LEGGE 3 agosto 2007, n. 124

Sistema  di  informazione  per  la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto.
 
 Vigente al: 25-3-2012  
 

Capo I
STRUTTURA DEL SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA
REPUBBLICA

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              Promulga

la seguente legge:

                               Art. 1.
       (Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri)


1.  Al  Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via
esclusiva:
a)  l'alta  direzione  e  la  responsabilita' generale della politica
dell'informazione  per  la  sicurezza, nell'interesse e per la difesa
della   Repubblica  e  delle  istituzioni  democratiche  poste  dalla
Costituzione a suo fondamento;
b) l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;
c) la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;
d)  la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o piu' vice
direttori   generali  del  Dipartimento  delle  informazioni  per  la
sicurezza;
e)  la  nomina  e  la  revoca  dei direttori e dei vice direttori dei
servizi di informazione per la sicurezza;
f)  la  determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie
per  i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento
delle  informazioni  per  la  sicurezza,  di cui da' comunicazione al
Comitato parlamentare di cui all'articolo 30.
2.  Ai  fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e
c)  del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri determina i
criteri  per  l'apposizione  e  l'opposizione del segreto ed emana le
disposizioni  necessarie  per  la  sua tutela amministrativa, nonche'
quelle  relative  al  rilascio  e  alla  revoca  dei  nulla  osta  di
sicurezza.
3. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento
delle  politiche  dell'informazione  per  la sicurezza, impartisce le
direttive  e,  sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza
della    Repubblica,   emana   ogni   disposizione   necessaria   per
l'organizzazione  e  il funzionamento del Sistema di informazione per
la sicurezza della Repubblica.
                               Art. 2.
     (Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica)


1.  Il  Sistema  di informazione per la sicurezza della Repubblica e'
composto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, dal Comitato
interministeriale   per   la   sicurezza   della  Repubblica  (CISR),
dall'Autorita'  delegata  di  cui  all'articolo 3, ove istituita, dal
Dipartimento  delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia
informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e
sicurezza interna (AISI).
2.  Ai fini della presente legge, per "servizi di informazione per la
sicurezza" si intendono l'AISE e l'AISI.
                               Art. 3
                         Autorita' delegata

  1.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ove  lo ritenga
opportuno,  puo' delegare le funzioni che non sono ad esso attribuite
in  via  esclusiva  soltanto ad un Ministro senza portafoglio o ad un
Sottosegretario di Stato, di seguito denominati "Autorita' delegata".
  2. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 MAGGIO 2008, N. 85, CONVERTITO CON
L. 14 LUGLIO 2008, N. 121 ))
  3.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e' costantemente
informato  dall'Autorita' delegata sulle modalita' di esercizio delle
funzioni  delegate  e, fermo restando il potere di direttiva, puo' in
qualsiasi momento avocare l'esercizio di tutte o di alcune di esse.
  4.  In  deroga  a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 9 della
legge  23  agosto  1988,  n.  400, e successive modificazioni, non e'
richiesto  il  parere  del Consiglio dei ministri per il conferimento
delle   deleghe  di  cui  al  presente  articolo  al  Ministro  senza
portafoglio.
                               Art. 4.
         (Dipartimento delle informazioni per la sicurezza)

  1.  Per  lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3 e' istituito,
presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, il Dipartimento
delle informazioni per la sicurezza (DIS).
  2. Il Presidente del Consiglio dei ministri e l'Autorita' delegata,
ove  istituita,  si  avvalgono  del  DIS  per  l'esercizio delle loro
competenze,   al   fine   di   assicurare   piena  unitarieta'  nella
programmazione  della ricerca informativa del Sistema di informazione
per  la  sicurezza, nonche' nelle analisi e nelle attivita' operative
dei servizi di informazione per la sicurezza.
  3. Il DIS svolge i seguenti compiti:
  a)  coordina  l'intera  attivita' di informazione per la sicurezza,
verificando  altresi'  i risultati delle attivita' svolte dall'AISE e
dall'AISI,   ferma   restando  la  competenza  dei  predetti  servizi
relativamente   alle   attivita'   di   ricerca   informativa   e  di
collaborazione con i servizi di sicurezza degli Stati esteri;
  b)  e'  costantemente  informato delle operazioni di competenza dei
servizi  di  informazione  per la sicurezza e trasmette al Presidente
del  Consiglio  dei ministri le informative e le analisi prodotte dal
Sistema di informazione per la sicurezza;
  c)  raccoglie  le informazioni, le analisi e i rapporti provenienti
dai servizi di informazione per la sicurezza, dalle Forze armate e di
polizia, dalle amministrazioni dello Stato e da enti di ricerca anche
privati;  ferma  l'esclusiva  competenza  dell'AISE  e  dell'AISI per
l'elaborazione  dei  rispettivi  piani  di ricerca operativa, elabora
analisi  strategiche  o  relative  a  particolari situazioni; formula
valutazioni  e  previsioni,  sulla  scorta  dei  contributi analitici
settoriali dell'AISE e dell'AISI;
  d)  elabora,  anche sulla base delle informazioni e dei rapporti di
cui  alla  lettera c), analisi globali da sottoporre al CISR, nonche'
progetti  di  ricerca informativa, sui quali decide il Presidente del
Consiglio dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR;
  e)  promuove e garantisce, anche attraverso riunioni periodiche, lo
scambio  informativo  tra  l'AISE,  l'AISI  e  le  Forze  di polizia;
comunica  al  Presidente  del  Consiglio dei ministri le acquisizioni
provenienti  dallo  scambio  informativo e i risultati delle riunioni
periodiche;
  f)  trasmette,  su  disposizione  del  Presidente del Consiglio dei
ministri,  sentito il CISR, informazioni e analisi ad amministrazioni
pubbliche   o   enti,  anche  ad  ordinamento  autonomo,  interessati
all'acquisizione di informazioni per la sicurezza;
  g)  elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il piano di acquisizione
delle  risorse  umane  e  materiali  e di ogni altra risorsa comunque
strumentale   all'attivita'   dei  servizi  di  informazione  per  la
sicurezza,   da   sottoporre   all'approvazione  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri;
  h)  sentite  l'AISE  e l'AISI, elabora e sottopone all'approvazione
del  Presidente  del Consiglio dei ministri lo schema del regolamento
di cui all'articolo 21, comma 1;
  i)  esercita  il  controllo  sull'AISE  e sull'AISI, verificando la
conformita'  delle  attivita'  di  informazione per la sicurezza alle
leggi  e  ai  regolamenti, nonche' alle direttive e alle disposizioni
del Presidente del Consiglio dei ministri. Per tale finalita', presso
il  DIS  e'  istituito  un  ufficio  ispettivo  le  cui  modalita' di
organizzazione e di funzionamento sono definite con il regolamento di
cui  al  comma  7.  L'ufficio ispettivo, nell'ambito delle competenze
definite   con  il  predetto  regolamento,  puo'  svolgere,  anche  a
richiesta  del direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente
del  Consiglio dei ministri, inchieste interne su specifici episodi e
comportamenti  verificatisi  nell'ambito  dei servizi di informazione
per la sicurezza;
  ((  l)  assicura  l'attuazione  delle  disposizioni  impartite  dal
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  con  apposito  regolamento
adottato  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 2, ai fini della tutela
amministrativa   del   segreto   di  Stato  e  delle  classifiche  di
segretezza, vigilando altresi' sulla loro corretta applicazione; ))
  m) cura le attivita' di promozione e diffusione della cultura della
sicurezza e la comunicazione istituzionale;
  n)  impartisce gli indirizzi per la gestione unitaria del personale
di cui all'articolo 21, secondo le modalita' definite dal regolamento
di cui al comma 1 del medesimo articolo.
  4.  Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice
di  procedura  penale,  introdotto  dall'articolo  14  della presente
legge,  qualora  le  informazioni richieste alle Forze di polizia, ai
sensi delle lettere c) ed e) del comma 3 del presente articolo, siano
relative a indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal
segreto  di  cui  all'articolo  329  del  codice di procedura penale,
possono  essere  acquisite  solo  previo  nulla  osta della autorita'
giudiziaria  competente. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere gli
atti e le informazioni anche di propria iniziativa.
  5.  La  direzione  generale  del DIS e' affidata ad un dirigente di
prima  fascia  o  equiparato dell'amministrazione dello Stato, la cui
nomina e revoca spettano in via esclusiva al Presidente del Consiglio
dei  ministri,  sentito  il  CISR.  L'incarico  ha comunque la durata
massima  di  quattro  anni  ed e' rinnovabile per una sola volta. Per
quanto  previsto  dalla  presente  legge,  il direttore del DIS e' il
diretto  referente  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
dell'Autorita'   delegata,   ove  istituita,  salvo  quanto  previsto
dall'articolo  6,  comma  5,  e  dall'articolo  7,  comma  5,  ed  e'
gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato al personale del DIS e
degli  uffici  istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento. 6. Il
Presidente  del Consiglio dei ministri, sentito il direttore generale
del  DIS,  nomina  uno  o  piu' vice direttori generali; il direttore
generale  affida gli altri incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad
eccezione  degli  incarichi  il cui conferimento spetta al Presidente
del  Consiglio  dei ministri. 7. L'ordinamento e l'organizzazione del
DIS  e  degli  uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento
sono   disciplinati  con  apposito  regolamento.  8.  Il  regolamento
previsto  dal  comma  7 definisce le modalita' di organizzazione e di
funzionamento  dell'ufficio  ispettivo di cui al comma 3, lettera i),
secondo i seguenti criteri:
  a)  agli  ispettori  e' garantita piena autonomia e indipendenza di
giudizio nell'esercizio delle funzioni di controllo;
  b)  salva specifica autorizzazione del Presidente del Consiglio dei
ministri  o  dell'Autorita'  delegata, ove istituita, i controlli non
devono interferire con le operazioni in corso;
  c)  sono  previste  per  gli ispettori specifiche prove selettive e
un'adeguata formazione;
  d)  non  e'  consentito  il  passaggio  di  personale  dall'ufficio
ispettivo ai servizi di informazione per la sicurezza;
  e)   gli   ispettori,  previa  autorizzazione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'  delegata, ove istituita,
possono  accedere  a  tutti  gli  atti conservati presso i servizi di
informazione  per  la  sicurezza  e  presso  il DIS; possono altresi'
acquisire,  tramite il direttore generale del DIS, altre informazioni
da enti pubblici e privati.
                               Art. 5
    Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica

  1.  Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il
Comitato  interministeriale  per la sicurezza della Repubblica (CISR)
con  funzioni di consulenza, proposta e deliberazione sugli indirizzi
e  sulle  finalita'  generali della politica dell'informazione per la
sicurezza.
  2.  Il  Comitato  elabora  gli  indirizzi  generali e gli obiettivi
fondamentali    da    perseguire    nel    quadro    della   politica
dell'informazione per la sicurezza, delibera sulla ripartizione delle
risorse  finanziarie  tra  il  DIS e i servizi di informazione per la
sicurezza e sui relativi bilanci preventivi e consuntivi.
  3.  Il  Comitato  e'  presieduto  dal  Presidente del Consiglio dei
ministri  ed  e' composto dall'Autorita' delegata, ove istituita, dal
Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro
della   difesa,   dal  Ministro  della  giustizia  ((,  dal  Ministro
dell'economia   e   delle  finanze  e  dal  Ministro  dello  sviluppo
economico)).
  4.  Il  direttore generale del DIS svolge le funzioni di segretario
del Comitato.
  5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'  chiamare a
partecipare  alle  sedute  del  Comitato,  anche  a  seguito  di loro
richiesta,  senza diritto di voto, altri componenti del Consiglio dei
ministri,  i direttori dell'AISE e dell'AISI, nonche' altre autorita'
civili e militari di cui di volta in volta sia ritenuta necessaria la
presenza in relazione alle questioni da trattare.
                               Art. 6.
             (Agenzia informazioni e sicurezza esterna)


1.  E'  istituita  l'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE),
alla  quale  e'  affidato  il  compito  di ricercare ed elaborare nei
settori  di  competenza  tutte  le  informazioni  utili  alla  difesa
dell'indipendenza,    dell'integrita'   e   della   sicurezza   della
Repubblica,  anche  in  attuazione  di  accordi internazionali, dalle
minacce provenienti dall'estero.
2.   Spettano   all'AISE   inoltre   le   attivita'   in  materia  di
controproliferazione  concernenti  i materiali strategici, nonche' le
attivita'  di  informazione  per  la sicurezza, che si svolgono al di
fuori   del   territorio  nazionale,  a  protezione  degli  interessi
politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia.
3.  E',  altresi',  compito dell'AISE individuare e contrastare al di
fuori  del  territorio  nazionale  le attivita' di spionaggio dirette
contro  l'Italia  e  le  attivita'  volte a danneggiare gli interessi
nazionali.
4.  L'AISE puo' svolgere operazioni sul territorio nazionale soltanto
in   collaborazione   con   l'AISI,   quando  tali  operazioni  siano
strettamente   connesse  ad  attivita'  che  la  stessa  AISE  svolge
all'estero.  A  tal  fine  il  direttore generale del DIS provvede ad
assicurare  le  necessarie  forme  di  coordinamento  e  di  raccordo
informativo,  anche  al  fine di evitare sovrapposizioni funzionali o
territoriali.
5. L'AISE risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
6. L'AISE informa tempestivamente e con continuita' il Ministro della
difesa,  il  Ministro  degli affari esteri e il Ministro dell'interno
per i profili di rispettiva competenza.
7.  Il  Presidente  del  Consiglio dei ministri, con proprio decreto,
nomina e revoca il direttore dell'AISE, scelto tra dirigenti di prima
fascia  o  equiparati  dell'amministrazione  dello  Stato, sentito il
CISR.  L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed e'
rinnovabile per una sola volta.
8.  Il  direttore  dell'AISE  riferisce  costantemente sull'attivita'
svolta  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri o all'Autorita'
delegata,  ove  istituita,  per il tramite del direttore generale del
DIS.  Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri
in  caso  di  urgenza  o  quando  altre  particolari  circostanze  lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS;
presenta  al  CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un
rapporto    annuale    sul    funzionamento   e   sull'organizzazione
dell'Agenzia.
9.  Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito
il  direttore  dell'AISE,  uno  o  piu'  vice direttori. Il direttore
dell'AISE affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10.  L'organizzazione  e il funzionamento dell'AISE sono disciplinati
con apposito regolamento.
                               Art. 7.
             (Agenzia informazioni e sicurezza interna)


1.  E'  istituita  l'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI),
alla  quale  e'  affidato  il  compito  di ricercare ed elaborare nei
settori  di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche
in  attuazione  di accordi internazionali, la sicurezza interna della
Repubblica  e  le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a
suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attivita' eversiva e da ogni
forma di aggressione criminale o terroristica.
2.  Spettano  all'AISI le attivita' di informazione per la sicurezza,
che  si  svolgono  all'interno del territorio nazionale, a protezione
degli   interessi   politici,   militari,  economici,  scientifici  e
industriali dell'Italia.
3.   E',   altresi',  compito  dell'AISI  individuare  e  contrastare
all'interno  del  territorio  nazionale  le  attivita'  di spionaggio
dirette  contro  l'Italia  e  le  attivita'  volte  a danneggiare gli
interessi nazionali.
4.   L'AISI   puo'   svolgere   operazioni   all'estero  soltanto  in
collaborazione  con l'AISE, quando tali operazioni siano strettamente
connesse  ad  attivita'  che  la  stessa  AISI svolge all'interno del
territorio  nazionale.  A  tal  fine  il  direttore  generale del DIS
provvede  ad  assicurare  le  necessarie  forme di coordinamento e di
raccordo  informativo,  anche  al  fine  di  evitare  sovrapposizioni
funzionali o territoriali.
5. L'AISI risponde al Presidente del Consiglio dei ministri.
6.  L'AISI  informa  tempestivamente  e  con  continuita' il Ministro
dell'interno,  il  Ministro  degli  affari esteri e il Ministro della
difesa per i profili di rispettiva competenza.
7.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri nomina e revoca, con
proprio  decreto,  il  direttore dell'AISI, scelto tra i dirigenti di
prima  fascia  o equiparati dell'amministrazione dello Stato, sentito
il  CISR. L'incarico ha comunque la durata massima di quattro anni ed
e' rinnovabile per una sola volta.
8.  Il  direttore  dell'AISI  riferisce  costantemente sull'attivita'
svolta  al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri o all'Autorita'
delegata,  ove  istituita,  per il tramite del direttore generale del
DIS.  Riferisce direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri
in  caso  di  urgenza  o  quando  altre  particolari  circostanze  lo
richiedano, informandone senza ritardo il direttore generale del DIS;
presenta  al  CISR, per il tramite del direttore generale del DIS, un
rapporto    annuale    sul    funzionamento   e   sull'organizzazione
dell'Agenzia.
9.  Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina e revoca, sentito
il  direttore  dell'AISI,  uno  o  piu'  vice direttori. Il direttore
dell'AISI affida gli altri incarichi nell'ambito dell'Agenzia.
10.  L'organizzazione  e il funzionamento dell'AISI sono disciplinati
con apposito regolamento.
                               Art. 8.
(Esclusivita' delle funzioni attribuite al DIS, all'AISE e all'AISI)


1.  Le  funzioni  attribuite  dalla presente legge al DIS, all'AISE e
all'AISI  non possono essere svolte da nessun altro ente, organismo o
ufficio.
2.  Il  Reparto  informazioni  e sicurezza dello Stato maggiore della
difesa  (RIS)  svolge  esclusivamente  compiti  di  carattere tecnico
militare  e  di  polizia  militare,  e  in particolare ogni attivita'
informativa  utile al fine della tutela dei presidi e delle attivita'
delle  Forze  armate  all'estero,  e  non  e'  parte  del  Sistema di
informazione  per la sicurezza. Il RIS agisce in stretto collegamento
con  l'AISE secondo la disciplina regolamentare approvata con decreto
del   Presidente   del   Consiglio   dei   ministri,  emanato  previa
deliberazione  del  CISR,  entro  centottanta  giorni  dalla  data di
entrata in vigore della presente legge.

Capo II
DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

                               Art. 9. 
    (Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza) 
 
  1. E' istituito nell'ambito del  DIS,  ai  sensi  dell'articolo  4,
comma 7, l'Ufficio centrale per  la  segretezza  (UCSe),  che  svolge
funzioni direttive e di coordinamento, di consulenza e  di  controllo
sull'applicazione delle norme di legge, dei  regolamenti  e  di  ogni
altra disposizione in ordine alla tutela amministrativa  del  segreto
di Stato e alle classifiche di segretezza di cui all'articolo 42. 
  2. Competono all'UCSe: 
    a)  gli  adempimenti  istruttori  relativi  all'esercizio   delle
funzioni del Presidente del Consiglio dei  ministri  quale  Autorita'
nazionale per la sicurezza, a tutela del segreto di Stato; 
    b) lo studio e la predisposizione delle disposizioni  esplicative
volte a garantire la sicurezza  di  tutto  quanto  e'  coperto  dalle
classifiche di segretezza di cui all'articolo 42, con riferimento sia
ad atti, documenti e materiali, sia alla produzione industriale; 
    c) il rilascio e la revoca dei nulla  osta  di  sicurezza  (NOS),
previa  acquisizione  del  parere  dei  direttori  dei   servizi   di
informazione per la sicurezza e, ove necessario, del  Ministro  della
difesa e del Ministro dell'interno; 
    d) la conservazione e l'aggiornamento di un  elenco  completo  di
tutti i soggetti muniti di NOS. 
  3. Il NOS ha  la  durata  di  cinque  anni  per  la  classifica  di
segretissimo  e  di  dieci  anni  per  le   classifiche   segreto   e
riservatissimo  indicate  all'articolo  42,   fatte   salve   diverse
disposizioni  contenute   in   trattati   internazionali   ratificati
dall'Italia. A ciascuna delle tre classifiche  di  segretezza  citate
corrisponde un distinto livello di NOS. 
  4. Il rilascio del  NOS  e'  subordinato  all'effettuazione  di  un
preventivo procedimento di accertamento diretto  ad  escludere  dalla
conoscibilita' di notizie, documenti, atti o cose  classificate  ogni
soggetto che non dia sicuro affidamento di scrupolosa  fedelta'  alle
istituzioni della Repubblica, alla Costituzione  e  ai  suoi  valori,
nonche' di rigoroso rispetto del segreto. 
  5. Al fine di consentire l'accertamento di cui al comma 4, le Forze
armate, le  Forze  di  polizia,  le  pubbliche  amministrazioni  e  i
soggetti erogatori dei servizi di pubblica utilita'  collaborano  con
l'UCSe per l'acquisizione di informazioni necessarie al rilascio  dei
NOS, ai sensi degli articoli 12 e 13. 
  6. Prima della scadenza del termine di cui al comma 3, l'UCSe  puo'
revocare il NOS se, sulla base  di  segnalazioni  e  di  accertamenti
nuovi, emergono motivi  di  inaffidabilita'  a  carico  del  soggetto
interessato. 
  7. Il regolamento di cui all'articolo 4,  comma  7,  disciplina  il
procedimento di  accertamento  preventivo  di  cui  al  comma  4  del
presente articolo, finalizzato  al  rilascio  del  NOS,  nonche'  gli
ulteriori possibili accertamenti di cui al comma 6, in modo  tale  da
salvaguardare i diritti dei soggetti interessati. 
  8. I soggetti interessati devono essere informati della  necessita'
dell'accertamento  nei  loro  confronti  e  ((,  con  esclusione  del
personale per il quale il rilascio costituisce condizione  necessaria
per  l'espletamento  del  servizio   istituzionale   nel   territorio
nazionale e all'estero,)) possono rifiutarlo, rinunciando  al  NOS  e
all'esercizio delle funzioni per le quali esso e' richiesto. 
  9. Agli appalti di lavori e alle forniture di beni e servizi, per i
quali la tutela del segreto sia richiesta da  norme  di  legge  o  di
regolamento ovvero sia ritenuta di  volta  in  volta  necessaria,  si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  10. Il soggetto appaltante i lavori e le forniture di cui al  comma
9,  quando  lo  ritiene  necessario,  richiede,  tramite  l'UCSe,  al
Presidente  del  Consiglio   dei   ministri   l'autorizzazione   alla
segretazione,     indicandone     i      motivi.      Contestualmente
all'autorizzazione, l'UCSe trasmette al soggetto appaltante  l'elenco
delle ditte individuali e delle imprese munite di NOS. 
  11. Il dirigente preposto  all'UCSe  e'  nominato  e  revocato  dal
Presidente del Consiglio dei  ministri,  su  proposta  dell'Autorita'
delegata, ove istituita, sentito il direttore generale  del  DIS.  Il
dirigente presenta annualmente al direttore  generale  del  DIS,  che
informa il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  una  relazione
sull'attivita'  svolta  e  sui  problemi  affrontati,  nonche'  sulla
rispondenza   dell'organizzazione   e   delle   procedure    adottate
dall'Ufficio ai compiti assegnati e  sulle  misure  da  adottare  per
garantirne la correttezza e l'efficienza. La relazione e'  portata  a
conoscenza del CISR. 
                              Art. 10.
                  (Ufficio centrale degli archivi)


1.  E' istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma
7, l'Ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate:
a)  l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento
e l'accesso agli archivi dei servizi di informazione per la sicurezza
e del DIS;
b) la gestione dell'archivio centrale del DIS;
c)  la  vigilanza  sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei
citati archivi;
d)  la  conservazione,  in  via  esclusiva,  presso  appositi archivi
storici,  della  documentazione  relativa alle attivita' e ai bilanci
dei   servizi   di  informazione  per  la  sicurezza,  nonche'  della
documentazione  concernente  le  condotte di cui all'articolo 17 e le
relative procedure di autorizzazione.
2.  Il  regolamento  di  cui  all'articolo  4,  comma 7, definisce le
modalita'  di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio centrale
degli  archivi,  le  procedure  di  informatizzazione dei documenti e
degli  archivi  cartacei,  nonche' le modalita' di conservazione e di
accesso  e  i  criteri  per  l'invio  di  documentazione all'Archivio
centrale dello Stato.
                              Art. 11.
                    (Formazione e addestramento)


1.  E' istituita nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma
7,   la   Scuola   di   formazione   con  il  compito  di  assicurare
l'addestramento,   la   formazione   di   base   e   continuativa   e
l'aggiornamento  del  personale del DIS e dei servizi di informazione
per la sicurezza.
2.  La  Scuola  ha  una  direzione  della  quale fanno parte, oltre a
rappresentanti  dei  Ministeri interessati, esponenti qualificati dei
centri di eccellenza universitari nei settori di interesse.
3.  Il  direttore  generale  del  DIS,  i  direttori  dei  servizi di
informazione per la sicurezza e il direttore della Scuola definiscono
annualmente  i  programmi  di  formazione  in relazione alle esigenze
operative  dei servizi di informazione per la sicurezza, ai mutamenti
dello  scenario internazionale e all'evoluzione del quadro strategico
internazionale.
4.  Il  regolamento  della  Scuola  definisce  modalita' e periodi di
frequenza   della   Scuola   medesima,  in  relazione  agli  impieghi
nell'ambito  del  Sistema  di  informazione  per  la  sicurezza della
Repubblica e alle esperienze di lavoro svolto in precedenza.
                              Art. 12.
    (Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia)


1.  Nell'ambito  delle  rispettive  attribuzioni, le Forze armate, le
Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e
di  pubblica  sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche
di  tipo  tecnico-operativo,  al  personale  addetto  ai  servizi  di
informazione  per  la  sicurezza,  per  lo  svolgimento dei compiti a
questi affidati.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 118-bis del codice di
procedura  penale,  introdotto dall'articolo 14 della presente legge,
qualora  le  informazioni  richieste  alle Forze di polizia, ai sensi
delle  lettere  c)  ed  e) dell'articolo 4, comma 3, siano relative a
indagini di polizia giudiziaria, le stesse, se coperte dal segreto di
cui  all'articolo  329 del codice di procedura penale, possono essere
acquisite   solo   previo  nulla  osta  della  autorita'  giudiziaria
competente.  L'autorita'  giudiziaria  puo' trasmettere gli atti e le
informazioni anche di propria iniziativa.
3. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito presso
il  Ministero  dell'interno,  fornisce ogni possibile cooperazione al
Sistema  di  informazione  per  la  sicurezza della Repubblica per lo
svolgimento dei compiti a questo affidati dalla presente legge.
                              Art. 13.
        (Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni
       e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilita)


1.  Il  DIS,  l'AISE  e  l'AISI  possono  corrispondere  con tutte le
pubbliche  amministrazioni e con i soggetti che erogano, in regime di
autorizzazione,   concessione  o  convenzione,  servizi  di  pubblica
utilita'  e  chiedere  ad  essi  la  collaborazione,  anche di ordine
logistico,   necessaria   per   l'adempimento   delle  loro  funzioni
istituzionali;   a   tale   fine  possono  in  particolare  stipulare
convenzioni con i predetti soggetti, nonche' con le universita' e con
gli enti di ricerca.
2.  Con  apposito  regolamento,  adottato previa consultazione con le
amministrazioni   e   i   soggetti   interessati,   sono  emanate  le
disposizioni  necessarie ad assicurare l'accesso del DIS, dell'AISE e
dell'AISI  agli archivi informatici delle pubbliche amministrazioni e
dei  soggetti che erogano, in regime di autorizzazione, concessione o
convenzione, servizi di pubblica utilita', prevedendo in ogni caso le
modalita'  tecniche  che  consentano  la  verifica, anche successiva,
dell'accesso a dati personali.
3. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 31 luglio 2005, n. 155,
dopo   le  parole:  "ordinamento  costituzionale"  sono  inserite  le
seguenti: "o del crimine organizzato di stampo mafioso".
4. Per i dati relativi alle comunicazioni si applica l'articolo 4 del
decreto-legge  27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  31 luglio 2005, n. 155, come modificato dal comma 3 del
presente articolo.
                              Art. 14.
 (Introduzione dell'articolo 118-bis del codice di procedura penale)


1.  Dopo l'articolo 118 del codice di procedura penale e' inserito il
seguente:
"Art.  118-bis.  -  (Richiesta  di copie di atti e di informazioni da
parte  del Presidente del Consiglio dei ministri). - 1. Il Presidente
del  Consiglio dei ministri puo' richiedere all'autorita' giudiziaria
competente,  anche  in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329,
direttamente  o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle
informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e
informazioni  scritte  sul loro contenuto ritenute indispensabili per
lo  svolgimento delle attivita' connesse alle esigenze del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3.
3.  L'autorita'  giudiziaria  puo' altresi' trasmettere le copie e le
informazioni  di  cui  al  comma  1  anche  di propria iniziativa. Ai
medesimi  fini  l'autorita'  giudiziaria  puo'  autorizzare l'accesso
diretto   di   funzionari   delegati   dal   direttore  generale  del
Dipartimento  delle  informazioni  per la sicurezza al registro delle
notizie di reato, anche se tenuto in forma automatizzata".
                              Art. 15.
 (Introduzione dell'articolo 256-bis del codice di procedura penale)


1.  Dopo l'articolo 256 del codice di procedura penale e' inserito il
seguente:
"Art.  256-bis.  -  (Acquisizione  di documenti, atti o altre cose da
parte  dell'autorita'  giudiziaria  presso  le  sedi  dei  servizi di
informazione   per   la   sicurezza).   -  1.  Quando  deve  disporre
l'acquisizione  di  documenti,  atti  o altre cose presso le sedi dei
servizi  di  informazione  per  la  sicurezza,  presso gli uffici del
Dipartimento  delle  informazioni  per la sicurezza o comunque presso
uffici  collegati all'esercizio delle funzioni di informazione per la
sicurezza    della   Repubblica,   l'autorita'   giudiziaria   indica
nell'ordine di esibizione, in modo quanto piu' possibile specifico, i
documenti, gli atti e le cose oggetto della richiesta.
2.  L'autorita'  giudiziaria procede direttamente sul posto all'esame
dei  documenti, degli atti e delle cose e acquisisce agli atti quelli
strettamente  indispensabili ai fini dell'indagine. Nell'espletamento
di  tale  attivita',  l'autorita'  giudiziaria  puo'  avvalersi della
collaborazione di ufficiali di polizia giudiziaria.
3.  Quando  ha fondato motivo di ritenere che i documenti, gli atti o
le  cose  esibiti  non  siano  quelli  richiesti  o siano incompleti,
l'autorita'  giudiziaria  informa  il  Presidente  del  Consiglio dei
ministri, che provvede a disporre la consegna di ulteriori documenti,
atti   o  cose  o,  se  ne  ricorrono  i  presupposti,  a  confermare
l'inesistenza di ulteriori documenti, atti o cose.
4.  Quando  deve  essere  acquisito,  in  originale  o  in  copia, un
documento,  un atto o una cosa, originato da un organismo informativo
estero,  trasmesso  con  vincolo  di  non  divulgazione, l'esame e la
consegna  immediata  sono sospesi e il documento, l'atto o la cosa e'
trasmesso  immediatamente  al  Presidente  del Consiglio dei ministri
affinche' vengano assunte le necessarie iniziative presso l'autorita'
estera  per  le relative determinazioni in ordine all'apposizione del
segreto di Stato.
5.  Nell'ipotesi prevista al comma 4, il Presidente del Consiglio dei
ministri  autorizza  l'acquisizione  del documento, dell'atto o della
cosa  ovvero  oppone  o  conferma  il segreto di Stato entro sessanta
giorni dalla trasmissione.
6.  Se  il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel
termine  di  cui  al  comma  5, l'autorita' giudiziaria acquisisce il
documento, l'atto o la cosa".
                              Art. 16.
 (Introduzione dell'articolo 256-ter del codice di procedura penale)


1. Dopo l'articolo 256-bis del codice di procedura penale, introdotto
dall'articolo 15 della presente legge, e' inserito il seguente:
"Art.  256-ter. - (Acquisizione di atti, documenti o altre cose per i
quali  viene eccepito il segreto di Stato). - 1. Quando devono essere
acquisiti,  in originale o in copia, documenti, atti o altre cose per
i  quali  il responsabile dell'ufficio detentore eccepisce il segreto
di  Stato, l'esame e la consegna sono sospesi; il documento, l'atto o
la  cosa e' sigillato in appositi contenitori e trasmesso prontamente
al Presidente del Consiglio dei ministri.
2.  Nell'ipotesi prevista al comma 1, il Presidente del Consiglio dei
ministri  autorizza  l'acquisizione  del documento, dell'atto o della
cosa  ovvero  conferma  il segreto di Stato entro trenta giorni dalla
trasmissione.
3.  Se  il Presidente del Consiglio dei ministri non si pronuncia nel
termine  di  cui  al  comma  2, l'autorita' giudiziaria acquisisce il
documento, l'atto o la cosa".

Capo III
GARANZIE FUNZIONALI, STATO GIURIDICO DEL PERSONALE E NORME DI
CONTABILITA'

                              Art. 17.
         (Ambito di applicazione delle garanzie funzionali)


1.  Fermo  quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non e'
punibile  il  personale  dei servizi di informazione per la sicurezza
che  ponga  in  essere  condotte  previste  dalla  legge  come reato,
legittimamente autorizzate di volta in volta in quanto indispensabili
alle  finalita'  istituzionali di tali servizi, nel rispetto rigoroso
dei  limiti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo e delle
procedure fissate dall'articolo 18.
2.  La  speciale  causa  di  giustificazione di cui al comma 1 non si
applica  se  la  condotta  prevista  dalla legge come reato configura
delitti   diretti   a  mettere  in  pericolo  o  a  ledere  la  vita,
l'integrita'   fisica,   la  personalita'  individuale,  la  liberta'
personale,  la  liberta'  morale,  la salute o l'incolumita' di una o
piu' persone.
3. La speciale causa di giustificazione non si applica, altresi', nei
casi di delitti di cui agli articoli 289 e 294 del codice penale e di
delitti contro l'amministrazione della giustizia, salvo che si tratti
di  condotte di favoreggiamento personale o reale indispensabili alle
finalita'  istituzionali dei servizi di informazione per la sicurezza
e  poste  in  essere  nel  rispetto  rigoroso delle procedure fissate
dall'articolo  18, sempre che tali condotte di favoreggiamento non si
realizzino  attraverso  false dichiarazioni all'autorita' giudiziaria
oppure  attraverso  occultamento della prova di un delitto ovvero non
siano   dirette   a   sviare   le  indagini  disposte  dall'autorita'
giudiziaria.  La  speciale  causa  di  giustificazione non si applica
altresi'  alle condotte previste come reato a norma dell'articolo 255
del codice penale e della legge 20 febbraio 1958, n. 75, e successive
modificazioni.
4.  Non  possono  essere  autorizzate,  ai  sensi  dell'articolo  18,
condotte  previste  dalla  legge  come  reato  per  le  quali  non e'
opponibile il segreto di Stato a norma dell'articolo 39, comma 11, ad
eccezione  delle  fattispecie  di  cui agli articoli 270-bis, secondo
comma, e 416-bis, primo comma, del codice penale.
5.  Le condotte di cui al comma 1 non possono essere effettuate nelle
sedi   di   partiti   politici   rappresentati  in  Parlamento  o  in
un'assemblea  o  consiglio  regionale,  nelle  sedi di organizzazioni
sindacali ovvero nei confronti di giornalisti professionisti iscritti
all'albo.
6.  La  speciale  causa  di  giustificazione  si  applica  quando  le
condotte:
a)  sono  poste  in  essere  nell'esercizio  o  a  causa  di  compiti
istituzionali  dei  servizi  di  informazione  per  la  sicurezza, in
attuazione  di  un'operazione  autorizzata  e  documentata  ai  sensi
dell'articolo  18  e  secondo  le  norme organizzative del Sistema di
informazione per la sicurezza;
b)   sono  indispensabili  e  proporzionate  al  conseguimento  degli
obiettivi dell'operazione non altrimenti perseguibili;
c)  sono  frutto  di  una  obiettiva  e  compiuta  comparazione degli
interessi pubblici e privati coinvolti;
d)  sono  effettuate  in  modo  tale  da  comportare  il  minor danno
possibile per gli interessi lesi.
7.  Quando,  per  particolari  condizioni  di fatto e per eccezionali
necessita',  le  attivita'  indicate nel presente articolo sono state
svolte  da  persone  non  addette  ai  servizi di informazione per la
sicurezza,  in  concorso  con  uno  o  piu' dipendenti dei servizi di
informazione  per  la  sicurezza,  e risulta che il ricorso alla loro
opera  da  parte  dei  servizi  di  informazione per la sicurezza era
indispensabile  ed era stato autorizzato secondo le procedure fissate
dall'articolo   18,   tali   persone   sono   equiparate,   ai   fini
dell'applicazione   della   speciale  causa  di  giustificazione,  al
personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
                              Art. 18.
(Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come
                               reato)


1.  In presenza dei presupposti di cui all'articolo 17 e nel rispetto
rigoroso  dei  limiti  da esso stabiliti, il Presidente del Consiglio
dei  ministri,  o  l'Autorita'  delegata, ove istituita, autorizza le
condotte  previste dalla legge come reato e le operazioni di cui esse
sono parte.
2.  Il Presidente del Consiglio dei ministri, o l'Autorita' delegata,
ove  istituita, rilascia l'autorizzazione, motivandola, sulla base di
una   circostanziata   richiesta   del   direttore  del  servizio  di
informazione  per la sicurezza interessato, tempestivamente trasmessa
informandone  il  DIS.  Le richieste e le autorizzazioni devono avere
forma scritta, anche ai fini della loro conservazione nello schedario
di cui al comma 7.
3.  Il  Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' delegata,
ove   istituita,   puo'   in  ogni  caso  modificare  o  revocare  il
provvedimento  adottato  a  norma  del  comma  1 con l'utilizzo delle
medesime forme previste dal comma 2.
4.  Nei  casi  di  assoluta  urgenza, che non consentono di acquisire
tempestivamente  l'autorizzazione  di  cui  al  comma  2,  e  qualora
l'Autorita'  delegata non sia istituita, il direttore del servizio di
informazione  per  la  sicurezza autorizza le condotte richieste e ne
da'  comunicazione  immediata,  e  comunque non oltre le ventiquattro
ore,  al  Presidente del Consiglio dei ministri, informandone il DIS,
indicando circostanze e motivi dell'intervento di urgenza.
5.  Il  Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' delegata,
ove  istituita,  se  l'autorizzazione  era di sua competenza, qualora
riscontri  la  sussistenza  dei  presupposti  di cui all'articolo 17,
nonche'  il  rispetto del termine di comunicazione di cui al comma 4,
ratifica il provvedimento entro dieci giorni.
6.  Nei  casi  in cui la condotta prevista dalla legge come reato sia
stata  posta  in  essere  in  assenza  ovvero  oltre  i  limiti delle
autorizzazioni  previste  dal  presente  articolo,  il Presidente del
Consiglio   dei  ministri  adotta  le  necessarie  misure  e  informa
l'autorita' giudiziaria senza ritardo.
7.  La  documentazione  relativa  alle  richieste  di  autorizzazione
previste  nel  presente  articolo  e'  conservata  presso  il  DIS in
apposito  schedario  segreto, unitamente alla documentazione circa le
relative  spese,  secondo  le norme emanate con il regolamento di cui
all'articolo  4,  comma  7.  La  rendicontazione  di  tali  spese  e'
sottoposta  a  specifica verifica da parte dell'ufficio ispettivo del
DIS, di cui all'articolo 4, comma 3, lettera i).
                              Art. 19.
(Opposizione della speciale causa  di  giustificazione  all'autorita'
                            giudiziaria)


1. Quando risulta che per taluna delle condotte indicate all'articolo
17  e  autorizzate  ai  sensi dell'articolo 18 sono iniziate indagini
preliminari,  il  direttore  del  servizio  di  informazione  per  la
sicurezza   interessato,   tramite   il   DIS,  oppone  all'autorita'
giudiziaria   che   procede   l'esistenza  della  speciale  causa  di
giustificazione.
2.  Nel  caso  indicato  al  comma 1, il procuratore della Repubblica
interpella  immediatamente  il Presidente del Consiglio dei ministri,
chiedendo che sia data conferma della sussistenza dell'autorizzazione
di  cui  all'articolo  18. Gli atti delle indagini sul fatto e quelli
relativi   all'opposizione  sono  separati  e  iscritti  in  apposito
registro  riservato,  per  essere  custoditi secondo modalita' che ne
tutelino la segretezza.
3.  Quando  l'esistenza  della  speciale  causa di giustificazione e'
opposta  nel  corso  dell'udienza  preliminare  o  del  giudizio,  il
Presidente del Consiglio dei ministri e' interpellato dal giudice che
procede.
4.   Il   Presidente   del   Consiglio   dei  ministri,  se  sussiste
l'autorizzazione,   ne   da'   comunicazione   entro   dieci   giorni
all'autorita'  che  procede,  indicandone i motivi. Della conferma e'
data   immediata   comunicazione  al  Comitato  parlamentare  di  cui
all'articolo  30.  Nelle  more  della  pronuncia  del  Presidente del
Consiglio dei ministri il procedimento e' sospeso.
5.  Se  la  conferma  non interviene nel termine indicato al comma 4,
essa  si  intende negata e l'autorita' giudiziaria procede secondo le
ordinarie disposizioni.
6.   Se   il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  conferma  la
sussistenza   dell'autorizzazione,   il  giudice,  su  richiesta  del
pubblico  ministero  o  d'ufficio,  pronuncia,  a  seconda  dei casi,
sentenza  di  non  luogo  a  procedere o di assoluzione. Gli atti del
procedimento   sono,   all'esito,   trasmessi  al  procuratore  della
Repubblica,  che  li  custodisce in archivio secondo modalita', dallo
stesso determinate, idonee a tutelarne la segretezza.
7.  Analoga  procedura di custodia degli atti viene seguita quando e'
sollevato  conflitto  di attribuzione fino a che il conflitto non sia
stato risolto.
8.  Se  e'  stato  sollevato  conflitto  di  attribuzione,  la  Corte
costituzionale  ha  pieno  accesso  agli  atti  del procedimento e al
provvedimento  di  autorizzazione  del  Presidente  del Consiglio dei
ministri,   con  le  garanzie  di  segretezza  che  la  Corte  stessa
stabilisce.
9.  Quando  l'esistenza  della  speciale  causa di giustificazione e'
eccepita   dall'appartenente   ai  servizi  di  informazione  per  la
sicurezza  o  da uno dei soggetti di cui all'articolo 17, comma 7, al
momento  dell'arresto  in  flagranza  o dell'esecuzione di una misura
cautelare,  l'esecuzione del provvedimento e' sospesa e la persona e'
accompagnata  dalla polizia giudiziaria nei propri uffici per esservi
trattenuta per il tempo strettamente necessario ai primi accertamenti
e  comunque  non  oltre  ventiquattro  ore, salvo il caso previsto al
comma 10.
10.   Il  procuratore  della  Repubblica,  immediatamente  informato,
provvede  a  norma  degli  articoli  390  e  seguenti  del  codice di
procedura  penale,  dispone le necessarie verifiche e chiede conferma
al direttore generale del DIS, che deve rispondere entro ventiquattro
ore  dalla  richiesta.  La  persona  e' trattenuta negli uffici della
polizia  giudiziaria sino a quando perviene la conferma del direttore
generale  del  DIS  e  comunque  non  oltre  ventiquattro  ore  dalla
ricezione della richiesta. Decorso il termine senza che sia pervenuta
la  conferma  richiesta,  si  procede a norma del codice di procedura
penale.
11. Se necessario, il procuratore della Repubblica chiede conferma al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  che  conferma o smentisce
l'esistenza  della  causa di giustificazione entro dieci giorni dalla
richiesta.  Se  la conferma non interviene nel termine indicato, essa
si  intende  negata  e  l'autorita'  giudiziaria  procede  secondo le
ordinarie disposizioni.
                              Art. 20.
                          (Sanzioni penali)


1.  Gli  appartenenti ai servizi di informazione per la sicurezza e i
soggetti   di   cui   all'articolo   17,  comma  7,  che  preordinano
illegittimamente le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di
cui  all'articolo  18  sono  puniti  con la reclusione da tre a dieci
anni.
                              Art. 21.
                (Contingente speciale del personale)


1.  Con  apposito  regolamento e' determinato il contingente speciale
del  personale  addetto  al  DIS  e ai servizi di informazione per la
sicurezza, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il  regolamento  disciplina  altresi',  anche  in deroga alle vigenti
disposizioni di legge e nel rispetto dei criteri di cui alla presente
legge,  l'ordinamento  e  il  reclutamento del personale garantendone
l'unitarieta'  della  gestione,  il  relativo trattamento economico e
previdenziale,  nonche'  il  regime  di  pubblicita'  del regolamento
stesso.
2. Il regolamento determina, in particolare:
a)  l'istituzione  di  un  ruolo  unico  del personale dei servizi di
informazione  per  la  sicurezza e del DIS, prevedendo le distinzioni
per le funzioni amministrative, operative e tecniche;
b)  la  definizione  di  adeguate  modalita' concorsuali e selettive,
aperte  anche  a cittadini esterni alla pubblica amministrazione, per
la scelta del personale;
c)  i  limiti  temporali  per  le  assunzioni a tempo determinato nel
rispetto  della  normativa  vigente  per  coloro  che, ai sensi della
lettera e), non vengono assunti tramite concorso;
d)  l'individuazione  di  una  quota di personale chiamato a svolgere
funzioni  di diretta collaborazione con il direttore generale del DIS
e  con  i  direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, la
cui   permanenza   presso  i  rispettivi  organismi  e'  legata  alla
permanenza in carica dei medesimi direttori;
e) il divieto di assunzione diretta, salvo casi di alta e particolare
specializzazione debitamente documentata, per attivita' assolutamente
necessarie all'operativita' del DIS e dei servizi di informazione per
la sicurezza;
f)  le  ipotesi  di  incompatibilita',  collegate  alla  presenza  di
rapporti  di  parentela  entro il terzo grado o di affinita' entro il
secondo   grado  o  di  convivenza  o  di  comprovata  cointeressenza
economica con dipendenti dei servizi di informazione per la sicurezza
o  del  DIS,  salvo che l'assunzione avvenga per concorso; qualora il
rapporto   di   parentela  o  di  affinita'  o  di  convivenza  o  di
cointeressenza  economica  riguardi il direttore generale del DIS o i
direttori   dei   servizi   di   informazione   per   la   sicurezza,
l'incompatibilita' e' assoluta;
g)  il  divieto  di affidare incarichi a tempo indeterminato a chi e'
cessato  per  qualunque  ragione dal rapporto di dipendenza dal DIS e
dai servizi di informazione per la sicurezza;
h) i criteri per la progressione di carriera;
i)  la  determinazione  per  il  DIS  e  per  ciascun  servizio della
percentuale minima dei dipendenti del ruolo di cui alla lettera a);
l)  i  casi  eccezionali  di  conferimento  di  incarichi  ad esperti
esterni,   nei   limiti   e   in   relazione  a  particolari  profili
professionali, competenze o specializzazioni;
m)  i  criteri  e  le  modalita' relativi al trattamento giuridico ed
economico   del   personale   che   rientra  nell'amministrazione  di
provenienza   al   fine  del  riconoscimento  delle  professionalita'
acquisite e degli avanzamenti di carriera conseguiti;
n)  i  criteri  e le modalita' per il trasferimento del personale del
ruolo di cui alla lettera a) ad altra amministrazione.
3.  Per  il reclutamento del personale addetto al DIS e ai servizi di
informazione  per  la sicurezza non si applicano le norme di cui alla
legge   12   marzo   1999,  n.  68,  e  successive  modificazioni,  e
all'articolo  16  della  legge  28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni.
4.  Le assunzioni effettuate in violazione dei divieti previsti dalla
presente  legge  o  dal  regolamento  sono  nulle,  ferma restando la
responsabilita'  personale,  patrimoniale e disciplinare di chi le ha
disposte.
5.  Il regolamento definisce la consistenza numerica, le condizioni e
le  modalita'  del  passaggio del personale della Segreteria generale
del CESIS, del SISMI e del SISDE nel ruolo di cui al comma 2, lettera
a).
6.  Il  regolamento  definisce,  nei limiti delle risorse finanziarie
previste a legislazione vigente e fermo restando quanto stabilito dal
comma  6  dell'articolo  29  della  presente  legge,  il  trattamento
economico onnicomprensivo del personale appartenente al DIS, all'AISE
e  all'AISI,  costituito dallo stipendio, dall'indennita' integrativa
speciale, dagli assegni familiari e da una indennita' di funzione, da
attribuire  in  relazione  al  grado,  alla  qualifica  e  al profilo
rivestiti e alle funzioni svolte.
7.  E'  vietato qualsiasi trattamento economico accessorio diverso da
quelli    previsti    dal    regolamento.    In   caso   di   rientro
nell'amministrazione  di appartenenza o di trasferimento presso altra
pubblica  amministrazione, e' escluso il mantenimento del trattamento
economico  principale  e  accessorio  maturato  alle  dipendenze  dei
servizi  di  informazione  per  la  sicurezza,  fatte salve le misure
eventualmente disposte ai sensi della lettera m) del comma 2.
8.  Il  regolamento  disciplina  i casi di cessazione dei rapporti di
dipendenza, di ruolo o non di ruolo.
9.  Il  regolamento  stabilisce  le  incompatibilita'  preclusive del
rapporto con il DIS e con i servizi di informazione per la sicurezza,
in   relazione   a  determinate  condizioni  personali,  a  incarichi
ricoperti  e  ad  attivita'  svolte, prevedendo specifici obblighi di
dichiarazione e, in caso di violazione, le conseguenti sanzioni.
10.   Non  possono  svolgere  attivita',  in  qualsiasi  forma,  alle
dipendenze  del Sistema di informazione per la sicurezza persone che,
per  comportamenti  o azioni eversive nei confronti delle istituzioni
democratiche,  non  diano  sicuro  affidamento di scrupolosa fedelta'
alla Costituzione.
11.  In  nessun  caso  il  DIS  e  i  servizi  di informazione per la
sicurezza possono, nemmeno saltuariamente, avere alle loro dipendenze
o  impiegare  in qualita' di collaboratori o di consulenti membri del
Parlamento   europeo,   del   Parlamento  o  del  Governo  nazionali,
consiglieri   regionali,   provinciali,   comunali   o  membri  delle
rispettive    giunte,   dipendenti   degli   organi   costituzionali,
magistrati,   ministri   di   confessioni   religiose  e  giornalisti
professionisti o pubblicisti.
12.  Tutto  il  personale  che  presta comunque la propria opera alle
dipendenze  o  a  favore del DIS o dei servizi di informazione per la
sicurezza  e'  tenuto, anche dopo la cessazione di tale attivita', al
rispetto  del  segreto  su  tutto cio' di cui sia venuto a conoscenza
nell'esercizio o a causa delle proprie funzioni.
                              Art. 22.
                      ((Tutela giurisdizionale

  1.  La  tutela  giurisdizionale  davanti al giudice amministrativo,
avente  ad  oggetto  controversie  relative al rapporto di lavoro, e'
disciplinata dal codice del processo amministrativo.))
                              Art. 23.
(Esclusione della  qualifica  di  ufficiale  o  di  agente di polizia
                giudiziaria e di pubblica sicurezza)


1.  Il  personale  di cui all'articolo 21 non riveste la qualifica di
ufficiale  o  di  agente  di  polizia  giudiziaria  ne', salvo quanto
previsto  al  comma  2,  quella  di ufficiale o di agente di pubblica
sicurezza.   Tali   qualita'  sono  sospese  durante  il  periodo  di
appartenenza  al  contingente  speciale  di  cui  all'articolo 21 per
coloro che le rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione
di provenienza.
2. In relazione allo svolgimento di attivita' strettamente necessarie
a  una  specifica  operazione  dei  servizi  di  informazione  per la
sicurezza o volte alla tutela delle strutture e del personale del DIS
o  dei  servizi  di  informazione  per  la sicurezza, la qualifica di
ufficiale  o di agente di pubblica sicurezza, con funzioni di polizia
di   prevenzione,  puo'  essere  attribuita  a  taluno  dei  soggetti
appartenenti  al contingente speciale di cui all'articolo 21, per non
oltre un anno, dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del direttore generale del DIS.
3. L'attribuzione della qualifica e' rinnovabile.
4.   L'attribuzione   della   qualifica  e'  comunicata  al  Ministro
dell'interno.
5.  Nei  casi  di urgenza, la proposta del direttore generale del DIS
puo'   essere   formulata  anche  in  forma  orale  e  seguita  entro
ventiquattro ore dalla comunicazione scritta.
6.  In  deroga  alle  ordinarie  disposizioni,  il  personale  di cui
all'articolo 21 ha l'obbligo di denunciare fatti costituenti reato ai
rispettivi  direttori i quali, senza ritardo, informano il Presidente
del Consiglio dei ministri, o l'Autorita' delegata, ove istituita.
7.  I  direttori  dei  servizi  di informazione per la sicurezza e il
direttore  generale  del DIS hanno l'obbligo di fornire ai competenti
organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova
relativamente  a  fatti  configurabili  come  reati, di cui sia stata
acquisita   conoscenza   nell'ambito  delle  strutture  che  da  essi
rispettivamente dipendono.
8.   L'adempimento  dell'obbligo  di  cui  al  comma  7  puo'  essere
ritardato,   su  autorizzazione  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  quando  cio'  sia strettamente necessario al perseguimento
delle  finalita'  istituzionali  del  Sistema  di informazione per la
sicurezza.
                              Art. 24.
                      (Identita' di copertura)


1.  Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente
del  Consiglio  dei ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita,
puo'  autorizzare,  su  proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI,
l'uso,  da  parte  degli  addetti  ai  servizi di informazione per la
sicurezza,  di documenti di identificazione contenenti indicazioni di
qualita' personali diverse da quelle reali. Con la medesima procedura
puo'  essere  disposta  o  autorizzata  l'utilizzazione temporanea di
documenti e certificati di copertura.
2.  I documenti indicati al comma 1 non possono attestare le qualita'
di  agente  e  di  ufficiale  di  polizia  giudiziaria  o di pubblica
sicurezza.
3.  Con apposito regolamento sono definite le modalita' di rilascio e
conservazione  nonche'  la durata della validita' dei documenti e dei
certificati  di  cui  al comma 1. Presso il DIS e' tenuto un registro
riservato  attestante  i tempi e le procedure seguite per il rilascio
dei  documenti  e  dei  certificati  di  cui  al  comma 1. Al termine
dell'operazione,  il  documento  o  il  certificato  e' conservato in
apposito archivio istituito presso il DIS.
                              Art. 25.
                        (Attivita' simulate)


1.  Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente
del  Consiglio  dei ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita,
puo'  autorizzare,  su  proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI,
l'esercizio  di  attivita'  economiche  simulate,  sia nella forma di
imprese individuali sia nella forma di societa' di qualunque natura.
2.  Il  consuntivo  delle  attivita' di cui al comma 1 e' allegato al
bilancio consuntivo dei fondi riservati.
3.   Con   apposito   regolamento  sono  stabilite  le  modalita'  di
svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.
                              Art. 26.
                (Trattamento delle notizie personali)


1.  La  raccolta  e il trattamento delle notizie e delle informazioni
sono   finalizzati   esclusivamente   al  perseguimento  degli  scopi
istituzionali del Sistema di informazione per la sicurezza.
2.  Il  DIS, tramite l'ufficio ispettivo di cui all'articolo 4, comma
3,  lettera  i),  e  i  direttori  dei servizi di informazione per la
sicurezza garantiscono il rispetto di quanto disposto dal comma 1.
3.  Il  personale addetto al Sistema di informazione per la sicurezza
che  in qualunque forma istituisca o utilizzi schedari informativi in
violazione  di  quanto previsto al comma 1 e' punito, se il fatto non
costituisce piu' grave reato, con la reclusione da tre a dieci anni.
4.  Il DIS, l'AISE e l'AISI non possono istituire archivi al di fuori
di  quelli  la  cui  esistenza  e'  stata ufficialmente comunicata al
Comitato  parlamentare di cui all'articolo 30, ai sensi dell'articolo
33, comma 6.
                              Art. 27.
     (Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari)


1.  Quando,  nel  corso di un procedimento giudiziario, devono essere
assunte le dichiarazioni di un addetto ai servizi di informazione per
la sicurezza o al DIS, l'autorita' giudiziaria procedente adotta ogni
possibile tutela della persona che deve essere esaminata.
2.  In  particolare,  nel  corso del procedimento penale, l'autorita'
giudiziaria dispone la partecipazione a distanza della persona di cui
al   comma   1   con   l'osservanza,  in  quanto  compatibili,  delle
disposizioni previste all'articolo 146-bis delle norme di attuazione,
di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui
al  decreto  legislativo  28 luglio 1989, n. 271. La partecipazione a
distanza  e'  disposta  a  condizione che siano disponibili strumenti
tecnici  idonei  a  consentire  il  collegamento audiovisivo e che la
presenza della persona non sia necessaria.
3.  In  ogni  caso  si applicano, ove ne ricorrano le condizioni, gli
articoli 128 del codice di procedura civile e 472 e 473 del codice di
procedura penale.
4.  Nel  corso  delle indagini, il pubblico ministero adotta comunque
adeguate  cautele  a tutela della persona che deve essere esaminata o
deve partecipare ad un atto di indagine.
5.  In particolare, il pubblico ministero provvede sempre con decreto
succintamente  motivato  a disporre il mantenimento del segreto sugli
atti  ai  quali partecipano addetti ai servizi di informazione per la
sicurezza  o  al  DIS  fino alla chiusura delle indagini preliminari,
anche  in  deroga alle disposizioni di cui all'articolo 329, comma 3,
del codice di procedura penale, salvo che il mantenimento del segreto
non  sia  di  impedimento  assoluto  alla prosecuzione delle indagini
ovvero  sussista  altra  rilevante necessita' della pubblicita' degli
atti.
6. Nel corso delle indagini il pubblico ministero provvede, altresi',
alla  custodia  degli  atti di cui al presente articolo con modalita'
idonee a tutelarne la segretezza.
                              Art. 28.
 (Introduzione dell'articolo 270-bis del codice di procedura penale)


1.  Dopo l'articolo 270 del codice di procedura penale e' inserito il
seguente:
"Art.  270-bis.  -  (Comunicazioni  di  servizio  di  appartenenti al
Dipartimento  delle  informazioni  per  la  sicurezza e ai servizi di
informazione  per la sicurezza). - 1. L'autorita' giudiziaria, quando
abbia  acquisito,  tramite intercettazioni, comunicazioni di servizio
di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza o
ai  servizi  di  informazione  per  la sicurezza, dispone l'immediata
secretazione  e  la  custodia  in  luogo  protetto dei documenti, dei
supporti e degli atti concernenti tali comunicazioni.
2. Terminate le intercettazioni, l'autorita' giudiziaria trasmette al
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  copia della documentazione
contenente le informazioni di cui intende avvalersi nel processo, per
accertare  se taluna di queste informazioni sia coperta da segreto di
Stato.
3. Prima della risposta del Presidente del Consiglio dei ministri, le
informazioni  ad esso inviate possono essere utilizzate solo se vi e'
pericolo di inquinamento delle prove, o pericolo di fuga, o quando e'
necessario intervenire per prevenire o interrompere la commissione di
un  delitto  per  il  quale sia prevista la pena della reclusione non
inferiore  nel  massimo  a  quattro  anni.  Resta ferma la disciplina
concernente   la  speciale  causa  di  giustificazione  prevista  per
attivita' del personale dei servizi di informazione per la sicurezza.
4.  Se  entro  sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il
Presidente   del  Consiglio  dei  ministri  non  oppone  il  segreto,
l'autorita'   giudiziaria   acquisisce  la  notizia  e  provvede  per
l'ulteriore corso del procedimento.
5.   L'opposizione   del  segreto  di  Stato  inibisce  all'autorita'
giudiziaria l'utilizzazione delle notizie coperte dal segreto.
6.  Non  e'  in  ogni  caso  precluso  all'autorita'  giudiziaria  di
procedere   in   base  ad  elementi  autonomi  e  indipendenti  dalle
informazioni coperte dal segreto.
7.  Quando  e'  sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  qualora  il conflitto sia
risolto  nel  senso  dell'insussistenza  del  segreto  di  Stato,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  non  puo' piu' opporlo con
riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel
senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria
non  puo'  acquisire  ne'  utilizzare, direttamente o indirettamente,
atti o documenti sui quali e' stato opposto il segreto di Stato.
8.  In  nessun  caso  il  segreto  di  Stato e' opponibile alla Corte
costituzionale.  La  Corte  adotta  le  necessarie  garanzie  per  la
segretezza del procedimento".
                               Art. 29
          Norme di contabilita' e disposizioni finanziarie

  1.   Nello   stato   di   previsione   della  spesa  del  Ministero
dell'economia   e  delle  finanze  e'  istituita  un'apposita  unita'
previsionale  di base per le spese del Sistema di informazione per la
sicurezza.
  2.   All'inizio   dell'esercizio  finanziario,  il  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  previa  deliberazione  del CISR, sentiti i
responsabili  del  DIS,  dell'AISE  e  dell'AISI, ripartisce tra tali
organismi  lo  stanziamento di cui al comma 1 e stabilisce, altresi',
le somme da destinare ai fondi ordinari e a quelli riservati. Di tale
ripartizione  e delle sue variazioni in corso d'anno, adottate con la
stessa  procedura,  e' data comunicazione al Comitato parlamentare di
cui all'articolo 30.
  3.  Il  regolamento  di  contabilita'  del  DIS  e  dei  servizi di
informazione  per  la  sicurezza  e' approvato, sentito il Presidente
della  Corte  dei  conti,  anche in deroga alle norme di contabilita'
generale  dello Stato, nel rispetto dei principi fondamentali da esse
stabiliti, nonche' delle seguenti disposizioni:
a) il  bilancio  preventivo,  nel quale sono distintamente indicati i
   fondi per le spese riservate, e il bilancio consuntivo delle spese
   ordinarie  sono  unici  per DIS, AISE e AISI e sono predisposti su
   proposta  dei responsabili delle strutture stesse, per la parte di
   rispettiva competenza;
b) il  bilancio  preventivo  e  il  bilancio  consuntivo  di cui alla
   lettera a) sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio
   dei ministri, previa deliberazione del CISR;
c) il   bilancio   consuntivo  e'  inviato  per  il  controllo  della
   legittimita'   e   regolarita'  della  gestione,  insieme  con  la
   relazione  annuale dell'organo di controllo interno, ad un ufficio
   della  Corte  dei conti, distaccato presso il DIS (( , organizzato
   ai  sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto
   12  luglio  1934,  n.  1214, anche in deroga alle norme richiamate
   dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117. Lo
   stesso   ufficio   e'  competete  per  l'istruttoria  relativa  al
   controllo di legittimita' su atti, ai sensi dell'articolo 3, comma
   2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20 ));
d) gli  atti  di  gestione delle spese ordinarie sono assoggettati al
   controllo  preventivo  di  un  ufficio  distaccato  presso il DIS,
   facente  capo  all'Ufficio  bilancio e ragioneria della Presidenza
   del Consiglio dei ministri;
e) i  componenti  degli  uffici  distaccati  della  Corte dei conti e
   dell'Ufficio  bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio
   dei   ministri,  di  cui  alle  lettere  c)  e  d),  singolarmente
   designati, rispettivamente, dal Presidente della Corte dei conti e
   dal Presidente del Consiglio dei ministri, sono tenuti al rispetto
   del segreto;
f) gli   atti   di  gestione  delle  spese  riservate  sono  adottati
   esclusivamente   dai   responsabili  del  DIS  e  dei  servizi  di
   informazione  per  la  sicurezza,  che  presentano  uno  specifico
   rendiconto   trimestrale   e   una  relazione  finale  annuale  al
   Presidente del Consiglio dei ministri;
g) il  consuntivo della gestione finanziaria delle spese ordinarie e'
   trasmesso,  insieme  con  la  relazione  della Corte dei conti, al
   Comitato   parlamentare  di  cui  all'articolo  30,  al  quale  e'
   presentata,   altresi',   nella   relazione   semestrale   di  cui
   all'articolo  33,  comma  1,  un'informativa  sulle  singole linee
   essenziali  della  gestione  finanziaria delle spese riservate; la
   documentazione    delle   spese   riservate,   senza   indicazioni
   nominative,   e'   conservata   negli   archivi   storici  di  cui
   all'articolo 10, comma 1, lettera d).
  4. Un apposito regolamento definisce le procedure per la stipula di
contratti  di  appalti  di  lavori e forniture di beni e servizi, nel
rispetto delle disposizioni dell'articolo 17 del codice dei contratti
pubblici  relativi  a  lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo  12  aprile 2006, n. 163, come modificato dal comma 5 del
presente articolo. Sono altresi' individuati i lavori, le forniture e
i  servizi che, per tipologie o per importi di valore, possono essere
effettuati in economia o a trattativa privata.
  5.  E'  abrogato  il  comma 8 dell'articolo 17 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Capo IV
CONTROLLO PARLAMENTARE

                              Art. 30.
      (Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica)


1.  E'  istituito  il  Comitato  parlamentare  per la sicurezza della
Repubblica,  composto  da cinque deputati e cinque senatori, nominati
entro venti giorni dall'inizio di ogni legislatura dai Presidenti dei
due  rami  del Parlamento in proporzione al numero dei componenti dei
gruppi  parlamentari, garantendo comunque la rappresentanza paritaria
della   maggioranza   e  delle  opposizioni  e  tenendo  conto  della
specificita' dei compiti del Comitato.
2.  Il  Comitato  verifica,  in  modo sistematico e continuativo, che
l'attivita'  del  Sistema  di informazione per la sicurezza si svolga
nel   rispetto   della   Costituzione,  delle  leggi,  nell'esclusivo
interesse e per la difesa della Repubblica e delle sue istituzioni.
3.   L'ufficio   di   presidenza,  composto  dal  presidente,  da  un
vicepresidente  e  da  un  segretario,  e'  eletto dai componenti del
Comitato   a  scrutinio  segreto.  Il  presidente  e'  eletto  tra  i
componenti  appartenenti  ai  gruppi  di  opposizione  e  per  la sua
elezione e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti.
4.  Se  nessuno  riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio
tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti.
5.  In  caso  di  parita'  di  voti  e'  proclamato eletto o entra in
ballottaggio il piu' anziano di eta'.
6.   Per   l'elezione,  rispettivamente,  del  vicepresidente  e  del
segretario,  ciascun  componente  scrive sulla propria scheda un solo
nome.  Sono  eletti  coloro  che  hanno ottenuto il maggior numero di
voti. In caso di parita' di voti si procede ai sensi del comma 5.
                              Art. 31.
(Funzioni di controllo del Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza
                          della Repubblica)


1. Nell'espletamento delle proprie funzioni, il Comitato parlamentare
per la sicurezza della Repubblica procede al periodico svolgimento di
audizioni  del Presidente del Consiglio dei ministri e dell'Autorita'
delegata,  ove  istituita,  dei  Ministri facenti parte del CISR, del
direttore generale del DIS e dei direttori dell'AISE e dell'AISI.
2.  Il  Comitato  ha  altresi'  la  facolta', in casi eccezionali, di
disporre  con delibera motivata l'audizione di dipendenti del Sistema
di  informazione  per  la  sicurezza.  La  delibera  e' comunicata al
Presidente   del   Consiglio  dei  ministri  che,  sotto  la  propria
responsabilita',   puo'   opporsi   per   giustificati   motivi  allo
svolgimento dell'audizione.
3.  Il  Comitato  puo'  altresi'  ascoltare  ogni  altra  persona non
appartenente  al Sistema di informazione per la sicurezza in grado di
fornire  elementi  di informazione o di valutazione ritenuti utili ai
fini dell'esercizio del controllo parlamentare.
4.  Tutti  i  soggetti  auditi  sono tenuti a riferire, con lealta' e
completezza,  le informazioni in loro possesso concernenti le materie
di interesse del Comitato.
5.  Il  Comitato  puo' ottenere, anche in deroga al divieto stabilito
dall'articolo  329  del  codice  di procedura penale, copie di atti e
documenti  relativi  a  procedimenti  e  inchieste  in  corso  presso
l'autorita'  giudiziaria  o altri organi inquirenti, nonche' copie di
atti  e  documenti  relativi  a  indagini  e  inchieste parlamentari.
L'autorita'  giudiziaria  puo'  trasmettere copie di atti e documenti
anche di propria iniziativa.
6. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente alla trasmissione
della  documentazione  richiesta  ai sensi del comma 5, salvo che non
rilevi,  con  decreto  motivato per ragioni di natura istruttoria, la
necessita'  di  ritardare  la  trasmissione.  Quando  le  ragioni del
differimento  vengono  meno,  l'autorita'  giudiziaria provvede senza
ritardo  a  trasmettere quanto richiesto. Il decreto ha efficacia per
sei mesi e puo' essere rinnovato, ma perde efficacia dopo la chiusura
delle indagini preliminari.
7.  Il Comitato puo' ottenere, da parte di appartenenti al Sistema di
informazione  per  la  sicurezza, nonche' degli organi e degli uffici
della  pubblica  amministrazione,  informazioni di interesse, nonche'
copie  di  atti  e  documenti  da essi custoditi, prodotti o comunque
acquisiti.
8.  Qualora  la comunicazione di un'informazione o la trasmissione di
copia  di  un  documento  possano  pregiudicare  la  sicurezza  della
Repubblica, i rapporti con Stati esteri, lo svolgimento di operazioni
in  corso  o  l'incolumita'  di  fonti  informative,  collaboratori o
appartenenti   ai  servizi  di  informazione  per  la  sicurezza,  il
destinatario  della  richiesta  oppone  l'esigenza di riservatezza al
Comitato.
9.  Ove  il  Comitato  ritenga  di insistere nella propria richiesta,
quest'ultima  e'  sottoposta  alla  valutazione  del  Presidente  del
Consiglio  dei  ministri,  che decide nel termine di trenta giorni se
l'esigenza  opposta  sia  effettivamente  sussistente. In nessun caso
l'esigenza  di  riservatezza  puo'  essere  opposta  o  confermata in
relazione  a fatti per i quali non e' opponibile il segreto di Stato.
In  nessun  caso  l'esigenza  di  riservatezza di cui al comma 8 o il
segreto  di  Stato  possono  essere opposti al Comitato che, con voto
unanime,  abbia disposto indagini sulla rispondenza dei comportamenti
di  appartenenti  ai  servizi  di  informazione  per  la sicurezza ai
compiti istituzionali previsti dalla presente legge.
10.   Il   Comitato,  qualora  ritenga  infondata  la  decisione  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ovvero  non riceva alcuna
comunicazione  nel  termine prescritto, ne riferisce a ciascuna delle
Camere per le conseguenti valutazioni.
11.  Fermo restando quanto previsto dal comma 5, al Comitato non puo'
essere  opposto  il  segreto  d'ufficio,  ne'  il  segreto bancario o
professionale,  fatta  eccezione per il segreto tra difensore e parte
processuale nell'ambito del mandato.
12.   Quando   informazioni,   atti   o   documenti  richiesti  siano
assoggettati  al  vincolo  del  segreto  funzionale  da  parte  delle
competenti  Commissioni  parlamentari  di inchiesta, tale segreto non
puo' essere opposto al Comitato.
13.   Il   Comitato   puo'  esercitare  il  controllo  diretto  della
documentazione   di   spesa   relativa   alle   operazioni  concluse,
effettuando,  a  tale scopo, l'accesso presso l'archivio centrale del
DIS, di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b).
14.  Il  Comitato puo' effettuare accessi e sopralluoghi negli uffici
di  pertinenza  del Sistema di informazione per la sicurezza, dandone
preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
15.  Nei  casi  previsti al comma 14, il Presidente del Consiglio dei
ministri  puo'  differire  l'accesso  qualora  vi  sia il pericolo di
interferenza con operazioni in corso.
                              Art. 32.
(Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della
                             Repubblica)


1. Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica esprime
il  proprio  parere  sugli  schemi  dei  regolamenti  previsti  dalla
presente legge, nonche' su ogni altro schema di decreto o regolamento
concernente  l'organizzazione  e lo stato del contingente speciale di
cui all'articolo 21.
2.  Il  Presidente del Consiglio dei ministri informa preventivamente
il  presidente  del  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza della
Repubblica  circa  le  nomine  del  direttore  generale  e  dei  vice
direttori  generali  del DIS e dei direttori e dei vice direttori dei
servizi di informazione per la sicurezza.
3.  I  pareri  di cui al comma 1 hanno carattere obbligatorio, ma non
vincolante.
4.  I pareri di cui al comma 1 sono espressi dal Comitato nel termine
di  un  mese  dalla  ricezione dello schema di decreto o regolamento;
tale  termine e' prorogabile una sola volta, per non piu' di quindici
giorni.
                              Art. 33.
         (Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare
                 per la sicurezza della Repubblica)


1.  Il  Presidente del Consiglio dei ministri trasmette ogni sei mesi
al  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza  della  Repubblica una
relazione   sull'attivita'   dei   servizi  di  informazione  per  la
sicurezza,  contenente un'analisi della situazione e dei pericoli per
la sicurezza.
2. Sono comunicati al Comitato, a cura del DIS, tutti i regolamenti e
le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri che riguardano
le  materie  di  competenza  del  Comitato,  nonche'  i  decreti  e i
regolamenti  concernenti  l'organizzazione e lo stato del contingente
speciale di cui all'articolo 21.
3.  Il  Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro
degli  affari  esteri  trasmettono  al Comitato i regolamenti da essi
emanati  con  riferimento  alle attivita' del Sistema di informazione
per la sicurezza.
4. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato circa
le  operazioni  condotte dai servizi di informazione per la sicurezza
nelle quali siano state poste in essere condotte previste dalla legge
come  reato,  autorizzate  ai  sensi  dell'articolo 18 della presente
legge  e  dell'articolo  4  del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155. Le
informazioni  sono inviate al Comitato entro trenta giorni dalla data
di conclusione delle operazioni.
5.  Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente
al Comitato tutte le richieste di cui all'articolo 270-bis del codice
di  procedura  penale,  introdotto  dall'articolo  28  della presente
legge, e le conseguenti determinazioni adottate.
6.  Il Presidente del Consiglio dei ministri comunica tempestivamente
al  Comitato  l'istituzione  degli  archivi  del DIS e dei servizi di
informazione per la sicurezza.
7.   Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  nella  relazione
concernente  ciascun  semestre,  informa  il  Comitato sull'andamento
della  gestione finanziaria del DIS e dei servizi di informazione per
la sicurezza relativa allo stesso semestre.
8.  Nell'informativa  di  cui  al  comma 7 sono riepilogati, in forma
aggregata per tipologie omogenee di spesa, le previsioni iscritte nel
bilancio  del  DIS,  dell'AISE  e  dell'AISI  e  i  relativi stati di
utilizzo.
9.  Nella  relazione  semestrale  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri  informa  il  Comitato  dei criteri di acquisizione dei dati
personali  raccolti  dai servizi di informazione per la sicurezza per
il perseguimento dei loro fini.
10.  Entro  il 30 settembre di ogni anno, il Presidente del Consiglio
dei  ministri  presenta  la  relazione  riguardante il primo semestre
dell'anno in corso; entro il 31 marzo di ogni anno, il Presidente del
Consiglio  dei  ministri presenta la relazione riguardante il secondo
semestre dell'anno precedente.
11.  Il  Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Comitato,
nella   seconda  relazione  semestrale,  un'informativa  sulle  linee
essenziali  delle  attivita'  di cui all'articolo 24, comma 1, svolte
nell'anno precedente.
12.   La   relazione   semestrale  informa  anche  sulla  consistenza
dell'organico e sul reclutamento di personale effettuato nel semestre
di  riferimento, nonche' sui casi di chiamata diretta nominativa, con
indicazione dei criteri adottati e delle prove selettive sostenute.
                              Art. 34.
         (Accertamento di condotte illegittime o irregolari)


1.  Il  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza  della Repubblica,
qualora  nell'esercizio  delle  proprie  funzioni  riscontri condotte
poste in essere in violazione delle norme che regolano l'attivita' di
informazione  per  la  sicurezza, informa il Presidente del Consiglio
dei ministri e riferisce ai Presidenti delle Camere.
                              Art. 35.
                (Relazioni del Comitato parlamentare
                 per la sicurezza della Repubblica)


1.  Il  Comitato  parlamentare  per  la  sicurezza  della  Repubblica
presenta   una   relazione   annuale   al   Parlamento  per  riferire
sull'attivita'  svolta  e  per  formulare  proposte o segnalazioni su
questioni di propria competenza.
2.  Il  Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica puo',
altresi', trasmettere al Parlamento nel corso dell'anno informative o
relazioni urgenti.
                              Art. 36.
                        (Obbligo del segreto)


1.  I  componenti  del  Comitato  parlamentare per la sicurezza della
Repubblica,  i  funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado
addetti  al Comitato stesso e tutte le persone che collaborano con il
Comitato  oppure che vengono a conoscenza, per ragioni d'ufficio o di
servizio,   dell'attivita'   del  Comitato  sono  tenuti  al  segreto
relativamente  alle  informazioni acquisite, anche dopo la cessazione
dell'incarico.
2.  La  violazione del segreto di cui al comma 1 e' punita, salvo che
il  fatto costituisca piu' grave reato, a norma dell'articolo 326 del
codice  penale;  se  la  violazione e' commessa da un parlamentare le
pene sono aumentate da un terzo alla meta'.
3.  Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, le pene previste
dall'articolo  326  del  codice  penale  si  applicano  anche  a  chi
diffonde,  in  tutto  o  in parte, atti o documenti dei quali non sia
stata autorizzata la divulgazione.
4.  Il  presidente  del  Comitato, anche su richiesta di uno dei suoi
componenti,  denuncia  all'autorita' giudiziaria i casi di violazione
del segreto di cui al comma 1.
5.  Fermo  restando  quanto  previsto  al  comma  4,  qualora risulti
evidente  che  la violazione possa essere attribuita ad un componente
del  Comitato,  il presidente di quest'ultimo ne informa i Presidenti
delle Camere.
6.  Ricevuta  l'informativa  di  cui  al comma 5, il Presidente della
Camera   cui   appartiene  il  parlamentare  interessato  nomina  una
commissione  di indagine, composta paritariamente da parlamentari dei
gruppi di maggioranza e di opposizione.
7.  La commissione di indagine di cui al comma 6 procede ai sensi del
regolamento   della   Camera  di  appartenenza  e  riferisce  le  sue
conclusioni  al Presidente. Qualora la commissione ritenga che vi sia
stata  violazione  del segreto da parte del parlamentare interessato,
il  Presidente  della  Camera  di  appartenenza procede a sostituirlo
quale  componente  del  Comitato,  nel  rispetto  dei  criteri di cui
all'articolo  30, comma 1, dandone previa comunicazione al Presidente
dell'altro ramo del Parlamento.
                              Art. 37.
                      (Organizzazione interna)


1.  L'attivita'  e  il funzionamento del Comitato parlamentare per la
sicurezza  della  Repubblica  sono  disciplinati  da  un  regolamento
interno  approvato  dal  Comitato  stesso  a maggioranza assoluta dei
propri componenti. Ciascun componente puo' proporre la modifica delle
disposizioni regolamentari.
2.  Le  sedute  e  tutti  gli  atti  del Comitato sono segreti, salva
diversa deliberazione del Comitato.
3. Gli atti acquisiti dal Comitato soggiacciono al regime determinato
dall'autorita' che li ha formati.
4.  Per  l'espletamento  delle  sue  funzioni  il Comitato fruisce di
personale,  locali  e  strumenti  operativi  messi a disposizione dai
Presidenti  delle  Camere, di intesa tra loro. L'archivio e tutti gli
atti  del Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della legge 24
ottobre 1977, n. 801, sono trasferiti al Comitato parlamentare per la
sicurezza della Repubblica.
5.  Le  spese  per il funzionamento del Comitato, determinate in modo
congruo  rispetto alle nuove funzioni assegnate, sono poste per meta'
a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per meta'
a  carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Comitato
puo'  avvalersi  delle  collaborazioni  esterne  ritenute necessarie,
previa  comunicazione  ai  Presidenti  delle Camere, nei limiti delle
risorse  finanziarie  assegnate.  Il  Comitato  non  puo' avvalersi a
nessun  titolo della collaborazione di appartenenti o ex appartenenti
al  Sistema  di  informazione  per  la sicurezza, ne' di soggetti che
collaborino  o abbiano collaborato con organismi informativi di Stati
esteri.
                              Art. 38.
                      (Relazione al Parlamento)


1.  Entro  il  mese  di febbraio di ogni anno il Governo trasmette al
Parlamento una relazione scritta, riferita all'anno precedente, sulla
politica dell'informazione per la sicurezza e sui risultati ottenuti.

Capo V
DISCIPLINA DEL SEGRETO

                              Art. 39.
                         (Segreto di Stato)


1.  Sono  coperti  dal  segreto  di  Stato  gli atti, i documenti, le
notizie,  le attivita' e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea
a recare danno all'integrita' della Repubblica, anche in relazione ad
accordi  internazionali,  alla  difesa  delle istituzioni poste dalla
Costituzione  a suo fondamento, all'indipendenza dello Stato rispetto
agli  altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla
difesa militare dello Stato.
2.  Le informazioni, i documenti, gli atti, le attivita', le cose e i
luoghi   coperti   da  segreto  di  Stato  sono  posti  a  conoscenza
esclusivamente  dei  soggetti  e  delle autorita' chiamati a svolgere
rispetto  ad  essi  funzioni  essenziali,  nei  limiti  e nelle parti
indispensabili   per  l'assolvimento  dei  rispettivi  compiti  e  il
raggiungimento  dei  fini  rispettivamente  fissati.  Tutti  gli atti
riguardanti   il  segreto  di  Stato  devono  essere  conservati  con
accorgimenti  atti ad impedirne la manipolazione, la sottrazione o la
distruzione.
3.  Sono  coperti  dal segreto di Stato le informazioni, i documenti,
gli  atti,  le attivita', le cose o i luoghi la cui conoscenza, al di
fuori  degli  ambiti  e  delle  sedi  autorizzate, sia tale da ledere
gravemente le finalita' di cui al comma 1.
4.  Il  vincolo  derivante  dal  segreto  di  Stato e' apposto e, ove
possibile,  annotato,  su  espressa  disposizione  del Presidente del
Consiglio  dei  ministri,  sugli  atti,  documenti o cose che ne sono
oggetto, anche se acquisiti all'estero.
5.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, in attuazione delle
norme  fissate  dalla  presente  legge,  disciplina con regolamento i
criteri per l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli
atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere
oggetto di segreto di Stato.
6.  Con il regolamento di cui al comma 5, il Presidente del Consiglio
dei  ministri  individua gli uffici competenti a svolgere, nei luoghi
coperti  da  segreto,  le funzioni di controllo ordinariamente svolte
dalle  aziende  sanitarie locali e dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
7.  Decorsi quindici anni dall'apposizione del segreto di Stato o, in
mancanza  di  questa,  dalla  sua  opposizione  confermata  ai  sensi
dell'articolo  202  del  codice  di procedura penale, come sostituito
dall'articolo  40  della  presente legge, chiunque vi abbia interesse
puo'  richiedere  al  Presidente  del Consiglio dei ministri di avere
accesso  alle  informazioni, ai documenti, agli atti, alle attivita',
alle cose e ai luoghi coperti dal segreto di Stato.
8.  Entro  trenta giorni dalla richiesta, il Presidente del Consiglio
dei  ministri  consente l'accesso ovvero, con provvedimento motivato,
trasmesso  senza  ritardo  al  Comitato parlamentare per la sicurezza
della  Repubblica, dispone una o piu' proroghe del vincolo. La durata
complessiva  del  vincolo  del  segreto  di  Stato  non  puo'  essere
superiore a trenta anni.
9.  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri, indipendentemente dal
decorso  dei termini di cui ai commi 7 e 8, dispone la cessazione del
vincolo  quando  sono  venute  meno  le esigenze che ne determinarono
l'apposizione.
10.  Quando,  in  base  ad accordi internazionali, la sussistenza del
segreto incide anche su interessi di Stati esteri o di organizzazioni
internazionali,  il  provvedimento  con cui e' disposta la cessazione
del vincolo, salvo che ricorrano ragioni di eccezionale gravita', e a
condizione   di  reciprocita',  e'  adottato  previa  intesa  con  le
autorita' estere o internazionali competenti.
11.  In  nessun  caso  possono  essere  oggetto  di  segreto di Stato
notizie,  documenti  o cose relativi a fatti di terrorismo o eversivi
dell'ordine  costituzionale  o  a  fatti costituenti i delitti di cui
agli articoli 285, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale.
                              Art. 40.
                    (Tutela del segreto di Stato)


1.  L'articolo  202  del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
"Art.  202.  -  (Segreto  di  Stato).  -  1.  I pubblici ufficiali, i
pubblici  impiegati  e  gli  incaricati di un pubblico servizio hanno
l'obbligo  di  astenersi  dal deporre su fatti coperti dal segreto di
Stato.
2.   Se   il  testimone  oppone  un  segreto  di  Stato,  l'autorita'
giudiziaria  ne  informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai
fini  dell'eventuale  conferma,  sospendendo ogni iniziativa volta ad
acquisire la notizia oggetto del segreto.
3.  Qualora  il  segreto  sia  confermato  e  per  la definizione del
processo  risulti  essenziale  la  conoscenza  di  quanto coperto dal
segreto  di  Stato,  il  giudice  dichiara  non doversi procedere per
l'esistenza del segreto di Stato.
4.  Se  entro  trenta  giorni  dalla notificazione della richiesta il
Presidente  del  Consiglio dei ministri non da' conferma del segreto,
l'autorita'   giudiziaria   acquisisce  la  notizia  e  provvede  per
l'ulteriore corso del procedimento.
5.  L'opposizione  del segreto di Stato, confermata con atto motivato
dal  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, inibisce all'autorita'
giudiziaria  l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle
notizie coperte dal segreto.
6.  Non  e',  in  ogni  caso,  precluso  all'autorita' giudiziaria di
procedere  in  base  a  elementi  autonomi e indipendenti dagli atti,
documenti e cose coperti dal segreto.
7.  Quando  e'  sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  qualora  il conflitto sia
risolto  nel  senso  dell'insussistenza  del  segreto  di  Stato,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  non  puo' piu' opporlo con
riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel
senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria
non puo' ne' acquisire ne' utilizzare, direttamente o indirettamente,
atti o documenti sui quali e' stato opposto il segreto di Stato.
8.  In  nessun  caso  il  segreto  di  Stato e' opponibile alla Corte
costituzionale.  La  Corte  adotta  le  necessarie  garanzie  per  la
segretezza del procedimento".
2.  All'articolo 204, comma 1, primo periodo, del codice di procedura
penale,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole: "nonche' i
delitti  previsti  dagli  articoli  285,  416-bis,  416-ter e 422 del
codice penale".
3.  Dopo  il comma 1 dell'articolo 204 del codice di procedura penale
sono inseriti i seguenti:
"1-bis.  Non  possono  essere  oggetto  del  segreto  previsto  dagli
articoli  201,  202  e  203 fatti, notizie o documenti concernenti le
condotte  poste  in essere da appartenenti ai servizi di informazione
per  la  sicurezza  in  violazione  della  disciplina  concernente la
speciale   causa   di  giustificazione  prevista  per  attivita'  del
personale   dei   servizi   di  informazione  per  la  sicurezza.  Si
considerano  violazioni  della predetta disciplina le condotte per le
quali,  essendo  stata  esperita  l'apposita procedura prevista dalla
legge,   risulta   esclusa   l'esistenza   della  speciale  causa  di
giustificazione.
1-ter.  Il  segreto  di Stato non puo' essere opposto o confermato ad
esclusiva   tutela  della  classifica  di  segretezza  o  in  ragione
esclusiva  della  natura  del  documento,  atto  o cosa oggetto della
classifica.
1-quater. In nessun caso il segreto di Stato e' opponibile alla Corte
costituzionale.  La  Corte  adotta  le  necessarie  garanzie  per  la
segretezza del procedimento.
1-quinquies.  Quando  il  Presidente  del  Consiglio dei ministri non
ritenga  di  confermare il segreto di Stato, provvede, in qualita' di
Autorita'  nazionale  per  la sicurezza, a declassificare gli atti, i
documenti,  le  cose  o i luoghi oggetto di classifica di segretezza,
prima  che  siano  messi  a  disposizione  dell'autorita' giudiziaria
competente".
4.  All'articolo  66  delle  norme  di attuazione, di coordinamento e
transitorie  del  codice  di  procedura  penale,  di  cui  al decreto
legislativo  28  luglio  1989,  n.  271,  sono  apportate le seguenti
modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.  Quando  perviene  la  comunicazione  prevista dall'articolo 204,
comma  2,  del  codice, il Presidente del Consiglio dei ministri, con
atto  motivato,  conferma  il segreto, se ritiene che non ricorrano i
presupposti  indicati  nei  commi  1,  1-bis  e  1-ter  dello  stesso
articolo,  perche'  il  fatto,  la notizia o il documento coperto dal
segreto  di  Stato  non  concerne  il  reato  per  cui si procede. In
mancanza,   decorsi   trenta   giorni   dalla   notificazione   della
comunicazione,  il  giudice  dispone  il  sequestro  del  documento o
l'esame del soggetto interessato.";
b) il comma 3 e' abrogato.
5. Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato, ai
sensi   dell'articolo  202  del  codice  di  procedura  penale,  come
sostituito  dal  comma  1  del presente articolo, o dell'articolo 66,
comma  2,  delle  norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del  codice  di  procedura  penale,  di cui al decreto legislativo 28
luglio  1989,  n.  271,  il  Presidente del Consiglio dei ministri e'
tenuto  a  dare comunicazione, indicandone le ragioni essenziali , al
Comitato parlamentare di cui all'articolo 30 della presente legge. Il
Comitato,   se   ritiene  infondata  l'opposizione  del  segreto,  ne
riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.
                              Art. 41.
 (Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato)


1.  Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di
pubblico  servizio  e'  fatto  divieto  di  riferire riguardo a fatti
coperti  dal  segreto  di Stato. Nel processo penale, in ogni stato e
grado  del  procedimento, salvo quanto disposto dall'articolo 202 del
codice  di  procedura  penale, come sostituito dall'articolo 40 della
presente  legge, se e' stato opposto il segreto di Stato, l'autorita'
giudiziaria  ne  informa  il  Presidente  del Consiglio dei ministri,
nella  sua  qualita'  di Autorita' nazionale per la sicurezza, per le
eventuali deliberazioni di sua competenza.
2.  L'autorita'  giudiziaria,  se ritiene essenziale la conoscenza di
quanto  coperto  dal  segreto per la definizione del processo, chiede
conferma  dell'esistenza  del  segreto  di  Stato  al  Presidente del
Consiglio   dei   ministri,  sospendendo  ogni  iniziativa  volta  ad
acquisire la notizia oggetto del segreto.
3.  Qualora  il  segreto  sia  confermato  e  per  la definizione del
processo  risulti  essenziale  la  conoscenza  di  quanto coperto dal
segreto  di  Stato,  il  giudice  dichiara  non doversi procedere per
l'esistenza del segreto di Stato.
4.  Se  entro  trenta  giorni  dalla notificazione della richiesta il
Presidente  del  Consiglio dei ministri non da' conferma del segreto,
l'autorita'   giudiziaria   acquisisce  la  notizia  e  provvede  per
l'ulteriore corso del procedimento.
5.  L'opposizione  del segreto di Stato, confermata con atto motivato
dal  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, inibisce all'autorita'
giudiziaria  l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle
notizie coperte dal segreto.
6.  Non  e',  in  ogni  caso,  precluso  all'autorita' giudiziaria di
procedere  in  base  a  elementi  autonomi e indipendenti dagli atti,
documenti e cose coperti dal segreto.
7.  Quando  e'  sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  qualora  il conflitto sia
risolto  nel  senso  dell'insussistenza  del  segreto  di  Stato,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  non  puo' piu' opporlo con
riferimento al medesimo oggetto. Qualora il conflitto sia risolto nel
senso della sussistenza del segreto di Stato, l'autorita' giudiziaria
non puo' ne' acquisire ne' utilizzare, direttamente o indirettamente,
atti o documenti sui quali e' stato opposto il segreto di Stato.
8.  In  nessun  caso  il  segreto  di  Stato e' opponibile alla Corte
costituzionale.  La  Corte  adotta  le  necessarie  garanzie  per  la
segretezza del procedimento.
9.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e'  tenuto  a dare
comunicazione  di  ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto
di  Stato  ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di
cui  all'articolo  30, indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato
parlamentare,  se  ritiene  infondata  l'opposizione  del  segreto di
Stato,  ne  riferisce  a  ciascuna  delle  Camere  per le conseguenti
valutazioni.
                              Art. 42.
                     (Classifiche di segretezza)

  1.  Le  classifiche di segretezza sono attribuite per circoscrivere
la  conoscenza  di informazioni, documenti, atti, attivita' o cose ai
soli  soggetti  che  abbiano  necessita'  di  accedervi ((. . . )) in
ragione delle proprie funzioni istituzionali.
  ((   1-bis.   Per   la  trattazione  di  informazioni  classificate
segretissimo,  segreto  e  riservatissimo  e'  necessario altresi' il
possesso del nulla osta di sicurezza (NOS). ))
  2.  La  classifica di segretezza e' apposta, e puo' essere elevata,
dall'autorita'  che forma il documento, l'atto o acquisisce per prima
la   notizia,   ovvero  e'  responsabile  della  cosa,  o  acquisisce
dall'estero documenti, atti, notizie o cose.
  3.   Le   classifiche  attribuibili  sono:  segretissimo,  segreto,
riservatissimo,  riservato. Le classifiche sono attribuite sulla base
dei criteri ordinariamente seguiti nelle relazioni internazionali.
  4. Chi appone la classifica di segretezza individua, all'interno di
ogni  atto  o  documento,  le  parti che devono essere classificate e
fissa  specificamente  il  grado di classifica corrispondente ad ogni
singola parte.
  5.  La classifica di segretezza e' automaticamente declassificata a
livello  inferiore  quando  sono  trascorsi cinque anni dalla data di
apposizione;  decorso  un  ulteriore  periodo  di  cinque anni, cessa
comunque ogni vincolo di classifica.
  6.  La  declassificazione  automatica  non  si  applica quando, con
provvedimento  motivato,  i  termini  di  efficacia  del vincolo sono
prorogati  dal  soggetto che ha proceduto alla classifica o, nel caso
di  proroga  oltre  il  termine  di quindici anni, dal Presidente del
Consiglio dei ministri.
  7.  Il  Presidente  del Consiglio dei ministri verifica il rispetto
delle  norme  in  materia  di classifiche di segretezza. Con apposito
regolamento   sono   determinati  l'ambito  dei  singoli  livelli  di
segretezza, i soggetti cui e' conferito il potere di classifica e gli
uffici   che,   nell'ambito   della  pubblica  amministrazione,  sono
collegati   all'esercizio  delle  funzioni  di  informazione  per  la
sicurezza  della  Repubblica,  nonche' i criteri per l'individuazione
delle  materie  oggetto  di classifica e i modi di accesso nei luoghi
militari  o  in  quelli  definiti di interesse per la sicurezza della
Repubblica.
  8. Qualora l'autorita' giudiziaria ordini l'esibizione di documenti
classificati  per  i  quali  non sia opposto il segreto di Stato, gli
atti  sono  consegnati  all'autorita' giudiziaria richiedente, che ne
cura  la conservazione con modalita' che ne tutelino la riservatezza,
garantendo  il  diritto  delle  parti  nel  procedimento  a prenderne
visione senza estrarne copia.
  9.  Chiunque  illegittimamente  distrugge  documenti  del DIS o dei
servizi  di  informazione  per  la  sicurezza,  in  ogni stadio della
declassificazione,  nonche'  quelli privi di ogni vincolo per decorso
dei termini, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Capo VI
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 43.
             (Procedura per l'adozione dei regolamenti)


1.   Salvo  che  non  sia  diversamente  stabilito,  le  disposizioni
regolamentari  previste  dalla  presente  legge  sono  emanate  entro
centottanta  giorni dalla data della sua entrata in vigore, con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche
in  deroga  all'articolo  17  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni, previo parere del Comitato parlamentare di
cui all'articolo 30 e sentito il CISR.
2.  I suddetti decreti stabiliscono il regime della loro pubblicita',
anche in deroga alle norme vigenti.
                              Art. 44.
                            (Abrogazioni)


1.  La  legge  24  ottobre  1977,  n.  801, e' abrogata, salvo quanto
previsto  al  comma  2.  Sono altresi' abrogate tutte le disposizioni
interne  e  regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con
la  presente  legge,  tranne  le  norme  dei  decreti  attuativi  che
interessano il contenzioso del personale in quiescenza dei servizi di
informazione per la sicurezza ai fini della tutela giurisdizionale di
diritti e interessi.
2.  Il  CESIS,  il SISMI e il SISDE continuano ad assolvere i compiti
loro  affidati dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, fino alla data di
entrata  in  vigore  dei  regolamenti di cui all'articolo 4, comma 7,
all'articolo  6, comma 10, all'articolo 7, comma 10, all'articolo 21,
comma 1, e all'articolo 29, comma 3.
3. I regolamenti di cui al comma 2 entrano in vigore contestualmente.
4.  In  tutti gli atti aventi forza di legge l'espressione "SISMI" si
intende  riferita all'AISE, l'espressione "SISDE" si intende riferita
all'AISI,   l'espressione   "CESIS"   si  intende  riferita  al  DIS,
l'espressione  "CIIS"  si  intende  riferita  al  CISR, i richiami al
Comitato  parlamentare  di  controllo  devono  intendersi riferiti al
Comitato di cui all'articolo 30 della presente legge.
                              Art. 45.
                     (Disposizioni transitorie)


1.  Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge  e'  costituito  il Comitato interministeriale per la sicurezza
della  Repubblica  e  il Comitato parlamentare di cui all'articolo 11
della  legge 24 ottobre 1977, n. 801, costituito nella XV legislatura
e'  integrato nella sua composizione ai sensi dell'articolo 30, comma
1, della presente legge. A decorrere dallo stesso termine cessa dalle
proprie  funzioni il Comitato interministeriale per le informazioni e
la  sicurezza  di  cui all'articolo 2 della legge 24 ottobre 1977, n.
801.
2. Anche in sede di prima applicazione, all'attuazione della presente
legge  si  provvede  nei  limiti  delle  risorse umane, strumentali e
finanziarie  gia'  previste  a  legislazione  vigente.  A  tale fine,
nell'unita'  previsionale  di base di cui al comma 1 dell'articolo 29
confluiscono  gli  stanziamenti gia' iscritti, per analoghe esigenze,
nello  stato  di  previsione  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze.  Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.  Le  norme  di  cui all'articolo 28 si applicano alle acquisizioni
probatorie  successive  alla data di entrata in vigore della presente
legge.
                              Art. 46.
                         (Entrata in vigore)


1.   La  presente  legge  entra  in  vigore  il  sessantesimo  giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 3 agosto 2007
                             NAPOLITANO

                              Prodi,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
Visto, il Guardasigilli: Mastella

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