DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 504

  Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.
 
 Vigente al: 25-3-2012  
 

TITOLO I
IMPOSTE COMUNALI
Capo I
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 24 novembre 1992; 
  Acquisito il parere delle Commissioni permanenti della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 1992; 
  ((Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  e  dei
Ministri dell'interno e delle finanze, di concerto  con  il  Ministro
del tesoro;)) 
                              E M A N A 
                  il seguente decreto legislativo: 
                               Art. 1. 
               Istituzione dell'imposta - Presupposto 
  1. A decorrere dall'anno 1993 e' istituita l'imposta comunale sugli
immobili (I.C.I.). 
  2. Presupposto dell'imposta e' il possesso di fabbricati,  di  aree
fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello  Stato,
a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui
produzione o scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. 
                               Art. 2 
                  Definizione di fabbricati e aree 
 
  1. Ai fini dell'imposta di cui all'articolo 1: 
    a) per fabbricato si intende l'unita' immobiliare iscritta o  che
deve essere iscritta  nel  catasto  edilizio  urbano,  considerandosi
parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla  costruzione  e
quella  che  ne  costituisce  pertinenza;  il  fabbricato  di   nuova
costruzione  e'  soggetto  all'imposta  a  partire  dalla   data   di
ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se  antecedente,  dalla
data in cui e' comunque utilizzato; (39) ((46)) 
    b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile  a  scopo
edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o  attuativi
ovvero in base alle possibilita' effettive di  edificazione  determi-
nate secondo i  criteri  previsti  agli  effetti  dell'indennita'  di
espropriazione per pubblica utilita'. Sono considerati, tuttavia, non
fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel
comma  1  dell'articolo  9,  sui   quali   persiste   l'utilizzazione
agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attivita'  dirette  alla
coltivazione del fondo,  alla  silvicoltura,  alla  funghicoltura  ed
all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente,
attesta se un'area sita nel proprio  territorio  e'  fabbricabile  in
base ai criteri stabiliti dalla presente lettera; 
    c)  per  terreno  agricolo  si   intende   il   terreno   adibito
all'esercizio delle attivita' indicate nell'articolo 2135 del  codice
civile. 
    
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AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 30 settembre 2005,  n.  203  convertito  con  modificazioni
dalla  L.  2  dicembre  2005,  n.  248  ha   disposto   (con   l'art.
11-quaterdecies, comma 16) che "Ai fini dell'applicazione del decreto
legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  la  disposizione  prevista
dall'articolo 2,  comma  1,  lettera  b),  dello  stesso  decreto  si
interpreta  nel  senso  che  un'area  e'  da   considerare   comunque
fabbricabile se e' utilizzabile a scopo  edificatorio  in  base  allo
strumento urbanistico generale,  indipendentemente  dall'adozione  di
strumenti attuativi del medesimo."

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AGGIORNAMENTO (46) 
  Il D.L. 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 27/2/2009, n. 14,  ha  disposto  (con  l'art.  2,  comma  1,
lettera a))che " Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 2,  comma  1,  lettera
a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, deve intendersi
nel senso che non si considerano fabbricati  le  unita'  immobiliari,
anche iscritte o iscrivibili nel catasto  fabbricati,  per  le  quali
ricorrono  i  requisiti  di  ruralita'  di  cui  all'articolo  9  del
decreto-legge   30   dicembre   1993,   n.   557,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,  n.  133,  e  successive
modificazioni." 
                               Art. 3 
                          Soggetti passivi 
 
  1. Soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario  di  immobili
di cui al comma 2 dell'articolo 1, ovvero il titolare del diritto  di
usufrutto, uso o abitazione,  enfiteusi,  superficie,  sugli  stessi,
anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno  ivi
la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l'attivita'. 
  (( 2. Nel caso di concessione su aree demaniali,  soggetto  passivo
e' il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso
di costruzione, concessi in locazione finanziaria,  soggetto  passivo
e' il locatario a decorrere dalla data della stipula e per  tutta  la
durata del contratto )). ((47)) 
    
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  AGGIORNAMENTO (47) 
  La L. 23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 8, comma 2) che
"Le disposizioni di cui al comma  1  si  applicano  ai  contratti  di
locazione finanziaria stipulati dalla data di entrata in vigore della
presente legge." 
                               Art. 4. 
                           Soggetto attivo 
 
  1. L'imposta e' liquidata, accertata e riscossa da  ciascun  comune
per gli immobili di cui al comma 2 dell'articolo 1 la cui  superficie
insiste, interamente o prevalentemente,  sul  territorio  del  comune
stesso. L'imposta non si applica per gli immobili di cui il comune e'
proprietario  ovvero  titolare  dei  diritti  indicati  nell'articolo
precedente  quando  la  loro   superficie   insiste   interamente   o
prevalentemente sul suo territorio. 
  2. In caso di  variazioni  delle  circoscrizioni  territoriali  dei
comuni, anche se dipendenti dalla istituzione  di  nuovi  comuni,  si
considera soggetto attivo il comune nell'ambito  del  cui  territorio
risultano ubicati gli immobili al 1 gennaio dell'anno  cui  l'imposta
si riferisce. 
                               Art. 5 
                           Base imponibile 
 
  1. Base imponibile dell'imposta e' il valore degli immobili di  cui
al comma 2 dell'articolo 1. 
  2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore e' costituito da
quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite  risultanti
in  catasto,  vigenti  al  1  gennaio  dell'anno  di  imposizione,  i
moltiplicatori determinati con i criteri e le modalita' previsti  dal
primo periodo dell'ultimo comma  dell'articolo  52  del  testo  unico
delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,  approvato  con
decreto del Presidente della  Repubblica  26  aprile  1986,  n.  131.
PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 DICEMBRE 1997, N. 446. 
  3. Per i fabbricati classificabili  nel  gruppo  catastale  D,  non
iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente
contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono  iscritti  in
catasto con attribuzione di rendita, il valore e'  determinato,  alla
data di inizio di ciascun anno solare  ovvero,  se  successiva,  alla
data di acquisizione,  secondo  i  criteri  stabiliti  nel  penultimo
periodo del comma 3, dell'articolo  7  del  decreto-legge  11  luglio
1992, n. 333, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  8  agosto
1992, n. 359, applicando i seguenti coefficienti:  per  l'anno  1993:
1,02; per l'anno 1992: 1,03; per l'anno 1991: 1,05; per l'anno  1990:
1,10; per l'anno 1989: 1,15; per l'anno 1988: 1,20; per l'anno  1987:
1,30; per l'anno 1986: 1,40; per l'anno 1985: 1,50; per l'anno  1984:
1,60; per l'anno 1983: 1,70; per l'anno 1982 e anni precedenti: 1,80.
I coefficienti sono aggiornati con decreto del Ministro delle finanze
da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale.  In  caso  di   locazione
finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la  procedura
di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze
del 19 aprile 1994, n. 701 con conseguente determinazione del  valore
del fabbricato sulla base della rendita  proposta,  a  decorrere  dal
primo gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale  tale
rendita e' stata annotata negli atti catastali, ed  estensione  della
procedura prevista nel terzo periodo del  comma  primo  dell'articolo
11; in mancanza di rendita proposta il valore  e'  determinato  sulla
base delle scritture contabili del locatore, il quale e' obbligato  a
fornire tempestivamente al locatario tutti i dati  necessari  per  il
calcolo. 
  4. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )). 
  5. Per le aree fabbricabili, il  valore  e'  costituito  da  quello
venale in comune commercio al 1  gennaio  dell'anno  di  imposizione,
avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione,  all'indice  di
edificabilita', alla destinazione d'uso consentita,  agli  oneri  per
eventuali  lavori  di  adattamento  del  terreno  necessari  per   la
costruzione, ai prezzi medi rilevati sul  mercato  dalla  vendita  di
aree aventi analoghe caratteristiche. 
  6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di  demolizione
di fabbricato, di interventi di recupero a  norma  dell'articolo  31,
comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457,  la
base imponibile e' costituita  dal  valore  dell'area,  la  quale  e'
considerata  fabbricabile  anche  in  deroga   a   quanto   stabilito
nell'articolo 2, senza computare il valore del  fabbricato  in  corso
d'opera, fino alla data di ultimazione  dei  lavori  di  costruzione,
ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se  antecedente,  fino  alla
data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o  ristrutturato  e'
comunque utilizzato. 
  7. Per i terreni agricoli, il valore e' costituito  da  quello  che
risulta applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in
catasto,  vigente  al  1  gennaio  dell'anno   di   imposizione,   un
moltiplicatore pari a settantacinque. 
                               Art. 6. 
           (Determinazione delle aliquote e dell'imposta). 
 
  1.  L'aliquota  e'  stabilita  dal   consiglio   comunale   ,   con
deliberazione da adottare entro il  31  ottobre  di  ogni  anno,  con
effetto per l'anno successivo. Se la delibera non e'  adottata  entro
tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille,  ferma  restando
la disposizione di cui all'articolo 84  del  decreto  legislativo  25
febbraio 1995, n. 77, come  modificato  dal  decreto  legislativo  11
giugno 1996, n. 336. 
  2. L'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore  al  4
per mille, ne' superiore al 7 per mille e puo'  essere  diversificata
entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi  dalle
abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale,  o  di
alloggi non locati; l'aliquota puo' essere agevolata in rapporto alle
diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro. 
  (( 2-bis. La deliberazione di  cui  al  comma  1  puo'  fissare,  a
decorrere  dall'anno   di   imposta   2009,   un'aliquota   agevolata
dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille  per  i
soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile  per  la
produzione  di  energia  elettrica  o  termica  per  uso   domestico,
limitatamente alle unita' immobiliari oggetto di detti  interventi  e
per la durata massima di tre anni per gli impianti termici  solari  e
di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.  Le
modalita' per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al  presente
comma  sono  disciplinate   con   regolamento   adottato   ai   sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  e
successive modificazioni)). 
  3.  L'imposta  e'  determinata  applicando  alla  base   imponibile
l'aliquota vigente nel comune di cui all'articolo 4. 
  ((3-bis. Il soggetto passivo che, a  seguito  di  provvedimento  di
separazione legale, annullamento,  scioglimento  o  cessazione  degli
effetti civili del matrimonio, non risulta  assegnatario  della  casa
coniugale,   determina   l'imposta   dovuta   applicando   l'aliquota
deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni  di
cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate  in  proporzione  alla
quota posseduta. Le disposizioni del presente comma  si  applicano  a
condizione che il soggetto passivo non sia titolare  del  diritto  di
proprieta' o di altro diritto  reale  su  un  immobile  destinato  ad
abitazione situato  nello  stesso  comune  ove  e'  ubicata  la  casa
coniugale)). 
  4. Restano ferme le disposizioni  dell'articolo  4,  comma  1,  del
decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556. 
    
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  AGGIORNAMENTO (9) 
  Il D.L. 23 maggio 1994, n. 308, convertito con modificazioni  dalla
L. 22 luglio 1994, n. 458 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che per
l'anno  1994,  il  termine  per  deliberare  l'aliquota  dell'imposta
comunale sugli immobili previsto dal comma 1 del presente articolo e'
stabilito al 28 febbraio 1994. 
    
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  AGGIORNAMENTO (9a) 
  Il D.L. 27 agosto 1994, n. 515 convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 ottobre 1994, n. 596 ha disposto (con l'art. 6,  comma  6)  che
"Per i comuni, relativamente  ai  quali,  per  effetto  del  presente
articolo,  sono  modificate  le   tariffe   d'estimo   delle   unita'
immobiliari urbane di cui ai prospetti annessi al decreto legislativo
n. 568 del 1993, il termine previsto dall'articolo 6,  comma  1,  del
decreto legislativo  n.  504  del  1992,  per  deliberare  l'aliquota
dell'imposta comunale sugli immobili dovuta per  l'anno  1994,  resta
fissato al 12 maggio 1994." 
                               Art. 7 
                              Esenzioni 
 
  1. Sono esenti dall'imposta: 
    a) gli immobili  posseduti  dallo  Stato,  dalle  regioni,  dalle
province,  nonche'  dai  comuni,  se  diversi  da   quelli   indicati
nell'ultimo periodo del comma  1  dell'articolo  4,  dalle  comunita'
montane, dai consorzi fra detti enti, dalle unita' sanitarie  locali,
dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'articolo 41
della legge 23 dicembre 1978, n.  833,  dalle  camere  di  commercio,
industria, artigianato ed agricoltura,  destinati  esclusivamente  ai
compiti istituzionali; (37) 
    b) i fabbricati classificati  o  classificabili  nelle  categorie
catastali da E/1 a E/9; 
    c)  i  fabbricati  con  destinazione  ad  usi  culturali  di  cui
all'articolo 5-bis del decreto del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni; 
    d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto,
purche' compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e  19  della
Costituzione, e le loro pertinenze; 
    e) i fabbricati di proprieta' della  Santa  Sede  indicati  negli
articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense, sottoscritto  l'11
febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810; 
    f)  i  fabbricati  appartenenti  agli   Stati   esteri   e   alle
organizzazioni internazionali per i  quali  e'  prevista  l'esenzione
dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati  in  base  ad  accordi
internazionali resi esecutivi in Italia; 
    g) i fabbricati che, dichiarati  inagibili  o  inabitabili,  sono
stati  recuperati  al  fine  di  essere  destinati   alle   attivita'
assistenziali di cui alla legge 5 febbraio 1992, n 104, limitatamente
al periodo in cui sono adibiti direttamente  allo  svolgimento  delle
attivita' predette; 
    h) i terreni agricoli ricadenti in  aree  montane  o  di  collina
delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n.
984; 
    i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui  all'articolo  87,
comma 1, lettera c), del  testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,
approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  22  dicembre
1986, n. 917, e successive  modificazioni,  destinati  esclusivamente
allo   svolgimento   di   attivita'   assistenziali,   previdenziali,
sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative  e  sportive,
nonche' delle attivita' di cui all'articolo  16,  lettera  a),  della
legge 20 maggio 1985, n. 222. (39) ((39a)) 
  2. L'esenzione spetta per il periodo  dell'anno  durante  il  quale
sussistono le condizioni prescritte. 
    
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AGGIORNAMENTO (37)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con  l'art.  31,  comma
18) che l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali
posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista  al  comma  1,
lettera a), del presente  articolo,  ai  fini  dell'imposta  comunale
sugli immobili, si deve intendere applicabile anche ai  consorzi  tra
enti territoriali ed altri enti che siano individualmente  esenti  ai
sensi della stessa disposizione.

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AGGIORNAMENTO (39)
Il D.L. 30 settembre 2005, n.  203,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con  l'art.  7,  comma
2-bis)  che  l'esenzione  disposta  dalla  lettera  i)   si   intende
applicabile  alle  attivita'  indicate  nella  medesima   lettera   a
prescindere dalla natura eventualmente commerciale delle stesse.

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AGGIORNAMENTO (39a) 
  Il D.L. 30 settembre 2005, n.  203,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dal D.L. 04  luglio
2006,  n.  223  (in  G.U.  04/07/2006,  n.153)   ,   convertito   con
modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248 ha disposto (con  l'art.
7, comma 2-bis) che "L'esenzione disposta dall'articolo 7,  comma  1,
lettera i), del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  si
intende applicabile alle attivita' indicate  nella  medesima  lettera
che non abbiano esclusivamente natura commerciale." 
                               Art. 8. 
               (Riduzioni e detrazioni dall'imposta). 
  1.  L'imposta  e'  ridotta  del  50  per  cento  per  i  fabbricati
dichiarati  inagibili  o  inabitabili  e  di  fatto  non  utilizzati,
limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono  dette
condizioni. L'inagibilita' o inabitabilita' e' accertata dall'ufficio
tecnico comunale con perizia a carico del  proprietario,  che  allega
idonea  documentazione  alla   dichiarazione.   In   alternativa   il
contribuente ha facolta' di presentare dichiarazione  sostitutiva  ai
sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a  quanto  previsto
dal periodo precedente. L'aliquota puo' essere stabilita  dai  comuni
nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a
tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non
venduti dalle imprese che hanno per oggetto  esclusivo  o  prevalente
dell'attivita' la costruzione e l'alienazione di immobili. 
  2.  Dalla  imposta  dovuta  per  l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo , intendendosi  per  tale,
salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica, si detraggono,
fino a concorrenza del suo  ammontare,  lire  200.000  rapportate  al
periodo dell'anno durante il quale si protrae tale  destinazione;  se
l'unita' immobiliare e' adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'
soggetti  passivi,  la  detrazione  spetta   a   ciascuno   di   essi
proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si
verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale  il
contribuente, che la possiede a titolo  di  proprieta',  usufrutto  o
altro diritto re- ale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. 
  ((2-bis. Dall'imposta dovuta per l'unita'  immobiliare  adibita  ad
abitazione principale del soggetto passivo  si  detrae  un  ulteriore
importo  pari  all'1,33  per  mille  della  base  imponibile  di  cui
all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a  200
euro, viene fruita  fino  a  concorrenza  del  suo  ammontare  ed  e'
rapportata al periodo  dell'anno  durante  il  quale  si  protrae  la
destinazione di abitazione principale.  Se  l'unita'  immobiliare  e'
adibita  ad  abitazione  principale  da  piu'  soggetti  passivi,  la
detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per
la quale la destinazione medesima si verifica. 
  2-ter. L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis  si  applica  a
tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale Al,
A8 e A9)). 
  3. A decorrere dall'anno di imposta 1997, con la  deliberazione  di
cui al  comma  1  dell'articolo  6,  l'imposta  dovuta  per  l'unita'
immobiliare adibita ad abitazione  principale  del  soggetto  passivo
puo' essere ridotta fino al 50 per cento; in  alternativa,  l'importo
di lire 200.000, di cui al comma 2 del presente articolo, puo' essere
elevato,  fino  a  lire  500.000,  nel  rispetto  dell'equilibrio  di
bilancio.  La  predetta  facolta'  puo'   essere   esercitata   anche
limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare
disagio  economico-sociale,   individuate   con   deliberazione   del
competente organo comunale . 
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo si  applicano  anche
alle unita' immobiliari, appartenenti  alle  cooperative  edilizie  a
proprieta'  indivisa,  adibite  ad  abitazione  principale  dei  soci
assegnatari,  nonche'  agli  alloggi  regolarmente  assegnati   dagli
Istituti autonomi per le case popolari. 
    
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  AGGIORNAMENTO (8) 
  La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 15, comma 5)
che la modifica apportata al comma 3 del presente articolo ha effetto
dall'anno 1994. 
                               Art. 9. 
                    Terreni condotti direttamente 
  1. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti imprenditori
agricoli che esplicano la loro attivita' a titolo principale, purche'
dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta  limitatamente  alla
parte  di  valore  eccedente  lire  50  milioni  e  con  le  seguenti
riduzioni: 
    a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte  di  valore
eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire; 
    b) del 50 per cento di quella  gravante  sulla  parte  di  valore
eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire; 
    c) del 25 per cento di quella  gravante  sulla  parte  di  valore
eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire. 
  2. Agli effetti di cui al comma 1 si assume il  valore  complessivo
dei terreni condotti dal  soggetto  passivo,  anche  se  ubicati  sul
territorio di piu' comuni; l'importo della detrazione  e  quelli  sui
quali si applicano le riduzioni, indicati nel  comma  medesimo,  sono
ripartiti proporzionalmente ai valori  dei  singoli  terreni  e  sono
rapportati al  periodo  dell'anno  durante  il  quale  sussistono  le
condizioni prescritte ed alle quote di possesso. Resta  fermo  quanto
disposto nel primo periodo del comma 1 dell'articolo 4. ((25)) 
    
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AGGIORNAMENTO (25) 
IL D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ha disposto (con l'art. 58,  comma
2) che agli effetti dell'applicazione del  presente  articolo  9,  si
considerano coltivatori diretti od  imprenditori  agricoli  a  titolo
principale  le  persone  fisiche  iscritte  negli  appositi   elenchi
comunali previsti dall'articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n.  9,
e  soggette  al   corrispondente   obbligo   dell'assicurazione   per
invalidita', vecchiaia e  malattia;  la  cancellazione  dai  predetti
elenchi  ha  effetto  a  decorrere  dal   primo   gennaio   dell'anno
successivo. 
                               Art. 10 
                     Versamenti e dichiarazioni 
 
  1. L'imposta e' dovuta dai soggetti indicati  nell'articolo  3  per
anni solari proporzionalmente alla quota ed  ai  mesi  dell'anno  nei
quali si e' protratto il possesso; a tal  fine  il  mese  durante  il
quale il possesso si e'  protratto  per  almeno  quindici  giorni  e'
computato per intero. A ciascuno degli anni  solari  corrisponde  una
autonoma obbligazione tributaria. 
  2.  I  soggetti  indicati  nell'articolo  3  devono  effettuare  il
versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per  l'anno
in corso in due rate delle quali la prima, entro il 16 giugno ,  pari
al  50  per  cento   dell'imposta   dovuta   calcolata   sulla   base
dell'aliquota  e  delle  detrazioni   dei   dodici   mesi   dell'anno
precedente. La  seconda  rata  deve  essere  versata  dal  1°  al  16
dicembre,  a  saldo  dell'imposta  dovuta  per  l'intero  anno,   con
eventuale  conguaglio  sulla  prima  rata  versata.   Il   versamento
dell'imposta puo' essere effettuato anche tramite versamenti su conto
corrente postale con bollettini  conformi  al  modello  indicato  con
circolare del Ministero delle  finanze.  Resta  in  ogni  caso  nella
facolta'  del  contribuente  provvedere  al  versamento  dell'imposta
complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da  corrispondere
entro il 16 giugno. (41) 
  3. L'imposta dovuta ai sensi del comma 2  deve  essere  corrisposta
mediante versamento diretto al concessionario della riscossione nella
cui circoscrizione e' compreso il comune di cui all'articolo 4 ovvero
su  apposito   conto   corrente   postale   intestato   al   predetto
concessionario, con arrotondamento a mille lire  per  difetto  se  la
frazione non e' superiore a 500 lire o per eccesso se  e'  superiore;
al fine di agevolare il pagamento, il concessionario invia,  per  gli
anni successivi al 1993, ai contribuenti moduli  prestampati  per  il
versamento. La commissione spettante al concessionario  e'  a  carico
del comune impositore ed e' stabilita nella misura dell'uno per cento
delle somme riscosse, con un minimo di lire 3.500 ed  un  massimo  di
lire 100.000 per ogni versamento effettuato dal contribuente. 
  4. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti  nel
territorio dello Stato, con esclusione di quelli esenti  dall'imposta
al sensi dell'articolo 7, su apposito modulo,  entro  il  termine  di
presentazione della dichiarazione dei redditi  relativa  all'anno  in
cui il possesso ha avuto inizio; tutti gli immobili il  cui  possesso
e'  iniziato  antecedentemente  al  1  gennaio  1993  devono   essere
dichiarati entro il termine di presentazione della dichiarazione  dei
redditi relativa all'anno 1992. La dichiarazione ha effetto anche per
gli anni successivi sempreche' non si verifichino  modificazioni  dei
dati  ed  elementi  dichiarati  cui  consegua  un  diverso  ammontare
dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato e' tenuto  a
denunciare nelle forme sopra indicate le  modificazioni  intervenute,
entro il termine di presentazione  della  dichiarazione  dei  redditi
relativa all'anno in cui le modificazioni  si  sono  verificate.  Nel
caso di piu' soggetti passivi tenuti al pagamento dell'imposta su  un
medesimo immobile puo' essere presentata dichiarazione congiunta; per
gli immobili indicati nell'articolo 1117, n.  2)  del  codice  civile
oggetto di proprieta' comune, cui e' attribuita  o  attribuibile  una
autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve  essere  presentata
dall'amministratore del condominio  per  conto  dei  condomini.  (41)
(41a) 
  5. Con decreti del Ministro delle finanze,  sentita  l'Associazione
nazionale  dei  comuni  italiani,  sono  approvati  i  modelli  della
dichiarazione,  anche  congiunta  o   relativa   ai   beni   indicati
nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile,  e  sono  determinati  i
dati e gli elementi che essa deve contenere, i documenti  che  devono
essere eventualmente allegati e le modalita' di presentazione,  anche
su supporti magnetici, nonche' le procedure per  la  trasmissione  ai
comuni ed agli uffici dell'Amministrazione finanziaria degli elementi
necessari per  la  liquidazione  ed  accertamento  dell'imposta;  per
l'anno 1993 la dichiarazione deve essere inviata  ai  comuni  tramite
gli uffici dell'Amministrazione finanziaria. Con decreti del Ministro
delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro  e
delle  poste  e  delle  telecomunicazioni,   sentita   l'Associazione
nazionale dei comuni  italiani,  sono  approvati  i  modelli  per  il
versamento  al  concessionario  e  sono  stabilite  le  modalita'  di
registrazione, nonche'  di  trasmissione  dei  dati  di  riscossione,
distintamente  per  ogni  contribuente,  ai  comuni  e   al   sistema
informativo del Ministero delle finanze. Allo scopo di consentire  la
prosecuzione dei servizi finalizzati  a  fornire  adeguati  strumenti
conoscitivi per una efficace azione accertativa dei  comuni,  nonche'
per agevolare i processi telematici di  integrazione  nella  pubblica
amministrazione ed  assicurare  il  miglioramento  dell'attivita'  di
informazione ai contribuenti,  l'Associazione  nazionale  dei  comuni
italiani (ANCI)  organizza  le  relative  attivita'  strumentali  ((e
provvede, attraverso l'Istituto per la finanza  e  l'economia  locale
(IFEL), all'analisi dei bilanci comunali e  della  spesa  locale,  al
fine di individuare i fabbisogni standard dei comuni)).  Con  decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze vengono  disciplinate  le
modalita' per l'effettuazione dei  suddetti  servizi,  un  contributo
pari allo 0,6  per  mille  del  gettito  dell'imposta  a  carico  dei
soggetti che provvedono alla riscossione; con  decreto  del  Ministro
delle finanze sono stabiliti i termini e le modalita' di trasmissione
da parte dei predetti soggetti dei dati relativi alla riscossione.  I
predetti decreti sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 
  6. Per gli immobili compresi nel fallimento  o  nella  liquidazione
coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro
novanta giorni dalla data della loro  nomina,  devono  presentare  al
comune di ubicazione  degli  immobili  una  dichiarazione  attestante
l'avvio della procedura. Detti soggetti  sono,  altresi',  tenuti  al
versamento dell'imposta dovuta per il periodo di  durata  dell'intera
procedura concorsuale entro il termine di tre  mesi  dalla  data  del
decreto di trasferimento degli immobili. 
 
    
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 14 maggio 1993, n. 140 convertito con  modificazioni  dalla
L. 18 giugno 1993, n. 192 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che  la
prima rata dell'imposta comunale sugli immobili, di cui  al  comma  2
del presente art. 10, dovuta per l'anno 1993, deve essere versata dal
1 luglio al 19 luglio 1993.

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AGGIORNAMENTO (38)
Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2006, n. 24, ha disposto (con l'art. 37, comma 15) che le
modifiche apportate al comma 2 del presente articolo decorrono dal  1
maggio 2007.
Ha inoltre disposto (con l'art.  37,  comma  53)  che  a  decorrere
dall'anno  2007,  e'  soppresso  l'obbligo  di  presentazione   della
dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI),  di
cui a comma 4  del  presente  articolo,  ovvero  della  comunicazione
prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n.  1),  del  decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Restano fermi  gli  adempimenti
attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta. Fino  alla
data  di  effettiva  operativita'  del  sistema  di  circolazione   e
fruizione dei dati catastali,  da  accertare  con  provvedimento  del
direttore dell'Agenzia del territorio, rimane in vigore l'obbligo  di
presentazione  della  dichiarazione  ai   fini   dell'ICI,   di   cui
all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo  59,  comma
1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15  dicembre  1997,  n.
446.

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AGGIORNAMENTO (41a) 
  Il D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con  modificazioni  dalla
L. 4 agosto 2006, n. 24, come modificato dalla L. 27  dicembre  2006,
n. 296, ha conseguentemente disposto (con l'art. 37,  comma  53)  che
"Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei  casi
in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da  atti
per i quali non sono applicabili le  procedure  telematiche  previste
dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463,
concernente la disciplina del modello unico informatico." 
                               Art. 11 
                    Liquidazione ed accertamento 
 
  1. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )). 
  2. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )) . 
  2-bis. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )). 
  3.  Ai  fini  dell'esercizio  dell'attivita'  di  liquidazione   ed
accertamento i comuni possono invitare i contribuenti, indicandone il
motivo,  a  esibire  o  trasmettere  atti  e  documenti;  inviare  ai
contribuenti questionari relativi  a  dati  e  notizie  di  carattere
specifico, con invito a restituirli compilati e  firmati;  richiedere
dati,  notizie  ed  elementi  rilevanti  nei  confronti  dei  singoli
contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di  spese
e diritti. 
  4. Con delibera della giunta comunale e' designato  un  funzionario
cui sono conferiti le funzioni e i poteri  per  l'esercizio  di  ogni
attivita'  organizzativa  e  gestionale  dell'imposta;  il   predetto
funzionario  sottoscrive  anche  le  richieste,  gli   avvisi   e   i
provvedimenti, appone il visto di esecutivita' sui ruoli e dispone  i
rimborsi. 
  5. Con decreti del Ministro delle finanze,  sentita  l'Associazione
nazionale  dei  comuni  italiani,  da   pubblicare   nella   Gazzetta
Ufficiale, saranno stabiliti termini e modalita'  per  l'interscambio
tra comuni e sistema informativo del Ministero delle finanze di  dati
e notizie. 
  6. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )). 
    
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AGGIORNAMENTO (18)
Il  D.L. 8 agosto 1996, n. 437, nel testo introdotto dalla legge di
conversione  24  ottobre  1996, n. 556, ha disposto che "per i comuni
compresi  nei  territori  delle  province  autonome  di  Trento  e di
Bolzano,  i  termini  previsti dai commi 1 e 2 del presente articolo,
per  la  notifica  degli  avvisi di liquidazione e di accertamento in
rettifica,  relativi  all'imposta  comunale sugli immobili dovuta per
l'anno 1993, sono prorogati di un anno".
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AGGIORNAMENTO (19)
La L. 23 dicembre 1996, n. 662, ha disposto (con l'art. 3, comma 59) che  i termini previsti
dai commi 1 e 2 del presente articolo per la notifica degli avvisi di
liquidazione e di accertamento  in  rettifica,  relativi  all'imposta
comunale sugli immobili  dovuta per l'anno 1994, sono prorogati di un
anno.
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 8 agosto 1996, n. 437, convertito con modificazioni dalla L. 24 ottobre 1996, n. 556, come modificato dal D.L. 25 novembre 1996, n. 599 convertito con modificazioni dalla L. 24 gennaio 1997, n. 5, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 4) che " Per  i comuni compresi nei territori delle province autonome di
Trento  e  di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 11, commi 1 e
2,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica
degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi
all'imposta  comunale  sugli  immobili dovuta per l'anno 1993, sono
prorogati di due anni."

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AGGIORNAMENTO (29)
La  L.  23  dicembre  2000,  n. 388 ha disposto (con l'art. 18, comma 4) che il termine per
l'attivita'  di  liquidazione a seguito di attribuzione di rendita da
parte  degli  uffici  del territorio competenti di cui al comma 1 del
presente articolo, e' prorogato al 31 dicembre 2001 per le annualita'
d'imposta 1994 e successive.




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AGGIORNAMENTO (36) 
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 27, comma 9)
che  il  termine  per  l'attivita'  di  liquidazione  a  seguito   di
attribuzione  di  rendita  da  parte  degli  uffici  del   territorio
competenti di cui al comma 1, ultimo periodo, del presente  articolo,
e' prorogato al 31 dicembre 2002 per le annualita' d'imposta  1997  e
successive. 
                               Art. 12 
                        Riscossione coattiva 
 
  1.  Le  somme  liquidate  dal  comune  per  imposta,  sanzioni   ed
interessi, se non versate, con le  modalita'  indicate  nel  comma  3
dell'articolo 10, entro il termine di ((  sessanta  giorni  ))  dalla
notificazione  dell'avviso   di   liquidazione   o   dell'avviso   di
accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento
di sospensione, coattivamente mediante ruolo secondo le  disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.
43, e successive modificazioni ((. . .)). 
                              Art. 13. 
      (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )) 
                              Art. 14. 
                        Sanzioni ed interessi 
 
  1. Per l'omessa presentazione della  dichiarazione  o  denuncia  si
applica la sanzione amministrativa dal cento al  duecento  per  cento
del tributo dovuto, con un minimo di lire centomila. 
  2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli  si  applica  la
sanzione amministrativa  dal  cinquanta  al  cento  per  cento  della
maggiore imposta dovuta. 
  3. Se l'omissione o l'errore attengono ad  elementi  non  incidenti
sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da
lire centomila a lire cinquecentomila. La stessa sanzione si  applica
per le violazioni concernenti la mancata esibizione o trasmissione di
atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione  di  questionari
nei  sessanta  giorni  dalla  richiesta  o  per   la   loro   mancata
compilazione o compilazione incompleta o infedele. 
  4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ((alla  misura
stabilita dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18  dicembre
1997, n. 472)) se, entro il temine  per  ricorrere  alle  commissioni
tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento del
tributo, se dovuto e della sanzione. 
  5. La contestazione della violazione  non  collegata  all'ammontare
del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31  dicembre
del quinto anno successivo a quello in cui e' commessa la violazione. 
  6. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296. 
                              Art. 15. 
                             Contenzioso 
 
  1. Contro l'avviso di liquidazione, l'avviso  di  accertamento,  il
provvedimento che irroga le sanzioni, il ruolo, il provvedimento  che
respinge l'istanza di rimborso puo' essere proposto  ricorso  secondo
le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica  26
ottobre  1972,  n.  636,  e  successive  modificazioni,  intendendosi
sostituito all'ufficio tributario il  comune  nei  cui  confronti  il
ricorso e' proposto. 
                               Art. 16 
         ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327 
                                                          (31) ((54)) 
 
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AGGIORNAMENTO (31) 
  Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n.  327,  come  modificato  dal  D.L.  23
novembre 2001, n. 411,  convertito  con  modificazioni  dalla  L.  31
dicembre 2001, n. 463, ha  disposto  (con  l'art.  59,  comma  1)  la
proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo
dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. 
  Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1  agosto
2002, n. 166, ha  disposto  (con  l'art.  59,  comma  1)  la  proroga
dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal  30
giugno 2002 al 31 dicembre 2002. 
  Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n.
185, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata  in
vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al
30 giugno 2003. 
  Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal  D.  Lgs.  27
dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga
dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo  dal  1
gennaio 2002 al 30 giugno 2003. 
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AGGIORNAMENTO (54) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 12 - 22 dicembre 2011, n. 338
(in G.U. 1a s.s. 28/12/2011, n. 54) ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo  30
dicembre  1992,  n.  504   (Riordino   della   finanza   degli   enti
territoriali, a norma dell'articolo 4 della L. 23  ottobre  1992,  n.
421)". 
                               Art. 17 
                         Disposizioni finali 
 
  1. L'imposta comunale sugli immobili non e' deducibile agli effetti
delle imposte erariali sui redditi. 
  2. COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 24 DICEMBRE 1993, N. 537. (8) 
  3. (( COMMA ABROGATO DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 2000, N. 388 )). 
  4. Sono esclusi  dall'imposta  locale  sui  redditi  i  redditi  di
fabbricati a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali
od oggetto di locazione, i redditi dominicali delle aree fabbricabili
e dei terreni agricoli, nonche' i redditi agrari di cui  all'articolo
29 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato  con  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917,   e
successive modificazioni. 
  5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4  hanno  effetto  per  i
redditi prodotti dal periodo di imposta in corso al 1›  gennaio  1993
ovvero,  per  i  soggetti  all'imposta  sul  reddito  delle   persone
giuridiche il cui periodo di imposta non coincide con l'anno  solare,
per quelli prodotti dal primo  periodo  di  imposta  successivo  alla
detta data. (30) 
  6. Con effetto dal 1 gennaio 1993 e' soppressa  l'imposta  comunale
sull'incremento di valore degli immobili. Tuttavia l'imposta continua
ad essere dovuta nel caso in cui il presupposto  di  applicazione  di
essa si e' verificato anteriormente alla predetta data;  con  decreto
del  Ministro  delle  finanze  sono   stabilite   le   modalita'   di
effettuazione dei rimborsi eventualmente spettanti. 
  7. L'imposta comunale  sull'incremento  di  valore  degli  immobili
continua ad essere dovuta, con  le  aliquote  massime  e  l'integrale
acquisizione del relativo gettito al bilancio dello Stato, anche  nel
caso in cui il presupposto di applicazione di essa si verifica dal 1›
gennaio 1993 fino al 1 gennaio 2003 limitatamente  all'incremento  di
valore maturato fino al 31 dicembre 1992. A tal fine: 
    a) il valore finale, da indicare nella dichiarazione, e'  assunto
in misura pari a quello dell'immobile alla data del 31 dicembre  1992
ovvero,  in  caso  di  utilizzazione   edificatoria   dell'area   con
fabbricato in corso di  costruzione  o  ricostruzione  alla  predetta
data,  a  quello  dell'area  alla  data  di  inizio  dei  lavori   di
costruzione o ricostruzione; 
    b) gli  scaglioni  per  la  determinazione  delle  aliquote  sono
formati con riferimento al  periodo  preso  a  base  per  il  calcolo
dell'incremento di valore imponibile; 
    c) le spese di acquisto, di costruzione  ed  incrementative  sono
computabili solo se riferibili al periodo di cui alla lettera b). 
  8. Ai fini dell'accertamento dell'imposta comunale  sull'incremento
di valore degli immobili dovuta ai sensi del comma 7 non  si  applica
la disposizione dell'articolo 22 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni. 
    
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha  disposto  (con l'art. 15, comma 5)
che le modifiche apportate ai commi  2  e  3  del presente articolo si
applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre
1993.

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AGGIORNAMENTO (30) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 13-31 luglio 2000, n. 403 (in
G.U.  1a  s.s.  9/8/2000,  n.  33)  ha  dichiarato   l'illegittimita'
costituzionale del comma 5 del presente art. 17 "nella parte in  cui,
per coloro che sono soggetti all'imposta sul  reddito  delle  persone
giuridiche il cui periodo d'imposta non coincide con  l'anno  solare,
non esclude la sovrapposizione dell'imposta locale sui  redditi(ILOR)
di fabbricati ed altri redditi contemplati nel comma 4." 
                              Art. 18. 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1. Per l'anno 1993 la delibera della Giunta comunale, con cui viene
stabilita l'aliquota dell'imposta comunale sugli  immobili  al  sensi
del comma 1  dell'articolo  6,  deve  essere  adottata  entro  il  28
febbraio 1993. Il versamento a saldo dell'imposta dovuta  per  l'anno
1993 deve essere effettuato dal 1 al 15 dicembre di tale anno. 
  2. Entro il 30 aprile 1993 ciascun comune e' tenuto a comunicare al
concessionario  di  cui  all'articolo  10,   comma   3,   la   misura
dell'aliquota  dell'imposta  comunale  sugli  immobili  vigente   sul
proprio territorio per l'anno 1993, nonche' la  somma  corrispondente
alla media delle  riscossioni  nel  triennio  1990/1992  per  imposta
comunale sull'incremento di valore  degli  immobili.  Sulla  base  di
detta comunicazione il concessionario procede alla  rideterminazione,
ove occorra, dell'importo  delle  riscossioni  dell'imposta  comunale
sugli immobili calcolandolo sulla base dell'aliquota minima del 4 per
mille e procede  al  versamento  ad  apposito  capitolo  dell'entrata
statale dell'importo  risultante  dalla  differenza  tra  l'ammontare
delle riscossioni cosi' rideterminate  e  l'ammontare  corrispondente
alla media delle  riscossioni  nel  triennio  1990/1992  per  imposta
comunale  sull'incremento  di  valore  degli  immobili,  nonche'   al
versamento a favore del comune del residuo importo delle riscossioni.
Le predette operazioni sono effettuate sulla prima  rata  di  cui  al
comma 2 dell'articolo 10 e sul saldo di cui al comma 1  del  presente
articolo, computando la perdita per INVIM per meta' sulla detta prima
rata e per  l'altra  meta'  sul  saldo.  Le  somme  rivenienti  dalle
ulteriori riscossioni, sempre  relative  all'imposta  comunale  sugli
immobili dovuta per l'anno 1993 e calcolate sulla base  dell'aliquota
del  4  per  mille,  sono  anch'esse   versate   dal   concessionario
all'entrata statale previa deduzione della quota parte della  perdita
per INVIM che non e' stata detratta nelle precedenti  operazioni.  In
assenza della comunicazione da parte  del  comune  il  concessionario
procede al versamento all'entrata statale dell'intero ammontare delle
somme riscosse a titolo di imposta comunale sugli immobili dovuta per
l'anno 1993. La commissione spettante al concessionario ai sensi  del
comma 3 del predetto articolo 10 e' a carico dell'ente a  favore  del
quale le somme sono devolute. Al relativo onere per il bilancio dello
Stato, valutato in lire 90 miliardi per il 1993, si provvede a carico
del capitolo 3458 dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle
finanze per l'anno finanziario medesimo. 
  3. Per l'imposta comunale sugli immobili dovuta per l'anno 1993, la
liquidazione e  la  rettifica  delle  dichiarazioni,  l'accertamento,
l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi, la riscossione  delle
somme  conseguentemente   dovute   sono   effettuati   dagli   uffici
dell'Amministrazione  finanziaria   dello   Stato   a   norma   delle
disposizioni  vigenti  in  materia  di  accertamento,  riscossione  e
sanzioni agli effetti delle imposte erariali sui  redditi;  per  tale
anno 1993 i predetti  uffici  provvedono  altresi'  agli  adempimenti
previsti nel terzo periodo del comma 1 dell'articolo 11, relativi  ai
fabbricati di cui al comma 4 dell'articolo 5. Le somme  riscosse  per
effetto di quanto disposto  dal  presente  comma  sono  di  spettanza
dell'erario dello Stato e concorrono alla copertura degli  oneri  per
il servizio del debito  pubblico  nonche'  alla  realizzazione  delle
linee di politica economica e finanziaria in funzione  degli  impegni
di riequilibrio del bilancio assunti  in  sede  comunitaria;  se  per
l'anno 1993 e' stata stabilita dal  comune  un'aliquota  superiore  a
quella minima del 4 per mille, le dette somme  sono  calcolate  sulla
base dell'aliquota minima e la parte eccedente e' devoluta in  favore
del comune che ha stabilito un'aliquota superiore  a  quella  minima.
Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con  il  Ministro
dell'interno, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale,  sono  determi-
nate  le  modalita'  per  l'acquisizione  da   parte   degli   uffici
dell'Amministrazione finanziaria e  del  Ministero  dell'interno  dei
dati ed elementi utili per l'esercizio di detta attivita',  anche  ai
fini della determinazione dei trasferimenti erariali per il 1994. Con
lo  stesso  decreto  sono,  altresi',  stabilite  le  modalita'   per
l'effettuazione dei rimborsi spettanti ai contribuenti. 
  4. Con decreti del  Ministro  delle  finanze,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e  dell'interno,  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale, sono stabiliti i termini e le modalita'  per  l'attuazione
delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, secondo periodo. 
  5. Per  l'anno  1993,  ai  fini  della  determinazione  della  base
imponibile  ai  sensi  dell'articolo  5,  comma  2,  si  applica   un
moltiplicatore pari a cento per le  unita'  immobiliari  classificate
nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10  e
C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo  D  e  nella
categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle  classificate  nella
categoria C/1; resta fermo quanto  disposto  dal  terzo  periodo  del
comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 novembre 1992, n. 455. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi da 2 a 4 del  presente  articolo
non si applicano ai comuni  compresi  nei  territori  delle  province
autonome di Trento e Bolzano. 

TITOLO II
TRIBUTI PROVINCIALI
Capo I
TRIBUTO PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA,
PROTEZIONE E IGIENE DELL'AMBIENTE

                               Art. 19 
     ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 ((40a)) 
    
------------



    
AGGIORNAMENTO (40a) 
  Il D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 ha disposto (con  l'art.  2,  comma
44) che " E' fatta  salva,  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, l'applicazione del tributo di cui  all'articolo  19
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504." 

TITOLO II
TRIBUTI PROVINCIALI
Capo II
IMPOSTA PROVINCIALE PER L'ISCRIZIONE DEI VEICOLI
NEL PUBBLICO REGISTRO AUTOMOBILISTICO

                              Art. 20. 
      (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549 )) 
                              Art. 21. 
     (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549 )) 
                              Art. 22. 
      (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549 )) 

TITOLO III
TRIBUTI REGIONALI
Capo I
TASSE AUTOMOBILISTICHE REGIONALI

                              Art. 23. 
            Attribuzioni alle regioni a statuto ordinario 
  1.  A  decorrere  dal  1›  gennaio  1993  alle  regioni  a  statuto
ordinario, gia' titolari di una parte della tassa automobilistica, ai
sensi dell'articolo 4 della  legge  16  maggio  1970,  n.  281,  come
sostituito dall'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e  suc-
cessive  modificazioni,  con  riferimento  ai  pagamenti   effettuati
dall'anzidetta data, sono attribuite: 
    a)  l'intera  tassa  automobilistica,   disciplinata   dal   T.U.
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  5  febbraio
1953, n. 39 e successive modificazioni; 
    b) la soprattassa annuale  su  taluni  autoveicoli  azionati  con
motore diesel, istituita con il decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691,
((convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786
e successive modificazioni;)) 
    c) la tassa speciale per i veicoli  alimentati  a  G.P.L.  o  gas
metano, istituita dalla legge 21 luglio 1984,  n.  362  e  successive
modificazioni. 
  2. I  tributi  di  cui  al  comma  1  assumono  rispettivamente  la
denominazione di tassa automobilistica regionale, soprattassa annuale
regionale e tassa speciale regionale e si  applicano  ai  veicoli  ed
agli  autoscafi,  soggetti  nelle  regioni  a  statuto  speciale   ai
corrispondenti tributi erariali in esse vigenti,  per  effetto  della
loro iscrizione nei rispettivi pubblici registri delle  provincie  di
ciascuna regione a statuto ordinario, come previsto dall'articolo  5,
comma 31, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con
modificazioni, nella legge  28  febbraio  1983  n.  53  e  successive
modifiche. La tassa automobilistica regionale si applica altresi'  ai
ciclomotori, agli  autoscafi,  diversi  da  quelli  da  diporto,  non
iscritti nei pubblici registri ed ai motori fuoribordo applicati agli
stessi autoscafi, che appartengono a soggetti residenti nelle  stesse
regioni. Sono comprese nel suddetto tributo regionale anche le  tasse
fisse previste dalla legge  21  maggio  1955,  n.  463  e  successive
modificazioni. 
  3. ((Dall'ambito di applicazione del presente capo )) e' esclusa la
disciplina concernente la tassa automobilistica relativa  ai  veicoli
ed autoscafi in temporanea  importazione  i  quali  restano  ad  ogni
effetto soggetti alle norme statali che regolano la materia. 
  4. Continua ad essere acquisito al bilancio dello Stato il  gettito
derivante dalla addizionale del 5 per cento istituita con  l'articolo
25 della legge 24 luglio 1961, n. 729 e quello  relativo  alla  tassa
speciale erariale annuale istituita con  l'articolo  7  del  decreto-
legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito con modifiche nella legge 12
luglio 1991, n. 202. 
  5. Sono a carico delle  regioni  i  rimborsi  relativi  ai  tributi
regionali di cui al precedente comma 1. Le istanze vanno prodotte  ai
competenti uffici della regione che disporranno  il  rimborso,  ferma
restando la competenza delle Intendenze  di  Finanza  per  i  tributi
erariali. 
                              Art. 24. 
                        Poteri delle regioni 
 
  1. Entro  il  10  novembre  di  ogni  anno  ciascuna  regione  puo'
determinare con propria legge gli importi dei  tributi  regionali  di
cui all'articolo 23, con effetto dai pagamenti da eseguire dal  primo
gennaio successivo e relativi a periodi fissi posteriori a tale data,
nella misura compresa tra il 90 ed il 110 per cento degli stessi 
importi vigenti nell'anno precedente. (26)((50)) 
  2. Nel primo anno di applicazione  del  presente  decreto  ciascuna
regione, nel determinare con propria legge gli  importi  dei  tributi
regionali di cui all'articolo 23 nella misura compresa fra il  90  ed
il 110 per cento degli importi vigenti nell'anno  precedente,  dovra'
considerare  come  base  di  calcolo,  per  ogni  tributo  regionale,
rispettivamente l'ammontare complessivo della tassa  automobilistica,
gli importi della soprattassa annuale e quelli della tassa speciale 
erariali vigenti alla data del 31 dicembre 1992. 
  3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto  e  fino  a
quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed  entro  i
limiti indicati nel comma 2,  un  diverso  ammontare,  l'importo  dei
tributi regionali viene determinato per la soprattassa annuale  e  la
tassa speciale nella misura prevista  per  i  corrispondenti  tributi
erariali nelle regioni a statuto speciale alla data del  31  dicembre
1992 e per la tassa automobilistica nel  complessivo  importo  dovuto
per il tributo erariale vigente alla suddetta data e per  il  tributo
regionale nella misura  vigente  alla  stessa  data  o  nella  misura
diversa determinata da ciascuna regione entro il 10 novembre 1992, ai
sensi dell'articolo 5 della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successive 
modifiche. 
  4. Restano validi fino alla scadenza i pagamenti, effettuati  entro
il 31 dicembre 1992, relativi alla tassa automobilistica  erariale  e
regionale, alla soprattassa annuale e alla tassa  speciale  erariali,
vigenti a tale data. A tali pagamenti si applicano le modalita' ed  i
criteri di ripartizione tra lo Stato e le regioni a statuto ordinario
vigenti fino alla data del 31 dicembre 1992, anche con riferimento 
alle attivita' di recupero e rimborso dei relativi importi. 
 
 
    
------------------
AGGIORNAMENTO (26)
La L. 27 dicembre 1997, n. 449 ha disposto (con  l'art.  17,  comma
16) che "La facolta' di cui al comma 1 dell'articolo 24  del  decreto
legislativo 30  dicembre  1992,  n.  504,  si  esercita  a  decorrere
dall'anno 1999."

    
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AGGIORNAMENTO (50) 
  Il D.L. 29 dicembre 2011,  n.  216,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 24 febbraio 2012, n. 14, ha disposto (con l'art.  29,  comma
16-ter) che "Limitatamente all'anno 2012, in deroga ai termini di cui
all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,
n. 504, gli importi dei tributi regionali di cui all'articolo 23  del
medesimo decreto legislativo n. 504 del 1992 sono  determinati  dalle
regioni con propri  provvedimenti  approvati  entro  il  31  dicembre
2011." 
                              Art. 25. 
                             Riscossione 
 
  1. Per la riscossione dei tributi regionali di cui all'articolo  23
si applicano le disposizioni previste dall'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 e dall'articolo 5,
commi 39 e 40 del D.L.  30  dicembre  1982,  n.  953  convertito  con
modificazioni nella legge 28 febbraio 1983, n. 53. 
 2. L'A.C.I. svolge per conto  delle  regioni  a  statuto  ordinario,
relativamente  ai  tributi  regionali  di  cui  all'articolo  23,  le
attivita' di riscossione, di riscontro e di controllo e gli ulteriori
adempimenti gia' affidati  a  tale  ente  per  gli  analoghi  tributi
erariali, con la Convenzione stipulata con il Ministero delle finanze
in data 26 novembre 1986, approvata con decreto  del  Ministro  delle
finanze in pari data, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  -  serie
generale - n. 296 del 22 dicembre 1986. L'A.C.I. provvede  a  versare
nelle casse regionali le somme di spettanza di ciascuna  regione  nei
termini e con le modalita' previste nella  suddetta  Convenzione.  Le
comunicazioni  relative  alla  riscossione  ed  ai  versamenti  vanno
effettuate a ciascuna regione con le modalita' e  la  modulistica  in
uso per le comunicazioni fatte all'Erario. Le regioni,  relativamente
ai tributi di loro competenza, possono esercitare presso l'A.C.I.  ed
i dipendenti uffici provinciali  esattori  il  controllo  svolto  dal
Ministero delle finanze per i corrispondenti tributi  erariali  sulla
gestione dei servizi tributari affidati allo stesso ente, secondo  le
modalita' ed i termini previsti nella  Convenzione  del  26  novembre
1986. Per tale controllo le regioni possono continuare  ad  avvalersi
dell'Ispettorato  Compartimentale  delle  Tasse   e   delle   Imposte
Indirette  sugli  Affari,  competente  per  territorio,  nonche'  del
Servizio Permanente per il Controllo all'ACI e alla SIAE. 
  3. Il compenso spettante all'A.C.I., ai sensi degli articoli  20  e
21 della Convenzione di cui al comma 2, viene addebitato allo Stato e
alle regioni a statuto ordinario in proporzione a quanto attribuito a
ciascuno per i tributi di rispettiva competenza, secondo le modalita'
ed i termini riportati nello  stesso  atto  di  Convenzione.  Con  lo
stesso criterio sono  addebitati  i  costi  relativi  alla  fornitura
centralizzata del libretto  fiscale  di  cui  all'articolo  16  della
Convenzione. 
                              Art. 26. 
                      Esclusioni dal pagamento 
 
  1. Nel caso di rinnovazione della immatricolazione di un veicolo  o
di un autoscafo in una  provincia  compresa  nel  territorio  di  una
regione  diversa  da  quella  nel  cui  ambito  era   precedentemente
iscritto,  non  si  applica  una  ulteriore  tassa   automobilistica,
soprattassa annuale e tassa speciale regionali per il periodo per  il
quale ciascun tributo  sia  stato  gia'  riscosso  dalla  regione  di
provenienza. 
                              Art. 27. 
                             R i n v i o 
 
  1. I tributi regionali di cui all'articolo 23 restano disciplinati,
per quanto non  diversamente  disposto  dal  presente  provvedimento,
dalle norme  statali  che  regolano  gli  analoghi  tributi  erariali
vigenti nel territorio delle regioni a statuto speciale. 
  2. Per  l'inosservanza  delle  disposizioni  relative  ai  suddetti
tributi regionali si  applicano  nella  stessa  entita'  le  medesime
sanzioni previste per gli analoghi  tributi  erariali  vigenti  nelle
regioni a statuto speciale, secondo le disposizioni  della  legge  24
gennaio 1978, n. 27 e successive modificazioni ed integrazioni. 

TITOLO IV
TRASFERIMENTI ERARIALI
AGLI ENTI LOCALI
Capo I
DISCIPLINA DEI TRASFERIMENTI
ERARIALI PER IL 1993

                              Art. 28. 
Finanziamento delle amministrazioni provinciali dei  comuni  e  delle
                          comunita' montane 
  1. Per l'anno 1993 lo Stato concorre al finanziamento  dei  bilanci
delle amministrazioni  provinciali,  dei  comuni  e  delle  comunita'
montane con i seguenti fondi: 
    a) fondo ordinario per la  finanza  locale  determinato  in  lire
2.725.000 milioni per le province, in lire 15.486.000 milioni  per  i
comuni e in lire 151.000 milioni per le comunita' montane; 
    b) fondo perequativo per la finanza locale  determinato  in  lire
1.066.400 milioni per le province e in lire 6.444.600 milioni  per  i
comuni. Il fondo  perequativo  e'  aumentato  in  applicazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 6, comma  7,  del  decreto-legge  28
novembre 1988, n. 511, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
gennaio 1989, n. 20,  attribuendo  la  somma  riscossa  dallo  Stato,
valutata in lire 520.000 milioni, per il 20 per cento alle  province,
per lire 18.000 milioni ad incremento  del  fondo  ordinario  per  le
comunita' montane e per la restante parte  ai  comuni.  Le  eventuali
maggiori somme incassate dallo Stato verranno ripartite per il 20 per
cento alle province, per il 75 per cento ai comuni e  per  il  5  per
cento ad incremento del fondo ordinario per le comunita' montane; 
    c) fondo per lo sviluppo degli investimenti delle amministrazioni
provinciali, dei comuni e delle comunita' montane  pari,  per  l'anno
1993, ai contributi dello Stato concessi per l'ammortamento dei mutui
contratti a tutto  il  31  dicembre  1992,  e  quote  dei  contributi
assegnati nel  1992  e  negli  anni  precedenti  ma  non  utilizzati,
valutati in complessive lire 11.725.914 milioni. ((11)) 
    
--------------


    
AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.L. 27 agosto 1994, n. 515 convertito con  modificazioni  dalla
L. 28 ottobre 1994, n. 596 ha disposto (con l'art. 1, coma 2) che " A
partire dall'anno 1994 il fondo per lo  sviluppo  degli  investimenti
delle amministrazioni  provinciali,  dei  comuni  e  delle  comunita'
montane di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 28 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e' maggiorato di  lire  125.000
milioni per l'attivazione delle  procedure  di  risanamento  previste
dall'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144." 
                              Art. 29. 
Contributi ordinari per le amministrazioni provinciali per i comuni e
                      per le comunita' montane 
  1. A  valere  sul  fondo  ordinario  di  cui  all'articolo  28,  il
Ministero dell'interno e'  autorizzato  a  corrispondere  a  ciascuna
amministrazione provinciale, per l'anno 1993, un  contributo  pari  a
quello ordinario spettante per l'anno 1992 al lordo  della  riduzione
operata ai sensi dell'articolo  1,  comma  2,  del  decreto-legge  11
luglio 1992, n. 333, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  8
agosto 1992, n. 359. Il contributo e' erogato in quattro rate  uguali
entro il primo mese di ciascun trimestre. ((4)) 
  2. A  valere  sul  fondo  ordinario  di  cui  all'articolo  28,  il
Ministero dell'interno  e'  autorizzato  a  corrispondere  a  ciascun
comune per  l'anno  1993,  un  contributo  pari  a  quello  ordinario
spettante per il 1992 al  lordo  della  riduzione  operata  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 2, del citato decreto-legge n.  333  del  1989
convertito, con modificazioni,  dalla  legge  n.  359  del  1992.  Il
contributo e' erogato in quattro rate uguali entro il primo  mese  di
ciascun trimestre. ((4)) 
  3. A valere sul fondo ordinario di cui al  comma  1,  il  Ministero
dell'interno e' autorizzato  a  corrispondere  a  ciascuna  comunita'
montana per l'anno 1993, un contributo distinto nelle seguenti quote: 
    a) una di lire 220  milioni,  finalizzata  al  finanziamento  dei
servizi indispensabili, da erogarsi entro il primo mese dell'anno; 
    b) una, ad esaurimento del  fondo,  ripartita  tra  le  comunita'
montane  in  proporzione  alla  popolazione  montana  residente,   da
erogarsi entro il mese di ottobre 1993. 
  4. L'erogazione della quarta  rata  del  fondo  ordinario,  per  le
amministrazioni provinciali e per i comuni, e della  quota  residuale
per le comunita' montane, e'  subordinata  alla  presentazione  delle
certificazioni del bilancio di previsione 1993 e del conto consuntivo
1991 disposta con decreti del Ministro dell'interno, di concerto  con
il Ministro del tesoro. 
  4-bis. L'erogazione della quarta rata del fondo ordinario,  per  le
amministrazioni provinciali e per i comuni,  e'  subordinata  inoltre
alla presentazione  della  dichiarazione  del  legale  rappresentante
dell'ente dell'avvenuta approvazione del regolamento di  contabilita'
e di quello per la disciplina dei contratti,  previsti  dall'articolo
59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. 
    
--------------


    
AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 20 maggio 1993, n. 155 convertito con  modificazioni  dalla
L. 19 luglio 1993, n. 243 ha disposto (con l'art.  3,  comma  1)  che
"Per l'anno 1993 i contributi ordinari spettanti alle amministrazioni
provinciali e ai comuni ai sensi dell'articolo 29, commi 1 e  2,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono ridotti del 3  per
cento;  la  riduzione  viene  operata  per  intero   all'atto   della
corresponsione della quarta rata dei contributi stessi. Sono  esclusi
dalla riduzione gli enti locali dichiarati dissestati  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto." 
                              Art. 30. 
      Contributo perequativo per le amministrazioni provinciali 
 
  1. A valere sul fondo perequativo di lire 1.066.400 milioni di  cui
all'articolo  28,  il  Ministero  dell'interno   e'   autorizzato   a
corrispondere,  per   l'anno   1993,   a   ciascuna   amministrazione
provinciale un contributo pari a  quello  perequativo  spettante  per
l'anno 1992. Il contributo e' corrisposto entro il 31 maggio 1993. Il
contributo   perequativo   finanziato   con   quota   del    provento
dell'addizionale energetica di cui al citato articolo 6, comma 7, del
decreto-legge n. 511 del 1988, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 20 del 1989, valutato in lire 104.000 milioni, e' attribuito
alle amministrazioni provinciali, dopo che  le  relative  somme  sono
state acquisite al bilancio dello Stato, per  il  settantacinque  per
cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1, lettera b), del
decreto-legge   28   dicembre   1989,   n.   415,   convertito,   con
modificazioni, dalla  legge  28  febbraio  1990,  n.  38,  e  per  il
venticinque per cento con i criteri indicati all'articolo 7, comma 1,
lettera c), del medesimo decreto-legge. 
  2. Una quota del 4 per cento del fondo perequativo  spettante  alle
amministrazioni  provinciali  e'  corrisposta  nel  1993   a   titolo
provvisorio in attesa che l'ente abbia dimostrato di aver ottemperato
alle disposizioni riguardanti la copertura  minima  obbligatoria  dei
costi dei  servizi  di  cui  all'articolo  33.  In  caso  di  mancata
osservanza  delle  predette  disposizioni,  l'ente  e'  tenuto   alla
restituzione delle somme relative all'anno 1993, mediante  trattenuta
sui fondi ordinari degli anni successivi. 
                              Art. 31. 
                 Contributo perequativo per i comuni 
 
  1. A valere sul fondo perequativo di lire 6.444.600 milioni di  cui
all'articolo  28,  il  Ministero  dell'interno   e'   autorizzato   a
corrispondere per l'anno 1993 un contributo pari a quello perequativo
spettante per il 1992 e distinto nelle seguenti quote: 
    a) una quota complessiva di lire 6.344.600 milioni per assicurare
a ciascun comune un contributo pari a  quello  perequativo  spettante
per il 1992. Il contributo e' corrisposto entro il 31 maggio 1993; 
    b)  una  quota  complessiva   di   lire   100.000   milioni   per
l'attivazione  delle  procedure  di  allineamento  alla   media   dei
contributi e di mobilita' del personale previste dall'articolo 25 del
decreto-legge 2 marzo 1989, n.  66,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 1989, n.  144  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
  2. Il contributo perequativo finanziato ai sensi  dell'articolo  6,
comma 7, del citato decreto-legge n. 511 del  1988,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 20 del 1989, valutato in  lire  398.000
milioni, e' distribuito tra i comuni, dopo che le relative somme sono
state acquisite al bilancio dello Stato, per le  finalita'  e  con  i
criteri di seguito specificati: 
    a) ai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in misura
pari alle assegnazioni del 1989 ai sensi dell'articolo 18,  comma  3,
lettera a), del citato decreto-legge n. 66 del 1989  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  n.  144  del  1989,  valutate  in  72.500
milioni; 
    b) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel  1989  dai
comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000   abitanti   ai   sensi
dell'articolo 12, comma 1- bis, del  medesimo  decreto-legge  di  cui
alla lettera a), valutato in lire 65.000 milioni; 
    c) al finanziamento dell'onere dei mutui contratti nel  1990  dai
comuni  con  popolazione  inferiore  a  5.000   abitanti   ai   sensi
dell'articolo 2, comma 1- bis, del citato decreto-legge  n.  415  del
1989, convertito, con modificazioni, dalla  legge  n.  38  del  1990,
valutato in lire 65.000 milioni; 
    d) quanto a lire 16.000 milioni ai comuni capoluogo di  provincia
appartenenti all'ottava classe demografica di cui all'articolo 18 del
citato decreto-legge n. 66 del 1989, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge n. 144 del 1989, per  il  75  per  cento  con  i  criteri
indicati dall'articolo 8, comma 1, lettera b),  del  citato  decreto-
legge n. 415 del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
38 del 1990 e per il 25 per cento con i criteri indicati all'articolo
8, comma 1, lettera c), del decreto-legge medesimo; 
    e) per la restante parte, valutata  in  lire  179.500  milioni  a
tutti i comuni, con i criteri indicati alla lettera d). 
  3. Una quota del 4 per cento del  fondo  perequativo  spettante  ai
comuni e' corrisposta nel 1993 a titolo  provvisorio  in  attesa  che
l'ente  abbia  dimostrato  di  aver  ottemperato  alle   disposizioni
riguardanti la copertura minima obbligatoria dei costi dei servizi di
cui all'articolo 33. In caso di  mancata  osservanza  delle  predette
disposizioni l'ente e' tenuto alla restituzione delle somme  relative
all'anno 1993 mediante  trattenuta  sui  fondi  ordinari  degli  anni
successivi. 
                              Art. 32. 
Contributi per lo sviluppo degli investimenti e  per  il  risanamento
                        degli enti dissestati 
 
  1.  A  valere  sul  fondo  di  cui  all'articolo  28  il  Ministero
dell'interno e' autorizzato a corrispondere contributi per le rate di
ammortamento dei mutui contratti per investimento cosi' calcolati: 
    a) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle  comunita'
montane per mutui contratti  negli  anni  1992  e  precedenti,  nella
misura stabilita nei provvedimenti di concessione gia' adottati e  da
adottare  ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti   per   l'anno   di
contrazione dei mutui stessi; 
    b) alle amministrazioni provinciali, ai comuni ed alle  comunita'
montane, per i mutui da assumere entro l'anno 1993, entro  il  limite
delle quote di contributi erariali assegnate ma  non  utilizzate  per
gli anni 1992 e precedenti; 
    c) alle  amministrazioni  provinciali  ed  ai  comuni  che  hanno
deliberato lo stato di dissesto finanziario, per  i  mutui  contratti
nell'anno 1993 nella misura  delle  quote  assegnate  ma  non  ancora
utilizzate per gli anni 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992. 
  2. Per i contributi da concedere per ammortamento mutui, valgono le
disposizioni vigenti per l'anno 1992. Il termine per l'emanazione del
decreto che stabilisce le modalita' di assegnazione dei contributi e'
fissato  al  31  ottobre  1993  e  il   termine   per   l'adempimento
certificativo e' fissato al 31 marzo 1994. 
                              Art. 33. 
          Copertura tariffaria del costo di taluni servizi 
 
  1. Le amministrazioni provinciali, i comuni, le  comunita'  montane
ed i consorzi di enti locali, sono  tenuti  a  trasmettere  entro  il
termine perentorio del  31  marzo  1994  apposita  certificazione,  a
carattere  definitivo,  firmata  dal   legale   rappresentante,   dal
segretario, dal ragioniere, ove esista, e dal revisore  dei  conti  o
dal presidente del collegio dei revisori, che attesti il rispetto per
l'anno 1993 delle disposizioni di cui all'articolo 14, commi 1, 2,  3
e 4, del  citato  decreto-legge  n.  415  del  1989  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  n.  38  del  1990.  Le  modalita'  della
certificazione sono stabilite entro il 31 ottobre  1993  con  decreto
del Ministro dell'interno,  di  concerto  col  Ministro  del  tesoro,
sentite  l'Associazione  nazionale  dei  comuni  italiani  (ANCI)   e
l'Unione delle province d'Italia (UPI). 
  2. Anche ai fini del rispetto dell'obbligo di copertura minima  del
costo complessivo di gestione dei servizi, previsti dall'articolo 14,
commi 1, 2 e 3, del decreto-legge n. 415 del  1989,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990, gli enti locali ed i  loro
consorzi sono autorizzati, anche in corso d'anno, comunque non  oltre
il 30 novembre, a rideliberare in  aumento  le  tariffe  con  effetto
immediato, ovvero con effetto dall'anno in  corso  per  la  tassa  di
smaltimento dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui  il  controllo
della  gestione  evidenzi  uno  squilibrio  nel  rapporto  tra  spese
impegnate ed entrate accertate. ((5)) 
  3. Le sanzioni di cui all'articolo 30, comma 2 ed all'articolo  31,
comma 3, che dipendano dalla mancata copertura del costo del servizio
di acquedotto, non si applicano se l'ente locale dimostri, in sede di
certificazione, di aver attivato per la  tariffa  dell'acquedotto  la
procedura di cui al comma 2, anche senza  approvazione  del  Comitato
provinciale prezzi. 
    
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  AGGIORNAMENTO (5) Il D. L.gs. 15 novembre 1993, n. 507 ha  disposto
(con l'art. 79, comma 4) che " E' esteso fino al 30 novembre 1994  il
potere di riequilibrio tariffario, previsto dall'articolo  33,  comma
2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504." 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 81, comma 1) che  "Le  disposizioni
del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1 gennaio 1994." 

TITOLO IV
TRASFERIMENTI ERARIALI
AGLI ENTI LOCALI
Capo II
DISCIPLINA A REGIME
DEI TRASFERIMENTI ERARIALI

                               Art. 34 
            Assetto generale della contribuzione erariale 
 
  1. A decorrere dall'anno 1994, lo Stato concorre  al  finanziamento
dei bilanci  delle  amministrazioni  provinciali  e  dei  comuni  con
l'assegnazione dei seguenti fondi: 
    a) fondo ordinario; (44) ((48)) 
    b) fondo consolidato; 
    c) fondo perequativo degli squilibri di fiscalita' locale. 
  2. A decorrere dal 1993 lo Stato concorre  al  finanziamento  delle
opere pubbliche degli enti locali con il fondo nazionale speciale per
gli investimenti. 
  3. Lo Stato  potra'  concorrere,  altresi',  al  finanziamento  dei
bilanci  delle  amministrazioni  provinciali,  dei  comuni  e   delle
comunita' montane, anche con un fondo  nazionale  ordinario  per  gli
investimenti, la cui quantificazione annua e'  demandata  alla  legge
finanziaria, ai sensi dell'articolo 11, comma 3,  lettera  d),  della
legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla  legge  23  agosto
1988, n. 362. (37) 
  4. Per le comunita' montane lo Stato concorre al finanziamento  dei
bilanci, ai sensi del comma 1, con assegnazione a valere sui fondi di
cui alle lettere a) e b). 
  5. Ai sensi del comma 11 dell'articolo  54  della  legge  8  giugno
1990, n. 142, il complesso  dei  trasferimenti  erariali  di  cui  al
presente articolo non e' riducibile nel triennio, con  esclusione  di
quelli indicati al comma 3. 
  6. I contributi sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma
1 vengono corrisposti in due rate uguali, di cui la  prima  entro  il
mese di febbraio e la seconda entro il mese di settembre  di  ciascun
anno. (23) 
    
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  AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che a  decorrere  dall'applicazione  della  nuova  disciplina  dei
tributi locali di cui all'articolo  3,  comma  143,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662 cessano  di  avere  efficacia  le  disposizioni
contenute negli articoli da  34  a  43  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504. 
    

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AGGIORNAMENTO (37)
La  L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 31, comma 4)
che "Per  l'anno 2003 la dotazione del fondo nazionale ordinario per
gli  investimenti,  di  cui  all'articolo  34,  comma  3, del decreto
legislativo  30 dicembre 1992, n. 504, e' incrementata di complessivi
60 milioni di euro."


    	
    		
	    		
		    		
		    			
					
				
				
			
			
                              Art. 35. 
                           Fondo ordinario 
  1.  Il  fondo  ordinario  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  1
dell'articolo  34  e'  costituito  dal  complesso   delle   dotazioni
ordinarie e perequative e dei proventi dell'addizionale  sui  consumi
dell'energia elettrica di cui all'articolo 6, comma 7,  del  decreto-
legge n. 511 del 1988, convertito, con modificazioni, dalla legge  n.
20 del 1989, riconosciuto alle amministrazioni provinciali, ai comuni
ed alle comunita' montane  nell'anno  1993,  ridotto,  per  la  quota
spettante ai comuni, di un importo pari al gettito dovuto per  l'anno
1993 dell'imposta comunale immobiliare (I.C.I.), calcolata sulla base
dell'aliquota del quattro per  mille,  al  netto  della  perdita  del
gettito  derivante  dalla  soppressione  dell'I.N.V.I.M.  individuata
nella media delle riscossioni del triennio 1990-1992. 
  2. I proventi dell'addizionale di cui al comma 1 da riconoscere per
l'anno 1993 ai fini della loro confluenza nel  fondo  ordinario  sono
determinati per i comuni al netto dell'importo di lire  130  miliardi
destinato al finanziamento degli oneri di cui all'articolo 31,  comma
2, lettere b) e c), che restano a  carico  del  bilancio  statale.  A
decorrere dall'anno 1994 le addizionali di cui all'articolo 6,  comma
7, del  decreto-legge  28  novembre  1988,  n.  511,  convertito  con
modificazioni dalla  legge  27  gennaio  1989,  n.  20  e  successive
modificazioni e integrazioni, sono liquidate e riscosse con le stesse
modalita' dell'imposta erariale di consumo dell'energia elettrica  ed
acquisite all'erario con versamento ad apposito capitolo dell'entrata
del bilancio statale. 
  3. L'eventuale eccedenza tra le somme versate all'erario  ai  sensi
del comma  2  e  i  proventi  dell'addizionale  confluiti  nel  fondo
ordinario, aumentati dell'incremento annuo determinato ai  sensi  del
comma 4 e dell'importo di lire 130 miliardi, e'  portata  in  aumento
del fondo ordinario dell'anno successivo ed e' ripartita tra le prov-
ince,  i  comuni  e  le  comunita'  montane  con  i  criteri  di  cui
all'articolo 28, comma 1, lettera b). 
  4. Il fondo ordinario di cui al comma 1, al lordo  delle  riduzioni
previste per la quota spettante ai comuni,  costituisce  la  base  di
riferimento per l'aggiornamento delle  risorse  correnti  degli  enti
locali. L'aggiornamento e' operato con riferimento  ad  un  andamento
coordinato con i principi di finanza pubblica e con la crescita della
spesa statale, in misura pari ai tassi di incremento, non  riducibili
nel triennio, contenuti nei documenti  di  programmazione  economico-
finanziaria dello Stato. Per gli anni 1994  e  1995  l'incremento  e'
pari al tasso di inflazione  programmato,  cosi'  come  indicato  nel
documento di programmazione economico-finanziaria dello Stato per  il
triennio 1993-1995. Gli incrementi annuali cosi'  calcolati,  per  la
parte spettante alle amministrazioni provinciali ed  ai  comuni  sono
destinati, a decorrere dal  1994,  esclusivamente  alla  perequazione
degli squilibri della fiscalita' locale. Per la parte spettante  alle
comunita' montane, gli incrementi affluiscono al fondo ordinario. 
  5. Il calcolo del gettito dell'I.C.I. dovuto  per  l'anno  1993  e'
definito con le modalita' prescritte dall'articolo 18. Ai fini  della
determinazione della quota di fondo  ordinario  spettante  ai  comuni
l'importo  del  gettito  dell'I.C.I.  cosi'  risultante  ha   valenza
triennale a  decorrere  dal  1993  e,  in  occasione  dei  successivi
aggiornamenti,  deve  tenere  conto  degli   ulteriori   accertamenti
definitivi   effettuati   per   l'anno   1993    dall'amministrazione
finanziaria entro i termini di prescrizione. Gli accertamenti  devono
essere comunicati annualmente entro il 30 aprile dal Ministero  delle
finanze ai Ministeri dell'interno e del tesoro. 
  6. Sul fondo ordinario  e'  accantonata  ogni  anno  una  quota  di
100.000 milioni per l'attivazione  delle  procedure  di  allineamento
alla media dei contributi e di mobilita' del personale  previste  dal
citato articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 1989  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989. (4) (16)((23)) 
    
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  AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 20 maggio 1993, n. 155 convertito con  modificazioni  dalla
L. 19 luglio 1993, n. 243 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Ai
fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 35 del
citato decreto legislativo  n.  504  del  1992,  il  complesso  delle
dotazioni ordinarie riconosciuto alle amministrazioni  provinciali  e
ai comuni per l'anno 1993 e' rideterminato, con  gli  stessi  criteri
indicati al comma 1, assumendo come base di riferimento una riduzione
del 7 per cento." 
    



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  AGGIORNAMENTO (16) 
  Il D.L. 27 ottobre 1995, n. 444 convertito con modificazioni  dalla
L. 20 dicembre 1995, n. 539 ha disposto (con l'art. 3, comma  1)  che
la determinazione dei  trasferimenti  erariali  ordinari  di  cui  al
presente articolo 35 valida per  l'anno  1994  resta  definitivamente
fissata sulla base dei gettiti dell'ICI e dell'INVIM  comunicati  dal
Ministero delle finanze al Ministero dell'interno in data  13  luglio
1994. 
    



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  AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che a  decorrere  dall'applicazione  della  nuova  disciplina  dei
tributi locali di cui all'articolo  3,  comma  143,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662 cessano  di  avere  efficacia  le  disposizioni
contenute negli articoli da  34  a  43  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504. 
                              Art. 36. 
Definizione dei contributi ordinari spettanti ai singoli enti locali 
  1. A ciascuna amministrazione provinciale, a ciascun  comune  ed  a
ciascuna comunita'  montana  spettano  contributi  ordinari  annuali,
destinati  al  finanziamento  dei  servizi  indispensabili  ai  sensi
dell'articolo 54 della legge n. 142 del 1990, calcolati come segue: 
    a) amministrazioni provinciali. Il contributo ordinario  e'  dato
dalla somma dei contributi ordinari,  perequativi  e  del  contributo
finanziato con i proventi dell'addizionale energetica di cui al comma
1 dell'articolo 35, attribuiti per l'anno  1993,  dalla  quale  viene
detratta annualmente e per sedici anni  consecutivi,  una  quota  del
cinque per cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo
attribuito nel 1993, ed  alla  quale  viene  aggiunto  il  contributo
ripartito con parametri obiettivi di cui all'articolo 37, utilizzando
le quote detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere
la parte  di  contributi  ordinari  destinata  al  finanziamento  dei
servizi indispensabili per le materie di competenza statale, delegate
o attribuite all'amministrazione provinciale, il cui importo  massimo
e' fissato nella misura del 5 per cento del complesso dei  contributi
ordinario e perequativo attribuito nel 1993.  L'importo  relativo  e'
comunicato,  attraverso  il  sistema   informativo   telematico   del
Ministero dell'interno, entro il mese di settembre  per  il  triennio
successivo; 
    b) comuni. Il  contributo  ordinario  e'  dato  dalla  somma  dei
contributi ordinari, perequativi e del contributo  finanziato  con  i
proventi dell'addizionale energetica di cui al comma 2  dell'articolo
35 attribuiti per l'anno 1993 al netto del gettito  dell'ICI  per  il
1993 con l'aliquota del 4 per  mille,  diminuito  della  perdita  del
gettito  dell'INVIM.  Dalla  somma  cosi'  calcolata  viene  detratta
annualmente e per sedici anni consecutivi una quota  del  cinque  per
cento del complesso dei contributi ordinario e perequativo attribuito
nel 1993, ed alla stessa somma viene aggiunto il contributo ripartito
con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 utilizzando  le  quote
detratte annualmente. La detrazione non deve comunque ledere la parte
dei  contributi  ordinari  destinati  al  finanziamento  dei  servizi
indispensabili per le  materie  di  competenza  statale,  delegate  o
attribuite al comune, il cui importo massimo e' fissato nella  misura
del 5 per cento del complesso dei contributi ordinario e  perequativo
attribuito per il 1993. L'importo relativo e' comunicato,  attraverso
il sistema informativo telematico del Ministero  dell'interno,  entro
il mese di settembre per il triennio successivo; 
    c) comunita' montane. Il contributo ordinario e' dato dalla somma
dei contributi ordinari  e  di  quello  finanziato  con  il  provento
dell'addizionale energetica  di  cui  al  comma  1  dell'articolo  35
attribuiti nell'anno 1993. Ad essa si aggiunge  l'incremento  annuale
delle risorse di cui  al  comma  4  dell'articolo  35,  da  assegnare
prioritariamente, con i  criteri  previsti  dall'art.  29,  comma  3,
lettera a) , alle nuove comunita' montane istituite dalle regioni. La
somma residua e' ripartita fra tutte le comunita' montane sulla  base
della  popolazione  montana.  L'importo   relativo   e'   comunicato,
attraverso  il   sistema   informativo   telematico   del   Ministero
dell'interno, entro il mese di settembre, per il triennio successivo.
(15) ((23)) 
    
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361 convertito con  modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 5,  comma  6)  che
"Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38,
39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  per  la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio
1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993."

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  AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che a  decorrere  dall'applicazione  della  nuova  disciplina  dei
tributi locali di cui all'articolo  3,  comma  143,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662 cessano  di  avere  efficacia  le  disposizioni
contenute negli articoli da  34  a  43  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504. 
                          Art. 37. 
    Ripartizione con parametri obiettivi dei contributi ordinari 
  1. Le somme  costituite  dalla  detrazione  del  5  per  cento  dei
contributi ordinari  di  cui  alle  lettere  a)  e  b)  del  comma  1
dell'articolo 36 sono ripartite per le parti di rispettiva competenza
fra le amministrazioni provinciali e fra i comuni che hanno  ricevuto
la  detrazione,  con  la  seguente  procedura.  Sono  esclusi   dalla
ripartizione i comuni che avendo il  gettito  dell'I.C.I.  al  4  per
mille superiore all'importo dei  contributi  ordinari  e  perequativi
hanno avuto l'attivazione della garanzia di mantenimento  minimo  dei
trasferimenti di cui all'articolo 36. 
  2. Il sistema  di  riparto  e'  attuato  stabilendo,  per  ciascuna
amministrazione provinciale e per ciascun comune,  un  parametro  per
miliardo di fondo da distribuire, il quale e'  calcolato  con  idonee
operazioni tecniche di normalizzazione sulla base delle  attribuzioni
teoriche  costituite  dalla  somma  dei  prodotti  delle  unita'   di
determinante per i parametri monetari obiettivi relativi  ai  servizi
indispensabili e maggiorati per le condizioni di degrado  rilevate  a
norma del comma 3, lettera g). 
  3. Per l'operativita' del sistema di calcolo si considerano: 
    a)  le  amministrazioni  provinciali  ripartite  nelle   seguenti
quattro classi: 
    amministrazioni provinciali con popolazione inferiore  a  400.000
abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari; 
    amministrazioni provinciali con popolazione inferiore  a  400.000
abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari; 
    amministrazioni provinciali con popolazione superiore  a  399.999
abitanti e territorio inferiore a 300.000 ettari; 
    amministrazioni provinciali con popolazione superiore  a  399.999
abitanti e territorio superiore a 299.999 ettari; 
    b) i comuni  ripartiti  nella  seguenti  dodici  classi,  in  cui
ciascuna classe e' suddivisa in comuni interamente montani  e  altri,
secondo i dati forniti dall'UNCEM: 
    comuni con meno di 500 abitanti; 
    comuni da 500 a 999 abitanti; 
    comuni da 1.000 a 1.999 abitanti; 
    comuni da 2.000 a 2.999 abitanti; 
    comuni da 3.000 a 4.999 abitanti; 
    comuni da 5.000 a 9.999 abitanti; 
    comuni da 10.000 a 19.999 abitanti; 
    comuni da 20.000 a 59.999 abitanti; 
    comuni da 60.000 a 99.999 abitanti; 
    comuni da 100.000 a 249.999 abitanti; 
    comuni da 250.000 a 499.999 abitanti; 
    comuni da 500.000 abitanti e oltre; 
     c) per i servizi alle persone, i  determinanti  derivanti  dalla
popolazione residente e dalle relative classi d'eta' con ponderazione
in funzione dell'usufruibilita' dei servizi; 
    d) per i servizi al territorio delle amministrazioni  provinciali
i determinanti relativi alla dimensione territoriale integrale,  alla
lunghezza  delle  strade  provinciali,  alla  superficie  lacustre  e
fluviale ed alla dimensione territoriale boschiva o forestale; 
    e) per i servizi al territorio dei comuni i determinanti relativi
alla dimensione territoriale dei centri abitati  ed  alla  dimensione
territoriale  extraurbana  servita  ponderati,  ove  ne  ricorra   la
necessita', con la densita' della popolazione o con altro elemento  ,
in funzione delle condizioni di usufruibilita' dei servizi; 
    f) per la definizione dei parametri monetari  obiettivi  relativi
ai determinanti della popolazione e del territorio le spese  correnti
medie  stabilizzate  per  ogni  classe  di   ente,   desumibili   dai
certificati di conto consuntivo ultimi disponibili; 
    g) per le condizioni socio-economiche i determinanti  relativi  a
dati recenti di carattere generale, che siano in  grado  di  definire
condizioni di degrado. Tali determinanti  debbono  essere  utilizzati
per maggiorare i parametri monetari obiettivi, al massimo entro il 10
per cento del loro valore; 
    h)  per  servizi  indispensabili  quelli  che  rappresentano   le
condizioni minime di organizzazione dei servizi pubblici locali e che
sono diffusi sul territorio con caratteristica di uniformita'. 
    h-bis) per i comuni con insediamenti  militari  si  considera  un
coefficiente di maggiorazione fino al 5 per  cento  da  graduarsi  in
proporzione al rapporto  percentuale  esistente  tra  il  numero  dei
militari ospitati negli insediamenti militari stessi e la popolazione
del comune, secondo i dati forniti dal Ministero della difesa. A tali
comuni si maggiorano i parametri monetari obiettivi, entro il  5  per
cento del loro valore in proporzione al predetto rapporto. 
    h-ter) i parametri monetari dei servizi, per i  quali  parte  del
costo e' da coprire obbligatoriamente per tutti gli enti locali, sono
diminuiti della percentuale di copertura prevista dalla legge. 
  4. I parametri per miliardo sono stabiliti con decreto del Ministro
dell'interno sentite  l'ANCI,  l'UPI  e  l'Unione  nazionale  comuni,
comunita' ed enti montani (UNCEM)  e  da  pubblicare  nella  Gazzetta
Ufficiale e sono comunicati agli enti entro il mese di settembre, per
il triennio successivo, attraverso il sistema informativo  telematico
del Ministero dell'interno. (15) ((23)) 
    
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361 convertito con  modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 5,  comma  6)  che
"Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38,
39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  per  la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio
1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993."

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  AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che a  decorrere  dall'applicazione  della  nuova  disciplina  dei
tributi locali di cui all'articolo  3,  comma  143,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662 cessano  di  avere  efficacia  le  disposizioni
contenute negli articoli da  34  a  43  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504. 
                           Art. 38. 
Servizi indispensabili per le materie di competenza statale  delegate
                    o attribuite all'ente locale 
  1. Per servizi indispensabili per le materie di competenza  statale
delegate  o  attribuite  all'ente  locale  devono  intendersi  quelli
diffusi  con  uniformita'   rispettivamente   nelle   amministrazioni
provinciali e nei comuni. 
  2. L'importo dei contributi che deve essere  assicurato  agli  enti
locali ai sensi delle lettere a) e b) del comma 1  dell'articolo  36,
per il finanziamento dei  servizi  indispensabili  nelle  materie  di
competenza statale, delegate o attribuite dallo Stato, e' determinato
sulla base delle spese medie stabilite per  ogni  classe  di  ente  e
rilevate dai certificati di conto consuntivo  ultimi  disponibili.  A
tali effetti vale la distribuzione per classi di cui all'articolo 37. 
  3. Con decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro che deve essere emanato  entro  il  30  settembre
1993  e  da  pubblicare  nella  Gazzetta   Ufficiale,   si   provvede
all'identificazione  dei  servizi  indispensabili  nelle  materie  di
competenza statale,  delegate  o  attribuite  dallo  Stato,  ed  alla
determinazione  dei  contributi  minimi  da   conservare   ai   sensi
dell'articolo 36. La comunicazione agli enti locali e' effettuata per
mezzo del sistema informativo telematico del Ministero  dell'interno.
(15) ((23)) 
    
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361 convertito con  modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 5,  comma  6)  che
"Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38,
39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  per  la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio
1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993."

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  AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che a  decorrere  dall'applicazione  della  nuova  disciplina  dei
tributi locali di cui all'articolo  3,  comma  143,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662 cessano  di  avere  efficacia  le  disposizioni
contenute negli articoli da  34  a  43  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504. 
                              Art. 39. 
                          Fondo consolidato 
  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1994  confluiscono   nel   fondo
consolidato le risorse relative  ai  seguenti  interventi  finanziari
erariali  finalizzati,  negli  importi  iscritti   nello   stato   di
previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1993: 
    contributi   per   il   finanziamento   degli   oneri   derivanti
dall'attuazione del contratto collettivo di lavoro 1988-1990 relativo
al comparto del personale degli enti locali previsti dall'articolo 2-
bis del  citato  decreto-legge  n.  415  del  1989,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990; 
    contributi  per  il  finanziamento  degli  oneri  derivanti   dal
personale assunto ai  sensi  della  legge  1  giugno  1977,  n.  285,
previsti dall'articolo 9 del medesimo decreto-legge n. 415 del  1989,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990; 
    contributi  per  il  finanziamento  degli  oneri  derivanti   dal
personale assunto ai sensi dell'articolo 12 della  legge  28  ottobre
1986, n. 730, ed ai sensi  del  comma  1-  bis  dell'articolo  1  del
decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 1986, n.  472,  previsti  dall'articolo  10  del
citato decreto-legge n. 415 del 1989, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 38 del 1990; 
    contributi   per   il   finanziamento   degli   oneri   derivanti
dall'applicazione  del  contratto  collettivo  di  lavoro   1985-1987
relativo al  comparto  del  personale  degli  enti  locali,  previsti
dall'articolo 11 del decreto-legge n. 415 del 1989,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 38 del 1990; 
    contributi in favore del comune di Roma  previsti  dal  comma  26
dell'articolo 32, della legge 28 febbraio 1986, n. 41; 
    contributi in favore della  gente  di  mare,  delle  vittime  del
delitto  e  degli  invalidi  del  lavoro,  previsti  dal   comma   25
dell'articolo 6 della legge 22 dicembre 1984, n. 887; 
    contributi in favore del comune di Pozzuoli previsti dal comma  5
dell'articolo 7 del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; 
    contributi per  il  finanziamento  delle  spese  sostenute  dalle
amministrazioni provinciali per gli adempimenti ad esse affidati  dal
comma 4 dell'articolo 2 della legge 15  novembre  1989,  n.  373,  in
relazione al funzionamento degli uffici scolastici regionali. 
  2. Gli interventi ordinari di cui al comma 1,  pur  confluendo  nel
fondo consolidato,  conservano  la  destinazione  specifica  prevista
dalle norme di legge relative. 
  3. L'importo relativo, spettante ai singoli enti  a  seguito  della
ripartizione  del  fondo,  e'  comunicato,  attraverso   il   sistema
informativo telematico del Ministero dell'interno entro  il  mese  di
settembre, per il triennio successivo. (15) ((23)) 
    
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361 convertito con  modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 5,  comma  6)  che
"Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38,
39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  per  la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio
1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993."

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  AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che a  decorrere  dall'applicazione  della  nuova  disciplina  dei
tributi locali di cui all'articolo  3,  comma  143,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662 cessano  di  avere  efficacia  le  disposizioni
contenute negli articoli da  34  a  43  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504. 
                              Art. 40. 
        Perequazione degli squilibri della fiscalita' locale 
  1. La perequazione e' effettuata con riferimento al  gettito  delle
imposte e  delle  addizionali  di  competenza  delle  amministrazioni
provinciali e dei comuni la cui applicazione e' obbligatoria per tali
enti e per la parte per la quale non vi e' discrezionalita' da  parte
dell'ente impositore. A tale fine, sono utilizzati i  dati  ufficiali
sul gettito in possesso delle amministrazioni pubbliche centrali. 
  2.  L'assegnazione  dei  contributi  e'  disposta  per  il  biennio
1994-1995 entro il mese di  settembre  1993  e  successivamente,  con
proiezione triennale, entro il mese di settembre antecedente il primo
anno di ciascun triennio. Per ciascun periodo restano fermi i dati di
base utilizzati per il riparto. I contributi non  si  consolidano  al
termine del triennio. 
  3. I destinatari dell'intervento perequativo sono gli  enti  per  i
quali le basi  imponibili  se  disponibili,  ovvero  i  proventi  del
gettito delle imposte e addizionali di cui al comma 1 sono  inferiori
al valore normale della classe per abitante della classe  demografica
di appartenenza. A tal fine, valgono le classi  di  cui  all'articolo
37. 
  4.  Il  sistema   perequativo   deve   assegnare   contributi   che
gradualmente consentano l'allineamento dei proventi  del  tributo  da
perequare  al  provento  medio  per  abitante  di   ciascuna   classe
privilegiando, con idoneo metodo, gli enti in  proporzione  crescente
allo scarto negativo dalla stessa media ed assegnando un coefficiente
di maggiorazione  alle  seguenti  categorie  di  enti,  nella  misura
massima del 10 per cento per ogni categoria  ,  con  possibilita'  di
cumulo per l'appartenenza a piu' categorie entro il 20 per cento: 
    a) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85; 
    b) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85; 
    d) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85; 
    e) LETTERA SOPPRESSA DAL D.L. 23 FEBBRAIO 1995, N. 41, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85; 
  e-bis)  LETTERA  SOPPRESSA  DAL  D.L.  23  FEBBRAIO  1995,  N.  41,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 22 MARZO 1995, N. 85. 
  5. Qualora con l'assegnazione del  contributo  perequativo  annuale
l'ente raggiunga o superi la media di  cui  al  comma  4  l'eventuale
eccedenza viene ridistribuita tra gli altri  enti  destinatari  della
perequazione con i criteri generali di cui al comma 5. 
  6. I comuni montani con popolazione inferiore a 5.000 abitanti sono
quelli  risultanti  dalla  piu'   recente   pubblicazione   ufficiale
dell'UNCEM. 
  7. Per il biennio 1994-1995 sono da considerare comuni operanti  in
zone particolarmente depresse con ridotte basi imponibili immobiliari
e di reddito quelli inclusi nelle zone  particolarmente  svantaggiate
definite ai sensi e per gli effetti del comma 4 dell'articolo 1 della
legge 1 marzo 1986, n. 64. La  definizione  di  zone  particolarmente
depresse rimane in vigore fino a quando  il  Ministero  dell'interno,
sulla base dei dati ufficiali  del  Ministero  delle  finanze,  abbia
individuato  le  zone  particolarmente  depresse  con  ridotte   basi
imponibili e di reddito. 
  7-bis. Nel caso in cui l'importo dei contributi sia superiore  alla
somma necessaria per l'allineamento al provento medio per abitante di
ciascun ente sottomedia, a somma  eccedente  e'  distribuita  con  la
metodologia dei parametri obiettivi prevista all'art. 37. 
  8. Con  decreto  del  Ministro  dell'interno,  sentite  l'A.N.C.I.,
l'U.P.I. e l'U.N.C.E.M. e  da  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale
viene provveduto triennalmente al riparto. Tali dati sono  comunicati
agli enti entro il mese di settembre,  per  il  triennio  successivo,
attraverso  il   sistema   informativo   telematico   del   Ministero
dell'interno. (15) ((23)) 
    
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  AGGIORNAMENTO (15) 
  Il D.L. 28 agosto 1995, n. 361 convertito con  modificazioni  dalla
L. 27 ottobre 1995, n. 437 ha disposto (con l'art. 5,  comma  6)  che
"Il termine del mese di settembre previsto dagli articoli 36, 37, 38,
39 e 40 del decreto legislativo 30 dicembre  1992,  n.  504,  per  la
comunicazione agli enti locali dei contributi erariali per il biennio
1994-1995, resta fissato al 31 dicembre 1993." 
    


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  AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che a  decorrere  dall'applicazione  della  nuova  disciplina  dei
tributi locali di cui all'articolo  3,  comma  143,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662 cessano  di  avere  efficacia  le  disposizioni
contenute negli articoli da  34  a  43  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504. 
                              Art. 41. 
     Riparto del fondo nazionale ordinario per gli investimenti 
  1. L'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 34,  comma  3,
e' disposta in conto capitale, con proiezione  triennale,  entro  due
mesi dall'approvazione della legge finanziaria, a favore di tutte  le
amministrazioni  provinciali,  di  tutti  i  comuni  e  di  tutte  le
comunita' montane. 
  2. Per le amministrazioni provinciali e per i comuni  i  contributi
in conto capitale sono determinati tenendo conto della popolazione di
ciascun ente con riferimento alla spesa  media  pro-capite  sostenuta
per i lavori pubblici da ciascun gruppo di  enti  locali,  risultante
definita dai dati piu'  recenti  forniti  dal  Ministero  dei  lavori
pubblici al servizio statistico nazionale e da questo divulgati. 
  3. Ai fini del riparto valgono le classi indicate all'articolo  37.
Ove pero'  i  dati  delle  opere  pubbliche,  divulgati  mediante  la
pubblicazione  da  parte  del  servizio  statistico  nazionale,   non
consentano  operazioni   di   riaggregazione,   valgono   le   classi
demografiche in essa indicate. 
  4. Per le comunita' montane il fondo e' distribuito  alle  regioni,
per il successivo riparto alle comunita' montane, per la meta'  sulla
base della popolazione residente in territorio montano e per la meta'
sulla  base  della  superficie  dei  territori  classificati  montani
secondo i dati risultanti dalla piu' recente pubblicazione  ufficiale
dell'UNCEM. 
  5. I contributi in conto capitale assegnati agli enti  locali  sono
specificatamente destinati alla realizzazione di opere  pubbliche  di
preminente interesse sociale  ed  economico,  secondo  gli  obiettivi
generali  della  programmazione  economico  sociale  e   territoriale
stabiliti dalla regione ai sensi dell'articolo 3 della  citata  legge
n. 142 del 1990. Non possono essere utilizzati per  il  finanziamento
di altri investimenti e di spese correnti. Nel caso in cui non  siano
utilizzati in un anno sono considerati  impegnati  e  possono  essere
utilizzati  nei  quattro   anni   successivi,   ferma   restando   la
destinazione di legge. Nel caso in cui la regione non abbia  definito
gli obiettivi, l'utilizzazione dei contributi e' decisa dall'ente lo-
cale, ferma restando la destinazione di legge. 
  6. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI,  l'UPI  e
l'UNCEM e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, viene provveduto al
riparto. ((23)) 
    
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  AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che a  decorrere  dall'applicazione  della  nuova  disciplina  dei
tributi locali di cui all'articolo  3,  comma  143,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662. cessano di  avere  efficacia  le  disposizioni
contenute negli articoli da  34  a  43  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504. 
                              Art. 42. 
      Riparto del fondo nazionale speciale per gli investimenti 
 
  1. A decorrere dall'anno 1993, il fondo nazionale speciale per  gli
investimenti e' attivato con i proventi  di  competenza  dello  Stato
derivanti dall'applicazione della legge 31 ottobre 1973, n.  637,  al
netto della parte assegnata agli enti locali della provincia di Como. 
  2. Il fondo e' destinato prioritariamente  al  finanziamento  degli
investimenti destinati alla  realizzazione  di  opere  pubbliche  nel
territorio degli enti locali i cui organi sono stati sciolti ai sensi
dell'articolo 15-  bis  della  legge  19  marzo  1990,  n.  55,  come
integrata dal decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, e  degli  enti  in
gravissime condizioni di degrado. 
  3. Con decreto del Ministro dell'interno, sentite l'ANCI,  l'UPI  e
l'UNCEM, e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale viene provveduto al
riparto. I dati dei contributi sono comunicati agli  enti  attraverso
il sistema informativo telematico del Ministero dell'interno. ((23)) 
    
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  AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che a  decorrere  dall'applicazione  della  nuova  disciplina  dei
tributi locali di cui all'articolo  3,  comma  143,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662. cessano di  avere  efficacia  le  disposizioni
contenute negli articoli da  34  a  43  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504. 
                              Art. 43. 
          Quota del fondo ordinario per gli enti dissestati 
 
  1. La quota del fondo ordinario di cui al comma 6 dell'articolo  35
e' esclusivamente destinata ai comuni che hanno dichiarato  lo  stato
di dissesto finanziario al fine di  attivare  le  seguenti  procedure
previste  dall'articolo  25  del  decreto-legge  n.  66   del   1989,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989 e  succes-
sive modificazioni: 
    a) allineamento alla media dei contributi degli enti della classe
demografica di appartenenza. A tal fine,  si  considerano  le  classi
demografiche,  con  l'unificazione   delle   ultime   due,   indicate
all'articolo 18, comma 1, lettera c) del citato decreto-legge  n.  66
del 1989, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 144 del 1989,
ed  i  contributi  ordinari  destinati   alla   fine   dell'esercizio
precedente a norma dell'articolo 35, per calcolare le medie; 
    b) rimborso del trattamento  economico  lordo  per  il  personale
dichiarato in esubero ed  effettivamente  trasferito  per  mobilita',
dalla  data  della  deliberazione  della  graduatoria  a  quella   di
effettivo trasferimento. 
  2. Le quote attribuite sulla quota del fondo ordinario  di  cui  al
comma 6 dell'articolo 35 non sono assoggettate alle detrazioni di cui
all'articolo 36, comma 1, lettera b). ((23)) 
    
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  AGGIORNAMENTO (23) 
  Il D.Lgs. 30 giugno 1997, n. 244 ha disposto (con l'art.  9,  comma
1) che a  decorrere  dall'applicazione  della  nuova  disciplina  dei
tributi locali di cui all'articolo  3,  comma  143,  della  legge  23
dicembre 1996, n. 662. cessano di  avere  efficacia  le  disposizioni
contenute negli articoli da  34  a  43  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 504. 
                              Art. 44. 
      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) 
                              Art. 45. 
      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) 
                              Art. 46. 
      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) 
                              Art. 47. 
      (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267 )) 
                              Art. 48. 
                 Ambito di applicazione delle norme 
 
  1. Per la  corresponsione  delle  risorse  finanziarie  di  cui  al
presente decreto agli enti locali  della  regione  Valle  d'Aosta  si
applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  3   del   decreto
legislativo 28 dicembre 1989, n. 431. 
                              Art. 49. 
                 Norma di coordinamento finanziario 
 
  1. All'onere derivante dai capi 1 e 2 del Titolo  IV  del  presente
decreto legislativo si provvede a carico degli stanziamenti  iscritti
nel bilancio dello Stato per l'anno 1993 e per gli  anni  successivi,
ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 23  ottobre  1992,  n.
421. 
                              Art. 50. 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Le  disposizioni  del  presente  decreto  entrano  in  vigore  a
decorrere dal 1 gennaio 1993. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
   Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992 
 
                              SCALFARO 
 
                                  AMATO, Presidente del Consiglio dei 
                                  Ministri 
                                  MANCINO, Ministro dell'interno 
                                  GORIA, Ministro delle finanze 
                                  BARUCCI, Ministro del tesoro 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI