LEGGE 21 marzo 2001, n. 84

  Disposizioni  per  la partecipazione italiana alla stabilizzazione,
alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica.
 
 Vigente al: 23-3-2012  
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
                              Promulga
la seguente legge:

                               Art. 1.
   (Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione,
           alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani)

   1.  La  presente  legge  disciplina  le  forme  di  partecipazione
italiana  al processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di
Paesi dell'area balcanica, anche al fine di coordinare gli interventi
nazionali   con   le   iniziative   assunte  in  sede  comunitaria  e
multilaterale.
   2.  Per  gli  interventi di cui al comma 1 e' istituito, presso la
Presidenza  del  Consiglio  dei ministri, un Comitato di Ministri, di
seguito   denominato   "Comitato",   presieduto  dal  Presidente  del
Consiglio  dei ministri o da un suo delegato, e composto dai Ministri
degli  affari  esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della
programmazione  economica, del commercio con l'estero, delle finanze,
della  difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per
le  politiche  comunitarie.  Alle  sedute  del Comitato partecipano i
Ministri competenti nelle materie cui si riferiscono gli argomenti di
volta in volta sottoposti all'esame del Comitato medesimo.
   3. Il Comitato, con riferimento alle finalita' di cui al comma 1:
   a) definisce le linee generali e gli indirizzi strategici, nonche'
le  priorita' per aree geografiche e settoriali, per la realizzazione
coordinata   di   interventi  di  cooperazione  allo  sviluppo  e  di
promozione  e assistenza alle imprese, realizzati dal Ministero degli
affari  esteri,  dal  Ministero  del  commercio  con  l'estero, dalle
regioni e dagli enti locali;
   b)  provvede alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie di
cui all'articolo 3;
   c) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi adottati.
   4.  I  Ministri e gli altri enti attuatori trasmettono al Comitato
una  relazione semestrale sullo stato di realizzazione dei rispettivi
interventi.
   5. Il presidente del Comitato invia semestralmente alle Camere una
relazione sugli indirizzi strategici nonche' sulle priorita' per aree
geografiche  e  settoriali.  A  conclusione  delle attivita' previste
dalla  presente legge il Comitato invia una relazione alle Camere sui
risultati  ottenuti,  con specifica attenzione a quanto delineato nel
Patto di stabilita', adottato a Colonia il 10 giugno 1999, e a quanto
previsto  nella Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo, siglata
a  Sarajevo  il 30 luglio 1999. La relazione semestrale deve indicare
se   le   risorse   di   cui  all'articolo  3,  utilizzate  ai  sensi
dell'articolo  5,  siano  connesse  a  flussi di delocalizzazione nei
Paesi balcanici di unita' produttive gia' insediate in Italia.
                               Art. 2.
                     (Unita' tecnico-operativa)

   1.  Il  Comitato  e' assistito da una unita' tecnico-operativa, di
seguito denominata "unita'", istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e coordinata da un rappresentante speciale per
le  iniziative  di  ricostruzione  dell'area  balcanica, nominato dal
Presidente del Consiglio dei ministri.
   2. L'unita' e' composta da:
   a) esperti, entro un contingente massimo di cinque unita', tre dei
quali   scelti  tra  estranei  alle  pubbliche  amministrazioni,  con
contratto   di  diritto  privato  a  tempo  determinato,  e  due  tra
dipendenti  di dette amministrazioni; questi ultimi sono collocati in
posizione  di comando o di fuori ruolo per la durata dell'incarico; i
criteri  di selezione degli esperti di cui alla presente lettera sono
stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 1, ovvero con altro
decreto  del  Presidente del Consiglio dei ministri; i posti occupati
da  dipendenti  collocati  fuori  ruolo  non  possono  essere coperti
mediante nuove assunzioni;
   b)   tre   rappresentanti  designati,  avendo  attenzione  ad  una
equilibrata  presenza territoriale, dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
   c)  un  rappresentante del Ministero degli affari esteri e uno del
Ministero del commercio con l'estero.
   3.  Le  funzioni  di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario
sono  assicurate  dal  personale in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
   4.  L'unita',  nell'ambito  delle  attivita'  di  supporto,  ha in
particolare il compito di:
   a)  formulare  proposte al Comitato per la definizione delle linee
generali e degli indirizzi strategici;
   b) curare il raccordo tra le pubbliche amministrazioni interessate
e, per i profili informativi, tra queste e il sistema delle imprese;
   c) svolgere attivita' di monitoraggio in ordine alla realizzazione
degli indirizzi approvati dal Comitato;
   d)  sostenere  la  cooperazione  decentrata,  attraverso  forme di
partenariato   tra   istituzioni   locali   e  regionali  e  soggetti
espressione della societa' civile di Paesi dell'area balcanica;
   e)  curare  l'istituzione di un tavolo di confronto sui Balcani al
quale   partecipino   rappresentanti   del   mondo  delle  imprese  e
rappresentanti  del  mondo  dell'associazionismo  e  del volontariato
impegnati in quell'area.
   5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di  concerto  con  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e della
programmazione   economica,   si  provvede  alla  determinazione  dei
compensi spettanti ai componenti dell'unita', nonche' al personale di
cui agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 4.
   6.  Per  il  funzionamento  dell'unita'  e'  autorizzata  la spesa
massima di lire 1.408 milioni annue.
                               Art. 3.
  (Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla
             ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani)

   1.  Nello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro, del
bilancio  e  della  programmazione  economica  e'  istituito,  per le
finalita'  di  cui  all'articolo  1,  il  Fondo per la partecipazione
italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei
Balcani, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di
100 miliardi di lire nel 2001 e 100 miliardi di lire nel 2002.
   2.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 1 si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2001-2003,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   3.  Il  rifinanziamento  annuale  delle  dotazioni  del  Fondo  e'
disposto  ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
                               Art. 4.
              (Attivita' di cooperazione allo sviluppo)

   1.  Per  le  finalita'  della  presente  legge  sono destinati 120
miliardi   di  lire  per  il  triennio  2001-2003  per  attivita'  di
cooperazione  del  Ministero  degli  affari  esteri  a  valere  sulle
disponibilita'  del  Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge
26 febbraio 1987, n. 49.
   2. Una quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, puo' essere
destinata  per  la realizzazione delle attivita' di cooperazione allo
sviluppo,  a  seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma
3,  lettera  b).  Essa  e' affidata alla gestione del Ministero degli
affari  esteri.  Le  somme non impegnate nell'esercizio di competenza
possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.
   3.  Per  la  realizzazione  delle  attivita' di cui al comma 1, il
Ministero  degli  affari  esteri  e'  autorizzato  ad  avvalersi, con
contratto  di  diritto  privato  a  tempo  determinato, di esperti in
numero  non  superiore  a  cinque  unita', in aggiunta ai contingenti
fissati  dalla  legge  26  febbraio  1987,  n.  49.  A supporto delle
attivita'  di  carattere  istruttorio,  contrattuale ed operativo, il
Ministero degli affari esteri puo', altresi', avvalersi di servizi di
consulenza da parte di professionisti e societa' pubbliche e private.
I  criteri  di  selezione degli esperti di cui al presente comma sono
stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri.
   4.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  effettuare,  con  propri  decreti, le
variazioni  di  bilancio  necessarie  per  l'attuazione  del presente
articolo.
                               Art. 5.
               (Utilizzazione delle risorse attribuite
              al Ministero del commercio con l'estero)

   1.  La  quota  del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, destinata
alla  realizzazione  delle attivita' di promozione e di sviluppo alle
imprese, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera b), e' affidata alla gestione del Ministero del commercio con
l'estero  ed  e'  iscritta  nello  stato  di  previsione dello stesso
Ministero.  Le  somme  non  impegnate  nell'esercizio  di  competenza
possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.
   2.  Con  decreto  del  Ministro  del  commercio  con  l'estero  e'
definita, tenendo conto degli indirizzi del Comitato, la ripartizione
delle  risorse  finanziarie  di  cui  al  comma  1,  tra  le seguenti
finalita':
   a)  concessione, da parte del soggetto gestore degli interventi di
sostegno    finanziario    all'internazionalizzazione   del   sistema
produttivo  nazionale  di  cui  all'articolo 25, comma 1, del decreto
legislativo  31  marzo 1998, n. 143, di finanziamenti agevolati senza
interessi   per   spese   relative   alla   partecipazione   a   gare
internazionali,   a   programmi   di  penetrazione  commerciale,  con
particolare  riguardo  alle  piccole  e  medie  imprese,  a  studi di
prefattibilita'   e   fattibilita'   connessi  all'aggiudicazione  di
commesse,   alla   realizzazione  di  investimenti,  a  programmi  di
assistenza  tecnica  e  di  formazione del personale. Le modalita', i
criteri e i limiti di concessione e di restituzione dei finanziamenti
di  cui alla presente lettera sono previamente stabiliti dal Comitato
per   la   gestione   degli   interventi   di   sostegno  finanziario
all'internazionalizzazione  del  sistema  produttivo,  previsto dalle
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto
legislativo  31  marzo  1998, n. 143. Il rimborso dei costi sostenuti
dal   soggetto   gestore   e'   determinato  ai  sensi  delle  stesse
convenzioni;
   b)  concessione,  ai soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui
alla  lettera  a),  di  una  garanzia  integrativa  e sussidiaria non
superiore  all'80  per cento dell'ammontare del finanziamento, con le
modalita'  stabilite  dall'articolo  11,  comma  4,  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41;
   c)  istituzione  presso  la  SIMEST  Spa  di  un  fondo autonomo e
distinto  dal  patrimonio  della  societa'  medesima con finalita' di
capitale  di  rischio (venture capital), per l'acquisizione, da parte
di  quest'ultima,  di  partecipazioni societarie fino al 40 per cento
del  capitale  o  fondo sociale delle societa' o imprese partecipate.
Ciascun  intervento  di  cui  alla  presente  lettera non puo' essere
superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono
essere  cedute,  a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto
anni  dall'acquisizione.  Con  decreto del Ministro del commercio con
l'estero   sono   determinate,   sulla  base  dei  relativi  standard
internazionali,  le  modalita'  di  remunerazione da riconoscere alla
SIMEST  Spa  a  valere  sulle  disponibilita'  finanziarie  del fondo
stesso.  Per le finalita' di cui alla presente lettera, la SIMEST Spa
puo'  stipulare  apposite  convenzioni  con  finanziarie  regionali o
interregionali;
   d)  attivita',  da  parte dell'Istituto nazionale per il commercio
estero,  di  promozione  e  di  assistenza  alle  imprese  nonche' di
costituzione di centri di monitoraggio e informazione in Italia e nei
Balcani  e  di  formazione  nel  commercio  estero  e nei processi di
internazionalizzazione  di  giovani  laureati,  personale  tecnico  e
manageriale  di  imprese  italiane e dei Paesi dell'area dei Balcani,
anche  attraverso l'attivazione dell'Antenna Adriatica e di eventuali
altre  strutture  analoghe  nei  propri  uffici situati nelle regioni
adriatiche;
   e)  attivita'  di promozione e di assistenza alle imprese da parte
del Centro di servizi INFORMEST e di FDL Servizi srl;
   f)  promozione e finanziamento da parte dell'Unione italiana delle
camere   di   commercio,   industria,   artigianato   e  agricoltura,
nell'ambito  di  una  sezione speciale dei finanziamenti previsti per
progetti  del  sistema camerale dal proprio fondo di perequazione, di
progetti  presentati da enti del sistema camerale italiano di provata
esperienza e qualificazione;
   g)  acquisizione,  da  parte  della  FINEST  Spa, con finalita' di
capitale di rischio (venture capital), e per interventi nell'area dei
Balcani,  di  partecipazioni  societarie  fino  al  40  per cento del
capitale  o  fondo  sociale  di  piccole e medie imprese, di cui alla
legge  9  gennaio  1991,  n.  19.  A tale scopo e' istituito un fondo
autonomo e distinto dal patrimonio della societa'. Ciascun intervento
di  cui  alla presente lettera non puo' essere superiore a 1 miliardo
di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo
non  inferiore  a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione.
Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono determinate,
sulla  base  dei  relativi  standard  internazionali, le modalita' di
remunerazione   da   riconoscere  alla  FINEST  Spa  a  valere  sulle
diponibilita' finanziarie del fondo stesso.
   3.  Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere, altresi', parzialmente
destinato  dal Ministro del commercio con l'estero all'istituzione di
appositi  fondi  di  garanzia  per  l'erogazione di mutui agevolati a
medio  e  lungo  termine  e  per  il  microcredito  con  le  seguenti
finalita':
   a)  incremento,  per l'anno 2000, delle disponibilita' finanziarie
del  fondo  rotativo  di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,
per  la  concessione,  a  titolo  gratuito  e in misura non superiore
all'85  per  cento  dell'importo  di  finanziamento,  di  garanzie su
finanziamenti concessi a piccole e medie imprese italiane danneggiate
da  mancati  pagamenti  da parte di imprese jugoslave a seguito degli
eventi  bellici  in Jugoslavia del 1999. Il fondo e' progressivamente
ridotto  sulla  base  del  piano  di ammortamento dei mutui e ad ogni
eventuale  pagamento  da  parte  delle  aziende  jugoslave debitrici.
L'eventuale  quota  delle  risorse finanziarie, incrementate ai sensi
della  presente  lettera,  che  residua  dopo  l'utilizzazione  delle
medesime e' versata all'entrata del bilancio dello Stato;
   b) costituzione di un fondo interamente destinato all'attivita' di
microcredito  a  sostegno  di  iniziative  imprenditoriali e di forme
associative  e  cooperativistiche locali anche con finalita' sociali,
eventualmente  integrato  con  la partecipazione di altre istituzioni
bancarie dell'Unione europea, per interventi creditizi di importo non
superiore  a  lire  200  milioni,  gestito  da un istituto di credito
individuato  mediante  gara dal Ministero del commercio con l'estero.
L'eventuale    quota   del   predetto   fondo,   che   residua   dopo
l'utilizzazione delle relative disponibilita', e' versata all'entrata
del bilancio dello Stato.
   4.  Per  lo svolgimento delle attivita' connesse a quanto previsto
dal  comma  2, il Ministero del commercio con l'estero e' autorizzato
ad  assumere,  con contratto di diritto privato, fino a tre unita' di
esperti.  I  criteri  di  selezione  degli esperti di cui al presente
comma  sono  stabiliti  con  decreto  del  Ministro del commercio con
l'estero.
                               Art. 6.
                  (Assicurazione alle esportazioni)

   1.  Le  imprese  italiane  che  partecipano  a  societa' o imprese
partecipate  dalla  SIMEST  Spa o dalla FINEST Spa, mediante utilizzo
delle  disponibilita'  finanziarie  di  cui  all'articolo 5, comma 2,
lettere  c)  e g), sono considerate prioritariamente ammissibili, per
le  rispettive  quote  di  partecipazione, alla garanzia assicurativa
dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE).
                               Art. 7.
                          (Fondo rotativo)

   1.  Per  il  finanziamento dei progetti rispondenti alle finalita'
della  presente  legge,  proposti  e  gestiti  dalle  regioni,  dalle
province  e  dai comuni, e' istituita, nell'ambito del Fondo rotativo
di   cui  all'articolo  6  della  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,
un'apposita  sezione  per  l'erogazione  di contributi anche in conto
interessi. A detta sezione e' assegnato l'importo di lire 14 miliardi
per  ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, a valere sul Fondo di cui
all'articolo 3, comma 1.
   2.  I  progetti  di cui al comma 1 sono individuati e selezionati,
d'intesa  con  i  Ministeri  rispettivamente  competenti,  secondo le
modalita'  stabilite  negli  accordi  di  programma stipulati tra gli
stessi  Ministeri  e  le  regioni  e  le  province  autonome. Ai fini
dell'applicazione  del  presente  comma,  le  regioni  e  le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano stabiliscono le modalita' per il
coordinamento  delle proposte formulate dagli altri soggetti pubblici
operanti nel territorio.
                               Art. 8.
                      (Monitoraggio ambientale)

   1.  E'  istituito  un  fondo  per  le  attivita'  di  monitoraggio
dell'inquinamento chimico-fisico e radioattivo nelle zone interessate
dalle   iniziative   di   cui   alla   presente  legge.  Il  Ministro
dell'ambiente  dispone  le  attivita' di monitoraggio avvalendosi del
sistema  ANPA-ARPA  e di altri istituti pubblici di ricerca. Il piano
di monitoraggio e' curato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il
Ministro  degli  affari  esteri, al fine di coordinare gli interventi
nazionali   con   le   iniziative   assunte  in  sede  comunitaria  e
multilaterale.
   2.  Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la
spesa di lire 2.600 milioni per l'anno 2001 e di lire 4.000 milioni a
decorrere dall'anno 2002.
   3.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del comma 2 si provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento iscritto, ai
fini   del  bilancio  triennale  2001-2003,  nell'ambito  dell'unita'
previsionale  di  base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di  previsione  del  Ministero  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione  economica  per  l'anno  2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
                               Art. 9.
                        (Norma di copertura)

   1.  All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 4, comma
3,  e  5, comma 4, pari a lire 3 miliardi annue a decorrere dall'anno
2001 e fino al raggiungimento delle finalita' previste dalla presente
legge,   si   provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello
stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale"  dello  stato  di  previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  relativo  al  medesimo
Ministero.
   2.  Il  Ministro  del  tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  e'  autorizzato  ad  effettuare,  con  propri  decreti, le
variazioni  di  bilancio  necessarie  per l'attuazione della presente
legge.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 21 marzo 2001

                               CIAMPI

                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Dini, Ministro degli affari esteri
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              Letta,   Ministro  dell'industria,  del
                              commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Fassino

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