LEGGE 23 marzo 1981, n. 91

Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti.
 
 Vigente al: 23-3-2012  
 

Capo I
SPORT PROFESSIONISTICO

    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                         Attivita' sportiva

  L'esercizio  dell'attivita'  sportiva,  sia  essa  svolta  in forma
individuale   o   collettiva,   sia   in   forma  professionistica  o
dilettantistica, e' libero.
                               Art. 2.
                       Professionismo sportivo

  Ai  fini  dell'applicazione  della  presente  legge,  sono sportivi
professionisti    gli    atleti,    gli   allenatori,   i   direttori
tecnico-sportivi   ed   i   preparatori   atletici,   che  esercitano
l'attivita'  sportiva  a  titolo oneroso con carattere di continuita'
nell'ambito  delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono
la  qualificazione  dalle  federazioni sportive nazionali, secondo le
norme  emanate  dalle  federazioni  stesse,  con  l'osservanza  delle
direttive  stabilite  dal  CONI  per  la  distinzione  dell'attivita'
dilettantistica da quella professionistica.
                               Art. 3.
                  Prestazione sportiva dell'atleta

  La  prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di
contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella
presente legge.
  Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo
quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
    a)   l'attivita'   sia   svolta   nell'ambito   di   una  singola
manifestazione  sportiva  o di piu' manifestazioni tra loro collegate
in un breve periodo di tempo;
    b)  l'atleta  non  sia  contrattualmente  vincolato  per cio' che
riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
    c)  la  prestazione  che  e'  oggetto  del  contratto, pur avendo
carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque
giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
                               Art. 4.
             Disciplina del lavoro subordinato sportivo

  Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce
mediante  assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in
forma  scritta,  a  pena  di  nullita', tra lo sportivo e la societa'
destinataria  delle  prestazioni  sportive, secondo il contratto tipo
predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla
federazione  sportiva  nazionale e dai rappresentanti delle categorie
interessate.
  La  societa'  ha  l'obbligo  di  depositare  il contratto presso la
federazione sportiva nazionale per l'approvazione.
  Le   eventuali   clausole   contenenti  deroghe  peggiorative  sono
sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.
  Nel  contratto  individuale  dovra'  essere  prevista  la  clausola
contenente  l'obbligo  dello  sportivo  al  rispetto delle istruzioni
tecniche  e  delle  prescrizioni impartite per il conseguimento degli
scopi agonistici.
  Nello   stesso   contratto  potra'  essere  prevista  una  clausola
compromissoria  con la quale le controversie concernenti l'attuazione
del  contratto  e insorte fra la societa' sportiva e lo sportivo sono
deferite   ad  un  collegio  arbitrale.  La  stessa  clausola  dovra'
contenere  la  nomina  degli arbitri oppure stabilire il numero degli
arbitri e il modo di nominarli.
  Il  contratto  non  puo'  contenere  clausole di non concorrenza o,
comunque,  limitative della liberta' professionale dello sportivo per
il  periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso ne' puo'
essere  integrato,  durante  lo  svolgimento  del  rapporto, con tali
pattuizioni.
  Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione
di un fondo gestito da rappresentanti delle societa' e degli sportivi
per la corresponsione della indennita' di anzianita' al termine
  dell'attivita'  sportiva  a  norma  dell'articolo  2123  del codice
  civile.
Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme
contenute  negli  articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio
1970,  n.  300,  e  negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15
luglio 1966, n. 604.
  Ai  contratti  di  lavoro a termine non si applicano le norme della
legge 18 aprile 1962, n. 230.
  L'articolo  7  della  legge  20 maggio 1970, n. 300, non si applica
alle   sanzioni  disciplinari  irrogate  dalle  federazioni  sportive
nazionali.
                               Art. 5.
                       Cessione del contratto

  Il   contratto   di  cui  all'articolo  precedente  puo'  contenere
l'apposizione  di  un termine risolutivo, non superiore a cinque anni
dalla data di inizio del rapporto.
  E'  ammessa  la  successione  di contratto a termine fra gli stessi
soggetti.
  E'  ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una
societa'  sportiva  ad  un'altra, purche' vi consenta l'altra parte e
siano  osservate  le  modalita'  fissate  dalle  federazioni sportive
nazionali.
                               Art. 6.
          (( (Premio di addestramento e formazione tecnica)

  1.  Nel  caso  di  primo  contratto  deve  essere  stabilito  dalle
Federazioni   sportive   nazionali   un  premio  di  addestramento  e
formazione  tecnica in favore della societa' od associazione sportiva
presso   la   quale  l'atleta  ha  svolto  la  sua  ultima  attivita'
dilettantistica o giovanile.
  2.  Alla  societa'  od alla associazione sportiva che, in virtu' di
tesseramento    dilettantistico    o    giovanile,    ha   provveduto
all'addestramento    e    formazione   tecnica   dell'atleta,   viene
riconosciuto   il   diritto   di   stipulare   il   primo   contratto
professionistico  con  lo  stesso  atleta.  Tale  diritto puo' essere
esercitato  in  pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con
le  modalita'  stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali
in  relazione  all'eta'  degli  atleti  ed alle caratteristiche delle
singole discipline sportive.
  3.  Il  premio  di addestramento e formazione tecnica dovra' essere
reinvestito,  dalle  societa'  od associazioni che svolgono attivita'
dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.))
                               Art. 7.
                          Tutela sanitaria

  L'attivita'  sportiva  professionistica  e'  svolta sotto controlli
medici,  secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali
ed  approvate,  con  decreto  del  Ministro della sanita', sentito il
Consiglio  sanitario  nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
  Le  norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro,
l'istituzione   di   una   scheda  sanitaria  per  ciascuno  sportivo
professionista,  il  cui aggiornamento deve avvenire con periodicita'
almeno semestrale.
  In  sede  di  aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli
accertamenti  clinici  e diagnostici che sono fissati con decreto del
Ministro della sanita'.
  La  scheda  sanitaria  e'  istituita, aggiornata e custodita a cura
della  societa'  sportiva  e,  per gli atleti di cui al secondo comma
dell'articolo  3,  dagli  atleti  stessi,  i quali devono depositarne
duplicato presso la federazione sportiva nazionale.
  Gli  oneri  relativi  alla  istituzione  e  all'aggiornamento della
scheda per gli atleti professionisti gravano sulle societa' sportive.
Per  gli  atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, detti oneri
sono a carico degli atleti stessi.
  Le  competenti  federazioni  possono stipulare apposite convenzioni
con  le  regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e
degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda.
  L'istituzione    e·    l'aggiornamento   della   scheda   sanitaria
costituiscono  condizione per l'autorizzazione da parte delle singole
federazioni    allo   svolgimento   dell'attivita'   degli   sportivi
professionisti.
  Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno
eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva.
                               Art. 8.
                    Assicurazione contro i rischi

  Le  societa'  sportive  devono  stipulare  una polizza assicurativa
individuale  a favore degli sportivi professionisti contro il rischio
della  morte  e  contro  gli  infortuni,  che possono pregiudicare il
proseguimento  dell'attivita'  sportiva  professionistica, nei limiti
assicurativi   stabiliti,  in  relazione  all'eta'  ed  al  contenuto
patrimoniale  del  contratto,  dalle  federazioni sportive nazionali,
d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.
  ((Le  disposizioni  di  cui  al  primo  comma non si applicano alle
societa'  che  hanno  adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38)).
                               Art. 9.
                      Trattamento pensionistico

  L'assicurazione  obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti,  prevista  dalla  legge  14  giugno  1973,  n. 366, per i
giocatori  e  gli allenatori di calcio e' estesa a tutti gli sportivi
professionisti di cui all'articolo 2 della presente legge.
  I   contributi   per   il   finanziamento   dell'assicurazione  per
l'invalidita'  e  la  vecchiaia  dovuti  per gli assicurati di cui al
presente  articolo  sono  calcolati  sul  compenso globale annuo, nei
limiti  del  massimale mensile e nelle misure previste dalla legge 14
giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio.
  Ai  fini  del calcolo del contributo e delle prestazioni, l'importo
del  compenso  mensile  degli  sportivi  professionisti  titolari  di
contratto  di  lavoro  autonomo  e' determinato convenzionalmente con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale di
concerto  con  il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le
federazioni  sportive  nazionali  i  contributi  sono  ripartiti  tra
societa'  sportive  e  assicurati nella proporzione di due terzi e un
terzo;  sono  interamente  a  carico  degli  assicurati  i contributi
riguardanti gli sportivi titolari di contratto di lavoro autonomo.
  Del  comitato  di vigilanza previsto dall'articolo 5 della legge 14
giugno  1973,  n.  366,  fanno  parte  anche  due  rappresentanti dei
professionisti  sportivi  previsti  dal  presente  articolo designati
dalle  organizzazioni  sindacali  di  categoria  a base nazionale. In
mancanza  di  tali organizzazioni, i due rappresentanti sono nominati
con  decreto  del  Ministro  del lavoro e della previdenza sociale di
concerto  con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su proposta
del presidente del CONI.
  ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2003, n. 357)).
  Gli  sportivi  professionisti iscritti al fondo speciale, istituito
con  legge 14 giugno 1973, n. 366, possono conseguire il diritto alla
pensione  al  compimento  del quarantacinquesimo anno di eta' per gli
uomini e del quarantesimo anno di eta' per le donne, quando risultino
versati  o  accreditati  in  loro  favore contributi per almeno venti
anni, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria.
  La  contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata
per lavoro svolto con la qualifica di professionista sportivo.

Capo II
SOCIETA' SPORTIVE E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI

                              Art. 10.
                     Costituzione e affiliazione

  Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo societa'
sportive  costituite nella forma di societa' per azioni o di societa'
a  responsabilita'  limitata.  In  deroga  all'articolo  ((2477)) del
codice  civile e' in ogni caso obbligatoria, per le societa' sportive
professionistiche, la nomina del collegio sindacale.
  L'atto  costitutivo  deve  prevedere che la societa' possa svolgere
esclusivamente  attivita'  sportive  ed  attivita' ad esse connesse o
strumentali.
  L'atto costitutivo deve provvedere che una quota parte degli utili,
non  inferiore  al  10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di
addestramento e formazione tecnico-sportiva.
  Prima  di  procedere  al  deposito  dell'atto  costitutivo, a norma
dell'articolo  2330  del  codice  civile,  la  societa' deve ottenere
l'affiliazione  da  una  o  da  piu'  federazioni  sportive nazionali
riconosciute dal CONI.
  Gli   effetti  derivanti  dall'affiliazione  restano  sospesi  fino
all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.
  L'atto   costitutivo   puo'   sottoporre   a   speciali  condizioni
l'alienazione delle azioni o delle quote.
  L'affiliazione  puo'  essere  revocata  dalla  federazione sportiva
nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
  La    revoca   dell'affiliazione   determina   l'inibizione   dello
svolgimento dell'attivita' sportiva.
  Avverso  le  decisioni  della  federazione  sportiva  nazionale  e'
ammesso  ricorso  alla  giunta  esecutiva  del CONI, che si pronuncia
entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
                              Art. 11.
                   Deposito degli atti costitutivi

  Le  societa'  sportive,  ((entro  trenta giorni dall'iscrizione nel
registro  delle  imprese  a norma dell'art. 2330 del codice civile)),
devono  depositare  l'atto costitutivo presso la federazione sportiva
nazionale   alla   quale   sono  affiliate.  Devono,  altresi',  dare
comunicazione alla federazione sportiva nazionale, entro venti giorni
dalla  deliberazione,  di  ogni  avvenuta  variazione dello statuto o
delle  modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei
conti.
                              Art. 12.
  (( (Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi)

  1.   Al  solo  scopo  di  garantire  il  regolare  svolgimento  dei
campionati   sportivi,  le  societa'  di  cui  all'articolo  10  sono
sottoposte,  al  fine  di  verificarne  l'equilibrio  finanziario, ai
controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni
sportive, per delega del CONI, secondo modalita' e principi da questo
approvati)).
                              Art. 13.
                     (( (Controllo giudiziario)

  Il  procedimento  di  cui  all'articolo  2409  del codice civile si
applica  alle societa' di cui all'articolo 10, comprese quelle aventi
forma  di  societa' a responsabilita' limitata; il potere di denuncia
spetta anche alle federazioni sportive nazionali.))
                              Art. 14.

      ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1999, N. 242)).

Capo III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO

                              Art. 15.
                       Trattamento tributario

  Ai   redditi   derivanti  dalle  prestazioni  sportive  oggetto  di
contratto   di   lavoro   autonomo   si   applicano  le  disposizioni
dell'articolo 49, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente
della   Repubblica   29   settembre   1973,   n.  597,  e  successive
modificazioni ed integrazioni.
  L'indennita'  prevista  dal  settimo  comma  dell'articolo  4 della
presente  legge  e'  soggetta  a  tassazione  separata,  agli effetti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo
12  del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, e successive modificazioni ed integrazioni.
  L'imposta  sul  valore  aggiunto  per  le  cessioni  dei  contratti
previste   dall'articolo   5   della   presente   legge   si  applica
esclusivamente  nei  modi  normali ed in base all'aliquota dell'8 per
cento  di  cui  alla  tabella  A,  parte III, allegata al decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni   e  integrazioni.  Per  l'attivita'  relativa  a  tali
operazioni le societa' sportive debbono osservare le disposizioni del
decreto  del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive  modificazioni  e  integrazioni, distintamente dalle altre
attivita'  esercitate,  tenendo  conto  anche  del  rispettivo volume
d'affari.
  ((Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione
tecnica,  ai  sensi  dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni
esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.))
  Le  trasformazioni,  compiute  nel  termine  di  cui al primo comma
dell'articolo 17, in societa' per azioni o societa' a responsabilita'
limitata   delle   associazioni  sportive  che  abbiano  per  oggetto
esclusivo  l'esercizio  di attivita' sportive sono soggette alla sola
imposta di registro in misura fissa.
  E'  fatta  salva  l'applicazione delle disposizioni del decreto del
Presidente  della  Repubblica  29  settembre  1973,  n.  598, recante
istituzione  e  disciplina  dell'imposta  sul  reddito  delle persone
giuridiche.
  Le  cessioni  di  diritti  alle  prestazioni  sportive degli atleti
effettuate   anteriormente   alla  data  del  31  dicembre  1994,  in
applicazione   di  norme  emanate  dalle  federazioni  sportive,  non
costituiscono  cessione  di beni agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
La  L.  1  dicembre  1981,  n. 692 ha disposto (con l'art. 4) che "la
disposizione  di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 23
marzo  1981,  n.  91,  deve  intendersi nel senso che le cessioni dei
diritti   alle   prestazioni   sportive   degli   atleti   effettuate
anteriormente  alla  data di entrata in vigore della legge stessa, in
applicazione  di  norme  emanate  dalle  federazioni sportive, non si
considerano  operazioni  imponibili  agli  effetti  dell'imposta  sul
valore aggiunto".

Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

                              Art. 16.
                   Abolizione del vincolo sportivo

  Le    limitazioni    alla    liberta'    contrattuale   dell'atleta
professionista,  individuate  come  "vincolo  sportivo"  nel  vigente
ordinamento  sportivo,  saranno  gradualmente  eliminate entro cinque
anni  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge, secondo
modalita'  e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali
e approvati dal CONI, in relazione all'eta' degli atleti, alla durata
ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le societa'.
  ((Le  societa'  sportive  previste  dalla  presente  legge  possono
iscrivere  nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito
conto,  un  importo  massimo  pari  al  valore  delle  indennita'  di
preparazione  e  promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in
base  ad  una  apposita  certificazione  rilasciata dalla Federazione
sportiva competente conforme alla normativa in vigore.
  Le  societa'  che  si  avvalgono  della  facolta'  di  cui al comma
precedente  debbono  procedere  ad  ogni effetto all'ammortamento del
valore  iscritto  entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio
1996,  fermo  restando  l'obbligo  del controllo da parte di ciascuna
federazione sportiva ai sensi dell'articolo 12.
  Le   societa'  appartenenti  a  federazioni  sportive  che  abbiano
introdotto  nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in
epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge,
oltre  che  avvalersi  della  facolta'  prevista  dal  secondo comma,
possono    altresi'    provvedere    ad    un    ammortamento   delle
immobilizzazioni,  iscritte  in  sede  di  trasformazione  o di prima
applicazione  del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non
superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996.))
                              Art. 17.
 Trasformazione delle societa' e decorrenza degli articoli 3, 4 e 5

  Le  societa'  di  cui  all'articolo  10  devono  adeguare  il  loro
ordinamento  alle  norme  della presente legge ((entro il 31 dicembre
1994)).
  La  disciplina  prevista  dagli  articoli 3, 4 e 5 si applica dal 1
luglio 1981 e non ha effetto retroattivo.
                              Art. 18.
Applicazione della legge 8 luglio 1977, n. 406, agli organi del CONI

  Nei  confronti  dei membri degli organi di amministrazione del CONI
per  i  quali  e'  prevista  la  designazione  elettiva,  si  applica
l'articolo  unico  della legge 8 luglio 1977, n. 406, ancorche' siano
nominati don decreto ministeriale.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 23 marzo 1981

                               PERTINI
                                               FORLANI - SIGNORELLO -
SARTI - REVIGLIO -
FOSCHI - ANIASI

Visto, il Guardasigilli: SARTI
                             Art. 18-bis

((ARTICOLO  ABROGATO DAL D.L. 30 GIUGNO 2005, N. 115, CONVERTITO, CON
          MODIFICAZIONI, DALLA L. 17 AGOSTO 2005, N. 168)).