LEGGE 26 febbraio 1992, n. 212
Collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale.
Vigente al: 23-3-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
1. A sostegno della realizzazione di riforme strutturali e di
iniziative rivolte a favorire la transizione verso forme di economia
di mercato nei Paesi ((individuati annualmente dal CIPE con delibera
adottata su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto
con il Ministro del commercio con l'estero)), il Ministero degli
affari esteri promuove, nei confronti degli stessi Paesi, la
collaborazione economica, sociale, scientifica, tecnologica,
formativa e culturale. Tale collaborazione, a sostegno del processo
di integrazione europea, deve favorire la valorizzazione delle
risorse umane e naturali, il consolidamento dei valori democratici
del pluralismo, la garanzia della tutela dei diritti dell'uomo,
secondo direttrici formulate dalla Conferenza per la sicurezza e la
cooperazione in Europa (CSCE).
2. Sono considerate prioritarie le iniziative da realizzarsi
nell'ambito del coordinamento multilaterale esercitato dalla
Comunita' economica europea e dalle altre organizzazioni
internazionali di cui l'Italia sia parte. Sono considerati prioritari
altresi' gli interventi individuati nell'ambito del programma di
collaborazione economica con i Paesi partecipanti all'"Iniziativa
Esagonale" nonche' i programmi esecutivi in sede di collaborazione
interregionale multilaterale.
3. Su proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del
tesoro, nonche', per quanto di competenza, del Ministro del commercio
con l'estero, e d'intesa con i Ministri di volta in volta
interessati, il Comitato interministeriale per la politica economica
estera (CIPES), in riunioni cui partecipano anche i Ministri della
sanita', dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e
dell'ambiente, formula gli indirizzi generali della collaborazione
con i Paesi di cui al comma 1 e provvede per ciascuno di essi
all'approvazione di un programma organico di collaborazione da
attuarsi attraverso accordi intergovernativi e iniziative concordate
in sede multilaterale.
4. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli
indirizzi approvati e dei singoli programmi-Paese:
a) determina la ripartizione di massima delle disponibilita'
finanziarie per settori e strumenti d'intervento, con particolare
riguardo alla ripartizione tra intervento multilaterale e bilaterale;
b) approva la relazione predisposta dal Ministro degli affari
esteri ai sensi del comma 5.
5. Annualmente, in allegato allo stato di previsione della spesa
del Ministero degli affari esteri, viene trasmessa al Parlamento una
relazione previsionale e programmatica predisposta dal Ministro,
contenente le proposte e le motivazioni riguardanti la ripartizione
delle risorse finanziarie previste dalla presente legge, la scelta
delle priorita' e dei singoli Paesi, l'indicazione degli strumenti di
intervento e il grado di coordinamento degli stessi con gli altri
interventi di organismi finanziari nazionali e di organizzazioni
internazionali nei Paesi di cui al comma 1. La relazione deve essere
corredata da analisi e valutazioni sullo stato di attuazione dei
programmi e delle collaborazioni realizzate con organismi finanziari
nazionali e con organizzazioni internazionali. Le competenti
commissioni parlamentari esprimono il parere su tale relazione in
occasione dell'esame del medesimo stato di previsione.
6. Il CIPES, nelle riunioni di cui al comma 3, sulla base degli
indirizzi e dei programmi-Paese approvati in quella sede, delibera
direttive alla Sezione speciale per l'assicurazione del credito
all'esportazione (SACE), ai sensi dell'articolo 8, primo comma, della
legge 24 maggio 1977, n. 227, in ordine al carattere prioritario
degli interventi collegati alle iniziative di cui all'articolo 3,
comma 3, ed a quelli di supporto alle iniziative effettuate da parte
dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito
centrale) ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e
dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, nonche' ai sensi
della legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni, e
dell'articolo 14 della legge 5 ottobre 1991, n. 317. (2)
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373 ha disposto (con l'art. 4, comma
1) che sono attribuite al CIPE le funzioni del soppresso Comitato
interministeriale per la politica economica estera (CIPES) indicate
nell'articolo 4 del medesimo D.P.R.
Art. 2.
1. Le iniziative di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo
1 sono realizzate attraverso:
a) cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi
ad interventi della Comunita' economica europea, della Banca europea
per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni
finanziari internazionali di cui l'Italia sia parte e che realizzino
le finalita' della presente legge;
b) la concessione di contributi su crediti finanziari, relativi
ad una capitalizzazione massima di 30 miliardi di lire per ogni
iniziativa su cui concedere il contributo, per interventi realizzati
da imprese italiane o comunitarie o dei Paesi di cui all'articolo 1,
in materia di riconversione industriale e agricola; per il
risanamento ambientale, igienico e sanitario; in campo energetico;
per la modernizzazione del turismo nonche' in materia di restauro
artistico ed urbano.
2. Il CIPES, nelle riunioni di cui all'articolo 1, comma 3, su
proposta del Ministro degli affari esteri e del Ministro del tesoro,
nonche', per quanto di competenza, del Ministro del commercio con
l'estero, puo' stabilire, previo parere favorevole delle commissioni
parlamentari competenti, che, tenuto conto dello sviluppo della
collaborazione nell'area interessata e con particolare riferimento
alla cooperazione in sede multilaterale, le iniziative di cui
all'articolo 1, comma 2, possano essere effettuate anche in settori
diversi da quelli indicati al comma 1, lettera b), del presente
articolo ed all'articolo 3.
3. In conformita' ai criteri di ripartizione stabiliti dal CIPES,
il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del
tesoro, determina le quote destinate alle iniziative di cui al comma
1.
4. Le quote destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera
a), affluiscono ad apposito capitolo da istituire nello stato di
previsione della spesa del Ministero del tesoro.
5. La quota stabilita dal CIPES per gli interventi di cui al comma
1, lettera b), e' conferita ad apposito fondo istituito ai sensi
della presente legge presso il Mediocredito centrale. Il Ministro del
tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, autorizza il
Mediocredito centrale a concedere un contributo sugli interessi in
favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio
decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni, per i
crediti di cui al comma 1, lettera b).
6. Una quota delle disponibilita' finanziarie destinate alle
iniziative di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo ed al
comma 3, lettere a), b) ed e) dell'articolo 3, e' attribuita al
Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto
agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n.
100, e ad altre iniziative di propria competenza rispondenti alle
finalita' della presente legge, nonche' dell'articolo 2 della legge 9
gennaio 1991, n. 19.
7. Una quota non superiore all'8 per cento delle disponibilita'
finanziarie previste dalla presente legge e' attribuita,
relativamente agli aspetti di propria competenza, al Ministero
dell'interno per l'attuazione, d'intesa con i Ministeri degli affari
esteri e del tesoro, di forme di collaborazione con gli Stati
interessati previste dalle norme vigenti.
8. Una ulteriore quota delle disponibilita' destinate alle
iniziative di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) ed e), e'
attribuita per i programmi di collaborazione interregionale di cui
all'articolo 1, secondo le disposizioni della presente legge,
nonche', in particolare tramite l'Istituto nazionale per il commercio
estero, per attivita' e iniziative di assistenza in materia di
commercio estero, per favorire lo sviluppo di strutture e strumenti a
sostegno delle esportazioni dei Paesi di cui all'articolo 1.
9. In casi di necessita' accertati dal Ministero degli affari
esteri e su richiesta dei Paesi destinatari delle misure previste
dalla presente legge, possono essere disposte dal Ministero degli
affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura e delle
foreste, forniture di prodotti aventi finalita' umanitarie. La
fornitura dei prodotti agricolo-alimentari e' effettuata alle
migliori condizioni di mercato interno e internazionale.
10. I progetti, gli interventi e le opere finanziati con gli
stanziamenti previsti dalla presente legge devono essere accompagnati
da un'apposita valutazione di impatto ambientale, come definita dalla
normativa comunitaria e dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.
349, e successivi decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei
Ministri.
Art. 3.
1. Il CIPES riserva una quota pari ad almeno il 15 per cento dello
stanziamento previsto dalla presente legge per ogni esercizio
finanziario a progetti promossi o affidati parzialmente o totalmente
a regioni, province ed enti locali, universita', centri di ricerca
pubblici e privati senza fini di lucro, organismi di formazione
professionale, associazioni ambientalistiche, organizzazioni cooper-
ative, mutualistiche e associative che operino nei settori
dell'economia sociale, organizzazioni non governative italiane
riconosciute dalla Comunita' economica europea o da altri organismi
internazionali o dal Ministero degli affari esteri, ai sensi della
legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, purche'
operino senza fini di lucro.
2. I progetti di cui al comma 1 promossi da organizzazioni non
governative debbono essere obbligatoriamente realizzati con la
collaborazione di un analogo soggetto dello Stato estero, scelto
dagli enti promotori che restano responsabili della gestione. I
progetti possono essere approvati dal Ministro degli affari esteri
sulla base di specifiche motivazioni, anche quando non siano stati
concordati nei programmi-Paese. L'erogazione dei contributi alle
organizzazioni e' effettuata sentito il parere dell'apposita
commissione per le organizzazioni non governative, istituita
dall'articolo 8, comma 10, della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e
sulla base di quanto disposto dall'articolo 29 della medesima legge,
in quanto applicabile. Ai volontari e ai cooperanti delle predette
organizzazioni non governative si applica la disciplina disposta
dagli articoli da 31 a 35 della citata legge n. 49 del 1987.
3. I contributi a titolo gratuito sono finalizzati ai seguenti
obiettivi:
a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale
e per i quadri intermedi, da svolgersi all'estero ed in Italia anche
per progetti di reinsediamento nei Paesi di origine ed anche se
utilizzino strumenti di intervento diversi da quelli previsti nella
presente legge;
b) la formazione e l'assistenza in materie giuridico-
istituzionali dirette in particolare ai giovani e alle associazioni
giovanili; i programmi coordinati con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale per la riqualificazione dei lavoratori e il loro
impiego nelle joint-ventures, nelle piccole e medie imprese e
nell'artigianato;
c) programmi di promozione e collaborazione nei settori
dell'economia sociale, della tutela e salvaguardia ambientale,
dell'economia mutualistica, cooperativa e associativa, per lo
sviluppo di attivita' produttive e per la gestione di servizi con la
diretta partecipazione dei soci;
d) la cooperazione nei settori: scientifico, tecnologico,
culturale, scolastico, della formazione e della informazione, in base
a quanto previsto in accordi tra l'Italia e i Paesi interessati o tra
gli enti preposti alla materia nei rispettivi Paesi;
e) studi e progettazioni nei settori dei trasporti, delle
telecomunicazioni, della distribuzione, dell'economia sociale,
nonche' nei settori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).
4. Per le iniziative di cui alla lettera e) del comma 3, la quota
dei contributi a titolo gratuito rispetto ai costi totali delle
iniziative stesse e' definita di volta in volta dal Ministro degli
affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 4. 1. Sulla base degli indirizzi generali e dei programmi-Paese approvati dal CIPES nelle riunioni di cui all'articolo 1, comma 3, il Ministero degli affari esteri concorda con i Paesi interessati le attivita' e gli interventi volti alla realizzazione delle iniziative di cui agli articoli 2 e 3. Tali iniziative sono adottate d'intesa con il Ministero del tesoro e con il Ministero del commercio con l'estero, e, per quanto di rispettiva competenza, con gli altri Ministeri interessati. 2. Per l'attuazione delle iniziative e degli interventi di collaborazione previsti dalla presente legge, ad eccezione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), il Ministro degli affari esteri puo' stipulare convenzioni e contratti con soggetti pubblici, con soggetti privati che non perseguono fini di lucro, con organizzazioni internazionali ed organismi che ne fanno parte, con universita', con istituti universitari e con consorzi costituiti tra i suddetti soggetti. Devono essere in ogni caso rispettate le disposizioni di cui alle vigenti leggi in materia di lotta alla criminalita' organizzata. 3. Il Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro, puo' predisporre capitolati-tipo e disciplinari-tipo per le procedure di cui al presente articolo e si avvale, ai fini delle valutazioni necessarie per le decisioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del Mediocredito centrale. Per le valutazioni relative alle iniziative di cui all'articolo 3, il Ministro degli affari esteri si avvale di enti ed istituzioni di notoria esperienza nei settori considerati, contenuti in un elenco approvato con decreto dello stesso Ministro, previo parere delle commissioni parlamentari competenti. Le valutazioni previste dal presente comma devono essere tenute in considerazione, oltre che ai fini delle decisioni sulle specifiche iniziative, anche ai fini della determinazione delle priorita'. 4. Per ogni singolo intervento la spesa a carico dello Stato e' stabilita in misura invariabile qualunque sia l'effettivo onere sostenuto dal soggetto pubblico o privato nell'esecuzione dell'intervento stesso. Qualora occorra, per lavori o servizi suppletivi ed imprevisti, far fronte a nuovi oneri, si provvede con atto aggiuntivo da approvare con le stesse forme del contratto principale. Tuttavia l'importo complessivo dei contributi non puo' superare di oltre un quinto quello originariamente previsto, rimanendo a totale carico del soggetto contraente la eventuale maggiore spesa occorrente. Puo' altresi' essere disposto che la spesa a carico dello Stato sia erogata in un'unica soluzione al momento della liquidazione della prestazione, oppure ripartita in piu' rate annuali costanti, comprensive di capitale ed interessi. 5. Il Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede, anche con le modalita' di cui al comma 3, alla verifica in ordine all'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, in particolare verificando la rispondenza delle prestazioni eseguite alle condizioni, alle modalita' e agli obiettivi contenuti nelle convenzioni e nei contratti di cui al comma 2. In caso di accertamento di carenze nell'esecuzione dei servizi o dei lavori affidati, nonche' di mancata trasmissione di atti o documenti utili alla verifica della loro corretta esecuzione, o di trasmissione di atti o documenti contenenti indicazioni non veritiere, il Ministro degli affari esteri puo' revocare con proprio decreto i finanziamenti disposti. 6. Il Ministro degli affari esteri, per gli interventi di cui all'articolo 3, convoca apposita conferenza di servizi alla quale partecipano i rappresentanti delle amministrazioni dello Stato e degli enti comunque tenuti ad adottare atti di intesa, nonche' a rilasciare autorizzazioni, approvazioni e nulla osta previsti dalle leggi statali e regionali, comunque interessati per competenze di settore all'attuazione degli interventi stessi. Alla conferenza di servizi si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 5. 1. All'articolo 3, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, le parole: "entro quattro anni dalla prima acquisizione" sono sostituite dalle seguenti: "entro otto anni dalla prima acquisizione".
Art. 6. 1. Gli enti interessati agli interventi previsti dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, sono le regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, TrentinoAlto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alla societa' finanziaria prevista dall'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 19 del 1991 possono partecipare, direttamente o indirettamente, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano. La partecipazione finanziaria della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano produce gli effetti di cui all'articolo 2, comma 8, della citata legge n. 19 del 1991 a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area delle province di Trento e di Bolzano.
Art. 7.
1. Ai fini della presente legge e' autorizzata la spesa di lire 150
miliardi nel 1991, di lire 250 miliardi nel 1992 e di lire 500
miliardi nel 1993. Al conseguente onere si provvede, quanto a lire
150 miliardi per il 1991 mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando
l'accantonamento "Iniziative per la cooperazione con i Paesi
dell'Europa centro-orientale", e quanto a lire 250 miliardi per il
1992 e a lire 500 miliardi per il 1993, mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento
"Iniziative per la cooperazione con i Paesi dell'Europa
centroorientale". ((1))
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 febbraio 1992
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del
Consiglio
dei Ministri
DE MICHELIS, Ministro degli affari
esteri
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 22 maggio 1993, n. 155, convertito con modificazioni dalla
L. 19 luglio 1993, n. 243, ha disposto (con l'art. 6, comma 11) che
"Per l'anno 1993 e' ridotta di lire 53.000 milioni l'autorizzazione
di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 212".