LEGGE 10 dicembre 1997, n. 425

  Disposizioni per  la riforma  degli esami  di Stato  conclusivi dei
corsi di studio di istruzione secondaria superiore.
 
 Vigente al: 25-3-2012  
 

  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:
                               Art. 1.
       Finalita' e disciplina degli esami di Stato conclusivi
dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
  1.  Gli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria  superiore  hanno  come fine l'analisi e la verifica della
preparazione   di  ciascun  candidato  in  relazione  agli  obiettivi
generali  e  specifici  propri di ciascun indirizzo di studi; essi si
sostengono  al  termine  del  corso  di studi della scuola secondaria
superiore  e,  per  gli  istituti  professionali  e  per gli istituti
d'arte, al termine dei corsi integrativi.
  2.  Il  Governo  e'  autorizzato  a disciplinare gli esami di Stato
conclusivi  dei  corsi di studio di istruzione secondaria superiore e
le  materie  ad  essi  connesse  con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo  17,  comma  2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel
rispetto  delle  norme  generali  di cui agli articoli da 2 a 6 della
presente legge.
  3.  Il  regolamento  di cui al comma 2 entra in vigore con l'inizio
dell'anno   successivo   a  quello  in  corso  alla  data  della  sua
pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale;  esso  detta  anche  le
disposizioni transitorie:
  a)  per  l'applicazione graduale della nuova disciplina degli esami
di  Stato  nei  primi  due  anni scolastici, anche con riferimento al
valore abilitante dei titoli di studio;
  b)  per  la  predisposizione  e  l'invio  alle scuole, da parte del
Ministero  della  pubblica istruzione, delle istruzioni relative alle
caratteristiche  della terza prova scritta e delle modalita' relative
alla sua predisposizione.
          Avvertenza:
            Il  testo  delle  note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi   dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
                               Art. 2.
                            (Ammissione).

  1. All'esame di Stato sono ammessi:
    a)  gli  alunni  delle  scuole  statali  e  paritarie che abbiano
frequentato   l'ultimo   anno   di   corso,   siano   stati  valutati
positivamente  in sede di scrutinio finale e abbiano comunque saldato
i  debiti formativi contratti nei precedenti anni scolastici, secondo
modalita'   definite   con   decreto   del  Ministro  della  pubblica
istruzione;
    b)  alle  stesse condizioni e con i requisiti di cui alla lettera
a),  gli  alunni  delle  scuole  pareggiate o legalmente riconosciute
nelle  quali  continuano  a  funzionare corsi di studio, fino al loro
completamento,   ai   sensi   dell'articolo   1-bis,   comma  6,  del
decreto-legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
  2.  All'esame di Stato sono ammessi, altresi', con abbreviazione di
un anno per merito, gli alunni delle scuole statali e paritarie e gli
alunni  delle  scuole  pareggiate o legalmente riconosciute di cui al
comma  1,  lettera  b),  che  hanno riportato, nello scrutinio finale
della   penultima  classe,  non  meno  di  otto  decimi  in  ciascuna
disciplina,   che  hanno  seguito  un  regolare  corso  di  studi  di
istruzione  secondaria  superiore e che hanno riportato una votazione
non  inferiore  a  sette decimi in ciascuna disciplina negli scrutini
finali dei due anni antecedenti il penultimo, senza essere incorsi in
ripetenze  nei  due  anni  predetti,  ferme  restando  le  specifiche
disposizioni    concernenti    la    valutazione    dell'insegnamento
dell'educazione fisica.
  3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, l'ammissione dei
candidati  esterni che non siano in possesso di promozione all'ultima
classe  e'  subordinata al superamento di un esame preliminare inteso
ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di
studi  dell'anno o degli anni per i quali non siano in possesso della
promozione o dell'idoneita' alla classe successiva, nonche' su quelle
previste  dal  piano di studi dell'ultimo anno. ((Sostengono altresi'
l'esame  preliminare,  sulle  materie  previste  dal  piano  di studi
dell'ultimo   anno,  i  candidati  in  possesso  di  idoneita'  o  di
promozione all'ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno
ovvero  che  non  hanno  comunque  titolo  per  essere scrutinati per
l'ammissione  all'esame)).  Si tiene conto anche di crediti formativi
eventualmente acquisiti. Il superamento dell'esame preliminare, anche
in  caso  di  mancato  superamento  dell'esame  di  Stato,  vale come
idoneita' all'ultima classe. L'esame preliminare e' sostenuto davanti
al   consiglio  della  classe  dell'istituto,  statale  o  paritario,
collegata   alla   commissione  alla  quale  il  candidato  e'  stato
assegnato;  il candidato e' ammesso all'esame di Stato se consegue un
punteggio  minimo  di  sei  decimi  in  ciascuna  delle  prove cui e'
sottoposto.
  4.  I  candidati  esterni  debbono presentare domanda di ammissione
agli   esami   di   Stato  indicando,  in  ordine  preferenziale,  le
istituzioni   scolastiche  in  cui  intendono  sostenere  l'esame  al
dirigente  preposto all'ufficio scolastico regionale territorialmente
competente,  il quale provvede ad assegnare i candidati medesimi, nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 4, agli istituti scolastici
statali  o paritari aventi sede nel comune di residenza del candidato
stesso ovvero, in caso di assenza nel comune dell'indirizzo di studio
indicato  nella domanda, nella provincia e, nel caso di assenza anche
in questa del medesimo indirizzo, nella regione. Eventuali deroghe al
superamento   dell'ambito   organizzativo   regionale  devono  essere
autorizzate,  previa  valutazione  dei  motivi addotti, dal dirigente
preposto all'ufficio scolastico regionale di provenienza, al quale va
presentata   la   relativa  richiesta.  Gli  esami  preliminari,  ove
prescritti,   sono   sostenuti   dai   candidati  esterni  presso  le
istituzioni scolastiche loro assegnate come sede di esame. La mancata
osservanza   delle   disposizioni   del   presente   comma   preclude
l'ammissione  all'esame  di  Stato,  fatte  salve  le responsabilita'
penali,  civili  e amministrative a carico dei soggetti preposti alle
istituzioni scolastiche interessate.
  5.  Per i candidati esterni il credito scolastico e' attribuito dal
consiglio  di  classe davanti al quale sostengono l'esame preliminare
di  cui  al  comma  3  sulla base della documentazione del curriculum
scolastico,  dei  crediti  formativi  e  dei  risultati  delle  prove
preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere
valutate quali crediti formativi.
  6.  Gli  alunni  delle  classi  antecedenti l'ultima, che intendano
partecipare  agli  esami  di  Stato in qualita' di candidati esterni,
devono  aver  cessato  la  frequenza  prima  del  15  marzo  e devono
possedere i requisiti previsti per i medesimi candidati.
  7.  I  candidati  non appartenenti a Paesi dell'Unione europea, che
non   abbiano  frequentato  l'ultimo  anno  di  corso  di  istruzione
secondaria  superiore  in  Italia  o  presso  istituzioni scolastiche
italiane  all'estero,  possono sostenere l'esame di Stato in qualita'
di candidati esterni, secondo le medesime modalita' previste ai commi
3, 4, 5 e 6.
  8.  Possono  sostenere,  nella  sessione  dello  stesso  anno,  con
abbreviazione  di  un  anno  per  merito,  il corrispondente esame di
qualifica  o di licenza di maestro d'arte, rispettivamente gli alunni
degli  istituti  professionali  e  degli  istituti  d'arte che, nello
scrutinio  finale  per  la  promozione  alla  classe  terza,  abbiano
riportato  non  meno  di  otto decimi in ciascuna disciplina, abbiano
riportato  una  valutazione  non inferiore a sette decimi in ciascuna
disciplina  al  termine  del  primo  anno  e  non  siano  incorsi  in
ripetenze,  ferme  restando le specifiche disposizioni concernenti la
valutazione dell'insegnamento dell'educazione fisica.
                               Art. 3.
               (( (Contenuto ed esito dell'esame). ))

  (( 1. L'esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione
secondaria superiore e' finalizzato all'accertamento delle conoscenze
e  delle  competenze acquisite nell'ultimo anno del corso di studi in
relazione  agli  obiettivi  generali  e  specifici  propri di ciascun
indirizzo  e  delle  basi culturali generali, nonche' delle capacita'
critiche del candidato.
  2. L'esame di Stato comprende tre prove scritte ed un colloquio. La
prima prova scritta e' intesa ad accertare la padronanza della lingua
italiana o della lingua nella quale si svolge l'insegnamento, nonche'
le   capacita'   espressive,   logico-linguistiche   e  critiche  del
candidato;  la  seconda  prova,  che  puo'  essere  anche  grafica  o
scrittografica,  ha  per oggetto una delle materie caratterizzanti il
corso   di   studio.   Negli   istituti   tecnici,   negli   istituti
professionali,  negli  istituti  d'arte  e  nei  licei  artistici  le
modalita'    di    svolgimento   tengono   conto   della   dimensione
tecnico-pratica  e laboratoriale delle discipline coinvolte e possono
articolarsi  anche  in piu' di un giorno di lavoro; la terza prova e'
espressione  dell'autonomia  didattico-metodologica  ed organizzativa
delle  istituzioni  scolastiche ed e' strettamente correlata al piano
dell'offerta  formativa  utilizzato  da  ciascuna  di esse. Essa e' a
carattere  pluridisciplinare, verte sulle materie dell'ultimo anno di
corso  e  consiste  nella  trattazione  sintetica di argomenti, nella
risposta  a  quesiti  singoli  o  multipli  ovvero nella soluzione di
problemi  o  di  casi  pratici  e  professionali  o nello sviluppo di
progetti;  tale ultima prova e' strutturata in modo da consentire, di
norma, anche l'accertamento della conoscenza di una lingua straniera.
L'Istituto  nazionale  per  la  valutazione  del sistema educativo di
istruzione e di formazione (INVALSI) provvede, sulla base di apposite
direttive  impartite  dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi
del  comma 3, alla predisposizione di modelli da porre a disposizione
delle  autonomie  scolastiche  ai fini della elaborazione della terza
prova. L'Istituto provvede, altresi', alla valutazione dei livelli di
apprendimento    degli    studenti   a   conclusione   dei   percorsi
dell'istruzione  secondaria  superiore,  utilizzando le prove scritte
degli  esami di Stato secondo criteri e modalita' coerenti con quelli
applicati a livello internazionale per garantirne la comparabilita'.
  3. I testi relativi alla prima e alla seconda prova scritta, scelti
dal  Ministro,  sono inviati dal Ministero della pubblica istruzione;
il  testo  della terza prova scritta e' predisposto dalla commissione
d'esame  con  modalita' predefinite. Le materie oggetto della seconda
prova scritta sono individuate dal Ministro della pubblica istruzione
entro la prima decade del mese di aprile di ciascun anno. Il Ministro
disciplina  altresi'  le  caratteristiche  della terza prova scritta,
nonche'  le  modalita'  con  le quali la commissione d'esame provvede
alla  elaborazione  delle  prime due prove d'esame in caso di mancato
tempestivo ricevimento delle medesime.
  4.   Il   colloquio   si   svolge   su   argomenti   di   interesse
multidisciplinare  attinenti  ai  programmi  e  al  lavoro  didattico
dell'ultimo anno di corso.
  5. La lingua d'esame e' la lingua ufficiale di insegnamento.
  6.  A  conclusione  dell'esame  di  Stato  e'  assegnato  a ciascun
candidato  un  voto  finale  complessivo  in  centesimi,  che  e'  il
risultato  della somma dei punti attribuiti dalla commissione d'esame
alle  prove  scritte  e  al  colloquio  e  dei  punti  per il credito
scolastico  acquisito  da  ciascun  candidato. La commissione d'esame
dispone  di  45  punti per la valutazione delle prove scritte e di 30
per  la  valutazione del colloquio. Ciascun candidato puo' far valere
un  credito  scolastico  massimo  di  25  punti.  Il punteggio minimo
complessivo  per  superare  l'esame e' di 60/100. L'esito delle prove
scritte e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto
sede della commissione d'esame un giorno prima della data fissata per
l'inizio dello svolgimento del colloquio. Fermo restando il punteggio
massimo  di 100, la commissione di esame puo' motivatamente integrare
il  punteggio  fino  ad  un massimo di 5 punti ove il candidato abbia
ottenuto  un  credito  scolastico  di  almeno 15 punti e un risultato
complessivo della prova di esame pari almeno a 70 punti. A coloro che
conseguono  il  punteggio  massimo  di  100  punti senza fruire della
predetta   integrazione   puo'   essere   attribuita  la  lode  dalla
commissione.
  7.  Gli  esami  degli  alunni  con  handicap  sono  disciplinati in
coerenza con la legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  8.  Alla  regione Valle d'Aosta si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59.
  9.  Per  gli  alunni  ammalati  o  assenti  dagli  esami  per cause
specificamente  individuate  sono  previste  una  sessione suppletiva
d'esame  e, in casi eccezionali, particolari modalita' di svolgimento
degli stessi. ))
                               Art. 4.
                 (( (Commissione e sede d'esame) ))

  ((  1.  La commissione di esame di Stato e' composta da non piu' di
sei  commissari,  dei  quali  il  cinquanta  per  cento  interni e il
restante   cinquanta   per   cento   esterni  all'istituto,  piu'  il
presidente,  esterno.  Le  materie  di  esame  affidate ai commissari
esterni  sono  scelte  annualmente  con  le  modalita'  e nei termini
stabiliti  con  decreto,  di  natura  non regolamentare, del Ministro
della  pubblica  istruzione. La commissione e' nominata dal dirigente
preposto  all'Ufficio  scolastico  regionale,  sulla  base di criteri
determinati a livello nazionale.
  2.  Ogni  due classi sono nominati un presidente unico e commissari
esterni  comuni  alle  classi  stesse,  in  numero  pari a quello dei
commissari  interni  di  ciascuna classe e, comunque, non superiore a
tre.  In  ogni  caso,  e' assicurata la presenza dei commissari delle
materie oggetto di prima e seconda prova scritta. Ad ogni classe sono
assegnati non piu' di trentacinque candidati. Ciascuna commissione di
istituto  legalmente  riconosciuto  o  pareggiato  e'  abbinata a una
commissione di istituto statale o paritario.
  3.  Il  presidente  e'  nominato, sulla base di criteri e modalita'
determinati, secondo il seguente ordine, tra:
    a)  i  dirigenti  scolastici  in servizio preposti ad istituti di
istruzione  secondaria  superiore  statali,  ovvero  ad  istituti  di
istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione
secondaria superiore, e i dirigenti preposti ai convitti nazionali ed
agli educandati femminili;
    b)  i  dirigenti  scolastici  in servizio preposti ad istituti di
istruzione  primaria  e  secondaria  di  primo  grado,  provvisti  di
abilitazione all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria
superiore;
    c)  i  docenti  in  servizio in istituti di istruzione secondaria
superiore  statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con
almeno dieci anni di servizio di ruolo;
    d)  i  professori  universitari  di  prima e seconda fascia anche
fuori ruolo, e i ricercatori universitari confermati;
    e)  i  direttori  e  i  docenti  di  ruolo degli istituti di alta
formazione artistica, musicale e coreutica;
    f)  i  dirigenti scolastici e i docenti di istituti di istruzione
secondaria  superiore  statali, collocati a riposo da non piu' di tre
anni.
  4.  I  commissari  esterni  sono nominati tra i docenti di istituti
statali di istruzione secondaria superiore.
  5.  I  casi  e  le  modalita'  di sostituzione dei commissari e dei
presidenti  sono  specificamente individuati con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, di natura non regolamentare.
  6.   Le  nomine  dei  presidenti  e  dei  commissari  esterni  sono
effettuate  avuto  riguardo,  con  esclusione  dei  presidenti  e dei
commissari  provenienti  da  istituti  scolastici  appartenenti  allo
stesso  distretto,  nell'ordine,  all'ambito comunale, provinciale e,
solo in casi eccezionali, all'ambito regionale o interregionale.
  7.  E'  stabilita  l'incompatibilita'  a  svolgere  la  funzione di
presidente  o di commissario esterno della commissione di esame nella
propria  scuola, nelle scuole ove si sia gia' espletato per due volte
consecutive,  nei  due anni precedenti, l'incarico di presidente o di
commissario  esterno  e  nelle  scuole  nelle  quali  si sia prestato
servizio nei due anni precedenti.
  8.  Le commissioni d'esame possono provvedere alla correzione delle
prove  scritte  operando  per  aree disciplinari; le decisioni finali
sono assunte dall'intera commissione a maggioranza assoluta.
  9.  I  candidati  esterni sono ripartiti tra le diverse commissioni
degli  istituti statali e paritari e il loro numero non puo' superare
il  cinquanta  per  cento  dei  candidati  interni, fermo restando il
limite  numerico  di  trentacinque  candidati; nel caso non vi sia la
possibilita'   di   assegnare   i  candidati  esterni  alle  predette
commissioni   possono  essere  autorizzate,  dal  dirigente  preposto
all'Ufficio  scolastico regionale, commissioni con un numero maggiore
di  candidati  esterni ovvero commissioni apposite con soli candidati
esterni  costituite  esclusivamente  presso  istituzioni  scolastiche
statali.   Presso   ciascuna   istituzione   scolastica  puo'  essere
costituita  soltanto  una  commissione  di  soli  candidati  esterni.
Un'altra commissione di soli candidati esterni puo' essere costituita
soltanto in caso di corsi di studio a scarsa o disomogenea diffusione
sul  territorio  nazionale. I candidati esterni sostengono l'esame di
Stato   secondo   le   modalita'  dettate  al  riguardo  dalle  norme
regolamentari di cui all'articolo 1, comma 2.
  10.   I  compensi  per  i  presidenti  e  per  i  componenti  delle
commissioni  sono  onnicomprensivi  e  sostitutivi di qualsiasi altro
emolumento  e  rimborso  spese;  essi sono differenziati in relazione
alla  funzione di presidente, di commissario esterno e di commissario
interno.  Per  i presidenti e per i commissari esterni si tiene conto
dei  tempi  di  percorrenza  dalla  sede di servizio o di residenza a
quella  di  esame.  La  misura  dei  compensi e' stabilita in sede di
contrattazione collettiva del comparto del personale della scuola. In
mancanza di norme contrattuali al riguardo, alla determinazione della
misura  dei  compensi  si  provvede  con  decreto  del Ministro della
pubblica   istruzione,   adottato   di   concerto   con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze.  L'onere  previsto  per il compenso
spettante  ai  commissari  esterni  e ai presidenti delle commissioni
degli  istituti  paritari  e  degli  istituti pareggiati e legalmente
riconosciuti  in cui continuano a funzionare corsi di studio ai sensi
dell'articolo  1-bis,  comma 6, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.
250,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n.
27, e' a carico dello Stato.
  11.  Sede d'esame per i candidati interni sono gli istituti statali
e  paritari;  sono  sede  di  esame  anche  gli istituti pareggiati e
legalmente  riconosciuti,  con  corsi  che continuano a funzionare ai
sensi  dell'articolo  1-bis,  comma  6,  del decreto-legge 5 dicembre
2005,  n.  250, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio
2006,  n.  27. Sede d'esame per i candidati esterni sono gli istituti
statali e paritari. Qualora il candidato non sia residente in Italia,
la  sede  di  esame  e'  indicata  dal dirigente preposto all'Ufficio
scolastico   regionale  al  quale  viene  presentata  la  domanda  di
ammissione agli esami.
  12.  Sistematiche  e  costanti verifiche e monitoraggi sul regolare
funzionamento  degli  istituti  statali e paritari e, in particolare,
sulla organizzazione e la gestione degli esami di Stato, di idoneita'
ed  integrativi,  nonche'  sulle  iniziative organizzativo-didattiche
realizzate  dalla  istituzione scolastica per il recupero dei debiti,
sono assicurati nell'ambito della funzione ispettiva. ))
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  15 febbraio 1999, n. 32 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che  Il  limite  di  spesa  previsto dalle vigenti disposizioni per i
compensi  di  cui  all'articolo  4,  comma 5, della legge 10 dicembre
1997, n. 425, dovuti ai presidenti ed ai componenti delle commissioni
degli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di istruzione
secondaria  superiore,  e'  elevato  di lire 120 miliardi a decorrere
dall'anno 1999."
                               Art. 5.
                         Credito scolastico
  1.  Il  consiglio  di  classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia
meritevole,  nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni
della  scuola  secondaria superiore, un credito per l'andamento degli
studi,  denominato  credito  scolastico. Tale credito non puo' essere
complessivamente  superiore  a  20  punti.  E'  stabilito  il credito
massimo  conseguibile  in  ciascun anno scolastico e sono individuati
criteri  omogenei  per  la  sua  attribuzione  e per la sua eventuale
integrazione,  nell'ultimo  anno,  a  compensazione  di situazioni di
svantaggio,   riscontrate   negli  anni  precedenti  in  relazione  a
situazioni   familiari   o   personali   dell'alunno,   che   possano
considerarsi pienamente superate.
  2.  Il  credito  scolastico  degli  alunni  per gli anni scolastici
antecedenti  quello  di  prima applicazione della nuova disciplina e'
ricostruito sulla base del curriculum dell'ultimo triennio.
  3.  Il  credito  scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di
studi  per  merito  ai sensi dell'articolo 2, comma 5, e' attribuito,
per  l'anno  non  frequentato,  nella  misura massima prevista per lo
stesso;  nei  casi  di  abbreviazione  per leva militare ai sensi del
medesimo  articolo  2,  comma  4, e' attribuito nella misura ottenuta
nell'ultimo anno frequentato.
  4.  Per  i  candidati  esterni  il credito scolastico e' attribuito
dalla   commissione  d'esame  sulla  base  della  documentazione  del
curriculum  scolastico,  dei  crediti formativi e dei risultati delle
prove  preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono
essere valutate quali crediti formativi.
                               Art. 6.
                           Certificazioni
  1.  Il  rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione,
di idoneita' e di superamento dell'esame di Stato sono ridisciplinati
in  armonia  con  le  nuove disposizioni, al fine di dare trasparenza
alle  competenze,  conoscenze e capacita' acquisite, secondo il piano
di  studi  seguito,  tenendo conto delle esigenze di circolazione dei
titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.
                               Art. 7.
             Esami di idoneita' nelle scuole pareggiate
                      o legalmente riconosciute
  1.   In   attesa  dell'entrata  in  vigore  delle  disposizioni  di
attuazione  dell'articolo  33,  quarto  comma, della Costituzione, lo
svolgimento  nelle  scuole pareggiate o legalmente riconosciute degli
esami  di idoneita' alle varie classi dei corsi di studio e' soggetto
alla  seguente disciplina: il candidato esterno puo' presentarsi agli
esami  di  idoneita'  solo  per  la classe immediatamente superiore a
quella  successiva alla classe cui da' accesso il titolo di licenza o
promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo.
                               Art. 8.
                         Disposizioni finali
  1.  Sullo schema di regolamento di cui all'articolo 1 e' acquisito,
anche  contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere
delle  competenti  commissioni  parlamentari.  Decorsi  trenta giorni
dalla  richiesta  di  parere  alle  commissioni,  il regolamento puo'
essere comunque emanato.
  2.  Dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  di  cui
all'articolo  1  sono abrogati: gli articoli 197, 198, commi 3, 4, 5,
6,  7,  8,  9 e 10, nonche' l'articolo 361, commi 1, 2 e 3, del testo
unico  approvato  con  decreto  legislativo  16  aprile 1994, n. 297;
l'articolo 23, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con
esclusione  del  limite  di  spesa  di lire 116 miliardi previsto dal
comma  2.  Dalla  medesima data, nell'articolo 199 del predetto testo
unico, si intendono espunti i riferimenti agli esami di maturita'.
  3. Sono fatte salve le competenze delle province autonome di Trento
e  di  Bolzano previste, rispettivamente, dall'articolo 8 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  15  luglio  1988,  n.  405,  come
modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 luglio 1996, n.
433,  e  dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica
10  febbraio 1983, n. 89, come modificato dall'articolo 6 del decreto
legislativo 24 luglio 1996, n. 434.
  4. Il Governo e' delegato ad aggiornare e coordinare, entro un anno
dalla  data  di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo
1,  le  norme  del  testo  unico approvato con decreto legislativo 16
aprile  1994,  n.  297,  apportando tutte le conseguenti e necessarie
modifiche.
                               Art. 9.
                          Norma finanziaria
  1.  Le  spese relative all'indennita' ed ai compensi per gli esami,
gia'  imputate  sugli  stanziamenti iscritti nei capitoli 2204, 2402,
2408  e  2605  dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione, sono unificate in un unico capitolo del medesimo stato di
previsione.
  2.   All'onere  derivante  dall'attuazione  della  presente  legge,
determinato  in  lire  33  miliardi a decorrere dal 1998, si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini  del  bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato
di  previsione  del  Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della
pubblica istruzione.
  3.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
   Data a Roma, addi' 10 dicembre 1997
                              SCALFARO
                                   Prodi,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei Ministri
                                   Berlinguer,     Ministro     della
                                  pubblica        istruzione        e
                                  dell'universita'  e  della  ricerca
                                  scientifica e tecnologica
 Visto, il Guardasigilli: Flick