LEGGE 26 febbraio 1992, n. 212

  Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.
 
 Vigente al: 23-3-2012  
 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
                         la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  1. A sostegno della  realizzazione  di  riforme  strutturali  e  di
iniziative rivolte a favorire la transizione verso forme di  economia
di mercato nei Paesi ((individuati annualmente dal CIPE con  delibera
adottata su proposta del Ministro degli affari  esteri,  di  concerto
con il Ministro del commercio  con  l'estero)),  il  Ministero  degli
affari  esteri  promuove,  nei  confronti  degli  stessi  Paesi,   la
collaborazione   economica,   sociale,   scientifica,    tecnologica,
formativa e culturale. Tale collaborazione, a sostegno  del  processo
di  integrazione  europea,  deve  favorire  la  valorizzazione  delle
risorse umane e naturali, il consolidamento  dei  valori  democratici
del pluralismo, la  garanzia  della  tutela  dei  diritti  dell'uomo,
secondo direttrici formulate dalla Conferenza per la sicurezza  e  la
cooperazione in Europa (CSCE). 
  2.  Sono  considerate  prioritarie  le  iniziative  da  realizzarsi
nell'ambito  del   coordinamento   multilaterale   esercitato   dalla
Comunita'   economica   europea   e   dalle   altre    organizzazioni
internazionali di cui l'Italia sia parte. Sono considerati prioritari
altresi' gli interventi  individuati  nell'ambito  del  programma  di
collaborazione economica con  i  Paesi  partecipanti  all'"Iniziativa
Esagonale" nonche' i programmi esecutivi in  sede  di  collaborazione
interregionale multilaterale. 
  3. Su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro  del
tesoro, nonche', per quanto di competenza, del Ministro del commercio
con  l'estero,  e  d'intesa  con  i  Ministri  di  volta   in   volta
interessati, il Comitato interministeriale per la politica  economica
estera (CIPES), in riunioni cui partecipano anche  i  Ministri  della
sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
dell'ambiente, formula gli indirizzi  generali  della  collaborazione
con i Paesi di cui al  comma  1  e  provvede  per  ciascuno  di  essi
all'approvazione  di  un  programma  organico  di  collaborazione  da
attuarsi attraverso accordi intergovernativi e iniziative  concordate
in sede multilaterale. 
  4. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma  3,  sulla  base  degli
indirizzi approvati e dei singoli programmi-Paese: 
    a) determina la  ripartizione  di  massima  delle  disponibilita'
finanziarie per settori e  strumenti  d'intervento,  con  particolare
riguardo alla ripartizione tra intervento multilaterale e bilaterale; 
    b) approva la relazione predisposta  dal  Ministro  degli  affari
esteri ai sensi del comma 5. 
  5. Annualmente, in allegato allo stato di  previsione  della  spesa
del Ministero degli affari esteri, viene trasmessa al Parlamento  una
relazione previsionale  e  programmatica  predisposta  dal  Ministro,
contenente le proposte e le motivazioni riguardanti  la  ripartizione
delle risorse finanziarie previste dalla presente  legge,  la  scelta
delle priorita' e dei singoli Paesi, l'indicazione degli strumenti di
intervento e il grado di coordinamento degli  stessi  con  gli  altri
interventi di organismi  finanziari  nazionali  e  di  organizzazioni
internazionali nei Paesi di cui al comma 1. La relazione deve  essere
corredata da analisi e valutazioni  sullo  stato  di  attuazione  dei
programmi e delle collaborazioni realizzate con organismi  finanziari
nazionali  e  con  organizzazioni   internazionali.   Le   competenti
commissioni parlamentari esprimono il parere  su  tale  relazione  in
occasione dell'esame del medesimo stato di previsione. 
  6. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma  3,  sulla  base  degli
indirizzi e dei programmi-Paese approvati in  quella  sede,  delibera
direttive alla  Sezione  speciale  per  l'assicurazione  del  credito
all'esportazione (SACE), ai sensi dell'articolo 8, primo comma, della
legge 24 maggio 1977, n. 227,  in  ordine  al  carattere  prioritario
degli interventi collegati alle iniziative  di  cui  all'articolo  3,
comma 3, ed a quelli di supporto alle iniziative effettuate da  parte
dell'Istituto centrale per il credito a medio  termine  (Mediocredito
centrale)  ai  sensi  della  legge  24  aprile  1990,   n.   100,   e
dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonche'  ai  sensi
della legge 24 maggio 1977, n. 227,  e  successive  modificazioni,  e
dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. (2) 
    
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto (con l'art.  4,  comma
1) che sono attribuite al CIPE le  funzioni  del  soppresso  Comitato
interministeriale per la politica economica estera  (CIPES)  indicate
nell'articolo 4 del medesimo D.P.R. 
                               Art. 2.
  1.  Le iniziative di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo
1 sono realizzate attraverso:
    a) cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi
ad interventi della Comunita' economica europea, della Banca  europea
per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni
finanziari  internazionali di cui l'Italia sia parte e che realizzino
le finalita' della presente legge;
    b) la concessione di contributi su crediti  finanziari,  relativi
ad  una  capitalizzazione  massima  di  30  miliardi di lire per ogni
iniziativa su cui concedere il contributo, per interventi  realizzati
da  imprese italiane o comunitarie o dei Paesi di cui all'articolo 1,
in  materia  di  riconversione  industriale  e   agricola;   per   il
risanamento  ambientale,  igienico  e sanitario; in campo energetico;
per la modernizzazione del turismo nonche'  in  materia  di  restauro
artistico ed urbano.
  2.  Il  CIPES,  nelle  riunioni  di cui all'articolo 1, comma 3, su
proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del  tesoro,
nonche',  per  quanto  di  competenza, del Ministro del commercio con
l'estero, puo' stabilire, previo parere favorevole delle  commissioni
parlamentari  competenti,  che,  tenuto  conto  dello  sviluppo della
collaborazione nell'area interessata e  con  particolare  riferimento
alla  cooperazione  in  sede  multilaterale,  le  iniziative  di  cui
all'articolo 1, comma 2, possano essere effettuate anche  in  settori
diversi  da  quelli  indicati  al  comma  1, lettera b), del presente
articolo ed all'articolo 3.
  3. In conformita' ai criteri di ripartizione stabiliti  dal  CIPES,
il  Ministro  degli  affari  esteri,  di concerto con il Ministro del
tesoro, determina le quote destinate alle iniziative di cui al  comma
1.
  4.  Le  quote  destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera
a), affluiscono ad apposito capitolo  da  istituire  nello  stato  di
previsione della spesa del Ministero del tesoro.
  5.  La quota stabilita dal CIPES per gli interventi di cui al comma
1, lettera b), e' conferita ad  apposito  fondo  istituito  ai  sensi
della presente legge presso il Mediocredito centrale. Il Ministro del
tesoro,  su  proposta  del Ministro degli affari esteri, autorizza il
Mediocredito centrale a concedere un contributo  sugli  interessi  in
favore  degli  istituti  e  delle  aziende di credito di cui al regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, per i
crediti di cui al comma 1, lettera b).
  6.  Una  quota  delle  disponibilita'  finanziarie  destinate  alle
iniziative di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo ed al
comma  3,  lettere  a),  b)  ed  e) dell'articolo 3, e' attribuita al
Ministero del commercio con l'estero per le  iniziative  di  supporto
agli  interventi  effettuati  ai sensi della legge 24 aprile 1990, n.
100, e ad altre iniziative di  propria  competenza  rispondenti  alle
finalita' della presente legge, nonche' dell'articolo 2 della legge 9
gennaio 1991, n. 19.
  7.  Una  quota  non  superiore all'8 per cento delle disponibilita'
finanziarie   previste   dalla   presente   legge   e'    attribuita,
relativamente  agli  aspetti  di  propria  competenza,  al  Ministero
dell'interno per l'attuazione, d'intesa con i Ministeri degli  affari
esteri  e  del  tesoro,  di  forme  di  collaborazione  con gli Stati
interessati previste dalle norme vigenti.
  8.   Una   ulteriore  quota  delle  disponibilita'  destinate  alle
iniziative di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed  e),  e'
attribuita  per  i  programmi di collaborazione interregionale di cui
all'articolo  1,  secondo  le  disposizioni  della  presente   legge,
nonche', in particolare tramite l'Istituto nazionale per il commercio
estero,  per  attivita'  e  iniziative  di  assistenza  in materia di
commercio estero, per favorire lo sviluppo di strutture e strumenti a
sostegno delle esportazioni dei Paesi di cui all'articolo 1.
  9. In casi di  necessita'  accertati  dal  Ministero  degli  affari
esteri  e  su  richiesta  dei Paesi destinatari delle misure previste
dalla presente legge, possono essere  disposte  dal  Ministero  degli
affari  esteri,  d'intesa  con  il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste,  forniture  di  prodotti  aventi  finalita'  umanitarie.  La
fornitura   dei   prodotti  agricolo-alimentari  e'  effettuata  alle
migliori condizioni di mercato interno e internazionale.
  10. I progetti, gli  interventi  e  le  opere  finanziati  con  gli
stanziamenti previsti dalla presente legge devono essere accompagnati
da un'apposita valutazione di impatto ambientale, come definita dalla
normativa comunitaria e dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349,  e successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
                               Art. 3.
  1.  Il CIPES riserva una quota pari ad almeno il 15 per cento dello
stanziamento  previsto  dalla  presente  legge  per  ogni   esercizio
finanziario  a progetti promossi o affidati parzialmente o totalmente
a regioni, province ed enti locali, universita',  centri  di  ricerca
pubblici  e  privati  senza  fini  di  lucro, organismi di formazione
professionale, associazioni ambientalistiche, organizzazioni  cooper-
ative,   mutualistiche   e   associative   che  operino  nei  settori
dell'economia  sociale,  organizzazioni  non   governative   italiane
riconosciute  dalla  Comunita' economica europea o da altri organismi
internazionali o dal Ministero degli affari esteri,  ai  sensi  della
legge  26  febbraio  1987, n. 49, e successive modificazioni, purche'
operino senza fini di lucro.
  2. I progetti di cui al comma  1  promossi  da  organizzazioni  non
governative   debbono  essere  obbligatoriamente  realizzati  con  la
collaborazione di un analogo  soggetto  dello  Stato  estero,  scelto
dagli  enti  promotori  che  restano  responsabili  della gestione. I
progetti possono essere approvati dal Ministro  degli  affari  esteri
sulla  base  di  specifiche motivazioni, anche quando non siano stati
concordati nei  programmi-Paese.  L'erogazione  dei  contributi  alle
organizzazioni   e'   effettuata   sentito  il  parere  dell'apposita
commissione  per  le  organizzazioni   non   governative,   istituita
dall'articolo  8,  comma  10,  della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
sulla base di quanto disposto dall'articolo 29 della medesima  legge,
in  quanto  applicabile.  Ai volontari e ai cooperanti delle predette
organizzazioni non governative  si  applica  la  disciplina  disposta
dagli articoli da 31 a 35 della citata legge n. 49 del 1987.
  3.  I  contributi  a  titolo  gratuito sono finalizzati ai seguenti
obiettivi:
    a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale
e per i quadri intermedi, da svolgersi all'estero ed in Italia  anche
per  progetti  di  reinsediamento  nei  Paesi  di origine ed anche se
utilizzino strumenti di intervento diversi da quelli  previsti  nella
presente legge;
    b)   la   formazione   e   l'assistenza   in  materie  giuridico-
istituzionali dirette in particolare ai giovani e  alle  associazioni
giovanili; i programmi coordinati con il Ministero del lavoro e della
previdenza  sociale  per la riqualificazione dei lavoratori e il loro
impiego  nelle  joint-ventures,  nelle  piccole  e  medie  imprese  e
nell'artigianato;
    c)   programmi   di   promozione  e  collaborazione  nei  settori
dell'economia  sociale,  della  tutela  e  salvaguardia   ambientale,
dell'economia   mutualistica,   cooperativa  e  associativa,  per  lo
sviluppo di attivita' produttive e per la gestione di servizi con  la
diretta partecipazione dei soci;
    d)   la   cooperazione  nei  settori:  scientifico,  tecnologico,
culturale, scolastico, della formazione e della informazione, in base
a quanto previsto in accordi tra l'Italia e i Paesi interessati o tra
gli enti preposti alla materia nei rispettivi Paesi;
    e)  studi  e  progettazioni  nei  settori  dei  trasporti,  delle
telecomunicazioni,   della   distribuzione,   dell'economia  sociale,
nonche' nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
  4. Per le iniziative di cui alla lettera e) del comma 3,  la  quota
dei  contributi  a  titolo  gratuito  rispetto  ai costi totali delle
iniziative stesse e' definita di volta in volta  dal  Ministro  degli
affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.
                               Art. 4.
  1.  Sulla  base  degli  indirizzi  generali  e  dei programmi-Paese
approvati dal CIPES nelle riunioni di cui all'articolo 1, comma 3, il
Ministero degli affari esteri concorda con  i  Paesi  interessati  le
attivita'  e gli interventi volti alla realizzazione delle iniziative
di cui agli articoli 2 e 3. Tali iniziative  sono  adottate  d'intesa
con  il  Ministero  del  tesoro  e con il Ministero del commercio con
l'estero, e, per quanto  di  rispettiva  competenza,  con  gli  altri
Ministeri interessati.
  2.   Per  l'attuazione  delle  iniziative  e  degli  interventi  di
collaborazione previsti dalla  presente  legge,  ad  eccezione  delle
iniziative  di  cui  all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Ministro
degli affari  esteri  puo'  stipulare  convenzioni  e  contratti  con
soggetti  pubblici,  con  soggetti privati che non perseguono fini di
lucro, con organizzazioni internazionali ed organismi  che  ne  fanno
parte,  con  universita',  con  istituti  universitari e con consorzi
costituiti tra i  suddetti  soggetti.  Devono  essere  in  ogni  caso
rispettate  le  disposizioni  di cui alle vigenti leggi in materia di
lotta alla criminalita' organizzata.
  3. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del
tesoro, puo' predisporre capitolati-tipo e disciplinari-tipo  per  le
procedure  di  cui  al  presente  articolo e si avvale, ai fini delle
valutazioni necessarie per le decisioni di cui all'articolo 2,  comma
1, lettera b), del Mediocredito centrale. Per le valutazioni relative
alle  iniziative  di  cui  all'articolo  3,  il Ministro degli affari
esteri si avvale di enti ed istituzioni  di  notoria  esperienza  nei
settori  considerati,  contenuti  in  un elenco approvato con decreto
dello stesso Ministro, previo parere delle  commissioni  parlamentari
competenti.  Le valutazioni previste dal presente comma devono essere
tenute in considerazione, oltre che ai  fini  delle  decisioni  sulle
specifiche  iniziative,  anche  ai  fini  della  determinazione delle
priorita'.
  4. Per ogni singolo intervento la spesa a  carico  dello  Stato  e'
stabilita  in  misura  invariabile  qualunque  sia  l'effettivo onere
sostenuto   dal   soggetto   pubblico   o   privato   nell'esecuzione
dell'intervento   stesso.  Qualora  occorra,  per  lavori  o  servizi
suppletivi ed imprevisti, far fronte a nuovi oneri, si  provvede  con
atto  aggiuntivo  da  approvare  con  le  stesse  forme del contratto
principale. Tuttavia l'importo complessivo dei  contributi  non  puo'
superare   di   oltre  un  quinto  quello  originariamente  previsto,
rimanendo a  totale  carico  del  soggetto  contraente  la  eventuale
maggiore spesa occorrente. Puo' altresi' essere disposto che la spesa
a  carico  dello  Stato  sia erogata in un'unica soluzione al momento
della liquidazione della prestazione, oppure ripartita in  piu'  rate
annuali costanti, comprensive di capitale ed interessi.
  5.  Il  Ministro  degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del
tesoro, provvede, anche con le modalita' di  cui  al  comma  3,  alla
verifica  in  ordine  all'attuazione  degli  interventi  di  cui alla
presente legge,  in  particolare  verificando  la  rispondenza  delle
prestazioni eseguite alle condizioni, alle modalita' e agli obiettivi
contenuti  nelle  convenzioni  e  nei contratti di cui al comma 2. In
caso di accertamento di carenze nell'esecuzione  dei  servizi  o  dei
lavori  affidati, nonche' di mancata trasmissione di atti o documenti
utili alla verifica della loro corretta esecuzione, o di trasmissione
di atti o documenti contenenti indicazioni non veritiere, il Ministro
degli affari esteri puo' revocare con proprio decreto i finanziamenti
disposti.
  6.  Il  Ministro  degli  affari  esteri,  per gli interventi di cui
all'articolo 3, convoca apposita conferenza  di  servizi  alla  quale
partecipano  i  rappresentanti  delle  amministrazioni  dello Stato e
degli enti comunque tenuti ad adottare  atti  di  intesa,  nonche'  a
rilasciare  autorizzazioni,  approvazioni e nulla osta previsti dalle
leggi statali e regionali, comunque  interessati  per  competenze  di
settore  all'attuazione  degli  interventi stessi. Alla conferenza di
servizi si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della  legge  7
agosto 1990, n. 241.
                               Art. 5.
  1.  All'articolo 3, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, le
parole: "entro quattro anni dalla prima acquisizione" sono sostituite
dalle seguenti: "entro otto anni dalla prima acquisizione".
                               Art. 6.
  1.  Gli  enti interessati agli interventi previsti dall'articolo 1,
commi 2 e 3, della legge 9 gennaio  1991,  n.  19,  sono  le  regioni
Friuli-Venezia  Giulia,  Veneto,  TrentinoAlto  Adige  e  le province
autonome di Trento e di Bolzano. Alla societa'  finanziaria  prevista
dall'articolo  2, comma 1, della citata legge n.  19 del 1991 possono
partecipare, direttamente o indirettamente, la regione  Trentino-Alto
Adige   e   le   province   autonome  di  Trento  e  di  Bolzano.  La
partecipazione finanziaria della regione Trentino-Alto Adige e  delle
province  autonome  di Trento e di Bolzano produce gli effetti di cui
all'articolo 2, comma 8, della citata legge n. 19 del 1991  a  favore
delle  iniziative  promosse o partecipate da imprese aventi stabile e
prevalente organizzazione nell'area delle province  di  Trento  e  di
Bolzano.
                               Art. 7. 
 
  1. Ai fini della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 150
miliardi nel 1991, di lire 250  miliardi  nel  1992  e  di  lire  500
miliardi nel 1993. Al conseguente onere si provvede,  quanto  a  lire
150 miliardi per il  1991  mediante  corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione  del
Ministero del tesoro  per  il  medesimo  anno,  all'uopo  utilizzando
l'accantonamento  "Iniziative  per  la  cooperazione  con   i   Paesi
dell'Europa centro-orientale", e quanto a lire 250  miliardi  per  il
1992 e a lire 500  miliardi  per  il  1993,  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione  del  Ministero
del  tesoro  per  il  1992,  all'uopo  utilizzando   l'accantonamento
"Iniziative   per   la   cooperazione   con   i   Paesi   dell'Europa
centroorientale". ((1)) 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 26 febbraio 1992 
                               COSSIGA 
                                   ANDREOTTI,     Presidente      del
                                   Consiglio 
                                   dei Ministri 
                                   DE MICHELIS, Ministro degli affari 
                                   esteri 
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI 
    
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AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni  dalla
L. 19 luglio 1993, n. 243, ha disposto (con l'art. 6, comma  11)  che
"Per l'anno 1993 e' ridotta di lire 53.000  milioni  l'autorizzazione
di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212".