LEGGE 21 marzo 2001, n. 84
Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica.
Vigente al: 23-3-2012
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Comitato per la partecipazione italiana alla stabilizzazione,
alla ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani)
1. La presente legge disciplina le forme di partecipazione
italiana al processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di
Paesi dell'area balcanica, anche al fine di coordinare gli interventi
nazionali con le iniziative assunte in sede comunitaria e
multilaterale.
2. Per gli interventi di cui al comma 1 e' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato di Ministri, di
seguito denominato "Comitato", presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o da un suo delegato, e composto dai Ministri
degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, del commercio con l'estero, delle finanze,
della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per
le politiche comunitarie. Alle sedute del Comitato partecipano i
Ministri competenti nelle materie cui si riferiscono gli argomenti di
volta in volta sottoposti all'esame del Comitato medesimo.
3. Il Comitato, con riferimento alle finalita' di cui al comma 1:
a) definisce le linee generali e gli indirizzi strategici, nonche'
le priorita' per aree geografiche e settoriali, per la realizzazione
coordinata di interventi di cooperazione allo sviluppo e di
promozione e assistenza alle imprese, realizzati dal Ministero degli
affari esteri, dal Ministero del commercio con l'estero, dalle
regioni e dagli enti locali;
b) provvede alla ripartizione delle disponibilita' finanziarie di
cui all'articolo 3;
c) verifica lo stato di attuazione degli indirizzi adottati.
4. I Ministri e gli altri enti attuatori trasmettono al Comitato
una relazione semestrale sullo stato di realizzazione dei rispettivi
interventi.
5. Il presidente del Comitato invia semestralmente alle Camere una
relazione sugli indirizzi strategici nonche' sulle priorita' per aree
geografiche e settoriali. A conclusione delle attivita' previste
dalla presente legge il Comitato invia una relazione alle Camere sui
risultati ottenuti, con specifica attenzione a quanto delineato nel
Patto di stabilita', adottato a Colonia il 10 giugno 1999, e a quanto
previsto nella Dichiarazione dei Capi di Stato e di Governo, siglata
a Sarajevo il 30 luglio 1999. La relazione semestrale deve indicare
se le risorse di cui all'articolo 3, utilizzate ai sensi
dell'articolo 5, siano connesse a flussi di delocalizzazione nei
Paesi balcanici di unita' produttive gia' insediate in Italia.
Art. 2.
(Unita' tecnico-operativa)
1. Il Comitato e' assistito da una unita' tecnico-operativa, di
seguito denominata "unita'", istituita con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri e coordinata da un rappresentante speciale per
le iniziative di ricostruzione dell'area balcanica, nominato dal
Presidente del Consiglio dei ministri.
2. L'unita' e' composta da:
a) esperti, entro un contingente massimo di cinque unita', tre dei
quali scelti tra estranei alle pubbliche amministrazioni, con
contratto di diritto privato a tempo determinato, e due tra
dipendenti di dette amministrazioni; questi ultimi sono collocati in
posizione di comando o di fuori ruolo per la durata dell'incarico; i
criteri di selezione degli esperti di cui alla presente lettera sono
stabiliti con il medesimo decreto di cui al comma 1, ovvero con altro
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; i posti occupati
da dipendenti collocati fuori ruolo non possono essere coperti
mediante nuove assunzioni;
b) tre rappresentanti designati, avendo attenzione ad una
equilibrata presenza territoriale, dalla Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
c) un rappresentante del Ministero degli affari esteri e uno del
Ministero del commercio con l'estero.
3. Le funzioni di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario
sono assicurate dal personale in servizio presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri.
4. L'unita', nell'ambito delle attivita' di supporto, ha in
particolare il compito di:
a) formulare proposte al Comitato per la definizione delle linee
generali e degli indirizzi strategici;
b) curare il raccordo tra le pubbliche amministrazioni interessate
e, per i profili informativi, tra queste e il sistema delle imprese;
c) svolgere attivita' di monitoraggio in ordine alla realizzazione
degli indirizzi approvati dal Comitato;
d) sostenere la cooperazione decentrata, attraverso forme di
partenariato tra istituzioni locali e regionali e soggetti
espressione della societa' civile di Paesi dell'area balcanica;
e) curare l'istituzione di un tavolo di confronto sui Balcani al
quale partecipino rappresentanti del mondo delle imprese e
rappresentanti del mondo dell'associazionismo e del volontariato
impegnati in quell'area.
5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, si provvede alla determinazione dei
compensi spettanti ai componenti dell'unita', nonche' al personale di
cui agli articoli 4, comma 3, e 5, comma 4.
6. Per il funzionamento dell'unita' e' autorizzata la spesa
massima di lire 1.408 milioni annue.
Art. 3.
(Fondo per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla
ricostruzione e allo sviluppo dei Balcani)
1. Nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica e' istituito, per le
finalita' di cui all'articolo 1, il Fondo per la partecipazione
italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei
Balcani, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di
100 miliardi di lire nel 2001 e 100 miliardi di lire nel 2002.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Il rifinanziamento annuale delle dotazioni del Fondo e'
disposto ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge
5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
Art. 4.
(Attivita' di cooperazione allo sviluppo)
1. Per le finalita' della presente legge sono destinati 120
miliardi di lire per il triennio 2001-2003 per attivita' di
cooperazione del Ministero degli affari esteri a valere sulle
disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'articolo 6 della legge
26 febbraio 1987, n. 49.
2. Una quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, puo' essere
destinata per la realizzazione delle attivita' di cooperazione allo
sviluppo, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma
3, lettera b). Essa e' affidata alla gestione del Ministero degli
affari esteri. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza
possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.
3. Per la realizzazione delle attivita' di cui al comma 1, il
Ministero degli affari esteri e' autorizzato ad avvalersi, con
contratto di diritto privato a tempo determinato, di esperti in
numero non superiore a cinque unita', in aggiunta ai contingenti
fissati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49. A supporto delle
attivita' di carattere istruttorio, contrattuale ed operativo, il
Ministero degli affari esteri puo', altresi', avvalersi di servizi di
consulenza da parte di professionisti e societa' pubbliche e private.
I criteri di selezione degli esperti di cui al presente comma sono
stabiliti con decreto del Ministro degli affari esteri.
4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del presente
articolo.
Art. 5.
(Utilizzazione delle risorse attribuite
al Ministero del commercio con l'estero)
1. La quota del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1, destinata
alla realizzazione delle attivita' di promozione e di sviluppo alle
imprese, a seguito della ripartizione di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera b), e' affidata alla gestione del Ministero del commercio con
l'estero ed e' iscritta nello stato di previsione dello stesso
Ministero. Le somme non impegnate nell'esercizio di competenza
possono essere impegnate nell'esercizio finanziario successivo.
2. Con decreto del Ministro del commercio con l'estero e'
definita, tenendo conto degli indirizzi del Comitato, la ripartizione
delle risorse finanziarie di cui al comma 1, tra le seguenti
finalita':
a) concessione, da parte del soggetto gestore degli interventi di
sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema
produttivo nazionale di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143, di finanziamenti agevolati senza
interessi per spese relative alla partecipazione a gare
internazionali, a programmi di penetrazione commerciale, con
particolare riguardo alle piccole e medie imprese, a studi di
prefattibilita' e fattibilita' connessi all'aggiudicazione di
commesse, alla realizzazione di investimenti, a programmi di
assistenza tecnica e di formazione del personale. Le modalita', i
criteri e i limiti di concessione e di restituzione dei finanziamenti
di cui alla presente lettera sono previamente stabiliti dal Comitato
per la gestione degli interventi di sostegno finanziario
all'internazionalizzazione del sistema produttivo, previsto dalle
convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 25, comma 2, del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 143. Il rimborso dei costi sostenuti
dal soggetto gestore e' determinato ai sensi delle stesse
convenzioni;
b) concessione, ai soggetti beneficiari dei finanziamenti di cui
alla lettera a), di una garanzia integrativa e sussidiaria non
superiore all'80 per cento dell'ammontare del finanziamento, con le
modalita' stabilite dall'articolo 11, comma 4, della legge 28
febbraio 1986, n. 41;
c) istituzione presso la SIMEST Spa di un fondo autonomo e
distinto dal patrimonio della societa' medesima con finalita' di
capitale di rischio (venture capital), per l'acquisizione, da parte
di quest'ultima, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento
del capitale o fondo sociale delle societa' o imprese partecipate.
Ciascun intervento di cui alla presente lettera non puo' essere
superiore ad 1 miliardo di lire e, comunque, le partecipazioni devono
essere cedute, a prezzo non inferiore a valori correnti, entro otto
anni dall'acquisizione. Con decreto del Ministro del commercio con
l'estero sono determinate, sulla base dei relativi standard
internazionali, le modalita' di remunerazione da riconoscere alla
SIMEST Spa a valere sulle disponibilita' finanziarie del fondo
stesso. Per le finalita' di cui alla presente lettera, la SIMEST Spa
puo' stipulare apposite convenzioni con finanziarie regionali o
interregionali;
d) attivita', da parte dell'Istituto nazionale per il commercio
estero, di promozione e di assistenza alle imprese nonche' di
costituzione di centri di monitoraggio e informazione in Italia e nei
Balcani e di formazione nel commercio estero e nei processi di
internazionalizzazione di giovani laureati, personale tecnico e
manageriale di imprese italiane e dei Paesi dell'area dei Balcani,
anche attraverso l'attivazione dell'Antenna Adriatica e di eventuali
altre strutture analoghe nei propri uffici situati nelle regioni
adriatiche;
e) attivita' di promozione e di assistenza alle imprese da parte
del Centro di servizi INFORMEST e di FDL Servizi srl;
f) promozione e finanziamento da parte dell'Unione italiana delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nell'ambito di una sezione speciale dei finanziamenti previsti per
progetti del sistema camerale dal proprio fondo di perequazione, di
progetti presentati da enti del sistema camerale italiano di provata
esperienza e qualificazione;
g) acquisizione, da parte della FINEST Spa, con finalita' di
capitale di rischio (venture capital), e per interventi nell'area dei
Balcani, di partecipazioni societarie fino al 40 per cento del
capitale o fondo sociale di piccole e medie imprese, di cui alla
legge 9 gennaio 1991, n. 19. A tale scopo e' istituito un fondo
autonomo e distinto dal patrimonio della societa'. Ciascun intervento
di cui alla presente lettera non puo' essere superiore a 1 miliardo
di lire e, comunque, le partecipazioni devono essere cedute, a prezzo
non inferiore a valori correnti, entro otto anni dall'acquisizione.
Con decreto del Ministro del commercio con l'estero sono determinate,
sulla base dei relativi standard internazionali, le modalita' di
remunerazione da riconoscere alla FINEST Spa a valere sulle
diponibilita' finanziarie del fondo stesso.
3. Il Fondo di cui al comma 1 puo' essere, altresi', parzialmente
destinato dal Ministro del commercio con l'estero all'istituzione di
appositi fondi di garanzia per l'erogazione di mutui agevolati a
medio e lungo termine e per il microcredito con le seguenti
finalita':
a) incremento, per l'anno 2000, delle disponibilita' finanziarie
del fondo rotativo di cui al decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394,
per la concessione, a titolo gratuito e in misura non superiore
all'85 per cento dell'importo di finanziamento, di garanzie su
finanziamenti concessi a piccole e medie imprese italiane danneggiate
da mancati pagamenti da parte di imprese jugoslave a seguito degli
eventi bellici in Jugoslavia del 1999. Il fondo e' progressivamente
ridotto sulla base del piano di ammortamento dei mutui e ad ogni
eventuale pagamento da parte delle aziende jugoslave debitrici.
L'eventuale quota delle risorse finanziarie, incrementate ai sensi
della presente lettera, che residua dopo l'utilizzazione delle
medesime e' versata all'entrata del bilancio dello Stato;
b) costituzione di un fondo interamente destinato all'attivita' di
microcredito a sostegno di iniziative imprenditoriali e di forme
associative e cooperativistiche locali anche con finalita' sociali,
eventualmente integrato con la partecipazione di altre istituzioni
bancarie dell'Unione europea, per interventi creditizi di importo non
superiore a lire 200 milioni, gestito da un istituto di credito
individuato mediante gara dal Ministero del commercio con l'estero.
L'eventuale quota del predetto fondo, che residua dopo
l'utilizzazione delle relative disponibilita', e' versata all'entrata
del bilancio dello Stato.
4. Per lo svolgimento delle attivita' connesse a quanto previsto
dal comma 2, il Ministero del commercio con l'estero e' autorizzato
ad assumere, con contratto di diritto privato, fino a tre unita' di
esperti. I criteri di selezione degli esperti di cui al presente
comma sono stabiliti con decreto del Ministro del commercio con
l'estero.
Art. 6.
(Assicurazione alle esportazioni)
1. Le imprese italiane che partecipano a societa' o imprese
partecipate dalla SIMEST Spa o dalla FINEST Spa, mediante utilizzo
delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 5, comma 2,
lettere c) e g), sono considerate prioritariamente ammissibili, per
le rispettive quote di partecipazione, alla garanzia assicurativa
dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE).
Art. 7.
(Fondo rotativo)
1. Per il finanziamento dei progetti rispondenti alle finalita'
della presente legge, proposti e gestiti dalle regioni, dalle
province e dai comuni, e' istituita, nell'ambito del Fondo rotativo
di cui all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49,
un'apposita sezione per l'erogazione di contributi anche in conto
interessi. A detta sezione e' assegnato l'importo di lire 14 miliardi
per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, a valere sul Fondo di cui
all'articolo 3, comma 1.
2. I progetti di cui al comma 1 sono individuati e selezionati,
d'intesa con i Ministeri rispettivamente competenti, secondo le
modalita' stabilite negli accordi di programma stipulati tra gli
stessi Ministeri e le regioni e le province autonome. Ai fini
dell'applicazione del presente comma, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le modalita' per il
coordinamento delle proposte formulate dagli altri soggetti pubblici
operanti nel territorio.
Art. 8.
(Monitoraggio ambientale)
1. E' istituito un fondo per le attivita' di monitoraggio
dell'inquinamento chimico-fisico e radioattivo nelle zone interessate
dalle iniziative di cui alla presente legge. Il Ministro
dell'ambiente dispone le attivita' di monitoraggio avvalendosi del
sistema ANPA-ARPA e di altri istituti pubblici di ricerca. Il piano
di monitoraggio e' curato dal Ministro dell'ambiente, d'intesa con il
Ministro degli affari esteri, al fine di coordinare gli interventi
nazionali con le iniziative assunte in sede comunitaria e
multilaterale.
2. Per la dotazione del fondo di cui al comma 1 e' autorizzata la
spesa di lire 2.600 milioni per l'anno 2001 e di lire 4.000 milioni a
decorrere dall'anno 2002.
3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unita'
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato
di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.
Art. 9.
(Norma di copertura)
1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 2, 4, comma
3, e 5, comma 4, pari a lire 3 miliardi annue a decorrere dall'anno
2001 e fino al raggiungimento delle finalita' previste dalla presente
legge, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica e' autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le
variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della presente
legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: Fassino
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