DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504
Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
Vigente al: 25-3-2012
TITOLO I
IMPOSTE COMUNALI
Capo I
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 1992;
Acquisito il parere delle Commissioni permanenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 23 dicembre 1992;
((Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri dell'interno e delle finanze, di concerto con il Ministro
del tesoro;))
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Istituzione dell'imposta - Presupposto
1. A decorrere dall'anno 1993 e' istituita l'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.).
2. Presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati, di aree
fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato,
a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa.
Art. 2
Definizione di fabbricati e aree
1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1:
a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o che
deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi
parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e
quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova
costruzione e' soggetto all'imposta a partire dalla data di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla
data in cui e' comunque utilizzato; (39) ((46))
b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi
ovvero in base alle possibilita' effettive di edificazione determi-
nate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennita' di
espropriazione per pubblica utilita'. Sono considerati, tuttavia, non
fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel
comma 1 dell'articolo 9, sui quali persiste l'utilizzazione
agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attivita' dirette alla
coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed
all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente,
attesta se un'area sita nel proprio territorio e' fabbricabile in
base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito
all'esercizio delle attivita' indicate nell'articolo 2135 del codice
civile.
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AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203 convertito con modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248 ha disposto (con l'art.
11-quaterdecies, comma 16) che "Ai fini dell'applicazione del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la disposizione prevista
dall'articolo 2, comma 1, lettera b), dello stesso decreto si
interpreta nel senso che un'area e' da considerare comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo edificatorio in base allo
strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di
strumenti attuativi del medesimo."
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AGGIORNAMENTO (46)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni
dalla L. 27/2/2009, n. 14, ha disposto (con l'art. 2, comma 1,
lettera a))che " Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi
nel senso che non si considerano fabbricati le unita' immobiliari,
anche iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali
ricorrono i requisiti di ruralita' di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive
modificazioni."
Art. 3
Soggetti passivi
1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario di immobili
di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare del diritto di
usufrutto, uso o abitazione, enfiteusi, superficie, sugli stessi,
anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi
la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attivita'.
(( 2. Nel caso di concessione su aree demaniali, soggetto passivo
e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso
di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo
e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la
durata del contratto )). ((47))
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AGGIORNAMENTO (47)
La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che
"Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti di
locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della
presente legge."
Art. 4.
Soggetto attivo
1. L'imposta e' liquidata, accertata e riscossa da ciascun comune
per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui superficie
insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio del comune
stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune e'
proprietario ovvero titolare dei diritti indicati nell'articolo
precedente quando la loro superficie insiste interamente o
prevalentemente sul suo territorio.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei
comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi comuni, si
considera soggetto attivo il comune nell'ambito del cui territorio
risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell'anno cui l'imposta
si riferisce.
Art. 5
Base imponibile
1. Base imponibile dell'imposta e' il valore degli immobili di cui
al comma 2 dell'articolo 1.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da
quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti
in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione, i
moltiplicatori determinati con i criteri e le modalita' previsti dal
primo periodo dell'ultimo comma dell'articolo 52 del testo unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non
iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in
catasto con attribuzione di rendita, il valore e' determinato, alla
data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla
data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo
periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti: per l'anno 1993:
1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno 1990:
1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno 1987:
1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno 1984:
1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80.
I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze
da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. In caso di locazione
finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura
di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze
del 19 aprile 1994, n. 701 con conseguente determinazione del valore
del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal
primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale
rendita e' stata annotata negli atti catastali, ed estensione della
procedura prevista nel terzo periodo del comma primo dell'articolo
11; in mancanza di rendita proposta il valore e' determinato sulla
base delle scritture contabili del locatore, il quale e' obbligato a
fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il
calcolo.
4. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )).
5. Per le aree fabbricabili, il valore e' costituito da quello
venale in comune commercio al 1 gennaio dell'anno di imposizione,
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di
edificabilita', alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per
eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la
costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di
aree aventi analoghe caratteristiche.
6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione
di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31,
comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la
base imponibile e' costituita dal valore dell'area, la quale e'
considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito
nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso
d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione,
ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla
data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato e'
comunque utilizzato.
7. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito da quello che
risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in
catasto, vigente al 1 gennaio dell'anno di imposizione, un
moltiplicatore pari a settantacinque.
Art. 6.
(Determinazione delle aliquote e dell'imposta).
1. L'aliquota e' stabilita dal consiglio comunale , con
deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con
effetto per l'anno successivo. Se la delibera non e' adottata entro
tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando
la disposizione di cui all'articolo 84 del decreto legislativo 25
febbraio 1995, n. 77, come modificato dal decreto legislativo 11
giugno 1996, n. 336.
2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4
per mille, ne' superiore al 7 per mille e puo' essere diversificata
entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle
abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di
alloggi non locati; l'aliquota puo' essere agevolata in rapporto alle
diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro.
(( 2-bis. La deliberazione di cui al comma 1 puo' fissare, a
decorrere dall'anno di imposta 2009, un'aliquota agevolata
dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i
soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la
produzione di energia elettrica o termica per uso domestico,
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti interventi e
per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e
di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Le
modalita' per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente
comma sono disciplinate con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e
successive modificazioni)).
3. L'imposta e' determinata applicando alla base imponibile
l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4.
((3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di
separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli
effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa
coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota
deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di
cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla
quota posseduta. Le disposizioni del presente comma si applicano a
condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di
proprieta' o di altro diritto reale su un immobile destinato ad
abitazione situato nello stesso comune ove e' ubicata la casa
coniugale)).
4. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556.
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 23 maggio 1994, n. 308, convertito con modificazioni dalla
L. 22 luglio 1994, n. 458 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che per
l'anno 1994, il termine per deliberare l'aliquota dell'imposta
comunale sugli immobili previsto dal comma 1 del presente articolo e'
stabilito al 28 febbraio 1994.
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AGGIORNAMENTO (9a)
Il D.L. 27 agosto 1994, n. 515 convertito con modificazioni dalla
L. 28 ottobre 1994, n. 596 ha disposto (con l'art. 6, comma 6) che
"Per i comuni, relativamente ai quali, per effetto del presente
articolo, sono modificate le tariffe d'estimo delle unita'
immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo
n. 568 del 1993, il termine previsto dall'articolo 6, comma 1, del
decreto legislativo n. 504 del 1992, per deliberare l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, resta
fissato al 12 maggio 1994."
Art. 7
Esenzioni
1. Sono esenti dall'imposta:
a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalle
province, nonche' dai comuni, se diversi da quelli indicati
nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 4, dalle comunita'
montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unita' sanitarie locali,
dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dalle camere di commercio,
industria, artigianato ed agricoltura, destinati esclusivamente ai
compiti istituzionali; (37)
b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie
catastali da E/1 a E/9;
c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui
all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto,
purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della
Costituzione, e le loro pertinenze;
e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati negli
articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto l'11
febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle
organizzazioni internazionali per i quali e' prevista l'esenzione
dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi
internazionali resi esecutivi in Italia;
g) i fabbricati che, dichiarati inagibili o inabitabili, sono
stati recuperati al fine di essere destinati alle attivita'
assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente
al periodo in cui sono adibiti direttamente allo svolgimento delle
attivita' predette;
h) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.
984;
i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87,
comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente
allo svolgimento di attivita' assistenziali, previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive,
nonche' delle attivita' di cui all'articolo 16, lettera a), della
legge 20 maggio 1985, n. 222. (39) ((39a))
2. L'esenzione spetta per il periodo dell'anno durante il quale
sussistono le condizioni prescritte.
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AGGIORNAMENTO (37)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 31, comma
18) che l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali
posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista al comma 1,
lettera a), del presente articolo, ai fini dell'imposta comunale
sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai consorzi tra
enti territoriali ed altri enti che siano individualmente esenti ai
sensi della stessa disposizione.
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AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 7, comma
2-bis) che l'esenzione disposta dalla lettera i) si intende
applicabile alle attivita' indicate nella medesima lettera a
prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.
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AGGIORNAMENTO (39a)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal D.L. 04 luglio
2006, n. 223 (in G.U. 04/07/2006, n.153) , convertito con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con l'art.
7, comma 2-bis) che "L'esenzione disposta dall'articolo 7, comma 1,
lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si
intende applicabile alle attivita' indicate nella medesima lettera
che non abbiano esclusivamente natura commerciale."
Art. 8.
(Riduzioni e detrazioni dall'imposta).
1. L'imposta e' ridotta del 50 per cento per i fabbricati
dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette
condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega
idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il
contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione sostitutiva ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto
dal periodo precedente. L'aliquota puo' essere stabilita dai comuni
nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a
tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili.
2. Dalla imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo , intendendosi per tale,
salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono,
fino a concorrenza del suo ammontare, lire 200.000 rapportate al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se
l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu'
soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il
contribuente, che la possiede a titolo di proprieta', usufrutto o
altro diritto re- ale, e i suoi familiari dimorano abitualmente.
((2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore
importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui
all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200
euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed e'
rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la
destinazione di abitazione principale. Se l'unita' immobiliare e'
adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica.
2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a
tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale Al,
A8 e A9)).
3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di
cui al comma 1 dell'articolo 6, l'imposta dovuta per l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo
puo' essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l'importo
di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere
elevato, fino a lire 500.000, nel rispetto dell'equilibrio di
bilancio. La predetta facolta' puo' essere esercitata anche
limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare
disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del
competente organo comunale .
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
alle unita' immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a
proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari, nonche' agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari.
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 15, comma 5)
che la modifica apportata al comma 3 del presente articolo ha effetto
dall'anno 1994.
Art. 9.
Terreni condotti direttamente
1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti imprenditori
agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche'
dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla
parte di valore eccedente lire 50 milioni e con le seguenti
riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore
eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore
eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore
eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il valore complessivo
dei terreni condotti dal soggetto passivo, anche se ubicati sul
territorio di piu' comuni; l'importo della detrazione e quelli sui
quali si applicano le riduzioni, indicati nel comma medesimo, sono
ripartiti proporzionalmente ai valori dei singoli terreni e sono
rapportati al periodo dell'anno durante il quale sussistono le
condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta fermo quanto
disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4. ((25))
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AGGIORNAMENTO (25)
IL D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha disposto (con l'art. 58, comma
2) che agli effetti dell'applicazione del presente articolo 9, si
considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo
principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi
comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9,
e soggette al corrispondente obbligo dell'assicurazione per
invalidita', vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti
elenchi ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno
successivo.
Art. 10
Versamenti e dichiarazioni
1. L'imposta e' dovuta dai soggetti indicati nell'articolo 3 per
anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei
quali si e' protratto il possesso; a tal fine il mese durante il
quale il possesso si e' protratto per almeno quindici giorni e'
computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una
autonoma obbligazione tributaria.
2. I soggetti indicati nell'articolo 3 devono effettuare il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l'anno
in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno , pari
al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno
precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16
dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con
eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Il versamento
dell'imposta puo' essere effettuato anche tramite versamenti su conto
corrente postale con bollettini conformi al modello indicato con
circolare del Ministero delle finanze. Resta in ogni caso nella
facolta' del contribuente provvedere al versamento dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere
entro il 16 giugno. (41)
3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2 deve essere corrisposta
mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella
cui circoscrizione e' compreso il comune di cui all'articolo 4 ovvero
su apposito conto corrente postale intestato al predetto
concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la
frazione non e' superiore a 500 lire o per eccesso se e' superiore;
al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia, per gli
anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli prestampati per il
versamento. La commissione spettante al concessionario e' a carico
del comune impositore ed e' stabilita nella misura dell'uno per cento
delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed un massimo di
lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente.
4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel
territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti dall'imposta
al sensi dell'articolo 7, su apposito modulo, entro il termine di
presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in
cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il cui possesso
e' iniziato antecedentemente al 1 gennaio 1993 devono essere
dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per
gli anni successivi sempreche' non si verifichino modificazioni dei
dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare
dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato e' tenuto a
denunciare nelle forme sopra indicate le modificazioni intervenute,
entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi
relativa all'anno in cui le modificazioni si sono verificate. Nel
caso di piu' soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su un
medesimo immobile puo' essere presentata dichiarazione congiunta; per
gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile
oggetto di proprieta' comune, cui e' attribuita o attribuibile una
autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata
dall'amministratore del condominio per conto dei condomini. (41)
(41a)
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli della
dichiarazione, anche congiunta o relativa ai beni indicati
nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile, e sono determinati i
dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti che devono
essere eventualmente allegati e le modalita' di presentazione, anche
su supporti magnetici, nonche' le procedure per la trasmissione ai
comuni ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria degli elementi
necessari per la liquidazione ed accertamento dell'imposta; per
l'anno 1993 la dichiarazione deve essere inviata ai comuni tramite
gli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro e
delle poste e delle telecomunicazioni, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani, sono approvati i modelli per il
versamento al concessionario e sono stabilite le modalita' di
registrazione, nonche' di trasmissione dei dati di riscossione,
distintamente per ogni contribuente, ai comuni e al sistema
informativo del Ministero delle finanze. Allo scopo di consentire la
prosecuzione dei servizi finalizzati a fornire adeguati strumenti
conoscitivi per una efficace azione accertativa dei comuni, nonche'
per agevolare i processi telematici di integrazione nella pubblica
amministrazione ed assicurare il miglioramento dell'attivita' di
informazione ai contribuenti, l'Associazione nazionale dei comuni
italiani (ANCI) organizza le relative attivita' strumentali ((e
provvede, attraverso l'Istituto per la finanza e l'economia locale
(IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e della spesa locale, al
fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni)). Con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze vengono disciplinate le
modalita' per l'effettuazione dei suddetti servizi, un contributo
pari allo 0,6 per mille del gettito dell'imposta a carico dei
soggetti che provvedono alla riscossione; con decreto del Ministro
delle finanze sono stabiliti i termini e le modalita' di trasmissione
da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione. I
predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione
coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro
novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al
comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante
l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresi', tenuti al
versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera
procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del
decreto di trasferimento degli immobili.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 14 maggio 1993, n. 140 convertito con modificazioni dalla
L. 18 giugno 1993, n. 192 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che la
prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al comma 2
del presente art. 10, dovuta per l'anno 1993, deve essere versata dal
1 luglio al 19 luglio 1993.
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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 15) che le
modifiche apportate al comma 2 del presente articolo decorrono dal 1
maggio 2007.
Ha inoltre disposto (con l'art. 37, comma 53) che a decorrere
dall'anno 2007, e' soppresso l'obbligo di presentazione della
dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di
cui a comma 4 del presente articolo, ovvero della comunicazione
prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi gli adempimenti
attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino alla
data di effettiva operativita' del sistema di circolazione e
fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del
direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo di
presentazione della dichiarazione ai fini dell'ICI, di cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma
1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446.
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AGGIORNAMENTO (41a)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla
L. 4 agosto 2006, n. 24, come modificato dalla L. 27 dicembre 2006,
n. 296, ha conseguentemente disposto (con l'art. 37, comma 53) che
"Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi
in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti
per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste
dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,
concernente la disciplina del modello unico informatico."
Art. 11
Liquidazione ed accertamento
1. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )).
2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )) .
2-bis. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )).
3. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di liquidazione ed
accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il
motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti; inviare ai
contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere
specifico, con invito a restituirli compilati e firmati; richiedere
dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli
contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese
e diritti.
4. Con delibera della giunta comunale e' designato un funzionario
cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni
attivita' organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto
funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i
provvedimenti, appone il visto di esecutivita' sui ruoli e dispone i
rimborsi.
5. Con decreti del Ministro delle finanze, sentita l'Associazione
nazionale dei comuni italiani, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalita' per l'interscambio
tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di dati
e notizie.
6. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )).
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437, nel testo introdotto dalla legge di
conversione 24 ottobre 1996, n. 556, ha disposto che "per i comuni
compresi nei territori delle province autonome di Trento e di
Bolzano, i termini previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo,
per la notifica degli avvisi di liquidazione e di accertamento in
rettifica, relativi all'imposta comunale sugli immobili dovuta per
l'anno 1993, sono prorogati di un anno".
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AGGIORNAMENTO (19)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto (con l'art. 3, comma 59) che i termini previsti
dai commi 1 e 2 del presente articolo per la notifica degli avvisi di
liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi all'imposta
comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di un
anno.
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556, come modificato dal D.L. 25 novembre 1996, n. 599 convertito con modificazioni dalla L. 24 gennaio 1997, n. 5, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 4) che " Per i comuni compresi nei territori delle province autonome di
Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica
degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi
all'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, sono
prorogati di due anni."
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AGGIORNAMENTO (29)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 18, comma 4) che il termine per
l'attivita' di liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da
parte degli uffici del territorio competenti di cui al comma 1 del
presente articolo, e' prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualita'
d'imposta 1994 e successive.
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AGGIORNAMENTO (36)
La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 27, comma 9)
che il termine per l'attivita' di liquidazione a seguito di
attribuzione di rendita da parte degli uffici del territorio
competenti di cui al comma 1, ultimo periodo, del presente articolo,
e' prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualita' d'imposta 1997 e
successive.
Art. 12
Riscossione coattiva
1. Le somme liquidate dal comune per imposta, sanzioni ed
interessi, se non versate, con le modalita' indicate nel comma 3
dell'articolo 10, entro il termine di (( sessanta giorni )) dalla
notificazione dell'avviso di liquidazione o dell'avviso di
accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento
di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, e successive modificazioni ((. . .)).
Art. 13.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 ))
Art. 14.
Sanzioni ed interessi
1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si
applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento
del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila.
2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la
sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento della
maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti
sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da
lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si applica
per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di
atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari
nei sessanta giorni dalla richiesta o per la loro mancata
compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ((alla misura
stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre
1997, n. 472)) se, entro il temine per ricorrere alle commissioni
tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del
tributo, se dovuto e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare
del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione.
6. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296.
Art. 15.
Contenzioso
1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso di accertamento, il
provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento che
respinge l'istanza di rimborso puo' essere proposto ricorso secondo
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 636, e successive modificazioni, intendendosi
sostituito all'ufficio tributario il comune nei cui confronti il
ricorso e' proposto.
Art. 16
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327
(31) ((54))
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AGGIORNAMENTO (31)
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23
novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31
dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la
proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo
dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto
2002, n. 166, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30
giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n.
185, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in
vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al
30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27
dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1
gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
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AGGIORNAMENTO (54)
La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 22 dicembre 2011, n. 338
(in G.U. 1a s.s. 28/12/2011, n. 54) ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti
territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23 ottobre 1992, n.
421)".
Art. 17
Disposizioni finali
1. L'imposta comunale sugli immobili non e' deducibile agli effetti
delle imposte erariali sui redditi.
2. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537. (8)
3. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388 )).
4. Sono esclusi dall'imposta locale sui redditi i redditi di
fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali
od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili
e dei terreni agricoli, nonche' i redditi agrari di cui all'articolo
29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni.
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 hanno effetto per i
redditi prodotti dal periodo di imposta in corso al 1 gennaio 1993
ovvero, per i soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare,
per quelli prodotti dal primo periodo di imposta successivo alla
detta data. (30)
6. Con effetto dal 1 gennaio 1993 e' soppressa l'imposta comunale
sull'incremento di valore degli immobili. Tuttavia l'imposta continua
ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto di applicazione di
essa si e' verificato anteriormente alla predetta data; con decreto
del Ministro delle finanze sono stabilite le modalita' di
effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti.
7. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili
continua ad essere dovuta, con le aliquote massime e l'integrale
acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato, anche nel
caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1
gennaio 1993 fino al 1 gennaio 2003 limitatamente all'incremento di
valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal fine:
a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, e' assunto
in misura pari a quello dell'immobile alla data del 31 dicembre 1992
ovvero, in caso di utilizzazione edificatoria dell'area con
fabbricato in corso di costruzione o ricostruzione alla predetta
data, a quello dell'area alla data di inizio dei lavori di
costruzione o ricostruzione;
b) gli scaglioni per la determinazione delle aliquote sono
formati con riferimento al periodo preso a base per il calcolo
dell'incremento di valore imponibile;
c) le spese di acquisto, di costruzione ed incrementative sono
computabili solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b).
8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale sull'incremento
di valore degli immobili dovuta ai sensi del comma 7 non si applica
la disposizione dell'articolo 22 del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni.
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 15, comma 5)
che le modifiche apportate ai commi 2 e 3 del presente articolo si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
1993.
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AGGIORNAMENTO (30)
La Corte costituzionale, con sentenza 13-31 luglio 2000, n. 403 (in
G.U. 1a s.s. 9/8/2000, n. 33) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 5 del presente art. 17 "nella parte in cui,
per coloro che sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone
giuridiche il cui periodo d'imposta non coincide con l'anno solare,
non esclude la sovrapposizione dell'imposta locale sui redditi(ILOR)
di fabbricati ed altri redditi contemplati nel comma 4."
Art. 18.
Disposizioni transitorie
1. Per l'anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene
stabilita l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili al sensi
del comma 1 dell'articolo 6, deve essere adottata entro il 28
febbraio 1993. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'anno
1993 deve essere effettuato dal 1 al 15 dicembre di tale anno.
2. Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune e' tenuto a comunicare al
concessionario di cui all'articolo 10, comma 3, la misura
dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili vigente sul
proprio territorio per l'anno 1993, nonche' la somma corrispondente
alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili. Sulla base di
detta comunicazione il concessionario procede alla rideterminazione,
ove occorra, dell'importo delle riscossioni dell'imposta comunale
sugli immobili calcolandolo sulla base dell'aliquota minima del 4 per
mille e procede al versamento ad apposito capitolo dell'entrata
statale dell'importo risultante dalla differenza tra l'ammontare
delle riscossioni cosi' rideterminate e l'ammontare corrispondente
alla media delle riscossioni nel triennio 1990/1992 per imposta
comunale sull'incremento di valore degli immobili, nonche' al
versamento a favore del comune del residuo importo delle riscossioni.
Le predette operazioni sono effettuate sulla prima rata di cui al
comma 2 dell'articolo 10 e sul saldo di cui al comma 1 del presente
articolo, computando la perdita per INVIM per meta' sulla detta prima
rata e per l'altra meta' sul saldo. Le somme rivenienti dalle
ulteriori riscossioni, sempre relative all'imposta comunale sugli
immobili dovuta per l'anno 1993 e calcolate sulla base dell'aliquota
del 4 per mille, sono anch'esse versate dal concessionario
all'entrata statale previa deduzione della quota parte della perdita
per INVIM che non e' stata detratta nelle precedenti operazioni. In
assenza della comunicazione da parte del comune il concessionario
procede al versamento all'entrata statale dell'intero ammontare delle
somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per
l'anno 1993. La commissione spettante al concessionario ai sensi del
comma 3 del predetto articolo 10 e' a carico dell'ente a favore del
quale le somme sono devolute. Al relativo onere per il bilancio dello
Stato, valutato in lire 90 miliardi per il 1993, si provvede a carico
del capitolo 3458 dello stato di previsione del Ministero delle
finanze per l'anno finanziario medesimo.
3. Per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la
liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento,
l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi, la riscossione delle
somme conseguentemente dovute sono effettuati dagli uffici
dell'Amministrazione finanziaria dello Stato a norma delle
disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione e
sanzioni agli effetti delle imposte erariali sui redditi; per tale
anno 1993 i predetti uffici provvedono altresi' agli adempimenti
previsti nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, relativi ai
fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5. Le somme riscosse per
effetto di quanto disposto dal presente comma sono di spettanza
dell'erario dello Stato e concorrono alla copertura degli oneri per
il servizio del debito pubblico nonche' alla realizzazione delle
linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni
di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria; se per
l'anno 1993 e' stata stabilita dal comune un'aliquota superiore a
quella minima del 4 per mille, le dette somme sono calcolate sulla
base dell'aliquota minima e la parte eccedente e' devoluta in favore
del comune che ha stabilito un'aliquota superiore a quella minima.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro
dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono determi-
nate le modalita' per l'acquisizione da parte degli uffici
dell'Amministrazione finanziaria e del Ministero dell'interno dei
dati ed elementi utili per l'esercizio di detta attivita', anche ai
fini della determinazione dei trasferimenti erariali per il 1994. Con
lo stesso decreto sono, altresi', stabilite le modalita' per
l'effettuazione dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
4. Con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con i
Ministri del tesoro e dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale, sono stabiliti i termini e le modalita' per l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, secondo periodo.
5. Per l'anno 1993, ai fini della determinazione della base
imponibile ai sensi dell'articolo 5, comma 2, si applica un
moltiplicatore pari a cento per le unita' immobiliari classificate
nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e
C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella
categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nella
categoria C/1; resta fermo quanto disposto dal terzo periodo del
comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455.
6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del presente articolo
non si applicano ai comuni compresi nei territori delle province
autonome di Trento e Bolzano.
TITOLO II
TRIBUTI PROVINCIALI
Capo I
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,
PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE
Art. 19
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 ((40a))
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AGGIORNAMENTO (40a)
Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con l'art. 2, comma
44) che " E' fatta salva, dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, l'applicazione del tributo di cui all'articolo 19
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504."
TITOLO II
TRIBUTI PROVINCIALI
Capo II
IMPOSTA PROVINCIALE PER L'ISCRIZIONE DEI VEICOLI
NEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO
Art. 20.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549 ))
Art. 21.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549 ))
Art. 22.
(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549 ))
TITOLO III
TRIBUTI REGIONALI
Capo I
TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI
Art. 23.
Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario
1. A decorrere dal 1 gennaio 1993 alle regioni a statuto
ordinario, gia' titolari di una parte della tassa automobilistica, ai
sensi dell'articolo 4 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come
sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e suc-
cessive modificazioni, con riferimento ai pagamenti effettuati
dall'anzidetta data, sono attribuite:
a) l'intera tassa automobilistica, disciplinata dal T.U.
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio
1953, n. 39 e successive modificazioni;
b) la soprattassa annuale su taluni autoveicoli azionati con
motore diesel, istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691,
((convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786
e successive modificazioni;))
c) la tassa speciale per i veicoli alimentati a G.P.L. o gas
metano, istituita dalla legge 21 luglio 1984, n. 362 e successive
modificazioni.
2. I tributi di cui al comma 1 assumono rispettivamente la
denominazione di tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale
regionale e tassa speciale regionale e si applicano ai veicoli ed
agli autoscafi, soggetti nelle regioni a statuto speciale ai
corrispondenti tributi erariali in esse vigenti, per effetto della
loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle provincie di
ciascuna regione a statuto ordinario, come previsto dall'articolo 5,
comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 1983 n. 53 e successive
modifiche. La tassa automobilistica regionale si applica altresi' ai
ciclomotori, agli autoscafi, diversi da quelli da diporto, non
iscritti nei pubblici registri ed ai motori fuoribordo applicati agli
stessi autoscafi, che appartengono a soggetti residenti nelle stesse
regioni. Sono comprese nel suddetto tributo regionale anche le tasse
fisse previste dalla legge 21 maggio 1955, n. 463 e successive
modificazioni.
3. ((Dall'ambito di applicazione del presente capo )) e' esclusa la
disciplina concernente la tassa automobilistica relativa ai veicoli
ed autoscafi in temporanea importazione i quali restano ad ogni
effetto soggetti alle norme statali che regolano la materia.
4. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il gettito
derivante dalla addizionale del 5 per cento istituita con l'articolo
25 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e quello relativo alla tassa
speciale erariale annuale istituita con l'articolo 7 del decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modifiche nella legge 12
luglio 1991, n. 202.
5. Sono a carico delle regioni i rimborsi relativi ai tributi
regionali di cui al precedente comma 1. Le istanze vanno prodotte ai
competenti uffici della regione che disporranno il rimborso, ferma
restando la competenza delle Intendenze di Finanza per i tributi
erariali.
Art. 24.
Poteri delle regioni
1. Entro il 10 novembre di ogni anno ciascuna regione puo'
determinare con propria legge gli importi dei tributi regionali di
cui all'articolo 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal primo
gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data,
nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi
importi vigenti nell'anno precedente. (26)((50))
2. Nel primo anno di applicazione del presente decreto ciascuna
regione, nel determinare con propria legge gli importi dei tributi
regionali di cui all'articolo 23 nella misura compresa fra il 90 ed
il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno precedente, dovra'
considerare come base di calcolo, per ogni tributo regionale,
rispettivamente l'ammontare complessivo della tassa automobilistica,
gli importi della soprattassa annuale e quelli della tassa speciale
erariali vigenti alla data del 31 dicembre 1992.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a
quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i
limiti indicati nel comma 2, un diverso ammontare, l'importo dei
tributi regionali viene determinato per la soprattassa annuale e la
tassa speciale nella misura prevista per i corrispondenti tributi
erariali nelle regioni a statuto speciale alla data del 31 dicembre
1992 e per la tassa automobilistica nel complessivo importo dovuto
per il tributo erariale vigente alla suddetta data e per il tributo
regionale nella misura vigente alla stessa data o nella misura
diversa determinata da ciascuna regione entro il 10 novembre 1992, ai
sensi dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive
modifiche.
4. Restano validi fino alla scadenza i pagamenti, effettuati entro
il 31 dicembre 1992, relativi alla tassa automobilistica erariale e
regionale, alla soprattassa annuale e alla tassa speciale erariali,
vigenti a tale data. A tali pagamenti si applicano le modalita' ed i
criteri di ripartizione tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario
vigenti fino alla data del 31 dicembre 1992, anche con riferimento
alle attivita' di recupero e rimborso dei relativi importi.
------------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con l'art. 17, comma
16) che "La facolta' di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si esercita a decorrere
dall'anno 1999."
------------------
AGGIORNAMENTO (50)
Il D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art. 29, comma
16-ter) che "Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui
all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23 del
medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992 sono determinati dalle
regioni con propri provvedimenti approvati entro il 31 dicembre
2011."
Art. 25.
Riscossione
1. Per la riscossione dei tributi regionali di cui all'articolo 23
si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e dall'articolo 5,
commi 39 e 40 del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953 convertito con
modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.
2. L'A.C.I. svolge per conto delle regioni a statuto ordinario,
relativamente ai tributi regionali di cui all'articolo 23, le
attivita' di riscossione, di riscontro e di controllo e gli ulteriori
adempimenti gia' affidati a tale ente per gli analoghi tributi
erariali, con la Convenzione stipulata con il Ministero delle finanze
in data 26 novembre 1986, approvata con decreto del Ministro delle
finanze in pari data, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 296 del 22 dicembre 1986. L'A.C.I. provvede a versare
nelle casse regionali le somme di spettanza di ciascuna regione nei
termini e con le modalita' previste nella suddetta Convenzione. Le
comunicazioni relative alla riscossione ed ai versamenti vanno
effettuate a ciascuna regione con le modalita' e la modulistica in
uso per le comunicazioni fatte all'Erario. Le regioni, relativamente
ai tributi di loro competenza, possono esercitare presso l'A.C.I. ed
i dipendenti uffici provinciali esattori il controllo svolto dal
Ministero delle finanze per i corrispondenti tributi erariali sulla
gestione dei servizi tributari affidati allo stesso ente, secondo le
modalita' ed i termini previsti nella Convenzione del 26 novembre
1986. Per tale controllo le regioni possono continuare ad avvalersi
dell'Ispettorato Compartimentale delle Tasse e delle Imposte
Indirette sugli Affari, competente per territorio, nonche' del
Servizio Permanente per il Controllo all'ACI e alla SIAE.
3. Il compenso spettante all'A.C.I., ai sensi degli articoli 20 e
21 della Convenzione di cui al comma 2, viene addebitato allo Stato e
alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto attribuito a
ciascuno per i tributi di rispettiva competenza, secondo le modalita'
ed i termini riportati nello stesso atto di Convenzione. Con lo
stesso criterio sono addebitati i costi relativi alla fornitura
centralizzata del libretto fiscale di cui all'articolo 16 della
Convenzione.
Art. 26.
Esclusioni dal pagamento
1. Nel caso di rinnovazione della immatricolazione di un veicolo o
di un autoscafo in una provincia compresa nel territorio di una
regione diversa da quella nel cui ambito era precedentemente
iscritto, non si applica una ulteriore tassa automobilistica,
soprattassa annuale e tassa speciale regionali per il periodo per il
quale ciascun tributo sia stato gia' riscosso dalla regione di
provenienza.
Art. 27.
R i n v i o
1. I tributi regionali di cui all'articolo 23 restano disciplinati,
per quanto non diversamente disposto dal presente provvedimento,
dalle norme statali che regolano gli analoghi tributi erariali
vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale.
2. Per l'inosservanza delle disposizioni relative ai suddetti
tributi regionali si applicano nella stessa entita' le medesime
sanzioni previste per gli analoghi tributi erariali vigenti nelle
regioni a statuto speciale, secondo le disposizioni della legge 24
gennaio 1978, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO IV
TRASFERIMENTI ERARIALI
AGLI ENTI LOCALI
Capo I
DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI
ERARIALI PER IL 1993
Art. 28.
Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei comuni e delle
comunita' montane
1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento dei bilanci
delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita'
montane con i seguenti fondi:
a) fondo ordinario per la finanza locale determinato in lire
2.725.000 milioni per le province, in lire 15.486.000 milioni per i
comuni e in lire 151.000 milioni per le comunita' montane;
b) fondo perequativo per la finanza locale determinato in lire
1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni per i
comuni. Il fondo perequativo e' aumentato in applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
gennaio 1989, n. 20, attribuendo la somma riscossa dallo Stato,
valutata in lire 520.000 milioni, per il 20 per cento alle province,
per lire 18.000 milioni ad incremento del fondo ordinario per le
comunita' montane e per la restante parte ai comuni. Le eventuali
maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per
cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e per il 5 per
cento ad incremento del fondo ordinario per le comunita' montane;
c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni
provinciali, dei comuni e delle comunita' montane pari, per l'anno
1993, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui
contratti a tutto il 31 dicembre 1992, e quote dei contributi
assegnati nel 1992 e negli anni precedenti ma non utilizzati,
valutati in complessive lire 11.725.914 milioni. ((11))
--------------
AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 27 agosto 1994, n. 515 convertito con modificazioni dalla
L. 28 ottobre 1994, n. 596 ha disposto (con l'art. 1, coma 2) che " A
partire dall'anno 1994 il fondo per lo sviluppo degli investimenti
delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle comunita'
montane di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 28 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' maggiorato di lire 125.000
milioni per l'attivazione delle procedure di risanamento previste
dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144."
Art. 29.
Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e
per le comunita' montane
1. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 28, il
Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna
amministrazione provinciale, per l'anno 1993, un contributo pari a
quello ordinario spettante per l'anno 1992 al lordo della riduzione
operata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 11
luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1992, n. 359. Il contributo e' erogato in quattro rate uguali
entro il primo mese di ciascun trimestre. ((4))
2. A valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 28, il
Ministero dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascun
comune per l'anno 1993, un contributo pari a quello ordinario
spettante per il 1992 al lordo della riduzione operata ai sensi
dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 333 del 1989
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992. Il
contributo e' erogato in quattro rate uguali entro il primo mese di
ciascun trimestre. ((4))
3. A valere sul fondo ordinario di cui al comma 1, il Ministero
dell'interno e' autorizzato a corrispondere a ciascuna comunita'
montana per l'anno 1993, un contributo distinto nelle seguenti quote:
a) una di lire 220 milioni, finalizzata al finanziamento dei
servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno;
b) una, ad esaurimento del fondo, ripartita tra le comunita'
montane in proporzione alla popolazione montana residente, da
erogarsi entro il mese di ottobre 1993.
4. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le
amministrazioni provinciali e per i comuni, e della quota residuale
per le comunita' montane, e' subordinata alla presentazione delle
certificazioni del bilancio di previsione 1993 e del conto consuntivo
1991 disposta con decreti del Ministro dell'interno, di concerto con
il Ministro del tesoro.
4-bis. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario, per le
amministrazioni provinciali e per i comuni, e' subordinata inoltre
alla presentazione della dichiarazione del legale rappresentante
dell'ente dell'avvenuta approvazione del regolamento di contabilita'
e di quello per la disciplina dei contratti, previsti dall'articolo
59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
--------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 155 convertito con modificazioni dalla
L. 19 luglio 1993, n. 243 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che
"Per l'anno 1993 i contributi ordinari spettanti alle amministrazioni
provinciali e ai comuni ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono ridotti del 3 per
cento; la riduzione viene operata per intero all'atto della
corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. Sono esclusi
dalla riduzione gli enti locali dichiarati dissestati alla data di
entrata in vigore del presente decreto."
Art. 30.
Contributo perequativo per le amministrazioni provinciali
1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di cui
all'articolo 28, il Ministero dell'interno e' autorizzato a
corrispondere, per l'anno 1993, a ciascuna amministrazione
provinciale un contributo pari a quello perequativo spettante per
l'anno 1992. Il contributo e' corrisposto entro il 31 maggio 1993. Il
contributo perequativo finanziato con quota del provento
dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del
decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 20 del 1989, valutato in lire 104.000 milioni, e' attribuito
alle amministrazioni provinciali, dopo che le relative somme sono
state acquisite al bilancio dello Stato, per il settantacinque per
cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera b), del
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per il
venticinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1,
lettera c), del medesimo decreto-legge.
2. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante alle
amministrazioni provinciali e' corrisposta nel 1993 a titolo
provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato
alle disposizioni riguardanti la copertura minima obbligatoria dei
costi dei servizi di cui all'articolo 33. In caso di mancata
osservanza delle predette disposizioni, l'ente e' tenuto alla
restituzione delle somme relative all'anno 1993, mediante trattenuta
sui fondi ordinari degli anni successivi.
Art. 31.
Contributo perequativo per i comuni
1. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di cui
all'articolo 28, il Ministero dell'interno e' autorizzato a
corrispondere per l'anno 1993 un contributo pari a quello perequativo
spettante per il 1992 e distinto nelle seguenti quote:
a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare
a ciascun comune un contributo pari a quello perequativo spettante
per il 1992. Il contributo e' corrisposto entro il 31 maggio 1993;
b) una quota complessiva di lire 100.000 milioni per
l'attivazione delle procedure di allineamento alla media dei
contributi e di mobilita' del personale previste dall'articolo 25 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n. 144 e successive modificazioni ed
integrazioni.
2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi dell'articolo 6,
comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, valutato in lire 398.000
milioni, e' distribuito tra i comuni, dopo che le relative somme sono
state acquisite al bilancio dello Stato, per le finalita' e con i
criteri di seguito specificati:
a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura
pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18, comma 3,
lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989, valutate in 72.500
milioni;
b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1989 dai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi
dell'articolo 12, comma 1- bis, del medesimo decreto-legge di cui
alla lettera a), valutato in lire 65.000 milioni;
c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel 1990 dai
comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ai sensi
dell'articolo 2, comma 1- bis, del citato decreto-legge n. 415 del
1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990,
valutato in lire 65.000 milioni;
d) quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di provincia
appartenenti all'ottava classe demografica di cui all'articolo 18 del
citato decreto-legge n. 66 del 1989, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 144 del 1989, per il 75 per cento con i criteri
indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera b), del citato decreto-
legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
38 del 1990 e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo
8, comma 1, lettera c), del decreto-legge medesimo;
e) per la restante parte, valutata in lire 179.500 milioni a
tutti i comuni, con i criteri indicati alla lettera d).
3. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo spettante ai
comuni e' corrisposta nel 1993 a titolo provvisorio in attesa che
l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato alle disposizioni
riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di
cui all'articolo 33. In caso di mancata osservanza delle predette
disposizioni l'ente e' tenuto alla restituzione delle somme relative
all'anno 1993 mediante trattenuta sui fondi ordinari degli anni
successivi.
Art. 32.
Contributi per lo sviluppo degli investimenti e per il risanamento
degli enti dissestati
1. A valere sul fondo di cui all'articolo 28 il Ministero
dell'interno e' autorizzato a corrispondere contributi per le rate di
ammortamento dei mutui contratti per investimento cosi' calcolati:
a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita'
montane per mutui contratti negli anni 1992 e precedenti, nella
misura stabilita nei provvedimenti di concessione gia' adottati e da
adottare ai sensi delle disposizioni vigenti per l'anno di
contrazione dei mutui stessi;
b) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle comunita'
montane, per i mutui da assumere entro l'anno 1993, entro il limite
delle quote di contributi erariali assegnate ma non utilizzate per
gli anni 1992 e precedenti;
c) alle amministrazioni provinciali ed ai comuni che hanno
deliberato lo stato di dissesto finanziario, per i mutui contratti
nell'anno 1993 nella misura delle quote assegnate ma non ancora
utilizzate per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992.
2. Per i contributi da concedere per ammortamento mutui, valgono le
disposizioni vigenti per l'anno 1992. Il termine per l'emanazione del
decreto che stabilisce le modalita' di assegnazione dei contributi e'
fissato al 31 ottobre 1993 e il termine per l'adempimento
certificativo e' fissato al 31 marzo 1994.
Art. 33.
Copertura tariffaria del costo di taluni servizi
1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le comunita' montane
ed i consorzi di enti locali, sono tenuti a trasmettere entro il
termine perentorio del 31 marzo 1994 apposita certificazione, a
carattere definitivo, firmata dal legale rappresentante, dal
segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal revisore dei conti o
dal presidente del collegio dei revisori, che attesti il rispetto per
l'anno 1993 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2, 3
e 4, del citato decreto-legge n. 415 del 1989 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990. Le modalita' della
certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre 1993 con decreto
del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro del tesoro,
sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e
l'Unione delle province d'Italia (UPI).
2. Anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima del
costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990, gli enti locali ed i loro
consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non oltre
il 30 novembre, a rideliberare in aumento le tariffe con effetto
immediato, ovvero con effetto dall'anno in corso per la tassa di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il controllo
della gestione evidenzi uno squilibrio nel rapporto tra spese
impegnate ed entrate accertate. ((5))
3. Le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 2 ed all'articolo 31,
comma 3, che dipendano dalla mancata copertura del costo del servizio
di acquedotto, non si applicano se l'ente locale dimostri, in sede di
certificazione, di aver attivato per la tariffa dell'acquedotto la
procedura di cui al comma 2, anche senza approvazione del Comitato
provinciale prezzi.
---------------
AGGIORNAMENTO (5) Il D. L.gs. 15 novembre 1993, n. 507 ha disposto
(con l'art. 79, comma 4) che " E' esteso fino al 30 novembre 1994 il
potere di riequilibrio tariffario, previsto dall'articolo 33, comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504."
Ha inoltre disposto (con l'art. 81, comma 1) che "Le disposizioni
del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994."
TITOLO IV
TRASFERIMENTI ERARIALI
AGLI ENTI LOCALI
Capo II
DISCIPLINA A REGIME
DEI TRASFERIMENTI ERARIALI
Art. 34
Assetto generale della contribuzione erariale
1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre al finanziamento
dei bilanci delle amministrazioni provinciali e dei comuni con
l'assegnazione dei seguenti fondi:
a) fondo ordinario; (44) ((48))
b) fondo consolidato;
c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale.
2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre al finanziamento delle
opere pubbliche degli enti locali con il fondo nazionale speciale per
gli investimenti.
3. Lo Stato potra' concorrere, altresi', al finanziamento dei
bilanci delle amministrazioni provinciali, dei comuni e delle
comunita' montane, anche con un fondo nazionale ordinario per gli
investimenti, la cui quantificazione annua e' demandata alla legge
finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto
1988, n. 362. (37)
4. Per le comunita' montane lo Stato concorre al finanziamento dei
bilanci, ai sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di
cui alle lettere a) e b).
5. Ai sensi del comma 11 dell'articolo 54 della legge 8 giugno
1990, n. 142, il complesso dei trasferimenti erariali di cui al
presente articolo non e' riducibile nel triennio, con esclusione di
quelli indicati al comma 3.
6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma
1 vengono corrisposti in due rate uguali, di cui la prima entro il
mese di febbraio e la seconda entro il mese di settembre di ciascun
anno. (23)
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art. 9, comma
1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina dei
tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 cessano di avere efficacia le disposizioni
contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
---------------
AGGIORNAMENTO (37)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 31, comma 4)
che "Per l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per
gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' incrementata di complessivi
60 milioni di euro."
Art. 35.
Fondo ordinario
1. Il fondo ordinario di cui alla lettera a) del comma 1
dell'articolo 34 e' costituito dal complesso delle dotazioni
ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale sui consumi
dell'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-
legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge n.
20 del 1989, riconosciuto alle amministrazioni provinciali, ai comuni
ed alle comunita' montane nell'anno 1993, ridotto, per la quota
spettante ai comuni, di un importo pari al gettito dovuto per l'anno
1993 dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), calcolata sulla base
dell'aliquota del quattro per mille, al netto della perdita del
gettito derivante dalla soppressione dell'I.N.V.I.M. individuata
nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992.
2. I proventi dell'addizionale di cui al comma 1 da riconoscere per
l'anno 1993 ai fini della loro confluenza nel fondo ordinario sono
determinati per i comuni al netto dell'importo di lire 130 miliardi
destinato al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 31, comma
2, lettere b) e c), che restano a carico del bilancio statale. A
decorrere dall'anno 1994 le addizionali di cui all'articolo 6, comma
7, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511, convertito con
modificazioni dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20 e successive
modificazioni e integrazioni, sono liquidate e riscosse con le stesse
modalita' dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica ed
acquisite all'erario con versamento ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio statale.
3. L'eventuale eccedenza tra le somme versate all'erario ai sensi
del comma 2 e i proventi dell'addizionale confluiti nel fondo
ordinario, aumentati dell'incremento annuo determinato ai sensi del
comma 4 e dell'importo di lire 130 miliardi, e' portata in aumento
del fondo ordinario dell'anno successivo ed e' ripartita tra le prov-
ince, i comuni e le comunita' montane con i criteri di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera b).
4. Il fondo ordinario di cui al comma 1, al lordo delle riduzioni
previste per la quota spettante ai comuni, costituisce la base di
riferimento per l'aggiornamento delle risorse correnti degli enti
locali. L'aggiornamento e' operato con riferimento ad un andamento
coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della
spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non riducibili
nel triennio, contenuti nei documenti di programmazione economico-
finanziaria dello Stato. Per gli anni 1994 e 1995 l'incremento e'
pari al tasso di inflazione programmato, cosi' come indicato nel
documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato per il
triennio 1993-1995. Gli incrementi annuali cosi' calcolati, per la
parte spettante alle amministrazioni provinciali ed ai comuni sono
destinati, a decorrere dal 1994, esclusivamente alla perequazione
degli squilibri della fiscalita' locale. Per la parte spettante alle
comunita' montane, gli incrementi affluiscono al fondo ordinario.
5. Il calcolo del gettito dell'I.C.I. dovuto per l'anno 1993 e'
definito con le modalita' prescritte dall'articolo 18. Ai fini della
determinazione della quota di fondo ordinario spettante ai comuni
l'importo del gettito dell'I.C.I. cosi' risultante ha valenza
triennale a decorrere dal 1993 e, in occasione dei successivi
aggiornamenti, deve tenere conto degli ulteriori accertamenti
definitivi effettuati per l'anno 1993 dall'amministrazione
finanziaria entro i termini di prescrizione. Gli accertamenti devono
essere comunicati annualmente entro il 30 aprile dal Ministero delle
finanze ai Ministeri dell'interno e del tesoro.
6. Sul fondo ordinario e' accantonata ogni anno una quota di
100.000 milioni per l'attivazione delle procedure di allineamento
alla media dei contributi e di mobilita' del personale previste dal
citato articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989. (4) (16)((23))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 maggio 1993, n. 155 convertito con modificazioni dalla
L. 19 luglio 1993, n. 243 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Ai
fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 35 del
citato decreto legislativo n. 504 del 1992, il complesso delle
dotazioni ordinarie riconosciuto alle amministrazioni provinciali e
ai comuni per l'anno 1993 e' rideterminato, con gli stessi criteri
indicati al comma 1, assumendo come base di riferimento una riduzione
del 7 per cento."
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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 convertito con modificazioni dalla
L. 20 dicembre 1995, n. 539 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che
la determinazione dei trasferimenti erariali ordinari di cui al
presente articolo 35 valida per l'anno 1994 resta definitivamente
fissata sulla base dei gettiti dell'ICI e dell'INVIM comunicati dal
Ministero delle finanze al Ministero dell'interno in data 13 luglio
1994.
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art. 9, comma
1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina dei
tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 cessano di avere efficacia le disposizioni
contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
Art. 36.
Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali
1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun comune ed a
ciascuna comunita' montana spettano contributi ordinari annuali,
destinati al finanziamento dei servizi indispensabili ai sensi
dell'articolo 54 della legge n. 142 del 1990, calcolati come segue:
a) amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario e' dato
dalla somma dei contributi ordinari, perequativi e del contributo
finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma
1 dell'articolo 35, attribuiti per l'anno 1993, dalla quale viene
detratta annualmente e per sedici anni consecutivi, una quota del
cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo
attribuito nel 1993, ed alla quale viene aggiunto il contributo
ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37, utilizzando
le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere
la parte di contributi ordinari destinata al finanziamento dei
servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate
o attribuite all'amministrazione provinciale, il cui importo massimo
e' fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei contributi
ordinario e perequativo attribuito nel 1993. L'importo relativo e'
comunicato, attraverso il sistema informativo telematico del
Ministero dell'interno, entro il mese di settembre per il triennio
successivo;
b) comuni. Il contributo ordinario e' dato dalla somma dei
contributi ordinari, perequativi e del contributo finanziato con i
proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 2 dell'articolo
35 attribuiti per l'anno 1993 al netto del gettito dell'ICI per il
1993 con l'aliquota del 4 per mille, diminuito della perdita del
gettito dell'INVIM. Dalla somma cosi' calcolata viene detratta
annualmente e per sedici anni consecutivi una quota del cinque per
cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito
nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il contributo ripartito
con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 utilizzando le quote
detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte
dei contributi ordinari destinati al finanziamento dei servizi
indispensabili per le materie di competenza statale, delegate o
attribuite al comune, il cui importo massimo e' fissato nella misura
del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo
attribuito per il 1993. L'importo relativo e' comunicato, attraverso
il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno, entro
il mese di settembre per il triennio successivo;
c) comunita' montane. Il contributo ordinario e' dato dalla somma
dei contributi ordinari e di quello finanziato con il provento
dell'addizionale energetica di cui al comma 1 dell'articolo 35
attribuiti nell'anno 1993. Ad essa si aggiunge l'incremento annuale
delle risorse di cui al comma 4 dell'articolo 35, da assegnare
prioritariamente, con i criteri previsti dall'art. 29, comma 3,
lettera a) , alle nuove comunita' montane istituite dalle regioni. La
somma residua e' ripartita fra tutte le comunita' montane sulla base
della popolazione montana. L'importo relativo e' comunicato,
attraverso il sistema informativo telematico del Ministero
dell'interno, entro il mese di settembre, per il triennio successivo.
(15) ((23))
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361 convertito con modificazioni dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che
"Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38,
39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio
1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993."
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art. 9, comma
1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina dei
tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 cessano di avere efficacia le disposizioni
contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
Art. 37.
Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari
1. Le somme costituite dalla detrazione del 5 per cento dei
contributi ordinari di cui alle lettere a) e b) del comma 1
dell'articolo 36 sono ripartite per le parti di rispettiva competenza
fra le amministrazioni provinciali e fra i comuni che hanno ricevuto
la detrazione, con la seguente procedura. Sono esclusi dalla
ripartizione i comuni che avendo il gettito dell'I.C.I. al 4 per
mille superiore all'importo dei contributi ordinari e perequativi
hanno avuto l'attivazione della garanzia di mantenimento minimo dei
trasferimenti di cui all'articolo 36.
2. Il sistema di riparto e' attuato stabilendo, per ciascuna
amministrazione provinciale e per ciascun comune, un parametro per
miliardo di fondo da distribuire, il quale e' calcolato con idonee
operazioni tecniche di normalizzazione sulla base delle attribuzioni
teoriche costituite dalla somma dei prodotti delle unita' di
determinante per i parametri monetari obiettivi relativi ai servizi
indispensabili e maggiorati per le condizioni di degrado rilevate a
norma del comma 3, lettera g).
3. Per l'operativita' del sistema di calcolo si considerano:
a) le amministrazioni provinciali ripartite nelle seguenti
quattro classi:
amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000
abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione inferiore a 400.000
abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999
abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari;
amministrazioni provinciali con popolazione superiore a 399.999
abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari;
b) i comuni ripartiti nella seguenti dodici classi, in cui
ciascuna classe e' suddivisa in comuni interamente montani e altri,
secondo i dati forniti dall'UNCEM:
comuni con meno di 500 abitanti;
comuni da 500 a 999 abitanti;
comuni da 1.000 a 1.999 abitanti;
comuni da 2.000 a 2.999 abitanti;
comuni da 3.000 a 4.999 abitanti;
comuni da 5.000 a 9.999 abitanti;
comuni da 10.000 a 19.999 abitanti;
comuni da 20.000 a 59.999 abitanti;
comuni da 60.000 a 99.999 abitanti;
comuni da 100.000 a 249.999 abitanti;
comuni da 250.000 a 499.999 abitanti;
comuni da 500.000 abitanti e oltre;
c) per i servizi alle persone, i determinanti derivanti dalla
popolazione residente e dalle relative classi d'eta' con ponderazione
in funzione dell'usufruibilita' dei servizi;
d) per i servizi al territorio delle amministrazioni provinciali
i determinanti relativi alla dimensione territoriale integrale, alla
lunghezza delle strade provinciali, alla superficie lacustre e
fluviale ed alla dimensione territoriale boschiva o forestale;
e) per i servizi al territorio dei comuni i determinanti relativi
alla dimensione territoriale dei centri abitati ed alla dimensione
territoriale extraurbana servita ponderati, ove ne ricorra la
necessita', con la densita' della popolazione o con altro elemento ,
in funzione delle condizioni di usufruibilita' dei servizi;
f) per la definizione dei parametri monetari obiettivi relativi
ai determinanti della popolazione e del territorio le spese correnti
medie stabilizzate per ogni classe di ente, desumibili dai
certificati di conto consuntivo ultimi disponibili;
g) per le condizioni socio-economiche i determinanti relativi a
dati recenti di carattere generale, che siano in grado di definire
condizioni di degrado. Tali determinanti debbono essere utilizzati
per maggiorare i parametri monetari obiettivi, al massimo entro il 10
per cento del loro valore;
h) per servizi indispensabili quelli che rappresentano le
condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che
sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformita'.
h-bis) per i comuni con insediamenti militari si considera un
coefficiente di maggiorazione fino al 5 per cento da graduarsi in
proporzione al rapporto percentuale esistente tra il numero dei
militari ospitati negli insediamenti militari stessi e la popolazione
del comune, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa. A tali
comuni si maggiorano i parametri monetari obiettivi, entro il 5 per
cento del loro valore in proporzione al predetto rapporto.
h-ter) i parametri monetari dei servizi, per i quali parte del
costo e' da coprire obbligatoriamente per tutti gli enti locali, sono
diminuiti della percentuale di copertura prevista dalla legge.
4. I parametri per miliardo sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale comuni,
comunita' ed enti montani (UNCEM) e da pubblicare nella Gazzetta
Ufficiale e sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per
il triennio successivo, attraverso il sistema informativo telematico
del Ministero dell'interno. (15) ((23))
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361 convertito con modificazioni dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che
"Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38,
39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio
1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993."
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art. 9, comma
1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina dei
tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 cessano di avere efficacia le disposizioni
contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
Art. 38.
Servizi indispensabili per le materie di competenza statale delegate
o attribuite all'ente locale
1. Per servizi indispensabili per le materie di competenza statale
delegate o attribuite all'ente locale devono intendersi quelli
diffusi con uniformita' rispettivamente nelle amministrazioni
provinciali e nei comuni.
2. L'importo dei contributi che deve essere assicurato agli enti
locali ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 36,
per il finanziamento dei servizi indispensabili nelle materie di
competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, e' determinato
sulla base delle spese medie stabilite per ogni classe di ente e
rilevate dai certificati di conto consuntivo ultimi disponibili. A
tali effetti vale la distribuzione per classi di cui all'articolo 37.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro del tesoro che deve essere emanato entro il 30 settembre
1993 e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, si provvede
all'identificazione dei servizi indispensabili nelle materie di
competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, ed alla
determinazione dei contributi minimi da conservare ai sensi
dell'articolo 36. La comunicazione agli enti locali e' effettuata per
mezzo del sistema informativo telematico del Ministero dell'interno.
(15) ((23))
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361 convertito con modificazioni dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che
"Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38,
39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio
1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993."
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art. 9, comma
1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina dei
tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 cessano di avere efficacia le disposizioni
contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
Art. 39.
Fondo consolidato
1. A decorrere dal 1 gennaio 1994 confluiscono nel fondo
consolidato le risorse relative ai seguenti interventi finanziari
erariali finalizzati, negli importi iscritti nello stato di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993:
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti
dall'attuazione del contratto collettivo di lavoro 1988-1990 relativo
al comparto del personale degli enti locali previsti dall'articolo 2-
bis del citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal
personale assunto ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285,
previsti dall'articolo 9 del medesimo decreto-legge n. 415 del 1989,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti dal
personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della legge 28 ottobre
1986, n. 730, ed ai sensi del comma 1- bis dell'articolo 1 del
decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, previsti dall'articolo 10 del
citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 38 del 1990;
contributi per il finanziamento degli oneri derivanti
dall'applicazione del contratto collettivo di lavoro 1985-1987
relativo al comparto del personale degli enti locali, previsti
dall'articolo 11 del decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990;
contributi in favore del comune di Roma previsti dal comma 26
dell'articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;
contributi in favore della gente di mare, delle vittime del
delitto e degli invalidi del lavoro, previsti dal comma 25
dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887;
contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma 5
dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
contributi per il finanziamento delle spese sostenute dalle
amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati dal
comma 4 dell'articolo 2 della legge 15 novembre 1989, n. 373, in
relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali.
2. Gli interventi ordinari di cui al comma 1, pur confluendo nel
fondo consolidato, conservano la destinazione specifica prevista
dalle norme di legge relative.
3. L'importo relativo, spettante ai singoli enti a seguito della
ripartizione del fondo, e' comunicato, attraverso il sistema
informativo telematico del Ministero dell'interno entro il mese di
settembre, per il triennio successivo. (15) ((23))
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361 convertito con modificazioni dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che
"Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38,
39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio
1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993."
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art. 9, comma
1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina dei
tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 cessano di avere efficacia le disposizioni
contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
Art. 40.
Perequazione degli squilibri della fiscalita' locale
1. La perequazione e' effettuata con riferimento al gettito delle
imposte e delle addizionali di competenza delle amministrazioni
provinciali e dei comuni la cui applicazione e' obbligatoria per tali
enti e per la parte per la quale non vi e' discrezionalita' da parte
dell'ente impositore. A tale fine, sono utilizzati i dati ufficiali
sul gettito in possesso delle amministrazioni pubbliche centrali.
2. L'assegnazione dei contributi e' disposta per il biennio
1994-1995 entro il mese di settembre 1993 e successivamente, con
proiezione triennale, entro il mese di settembre antecedente il primo
anno di ciascun triennio. Per ciascun periodo restano fermi i dati di
base utilizzati per il riparto. I contributi non si consolidano al
termine del triennio.
3. I destinatari dell'intervento perequativo sono gli enti per i
quali le basi imponibili se disponibili, ovvero i proventi del
gettito delle imposte e addizionali di cui al comma 1 sono inferiori
al valore normale della classe per abitante della classe demografica
di appartenenza. A tal fine, valgono le classi di cui all'articolo
37.
4. Il sistema perequativo deve assegnare contributi che
gradualmente consentano l'allineamento dei proventi del tributo da
perequare al provento medio per abitante di ciascuna classe
privilegiando, con idoneo metodo, gli enti in proporzione crescente
allo scarto negativo dalla stessa media ed assegnando un coefficiente
di maggiorazione alle seguenti categorie di enti, nella misura
massima del 10 per cento per ogni categoria , con possibilita' di
cumulo per l'appartenenza a piu' categorie entro il 20 per cento:
a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85;
b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85;
d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85;
e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85;
e-bis) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85.
5. Qualora con l'assegnazione del contributo perequativo annuale
l'ente raggiunga o superi la media di cui al comma 4 l'eventuale
eccedenza viene ridistribuita tra gli altri enti destinatari della
perequazione con i criteri generali di cui al comma 5.
6. I comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono
quelli risultanti dalla piu' recente pubblicazione ufficiale
dell'UNCEM.
7. Per il biennio 1994-1995 sono da considerare comuni operanti in
zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari
e di reddito quelli inclusi nelle zone particolarmente svantaggiate
definite ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 1 della
legge 1 marzo 1986, n. 64. La definizione di zone particolarmente
depresse rimane in vigore fino a quando il Ministero dell'interno,
sulla base dei dati ufficiali del Ministero delle finanze, abbia
individuato le zone particolarmente depresse con ridotte basi
imponibili e di reddito.
7-bis. Nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore alla
somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di
ciascun ente sottomedia, a somma eccedente e' distribuita con la
metodologia dei parametri obiettivi prevista all'art. 37.
8. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'A.N.C.I.,
l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M. e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale
viene provveduto triennalmente al riparto. Tali dati sono comunicati
agli enti entro il mese di settembre, per il triennio successivo,
attraverso il sistema informativo telematico del Ministero
dell'interno. (15) ((23))
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361 convertito con modificazioni dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 5, comma 6) che
"Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38,
39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio
1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993."
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art. 9, comma
1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina dei
tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23
dicembre 1996, n. 662 cessano di avere efficacia le disposizioni
contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
Art. 41.
Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti
1. L'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 34, comma 3,
e' disposta in conto capitale, con proiezione triennale, entro due
mesi dall'approvazione della legge finanziaria, a favore di tutte le
amministrazioni provinciali, di tutti i comuni e di tutte le
comunita' montane.
2. Per le amministrazioni provinciali e per i comuni i contributi
in conto capitale sono determinati tenendo conto della popolazione di
ciascun ente con riferimento alla spesa media pro-capite sostenuta
per i lavori pubblici da ciascun gruppo di enti locali, risultante
definita dai dati piu' recenti forniti dal Ministero dei lavori
pubblici al servizio statistico nazionale e da questo divulgati.
3. Ai fini del riparto valgono le classi indicate all'articolo 37.
Ove pero' i dati delle opere pubbliche, divulgati mediante la
pubblicazione da parte del servizio statistico nazionale, non
consentano operazioni di riaggregazione, valgono le classi
demografiche in essa indicate.
4. Per le comunita' montane il fondo e' distribuito alle regioni,
per il successivo riparto alle comunita' montane, per la meta' sulla
base della popolazione residente in territorio montano e per la meta'
sulla base della superficie dei territori classificati montani
secondo i dati risultanti dalla piu' recente pubblicazione ufficiale
dell'UNCEM.
5. I contributi in conto capitale assegnati agli enti locali sono
specificatamente destinati alla realizzazione di opere pubbliche di
preminente interesse sociale ed economico, secondo gli obiettivi
generali della programmazione economico sociale e territoriale
stabiliti dalla regione ai sensi dell'articolo 3 della citata legge
n. 142 del 1990. Non possono essere utilizzati per il finanziamento
di altri investimenti e di spese correnti. Nel caso in cui non siano
utilizzati in un anno sono considerati impegnati e possono essere
utilizzati nei quattro anni successivi, ferma restando la
destinazione di legge. Nel caso in cui la regione non abbia definito
gli obiettivi, l'utilizzazione dei contributi e' decisa dall'ente lo-
cale, ferma restando la destinazione di legge.
6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e
l'UNCEM e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene provveduto al
riparto. ((23))
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art. 9, comma
1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina dei
tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. cessano di avere efficacia le disposizioni
contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
Art. 42.
Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti
1. A decorrere dall'anno 1993, il fondo nazionale speciale per gli
investimenti e' attivato con i proventi di competenza dello Stato
derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n. 637, al
netto della parte assegnata agli enti locali della provincia di Como.
2. Il fondo e' destinato prioritariamente al finanziamento degli
investimenti destinati alla realizzazione di opere pubbliche nel
territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi
dell'articolo 15- bis della legge 19 marzo 1990, n. 55, come
integrata dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e degli enti in
gravissime condizioni di degrado.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e
l'UNCEM, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto al
riparto. I dati dei contributi sono comunicati agli enti attraverso
il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno. ((23))
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art. 9, comma
1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina dei
tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. cessano di avere efficacia le disposizioni
contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
Art. 43.
Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati
1. La quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'articolo 35
e' esclusivamente destinata ai comuni che hanno dichiarato lo stato
di dissesto finanziario al fine di attivare le seguenti procedure
previste dall'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 e succes-
sive modificazioni:
a) allineamento alla media dei contributi degli enti della classe
demografica di appartenenza. A tal fine, si considerano le classi
demografiche, con l'unificazione delle ultime due, indicate
all'articolo 18, comma 1, lettera c) del citato decreto-legge n. 66
del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989,
ed i contributi ordinari destinati alla fine dell'esercizio
precedente a norma dell'articolo 35, per calcolare le medie;
b) rimborso del trattamento economico lordo per il personale
dichiarato in esubero ed effettivamente trasferito per mobilita',
dalla data della deliberazione della graduatoria a quella di
effettivo trasferimento.
2. Le quote attribuite sulla quota del fondo ordinario di cui al
comma 6 dell'articolo 35 non sono assoggettate alle detrazioni di cui
all'articolo 36, comma 1, lettera b). ((23))
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AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art. 9, comma
1) che a decorrere dall'applicazione della nuova disciplina dei
tributi locali di cui all'articolo 3, comma 143, della legge 23
dicembre 1996, n. 662. cessano di avere efficacia le disposizioni
contenute negli articoli da 34 a 43 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504.
Art. 44.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 45.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 46.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 47.
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 ))
Art. 48.
Ambito di applicazione delle norme
1. Per la corresponsione delle risorse finanziarie di cui al
presente decreto agli enti locali della regione Valle d'Aosta si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 28 dicembre 1989, n. 431.
Art. 49.
Norma di coordinamento finanziario
1. All'onere derivante dai capi 1 e 2 del Titolo IV del presente
decreto legislativo si provvede a carico degli stanziamenti iscritti
nel bilancio dello Stato per l'anno 1993 e per gli anni successivi,
ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 23 ottobre 1992, n.
421.
Art. 50.
Entrata in vigore
1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore a
decorrere dal 1 gennaio 1993.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
MANCINO, Ministro dell'interno
GORIA, Ministro delle finanze
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI