LEGGE 5 dicembre 1986, n. 856

Norme  per la ristrutturazione della flotta pubblica (Gruppo Finmare)
e interventi per l'armamento privato.
 
 Vigente al: 23-3-2012  
 

TITOLO I
PROGRAMMA DI RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI DI TRASPORTO MERCI DI LINEA

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  1.  I  servizi  di trasporto merci di linea, di cui all'articolo 1,
lettera  b),  della  legge  20  dicembre  1974,  n. 684, e successive
modificazioni,  esercitati,  nel periodo dal 1 gennaio 1975 alla data
di  entrata  in  vigore  della presente legge, da societa' del Gruppo
Finmare,  per  i quali e' riconosciuta l'impossibilita' di conseguire
l'equilibrio economico della gestione e la loro indispensabilita' per
l'economia    nazionale,    sono   oggetto   di   un   programma   di
ristrutturazione e di sostegno finanziario da parte dello Stato.
  2.  Entro  due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il
programma  di  cui  al comma 1 e' approvato dal Ministro della marina
mercantile,  di  concerto  con  i Ministri del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale
e  delle  partecipazioni statali, sulla base delle proposte formulate
dalla Societa' finanziaria marittima (Finmare). Al fine di conseguire
la  maggiore  possibile  economicita'  della  gestione dei servizi e'
consentita  l'intercambiabilita', tra le societa' del Gruppo Finmare,
dei  mezzi  nautici  e  delle  linee  o  tratti di linea compresi nel
programma.
  3. Il Ministro della marina mercantile, d'intesa con i Ministri del
tesoro,  del  bilancio e della programmazione economica, del lavoro e
della  previdenza  sociale  e delle partecipazioni statali, riferisce
annualmente  al Parlamento sullo stato di attuazione del programma di
cui al comma 1.
                               Art. 2. 
 
  1. Per i servizi di trasporto merci di linea previsti dall'articolo
1, il Ministro della  marina  mercantile,  con  proprio  decreto,  di
concerto con i Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali, e'
autorizzato a corrispondere per un quinquennio,  a  decorrere  dal  1
gennaio  1985,   il   contributo   annuo   di   avviamento   previsto
dall'articolo 4, lettera a), della legge 20 dicembre  1974,  n.  684,
limitatamente al  periodo  di  esercizio  dei  servizi  con  navi  di
proprieta' delle societa' indicate nell'articolo 1. 
  2. Nei casi in cui in base al programma di cui  all'articolo  1  le
navi assegnate ai servizi saranno sostituite con navi  di  proprieta'
di nuova costruzione, il contributo annuo di avviamento,  commisurato
al nuovo investimento, e' parimenti corrisposto  per  un  quinquennio
dall'entrata in servizio delle nuove unita'. 
  3. In attesa che entrino in servizio le nuove navi,  il  contributo
spettante per le navi che verranno sostituite sara'  corrisposto  per
un periodo non superiore a quattro anni. 
  4. La concessione del contributo di cui al comma 2, pari alla quota
di ammortamento ed interessi  dell'investimento,  e'  subordinata  al
prezzo di acquisto a livelli medi europei accertato, entro  due  mesi
dall'ordinazione  di  ciascuna  nave,  da  una  apposita  Commissione
interministeriale, nominata dal Ministro della  marina  mercantile  e
composta da sei membri in rappresentanza dei Ministeri  della  marina
mercantile,  del  tesoro,  del  bilancio   e   della   programmazione
economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'industria, del
commercio e  dell'artigianato  e  delle  partecipazioni  statali.  Il
Presidente della Commissione e' designato, tra i suoi componenti, dal
Ministro della marina mercantile ed il suo voto prevale  in  caso  di
parita'. La Commissione si avvale del giudizio di congruita' espresso
dal Ministero della marina  mercantile,  nonche',  se  del  caso,  di
perizie tecniche da parte di esperti nazionali o stranieri. 
  5. Con la stessa procedura di cui al  comma  1  e'  autorizzata  la
corresponsione   del   contributo   in   dipendenza    dell'eventuale
trasferimento, nel periodo di contribuzione, della  proprieta'  delle
navi tra le  societa'  del  Gruppo  Finmare  o  della  immissione  in
servizio delle navi di proprieta' di nuova costruzione. 
  6. In detta ipotesi spetta  alla  societa'  cui  e'  trasferita  la
proprieta' della nave la quota residua del contributo. 
  7. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per
gli anni dal 1985 al 1995, la spesa complessiva di lire 785  miliardi
ripartita in ragione di  lire  36  miliardi  per  il  1985,  lire  36
miliardi per il 1986, lire 31 miliardi per il 1987, lire 30  miliardi
per il 1988, lire 74 miliardi per il 1989, lire 80  miliardi  per  il
1990, lire 138 miliardi per il 1991, lire 132 miliardi per  il  1992,
lire 122 miliardi per il 1993, lire 53 miliardi per il 1994, lire  53
miliardi per il 1995. 
                               Art. 3. 
 
  1. Il programma di cui all'articolo 1 deve contenere  l'indicazione
dei contingenti, divisi per qualifica, del personale,  amministrativo
e navigante, esuberante sia  in  relazione  a  servizi  svolti  al  1
gennaio  1985,  sia  in  dipendenza  dell'attuazione  del   programma
medesimo, e delle relative variazioni. 
  2. Agli appartenenti alle qualifiche per  le  quali  sono  previste
esuberanze di personale, che abbiano compiuto  55  anni  di  eta'  se
uomini e 50 se donne ed abbiano maturato i requisiti di contribuzione
per la pensione di vecchiaia, e' data facolta' di presentare  domanda
irrevocabile  di  pensionamento   anticipato.   Al   maturare   delle
esuberanze in relazione all'attuazione del programma di cui al  comma
1, le societa' ne danno di volta in volta comunicazione ai lavoratori
in possesso dei predetti requisiti i quali,  entro  60  giorni  dalla
ricezione della comunicazione, possono presentare la domanda. A  tali
lavoratori non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 del
decreto-legge   22   dicembre   1981,   n.   791,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54. 
  3. Qualora il numero dei lavoratori che hanno presentato la domanda
di pensionamento anticipato nel termine di cui  al  comma  2  risulti
eccedente rispetto a quello delle esuberanze previste nel  programma,
la  societa'  interessata  individua  coloro  che,  in  possesso  dei
requisiti  previsti  dal   medesimo   comma,   debbano   fruire   del
pensionamento  anticipato,  secondo  il  criterio  prevalente   della
maggiore eta', tra gli interessati che hanno fatto domanda. 
  4. Nel caso in cui le domande di pensionamento anticipato risultino
inferiori alle esuberanze di personale di cui al predetto  programma,
la societa' e' interessata individua il personale  che,  in  possesso
dei  requisiti  previsti  dal  comma  2,  deve  essere  collocata  in
pensionamento anticipato, seguendo il criterio della maggiore eta'  e
fino al raggiungimento dei limiti  numerici  indicati  nel  programma
medesimo.((1)) 
  5. L'accoglimento della domanda, o l'adozione del provvedimento  di
cui al comma 4, comporta la risoluzione del rapporto di  lavoro  alla
scadenza del  mese  in  cui  ha  luogo  l'accoglimento  o  l'adozione
medesima. Il trattamento di pensione decorre  dal  primo  giorno  del
mese successivo. 
  6.  Il  trattamento   di   pensione   e'   liquidato   sulla   base
dell'anzianita' contributiva aumentata di un periodo  pari  a  quello
compreso tra la data della  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro  e
quella di compimento dell'eta' per la pensione di vecchiaia. 
  7. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione  di  cui  al
presente articolo con la retribuzione, si applicano le norme relative
alla pensione di anzianita' di cui all'articolo  22  della  legge  30
aprile 1969, n. 153. 
  8. Il trattamento di pensione di cui al presente  articolo  non  e'
compatibile con prestazioni a  carico  dell'assicurazione  contro  la
disoccupazione. 
  9. Sono posti a carico dello Stato i  contributi  assicurativi  per
l'aumento dell'anzianita' contributiva e l'ammontare delle mensilita'
di pensione anticipatamente corrisposte fino al raggiungimento  della
normale eta' pensionabile che sara' dimostrata all'ente  assicuratore
con scadenza annuale. Per tali finalita' e' autorizzata, per gli anni
dal 1986 al 1990, la spesa complessiva di lire 90 miliardi  ripartita
in ragione di lire 20 miliardi per l'anno 1986, lire 25 miliardi  per
l'anno 1987, lire 20 miliardi per l'anno 1989 e lire 25 miliardi  per
l'anno 1990. 
  10. Il regime giuridico ed economico  per  il  personale  di  stato
maggiore navigante delle societa' Italia, Lloyd Triestino, Adriatica,
Tirrenia,  nonche'  delle  societa'  Caremar,   Toremar   e   Siremar
disciplinate  con  regolamento   organico   ai   sensi   dell'attuale
normativa, resta in vigore per il solo personale iscritto  alla  data
di entrata in vigore della presente legge. 
----------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
La Corte costituzionale con sentenza 12-20 dicembre 1988, n. 1106 (in
G.U.   28/12/1988,   n.52   -   serie   speciale)    ha    dichiarato
l'illeggittimita' costituzionale dell'art.3, quarto comma. 
                               Art. 4. 
 
  1. Per le navi gia' assegnate ai servizi  di  cui  all'articolo  4,
lettera a), della legge 20 dicembre 1974, n. 684, che  non  dovessero
essere  utilizzate  nei  servizi  compresi  nel  programma   di   cui
all'articolo 1, o che venissero sostituite con naviglio di proprieta'
tecnologicamente idoneo ed adeguato alle prevedibili quote di carico,
sono riconosciute alle societa' interessate, con decreto del Ministro
della marina mercantile, di concerto con  i  Ministri  del  tesoro  e
delle partecipazioni  statali,  le  eventuali  perdite  patrimoniali,
costituite: 
    a) dalla differenza tra il valore residuo delle  navi,  calcolato
su una vita utile di 12 anni, e il  prezzo  di  realizzo  della  loro
vendita  a  livelli  medi  europei,   accertato   dalla   Commissione
interministeriale di cui al comma 4 dell'articolo 2; 
    b) limitatamente ad un anno, dai  costi  di  disarmo  delle  navi
dalla data di radiazione alla loro vendita, nonche' dagli altri oneri
di cui  alle  lettere  b)  e  c)  dell'articolo  8  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 1° giugno 1979, n. 501. 
  2.  Sono  altresi'  riconosciuti  alle  societa',  con  la   stessa
procedura di cui al comma 1, gli oneri finanziari sul valore  residuo
delle navi di cui alla lettera a) e sui costi ed oneri  di  cui  alla
lettera b) in base al tasso  di  interesse  determinato  dalla  media
ponderata tra i tassi dei mutui agevolati  e  quelli  del  mercato  a
breve, determinati questi ultimi  dalla  media  ponderata  dei  tassi
bancari effettivamente sostenuti dalle societa' in ciascun anno. 
  3.  Per  ciascuna  societa'  il  totale   delle   minusvalenze   da
riconoscere, tenuto conto di tutti gli elementi sopra indicati, sara'
determinato al netto delle eventuali plusvalenze realizzate. 
  4.  La  societa'  e'  tenuta  a  comprovare  la   piena   idoneita'
tecnico-commerciale delle navi  immesse  in  sostituzione  di  quelle
precedenti. 
  5. Per le finalita' di cui al presente articolo e' autorizzata, per
gli anni dal 1986 al 1989, una spesa complessiva di lire 71  miliardi
ripartita in ragione di lire 50 miliardi per il 1986, lire 3 miliardi
per il 1987, lire 18 miliardi per il 1989. 
                               Art. 5. 
 
  1. Le somme da erogare per le finalita' di cui agli articoli 2, 3 e
4 sono corrisposte con decreto del Ministro della marina  mercantile,
in  rate  mensili  posticipate  in  misura  pari,  nel  loro  totale,
all'importo previsionale nell'ambito di quanto  fissato  per  ciascun
anno dalla presente legge. 
  2. Nell'ultimo anno gli acconti mensili di cui al comma  1  saranno
pari al 90 per cento. 
  3. Entro il 30 giugno di ciascun anno immediatamente successivo  si
procedera', previo accertamento, ai saldi delle somme  dovute  per  i
titoli di cui al comma  1,  che  comunque  non  potranno  superare  i
residui annualmente iscritti in bilancio. 
                               Art. 6.

  1.  A  decorrere  dal  1  gennaio  1987,  per l'effettuazione della
navigazione  richiesta,  secondo  la  vigente  legislazione,  per  il
conseguimento   dei   titoli  professionali  marittimi  di  aspirante
capitano  di  lungo  corso  e  di  aspirante capitano di macchina, e'
consentito  l'imbarco,  su navi mercantili nazionali, in soprannumero
alle  tabelle  di  armamento, di due diplomati degli Istituti tecnici
nautici  con  contratto  di formazione e lavoro di cui all'articolo 3
del   decreto-legge   30   ottobre  1984,  n.  726,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre 1984, n. 863, di durata non
inferiore  a  18  mesi,  dei  quali  uno  con la qualifica di allievo
ufficiale  di coperta ed uno con la qualifica di allievo ufficiale di
macchina.
  2.   Per   ciascun   allievo  ufficiale  imbarcato  e'  corrisposto
all'armatore un contributo pari a lire 1.000.000 al mese.
  3.  Le  modalita'  di  attuazione  del  presente  articolo verranno
determinate  con  decreto  del  Ministro  della marina mercantile, di
concerto  con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con
il Ministro del tesoro.
  4.  Il  contributo  di  cui  al  comma 2 e' cumulabile con le altre
agevolazioni  previste  dal comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge
30  ottobre  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 dicembre 1984, n. 863.
  5.  Per  le  finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata,
per  il  biennio  1987-1988, la spesa complessiva di lire 14 miliardi
ripartita in ragione di lire 7 miliardi per ciascun anno.
                               Art. 7. 
 
  1. Il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro
del tesoro, e' autorizzato a concedere un  contributo  straordinario,
nel limite complessivo di 238 miliardi di lire, ripartito in  ragione
di 98 miliardi di lire per l'anno  1986,  62  miliardi  di  lire  per
l'anno 1987 e 78 miliardi di  lire  per  l'anno  1988,  alle  imprese
armatoriali che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
effettuino: 
    a) servizi regolari di linea, trasporto merci alla rinfusa ovvero
servizio crocieristico con  proprie  navi  o  galleggianti,  battenti
bandiera italiana, di almeno 2.500 tonnellate di stazza lorda; 
    b) collegamenti internazionali con navi, costruite  in  Italia  o
nei Paesi della CEE, iscritte in matricole nazionali, di stazza lorda
non inferiore a 10.000 tonnellate e di eta' non superiore a  5  anni,
mediante servizi regolari di linea o trasporto di merci  secche  alla
rinfusa. 
  2. Il contributo e' concesso unicamente per le navi  che  risultino
armate per almeno 300 giorni nel corso di  ciascun  periodo  compreso
tra il 1° novembre 1984 e il 31 ottobre 1985 e  tra  il  1°  novembre
1985 ed il 31 ottobre 1986.  Ai  fini  del  calcolo  del  periodo  di
attivita' sono conteggiate le soste  per  lavori  di  manutenzione  e
riparazione purche' non eccedenti i 30  giorni  complessivi.  Per  le
navi ultimate, trasformate o modificate dopo il 10 novembre  1984  ed
entrate in esercizio successivamente a tale data,  il  contributo  e'
corrisposto in proporzione al periodo di armamento. 
  3. Per le navi entrate in esercizio o riarmate durante  il  periodo
compreso tra il 1° novembre 1985 ed il 30 settembre 1986, il  periodo
di armamento di 300 giorni, valido ai fini della  corresponsione  del
contributo, decorre dalla data di entrata in esercizio  o  di  riarmo
della nave e deve essere completato nell'anno solare successivo. 
  4. Per le imprese armatoriali di cui al comma  1,  lettera  a),  la
misura del contributo da concedersi per ciascuno dei periodi  di  cui
al comma 2 e' cosi' calcolata: 
    a) lire 40.000 per tonnellata di stazza lorda compensata  per  le
navi di eta' non superiore a quattro anni; 
    b) lire 30.000 per tonnellata di stazza lorda compensata  per  le
navi di eta' compresa tra quattro e otto anni; 
    c) lire 20.000 per tonnellata di stazza lorda compensata  per  le
navi di eta' compresa tra otto e dodici anni; 
    d) lire 15.000 per tonnellata di stazza lorda compensata  per  le
navi di eta' compresa tra dodici e quindici  anni,  di  stazza  lorda
superiore a 10.000 tonnellate, adibite a trasporto  di  merci  secche
alla rinfusa. 
  5. Per la determinazione della stazza lorda compensata  di  cui  al
comma 4 si tiene conto dei criteri fissati dal decreto  del  Ministro
della marina mercantile 22  marzo  1985,  pubblicato  sulla  Gazzetta
Ufficiale n. 155 del 3 luglio 1985. 
  6. Per le imprese armatoriali di cui al comma  1,  lettera  b),  il
contributo di cui al comma 4, da concedersi per ciascuno dei  periodi
di cui al comma 2, e' calcolato  in  misura  rivalutata  mediante  un
coefficiente  correttivo  ragguagliato  all'investimento  per   nuova
costruzione ovvero per trasformazione o  modificazione.  Il  suddetto
coefficiente e' dato dal rapporto tra il valore complessivo,  assunto
in milioni di lire, della nuova iniziativa, ritenuto congruo ai  fini
della determinazione del contributo di credito  navale  di  cui  alla
legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni e  alla  legge
10 giugno 1982, n. 361, e successive modificazioni, e il numero delle
tonnellate di stazza  lorda  compensata  arrotondate  all'unita';  il
coefficiente cosi' determinato e' moltiplicato per  il  numero  fisso
4,5. 
  7. Ai fini della concessione dei contributi di cui ai commi 4 e  6,
l'eta' della nave e'  calcolata  con  riferimento  alla  data  del  1
novembre 1985. 
  8. Nel caso di navi sulle quali siano stati  effettuati  lavori  di
trasformazione o modificazione di importo non inferiore a 4  miliardi
di lire successivamente al 1 novembre 1979, l'eta'  va  valutata  con
riferimento alla data di ultimazione dei lavori. 
  9. Sono escluse dai contributi le imprese armatoriali  beneficiarie
dei contributi dello Stato ai sensi della legge 20 dicembre 1974,  n.
684, e successive modificazioni e della legge 19 maggio 1975, n. 169,
e successive modificazioni  e  quelle  che,  nel  periodo  tra  il  1
novembre 1984 e il 31 ottobre 1986,  abbiano  utilizzato  la  propria
flotta, in misura superiore al 50 per  cento,  per  il  trasporto  di
carichi propri o del gruppo finanziario di cui fanno parte. 
  10. I contributi di cui al comma 1 sono  erogati  con  decreto  del
Ministro della marina mercantile, di concerto  con  il  Ministro  del
tesoro,  in  rate  annuali  e  in  misura  proporzionale  all'importo
previsionale fissato per ciascun anno dalla presente legge.  In  caso
di eccedenza degli importi rispetto  al  limite  complessivo  di  238
miliardi di lire, fissato dal comma 1, i contributi  saranno  ridotti
in misura proporzionale. 
  11. Le imprese armatoriali aventi diritto ai  contributi  ai  sensi
del presente articolo sono tenute a presentare domanda documentata al
Ministro della marina mercantile entro il termine  perentorio  di  60
giorni dalla entrata in vigore della presente legge. 
  12. La vendita all'estero  dell'unita'  per  la  quale  sono  stati
concessi i contributi di cui al presente articolo, intervenuta  prima
del 31 dicembre 1990, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo
della restituzione delle somme percepite, maggiorate degli  interessi
da calcolarsi nella misura del tasso ufficiale di sconto. 
  13. La disposizione di cui al comma 12 non si applica nel  caso  di
sostituzione  con  unita'  di  bandiera  italiana  di  piu'   recente
costruzione e comunque di eta' non superiore a dieci anni. 
  14. Le imprese beneficiarie  dei  contributi  di  cui  al  presente
articolo, all'atto della  erogazione  delle  singole  rate,  dovranno
dimostrare di continuare ad esercitare l'attivita' armatoriale. 
                               Art. 8.

  1.  Il  Ministero  della  marina  mercantile,  di  concerto  con il
Ministero   del   tesoro   e'   autorizzato  a  concedere  contributi
straordinari  nel  limite  complessivo  di  30 miliardi di lire, alle
imprese  armatoriali  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore della
presente  legge,  hanno  effettuato trasporto merci, con proprie navi
del  tipo  da  carico  secco  o  liquido  di  prodotti esclusivamente
agricoli. Il contributo e' riservato alle navi aventi un tonnellaggio
di stazza lorda non superiore a 2.499,99 e, comunque, non inferiore a
400.
  2.  Il  contributo e' concesso unicamente per le navi che risultino
armate  per  almeno 300 giorni nel periodo compreso tra il 1 novembre
1983 e il 31 ottobre 1986, sempre che siano rimaste in classe RINA.
  3.  La  misura  del  contributo  e'  determinata in ragione di lire
120.000 per tonnellata di stazza lorda compensata.
  4.  Si  applicano  le disposizioni contenute nei commi 3, 8, 9, 10,
11, 12, 13 e 14 dell'articolo 7.
  5.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 15 miliardi nel 1987 e in lire 15 miliardi nel 1988,
si  provvede  mediante  corrispondente  riduzione dell'accantonamento
iscritto,  ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856
dello  stato  di  previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno
finanziario  1986,  all'uopo  parzialmente  utilizzando la proiezione
della  voce:  "Interventi a favore delle ferrovie concesse e riscatto
di alcune di esse".
  6.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
                               Art. 9.

  1. A decorrere dal 1 gennaio 1987, le assicurazioni contro i rischi
della navigazione e assimilate di cui all'articolo 2 della tariffa di
cui all'allegato A della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, e successive
modificazioni, sono soggette ad imposta con aliquota del 6 per cento.
  2.  Per  le  finalita'  di  cui  al comma 1 e' autorizzata la spesa
complessiva  di  16  miliardi  di  lire  per  il  biennio  1987-1988,
ripartite in ragione di 8 miliardi di lire per ciascun anno.
                              Art. 10.

  1.  Le  scritte sui containers indicanti il nome del proprietario o
dell'utilizzatore   non   costituiscono  oggetto  per  l'applicazione
dell'imposta sulla pubblicita' di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639.

TITOLO II
SERVIZI MARITTIMI SOVVENZIONATI DI COLLEGAMENTO CON LE ISOLE MAGGIORI
E MINORI

                               Art. 11 
    (( ARTICOLO ABROGATO DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )) 
                               Art. 12 
      (( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2006, N. 296 )) 
                              Art. 13. 
 
  1. A parziale modifica dell'articolo  1-bis  del  decreto-legge  29
dicembre 1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
febbraio 1978, n. 42, i collegamenti tra  Trieste,  altri  scali  del
Friuli-Venezia Giulia e  la  costa  istriana  sono  trasferiti  dalla
societa' Lloyd Triestino di  navigazione  alla  societa'  per  azioni
Adriatica a decorrere dal 1 gennaio successivo alla data  di  entrata
in vigore della presente legge. 
  2. La gestione economico-patrimoniale dei servizi esercitati  dalla
societa'  Lloyd  Triestino  dal  1°  gennaio  1979  alla   data   del
trasferimento e' definitivamente regolata e formalizzata con  decreto
del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri  del
tesoro e delle partecipazioni statali. 
  3. La  societa'  Adriatica  e'  tenuta  ad  assumere  il  personale
amministrativo e navigante, che ne faccia  richiesta,  effettivamente
necessario e impiegato per la gestione dei predetti collegamenti alla
data del 31 dicembre immediatamente precedente il  trasferimento  dei
servizi. Al personale amministrativo e navigante cosi'  assunto  sono
riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianita' di servizio,  nonche'
il grado e la qualifica raggiunti alla medesima data del 31 dicembre. 
  4. A decorrere dal 1 gennaio successivo all'entrata in vigore della
presente legge, i collegamenti misti (passeggeri/merci)  tra  Trieste
ed altri scali del Friuli-Venezia Giulia ed  i  collegamenti  tra  la
costa occidentale  e  la  costa  orientale  del  medio  e  del  basso
Adriatico, nonche' i collegamenti  dello  Jonio  e  del  Mediterraneo
orientale, in essere al 1 gennaio 1986 ed esercitati  dalla  societa'
Adriatica di navigazione  del  Gruppo  Finmare,  sono  soggetti  alla
stessa disciplina di cui agli articoli 8 e 9 della legge 20  dicembre
1974, n. 684, e successive modificazioni. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 4 e' autorizzata per  gli  anni
1987 e 1988 la spesa complessiva di 19 miliardi di lire,  in  ragione
di 9 miliardi per il 1987 e di 10 miliardi per il 1988. 
                              Art. 14. 
  1. Entro il termine di due anni i  rapporti  economico-patrimoniali
per i titoli di cui agli articoli 4, lettere a) e b), 7, 8, 16  e  17
della legge 20 dicembre 1974, n. 684, all'articolo 2 della  legge  19
maggio 1975, n. 169, all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre
1977, n. 944, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
1978, n. 42, e all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979,  n.
676, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1980, n.  40,
sono definitivamente regolati e formalizzati con decreto del Ministro
della marina mercantile, di concerto con  i  Ministri  del  tesoro  e
delle partecipazioni statali, assumendo gli  importi  iscritti  quali
crediti verso lo Stato sui bilanci  delle  societa'  dell'anno  1984,
approvati a norma di  legge,  con  la  sola  esclusione  dei  crediti
iscritti ex lege 19 marzo 1983,  n.  72,  e  di  quelli  iscritti  in
applicazione dell'articolo 17 della legge n. 684 del 1974 per  l'anno
1982 e seguenti, 
  sulla   base   delle   determinazioni   di   apposita   Commissione
interministeriale, nominata con decreto  del  Ministro  della  marina
mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro, che  procede  con
la metodologia a campione all'accertamento della pertinenza dei  dati
di  bilancio  con  la  contabilita'  relativa  ai  servizi  marittimi
interessati. 
  2. Le societa' interessate sono tenute a fornire la  documentazione
e le notizie che saranno richieste dalla Commissione di cui al  comma
1. 
  3. La Commissione di cui al comma 1 e' composta da: 
    a) due rappresentanti effettivi ed uno  supplente  del  Ministero
della marina mercantile; 
    b) due rappresentanti effettivi ed uno  supplente  del  Ministero
del tesoro - Ragioneria generale dello Stato; 
    c) un rappresentante effettivo ed  uno  supplente  del  Ministero
delle partecipazioni statali. 
  4. Le funzioni di segretario sono esplicate da  un  dipendente  del
Ministero  della  marina  mercantile  -  Direzione   generale   della
navigazione e del traffico marittimo. 
  5. Con decreto del Ministro della marina  mercantile,  di  concerto
con  il  Ministro  del  tesoro,  saranno  determinate  le  indennita'
spettanti ai membri della Commissione di cui al comma 1. 
  6.  Alla  copertura  della  spesa  per   il   funzionamento   della
Commissione di cui al comma 1 si fa fronte con la ritenuta dell'1 per
mille di cui all'articolo 19. 
  7. In attesa delle conclusioni della Commissione di cui al comma  1
sono corrisposti alle societa', con decreto del Ministro della marina
mercantile, di concerto con il Ministro  del  tesoro,  acconti  nella
misura massima del 70 per cento  dei  residui  crediti  iscritti  nei
bilanci sociali dell'anno 1984. 
  8.  Sono  riconosciuti   alle   societa'   gli   oneri   finanziari
effettivamente sostenuti dal 1 gennaio 1985 alla data  di  emanazione
dei decreti ministeriali di cui ai commi precedenti per i titoli  ove
detti oneri sono previsti. 
                              Art. 15.

  1. L'esercizio delle linee marittime per l'espletamento dei servizi
postali  e  commerciali  con  le isole minori sarde e con la Corsica,
gestiti dalla societa' Tirrenia di navigazione, sara' affidato con le
modalita'  previste  dalla  legge  19  maggio 1975, n. 169, in quanto
applicabili,  entro  tre  mesi  dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  ad una apposita societa' di navigazione a carattere
regionale, con sede in Cagliari, al cui capitale la societa' Tirrenia
di   navigazione   partecipa  in  misura  non  inferiore  al  51  per
cento((PERIODO ABROGATO DALLA L. 14 GIUGNO 1989, N.234))
  2. La societa' di navigazione regionale di cui al comma 1 rilevera'
dalla  societa' Tirrenia di navigazione il personale amministrativo e
navigante  necessario per la gestione dei servizi nonche' il naviglio
adibito  alle  linee, ai valori di bilancio. A tale personale saranno
riconosciuti, a tutti gli effetti, l'anzianita' di servizio, il grado
e la qualifica raggiunti alle dipendenze della societa' Tirrenia fino
alla  data  di  assunzione  da  parte  della  societa' di navigazione
regionale.

TITOLO III
DISPOSIZIONI VARIE

                              Art. 16. 
 
  1. Nell'articolo 3, secondo comma, della legge 10 giugno  1982,  n.
361, le parole "nei successivi dodici mesi" e "nel termine di  trenta
mesi" sono sostituite rispettivamente dalle  parole  "nei  successivi
diciotto mesi" e "nel termine di trentasei mesi". 
  2. Nell'articolo 8, primo comma, della legge  14  agosto  1982,  n.
599, le parole "entro ventiquattro mesi" sono sostituite dalle parole
"entro trenta mesi". 
  3. Nell'articolo 8 della legge 14 agosto 1982, n. 599, e' inserito,
dopo il primo, il seguente comma: 
  "Ove il contratto preveda la costruzione di piu' navi dello  stesso
tipo, il termine di cui al primo comma e' aumentato di  dodici  mesi,
limitatamente alla costruzione della seconda nave, e di sei mesi  per
la costruzione della terza". 
  4. Nell'articolo 8 della legge 14 agosto 1982, n. 599,  il  secondo
comma e' sostituito dal seguente: 
  "I termini di cui al primo e secondo comma possono essere prorogati
dal Ministro della marina mercantile per motivi  eccezionali  ove  ne
sia fatta richiesta  prima  della  scadenza  e  venga  accertato  che
l'inosservanza e' dovuta a causa non imputabile al cantiere ovvero  a
ragioni  esclusivamente  di  ordine   tecnico   in   relazione   alle
caratteristiche della costruzione navale". 
  5. Nell'articolo 3, secondo comma, della legge 14 agosto  1982,  n.
600, come modificato dall'articolo 20 della legge 11  dicembre  1984,
n. 848, le parole "entro dodici mesi" sono  sostituite  dalle  parole
"entro ventiquattro mesi". 
  6. Nell'articolo 3, terzo comma, della legge  14  agosto  1982,  n.
600, come modificato dall'articolo 20 della legge 11  dicembre  1984,
n. 848, le parole  "entro  il  termine  di  ventiquattro  mesi"  sono
sostituite dalle parole "entro il termine di trenta mesi". 
                              Art. 17.

  1. Il Ministro della marina mercantile, in deroga agli articoli 316
e  seguenti del codice della navigazione, puo' autorizzare l'armatore
ad  appaltare  ad  imprese  nazionali  o  straniere  che  abbiano  un
raccomandatario  o un rappresentante in Italia, servizi complementari
di  camera,  servizi  di cucina o servizi generali a bordo delle navi
adibite a crociera. Per i mezzi navali che eseguono lavori in mare al
di  fuori  delle acque territoriali italiane, oltre che per i servizi
gia'  indicati  per le navi da crociera, puo' essere concessa analoga
autorizzazione anche per i servizi di officina, cantiere e assimilati
(( nonche' ogni altra attivita' commerciale complementare, accessoria
o comunque relativa all'attivita' crocieristica )).
  2.  Tali  servizi  sono  svolti  dall'appaltatore  con  gestione ed
organizzazione   propria  ed  il  relativo  personale  non  fa  parte
dell'equipaggio pur essendo soggetto alla gerarchia di bordo prevista
dall'articolo 321 del codice della navigazione.
  3.  Non  si  applicano  le disposizioni di cui all'articolo 3 della
legge 23 ottobre 1960, n. 1369.
  ((  3-bis.  I  servizi  e  le  attivita' di cui ai commi 1 e 2 sono
soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3 e 6 del decreto-legge
30  dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 1998, n. 30 )).
                              Art. 18.

  1.  Agli  enti  previdenziali indicati al primo comma dell'articolo
unico  della  legge  4  giugno  1973,  n. 311, sono aggiunte le Casse
marittime Adriatica, Meridionale e Tirrena.
  2.  La  durata  in  carica  dei  Presidenti  delle  suddette  Casse
marittime viene elevata a cinque anni.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E NORME FINANZIARIE

                              Art. 19.

  1. La ritenuta del 2 per mille sulle somme pagate per sovvenzioni e
contributi,  di  cui all'articolo 13 della legge 20 dicembre 1974, n.
684, e' ridotta nella misura dell'1 per mille ed e' utilizzata per la
vigilanza  ivi prevista e per gli impegni di carattere internazionale
nell'interesse   delle   societa'  di  navigazione,  nonche'  per  il
funzionamento della Commissione interministeriale di cui all'articolo
14   della   presente  legge,  per  gli  accertamenti  tecnici  della
Commissione  interministeriale  di  cui  al  comma  4  del precedente
articolo   2   e  per  il  funzionamento  della  Commissione  di  cui
all'articolo 11 della presente legge.
                              Art. 20.

  1.  L'ultimo comma dell'articolo 7 della legge 20 dicembre 1974, n.
684,   riguardante   la   determinazione   in  via  definitiva  della
sovvenzione   spettante  alle  quattro  societa'  di  navigazione  di
preminente  interesse  nazionale  per l'esercizio 1974, e' applicato,
per  il periodo 1 luglio 1974-30 giugno 1975, anche alle societa' che
hanno  cessato  i servizi marittimi sovvenzionati di carattere locale
dei  settori  "E"  (Medio Adriatico) ed "F" (Alto Adriatico) ai sensi
dell'articolo  8  della  legge 19 maggio 1975, n. 169, modificato dal
decreto-legge   29   dicembre   1977,   n.   944,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1978, n. 42.
                              Art. 21. 
 
  1. Tutte le norme delle leggi 20 dicembre 1974, n. 684, e 19 maggio
1975,  n.  169,  e  successive  modifiche  e  integrazioni,   e   del
regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente  della
Repubblica  1  giugno  1979,  n.   501,   sono   applicabili,   salvo
incompatibilita',  a  quanto  non   esplicitamente   e   diversamente
disciplinato dalla presente legge. 
  2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente  legge,  su
proposta del Ministro della marina  mercantile,  di  concerto  con  i
Ministri del tesoro e delle partecipazioni statali,  saranno  emanate
le norme regolamentari per l'adeguamento del decreto  del  Presidente
della Repubblica 1 giugno 1979,  n.  501,  alle  disposizioni  recate
dalla presente legge. 
                              Art. 22.

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a
lire  240  miliardi per il 1986, a lire 145 miliardi per il 1987 ed a
lire 133 miliardi per il 1988, ivi comprese le minori entrate di lire
8 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 di cui all'articolo 9,
si provvede:
    a)  quanto  a  lire  9  miliardi  per l'anno 1986, a carico dello
stanziamento  iscritto sul capitolo n. 6856 dello stato di previsione
del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  finanziario  1985, all'uopo
parzialmente   utilizzando   l'accantonamento  "Ristrutturazione  dei
servizi  di  preminente  interesse  nazionale,  dei servizi postali e
commerciali di carattere locale";
    b)  quanto  a  lire  64  miliardi per l'anno 1986, a carico dello
stanziamento  iscritto sul capitolo n. 3061 dello stato di previsione
del Ministero della marina mercantile per l'anno finanziario 1985;
    c) quanto a lire 142 miliardi per l'anno 1986, a lire 70 miliardi
per   il   1987  ed  a  lire  133  miliardi  per  il  1988,  mediante
corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  iscritto, ai fini del
bilancio  triennale  1986-1988,  al  capitolo  n. 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per l'anno finanziario 1986,
all'uopo   utilizzando   l'accantonamento  "Industria  armatoriale  e
ristrutturazione   dei  servizi  marittimi  di  preminente  interesse
nazionale, dei servizi postali e commerciali di carattere locale";
    d) quanto a lire 25 miliardi per l'anno 1986 e a lire 75 miliardi
per l'anno 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto,  ai  fini  del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo n.
6856  dello  stato  di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
1986,    all'uopo    utilizzando   l'accantonamento   "Modifiche   ed
integrazioni alla legge 27 luglio 1978, n. 392 (Equo canone)".
  2.  Il  Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 dicembre 1986

                               COSSIGA

                              CRAXI,  Presidente  del  Consiglio  dei
                                Ministri
                              DEGAN, Ministro della marina mercantile

Visto, il Guardasigilli: ROGNONI