delle indennita' e dei
gettoni  di  presenza  sulla  base  della  media degli indici annuali
dell'ISTAT di variazione del costo della vita applicando, alle misure
stabilite  per  l'anno  precedente,  la  variazione  verificatasi nel
biennio  nell'indice  dei  prezzi  al  consumo  rilevata dall'ISTAT e
pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  relativa al mese di luglio di
inizio ed al mese di giugno di termine del biennio. (30)
  11.   La   corresponsione  dei  gettoni  di  presenza  e'  comunque
subordinata  alla effettiva partecipazione del consigliere a consigli
e commissioni; il regolamento ne stabilisce termini e modalita'. (30)
(41)
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AGGIORNAMENTO (30)
  Il  D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, dalla
L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che (con l'art. 61, comma 10) "A
decorrere  dal 1° gennaio 2009 le indennita' di funzione ed i gettoni
di  presenza  indicati  nell'articolo  82 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n. 267, e successive modificazioni, sono rideterminati
con  una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante
alla  data  del  30  giugno  2008  per gli enti indicati nel medesimo
articolo 82 che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di
stabilita'.  Sino  al  2011  e' sospesa la possibilita' di incremento
prevista  nel comma 10 dell'articolo 82 del citato testo unico di cui
al decreto legislativo n. 267 del 2000."
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AGGIORNAMENTO (41)
  La  L.  13  dicembre 2010, n. 220, ha disposto (con l'art. 1, comma
120)  che "Le indennita` di funzione e i gettoni di presenza indicati
nell'articolo  82  del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, sono rideterminati con una riduzione del 30
per  cento  rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno
2008   per  gli  enti  locali  che  nell'anno  precedente  non  hanno
rispettato il patto di stabilita` interno".
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AGGIORNAMENTO (42)
  Il  D.L.  29  dicembre  2010,  n. 225, convertito con modificazioni
dalla  L.  26  febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 2, comma
9-ter)  che  il  terzo  periodo  del comma 2 del presente articolo si
interpreta,  con  effetto dalla data di entrata in vigore della legge
di  conversione  del  medesimo  decreto, nel senso che "per le citta'
metropolitane  si  intendono  i  comuni  capoluogo  di  regione  come
individuati  negli articoli 23 e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42,
e successive modificazioni".
                             Articolo 83
                         (Divieto di cumulo)

  1.  I  parlamentari  nazionali  ed  europei,  nonche' i consiglieri
regionali  non  possono  percepire  i  gettoni  di presenza ((o altro
emolumento comunque denominato)) previsti dal presente capo.
  2.  Salve  le  disposizioni previste per le forme associative degli
enti  locali, gli amministratori locali di cui all'articolo 77, comma
2,  non percepiscono alcun compenso (( . . . )) per la partecipazione
ad  organi  o commissioni comunque denominate, se tale partecipazione
e' connessa all'esercizio delle proprie funzioni pubbliche.
  3.  In caso di cariche incompatibili, le indennita' di funzione non
sono  cumulabili; ai soggetti che si trovano in tale condizione, fino
al momento dell'esercizio dell'opzione o comunque sino alla rimozione
della  condizione  di  incompatibilita',  l'indennita'  per la carica
sopraggiunta non viene corrisposta.
                             Articolo 84
                  (Rimborso delle spese di viaggio)

  1. Agli amministratori che, in ragione del loro mandato, si rechino
fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente, previa
autorizzazione  del capo dell'amministrazione, nel caso di componenti
degli organi esecutivi, ovvero del presidente del consiglio, nel caso
di  consiglieri, ((e' dovuto)) esclusivamente il rimborso delle spese
di  viaggio effettivamente sostenute (( . . . )) nella misura fissata
con  decreto del Ministro dell'interno e del Ministro dell'economia e
delle  finanze,  d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali.
  2.  La  liquidazione  del  rimborso  delle  spese e' effettuata dal
dirigente  competente, su richiesta dell'interessato, corredata della
documentazione  delle  spese  di  viaggio  e soggiorno effettivamente
sostenute e di una dichiarazione sulla durata e sulle finalita' della
missione.
  3. Agli amministratori che risiedono fuori del capoluogo del comune
ove  ha  sede il rispettivo ente spetta il rimborso per le sole spese
di  viaggio  effettivamente sostenute per la partecipazione ad ognuna
delle  sedute dei rispettivi organi assembleari ed esecutivi, nonche'
per  la  presenza  necessaria  presso  la  sede  degli  uffici per lo
svolgimento delle funzioni proprie o delegate.
                             Articolo 85
 Partecipazione alle associazioni rappresentative degli enti locali

1.  Le norme stabilite dal presente capo, relative alla posizione, al
trattamento  e al permessi dei lavoratori pubblici e privati chiamati
a  funzioni  elettive,  si  applicano anche per la partecipazione dei
rappresentanti  degli  enti  locali alle associazioni internazionali,
nazionali e regionali tra enti locali.

2.  Le  spese  che  gli  enti  locali  ritengono di sostenere, per la
partecipazione  dei componenti dei propri organi alle riunioni e alle
attivita'  degli  organi  nazionali  e  regionali delle associazioni,
fanno carico ai bilanci degli enti stessi.
                             Articolo 86
Oneri previdenziali, assistenziali   e  assicurativi  e  disposizioni
                       fiscali e assicurative

  1.  L'amministrazione  locale  prevede  a  proprio  carico, dandone
comunicazione  tempestiva  ai  datori  di lavoro, il versamento degli
oneri  assistenziali,  previdenziali  e  assicurativi  ai  rispettivi
istituti  per  i  sindaci,  per  i  presidenti  di  provincia,  per i
presidenti  di  comunita'  montane, di unioni di comuni e di consorzi
fra  enti  locali,  per gli assessori provinciali e per gli assessori
dei  comuni  con  popolazione  superiore  a  10.000  abitanti,  per i
presidenti dei consigli dei comuni con popolazione superiore a 50.000
abitanti,  per  i  presidenti  dei  consigli  provinciali  che  siano
collocati  in  aspettativa non retribuita ai sensi del presente testo
unico.  La  medesima  disposizione  si  applica  per i presidenti dei
consigli circoscrizionali nei casi in cui il comune abbia attuato nei
loro  confronti  un  effettivo  decentramento  di  funzioni  e  per i
presidenti delle aziende anche consortili fino all'approvazione della
riforma  in  materia  di servizi pubblici locali che si trovino nelle
condizioni previste dall'articolo 81.
  2. Agli amministratori locali che non siano lavoratori dipendenti e
che  rivestano  le cariche di cui al comma 1 l'amministrazione locale
provvede,  allo  stesso  titolo previsto dal comma 1, al pagamento di
una cifra forfettaria annuale, versata per quote mensili. Con decreto
dei  Ministri  dell'interno,  del lavoro e della previdenza sociale e
del  tesoro,  del  bilancio  e  della  programmazione  economica sono
stabiliti  i criteri per la determinazione delle quote forfettarie in
coerenza   con  quanto  previsto  per  i  lavoratori  dipendenti,  da
conferire  alla  forma  pensionistica presso la quale il soggetto era
iscritto o continua ad essere iscritto alla data dell'incarico.
  3.  L'amministrazione  locale  provvede,  altresi', a rimborsare al
datore  di lavoro la quota annuale di accantonamento per l'indennita'
di  fine  rapporto entro i limiti di un dodicesimo dell'indennita' di
carica  annua  da  parte dell'ente e per l'eventuale residuo da parte
dell'amministratore.
  4.  Alle  indennita'  di  funzione  e  ai  gettoni  di  presenza si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo 26, comma 1, delle
legge 23 dicembre 1994, n. 724.
  5. I comuni, le province, le comunita' montane, le unioni di comuni
e   i   consorzi   fra   enti  locali  possono  assicurare  i  propri
amministratori  contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro
mandato.
  6.  Al  fine  di  conferire certezza alla posizione previdenziale e
assistenziale dei soggetti destinatari dei benefici di cui al comma 1
e'  consentita  l'eventuale  ripetizione  degli  oneri  assicurativi,
assistenziali  e previdenziali, entro cinque anni dalla data del loro
versamento,  se precedente alla data di entrata in vigore della legge
3 agosto 1999, n. 265, ed entro tre anni se successiva.
                             Articolo 87
         Consigli di amministrazione delle aziende speciali

1. Fino all'approvazione della riforma in materia di servizi pubblici
locali,  ai  componenti dei consigli di amministrazione delle aziende
speciali  anche  consortili  si  applicano  le disposizioni contenute
nell'articolo   78,   comma   2,  nell'articolo  79,  commi  3  e  4,
nell'articolo 81, nell'articolo 85 e nell'articolo 86.

TITOLO IV
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

CAPO I
Uffici e personale

                             Articolo 88
Disciplina applicabile agli uffici ed al personale degli enti locali

1.  All'ordinamento  degli  uffici e del personale degli enti locali,
ivi  compresi  i  dirigenti ed i segretari comunali e provinciali, si
applicano le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,   e   successive   modificazioni  ed  integrazioni,  e  le  altre
disposizioni  di  legge  in  materia di organizzazione e lavoro nelle
pubbliche amministrazioni nonche' quelle contenute nel presente testo
unico.
                             Articolo 89
                                Fonti

1.   Gli   enti  locali  disciplinano,  con  propri  regolamenti,  in
conformita'  allo  statuto, l'ordinamento generale degli uffici e dei
servizi,   in   base   a   criteri  di  autonomia,  funzionalita'  ed
economicita'  di  gestione  e  secondo principi di professionalita' e
responsabilita'.

2.  La  potesta' regolamentare degli enti locali si esercita, tenendo
conto  di  quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale,
nelle seguenti materie:

a) responsabilita'   giuridiche   attinenti   ai   singoli  operatori
   nell'espletamento delle procedure amministrative;
b) organi,   uffici,  modi  di  conferimento  della  titolarita'  dei
   medesimi;
c) principi fondamentali di organizzazione degli uffici;
d) procedimenti  di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento
   al lavoro;
e) ruoli, dotazioni organiche e loro consistenza complessiva;
f) garanzia della liberta' di insegnamento ed autonomia professionale
   nello  svolgimento  dell'attivita'  didattica,  scientifica  e  di
   ricerca;
g) disciplina  della  responsabilita'  e  delle  incompatibilita' tra
   impiego  nelle pubbliche amministrazioni ed altre attivita' e casi
   di divieto di cumulo di impieghi e incarichi pubblici.

3. I regolamenti di cui al comma 1, nella definizione delle procedure
per   le   assunzioni,   fanno   riferimento   ai   principi  fissati
dall'articolo  36  del  decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.

4.  In  mancanza  di  disciplina regolamentare sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi o per la parte non disciplinata dalla stessa, si
applica  la  procedura  di  reclutamento  prevista  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.

5.  Gli  enti  locali, nel rispetto dei principi fissati dal presente
testo unico, provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni
organiche,   nonche'  all'organizzazione  e  gestione  del  personale
nell'ambito  della propria autonomia normativa ed organizzativa con i
soli  limiti  derivanti  dalle  proprie capacita' di bilancio e dalle
esigenze  di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro
attribuiti.  Restano  salve  le  disposizioni dettate dalla normativa
concernente gli enti locali dissestati e strutturalmente deficitari.

6.  Nell'ambito  delle leggi, nonche' dei regolamenti di cui al comma
1,  le  determinazioni  per l'organizzazione degli uffici e le misure
inerenti  alla  gestione  dei  rapporti  di  lavoro  sono assunte dai
soggetti  preposti  alla  gestione  con  la  capacita' e i poteri del
privato datore di lavoro.
                             Articolo 90
        Uffici di supporto agli organi di direzione politica

1.  Il  regolamento  sull'ordinamento degli uffici e dei servizi puo'
prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del
sindaco,  del  presidente  della  provincia,  della  giunta  o  degli
assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
loro  attribuite  dalla  legge,  costituiti  da dipendenti dell'ente,
ovvero,   salvo   che  per  gli  enti  dissestati  o  strutturalmente
deficitari,   da   collaboratori   assunti   con  contratto  a  tempo
determinato,  i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione,
sono collocati in aspettativa senza assegni.

2.  Al  personale assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato  si  applica  il contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale degli enti locali.

3.  Con  provvedimento  motivato della giunta, al personale di cui al
comma  2  il  trattamento economico accessorio previsto dai contratti
collettivi  puo' essere sostituito da un unico emolumento comprensivo
dei  compensi  per  il  lavoro  straordinario,  per  la produttivita'
collettiva e per la qualita' della prestazione individuale.
                             Articolo 91
                             Assunzioni

1.  Gli  enti  locali  adeguano  i  propri ordinamenti ai principi di
funzionalita'  e  di  ottimizzazione  delle  risorse  per il migliore
funzionamento  dei  servizi  compatibilmente  con  le  disponibilita'
finanziarie   e   di   bilancio.   Gli   organi   di   vertice  delle
amministrazioni  locali sono tenuti alla programmazione triennale del
fabbisogno  di  personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge
12  marzo  1999,  n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle
spese del personale.

2.   Gli   enti   locali   ai   quali  non  si  applicano  discipline
autorizzatorie  delle assunzioni, programmano le proprie politiche di
assunzioni  adeguandosi  ai  principi  di riduzione complessiva della
spesa  di  personale,  in particolare per nuove assunzioni, di cui ai
commi   2-bis,   3,  3-bis  e  3-ter  dell'articolo  39  del  decreto
legislativo  27  dicembre  1997,  n.  449,  per  quanto  applicabili,
realizzabili  anche mediante l'incremento della quota di personale ad
orario  ridotto  o  con  altre  tipologie contrattuali flessibili nel
quadro   delle   assunzioni   compatibili  con  gli  obiettivi  della
programmazione   e   giustificate  dai  processi  di  riordino  o  di
trasferimento di funzioni e competenze.

3.  Gli  enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente
deficitarie  possono  prevedere  concorsi  interamente  riservati  al
personale  dipendente,  solo  in  relazione  a  particolari profili o
figure professionali caratterizzati da una professionalita' acquisita
esclusivamente all'interno dell'ente.

4.  Per gli enti locali le graduatorie concorsuali rimangono efficaci
per   un  termine  di  tre  anni  dalla  data  di  pubblicazione  per
l'eventuale   copertura   dei   posti  che  si  venissero  a  rendere
successivamente  vacanti  e  disponibili, fatta eccezione per i posti
istituiti  o  trasformati  successivamente all'indizione del concorso
medesimo.
                             Articolo 92
      Rapporti di lavoro a tempo determinato e a tempo parziale

1.  Gli  enti  locali  possono  costituire rapporti di lavoro a tempo
parziale  e a tempo determinato, pieno o parziale, nel rispetto della
disciplina vigente in materia. I dipendenti degli enti locali a tempo
parziale,  purche'  autorizzati dall'amministrazione di appartenenza,
possono prestare attivita' lavorativa presso altri enti.

2.  Nei  comuni  interessati  da  mutamenti demografici stagionali in
relazione  a  flussi turistici o a particolari manifestazioni anche a
carattere  periodico,  al  fine  di  assicurare  il  mantenimento  di
adeguati  livelli quantitativi e qualitativi dei servizi pubblici, il
regolamento  puo'  prevedere  particolari  modalita' di selezione per
l'assunzione   del   personale   a  tempo  determinato  per  esigenze
temporanee  o  stagionali, secondo criteri di rapidita' e trasparenza
ed  escludendo  ogni  forma di discriminazione. Si applicano, in ogni
caso,  le  disposizioni  dei commi 7 e 8 dell'articolo 36 del decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
                             Articolo 93
                    Responsabilita' patrimoniale

1.  Per  gli  amministratori  e per il personale degli enti locali si
osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilita' degli
impiegati civili dello Stato.

2.  Il tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di
pubblico  denaro  o sia incaricato della gestione dei beni degli enti
locali,  nonche' coloro che si ingeriscano negli incarichi attribuiti
a  detti  agenti  devono  rendere il conto della loro gestione e sono
soggetti  alla giurisdizione della Corte dei conti secondo le norme e
le procedure previste dalle leggi vigenti.

3.  Gli  agenti  contabili  degli enti locali, salvo che la Corte dei
conti   lo   richieda,   non  sono  tenuti  alla  trasmissione  della
documentazione   occorrente   per   il   giudizio  di  conto  di  cui
all'articolo  74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, ed agli
articoli 44 e seguenti del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214.

4.  L'azione  di  responsabilita'  si  prescrive in cinque anni dalla
commissione   del  fatto.  La  responsabilita'  nei  confronti  degli
amministratori  e  dei  dipendenti  dei  comuni  e  delle province e'
personale  e  non  si  estende agli eredi salvo il caso in cui vi sia
stato  illecito  arricchimento del dante causa e conseguente illecito
arricchimento degli eredi stessi.
                             Articolo 94
                    Responsabilita' disciplinare

1.  Qualora  ricorra  alcuna delle condizioni di cui alle lettere a),
b),  c),  d) ed e) del comma 1 dell'articolo 58, nonche' alle lettere
a),  b) e c) del comma 1 dell'articolo 59 nei confronti del personale
dipendente  delle  amministrazioni  locali,  compresi  gli  enti  ivi
indicati,  si  fa  luogo  alla immediata sospensione dell'interessato
dalla  funzione  o dall'ufficio ricoperti. La sospensione e' disposta
dal responsabile dell'ufficio secondo la specifica competenza, con le
modalita' e procedure previste dai rispettivi ordinamenti. A tal fine
i  provvedimenti  emanati  dal  giudice sono comunicati, a cura della
cancelleria  del tribunale o della segreteria del pubblico ministero,
ai  responsabili  delle  amministrazioni o enti locali indicati nelle
predette disposizioni.

2.  Al  personale  dipendente di cui al comma precedente si applicano
altresi'  le  disposizioni del comma 5 dell'articolo 58 e del comma 6
dell'articolo 59 previa attivazione del procedimento disciplinare.
                             Articolo 95
                Dati sul personale degli enti locali

1.   Il   Ministero  dell'interno  aggiorna  periodicamente,  sentiti
l'Associazione  nazionale  comuni  italiani  (Anci),  l'Unione  delle
province  d'Italia  (Upi) e l'Unione nazionale comuni, comunita' enti
montani  (Uncem),  i  dati  del  censimento generale del personale in
servizio presso gli enti locali.

2.  Resta  ferma  la  disciplina  sulla  banca  dati  sulle dotazioni
organiche   degli  enti  locali  prevista  dall'articolo  16-ter  del
decreto-legge  18  gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.
                             Articolo 96
                Riduzione degli organismi collegiali

1.  Al  fine di conseguire risparmi di spese e recuperi di efficienza
nei  tempi  dei  procedimenti  amministrativi i consigli e le giunte,
secondo  le rispettive competenze, con provvedimento da emanare entro
sei  mesi  dall'inizio  di  ogni esercizio finanziario, individuano i
comitati,  le commissioni, i consigli ed ogni altro organo collegiale
con   funzioni   amministrative   ritenuti   indispensabili   per  la
realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione o dell'ente
interessato.  Gli organismi non identificati come indispensabili sono
soppressi   a   decorrere  dal  mese  successivo  all'emanazione  del
provvedimento.  Le  relative funzioni sono attribuite all'ufficio che
riveste preminente competenza nella materia.

CAPO II
Segretari comunali e provinciali

                             Articolo 97
                          Ruolo e funzioni

1.  Il  comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente
dall'Agenzia   autonoma  per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali  e  provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo
di cui all'articolo 98.

2.   Il   segretario   comunale   e  provinciale  svolge  compiti  di
collaborazione  e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei
confronti   degli   organi   dell'ente  in  ordine  alla  conformita'
dell'azione   amministrativa   alle   leggi,   allo   statuto  ed  ai
regolamenti.

3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della
facolta'  prevista  dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al
provvedimento  di nomina del direttore generale disciplinano, secondo
l'ordinamento  dell'ente e nel rispetto del loro distinti ed autonomi
ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.

4.  Il  segretario  sovrintende  allo  svolgimento delle funzioni dei
dirigenti  e ne coordina l'attivita', salvo quando ai sensi e per gli
effetti  del  comma  1  dell'articolo  108 il sindaco e il presidente
della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario
inoltre:

a) partecipa  con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle
   riunioni   del   consiglio   e   della   giunta   e   ne  cura  la
   verbalizzazione;
b) esprime  il  parere  di cui all'articolo 49, in relazione alle sue
   competenze,  nel  caso  in  cui  l'ente non abbia responsabili dei
   servizi;
c) puo'  rogare  tutti  i  contratti  nei  quali  l'ente  e' parte ed
   autenticare  scritture  private ed atti unilaterali nell'interesse
   dell'ente;
d) esercita  ogni  altra  funzione  attribuitagli dallo statuto o dai
   regolamenti,  o  conferitagli  dal  sindaco o dal presidente della
   provincia;
e) esercita  le  funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista
   dall'articolo 108, comma 4.

5.  Il  regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, puo'
prevedere   un   vicesegretario   per   coadiuvare  il  segretario  e
sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

6.  Il  rapporto  di  lavoro  dei segretari comunali e provinciali e'
disciplinato   dai   contratti   collettivi   ai  sensi  del  decreto
legislativo  3  febbraio  1993,  n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.
                             Articolo 98
                           Albo nazionale

1. L'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali, al quale si
accede per concorso, e' articolato in sezioni regionali.

2.  Il  numero  complessivo  degli  iscritti all'albo non puo' essere
superiore  al  numero  dei comuni e delle province ridotto del numero
delle  sedi unificate, maggiorato di una percentuale determinata ogni
due  anni  dal  consiglio  di  amministrazione  dell'Agenzia  di  cui
all'articolo  102 e funzionale all'esigenza di garantire una adeguata
opportunita'  di  scelta  da  parte  dei  sindaci e dei presidenti di
provincia.

3. I comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario
comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Sezione regionale
dell'Agenzia.

4. L'iscrizione all'albo e' subordinata al possesso dell'abilitazione
concessa   dalla   Scuola   superiore   per   la   formazione   e  la
specializzazione  dei dirigenti della pubblica amministrazione locale
ovvero    dalla    sezione    autonoma    della    Scuola   superiore
dell'amministrazione dell'interno.

5.  Al  relativo  corso  si  accede mediante concorso nazionale a cui
possono  partecipare i laureati in giurisprudenza, scienze politiche,
economia.
                             Articolo 99
                               Nomina

1. Il sindaco e il presidente della provincia nominano il segretario,
che    dipende    funzionalmente   dal   capo   dell'amministrazione,
scegliendolo tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 98.

2.  Salvo  quanto  disposto  dall'articolo  100,  la nomina ha durata
corrispondente  a  quella  del  mandato  del sindaco o del presidente
della   provincia   che   lo   ha   nominato.   Il  segretario  cessa
automaticamente  dall'incarico  con  la  cessazione  del  mandato del
sindaco  e  del presidente della provincia, continuando ad esercitare
le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario.

3.  La  nomina  e'  disposta non prima di sessanta giorni e non oltre
centoventi  giorni  dalla  data  di  insediamento  del  sindaco e del
presidente   della  provincia,  decorsi  i  quali  il  segretario  e'
confermato.
                            Articolo 100
                               Revoca

1.  Il segretario puo' essere revocato con provvedimento motivato del
sindaco  o del presidente della provincia, previa deliberazione della
giunta, per violazione dei doveri d'ufficio.
                              Art. 101
                     Disponibilita' e mobilita'

  1.  Il segretario comunale o provinciale non confermato, revocato o
comunque   privo   di   incarico   e'   collocato   in  posizione  di
disponibilita' per la durata massima di (( due anni )).
  2. Durante il periodo di disponibilita' rimane iscritto all'albo ed
e' posto a disposizione dell'Agenzia autonoma di cui all'articolo 102
per le attivita' dell'Agenzia stessa o per l'attivita' di consulenza,
nonche'  per  incarichi  di  supplenza  e  di  reggenza,  ovvero  per
l'espletamento  di  funzioni  corrispondenti alla qualifica rivestita
presso  altre amministrazioni pubbliche che lo richiedano con oneri a
carico  dell'ente  presso  cui  presta  servizio.  Per  il periodo di
disponibilita'  al  segretario  compete  il  trattamento economico in
godimento in relazione agli incarichi conferiti.
  2-bis.   Durante  il  periodo  in  cui  il  segretario  comunale  o
provinciale   e'   utilizzato  in  posizione  di  distacco,  comando,
aspettativa,  fuori  ruolo  o  altra  analoga  posizione presso altre
amministrazioni  pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge,
il termine di collocamento in disponibilita' resta sospeso.
  3.   Nel   caso  di  collocamento  in  disponibilita'  per  mancato
raggiungimento  di risultati imputabile al segretario oppure motivato
da  gravi  e ricorrenti violazioni dei doveri d'ufficio, allo stesso,
salva  diversa  sanzione,  compete il trattamento economico tabellare
spettante per la sua qualifica detratti i compensi percepiti a titolo
di indennita' per l'espletamento degli incarichi di cui al comma 2.
  4.  Decorsi  ((  due  anni  ))  senza  che  abbia preso servizio in
qualita'  di  titolare  in  altra  sede il segretario viene collocato
d'ufficio  in  mobilita' presso altre pubbliche amministrazioni nella
piena salvaguardia della posizione giuridica ed economica.
  4-bis.  Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  23-bis del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai segretari comunali
e provinciali equiparati ai dirigenti statali ai fini delle procedure
di  mobilita'  per  effetto  del  contratto  collettivo  nazionale di
lavoro.  Alla  cessazione  dell'incarico,  il  segretario  comunale o
provinciale   viene   collocato  nella  posizione  di  disponibilita'
nell'ambito dell'albo di appartenenza.
 
                              Art. 102 
ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO  2010,  N.  78,  CONVERTITO  CON
     MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 .(42) ((52)) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (42) 
  Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122) ha disposto (con l'art. 7,  comma  31-ter)
che l'Agenzia  autonoma  per  la  gestione  dell'albo  dei  segretari
comunali e provinciali, istituita dal presente articolo e'  soppressa
e (con  l'art.  7,  comma  31-septies)  che  tutti  i  richiami  alla
soppressa  Agenzia  sono   da   intendere   riferiti   al   Ministero
dell'interno. 
Inoltre,  ha  disposto  (con  l'art.  7,  comma  31-sexies)  che   il
contributo a carico delle amministrazioni provinciali  e  dei  comuni
previsto dal comma 5  del  presente  articolo  e'  soppresso  dal  1°
gennaio 2011 e dalla medesima data sono corrispondentemente ridotti i
contributi ordinari delle amministrazioni provinciali e  dei  comuni,
per  essere  destinati   alla   copertura   degli   oneri   derivanti
dall'applicazione del comma 31-ter del medesimo d.l. 78/2010. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (52) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14,  nel  modificare  l'art.  7,  comma
31-sexies  del  D.L.  31  maggio  2010,   n.   78,   convertito   con
modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n.  122,  ha  conseguentemente
disposto (con l'art. 15, comma 5) che il termine di cui  all'articolo
7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio  2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,  n.
122, che dispone la modifica del comma 5 del  presente  articolo,  e'
ulteriormente prorogato  di  180  giorni  decorrenti  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
                              Art. 103
((ARTICOLO  ABROGATO  DAL  D.L. 31 MAGGIO 2010, N. 78, CONVERTITO CON
          MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N. 122 ))
                            Articolo 104
Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione  locale  e scuole
                     regionali e interregionali

1. L'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento contabile della
Scuola   superiore  per  la  formazione  e  la  specializzazione  dei
dirigenti della pubblica amministrazione locale e delle scuole di cui
al  comma 2 sono disciplinati con regolamento, determinando i criteri
per  l'eventuale  stipula  di  convenzioni  per l'attivita' formativa
anche in sede decentrata con istituti, enti, societa' di formazione e
ricerca.

2.  L'Agenzia  istituisce  scuole  regionali ed interregionali per la
formazione e la specializzazione dei segretari comunali e provinciali
e  dei  dirigenti  della  pubblica amministrazione locale ovvero puo'
avvalersi,  previa  convenzione,  della sezione autonoma della Scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno.
                            Articolo 105
                     Regioni a statuto speciale

1.  Le  regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano  disciplinano  le  materie  di  cui  al presente capo con
propria legislazione.

2.  Nel  territorio  della  regione  Trentino  -  Alto  Adige,  fino,
all'emanazione    di   apposita   legge   regionale,   rimane   ferma
l'applicazione del titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118.
                            Articolo 106
                  Disposizioni finali e transitorie

1.  Fino  alla  stipulazione  di una diversa disciplina del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro  resta ferma la classificazione dei
comuni  e  delle  province  ai  fini dell'assegnazione del segretario
prevista dalle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della
Repubblica 23 giugno 1972, n. 749.

2. I segretari gia' iscritti alla sezione speciale dell'albo ai sensi
dell'articolo  17,  comma  82,  della legge 15 maggio 1997, n. 127, e
trasferiti  presso  altre  pubbliche  amministrazioni, permangono nel
ruolo  statale  e  mantengono  ad esaurimento qualifica e trattamento
economico pensionabile in godimento.

3.  Ai  fini  dell'attuazione  della  legge  8  marzo  1999, n. 50, i
segretari  comunali di cui all'articolo 18, comma 14, del decreto del
Presidente  della  Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, o all'articolo
39,  comma  22,  della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere
collocati  o  mantenuti  in  posizione di fuori ruolo con decreto del
Presidente  del  Consiglio  dei Ministri, anche dopo il trasferimento
alle  amministrazioni  di  destinazione  e  con effetto dalla data di
entrata  in  vigore  della  citata  legge  n.  50 del 1999. Gli oneri
relativi  al  trattamento  economico, fondamentale ed accessorio, dei
predetti  dipendenti  rimangono a carico dell'Agenzia autonoma per la
gestione   dell'albo  dei  segretari  comunali  fino  alla  data  del
trasferimento  alle  amministrazioni di destinazione; successivamente
sono  a  queste  imputate.  Analogamente si provvede, con decreto del
Ministro  dell'interno,  di  concerto con il Ministro per la funzione
pubblica,  per  i  segretari comunali in servizio presso il Ministero
dell'interno  ai  sensi  dell'articolo  34,  comma 2, del decreto del
Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465.

CAPO III
Dirigenza ed incarichi

                            Articolo 107
              Funzioni e responsabilta' della dirigenza

1.  Spetta  ai  dirigenti  la  direzione  degli  uffici e dei servizi
secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti.
Questi  si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di
controllo  politico-amministrativo  spettano  agli organi di governo,
mentre   la   gestione   amministrativa,  finanziaria  e  tecnica  e'
attribuita  ai  dirigenti  mediante  autonomi  poteri  di  spesa,  di
organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

2.  Spettano  ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli
atti  e  provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione
verso  l'esterno,  non  ricompresi  espressamente dalla legge o dallo
statuto    tra    le    funzioni    di    indirizzo    e    controllo
politico-amministrativo  degli  organi  di  governo  dell'ente  o non
rientranti  tra  le funzioni del segretario o del direttore generale,
di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3.  Sono  attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli
obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati
dai  medesimi organi tra i quali in particolare, secondo le modalita'
stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilita' delle procedure d'appalto e di concorso;
c) la stipulazione dei contratti;
d) gli  atti  di  gestione  finanziaria, ivi compresa l'assunzione di
   impegni di spesa;
e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
f) i  provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui
   rilascio  presupponga  accertamenti e valutazioni, anche di natura
   discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge,
   dai  regolamenti,  da  atti generali di indirizzo, ivi comprese le
   autorizzazioni e le concessioni edilizie;
g) tutti  i  provvedimenti  di sospensione dei lavori, abbattimento e
   riduzione  in pristino di competenza comunale, nonche' i poteri di
   vigilanza  edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative
   previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia
   di   prevenzione   e   repressione   dell'abusivismo   edilizio  e
   paesaggistico-ambientale;
h) le  attestazioni,  certificazioni comunicazioni, diffide, verbali,
   autenticazioni,  legalizzazioni  ed  ogni  altro  atto costituente
   manifestazione di giudizio e di conoscenza;
i) gli  atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in
   base a questi, delegati dal sindaco.

4.  Le  attribuzioni  dei dirigenti, in applicazione del principio di
cui  all'articolo  1,  comma  4,  possono  essere  derogate  soltanto
espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

5.  A  decorrere  dalla  data di entrata in vigore del presente testo
unico,  le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I
titolo  III  l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti
amministrativi,  si  intendono  nel  senso che la relativa competenza
spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3,
e dall'articolo 54.

6.  I  dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in
relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa,
della efficienza e dei risultati della gestione.

7.  Alla  valutazione  dei dirigenti degli enti locali si applicano i
principi  contenuti  nell'articolo  5,  commi  1  e  2,  del  decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n. 286, secondo le modalita' previste
dall'articolo 147 del presente testo unico.
                            Articolo 108
                         Direttore generale

1. Il sindaco nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti
e  il  presidente  della provincia, previa deliberazione della giunta
comunale o provinciale, possono nominare un direttore generale, al di
fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, e
secondo  criteri  stabiliti  dal  regolamento di organizzazione degli
uffici  e  dei  servizi,  che provvede ad attuare gli indirizzi e gli
obiettivi  stabiliti  dagli  organi  di governo dell'ente, secondo le
direttive  impartite  dal sindaco o dal presidente della provincia, e
che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali
di  efficacia  ed  efficienza.  Compete  in  particolare al direttore
generale  la  predisposizione  del  piano  dettagliato  di  obiettivi
previsto  dall'articolo 197, comma 2, lettera a), nonche' la proposta
di  piano  esecutivo  di  gestione previsto dall'articolo 169. A tali
fini, al direttore generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni
loro  assegnate,  i  dirigenti dell'ente, ad eccezione del segretario
del comune e della provincia.

2.  Il  direttore  generale  e' revocato dal sindaco o dal presidente
della   provincia,  previa  deliberazione  della  giunta  comunale  o
provinciale.  La  durata  dell'incarico  non puo' eccedere quella del
mandato del sindaco o del presidente della provincia.

3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore  ai  15.000  abitanti e'
consentito  procedere  alla  nomina  del  direttore  generale  previa
stipula  di  convenzione  tra  comuni  le  cui  popolazioni assommate
raggiungano  i  15.000  abitanti.  In  tal caso il direttore generale
dovra'  provvedere  anche  alla  gestione  coordinata  o unitaria dei
servizi tra i comuni interessati.

4. Quando non risultino stipulate le convenzioni previste dal comma 3
e  in  ogni  altro  caso  in  cui il direttore generale non sia stato
nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco o
dal presidente della provincia al segretario.
                            Articolo 109
                Conferimento di funzioni dirigenziali

1.  Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, ai
sensi dell'articolo 50, comma 10, con provvedimento motivato e con le
modalita' fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei
servizi,  secondo  criteri  di competenza professionale, in relazione
agli  obiettivi  indicati  nel programma amministrativo del sindaco o
del   presidente   della   provincia  e  sono  revocati  in  caso  di
inosservanza  delle  direttive  del  sindaco  o  del presidente della
provincia, della giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di
mancato  raggiungimento  al termine di ciascun anno finanziario degli
obiettivi   assegnati   nel  piano  esecutivo  di  gestione  previsto
dall'articolo  169  o  per  responsabilita'  particolarmente  grave o
reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di
lavoro.   L'attribuzione   degli  incarichi  puo'  prescindere  dalla
precedente  assegnazione  di  funzioni  di  direzione  a  seguito  di
concorsi.

2.  Nei  comuni  privi  di  personale  di  qualifica  dirigenziale le
funzioni   di  cui  all'articolo  107,  commi  2  e  3,  fatta  salva
l'applicazione  dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere
attribuite,  a  seguito  di  provvedimento  motivato  del sindaco, ai
responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro
qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.
                              Art. 110
                        Incarichi a contratto

  1.  Lo  statuto  puo'  prevedere  che  la  copertura  dei  posti di
responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o
di  alta  specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo
determinato   di   diritto   pubblico   o,   eccezionalmente   e  con
deliberazione   motivata,   di  diritto  privato,  fermi  restando  i
requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
  2.  Il  regolamento  sull'ordinamento  degli  uffici e dei servizi,
negli  enti  in  cui e' prevista la dirigenza, stabilisce i limiti, i
criteri  e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori
della  dotazione  organica,  contratti  a  tempo  determinato  per  i
dirigenti  e  le  alte  specializzazioni,  fermi restando i requisiti
richiesti   per  la  qualifica  da  ricoprire.  Tali  contratti  sono
stipulati in misura complessivamente non superiore al 5 per cento del
totale della dotazione organica della dirigenza e dell'area direttiva
e  comunque  per  almeno una unita'. Negli altri enti, il regolamento
sull'ordinamento  degli  uffici  e dei servizi stabilisce i limiti, i
criteri  e le modalita' con cui possono essere stipulati, al di fuori
della   dotazione  organica,  solo  in  assenza  di  professionalita'
analoghe   presenti   all'interno   dell'ente,   contratti   a  tempo
determinato   di   dirigenti,   alte  specializzazioni  o  funzionari
dell'area  direttiva,  fermi  restando  i  requisiti richiesti per la
qualifica  da  ricoprire.  Tali  contratti  sono  stipulati in misura
complessivamente  non  superiore  al  5  per  cento  della  dotazione
organica dell'ente ((arrotondando il prodotto all'unita' superiore)),
o  ad una unita' negli enti con una dotazione organica inferiore alle
20 unita'.
  3.  I contratti di cui ai precedenti commi non possono avere durata
superiore  al  mandato  elettivo  del  sindaco o del presidente della
provincia  in  carica. Il trattamento economico, equivalente a quello
previsto  dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per
il   personale   degli   enti  locali,  puo'  essere  integrato,  con
provvedimento  motivato  della giunta, da una indennita' ad personam,
commisurata  alla specifica qualificazione professionale e culturale,
anche  in  considerazione  della  temporaneita'  del rapporto e delle
condizioni   di   mercato   relative   alle   specifiche   competenze
professionali.  Il  trattamento economico e l'eventuale indennita' ad
personam  sono  definiti  in  stretta  correlazione  con  il bilancio
dell'ente e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale.
  4.  Il contratto a tempo determinato e' risolto di diritto nel caso
in  cui  l'ente  locale dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle
situazioni strutturalmente deficitarie.
  5.   Il   rapporto  di  impiego  del  dipendente  di  una  pubblica
amministrazione  e'  risolto  di  diritto  con  effetto dalla data di
decorrenza  del  contratto  stipulato  con l'ente locale ai sensi del
comma  2.  L'amministrazione di provenienza dispone, subordinatamente
alla  vacanza del posto in organico o dalla data in cui la vacanza si
verifica,  la riassunzione del dipendente qualora lo stesso ne faccia
richiesta  entro  i 30 giorni successivi alla cessazione del rapporto
di lavoro a tempo determinato o alla data di disponibilita' del posto
in organico.
  6.  Per  obiettivi  determinati  e  con  convenzioni  a termine, il
regolamento  puo'  prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto
di professionalita'.
                            Articolo 111
            Adeguamento della disciplina della dirigenza

1.   Gli  enti  locali,  tenendo  conto  delle  proprie  peculiarita'
nell'esercizio  della  propria  potesta'  statutaria e regolamentare,
adeguano lo statuto ed il regolamento ai principi del presente capo e
del  capo  II  del  decreto  legislativo  del febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni ed integrazioni.

TITOLO V
SERVIZI E INTERVENTI PUBBLICI LOCALI

                              Art. 112
                       Servizi pubblici locali

  1.  Gli  enti  locali,  nell'ambito  delle  rispettive  competenze,
provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto
produzione di beni ed attivita' rivolte a realizzare fini sociali e a
promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunita' locali.
  2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 )).
  3. Ai servizi pubblici locali si applica il capo III del decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  286,  relativo  alla qualita' dei
servizi pubblici locali e carte dei servizi.
                              Art. 113
           (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi
               pubblici locali di rilevanza economica)

  1.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  che  disciplinano le
modalita'  di  gestione  ed  affidamento  dei servizi pubblici locali
concernono  la  tutela  della  concorrenza  e  sono  inderogabili  ed
integrative  delle  discipline  di  settore.  Restano  ferme le altre
disposizioni   di  settore  e  quelle  di  attuazione  di  specifiche
normative  comunitarie. Restano esclusi dal campo di applicazione del
presente  articolo  i settori disciplinati dai decreti legislativi 16
marzo 1999, n. 79, e 23 maggio 2000, n. 164.
  1-bis.  Le  disposizioni  del presente articolo non si applicano al
settore  del  trasporto  pubblico  locale  che resta disciplinato dal
decreto   legislativo   19   novembre  1997,  n.  422,  e  successive
modificazioni.
  2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta' degli impianti,
delle  reti  e  delle  altre  dotazioni  destinati  all'esercizio dei
servizi  pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma
13.
  2-bis.  Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli
impianti  di  trasporti  a  fune  per la mobilita' turistico-sportiva
eserciti in aree montane.
  3.   Le  discipline  di  settore  stabiliscono  i  casi  nei  quali
l'attivita'  di  gestione  delle reti e degli impianti destinati alla
produzione  dei servizi pubblici locali di cui al comma 1 puo' essere
separata  da  quella  di  erogazione  degli stessi. E', in ogni caso,
garantito   l'accesso  alle  reti  a  tutti  i  soggetti  legittimati
all'erogazione dei relativi servizi.
  4.  Qualora  sia separata dall'attivita' di erogazione dei servizi,
per la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni
  patrimoniali   gli  enti  locali,  anche  in  forma  associata,  si
    avvalgono:
a) di soggetti allo scopo costituiti, nella forma di societa' di
capitali  con  la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui
puo' essere affidata direttamente tale attivita' a condizione che gli
enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla societa'
un  controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la
societa'  realizzi  la  parte piu' importante della propria attivita'
con l'ente o gli enti pubblici che la controllano;
    b)  di  imprese  idonee,  da  individuare  mediante  procedure ad
evidenza pubblica, ai sensi del comma 7.
  5. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)).
  5-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)).
  5-ter.  In  ogni  caso  in  cui  la gestione della rete, separata o
integrata  con  l'erogazione  dei servizi, non sia stata affidata con
gara  ad  evidenza  pubblica, i soggetti gestori di cui ai precedenti
commi  provvedono  all'esecuzione  dei  lavori comunque connessi alla
gestione della rete esclusivamente mediante contratti di appalto o di
concessione di lavori pubblici, aggiudicati a seguito di procedure di
evidenza  pubblica, ovvero in economia nei limiti di cui all'articolo
24  della  legge  11  febbraio  1994,  n. 109, e all'articolo 143 del
regolamento  di  cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 21
dicembre  1999,  n.  554.  Qualora la gestione della rete, separata o
integrata  con  la  gestione  dei  servizi,  sia  stata  affidata con
procedure di gara, il soggetto gestore puo' realizzare direttamente i
lavori  connessi  alla  gestione  della  rete, purche' qualificato ai
sensi della normativa vigente e purche' la gara espletata abbia avuto
ad  oggetto  sia  la  gestione  del  servizio relativo alla rete, sia
l'esecuzione  dei  lavori  connessi.  Qualora,  invece, la gara abbia
avuto  ad  oggetto  esclusivamente  la gestione del servizio relativo
alla  rete,  il  gestore  deve  appaltare  i  lavori  a  terzi con le
procedure ad evidenza pubblica previste dalla legislazione vigente.
  6. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)).
  7. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)). ((39))
  8. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)).
  9.  Alla  scadenza  del  periodo  di  affidamento,  e in esito alla
successiva  gara  di  affidamento,  le  reti, gli impianti e le altre
dotazioni  patrimoniali  di  proprieta'  degli  enti  locali  o delle
societa'  di  cui  al  comma  13  sono  assegnati  al  nuovo gestore.
((PERIODO  ABROGATO  DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)). ((PERIODO
ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)).
  10.  E'  vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei
gestori  di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonche'
alla  concessione  da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni
per la gestione del servizio.
  11.  I rapporti degli enti locali con le societa' di erogazione del
servizio  e  con  le societa' di gestione delle reti e degli impianti
sono  regolati  da  contratti  di servizio, allegati ai capitolati di
gara,  che  dovranno  prevedere  i livelli dei servizi da garantire e
adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
  12.  L'ente  locale  puo'  cedere  in  tutto  o in parte la propria
partecipazione   nelle   societa'   erogatrici  di  servizi  mediante
procedure  ad  evidenza  pubblica  da  rinnovarsi  alla  scadenza del
periodo  di  affidamento.  Tale  cessione  non comporta effetti sulla
durata delle concessioni e degli affidamenti in essere.
  13.  Gli enti locali, anche in forma associata, nei casi in cui non
sia   vietato  dalle  normative  di  settore,  possono  conferire  la
proprieta'  delle  reti,  degli  impianti,  e  delle  altre dotazioni
patrimoniali  a  societa'  a  capitale  interamente  pubblico, che e'
incedibile.  Tali  societa'  pongono le reti, gli impianti e le altre
dotazioni  patrimoniali  a  disposizione dei gestori incaricati della
gestione  del  servizio  o,  ove  prevista la gestione separata della
rete,  dei  gestori  di quest'ultima, a fronte di un canone stabilito
dalla  competente  Autorita'  di  settore, ove prevista, o dagli enti
locali.   Alla  societa'  suddetta  gli  enti  locali  possono  anche
assegnare,  ai  sensi della lettera a) del comma 4, la gestione delle
reti, nonche' il compito di espletare le gare di cui al comma 5.
  14. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)).
  15.  Le  disposizioni  del  presente articolo non si applicano alle
regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano,  se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto
e dalle relative norme di attuazione.
  15-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)).
  15-ter. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)).
  15-quater.  ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 168)).
(30)
-------------
AGGIORNAMENTO (19)
  La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (in
G.U.   1a  s.s.  4/8/2004,  n.  30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  del  comma  7,  limitatamente  al secondo ed al terzo
periodo,  del  presente  articolo, nel testo sostituito dall'art. 35,
comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.
-------------
AGGIORNAMENTO (30)
  Il D.L. 25 giugno 2008, n.112 convertito, con modificazioni, con L.
6  agosto  2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 23-bis, comma 11) che
"L'articolo  113  del  testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive  modificazioni,  e' abrogato nelle parti incompatibili con
le disposizioni di cui al presente articolo."
-------------
AGGIORNAMENTO (39)
  Il  D.P.R.  7  settembre  2010,  n. 168 ha disposto (con l'art. 12,
comma   2)   che  "Le  leggi,  i  regolamenti,  i  decreti,  o  altri
provvedimenti, che fanno riferimento al comma 7 dell'articolo 113 del
decreto   legislativo   18   agosto   2000,   n.  267,  e  successive
modificazioni,  abrogato  dal  comma  1,  lettera  a),  si  intendono
riferiti al comma 1 dell'articolo 3 del presente regolamento".
                            Art. 113-bis
                (Gestione dei servizi pubblici locali
                    privi di rilevanza economica)

  1. Ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, i
servizi  pubblici  locali  privi  di rilevanza economica sono gestiti
mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) societa' a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti
   pubblici  titolari  del capitale sociale esercitino sulla societa'
   un  controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che
   la  societa'  realizzi  la  parte  piu'  importante  della propria
   attivita' con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.
  2.  E'  consentita  la  gestione in economia quando, per le modeste
dimensioni  o  per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno
procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
  3.  Gli  enti  locali possono procedere all'affidamento diretto dei
servizi  culturali  e  del  tempo  libero  anche  ad  associazioni  e
fondazioni da loro costituite o partecipate.
  4.  COMMA  ABROGATO  DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326
  5.  I  rapporti  tra  gli  enti  locali ed i soggetti erogatori dei
servizi  di  cui  al  presente articolo sono regolati da contratti di
servizio. ((19))
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
  La Corte costituzionale, con sentenza 13-27 luglio 2004, n. 272 (in
G.U.   1a  s.s.  4/8/2004,  n.  30)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale  del  presente  art. 113-bis, nel testo introdotto dal
comma 15 dell'art. 35 della legge n. 448 del 2001.
                            Articolo 114 
                   Aziende speciali ed istituzioni 
 
1. L'azienda speciale e' ente strumentale dell'ente locale dotato  di
personalita' giuridica, di autonomia  imprenditoriale  e  di  proprio
statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale. 
 
2.  L'istituzione  e'  organismo  strumentale  dell'ente  locale  per
l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. 
 
3. Organi  dell'azienda  e  dell'istituzione  sono  il  consiglio  di
amministrazione, il presidente e il direttore, al  quale  compete  la
responsabilita' gestionale. Le modalita' di  nomina  e  revoca  degli
amministratori sono stabilite dallo statuto dell'ente locale. 
 
4. L'azienda e l'istituzione informano la loro attivita' a criteri di
efficacia, efficienza ed economicita' ed hanno l'obbligo del pareggio
di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio  dei  costi  e  dei
ricavi, compresi i trasferimenti. 
 
5. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il  funzionamento  delle
aziende  speciali  sono  disciplinati  dal  proprio  statuto  e   dai
regolamenti, quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto
e dai regolamenti dell'ente locale da cui dipendono. 
 
((5-bis. A  decorrere  dall'anno  2013,  le  aziende  speciali  e  le
istituzioni sono assoggettate al patto di stabilita' interno  secondo
le modalita' definite, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con  i  Ministri  dell'interno  e  degli  affari
regionali, sentita la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali, da
emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal fine, le aziende  speciali  e
le istituzioni si iscrivono e depositano i propri bilanci al registro
delle imprese o nel repertorio delle notizie economico-amministrative
della Camera di commercio del proprio territorio entro il  31  maggio
di ciascun anno. L'Unioncamere trasmette al Ministero dell'economia e
delle finanze, entro il 30 giugno, l'elenco  delle  predette  aziende
speciali e istituzioni ed i relativi dati di bilancio.  Alle  aziende
speciali ed alle istituzioni si applicano le disposizioni del decreto
legislativo 12  aprile  2006,  n.163,  nonche'  le  disposizioni  che
stabiliscono, a carico degli enti locali: divieti o limitazioni  alle
assunzioni di personale;  contenimento  degli  oneri  contrattuali  e
delle  altre  voci  di  natura  retributiva  o  indennitaria  e   per
consulenze  anche  degli  amministratori;  obblighi  e  limiti   alla
partecipazione societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano
sull'osservanza del presente comma da parte dei soggetti indicati  ai
periodi precedenti.)) 
 
6. L'ente locale conferisce il capitale di  dotazione;  determina  le
finalita' e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la
vigilanza;  verifica  i  risultati  della  gestione;  provvede   alla
copertura degli eventuali costi sociali. 
 
7. Il collegio dei revisori dei conti dell'ente  locale  esercita  le
sue funzioni  anche  nei  confronti  delle  istituzioni.  Lo  statuto
dell'azienda speciale  prevede  un  apposito  organo,  di  revisione,
nonche' forme autonome di verifica della gestione. 
 
8. Ai fini di cui al comma 6 sono fondamentali i seguenti  atti  ((da
sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale.)): 
  a) il piano-programma, comprendente un contratto  di  servizio  che
disciplini i rapporti tra ente locale ed azienda speciale; 
  b) i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale; 
  c) il conto consuntivo; 
  d) il bilancio di esercizio. 
                              Art. 115
                Trasformazione delle aziende speciali
                       in societa' per azioni

  1.  I comuni, le province e gli altri enti locali possono, per atto
unilaterale, trasformare le aziende speciali in societa' di capitali,
di  cui  possono  restare azionisti unici per un periodo comunque non
superiore  a  due  anni dalla trasformazione. Il capitale iniziale di
tali societa' e' determinato dalla deliberazione di trasformazione in
misura  non  inferiore  al  fondo di dotazione delle aziende speciali
risultante  dall'ultimo bilancio di esercizio approvato e comunque in
misura non inferiore all'importo minimo richiesto per la costituzione
delle  societa'  medesime.  L'eventuale  residuo del patrimonio netto
conferito  e' imputato a riserve e fondi, mantenendo ove possibile le
denominazioni  e  le destinazioni previste nel bilancio delle aziende
originarie.  Le  societa'  conservano  tutti i diritti e gli obblighi
anteriori  alla  trasformazione  e  subentrano  pertanto  in  tutti i
rapporti attivi e passivi delle aziende originarie.
  2.  La  deliberazione  di  trasformazione  tiene luogo di tutti gli
adempimenti  in materia di costituzione delle societa' previsti dalla
normativa  vigente,  ferma  l'applicazione  delle  disposizioni degli
articoli 2330, commi terzo e quarto, e 2330-bis del codice civile.
  3.  Ai fini della definitiva determinazione dei valori patrimoniali
conferiti,  entro  tre  mesi  dalla  costituzione delle societa', gli
amministratori   devono   richiedere   a  un  esperto  designato  dal
presidente  del  tribunale  una  relazione giurata ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 2343, primo comma, del codice civile. Entro sei
mesi dal ricevimento di tale relazione gli amministratori e i sindaci
determinano   i   valori   definitivi   di  conferimento  dopo  avere
controllato  le  valutazioni  contenute  nella relazione stessa e, se
sussistono fondati motivi, aver proceduto alla revisione della stima.
Fino  a quando i valori di conferimento non sono stati determinati in
via definitiva le azioni delle societa' sono inalienabili.
  4. Le societa' di cui al comma 1 possono essere costituite anche ai
fini  dell'applicazione delle norme di cui al decreto-legge 21 maggio
1994,  n.  332,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
1994, n. 474.
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448.
  6. Il conferimento e l'assegnazione dei beni degli enti locali e
delle aziende speciali alle societa' di cui al comma 1 sono esenti da
imposizioni fiscali, dirette e indirette, statali e regionali.
  7.  La  deliberazione  di  cui  al  comma 1 puo' anche prevedere la
scissione  dell'Azienda,  speciale  e  la  destinazione a societa' di
nuova  costituzione  di un ramo aziendale di questa. Si applicano, in
tal  caso, per quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da
1  a  6  del  presente articolo, nonche' agli articoli 2504-septies e
2504-decies del codice civile.
  7-bis.  Le  disposizioni  di  cui  ai commi precedenti si applicano
anche  alla  trasformazione  dei consorzi, intendendosi sostituita al
consiglio   comunale   l'assemblea  consortile.  In  questo  caso  le
deliberazioni  sono  adottate  a maggioranza dei componenti; gli enti
locali che non intendono partecipare alla societa' hanno diritto alla
liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della
relativa quota di capitale.
  ((  7-ter.  Alla privatizzazione di enti ed aziende delle regioni a
statuto  ordinario  e  ad  autonomia  speciale, fermo restando quanto
stabilito  dalla  legislazione  regionale in materia, si applicano le
disposizioni  di  cui  ai  precedenti commi. Delle obbligazioni sorte
anteriormente  alla costituzione delle societa' di capitali di cui al
comma 1 rispondono in ogni caso le regioni. ))
                              Art. 116
               Societa' per azioni con partecipazione
                     minoritaria di enti locali

  1.  Gli enti locali possono, per l'esercizio di servizi pubblici ((
di  cui  all'articolo  113-bis  )) e per la realizzazione delle opere
necessarie  al  corretto  svolgimento  del  servizio,  nonche' per la
realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico,
che  non  rientrino,  ai  sensi  della vigente legislazione statale e
regionale,  nelle  competenze istituzionali di altri enti, costituire
apposite  societa'  per  azioni  senza  il  vincolo  della proprieta'
pubblica  maggioritaria  anche  in  deroga  ai  vincoli  derivanti da
disposizioni  di  legge  specifiche.  Gli enti interessati provvedono
alla  scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli
azionari  sul  mercato  con  procedure  di  evidenza pubblica. L'atto
costitutivo   delle   societa'  deve  prevedere  l'obbligo  dell'ente
pubblico di nominare uno o piu' amministratori e sindaci. Nel caso di
servizi  pubblici locali una quota delle azioni puo' essere destinata
all'azionariato diffuso e resta comunque sul mercato.
  2.  La  costituzione  di  societa'  miste con la partecipazione non
maggioritaria   degli   enti   locali  e'  disciplinata  da  apposito
regolamento   adottato   ai  sensi  dell'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge  31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,
dalla   legge  29  marzo  1995,  n.  95,  e  successive  modifiche  e
integrazioni.
  3.  Per  la  realizzazione  delle  opere  di  qualunque  importo si
applicano le norme vigenti di recepimento delle direttive comunitarie
in materia di lavori pubblici.
  4.  Fino  al  secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in
funzione  dell'opera,  l'ente  locale  partecipante potra' rilasciare
garanzia  fidejussoria agli istituti mutuanti in misura non superiore
alla propria quota di partecipazione alla societa' di cui al presente
articolo.
  5.  Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami
di  essi e di ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma
1,  anche  per la costituzione con atto unilaterale delle societa' di
cui  al medesimo comma, si applicano le disposizioni dell'articolo 7,
commi  1  e  2,  della  legge  30  luglio  1990, n. 218, e successive
modificazioni.
                            Articolo 117
                         Tariffe dei servizi

1.  Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici in
misura   tale   da   assicurare   l'equilibrio  economico-finanziario
dell'investimento e della connessa gestione. I criteri per il calcolo
della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:

a) la  corrispondenza  tra  costi  e  ricavi in modo da assicurare la
   integrale   copertura   dei  costi,  ivi  compresi  gli  oneri  di
   ammortamento tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale
   investito;
c) l'entita'  dei  costi di gestione delle opere, tenendo conto anche
   degli investimenti e della qualita' del servizio;
d) l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente
   con le prevalenti condizioni di mercato.

2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa
e'  determinata  e  adeguata  ogni  anno  dai  soggetti  proprietari,
attraverso  contratti di programma di durata poliennale, nel rispetto
del disciplinare e dello statuto conseguenti ai modelli organizzativi
prescelti.

3.  Qualora  i  servizi  siano  gestiti da soggetti diversi dall'ente
pubblico   per  effetto  di  particolari  convenzioni  e  concessioni
dell'ente  o per effetto del modello organizzativo di societa' mista,
la tariffa e' riscossa dal soggetto che gestisce i servizi pubblici.
                              Art. 118
                  Regime del trasferimento di beni

  1.  I  trasferimenti  di  beni  mobili  ed  immobili effettuati dai
comuni,  dalle  province  e  dai  consorzi  fra tali enti a favore di
aziende  speciali  o  di  ((  societa' di capitali di cui al comma 13
dell'articolo  113  ))  sono  esenti,  senza  limiti di valore, dalle
imposte  di  bollo, di registro, di incremento di valore, ipotecarie,
catastali  e  da  ogni  altra  imposta,  spesa,  tassa  o  diritto di
qualsiasi  specie  o  natura.  Gli  onorari  previsti  per  i  periti
designati   dal  tribunale  per  la  redazione  della  stima  di  cui
all'articolo 2343 del codice civile, nonche' gli onorari previsti per
i   notai  incaricati  della  redazione  degli  atti  conseguenti  ai
trasferimenti, sono ridotti alla meta'.
  2.  Le  disposizioni  previste  nel  comma  1 si applicano anche ai
trasferimenti   ed   alle  retrocessioni  di  aziende,  di  complessi
aziendali  o di rami di essi posti in essere nell'ambito di procedure
di  liquidazione  di  aziende  municipali  e provinciali o di aziende
speciali,  adottate  a norma delle disposizioni vigenti in materia di
revoca  del  servizio  e di liquidazione di aziende speciali, qualora
dette  procedure  siano  connesse  o  funzionali  alla  contestuale o
successiva costituzione di societa' per azioni, aventi per oggetto lo
svolgimento del medesimo servizio pubblico in precedenza svolto dalle
aziende  soppresse,  purche'  i beni, i diritti, le aziende o rami di
aziende  trasferiti  o  retrocessi  vengano  effettivamente conferiti
nella  costituenda  societa'  per  azioni.  Le stesse disposizioni si
applicano altresi' ai conferimenti di aziende, di complessi aziendali
o  di  rami  di  essi da parte delle province e dei comuni in sede di
costituzione  o  trasformazione  dei  consorzi  in aziende speciali e
consortili  ai  sensi  degli  articoli  31  e  274,  comma  4, per la
costituzione  di  societa'  per  azioni  ai  sensi dell'articolo 116,
ovvero per la costituzione, anche mediante atto unilaterale, da parte
di  enti  locali,  di  societa'  per azioni al fine di dismetterne le
partecipazioni  ai  sensi  del  decreto-legge 31 maggio 1994, n. 232,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
successive modificazioni.
  3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 )).
                            Articolo 119
Contratti   di   sponsorizzazione,   accordi   di   collaborazione  e
                             convenzioni

1.  In applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.
449,  al fine di favorire una migliore qualita' dei servizi prestati,
i  comuni,  le province e gli altri enti locali indicati nel presente
testo  unico,  possono  stipulare  contratti  di  sponsorizzazione ed
accordi  di collaborazione, nonche' convenzioni con soggetti pubblici
o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi.
                              Art. 120
                  Societa' di trasformazione urbana

  1.  Le citta' metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione
della  provincia  e  della  regione,  possono costituire societa' per
azioni  per  progettare  e  realizzare  interventi  di trasformazione
urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine
le  deliberazioni  dovranno  in ogni caso prevedere che gli azionisti
privati  delle  societa' per azioni siano scelti tramite procedura di
evidenza pubblica.
  ((   2.  Le  societa'  di  trasformazione  urbana  provvedono  alla
preventiva  acquisizione  degli immobili interessati dall'intervento,
alla  trasformazione  e  alla  commercializzazione  degli  stessi. Le
acquisizioni  possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle
procedure di esproprio da parte del comune.
  3.  Gli immobili interessati dall'intervento di trasformazione sono
individuati  con  delibera  del  consiglio comunale. L'individuazione
degli  immobili  equivale a dichiarazione di pubblica utilita', anche
per  gli immobili non interessati da opere pubbliche. Gli immobili di
proprieta'  degli  enti  locali  interessati  dall'intervento possono
essere conferiti alla societa' anche a titolo di concessione )).
  4.  I  rapporti  tra  gli  enti  locali azionisti e la societa' per
azioni  di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione
contenente, a pena di nullita', gli obblighi e i diritti delle parti.
                              Art. 121
    ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327)) ((4))
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AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.P.R.  8  giugno  2001,  n.  327,  come modificato dal D.L. 23
novembre  2001,  n.  411,  convertito  con  modificazioni dalla L. 31
dicembre  2001,  n.  463,  ha  disposto  (con  l'art. 59, comma 1) la
proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo
dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
  Il  D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto
2002,  n.  166  ha  disposto  (con  l'art.  59,  comma  1) la proroga
dell'entrata  in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30
giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
  Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002,  n.  122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002,
n.  185  ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata
in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002
al 30 giugno 2003.
  Il  D.P.R.  8  giugno  2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27
dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga
dell'entrata  in  vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1
gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
                            Articolo 122
                      Lavori socialmente utili

1. Restano salve le competenze dei comuni e delle province in materia
di  lavori  socialmente utili, previste dall'articolo 4, commi 6, 7 e
8,  del  decreto-legge  31  gennaio  1995,  n.  26,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  marzo  1995,  n.  95,  e successive
modifiche ed integrazioni.
                              Art. 123
                          Norma transitoria

  1.   Resta   fermo  l'obbligo  per  gli  enti  locali  di  adeguare
l'ordinamento   delle  aziende  speciali  alle  disposizioni  di  cui
all'articolo 114; gli enti locali iscrivono per gli effetti di cui al
primo comma dell'articolo 2331 del codice civile, le aziende speciali
nel registro delle imprese.
  2.  Restano  salvi  gli  effetti  degli atti e dei contratti che le
medesime  aziende  speciali  hanno posto in essere anteriormente alla
data  di attuazione del registro delle imprese, di cui all'articolo 8
della legge 29 dicembre 1993, n. 580.
  3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 2001, N.448 )).

TITOLO VI
CONTROLLI

CAPO I
Controllo sugli atti

                            Articolo 124
                  Pubblicazione delle deliberazioni

1.   Tutte  le  deliberazioni  del  comune  e  della  provincia  sono
pubblicate   mediante   affissione   all'albo  pretorio,  nella  sede
dell'ente,   per   quindici   giorni  consecutivi,  salvo  specifiche
disposizioni di legge.

2.  Tutte  le  deliberazioni  degli altri enti locali sono pubblicate
mediante  affissione all'albo pretorio del comune ove ha sede l'ente,
per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni.
                            Articolo 125
           Comunicazione delle deliberazioni ai capigruppo

1.  Contestualmente all'affissione all'albo le deliberazioni adottate
dalla  giunta  sono  trasmesse  in elenco ai capigruppo consiliari; i
relativi  testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle norme
stabilite dallo statuto o dal regolamento.
                            Articolo 126
Deliberazioni  soggette  in via necessaria al controllo preventivo di
                            legittimita'

1.  Il  controllo  preventivo di legittimita' di cui all'articolo 130
della   Costituzione   sugli  atti  degli  enti  locali  si  esercita
esclusivamente sugli statuti dell'ente, sui regolamenti di competenza
del consiglio, esclusi quelli attinenti all'autonomia organizzativa e
contabile dello stesso consiglio, sui bilanci annuali e pluriennali e
relative   variazioni,  adottate  o  ratificate  dal  consiglio,  sul
rendiconto della gestione, secondo le disposizioni del presente testo
unico.

2. Il controllo preventivo di legittimita' si estende anche agli atti
delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
                            Articolo 127
                         Controllo eventuale

1.  Le  deliberazioni della giunta e del consiglio sono sottoposte al
controllo,  nei  limiti  delle  illeggittimita' denunziate, quando un
quarto  dei  consiglieri  provinciali o un quarto dei consiglieri nei
comuni  con  popolazione superiore a 15.000 abitanti ovvero un quinto
dei  consiglieri nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti ne
facciano  richiesta  scritta e motivata con l'indicazione delle norme
violate, entro dieci giorni dall'affissione all'albo pretorio, quando
le deliberazioni stesse riguardino:

a) appalti  e affidamento di servizi o forniture di importo superiore
   alla soglia di rilievo comunitario;
b) dotazioni organiche e relative variazioni;
c) assunzioni del personale.

2.  Nei  casi  previsti  dal  comma 1, il controllo e' esercitato dal
comitato  regionale  di controllo ovvero, se istituito, dal difensore
civico  comunale o provinciale. L'organo che procede al controllo, se
ritiene  che  la  deliberazione  sia illegittima, ne da comunicazione
all'ente,  entro  quindici  giorni  dalla  richiesta,  e lo invita ad
eliminare  i  vizi riscontrati. In tal caso, se l'ente non ritiene di
modificare  la  delibera, essa acquista efficacia se viene confermata
con  il  voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti il
consiglio.

3.  La  giunta  puo'  altresi'  sottoporre al controllo preventivo di
legittimita'   dell'organo   regionale   di   controllo   ogni  altra
deliberazione dell'ente secondo le modalita' di cui all'articolo 133.
                            Articolo 128
                   Comitato regionale di controllo

1.  Per  l'esercizio  del controllo di legittimita' e' istituito, con
decreto  del presidente della giunta regionale, il comitato regionale
di controllo sugli atti dei comuni e delle province.

2.  Sono  disciplinate  con legge regionale l'elezione, a maggioranza
qualificata dei componenti del comitato regionale di controllo di cui
all'articolo  130,  comma  1,  lettera  a)  e comma 2 prima parte, la
tempestiva  sostituzione  degli  stessi in caso di morte, dimissioni,
decadenza  per  reiterate  assenze  ingiustificate o incompatibilita'
sopravvenuta, nonche' per la supplenza del presidente.

3.  La  legge  regionale  puo', articolare il comitato in sezioni per
territorio   o   per  materia,  salvaguardando  con  forme  opportune
l'unitarieta'  di indirizzo. A tal fine la regione, in collaborazione
con  gli  uffici  del comitato, cura la pubblicazione periodica delle
principali  decisioni  del  comitato  regionale  di  controllo con le
relative motivazioni di riferimento.

4.  Le  pronunce degli organi di controllo previsti nel presente capo
sono provvedimenti definitivi.

5.   I   componenti   dei   comitati   regionali  di  controllo  sono
personalmente  e  solidalmente  responsabili nei confronti degli enti
locali  per  i  danni  a  questi  arrecati  con  dolo  o  colpa grave
nell'esercizio delle loro funzioni.
                            Articolo 129
      Servizi di consulenza del comitato regionale di controllo

1.  Possono  essere  attivati  nell'ambito  dei comitati regionali di
controllo  servizi  di  consulenza  ai  quali gli enti locali possono
rivolgersi  al  fine  di  ottenere  preventivi elementi valutativi in
ordine   all'adozione   di   atti   o  provvedimenti  di  particolare
complessita'   o   che  attengano  ad  aspetti  nuovi  dell'attivita'
deliberativa.   La   regione  disciplina  con  propria  normativa  le
modalita' organizzative e di espletamento dei servizi di consulenza.
                            Articolo 130
                      Composizione del comitato

1.  Il  comitato  regionale di controllo e ogni sua eventuale sezione
sono composti:

a) da quattro esperti eletti dal consiglio regionale, di cui:
1) uno iscritto da almeno dieci anni nell'albo degli avvocati, scelto
   in una terna proposta dal competente ordine professionale;

2) uno   iscritto   da   almeno   dieci  anni  all'albo  dei  dottori
   commercialisti  o dei ragionieri, scelto in una terna proposta dai
   rispettivi ordini professionali;
3) uno  scelto  tra  chi  abbia ricoperto complessivamente per almeno
   cinque  anni  la carica di sindaco, di presidente della provincia,
   di consigliere regionale o di parlamentare nazionale, ovvero tra i
   funzionari  statali,  regionali o degli enti locali in quiescenza,
   con qualifica non inferiore a dirigente od equiparata;
4) uno  scelto  tra  i  magistrati  o  gli  avvocati  dello  Stato in
   quiescenza,  o tra i professori di ruolo di universita' in materie
   giuridiche  ed  amministrative  ovvero  tra i segretari comunali o
   provinciali in quiescenza;
b) da  un  esperto  designato  dal commissario del Governo scelto fra
   funzionari  dell'Amministrazione  civile  dell'interno in servizio
   nelle rispettive province.

2. Il consiglio regionale elegge non piu' di due componenti supplenti
aventi  i  requisiti  di  cui  alla  lettera a) del comma 1; un terzo
supplente,  avente i requisiti di cui alla lettera b) del comma 1, e'
designato dal commissario del Governo.

3. In caso di assenza od impedimento dei componenti effettivi, di cui
rispettivamente  alle  lettere a) e b) del comma 1, intervengono alle
sedute  i  componenti  supplenti,  eletti  o  designati per la stessa
categoria.

4.  Il  comitato  ed  ogni  sua  sezione eleggono nel proprio seno il
presidente  ed  un  vicepresidente scelti tra i componenti eletti dal
consiglio regionale.

5. Funge da segretario un funzionario della regione.

6. Il comitato e le sezioni sono rinnovati integralmente a seguito di
nuove  elezioni  del  consiglio  regionale, nonche' quando si dimetta
contemporaneamente la maggioranza dei rispettivi componenti.

7.  Il  presidente  ed  il vicepresidente del comitato, se dipendenti
pubblici,  sono  collocati  fuori  ruolo; se dipendenti privati, sono
collocati in aspettativa non retribuita.

8.  Ai  componenti  del  comitato  si  applicano le norme relative ai
permessi ed alle aspettative previsti per gli amministratori locali.
                            Articolo 131
                 Incompatibilita' ed ineleggibilita'

1.  Non  possono  essere  eletti e non possono far parte dei comitati
regionali di controllo:

a) i deputati, i senatori, i parlamentari europei;
b)i consiglieri e gli assessori regionali;
c) gli  amministratori  di  enti  locali  o  di altri enti soggetti a
   controllo  del comitato, nonche' coloro che abbiano ricoperto tali
   cariche   nell'anno  precedente  alla  costituzione  del  medesimo
   comitato;
d) coloro  che  si  trovano  nelle condizioni di ineleggibilita' alle
   cariche di cui alle lettere b) e c), con esclusione dei magistrati
   e dei funzionari dello Stato;
e) i  dipendenti  ed  i  contabili  della regione e degli enti locali
   sottoposti  al  controllo  del  comitato  nonche' i dipendenti dei
   partiti presenti nei consigli degli enti locali della regione;
f) i  componenti  di  altro  comitato  regionale di controllo o delle
   sezioni di esso;
g) coloro  che  prestano  attivita' di consulenza o di collaborazione
   presso la regione o enti sottoposti al controllo regionale;
h) coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti a
   livello  provinciale,  regionale  o  nazionale, nonche' coloro che
   abbiano   ricoperto   tali  incarichi  nell'anno  precedente  alla
   costituzione del comitato.
                            Articolo 132
                     Funzionamento del comitato

1.  Il funzionamento dei comitati regionali di controllo e delle loro
sezioni,  le  indennita' da attribuire ai componenti, le funzioni del
presidente  e  del  vicepresidente,  le  forme  di  pubblicita' della
attivita' dei comitati e di consultazione delle decisioni, nonche' il
rilascio di copie di esse sono disciplinati dalla legge regionale.

2.  Le spese per il funzionamento dei comitati regionali di controllo
e  dei  loro  uffici,  nonche'  la corresponsione di un'indennita' di
carica ai componenti sono a carico della regione.

3. La regione provvede alle strutture serventi del comitato regionale
di  controllo  ispirandosi  ai principi dell'adeguatezza funzionale e
dell'autonomia dell'organo.
                            Articolo 133
         Modalita' del controllo preventivo di legittimita'

1.   Il   controllo   di  legittimita'  comporta  la  verifica  della
conformita'  dell'atto  alle  norme  vigenti ed alle norme statutarie
specificamente indicate nel provvedimento di annullamento, per quanto
riguarda  la competenza, la forma e la procedura, e rimanendo esclusa
ogni   diversa   valutazione   dell'interesse   pubblico  perseguito.
Nell'esame del bilancio preventivo e del rendiconto della gestione il
controllo  di legittimita' comprende la coerenza interna degli atti e
la  corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni,
nonche' con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

2.  Il  comitato  regionale  di  controllo,  entro dieci giorni dalla
ricezione  degli atti di cui all'articolo 126, comma 1, puo' disporre
l'audizione   dei   rappresentanti   dell'ente   deliberante  o  puo'
richiedere, per una sola volta, chiarimenti o elementi integrativi di
giudizio in forma scritta. In tal caso il termine per l'esercizio del
controllo  viene  sospeso  e  riprende  a  decorrere dalla data della
trasmissione  dei chiarimenti o elementi integrativi o dell'audizione
dei rappresentanti.

3. Il comitato puo' indicare all'ente interessato le modificazioni da
apportare  alle risultanze del rendiconto della gestione con l'invito
ad adottarle entro il termine massimo di trenta giorni.

4.  Nel caso di mancata adozione delle modificazioni entro il termine
di  cui al comma 3, o di annullamento della deliberazione di adozione
del  rendiconto  della  gestione  da parte del comitato di controllo,
questo provvede alla nomina di uno o piu' commissari per la redazione
del conto stesso.

5.   Non  puo'  essere  riesaminato  il  provvedimento  sottoposto  a
controllo  nel  caso  di  annullamento in sede giurisdizionale di una
decisione negativa di controllo.
                            Articolo 134
                  Esecutivita' delle deliberazioni

1.  La deliberazione soggetta al controllo necessario di legittimita'
deve  essere  trasmessa  a  pena  di decadenza entro il quinto giorno
successivo  all'adozione.  Essa  diventa esecutiva se entro 30 giorni
dalla  trasmissione  della  stessa il comitato regionale di controllo
non  trasmetta  all'ente  interessato  un  provvedimento  motivato di
annullamento.  Le  deliberazioni diventano comunque esecutive qualora
prima  del  decorso  dello  stesso  termine  il comitato regionale di
controllo   dia   comunicazione  di  non  aver  riscontrato  vizi  di
legittimita'.

2.  Nel  caso  delle  deliberazioni soggette a controllo eventuale la
richiesta  di  controllo  sospende  l'esecutivita'  delle stesse fino
all'avvenuto esito del controllo.

3.  Le  deliberazioni  non  soggette  a  controllo  necessario  o non
sottoposte  a  controllo eventuale diventano esecutive dopo il decimo
giorno dalla loro pubblicazione.

4.  Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta
possono  essere  dichiarate  immediatamente  eseguibili  con  il voto
espresso dalla maggioranza dei componenti.
                            Articolo 135
               Comunicazione deliberazioni al prefetto

1.  Il Prefetto, nell'esercizio dei poteri conferitigli dalla legge o
a  lui  delegati dal Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2,
comma,   2-quater,   del  decreto-legge  29  ottobre  1991,  n.  345,
convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,
e  successive  modificazioni  ed integrazioni, qualora ritenga, sulla
base  di  fondati elementi comunque acquisiti, che esistano tentativi
di infiltrazioni di tipo mafioso nelle attivita' riguardanti appalti,
concessioni,  subappalti,  cottimi, noli a caldo o contratti similari
per la realizzazione di opere e di lavori pubblici, ovvero quando sia
necessario  assicurare  il regolare svolgimento delle attivita' delle
pubbliche  amministrazioni,  richiede  ai competenti organi statali e
regionali  gli  interventi  di controllo e sostitutivi previsti dalla
legge.

2.  Ai  medesimi  fini indicati nel comma 1 il prefetto puo' chiedere
che  siano  sottoposte  al  controllo  preventivo  di legittimita' le
deliberazioni  degli  enti  locali relative ad acquisti, alienazioni,
appalti  ed  in  generale  a  tutti i contratti, con le modalita' e i
termini   previsti   dall'articolo   133,   comma   1.   Le  predette
deliberazioni    sono    comunicate   al   prefetto   contestualmente
all'affissione all'albo.
                            Articolo 136
   Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori

1.  Qualora  gli  enti  locali,  sebbene  invitati a provvedere entro
congruo  termine,  ritardino  o omettano di compiere atti obbligatori
per  legge,  si  provvede a mezzo di commissario ad acta nominato dal
difensore  civico  regionale,  ove  costituito,  ovvero  dal comitato
regionale  di  controllo.  Il  commissario  ad  acta  provvede  entro
sessanta giorni dal conferimento dell'incarico.
                            Articolo 137
                   Poteri sostitutivi del Governo

1.  Con  riferimento  alle  funzioni e ai compiti spettanti agli enti
locali,  in  caso di accertata inattivita' che comporti inadempimento
agli  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  alla  Unione  europea o
pericolo di grave pregiudizio agli interessi nazionali, il Presidente
del  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro competente per
materia,   assegna  all'ente  inadempiente  un  congruo  termine  per
provvedere.

2.  Decorso  inutilmente  tale  termine,  il  Consiglio dei Ministri,
sentito  il soggetto inadempiente, nomina un commissario che provvede
in via sostitutiva.

3. In casi di assoluta urgenza, non si applica la procedura di cui al
comma 1 e il Consiglio dei Ministri puo' adottare il provvedimento di
cui  al  comma  2,  su  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro competente. Il provvedimento in
tal  modo  adottato  ha  immediata  esecuzione  ed  e' immediatamente
comunicato  alla Conferenza Stato-citta' e autonomie locali allargata
ai  rappresentanti  delle  comunita' montane, che ne puo' chiedere il
riesame,  nei  termini  e  con  gli effetti previsti dall'articolo 8,
comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4.  Restano  ferme  le  disposizioni in materia di poteri sostitutivi
previste dalla legislazione vigente.
                            Articolo 138
                     Annullamento straordinario

1.  In applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge
23   agosto   1988,   n.   400,  il  Governo,  a  tutela  dell'unita'
dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione  del  Consiglio  dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'interno,   ha   facolta',  in  qualunque  tempo,  di  annullare,
d'ufficio  o  su  denunzia,  sentito  il Consiglio di Stato, gli atti
degli enti locali viziati da illegittimita'.
                            Articolo 139
                         Pareri obbligatori

1.  Ai  pareri  obbligatori  delle  amministrazioni statali, anche ad
ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a
tutela  statale,  regionale  e  subregionale, prescritti da qualsiasi
norma   avente   forza   di   legge  ai  fini  della  programmazione,
progettazione  ed  esecuzione di opere pubbliche o di altre attivita'
degli  enti  locali,  si  applicano  le disposizioni dell'articolo 16
della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive  modifiche ed
integrazioni, salvo specifiche disposizioni di legge.
                            Articolo 140
                            Norma finale

1.  Le  disposizioni  del presente capo si applicano anche agli altri
enti  di cui all'articolo 2, compresi i consorzi cui partecipano enti
locali,  con  esclusione  di  quelli  che gestiscono attivita' aventi
rilevanza economica ed imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto,
dei  consorzi  per  la  gestione  dei  servizi  sociali, intendendosi
sostituiti  alla giunta e al consiglio del comune o della provincia i
corrispondenti organi di governo.

CAPO II

Controllo sugli organi

                            Articolo 141
   Scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali
  1.  I  consigli  comunali e provinciali vengono sciolti con decreto
del   Presidente   della   Repubblica,   su   proposta  del  Ministro
dell'interno:
    a)  quando compiano atti contrari alla Costituzione o per gravi e
persistenti  violazioni  di legge, nonche' per gravi motivi di ordine
pubblico;
    b)  quando  non  possa essere assicurato il normale funzionamento
degli organi e dei servizi per le seguenti cause:
      1)  impedimento  permanente,  rimozione, decadenza, decesso del
sindaco o del presidente della provincia;
      2) dimissioni del sindaco o del presidente della provincia;
      3)  cessazione  dalla carica per dimissioni contestuali, ovvero
rese anche con atti separati purche' contemporaneamente presentati al
protocollo  dell'ente, della meta' piu' uno dei membri assegnati, non
computando a tal fine il sindaco o il presidente della provincia;
      4)  riduzione  dell'organo  assembleare  per  impossibilita' di
surroga alla meta' dei componenti del consiglio;
    c) quando non sia approvato nei termini il bilancio.
    ((c-bis)  nelle  ipotesi in cui gli enti territoriali al di sopra
dei   mille   abitanti   siano   sprovvisti  dei  relativi  strumenti
urbanistici  generali  e  non  adottino tali strumenti entro diciotto
mesi  dalla data di elezione degli organi. In questo caso, il decreto
di  scioglimento  del  consiglio e' adottato su proposta del Ministro
dell'interno  di  concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.))
  2.  Nella  ipotesi di cui alla lettera c) del comma 1, trascorso il
termine  entro  il  quale il bilancio deve essere approvato senza che
sia  stato  predisposto  dalla  giunta  il  relativo schema, l'organo
regionale di controllo nomina un commissario affinche' lo predisponga
d'ufficio  per sottoporlo al consiglio. In tal caso e comunque quando
il  consiglio  non  abbia approvato nei termini di legge lo schema di
bilancio  predisposto  dalla  giunta, l'organo regionale di controllo
assegna  al consiglio, con lettera notificata ai singoli consiglieri,
un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione, decorso
il    quale    si   sostituisce,   mediante   apposito   commissario,
all'amministrazione  inadempiente.  Del  provvedimento sostitutivo e'
data  comunicazione  al  prefetto  che  inizia  la  procedura  per lo
scioglimento del consiglio.
  ((2-bis.  Nell'ipotesi  di  cui  alla  lettera  c-bis) del comma 1,
trascorso  il termine entro il quale gli strumenti urbanistici devono
essere   adottati,   la   regione   segnala   al  prefetto  gli  enti
inadempienti.  Il prefetto invita gli enti che non abbiano provveduto
ad  adempiere all'obbligo nel termine di quattro mesi. A tal fine gli
enti  locali  possono  attivare  gli  interventi,  anche sostitutivi,
previsti   dallo   statuto   secondo   criteri   di  neutralita',  di
sussidiarieta'  e di adeguatezza. Decorso infruttuosamente il termine
di  quattro mesi, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento
del consiglio)).
  3.  Nei casi diversi da quelli previsti dal numero 1) della lettera
b)  del  comma  1,  con  il  decreto di scioglimento si provvede alla
nomina  di  un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli
con il decreto stesso.
  4.  Il  rinnovo  del  consiglio  nelle ipotesi di scioglimento deve
coincidere con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
  5.   I   consiglieri   cessati   dalla  carica  per  effetto  dello
scioglimento   continuano   ad   esercitare,  fino  alla  nomina  dei
successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti.
  6. Al decreto di scioglimento e' allegata la relazione del Ministro
contenente  i  motivi del provvedimento; dell'adozione del decreto di
scioglimento  e'  data  immediata  comunicazione  al  Parlamento.  Il
decreto  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica
italiana.
  7.  Iniziata  la  procedura di cui ai commi precedenti ed in attesa
del  decreto  di  scioglimento,  il  prefetto,  per motivi di grave e
urgente  necessita',  puo'  sospendere,  per  un periodo comunque non
superiore  a  novanta  giorni,  i  consigli  comunali e provinciali e
nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell'ente.
  8.   Ove   non  diversamente  previsto  dalle  leggi  regionali  le
disposizioni  di  cui  al  presente  articolo si applicano, in quanto
compatibili, agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1 ed
ai   consorzi   tra   enti   locali.  Il  relativo  provvedimento  di
scioglimento  degli  organi  comunque denominati degli enti locali di
cui   al   presente  comma  e'  disposto  con  decreto  del  Ministro
dell'interno.
                              Art. 142
          Rimozione e sospensione di amministratori locali

  1.  Con decreto del Ministro dell'interno il sindaco, il presidente
della provincia, i presidenti dei consorzi e delle comunita' montane,
i  componenti  dei consigli e delle giunte, i presidenti dei consigli
circoscrizionali possono essere rimossi quando compiano atti contrari
alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge o per
gravi motivi di ordine pubblico.
  ((  1-bis.  Nei  territori  in  cui  vige lo stato di emergenza nel
settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge
24  febbraio  1992,  n.  225,  in  caso  di  grave inosservanza degli
obblighi  posti  a carico delle province inerenti alla programmazione
ed  organizzazione  del  recupero  e  dello smaltimento dei rifiuti a
livello  provinciale  ed  alla  individuazione delle zone idonee alla
localizzazione  degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti,
ovvero  in  caso  di grave inosservanza di specifici obblighi posti a
carico  dei  comuni  inerenti  alla  disciplina  delle  modalita' del
servizio  di  raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta
differenziata,  della  promozione del recupero delle diverse frazioni
di  rifiuti,  della  raccolta  e  trasporto  dei  rifiuti  primari di
imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo
3  aprile  2006,  n.  152,  anche  come  precisati dalle ordinanze di
protezione civile, il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione
dell'emergenza   assegna  all'ente  interessato  un  congruo  termine
perentorio  per  adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso
inutilmente   tale   termine,   su  proposta  motivata  del  medesimo
Sottosegretario, con decreto del Ministro dell'interno possono essere
rimossi  il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei
consigli e delle giunte. ))
  2.   In  attesa  del  decreto,  il  prefetto  puo'  sospendere  gli
amministratori di cui al comma 1 qualora sussistano motivi di grave e
urgente necessita'.
  3. Sono fatte salve le disposizioni dettate dagli articoli 58 e 59.
                              Art. 143.
        (( (Scioglimento dei consigli comunali e provinciali
conseguente a fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo
mafioso o similare. Responsabilita' dei dirigenti e dipendenti) )).

  ((  1.  Fuori  dai  casi  previsti  dall'articolo  141,  i consigli
comunali  e  provinciali  sono  sciolti  quando,  anche  a seguito di
accertamenti  effettuati  a norma dell'articolo 59, comma 7, emergono
concreti,  univoci  e  rilevanti  elementi  su collegamenti diretti o
indiretti  con la criminalita' organizzata di tipo mafioso o similare
degli amministratori di cui all'articolo 77, comma 2, ovvero su forme
di  condizionamento  degli stessi, tali da determinare un'alterazione
del  procedimento  di formazione della volonta' degli organi elettivi
ed   amministrativi   e   da   compromettere   il  buon  andamento  o
l'imparzialita' delle amministrazioni comunali e provinciali, nonche'
il  regolare  funzionamento  dei servizi ad esse affidati, ovvero che
risultino  tali  da  arrecare  grave  e perdurante pregiudizio per lo
stato della sicurezza pubblica.
  2.  Al  fine  di verificare la sussistenza degli elementi di cui al
comma  1  anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al  direttore  generale,  ai  dirigenti  ed  ai  dipendenti dell'ente
locale,  il prefetto competente per territorio dispone ogni opportuno
accertamento,   di   norma   promuovendo   l'accesso   presso  l'ente
interessato.   In  tal  caso,  il  prefetto  nomina  una  commissione
d'indagine,    composta    da    tre    funzionari   della   pubblica
amministrazione,  attraverso  la quale esercita i poteri di accesso e
di   accertamento   di  cui  e'  titolare  per  delega  del  Ministro
dell'interno   ai   sensi   dell'articolo   2,  comma  2-quater,  del
decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  dicembre 1991, n. 410. Entro tre mesi dalla data di
accesso,  rinnovabili  una  volta per un ulteriore periodo massimo di
tre  mesi,  la  commissione  termina  gli  accertamenti e rassegna al
prefetto le proprie conclusioni.
  3.  Entro  il  termine  di quarantacinque giorni dal deposito delle
conclusioni   della   commissione  d'indagine,  ovvero  quando  abbia
comunque diversamente acquisito gli elementi di cui al comma 1 ovvero
in  ordine  alla sussistenza di forme di condizionamento degli organi
amministrativi   ed   elettivi,  il  prefetto,  sentito  il  comitato
provinciale  per  l'ordine  e  la sicurezza pubblica integrato con la
partecipazione   del  procuratore  della  Repubblica  competente  per
territorio,  invia al Ministro dell'interno una relazione nella quale
si  da'  conto  della  eventuale sussistenza degli elementi di cui al
comma  1  anche con riferimento al segretario comunale o provinciale,
al direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale.
Nella relazione sono, altresi', indicati gli appalti, i contratti e i
servizi interessati dai fenomeni di compromissione o interferenza con
la criminalita' organizzata o comunque connotati da condizionamenti o
da  una  condotta  antigiuridica. Nei casi in cui per i fatti oggetto
degli  accertamenti di cui al presente articolo o per eventi connessi
sia   pendente  procedimento  penale,  il  prefetto  puo'  richiedere
preventivamente   informazioni   al   procuratore   della  Repubblica
competente,  il  quale,  in  deroga  all'articolo  329  del codice di
procedura  penale,  comunica  tutte  le  informazioni che non ritiene
debbano rimanere segrete per le esigenze del procedimento.
  4.  Lo  scioglimento  di cui al comma 1 e' disposto con decreto del
Presidente  della  Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno,
previa  deliberazione del Consiglio dei ministri entro tre mesi dalla
trasmissione  della relazione di cui al comma 3, ed e' immediatamente
trasmesso  alle  Camere. Nella proposta di scioglimento sono indicati
in   modo  analitico  le  anomalie  riscontrate  ed  i  provvedimenti
necessari  per  rimuovere  tempestivamente  gli  effetti piu' gravi e
pregiudizievoli   per   l'interesse  pubblico;  la  proposta  indica,
altresi', gli amministratori ritenuti responsabili delle condotte che
hanno  dato  causa  allo  scioglimento. Lo scioglimento del consiglio
comunale  o  provinciale  comporta  la  cessazione  dalla  carica  di
consigliere, di sindaco, di presidente della provincia, di componente
delle  rispettive  giunte  e di ogni altro incarico comunque connesso
alle  cariche  ricoperte,  anche se diversamente disposto dalle leggi
vigenti  in  materia  di  ordinamento  e  funzionamento  degli organi
predetti.
  5.  Anche nei casi in cui non sia disposto lo scioglimento, qualora
la  relazione prefettizia rilevi la sussistenza degli elementi di cui
al  comma  1 con riferimento al segretario comunale o provinciale, al
direttore  generale,  ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo
dell'ente  locale, con decreto del Ministro dell'interno, su proposta
del  prefetto,  e'  adottato  ogni  provvedimento utile a far cessare
immediatamente il pregiudizio in atto e ricondurre alla normalita' la
vita   amministrativa   dell'ente,   ivi   inclusa   la   sospensione
dall'impiego  del  dipendente,  ovvero  la  sua destinazione ad altro
ufficio  o  altra  mansione  con  obbligo  di  avvio del procedimento
disciplinare da parte dell'autorita' competente.
  6.   A  decorrere  dalla  data  di  pubblicazione  del  decreto  di
scioglimento   sono   risolti   di   diritto  gli  incarichi  di  cui
all'articolo  110,  nonche'  gli  incarichi di revisore dei conti e i
rapporti  di consulenza e di collaborazione coordinata e continuativa
che  non siano stati rinnovati dalla commissione straordinaria di cui
all'articolo 144 entro quarantacinque giorni dal suo insediamento.
  7. Nel caso in cui non sussistano i presupposti per lo scioglimento
o  l'adozione  di  altri provvedimenti di cui al comma 5, il Ministro
dell'interno,  entro  tre  mesi dalla trasmissione della relazione di
cui  al  comma  3,  emana  comunque  un  decreto  di  conclusione del
procedimento   in   cui  da'  conto  degli  esiti  dell'attivita'  di
accertamento.  Le modalita' di pubblicazione dei provvedimenti emessi
in   caso  di  insussistenza  dei  presupposti  per  la  proposta  di
scioglimento  sono disciplinate dal Ministro dell'interno con proprio
decreto.
  8.  Se  dalla  relazione  prefettizia  emergono concreti, univoci e
rilevanti  elementi  su  collegamenti tra singoli amministratori e la
criminalita'  organizzata  di  tipo mafioso, il Ministro dell'interno
trasmette  la  relazione  di cui al comma 3 all'autorita' giudiziaria
competente  per territorio, ai fini dell'applicazione delle misure di
prevenzione previste nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1
della legge 31 maggio 1965, n. 575.
  9.   Il  decreto  di  scioglimento  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale.   Al  decreto  sono  allegate  la  proposta  del  Ministro
dell'interno  e la relazione del prefetto, salvo che il Consiglio dei
ministri  disponga  di  mantenere  la  riservatezza  su  parti  della
proposta  o  della  relazione nei casi in cui lo ritenga strettamente
necessario.
  10.  Il  decreto  di  scioglimento  conserva  i suoi effetti per un
periodo da dodici mesi a diciotto mesi prorogabili fino ad un massimo
di  ventiquattro mesi in casi eccezionali, dandone comunicazione alle
Commissioni   parlamentari  competenti,  al  fine  di  assicurare  il
regolare funzionamento dei servizi affidati alle amministrazioni, nel
rispetto   dei   principi   di  imparzialita'  e  di  buon  andamento
dell'azione amministrativa. Le elezioni degli organi sciolti ai sensi
del  presente  articolo  si  svolgono  in occasione del turno annuale
ordinario  di cui all'articolo 1 della legge 7 giugno 1991, n. 182, e
successive  modificazioni.  Nel  caso in cui la scadenza della durata
dello  scioglimento  cada nel secondo semestre dell'anno, le elezioni
si  svolgono  in  un  turno  straordinario da tenersi in una domenica
compresa  tra  il 15 ottobre e il 15 dicembre. La data delle elezioni
e'  fissata  ai  sensi  dell'articolo 3 della citata legge n. 182 del
1991,   e  successive  modificazioni.  L'eventuale  provvedimento  di
proroga  della  durata  dello  scioglimento  e' adottato non oltre il
cinquantesimo  giorno  antecedente alla data di scadenza della durata
dello  scioglimento  stesso,  osservando  le procedure e le modalita'
stabilite nel comma 4.
  11.  Fatta  salva  ogni  altra  misura  interdittiva  ed accessoria
eventualmente   prevista,   gli   amministratori  responsabili  delle
condotte  che  hanno  dato causa allo scioglimento di cui al presente
articolo  non  possono  essere  candidati  alle  elezioni  regionali,
provinciali,  comunali  e  circoscrizionali,  che  si  svolgono nella
regione   nel  cui  territorio  si  trova  l'ente  interessato  dallo
scioglimento, limitatamente al primo turno elettorale successivo allo
scioglimento  stesso, qualora la loro incandidabilita' sia dichiarata
con   provvedimento   definitivo.   Ai   fini   della   dichiarazione
d'incandidabilita'  il  Ministro  dell'interno invia senza ritardo la
proposta  di  scioglimento  di cui al comma 4 al tribunale competente
per  territorio,  che  valuta la sussistenza degli elementi di cui al
comma  1  con riferimento agli amministratori indicati nella proposta
stessa.  Si  applicano, in quanto compatibili, le procedure di cui al
libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile.
  12.  Quando ricorrono motivi di urgente necessita', il prefetto, in
attesa  del decreto di scioglimento, sospende gli organi dalla carica
ricoperta,   nonche'   da  ogni  altro  incarico  ad  essa  connesso,
assicurando  la  provvisoria amministrazione dell'ente mediante invio
di commissari. La sospensione non puo' eccedere la durata di sessanta
giorni e il termine del decreto di cui al comma 10 decorre dalla data
del provvedimento di sospensione.
  13.  Si  fa  luogo comunque allo scioglimento degli organi, a norma
del  presente  articolo, quando sussistono le condizioni indicate nel
comma 1, ancorche' ricorrano le situazioni previste dall'articolo 141
)).
                              Art. 144
   Commissione straordinaria e Comitato di sostegno e monitoraggio

  1.  Con  il  decreto  di  scioglimento  di  cui all'articolo 143 e'
nominata  una commissione straordinaria per la gestione dell'ente, la
quale  esercita  le attribuzioni che le sono conferite con il decreto
stesso.   La  commissione  e'  composta  di  tre  membri  scelti  tra
funzionari dello Stato, in servizio o in quiescenza, e tra magistrati
della  giurisdizione  ordinaria  o  amministrativa  in quiescenza. La
commissione  rimane  in  carica fino allo svolgimento del primo turno
elettorale utile.
  2.  Presso  il  Ministero  dell'interno e' istituito, con personale
della  amministrazione,  un  comitato  di  sostegno e di monitoraggio
dell'azione  delle  commissioni straordinarie di cui al comma 1 e dei
comuni riportati a gestione ordinaria.
  3.   Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  adottato  a  norma
dell'articolo  17,  comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
determinate  le  modalita'  di  organizzazione  e funzionamento della
commissione  straordinaria per l'esercizio delle attribuzioni ad essa
conferite, le modalita' di pubblicizzazione degli atti adottati dalla
commissione   stessa,   nonche'  le  modalita'  di  organizzazione  e
funzionamento, del comitato di cui al comma 2.
                              Art. 145
                       Gestione straordinaria

  1.  Quando  in  relazione  alle  situazioni  indicate  nel  comma 1
dell'articolo  143  sussiste  la necessita' di assicurare il regolare
funzionamento  dei  servizi  degli  enti  nei  cui confronti e' stato
disposto lo scioglimento, il prefetto, su richiesta della commissione
straordinaria  di  cui  al  comma 1 dell'articolo 144, puo' disporre,
anche in deroga alle norme vigenti, l'assegnazione in via temporanea,
in  posizione  di  comando  o distacco, di personale amministrativo e
tecnico  di  amministrazioni  ed enti pubblici, previa intesa con gli
stessi,  ove  occorra  anche  in  posizione  di  sovraordinazione. Al
personale  assegnato  spetta  un compenso mensile lordo proporzionato
alle  prestazioni  da  rendere,  stabilito dal prefetto in misura non
superiore  al  50  per  cento  del  compenso spettante a ciascuno dei
componenti  della  commissione straordinaria, nonche', ove dovuto, il
trattamento  economico  di  missione  stabilito  dalla  legge  per  i
dipendenti   dello  Stato  in  relazione  alla  qualifica  funzionale
posseduta  nell'amministrazione di appartenenza. Tali competenze sono
a  carico dello Stato e sono corrisposte dalla prefettura, sulla base
di idonea documentazione giustificativa, sugli accreditamenti emessi,
in   deroga   alle  vigenti  disposizioni  di  legge,  dal  Ministero
dell'interno.  La prefettura, in caso di ritardo nell'emissione degli
accreditamenti  e'  autorizzata  a  prelevare le somme occorrenti sui
fondi  in  genere  della  contabilita' speciale. Per il personale non
dipendente  dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato.
la  prefettura  provvede  al  rimborso  al  datore  di  lavoro  dello
stipendio  lordo,  per la parte proporzionalmente corrispondente alla
durata  delle  prestazioni  rese. Agli oneri derivanti dalla presente
disposizione  si  provvede con una quota parte del 10 per cento delle
somme  di  denaro  confiscate ai sensi della legge 31 maggio 1965, n.
575,  e  successive modificazioni, nonche' del ricavato delle vendite
disposte  a  norma dell'articolo 4, commi 4 e 6, del decreto-legge 14
giugno  1989,  n.  230,  convertito,  con modificazioni dalla legge 4
agosto  1989,  n.  282, relative ai beni mobili o immobili ed ai beni
costituiti in azienda confiscati ai sensi della medesima legge n. 575
del  1965.  Alla scadenza del periodo di assegnazione, la commissione
straordinaria   potra'   rilasciare,  sulla  base  della  valutazione
dell'attivita'    prestata    dal   personale   assegnato,   apposita
certificazione di lodevole servizio che costituisce titolo valutabile
ai  fini  della  progressione  di  carriera  e nei concorsi interni e
pubblici  nelle  amministrazioni  dello  Stato, delle regioni e degli
enti locali.
  2. Per far fronte a situazioni di gravi disservizi e per avviare la
sollecita   realizzazione   di   opere  pubbliche  indifferibili,  la
commissione  straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, entro
il  termine  di sessanta giorni dall'insediamento, adotta un piano di
priorita'  degli  interventi,  anche  con riferimento a progetti gia'
approvati  e non eseguiti. Gli atti relativi devono essere nuovamente
approvati dalla commissione straordinaria. La relativa deliberazione,
esecutiva a norma di legge, e' inviata entro dieci giorni al prefetto
il   quale,   sentito   il   comitato   provinciale   della  pubblica
amministrazione  opportunamente  integrato  con  i  rappresentanti di
uffici  tecnici  delle  amministrazioni  statali, regionali o locali,
trasmette  gli  atti  all'amministrazione  regionale territorialmente
competente  per  il tramite del commissario del Governo, o alla Cassa
depositi  e  prestiti, che provvedono alla dichiarazione di priorita'
di  accesso ai contributi e finanziamenti a carico degli stanziamenti
comunque   destinati   agli   investimenti   degli  enti  locali.  Le
disposizioni  del  presente comma si applicano ai predetti enti anche
in deroga alla disciplina sugli enti locali dissestati, limitatamente
agli  importi  totalmente  ammortizzabili  con  contributi  statali o
regionali ad essi effettivamente assegnati.
  3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, a far tempo
dalla  data  di  insediamento  degli  organi e fino alla scadenza del
mandato  elettivo, anche alle amministrazioni comunali e provinciali,
i  cui  organi siano rinnovati al termine del periodo di scioglimento
disposto ai sensi del comma 1 dell'articolo 143.
  4.   Nei  casi  in  cui  lo  scioglimento  e'  disposto  anche  con
riferimento  a  situazioni  di  infiltrazione o di condizionamento di
tipo  mafioso,  connesse  all'aggiudicazione di appalti di opere o di
lavori  pubblici  o  di  pubbliche forniture, ovvero l'affidamento in
concessione  di servizi pubblici locali, la commissione straordinaria
di cui al comma 1 dell'articolo 144 procede alle necessarie verifiche
con  i poteri del collegio degli ispettori di cui all'articolo 14 del
decreto-legge  13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. A conclusione degli accertamenti,
la  commissione  straordinaria  adotta tutti i provvedimenti ritenuti
necessari  e  puo' disporre d'autorita' la revoca delle deliberazioni
gia'   adottate,   in   qualunque  momento  e  fase  della  procedura
contrattuale, o la rescissione del contratto gia' concluso.
  5.  Ferme  restando  le  forme  di partecipazione popolare previste
dagli  statuti in attuazione dell'articolo 8, comma 3, la commissione
straordinaria  di  cui  al  comma  1 dell'articolo 144, allo scopo di
acquisire ogni utile elemento di conoscenza e valutazione in ordine a
rilevanti  questioni  di interesse generale si avvale, anche mediante
forme  di consultazione diretta, dell'apporto di rappresentanti delle
forze   politiche   in  ambito  locale,  dell'Anci,  dell'Upi,  delle
organizzazioni   di   volontariato   e   di  altri  organismi  locali
particolarmente interessati alle questioni da trattare.
                            Art. 145-bis
                    (( (Gestione finanziaria) ))

  ((  1.  Per  i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i
cui  organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143,
su  richiesta  della  Commissione  straordinaria  di  cui  al comma 1
dell'articolo     144,    il    Ministero    dell'interno    provvede
all'anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al
comma   2  del  presente  articolo.  L'anticipazione  e'  subordinata
all'approvazione   di   un  piano  di  risanamento  della  situazione
finanziaria,  predisposto  con  le  stesse modalita' previste per gli
enti  in  stato di dissesto finanziario dalle norme vigenti. Il piano
e'  predisposto  dalla  Commissione straordinaria ed e' approvato con
decreto del Ministro dell'interno, su parere della Commissione per la
finanza e gli organici degli enti locali, di cui all'articolo 155.
  2.   L'importo  dell'anticipazione  di  cui  al  comma  1  e'  pari
all'importo  dei  residui  attivi  derivanti  dal  titolo primo e dal
titolo  terzo  dell'entrata,  come  risultanti dall'ultimo rendiconto
approvato,  sino  ad  un  limite massimo determinato in misura pari a
cinque  annualita'  dei trasferimenti erariali correnti e della quota
di compartecipazione al gettito dell' IRPEF, e calcolato in base agli
importi  spettanti al singolo comune per l'anno nel quale perviene la
richiesta.  Dall'  anticipazione  spettante sono detratti gli importi
gia'  corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al
gettito   dell'IRPEF   per   l'esercizio   in   corso.   A  decorrere
dall'esercizio  successivo  il Ministero dell'interno provvedera', in
relazione  al  confronto tra l'anticipazione attribuita e gli importi
annualmente  spettanti  a  titolo  di  trasferimenti  correnti  e  di
compartecipazione   al   gettito   dell'IRPEF,   ad   effettuare   le
compensazioni  e determinare gli eventuali conguagli sino al completo
recupero dell'anticipazione medesima.
  3.  L'organo  di  revisione  dell'ente  locale e' tenuto a vigilare
sull'attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione
straordinaria  o  all'amministrazione  successivamente  subentrata le
difficolta'  riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi.
Il  mancato  svolgimento  di  tali  compiti  da  parte dell'organo di
revisione e' considerato grave inadempimento.
  4.  Il  finanziamento  dell'anticipazione di cui al comma 1 avviene
con  contestuale  decurtazione  dei  trasferimenti erariali agli enti
locali  e  le  somme versate dall'ente sciolto ai sensi dell'articolo
143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell'anno successivo e sono
assegnate  nella  stessa  misura  della  detrazione.  Le modalita' di
versamento  dell' annualita' sono indicate dal Ministero dell'interno
all'ente locale secondo le norme vigenti. ))
                              Art. 146
                            Norma finale

  1.  Le disposizioni di cui agli articoli 143, 144, 145 si applicano
anche  agli altri enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, nonche'
ai  consorzi  di  comuni  e province, agli organi comunque denominati
delle  aziende sanitarie locali ed ospedaliere, alle aziende speciali
dei comuni e delle province e ai consigli circoscrizionali, in quanto
compatibili con i relativi ordinamenti.
  2.  Il  Ministro  dell'interno presenta al Parlamento una relazione
((annuale))  sull'attivita'  svolta  dalla gestione straordinaria dei
singoli comuni.

CAPO III
Controlli interni

                            Articolo 147
                   Tipologia dei controlli interni

1.  Gli  enti  locali,  nell'ambito della loro autonomia normativa ed
organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire  attraverso il controllo di regolarita' amministrativa e
   contabile,  la legittimita', regolarita' e correttezza dell'azione
   amministrativa;
b) verificare,  attraverso  il  controllo  di  gestione, l'efficacia,
   efficienza  ed economicita' dell'azione amministrativa, al fine di
   ottimizzare,  anche  mediante tempestivi interventi di correzione,
   il rapporto tra costi e risultati;
c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;
d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione
   dei   piani,   programmi  ed  altri  strumenti  di  determinazione
   dell'indirizzo  politico,  in  termini di congruenza tra risultati
   conseguiti e obiettivi predefiniti.

2.  I  controlli  interni  sono  ordinati  secondo il principio della
distinzione  tra  funzioni  di indirizzo e compiti di gestione, quale
risulta  dagli articoli 3, comma 1, lettere b) e c), e 14 del decreto
legislativo,  3  febbraio  1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni.

3.  L'organizzazione  dei  controlli interni e' effettuata dagli enti
locali  anche  in  deroga  agli altri principi di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

4.  Per  l'effettuazione  dei  controlli di cui al comma 1, piu' enti
locali  possono  istituire  uffici unici, mediante convenzione che ne
regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento.

5.   Nell'ambito   dei   comitati   provinciali   per   la   pubblica
amministrazione.  d'intesa  con  le province, sono istituite apposite
strutture di consulenza e supporto, delle quali possono avvalersi gli
enti  locali  per  l'esercizio  dei  controlli  previsti  dal decreto
legislativo  30  luglio 1999, n. 286. A tal fine, i predetti comitati
possono essere integrati con esperti nelle materie di pertinenza.

Capo IV
Controlli esterni sulla gestione

                            Articolo 148
                   Controllo della Corte dei Conti

1. La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione degli enti
locali,  ai  sensi  delle  disposizioni  di cui alla legge 14 gennaio
1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.

PARTE SECONDA

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

                            Articolo 149

     Principi generali in materia di finanza propria e derivata

1. L'ordinamento della finanza locale e' riservato alla legge, che la
coordina con la finanza statale e con quella regionale.

2.  Ai  comuni  e alle province la legge riconosce, nell'ambito della
finanza  pubblica,  autonomia  finanziaria  fondata  su  certezza  di
risorse proprie e trasferite.

3.  La legge assicura, altresi', agli enti locali potesta' impositiva
autonoma  nel  campo  delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con
conseguente  adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal
fine  i  comuni  e  le province in forza dell'articolo 52 del decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446, e successive modificazioni
possono  disciplinare  con  regolamento  le  proprie  entrate,  anche
tributarie,   salvo   per   quanto   attiene  alla  individuazione  e
definizione  delle  fattispecie  imponibili,  dei  soggetti passivi e
dell'aliquota   massima  dei  singoli  tributi,  nel  rispetto  delle
esigenze  di  semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per
quanto  non  regolamentato  si  applicano  le  disposizioni  di legge
vigenti.

4. La finanza dei comuni e delle province e' costituita da:
   a) imposte proprie;
   b)   addizionali   e   compartecipazioni  ad  imposte  erariali  o
regionali;
   c) tasse e diritti per servizi pubblici;
   d) trasferimenti erariali;
   e) trasferimenti regionali;
   f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
   g) risorse per investimenti;
   h) altre entrate.

5.  I  trasferimenti  erariali  sono  ripartiti  in  base  a  criteri
obiettivi che tengano conto della popolazione, del territorio e delle
condizioni  socio-  economiche,  nonche'  in  base  ad  una perequata
distribuzione  delle  risorse  che  tenga  conto  degli  squilibri di
fiscalita' locale.

6.  Lo Stato assegna specifici contributi per fronteggiare situazioni
eccezionali.

7.   Le  entrate  fiscali  finanziano  i  servizi  pubblici  ritenuti
necessari   per   lo   sviluppo   della  comunita'  ed  integrano  la
contribuzione   erariale   per   l'erogazione  dei  servizi  pubblici
indispensabili.

8. A ciascun ente locale spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i
corrispettivi  sui  servizi  di  propria  competenza. Gli enti locali
determinano  per  i servizi pubblici tariffe o corrispettivi a carico
degli utenti, anche in modo non generalizzato. Lo Stato e le regioni,
qualora  prevedano  per  legge  casi  di  gratuita'  nei  servizi  di
competenza  dei  comuni  e  delle  province  ovvero  fissino prezzi e
tariffe  inferiori  al  costo  effettivo  della  prestazione, debbono
garantire agli enti locali risorse finanziarie compensative.

9. La legge determina un fondo nazionale ordinario per contribuire ad
investimenti  degli enti locali destinati alla realizzazione di opere
pubbliche di preminente interesse sociale ed economico.

10. La legge determina un fondo nazionale speciale per finanziare con
criteri  perequativi gli investimenti destinati alla realizzazione di
opere  pubbliche  unicamente  in aree o per situazioni definite dalla
legge statale.

11.   L'ammontare  complessivo  dei  trasferimenti  e  dei  fondi  e'
determinato  in  base  a  parametri  fissati dalla legge per ciascuno
degli  anni  previsti  dal  bilancio pluriennale dello Stato e non e'
riducibile nel triennio.

12.  Le  regioni concorrono al finanziamento degli enti locali per la
realizzazione  del  piano  regionale  di  sviluppo e dei programmi di
investimento,   assicurando  la  copertura  finanziaria  degli  oneri
necessari all'esercizio di funzioni trasferite o delegate.

13.   Le   risorse  spettanti  a  comuni  e  province  per  spese  di
investimento   previste   da   leggi   settoriali  dello  Stato  sono
distribuite  sulla  base di programmi regionali. Le regioni, inoltre,
determinano  con  legge  i  finanziamenti  per,  le  funzioni da esse
attribuite  agli  enti  locali  in relazione al costo di gestione dei
servizi sulla base della programmazione regionale.
                            Articolo 150
     Principi in materia di ordinamento finanziario e contabile

1.  L'ordinamento  finanziario  e  contabile  degli  enti  locali  e'
riservato  alla  legge  dello Stato e stabilito dalle disposizioni di
principio del presente testo unico.

2. L'ordinamento stabilisce per gli enti locali i principi in materia
di  programmazione,  gestione  e  rendicontazione, nonche' i principi
relativi alle attivita' di investimento, al servizio di tesoreria, ai
compiti    ed    alle    attribuzioni    dell'organo   di   revisione
economico-finanziaria  e,  per  gli  enti  cui  sia applicabile, alla
disciplina del risanamento finanziario.

3.  Restano  salve  le  competenze delle regioni a statuto speciale e
delle province autonome di Trento e Bolzano.
                              Art. 151
                 Principi in materia di contabilita'

  1.  Gli  enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di
previsione  per  l'anno  successivo, osservando i principi di unita',
annualita',   universalita'   ed  integrita',  veridicita',  pareggio
finanziario  e  pubblicita'.  Il  termine  puo'  essere differito con
decreto  del  Ministro  dell'interno  d'intesa  con  il  Ministro del
tesoro,  del  bilancio  e  della programmazione economica, sentita la
Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate
esigenze.
  2.  Il  bilancio  e'  corredato  di  una  relazione  previsionale e
programmatica,  di  un  bilancio  pluriennale di durata pari a quello
della regione di appartenenza e degli allegati previsti dall'articolo
172 o da altre norme di legge.
  3.  I  documenti di bilancio devono comunque essere redatti in modo
da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.
  4.  I  provvedimenti  dei  responsabili  dei servizi che comportano
impegni   di  spesa  sono  trasmessi  al  responsabile  del  servizio
finanziario   e   sono  esecutivi  con  l'apposizione  del  visto  di
regolarita' contabile attestante la copertura finanziaria.
  5.   I   risultati   di   gestione  sono  rilevati  anche  mediante
contabilita'  economica  e  dimostrati nel rendiconto comprendente il
conto del bilancio e il conto del patrimonio.
  6.  Al  rendiconto  e'  allegata  una  relazione illustrativa della
giunta  che  esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta
sulla  base  dei  risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai
costi sostenuti.
  7.  Il  rendiconto e' deliberato dall'organo consiliare entro il ((
30 aprile )) dell'anno successivo.
                            Articolo 152
                     Regolamento di contabilita'

1.  Con  il regolamento di contabilita' ciascun ente locale applica i
principi  contabili stabiliti dal presente testo unico, con modalita'
organizzative   corrispondenti   alle   caratteristiche  di  ciascuna
comunita',  ferme  restando le disposizioni previste dall'ordinamento
per assicurare l'unitarieta' ed uniformita' del sistema finanziario e
contabile.

2.  Il  regolamento di contabilita' assicura, di norma, la conoscenza
consolidata  dei risultati globali delle gestioni relative ad enti od
organismi costituiti per l'esercizio di funzioni e servizi.

3.  Il  regolamento di contabilita' stabilisce le norme relative alle
competenze specifiche dei soggetti dell'amministrazione preposti alla
programmazione,  adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione
che  hanno  carattere  finanziario  e  contabile,  in  armonia con le
disposizioni del presente testo unico e delle altre leggi vigenti.

4.  I  regolamenti  di contabilita' sono approvati nel rispetto delle
norme  della  parte seconda del presente testo unico, da considerarsi
come  principi  generali  con  valore  di  limite  inderogabile,  con
eccezione  delle  sottoelencate  norme,  le  quali  non  si applicano
qualora il regolamento di contabilita' dell'ente rechi una differente
disciplina:
   a) articoli 177 e 178;
   b)  articoli 179, commi 2, lettere b) c) e d), e 3), 180, commi da
1 a 3 ), 181, commi 1 e 3, 182, 184, 185, commi da 2 a 4;
   c) articoli 186, 191, comma 5, 197, 198;
   d) articoli 199, 202, comma 2, 203, 205, 207;
   e)  articoli  da 213 a 215, 216, comma 3), da 217 a 219, 221, 224,
225;
   f) articoli 235, commi 2 e 3, 237, 238.
                            Articolo 153
                   Servizio economico-finanziario

1.  Con  il  regolamento  sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
sono  disciplinati  l'organizzazione  del  servizio finanziario, o di
ragioneria  o  qualificazione  corrispondente,  secondo le dimensioni
demografiche   e  l'importanza  economico-finanziaria  dell'ente.  Al
servizio  e'  affidato  il coordinamento e la gestione dell'attivita'
finanziaria.

2.  E'  consentito  stipulare  apposite  convenzioni tra gli enti per
assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.

3.  Il responsabile del servizio finanziario di cui all'articolo 151,
comma  4,  si  identifica  con  il  responsabile del servizio o con i
soggetti   preposti   alle   eventuali   articolazioni  previste  dal
regolamento di contabilita'.

4.   Il  responsabile  del  servizio  finanziario,  di  ragioneria  o
qualificazione   corrispondente,   e'   preposto   alla  verifica  di
veridicita'  delle  previsioni  di  entrata e di compatibilita' delle
previsioni  di  spesa,  avanzate  dai vari servizi, da iscriversi nel
bilancio annuale o pluriennale ed alla verifica periodica dello stato
di accertamento delle entrate e di impegno delle spese.

5.  Il  regolamento  di  contabilita'  disciplina le modalita' con le
quali  vengono resi i pareri di regolarita' contabile sulle, proposte
di  deliberazione  ed apposto il visto di regolarita' contabile sulle
determinazioni  dei  soggetti abilitati. Il responsabile dei servizio
finanziario  effettua  le  attestazioni  di  copertura della spesa in
relazione  alle disponibilita' effettive esistenti negli stanziamenti
di  spesa e, quando occorre, in relazione allo stato di realizzazione
degli  accertamenti  di entrata vincolata secondo quanto previsto dal
regolamento di contabilita'.

6.   Il   regolamento  di  contabilita'  disciplina  le  segnalazioni
obbligatorie   dei   fatti   e  delle  valutazioni  del  responsabile
finanziario   al   legale   rappresentante  dell'ente,  al  consiglio
dell'ente   nella  persona  del  suo  presidente,  al  segretario  ed
all'organo di revisione ove si rilevi che la gestione delle entrate o
delle  spese  correnti  evidenzi  il  costituirsi di situazioni - non
compensabili   da   maggiori   entrate  o  minori  spese  -  tali  da
pregiudicare gli equilibri del bilancio. In ogni caso la segnalazione
e'  effettuata  entro  sette  giorni  dalla  conoscenza dei fatti. Il
consiglio  provvede  al riequilibrio a norma dell'articolo 193, entro
trenta  giorni  dal ricevimento della segnalazione, anche su proposta
della giunta.

7.  Lo  stesso  regolamento  prevede  l'istituzione di un servizio di
economato.  cui  viene  preposto  un responsabile, per la gestione di
cassa delle spese di ufficio di non rilevante ammontare.
                              Art. 154
                    Osservatorio sulla finanza e
                  la contabilita' degli enti locali

  1.  E'  istituito  presso  il Ministero dell'interno l'Osservatorio
sulla finanza e la contabilita' degli enti locali.
  2.  L'Osservatorio ha il compito di promuovere la corretta gestione
delle  risorse  finanziarie,  strumentali  ed  umane, la salvaguardia
degli  equilibri di bilancio, l'applicazione dei principi contabili e
la congruita' degli strumenti applicativi, nonche' la sperimentazione
di  nuovi  modelli  contabili.  L'Osservatorio  adotta  iniziative di
divulgazione   e   di   approfondimento   finalizzate   ad  agevolare
l'applicazione ed il recepimento delle norme.
  3.  L'Osservatorio  presenta  al  Ministro  dell'interno almeno una
relazione  annuale  sullo  stato  di  applicazione  delle  norme, con
proposte  di  integrazione  normativa  e  di  principi  contabili  di
generale applicazione.
  4.  Il  presidente ed i componenti dell'Osservatorio, in numero non
superiore  a  diciotto,  sono  nominati dal Ministro dell'interno con
proprio  decreto  tra  funzionari  dello  Stato, o di altre pubbliche
amministrazioni,  professori  e  ricercatori universitari ed esperti.
L'Upi, l'Anci e l'Uncem designano ciascuna un proprio rappresentante.
L'Osservatorio dura in carica cinque anni.
  5.  Il  Ministro  dell'interno  puo'  assegnare  ulteriori funzioni
nell'ambito  delle finalita' generali del comma 2 ed emanare norme di
funzionamento e di organizzazione.
  6.  L'Osservatorio  si avvale delle strutture e dell'organizzazione
della  Direzione  centrale  per  la  finanza  locale  e per i servizi
finanziari dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno.
  ((  7.  Ai  componenti  dell'Osservatorio  spettano  il  gettone di
presenza  ed  i  rimborsi  spese  previsti  per  i  componenti  della
commissione  per  la  finanza  e  gli  organici  degli  enti  locali.
L'imputazione  dei  relativi  oneri  avviene sul medesimo capitolo di
spesa  relativo  alla citata commissione. I rimborsi competono anche,
per la partecipazione ad attivita' esterne di studio, di divulgazione
ed    approfondimento    rientranti    nell'attivita'   istituzionale
dell'Osservatorio.  Il Ministro dell'interno puo' affidare, nell'anno
2000,   ed  entro  la  complessiva  spesa  di  30  milioni  di  lire,
all'Osservatorio,  o a singoli membri, la redazione di studi e lavori
monografici,  determinando il compenso in relazione alla complessita'
dell'incarico ed ai risultati conseguiti. ))
                            Articolo 155
     Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali

1.  La  Commissione  per  la finanza e gli organici degli enti locali
operante   presso   il   Ministero   dell'interno,   gia'  denominata
Commissione  di  ricerca  per  la  finanza  locale, svolge i seguenti
compiti:
   a) controllo centrale, da esercitare prioritariamente in relazione
alla  verifica  della  compatibilita'  finanziaria,  sulle  dotazioni
organiche  e  sui provvedimenti di assunzione di personale degli enti
dissestati   e   degli  enti  strutturalmente  deficitari,  ai  sensi
dell'articolo 243;
   b) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di
approvazione  o  diniego del piano di estinzione delle passivita', ai
sensi dell'articolo 256, comma 7;
   c)  proposta  al Ministro dell'interno di misure straordinarie per
il  pagamento  della  massa  passiva  in  caso di insufficienza delle
risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 256, comma 12;
   d)  parere  da  rendere  in merito all'assunzione del mutuo con la
Cassa  depositi  e  prestiti  da  parte  dell'ente  locale,  ai sensi
dell'articolo 255, comma 5;
   e) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di
approvazione   o   diniego   dell'ipotesi   di  bilancio  stabilmente
riequilibrato, ai sensi dell'articolo 261;
   f)  proposta  al  Ministro  dell'interno  di adozione delle misure
necessarie  per  il  risanamento  dell'ente  locale,  a  seguito  del
ricostituirsi  di disavanzo di amministrazione o insorgenza di debiti
fuori bilancio non ripianabili con i normali mezzi o mancato rispetto
delle  prescrizioni  poste a carico dell'ente, ai sensi dell'articolo
268;
   g) parere da rendere al Ministro dell'interno sul provvedimento di
sostituzione   di   tutto   o   parte  dell'organo  straordinario  di
liquidazione, ai sensi dell'articolo 254, comma 8;
   h) approvazione, previo esame, della rideterminazione della pianta
organica  dell'ente  locale  dissestato,  ai sensi dell'articolo 259,
comma 7.
2.  La composizione e le modalita' di funzionamento della Commissione
sono disciplinate con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo
17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
                            Articolo 156
             Classi demografiche e popolazione residente

1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nella parte
seconda  del  presente  testo  unico  valgono  per  i  comuni, se non
diversamente disciplinato, le seguenti classi demografiche:
   a) comuni con meno di 500 abitanti;
   b) comuni da 500 a 999 abitanti;
   c) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
   d) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
   e) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
   f) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
   g) comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
   h) comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
   i) comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
   l) comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
   m) comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
   n) comuni da 500.000 abitanti ed oltre.
2.  Le  disposizioni  del  presente  testo  unico  e di altre leggi e
regolamenti  relative  all'attribuzione  di  contributi  erariali  di
qualsiasi  natura,  nonche'  all'inclusione  nel sistema di tesoreria
unica  di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, alla disciplina del
dissesto  finanziario  ed alla disciplina dei revisori dei conti, che
facciano  riferimento  alla  popolazione,  vanno interpretate, se non
diversamente  disciplinato, come concernenti la popolazione residente
calcolata  alla fine del penultimo anno precedente per le province ed
i comuni secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica, ovvero
secondo  i dati dell'Uncem per le comunita' montane. Per le comunita'
montane  e  i  comuni  di  nuova  istituzione  si  utilizza  l'ultima
popolazione disponibile.
                            Articolo 157
                  Consolidamento dei conti pubblici

1.  Ai  fini  del  consolidamento  dei conti pubblici gli enti locali
rispettano  le  disposizioni  di  cui agli articoli 25, 29 e 30 della
legge   5   agosto  1978,  n.  468,  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni.
                            Articolo 158
               Rendiconto dei contributi straordinari

1.  Per  tutti i contributi straordinari assegnati da amministrazioni
pubbliche  agli enti locali e' dovuta la presentazione del rendiconto
all'amministrazione   erogante  entro  sessanta  giorni  dal  termine
dell'esercizio  finanziario  relativo,  a  cura  del segretario e del
responsabile del servizio finanziario.

2.  Il  rendiconto,  oltre  alla dimostrazione contabile della spesa,
documenta  i risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia
dell'intervento.

3.  Il  termine  di cui al comma 1 e' perentorio. La sua inosservanza
comporta  l'obbligo  di  restituzione  del  contributo  straordinario
assegnato.

4.  Ove  il  contributo  attenga  ad un intervento realizzato in piu'
esercizi finanziari l'ente locale e' tenuto al rendiconto per ciascun
esercizio.
                              Art. 159
       Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali

  1.  Non  sono  ammesse  procedure di esecuzione e di espropriazione
forzata  nei  confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai
rispettivi tesorieri. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non
determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.
  2.  Non  sono  soggette  ad  esecuzione forzata, a pena di nullita'
rilevabile  anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli
enti locali destinate a:
a) pagamento   delle  retribuzioni  al  personale  dipendente  e  dei
   conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;
b) pagamento  delle  rate  di  mutui  e  di  prestiti  obbligazionari
   scadenti nel semestre in corso;
c) espletamento dei servizi locali indispensabili. ((13))
  3.  Per  l'operativita' dei limiti all'esecuzione forzata di cui al
comma   2  occorre  che  l'organo  esecutivo,  con  deliberazione  da
adottarsi  per  ogni  semestre e notificata al tesoriere, quantifichi
preventivamente  gli  importi  delle  somme  destinate  alle suddette
finalita'. ((13))
  4.  Le  procedure  esecutive eventualmente intraprese in violazione
del  comma  2  non  determinano  vincoli  sulle somme ne' limitazioni
all'attivita' del tesoriere. ((13))
  5.  I  provvedimenti  adottati  dai  commissari  nominati a seguito
dell'esperimento delle procedure di cui all'articolo 37 della legge 6
dicembre  1971, n. 1034, e di cui all'articolo 27, comma 1, numero 4,
del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, emanato con regio
decreto   26   giugno   1924,   n.   1054,   devono   essere   muniti
dell'attestazione  di  copertura  finanziaria  prevista dall'articolo
151,  comma  4.  e  non possono avere ad oggetto le somme di cui alle
lettere a), b) e c) del comma 2, quantificate ai sensi del comma 3.
---------------
AGGIORNAMENTO (13)
  La Corte costituzionale, con sentenza 4-18 giugno 2003, n. 211, (in
G.U.  1a  s.s.  25/6/2003,  n.  25)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 159, commi 2, 3 e 4, "nella parte in cui non
prevede  che  la  impignorabilita'  delle  somme  destinate  ai  fini
indicati alle lettere a), b) e c) del comma 2 non operi qualora, dopo
la  adozione  da  parte  dell'organo  esecutivo  della  deliberazione
semestrale  di  preventiva  quantificazione degli importi delle somme
destinate  alle  suddette  finalita'  e  la  notificazione di essa al
soggetto  tesoriere  dell'ente  locale, siano emessi mandati a titoli
diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle
fatture cosi' come pervenute per il pagamento o, se non e' prescritta
fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente stesso".
                              Art. 160
             Approvazione di modelli e schemi contabili

  1. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge
23 agosto 1988, n. 400, sono approvati:
a) i modelli relativi al bilancio di previsione, ivi inclusi i quadri
   riepilogativi;
b) il  sistema  di  codifica  del  bilancio e dei titoli contabili di
   entrata e di spesa;
c) i modelli relativi al bilancio pluriennale;
d) i modelli relativi al conto del tesoriere;
(( e)  i  modelli  relativi  al  conto  del bilancio e la tabella dei
   parametri gestionali; ))
f) i   modelli  relativi  al  conto  economico  ed  al  prospetto  di
   conciliazione:
g) i modelli relativi al conto del patrimonio;
h) i  modelli  relativi  alla  resa  del  conto da parte degli agenti
   contabili di cui all'articolo 227.
  2. Con regolamento, da emanare a norma dell'articolo 17 della legge
23  agosto  1988,  n.  400,  e'  approvato  lo  schema  relativo alla
relazione previsionale e programmatica previo parere della Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome.
                              Art. 161
                     Certificazioni di bilancio

  1.  Gli  enti locali sono tenuti a redigere apposite certificazioni
sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto. ((Le
certificazioni  sono  firmate  dal  segretario,  dal responsabile del
servizio      finanziario      e     dall'organo     di     revisione
economico-finanziario)).
  2.  Le  modalita' per la struttura, la redazione e la presentazione
delle  certificazioni sono stabilite tre mesi prima della scadenza di
ciascun  adempimento  con  decreto del Ministro dell'interno d'intesa
con  l'Anci,  con  l'Upi  e con l'Uncem, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale.
  3.   La   mancata  presentazione  di  un  certificato  comporta  la
sospensione  dell'ultima  rata del contributo ordinario dell'anno nel
quale avviene l'inadempienza.
  4.  Il Ministero dell'interno provvede a rendere disponibili i dati
delle  certificazioni alle regioni, alle associazioni rappresentative
degli  enti locali, alla Corte dei conti ed all'Istituto nazionale di
statistica.

TITOLO II

PROGRAMMAZIONE E BILANCI

CAPO I
Programmazione

                            Articolo 162
                        Principi del bilancio

1.  Gli  enti locali deliberano annualmente il bilancio di previsione
finanziario  redatto in termini di competenza, per l'anno successivo,
osservando   i  principi  di  unita',  annualita',  universalita'  ed
integrita',  veridicita',  pareggio,  finanziario  e  pubblicita'. La
situazione  corrente, come definita al comma 6 del presente articolo,
non puo' presentare un disavanzo.

2.  Il  totale delle entrate finanzia indistintamente il totale delle
spese, salvo le eccezioni di legge.

3.  L'unita'  temporale  della  gestione  e'  l'anno finanziario, che
inizia  il 1 gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno; dopo
tale  termine  non possono piu' effettuarsi accertamenti di entrate e
impegni di spesa in conto dell'esercizio scaduto.

4. Tutte le entrate sono iscritte in bilancio al lordo delle spese di
riscossione  a carico degli enti locali e di altre eventuali spese ad
esse  connesse.  Parimenti  tutte  le spese sono iscritte in bilancio
integralmente,  senza  alcuna riduzione delle correlative entrate. La
gestione   finanziaria   e'   unica  come  il  relativo  bilancio  di
previsione:  sono  vietate  le gestioni di entrate e di spese che non
siano iscritte in bilancio.

5.  Il bilancio di previsione e' redatto nel rispetto dei principi di
veridicita'  ed  attendibilita',  sostenuti da analisi riferite ad un
adeguato  arco  di tempo o, in mancanza, da altri idonei parametri di
riferimento.

6.  Il  bilancio  di previsione e' deliberato in pareggio finanziario
complessivo.  Inoltre le previsioni di competenza relative alle spese
correnti sommate alle previsioni di competenza relative alle quote di
capitale  delle  rate  di  ammortamento  dei  mutui  e  dei  prestiti
obbligazionari  non  possono  essere  complessivamente superiori alle
previsioni  di  competenza  dei  primi  tre titoli dell'entrata e non
possono  avere  altra  forma  di  finanziamento,  salva  le eccezioni
previste  per  legge.  Per  le comunita' montane si fa riferimento ai
primi due titoli delle entrate.

7.   Gli   enti   assicurano   ai  cittadini  ed  agli  organismi  di
partecipazione,  di  cui  all'articolo 8, la conoscenza dei contenuti
significativi  e  caratteristici  del  bilancio  annuale  e  dei suoi
allegati con le modalita' previste dallo statuto e dai regolamenti.
                            Articolo 163
            Esercizio provvisorio e gestione provvisoria

1.  Nelle  more dell'approvazione del bilancio di previsione da parte
dell'organo  regionale  di  controllo,  l'organo consiliare dell'ente
delibera  l'esercizio provvisorio, per un periodo non superiore a due
mesi,  sulla  base  del  bilancio  gia'  deliberato.  Gli enti locali
possono  effettuare,  per  ciascun  intervento,  spese  in misura non
superiore  mensilmente  ad  un  dodicesimo  delle  somme previste nel
bilancio   deliberato,  con  esclusione  delle  spese  tassativamente
regolate  dalla  legge  o non suscettibili di pagamento frazionato in
dodicesimi.

2.  Ove  non  sia  stato  deliberato  il  bilancio  di previsione, e'
consentita  esclusivamente  una  gestione provvisoria, nei limiti dei
corrispondenti  stanziamenti  di spesa dell'ultimo bilancio approvato
ove  esistenti.  La gestione provvisoria e' limitata all'assolvimento
delle obbligazioni e: riassunte assunte, delle obbligazioni derivanti
da  provvedimenti  giurisdizionali  esecutivi  e di obblighi speciali
tassativamente  regolati  dalla  legge,  al  pagamento delle spese di
personale,  di residui passivi di rate di mutuo, di canoni, imposte e
tasse,  ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per
evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

3.  Ove  la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di
previsione   sia  stata  fissata  da  norme  statali  in  un  periodo
successivo   all'inizio  dell'esercizio  finanziario  di  riferimento
l'esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a
tale  termine e si applicano le modalita' di gestione di cui al comma
1  intendendosi  come  riferimento  l'ultimo bilancio definitivamente
approvato.
                            Articolo 164
                    Caratteristiche del bilancio

1. L'unita' elementare del bilancio per l'entrata e' la risorsa e per
la  spesa e' l'intervento per ciascun servizio. Nei servizi per conto
di terzi, sia nell'entrata che nella spesa, l'unita' elementare e' il
capitolo, che indica l'oggetto.

2.  Il  bilancio  di  previsione annuale ha carattere autorizzatorio,
costituendo  limite  agli  impegni  di  spesa,  fatta eccezione per i
servizi per conto di terzi.

3.  In  sede di predisposizione del bilancio di previsione annuale il
consiglio   dell'ente  assicura  idoneo  finanziamento  agli  impegni
pluriennali assunti nel corso degli esercizi precedenti.
                            Articolo 165
                       Struttura del bilancio

1.  Il  bilancio  di  previsione  annuale  e'  composto da due parti,
relative rispettivamente all'entrata ed alla spesa.

2.  La  parte entrata e' ordinata gradualmente in titoli, categorie e
risorse, in relazione, rispettivamente alla fonte di provenienza alla
tipologia ed alla specifica individuazione dell'oggetto dell'entrata.

3.  I  titoli dell'entrata per province, comuni, citta' metropolitane
ed unioni di comuni sono:

Titolo 1 - Entrate tributarie;

Titolo  II - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto
all'esercizio di funzioni delegate dalla regione;

Titolo III - Entrate extratributarie;

Titolo  IV  -  Entrate  derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti;

Titolo V - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;

Titolo VI - Entrate da servizi per conto di terzi;

4. I titoli dell'entrata per le comunita' montane sono:

Titolo  I  - Entrate derivanti da contributi e trasferimenti correnti
dello Stato, della regione e di altri enti pubblici anche in rapporto
all'esercizio di funzioni delegate dalla regione;

Titolo II - Entrate extratributarie:

Titolo  III  -  Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di
capitale e da riscossioni di crediti;

Titolo IV - Entrate derivanti da accensioni di prestiti;

Titolo V - Entrate da servizi per conto di terzi.

5.  La  parte  spesa  e'  ordinata  gradualmente in titoli, funzioni,
servizi  ed  interventi, in relazione, rispettivamente, ai principali
aggregati  economici, alle funzioni degli enti, ai singoli uffici che
gestiscono  un  complesso  di  attivita' ed alla natura economica dei
fattori produttivi nell'ambito di ciascun servizio. La parte spesa e'
leggibile   anche   per  programmi  dei  quali  e',  fatta  analitica
illustrazione  in  apposito  quadro  di  sintesi del bilancio e nella
relazione previsionale e programmatica.

6. I titoli della spesa sono :

Titolo I - Spese correnti;

Titolo II - Spese in conto capitale;

Titolo III - Spese per rimborso di prestiti;

Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi.

7.  Il  programma,  il  quale  costituisce il complesso coordinato di
attivita',  anche  normative,  relative alle opere da realizzare e di
interventi diretti ed indiretti, non necessariamente solo finanziari,
per  il  raggiungimento di un fine prestabilito, nel piu' vasto piano
generale  di sviluppo dell'ente, secondo le indicazioni dell'articolo
151  puo'  essere  compreso  all'interno  di  una sola delle funzioni
dell'ente, ma puo' anche estendersi a piu' funzioni.

8.  A ciascun servizio e' correlato un reparto organizzativo semplice
o   complesso  composto  da  persone  e  mezzi  cui  e'  preposto  un
responsabile.

9.  A  ciascun  servizio  e' affidato, col bilancio di previsione, un
complesso   di   mezzi   finanziari,   specificati  negli  interventi
assegnati, dei quale risponde il responsabile del servizio.

10.  Ciascuna  risorsa  dell'entratate ciascun intervento della spesa
indicano:
   a)  l'ammontare  degli accertamenti o degli impegni risultanti dal
rendiconto dei penultimo anno precedente all'esercizio di riferimento
e la previsione aggiornata relativa all'esercizio in corso;
   b)  l'ammontare  delle entrate che si prevede di accertare o delle
spese  che  si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si
riferisce.
11.  L'avanzo  ed  il  disavanzo  di amministrazione sono iscritti in
bilancio,  con  le modalita' di cui agli articoli 187 e 188, prima di
tutte le entrate e prima di tutte le spese.

12. I bilanci di previsione degli enti locali recepiscono, per quanto
non  contrasta  con  la  normativa del presente testo unico, le norme
recate  dalle  leggi  delle  rispettive  regioni  di appartenenza per
quanto  concerne  le entrate e le spese relative a funzioni delegate,
al  fine  di consentire la possibilita' del controllo regionale sulla
destinazione  dei  fondi  assegnati  agli enti locali e l'omogeneita'
delle  classificazioni di dette spese nel bilanci di previsione degli
enti rispetto a quelle contenute nei rispettivi bilanci di previsione
regionali.  Le  entrate  e  le  spese  per le funzioni delegate dalle
regioni non possono essere collocate tra i servizi per conto di terzi
nei bilanci di previsione degli enti locali.

13.   Il   bilancio   di  previsione  si  conclude  con  piu'  quadri
riepilogativi.

14.  Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo 160 sono approvati i
modelli   relativi  al  bilancio  di  previsione,  inclusi  i  quadri
riepilogativi,  il  sistema di codifica del bilancio ed il sistema di
codifica dei titoli contabili di entrata e di spesa, anche al fini di
cui all'articolo 157.
                            Articolo 166
                          Fondo di riserva

1.  Gli  enti  locali iscrivono nel proprio bilancio di previsione un
fondo  di  riserva  non  inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per
cento  del  totale  delle  spese  correnti  inizialmente  previste in
bilancio.

2. Il fondo e' utilizzato, con deliberazioni dell'organo esecutivo da
comunicare  all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento
di   contabilita',   nei   casi   in   cui  si  verifichino  esigenze
straordinarie  di  bilancio  o le dotazioni degli interventi di spesa
corrente si rivelino insufficienti.
                              Art. 167
                        Ammortamento dei beni

  1.   ((   E'  data  facolta'  agli  enti  locali  di  iscrivere  ))
nell'apposito    intervento    di    ciascun    servizio    l'importo
dell'ammortamento  accantonato  per  i  beni  relativi  almeno per il
trenta per cento del valore calcolato secondo i criteri dell'articolo
229.
  2.   L'utilizzazione   delle   somme   accantonate   ai   fini  del
reinvestimento  e'  effettuata dopo che gli importi sono rifluiti nel
risultato di amministrazione di fine esercizio ed e' possibile la sua
applicazione al bilancio in conformita' all'articolo 187.
                            Articolo 168
                     Servizi per conto di terzi

1.  Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi
compresi  i  fondi  economali, e che costituiscono al tempo stesso un
debito  ed  un  credito  per  l'ente, sono ordinati esclusivamente in
capitoli,  secondo  la  partizione  contenuta  nel regolamento di cui
all'articolo 160.

2.   Le   previsioni   e   gli   accertamenti   d'entrata  conservano
l'equivalenza con le previsioni e gli impegni di spesa.
                            Articolo 169
                     Piano esecutivo di gestione

1.  Sulla  base  del  bilancio  di  previsione annuale deliberato dal
consiglio,    l'organo   esecutivo   definisce,   prima   dell'inizio
dell'esercizio,  il  piano  esecutivo  di  gestione, determinando gli
obiettivi  di  gestione  ed  affidando  gli  stessi,  unitamente alle
dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2.  Il piano esecutivo di gestione contiene una ulteriore graduazione
delle  risorse  dell'entrata  in  capitoli,  dei servizi in centri di
costo e degli interventi in capitoli.

3.   L'applicazione  dei  commi  1  e  2  del  presente  articolo  e'
facoltativa  per  gli  enti locali con popolazione inferiore a 15.000
abitanti e per le comunita' montane.
                            Articolo 170
               Relazione previsionale e programmatica

1.  Gli  enti  locali  allegano al bilancio annuale di previsione una
relazione  previsionale  e  programmatica che copra un periodo pari a
quello del bilancio pluriennale.

2.  La  relazione previsionale e programmatica ha carattere generale.
Illustra anzitutto le caratteristiche generali della popolazione, del
territorio,   dell'economia   insediata   e  dei  servizi  dell'ente,
precisandone  risorse  umane,  strumentali e tecnologiche. Comprende,
per  la parte entrata, una valutazione generale sui mezzi finanziari,
individuando  le  fonti  di finanziamento ed evidenziando l'andamento
storico degli stessi ed i relativi vincoli.

3.  Per  la  parte  spesa la relazione e' redatta per programmi e per
eventuali  progetti,  con  espresso riferimento ai programmi indicati
nel  bilancio annuale e nel bilancio pluriennale, rilevando l'entita'
e l'incidenza percentuale della previsione con riferimento alla spesa
corrente   consolidata,   a   quella  di  sviluppo  ed  a  quella  di
investimento.

4.  Per  ciascun programma e' data specificazione della finalita' che
si  intende  conseguire  e  delle risorse umane e strumentali ad esso
destinate,  distintamente  per  ciascuno  degli  esercizi  in  cui si
articola  il  programma stesso ed e' data specifica motivazione delle
scelte adottate.

5.  La  relazione  previsionale  e programmatica fornisce la motivata
dimostrazione  delle  variazioni  intervenute  rispetto all'esercizio
precedente.

6.  Per gli organismi gestionali dell'ente locale la relazione indica
anche  gli  obiettivi che si intendono raggiungere, sia in termini di
bilancio  che in termini di efficacia, efficienza ed economicita' del
servizio.

7. La relazione fornisce adeguati elementi che dimostrino la coerenza
delle previsioni annuali e pluriennali con gli strumenti urbanistici,
con  particolare  riferimento  alla delibera di cui all'articolo 172,
comma  1,  lettera  c),  e relativi piani di attuazione e con i piani
economico-finanziari di cui all'articolo 201.

8.  Con il regolamento di cui all'articolo 160 e' approvato lo schema
di  relazione, valido per tutti gli enti, che contiene le indicazioni
minime necessarie a fini del consolidamento dei conti pubblici.

9.   Nel   regolamento  di  contabilita'  sono  previsti  i  casi  di
inammissibilita'  e  di  improcedibilita'  per  le  deliberazioni  di
consiglio  e  di giunta che non sono coerenti con le previsioni della
relazione previsionale e programmatica.
                            Articolo 171
                        Bilancio pluriennale

1.  Gli  enti  locali  allegano  al bilancio annuale di previsione un
bilancio  pluriennale  di  competenza,  di durata pari a quello della
regione  di  appartenenza  e  comunque  non  inferiore a tre anni con
osservanza dei principi del bilancio di cui all'articolo 162, escluso
il principio dell'annualita'.

2.  Il  bilancio pluriennale comprende il quadro dei mezzi finanziari
che  si  prevede di destinare per ciascuno degli anni considerati sia
alla  copertura di spese correnti che al finanziamento delle spese di
investimento,  con indicazione, per queste ultime, della capacita' di
ricorso alle fonti di finanziamento.

3.  Il  bilancio  pluriennale  per  la  parte di spesa e' redatto per
programmi,  titoli,  servizi  ed  interventi,  ed indica per ciascuno
l'ammontare  delle  spese  correnti  di  gestione  consolidate  e  di
sviluppo, anche derivanti dall'attuazione degli investimenti, nonche'
le  spese di investimento ad esso destinate, distintamente per ognuno
degli anni considerati.

4.  Gli  stanziamenti  previsti  nel bilancio pluriennale, che per il
primo  anno coincidono con quelli del bilancio annuale di competenza,
hanno  carattere  autorizzatorio,  costituendo limite agli impegni di
spesa,  e  sono  aggiornati  annualmente  in sede di approvazione dei
bilancio di previsione.

5.  Con  il  regolamento  di  cui  all'articolo  160 sono approvati i
modelli relativi al bilancio pluriennale.
                            Articolo 172
              Altri allegati al bilancio di previsione

1. Al bilancio di previsione sono allegati i seguenti documenti:
   a)  il  rendiconto  deliberato del penultimo esercizio antecedente
quello  cui  si  riferisce il bilancio di previsione, quale documento
necessario per il controllo da parte del competente organo regionale;
   b)  le  risultanze dei rendiconti o conti consolidati delle unioni
di  comuni,  aziende  speciali,  consorzi,  istituzioni,  societa' di
capitali  costituite per l'esercizio di servizi pubblici, relativi al
penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce;
   c)    la    deliberazione,    da   adottarsi   annualmente   prima
dell'approvazione  del  bilancio, con la quale i comuni verificano la
quantita'  e  qualita'  di  aree  e  fabbricati  da  destinarsi  alla
residenza,  alle  attivita'  produttive  e terziarie - ai sensi delle
leggi  18  aprile  1962,  n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto
1978,  n. 457, che potranno essere ceduti in proprieta' od in diritto
di  superficie;  con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il
prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
   d) il programma triennale dei lavori pubblici di cui alla legge 11
febbraio 1994, n. 109;
   e) le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio
successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori
detrazioni,  le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali
e per i servizi locali, nonche', per i servizi a domanda individuale,
i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi
stessi;
   f)  la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione
di  deficitarieta' strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in
materia.
                            Articolo 173
                           Valori monetari

1.  I  valori  monetari  contenuti  nel  bilancio pluriennale e nella
relazione  previsionale e programmatica sono espressi con riferimento
ai  periodi  ai  quali  si  riferiscono,  tenendo  conto del tasso di
inflazione programmato.

CAPO II
Competenze in materia di bilanci

                            Articolo 174
  Predisposizione ed approvazione del bilancio e dei suoi allegati

1.  Lo  schema  di  bilancio  annuale  di  previsione,  la  relazione
previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono
predisposti  dall'organo  esecutivo e da questo presentati all'organo
consiliare  unitamente agli allegati ed alla relazione dell'organo di
revisione.

2.  Il  regolamento  di  contabilita',  dell'ente  prevede  per  tali
adempimenti  un  congruo  termine,  nonche'  i  termini entro i quali
possono  essere presentati da parte dei membri dell'organo consiliare
emendamenti   agli   schemi   di   bilancio  predisposti  dall'organo
esecutivo.

3.  Il  bilancio  annuale  di  previsione  e'  deliberato dall'organo
consiliare  entro  il termine previsto dall'articolo 151. La relativa
deliberazione  ed  i  documenti  ad  essa allegati sono trasmessi dal
segretario dell'ente all'organo regionale di controllo.

4. Il termine per l'esame del bilancio da parte dell'organo regionale
di controllo, previsto dall'articolo 134, decorre dal ricevimento.
                            Articolo 175
Variazioni  al  bilancio  di  previsione  ed  al  piano  esecutivo di
                              gestione.

1.  Il  bilancio  di  previsione  puo'  subire  variazioni  nel corso
dell'esercizio  di  competenza  sia  nella parte prima, relativa alle
entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese.

2.   Le   variazioni  al  bilancio  sono  di  competenza  dell'organo
consiliare.

3.  Le  variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il
30 novembre di ciascun anno.

4. Ai sensi dell'articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere
adottate  dall'organo  esecutivo  in via d'urgenza, salvo ratifica, a
pena  di  decadenza, da parte dell'organo consiliare entro i sessanta
giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso se
a tale data non sia scaduto il predetto termine.

5.  In  caso  di  mancata  o  parziale  ratifica del provvedimento di
variazione  adottato  dall'organo  esecutivo,  l'organo consiliare e'
tenuto  ad  adottare  nei successivi trenta giorni, e comunque sempre
entro  il  31  dicembre  dell'esercizio  in  corso,  i  provvedimenti
ritenuti  necessari  nei  riguardi  dei  rapporti eventualmente sorti
sulla base della deliberazione non ratificata.

6.  Per le province, i comuni, le citta' metropolitane e le unioni di
comuni  sono  vietati  prelievi dagli stanziamenti per gli interventi
finanziati  con  le  entrate  iscritte nei titoli quarto e quinto per
aumentare  gli  stanziamenti  per  gli  interventi  finanziati con le
entrate dei primi tre titoli. Per le comunita' montane sono vietati i
prelievi  dagli  stanziamenti  per  gli  interventi finanziati con le
entrate  iscritte  nei  titoli  terzo  e  quarto  per  aumentare  gli
stanziamenti  per  gli interventi finanziati con le entrate dei primi
due titoli.

7.  Sono  vietati  gli spostamenti di dotazioni dai capitoli iscritti
nei servizi per conto di terzi in favore di altre parti del bilancio.
Sono vietati gli spostamenti di somme tra residui e competenza.

8.  Mediante  la  variazione  di  assestamento  generale,  deliberata
dall'organo  consiliare  dell'ente  entro  il  30 novembre di ciascun
anno,  si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di
uscita,  compreso  il  fondo  di  riserva,  al  fine di assicurare il
mantenimento del pareggio di bilancio.

9.  Le  variazioni al piano esecutivo di gestione di cui all'articolo
169  sono  di  competenza  dell'organo  esecutivo  e  possono  essere
adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.
                            Articolo 176
                  Prelevamenti dal fondo di riserva

1. I prelevamenti dal fondo di riserva sono di competenza dell'organo
esecutivo  e possono essere deliberati sino al 31 dicembre di ciascun
anno.
                            Articolo 177
               Competenze dei responsabili dei servizi

1.  Il  responsabile del servizio, nel caso in cui ritiene necessaria
una  modifica  della  dotazione  assegnata  per sopravvenute esigenze
successive  all'adozione  degli  atti  di  programmazione, propone la
modifica con modalita' definite dal regolamento di contabilita'.

2. La mancata accettazione della proposta di modifica della dotazione
deve essere motivata dall'organo esecutivo.

TITOLO III
GESTIONE DEL BILANCIO

CAPO I
Entrate

                            Articolo 178
                          Fasi dell'entrata

1.  Le  fasi  di  gestione  delle  entrate  sono  l'accertamento,  la
riscossione ed il versamento.
                              Art. 179
                            Accertamento

  1.   L'accertamento   costituisce   la   prima   fase  di  gestione
dell'entrata  mediante la quale, sulla base di idonea documentazione,
viene verificata la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo
titolo  giuridico,  individuato il debitore, quantificata la somma da
incassare, nonche' fissata la relativa scadenza.
  2. L'accertamento delle entrate avviene:
a) per  le entrate di carattere tributario, a seguito di emissione di
   ruoli o a seguito di altre forme stabilite per legge;
b) per  le  entrate  patrimoniali  e  per  quelle  provenienti  dalla
   gestione  di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a
   tariffe  o  contribuzioni  dell'utenza,  a seguito di acquisizione
   diretta o di emissione di liste di carico;
c) per  le  entrate  relative  a partite compensative delle spese, in
   corrispondenza dell'assunzione del relativo impegno di spesa;
d) per  le  altre  entrate,  anche  di  natura eventuale o variabile.
   mediante contratti, provvedimenti giudiziari o atti amministrativi
   specifici.
  3.  Il  responsabile  del procedimento con il quale viene accertata
l'entrata trasmette al responsabile del servizio finanziario l'idonea
documentazione  di  cui  al  comma  2, ai fini dell'annotazione nelle
scritture   contabili,  secondo  i  tempi  ed  i  modi  previsti  dal
regolamento di contabilita' dell'ente.
                            Articolo 180
                             Riscossione

1.  La  riscossione  costituisce  la successiva fase del procedimento
dell'entrata,  che  consiste  nel  materiale  introito  da  parte del
tesoriere  o  di  altri  eventuali incaricati della riscossione delle
somme dovute all'ente.

2. La riscossione e' disposta a mezzo di ordinativo di incasso, fatto
pervenire  al  tesoriere  nelle  forme  e  nei  tempi  previsti dalla
convenzione di cui all'articolo 210.

3.  L'ordinativo  d'incasso  e'  sottoscritto  dal  responsabile  del
servizio   finanziario   o   da   altro  dipendente  individuato  dal
regolamento di contabilita' e contiene almeno:
   a) l'indicazione del debitore;
   b) l'ammontare della somma da riscuotere;
   c) la causale;
   d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
   e)  l'indicazione  della risorsa o del capitolo di bilancio cui e'
riferita l'entrata distintamente per residui o competenza;
   f) la codifica;
   g) il numero progressivo;
   h) l'esercizio finanziario e la data di emissione.
4.  Il  tesoriere  deve  accettare,  senza  pregiudizio per i diritti
dell'ente,  la  riscossione di ogni somma versata in favore dell'ente
anche  senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale
ipotesi   il  tesoriere  ne  da'  immediata  comunicazione  all'ente,
richiedendo la regolarizzazione.
                            Articolo 181
                             Versamento

1.  Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata, consistente
nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse dell'ente.

2.  Gli  incaricati della riscossione, interni ed esterni, versano al
tesoriere  le  somme  riscosse  nei  termini e nei modi fissati dalle
disposizioni  vigenti  e  da  eventuali  accordi convenzionali, salvo
quelli  a  cui  si  applicano  gli articoli 22 e seguenti del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

3.  Gli  incaricati  interni,  designati  con  provvedimento  formale
dell'amministrazione,  versano  le somme riscosse presso la tesoreria
dell'ente con cadenza stabilita dal regolamento di contabilita'.

CAPO II
Spese

                            Articolo 182
                          Fasi della spesa

1.  Le  fasi di gestione della spesa sono l'impegno, la liquidazione,
l'ordinazione ed il pagamento.
                              Art. 183
                          Impegno di spesa

  1.  L'impegno  costituisce la prima fase del procedimento di spesa,
con  la  quale, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata
e' determinata la somma da pagare, determinato il soggetto creditore,
indicata la ragione e viene costituito il vincolo sulle previsioni di
bilancio,  nell'ambito  della disponibilita' finanziaria accertata ai
sensi dell'articolo 151.
  2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza
la  necessita'  di ulteriori atti, e' costituito impegno sui relativi
stanziamenti per le spese dovute:
a) per   il   trattamento  economico  tabellare  gia'  attribuito  al
   personale dipendente e per i relativi oneri riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei prestiti, interessi di
   preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
c) per   le  spese  dovute  nell'esercizio  in  base  a  contratti  o
   disposizioni di legge.
  3.  Durante  la  gestione  possono  anche  essere prenotati impegni
relativi a procedure in via di espletamento. I provvedimenti relativi
per  i  quali  entro  il  termine dell'esercizio non e' stata assunta
dall'ente   l'obbligazione   di   spesa  verso  i  terzi  decadono  e
costituiscono  economia della previsione di bilancio alla quale erano
riferiti,  concorrendo alla determinazione del risultato contabile di
amministrazione  di  cui  all'articolo 186. Quando la prenotazione di
impegno  e'  riferita  a  procedure  di gara bandite prima della fine
dell'esercizio  e non concluse entro tale termine, la prenotazione si
tramuta in impegno e conservano validita' gli atti ed i provvedimenti
relativi alla gara gia' adottati.
  4.   Costituiscono  inoltre  economia  le  minori  spese  sostenute
rispetto  all'impegno  assunto,  verificate  con la conclusione della
fase della liquidazione.
  5.  Le  spese  in  conto capitale si considerano impegnate ove sono
finanziate nei seguenti modi:
a) con  l'assunzione di mutui a specifica destinazione si considerano
   impegnate in corrispondenza e per l'ammontare del mutuo, contratto
   o  gia'  concesso,  e  del  relativo prefinanziamento accertato in
   entrata;
b) con  quota dell'avanzo di amministrazione si considerano impegnate
   in  corrispondenza e per l'ammontare dell'avanzo di amministratone
   accertato;
c) con   l'emissione   di   prestiti  obbligazionari  si  considerano
   impegnate   in  corrispondenza  e  per  l'ammontare  del  prestito
   sottoscritto;
(( c-bis)  con  aperture di credito si considerano impegnate all'atto
   della  stipula  del  contratto  e per l'ammontare dell'importo del
   progetto o dei progetti, definitivi o esecutivi finanziati; ))
d) con  entrate  proprie si considerano impegnate in corrispondenza e
   per l'ammontare delle entrate accertate.
Si   considerano  altresi',  impegnati  gli  stanziamenti  per  spese
correnti  e  per  spese  di investimento correlati ad accertamenti di
entrate aventi destinazione vincolata per legge.
  6.   Possono   essere  assunti  impegni  di  spesa  sugli  esercizi
successivi,  compresi  nel  bilancio  pluriennale,  nel  limite delle
previsioni nello stesso comprese.
  7.  Per  le  spese  che per la loro particolare natura hanno durata
superiore  a quella del bilancio pluriennale e per quelle determinate
che  iniziano dopo il periodo considerato dal bilancio pluriennale si
tiene  conto  nella  formazione  dei  bilanci  seguenti degli impegni
relativi,   rispettivamente,  al  periodo  residuale  ed  al  periodo
successivo.
  8.  Gli  atti  di  cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in copia al
servizio  finanziario  dell'ente  nel  termine  e  con  le  modalita'
previste dal regolamento di contabilita'.
  9.  Il  regolamento  di contabilita' disciplina le modalita' con le
quali  i  responsabili  dei  servizi assumono atti di impegno. A tali
atti,  da definire "determinazioni" e da classificarsi con sistemi di
raccolta  che  individuano  la  cronologia  degli atti e l'ufficio di
provenienza,  si  applicano,  in  via preventiva, le procedure di cui
all'articolo 151, comma 4.
                            Articolo 184
                      Liquidazione della spesa

1. La liquidazione costituisce la successiva fase del procedimento di
spesa  attraverso  la  quale in base ai documenti ed ai titoli atti a
comprovare  il diritto acquisito del creditore, si determina la somma
certa  e  liquida  da  pagare  nei limiti dell'ammontare dell'impegno
definitivo assunto.

2.  La  liquidazione  compete  all'ufficio  che ha dato esecuzione al
provvedimento di spesa ed e' disposta sulla base della documentazione
necessaria  a  comprovare  il  diritto  del  creditore, a seguito del
riscontro   operato   sulla   regolarita'  della  fornitura  o  della
prestazione   e   sulla   rispondenza   della   stessa  ai  requisiti
quantitativi e qualitativi, al termini ed alle condizioni pattuite.

3. L'atto di liquidazione, sottoscritto dal responsabile del servizio
proponente,  con  tutti  i  relativi  documenti  giustificativi  ed i
riferimenti  contabili  e'  trasmesso  al  servizio finanziario per i
conseguenti adempimenti.

4.  Il  servizio  finanziario  effettua,  secondo  i  principi  e  le
procedure  della  contabilita'  pubblica,  i  controlli  e  riscontri
amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione.
                            Articolo 185
                       Ordinazione e pagamento

1.  L'ordinazione  consiste nella disposizione impartita, mediante il
mandato  di pagamento, al tesoriere dell'ente locale di provvedere al
pagamento delle spese.

2.  Il  mandato di pagamento e' sottoscritto dal dipendente dell'ente
individuato  dal regolamento di contabilita' nel rispetto delle leggi
vigenti e contiene almeno i seguenti elementi:
   a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
   b) la data di emissione;
   c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul
quale   la   spesa   e'   allocata   e  la  relativa  disponibilita',
distintamente per competenza o residui;
   d) la codifica;
   e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa,
del  soggetto  tenuto a rilasciare quietanza, nonche', ove richiesto,
il relativo codice fiscale o la partita IVA;
   f)  l'ammontare  della  somma  dovuta  e  la scadenza, qualora sia
prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
   g)  la  causale  e  gli estremi dell'atto esecutivo, che legittima
l'erogazione della spesa;
   h)  le  eventuali  modalita' agevolative di pagamento se richieste
dal creditore;
   i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione.
   3. Il mandato di pagamento e' controllato, per quanto attiene alla
sussistenza   dell'impegno   e   della   liquidazione,  dal  servizio
finanziario,    che    provvede    altresi'    alle   operazioni   di
contabilizzazione e di trasmissione al tesoriere.

   4.  Il  tesoriere  effettua  i  pagamenti  derivanti  da  obblighi
tributari,  da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento, e
da  altri  obblighi  di  legge,  anche  in  assenza  della preventiva
emissione  del relativo mandato di pagamento. Entro quindici giorni e
comunque  entro  il termine del mese in corso l'ente locale emette il
relativo mandato ai fini della regolarizzazione.

CAPO III
Risultato di amministrazione e residui

                            Articolo 186
               Risultato contabile di amministrazione

   1.  Il  risultato  contabile  di  amministrazione e' accertato con
l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed e' pari
al  fondo  di  cassa  aumentato  dei  residui  attivi e diminuito dei
residui passivi.
                              Art. 187
                      Avanzo di amministrazione

  1.  L'avanzo di amministrazione e' distinto in fondi non vincolati,
fondi  vincolati,  fondi  per finanziamento spese in conto capitale e
fondi di ammortamento.
  2.  L'eventuale  avanzo  di  amministrazione,  accertato  ai  sensi
dell'articolo 186, puo' essere utilizzato:
a) per  il  reinvestimento  delle quote accantonate per ammortamento,
   provvedendo,  ove l'avanzo non sia sufficiente, ad applicare nella
   parte passiva del bilancio un importo pari alla differenza;
b) per  la  copertura dei debiti fuori bilancio riconoscibili a norma
   dell'articolo 194 (( e per l'estinzione anticipata di prestiti ));
c) per  i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri
   di  bilancio di cui all'articolo 193 ove non possa provvedersi con
   mezzi  ordinari, per il finanziamento delle spese di funzionamento
   non  ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre
   spese correnti solo in sede di assestamento;
d) per il finanziamento di spese di investimento. (16)
  3.  Nel  corso dell'esercizio al bilancio di previsione puo' essere
applicato,  con  delibera  di variazione, l'avanzo di amministrazione
presunto  derivante  dall'esercizio  immediatamente precedente con la
finalizzazione  di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2. Per tali
fondi   l'attivazione   delle   spese   puo'   avvenire   solo   dopo
l'approvazione  del  conto  consuntivo dell'esercizio precedente, con
eccezione   dei   fondi,   contenuti  nell'avanzo,  aventi  specifica
destinazione  e  derivanti  da accantonamenti effettuati con l'ultimo
consuntivo approvato, i quali possono essere immediatamente attivati.
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AGGIORNAMENTO (16)
  Il  D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito con L. 28 maggio 2004, n.
140,  ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "In deroga all'articolo
187, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali,  di  cui  al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per
l'anno  2004,  i  comuni  con  popolazione  fino a 3.000 abitanti che
abbiano  avuto  una  riduzione  dei  trasferimenti  erariali di parte
corrente  superiore  al  10  per  cento di quelli assegnati nell'anno
2003,  senza  che  nel computo siano comprese le somme attribuite per
conguagli   di  esercizi  precedenti,  hanno  facolta'  di  applicare
l'avanzo  di  amministrazione  presunto  dell'esercizio precedente in
sede  di  predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2004.
Per  tali  fondi  si  applicano  le  disposizioni  di cui al comma 3,
secondo periodo, del citato articolo 187 del testo unico.".
                            Articolo 188
                    Disavanzo di amministrazione

1.  L'eventuale  disavanzo  di  amministrazione,  accertato  ai sensi
dell'articolo  186, e' applicato al bilancio di previsione nei modi e
nei  termini  di  cui  all'articolo  193,  in  aggiunta alle quote di
ammortamento accantonate e non disponibili nel risultato contabile di
amministrazione.
                              Art. 189
                           Residui attivi

  1.  Costituiscono  residui attivi le somme accertate e non riscosse
entro il termine dell'esercizio.
  2.  Sono  mantenute  tra i residui dell'esercizio esclusivamente le
entrate  accertate  per  le  quali  esiste  un  titolo  giuridico che
costituisca   l'ente   locale  creditore  della  correlativa  entrata
((nonche'  le  somme  derivanti  dalla  stipulazione  di contratti di
apertura di credito. ))
  3.  Alla  chiusura  dell'esercizio  costituiscono residui attivi le
somme  derivanti  da  mutui per i quali e' intervenuta la concessione
definitiva  da parte della Cassa depositi e prestiti o degli Istituti
di  previdenza  ovvero  la  stipulazione  del  contratto  per i mutui
concessi da altri Istituti di credito.
  4.  Le  somme iscritte tra le entrate di competenza e non accertate
entro  il  termine  dell'esercizio  costituiscono minori accertamenti
rispetto  alle  previsioni ed tale titolo, concorrono a determinare i
risultati finali della gestione.
                            Articolo 190
                           Residui passivi

1.  Costituiscono  residui  passivi  le  somme impegnate e non pagate
entro il termine dell'esercizio.

2.  E'  vietata  la  conservazione nel conto dei residui di somme non
impegnate ai sensi dell'articolo 183.

3.   Le   somme   non   impegnate  entro  il  termine  dell'esercizio
costituiscono  economia  di  spesa  e,  a  tale  titolo, concorrono a
determinare i risultati finali della gestione.

CAPO IV
Principi di gestione e controllo di gestione

                            Articolo 191
  Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione di spese

1.  Gli  enti  locali  possono  effettuare  spese  solo  se  sussiste
l'impegno  contabile  registrato sul competente intervento o capitolo
del   bilancio   di   previsione  e  l'attestazione  della  copertura
finanziaria  di  cui  all'articolo  153, comma 5. Il responsabile del
servizio,   conseguita  l'esecutivita'  del  provvedimento  di  spesa
comunica al terzo interessato all'impegno e la copertura finanziaria,
contestualmente  all'ordinazione  della prestazione, con l'avvertenza
che  la  successiva  fattura  deve  essere completata con gli estremi
della suddetta comunicazione. Fermo restando quanto disposto al comma
4, il terzo interessato, in mancanza della comunicazione, ha facolta'
di  non  eseguire la prestazione sino a quando i dati non gli vengano
comunicati.

2.  Per  le  spese  previste  dai regolamenti economali l'ordinazione
fatta  a  terzi  contiene  il  riferimento  agli  stessi regolamenti,
all'intervento o capitolo di bilancio ed all'impegno.

3.  Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi
di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi
e' regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni e comunque
entro  il  31  dicembre  dell'anno  in  corso  se a tale data non sia
scaduto il predetto termine. La comunicazione al terzo interessato e'
data contestualmente alla regolarizzazione.

4.  Nel  caso  in cui vi e' stata l'acquisizione di beni e servizi in
violazione  dell'obbligo  indicato  nei  commi  1, 2 e 3, il rapporto
obbligatorio  intercorre,  ai  fini  della controprestazione e per la
parte  non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera
e),  tra  il  privato  fornitore  e  l'amministratore  finanziario  o
dipendente  che  hanno  consentito  la  fornitura.  Per le esecuzioni
reiterate  o continuative detto effetto si estende a coloro che hanno
reso possibili le singole prestazioni.

5.   Agli   enti   locali   che  presentino,  nell'ultimo  rendiconto
deliberato,  disavanzo  di  amministrazione  ovvero  indichino debiti
fuori  bilancio  per  i  quali  non sono stati validamente adottati i
provvedimenti  di  cui all'articolo 193, e' fatto divieto di assumere
impegni  e  pagare  spese  per servizi non espressamente previsti per
legge.  Sono  fatte  salve  le spese da sostenere a fronte di impegni
gia' assunti nei precedenti esercizi.
                            Articolo 192
          Determinazioni a contrattare e relative procedure

1.  La  stipulazione  dei contratti deve essere preceduta da apposita
determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:
   a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
   b)  l'oggetto  del  contratto, la sua forma e le clausole ritenute
essenziali;
   c)   le   modalita'   di   scelta  del  contraente  ammesse  dalle
disposizioni   vigenti   in  materia  di  contratti  delle  pubbliche
amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.
2.  Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa
della  Unione  europea  recepita  o comunque vigente nell'ordinamento
giuridico italiano.
                            Articolo 193
              Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1.  Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni
di  bilancio  il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti
in   bilancio  per  la  copertura  delle  spese  correnti  e  per  il
finanziamento  degli  investimenti, secondo le norme contabili recate
dal presente testo unico.

2.   Con  periodicita'  stabilita  dal  regolamento  di  contabilita'
dell'ente  locale,  e comunque almeno una volta entro il 30 settembre
di  ciascun  anno,  l'organo  consiliare  provvede  con  delibera  ad
effettuare  la  ricognizione sullo stato di attuazione dei programmi.
In  tale  sede  l'organo  consiliare  da'  atto  del  permanere degli
equilibri  generali  di bilancio o, in caso di accertamento negativo,
adotta contestualmente i provvedimenti necessari per il ripiano degli
eventuali   debiti   di   cui   all'articolo   194,  per  il  ripiano
dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dal rendiconto
approvato  e,  qualora  i  dati  della  gestione finanziaria facciano
prevedere  un  disavanzo,  di  amministrazione  o  di  gestione,  per
squilibrio  della  gestione  di  competenza ovvero della gestione dei
residui,  adotta  le misure necessarie a ripristinare il pareggio. La
deliberazione e' allegata, al rendiconto dell'esercizio relativo.

3.  Ai fini del comma 2 possono essere utilizzate per l'anno in corso
e  per  i  due  successivi  tutte  le entrate e le disponibilita', ad
eccezione  di  quelle  provenienti  dall'assunzione  di prestiti e di
quelle  aventi  specifica  destinazione per legge, nonche' i proventi
derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili.

4.  La  mancata  adozione,  da  parte dell'ente, dei provvedimenti di
riequilibrio  previsti  dal  presente  articolo e' equiparata ad ogni
effetto  alla  mancata approvazione del bilancio di previsione di cui
all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma
2 del medesimo articolo.
                            Articolo 194
       Riconoscimento di legittimita' di debiti fuori bilancio

1.  Con  deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o
con  diversa  periodicita' stabilita dai regolamenti di contabilita',
gli enti locali riconoscono la legittimita' dei debiti fuori bilancio
derivanti da:
   a) sentenze esecutive;
   b)  copertura  di  disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di
istituzioni,   nei   limiti  degli  obblighi  derivanti  da  statuto,
convenzione   o   atti  costitutivi,  purche'  sia  stato  rispettato
l'obbligo  di  pareggio  del  bilancio  di cui all'articolo 114 ed il
disavanzo derivi da fatti di gestione;
   c)  ricapitalizzazione,  nei  limiti  e  nelle  forme previste dal
codice civile o da norme speciali, di societa' di capitali costituite
per l'esercizio di servizi pubblici locali.
   d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di
pubblica utilita';
   e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e
dimostrati   utilita'   ed   arricchimento  per  l'ente,  nell'ambito
dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.
2.  Per  il pagamento, l'ente puo' provvedere anche mediante un piano
di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello
in corso, convenuto con i creditori.

3.   Per  il  finanziamento  delle  spese  suddette,  ove  non  possa
documentalmente  provvedersi  a  norma  dell'articolo  193,  comma 3,
l'ente  locale puo' far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 e
seguenti.    Nella    relativa    deliberazione    consiliare   viene
dettagliatamente   motivata   l'impossibilita'  di  utilizzare  altre
risorse.
                            Articolo 195
            Utilizzo di entrate a specifica destinazione

1.  Gli  enti  locali,  ad  eccezione degli enti in stato di dissesto
finanziario  sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 261,
comma 3, possono disporre l'utilizzo, in termini di cassa, di entrate
aventi specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti,
anche  se  provenienti  dall'assunzione di mutui con istituti diversi
dalla  Cassa  depositi  e  prestiti,  per  un  importo  non superiore
all'anticipazione  di  tesoreria  disponibile  ai sensi dell'articolo
222.

2. L'utilizzo di somme a specifica destinazione presuppone l'adozione
della   deliberazione  della  giunta  relativa  all'anticipazione  di
tesoreria  di  cui  all'articolo  222, comma 1, e viene deliberato in
termini  generali  all'inizio di ciascun esercizio ed e' attivato dal
tesoriere su specifiche richieste del servizio finanziario dell'ente.

3.  Il  ricorso  all'utilizzo  delle  somme a specifica destinazione,
secondo  le  modalita'  di  cui  ai  commi  1  e 2, vincola una quota
corrispondente  dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti
non   soggetti  a  vincolo  di  destinazione  viene  ricostituita  la
consistenza  delle  somme  vincolate che sono state utilizzate per il
pagamento di spese correnti.

4. Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai
sensi  dell'articolo  193  possono, nelle more del perfezionamento di
tali  atti,  utilizzare  in  termini  di  cassa  le somme a specifica
destinazione, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore
pubblico  allargato  e  del  ricavato  dei  mutui e dei prestiti, con
obbligo  di  reintegrare  le  somme  vincolate  con il ricavato delle
alienazioni.
                            Articolo 196
                        Controllo di gestione

1.  Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati
la   corretta   ed   economica   gestione  delle  risorse  pubbliche,
l'imparzialita' ed il buon andamento della pubblica amministrazione e
la  trasparenza dell'azione amministrativa, gli enti locali applicano
il  controllo di gestione secondo le modalita' stabilite dal presente
titolo, dai propri statuti e regolamenti di contabilita'.

2.  Il  controllo di gestione e' la procedura diretta a verificare lo
stato  di  attuazione  degli  obiettivi  programmanti  e,  attraverso
l'analisi  delle risorse acquisite e della comparazione tra i costi e
la  quantita'  e  qualita'  dei  servizi  offerti,  la  funzionalita'
dell'organizzazione   dell'ente,   l'efficacia,  l'efficienza  ed  il
livello  di economicita' nell'attivita' di realizzazione dei predetti
obiettivi.
                            Articolo 197
                 Modalita' del controllo di gestione

1. Il controllo di gestione, di cui all'articolo 147, comma 1 lettera
b),  ha  per  oggetto  l'intera attivita' amministrativa e gestionale
delle  province, dei comuni delle comunita' montane, delle unioni dei
comuni  e  delle  citta'  metropolitane  ed e' svolto con una cadenza
periodica definita dal regolamento di contabilita' dell'ente.
   2. Il controllo di gestione si articola almeno in tre fasi:
   a) predisposizione di un piano dettagliato di obiettivi;
   b)  rilevazione  dei dati relativi ai costi ed ai proventi nonche'
rilevazione dei risultati raggiunti;
   c)  valutazione  dei  dati  predetti  in  rapporto  al piano degli
obiettivi  al  fine  di  verificare  il loro stato di attuazione e di
misurare  l'efficacia,  l'efficienza  ed  il  grado  di  economicita'
dell'azione intrapresa.
3.  Il  controllo  di  gestione  e'  svolto in riferimento ai singoli
servizi  e  centri  di  costo,  ove  previsti, verificando in maniera
complessiva  e  per  ciascun servizio i mezzi finanziari acquisiti, i
costi  dei  singoli  fattori  produttivi,  i  risultati qualitativi e
quantitativi  ottenuti  e,  per  i  servizi a carattere produttivo, i
ricavi.

4.  La verifica dell'efficacia, dell'efficienza, e della economicita'
dell'azione amministrativa e' svolta rapportando le risorse acquisite
ed i costi dei servizi, ove possibile per unita' di prodotto, ai dati
risultanti  dal rapporto annuale sui parametri gestionali dei servizi
degli enti locali di cui all'articolo 228, comma 7.
                              Art. 198
                  Referto del controllo di gestione

  1.  La  struttura operativa alla quale e' assegnata la funzione dei
controllo  di gestione fornisce le conclusioni del predetto controllo
agli  amministratori ai fini della verifica dello stato di attuazione
degli  obiettivi programmati ed ai responsabili dei servizi affinche'
questi ultimi abbiano gli elementi necessari per valutare l'andamento
della gestione dei servizi di cui sono responsabili.
                            Art. 198-bis
                  (( (Comunicazione del referto) ))

  ((  1. Nell'ambito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli
articoli  196,  197  e  198,  la  struttura  operativa  alla quale e'
assegnata   la   funzione  del  controllo  di  gestione  fornisce  la
conclusione  del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed
ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'articolo
198, anche alla Corte dei conti. ))

TITOLO IV
INVESTIMENTI

CAPO I
Principi generali

                            Articolo 199
                       Fonti di finanziamento

1.  Per  l'attivazione  degli  investimenti  gli  enti locali possono
utilizzare:
   a) entrate correnti destinate per legge agli investimenti;
   b) avanzi di bilancio, costituiti da eccedenze di entrate correnti
rispetto  alle  spese  correnti  aumentate  delle  quote  capitali di
ammortamento dei prestiti:
   c)   entrate   derivanti   dall'alienazione   di  beni  e  diritti
patrimoniali,   riscossioni   di  crediti,  proventi  da  concessioni
edilizie e relative sanzioni;
   d)  entrate  derivanti  da  trasferimenti  in conto capitale dello
Stato,   delle  regioni,  da  altri  interventi  pubblici  e  privati
finalizzati  agli investimenti, da interventi finalizzati da parte di
organismi comunitari e internazionali;
   e)   avanzo   di   amministrazione,   nelle   forme   disciplinate
dall'articolo 187;
   f) mutui passivi;
   g)  altre forme di ricorso al mercato finanziario consentite dalla
legge.
                            Articolo 200
                  Programmazione degli investimenti

1. Per tutti gli investimenti degli enti locali, comunque finanziati,
l'organo   deliberante,   nell'approvare  il  progetto  od  il  piano
esecutivo  dell'investimento, da' atto della copertura delle maggiori
spese  derivanti  dallo  stesso  nel bilancio pluriennale originario,
eventualmente modificato dall'organo consiliare, ed assume impegno di
inserire  nei  bilanci pluriennali successivi le ulteriori o maggiori
previsioni  di  spesa  relative  ad  esercizi  futuri, delle quali e'
redatto apposito elenco.
                              Art. 201
                  Finanziamento di opere pubbliche
                    e piano economico-finanziario

  1.  Gli  enti  locali  e  le  aziende  speciali sono autorizzate ad
assumere  mutui, anche se assistiti da contributi dello Stato o delle
regioni,   per   il   finanziamento   di  opere  pubbliche  destinate
all'esercizio di servizi pubblici, soltanto se i contratti di appalto
sono  realizzati  sulla base di progetti "chiavi in mano" ed a prezzo
non modificabile in aumento, con procedura di evidenza pubblica e con
esclusione della trattativa privata.
  2.  Per  le  nuove opere di cui al comma 1 il cui progetto generale
comporti  una spesa superiore al miliardo di lire, gli enti di cui al
comma 1 approvano un piano economico-finanziario diretto ad accertare
l'equilibrio economico-finanziario dell'investimento e della connessa
gestione,  anche in relazione agli introiti previsti ed al fine della
determinazione delle tariffe.
  3.  (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2000, N. 392, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 28 FEBBRAIO 2001, N. 26 ))
  4.  Le  tariffe  dei  servizi  pubblici  di  cui  al  comma  1 sono
determinati in base ai seguenti criteri:
a) la  corrispondenza  tra  costi  e  ricavi in modo da assicurare la
   integrale   copertura   dei  costi,  ivi  compresi  gli  oneri  di
   ammortamento tecnico-finanziario;
b) l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale
   investito;
c) l'entita'  dei  costi di gestione delle opere, tenendo conto anche
   degli investimenti e della qualita' del servizio.

CAPO II
Fonti di finanziamento mediante indebitamento

                            Articolo 202
                      Ricorso all'indebitamento

1. Il ricorso all'indebitamento da parte degli enti locali e' ammesso
esclusivamente  nelle forme previste dalle leggi vigenti in materia e
per  la realizzazione degli investimenti. Puo' essere fatto ricorso a
mutui  passivi  per il finanziamento dei debiti fuori bilancio di cui
all'articolo 194 e per altre destinazioni di legge.

2. Le relative entrate hanno destinazione vincolata.
                            Articolo 203
Attivazione  delle  fonti  di  finanziamento  derivanti  dal  ricorso
                          all'indebitamento

1.  Il  ricorso  all'indebitamento e' possibile solo se sussistono le
seguenti condizioni :
   a)   avvenuta   approvazione   del  rendiconto  dell'esercito  del
penultimo  anno  precedente  quello  in  cui si intende deliberare il
ricorso a forme di indebitamento;
   b)  avvenuta  deliberazione  del  bilancio  annuale nel quale sono
incluse le relative previsioni.
2.  Ove  nel  corso  dell'esercizio si renda necessario attuare nuovi
investimenti  o  variare  quelli  gia'  in  atto, l'organo consiliare
adotta  apposita  variazione  al  bilancio  annuale,  fermo  restando
l'adempimento  degli  obblighi  di  cui  al  comma 1. Contestualmente
modifica  il  bilancio  pluriennale  e  la  relazione  previsionale e
programmatica    per    la    copertura    degli    oneri   derivanti
dall'indebitamento e per la copertura delle spese di gestione.
                              Art. 204 
            Regole particolari per l'assunzione di mutui 
 
  1. Oltre al rispetto delle condizioni di cui all'articolo 203, 
l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme  di
finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale  degli
interessi sommato a quello dei  mutui  precedentemente  contratti,  a
quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi,  a  quello
delle aperture di credito stipulate ed a quello derivante da garanzie
prestate ai sensi dell'articolo 207, al netto dei contributi  statali
e regionali in conto interessi, non supera il 12 per cento per l'anno
2011, ((l'8 per cento per l'anno 2012, il 6 per cento per l'anno 2013
e il 4 per cento a decorrere dall'anno 2014)) delle entrate  relative
al primi tre titoli delle entrate del rendiconto del  penultimo  anno
precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei  mutui.  Per
le comunita' montane si fa riferimento  ai  primi  due  titoli  delle
entrate. Per gli enti locali di nuova istituzione si fa  riferimento,
per i primi due anni, ai corrispondenti dati finanziari del  bilancio
di previsione. 
  2. I contratti di mutuo con enti diversi dalla Cassa depositi e 
prestiti, dall'Istituto nazionale  di  previdenza  per  i  dipendenti
dell'amministrazione  pubblica  e  dall'Istituto   per   il   credito
sportivo, devono, a pena  di  nullita',  essere  stipulati  in  forma
pubblica e contenere le seguenti clausole e condizioni: 
    a) l'ammortamento non puo' avere durata inferiore ai cinque anni; 
    b) la decorrenza dell'ammortamento deve essere fissata al 1 
gennaio dell'anno successivo a quello della stipula del contratto. In
alternativa, la decorrenza dell'ammortamento puo' essere  posticipata
al 1 luglio seguente o al 1 gen- naio dell'anno successivo e,  per  i
contratti  stipulati  nel  primo  semestre  dell'anno,  puo'   essere
anticipata al 1 luglio dello stesso anno; 
    c) la rata di ammortamento deve essere comprensiva, sin dal primo 
anno della quota capitale e della quota interessi; 
    d) unitamente alla prima rata di ammortamento del mutuo cui si 
riferiscono devono, essere corrisposti  gli  eventuali  interessi  di
preammortamento gravati degli ulteriori interessi, al medesimo tasso,
decorrenti  dalla  data  di  inizio  dell'ammortamento  e  sino  alla
scadenza della prima rata. Qualora l'ammortamento del  mutuo  decorra
dal primo gennaio del secondo anno successivo  a  quello  in  cui  e'
avvenuta la stipula del contratto, gli interessi  di  preammortamento
sono calcolati allo stesso tasso del mutuo dalla data di valuta della
somministrazione al 31 dicembre successivo e dovranno essere  versati
dall'ente mutuatario con la medesima valuta 31 dicembre successivo; 
    e) deve essere indicata la natura della spesa da finanziare con 
il  mutuo  e,  ove  necessario,   avuto   riguardo   alla   tipologia
dell'investimento,  dato  atto  dell'intervenuta   approvazione   del
progetto definitivo o esecutivo, secondo le norme vigenti; 
    f) deve essere rispettata la misura massima del tasso di 
interesse  applicabile  ai  mutui,  determinato  periodicamente   dal
Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica con  proprio
decreto. 
  2-bis. Le disposizioni del comma 2 si applicano, ove compatibili, 
alle altre forme di indebitamento cui l'ente locale acceda. 
  3. L'ente mutuatario utilizza il ricavato del mutuo sulla base dei 
documenti giustificativi della spesa ovvero sulla base  di  stati  di
avanzamento  dei  lavori.  Ai  relativi  titoli  di  spesa  e'   data
esecuzione dai tesorieri  solo  se  corredati  di  una  dichiarazione
dell'ente locale che attesti il rispetto delle predette modalita'  di
utilizzo. 
                            Articolo 205
               Attivazione di prestiti obbligazionari

1.   Gli   enti   locali   sono   autorizzati  ad  attivare  prestiti
obbligazionari nelle forme consentite dalla legge.
                            Art. 205-bis
             (( (Contrazione di aperture di credito) ))

  ((  1.  Gli  enti  locali  sono autorizzati a contrarre aperture di
credito nel rispetto della disciplina di cui al presente articolo.
  2.  L'utilizzo  del  ricavato  dell'operazione  e'  sottoposto alla
disciplina di cui all'articolo 204, comma 3.
  3.  I  contratti di apertura di credito devono, a pena di nullita',
essere stipulati in forma pubblica e contenere le seguenti clausole e
condizioni:
a) la  banca  e'  tenuta ad effettuare erogazioni, totali o parziali,
   dell'importo  del  contratto  in  base  alle richieste di volta in
   volta   inoltrate   dall'ente   e  previo  rilascio  da  parte  di
   quest'ultimo  delle  relative  delegazioni  di  pagamento ai sensi
   dell'articolo   206.  L'erogazione  dell'intero  importo  messo  a
   disposizione al momento della contrazione dell'apertura di credito
   ha  luogo  nel  termine  massimo  di  tre  anni, ferma restando la
   possibilita' per l'ente locale di disciplinare contrattualmente le
   condizioni economiche di un eventuale utilizzo parziale;
b) gli  interessi  sulle aperture di credito devono riferirsi ai soli
   importi  erogati.  L'ammortamento  di  tali importi deve avere una
   durata non inferiore a cinque anni con decorrenza dal 1° gennaio o
   dal 1° luglio successivi alla data dell'erogazione;
c) le  rate  di ammortamento devono essere comprensive, sin dal primo
   anno, della quota capitale e della quota interessi;
d) unitamente  alla  prima  rata  di ammortamento delle somme erogate
   devono    essere    corrisposti   gli   eventuali   interessi   di
   preammortamento,  gravati  degli  ulteriori  interessi  decorrenti
   dalla  data di inizio dell'ammortamento e sino alla scadenza della
   prima rata;
e) deve  essere  indicata  la natura delle spese da finanziare e, ove
   necessario,  avuto riguardo alla tipologia dell'investimento, dato
   atto  dell'intervenuta  approvazione  del  progetto o dei progetti
   definitivi o esecutivi, secondo le norme vigenti;
f) deve essere rispettata la misura massima di tasso applicabile alle
   aperture di credito i cui criteri di determinazione sono demandati
   ad apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
   concerto con il Ministro dell'interno.
  4.  Le aperture di credito sono soggette, al pari delle altre forme
di  indebitamento, al monitoraggio di cui all'articolo 41 della legge
28  dicembre 2001, n. 448, nei termini e nelle modalita' previsti dal
relativo  regolamento  di  attuazione, di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 1° dicembre 2003, n. 389. ))

CAPO III
Garanzie per mutui e prestiti

                            Articolo 206
                      Delegazione di pagamento

1.  Quale garanzia del pagamento delle rate di ammortamento dei mutui
e  dei  prestiti  gli  enti  locali possono rilasciare delegazione di
pagamento  a  valere  sulle entrate afferenti ai primi tre titoli del
bilancio annuale. Per le comunita' montane il riferimento va fatto ai
primi due titoli dell'entrata.

2.  L'atto  di delega, non soggetto ad accettazione, e' notificato al
tesoriere da parte dell'ente locale e costituisce titolo esecutivo.
                            Articolo 207
                            Fideiussione

  1.  I  comuni,  le  province  e  le  citta'  metropolitane  possono
rilasciare  a mezzo di deliberazione consiliare garanzia fideiussoria
per  l'assunzione  di  mutui  destinati  ad  investimenti e per altre
operazioni  di  indebitamento da parte di aziende da essi dipendenti,
da  consorzi  cui  partecipano nonche' dalle comunita' montane di cui
fanno parte.
  ((   1-bis.  A  fronte  di  operazioni  di  emissione  di  prestiti
obbligazionari  effettuate  congiuntamente  da  piu' enti locali, gli
enti  capofila possono procedere al rilascio di garanzia fideiussoria
riferita  all'  insieme  delle operazioni stesse. Contestualmente gli
altri  enti  emittenti  rilasciano  garanzia  fideiussoria  a  favore
dell'ente  capofila  in  relazione  alla  quota parte dei prestiti di
propria  competenza.  Ai  fini  dell'applicazione  del  comma  4,  la
garanzia  prestata  dall'ente  capofila  concorre alla formazione del
limite  di  indebitamento  solo  per  la  quota  parte  dei  prestiti
obbligazionari di competenza dell'ente stesso. ))
  2. La garanzia fideiussoria puo' essere inoltre rilasciata a favore
della  societa' di capitali, costituite ai sensi dell'articolo 113 ),
comma  1,  lettera  e),  per  l'assunzione  di  mutui  destinati alla
realizzazione  delle  opere di cui all'articolo 116, comma 1. In tali
casi  i  comuni,  le province e le citta' metropolitane rilasciano la
fideiussione    limitatamente    alle   rate   di   ammortamento   da
corrispondersi  da  parte  della  societa'  sino al secondo esercizio
finanziario  successivo  a quello dell'entrata in funzione dell'opera
ed  in  misura  non  superiore  alla  propria  quota  percentuale  di
partecipazione alla societa'.
  3.  La  garanzia fideiussoria puo' essere rilasciata anche a favore
di  terzi  per  l'assunzione  di mutui destinati alla realizzazione o
alla  ristrutturazione di opere a fini culturali, sociali o sportivi,
su  terreni di proprieta' dell'ente locale, purche' siano sussistenti
le seguenti condizioni:
a) il  progetto  sia  stato  approvato  dall'ente  locale e sia stata
   stipulata una convenzione con il soggetto mutuatario che regoli la
   possibilita'   di  utilizzo  delle  strutture  in  funzione  delle
   esigenze della collettivita' locale;
b) la  struttura  realizzata sia acquisita al patrimonio dell'ente al
   termine della concessione;
c) la  convenzione regoli i rapporti tra ente locale e mutuatario nel
   caso  di  rinuncia  di questi alla realizzazione o ristrutturatone
   dell'opera.
  4.  Gli interessi annuali relativi alle operazioni di indebitamento
garantite  con  fideiussione concorrono alla formazione del limite di
cui  al  comma 1 dell'articolo 204 e non possono impegnare piu' di un
quinto di tale limite.

TITOLO V
TESORERIA

CAPO I
Disposizioni generali

                              Art. 208
                    Soggetti abilitati a svolgere
                      il servizio di tesoreria

  1.  Gli  enti locali hanno un servizio di tesoreria che puo' essere
affidato:
a) per  i  comuni  capoluoghi  di  provincia,  le province, le citta'
   metropolitane, ad una banca autorizzata, a svolgere l'attivita' di
   cui  all'articolo  10 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n.
   385;
b) per  i  comuni non capoluoghi di provincia, le comunita' montane e
   le  unioni  di  comuni,  anche  a societa' per azioni regolarmente
   costituite  con capitale sociale interamente versato non inferiore
   a  lire 1 miliardo, aventi per oggetto la gestione del servizio di
   tesoreria  e  la  riscossione  dei tributi degli enti locali e che
   alla   data  del  25  febbraio  1995  ((  erano  incaricate  dello
   svolgimento  del  medesimo  servizio  a condizione che il capitale
   sociale  risulti  adeguato  ))  a  quello  minimo  richiesto dalla
   normativa vigente per le banche di credito cooperativo;
c) altri soggetti abilitati per legge.
                            Articolo 209
                  Oggetto del servizio di tesoreria

1.  Il  servizio  di  tesoreria  consiste nel complesso di operazioni
legate  alla  gestione  finanziaria dell'ente locale e finalizzate in
particolare alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese,
alla  custodia  di  titoli  e  valori  ed  agli  adempimenti connessi
previsti  dalla  legge, dallo statuto, dai regolamenti dell'ente o da
norme pattizie.

2.  Il  tesoriere esegue le operazioni di cui al comma 1 nel rispetto
della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni.

3. Ogni deposito, comunque costituito, e' intestato all'ente locale e
viene gestito dal tesoriere.
                            Articolo 210 
                Affidamento del servizio di tesoreria 
 
  1.  L'affidamento  del  servizio  viene  effettuato   mediante   le
procedure  ad  evidenza  pubblica  stabilite   nel   regolamento   di
contabilita' di ciascun ente, con modalita' che rispettino i principi
della concorrenza. Qualora ricorrano le condizioni di  legge,  l'ente
puo' procedere, per non piu' di una volta, al rinnovo  del  contratto
di tesoreria nei confronti del medesimo soggetto. 
  2. Il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata
dall'organo consiliare dell'ente. 
  ((2-bis. La convenzione di cui al comma 2 puo' prevedere  l'obbligo
per il tesoriere di accettare, su  apposita  istanza  del  creditore,
crediti pro soluto certificati dall'ente ai  sensi  del  comma  3-bis
dell'articolo  9  del  decreto-legge  29  novembre  2008,   n.   185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,  n.  2)).
((50)) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (50) 
  La L. 12 novembre 2011, n. 183 ha disposto (con l'art. 13, comma 4)
che "L'obbligo di cui al comma 2-bis  dell'articolo  210  del  citato
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma
3 del presente articolo,  trova  applicazione  con  riferimento  alle
convenzioni stipulate successivamente alla data di entrata in  vigore
della presente legge." 
                            Articolo 211
                    Responsabilita' del tesoriere

1.  Per  eventuali  danni  causati  all'ente  affidante  o a terzi il
tesoriere  risponde  con  tutte le proprie attivita' e con il proprio
patrimonio.

2.  Il  tesoriere  e'  responsabile  di  tutti  i  depositi, comunque
costituiti, intestati all'ente.
                            Articolo 212
          Servizio di tesoreria svolto per piu' enti locali

1.  I  soggetti di cui all'articolo 208 che gestiscono il servizio di
tesoreria  per  conto  di piu' enti locali devono tenere contabilita'
distinte e separate per ciascuno di essi.
                            Articolo 213
        (( Gestione informatizzata del servizio di tesoreria

  1. Qualora l'organizzazione dell'ente e del tesoriere lo consentano
il  servizio di tesoreria puo' essere gestito con modalita' e criteri
informatici  e  con l'uso di ordinativi di pagamento e di riscossione
informatici,   in   luogo   di   quelli  cartacei,  le  cui  evidenze
informatiche  valgono  a fini di documentazione, ivi compresa la resa
del conto del tesoriere di cui all'articolo 226.
  2.  La  convenzione  di  tesoreria  di  cui  all'articolo  210 puo'
prevedere che la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese
possano   essere  effettuati,  oltre  che  per  contanti  presso  gli
sportelli  di  tesoreria,  anche con le modalita' offerte dai servizi
elettronici di incasso e di pagamento interbancari.
  3.   Gli  incassi  effettuati  dal  tesoriere  mediante  i  servizi
elettronici  interbancari  danno  luogo  al  rilascio  di quietanza o
evidenza  bancaria  ad  effetto liberatorio per il debitore; le somme
rivenienti  dai  predetti  incassi sono versate alle casse dell'ente,
con  rilascio  della quietanza di cui all'articolo 214, non appena si
rendono  liquide  ed  esigibili  in  relazione ai servizi elettronici
adottati  e comunque nei tempi previsti nella predetta convenzione di
tesoreria. ))

CAPO II
Riscossione delle entrate

                            Articolo 214
                      Operazioni di riscossione

1.  Per ogni somma riscossa il tesoriere rilascia quietanza, numerata
in ordine cronologico per esercizio finanziario.
                            Articolo 215
            Procedure per la registrazione delle entrate

1.  Il  regolamento di contabilita' dell'ente stabilisce le procedure
per  la  fornitura  dei modelli e per la registrazione delle entrate;
disciplina,   altresi'   le  modalita'  per  la  comunicazione  delle
operazioni   di  riscossione  eseguite,  nonche'  la  relativa  prova
documentale.

CAPO III
Pagamento delle spese

                            Articolo 216
  Condizioni di legittimita' dei pagamenti effettuali dal tesoriere

1. I pagamenti possono avere luogo solo se i mandati risultano emessi
entro  i limiti dei rispettivi interventi stanziati in bilancio o dei
capitoli  per  i  servizi  per  conto  di  terzi.  A  tal fine l'ente
trasmette  al  tesoriere  il bilancio di previsione approvato nonche'
tutte  le delibere di variazione e di prelevamento di quote del fondo
di riserva debitamente esecutive.

2.  Nessun  mandato di pagamento puo' essere estinto dal tesoriere se
privo della codifica.

3.  Il  tesoriere  provvede  all'estinzione  dei mandati di pagamento
emessi in conto residui passivi solo ove gli stessi trovino riscontro
nell'elenco  dei  residui  sottoscritto dal responsabile del servizio
finanziario e consegnato al tesoriere.
                            Articolo 217
                 Estinzione dei mandati di pagamento

1.  L'estinzione  dei  mandati  da  parte  del  tesoriere avviene nel
rispetto  della legge e secondo le indicazioni fornite dall'ente, con
assunzione di responsabilita' da parte del tesoriere, che ne risponde
con  tutto  il  proprio patrimonio sia nei confronti dell'ente locale
ordinante  sia  dei terzi creditori, in ordine alla regolarita' delle
operazioni di pagamento eseguite.
                            Articolo 218
                     Annotazione della quietanza

1.  Il  tesoriere annota gli estremi della quietanza direttamente sul
mandato  o  su  documentazione meccanografica da consegnare all'ente,
unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.

2. Su richiesta dell'ente locale il tesoriere fornisce gli estremi di
qualsiasi  operazione di pagamento eseguita nonche' la relativa prova
documentale.
                            Articolo 219
            Mandati non estinti al termine dell'esercizio

1.  I mandati interamente o parzialmente non estinti alla data del 31
dicembre  sono  eseguiti  mediante  commutazione  in  assegni postali
localizzati  o  con  altri  mezzi  equipollenti  offerti  dal sistema
bancario o postale.
                            Articolo 220
       Obblighi del tesoriere per le delegazioni di pagamento

1. A seguito della notifica degli atti di delegazione di pagamento di
cui  all'articolo  206  il  tesoriere  e'  tenuto a versare l'importo
dovuto  ai  creditori  alle  scadenze  prescritte,  con  comminatoria
dell'indennita' di mora in caso di ritardato pagamento.

CAPO IV
Altre attivita'

                            Articolo 221
                     Gestione di titoli e valori

1. I titoli di proprieta' dell'ente, ove consentito dalla legge, sono
gestiti  dal  tesoriere  con  versamento  delle  cedole  nel conto di
tesoreria alle loro rispettive scadenze.

2.   Il  tesoriere  provvede  anche  alla  riscossione  dei  depositi
effettuati  da  terzi  per  spese contrattuali, d'asta e cauzionali a
garanzia degli impegni assunti, previo rilascio di apposita ricevuta,
diversa  dalla  quietanza  di tesoreria, contenente tutti gli estremi
identificativi dell'operazione.

3.  Il  regolamento  di  contabilita'  dell'ente  locale definisce le
procedure per i prelievi e per le restituzioni.
                            Articolo 222
                     Anticipazioni di tesoreria

1. Il tesoriere, su richiesta dell'ente corredata dalla deliberazione
della  giunta,  concede allo stesso anticipazioni di tesoreria, entro
il  limite  massimo  dei  tre  dodicesimi delle entrate accertate nel
penultimo  anno  precedente,  afferenti per i comuni, le province, le
citta'  metropolitane  e  le  unioni di comuni ai primi tre titoli di
entrata del bilancio e per le comunita' montane ai primi due titoli.

2.   Gli   interessi   sulle  anticipazioni  di  tesoreria  decorrono
dall'effettivo  utilizzo  delle somme con le modalita' previste dalla
convenzione di cui all'articolo 210.

CAPO V
Adempimenti e verifiche contabili

                            Articolo 223
                    Verifiche ordinarie di cassa

1. L'organo di revisione economico-finanziaria dell'ente provvede con
cadenza  trimestrale  alla verifica ordinaria di cassa, alla verifica
della  gestione  del  servizio  di  tesoreria e di quello degli altri
agenti contabili di cui all'articolo 233.

2.  Il  regolamento di contabilita' puo' prevedere autonome verifiche
di cassa da parte dell'amministrazione dell'ente.
                            Articolo 224
                  Verifiche straordinarie di cassa

1.  Si  provvede  a  verifica  straordinaria  di  cassa a seguito del
mutamento  della persona del sindaco, del presidente della provincia,
del  sindaco  metropolitano e del presidente della comunita' montana.
Alle  operazioni  di  verifica  intervengono  gli  amministratori che
cessano dalla carica e coloro che la assumono, nonche' il segretario,
il  responsabile  del  servizio  finanziario  e l'organo di revisione
dell'ente.
                            Articolo 225
             Obblighi di documentazione e conservazione

1.  Il  tesoriere  e'  tenuto,  nel corso dell'esercizio, ai seguenti
adempimenti:
   a) aggiornamento e conservazione del giornale di cassa;
   b)  conservazione  del  verbale  di  verifica di cassa di cui agli
articoli 223 e 224;
   c)  conservazione  delle  rilevazioni periodiche di cassa previste
dalla legge.
2.   Le   modalita'   e   la   periodicita'   di  trasmissione  della
documentazione di cui al comma 1 sono fissate nella convenzione.
                              Art. 226
                         Conto del tesoriere

  1.   Entro   il   termine   di  ((  30  giorni  ))  dalla  chiusura
dell'esercizio  finanziario, il tesoriere, ai sensi dell'articolo 93,
rende  all'ente  locale  il  conto della propria gestione di cassa il
quale  lo  trasmette  alla  competente  sezione giurisdizionale della
Corte dei conti entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto.
  2.  Il  conto  del  tesoriere  e'  redatto su modello approvato col
regolamento  di cui all'articolo 160. Il tesoriere allega al conto la
seguente documentazione:
a) gli  allegati  di svolgimento per ogni singola risorsa di entrata,
   per  ogni singolo intervento di spesa nonche' per ogni capitolo di
   entrata e di spesa per i servizi per conto di terzi;
b) gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
c) la  parte  delle  quietanze  originali  rilasciate  a fronte degli
   ordinativi  di  riscossione  e  di pagamento o, in sostituzione, i
   documenti meccanografici contenenti gli estremi delle medesime.
d) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.

TITOLO VI

RILEVAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI RISULTATI DI GESTIONE

                              Art. 227
                      Rendiconto della gestione

  1.  La  dimostrazione dei risultati di gestione avviene mediante il
rendiconto,  il  quale  comprende  il  conto  del  bilancio, il conto
economico ed il conto del patrimonio.
  2.  Il  rendiconto  e'  deliberato dall'organo consiliare dell'ente
entro  il  (( 30 aprile )) dell'anno successivo, tenuto motivatamente
conto  della relazione dell'organo di revisione. La proposta e' messa
a   disposizione   dei   componenti   dell'organo   consiliare  prima
dell'inizio  della  sessione  consiliare  in  cui  viene esaminato il
rendiconto  entro un termine, non inferiore a venti giorni, stabilito
dal  regolamento.  Il  rendiconto  deliberato  e'  inviato all'organo
regionale   di   controllo  ai  sensi  e  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo 133.
  3.   Per  le  province,  le  citta'  metropolitane,  i  comuni  con
popolazione  superiore ad 8.000 abitanti e quelli i cui rendiconti si
chiudono  in  disavanzo ovvero rechino la indicazione di debiti fuori
bilancio,  il rendiconto e' presentato alla Sezione Enti locali della
Corte   dei   conti  per  il  referto  di  cui  all'articolo  13  del
decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   786,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26  febbraio  1982, n. 51, e successive
modifiche ed integrazioni.
  4.  Ai  fini  del referto di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, della
legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e  del  consolidamento  dei conti
pubblici,  la  Sezione  enti locali potra' richiedere i rendiconti di
tutti gli altri enti locali.
  5. Sono allegati al rendiconto:
a) la  relazione dell'organo esecutivo di cui all'articolo 151, comma
   6;
b) la relazione dei revisori dei conti di cui all'articolo 239, comma
   1, lettera d);
c) l'elenco  dei  residui  attivi  e  passivi  distinti  per  anno di
   provenienza.
  6.  Gli  enti  locali di cui all'articolo 2 inviano telematicamente
alle  Sezioni  enti  locali  il  rendiconto  completo di allegati, le
informazioni  relative  al  rispetto del patto di stabilita' interno,
nonche'  i  certificati  del  conto  preventivo  e consuntivo. Tempi,
modalita'   e   protocollo   di  comunicazione  per  la  trasmissione
telematica  dei  dati  sono  stabiliti  con  decreto  di  natura  non
regolamentare  del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
dell'economia  e delle finanze, sentite la Conferenza Stato, citta' e
autonomie locali e la Corte dei conti.
                            Articolo 228
                         Conto del bilancio

1.  Il  conto del bilancio dimostra i risultati finali della gestione
autorizzatoria   contenuta   nel   bilancio   annuale  rispetto  alle
previsioni.

2.  Per  ciascuna risorsa dell'entrata e per ciascun intervento della
spesa,  nonche'  per ciascun capitolo dei servizi per conto di terzi,
il   conto  del  bilancio  comprende,  distintamente  per  residui  e
competenza:
   a)  per  l'entrata le somme accertate, con distinzione della parte
riscossa e di quella ancora da riscuotere;
   b)  per  la  spesa le somme impegnate, con distinzione della parte
pagata e di quella ancora da pagare.
3. Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e
passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli
stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in
tutto od in parte dei residui.

4.  Il  conto  del  bilancio  si  conclude  con  la dimostrazione del
risultato   contabile   di   gestione   e  con  quello  contabile  di
amministrazione in termini di avanzo pareggio o disavanzo.

5.  Al  conto  del  bilancio sono annesse la tabella dei parametri di
riscontro della situazione di deficitarieta' strutturale e la tabella
dei  parametri  gestionali  con  andamento triennale. Le tabelle sono
altresi' allegate al certificato del rendiconto.

6.   Ulteriori   parametri  di  efficacia  ed  efficienza  contenenti
indicazioni  uniformi  possono  essere individuati dal regolamento di
contabilita' dell'ente locale.

7.  Il  Ministero  dell'interno  pubblica  un  rapporto  annuale, con
rilevazione  dell'andamento  triennale  a  livello  di aggregati, sui
parametri  gestionali  dei  servizi  degli enti locali indicati nella
apposita  tabella  di cui al comma 5. I parametri a livello aggregato
risultanti  dal rapporto sono resi disponibili mediante pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

8.  I  modelli  relativi al conto del bilancio e le tabelle di cui al
comma 5 sono approvati con il regolamento di cui all'articolo 160.
                            Articolo 229
                           Conto economico

1.  Il  conto  economico  evidenzia  i componenti positivi e negativi
dell'attivita'  dell'ente  secondo  criteri  di competenza economica.
Comprende  gli  accertamenti  e  gli  impegni del conto del bilancio,
rettificati  al  fine  di  costituire  la  dimensione finanziaria dei
valori   economici   riferiti   alla   gestione   di  competenza,  le
insussistenze e sopravvenienze derivanti dalla gestione dei residui e
gli elementi economici non rilevati nel conto dei bilancio.

2.  Il  conto  economico  e'  redatto  secondo uno schema a struttura
scalare,  con  le  voci  classificate secondo la loro natura e con la
rilevazione di risultati parziali e del risultato economico finale.

3. Costituiscono componenti positivi del conto economico i tributi, i
trasferimenti  correnti,  i proventi dei servizi pubblici, i proventi
derivanti  dalla  gestione  del patrimonio, i proventi finanziari, le
insussistenze  del passivo, le sopravvenienze attive e le plusvalenze
da  alienazioni.  E'  espresso,  ai  fini  del pareggio, il risultato
economico negativo.

4.  Gli  accertamenti  finanziari  di competenza sono rettificati, al
fine  di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici
positivi, rilevando i seguenti elementi:
   a) i risconti passivi ed i ratei attivi;
   b) le variazioni in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
   c)  i  costi  capitalizzati  costituiti dai costi sostenuti per la
produzione  in  economia  di  valori  da  porre,  dal  punto di vista
economico, a carico di diversi esercizi;
   d)  le  quote di ricavi gia' inserite nei risconti passivi di anni
precedenti;
   e)  le  quote  di  ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli
introiti vincolati;
   f)  imposta  sul  valore  aggiunto  per le attivita' effettuate in
regime di impresa.
5.  Costituiscono  componenti negativi del conto economico l'acquisto
di  materie  prime  e dei beni di consumo, la prestazione di servizi,
l'utilizzo di beni di terzi, le spese di personale, i trasferimenti a
terzi,  gli  interessi  passivi  e  gli  oneri finanziari diversi, le
imposte  e  tasse  a  carico dell'ente locale, gli oneri straordinari
compresa  la svalutazione di crediti, le minusvalenze da alienazioni,
gli ammortamenti e le insussistenze dell'attivo come i minori crediti
e  i  minori  residui  attivi.  E'  espresso ai fini del pareggio, il
risultato economico positivo.

6.  Gli impegni finanziari di competenza sono rettificati, al fine di
costituire   la   dimensione   finanziaria  di  componenti  economici
negativi, rilevando i seguenti elementi :
   a)  i  costi  di  esercizi  futuri,  i  risconti attivi ed i ratei
passivi;
   b) le variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
   c)  le quote di costo gia' inserite nei risconti attivi degli anni
precedenti;
   d)  le  quote  di  ammortamento di beni a valenza pluriennale e di
costi capitalizzati;
   e)  l'imposta  sul  valore aggiunto per le attivita' effettuate in
regime d'impresa.
7. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati con
i seguenti coefficienti :
   a)   edifici,   anche  demaniali,  ivi  compresa  la  manutenzione
straordinaria al 3%;
   b) strade, ponti ed altri beni demaniali al 2%;
   c)  macchinari,  apparecchi,  attrezzature, impianti ed altri beni
mobili al 15%;
   d)  attrezzature  e  sistemi  informatici,  compresi  i  programmi
applicativi, al 20%;
   e)  automezzi  in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli al
20%;
   f) altri beni al 20%.
8.  Il  regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di
conti economici di dettaglio per servizi o per centri di costo.

9.  Al  conto economico e' accluso un prospetto di conciliazione che,
partendo  dai  dati  finanziari della gestione corrente del conto del
bilancio,   con   l'aggiunta  di  elementi  economici,  raggiunge  il
risultato  finale  economico.  I  valori  della gestione non corrente
vanno riferiti al patrimonio.

10.  I  modelli  relativi  al  conto  economico  ed  al  prospetto di
conciliazione  sono  approvati con il regolamento di cui all'articolo
160.
                            Articolo 230
         Conto del patrimonio e conti patrimoniali speciali

1.  Il  conto  del  patrimonio  rileva  i  risultati  della  gestione
patrimoniale  e  riassume  la  consistenza  del patrimonio al termine
dell'esercizio,  evidenziando  le  variazioni  intervenute  nel corso
dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.

2.  Il  patrimonio  degli enti locali e' costituito dal complesso dei
beni  e  dei  rapporti  giuridici, attivi e passivi, di pertinenza di
ciascun  ente,  suscettibili  di  valutazione  ed  attraverso  la cui
rappresentazione   contabile   ed   il   relativo   risultato  finale
differenziale  e'  determinata  la  consistenza netta della dotazione
patrimoniale.

3.  Gli  enti  locali  includono  nel conto del patrimonio i beni del
demanio, con specifica distinzione, ferme restando le caratteristiche
proprie, in relazione alle disposizioni del codice civile.

4.  Gli  enti  locali  valutano  i beni del demanio e del patrimonio,
comprensivi delle relative manutenzioni straordinarie, come segue :
   a)  i  beni demaniali gia' acquisiti all'ente alla data di entrata
in  vigore  del  decreto  legislativo  25  febbraio 1995, n. 77, sono
valutati  in  misura  pari all'ammontare del residuo debito dei mutui
ancora in estinzione per lo stesso titolo; i beni demaniali acquisiti
all'ente successivamente sono valutati al costo;
   b)  i  terreni  gia'  acquisiti  all'ente  alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati
al  valore  catastale,  rivalutato  secondo  le  norme fiscali; per i
terreni  gia' acquisiti all'ente ai quali non e' possibile attribuire
la  rendita catastale la valutazione si effettua con le modalita' dei
beni   demaniali   gia'   acquisiti  all'ente;  i  terreni  acquisiti
successivamente   alla   data   di  entrata  in  vigore  del  decreto
legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati al costo;
   c)  i  fabbricati  gia' acquisiti all'ente alla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, sono valutati
al   valore   catastale,  rivalutato  secondo  le  norme  fiscali;  i
fabbricati acquisiti successivamente sono valutati al costo;
   d) i mobili sono valutati al costo;
   e) i crediti sono valutati al valore nominale;
   f)  i  censi,  livelli  ed  enfiteusi  sono  valutati in base alla
capitalizzazione della rendita al tasso legale;
   g)  le  rimanenze,  i ratei ed i risconti sono valutati secondo le
norme del codice civile;
   h) i debiti sono valutati secondo il valore residuo.
5.  Gli enti locali conservano nel loro patrimonio in apposita voce i
crediti  inesigibili,  stralciati  dal  conto  del  bilancio, sino al
compimento dei termini di prescrizione.

6.  Il  regolamento di contabilita' puo' prevedere la compilazione di
un conto consolidato patrimoniale per tutte le attivita' e passivita'
interne  e esterne. Puo' anche prevedere conti patrimoniali di inizio
e fine mandato degli amministratori.

7.  Gli  enti  locali  provvedono annualmente all'aggiornamento degli
inventari.

8.  Il  regolamento  di  contabilita'  definisce le categorie di beni
mobili  non  inventariabili in ragione della natura di beni di facile
consumo o del modico valore.

9.  I  modelli relativi al conto del patrimonio sono approvati con il
regolamento di cui all'articolo 160.
                            Articolo 231
               Relazione al rendiconto della gestione

1.  Nella  relazione  prescritta dall'articolo 151, comma 6, l'organo
esecutivo  dell'ente  esprime le valutazioni di efficacia dell'azione
condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi
ed  ai  costi sostenuti. Evidenzia anche i criteri di valutazione del
patrimonio  e  delle  componenti  economiche.  Analizza, inoltre, gli
scostamenti   principali   intervenuti   rispetto   alle  previsioni,
motivando le cause che li hanno determinati.
                            Articolo 232
                       Contabilita' economica

1.  Gli  enti  locali,  ai  fini della predisposizione del rendiconto
della   gestione,  adottano  il  sistema  di  contabilita'  che  piu'
ritengono idoneo per le proprie esigenze.
                              Art. 233
                Conti degli agenti contabili interni

  1.   Entro   il   termine   di  ((  30  giorni  ))  dalla  chiusura
dell'esercizio finanziario, l'economo, il consegnatario di beni e gli
altri  soggetti  di  cui  all'articolo  93, comma 2, rendono il conto
della  propria  gestione  all'ente  locale il quale lo trasmette alla
competente  sezione  giurisdizionale  della  Corte dei conti entro 60
giorni dall'approvazione del rendiconto.
  2.  Gli  agenti contabili, a danaro e a materia, allegano al conto,
per quanto di rispettiva competenza:
a) il provvedimento di legittimazione del contabile alla gestione;
b) la lista per tipologie di beni;
c) copia degli inventari tenuti dagli agenti contabili;
d) la documentazione giustificativa della gestione;
e) i verbali di passaggio di gestione;
f) le  verifiche  ed  i discarichi amministrativi e per annullamento,
   variazioni e simili;
g) eventuali altri documenti richiesti dalla Corte dei conti.
  3.  Qualora l'organizzazione dell'ente locale lo consenta i conti e
le  informazioni  relative  agli  allegati di cui ai precedenti commi
sono  trasmessi anche attraverso strumenti informatici, con modalita'
da definire attraverso appositi protocolli di comunicazione.
  4.  I conti di cui al comma 1 sono redatti su modello approvato con
il regolamento previsto dall'articolo 160.

TITOLO VII

REVISIONE ECONONIICO-FINANZIARIA

                              Art. 234
              Organo di revisione economico-finanziario

  1.  I  consigli  comunali, provinciali e delle citta' metropolitane
eleggono  con  voto limitato a due componenti un collegio di revisori
composto  da  tre  membri.  2. I componenti del collegio dei revisori
sono scelti:
a) uno  tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, il quale
   svolge le funzioni di presidente del collegio;
b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
3.  Nei  comuni  con  popolazione  inferiore a (( 15.000 )) abitanti,
nelle  unioni  dei  comuni  e  nelle  comunita'  montane la revisione
economico-finanziaria  e'  affidata  ad  un  solo revisore eletto dal
consiglio   comunale   o   dal  consiglio  dell'unione  di  comuni  o
dall'assemblea  della  comunita'  montana  a maggioranza assoluta dei
membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2.
  4.  Gli enti locali comunicano ai propri tesorieri i nominativi dei
soggetti  cui  e'  affidato  l'incarico entro 20 giorni dall'avvenuta
esecutivita' della delibera di nomina.
                            Articolo 235
             Durata dell'incarico e cause di cessazione

1.  L'organo  di  revisione  contabile  dura  in  carica  tre  anni a
decorrere  dalla  data di esecutivita' della delibera o dalla data di
immediata  eseguibilita'  nell'ipotesi di cui all'articolo 134, comma
3, e sono rieleggibili per una sola volta. Ove nei collegi si proceda
a  sostituzione  di un singolo componente la durata dell'incarico del
nuovo  revisore  e'  limitata al tempo residuo sino alla scadenza del
termine  triennale,  calcolata  a  decorrere dalla nomina dell'intero
collegio.  Si  applicano  le norme relative alla proroga degli organi
amministrativi  di  cui  agli  articoli 2, 3, comma 1, 4, comma 1, 5,
comma  1,  e  6 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

2.  Il revisore e' revocabile solo per inadempienza ed in particolare
per  la  mancata  presentazione  della  relazione  alla  proposta  di
deliberazione  consiliare  del  rendiconto  entro il termine previsto
dall'articolo 239, comma 1, lettera d).

3. Il revisore cessa dall'incarico per:
   a) scadenza del mandato;
   b) dimissioni volontarie;
   c)  impossibilita'  derivante  da  qualsivoglia  causa  a svolgere
l'incarico   per  un  periodo  di  tempo  stabilito  dal  regolamento
dell'ente.
                            Articolo 236
          Incompatibilita' ed ineleggibilita' dei revisori

1.  Valgono  per  i revisori le ipotesi di incompatibilita' di cui al
primo  comma  dell'articolo  2399 del codice civile, intendendosi per
amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.

2.  L'incarico  di  revisione  economico-finanziaria  non puo' essere
esercitato  dai  componenti degli organi dell'ente locale e da coloro
che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina,
dai  membri  dell'organo regionale di controllo, dal segretario e dai
dipendenti  dell'ente locale presso cui deve essere nominato l'organo
di  revisione  economico-finanziaria  e dai dipendenti delle regioni,
delle province, delle citta' metropolitane, delle comunita' montane e
delle  unioni di comuni relativamente agli enti locali compresi nella
circoscrizione territoriale di competenza.

3.  I  componenti  degli  organi  di  revisione contabile non possono
assumere  incarichi  o  consulenze  presso  l'ente  locale  o  presso
organismi o istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo
o vigilanza dello stesso.
                            Articolo 237
               Funzionamento del collegio dei revisori

1.  Il collegio dei revisori e' validamente costituito anche nel caso
in cui siano presenti solo due componenti.

2.  Il  collegio  dei  revisori  redige  un  verbale  delle riunioni,
ispezioni, verifiche, determinazioni e decisioni adottate.
                            Articolo 238
                 Limiti all'affidamento di incarichi

1.   Salvo  diversa  disposizione  del  regolamento  di  contabilita'
dell'ente  locale ciascun revisore non puo' assumere complessivamente
piu'  di  otto incarichi tra i quali non piu' di quattro incarichi in
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, non piu' di tre in
comuni  con  popolazione  compresa tra i 5.000 ed i 99.999 abitanti e
non  piu' di uno in comune con popolazione pari o superiore a 100.000
abitanti.  Le province sono equiparate ai comuni con popolazione pari
o  superiore  a 100.000 abitanti e le comunita' montane ai comuni con
popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

2.  L'affidamento  dell'incarico  di  revisione  e'  subordinato alla
dichiarazione,  resa nelle forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n.
15,  e successive modifiche ed integrazioni, con la quale il soggetto
attesta il rispetto dei limiti di cui al comma 1.
                            Articolo 239
                  Funzioni dell'organo di revisione

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
   a)  attivita' di collaborazione con l'organo consiliare secondo le
disposizioni dello statuto e del regolamento;
   b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione e dei documenti
allegati  e  sulle  variazioni di bilancio. Nei pareri e' espresso un
motivato  giudizio  di  congruita',  di  coerenza e di attendibilita'
contabile  delle  previsioni  di bilancio e dei programmi e progetti,
anche  tenuto conto del parere espresso dal responsabile del servizio
finanziario  ai  sensi  dell'articolo  153, delle variazioni rispetto
all'anno precedente dell'applicazione dei parametri di deficitarieta'
strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite
all'organo   consiliare   tutte   le   misure   atte   ad  assicurare
l'attendibilita'  delle  impostazioni.  I  pareri  sono  obbligatori.
L'organo consiliare e' tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti
o  a motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte
dall'organo di revisione;
   c) vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria ed economica
della   gestione   relativamente   all'acquisizione   delle  entrate,
all'effettuazione    delle    spese,    all'attivita'   contrattuale,
all'amministrazione  dei beni, alla completezza della documentazione,
agli  adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilita'; l'organo
di  revisione  svolge  tali  funzioni  anche con tecniche motivate di
campionamento.
   d)  relazione  sulla  proposta  di  deliberazione  consiliare  del
rendiconto  della  gestione  e  sullo  schema  di rendiconto entro il
termine,  previsto  dal  regolamento  di  contabilita' e comunque non
inferiore  a  20  giorni  decorrente  dalla trasmissione della stessa
proposta  approvata  dall'organo  esecutivo.  La  relazione  contiene
l'attestazione  sulla  corrispondenza  del rendiconto alle risultanze
della  gestione nonche' rilievi, considerazioni e proposte tendenti a
conseguire efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione;
   e)   referto  all'organo  consiliare  su  gravi  irregolarita'  di
gestione    con    contestuale    denuncia   ai   competenti   organi
giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilita';
   f) verifiche di cassa di cui all'articolo 223.
2.  Al  fine  di  garantire  l'adempimento  delle  funzioni di cui al
precedente  comma,  l'organo  di revisione ha diritto di accesso agli
atti   e   documenti   dell'ente  e  puo'  partecipare  all'assemblea
dell'organo  consiliare per l'approvazione del bilancio di previsione
e  del  rendiconto  di gestione. Puo' altresi' partecipare alle altre
assemblee   dell'organo  consiliare  e,  se  previsto  dallo  statuto
dell'ente,  alle  riunioni  dell'organo  esecutivo. Per consentire la
partecipazione  alle  predette assemblee all'organo di revisione sono
comunicati  i  relativi  ordini  del  giorno.  Inoltre  all'organo di
revisione sono trasmessi:
   a)  da  parte  dell'organo  regionale di controllo le decisioni di
annullamento nei confronti delle delibere adottate dagli organi degli
enti locali;
   b)   da   parte  del  responsabile  del  servizio  finanziario  le
attestazioni  di  assenza  di  copertura  finanziaria  in ordine alle
delibere di impegni di spesa.
3.  L'organo  di  revisione  e'  dotato, a cura dell'ente locale, dei
mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto
stabilito dallo statuto e dai regolamenti.

4.  L'organo  della  revisione  puo'  incaricare della collaborazione
nella  propria  funzione, sotto la propria responsabilita' uno o piu'
soggetti  aventi  i  requisiti  di  cui  all'articolo 234, comma 2. I
relativi compensi rimangono a carico dell'organo di revisione.

5.  I  singoli  componenti  dell'organo di revisione collegiale hanno
diritto di eseguire ispezioni e controlli individuali.

6.  Lo  statuto  dell'ente  locale  puo'  prevedere ampliamenti delle
funzioni affidate ai revisori.
                            Articolo 240
              Responsabilita' dell'organo di revisione

1.  I revisori rispondono della veridicita' delle loro attestazioni e
adempiono  ai  loro  doveri  con  la diligenza del mandatario. Devono
inoltre conservare la riservatezza sui fatti e documenti di cui hanno
conoscenza per ragione dei loro ufficio.
                            Articolo 241
                        Compenso dei revisori

1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro
del  tesoro  del  bilancio  e  della programmazione economica vengono
fissati  i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori, da
aggiornarsi   triennalmente.  Il  compenso  base  e'  determinato  in
relazione alla classe demografica ed alle spese di funzionamento e di
investimento dell'ente locale.

2.  Il  compenso  di  cui  al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente
locale  fino  al  limite  massimo  del 20 per cento in relazione alle
ulteriori funzioni assegnate rispetto a quelle indicate nell'articolo
239.

3.  Il  compenso  di  cui  al comma 1 puo' essere aumentato dall'ente
locale  quando  i  revisori  esercitano le proprie funzioni anche nei
confronti  delle  istituzioni dell'ente sino al 10 per cento per ogni
istituzione  e  per  un  massimo  complessivo non superiore al 30 per
cento.

4.   Quando   la   funzione  di  revisione  economico-finanziaria  e'
esercitata dal collegio dei revisori il compenso determinato ai sensi
de  commi 1, 2 e 3 e' aumentato per il presidente del collegio stesso
del 50 per cento.

5.  Per  la  determinazione  del  compenso  base  di  cui  al comma 1
spettante   al  revisore  della  comunita'  montana  ed  al  revisore
dell'unione  di  comuni  si  fa  riferimento, per quanto attiene alla
classe  demografica,  rispettivamente,  al  comune totalmente montano
piu'  popoloso facente parte della comunita' stessa ed al comune piu'
popoloso facente parte dell'unione.

6.  Per  la  determinazione  del  compenso  base  di  cui  al comma 1
spettante  ai  revisori della citta' metropolitana si fa riferimento,
per quanto attiene alla classe demografica, al comune capoluogo.

7.  L'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la
stessa delibera di nomina.

TITOLO VIII

ENTI LOCALI DEFICITARI O DISSESTATI

CAPO I
Enti locali deficitari: disposizioni generali

                              Art. 242
                  Individuazione degli enti locali
           strutturalmente deficitari e relativi controlli

  1.  Sono  da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie
gli  enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni
di  squilibrio,  rilevabili  da  una apposita tabella, da allegare al
certificato  sul  rendiconto  della  gestione,  contenente  parametri
obiettivi  dei quali almeno la meta' presentino valori deficitari. Il
certificato  e'  quello  relativo  al  rendiconto  della gestione del
penultimo esercizio precedente quello di riferimento.
  2.  Con  decreto  del  Ministro dell'interno, sentita la Conferenza
Stato-citta'  e  autonomie  locali,  da  emanare entro settembre e da
pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale,  sono fissati per il triennio
successivo  i  parametri  obiettivi, determinati con riferimento a un
calcolo  di  normalita'  dei dati dei rendiconti dell'ultimo triennio
disponibile,  nonche'  le modalita' per la compilazione della tabella
di  cui  al  comma  1.  ((  Fino  alla  fissazione di nuovi parametri
triennali si applicano quelli vigenti per il triennio precedente. ))
  3. Le norme di cui al presente capo si applicano a comuni, province
e comunita' montane.
                            Articolo 243 
Controlli per gli enti locali strutturalmente deficitari, enti locali
                      dissestati ed altri enti 
 
  1. Gli enti locali strutturalmente deficitari, individuati ai sensi
dell'articolo  242,  sono  soggetti  al  controllo   centrale   sulle
dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale  da  parie  della
Commissione per la finanza e  gli  organici  degli  enti  locali.  Il
controllo e' esercitato prioritariamente in relazione  alla  verifica
sulla compatibilita' finanziaria. 
 
  2. Gli enti locali  strutturalmente  deficitari  sono  soggetti  ai
controlli centrali in  materia  di  copertura  del  costo  di  alcuni
servizi.   Tali    controlli    verificano    mediante    un'apposita
certificazione che: 
    a) il costo complessivo della  gestione  dei  servizi  a  domanda
individuale, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto con
i relativi proventi tariffari e contributi finalizzati in misura  non
inferiore al 36 per cento, a tale fine  i  costi  di  gestione  degli
asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare; 
    b)  il  costo  complessivo  della  gestione   del   servizio   di
acquedotto, riferito ai dati della competenza, sia stato coperto  con
la relativa tariffa in misura non inferiore all'80 per cento; 
    c)  il  costo  complessivo  della  gestione   del   servizio   di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati, riferito
ai dati della competenza, sia stato coperto con la  relativa  tariffa
almeno nella misura prevista dalla legislazione vigente. 
 
  3. I costi complessivi di gestione dei servizi di cui  al  comma  2
devono  comunque  comprendere  gli  oneri  diretti  e  indiretti   di
personale, le spese per l'acquisto di beni e servizi, le spese per  i
trasferimenti e per gli oneri di ammortamento degli impianti e  delle
attrezzature.  Per  le  quote  di   ammortamento   si   applicano   i
coefficienti indicati nel decreto del Ministro delle finanze in  data
31  dicembre  1988  e  successive   modifiche   o   integrazioni.   I
coefficienti si  assumono  ridotti  del  50  per  cento  per  i  beni
ammortizzabili acquisiti nell'anno di riferimento. Nei  casi  in  cui
detti servizi sono  forniti  da  organismi  di  gestione  degli  enti
locali, nei costi complessivi di gestione sono considerati gli  oneri
finanziari dovuti agli enti proprietari di cui  all'articolo  44  del
decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986,  n.  902,  da
versare dagli organismi  di  gestione  agli  enti  proprietari  entro
l'esercizio successivo a quello della  riscossione  delle  tariffe  e
della erogazione in conto esercizio. I costi complessivi di  gestione
del servizio di cui al comma 2, lettera c), sono rilevati secondo  le
disposizioni vigenti in materia. 
 
  4. Con decreto del Ministro  dell'interno,  sentita  la  Conferenza
Stato-citta'  e  autonomie  locali,  da  pubblicare  nella   Gazzetta
Ufficiale,  sono  determinati  i  tempi  e  le   modalita'   per   la
presentazione e il controllo della certificazione di cui al comma 2. 
 
((5.  Alle  province  ed  ai  comuni  in  condizioni  strutturalmente
deficitari che, pur essendo a cio' tenuti, non rispettano  i  livelli
minimi di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2 o che non
danno  dimostrazione  di  tale  rispetto  trasmettendo  la   prevista
certificazione, e' applicata una sanzione pari all'1 per cento  delle
entrate correnti  risultanti  dal  certificato  di  bilancio  di  cui
all'articolo 161 del penultimo esercizio finanziario nei confronti di
quello in cui viene rilevato il mancato rispetto dei predetti  limiti
minimi di copertura. Ove non risulti  presentato  il  certificato  di
bilancio del penultimo anno precedente, si fa riferimento  all'ultimo
certificato  disponibile.  La  sanzione  si  applica  sulle   risorse
attribuite dal  Ministero  dell'interno  a  titolo  di  trasferimenti
erariali e di federalismo  fiscale;  in  caso  di  incapienza  l'ente
locale e' tenuto a versare all'entrata del bilancio  dello  Stato  le
somme residue. 
 
  5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano  a  decorrere
dalle sanzioni da applicare per il mancato  rispetto  dei  limiti  di
copertura dei costi di gestione dell'esercizio 2011.)) 
 
  6. Sono soggetti, in via provvisoria, ai controlli centrali di  cui
al comma 2: 
    a) gli  enti  locali  che  non  presentano  il  certificato:  del
rendiconto con l'annessa tabella di cui al comma 1 dell'articolo 242,
sino all'avvenuta presentazione della stessa; 
    b) gli enti locali per i quali non sia intervenuta nei termini di
legge  la  deliberazione  del   rendiconto   della   gestione,   sino
all'adempimento. 
 
  7. Gli enti locali  che  hanno  deliberato  lo  stato  di  dissesto
finanziario  sono  soggetti,  per  la  durata  del  risanamento,   ai
controlli di cui al comma 1, sono  tenuti  alla  presentazione  della
certificazione di cui al comma 2  e  sono  tenuti  per  i  servizi  a
domanda individuale al rispetto, per il medesimo periodo, del livello
minimo di copertura dei costi di gestione di cui al comma 2,  lettera
a). 

CAPO II
Enti locali dissestati: disposizioni generali

                            Articolo 244
                        Dissesto finanziario

1.  Si  ha stato di dissesto finanziario se l'ente non puo' garantire
l'assolvimento  delle  funzioni  e  dei servizi indispensabili ovvero
esistono  nei confronti dell'ente locale crediti liquidi ed esigibili
di terzi cui non si possa fare validamente fronte con le modalita' di
cui  all'articolo  193,  nonche' con le modalita' di cui all'articolo
194 per le fattispecie ivi previste.

2. Le norme sul risanamento degli enti locali dissestati si applicano
solo a province e comuni.
                            Articolo 245
               Soggetti della procedura di risanamento

1.   Soggetti   della   procedura   di   risanamento   sono  l'organo
straordinario di liquidazione e gli organi istituzionali dell'ente.

2.   L'organo  straordinario  di  liquidazione  provvede  al  ripiano
dell'indebitamento pregresso con i mezzi consentiti dalla legge.

3.  Gli  organi istituzionali dell'ente assicurano condizioni stabili
di   equilibrio   della  gestione  finanziaria  rimuovendo  le  cause
strutturali che hanno determinato il dissesto.
                            Articolo 246
                      Deliberazione di dissesto

1.  La deliberazione recante la formale ed esplicita dichiarazione di
dissesto finanziario e' adottata dal consiglio dell'ente locale nelle
ipotesi  di  cui  all'articolo  244  e  valuta  le  cause  che  hanno
determinato il dissesto. La deliberazione dello stato di dissesto non
e'  revocabile.  Alla  stessa  e'  allegata una dettagliata relazione
dell'organo  di revisione economico finanziaria che analizza le cause
che hanno provocato il dissesto.

2.  La  deliberazione  dello  stato di dissesto e' trasmessa, entro 5
giorni  dalla data di esecutivita', al Ministero dell'interno ed alla
Procura   regionale   presso   la  Corte  dei  conti  competente  per
territorio,  unitamente  alla  relazione dell'organo di revisione. La
deliberazione  e'  pubblicata  per  estratto nella Gazzetta Ufficiale
della   Repubblica   italiana   a  cura  del  Ministero  dell'interno
unitamente  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica di nomina
dell'organo straordinario di liquidazione.

3. L'obbligo di deliberazione dello stato di dissesto si estende, ove
ne   ricorrano  le  condizioni,  al  commissario  nominato  ai  sensi
dell'articolo 141, comma 3.

4.  Se,  per  l'esercizio  nel corso del quale si rende necessaria la
dichiarazione   di  dissesto,  e'  stato  validamente  deliberato  il
bilancio  di  previsione,  tale  atto  continua  ad  esplicare la sua
efficacia  per  l'intero esercizio finanziario, intendendosi operanti
per  l'ente  locale  i  divieti e gli obblighi previsti dall'articolo
191,  comma  5. In tal caso, la deliberazione di dissesto puo' essere
validamente adottata, esplicando gli effetti di cui all'articolo 248.
Gli   ulteriori  adempimenti  e  relativi  termini  iniziali,  propri
dell'organo  straordinario di liquidazione e del consiglio dell'ente,
sono  differiti al 1^ gennaio dell'anno successivo a quello in cui e'
stato  deliberato  il  dissesto.  Ove  sia  stato  gia'  approvato il
bilancio preventivo per l'esercizio successivo, il consiglio provvede
alla revoca dello stesso.

5.  Le disposizioni relative alla valutazione delle cause di dissesto
sulla  base  della  dettagliata relazione dell'organo di revisione di
cui  al  comma  1  ed  ai conseguenti oneri di trasmissione di cui al
comma  2,  si  applicano  solo  ai  dissesti  finanziari deliberati a
decorrere dal 25 ottobre 1997.
                            Articolo 247
              Omissione della deliberazione di dissesto

1.  Ove dalle deliberazioni dell'ente, dai bilanci di previsione, dai
rendiconti  o  da altra fonte l'organo regionale di controllo venga a
conoscenza  dell'eventuale condizione di dissesto, chiede chiarimenti
all'ente  e  motivata  relazione  all'organo  di  revisione contabile
assegnando un termine, non prorogabile, di trenta giorni.

2.  Ove  sia  ritenuta  sussistente  l'ipotesi  di  dissesto l'organo
regionale  di  controllo assegna al consiglio, con lettera notificata
ai singoli consiglieri, un termine, non superiore a venti giorni, per
la deliberazione del dissesto.

3.  Decorso  infruttuosamente  tale  termine  l'organo  regionale  di
controllo  nomina  un  commissario ad acta per la deliberazione dello
stato di dissesto.

4.  Del  provvedimento  sostitutivo e' data comunicazione al prefetto
che  inizia la procedura per lo scioglimento del consiglio dell'ente,
ai sensi dell'articolo 141.
                            Articolo 248 
             Conseguenze della dichiarazione di dissesto 
 
  1. A seguito della dichiarazione di dissesto, e sino all'emanazione
del decreto di cui all'articolo 261, sono sospesi i  termini  per  la
deliberazione del bilancio. 
  2.  Dalla   data   della   dichiarazione   di   dissesto   e   sino
all'approvazione del rendiconto di cui all'articolo 256  non  possono
essere  intraprese  o  proseguite  azioni  esecutive  nei   confronti
dell'ente per i debiti che  rientrano  nella  competenza  dell'organo
straordinario di liquidazione. Le procedure esecutive  pendenti  alla
data della dichiarazione di dissesto,  nelle  quali  sono  scaduti  i
termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la  stessa
benche'  proposta  e'  stata  rigettata,  sono   dichiarate   estinte
d'ufficio  dal  giudice   con   inserimento   nella   massa   passiva
dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. 
  3. I pignoramenti  eventualmente  eseguiti  dopo  la  deliberazione
dello stato di dissesto non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali
possono disporre delle somme per i fini dell'ente e le  finalita'  di
legge. 
  4.  Dalla   data   della   deliberazione   di   dissesto   e   sino
all'approvazione del rendiconto di  cui  all'articolo  256  i  debiti
insoluti a tale data e le somme dovute  per  anticipazioni  di  cassa
gia' erogate  non  producono  piu'  interessi  ne'  sono  soggetti  a
rivalutazione monetaria. Uguale disciplina si applica ai crediti  nei
confronti  dell'ente  che  rientrano  nella  competenza   dell'organo
straordinario di liquidazione a  decorrere  dal  momento  della  loro
liquidita' ed esigibilita'. 
((5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1  della  legge  14
gennaio 1994, n. 20, gli amministratori che la  Corte  dei  conti  ha
riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di  danni  cagionati
con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del
dissesto finanziario, non possono ricoprire, per un periodo di  dieci
anni, incarichi di assessore, di revisore dei conti di enti locali  e
di rappresentante di enti locali presso altri  enti,  istituzioni  ed
organismi pubblici e privati, ove la Corte, valutate le circostanze e
le cause che hanno determinato il dissesto,  accerti  che  questo  e'
diretta  conseguenza  delle  azioni  od  omissioni   per   le   quali
l'amministratore e' stato riconosciuto responsabile. I  sindaci  e  i
presidenti di provincia ritenuti responsabili ai  sensi  del  periodo
precedente, inoltre, non sono candidabili, per un  periodo  di  dieci
anni, alle  cariche  di  sindaco,  di  presidente  di  provincia,  di
presidente di  Giunta  regionale,  nonche'  di  membro  dei  consigli
comunali, dei consigli provinciali, delle assemblee  e  dei  consigli
regionali, del Parlamento  e  del  Parlamento  europeo.  Non  possono
altresi' ricoprire per un periodo di tempo di dieci anni la carica di
assessore comunale, provinciale o regionale ne' alcuna carica in enti
vigilati o partecipati da enti pubblici.  Qualora,  a  seguito  della
dichiarazione  di  dissesto,  la  Corte  dei  conti   accerti   gravi
responsabilita' nello svolgimento  dell'attivita'  del  collegio  dei
revisori, o ritardata o mancata comunicazione, secondo  le  normative
vigenti, delle informazioni, i componenti del  collegio  riconosciuti
responsabili in sede di giudizio della  predetta  Corte  non  possono
essere nominati nel collegio dei revisori degli enti locali  e  degli
enti ed organismi agli stessi riconducibili fino  a  dieci  anni,  in
funzione della gravita'  accertata.  La  Corte  dei  conti  trasmette
l'esito   dell'accertamento   anche   all'ordine   professionale   di
appartenenza dei  revisori  per  valutazioni  inerenti  all'eventuale
avvio di procedimenti disciplinari.)) 
                            Articolo 249
               Limiti alla contrazione di nuovi mutui

1.  Dalla data di deliberazione di dissesto e sino all'emanazione del
decreto di cui all'articolo 261, comma 3, gli enti locali non possono
contrarre nuovi mutui, con eccezione dei mutui previsti dall'articolo
255  e  dei  mutui  con  oneri  a  totale  carico dello Stato o delle
regioni.
                            Articolo 250
      Gestione del bilancio durante la procedura di risanamento

1.  Dalla  data di deliberazione del dissesto finanziario e sino alla
data  di  approvazione  dell'ipotesi di bilancio riequilibrato di cui
all'articolo  261  l'ente  locale  non  puo'  impegnare  per  ciascun
intervento  somme complessivamente superiori a quelle definitivamente
previste  nell'ultimo  bilancio  approvato, comunque nei limiti delle
entrate  accertate.  I  relativi  pagamenti  in  conto competenza non
possono  mensilmente  superare  un  dodicesimo delle rispettive somme
impegnabili, con esclusione delle spese non suscettibili di pagamento
frazionato   in   dodicesimi.   L'ente   applica  principi  di  buona
amministrazione  al  fine  di  non aggravare la posizione debitoria e
mantenere   la  coerenza  con  l'ipotesi  di  bilancio  riequilibrato
predisposta dallo stesso.

2. Per le spese disposte dalla legge e per quelle relative ai servizi
locali indispensabili, nei casi in cui nell'ultimo bilancio approvato
mancano  del  tutto  gli stanziamenti ovvero gli stessi sono previsti
per  importi insufficienti, il consiglio o la giunta con i poteri del
primo,  salvo  ratifica,  individua  con  deliberazione  le  spese da
finanziare,  con  gli  interventi  relativi,  motiva nel dettaglio le
ragioni  per  le  quali mancano o sono insufficienti gli stanziamenti
nell'ultimo bilancio approvato e determina le fonti di finanziamento.
Sulla  base  di tali deliberazioni possono essere assunti gli impegni
corrispondenti. Le deliberazioni, da sottoporre all'esame dell'organo
regionale di controllo, sono notificate al tesoriere.
                            Articolo 251
                  Attivazione delle entrate proprie

1.  Nella  prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e
comunque  entro  trenta  giorni  dalla  data  di  esecutivita'  della
delibera  il  consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi
dell'articolo  247,  comma 1, e' tenuto a deliberare per le imposte e
tasse  locali  di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa
per  lo  smaltimento  dei  rifiuti  solidi  urbani,  le aliquote e le
tariffe  di  base  nella  misura massima consentita, nonche' i limiti
reddituali,  agli effetti dell'applicazione dell'imposta comunale per
l'esercizio  di  imprese,  arti  e  professioni,  che determinano gli
importi massimi del tributo dovuto.

2. La delibera non e' revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che
decorrono  da  quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato. In caso
di  mancata  adozione  della  delibera  nei termini predetti l'organo
regionale di controllo procede a norma dell'articolo 136.

3.  Per  le  imposte  e  tasse  locali di istituzione successiva alla
deliberazione del dissesto, l'organo dell'ente dissestato che risulta
competente   ai   sensi  della  legge  istitutiva  del  tributo  deve
deliberare,  entro  i  termini previsti per la prima applicazione del
tributo  medesimo,  le  aliquote  e  le  tariffe di base nella misura
massima  consentita.  La  delibera ha efficacia per un numero di anni
necessario  al raggiungimento di un quinquennio a decorrere da quello
dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.

4.  Resta fermo il potere dell'ente dissestato di deliberare, secondo
le  competenze,  le  modalita', i termini ed i limiti stabiliti dalle
disposizioni  vigenti,  le  maggiorazioni,  riduzioni, graduazioni ed
agevolazioni  previste  per le imposte e tasse di cui ai commi 1 e 3,
nonche'  di  deliberare  la  maggiore  aliquota dell'imposta comunale
sugli immobili consentita per straordinarie esigenze di bilancio.

5.  Per  il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi
di  bilancio  riequilibrato,  ai fini della tassa smaltimento rifiuti
solidi  urbani,  gli  enti  che  hanno  dichiarato il dissesto devono
applicare   misure  tariffarie  che  assicurino  complessivamente  la
copertura  integrale  dei  costi  di  gestione  del servizio e, per i
servizi  produttivi  ed  i  canoni  patrimoniali, devono applicare le
tariffe  nella  misura massima consentita dalle disposizioni vigenti.
Per  i servizi a domanda individuale il costo di gestione deve essere
coperto  con  proventi  tariffari e con contributi finalizzati almeno
nella  misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione
delle  delibere,  per  la  loro  efficacia  e  per  la individuazione
dell'organo  competente  si  applicano  le norme ordinarie vigenti in
materia.  Per  la prima delibera il termine di adozione e' fissato al
trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

6. Le delibere di cui ai commi 1, 3 e 5 devono essere comunicate alla
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali presso il
Ministero  dell'interno  entro  30 giorni dalla data di adozione; nel
caso  di  mancata  osservanza  delle  disposizioni di cui ai predetti
commi sono sospesi i contributi erariali.

CAPO III
Attivita' dell'organo straordinario di liquidazione

                            Articolo 252
                 Composizione, nomina e attribuzioni

1.  Per  i  comuni  con  popolazione  sino  a 5.000 abitanti l'organo
straordinario  di liquidazione e' composto da un singolo commissario;
per  i  comuni  con  popolazione superiore ai 5.000 abitanti e per le
province  l'organo  straordinario  di liquidazione e' composto da una
commissione   di   tre   membri.   Il  commissario  straordinario  di
liquidazione,  per  i  comuni  sino  a 5.000 abitanti, o i componenti
della  commissione  straordinaria  di  liquidazione, per i comuni con
popolazione  superiore  a  5.000  abitanti  e  per  le province, sono
nominati  fra  magistrati  a  riposo  della  Corte  dei  conti, della
magistratura ordinaria, del Consiglio di Stato, fra funzionari dotati
di un'idonea esperienza nel campo finanziario e contabile in servizio
o  in  quiescenza  degli  uffici  centrali o periferici del Ministero
dell'interno,   del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica,  del  Ministero  delle  finanze e di altre
amministrazioni dello Stato, fra i segretari ed i ragionieri comunali
e  provinciali  particolarmente esperti, anche in quiescenza, fra gli
iscritti  nel registro dei revisori contabili, gli iscritti nell'albo
dei  dottori  commercialisti e gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
La  commissione  straordinaria  di  liquidazione  e'  presieduta,  se
presente,  dal  magistrato  a  riposo  della  Corte dei conti o della
magistratura  ordinaria  o  del  Consiglio  di Stato. Diversamente la
stessa   provvede   ad  eleggere  nel  suo  seno  il  presidente.  La
commissione  straordinaria di liquidazione delibera a maggioranza dei
suoi componenti.

2.  La  nomina  dell'organo straordinario di liquidazione e' disposta
con  decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro
dell'interno.  L'insediamento  presso  l'ente  avviene entro 5 giorni
dalla notifica del provvedimento di nomina.

3. Per i componenti dell'organo straordinario di liquidazione valgono
le incompatibilita' di cui all'articolo 236.

4. L'organo straordinario di liquidazione ha competenza relativamente
a  fatti  ed  atti  di  gestione  verificatisi  entro  il 31 dicembre
dell'anno  precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato
e provvede alla:
   a) rilevazione della massa passiva;
   b)  acquisizione  e  gestione  dei mezzi finanziari disponibili ai
fini   del   risanamento   anche   mediante   alienazione   dei  beni
patrimoniali;
   c) liquidazione e pagamento della massa passiva.
5.  In ogni caso di accertamento di danni cagionati all'ente locale o
all'erario,  l'organo  straordinario  di  liquidazione  provvede alla
denuncia  dei  fatti alla Procura Regionale presso la Corte dei conti
ed  alla  relativa  segnalazione al Ministero dell'interno tramite le
prefetture.
                            Articolo 253
                        Poteri organizzatori

1.  L'organo  straordinario  di  liquidazione  ha potere di accesso a
tutti  gli  atti  dell'ente locale, puo' utilizzare il personale ed i
mezzi operativi dell'ente locale ed emanare direttive burocratiche.

2.  L'ente  locale  e'  tenuto  a  fornire,  a  richiesta dell'organo
straordinario  di liquidazione, idonei locali ed attrezzature nonche'
il personale necessario.

3.  Organo  straordinario  di liquidazione puo' auto organizzarsi, e,
per  motivate  esigenze, dotarsi di personale, acquisire consulenze e
attrezzature  le  quali,  al  termine  dell'attivita'  di ripiano dei
debiti rientrano nel patrimonio dell'ente locale.
                              Art. 254
                   Rilevazione della massa passiva

  1. L'organo straordinario di liquidazione provvede all'accertamento
della   massa  passiva  mediante  la  formazione,  entro  180  giorni
dall'insediamento,  di un piano di rilevazione. Il termine e' elevato
di  ulteriori  180  giorni  per  i comuni con popolazione superiore a
250.000 abitanti o capoluogo di provincia e per le province.
  2.  Ai  fini  della  formazione  del piano di rilevazione, l'organo
straordinario   di   liquidazione   entro   10   giorni   dalla  data
dell'insediamento,  da' avviso, mediante affissione all'albo pretorio
ed  anche  a  mezzo stampa, dell'avvio della procedura di rilevazione
delle    passivita'   dell'ente   locale.   Con   l'avviso   l'organo
straordinario  di  liquidazione  invita  chiunque  ritenga  di averne
diritto  a presentare, entro un termine perentorio di sessanta giorni
prorogabile  per  una  sola  volta  di  ulteriori  trenta  giorni con
provvedimento  motivato  del  predetto  organo,  la  domanda in carta
libera,  corredata  da  idonea  documentazione,  atta a dimostrare la
sussistenza  del  debito  dell'ente, il relativo importo ed eventuali
cause di prelazione, per l'inserimento nel piano di rilevazione.
  3. Nel piano di rilevazione della massa passiva sono inclusi;
a) i  debiti  di  bilancio  e  fuori bilancio di cui all'articolo 194
   verificatisi  entro  il  31  dicembre  dell'anno precedente quello
   dell'ipotesi di bilancio riequilibrato;
b) i  debiti  derivanti  dalle  procedure  esecutive estinte ai sensi
   dell'articolo 248, comma 2;
c) i   debiti   derivanti   da   transazioni   compiute   dall'organo
   straordinario di liquidazione ai sensi del comma 7.
  4.   L'organo   straordinario   di  liquidazione,  ove  lo  ritenga
necessario,   richiede   all'ente  che  i  responsabili  dei  servizi
competenti   per  materia  attestino  che  la  prestazione  e'  stata
effettivamente   resa   e   che   la   stessa   rientra   nell'ambito
dell'espletamento  di  pubbliche  funzioni  e  servizi  di competenza
dell'ente  locale.  I responsabili dei servizi attestano altresi' che
non e' avvenuto, nemmeno parzialmente, il pagamento del corrispettivo
e  che  il  debito  non  e'  caduto  in  prescrizione alla data della
dichiarazione  di  dissesto.  I  responsabili  dei servizi provvedono
entro sessanta giorni dalla richiesta, decorsi i quali l'attestazione
si  intende  resa dagli stessi in senso negativo circa la sussistenza
del debito.
  5.  Sull'inserimento  nel piano di rilevazione delle domande di cui
al  comma  2  e  delle  posizioni  debitorie di cui al comma 3 decide
l'organo   straordinario   di   liquidazione   con  provvedimento  da
notificare  agli  istanti  al  momento dell'approvazione del piano di
rilevazione, tenendo conto degli elementi di prova del debito desunti
dalla  documentazione  prodotta  dal terzo creditore, da altri atti e
dall'eventuale attestazione di cui al comma 4.
  6.  (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 29 MARZO 2004, N. 80, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 28 MAGGIO 2004, N. 140 )).
  7.   L'organo   straordinario  di  liquidazione  e'  autorizzato  a
transigere  vertenze  giudiziali  e  stragiudiziali relative a debiti
rientranti  nelle  fattispecie di cui al comma 3, inserendo il debito
risultante dall'atto di transazione nel piano di rilevazione.
  8.  In  caso  di  inosservanza  del  termine  di cui al comma 1, di
negligenza  o  di  ritardi  non  giustificati  negli  adempimenti  di
competenza, puo' essere disposta la sostituzione di tutti o parte dei
componenti  dell'organo  straordinario  della  liquidazione.  In tali
casi,  il  Ministro dell'interno, previo parere della Commissione per
la  finanza  e gli organici degli enti locali, dal quale si prescinde
ove  non  espresso entro trenta giorni dalla richiesta, e sentiti gli
interessati,  propone  al  Presidente della Repubblica l'adozione del
provvedimento  di  sostituzione. Il Ministero dell'interno stabilisce
con  proprio  provvedimento  il  trattamento economico dei commissari
sostituiti.
                              Art. 255
   Acquisizione e gestione dei mezzi finanziari per il risanamento

  1.  Nell'ambito  dei  compiti  di  cui  all'articolo  252, comma 4,
lettera   b),   l'organo   straordinario   di  liquidazione  provvede
all'accertamento  della massa attiva, costituita dal contributo dello
Stato di cui al presente articolo, da residui da riscuotere, da ratei
di  mutuo  disponibili  in  quanto non utilizzati dall'ente, da altre
entrate e, se necessari, da proventi derivanti da alienazione di beni
del patrimonio disponibile.
  2. Per il risanamento dell'ente locale dissestato lo Stato finanzia
gli   oneri   di  un  mutuo,  assunto  dall'organo  straordinario  di
liquidazione,  in  nome e per conto dell'ente, in unica soluzione con
la  Cassa  depositi  e  prestiti  al tasso vigente ed ammortizzato in
venti  anni, con pagamento diretto di ogni onere finanziario da parte
del Ministero dell'interno.
  3.   L'importo   massimo  del  mutuo  finanziato  dallo  Stato,  e'
determinato sulla base di una rata di ammortamento pari al contributo
statale indicato al comma 4.
  4.  Detto  contributo e' pari a cinque volte un importo composto da
una  quota  fissa,  solo  per taluni enti, ed una quota per abitante,
spettante  ad  ogni  ente.  La  quota  fissa  spetta  ai  comuni  con
popolazione  sino  a  999 abitanti per lire 13.000.000, ai comuni con
popolazione  da 1.000 a 1.999 abitanti per lire 15.000.000, ai comuni
con  popolazione  da  2.000  a 2.999 abitanti per lire 18.000.000, ai
comuni con popolazione da 3.000 a 4.999 abitanti per lire 20.000.000,
ai  comuni  con  popolazione  da  5.000  a  9.999  abitanti  per lire
22.000.000  ed  ai comuni con popolazione da 10.000 a 19.999 per lire
25.000.000. La quota per abitante e' pari a lire 7.930 per i comuni e
lire 1.241 per le province.
  5.  Il  fondo  costituito  ai sensi del comma 4 e' finalizzato agli
interventi   a   favore  degli  enti  locali  in  stato  di  dissesto
finanziario.   Le   eventuali   disponibilita'   residue  del  fondo,
rinvenienti dall'utilizzazione dei contributi erariali per un importo
inferiore  ai  limiti  massimi  indicati  nel comma 4, possono essere
destinate  su  richiesta  motivata  dell'organo  consiliare dell'ente
locale,  secondo  parametri  e  modalita'  definiti  con  decreto del
Ministro   dell'interno,  all'assunzione  di  mutui  integrativi  per
permettere  all'ente locale di realizzare il risanamento finanziario,
se non raggiunto con l'approvazione del rendiconto della gestione. Il
mutuo,  da  assumere con la Cassa depositi e prestiti, e' autorizzato
dal  Ministero  dell'interno, previo parere della Commissione finanza
ed  organici  degli  enti  locali.  La priorita' nell'assegnazione e'
accordata  agli enti locali che non hanno usufruito dell'intera quota
disponibile ai sensi del comma 4.
  6.  Per  l'assunzione  del  mutuo  concesso  ai  sensi del presente
articolo  agli  enti  locali  in stato di dissesto finanziario per il
ripiano   delle   posizioni   debitorie  non  si  applica  il  limite
all'assunzione dei mutui di cui all'articolo 204, comma 1.
  7.  Secondo  le disposizioni vigenti il fondo per lo sviluppo degli
investimenti,  di  cui  all'articolo  28,  comma  1,  lettera c), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sul quale sono imputati
gli  oneri  per  la  concessione  dei  nuovi  mutui  agli enti locali
dissestati,   puo'   essere   integrato,  con  le  modalita'  di  cui
all'articolo  11,  comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n.
468,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, in considerazione
delle  eventuali  procedure di risanamento attivate rispetto a quelle
gia' definite.
  8.  L'organo  straordinario di liquidazione provvede a riscuotere i
ruoli  pregressi emessi dall'ente e non ancora riscossi, totalmente o
parzialmente,  nonche'  all'accertamento delle entrate tributarie per
le  quali  l'ente ha omesso la predisposizione dei ruoli o del titolo
di entrata previsto per legge.
  9. Ove necessario ai fini del finanziamento della massa passiva, ed
in   deroga  a  disposizioni  vigenti  che  attribuiscono  specifiche
destinazioni  ai  proventi derivanti da alienazioni di beni, l'organo
straordinario  di  liquidazione  procede  alla  rilevazione  dei beni
patrimoniali  disponibili  non  indispensabili  per i fini dell'ente,
avviando,  nel contempo, le procedure per l'alienazione di tali beni.
Ai  fini  dell'alienazione  dei beni immobili possono essere affidati
incarichi   a   societa'   di   intermediazione   immobiliare,  anche
appositamente  costituite.  Si  applicano,  in quanto compatibili, le
disposizioni  recate  dall'articolo  3  del  decreto-legge 31 ottobre
1990,  n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
1990,   n.   403,   e   successive   modificazioni  ed  integrazioni,
intendendosi  attribuite  all'organo straordinario di liquidazione le
facolta'  ivi disciplinate. L'ente locale, qualora intenda evitare le
alienazioni  di beni patrimoniali disponibili, e' tenuto ad assegnare
proprie  risorse  finanziarie liquide, anche con la contrazione di un
mutuo  passivo,  con onere a proprio carico, per il valore stimato di
realizzo dei beni. Il mutuo puo' essere assunto con la Cassa depositi
e   prestiti   ed  altri  istituti  di  credito.  Il  limite  di  cui
all'articolo 204, comma 1, e' elevato sino al 40 per cento.
  ((l0.   Non   compete   all'organo  straordinario  di  liquidazione
l'amministrazione  dei  residui  attivi e passivi relativi ai fondi a
gestione  vincolata, ai mutui passivi gia' attivati per investimenti,
ivi   compreso   il   pagamento   delle   relative   spese,   nonche'
l'amministrazione   dei   debiti   assistiti   dalla  garanzia  della
delegazione di pagamento di cui all'articolo 206)).
  11.  Per  il  finanziamento  delle  passivita'  l'ente  locale puo'
destinare quota dell'avanzo di amministrazione non vincolato.
  12.  Nei  confronti  della  massa  attiva  determinata ai sensi del
presente  articolo  non sono ammessi sequestri o procedure esecutive.
Le  procedure  esecutive  eventualmente  intraprese  non  determinano
vincoli sulle somme.
                              Art. 256
            Liquidazione e pagamento della massa passiva

  1.   Il   piano   di   rilevazione  della  massa  passiva  acquista
esecutivita'  con  il  deposito presso il Ministero dell'interno, cui
provvede  l'organo  straordinario  di  liquidazione  entro  5  giorni
dall'approvazione  di  cui  all'articolo  254,  comma  1. Al piano e'
allegato  l'elenco delle passivita' non inserite nel piano, corredato
dai provvedimenti di diniego e dalla documentazione relativa.
  2.  Unitamente  al  deposito l'organo straordinario di liquidazione
chiede   l'autorizzazione   al   perfezionamento  del  mutuo  di  cui
all'articolo  255  nella misura necessaria per il finanziamento delle
passivita'  risultanti  dal  piano di rilevazione e dall'elenco delle
passivita'  non inserite, e comunque entro i limiti massimi stabiliti
dall'articolo 255.
  3.   Il   Ministero  dell'interno,  accertata  la  regolarita'  del
deposito,  autorizza  l'erogazione  del  mutuo  da  parte della Cassa
depositi e prestiti.
  4. Entro 30 giorni dall'erogazione del mutuo l'organo straordinario
della  liquidazione deve provvedere al pagamento di acconti in misura
proporzionale  uguale  per  tutte le passivita' inserite nel piano di
rilevazione.  Nel  determinare  l'entita'  dell'acconto  l'organo  di
liquidazione   deve  provvedere  ad  accantonamenti  per  le  pretese
creditorie    in    contestazione   esattamente   quantificate.   Gli
accantonamenti  sono  effettuati  in  misura  proporzionale  uguale a
quella  delle  passivita'  inserite  nel  piano.  Ai  fini  di cui al
presente  comma  l'organo  straordinario  di liquidazione utilizza il
mutuo  erogato  da  parte  della Cassa depositi e prestiti e le poste
attive  effettivamente  disponibili,  recuperando  alla  massa attiva
disponibile  gli importi degli accantonamenti non piu' necessari (( .
. . )).
  5.   Successivamente  all'erogazione  del  primo  acconto  l'organo
straordinario  della liquidazione puo' disporre ulteriori acconti per
le  passivita'  gia'  inserite  nel piano di rilevazione e per quelle
accertate  successivamente,  utilizzando  le  disponibilita'  nuove e
residue, ivi compresa l'eventuale quota di mutuo a carico dello Stato
ancora disponibile, previa autorizzazione del Ministero dell'interno,
in  quanto  non richiesta ai sensi del comma 2. Nel caso di pagamento
definitivo in misura parziale dei debiti l'ente locale e' autorizzato
ad  assumere  un  mutuo  a  proprio  carico  con  la Cassa depositi e
prestiti o con altri istituti di credito, nel rispetto del limite del
40  per  cento  di  cui all'articolo 255, comma 9, per il pagamento a
saldo  delle  passivita' rilevate. A tale fine, entro 30 giorni dalla
data  di  notifica del decreto ministeriale di approvazione del piano
di  estinzione,  l'organo  consiliare  adotta apposita deliberazione,
dandone  comunicazione  all'organo straordinario di liquidazione, che
provvede   al  pagamento  delle  residue  passivita'  ad  intervenuta
erogazione  del  mutuo  contratto  dall'ente.  La  Cassa  depositi  e
prestiti  o  altri  istituti di credito erogano la relativa somma sul
conto esistente intestato all'organo di liquidazione.
  6.  A seguito del definitivo accertamento della massa passiva e dei
mezzi  finanziari  disponibili,  di  cui all'articolo 255, e comunque
entro il termine di 24 mesi dall'insediamento, l'organo straordinario
di  liquidazione  predispone il piano di estinzione delle passivita',
includendo  le  passivita' accertate successivamente all'esecutivita'
del piano di rilevazione dei debiti e lo deposita presso il Ministero
dell'interno.
  7. Il piano di estinzione e' sottoposto all'approvazione, entro 120
giorni  dal  deposito,  del Ministro dell'interno, il quale valuta la
correttezza  della  formazione della massa passiva e la correttezza e
validita'  delle  scelte  nell'acquisizione  di  risorse  proprie. Il
Ministro  dell'interno si avvale del parere consultivo da parte della
Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, la quale
puo'   formulare   rilievi   e  richieste  istruttorie  cui  l'organo
straordinario  di  liquidazione e' tenuto a rispondere entro sessanta
giorni   dalla   comunicazione.   In  tale  ipotesi  il  termine  per
l'approvazione del piano, di cui al presente comma, e' sospeso.
  8.  Il decreto di approvazione del piano di estinzione da parte del
Ministro  dell'interno  e'  notificato  all'ente locale ed all'organo
straordinario di liquidazione per il tramite della prefettura.
  9.  A  seguito  dell'approvazione  del piano di estinzione l'organo
straordinario   di  liquidazione  provvede,  entro  20  giorni  dalla
notifica del decreto, al pagamento delle residue passivita' sino alla
concorrenza della massa attiva realizzata.
  10.  Con l'eventuale decreto di diniego dell'approvazione del piano
il   Ministro  dell'interno  prescrive  all'organo  straordinario  di
liquidazione  di  presentare,  entro  l'ulteriore termine di sessanta
giorni  decorrenti dalla data di notifica del provvedimento, un nuovo
piano  di estinzione che tenga conto delle prescrizioni contenute nel
provvedimento.
  11.  Entro  il  termine  di  sessanta giorni dall'ultimazione delle
operazioni di pagamento, l'organo straordinario della liquidazione e'
tenuto  ad  approvare  il rendiconto della gestione ed a trasmetterlo
all'organo   regionale   di  controllo  ed  all'organo  di  revisione
contabile  dell'ente,  il  quale  e'  competente  sul riscontro della
liquidazione  e  verifica la rispondenza tra il piano di estinzione e
l'effettiva liquidazione.
  12.  Nel  caso  in  cui  l'insufficienza  della  massa  attiva, non
diversamente  rimediabile,  e'  tale  da compromettere il risanamento
dell'ente,  il  Ministro  dell'interno, su proposta della Commissione
per  la  finanza  e  gli  organici  degli enti locali, puo' stabilire
misure  straordinarie  per il pagamento integrale della massa passiva
della  liquidazione,  anche  in  deroga  alle norme vigenti, comunque
senza oneri a carico dello Stato.
                            Articolo 257
                Debiti non ammessi alla liquidazione

1.  In  allegato al provvedimento di approvazione di cui all'articolo
256, comma 8, sono individuate le pretese escluse dalla liquidazione.

2. Il consiglio dell'ente individua con propria delibera, da adottare
entro  60  giorni dalla notifica del decreto di cui all'articolo 256,
comma  8,  i  soggetti  ritenuti responsabili di debiti esclusi dalla
liquidazione,  dandone contestuale comunicazione ai soggetti medesimi
ed ai relativi creditori.

3  Se  il  consiglio  non  provvede  nei termini di cui al comma 2 si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 136.
                            Articolo 258
  Modalita' semplificate di accertamento e liquidazione dei debiti

1.   L'organo   straordinario  di  liquidazione,  valutato  l'importo
complessivo  di  tutti  i  debiti  censiti  in  base  alle  richieste
pervenute,  il  numero  delle pratiche relative, la consistenza della
documentazione allegata ed il tempo necessario per il loro definitivo
esame,  puo'  proporre  all'ente  locale  dissestato l'adozione della
modalita'  semplificata  di liquidazione di cui al presente articolo.
Con  deliberazione  di giunta l'ente decide entro trenta giorni ed in
caso  di  adesione  s'impegna  a  mettere  a  disposizione le risorse
finanziare di cui al comma 2.

2.  L'organo  straordinario  di  liquidazione,  acquisita  l'adesione
dell'ente locale, delibera l'accensione del mutuo di cui all articolo
255,  comma  2,  nella  misura  necessaria agli adempimenti di cui ai
successivi  commi  ed  in relazione all'ammontare dei debiti censiti.
L'ente  locale  dissestato  e' tenuto a deliberare l'accensione di un
mutuo  con  la  Cassa  depositi  e  prestiti  o con altri istituti di
credito,  con  oneri a proprio carico, nel rispetto del limite del 40
per  cento  di  cui  all'articolo  255, comma 9, o, in alternativa, a
mettere  a  disposizione  risorse finanziarie liquide, per un importo
che  consenta  di  finanziare, insieme al ricavato del mutuo a carico
dello  Stato,  tutti i debiti di cui al commi 3 e 4, oltre alle spese
della  liquidazione.  E'  fatta  salva  la possibilita' di ridurre il
mutuo a carico dell'ente.

3.  L'organo  straordinario  di liquidazione, effettuata una sommaria
delibazione  sulla  fondatezza  del  credito  vantato,  puo' definire
transattivamente   le   pretese   dei   relativi   creditori,   anche
periodicamente,  offrendo  il pagamento di una somma variabile tra il
40  ed  il 60 per cento del debito, in relazione all'anzianita' dello
stesso,  con  rinuncia  ad  ogni altra pretesa, e con la liquidazione
obbligatoria entro 30 giorni dalla conoscenza dell'accettazione della
transazione.  A  tal  fine,  entro  sei mesi dalla data di conseguita
disponibilita'  del  mutuo  di cui all'articolo 255, comma 2, propone
individualmente  ai  creditori,  compresi  quelli che vantano crediti
privilegiati, fatta eccezione per i debiti relativi alle retribuzioni
per  prestazioni di lavoro subordinato che sono liquidate per intero,
la  transazione da accettare entro un termine prefissato comunque non
superiore    a   30   giorni.   Ricevuta   l'accettazione,   l'organo
straordinario di liquidazione provvede al pagamento nei trenta giorni
successivi.

4.  L'organo straordinario di liquidazione accantona l'importo del 50
per  cento  dei  debiti  per  i  quali  non  e'  stata  accettata  la
transazione.  L'accantonamento  e'  elevato  al  100  per cento per i
debiti assistiti da privilegio.

5.  Si  applicano,  per  il  seguito della procedura, le disposizioni
degli  articoli precedenti, fatta eccezione per quelle concernenti la
redazione  ed  il  deposito  del piano di rilevazione. Effettuati gli
accantonamenti   di   cui  al  comma  4,  l'organo  straordinario  di
liquidazione provvede alla redazione del piano di estinzione. Qualora
tutti   i   debiti   siano   liquidati  nell'ambito  della  procedura
semplificata  e  non  sussistono  debiti  esclusi in tutto o in parte
dalla  massa  passiva,  l'organo  straordinario provvede ad approvare
direttamente il rendiconto della gestione della liquidazione ai sensi
dell'articolo 256, comma 11.

6.  I  debiti  transatti  ai  sensi  del  comma 3 sono indicati in un
apposito elenco allegato al piano di estinzione della massa passiva.

7.  In caso di eccedenza di disponibilita' si provvede alla riduzione
dei  mutui,  con  priorita'  per  quello  a  carico  dell'ente locale
dissestato.  E'  restituita  all'ente  locale  dissestato la quota di
risorse   finanziarie  liquide  dallo  stesso  messe  a  disposizione
esuberanti  rispetto  alle  necessita'  della  liquidazione  dopo  il
pagamento dei debiti.

CAPO IV
Bilancio stabilmente riequilibrato

                            Articolo 259
            Ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato

1.  Il  consiglio dell'ente locale presenta al Ministro dell'interno,
entro  il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del
decreto di cui all'articolo 252, un'ipotesi di bilancio di previsione
stabilmente riequilibrato.

2.   L'ipotesi   di   bilancio   realizza  il  riequilibrio  mediante
l'attivazione di entrate proprie e la riduzione delle spese correnti.

3.  Per  l'attivazione  delle entrate proprie, l'ente provvede con le
modalita'  di  cui  all'articolo  251, riorganizzando anche i servizi
relativi  all'acquisizione  delle  entrate  ed  attivando  ogni altro
cespite.

4.  Le province ed i comuni per i quali le risorse di parte corrente,
costituite  dai trasferimenti in conto al fondo ordinario ed al fondo
consolidato  e  da  quella  parte  di  tributi  locali  calcolata  in
detrazione  ai  trasferimenti  erariali,  sono  disponibili in misura
inferiore,  rispettivamente,  a  quella  media  unica  nazionale ed a
quella  media della fascia demografica di appartenenza, come definita
con  il  decreto di cui all'articolo 263, comma 1, richiedono, con la
presentazione  dell'ipotesi, e compatibilmente con la quantificazione
annua  dei  contributi a cio' destinati, l'adeguamento dei contributi
statali   alla  media  predetta,  quale  fattore  del  consolidamento
finanziario della gestione.

5.  Per  la  riduzione delle spese correnti l'ente locale riorganizza
con  criteri  di  efficienza  tutti i servizi, rivedendo le dotazioni
finanziarie ed eliminando, o quanto meno riducendo ogni previsione di
spesa  che  non  abbia  per  fine  l'esercizio  di  servizi  pubblici
indispensabili.  L'ente locale emana i provvedimenti necessari per il
risanamento economico-finanziario degli enti od organismi dipendenti,
nonche'   delle   aziende  speciali,  nel  rispetto  della  normativa
specifica in materia.

6.  L'ente  locale,  ugualmente  ai fini della riduzione delle spese,
ridetermina  la dotazione organica dichiarando eccedente il personale
comunque  in  servizio  in  sovrannumero  rispetto  ai  rapporti medi
dipendenti-popolazione  di  cui  all'articolo  263,  comma  2,  fermo
restando  l'obbligo  di  accertare  le compatibilita' di bilancio. La
spesa  per  il  personale  a  tempo  determinato deve altresi' essere
ridotta  a  non  oltre  il 50 per cento della spesa media sostenuta a
tale titolo per l'ultimo triennio antecedente l'anno cui l'ipotesi si
riferisce.

7.   La  rideterminazione  della  dotazione  organica  e'  sottoposta
all'esame  della Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali per l'approvazione.

8.  Il  mancato rispetto degli adempimenti di cui al comma 6 comporta
la  denuncia  dei  fatti  alla  Procura regionale presso la Corte dei
conti   da   parte  del  Ministero  dell'interno.  L'ente  locale  e'
autorizzato ad iscrivere nella parte entrata dell'ipotesi di bilancio
un  importo pari alla quantificazione del danno subito. E' consentito
all'ente  il mantenimento dell'importo tra i residui attivi sino alla
conclusione del giudizio di responsabilita'.

9.  La Cassa depositi e prestiti e gli altri istituti di credito sono
autorizzati,  su  richiesta  dell'ente,  a  consolidare l'esposizione
debitoria   dell'ente  locale,  al  31  dicembre  precedente,  in  un
ulteriore  mutuo decennale, con esclusione delle rate di ammortamento
gia'  scadute.  Conservano validita' i contributi statali e regionali
gia' concessi in relazione ai mutui preesistenti.

10.  Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e
di  Bolzano, possono porre a proprio carico oneri per la copertura di
posti  negli  enti locali dissestati in aggiunta a quelli di cui alla
dotazione  organica  rideterminata,  ove  gli  oneri  predetti  siano
previsti  per  tutti  gli  enti  operanti  nell'ambito della medesima
regione o provincia autonoma.

11.  Per  le  province  ed  i  comuni il termine di cui al comma 1 e'
sospeso a seguito di indizione di elezioni amministrative per l'ente,
dalla data di indizione dei comizi elettorali e sino all'insediamento
dell'organo esecutivo.
                            Articolo 260
       Collocamento in disponibilita' del personale eccedente

1.  I  dipendenti dichiarati in eccedenza ai sensi dell'articolo 259,
comma  6,  sono  collocati in disponibilita'. Ad essi si applicano le
vigenti  disposizioni,  cosi' come integrate dai contratti collettivi
di  lavoro,  in  tema  di  eccedenza  di  personale  e  di  mobilita'
collettiva o individuale.

2. Il Ministero dell'interno assegna all'ente locale per il personale
posto  in  disponibilita'  un  contributo pari alla spesa relativa al
trattamento economico con decorrenza dalla data della deliberazione e
per  tutta la durata della disponibilita'. Analogo contributo, per la
durata  del rapporto di lavoro, e' corrisposto all'ente locale presso
il quale il personale predetto assume servizio.
                            Articolo 261
Istruttoria   e   decisione   sull'ipotesi  di  bilancio  stabilmente
                            riequilibrato

1.  L'ipotesi  di bilancio di previsione stabilmente riequilibrato e'
istruita  dalla  Commissione per la finanza e gli organici degli enti
locali,  che  formula  eventuali rilievi o richieste istruttorie, cui
l'ente locale fornisce risposta entro sessanta giorni.

2.  Entro il termine di quattro mesi la Commissione esprime un parere
sulla  validita'  delle  misure disposte dall'ente per consolidare la
propria  situazione finanziaria e sulla capacita' delle misure stesse
di   assicurare   stabilita'   alla  gestione  finanziaria  dell'ente
medesimo.  La  formulazione  di rilievi o richieste di cui al comma 1
sospende il decorso del termine.

3.  In  caso  di  esito  positivo dell'esame la Commissione sottopone
l'ipotesi  all'approvazione del Ministro dell'interno che vi provvede
con  proprio  decreto,  stabilendo  prescrizioni  per  la corretta ed
equilibrata gestione dell'ente.

4. In caso di esito negativo dell'esame da parte della Commissione il
Ministro    dell'interno    emana   un   provvedimento   di   diniego
dell'approvazione, prescrivendo all'ente locale di presentare, previa
deliberazione  consiliare,  entro  l'ulteriore  termine perentorio di
quarantacinque   giorni   decorrenti   dalla  data  di  notifica  del
provvedimento  di  diniego,  una  nuova  ipotesi di bilancio idonea a
rimuovere  le cause che non hanno consentito il parere favorevole. La
mancata  approvazione  della  nuova  ipotesi di bilancio ha carattere
definitivo.

5.  Con  il  decreto  di  cui  al  comma  3  e'  disposto l'eventuale
adeguamento  dei  contributi  alla  media previsto dall'articolo 259,
comma 4.
                            Articolo 262
Inosservanza   degli   obblighi   relativi  all'ipotesi  di  bilancio
                      stabilmente riequilibrato

1.  L'inosservanza  del  termine per la presentazione dell'ipotesi di
bilancio  stabilmente  riequilibrato o del termine per la risposta ai
rilievi  ed  alle  richieste  di cui all'articolo 261, comma 1, o del
termine  di  cui  all'articolo  261,  comma  4,  o  l'emanazione  del
provvedimento   definitivo   di   diniego   da   parte  del  Ministro
dell'interno  integrano  l'ipotesi  di cui all'articolo 141, comma 1,
lettera a).

2.  Nel caso di emanazione del provvedimento definitivo di diniego di
cui  all'articolo  261,  comma  4,  sono  attribuiti al commissario i
poteri  ritenuti  necessari per il riequilibrio della gestione, anche
in  deroga  alle  norme  vigenti, comunque senza oneri a carico dello
Stato.
                            Articolo 263
Determinazione  delle  medie  nazionali per classi demografiche delle
risorse  di  parte  corrente  e  della  consistenza  delle  dotazioni
                              organiche

1. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua
le  medie  nazionali  annue,  per  classe demografica per i comuni ed
uniche  per  le  province,  delle  risorse  di  parte corrente di cui
all'articolo 259, comma 4.

2. Con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua
con  proprio  decreto la media nazionale per classe demografica della
consistenza  delle  dotazioni  organiche  per  comuni e province ed i
rapporti  medi  dipendenti-popolazione per classe demografica, validi
per  gli  enti  in condizione di dissesto ai fini di cui all'articolo
259,  comma  6. In ogni caso agli enti spetta un numero di dipendenti
non  inferiore  a  quello  spettante agli enti di maggiore dimensione
della fascia demografica precedente.

CAPO V
Prescrizioni e limiti conseguenti al risanamento

                            Articolo 264
 Deliberazione del bilancio di previsione stabilmente riequilibrato

1.  A seguito dell'approvazione ministeriale dell'ipotesi di bilancio
l'ente  provvede  entro  30  giorni  alla  deliberazione del bilancio
dell'esercizio cui l'ipotesi si riferisce.

2.  Con  il  decreto  di cui all'articolo 261, comma 3, e' fissato un
termine,  non  superiore  a  120  giorni,  per  la  deliberazione  di
eventuali  altri  bilanci  di  previsione o rendiconti non deliberati
dall'ente nonche' per la presentazione delle relative certificazioni.
                            Articolo 265
Durata   della   procedura   di   risanamento   ed  attuazione  delle
prescrizioni  recate  dal  decreto  di  approvazione  dell'ipotesi di
                 bilancio stabilmente riequilibrato

1.  Il risanamento dell'ente locale dissestato ha la durata di cinque
anni  decorrenti  da  quello  per il quale viene redatta l'ipotesi di
bilancio stabilmente riequilibrato. Durante tale periodo e' garantito
il mantenimento dei contributi erariali.

2. Le prescrizioni contenute nel decreto di approvazione dell'ipotesi
di   bilancio   sono   eseguite   dagli  amministratori,  ordinari  o
straordinari, dell'ente locale, con l'obbligo di riferire sullo stato
di  attuazione in un apposito capitolo della relazione sul rendiconto
annuale.

3.  L'organo  della  revisione riferisce trimestralmente al consiglio
dell'ente ed all'organo regionale di controllo.

4.  L'inosservanza  delle  prescrizioni  contenute  nel  decreto  del
Ministro  dell'interno  di cui all'articolo 261, comma 3, comporta la
segnalazione  dei  fatti all'Autorita' giudiziaria per l'accertamento
delle ipotesi di reato.
                            Articolo 266
               Prescrizioni in materia di investimenti

1.  Dall'emanazione  del  decreto di cui all'articolo 261, comma 3, e
per  la  durata  del  risanamento come definita dall'articolo 265 gli
enti  locali dissestati possono procedere all'assunzione di mutui per
investimento  ed all'emissione di prestiti obbligazionari nelle forme
e nei modi consentiti dalla legge.
                            Articolo 267
                Prescrizioni sulla dotazione organica

1. Per la durata del risanamento, come definita dall'articolo 265, la
dotazione  organica rideterminata ai sensi dell'articolo 259 non puo'
essere variata in aumento.
                            Articolo 268
Ricostituzione  di  disavanzo  di  amministrazione  o di debiti fuori
                              bilancio

1.  Il  ricostituirsi di disavanzo di amministrazione non ripianabile
con  i  mezzi di cui all'articolo 193, o l'insorgenza di debiti fuori
bilancio  non ripianabili con le modalita' di cui all'articolo 194, o
il mancato rispetto delle prescrizioni di cui agli articoli 259, 265,
266  e 267, comportano da parte dell'organo regionale di controllo la
segnalazione  dei  fatti all'Autorita' giudiziaria per l'accertamento
delle  ipotesi di reato e l'invio degli atti alla Corte dei conti per
l'accertamento  delle responsabilita' sui fatti di gestione che hanno
determinato nuovi squilibri.

2.  Nei  casi  di cui al comma 1 il Ministro dell'interno con proprio
decreto,  su proposta della Commissione per la finanza e gli organici
degli   enti   locali,   stabilisce   le  misure  necessarie  per  il
risanamento, anche in deroga alle norme vigenti, comunque senza oneri
a  carico  dello Stato, valutando il ricorso alle forme associative e
di collaborazione tra enti locali di cui agli articoli da 30 a 34.
                            Art. 268-bis
              (Procedura straordinaria per fronteggiare
                        ulteriori passivita')

  1. Nel caso in cui l'organo straordinario di liquidazione non possa
concludere  entro  i  termini  di legge la procedura del dissesto per
l'onerosita'  degli adempimenti connessi alla compiuta determinazione
della  massa  attiva  e  passiva  dei  debiti  pregressi, il Ministro
dell'interno,  d'intesa  con il sindaco dell'ente locale interessato,
dispone  con  proprio  decreto una chiusura anticipata e semplificata
della  procedura  del dissesto con riferimento a quanto gia' definito
entro   il   trentesimo   giorno   precedente  il  provvedimento.  Il
provvedimento  fissa  le  modalita'  della chiusura, tenuto conto del
parere  della  Commissione  per  la finanza e gli organici degli enti
locali.
  ((  1-bis.  Nel  caso in cui l'organo straordinario di liquidazione
abbia  approvato  il rendiconto senza che l'ente possa raggiungere un
reale risanamento finanziario, il Ministro dell'interno, d'intesa con
il sindaco dell'ente locale interessato, dispone con proprio decreto,
sentito  il  parere  della  Commissione per la finanza e gli organici
degli enti locali, la prosecuzione della procedura del dissesto. ))
  2.  La  prosecuzione  della  gestione  e'  affidata ad una apposita
commissione, nominata dal Presidente della Repubblica su proposta del
Ministro  dell'interno,  oltre  che nei casi di cui al comma 1, anche
nella  fattispecie  prevista dall'articolo 268 ed in quelli in cui la
massa  attiva  sia  insufficiente  a coprire la massa passiva o venga
accertata l'esistenza di ulteriori passivita' pregresse.
  3.  La  commissione  e'  composta da tre membri e dura in carica un
anno,  prorogabile  per  un  altro  anno.  (( In casi eccezionali, su
richiesta  motivata  dell'ente,  puo' essere consentita una ulteriore
proroga  di un anno. )) I componenti sono scelti fra gli iscritti nel
registro  dei revisori contabili con documentata esperienza nel campo
degli   enti   locali.   Uno  dei  componenti,  avente  il  requisito
prescritto, e' proposto dal Ministro dell'interno su designazione del
sindaco dell'ente locale interessato.
  4.  L'attivita'  gestionale  ed  i  poteri dell'organo previsto dal
comma 2 sono regolati dalla normativa di cui al presente titolo VIII.
Il  compenso  spettante  ai  commissari  e'  definito con decreto del
Ministro  dell'interno  ed  e'  corrisposto  con onere a carico della
procedura anticipata di cui al comma 1.
  5.  Ai  fini dei commi 1 (( , 1-bis )) e 2 l'ente locale dissestato
accantona  apposita  somma, considerata spesa eccezionale a carattere
straordinario,  nei  bilanci  annuale e pluriennale. La somma e' resa
congrua  ogni anno con apposita delibera dell'ente con accantonamenti
nei  bilanci  stessi.  I  piani di impegno annuale e pluriennale sono
sottoposti  per  il  parere  alla  Commissione  per  la finanza e gli
organici  degli enti locali e sono approvati con decreto del Ministro
dell'interno. Nel caso in cui i piani risultino inidonei a soddisfare
i debiti pregressi, il Ministro dell'interno con apposito decreto, su
parere della predetta Commissione, dichiara la chiusura del dissesto.
                            Art. 268-ter
          (Effetti del ricorso alla procedura straordinaria
                    di cui all'articolo 268-bis)

  1.  Per gli enti i quali si avvalgono della procedura straordinaria
prevista   nell'articolo   268-bis   vanno   presi  in  conto,  nella
prosecuzione  della gestione del risanamento, tutti i debiti comunque
riferiti  ad  atti  e fatti di gestione avvenuti entro il 31 dicembre
dell'anno antecedente all'ipotesi di bilancio riequilibrato, anche se
accertati  successivamente allo svolgimento della procedura ordinaria
di  rilevazione  della  massa passiva. Questi debiti debbono comunque
essere  soddisfatti  con  i  mezzi  indicati nel comma 5 dello stesso
articolo  268-bis,  nella  misura  che  con  la  stessa  procedura e'
definita.
  2.  Sempre  che  l'ente  si  attenga alle disposizioni impartite ai
sensi  dell'articolo  268-bis,  comma  5, non e' consentito procedere
all'assegnazione,  a  seguito  di  procedure  esecutive, di ulteriori
somme,  maggiori  per  ciascun  anno  rispetto a quelle che risultano
dall'applicazione del citato comma 5.
  3.  Fino  alla  conclusione  della procedura prevista nell'articolo
268-bis,  comma  5,  nelle  more  della definizione dei provvedimenti
previsti nel predetto articolo, per gli enti che si avvalgono di tale
procedura  o  che comunque rientrano nella disciplina del comma 2 del
medesimo  articolo,  non  sono  ammesse  procedure di esecuzione o di
espropriazione  forzata,  a  pena  di  nullita',  riferite  a  debiti
risultanti  da  atti  o  fatti  verificatisi  entro  il  31  dicembre
dell'anno  precedente  quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
Il  divieto vale fino al compimento della procedura di cui al comma 5
del  citato  articolo  268-bis e comunque entro i limiti indicati nel
decreto  del  Ministro  dell'interno  di  cui  allo  stesso  articolo
268-bis, comma 5, terzo periodo.
  4.  E'  consentito  in  via  straordinaria  agli  enti  locali gia'
dissestati (( . . . )) di accedere alla procedura di cui all'articolo
268-bis  ove risulti l'insorgenza di maggiori debiti riferiti ad atti
o   fatti  di  gestione  avvenuti  entro  il  31  dicembre  dell'anno
antecedente  a  quello del bilancio riequilibrato, tenuto conto anche
di  interessi,  rivalutazioni  e  spese legali. A tal fine i consigli
degli   enti   interessati   formulano   al   Ministero  dell'interno
documentata richiesta in cui, su conforme parere del responsabile del
servizio  finanziario  e  dell'organo  di revisione, e' dato atto del
fatto   che   non   sussistono   mezzi   sufficienti   a  far  fronte
all'evenienza.  Si applicano in tal caso agli enti locali, oltre alle
norme  di  cui  all'articolo  268-bis,  quelle contenute nel presente
articolo.
                            Articolo 269
        Modalita' applicative della procedura di risanamento

1. Le modalita' applicative della procedura di risanamento degli enti
locali   in   stato   di  dissesto  finanziario  sono  stabilite  con
regolamento  da  emanarsi  ai  sensi  dell'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400.

2.  Nelle  more  dell'emanazione  del  regolamento  di cui al comma 1
continuano  ad  applicarsi,  in  quanto  compatibili, le disposizioni
recate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1991, n.
378.

PARTE III

Associazioni degli enti locali

                            Articolo 270
                       Contributi associativi

1.  I  contributi,  stabiliti  con  delibera  dagli  organi statutari
competenti   dell'Anci,   dell'Upi,  dell'Aiccre,  dell'Uncem,  della
Cispel,  delle  altre  associazioni  degli  enti  locali e delle loro
aziende  con  carattere nazionale che devono essere corrisposti dagli
enti  associati  possono  essere riscossi con ruoli, formati ai sensi
del  decreto  legislativo  26  febbraio  1999,  n. 46, ed affidati ai
concessionari   del  servizio  nazionale  di  riscossione.  Gli  enti
anzidetti hanno l'obbligo di garantire, sul piano nazionale, adeguate
forme  di  pubblicita'  relative  alle  adesioni  e  ai  loro bilanci
annuali.

2.  La  riscossione avviene mediante ruoli, anche in unica soluzione,
su  richiesta  dei  consigli  delle associazioni suddette, secondo le
modalita' stabilite nel decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

3.  Gli  enti  associati hanno diritto di recedere dalle associazioni
entro  il  31  ottobre  di  ogni anno, con conseguente esclusione dai
ruoli dal 1^ gennaio dell'anno successivo.
                            Articolo 271
                          Sedi associative

1.  Gli  enti  locali,  le  loro aziende e le associazioni dei comuni
presso  i quali hanno sede sezioni regionali e provinciali dell'Anci,
dell'Upi,  dell'Aiccre,  dell'Uncem,  della Cispel e sue federazioni,
possono  con  apposita  deliberazione,  da  adottarsi  dal rispettivo
consiglio,  mettere  a  disposizione gratuita per tali sedi locali di
loro  proprieta'  ed  assumere  le  relative  spese di illuminazione,
riscaldamento, telefoniche e postali a carico del proprio bilancio.

2. Gli enti locali, le loro aziende e associazioni dei comuni possono
disporre  il distacco temporaneo, a tempo pieno o parziale, di propri
dipendenti  presso  gli  organismi  nazionali  e regionali dell'Anci,
dell'Upi, dell'Aiccre, dell'Uncem, della Cispel e sue federazioni, ed
autorizzarli  a  prestare  la  loro  collaborazione in favore di tali
associazioni.   I   dipendenti  distaccati  mantengono  la  posizione
giuridica  ed il corrispondente trattamento economico, a cui provvede
l'ente  di  appartenenza.  Gli  enti  di  cui  sopra  possono inoltre
autorizzare,  a proprie spese, la partecipazione di propri dipendenti
a riunioni delle associazioni sopra accennate.

3.  Le  associazioni di cui al comma 2 non possono utilizzare piu' di
dieci  dipendenti  distaccati  dagli enti locali o dalle loro aziende
presso  le  rispettive  sedi  nazionali  e non piu' di tre dipendenti
predetti presso ciascuna sezione regionale.
                            Articolo 272
    Attivita' delle associazioni nella cooperazione allo sviluppo

1.  L'Anci e l'Upi possono essere individuate quali soggetti idonei a
realizzare  programmi dei Ministero degli affari esteri relativi alla
cooperazione  dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo, di cui alla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, nonche' ai
relativi  regolamenti di esecuzione. A tal fine il competente ufficio
del Ministero degli affari esteri e' autorizzata a stipulare apposite
convenzioni  che prevedano uno stanziamento globale da utilizzare per
iniziative  di  cooperazione  da  attuarsi anche da parte dei singoli
associati.

2.  I comuni e le province possono destinare un importo non superiore
allo  0.80  per  cento della somma dei primi tre titoli delle entrate
correnti  dei propri bilanci di previsione per sostenere programmi di
cooperazione    allo   sviluppo   ed   interventi   di   solidarieta'
internazionale.

PARTE IV

Disposizioni transitorie ed abrogazioni

                            Articolo 273
                          Norme transitorie

1.   Resta  fermo  quanto  previsto  dall'articolo  10,  comma  3,  e
dall'articolo  33  della  legge  25  marzo 1993, n. 81, in materia di
elezioni   dei  consigli  circoscrizionali  e  di  adeguamento  degli
statuti,  nonche'  quanto disposto dall'articolo 51, comma 01, quarto
periodo, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2.  Resta  fermo altresi' quanto previsto dall'articolo 5 1, commi 3-
ter   e   3-  quater,  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142,  fino
all'applicazione  della  contrattazione decentrata integrativa di cui
ai  C.C.N.L.  per  il  personale  del  comparto delle regioni e delle
autonomie  locali  sottoscritti  il  '31  marzo  e  il I' aprile 1999
limitamente a quanto gia' attribuito antecedentemente alla stipula di
detti contratti.

3.  La  disposizione  di  cui all'articolo 5 1, comma 1, del presente
testo  unico  relativa  alla  durata del mandato ha effetto dal primo
rinnovo  degli organi successivo alla data di entrata in vigore della
legge 30 aprile 1999, n. 120.

4.  Fino al completamento delle procedure di revisione dei consorzi e
delle  altre forme associative, resta fermo il disposto dell'articolo
60 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'articolo 5, commi 11-ter
e  11-quater,  del  decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437.

5.  Fino  all'entrata in vigore di specifica disposizione in materia,
emanata  ai  sensi dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59,
resta  fermo  il  disposto  dell'articolo  19 dei regio decreto marzo
1934, n. 3 83, per la parte compatibile con l'ordinamento vigente.

6.  Le  disposizioni  degli  articoli  125, 127 e 289 del testo unico
della  -  legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 4
febbraio 1915, n. 148, si applicano fino all'adozione delle modifiche
statutarie e regolamentari previste dal presente testo unico.

7.  Sono  fatti  salvi  gli  effetti dei regolamenti del consiglio in
materia  organizzativa e contabile adottati nel periodo intercorrente
tra  il  18  maggio  1997  ed  il  21 agosto 1999 e non sottoposti al
controllo,  nonche'  degli  atti  emanati  in  applicazione  di detti
regolamenti.
                            Articolo 274 
                           Norme abrogate 
 
1. Sono o restano abrogate le seguenti disposizioni: 
 
a) regio decreto 3 marzo 1934, n. 383; 
b) articoli 31 e 32 del regio decreto 7 giugno 1943, n. 651; 
c) articoli 2, commi 1, 2 e 3, e 23, commi 2 e 3, della legge 8 marzo
1951, n. 122; 
d) articolo 63 della legge 10 febbraio 1953, n. 62; 
e)  articoli  6,  9,  9-bis  fatta   salva   l'applicabilita'   delle
disposizioni ivi previste  agli  amministratori  regionali  ai  sensi
dell'articolo 19 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, 72, commi 3  e
4, e 75 del decreto del Presidente della  Repubblica  del  16  maggio
1960, n. 570; 
f) legge 13 dicembre 1965, n. 1371; 
g) articolo 6, comma 1, della legge 18 marzo 1968, n. 444; 
h) articolo 6, comma 3, della legge 3 dicembre 1971, n. 1102; 
i) articolo 16, comma 2, del decreto del Presidente della  Repubblica
24 luglio 1977, n. 616; 
j) articolo 6, comma 15, del decreto-legge 29 dicembre 1977, n.  946,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 43; 
k)  articolo  4,  del  decreto-legge  10  novembre  1978,   n.   702,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 gennaio 1979, n. 3; 
l) legge 23 aprile 1981, n. 154,  fatte  salve  le  disposizioni  ivi
previste per i consiglieri regionali; 
m) articoli 4 e 6 della legge 23 marzo 1981, n. 93; 
n) articolo 15, punto 4.4, limitatamente al primo  periodo,  articoli
35-bis  e  35-ter,  del  decreto-legge  28  febbraio  1983,  n.   55,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131; 
o) legge 27 dicembre 1985, n. 816; 
p) articoli 15, salvo per quanto  riguarda  gli  amministratori  e  i
componenti degli organi comunque denominati delle  aziende  sanitarie
locali e ospedaliere, i consiglieri  regionali,  15-bis  e  16  della
legge 19 marzo 1990, n. 55; 
q) legge 8 giugno 1990, n. 142; 
r)  articolo  13-bis,  del  decreto-legge  12  gennaio  1991,  n.  6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 80; 
s) articolo 15, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
t)  decreto-legge  31   maggio   1991,   n.   164   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221; 
u) articolo 2, della legge 11 agosto 1991, n. 271; 
v) articoli 1 e 4 comma 2, della legge 18 gennaio 1992, n. 16; 
w) articolo 12 commi 1, 3, 4, 5, 7 e 8, della legge 23 dicembre 1992,
n. 498; 
x) articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
502, limitatamente  a  quanto  riguarda  le  cariche  di  consigliere
comunale, provinciale,  sindaco,  assessore  comunale,  presidente  e
assessore di comunita' montane; 
y) articoli da 44 a 47, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.
504; 
z) articoli 8 e 8-bis, del  decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68; 
aa) articolo 36-bis, comma 2,  del  decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29; 
bb) articolo 3 del decreto-legge 25 febbraio 1993, n. 42, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1993, n. 120; 
cc) legge 25 marzo 1993, n. 81, limitatamente agli articoli: 1, 2, 3,
comma 5, 5, 6, 7, 7-bis, 8, 9, 10, commi 1 e 2, da 12 a 27 e 31; 
dd) articoli 1 e 7 della legge 15 ottobre 1993, n. 415; 
ee) decreto-legge 20 dicembre 1993, n. 529, convertito dalla legge 11
febbraio 1994, n. 108; 
ff) articoli 1, 2 e 4 della legge 12 gennaio 1994, n. 30; 
gg) articolo 4, commi 2, 3 e 5 del decreto-legge 31 gennaio 1995,  n.
26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95; 
hh) articoli da 1 a 114 del decreto legislativo 25 febbraio 1995,  n.
77; 
ii) articolo 5, commi  8,  8-bis,  8-ter,  9,  9-bis  ed  11-bis  del
decreto-legge 28 agosto 1995, n. 361, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 27 ottobre 1995, n. 437; 
jj) articolo 1, comma 89, ed articolo 3, comma  69,  della  legge  28
dicembre 1995, n. 549; 
kk) legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente agli articoli:  4;  5
ad eccezione del comma 7; 6 commi 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10,  11  e  12
fatta salva l'applicabilita' delle disposizioni ivi previste  per  le
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende
sanitarie locali e ospedaliere; 10; 17, commi  8,  9  e  18,  secondo
periodo, da 33 a 36, 37, nella parte in cui si riferisce al controllo
del comitato regionale di controllo, da 38 a 45, 48, da 51 a  59,  da
67 a 80 ad eccezione del 79-bis, da 84 a 86; 
ll) articolo 2, commi 12, 13, 15, 16, 29, 30  e  31  della  legge  16
giugno 1998, n. 191; 
mm) articolo 4, comma 2, della legge 18 novembre 1998, n. 415; 
nn) articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26  gennaio  1999,  n.  8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75; 
oo) articolo 9, comma 5, della legge 8 marzo 1999, n. 50; 
pp) articoli 2, 7 e 8, commi 4 e 5, della legge 30  aprile  1999,  n.
120; 
qq) legge 3 agosto 1999, n. 265, limitatamente agli articoli 1; 2; 3; 
4, commi 1 e 3; 5; 6 tranne il comma 8; 7 comma 1; 8;  11  tranne  il
comma 13; 13, commi 1, 3 e 4; 14; 16; 17, comma 3; 18, commi 1  e  2;
19; 20; 21; 22; 23; 24; 25; 26, commi da 1 a 6; 27; 28, commi 3, 5, 6
e 7; 29; 30; 32 e 33; 
rr) legge 13 dicembre 1999, n. 475,  ad  eccezione  dell'articolo  1,
comma  3,  e  fatte  salve  le  disposizioni  ivi  previste  per  gli
amministratori regionali. 
                            Articolo 275
                            Norma finale

1.  Salvo  che sia diversamente previsto dal presente decreto e fuori
dei   casi   di   abrogazione  per  incompatibilita',  quando  leggi,
regolamenti,   decreti,   od   altre  norme  o  provvedimenti,  fanno
riferimento  a  disposizioni  espressamente  abrogate  dagli articoli
contenuti   nel   presente  capo,  il  riferimento  si  intende  alle
corrispondenti  disposizioni del presente testo unico, come riportate
da ciascun articolo.

    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare.

   Dato a Roma, addi' 18 agosto 2000

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Bianco, Ministro dell'interno
                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari
                              regionali
                              Fassino, Ministro della giustizia

   Visto, il Guardasigilli: Fassino