LEGGE 10 dicembre 1997, n. 425
Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
Vigente al: 25-3-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
Finalita' e disciplina degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
1. Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore hanno come fine l'analisi e la verifica della
preparazione di ciascun candidato in relazione agli obiettivi
generali e specifici propri di ciascun indirizzo di studi; essi si
sostengono al termine del corso di studi della scuola secondaria
superiore e, per gli istituti professionali e per gli istituti
d'arte, al termine dei corsi integrativi.
2. Il Governo e' autorizzato a disciplinare gli esami di Stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e
le materie ad essi connesse con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
rispetto delle norme generali di cui agli articoli da 2 a 6 della
presente legge.
3. Il regolamento di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio
dell'anno successivo a quello in corso alla data della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale; esso detta anche le
disposizioni transitorie:
a) per l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami
di Stato nei primi due anni scolastici, anche con riferimento al
valore abilitante dei titoli di studio;
b) per la predisposizione e l'invio alle scuole, da parte del
Ministero della pubblica istruzione, delle istruzioni relative alle
caratteristiche della terza prova scritta e delle modalita' relative
alla sua predisposizione.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Art. 2.
(Ammissione).
1. All'esame di Stato sono ammessi:
a) gli alunni delle scuole statali e paritarie che abbiano
frequentato l'ultimo anno di corso, siano stati valutati
positivamente in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato
i debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo
modalita' definite con decreto del Ministro della pubblica
istruzione;
b) alle stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera
a), gli alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute
nelle quali continuano a funzionare corsi di studio, fino al loro
completamento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
2. All'esame di Stato sono ammessi, altresi', con abbreviazione di
un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli
alunni delle scuole pareggiate o legalmente riconosciute di cui al
comma 1, lettera b), che hanno riportato, nello scrutinio finale
della penultima classe, non meno di otto decimi in ciascuna
disciplina, che hanno seguito un regolare corso di studi di
istruzione secondaria superiore e che hanno riportato una votazione
non inferiore a sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini
finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in
ripetenze nei due anni predetti, ferme restando le specifiche
disposizioni concernenti la valutazione dell'insegnamento
dell'educazione fisica.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei
candidati esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima
classe e' subordinata al superamento di un esame preliminare inteso
ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di
studi dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della
promozione o dell'idoneita' alla classe successiva, nonche' su quelle
previste dal piano di studi dell'ultimo anno. ((Sostengono altresi'
l'esame preliminare, sulle materie previste dal piano di studi
dell'ultimo anno, i candidati in possesso di idoneita' o di
promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno
ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per
l'ammissione all'esame)). Si tiene conto anche di crediti formativi
eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche
in caso di mancato superamento dell'esame di Stato, vale come
idoneita' all'ultima classe. L'esame preliminare e' sostenuto davanti
al consiglio della classe dell'istituto, statale o paritario,
collegata alla commissione alla quale il candidato e' stato
assegnato; il candidato e' ammesso all'esame di Stato se consegue un
punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove cui e'
sottoposto.
4. I candidati esterni debbono presentare domanda di ammissione
agli esami di Stato indicando, in ordine preferenziale, le
istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l'esame al
dirigente preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente
competente, il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, agli istituti scolastici
statali o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato
stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio
indicato nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche
in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al
superamento dell'ambito organizzativo regionale devono essere
autorizzate, previa valutazione dei motivi addotti, dal dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va
presentata la relativa richiesta. Gli esami preliminari, ove
prescritti, sono sostenuti dai candidati esterni presso le
istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata
osservanza delle disposizioni del presente comma preclude
l'ammissione all'esame di Stato, fatte salve le responsabilita'
penali, civili e amministrative a carico dei soggetti preposti alle
istituzioni scolastiche interessate.
5. Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito dal
consiglio di classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare
di cui al comma 3 sulla base della documentazione del curriculum
scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle prove
preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere
valutate quali crediti formativi.
6. Gli alunni delle classi antecedenti l'ultima, che intendano
partecipare agli esami di Stato in qualita' di candidati esterni,
devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo e devono
possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
7. I candidati non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che
non abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istruzione
secondaria superiore in Italia o presso istituzioni scolastiche
italiane all'estero, possono sostenere l'esame di Stato in qualita'
di candidati esterni, secondo le medesime modalita' previste ai commi
3, 4, 5 e 6.
8. Possono sostenere, nella sessione dello stesso anno, con
abbreviazione di un anno per merito, il corrispondente esame di
qualifica o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni
degli istituti professionali e degli istituti d'arte che, nello
scrutinio finale per la promozione alla classe terza, abbiano
riportato non meno di otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano
riportato una valutazione non inferiore a sette decimi in ciascuna
disciplina al termine del primo anno e non siano incorsi in
ripetenze, ferme restando le specifiche disposizioni concernenti la
valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.
Art. 3.
(( (Contenuto ed esito dell'esame). ))
(( 1. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e' finalizzato all'accertamento delle conoscenze
e delle competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in
relazione agli obiettivi generali e specifici propri di ciascun
indirizzo e delle basi culturali generali, nonche' delle capacita'
critiche del candidato.
2. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La
prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della lingua
italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonche'
le capacita' espressive, logico-linguistiche e critiche del
candidato; la seconda prova, che puo' essere anche grafica o
scrittografica, ha per oggetto una delle materie caratterizzanti il
corso di studio. Negli istituti tecnici, negli istituti
professionali, negli istituti d'arte e nei licei artistici le
modalita' di svolgimento tengono conto della dimensione
tecnico-pratica e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono
articolarsi anche in piu' di un giorno di lavoro; la terza prova e'
espressione dell'autonomia didattico-metodologica ed organizzativa
delle istituzioni scolastiche ed e' strettamente correlata al piano
dell'offerta formativa utilizzato da ciascuna di esse. Essa e' a
carattere pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di
corso e consiste nella trattazione sintetica di argomenti, nella
risposta a quesiti singoli o multipli ovvero nella soluzione di
problemi o di casi pratici e professionali o nello sviluppo di
progetti; tale ultima prova e' strutturata in modo da consentire, di
norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.
L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite
direttive impartite dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi
del comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione
delle autonomie scolastiche ai fini della elaborazione della terza
prova. L'Istituto provvede, altresi', alla valutazione dei livelli di
apprendimento degli studenti a conclusione dei percorsi
dell'istruzione secondaria superiore, utilizzando le prove scritte
degli esami di Stato secondo criteri e modalita' coerenti con quelli
applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilita'.
3. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti
dal Ministro, sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione;
il testo della terza prova scritta e' predisposto dalla commissione
d'esame con modalita' predefinite. Le materie oggetto della seconda
prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione
entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro
disciplina altresi' le caratteristiche della terza prova scritta,
nonche' le modalita' con le quali la commissione d'esame provvede
alla elaborazione delle prime due prove d'esame in caso di mancato
tempestivo ricevimento delle medesime.
4. Il colloquio si svolge su argomenti di interesse
multidisciplinare attinenti ai programmi e al lavoro didattico
dell'ultimo anno di corso.
5. La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di insegnamento.
6. A conclusione dell'esame di Stato e' assegnato a ciascun
candidato un voto finale complessivo in centesimi, che e' il
risultato della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame
alle prove scritte e al colloquio e dei punti per il credito
scolastico acquisito da ciascun candidato. La commissione d'esame
dispone di 45 punti per la valutazione delle prove scritte e di 30
per la valutazione del colloquio. Ciascun candidato puo' far valere
un credito scolastico massimo di 25 punti. Il punteggio minimo
complessivo per superare l'esame e' di 60/100. L'esito delle prove
scritte e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto
sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per
l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio
massimo di 100, la commissione di esame puo' motivatamente integrare
il punteggio fino ad un massimo di 5 punti ove il candidato abbia
ottenuto un credito scolastico di almeno 15 punti e un risultato
complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che
conseguono il punteggio massimo di 100 punti senza fruire della
predetta integrazione puo' essere attribuita la lode dalla
commissione.
7. Gli esami degli alunni con handicap sono disciplinati in
coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
8. Alla regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
9. Per gli alunni ammalati o assenti dagli esami per cause
specificamente individuate sono previste una sessione suppletiva
d'esame e, in casi eccezionali, particolari modalita' di svolgimento
degli stessi. ))
Art. 4.
(( (Commissione e sede d'esame) ))
(( 1. La commissione di esame di Stato e' composta da non piu' di
sei commissari, dei quali il cinquanta per cento interni e il
restante cinquanta per cento esterni all'istituto, piu' il
presidente, esterno. Le materie di esame affidate ai commissari
esterni sono scelte annualmente con le modalita' e nei termini
stabiliti con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro
della pubblica istruzione. La commissione e' nominata dal dirigente
preposto all'Ufficio scolastico regionale, sulla base di criteri
determinati a livello nazionale.
2. Ogni due classi sono nominati un presidente unico e commissari
esterni comuni alle classi stesse, in numero pari a quello dei
commissari interni di ciascuna classe e, comunque, non superiore a
tre. In ogni caso, e' assicurata la presenza dei commissari delle
materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono
assegnati non piu' di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di
istituto legalmente riconosciuto o pareggiato e' abbinata a una
commissione di istituto statale o paritario.
3. Il presidente e' nominato, sulla base di criteri e modalita'
determinati, secondo il seguente ordine, tra:
a) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di
istruzione secondaria superiore statali, ovvero ad istituti di
istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed
agli educandati femminili;
b) i dirigenti scolastici in servizio preposti ad istituti di
istruzione primaria e secondaria di primo grado, provvisti di
abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria
superiore;
c) i docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria
superiore statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con
almeno dieci anni di servizio di ruolo;
d) i professori universitari di prima e seconda fascia anche
fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;
e) i direttori e i docenti di ruolo degli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
f) i dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione
secondaria superiore statali, collocati a riposo da non piu' di tre
anni.
4. I commissari esterni sono nominati tra i docenti di istituti
statali di istruzione secondaria superiore.
5. I casi e le modalita' di sostituzione dei commissari e dei
presidenti sono specificamente individuati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di natura non regolamentare.
6. Le nomine dei presidenti e dei commissari esterni sono
effettuate avuto riguardo, con esclusione dei presidenti e dei
commissari provenienti da istituti scolastici appartenenti allo
stesso distretto, nell'ordine, all'ambito comunale, provinciale e,
solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale.
7. E' stabilita l'incompatibilita' a svolgere la funzione di
presidente o di commissario esterno della commissione di esame nella
propria scuola, nelle scuole ove si sia gia' espletato per due volte
consecutive, nei due anni precedenti, l'incarico di presidente o di
commissario esterno e nelle scuole nelle quali si sia prestato
servizio nei due anni precedenti.
8. Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle
prove scritte operando per aree disciplinari; le decisioni finali
sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.
9. I candidati esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni
degli istituti statali e paritari e il loro numero non puo' superare
il cinquanta per cento dei candidati interni, fermo restando il
limite numerico di trentacinque candidati; nel caso non vi sia la
possibilita' di assegnare i candidati esterni alle predette
commissioni possono essere autorizzate, dal dirigente preposto
all'Ufficio scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore
di candidati esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati
esterni costituite esclusivamente presso istituzioni scolastiche
statali. Presso ciascuna istituzione scolastica puo' essere
costituita soltanto una commissione di soli candidati esterni.
Un'altra commissione di soli candidati esterni puo' essere costituita
soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione
sul territorio nazionale. I candidati esterni sostengono l'esame di
Stato secondo le modalita' dettate al riguardo dalle norme
regolamentari di cui all'articolo 1, comma 2.
10. I compensi per i presidenti e per i componenti delle
commissioni sono onnicomprensivi e sostitutivi di qualsiasi altro
emolumento e rimborso spese; essi sono differenziati in relazione
alla funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario
interno. Per i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto
dei tempi di percorrenza dalla sede di servizio o di residenza a
quella di esame. La misura dei compensi e' stabilita in sede di
contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In
mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della
misura dei compensi si provvede con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. L'onere previsto per il compenso
spettante ai commissari esterni e ai presidenti delle commissioni
degli istituti paritari e degli istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi
dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.
250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n.
27, e' a carico dello Stato.
11. Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali
e paritari; sono sede di esame anche gli istituti pareggiati e
legalmente riconosciuti, con corsi che continuano a funzionare ai
sensi dell'articolo 1-bis, comma 6, del decreto-legge 5 dicembre
2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio
2006, n. 27. Sede d'esame per i candidati esterni sono gli istituti
statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia,
la sede di esame e' indicata dal dirigente preposto all'Ufficio
scolastico regionale al quale viene presentata la domanda di
ammissione agli esami.
12. Sistematiche e costanti verifiche e monitoraggi sul regolare
funzionamento degli istituti statali e paritari e, in particolare,
sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneita'
ed integrativi, nonche' sulle iniziative organizzativo-didattiche
realizzate dalla istituzione scolastica per il recupero dei debiti,
sono assicurati nell'ambito della funzione ispettiva. ))
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 15 febbraio 1999, n. 32 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che Il limite di spesa previsto dalle vigenti disposizioni per i
compensi di cui all'articolo 4, comma 5, della legge 10 dicembre
1997, n. 425, dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni
degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, e' elevato di lire 120 miliardi a decorrere
dall'anno 1999."
Art. 5.
Credito scolastico
1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia
meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni
della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento degli
studi, denominato credito scolastico. Tale credito non puo' essere
complessivamente superiore a 20 punti. E' stabilito il credito
massimo conseguibile in ciascun anno scolastico e sono individuati
criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale
integrazione, nell'ultimo anno, a compensazione di situazioni di
svantaggio, riscontrate negli anni precedenti in relazione a
situazioni familiari o personali dell'alunno, che possano
considerarsi pienamente superate.
2. Il credito scolastico degli alunni per gli anni scolastici
antecedenti quello di prima applicazione della nuova disciplina e'
ricostruito sulla base del curriculum dell'ultimo triennio.
3. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di
studi per merito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e' attribuito,
per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo
stesso; nei casi di abbreviazione per leva militare ai sensi del
medesimo articolo 2, comma 4, e' attribuito nella misura ottenuta
nell'ultimo anno frequentato.
4. Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito
dalla commissione d'esame sulla base della documentazione del
curriculum scolastico, dei crediti formativi e dei risultati delle
prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono
essere valutate quali crediti formativi.
Art. 6.
Certificazioni
1. Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione,
di idoneita' e di superamento dell'esame di Stato sono ridisciplinati
in armonia con le nuove disposizioni, al fine di dare trasparenza
alle competenze, conoscenze e capacita' acquisite, secondo il piano
di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei
titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.
Art. 7.
Esami di idoneita' nelle scuole pareggiate
o legalmente riconosciute
1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di
attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, lo
svolgimento nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute degli
esami di idoneita' alle varie classi dei corsi di studio e' soggetto
alla seguente disciplina: il candidato esterno puo' presentarsi agli
esami di idoneita' solo per la classe immediatamente superiore a
quella successiva alla classe cui da' accesso il titolo di licenza o
promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.
Art. 8.
Disposizioni finali
1. Sullo schema di regolamento di cui all'articolo 1 e' acquisito,
anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere
delle competenti commissioni parlamentari. Decorsi trenta giorni
dalla richiesta di parere alle commissioni, il regolamento puo'
essere comunque emanato.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 1 sono abrogati: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9 e 10, nonche' l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del testo
unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con
esclusione del limite di spesa di lire 116 miliardi previsto dal
comma 2. Dalla medesima data, nell'articolo 199 del predetto testo
unico, si intendono espunti i riferimenti agli esami di maturita'.
3. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento
e di Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come
modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n.
433, e dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
10 febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto
legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
4. Il Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
1, le norme del testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297, apportando tutte le conseguenti e necessarie
modifiche.
Art. 9.
Norma finanziaria
1. Le spese relative all'indennita' ed ai compensi per gli esami,
gia' imputate sugli stanziamenti iscritti nei capitoli 2204, 2402,
2408 e 2605 dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo stato di
previsione.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge,
determinato in lire 33 miliardi a decorrere dal 1998, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 dicembre 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Berlinguer, Ministro della
pubblica istruzione e
dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica
Visto, il Guardasigilli: Flick