DECRETO LEGISLATIVO 30 aprile 1992, n. 285

  Nuovo codice della strada.
 
 Vigente al: 25-3-2012  
 

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 13 giungo 1991, n. 190; 
  Vista la prima approvazione dello schema del testo unico denominato
"Codice  della  strada"  in  data  9  luglio  1991  e  la  successiva
riapprovazione dello stesso da parte del Consiglio  dei  Ministri  in
data 30 settembre 1991 a seguito dell'acquisizione del concerto degli
altri Ministri interessati; 
  Uditi i pareri resi, a norma dell'art. 4, comma 2, della  legge  13
giugno 1991, n. 190,  dalla  competente  commissione  permanente  del
Senato della Repubblica in data 19 dicembre 1991 e  da  quella  della
Camera dei deputati in data 20 dicembre 1991; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  Ministri  adottata  nella
riunione del 27 gennaio 1992, nella quale  si  sono  recepite  alcune
delle osservazioni al testo contenute nei pareri resi; 
  Uditi i pareri definitivi resi, a norma dell'art. 4, comma 3, della
legge 13 giugno 1991, n. 190, dalla competente commissione permanente
del Senato della Repubblica in data 30 gennaio e da quella della Cam-
era dei deputati in data 1 febbraio 1992; 
  Viste le  deliberazioni  conclusive  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottate nelle riunioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992; 
  Sulla proposta dei Ministri dei lavori pubblici e dei trasporti, di
concerto con i Ministri dell'interno, di grazia  e  giustizia,  della
difesa,  delle  finanze,  del  tesoro,  della  pubblica   istruzione,
dell'agricoltura e delle foreste,  dell'ambiente  e  per  i  problemi
delle aree urbane; 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1. 
                     (( (Principi generali). )) 
 
  ((1. La  sicurezza  delle  persone,  nella  circolazione  stradale,
rientra tra le finalita' primarie  di  ordine  sociale  ed  economico
perseguite dallo Stato. 
  2. La circolazione dei pedoni, dei veicoli e  degli  animali  sulle
strade  e'  regolata  dalle  norme  del   presente   codice   e   dai
provvedimenti emanati in applicazione di  esse,  nel  rispetto  delle
normative internazionali e comunitarie  in  materia.  Le  norme  e  i
provvedimenti attuativi si  ispirano  al  principio  della  sicurezza
stradale, perseguendo gli obiettivi: di ridurre  i  costi  economici,
sociali ed ambientali derivanti dal traffico veicolare; di migliorare
il livello di qualita' della vita dei cittadini anche attraverso  una
razionale utilizzazione del territorio; di  migliorare  la  fluidita'
della circolazione. 
  3. Al fine di ridurre il  numero  e  gli  effetti  degli  incidenti
stradali ed in relazione  agli  obiettivi  ed  agli  indirizzi  della
Commissione europea, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
definisce il Piano nazionale per la sicurezza stradale. 
  4. Il Governo comunica  annualmente  al  Parlamento  l'esito  delle
indagini periodiche riguardanti  i  profili  sociali,  ambientali  ed
economici della circolazione stradale. 
  5. Il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  fornisce
all'opinione pubblica i dati piu' significativi  utilizzando  i  piu'
moderni sistemi di comunicazione di massa e, nei riguardi  di  alcune
categorie  di  cittadini,  il   messaggio   pubblicitario   di   tipo
prevenzionale ed educativo.)) 
                               Art. 2. 
             Definizione e classificazione delle strade 
 
  1. Ai fini dell'applicazione delle norme  del  presente  codice  si
definisce "strada" l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione
dei pedoni, dei veicoli e degli animali. 
  2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro  caratteristiche
costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: 
    A - Autostrade; 
    B - Strade extraurbane principali; 
    C - Strade extraurbane secondarie; 
    D - Strade urbane di scorrimento; 
    E - Strade urbane di quartiere; 
    F - Strade locali. 
    F-bis. Itinerari ciclopedonali. 
  3.  Le  strade  di  cui  al  comma  2  devono  avere  le   seguenti
caratteristiche minime: 
    A  -  AUTOSTRADA:  strada  extraurbana  o  urbana  a  carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna  con
almeno  due  corsie  di  marcia,  eventuale  banchina  pavimentata  a
sinistra e corsia di emergenza o banchina pavimentata a destra, priva
di intersezioni a raso e di accessi privati, dotata di  recinzione  e
di  sistemi  di  assistenza  all'utente  lungo  l'intero   tracciato,
riservata alla circolazione di talune categorie di veicoli a motore e
contraddistinta da appositi segnali di inizio  e  fine;  deve  essere
attrezzata con apposite  aree  di  servizio  ed  aree  di  parcheggio
entrambe  con  accessi  dotati  di  corsie  di  decelerazione  e   di
accelerazione. 
    B  -  STRADA  EXTRAURBANA  PRINCIPALE:   strada   a   carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico invalicabile, ciascuna  con
almeno due corsie di marcia e banchina pavimentata a destra, priva di
intersezioni a raso, con accessi alle proprieta' laterali coordinati,
contraddistinta dagli appositi segnali di inizio  e  fine,  riservata
alla circolazione di  talune  categorie  di  veicoli  a  motore;  per
eventuali altre categorie di utenti devono essere previsti  opportuni
spazi. Deve essere attrezzata con  apposite  aree  di  servizio,  che
comprendano spazi per la sosta,  con  accessi  dotati  di  corsie  di
decelerazione e di accelerazione. 
    C - STRADA EXTRAURBANA SECONDARIA: strada  ad  unica  carreggiata
con almeno una corsia per senso di marcia e banchine. 
    D  -  STRADA  URBANA  DI  SCORRIMENTO:   strada   a   carreggiate
indipendenti o separate da spartitraffico, ciascuna  con  almeno  due
corsie  di  marcia,  ed  una  eventuale  corsia  riservata  ai  mezzi
pubblici,  banchina  pavimentata  a  destra  e  marciapiedi,  con  le
eventuali intersezioni  a  raso  semaforizzate;  per  la  sosta  sono
previste apposite aree o fasce laterali  estranee  alla  carreggiata,
entrambe con immissioni ed uscite concentrate. 
    E - STRADA URBANA DI QUARTIERE: strada ad unica  carreggiata  con
almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi; per  la  sosta
sono previste aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna
alla carreggiata. 
    F - STRADA LOCALE: strada urbana  od  extraurbana  opportunamente
sistemata ai fini di cui al comma 1 non  facente  parte  degli  altri
tipi di strade. 
    F-bis.   Itinerario   ciclopedonale:   strada   locale,   urbana,
extraurbana o vicinale, destinata  prevalentemente  alla  percorrenza
pedonale e ciclabile e caratterizzata da una sicurezza  intrinseca  a
tutela dell'utenza debole della strada. 
  4. E' denominata "strada di servizio" la strada affiancata  ad  una
strada principale (autostrada, strada extraurbana principale,  strada
urbana di scorrimento) avente la funzione di consentire la  sosta  ed
il raggruppamento degli accessi dalle proprieta' laterali alla strada
principale e viceversa, nonche' il movimento e le manovre dei veicoli
non ammessi sulla strada principale stessa. 
  5. Per le esigenze di carattere amministrativo  e  con  riferimento
all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, , le  strade,  come
classificate  ai  sensi  del  comma  2,  si  distinguono  in   strade
"statali",  "regionali",  "provinciali",   "comunali",   secondo   le
indicazioni che seguono. Enti proprietari  delle  dette  strade  sono
rispettivamente lo  Stato,  la  regione,  la  provincia,  il  comune.
((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 
  6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B, C  ed  F  si
distinguono in: 
    A - Statali, quando: a) costituiscono le  grandi  direttrici  del
traffico nazionale; b) congiungono la rete viabile  principale  dello
Stato con quelle degli Stati limitrofi; c)  congiungono  tra  loro  i
capoluoghi di regione ovvero i capoluoghi  di  provincia  situati  in
regioni  diverse,  ovvero   costituiscono   diretti   ed   importanti
collegamenti tra strade statali; d) allacciano alla rete delle strade
statali i porti marittimi, gli aeroporti,  i  centri  di  particolare
importanza industriale, turistica e climatica;  e)  servono  traffici
interregionali o presentano particolare interesse per  l'economia  di
vaste zone del territorio nazionale. 
    B - Regionali, quando allacciano i capoluoghi di provincia  della
stessa regione  tra  loro  o  con  il  capoluogo  di  regione  ovvero
allacciano i capoluoghi di provincia o i comuni con la  rete  statale
se cio'  sia  particolarmente  rilevante  per  ragioni  di  carattere
industriale, commerciale, agricolo, turistico e climatico. 
    C - Provinciali, quando  allacciano  al  capoluogo  di  provincia
capoluoghi dei singoli  comuni  della  rispettiva  provincia  o  piu'
capoluoghi di comuni tra loro  ovvero  quando  allacciano  alla  rete
statale  o  regionale  i  capoluoghi   di   comune,   se   cio'   sia
particolarmente  rilevante  per  ragioni  di  carattere  industriale,
commerciale, agricolo, turistico e climatico. 
    D - Comunali, quando congiungono il capoluogo del comune  con  le
sue frazioni o le frazioni fra loro, ovvero congiungono il  capoluogo
con la stazione ferroviaria, tranviaria  o  automobilistica,  con  un
aeroporto o porto marittimo, lacuale o  fluviale,  con  interporti  o
nodi di scambio intermodale o con  le  localita'  che  sono  sede  di
essenziali servizi interessanti la collettivita'  comunale.  Ai  fini
del presente codice, le strade "vicinali" sono assimilate alle strade
comunali. 
  7. Le strade urbane di cui al comma 2, lettere D  ,  E  e  F,  sono
sempre comunali quando siano situate nell'interno dei centri abitati,
eccettuati  i  tratti  interni  di  strade   statali,   regionali   o
provinciali che  attraversano  centri  abitati  con  popolazione  non
superiore a diecimila  abitanti.  PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  10
SETTEMBRE 1993, N. 360. PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  10  SETTEMBRE
1993, N. 360. 
  8. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  nel  termine
indicato dall'art. 13, comma 5, procede  alla  classificazione  delle
strade statali ai sensi del comma 5 , seguendo i criteri  di  cui  ai
commi 5, 6 e 7, sentiti il Consiglio superiore dei  lavori  pubblici,
il consiglio di amministrazione dell'Azienda nazionale  autonoma  per
le strade  statali,  le  regioni  interessate,  nei  casi  e  con  le
modalita' indicate dal regolamento. Le regioni, nel termine e con gli
stessi criteri indicati, procedono, sentiti  gli  enti  locali,  alle
classificazioni delle strade ai sensi del comma 5.  Le  strade  cosi'
classificate  sono  iscritte  nell'Archivio  nazionale  delle  strade
previsto dall'art. 226. 
  9. Quando  le  strade  non  corrispondono  piu'  all'  uso  e  alle
tipologie di collegamento previste sono declassificate dal  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti  e  dalle  regioni,  secondo  le
rispettive competenze, acquisiti i pareri indicati  nel  comma  8.  I
casi e la procedura per  tale  declassificazione  sono  indicati  dal
regolamento. 
  10. Le disposizioni di cui alla presente disciplina non  modificano
gli effetti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  10
agosto 1988, n. 377, emanato in attuazione della legge 8 luglio 1986,
n. 349, in ordine  all'individuazione  delle  opere  sottoposte  alla
procedura di valutazione d'impatto ambientale. 
  ((10-bis. Resta  ferma,  per  le  strade  e  veicoli  militari,  la
disciplina  specificamente  prevista  dal   codice   dell'ordinamento
militare)). 
                               Art. 3. 
                 Definizioni stradali e di traffico 
 
  1. Ai fini delle presenti norme  le  denominazioni  stradali  e  di
traffico hanno i seguenti significati: 
   1) AREA DI INTERSEZIONE: parte della intersezione  a  raso,  nella
quale si intersecano due o piu' correnti di traffico. 
 ((2) Area pedonale: zona interdetta alla circolazione  dei  veicoli,
salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e  i  veicoli  al
servizio di  persone  con  limitate  o  impedite  capacita'  motorie,
nonche' eventuali deroghe per i  veicoli  ad  emissioni  zero  aventi
ingombro e velocita' tali da poter essere assimilati  ai  velocipedi.
In particolari situazioni i  comuni  possono  introdurre,  attraverso
apposita segnalazione, ulteriori  restrizioni  alla  circolazione  su
aree pedonali)). 
   3)   ATTRAVERSAMENTO   PEDONALE:    parte    della    carreggiata,
opportunamente segnalata ed organizzata,  sulla  quale  i  pedoni  in
transito dall'uno all'altro lato della strada godono della precedenza
rispetto ai veicoli. 
   4) BANCHINA: parte della strada  compresa  tra  il  margine  della
carreggiata ed il piu' vicino tra i seguenti elementi  longitudinali:
marciapiede, spartitraffico, arginello, ciglio interno della cunetta,
ciglio superiore della scarpata nei rilevati. 
   5) BRACCIO DI INTERSEZIONE: cfr.RAMO DI INTERSEZIONE. 
   6)  CANALIZZAZIONE:   insieme   di   apprestamenti   destinato   a
selezionare le correnti  di  traffico  per  guidarle  in  determinate
direzioni. 
   7) CARREGGIATA: parte della strada destinata allo scorrimento  dei
veicoli; essa e' composta da una o  piu'  corsie  di  marcia  ed,  in
genere, e' pavimentata e delimitata da strisce di margine. 
   8) CENTRO ABITATO: insieme di edifici, delimitato lungo le vie  di
accesso dagli appositi segnali di  inizio  e  fine.  Per  insieme  di
edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorche' intervallato
da strade, piazze, giardini o  simili,  costituito  da  non  meno  di
venticinque  fabbricati  e  da  aree  di  uso  pubblico  con  accessi
veicolari o pedonali sulla strada. 
   9) CIRCOLAZIONE: e' il  movimento,  la  fermata  e  la  sosta  dei
pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada. 
   10) CONFINE  STRADALE:  limite  della  proprieta'  stradale  quale
risulta dagli atti di acquisizione o dalle  fasce  di  esproprio  del
progetto approvato; in mancanza, il confine e' costituito dal  ciglio
esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove  esistenti,  o  dal
piede della scarpata se  la  strada  e'  in  rilevato  o  dal  ciglio
superiore della scarpata se la strada e' in trincea. 
   11) CORRENTE DI TRAFFICO: insieme di veicoli (corrente veicolare),
o pedoni (corrente pedonale), che si  muovono  su  una  strada  nello
stesso senso di marcia su una o piu'  file  parallele,  seguendo  una
determinata traiettoria. 
   12) CORSIA: parte longitudinale della strada di larghezza idonea a
permettere il transito di una sola fila di veicoli. 
   13) CORSIA DI ACCELERAZIONE: corsia specializzata  per  consentire
ed agevolare l'ingresso ai veicoli sulla carreggiata. 
   14) CORSIA DI DECELERAZIONE: corsia specializzata  per  consentire
l'uscita dei veicoli da una carreggiata  in  modo  da  non  provocare
rallentamenti ai veicoli non interessati a tale manovra. 
   15) CORSIA  DI  EMERGENZA:  corsia,  adiacente  alla  carreggiata,
destinata alle  soste  di  emergenza,  al  transito  dei  veicoli  di
soccorso ed, eccezionalmente, al movimento dei pedoni,  nei  casi  in
cui sia ammessa la circolazione degli stessi. 
   16) CORSIA DI MARCIA:  corsia  facente  parte  della  carreggiata,
normalmente delimitata da segnaletica orizzontale. 
   17) CORSIA RISERVATA: corsia di marcia destinata alla circolazione
esclusiva di una o solo di alcune categorie di veicoli. 
   18) CORSIA SPECIALIZZATA:  corsia  destinata  ai  veicoli  che  si
accingono  ad   effettuare   determinate   manovre,   quali   svolta,
attraversamento, sorpasso, decelerazione, accelerazione, manovra  per
la sosta o che presentano basse velocita' o altro. 
   19) CUNETTA: manufatto  destinato  allo  smaltimento  delle  acque
meteoriche o di  drenaggio,  realizzato  longitudinalmente  od  anche
trasversalmente all'andamento della strada. 
   20)  CURVA:  raccordo  longitudinale  fra  due  tratti  di  strada
rettilinei,  aventi  assi   intersecantisi,   tali   da   determinare
condizioni di limitata visibilita'. 
   21) FASCIA DI PERTINENZA: striscia  di  terreno  compresa  tra  la
carreggiata  ed  il  confine  stradale.  E'  parte  della  proprieta'
stradale e puo' essere utilizzata solo per la realizzazione di  altre
parti della strada. 
   22) FASCIA DI RISPETTO: striscia di terreno,  esterna  al  confine
stradale, sulla quale esistono vincoli alla realizzazione,  da  parte
dei proprietari del terreno, di costruzioni, recinzioni, piantagioni,
depositi e simili. 
   23) FASCIA DI SOSTA LATERALE: parte della  strada  adiacente  alla
carreggiata,  separata  da  questa  mediante  striscia   di   margine
discontinua e comprendente  la  fila  degli  stalli  di  sosta  e  la
relativa corsia di manovra. 
   24)  GOLFO  DI  FERMATA:  parte   della   strada,   esterna   alla
carreggiata, destinata alle fermate dei mezzi collettivi di linea  ed
adiacente al marciapiede o ad altro spazio di attesa per i pedoni. 
   25) INTERSEZIONE A LIVELLI  SFALSATI:  insieme  di  infrastrutture
(sovrappassi; sottopassi e rampe) che consente lo  smistamento  delle
correnti veicolari fra rami di strade poste a diversi livelli. 
   26) INTERSEZIONE A RASO (o A LIVELLO): area comune a piu'  strade,
organizzata in modo da consentire lo smistamento  delle  correnti  di
traffico dall'una all'altra di esse. 
   27) ISOLA DI CANALIZZAZIONE: parte  della  strada,  opportunamente
delimitata e non transitabile, destinata a incanalare le correnti  di
traffico. 
   28) ISOLA DI TRAFFICO: cfr. ISOLA DI CANALIZZAZIONE. 
   29) ISOLA SALVAGENTE: cfr. SALVAGENTE. 
   30) ISOLA SPARTITRAFFICO: cfr. SPARTITRAFFICO. 
   31) ITINERARIO INTERNAZIONALE: strade o tratti di  strade  facenti
parte degli itinerari cosi' definiti dagli accordi internazionali. 
   32)  LIVELLETTA:  tratto  di  strada  a   pendenza   longitudinale
costante. 
   33) MARCIAPIEDE: parte della  strada,  esterna  alla  carreggiata,
rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni. 
   34)  PARCHEGGIO:  area  o   infrastruttura   posta   fuori   della
carreggiata, destinata alla sosta regolamentata o non dei veicoli. 
 ((34-bis) Parcheggio scambiatore: parcheggio situato in  prossimita'
di stazioni o fermate del trasporto pubblico locale o  del  trasporto
ferroviario, per agevolare l'intermodalita')). 
   35) PASSAGGIO  A  LIVELLO:  intersezione  a  raso,  opportunamente
attrezzata e segnalata ai fini della sicurezza, tra una o piu' strade
ed una linea ferroviaria o tramviaria in sede propria. 
   36) PASSAGGIO  PEDONALE  (cfr.  anche  MARCIAPIEDE):  parte  della
strada separata  dalla  carreggiata,  mediante  una  striscia  bianca
continua o una apposita protezione parallela ad essa e  destinata  al
transito dei pedoni. Esso  espleta  la  funzione  di  un  marciapiede
stradale, in mancanza di esso. 
   37) PASSO CARRABILE:  accesso  ad  un'area  laterale  idonea  allo
stazionamento di uno o piu' veicoli. 
   38) PIAZZOLA DI SOSTA: parte della strada, di lunghezza  limitata,
adiacente  esternamente  alla  banchina,  destinata  alla  sosta  dei
veicoli. 
   39)   PISTA   CICLABILE:   parte   longitudinale   della   strada,
opportunamente   delimitata,   riservata   alla   circolazione    dei
velocipedi. 
   40)  RACCORDO  CONCAVO  (CUNETTA):  raccordo  tra  due  livellette
contigue di diversa pendenza che si intersecano  al  di  sotto  della
superficie stradale. Tratto di  strada  con  andamento  longitudinale
concavo. 
   41)  RACCORDO  CONVESSO  (DOSSO):  raccordo  tra  due   livellette
contigue di diversa pendenza che si intersecano  al  di  sopra  della
superficie stradale. Tratto di  strada  con  andamento  longitudinale
convesso. 
   42)  RAMO  DI  INTERSEZIONE:  tratto  di  strada   afferente   una
intersezione. 
   43) RAMPA (DI INTERSEZIONE): strada destinata a collegare due rami
di un'intersezione. 
   44) RIPA: zona di terreno immediatamente sovrastante o sottostante
le scarpate del corpo stradale rispettivamente in taglio o in riporto
sul terreno preesistente alla strada. 
   45) SALVAGENTE: parte  della  strada,  rialzata  o  opportunamente
delimitata e protetta, destinata al riparo ed alla sosta dei  pedoni,
in corrispondenza  di  attraversamenti  pedonali  o  di  fermate  dei
trasporti collettivi. 
   46) SEDE STRADALE: superficie compresa entro i  confini  stradali.
Comprende la carreggiata e le fasce di pertinenza. 
   47)   SEDE   TRANVIARIA:   parte   longitudinale   della   strada,
opportunamente delimitata, riservata alla circolazione dei tram e dei
veicoli assimilabili. 
   48) SENTIERO (o MULATTIERA o TRATTURO): strada  a  fondo  naturale
formatasi per effetto del passaggio di pedoni o di animali. 
   49) SPARTITRAFFICO: parte longitudinale non carrabile della strada
destinata alla separazione di correnti veicolari. 
   50) STRADA EXTRAURBANA: strada esterna ai centri abitati. 
   51) STRADA URBANA: strada interna ad un centro abitato. 
   52) STRADA VICINALE (o PODERALE o  di  BONIFICA):  strada  privata
fuori dai centri abitati ad uso pubblico. 
   53) SVINCOLO: intersezione a livelli sfalsati in cui  le  correnti
veicolari non si intersecano tra loro. 
 ((53-bis)  Utente  debole  della   strada:   pedoni,   disabili   in
carrozzella, ciclisti e tutti coloro  i  quali  meritino  una  tutela
particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade.)) 
   54)  ZONA  A  TRAFFICO  LIMITATO:  area  in  cui  l'accesso  e  la
circolazione  veicolare  sono  limitati  ad  ore  prestabilite  o   a
particolari categorie di utenti e di veicoli. 
   55) ZONA DI ATTESTAMENTO: tratto di carreggiata, immediatamente  a
monte della linea di arresto, destinato all'accumulo dei  veicoli  in
attesa  di  via  libera  e,   generalmente,   suddiviso   in   corsie
specializzate separate da strisce longitudinali continue. 
   56) ZONA DI PRESELEZIONE: tratto  di  carreggiata,  opportunamente
segnalato, ove e' consentito il cambio di corsia affinche' i  veicoli
possano incanalarsi nelle corsie specializzate. 
   57) ZONA DI SCAMBIO: tratto  di  carreggiata  a  senso  unico,  di
idonea lunghezza, lungo il quale correnti di traffico  parallele,  in
movimento nello stesso verso, possono cambiare la reciproca posizione
senza doversi arrestare. 
   58) ZONA RESIDENZIALE:  zona  urbana  in  cui  vigono  particolari
regole di circolazione  a  protezione  dei  pedoni  e  dell'ambiente,
delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e
di fine. 
  2. Nel regolamento sono stabilite altre definizioni stradali  e  di
traffico di specifico rilievo tecnico. 
                               Art. 4. 
                  Delimitazione del centro abitato 
 
  1. Ai fini  dell'attuazione  della  disciplina  della  circolazione
stradale, il comune, entro centottanta giorni dalla data  di  entrata
in vigore del  presente  codice,  provvede  con  deliberazione  della
giunta alla delimitazione del centro abitato. 
  2. La  deliberazione  di  delimitazione  del  centro  abitato  come
definito dall'art. 3  e'  pubblicata  all'albo  pretorio  per  trenta
giorni consecutivi; ad essa viene allegata idonea  cartografia  nella
quale sono evidenziati i confini sulle strade di accesso. 
                               Art. 5. 
           Regolamentazione della circolazione in generale 
 
  1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo'  impartire
ai prefetti e agli enti proprietari delle  strade  le  direttive  per
l'applicazione delle  norme  concernenti  la  regolamentazione  della
circolazione sulle strade di cui all'art. 2.  PERIODO  SOPPRESSO  DAL
D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360. PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  10
SETTEMBRE 1993, N. 360. 
  2. In caso di inosservanza di norme giuridiche, il  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti puo' diffidare gli enti proprietari ad
emettere  i  relativi  provvedimenti.  Nel  caso  in  cui  gli   enti
proprietari non ottemperino nel termine indicato, il  Ministro  delle
infrastrutture e  dei  trasporti  dispone,  in  ogni  caso  di  grave
pericolo per la sicurezza, l'esecuzione delle opere  necessarie,  con
diritto di rivalsa nei confronti degli enti medesimi. 
  3. I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione  sono
emessi dagli enti proprietari, attraverso  gli  organi  competenti  a
norma degli articoli 6 e 7, con ordinanze motivate  e  rese  note  al
pubblico mediante i prescritti segnali. ((PERIODO ABROGATO DAL D.LGS.
15 MARZO 2010, N. 66)). 
                               Art. 6. 
    Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati 
 
  1. Il prefetto, per motivi di sicurezza pubblica  o  inerenti  alla
sicurezza della circolazione, di tutela  della  salute,  nonche'  per
esigenze di carattere militare puo', conformemente alle direttive del
Ministro   delle   infrastrutture   e   dei   trasporti,   sospendere
temporaneamente la circolazione di tutte o  di  alcune  categorie  di
utenti sulle strade o su tratti di esse. Il  prefetto,  inoltre,  nei
giorni festivi o in particolari altri  giorni  fissati  con  apposito
calendario, da emenarsi con decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, puo' vietare la circolazione dei veicoli adibiti  al
trasporto di cose. Nel regolamento sono stabilite le condizioni e  le
eventuali deroghe. 
  2. Il prefetto stabilisce, anno per anno, le opportune prescrizioni
per il transito periodico di armenti e di greggi determinando, quando
occorra, gli itinerari e gli intervalli di tempo e di spazio. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 
  4. L'ente proprietario della strada puo', con  l'ordinanza  di  cui
all'art. 5, comma 3: 
    a) disporre, per il tempo strettamente necessario, la sospensione
della circolazione di tutte o  di  alcune  categorie  di  utenti  per
motivi di incolumita' pubblica ovvero  per  urgenti  e  improrogabili
motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di
carattere tecnico; 
    b)  stabilire  obblighi,  divieti  e  limitazioni  di   carattere
temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa,  o  per
determinate categorie di utenti, in  relazione  alle  esigenze  della
circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade; 
    c) riservare corsie, anche protette, a determinate  categorie  di
veicoli,  anche  con  guida  di  rotaie,  o  a  veicoli  destinati  a
determinati usi; 
    d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma  il
parcheggio o la sosta dei veicoli; 
    e) prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a  bordo
mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su
neve o su ghiaccio; 
    f) vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di  strade
per esigenze di carattere tecnico o di pulizia,  rendendo  noto  tale
divieto con i prescritti segnali non meno di quarantotto ore prima ed
eventualmente con altri mezzi appropriati. 
  5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate: 
    a) per le strade e le autostrade statali, dal  capo  dell'ufficio
periferico dell'A.N.A.S. competente per territorio; 
    b) per le strade regionali, dal presidente della giunta; 
    c) per le strade provinciali, dal presidente della provincia; 
    d) per le strade comunali e le strade vicinali, dal sindaco; 
    e) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 
  6. Per le strade e le autostrade in concessione, i poteri dell'ente
proprietario della strada sono esercitati dal concessionario,  previa
comunicazione all'ente concedente. In caso  di  urgenza,  i  relativi
provvedimenti possono  essere  adottati  anche  senza  la  preventiva
comunicazione al concedente, che puo' revocare gli stessi. 
  7. Nell'ambito degli aereoporti aperti al traffico aereo  civile  e
nelle aree portuali, la competenza  a  disciplinare  la  circolazione
delle  strade  interne   aperte   all'uso   pubblico   e'   riservata
rispettivamente  al  direttore  della  circoscrizione   aereoportuale
competente  per  territorio  e  al  comandante  di  porto   capo   di
circondario,  i  quali  vi  provvedono  a  mezzo  di  ordinanze,   in
conformita'  alle  norme  del  presente  codice.  Nell'ambito   degli
aereoporti ove le aerostazioni siano affidate in gestione  a  enti  o
societa', il potere di ordinanza viene esercitato dal direttore della
circoscrizione aeroportuale competente per  territorio,  sentiti  gli
enti e le societa' interessati. 
  8.  Le  autorita'  che  hanno   disposto   la   sospensione   della
circolazione di cui ai  commi  1  e  4,  lettere  a)  e  b),  possono
accordare,  per  esigenze  gravi  e  indifferibili  o  per  accertate
necessita', deroghe o permessi, subordinati a speciali  condizioni  e
cautele. 
  9. Tutte le strade statali sono a precedenza, salvo che l'autorita'
competente  disponga  diversamente  in  particolari  intersezioni  in
relazione alla classifica di cui all' art. 2, comma  2.  Sulle  altre
strade o tratti di strade  la  precedenza  e'  stabilita  dagli  enti
proprietari sulla base della classificazione  di  cui  all'  art.  2,
comma 2. In caso di controversia  decide,  con  proprio  decreto,  il
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti.  La  precedenza  deve
essere resa nota con i prescritti segnali  da  installare  a  cura  e
spese dell'ente proprietario della strada che ha la precedenza. 
  10. L'ente  proprietario  della  strada  a  precedenza,  quando  la
intensita' o la sicurezza  del  traffico  lo  richiedano,  puo',  con
ordinanza, prescrivere ai conducenti l'obbligo di fermarsi  prima  di
immettersi sulla strada a precedenza. 
  11.  Quando  si  tratti  di  due  strade  entrambe  a   precedenza,
appartenenti allo stesso ente, l'ente  deve  stabilire  l'obbligo  di
dare   la   precedenza   ovvero   anche   l'obbligo   di   arrestarsi
all'intersezione;  quando  si  tratti  di  due  strade  a  precedenza
appartenenti a enti diversi,  gli  obblighi  suddetti  devono  essere
stabiliti di intesa fra gli enti stessi. Qualora l'accordo non  venga
raggiunto,   decide   con   proprio   decreto   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  12. Chiunque non ottempera ai provvedimenti  di  sospensione  della
circolazione emanati a norma  dei  commi  1  e  3  e'  soggetto  alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
duecentomila a lire ottocentomila. Se la violazione e'  commessa  dal
conducente di un veicolo adibito al trasporto di  cose,  la  sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da lire  cinquecentomila
a lire  due  milioni.  In  questa  ultima  ipotesi  dalla  violazione
consegue la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione
della patente di guida per un periodo da uno a quattro mesi,  nonche'
della sospensione della carta di  circolazione  del  veicolo  per  lo
stesso periodo ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. 
  13. Chiunque viola le prescrizioni di cui al comma  2  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
trentamila a lire centoventimila. 
  14. Chiunque  viola  gli  altri  obblighi,  divieti  e  limitazioni
previsti  nel   presente   articolo   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila  a  lire
quattrocentomila.   Nei   casi   di   sosta   vietata   la   sanzione
amministrativa e' del pagamento di una somma da lire cinquantamila  a
lire duecentomila;  qualora  la  violazione  si  prolunghi  oltre  le
ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria e'  applicata
per ogni periodo di ventiquattro ore  per  il  quale  si  protrae  la
violazione. 
  15. Nelle ipotesi di violazione del comma 12  l'agente  accertatore
intima al conducente di non proseguire il viaggio finche'  non  spiri
il termine del divieto di circolazione; egli deve,  quando  la  sosta
nel luogo  in  cui  e'  stata  accertata  la  violazione  costituisce
intralcio alla circolazione, provvedere a che il veicolo sia condotto
in un luogo vicino in cui effettuare la sosta.  Di  quanto  sopra  e'
fatta menzione nel verbale di  contestazione.  Durante  la  sosta  la
responsabilita'  del  veicolo  e  del  relativo  carico   rimane   al
conducente.  Se  le  disposizioni  come  sopra  impartite  non   sono
osservate, la sanzione amministrativa  accessoria  della  sospensione
della patente e' da due a sei mesi. 
                               Art. 7. 
       Regolamentazione della circolazione nei centri abitati 
 
  1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: 
    a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; 
    b) limitare la circolazione di tutte o  di  alcune  categorie  di
veicoli per  accertate  e  motivate  esigenze  di  prevenzione  degli
inquinamenti e di  tutela  del  patrimonio  artistico,  ambientale  e
naturale, conformemente alle direttive impartite dal  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,   sentiti,   per   le   rispettive
competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio,
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro per i
beni culturali e ambientali; 
    c) stabilire la precedenza su  determinate  strade  o  tratti  di
strade, ovvero in una determinata  intersezione,  in  relazione  alla
classificazione di cui all'art. 2,  e,  quando  la  intensita'  o  la
sicurezza del traffico  lo  richiedano,  prescrivere  ai  conducenti,
prima  di  immettersi  su  una  determinata  strada,   l'obbligo   di
arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola  su
quest'ultima; 
    d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli  degli  organi
di polizia stradale di cui all' art. 12, dei vigili  del  fuoco,  dei
servizi di soccorso, nonche' di quelli adibiti al servizio di persone
con limitata o impedita capacita' motoria,  munite  del  contrassegno
speciale,  ovvero  a  servizi  di  linea  per  lo  stazionamento   ai
capilinea; 
    e) stabilire aree nelle quali e' autorizzato  il  parcheggio  dei
veicoli; 
    f) stabilire, previa deliberazione della giunta,  aree  destinate
al parcheggio sulle quali la sosta  dei  veicoli  e'  subordinata  al
pagamento  di  una  somma  da  riscuotere  mediante  dispositivi   di
controllo di durata della sosta, anche senza  custodia  del  veicolo,
fissando  le  relative  condizioni  e  tariffe  in  conformita'  alle
direttive del Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento
per le aree urbane; 
    g) prescrivere orari e riservare spazi per i  veicoli  utilizzati
per il carico e lo scarico di cose; 
    h) istituire  le  aree  attrezzate  riservate  alla  sosta  e  al
parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; 
    i) riservare strade  alla  circolazione  dei  veicoli  adibiti  a
servizi pubblici di trasporto,  al  fine  di  favorire  la  mobilita'
urbana. 
  2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20,
salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. 
  3. Per i tratti di strade  non  comunali  che  attraversano  centri
abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2,  sono  di
competenza del prefetto e  quelli  indicati  nello  stesso  articolo,
comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario  della
strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma  4,  lettere  b),
c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito
il parere dell'ente proprietario della strada. 
  4. Nel  caso  di  sospensione  della  circolazione  per  motivi  di
sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o  per  esigenze
di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi,
divieti o limitazioni di carattere temporaneo o  permanente,  possono
essere accordati, per accertate necessita',  permessi  subordinati  a
speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia  stata  vietata  o
limitata la sosta, possono essere accordati  permessi  subordinati  a
speciali condizioni e cautele  ai  veicoli  riservati  a  servizi  di
polizia  e  a  quelli  utilizzati  dagli  esercenti  la   professione
sanitaria, nell'espletamento delle proprie  mansioni,  nonche'  dalle
persone  con  limitata  o  impedita  capacita'  motoria,  muniti  del
contrassegno speciale. 
  5. Le caratteristiche, le modalita' costruttive,  la  procedura  di
omologazione e i criteri  di  installazione  e  di  manutenzione  dei
dispositivi di controllo di durata della  sosta  sono  stabiliti  con
decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  6. Le aree destinate al  parcheggio  devono  essere  ubicate  fuori
della carreggiata e comunque in modo che i veicoli  parcheggiati  non
ostacolino lo scorrimento del traffico. 
  7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto  spettanti  agli
enti proprietari della strada,  sono  destinati  alla  installazione,
costruzione e gestione di parcheggi  in  superficie,  sopraelevati  o
sotterranei,  e  al  loro  miglioramento  e  le  somme  eventualmente
eccedenti ad interventi per migliorare la mobilita' urbana. 
  8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio  con
custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione  dei
dispositivi di controllo di durata della sosta di  cui  al  comma  1,
lettera f), su parte  della  stessa  area  o  su  altra  parte  nelle
immediate vicinanze, deve riservare una  adeguata  area  destinata  a
parcheggio rispettivamente senza  custodia  o  senza  dispositivi  di
controllo di durata della sosta. Tale obbligo  non  sussiste  per  le
zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a  traffico
limitato", nonche' per quelle definite " A" dall'art. 2  del  decreto
del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444 ,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di
particolare  rilevanza  urbanistica,  opportunamente  individuate   e
delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e  condizioni
particolari di traffico. 
  9.  I  comuni,  con  deliberazione  della  giunta,   provvedono   a
delimitare le aree pedonali e le zone  a  traffico  limitato  tenendo
conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della  circolazione,
sulla salute,  sull'ordine  pubblico,  sul  patrimonio  ambientale  e
culturale e sul territorio.  In  caso  di  urgenza  il  provvedimento
potra' essere  adottato  con  ordinanza  del  sindaco,  ancorche'  di
modifica   o   integrazione   della   deliberazione   della   giunta.
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza
urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di  traffico,
di cui al secondo periodo del comma 8. I comuni  possono  subordinare
l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno dell e
zone a traffico limitato,  anche  al  pagamento  di  una  somma.  Con
direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e  la
sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del  presente
codice,  sono  individuate  le  tipologie  dei  comuni  che   possono
avvalersi di tale facolta', nonche' le modalita' di  riscossione  del
pagamento e le categorie dei veicoli esentati. 
  10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate  mediante  appositi
segnali. 
  11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone
di  particolare  rilevanza   urbanistica   nelle   quali   sussistono
condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi,
i comuni hanno facolta' di  riservare,  con  ordinanza  del  sindaco,
superfici o spazi di sosta per veicoli  privati  dei  soli  residenti
nella zona, a titolo gratuito od oneroso. 
  12. Per le citta' metropolitane le competenze della  giunta  e  del
sindaco   previste   dal   presente    articolo    sono    esercitate
rispettivamente   dalla   giunta   metropolitana   e   dal    sindaco
metropolitano. 
  13. Chiunque  non  ottemperi  ai  provvedimenti  di  sospensione  o
divieto della circolazione e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. 
 ((13-bis. Chiunque, in  violazione  delle  limitazioni  previste  ai
sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti,
relativamente alle emissioni  inquinanti,  a  categorie  inferiori  a
quelle prescritte,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da  euro  155  a  euro  624  e,  nel  caso  di
reiterazione   della   violazione   nel   biennio,   alla    sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici a trenta giorni ai sensi delle  norme  di  cui  al  capo  I,
sezione II, del titolo VI)). 
  14. Chiunque  viola  gli  altri  obblighi,  divieti  o  limitazioni
previsti  nel  presente   articolo,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma  da  lire  cinquantamila  a
lire duecentomila. La violazione del divieto  di  circolazione  nelle
corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree  pedonali
e  nelle  zone  a  traffico  limitato  e'  soggetta   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro  68,25  a  euro
275,10. 
  15 Nei casi di sosta vietata, in cui  la  violazione  si  prolunghi
oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa  pecuniaria  e'
applicata per ogni periodo di  ventiquattro  ore,  per  il  quale  si
protrae  la  violazione.  Se  si   tratta   di   sosta   limitata   o
regolamentata, la sanzione amministrativa e'  del  pagamento  di  una
somma da lire trentamila a lire centoventimila e la  sanzione  stessa
e' applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. 
  15-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano
abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero  determinano
altri ad esercitare  abusivamente  l'attivita'  di  parcheggiatore  o
guardiamacchine  sono  puniti  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 652 a euro  2.620.  Se  nell'attivita'
sono impiegati minori la somma e' raddoppiata. Si  applica,  in  ogni
caso, la sanzione accessoria della confisca  delle  somme  percepite,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 
                               Art. 8. 
                  Circolazione nelle piccole isole 
 
  1. Nelle piccole  isole,  dove  si  trovino  comuni  dichiarati  di
soggiorno o di cura, qualora la rete stradale extraurbana non  superi
50  chilometri  e  le  difficolta'  ed  i   pericoli   del   traffico
automobilistico siano particolarmente intensi,  il  ((Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti)),  sentite  le  regioni  e  i  comuni
interessati, puo', con proprio decreto, vietare che, nei mesi di piu'
intenso movimento turistico, i veicoli  appartenenti  a  persone  non
facenti parte  della  popolazione  stabile  siano  fatti  affluire  e
circolare nell' isola.  Con  medesimo  provvedimento  possono  essere
stabilite deroghe al divieto a favore  di  determinate  categorie  di
veicoli e di utenti. 
  2. Chiunque viola gli obblighi, i divieti e le limitazioni previsti
dal presente articolo e' punito con la  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 
                               Art. 9. 
                   Competizioni sportive su strada 
 
  1. Sulle strade ed aree  pubbliche  sono  vietate  le  competizioni
sportive  con  veicoli  o   animali   e   quelle   atletiche,   salvo
autorizzazione. L'autorizzazione e'  rilasciata  dal  comune  in  cui
devono avere luogo le gare  atletiche  e  ciclistiche  e  quelle  con
animali o con veicoli a trazione animale. Essa  e'  rilasciata  dalla
regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano per le  gare
atletiche, ciclistiche e per le gare con  animali  o  con  veicoli  a
trazione animale che interessano piu' comuni. Per le gare con veicoli
a motore  l'autorizzazione  e'  rilasciata,  sentite  le  federazioni
nazionali  sportive  competenti  e  dandone  tempestiva  informazione
all'autorita' di pubblica sicurezza: dalla regione e  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano per le strade  che  costituiscono  la
rete di interesse nazionale; dalla regione per le  strade  regionali;
dalle province per le strade provinciali; dai comuni  per  le  strade
comunali. Nelle autorizzazioni sono precisate  le  prescrizioni  alle
quali le gare sono subordinate. (48) 
  2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 devono essere richieste  dai
promotori almeno  quindici  giorni  prima  della  manifestazione  per
quelle di competenza del sindaco e almeno trenta giorni prima per  le
altre  e  possono  essere  concesse  previo  nulla   osta   dell'ente
proprietario della strada. (48) 
  3. Per le autorizzazioni relative alle competizioni motoristiche  i
promotori devono richiedere il nulla osta per la  loro  effettuazione
al Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  allegando  il
preventivo parere del C.O.N.I. Per  consentire  la  formulazione  del
programma delle competizioni da svolgere nel corso dell'anno, qualora
venga riconosciuto il carattere sportivo delle stesse e non si creino
gravi limitazioni al  servizio  di  trasporto  pubblico,  nonche'  al
traffico ordinario, i promotori devono  avanzare  le  loro  richieste
entro il trentuno dicembre dell'anno precedente. Il preventivo parere
del C.O.N.I. non e' richiesto per le manifestazioni di regolarita'  a
cui  partecipano  i  veicoli  di  cui  all'articolo  60,  purche'  la
velocita' imposta sia per tutto il percorso inferiore a 40 km/h e  la
manifestazione sia organizzata  in  conformita'  alle  norme  tecnico
sportive della federazione di competenza. (48) 
  4. L'autorizzazione per l'effettuazione delle competizioni previste
dal programma di cui al comma 3 deve essere richiesta, almeno  trenta
giorni  prima  della  data  fissata  per  la  competizione,   ed   e'
subordinata al rispetto delle norme tecnico- sportive e di  sicurezza
vigenti e all'esito favorevole del collaudo del percorso  di  gara  e
delle attrezzature  relative,  effettuato  da  un  tecnico  dell'ente
proprietario della strada, assistito dai rappresentanti dei Ministeri
dell'interno, delle infrastrutture e  dei  trasporti,  unitamente  ai
rappresentanti degli organi sportivi competenti e dei promotori. Tale
collaudo puo' essere omesso quando, anziche' di gare di velocita', si
tratti di gare di regolarita'  per  le  quali  non  sia  ammessa  una
velocita' media eccedente 50 km/h sulle  tratte  da  svolgersi  sulle
strade aperte al traffico e 80 km/h sulle tratte da  svolgersi  sulle
strade chiuse al traffico; il collaudo stesso  e'  sempre  necessario
per le tratte in cui siano consentite velocita'  superiori  ai  detti
limiti. (48) 
  ((4-bis.  Fermo  restando  quanto  disposto  dall'articolo  193,  i
veicoli che partecipano alle competizioni  motoristiche  sportive  di
cui  al  presente  articolo  possono  circolare,  limitatamente  agli
spostamenti all'interno del percorso  della  competizione  e  per  il
tempo  strettamente  necessario  per  gli  stessi,  in  deroga   alle
disposizioni di cui all'articolo 78)). 
  5. Nei casi in cui, per motivate necessita', si debba inserire  una
competizione non  prevista  nel  programma,  i  promotori,  prima  di
chiedere l'autorizzazione di cui al comma  4,  devono  richiedere  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il nulla osta  di  cui
al  comma  3  almeno  sessanta  giorni  prima   della   competizione.
L'autorita' competente puo' concedere l'autorizzazione a spostare  la
data di  effettuazione  indicata  nel  programma  quando  gli  organi
sportivi competenti lo richiedano per  motivate  necessita',  dandone
comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. (48) 
  6. Per tutte le competizioni sportive su  strada,  l'autorizzazione
e' altresi' subordinata alla stipula, da parte dei promotori,  di  un
contratto di assicurazione  per  la  responsabilita'  civile  di  cui
all'art. 3 della  legge  24  dicembre  1969,  n.  990,  e  successive
modificazioni e integrazioni. L'assicurazione deve  coprire  altresi'
la responsabilita' dell'organizzazionee degli altri obbligati  per  i
danni comunque causati alle strade e alle  relative  attrezzature.  I
limiti di garanzia sono previsti dalla normativa vigente. (48) 
  6-bis. Quando la sicurezza della circolazione lo renda  necessario,
nel provvedimento di autorizzazione di  competizioni  ciclistiche  su
strada, puo' essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di
cui all'articolo 12, comma 1, ovvero, in loro vece o in loro ausilio,
di una scorta  tecnica  effettuata  da  persone  munite  di  apposita
abilitazione. Qualora sia prescritta la scorta di  polizia,  l'organo
adito puo' autorizzare gli organizzatori ad avvalersi, in sua vece  o
in suo ausilio, della scorta tecnica effettuata a cura  di  personale
abilitato,  fissandone  le  modalita'  ed   imponendo   le   relative
prescrizioni. (48) 
  6-ter.  Con  disciplinare  tecnico,  approvato  con   provvedimento
dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  di
concerto con il Ministero dell'interno, sono stabiliti i requisiti  e
le modalita' di abilitazione delle persone autorizzate ad eseguire la
scorta  tecnica  ai  sensi  del  comma  6-bis,  i  dispositivi  e  le
caratteristiche dei veicoli adibiti al servizio di scorta nonche'  le
relative modalita' di svolgimento. L'abilitazione e'  rilasciata  dal
Ministero dell'interno. (48) 
  6-quater. Per le competizioni ciclistiche o podistiche, ovvero  con
altri veicoli non a motore o con pattini, che si svolgono all'interno
del territorio comunale, o di comuni limitrofi, tra i  quali  vi  sia
preventivo accordo, la scorta puo' essere  effettuata  dalla  polizia
municipale coadiuvata, se necessario, da scorta tecnica con personale
abilitato ai sensi del comma 6-ter. (48) 
  7.  Al  termine  di  ogni   competizione   il   prefetto   comunica
tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai
fini della predisposizione del programma per  l'anno  successivo,  le
risultanze della competizione precisando  le  eventuali  inadempienze
rispetto   alla   autorizzazione   e   l'eventuale   verificarsi   di
inconvenienti o incidenti. (48) 
  7-bis. Salvo che, per particolari esigenze  connesse  all'andamento
plano-altimetrico del percorso, ovvero al  numero  dei  partecipanti,
sia   necessaria   la   chiusura   della   strada,    la    validita'
dell'autorizzazione e' subordinata, ove necessario, all'esistenza  di
un provvedimento di  sospensione  temporanea  della  circolazione  in
occasione del transito dei partecipanti  ai  sensi  dell'articolo  6,
comma 1, ovvero, se trattasi  di  centro  abitato,  dell'articolo  7,
comma 1. (48) 
  8. Fuori dei casi previsti dal comma 8-bis, chiunque organizza  una
competizione sportiva indicata nel presente  articolo  senza  esserne
autorizzato   nei   modi   previsti   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da  euro  centotrentuno  ad
euro cinquecentoventiquattro, se si tratta di compe-tizione  sportiva
atletica, ciclistica o con animali,  ovvero  di  una  somma  da  euro
seicentocinquantacinque ad euro duemilaseicentoventitre, se si tratta
di  compe-tizione  sportiva  con  veicoli  a  motore.  In  ogni  caso
l'autorita' amministrativa dispone l'immediato divieto di  effettuare
la competizione, secondo le norme di cui al capo I, sezione  II,  del
titolo VI. (48) 
  8-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 GIUGNO 2003, N.  151,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 214. 
  9. Chiunque non ottemperi agli obblighi, divieti  o  limitazioni  a
cui  il  presente   articolo   subordina   l'effettuazione   di   una
competizione sportiva, e risultanti dalla relativa autorizzazione, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire centomila a lire quattrocentomila, se si tratta di  competizione
sportiva atletica, ciclistica o con animali, ovvero di una  somma  da
lire duecentomila a lire ottocentomila, se si tratta di  competizione
sportiva con veicoli a motore. 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (48) 
  Il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2002, n. 168, nel modificare l'art. 2, comma 1 del D.Lgs.
15 gennaio 2002, n. 9, ha conseguentemente disposto  (con  l'art.  1,
comma 1) che le presenti modifiche  hanno  effetto  a  decorrere  dal
07/08/2002. 
                             Art. 9-bis. 
(( (Organizzazione di competizioni non autorizzate in  velocita'  con
          veicoli a motore e partecipazione alle gare). )) 
 
  (( 1. Salvo che il fatto costituisca  piu'  grave  reato,  chiunque
organizza, promuove,  dirige  o  comunque  agevola  una  competizione
sportiva in velocita' con veicoli a motore senza esserne  autorizzato
ai sensi dell'articolo 9 e' punito con la reclusione  da  uno  a  tre
anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La stessa pena  si
applica a chiunque prende parte alla competizione non autorizzata. 
  2. Se dallo svolgimento della  competizione  deriva,  comunque,  la
morte di una o piu' persone, si applica la pena della  reclusione  da
sei a dodici anni; se ne deriva una  lesione  personale  la  pena  e'
della reclusione da tre a sei anni. 
  3. Le pene indicate ai commi 1 e 2 sono aumentate fino ad  un  anno
se le manifestazioni sono organizzate a fine di lucro o  al  fine  di
esercitare o di consentire  scommesse  clandestine,  ovvero  se  alla
competizione partecipano minori di anni diciotto. 
  4. Chiunque effettua scommesse sulle gare di  cui  al  comma  1  e'
punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e  con  la  multa  da
euro 5.000 a euro 25.000. 
  5. Nei confronti di coloro che hanno preso parte alla competizione,
all'accertamento  del  reato  consegue  la  sanzione   amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata
se  dallo  svolgimento  della  competizione  sono  derivate   lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la
sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei  veicoli  dei
partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea al  reato,  e
che questa non li abbia affidati a questo scopo. 
  6. In ogni  caso  l'autorita'  amministrativa  dispone  l'immediato
divieto di effettuare la competizione, secondo le  norme  di  cui  al
capo I, sezione II, del titolo VI.)) 
                             Art. 9-ter. 
  (( (Divieto di gareggiare in velocita' con veicoli a motore). )) 
 
  ((1. Fuori dei casi previsti dall'articolo 9-bis, chiunque gareggia
in velocita' con veicoli a motore e' punito con la reclusione da  sei
mesi ad un anno e con la multa da euro 5.000 a euro 20.000. 
  2. Se dallo svolgimento della  competizione  deriva,  comunque,  la
morte di una o piu' persone, si applica la pena della  reclusione  da
sei a dieci anni; se ne deriva una lesione personale la pena e' della
reclusione da due a cinque anni. 
  3. All'accertamento del reato consegue la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre anni ai sensi
del capo II, sezione II, del titolo VI. La patente e' sempre revocata
se  dallo  svolgimento  della  competizione  sono  derivate   lesioni
personali gravi o gravissime o la morte di una o piu' persone. Con la
sentenza di condanna e' sempre disposta la confisca dei  veicoli  dei
partecipanti, salvo che appartengano a persona estranea  al  reato  e
che questa non li abbia affidati a questo scopo.)) 
                              Art. 10. 
   Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalita' 
 
  1. E' eccezionale il veicolo che nella propria configurazione di 
marcia superi, per specifiche esigenze funzionali, i limiti di sagoma 
o massa stabiliti negli articoli 61 e 62. 
  2. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita': 
    a) il trasporto di una o piu' cose indivisibili che, per le loro 
dimensioni,  determinano  eccedenza  rispetto  ai  limiti  di  sagoma
stabiliti dall'art. 61, ma sempre nel rispetto dei  limiti  di  massa
stabiliti nell'art. 62; insieme  con  le  cose  indivisibili  possono
essere trasportate anche altre cose non eccedenti  per  dimensioni  i
limiti dell'art. 61, sempreche' non vengano superati i limiti di 
massa stabiliti dall'art. 62; 
    b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli 
articoli 61  e  62,  di  blocchi  di  pietra  naturale,  di  elementi
prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse  per
l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito
con veicoli eccezionali, puo' essere effettuato integrando il  carico
con gli stessi generi merceologici autorizzati, e comunque in  numero
non superiore  a  sei  unita',  fino  al  completamento  della  massa
eccezionale complessiva posseduta dall'autoveicolo o dal complesso di
veicoli; qualora vengano superati i limiti di cui all'articolo 62, ma
nel rispetto dell'articolo 61, il carico puo' essere completato,  con
generi  della  stessa  natura  merceologica,  per  occupare  l'intera
superficie utile del piano di carico del veicolo o del  complesso  di
veicoli, nell'osservanza dell'articolo 164 e della massa  eccezionale
a  disposizione,  fatta  eccezione  per  gli  elementi  prefabbricati
compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia per
i quali ricorre sempre il limite delle sei unita'. In entrambi i casi
la predetta massa  complessiva  non  potra'  essere  superiore  a  38
tonnellate se autoveicoli isolati a tre  assi,  a  48  tonnellate  se
autoveicoli isolati a quattro assi, a 86 tonnellate se  complessi  di
veicoli a sei assi, a 108 tonnellate se complessi di veicoli ad  otto
assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo 
caso in cui venga trasportato un unico pezzo indivisibile; 
  2-bis. Ove i veicoli di cui al comma 2, lettera b), per 
l'effettuazione  delle  attivita'  ivi  previste,  compiano  percorsi
ripetitivi con sagome di carico sempre simili, l'autorizzazione  alla
circolazione e' concessa dall'ente proprietario previo  pagamento  di
un indennizzo forfettario pari a 1,  5,  2  e  3  volte  gli  importi
rispettivamente dovuti per i medesimi veicoli isolati a tre e quattro
assi  e  le  combinazioni  a  sei  o  piu'  assi,  da   corrispondere
contestualmente alla tassa  di  possesso  e  per  la  stessa  durata.
L'autorizzazione per la percorrenza di strade di tipo "A" e' comunque
subordinata al pagamento  delle  tariffe  prescritte  dalle  societa'
autostradali. I proventi dei  citati  indennizzi  affluiscono  in  un
apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio
dello Stato e sono assegnati agli enti proprietari  delle  strade  in
analogia  a  quanto  previsto  dall'articolo   34   per   i   veicoli
classificati mezzi d'opera. Ai veicoli ed ai trasporti di  cui  sopra
sono altresi' applicabili le sanzioni di cui al comma 5 dell'articolo
34, aumentate di due volte, e ai commi 21 e 22 del presente articolo. 
  3. E' considerato trasporto in condizioni di eccezionalita' anche 
quello effettuato con veicoli: 
    a) il cui carico indivisibile sporge posteriormente oltre la 
sagoma del veicolo di piu' di 3/10 della lunghezza del veicolo 
stesso; 
    b) che, pur avendo un carico indivisibile sporgente 
posteriormente meno di 3/10, hanno  lunghezza,  compreso  il  carico,
superiore alla sagoma limite in lunghezza propria di ciascuna 
categoria di veicoli; 
    c) il cui carico indivisibile sporge anteriormente oltre la 
sagoma del veicolo; 
    d) isolati o costituenti autotreno ovvero autoarticolati, purche' 
il carico non sporga anteriormente dal semirimorchio,  caratterizzati
in modo  permanente  da  particolari  attrezzature  risultanti  dalle
rispettive carte di circolazione, destinati esclusivamente al 
trasporto di veicoli che eccedono i limiti previsti dall'art. 61; 
    e) isolati o costituenti autotreni ovvero autoarticolati dotati 
di  blocchi  d'angolo  di  tipo  normalizzato  allorche'  trasportino
esclusivamente contenitori o casse mobili di tipo unificato, per  cui
vengono superate le dimensioni o le masse stabilite rispettivamente 
dall'articolo 61 e dall'art. 62; 
    f) mezzi d'opera definiti all'art. 54, comma 1, lettera n), 
quando eccedono i limiti di massa stabiliti dall'art. 62. 
    g) con carrozzeria ad altezza variabile che effettuano trasporti 
di animali vivi. 
    g-bis) che trasportano balle o rotoli di paglia e fieno; 
    g-ter) isolati o complessi di veicoli, adibiti al trasporto di 
macchine operatrici e di macchine agricole; 
  4. Si intendono per cose indivisibili, ai fini delle presenti 
norme, quelle per le quali la  riduzione  delle  dimensioni  o  delle
masse, entro i limiti degli articoli 61 o 62,  puo'  recare  danni  o
compromettere la funzionalita' delle cose ovvero pregiudicare la 
sicurezza del trasporto. 
  5. I veicoli eccezionali possono essere utilizzati solo dalle 
aziende che esercitano ai sensi di legge  l'attivita'  del  trasporto
eccezionale ovvero in uso proprio per necessita' inerenti l'attivita'
aziendale; l'immatricolazione degli stessi veicoli potra' avvenire 
solo a nome e nella disponibilita' delle predette aziende. 
  6. I trasporti ed i veicoli eccezionali sono soggetti a specifica 
autorizzazione alla circolazione, rilasciata dall'ente proprietario o
concessionario per le autostrade, strade statali e militari  e  dalle
regioni per la rimanente rete viaria, salvo quanto stabilito al comma 
2, lettera b). Non sono soggetti ad autorizzazione i veicoli: 
    a) di cui al comma 3, lettera d), quando ancorche' per effetto 
del carico non eccedano in altezza 4,20 m e non eccedano in lunghezza
di oltre il 12 %, con  i  limiti  stabiliti  dall'articolo  61;  tale
eccedenza  puo'  essere  anteriore  e  posteriore,  oppure   soltanto
posteriore, per i veicoli isolati o costituenti autotreno, e soltanto
posteriore per gli autoarticolati, a condizione  che  chi  esegue  il
trasporto verifichi che nel percorso  siano  comprese  esclusivamente
strade o tratti di strada aventi le caratteristiche indicate 
nell'articolo 167, comma 4; 
    b) di cui al comma 3, lettera g), lettera g-bis) e lettera g-ter, 
quando non eccedano l'altezza di 4,30 m con  il  carico  e  le  altre
dimensioni  stabilite  dall'articolo  61   o   le   masse   stabilite
dall'articolo 62, a condizione che chi esegue il trasporto  verifichi
che nel percorso siano comprese esclusivamente  strade  o  tratti  di
strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 167, comma 4; 
    b-bis) di cui al comma 3, lettera e), quando, ancorche' per 
effetto del carico, non eccedano l'altezza di 4,30 m. e non  eccedano
in  lunghezza  di  oltre  il  12  per  cento   i   limiti   stabiliti
dall'articolo 61, a condizione che siano rispettati gli altri  limiti
stabiliti dagli articoli 61 e  62  e  che  chi  esegue  il  trasporto
verifichi che nel percorso siano  compresi  esclusivamente  strade  o
tratti di strada aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 
167, comma 4. 
  7. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), classificati 
mezzi  d'opera  e  che  eccedono  i   limiti   di   massa   stabiliti
nell'articolo 62, non sono soggetti ad autorizzazione alla 
circolazione a condizione che: 
    a) non superino i limiti di massa indicati nel comma 8 e comunque 
i limiti dimensionali dell'art. 61; 
    b) circolino nelle strade o in tratti di strade che nell'archivio 
di cui all'art. 226 risultino transitabili per detti mezzi, fermo 
restando quanto stabilito dal comma 4 dello stesso art. 226; 
    c) da parte di chi esegue il trasporto sia verificato che lungo 
il percorso non esistano limitazioni di massa totale a pieno carico o 
per asse segnalate dai prescritti cartelli; 
    d) per essi sia stato corrisposto l'indennizzo di usura di cui 
all'art. 34. 
  Qualora non siano rispettate le condizioni di cui alle lettere a) , 
b) e c) i suddetti mezzi devono richiedere l'apposita autorizzazione 
prevista per tutti gli altri trasporti eccezionali. 
  8. La massa massima complessiva a pieno carico dei mezzi d'opera, 
purche' l'asse piu' caricato non superi le 13 t, non puo' eccedere: 
    a) veicoli a motore isolati: 
     - due assi: 20 t; 
     - tre assi: 33 t; 
     - quattro o piu' assi, con due assi anteriori direzionali: 40 t; 
    b) complessi di veicoli: 
     - quattro assi: 44 t; 
     - cinque o piu' assi: 56 t; 
     - cinque o piu' assi, per il trasporto di calcestruzzo in 
betoniera: 54 t. 
  9. L'autorizzazione e' rilasciata o volta per volta o per piu' 
transiti o per determinati periodi di tempo nei  limiti  della  massa
massima tecnicamente ammissibile. Nel provvedimento di autorizzazione
possono essere imposti percorsi prestabiliti ed un servizio di scorta
tecnica, secondo le modalita' e nei casi stabiliti  dal  regolamento.
Qualora il transito  del  veicolo  eccezionale  o  del  trasporto  in
condizioni di eccezionalita' imponga la chiusura totale della  strada
con l'approntamento di itinerari alternativi, la scorta tecnica  deve
richiedere l'intervento degli organi di polizia  stradale  competenti
per  territorio  che,  se  le  circostanze  lo  consentono,   possono
autorizzare il personale della scorta tecnica stessa a coadiuvare  il
personale di polizia o ad eseguire direttamente, in luogo di esso, le
necessarie operazioni, secondo le modalita' stabilite nel 
regolamento. 
  ((9-bis. Entro sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, il Governo, con regolamento adottato  ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni, modifica il regolamento di  esecuzione  e
di attuazione del nuovo codice della strada, di cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, prevedendo che: 
    a) per i trasporti eccezionali su gomma sia sufficiente prevedere
la trasmissione, per via telematica, della  prescritta  richiesta  di
autorizzazione, corredata della necessaria  documentazione,  all'ente
proprietario o concessionario per le  autostrade,  strade  statali  e
militari, e  alle  regioni  per  la  rimanente  rete  viaria,  almeno
quindici giorni  prima  della  data  fissata  per  il  viaggio  e  le
autorizzazioni devono essere rilasciate entro quindici  giorni  dalla
loro presentazione; 
    b) le autorizzazioni periodiche di cui all'articolo 13 del citato
regolamento siano valide per  un  numero  indefinito  di  viaggi  con
validita' annuale per la circolazione a carico e a vuoto dei convogli
indicati sull'autorizzazione; 
    c) le autorizzazioni multiple di  cui  al  medesimo  articolo  13
siano valide per un numero definito di viaggi  da  effettuarsi  entro
sei mesi dalla data del rilascio; 
    d) le autorizzazioni singole di cui al medesimo articolo 13 siano
valide per un unico viaggio da effettuarsi entro tre mesi dalla  data
di rilascio; 
    e) per le  autorizzazioni  di  tipo  periodico  non  e'  prevista
l'indicazione della tipologia e della natura della merce trasportata; 
    f) le disposizioni contenute all'articolo 13, comma 5, non  siano
vincolate alla invariabilita' della  natura  del  materiale  e  della
tipologia degli elementi trasportati; 
    g) i trasporti di beni  della  medesima  tipologia  ripetuti  nel
tempo   siano   soggetti   all'autorizzazione   periodica    prevista
dall'articolo 13, come modificato ai sensi del presente comma, e  che
questa sia rilasciata con  le  modalita'  semplificate  di  cui  alla
lettera a) del presente comma; 
    h) tutti i tipi di autorizzazioni, anche con  validita'  scaduta,
siano rinnovabili su domanda che deve  essere  presentata,  in  carta
semplice, per non piu' di tre volte, per un periodo di validita'  non
superiore a tre anni, quando tutti i dati, riferiti  sia  al  veicolo
che al suo carico, ed i percorsi stradali siano rimasti invariati; 
    i) nelle domande relative alle autorizzazioni di tipo  singolo  o
multiplo, possano essere indicati, con annotazione a parte,  fino  ad
un massimo di cinque veicoli costituenti riserva di quelli scelti per
il trasporto, pari a cinque sia per il veicolo trattore  che  per  il
veicolo  rimorchio  o  semirimorchio  e  siano   ammesse   tutte   le
combinazioni possibili tra i trattori ed i  rimorchi  o  semirimorchi
anche incrociate)). 
  10. L'autorizzazione puo' essere data solo quando sia compatibile 
con la conservazione delle sovrastrutture stradali, con la stabilita'
dei manufatti e con la sicurezza della  circolazione.  In  essa  sono
indicate le prescrizioni nei riguardi della sicurezza stradale. Se il
trasporto eccezionale e' causa di  maggiore  usura  della  strada  in
relazione al tipo di veicolo, alla  distribuzione  del  carico  sugli
assi e al periodo di tempo o al numero dei transiti per  i  quali  e'
richiesta  l'autorizzazione,   deve   altresi'   essere   determinato
l'ammontare  dell'indennizzo,  dovuto  all'ente  proprietario   della
strada, con le modalita' previste dal comma 17.  L'autorizzazione  e'
comunque subordinata al pagamento delle spese relative agli eventuali
accertamenti tecnici preventivi e alla  organizzazione  del  traffico
eventualmente necessaria per l'effettuazione  del  trasporto  nonche'
alle  opere  di  rafforzamento  necessarie.  Ai  limiti  dimensionali
stabiliti dall'autorizzazione non concorrono le eventuali eccedenze 
derivanti dagli organi di fissaggio ed ancoraggio del carico. 
  11. L'autorizzazione alla circolazione non e' prescritta per i 
veicoli eccezionali di cui al comma 1 quando circolano senza superare
nessuno dei  limiti  stabiliti  dagli  articoli  61  e  62  e  quando
garantiscono il rispetto della iscrizione nella fascia di ingombro 
prevista dal regolamento. 
  12. Non costituisce trasporto eccezionale, e pertanto non e' 
soggetto alla relativa autorizzazione, il traino di veicoli in avaria
non eccedenti i  limiti  dimensionali  e  di  massa  stabiliti  dagli
articoli 61 o 62, quando  tale  traino  sia  effettuato  con  veicoli
rispondenti alle caratteristiche costruttive  e  funzionali  indicate
nel regolamento e sia limitato al solo itinerario necessario a 
raggiungere la piu' vicina officina. 
  13. Non costituisce altresi' trasporto eccezionale l'autoarticolato 
il cui semirimorchio e' allestito con gruppo frigorifero autorizzato,
sporgente anteriormente a sbalzo, a condizione che il complesso non 
ecceda le dimensioni stabilite dall'art. 61. 
  14. I veicoli per il trasporto di persone che per specificate e 
giustificate esigenze funzionali superino le dimensioni  o  le  masse
stabilite dagli articoli 61 o 62 sono compresi tra i veicoli  di  cui
al comma 1. I predetti  veicoli,  qualora  utilizzino  i  sistemi  di
propulsione  ad  alimentazione  elettrica,  sono  esenti  dal  titolo
autorizzativo allorche' presentano un'eccedenza in lunghezza rispetto
all'art. 61 dovuta all'asta di presa  di  corrente  in  posizione  di
riposo.   L'immatricolazione,   ove   ricorra,   e   l'autorizzazione
all'impiego potranno avvenire solo a nome e nella disponibilita' di 
imprese autorizzate ad effettuare il trasporto di persone. 
  15. L'autorizzazione non puo' essere accordata per i motoveicoli ed 
e' comunque vincolata ai limiti  di  massa  e  alle  prescrizioni  di
esercizio indicate nella carta di circolazione prevista dall'art. 93. 
  16. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche costruttive e 
funzionali dei veicoli eccezionali e di quelli adibiti al trasporto 
eccezionale, nonche' dei mezzi d'opera. 
  17. Nel regolamento sono stabilite le modalita' per il rilascio 
delle autorizzazioni per l'esecuzione dei trasporti eccezionali,  ivi
comprese le eventuali  tolleranze,  l'ammontare  dell'indennizzo  nel
caso  di  trasporto  eccezionale  per  massa,   e   i   criteri   per
l'imposizione della scorta tecnica. Nelle  autorizzazioni  periodiche
rilasciate per i veicoli adibiti al trasporto di carri ferroviari 
vige l'esonero dall'obbligo della scorta. 
  18. Chiunque, senza avere ottenuto l'autorizzazione, ovvero 
violando    anche    una    sola    delle    condizioni     stabilite
nell'autorizzazione relativamente  ai  percorsi  prestabiliti,  fatta
esclusione di brevi tratte non prevedibili e funzionali alla consegna
delle  merci,  su  o  tra  percorsi  gia'  autorizzati,  ai   periodi
temporali, all'obbligo di scorta tecnica, nonche' superando anche uno
solo  dei  limiti  massimi   dimensionali   o   di   massa   indicati
nell'autorizzazione medesima, esegua uno dei trasporti eccezionali di
cui ai commi 2, 3 o 7, ovvero circoli con uno dei veicoli eccezionali
di cui al comma 1, e' soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da lire 1.165.000 a lire 4.700.000. 
  19. Chiunque esegua trasporti eccezionali o in condizioni di 
eccezionalita', ovvero  circoli  con  un  veicolo  eccezionale  senza
osservare le prescrizioni stabilite nell'autorizzazione  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
235.000 a lire 940.000. Alla stessa  sanzione  e'  soggetto  chiunque
esegua trasporti eccezionali o in condizioni di eccezionalita' ovvero
circoli  con  un  veicolo  eccezionale,  senza  rispettare  tutte  le
prescrizioni non  comprese  fra  quelle  indicate  al  comma  18,  ad
esclusione dei casi in difetto, ancorche' maggiori  delle  tolleranze
ammesse e/o con numero inferiore degli elementi del carico 
autorizzato. 
  20. Chiunque, avendola ottenuta, circoli senza avere con se' 
l'autorizzazione  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa   del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.  Il
viaggio potra' proseguire solo dopo l'esibizione dell'autorizzazione; 
questa non sana l'obbligo di corrispondere la somma dovuta. 
  21. Chiunque adibisce mezzi d'opera al trasporto di cose diverse da 
quelle previste nell'art. 54, comma 1, lettera n), salvo che cio' sia
espressamente consentito, comunque entro i limiti di cui all'articolo
62, nelle rispettive licenze ed autorizzazioni al trasporto di  cose,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da  lire  cinquecentomila  a  lire   duemilioni   e   alla   sanzione
amministrativa  accessoria   della   sospensione   della   carta   di
circolazione da uno a sei mesi. La carta di circolazione e'  ritirata
immediatamente da  chi  accerta  la  violazione  e  trasmessa,  senza
ritardo, all'ufficio competente  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri che adottera' il provvedimento di sospensione.  Alla  terza
violazione, accertata in un periodo di cinque anni,  e'  disposta  la
revoca, sulla carta di circolazione, della qualifica di mezzo 
d'opera. 
  22. Chiunque transita con un mezzo d'opera in eccedenza ai limiti 
di massa stabiliti nell'art. 62 sulle strade e sulle  autostrade  non
percorribili ai sensi del presente articolo e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a 
lire duemilioni. 
  23. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 
19, 21 e 22 si applicano sia  al  proprietario  del  veicolo  sia  al
committente, quando si tratta di trasporto  eseguito  per  suo  conto
esclusivo, ad esclusione di quelle relative a violazioni di norme  di
cui al Titolo V che restano a carico del solo conducente del veicolo. 
  24. Dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 18, 
21  e  22  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria   della
sospensione della patente di guida del conducente per un  periodo  da
quindici a trenta giorni,  nonche'  la  sospensione  della  carta  di
circolazione del veicolo da uno a due mesi, secondo le norme  di  cui
al Capo I, sezione II, del Titolo VI. Nel caso di cui  al  comma  18,
ove la violazione  consista  nel  superamento  dei  limiti  di  massa
previsti dall'articolo  62,  ovvero  dei  limiti  di  massa  indicati
nell'autorizzazione  al  trasporto  eccezionale,   non   si   procede
all'applicazione di sanzioni, se la massa complessiva a pieno  carico
non risulta superiore di oltre il 5  per  cento  ai  limiti  previsti
dall'articolo 62, comma 4. Nel caso  di  cui  al  comma  18,  ove  la
violazione consista nel superamento dei  limiti  di  sagoma  previsti
dall'articolo 61, ovvero dei limiti indicati  nell'autorizzazione  al
trasporto eccezionale, non si procede all'applicazione di sanzioni se
le dimensioni del carico non risultano superiori di oltre  il  2  per
cento, tranne nel caso in cui il superamento delle dimensioni 
comporti la prescrizione dell'obbligo della scorta. 
  25. Nelle ipotesi di violazione dei commi 18, 21 e 22, l'agente 
accertatore intima al conducente di non proseguire il viaggio, fino a
che  non  si  sia  munito  dell'autorizzazione,  ovvero   non   abbia
ottemperato alle norme ed alle cautele stabilite nell'autorizzazione. 
l veicolo deve essere condotto in un luogo indicato dal  proprietario
dello stesso, al fine di ottemperare al fermo amministrativo; durante
la sosta la responsabilita'  del  veicolo  e  il  relativo  trasporto
rimangono a  carico  del  proprietario.  Di  quanto  sopra  e'  fatta
menzione nel verbale di contestazione. Se le disposizioni come  sopra
impartite non sono osservate, si applica la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi; 
  25-bis. Nelle ipotesi di violazione del comma 19 il veicolo non 
puo' proseguire il viaggio se il conducente non  abbia  provveduto  a
sistemare il carico o il veicolo  ovvero  non  abbia  adempiuto  alle
prescrizioni omesse. L'agente accertatore procede al ritiro immediato
della carta di circolazione, provvedendo con tutte le cautele che  il
veicolo sia condotto in luogo idoneo per la sistemazione del  carico;
del ritiro e' fatta  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della
violazione. Durante la sosta la responsabilita'  del  veicolo  e  del
relativo carico rimane del conducente. I  documenti  sono  restituiti
all'avente diritto, allorche' il carico  o  il  veicolo  siano  stati
sistemati, ovvero quando sia stata adempiuta la prescrizione omessa. 
  25-ter. Il personale abilitato che nel corso di una scorta tecnica 
non rispetta le prescrizioni o le modalita' di  svolgimento  previste
dal  regolamento  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa   del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a  lire  due  milioni.
Ove in un periodo di due anni il medesimo soggetto  sia  incorso  per
almeno due volte in una delle violazioni di cui  al  presente  comma,
all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa  accessoria
della sospensione dell'abilitazione da uno a tre mesi, ai sensi della 
sezione II del capo I del titolo VI. 
  25-quater. Oltre alle sanzioni previste nei commi precedenti non e' 
data facolta' di applicare ulteriori sanzioni di carattere 
amministrativo da parte degli enti di cui al comma 6. 
  26. Le disposizioni del presente articolo  non  si  applicano  alle
macchine agricole eccezionali e alle macchine operatrici eccezionali.
(12) (13) (17) (21) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (3) 
Il D. L. 29 marzo 1993, n. 82, convertito dalla L. 27 maggio 1993, n. 
162 ha disposto  (con  l'art.  14,  comma  2)  che  "Le  disposizioni
contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 
285, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si  applicano
a decorrere dal 1° gennaio 1994. Fino a tale  data  si  applicano  le
disposizioni in materia di veicoli eccezionali vigenti  anteriormente
al 1° gennaio 1993. Sono comunque fatti salvi  gli  effetti  prodotti
dal medesimo articolo 10 nel periodo compreso tra il 1° gennaio  1993
e la data di entrata in vigore del presente decreto". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
Il D.L. 21 aprile 1995, n. 117, convertito, con modificazioni,  dalla
L. 8 giugno 1995, n. 234, ha diposto (con l'art. 1, comma 1)  che  le
disposizioni  contenute  nel  presente  articolo,   come   modificato
dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, si
applicano a decorrere dal  1  luglio  1995.  E'  comunque  consentita
l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo i limiti di
massa previsti dal comma 8 del presente articolo. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
Il D.L. 21 aprile 1995, n. 117 convertito, con  modificazioni,  dalla
L. 8 giugno 1995, n. 234, come modificato dal D.L. 28 giugno 1995, n. 
251, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 1995, n. 351,  ha
disposto (con l'art. 1,  comma  1)  che  "Le  disposizioni  contenute
nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993,
n. 360, si applicano a partire  dal  31  gennaio  1996.  E'  comunque
consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera secondo 
i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10." 
------------- 
AGGIORNAMENTO (17) 
Il D.L. 21 aprile 1995, n. 117 convertito, con  modificazioni,  dalla
L. 8 giugno 1995, n. 234, come modificato dal D.L. 4 ottobre 1996, n. 
517, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 1996,  n.  611,
ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che  "Le  disposizioni  contenute
nell'articolo 10 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come
modificato dall'articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 1993,
n. 360, si applicano a decorrere dal  1  gennaio  1997.  E'  comunque
consentita l'approvazione e l'omologazione dei mezzi d'opera  secondo
i limiti di massa previsti dal comma 8 dello stesso articolo 10". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (21) 
La L. 7 marzo 1997, n. 48 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che  le
disposizioni relative al servizio di scorta tecnica per i veicoli  ed
i trasporti eccezionali, fissate dal presente articolo, si  applicano
a partire dal 1 gennaio 1998. 
                              Art. 11. 
                     Servizi di polizia stradale 
 
  1. Costituiscono servizi di polizia stradale: 
    a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di
circolazione stradale; 
    b) la rilevazione degli incidenti stradali; 
    c) la  predisposizione  e  l'esecuzione  dei  servizi  diretti  a
regolare il traffico; 
    d) la scorta per la sicurezza della circolazione; 
    e) la tutela e il controllo sull'uso della strada. 
  2. Gli  organi  di  polizia  stradale  concorrono,  altresi',  alle
operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono,
inoltre, collaborare all'effettuazione di rilevazioni per  studi  sul
traffico. 
  3.  Ai  servizi  di  polizia   stradale   provvede   il   Ministero
dell'interno, salve le attribuzioni dei comuni per quanto concerne  i
centri abitati.  Al  Ministero  dell'interno  compete,  altresi',  il
coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati. 
  4. Gli interessati possono chiedere agli organi di polizia  di  cui
all'art. 12 le informazioni acquisite  relativamente  alle  modalita'
dell'incidente, alla residenza ed  al  domicilio  delle  parti,  alla
copertura assicurativa dei veicoli e ai  dati  di  individuazione  di
questi ultimi. 
                              Art. 12. 
            Espletamento dei servizi di polizia stradale 
 
  1. L'espletamento dei servizi  di  polizia  stradale  previsti  dal
presente codice spetta: 
    a) in via principale  alla  specialita'  Polizia  Stradale  della
Polizia di Stato; 
    b) alla Polizia di Stato; 
    c) all'Arma dei carabinieri; 
    d) al Corpo della guardia di finanza; 
  ((d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale,  nell'ambito
del territorio di competenza)); 
    e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale,  nell'ambito  del
territorio di competenza; 
    f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti  al  servizio
di polizia stradale. 
  ((f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria  e  al  Corpo  forestale
dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.)) 
  2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1,  lettere
a) e b), spetta anche ai rimanenti  ufficiali  e  agenti  di  polizia
giudiziaria indicati nell'art.  57,  commi  1  e  2,  del  codice  di
procedura penale. 
  3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in  materia  di
circolazione stradale e la  tutela  e  il  controllo  sull'uso  delle
strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di  un
esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal  regolamento  di
esecuzione: 
    a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione  e
la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento  per
i trasporti terrestri appartenente al Ministero dei trasporti  e  dal
personale dell'A.N.A.S.; 
    b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilita'
delle regioni,  delle  province  e  dei  comuni,  limitatamente  alle
violazioni commesse sulle strade di  proprieta'  degli  enti  da  cui
dipendono; 
    c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi
la  qualifica  o  le  funzioni  di  cantoniere,  limitatamente   alle
violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla
loro sorveglianza; 
    d) dal personale dell'ente ferrovie dello Stato e delle  ferrovie
e tramvie in concessione,  che  espletano  mansioni  ispettive  o  di
vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle
violazioni   commesse   nell'ambito   dei    passaggi    a    livello
dell'amministrazione di appartenenza; 
    e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal
Ministero dei trasporti, nell'ambito delle aree di  cui  all'art.  6,
comma 7. 
    f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto,  dipendenti
dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di  cui
all'articolo 6, comma 7. 
 ((3-bis. I servizi di scorta per la  sicurezza  della  circolazione,
nonche' i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di  cui
all'articolo 11, comma 1, lettere c) e  d),  possono  inoltre  essere
effettuati da personale  abilitato  a  svolgere  scorte  tecniche  ai
veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione  di  eccezionalita',
limitatamente  ai  percorsi  autorizzati  con   il   rispetto   delle
prescrizioni  imposte  dagli  enti  proprietari  delle   strade   nei
provvedimenti di autorizzazione o di  quelle  richieste  dagli  altri
organi di polizia stradale di cui al comma 1)). 
  4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti  ad  assicurare  la
marcia  delle  colonne  militari  spetta,  inoltre,  agli  ufficiali,
sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate,  appositamente
qualificati  con  specifico   attestato   rilasciato   dall'autorita'
militare competente. 
  5. I soggetti indicati nel presente articolo ((, eccetto quelli  di
cui al comma 3-bis,)), quando non siano in uniforme, per espletare  i
propri compiti di  polizia  stradale  devono  fare  uso  di  apposito
segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento. 

TITOLO II
DELLA COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I
COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE ED AREE PUBBLICHE

                              Art. 13. 
         Norme per la costruzione e la gestione delle strade 
 
  1. Il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  sentiti  il
Consiglio superiore dei lavori pubblici  ed  il  Consiglio  nazionale
delle ricerche, emana entro un  anno  dalla  entrata  in  vigore  del
presente codice, sulla base della classificazione di cui all'art.  2,
le norme funzionali e geometriche per la costruzione, il controllo  e
il collaudo delle strade, dei relativi impianti e servizi ((...)). Le
norme devono essere improntate alla sicurezza della  circolazione  di
tutti gli  utenti  della  strada,  alla  riduzione  dell'inquinamento
acustico ed atmosferico  per  la  salvaguardia  degli  occupanti  gli
edifici adiacenti  le  strade  ed  al  rispetto  dell'ambiente  e  di
immobili di notevole pregio architettonico o storico.  Le  norme  che
riguardano la riduzione  dell'inquinamento  acustico  ed  atmosferico
sono emanate nel rispetto delle direttive e degli atti  di  indirizzo
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, che  viene
richiesto di specifico concerto nei casi previsti dalla legge. 
  2. La deroga alle norme di cui al comma 1 e'  consentita  solo  per
specifiche  situazioni  allorquando  particolari  condizioni  locali,
ambientali,  paesaggistiche,  archeologiche  ed  economiche  non   ne
consentono il  rispetto,  sempre  che  sia  assicurata  la  sicurezza
stradale e siano comunque evitati inquinamenti. 
  3. Le norme di cui al comma 1 sono aggiornate ogni tre anni. 
  4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, entro due anni
dalla entrata in vigore del presente codice, emana, con i  criteri  e
le modalita' di cui al comma 1, le norme per la classificazione delle
strade esistenti in base alle caratteristiche costruttive, tecniche e
funzionali di cui all'articolo 2, comma 2. 
  4-bis. Le strade di nuova costruzione classificate ai  sensi  delle
lettere C, D, E ed F del comma 2 dell'articolo 2  devono  avere,  per
l'intero sviluppo, una pista ciclabile adiacente  purche'  realizzata
in conformita' ai programmi  pluriennali  degli  enti  locali,  salvo
comprovati problemi di sicurezza. 
  5. Gli enti proprietari delle strade devono  classificare  la  loro
rete entro un anno dalla emanazione delle norme di cui  al  comma  4.
Gli stessi enti proprietari provvedono alla  declassificazione  delle
strade di loro competenza, quando le stesse non  possiedono  piu'  le
caratteristiche   costruttive,   tecniche   e   funzionali   di   cui
all'articolo 2, comma 2. 
  6. Gli enti proprietari delle strade sono obbligati ad istituire  e
tenere aggiornati la cartografia, il catasto delle strade e  le  loro
pertinenze secondo le modalita' stabilite con apposito decreto che il
Ministro delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  emana  sentiti  il
Consiglio superiore dei lavori  pubblici  e  il  Consiglio  nazionale
delle ricerche.  Nel  catasto  dovranno  essere  compresi  anche  gli
impianti  e  i  servizi  permanenti  connessi  alle  esigenze   della
circolazione stradale. 
  7. Gli enti proprietari delle  strade  sono  tenuti  ad  effettuare
rilevazioni del traffico  per  l'acquisizione  di  dati  che  abbiano
validita' temporale riferita  all'anno  nonche'  per  adempiere  agli
obblighi assunti dall'Italia in sede internazionale. 
  8. Ai fini dell'attuazione delle  incombenze  di  cui  al  presente
articolo, l'Ispettorato generale per la circolazione e  la  sicurezza
stradale, di cui all'art. 35, comma 3, ha il compito di  acquisire  i
dati dell'intero territorio nazionale,  elaborarli  e  pubblicizzarli
annualmente, nonche' comunicarli agli organismi internazionali. Detta
struttura cura altresi' che i vari enti ottemperino  alle  direttive,
norme e tempi fissati nel presente articolo e nei relativi decreti. 
                              Art. 14. 
        Poteri e compiti degli enti proprietari delle strade 
 
  1. Gli enti proprietari delle strade, allo scopo  di  garantire  la
sicurezza e la fluidita' della circolazione, provvedono: 
    a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro
pertinenze e arredo, nonche' delle attrezzature, impianti e servizi; 
    b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade  e  relative
pertinenze; 
    c) alla apposizione e manutenzione della segnaletica prescritta. 
  2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre: 
    a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al
presente titolo; 
    b) alla segnalazione agli organi di polizia delle violazioni alle
disposizioni di cui al presente titolo e alle  altre  norme  ad  esso
attinenti, nonche' alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni e
nelle concessioni. 
  ((2-bis. Gli enti proprietari delle strade provvedono altresi',  in
caso di manutenzione straordinaria della sede stradale, a  realizzare
percorsi ciclabili adiacenti purche'  realizzati  in  conformita'  ai
programmi pluriennali degli enti locali, salvo comprovati problemi di
sicurezza)). 
  3. Per le strade in concessione i  poteri  e  i  compiti  dell'ente
proprietario  della  strada  previsti  dal   presente   codice   sono
esercitati dal concessionario, salvo che sia diversamente stabilito. 
  4. Per le strade vicinali di cui all'art.  2,  comma  7,  i  poteri
dell'ente proprietario previsti dal presente codice  sono  esercitati
dal comune. 
                              Art. 15. 
                            Atti vietati 
 
  1. Su tutte le strade e loro pertinenze e' vietato: 
    a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni  e  gli
impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere  od
occupare la piattaforma e le pertinenze o creare  comunque  stati  di
pericolo per la circolazione; 
    b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare  la  segnaletica
stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente; 
    c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi  laterali  e
nelle relative opere di raccolta e di scarico; 
    d) impedire il libero deflusso delle acque che si  scaricano  sui
terreni sottostanti; 
    e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali  con
l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali; 
    f) (( . . . )) depositare rifiuti o materie di qualsiasi  specie,
insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze; 
  ((f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o
oggetti dai veicoli in sosta o in movimento)); 
    g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote
dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni; 
    h) scaricare, senza  regolare  concessione,  nei  fossi  e  nelle
cunette materiali o cose di qualsiasi genere  o  incanalare  in  essi
acque di qualunque natura; 
    i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa. 
  2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b)
e g), e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. 
  3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma  1,  lettere  c),
d), e), f), h) ed i), e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. 
 ((3-bis. Chiunque viola il  divieto  di  cui  al  comma  1,  lettera
f-bis), e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria  da  euro
100 a euro 400)). 
  4. Dalle violazioni di cui ((ai commi 2, 3 e  3-bis))  consegue  la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo  per  l'autore  della
violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese,  secondo
le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 
                              Art. 16. 
Fasce  di  rispetto  in  rettilineo  ed  aree  di  visibilita'  nelle
                intersezioni fuori dei centri abitati 
 
  1. Ai proprietari o aventi diritto  dei  fondi  confinanti  con  le
proprieta' stradali fuori dei centri abitati e' vietato: 
    a) aprire canali, fossi ed  eseguire  qualunque  escavazione  nei
terreni laterali alle strade; 
 (( b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente  alle  strade,
edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; )) 
    c) impiantare alberi  lateralmente  alle  strade,  siepi  vive  o
piantagioni ovvero recinzioni. 
 ((Il regolamento, in relazione alla tipologia dei divieti  indicati,
alla classificazione di cui all'articolo 2,  comma  2,  nonche'  alle
strade vicinali, determina le distanze dal confine stradale entro  le
quali vigono i divieti  di  cui  sopra,  prevedendo  ,  altresi'  una
particolare disciplina per le aree fuori dai centri abitati ma  entro
le zone previste come edificabili  o  trasformabili  dagli  strumenti
urbanistici. Restano comunque  ferme  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 892 e 893 del codice civile.)) 
  2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1, lettere b) e c), devesi aggiungere  la
area di visibilita' determinata dal triangolo avente due  lati  sugli
allineamenti delimitanti le  fasce  di  rispetto,  la  cui  lunghezza
misurata a partire  dal  punto  di  intersezione  degli  allineamenti
stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nel regolamento, e
il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi. 
  3. In corrispondenza e all'interno degli  svincoli  e'  vietata  la
costruzione di ogni genere di manufatti in elevazione e le  fasce  di
rispetto da associare alle rampe esterne devono essere  quelle  rela-
tive alla categoria di strada di minore importanza tra quelle che  si
intersecano. 
  4. Chiunque viola le  disposizioni  del  presente  articolo  e  del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. 
  5. La violazione delle suddette disposizioni  importa  la  sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della  violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese,  secondo  le  norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. 
                              Art. 17. 
       Fasce di rispetto nelle curve fuori dei centri abitati 
 
  1.  Fuori  dei  centri  abitati,  all'interno  delle  curve  devesi
assicurare, fuori della proprieta' stradale, una fascia di  rispetto,
inibita  a  qualsiasi  tipo  di  costruzione,   di   recinzione,   di
piantagione,  di  deposito,  osservando  le  norme  determinate   dal
regolamento in relazione all'ampiezza della curvatura. 
  2. All'esterno delle  curve  si  osservano  le  fasce  di  rispetto
stabilite per le strade in rettilineo. 
  3. Chiunque viola le  disposizioni  del  presente  articolo  e  del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 
  4. La violazione delle suddette disposizioni  importa  la  sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della  violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese,  secondo  le  norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. 
                              Art. 18. 
     Fasce di rispetto ed aree di visibilita' nei centri abitati 
 
  1. Nei centri abitati, per le nuove costruzioni,  ricostruzioni  ed
ampliamenti, le fasce di rispetto a tutela delle strade, misurate dal
confine stradale, non possono avere dimensioni inferiori  a  quel  le
indicate nel regolamento in relazione alla tipologia delle strade. 
  2. In corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di
rispetto indicate nel comma 1 devesi aggiungere l'area di visibilita'
determinata  dal  triangolo  avente  due  lati   sugli   allineamenti
delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire
dal punto di intersezione  degli  allineamenti  stessi  sia  pari  al
doppio delle distanze stabilite nel regolamento a seconda del tipo di
strada, e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i  punti
estremi. 
  3. In corrispondenza di intersezioni stradali a livelli sfalsati e'
vietata la costruzione di ogni  genere  di  manufatti  in  elevazione
all'interno dell'area di intersezione che pregiudichino,  a  giudizio
dell'ente proprietario, la funzionalita' dell'intersezione  stessa  e
le fasce di rispetto da associare alle rampe  esterne  devono  essere
quelle relative alla categoria di strada  di  minore  importanza  tra
quelle che si intersecano. 
  4. Le recinzioni e le piantagioni  dovranno  essere  realizzate  in
conformita' ai  piani  urbanistici  e  di  traffico  e  non  dovranno
comunque ostacolare o  ridurre,  a  giudizio  dell'ente  proprietario
della strada, il campo visivo necessario a salvaguardare la sicurezza
della circolazione. 
  5. Chiunque viola le  disposizioni  del  presente  articolo  e  del
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. 
  6. La violazione delle suddette disposizioni  importa  la  sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della  violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese,  secondo  le  norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. 
                              Art. 19. 
                 Distanze di sicurezza dalle strade 
 
  1. La distanza dalle strade da osservare nella costruzione di  tiri
a segno, di opifici o depositi di materiale esplosivo, gas o  liquidi
infiammabili, di cave coltivate mediante l'uso di esplosivo,  nonche'
di stabilimenti che interessino comunque la  sicurezza  o  la  salute
pubblica o la regolarita' della circolazione stradale,  e'  stabilita
dalle relative disposizioni di legge  e,  in  difetto  di  esse,  dal
prefetto, previo parere tecnico degli enti proprietari della strada e
dei vigili del fuoco. 
  2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
unmilione a lire quattromilioni. 
  3. La violazione delle suddette disposizioni  importa  la  sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della  violazione
stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese,  secondo  le  norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. 
                              Art. 20. 
                   Occupazione della sede stradale 
 
  1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) e'  vietata  ogni  tipo  di
occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere  e  mercati,  con
veicoli, baracche, tende e simili; sulle strade  di  tipo  E)  ed  F)
l'occupazione della carreggiata puo' essere autorizzata a  condizione
che venga predisposto  un  itinerario  alternativo  per  il  traffico
((ovvero, nelle zone di rilevanza  storico-ambientale,  a  condizione
che essa non determini intralcio alla circolazione)). 
  2. L'ubicazione di chioschi, edicole od altre installazioni,  anche
a carattere provvisorio, non e' consentita, fuori dei centri abitati,
sulle fasce di rispetto previste per le recinzioni dal regolamento. 
  3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni e i divieti di
cui  agli  articoli  ed  ai  commi   precedenti,   l'occupazione   di
marciapiedi da parte di chioschi, edicole od altre installazioni puo'
essere  consentita  fino  ad  un  massimo  della  meta'  della   loro
larghezza, purche' in adiacenza ai fabbricati e  sempre  che  rimanga
libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m.
Le  occupazioni  non  possono  comunque  ricadere   all'interno   dei
triangoli di visibilita' delle  intersezioni,  di  cui  all'art.  18,
comma 2. ((Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero  quando
sussistano particolari caratteristiche geometriche della  strada,  e'
ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia  garantita
una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone  con
limitata o impedita capacita' motoria)). 
  4. Chiunque occupa abusivamente il suolo stradale,  ovvero,  avendo
ottenuto la concessione, non ottempera alle relative prescrizioni, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire duecentomila a lire ottocentomila. 
  5. La violazione di cui ai commi 2,  3  e  4  importa  la  sanzione
amministrativa accessoria dell' obbligo per l'autore della violazione
stessa di rimuovere le opere abusive  a  proprie  spese,  secondo  le
norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 
                              Art. 21. 
                 Opere, depositi e cantieri stradali 
 
  1. Senza preventiva autorizzazione o concessione  della  competente
autorita' di  cui  all'artico'lo  26  e'  vietato  eseguire  opere  o
depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e
loro pertinenze, nonche' sulle relative fasce  di  rispetto  e  sulle
aree di visibilita'. 
  2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali sulle aree destinate
alla circolazione o alla sosta di veicoli e di pedoni  deve  adottare
gli accorgimenti necessari per la  sicurezza  e  la  fluidita'  della
circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di
notte. Deve provvedere a rendere  visibile,  sia  di  giorno  che  di
notte, il  personale  addetto  ai  lavori  esposto  al  traffico  dei
veicoli. 
  3. Il regolamento stabilisce le norme relative alle modalita' ed ai
mezzi per la delimitazione  e  la  segnalazione  dei  cantieri,  alla
realizzabilita' della visibilita' sia di  giorno  che  di  notte  del
personale addetto ai lavori, nonche' agli accorgimenti necessari  per
la regolazione del traffico, nonche' le modalita' di svolgimento  dei
lavori nei cantieri stradali. 
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo, quelle del
regolamento, ovvero le prescrizioni contenute  nelle  autorizzazioni,
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da lire unmilione a lire quattromilioni. 
  5. La violazione delle suddette disposizioni  importa  la  sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo della  rimozione  delle  opere
realizzate, a carico dell'autore delle  stesse  e  a  proprie  spese,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 
                              Art. 22. 
                        Accessi e diramazioni 
 
  1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario  della
strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni
dalla strada ai fondi o fabbricati laterali,  ne'  nuovi  innesti  di
strade soggette a uso pubblico o privato. 
  2. Gli accessi o le diramazioni gia' esistenti,  ove  provvisti  di
autorizzazione,  devono  essere  regolarizzati  in  conformita'  alle
prescrizioni di cui al presente titolo. 
  3. I passi  carrabili  devono  essere  individuati  con  l'apposito
segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario. 
  4. Sono vietate trasformazioni di accessi  o  di  diramazioni  gia'
esistenti  e  variazioni  nell'uso  di   questi,   salvo   preventiva
autorizzazione dell'ente proprietario della strada. 
  5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario  puo'
negare l'autorizzazione di cui al comma 1. 
  6.  Chiunque  ha  ottenuto  l'autorizzazione  deve   realizzare   e
mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la
sezione dei medesimi, ne' le caratteristiche plano-altimetriche della
sede stradale. 
  7.  Il  regolamento  indica  le  modalita'  di  costruzione  e   di
manutenzione degli accessi e delle diramazioni. 
  8.  Il  rilascio  dell'autorizzazione  di  accessi  a  servizio  di
insediamenti di qualsiasi tipo e' subordinato alla  realizzazione  di
parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia. 
  9. Nel caso di proprieta' naturalmente incluse o risultanti tali  a
seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilita', nei
casi di impossibilita' di regolarizzare in linea tecnica gli  accessi
esistenti, nonche' in caso di forte densita' degli accessi  stessi  e
ogni  qualvolta  le  caratteristiche  plano-altimetriche  nel  tratto
stradale interessato dagli accessi  o  diramazioni  non  garantiscano
requisiti di  sicurezza  e  fluidita'  per  la  circolazione,  l'ente
proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per  l'accesso  o
la diramazione subordinatamente  alla  realizzazione  di  particolari
opere quali innesti attrezzati,  intersezioni  a  livelli  diversi  e
strade parallele, anche se le stesse, interessando  piu'  proprieta',
comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione
e la manutenzione delle opere stesse. 
  10. Il ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)) stabilisce
con proprio decreto, per ogni strada o per ogni  tipo  di  strada  da
considerare in funzione del  traffico  interessante  le  due  arterie
intersecantisi,  le  caratteristiche  tecniche  da   adottare   nella
realizzazione  degli  accessi  e  delle   diramazioni,   nonche'   le
condizioni  tecniche  e   amministrative   che   dovranno   dall'ente
proprietario   essere   tenute   a   base   dell'eventuale   rilascio
dell'autorizzazione. E' comunque vietata l'apertura di accessi  lungo
le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli  sfalsati,  nonche'
lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione. 
  11. Chiunque apre nuovi  accessi  o  nuove  diramazioni  ovvero  li
trasforma  o  ne  varia  l'uso   senza   l'autorizzazione   dell'ente
proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi
di autorizzazione,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila.  La
violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo
del ripristino dei luoghi,  a  carico  dell'autore  della  violazione
stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo  I,  sezione  II,
del titolo VI. La sanzione accessoria non  si  applica  se  le  opere
effettuate  possono  essere  regolarizzate  mediante   autorizzazione
successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria. 
  12. Chiunque viola le altre disposizioni del  presente  articolo  e
del  regolamento  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa   del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. 
                              Art. 23. 
               Pubblicita' sulle strade e sui veicoli 
 
  1. Lungo le strade o in vista di esse e' vietato collocare insegne,
cartelli, manifesti, impianti  di  pubblicita'  o  propaganda,  segni
orizzontali reclamistici, sorgenti  luminose,  visibili  dai  veicoli
transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori,  disegno
e  ubicazione  possono  ingenerare  confusione  con  la   segnaletica
stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurne
la visibilita' o l'efficacia, ovvero arrecare  disturbo  visivo  agli
utenti della strada o distrarne l'attenzione con conseguente pericolo
per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non
devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione
delle persone invalide. Sono, altresi',  vietati  i  cartelli  e  gli
altri mezzi  pubblicitari  rifrangenti,  nonche'  le  sorgenti  e  le
pubblicita' luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle  isole
di traffico delle intersezioni canalizzate  e'  vietata  la  posa  di
qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica. 
  2. E' vietata l'apposizione  di  scritte  o  insegne  pubblicitarie
luminose sui veicoli. E'  consentita  quella  di  scritte  o  insegne
pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti  dal
regolamento, purche' sia escluso ogni rischio di abbagliamento  o  di
distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli  altri
veicoli. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42. 
  4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari  lungo
le  strade  o  in  vista  di  esse  e'  soggetta  in  ogni  caso   ad
autorizzazione da  parte  dell'ente  proprietario  della  strada  nel
rispetto delle presenti norme. Nell'interno  dei  centri  abitati  la
competenza e' dei comuni, salvo  il  preventivo  nulla  osta  tecnico
dell'ente  proprietario  se  la  strada  e'  statale,   regionale   o
provinciale. 
  5. Quando i cartelli e gli altri mezzi  pubblicitari  collocati  su
una strada sono visibili da  un'altra  strada  appartenente  ad  ente
diverso, l'autorizzazione e' subordinata al preventivo nulla osta  di
quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi publicitari posti lungo le
sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada,  sono  soggetti
alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione  viene
autorizzata  dall'Ente  Ferrovie  dello  Stato,  previo  nulla   osta
dell'ente proprietario della strada. 
  6. Il  regolamento  stabilisce  le  norme  per  le  dimensioni,  le
caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade,
le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento
di carburante. Nell'interno  dei  centri  abitati,  nel  rispetto  di
quanto previsto dal comma 1, i comuni hanno la facolta' di  concedere
deroghe  alle  norme   relative   alle   distanze   minime   per   il
posizionamento dei cartelli e degli  altri  mezzi  pubblicitari,  nel
rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale 
  7. E' vietata qualsiasi forma di pubblicita' lungo e in vista degli
itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane
principali e relativi accessi.  Su  dette  strade  e'  consentita  la
pubblicita'  nelle  aree  di  servizio  o  di  parcheggio   solo   se
autorizzata dall'ente proprietario e  sempre  che  non  sia  visibile
dalle  stesse.  Sono  consentiti  i  segnali  indicanti   servizi   o
indicazioni agli utenti purche'  autorizzati  dall'ente  proprietario
delle strade. Sono altresi' consentite le insegne di  esercizio,  con
esclusione dei cartelli e delle insegne pubblicitarie e  altri  mezzi
pubblicitari, purche' autorizzate dall'ente proprietario della strada
ed entro i  limiti  e  alle  condizioni  stabilite  con  decreto  del
Ministro  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti.   Sono   inoltre
consentiti, purche' autorizzati dall'ente proprietario della  strada,
nei limiti e alle condizioni stabiliti  con  il  decreto  di  cui  al
periodo precedente,  cartelli  di  valorizzazione  e  promozione  del
territorio  indicanti  siti  d'interesse  turistico  e  culturale   e
cartelli indicanti servizi di pubblico interesse. Con il  decreto  di
cui al quarto periodo sono altresi' individuati i servizi di pubblico
interesse  ai  quali  si  applicano  le  disposizioni   del   periodo
precedente. (91) ((96a)) 
  8. E' parimenti vietata la pubblicita', relativa ai  veicoli  sotto
qualsiasi forma, che  abbia  un  contenuto,  significato  o  fine  in
contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice.
La  pubblicita'  fonica  sulle  strade  e'  consentita  agli   utenti
autorizzati e nelle  forme  stabilite  dal  regolamento.  Nei  centri
abitati,  per  regioni  di  pubblico  interesse,  i  comuni   possono
limitarla a determinare ore od a particolari periodi dell'anno. 
  9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicita'
attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede
il regolamento di esecuzione. 
  10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti puo' impartire
agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle
disposizioni  del  presente  articolo  e  di  quelle  attuative   del
regolamento, nonche' disporre, a mezzo di propri organi, il controllo
dell'osservanza delle disposizioni stesse. 
  11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo  e  quelle
del  regolamento  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa   del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 
  12.  Chiunque  non   osserva   le   prescrizioni   indicate   nelle
autorizzazioni  previste  dal  presente  articolo  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.376,55 a
euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato. 
  13. Gli enti proprietari, per le strade di  rispettiva  competenza,
assicurano il rispetto delle disposizioni del presente articolo.  Per
il raggiungimento di tale fine l'ufficio o  comando  da  cui  dipende
l'agente accertatore, che ha  redatto  il  verbale  di  contestazione
delle violazioni di cui ai commi  11  e  12,  trasmette  copia  dello
stesso al competente ente proprietario della strada. 
  13-bis. In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o
altri mezzi  pubblicitari  privi  di  autorizzazione  o  comunque  in
contrasto con quanto disposto dal comma 1, l'ente proprietario  della
strada diffida l'autore della  violazione  e  il  proprietario  o  il
possessore del suolo privato, nei modi di legge, a rimuovere il mezzo
pubblicitario a loro spese entro e non oltre dieci giorni dalla  data
di comunicazione  dell'atto.  Decorso  il  suddetto  termine,  l'ente
proprietario  provvede  ad  effettuare   la   rimozione   del   mezzo
pubblicitario e alla sua custodia ponendo i relativi oneri  a  carico
dell'autore della  violazione  e,  in  via  tra  loro  solidale,  del
proprietario o possessore del suolo; a tal fine tutti gli  organi  di
polizia stradale di cui all'articolo 12 sono autorizzati ad  accedere
sul fondo privato ove e' collocato il mezzo  pubblicitario.  Chiunque
viola le prescrizioni indicate al presente comma  e  al  comma  7  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 4.000  a  euro  16.000;  nel  caso  in  cui  non  sia  possibile
individuare  l'autore  della   violazione,   alla   stessa   sanzione
amministrativa e' soggetto chi utilizza gli spazi pubblicitari  privi
di autorizzazione. 
  13-ter. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42. In caso
di inottemperanza al divieto, i cartelli, le insegne di  esercizio  e
gli altri mezzi pubblicitari sono rimossi ai sensi del comma  13-bis.
Le regioni possono  individuare  entro  dodici  mesi  dalla  data  di
entrata in vigore della presente disposizione le strade di  interesse
panoramico ed ambientale  nelle  quali  i  cartelli,  le  insegne  di
esercizio ed altri  mezzi  pubblicitari  provocano  deturpamento  del
paesaggio. Entro sei mesi dal provvedimento di  individuazione  delle
strade di interesse panoramico ed ambientale i comuni provvedono alle
rimozioni ai sensi del comma 13-bis. 
  13-quater. Nel caso in  cui  l'installazione  dei  cartelli,  delle
insegne di esercizio o di altri mezzi pubblicitari sia realizzata  su
suolo  demaniale  ovvero  rientrante  nel   patrimonio   degli   enti
proprietari delle strade, o nel caso in cui la loro ubicazione  lungo
le strade e le  fasce  di  pertinenza  costituisca  pericolo  per  la
circolazione, in quanto in contrasto con  le  disposizioni  contenute
nel  regolamento,  l'ente  proprietario  esegue  senza   indugio   la
rimozione  del  mezzo  pubblicitario.  Successivamente  alla  stessa,
l'ente proprietario  trasmette  la  nota  delle  spese  sostenute  al
prefetto, che emette  ordinanza  -  ingiunzione  di  pagamento.  Tale
ordinanza costituisce titolo esecutivo ai sensi di legge. 
  13-quater.1. In ogni caso,  l'ente  proprietario  puo'  liberamente
disporre dei mezzi pubblicitari rimossi in  conformita'  al  presente
articolo, una volta che sia decorso il  termine  di  sessanta  giorni
senza che l'autore della violazione, il proprietario o il  possessore
del terreno ne abbiano richiesto la restituzione. Il predetto termine
decorre dalla data della diffida, nel caso di rimozione effettuata ai
sensi  del  comma  13-bis,  e  dalla  data  di  effettuazione   della
rimozione, nell'ipotesi prevista dal comma 13-quater. 
  13-quinquies. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art.  5,  comma  3)
che "Nelle  more  di  una  revisione  e  di  un  aggiornamento  degli
itinerari internazionali, i divieti e le prescrizioni di cui al comma
7 dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 285 del 1992,  come  da
ultimo modificato dal comma 2 del  presente  articolo,  si  applicano
alle strade inserite nei citati itinerari che risultano  classificate
nei tipi  A  e  B.  Nel  caso  di  strade  inserite  negli  itinerari
internazionali che sono classificate nel  tipo  C,  i  divieti  e  le
prescrizioni di cui  al  periodo  precedente  si  applicano  soltanto
qualora sussistano comprovate ragioni di garanzia della sicurezza per
la circolazione stradale, da individuare  con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (96a) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  11,  comma
6-bis) che "Il decreto  di  cui  all'articolo  23,  comma  7,  quarto
periodo, del codice della strada, di cui al  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativo ai cartelli
di  valorizzazione  e  promozione  del  territorio   indicanti   siti
d'interesse turistico e culturale, e' adottato entro il 31 marzo 2012
di concerto con il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo
sport". 
                              Art. 24. 
                       Pertinenze delle strade 
 
  1. Le pertinenze stradali sono le parti della strada  destinate  in
modo permanente al servizio o all'arredo funzionale di essa. 
  2. Le pertinenze stradali sono regolate dalle presenti norme  e  da
quelle del regolamento e si distinguono in pertinenze di esercizio  e
pertinenze di servizio. 
  3. Sono pertinenze di  esercizio  quelle  che  costituiscono  parte
integrante  della  strada  o  ineriscono  permanentemente  alla  sede
stradale. 
  4. Sono pertinenze di servizio le aree di servizio, con i  relativi
manufatti per il rifornimento ed il ristoro degli utenti, le aree  di
parcheggio, le aree ed i fabbricati per la manutenzione delle  strade
o comunque destinati dall'ente  proprietario  della  strada  in  modo
permanente ed esclusivo al servizio della strada e dei  suoi  utenti.
Le pertinenze di servizio  sono  determinate,  secondo  le  modalita'
fissate nel regolamento, dall'ente proprietario della strada in  modo
che non intralcino la circolazione o limitino la visibilita'. 
  5. Le pertinenze  costituite  da  aree  di  servizio,  da  aree  di
parcheggio e da fabbricati destinate al ristoro  possono  appartenere
anche  ai  soggetti  diversi  dall'ente  proprietario  ovvero  essere
affidate dall'ente proprietario in concessione  a  terzi  secondo  le
condizioni stabilite dal regolamento. 
 5-bis.  Per  esigenze  di  sicurezza  della  circolazione   stradale
connesse alla congruenza del progetto autostradale, le pertinenze  di
servizio relative alle strade di tipo A) sono previste ((, secondo le
modalita' fissate dall'Autorita' di regolazione dei  trasporti))  dai
progetti  dell'ente  proprietario   ovvero,   se   individuato,   del
concessionario  e  approvate  dal  concedente,  nel  rispetto   delle
disposizioni in materia di affidamento dei servizi  di  distribuzione
di carbolubrificanti e  delle  attivita'  commerciali  e  ristorative
nelle  aree  di  servizio  autostradali  di  cui   al   comma   5-ter
dell'articolo 11 della legge 23 dicembre 1992, n. 498,  e  successive
modificazioni, e  d'intesa  con  le  regioni,  esclusivamente  per  i
profili di competenza regionale. 
  6. Chiunque installa o mette in esercizio  impianti  od  opere  non
avendo   ottenuto   il   rilascio   dello   specifico   provvedimento
dell'autorita' pubblica previsto dalle vigenti disposizioni di  legge
e indicato nell'art. 26, o li trasforma o ne varia l'uso stabilito in
tale provvedimento, e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire unmilione a lire quattromilioni. 
  7. Chiunque viola le prescrizioni indicate nel provvedimento di cui
sopra e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 
  8.  La  violazione  di  cui  al  comma  6   importa   la   sanzione
amministrativa accessoria della rimozione dell'impianto e delle opere
realizzate abusivamente, a carico dell'autore della violazione  ed  a
sue spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La
violazione di cui al  comma  7  importa  la  sanzione  amministrativa
accessoria   della   sospensione   dell'attivita'   esercitata   fino
all'attuazione delle prescrizioni violate, secondo le norme del  capo
I, sezione II, del titolo VI. L'attuazione successiva non  esime  dal
pagamento della somma indicata nel comma 7. 
                              Art. 25. 
             Attraversamenti ed uso della sede stradale 
 
  1. Non possono  essere  effettuati,  senza  preventiva  concessione
dell'ente proprietario, attraversamenti od uso della sede stradale  e
relative pertinenze con  corsi  d'acqua,  condutture  idriche,  linee
elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo,
sottopassi e soprappassi, teleferiche di qualsiasi specie,  gasdotti,
serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere,  che
possono comunque interessare la proprieta' stradale. Le opere di  cui
sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate  in  modo  tale
che il loro uso e la loro manutenzione non intralci  la  circolazione
dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilita' dalle fasce  di
pertinenza della strada. 
  2. Le concessioni sono rilasciate  soltanto  in  caso  di  assoluta
necessita', previo accertamento tecnico dell'autorita' competente  di
cui all'art. 26. 
  3. I cassonetti per  la  raccolta  dei  rifiuti  solidi  urbani  di
qualsiasi tipo e natura  devono  essere  collocati  in  modo  da  non
arrecare pericolo od intralcio alla circolazione. 
  4. Il regolamento stabilisce norme per gli attraversamenti e  l'uso
della sede stradale. 
  5. Chiunque realizza un'opera o un impianto di quelli previsti  nel
comma 1 o ne varia l'uso o ne mantiene l'esercizio senza  concessione
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da lire unmilione a lire quattromilioni. 
  6. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nella  concessione
o  nelle  norme   del   regolamento   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  cinquecentomila  a
lire duemilioni. 
  7.  La  violazione  prevista  dal  comma  5  importa  la   sanzione
amministrativa accessoria dell'obbligo, a  carico  dell'autore  della
violazione ed a sue spese, della rimozione delle  opere  abusivamente
realizzate, secondo le norme del capo I, sezione II, del  titolo  VI.
La violazione prevista dal comma 6 importa la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione di ogni  attivita'  fino  all'attuazione
successiva delle prescrizioni violate, secondo le norme del  capo  I,
sezione II, del titolo VI. 
                              Art. 26. 
          Competenza per le autorizzazioni e le concessioni 
 
  1. Le autorizzazioni di cui  al  presente  titolo  sono  rilasciate
dall'ente proprietario della strada o da altro ente  da  quest'ultimo
delegato o dall'ente concessionario della strada in conformita'  alle
relative convenzioni; l'eventuale delega e' comunicata  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti o al  prefetto  se  trattasi  di
ente locale. 
  2. Le autorizzazioni e le concessioni di  cui  al  presente  titolo
sono di competenza dell'ente  proprietario  della  strada  e  per  le
strade in  concessione  si  provvede  in  conformita'  alle  relative
convenzioni. 
  3. Per  i  tratti  di  strade  statali,  regionali  o  provinciali,
correnti nell'interno di centri abitati con popolazione  inferiore  a
diecimila abitanti, il rilascio di concessioni e di autorizzazioni e'
di competenza del comune, previo nulla  osta  dell'ente  proprietario
della strada. 
  4. L'impianto su  strade  e  sulle  relative  pertinenze  di  linee
ferroviarie, tramviarie,  di  speciali  tubazioni  o  altre  condotte
comunque  destinate  a   servizio   pubblico,   o   anche   il   solo
attraversamento di strade o relative  pertinenze  con  uno  qualsiasi
degli impianti di cui sopra, sono autorizzati, in  caso  di  assoluta
necessita' e ove non siano possibili altre  soluzioni  tecniche,  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti il
Ministero dei trasporti, se trattasi di linea ferroviaria,  e  l'ente
proprietario della strada ((...)). 
                              Art. 27. 
    Formalita' per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni 
 
  1.  Le  domande  dirette  a  conseguire   le   concessioni   e   le
autorizzazioni di cui al presente titolo,  se  interessano  strade  o
autostrade   statali,   sono   presentate   al   competente   ufficio
dell'A.N.A.S  e,  in  caso  di  strade   in   concessione,   all'ente
concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio  parere  al
competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni  di  concessione
non  consentono   al   concessionario   di   adottare   il   relativo
provvedimento. 
  2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al  comma
1  interessanti  strade  non   statali   sono   presentate   all'ente
proprietario della strada. 
  3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione  tecnica
e  dall'impegno  del  richiedente  a  sostenere  tutte  le  spese  di
sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni. 
  4. I provvedimenti di concessione ed  autorizzazione  previsti  dal
presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza  pregiudizio  dei
diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare  eventuali
danni  derivanti  dalle  opere,  dalle  occupazioni  e  dai  depositi
autorizzati. 
  5. I provvedimenti di  concessione  ed  autorizzazione  di  cui  al
presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le
condizioni e le prescrizioni di carattere  tecnico  o  amministrativo
alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per  l'occupazione
o per l'uso concesso, nonche' la  durata,  che  non  potra'  comunque
eccedere gli anni ventinove. L'autorita' competente puo' revocarli  o
modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di  pubblico
interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a
corrispondere alcun indennizzo. 
  6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per  l'impianto  di
pubblici servizi e' fissata  in  relazione  al  previsto  o  comunque
stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori. 
  7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade  e  delle
loro pertinenze puo' essere stabilita  dall'ente  proprietario  della
strada in annualita' ovvero in unica soluzione. 
  8. Nel determinare la  misura  della  somma  si  ha  riguardo  alle
soggezioni  che  derivano  alla  strada  o  autostrada,   quando   la
concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al  valore
economico  risultante   dal   provvedimento   di   autorizzazione   o
concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava. 
  9.   L'autorita'   competente   al   rilascio   dei   provvedimenti
autorizzatori di cui al presente titolo  puo'  chiedere  un  deposito
cauzionale. 
  10. Chiunque intraprende  lavori,  effettua  occupazioni  o  esegue
depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze
per  le  quali  siano  prescritti  provvedimenti  autorizzatori  deve
tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione  o  del  deposito,  il
relativo atto autorizzatorio  o  copia  conforme,  che  e'  tenuto  a
presentare ad ogni  richiesta  dei  funzionari,  ufficiali  o  agenti
indicati nell'art. 12. 
  11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma  10  il
responsabile e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. 
  12. La violazione del comma 10 importa la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I,
sezione  II,  del  titolo  VI.  In  ogni  caso   di   rifiuto   della
presentazione del  titolo  o  accertata  mancanza  dello  stesso,  da
effettuare senza indugio, la sospensione e' definitiva e ne  consegue
la  sanzione  amministrativa  accessoria   dell'obbligo,   a   carico
dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese  dei  luoghi
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 
                              Art. 28. 
          Obblighi dei concessionari di determinati servizi 
 
  ((1. I concessionari  di  ferrovie,  di  tranvie,  di  filovie,  di
funivie, di teleferiche, di linee elettriche e telefoniche, sia aeree
che sotteranee, quelli di servizi di oleodotti,  di  metanodotti,  di
distribuzione di acqua potabile o di gas, nonche' quelli  di  servizi
di fognature e quelli di servizi che interessano comunque le  strade,
hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni  imposte
dall'ente proprietario per la conservazione della  strada  e  per  la
sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a
servizi di trasporto, i relativi  provvedimenti  sono  comunicati  al
Ministero dei trasporti o alla regione  competente.  Nel  regolamento
sono  indicate  le  modalita'  di  rilascio  delle   concessioni   ed
autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga.)) 
  ((2. Qualora per comprovate  esigenze  della  viabilita'  si  renda
necessario  modificare  o  spostare  su   apposite   sedi   messe   a
disposizione dall'ente proprietario della  strada,  le  opere  e  gli
impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo
allo spostamento dell'impianto e' a carico del gestore  del  pubblico
servizio; i termini e le modalita' per l'esecuzione dei  lavori  sono
previamente concordati  tra  le  parti,  contemperando  i  rispettivi
interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato,  il
gestore del pubblico servizio e' tenuto  a  risarcire  i  danni  e  a
corrispondere  le   eventuali   penali   fissate   nelle   specifiche
convenzioni.)) 
                              Art. 29. 
                         Piantagioni e siepi 
 
  1. I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere  le  siepi
in modo da non restringere o danneggiare la strada o  l'autostrada  e
di tagliare i rami delle piante che si protendono  oltre  il  confine
stradale e che nascondono  la  segnaletica  o  che  ne  compromettono
comunque  la  leggibilita'  dalla  distanza   e   dalla   angolazione
necessarie. 
  2. Qualora per effetto di intemperie o per  qualsiasi  altra  causa
vengano a cadere  sul  piano  stradale  alberi  piantati  in  terreni
laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario
di essi e' tenuto a rimuoverli nel piu' breve tempo possibile. 
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
duecentomila a lire ottocentomila. 
  4.  Alla  violazione  delle  precedenti  disposizioni  consegue  la
sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per  l'autore  della
stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle
opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 
                              Art. 30. 
                Fabbricati, muri e opere di sostegno 
 
  1. I fabbricati ed i muri  di  qualunque  genere  fronteggianti  le
strade  devono  essere  conservati  in  modo  da  non   compromettere
l'incolumita' pubblica e da non arrecare danno alle  strade  ed  alle
relative pertinenze. 
  2. Salvi i provvedimenti  che  nei  casi  contingibili  ed  urgenti
possono  essere  adottati  dal  sindaco  a  tutela   della   pubblica
incolumita',   il   prefetto,   sentito   l'ente    proprietario    o
concessionario, puo' ordinare la demolizione o  il  consolidamento  a
spese dello  stesso  proprietario  dei  fabbricati  e  dei  muri  che
minacciano rovina se il  proprietario,  nonostante  la  diffida,  non
abbia provveduto a compiere le opere necessarie. 
  3.  In  caso  di  inadempienza  nel  termine  fissato,  l'autorita'
competente ai sensi del comma 2 provvede d'ufficio alla demolizione o
al consolidamento, addebitando le spese al proprietario. 
  4. La costruzione e la riparazione delle opere di sostegno lungo le
strade ed autostrade, qualora esse servano unicamente a difendere  ed
a sostenere i fondi adiacenti, sono  a  carico  dei  proprietari  dei
fondi stessi; se hanno per scopo la  stabilita'  o  la  conservazione
delle strade od autostrade, la costruzione o riparazione e' a  carico
dell'ente proprietario della strada. 
  5. La spesa si divide  in  ragione  dell'interesse  quando  l'opera
abbia scopo promiscuo. Il riparto della spesa e'  fatto  con  decreto
del ((Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti)),  su  proposta
dell'ufficio periferico  dell'A.N.A.S.,  per  le  strade  statali  ed
autostrade e negli  altri  casi  con  decreto  del  presidente  della
regione, su proposta del competente ufficio tecnico. 
  6. La costruzione di opere di sostegno  che  servono  unicamente  a
difendere e a sostenere i fondi  adiacenti,  effettuata  in  sede  di
costruzione di nuove strade, e' a carico dell'ente cui appartiene  la
strada, fermo restando a carico dei proprietari dei fondi l'obbligo e
l'onere di manutenzione e di eventuale riparazione o ricostruzione di
tali opere. 
  7. In caso di mancata esecuzione di quanto compete  ai  proprietari
dei fondi si adotta nei confronti degli inadempienti la procedura  di
cui ai commi 2 e 3. 
  8. Chiunque non osserva le  disposizioni  di  cui  al  comma  1  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire cinquecentomila a lire duemilioni. 
                              Art. 31. 
                       Manutenzione delle ripe 
 
  1. I proprietari devono mantenere le ripe dei fondi  laterali  alle
strade, sia a valle che a monte delle  medesime,  in  stato  tale  da
impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, ivi  comprese  le
opere di sostegno di cui all'art. 30, lo scoscendimento del  terreno,
l'ingombro  delle  pertinenze  e  della  sede  stradale  in  modo  da
prevenire la caduta di massi  o  di  altro  materiale  sulla  strada.
Devono altresi' realizzare, ove occorrono,  le  necessarie  opere  di
mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possono causare  i
predetti eventi. 
  2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
duecentomila a lire ottocentomila. 
  3. La  violazione  suddetta  importa  a  carico  dell'autore  della
violazione la sanzione amministrativa accessoria  del  ripristino,  a
proprie spese, dello stato dei luoghi, secondo le norme del  capo  I,
sezione II, del titolo VI. 
                              Art. 32. 
                        Condotta delle acque 
 
  1. Coloro che hanno diritto  di  condurre  acque  nei  fossi  delle
strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del  fosso  e,  in
difetto, a corrispondere all'ente proprietario della strada le  spese
necessarie per la manutenzione del fosso e per la  riparazione  degli
eventuali danni non causati da terzi. 
  2. Salvo quanto e' stabilito nell'art. 33, coloro che hanno diritto
di  attraversare  le  strade  con  corsi  o  condotte  d'acqua  hanno
l'obbligo di costruire e di mantenere i ponti e  le  opere  necessari
per il passaggio e per la condotta  delle  acque;  devono,  altresi',
eseguire e mantenere le altre opere d'arte, anche a monte e  a  valle
della strada, che siano o si rendano necessarie per l'esercizio della
concessione e  per  ovviare  ai  danni  che  dalla  medesima  possono
derivare alla strada  stessa.  Tali  opere  devono  essere  costruite
secondo le prescrizioni tecniche contenute nel disciplinare  allegato
all'atto  di  concessione  rilasciato  dall'ente  proprietario  della
strada e sotto la sorveglianza dello stesso. 
  3. L'irrigazione dei terreni laterali deve essere regolata in  modo
che le acque non cadano sulla sede stradale ne' comunque intersechino
questa e le sue pertinenze, al fine di  evitare  qualunque  danno  al
corpo   stradale   o   pericolo   per   la   circolazione.   A   tale
regolamentazione sono tenuti gli aventi diritto sui terreni laterali,
sui quali si effettua l'irrigazione. 
  4. L'ente proprietario della strada, nel caso che i soggetti di cui
ai commi 1 e 2 non provvedano a  quanto  loro  imposto,  ingiunge  ai
medesimi l'esecuzione delle opere necessarie  per  il  raggiungimento
delle finalita' di cui ai precedenti commi. In caso di inottemperanza
vi provvede d'ufficio, addebitando ai soggetti obbligati le  relative
spese. 
  5. Parimenti procede il prefetto in ordine agli  obblighi  indicati
nel  comma   1,   quando   non   siano   ottemperati   spontaneamente
dall'obbligato. 
  6. Chiunque viola le norme del presente articolo e'  soggetto  alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
duecentomila a lire ottocentomila. 
                              Art. 33. 
             Canali artificiali e manufatti sui medesimi 
 
  1. I proprietari e gli utenti di canali artificiali in  prossimita'
del confine stradale hanno l'obbligo di  porre  in  essere  tutte  le
misure di carattere tecnico idonee ad impedire l'afflusso delle acque
sulla sede stradale e ogni conseguente danno al corpo stradale e alle
fasce di pertinenza. 
  2. Gli oneri di manutenzione e rifacimento  di  manufatti  stradali
esistenti sopra canali artificiali sono a carico  dei  proprietari  e
degli utenti di questi, a meno che ne provino  la  preesistenza  alle
strade o abbiano titolo o possesso in contrario. 
  3. I manufatti a struttura portante in legname esistenti sui canali
artificiali  che  attraversano  la  strada  devono,   nel   caso   di
ricostruzione, essere eseguiti con strutture  murarie  o  in  cemento
armato, in ferro o miste secondo le  indicazioni  e  le  prescrizioni
tecniche dell'ente proprietario della strada in relazione ai  carichi
ammissibili per la strada interessata. Non sono  comprese  in  questa
disposizione le opere ricadenti  in  localita'  soggette  a  servitu'
militari  per  le  quali  si  ravvisa  l'opportunita'  di  provvedere
diversamente. 
  4. La ricostruzione dei manufatti in legname con le strutture e con
le  prescrizioni  sopra  indicate  e'  obbligatoria  da   parte   dei
proprietari o utenti delle acque ed e' a loro spese: 
    a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate  da
canali artificiali; 
    b)  quando,  a  giudizio  dell'ente  proprietario,  i   manufatti
presentano condizioni di insufficiente sicurezza. 
  5. E', altresi', a carico di detti proprietari la manutenzione  dei
manufatti ricostruiti. 
  6. In caso di ampliamento dei manufatti di ogni altro tipo, per dar
luogo all'allargamento della sede stradale, il relativo  costo  e'  a
carico dell'ente proprietario della strada, fermo restando  a  carico
dei  proprietari,  possessori  o  utenti  delle  acque   l'onere   di
manutenzione dell'intero manufatto. 
  7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
duecentomila a lire ottocentomila. 
                              Art. 34. 
Oneri supplementari a carico  dei  mezzi  d'opera  per  l'adeguamento
                    delle infrastrutture stradali 
 
  1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n),  devono
essere muniti, ai fini della circolazione, di  apposito  contrassegno
comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di  usura,  per  un
importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente
alla stessa e per la stessa durata. 
  2. Per la circolazione sulle  autostrade  dei  mezzi  d'opera  deve
essere  corrisposta  alle  concessionarie   un'ulteriore   somma   ad
integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma e' equivalente alla
tariffa autostradale applicata  al  veicolo  in  condizioni  normali,
maggiorata del 50 per cento,  e  deve  essere  versata  insieme  alla
normale tariffa alle porte controllate manualmente. 
  3. I  proventi  dell'indennizzo  di  usura,  di  cui  al  comma  1,
affluiscono  in  un  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione
dell'entrata del bilancio dello Stato. 
  4. Il  regolamento  determina  le  modalita'  di  assegnazione  dei
proventi delle somme di cui al comma 3 agli  enti  proprietari  delle
strade a esclusiva copertura delle spese per  le  opere  connesse  al
rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture. ((36)) 
  5. Se il mezzo d'opera circola senza  il  contrassegno  di  cui  al
comma 1, il conducente e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.  Se
non e' stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto  dal  medesimo
comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma  terzo,
della legge 24 gennaio 1978, n. 27,  e  successive  modificazioni,  a
carico del proprietario. 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (36) 
  Il D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56, ha disposto (con l'art. 1, comma
1, lettera b)) che a decorrere dall'anno 2001 cessano i trasferimenti
erariali in favore delle regioni a  statuto  ordinario  previsti  dal
comma 4 del presente articolo concernenti  gli  indennizzi  di  usura
derivanti dall'uso dei mezzi d'opera. 
                             Art. 34-bis 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120)) 

Capo II
ORGANIZZAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE E SEGNALETICA STRADALE

                              Art. 35. 
                             Competenze 
 
  1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e'  competente
ad impartire direttive  per  l'organizzazione  della  circolazione  e
della   relativa   segnaletica   stradale,   sentito   il   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio per gli  aspetti  di  sua
competenza, su  tutte  le  strade  ((...)).  Stabilisce,  inoltre,  i
criteri per la pianificazione del traffico cui devono  attenersi  gli
enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei  casi  e
nei  modi  previsti  dal  regolamento  e,  comunque,  ove  si   renda
necessario. 
  2. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e'  autorizzato
ad  adeguare  con  propri  decreti  le  norme  del  regolamento   per
l'esecuzione del presente codice alle direttive comunitarie  ed  agli
accordi internazionali  in  materia.  Analogamente  il  Ministro  dei
trasporti e' autorizzato ad adeguare  con  propri  decreti  le  norme
regolamentari relative alle segnalazioni di cui all'art. 44. 
  3.  L'Ispettorato  circolazione  e  traffico  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti assume la denominazione di Ispettorato
generale per la circolazione e la sicurezza stradale,  che  e'  posto
alle dirette dipendenze  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti. All'Ispettorato sono demandate le attribuzioni di  cui  ai
commi 1  e  2,  nonche'  le  altre  attribuzioni  di  competenza  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  di  cui  al  presente
codice, le quali sono svolte con autonomia funzionale ed operativa. 
                              Art. 36. 
Piani urbani del traffico e piani  del  traffico  per  la  viabilita'
                             extraurbana 
 
  1. Ai comuni, con  popolazione  residente  superiore  a  trentamila
abitanti,  e'  fatto  obbligo  dell'adozione  del  piano  urbano  del
traffico . 
  2. All'obbligo di cui al comma 1 sono tenuti ad adempiere i  comuni
con popolazione residente inferiore a  trentamila  abitanti  i  quali
registrino, anche in periodi  dell'anno,  una  particolare  affluenza
turistica, risultino interessati da elevati fenomeni di  pendolarismo
o siano, comunque,  impegnati  per  altre  particolari  ragioni  alla
soluzione di rilevanti problematiche derivanti da  congestione  della
circolazione  stradale.  L'elenco  dei   comuni   interessati   viene
predisposto dalla regione e pubblicato, a cura del ((Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti)),  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
  3. Le province provvedono, all'adozione di piani del  traffico  per
la viabilita' extraurbana d'intesa con  gli  altri  enti  proprietari
delle strade interessate . La  legge  regionale  puo'  prevedere,  ai
sensi dell'art. 19 della legge  8  giugno  1990,  n.  142,  che  alla
redazione del piano urbano del traffico delle aree, indicate all'art. 
17 della stessa, provvedano gli organi della citta' metropolitana. 
  4.  I  piani  di  traffico  sono   finalizzati   ad   ottenere   il
miglioramento delle condizioni  di  circolazione  e  della  sicurezza
stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico  ed
il risparmio energetico, in accordo  con  gli  strumenti  urbanistici
vigenti e con  i  piani  di  trasporto  e  nel  rispetto  dei  valori
ambientali, stabilendo le priorita' e i  tempi  di  attuazione  degli
interventi. Il piano  urbano  del  traffico  prevede  il  ricorso  ad
adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione
e controllo del traffico, nonche' di verifica del rallentamento della
velocita ' e di dissuasione della sosta, al fine anche di  consentire
modifiche ai  flussi  della  circolazione  stradale  che  si  rendano
necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire. 
  5. Il piano urbano del traffico viene aggiornato ogni due anni.  Il
sindaco o il sindaco metropolitano, ove ricorrano  le  condizioni  di
cui al comma 3, sono tenuti  a  darne  comunicazione  al  ((Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti)) per l' inserimento nel sistema
informativo previsto dall'art. 226, comma 2. Allo stesso  adempimento
e' tenuto il presidente della provincia quando  sia  data  attuazione
alla disposizione di cui al comma 3. 
  6. La redazione dei piani di traffico deve essere  predisposta  nel
rispetto delle direttive emanate dal ((Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti)), di concerto  con  il  ((Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio)) e il ((Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti)), sulla base delle indicazioni formulate dal  Comitato
interministeriale per la programmazione economica nel  trasporto.  Il
piano urbano del traffico  viene  adeguato  agli  obiettivi  generali
della programmazione economico-sociale e territoriale , fissati dalla
regione ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 8 giugno 1990,  n.
142. 
  7. Per il perseguimento dei fini di cui ai commi 1 e 2 e anche  per
consentire la integrale attuazione di quanto previsto dal comma 3, le
autorita' indicate dall'art. 27, comma 3, della legge 8 giugno  1990,
n.  142,  convocano  una  conferenza  tra  i   rappresentanti   delle
amministrazioni, anche statali, interessate. 
  8. E' istituito, presso il ((Ministero delle infrastrutture  e  dei
trasporti)), l'albo degli esperti in materia di  piani  di  traffico,
formato mediante concorso biennale per titoli. Il bando  di  concorso
e' approvato con decreto del ((Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti)) di concerto con  il  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica. 
  9. A partire dalla data di formazione dell'albo  degli  esperti  di
cui al comma  8  e'  fatto  obbligo  di  conferire  l'incarico  della
redazione dei piani di traffico, oltre che  a  tecnici  specializzati
appartenenti al proprio Ufficio tecnico del traffico ,  agli  esperti
specializzati inclusi nell'albo stesso. 
  10. I comuni e gli enti inadempienti sono invitati, su segnalazione
del prefetto, dal ((Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti))
a provvedere entro  un  termine  assegnato,  trascorso  il  quale  il
Ministero provvede alla esecuzione d'ufficio del  piano  e  alla  sua
realizzazione. 
                              Art. 37. 
        Apposizione e manutenzione della segnaletica stradale 
 
  1. L'apposizione e la manutenzione della segnaletica, ad  eccezione
dei casi previsti nel regolamento per singoli segnali, fanno carico: 
    a) agli enti proprietari delle strade, fuori dei centri abitati; 
    b) ai comuni, nei centri abitati, compresi i segnali di inizio  e
fine del centro abitato, anche se collocati su strade non comunali; 
    c) al comune, sulle strade  private  aperte  all'uso  pubblico  e
sulle strade locali; 
    d) nei tratti di strade non di proprieta' del comune  all'interno
dei centri abitati con popolazione inferiore ai  diecimila  abitanti,
agli enti proprietari delle singole strade limitatamente  ai  segnali
concernenti  le  caratteristiche  strutturali  o  geometriche   della
strada. La rimanente segnaletica e' di competenza del comune. 
  2. Gli enti di cui  al  comma  1  autorizzano  la  collocazione  di
segnali che indicano posti di servizio stradali, esclusi i segnali di
avvio ai posti di pronto soccorso che fanno carico agli enti  stessi.
L'apposizione e la manutenzione di detti segnali  fanno  carico  agli
esercenti. 
 ((2-bis. Gli enti di cui al comma 1 possono utilizzare, nei  segnali
di  localizzazione  territoriale  del  confine  del  comune,   lingue
regionali o idiomi locali presenti  nella  zona  di  riferimento,  in
aggiunta alla denominazione nella lingua italiana)). 
  3.  Contro  i  provvedimenti  e  le  ordinanze  che  dispongono   o
autorizzano la collocazione della  segnaletica  e'  ammesso  ricorso,
entro sessanta giorni e con le formalita' stabilite nel  regolamento,
al Ministro delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  che  decide  in
merito. 
                              Art. 38. 
                        Segnaletica stradale 
 
  1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi: 
    a) segnali verticali; 
    b) segnali orizzontali; 
    c) segnali luminosi; 
    d) segnali ed attrezzature complementari. 
  2. Gli utenti della strada devono rispettare le  prescrizioni  rese
note a mezzo della segnaletica stradale ancorche' in difformita'  con
le  altre  regole  di  circolazione.  Le  prescrizioni  dei   segnali
semaforici, esclusa quella lampeggiante gialla  di  pericolo  di  cui
all'art. 41, prevalgono su quelle date a mezzo dei segnali  verticali
e orizzontali che regolano la precedenza. Le prescrizioni dei segnali
verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. In ogni  caso
prevalgono le segnalazioni degli agenti di cui all'art. 43. 
  3. E' ammessa la collocazione temporanea di  segnali  stradali  per
imporre prescrizioni in caso di emergenza, urgenza e necessita',  ivi
comprese le attivita'  di  ispezioni  delle  reti  e  degli  impianti
tecnologici  posti  al  di  sotto  della  piattaforma  stradale,  ivi
comprese le attivita'  di  ispezioni  delle  reti  e  degli  impianti
tecnologici posti al di sotto della piattaforma stradale in deroga  a
quanto disposto dagli articoli 6 e 7. Gli utenti della strada  devono
rispettare le prescrizioni rese note a mezzo di tali  segnali,  anche
se appaiono in contrasto con altre regole della circolazione. 
  4. Quanto stabilito dalle presenti norme, e dal regolamento per  la
segnaletica stradale fuori dai centri abitati, si applica  anche  nei
centri abitati alle strade sulle quali sia fissato un limite  massimo
di velocita' pari o superiore a 70 km/h. 
  5. Nel regolamento sono stabiliti, per ciascun  gruppo,  i  singoli
segnali, i  dispositivi  o  i  mezzi  segnaletici,  nonche'  la  loro
denominazione, il significato, i tipi,  le  caratteristiche  tecniche
(forma, dimensioni, colori, materiali,  rifrangenza,  illuminazione),
le modalita' di tracciamento, apposizione ed  applicazione  (distanze
ed altezze), le norme tecniche di impiego, i casi di obbligatorieta'.
Sono, inoltre, indicate le  figure  di  ogni  singolo  segnale  e  le
rispettive  didascalie  costituiscono  esplicazione  del  significato
anche ai fini del comportamento dell'utente della strada.  I  segnali
sono, comunque, collocati  in  modo  da  non  costituire  ostacolo  o
impedimento alla circolazione delle persone invalide. 
  6. La collocazione della segnaletica stradale risponde a criteri di
uniformita'  sul  territorio  nazionale,  fissati  con  decreto   del
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti  nel  rispetto  della
normativa comunitaria e internazionale vigente. 
  7. La segnaletica stradale deve essere sempre mantenuta in perfetta
efficienza da parte degli enti o esercenti obbligati alla sua posa in
opera e deve essere sostituita o reintegrata  o  rimossa  quando  sia
anche parzialmente inefficiente o non sia piu' rispondente allo scopo
per il quale e' stata collocata. 
  8. E' vietato apporre su un segnale di  qualsiasi  gruppo,  nonche'
sul retro dello stesso e sul suo sostegno,  tutto  cio'  che  non  e'
previsto dal regolamento. 
  9.  Il  regolamento  stabilisce  gli  spazi   da   riservare   alla
installazione   dei   complessi   segnaletici   di   direzione,    in
corrispondenza o prossimita' delle intersezioni stradali. 
  10.  Il  campo  di  applicazione  obbligatorio  della   segnaletica
stradale comprende le strade di uso pubblico e  tutte  le  strade  di
proprieta' privata aperte all'uso pubblico. Nelle  aree  private  non
aperte  all'uso  pubblico  l'utilizzo  e  la  posa  in  opera   della
segnaletica, ove adottata, devono essere conformi a quelli prescritti
dal regolamento. 
  11. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)). 
  12. I conducenti dei veicoli su  rotaia  quando  marciano  in  sede
promiscua sono tenuti a rispettare la segnaletica stradale, salvo che
sia diversamente disposto dalle presenti norme. 
  13. I soggetti  diversi  dagli  enti  proprietari  che  violano  le
disposizioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 sono soggetti alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila  a  lire
quattrocentomila. (91) 
  14. Nei confronti degli  enti  proprietari  della  strada  che  non
adempiono agli obblighi di cui al presente articolo o al  regolamento
o  che  facciano  uso  improprio  delle  segnaletiche  previste,   il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ingiunge di  adempiere
a quanto dovuto. In caso di inottemperanza nel  termine  di  quindici
giorni dall'ingiunzione, provvede il Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti ponendo a carico dell'ente proprietario della strada le
spese relative,  con  ordinanza-ingiunzione  che  costituisce  titolo
esecutivo. 
  15.  Le  violazioni  da  parte  degli  utenti  della  strada  delle
disposizioni del presente articolo sono regolate dall'art. 146. 
------------ 
AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art.  6,  comma  1,
lettera b)) che al comma 13 del presente  articolo  le  parole:  "del
pagamento di una somma da euro 78 a euro 311" sono  sostituite  dalle
seguenti: "del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559". 
                              Art. 39. 
                          Segnali verticali 
 
  1. I segnali verticali si dividono nelle seguenti categorie: 
    A) segnali di pericolo: preavvisano l'esistenza di  pericoli,  ne
indicano  la  natura  e  impongono  ai  conducenti   di   tenere   un
comportamento prudente; 
    B) segnali di prescrizione:  rendono  noti  obblighi,  divieti  e
limitazioni cui  gli  utenti  della  strada  devono  uniformarsi;  si
suddividono in: 
     a) segnali di precedenza; 
     b) segnali di divieto; 
     c) segnali di obbligo; 
    C) segnali di indicazione: hanno  la  funzione  di  fornire  agli
utenti della strada informazioni necessarie o utili per  la  guida  e
per la individuazione di localita', itinerari, servizi ed impianti; 
   si suddividono in: 
     a) segnali di preavviso; 
     b) segnali di direzione; 
     c) segnali di conferma; 
     d) segnali di identificazione strade; 
     e) segnali di itinerario; 
     f) segnali di localita' e centro abitato; 
     g) segnali di nome strada; 
     h) segnali turistici e di territorio; 
     i) altri segnali che danno informazioni necessarie per la  guida
dei veicoli; 
     l) altri segnali che indicano installazioni o servizi. 
  2. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni,  colori  e  simboli
dei segnali stradali verticali e le loro modalita' di  impiego  e  di
apposizione. 
  3. Ai soggetti diversi dagli enti proprietari delle strade che  non
rispettano le disposizioni del presente articolo e del regolamento si
applica il comma 13 dell'art. 38. 
                               Art. 40 
                         Segnali orizzontali 
 
  1. I segnali  orizzontali,  tracciati  sulla  strada,  servono  per
regolare la circolazione,  per  guidare  gli  utenti  e  per  fornire
prescrizioni od utili indicazioni per  particolari  comportamenti  da
seguire. 
  2. I segnali orizzontali si dividono in: 
  - strisce longitudinali; 
  - strisce trasversali; 
  - attraversamenti pedonali o ciclabili; 
  - frecce direzionali; 
  - iscrizioni e simboli; 
  - strisce di delimitazione degli stalli di sosta  o  per  la  sosta
riservata; 
  - isole di traffico o  di  presegnalamento  di  ostacoli  entro  la
carreggiata; 
  - strisce di delimitazione della fermata dei veicoli in servizio di
trasporto pubblico di linea; 
  - altri segnali stabiliti dal regolamento. 
  3. Le strisce longitudinali possono essere continue o  discontinue.
Le continue, ad eccezione di  quelle  che  delimitano  le  corsie  di
emergenza, indicano il limite invalicabile di una corsia di marcia  o
della carreggiata; le discontinue delimitano le corsie di marcia o la
carreggiata. 
  4. Una striscia longitudinale continua  puo'  affiancarne  un'altra
discontinua; in tal caso esse indicano ai conducenti, marcianti  alla
destra di quella discontinua, la possibilita' di oltrepassarle. 
  5. Una striscia trasversale continua indica  il  limite  prima  del
quale  il  conducente  ha  l'obbligo  di  arrestare  il  veicolo  per
rispettare le prescrizioni semaforiche o il segnale  di  "fermarsi  e
dare precedenza" o il segnale di  "passaggio  a  livello"  ovvero  un
segnale  manuale  del  personale  che  espleta  servizio  di  polizia
stradale. 
  6. Una striscia trasversale discontinua indica il limite prima  del
quale  il  conducente  ha  l'obbligo  di  arrestare  il  veicolo,  se
necessario, per rispettare il segnale "dare precedenza". 
  7.  Nel  regolamento  sono  stabilite  norme  per  le   forme,   le
dimensioni, i colori, i simboli  e  le  caratteristiche  dei  segnali
stradali orizzontali, nonche' le loro modalita' di applicazione. 
  8.  Le   strisce   longitudinali   continue   non   devono   essere
oltrepassate; le discontinue possono essere oltrepassate  sempre  che
siano rispettate tutte le altre norme  di  circolazione.  E'  vietato
valicare le strisce longitudinali continue, tranne  che  dalla  parte
dove e' eventualmente affiancata una discontinua. 
  9. Le strisce di margine continue possono essere oltrepassate  solo
dai veicoli in attivita' di servizio  di  pubblico  interesse  e  dai
veicoli che debbono effettuare una sosta di emergenza. 
  10. E' vietata: 
    a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono  evidenziati  da
una striscia continua; 
    b) la circolazione sopra le strisce longitudinali, salvo che  per
il cambio di corsia; 
    c) la circolazione  dei  veicoli  non  autorizzati  sulle  corsie
riservate. 
  11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali  i  conducenti
dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni  che  hanno  iniziato
l'attraversamento; analogo comportamento devono tenere  i  conducenti
dei veicoli  nei  confronti  dei  ciclisti  in  corrispondenza  degli
attraversamenti ciclabili. Gli attraversamenti pedonali devono essere
sempre accessibili anche alle persone  non  deambulanti  su  sedie  a
ruote; a tutela dei non vedenti possono essere  collocati  segnali  a
pavimento  o  altri  segnali  di  pericolo   in   prossimita'   degli
attraversamenti stessi. 
                              Art. 41. 
                          Segnali luminosi 
 
  1. I segnali luminosi si suddividono nelle seguenti categorie: 
    a) segnali luminosi di pericolo e di prescrizione; 
    b) segnali luminosi di indicazione; 
  ((b-bis) tabelloni luminosi rilevatori  della  velocita'  in  tempo
reale dei veicoli in transito;)) 
    c) lanterne semaforiche veicolari normali; 
    d) lanterne semaforiche veicolari di corsia; 
    e) lanterne semaforiche per i veicoli di trasporto pubblico; 
    f) lanterne semaforiche pedonali; 
    g) lanterne semaforiche per velocipedi; 
    h) lanterne semaforiche veicolari per corsie reversibili; 
    i) lanterna semaforica gialla lampeggiante; 
    l) lanterne semaforiche speciali; 
    m) segnali luminosi particolari. 
  2. Le luci delle lanterne semaforiche  veicolari  normali  sono  di
forma circolare e di colore: 
  - rosso, con significato di arresto; 
  - giallo, con significato di preavviso di arresto; 
  - verde, con significato di via libera. 
  3. Le luci delle lanterne semaforiche di corsia  sono  a  forma  di
freccia colorata su fondo nero; i colori sono rosso, giallo e  verde;
il significato e' identico a quello delle luci di cui al comma 2,  ma
limitatamente  ai  veicoli  che  devono  proseguire  nella  direzione
indicata dalla freccia. 
  4. Le luci delle lanterne semaforiche per i  veicoli  di  trasporto
pubblico sono a forma di barra bianca su fondo nero, orizzontale  con
significato di arresto, verticale o inclinata a destra o sinistra con
significato di  via  libera,  rispettivamente  diritto,  a  destra  o
sinistra, e di un triangolo giallo su fondo nero, con significato  di
preavviso di arresto. 
  5. Gli attraversamenti pedonali semaforizzati possono essere dotati
di segnalazioni acustiche per non vedenti.  Le  luci  delle  lanterne
semaforiche pedonali sono a forma di pedone colorato su fondo nero. I
colori sono: 
    a) rosso, con significato di arresto e non consente ai pedoni  di
effettuare l'attraversamento, ne' di impegnare la carreggiata; 
    b)  giallo,  con  significato  di  sgombero  dell'attraversamento
pedonale e consente  ai  pedoni  che  si  trovano  all'interno  dello
attraversamento di sgombrarlo il piu' rapidamente possibile e vieta a
quelli che si trovano sul marciapiede di impegnare la carreggiata; 
    c) verde, con significato di via  libera  e  consente  ai  pedoni
l'attraversamento della carreggiata nella sola  direzione  consentita
dalla luce verde. 
  6. Le luci delle lanterne semaforiche per velocipedi sono  a  forma
di bicicletta colorata su fondo nero; i colori sono rosso,  giallo  e
verde; il significato e' identico a quello delle luci di cui al comma
2, ma limitatamente ai velocipedi provenienti da una pista ciclabile. 
  7. Le luci delle lanterne semaforiche per corsie  reversibili  sono
rossa a forma di X, con  significato  di  divieto  di  percorrere  la
corsia o di impegnare il varco sottostante la luce, e verde  a  forma
di freccia, con significato di consenso a percorrere la corsia  o  ad
impegnare il varco sottostante la luce. 
  8. Tutti i segnali e dispositivi  luminosi  previsti  dal  presente
articolo sono soggetti ad omologazione da parte del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti,  previo  accertamento  del  grado  di
protezione  e  delle   caratteristiche   geometriche,   fotometriche,
cromatiche e di idoneita' indicati dal regolamento  e  da  specifiche
normative. 
  9. Durante il periodo di accensione della  luce  verde,  i  veicoli
possono  procedere  verso  tutte  le   direzioni   consentite   dalla
segnaletica verticale ed orizzontale; in  ogni  caso  i  veicoli  non
possono impegnare l'area di intersezione se i conducenti non hanno la
certezza di poterla sgombrare prima dell'accensione della luce rossa; 
i conducenti devono  dare  sempre  la  precedenza  ai  pedoni  ed  ai
ciclisti  ai  quali  sia  data  contemporaneamente  via   libera;   i
conducenti in svolta devono, altresi', dare la precedenza ai  veicoli
provenienti da destra ed ai veicoli della corrente di traffico  nella
quale vanno ad immettersi. 
  10. Durante il periodo di accensione della luce gialla,  i  veicoli
non possono oltrepassare gli stessi punti stabiliti per l'arresto, di
cui al comma 11, a meno che vi si trovino cosi' prossimi, al  momento
dell'accensione della luce gialla, che non possano piu' arrestarsi in
condizioni  di  sufficiente  sicurezza;  in  tal  caso  essi   devono
sgombrare  sollecitamente  l'area  di  intersezione   con   opportuna
prudenza. 
  11. Durante il periodo di accensione della luce  rossa,  i  veicoli
non devono superare la striscia  di  arresto;  in  mancanza  di  tale
striscia i veicoli non devono impegnare l'area di  intersezione,  ne'
l'attraversamento pedonale, ne' oltrepassare il segnale, in  modo  da
poterne osservare le indicazioni. 
  12. Le luci delle lanterne semaforiche veicolari di corsia o quelle
per i veicoli di trasporto pubblico hanno lo stesso significato delle
corrispondenti  luci   delle   lanterne   semaforiche   normali,   ma
limitatamente ai soli veicoli che devono proseguire  nella  direzione
indicata dalle frecce o dalle barre; di conseguenza, i conducenti  di
detti veicoli devono attenersi alle stesse  disposizioni  di  cui  ai
commi 9, 10 e 11. 
  13. Nel caso in cui la lanterna semaforica pedonale o quella per  i
velocipedi risulti spenta o presenti indicazioni anomale, il pedone o
il ciclista ha l'obbligo  di  usare  particolare  prudenza  anche  in
relazione alla possibilita' che verso altre  direzioni  siano  accese
luci che consentano il passaggio ai veicoli che interferiscono con la
sua traiettoria di attraversamento. 
  14. Durante il periodo di accensione delle  luci  verde,  giallo  o
rossa a forma di bicicletta,  i  ciclisti  devono  tenere  lo  stesso
comportamento dei veicoli nel caso di lanterne semaforiche  veicolari
normali di cui rispettivamente ai commi 9, 10 e 11. 
  15. In assenza di lanterne semaforiche per i velocipedi, i ciclisti
sulle intersezioni semaforizzate devono assumere il comportamento dei
pedoni. 
  16. Durante il periodo di  accensione  delle  luci  delle  lanterne
semaforiche  per  corsie  reversibili,  i  conducenti   non   possono
percorrere la corsia o impegnare il varco sottostanti alla luce rossa
a forma di X; possono percorrere  la  corsia  o  impegnare  il  varco
sottostanti la luce verde a forma di freccia rivolta verso il  basso.
E' vietato ai veicoli di arrestarsi comunque dinnanzi alle luci delle
lanterne semaforiche per corsie reversibili anche quando  venga  data
l'indicazione della X rossa. 
  17. In presenza di una luce gialla lampeggiante, di cui al comma 1,
lettera i), i veicoli possono procedere purche' a moderata  velocita'
e con particolare prudenza, rispettando le norme di precedenza. 
  18. Qualora per avaria o per altre cause  una  lanterna  semaforica
veicolare  di  qualsiasi  tipo  sia  spenta  o  presenti  indicazioni
anomale, il conducente ha l'obbligo di procedere a minima velocita' e
di usare particolare prudenza anche in  relazione  alla  possibilita'
che verso  altre  direzioni  siano  accese  luci  che  consentono  il
passaggio. Se, peraltro, le indicazioni a lui dirette  sono  ripetute
da altre lanterne semaforiche efficienti egli  deve  tener  conto  di
esse. 
  19. Il regolamento stabilisce forme,  caratteristiche,  dimensioni,
colori e simboli  dei  segnali  luminosi,  nonche'  le  modalita'  di
impiego e il comportamento che l'utente della strada deve  tenere  in
rapporto alle varie situazioni segnalate. 
                              Art. 42. 
                        Segnali complementari 
 
  1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o  rendere
noto: 
    a) il tracciato stradale; 
    b) particolari curve e punti critici; 
    c) ostacoli posti sulla carreggiata o ad essa adiacenti. 
  2. Sono, altresi', segnali complementari i dispositivi destinati ad
impedire la sosta o a rallentare la velocita'. 
  3. Il regolamento stabilisce forme, dimensioni,  colori  e  simboli
dei segnali complementari, le loro caratteristiche costruttive  e  le
modalita' di impiego e di apposizione. 
                              Art. 43. 
               Segnalazioni degli agenti del traffico 
 
  1. Gli utenti della strada sono tenuti ad ottemperare senza indugio
alle  segnalazioni  degli  agenti  preposti  alla   regolazione   del
traffico. 
  2. Le prescrizioni date mediante segnalazioni eseguite dagli agenti
annullano ogni altra prescrizione  data  a  mezzo  della  segnaletica
stradale ovvero delle norme di circolazione. 
  3. Le segnalazioni degli agenti sono, in particolare, le seguenti: 
    a) braccio alzato verticalmente significa: "attenzione,  arresto"
per tutti gli utenti, ad eccezione dei conducenti che non siano  piu'
in grado di fermarsi in sufficienti condizioni di  sicurezza;  se  il
segnale e' fatto in una intersezione, esso non  impone  l'arresto  ai
conducenti che abbiano gia' impegnato l'intersezione stessa; 
    b) braccia o braccio tesi orizzontalmente significano:  "arresto"
per tutti  gli  utenti,  qualunque  sia  il  loro  senso  di  marcia,
provenienti da direzioni intersecanti quella indicata dal  braccio  o
dalle braccia e per contro "via libera" per coloro che percorrono  la
direzione indicata dal braccio o dalle braccia. 
  4. Dopo  le  segnalazioni  di  cui  al  comma  3,  l'agente  potra'
abbassare il braccio o  le  braccia;  la  nuova  posizione  significa
ugualmente "arresto" per tutti gli utenti che si  trovano  di  fronte
all'agente o dietro di lui e "via libera" per coloro che  si  trovano
di fianco. 
  5. Gli agenti, per esigenze connesse con  la  fluidita'  o  con  la
sicurezza  della  circolazione,  possono  altresi  far  accelerare  o
rallentare la  marcia  dei  veicoli,  fermare  o  dirottare  correnti
veicolari o singoli veicoli, nonche' dare altri  ordini  necessari  a
risolvere situazioni  contingenti,  anche  se  in  contrasto  con  la
segnaletica esistente, ovvero con le norme di circolazione. 
  6. Nel regolamento sono precisate altre segnalazioni  eventualmente
necessarie per la regolazione del traffico, nonche' modalita' e mezzi
per rendere facilmente riconoscibili e visibili a  distanza,  sia  di
giorno che  di  notte,  gli  agenti  preposti  alla  regolazione  del
traffico  e  i  loro  ordini,  anche  a  mezzo  di  apposito  segnale
distintivo. 
                              Art. 44. 
                         Passaggi a livello 
 
  1. In corrispondenza dei  passaggi  a  livello  con  barriere  puo'
essere collocato, a destra della strada, un dispositivo ad  una  luce
rossa fissa, posto a cura e  spese  dell'esercente  la  ferrovia,  il
quale avverta in tempo utile della chiusura delle barriere, integrato
da  altro  dispositivo  di  segnalazione  acustica.  I   dispositivi,
luminoso e acustico, sono obbligatori qualora  trattasi  di  barriere
manovrate a  distanza  o  non  visibili  direttamente  dal  posto  di
manovra. Sono considerate barriere le sbarre, i cancelli e gli  altri
dispositivi di chiusura equivalenti. 
  2. In corrispondenza dei passaggi a livello con  semibarriere  deve
essere  collocato,  sulla  destra  della  strada,  a  cura  e   spese
dell'esercente la ferrovia, un dispositivo luminoso a due luci  rosse
lampeggianti alternativamente che entra in funzione per avvertire  in
tempo utile  della  chiusura  delle  semibarriere,  integrato  da  un
dispositivo di segnalazione acustica. Le semibarriere possono  essere
installate solo nel caso che la carreggiata sia divisa nei due  sensi
di marcia da spartitraffico invalicabile  di  adeguata  lunghezza.  I
passaggi a livello su strada a senso unico  muniti  di  barriere  che
sbarrano  l'intera  carreggiata  solo  in  entrata  sono  considerati
passaggi a livello con semibarriere. 
  3.  Nel  regolamento  sono  stabiliti  i   segnali   verticali   ed
orizzontali obbligatori di  presegnalazione  e  di  segnalazione  dei
passaggi  a  livello,  le  caratteristiche  dei  segnali   verticali,
luminosi ed acustici, nonche' la superficie minima rifrangente  delle
barriere, delle semibarriere e dei cavalletti da collocare in caso di
avaria. 
  4. Le opere necessarie ((per l'adeguamento dei passaggi a livello e
quelle)) per assicurare la visibilita'  delle  strade  ferrate  hanno
carattere di pubblica utilita', nonche' di indifferibilita' e urgenza
ai fini dell'applicazione delle leggi sulle espropriazioni per  causa
di pubblica utilita'. 
                              Art. 45. 
Uniformita' della segnaletica, dei mezzi di regolazione  e  controllo
                           ed omologazioni 
 
  1.  Sono  vietati  la  fabbricazione  e  l'impiego  di  segnaletica
stradale non prevista o non conforme a quella stabilita dal  presente
codice, dal regolamento o dai decreti o  da  direttive  ministeriali,
nonche' la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici  in  modo
diverso da quello prescritto. 
  2. Il ((Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti))  puo'
intimare agli enti proprietari, concessionari o gestori delle strade,
ai comuni e alle province,  alle  imprese  o  persone  autorizzate  o
incaricate  della  collocazione  della  segnaletica,  di  sostituire,
integrare, spostare, rimuovere o correggere, entro un termine massimo
di quindici giorni, ogni segnale non conforme,  per  caratteristiche,
modalita' di scelta del simbolo, di impiego,  di  collocazione,  alle
disposizionI delle presenti norme e del regolamento,  dei  decreti  e
direttive  ministeriali,  ovvero  quelli   che   possono   ingenerare
confusione  con  altra  segnaletica,  nonche'   a   provvedere   alla
collocazione della  segnaletica  mancante.  Per  la  segnaletica  dei
passaggi a livello di cui all'art. 44 i provvedimenti  vengono  presi
d'intesa con il Ministero dei trasporti. 
  3. Decorso inutilmente il  tempo  indicato  nella  intimazione,  la
rimozione, la sostituzione, l'installazione, lo  spostamento,  ovvero
la correzione e quanto altro  occorre  per  rendere  le  segnalazioni
conformi  alle  norme  di  cui  al  comma  2,  sono  effettuati   dal
((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)), che  esercita  il
potere   sostitutivo   nei   confronti   degli   enti    proprietari,
concessionari o gestori delle strade, a  cura  dei  dipendenti  degli
uffici centrali o periferici. 
  4.  Le  spese  relative  sono  recuperate  dal   ((Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti)), a carico degli  enti  inadempienti,
mediante ordinanza che costituisce titolo esecutivo. 
  5. Per i segnali che indicano installazioni o servizi, posti in op-
era dai soggetti autorizzati, l'ente proprietario della  strada  puo'
intimare, ove occorra, ai soggetti stessi di  reintegrare,  spostare,
rimuovere immediatamente e,  comunque,  non  oltre  dieci  giorni,  i
segnali che non siano conformi alle norme di cui al  comma  2  o  che
siano anche parzialmente deteriorati o non piu'  corrispondenti  alle
condizioni locali o che possano disturbare o confondere la visione di
altra segnaletica stradale. Decorso inutilmente il  termine  indicato
nella  intimazione,  l'ente  proprietario   della   strada   provvede
d'ufficio,  a  spese  del  trasgressore.  Il  prefetto  su  richiesta
dell'ente proprietario ne ingiunge il pagamento con propria ordinanza
che costituisce titolo esecutivo. 
  6. Nel regolamento sono precisati  i  segnali,  i  dispositivi,  le
apparecchiature e gli altri mezzi tecnici di controllo e  regolazione
del traffico, nonche' quelli atti all'accertamento e  al  rilevamento
automatico  delle  violazioni  alle  norme  di  circolazione,  ed   i
materiali che, per la loro fabbricazione e diffusione, sono  soggetti
all'approvazione od  omologazione  da  parte  del  ((Ministero  delle
infrastrutture  e  dei   trasporti)),   previo   accertamento   delle
caratteristiche geometriche, fotometriche, funzionali, di idoneita' e
di quanto altro necessario. 
Nello stesso regolamento sono  precisate  altresi'  le  modalita'  di
omologazione e di approvazione. 
  7. Chiunque viola le norme  del  comma  1  e  quelle  relative  del
regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 
  8. La fabbricazione dei segnali stradali e' consentita alle imprese
autorizzate  dall'Ispettorato  generale  per  la  circolazione  e  la
sicurezza stradale di cui all'art. 35, comma 3, che provvede, a mezzo
di specifico servizio, ad accertare i requisiti tecnico-professionali
e la dotazione di adeguate  attrezzature  che  saranno  indicati  nel
regolamento. Nel regolamento sono,  altresi',  stabiliti  i  casi  di
revoca dell'autorizzazione. 
  9. Chiunque abusivamente costruisce, fabbrica o  vende  i  segnali,
dispositivi o apparecchiature, di cui al comma  6,  non  omologati  o
comunque difformi dai prototipi omologati o  approvati  e'  soggetto,
ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa  del
pagamento di una somma da lire unmilione  a  lire  quattromilioni.  A
tale violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria  della
confisca delle cose oggetto della violazione, secondo  le  norme  del
capo I, sezione II, del titolo VI. 
  9-bis. E' vietata la produzione, la commercializzazione e l'uso  di
dispositivi che, direttamente o indirettamente, segnalano la presenza
e consentono la  localizzazione  delle  apposite  apparecchiature  di
rilevamento di cui all'articolo 142, comma 6, utilizzate dagli organi
di polizia stradale per il controllo delle violazioni. 
  9-ter. Chiunque produce, commercializza o utilizza i dispositivi di
cui al comma 9-bis e' soggetto, ove il fatto non  costituisca  reato,
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
1.212.000 a lire 4.848.000.  Alla  violazione  consegue  la  sanzione
amministrativa accessoria della confisca  della  cosa  oggetto  della
violazione secondo le norme del Capo I, Sezione II, del Titolo VI. 

TITOLO III
DEI VEICOLI
Capo I
DEI VEICOLI IN GENERALE

                              Art. 46. 
                         Nozione di veicolo 
 
  1. Ai fini delle  norme  del  presente  codice,  si  intendono  per
veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie,  che  circolano  sulle
strade  guidate  dall'uomo.  ((Non  rientrano  nella  definizione  di
veicolo: 
    a) le macchine per uso di bambini,  le  cui  caratteristiche  non
superano i limiti stabiliti dal regolamento; 
    b) le macchine per uso di invalidi,  rientranti  tra  gli  ausili
medici  secondo  le  vigenti  disposizioni  comunitarie,   anche   se
asservite da motore)). 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 47. 
                     Classificazione dei veicoli 
 
  1. I veicoli si classificano, ai fini  del  presente  codice,  come
segue: 
    a) veicoli a braccia; 
    b) veicoli a trazione animale; 
    c) velocipedi; 
    d) slitte; 
    e) ciclomotori; 
    f) motoveicoli; 
    g) autoveicoli; 
    h) filoveicoli; 
    i) rimorchi; 
    l) macchine agricole; 
    m) macchine operatrici; 
    n) veicoli con caratteristiche atipiche. 
  2. I veicoli a motore e i loro rimorchi, di cui al comma 1, lettere
e), f), g), h), i) e n) sono altresi' classificati come segue in base
alle categorie internazionali: 
    a) 
    - categoria ((L1e)): veicoli a due ruote la  cilindrata  del  cui
motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e  la  cui
velocita'  massima  di  costruzione  (qualunque  sia  il  sistema  di
propulsione) non supera i ((45 km/h)); 
    - categoria ((L2e)): veicoli a tre ruote la  cilindrata  del  cui
motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e  la  cui
velocita'  massima  di  costruzione  (qualunque  sia  il  sistema  di
propulsione) non supera i ((45 km/h)); 
    - categoria ((L3e)): veicoli a due ruote la  cilindrata  del  cui
motore (se si tratta di motore termico) supera  i  50  cc  o  la  cui
velocita'  massima  di  costruzione  (qualunque  sia  il  sistema  di
propulsione) supera i ((45 km/h)); 
    - categoria ((L4e)): veicoli a tre  ruote  asimmetriche  rispetto
all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore  (se  si
tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui  velocita'  massima
di costruzione (qualunque sia il sistema  di  propulsione)  supera  i
((45 km/h)) (motocicli con carrozzetta laterale); 
    - categoria ((L5e)): veicoli a  tre  ruote  simmetriche  rispetto
all'asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore  (se  si
tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui  velocita'  massima
di costruzione (qualunque sia il sistema  di  propulsione)  supera  i
((45 km/h)); 
  ((- categoria L6e: quadricicli leggeri, la cui  massa  a  vuoto  e'
inferiore o pari a 350 kg, esclusa la  massa  delle  batterie  per  i
veicoli elettrici,  la  cui  velocita'  massima  per  costruzione  e'
inferiore o uguale a 45 km/h  e  la  cui  cilindrata  del  motore  e'
inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o  la
cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli  altri
motori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale  continua
massima e' inferiore o uguale a 4 kW per  i  motori  elettrici.  Tali
veicoli sono  conformi  alle  prescrizioni  tecniche  applicabili  ai
ciclomotori  a  tre  ruote  della  categoria  L2e,  salvo  altrimenti
disposto da specifiche disposizioni comunitarie; 
    - categoria L7e: i quadricicli, diversi da  quelli  di  cui  alla
categoria L6e, la cui massa a vuoto e' inferiore o pari a 400 kg (550
kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa  la  massa
delle batterie per i veicoli elettrici,  e  la  cui  potenza  massima
netta del motore e' inferiore o uguale a 15  kW.  Tali  veicoli  sono
considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni  tecniche
applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto
da specifiche disposizioni comunitarie;)) 
    b) 
    - categoria M: veicoli a motore destinati al trasporto di persone
ed aventi almeno quattro ruote; 
    - categoria M1: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente; 
    - categoria M2: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del  conducente  e  massa
massima non superiore a 5 t; 
    - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
piu' di otto posti a sedere oltre al sedile del  conducente  e  massa
massima superiore a 5 t; (33) 
    c) 
    - categoria N: veicoli a motore destinati al trasporto di  merci,
aventi almeno quattro ruote; 
    - categoria N1: veicoli destinati al trasporto di  merci,  aventi
massa massima non superiore a 3,5 t; 
    - categoria N2: veicoli destinati al trasporto di  merci,  aventi
massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t; 
    - categoria N3: veicoli destinati al trasporto di  merci,  aventi
massa massima superiore a 12 t; 
    d) 
    - categoria O : rimorchi (compresi i semirimorchi); 
    - categoria O 1 : rimorchi con  massa  massima  non  superiore  a
0,75t; 
    - categoria O 2: rimorchi con massa massima superiore a 0,75 t ma
non superiore a 3,5 t; 
    - categoria O 3: rimorchi con massa massima superiore a 3,5 t  ma
non superiore a 10 t; 
    - categoria O 4: rimorchi con massa massima superiore a 10 t. 
(4) ((92)) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 16 dicembre 1999, n. 494 ha disposto (con l'art. 11, comma 1)
che: 
    - "Fino al 30 giugno 2001, nel  centro  abitato  dei'  comune  di
Roma,  le  sanzioni  amministrative  per   le   infrazioni   previste
dall'articolo 146, comma 3, del decreto legislativo 30  aprile  1992,
n. 285, e successive modificazioni, nonche', per quelle inerenti alla
fermata,  alla  sosta  e  all'accesso  ai  settori  interdetti   alla
circolazione, commesse dai conducenti degli  autoveicoli  pubblici  e
privati di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie  M2  e
M3, dello stesso decreto legislativo n. 285 del  1992,  sono  elevate
del 500 per cento  rispetto  a  quelle  vigenti;  per  le  infrazioni
concernenti la fermata e la sosta e' disposto il blocco del  veicolo,
sino al pagamento della sanzione irrogata." 
    -  "Nelle  ipotesi  previste  dall'articolo  146,  comma   3,   e
dall'articolo 159 comma 1, del citato decreto legislativo n. 285  del
1992, e successive modificazioni, ed in caso di  accesso  ai  settori
interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui
al presente articolo e sempre limitatamente alle infrazioni  commesse
dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui al  citato
articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2  e  M3,  del  predetto
decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  si  applica  la   sanzione
accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e
218 del medesimo  decreto  legislativo  secondo  le  procedure  dallo
stesso previste, per un periodo da quindici giorni a due mesi." 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art.  28,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad  eccezione  di  quelle  contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B,  BE,  C,
CE, D, DE, KA e KB". 
                              Art. 48. 
                          Veicoli a braccia 
 
  1. I veicoli a braccia sono quelli: 
    a) spinti o trainati dall'uomo a piedi; 
    b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente. 
((4)) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 49. 
                     Veicoli a trazione animale 
 
  1. I veicoli a trazione animale sono i veicoli trainati  da  uno  o
piu' animali e si distinguono in: 
    a) veicoli destinati principalmente al trasporto di persone; 
    b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; 
    c) carri agricoli destinati a trasporti per uso  esclusivo  delle
aziende agricole. 
  2. I veicoli a trazione animale muniti di pattini  sono  denominati
slitte. 
((4)) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                               Art. 50 
                             Velocipedi 
 
  ((1. I velocipedi sono  i  veicoli  con  due  ruote  o  piu'  ruote
funzionanti a propulsione  esclusivamente  muscolare,  per  mezzo  di
pedali o di analoghi  dispositivi,  azionati  dalle  persone  che  si
trovano  sul  veicolo;  sono  altresi'  considerati   velocipedi   le
biciclette a pedalata  assistita,  dotate  di  un  motore  ausiliario
elettrico avente potenza nominale continua massima di 0,25 KW la  cui
alimentazione e' progressivamente ridotta ed infine interrotta quando
il veicolo raggiunge i 25 km/h o  prima  se  il  ciclista  smette  di
pedalare)). 
  2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza,  3  m  di
lunghezza e 2,20 m di altezza. 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 51. 
                               Slitte 
 
  1. La circolazione delle slitte e di  tutti  i  veicoli  muniti  di
pattini, a trazione animale, e' ammessa  soltanto  quando  le  strade
sono ricoperte di ghiaccio o neve di spessore sufficiente ad  evitare
il danneggiamento del manto stradale. 
  2. Chiunque circola con slitte in assenza delle condizioni  di  cui
al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di
una somma da lire trentamila a lire centoventimila. 
((4)) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 52. 
                             Ciclomotori 
 
  1. I ciclomotori sono veicoli a motore a due o tre ruote aventi  le
seguenti caratteristiche: 
    a) motore di cilindrata non superiore a 50 cm, se termico; 
    b) capacita' di sviluppare su strada  orizzontale  una  velocita'
fino a ((45 Km/h)); 
    c) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360)). 
 ((2. I ciclomotori a tre  ruote  possono,  per  costruzione,  essere
destinati al trasporto di  merci.  La  massa  e  le  dimensioni  sono
stabilite in adempimento delle direttive comunitarie a riguardo,  con
decreto  del  Ministro  dei  trasporti,   o,   in   alternativa,   in
applicazione delle  corrispondenti  prescrizioni  tecniche  contenute
nelle raccomandazioni o nei regolamenti emanati dall'ufficio  europeo
per le Nazioni Unite - Commissione economica per  l'Europa,  recepiti
dal  Ministero  dei  trasporti,  ove  a  cio'  non  osti  il  diritto
comunitario.)) 
  3. Le caratteristiche ((dei veicoli)) di cui ai commi 1 e 2  devono
risultare per costruzione. Nel regolamento sono stabiliti  i  criteri
per la determinazione delle caratteristiche suindicate e le modalita'
per il controllo delle medesime,  nonche'  le  prescrizioni  tecniche
atte ad evitare l'agevole manomissione degli organi di propulsione. 
  4. Detti veicoli, qualora superino  il  limite  stabilito  per  una
delle caratteristiche indicate nei commi  1  e  2,  sono  considerati
motoveicoli. 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 53. 
                             Motoveicoli 
 
  1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote,
e si distinguono in: 
    a) motocicli: veicoli a  due  ruote  destinati  al  trasporto  di
persone, in numero non superiore a due compreso il conducente; 
    b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello
del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria; 
    c) motoveicoli per  trasporto  promiscuo:  veicoli  a  tre  ruote
destinati al trasporto di persone e  cose,  capaci  di  contenere  al
massimo quattro posti compreso quello del conducente; 
    d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose; 
    e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al  traino  di
semirimorchi ((. Tale classificazione deve essere abbinata  a  quella
di motoarticolato, con  la  definizione  del  tipo  o  dei  tipi  dei
semirimorchi di cui al comma 2, che possono essere abbinati a ciascun
mototrattore;)); 
    f) motoveicoli per  trasporti  specifici:  veicoli  a  tre  ruote
destinati  al  trasporto  di  determinate  cose  o  di   persone   in
particolari   condizioni   e   caratterizzati   dall'essere    muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; 
    g)  motoveicoli  per  uso   speciale:   veicoli   a   tre   ruote
caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente
sugli  stessi;  su  tali  veicoli  e'  consentito  il  trasporto  del
personale e dei materiali  connessi  con  il  ciclo  operativo  delle
attrezzature; 
    h) quadricicli a motore: veicoli a  quattro  ruote  destinati  al
trasporto di cose con al massimo  una  persona  oltre  al  conducente
nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale,  la
cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con  esclusione  della  massa
delle batterie se a  trazione  elettrica,  capaci  di  sviluppare  su
strada  orizzontale  una  velocita'  massima  fino  a  80  km/h.   Le
caratteristiche costruttive sono  stabilite  dal  regolamento.  Detti
veicoli, qualora superino anche uno solo dei  limiti  stabiliti  sono
considerati autoveicoli. 
  2.  Sono,  altresi',  considerati  motoveicoli  i   motoarticolati:
complessi  di  veicoli,  costituiti  da  un  mototrattore  e  da   un
semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere  d),  f)  e
g). 
  3.  Nel  regolamento  sono  elencati  i  tipi  di  motoveicoli   da
immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e  motoveicoli
per uso speciale. 
  4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza,  4,00  m
di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico
di un motoveicolo non puo' eccedere 2,5 t. 
  5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima  di  5
m. 
  6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere
attrezzati con un numero di posti,  per  le  persone  interessate  al
trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente. 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 53. 
                             Motoveicoli 
  1. I motoveicoli sono veicoli a motore, a due, tre o quattro ruote,
e si distinguono in: 
    a) motocicli: veicoli a  due  ruote  destinati  al  trasporto  di
persone, in numero non superiore a due compreso il conducente; ((8)) 
    b) motocarrozzette: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di
persone, capaci di contenere al massimo quattro posti compreso quello
del conducente ed equipaggiati di idonea carrozzeria; 
    c) motoveicoli per  trasporto  promiscuo:  veicoli  a  tre  ruote
destinati al trasporto di persone e  cose,  capaci  di  contenere  al
massimo quattro posti compreso quello del conducente; 
    d) motocarri: veicoli a tre ruote destinati al trasporto di cose;
    e) mototrattori: motoveicoli a tre ruote destinati al  traino  di
    semirimorchi; Tale classificazione deve essere abbinata a  quella
    di motoarticolato, con la definizione del tipo  o  dei  tipi  dei
    semirimorchi di cui al comma 2, che  possono  essere  abbinati  a
    ciascun mototrattore. 
    f) motoveicoli per  trasporti  specifici:  veicoli  a  tre  ruote
destinati  al  trasporto  di  determinate  cose  o  di   persone   in
particolari   condizioni   e   caratterizzati   dall'essere    muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; 
    g)  motoveicoli  per  uso   speciale:   veicoli   a   tre   ruote
caratterizzati da particolari attrezzature installate permanentemente
sugli  stessi;  su  tali  veicoli  e'  consentito  il  trasporto  del
personale e dei materiali  connessi  con  il  ciclo  operativo  delle
attrezzature; 
    h) quadricicli a motore: veicoli a  quattro  ruote  destinati  al
trasporto di cose con al massimo  una  persona  oltre  al  conducente
nella cabina di guida, ai trasporti specifici e per uso speciale,  la
cui massa a vuoto non superi le 0,55 t, con  esclusione  della  massa
delle batterie se a  trazione  elettrica,  capaci  di  sviluppare  su
strada  orizzontale  una  velocita'  massima  fino  a  80  km/h.   Le
caratteristiche costruttive sono  stabilite  dal  regolamento.  Detti
veicoli, qualora superino anche uno solo dei  limiti  stabiliti  sono
considerati autoveicoli. 
  2.  Sono,  altresi',  considerati  motoveicoli  i   motoarticolati:
complessi  di  veicoli,  costituiti  da  un  mototrattore  e  da   un
semirimorchio, destinati al trasporto di cui alle lettere  d),  f)  e
g). 
  3.  Nel  regolamento  sono  elencati  i  tipi  di  motoveicoli   da
immatricolare come motoveicoli per trasporti specifici e  motoveicoli
per uso speciale. 
  4. I motoveicoli non possono superare 1,60 m di larghezza,  4,00  m
di lunghezza e 2,50 m di altezza. La massa complessiva a pieno carico
di un motoveicolo non puo' eccedere 2,5 t. 
  5. I motoarticolati possono raggiungere la lunghezza massima  di  5
m. 
  6. I motoveicoli di cui alle lettere d), e), f) e g) possono essere
attrezzati con un numero di posti,  per  le  persone  interessate  al
trasporto, non superiore a due, compreso quello del conducente. (6) 
    
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AGGIORNAMENTO (6)
Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1° ottobre 1993.
---------------

    
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.l. 30 agosto 1993, n. 331 nel testo introdotto dalla legge  di
conversione 29 ottobre 1993, n. 427 ha disposto che " per l'anno 1993
e' dovuta un'imposta straordinaria erariale sui motocicli di  cui  al
presente articolo 53, di  potenza  pari  o  superiore  a  10  cavalli
fiscali.L'imposta e' dovuta  all'atto  della  prima  immatricolazione
anche se relativa ad autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo
e a motocicli usati provenienti da altro Stato. Ai fini dell'art.  65
del d.l n. 331/1993 convertito con legge n. 427/1993, si  considerano
usati  gli  autoveicoli  ed  i  motocicli,  che  siano   gia'   stati
immatricolati in altro  Stato,  indipendentemente  dalla  sussistenza
delle condizioni previste dall'articolo 38, comma 4, del  decreto  n.
331/1993. L'imposta e' stabilita nella seguente misura: 
a) autovetture e autoveicoli con alimentazione a benzina: 
   1) da 21 a 23 cavalli fiscali lire 5.000.000; 
   2) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 8.000.000 
   3) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 10.000.000; 
   4) oltre 30 cavalli fiscali lire 12.000.000; 
    b) autovetture e autoveicoli con alimentazione a gasolio: 
   1) da 24 a 26 cavalli fiscali lire 5.000.000; 
   2) da 27 a 30 cavalli fiscali lire 8.000.000; 
   3) oltre 30 cavalli fiscali lire 10.000.000; 
    c) motocicli: 
   1) da 10 a 12 cavalli fiscali lire 600.000; 
   2) oltre 12 cavalli fiscali lire 2.000.000. 
L'imposta  straordinaria  non  e'  dovuta  per  le  autovetture,  gli
autoveicoli e i motocicli di lusso di cui al comma  1,  dell'art.  65
del d.l. n. 331/1993 per i quali sia stata corrisposta l'imposta  sul
valore aggiunto nella misura del 38 per cento vigente alla  data  del
31 dicembre 1992. 
L'imposta  deve   essere   corrisposta   all'ufficio   del   registro
territorialmente  competente,  in  base  al  domicilio  fiscale   del
soggetto  nel  cui   interesse   e'   richiesta   l'immatricolazione,
anteriormente alla presentazione della richiesta stessa.  Gli  uffici
della Direzione generale della motorizzazione civile e dei  trasporti
in concessione non possono provvedere sulle richieste ne'  rilasciare
la relativa carta  di  circolazione  senza  che  sia  stata  prodotta
l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta. 
Per le autovetture, nonche' per  gli  autoveicoli  per  il  trasporto
promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica azionati con motore
diesel, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio  1992  al  31
dicembre 1994  ed  approvati  con  i  seguenti  limiti  di  emissione
espressi in grammi/chilometro: CO 2,72 HC x NO  +  0,97,  particolato
0,14, nonche' secondo le altre modalita'  previste  dal  decreto  del
Ministro dell'ambiente 28 dicembre 1991, pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  4  del  7  gennaio  1992,  di
recepimento della direttiva 91/441/CEE (b) , il primo pagamento delle
tasse automobilistiche di cui alla  tariffa  annessa  alla  legge  27
maggio 1959, n. 356,  e  successive  modificazioni  (c)  ,  e  quelli
relativi ai due successivi periodi annuali devono  essere  effettuati
per gli stessi periodi  stabiliti  dal  decreto  del  Ministro  delle
finanze 25 novembre 1985 (d) , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 
284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina.  Per
i periodi  cui  tali  pagamenti  si  riferiscono  non  e'  dovuta  la
soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8  ottobre  1976,
n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre  1976,
n. 786, e successive modificazioni (e) . La sussistenza dei requisiti
tecnici  sopra  indicati  deve  essere  annotata   nella   carta   di
circolazione  del  veicolo;  se  la  carta  di  circolazione  non  e'
rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve
essere effettuata anche nel foglio di  via,  da  esibire  all'ufficio
incaricato della riscossione. Le autovetture nonche' gli  autoveicoli
per il trasporto promiscuo di persone e di cose  muniti  di  impianto
che consente la circolazione mediante l'alimentazione del motore  con
gas di petrolio liquefatto  nonche'  con  gas  metano,  con  data  di
iscrizione sulla  carta  di  circolazione  del  veicolo  che  attesti
l'avvenuto collaudo dell'impianto stesso in una data compresa tra  il
2 maggio 1993 ed  il  31  dicembre  1994,  sono  esenti  dalla  tassa
speciale di cui alla legge 21  luglio  1984,  n.  362,  e  successive
modificazioni (f), per i primi tre periodi annuali di pagamento delle
tasse automobilistiche, nonche' per eventuali  periodi  per  i  quali
siano dovuti pagamenti integrativi. Per  i  periodi  di  esonero  dal
pagamento della tassa speciale, la tassa automobilistica deve  essere
corrisposta per gli stessi periodi fissi stabiliti per corrispondenti
veicoli alimentati esclusivamente a benzina. 
                              Art. 54. 
                             Autoveicoli 
 
  1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro  ruote,
esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: 
    a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
al massimo nove posti, compreso quello del conducente; 
    b)  autobus:  veicoli   destinati   al   trasporto   di   persone
equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del conducente; 
    c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una  massa
complessiva a pieno carico non superiore  a  3,5  t  o  4,5  t  se  a
trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone  e
di cose e capaci di contenere al massimo nove posti  compreso  quello
del conducente; 
    d) autocarri: veicoli destinati al  trasporto  di  cose  e  delle
persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; 
    e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al  traino
di rimorchi o semirimorchi; 
    f) autoveicoli per  trasporti  specifici:  veicoli  destinati  al
trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni,
caratterizzati  dall'essere  muniti   permanentemente   di   speciali
attrezzature relative a tale scopo; 
    g)  autoveicoli  per   uso   speciale:   veicoli   caratterizzati
dall'essere  muniti  permanentemente  di  speciali   attrezzature   e
destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su  tali  veicoli  e'
consentito il trasporto del personale e dei  materiali  connessi  col
ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse  alla
destinazione d'uso delle attrezzature stesse; 
    h) autotreni: complessi  di  veicoli  costituiti  da  due  unita'
distinte, agganciate, delle quali una motrice.  Ai  soli  fini  della
applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unita'
gli  autotreni  caratterizzati  in  modo  permanente  da  particolari
attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In
ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di  cui  all'art.
61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale; 
    i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore
e da un semirimorchio; 
    l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati
tra loro da  una  sezione  snodata.  Su  questi  tipi  di  veicoli  i
compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi
sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera  circolazione
dei  viaggiatori  tra  i  tronconi  rigidi.  La  connessione   e   la
disgiunzione delle due parti possono essere  effettuate  soltanto  in
officina; 
    m)  autocaravan:  veicoli  aventi  una  speciale  carrozzeria  ed
attrezzati  permanentemente  per  essere  adibiti  al   trasporto   e
all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. 
   n) mezzi  d'opera:  veicoli  o  complessi  di  veicoli  dotati  di
particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di
impiego  o  di  risulta   dell'attivita'   edilizia,   stradale,   di
escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero  che  completano,
durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per  la
costruzione edilizia; tali veicoli o  complessi  di  veicoli  possono
essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa  stabiliti
nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8,  e
comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I
mezzi d'opera devono essere, altresi', idonei allo specifico  impiego
nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada. 
  2. Nel  regolamento  sono  elencati,  in  relazione  alle  speciali
attrezzature  di  cui  sono  muniti,  i  tipi   di   autoveicoli   da
immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli
per usi speciali. 
((4)) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 54. 
                             Autoveicoli 
  1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro  ruote,
esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: 
    a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi
al massimo nove posti, compreso quello del conducente; ((8)) 
    b)  autobus:  veicoli   destinati   al   trasporto   di   persone
equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del conducente; 
    c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi una  massa
complessiva a pieno carico non superiore  a  3,5  t  o  4,5  t  se  a
trazione elettrica o a batteria, destinati al trasporto di persone  e
di cose e capaci di contenere al massimo nove posti  compreso  quello
del conducente; ((8)) 
    d) autocarri: veicoli destinati al  trasporto  di  cose  e  delle
persone addette all'uso o al trasporto delle cose stesse; 
    e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente al  traino
di rimorchi o semirimorchi; 
    f) autoveicoli per  trasporti  specifici:  veicoli  destinati  al
trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni,
caratterizzati  dall'essere  muniti   permanentemente   di   speciali
attrezzature relative a tale scopo; 
    g)  autoveicoli  per   uso   speciale:   veicoli   caratterizzati
dall'essere  muniti  permanentemente  di  speciali   attrezzature   e
destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su  tali  veicoli  e'
consentito il trasporto del personale e dei  materiali  connessi  col
ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse  alla
destinazione d'uso delle attrezzature stesse; 
    h) autotreni: complessi  di  veicoli  costituiti  da  due  unita'
distinte, agganciate, delle quali una motrice.  Ai  soli  fini  della
applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2, costituiscono un'unica unita'
gli  autotreni  caratterizzati  in  modo  permanente  da  particolari
attrezzature per il trasporto di cose determinate nel regolamento. In
ogni caso se vengono superate le dimensioni massime di  cui  all'art.
61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale; 
    i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da un trattore
e da un semirimorchio; 
    l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi collegati
tra loro da  una  sezione  snodata.  Su  questi  tipi  di  veicoli  i
compartimenti viaggiatori situati in ciascuno dei due tronconi rigidi
sono comunicanti. La sezione snodata permette la libera  circolazione
dei  viaggiatori  tra  i  tronconi  rigidi.  La  connessione   e   la
disgiunzione delle due parti possono essere  effettuate  soltanto  in
officina; 
    m)  autocaravan:  veicoli  aventi  una  speciale  carrozzeria  ed
attrezzati  permanentemente  per  essere  adibiti  al   trasporto   e
all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. 
   n) mezzi  d'opera:  veicoli  o  complessi  di  veicoli  dotati  di
particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di materiali di
impiego  o  di  risulta   dell'attivita'   edilizia,   stradale,   di
escavazione mineraria e materiali assimilati ovvero  che  completano,
durante la marcia, il ciclo produttivo di specifici materiali per  la
costruzione edilizia; tali veicoli o  complessi  di  veicoli  possono
essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa  stabiliti
nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui all'art. 10, comma 8,  e
comunque nel rispetto dei limiti dimensionali fissati nell'art. 61. I
mezzi d'opera devono essere, altresi', idonei allo specifico  impiego
nei cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori strada. 
  2. Nel  regolamento  sono  elencati,  in  relazione  alle  speciali
attrezzature  di  cui  sono  muniti,  i  tipi   di   autoveicoli   da
immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli
per usi speciali. (6) 
    
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AGGIORNAMENTO (6)
Il  D.lgs.  28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art. 1, comma
1)  che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs. si
applicano dal 1° ottobre 1993.
---------------

    
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.l. 30 agosto 1993, n. 331 nel testo introdotto dalla legge  di
conversione 29 ottobre 1993, n. 427, ha disposto che per l'anno  1993
e' dovuta una imposta straordinaria erariale sulle autovetture e  gli
autoveicoli per trasporto promiscuo di cui al presente  articolo  54,
comma 1, lettere a) e c), con  alimentazione  a  benzina  di  potenza
superiore a 20 cavalli fiscali  o  con  alimentazione  a  gasolio  di
potenza superiore a 23 cavalli fiscali. L'imposta e' dovuta  all'atto
della  prima  immatricolazione  anche  se  relativa  ad  autovetture,
autoveicoli per trasporto promiscuo e a motocicli  usati  provenienti
da altro Stato. 
                              Art. 55. 
                             Filoveicoli 
 
  1. I filoveicoli sono veicoli a motore elettrico non  vincolati  da
rotaie e collegati a una linea aerea di contatto per l'alimentazione; 
sono consentite la installazione a bordo di un motore  ausiliario  di
trazione, non necessariamente elettrico, e l'alimentazione dei motori
da una sorgente ausiliaria di energia elettrica. 
  2. I filoveicoli possono essere distinti,  compatibilmente  con  le
loro caratteristiche, nelle categorie previste dall'art. 54  per  gli
autoveicoli. 
((4)) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 56. 
                              Rimorchi 
 
  1. ((Ad eccezione di quanto stabilito dal comma 1, lettera e) e dal
comma 2 dell'articolo 53,)) I rimorchi sono veicoli destinati ad 
essere trainati dagli autoveicoli di cui al comma 1 dell'art. 54 e 
  dai  filoveicoli  di  cui  all'art.  55,   con   esclusione   degli
autosnodati. 2. I rimorchi si distinguono in: 
    a) rimorchi per trasporto di persone, limitatamente  ai  rimorchi
con almeno due assi ed ai semirimorchi; 
    b) rimorchi per trasporto di cose; 
    c) rimorchi per  trasporti  specifici,  caratterizzati  ai  sensi
della lettera f) dell'art. 54; 
    d) rimorchi  ad  uso  speciale,  caratterizzati  ai  sensi  delle
lettere g) e h) dell'art. 54; 
    e) caravan: rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non
superiore ad un metro, aventi speciale carrozzeria ed attrezzati  per
essere adibiti ad alloggio esclusivamente a veicolo fermo; 
    f) rimorchi per trasporto di attrezzature turistiche e  sportive:
rimorchi ad un asse o a due assi posti a distanza non superiore ad un
metro,  muniti  di  specifica  attrezzatura  atta  al  trasporto   di
attrezzature turistiche e sportive, quali  imbarcazioni,  alianti  od
altre. 
  3. I semirimorchi sono veicoli costruiti in modo tale che una parte
di essi si sovrapponga all'unita' motrice e che  una  parte  notevole
della sua massa o del suo carico sia sopportata da detta motrice. 
  4. I carrelli appendice a  non  piu'  di  due  ruote  destinati  al
trasporto di bagagli, attrezzi e simili, e trainabili da  autoveicoli
di cui all'art. 54, comma 1, esclusi quelli  indicati  nelle  lettere
h), i) ed l), si  considerano  parti  integranti  di  questi  purche'
rientranti nei limiti di sagoma e di massa previsti dagli articoli 61
e 62 ((e dal regolamento)). 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                               Art. 57 
                          Macchine agricole 
 
  1. Le macchine agricole sono macchine a ruote o a cingoli destinate
ad essere impiegate nelle attivita' agricole e forestali  e  possono,
in quanto veicoli, circolare su strada per il proprio trasferimento e
per il trasporto per conto delle  aziende  agricole  e  forestali  di
prodotti agricoli e sostanze di uso agrario, nonche' di addetti  alle
lavorazioni; pospossono,  altresi',  portare  attrezzature  destinate
alla esecuzione di  dette  attivita'.  ((E'  consentito  l'uso  delle
macchine agricole nelle  operazioni  di  manutenzione  e  tutela  del
territorio.)) 
  2. Ai fini della circolazione su strada  le  macchine  agricole  si
distinguono in: 
a) SEMOVENTI: 
   1) trattrici agricole: macchine a motore  con  o  senza  piano  di
carico munite di almeno due assi, prevalentemente atte alla trazione,
concepite per tirare, spingere, portare prodotti agricoli e  sostanze
di uso agrario, nonche' azionare determinati strumenti, eventualmente
equipaggiate con attrezzature portate o  semiportate  da  considerare
parte integrante della trattrice agricola; 
   2) macchine agricole operatrici a due o piu' assi: macchine munite
o predisposte per  l'applicazione  di  speciali  apparecchiature  per
l'esecuzione di operazioni agricole; 
   3) macchine agricole operatrici ad un asse: macchine guidabili  da
conducente a terra, che  possono  essere  equipaggiate  con  carrello
separabile destinato esclusivamente al trasporto del  conducente.  La
massa complessiva non puo' superare 0,7 t compreso il conducente; 
b) TRAINATE: 
   1) macchine agricole  operatrici:  macchine  per  l'esecuzione  di
operazioni agricole e per il trasporto di attrezzature e di accessori
funzionali per le  lavorazioni  meccanico-agrarie,  trainabili  dalle
macchine agricole semoventi  ad  eccezione  di  quelle  di  cui  alla
lettera a), numero 3); 
   2) rimorchi agricoli: veicoli destinati  al  carico  e  trainabili
dalle trattrici agricole;  possono  eventualmente  essere  muniti  di
apparecchiature  per   lavorazioni   agricole;   qualora   la   massa
complessiva  a  pieno  carico  non  sia  superiore  a  1,5  t,   sono
considerati parte integrante della trattrice traente. 
  3. Ai fini della  circolazione  su  strada,  le  macchine  agricole
semoventi a ruote pneumatiche o  a  sistema  equivalente  non  devono
essere atte a superare, su strada orizzontale,  la  velocita'  di  40
km/h; le macchine agricole a ruote metalliche, semi pneumatiche  o  a
cingoli  metallici,  purche'  muniti  di  sovrapattini,  nonche'   le
macchine  agricole  operatrici  ad  un  asse  con  carrello  per   il
conducente non devono essere atte a superare, su strada  orizzontale,
la velocita' di 15 km/h. 
  4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1 e 2, e  di
cui alla lettera b), numero  1,  possono  essere  attrezzate  con  un
numero di posti per gli addetti non superiore a tre, compreso  quello
del conducente; i rimorchi agricoli possono  essere  adibiti  per  il
trasporto  esclusivo  degli  addetti,  purche'   muniti   di   idonea
attrezzatura non permanente. 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 58. 
                         Macchine operatrici 
 
  1. Le macchine operatrici sono macchine  semoventi  o  trainate,  a
ruote o a cingoli, destinate ad operare su  strada  o  nei  cantieri,
equipaggiate, eventualmente, con  speciali  attrezzature.  In  quanto
veicoli possono circolare su strada per il  proprio  trasferimento  e
per lo spostamento di cose connesse  con  il  ciclo  operativo  della
macchina stessa o  del  cantiere,  nei  limiti  e  con  le  modalita'
stabilite dal regolamento di esecuzione. 
  2. Ai fini della circolazione su strada le macchine  operatrici  si
distinguono in: 
    a) macchine impiegate per la costruzione  e  la  manutenzione  di
opere civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino  del
traffico; 
    b)  macchine   sgombraneve,   spartineve   o   ausiliarie   quali
spanditrici di sabbia e simili; 
    c) carrelli: veicoli destinati alla movimentazione di cose. 
  3.  Le  macchine  operatrici  semoventi,  in  relazione  alle  loro
caratteristiche, possono essere attrezzate con un  numero  di  posti,
per gli addetti, non superiore a tre, compreso quello del conducente. 
  4. Ai fini della circolazione su strada le macchine operatrici  non
devono essere atte a superare, su strada orizzontale, la velocita' di
40 km/h; le macchine operatrici semoventi a ruote non pneumatiche o a
cingoli non devono essere atte a superare, su strada orizzontale,  la
velocita' di 15 km/h. 
((4)) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                               Art. 59 
                Veicoli con caratteristiche atipiche 
 
  1. Sono considerati atipici i  veicoli  ((...))  che  per  le  loro
specifiche caratteristiche non  rientrano  fra  quelli  definiti  nel
presente capo. 
  2. Il Ministro  dei  trasporti,  sentiti  i  Ministri  interessati,
stabilisce, con proprio decreto: 
    a) la categoria, fra quelle individuate nel presente  capo,  alla
quale i veicoli  atipici  devono  essere  assimilati  ai  fini  della
circolazione e della guida; 
    b)  i  requisiti  tecnici  di  idoneita'  alla  circolazione  dei
medesimi veicoli individuandoli,  con  criteri  di  equivalenza,  fra
quelli previsti per una o piu' delle categorie succitate. 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 60. 
Motoveicoli  e  autoveicoli  d'epoca  e  di   interesse   storico   e
                           collezionistico 
 
  1. Sono considerati appartenenti  alla  categoria  di  veicoli  con
caratteristiche atipiche i motoveicoli  e  gli  autoveicoli  d'epoca,
nonche' i motoveicoli  e  gli  autoveicoli  di  interesse  storico  e
collezionistico. 
  2. Rientrano nella categoria dei veicoli d'epoca  i  motoveicoli  e
gli autoveicoli cancellati dal P.R.A.  perche'  destinati  alla  loro
conservazione in musei o locali pubblici e  privati,  ai  fini  della
salvaguardia delle  originarie  caratteristiche  tecniche  specifiche
della casa costruttrice, e che non siano adeguati nei requisiti,  nei
dispositivi  e  negli  equipaggiamenti  alle   vigenti   prescrizioni
stabilite per  l'ammissione  alla  circolazione.  Tali  veicoli  sono
iscritti in apposito elenco presso il Centro storico del Dipartimento
per i trasporti terrestri. 
  3. I veicoli d'epoca sono soggetti alle seguenti disposizioni: 
    a) la  loro  circolazione  puo'  essere  consentita  soltanto  in
occasione  di   apposite   manifestazioni   o   raduni   autorizzati,
limitatamente  all'ambito  della  localita'  e  degli  itinerari   di
svolgimento delle manifestazioni o raduni. All'uopo  i  veicoli,  per
poter  circolare,  devono  essere  provvisti   di   una   particolare
autorizzazione rilasciata dal competente ufficio del Dipartimento per
i  trasporti  terrestri  nella  cui  circoscrizione  e'  compresa  la
localita' sede della manifestazione o del  raduno  ed  al  quale  sia
stato preventivamente presentato, da parte  dell'ente  organizzatore,
l'elenco   particolareggiato   dei   veicoli   partecipanti.    Nella
autorizzazione sono indicati la validita' della  stessa,  i  percorsi
stabiliti  e  la  velocita'  massima  consentita  in  relazione  alla
garanzia di sicurezza offerta dal tipo di veicolo; 
    b) il  trasferimento  di  proprieta'  degli  stessi  deve  essere
comunicato  alla  Dipartimento  per  i   trasporti   terrestri,   per
l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 2. 
 ((4. Rientrano nella categoria  dei  motoveicoli  e  autoveicoli  di
interesse storico e  collezionistico  tutti  quelli  di  cui  risulti
l'iscrizione in uno  dei  seguenti  registri:  ASI,  Storico  Lancia,
Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI)). 
  5.  I  veicoli  di  interesse  storico  o  collezionistico  possono
circolare sulle strade purche' posseggano i  requisiti  previsti  per
questo tipo di veicoli, determinati dal regolamento (( . . . )). 
  6. Chiunque circola  con  veicoli  d'epoca  senza  l'autorizzazione
prevista dal comma 3, ovvero con veicoli di cui al comma 5 sprovvisti
dei requisiti previsti per questo tipo di veicoli dal regolamento, e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire centomila a lire quattrocentomila se si tratta di autoveicoli, o
da  lire  cinquantamila  a  lire  duecentomila  se   si   tratta   di
motoveicoli. 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 61. 
                            Sagoma limite 
 
  1. Fatto salvo quanto disposto nell'art. 10 e nei commi  successivi
del presente articolo, ogni veicolo compreso il suo carico deve 
avere: 
    a) larghezza massima non eccedente 2,55 m ; nel computo  di  tale
larghezza non sono comprese le sporgenze dovute ai retrovisori, 
purche' mobili; 
    b) altezza massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus
destinati a servizi pubblici di linea urbani e  suburbani  circolanti
su itinerari prestabiliti e' consentito che tale altezza sia di 4,30 
m; 
    c) lunghezza totale, compresi gli organi di traino, non eccedente
12 m, con l'esclusione dei semirimorchi, per i veicoli  isolati.  Nel
computo della suddetta lunghezza non sono considerati  i  retrovisori
purche' mobili . Gli autobus da noleggio da gran turismo e  di  linea
possono essere dotati di strutture portasci o portabagagli  applicate
posteriormente a sbalzo, in deroga alla  predetta  lunghezza  massima
secondo  direttive  stabilite  con  decreto  del  ((Ministero   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri)). 
  2. Gli autoarticolati e gli  autosnodati  non  devono  eccedere  la
lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 16,50  m,  sempre
che siano rispettati gli altri limiti stabiliti nel regolamento;  gli
autosnodati  e  filosnodati  adibiti  a  servizio  di  linea  per  il
trasporto di persone destinati a  percorrere  itinerari  prestabiliti
possono raggiungere la lunghezza massima di 18  m;  gli  autotreni  e
filotreni non devono eccedere la lunghezza  massima  di  18,75  m  in
conformita' alle prescrizioni tecniche stabilite dal ((Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti)). 
  3. Le caratteristiche costruttive e funzionali delle autocaravan  e
dei caravan sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. 
  4.  La  larghezza  massima  dei  veicoli  per  trasporto  di  merci
deperibili  in  regime  di   temperatura   controllata   (ATP)   puo'
raggiungere il valore di 2,60  m,  escluse  le  sporgenze  dovute  ai
retrovisori, purche' mobili. 
  5. Ai fini  della  inscrivibilita'  in  curva  dei  veicoli  e  dei
complessi di veicoli, il  regolamento  stabilisce  le  condizioni  da
soddisfare e le modalita' di controllo. 
  6. I veicoli che per specifiche esigenze  funzionali  superano,  da
soli o compreso il loro carico, i  limiti  di  sagoma  stabiliti  nei
precedenti  commi  possono  essere  ammessi  alla  circolazione  come
veicoli o trasporti eccezionali se rispondenti  alle  apposite  norme
contenute nel regolamento. 
  7. Chiunque circola con un veicolo o con un  complesso  di  veicoli
compreso il carico che  supera  i  limiti  di  sagoma  stabiliti  dal
presente  articolo,  salvo  che  lo  stesso   costituisca   trasporto
eccezionale, e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da  lire  cinquecentomila  a  lire  duemilioni.  Per  la
prosecuzione del  viaggio  si  applicano  le  disposizioni  contenute
nell'articolo 164, comma 9. 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 62. 
                            Massa limite 
 
  1. La massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo,  salvo
quanto disposto nell'art. 10 e nei commi 2, 3, 4, 5 e 6 del  presente
articolo, costituita dalla massa del veiocolo  stesso  in  ordine  di
marcia e da quella del suo carico,  non  puo'  eccedere  5  t  per  i
veiocli ad un asse, 8 t per quelli a due assi e 10 t. per quelli a  3
o piu' assi. 
  2. Con  esclusione  dei  semirimorchi,  per  i  rmorchi  muniti  di
pneumatici tali che il carico unitario medio trasmesso  all'aerea  di
impronta sulla strada non sia  superiore  a  8  da  N/cm2,  la  massa
complessiva a pieno carico non puo' eccedere 6 t se ad un  asse,  con
esclusione dell'unita' posteriore dell'autosnodato, 22  t  se  a  due
assi e 26 t se tre o piu' assi. 
  3. Salvo quanto diversamente previsto dall'art. 104, per i  veicoli
a motore isolati muniti di pneumatici, tali che  il  carico  unitario
medio trasmesso all'area di impronta sulla strada non sia superiore a
8 daN/cm2 e quando, se trattasi di  veicoli  a  3  o  piu'  assi,  la
distanza fra due assi contigui non sia inferiore ad  1  m,  la  massa
complessiva a pieno carico del veicolo isolato non puo' eccedere 18 t
se si tratta di veicoli a due assi e 25 t se si tratta di  veicoli  a
tre o piu' assi; 26 t e 32 t rispettivamente, se si tratta di veicoli
a tre o quattro assi quando l'asse motore  e'  munito  di  pneumatici
accoppiati  e  di   sospensione   penumatiche   ovvero   riconosciute
equivalenti dal Ministero dei trasporti. Qualora si tratti di autobus
o filobus a 2 assi destinati a servizi pubblici  di  linea  urbani  e
suburbani la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19
t. 
  4. Nel rispetto delle condizioni prescritte nei commi 2, 3 e 6,  la
massa complessiva di un autotreno a tre assi non puo' superare 30  t,
quella di un autotreno, di un autoarticolato o di un autosnodato  non
puo' superare 40 t se a quattro assi e 44 t se a cinque o piu' assi. 
  5. Qualunque sia il tipo di veicolo, la  massa  gravente  sull'asse
puo' caricato non deve eccedere 12 t. 
  6. In corrispondenza di due assi contigui la somma delle masse  non
deve superare 12 t, se la distanza assiale e' inferiore a  1  m;  nel
caso in cui la distanza assiale  sia  pari  o  superiore  a  1  m  ed
inferiore a 1,3 m, il limite non puo' superare 16 t; nel caso in  cui
la distanza sia pari o superiore a 1,3 m ed inferiore  a  2  m,  tale
limite non puo' eccedere 20 t. 
  7. Chiunque circola con un veicolo che supera compreso  il  carico,
salvo quanto disposto dall'art. 167, i limiti di massa stabiliti  dal
presente  articolo  e  dal  regolamento  e'  soggetto  alle  sanzioni
previste dall'art. 10. 
 ((7-bis. Il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
proprio decreto, stabilisce i criteri e le  modalita'  con  cui,  nel
rispetto  della  normativa   comunitaria   in   materia   di   tutela
dell'ambiente, sicurezza  stradale  e  caratteristiche  tecniche  dei
veicoli che circolano su strada, per i  veicoli  ad  alimentazione  a
metano, GPL, elettrica e ibrida si puo' applicare una riduzione della
massa a vuoto, pari, nel caso dei veicoli ad alimentazione  esclusiva
o doppia con gas metano o GPL, alla massa delle bombole di gas metano
o  GPL  e  dei  relativi  accessori  e,  nel  caso  dei  veicoli   ad
alimentazione elettrica o ibrida, alla massa degli accumulatori e dei
loro  accessori,  definendo  altresi'  le  modifiche  alle  procedure
relative  alle   verifiche   tecniche   di   omologazione   derivanti
dall'applicazione del presente comma. In ogni caso  la  riduzione  di
massa a vuoto di cui al presente comma non puo'  superare  il  valore
minimo tra il 10 per cento della massa complessiva a pieno carico del
veicolo e una tonnellata. La riduzione si applica soltanto  nel  caso
in  cui  il  veicolo  sia  dotato  di  controllo  elettronico   della
stabilita')). ((91)) 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
------------------- 
AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art.  2,  comma  3)
che "Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  di
cui al comma 7-bis dell'articolo 62 del decreto  legislativo  n.  285
del 1992, introdotto dal comma 2 del presente articolo,  e'  adottato
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge". 
                              Art. 63. 
                           Traino veicoli 
 
  1. Nessun veicolo puo' trainare o essere trainato  da  piu'  di  un
veicolo, salvo che cio' risulti necessario  per  l'effettuazione  dei
trasporti eccezionali di cui all'art.  10  e  salvo  quanto  disposto
dall'art. 105. 
  2. Un autoveicolo puo' trainare un veicolo che non sia rimorchio se
questo non e' piu' atto a circolare per  avaria  o  per  mancanza  di
organi  essenziali,  ovvero  nei  casi  previsti  dall'art.  159.  La
solidita' dell'attacco, le modalita' del traino,  la  condotta  e  le
cautele di guida devono rispondere alle esigenze di  sicurezza  della
circolazione. 
  3. Salvo quanto indicato nel comma 2, il  Ministero  dei  trasporti
puo' autorizzare, per speciali esigenze, il traino con autoveicoli di
veicoli non considerati rimorchi. 
  4. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per  la  determinazione
della massa limite rimorchiabile, nonche' le  modalita'  e  procedure
per l'agganciamento. 
  5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
centomila a lire quattrocentomila. 
((4)) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 

Capo II
DEI VEICOLI A TRAZIONE ANIMALE, SLITTE E VELOCIPEDI

                              Art. 64. 
Dispositivi di frenatura dei  veicoli  a  trazione  animale  e  delle
                               slitte 
 
  1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di
un dispositivo di frenatura efficace e  disposto  in  modo  da  poter
essere in qualunque occasione facilmente e rapidamente manovrato. 
  2.  Sono  vietati  i  dispositivi   di   frenatura   che   agiscono
direttamente sul manto stradale. 
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e dell'art.
69 e' soggetto alla sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. 
((4)) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 65. 
Dispositivi di segnalazione visiva dei veicoli a trazione  animale  e
                            delle slitte 
 
  1. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, comma 1, i  veicoli
a trazione animale e le slitte devono  esser  muniti  di  due  fanali
anteriori che  emettano  in  avanti  luce  bianca  e  di  due  fanali
posteriori che emettano all'indietro luce rossa,  disposti  sui  lati
del veicolo. Devono,  altresi',  essere  muniti  di  due  catadiottri
bianchi anteriormente, due catadiottri rossi posteriormente e  di  un
catadiottro arancione su ciascun lato. 
  2. I veicoli di cui al comma 1 devono essere dotati di  un  segnale
mobile di pericolo. 
  3. Chiunque circola con un veicolo a trazione  animale  o  con  una
slitta non provvisti di dispositivi di segnalazione visiva, nei  casi
in cui l'uso dei medesimi e' prescritto, ovvero con  dispositivi  non
conformi  alle  disposizioni  stabilite  nel  presente   articolo   e
nell'art. 69, e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. 
((4)) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 66. 
                        Cerchioni alle ruote 
 
  1. I veicoli a trazione  animale,  di  massa  complessiva  a  pieno
carico sino a 6 t, possono  essere  muniti  di  cerchioni  metallici,
sempre che tale massa non superi 0,15 volte la somma della  larghezza
dei cerchioni, espressa in centimetri. In ogni altro caso  i  veicoli
devono essere muniti di ruote gommate. 
  2. La larghezza di ciascun cerchione non puo' essere mai  inferiore
a 50 mm; i bordi del cerchione a contatto della strada devono  essere
arrotondati con raggio non  inferiore  allo  spessore  del  cerchione
metallico; nella determinazione della larghezza si  tiene  conto  dei
raccordi nella misura massima di 5 mm per parte. 
  3. La superficie di rotolamento della ruota deve essere  cilindrica
senza spigoli, sporgenze o discontinuita'. 
  4. I comuni accertano la larghezza dei cerchioni e  determinano  la
massa complessiva a  pieno  carico  consentita  per  ogni  veicolo  a
trazione animale destinato a trasporto di cose. 
  5.  Chiunque  circola  con  un  veicolo  a  trazione  animale   non
rispondente ai requisiti stabiliti dal presente articolo  ((...))  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire cinquantamila a lire duecentomila. 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 67. 
        Targhe dei veicoli a trazione animale e delle slitte 
 
  1. I veicoli a trazione animale e le slitte devono essere muniti di
una targa contenente le indicazioni del proprietario, del  comune  di
residenza, della categoria di appartenenza, del numero  di  matricola
e, per quelli destinati al trasporto di cose, della massa complessiva 
a pieno carico, nonche' della larghezza dei cerchioni. 
  2. La targa deve essere rinnovata solo  quando  occorre  modificare
alcuna delle indicazioni prescritte o quando le indicazioni stesse 
non siano piu' chiaramente leggibili. 
  3. La fornitura  delle  targhe  e'  riservata  ai  comuni,  che  le
consegnano agli interessati complete delle indicazioni stabilite  dal
comma 1. Il modello delle targhe  e'  indicato  nel  regolamento.  Il
prezzo che l'interessato corrispondera' al comune e' stabilito con 
decreto del ((Ministro delle infrastrutture e dei trasporti)). 
  4. I veicoli a trazione animale e le slitte sono immatricolati in 
apposito registro del comune di residenza del proprietario. 
  5. Chiunque circola con un veicolo a trazione  animale  o  con  una
slitta  non  munito  della  targa   prescritta,   ovvero   viola   le
disposizioni del comma 2, e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. 
  6. Chiunque abusivamente fabbrica o  vende  targhe  per  veicoli  a
trazione animale o slitte, ovvero usa targhe abusivamente fabbricate,
e' soggetto, ove  il  fatto  non  costituisca  reato,  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire 
quattrocentomila. 
  7. Alle violazioni di cui ai commi  5  e  6  consegue  la  sanzione
amministrativa accessoria della confisca della targa non  rispondente
ai requisiti indicati o abusivamente fabbricata, secondo le norme del 
capo I, sezione II, del titolo VI. 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 68. 
Caratteristiche   costruttive   e   funzionali   e   dispositivi   di
                   equipaggiamento dei velocipedi 
 
  1. I velocipedi devono essere muniti di pneumatici, nonche': 
    a) per la frenatura: di un dispositivo indipendente  per  ciascun
asse che agisca in maniera pronta ed efficace sulle rispettive ruote; 
    b) per le segnalazioni acustiche: di un campanello; 
    c) per le segnalazioni visive: anteriormente di  luci  bianche  o
gialle, posteriormente di luci rosse e di catadiottri rossi; inoltre,
sui pedali devono essere applicati catadiottri gialli ed analoghi 
dispositivi devono essere applicati sui lati. 
  2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1
devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti 
dall'art. 152, comma 1. 
  3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma  1  non
si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni 
sportive. 
  4.  Con  decreto  del  ((Ministro  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti)) sono stabilite le caratteristiche costruttive, funzionali
nonche' le modalita' di omologazione  dei  velocipedi  a  piu'  ruote
simmetriche che consentono il trasporto di altre persone oltre il 
conducente. 
  5. I velocipedi possono essere equipaggiati per il trasporto di  un
bambino, con idonee attrezzature, le cui caratteristiche sono 
stabilite dal regolamento. 
  6. Chiunque circola con un velocipede senza pneumatici o nel  quale
alcuno dei dispositivi di frenatura  o  di  segnalazione  acustica  o
visiva manchi o non sia  conforme  alle  disposizioni  stabilite  nel
presente articolo e  nell'articolo  69,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila a lire 
centoventimila. 
  7. Chiunque circola con un  velocipede  di  cui  al  comma  4,  non
omologato, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
un a somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. 
  8. Chiunque produce o mette in commercio velocipedi  o  i  relativi
dispositivi di equipaggiamento non conformi al tipo omologato, ove ne
sia  richiesta  l'omologazione,  e'  soggetto,  se   il   fatto   non
costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 69. 
Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione e  di  frenatura  dei
      veicoli a trazione animale, delle slitte e dei velocipedi 
 
  1. Nel regolamento sono  stabiliti,  per  i  veicoli  di  cui  agli
articoli 49, 50 e 51, il numero, il colore, le caratteristiche  e  le
modalita' di applicazione dei dispositivi di segnalazione visiva e le
caratteristiche e le modalita' di  applicazione  dei  dispositivi  di
frenatura dei veicoli a trazione animale e dei  velocipedi,  nonche',
limitatamente ai velocipedi, le caratteristiche  dei  dispositivi  di
segnalazione acustica. 
((4)) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 70. 
   Servizio di piazza con veicoli a trazione animale o con slitte 
 
  1. I comuni sono autorizzati a rilasciare licenze per  il  servizio
di piazza con veicoli a trazione animale.  Tale  servizio  si  svolge
nell'area comunale ed i comuni possono determinare i tratti e le zone
in cui  tali  servizi  sono  consentiti  per  interessi  turistici  e
culturali. I veicoli  a  trazione  animale  destinati  a  servizi  di
piazza, oltre alla targa indicata nell'art. 67, devono essere  muniti
di altra targa con  l'indicazione  "servizio  di  piazza".  I  comuni
possono destinare speciali  aree,  delimitate  e  segnalate,  per  lo
stazionamento delle vetture a  trazione  animale  per  i  servizi  di
piazza. 
  2. Il regolamento di esecuzione determina: 
     a) i tipi di vettura a trazione animale con le quali puo' essere
esercitato il servizio di piazza; 
    b) le condizioni ed i requisiti per ottenere  la  licenza  per  i
servizi di piazza con vetture a trazione animale; 
    c) le modalita' per la revisione, che  deve  essere  eseguita  di
regola ogni cinque anni; 
    d) le modalita' per il rilascio delle licenze di cui al comma 1. 
  3. Nelle localita' e nei periodi di  tempo  in  cui  e'  consentito
l'uso delle slitte possono essere destinate  slitte  al  servizio  di
piazza. Si applicano, in quanto compatibili le norme sul servizio  di
piazza a trazione animale. 
  4. Chiunque destina vetture a trazione animale o slitte a  servizio
pubblico o di piazza senza avere  ottenuto  la  relativa  licenza  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire centomila a  lire  quattrocentomila.  Se  la  licenza  e'  stata
ottenuta, ma non ne sono osservate le condizioni, la sanzione e'  del
pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila.  In
tal caso consegue la sanzione amministrativa  accessoria  del  ritiro
della licenza. 
  5. Dalla violazione prevista dal primo periodo del comma 4 consegue
la sanzione accessoria della confisca del veicolo, secondo  le  norme
di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 
((4)) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 

Capo III
VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
Sezione I
Norme costruttive e di equipaggiamento e accertamenti tecnici per la circolazione

                              Art. 71. 
Caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore e  loro
                              rimorchi 
 
  1. Le caratteristiche generali costruttive e funzionali dei veicoli
a motore e loro rimorchi che interessano sia  i  vari  aspetti  della
sicurezza della circolazione sia la protezione dell'ambiente da  ogni
tipo di inquinamento, compresi i sistemi di frenatura, sono soggette 
ad accertamento e sono indicate nel regolamento. 
  2. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di  concerto  con
il ((Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio))  per  gli
aspetti  di  sua  competenza  e  con  gli   altri   Ministri   quando
interessati, stabilisce periodicamente le particolari caratteristiche
costruttive e funzionali cui devono corrispondere i veicoli a  motore
e i rimorchi per trasporti specifici o per uso speciale, nonche' i 
veicoli blindati. 
  3. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, di  concerto  con
gli altri Ministri quando interessati, stabilisce  periodicamente  le
prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche di cui ai commi 1 
e 2, nonche' le modalita' per il loro accertamento. 
  4.  Qualora  i  decreti  di  cui  al  comma  3  si  riferiscano   a
disposizioni  oggetto  di  direttive  comunitarie   le   prescrizioni
tecniche  sono  quelle  contenute  nelle   predette   direttive;   in
alternativa a quanto prescritto nei richiamati decreti, se a cio' non
osta  il  diritto  comunitario,  l'omologazione  e'   effettuata   in
applicazione delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei
regolamenti o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo  per
le Nazioni unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal 
Ministero dei trasporti. 
  5. Con provvedimento del Ministero dei trasporti  -  ((Dipartimento
per i trasporti terrestri)), sono approvate tabelle e norme di 
unificazione riguardanti le materie di propria competenza. 
  6. Chiunque circola con un veicolo a motore o con un rimorchio  non
conformi alle prescrizioni stabilite dal regolamento e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila
a lire quattrocentomila. Se i veicoli e i rimorchi  sono  adibiti  al
trasporto di merci pericolose, la sanzione amministrativa e' da lire 
duecentomila a lire ottocentomila. 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 72. 
 Dispositivi di equipaggiamento dei veicoli a motore e loro rimorchi 
 
  1. I ciclomotori, i motoveicoli e  gli  autoveicoli  devono  essere
equipaggiati con: 
    a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; 
    b) dispositivi silenziatori e  di  scarico  se  hanno  il  motore
termico; 
    c) dispositivi di segnalazione acustica; 
    d) dispositivi retrovisori; 
    e) pneumatici o sistemi equivalenti. 
  2. Gli autoveicoli e i motoveicoli di massa  a  vuoto  superiore  a
0,35 t devono essere muniti del dispositivo per la  retromarcia.  Gli
autoveicoli devono altresi' essere equipaggiati con: 
    a) dispositivi  di  ritenuta  e  dispositivi  di  protezione,  se
trattasi di veicoli predisposti fin dall'origine  con  gli  specifici
punti di attacco, aventi le caratteristiche  indicate,  per  ciascuna
categoria di veicoli, con decreto del Ministro dei trasporti; 
    b) segnale mobile di pericolo di cui all'art. 162; 
    c)  contachilometri  aventi  le  caratteristiche  stabilite   dal
regolamento. 
  2-bis. Durante la circolazione, gli autoveicoli, i  rimorchi  ed  i
semirimorchi adibiti al trasporto di cose, nonche'  classificati  per
uso speciale o per trasporti  speciali  o  per  trasporti  specifici,
immatricolati  in  Italia  con  massa  complessiva  a  pieno   carico
superiore a 3,5 t., devono altresi' essere equipaggiati  con  strisce
posteriori e laterali retroriflettenti. Le  caratteristiche  tecniche
delle strisce retroriflettenti sono definite con decreto del Ministro
delle infrastrutture  e  dei  trasporti,  in  ottemperanza  a  quanto
previsto dal regolamento internazionale ONU/ECE  104.  I  veicoli  di
nuova immatricolazione devono essere equipaggiati con  i  dispositivi
del presente comma dal 1° aprile 2005 ed i  veicoli  in  circolazione
entro il ((31 dicembre 2006)). 
  2-ter. ((Gli autoveicoli, i rimorchi ed i  semirimorchi,  abilitati
al trasporto di cose, di massa complessiva a pieno carico superiore a
7,5 t, sono equipaggiati con dispositivi, di tipo omologato,  atti  a
ridurre la nebulizzazione dell'acqua in caso  di  precipitazioni.  La
prescrizione si applica ai veicoli nuovi immatricolati  in  Italia  a
decorrere dal 1° gennaio 2007.)) Le caratteristiche tecniche di  tali
dispositivi  sono  definite   con   decreto   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti. 
  3. Gli autoveicoli possono essere equipaggiati con  apparecchiature
per il pagamento automatico di pedagi anche  urbani,  oppure  per  la
ricezione di segnali ed informazioni sulle condizioni di  viabilita'.
Possono  altresi'  essere  equipaggiati   con   il   segnale   mobile
plurifunzionale di soccorso,  le  cui  caratteristiche  e  disciplina
d'uso sono stabilite nel regolamento. 
  4. I filoveicoli  devono  essere  equipaggiati  con  i  dispositivi
indicati nei commi 1 e 2 e 3, in quanto applicabili a  tale  tipo  di
veicolo. 
  5. I rimorchi devono essere equipaggiati con i dispositivi indicati
al comma  1,  lettere  a)  ed  e).  I  veicoli  di  cui  al  comma  1
riconosciuti atti al traino di rimorchi ed i rimorchi devono altresi'
essere equipaggiati con idonei dispositivi di agganciamento. 
  6. Il Ministro dei trasporti, sentito il Ministro dell'interno, con
propri decreti stabilisce i dispositivi supplementari di cui devono o
possono essere equipaggiati i veicoli indicati nei commi  1  e  5  in
relazione  alla  loro  particolare  destinazione  o  uso,  ovvero  in
dipendenza di particolari norme di comportamento. 
  7. Il Ministro dei trasporti, con propri decreti, stabilisce  norme
specifiche sui dispositivi di equipaggiamento dei  veicoli  destinati
ad essere condotti dagli invalidi ovvero al loro trasporto. 
  8. I dispositivi di  cui  ai  commi  precedenti  sono  soggetti  ad
omologazione da parte del Ministero dei trasporti - Dipartimento  per
i trasporti terrestri, secondo modalita' stabilite  con  decreti  del
Ministro dei trasporti, salvo quanto previsto  nell'art.  162.  Negli
stessi decreti e' indicata la documentazione che  l'interessato  deve
esibire a corredo della domanda di omologazione. 
  9. Nei decreti di cui al comma 8 sono  altresi'  stabilite,  per  i
dispositivi indicati nei precedenti commi, le  prescrizioni  tecniche
relative al numero, alle caratteristiche costruttive e  funzionali  e
di montaggio, le  caratteristiche  del  contrassegno  che  indica  la
conformita' dei dispositivi alle norme del  presente  articolo  ed  a
quelle attuative e le modalita' dell'apposizione. 
  10. Qualora le norme di cui al comma 9 si riferiscono a dispositivi
oggetto di  direttive  comunitarie,  le  prescrizioni  tecniche  sono
quelle  contenute  nelle  predette  direttive,  salvo  il  caso   dei
dispositivi presenti al comma 7; in alternativa a  quanto  prescritto
dai richiamati decreti, l'omologazione e' effettuata in  applicazione
delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei  regolamenti
o nelle raccomandazioni emanati dall'Ufficio europeo per  le  Nazioni
Unite - Commissione economica per l'Europa, recepiti dal Ministro dei
trasporti. 
  11. L'omologazione rilasciata da  uno  Stato  estero  per  uno  dei
dispositivi di cui sopra puo' essere riconosciuta valida in Italia  a
condizione di reciprocita' e fatti salvi gli accordi internazionali. 
  12. Con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  puo'  essere  reso
obbligatorio il rispetto di tabelle e norme  di  unificazione  aventi
carattere definitivo ed attinenti alle  caratteristiche  costruttive,
funzionali  e  di  montaggio  dei  dispositivi  di  cui  al  presente
articolo. 
  13. Chiunque circola  con  uno  dei  veicoli  citati  nel  presente
articolo in cui alcuno dei dispositivi ivi prescritti  manchi  o  non
sia conforme alle disposizioni stabilite nei  previsti  provvedimenti
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da lire centomila a lire quattrocentomila. 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 214 ha disposto (con l'art. 7, comma 5-bis)  che
le disposizioni del comma 2-bis del presente articolo hanno effetto a
decorrere dal 1° luglio 2004. 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (57) 
  Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 214, come modificato dal D.L. 24 dicembre  2003,
n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27  febbraio  2004,  n.
47, ha disposto (con l'art. 7, comma 5-bis) che le  disposizioni  del
comma 2-bis del presente articolo, hanno effetto a decorrere  dal  1°
gennaio 2005. 
                              Art. 73. 
                 Veicoli su rotaia in sede promiscua 
 
  1. I veicoli su rotaia, per circolare  in  sede  promiscua,  devono
essere muniti di  dispositivi  di  illuminazione  e  di  segnalazione
visiva e acustica analoghi a quelli degli autoveicoli. Inoltre devono
essere  muniti  di  dispositivi  tali  da  consentire  al  conducente
l'agevole visibilita'  anche  a  tergo.  Negli  stessi  il  campo  di
visibilita' del conducente, In avanti  e  lateralmente,  deve  essere
tale da consentirgli di guidare con sicurezza. 
  2. Con  decreto  del  Ministro  dei  trasporti  sono  stabilite  le
caratteristiche e le modalita' di installazione  dei  dispositivi  di
cui al comma 1, nonche' le caratteristiche del campo  di  visibilita'
del conducente. 
  3. Chiunque circola in sede promiscua  con  un  veicolo  su  rotaia
mancante di alcuno dei dispositivi previsti dal presente  articolo  o
nel quale alcuno dei dispositivi stessi, ivi  compreso  il  campo  di
visibilita', non sia conforme  per  caratteristiche  o  modalita'  di
installazione e funzionamento a quanto stabilito ai sensi del comma 2
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da lire centomila a lire quattrocentomila. 
((4)) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 74. 
                       Dati di identificazione 
 
  1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i 
rimorchi devono avere per costruzione: 
    a) una targhetta di identificazione, solidamente fissata al 
veicolo stesso; 
    b) un numero di identificazione impresso sul telaio, anche se non
realizzato con una struttura portante o equivalente, riprodotto in 
modo tale da non poter essere cancellato o alterato. 
  2. La targhetta  e  il  numero  di  identificazione  devono  essere
collocati in punti visibili, su una parte del veicolo che normalmente
non sia suscettibile di sostituzione durante l'utilizzazione del 
veicolo stesso. 
  3. Nel caso in cui il numero di identificazione del telaio o  della
struttura  portante  sia  contraffatto,  alterato,   manchi   o   sia
illegibbile, deve essere riprodotto, a cura degli ((uffici competenti
del Dipartimento per i trasporti terrestri)), un numero distintivo, 
preceduto e seguito dal marchio con punzone dell'ufficio stesso. 
  4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche, le  modalita'
di applicazione e le indicazioni che devono contenere le targhette di
identificazione, le caratteristiche del numero di identificazione, le
caratteristiche e le modalita' di applicazione del numero di ufficio 
di cui al comma 3. 
  5. Qualora le norme del regolamento si riferiscano  a  disposizioni
oggetto di  direttive  comunitarie,  le  prescrizioni  tecniche  sono
quelle contenute nelle predette direttive; e' fatta salva la facolta'
per gli interessati di chiedere, per  l'omologazione,  l'applicazione
delle corrispondenti prescrizioni tecniche contenute nei  regolamenti
e nelle raccomandazioni emanate dall'Ufficio europeo per  le  Nazioni
Unite - Commissione economica per l'Europa, recepite dal Ministro dei 
trasporti. 
  6. Chiunque contraffa', asporta, sostituisce,  altera,  cancella  o
rende illeggibile la targhetta del costruttore, ovvero il  numero  di
identificazione del telaio, e' punito, se il  fatto  non  costituisce
reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
lire quattro milioni a lire sedici milioni. 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                               Art. 75 
Accertamento  dei  requisiti  di  idoneita'   alla   circolazione   e
                            omologazione 
 
  1. I ciclomotori, i motoveicoli, gli autoveicoli, i filoveicoli e i
rimorchi,  per  essere  ammessi  alla  circolazione,  sono   soggetti
all'accertamento  dei  dati   di   identificazione   e   della   loro
corrispondenza alle prescrizioni  tecniche  ed  alle  caratteristiche
costruttive e funzionali previste dalle norme  del  presente  codice.
Per i ciclomotori costituiti da un normale velocipede e da un  motore
ausiliario di cilindrata fino a 50  cmfB0123,  tale  accertamento  e'
limitato al solo motore. 
 ((2. L'accertamento di  cui  al  comma  1  puo'  riguardare  singoli
veicoli o gruppi di esemplari dello stesso  tipo  di  veicolo  ed  ha
luogo mediante visita e prova da parte dei  competenti  uffici  delle
direzioni generali territoriali  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri  e  del   trasporto   intermodale   del   Ministero   delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  con  le  modalita'  stabilite  con
decreto dallo stesso Ministero. Con il medesimo decreto  e'  indicata
la documentazione che l'interessato  deve  esibire  a  corredo  della
domanda di accertamento)). 
  3. I veicoli indicati nel comma 1,  i  loro  componenti  o  entita'
tecniche prodotti in serie, sono soggetti all'omologazione del  tipo;
questa ha luogo a seguito dell'accertamento di cui ai commi  1  e  2,
effettuata su  un  prototipo,  secondo  le  modalita'  stabilite  con
decreto del Ministro dei trasporti. Con lo stesso decreto e' indicata
la documentazione che l'interessato  deve  esibire  a  corredo  della
domanda di omologazione. 
 ((3-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce
con propri decreti norme specifiche per l'approvazione nazionale  dei
sistemi, componenti ed entita' tecniche, nonche' le idonee  procedure
per la  loro  installazione  quali  elementi  di  sostituzione  o  di
integrazione di parti dei veicoli, su tipi di autovetture e motocicli
nuovi o in circolazione. I sistemi, componenti ed  entita'  tecniche,
per i quali siano stati emanati  i  suddetti  decreti  contenenti  le
norme specifiche per  l'approvazione  nazionale  degli  stessi,  sono
esentati dalla necessita' di ottenere l'eventuale  nulla  osta  della
casa costruttrice del veicolo di cui all'articolo 236, secondo comma,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica  16
dicembre 1992, n.  495,  salvo  che  sia  diversamente  disposto  nei
decreti medesimi. 
  3-ter. Qualora le norme di cui al  comma  3-bis  si  riferiscano  a
sistemi,  componenti  ed  entita'  tecniche  oggetto   di   direttive
comunitarie, ovvero di regolamenti emanati dall'Ufficio  europeo  per
le Nazioni Unite recepite dal Ministero delle  infrastrutture  e  dei
trasporti,  le  prescrizioni   di   approvazione   nazionale   e   di
installazione  sono  conformi  a  quanto  previsto   dalle   predette
direttive o regolamenti. 
  3-quater. Gli accertamenti relativi all'approvazione  nazionale  di
cui al comma  3-bis  sono  effettuati  dai  competenti  uffici  delle
direzioni generali territoriali  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri  e  per  il  trasporto  intermodale  del  Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti)). 
  4. I veicoli di tipo omologato da adibire a  servizio  di  noleggio
con conducente per trasporto di  persone  di  cui  all'art.  85  o  a
servizio di piazza, di cui all'art. 86, o a  servizio  di  linea  per
trasporto  di  persone  di  cui  all'articolo   87,   sono   soggetti
all'accertamento di cui al comma 2. 
  5. Fatti salvi gli accordi internazionali, l'omologazione, totale o
parziale, rilasciata da uno Stato estero, puo' essere riconosciuta in
Italia a condizione di reciprocita'. 
  6. L'omologazione puo' essere rilasciata anche a veicoli  privi  di
carrozzeria. Il successivo accertamento  sul  veicolo  carrozzato  ha
luogo con le modalita' previste nel comma 2. 
  7. Sono fatte salve le competenze  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio. 
(4) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 76. 
Certificato di approvazione, certificato di origine  e  dichiarazione
                           di conformita' 
 
  1. L'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti  terrestri
che  ha  proceduto  con  esito  favorevole  all'accertamento  di  cui
all'art.  75,  comma  2,  rilascia  al  costruttore  del  veicolo  il
certificato di approvazione. 
  2. Alla richiesta di accertamento deve essere unito il  certificato
di origine del veicolo, rilasciato dal medesimo  costruttore.  Quando
si tratta di veicoli di tipo omologato  in  uno  Stato  membro  delle
Comunita' europee che, a termine dell'art. 75, comma 4, sono soggetti
all' accertamento dei requisiti di idoneita'  alla  circolazione,  il
certificato  di  origine  e'  sostituito   dalla   dichiarazione   di
conformita' di cui al comma 6. 
  3. Il rilascio del certificato di approvazione  e'  sospeso  per  i
necessari  accertamenti  qualora  emergano  elementi   che   facciano
presumere  che  il  veicolo  o  parte  di  esso  siano  di   illecita
provenienza. 
  4. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e il contenuto
del certificato di approvazione e del certificato di origine. 
  5.  Il  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri,  visto  l'esito
favorevole dell'accertamento sul prototipo di cui all'art. 75,  comma
3, rilascia al costruttore  il  certificato  di  omologazione  ed  il
certificato  che  contiene  la   descrizione   degli   elementi   che
caratterizzano il veicolo. 
  6. Per ciascun veicolo costruito conformemente al  tipo  omologato,
il  costruttore   rilascia   all'acquirente   la   dichiarazione   di
conformita'. Tale dichiarazione, redatta sul  modello  approvato  dal
Ministero dei trasporti per i veicoli di tipo omologato in Italia  in
base ad omologazione nazionale, attesta che il veicolo e' conforme al
tipo omologato. Di tale dichiarazione il costruttore assume la  piena
responsabilita' ad ogni effetto di legge. Il costruttore deve  tenere
una registrazione  progressiva  delle  dichiarazioni  di  conformita'
rilasciate. ((61)) 
  7. Nel caso di  veicoli  allestiti  o  trasformati  da  costruttori
diversi da quello che ha  costruito  l'autotelaio,  ogni  costruttore
rilascia, per al parte di propria competenza,  la  certificazione  di
origine  che  deve  essere  accompagnata   dalla   dichiarazione   di
conformita', o da certificato di origine relativi all'autotelaio. Nel
caso di omologazione in piu' fasi, le  relative  certificazioni  sono
costituite  dalle  dichiarazioni  di  conformita'.  I  criteri  e  le
modalita' opertaive per le suddette omologazioni sono  stabilite  dal
Ministro dei trasporti, con proprio decreto. ((61)) 
  8. Chiunque rilascia la dichiarazione  di  conformita'  di  cui  ai
commi 6 e 7 per veicoli non conformi al tipo omologato  e'  soggetto,
ove il fatto non costituisca reato, alla sanzione amministrativa del 
(4) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
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AGGIORNAMENTO (61) 
  La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
280) che  "A  decorrere  dal  1  gennaio  2005  le  dichiarazioni  di
conformita' di  cui  all'articolo  76,  commi  6  e  7,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono assoggettate all'imposta  di
bollo di cui all'articolo 2 della tariffa, parte prima,  allegata  al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642,  e
successive modificazioni". 
                              Art. 77. 
             Controlli di conformita' al tipo omologato 
 
  1.  Il  Ministero  dei  trasporti  ha  facolta'  di  procedere,  in
qualsiasi  momento,  all'accertamento  della  conformita'   al   tipo
omologato dei veicoli a motore, dei rimorchi e dei dispositivi per  i
quali sia stata rilasciata la relativa dichiarazione di  conformita'.
Ha facolta', inoltre, di sospendere  l'efficacia  della  omologazione
dei veicoli e dei dispositivi o  di  revocare  l'omologazione  stessa
qualora dai suddetti accertamenti di  controllo  risulti  il  mancato
rispetto della conformita' al tipo omologato. 
  2. Con decreto del Ministro  dei  trasporti,  sentiti  i  Ministeri
interessati,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le  modalita'  per  gli
accertamenti e gli eventuali prelievi di  veicoli  e  dispositivi.  I
relativi oneri sono a carico del titolare dell'omologazione. 
  3. Chiunque produce o mette in commercio un veicolo non conforme al
tipo omologato e' soggetto, se il fatto non costituisce  reato,  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  unmilione
a lire quattromilioni. 
 ((3-bis. Chiunque importa, produce per  la  commercializzazione  sul
territorio nazionale ovvero  commercializza  sistemi,  componenti  ed
entita' tecniche senza la prescritta omologazione o  approvazione  ai
sensi dell'articolo  75,  comma  3-bis,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624.  E'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 779 a euro 3.119 chiunque  commetta  le  violazioni  di  cui  al
periodo precedente relativamente a sistemi frenanti,  dispositivi  di
ritenuta ovvero cinture di sicurezza e pneumatici.  I  componenti  di
cui  al  presente  comma,  ancorche'  installati  sui  veicoli,  sono
soggetti a sequestro e confisca ai sensi del capo I, sezione II,  del
titolo VI)). 
  4. Sono fatte salve le competenze  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio. 
(4) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 78. 
Modifiche  delle   caratteristiche   costruttive   dei   veicoli   in
      circolazione e aggiornamento della carta di circolazione 
 
  1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi devono essere sottoposti a
visita e prova presso i competenti uffici ((del  Dipartimento  per  i
trasporti terrestri)) quando siano apportate  una  o  piu'  modifiche
alle caratteristiche costruttive o funzionali, ovvero ai  dispositivi
d'equipaggiamento indicati negli articoli 71 e 72, oppure  sia  stato
sostituito  o   modificato   il   telaio.   Entro   sessanta   giorni
dall'approvazione  delle  modifiche,  gli  ((uffici  competenti   del
Dipartimento per i trasporti terrestri)) ne  danno  comunicazione  ai
competenti uffici del P.R.A. Solo ai fini dei conseguenti adeguamenti
fiscali. 
  2. Nel regolamento sono stabiliti le caratteristiche costruttive  e
funzionali, nonche' i  dispositivi  di  equipaggiamento  che  possono
essere' modificati solo  previa  presentazione  della  documentazione
prescritta dal regolamento medesimo.  Sono  stabilite,  altresi',  le
modalita' per gli  accertamenti  e  l'aggiornamento  della  carta  di
circolazione. 
  3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano  state  apportate
modifiche  alle   caratteristiche   indicate   nel   certificato   di
omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione,  oppure
con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito
favorevole, le prescritte visita  e  prova,  ovvero  circola  con  un
veicolo al quale sia stato sostituito il telaio in tutto o in parte e
che non risulti abbia sostenuto con esito  favorevole  le  prescritte
visita  e  prova,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa   del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 
  4. Le violazioni  suddette  importano  la  sanzione  amministrativa
accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo  le  norme
del capo I, sezione II, del titolo VI. 
(4) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 79. 
   Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione 
 
  1. I veicoli a motore ed i loro rimorchi  durante  la  circolazione
devono essere tenuti in condizioni di  massima  efficienza,  comunque
tale  da  garantire  la  sicurezza  e  da  contenere  il   rumore   e
l'inquinamento entro i limiti di cui al comma 2. 
  2. Nel regolamento sono stabilite le prescrizioni tecniche relative
alle caratteristiche  funzionali  ed  a  quelle  dei  dispositivi  di
equipaggiamento cui devono corrispondere i  veicoli,  particolarmente
per  quanto  riguarda  i  pneumatici  e  i  sistemi  equivalenti,  la
frenatura, i dispositivi di segnalazione visiva e  di  illuminazione,
la limitazione della rumorosita' e delle emissioni inquinanti. 
  3. Qualora le norme di cui al comma 2 si riferiscono a disposizioni
oggetto di  direttive  comunitarie,  le  prescrizioni  tecniche  sono
quelle contenute nelle direttive stesse. 
  4. Chiunque circola con un veicolo che presenti  alterazioni  nelle
caratteristiche costruttive e funzionali prescritte,  ovvero  circola
con  i  dispositivi  di  cui  all'art.  72  non  funzionanti  o   non
regolarmente installati ((, ovvero circola con i dispositivi  di  cui
all'articolo 80, comma 1, del presente codice e all'articolo 238  del
regolamento   non   funzionanti)),   e'   soggetto   alla    sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila  a  lire
quattrocentomila. La misura della sanzione e' da euro  1.000  a  euro
10.000 se il veicolo e' utilizzato nelle competizioni previste  dagli
articoli 9-bis e 9-ter. 
(4) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                               Art. 80 
                              Revisioni 
 
  1. Il Ministro dei trasporti  stabilisce,  con  propri  decreti,  i
criteri, i tempi e le modalita' per l'effettuazione  della  revisione
generale o parziale delle categorie di veicoli a motore  e  dei  loro
rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi  le  condizioni
di sicurezza per la circolazione e di silenziosita' e che  i  veicoli
stessi  non  producano  emanazioni  inquinanti  superiori  ai  limiti
prescritti; le revisioni,  salvo  quanto  stabilito  nei  commi  8  e
seguenti,  sono  effettuate  a  cura  degli  uffici  competenti   del
Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri.  Nel   regolamento   sono
stabiliti gli elementi su cui deve  essere  effettuato  il  controllo
tecnico  dei  dispositivi  che  costituiscono  l'equipaggiamento  dei
veicoli e che hanno rilevanza ai fini della sicurezza stessa. 
  2. Le prescrizioni contenute nei decreti  emanati  in  applicazione
del comma 1 sono mantenute in  armonia  con  quelle  contenute  nelle
direttive della Comunita' europea relative al controllo  tecnico  dei
veicoli a motore. 
  3. Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto  di
cose o ad uso speciale  di  massa  complessiva  a  pieno  carico  non
superiore a 3,5 t e per gli autoveicoli per  trasporto  promiscuo  la
revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima
immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto  delle
specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in
materia. 
  4. Per i veicoli destinati al trasporto di persone  con  numero  di
posti  superiore  a  9  compreso  quello  del  conducente,  per   gli
autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa
complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t,  per  i  taxi,  per  le
autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e  per
i veicoli atipici la  revisione  deve  essere  disposta  annualmente,
salvo che siano stati gia' sottoposti nell'anno in corso a  visita  e
prova ai sensi dei commi 5 e 6. 
  5.  Gli  uffici  competenti  del  Dipartimento  per   i   trasporti
terrestri, anche su segnalazione degli organi di polizia stradale  di
cui  all'art.  12,  qualora  sorgano  dubbi  sulla  persistenza   dei
requisiti  di  sicurezza,  rumorosita'  ed  inquinamento  prescritti,
possono  ordinare  in  qualsiasi  momento  la  revisione  di  singoli
veicoli. 
  6. I decreti  contenenti  la  disciplina  relativa  alla  revisione
limitata al controllo dell'inquinamento acustico ed atmosferico  sono
emanati  sentito  il  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio. 
  7. In caso di incidente stradale nel quale i  veicoli  a  motore  o
rimorchi abbiano subito gravi danni in conseguenza dei quali  possono
sorgere dubbi sulle condizioni di sicurezza per la circolazione,  gli
organi di  polizia  stradale  di  cui  all'art.  12,  commi  1  e  2,
intervenuti per i rilievi, sono tenuti a darne notizia al  competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri  per  la  adozione
del provvedimento di revisione singola. 
  8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione  a
particolari  e  contingenti   situazioni   operative   degli   uffici
competenti del Dipartimento per i trasporti  terrestri,  il  rispetto
dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore
capaci di contenere al massimo 16  persone  compreso  il  conducente,
ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5  t,  puo'  per
singole  province  individuate  con  proprio  decreto   affidare   in
concessione  quinquennale  le  suddette  revisioni  ad   imprese   di
autoriparazione che svolgono la propria  attivita'  nel  campo  della
meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad
imprese che,  esercendo  in  prevalenza  attivita'  di  commercio  di
veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio,
l'attivita' di autoriparazione. Tali imprese devono  essere  iscritte
nel registro delle imprese esercenti attivita' di autoriparazione  di
cui all'art. 2, comma 1, della legge 5  febbraio  1992,  n.  122.  Le
suddette revisioni possono essere altresi' affidate in concessione ai
consorzi e alle societa' consortili, anche in forma  di  cooperativa,
appositamente costituiti tra imprese iscritte ognuna  almeno  in  una
diversa  sezione  del  medesimo  registro,  in  modo   da   garantire
l'iscrizione in tutte e quattro le sezioni. (77) 
  9. Le imprese di cui al  comma  8  devono  essere  in  possesso  di
requisiti tecnico-professionali, di attrezzature e di  locali  idonei
al corretto esercizio delle attivita' di verifica e controllo per  le
revisioni, precisati nel regolamento; il titolare della ditta  o,  in
sua vece, il responsabile  tecnico  devono  essere  in  possesso  dei
requisiti personali e professionali precisati nel  regolamento.  Tali
requisiti  devono  sussistere  durante   tutto   il   periodo   della
concessione. Il Ministro dei trasporti definisce con proprio  decreto
le modalita' tecniche e amministrative per  le  revisioni  effettuate
dalle imprese di cui al comma 8. 
  10. Il Ministero dei  trasporti  -  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri effettua periodici controlli sulle officine  delle  imprese
di cui al  comma  8  e  controlli,  anche  a  campione,  sui  veicoli
sottoposti a revisione presso  le  medesime.  I  controlli  periodici
sulle officine delle imprese di cui al comma 8 sono  effettuati,  con
le modalita' di cui all'art. 19, commi 1, 2, 3, e 4, della  legge  1'
dicembre 1986, n. 870, da personale del Dipartimento per i  trasporti
terrestri in possesso di laurea ad indirizzo tecnico ed inquadrato in
qualifiche funzionali e  profili  professionali  corrispondenti  alle
qualifiche della  ex  carriera  direttiva  tecnica,  individuati  nel
regolamento. I relativi importi  a  carico  delle  officine  dovranno
essere versati in conto corrente postale  ed  affluire  alle  entrate
dello Stato con  imputazione  al  capitolo  3566  del  Ministero  dei
trasporti, la cui denominazione viene conseguentemente modificata dal
Ministro dell'economia e delle finanze. 
  11. Nel caso in cui,  nel  corso  dei  controlli,  si  accerti  che
l'impresa non sia piu' in  possesso  delle  necessarie  attrezzature,
oppure che le revisioni siano state effettuate in  difformita'  dalle
prescrizioni vigenti, le concessioni relative ai compiti di revisione
sono revocate. 
  12. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, di concerto  con
il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce le tariffe  per
le operazioni di revisione svolte dalla Dipartimento per i  trasporti
terrestri e dalle imprese di cui al comma 8, nonche' quelle  inerenti
ai controlli periodici sulle officine  ed  ai  controlli  a  campione
effettuati dal Ministero dei trasporti - Dipartimento per i trasporti
terrestri, ai sensi del comma 10. 
  13. Le imprese di cui  al  comma  8,  entro  i  termini  e  con  le
modalita' che saranno stabilite con  disposizioni  del  Ministro  dei
trasporti,  trasmettono  all'ufficio   provinciale   competente   del
Dipartimento per i trasporti terrestri la carta di  circolazione,  la
certificazione  della  revisione  effettuata  con  indicazione  delle
operazioni  di  controllo  eseguite  e  degli  interventi  prescritti
effettuati, nonche' l'attestazione del  pagamento  della  tariffa  da
parte dell'utente, al fine della relativa annotazione sulla carta  di
circolazione cui si dovra'  procedere  entro  e  non  oltre  sessanta
giorni  dal  ricevimento  della   carta   stessa.   Effettuato   tale
adempimento, la carta di circolazione sara' a disposizione presso gli
uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri  per  il
ritiro da parte  delle  officine,  che  provvederanno  a  restituirla
all'utente.  Fino  alla   avvenuta   annotazione   sulla   carta   di
circolazione la certificazione  dell'impresa  che  ha  effettuato  la
revisione sostituisce a tutti gli effetti la carta di circolazione. 
  14. ((Ad esclusionedei casi previsti dall'articolo 176,  comma  18,
chiunque)) circola con un veicolo che non sia stato  presentato  alla
prescritta revisione e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire  duecentomila  a  lire  ottocentomila.
Tale sanzione e' raddoppiabile in caso di revisione omessa  per  piu'
di una volta in relazione alle cadenze  previste  dalle  disposizioni
vigenti ((...)).  ((L'organo  accertatore  annota  sul  documento  di
circolazione che  il  veicolo  e'  sospeso  dalla  circolazione  fino
all'effettuazione della revisione. E' consentita la circolazione  del
veicolo al solo fine di recarsi presso uno dei  soggetti  di  cui  al
comma 8 ovvero presso il competente ufficio del  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e  statistici  per
la prescritta revisione. Al di fuori di tali ipotesi, nel caso in cui
si circoli con  un  veicolo  sospeso  dalla  circolazione  in  attesa
dell'esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 1.842 a euro  7.369.  All'accertamento
della violazione di cui al periodo precedente  consegue  la  sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo  del  veicolo  per
novanta giorni, secondo le disposizioni del capo I, sezione  II,  del
titolo VI. In caso di reiterazione delle violazioni,  si  applica  la
sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo)). 
  15. Le imprese di cui al comma 8, nei  confronti  delle  quali  sia
stato  accertato  da  parte  dei  competenti  uffici  competenti  del
Dipartimento per  i  trasporti  terrestri  il  mancato  rispetto  dei
termini e delle modalita' stabiliti dal  Ministro  dei  trasporti  ai
sensi del comma 13, sono soggette alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.  Se
nell'arco di due anni decorrenti dalla prima  vengono  accertate  tre
violazioni, l'ufficio competente del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri revoca la concessione. 
  16. L'accertamento della falsita' della certificazione di revisione
comporta la cancellazione dal registro di cui al comma 8. 
  17.  Chiunque  produce  agli  organi  competenti  attestazione   di
revisione  falsa  e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa   del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.  Da
tale violazione discende la sanzione  amministrativa  accessoria  del
ritiro della carta di circolazione, secondo  le  norme  del  capo  I,
sezione II, del titolo VI. 
(4) (77) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (77) 
  Il Decreto 2 agosto 2007, n. 161, ha disposto: 
  - (con l'art. 1, comma 1) che "La tariffa relativa alle  operazioni
di revisione dei veicoli a motore e dei loro  rimorchi  eseguite  dai
funzionari  degli  Uffici  della  motorizzazione  civile   ai   sensi
dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.  285,  e'
fissata  in  Euro  45,00  che  l'utente  corrisponde  anticipatamente
mediante versamento sul conto corrente postale n. 9001  intestato  al
Dipartimento trasporti terrestri - Roma." 
  - (con l'art. 2, comma 1) che "La tariffa relativa alle  operazioni
di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi eseguite  dalle
imprese di cui all'articolo 80, comma 8, del decreto  legislativo  n.
285 del 1992 e'  fissata  in  Euro  45,00  che  l'utente  corrisponde
anticipatamente all'impresa interessata. A tale tariffa  e'  aggiunta
quella prevista al punto 2) della tabella 3) allegata alla  legge  1°
dicembre 1986, n. 870, che l'utente corrisponde  anticipatamente  con
le modalita' previste dall'articolo 1, per  l'annotazione  dell'esito
della revisione sulla carta di circolazione". 
                              Art. 81. 
        Competenze dei funzionari del Ministero dei trasporti 
             ((Dipartimento per i trasporti terrestri)) 
 
  1. Gli accertamenti tecnici previsti dal presente codice in materia
di veicoli a motore e di quelli da essi trainati sono  effettuati  da
dipendenti appartenenti ai ruoli ((del Dipartimento per  i  trasporti
terrestri))  della  VI,  VII,  VIII  e  IX  qualifica  funzionale   o
dirigenti, muniti di diploma di laurea in ingegneria o  architettura,
ovvero diploma di perito industriale, perito nautico, geometra o 
maturita' scientifica. 
  2. I dipendenti di cui al comma 1,  muniti  di  diploma  di  perito
industriale,  perito  nautico,  geometra  o  maturita'   scientifica,
vengono abilitati  all'effettuazione  degli  accertamenti  tecnici  a
seguito di apposito corso di qualificazione con esame finale, secondo 
le modalita' stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. 
  3. Il regolamento  determina  i  profili  professionali  che  danno
titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui ai commi 
precedenti. 
  4. Con decreto del Ministro dei trasporti vengono fissate le  norme
e le modalita' di effettuazione del corso di qualificazione previsto 
dal comma 2. 
(4) 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 

Sezione II
Destinazione ed uso dei veicoli

                              Art. 82. 
                   Destinazione ed uso dei veicoli 
 
  1. Per destinazione del veicolo s'intende la sua utilizzazione in 
base alle caratteristiche tecniche. 
  2. Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economica. 
  3. I veicoli possono essere adibiti a uso proprio o a uso di terzi. 
  4. Si ha l'uso di terzi quando un veicolo e' utilizzato, dietro 
  corrispettivo, nell'interesse di persone diverse dall'intestatario 
  della carta di circolazione. Negli altri casi il veicolo si intende 
adibito a uso proprio. 
  5. L'uso di terzi comprende: 
    a) locazione senza conducente; 
    b) servizio di noleggio con conducente e servizio di piazza 
(taxi) per trasporto di persone; 
    c) servizio di linea per trasporto di persone; 
    d) servizio di trasporto di cose per conto terzi; 
    e) servizio di linea per trasporto di cose; 
    f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto terzi. 
  6. Previa autorizzazione dell'((ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri)), gli autocarri possono essere utilizzati,
in via  eccezionale  e  temporanea,  per  il  trasporto  di  persone.
L'autorizzazione e' rilasciata in base al nulla  osta  del  prefetto.
Analoga autorizzazione viene rilasciata dall'((ufficio competente del
Dipartimento per i trasporti terrestri))  agli  autobus  destinati  a
servizio  di  noleggio  con  conducente,  i  quali   possono   essere
impiegati, in via eccezionale secondo direttive emanate dal Ministero
dei trasporti con decreti ministeriali, in servizio di linea e 
viceversa. 
  7. Nel regolamento sono stabilite  le  caratteristiche  costruttive
del veicolo in relazione alle destinazioni o agli usi cui puo' essere 
adibito. 
  8. Ferme restando  le  disposizioni  di  leggi  speciali,  chiunque
utilizza un veicolo per una destinazione o  per  un  uso  diversi  da
quelli indicati sulla carta di circolazione e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila e lire 
quattrocentomila. 
  9. Chiunque, senza l'autorizzazione di cui al comma 6, utilizza per
il trasporto di persone un veicolo destinato al trasporto di cose  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 
lire cinquecentomila a lire duemilioni. 
  10.  Dalla  violazione  dei  commi  8  e  9  consegue  la  sanzione
amministrativa  accessoria   della   sospensione   della   carta   di
circolazione da uno a sei mesi, secondo le norme del capo I,  sezione
II, del titolo VI. In caso di recidiva la sospensione e' da sei a 
dodici mesi. 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 83. 
                             Uso proprio 
 
  1. Per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati
al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a  uso  proprio,
la carta di circolazione  puo'  essere  rilasciata  soltanto  a  enti
pubblici, imprenditori,  collettivita',  per  il  soddisfacimento  di
necessita' strettamente connesse con la loro attivita', a seguito  di
accertamento  effettuato  dalla  ((Dipartimento   per   i   trasporti
terrestri)) sulla sussitenza di tali  necessita',  secondo  direttive
emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali. 
  2. La carta di circolazione dei veicoli  soggetti  alla  disciplina
del trasporto di cose in conto proprio e' rilasciata sulla base della
licenza per l'esercizio del trasporto di cose in  conto  proprio;  su
detta carta dovranno essere annotati gli estremi  della  licenza  per
l'esercizio dell'autotrasporto in conto proprio cosi'  come  previsto
dalla legge 6 giugno 1974, n. 298,  e  successive  modificazioni.  Le
disposizioni di tale legge non si applicano agli  autoveicoli  aventi
una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t. 
  3. Per gli altri documenti di cui deve  essere  munito  il  veicolo
adibito al trasporto di  cose  in  conto  proprio  restano  salve  le
disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia. 
  4. Chiunque adibisce ad uso proprio un  veicolo  per  trasporto  di
persone senza il titolo prescritto oppure violi  le  condizioni  o  i
limiti  stabiliti  nella  carta  di  circolazione  e'  soggetto  alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
duecentomila a lire ottocentomila. 
  5. La violazione di cui al comma 4 importa la  sanzione  accessoria
della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a
otto mesi, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del  titolo
VI. 
  6. Chiunque adibisce ad  uso  proprio  per  trasporto  di  cose  un
veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti
contenuti nella licenza e'  punito  con  le  sanzioni  amministrative
previste dall'art. 46, primo e secondo comma, della  legge  6  giugno
1974, n. 298. 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 84. 
                     Locazione senza conducente 
 
  1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
a   locazione   senza   conducente   quando   il   locatore,   dietro
corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per
le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso. 
  2. E' ammessa, nell'  ambito  delle  disposizioni  che  regolano  i
trasporti internazionali tra Stati membri  delle  Comunita'  europee,
l'utilizzazione di  autocarri,  trattori,  rimorchi  e  semirimorchi,
autotreni  ed  autoarticolati  locati  senza  conducente,  dei  quali
risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle
Comunita' europee, a condizione  che  i  suddetti  veicoli  risultino
immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione
dello Stato membro. 
  3. L'impresa italiana iscritta all'albo degli autotrasportatori  di
cose per conto terzi e titolare  di  autorizzazioni  puo'  utilizzare
autocarri,  rimorchi  e  semirimorchi,  autotreni  ed  autoarticolati
muniti  di  autorizzazione,  acquisiti  in  disponibilita'   mediante
contratto di locazione ed in proprieta'  di  altra  impresa  italiana
iscritta   all'albo   degli   autotrasportatori   e    titolare    di
autorizzazioni. 
  4.  Possono,  inoltre,  essere  destinati  alla   locazione   senza
conducente: 
    a) i veicoli ad uso speciale ed i veicoli destinati al  trasporto
di cose, la cui massa complessiva a pieno carico non sia superiore  a
6 t; 
    b) i veicoli, aventi al massimo nove posti  compreso  quello  del
conducente, destinati al trasporto di persone, nonche' i veicoli  per
il trasporto promiscuo e le autocaravan, le  caravan  ed  i  rimorchi
destinati al trasporto di attrezzature turistiche e sportive. 
  5. La carta di circolazione di tali  veicoli  e'  rilasciata  sulla
base della prescritta licenza. ((47)) 
  6. Il Ministro dei trasporti con proprio decreto, d'intesa  con  il
Ministro dell'interno, e' autorizzato a stabilire  eventuali  criteri
limitativi  e  le  modalita'  per  il   rilascio   della   carta   di
circolazione. 
  7. Chiunque adibisce a locazione senza conducente  un  veicolo  non
destinato a tale uso e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire cinqecentomila a  lire  duemilioni  se
trattasi di autoveicoli o rimorchi ovvero dal  lire  cinquantamila  a
lire duecentomila se trattasi di altri veicoli. 
  8. Alla suddetta violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione  della  carta  di  circolazione  per  un
periodo da due a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione  II,
del titolo VI. 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
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AGGIORNAMENTO (47) 
  Il D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 481 ha disposto (con l'art. 3, comma
2) che "La disposizione di cui  al  comma  5,  dell'articolo  84  del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si intende riferita  alla
denuncia di inizio attivita' di cui al presente regolamento  anziche'
alla licenza." 
                              Art. 85. 
    Servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone 
 
  1. Il servizio di noleggio con conducente per trasporto di  persone
e' disciplinato dalle leggi specifiche che regolano la materia. 
 ((2. Possono essere destinati ad effettuare servizio di noleggio con
conducente per trasporto di persone: 
    a) i motocicli con o senza sidecar; 
    b) i tricicli; 
    c) i quadricicli; 
    d) le autovetture; 
    e) gli autobus; 
    f) gli  autoveicoli  per  trasporto  promiscuo  o  per  trasporti
specifici di persone; 
    g) i veicoli a trazione animale)). 
  3. La carta di circolazione di tali  veicoli  e'  rilasciata  sulla
base della licenza comunale d'esercizio. 
  4. Chiunque adibisce a  noleggio  con  conducente  un  veicolo  non
destinato a tale uso ovvero, pur essendo  munito  di  autorizzazione,
guida un'autovettura adibita al servizio di noleggio  con  conducente
senza ottemperare alle norme in vigore, ovvero alle condizioni di cui
all'autorizzazione, e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire duecentomila a lire  ottocentomila  e,
se si tratta di autobus, da lire cinquecentomila a  lire  duemilioni.
La violazione  medesima  importa  la  sanzione  amministrativa  della
sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a  otto
mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 
  4-bis. Chiunque, pur essendo munito  di  autorizzazione,  guida  un
veicolo di cui al comma 2 senza  ottemperare  alle  norme  in  vigore
ovvero alle condizioni di cui all'autorizzazione medesima e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70  a
euro  280.  Dalla  violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria   del   ritiro   della    carta    di    circolazione    e
dell'autorizzazione, ai sensi delle norme di cui al capo  I,  sezione
II, del titolo VI. 
(4) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 86. 
      Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi 
 
  1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o  taxi  e'
disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore. 
 ((2.  Chiunque,   senza   avere   ottenuto   la   licenza   prevista
dall'articolo 8 della legge 15  gennaio  1992,  n.  21,  adibisce  un
veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi e' soggetto alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da  euro  1.500  a
euro 6.000. Dalla violazione conseguono  le  sanzioni  amministrative
accessorie della confisca  del  veicolo  e  della  sospensione  della
patente di guida da quattro a dodici mesi, ai sensi  delle  norme  di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI. Quando lo  stesso  soggetto
e' incorso, in un periodo di tre anni, in tale violazione per  almeno
due volte, all'ultima di esse consegue la sanzione  accessoria  della
revoca della patente. Le stesse sanzioni si  applicano  a  coloro  ai
quali e' stata sospesa o revocata la licenza.)) 
 ((3. Chiunque, pur essendo munito di licenza, guida  un  taxi  senza
ottemperare alle norme in vigore ovvero alle condizioni di  cui  alla
licenza e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 70 a euro 280)). 
(4) (23) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
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AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422, ha  disposto  (con  l'art.  14,
comma  6)  che  "Ad  integrazione  dell'articolo   86   del   decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ai veicoli adibiti al servizio di
piazza per il trasporto di persone di cui all'articolo 82,  comma  5,
lettera b), dello stesso decreto, e' consentito l'uso  proprio  fuori
servizio." 
                              Art. 87. 
             Servizio di linea per trasporto di persone 
 
  1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
al  servizio  di  linea  quando  l'esercente,  comunque   remunerato,
effettua corse  per  una  destinazione  predeterminata  su  itinerari
autorizzati e con  offerta  indifferenziata  al  pubblico,  anche  se
questo sia costituito da una particolare categoria di persone. 
  2. Possono essere destinati ai servizi di linea  per  trasporto  di
persone:  gli  autobus,  gli  autosnodati,  gli  autoarticolati,  gli
autotreni, i filobus, i filosnodati, i filoarticolati e  i  filotreni
destinati a tale trasporto. 
  3. La carta di circolazione di tali  veicoli  e'  rilasciata  sulla
base del nulla osta emesso dalle autorita' competenti ad accordare le
relative concessioni. 
  4. I suddetti  veicoli  possono  essere  utilizzati  esclusivamente
sulle linee per le quali l'intestatario della carta  di  circolazione
ha ottenuto il titolo legale, salvo le eventuali limitazioni  imposte
in detto titolo. Il concedente la linea puo'  autorizzare  l'utilizzo
di veicoli destinati al servizio di linea per quello di  noleggio  da
rimessa, purche' non sia pregiudicata la regolarita' del servizio.  A
tal fine la carta di circolazione  deve  essere  accompagnata  da  un
documento rilasciato dall'autorita' concedente, in cui sono  indicate
le linee o i bacini di traffico o il noleggio per i quali  i  veicoli
possono essere utilizzati. 
  5. I proprietari di autoveicoli immatricolati  a  uso  servizio  di
linea per trasporto di persone possono locare  temporaneamente  e  in
via eccezionale, secondo direttive emanate con decreto del  Ministero
dei trasporti, ad altri esercenti di servizi di linea  per  trasporto
persone  parte  dei  propri  veicoli,  con   l'autorizzazione   delle
rispettive autorita' competenti a rilasciare le concessioni. 
  6. Chiunque utilizza in servizio di linea un veicolo non adibito  a
tale uso, ovvero impiega un veicolo su linee diverse da quelle per le
quali ha titolo legale, e' soggetto alla sanzione amministrativa  del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 
  7. La violazione di cui al comma 6 importa la  sanzione  accessoria
della sospensione della carta di circolazione da  due  a  otto  mesi,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 
((4)) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 88. 
            Servizio di trasporto di cose per conto terzi 
 
  1. Agli effetti del presente articolo un veicolo si intende adibito
al  servizio  di  trasporto  di   cose   per   conto   terzi   quando
l'imprenditore si obbliga, dietro corrispettivo, a prestare i servizi
di trasporto ordinati dal mittente. 
  2.  La  carta  di  circolazione  e'  rilasciata  sulla  base  della
autorizzazione  prescritta  per  effettuare   il   servizio   ed   e'
accompagnata dall'apposito documento previsto dalle leggi  specifiche
che disciplinano la materia, che costituisce parte  integrante  della
carta di circolazione. Le disposizioni della legge 6 giugno 1974,  n.
298, non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a
pieno carico non superiore a 6 t. 
  3. Chiunque adibisce al trasporto di cose per conto  terzi  veicoli
non adibiti a tale uso o viola le prescrizioni e  i  limiti  indicati
nell'autorizzazione o nella carta di circolazione e' punito ((con  le
sanzioni amministrative previste dall'art. 46, primo e secondo comma,
della legge 6 giugno 1974, n. 298)). 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 89. 
               Servizio di linea per trasporto di cose 
 
  1. Il servizio di linea per trasporto di cose e' disciplinato dalle
leggi specifiche che regolano la materia. 
((4)) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 90. 
       Trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza 
 
  1. Il servizio di piazza di  trasporto  di  cose  per  conto  terzi
((...)) e' disciplinato dalle norme specifiche di settore;  la  carta
di  circolazione  e'  rilasciata  sulla  base  della   autorizzazione
prescritta per effettuare il servizio. 
  2. Chiunque utilizza per il trasporto di cose per  conto  terzi  in
servizio di piazza veicoli non adibiti a tale uso  e'  soggetto  alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
cinquecentomila a lire duemilioni. 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 91. 
Locazione senza conducente con facolta' di acquistoleasing e  vendita
              di veicoli con patto di riservato dominio 
 
  1. I motoveicoli, gli autoveicoli ed i rimorchi locati con facolta'
di acquisto sono immatricolati a nome del locatore, ma con  specifica
annotazione sulla carta di circolazione del nominativo del  locatario
e della data di scadenza del relativo contratto. In tale ipotesi,  la
immatricolazione  viene  effettuata  in  relazione  all'uso  cui   il
locatario intende adibire il veicolo e a condizione che lo stesso sia
in possesso del titolo e dei requisiti eventualmente prescritti dagli
articoli  da  82  a  90.  Nelle  medesime   ipotesi,   si   considera
intestatario della  carta  di  circolazione  anche  il  locatore.  Le
indicazioni di cui sopra sono riportate nella iscrizione al P.R.A. 
  2. Ai fini del risarcimento dei danni prodotti  a  persone  o  cose
dalla circolazione dei  veicoli,  il  locatario  e'  responsabile  in
solido con il conducente ai sensi dell'art. 2054,  comma  terzo,  del
codice civile. 
  3. Nell'ipotesi di  vendita  di  veicolo  con  patto  di  riservato
dominio, il veicolo e' immatricolato al nome dell'acquirente, ma  con
specifica indicazione  nella  carta  di  circolazione  del  nome  del
venditore e della data  di  pagamento  dell'ultima  rata.  Le  stesse
indicazioni sono riportate nella iscrizione al P.R.A. 
  4.   Ai   fini   delle   violazioni   amministrative   si   applica
all'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria  e  all'acquirente
con patto di riservato dominio l'art. 196, comma 1. 
((4)) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 92. 
          Estratto dei documenti di circolazione o di guida 
 
  1. Quando per ragione d'ufficio i  documenti  di  circolazione,  la
patente di guida e  il  certificato  di  abilitazione  professionale,
ovvero uno degli altri  documenti  previsti  dall'art.  180,  vengono
consegnati agli uffici che ne hanno curato il rilascio  per  esigenze
inerenti alle loro rispettive attribuzioni, questi ultimi  provvedono
a fornire,  previo  accertamento  degli  adempimenti  prescritti,  un
estratto  del  documento  che  sostituisce  a   tutti   gli   effetti
l'originale per la durata massima di sessanta giorni. 
 ((2. La ricevuta rilasciata dalle imprese  di  consulenza  ai  sensi
dell'articolo 7, comma 1, della  legge  8  agosto  1991,  n.  264,  e
successive modificazioni, sostituisce il documento ad esse consegnato
ovvero l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo per  trenta
giorni dalla data di rilascio, che deve essere  riportata  lo  stesso
giorno nel registro giornale tenuto dalle  predette  imprese.  Queste
devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta
giorni, l'estratto di cui al comma 1 del presente articolo ovvero  il
documento conseguente all'operazione cui si  riferisce  la  ricevuta.
Tale ricevuta non e' rinnovabile ne' reiterabile ed e' valida per  la
circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni)). 
  3. Chiunque abusivamente rilascia la  ricevuta  e'  punito  con  la
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
cinquecentomila  a  lire  duemilioni.  Alla  contestazione   di   tre
violazioni   nell'arco   di   un   triennio   consegue   la    revoca
dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto  1991,
n. 264. Ogni altra  irregolarita'  nel  rilascio  della  ricevuta  e'
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire centomila a lire quattrocentomila. 
  4. Alla violazione di cui al comma 2, secondo periodo, consegue  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila
a lire quattrocentomila. 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (8) 
  Il D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360, come modificato dall'avviso di
rettifica in G.U. 03/03/1994, n. 51,  ha  disposto  (con  l'art.  40,
comma 1, lettera a)) che al comma 2 del presente articolo  le  parole
"quindici  giorni"  sono  sostituite,  ogni  volta,  dalle  seguenti:
"trenta giorni". 

Sezione III
Documenti di circolazione e immatricolazione

                              Art. 93. 
Formalita'  necessarie  per  la   circolazione   degli   autoveicoli,
                       motoveicoli e rimorchi 
 
  1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi per circolare devono
essere muniti di una carta di  circolazione  e  immatricolati  presso
((il Dipartimento per i trasporti terrestri)). 
  2.  L'((ufficio  competente  del  Dipartimento  per   i   trasporti
terrestri)) provvede all'immatricolazione  e  rilascia  la  carta  di
circolazione intestandola a chi si dichiara proprietario del veicolo,
indicando, ove ricorrano, anche le  generalita'  dell'usufruttario  o
del locatario con facolta' di acquisto o del venditore con  patto  di
riservato dominio, con le specificazioni di cui all'art. 91. 
  3. La carta di circolazione  non  puo'  essere  rilasciata  se  non
sussistono il titolo o i requisiti per il servizio o il trasporto, 
ove richiesti dalle disposizioni di legge. 
  4. Il Ministero dei trasporti, con propri  decreti,  stabilisce  le
procedure e la documentazione occorrente per  l'immatricolazione,  il
contenuto della carta di circolazione, prevedendo, in particolare per
i rimorchi, le annotazioni eventualmente necessarie  per  consentirne
il traino. L'((ufficio competente del Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri)),  per  i  casi  previsti  dal  comma  5,  da'   immediata
comunicazione  delle  nuove  immatricolazioni  al  Pubblico  Registro
Automobilistico gestito dall'A.C.I. ai sensi della legge 9 luglio 
1990, n. 187. 
  5. Per i veicoli soggetti ad iscrizione nel P.R.A., oltre la  carta
di circolazione, e' previsto il certificato di proprieta', rilasciato
dallo stesso ufficio ai sensi dell'art. 7, comma  2,  della  legge  9
luglio 1990, n. 187, a  seguito  di  istanza  da  presentare  a  cura
dell'interessato  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  effettivo
rilascio  della  carta  di  circolazione.  Della  consegna  e'   data
comunicazione dal P.R.A. agli ((uffici  competenti  del  Dipartimento
per  i  trasporti  terrestri))  i  tempi  e  le  modalita'  di   tale
comunicazione sono definiti nel regolamento. Dell'avvenuta 
presentazione della istanza il P.R.A. rilascia ricevuta. 
  6. Per gli autoveicoli e i rimorchi indicati nell'art. 10, comma 1,
e' rilasciata una speciale carta di  circolazione,  che  deve  essere
accompagnata  dall'autorizzazione,  quando   prevista   dall'articolo
stesso.  Analogo  speciale  documento  e'  rilasciato  alle  macchine
agricole quando per le stesse ricorrono le condizioni di cui all'art. 
104, comma 8. 
  7. Chiuque circola con un  veicolo  per  il  quale  non  sia  stata
rilasciata  la  carta  di  circolazione  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  cinquecentomila  a
lire duemilioni. Alla medesima sanzione e'  sottoposto  separatamente
il proprietario del veicolo o  l'usufruttuario  o  il  locatario  con
facolta' di acquisto o l'acquirente con patto di  riservato  dominio.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, 
del titolo VI. 
  8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una  motrice  le
cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto,  nella  carta
di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del 
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. 
  9. Chiunque non provveda a richiedere, nei  termini  stabiliti,  il
rilascio del certificato di  proprieta'  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. La carta di circolazione e' ritirata da chi accerta la
violazione; e' inviata all'ufficio del P.R.A. ed e' restituita dopo 
l'adempimento delle prescrizioni omesse. 
  10. Le norme suddette non  si  applicano  ai  veicoli  delle  Forze
armate di cui all'art. 138, comma 1, ed a quelli degli enti  e  corpi
equiparati ai sensi dell'art. 138, comma 11; a tali veicoli si 
applicano le disposizioni dell'art. 138. 
  11. I veicoli destinati esclusivamente all'impiego dei  servizi  di
polizia  stradale   indicati   nell'art.   11   vanno   immatricolati
dall'((ufficio  competente   del   Dipartimento   per   i   trasporti
terrestri)), su richiesta del corpo, ufficio o comando  che  utilizza
tali veicoli per i servizi di polizia  stradale.  A  siffatto  corpo,
ufficio o comando viene  rilasciata,  dall'((ufficio  competente  del
Dipartimento per i trasporti  terrestri))  che  ha  immatricolato  il
veicolo, la carta di circolazione; questa  deve  contenere,  oltre  i
dati di cui al comma 4, l'indicazione che  il  veicolo  e'  destinato
esclusivamente a servizio di polizia stradale. Nel regolamento sono 
stabilite le caratteristiche di tali veicoli. 
  12. Al fine di realizzare la massima semplificazione procedurale  e
di assicurare soddisfacenti rapporti con il  cittadino,  in  aderenza
agli obiettivi  di  cui  alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  gli
adempimenti amministrativi previsti dal presente articolo e dall'art. 
94 devono essere gestiti dagli uffici di  livello  provinciale  ((del
Dipartimento per i trasporti  terrestri))  e  del  Pubblico  Registro
Automobilistico gestito  dall'ACI  a  mezzo  di  sistemi  informatici
compatibili. La determinazione delle modalita'  di  interscambio  dei
dati, riguardanti il veicolo e  ad  esso  connessi,  tra  gli  uffici
suindicati e tra essi e il cittadino e' disciplinata dal regolamento. 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 94. 
(Formalita' per il trasferimento  di  proprieta'  degli  autoveicoli,
motoveicoli  e  rimorchi  e  per  il   trasferimento   di   residenza
                         dell'intestatario). 
 
  1. In  caso  di  trasferimento  di  proprieta'  degli  autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi o nel caso di costituzione dell'usufrutto o di
stipulazione di locazione con facolta'  di  acquisto,  il  competente
ufficio del PRA, su richiesta avanzata dall'acquirente entro sessanta
giorni dalla  data  in  cui  la  sottoscrizione  dell'atto  e'  stata
autenticata o giudizialmente accertata,  provvede  alla  trascrizione
del  trasferimento  o  degli  altri   mutamenti   indicati,   nonche'
all'emissione e al rilascio del nuovo certificato di proprieta'. 
 ((2. L'ufficio competente  del  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione ed i  sistemi  informativi  e  statistici,  su  richiesta
avanzata dall'acquirente entro il termine di cui al comma 1, provvede
all'emissione e al rilascio di una nuova carta  di  circolazione  che
tenga conto dei mutamenti di cui al  medesimo  comma.  Nel  caso  dei
trasferimenti di residenza, o  di  sede  se  si  tratta  'di  persona
giuridica,  l'ufficio  di   cui   al   periodo   precedente   procede
all'aggiornamento della carta di circolazione)). ((91)) 
  3. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel presente  articolo
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da lire un milione a lire cinque milioni. 
  4. Chiunque circoli con un  veicolo  per  il  quale  non  e'  stato
richiesto, nel termine stabilito dai commi 1 e 2,  l'aggiornamento  o
il  rinnovo  della  carta  di  circolazione  e  del  certificato   di
proprieta' e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di
una somma da lire 500 mila a lire 2 milioni e 500 mila. 
 ((4-bis. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 93, comma 2,  gli
atti, ancorche' diversida quelli di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, da cui derivi una variazione dell'intestatario della  carta
di circolazione ovvero che comportino la disponibilita' del  veicolo,
per un periodo superiore a trenta giorni, in favore  di  un  soggetto
diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti  dal  regolamento
sono  dichiarati  dall'avente  causa,   entro   trenta   giorni,   al
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici al fine dell'annotazione sulla  carta  di  circolazione,
nonche' della registrazione nell'archivio di cui agli  articoli  225,
comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In caso di omissione si  applica
la sanzione prevista dal comma 3)). 
  5. La carta di  circolazione  e'  ritirata  immediatamente  da  chi
accerta le violazioni ((previste nei commi 4 e 4-bis)) ed e'  inviata
all'ufficio competente del Dipartimento per  i  trasporti  terrestri,
che provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse. 
  6. Per gli atti di trasferimento di proprieta'  degli  autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi posti in essere fino alla data di  entrata  in
vigore della presente disposizione e' consentito entro novanta giorni
procedere,  senza  l'applicazione  di   sanzioni,   alle   necessarie
regolarizzazioni. 
  7. Ai fini dell'esonero dall'obbligo di pagamento  delle  tasse  di
circolazione e  relative  soprattasse  e  accessori  derivanti  dalla
titolarita'  di   beni   mobili   iscritti   al   Pubblico   registro
automobilistico,  nella  ipotesi  di  sopravvenuta   cessazione   dei
relativi diritti, e' sufficiente produrre ai competenti uffici idonea
documentazione attestante la inesistenza  del  presupposto  giuridico
per l'applicazione della tassa. 
  8. In tutti i casi in cui e' dimostrata  l'assenza  di  titolarita'
del bene e del conseguente obbligo fiscale,  gli  uffici  di  cui  al
comma 1 procedono all'annullamento  delle  procedure  di  riscossione
coattiva delle tasse, soprattasse e accessori. 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
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AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 11,  comma  6)
che "Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e  103  del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da  ultimo  modificati  dai
commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente  articolo,  si  applicano  a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di  entrata  in  vigore
del regolamento di cui al comma 5". 
                            Art. 94-bis. 
        (( (Divieto di intestazione fittizia dei veicoli). )) 
 
  ((1.  La  carta  di  circolazione  di  cui  all'articolo   93,   il
certificato  di  proprieta'  di  cui  al  medesimo  articolo   e   il
certificato di circolazione'  di  cui  all'articolo  97  non  possono
essere rilasciati qualora  risultino  situazioni  di  intestazione  o
cointestazione simulate o che eludano o pregiudichino  l'accertamento
del responsabile civile della circolazione di un veicolo. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque richieda o  abbia
ottenuto il rilascio dei documenti di cui al comma 1 in violazione di
quanto disposto dal medesimo  comma  1  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a  euro  2.000.
La sanzione di cui al periodo precedente si applica anche a chi abbia
la  materiale  disponibilita'  del  veicolo  al  quale  si  riferisce
l'operazione, nonche' al soggetto proprietario dissimulato. 
  3. Il veicolo in relazione al quale sono rilasciati i documenti  di
cui al comma 1 in violazione del divieto di cui al medesimo comma  e'
soggetto alla cancellazione d'ufficio dal PRA e dall'archivio di  cui
agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5.  In  caso  di
circolazione  dopo  la  cancellazione,  si  applicano   le   sanzioni
amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93.  La  cancellazione
e' disposta su richiesta degli organi di polizia stradale  che  hanno
accertato le violazioni di cui al comma 2 dopo che l'accertamento  e'
divenuto definitivo. 
  4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno,
sono dettate le disposizioni applicative della disciplina recata  dai
commi 1, 2 e 3, con  particolare  riferimento  all'individuazione  di
quelle situazioni che, in relazione alla tutela  della  finalita'  di
cui al comma 1 o per l'elevato numero dei  veicoli  coinvolti,  siano
tali da richiedere una verifica che non ricorrano le  circostanze  di
cui al predetto comma 1)). 
                              Art. 95. 
Carta provvisoria di circolazione, duplicato ed estratto della  carta
                           di circolazione 
 
  1. Qualora il  rilascio  della  carta  di  circolazione  non  possa
avvenire  contestualmente  al   rilascio   dalla   targa,   l'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri, all'atto della
immatricolazione  del  veicolo,  rilascia  la  carta  provvisoria  di
circolazione della validita' massima di novanta giorni. 
  1-bis. Il Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  con
decreto dirigenziale, stabilisce il  procedimento  per  il  rilascio,
attraverso il proprio sistema informatico, del duplicato delle  carte
di  circolazione,  con  l'obiettivo  della  massima   semplificazione
amministrativa, anche con il coinvolgimento dei soggetti di cui  alla
legge 8 agosto 1991, n. 264. ((91)) 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105. 
  3. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 105. 
  6. Chiunque circola con un veicolo  per  il  quale  non  sia  stata
rilasciata la carta provvisoria  di  circolazione  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila
a  lire  quattrocentomila.  Dalla  violazione  consegue  la  sanzione
amministrativa accessoria del fermo amministrativo del  veicolo  fino
al rilascio della carta di circolazione, secondo le norme di  cui  al
capo I, sezione II, del titolo VI. 
  7. Chiunque circola senza avere con se' l'estratto della  carta  di
circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da lire trentamila a lire centoventimila. 
(4) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
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AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 13,  comma  1)
che  all'articolo  95,  comma  1-bis  dopo  le  parole:   "carta   di
circolazione," sono inserite le seguenti: "anche con  riferimento  ai
duplicati  per  smarrimento,  deterioramento  o   distruzione   dell'
originale,". 
                              Art. 96. 
Adempimenti   conseguenti   al   mancato   pagamento   della    tassa
                           automobilistica 
 
  1. Ferme restando le procedure di recupero degli importi dovuti per
le tasse  automobilistiche,  l'A.C.I.,  qualora  accerti  il  mancato
pagamento di detti tributi per almeno tre anni consecutivi,  notifica
al   proprietario   del   veicolo    la    richiesta    dei    motivi
dell'inadempimento e, ove non sia dimostrato  l'effettuato  pagamento
entro  trenta  giorni  dalla  data  di  tale  notifica,   chiede   la
cancellazione d'ufficio del veicolo dagli archivi del P.R.A., che  ne
da' comunicazione  al  competente  ufficio  del  Dipartimento  per  i
trasporti terrestri per il ritiro  d'ufficio  delle  targhe  e  della
carta di circolazione tramite gli organi di polizia, con le modalite'
stabilite con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentito il Ministro dei trasporti. 
  2. Avverso al provvedimento di  cancellazione  e'  ammesso  ricorso
entro trenta giorni al Ministro dell'economia e delle finanze. 
 ((2-bis. In caso di circolazione dopo la cancellazione si  applicano
le sanzioni amministrative di cui al comma 7 dell'articolo 93)). 
(4) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                               Art. 97 
                    Circolazione dei ciclomotori 
 
  1. I ciclomotori, per circolare, devono essere muniti di: 
    a)  un  certificato  di  circolazione,  contenente  i   dati   di
identificazione e costruttivi del veicolo, nonche' quelli della targa
e dell'intestatario, rilasciato  dal  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri, ovvero da uno dei soggetti di  cui  alla  legge  8  agosto
1991, n. 264, con le modalita' stabilite con decreto dirigenziale del
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  a  seguito   di
aggiornamento  dell'Archivio  nazionale  dei  veicoli  di  cui   agli
articoli 225 e 226; 
    b) una targa, che identifica l'intestatario  del  certificato  di
circolazione. 
  2. La targa e' personale e abbinata a un solo veicolo. Il  titolare
la trattiene in caso di vendita. La fabbricazione e la vendita  delle
targhe sono riservate allo Stato, che puo' affidarle con le modalita'
previste dal regolamento ai soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991,
n. 264. 
  3. Ciascun ciclomotore e' individuato nell'Archivio  nazionale  dei
veicoli di cui agli articoli 225 e 226, da  una  scheda  elettronica,
contenente il numero di targa, il nominativo del suo titolare, i dati
costruttivi e di identificazione di  tutti  i  veicoli  di  cui,  nel
tempo, il  titolare  della  targa  sia  risultato  intestatario,  con
l'indicazione  della  data  e   dell'ora   di   ciascuna   variazione
d'intestazione. I dati relativi  alla  proprieta'  del  veicolo  sono
inseriti nel sistema informatico del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri  a  fini  di  sola  notizia,   per   l'individuazione   del
responsabile della circolazione. 
  4. Le procedure e la documentazione occorrente per il rilascio  del
certificato di circolazione e per la  produzione  delle  targhe  sono
stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture
e dei  trasporti,  secondo  criteri  di  economicita'  e  di  massima
semplificazione. 
  5.  Chiunque  fabbrica,  produce,  pone  in   commercio   o   vende
ciclomotori che sviluppino una velocita' superiore a quella  prevista
dall'art. 52 e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila.  Alla  stessa
sanzione soggiace chi effettua sui ciclomotori  modifiche  idonee  ad
aumentarne la velocita' oltre i limiti previsti dall'art. 52. ((91)) 
  6. Chiunque circola con un ciclomotore non  rispondente  ad  una  o
piu' delle caratteristiche o prescrizioni indicate nell'art. 52 o nel
certificato  di  circolazione,  ovvero  che  sviluppi  una  velocita'
superiore a quella prevista dallo stesso art. 52,  e'  soggetto  alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
cinquantamila a lire duecentomila. ((91)) 
  7. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale  non  e'  stato
rilasciato  il  certificato  di  circolazione,  quando  previsto   e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro centotrentuno a euro cinquecentoventiquattro. 
  8. Chiunque circola con  un  ciclomotore  sprovvisto  di  targa  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro sessantacinque a euro duecentosessantadue. 
  9. Chiunque circola con un ciclomotore munito di targa non  propria
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da euro millecinquecentoquarantanove a euro seimilacentonovantasette. 
  10. Chiunque circola con un ciclomotore munito di una targa  i  cui
dati  non  siano  chiaramente  visibili  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila  a  lire
centoventimila. ((91)) 
  11. Chiunque fabbrica o vende targhe con  caratteristiche  difformi
da quelle indicate dal regolamento, ovvero circola con un ciclomotore
munito delle suddette targhe e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma  da  euro  millecinquecentoquarantanove  a
euro seimilacentonovantasette. 
  12. Chiunque circola con un ciclomotore per il quale non  e'  stato
richiesto  l'aggiornamento  del  certificato  di   circolazione   per
trasferimento della proprieta'  secondo  le  modalita'  previste  dal
regolamento, e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da euro trecentoventisette a  euro  milletrecentoundici.
Alla medesima sanzione e' sottoposto chi non comunica  la  cessazione
della  circolazione.  Il  certificato  di  circolazione  e'  ritirato
immediatamente  da  chi  accerta  la  violazione  ed  e'  inviato  al
competente ufficio del Dipartimento per i  trasporti  terrestri,  che
provvede  agli  aggiornamenti  previsti  dopo   l'adempimento   delle
prescrizioni omesse. 
  13. L'intestatario  che  in  caso  di  smarrimento,  sottrazione  o
distruzione  del  certificato  di  circolazione  o  della  targa  non
provvede, entro quarantotto ore, a  farne  denuncia  agli  organi  di
polizia e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma  da  euro  sessantacinque  a  euro  duecentosessantadue.   Alla
medesima  sanzione  e'  soggetto  chi  non  provvede  a  chiedere  il
duplicato del certificato di  circolazione  entro  tre  giorni  dalla
suddetta denuncia. 
  14. Alle violazioni previste dai commi 5 e 7 consegue  la  sanzione
amministrativa accessoria della confisca del ciclomotore, secondo  le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI; nei casi  previsti
dal comma 5 si procede alla distruzione del ciclomotore, fatta  salva
la facolta' degli  enti  da  cui  dipende  il  personale  di  polizia
stradale che ha accertato la violazione di  chiedere  tempestivamente
che sia assegnato il ciclomotore confiscato, previo ripristino  delle
caratteristiche  costruttive,  per   lo   svolgimento   dei   compiti
istituzionali e fatto salvo l'eventuale  risarcimento  del  danno  in
caso di accertata illegittimita' della confisca e  distruzione.  Alla
violazione prevista dal comma 6 consegue la  sanzione  amministrativa
accessoria del fermo amministrativo del veicolo  per  un  periodo  di
sessanta giorni; in caso di reiterazione della violazione, nel  corso
di un biennio, il fermo amministrativo del veicolo  e'  disposto  per
novanta giorni. Alla violazione prevista dai commi 8 e 9 consegue  la
sanzione accessoria del  fermo  amministrativo  del  veicolo  per  un
periodo di un mese o, in caso di reiterazione  delle  violazioni  nel
biennio, la sanzione accessoria  della  confisca  amministrativa  del
veicolo, secondo le norme di cui al capo I, sezione  II,  del  titolo
VI. 
(4) (53) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.L. 27 giugno 2003,  n.  151,  convertito,  con  modificazioni,
dalla L. 1 agosto 2003, n. 214, nel modificare l'art. 3, comma 1  del
D.Lgs. 15 gennaio 2002,  n.  9,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 7, comma 1) la proroga al 1 luglio 2004 dell'entrata in vigore
delle modifiche apportate dal citato D.Lgs. al presente articolo. 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto: 
    - (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che al comma 5, le  parole
da: "da euro 78 a euro 311" fino alla fine del comma sono  sostituite
dalle seguenti: "da euro 1.000 a euro 4.000. Alla  sanzione  da  euro
779 a euro 3.119 e' soggetto chi effettua sui  ciclomotori  modifiche
idonee  ad  aumentarne  la  velocita'   oltre   i   limiti   previsti
dall'articolo 52"; 
    - (con l'art. 14, comma 1, lettera b)) che al comma 6, le parole:
"da euro 38 a euro 155" sono sostituite dalle seguenti: "da euro  389
a euro 1.559"; 
    - (con l'art. 14, comma 1,  lettera  c))  che  al  comma  10,  le
parole: "da euro 23 a euro 92" sono sostituite  dalle  seguenti:  "da
euro 78 a euro 311". 
                               Art. 98 
                        Circolazione di prova 
 
  1. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474. 
  3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione  di  prova  ad  uso
diverso e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire centomila a lire quattrocentomila. La  stessa  sanzione
si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il
titolare dell'autorizzazione o un suo dipendente munito  di  apposita
delega. 
  4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la
sanzione amministrativa  e'  del  pagamento  di  una  somma  da  lire
duecentomila a lire ottocentomila; ne consegue in  quest'ultimo  caso
la sanzione amministrativa accessoria  della  confisca  del  veicolo,
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 
  4-bis.  ((COMMA  ABROGATO  DAL  D.L.  23  OTTOBRE  2008,  N.   162,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 201)). 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                               Art. 99 
                            Foglio di via 
 
  1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi che circolano per le
operazioni di accertamento e di controllo  della  idoneita'  tecnica,
per  recarsi  ai  transiti  di  confine   per   l'esportazione,   per
partecipare a riviste prescritte dall'autorita' militare, a mostre  o
a fiere autorizzate di veicoli nuovi ed usati, per  i  quali  non  e'
stata pagata la tassa di circolazione, devono  essere  muniti  di  un
foglio di via e di una targa provvisoria  rilasciati  da  un  ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. 
  ((1-bis. Alle fabbriche costruttrici  di  veicoli  a  motore  e  di
rimorchi e' consentito, direttamente o avvalendosi di altri  soggetti
abilitati, per il tramite  di  veicoli  nuovi  di  categoria  N  o  O
provvisti del foglio di via e della targa provvisoria per recarsi  ai
transiti di confine per l'esportazione, il trasporto di altri veicoli
nuovi di fabbrica destinati anch'essi alla medesima finalita'. 
  1-ter. E' consentito ai veicoli a motore e rimorchi di categoria  N
o O, muniti di foglio di via e targa provvisoria  per  partecipare  a
riviste prescritte  dall'autorita'  militare,  a  mostre  o  a  fiere
autorizzate di veicoli nuovi ed usati, di trasportare altri veicoli o
loro parti, anch'essi destinati alle medesime finalita'.)) 
  2. Il foglio di via deve indicare  il  percorso,  la  durata  e  le
eventuali prescrizioni tecniche. La durata non puo' comunque eccedere
i  giorni   sessanta.   Tuttavia,   per   particolari   esigenze   di
sperimentazione di veicoli nuovi non ancora immatricolati,  l'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri puo' rilasciare
alla  fabbrica  costruttrice  uno  speciale  foglio  di  via,   senza
limitazioni di percorso, della durata massima di centottanta giorni. 
  3. Chiunque circola senza avere con se' il foglio  di  via  e/o  la
targa provvisoria di  cui  al  comma  1  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila  a  lire
centoventimila. 
  4. Chiunque circola senza rispettare il percorso o le  prescrizioni
tecniche del foglio di via e' soggetto alla  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. 
  5. Ove le violazioni di cui ai commi 3 e 4 siano compiute per  piu'
di tre volte, alla  successiva  la  sanzione  amministrativa  e'  del
pagamento di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila e ne
consegue la sanzione amministrativa  accessoria  della  confisca  del
veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 
(4) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 100. 
Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli  e  dei
                              rimorchi 
 
  1.  Gli  autoveicoli  devono   essere   muniti,   anteriormente   e
posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione. 
  2. I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di  una  targa
contenente i dati di immatricolazione. 
  3.  I  rimorchi  devono  essere  muniti  di  una  targa  posteriore
contenente i dati di immatricolazione. 
 ((3-bis. Le targhe di cui ai commi 1, 2  e  3  sono  personali,  non
possono essere abbinate contemporaneamente a piu'  di  un  veicolo  e
sono trattenute dal titolare in caso di trasferimento di  proprieta',
costituzione di usufrutto, stipulazione di locazione con facolta'  di
acquisto, esportazione all'estero e cessazione  o  sospensione  dalla
circolazione)). ((91)) 
  4. ((...)) i carrelli appendice,  quando  sono  agganciati  ad  una
motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice
dei dati di immatricolazione della motrice stessa. ((91)) 
  5.  Le  targhe  indicate  ai  commi  1,  2,  3,  4   devono   avere
caratteristiche rifrangenti. 
  6. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2001, N. 474. 
  7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri  di  definizione  delle
targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento. 
  8. Ferma restando la sequenza alfanumerica fissata dal regolamento,
l'intestatario della carta di  circolazione  puo'  chiedere,  per  le
targhe di cui ai commi 1 e 2, ai costi fissati con il decreto di  cui
all'articolo  101,  comma  1,  e  con  le  modalita'  stabilite   dal
Dipartimento per i trasporti terrestri,  una  specifica  combinazione
alfanumerica. Il competente ufficio del Dipartimento per i  trasporti
terrestri, dopo avere verificato che la  combinazione  richiesta  non
sia stata gia' utilizzata, immatricola il veicolo e rilascia la carta
di circolazione. Alla consegna  delle  targhe  provvede  direttamente
l'Istituto Poligrafico dello Stato nel termine di trenta  giorni  dal
rilascio  della  carta  di  circolazione.  Durante  tale  periodo  e'
consentita la circolazione ai sensi dell'articolo 102, comma 3. 
  9. Il regolamento stabilisce per  le  targhe  di  cui  al  presente
articolo: 
    - i criteri per la formazione dei dati di immatricolazione; 
    - la collocazione e le modalita' di installazione; 
    - le  caratteristiche  costruttive,  dimensionali,  fotometriche,
cromatiche e di leggibilita', nonche' i requisiti  di  idoneita'  per
l'accettazione. 
  10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi  e'  vietato  apporre
iscrizioni, distintivi o sigle  che  possano  creare  equivoco  nella
identificazione del veicolo. 
  11. Chiunque viola le disposizioni dei  commi  1,  2,  3,  4  e  9,
lettera b) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di
una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. 
  12. Chiunque circola con un veicolo munito di targa non  propria  o
contraffatta e' punito con la sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni. 
  13. Chiunque viola le disposizioni dei commi 5  e  10  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
trentamila a lire centoventimila. 
  14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe  automobilistiche
ovvero usa targhe manomesse, falsificate  o  alterate  e'  punito  ai
sensi del codice penale. 
  15. Dalle violazioni di cui ai commi precedenti deriva la  sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della targa non  rispondente  ai
requisiti indicati. ((Alle violazioni di  cui  ai  commi  11  e  12))
consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del  veicolo
o, in caso di reiterazione delle violazioni, la  sanzione  accessoria
della confisca  amministrativa  del  veicolo.  La  durata  del  fermo
amministrativo e' di tre mesi, salvo nei casi in  cui  tale  sanzione
accessoria  e'  applicata  a  seguito  del  ritiro  della  targa.  Si
osservano le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
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AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 11,  comma  6)
che "Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e  103  del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da  ultimo  modificati  dai
commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente  articolo,  si  applicano  a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di  entrata  in  vigore
del regolamento di cui al comma 5". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 8)  che  "Le  disposizioni
del comma 4 dell'articolo 100 del  decreto  legislativo  n.  285  del
1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente
articolo, si applicano a decorrere dalla data di  entrata  in  vigore
delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque ai soli
rimorchi immatricolati dopo tale data. E' fatta salva la possibilita'
di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione  prima
della data di cui al periodo precedente". 
                              Art. 101. 
    Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe 
 
  1. La produzione e la distribuzione  delle  targhe  dei  veicoli  a
motore o da essi rimorchiati sono riservate allo Stato.  Il  Ministro
dei  trasporti   con   proprio   decreto,   sentiti   il   ((Ministro
dell'economia e delle finanze)) e il ((Ministro dell'economia e delle
finanze)), stabilisce il prezzo di vendita delle  targhe  comprensivo
del costo di produzione e di una quota di maggiorazione da  destinare
esclusivamente alle attivita' previste dall'art.  208,  comma  2.  Il
Ministro dei  trasporti  con  proprio  decreto,  di  concerto  con  i
Ministri ((dell'economia e delle finanze)) e ((delle infrastrutture e
dei trasporti)), assegna annualmente i proventi derivanti dalla quota
di  maggiorazione  al  ((Ministero   delle   infrastrutture   e   dei
trasporti)) nella misura del venti per cento  e  alla  ((Dipartimento
per i trasporti terrestri)) nella misura dell'ottanta per  cento.  Il
((Ministro  dell'economia  e  delle  finanze))  e'   autorizzato   ad
adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni  di  bilancio.
(45) 
  2. Le targhe  sono  consegnate  agli  intestatari  dall'  ((ufficio
competente del Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri))  all'atto
dell'immatricolazione dei veicoli. 
  3. Le targhe del veicolo e il relativo  documento  di  circolazione
devono essere restituiti all' ((ufficio competente  del  Dipartimento
per i trasporti terrestri)) in caso  che  l'interessato  non  ottenga
l'iscrizione  al  P.R.A.  entro  novanta  giorni  dal  rilascio   del
documento stesso. 
  4. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui  al  comma
3,  l'  ((ufficio  competente  del  Dipartimento  per   i   trasporti
terrestri)),  su  apposita  segnalazione  dell'ufficio  del   P.R.A.,
provvede, tramite gli organi di polizia, al  ritiro  delle  targhe  e
della carta di circolazione. 
  5.  Chiunque  abusivamente  produce  o  distribuisce   targhe   per
autoveicoli, motoveicoli e rimorchi e'  soggetto,  se  il  fatto  non
costituisce reato, alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 
  6.  La  violazione  di  cui  al  comma  5   importa   la   sanzione
amministrativa accessoria della confisca  delle  targhe,  secondo  le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
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AGGIORNAMENTO (45) 
  Il D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 ha disposto (con l'art. 4, comma
4) che il secondo periodo  del  comma  1  del  presente  articolo  e'
abrogato per la parte incompatibile con  l'art.  2,  comma  5,  dello
stesso D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474. 
                              Art. 102. 
   Smarrimento, sottrazione, deterioramento e distruzione di targa 
 
  1. In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di  una  delle
targhe  di  cui  all'art.  100,   l'intestatario   della   carta   di
circolazione deve, entro quarantotto ore, farne denuncia agli  organi
di polizia, che ne prendono formalmente atto e ne rilasciano 
ricevuta. 
  2. Trascorsi quindici giorni dalla presentazione della denuncia  di
smarrimento o sottrazione anche di una sola delle targhe,  senza  che
queste siano state rinvenute,  l'intestatario  deve  richiedere  ((al
Dipartimento per i trasporti terrestri)) Una nuova immatricolazione 
del veicolo, con le procedure indicate dall'art. 93. 
  3.  Durante  il  periodo  di  cui  al  comma  2  e'  consentita  la
circolazione del veicolo previa  apposizione  sullo  stesso,  a  cura
dell'intestatario, di  un  pannello  a  fondo  bianco  riportante  le
indicazioni contenute nella  targa  originaria;  la  posizione  e  la
dimensione del pannello, nonche' i caratteri di iscrizione devono 
essere corrispondenti a quelli della targa originaria. 
  4. I dati di immatricolazione indicati nelle targhe  devono  essere
sempre leggibili. Quando per deterioramento tali dati non siano  piu'
leggibili, l'intestatario della carta di circolazione deve richiedere
all'ufficio competente ((del Dipartimento per i trasporti terrestri))
Una nuova immatricolazione del veicolo, con le procedure indicate 
nell'art. 93. 
  5. Nei casi di distruzione di una delle targhe di cui all'art. 100,
comma 1, l'intestatario della carta di circolazione sulla base  della
ricevuta di cui al comma 1 deve richiedere una nuova immatricolazione 
del veicolo. 
  6. L'intestatario della  carta  di  circolazione  che  in  caso  di
smarrimento, sottrazione o distruzione anche di una sola delle targhe
di immatricolazione o della targa  per  veicoli  in  circolazione  di
prova non provvede agli adempimenti di cui al comma 1, ovvero circola
con il pannello  di  cui  al  comma  3  senza  aver  provveduto  agli
adempimenti di cui  ai  commi  1  e  2,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire 
quattrocentomila. 
  7. Chiunque circola  con  targa  non  chiaramente  e  integralmente
leggibile e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di 
una somma da lire cinquantamila a lire duecentomila. 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 103 
Obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a
                        motore e dei rimorchi 
 
  1.  La  parte  interessata,   intestataria   di   un   autoveicolo,
motoveicolo  o  rimorchio,  o  l'avente  titolo  deve  comunicare  al
competente ufficio del P.R.A., entro sessanta giorni,  la  definitiva
esportazione  all'estero   del   veicolo   stesso,   restituendo   il
certificato di proprieta' ((e la carta di  circolazione)).  L'ufficio
del P.R.A. ne da' immediata comunicazione all'ufficio competente  del
Dipartimento per i trasporti  terrestri,  provvedendo  altresi'  alla
restituzione al medesimo ufficio della carta di circolazione ((...)).
Con il regolamento di esecuzione sono stabilite le modalita'  per  lo
scambio delle  informazioni  tra  il  P.R.A.  e  Dipartimento  per  i
trasporti terrestri. ((91)) 
  2. Le targhe ed i  documenti  di  circolazione  vengono,  altresi',
ritirati d'ufficio tramite gli organi di polizia, che  ne  curano  la
consegna agli uffici del P.R.A., nel caso che  trascorsi  centottanta
giorni dalla rimozione  del  veicolo  dalla  circolazione,  ai  sensi
dell'art. 159, non sia stata denunciata la sua sottrazione ovvero  il
veicolo  stesso  non  sia  stato  reclamato   dall'intestatario   dei
documenti anzidetti o dall'avente titolo o venga demolito o  alienato
ai sensi dello stesso articolo. L'ufficio competente  del  P.R.A.  e'
tenuto agli adempimenti previsti dal comma 1. 
  3. IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE  DEL
PRESENTE COMMA. 
  4. IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE  DEL
PRESENTE COMMA. 
  5. Chiunque viola le disposizioni di cui al  comma  1  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
duecentomila a lire ottocentomila. IL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 HA
CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PERIODO. 
(4) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
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AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 11,  comma  6)
che "Le disposizioni degli articoli 94, 100, comma 3-bis, e  103  del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come da  ultimo  modificati  dai
commi 1, 2, lettera a), e 3 del presente  articolo,  si  applicano  a
decorrere dal sesto mese successivo alla data di  entrata  in  vigore
del regolamento di cui al comma 5". 

Capo IV
CIRCOLAZIONE SU STRADA DELLE MACCHINE AGRICOLE E DELLE MACCHINE OPERATRICI

                              Art. 104. 
            Sagome e masse limite delle macchine agricole 
 
  1. Alle  macchine  agricole  semoventi  e  a  quelle  trainate  che
circolano su strada si  applicano  per  la  sagoma  limite  le  norme
stabilite dall'art. 61 rispettivamente per i veicoli in genere e  per
i rimorchi. 
  2. Salvo  quanto  diversamente  disposto  dall'art.  57,  la  massa
complessiva a pieno carico delle macchine agricole su ruote non  puo'
eccedere 5 t se a un asse, 8 t se a due assi e 10 t se a tre  o  piu'
assi. 
  3. Per le macchine agricole semoventi e per quelle trainate  munite
di pneumatici, tali che il carico unitario medio trasmesso  dall'area
di impronta sulla strada non sia superiore a 8 daN/cm2 e  quando,  se
trattasi di veicoli a tre o piu'  assi,  la  distanza  fra  due  assi
contigui non sia inferiore a 1,20 m, le masse complessive di  cui  al
comma 2 non possono superare rispettivamente 6 t, 14 t e 20 t. 
  4. La massa massima sull'asse piu' caricato non puo' superare 10 t;
quella su due assi contigui a distanza inferiore a 1,20  m  non  puo'
superare 11 t e, se a distanza non inferiore a 1,20 m, 14 t. 
  5. Qualunque sia la condizione di carico  della  macchina  agricola
semovente, la massa trasmessa  alla  strada  dall'asse  di  guida  in
condizioni statiche non deve essere  inferiore  al  20%  della  massa
della macchina stessa in ordine  di  marcia.  Tale  valore  non  deve
essere inferiore al 15% per le macchine con velocita' inferiore a  15
km/h, ridotto al 13% per le macchine agricole semicingolate. 
  6. La massa complessiva delle macchine agricole cingolate non  puo'
eccedere 16 t. 
  7. Le trattrici agricole per circolare su strada  con  attrezzature
di  tipo  portato  o  semiportato  devono  rispondere  alle  seguenti
prescrizioni: 
    a) lo sbalzo anteriore del complesso non deve risultare superiore
al 60% della lunghezza della trattrice non zavorrata; 
    b)  lo  sbalzo  posteriore  del  complesso  non  deve   risultare
superiore al 90% della lunghezza della trattrice non zavorrata; 
    c) la lunghezza complessiva dell'insieme, data  dalla  somma  dei
due sbalzi e del passo della trattrice agricola, non deve superare il
doppio di quella della trattrice non zavorrata; 
    d) la sporgenza laterale non deve eccedere di 1,60  m  dal  piano
mediano verticale longitudinale della trattrice; 
    e) la massa del complesso trattrice e attrezzi  comunque  portati
non deve superare la massa ammissibile accertata nel  rispetto  delle
norme stabilite dal regolamento, nei limiti delle masse  fissati  nei
commi precedenti; 
     f) il bloccaggio  tridimensionale  degli  attacchi  di  supporto
degli  attrezzi  deve  impedire,  durante  il  trasporto,   qualsiasi
oscillazione  degli  stessi  rispetto  alla  trattrice,  a  meno  che
l'attrezzatura sia equipaggiata con  una  o  piu'  ruote  liberamente
orientabili intorno  ad  un  asse  verticale  rispetto  al  piano  di
appoggio. 
  8. Le macchine agricole che per necessita' funzionali hanno  sagome
e masse eccedenti  quelle  previste  nei  commi  dall'1  al  6  e  le
trattrici  equipaggiate  con   attrezzature   di   tipo   portato   o
semiportato, che non rientrano nei limiti stabiliti nel comma 7, sono
considerate macchine agricole eccezionali e devono essere munite, per
circolare su strada, dell'autorizzazione ((valida per  due  anni))  e
rinnovabile, rilasciata dal compartimento A.N.A.S. di partenza per le
strade statali e dalla regione di  partenza  per  la  rimanente  rete
stradale. ((91)) 
  9.  Nel  regolamento  sono  stabilite  posizioni,   caratteristiche
fotometriche, colorimetriche e modalita' di applicazione di  pannelli
e dispositivi di segnalazione visiva, atti a segnalare  gli  ingombri
dati  dalle  macchine  agricole  indicate  nei  commi  7  e  8;   nel
regolamento saranno indicate le condizioni e le cautele da  osservare
durante la marcia su strada. 
  10. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che supera
le sagome o le masse fissate e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 
  11.  Chiunque  circola  su  strada  con   una   macchina   agricola
eccezionale in violazione delle norme di bloccaggio  degli  attrezzi,
sui pannelli e dispositivi di segnalazione visiva di cui al  comma  9
oppure senza osservare le prescrizioni stabilite  nell'autorizzazione
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da lire duecentomila a lire ottocentomila. 
  12.  Chiunque  circola  su  strada  con   una   macchina   agricola
eccezionale senza avere con se'  l'autorizzazione  e'  soggetto  alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
cinquantamila a lire duecentomila. Il viaggio potra' proseguire  solo
dopo la esibizione dell'autorizzazione; questa non sana l'obbligo  di
corrispondere la somma dovuta a titolo di sanzione pecuniaria. 
  13. Dalle violazioni di cui ai commi 10 e 11 consegue  la  sanzione
amministrativa accessoria prevista dai commi 24 e 25 dell'art. 10. 
(4) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 15,  comma  2)
che  "Le  disposizioni  di  cui  al  comma  1   si   applicano   alle
autorizzazioni rilasciate successivamente alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. Sono  conseguentemente  raddoppiati  gli
importi dell'imposta di bollo  dovuta  ai  sensi  dell'articolo  104,
comma 8, del decreto legislativo n. 285 del 1992,  e,  ove  previsti,
degli indennizzi dovuti ai sensi dell'articolo 18 del regolamento". 
                              Art. 105. 
                     Traino di macchine agricole 
 
  1. I convogli formati da macchine  agricole  semoventi  e  macchine
agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m. 
  2. Nel limite di cui al  comma  1  le  trattrici  agricole  possono
trainare un solo rimorchio  agricolo  o  non  piu'  di  due  macchine
operatrici agricole, se munite di dispositivi di frenatura  comandati
dalla trattrice. 
  3. Alle trattrici agricole con attrezzi  portati  anteriormente  e'
fatto divieto di traino di macchine agricole  rimorchiate  sprovviste
di disposivo di frenatura, anche se considerate parte integrante  del
veicolo traente. 
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
duecentomila a lire ottocentomila. 
((4)) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 106. 
Norme costruttive e dispositivi  di  equipaggiamento  delle  macchine
                              agricole 
 
  1. Le macchine agricole indicate  nell'art.  57,  comma  2,  devono
essere costruite in modo che, ai fini  della  circolazione  stradale,
garantiscano   sufficiente   stabilita'    sia    quando    circolano
isolatamente, sia quando effettuano il traino, se previsto, sia,  in-
fine, quando sono equipaggiate con attrezzi portati o semiportati dei
quali  deve  essere  garantito  il  bloccaggio  tridimensionale.   Le
macchine agricole semoventi devono essere inoltre costruite  in  modo
da consentire un idoneo  campo  di  visibilita',  anche  quando  sono
equipaggiate  con  cabina  di  guida  chiusa,  con   dispositivi   di
protezione del conducente e con attrezzi portati  o  semiportati.  Il
sedile  del  conducente  deve   essere   facilmente   accessibile   e
confortevole ed i comandi adeguatamente agibili. 
 2. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art.  57,  comma  2,
lettera a), escluse quelle di cui al punto 3), devono  essere  munite
di: 
    a) dispositivi per la segnalazione visiva e per l'illuminazione; 
    b) dispositivi per la frenatura; 
    c) dispositivo di sterzo; 
    d) dispositivo silenziatore del rumore emesso dal motore; 
    e) dispositivo per la segnalazione acustica; 
    f) dispositivo retrovisore; 
    g) ruote o cingoli idonei per la marcia su strada; 
    h)  dispositivi  amovibili  per   la   protezione   dalle   parti
pericolose; 
    i) dispositivi di agganciamento, anche amovibili, se  predisposte
per il traino; 
    l) superfici trasparenti di sicurezza  e  dispositivo  tergivetro
del parabrezza. 
  3. Le macchine agricole semoventi indicate nell'art. 57,  comma  2,
lettera  a),  punto  3),  devono  essere  munite,   con   riferimento
all'elencazione del comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere  b),
c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui
alla lettera a), anche se amovibili; nel limite di  massa  di  0,3  t
possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b). 
  4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art.  57,  comma  2,
lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al  comma  2,
lettere a), b), g), h) ed i); le macchine agricole  trainate  di  cui
all'art. 57, comma 2, lettera b), punto 1, se  di  massa  complessiva
inferiore od uguale a quella rimorchiabile riconosciuta alla macchina
agricola traente per macchine operatrici  trainate  prive  di  freni,
possono essere sprovviste dei dispositivi di cui alla lettera b)  del
comma  2.  Sulle  macchine  agricole  trainate,  esclusi  i  rimorchi
agricoli, e' consentito che i dispositivi  di  cui  alla  lettera  a)
siano amovibili. 
  5.  Le  prescrizioni   tecniche   relative   alle   caratteristiche
costruttive delle macchine agricole e ai dispositivi di cui le stesse
devono  essere  munite,  quando  non   espressamente   previste   dal
regolamento, sono stabilite con decreto del Ministro  dei  trasporti,
di concerto con il ((Ministro delle politiche agricole e forestali)),
fatte salve le competenze del ((Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio)) in materia di emissioni inquinanti e di rumore.  Con
lo stesso strumento possono essere stabilite caratteristiche,  numero
e modalita' di  applicazione  dei  dispositivi  di  cui  al  presente
articolo. 
  6. Le macchine agricole indicate  nell'art.  57,  comma  2,  devono
inoltre rispondere alle disposizioni relative ai mezzi e  sistemi  di
difesa previsti dalle normative per la sicurezza e igiene del lavoro,
nonche' per la protezione dell'ambiente da ogni tipo di inquinamento. 
  7.  Qualora  i  decreti  di  cui  al  comma  5  si  riferiscano   a
disposizioni oggetto di direttive del Consiglio o  della  Commissione
delle  Comunita'  Europee,  le  prescrizioni  tecniche  sono   quelle
contenute nelle predette direttive; per l'omologazione si fa salva la
facolta', per gli interessati,  di  richiedere  l'applicazione  delle
corrispondenti prescrizioni  tecniche  contenute  nei  regolamenti  o
nelle raccomandazioni emanate dall'ufficio  europeo  per  le  Nazioni
unite - Commissione economica per l'Europa, accettati  dal  Ministero
competente per la materia. 
  8. Con gli stessi decreti puo' essere reso obbligatorio il rispetto
di norme di unificazione attinenti alle disposizioni dei commi 1,  2,
3, 4, 5 e 6. 
(4) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 107. 
   Accertamento dei requisiti di idoneita' delle macchine agricole 
 
  1. Le macchine agricole di cui all'art. 57, comma 2, sono  soggette
all'accertamento dei  dati  di  identificazione,  della  potenza  del
motore  quando  ricorre  e  della  corrispondenza  alle  prescrizioni
tecniche ed alle  caratteristiche  disposte  a  norma  di  legge.  Il
regolamento stabilisce le categorie di macchine  agricole  operatrici
trainate che sono escluse dall'accertamento di cui sopra. 
  2. L'accertamento di cui al comma 1  ha  luogo  mediante  visita  e
prova da parte degli  ((uffici  competenti  del  Dipartimento  per  i
trasporti terrestri)), secondo modalita' stabilite  con  decreto  del
Ministero dei trasporti, di concerto con i Ministri ((delle politiche
agricole  e  forestali))  e  ((del  del  lavoro  e  delle   politiche
sociali)), fatte salve le competenze del ((Ministro  dell'ambiente  e
della tutela del territorio)) in materia di emissioni inquinanti e di 
rumore. 
  3. Per le macchine agricole di cui al comma 1, i loro componenti  o
entita' tecniche, prodotti in serie, l'accertamento viene  effettuato
su un prototipo mediante omologazione  del  tipo,  secondo  modalita'
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, sentito il Comitato
interministeriale per le macchine agricole (C.I.M.A.), fatte salve le
competenze  del  ((Ministro  dell'ambiente   e   della   tutela   del
territorio)) in materia di emissioni inquinanti e  di  rumore.  Fatti
salvi gli accordi internazionali, l'omologazione  totale  o  parziale
rilasciata da uno stato estero puo' essere riconosciute valida in 
Italia a condizione di reciprocita'. 
(4) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 108. 
Rilascio del certificato di idoneita'  tecnica  alla  circolazione  e
         della carta di circolazione delle macchine agricole 
 
  1. Per essere immesse in circolazione le macchine agricole, con  le
esclusioni previste dall'art. 107, comma 1, devono essere  munite  di
un certificato di idoneita' tecnica alla circolazione ovvero  di  una
carta di circolazione. 
  2. ((Il certificato di idoneita' tecnica  alla  circolazione  ,  la
carta di circolazione ovvero il certificato  di  approvazione))  sono
rilasciati a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento  di  cui
all'art.  107,  comma  1,  sulla  base  di  documentazione  idonea  a
stabilire l'origine della macchina agricola. 
Nel regolamento sono stabiliti il contenuto e le caratteristiche  del
certificato di idoneita' tecnica e della carta di circolazione. 
  3. Per le macchine agricole  non  prodotte  in  serie,  compresi  i
prototipi, la documentazione di origine e' costituita dal certificato
di origine dell'esemplare rilasciato dalla fabbrica costruttrice o da
chi  ha  proceduto  alla  costruzione  del  medesimo.   Qualora   gli
accertamenti siano richiesti  per  macchine  agricole  costruite  con
parti  staccate,  deve  essere  inoltre  esibita  la   documentazione
relativa alla provenienza delle parti impiegate. 
  4. Per le macchine agricole di tipo omologato prodotte in serie  il
costruttore o il suo legale  rappresentante  rilascia  all'acquirente
una formale dichiarazione, redatta su modello approvato dal Ministero
dei trasporti, attestante che la macchina agricola, in tutte  le  sue
parti, e' conforme  al  tipo  omologato.  Di  tale  dichiarazione  il
costruttore assume la piena responsabilita' a tutti  gli  effetti  di
legge. La dichiarazione di conformita',  quando  ne  sia  ammesso  il
rilascio, ha anche valore di certificato di origine. 
  5. Per le macchine agricole di tipo omologato ((il  certificato  di
idoneita' tecnica alla circolazione ovvero la carta di circolazione))
vengono rilasciati sulla base  della  dichiarazione  di  conformita',
senza ulteriori accertamenti. 
  6. Chiunque rilascia la dichiarazione di conformita'  per  macchine
agricole non conformi al tipo omologato  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  cinquecentomila  a
lire duemilioni. 
  7. Il rilascio del certificato di idoneita' tecnica o  della  carta
di circolazione e' sospeso qualora  emergano  elementi  che  facciano
ritenere la possibilita' della sussistenza di un  reato  perseguibile
ai sensi delle leggi penali. 
(4) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 109. 
 Controlli di conformita' al tipo omologato delle macchine agricole 
 
  1. Le macchine agricole ed i relativi dispositivi di tipo omologato
sono identificati ai sensi dell'art. 74. 
  2. Il Ministero  dei  trasporti  ha  facolta'  di  prelevare  e  di
sottoporre in qualsiasi momento ad accertamenti  di  controllo  della
conformita'  al  tipo  omologato  le  macchine  agricole  non  ancora
immatricolate e i relativi dispositivi destinati al mercato nazionale
e identificati a norma del comma 1.  Con  decreto  del  Ministro  dei
trasporti, emesso  di  concerto  con  i  Ministri  ((delle  politiche
agricole e forestali)) e ((del lavoro e  delle  politiche  sociali)),
fatte salve le competenze del ((Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio)) in materia di emissioni inquinanti e di rumore, sono
stabiliti i criteri  e  le  modalita'  per  gli  accertamenti  e  gli
eventuali prelievi, nonche' i relativi oneri a  carico  del  titolare
dell'omologazione. 
  3. Con lo stesso decreto sono stabilite  le  modalita'  da  seguire
fino alla sospensione dell'efficacia dell'omologazione o alla  revoca
dell'omologazione stessa, qualora in seguito al controllo di  cui  al
comma 2 risulti il mancato rispetto della conformita' della serie al 
tipo omologato. 
  4. Chiunque produce o mette in  vendita  una  macchina  agricola  o
dispositivi non conformi ai tipi omologati e' soggetto alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a 
lire duemilioni. 
  5. Chiunque produce  o  mette  in  vendita  una  macchina  agricola
omologata, rilasciando la relativa dichiarazione di  conformita'  non
munita dei dati di identificazione a norma del comma 1,  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 
cinquantamila a lire duecentomila. 
(4) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 110. 
Immatricolazione, carta di circolazione e  certificato  di  idoneita'
          tecnica alla circolazione delle macchine agricole 
 
  1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a),
punto 1) e punto 2), e  lettera  b),  punto  2,  esclusi  i  rimorchi
agricoli di massa complessiva non superiore a  1,5  t  ed  aventi  le
altre caratteristiche  fissate  dal  regolamento,  per  circolare  su
strada sono soggette all'immatricolazione ed al rilascio della  carta
di circolazione. Quelle invece indicate nello stesso comma 2, lettera
a), punto 3), e lettera b), punto  1),  con  le  esclusioni  previste
all'art. 107, comma 1, ed i rimorchi agricoli  di  massa  complessiva
non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate  dal
regolamento per circolare su strada sono soggette al rilascio di un 
certificato di idoneita' tecnica alla circolazione. 
  2. La carta di circolazione  ovvero  il  certificato  di  idoneita'
tecnica alla circolazione sono rilasciati  dall'((ufficio  competente
del  Dipartimento  per  i  trasporti   terrestri))   competente   per
territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione  delle
macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera  a),  punto
1) e punto 2), e lettera b), punto 2),  ad  esclusione  dei  rimorchi
agricoli di massa complessiva non superiore a  1,5  t  ed  aventi  le
altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome  di  colui  che
dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di
impresa  che  effettua  lavorazioni  agromeccaniche  o  locazione  di
macchine agricole, nonche' a nome di enti e consorzi pubblici. 3.  Il
trasferimento  di  proprieta'  delle   macchine   agricole   soggette
all'immatricolazione, nonche' il  trasferimento  di  sede  ovvero  di
residenza ed abitazione del titolare devono essere  comunicati  entro
trenta giorni, unitamente  alla  prescritta  documentazione  ed  alla
carta di circolazione, all'((ufficio competente del Dipartimento  per
i  trasporti  terrestri))  rispettivamente  dal  nuovo   titolare   e
dall'intestatario della carta di circolazione. Detto  ufficio  annota
le  relative  variazioni  sul  certificato  di  circolazione  stessa.
Qualora il titolo presentato per la trascrizione del trasferimento di
proprieta' consista in un atto unilaterale, lo stesso ufficio  dovra'
acquisire anche la dichiarazione di assunzione di  responsabilita'  e
provvedere alla comunicazione al nuovo titolare secondo le modalita' 
indicate nell'art. 95, comma 4, in quanto applicabili. 
  4. L'annotazione del trasferimento di  proprieta'  e'  condizionata
dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al 
comma 2. 
  5. Il regolamento stabilisce  il  contenuto  e  le  caratteristiche
della carta di circolazione e del certificato di  idoneita'  tecnica,
nonche' le modalita' per gli adempimenti previsti ai commi 2, 3 e 4. 
  6. Chiunque circola su strada con  una  macchina  agricola  per  la
quale non e' stata rilasciata la carta  di  circolazione,  ovvero  il
certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, e' soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 
duecentomila a lire ottocentomila. 
  7. Chiunque  circola  su  strada  con  una  macchina  agricola  non
osservando le prescrizioni  contenute  nella  carta  di  circolazione
ovvero  nel  certificato  di  idoneita'  tecnica,  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila 
a lire quattrocentomila. 
  8. Chiunque omette di comunicare il trasferimento di proprieta', di
sede o di residenza ed abitazione nel termine stabilito  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a  lire  duecentomila.  Dalla  violazione  consegue  la
sanzione  amministrativa  accessoria  del  ritiro  della   carta   di
circolazione  o   del   certificato   di   idoneita'   tecnica   alla
circolazione, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del 
titolo VI. 
(4) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 111. 
          Revisione delle macchine agricole in circolazione 
 
  1. Il Ministro dei trasporti, di concerto con il  ((Ministro  delle
politiche  agricole  e  forestali)),  puo'  disporre,   con   decreto
ministeriale,  la  revisione  generale  o  parziale  delle   macchine
agricole soggette all'immatricolazione a norma dell'art. 110, al fine
di accertarne la permanenza dei requisiti minimi di idoneita' per la 
sicurezza della circolazione, nonche' lo stato di efficienza. 
  2.  Gli  ((uffici  competenti  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri)), qualora sorgano dubbi sulla persistenza dei requisiti di
cui al comma 1, possono ordinare in qualsiasi momento la revisione di 
singole macchine agricole. 
  3. Nel regolamento sono  stabilite  le  procedure,  i  tempi  e  le
modalita' delle revisioni di cui al presente articolo,  nonche',  ove
ricorrano,  i  criteri  per  l'accertamento  dei   requisiti   minimi
d'idoneita' cui devono corrispondere le macchine agricole in 
circolazione e del loro stato di efficienza. 
  4. Il Ministro dei trasporti, con decreto emesso di concerto con il
((Ministro delle politiche agricole e forestali)), puo' modificare la
normativa prevista  dal  presente  articolo  in  relazione  a  quanto
stabilito in materia da disposizioni della Comunita' economica 
europea. 
  5. Alle macchine agricole, di cui al comma 1 si applicano le 
disposizioni dell'art. 80, comma 7. 
  6. Chiunque circola su strada con una macchina agricola che non  e'
stata  presentata  alla   revisione   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila  a  lire
quattrocentomila.   Da   tale   violazione   discende   la   sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta  di  circolazione  o
del certificato di idoneita' tecnica , secondo le norme del capo I, 
sezione II, del titolo VI. 
(4) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 112. 
Modifiche dei requisiti  di  idoneita'  delle  macchine  agricole  in
     circolazione e aggiornamento del documento di circolazione 
 
  1. Le macchine agricole soggette all'accertamento dei requisiti  ai
sensi dell'art. 107 non devono presentare difformita'  rispetto  alle
caratteristiche indicate  nella  carta  di  circolazione  ovvero  nel
certificato di idoneita' tecnica alla circolazione, ne' alterazioni o 
danneggiamenti dei dispositivi prescritti. 
  2.  Gli  ((uffici  competenti  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri)), su richiesta dell'interessato, sottopongono alla  visita
e prova di accertamento prevista all'art. 107, comma 2,  la  macchina
agricola alla quale siano state modificate una o piu' caratteristiche
oppure uno o piu' dispositivi indicati nel documento di circolazione; 
a seguito dell'esito favorevole dell'accertamento i predetti uffici 
provvedono all'aggiornamento del documento stesso. 
  3. Alle  macchine  agricole  soggette  all'immatricolazione  ed  al
rilascio della carta di circolazione  si  applicano  le  disposizioni
contenute negli articoli 93, 94, 95, 98 e 103 in quanto applicabili. 
  4. Chiunque circola su strada con una  macchina  agricola  difforme
nelle  caratteristiche  indicate  nel  comma   1,   nonche'   con   i
dispositivi, prescritti a norma di  legge,  alterati,  danneggiati  o
mancanti e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di
una somma da lire centomila a lire  quattrocentomila,  salvo  che  il
fatto costituisca reato. Da  tale  violazione  discende  la  sanzione
amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, 
secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 
(4) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 113. 
                   Targhe delle macchine agricole 
 
  1. Le macchine agricole semoventi di  cui  all'art.  57,  comma  2,
lettera a), punti 1) e 2), per  circolare  su  strada  devono  essere
munite  posteriormente  di   una   targa   contenente   i   dati   di
immatricolazione. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993,  N.
360. 
  2. L'ultimo elemento del convoglio di macchine agricole deve essere
individuato con la targa ripetitrice della macchina agricola traente,
quando sia occultata la visibilita' della targa d'immatricolazione di
quest'ultima. 
  3. I rimorchi agricoli, esclusi quelli  di  massa  complessiva  non
superiore a 1,5  t,  devono  essere  muniti  di  una  speciale  targa
contenente i dati di immatricolazione del rimorchio stesso. 
  4. La targatura e' disciplinata dalle disposizioni  degli  articoli
99,  100  e  102,  in  quanto   applicabili.   Per   la   produzione,
distribuzione e restituzione delle targhe si applica l'art. 101. 
  5. Chiunque  viola  le  disposizioni  del  presente  articolo  ((e'
soggetto alle sanzioni amministrative, comprese quelle  accessorie,))
stabilite dagli articoli 100, 101 e 102. 
  6. Il Ministro dei trasporti stabilisce, con  proprio  decreto,  le
modalita' per l'applicazione di quanto previsto al comma 4. 
(4) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 
                              Art. 114. 
          Circolazione su strada delle macchine operatrici 
 
  1. Le macchine operatrici per circolare su strada devono rispettare
per le sagome e masse le norme stabilite negli articoli 61 e 62 e per
le norme costruttive  ed  i  dispositivi  di  equipaggiamento  quelle
stabilite dall'art. 106. 
  2. Le macchine operatrici per circolare su strada sono soggette  ad
immatricolazione presso gli uffici competenti del Dipartimento per  i
trasporti terrestri, che rilasciano la carta di circolazione a  colui
che dichiari di essere il proprietario del veicolo. 
  3. Le macchine operatrici per circolare  su  strada  sono  soggette
altresi' alla disciplina prevista dagli articoli 99, 107,  108,  109,
111 e 112. Le macchine operatrici che per necessita' funzionali hanno
sagome e massa eccedenti quelle previste dagli articoli 61 e 62  sono
considerate macchine operatrici eccezionali; ad esse si applicano  le
norme previste dall'art. 104, comma 8 ((, salvo che  l'autorizzazione
per circolare ivi prevista e' valida per un anno e rinnovabile)). 
  4. Le macchine operatrici semoventi per circolare su strada  devono
essere munite di una targa contenente i dati di immatricolazione;  le
macchine operatrici trainate devono essere  munite  di  una  speciale
targa di immatricolazione. 
  5. La modalita' per gli adempimenti di cui ai commi 2 e 3,  nonche'
per quelli riguardanti le modificazioni nella titolarita' del veicolo
ed il contenuto e le caratteristiche della carta di circolazione sono 
stabilite con decreto del Ministro dei trasporti. 
  6. Le modalita' per l' immatricolazione e la targatura sono 
stabilite dal regolamento. 
  7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alle medesime sanzioni amministrative,  comprese  quelle  accessorie,
previste per le analoghe violazioni commesse con macchine agricole. 
(4) 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 28 giugno 1993, n. 214 ha disposto (con l'art.  1,  comma
1) che  le  disposizioni  del  titolo  III  del  presente  D.Lgs.  si
applicano dal 1° ottobre 1993. 

TITOLO IV
GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI

                              Art. 115. 
    Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali 
 
  1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia  di  carta  di
qualificazione del conducente, chi guida veicoli  o  conduce  animali
deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto: 
    a) anni quattordici per guidare: 
      1) veicoli a trazione animale o condurre animali  da  tiro,  da
soma o da sella, ovvero armenti, greggi  o  altri  raggruppamenti  di
animali; 
      2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente  di
guida della categoria AM, purche' non trasportino altre persone oltre
al conducente; 
    b) anni sedici per guidare: 
      1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria  A1,
purche' non trasportino altre persone oltre al conducente; 
      2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria  B1,
purche' non trasportino altre persone oltre al conducente; 
    c) anni diciotto per guidare: 
      1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie  AM,
A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente; 
      2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2; 
      3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B  e
BE; 
      4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e
C1E; 
    d) anni venti per guidare: 
      1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a
condizione che il conducente sia  titolare  della  patente  di  guida
della categoria A2 da almeno due anni; 
    e) anni ventuno per guidare: 
      1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A; 
      2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C  e
CE; 
      3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e
D1E; 
      4)  veicoli  per  i  quali  e'  richiesto  un  certificato   di
abilitazione professionale di tipo KA o  KB  nonche'  i  veicoli  che
circolano in servizio di emergenza, di cui all'articolo 177; 
    f) anni ventiquattro per guidare: 
      1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A; 
      2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D  e
DE. (92) 
  1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette  anni  e  che  sono
titolari di patente diguida e' consentita, a fini  di  esercitazione,
la guida di autoveicoli di  massa  complessiva  a  pieno  carico  non
superiore a 3,5 t, con esclusione del traino  di  qualunque  tipo  di
rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti  di  potenza  specifica
riferita alla tara di cui  all'articolo  117,  comma  2-bis,  purche'
accompagnati da  un  conducente  titolare  di  patente  di  guida  di
categoria B o superiore da almeno  dieci  anni,  previo  rilascio  di
un'apposita  autorizzazione  da  parte  del  competente  ufficio  del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal  genitore
o dal legale rappresentante del minore. 
  1-ter.  Il  minore  autorizzato  ai  sensi  del  comma  1-bis  puo'
procedere alla guida accompagnato da uno  dei  soggetti  indicati  al
medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci  ore  di  corso
pratico di guida, delle quali  almeno  quattro  in  autostrada  o  su
strade extraurbane e due in condizione di  visione  notturna,  presso
un'autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato. 
  1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo
non puo' prendere posto, oltre al conducente,  un'altra  persona  che
non sia l'accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere
munito di un apposito contrassegno  recante  le  lettere  alfabetiche
"GA". Chiunque viola le disposizioni del presente comma e' punito con
la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell'articolo
122. 
  1-quinquies. Nelle ipotesi di  guida  di  cui  al  comma  1-bis  si
applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 117  e,  in
caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di  cui  al
comma 5 del medesimo articolo. L'accompagnatore e'  responsabile  del
pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido  con  il
genitore o con chi esercita l'autorita' parentale o con il tutore del
conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis. 
  1-sexies. Nelle ipotesi di guida di  cui  al  comma  1-bis,  se  il
minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai  sensi  delle
disposizioni  del  presente  codice,  sono   previste   le   sanzioni
amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219,  e'  sempre
disposta la revoca dell'autorizzazione alla guida  accompagnata.  Per
la  revoca   dell'autorizzazione   si   applicano   le   disposizioni
dell'articolo 219, in quanto  compatibili.  Nell'ipotesi  di  cui  al
presente   comma   il   minore   non   puo'   conseguire   di   nuovo
l'autorizzazione di cui al comma 1-bis. 
  1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui  al  comma  1-bis,  se  il
minore non ha a fianco l'accompagnatore indicato nell'autorizzazione,
si applicano le sanzioni amministrative previste  dall'articolo  122,
comma  8,  primo  e  secondo  periodo.  Si  applicano   altresi'   le
disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo. 
  2. Chi guida veicoli a motore non puo' aver superato: 
    a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la
cui massa complessiva a pieno carico  sia  superiore  a  20  t.  Tale
limite puo' essere elevato, anno per anno, fino  a  sessantotto  anni
qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui  requisiti
fisici e psichici a seguito di visita medica  specialistica  annuale,
con oneri a carico del richiedente, secondo  le  modalita'  stabilite
nel regolamento; 
    b) anni  sessanta  per  guidare  autobus,  autocarri,  autotreni,
autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto  di  persone.  Tale
limite puo' essere elevato, anno per anno, fino  a  sessantotto  anni
qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui  requisiti
fisici e psichici a seguito di visita medica  specialistica  annuale,
con oneri a carico del richiedente, secondo  le  modalita'  stabilite
nel regolamento. 
  2-bis. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18  APRILE  2011,  N.  59,  COME
MODIFICATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5)). ((98)) 
  3.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dall'articolo  126,  comma  12,
chiunque guida veicoli  o  conduce  animali  e  non  si  trovi  nelle
condizioni richieste dal presente articolo e' soggetto, salvo  quanto
disposto nei  successivi  commi,  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire  centomila  a  lire  quattrocentomila.
Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4),
ovvero di  veicoli  per  la  cui  guida  e'  richiesta  la  carta  di
qualificazione   del   conducente,   e'   soggetto   alla    sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 155  euro  a  624  euro.
(92) 
  4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie
AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla  cui  guida
le predette patenti rispettivamente lo  abilitano  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro  a  155
euro. (92) 
  5. Chiunque, avendo la materiale disponibilita'  di  veicoli  o  di
animali, ne affida o ne consente la condotta a  persone  che  non  si
trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila se si  tratta  di  veicolo  o  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila
a lire centoventimila se si tratta di animali. 
  6. Le violazioni alle disposizioni che precedono,  quando  commesse
con veicoli a motore, importano  la  sanzione  accessoria  del  fermo
amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui
al capo I, sezione II, del titolo VI. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (68) 
  Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286  ha  disposto  (con  l'art.  18,
comma 1,  lettera  a))  che  i  conducenti,  muniti  della  carta  di
qualificazione del conducente, devono  aver  compiuto  18  anni,  per
guidare veicoli adibiti al trasporto di merci per cui e' richiesta la
patente di guida delle categorie C e C+E, in deroga alle  limitazioni
di massa di cui al comma 1, lettera d), numero  2  del  del  presente
articolo. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (83) 
  Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286, come modificato dal  D.Lgs.  22
dicembre 2008, n. 214, ha disposto (con l'art. 18, comma  1,  lettera
a)) che  i  conducenti  muniti  della  carta  di  qualificazione  del
conducente devono aver compiuto 18 anni per guidare  veicoli  adibiti
al trasporto di merci per cui e' richiesta la patente di guida  delle
categorie C e C+E, in deroga alle limitazioni  di  massa  di  cui  al
comma 1, lettera d), numero 2), del presente articolo,  a  condizione
di aver seguito il corso di formazione iniziale di  cui  all'articolo
19, comma 2 dello stesso D.Lgs. 286/2005. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art.  28,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad  eccezione  di  quelle  contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B,  BE,  C,
CE, D, DE, KA e KB". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (98) 
  Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 ha disposto (con l'art. 11, comma  1,
lettera a)) che "all'articolo 115,  l'abrogazione  del  comma  2-bis,
disposta dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 aprile  2011,  n.
59, e' anticipata  alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto". 
                              Art. 116 
(( (Patente e abilitazioni professionali per la guida  di  veicoli  a
                             motore). )) 
 
  ((1. Non  si  possono  guidare  ciclomotori,  motocicli,  tricicli,
quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente  di  guida
ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono
rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per  i  trasporti,
la navigazione e i sistemi informativi e statistici  a  soggetti  che
hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis. 
  2. Per sostenere gli esami di idoneita' per  la  patente  di  guida
occorre  presentare  apposita  domanda  al  competente  ufficio   del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici ed essere in possesso dei requisiti  fisici  e  psichici
prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti,  con
decreti dirigenziali, stabilisce il  procedimento  per  il  rilascio,
l'aggiornamento  e  il  duplicato,  attraverso  il  proprio   sistema
informatico,  delle   patenti   di   guida   e   delle   abilitazioni
professionali,  con   l'obiettivo   della   massima   semplificazione
amministrativa,  anche  con  il  coinvolgimento  dei  medici  di  cui
all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole  di  cui  all'articolo
123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 
  3. La  patente  di  guida,  conforme  al  modello  comunitario,  si
distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei  veicoli
per ciascuna di esse indicati: 
    a) AM: 
      1) ciclomotori  a  due  ruote  (categoria  L1e)  con  velocita'
massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata  e'
inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure  la  cui
potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale a 4 kW per  i
motori elettrici; 
      2) veicoli a tre ruote (categoria  L2e)  aventi  una  velocita'
massima per costruzione non superiore a 45 km/h e  caratterizzati  da
un motore, la cui cilindrata e' inferiore o uguale a  50  cm³  se  ad
accensione  comandata,  oppure  la  cui  potenza  massima  netta   e'
inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna,
oppure la cui potenza nominale continua massima e' inferiore o uguale
a 4kW per i motori elettrici; 
      3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto e' inferiore o pari
a 350 kg (categoria L6e), esclusa  la  massa  delle  batterie  per  i
veicoli elettrici,  la  cui  velocita'  massima  per  costruzione  e'
inferiore o uguale a 45 km/h  e  la  cui  cilindrata  del  motore  e'
inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o  la
cui potenza massima netta e' inferiore o uguale a 4 kW per gli  altri
motori, a combustione interna; o la  cui  potenza  nominale  continua
massima e' inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici; 
    b) A1: 
      1) motocicli di cilindrata  massima  di  125  cm³,  di  potenza
massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore  a  0,1
kW/kg; 
      2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW; 
    c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto
potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non  siano  derivati  da
una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima; 
    d) A: 
      1) motocicli, ossia veicoli  a  due  ruote,  senza  carrozzetta
(categoria L3e) o con  carrozzetta  (categoria  L4e),  muniti  di  un
motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o
aventi una velocita' massima per costruzione superiore a 45 km/h; 
      2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto
previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1); 
    e) B1: quadricicli diversi da quelli  di  cui  alla  lettera  a),
numero 3), la cui massa  a  vuoto  e'  inferiore  o  pari  a  400  kg
(categoria L7e) (550 kg per  i  veicoli  destinati  al  trasporto  di
merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la
cui potenza massima netta del motore e' inferiore o uguale a  15  kW.
Tali veicoli sono considerati come  tricicli  e  sono  conformi  alle
prescrizioni tecniche applicabili ai  tricicli  della  categoria  L5e
salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie; 
    f) B: autoveicoli la cui massa  massima  autorizzata  non  supera
3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non piu' di otto
persone oltre al conducente; ai  veicoli  di  questa  categoria  puo'
essere agganciato un rimorchio avente una massa  massima  autorizzata
non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli  di  questa  categoria  puo'
essere agganciato un  rimorchio  la  cui  massa  massima  autorizzata
superi  750  kg,  purche'  la  massa  massima  autorizzata  di   tale
combinazione non superi 4250 kg.  Qualora  tale  combinazione  superi
3500 chilogrammi,  e'  richiesto  il  superamento  di  una  prova  di
capacita' e comportamento su veicolo  specifico.  In  caso  di  esito
positivo, e' rilasciata una patente di guida  che,  con  un  apposito
codice  comunitario,  indica  che  il  titolare  puo'  condurre  tali
complessi di veicoli; 
    g) BE:  complessi  di  veicoli  composti  di  una  motrice  della
categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi  ultimi  devono
avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg; 
    h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1  o  D  la
cui massa  massima  autorizzata  e'  superiore  a  3500  kg,  ma  non
superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto  di  non
piu' di otto passeggeri, oltre al  conducente;  agli  autoveicoli  di
questa categoria puo' essere agganciato un  rimorchio  la  cui  massa
massima autorizzata non sia superiore a 750 kg; 
    i) C1E: 
      1) complessi di veicoli  composti  di  una  motrice  rientrante
nella categoria C1 e di un rimorchio o di  un  semirimorchio  la  cui
massa massima autorizzata e' superiore a 750 kg, sempre che la  massa
autorizzata del complesso non superi 12000 kg; 
      2) complessi di veicoli  composti  di  una  motrice  rientrante
nella categoria B e di un rimorchio o  di  un  semirimorchio  la  cui
massa autorizzata e'  superiore  a  3500  kg,  sempre  che  la  massa
autorizzata del complesso non superi 12000 kg. 
    l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui
massa massima autorizzata e' superiore  a  3500  kg  e  progettati  e
costruiti per il trasporto di non piu' di otto passeggeri,  oltre  al
conducente;  agli  autoveicoli  di  questa  categoria   puo'   essere
agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata  non  superi
750 kg; 
    m) CE: complessi di veicoli composti di  una  motrice  rientrante
nella categoria C e di un rimorchio o  di  un  semirimorchio  la  cui
massa massima autorizzata superi 750 kg; 
    n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non
piu' di 16 persone, oltre  al  conducente,  e  aventi  una  lunghezza
massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria puo'  essere
agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata  non  superi
750 kg; 
    o) D1E: complessi di veicoli composti da una  motrice  rientrante
nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata
e' superiore a 750 kg; 
    p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di piu'
di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli  puo'  essere
agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata  non  superi
750 kg; 
    q) DE: complessi di veicoli composti da  una  motrice  rientrante
nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima  autorizzata
supera 750 kg. 
  4. I mutilati ed i  minorati  fisici,  anche  se  affetti  da  piu'
minorazioni, possono conseguire la patente speciale  delle  categorie
AM, A1, A2, A, B1, B, C1, C, D1 e D, anche se alla guida  di  veicoli
trainanti un rimorchio la cui massa massima  autorizzata  non  superi
750 kg. Le suddette patenti possono essere  limitate  alla  guida  di
veicoli di particolari tipi e  caratteristiche,  e  possono  indicare
determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di
cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate
sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati,  ovvero  i
codici nazionali stabiliti  dal  Dipartimento  per  i  trasporti,  la
navigazione e i sistemi informativi  e  statistici.  Ai  titolari  di
patente B speciale e' vietata la guida di autoambulanze. 
  5. La patente di guida conseguita sostenendo la  prova  pratica  su
veicolo munito di cambio di velocita' automatico consente di condurre
solo veicoli muniti di tale tipo di cambio.  Per  veicolo  dotato  di
cambio automatico si intende un veicolo nel quale non e' presente  il
pedale della frizione o la leva  manuale  per  la  frizione,  per  le
categorie A o A1. 
  6. La validita' della patente puo'  essere  estesa  dal  competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici  e
psichici  ed  esame,  a  categorie  di  patente  diversa  da   quella
posseduta. 
  7. Si puo' essere titolari di un'unica patente di guida  rilasciata
da uno Stato membro dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
europeo. 
  8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di
persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b) c) e  d),  e
di  servizio  di  piazza  con  autovetture  con  conducente,  di  cui
all'articolo 86, i conducenti, di eta' non inferiore a ventuno  anni,
conseguono un certificato di abilitazione professionale di  tipo  KA,
se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e'  richiesta
la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di  tipo  KB,  se
per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi e' richiesta  la
patente di guida di categoria B1 o B. 
  9. I certificati di abilitazione professionale di cui  al  comma  8
sono  rilasciati  dal  competente  ufficio  del  Dipartimento  per  i
trasporti, la navigazione ed  i  sistemi  informativi  e  statistici,
sulla base dei requisiti, delle modalita' e dei  programmi  di  esame
stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del  certificato
di abilitazione  professionale  di  tipo  KA  e'  necessario  che  il
conducente abbia la patente di categoria A1, A2  o  A;  ai  fini  del
conseguimento del certificato di abilitazione professionale  di  tipo
KB e' necessario  che  il  conducente  abbia  almeno  la  patente  di
categoria B1. 
  10. I mutilati ed i minorati fisici,  qualora  in  possesso  almeno
delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9,
possono conseguire i certificati  di  abilitazione  professionale  di
tipo KA e KB, previa verifica  della  sussistenza  dei  requisiti  di
idoneita' fisica e psichica da parte della commissione medica locale,
di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle  indicazioni  alla
stessa fornite dal comitato  tecnico,  ai  sensi  dell'articolo  119,
comma 10. 
  11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come  recepite
nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente  di  guida
di categoria C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE,  conseguono  la
carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed  i
conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e  DE
conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto
di persone. Quest'ultima e' sempre richiesta nel caso di trasporto di
scolari. 
  12. Nei casi previsti dagli  accordi  internazionali  cui  l'Italia
abbia  aderito,  per  la  guida  di  veicoli  adibiti  a  determinati
trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la
prescritta  categoria   devono   inoltre   conseguire   il   relativo
certificato  di  abilitazione,  idoneita',  capacita'  o   formazione
professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per
i trasporti, la navigazione ed i sistemi  informativi  e  statistici.
Tali certificati non possono  essere  rilasciati  ai  mutilati  e  ai
minorati fisici. 
  13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro
comune o  il  cambiamento  di  abitazione  nell'ambito  dello  stesso
comune,  viene  effettuata  dal  competente  ufficio   centrale   del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi  informativi
e statistici che  trasmette  per  posta,  alla  nuova  residenza  del
titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre
sulla medesima patente di guida. A tale fine, i comuni trasmettono al
suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico  secondo
i tracciati record prescritti dal Dipartimento per  i  trasporti,  la
navigazione  e  i   sistemi   informativi   e   statistici,   notizia
dell'avvenuto trasferimento di residenza,  nel  termine  di  un  mese
decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica. 
  14. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un veicolo,  lo
affida o ne consente la guida a persona che non abbia  conseguito  la
patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11  e
12, se prescritta,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da 389 euro a 1.559 euro. 
  15.   Chiunque   conduce   veicoli   senza   aver   conseguito   la
corrispondente patente di guida e' punito con l'ammenda da 2.257 euro
a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano
senza patente perche' revocata  o  non  rinnovata  per  mancanza  dei
requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio  si
applica altresi' la  pena  dell'arresto  fino  ad  un  anno.  Per  le
violazioni di cui al presente comma e'  competente  il  tribunale  in
composizione monocratica. 
  16. Fermo restando  quando  previsto  da  specifiche  disposizioni,
chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida  ma  non
di altra abilitazione di  cui  ai  commi  8,  10,  11  e  12,  quando
prescritta, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 400 euro a 1.600 euro. 
  17. Alle violazioni  di  cui  al  comma  15  consegue  la  sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione  accessoria
della confisca amministrativa del veicolo. Quando  non  e'  possibile
disporre il fermo  amministrativo  o  la  confisca  del  veicolo,  si
applica la sanzione accessoria della  sospensione  della  patente  di
guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si
osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI. 
  18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma  16  importano
la sanzione accessoria  del  fermo  amministrativo  del  veicolo  per
giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del  titolo
VI.)) 
((92)) 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 1 aprile 1995, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
30 maggio 1995, n. 204, ha disposto (con l'art. 9, comma 1)  che  "Il
termine del 1 luglio 1994 di  cui  all'articolo  116,  comma  8,  del
decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.   285,   come   integrato
dall'articolo 57, comma 1, lettera d),  del  decreto  legislativo  10
settembre 1993, n. 360, concernente il rilascio del  certificato  del
tipo K.E. ai conducenti di veicoli adibiti  a  servizi  di  emergenza
senza sostenere il relativo esame, e' prorogato al 30 giugno 1995". 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 25 novembre 1995,  n.  501,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del
D.P.R. 19 aprile 1994, n.  575,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 2, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1  ottobre
1995. 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (19) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9-10 gennaio 1997, n.  3  (in
G.U.  1a  s.s.  15/1/1997,  n.  3),  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 13 del presente articolo 116 "nella parte in
cui punisce con la sanzione penale, colui che, munito di  patente  di
categoria B, C o D, guida  un  veicolo  per  il  quale  e'  richiesta
patente di categoria A". 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (24) 
  La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha diposto (con l'art. 17, comma 25)
che gli obblighi di eseguire i versamenti di  cui  al  comma  11  del
presente articolo sono soppressi. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 17, comma 26) che e'  soppresso  il
certificato di abilitazione professionale del tipo KE di cui al comma
8 del presente articolo. 
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AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 17,  comma  2)
che "Le disposizioni di cui al comma 1, limitatamente al  superamento
di una prova  pratica  di  guida  del  ciclomotore,  si  applicano  a
decorrere dal 19 gennaio 2011". 
  Inoltre, il D.Lgs 21 novembre 2005, n. 286, come  modificato  dalla
L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art.  22,  comma  7-bis)
che "In deroga ai criteri di propedeuticita' di cui all'articolo 116,
comma 6, del  decreto  legislativo  30  aprile  1992,  n.  285,  puo'
conseguire la patente di guida corrispondente  alle  categorie  della
patente estera posseduta il conducente titolare di patente  di  guida
rilasciata da uno Stato con il quale non sussistono le condizioni  di
reciprocita'  richiestedall'articolo  136,  comma  2,   del   decreto
legislativo  n.  285  del   1992,   dipendente   di   un'impresa   di
autotrasporto di persone o cose avente sede in Italia e  titolare  di
carta di qualificazione del conducente rilasciata in Italia per  mera
esibizione della patente di guida posseduta, il quale ha stabilito la
propria residenza in Italia da oltre un anno". 
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AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art.  28,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad  eccezione  di  quelle  contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B,  BE,  C,
CE, D, DE, KA e KB". 
                              Art. 117 
                       Limitazioni nella guida 
 
  1. E' consentita la guida dei motocicli ai titolari di  patente  A,
rilasciata  alle  condizioni  e  con  le  limitazioni  dettate  dalle
disposizioni comunitarie in materia di patenti. 
  2. Per i primi  tre  anni  dal  conseguimento  della  patente  ((di
categoria A2, A, B1 e B)) non  e'  consentito  il  superamento  della
velocita' di 100 km/h per le autostrade e di 90 km/h  per  le  strade
extraurbane principali.((92)) 
  2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo
anno dal rilascio non e' consentita la guida  di  autoveicoli  aventi
una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55  kW/t.  Nel
caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo
si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a  70  kW.  Le
limitazioni di cui al presente comma  non  si  applicano  ai  veicoli
adibiti  al  servizio  di  persone  invalide,  autorizzate  ai  sensi
dell'articolo 188, purche'  la  persona  invalida  sia  presente  sul
veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120  del  presente
codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all'articolo 75,
comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  il  divieto  di  cui  al
presente comma ha effetto per i primi tre  anni  dal  rilascio  della
patente di guida. (76) (78) (79) (82) (86) (91) 
  3. Nel regolamento saranno stabilite le modalita' per l'indicazione
sulla carta di circolazione dei limiti ((di cui ai commi 2 e 2-bis)).
Analogamente sono stabilite norme per i veicoli in circolazione  alla
data di entrata in vigore del presente codice. ((92)) 
  4. Le limitazioni alla guida e alla velocita'  sono  automatiche  e
decorrono dalla data di superamento dell'esame  di  cui  all'articolo
121. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 1 APRILE 1995, N. 98, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 30 MAGGIO 1995, N. 204. 
  5. Il titolare di patente di guida italiana che, nei primi tre anni
dal conseguimento della patente circola  oltrepassando  i  limiti  di
guida e di velocita' di cui al presente  articolo  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila
a  lire  quattrocentomila.  La   violazione   importa   la   sanzione
amministrativa accessoria della  sospensione  della  validita'  della
patente da due ad otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II,
del titolo VI. (11) (76) ((92)) 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 1 aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni,  dalla
L. 30 maggio 1995, n. 204, ha disposto (con l'art. 11, comma  3)  che
"Non sono punibili le infrazioni per  violazione  dell'articolo  117,
comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, vigente
prima della data di entrata in vigore della  modifica  apportata  dal
presente articolo." 
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AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con  modificazioni  dalla
L. 2 ottobre 2007, n. 160 ha disposto: 
    - (con l'art. 2, comma 1, lettera d)) che al comma 5  le  parole:
"da euro 74 a euro 296" sono sostituite dalle seguenti: "da euro  148
a euro 594". 
    - (con l'art. 2, comma 2) che le disposizioni del comma 2-bis del
presente articolo, si applicano ai titolari di patente  di  guida  di
categoria  B  rilasciata  a  fare  data  dal  centottantesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore del D.L. 3 agosto 2007,  n.
117 stesso. 
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AGGIORNAMENTO (78) 
  Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con  modificazioni  dalla
L. 2 ottobre 2007, n. 160, come modificato dall'art. 22, comma 1  del
D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla  L.
28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 2, comma 2)  che  le
disposizioni del comma 2-bis del presente articolo  si  applicano  ai
titolari di patente di guida di categoria B rilasciata  a  fare  data
dal 1° luglio 2008. 
-------------------- 
AGGIORNAMENTO (79) 
  Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con  modificazioni  dalla
L. 2 ottobre 2007, n. 160, come modificato dall'art. 4, comma  4  del
D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni  dalla  L.  2
agosto 2008, n. 129, ha disposto (con  l'art.  2,  comma  2)  che  le
disposizioni del comma 2-bis del presente articolo  si  applicano  ai
titolari di patente di guida di categoria B rilasciata  a  fare  data
dal 1° gennaio 2009. 
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AGGIORNAMENTO (82) 
  Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con  modificazioni  dalla
L. 2 ottobre 2007, n. 160, come modificato dall'art. 24, comma 1  del
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla  L.
27 febbraio 2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 2, comma 2)  che  le
disposizioni del comma 2-bis del presente articolo  si  applicano  ai
titolari di patente di guida di categoria B rilasciata  a  fare  data
dal 1° gennaio 2010. 
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AGGIORNAMENTO (86) 
  Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con  modificazioni  dalla
L. 2 ottobre 2007, n. 160, come modificato dall'art. 5, comma  2  del
D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla  L.
26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 2, comma 2)  che  le
disposizioni del comma 2-bis del presente articolo  si  applicano  ai
titolari di patente di guida di categoria B rilasciata  a  fare  data
dal 1° gennaio 2011. 
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AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 18,  comma  2)
che "Le disposizioni di cui al  comma  2-bis  dell'articolo  117  del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1  del
presente articolo, si applicano ai titolari di patente  di  guida  di
categoria  B  rilasciata  a  decorrere  dal  centottantesimo   giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge". 
-------------------- 
AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto: 
  - (con l'art. 4, comma 1, lettera d)) che al comma 5  del  presente
articolo le parole: «nei  primi  tre  anni  dal  conseguimento  della
patente di guida  circola  oltrepassando  i  limiti  di  guida  e  di
velocita'  di  cui  al  presente  articolo»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis»; 
  - (con l'art. 28,  comma  1)  che  "Le  disposizioni  del  presente
decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013,  ad
eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1,
e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per  le
categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB". 
                              Art. 118. 
   Patente e certificato di idoneita' per la guida di filoveicoli 
 
  1. Non si possono guidare filoveicoli  senza  avere  conseguito  la
patente di guida per autoveicoli , ((la carta di  qualificazione  del
conducente per il trasporto di persone))  nel  caso  della  guida  di
filoveicoli per trasporto di persone e un  certificato  di  idoneita'
rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri, su proposta della azienda interessata. ((92)) 
  2.  La  categoria  della  patente  di  guida  e   ((la   carta   di
qualificazione del conducente per il trasporto di  persone))  di  cui
devono essere muniti i conducenti di veicoli filoviari devono  essere
gli stessi di quelli prescritti  per  i  corrispondenti  autoveicoli.
((92)) 
  3. Il certificato di idoneita' si consegue mediante esame che  deve
essere preceduto da un periodo di esercitazioni nella condotta di  un
veicolo filoviario da effettuarsi con la assistenza di  un  guidatore
gia' autorizzato e sotto il controllo di un funzionario tecnico della
azienda che intende adibire il candidato alla funzione  di  guidatore
di filobus. 
  4. Nel regolamento sono stabiliti i requisiti, le  modalita'  ed  i
programmi di esame per il conseguimento del suddetto  certificato  di
idoneita'. 
  5. I  candidati  che  hanno  sostenuto  gli  esami  con  esito  non
favorevole possono ripresentarsi ad un successivo esame solo dopo che
abbiano ripetuto il periodo di esercitazioni e siano trascorsi almeno
trenta giorni. 
  6. L'ufficio competente rilascia ai candidati  che  hanno  superato
gli esami un certificato di idoneita' alle funzioni di  guidatore  di
filobus, che  e'  valido  solo  se  accompagnato  dalla  patente  per
autoveicoli di cui al comma 2 e ((dalla carta di  qualificazione  del
conducente per il trasporto di persone)). Il certificato di idoneita'
abilita a condurre le vetture filoviarie  presso  qualsiasi  azienda.
((92)) 
  7. La validita' nel tempo del certificato di idoneita' e' la stessa
della patente di guida in  possesso  dell'interessato  ai  sensi  del
comma 2. Quando la patente viene  confermata  di  validita'  a  norma
dell'art. 126, l'ufficio competente provvede ad analoga conferma  per
anni cinque del certificato  di  idoneita'.  Se  la  validita'  della
patente non viene confermata, il certificato di idoneita' deve essere
ritirato a cura dell'ufficio che lo ha rilasciato. 
  8. I competenti uffici del Dipartimento per i  trasporti  terrestri
possono disporre che siano sottoposti a visita medica o ad  esame  di
idoneita' i titolari del  certificato  di  idoneita'  alla  guida  di
vetture  filoviarie  quando  sorgano  dubbi  sulla  persistenza   dei
requisiti fisici o psichici prescritti o della idoneita'. 
  9. Le disposizioni relative alla sospensione e  alla  revoca  della
patente di guida di cui agli articoli 129 e 130 si applicano anche ai
certificati  di  idoneita'  alla  guida  dei  filoveicoli  per  fatti
derivanti dalla guida degli stessi. 
  10. Avverso i provvedimenti di sospensione o revoca del certificato
di idoneita' alla guida di filoveicoli e' ammesso ricorso al Ministro
dei trasporti. 
  11. Chiunque, avendo la materiale disponibilita' di un filoveicolo,
ne affida o ne consente la guida a persone che non siano munite della
patente di guida per autoveicoli, ((della carta di qualificazione del
conducente per il  trasporto  di  persone)),  o  del  certificato  di
idoneita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. ((92)) 
  12. Chiunque guida filoveicoli senza essere munito della patente di
guida e  ((della  carta  di  qualificazione  del  conducente  per  il
trasporto di persone)), e' soggetto alla sanzione amministrativa  del
pagamento di una somma da lire  duecentomila  a  lire  ottocentomila.
((92)) 
  13. Chiunque, munito di patente di guida, guida  filoveicoli  senza
essere munito del certificato di idoneita' e' soggetto alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila  a  lire
quattrocentomila. 
  14. Alle violazioni suddette consegue la  sanzione  accessoria  del
fermo amministrativo del veicolo per sei mesi, secondo  le  norme  di
cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 
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AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art.  28,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad  eccezione  di  quelle  contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B,  BE,  C,
CE, D, DE, KA e KB". 
                            Art. 118-bis 
(( (Requisito della residenza normale per il rilascio  della  patente
          di guida e delle abilitazioni professionali). )) 
 
  ((1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o  di  una  delle
abilitazioni  professionali  di   cui   all'articolo   116,   nonche'
dell'applicazione delle disposizioni  di  cui  all'articolo  126,  si
intende per residenza, oltre quella di cui all'articolo  43,  secondo
comma, del codice civile, anche la residenza  normale  in  Italia  di
cittadini di altri Stati membri dell'Unione europea  o  dello  Spazio
economico europeo. 
  2. Per residenza  normale  in  Italia  si  intende  il  luogo,  sul
territorio nazionale, in cui una persona dimora abitualmente, vale  a
dire per almeno  centottantacinque  giorni  all'anno,  per  interessi
personali e professionali o, nel caso di una persona  che  non  abbia
interessi  professionali,  per  interessi  personali,  che   rivelino
stretti legami tra la persona e  il  luogo  in  cui  essa  abita.  Si
intende altresi' per  residenza  normale  il  luogo,  sul  territorio
nazionale, in cui una persona,  che  ha  interessi  professionali  in
altro Stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri
interessi personali, a condizione che vi ritorni  regolarmente.  Tale
condizione non e' necessaria se la persona effettua un  soggiorno  in
Italia per l'esecuzione di  una  missione  a  tempo  determinato.  La
frequenza  di  corsi  universitari  e  scolastici  non   implica   il
trasferimento della residenza normale. 
  3.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
codice, e'  equiparato  alla  residenza  normale  il  possesso  della
qualifica di studente nel territorio nazionale, per almeno  sei  mesi
all'anno.)) 
((92)) 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art.  28,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad  eccezione  di  quelle  contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B,  BE,  C,
CE, D, DE, KA e KB". 
                              Art. 119. 
Requisiti fisici e psichici per il  conseguimento  della  patente  di
                                guida 
 
  1. Non puo' ottenere la patente  di  guida  o  l'autorizzazione  ad
esercitarsi alla guida di cui all'art. 122, comma 2, chi sia  affetto
da malattia fisica o  psichica,  deficienza  organica  o  minorazione
psichica, anatomica o funzionale tale da  impedire  di  condurre  con
sicurezza veicoli a motore. 
  2. L'accertamento dei requisiti fisici e  psichici,  tranne  per  i
casi stabiliti nel comma 4, e' effettuato dall'ufficio  della  unita'
sanitaria locale territorialmente  competente,  cui  sono  attribuite
funzioni in materia  medico-legale.  L'accertamento  suindicato  puo'
essere effettuato altresi' da un medico responsabile dei  servizi  di
base del distretto sanitario ovvero  da  un  medico  appartenente  al
ruolo dei medici del Ministero della salute, o da un ispettore medico
delle Ferrovie dello Stato  o  da  un  medico  militare  in  servizio
permanente effettivo o  in  quiescenza  o  da  un  medico  del  ruolo
professionale dei sanitari della Polizia di Stato o da un medico  del
ruolo sanitario del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco  o  da  un
ispettore medico del Ministero del lavoro e delle politiche  sociali.
L'accertamento puo' essere effettuato dai medici di  cui  al  periodo
precedente,   anche   dopo   aver   cessato   di   appartenere   alle
amministrazioni e ai  corpi  ivi  indicati,  purche'  abbiano  svolto
l'attivita' di accertamento negli ultimi dieci anni o  abbiano  fatto
parte delle commissioni di cui al comma 4 per almeno cinque anni.  In
tutti i casi tale accertamento deve essere effettuato  nei  gabinetti
medici. (91) 
  2-bis. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici nei confronti
dei soggetti affetti da diabete per il conseguimento, la revisione  o
la conferma delle patenti di categoria A, B, BE e sottocategorie,  e'
effettuato dai medici  specialisti  nell'area  della  diabetologia  e
malattie del ricambio dell'unita' sanitaria locale  che  indicheranno
l'eventuale  scadenza  entro  la  quale  effettuare   il   successivo
controllo medico cui e' subordinata la conferma o la revisione  della
patente di guida. 
  2-ter. Ai fini dell'accertamento dei requisiti  psichici  e  fisici
per il primo rilascio della patente di guida di qualunque  categoria,
ovvero di certificato di abilitazione professionale di tipo KA o  KB,
l'interessato deve esibire apposita certificazione da cui risulti  il
non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti
o    psicotrope,    rilasciata    sulla    base    di    accertamenti
clinicotossicologici le cui modalita' sono  individuate  con  decreto
del Ministero della  salute,  di  concerto  con  il  Ministero  delle
infrastrutture e  dei  trasporti,  sentito  il  Dipartimento  per  le
politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri.  Con
il medesimo provvedimento  sono  altresi'  individuate  le  strutture
competenti ad effettuare gli accertamenti  prodromici  alla  predetta
certificazione   ed   al   rilascio   della   stessa.   La   predetta
certificazione deve essere esibita dai soggetti di  cui  all'articolo
186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), e dai titolari del certificato
CFP o patentino filoviario, in  occasione  della  revisione  o  della
conferma di validita' delle patenti possedute, nonche' da coloro  che
siano titolari di certificato professionale di tipo KA o  KB,  quando
il rinnovo di tale certificato non coincida con quello della patente.
Le relative spese sono a carico del richiedente. (91) 
  3. L'accertamento di cui ai commi  2  e  2-ter  deve  risultare  da
certificazione di data non anteriore a tre mesi  dalla  presentazione
della domanda per sostenere l'esame di guida.  PERIODO  ABROGATO  DAL
D.P.R. 19 APRILE 1994, N. 575. La certificazione deve tener conto dei
precedenti morbosi  del  richiedente  dichiarati  da  un  certificato
medico rilasciato da un medico di fiducia. (14) 
((4. L'accertamento dei requisiti psichici e fisici e' effettuato  da
commissioni  mediche  locali,  costituite   dai   competenti   organi
regionali ovvero dalle province autonome di Trento e di  Bolzano  che
provvedono  altresi'  alla  nomina  dei  rispettivi  presidenti,  nei
riguardi:)) 
    a) dei mutilati e minorati fisici. Nel caso in cui il giudizio di
idoneita' non possa essere formulato in  base  ai  soli  accertamenti
clinici si dovra' procedere ad una prova pratica di guida su  veicolo
adattato in relazione a particolari esigenze; 
    b) di coloro che abbiano superato i sessantacinque anni  di  eta'
ed abbiano titolo a guidare autocarri di massa complessiva,  a  pieno
carico, superiore a 3,5 t, autotreni  ed  autoarticolati  adibiti  al
trasporto di cose, la cui massa complessiva, a pieno carico, non  sia
superiore a 20 t, macchine operatrici; 
    b-bis) ((LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5)); 
    c) di coloro per i  quali  e'  fatta  richiesta  dal  prefetto  o
dall'ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri; 
    d) di coloro nei confronti dei quali l'esito  degli  accertamenti
clinici, strumentali e di laboratorio faccia sorgere al medico di cui
al comma 2 dubbi circa l'idoneita' e la sicurezza della guida. 
    d-bis) dei soggetti affetti da diabete per il  conseguimento,  la
revisione o la conferma delle patenti C, D, CE, DE e  sottocategorie.
In  tal  caso  la  commissione  medica  e'  integrata  da  un  medico
specialista diabetologo, sia ai fini degli accertamenti relativi alla
specifica patologia sia ai fini dell'espressione del giudizio finale 
  5. Le commissioni di cui al  comma  4  comunicano  il  giudizio  di
temporanea o permanente inidoneita' alla guida al competente  ufficio
della  motorizzazione  civile  che   adotta   il   provvedimento   di
sospensione o revoca della patente di guida ai sensi  degli  articoli
129 e 130 del presente codice.  Le  commissioni  comunicano  altresi'
all'ufficio della motorizzazione  civile  eventuali  riduzioni  della
validita' della patente, anche con  riferimento  ai  veicoli  che  la
stessa abilita a guidare ovvero ad eventuali adattamenti, ai fini del
rilascio del duplicato che tenga conto del nuovo termine di validita'
ovvero delle diverse prescrizioni delle commissioni mediche locali. I
provvedimenti di sospensione o di  revoca  ovvero  la  riduzione  del
termine di validita' della patente o  i  diversi  provvedimenti,  che
incidono sulla categoria di veicolo alla cui guida la patente abilita
o che prescrivono eventuali adattamenti,  possono  essere  modificati
dai  suddetti  uffici  della  motorizzazione  civile  in  autotutela,
qualora l'interessato produca, a sua richiesta e  a  sue  spese,  una
nuova  certificazione  medica  rilasciata   dagli   organi   sanitari
periferici della societa' Rete Ferroviaria Italiana Spa  dalla  quale
emerga una diversa valutazione. E' onere dell'interessato produrre la
nuova certificazione medica entro  i  termini  utili  alla  eventuale
proposizione del ricorso giurisdizionale al tribunale  amministrativo
regionale competente ovvero del ricorso straordinario  al  Presidente
della Repubblica. La produzione del certificato  oltre  tali  termini
comporta decadenza dalla possibilita' di esperire tali ricorsi. 
  6. I provvedimenti di sospensione e revoca della patente  di  guida
emanati dagli uffici del Dipartimento per  i  trasporti  terrestri  a
norma dell'articolo 129, comma 2, e dell'articolo 130, comma  1,  nei
casi in cui sia accertato  il  difetto  con  carattere  temporaneo  o
permanente dei requisiti fisici  e  psichici  prescritti,  sono  atti
definitivi. (53) 
  7. Per esprimersi sui ricorsi inoltrati dai richiedenti di  cui  al
comma 4, lettera a),  il  Ministro  dei  trasporti  si  avvale  della
collaborazione di medici appartenenti ai servizi  territoriali  della
riabilitazione. 
  8. Nel regolamento di esecuzione sono stabiliti: 
    a) i requisiti fisici e psichici per conseguire e  confermare  le
patenti di guida; 
    b) le modalita' di rilascio ed i modelli dei certificati medici; 
    c)  la  composizione  e  le  modalita'  di  funzionamento   delle
commissioni mediche di cui al comma 4, delle quali dovra'  far  parte
un medico appartenente ai servizi territoriali della  riabilitazione,
qualora vengano sottoposti a visita aspiranti conducenti di cui  alla
lettera a) del citato comma 4. In questa ipotesi, dovra' farne  parte
un ingegnere del ruolo del Dipartimento per  i  trasporti  terrestri.
Qualora  siano  sottoposti  a   visita   aspiranti   conducenti   che
manifestano  comportamenti  o   sintomi   associabili   a   patologie
alcoolcorrelate,  le  commissioni  mediche  sono  integrate  con   la
presenza di un medico dei servizi per lo svolgimento delle  attivita'
di prevenzione, cura,  riabilitazione  e  reinserimento  sociale  dei
soggetti con problemi e patologie alcoolcorrelati. Puo'  intervenire,
ove richiesto dall'interessato, un medico di sua fiducia. 
    d) i tipi e le caratteristiche dei  veicoli  che  possono  essere
guidati con le patenti speciali di categorie A, B. C e D. 
  9. I medici di cui al comma 2 o, nei casi previsti, le  commissioni
mediche di cui al comma 4, possono richiedere, qualora  lo  ritengano
opportuno, che l'accertamento dei requisiti  fisici  e  psichici  sia
integrato da specifica  valutazione  psicodiagnostica  effettuata  da
psicologi  abilitati  all'esercizio  della  professione  ed  iscritti
all'albo professionale. 
  10. Con decreto del Ministro dei  trasporti,  di  concerto  con  il
Ministro della salute, e' istituito un apposito comitato tecnico  che
ha il compito di fornire alle Commissioni mediche locali informazioni
sul progresso tecnico - scientifico che ha riflessi sulla  guida  dei
veicoli a motore da parte dei mutilati e minorati fisici. 
 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 25 novembre 1995,  n.  501,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del
D.P.R. 19 aprile 1994, n.  575,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 2, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1  ottobre
1995. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 214 ha disposto (con l'art. 7, comma 6)  che  le
disposizioni del comma 6 del presente articolo hanno effetto  dal  1°
settembre 2003. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 23,  comma  2)
che  "Le  spese  relative  all'attivita'  di  accertamento   di   cui
all'articolo 119, comma 2, del decreto legislativo n. 285  del  1992,
come modificato dal comma 1 del presente  articolo,  inclusive  degli
emolumenti da corrispondere  ai  medici,  sono  poste  a  carico  dei
soggetti richiedenti". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 23, comma 4) che  "Le  disposizioni
del primo e terzo periodo  del  comma  2-ter  dell'articolo  119  del
decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto dal comma 1,  lettera
c), del presente articolo,  si  applicano,  rispettivamente,  decorsi
dodici mesi e sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di
cui al medesimo comma 2-ter". 
                              Art. 120 
(Requisiti morali per ottenere il rilascio dei titoli abilitativi  di
                       cui all'articolo 116). 
 
  1. Non possono conseguire la patente di guida ((...)) i delinquenti
abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati
sottoposti  a  misure  di  sicurezza  personali  o  alle  misure   di
prevenzione previste dalla  legge  27  dicembre  1956,  n.  1423,  ad
eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla  legge  31  maggio
1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli  articoli
73 e 74 del testo unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 ottobre  1990,  n.  309,  fatti  salvi  gli  effetti  di
provvedimenti  riabilitativi,  nonche'  i  soggetti  destinatari  dei
divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma
1, lettera f), del  medesimo  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la  durata  dei
predetti divieti. Non possono di nuovo conseguire la patente di guida
le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza  di
condanna  per  il  reato  di  cui  al  terzo  periodo  del  comma   2
dell'articolo 222, la  revoca  della  patente  ai  sensi  del  quarto
periodo del medesimo comma. ((92)) 
  2. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  75,  comma  1,
lettera a), del citato testo unico di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  309  del  1990,  se  le  condizioni  soggettive
indicate  al  primo  periodo  del  comma  1  del  presente   articolo
intervengono in data successiva al  rilascio,  il  prefetto  provvede
alla revoca della patente di guida ((...)). La revoca non puo' essere
disposta  se  sono  trascorsi  piu'  di  tre  anni  dalla   data   di
applicazione delle misure di prevenzione, o di quella  del  passaggio
in giudicato della sentenza di condanna per i reati indicati al primo
periodo del medesimo comma 1. ((92)) 
  3. La persona destinataria del provvedimento di revoca  di  cui  al
comma 2 non puo' conseguire una nuova  patente  di  guida  prima  che
siano trascorsi almeno tre anni. 
  4. Avverso i provvedimenti di  diniego  di  cui  al  comma  1  e  i
provvedimenti di cui al comma 2 e' ammesso  il  ricorso  al  Ministro
dell'interno il quale decide, entro sessanta giorni, di concerto  con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 
  5. Con decreto del  Ministro  dell'interno  e  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalita' necessarie
per  l'  adeguamento  del  collegamento  telematico  tra  il  sistema
informativo del Dipartimento per i trasporti terrestri e il trasporto
intermodale e quello del Dipartimento per le politiche del  personale
dell'amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
finanziarie, in modo da consentire la trasmissione delle informazioni
necessarie ad impedire il rilascio dei titoli abilitativi di  cui  al
comma 1 e l'acquisizione dei dati relativi alla revoca  dei  suddetti
titoli intervenuta ai sensi del comma 2. (85) 
  6. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque,  in  violazione
delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3, provvede  al  rilascio  dei
titoli abilitativi di cui all'articolo 116 e' punito con la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000. 
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AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 25 novembre 1995,  n.  501,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del
D.P.R. 19 aprile 1994, n.  575,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 2, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1  ottobre
1995. 
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AGGIORNAMENTO (27) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 14-21 ottobre  1998,  n.  354
(in G.U. 1a s.s. 28/10/1998, n. 43), ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale "del combinato disposto degli artt. 120,  comma  1,  e
130, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285 (Nuovo codice della strada), nella versione anteriore  al  d.P.R.
19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui prevede  la  revoca  della
patente nei confronti di coloro che "sono stati" sottoposti a  misure
di sicurezza personali". 
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AGGIORNAMENTO (39) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (in
G.U. 1a  s.s.  25/10/2000,  n.  44)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli articoli 120, comma  1  e
130, comma 1, lett. b), del presente decreto legislativo, nella parte
in cui prevede la revoca della patente  di  guida  nei  confronti  di
coloro che sono sottoposti alla misura di cui all'art. 2 della  legge
27 dicembre 1956, n. 1423. 
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AGGIORNAMENTO (44) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5-17 luglio 2001, n. 251  (in
G.U. 1a  s.s.  25/7/2001  n.  29),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 120, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),  in  relazione
all'art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice,  nella  parte
in cui prevede la revoca della patente nei confronti  di  coloro  che
sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge
27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988,
n. 327, nonche' dalla legge  31  maggio  1965,  n.  575,  cosi'  come
successivamente modificata e integrata". 
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AGGIORNAMENTO (54) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 30 giugno-15 luglio 2003,  n.
239 (in G.U. 1a s.s. 23/7/2003, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 120, comma 2, nella parte in cui prevede
la revoca della patente nei confronti delle persone condannate a pena
detentiva non  inferiore  a  tre  anni,  quando  l'utilizzazione  del
documento di guida possa agevolare  la  commissione  di  reati  della
stessa natura. 
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AGGIORNAMENTO (85) 
  La L. 15 luglio 2009, n. 94 ha disposto (con l'art.  3,  comma  53)
che "fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al  comma
5 dell'articolo 120 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,
come sostituito dal comma 52, lettera a), del presente  articolo,  da
adottare entro sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge, continuano ad applicarsi le modalita' di interscambio
informativo previste dal  comma  2  dell'articolo  120  del  medesimo
decreto legislativo, nel testo vigente  anteriormente  alla  data  di
entrata in vigore della presente legge". 
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AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art.  28,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad  eccezione  di  quelle  contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B,  BE,  C,
CE, D, DE, KA e KB". 
                              Art. 121. 
                         Esame di idoneita' 
 
  1. L'idoneita' tecnica necessaria per il rilascio della patente  di
guida si consegue superando una prova di verifica delle  capacita'  e
dei comportamenti ed una prova di controllo delle cognizioni. 
  2. Gli esami di cui al comma 1 sono effettuati  secondo  direttive,
modalita'  e  programmi  stabiliti  con  decreto  del  Ministro   dei
trasporti sulla base delle direttive della Comunita' Europea e con il
ricorso a sussidi  audiovisivi,  questionari  d'esame  e  quant'altro
necessario per una uniforme formulazione del giudizio. 
  3. Gli esami per la  patente  di  guida  ((,  per  le  abilitazioni
professionali di cui all'articolo 116 e del certificato di  idoneita'
professionale di cui all'articolo 118, sono effettuati da  dipendenti
del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi
informativi e statistici, a  seguito  della  frequenza  di  corso  di
qualificazione iniziale, secondo le disposizioni di cui ai commi 5  e
5-bis, ed esame di abilitazione. Il  permanere  nell'esercizio  della
funzione di esaminatore e' subordinato alla  frequenza  di  corsi  di
formazione periodica, secondo le disposizioni di cui  ai  commi  5  e
5-bis.)) ((92)) 
  4. Nel regolamento sono determinati  i  profili  professionali  dei
dipendenti del ((Dipartimento per i trasporti, la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici)) che danno titolo all'effettuazione
degli esami di cui al comma 3. ((92)) 
  5. Con decreto del Ministro dei trasporti sono determinate le norme
e modalita' di effettuazione ((dei corsi di qualificazione  iniziale,
di  formazione  periodica  e  degli  esami  per  l'abilitazione   del
personale di cui al comma 3, adibito  alla  funzione  di  esaminatore
nelle prove di controllo delle cognizioni)). ((92)) 
  ((5-bis. I contenuti  del  corso  di  qualificazione  iniziale  del
personale di cui al comma 3, adibito  alla  funzione  di  esaminatore
nelle prove di verifica delle capacita' e dei comportamenti, e  delle
competenze a cui gli  stessi  sono  finalizzati,  sono  definiti  con
decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti.  Con  lo
stesso decreto sono altresi' disciplinate  le  condizioni  soggettive
necessarie per la frequenza dei suddetti corsi nonche' i contenuti  e
le procedure dell'esame finale. Il Dipartimento per i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi  e  statistici  provvede  ad  un
controllo di qualita' sul predetto  personale  e  ad  una  formazione
periodica dello stesso.)) ((92)) 
  6. L'esame di coloro che  hanno  frequentato  una  autoscuola  puo'
svolgersi presso la stessa  se  dotata  di  locali  riconosciuti  dal
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri  idonei
allo scopo  o  presso  centri  di  istruzione  da  questa  formati  e
legalmente costituiti. 
  7. Le prove d'esame sono pubbliche. 
  8. La prova pratica di guida non puo' essere  sostenuta  prima  che
sia trascorso un mese dalla data del rilascio dell'autorizzazione per
esercitarsi alla guida, ai sensi del comma 1 dell'articolo 122. 
  9. ((La)) prova pratica di guida, con esclusione di quella  per  il
conseguimento di ((patente di categoria AM, A1, A2 ed A)), va in ogni
caso effettuata su veicoli muniti di doppi comandi. ((92)) 
  10. Tra una prova d'esame sostenuta con esito  sfavorevole  ed  una
successiva prova deve trascorrere almeno un mese. 
  11. Gli esami possono  essere  sostenuti,  previa  prenotazione  da
inoltrarsi non oltre il quinto giorno precedente la data della prova,
entro il termine di validita' dell'autorizzazione per l'esercitazione
di guida. Nel limite di detta validita' e' consentito  ripetere,  per
una volta soltanto, la prova pratica di guida. (14) 
  12. Contestualmente al superamento con esito  favorevole  dell'esam
di guida, il competente ufficio competente  del  Dipartimento  per  i
trasporti terrestri rilascia la patente di guida a chi  ne  ha  fatto
richiesta ai sensi dell'art. 116. (14) 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 25 novembre 1995,  n.  501,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del
D.P.R. 19 aprile 1994, n.  575,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 2, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1  ottobre
1995. 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art.  28,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad  eccezione  di  quelle  contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B,  BE,  C,
CE, D, DE, KA e KB". 
                              Art. 122. 
                       Esercitazioni di guida 
 
  1. A chi ha fatto domanda per sostenere l'esame per la  patente  di
guida ovvero per l'estensione di validita'  della  patente  ad  altre
categorie di veicoli  ed  e'  in  possesso  dei  requisiti  fisici  e
psichici prescritti e' rilasciata un' autorizzazione per  esercitarsi
alla  guida,  previo  superamento  della  prova  di  controllo  delle
cognizioni di cui al comma 1 dell'articolo  121,  che  deve  avvenire
entro sei mesi dalla data  di  presentazione  della  domanda  per  il
conseguimento della patente. Entro  il  termine  di  cui  al  periodo
precedente non sono consentite piu' di due prove. (91) 
  2.  L'autorizzazione  consente  all'aspirante  di  esercitarsi   su
veicoli delle categorie per le quali e' stata richiesta la patente  o
l'estensione di validita' della medesima, purche' al  suo  fianco  si
trovi, in funzione di istruttore, persona di  eta'  non  superiore  a
sessantacinque  anni,  munita  di  patente  valida  per   la   stessa
categoria, conseguita da almeno dieci  anni,  ovvero  valida  per  la
categoria superiore; l'istruttore deve, a tutti gli effetti, vigilare
sulla   marcia   del   veicolo,   intervenendo   tempestivamente   ed
efficacemente in caso di necessita'. ((PERIODO SOPPRESSO DAL  D.L.  9
FEBBRAIO 2012, N. 5)). 
  3. Agli aspiranti autorizzati  ad  esercitarsi  per  conseguire  la
patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma
quelle di cui al comma 5. 
  4. Gli autoveicoli per le esercitazioni e gli esami di guida devono
essere muniti di appositi contrassegni recanti la lettera  alfabetica
"P". Tale contrassegno e' sostituito per i veicoli  delle  autoscuole
con  la  scritta  "scuola  guida".   Le   caratteristiche   di   tali
contrassegni e le modalita' di applicazione saranno  determinate  nel
regolamento. 
  5. Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere  posto,
oltre al conducente, altra persona in  funzione  di  istruttore  sono
consentite in luoghi poco frequentati. 
  5-bis. L'aspirante al  conseguimento  della  patente  di  guida  di
categoria B deve effettuare esercitazioni in autostrada o  su  strade
extraurbane e in condizione di visione notturna presso  un'autoscuola
con istruttore abilitato e  autorizzato.  Con  decreto  del  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite la  disciplina  e
le modalita' di svolgimento delle esercitazioni di  cui  al  presente
comma. (91) 
  6. L'autorizzazione e' valida per sei mesi. 
  7. Chiunque guida senza l'autorizzazione  per  l'esercitazione,  ma
avendo a fianco, in funzione  di  istruttore,  persona  provvista  di
patente di guida ai sensi del comma  2,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  cinquecentomila  a
lire duemilioni. La stessa sanzione si applica alla persona che funge
da istruttore. 
  8. Chiunque, autorizzato per l'esercitazione, guida senza  avere  a
fianco, in funzione  di  istruttore,  persona  provvista  di  patente
valida ai sensi del comma 2, e' soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
Alla  violazione  consegue   la   sanzione   accessoria   del   fermo
amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I,
sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue
la sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una  somma  da  lire
centomila a lire quattrocentomila. 
  9. Chiunque viola le disposizioni di cui al  comma  4  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
centomila a lire quattrocentomila. 
 
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AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto: 
    - (con l'art. 20, comma 3) che "Il comma 1 dell'articolo 122  del
decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dalla lettera a)
del comma 2 del presente articolo, si applica  alle  domande  per  il
conseguimento della patente  di  guida  presentate  a  decorrere  dal
novantesimo giorno successivo alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge"; 
    - (con l'art. 20, comma 4) che "Il decreto di cui al comma  5-bis
dell'articolo 122 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotto
dalla lettera b) del comma 2 del presente articolo, e' adottato entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge." 
                              Art. 123. 
                             Autoscuole 
 
  1.  Le  scuole  per  l'educazione  stradale,  l'istruzione   e   la
formazione dei conducenti sono denominate autoscuole. 
  2 Le autoscuole sono soggette a vigilanza amministrativa e  tecnica
da parte delle province , alle quali compete  inoltre  l'applicazione
delle sanzioni di cui al comma 11-bis. 
  3. I compiti delle province in materia di dichiarazioni  di  inizio
attivita' e di vigilanza amministrativa sulle autoscuole sono  svolti
sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro dei  trasporti,
nel rispetto dei principi legislativi ed  in  modo  uniforme  per  la
vigilanza tecnica sull'insegnamento. 
  4. Le persone fisiche o giuridiche, le societa', gli  enti  possono
presentare l'apposita dichiarazione di inizio attivita'. Il  titolare
deve avere la proprieta' e gestione diretta, personale,  esclusiva  e
permanente dell'esercizio,  nonche'  la  gestione  diretta  dei  beni
patrimoniali   dell'autoscuola,   rispondendo   del   suo    regolare
funzionamento nei confronti del concedente; nel caso di  apertura  di
ulteriori sedi per  l'esercizio  dell'attivita'  di  autoscuola,  per
ciascuna deve essere dimostrato il  possesso  di  tutti  i  requisiti
prescritti, ad eccezione della capacita' finanziaria che deve  essere
dimostrata per una sola sede, e deve essere preposto un  responsabile
didattico, in organico quale  dipendente  o  collaboratore  familiare
ovvero anche, nel caso di societa' di persone o  di  capitali,  quale
rispettivamente socio o  amministratore,  che  sia  in  possesso  dei
requisiti  di  cui  al  comma  5,  ad   eccezione   della   capacita'
finanziaria. PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.L.  31  GENNAIO  2007,  N.  7,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 2 APRILE 2007, N. 40. (75) 
  5. La dichiarazione puo' essere presentata da  chi  abbia  compiuto
gli anni ventuno, risulti di buona condotta  e  sia  in  possesso  di
adeguata capacita' finanziaria, di diploma di istruzione  di  secondo
grado e di abilitazione quale insegnante di teoria  e  istruttore  di
guida con almeno un'esperienza biennale, maturata negli ultimi cinque
anni. Per le persone giuridiche i requisiti  richiesti  dal  presente
comma, ad eccezione  della  capacita'  finanziaria  che  deve  essere
posseduta  dalla  persona  giuridica,  sono   richiesti   al   legale
rappresentante. (75) 
  6. La dichiarazione non  puo'  essere  presentata  dai  delinquenti
abituali,  professionali  o  per  tendenza  e  da  coloro  che   sono
sottoposti a misure amministrative  di  sicurezza  personali  o  alle
misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1. 
  7.  L'autoscuola  deve  svolgere  l'attivita'  di  formazione   dei
conducenti per il conseguimento di patente  di  qualsiasi  categoria,
possedere un'adeguata attrezzatura tecnica e didattica e disporre  di
insegnanti  ed  istruttori  riconosciuti  idonei  dal  Ministero  dei
trasporti,   che   rilascia   specifico   attestato   di    qualifica
professionale.  Qualora  piu'  scuole  autorizzate  si  consorzino  e
costituiscano un centro di istruzione  automobilistica,  riconosciuto
dall'ufficio competente del Dipartimento per i  trasporti  terrestri.
Secondo  criteri  uniformi  fissati  con  decreto  del  Ministro  dei
trasporti, le medesime autoscuole possono demandare, integralmente  o
parzialmente, al centro di istruzione automobilistica  la  formazione
dei conducenti per il conseguimento delle patenti di categoria A, BS,
BE, C, D, CE e DE e dei documenti di abilitazione e di qualificazione
professionale. In caso di applicazione  del  periodo  precedente,  le
dotazioni complessive, in personale e in attrezzature, delle  singole
autoscuole consorziate possono  essere  adeguatamente  ridotte.  (91)
((92)) 
  7-bis. In ogni caso l'attivita'  non  puo'  essere  iniziata  prima
della verifica del possesso dei requisiti prescritti. La verifica  di
cui al presente comma e' ripetuta successivamente  ad  intervalli  di
tempo non superiori a tre anni. 
  8. L'attivita' dell'autoscuola e' sospesa per un periodo da  uno  a
tre mesi quando: 
    a) l'attivita' dell'autoscuola non si svolga regolarmente; 
    b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti  o
degli istruttori che non siano piu' ritenuti  idonei  dal  competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri; 
    c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date  dall'ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti  terrestri  ai  fini  del
regolare funzionamento dell'autoscuola. 
  9. L'esercizio dell'autoscuola e' revocato quando: 
    a) siano venuti meno  la  capacita'  finanziaria  e  i  requisiti
morali del titolare; 
    b) venga meno l'attrezzatura tecnica e didattica dell'autoscuola; 
    c) siano stati adottati piu' di due provvedimenti di  sospensione
in un quinquennio. 
    9-bis. In caso di revoca per sopravvenuta carenza  dei  requisiti
morali del titolare, a quest'ultimo e' parimenti revocata l'idoneita'
tecnica.  L'interessato  potra'  conseguire   una   nuova   idoneita'
trascorsi cinque  anni  dalla  revoca  o  a  seguito  di  intervenuta
riabilitazione. 
  10. Il Ministro dei trasporti stabilisce,  con  propri  decreti:  i
requisiti minimi di capacita' finanziaria; i requisiti di  idoneita',
i corsi di formazione iniziale e periodica, con i relativi programmi,
degli insegnanti e degli istruttori delle autoscuole per  conducenti;
le modalita' di svolgimento delle verifiche di cui al comma 7-bis;  i
criteri per l'accreditamento da parte delle regioni e delle  province
autonome dei  soggetti  di  cui  al  comma  10-bis,  lettera  b);  le
prescrizioni sui locali e sull'arredamento didattico, anche  al  fine
di consentire l'eventuale svolgimento degli esami, nonche' la  durata
dei corsi; i programmi di esame per  l'accertamento  della  idoneita'
tecnica degli insegnanti e degli istruttori, cui si  accede  dopo  la
citata formazione iniziale; i programmi di esame per il conseguimento
della patente di guida. (91) 
  10-bis. I corsi di formazione degli insegnanti e  degli  istruttori
delle autoscuole, di cui al comma 10, sono organizzati: 
    a) dalle autoscuole che svolgono l'attivita'  di  formazione  dei
conducenti per il conseguimento di  qualsiasi  categoria  di  patente
ovvero dai centri di istruzione automobilistica riconosciuti  per  la
formazione integrale; (91) 
    b)  da  soggetti  accreditati  dalle  regioni  o  dalle  province
autonome di Trento e di Bolzano, sulla base della  disciplina  quadro
di settore definita con l'intesa  stipulata  in  sede  di  Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le  province
autonome di Trento e di Bolzano il 20 marzo  2008,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio  2009,  nonche'  dei  criteri
specifici dettati con il decreto del Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti di cui al comma 10. 
  11. Chiunque  gestisce  un'autoscuola  senza  la  dichiarazione  di
inizio attivita' o i requisiti prescritti e' soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  unmilione  a  lire
quattromilioni. Dalla violazione consegue la sanzione  amministrativa
accessoria dell'immediata chiusura dell'autoscuola  e  di  cessazione
della relativa attivita', ordinata dal competente ufficio secondo  le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. (75) 
  11-bis. L'istruzione o la formazione dei  conducenti  impartita  in
forma professionale o, comunque, a fine  di  lucro  al  di  fuori  di
quanto  disciplinato  dal  presente  articolo  costituisce  esercizio
abusivo dell'attivita' di autoscuola. Chiunque esercita o concorre ad
esercitare abusivamente l'attivita' di autoscuola  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  10.000  a
euro 15.000. Si applica inoltre  il  disposto  del  comma  9-bis  del
presente articolo. 
  11-ter. Lo svolgimento dei corsi di formazione di insegnanti  e  di
istruttori  di  cui  al   comma   10   e'   sospeso   dalla   regione
territorialmente competente o dalle province autonome di Trento e  di
Bolzano, in relazione alla sede del soggetto che svolge i corsi: 
    a) per un periodo da uno a tre mesi, quando il corso non si tiene
regolarmente; 
    b) per un periodo da tre a sei mesi, quando il corso si tiene  in
carenza  dei  requisiti  relativi  all'idoneita'  dei  docenti,  alle
attrezzature tecniche e al materiale didattico; 
    c) per un ulteriore periodo da sei a  dodici  mesi  nel  caso  di
reiterazione, nel triennio, delle ipotesi di cui alle  lettere  a)  e
b). 
  11-quater. La regione territorialmente  competente  o  le  province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  dispongono  l'inibizione   alla
prosecuzione dell'attivita' per i soggetti a carico  dei  quali,  nei
due anni successivi all'adozione di un provvedimento  di  sospensione
ai sensi della lettera c) del comma 11-ter, e' adottato un  ulteriore
provvedimento di sospensione ai sensi  delle  lettere  a)  e  b)  del
medesimo comma. 
  12. Chiunque insegna teoria nelle autoscuole o istruisce alla guida
su veicoli  delle  autoscuole,  senza  essere  a  cio'  abilitato  ed
autorizzato, e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila. 
  13.  Nel  regolamento  saranno  stabilite  le  modalita'   per   la
dichiarazione di inizio attivita', fermo restando quanto previsto dal
comma 7-bis. Con lo stesso regolamento saranno dettate norme  per  lo
svolgimento,  da   parte   degli   enti   pubblici   non   economici,
dell'attivita' di consulenza, secondo la legge 8 agosto 1991, n. 264. 
------------------- 
AGGIORNAMENTO (75) 
  Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con  modificazioni  dalla
L. 2 aprile 2007, n. 40 ha disposto: 
  - (con l'art. 10, comma 5) che al comma 11 del presente articolo le
parole: "da euro 742 a euro 2.970" sono  sostituite  dalle  seguenti:
"da euro 10.000 a euro 15.000"; 
  - (con l'art. 10, comma 5-ter) che  le  modifiche  al  comma  4  si
applicano a decorrere dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto; 
  - (con l'art. 10, comma 5-quater) che le modifiche al  comma  5  si
applicano "a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto". 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto: 
    - (con l'art. 20, comma 6)  che  "Le  autoscuole  che  esercitano
attivita'  di  formazione  dei  conducenti  esclusivamente   per   il
conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano  a  quanto
disposto dal comma 7 dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285
del 1992,  come  da  ultimo  modificato  dal  comma  5  del  presente
articolo,  a  decorrere  dalla  prima  variazione  della  titolarita'
dell'autoscuola successiva alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge"; 
    -  (con   l'art.   20,   comma   7)   che   "I   costi   relativi
all'organizzazione  dei  corsi  di  cui  ai   commi   10   e   10-bis
dell'articolo 123 del decreto legislativo n. 285 del  1992,  come  da
ultimo, rispettivamente, modificato e  introdotto  dal  comma  5  del
presente articolo, sono posti integralmente  a  carico  dei  soggetti
richiedenti". 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto: 
  - (con l'art. 10, comma 1) che al comma  7,  secondo  periodo,  del
presente articolo le parole: «delle patenti di categoria A,  BS,  BE,
C, D, CE e DE e dei documenti di  abilitazione  e  di  qualificazione
professionale» sono sostituite dalle seguenti: «di tutte le categorie
di patenti, anche speciali, fatta eccezione per quella  di  categoria
B,  e   dei   documenti   di   abilitazione   e   di   qualificazione
professionale»: 
  - (con l'art. 28,  comma  1)  che  "Le  disposizioni  del  presente
decreto legislativo si applicano a decorrere dal 19 gennaio 2013,  ad
eccezione di quelle contenute negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1,
e 23, nonche' nell'allegato III, con riferimento alle patenti per  le
categorie A, A1, B, BE, C, CE, D, DE, KA e KB". 
                              Art. 124. 
      Guida delle macchine agricole e delle macchine operatrici 
 
  1. Per guidare macchine agricole, escluse quelle con  conducente  a
terra, nonche' macchine operatrici,  escluse  quelle  a  vapore,  che
circolano su strada, occorre avere ottenuto una delle patenti di  cui
all'art. 116, comma 3, e precisamente: 
  ((a) della categoria A1, per la guida  delle  macchine  agricole  o
loro complessi che  non  superino  i  limiti  di  sagoma  e  di  peso
stabiliti dall'articolo 53, comma 4, e che non superino la  velocita'
di 40 km/h;)) ((92)) 
    b) della categoria B, per la guida delle macchine  agricole,  ((,
diverse da quelle di cui alla lettera a),))  nonche'  delle  macchine
operatrici; ((92)) 
    c) della categoria C, per le macchine operatrici eccezionali. 
  2. Con decreto del Ministro dei trasporti sono stabiliti i  tipi  e
le caratteristiche dei veicoli di cui al comma 1  che,  eventualmente
adattati, possono essere guidati da mutilati e  minorati  fisici  con
patenti speciali delle categorie ((A1  e  B,  previste  dall'articolo
116, comma 3, lettere e) ed f).)) ((92)) 
  3. Qualora non sia necessario prescrivere  adattamenti,  lo  stesso
decreto di cui al comma 2 stabilisce i tipi e le caratteristiche  dei
veicoli di cui al comma 1 che possono essere guidati  da  mutilati  e
minorati fisici. 
  4. Chiunque guida macchine agricole  o  macchine  operatrici  senza
essere munito della patente e' punito con la sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da lire  quattro  milioni  a  lire  sedici
milioni. All'incauto affidamento si applica la disposizione ((di  cui
all'articolo 116, comma 14)). ((92)) 
  4-bis. Alle violazioni di cui  al  comma  4  consegue  la  sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre
mesi o,  in  caso  di  reiterazione  delle  violazioni,  la  sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art.  28,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad  eccezione  di  quelle  contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B,  BE,  C,
CE, D, DE, KA e KB". 
                              Art. 125 
     (( (Gradualita' ed equivalenze delle patenti di guida). )) 
 
  ((1. Il  rilascio  della  patente  di  guida  e'  subordinato  alle
seguenti condizioni: 
    a) la patente per  le  categorie  C1,  C,  D1  o  D  puo'  essere
rilasciata unicamente ai conducenti gia' in possesso  di  patente  di
categoria B; 
    b) la patente per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE puo'  essere
rilasciata unicamente ai  conducenti  gia'  in  possesso  di  patente
rispettivamente delle categorie B, C1, C, D1 o D. 
  2. La validita' della patente di guida e' fissata come segue: 
    a) la patente rilasciata per le categorie C1E, CE, D1E, o  DE  e'
valida per i complessi di veicoli della categoria BE; 
    b) la patente rilasciata per la categoria CE  e'  valida  per  la
categoria DE, purche' il relativo titolare sia gia'  in  possesso  di
patente per la categoria D; 
    c) la patente rilasciata per le categorie CE e DE e' valida per i
complessi di veicoli, rispettivamente, delle categoria C1E e D1E; 
    d) la patente rilasciata per una qualsiasi  categoria  e'  valida
per i veicoli della categoria AM; 
    e) la patente rilasciata per la categoria A2 e' valida anche  per
la categoria A1; 
    f) la patente rilasciata per le categorie A, B, C o D e'  valida,
rispettivamente, per le categorie A1 e A2, B1, C1 o D1; 
    g) la patente speciale di guida delle categorie AM,  A1,  A2,  A,
B1, B, C1, C, D1 e D rilasciata  a  mutilati  o  minorati  fisici  e'
valida soltanto per la guida dei veicoli  aventi  le  caratteristiche
indicate nella patente stessa; 
    h)  la  patente  di  guida  della  categoria  B  e'  valida,  sul
territorio nazionale, per condurre i tricicli di potenza superiore  a
15 kW, purche' il titolare abbia almeno 21 anni,  nonche'  i  veicoli
della categoria A1. 
  3. Fermo restando quanto previsto dal comma 4, chiunque, munito  di
patente di guida recante un codice comunitario o  nazionale,  conduce
un veicolo o circola in condizioni diverse  da  quelle  indicate  dai
predetti  codici,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa   del
pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro. 
  4. Chiunque, munito di patente speciale, guida un  veicolo  diverso
da quello indicato e specialmente  adattato  in  relazione  alla  sua
mutilazione o minorazione,  ovvero  con  caratteristiche  diverse  da
quella indicate nella patente posseduta, e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro a 311 euro. 
  5. Dalle violazioni di cui ai commi 3  e  4  consegue  la  sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente  da  uno  a
sei mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.)) 
((92)) 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art.  28,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad  eccezione  di  quelle  contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B,  BE,  C,
CE, D, DE, KA e KB". 
                              Art. 126 
     (Durata e conferma della validita' della patente di guida). 
 
  1. Fermo restando quanto  previsto  dall'articolo  119,  la  durata
della  validita'  delle  patenti  di  guida  e  dei  certificati   di
abilitazione professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10,  e'
regolata dalle disposizioni del presente articolo. La conferma  della
validita' delle patenti di guida e dei  certificati  di  abilitazione
professionale di cui all'articolo 116, commi 8 e 10,  e'  subordinata
alla permanenza dei requisiti fisici e  psichici  di  idoneita'  alla
guida. 
  2. Le patenti di guida delle categorie AM, A1, A2, A, B1,  B  e  BE
sono valide per dieci anni; qualora siano rilasciate o  confermate  a
chi ha superato il cinquantesimo anno di eta' sono valide per  cinque
anni ed a chi ha superato il settantesimo anno di  eta'  sono  valide
per tre anni. 
  3. Le patenti di guida delle categorie C1, C1E, C e CE, sono valide
per cinque anni fino al compimento  del  sessantacinquesimo  anno  di
eta' e, oltre tale limite di eta', per due anni, previo  accertamento
dei requisiti fisici e psichici in commissione medica  locale.  Fatto
salvo quanto previsto dall'articolo 115,  comma  2,  lettera  a),  al
compimento  del  sessantacinquesimo  anni  di  eta',  le  patenti  di
categoria C e CE abilitano alla guida di veicoli di massa complessiva
a pieno carico non superiore a 20 t. 
  4. Le patenti di guida delle categorie D1, D1E, D e DE sono  valide
per cinque anni e per tre anni a partire  dal  settantesimo  anno  di
eta'. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 2, lettera
b), al compimento del sessantesimo anno di eta', le patenti di  guida
di categoria D1 o D, ovvero di categoria  D1E  o  DE  abilitano  alla
guida solo di veicoli per i quali  e'  richiesto  rispettivamente  il
possesso delle patenti di  categoria  B  o  BE.  E'  fatta  salva  la
possibilita' per il titolare di richiedere la riclassificazione della
patente D1 o D, ovvero,  D1E  o  DE  rispettivamente  in  patente  di
categoria B o BE. 
  5. Le patenti di guida speciali, rilasciate a mutilati  e  minorati
fisici, delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B e  BE  sono  valide  per
cinque anni; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha  superato
il settantesimo anno di eta' sono valide per tre anni.  Alle  patenti
di guida speciali delle categorie C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE  si
applicano le disposizioni dei commi 3 e 4. 
  6. I titolari delle patenti di guida di cui ai commi 2, 3, 4  e  5,
al compimento dell'ottantesimo anno di eta', rinnovano  la  validita'
della patente posseduta ogni due anni ((. . .)) ). 
  7. L'accertamento dei requisiti fisici e psichici per il rinnovo di
validita' dei certificati di abilitazione professionale di tipo KA  e
KB e' effettuato ogni cinque anni e comunque in occasione del rinnovo
di validita' della patente di guida. 
  8. La validita' della patente e' confermata dal competente  ufficio
centrale del Dipartimento  per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici, che trasmette per posta al titolare
della patente di guida  un  duplicato  della  patente  medesima,  con
l'indicazione del nuovo termine di validita'. A tal fine  i  sanitari
indicati nell'articolo 119, comma 2, sono  tenuti  a  trasmettere  al
suddetto ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed
i sistemi informativi e statistici,  nel  termine  di  cinque  giorni
decorrente dalla data di effettuazione della visita medica, i dati  e
ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del duplicato della
patente  di  cui  al  primo  periodo.   Analogamente   procedono   le
commissioni di cui all'articolo 119,  comma  4.  Non  possono  essere
sottoposti alla visita medica i conducenti che non dimostrano, previa
esibizione delle ricevute, di avere effettuato i versamenti in  conto
corrente postale degli importi dovuti per la  conferma  di  validita'
della patente di guida. Il personale sanitario che effettua la visita
e' responsabile in solido dell'omesso pagamento.  Il  titolare  della
patente, dopo  aver  ricevuto  il  duplicato,  deve  provvedere  alla
distruzione della patente scaduta di validita'. 
  9. Per i titolari di patente italiana, residenti o dimoranti in  un
altro Stato per un periodo di almeno sei  mesi,  la  validita'  della
patente  e'  altresi'  confermata,  tranne  per   i   casi   previsti
nell'articolo   119,   commi   2-bis    e    4,    dalle    autorita'
diplomatico-consolari italiane presenti  negli  Stati  medesimi,  che
rilasciano, previo accertamento dei requisiti fisici  e  psichici  da
parte di medici fiduciari delle ambasciate o dei consolati  italiani,
una  specifica  attestazione  che  per  il  periodo   di   permanenza
all'estero fa fede dell'avvenuta verifica del permanere dei requisiti
di idoneita' psichica e fisica. Riacquisita la residenza o la  dimora
in Italia, il cittadino, che ha provveduto  secondo  quanto  previsto
nel periodo precedente, dovra' confermare la  patente  ai  sensi  del
comma 8. 
  10. L'autorita' sanitaria, nel caso che dagli accertamenti  di  cui
al comma 8 rilevi che siano venute a mancare  le  condizioni  per  la
conferma  della  validita'  della  patente,  comunica  al  competente
ufficio  della  Direzione  generale   per   la   motorizzazione   del
Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi
e statistici l'esito dell'accertamento stesso per i provvedimenti  di
cui agli articoli 129, comma 2, e 130. 
  11.  Chiunque  guida  con  patente   o   con   altra   abilitazione
professionale di cui all'articolo 116, commi 8, 10, 11 e 12,  scaduti
di validita' e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da 155 euro a 624  euro.  Alla  violazione  consegue  la
sanzione amministrativa accessoria  del  ritiro  della  patente,  del
certificato di abilitazione professionale di tipo KA  o  KB  o  della
carta di qualificazione del conducente, secondo le norme del capo  I,
sezione II, del titolo VI. 
  12. Chiunque viola le disposizioni del comma 3, secondo periodo, e'
punito con le sanzioni di cui all'articolo 116, commi  15  e  17.  Le
medesime sanzioni si applicano a chiunque viola le  disposizioni  del
comma 4, secondo periodo. 
                                                                 (92) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 25 novembre 1995,  n.  501,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del
D.P.R. 19 aprile 1994, n.  575,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 2, comma 2) che le modifiche  di  cui  ai  commi  5  e  6  del
presente articolo decorrono dal 1 ottobre 1995. 
  Il D.L. 25 novembre 1995,  n.  501,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11 ha inoltre  disposto  (con  l'art.  2,
comma 4) che e' prorogata  al  31  dicembre  1997  la  validita'  dei
certificati di abilitazione professionale  di  cui  al  comma  4  del
presente articolo, fermo restando che il certificato di  abilitazione
professionale deve essere  rinnovato  contestualmente  alla  scadenza
delle patente di guida dei veicoli. 
------------- 
AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 21,  comma  3)
che "Le disposizioni  del  comma  5  dell'articolo  126  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato  dal  comma  1
del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata
in vigore  del  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti di cui al comma 2". 
------------- 
AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art.  28,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad  eccezione  di  quelle  contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B,  BE,  C,
CE, D, DE, KA e KB". 
                            Art. 126-bis. 
                           Patente a punti 
 
  1.  All'atto  del  rilascio  della  patente  viene  attribuito   un
punteggio di venti  punti.  Tale  punteggio,  annotato  nell'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida di cui agli articoli 225 e  226,
subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata, a
seguito  della  comunicazione  all'anagrafe  di   cui   sopra   della
violazione di una delle norme per le quali e'  prevista  la  sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente  ovvero  di
una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate  nella
tabella  medesima.  L'indicazione  del  punteggio  relativo  ad  ogni
violazione deve risultare dal verbale di contestazione. 
  1-bis. Qualora vengano accertate contemporaneamente piu' violazioni
delle norme di cui al comma 1 possono essere decurtati un massimo  di
quindici punti. Le disposizioni del presente comma non  si  applicano
nei casi in cui e' prevista la sospensione o la revoca della patente. 
  2. L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la  violazione
che comporta la perdita di punteggio, ne da'  notizia,  entro  trenta
giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all'anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida.  La  contestazione  si  intende
definita  quando   sia   avvenuto   il   pagamento   della   sanzione
amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi
amministrativi e  giurisdizionali  ammessi  ovvero  siano  decorsi  i
termini per la proposizione dei  medesimi.  Il  predetto  termine  di
trenta giorni  decorre  dalla  conoscenza  da  parte  dell'organo  di
polizia dell'avvenuto pagamento della sanzione,  della  scadenza  del
termine per la proposizione  dei  ricorsi,  ovvero  dalla  conoscenza
dell'esito  dei  ricorsi  medesimi.  La  comunicazione  deve   essere
effettuata  a  carico  del  conducente   quale   responsabile   della
violazione;  nel  caso  di  mancata  identificazione  di  questi,  il
proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido  ai  sensi
dell'art. 196, deve fornire all'organo di polizia che procede,  entro
sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di  contestazione,
i dati personali e della patente  del  conducente  al  momento  della
commessa violazione. Se  il  proprietario  del  veicolo  risulta  una
persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato  e'
tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all'organo
di polizia che procede. Il proprietario  del  veicolo,  ovvero  altro
obbligato in solido ai sensi  dell'articolo  196,  sia  esso  persona
fisica o giuridica, che  omette,  senza  giustificato  e  documentato
motivo, di fornirli e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. La comunicazione  al
Dipartimento   per   i   trasporti   terrestri   avviene   per    via
telematica.(62) 
  3. Ogni variazione di  punteggio  e'  comunicata  agli  interessati
dall'anagrafe  nazionale  degli   abilitati   alla   guida.   Ciascun
conducente puo' controllare in tempo reale  lo  stato  della  propria
patente con le modalita' indicate dal Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri. 
  4. Fatti salvi i casi previsti dal comma 5 e purche'  il  punteggio
non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati
dalle autoscuole  ovvero  da  soggetti  pubblici  o  privati  a  cio'
autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri,  consente  di
riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione
professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza
di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare  9  punti.
((La riacquisizione di  punti  avviene  all'esito  di  una  prova  di
esame)). A tale fine, l'attestato di frequenza al corso  deve  essere
trasmesso all'ufficio del  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri
competente  per   territorio,   per   l'aggiornamento   dell'anagrafe
nazionale dagli abilitati alla guida. Con decreto del Ministro  delle
infrastrutture e dei  trasporti  sono  stabiliti  i  criteri  per  il
rilascio  dell'autorizzazione,  i  programmi  e   le   modalita'   di
svolgimento dei corsi di aggiornamento. 
  5. Salvo il caso di perdita totale del punteggio di cui al comma 6,
la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di  una  norma
di  comportamento  da  cui  derivi  la  decurtazione  del  punteggio,
determina l'attribuzione del completo punteggio  iniziale,  entro  il
limite dei venti punti. Per i titolari di patente  con  almeno  venti
punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della  violazione  di
una  norma  di  comportamento  da  cui  derivi  la  decurtazione  del
punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti,  fino
a un massimo di dieci punti. 
  6. Alla perdita totale del punteggio,  il  titolare  della  patente
deve sottoporsi all'esame di idoneita' tecnica  di  cui  all'articolo
128. ((Al medesimo esame deve sottoporsi il  titolare  della  patente
che, dopo la notifica della prima violazione che comporti una perdita
di  almeno  cinque  punti,  commetta   altre   due   violazioni   non
contestuali,  nell'arco  di  dodici  mesi  dalla  data  della   prima
violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno  cinque
punti. Nelle ipotesi di cui ai periodi  precedenti,))  l'ufficio  del
Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio,  su
comunicazione dell'anagrafe nazionale  degli  abilitati  alla  guida,
dispone la revisione della  patente  di  guida.  ((PERIODO  SOPPRESSO
DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120)). Qualora il titolare della  patente
non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni  dalla
notifica del provvedimento di  revisione,  la  patente  di  guida  e'
sospesa a tempo indeterminato, con atto  definitivo,  dal  competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. Il  provvedimento
di sospensione e' notificato al titolare della patente a  cura  degli
organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono  al
ritiro ed alla conservazione del documento. 
  ((6-bis. Per le violazioni penali per  le  quali  e'  prevista  una
diminuzione di punti riferiti alla patente di guida,  il  cancelliere
del giudice che ha pronunciato la  sentenza  o  il  decreto  divenuti
irrevocabili ai sensi  dell'articolo  648  del  codice  di  procedura
penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia  autentica
all'organo accertatore, che entro, trenta giorni dal  ricevimento  ne
da' notizia all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida)). 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (62) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 12-24 gennaio 2005, n. 27 (in
G.U.  1a  s.s.  26/01/2005,  n.  4)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 126-bis, comma 2, nella parte in cui dispone
che nel caso di mancata identificazione di  questi,  la  segnalazione
deve essere effettuata a carico del proprietario del  veicolo,  salvo
che lo stesso non comunichi, entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,
all'organo di polizia che procede, i dati personali e  della  patente
del conducente al momento della  commessa  violazione,  anziche'  nel
caso di  mancata  identificazione  di  questi,  il  proprietario  del
veicolo,  entro  trenta  giorni  dalla   richiesta,   deve   fornire,
all'organo di polizia che procede, i dati personali e  della  patente
del conducente al momento della commessa violazione. 
                              Art. 127. 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 9 MARZO 2000, N. 104)) 
                              Art. 128. 
                  Revisione della patente di guida 
 
  1.  Gli  uffici  competenti  del  Dipartimento  per   i   trasporti
terrestri, nonche' il  prefetto  nei  casi  previsti  dall'art.  187,
possono disporre che siano  sottoposti  a  visita  medica  presso  la
commissione medica locale di cui all'art. 119, comma 4, o ad esame di
idoneita' i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi  sulla
persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o
dell'idoneita' tecnica. L'esito della visita medica o  dell'esame  di
idoneita'  sono  comunicati  ai  competenti  uffici  competenti   del
Dipartimento  per   i   trasporti   terrestri   per   gli   eventuali
provvedimenti di sospensione o revoca della patente. (14) (91) 
  1-bis. I responsabili  delle  unita'  di  terapia  intensiva  o  di
neurochirurgia sono obbligati a dare comunicazione dei casi  di  coma
di durata superiore a 48 ore agli uffici provinciali del Dipartimento
per  i  trasporti,  la  navigazione  ed  i  sistemi   informativi   e
statistici. In seguito a tale comunicazione  i  soggetti  di  cui  al
periodo precedente sono tenuti alla revisione della patente di guida.
La successiva idoneita' alla  guida  e'  valutata  dalla  commissione
medica locale di  cui  al  comma  4  dell'articolo  119,  sentito  lo
specialista dell'unita' riabilitativa  che  ha  seguito  l'evoluzione
clinica del paziente. 
  1-ter. E' sempre disposta la revisione della patente  di  guida  di
cui al comma 1  quando  il  conducente  sia  stato  coinvolto  in  un
incidente stradale se ha determinato lesioni gravi alle persone  e  a
suo  carico  sia  stata  contestata  la  violazione  di   una   delle
disposizioni del presente codice da cui consegue l'applicazione della
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida. 
  1-quater. E' sempre disposta la revisione della patente di guida di
cui al comma 1 quando il conducente minore degli  anni  diciotto  sia
autore materiale di una violazione delle  disposizioni  del  presente
codice da cui consegue l'applicazione della  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida. 
 ((1-quinquies. Si procede ai sensi del comma 1-bis anche nel caso in
cui i medici di cui all'articolo 119,  comma  2,  anche  in  sede  di
accertamenti medico-legali diversi  da  quelli  di  cui  al  predetto
articolo, accertino la sussistenza,  in  soggetti  gia'  titolari  di
patente, di patologie incompatibili con  l'idoneita'  alla  guida  ai
sensi della normativa vigente.)) ((92)) 
  2. Nei confronti del titolare  di  patente  di  guida  che  non  si
sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti di cui ai commi
da 1 a 1-quater e' sempre disposta la sospensione  della  patente  di
guida  fino  al  superamento  degli  accertamenti  stessi  con  esito
favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere
del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini
della revisione,  senza  necessita'  di  emissione  di  un  ulteriore
provvedimento da parte  degli  uffici  provinciali  o  del  prefetto.
Chiunque circola durante il periodo di sospensione della  patente  di
guida e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma  da  euro  155  a  euro  624  e  alla  sanzione  amministrativa
accessoria della revoca della patente di guida  di  cui  all'articolo
219. Le disposizioni del presente comma si applicano anche a chiunque
circoli dopo essere stato dichiarato  temporaneamente  inidoneo  alla
guida, a seguito di un accertamento sanitario effettuato ai sensi dei
citati commi da 1 a 1-quater. 
  3. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120. 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 25 novembre 1995,  n.  501,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del
D.P.R. 19 aprile 1994, n.  575,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 2, comma 2) che la presente modifica  decorre  dal  1  ottobre
1995. 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 23,  comma  6,
lettera a)) che al comma 1 del presente articolo le parole: «previsti
dall' articolo 187» sono sostituite dalle seguenti:  «previsti  dagli
articoli 186 e 187». 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art.  28,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad  eccezione  di  quelle  contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B,  BE,  C,
CE, D, DE, KA e KB". 
                              Art. 129. 
                 Sospensione della patente di guida 
 
  1. La patente di guida e' sospesa,  per  la  durata  stabilita  nel
provvedimento di interdizione  alla  guida  adottato  quale  sanzione
amministrativa accessoria,  quando  il  titolare  sia  incorso  nella
violazione di una delle norme di comportamento indicate o  richiamate
nel titolo V, per il periodo di  tempo  da  ciascuna  di  tali  norme
indicato. 
  2. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360. 
  2. La patente di guida e' sospesa a tempo indeterminato qualora, in
sede di accertamento sanitario per la conferma di validita' o per  la
revisione disposta ai sensi  dell'art.  128,  risulti  la  temporanea
perdita dei requisiti fisici e psichici di cui all'art. 119.  In  tal
caso la patente e' sospesa fintanto che l'interessato non produca  la
certificazione della Commissione medica locale attestante il recupero
dei prescritti requisiti psichici  e  fisici.  PERIODO  ABROGATO  DAL
D.P.R. 19 APRILE 1994, N. 575. (14) 
  3. Nei casi previsti dal precedente comma, la patente di  guida  e'
sospesa dai  competenti  uffici  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri. Nei restanti casi la  patente  di  guida  e'  sospesa  dal
prefetto  del  luogo  di   residenza   del   titolare   ((...))   Dei
provvedimenti adottati, il prefetto da'  immediata  comunicazione  ai
competenti  uffici  competenti  del  Dipartimento  per  i   trasporti
terrestri per il tramite del collegamento informatico integrato  gia'
esistente tra i sistemi informativi del Dipartimento per i  trasporti
terrestri e della Direzione generale dell'amministrazione generale  e
per gli affari del personale del Ministero dell'interno. (14) ((92)) 
  4. Il provvedimento di sospensione della patente di cui al comma  2
e' atto definitivo. (53) 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 25 novembre 1995,  n.  501,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del
D.P.R. 19 aprile 1994, n.  575,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 2, comma 2) che le modifiche ai  commi  2  e  3  del  presente
articolo decorrono dal 1 ottobre 1995. 
  Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dlla
L. 5 gennaio 1996, n. 11 ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma  3)
che i provvedimenti di sospensione  e  di  revoca  della  patente  di
guida, conseguenti alla perdita  dei  requisiti  fisici  e  psichici,
previsti dal  comma  2  del  presente  articolo,  sono  adottati  dal
prefetto anche successivamente  al  30  settembre  1995,  qualora  la
relativa certificazione sanitaria sia stata rilasciata  anteriormente
al 1 ottobre 1995. 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 214 ha disposto (con l'art. 7, comma 6)  che  le
disposizioni del comma 4 del presente articolo hanno  effetto  dal  1
settembre 2003. 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art.  28,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad  eccezione  di  quelle  contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B,  BE,  C,
CE, D, DE, KA e KB". 
                              Art. 130 
                    Revoca della patente di guida 
 
  1. La patente di guida e' revocata dai competenti uffici competenti
del Dipartimento per i trasporti terrestri: 
    a)  quando  il  titolare  non  sia  in  possesso,  con  carattere
permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti; 
    b)  quando  il  titolare,  sottoposto  alla  revisione  ai  sensi
dell'art. 128, risulti non piu' idoneo; (27) (39) (44) (54) 
    c) quando  il  titolare  abbia  ottenuto  la  sostituzione  della
propria patente con altra rilasciata da uno Stato estero.(14) 
  2. Allorche' siano  cessati  i  motivi  che  hanno  determinato  il
provvedimento di revoca della patente di  guida,  l'interessato  puo'
direttamente conseguire, per esame  e  con  i  requisiti  psichici  e
fisici previsti per la conferma di validita', una patente di guida di
categoria non superiore a quella della patente  revocata,  senza  che
siano operanti i criteri di propedeuticita'  previsti  dall'art.  116
per il conseguimento delle patenti delle categorie  C,  D  ed  E.  Le
limitazioni di cui all'art. 117 si  applicano  con  riferimento  alla
data di rilascio della patente revocata. 
 ((2-bis. Il provvedimento di revoca della patente disposto ai  sensi
del comma 1 nell'ipotesi in cui risulti  la  perdita,  con  carattere
permanente, dei requisiti  psichici  e  fisici  prescritti,  e'  atto
definitivo. Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, e'  ammesso
ricorso  al  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.   Il
provvedimento  del  Ministro  e'  comunicato  all'interessato  e   ai
competenti uffici del Dipartimento dei  trasporti  terrestri.  Se  il
ricorso e' accolto, la patente e' restituita all'interessato)).((53)) 
(14) 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 25 novembre 1995,  n.  501,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del
D.P.R. 19 aprile 1994, n.  575,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 2, comma 2) che la modifica al comma 1 del  presente  articolo
decorre dal 1 ottobre 1995. 
  Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dlla
L. 5 gennaio 1996, n. 11 ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma  3)
che i provvedimenti di sospensione  e  di  revoca  della  patente  di
guida, conseguenti alla perdita  dei  requisiti  fisici  e  psichici,
previsti dal presente articolo,  sono  adottati  dal  prefetto  anche
successivamente  al  30   settembre   1995,   qualora   la   relativa
certificazione sanitaria sia  stata  rilasciata  anteriormente  al  1
ottobre 1995. 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (39) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427 (in
G.U. 1a  s.s.  25/10/2000,  n.  44)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del combinato disposto degli articoli 120, comma  1  e
130, comma 1, lett. b), del presente decreto legislativo, nella parte
in cui prevede la revoca della patente  di  guida  nei  confronti  di
coloro che sono sottoposti alla misura di cui all'art. 2 della  legge
27 dicembre 1956, n. 1423. 
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AGGIORNAMENTO (44) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 5-17 luglio 2001, n. 251  (in
G.U. 1a  s.s.  25/7/2001  n.  29),  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 120, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),  in  relazione
all'art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice,  nella  parte
in cui prevede la revoca della patente nei confronti  di  coloro  che
sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge
27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988,
n. 327, nonche' dalla legge  31  maggio  1965,  n.  575,  cosi'  come
successivamente modificata e integrata". 
-------------- 
AGGIORNAMENTO (54) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 30 giugno-15 luglio 2003,  n.
239 (in G.U. 1a s.s. 23/7/2003, n. 29) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 130, comma 1, lettera b), nella parte in
cui prevede la revoca  della  patente  nei  confronti  delle  persone
condannate  a  pena  detentiva  non  inferiore  a  tre  anni,  quando
l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione
di reati della stessa natura. 
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AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 214 ha disposto (con l'art. 7, comma 6)  che  le
disposizioni del comma 2-bis, primo periodo,  del  presente  articolo
hanno effetto dal 1° settembre 2003. 
                            Art. 130-bis 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120)) 
                              Art. 131. 
                      Agenti diplomatici esteri 
 
  1. Le violazioni alle disposizioni del presente codice commesse  da
agenti diplomatici e consolari accreditati  in  Italia,  o  da  altre
persone che, con riguardo  a  tali  violazioni,  godano,  nei  limiti
previsti dalle norme internazionali, delle immunita'  spettanti  agli
agenti suddetti, sono segnalate dagli  uffici  o  comandi  dai  quali
dipendono coloro che le hanno accertate  al  Ministero  degli  affari
esteri, per le comunicazioni da effettuarsi per via diplomatica. 
  2. Per le autovetture e gli autoveicoli adibiti  ad  uso  promiscuo
appartenenti  agli  agenti  diplomatici,  agli  agenti  consolari  di
carriera e alle altre persone indicate nel comma 1, il Ministero  dei
trasporti, su richiesta del Ministero degli affari  esteri,  rilascia
ai  sensi  delle  vigenti  norme,  previe  visita  e  prova,   quando
prescritte, la carta di circolazione e provvede all'immatricolazione,
assegnando speciali  targhe  di  riconoscimento,  nei  tipi  e  nelle
caratteristiche determinate con decreto del Ministro  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro degli affari esteri. 
  3. Le violazioni commesse alla guida di veicoli muniti delle targhe
speciali di cui al comma 1 da soggetti diversi da quelli indicati nel
comma 1 sono perseguite  nei  modi  ordinari  di  legge,  oltre  alla
segnalazione  per  via  diplomatica  nei   confronti   del   titolare
dell'autoveicolo. 
  4. La validita' delle speciali targhe  di  riconoscimento  e  delle
carte di circolazione rilasciate a norma del comma 2 scade al momento
in cui cessa lo status diplomatico  di  colui  al  quale  il  veicolo
appartiene. La relativa restituzione deve aver  luogo  non  oltre  il
termine di novanta giorni dalla scadenza. 
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano a  condizione
di reciprocita', salvo gli accordi  speciali  con  le  organizzazioni
internazionali. 
                              Art. 132. 
      Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri 
 
  1. Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno
Stato estero e che abbiano gia' adempiuto  alle  formalita'  doganali
((o a quelle di cui all'articolo 53, comma 2,  del  decreto-legge  30
agosto 1993, n. 331)), se prescritte, sono  ammessi  a  circolare  in
Italia per la durata massima di un anno, in base  al  certificato  di
immatricolazione dello Stato di origine. 
  2. La disposizione di cui al comma 1 non si  applica  ai  cittadini
residenti nel comune di Campione d'Italia. 
  3.  Le  targhe  dei  veicoli  di  cui  al  comma  1  devono  essere
chiaramente leggibili e contenere il contrassegno di immatricolazione
composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli,  secondo  le
modalita' che verranno stabilite nel regolamento. 
  4. Il mancato rispetto della norma  di  cui  al  comma  1  comporta
l'interdizione all'accesso sul territorio nazionale. 
  5. Chiunque viola le disposizioni di cui al  comma  1  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
centomila a lire quattrocentomila. 
                              Art. 133. 
          Sigla distintiva dello Stato di immatricolazione 
 
  1. Gli autoveicoli, motoveicoli e  rimorchi  immatricolati  in  uno
Stato estero,  quando  circolano  in  Italia,  devono  essere  muniti
posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine. 
  2.  La  sigla  deve  essere  conforme   alle   disposizioni   delle
convenzioni internazionali. 
  3. Sugli autoveicoli, motoveicoli  e  rimorchi  sia  nazionali  che
stranieri che circolano in Italia e' vietato l'uso di  sigla  diversa
da quella dello Stato di immatricolazione del veicolo. 
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
centomila a lire quattrocentomila. 
                              Art. 134 
Circolazione di autoveicoli e motoveicoli  appartenenti  a  cittadini
             italiani residenti all'estero o a stranieri 
 
  1.   Agli   autoveicoli,   motoveicoli   e    rimorchi    importati
temporaneamente o nuovi di fabbrica  acquistati  per  l'esportazione,
che abbiano gia' adempiuto alle formalita' doganali, se prescritte, e
appartengano a cittadini italiani residenti all'estero o a  stranieri
che sono di passaggio, sono  rilasciate  una  carta  di  circolazione
della durata massima di un  anno,  salvo  eventuale  proroga,  e  una
speciale targa di riconoscimento, come stabilito nel regolamento. 
  1-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1, gli  autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero o acquistati
in Italia ed appartenenti a cittadini italiani  residenti  all'estero
ed iscritti all'Anagrafe italiani residenti all'estero  (A.I.R.E.)  e
gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati  in  uno  Stato
dell'Unione  europea  o  acquistati  in  Italia  ed  appartenenti   a
cittadini comunitari ((o persone giuridiche  costituite  in  uno  dei
Paesi  dell'Unione  europea))  che  abbiano,  comunque,  un  rapporto
stabile con il territorio italiano, sono immatricolati, a  richiesta,
secondo le norme previste  dall'articolo  93,  a  condizione  che  al
momento dell'immatricolazione l'intestatario  dichiari  un  domicilio
legale presso una persona fisica residente in Italia o presso uno dei
soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264. 
  2. Chiunque circola con la carta di circolazione di cui al comma  1
scaduta di validita' e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire  centomila  a  lire  quattrocentomila.
Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della
confisca del veicolo, secondo le norme del capo I,  sezione  II,  del
titolo VI. La sanzione accessoria non si applica qualora al  veicolo,
successivamente  all'accertamento,  venga  rilasciata  la  carta   di
circolazione, ai sensi dell'articolo 93. (15) 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (15) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 28 marzo-12 aprile  1996,  n.
110 (in G.U. 1a s.s. 17/4/1996, n. 16) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del secondo comma presente articolo nella parte in cui
prevede la sanzione  amministrativa  accessoria  della  confisca  del
veicolo  anche  quando  sia  disposta  la  proroga  della  carta   di
circolazione successivamente al sequestro del veicolo. 
                              Art. 135 
(( (Circolazione  con  patenti  di  guida  rilasciate  da  Stati  non
appartenenti all'Unione europea o allo Spazio economico europeo). )) 
 
  ((1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni  internazionali,
i  titolari  di  patente  di  guida  rilasciata  da  uno  Stato   non
appartenente all'Unione  europea  o  allo  Spazio  economico  europeo
possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui  guida  la
patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in
Italia da oltre un anno e  che,  unitamente  alla  medesima  patente,
abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in
lingua italiana della predetta patente. La patente  di  guida  ed  il
permesso internazionale devono essere in corso di validita'. 
  2. Il permesso internazionale e' emesso  dall'autorita'  competente
che ha rilasciato la patente ed e' conforme  a  quanto  stabilito  in
convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito. 
  3. I conducenti muniti di  patente  rilasciata  da  uno  Stato  non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo  nel
quale, per la guida di determinati veicoli, e' prescritto il possesso
di un certificato di abilitazione professionale  o  di  altri  titoli
abilitativi, oltre che della patente rilasciata dallo  Stato  stesso,
devono  essere  muniti,  per  la  guida  dei  suddetti  veicoli,  dei
necessari titoli abilitativi di cui  sopra,  concessi  dall'autorita'
competente dello Stato ove e' stata rilasciata la patente. 
  4. I conducenti muniti di patente di guida rilasciata da uno  Stato
non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo,
sono tenuti all'osservanza di tutte le disposizioni  e  le  norme  di
comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi, fatto salvo
quanto previsto dai commi 5 e 6, si applicano  le  sanzioni  previste
per i titolari di patente italiana. 
  5. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato
non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo,
commette una violazione dalla quale, ai sensi  del  presente  codice,
derivi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
patente di guida, il  documento  e'  ritirato,  contestualmente  alla
violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che  nei
quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla
guida sul territorio nazionale per un periodo pari alla durata  della
sospensione prevista per la violazione commessa. Il titolare richiede
la restituzione della patente trascorso il  predetto  termine.  Ferma
restando l'efficacia del provvedimento di inibizione alla  guida  nel
territorio  nazionale,  qualora,  anche  prima  della  scadenza   del
predetto termine, il titolare  della  patente  ritirata  dichiari  di
lasciare il territorio nazionale,  puo'  richiedere  la  restituzione
della patente stessa al prefetto. Il prefetto da'  comunicazione  del
provvedimento di inibizione alla guida, entro quindici  giorni  dalla
sua adozione, all'Autorita' che ha emesso la patente. 
  6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato
non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo,
commette una violazione dalla quale, ai sensi  del  presente  codice,
derivi la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  revoca  della
patente di guida, il  documento  e'  ritirato,  contestualmente  alla
violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che  nei
quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla
guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni, ovvero per
tre  anni  quando  e'  prevista  la  revoca  per   violazione   delle
disposizioni di cui agli articoli 186, 186-bis o 187. Si applicano le
procedure del comma 5. 
  7. Qualora un conducente circoli in  violazione  del  provvedimento
emesso ai sensi del comma 5, si procede ai sensi del comma 6. Qualora
il conducente circoli in violazione del provvedimento emesso ai sensi
del comma 6, si applicano le sanzioni dell'articolo 116, commi  15  e
17. 
  8. Il titolare di patente di guida  rilasciata  da  uno  Stato  non
appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico  europeo  che
circoli sul territorio nazionale  senza  il  permesso  internazionale
ovvero la traduzione ufficiale, di cui al comma 1, e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da  400
euro a 1.600 euro. 
  9. Chiunque viola le disposizioni del  comma  2  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 78 euro  a  311
euro. 
  10. Chiunque guida  munito  della  patente  di  guida  ma  non  del
certificato di  abilitazione  professionale  o  di  idoneita'  quando
prescritto, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da 400 euro a 1.600 euro. 
  11. Ai titolari di patente di guida rilasciata  da  uno  Stato  non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
trascorso  piu'  di  un  anno  dal  giorno  dell'acquisizione   della
residenza anagrafica in Italia, guidano con patente non piu' in corso
di validita' si applicano le  sanzioni  previste  dall'articolo  116,
commi 15 e 17. 
  12. Ai  titolari  di  patente  di  guida  in  corso  di  validita',
rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea  o  allo
Spazio economico europeo, che, trascorso piu' di un anno  dal  giorno
dell'acquisizione della residenza anagrafica in Italia,  guidano  con
l' abilitazione professionale eventualmente  richiesta  non  piu'  in
corso di validita', si applicano le sanzioni  previste  dall'articolo
116, commi 16 e 18. 
  13. Il titolare di patente di guida rilasciata  da  uno  Stato  non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da  non  oltre  un
anno, guida con patente,  scaduta  di  validita',  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 126, comma 11.
La medesima sanzione si applica al  titolare  di  patente  di  guida,
rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea  o  dello
Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il
predetto documento scaduto di  validita'.  La  patente  e'  ritirata,
contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed  inviata,
entro i  cinque  giorni  successivi,  al  prefetto  del  luogo  della
commessa violazione che,  entro  i  quindici  giorni  successivi,  la
trasmette all'autorita' dello Stato che l'ha emessa. Le  disposizioni
precedenti si applicano anche nel  caso  di  guida  con  abilitazione
professionale, ove richiesta, scaduta di validita'. 
  14. Il titolare di patente di guida rilasciata  da  uno  Stato  non
appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che,
trascorso  piu'  di  un  anno  dal  giorno  dell'acquisizione   della
residenza in Italia, guida con patente  in  corso  di  validita',  e'
soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui  all'articolo
126,  comma  11.  Il  documento  e'  ritirato,  contestualmente  alla
violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni
successivi, al prefetto del  luogo  della  commessa  violazione  che,
entro i quindici giorni successivi, lo  trasmette  all'ufficio  della
motorizzazione civile  competente  in  ragione  della  residenza  del
titolare dei documenti predetti, ai fini della  conversione.  Qualora
la patente posseduta non sia convertibile, il prefetto  la  trasmette
all'autorita' dello Stato che l'ha rilasciata.)) 
((92)) 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art.  28,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad  eccezione  di  quelle  contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B,  BE,  C,
CE, D, DE, KA e KB". 
                              Art. 136 
(( (Conversioni di patenti rilasciate da uno Stato  non  appartenente
       all'Unione europea o allo Spazio economico europeo). )) 
 
  ((1. Fermo restando quanto previsto da accordi  internazionali,  il
titolare di patente di guida in corso di validita', rilasciata da uno
Stato non appartenente all'Unione europea  o  allo  Spazio  economico
europeo, che abbia acquisito residenza  anagrafica  in  Italia,  puo'
richiedere, la conversione della  patente  posseduta  in  patente  di
guida  italiana  senza  sostenere  l'esame  di   idoneita'   di   cui
all'articolo 121, se consentito in specifiche  intese  bilaterali,  a
condizioni  di  reciprocita'.  La  patente  di  guida   italiana   e'
rilasciata previo controllo del possesso da parte del richiedente dei
requisiti fisici e psichici stabiliti dall'articolo 119.  La  patente
convertita e' ritirata e  restituita,  da  parte  dell'ufficio  della
motorizzazione che  ha  provveduto  alla  conversione,  all'autorita'
dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.  Le  medesime
disposizioni si applicano per le  abilitazioni  professionali,  senza
peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo  a
se' stante. 
  2. Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di  guida
italiana convertita e' annotata l'avvenuta conversione, sia  in  sede
di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso,
sulla  stessa  e'  disposto  provvedimento  di  revisione  ai   sensi
dell'articolo 128. 
  3. Non si procede alla conversione di patente di guida comunitaria,
derivante da patente rilasciata da Stati non appartenenti  all'Unione
europea o allo  Spazio  economico  europeo,  con  i  quali  lo  Stato
italiano non ha concluso intese bilaterali. 
  4. Nel caso in cui e' richiesta la conversione di patente di  guida
rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea  o  allo
Spazio economico europeo, derivante da precedente  patente  italiana,
e' rilasciata  una  patente  di  categoria  non  superiore  a  quella
originaria.)) 
((92)) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art.  28,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad  eccezione  di  quelle  contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B,  BE,  C,
CE, D, DE, KA e KB". 
                            Art. 136-bis 
(( (Disposizioni in materia di patenti di  guida  e  di  abilitazioni
professionali rilasciate da Stati dell'Unione europea o dello  Spazio
                       economico europeo). )) 
 
  ((1. Le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri  dell'Unione
europea  e  dello  Spazio  economico  europeo  sono  equiparate  alle
corrispondenti patenti di guida  italiane.  I  conducenti  muniti  di
patente di guida rilasciata  da  uno  Stato  appartenente  all'Unione
europea o allo Spazio economico europeo, sono  tenuti  all'osservanza
di tutte le disposizioni e le norme di  comportamento  stabilite  nel
presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per  i
titolari di patente italiana. 
  2.  Il  titolare  di  patente  di  guida  in  corso  di  validita',
rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio  economico
europeo,  che  abbia  acquisito  residenza   in   Italia   ai   sensi
dell'articolo  118-bis,  puo'  richiedere  il  riconoscimento   della
medesima da  parte  dello  Stato  italiano.  Alle  patenti  di  guida
rilasciate da Stati dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
europeo  riconosciute  dall'autorita'   italiana,   si   applica   la
disciplina dell'articolo 126-bis. 
  3.  Il  titolare  di  patente  di  guida  in  corso  di  validita',
rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio  economico
europeo,  che  abbia  acquisito  residenza   in   Italia   ai   sensi
dell'articolo 118-bis, puo' richiedere la conversione  della  patente
posseduta  in  patente  di  guida  italiana,  valida  per  le  stesse
categorie  alle  quali  e'  abilitato,  senza  sostenere  l'esame  di
idoneita' di cui all'articolo  121.  L'ufficio  della  motorizzazione
provvede a tale fine a verificare  per  quale  categoria  la  patente
posseduta sia  effettivamente  in  corso  di  validita'.  La  patente
convertita e' ritirata e  restituita,  da  parte  dell'ufficio  della
motorizzazione che  ha  provveduto  alla  conversione,  all'autorita'
dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi.  Le  medesime
disposizioni si applicano per le  abilitazioni  professionali,  senza
peraltro provvedere al ritiro dell'eventuale documento abilitativo  a
se' stante.  Il  titolare  di  patente  di  guida,  senza  limiti  di
validita' amministrativa, trascorsi due anni dall'acquisizione  della
residenza normale, deve  procedere  alla  conversione  della  patente
posseduta. 
  4. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno
Stato dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico  europeo,  che
abbiano acquisito residenza in Italia ai sensi dell'articolo  118-bis
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 128. A tale fine  e'
fatto obbligo al titolare  di  procedere  al  riconoscimento  o  alla
conversione  della  patente  posseduta  prima  di   sottoporsi   alla
revisione. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano quando la
patente di guida  della  quale  si  chiede  il  riconoscimento  o  la
conversione e' sospesa o revocata dallo Stato che la ha rilasciata. 
  6.  Il  titolare  di  patente  di  guida  in  corso  di  validita',
rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio  economico
europeo,  che  abbia  acquisito  residenza   in   Italia   ai   sensi
dell'articolo  118-bis,   puo'   ottenere   da   un   ufficio   della
motorizzazione il rilascio di un duplicato della  patente  posseduta,
qualora questa  sia  stata  smarrita  o  sottratta.  L'ufficio  della
motorizzazione  procede  al  rilascio  del  duplicato  in  base  alle
informazioni in proprio  possesso  o,  se  del  caso,  in  base  alle
informazioni acquisite presso le autorita' competenti dello Stato che
ha rilasciato la patente originaria. 
  7. Il  titolare  di  patente  di  guida  rilasciata  da  uno  Stato
dell'Unione europea  o  dello  Spazio  economico  europeo  che  guidi
veicoli senza la prescritta abilitazione professionale,  e'  soggetto
alle sanzioni di cui all'articolo 116, commi 16 e 18. 
  8.  Il  titolare  di  patente  di  guida   o   altra   abilitazione
professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione  europea  o  dello
Spazio economico europeo, residente in Italia ai sensi  dell'articolo
118-bis, che circola con i predetti documenti scaduti  di  validita',
e'  soggetto  alla  sanzione   amministrativa   pecuniaria   di   cui
all'articolo 126, comma 11.  Alla  violazione  consegue  la  sanzione
amministrativa  accessoria  del  ritiro  del  documento  scaduto   di
validita', secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Le
medesime sanzioni  si  applicano  nell'ipotesi  di  violazione  delle
disposizioni del comma 3, ultimo periodo. 
  9.  Il  titolare  di  patente  di  guida   o   altra   abilitazione
professionale, rilasciata da uno Stato dell'Unione  europea  o  dello
Spazio  economico  europeo,  non  residente  in   Italia   ai   sensi
dell'articolo 118-bis, che circola con i predetti  documenti  scaduti
di validita', e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria  di
cui  all'articolo  126,  comma  11.  Si  applicano  le   disposizioni
dell'articolo 135, comma 12, quinto periodo.)) 
((92)) 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art.  28,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad  eccezione  di  quelle  contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B,  BE,  C,
CE, D, DE, KA e KB". 
                            Art. 136-ter 
((  (Provvedimenti  inerenti  il  diritto  a  guidare  adottati   nei
confronti di  titolari  di  patente  di  guida  rilasciata  da  Stati
      dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo). )) 
 
  ((1. Qualora il titolare di patente di  guida,  rilasciata  da  uno
Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo,  commetta
una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice,  derivi  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 5. 
  2. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato
dell'Unione europea o dello Spazio economico  europeo,  commetta  una
violazione dalla quale, ai  sensi  del  presente  codice,  derivi  la
sanzione amministrativa accessoria  della  revoca  della  patente  di
guida, si applicano le disposizioni dell'articolo 135, comma 6. 
  3. Qualora un conducente circoli in  violazione  del  provvedimento
emanato ai sensi del comma 1,  si  procede  ai  sensi  del  comma  2.
Qualora il conducente circoli in violazione del provvedimento emanato
ai sensi del comma 2, si applicano  le  sanzioni  dell'articolo  116,
commi 15 e 17.)) 
((92)) 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art.  28,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad  eccezione  di  quelle  contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B,  BE,  C,
CE, D, DE, KA e KB". 
                              Art. 137. 
Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli,  rimorchi  e
                  permessi internazionali di guida 
 
  1. I certificati  internazionali  per  autoveicoli,  motoveicoli  e
rimorchi necessari per circolare negli  stati  nei  quali,  ai  sensi
delle convenzioni internazionali,  tali  documenti  siano  richiesti,
sono rilasciati dagli ((uffici  competenti  del  Dipartimento  per  i
trasporti   terrestri)),   previa   esibizione   dei   documenti   di
circolazione nazionali. 
  2.  I  competenti  ((uffici  competenti  del  Dipartimento  per   i
trasporti terrestri)) rilasciano i permessi internazionali di  guida,
previa esibizione della patente. (10) (14) 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 ha disposto (con l'art. 16,  comma
3) che "Le disposizioni contenute nell'art. 12  sono  rese  operative
decorsi centottanta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento." 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 25 novembre 1995,  n.  501,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del
D.P.R. 19 aprile 1994, n.  575,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 2, comma 2) che la presente modifica  decorre  dal  1  ottobre
1995. 
                              Art. 137. 
Certificati internazionali per autoveicoli, motoveicoli,  rimorchi  e
                  permessi internazionali di guida 
 
  1. I certificati  internazionali  per  autoveicoli,  motoveicoli  e
rimorchi necessari per circolare negli  stati  nei  quali,  ai  sensi
delle convenzioni internazionali,  tali  documenti  siano  richiesti,
sono rilasciati dagli ((uffici  competenti  del  Dipartimento  per  i
trasporti   terrestri)),   previa   esibizione   dei   documenti   di
circolazione nazionali. ((40)) 
  2.  I  competenti  uffici  ((del  Dipartimento  per   i   trasporti
terrestri)) rilasciano i permessi  internazionali  di  guida,  previa
esibizione della patente. (11) (15) ((40)) 
 
    
-------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il  D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 ha disposto (con l'art. 16, comma
3)  che  le disposizioni contenute nell'art. 12, che hanno modificato
il  comma  2  del  presente  articolo,  sono  rese  operative decorsi
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui allo stesso D.P.R. 575/1994.
-------------
AGGIORNAMENTO (15)
Il  D.L.  25  novembre  1995,  n. 501, convertito con modificazioni
dalla  L.  5 gennaio 1996, n. 11, ha disposto (con l'art. 2, comma 2)
la  modifica  della  data  di  entrata in vigore del D.P.R. 19 aprile
1994,  n.  575 al 1° ottobre 1995; conseguentemente, viene modificata
la  data  di  operativita' delle modifiche apportate dal comma 12 del
D.P.R. 575/1994 al comma 2 del presente articolo.
-------------

    
AGGIORNAMENTO (40) 
  Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236,  convertito  con  L.  27  dicembre
2002, n. 284, nel modificare l'art. 19 del D.lgs. 15 gennaio 2002, n. 
9, ha disposto la proroga al 30 giugno 2003 della data di entrata  in
vigore del medesimo D.lgs. 9/2002. 
                              Art. 138 
               Veicoli e conducenti delle Forze armate 
 
  1. Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli
di loro dotazione  agli  accertamenti  tecnici,  all'immatricolazione
militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di
riconoscimento. 
  2. I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti  di  cui
agli articoli 61 e 62, devono  essere  muniti,  per  circolare  sulle
strade  non  militari,  di  una  autorizzazione  speciale  che  viene
rilasciata  dal  comando  militare  sentiti  gli   enti   competenti,
conformemente a quanto previsto dall'art. 10, comma 6.  All'eventuale
scorta provvede il predetto comando competente. 
  3.  Le  Forze  armate  provvedono  direttamente  nei  riguardi  del
personale in servizio: 
a) all'addestramento,  all'individuazione  e   all'accertamento   dei
   requisiti necessariper la  guida,  all'esame  di  idoneita'  e  al
   rilascio della patente militare di  guida,  che  abilita  soltanto
   alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate; 
b) al rilascio dei  certificati  di  abilitazione  alle  mansioni  di
   insegnante di teoria e di istruttore  di  scuola  guida,  relativi
   all'addestramento di cui alla lettera a). 
  4. Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma  3
non sono soggetti alle disposizioni del presente titolo. 
  5. Coloro che sono muniti di  patente  militare  possono  ottenere,
senza sostenere l'esame di idoneita', la patente di guida per veicoli
delle corrispondenti categorie, secondo la  tabella  di  equipollenza
stabilita dal Ministero dei trasporti, di concerto con  il  Ministero
della difesa, sempreche' la richiesta venga presentata per il tramite
dell'autorita' dalla quale dipendono durante il servizio o non  oltre
un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio. 
  6. Il personale provvisto di abilitazione ad  istruttore  di  guida
militare puo' ottenere  la  conversione  in  analogo  certificato  di
abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e  secondo  le
modalita'  stabilite  dal  Ministero  dei  trasporti,   purche'   gli
interessati ne facciano  richiesta  entro  un  anno  dalla  data  del
congedo o dalla cessazione dal servizio. 
  7.  I  veicoli  alienati  dalle   Forze   armate   possono   essere
reimmatricolati con targa civile previo accertamento  dei  prescritti
requisiti. 
  8. Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli  a
motore o da  essi  trainati  in  dotazione  alle  Forze  armate  sono
stabilite d'intesa tra il Ministero dal quale dipendono l'arma  o  il
corpo e il Ministero dei trasporti. 
  9. Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di
materie radioattive e fissili speciali, mettendo  in  atto  tutte  le
prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste  dalle  norme
vigenti in materia. 
  10. In ragione della pubblica utilita' del loro impiego in  servizi
di istituto, i mezzi di trasporto collettivo  militare,  appartenenti
alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto
pubblico. 
  11. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche  ai
veicoli e ai conducenti della  Polizia  di  Stato  della  Guardia  di
finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco, dei Corpi  dei  vigili  del  fuoco  delle  province
autonome di ((Trento e di Bolzano, della regione Valle d'Aosta, della
Croce rossa)) italiana, del Corpo forestale dello  Stato,  dei  Corpi
forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle  province
autonome di Trento e di Bolzano e della Protezione civile  nazionale,
della regione Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e  di
Bolzano. 
  12. Chiunque munito di patente militare, ovvero munito  di  patente
rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato  con
targa civile e' soggetto alle sanzioni previste dall'art. 125,  comma
3. La patente di guida e' sospesa dall'autorita' che l'ha rilasciata,
secondo le procedure e la disciplina proprie dell'amministrazione  di
appartenenza. 
  12-bis. I  soggetti  muniti  di  patente  militare  o  di  servizio
rilasciata ai sensi dell'articolo 139 possono guidare  veicoli  delle
corrispondenti categorie immatricolati con  targa  civile  purche'  i
veicoli   stessi   siano    adibiti    ai    servizi    istituzionali
dell'amministrazione dello Stato. 
                              Art. 139. 
(( (Patente di servizio per il personale abilitato  allo  svolgimento
                 di compiti di polizia stradale). )) 
 
  ((1. Ai soggetti gia' in possesso di patente di guida  e  abilitati
allo svolgimento di compiti di polizia stradale indicati dai commi  1
e 3, lettera a), dell'articolo 12 e' rilasciata apposita  patente  di
servizio la cui validita' e' limitata alla guida di  veicoli  adibiti
all'espletamento di  compiti  istituzionali  dell'amministrazione  di
appartenenza. 
  2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,
di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i  requisiti
e le modalita' per il rilascio della patente di cui al comma 1.)) 

TITOLO V
NORME DI COMPORTAMENTO

                              Art. 140. 
              Principio informatore della circolazione 
 
  1. Gli utenti della  strada  devono  comportarsi  in  modo  da  non
costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed  in  modo  che
sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale. 
  2.  I  singoli  comportamenti,  oltre  quanto  gia'  previsto   nei
precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono. 
                              Art. 141 
                              Velocita' 
 
  1. E' obbligo del conducente regolare la velocita' del  veicolo  in
modo che, avuto riguardo  alle  caratteristiche,  allo  stato  ed  al
carico del veicolo stesso, alle  caratteristiche  e  alle  condizioni
della strada e del traffico e ad ogni altra circostanza di  qualsiasi
natura, sia evitato ogni pericolo per la sicurezza  delle  persone  e
delle cose ed ogni altra causa di disordine per la circolazione. 
  2. Il conducente deve sempre conservare il  controllo  del  proprio
veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in
condizione  di  sicurezza,  specialmente  l'arresto  tempestivo   del
veicolo entro i limiti del suo  campo  di  visibilita'  e  dinanzi  a
qualsiasi ostacolo prevedibile. 
  3. In particolare, il conducente deve  regolare  la  velocita'  nei
tratti di strada a visibilita' limitata, nelle curve, in  prossimita'
delle intersezioni e delle scuole o di altri  luoghi  frequentati  da
fanciulli indicati dagli appositi segnali, nelle forti  discese,  nei
passaggi stretti o  ingombrati,  nelle  ore  notturne,  nei  casi  di
insufficiente visibilita' per condizioni  atmosferiche  o  per  altre
cause, nell'attraversamento degli abitati o comunque  nei  tratti  di
strada fiancheggiati da edifici. 
  4.  Il  conducente  deve,  altresi',  ridurre   la   velocita'   e,
occorrendo, anche fermarsi quando riesce  malagevole  l'incrocio  con
altri veicoli, in prossimita' degli attraversamenti  pedonali  e,  in
ogni caso, quando i pedoni che si  trovino  sul  percorso  tardino  a
scansarsi o diano segni di incertezza e quando, al  suo  avvicinarsi,
gli animali che si trovino sulla strada diano segni di spavento. 
  5. Il conducente non deve gareggiare in velocita'. 
  6. Il conducente non deve circolare a velocita' talmente ridotta da
costituire  intralcio  o  pericolo  per  il  normale   flusso   della
circolazione. 
  7. All'osservanza  delle  disposizioni  del  presente  articolo  e'
tenuto anche il conducente di animali da tiro, da soma e da sella. 
  8. Chiunque viola le disposizioni del  comma  3  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila
a lire quattrocentomila. 
  9. Salvo quanto previsto dagli articoli  9-bis  e  9-ter,  chiunque
viola  la  disposizione  del  comma  5  e'  soggetto  alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 27  GIUGNO  2003,  N.  151,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 214.  PERIODO
SOPPRESSO  DAL  D.L.  27  GIUGNO  2003,  N.   151,   CONVERTITO   CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 1 AGOSTO 2003, N. 214. 
  10. Se si tratta di violazioni commesse dal conducente  di  cui  al
comma 7 la sanzione amministrativa e' del pagamento di una  somma  da
lire trentamila a lire centoventimila. 
  11. Chiunque viola le altre disposizioni del presente  articolo  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire cinquantamila a lire duecentomila. 
((76)) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con  modificazioni  dalla
L. 2 ottobre 2007, n. 160, ha disposto (con l'art.  6-bis,  comma  2)
che chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore  7,  viola  l'articolo
141 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni, e' punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di
euro 200, che vengono  destinati  al  Fondo  contro  l'incidentalita'
notturna. 
                              Art. 142 
                         Limiti di velocita' 
 
  1. Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela  della
vita umana la velocita' massima non puo' superare i 130 km/h  per  le
autostrade, i 110 km/h per le strade  extraurbane  principali,  i  90
km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane
locali, ed i 50 km/h  per  le  strade  nei  centri  abitati,  con  la
possibilita' di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 km/h per
le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e  funzionali  lo
consentano,  previa  installazione  degli  appositi  segnali.   Sulle
autostrade a tre corsie piu' corsia di emergenza per  ogni  senso  di
marcia, ((dotate di  apparecchiature  debitamente  omologate  per  il
calcolo della velocita' media di percorrenza su tratti determinati,))
gli enti  proprietari  o  concessionari  possono  elevare  il  limite
massimo di velocita' fino a 150 km/h sulla base delle caratteristiche
progettuali ed effettive del tracciato,  previa  installazione  degli
appositi segnali, sempreche' lo consentano l'intensita' del traffico,
le condizioni atmosferiche prevalenti ed  i  dati  di  incidentalita'
dell'ultimo quinquennio. In caso di  precipitazioni  atmosferiche  di
qualsiasi natura, la velocita' massima non puo' superare i  110  km/h
per le autostrade ed i 90 km/h per le strade extraurbane principali. 
  2. Entro i limiti massimi  suddetti,  gli  enti  proprietari  della
strada possono fissare, provvedendo anche alla relativa segnalazione,
limiti di velocita' minimi e limiti di velocita' massimi, diversi  da
quelli fissati al comma 1, in determinate strade e tratti  di  strada
quando l'applicazione al caso concreto dei criteri indicati nel comma
1 renda opportuna la determinazione di limiti  diversi,  seguendo  le
direttive che saranno impartite dal Ministro delle  infrastrutture  e
dei trasporti. Gli enti proprietari della strada hanno  l'obbligo  di
adeguare tempestivamente i limiti di velocita' al  venir  meno  delle
cause che hanno indotto a disporre limiti  particolari.  Il  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti puo' modificare i  provvedimenti
presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle
proprie direttive e comunque contrastanti con i  criteri  di  cui  al
comma 1. Lo stesso Ministro  puo'  anche  disporre  l'imposizione  di
limiti, ove non vi abbia provveduto l'ente proprietario; in  caso  di
mancato adempimento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
puo' procedere direttamente alla esecuzione delle  opere  necessarie,
con diritto di rivalsa nei confronti dell'ente proprietario. 
  3. Le  seguenti  categorie  di  veicoli  non  possono  superare  le
velocita' sottoindicate: 
    a) ciclomotori: 45 km/h; 
    b) autoveicoli o motoveicoli utilizzati per  il  trasporto  delle
merci pericolose rientranti nella  classe  1  figurante  in  allegato
all'accordo di  cui  all'articolo  168,  comma  1,  quando  viaggiano
carichi: 50 km/h  fuori  dei  centri  abitati;  30  km/h  nei  centri
abitati; 
    c) macchine agricole e macchine operatrici: 40 km/h se montati su
pneumatici o su altri sistemi equipollenti;  15  km/h  in  tutti  gli
altri casi; 
    d) quadricicli: 80 km/h fuori dei centri abitati; 
    e) treni costituiti da un autoveicolo e da un  rimorchio  di  cui
alle lettere h), i) e l) dell'art. 54, comma 1:  70  km/h  fuori  dei
centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; 
    f)  autobus  e  filobus  di  massa  complessiva  a  pieno  carico
superiore a 8 t: 80 km/h fuori dei centri  abitati;  100  km/h  sulle
autostrade; 
    g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi,  di
massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t:  80
km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; 
    h) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi,  di
massa complessiva a pieno carico superiore a 12 t: 70 km/h fuori  dei
centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; 
    i) autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5  t
se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell'art. 82, comma
6: 70 km/h fuori dei centri abitati; 80 km/h sulle autostrade; 
    l) mezzi d'opera quando viaggiano a pieno  carico:  40  km/h  nei
centri abitati; 60 km/h fuori dei centri abitati. 
  4. Nella parte posteriore  dei  veicoli  di  cui  al  comma  3,  ad
eccezione di quelli di cui  alle  lettere  a)  e  b),  devono  essere
indicate le  velocita'  massime  consentite.  Qualora  si  tratti  di
complessi di veicoli,  l'indicazione  del  limite  va  riportata  sui
rimorchi ovvero sui  semirimorchi.  Sono  comunque  esclusi  da  tale
obbligo gli autoveicoli militari ricompresi nelle lettere c), g),  h)
ed i) del comma 3, quando  siano  in  dotazione  alle  Forze  armate,
ovvero ai Corpi ed organismi indicati nell'articolo 138, comma 11. 
  5. In tutti i casi nei  quali  sono  fissati  limiti  di  velocita'
restano fermi gli obblighi stabiliti dall'art. 141. 
  6. Per la determinazione dell'osservanza dei  limiti  di  velocita'
sono considerate fonti di  prova  le  risultanze  di  apparecchiature
debitamente omologate, anche per il calcolo della velocita' media  di
percorrenza su  tratti  determinati,  nonche'  le  registrazioni  del
cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come
precisato dal regolamento. 
  6-bis. Le postazioni  di  controllo  sulla  rete  stradale  per  il
rilevamento della velocita' devono essere preventivamente segnalate e
ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi  di
segnalazione  luminosi,  conformemente  alle  norme   stabilite   nel
regolamento di  esecuzione  del  presente  codice.  Le  modalita'  di
impiego sono stabilite con decreto del  Ministro  dei  trasporti,  di
concerto con il Ministro dell'interno. 
  7. Chiunque non osserva i limiti minimi di velocita', ovvero supera
i limiti massimi di velocita' di non oltre 10 km/h, e' soggetto  alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
cinquantamila a lire duecentomila. 
  8. Chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti
massimi di velocita' e' soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire  duecentomila  a  lire  ottocentomila.
(76) 
  9. Chiunque supera di oltre 40 km/h ma  di  non  oltre  60  km/h  i
limiti massimi di velocita' e' soggetto alla sanzione  amministrativa
del pagamento di  una  somma  ((da  euro  500  a  euro  2.000.  Dalla
violazione  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione della patente di guida da uno a tre mesi)). (76) 
  9-bis. Chiunque supera  di  oltre  60  km/h  i  limiti  massimi  di
velocita' e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
una somma ((da euro 779 a euro 3.119)). Dalla violazione consegue  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da sei a dodici mesi, ai sensi delle norme di cui  al  capo  I,
sezione II, del titolo VI. 
  10. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma  4  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
trentamila a lire centoventimila. 
  11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8, 9 e 9-bis sono  commesse
alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3,  lettere  b),  e),
f), g), h), i) e l) le sanzioni amministrative  pecuniarie  e  quelle
accessorie ivi previste  sono  raddoppiate.  L'eccesso  di  velocita'
oltre il limite al quale e' tarato il limitatore di velocita' di  cui
all'articolo 179 comporta,  nei  veicoli  obbligati  a  montare  tale
apparecchio, l'applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie
previste dai commi 2-bis e 3 del medesimo articolo 179, per  il  caso
di  limitatore  non  funzionante  o  alterato.  E'  sempre   disposto
l'accompagnamento del mezzo presso  un'officina  autorizzata,  per  i
fini di cui al comma 6-bis del citato articolo 179. 
  12. Quando il titolare di una patente di guida sia incorso,  in  un
periodo di due anni, in una ulteriore  violazione  del  comma  9,  la
sanzione amministrativa accessoria e' della sospensione della patente
da otto a diciotto mesi, ai sensi delle  norme  di  cui  al  capo  I,
sezione II, del titolo VI. Quando il titolare di una patente di guida
sia incorso, in un periodo di due anni, in una  ulteriore  violazione
del comma 9-bis, la sanzione amministrativa accessoria e'  la  revoca
della patente, ai sensi delle norme di cui al capo I, sezione II, del
titolo VI. 
  ((12-bis. I proventi  delle  sanzioni  derivanti  dall'accertamento
delle violazioni  dei  limiti  massimi  di  velocita'  stabiliti  dal
presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di
rilevamento della  velocita'  ovvero  attraverso  l'utilizzazione  di
dispositivi  o  di  mezzi  tecnici  di  controllo  a  distanza  delle
violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002,
n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n.
168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura  pari  al
50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su  cui  e'
stato  effettuato  l'accertamento  o  agli  enti  che  esercitano  le
relative  funzioni  ai  sensi  dell'articolo  39  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da  cui
dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui  ai
commi  12-ter  e  12-quater.  Le  disposizioni  di  cui  al   periodo
precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli  enti  di
cui al presente comma diversi dallo Stato  utilizzano  la  quota  dei
proventi ad essi destinati  nella  regione  nella  quale  sono  stati
effettuati gli accertamenti. 
  12-ter. Gli  enti  di  cui  al  comma  12-bis  destinano  le  somme
derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione
di  interventi  di  manutenzione   e   messa   in   sicurezza   delle
infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e
dei relativi impianti, nonche' al potenziamento  delle  attivita'  di
controllo  e  di  accertamento  delle  violazioni   in   materia   di
circolazione stradale, ivi comprese le spese relative  al  personale,
nel rispetto della normativa vigente relativa al  contenimento  delle
spese in materia  di  pubblico  impiego  e  al  patto  di  stabilita'
interno. 
  12-quater. Ciascun ente locale  trasmette  in  via  informatica  al
Ministero delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  ed  al  Ministero
dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione  in  cui
sono  indicati,  con  riferimento  all'anno  precedente,  l'ammontare
complessivo dei proventi di propria  spettanza  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 208 e al  comma  12-bis  del  presente  articolo,  come
risultante  da  rendiconto  approvato  nel  medesimo  anno,   e   gli
interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione
degli oneri sostenuti per  ciascun  intervento.  La  percentuale  dei
proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e' ridotta  del  30  per
cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di
cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di  cui  al
primo periodo in  modo  difforme  da  quanto  previsto  dal  comma  4
dell'articolo 208 e dal  comma  12-ter  del  presente  articolo,  per
ciascun  anno  per  il  quale  sia  riscontrata  una  delle  predette
inadempienze)). ((91)) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con  modificazioni  dalla
L. 2 ottobre 2007, n. 160, ha disposto (con l'art.  6-bis,  comma  2)
che chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore  7,  viola  l'articolo
142, commi 8 e 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.  285,  e
successive modificazioni, e' punito con  la  sanzione  amministrativa
aggiuntiva di  euro  200,  che  vengono  destinati  al  Fondo  contro
l'incidentalita' notturna. 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 25,  comma  3)
che "Le disposizioni di cui  ai  commi  12-bis,  12-ter  e  12-quater
dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti
dal presente articolo, si applicano a decorrere dal  primo  esercizio
finanziario successivo a quello in corso  alla  data  dell'emanazione
del decreto di cui al comma 2". 
                              Art. 143. 
               Posizione dei veicoli sulla carreggiata 
 
  1. I veicoli devono circolare sulla parte destra della  carreggiata
e in prossimita' del margine destro della medesima, anche  quando  la
strada e' libera. 
  2. I veicoli sprovvisti di  motore  e  gli  animali  devono  essere
tenuti il piu' vicino possibile al margine destro della carreggiata. 
  3. La disposizione del comma 2 si applica anche agli altri  veicoli
quando si incrociano  ovvero  percorrono  una  curva  o  un  raccordo
convesso, a meno che circolino su strade a due carreggiate separate o
su una carreggiata ad almeno due corsie per ogni senso di marcia o su
una carreggiata a senso unico di circolazione. 
  4. Quando una strada e' divisa in due carreggiate separate, si deve
percorrere quella di destra; quando  e'  divisa  in  tre  carreggiate
separate, si deve percorrere quella  di  destra  o  quella  centrale,
salvo diversa segnalazione. 
  5. Salvo diversa segnalazione, quando una carreggiata e'  a  due  o
piu' corsie per senso di marcia, si deve percorrere  la  corsia  piu'
libera a destra; la corsia o le corsie di sinistra sono riservate  al
sorpasso. 
  6. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 GENNAIO 2002, N. 9. 
  7. All'interno dei  centri  abitati,  salvo  diversa  segnalazione,
quando una carreggiata e' a due o piu' corsie per senso di marcia, si
deve percorrere la corsia libera piu' a destra; la corsia o le corsie
di sinistra  sono  riservate  al  sorpasso.  Tuttavia  i  conducenti,
qualunque sia l'intensita' del traffico, possono impegnare la  corsia
piu'  opportuna  in  relazione  alla  direzione  che  essi  intendono
prendere  alla  successiva  intersezione;  i  conducenti  stessi  non
possono peraltro cambiare corsia se non per predisporsi a svoltare  a
destra o a sinistra, o per fermarsi, in conformita' delle  norme  che
regolano queste manovre, ovvero per effettuare la manovra di sorpasso
che in tale ipotesi e' consentita anche a destra. 
  8. Nelle strade con binari tramviari  a  raso,  i  veicoli  possono
procedere sui binari stessi purche', compatibilmente con le  esigenze
della circolazione, non ostacolino o rallentino la marcia  dei  tram,
salva diversa segnalazione. 
  9. Nelle strade con doppi binari tramviari a raso, entrambi  su  di
un lato della carreggiata, i  veicoli  possono  marciare  a  sinistra
della zona interessata dai binari, purche' rimangano sempre entro  la
parte della carreggiata relativa al loro senso di circolazione. 
  10. Ove la fermata dei tram o dei filobus sia corredata da apposita
isola salvagente posta a destra dell'asse della  strada,  i  veicoli,
salvo diversa segnalazione  che  imponga  il  passaggio  su  un  lato
determinato,  possono  transitare  indifferentemente  a  destra  o  a
sinistra del salvagente,  purche'  rimangano  entro  la  parte  della
carreggiata relativa al loro senso  di  circolazione  e  purche'  non
comportino intralcio al movimento dei viaggiatori. 
  11.  Chiunque  circola  contromano  e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila  a  lire
quattrocentomila. ((53)) 
  12. Chiunque circola contromano in corrispondenza delle curve,  dei
raccordi convessi o in  ogni  altro  caso  di  limitata  visibilita',
ovvero percorre la  carreggiata  contromano,  quando  la  strada  sia
divisa in  piu'  carreggiate  separate,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
ottocentomila. Dalla violazione prevista dal presente comma  consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. In
casi di recidiva la sospensione e' da due a sei mesi. ((53)) 
  13. Chiunque viola le altre disposizioni del presente  articolo  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire cinquantamila a lire duecentomila. 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 214, ha disposto: 
    - (con l'art. 3, comma 1, lettera a)) che al comma 11 le  parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una  somma  da  euro
68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti:  "alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una  somma  da  euro  137,55  a  euro
550,20"; 
    - (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) che al comma 12 le  parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una  somma  da  euro
137,55 a euro 550,20" sono sostituite dalle seguenti: "alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una  somma  da  euro  270,90  a  euro
1.083,60". 
                              Art. 144. 
             Circolazione dei veicoli per file parallele 
 
  1. La circolazione per file parallele e' ammessa nelle  carreggiate
ad almeno due corsie per ogni senso di marcia, quando la densita' del
traffico e'  tale  che  i  veicoli  occupano  tutta  la  parte  della
carreggiata riservata al loro senso di marcia e  si  muovono  ad  una
velocita' condizionata da quella dei veicoli che precedono, ovvero in
tutti i casi in cui  gli  agenti  del  traffico  la  autorizzano.  E'
ammessa,  altresi',  lungo  il  tronco  stradale  adducente   a   una
intersezione controllata da segnali luminosi o manuali; in tal  caso,
al segnale di via libera, essa deve  continuare  anche  nell'area  di
manovra dell'intersezione stessa. 
  2.  Nella  circolazione  per  file  parallele  e'   consentito   ai
conducenti  di  veicoli,  esclusi  i  veicoli  non  a  motore  ed   i
ciclomotori, di non mantenersi presso il margine  della  carreggiata,
pur rimanendo in ogni caso nella corsia prescelta. 
  3. Il passaggio da una corsia all'altra e'  consentito,  previa  la
necessaria segnalazione, soltanto  quando  si  debba  raggiungere  la
prima corsia di destra per svoltare a destra, o  l'ultima  corsia  di
sinistra per svoltare a sinistra, ovvero per effettuare una riduzione
di velocita' o una volontaria sospensione  della  marcia  al  margine
della carreggiata, quando cio' non sia vietato. I conducenti  che  si
trovano nella prima corsia di destra possono, inoltre,  spostarsi  da
detta corsia  quando  devono  superare  un  veicolo  senza  motore  o
comunque assai lento, sempre previa la necessaria segnalazione. 
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila. 
                              Art. 145. 
                             Precedenza 
 
  1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono  usare
la massima prudenza al fine di evitare incidenti. 
  2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero
laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi,  si  ha
l'obbligo di dare la precedenza  a  chi  proviene  da  destra,  salvo
diversa segnalazione. 
  3. Negli  attraversamenti  di  linee  ferroviarie  e  tramviarie  i
conducenti  hanno  l'obbligo  di  dare  la  precedenza   ai   veicoli
circolanti su rotaie, salvo diversa segnalazione. 
  4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli  nelle
intersezioni  nelle  quali   sia   cosi'   stabilito   dall'autorita'
competente ai sensi dell'art. 37 e la prescrizione sia resa nota  con
apposito segnale. 
  5. I conducenti sono tenuti  a  fermarsi  in  corrispondenza  della
striscia di arresto, prima di immettersi nella  intersezione,  quando
sia cosi' stabilito dall'autorita' competente ai sensi dell'art. 37 e
la prescrizione sia resa nota con apposito segnale. 
  6. Negli sbocchi su  strada  da  luoghi  non  soggetti  a  pubblico
passaggio i conducenti  hanno  l'obbligo  di  arrestarsi  e  dare  la
precedenza a chi circola sulla strada. 
  7. E' vietato impegnare una intersezione o  un  attraversamento  di
linee ferroviarie  o  tramviarie  quando  il  conducente  non  ha  la
possibilita' di proseguire e  sgombrare  in  breve  tempo  l'area  di
manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti  da
altre direzioni. 
  8. Negli sbocchi su strada  di  sentieri,  tratturi,  mulattiere  e
piste ciclabili e' fatto obbligo al conducente di arrestarsi  e  dare
la precedenza a chi circola sulla strada. L'obbligo sussiste anche se
le caratteristiche di dette vie  variano  nell'immediata  prossimita'
dello sbocco sulla strada. 
  9. I conducenti di veicoli su rotaia devono  rispettare  i  segnali
negativi della precedenza. 
  10. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente  articolo  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire centomila a lire quattrocentomila. ((53)) 
  11. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in  un  periodo  di  due
anni, in una delle violazioni di cui  al  comma  10  per  almeno  due
volte, all'ultima  infrazione  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente da  uno  a  tre  mesi,  ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 214, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che  al
comma  10  del  presente   articolo   le   parole:   "alla   sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro  68,25  a  euro
275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20". 
                              Art. 146. 
                Violazione della segnaletica stradale 
 
  1. L'utente della strada e' tenuto  ad  osservare  i  comportamenti
imposti dalla segnaletica stradale e  dagli  agenti  del  traffico  a
norma  degli  articoli  da  38  a  43  e  delle  relative  norme  del
regolamento. 
  2. Chiunque non osserva i comportamenti indicati dalla  segnaletica
stradale o nelle relative norme di regolamento, ovvero  dagli  agenti
del traffico, e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento
di una somma da lire cinquantamila a lire  duecentomila.  Sono  fatte
salve le particolari sanzioni previste dagli articoli 6 e  7  nonche'
dall'articolo 191, comma 4. 
  3. Il conducente del veicolo che prosegue la marcia, nonostante che
le segnalazioni del semaforo o dell'agente del  traffico  vietino  la
marcia stessa, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. (33) ((53)) 
  ((3-bis. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in  un  periodo  di
due anni, in una delle violazioni di cui al comma 3  per  almeno  due
volte, all'ultima  infrazione  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente da  uno  a  tre  mesi,  ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.)) 
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AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 16 dicembre 1999, n. 494 ha disposto (con l'art. 11, comma 1)
che: 
    - fino al 30 giugno 2001, nel centro abitato del comune di  Roma,
le sanzioni amministrative per le infrazioni previste dal comma 3 del
presente articolo, commesse dai conducenti degli autoveicoli pubblici
e privati di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2 e
M3, del presente D.Lgs., sono elevate del 500 per  cento  rispetto  a
quelle vigenti; 
    - nelle ipotesi previste dal comma 3 del presente articolo, ferme
le sanzioni amministrative sopra indicate e sempre limitatamente alle
infrazioni commesse  dai  conducenti  degli  autoveicoli  pubblici  e
privati di cui al citato articolo 47, comma 2, lettera b),  categorie
M2 e M3, del presente D.Lgs., si applica la sanzione accessoria della
sospensione della patente di cui agli articoli 129 e 218 del medesimo
decreto legislativo secondo le procedure dallo stesso  previste,  per
un periodo da quindici giorni a due mesi. 
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AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 214 ha disposto (con l'art. 3, comma 3,  lettera
a)) che al comma 3 del presente articolo le  parole:  "alla  sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro  68,25  a  euro
275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20". 
                              Art. 147. 
                 Comportamento ai passaggi a livello 
 
  1. Gli utenti della  strada,  approssimandosi  ad  un  passaggio  a
livello,  devono  usare  la  massima  prudenza  al  fine  di  evitare
incidenti e devono ((osservare)) le segnalazioni indicate nell'art. 
44. 
  2. Prima di impegnare un  passaggio  a  livello  senza  barriere  o
semibarriere,  gli  utenti  della  strada  devono   assicurarsi,   in
prossimita'  delle  segnalazioni  previste  nel  regolamento  di  cui
all'art. 44, comma 3, che  nessun  treno  sia  in  vista  e  in  caso
affermativo attraversare rapidamente  i  binari;  in  caso  contrario
devono fermarsi senza impegnarli. 
  3. Gli utenti della strada non devono attraversare un  passaggio  a
livello quando: 
    a)  siano  chiuse  o  stiano  per  chiudersi  le  barriere  o  le
semibarriere; 
    b) siano in movimento di apertura le semibarriere; 
    c) siano in funzione i dispositivi  di  segnalazione  luminosa  o
acustica previsti dall'art. 44, comma 2,e dal regolamento, di cui  al
comma 3 dello stesso articolo; 
    d) siano  in  funzione  i  mezzi  sostitutivi  delle  barriere  o
semibarriere previsti dal medesimo articolo. 
  4. Gli utenti  della  strada  devono  sollecitamente  sgombrare  il
passaggio a livello. In  caso  di  arresto  forzato  del  veicolo  il
conducente deve cercare di portarlo fuori dei binari o,  in  caso  di
materiale impossibilita', deve fare tutto quanto gli e' possibile per
evitare ogni pericolo per le persone, nonche'  fare  in  modo  che  i
conducenti dei veicoli  su  rotaia  siano  avvisati  in  tempo  utile
dell'esistenza del pericolo. 
  5. Chiunque viola la disposizione del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
centomila a lire quattrocentomila. 
  6. Quando lo stesso soggetto sia incorso,  in  un  periodo  di  due
anni, in una violazione di cui al  comma  5  per  almeno  due  volte,
all'ultima violazione consegue la sanzione amministrativa  accessoria
dellla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai sensi
del capo I, sezione II, del titolo VI. 
                              Art. 148. 
                              Sorpasso 
 
  1. Il sorpasso e' la manovra mediante la quale un veicolo supera un
altro veicolo un animale o un  pedone  in  movimento  o  fermi  sulla
corsia o sulla parte della  carreggiata  destinata  normalmente  alla
circolazione. 
  2.  Il  conducente  che  intende  sorpassare  deve  preventivamente
accertarsi: 
    a) che la visibilita' sia tale da consentire la manovra e che  la
stessa possa compiersi senza costituire pericolo o intralcio; 
    b) che il conducente che lo precede nella stessa corsia non abbia
segnalato di voler compiere analoga manovra; 
    c) che nessun conducente che segue  sulla  stessa  carreggiata  o
semicarreggiata, ovvero  sulla  corsia  immediatamente  alla  propria
sinistra, qualora la carreggiata o semicarreggiata siano suddivise in
corsie, abbia iniziato il sorpasso; 
    d) che la strada sia libera per uno spazio tale da consentire  la
completa esecuzione del sorpasso, tenuto anche conto della differenza
tra la propria velocita' e quella dell'utente da sorpassare,  nonche'
della presenza di utenti che sopraggiungono dalla direzione contraria
o che precedono l'utente da sorpassare. 
  3. Il conducente che sorpassa  un  veicolo  o  altro  utente  della
strada che lo precede sulla stessa corsia, dopo aver fatto l'apposita
segnalazione, deve portarsi sulla sinistra  dello  stesso,  superarlo
rapidamente tenendosi da questo ad una adeguata distanza  laterale  e
riportarsi  a  destra  appena  possibile,  senza  creare  pericolo  o
intralcio. Se la carreggiata o semicarreggiata sono suddivise in piu'
corsie,   il   sorpasso   deve   essere   effettuato   sulla   corsia
immediatamente alla sinistra del veicolo che si intende superare. 
  4. L'utente che viene sorpassato deve agevolare la  manovra  e  non
accelerare. Nelle strade ad una corsia per senso di marcia, lo stesso
utente deve tenersi il piu' vicino possibile al margine destro  della
carreggiata. 
  5. Quando la larghezza, il profilo o lo  stato  della  carreggiata,
tenuto  anche  conto  della  densita'  della  circolazione  in  senso
contrario, non consentono di sorpassare facilmente e  senza  pericolo
un veicolo lento, ingombrante o obbligato a rispettare un  limite  di
velocita', il conducente di quest'ultimo veicolo deve  rallentare  e,
se necessario,  mettersi  da  parte  appena  possibile,  per  lasciar
passare i veicoli che seguono. Nei centri  abitati  non  sono  tenuti
all'osservanza di quest'ultima disposizione i conducenti  di  veicoli
in servizio pubblico di linea per trasporto di persone. 
  6. Sulle carreggiate ad almeno due corsie per ogni senso di  marcia
il conducente che, dopo aver eseguito  un  sorpasso,  sia  indotto  a
sorpassare un altro veicolo o animale,  puo'  rimanere  sulla  corsia
impegnata per il primo sorpasso a condizione che la manovra  non  sia
di intralcio ai veicoli piu' rapidi che sopraggiungono da tergo. 
  7. Il sorpasso deve essere effettuato a destra quando il conducente
del veicolo che si  vuole  sorpassare  abbia  segnalato  che  intende
svoltare a sinistra ovvero, in una carreggiata  a  senso  unico,  che
intende arrestarsi a sinistra, e abbia iniziato dette manovre. 
  8. Il sorpasso dei tram, qualora gli stessi non circolino  in  sede
stradale riservata, deve effettuarsi a  destra  quando  la  larghezza
della carreggiata a destra del binario lo consenta; se si  tratta  di
carreggiata a  senso  unico  di  circolazione  il  sorpasso  si  puo'
effettuare su ambo i lati. 
  9. Qualora  il  tram  o  il  filobus  siano  fermi  in  mezzo  alla
carreggiata per la salita e la discesa dei viaggiatori e  non  esista
un salvagente, il sorpasso a destra e' vietato. 
  9. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360. 
  10. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle
curve o dei dossi e in ogni altro caso di scarsa visibilita'; in tali
casi il sorpasso e'  consentito  solo  quando  la  strada  e'  a  due
carreggiate separate o a carreggiata a senso unico o con  almeno  due
corsie con lo stesso senso di marcia  e  vi  sia  tracciata  apposita
segnaletica orizzontale. 
  11. E' vietato il sorpasso di un veicolo che ne stia sorpassando un
altro, nonche' il superamento di veicoli fermi o in  lento  movimento
ai passaggi a livello, ai semafori o per altre cause  di  congestione
della circolazione, quando a tal fine sia necessario spostarsi  nella
parte della carreggiata destinata al senso opposto di marcia. 
  12. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in corrispondenza delle
intersezioni. Esso e', pero', consentito: 
    a) quando il conducente del veicolo che si vuole sorpassare abbia
segnalato che intende svoltare a  sinistra  e  abbia  iniziato  detta
manovra; 
    b)  quando  avvenga  su  strada  a  precedenza,  purche'  a   due
carreggiate separate o a senso unico o ad almeno due  corsie  con  lo
stesso senso di marcia e le  corsie  siano  delimitate  dall'apposita
segnaletica orizzontale; 
    c) quando il veicolo che si sorpassa e' a due ruote non a motore,
sempre che non sia necessario spostarsi sulla parte della carreggiata
destinata al senso opposto di marcia; 
    d) quando la circolazione sia regolata da semafori  o  da  agenti
del traffico. 
  13. E' vietato il sorpasso in prossimita' o in  corrispondenza  dei
passaggi a livello senza barriere, salvo che la circolazione stradale
sia regolata da semafori, nonche' il sorpasso di un  veicolo  che  si
sia  arrestato  o  abbia   rallentato   in   corrispondenza   di   un
attraversamento pedonale per consentire ai pedoni di attraversare  la
carreggiata. 
  14. E' vietato il sorpasso ai conducenti  di  veicoli  di  massa  a
pieno carico superiore a 3,5 t, oltre  che  nei  casi  sopraprevisti,
anche nelle strade o tratti di essa in cui  il  divieto  sia  imposto
dall'apposito segnale. 
  15. Chiunque sorpassa a destra, eccetto i  casi  in  cui  cio'  sia
consentito, ovvero compia un sorpasso senza osservare le disposizioni
dei commi 2, 3 e 8  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire  cinquantamila  a  lire  duecentomila.
Alla stessa sanzione soggiace chi viola le disposizioni 4, 5  e  7)).
((Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di  due  anni,
in una delle violazioni di cui al  comma  3  per  almeno  due  volte,
all'ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa  accessoria
della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del  capo
I, sezione II, del titolo VI.)) (6) ((53)) 
  16. Chiunque non osservi i divieti di sorpasso posti dai  commi  9,
10, 11,  12  e  13  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento   di   una    somma    da    lire    centomila    a    lire
quattrocentomila.Quando non si osservi il divieto di sorpasso di  cui
al comma 14, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma
da lire duecentomila a lire ottocentomila. (( Dalle violazioni di cui
al presente comma  consegue  la  sanzione  amministrativa  accessoria
della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, ai  sensi
delle norme di cui al capo I, sezione II, del titolo  VI.  Quando  si
tratti del divieto di cui al comma 14, la sospensione  della  patente
e' da due a sei mesi. Se le violazioni sono commesse da un conducente
in  possesso  delta  patente  di  guida  da  meno  di  tre  anni,  la
sospensione della stessa e' da tre a sei mesi.)) ((53)) 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (6) 
  Il D.Lgs. 10 settembre 1993, n. 360 ha  disposto  (con  l'art.  74,
comma 1, lettera f)) che al comma 15 del presente articolo le  parole
"di cui ai commi 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "4, 5 e 7". 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 214, ha disposto: 
    - (con l'art. 3, comma 4, lettera c)) che al comma 16, nel  primo
periodo, le parole: "alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di
una somma  da  euro  68,25  a  euro  275,10"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 137,55 a euro 550,20"; 
    - (con l'art. 3, comma 4,  lettera  d))  che  al  comma  16,  nel
secondo periodo,  le  parole:  "la  sanzione  amministrativa  e'  del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20" sono  sostituite
dalle seguenti: "la sanzione amministrativa e' del pagamento  di  una
somma da euro 270,90 a euro 1.083,60". 
    - (con l'art. 3, comma 4, lettera a)) che al comma 15 le  parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una  somma  da  euro
33,60 a euro 137,55" sono sostituite dalle seguenti:  "alla  sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro  68,25  a  euro
275,10". 
                              Art. 149. 
                  Distanza di sicurezza tra veicoli 
 
  1. Durante la marcia i veicoli devono tenere, rispetto  al  veicolo
che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni
caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni  con  i  veicoli
che precedono. 
  2. Fuori dei centri abitati, quando sia  stabilito  un  divieto  di
sorpasso solo per alcune categorie di veicoli, tra tali veicoli  deve
essere  mantenuta  una  distanza  non  inferiore  a  100  m.   Questa
disposizione non si osserva nei tratti  di  strada  con  due  o  piu'
corsie per senso di marcia. 
  3. Quando siano in azione macchine  sgombraneve  o  spargitrici,  i
veicoli devono procedere con  la  massima  cautela.  La  distanza  di
sicurezza rispetto a tali macchine non deve essere comunque inferiore
a 20 m. I veicoli che procedono in  senso  opposto  sono  tenuti,  se
necessario, ad arrestarsi al fine di non intralciarne il lavoro. 
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila. 
  5. Quando dall'inosservanza delle disposizioni di cui  al  presente
articolo deriva una collisione con grave danno ai veicoli e  tale  da
determinare l'applicazione della revisione di cui all'art. 80,  comma
7, la sanzione amministrativa e' del pagamento di una somma  da  lire
centomila a lire quattrocentomila. Ove il medesimo  soggetto,  in  un
periodo di due anni, sia incorso per almeno due volte  in  una  delle
violazioni di cui al presente comma, all'ultima  violazione  consegue
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente
da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 
  6. Se dalla collisione derivano  lesioni  gravi  alle  persone,  il
conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di
una  somma  da  lire  cinquecentomila  a   lire   duemilioni,   salva
l'applicazione delle sanzioni penali per i delitti di lesioni colpose
o di omicidio colposo. Si applicano  le  disposizioni  del  capo  II,
sezione I e II, del titolo VI. 
                              Art. 150. 
Incrocio tra veicoli nei passaggi ingrombati o su strade di montagna 
 
  1. Quando l'incrocio non sia possibile a causa di  lavori,  veicoli
fermi o altri ostacoli, il conducente, il  cui  senso  di  marcia  e'
ostacolato  e  non  puo'  tenersi  vicino  al  margine  destro  della
carreggiata, deve  arrestarsi  per  lasciar  passare  i  veicoli  che
provengono in senso inverso. 
  2. Sulle strade  di  montagna  o  comunque  a  forte  pendenza,  se
l'incrocio  con  altri  veicoli  e'  malagevole  o  impossibile,   il
conducente che procede in discesa deve arrestarsi e accostarsi quanto
piu' possibile al margine destro della carreggiata o spostarsi  sulla
piazzola, ove esista. Tuttavia,  se  il  conducente  che  procede  in
salita dispone di una piazzola deve arrestarsi  su  di  essa,  se  la
strada e' tanto stretta da rendere altrimenti necessaria  la  manovra
di retromarcia. 
  3.  Quando  la  manovra  di  retromarcia  si  rende  necessaria,  i
complessi di veicoli hanno la precedenza rispetto agli altri veicoli; 
i veicoli di massa complessiva a  pieno  carico  superiore  a  3,5  t
rispetto a quelli di massa complessiva a pieno carico fino a  3,5  t;
gli  autobus  rispetto  agli  autocarri.  Se  si  tratta  di  veicoli
appartenenti entrambi alla medesima categoria tra quelle suddette, la
retromarcia deve essere eseguita dal conducente del veicolo che  pro-
cede in discesa, a meno che non sia manifestamente piu'  agevole  per
il conducente del veicolo che procede in salita,  in  particolare  se
quest'ultimo si trovi in prossimita' di una piazzola. 
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila. 
  5. Alla violazione delle  disposizioni  del  presente  articolo  si
applica l'art. 149, commi 5 e 6. 
                              Art. 151. 
Definizioni relative alle segnalazioni visive e all'illuminazione dei
                   veicoli a motore e dei rimorchi 
 
  1. Ai fini del presente titolo si intende per: 
    a)  proiettore  di  profondita':  il  dispositivo  che  serve  ad
illuminare in profondita' la strada antistante il veicolo; 
    b)  proiettore  anabbagliante:  il  dispositivo  che   serve   ad
illuminare la strada antistante il veicolo senza abbagliare; 
    c) proiettore fendinebbia anteriore: il dispositivo che  serve  a
migliorare l'illuminazione della strada in caso di nebbia, caduta  di
neve, pioggia o nubi di polvere; 
    d)  proiettore  di  retromarcia:  il  dispositivo  che  serve  ad
illuminare la strada retrostante al veicolo e ad avvertire gli  altri
utenti della strada che il veicolo effettua o sta per  effettuare  la
retromarcia; 
    e) indicatore luminoso di  direzione  a  luci  intermittenti:  il
dispositivo che serve a segnalare agli altri utenti della strada  che
il  conducente  intende  cambiare  direzione  verso  destra  o  verso
sinistra; 
    f) segnalazione luminosa di pericolo: il funzionamento simultaneo
di tutti gli indicatori luminosi di direzione; 
    g)  dispositivo  d'illuminazione  della  targa   posteriore:   il
dispositivo che serve ad illuminare la targa posteriore; 
  ((h)  luci  di  posizione  anteriore,  posteriore  e  laterale:   i
dispositivi che servono a segnalare contemporaneamente la presenza  e
la larghezza del veicolo viste dalla parte  anteriore,  posteriore  e
laterale;)) 
    i) luce posteriore per nebbia: il dispositivo  singolo  o  doppio
che serve a rendere piu' visibile il veicolo dalla  parte  posteriore
in caso di forte nebbia, di pioggia intensa o di  fitta  nevicata  in
atto; 
    l) luce di  sosta:  il  dispositivo  che  serve  a  segnalare  la
presenza di un veicolo in sosta in un centro  abitato.  In  tal  caso
sostituisce le luci di posizione; 
    m) luce d'ingombro: il dispositivo destinato a completare le luci
di posizione del veicolo, per segnalare le particolari dimensioni del
suo ingombro; 
    n) luce di arresto: il dispositivo che  serve  ad  indicare  agli
altri utenti che il conducente aziona il freno di servizio; 
    o) catadiottro:  il  dispositivo  a  luce  riflessa  destinato  a
segnalare la presenza del veicolo; 
  ((p) pannello retroriflettente e  fluorescente:  il  dispositivo  a
luce retro-riflessa e fluorescente destinato a segnalare  particolari
categorie di veicoli; 
    p-bis) strisce retroriflettenti: il dispositivo a  luce  riflessa
destinato a segnalare particolari categorie di veicoli; 
    p-ter) luci  di  marcia  diurna:  il  dispositivo  rivolto  verso
l'avanti destinato a rendere  piu'  facilmente  visibile  un  veicolo
durante la circolazione diurna; 
    p-quater) luci d'angolo: le luci usate per fornire  illuminazione
supplementare a quella parte  della  strada  situata  in  prossimita'
dell'angolo anteriore del veicolo dal lato presso il quale esso e' in
procinto di curvare; 
    p-quinquies) proiettore di svolta: una funzione di  illuminazione
destinata a fornire una migliore illuminazione  in  curva,  che  puo'
essere espletata per  mezzo  di  dispositivi  aggiuntivi  o  mediante
modificazione   della   distribuzione   luminosa    del    proiettore
anabbagliante; 
    p-sexies)  segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  blu:   il
dispositivo  supplementare  installato  sui   motoveicoli   e   sugli
autoveicoli di cui all'articolo 177; 
    p-septies) segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  gialla  o
arancione:  il  dispositivo  supplementare  installato  sui   veicoli
eccezionali o per trasporti  in  condizioni  di  eccezionalita',  sui
mezzi d'opera, sui veicoli adibiti alla rimozione o al soccorso,  sui
veicoli utilizzati per la raccolta di rifiuti solidi urbani,  per  la
pulizia della strada e la manutenzione della strada,  sulle  macchine
agricole ovvero operatrici, sui  veicoli  impiegati  in  servizio  di
scorta tecnica.)) 
                              Art. 152 
      (( (Segnalazione visiva e illuminazione dei veicoli). )) 
 
  ((1. I veicoli a motore durante la marcia fuori dei centri  abitati
ed i ciclomotori, motocicli, tricicli e quadricicli,  quali  definiti
rispettivamente dall'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), b) e c),  e
paragrafo 3, lettera b), della direttiva  2002/24/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2002, anche durante  la  marcia
nei centri abitati, hanno l'obbligo di usare le luci di posizione,  i
proiettori anabbaglianti e, se prescritte, le luci della targa  e  le
luci d'ingombro. Fuori dei casi indicati dall'articolo 153, comma  1,
in luogo dei dispositivi di cui al periodo precedente possono  essere
utilizzate, se il veicolo ne e' dotato, le  luci  di  marcia  diurna.
Fanno eccezione all'obbligo di uso dei predetti dispositivi i veicoli
di interesse storico e collezionistico. 
  2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38  a
euro 155)). 
                              Art. 153 
Uso dei dispositivi di segnalazione visiva  e  di  illuminazione  dei
                   veicoli a motore e dei rimorchi 
 
  ((1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a mezz'ora prima del suo
sorgere ed anche di giorno nelle gallerie,  in  caso  di  nebbia,  di
caduta di neve, di forte pioggia e  in  ogni  altro  caso  di  scarsa
visibilita', durante la marcia dei veicoli a  motore  e  dei  veicoli
trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della
targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci,
sui veicoli a motore, si devono  tenere  accesi  anche  i  proiettori
anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal  comma  3  i  proiettori  di
profondita' possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante
le brevi interruzioni della marcia connesse  con  le  esigenze  della
circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti.)) 
  2. I proiettori di profondita ' non devono essere usati  fuori  dei
casi rispettivamente previsti nel comma 1.  Di  giorno,  in  caso  di
nebbia,  fumo,  foschia,  nevicata  in  atto,  pioggia   intensa,   i
proiettori anabbaglianti  e  quelli  di  profondita'  possono  essere
sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre  sui  veicoli
che trasportano feriti o ammalati gravi si  devono  tenere  accesi  i
proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore  e  ((nei
casi  indicati  dal  comma  1))   nei   centri   abitati   anche   se
l'illuminazione pubblica sia sufficiente. 
  3.  I  conducenti  devono  spegnere  i  proiettori  di  profondita'
passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi: 
    a) quando stanno per incrociare  altri  veicoli,  effettuando  la
commutazione  delle  luci  alla  distanza  necessaria   affinche'   i
conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la  loro  marcia
agevolmente e senza pericolo; 
    b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso
dei  proiettori   di   profondita'   avvenga   brevemente   in   modo
intermittente per segnalare al veicolo che  precede  l'intenzione  di
sorpassare; 
    c)  in  qualsiasi  altra  circostanza  se  vi  sia  pericolo   di
abbagliare gli altri utenti della  strada  ovvero  i  conducenti  dei
veicoli circolanti su binari, su corsi  d'acqua  o  su  altre  strade
contigue. 
  4. E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di  profondita'
per dare avvertimenti utili  al  fine  di  evitare  incidenti  e  per
segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso
e' consentito durante la  circolazione  notturna  e  diurna  e,  ((in
deroga al comma 1,)), anche all'interno dei centri abitati. 
  ((5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei  velocipedi  e
dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di
segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante  la  fermata  o  la
sosta,  a  meno  che  il  veicolo  sia   reso   pienamente   visibile
dall'illuminazione   pubblica   o   venga   collocato   fuori   dalla
carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle
corsie di emergenza.)) 
  6. Nei centri abitati e ((nelle ore e nei casi indicati  nel  comma
1,)) durante la sosta al  margine  della  carreggiata,  i  veicoli  a
motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore
a 6 metri  e  larghezza  non  superiore  a  2  metri  possono  essere
segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le  luci  di
sosta poste dalla parte del traffico. 
  7.  I  conducenti  dei  veicoli  a  motore   devono   azionare   la
segnalazione luminosa di pericolo: 
    a) nei casi di ingombro della carreggiata; 
    b) durante il  tempo  necessario  a  collocare  e  riprendere  il
segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario; 
    c) quando per avaria  il  veicolo  e'  costretto  a  procedere  a
velocita' particolarmente ridotta; 
    d)   quando   si   verifichino   improvvisi    rallentamenti    o
incolonnamenti; 
    e) in tutti i casi in cui la  fermata  di  emergenza  costituisce
pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada. 
  8. In caso di nebbia con  visibilita'  inferiore  a  50  metri,  di
pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce
posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato. 
  9. E' vietato l'uso  di  dispositivi  o  di  altre  fonti  luminose
diversi da quelli indicati nell'art. 151. 
  10. Chiunque viola la disposizione del comma  3  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila
a lire quattrocentomila. 
  11. Chiunque viola le  altre  disposizioni  del  presente  articolo
ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione  luminosa  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire cinquantamila a lire duecentomila. 
                              Art. 153 
Uso dei dispositivi di segnalazione visiva  e  di  illuminazione  dei
                   veicoli a motore e dei rimorchi 
 
  (( 1. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole a  mezz'ora  prima  del
suo sorgere ed anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia,  di
caduta di neve, di forte pioggia e  in  ogni  altro  caso  di  scarsa
visibilita', durante la marcia dei veicoli a  motore  e  dei  veicoli
trainati, si devono tenere accese le luci di posizione, le luci della
targa e, se prescritte, le luci di ingombro. In aggiunta a tali luci,
sui veicoli a motore, si devono  tenere  accesi  anche  i  proiettori
anabbaglianti. Salvo quanto previsto dal  comma  3  i  proiettori  di
profondita' possono essere utilizzati fuori dei centri abitati quando
l'illuminazione esterna manchi o sia insufficiente. Peraltro, durante
le brevi interruzioni della marcia connesse  con  le  esigenze  della
circolazione, devono essere usati i proiettori anabbaglianti. )) 
  2. I proiettori di profondita ' non devono essere usati  fuori  dei
casi rispettivamente previsti nel comma 1.  Di  giorno,  in  caso  di
nebbia,  fumo,  foschia,  nevicata  in  atto,  pioggia   intensa,   i
proiettori anabbaglianti  e  quelli  di  profondita'  possono  essere
sostituiti da proiettori fendinebbia anteriori. Inoltre  sui  veicoli
che trasportano feriti o ammalati gravi si  devono  tenere  accesi  i
proiettori anabbaglianti di giorno in ogni caso e nelle ore e ((  nei
casi  indicati  dal  comma  1  )),  nei  centri  abitati   anche   se
l'illuminazione pubblica sia sufficiente. 
  3.  I  conducenti  devono  spegnere  i  proiettori  di  profondita'
passando a quelli anabbaglianti nei seguenti casi: 
    a) quando stanno per incrociare  altri  veicoli,  effettuando  la
commutazione  delle  luci  alla  distanza  necessaria   affinche'   i
conducenti dei veicoli incrociati possano continuare la  loro  marcia
agevolmente e senza pericolo; 
    b) quando seguono altro veicolo a breve distanza, salvo che l'uso
dei  proiettori   di   profondita'   avvenga   brevemente   in   modo
intermittente per segnalare al veicolo che  precede  l'intenzione  di
sorpassare; 
    c)  in  qualsiasi  altra  circostanza  se  vi  sia  pericolo   di
abbagliare gli altri utenti della  strada  ovvero  i  conducenti  dei
veicoli circolanti su binari, su corsi  d'acqua  o  su  altre  strade
contigue. 
  4. E' consentito l'uso intermittente dei proiettori di  profondita'
per dare avvertimenti utili  al  fine  di  evitare  incidenti  e  per
segnalare al veicolo che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso
e' consentito durante la circolazione notturna  e  diurna  e,  ((  in
deroga al comma 1 )), anche all'interno dei centri abitati. 
  (( 5. Nei casi indicati dal comma 1, ad eccezione dei velocipedi  e
dei ciclomotori a due ruote e dei motocicli, l'uso dei dispositivi di
segnalazione visiva e' obbligatorio anche durante  la  fermata  o  la
sosta,  a  meno  che  il  veicolo  sia   reso   pienamente   visibile
dall'illuminazione   pubblica   o   venga   collocato   fuori   dalla
carreggiata. Tale obbligo sussiste anche se il veicolo si trova sulle
corsie di emergenza. )) 
  6. Nei centri abitati e (( nelle ore e nei casi indicati nel  comma
1, )) durante la sosta al margine  della  carreggiata,  i  veicoli  a
motore, e loro rimorchi se agganciati, aventi lunghezza non superiore
a 6 metri  e  larghezza  non  superiore  a  2  metri  possono  essere
segnalati, utilizzando in luogo delle luci di posizione, le  luci  di
sosta poste dalla parte del traffico. 
  7.  I  conducenti  dei  veicoli  a  motore   devono   azionare   la
segnalazione luminosa di pericolo: 
    a) nei casi di ingombro della carreggiata; 
    b) durante il  tempo  necessario  a  collocare  e  riprendere  il
segnale mobile di pericolo ove questo sia necessario; 
    c) quando per avaria  il  veicolo  e'  costretto  a  procedere  a
velocita' particolarmente ridotta; 
    d)   quando   si   verifichino   improvvisi    rallentamenti    o
incolonnamenti; 
    e) in tutti i casi in cui la  fermata  di  emergenza  costituisce
pericolo anche momentaneo per gli altri utenti della strada. 
  8. In caso di nebbia  con  visibilita'  inferiore  a  50  metri  di
pioggia intensa o di fitta nevicata in atto deve essere usata la luce
posteriore per nebbia, qualora il veicolo ne sia dotato. 
  9. E' vietato l'uso  di  dispositivi  o  di  altre  fonti  luminose
diversi da quelli indicati nell'art. 151. 
  10. Chiunque viola la disposizione del comma  3  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila
a lire quattrocentomila. 
  11. Chiunque viola le  altre  disposizioni  del  presente  articolo
ovvero usa impropriamente i dispositivi di segnalazione  luminosa  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire cinquantamila a lire duecentomila. 
                              Art. 154. 
        Cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre 
 
  1. I conducenti che intendono eseguire una manovra  per  immettersi
nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o  corsia,  per
invertire il senso di marcia, per fare  retromarcia,  per  voltare  a
destra o a sinistra, per impegnare un'altra strada, o per  immettersi
in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero  per  fermarsi,
devono: 
    a) assicurarsi  di  poter  effettuare  la  manovra  senza  creare
pericolo o intralcio agli altri utenti della  strada,  tenendo  conto
della posizione, distanza, direzione di essi; 
    b) segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione. 
  2.  Le  segnalazioni  delle  manovre   devono   essere   effettuate
servendosi degli appositi (( . .  .  ))  indicatori  ((luminosi))  di
direzione. Tali segnalazioni devono continuare per  tutta  la  durata
della manovra e devono cessare allorche' essa e' stata completata. 
Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata  anche  l'intenzione
di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi  manchino,  il
conducente  deve  effettuare  le   segnalazioni   a   mano,   alzando
verticalmente  il  braccio  qualora  intenda  fermarsi  e  sporgendo,
lateralmente, il braccio destro o quello  sinistro,  qualora  intenda
voltare. 
  3. I conducenti devono, altresi': 
    a) per voltare a destra, tenersi il  piu'  vicino  possibile  sul
margine destro della carreggiata; 
    b) per voltare a sinistra, anche  per  immettersi  in  luogo  non
soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il piu' possibile  all'asse
della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione,  eseguire  la
svolta in prossimita' del centro della intersezione e a  sinistra  di
questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino  su  una
carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il piu'  possibile
sul  margine  sinistro  della  carreggiata.  In  entrambi  i  casi  i
conducenti non devono imboccare l'altra strada  contromano  e  devono
usare la massima prudenza; 
    c) nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso  della
circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia normale. 
  4. E' vietato usare impropriamente le segnalazioni  di  cambiamento
di direzione. 
  5. Nell'esecuzione delle manovre i conducenti non  devono  eseguire
brusche frenate o rallentare improvvisamente. 
  6. L'inversione del senso di marcia e' vietata in prossimita' o  in
corrispondenza delle intersezioni, delle curve e dei dossi. 
  7. Chiunque viola la disposizione del  comma  6  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila
a lire quattrocentomila. 
  8. Chiunque viola le altre disposizioni del  presente  articolo  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire cinquantamila a lire duecentomila. 
                              Art. 155. 
                       Limitazione dei rumori 
 
  1. Durante la circolazione si devono evitare rumori molesti causati
sia dal modo di guidare i veicoli, specialmente se a motore, sia  dal
modo in cui e' sistemato il carico e sia da altri atti  connessi  con
la circolazione stessa. 
  2. Il dispositivo silenziatore,  qualora  prescritto,  deve  essere
tenuto in buone condizioni di efficienza e non deve essere alterato. 
  3. Nell'usare apparecchi radiofonici o  di  riproduzione  sonora  a
bordo dei veicoli non si devono superare i limiti sonori  massimi  di
accettabilita' fissati dal regolamento. 
  4. I dispositivi  di  allarme  acustico  antifurto  installati  sui
veicoli devono limitare l'emissione sonora ai tempi massimi  previsti
dal regolamento ((e, in ogni  caso,  non  devono  superare  i  limiti
massimi di esposizione al rumore fissati dal decreto  del  Presidente
del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991.)). 
  5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila. 
                              Art. 156. 
            Uso dei dispositivi di segnalazione acustica 
 
  1. Il dispositivo di segnalazione acustica deve essere usato con la
massima moderazione e solamente ai fini della sicurezza stradale.  La
segnalazione deve essere la piu' breve possibile. 
  2. Fuori dei centri abitati l'uso del dispositivo  di  segnalazione
acustica e' consentito ogni qualvolta le condizioni ambientali o  del
traffico lo richiedano al fine di evitare incidenti,  in  particolare
durante le manovre di sorpasso. Durante le  ore  notturne  ovvero  di
giorno, se ne ricorre la necessita', il segnale acustico puo'  essere
sostituito da segnali  luminosi  a  breve  intermittenza  mediante  i
proiettori di profondita', nei casi in cui cio' non sia vietato. 
  3. Nei centri abitati le segnalazioni acustiche sono vietate, salvo
i casi di effettivo e immediato  pericolo.  Nelle  ore  notturne,  in
luogo  delle  segnalazioni  acustiche,  e'   consentito   l'uso   dei
proiettori di profondita' a breve intermittenza. 
  4. In caso di necessita', i conducenti dei veicoli che  trasportano
feriti o ammalati  gravi  sono  esentati  dall'obbligo  di  osservare
divieti  e  limitazioni  sull'uso  dei  dispositivi  di  segnalazione
acustica. 
  5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila. 
                              Art. 157. 
                Arresto, fermata e sosta dei veicoli 
 
  1. Agli effetti delle presenti norme: 
    a) per arresto si intende l'interruzione della marcia del veicolo
dovuta ad esigenze della circolazione; 
    b) per fermata si intende la temporanea sospensione della  marcia
anche se in area ove non sia ammessa  la  sosta,  per  consentire  la
salita o la discesa delle  persone,  ovvero  per  altre  esigenze  di
brevissima durata. Durante la fermata, che non deve comunque arrecare
intralcio alla circolazione, il conducente  deve  essere  presente  e
pronto a riprendere la marcia; 
    c) per sosta si intende la sospensione della marcia  del  veicolo
protratta nel tempo, con possibilita' di allontanamento da parte  del
conducente; 
    d) per sosta di emergenza si intende l'interruzione della  marcia
nel caso in cui il veicolo e' inutilizzabile per avaria  ovvero  deve
arrestarsi per malessere fisico del conducente o di un passeggero. 
  2. Salvo diversa segnalazione, ovvero nel caso previsto  dal  comma
4, in caso di fermata o di sosta il veicolo deve essere collocato  il
piu'  vicino  possibile  al   margine   destro   della   carreggiata,
parallelamente ad esso e secondo il  senso  di  marcia.  Qualora  non
esista  marciapiede  rialzato,  deve  essere  lasciato   uno   spazio
sufficiente per il transito dei pedoni, comunque non inferiore ad  un
metro. Durante la sosta, il veicolo deve avere il motore spento. 
  3. Fuori dei centri abitati, i veicoli in sosta o in fermata devono
essere collocati fuori della carreggiata,  ma  non  sulle  piste  per
velocipedi  ne',  salvo  che  sia  appositamente   segnalato,   sulle
banchine. In caso di impossibilita', la fermata  e  la  sosta  devono
essere effettuate il piu' vicino possibile al  margine  destro  della
carreggiata, parallelamente ad esso e secondo  il  senso  di  marcia.
Sulle carreggiate delle strade con precedenza la sosta e' vietata. 
  4. Nelle strade  urbane  a  senso  unico  di  marcia  la  sosta  e'
consentita anche lungo il margine sinistro della carreggiata, purche'
rimanga spazio sufficiente al transito almeno di una fila di  veicoli
e comunque non inferiore a tre metri di larghezza. 
  5. Nelle zone di sosta all'uopo predisposte i veicoli devono essere
collocati nel modo prescritto dalla segnaletica. 
  6. Nei luoghi ove la sosta e' permessa per  un  tempo  limitato  e'
fatto  obbligo  ai  conducenti  di  segnalare,  in  modo  chiaramente
visibile, l'orario in cui la sosta ha avuto  inizio.  Ove  esiste  il
dispositivo di controllo della durata della sosta e' fatto obbligo di
porlo in funzione. 
  7. E' fatto divieto a chiunque di aprire le porte di un veicolo, di
discendere dallo stesso, nonche' di lasciare aperte le  porte,  senza
essersi assicurato che cio' non costituisca pericolo o intralcio  per
gli altri utenti della strada. 
  7-bis. E' fatto divieto di tenere  il  motore  acceso,  durante  la
sosta ((...)) del  veicolo,  allo  scopo  di  mantenere  in  funzione
l'impianto  di  condizionamento  d'aria  nel  veicolo  stesso;  dalla
violazione consegue la sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da euro 200 a euro 400. 
  8. Fatto salvo quanto disposto dal comma 7-bis, chiunque  viola  le
disposizioni di cui al presente articolo e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma  da  lire  cinquantamila  a
lire duecentomila. 
                              Art. 158. 
              Divieto di fermata e di sosta dei veicoli 
 
  1. La fermata e la sosta sono vietate: 
    a) in corrispondenza o in prossimita' dei passaggi  a  livello  e
sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o cosi' vicino  ad  essi
da intralciarne la marcia; 
    b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi,  sotto  i
fornici e i portici, salvo diversa segnalazione; 
    c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri  abitati  e  sulle
strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimita'; 
    d)  in  prossimita'  e  in  corrispondenza  di  segnali  stradali
verticali e semaforici in modo da occultarne  la  vista,  nonche'  in
corrispondenza dei segnali orizzontali di  preselezione  e  lungo  le
corsie di canalizzazione; 
    e)  fuori  dei  centri  abitati,  sulla   corrispondenza   e   in
prossimita' delle aree di intersezione; 
    f)  nei  centri  abitati,  sulla  corrispondenza  delle  aree  di
intersezione e in prossimita' delle stesse a  meno  di  5  metri  dal
prolungamento del bordo piu' vicino  della  carreggiata  trasversale,
salvo diversa segnalazione; 
    g) sui passaggi e attraversamenti pedonali  e  sui  passaggi  per
ciclisti,  nonche'  sulle  piste  ciclabili  e  agli  sbocchi   delle
medesime; 
    h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione. 
  2. La sosta di un veicolo e' inoltre vietata: 
    a) allo sbocco dei passi carrabili; 
    b) dovunque venga  impedito  di  accedere  ad  un  altro  veicolo
regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta; 
    c) in seconda fila, salvo che si tratti di veicoli a due ruote; 
    d) negli spazi riservati allo stazionamento e alla fermata  degli
autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi
non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore
a 15 m, nonche' negli spazi riservati allo stazionamento dei  veicoli
in servizio di piazza; 
 e) sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico  e  lo
scarico di cose, nelle ore stabilite; 
    f) sulle banchine, salvo diversa segnalazione; 
    g) negli spazi riservati alla fermata o alla  sosta  dei  veicoli
per persone invalide di cui all'art. 188 e  in  corrispondenza  degli
scivoli o dei  raccordi  tra  i  marciapiedi,  rampe  o  corridoi  di
transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli; 
    h) nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici; 
    i) nelle aree pedonali urbane; 
    l) nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati; 
    m) negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature  destinate  a
servizi di emergenza o di igiene  pubblica  indicati  dalla  apposita
segnaletica; 
    n)  davanti  ai  cassonetti  dei  rifiuti  urbani  o  contenitori
analoghi; 
    o) limitatamente alle ore di  esercizio,  in  corrispondenza  dei
distributori di carburante ubicati sulla sede  stradale  ed  in  loro
prossimita' sino a 5  m  prima  e  dopo  le  installazioni  destinate
all'erogazione. 
  3. Nei centri abitati e' vietata la sosta dei rimorchi quando siano
staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione. 
  4. Durante la sosta e la fermata il  conducente  deve  adottare  le
opportune cautele atte a evitare  incidenti  ed  impedire  l'uso  del
veicolo senza il suo consenso. 
  5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 e delle  lettere  d),
g) e h) del comma 2 e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire  centomila  a  lire  quattrocentomila.
((91)) 
  6. Chiunque viola le altre disposizioni del  presente  articolo  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire cinquantamila a lire duecentomila. ((91)) 
  7. Le sanzioni di cui al presente articolo si applicano per ciascun
giorno di calendario per il quale si protrae la violazione. 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto: 
    - (con l'art. 27, comma 2, lettera a)) che al comma 5, le parole:
"da euro 78 a euro 311" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 38 a
euro 155 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 78 a
euro 311 per i restanti veicoli". 
    - (con l'art. 27, comma 2, lettera b)) che al comma 6, le parole:
"da euro 38 a euro 155" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 23 a
euro 92 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 38  a
euro 155 per i restanti veicoli". 
                              Art. 159. 
                   Rimozione e blocco dei veicoli 
 
  1. Gli organi  di  polizia,  di  cui  all'art.  12,  dispongono  la
rimozione dei veicoli: 
    a) nelle strade e  nei  tratti  di  esse  in  cui  con  ordinanza
dell'ente proprietario della strada sia stabilito che  la  sosta  dei
veicoli costituisce grave intralcio o pericolo  per  la  circolazione
stradale e il segnale di divieto di sosta sia integrato dall'apposito
pannello aggiuntivo; 
    b) nei casi di cui agli articoli 157, comma 4 , e 158, commi 1, 2
e 3; 
    c) in tutti gli  altri  casi  in  cui  la  sosta  sia  vietata  e
costituisca pericolo o grave intralcio alla circolazione; 
    d) quando il veicolo sia lasciato in  sosta  in  violazione  alle
disposizioni emanate dall'ente proprietario della strada  per  motivi
di manutenzione o pulizia delle strade e del relativo arredo. (33) 
  2. Gli enti proprietari della strada sono autorizzati  a  concedere
il servizio della rimozione dei veicoli stabilendone le modalita' nel
rispetto alle norme regolamentari. I veicoli adibiti  alla  rimozione
devono avere  le  caratteristiche  prescritte  nel  regolamento.  Con
decreto del Ministro dei trasporti puo' provvedersi all'aggiornamento
delle caratteristiche costruttive e funzionali  dei  veicoli  adibiti
alla rimozione, in relazione ad esigenze determinate  dall'evoluzione
della tecnica di realizzazione  dei  veicoli  o  di  sicurezza  della
circolazione. 
  3. In  alternativa  alla  rimozione  e'  consentito,  anche  previo
spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave
applicato alle ruote, senza onere di custodia, le cui caratteristiche
tecniche  e  modalita'  di   applicazione   saranno   stabilite   nel
regolamento. L'applicazione di detto attrezzo non e' consentita  ogni
qual volta il veicolo in posizione irregolare costituisca intralcio o
pericolo alla circolazione. 
  4. La rimozione dei veicoli o il blocco degli stessi  costituiscono
sanzione  amministrativa  accessoria  alle  sanzioni   amministrative
pecuniarie previste per la violazione dei  comportamenti  di  cui  al
comma 1, ai sensi delle norme del capo I, sezione II, del titolo VI. 
  5.  Gli  organi  di  polizia  possono,  altresi',  procedere   alla
rimozione dei veicoli in sosta, ove per il loro  stato  o  per  altro
fondato motivo si possa ritenere che siano  stati  abbandonati.  Alla
rimozione puo' provvedere anche  l'ente  proprietario  della  strada,
sentiti preventivamente gli organi di polizia. Si applica in tal caso
l'art. 15 del decreto del Presidente della  Repubblica  10  settembre
1982, n. 915. 
 ((5-bis. Nelle aree portuali e marittime come definite  dalla  legge
28 gennaio 1994, n. 84,  e'  autorizzato  il  sequestro  conservativo
degli  automezzi  in  sosta  vietata  che  ostacolano   la   regolare
circolazione viaria e ferroviaria o  l'operativita'  delle  strutture
portuali.)) 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  La L. 16 dicembre 1999, n. 494 ha disposto (con l'art. 11, comma 1)
che  "Nelle  ipotesi  previste  dall'articolo   146,   comma   3,   e
dall'articolo 159 comma 1, del citato decreto legislativo n. 285  del
1992, e successive modificazioni, ed in caso di  accesso  ai  settori
interdetti alla circolazione, ferme le sanzioni amministrative di cui
al presente articolo e sempre limitatamente alle infrazioni  commesse
dai conducenti degli autoveicoli pubblici e privati di cui al  citato
articolo 47, comma 2, lettera b), categorie M2  e  M3,  del  predetto
decreto  legislativo  n.  285  del  1992,  si  applica  la   sanzione
accessoria della sospensione della patente di cui agli articoli 129 e
218 del medesimo  decreto  legislativo  secondo  le  procedure  dallo
stesso previste, per un periodo da quindici giorni a due mesi." 
                              Art. 160. 
                         Sosta degli animali 
 
  1. Salvo quanto disposto  nell'art.  672  del  codice  penale,  nei
centri urbani il conducente deve vigilare affinche'  gli  animali  in
sosta,  con  o  senza  attacco,  a   lui   affidati,   siano   sempre
perfettamente assicurati mediante  appositi  dispositivi  o  sostegni
fissi e legati in modo tale da non arrecare intralcio o pericolo alla
circolazione dei veicoli e dei pedoni. Durante le  ore  notturne  gli
animali  potranno  sostare  soltanto   in   luoghi   sufficientemente
illuminati. Fuori dei  centri  abitati  e'  vietata  la  sosta  degli
animali sulla carreggiata. 
  2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
trentamila a lire centoventimila. 
                              Art. 161. 
                     Ingombro della carreggiata 
 
  1. Nel caso di ingombro della carreggiata per avaria  del  veicolo,
per caduta del carico o per qualsiasi altra causa, il conducente,  al
fine di evitare ogni pericolo per il traffico  sopraggiungente,  deve
sollecitamente  rendere  libero  per  quanto  possibile  il  transito
provvedendo a rimuovere l'ingombro e  a  spingere  il  veicolo  fuori
della carreggiata o, se cio'  non  e'  possibile,  a  collocarlo  sul
margine destro della carreggiata e parallelamente all'asse di essa. 
  2. Chiunque non abbia potuto evitare la caduta o lo spargimento  di
materie viscide, infiammabili o comunque atte  a  creare  pericolo  o
intralcio  alla  circolazione  deve  provvedere   immediatamente   ad
adottare le cautele necessarie per rendere sicura la  circolazione  e
libero il transito. 
  3.  Nei  casi  previsti  dal  presente  articolo,   l'utente   deve
provvedere a segnalare il pericolo o l'intralcio agli utenti mediante
il segnale di cui all'art. 162 o in mancanza con altri mezzi  idonei,
nonche' informare l'ente proprietario della strada od  un  organo  di
polizia. 
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila. 
                              Art. 162 
                    Segnalazione di veicolo fermo 
 
  1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'art. 152, fuori  dei  centri
abitati i veicoli, esclusi i velocipedi, i ciclomotori a due ruote  e
i motocicli, che per qualsiasi motivo siano fermi sulla  carreggiata,
di notte quando manchino o siano inefficienti le luci  posteriori  di
posizione o di emergenza e, in ogni caso, anche di giorno, quando non
possono  essere  scorti  a  sufficiente  distanza   da   coloro   che
sopraggiungono da tergo, devono essere presegnalati  con  il  segnale
mobile di pericolo, di cui i veicoli devono essere dotati. Il segnale
deve essere collocato alla distanza prevista dal regolamento. 
  2. Il segnale mobile di pericolo e' di forma triangolare, rivestito
di materiale retroriflettente e munito di un apposito sostegno che ne
consenta  l'appoggio  sul  piano  stradale  in  posizione  pressoche'
verticale in modo da garantirne la visibilita'. 
  3. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalita'
di approvazione del segnale. Il triangolo  deve  essere  conforme  al
modello approvato e riportare gli estremi dell'approvazione. 
  4. Qualora il veicolo non sia dotato dell'apposito  segnale  mobile
di  pericolo,  il  conducente  deve  provvedere  in  altro   modo   a
presegnalare efficacemente l'ostacolo. 
  4-bis. Nei casi indicati  al  comma  1  durante  le  operazioni  di
presegnalazione con il  segnale  mobile  di  pericolo  devono  essere
utilizzati dispositivi retroriflettenti di protezione individuale per
rendere visibile il soggetto che opera.  Con  decreto  del  Ministero
delle   infrastrutture   e   dei   trasporti   sono   stabilite    le
caratteristiche tecniche e  le  modalita'  di  approvazione  di  tali
dispositivi. 
  4-ter. A decorrere dal ((1 aprile  2004)),  nei  casi  indicati  al
comma 1 e' fatto divieto al conducente  di  scendere  dal  veicolo  e
circolare sulla strada senza avere  indossato  giubbotto  o  bretelle
retroriflettenti ad alta visibilita'. Tale obbligo sussiste anche  se
il veicolo si trova sulle corsie di emergenza  o  sulle  piazzole  di
sosta. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
da  emanare  entro  il   31   ottobre   2003,   sono   stabilite   le
caratteristiche dei giubbotti e delle bretelle. 
  5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila. 
                              Art. 163. 
                 Convogli militari, cortei e simili 
 
  1. E' vietato interrompere  convogli  di  veicoli  militari,  delle
forze di polizia o di mezzi  di  soccorso  segnalati  come  tali;  e'
vietato  altresi'  inserirsi  tra  i  veicoli  che  compongono   tali
convogli. 
  2. E' vietato interrompere colonne di truppe o di scolari, cortei e
processioni. 
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila. 
                              Art. 164. 
                 Sistemazione del carico sui veicoli 
 
  1. Il carico dei veicoli deve essere sistemato in modo  da  evitare
la caduta  o  la  dispersione  dello  stesso;  da  non  diminuire  la
visibilita' al conducente ne' impedirgli la  liberta'  dei  movimenti
nella guida; da non compromettere la stabilita' del veicolo;  da  non
mascherare dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva  ne'
le targhe di riconoscimento e i segnali fatti col braccio. 
  2. Il carico  non  deve  superare  i  limiti  di  sagoma  stabiliti
dall'art. 61  e  non  puo'  sporgere  longitudinalmente  dalla  parte
anteriore del veicolo; puo' sporgere  longitudinalmente  dalla  parte
posteriore, se costituito da cose indivisibili, fino  ai  3/10  della
lunghezza del veicolo stesso, purche' nei limiti stabiliti  dall'art.
61. 
  3. Fermi restando i limiti massimi di sagoma di  cui  all'art.  61,
comma 1, possono essere trasportate cose  che  sporgono  lateralmente
fuori della sagoma del veicolo,  purche'  la  sporgenza  da  ciascuna
parte non superi centimetri 30 di distanza dalle  luci  di  posizione
anteriori  e  posteriori.  Pali,  sbarre,  lastre  o  carichi  simili
difficilmente percepibili,  collocati  orizzontalmente,  non  possono
comunque sporgere lateralmente oltre la sagoma propria del veicolo. 
  4. Gli accessori mobili non devono sporgere nelle  oscillazioni  al
di fuori della sagoma propria del veicolo e non devono strisciare sul
terreno. 
  5. E'  vietato  trasportare  o  trainare  cose  che  striscino  sul
terreno, anche se in parte sostenute da ruote. 
  6. Se il carico sporge oltre la sagoma propria del veicolo,  devono
essere adottate tutte le cautele  idonee  ad  evitare  pericolo  agli
altri utenti della strada. In ogni caso  la  sporgenza  longitudinale
deve  essere  segnalata  mediante  uno  o   due   speciali   pannelli
quadrangolari, rivestiti di materiale ((...)) retroriflettente, posti
alle estremita' della sporgenza in modo  da  risultare  costantemente
normali all'asse del veicolo. 
  7. Nel regolamento sono stabilite le caratteristiche e le modalita'
di approvazione dei pannelli. Il pannello  deve  essere  conforme  al
modello approvato ((...)) e riportare gli estremi dell'approvazione. 
  8. Chiunque viola le disposizioni dei commi precedenti e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
centomila a lire quattrocentomila. 
  9. Il veicolo non puo' proseguire il viaggio se il  conducente  non
abbia provveduto a sistemare il carico secondo le modalita' stabilite
dal presente articolo. Percio' l'organo  accertatore,  nel  caso  che
trattasi di veicolo a motore, oltre all'applicazione  della  sanzione
di cui al comma  8,  procede  al  ritiro  immediato  della  carta  di
circolazione e della patente  di  guida,  provvedendo  con  tutte  le
cautele che il veicolo sia condotto in  luogo  idoneo  per  la  detta
sistemazione;  del  ritiro  e'  fatta   menzione   nel   verbale   di
((contestazione))  della  violazione.  I  documenti  sono  restituiti
all'avente  diritto  allorche'  il  carico  sia  stato  sistemato  in
conformita' delle presenti norme.  Le  modalita'  della  restituzione
sono fissate dal regolamento. 
                              Art. 165. 
                     Traino di veicoli in avaria 
 
  1. Al di fuori dei casi  previsti  dall'art.  63,  il  traino,  per
incombente situazione di emergenza, di un  veicolo  da  parte  di  un
altro deve avvenire attraverso un solido collegamento tra  i  veicoli
stessi, da effettuarsi mediante  aggancio  con  fune,  catena,  cavo,
barra rigida od altro analogo attrezzo, purche' idoneamente segnalati
in modo tale da essere avvistati e risultare chiaramente  percepibili
da parte degli altri utenti della strada. 
  2. Durante  le  operazioni  di  traino  il  veicolo  trainato  deve
mantenere attivato il dispositivo luminoso a  luce  intermittente  di
cui  all'art.  151,  lettera  f),  oppure,  in   mancanza   di   tale
segnalazione, mantenere esposto sul lato rivolto alla circolazione il
pannello di cui all'art. 164, comma 6, ovvero il  segnale  mobile  di
cui all'art. 162. Il veicolo  trainante,  ove  ne  sia  munito,  deve
mantenere attivato l'apposito dispositivo a  luce  gialla  prescritto
dal regolamento per i veicoli di soccorso stradale. 
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
centomila a lire quattrocentomila. 
                              Art. 166. 
           Trasporto di cose su veicoli a trazione animale 
 
  ((1. Sui veicoli a trazione animale il trasporto di cose)) non puo'
superare la massa complessiva a pieno carico indicata nella targa. 
  2. Chiunque circola con un veicolo che supera la massa  complessiva
a pieno carico indicato nella targa, ove  non  ricorra  alcuna  delle
ipotesi di violazione di cui all'art. 62, e' soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire trentamila  a  lire
centoventimila. 
                              Art. 167. 
        Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi 
 
  1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare  la  massa
complessiva indicata sulla carta di circolazione. 
  2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno
carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella
indicata nella carta di circolazione, quando detta massa e' superiore
a 10 t e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una
somma: 
    a) da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza  non
supera 1 t; 
    b) da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza  non
supera le 2 t; 
    c) da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza  non
supera le 3 t; 
    d) da lire cinquecentomila a lire  due  milioni,  se  l'eccedenza
supera le 3 t. 
  3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non  superiore
a 10  t,  le  sanzioni  amministrative  previste  nel  comma  2  sono
applicabili allorche' la eccedenza, superiore al  cinque  per  cento,
non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento,  oppure
superi il trenta per cento della massa complessiva. 
  4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui  all'art.
10, comma 3,  lettera  d),  possono  circolare  con  il  loro  carico
soltanto  sulle  autostrade  o  sulle  strade  con  carreggiata   non
inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di  sottovia  che
garantisca un  franco  minimo  rispetto  all'intradosso  delle  opere
d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma  3,
lettera e) e g), possono circolare con il loro  carico  sulle  strade
che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca  un
franco  minimo  rispetto  all'intradosso  delle  opere   d'arte   non
inferiore a 30 cm. 
  5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui
massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque
per cento a quella indicata nella carta di circolazione  e'  soggetto
ad un'unica sanzione amministrativa  uguale  a  quella  prevista  nel
comma 2. 
  6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche  nell'ipotesi  di
eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non  ci  sia  di
eccedenza di massa nel complesso. 
  7. Chiunque circola in violazione  delle  disposizioni  di  cui  al
comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da lire duecentomila a lire ottocentomila,  ferma  restando  la
responsabilita' civile di cui all'art. 2054 del codice civile. 
  8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente
articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte  di
circolazione,   nonche'   i   valori   numerici   ottenuti   mediante
l'applicazione  di  qualsiasi  percentuale,  si  devono   considerare
arrotondati ai cento chilogrammi superiori. 
  9. Le sanzioni amministrative previste  nel  presente  articolo  si
applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo,  nonche'
al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo  conto
esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo  e'
tenuto a corrispondere agli enti proprietari  delle  strade  percorse
l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato  all'eccedenza
rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. 
  10. Quando e' accertata una eccedenza di massa superiore  al  dieci
per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta
di circolazione, la continuazione del  viaggio  e'  subordinata  alla
riduzione del carico entro i limiti consentiti. 
  11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo  sono
applicabili anche ai trasporti ed ai  veicoli  eccezionali,  definiti
all'art. 10, quando  venga  superata  la  massa  complessiva  massima
indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la  franchigia
del cinque per cento alle masse massime relative a quel  veicolo,  ai
sensi dell'art. 62. La prosecuzione del  viaggio  e'  subordinata  al
rilascio di una nuova autorizzazione. ((La franchigia del cinque  per
cento e' prevista anche per i trasporti eccezionali e  in  tale  caso
non decade la validita' dell'autorizzazione)). 
  12. Costituiscono fonti di prova per il  controllo  del  carico  le
risultanze degli strumenti di pesa in  regola  con  le  verifiche  di
legge e di quelli in dotazione agli  organi  di  polizia,  nonche'  i
documenti di accompagnamento previsti da disposizioni  di  legge.  Le
spese per l' accertamento sono a carico dei soggetti di cui al  comma
9 in solido. 
  13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme
previste dal presente articolo. 
                              Art. 168. 
     Disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi 
 
  1. Ai fini del  trasporto  su  strada  sono  considerati  materiali
pericolosi quelli appartenenti alle classi  indicate  negli  allegati
all'accordo auropeo relativo al trasporto internazionale su strada di
merci pericolose di cui  alla  legge  12  agosto  1962,  n.  1839,  e
successive modificazioni e integrazioni. 
 ((2. La circolazione dei veicoli che  trasportano  merci  pericolose
ammesse al trasporto su  strada,  nonche'  le  prescrizioni  relative
all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico  ed  allo
stivaggio sui veicoli stradali e' regolata dagli allegati all'accordo
di cui al comma 1 recepiti nell'ordinamento in conformita' alle norme
vigenti.)) 
  3. Le merci pericolose, il cui trasporto internazionale  su  strada
e' ammesso dagli accordi internazionali, possono  essere  trasportate
su  strada,  all'interno  dello  Stato,  alle   medesime   condizioni
stabilite per i predetti trasporti internazionali. Per le  merci  che
presentino pericolo di esplosione e per i  gas  tossici  resta  salvo
l'obbligo per gli interessati di munirsi delle licenze e dei permessi
di trasporto qualora previsti dalle vigenti disposizioni. 
 ((4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto
con  i  Ministri  dell'interno,  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  e  dello  sviluppo  economico,  con  decreti
previamente   notificati   alla   commissione   europea    ai    fini
dell'autorizzazione,  puo'  prescrivere,  esclusivamente  per  motivi
inerenti alla  sicurezza  durante  il  trasporto,  disposizioni  piu'
rigorose  per  la  disciplina  del  trasporto  nazionale   di   merci
pericolose  effettuato  da  veicoli,  purche'   non   relative   alla
costruzione  degli   stessi.   Con   decreti   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti,  di  concerto   con   i   Ministri
dell'interno, dello sviluppo economico e della salute, possono essere
altresi' classificate merci pericolose,  ai  fini  del  trasporto  su
strada, materie ed oggetti non compresi tra quelli di cui al comma 1,
ma che siano ad essi assimilabili. Negli stessi decreti sono indicate
le condizioni nel rispetto delle  quali  le  singole  merci  elencate
possono essere ammesse al trasporto; per le merci  assimilabili  puo'
altresi' essere imposto l'obbligo della  autorizzazione  del  singolo
trasporto, precisando l'autorita' competente, nonche' i criteri e  le
modalita' da seguire.)) 
 ((4-bis. A condizione che non  sia  pregiudicata  la  sicurezza,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i
Ministeri dell'interno, della salute e dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare, rilascia  autorizzazioni  individuali  per
operazioni di trasporto di merci pericolose sul territorio  nazionale
che sono proibite  o  effettuate  in  condizioni  diverse  da  quelle
stabilite dalle disposizioni di cui al  comma  2.  Le  autorizzazioni
sono definite e limitate nel tempo e  possono  essere  concesse  solo
quando ricorrono particolari esigenze di  ordine  tecnico  ovvero  di
tutela della sicurezza pubblica.)) ((87)) 
  5.  Per  il  trasporto  delle  materie  fissili  o  radioattive  si
applicano le norme dell'art. 5 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860,
modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30
dicembre 1965, n. 1704, e successive modifiche. 
 ((6. A condizione che non sia pregiudicata  la  sicurezza  e  previa
notifica alla Commissione europea, ai  fini  dell'autorizzazione,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i
Ministeri dell'interno, della salute, dell'ambiente  e  della  tutela
del territorio e del mare e dello sviluppo economico,  puo'  derogare
le condizioni poste dalle norme di cui al comma 2 per: 
    a) il trasporto nazionale di piccole quantita' di merce,  purche'
non relative a materie a media o alta radioattivita'; 
    b) merci  pericolose  destinate  al  trasporto  locale  su  brevi
distanze.)) 
  7. Chiunque circola con un veicolo o con un  complesso  di  veicoli
adibiti al trasporto di merci pericolose, la cui massa complessiva  a
pieno carico risulta superiore  a  quella  indicata  sulla  carta  di
circolazione,  e'  soggetto  alle  sanzioni  amministrative  previste
nell'art. 167, comma 2, in misura doppia. 
  8.   Chiunque   trasporta   merci   pericolose    senza    regolare
autorizzazione,  quando  sia  prescritta,  ovvero  non  rispetta   le
condizioni  imposte,  a  tutela   della   sicurezza,   negli   stessi
provvedimenti  di  autorizzazione   e'   punito   con   la   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a  lire
dodici milioni. 
  8-bis. Alle violazioni di cui al comma  8  conseguono  le  sanzioni
accessorie della sospensione della  carta  di  circolazione  e  della
sospensione della patente di guida per un periodo da due a sei  mesi.
In caso di reiterazione delle violazioni consegue anche  la  sanzione
accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Si osservano le
norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 
 9. ((Chiunque viola le prescrizioni fissate dal comma 2)), ovvero le
condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative all'idoneita'
tecnica  dei  veicoli  o  delle  cisterne   che   trasportano   merci
pericolose,  ai  dispositivi  di  equipaggiamento  e  protezione  dei
veicoli, alla presenza o alla corretta sistemazione dei  pannelli  di
segnalazione e alle etichette  di  pericolo  collocate  sui  veicoli,
sulle cisterne, sui contenitori e  sui  colli  che  contengono  merci
pericolose, ovvero che le hanno contenute se non  ancora  bonificati,
alla  sosta  dei  veicoli,  alle  operazioni  di  carico,  scarico  e
trasporto in comune delle merci pericolose, e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una  somma  da  euro  343,35  a  euro
1.376,55.   ((A   tali   violazioni,   qualora   riconducibili   alle
responsabilita' del trasportatore, cosi' come  definite  nell'accordo
di cui al comma  1,  ovvero  del  conducente,  consegue  la  sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della  patente  di  guida
del conducente e della carta di circolazione del veicolo con il quale
e' stata commessa la violazione per un periodo da due a sei  mesi,  a
norma del capo I, sezione II, del titolo  VI.  A  chiunque  violi  le
disposizioni del comma 4, primo periodo,  si  applicano  la  sanzione
amministrativa pecuniaria di cui al comma 8, nonche' le  disposizioni
del periodo precedente.)) 
  9-bis. ((Chiunque viola le  prescrizioni  fissate  dal  comma  2)),
ovvero le condizioni di trasporto di cui ai commi 3 e 4, relative  ai
dispositivi  di  equipaggiamento  e  protezione  dei   conducenti   o
dell'equipaggio,  alla  compilazione  e  tenuta  dei   documenti   di
trasporto o delle istruzioni di sicurezza, e' soggetto alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una  somma  da  euro  343,35  a  euro
1.376,55. 
  9-ter. Chiunque, fuori dai casi previsti dai commi 8,  9  e  9-bis,
viola  le  altre  prescrizioni  fissate  o  recepite  con  i  decreti
ministeriali di cui al comma 2, ovvero le condizioni di trasporto  di
cui ai commi 3 e 4, e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20. ((87)) 
  10. Alle violazioni di cui ai  precedenti  commi  si  applicano  le
disposizioni dell'art. 167, comma 9. 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (87) 
  Il D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 35 ha disposto: 
    - (con l'art. 6, comma 1, lettera e)) che ai  commi  9,  9-bis  e
9-ter le parole: «Chiunque viola le prescrizioni fissate  o  recepite
con i decreti ministeriali  di  cui  al  comma  2»  sono  sostituite,
ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Chiunque  viola  le  prescrizioni
fissate dal comma 2». 
    - (con l'art. 6, comma 2) che "All'espletamento  delle  attivita'
autorizzative di cui all'articolo  168  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, comma  4-bis,  quale
introdotto dal comma 1, si provvede nell'ambito delle risorse  umane,
strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente". 
                              Art. 169 
    Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore 
 
  1. In tutti i veicoli  il  conducente  deve  avere  la  piu'  ampia
liberta' di movimento per effettuare le  manovre  necessarie  per  la
guida. 
  2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui  veicoli,
esclusi quelli di cui al comma 5, anche in  relazione  all'ubicazione
dei  sedili,  non  puo'  superare  quello  indicato  nella  carta  di
circolazione. 
  3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o  in
piedi, sugli autoveicoli  e  filoveicoli  destinati  a  trasporto  di
persone, escluse le autovetture, nonche' il  carico  complessivo  del
veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati
nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento
in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. 
  4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in
modo da non limitare la liberta' di movimento del conducente e da non
impedirgli la visibilita'.  Inoltre,  su  detti  veicoli,  esclusi  i
motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il  passeggero
non  devono  determinare  sporgenze  dalla  sagoma  trasversale   del
veicolo. 
 ((5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture  e  sugli  autoveicoli
adibiti al trasporto promiscuo di persone e  cose  e'  consentito  il
trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di eta'
inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno
un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici.)) 
  6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma  dell'art.  38
del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.  320,
e' vietato il trasporto di animali domestici in  numero  superiore  a
uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per
la guida. E' consentito il trasporto di soli animali domestici, anche
in  numero  superiore,  purche'  custoditi  in  apposita   gabbia   o
contenitore o nel vano posteriore al  posto  di  guida  appositamente
diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che,  se  installati  in
via permanente, devono  essere  autorizzati  dal  competente  ufficio
competente del Dipartimento per i trasporti terrestri. 
  7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse
le  autovetture,  che  hanno  un  numero  di  persone  e  un   carico
complessivo superiore ai  valori  massimi  indicati  nella  carta  di
circolazione, ovvero trasporta  un  numero  di  persone  superiore  a
quello  indicato  nella  carta  di  circolazione,  e'  soggetto  alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
duecentomila a lire ottocentomila. 
  8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono  commesse  adibendo
abusivamente il veicolo ad uso  di  terzi,  si  applica  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  cinquecentomila  a
lire duemilioni, nonche' la sanzione amministrativa accessoria  della
sospensione della carta di circolazione da uno a sei  mesi,  a  norma
del capo I, sezione II, del titolo VI. 
  9. Qualora le violazioni di cui al  comma  7  siano  commesse  alla
guida di una autovettura, il conducente  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma  da  lire  cinquantamila  a
lire duecentomila. 
  10. Chiunque  viola  le  altre  disposizioni  di  cui  al  presente
articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di
una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. 
                              Art. 170. 
Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a  motore  a  due
                                ruote 
 
  1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il  conducente  deve
avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve  stare
seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio  con  ambedue
le mani, ovvero con una mano in caso di necessita' per  le  opportune
manovre o  segnalazioni.  Non  deve  procedere  sollevando  la  ruota
anteriore. 
  ((1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato il  trasporto  di
minori di anni cinque.)) 
  2. Sui ciclomotori e' vietato il trasporto di altre  persone  oltre
al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente
indicato nel certificato di circolazione e che  il  conducente  abbia
un'eta' superiore  a  diciotto  anni.  Con  regolamento  emanato  con
decreto del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  sono
stabiliti le modalita' e i tempi per  l'aggiornamento,  ai  fini  del
presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati
anteriormente  alla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge   di
conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151. (53) 
  3. Sui veicoli di cui al comma 1 l'eventuale passeggero deve essere
seduto in modo stabile ed equilibrato,  nella  posizione  determinata
dalle apposite attrezzature del veicolo. 
  4. E' vietato ai conducenti dei  veicoli  di  cui  al  comma  1  di
trainare o farsi trainare da altri veicoli. 
  5. Sui veicoli di cui al comma 1 e' vietato trasportare oggetti che
non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente  rispetto
all'asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso
oltre i  cinquanta  centimetri,  ovvero  impediscano  o  limitino  la
visibilita' al conducente. Entro i predetti limiti, e' consentito  il
trasporto  di  animali  purche'  custoditi  in  apposita   gabbia   o
contenitore. 
  6. Chiunque viola le disposizioni di cui al  presente  articolo  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire cinquantamila a lire duecentomila. (53) 
  ((6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis e' soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 148 a
euro 594.)) 
  7.  Alle  violazioni  previste  dal  comma  1  e,  se  commesse  da
conducente  minorenne,  dal  comma  2,   alla   sanzione   pecuniaria
amministrativa consegue  il  fermo  amministrativo  del  veicolo  per
sessanta giorni, ai sensi del capo I,  sezione  II,  del  titolo  VI;
quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore  o  un  motociclo
sia stata commessa,  per  almeno  due  volte,  una  delle  violazioni
previste dai commi 1 e 2, il  fermo  amministrativo  del  veicolo  e'
disposto per novanta giorni. 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 214 ha disposto: 
    - (con l'art. 3, comma 10, lettera c) che nel comma 6 le  parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una  somma  da  euro
33,60 a euro 137,55" sono sostituite dalle seguenti:  "alla  sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro  68,25  a  euro
275,10." 
    - (con l'art. 7, comma 7) che le disposizioni  del  comma  2  del
presente articolo hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2004. 
                              Art. 171. 
   Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote 
 
  1. Durante la marcia, ai conducenti e agli eventuali passeggeri  di
ciclomotori e motoveicoli e' fatto obbligo di indossare e  di  tenere
regolarmente  allacciato  un  casco  protettivo  conforme   ai   tipi
omologati, ((in conformita' con i  regolamenti  emanati  dall'Ufficio
europeo per le Nazioni Unite - Commissione economica per  l'Europa  e
con la normativa comunitaria)). ((91)) 
  1-bis. Sono esenti dall'obbligo di cui al comma 1 i conducenti e  i
passeggeri: 
    a) di ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di
carrozzeria chiusa; 
    b) di ciclomotori e motocicli a due  o  a  tre  ruote  dotati  di
cellula di sicurezza a prova di crash, nonche' di sistemi di ritenuta
e  di  dispositivi  atti  a  garantire  l'utilizzo  del  veicolo   in
condizioni di sicurezza, secondo le disposizioni del regolamento. 
  2. Chiunque viola le  presenti  norme  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma  da  lire  cinquantamila  a
lire duecentomila. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore
trasportato, della violazione risponde il conducente. (53) 
  3. Alla sanzione pecuniaria amministrativa  prevista  dal  comma  2
consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta  giorni  ai
sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando, nel corso di  un
biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia  stata  commessa,  per
almeno due volte, una delle violazioni previste dal comma 1, il fermo
del veicolo e' disposto per novanta giorni. La custodia  del  veicolo
e' affidata al proprietario dello stesso. 
  4. Chiunque  importa  o  produce  per  la  commercializzazione  sul
territorio nazionale  e  chi  commercializza  caschi  protettivi  per
motocicli, motocarrozzette o ciclomotori  di  tipo  non  omologato  e
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire unmilione a lire quattromilioni. 
  5. I caschi di cui al comma 4, ancorche' utilizzati, sono  soggetti
al sequestro ed alla relativa confisca, ai sensi delle norme  di  cui
al capo I, sezione II, del titolo VI. 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 214,  ha  disposto  (con  l'art.  3,  comma  11,
lettera c)) che "al comma 2 le parole: "alla sanzione  amministrativa
del pagamento di  una  somma  da  euro  33,60  a  euro  137,55"  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "alla   sanzione   amministrativa   del
pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10"." 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 28,  comma  2)
che "Le disposizioni  del  comma  1  dell'articolo  171  del  decreto
legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato  dal  comma  1
del presente articolo, si  applicano  a  decorrere  dal  sessantesimo
giorno successivo alla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
legge". 
                              Art. 172 
Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per bambini 
 
  1. Il conducente e i passeggeri dei veicoli  della  categoria  L6e,
dotati di carrozzeria chiusa, di cui  all'articolo  1,  paragrafo  3,
lettera a), della direttiva 2002/24/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 18 marzo 2002, e dei veicoli delle categorie  M1,  N1,
N2 e N3, di cui all'articolo 47, comma 2, del presente codice, muniti
di cintura di sicurezza, hanno l'obbligo di utilizzarle in  qualsiasi
situazione di marcia. I bambini di statura inferiore a 1,50 m  devono
essere assicurati al sedile con un sistema di ritenuta  per  bambini,
adeguato al  loro  peso,  di  tipo  omologato  secondo  le  normative
stabilite  dal  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei   trasporti,
conformemente ai regolamenti della Commissione economica per l'Europa
delle Nazioni Unite o alle equivalenti direttive comunitarie. 
  2. Il  conducente  del  veicolo  e'  tenuto  ad  assicurarsi  della
persistente efficienza dei dispositivi di cui al comma 1. 
  3. Sui veicoli delle categorie M1,  N1,  N2  ed  N3  sprovvisti  di
sistemi di ritenuta: 
    a) i bambini di eta' fino a tre anni non possono viaggiare; 
    b) i bambini di eta' superiore ai tre anni  possono  occupare  un
sedile anteriore solo se la loro statura supera 1,50 m. 
  4. I bambini di statura non superiore a 1,50  m,  quando  viaggiano
negli autoveicoli per il trasporto di persone in servizio pubblico di
piazza o  negli  autoveicoli  adibiti  al  noleggio  con  conducente,
possono non essere assicurati al sedile con un  sistema  di  ritenuta
per bambini, a condizione che non  occupino  un  sedile  anteriore  e
siano accompagnati da almeno un passeggero di eta' non  inferiore  ad
anni sedici. 
  5.  I  bambini  non  possono  essere  trasportati  utilizzando   un
seggiolino di sicurezza rivolto all'indietro su un sedile  passeggeri
protetto da airbag frontale, a meno che  l'airbag  medesimo  non  sia
stato disattivato anche in maniera automatica adeguata. 
  6. Tutti gli occupanti, di eta' superiore a tre anni,  dei  veicoli
in circolazione delle categorie M2 ed M3  devono  utilizzare,  quando
sono seduti, i sistemi di sicurezza di  cui  i  veicoli  stessi  sono
provvisti. I bambini devono essere assicurati con sistemi di ritenuta
per bambini, eventualmente presenti sui veicoli delle categorie M2 ed
M3, solo se di tipo omologato secondo quanto previsto al comma 1. 
  7. I passeggeri dei veicoli delle categorie M2 ed M3 devono  essere
informati dell'obbligo di utilizzare le cinture di sicurezza,  quando
sono seduti ed il  veicolo  e'  in  movimento,  mediante  cartelli  o
pittogrammi,  conformi  al  modello  figurante   nell'allegato   alla
direttiva 2003/20/CE, apposti in modo ben visibile  su  ogni  sedile.
Inoltre, la suddetta informazione puo' essere fornita dal conducente,
dal bigliettaio, dalla persona designata come capogruppo  o  mediante
sistemi audiovisivi quale il video. 
  8. Sono esentati dall'obbligo di uso delle cinture di  sicurezza  e
dei sistemi di ritenuta per bambini: 
    a) gli appartenenti alle forze di polizia e ai corpi  di  polizia
municipale  e  provinciale  nell'espletamento  di  un   servizio   di
emergenza; 
    b)  i  conducenti  e  gli  addetti  dei  veicoli   del   servizio
antincendio e sanitario in caso di intervento di emergenza; 
  ((b-bis) i conducenti dei veicoli con allestimenti specifici per la
raccolta e per il trasporto di rifiuti e dei veicoli ad uso speciale,
quando sono impiegati in attivita' di igiene  ambientale  nell'ambito
dei centri abitati, comprese le zone industriali e artigianali;)) 
    c) gli appartenenti ai servizi di vigilanza privati  regolarmente
riconosciuti che effettuano scorte; 
    d) gli istruttori di guida quando esplicano le funzioni  previste
dall'articolo 122, comma 2; 
    e)  le  persone  che  risultino,  sulla  base  di  certificazione
rilasciata dalla unita' sanitaria locale o dalle competenti autorita'
di altro Stato membro delle Comunita' europee, affette  da  patologie
particolari o che presentino  condizioni  fisiche  che  costituiscono
controindicazione specifica all'uso dei dispositivi di ritenuta. Tale
certificazione deve indicare la durata di validita', deve  recare  il
simbolo previsto nell'articolo 5 della direttiva  91/671/CEE  e  deve
essere  esibita  su  richiesta  degli  organi  di  polizia   di   cui
all'articolo 12; 
    f)  le  donne  in  stato   di   gravidanza   sulla   base   della
certificazione  rilasciata  dal  ginecologo  curante   che   comprovi
condizioni di rischio particolari conseguenti all'uso  delle  cinture
di sicurezza; 
    g) i passeggeri dei veicoli M2 ed M3 autorizzati al trasporto  di
passeggeri in piedi ed adibiti al trasporto locale e che circolano in
zona urbana; 
    h)  gli  appartenenti  alle  forze  armate  nell'espletamento  di
attivita' istituzionali nelle situazioni di emergenza. 
  9. Fino all'8 maggio 2009, sono esentati  dall'obbligo  di  cui  al
comma 1 i bambini di eta' inferiore  ad  anni  dieci  trasportati  in
soprannumero  sui  posti  posteriori  delle   autovetture   e   degli
autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose, di  cui
dell'articolo 169, comma 5, a condizione che  siano  accompagnati  da
almeno un passeggero di eta' non inferiore ad anni sedici. 
  10. Chiunque non fa uso dei dispositivi di  ritenuta,  cioe'  delle
cinture di sicurezza e  dei  sistemi  di  ritenuta  per  bambini,  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
68,00 euro a 275,00 euro. Quando il mancato uso riguarda  il  minore,
della violazione risponde  il  conducente  ovvero,  se  presente  sul
veicolo al momento del fatto, chi e'  tenuto  alla  sorveglianza  del
minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due
anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due
volte, all'ultima  infrazione  consegue  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente da quindici giorni  a  due
mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI. 
  11. Chiunque, pur facendo  uso  dei  dispositivi  di  ritenuta,  ne
altera od ostacola il normale funzionamento degli stessi e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 34,00 euro
a 138,00 euro. 
  12. Chiunque importa  o  produce  per  la  commercializzazione  sul
territorio nazionale e chi commercializza dispositivi di ritenuta  di
tipo non omologato  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da 716,00 euro a 2.867,00 euro. 
  13. I dispositivi  di  ritenuta  di  cui  al  comma  12,  ancorche'
installati sui veicoli, sono soggetti al sequestro ed  alla  relativa
confisca, ai sensi delle norme di cui al  capo  I,  sezione  II,  del
titolo VI. 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 214, ha disposto: 
    - (con l'art. 3, comma 12, lettera a)) che al comma 8 le  parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una  somma  da  euro
33,60 a euro 137,55" sono sostituite dalle seguenti:  "alla  sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro  68,25  a  euro
275,10"; 
    - (con l'art. 3, comma 12, lettera c)) che al comma 9 le  parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una  somma  da  euro
19,95 a euro 81,90" sono sostituite dalle  seguenti:  "alla  sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro  33,60  a  euro
137,55". 
                              Art. 173 
      Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida 
 
  1. Il titolare di patente di guida al quale, in sede di rilascio  o
rinnovo della patente stessa, sia stato prescritto  di  integrare  le
proprie deficienze organiche e minorazioni  anatomiche  o  funzionali
per mezzo di lenti o  di  determinati  apparecchi,  ha  l'obbligo  di
usarli durante la guida. (92) 
  2. E' vietato al  conducente  di  far  uso  durante  la  marcia  di
apparecchi radiotelefonici  ovvero  di  usare  cuffie  sonore,  fatta
eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi
di cui all'articolo 138, comma  11,  e  di  polizia  ((.  .  .)).  E'
consentito l'uso di apparecchi a viva voce  o  dotati  di  auricolare
purche' il conducente abbia adeguate capacita' uditive ad entrambe le
orecchie che non richiedono per il  loro  funzionamento  l'uso  delle
mani. 
  3. Chiunque viola le disposizioni di cui al  comma  1  e'  soggetto
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 70,00
a euro 285,00. 
  3-bis. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  euro
148,00  a  euro  594,00.  Si  applica  la   sanzione   amministrativa
accessoria della sospensione della patente di  guida  da  uno  a  tre
mesi, qualora lo stesso soggetto compia un'ulteriore  violazione  nel
corso di un biennio. 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 214, ha disposto (con l'art. 3, comma 13) che al
comma  3  del   presente   articolo   le   parole:   "alla   sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro  33,60  a  euro
137,55" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10". 
    
------------------

    
AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art.  28,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad  eccezione  di  quelle  contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B,  BE,  C,
CE, D, DE, KA e KB". 
                              Art. 174. 
(( (Durata della guida degli  autoveicoli  adibiti  al  trasporto  di
                       persone o di cose). )) 
 
  ((1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti  al  trasporto
di persone o di cose e i relativi controlli sono  disciplinati  dalle
norme previste  dal  regolamento  (CE)  n.  561/2006  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006. 
  2. I registri di servizio, gli estratti del  registro  e  le  copie
dell'orario di servizio di cui al regolamento (CE) n. 561/2006 devono
essere esibiti,  per  il  controllo,  al  personale  cui  sono  stati
affidati i servizi di polizia stradale ai sensi dell'articolo 12  del
presente codice. I registri di servizio di cui al citato  regolamento
(CE),  conservati  dall'impresa,  devono  essere  esibiti,   per   il
controllo, anche ai funzionari del Dipartimento per i  trasporti,  la
navigazione ed i sistemi informativi e statistici  e  agli  ispettori
della direzione provinciale del lavoro. 
  3. Le violazioni delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo
possono  essere  sempre  accertate  attraverso  le  risultanze  o  le
registrazioni dei dispositivi di controllo  installati  sui  veicoli,
nonche' attraverso i documenti di cui al comma 2. 
  4. Il  conducente  che  supera  la  durata  dei  periodi  di  guida
prescritti dal regolamento (CE) n. 561/2006 e' soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro  152.  Si
applica la sanzione da euro 200 a euro  800  al  conducente  che  non
osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero  di
cui al citato regolamento (CE). 
  5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
10 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo  di  durata  dei
periodi di guida prescritto dal  regolamento  (CE)  n.  561/2006,  si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350 a euro 1.400  se
la violazione di durata superiore al 10 per cento riguarda  il  tempo
minimo di riposo prescritto dal citato regolamento. 
  6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
20 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo  di  durata  dei
periodi di guida, ovvero minimo del tempo di riposo,  prescritti  dal
regolamento (CE) n. 561/2006 si applica  la  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. 
  7. Il conducente che non rispetta per oltre  il  10  per  cento  il
limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale  prescritti
dal  regolamento  (CE)  n.  561/2006  e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma' da euro 250 a euro  1.000.
Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per  cento  il  limite
minimo dei periodi di  riposo  settimanale  prescritti  dal  predetto
regolamento e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da euro 350 a euro 1.400. Se i limiti  di  cui  ai  periodi
precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento, si  applica
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  400  a
euro 1.600. 
  8. Il conducente che durante la guida non rispetta le  disposizioni
relative alle interruzioni di cui al regolamento (CE) n. 561/ 2006 e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 155 a euro 620. 
  9. Il conducente che e' sprovvisto dell'estratto  del  registro  di
servizio o della copia dell'orario di servizio di cui al  regolamento
(CE)  n.  561/2006  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma' da euro 307 a euro 1.228. La stessa  sanzione
si applica a chiunque non ha con se' o tiene  in  modo  incompleto  o
alterato l'estratto del registro di servizio o copia  dell'orario  di
servizio, fatta salva l'applicazione delle  sanzioni  previste  dalla
legge penale ove il fatto costituisca reato. 
  10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7,  8  e  9  si  applicano
anche  agli  altri  membri  dell'equipaggio  che  non  osservano   le
prescrizioni previste dal regolamento (CE) n. 561/ 2006. 
  11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7  l'organo  accertatore,
oltre  all'applicazione  delle  sanzioni  amministrative  pecuniarie,
provvede al ritiro temporaneo  dei  documenti  di  guida,  intima  al
conducente del veicolo di non proseguire il viaggio se non dopo  aver
effettuato i prescritti periodi di interruzione o di riposo e dispone
che, con le cautele necessarie, il veicolo sia condotto in  un  luogo
idoneo per la sosta, ove deve permanere per  il  periodo  necessario;
del ritiro  dei  documenti  di  guida  e  dell'intimazione  e'  fatta
menzione nel verbale di contestazione. Nel verbale e' indicato  anche
il comando o l'ufficio da cui dipende l'organo accertatore, presso il
quale,  completati  le  interruzioni  o  i  riposi   prescritti,   il
conducente e' autorizzato a recarsi per ottenere la restituzione  dei
documenti in precedenza ritirati; a  tale  fine  il  conducente  deve
seguire il percorso  stradale  espressamente  indicato  nel  medesimo
verbale. Il comando o l'ufficio restituiscono la patente e  la  carta
di circolazione del veicolo dopo avere constatato che il viaggio puo'
essere ripreso nel rispetto delle condizioni prescritte dal  presente
articolo. Chiunque circola durante il periodo in  cui  gli  e'  stato
intimato di non proseguire il  viaggio  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.769 a euro 7.078,
nonche' con il ritiro immediato della patente di guida. 
  12. Per le violazioni della  normativa  comunitaria  sui  tempi  di
guida, di interruzione e di riposo commesse in un altro Stato  membro
dell'Unione europea, se accertate  in  Italia  dagli  organi  di  cui
all'articolo 12, si applicano le sanzioni  previste  dalla  normativa
italiana vigente in materia, salvo che la contestazione non sia  gia'
avvenuta in un altro Stato membro; a tale fine, per  l'esercizio  dei
ricorsi previsti  dagli  articoli  203  e  204-bis,  il  luogo  della
commessa  violazione  si  considera  quello  dove  e'  stato  operato
l'accertamento in Italia. 
  13. Per le violazioni delle norme  di  cui  al  presente  articolo,
l'impresa da cui dipende il lavoratore  al  quale  la  violazione  si
riferisce e' obbligata in solido con  l'autore  della  violazione  al
pagamento della somma da questo dovuta. 
  14. L'impresa che nell'esecuzione  dei  trasporti  non  osserva  le
disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006,  ovvero  non
tiene i  documenti  prescritti  o  li  tiene  scaduti,  incompleti  o
alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
una somma da euro 307 a euro 1.228  per  ciascun  dipendente  cui  la
violazione si riferisce, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. 
  15. Nel caso di ripetute inadempienze,  tenuto  conto  anche  della
loro entita' e frequenza, l'impresa  che  effettua  il  trasporto  di
persone ovvero di cose in conto proprio  ai  sensi  dell'articolo  83
incorre nella sospensione, per un periodo da  uno  a  tre  mesi,  del
titolo abilitativo o dell'autorizzazione al trasporto riguardante  il
veicolo cui le infrazioni si riferiscono se,  a  seguito  di  diffida
rivoltaledall'autorita' competente  a  regolarizzare  in  un  congruo
termine la sua posizione, non vi abbia provveduto. 
  16. Qualora l'impresa di cui al comma 15, malgrado il provvedimento
adottato a suo carico, continui a dimostrare una costante recidivita'
nel commettere infrazioni, anche nell'eventuale  esercizio  di  altri
servizi di trasporto, essa incorre nella decadenza o nella revoca del
provvedimento che la abilita o  la  autorizza  al  trasporto  cui  le
ripetute infrazioni maggiormente si riferiscono. 
  17. La sospensione, la decadenza o la revoca  di  cui  al  presente
articolo sono disposte dall'autorita' che ha rilasciato il titolo che
abilita al trasporto. I provvedimenti di revoca e di  decadenza  sono
atti definitivi. 
  18. Quando le ripetute inadempienze di cui ai commi  15  e  16  del
presente articolo sono commesse con veicoli adibiti al  trasporto  di
persone o di cose in conto terzi, si applicano  le  disposizioni  del
comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 22 dicembre 2000,  n.
395)). 
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AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 214, ha disposto: 
    - (con l'art. 3, comma 14, lettera a)) che al comma 4 le  parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una  somma  da  euro
68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti:  "alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una  somma  da  euro  137,55  a  euro
550,20"; 
    - (con l'art. 3, comma 14, lettera b)) che al comma 5 le  parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una  somma  da  euro
68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti:  "alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una  somma  da  euro  137,55  a  euro
550,20". 
                              Art. 175. 
Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e  sulle
                    strade extraurbane principali 
 
  1. Le norme del presente articolo e dell'art. 176 si  applicano  ai
veicoli  ammessi  a  circolare   sulle   autostrade,   sulle   strade
extraurbane principali e su altre strade ,  individuate  con  decreto
del ((Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti)),  su  proposta
dell'ente  proprietario,  e  da  indicare  con  apposita  segnaletica
d'inizio e fine. 
  2. E' vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade
e sulle strade di cui al comma 1: 
    a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata  inferiore  a
150 centimetri cubici  se  a  motore  termico  e  motocarrozzette  di
cilindrata inferiore a 250 cm(Elevato al Cubo) se a motore termico; 
    b) altri motoveicoli di massa a vuoto fino a 400 kg  o  di  massa
complessiva fino a 1300 kg; 
    c) veicoli non muniti di pneumatici; 
    d) macchine agricole e macchine operatrici; 
    e) veicoli con carico disordinato e non solidamente assicurato o 
sporgente oltre i limiti consentiti; 
    f) veicoli  a  tenuta  non  stagna  e  con  carico  scoperto,  se
trasportano materie suscettibili di dispersione; 
    g) veicoli il cui carico o dimensioni superino i limiti  previsti
dagli articoli 61 e 62, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 10; 
    h) veicoli le cui condizioni di uso, equipaggiamento e  gommatura
possono costituire pericolo per la circolazione; 
    i) veicoli con carico non opportunamente sistemato e fissato. 
  3. Le esclusioni di cui al comma 2  non  si  applicano  ai  veicoli
appartenenti agli enti proprietari o concessionari dell'autostrada  o
da essi autorizzati. L'esclusione di cui  al  comma  2,  lettera  d),
relativamente alle macchine  operatrici-gru  come  individuate  dalla
carta di  circolazione,  non  si  applica  sulle  strade  extraurbane
principali. 
  4. Nel regolamento sono fissati i limiti minimi  di  velocita'  per
l'ammissione  alla  circolazione  sulle  autostrade  e  sulle  strade
extraurbane principali di determinate categorie di veicoli. 
  5.  Con  decreto  del  ((Ministro  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti)), da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, fermi restando i poteri di ordinanza degli enti proprietari
di cui all'art. 6, possono essere  escluse  dal  transito  su  talune
autostrade, o tratti di esse, anche altre  determinate  categorie  di
veicoli o  trasporti,  qualora  le  esigenze  della  circolazione  lo
richiedano. Ove si tratti di autoveicoli destinati a servizi pubblici
di linea, il provvedimento e' adottato di concerto  con  il  Ministro
dei trasporti mentre per quelli appartenenti  alle  Forze  armate  il
concerto e' realizzato con il Ministro della difesa. 
  6. E' vietata la circolazione di pedoni e animali,  eccezion  fatta
per le aree di servizio e le aree di sosta. In tali aree gli  animali
possono circolare solo se debitamente custoditi. Lungo le  corsie  di
emergenza e' consentito il transito dei pedoni solo per raggiungere i
punti per le richieste di soccorso. 
  7. Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli,  sulle  aree  di
servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza  autostradale  e'
vietato: 
    a) trainare veicoli che non siano rimorchi; 
    b) richiedere o concedere passaggi; 
    c) svolgere attivita' commerciali o di propaganda sotto qualsiasi
forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se
autorizzate dall'ente proprietario; 
    d) campeggiare, salvo che nelle aree all'uopo destinate e per  il
periodo stabilito dall'ente proprietario o concessionario. 
  8. Nelle zone attigue alle autostrade  o  con  esse  confinanti  e'
vietato, anche a chi sia  munito  di  licenza  o  di  autorizzazione,
svolgere  attivita'  di  propaganda  sotto  qualsiasi  forma   ovvero
attivita' commerciali  con  offerta  di  vendita  agli  utenti  delle
autostrade stesse. 
  9. Nelle aree di servizio e di parcheggio, nonche'  in  ogni  altra
pertinenza autostradale e' vietato lasciare in sosta il  veicolo  per
un tempo superiore  alle  ventiquattro  ore,  ad  eccezione  che  nei
parcheggi riservati agli alberghi esistenti nell'ambito  autostradale
o in altre aree analogamente attrezzate. 
  10. Decorso il termine indicato al comma 9, il veicolo puo'  essere
rimosso coattivamente; si applicano le disposizioni di  cui  all'art.
159. 
  11. Gli organi di polizia stradale provvedono  alla  rimozione  dei
veicoli in sosta che per il loro stato o  per  altro  fondato  motivo
possano ritenersi abbandonati, nonche' al loro trasporto in  uno  dei
centri di raccolta autorizzati a norma dell'art. 15 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  settembre  1982,  n.  915.  Per  tali
operazioni i predetti organi di  polizia  possono  incaricare  l'ente
proprietario. 
  12. Il soccorso stradale e la rimozione dei veicoli sono consentiti
solo agli enti e alle  imprese  autorizzati,  anche  preventivamente,
dall'ente proprietario. Sono esentati  dall'autorizzazione  le  Forze
armate e di polizia. 
  13. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettere e)  ed  f),
e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 
  14. Chiunque viola le disposizioni del comma 7 , lettere a),  b)  e
d), e' soggetto alla sanzione amministrativa  del  pagamento  di  una
somma da lire cinquantamila a lire duecentomila, salvo l'applicazione
delle norme della legge 28 marzo 1991, n. 112. 
  15. Chiunque viola le disposizioni dei commi 7, lettera c), e 8  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire  cinquecentomila  a  lire  duemilioni.  Dalla  detta  violazione
consegue   la   sanzione   amministrativa   accessoria   del    fermo
amministrativo  del  veicolo  per   giorni   sessanta,   secondo   le
disposizioni di cui al capo I, sezione II, del titolo VI. 
  16. Chiunque viola le altre disposizioni del presente  articolo  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire cinquantamila a lire duecentomila. Se la violazione riguarda  le
disposizioni di cui al comma 6 la sanzione e' da  lire  trentamila  a
lire centoventimila. 
  17. Accertate le violazioni di cui ai commi 2 e 4,  gli  organi  di
polizia impongono ai conducenti di abbandonare con i  veicoli  stessi
l'autostrada, dando la necessaria assistenza per il detto  abbandono.
Nelle ipotesi di cui al comma 2,  lettere  e)  ed  f),  la  norma  si
applica solo nel caso in cui non sia possibile  riportare  il  carico
nelle condizioni previste dalle presenti norme. 
                              Art. 176 
Comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade
                       extraurbane principali 
 
  1. Sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli delle strade  di
cui all'art. 175, comma 1, e' vietato: 
    a) invertire il senso di marcia e attraversare lo spartitraffico,
anche all'altezza dei varchi, nonche'  percorrere  la  carreggiata  o
parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito; 
    b) effettuare la retromarcia, anche sulle corsie per la sosta  di
emergenza, fatta eccezione per le manovre necessarie  nelle  aree  di
servizio o di parcheggio; 
    c) circolare sulle corsie per la sosta di emergenza  se  non  per
arrestarsi o riprendere la marcia; 
    d) circolare sulle corsie di variazione di velocita' se  non  per
entrare o uscire dalla carreggiata. 
  2. E' fatto obbligo: 
    a) di impegnare la corsia di accelerazione per  immettersi  sulla
corsia di marcia,  nonche'  di  dare  la  precedenza  ai  veicoli  in
circolazione su quest'ultima corsia; 
    b) di impegnare tempestivamente, per uscire dalla carreggiata, la
corsia  di  destra,  immettendosi  quindi  nell'apposita  corsia   di
decelerazione sin dal suo inizio; 
    c) di segnalare tempestivamente nei modi indicati  nell'art.  154
il cambiamento di corsia. 
  3. In occasione  di  arresto  della  circolazione  per  ingorghi  o
comunque per formazione di code, qualora la corsia per  la  sosta  di
emergenza manchi o sia occupata da veicoli in sosta  di  emergenza  o
non sia sufficiente alla circolazione dei veicoli  di  polizia  e  di
soccorso, i veicoli che occupano la prima  corsia  di  destra  devono
essere disposti il piu' vicino possibile alla striscia di sinistra. 
  4. In caso di ingorgo e' consentito transitare sulla corsia per  la
sosta di emergenza al solo fine di uscire dall'autostrada  a  partire
dal cartello di preavviso di uscita posto a cinquecento  metri  dallo
svincolo. 
  5. Sulle carreggiate, sulle  rampe  e  sugli  svincoli  e'  vietato
sostare o solo fermarsi, fuorche' in situazioni d'emergenza dovute  a
malessere degli occupanti del veicolo o ad inefficienza  del  veicolo
medesimo; in tali casi, il veicolo deve essere portato nel piu' breve
tempo possibile sulla corsia per la sosta di  emergenza  o,  mancando
questa, sulla prima piazzola nel senso di marcia,  evitando  comunque
qualsiasi ingombro delle corsie di scorrimento. 
  6. La sosta d'emergenza non deve  eccedere  il  tempo  strettamente
necessario per superare l'emergenza  stessa  e  non  deve,  comunque,
protrarsi oltre le tre ore. Decorso  tale  termine  il  veicolo  puo'
essere rimosso coattivamente e si applicano le  disposizioni  di  cui
all'art. 175, comma 10. 
  7. Fermo restando il disposto dell'art. 162, durante la sosta e  la
fermata di notte, in caso  di  visibilita'  limitata,  devono  sempre
essere  tenute  accese  le  luci  di  posizione,  nonche'  gli  altri
dispositivi prescritti dall'art. 153, comma 5. 
  8. Qualora la natura  del  guasto  renda  impossibile  spostare  il
veicolo sulla corsia per la  sosta  di  emergenza  o  sulla  piazzola
d'emergenza, oppure allorche' il veicolo sia costretto a fermarsi  su
tratti  privi  di  tali  appositi  spazi,  deve   essere   collocato,
posteriormente al veicolo e alla  distanza  di  almeno  100  m  dallo
stesso, l'apposito segnale  mobile.  Lo  stesso  obbligo  incombe  al
conducente durante la sosta sulla banchina di emergenza, di  notte  o
in  ogni  altro  caso  di   limitata   visibilita',   qualora   siano
inefficienti le luci di posizione. 
  9. Nelle autostrade con carreggiate a  tre  o  piu'  corsie,  salvo
diversa segnalazione, e' vietato ai conducenti di veicoli adibiti  al
trasporto merci, la cui massa a pieno carico supera le  5  t,  ed  ai
conducenti di veicoli  o  complessi  veicolari  di  lunghezza  totale
superiore ai 7 m di impegnare altre corsie all'infuori delle due piu'
vicine al bordo destro della carreggiata. 
  10. Fermo restando quando disposto dall'art. 144 per la marcia  per
file parallele e' vietato affiancarsi ad altro veicolo  nella  stessa
corsia. 
  11. Sulle autostrade per il cui uso sia dovuto il pagamento  di  un
pedaggio, i conducenti, ove previsto e segnalato,  devono  arrestarsi
in   corrispondenza   delle    apposite    barriere,    eventualmente
incolonnandosi  secondo  le  indicazioni  date   dalle   segnalazioni
esistenti o dal personale addetto e corrispondere il pedaggio secondo
le modalita' e le tariffe vigenti. 
  11-bis. Al pagamento del pedaggio di cui al comma 11,  quando  esso
e' dovuto, e degli oneri di accertamento dello stesso, sono obbligati
solidamente sia il conducente sia il proprietario del  veicolo,  come
stabilito dall'articolo 196. 
  12. I conducenti dei veicoli adibiti  ai  servizi  dell'autostrada,
purche' muniti di specifica  autorizzazione  dell'ente  proprietario,
sono esentati, quando  sussistano  effettive  esigenze  di  servizio,
dall'osservanza delle norme del presente articolo relative al divieto
di effettuare: a) la manovra di inversione del senso di marcia; b) la
marcia, la retromarcia e la sosta in banchina  di  emergenza;  c)  il
traino dei veicoli in  avaria.  Sono  esonerati  dall'osservanza  del
divieto di attraversare i varchi in contromano in  prossimita'  delle
stazioni di uscita o di entrata in autostrada i veicoli e/o trasporti
eccezionali purche' muniti di autorizzazione  dell'ente  proprietario
della strada. 
  13. I conducenti di cui al comma 12,  nell'effettuare  le  manovre,
che devono essere eseguite con la massima prudenza e cautela,  devono
tenere in  funzione  sui  veicoli  il  dispositivo  supplementare  di
segnalazione visiva a luce gialla lampeggiante. 
  14. Sono esonerati dall'osservanza del  divieto  di  effettuare  le
manovre di cui al comma 12 anche i  conducenti  degli  autoveicoli  e
motoveicoli  adibiti  a  servizi  di  polizia,  antincendio  e  delle
autoambulanze, che tengano in funzione il  dispositivo  supplementare
di segnalazione visiva a luce blu lampeggiante. 
  15. Il personale in servizio sulle autostrade e loro pertinenze  e'
esonerato, in caso di effettive esigenze di servizio e con l'adozione
di opportune cautele, dall'osservanza del divieto di circolazione per
i pedoni. 
  16. Per l'utente di autostrada a pedaggio sprovvisto del titolo  di
entrata, o che impegni gli impianti di controllo in maniera impropria
rispetto al titolo in suo possesso, il pedaggio da  corrispondere  e'
calcolato dalla piu' lontana stazione di entrata per  la  classe  del
suo veicolo. All'utente e' data la facolta' di prova in  ordine  alla
stazione di entrata. 
  17.  Chiunque  transita  senza  fermarsi  in  corrispondenza  delle
stazioni, creando  pericolo  per  la  circolazione,  nonche'  per  la
sicurezza individuale e collettiva, ovvero ponga in essere  qualsiasi
atto al fine di  eludere  in  tutto  o  in  parte  il  pagamento  del
pedaggio, e' soggetto, salvo che il  fatto  costituisca  reato,  alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
cinquecentomila a lire duemilioni. 
  18. Parimenti  il  conducente  che  circola  sulle  autostrade  con
veicolo non in regola con la revisione prevista dall'art. 80,  ovvero
che non l'abbia superata  con  esito  favorevole,  e'  soggetto  alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
duecentomila a  lire  ottocentomila.  E'  sempre  disposto  il  fermo
amministrativo del  veicolo  che  verra'  restituito  al  conducente,
proprietario o legittimo detentore, ovvero  a  persona  delegata  dal
proprietario, solo dopo la prenotazione per la visita  di  revisione.
Si applicano le norme dell'art. 214. 
  19. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera a),  quando
il  fatto  sia  commesso  sulle  carreggiate,  sulle  rampe  o  sugli
svincoli, e' punito  con  la  sanzione  amministrativa  da  lire  tre
milioni a lire dodici milioni. 
  20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere  b),  c)  e
d), e dei commi 6 e 7 e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire duemilioni. 
  21. Chiunque viola le altre disposizioni del presente  articolo  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire centomila a lire quattrocentomila. 
  22. Alle violazioni  di  cui  al  comma  19  consegue  la  sanzione
accessoria ((della revoca  della  patente  di  guida))  e  del  fermo
amministrativo del veicolo per un periodo di tre  mesi.  In  caso  di
reiterazione delle violazioni, in  luogo  del  fermo  amministrativo,
consegue la sanzione accessoria  della  confisca  amministrativa  del
veicolo. Si osservano le norme di cui al  capo  I,  sezione  II,  del
titolo VI. Quando si tratti  di  violazione  delle  disposizioni  del
comma 1, lettere c) e d),  alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria
consegue la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione
della patente di guida per un periodo da due a sei mesi. 
                              Art. 177 
Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di
  polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze 
 
  1. L'uso del  dispositivo  acustico  supplementare  di  allarme  e,
qualora  i  veicoli  ne   siano   muniti,   anche   del   dispositivo
supplementare di segnalazione  visiva  a  luce  lampeggiante  blu  e'
consentito ai conducenti degli autoveicoli e  motoveicoli  adibiti  a
servizi  di  polizia  o  antincendio  e  di  protezione  civile  come
individuati dal Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti  su
proposta del Dipartimento della protezione  civile  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri, a quelli  del  Corpo  nazionale  soccorso
alpino  e  speleologico  del  Club  alpino  italiano,  nonche'  degli
organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d'Aosta e  nelle
province autonome di Trento e di Bolzano a quelli delle autoambulanze
e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed  organi,  solo
per l'espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli
assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento  di  idoneita'  al
servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. ((L'uso
dei predetti dispositivi e' altresi' consentito ai  conducenti  delle
autoambulanze, dei mezzi di soccorso  anche  per  il  recupero  degli
animali o di vigilanza zoofila, nell'espletamento dei servizi urgenti
di   istituto,   individuati   con   decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti.  Con  il  medesimo  decreto   sono
disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un  animale  in
gravi condizioni di  salute  puo'  essere  considerato  in  stato  di
necessita', anche se effettuato da privati, nonche' la documentazione
che deve essere esibita, eventualmente  successivamente  all'atto  di
controllo da  parte  delle  autorita'  di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12, comma 1)). Agli incroci  regolati,  gli  agenti  del
traffico provvederanno a concedere immediatamente la  via  libera  ai
veicoli suddetti. 
  2. I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell'espletamento di
servizi  urgenti  di  istituto,  qualora  usino   congiuntamente   il
dispositivo  acustico  supplementare   di   allarme   e   quello   di
segnalazione visiva a  luce  lampeggiante  blu,  non  sono  tenuti  a
osservare gli obblighi, i divieti  e  le  limitazioni  relativi  alla
circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e  le  norme
di comportamento in genere, ad  eccezione  delle  segnalazioni  degli
agenti del traffico e nel rispetto comunque delle  regole  di  comune
prudenza e diligenza. 
  3. Chiunque si trovi sulla strada percorsa dai veicoli  di  cui  al
comma 1, o sulle strade adiacenti in prossimita' degli sbocchi  sulla
prima, appena udito il segnale acustico supplemetare di  allarme,  ha
l'obbligo di lasciare libero il passo e, se necessario, di  fermarsi.
E' vietato seguire da  presso  tali  veicoli  avvantaggiandosi  nella
progressione di marcia. 
  4. Chiunque, al di fuori dei casi di cui al comma  1,  fa  uso  dei
dispositivi supplementari ivi  indicati  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila  a  lire
quattrocentomila. 
  5. Chiunque viola le disposizioni del  comma  3  e'  soggetto  alla
sanzione  amministrativa  del  pagamento  di  una   somma   da   lire
cinquantamila a lire duecentomila. 
                              Art. 178. 
(( (Documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli  non
                   muniti di cronotachigrafo). )) 
 
  ((1. La durata della guida degli autoveicoli adibiti  al  trasporto
di persone o di cose non muniti dei dispositivi di controllo  di  cui
all'articolo 179  e'  disciplinata  dalle  disposizioni  dell'accordo
europeo relativo alle  prestazioni  lavorative  degli  equipaggi  dei
veicoli  addetti  ai  trasporti  internazionali  su  strada   (AETR),
concluso a Ginevra il 1° luglio 1970, reso esecutivo  dalla  legge  6
marzo 1976, n. 112.  Al  rispetto  delle  disposizioni  dello  stesso
accordo sono tenuti i conducenti dei veicoli di cui  al  paragrafo  3
dell'articolo 2 del  regolamento  (CE)  n.  561/2006  del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006. 
  2. I registri di servizio, i libretti individuali, gli estratti del
registro di servizio e  le  copie  dell'orario  di  servizio  di  cui
all'accordo indicato al comma 1 del presente articolo  devono  essere
esibiti, per il controllo, agli organi di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12. I libretti individuali conservati dall'impresa  e  i
registri di servizio devono essere esibiti, per il  controllo,  anche
ai funzionari del Dipartimento per i trasporti, la navigazione  ed  i
sistemi informativi e statistici. 
  3. Le violazioni delle disposizioni di  cui  al  presente  articolo
possono  essere  sempre  accertate  attraverso  le  risultanze  o  le
registrazioni dei dispositivi di controllo  installati  sui  veicoli,
nonche' attraverso i documenti di cui al comma 2. 
  4. Il  conducente  che  supera  la  durata  dei  periodi  di  guida
prescritti dall'accordo di cui al comma 1 e' soggetto  alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro  152.  Si
applica la sanzione da euro 200 a euro  800  al  conducente  che  non
osserva le disposizioni relative ai periodi di riposo giornaliero. 
  5. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
10 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo  di  durata  dei
periodi di guida prescritto dalle disposizioni dell'accordo di cui al
comma 1, si applica la sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da euro 300 a euro 1.200. Si applica la sanzione da euro 350  a
euro 1.400 se la violazione di  durata  superiore  al  10  per  cento
riguarda il tempo minimo di riposo prescritto dal citato accordo. 
  6. Quando le violazioni di cui al comma 4 hanno durata superiore al
20 per cento rispetto al limite giornaliero  massimo  di  durata  dei
periodi di guida, ovvero  minimo  del  tempo  di  riposo,  prescritti
dall'accordo di cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.600. 
  7. Il conducente che non rispetta per oltre  il  10  per  cento  il
limite massimo di durata dei periodi di guida settimanale  prescritti
dall'accordo  di  cui  al  comma  1   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a  euro  1.000.
Il conducente che non rispetta per oltre il 10 per  cento  il  limite
minimo dei periodi di  riposo  settimanale  prescritti  dal  predetto
accordo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da euro 350 a euro 1.400. Se i  limiti  di  durata  di  cui  ai
periodi precedenti non sono rispettati per oltre il 20 per cento,  si
applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro
400 a euro 1.600. 
  8.  Il  conducente  che,  durante  la  guida,   non   rispetta   le
disposizioni relative alle interruzioni previste dall'accordo di  cui
al comma 1 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di
una somma da euro 250 a euro 1.000. 
  9. Il conducente che e'  sprovvisto  del  libretto  individuale  di
controllo, dell'estratto del  registro  di  servizio  o  della  copia
dell'orario di servizio previsti dall'accordo di cui al  comma  1  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 307 a euro 1.228. La stessa sanzione si applica a  chiunque  non
ha con se'  o  tiene  in  modo  incompleto  o  alterato  il  libretto
individuale di controllo, l'estratto del registro di servizio o copia
dell'orario di servizio, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. 
  10. Le sanzioni di cui ai commi 4, 5, 6, 7,  8  e  9  si  applicano
anche  agli  altri  membri  dell'equipaggio  che  non  osservano   le
prescrizioni previste dall'accordo di cui al comma 1. 
  11. Nei casi previsti dai commi 4, 5, 6 e 7 del  presente  articolo
si applicano le disposizioni di cui al comma 11 dell'articolo 174. 
  12. Per le violazioni delle norme  di  cui  al  presente  articolo,
l'impresa da cui dipende il lavoratore  al  quale  la  violazione  si
riferisce e' obbligata in solido con  l'autore  della  violazione  al
pagamento della somma da questo dovuta. 
  13. L'impresa che nell'esecuzione  dei  trasporti  non  osserva  le
disposizioni contenute nell'accordo di cui al  comma  1,  ovvero  non
tiene i  documenti  prescritti  o  li  tiene  scaduti,  incompleti  o
alterati, e' soggetta alla sanzione amministrativa del  pagamento  di
una somma da euro 307 a euro 1.228  per  ciascun  dipendente  cui  la
violazione si riferisce, fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni
previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato. 
  14. In caso di ripetute inadempienze si applicano  le  disposizioni
di cui ai commi 15, 16, 17 e 18 dell'articolo 174. Quando le ripetute
violazioni sono commesse alla guida di veicoli immatricolati in Stati
non facenti  parte  dell'Unione  europea  o  dello  Spazio  economico
europeo, la sospensione, la decadenza o la revoca di cui ai  medesimi
commi  15,   16,   17   e   18   dell'articolo   174   si   applicano
all'autorizzazione o al  diverso  titolo,  comunque  denominato,  che
consente di effettuare trasporti internazionali.)) 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 214, ha disposto: 
    - (con l'art. 3, comma 15, lettera a)) che al comma 3 le  parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una  somma  da  euro
68,25 a euro 275,10" sono sostituite dalle seguenti:  "alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una  somma  da  euro  137,55  a  euro
550,20"; 
    - (con l'art. 3, comma 15, lettera b)) che al comma 4 le  parole:
"alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una  somma  da  euro
33,60 a euro 137,55" sono sostituite dalle seguenti:  "alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una  somma  da  euro  137,55  a  euro
550,20". 
                              Art. 179. 
              Cronotachigrafo e limitatore di velocita' 
 
  1. Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e  successive
modificazioni,   i   veicoli   devono    circolare    provvisti    di
cronotachigrafo, con le  caratteristiche  e  le  modalita'  d'impiego
stabilite nel  regolamento  stesso.  Nei  casi  e  con  le  modalita'
previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere  dotati
altresi' di limitatore di velocita'. 
  2.  Chiunque   circola   con   un   autoveicolo   non   munito   di
cronotachigrafo, nei casi in cui esso e' previsto, ovvero circola con
autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente  caratteristiche  non
rispondenti a quelle  fissate  nel  regolamento  o  non  funzionante,
oppure non inserisce il foglio di registrazione  ((o  la  scheda  del
conducente)), e' soggetto alla sanzione amministrativa del  pagamento
di una somma da lire unmilione a  lire  quattromilioni.  La  sanzione
amministrativa pecuniaria e' raddoppiata nel  caso  che  l'infrazione
riguardi  la   manomissione   dei   sigilli   o   l'alterazione   del
cronotachigrafo. 
  2-bis. Chiunque circola con un autoveicolo non munito di limitatore
di  velocita'  ovvero  circola  con  un  autoveicolo  munito  di   un
limitatore di velocita'  avente  caratteristiche  non  rispondenti  a
quelle  fissate  o  non  funzionante,  e'  soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 800 a euro 3200. La
sanzione amministrativa pecuniaria e' raddoppiata  nel  caso  in  cui
l'infrazione riguardi l'alterazione del limitatore di velocita'. 
  3. Il titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto  di
cose o di persone che mette in circolazione un veicolo sprovvisto  di
limitatore di velocita' o cronotachigrafo e  dei  relativi  fogli  di
registrazione, ovvero con limitatore di velocita'  o  cronotachigrafo
manomesso  oppure  non  funzionante,  e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una  somma  da  euro  687,75  a  euro
2.754,15. 
  4. Qualora siano accertate nel corso di un anno tre violazioni alle
norme di cui al comma 3, l' ufficio competente del Dipartimento per i
trasporti terrestri applica la sanzione accessoria della  sospensione
della licenza o autorizzazione, relativa al veicolo con il  quale  le
violazioni sono  state  commesse,  per  la  durata  di  un  anno.  La
sospensione si cumula alle sanzioni pecuniarie previste. 
  5. Se il conducente del veicolo o il datore di lavoro e il titolare
della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di  cose  su  strada
sono la stessa persona, le sanzioni previste sono applicate una  sola
volta nella misura stabilita per la sanzione piu' grave. 
  6. Per le violazioni di cui al comma  3,  le  violazioni  accertate
devono essere comunicate all' ufficio competente del Dipartimento per
i  trasporti  terrestri  presso   il   quale   il   veicolo   risulta
immatricolato. 
  6-bis.  Quando  si  abbia  fondato  motivo  di  ritenere   che   il
cronotachigrafo  o  il  limitatore  di  velocita'   siano   alterati,
manomessi ovvero comunque non  funzionanti,  gli  organi  di  Polizia
stradale di  cui  all'articolo  12,  anche  scortando  il  veicolo  o
facendolo trainare in condizioni di sicurezza presso la  piu'  vicina
officina  autorizzata  per  l'installazione  o  riparazione,  possono
disporre che sia effettuato l'accertamento  della  funzionalita'  dei
dispositivi stessi. Le spese  per  l'accertamento  ed  il  ripristino
della funzionalita' del limitatore di velocita' o del cronotachigrafo
sono in ogni caso  a  carico  del  proprietario  del  veicolo  o  del
titolare della licenza o dell'autorizzazione al trasporto di  cose  o
di persone in solido. 
  7. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dai  commi
precedenti,  il  funzionario  o  l'agente   che   ha   accertato   la
circolazione di veicolo con limitatore di velocita' o cronotachigrafo
mancante, manomesso o  non  funzionante  diffida  il  conducente  con
annotazione sul verbale a regolarizzare la  strumentazione  entro  un
termine di dieci giorni. Qualora il conducente ed il  titolare  della
licenza od autorizzazione non siano la stessa  persona,  il  predetto
termine decorre dalla data di ricezione della notifica  del  verbale,
da effettuare al piu' presto. 
  8. Decorso inutilmente il termine di dieci giorni dalla diffida  di
cui al comma 7, durante i quali trova applicazione l'articolo 16  del
regolamento CEE n. 3821/85, e' disposto, in caso di circolazione  del
veicolo, il fermo amministrativo  dello  stesso.  Il  veicolo  verra'
restituito dopo un mese  al  proprietario  o  all'intestatario  della
carta di circolazione. 
  ((8-bis. In caso di incidente con danno a  persone  o  a  cose,  il
comando dal quale  dipende  l'agente  accertatore  segnala  il  fatto
all'autorita' competente, che dispone la verifica presso la sede  del
titolare  della  licenza  o  dell'autorizzazione   al   trasporto   o
dell'iscrizione all'albo degli autotrasportatori di cose per  l'esame
dei dati sui tempi di guida e di riposo relativi all'anno in corso)). 
  9. Alle violazioni di cui ai commi 2 e 2-bis consegue  la  sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
quindici giorni a tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione  II,
del titolo VI. Nel caso in cui la violazione relativa al comma  2-bis
riguardi l'alterazione del limitatore  di  velocita',  alla  sanzione
amministrativa  pecuniaria  consegue   la   sanzione   amministrativa
accessoria della revoca della patente secondo le norme  del  capo  I,
sezione II del titolo VI. 
  10. Gli articoli 15, 16 e 20 della legge 13 novembre 1978, n.  727,
sono abrogati. Per le restanti norme della legge 13 novembre 1978, n.
727, e successive modificazioni, si  applicano  le  disposizioni  del
titolo VI. Nel caso di accertamento di violazioni  alle  disposizioni
di cui ai commi 2 e 3, il verbale  deve  essere  inviato  all'ufficio
metrico provinciale per le necessarie verifiche del ripristino  della
regolarita' di funzionamento dell'apparecchio cronotachigrafo. 
                              Art. 180. 
          Possesso dei documenti di circolazione e di guida 
 
  1. Per poter circolare con veicoli  a  motore  il  conducente  deve
avere con se' i seguenti documenti: 
  ((a) la carta di circolazione, il certificato di idoneita'  tecnica
alla circolazione o il certificato di  circolazione,  a  seconda  del
tipo di veicolo condotto;)) ((92)) 
    b) la patente di guida valida per la corrispondente categoria del
veicolo ((, nonche' lo specifico attestato  sui  requisiti  fisici  e
psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma
2)); ((92)) 
    c)  l'autorizzazione  per  l'esercitazione  alla  guida  per   la
corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di  guida
di  cui  alla  lettera  b),  nonche'  un   documento   personale   di
riconoscimento; 
    d) il certificato di assicurazione obbligatoria. 
  2. La persona che funge da istruttore durante le  esercitazioni  di
guida deve avere con se' la patente di guida prescritta; se  trattasi
di istruttore di scuola guida deve aver con se' anche l'attestato  di
qualifica professionale di cui all'art. 123, comma 7. 
  3. Il conducente deve, altresi', avere con se'  l'autorizzazione  o
la licenza quando il veicolo e' impiegato in uno degli  usi  previsti
dall'art. 82. 
  4. Quando l'autoveicolo  sia  adibito  ad  uso  diverso  da  quello
risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il  veicolo  sia
in circolazione di  prova,  il  conducente  deve  avere  con  se'  la
relativa autorizzazione. Per i veicoli adibiti a servizio pubblico di
trasporto  di  persone  e  per  quelli  adibiti  a  locazione   senza
conducente  la  carta  di  circolazione  puo'  essere  sostituita  da
fotocopia autenticata dallo stesso  proprietario  con  sottoscrizione
del medesimo. (90) 
  5. Il conducente deve avere con se' il certificato di  abilitazione
professionale,  la  carta  di  qualificazione  del  conducente  e  il
certificato di idoneita', quando prescritti. 
  6. Il conducente di ciclomotore deve avere con se'  il  certificato
di circolazione del veicolo, il certificato di idoneita'  alla  guida
ove previsto ed un documento di riconoscimento. (53) 
  7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila. Quando si tratta di ciclomotori la
sanzione e' da lire trentamila a lire centoventimila. 
  8. Chiunque senza  giustificato  motivo  non  ottempera  all'invito
dell'autorita' di presentarsi, entro il termine stabilito nell'invito
medesimo, ad uffici di polizia per  fornire  informazioni  o  esibire
documenti ai fini dell'accertamento delle  violazioni  amministrative
previste   dal   presente   codice,   e'   soggetto   alla   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire  cinquecentomila  a
lire duemilioni. Alla violazione di cui al  presente  comma  consegue
l'applicazione, da parte  dell'ufficio  dal  quale  dipende  l'organo
accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da
presentare, con decorrenza  dei  termini  per  la  notificazione  dal
giorno  successivo  a  quello  stabilito  per  la  presentazione  dei
documenti. 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 214 ha disposto (con l'art. 7, comma 8)  che  le
disposizioni del comma  6  del  presente  articolo  hanno  effetto  a
decorrere dal 1° luglio 2004. 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (90) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 7 -23 luglio 2010, n. 280 (in
G.U. 1a  s.s.  28-7-2010,  n.  30)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 180, comma 4,  del  decreto  legislativo  30
aprile 1992 (Nuovo codice della strada), come integrato dall'articolo
3, comma 17, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151  (Modifiche  ed
integrazioni ad codice della strada), convertito, con  modificazioni,
dalla legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui non estende  a
tutti  i  veicoli  delle  aziende  fornitrici  di  servizi   pubblici
essenziali, ai sensi dell'art. 1 della legge  n.  146  del  1990,  la
facolta' di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell'originale,  una
fotocopia della carta di circolazione, autenticata  dal  proprietario
del veicolo, con sottoscrizione del medesimo". 
--------------------- 
AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art.  28,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad  eccezione  di  quelle  contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B,  BE,  C,
CE, D, DE, KA e KB". 
                              Art. 181. 
          Esposizione dei contrassegni per la circolazione 
 
  1. E' fatto obbligo di esporre  sugli  autoveicoli  e  motoveicoli,
esclusi i motocicli, nella parte anteriore o sul vetro parabrezza, il
contrassegno attestante il pagamento della  tassa  automobilistica  e
quello relativo all'assicurazione obbligatoria. 
  2.  I  conducenti  di  motocicli  e  ciclomotori   sono   esonerati
dall'obbligo di cui al comma 1 purche' abbiano con se' i contrassegni
stessi. 
  3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
trentamila a lire centoventimila.  Si  applica  la  disposizione  del
comma 8 dell'art. 180. 
                              Art. 182. 
                     Circolazione dei velocipedi 
 
  1. I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui
le condizioni della  circolazione  lo  richiedano  e,  comunque,  mai
affiancati in numero superiore a  due;  quando  circolano  fuori  dai
centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo  che  uno
di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell'altro. 
  2. I ciclisti devono avere libero l'uso delle braccia e delle  mani
e reggere il manubrio almeno con una  mano;  essi  devono  essere  in
grado in ogni momento di vedere liberamente davanti  a  se',  ai  due
lati e compiere con la massima liberta',  prontezza  e  facilita'  le
manovre necessarie. 
  3.  Ai  ciclisti  e'  vietato  trainare  veicoli,  salvo  nei  casi
consentiti dalle presenti norme, condurre animali e farsi trainare da
altro veicolo. 
  4. I ciclisti devono condurre il veicolo  a  mano  quando,  per  le
condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i
pedoni. In tal caso sono assimilati  ai  pedoni  e  devono  usare  la
comune diligenza e la comune prudenza. 
  5. E' vietato trasportare altre persone sul velocipede a  meno  che
lo stesso non sia appositamente costruito e attrezzato. E' consentito
tuttavia al conducente maggiorenne il trasporto di un bambino fino  a
otto anni di eta', opportunamente assicurato con le attrezzature,  di
cui all'articolo 68, comma 5. 
  6.  I  velocipedi  appositamente  costruiti  ed  omologati  per  il
trasporto  di  altre  persone  oltre  al  conducente  devono   essere
condotti, se a piu' di due ruote simmetriche, solo  da  quest'ultimo.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1993, N. 360. 
  7. Sui veicoli di cui al comma 6 non si possono trasportare piu' di
quattro persone adulte compresi i conducenti; e' consentito anche  il
trasporto contemporaneo di due bambini fino a dieci anni di eta'. 
  8. Per il trasporto di oggetti e di animali si applica l'art. 170. 
  9. I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando
esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con  le
modalita' stabilite nel regolamento. 
 ((9-bis. Il conducente di velocipede che circola  fuori  dai  centri
abitati da mezz'ora dopo il tramonto del sole a  mezz'ora  prima  del
suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle  gallerie
hanno  l'obbligo  di   indossare   il   giubbotto   o   le   bretelle
retroriflettenti  ad  alta  visibilita',  di  cui  al   comma   4-ter
dell'articolo 162)). ((91)) 
  10.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  presente  articolo  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire trentamila  a  lire  centoventimila.  La  sanzione  e'  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila quando si tratta di  velocipedi  di
cui al comma 6. 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 28,  comma  6)
che "Le disposizioni  di  cui  all'articolo  182,  comma  9-bis,  del
decreto legislativo n. 285 del  1992,  introdotto  dal  comma  5  del
presente articolo, si applicano a decorrere dal  sessantesimo  giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge". 
                              Art. 183. 
             Circolazione dei veicoli a trazione animale 
 
  1. Ogni veicolo a  trazione  animale  deve  essere  guidato  da  un
conducente che non deve mai abbandonare la guida durante la marcia  e
deve avere costantemente il controllo degli animali. 
  2. Un veicolo adibito al trasporto di persone o di  cose  non  puo'
essere trainato da piu' di due animali se a due ruote o  da  piu'  di
quattro se a quattro ruote. Fanno eccezione i trasporti funebri. 
  3. I veicoli adibiti al trasporto di cose, quando  devono  superare
forti pendenze o per  altre  comprovate  necessita',  possono  essere
trainati da un numero di animali  superiore  a  quello  indicato  nel
comma 2 previa autorizzazione dell'ente  proprietario  della  strada.
Nei centri abitati l'autorizzazione e' rilasciata in  ogni  caso  dal
sindaco. 
  4. I veicoli trainati da piu'  di  tre  animali  devono  avere  due
conducenti. 
  5. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
trentamila a lire centoventimila. 
                              Art. 184. 
      Circolazione degli animali, degli armenti e delle greggi 
 
  1. Per ogni due animali da tiro, quando non siano attaccati  ad  un
veicolo, da soma o da sella, e per ogni animale indomito o pericoloso
occorre almeno un conducente, il quale deve  avere  costantemente  il
controllo dei medesimi e condurli in  modo  da  evitare  intralcio  e
pericolo per la circolazione. 
  2. La disposizione del comma 1 si applica anche agli altri  animali
isolati o in piccoli gruppi, a meno che la strada attraversi una zona
destinata al pascolo, segnalata con gli appositi segnali di pericolo. 
  3. Nelle ore e nei casi previsti dall'art. 152, ad eccezione per le
strade sufficientemente illuminate o interne  ai  centri  abitati,  i
conducenti devono tenere acceso un dispositivo  di  segnalazione  che
proietti in orizzontale luce arancione in tutte le direzioni, esposto
in modo che risulti visibile sia  dalla  parte  anteriore  che  dalla
parte posteriore. 
  4. A tergo dei veicoli a trazione animale possono essere legati non
piu' di due animali senza obbligo di conducente e delle luci  di  cui
al comma 3. Tuttavia nei casi previsti dall'art. 152 tali animali non
dovranno ostacolare la visibilita' delle luci previste per il veicolo
a cui sono legati. 
  5. Gli armenti, le greggi e qualsiasi altre moltitudini di  animali
quando circolano su strada devono essere  condotti  da  un  guardiano
fino al numero di ((cinquanta)) e da non meno di due  per  un  numero
superiore. 
  6. I guardiani devono regolare il transito degli  animali  in  modo
che resti libera sulla sinistra almeno la  meta'  della  carreggiata.
Sono, altresi', tenuti a frazionare e separare i  gruppi  di  animali
((superiori al numero di cinquanta)) ad opportuni intervalli al  fine
di assicurare la regolarita' della circolazione. 
  7. Le moltitudini di animali di cui al comma 5 non possono  sostare
sulle strade e, di notte, devono essere precedute da un  guardiano  e
seguite da un altro; ambedue devono tenere acceso un  dispositivo  di
segnalazione che proietti in orizzontale luce arancione in  tutte  le
direzioni, esposto in modo  che  risulti  visibile  sia  dalla  parte
anteriore che da quella posteriore. 
  8. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
cinquantamila a lire duecentomila. 
                              Art. 185. 
               Circolazione e sosta delle auto-caravan 
 
  1. I veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della
circolazione stradale  in  genere  ed  agli  effetti  dei  divieti  e
limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla  stessa
disciplina prevista per gli altri veicoli. 
  2.  La  sosta  delle  auto-caravan,  dove  consentita,  sulla  sede
stradale  non  costituisce  campeggio,  attendamento  e   simili   se
l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette
deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non  occupa
comunque la sede stradale  in  misura  eccedente  l'ingombro  proprio
dell'autoveicolo medesimo. 
  3. Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, alle auto-caravan si
applicano tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate  per
le autovetture in analoghi parcheggi della zona. 
  4. E' vietato lo scarico dei residui organici e delle acque  chiare
e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti
di smaltimento igienico-sanitario. 
  5. Il divieto di  cui  al  comma  4  e'  esteso  anche  agli  altri
autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta. 
  6. Chiunque viola le disposizioni dei commi 4 e 5 e' soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire  centomila
a lire quattrocentomila. 
  7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri per  la  realizzazione,
lungo le strade e autostrade, nelle aree  attrezzate  riservate  alla
sosta e al parcheggio delle auto-caravan e nei campeggi, di  impianti
igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici  e  le  acque
chiare e luride, raccolti negli appositi impianti  interni  di  detti
veicoli, le  tariffe  per  l'uso  degli  impianti  igienico-sanitari,
nonche' i criteri per l'istituzione da parte dei comuni  di  analoghe
aree attrezzate nell' ambito dei rispettivi  territori  e  l'apposito
segnale stradale col quale deve essere indicato ogni impianto. 
  8. Con decreto del ((Ministro della salute)), di  concerto  con  il
((Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del  territorio)),  sono
determinate le caratteristiche dei liquidi e delle sostanze  chimiche
impiegati nel trattamento dei residui organici e delle acque chiare e
luride fatti defluire negli  impianti  igienico-sanitari  di  cui  al
comma 4. 
                              Art. 186 
               (Guida sotto l'influenza dell'alcool). 
 
  1. E' vietato guidare in stato di ebbrezza in conseguenza  dell'uso
di bevande alcoliche. 
  2. Chiunque guida in stato di ebbrezza e' punito, ove il fatto  non
costituisca piu' grave reato: 
    a) ((con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da
euro 500  a  euro  2.000,  qualora  sia  stato  accertato  un  valore
corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore
a 0,8 grammi per litro  (g/l).  All'accertamento  della  violazione))
consegue la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione
della patente di guida da tre a sei mesi; 
    b) con l'ammenda da euro 800 a euro 3.200 e l'arresto fino a  sei
mesi, qualora sia stato accertato  un  valore  corrispondente  ad  un
tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore  a  1,5  grammi  per
litro (g/l). All'accertamento del reato  consegue  in  ogni  caso  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da sei mesi ad un anno; 
    c) con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000, l'arresto  ((da  sei
mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente
ad un tasso alcolemico  superiore  a  1,5  grammi  per  litro  (g/l).
All'accertamento  del  reato  consegue  in  ogni  caso  la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato,
la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. La
patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del  capo  II,  sezione
II, del titolo VI, in caso di recidiva nel biennio. Con  la  sentenza
di condanna ovvero di applicazione  della  pena  su  richiesta  delle
parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale  della
pena, e' sempre disposta la confisca del  veicolo  con  il  quale  e'
stato commesso il reato, salvo che il  veicolo  stesso  appartenga  a
persona estranea al reato. Ai fini  del  sequestro  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 224-ter)). (89) 
 ((2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un  incidente
stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente  articolo  e  al
comma 3 dell'articolo 186-bis sono  raddoppiate  ed  e'  disposto  il
fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il
veicolo appartenga a persona estranea all'illecito.  Qualora  per  il
conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato  un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a  1,5  grammi
per litro (g/1), fatto salvo  quanto  previsto  dal  quinto  e  sesto
periodo della lettera c)  del  comma  2  del  presente  articolo,  la
patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II,
del  titolo  VI.  E'  fatta  salva  in   ogni   caso   l'applicazione
dell'articolo 222)). 
 2-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente  articolo
e' il tribunale in composizione monocratica. 
 2-quater. Le disposizioni relative alle sanzioni accessorie  di  cui
ai commi 2 e 2-bis si applicano anche in caso di  applicazione  della
pena su richiesta delle parti. 
 2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro  ai  sensi  del
comma 2, il veicolo,  qualora  non  possa  essere  guidato  da  altra
persona idonea, puo' essere fatto trasportare fino al luogo  indicato
dall'interessato o fino alla piu' vicina autorimessa  e  lasciato  in
consegna al proprietario o al gestore di essa con le normali garanzie
per la custodia. Le spese  per  il  recupero  ed  il  trasporto  sono
interamente a carico del trasgressore. 
 2-sexies. L'ammenda prevista dal comma 2 e' aumentata  da  un  terzo
alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore 22 e  prima  delle
ore 7. 
 2-septies. Le circostanze attenuanti concorrenti con l'aggravante di
cui al comma 2-sexies  non  possono  essere  ritenute  equivalenti  o
prevalenti rispetto a questa. Le diminuzioni di pena si operano sulla
quantita'  della  stessa  risultante  dall'aumento  conseguente  alla
predetta aggravante. 
 2-octies. Una quota pari al venti per  cento  dell'ammenda  irrogata
con la sentenza di condanna che ha ritenuto sussistente  l'aggravante
di cui al comma 2-sexies e' destinata ad alimentare il  Fondo  contro
l'incidentalita' notturna di cui all'articolo 6-bis del decreto-legge
3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla  legge  2
ottobre 2007, n. 160, e successive modificazioni. 
  3. Al fine di acquisire elementi utili per  motivare  l'obbligo  di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma  4,  gli  organi  di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi  1  e  2,  secondo  le
direttive fornite dal  Ministero  dell'interno,  nel  rispetto  della
riservatezza personale e senza pregiudizio per  l'integrita'  fisica,
possono sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti  qualitativi  non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 
  4. Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato
esito positivo, in ogni  caso  d'incidente  ovvero  quando  si  abbia
altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si  trovi
in  stato  di  alterazione   psicofisica   derivante   dall'influenza
dell'alcool, gli organi di Polizia stradale di cui  all'articolo  12,
commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il piu'  vicino  ufficio  o
comando, hanno la facolta' di effettuare l'accertamento con strumenti
e procedure determinati dal regolamento. 
  5. Per i conducenti coinvolti in incidenti  stradali  e  sottoposti
alle  cure  mediche,  l'accertamento  del  tasso  alcoolemico   viene
effettuato, su richiesta degli organi  di  Polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture  sanitarie  di
base o di quelle accreditate o comunque a tali  fini  equiparate.  Le
strutture sanitarie rilasciano agli organi  di  Polizia  stradale  la
relativa  certificazione,  estesa   alla   prognosi   delle   lesioni
accertate, assicurando il rispetto della  riservatezza  dei  dati  in
base alle vigenti disposizioni di legge. ((Copia della certificazione
di cui al periodo precedente deve essere tempestivamente trasmessa, a
cura dell'organo di polizia che ha proceduto  agli  accertamenti,  al
prefetto del  luogo  della  commessa  violazione  per  gli  eventuali
provvedimenti di competenza)). Si applicano le disposizioni del comma
5-bis dell'articolo 187. 
  6. Qualora dall'accertamento di cui ai  commi  4  o  5  risulti  un
valore corrispondente ad un tasso alcoolemico superiore a 0,5  grammi
per litro (g/l), l'interessato e' considerato in stato di ebbrezza ai
fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. 
  7. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,  in  caso  di
rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente  e'
punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per  il
reato  di  cui  al  periodo  che   precede   comporta   la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della  patente  di  guida
per un periodo da sei mesi a due anni e della  confisca  del  veicolo
con le stesse modalita' e procedure previste dal comma 2, lettera c),
salvo che il veicolo appartenga a persona estranea  alla  violazione.
Con l'ordinanza  con  la  quale  e'  disposta  la  sospensione  della
patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a  visita
medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto  e'  commesso
da soggetto gia' condannato nei due anni precedenti per  il  medesimo
reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della
revoca della patente di guida ai sensi del capo I,  sezione  II,  del
titolo VI. 
  8. Con l'ordinanza con la quale viene disposta la sospensione della
patente ai sensi dei commi 2 e  2-bis,  il  prefetto  ordina  che  il
conducente si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo  119,
comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Qualora il
conducente non vi si sottoponga entro il termine fissato, il prefetto
puo' disporre, in via cautelare,  la  sospensione  della  patente  di
guida fino all'esito della visita medica. 
  9. Qualora dall'accertamento di cui ai  commi  4  e  5  risulti  un
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a  1,5  grammi
per litro, ferma restando l'applicazione delle  sanzioni  di  cui  ai
commi  2  e  2-bis,  il  prefetto,  in  via  cautelare,  dispone   la
sospensione della patente fino all'esito della visita medica  di  cui
al comma 8. 
  ((9-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 2-bis del presente
articolo, la pena detentiva  e  pecuniaria  puo'  essere  sostituita,
anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione  da
parte dell'imputato, con quella del lavoro di  pubblica  utilita'  di
cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.  274,
secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione  di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere,
in via prioritaria,  nel  campo  della  sicurezza  e  dell'educazione
stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o  presso
enti o organizzazioni di assistenza  sociale  e  di  volontariato,  o
presso i centri  specializzati  di  lotta  alle  dipendenze.  Con  il
decreto penale o con la sentenza il giudice incarica l'ufficio locale
di esecuzione penale ovvero gli organi di  cui  all'articolo  59  del
decreto  legislativo  n.  274  del  2000  di  verificare  l'effettivo
svolgimento del lavoro di  pubblica  utilita'.  In  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il
lavoro di pubblica utilita' ha una  durata  corrispondente  a  quella
della sanzione detentiva irrogata  e  della  conversione  della  pena
pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di  pubblica
utilita'. In caso di svolgimento  positivo  del  lavoro  di  pubblica
utilita', il giudice fissa una nuova udienza e  dichiara  estinto  il
reato,  dispone  la  riduzione  alla  meta'  della   sanzione   della
sospensione  della  patente  e  revoca  la   confisca   del   veicolo
sequestrato. La decisione e' ricorribile in  cassazione.  Il  ricorso
non sospende l'esecuzione a meno che il  giudice  che  ha  emesso  la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice
che procede o il giudice dell'esecuzione, a  richiesta  del  pubblico
ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita'  e
delle circostanze della violazione,  dispone  la  revoca  della  pena
sostitutiva con ripristino di  quella  sostituita  e  della  sanzione
amministrativa della sospensione della patente e della  confisca.  Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non  piu'  di
una volta)). 
(76) 
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AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con  modificazioni  dalla
L. 2 ottobre 2007, n. 160, ha disposto (con l'art.  6-bis,  comma  2)
che chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore  7,  viola  l'articolo
186 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni, e' punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di
euro 200, che vengono  destinati  al  Fondo  contro  l'incidentalita'
notturna. 
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AGGIORNAMENTO (89) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 26 maggio-4 giugno  2010,  n.
196  (in   G.U   1a   s.s.   09.06.2010,   n.   23)   ha   dichiarato
"l'illegittimita' costituzionale, limitatamente alle parole «ai sensi
dell'articolo 240, secondo comma, del codice  penale»,  dell'articolo
186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992,  n.
285 (Nuovo codice della strada), come modificato dell'art.  4,  comma
1, lettera b), del  decreto-legge  23  maggio  2008,  n.  92  (Misure
urgenti  in  materia  di   sicurezza   pubblica),   convertito,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio  2008,  n.
125". 
                            Art. 186-bis 
(( (Guida  sotto  l'influenza  dell'alcool  per  conducenti  di  eta'
inferiore a ventuno anni, per i  neo-patentati  e  per  chi  esercita
professionalmente l'attivita' di trasporto di persone o di cose). )) 
 
  ((1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto
l'influenza di queste per: 
    a) i conducenti di eta' inferiore a ventuno anni e  i  conducenti
nei primi tre anni  dal  conseguimento  della  patente  di  guida  di
categoria B; 
    b) i  conducenti  che  esercitano  l'attivita'  di  trasporto  di
persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; 
    c) i conducenti che esercitano l'attivita' di trasporto di  cose,
di cui agli articoli 88, 89 e 90; 
    d) i conducenti di  autoveicoli  di  massa  complessiva  a  pieno
carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un  rimorchio  che
comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due  veicoli
superiore a 3,5 t, di autobus e di  altri  autoveicoli  destinati  al
trasporto di persone il cui numero di postia sedere,  escluso  quello
del conducente, e' superiore a otto, nonche' di autoarticolati  e  di
autosnodati. 
  2. I conducenti di cui al comma 1 che  guidino  dopo  aver  assunto
bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono  puniti  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro
624, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso
alcolemico superiore a O (zero) e non  superiore  a  0,5  grammi  per
litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni  di  cui
al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di  cui  al
medesimo periodo sono raddoppiate. 
  3. Per i conducenti di cui al comma 1 del  presente  articolo,  ove
incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186,  comma  2,  lettera
a), le  sanzioni  ivi  previste  sono  aumentate  di  un  terzo;  ove
incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b)
e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla meta'. 
  4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti  di  cui
al comma 3 non  possono  essere  ritenute  equivalenti  o  prevalenti
rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla  quantita'
della  stessa  risultante  dall'aumento  conseguente  alla   predetta
aggravante. 
  5. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi  del  capo  II,
sezione II, del titolo VI, qualora  sia  stato  accertato  un  valore
corrispondente ad un tasso alcolemico  superiore  a  1,5  grammi  per
litro (g/l) per i conducenti di cui alla  lettera  d)  del  comma  1,
ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri  conducenti  di
cui  al  medesimo  comma.  E'  fatta   salva   l'applicazione   delle
disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del
comma 2 dell'articolo 186. 
  6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a  6,  8  e  9
dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca piu'  grave  reato,
in caso di rifiuto dell'accertamento  di  cui  ai  commi  3,  4  o  5
dell'articolo 186, il conducente e' punito con le pene  previste  dal
comma 2, lettera c), del medesimo articolo,  aumentate  da  un  terzo
alla meta'. La condanna per il reato di  cui  al  periodo  precedente
comporta la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione
della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e  della
confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure previste dal
citato articolo 186, comma  2,  lettera  c),  salvo  che  il  veicolo
appartenga a persona estranea al reato. Se il  veicolo  appartiene  a
persona estranea al reato, la durata della sospensione della  patente
di guida e' raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale e' disposta  la
sospensione della  patente  di  guida,  il  prefetto  ordina  che  il
conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni  del
comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto e' commesso da  soggetto
gia' condannato nei due anni precedenti per  il  medesimo  reato,  e'
sempre disposta la sanzione amministrativa  accessoria  della  revoca
della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II,  del  titolo
VI. 
  7. Il conducente di eta' inferiore a diciotto anni,  per  il  quale
sia stato accertato un valore corrispondente ad un  tasso  alcolemico
superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi  per  litro  (g/1),
non puo' conseguire la patente di guida  di  categoria  B  prima  del
compimento del diciannovesimo anno di eta'.  Il  conducente  di  eta'
inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore
corrispondente ad un tasso alcolemico  superiore  a  0,5  grammi  per
litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di  categoria  B
prima del compimento del ventunesimo anno di eta'". Il conducente  di
eta' inferiore a diciotto anni, per il quale  sia  stato  accertatoun
valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a  0,5  grammi
per litro (g/l), non puo' conseguire la patente di guida di categoria
B prima del compimento del ventunesimo anno di eta')). 
                              Art. 187 
(Guida in stato di  alterazione  psico-fisica  per  uso  di  sostanze
                           stupefacenti). 
 
  1. Chiunque guida in stato di alterazione  psico-fisica  dopo  aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da
euro 1.500 a euro 6.000  e  l'arresto  ((da  sei  mesi  ad  un  anno.
All'accertamento  del  reato  consegue  in  ogni  caso  la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato,
la durata della sospensione  della  patente  e'  raddoppiata.  Per  i
conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis,  le  sanzioni  di
cui al primo e al secondo periodo del presente comma  sono  aumentate
da un terzo alla meta'. Si applicano  le  disposizioni  del  comma  4
dell'articolo 186-bis. La patente di guida  e'  sempre  revocata,  ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo  VI,  quando  il  reato  e'
commesso da uno dei conducenti di cui  alla  lettera  d)  del  citato
comma 1  dell'articolo  186-bis,  ovvero  in  caso  di  recidiva  nel
triennio. Con la sentenza di condanna ovvero  di  applicazione  della
pena a  richiesta  delle  parti,  anche  se  e'  stata  applicata  la
sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta  la  confisca
del veicolo con il quale e' stato commesso il  reato,  salvo  che  il
veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.  Ai  fini  del
sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter)). 
  1-bis. Se il conducente in stato di alterazione  psico-fisica  dopo
aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un  incidente
stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ((e, fatto salvo
quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo  del  comma  1,  la
patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo H,  sezione  H,
del  titolo  VI.  E'  fatta  salva  in   ogni   caso   l'applicazione
dell'articolo 222)). 
  1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo
e'  il  tribunale  in  composizione  monocratica.  Si  applicano   le
disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater. 
  1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 e' aumentata da  un  terzo
alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore 22 e  prima  delle
ore 7. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  186,  commi
2-septies e 2-octies. 
  2. Al fine di acquisire elementi utili per  motivare  l'obbligo  di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma  3,  gli  organi  di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi  1  e  2,  secondo  le
direttive fornite dal  Ministero  dell'interno,  nel  rispetto  della
riservatezza personale e senza pregiudizio per  l'integrita'  fisica,
possono sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti  qualitativi  non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. (46) 
 ((2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono  esito
positivo  ovvero  quando  si  ha  altrimenti  ragionevole  motivo  di
ritenere che il conducente  del  veicolo  si  trovi  sotto  l'effetto
conseguente  all'uso  di  sostanze  stupefacenti  o   psicotrope,   i
conducenti,  nel  rispetto  della  riservatezza  personale  e   senza
pregiudizio per l'integrita' fisica,  possono  essere  sottoposti  ad
accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici  su
campioni di mucosa del cavo  orale  prelevati  a  cura  di  personale
sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche  antidroga
e il Consiglio superiore  di  sanita',  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono stabilite le modalita', senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di  cui
al  periodo  precedente  e  le  caratteristiche  degli  strumenti  da
impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire  la
neutralita' finanziaria di cui al  precedente  periodo,  il  medesimo
decreto puo' prevedere che gli accertamenti di cui al presente  comma
siano effettuati, anziche' su campioni di mucosa del cavo  orale,  su
campioni di fluido del cavo orale)). 
 ((3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora  non  sia  possibile
effettuare il prelievo a  cura  del  personale  sanitario  ausiliario
delle forze di  polizia  ovvero  qualora  il  conducente  rifiuti  di
sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12, commi 1 e 2,  fatti  salvi  gli  ulteriori  obblighi
previsti dalla legge, accompagnano  il  conducente  presso  strutture
sanitarie fisse o mobili afferenti  ai  suddetti  organi  di  polizia
stradale ovvero presso le  strutture  sanitarie  pubbliche  o  presso
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo
di campioni di liquidi biologici  ai  fini  dell'effettuazione  degli
esami necessari ad accertare la presenza di sostanze  stupefacenti  o
psicotrope.  Le  medesime  disposizioni  si  applicano  in  caso   di
incidenti, compatibilmente con  le  attivita'  di  rilevamento  e  di
soccorso)). 
  4. Le strutture sanitarie di cui al comma  3,  su  richiesta  degli
organi di Polizia stradale di cui  all'articolo  12,  commi  1  e  2,
effettuano altresi' gli  accertamenti  sui  conducenti  coinvolti  in
incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai  fini  indicati
dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche  il  tasso
alcoolemico previsto nell'articolo 186. 
  5.  Le  strutture  sanitarie  rilasciano  agli  organi  di  Polizia
stradale la  relativa  certificazione,  estesa  alla  prognosi  delle
lesioni accertate, assicurando il  rispetto  della  riservatezza  dei
dati in base alle vigenti disposizioni di legge. ((PERIODO  SOPPRESSO
DALLA L. 29 LUGLIO  2010,  N.  120)).  Copia  del  referto  sanitario
positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di
Polizia che ha proceduto agli accertamenti,  al  prefetto  del  luogo
della  commessa  violazione  per  gli  eventuali   provvedimenti   di
competenza. 
  5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e  5
non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma
2 abbiano dato  esito  positivo,  se  ricorrono  fondati  motivi  per
ritenere  che  il  conducente  si  trovi  in  stato  di   alterazione
psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli organi di polizia  stradale  possono  disporre  il  ritiro  della
patente di guida fino all'esito degli accertamenti e,  comunque,  per
un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 216 in  quanto  compatibili.  La  patente  ritirata  e'
depositata presso l'ufficio o il  comando  da  cui  dipende  l'organo
accertatore. 
  6.  Il  prefetto,  sulla  base  ((dell'esito   degli   accertamenti
analitici di  cui  al  comma  2-bis,  ovvero))  della  certificazione
rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente  si
sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119  e  dispone  la
sospensione,  in  via  cautelare,  della   patente   fino   all'esito
dell'esame di revisione che  deve  avvenire  nel  termine  e  con  le
modalita' indicate dal regolamento. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 AGOSTO 2007, N.  117,  CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 OTTOBRE 2007, N. 160. 
  8. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  in  caso  di  rifiuto
dell'accertamento ((di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4)), il  conducente
e' soggetto alle sanzioni di  cui  all'articolo  186,  comma  7.  Con
l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il
prefetto ordina che il conducente si sottoponga a  visita  medica  ai
sensi dell'articolo 119. 
  ((8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente
articolo, la pena detentiva  e  pecuniaria  puo'  essere  sostituita,
anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione  da
parte dell'imputato, con quella del lavoro di  pubblica  utilita'  di
cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.  274,
secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione  di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere,
in via prioritaria,  nel  campo  della  sicurezza  e  dell'educazione
stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o  presso
enti o  organizzazioni  di  assistenza  sociale  e  di  volontariato,
nonche'  nella  partecipazione  ad   un   programma   terapeutico   e
socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come  definito  ai
sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.  Con  il  decreto
penale o con la sentenza il  giudice  incarica  l'ufficio  locale  di
esecuzione penale ovvero  gli  organi  di  cui  all'articolo  59  del
decreto  legislativo  n.  274  del  2000  di  verificare  l'effettivo
svolgimento del lavoro di  pubblica  utilita'.  In  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il
lavoro di pubblica utilita' ha una  durata  corrispondente  a  quella
della sanzione detentiva irrogata  e  della  conversione  della  pena
pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di  pubblica
utilita'. In caso di svolgimento  positivo  del  lavoro  di  pubblica
utilita', il giudice fissa una nuova udienza e  dichiara  estinto  il
reato,  dispone  la  riduzione  alla  meta'  della   sanzione   della
sospensione  della  patente  e  revoca  la   confisca   del   veicolo
sequestrato. La decisione e' ricorribile in  cassazione.  Il  ricorso
non sospende l'esecuzione a meno che il  giudice  che  ha  emesso  la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice
che procede o il giudice dell'esecuzione, a  richiesta  del  pubblico
ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita'  e
delle circostanze della violazione,  dispone  la  revoca  della  pena
sostitutiva con ripristino di  quella  sostituita  e  della  sanzione
amministrativa della sospensione della patente e della  confisca.  Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non  piu'  di
una volta)). 
(76) 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (46) 
  Il D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9, ha disposto (con l'art. 14,  comma
1) che il comma 2 del presente articolo e' sostituito dal seguente: 
    "2. Quando si  ha  ragionevolmente  motivo  di  ritenere  che  il
conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto  conseguente  all'uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli agenti di polizia stradale
di cui all'articolo 12, commi  1  e  2,  fatti  salvi  gli  ulteriori
obblighi previsti dalla  legge,  accompagnano  il  conducente  presso
strutture sanitarie fisse o mobili afferenti ai  suddetti  organi  di
polizia stradale ovvero presso le  strutture  sanitarie  pubbliche  o
presso quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate,  per  il
prelievo di campioni di liquidi biologici ai fini  dell'effettuazione
degli  esami  necessari  ad  accertare  la   presenza   di   sostanze
stupefacenti o  psicotrope  e  per  la  relativa  visita  medica.  Le
medesime  disposizioni   si   applicano   in   caso   di   incidenti,
compatibilmente con  le  attivita'  di  rilevamento  e  soccorso.  Le
predette strutture sanitarie, su richiesta degli  organi  di  polizia
stradale di cui all'articolo 12, commi 1  e  2,  effettuano  altresi'
tali accertamenti sui conducenti coinvolti in  incidenti  stradali  e
sottoposti alle cure mediche. Gli accertamenti  sono  effettuati  con
strumenti e  modalita'  stabiliti  dal  regolamento,  ai  fini  della
determinazione  delle  quantita',  indicate   in   conformita'   alle
previsioni dello stesso  regolamento;  essi  possono  contestualmente
riguardare anche il tasso alcolemico previsto nell'articolo  186.  Le
strutture sanitarie rilasciano agli organi  di  polizia  stradale  la
relativa  certificazione,  estesa   alla   prognosi   delle   lesioni
accertate, assicurando il rispetto della  riservatezza  dei  dati  in
base alle vigenti  disposizioni  di  legge.  I  fondi  necessari  per
l'espletamento degli accertamenti conseguenti ad  incidenti  stradali
sono reperiti nell'ambito dei  fondi  destinati  al  Piano  nazionale
della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della legge 17 maggio
1999, n. 144.  Copia  del  referto  sanitario  positivo  deve  essere
tempestivamente trasmessa, a  cura  dell'organo  di  polizia  che  ha
proceduto agli accertamenti, al prefetto  del  luogo  della  commessa
violazione per gli eventuali provvedimenti di competenza." 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (76) 
  Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con  modificazioni  dalla
L. 2 ottobre 2007, n. 160, ha disposto (con l'art.  6-bis,  comma  2)
che chiunque, dopo le ore 20 e prima delle ore  7,  viola  l'articolo
187 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,  e  successive
modificazioni, e' punito con la sanzione amministrativa aggiuntiva di
euro 200, che vengono  destinati  al  Fondo  contro  l'incidentalita'
notturna. 
                              Art. 187 
Guida in stato  di  alterazione  psico-fisica  per  uso  di  sostanze
                            stupefacenti 
 
  1. Chiunque guida in stato di alterazione  psico-fisica  dopo  aver
assunto sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con l'ammenda da
euro 1.500 a euro 6.000  e  l'arresto  ((da  sei  mesi  ad  un  anno.
All'accertamento  del  reato  consegue  in  ogni  caso  la   sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da
uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato,
la durata della sospensione  della  patente  e'  raddoppiata.  Per  i
conducenti di cui al comma 1 dell'articolo 186-bis,  le  sanzioni  di
cui al primo e al secondo periodo del presente comma  sono  aumentate
da un terzo alla meta'. Si applicano  le  disposizioni  del  comma  4
dell'articolo 186-bis. La patente di guida  e'  sempre  revocata,  ai
sensi del capo II, sezione II, del titolo  VI,  quando  il  reato  e'
commesso da uno dei conducenti di cui  alla  lettera  d)  del  citato
comma 1  dell'articolo  186-bis,  ovvero  in  caso  di  recidiva  nel
triennio. Con la sentenza di condanna ovvero  di  applicazione  della
pena a  richiesta  delle  parti,  anche  se  e'  stata  applicata  la
sospensione condizionale della pena, e' sempre disposta  la  confisca
del veicolo con il quale e' stato commesso il  reato,  salvo  che  il
veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato.  Ai  fini  del
sequestro si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.))
1-bis. Se il conducente in stato  di  alterazione  psico-fisica  dopo
aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un  incidente
stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate ((e, fatto salvo
quanto previsto dal settimo e dall'ottavo periodo  del  comma  1,  la
patente di guida e' sempre revocata ai sensi del capo H,  sezione  H,
del  titolo  VI.  E'  fatta  salva  in   ogni   caso   l'applicazione
dell'articolo 222.)) 
  1-ter. Competente a giudicare dei reati di cui al presente articolo
e'  il  tribunale  in  composizione  monocratica.  Si  applicano   le
disposizioni dell'articolo 186, comma 2-quater. 
  1-quater. L'ammenda prevista dal comma 1 e' aumentata da  un  terzo
alla meta' quando il reato e' commesso dopo le ore 22 e  prima  delle
ore 7. Si applicano le disposizioni di cui  all'articolo  186,  commi
2-septies e 2-octies. 
  2. Al fine di acquisire elementi utili per  motivare  l'obbligo  di
sottoposizione agli accertamenti di cui al comma  3,  gli  organi  di
Polizia stradale di cui all'articolo 12, commi  1  e  2,  secondo  le
direttive fornite dal  Ministero  dell'interno,  nel  rispetto  della
riservatezza personale e senza pregiudizio per  l'integrita'  fisica,
possono sottoporre  i  conducenti  ad  accertamenti  qualitativi  non
invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili. 
  ((2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito
positivo  ovvero  quando  si  ha  altrimenti  ragionevole  motivo  di
ritenere che il conducente  del  veicolo  si  trovi  sotto  l'effetto
conseguente  all'uso  di  sostanze  stupefacenti  o   psicotrope,   i
conducenti,  nel  rispetto  della  riservatezza  personale  e   senza
pregiudizio per l'integrita' fisica,  possono  essere  sottoposti  ad
accertamenti clinico-tossicologici e strumentali ovvero analitici  su
campioni di mucosa del cavo  orale  prelevati  a  cura  di  personale
sanitario ausiliario delle forze di polizia. Con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche  antidroga
e il Consiglio superiore  di  sanita',  da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
sono stabilite le modalita', senza nuovi o maggiori  oneri  a  carico
del bilancio dello Stato, di effettuazione degli accertamenti di  cui
al  periodo  precedente  e  le  caratteristiche  degli  strumenti  da
impiegare negli accertamenti medesimi. Ove necessario a garantire  la
neutralita' finanziaria di cui al  precedente  periodo,  il  medesimo
decreto puo' prevedere che gli accertamenti di cui al presente  comma
siano effettuati, anziche' su campioni di mucosa del cavo  orale,  su
campioni di fluido del cavo orale.)) 
  ((3. Nei casi previsti dal comma 2-bis, qualora non  sia  possibile
effettuare il prelievo a  cura  del  personale  sanitario  ausiliario
delle forze di  polizia  ovvero  qualora  il  conducente  rifiuti  di
sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12, commi 1 e 2,  fatti  salvi  gli  ulteriori  obblighi
previsti dalla legge, accompagnano  il  conducente  presso  strutture
sanitarie fisse o mobili afferenti  ai  suddetti  organi  di  polizia
stradale ovvero presso le  strutture  sanitarie  pubbliche  o  presso
quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate, per il prelievo
di campioni di liquidi biologici  ai  fini  dell'effettuazione  degli
esami necessari ad accertare la presenza di sostanze  stupefacenti  o
psicotrope.  Le  medesime  disposizioni  si  applicano  in  caso   di
incidenti, compatibilmente con  le  attivita'  di  rilevamento  e  di
soccorso.)) 
  4. Le strutture sanitarie di cui al comma  3,  su  richiesta  degli
organi di Polizia stradale di cui  all'articolo  12,  commi  1  e  2,
effettuano altresi' gli  accertamenti  sui  conducenti  coinvolti  in
incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, ai  fini  indicati
dal comma 3; essi possono contestualmente riguardare anche  il  tasso
alcoolemico previsto nell'articolo 186. 
  5.  Le  strutture  sanitarie  rilasciano  agli  organi  di  Polizia
stradale la  relativa  certificazione,  estesa  alla  prognosi  delle
lesioni accertate, assicurando il  rispetto  della  riservatezza  dei
dati in base alle vigenti disposizioni di legge. ((PERIODO  SOPPRESSO
DALLA L. 29 LUGLIO  2010,  N.  120)).  Copia  del  referto  sanitario
positivo deve essere tempestivamente trasmessa, a cura dell'organo di
Polizia che ha proceduto agli accertamenti,  al  prefetto  del  luogo
della  commessa  violazione  per  gli  eventuali   provvedimenti   di
competenza. 
  5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 3, 4 e  5
non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma
2 abbiano dato  esito  positivo,  se  ricorrono  fondati  motivi  per
ritenere  che  il  conducente  si  trovi  in  stato  di   alterazione
psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope,
gli organi di polizia  stradale  possono  disporre  il  ritiro  della
patente di guida fino all'esito degli accertamenti e,  comunque,  per
un periodo non superiore a dieci giorni. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 216 in  quanto  compatibili.  La  patente  ritirata  e'
depositata presso l'ufficio o il  comando  da  cui  dipende  l'organo
accertatore. 
  6.  Il  prefetto,  sulla  base  ((dell'esito   degli   accertamenti
analitici di  cui  al  comma  2-bis,  ovvero))  della  certificazione
rilasciata dai centri di cui al comma 3, ordina che il conducente  si
sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119  e  dispone  la
sospensione,  in  via  cautelare,  della   patente   fino   all'esito
dell'esame di revisione che  deve  avvenire  nel  termine  e  con  le
modalita' indicate dal regolamento. 
  7. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 AGOSTO 2007, N. 117, CONVERTITO CON L. 
2 ottobre 2007, n. 160 
  8. Salvo che  il  fatto  costituisca  reato,  in  caso  di  rifiuto
dell'accertamento ((di cui ai commi 2, 2-bis, 3 o 4)), il  conducente
e' soggetto alle sanzioni di  cui  all'articolo  186,  comma  7.  Con
l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente, il
prefetto ordina che il conducente si sottoponga a  visita  medica  ai
sensi dell'articolo 119. (68) 
  ((8-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 1-bis del presente
articolo, la pena detentiva  e  pecuniaria  puo'  essere  sostituita,
anche con il decreto penale di condanna, se non vi e' opposizione  da
parte dell'imputato, con quella del lavoro di  pubblica  utilita'  di
cui all'articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000,  n.  274,
secondo le modalita' ivi previste e consistente nella prestazione  di
un'attivita' non retribuita a favore della collettivita' da svolgere,
in via prioritaria,  nel  campo  della  sicurezza  e  dell'educazione
stradale presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o  presso
enti o  organizzazioni  di  assistenza  sociale  e  di  volontariato,
nonche'  nella  partecipazione  ad   un   programma   terapeutico   e
socio-riabilitativo del soggetto tossicodipendente come  definito  ai
sensi degli articoli 121 e 122 del testo unico di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.  Con  il  decreto
penale o con la sentenza il  giudice  incarica  l'ufficio  locale  di
esecuzione penale ovvero  gli  organi  di  cui  all'articolo  59  del
decreto  legislativo  n.  274  del  2000  di  verificare  l'effettivo
svolgimento del lavoro di  pubblica  utilita'.  In  deroga  a  quanto
previsto dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 274 del 2000, il
lavoro di pubblica utilita' ha una  durata  corrispondente  a  quella
della sanzione detentiva irrogata  e  della  conversione  della  pena
pecuniaria ragguagliando 250 euro ad un giorno di lavoro di  pubblica
utilita'. In caso di svolgimento  positivo  del  lavoro  di  pubblica
utilita', il giudice fissa una nuova udienza e  dichiara  estinto  il
reato,  dispone  la  riduzione  alla  meta'  della   sanzione   della
sospensione  della  patente  e  revoca  la   confisca   del   veicolo
sequestrato. La decisione e' ricorribile in  cassazione.  Il  ricorso
non sospende l'esecuzione a meno che il  giudice  che  ha  emesso  la
decisione disponga diversamente. In caso di violazione degli obblighi
connessi allo svolgimento del lavoro di pubblica utilita', il giudice
che procede o il giudice dell'esecuzione, a  richiesta  del  pubblico
ministero o di ufficio, con le formalita' di cui all'articolo 666 del
codice di procedura penale, tenuto conto dei motivi, della entita'  e
delle circostanze della violazione,  dispone  la  revoca  della  pena
sostitutiva con ripristino di  quella  sostituita  e  della  sanzione
amministrativa della sospensione della patente e della  confisca.  Il
lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la pena per non  piu'  di
una volta.)) 
    
---------------

    
AGGIORNAMENTO (68) 
  Il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, convertito con L. 2 ottobre 2007, n.
160 ha disposto che "chiunque, dopo le ore 20 e prima  delle  ore  7,
viola  il  presente  articolo  187,  e'  punito   con   la   sanzione
amministrativa aggiuntiva di euro 200, che vengono destinati al Fondo
contro l'incidentalita' notturna". 
                              Art. 188. 
  Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide 
  1. Per la circolazione e la sosta dei  veicoli  al  servizio  delle
persone invalide gli enti proprietari della  strada  sono  tenuti  ad
allestire e mantenere  apposite  strutture,  nonche'  la  segnaletica
necessaria, per consentire ed agevolare la mobilita' di esse, secondo
quanto stabilito nel regolamento. 
  2. I soggetti legittimati ad usufruire delle strutture  di  cui  al
comma 1 sono autorizzati dal sindaco del comune di residenza nei casi
e con limiti determinati dal regolamento  e  con  le  formalita'  nel
medesimo indicate. 
  3. I veicoli al servizio di persone invalide  autorizzate  a  norma
del comma 2 non sono tenuti all'obbligo del rispetto  dei  limiti  di
tempo  se  lasciati  in  sosta  nelle  aree  di  parcheggio  a  tempo
determinato. 
  4. Chiunque usufruisce delle strutture di cui  al  comma  1,  senza
avere l'autorizzazione  prescritta  dal  comma  2  o  ne  faccia  uso
improprio, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di
una somma da lire centomila a lire quattrocentomila. 
  5. Chiunque usa delle strutture di cui al  comma  1,  pur  avendone
diritto, ma  non  osservando  le  condizioni  ed  i  limiti  indicati
nell'autorizzazione prescritta dal comma 2 e' soggetto alla  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma  da  lire  cinquantamila  a
lire duecentomila. 
                              Art. 189 
                 Comportamento in caso di incidente 
 
  1.  L'utente  della  strada,  in   caso   di   incidente   comunque
ricollegabile al suo comportamento, ha l'obbligo  di  fermarsi  e  di
prestare l'assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano
subito danno alla persona. 
  2. Le persone coinvolte in un incidente devono porre in  atto  ogni
misura idonea a salvaguardare  la  sicurezza  della  circolazione  e,
compatibilmente con tale esigenza,  adoperarsi  affinche'  non  venga
modificato lo stato  dei  luoghi  e  disperse  le  tracce  utili  per
l'accertamento delle responsabilita'. 
  3. Ove dall'incidente  siano  derivati  danni  alle  sole  cose,  i
conducenti e ogni altro utente della strada coinvolto devono inoltre,
ove  possibile,  evitare  intralcio  alla  circolazione,  secondo  le
disposizioni  dell'art.  161.  Gli  agenti  in  servizio  di  polizia
stradale, in tali casi,  dispongono  l'immediata  rimozione  di  ogni
intralcio  alla  circolazione,  salva  soltanto   l'esecuzione,   con
assoluta urgenza, degli eventuali rilievi necessari per  appurare  le
modalita' dell'incidente. 
  4. In ogni caso i conducenti devono, altresi', fornire  le  proprie
generalita', nonche' le  altre  informazioni  utili,  anche  ai  fini
risarcitori, alle persone danneggiate o, se queste non sono presenti,
comunicare loro nei modi possibili gli elementi sopraindicati. 
  5. Chiunque, nelle condizioni di cui  al  comma  1,  non  ottempera
all'obbligo di fermarsi in caso di incidente,  con  danno  alle  sole
cose, e` soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di  una
somma da duecentocinquanta euro a mille euro. In tale  caso,  se  dal
fatto deriva un grave danno ai veicoli coinvolti tale da  determinare
l'applicazione della revisione di cui all'articolo 80,  comma  7,  si
applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della
patente di guida da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo  I,
sezione II, del titolo VI. 
  6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di  incidente
con danno alle persone, non ottempera  all'obbligo  di  fermarsi,  e`
punito con la reclusione da sei  mesi  a  tre  anni.  Si  applica  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. Nei casi di cui al presente  comma  sono  applicabili  le  misure
previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice  di  procedura
penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo  280  del
medesimo codice, ed e`  possibile  procedere  all'arresto,  ai  sensi
dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al  di  fuori
dei limiti di pena ivi previsti. 
  7. Chiunque, nelle condizioni di cui  al  comma  1,  non  ottempera
all'obbligo di prestare l'assistenza occorrente alle persone  ferite,
e` punito con la reclusione da un anno a  tre  anni.  Si  applica  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida per un periodo non inferiore ad  un  anno  e  sei  mesi  e  non
superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo
VI. 
  8. Il conducente che si fermi e, occorrendo,  presti  assistenza  a
coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente
a  disposizione  degli  organi   di   polizia   giudiziaria,   quando
dall'incidente derivi il delitto di omicidio  colposo  o  di  lesioni
personali colpose, non e' soggetto all'arresto stabilito per il  caso
di flagranza di reato. 
  8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro  ore
successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione  degli
organi di polizia giudiziaria, non si applicano  le  disposizioni  di
cui al terzo periodo del comma 6. 
  9. Chiunque non ottempera alle disposizioni di cui ai commi 2, 3  e
4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da lire centomila a lire quattrocentomila. 
 ((9-bis. L'utente  della  strada,  in  caso  di  incidente  comunque
ricollegabile al suo comportamento, da cui derivi danno a uno o  piu'
animali d'affezione, da reddito o protetti, ha l'obbligo di  fermarsi
e di porre in atto ogni misura idonea  ad  assicurare  un  tempestivo
intervento di soccorso agli animali  che  abbiano  subito  il  danno.
Chiunque non ottempera agli obblighi di cui al periodo precedente  e'
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
euro 389 a euro 1.559. Le persone coinvolte in un incidente con danno
a uno o piu' animali d'affezione, da reddito o protetti devono  porre
in atto ogni misura idonea ad assicurare un tempestivo intervento  di
soccorso. Chiunque  non  ottempera  all'obbligo  di  cui  al  periodo
precedente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento  di
una somma da euro 78 a euro 311)). 
                              Art. 190. 
                      Comportamento dei pedoni 
 
  1. I pedoni devono circolare sui marciapiedi, sulle  banchine,  sui
viali e sugli  altri  spazi  per  essi  predisposti;  qualora  questi
manchino,  siano  ingombri,  interrotti   o   insufficienti,   devono
circolare sul margine della carreggiata opposto al  senso  di  marcia
dei veicoli in modo da causare il  minimo  intralcio  possibile  alla
circolazione. Fuori dei centri abitati i pedoni  hanno  l'obbligo  di
circolare in senso opposto a  quello  di  marcia  dei  veicoli  sulle
carreggiate a due sensi di marcia e sul margine destro rispetto  alla
direzione di marcia dei veicoli quando si  tratti  di  carreggiata  a
senso unico di circolazione. Da mezz'ora dopo il tramonto del sole  a
mezz'ora prima  del  suo  sorgere,  ai  pedoni  che  circolano  sulla
carreggiata  di  strade  esterne  ai   centri   abitati,   prive   di
illuminazione pubblica, e' fatto obbligo di marciare su unica fila. 
  2. I pedoni, per attraversare la carreggiata, devono servirsi degli
attraversamenti pedonali,  dei  sottopassaggi  e  dei  soprapassaggi.
Quando questi non esistono, o distano piu' di cento metri  dal  punto
di attraversamento, i pedoni possono attraversare la carreggiata solo
in senso  perpendicolare,  con  l'attenzione  necessaria  ad  evitare
situazioni di pericolo per se' o per altri. 
  3. E' vietato ai pedoni attraversare diagonalmente le intersezioni;
e' inoltre vietato attraversare le piazze e  i  larghi  al  di  fuori
degli attraversamenti pedonali, qualora esistano,  anche  se  sono  a
distanza superiore a quella indicata nel comma 2. 
  4. E' vietato ai pedoni  sostare  o  indugiare  sulla  carreggiata,
salvo i casi di necessita'; e', altresi', vietato, sostando in gruppo
sui  marciapiedi,  sulle  banchine  o  presso   gli   attraversamenti
pedonali, causare intralcio al transito normale degli altri pedoni. 
  5. I pedoni che si accingono ad attraversare la carreggiata in zona
sprovvista di attraversamenti pedonali devono dare la  precedenza  ai
conducenti. 
  6. E'  vietato  ai  pedoni  effettuare  l'attraversamento  stradale
passando anteriormente agli autobus, filoveicoli e tram in sosta alle
fermate. 
  7. Le macchine per uso di bambini o di persone invalide,  anche  se
asservite da motore, con  le  limitazioni  di  cui  all'articolo  46,
possono circolare sulle parti della strada riservate  ai  pedoni  ((,
secondo le modalita' stabilite dagli enti proprietari delle strade ai
sensi degli articoli 6 e 7)). 
  8. La circolazione mediante tavole, pattini od  altri  acceleratori
di andatura e' vietata sulla carreggiata delle strade. 
  9. E' vietato effettuare sulle carreggiate  giochi,  allenamenti  e
manifestazioni sportive non autorizzate.  Sugli  spazi  riservati  ai
pedoni e' vietato usare tavole,  pattini  od  altri  acceleratori  di
andatura che possano creare situazioni  di  pericolo  per  gli  altri
utenti. 
  10.  Chiunque  viola  le  disposizioni  del  presente  articolo  e'
soggetto alla sanzione ammnistrativa del pagamento di  una  somma  da
lire trentamila a lire centoventimila. 
                              Art. 191 
        Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni 
 
  ((1. Quando il traffico non e' regolato da agenti o da semafori,  i
conducenti  devono  fermarsi  quando  i   pedoni   transitano   sugli
attraversamenti  pedonali.  Devono  altresi'  dare   la   precedenza,
rallentando e all'occorrenza fermandosi, ai pedoni che  si  accingono
ad attraversare sui  medesimi  attraversamenti  pedonali.  Lo  stesso
obbligo sussiste per i conducenti  che  svoltano  per  inoltrarsi  in
un'altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale,
quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto
per i pedoni di cui all'articolo 190, comma 4)). 
  2. Sulle strade sprovviste di attraversamenti pedonali i conducenti
devono   consentire   al   pedone,   che    abbia    gia'    iniziato
l'attraversamento impegnando la carreggiata, di raggiungere  il  lato
opposto in condizioni di sicurezza. 
  3. I conducenti devono fermarsi quando  una  persona  invalida  con
ridotte capacita' motorie o  su  carrozzella,  o  munita  di  bastone
bianco,  o  accompagnata  da  cane  guida,  o   munita   di   bastone
bianco-rosso in caso di persona sordo-cieca,  o  comunque  altrimenti
riconoscibile,  attraversa   la   carreggiata   o   si   accinge   ad
attraversarla e devono comunque prevenire situazioni di pericolo  che
possano derivare da comportamenti scorretti o maldestri di bambini  o
di anziani, quando  sia  ragionevole  prevederli  in  relazione  alla
situazione di fatto. 
  4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e' soggetto
alla sanzione amministrativa del  pagamento  di  una  somma  da  lire
centomila a lire quattrocentomila. (53) 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (53) 
  Il D.L. 27 giugno 2003, n. 151, convertito con modificazioni  dalla
L. 1 agosto 2003, n. 214, ha disposto (con l'art. 3, comma 18) che al
comma  4  del   presente   articolo   le   parole:   "alla   sanzione
amministrativa del pagamento di  una  somma  da  euro  68,25  a  euro
275,10" sono sostituite dalle seguenti: "alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 137,55 a euro 550,20". 
                              Art. 192. 
            Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti 
 
  1. Coloro  che  circolano  sulle  strade  sono  tenuti  a  fermarsi
all'invito dei  funzionari,  ufficiali  ed  agenti  ai  quali  spetta
l'espletamento dei servizi  di  polizia  stradale,  quando  siano  in
uniforme o muniti dell'apposito segnale distintivo. 
  2. I conducenti dei veicoli sono tenuti ad esibire, a richiesta dei
funzionari, ufficiali e agenti indicati nel comma 1, il documento  di
circolazione e la patente di  guida,  se  prescritti,  e  ogni  altro
documento che, ai  sensi  delle  norme  in  materia  di  circolazione
stradale, devono avere con se'. 
  3. I funzionari, ufficiali ed agenti, di cui ai  precedenti  commi,
possono: 
   - procedere  ad  ispezioni  del  veicolo  al  fine  di  verificare
l'osservanza   delle   norme   relative   alle   caratteristiche    e
all'equipaggiamento del veicolo medesimo; 
   - ordinare di  non  proseguire  la  marcia  al  conducente  di  un
veicolo,  qualora  i  dispositivi  di  segnalazione   visiva   e   di
illuminazione o i pneumatici presentino difetti o irregolarita'  tali
da determinare grave pericolo per  la  propria  e  altrui  sicurezza,
tenuto anche conto delle condizioni atmosferiche o della strada; 
   -  ordinare  ai  conducenti  dei  veicoli  sprovvisti   di   mezzi
antisdrucciolevoli, quando questi siano prescritti, di fermarsi o  di
proseguire la marcia con l'osservanza di specifiche cautele. 
  4. Gli organi  di  polizia  giudiziaria  e  di  pubblica  sicurezza
possono, per controlli necessari ai fini dell'espletamento  del  loro
servizio, formare posti di blocco e, in tal caso, usare mezzi atti ad
assicurare, senza pericolo di  incidenti,  il  graduale  arresto  dei
veicoli che non si fermino nonostante l'ordine  intimato  con  idonei
segnali. Le caratteristiche di detti mezzi, nonche' le  condizioni  e
le modalita'  del  loro  impiego,  sono  stabilite  con  decreto  del
Ministro  dell'interno,  di   concerto   con   i   Ministri   ((delle
infrastrutture e dei trasporti)) e ((della giustizia)). 
  5.  I  conducenti  devono  ottemperare  alle  segnalazioni  che  il
personale militare, anche non coadiuvato  dal  personale  di  polizia
stradale di cui all'art. 12, comma 1, impartisce  per  consentire  la
progressione del convoglio militare. 
  6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi  1,  2,  3  e  5  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire centomila a lire quattrocentomila. 
  7. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 4, ove  il  fatto
non costituisca reato, e' punito con la sanzione  amministrativa  del
pagamento di una somma da lire due milioni a lire otto milioni. 
                              Art. 193. 
        Obbligo dell'assicurazione di responsabilita' civile 
 
  1. I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli
e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione  sulla  strada
senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di
legge sulla responsabilita' civile verso terzi. 
  2.  Chiunque  circola  senza  la  copertura  dell'assicurazione  e'
soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da
lire unmilione a lire quattromilioni. 
  3. La sanzione amministrativa di cui al comma 2 e'  ridotta  ad  un
quarto quando l'assicurazione  del  veicolo  per  la  responsabilita'
verso  i  terzi  sia  comunque  resa  operante  nei  quindici  giorni
successivi al termine di cui all'art. 1901, secondo comma, del codice
civile. La sanzione amministrativa di cui  al  comma  2  e'  altresi'
ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta  giorni  dalla
contestazione della  violazione,  previa  autorizzazione  dell'organo
accertatore, esprime la volonta' e provvede alla demolizione  e  alle
formalita' di radiazione del veicolo. In tale caso  l'interessato  ha
la disponibilita' del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente
per le operazioni di demolizione e di radiazione del  veicolo  previo
versamento  presso  l'organo  accertatore  di   una   cauzione   pari
all'importo della sanzione minima edittale previsto dal comma  2.  Ad
avvenuta  demolizione  certificata  a  norma   di   legge,   l'organo
accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo  previsto
a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria. 
  4. Si applica l'articolo 13, terzo comma, della legge  24  novembre
1981, n. 689. L'organo accertatore ordina che la  circolazione  sulla
strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il  veicolo
stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in  luogo
non soggetto a  pubblico  passaggio,  individuato  in  via  ordinaria
dall'organo  accertatore  o,  in  caso  di  particolari   condizioni,
concordato con il  trasgressore.  Quando  l'interessato  effettua  il
pagamento della sanzione in misura  ridotta  ai  sensi  dell'articolo
202, corrisponde il premio di assicurazione per  almeno  sei  mesi  e
garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia
del veicolo sottoposto  a  sequestro,  l'organo  di  polizia  che  ha
accertato  la  violazione  dispone  la   restituzione   del   veicolo
all'avente diritto, dandone comunicazione  al  prefetto.  Quando  nei
termini previsti non e' stato proposto ricorso e non e'  avvenuto  il
pagamento in misura ridotta,  l'ufficio  o  comando  da  cui  dipende
l'organo accertatore invia il verbale al prefetto. Il verbale  stesso
costituisce titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 203, comma  3,  e
il veicolo e' confiscato ai sensi dell'articolo 213. 
  4-bis.  Salvo  che  debba  essere  disposta   confisca   ai   sensi
dell'articolo 240 del codice penale, e' sempre disposta  la  confisca
amministrativa del veicolo  intestato  al  conducente  sprovvisto  di
copertura assicurativa  quando  sia  fatto  circolare  con  documenti
assicurativi falsi o contraffatti. Nei confronti di colui  che  abbia
falsificato  o  contraffatto  i  documenti  assicurativi  di  cui  al
precedente periodo e'  sempre  disposta  la  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un  anno.  Si
applicano le disposizioni dell'articolo 213 del presente codice. 
  ((4-ter. L'accertamento della mancanza  di  copertura  assicurativa
obbligatoria del veicolo puo' essere  effettuato  anche  mediante  il
raffronto  dei  dati  relativi  alle  polizze  emesse  dalle  imprese
assicuratrici   con   quelli   provenienti    dai    dispositivi    o
apparecchiature di cui alle lettere e),  f)  e  g)  del  comma  1-bis
dell'articolo 201, omologati ovvero approvati per il funzionamento in
modo completamente automatico e gestiti direttamente dagli organi  di
polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. 
  4-quater. Qualora, in base alle risultanze del raffronto  dei  dati
di cui al comma 4- ter, risulti che al  momento  del  rilevamento  un
veicolo munito di targa di immatricolazione  fosse  sprovvisto  della
copertura assicurativa obbligatoria, l'organo di  polizia  procedente
invita il  proprietario  o  altro  soggetto  obbligato  in  solido  a
produrre il certificato di assicurazione obbligatoria, ai sensi e per
gli effetti dell'articolo 180, comma 8. 
  4-quinquies. La documentazione fotografica prodotta dai dispositivi
o  apparecchiature  di  cui  al  comma  4-ter,  costituisce  atto  di
accertamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge
24 novembre 1981, n. 689, in ordine alla circostanza che  al  momento
del  rilevamento  un  determinato  veicolo,  munito   di   targa   di
immatricolazione, stava circolando sulla strada)). 

TITOLO VI
DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL PRESENTE CODICE E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo I
DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
Sezione I
Degli illeciti amministrativi importanti sanzioni amministrative pecuniarie ed applicazione di queste ultime

                              Art. 194. 
                 Disposizioni di carattere generale 
 
  1. In tutte le ipotesi in cui il presente codice prevede che da una
determinata   violazione   consegua   una   sanzione   amministrativa
pecuniaria, si applicano le  disposizioni  generali  contenute  nelle
Sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salve
le modifiche e le deroghe previste dalle norme del presente capo. 
                              Art. 195. 
        Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie 
 
  1. La sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento  di
una somma di danaro tra un limite minimo ed un limite massimo fissato
dalla singola norma, sempre entro il limite minimo generale  di  lire
trentamila ed il limite massimo generale di  lire  diciotto  milioni.
Tale limite massimo generale puo'  essere  superato  solo  quando  si
tratti di sanzioni proporzionali, ovvero di piu' violazioni ai  sensi
dell'art. 198, ovvero nelle ipotesi di aggiornamento di cui al  comma
3. 
  2. Nella determinazione della  sanzione  amministrativa  pecuniaria
fissata dal presente codice,  tra  un  limite  minimo  ed  un  limite
massimo, si ha riguardo alla  gravita'  della  violazione,  all'opera
svolta  dall'agente   per   l'eliminazione   o   attenuazione   delle
conseguenze  della  violazione,   nonche'   alla   personalita'   del
trasgressore e alle sue condizioni economiche. 
  ((2-bis.  Le  sanzioni  amministrative  pecuniarie  previste  dagli
articoli 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176, commi 19 e 20, e 178
sono aumentate di un terzo quando la violazione e' commessa  dopo  le
ore 22 e prima delle ore 7; tale incremento della sanzione quando  la
violazione e' accertata da uno dei soggetti di cui all'articolo  208,
comma 1, primo periodo, e' destinato ad alimentare il  Fondo  di  cui
all'articolo  6-bis  del  decreto-legge  3  agosto  2007,   n.   117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160,  e
successive modificazioni)). 
  3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie e' aggiornata
ogni  due  anni  in  misura  pari  all'intera  variazione,  accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al  consumo  per  le  famiglie  di
operai e  impiegati  (media  nazionale)  verificatasi  nei  due  anni
precedenti. All'uopo,  entro  il  1  dicembre  di  ogni  biennio,  il
Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia  e
delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, fissa,  seguendo
i criteri di cui sopra, i nuovi limiti delle sanzioni  amministrative
pecuniarie, che si applicano dal 1 gennaio dell'anno successivo. Tali
limiti possono superare quelli massimi di cui al comma 1. 
  3-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2005,  la  misura  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie,  aggiornata  ai  sensi  del  comma  3,  e'
oggetto di arrotondamento all'unita'  di  euro,  per  eccesso  se  la
frazione decimale e' pari o superiore a 50 centesimi di euro,  ovvero
per difetto se e' inferiore a detto limite. 
                              Art. 196. 
                      Principio di solidarieta' 
 
  1. Per  le  violazioni  punibili  con  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria il proprietario del veicolo ((ovvero  del  rimorchio,  nel
caso di complesso di veicoli)),  o,  in  sua  vece,  l'usufruttuario,
l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo
di locazione finanziaria, e' obbligato in solido con  l'autore  della
violazione al pagamento della somma da questi dovuta,  se  non  prova
che la circolazione del veicolo e' avvenuta contro la  sua  volonta'.
Nelle ipotesi di cui all'art. 84 risponde solidalmente  il  locatario
e,  per  i   cicolomotori,   l'intestatario   del   contrassegno   di
identificazione. 
  2. Se la violazione e' commessa da persona capace di intendere e di
volere, ma soggetta all'altrui autorita', direzione o  vigilanza,  la
persona rivestita dell'autorita' o incaricata della direzione o della
vigilanza e' obbligata, in solido con l'autore della  violazione,  al
pagamento della somma da questi dovuta, salvo che provi di  non  aver
potuto impedire il fatto. 
  3. Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente
di una persona giuridica  o  di  un  ente  o  associazione  privi  di
personalita' giuridica o comunque da un imprenditore,  nell'esercizio
delle proprie funzioni o incombenze, la persona giuridica o l'ente  o
associazione o l'imprenditore e' obbligato, in  solido  con  l'autore
della violazione, al pagamento della somma da questi dovuta. 
  4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e  3,  chi  ha  versato  la  somma
stabilita per la violazione ha diritto di regresso per  l'intero  nei
confronti dell'autore della violazione stessa. 
                              Art. 197. 
                Concorso di persone nella violazione 
 
  1. Quando piu' persone concorrono in una violazione, per  la  quale
e'  stabilita  una  sanzione  amministrativa   pecuniaria,   ciascuno
soggiace alla sanzione per la violazione prevista, salvo che la legge
disponga diversamente. 
                              Art. 198. 
Piu'  violazioni  di  norme  che  prevedono  sanzioni  amministrative
                             pecuniarie 
 
  1. Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge,  chi  con  una
azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni
amministrative pecuniarie, o commette piu'  violazioni  della  stessa
disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione  piu'
grave aumentata fino al triplo. 
  2. In deroga a quanto disposto nel comma 1, nell'ambito delle  aree
pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore  ai
divieti di  accesso  e  agli  altri  singoli  obblighi  e  divieti  o
limitazioni  soggiace  alle  sanzioni  previste  per   ogni   singola
violazione. 
                              Art. 199. 
               Non trasmissibilita' dell'obbligazione 
 
  1. L'obbligazione di pagamento a titolo di sanzione  amministrativa
pecuniaria non si trasmette agli eredi. 
                              Art. 200. 
          Contestazione e verbalizzazione delle violazioni 
 
  1. ((Fuori dei casi  di  cui  all'articolo  201,  comma  1-bis,  la
violazione,  quando  e'  possibile,  deve   essere))   immediatamente
contestata  tanto  al  trasgressore  quanto  alla  persona  che   sia
obbligata in solido al pagamento della somma dovuta. 
  ((2.  Dell'avvenuta  contestazione  deve  essere  redatto   verbale
contenente anche le dichiarazioni che  gli  interessati  chiedono  vi
siano inserite.  Il  verbale,  che  puo'  essere  redatto  anche  con
l'ausilio di sistemi informatici, contiene  la  sommaria  descrizione
del fatto accertato, gli elementi  essenziali  per  l'identificazione
del trasgressore e la targa del veicolo con cui e' stata commessa  la
violazione.  Nel  regolamento  sono  determinati  i   contenuti   del
verbale)). 
  3. Copia del verbale deve essere consegnata al trasgressore  e,  se
presente, alla persona obbligata in solido. 
  4. Copia del verbale e'  consegnata  immediatamente  all'ufficio  o
comando da cui dipende l'agente accertatore. 
                              Art. 201 
                   Notificazione delle violazioni 
 
  1.  Qualora  la  violazione   non   possa   essere   immediatamente
contestata, il verbale, con gli estremi precisi e  dettagliati  della
violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile
la  contestazione   immediata,   deve,   ((entro   novanta   giorni))
dall'accertamento, essere notificato  all'effettivo  trasgressore  o,
quando questi non sia stato identificato e si  tratti  di  violazione
commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di  targa,  ad
uno dei soggetti indicati nell'art. 196, quale risulta  dai  pubblici
registri alla data dell'accertamento. Se si tratta di ciclomotore  la
notificazione deve essere fatta all'intestatario del contrassegno  di
identificazione.  Nel  caso  di  accertamento  della  violazione  nei
confronti dell'intestatario  del  veicolo  che  abbia  dichiarato  il
domicilio  legale  ai  sensi  dell'articolo  134,  comma  1-bis,   la
notificazione del verbale e' validamente eseguita  quando  sia  stata
effettuata   presso   il   medesimo   domicilio   legale   dichiarato
dall'interessato.  Qualora  l'effettivo  trasgressore  od  altro  dei
soggetti obbligati sia identificato successivamente alla  commissione
della violazione la notificazione puo' essere effettuata agli  stessi
((entro novanta giorni)) dalla data in  cui  risultino  dai  pubblici
registri o nell'archivio nazionale  dei  veicoli  l'intestazione  del
veicolo e le altre indicazioni  identificative  degli  interessati  o
comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione  e'  posta  in
grado di provvedere alla loro identificazione. ((Quando la violazione
sia stata contestata immediatamente al trasgressore, il verbale  deve
essere  notificato  ad  uno  dei  soggetti   individuati   ai   sensi
dell'articolo  196  entro  cento   giorni   dall'accertamento   della
violazione)). Per i residenti  all'estero  la  notifica  deve  essere
effettuata entro trecentosessanta giorni dall'accertamento. (16) 
  1-bis. Fermo restando quanto indicato dal  comma  1,  nei  seguenti
casi la contestazione immediata non e' necessaria e agli  interessati
sono notificati gli estremi della violazione nei termini  di  cui  al
comma 1: 
    a) impossibilita' di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva
velocita'; 
    b) attraversamento di un incrocio con il  semaforo  indicante  la
luce rossa; 
    c) sorpasso vietato; 
    d) accertamento della violazione in assenza  del  trasgressore  e
del proprietario del veicolo; 
    e) accertamento della violazione per mezzo di appositi apparecchi
di rilevamento direttamente gestiti dagli organi di Polizia  stradale
e  nella  loro  disponibilita'  che  consentono   la   determinazione
dell'illecito in tempo successivo  poiche'  il  veicolo  oggetto  del
rilievo  e'  a  distanza  dal  posto  di  accertamento   o   comunque
nell'impossibilita' di essere fermato  in  tempo  utile  o  nei  modi
regolamentari; 
    f) accertamento effettuato con i dispositivi di cui  all'articolo
4  del  decreto-legge  20  giugno  2002,  n.  121,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge  1  agosto  2002,  n.  168,  e  successive
modificazioni; 
    ((g) rilevazione degli accessi  di  veicoli  non  autorizzati  ai
centri storici, alle zone a traffico limitato, alle aree pedonali,  o
della circolazione sulle corsie e sulle strade riservate attraverso i
dispositivi previsti dall'articolo 17, comma 133-bis, della legge  15
maggio 1997, n. 127)); 
    ((g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli  141,
143, commi 11 e 12, 146, 170, 171, 213 e 214, per mezzo  di  appositi
dispositivi o apparecchiature di rilevamento)). 
  1-ter. Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis  nei  quali
non e' avvenuta la contestazione  immediata,  il  verbale  notificato
agli interessati deve contenere anche l'indicazione  dei  motivi  che
hanno  reso  impossibile  la  contestazione  immediata.  ((Nei   casi
previsti alle lettere b), f) e g) del comma 1-bis non  e'  necessaria
la presenza degli organi di polizia stradale  qualora  l'accertamento
avvenga mediante rilievo con dispositivi o apparecchiature  che  sono
stati  omologati  ovvero  approvati  per  il  funzionamento  in  modo
completamente  automatico.  Tali  strumenti  devono  essere   gestiti
direttamente dagli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12,
comma 1)). 
  ((1-quater. In occasione della rilevazione delle violazioni di  cui
al comma 1-bis, lettera g-bis), non e' necessaria la  presenza  degli
organi di polizia stradale qualora  l'accertamento  avvenga  mediante
dispositivi  o  apparecchiature  che  sono  stati  omologati   ovvero
approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Tali
strumenti devono essere gestiti direttamente dagli organi di  polizia
stradale di cui all'articolo 12, comma 1, e fuori dei centri  abitati
possono essere installati ed utilizzati solo  sui  tratti  di  strada
individuati dai prefetti, secondo le direttive fornite dal  Ministero
dell'interno,  sentito  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti. I tratti di strada  di  cui  al  periodo  precedente  sono
individuati  tenendo  conto  del  tasso  di  incidentalita'  e  delle
condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico)). 
  2. Qualora la residenza, la dimora o il domicilio del soggetto  cui
deve essere effettuata la notifica non siano noti, la notifica stessa
non e' obbligatoria nei confronti di quel soggetto e si effettua agli
altri soggetti di cui al comma 1. 
  2-bis. Le informazioni utili ai fini  della  notifica  del  verbale
all'effettivo trasgressore ed agli altri soggetti  obbligati  possono
essere assunte anche dall'Anagrafe tributaria. 
  3. Alla notificazione si provvede a  mezzo  degli  organi  indicati
nell'  art.  12,   dei   messi   comunali   o   di   un   funzionario
dell'amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalita'
previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della  posta,
secondo le norme sulle notificazioni a mezzo  del  servizio  postale.
Nelle medesime forme si effettua la notificazione  dei  provvedimenti
di revisione, sospensione e  revoca  della  patente  di  guida  e  di
sospensione della carta di circolazione. Comunque,  le  notificazioni
si intendono validamente eseguite quando siano fatte alla  residenza,
domicilio o sede del soggetto, risultante dalla carta di circolazione
o  dall'archivio  nazionale   dei   veicoli   istituito   presso   il
Dipartimento per i trasporti terrestri o dal P.R.A. o  dalla  patente
di guida del conducente. 
  4. Le spese di accertamento e di notificazione sono poste a  carico
di  chi  e'  tenuto  al  pagamento  della   sanzione   amministrativa
pecuniaria. 
  5. L'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione, a  titolo
di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti  del
soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel  termine
prescritto. 
  5-bis. Nel caso  di  accertamento  di  violazione  per  divieto  di
fermata e di sosta ovvero di violazione  del  divieto  di  accesso  o
transito nelle zone a traffico limitato, nelle  aree  pedonali  o  in
zone interdette alla circolazione, mediante apparecchi di rilevamento
a distanza,  quando  dal  pubblico  registro  automobilistico  o  dal
registro della motorizzazione il veicolo risulta intestato a soggetto
pubblico  istituzionale,  individuato  con   decreto   del   Ministro
dell'interno, il  comando  o  l'ufficio  che  procede  interrompe  la
procedura sanzionatoria per comunicare al soggetto  intestatario  del
veicolo l'inizio del procedimento al fine di  conoscere,  tramite  il
responsabile dell'ufficio da cui dipende il conducente  del  veicolo,
se lo stesso, in occasione della commessa violazione, si  trovava  in
una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre
1981,  n.  689.  In  caso  di   sussistenza   dell'esclusione   della
responsabilita', il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti
al prefetto ai sensi dell'articolo 203 per l'archiviazione.  In  caso
contrario,  si  procede  alla  notifica  del  verbale   al   soggetto
interessato ai sensi dell'articolo 196,  comma  1;  dall'interruzione
della procedura fino alla  risposta  del  soggetto  intestatario  del
veicolo rimangono sospesi i termini per la notifica. 
((91)) 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (16) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 10-17 giugno 1996, n. 198 (in
G.U.  1a  s.s.  26/6/1996,  n.  26)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte  in
cui, nell'ipotesi di identificazione  dell'effettivo  trasgressore  o
degli altri responsabili avvenuta  successivamente  alla  commissione
della violazione, fa decorrere il termine  di  centocinquanta  giorni
per  la  notifica  della  contestazione  dalla   data   dell'avvenuta
identificazione, anziche' dalla data in cui  risultino  dai  pubblici
registri  l'intestazione  o  le   altre   qualifiche   dei   soggetti
responsabili o comunque dalla data in cui la pubblica amministrazione
e' posta in grado di provvedere alla loro identificazione". 
------------------- 
AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto (con l'art. 36,  comma  2)
che "Le disposizioni dell'articolo 201 del decreto legislativo n. 285
del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1, lettere a) e b), del
presente articolo, si applicano alle violazioni commesse dopo la data
di entrata in vigore della presente legge". 
                              Art. 202. 
                     Pagamento in misura ridotta 
 
  1. Per le violazioni per le quali il presente codice stabilisce una
sanzione  amministrativa  pecuniaria  ferma  restando  l'applicazione
delle eventuali sanzioni accessorie, il  trasgressore  e'  ammesso  a
pagare,  entro  sessanta   giorni   dalla   contestazione   o   dalla
notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme. 
  2. Il  trasgressore  puo'  corrispondere  la  somma  dovuta  presso
l'ufficio dal quale dipende l'agente accertatore oppure  a  mezzo  di
versamento in conto corrente postale, oppure, se l'amministrazione lo
prevede, a mezzo di conto corrente bancario.  All'uopo,  nel  verbale
contestato o  notificato  devono  essere  indicate  le  modalita'  di
pagamento, con il  richiamo  delle  norme  sui  versamenti  in  conto
corrente postale, o,  eventualmente,  su  quelli  in  conto  corrente
bancario. 
 ((2-bis. In  deroga  a  quanto  previsto  dal  comma  2,  quando  la
violazione degli articoli 142, commi 9 e 9-bis, 148, 167, in tutte le
ipotesi di eccedenza del carico superiore al 10 per cento della massa
complessiva a pieno carico, 174, commi 5, 6 e 7, e 178, commi 5, 6  e
7, e' commessa da un conducente  titolare  di  patente  di  guida  di
categoria  C,  C+E,  D  o  D+E   nell'esercizio   dell'attivita'   di
autotrasporto  di  persone  o  cose,  il  conducente  e'  ammesso  ad
effettuare immediatamente, nelle  mani  dell'agente  accertatore,  il
pagamento in misura ridotta di cui al comma 1. L'agente trasmette  al
proprio comando o ufficio  il  verbale  e  la  somma  riscossa  e  ne
rilascia ricevuta  al  trasgressore,facendo  menzione  del  pagamento
nella copia del verbale che consegna al trasgressore medesimo. 
  2-ter. Qualora il trasgressore non si avvalga della facolta' di cui
al comma 2-bis, e' tenuto a versare all'agente accertatore, a  titolo
di cauzione, una somma pari alla meta'  del  massimo  della  sanzione
pecuniaria prevista per la violazione. Del versamento della  cauzione
e' fatta menzione nel verbale di contestazione della  violazione.  La
cauzione e' versata al comando o ufficio da cui l'agente  accertatore
dipende. 
  2-quater. In mancanza del versamento della cauzione di cui al comma
2-ter, e' disposto il fermo amministrativo del veicolo fino a  quando
non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per un periodo
non superiore a  sessanta  giorni.  Il  veicolo  sottoposto  a  fermo
amministrativo e' affidato in  custodia,  a  spese  del  responsabile
della violazione, ad uno dei soggetti individuati ai sensi del  comma
1 dell'articolo 214-bis)). 
  3. Il pagamento in misura  ridotta  non  e'  consentito  quando  il
trasgressore non abbia  ottemperato  all'invito  a  fermarsi  ovvero,
trattandosi di conducente di veicolo a motore, si  sia  rifiutato  di
esibire il documento di circolazione, la patente di guida o qualsiasi
altro documento che, ai sensi delle presenti norme,  deve  avere  con
se'; in tal caso il verbale di contestazione  della  violazione  deve
essere trasmesso al prefetto entro dieci giorni dall'identificazione. 
  3-bis. Il pagamento in misura ridotta non e' inoltre consentito per
le violazioni previste dagli articoli 83, comma 6; 88, comma  3;  97,
comma 9; 100, comma 12; 113, comma 5; 114, comma 7;  116,  comma  13;
124, comma 4; 136, comma 6; 168, comma 8; 176, comma 19;  216,  comma
6; 217, comma 6; 218, comma 6. Per  tali  violazioni  il  verbale  di
contestazione e' trasmesso  al  prefetto  del  luogo  della  commessa
violazione entro dieci giorni. 
                            Art. 202-bis 
            (( (Rateazione delle sanzioni pecuniarie). )) 
 
  ((1. I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione  amministrativa
pecuniaria per una o piu' violazioni  accertate  contestualmente  con
uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che  versino  in
condizioni economiche disagiate, possono richiedere  la  ripartizione
del pagamento in rate mensili. 
  2. Puo' avvalersi della facolta' di cui al comma 1 chi e'  titolare
di un reddito imponibile  ai  fini  dell'imposta  sul  reddito  delle
persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non  superiore
a euro 10.628,16. Ai fini di cui al presente comma, se  l'interessato
convive  con  il  coniuge  o  con  altri  familiari,  il  reddito  e'
costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da
ogni componente della famiglia, compreso l'istante,  e  i  limiti  di
reddito di cui al periodo precedente sono elevati  di  euro  1.032,91
per ognuno dei familiari conviventi. 
  3. La richiesta di cui al comma 1 e' presentata  al  prefetto,  nel
caso  in  cui  la  violazione  sia  stata  accertata  da  funzionari,
ufficiali e agenti di cui al primo periodo del comma 1  dell'articolo
208.  E'  presentata  al  presidente  della  giunta   regionale,   al
presidente della giunta provinciale o al sindaco, nel caso in cui  la
violazione sia stata accertata da  funzionari,  ufficiali  e  agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province o dei comuni. 
  4.  Sulla  base  delle  condizioni  economiche  del  richiedente  e
dell'entita' della somma da pagare, l'autorita' di  cui  al  comma  3
dispone la ripartizione del pagamento fino ad un  massimo  di  dodici
rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000, fino ad un massimo di
ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000, fino  ad
un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto  supera  euro  5.000.
L'importo di ciascuna rata non puo'  essere  inferiore  a  euro  100.
Sulle somme il cui pagamento e' stato  rateizzato  si  applicano  gli
interessi al  tasso  previsto  dall'articolo  21,  primo  comma,  del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  e
successive modificazioni. 
  5. L'istanza di cui al comma 1 deve essere presentata entro  trenta
giorni  dalla  data  di  contestazione  o  di   notificazione   della
violazione. La presentazione  dell'istanza  implica  la  rinuncia  ad
avvalersi della facolta' di ricorso al prefetto di  cui  all'articolo
203 e di ricorso al giudice di  pace  di  cui  all'articolo  204-bis.
L'istanza  e'  comunicata  dall'autorita'  ricevente  all'ufficio   o
comando da cui dipende l'organo  accertatore.  Entro  novanta  giorni
dalla presentazione dell'istanza l'autorita' di cui al  comma  3  del
presente articolo  adotta  il  provvedimento  di  accoglimento  o  di
rigetto. Decorso il termine di cui al periodo  precedente,  l'istanza
si intende respinta. 
  6. La notificazione all'interessato dell'accoglimento dell'istanza,
con la determinazione delle modalita' e dei tempi  della  rateazione,
ovvero del provvedimento di rigetto e' effettuata con le modalita' di
cui all'articolo 201. Con le modalita' di cui al  periodo  precedente
e' notificata la comunicazione della decorrenza del termine di cui al
quarto periodo del comma 5 del presente articolo e degli effetti  che
ne derivano ai sensi del medesimo comma. L'accoglimento dell'istanza,
il rigetto o la decorrenza  del  termine  di  cui  al  citato  quarto
periodo del comma 5 sono comunicati  al  comando  o  ufficio  da  cui
dipende l'organo accertatore. 
  7. In caso di accoglimento dell'istanza, il comando  o  ufficio  da
cui dipende l'organo accertatore provvede alla verifica del pagamento
di ciascuna rata. In caso di mancato pagamento della  prima  rata  o,
successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente  dal
beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni del comma  3
dell'articolo 203. 
  8. In caso di rigetto dell'istanza,  il  pagamento  della  sanzione
amministrativa pecuniaria deve avvenire  entro  trenta  giorni  dalla
notificazione del relativo provvedimento ovvero  dalla  notificazione
di cui al secondo periodo del comma 6. 
  9. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle  politiche
sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono disciplinate  le
modalita' di attuazione del presente articolo. 
  10. Con decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro  e  delle  politiche
sociali e delle infrastrutture e dei trasporti, sono aggiornati  ogni
due anni gli importi di cui  ai  commi  1,  2  e  4  in  misura  pari
all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice  dei  prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatasi nei due
anni precedenti. Il decreto di cui  al  presente  comma  e'  adottato
entro il 1° dicembre di ogni biennio  e  gli  importi  aggiornati  si
applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo)). 
                              Art. 203. 
                         Ricorso al prefetto 
 
  1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell'art. 196, nel
termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione,
qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura  ridotta  nei
casi in cui e' consentito, possono proporre ricorso al  prefetto  del
luogo della commessa violazione, da presentarsi all'ufficio o comando
cui appartiene l'organo accertatore ovvero da  inviarsi  agli  stessi
con raccomandata con ricevuta di  ritorno.  Con  il  ricorso  possono
essere presentati i documenti ritenuti idonei e puo' essere richiesta
l'audizione personale. PERIODO  SOPPRESSO  DAL  D.LGS.  10  SETTEMBRE
1993, N. 360. 
 ((1-bis. Il ricorso  di  cui  al  comma  1  puo'  essere  presentato
direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso  di
ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto
trasmette all'ufficio o comando cui appartiene  l'organo  accertatore
il ricorso, corredato dei  documenti  allegati  dal  ricorrente,  nel
termine di trenta giorni dalla sua ricezione. 
  2. Il  responsabile  dell'ufficio  o  del  comando  cui  appartiene
l'organo accertatore, e' tenuto a trasmettere gli  atti  al  prefetto
nel termine di sessanta giorni dal deposito  o  dal  ricevimento  del
ricorso nei casi di cui al comma 1 e dal ricevimento  degli  atti  da
parte del prefetto  nei  casi  di  cui  al  comma  1-bis.  Gli  atti,
corredati dalla prova della avvenuta contestazione  o  notificazione,
devono essere altresi' corredati dalle deduzioni tecniche dell'organo
accertatore  utili  a  confutare  o  confermare  le  risultanze   del
ricorso.)) 
  3. Qualora nei termini previsti non sia stato  proposto  ricorso  e
non sia avvenuto il pagamento  in  misura  ridotta,  il  verbale,  in
deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge  24  novembre
1981, n. 689, costituisce titolo esecutivo per una  somma  pari  alla
meta' del massimo della sanzione amministrativa  edittale  e  per  le
spese di procedimento. 
                              Art. 204 
                     Provvedimenti del prefetto 
 
  1.  Il  prefetto,  esaminati  il  verbale  e  gli   atti   prodotti
dall'ufficio o comando accertatore, nonche' il ricorso e i  documenti
allegati, sentiti gli interessati che ne abbiano fatta richiesta,  se
ritiene fondato  l'accertamento  ((adotta,  entro  centoventi  giorni
decorrenti dalla data di ricezione degli atti da  parte  dell'ufficio
accertatore, secondo quanto stabilito al comma 2 dell'articolo 203)),
ordinanza motivata con la quale ingiunge il pagamento  di  una  somma
determinata, nel limite non inferiore al doppio del  minimo  edittale
per ogni singola violazione, secondo  i  criteri  dell'articolo  195,
comma 2. L'ingiunzione comprende anche  le  spese  ed  e'  notificata
all'autore della violazione ed alle altre persone che sono tenute  al
pagamento ai sensi del presente  titolo.  Ove,  invece,  non  ritenga
fondato l'accertamento, il prefetto, nello stesso  termine  ,  emette
ordinanza  motivata  di  archiviazione  degli   atti,   comunicandola
integralmente  all'ufficio  o   comando   cui   appartiene   l'organo
accertatore, il quale ne da' notizia ai ricorrenti. (32) (40) 
 ((1-bis. I termini di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 203 e  al
comma 1 del presente articolo sono perentori e si cumulano  tra  loro
ai  fini  della   considerazione   di   tempestivita'   dell'adozione
dell'ordinanza-ingiunzione. Decorsi detti termini senza che sia stata
adottata l'ordinanza del prefetto, il ricorso si intende accolto. 
  1-ter.  Quando  il  ricorrente  ha  fatto  richiesta  di  audizione
personale, il termine di cui al comma 1 si interrompe con la notifica
dell'invito al ricorrente per la presentazione  all'audizione.  Detto
termine resta sospeso fino alla data di  espletamento  dell'audizione
o, in caso di mancata presentazione  del  ricorrente,  comunque  fino
alla data fissata per l'audizione stessa. Se  il  ricorrente  non  si
presenta  alla  data  fissata   per   l'audizione,   senza   allegare
giustificazione della sua assenza, il prefetto  decide  sul  ricorso,
senza ulteriori formalita'.)) 
  2.   ((L'ordinanza-ingiunzione   di   pagamento   della    sanzione
amministrativa pecuniaria deve  essere  notificata,  nel  termine  di
centocinquanta  giorni  dalla  sua  adozione,  nelle  forme  previste
dall'articolo 201)).  Il  pagamento  della  somma  ingiunta  e  delle
relative spese deve essere effettuato, entro  il  termine  di  trenta
giorni dalla notificazione, all'ufficio del  registro  o  al  diverso
ufficio indicato nella stessa ingiunzione. L'ufficio del registro che
ha  ricevuto  il   pagamento,   entro   trenta   giorni   dalla   sua
effettuazione, ne da'  comunicazione  al  prefetto  e  all'ufficio  o
comando accertatore. 
  3. L'ordinanza-ingiunzione, trascorso il termine per  il  pagamento
della  sanzione   amministrativa   pecuniaria,   costituisce   titolo
esecutivo per l'ammontare  della  somma  ingiunta  e  delle  relative
spese. 
------------------- 
AGGIORNAMENTO (32) 
  La L. 23 dicembre 1999, n. 488, ha disposto (con l'art.  68,  comma
4) che il termine indicato dal comma  1  del  presente  articolo  per
l'emissione  dell'ordinanza-ingiunzione  da  parte  del  prefetto  e'
fissato in centottanta giorni. 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (40) 
  La L. 24 novembre 2000, n. 340 ha disposto (con l'art. 18, comma 3)
che il termine indicato  dal  comma  1  del  presente  articolo,  per
l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione  da  parte  del  prefetto,  e'
fissato in novanta giorni. 
                            Art. 204-bis 
              (( (Ricorso in sede giurisdizionale) )). 
  ((1.  Alternativamente  alla  proposizione  del  ricorso   di   cui
all'articolo 203, il  trasgressore  o  gli  altri  soggetti  indicati
nell'articolo 196, qualora non sia stato effettuato il  pagamento  in
misura ridotta nei  casi  in  cui  e'  consentito,  possono  proporre
opposizione    davanti    all'autorita'    giudiziaria     ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall'articolo 7 del decreto legislativo  1°
settembre 2011, n. 150.)) ((95)) 
    
------------------
AGGIORNAMENTO (59)
La Corte Costituzionale, con sentenza 5-8 aprile 2004, n.  114  (in
G.U.  1a  s.s.  14/4/2004,  n.  15)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 3 del presente articolo.
----------------

    
AGGIORNAMENTO (95) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
                              Art. 205. 
            (( (Opposizione all'ordinanza-ingiunzione).)) 
  ((1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento  di  una  sanzione
amministrativa   pecuniaria   gli   interessati   possono    proporre
opposizione    davanti    all'autorita'    giudiziaria     ordinaria.
L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo  1°
settembre 2011, n. 150.)) ((95)) 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (95) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
                              Art. 206. 
  Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 
 
  1. Se il pagamento non e' effettuato  nei  termini  previsti  dagli
articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 
22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione  delle  somme
dovute a titolo di sanzione  amministrativa  pecuniaria  e'  regolata
dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689. 
  2. I ruoli per i titoli esecutivi, i  cui  proventi  spettano  allo
Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio  della
commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i  ruoli
sono  predisposti  dalle  amministrazioni  da  cui  dipende  l'organo
accertatore. 
  3. I ruoli di  cui  al  comma  2  sono  trasmessi  dal  prefetto  o
dall'ente all'intendente di  finanza  competente,  il  quale  da'  in
carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione. 
                              Art. 207 
        Veicoli immatricolati all'estero o muniti di targa EE 
 
  1. Quando con un veicolo immatricolato all'estero o munito di targa
EE viene violata una disposizione del presente codice da cui consegue
una sanzione amministrativa pecuniaria, il trasgressore e' ammesso ad
effettuare immediatamente, nelle  mani  dell'agente  accertatore,  il
pagamento  in  misura  ridotta  previsto  dall'art.   202.   L'agente
trasmette al proprio  comando  od  ufficio  il  verbale  e  la  somma
riscossa e ne rilascia ricevuta al trasgressore, facendo menzione del
pagamento nella  copia  del  verbale  che  consegna  al  trasgressore
medesimo. 
  2. Qualora il trasgressore non si avvalga,  per  qualsiasi  motivo,
della facolta' prevista del pagamento di misura  ridotta,  egli  deve
versare all'agente accertatore, a titolo di cauzione, una somma  pari
alla meta' del massimo della  sanzione  pecuniaria  prevista  per  la
violazione. PERIODO SOPPRESSO  DAL  D.L.  27  GIUGNO  2003,  N.  151,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 1  AGOSTO  2003,  N.  214.  Del
versamento  della  cauzione  e'  fatta  menzione   nel   verbale   di
contestazione della violazione. La cauzione e' versata al comando  od
ufficio da cui l'accertatore dipende. 
  2-bis. Qualora il veicolo sia immatricolato  in  uno  Stato  membro
dell'Unione europea o aderente  all'Accordo  sullo  spazio  economico
europeo, la somma da versare a titolo di cauzione, di cui al comma 2,
e' pari alla somma richiesta  per  il  pagamento  in  misura  ridotta
previsto dall'articolo 202. (56) 
  3. In mancanza del versamento della cauzione di cui ai  commi  2  e
2-bis viene disposto il  fermo  amministrativo  del  veicolo  fino  a
quando non sia stato adempiuto il predetto onere e, comunque, per  un
periodo non superiore a sessanta giorni. ((Il  veicolo  sottoposto  a
fermo  amministrativo  e'  affidato  in   custodia,   a   spese   del
responsabile della violazione, ad uno  dei  soggetti  individuati  ai
sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis)). 
  4. Le disposizioni  del  presente  articolo  non  si  applicano  ai
veicoli di proprieta' dei cittadini italiani residenti nel comune  di
Campione d'Italia. 
    4-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120)). 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (56) 
  La L. 31 ottobre 2003, n. 306 ha disposto (con l'art. 11, comma  1)
che "Al comma 2-bis dell'articolo  207  del  decreto  legislativo  30
aprile  1992,  n.  285,introdotto  dall'articolo  25  della  legge  3
febbraio 2003, n. 14, dopo  le  parole:  "dell'Unione  europea"  sono
inserite le seguenti: "o aderente all'Accordo sullo Spazio  economico
europeo"." 
                              Art. 208 
          Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie 
 
  1.  I  proventi  delle  sanzioni  amministrative   pecuniarie   per
violazioni previste dal presente codice  sono  devoluti  allo  Stato,
quando le violazioni siano  accertate  da  funzionari,  ufficiali  ed
agenti  dello  Stato,  nonche'  da  funzionari  ed  agenti  dell'ente
Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e  tramvie  in  concessione.  I
proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando
le violazioni siano accertate da  funzionari,  ufficiali  ed  agenti,
rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni. 
  2. I proventi di  cui  al  comma  1,  spettanti  allo  Stato,  sono
destinati: a) fermo restando quanto previsto dall'articolo 32,  comma
4, della legge 17 maggio 1999, n. 144,  per  il  finanziamento  delle
attivita' connesse all'attuazione del Piano nazionale della sicurezza
stradale,  al  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  -
Ispettorato generale per la circolazione  e  la  sicurezza  stradale,
nella misura dell'80 per cento del totale  annuo,  definito  a  norma
dell'articolo 2, lettera x), della legge 13 giugno 1991, n. 190,  per
studi, ricerche  e  propaganda  ai  fini  della  sicurezza  stradale,
attuata  anche  attraverso   il   Centro   di   coordinamento   delle
informazioni  sul  traffico,  sulla  viabilita'  e  sulla   sicurezza
stradale (CCISS), istituito con legge 30 dicembre 1988, n.  556,  per
finalita' di educazione stradale, sentito, occorrendo,  il  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per  l'assistenza
e previdenza del personale della  Polizia  di  Stato,  dell'Arma  dei
carabinieri, della Guardia di finanza, della Polizia penitenziaria  e
del Corpo forestale dello Stato e  per  iniziative  ed  attivita'  di
promozione della sicurezza della circolazione; b) al Ministero  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  -  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri, nella misura del 20  per  cento  del  totale  annuo  sopra
richiamato, per studi, ricerche  e  propaganda  sulla  sicurezza  del
veicolo; c) al Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca - Dipartimento per i servizi per il territorio, nella  misura
del 7,5 per cento del totale annuo, al  fine  di  favorire  l'impegno
della scuola pubblica  e  privata  nell'insegnamento  dell'educazione
stradale  e  per  l'organizzazione  dei  corsi  per   conseguire   il
certificato di idoneita' alla conduzione dei ciclomotori. 
  2-bis. Gli incrementi delle sanzioni amministrative  pecuniarie  di
cui all'articolo 195,  comma  2-bis,  sono  versati  in  un  apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato, di  nuova  istituzione,
per essere riassegnati al Fondo contro l'incidentalita'  notturna  di
cui all'articolo 6-bis del  decreto-legge  3  agosto  2007,  n.  117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre  2007,  n.  160,
con  provvedimento  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze
adottato sulla  base  delle  rilevazioni  trimestrali  del  Ministero
dell'interno. Tali  rilevazioni  sono  effettuate  con  le  modalita'
fissate con decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  i
Ministeri dell'economia e delle  finanze,  della  giustizia  e  delle
infrastrutture e dei trasporti. Con lo stesso decreto sono  stabilite
le modalita' di trasferimento della percentuale  di  ammenda  di  cui
agli articoli 186, comma 2-octies, e 187, comma  1-quater,  destinata
al Fondo. 
  3. Il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  di  concerto
con i Ministri dell'economia e delle  finanze  ((,  dell'interno))  e
dell'istruzione,  dell'universita'   e   della   ricerca,   determina
annualmente le quote  dei  proventi  da  destinarsi  alle  suindicate
finalita'. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  adottare,  con  propri  decreti,  le  necessarie  variazioni   di
bilancio, nel rispetto delle quote come annualmente determinate. 
  ((3-bis. Il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  il
Ministro dell'interno e il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca trasmettono annualmente al Parlamento,  entro  il  31
marzo, una relazione sull'utilizzo delle quote dei proventi di cui al
comma 2 effettuato nell'anno precedente)). 
 ((4. Una quota pari al 50 per cento dei proventi spettanti agli enti
di cui al secondo periodo del comma 1 e' destinata: 
    a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a  interventi
di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, dimessa a norma
e di  manutenzione  della  segnaletica  delle  strade  di  proprieta'
dell'ente; 
    b)  in  misura  non  inferiore  a  un  quarto  della  quota,   al
potenziamento delle attivita' di controllo e  di  accertamento  delle
violazioni in materia  di  circolazione  stradale,  anche  attraverso
l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi
di polizia provinciale e di polizia municipale di  cui  alle  lettere
d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12; 
    c) ad altre finalita' connesse al miglioramento  della  sicurezza
stradale, relative  alla  manutenzione  delle  strade  di  proprieta'
dell'ente, all'installazione, all' ammodernamento, al  potenziamento,
alla messa  a  norma  e  alla  manutenzione  delle  barriere  e  alla
sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione
dei piani di cui all'articolo  36,  a  interventi  per  la  sicurezza
stradale a  tutela  degli  utenti  deboli,  quali  bambini,  anziani,
disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli  organi
di polizia locale, nelle scuole di ogni  ordine  e  grado,  di  corsi
didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza
e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del
comma 1 dell'articolo 12, alle misure  di  cui  al  comma  5-bis  del
presente articolo e a interventi a favore della mobilita' ciclistica. 
  5. Gli enti di cui al  secondo  periodo  del  comma  1  determinano
annualmente, con delibera della giunta, le quote  da  destinare  alle
finalita' di cui al comma 4. Resta facolta'  dell'ente  destinare  in
tutto o in parte la restante quota del 50 per cento dei proventi alle
finalita' di cui al citato comma 4. 
  5-bis. La quota dei proventi di cui alla lettera  c)  del  comma  4
puo' anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle
forme di contratti a  tempo  determinato  e  a  forme  flessibili  di
lavoro, ovvero al finanziamento  di  progetti  di  potenziamento  dei
servizi  di  controllo  finalizzati  alla  sicurezza  urbana  e  alla
sicurezza stradale, nonche' a progetti di potenziamento  dei  servizi
notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli  186,
186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e  attrezzature  dei
Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di
cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati
al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla  sicurezza
urbana e alla sicurezza stradale)). ((91)) 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 29 luglio 2010, n.120 ha disposto (con l'art.  40,  comma  1,
lettera c)) che i commi 4, 4-bis e 5 sono sostituiti dai commi 4, 5 e
5-bis. 
                              Art. 209. 
                            Prescrizione 
 
  1. La prescrizione del diritto  a  riscuotere  le  somme  dovute  a
titolo di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni  previste
dal presente codice e' regolata dall'art. 28 della legge 24  novembre
1981, n. 689. 

Sezione II
Delle sanzioni amministrative accessorie a sanzioni amministrative pecuniarie

                              Art. 210. 
Sanzioni  amministrative   accessorie   a   sanzioni   amministrative
                       pecuniarie in generale 
 
  1. Quando le norme  del  presente  codice  dispongono  che  ad  una
sanzione amministrativa pecuniaria consegua una  sanzione  accessoria
non pecuniaria, quest'ultima si applica di diritto, secondo le  norme
che seguono. 
  2. Le sanzioni amministrative accessorie non  pecuniarie  comminate
nel presente codice si distinguono in: 
    a) sanzioni relative ad  obblighi  di  compiere  una  determinata
attivita' o di sospendere o cessare una determinata attivita'; 
    b) sanzioni concernenti il veicolo; 
    c) sanzioni concernenti i documenti di circolazione e la  patente
di guida. 
  3. Nei casi  in  cui  e'  prevista  l'applicazione  della  sanzione
accessoria della confisca del veicolo, non e' ammesso il pagamento in
misura ridotta della sanzione amministrativa pecuniaria  cui  accede.
In tal caso il verbale di contestazione della violazione deve  essere
trasmesso al prefetto ((del luogo della commessa  violazione))  entro
dieci giorni. 
  4. Dalla intrasmissibilita' dell'obbligazione di pagamento a titolo
di    sanzione    amministrativa    pecuniaria     consegue     anche
l'intrasmissibilita' di  qualsiasi  obbligo  relativo  alla  sanzione
accessoria. Alla morte dell'obbligato, si estingue ogni procedura  in
corso per la sua esecuzione. Se vi e' stato sequestro del  veicolo  o
ritiro  della  carta  di  circolazione  o  della  patente,   l'organo
competente dispone il dissequestro o la restituzione su istanza degli
eredi. 
                              Art. 211. 
Sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi
                   o di rimozione di opere abusive 
 
  1. Nel caso in cui le norme del presente codice dispongono  che  da
una  violazione  consegua  la  sanzione  accessoria  dell'obbligo  di
ripristino dei luoghi, ovvero l'obbligo di rimozione  di  opere  abu-
sive,  l'agente  accertatore  ne   fa   menzione   nel   verbale   di
contestazione da redigere ai sensi  dell'art.  200  o,  in  mancanza,
nella  notificazione  prescritta  dall'art.  201.  Il  verbale  cosi'
redatto costituisce titolo anche per  l'applicazione  della  sanzione
accessoria. 
  2.  Il  ricorso  al  prefetto  contro  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria si estende  alla  sanzione  accessoria.  Si  applicano  le
disposizioni dei commi 1 e 2  dell'art.  203.  Nel  caso  di  mancato
ricorso, l'ufficio o comando  da  cui  dipende  l'agente  accertatore
trasmette   copia   del   verbale   al   prefetto   per   l'emissione
dell'ordinanza di cui al comma 3, entro trenta giorni dalla  scadenza
del termine per ricorrere. 
  3. Il prefetto, nell'ingiungere al trasgressore il pagamento  della
sanzione pecuniaria, gli ordina  l'adempimento  del  suo  obbligo  di
ripristino dei luoghi o di rimozione delle opere abusive, nel termine
fissato in relazione all'entita' delle  opere  da  eseguire  ed  allo
stato dei luoghi; l'ordinanza costituisce titolo esecutivo. Nel  caso
di mancato ricorso, l'ordinanza  suddetta  e'  emanata  dal  prefetto
entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione  dell'ufficio
o comando di cui al comma 2. L'esecuzione  delle  opere  si  effettua
sotto il controllo  dell'ente  proprietario  o  concessionario  della
strada. Eseguite  le  opere,  l'ente  proprietario  della  strada  ne
avverte immediatamente il prefetto,  il  quale  emette  ordinanza  di
estinzione  del   procedimento   per   adempimento   della   sanzione
accessoria. L'ordinanza e' comunicata  al  trasgressore  ed  all'ente
proprietario della strada. 
  4. Ove il trasgressore non compia  nel  termine  le  opere  cui  e'
obbligato, il prefetto, su  comunicazione  dell'ente  proprietario  o
concessionario della strada, da' facolta' a quest'ultimo di  compiere
le opere suddette. Successivamente al compimento, l'ente proprietario
trasmette la  nota  delle  spese  sostenute  ed  il  prefetto  emette
ordinanza-ingiunzione di pagamento. Tale ordinanza costituisce titolo
esecutivo ai sensi di legge. 
  5.  Nell'ipotesi  in  cui   il   prefetto   non   ritenga   fondato
l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione
accessoria. 
 ((6. Nei casi di immediato pericolo  per  la  circolazione  e  nella
ipotesi di impossibilita' a provvedere  da  parte  del  trasgressore,
l'agente accertatore trasmette, senza indugio, al prefetto il verbale
di contestazione. In tal caso il prefetto puo' disporre  l'esecuzione
degli interventi necessari a cura dell'  ente  proprietario,  con  le
modalita' di cui al comma 4.)) 
 (( 7. )) L'opposizione di cui all'art. 205 si estende alla  sanzione
accessoria. 
                              Art. 212. 
Sanzione  accessoria  dell'obbligo  di  sospendere  una   determinata
                              attivita' 
  1. Nell'ipotesi in cui le norme del presente codice dispongono  che
da una violazione consegua la  sanzione  accessoria  dell'obbligo  di
sospendere o  di  cessare  da  una  determinata  attivita',  l'agente
accertatore ne fa menzione nel verbale di contestazione  da  redigere
ai sensi dell'art. 200 o nella notificazione  da  effettuare  secondo
l'art. 201. Il verbale cosi' redatto  costituisce  titolo  anche  per
l'applicazione  della  sanzione   accessoria.   Questa,   quando   le
circostanze  lo  esigano,  deve  essere   adempiuta   immediatamente,
altrimenti l'inizio dell'esecuzione deve avvenire nei  cinque  giorni
dal verbale o dalla sua notificazione. L'esecuzione avviene sotto  il
controllo dell'ufficio o comando da cui dipende l'agente accertatore. 
  2.  Il  ricorso  al  prefetto  contro  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria si estende  alla  sanzione  accessoria.  Si  applicano  le
disposizioni dell'art. 203, commi 1 e 2. Quando il  prefetto  rigetta
il  ricorso,  nell'ordinanza-ingiunzione  da'  atto  della   sanzione
accessoria e della sua esecuzione. Quando  invece  ritenga  infondato
l'accertamento, l'ordinanza di archiviazione si estende alla sanzione
accessoria. 
  3. L'opposizione prevista dall'art. 205 si  estende  alla  sanzione
accessoria. 
  4. Quando il trasgressore non esegua il suo obbligo in applicazione
e nei termini di cui al comma 1, l'ufficio  o  comando  summenzionato
provvede alla denuncia del trasgressore per il reato di cui  all'art.
650 del codice penale e, previa notifica  al  trasgressore  medesimo,
provvede, con  i  suoi  agenti  od  organi,  all'esecuzione  coattiva
dell'obbligo. Di tale esecuzione  viene  redatto  verbale,  che  deve
essere  comunicato  al  prefetto  e   al   trasgressore.   Le   spese
eventualmente sostenute per la esecuzione coattiva sono a carico  del
trasgressore ed al  riguardo  provvede  il  prefetto  con  ordinanza-
ingiunzione che costituisce titolo esecutivo. 
  5. Ove trattasi di attivita' continuativa sottoposta  dal  presente
codice a determinate condizioni, il trasgressore puo' successivamente
porre in essere le condizioni suddette; in  tal  caso  egli  presenta
istanza all'ufficio o comando di cui al comma 1 e  questo,  accertato
il venir meno degli impedimenti, consente a che  l'attivita'  sospesa
sia ripresa o continuata. Di cio' e' data comunicazione al prefetto. 
                              Art. 213 
Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria  della  confisca
                           amministrativa 
 
  1. Nell'ipotesi in cui  il  presente  codice  prevede  la  sanzione
accessoria della confisca amministrativa,  l'organo  di  polizia  che
accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre
cose oggetto della  violazione  facendone  menzione  nel  verbale  di
contestazione della violazione. 
 2. Salvo quanto previsto dal comma 2-quinquies, nelle ipotesi di cui
al comma 1, il proprietario  ovvero,  in  caso  di  sua  assenza,  il
conducente del veicolo o  altro  soggetto  obbligato  in  solido,  e'
nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in  un  luogo
di cui abbia la disponibilita' o di custodirlo, a proprie  spese,  in
un  luogo  non  sottoposto  a  pubblico  passaggio,  provvedendo   al
trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il
documento  di  circolazione  e'  trattenuto   presso   l'ufficio   di
appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato  la  violazione.
Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro
con le modalita' stabilite nel regolamento. Di cio' e' fatta menzione
nel verbale di contestazione della violazione. 
  2-bis. Entro i trenta giorni successivi alla data in cui,  esauriti
i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato  o  decorsi
inutilmente  i  termini  per  la  loro  proposizione,   e'   divenuto
definitivo il provvedimento  di  confisca,  il  custode  del  veicolo
trasferisce il mezzo, a proprie spese e in  condizioni  di  sicurezza
per  la  circolazione  stradale,  presso  il  luogo  individuato  dal
prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo  214-bis.  Decorso
inutilmente il suddetto termine,  il  trasferimento  del  veicolo  e'
effettuato a cura dell'organo accertatore  e  a  spese  del  custode,
fatta  salva  l'eventuale  denuncia  di  quest'ultimo   all'autorita'
giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato.  Le
cose confiscate sono  contrassegnate  dal  sigillo  dell'ufficio  cui
appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al  sequestro.  Con
decreto dirigenziale, di concerto fra  il  Ministero  dell'interno  e
l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalita' di  comunicazione,
tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle
procedure di cui al presente articolo. 
  2-ter. All'autore della violazione o ad uno  dei  soggetti  con  il
medesimo  solidalmente  obbligati  che  rifiutino  di  trasportare  o
custodire, a proprie  spese,  il  veicolo,  secondo  le  prescrizioni
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 1549,37 a euro 6197,48, nonche' la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi. In questo caso l'organo  di  polizia  indica
nel  verbale  di  sequestro  i  motivi  che  non   hanno   consentito
l'affidamento in custodia del veicolo e ne dispone la rimozione ed il
trasporto in un apposito luogo di custodia individuato ai sensi delle
disposizioni  dell'articolo  214-bis.  La  liquidazione  delle  somme
dovute alla depositeria spetta alla prefettura - ufficio territoriale
del Governo. Divenuto definitivo il  provvedimento  di  confisca,  la
liquidazione  degli  importi  spetta  all'Agenzia  del   demanio,   a
decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento da  parte  del
prefetto. 
  2-quater. Nelle ipotesi di cui al comma 2-ter, l'organo di  polizia
provvede con il verbale di  sequestro  a  dare  avviso  scritto  che,
decorsi dieci  giorni,  la  mancata  assunzione  della  custodia  del
veicolo da parte del proprietario  o,  in  sua  vece,  di  altro  dei
soggetti indicati nell'articolo 196 o dell'autore  della  violazione,
determinera' l'immediato  trasferimento  in  proprieta'  al  custode,
anche  ai  soli  fini  della   rottamazione   nel   caso   di   grave
danneggiamento o deterioramento. L'avviso e'  notificato  dall'organo
di polizia che procede al sequestro  contestualmente  al  verbale  di
sequestro. Il termine  di  dieci  giorni  decorre  dalla  data  della
notificazione del verbale di sequestro al proprietario del veicolo  o
ad uno dei soggetti indicati nell'articolo 196.  Decorso  inutilmente
il predetto termine,  l'organo  accertatore  trasmette  gli  atti  al
prefetto, il quale  entro  i  successivi  10  giorni,  verificata  la
correttezza degli atti,  dichiara  il  trasferimento  in  proprieta',
senza oneri, del veicolo al custode, con  conseguente  cessazione  di
qualunque  onere  e  spesa  di  custodia  a   carico   dello   Stato.
L'individuazione   del   custode-acquirente   avviene   secondo    le
disposizioni    dell'articolo    214-bis.    La    somma     ricavata
dall'alienazione   e'   depositata,   sino   alla   definizione   del
procedimento in relazione al quale e' stato disposto il sequestro, in
un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso
di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni  altro
caso la medesima somma e' restituita all'avente diritto. Per le altre
cose oggetto del sequestro in luogo  della  vendita  e'  disposta  la
distruzione. Per le modalita' ed  il  luogo  della  notificazione  si
applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  201,  comma  3.  Ove
risulti impossibile, per comprovate difficolta' oggettive,  procedere
alla notifica del verbale di sequestro integrato dall'avviso  scritto
di cui al  presente  comma,  la  notifica  si  ha  per  eseguita  nel
ventesimo  giorno  successivo  a  quello  di   affissione   dell'atto
nell'albo del comune dov'e' situata la depositeria. 
  2-quinquies. Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro
amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo
di polizia che procede dispone la rimozione del  veicolo  ed  il  suo
trasporto, secondo le  modalita'  previste  dal  regolamento,  in  un
apposito  luogo  di  custodia,  individuato  ai  sensi  dell'articolo
214-bis, dove e' custodito  per  trenta  giorni.  Di  cio'  e'  fatta
menzione nel  verbale  di  contestazione  della  violazione.  Decorsi
trenta giorni dal momento in cui il veicolo e' fatto trasportare  nel
luogo di custodia individuato  ai  sensi  dell'articolo  214-bis,  il
proprietario del veicolo puo'  chiederne  l'affidamento  in  custodia
secondo  le  disposizioni  del  comma  2.  Si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni del comma  2-bis.  Le  disposizioni  del
comma 2-quater si applicano decorsi trenta giorni dal momento in  cui
il veicolo e' stato sottoposto a sequestro amministrativo. 
  ((2-sexies. E' sempre disposta la confisca del veicolo in  tutti  i
casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo sia stato  adoperato  per
commettere un reato, sia che  il  reato  sia  stato  commesso  da  un
conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da  un  conducente
minorenne)). 
  3. Avverso il provvedimento di  sequestro  e'  ammesso  ricorso  al
prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso,
il  sequestro  e'  confermato.  La   declaratoria   di   infondatezza
dell'accertamento si estende alla  misura  cautelare  ed  importa  il
dissequestro del veicolo.  Quando  ne  ricorrono  i  presupposti,  il
prefetto dispone  la  confisca  con  l'ordinanza-ingiunzione  di  cui
all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in  ogni
caso, le necessarie prescrizioni relative alla  sanzione  accessoria.
Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso  in  cui
questo sia stato alienato, della somma ricavata dall'alienazione.  Il
provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche  per  il
recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo. Nel caso
in   cui   nei   confronti   del   verbale    di    accertamento    o
dell'ordinanza-ingiunzione  o  dell'ordinanza  che  dispone  la  sola
confisca sia proposta opposizione innanzi all'autorita'  giudiziaria,
la cancelleria del giudice competente da' comunicazione al  prefetto,
entro dieci giorni, della proposizione dell'opposizione e  dell'esito
del relativo giudizio. 
  4. Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo e' sottoposto  al
sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso e'  punito  con
la sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da  lire  tre
milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi. 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003,  N.  269,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326. 
  6. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se  il  veicolo
appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa e  l'uso
puo' essere consentito mediante autorizzazione amministrativa. 
  7. Il provvedimento con il quale e' stata disposta la confisca  del
veicolo e' comunicato dal prefetto al P.R.A.  per  l'annotazione  nei
propri registri. 
                              Art. 214 
                  Fermo amministrativo del veicolo 
 
  1. ((Salvo quanto previsto dal comma 1-ter,)) Nelle ipotesi in  cui
il presente codice  prevede  che  all'accertamento  della  violazione
consegua  l'applicazione  della   sanzione   accessoria   del   fermo
amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o,  in
sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in  solido,  fa
cessare la circolazione e provvede alla collocazione del  veicolo  in
un luogo di cui abbia  la  disponibilita'  ovvero  lo  custodisce,  a
proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico  passaggio.  Sul
veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalita' e  con
le caratteristiche fissate con decreto  del  Ministero  dell'interno,
che, decorso il periodo di fermo amministrativo, e'  rimosso  a  cura
dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha  accertato  la
violazione ovvero di uno degli organi  di  polizia  stradale  di  cui
all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione e'  trattenuto
presso  l'organo  di   polizia,   con   menzione   nel   verbale   di
contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti  con
il medesimo solidalmente  obbligato  che  rifiuti  di  trasportare  o
custodire, a proprie  spese,  il  veicolo,  secondo  le  prescrizioni
fornite dall'organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 656,25 a euro 2628,15, nonche'  la
sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di
guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia  che  procede  al  fermo
dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in  un  apposito
luogo  di  custodia,  individuato   ai   sensi   delle   disposizioni
dell'articolo 214-bis, secondo le modalita' previste dal regolamento.
Di  cio'  e'  fatta  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della
violazione.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le  norme  sul
sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui  all'articolo  213,
comma 2-quater, e quelle per il pagamento ed il recupero delle  spese
di custodia. 
  1-bis.  Se  l'autore  della  violazione  e'  persona  diversa   dal
proprietario  del  veicolo,  ovvero  da  chi  ne  ha   la   legittima
disponibilita', e risulta altresi' evidente all'organo di polizia che
la circolazione e' avvenuta contro la volonta' di costui, il  veicolo
e' immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione e'
redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato. 
  ((1-ter.  Quando  oggetto  della  sanzione  accessoria  del   fermo
amministrativo del veicolo e' un ciclomotore o un motociclo, l'organo
di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del  veicolo  ed
il suo trasporto in un apposito luogo  di  custodia,  individuato  ai
sensi  dell'articolo  214-bis,  secondo  le  modalita'  previste  dal
regolamento. Di cio' e' fatta menzione nel verbale  di  contestazione
della violazione. Il documento di circolazione e'  trattenuto  presso
l'organo di polizia, con menzione nel verbale  di  contestazione.  Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sul  sequestro  dei
veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 2-quater,
e quelle per il pagamento delle spese di custodia)). 
  2. ((Nei casi di cui al  comma  1,))  Il  veicolo  e'  affidato  in
custodia all'avente diritto o, in caso di trasgressione  commessa  da
minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona  maggiorenne
appositamente delegata, previo pagamento delle spese di  trasporto  e
custodia. 
  3. Della restituzione e' redatto verbale  da  consegnare  in  copia
all'interessato. 
  4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo  e'
ammesso ricorso al prefetto a norma dell'art. 203. 
  5.  Quando  il  ricorso  sia   accolto   e   dichiarato   infondato
l'accertamento della violazione,  l'ordinanza  estingue  la  sanzione
accessoria ed importa la  restituzione  del  veicolo  dall'organo  di
polizia indicato nel comma 1. 
  6. Quando sia stata presentata opposizione ai  sensi  dell'articolo
205, la restituzione non puo' avvenire se non dopo  il  provvedimento
della autorita' giudiziaria che rigetta il ricorso. 
  7. E' sempre disposto  il  fermo  amministrativo  del  veicolo  per
uguale durata nei casi in cui a norma del presente codice e' previsto
il provvedimento di sospensione  della  carta  di  circolazione.  Per
l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12,
comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalita' e le  forme  per
eseguire detta sanzione accessoria. 
  8.  Chiunque  circola  con   un   veicolo   sottoposto   al   fermo
amministrativo, salva l'applicazione delle  sanzioni  penali  per  la
violazione degli obblighi posti in capo al custode, e' soggetto  alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro  656,25  a
euro 2.628,15. ((E' disposta, inoltre, la confisca del veicolo)). 
                            Art. 214-bis 
(Alienazione dei veicoli nei casi di sequestro amministrativo,  fermo
                            e confisca). 
 
  1. Ai fini del  trasferimento  della  proprieta',  ai  sensi  degli
articoli 213, comma 2-quater, e 214, comma  1,  ultimo  periodo,  dei
veicoli sottoposti a sequestro  amministrativo  o  a  fermo,  nonche'
dell'alienazione  dei  veicoli  confiscati  a  seguito  di  sequestro
amministrativo,  l'individuazione  del  custode-acquirente   avviene,
secondo  criteri  oggettivi  riferibili  al  luogo  o  alla  data  di
esecuzione del sequestro o del fermo, nell'ambito  dei  soggetti  che
hanno stipulato apposita convenzione con il Ministero dell'interno  e
con  l'Agenzia  del  demanio  all'esito  dello  svolgimento  di  gare
ristrette, ciascuna relativa ad ambiti  territoriali  infraregionali.
La convenzione ha ad oggetto l'obbligo ad assumere  la  custodia  dei
veicoli sottoposti a sequestro amministrativo o a fermo e  di  quelli
confiscati a seguito del sequestro e ad acquistare i medesimi veicoli
nelle ipotesi di trasferimento di proprieta', ai sensi degli articoli
213, comma 2-quater, e 214, comma 1, ultimo periodo, e di alienazione
conseguente a confisca. Ai fini  dell'aggiudicazione  delle  gare  le
amministrazioni procedenti tengono conto delle offerte economicamente
piu' vantaggiose per l'erario, con particolare riguardo ai criteri ed
alle modalita' di valutazione del valore dei veicoli da acquistare ed
all'ammontare delle tariffe per la custodia. I criteri oggettivi  per
l'individuazione del custode-acquirente, indicati nel  primo  periodo
del presente comma, sono definiti, mediante protocollo d'intesa,  dal
Ministero dell'interno e dalla Agenzia del demanio. 
  2. Fermo quanto previsto dagli articoli 213, comma 2-quater, e 214,
comma  1,  ultimo  periodo,  in  relazione  al  trasferimento   della
proprieta' dei veicoli sottoposti  a  sequestro  amministrativo  o  a
fermo, per i veicoli confiscati l'alienazione si  perfeziona  con  la
notifica al custode-acquirente, individuato ai sensi del comma 1, del
provvedimento dal quale risulta la determinazione all'alienazione  da
parte  dell'Agenzia  del  demanio.  Il  provvedimento  notificato  e'
comunicato  al  pubblico  registro  automobilistico  competente   per
l'aggiornamento delle iscrizioni. 
  3.   Le   disposizioni   del   presente   articolo   si   applicano
all'alienazione  dei  veicoli  confiscati  a  seguito  di   sequestro
amministrativo in deroga alle norme di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. 
  ((3-bis. Tutte le trascrizioni ed annotazioni nei pubblici registri
relative agli atti posti in essere  in  attuazione  delle  operazioni
previste dal presente articolo  e  dagli  articoli  213  e  214  sono
esenti, per le amministrazioni dello Stato, da qualsiasi  tributo  ed
emolumento)). 
                            Art. 214-ter 
            (( (Destinazione dei veicoli confiscati). )) 
 
  ((1. I veicoli acquisiti dallo Stato  a  seguito  di  provvedimento
definitivo di confisca adottato ai sensi degli articoli 186, commi 2,
lettera c), 2-bis e 7, 186-bis, comma 6, e 187, commi 1 e 1-bis, sono
assegnati  agli  organi  di  polizia  che  ne   facciano   richiesta,
prioritariamente per attivita' finalizzate a garantire  la  sicurezza
della circolazione stradale, ovvero ad altri organi dello Stato o  ad
altri enti pubblici non  economici  che  ne  facciano  richiesta  per
finalita' di giustizia, di protezione civile o di tutela  ambientale.
Qualora gli organi o enti di cui al periodo precedente non presentino
richiesta di assegnazione, i  beni  sono  posti  in  vendita.  Se  la
procedura  di  vendita  e'  antieconomica,  con   provvedimento   del
dirigente del competente ufficio del Ministero dell'economia e  delle
finanze e' disposta la cessione gratuita o la distruzione  del  bene.
Il provvedimento e' comunicato al pubblico  registro  automobilistico
per l'aggiornamento delle iscrizioni. Si  applicano  le  disposizioni
del comma 3-bis dell' articolo 214-bis. 
  2. Si applicano, in quanto compatibili, l'articolo 2-undecies della
legge  31  maggio  1965,  n.  575,  e  successive  modificazioni,   e
l'articolo 301-bis del testo unico delle disposizioni legislative  in
materia doganale, di cui al decreto del Presidente  della  Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e successive  modificazioni,  concernenti  la
gestione, la vendita o la distruzione dei beni mobili registrati)). 
                              Art. 215. 
      Sanzione accessoria della rimozione o blocco del veicolo 
 
  1. Quando, ai sensi del presente codice, e'  prevista  la  sanzione
amministrativa accessoria della  rimozione  del  veicolo,  questa  e'
operata dagli organi di polizia che accertano la violazione, i  quali
provvedono a che il veicolo, secondo le norme di cui  al  regolamento
di esecuzione,  sia  trasportato  e  custodito  in  luoghi  appositi.
L'applicazione della sanzione accessoria e' indicata nel  verbale  di
contestazione notificato a termine dell'art. 201. 
  2.  I  veicoli  rimossi  ai  sensi  del  comma  1  sono  restituiti
all'avente  diritto,  previo  rimborso  delle  spese  di  intervento,
rimozione e custodia, con le modalita' previste  dal  regolamento  di
esecuzione. Alle dette spese si applica il comma 3 dell'art. 2756 del
codice civile. 
  3. Nell'ipotesi in cui e' consentito il blocco del veicolo,  questo
e' disposto dall'organo di polizia che accerta la violazione, secondo
le modalita' stabilite dal regolamento. Dell'eseguito blocco e' fatta
menzione nel verbale di contestazione notificato ai  sensi  dell'art.
201. La rimozione del blocco e' effettuata  a  richiesta  dell'avente
diritto, previo pagamento delle spese  di  intervento,  bloccaggio  e
rimozione del blocco, secondo le modalita' stabilite nel regolamento.
Alle dette spese si applica il comma  3  dell'art.  2756  del  codice
civile. 
  4. Trascorsi centottanta giorni  dalla  notificazione  del  verbale
contenente la contestazione della violazione  e  l'indicazione  della
effettuata  rimozione  o  blocco,  senza  che   il   proprietario   o
l'intestatario del documento  di  circolazione  si  siano  presentati
all'ufficio o comando da cui dipende l'organo che  ha  effettuata  la
rimozione o il blocco, il veicolo puo'  essere  alienato  o  demolito
secondo le  modalita'  stabilite  dal  regolamento.  Nell'ipotesi  di
alienazione, il ((ricavato)) serve alla soddisfazione della  sanzione
pecuniaria se non versata,  nonche'  delle  spese  di  rimozione,  di
custodia e di blocco. L'eventuale residuo viene restituito all'avente
diritto. 
 ((5. Avverso la sanzione amministrativa accessoria della rimozione o
del blocco del veicolo  e'  ammesso  ricorso  al  prefetto,  a  norma
dell'articolo 203.)) 
                              Art. 216 
((Sanzione accessoria del ritiro dei documenti di circolazione, della
targa, della patente di guida o della  carta  di  qualificazione  del
                            conducente)) 
 
  1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e'  stabilita
la sanzione amministrativa  accessoria  del  ritiro  della  carta  di
circolazione e del certificato di idoneita' tecnica per  le  macchine
agricole o di autorizzazioni o licenze nei casi in cui sono previste,
ovvero della targa, ovvero della patente di guida ((o della carta  di
qualificazione  del   conducente)),   il   documento   e'   ritirato,
contestualmente  all'accertamento   della   violazione,   dall'organo
accertatore  ed  inviato,  entro  i  cinque  giorni  successivi,   al
competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri  se  si
tratta della carta di  circolazione,  del  certificato  di  idoneita'
tecnica per le macchine agricole,  delle  autorizzazioni,  licenze  o
della targa, ovvero alla prefettura se si tratta  della  patente;  la
competenza  territoriale  di  detti   uffici   e'   determinata   con
riferimento  al  luogo  della  commessa   violazione.   Il   prefetto
competente da' notizia dei procedimenti e dei provvedimenti  adottati
sulla patente al prefetto del luogo di  residenza  del  trasgressore.
Del ritiro e' fatta  menzione  nel  verbale  di  contestazione  della
violazione.  Nel  regolamento  sono  stabilite   le   modalita'   per
consentire il viaggio fino al luogo di custodia. Nei casi  di  ritiro
della targa, si procede al fermo amministrativo del veicolo ai  sensi
dell'art. 214. 
  2.   La   restituzione   del   documento   puo'   essere    chiesta
dall'interessato  soltanto  quando  ha  adempiuto  alla  prescrizione
omessa. La restituzione viene effettuata dagli enti di cui  al  comma
1, previo accertamento del compimento delle prescrizioni suddette. 
  3. Il ritiro e la successiva restituzione sono annotate nella carta
di circolazione  o  nel  certificato  di  idoneita'  tecnica  per  le
macchine agricole o nella patente. 
  4. Il ricorso al prefetto presentato  ai  sensi  dell'art.  203  si
estende anche alla  sanzione  accessoria.  In  caso  di  rigetto  del
ricorso,  la  sanzione  accessoria  e'   confermata.   In   caso   di
declaratoria di infondatezza  dell'accertamento,  questa  si  estende
alla sanzione accessoria e l'interessato puo' chiedere immediatamente
all'ente indicato nel comma 1 la restituzione del documento. 
  5. L'opposizione di cui  all'art.  205  si  estende  alla  sanzione
accessoria. 
  6. Chiunque, durante il periodo in cui il documento di circolazione
e' ritirato, circola abusivamente con lo stesso veicolo cui il ritiro
si riferisce ovvero guida un veicolo quando la patente gli sia  stata
ritirata, e' punito con la sanzione amministrativa del  pagamento  di
una somma da lire tre milioni a lire dodici milioni.  Si  applica  la
sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o,  in  caso
di  reiterazione  delle  violazioni,  la  sanzione  accessoria  della
confisca  amministrativa   del   veicolo.   La   durata   del   fermo
amministrativo e' di tre mesi, salvo i  casi  in  cui  tale  sanzione
accessoria e' applicata a seguito del ritiro della targa. 
                              Art. 217. 
  Sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione 
 
  1. Nell'ipotesi in cui  il  presente  codice  prevede  la  sanzione
accessoria  della  sospensione  della  validita'   della   carta   di
circolazione, questa e' ritirata dall'agente od organo di polizia che
accerta la violazione; del ritiro e' fatta menzione  nel  verbale  di
contestazione. L'agente accertatore rilascia permesso provvisorio  di
circolazione limitatamente al periodo di tempo necessario a  condurre
il veicolo nel  luogo  di  custodia  indicato  dall'interessato,  con
annotazione sul verbale di contestazione. 
  2. L'organo che ha ritirato la  carta  di  circolazione  la  invia,
unitamente a  copia  del  verbale,  nel  termine  di  cinque  giorni,
all'((ufficio   competente   del   Dipartimento   per   i   trasporti
terrestri)), che, nei quindici giorni successivi,  emana  l'ordinanza
di sospensione, indicando il periodo  cui  questa  si  estende.  Tale
periodo, nei limiti minimo e massimo fissati dalla singola norma,  e'
determinato in relazione alla  gravita'  della  violazione  commessa,
all' entita' del danno  apportato  ed  al  pericolo  che  l'ulteriore
circolazione   potrebbe   apportare.   L'ordinanza   e'    notificata
all'interessato e comunicata al prefetto. Il periodo  di  sospensione
inizia dal giorno in cui il documento e' ritirato a norma  del  comma
1. Qualora l'ordinanza di sospensione non sia emanata nel termine  di
quindici giorni, il titolare puo' ottenerne la restituzione da  parte
dell'((ufficio  competente   del   Dipartimento   per   i   trasporti
terrestri)). Qualora si tratti di carta di circolazione rilasciata da
uno Stato estero, il competente  ufficio  ((del  Dipartimento  per  i
trasporti  terrestri))  ne  sospende  la  validita'  ai  fini   della
circolazione sul territorio nazionale per un determinato periodo, con
le stesse modalita'. L'interdizione alla circolazione  e'  comunicata
all'autorita' competente dello Stato che ha rilasciato  la  carta  di
circolazione e viene annotata sulla stessa. 
  3. Al termine del periodo fissato la carta  di  circolazione  viene
restituita all'interessato dall'((ufficio competente del Dipartimento
per i trasporti terrestri)). Della restituzione e' data comunicazione
al prefetto ed all'ufficio del P.R.A.  per  l'iscrizione  nei  propri
registri.  Le  modalita'  per  la  restituzione  del  documento  agli
stranieri sono stabilite dal regolamento. 
  4. Avverso  l'ordinanza  di  cui  al  comma  2  l'interessato  puo'
proporre  ricorso  al  prefetto.  Il  prefetto,  se  ritiene  fondato
l'accertamento,  applica  la  sanzione  accessoria;  se  lo   ritiene
infondato, dispone l'immediata restituzione. 
  5. L'opposizione di cui  all'art.  205  si  estende  alla  sanzione
accessoria. 
  6. Chiunque, durante il  periodo  di  sospensione  della  carta  di
circolazione, circola abusivamente con lo stesso  veicolo  e'  punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre
milioni a lire dodici milioni. Si applica la sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente da tre a dodici mesi e, in
caso di reiterazione delle violazioni, la confisca amministrativa del
veicolo. 
                              Art. 218. 
         Sanzione accessoria della sospensione della patente 
 
  1. Nell'ipotesi in cui  il  presente  codice  prevede  la  sanzione
amministrativa accessoria della sospensione della  patente  di  guida
per un periodo determinato, la patente  e'  ritirata  dall'agente  od
organo di polizia che accerta la  violazione;  del  ritiro  e'  fatta
menzione nel verbale  di  contestazione  della  violazione.  L'agente
accertatore rilascia permesso provvisorio di guida  limitatamente  al
periodo necessario a  condurre  il  veicolo  nel  luogo  di  custodia
indicato   dall'interessato,   con   annotazione   sul   verbale   di
contestazione. 
 ((2. L'organo  che  ha  ritirato  la  patente  di  guida  la  invia,
unitamente a copia del verbale, entro cinque giorni dal ritiro,  alla
prefettura del luogo della commessa violazione. Entro il  termine  di
cui al primo periodo,  il  conducente  a  cui  e'  stata  sospesa  la
patente, solo nel caso in  cui  dalla  commessa  violazione  non  sia
derivato un incidente, puo' presentare istanza al prefetto intesa  ad
ottenere un permesso  di  guida,  per  determinate  fasce  orarie,  e
comunque di non oltre tre ore al  giorno,  adeguatamente  motivato  e
documentato per ragioni di  lavoro,  qualora  risulti  impossibile  o
estremamente  gravoso  raggiungere  il  posto  di  lavoro  con  mezzi
pubblici o comunque non  propri,  ovvero  per  il  ricorrere  di  una
situazione  che  avrebbe  dato  diritto  alle  agevolazioni  di   cui
all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il prefetto, nei
quindici  giorni  successivi,  emana  l'ordinanza   di   sospensione,
indicando il periodo al quale si estende la sospensione stessa.  Tale
periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni  singola  norma,
e' determinato in relazione all'entita'  del  danno  apportato,  alla
gravita'  della  violazione  commessa,  nonche'   al   pericolo   che
l'ulteriore  circolazione  potrebbe  cagionare.   Tali   due   ultimi
elementi, unitamente alle motivazioni dell'istanza di cui al  secondo
periodo ed alla relativa documentazione, sono altresi'  valutati  dal
prefetto per decidere della  predetta  istanza.  Qualora  questa  sia
accolta, il periodo di sospensione  e'  aumentato  di  un  numero  di
giorni pari al doppio delle complessive ore per  le  quali  e'  stata
autorizzata la  guida,  arrotondato  per  eccesso.  L'ordinanza,  che
eventualmente  reca   l'autorizzazione   alla   guida,   determinando
espressamente  fasce  orarie  e  numero  di  giorni,  e'   notificata
immediatamente all'interessato, che deve esibirla ai fini della guida
nelle situazioni autorizzate. L'ordinanza e' altresi' comunicata, per
i  fini  di  cui  all'articolo  226,  comma  11,  all'anagrafe  degli
abilitati alla guida. Il periodo di durata fissato decorre dal giorno
del ritiro. Qualora l'ordinanza di sospensione non  sia  emanata  nel
termine di quindici giorni, il titolare della patente puo'  ottenerne
la restituzione da parte della prefettura. Il permesso  di  guida  in
costanza di sospensione della patente puo' essere concesso  una  sola
volta)). 
  3. Quando le norme del presente codice  dispongono  che  la  durata
della sospensione della patente di guida e' aumentata  a  seguito  di
piu' violazioni della medesima disposizione  di  legge,  l'organo  di
polizia che accerta l'ultima violazione e  che  ((dall'interrogazione
dell'anagrafe nazionale degli  abilitati  alla  guida))  constata  la
sussistenza delle precedenti violazioni procede ai sensi del comma 1,
indicando, anche nel verbale, la disposizione applicata ed il  numero
delle sospensioni precedentemente disposte; si  applica  altresi'  il
comma 2. Qualora la sussistenza delle precedenti sospensioni  risulti
successivamente, l'organo  od  ufficio  che  ne  viene  a  conoscenza
informa immediatamente il prefetto, che provvede a norma del comma 2. 
  4. Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente  viene
restituita dal  prefetto.  L'avvenuta  restituzione  ((e'  comunicata
all'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida)). 
  5. Avverso il provvedimento di sospensione della patente e' ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 205. 
  6. Chiunque, durante il  periodo  di  sospensione  della  validita'
della  patente,  circola  abusivamente  ((,  anche  avvalendosi   del
permesso di guida di cui al comma 2 in violazione dei limiti previsti
dall'ordinanza del prefetto con cui il permesso e' stato  concesso,))
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da lire tre milioni a lire dodici milioni. Si applicano  le  sanzioni
accessorie della revoca della patente e del fermo amministrativo  del
veicolo per un periodo di tre mesi. In  caso  di  reiterazione  delle
violazioni, in luogo del fermo amministrativo, si applica la confisca
amministrativa del veicolo. 
                            Art. 218-bis. 
 (Applicazione della sospensione della patente per i neo-patentati). 
 
  1. Salvo che sia diversamente disposto dalle norme  del  titolo  V,
nei primi tre anni dalla  data  di  conseguimento  della  patente  di
categoria B, quando e'  commessa  una  violazione  per  la  quale  e'
prevista l'applicazione della sanzione amministrativa accessoriadella
sospensione della patente, di cui all'articolo 218, la  durata  della
sospensione e' aumentata di un terzo  alla  prima  violazione  ed  e'
raddoppiata per le violazioni successive. 
  2. Qualora, nei primi tre anni dalla data  di  conseguimento  della
patente di categoria B, il titolare abbia commesso una violazione per
la quale e' prevista  l'applicazione  della  sanzione  amministrativa
accessoria della sospensione della patente per un periodo superiore a
tre mesi, le disposizioni del comma 1 si applicano per i primi cinque
anni dalla data di conseguimento della patente. 
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e  2  si  applicano  anche  al
conducente titolare di patente ((di categorie A1, A2 o  A)),  qualora
non abbia gia' conseguito anche la patente  di  categoria  B.  Se  la
patente di categoria B  e'  conseguita  successivamente  al  rilascio
della patente di categoria A, le disposizioni di cui ai citati  commi
1 e 2 si applicano dalla  data  di  conseguimento  della  patente  di
categoria B. ((92)) 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art.  28,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad  eccezione  di  quelle  contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B,  BE,  C,
CE, D, DE, KA e KB". 
                              Art. 219. 
                    Revoca della patente di guida 
 
  1. Quando, ai sensi del presente  codice,  e'  prevista  la  revoca
della patente di guida, il provvedimento  e'  emesso  dal  competente
ufficio competente del Dipartimento per i  trasporti  terrestri,  nei
casi previsti dall'art. 130, comma 1, e dal prefetto del luogo  della
commessa violazione quando  la  stessa  revoca  costituisce  sanzione
amministrativa accessoria, nonche' nei casi previsti  dall'art.  120,
comma 1. (14) 
  2. Nell'ipotesi che la revoca della  patente  costituisca  sanzione
accessoria l'organo, l'ufficio o comando, che accerta l'esistenza  di
una delle condizioni per le quali la legge la prevede, entro i cinque
giorni successivi, ne da' comunicazione al prefetto del  luogo  della
commessa violazione. Questi,  previo  accertamento  delle  condizioni
predette, emette l'ordinanza di revoca  e  consegna  immediata  della
patente alla prefettura, anche tramite l'organo di Polizia incaricato
dell'esecuzione. Dell'ordinanza si da'  comunicazione  al  competente
ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri. 
  3. Il provvedimento di revoca della patente previsto  dal  presente
articolo nonche' quello disposto ai sensi  dell'art.  130,  comma  1,
nell'ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei
requisiti psichici e fisici prescritti, e' atto definitivo. 
  3-bis. L'interessato non puo' conseguire una nuova patente  se  non
dopo che siano trascorsi almeno  due  anni  dal  momento  in  cui  e'
divenuto definitivo il provvedimento di cui al  comma  2.  Fino  alla
data  di  entrata  in  vigore  della  disciplina  applicativa   delle
disposizioni della direttiva 2006/ 126/CE del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 20 dicembre 2006, i soggetti  ai  quali  e'  stata
revocata  la  patente  non  possono  conseguire  il  certificato   di
idoneita' per la guida  di  ciclomotori  ne'  possono  condurre  tali
veicoli. 
  ((3-ter. Quando la revoca della patente  di  guida  e'  disposta  a
seguito delle violazioni di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, non
e' possibile conseguire una nuova patente di guida prima di tre  anni
a decorrere dalla data di accertamento del reato. 
  3-quater. La revoca della patente di guida ad uno dei conducenti di
cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), che  consegue
all'accertamento di uno dei reati di cui agli articoli 186, comma  2,
lettere b) e c), e 187, costituisce giusta causa di licenziamento  ai
sensi dell'articolo 2119 del codice civile)). 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 25 novembre 1995,  n.  501,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del
D.P.R. 19 aprile 1994, n.  575,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 2, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1  ottobre
1995. 
                            Art. 219-bis 
(( (Inapplicabilita' delle  sanzioni  amministrative  accessorie  del
ritiro, della sospensione e della revoca della patente ai  conducenti
                           minorenni). )) 
 
  ((1. Nell'ipotesi in cui, ai sensi del presente codice, e' disposta
la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della sospensione  o
della revoca della patente di guida e la violazione da  cui  discende
e' commessa da  un  conducente  minorenne  in  luogo  delle  predette
sanzioni si applicano le disposizioni dell'articolo 128, commi  1-ter
e 2.)) ((92)) 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (92) 
  Il D.Lgs. 18 aprile 2011, n. 59 ha disposto (con l'art.  28,  comma
1) che "Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad  eccezione  di  quelle  contenute
negli articoli 9, comma 2, 22, comma 1, e 23,  nonche'  nell'allegato
III, con riferimento alle patenti per le categorie A, A1, B,  BE,  C,
CE, D, DE, KA e KB". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 21, comma 2) che  "Le  disposizioni
dell'articolo 219-bis del Codice della strada,  come  modificato  dal
comma 1, si applicano  anche  ai  conducenti  minorenni  titolari  di
certificato di idoneita' alla guida del ciclomotore". 

Capo II
DEGLI ILLECITI PENALI
Sezione I
Disposizioni generali in tema di reati e relative sanzioni

                              Art. 220. 
  Accertamento e cognizione dei reati previsti dal presente codice 
 
  1. Per le violazioni che costituiscono reato,  l'agente  od  organo
accertatore e' tenuto, senza ritardo, a dare  notizia  del  reato  al
pubblico ministero, ai sensi dell'art. 347 del  codice  di  procedura
penale. 
  2.  La  sentenza  o  il  decreto  definitivi  sono  comunicati  dal
cancelliere al prefetto ((del luogo di residenza)). La sentenza o  il
decreto definitivi di condanna sono annotati a cura della  prefettura
sulla patente del trasgressore. 
  3. Quando da una violazione prevista dal presente codice derivi  un
reato contro la persona, l'agente od  organo  accertatore  deve  dare
notizia al pubblico ministero, ai sensi del comma 1. 
  4. L'autorita' giudiziaria, in tutte le ipotesi in cui ravvisa solo
una violazione amministrativa, rimette gli atti all'ufficio o comando
che ha comunicato la notizia di reato, perche' si proceda  contro  il
trasgressore ai sensi delle disposizioni  del  capo  I  del  presente
titolo. In tali casi i termini  ivi  previsti  decorrono  dalla  data
della ricezione degli atti da parte dell'ufficio o comando suddetti. 
                              Art. 221. 
                 Connessione obiettiva con un reato 
 
  1. Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una
violazione  non  costituente  reato  e  per  questa  non  sia   stato
effettuato  il  pagamento  in  misura  ridotta,  il  giudice   penale
competente a conoscere del reato e' anche competente a decidere sulla
predetta violazione e ad applicare con la  sentenza  di  condanna  la
sanzione stabilita dalla legge per la violazione stessa. 
  2. La competenza del  giudice  penale  in  ordine  alla  violazione
amministrativa  cessa  se  il  procedimento  penale  si  chiude   per
estinzione  del  reato  o  per   difetto   di   una   condizione   di
procedibilita'.  Si  applica  la  disposizione  di  cui  al  comma  4
dell'art. 220. 

Sezione II
Sanzioni amministrative accessorie
a sanzioni penali

                              Art. 222 
    Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati 
 
  1. Qualora da una violazione delle norme di cui al presente  codice
derivino danni alle persone, il giudice applica con  la  sentenza  di
condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste,  nonche'  le
sanzioni amministrative accessorie della sospensione o  della  revoca
della patente. 
  2. Quando  dal  fatto  derivi  una  lesione  personale  colposa  la
sospensione della patente e' da quindici giorni a  tre  mesi.  Quando
dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima  la
sospensione della patente e' fino a due anni. Nel  caso  di  omicidio
colposo la sospensione e' fino a quattro anni. Se il fatto  ((di  cui
al secondo o al terzo periodo)) e' commesso da soggetto in  stato  di
ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma  2,  lettera  c),
ovvero  da  soggetto  sotto  l'effetto  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, il giudice applica la sanzione amministrativa  accessoria
della revoca della patente. 
2-bis. La sanzione amministrativa accessoria della sospensione  della
patente fino a quattro anni e' diminuita fino a un terzo nel caso  di
applicazione della pena ai sensi degli articoli 444  e  seguenti  del
codice di procedura penale. 
  2-bis. La  sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione
della patente fino a quattro anni e' diminuita fino a  un  terzo  nel
caso di applicazione  della  pena  ai  sensi  degli  articoli  444  e
seguenti del codice di procedura penale. 
  3. Il giudice puo' applicare la sanzione amministrativa  accessoria
della  revoca  della  patente  nell'ipotesi  di  recidiva   reiterata
specifica verificatasi entro il periodo di cinque  anni  a  decorrere
dalla data della condanna definitiva per la prima violazione. 
                              Art. 223. 
(( (Ritiro della patente  di  guida  in  conseguenza  di  ipotesi  di
                             reato). )) 
 
  ((1. Nelle ipotesi di reato per le quali e'  prevista  la  sanzione
amministrativa accessoria della  sospensione  o  della  revoca  della
patente di guida, l'agente o l'organo  accertatore  della  violazione
ritira immediatamente  la  patente  e  la  trasmette,  unitamente  al
rapporto, entro dieci giorni, tramite il proprio comando  o  ufficio,
alla prefettura-ufficio territoriale  del  Governo  del  luogo  della
commessa violazione. Il  prefetto,  ricevuti  gli  atti,  dispone  la
sospensione provvisoria della validita' della patente di guida,  fino
ad un massimo di due anni.  Il  provvedimento,  per  i  fini  di  cui
all'articolo 226, comma  11,  e'  comunicato  all'anagrafe  nazionale
degli abilitati alla guida. 
  2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo  si  applicano
anche nelle ipotesi di reato di cui all'articolo 222, commi 2 e 3. La
trasmissione della patente di guida, unitamente a copia del  rapporto
e  del  verbale  di  contestazione,  e'  effettuata   dall'agente   o
dall'organo  che  ha  proceduto  al  rilevamento  del  sinistro.   Il
prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi
di un'evidente  responsabilita',  la  sospensione  provvisoria  della
validita' della patente di guida fino ad un massimo di tre anni. 
  3. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza  o  il
decreto divenuti irrevocabili ai sensi dell'articolo 648  del  codice
di procedura penale, nel termine di  quindici  giorni,  ne  trasmette
copia autentica al prefetto indicato nei commi 1  e  2  del  presente
articolo. 
  4. Avverso il provvedimento di sospensione della patente, di cui ai
commi 1 e 2 del presente articolo, e' ammessa opposizione,  ai  sensi
dell'articolo 205)). 
                              Art. 224. 
Procedimento di applicazione delle sanzioni amministrative accessorie
           della sospensione e della revoca della patente 
 
  1. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato
e di  condanna  sono  irrevocabili,  anche  a  pena  condizionalmente
sospesa, il prefetto, se e' previsto dal presente codice che da  esso
consegua la  sanzione  amministrativa  accessoria  della  sospensione
della  patente,  adotta  il  relativo  provvedimento  per  la  durata
stabilita  dall'autorita'  giudiziaria  e  ne  da'  comunicazione  al
competente ((ufficio competente  del  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri)). 
  2. Quando la sanzione amministrativa accessoria e' costituita dalla
revoca della  patente,  il  prefetto,  entro  quindici  giorni  dalla
comunicazione della sentenza o del decreto di condanna  irrevocabile,
adotta   il   relativo   provvedimento   di   revoca    comunicandolo
all'interessato e all'((ufficio competente  del  Dipartimento  per  i
trasporti terrestri)). 
  3. La declaratoria di estinzione del reato per morte  dell'imputato
importa l'estinzione della sanzione  amministrativa  accessoria.  Nel
caso di estinzione del reato per altra  causa,  il  prefetto  procede
all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni  di  legge
per l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede
ai  sensi  degli  articoli  218  e  219  nelle   parti   compatibili.
L'estinzione della pena  successiva  alla  sentenza  irrevocabile  di
condanna  non  ha   effetto   sulla   applicazione   della   sanzione
amministrativa accessoria. 
  4. Salvo  quanto  previsto  dal  comma  3,  nel  caso  di  sentenza
irrevocabile   di   proscioglimento,   il   prefetto,   ricevuta   la
comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente
all'intestatario.   L'ordinanza   di   estinzione    e'    comunicata
all'interessato e all'((ufficio competente  del  Dipartimento  per  i
trasporti terrestri)). Essa e' iscritta nella patente. 
                            Art. 224-bis 
                  (( (Obblighi del condannato). )) 
 
  ((1.  Nel  pronunciare  sentenza  di  condanna  alla   pena   della
reclusione per un delitto colposo commesso con violazione delle norme
del presente codice, il giudice puo' disporre  altresi'  la  sanzione
amministrativa accessoria del lavoro di pubblica utilita' consistente
nella  prestazione  di  attivita'  non  retribuita  in  favore  della
collettivita' da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i
comuni o presso enti o organizzazioni  di  assistenza  sociale  e  di
volontariato. 
  2. Il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere  inferiore  a  un
mese ne' superiore  a  sei  mesi.  In  caso  di  recidiva,  ai  sensi
dell'articolo 99, secondo comma, del  codice  penale,  il  lavoro  di
pubblica utilita' non puo' essere inferiore a tre mesi. 
  3. Le modalita' di svolgimento del lavoro di pubblica utilita' sono
determinate dal Ministro della giustizia con proprio decreto d'intesa
con la  Conferenza  unificata  di  cui  all'articolo  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  4. L'attivita' e' svolta nell'ambito della provincia in cui risiede
il condannato e comporta la prestazione di non piu'  di  sei  ore  di
lavoro  settimanale  da  svolgere  con  modalita'  e  tempi  che  non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di  studio,  di  famiglia  e  di
salute del condannato. Tuttavia, se il  condannato  lo  richiede,  il
giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per
un tempo superiore alle sei ore settimanali. 
  5. La  durata  giornaliera  della  prestazione  non  puo'  comunque
oltrepassare le otto ore. 
  6. In caso di violazione degli obblighi di cui al presente articolo
si applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  56  del  decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274)). 
                            Art. 224-ter 
((  (Procedimento  di  applicazione  delle  sanzioni   amministrative
accessorie della confisca amministrativa e del  fermo  amministrativo
               in conseguenza di ipotesi di reato). )) 
 
  ((1. Nelle ipotesi di reato per le quali e'  prevista  la  sanzione
amministrativa accessoria della, confisca  del  veicolo,  l'agente  o
l'organo accertatore della violazione procede al sequestro  ai  sensi
delle disposizioni dell'articolo 213, in  quanto  compatibili.  Copia
del verbale di sequestro e' trasmessa, unitamente al rapporto,  entro
dieci giorni,  dall'agente  o  dall'organo  accertatore,  tramite  il
proprio comando o ufficio, alla prefettura-ufficio  territoriale  del
Governo del luogo della commessa violazione. Il veicolo sottoposto  a
sequestro e' affidato ai soggetti di cui all'articolo 214-bis. 
  2. Nei  casi  previsti  dal  comma  1  del  presente  articolo,  il
cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza o  il  decreto
divenuti irrevocabili  ai  sensi  dell'articolo  648  del  codice  di
procedura penale, nel termine diquindici giorni, ne  trasmette  copia
autentica al prefetto affinche' disponga la  confisca  amministrativa
ai sensi delle disposizioni dell'articolo 213 del presente codice, in
quanto compatibili. 
  3. Nelle ipotesi di reato per le  quali  e'  prevista  la  sanzione
amministrativa  accessoria  del  fermo  amministrativo  del  veicolo,
l'agente o l'organo accertatore della  violazione  dispone  il  fermo
amministrativo provvisorio del veicolo per trenta giorni, secondo  la
procedura di cui all'articolo 214, in quanto compatibile. 
  4. Quando la sentenza penale o il decreto di accertamento del reato
e di condanna sono irrevocabili,  anche  se  e'  stata  applicata  la
sospensione della pena, il cancelliere del giudice che ha pronunciato
la sentenza  o  il  decreto,  nel  termine  di  quindici  giorni,  ne
trasmette copia autentica all'organo di polizia competente  affinche'
disponga  il  fermo  amministrativo  del  veicolo  ai   sensi   delle
disposizioni dell'articolo 214, in quanto compatibili. 
  5. Avverso il sequestro di cui  al  comma  1  e  avverso  il  fermo
amministrativo di cui al comma 3 del  presente  articolo  e'  ammessa
opposizione ai sensi dell'articolo 205. 
  6. La declaratoria di estinzione del reato per morte  dell'imputato
importa l'estinzione della sanzione  amministrativa  accessoria.  Nel
caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto, ovvero, in
caso di fermo, l'ufficio o il  comando  da  cui  dipende  l'agente  o
l'organo accertatore della violazione, verifica la sussistenza o meno
delle  condizioni  di  legge  per   l'applicazione   della   sanzione
amministrativa accessoria e procede ai sensi  degli  articoli  213  e
214, in quanto compatibili. L'estinzione della pena  successiva  alla
sentenza irrevocabile di condanna non  ha  effetto  sull'applicazione
della sanzione amministrativa accessoria. 
  7.  Nel  caso  di  sentenza  irrevocabile  di  proscioglimento,  il
prefetto, ovvero, nei casi di cui al comma 3, l'ufficio o il  comando
da cui dipende l'agente  o  l'organo  accertatore  della  violazione,
ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina  la  restituzione
del veicolo all'intestatario. Fino a tale ordine,  sono  fatti  salvi
gli effetti del fermo amministrativo provvisorio  disposto  ai  sensi
del citato comma 3)). 

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo I
DISPOSIZIONI FINALI

                              Art. 225. 
            Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali 
 
  1. Ai  fini  della  sicurezza  stradale  e  per  rendere  possibile
l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli
e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti: 
    a) presso il ((Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti))
un archivio nazionale delle strade; 
    b) presso  ((il  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri))  un
archivio nazionale dei veicoli; 
    c) presso ((il  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri))  una
anagrafe nazionale degli abilitati  alla  guida,  che  include  anche
incidenti e violazioni. 
                              Art. 226. 
       Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale 
 
  1. Presso il ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti))  e'
istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende  tutte  le
strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2. 
  2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati
i dati relativi allo stato  tecnico  e  giuridico  della  strada,  al
traffico veicolare, agli incidenti e allo  stato  di  percorribilita'
anche da parte  dei  veicoli  classificati  mezzi  d'opera  ai  sensi
dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono  i  limiti  di  massa
stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di  massa  stabiliti
nell'art. 10, comma 8. 
  3. La raccolta dei dati avviene  attraverso  gli  enti  proprietari
della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato  generale
per la circolazione e la sicurezza stradale  tutti  i  dati  relativi
allo stato tecnico e giuridico delle singole strade,  allo  stato  di
percorribilita' da parte dei veicoli classificati  mezzi  d'opera  ai
sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche'  i  dati  risultanti
dal censimento del traffico veicolare, e attraverso ((il Dipartimento
per  i  trasporti  terrestri)),  che  e'  tenuta  a  trasmettere   al
suindicato  Ispettorato  tutti  i  dati   relativi   agli   incidenti
registrati nell'anagrafe di cui al comma 10. 
  4.  In  attesa  della  attivazione  dell'archivio  nazionale  delle
strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono  i  limiti  di
massa stabiliti nell'art. 62 potra'  avvenire  solo  sulle  strade  o
tratti  di  strade  non  comprese  negli  elenchi  delle  strade  non
percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del  ((Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti)) nella Gazzetta Ufficiale sulla
base  dei  dati  trasmessi  dalle  societa'  concessionarie,  per  le
autostrade in concessione, dall'A.N.A.S.,  per  le  autostrade  e  le
strade statali,  dalle  regioni,  per  la  rimanente  viabilita'.  Il
regolamento determina i criteri e le modalita' per la formazione,  la
trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi. 
  5.  Presso  ((il  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri))   e'
istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi
ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g),  h),  i),
l), m) e n). 
  6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere  indicati
i  dati  relativi  alle   caratteristiche   di   costruzione   e   di
identificazione, all'emanazione della carta  di  circolazione  e  del
certificato di proprieta', a tutte le successive vicende  tecniche  e
giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il  veicolo  sia  stato
coinvolto. ((Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per
i  trasporti  terrestri  rilasciano,  a  chi  ne  abbia   qualificato
interesse,  certificazione  relativa  ai   dati   tecnici   ed   agli
intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici;
i relativi costi sono a  totale  carico  del  richiedente  e  vengono
stabiliti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia   e   delle
finanze.)) 
  7. L'archivio  e'  completamente  informatizzato;  e'  popolato  ed
aggiornato con i dati raccolti ((dal  Dipartimento  per  i  trasporti
terrestri)), dal P.R.A., dagli organi  addetti  all'espletamento  dei
servizi di polizia stradale di cui all'art. 12,  dalle  compagnie  di
assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalita'
e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. ((del Dipartimento per i
trasporti terrestri)). 
  8.  Nel  regolamento  sono  specificate   le   sezioni   componenti
l'archivio nazionale dei veicoli. 
  9.  Le  modalita'  di  accesso  all'archivio  sono  stabilite   nel
regolamento. 
  10.  Presso  ((il  Dipartimento  per  i  trasporti  terrestri))  e'
istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati  alla  guida  ai  fini
della sicurezza stradale. 
  11.  Nell'anagrafe  nazionale  devono  essere  indicati,  per  ogni
conducente,  i  dati  relativi  al  procedimento  di  rilascio  della
patente, nonche' a tutti i procedimenti successivi,  come  quelli  di
rinnovo, di revisione, di sospensione,  di  revoca,  nonche'  i  dati
relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6
giugno 1974, n. 298  che  comportano  l'applicazione  delle  sanzioni
accessorie e alle infrazioni commesse alla guida  di  un  determinato
veicolo,  ((che  comportano  decurtazione  del   punteggio   di   cui
all'articolo 126-bis)) agli incidenti che si siano verificati durante
la circolazione ed alle sanzioni comminate. 
  12.  L'anagrafe  nazionale  e'  completamente  informatizzata;   e'
popolata ed aggiornata con i dati raccolti dalla ((Dipartimento per i
trasporti  terrestri)),  dalle  prefetture,  dagli   organi   addetti
all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art.  12,
dalle compagnie di assicurazione, che sono  tenuti  a  trasmettere  i
dati, con le modali ta' e nei tempi di cui al regolamento, al  C.E.D.
((del Dipartimento per i trasporti terrestri)). 
  13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti  norme  saranno
altresi' specificati i contenuti, le modalita' di impianto, di tenuta
e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui  al  presente
articolo. 
                              Art. 227. 
               Servizio e dispositivi di monitoraggio 
 
  1. Nell' ambito dell'intero sistema viario devono essere installati
dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione,  i
cui  dati  sono  destinati  alla  costituzione  e   all'aggiornamento
dell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226, comma 1,  e
per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico. 
  2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti  ad  installare  i
dispositivi di  cui  al  comma  1  e  contestualmente,  ove  ritenuto
necessario, quelli per il rilevamento  dell'inquinamento  acustico  e
atmosferico,  in  conformita',  per  tali  ultimi,   alle   direttive
impartite  dal  ((Ministero  dell'ambiente   e   della   tutela   del
territorio)), sentito  il  ((Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti)). 
  3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su
segnalazione del prefetto, dal ((Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti)) a provvedere entro un  termine  assegnato,  trascorso  il
quale  il  Ministero  provvede  alla  installazione   d'ufficio   dei
dispositivi di monitoraggio. 
                              Art. 228. 
Regolamentazione   dei   diritti   dovuti   dagli   interessati   per
l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle  norme  del  presente
                               codice. 
 
  1. Con il  regolamento  sono  adeguati  e  aggiornati  gli  importi
previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870,
relativi  alle  tariffe   per   le   applicazioni   in   materia   di
motorizzazione di competenza degli uffici ((del  Dipartimento  per  i
trasporti terrestri)). 
  2. La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della  legge
1 dicembre 1986, n. 870, e' integrata dalla seguente lettera: d) fino
al 10 per cento, per le spese relative al procedimento  centralizzato
di conferma di validita' della patente di guida di cui all'art.  126.
Rimane identica la destinazione degli importi prevista  dall'art.  19
della medesima legge. Con il regolamento di cui al comma  1  potranno
essere, altresi', aggiornati i limiti di destinazione  degli  importi
medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli  16  e
19. (14) 
  3. Gli importi relativi ai diritti per  le  operazioni  tecniche  e
tecnico-amministrative   di   competenza   del   ((Ministero    delle
infrastrutture e dei trasporti)) sono destinati alle seguenti spese: 
    a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche  necessarie  per  i
servizi del  ((Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti)),
nonche' per il funzionamento e  la  manutenzione  delle  attrezzature
stesse; 
    b)  per  la  effettuazione   di   corsi   di   qualificazione   e
aggiornamento o di specializzazione  post-laurea  del  personale  del
suindicato Dicastero, in merito all'applicazione del presente codice,
nonche'  per  la  partecipazione  del  personale  stesso   ai   corsi
anzidetti; 
    c)  per  le  diverse  operazioni  riguardanti   gare,   collaudi,
omologazioni, sopralluoghi, fornitura  e  provvista  di  materiali  e
stampati vari, necessari per l'espletamento di  tutti  i  servizi  di
competenza del ((Ministero delle infrastrutture  e  dei  trasporti)),
magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei  materiali  e  stampati
suddetti; 
    d) per la formazione e  l'aggiornamento  periodico  dell'archivio
nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di  cui  all'art.
226. 
  4. Il ((Ministro dell'economia e delle finanze)) e' autorizzato  ad
adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni  di  bilancio,
accreditando gli importi versati nei capitoli del  ((Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti)). 
  5. Con il regolamento  sono  stabilite  le  tabelle  degli  importi
relativi  ai  diritti  per  le   operazioni   tecniche   e   tecnico-
amministrative, nonche' per gli oneri di concessione, autorizzazione,
licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade,  salvo
quanto stabilito per i concessionari di strade nelle  convenzioni  di
concessione. 
  6. Gli importi di cui al  comma  5  sono  destinati  alle  seguenti
spese: 
    a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche  necessarie  per  i
servizi,  nonche'  per  il  funzionamento  e  la  manutenzione  delle
attrezzature stesse; 
    b)  per  la  effettuazione   di   corsi   di   qualificazione   e
aggiornamento del personale o  di  specializzazione  post-laurea,  in
merito  all'applicazione  del  presente  codice,   nonche'   per   la
partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti; 
    c) per la formazione e  l'aggiornamento  periodico  dell'archivio
nazionale delle strade di propria competenza e dei  censimenti  della
circolazione. 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 25 novembre 1995,  n.  501,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del
D.P.R. 19 aprile 1994, n.  575,  ha  conseguentemente  disposto  (con
l'art. 2, comma 2) che le presente modifica  decorre  dal  1  ottobre
1995. 
                              Art. 229. 
                 Attuazione di direttive comunitarie 
 
  1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge  comunitaria  ai
sensi dell'art. 4 della legge 9  marzo  1989,  n.  86,  le  direttive
comunitarie, nelle materie disciplinate  dal  presente  codice,  sono
recepite con  decreti  dei  Ministri  della  Repubblica,  secondo  le
competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle  stesse
indicati o, comunque, non oltre dodici mesi da'lla loro pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea. 
                              Art. 230 
                         Educazione stradale 
 
  1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di
comportamento  stradale  e  di  sicurezza  del   traffico   e   della
circolazione, nonche'  per  promuovere  ed  incentivare  l'uso  della
bicicletta come mezzo di trasporto,  ((il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, da emanare  di
concerto  con  i  Ministri  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
dell'interno e dell'ambiente e della  tutela  del  territorio  e  del
mare,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie   locali,
avvalendosi  dell'Automobile  Club  d'Italia,  predispone))  appositi
programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come
attivita' obbligatoria nelle scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  ivi
compresi gli istituti di istruzione artistica e  le  scuole  materne,
che concernano la conoscenza dei principi della  sicurezza  stradale,
nonche'  delle  strade,  della  relativa  segnaletica,  delle   norme
generali per la condotta dei  veicoli,  con  particolare  riferimento
all'uso della bicicletta,  e  delle  regole  di  comportamento  degli
utenti,  con  particolare  riferimento  all'informazione  sui  rischi
conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e  di
bevande alcoliche. (26) ((91)) 
  2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,
con propria ordinanza, disciplina le  modalita'  di  svolgimento  dei
predetti  programmi  nelle  scuole,   anche   con   l'ausilio   degli
appartententi ai corpi di polizia municipale,  nonche'  di  personale
esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche  e  private;
l'ordinanza puo' prevedere l'istituzione  di  appositi  corsi  per  i
docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese
eventualmente occorrenti sono  reperite  nell'ambito  degli  ordinari
stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime. 
  2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  predispone
annualmente  un  programma  informativo  sulla  sicurezza   stradale,
sottoponendolo al parere delle  Commissioni  parlamentari  competenti
alle quali riferisce sui risultati ottenuti. 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (26) 
  La L. 19 ottobre 1998, n. 366, ha disposto (con l'art. 10, comma 5)
che "I programmi di  cui  all'articolo  230,  comma  1,  del  decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma  4  del
presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di  entrata
in vigore della presente legge." 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (91) 
  La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto: 
  - (con l'art. 45, comma 2) che  "Il  decreto  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del  1992,  come  da
ultimo modificato dal comma1 del presente articolo, e' adottato entro
centottanta giorni dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge"; 
  - (con l'art. 45, comma 3) che "I  programmi  di  cui  al  comma  1
dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del  1992,  come  da
ultimo modificato dal comma 1  del  presente  articolo,  sono  svolti
obbligatoriamente, nell'ambito delle  risorse  umane,  strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e,  comunque,  senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a decorrere
dall'anno scolastico 2011-2012". 
                              Art. 231 
           Abrogazione di norme precedentemente in vigore 
 
  1. Sono abrogate dalla data  di  entrata  in  vigore  del  presente
codice, salvo quanto diversamente  previsto  dalle  disposizioni  del
capo II del presente titolo, le seguenti disposizioni: 
   - regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte  rimasta  in
vigore ai sensi  dell'art.  145  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; 
   - il regio decreto legge 16 dicembre  1935,  n.  2771,  modificato
dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3; 
   - legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell'art. 14; 
   - decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393; 
   - decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420; 
   - legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25, lettera n); 
   - legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma; 
   - legge 12 dicembre 1962, n. 1702; 
   - legge 3 febbraio 1963, n. 74; 
   - legge 11 febbraio 1963, n. 142; 
   - legge 26 giugno 1964, n. 434; 
   - legge 15 febbraio 1965, n. 106; 
   - legge 14 maggio 1965, n. 576; 
   - legge 4 maggio 1966, n. 263; 
   - legge 1° giugno 1966, n. 416; 
   - legge 20 giugno 1966, n. 599; 
   - legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al Capo VI ; 
   - decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla  legge
16 febbraio 1967, n. 14; (9) 
   - legge 9 luglio 1967, n. 572; 
   - legge 4 gennaio 1968, n. 14; 
   - legge 13 agosto 1969, n. 613; 
   - legge 24 dicembre  1969,  n.  990,  art.  32,  limitatamente  ai
veicoli; 
   - legge 10 luglio 1970, n. 579; 
   - decreto del Presidente della Repubblica  22  febbraio  1971,  n.
323; 
   - legge 31 marzo 1971, n. 201; 
   - legge 3 giugno 1971, n. 437; 
   - legge 22 febbraio 1973, n. 59; 
   - decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito  della  legge
22 dicembre 1973, n. 842; 
   - legge 27 dicembre 1973, n. 942; 
   - legge 14 febbraio 1974, n. 62; 
   - legge 15 febbraio 1974, n. 38; 
   - legge 14 agosto 1974, n. 394; 
   - decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito della legge  10
ottobre 1975, n. 486; 
   - legge 10 ottobre 1975, n. 486; 
   - legge 25 novembre 1975, n. 707; 
   - legge 7 aprile 1976, n. 125; 
   - legge 5 maggio 1976, n. 313; 
   - legge 8 agosto 1977, n. 631; 
   - legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4, terzo comma; 
   - legge 24 marzo 1980, n. 85; 
   - legge 24 novembre 1981 n. 689 art.  16  secondo  comma,  per  la
parte  relativa  al  testo  unico  delle  norme  sulla   circolazione
stradale, approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  15
giugno 1959, n. 393; 
   - legge 10 febbraio 1982, n. 38; 
   - legge 16 ottobre 1984, n. 719; 
   - legge 11 gennaio 1986, n. 3; 
   - decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito della legge  30
marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15, 16; 
   - legge 14 febbraio 1987, n. 37; 
   - legge 18 marzo 1988, n. 111; 
   - legge 24 marzo 1988, n. 112; 
   - legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV; 
   - legge 22 aprile 1989, n. 143; 
   - decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito della  legge  4
agosto 1989, n. 284; 
   - legge 23 marzo 1990, n. 67; 
   - legge 2 agosto 1990, n. 229; 
   - legge 15 dicembre 1990, n. 399; 
   - legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3; 
   - legge 14 ottobre 1991, n. 336; 
   - legge 8 novembre 1991, n. 376; 
   - legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12. 
  2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o
incompatibili con le norme del presente codice. 
  3. ((In deroga a quanto previsto dal  capo  I  del  titolo  II,  si
applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II  del  codice
delle comunicazioni elettroniche, di cui al  decreto  legislativo  1°
agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni)). Restano, comunque,
in vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 27. 
------------------ 
AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 1 luglio 1994, n. 428, convertito con  modificazioni  dalla
L.8 agosto 1994, n. 505, ha disposto (con  l'art.  4,  comma  1)  che
"L'abrogazione  del  decreto-legge  21  dicembre   1966,   n.   1090,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967,  n.  14,
di cui all'articolo 231 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285,  deve  intendersi  riferita  agli  articoli  2,  7  e   8,   che
disciplinano materie attinenti la circolazione stradale." 

Capo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

                              Art. 232. 
((Norme regolamentari e  decreti  ministeriali  di  esecuzione  e  di
                            attuazione)) 
 
  1. In tutti i casi in  cui,  ai  sensi  delle  norme  del  presente
codice, e' demandata ai Ministri  competenti  l'emanazione  di  norme
regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle  proprie
competenze, le relative disposizioni  sono  emanate  nel  termine  di
((dodici)) mesi dalla data di entrata in vigore del presente  codice,
salvi i diversi termini fissati dal medesimo. 
  2. I decreti di cui al comma 1, nonche' quelli previsti dall'art. 3
((, comma 2,)) della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano  in
vigore dopo sei mesi dalla loro ((pubblicazione)). 
  3. Fino alla scadenza del termine  di  applicazione,  rimangono  in
vigore  nelle   singole   materie   le   disposizioni   regolamentari
previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233
a 239. 
                              Art. 233. 
               Norme transitorie relative al titolo I 
 
  1. La regolamentazione dei parcheggi  ai  sensi  dell'art.  7  deve
essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore  del
presente codice. Fino a quella  data  si  applicano  le  disposizioni
previgenti. 
  2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni
sportive su strada che avranno luogo  dal  1  gennaio  1994.  Fino  a
quella data si applicano le disposizioni previgenti. 
  ((3. Restano ferme  le  disposizioni  contenute  nell'articolo  14,
comma 2, del decreto-legge 29 marzo  1993,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.)) 
                              Art. 234. 
               Norme transitorie relative al titolo II 
 
  ((1.   Per   gli   adeguamenti   conseguenti   alle    disposizioni
dell'articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante
il quale restano consentiti le occupazioni, le  installazioni  e  gli
accessi al momento esistenti)). 
  2. Le norme relative al rilascio di  autorizzazioni  e  concessioni
previste dal titolo II  ed  alle  relative  formalita'  di  cui  agli
articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi  dall'entrata  in  vigore
del presente codice. I lavori  e  le  prescrizioni  tecniche  fissati
nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al  detto
termine devono essere iniziati entro tre mesi ed  ultimati  entro  un
anno dalla data dell'autorizzazione  o  concessione,  fatti  salvi  i
diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi di  sciplinari
di autorizzazione o di concessione. 
  3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono
essere emanate le direttive di cui all'art. 36,  comma  6;  entro  un
anno dall' emanazione di tali  direttive  devono  essere  adottati  i
piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo,  da
attuare nell'anno successivo. 
  4. Entro un anno dall'entrata in  vigore  del  presente  codice  la
segnaletica di pericolo e  di  prescrizione  permanente  deve  essere
adattata alle  norme  del  presente  codice  e  del  regolamento;  la
restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso  di
sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle  norme  del
presente codice e del regolamento. Fino a tale data e' consentito  il
permanere della segnaletica attualmente esistente.  Entro  lo  stesso
termine  devono  essere  realizzate  le  opere  necessarie   per   l'
adeguamento dei passaggi a livello di cui all'articolo 44 . 
  5. Le norme  di  cui  agli  articoli  16,  17  e  18  si  applicano
successivamente  alla  delimitazione  dei  centri  abitati   prevista
dall'articolo  4  ed  alla  classificazione  delle  strade   prevista
dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti  si
applicano le previgenti disposizioni in materia. 
                              Art. 235 
              Norme transitorie relative al titolo III 
 
  1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli
e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al  capo  I
del titolo III si  applicano  dal  1  ottobre  1993,  salvo  che  per
l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti
attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed  entrano  in  vigore
dopo sei mesi dalla pubblicazione,  restando  salva  la  facolta'  di
applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati. 
  2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai veicoli a
trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal  1
ottobre 1993, salvo che, per l' attuazione, sia prevista l'emanazione
di appositi decreti. I decreti attuativi sono  emanati  entro  il  31
marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione.  A
decorrere dal 1 aprile  1995  non  possono  piu'  essere  immessi  in
circolazione veicoli  non  rispondenti  alle  disposizioni  stabilite
dalle presenti norme. 
  3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo  III  si
applicano  a  decorrere  dal  1  ottobre   1993,   salvo   che,   per
l'attuazione, sia prevista  l'  emanazione  di  appositi  decreti.  I
decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed  entrano  in
vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la  facolta'
di applicazione immediata, a richiesta dei  soggetti  interessati.  A
decorrere dal 1 aprile  1995  non  possono  piu'  essere  immessi  in
circolazione veicoli  non  rispondenti  alle  disposizioni  stabilite
dalle presenti norme. 
  4. Il Ministro per i trasporti puo', con propri  decreti,  disporre
che determinati requisiti o  caratteristiche  tecniche  o  funzionali
siano applicati in tempi piu' brevi di quelli stabiliti nel  presente
articolo, in  relazione  anche  all'incidenza  di  tali  requisiti  o
caratteristiche sulla sicurezza stradale. 
  5. Le disposizioni della sezione II del capo  III  del  titolo  III
(Destinazione ed uso dei veicoli) si  applicano  a  decorrere  dal  1
ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e  l'uso  delle  varie
categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme gia' in vigore. 
  6.  Le  norme  del  presente  codice   relative   alle   carte   di
circolazione, alle loro caratteristiche ed  al  loro  rilascio,  alle
formalita' relative al trasferimento di proprieta' degli  autoveicoli
e al rilascio della carta provvisoria di  circolazione  di  cui  agli
articoli 93, 94 e 95, nonche' a tutti gli adempidenti  conseguenziali
di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal
1 ottobre 1993. Le procedure per il  rilascio  e  le  annotazioni  in
corso, secondo le norme  gia'  vigenti,  continuano  e  la  carta  di
circolazione  rilasciata  secondo  esse  conserva  piena   validita'.
Parimenti conservano piena validita' le carte di circolazione tuttora
esistenti,   fino   alla   prima   annotazione   che   si    effettui
successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale
momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice.
Analoga disposizione si applica al certificato di  proprieta',  salvo
che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I
decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano  in
vigore il giorno della pubblicazione. 
  7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102
si applicano a partire dal 1  ottobre  1993.  Fino  a  tale  data  le
targhe, il loro rilascio e la loro  disciplina  sono  regolate  dalle
norme gia' vigore. 
  8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo
IV, titolo III (Circolazione su  strada  delle  macchine  agricole  e
delle macchine operatrici), sia in merito  alle  caratteristiche  che
alla costruzione ed omologazione, alla circolazione,  alla  revisione
ed alla targatura, si applicano in quanto compatibili le disposizioni
del presente articolo. Le omologazioni gia' rilasciate entro la  data
di entrata in vigore dei  decreti  attuativi  previsti  nel  presente
articolo conservano, ai fini della immissione in  circolazione  delle
macchine agricole e delle macchine operatrici, la validita' fino alla
scadenza temporale; per le omologazioni prive di  scadenza  temporale
questa e' fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata
in  vigore  dei  predetti  decreti   attuativi.Fanno   eccezione   le
motoagricole di cui alle  previgenti  disposizioni  in  materia,  che
possono essere immesse in circolazione senza necessita' di successivi
adeguamenti,  con  la  classificazione  prevista  dalle  disposizioni
citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo  gia'
concessa, e comunque non oltre il 30 settembre 1997. Per i  complessi
costituiti  da  trattrici  e  attrezzi  comunque  portati,   di   cui
all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in  circolazione  alla
data di entrata in  vigore  del  presente  codice,  si  applicano  le
disposizioni previgenti. ((30)) 
----------------- 
AGGIORNAMENTO (30) 
  La L. 17 agosto 1999, n. 290 ha disposto (con l'art.  1,  comma  1)
che il termine di cui al comma 8 del  presente  articolo,  da  ultimo
prorogato  dall'articolo  8  del  D.L.  4  ottobre  1996,   n.   517,
convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1996, n.  611,  e'
ulteriormente prorogato al 30 settembre 1999 
                              Art. 236. 
               Norme transitorie relative al titolo IV 
 
  1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti  di  guida  si
applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che
siano  rilasciate  successivamente  al  30  settembre  1993  ((;   le
disposizioni dell'articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a
seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993.)). Le
procedure in corso  a  quel  momento  sono  osservate  e  le  patenti
rilasciate secondo le norme gia'vigenti conservano la loro validita'.
Parimenti  conservano  validita'  le  patenti  gia'  rilasciate  alla
predetta data. Tale  validita'  dura  fino  alla  prima  conferma  di
validita' o revisione che si effettua, ai sensi dell'art. 126 o  128,
dopo la detta scadenza; in tal caso si procedera',  all'  atto  della
conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove norme.
((Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai  titolari  di  patenti  di
categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile  1988,
per la guida dei motocicli.)) 
  2. Le autoscuole attualmente  esistenti  dovranno  essere  adeguate
alle norme del presente codice entro un anno  dalla  sua  entrata  in
vigore.  Fino  a  tale  data  le  autoscuole  sono   regolate   dalle
disposizioni previgenti. 
                              Art. 237. 
               Norme transitorie relative al titolo V 
 
  1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti
imposti dal presente codice dalla data della sua entrata  in  vigore.
((Per i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione
sulla responsabilita' civile di cui all'articolo 193  decorre  dal  1
ottobre 1993. Dalla stessa data e' abrogato l'articolo 5 della  legge
24 dicembre 1969, n.  990.  Il  contratto  di  assicurazione  per  la
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  delle  macchine
agricole  puo'  essere  stipulato,  in   relazione   alla   effettiva
circolazione  delle  macchine  sulla  strada,   anche   per   periodi
infraannuali, non inferiori ad un bimestre)). 
  2. Per le violazioni commesse prima della data di cui  al  comma  1
continuano ad applicarsi le ((le sanzioni amministrative principali))
ed  accessorie  e  ad  osservarsi  le  disposizioni  concernenti   le
procedure di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste
dalle disposizioni previgenti. 
                              Art. 238. 
               Norme transitorie relative al titolo VI 
 
  1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1 gennaio
1993. 
  2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di  reati
previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la
sua entrata in vigore. 
  3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti,
le cause pendenti dinanzi a tale  organo  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se attribuite  dal
presente codice alla competenza del giudice di pace. 
                              Art. 239. 
              Norme transitorie relative al titolo VII 
 
  1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e
226 sono impiantati a partire  dal  1  ottobre  1993.  Da  tale  data
iniziera'  l'invio  dei  dati  necessari  da  parte  degli  enti   ed
amministrazioni interessati. L'impianto degli archivi e dell'anagrafe
dovra' essere completato nell'anno successivo. 
  2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227
sono installati  a  partire  dal  1  ottobre  1993  e  devono  essere
completati ((nel triennio successivo)). 
                              Art. 240. 
          Entrata in vigore delle norme del presente codice 
 
  1. Le norme del presente codice entrano  in  vigore  il  1  gennaio
1993. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
   Dato a Roma, addi' 30 aprile 1992 
 
              Il Presidente supplente della Repubblica 
                              SPADOLINI 
 
                                   ANDREOTTI,     Presidente      del
                                   Consiglio dei Ministri 
                                   PRANDINI,  Ministro   dei   lavori
                                   pubblici 
                                   BERNINI, Ministro dei trasporti 
                                   SCOTTI, Ministro dell'interno 
                                   MARTELLI,  Ministro  di  grazia  e
                                   giustizia 
                                   ROGNONI, Ministro della difesa 
                                   FORMICA, Ministro delle finanze 
                                   CARLI, Ministro del tesoro 
                                   MISASI,  Ministro  della  pubblica
                                   istruzione 
                                   GORIA, Ministro dell'agricoltura e
                                   delle foreste 
                                   RUFFOLO, Ministro dell'ambiente 
                                   CONTE,  Ministro  per  i  problemi
                                   delle aree urbane 
 Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
           TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS 
 
    

=====================================================================
                Norma violata                     Punti
---------------------------------------------------------------------
Art. 141 Comma 8                                     5
         Comma 9, terzo periodo                     10
---------------------------------------------------------------------
Art. 142 ((Comma 8                                   3
           Comma 9                                   6
           Comma 9-bis                              10))
---------------------------------------------------------------------
Art. 143 Comma 11                                    4
         Comma 12                                   10
         Comma 13, con riferimento al comma 5        4
---------------------------------------------------------------------
Art. 145 Comma 5                                     6
         Comma 10, con riferimento ai
         commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9                  5
---------------------------------------------------------------------
Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali
          stradali di divieto di sosta e
          fermata                                    2
         Comma 3                                     6
---------------------------------------------------------------------
Art. 147 Comma 5                                     6
---------------------------------------------------------------------
Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2        3
         Comma 15, con riferimento al comma 3        5
         Comma 15, con riferimento al comma 8        2
         Comma 16, terzo periodo                    10
---------------------------------------------------------------------
Art. 149 Comma 4                                     3
         Comma 5, secondo periodo                    5
         Comma 6                                     8
---------------------------------------------------------------------
Art. 150 Comma 5, con riferimento all'articolo
          149, comma 5                               5
         Comma 5, con riferimento all'articolo
          149, comma 6                               8
---------------------------------------------------------------------
Art. 152 Comma 3                                     1
---------------------------------------------------------------------
Art. 153 Comma 10                                    3
         Comma 11                                    1
---------------------------------------------------------------------
Art. 154 Comma 7                                     8
         Comma 8                                     2
---------------------------------------------------------------------
Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h)                2
---------------------------------------------------------------------
Art. 161 Commi 1 e 3                                 2
         Comma 2                                     4
---------------------------------------------------------------------
Art. 162 Comma 5                                     2
---------------------------------------------------------------------
Art. 164 Comma 8                                     3
---------------------------------------------------------------------
Art. 165 Comma 3                                     2
---------------------------------------------------------------------
Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
         a) eccedenza non superiore a 1t             1
         b) eccedenza non superiore a 2t             2
         c) eccedenza non superiore a 3t             3
         d) eccedenza superiore a 3t                 4
         Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
         a) eccedenza non superiore al 10 per cento  1
         b) eccedenza non superiore al 20 per cento  2
         c) eccedenza non superiore al 30 per cento  3
         d) eccedenza superiore al 30 per cento      4
         Comma 7                                     3
---------------------------------------------------------------------
Art. 168 Comma 7                                     4
         Comma 8                                    10
         Comma 9                                    10
         Comma 9-bis                                 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 169 Comma 8                                     4
         Comma 9                                     2
         Comma 10                                    1
---------------------------------------------------------------------
Art. 170 Comma 6                                     1
---------------------------------------------------------------------
Art. 171 Comma 2                                     5
---------------------------------------------------------------------
Art. 172 Commi 10 e 11                               5
---------------------------------------------------------------------
Art. 173 Commi 3 e 3-bis                             5
---------------------------------------------------------------------
Art. 174
       ((Comma 5   per violazione dei tempi
        di guida                                     2
        Comma 5   per violazione dei tempi
                  di riposo                          5
        Comma 6                                     10
        Comma 7   primo periodo                      1
        Comma 7   secondo periodo                    3
        Comma 7   terzo periodo per violazione dei
                  tempi di guida                     2
        Comma 7   terzo periodo per violazione dei
                  tempi di riposo                    5
        Comma 8                                      2))
---------------------------------------------------------------------
Art. 175 Comma 13                                    4
         Comma 14, con riferimento al comma 7,
          lettera a)                                 2
         Comma 16                                    2
---------------------------------------------------------------------
Art. 176 ((...))
         Comma 20, con riferimento al comma 1,
          lettera b)                                10
         Comma 20, con riferimento al comma 1,
          lettere c) e d)                           10
         Comma 21                                    2
---------------------------------------------------------------------
Art. 177 Comma 5                                     2
---------------------------------------------------------------------
Art. 178
         ((Comma 5    per violazione dei tempi
                      di guida                       2
         Comma 5    per violazione dei tempi di
                    riposo                           5
         Comma 6                                    10
         Comma 7    primo periodo                    1
         Comma 7    secondo periodo                  3
         Comma 7    terzo periodo per violazione
                    dei tempi di guida               2
         Comma 7    terzo periodo per violazione
                    dei tempi di riposo              5
         Comma 8                                     2))
---------------------------------------------------------------------
Art. 179 Commi 2 e 2-bis                            10
---------------------------------------------------------------------
Art. 186 Commi 2 e 7                                10
---------------------------------------------------------------------
Art.186-bis Comma 2                                  5
---------------------------------------------------------------------
Art. 187 Commi 1 e 8                                10
---------------------------------------------------------------------
((Art. 188 Comma 4                                   2))
---------------------------------------------------------------------
Art. 189 Comma 5, primo periodo                      4
         Comma 5, secondo periodo                   10
         Comma 6                                    10
         Comma 9                                     2
---------------------------------------------------------------------
Art. 191 ((Comma 1                                   8
           Comma 2                                   4
           Comma 3                                  8
...))
---------------------------------------------------------------------
Art. 192 Comma 6                                     3
         Comma 7                                    10
=====================================================================


    
  Per le patenti rilasciate  successivamente  al  1  ottobre  2003  a
soggetti che non siano gia' titolari di altra patente di categoria  B
o superiore, i punti  riportati  nella  presente  tabella,  per  ogni
singola violazione, sono  raddoppiati  qualora  le  violazioni  siano
commesse entro i primi tre anni dal rilascio. ((Per  gli  stessi  tre
anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da  cui
derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione,  fermo
restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un
massimo di tre punti)).