LEGGE 23 marzo 1981, n. 91
Norme in materia di rapporti tra societa' e sportivi professionisti.
Vigente al: 23-3-2012
Capo I
SPORT PROFESSIONISTICO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Attivita' sportiva
L'esercizio dell'attivita' sportiva, sia essa svolta in forma
individuale o collettiva, sia in forma professionistica o
dilettantistica, e' libero.
Art. 2.
Professionismo sportivo
Ai fini dell'applicazione della presente legge, sono sportivi
professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori
tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano
l'attivita' sportiva a titolo oneroso con carattere di continuita'
nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono
la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le
norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle
direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attivita'
dilettantistica da quella professionistica.
Art. 3.
Prestazione sportiva dell'atleta
La prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di
contratto di lavoro subordinato, regolato dalle norme contenute nella
presente legge.
Essa costituisce, tuttavia, oggetto di contratto di lavoro autonomo
quando ricorra almeno uno dei seguenti requisiti:
a) l'attivita' sia svolta nell'ambito di una singola
manifestazione sportiva o di piu' manifestazioni tra loro collegate
in un breve periodo di tempo;
b) l'atleta non sia contrattualmente vincolato per cio' che
riguarda la frequenza a sedute di preparazione od allenamento;
c) la prestazione che e' oggetto del contratto, pur avendo
carattere continuativo, non superi otto ore settimanali oppure cinque
giorni ogni mese ovvero trenta giorni ogni anno.
Art. 4.
Disciplina del lavoro subordinato sportivo
Il rapporto di prestazione sportiva a titolo oneroso si costituisce
mediante assunzione diretta e con la stipulazione di un contratto in
forma scritta, a pena di nullita', tra lo sportivo e la societa'
destinataria delle prestazioni sportive, secondo il contratto tipo
predisposto, conformemente all'accordo stipulato, ogni tre anni dalla
federazione sportiva nazionale e dai rappresentanti delle categorie
interessate.
La societa' ha l'obbligo di depositare il contratto presso la
federazione sportiva nazionale per l'approvazione.
Le eventuali clausole contenenti deroghe peggiorative sono
sostituite di diritto da quelle del contratto tipo.
Nel contratto individuale dovra' essere prevista la clausola
contenente l'obbligo dello sportivo al rispetto delle istruzioni
tecniche e delle prescrizioni impartite per il conseguimento degli
scopi agonistici.
Nello stesso contratto potra' essere prevista una clausola
compromissoria con la quale le controversie concernenti l'attuazione
del contratto e insorte fra la societa' sportiva e lo sportivo sono
deferite ad un collegio arbitrale. La stessa clausola dovra'
contenere la nomina degli arbitri oppure stabilire il numero degli
arbitri e il modo di nominarli.
Il contratto non puo' contenere clausole di non concorrenza o,
comunque, limitative della liberta' professionale dello sportivo per
il periodo successivo alla risoluzione del contratto stesso ne' puo'
essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali
pattuizioni.
Le federazioni sportive nazionali possono prevedere la costituzione
di un fondo gestito da rappresentanti delle societa' e degli sportivi
per la corresponsione della indennita' di anzianita' al termine
dell'attivita' sportiva a norma dell'articolo 2123 del codice
civile.
Ai contratti di cui al presente articolo non si applicano le norme
contenute negli articoli 4, 5, 13, 18, 33, 34 della legge 20 maggio
1970, n. 300, e negli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 della legge 15
luglio 1966, n. 604.
Ai contratti di lavoro a termine non si applicano le norme della
legge 18 aprile 1962, n. 230.
L'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, non si applica
alle sanzioni disciplinari irrogate dalle federazioni sportive
nazionali.
Art. 5.
Cessione del contratto
Il contratto di cui all'articolo precedente puo' contenere
l'apposizione di un termine risolutivo, non superiore a cinque anni
dalla data di inizio del rapporto.
E' ammessa la successione di contratto a termine fra gli stessi
soggetti.
E' ammessa la cessione del contratto, prima della scadenza, da una
societa' sportiva ad un'altra, purche' vi consenta l'altra parte e
siano osservate le modalita' fissate dalle federazioni sportive
nazionali.
Art. 6.
(( (Premio di addestramento e formazione tecnica)
1. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle
Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e
formazione tecnica in favore della societa' od associazione sportiva
presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attivita'
dilettantistica o giovanile.
2. Alla societa' od alla associazione sportiva che, in virtu' di
tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto
all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene
riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto
professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto puo' essere
esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con
le modalita' stabilite dalle diverse federazioni sportive nazionali
in relazione all'eta' degli atleti ed alle caratteristiche delle
singole discipline sportive.
3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovra' essere
reinvestito, dalle societa' od associazioni che svolgono attivita'
dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.))
Art. 7.
Tutela sanitaria
L'attivita' sportiva professionistica e' svolta sotto controlli
medici, secondo norme stabilite dalle federazioni sportive nazionali
ed approvate, con decreto del Ministro della sanita', sentito il
Consiglio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
Le norme di cui al precedente comma devono prevedere, tra l'altro,
l'istituzione di una scheda sanitaria per ciascuno sportivo
professionista, il cui aggiornamento deve avvenire con periodicita'
almeno semestrale.
In sede di aggiornamento della scheda devono essere ripetuti gli
accertamenti clinici e diagnostici che sono fissati con decreto del
Ministro della sanita'.
La scheda sanitaria e' istituita, aggiornata e custodita a cura
della societa' sportiva e, per gli atleti di cui al secondo comma
dell'articolo 3, dagli atleti stessi, i quali devono depositarne
duplicato presso la federazione sportiva nazionale.
Gli oneri relativi alla istituzione e all'aggiornamento della
scheda per gli atleti professionisti gravano sulle societa' sportive.
Per gli atleti di cui al secondo comma dell'articolo 3, detti oneri
sono a carico degli atleti stessi.
Le competenti federazioni possono stipulare apposite convenzioni
con le regioni al fine di garantire l'espletamento delle indagini e
degli esami necessari per l'aggiornamento della scheda.
L'istituzione e· l'aggiornamento della scheda sanitaria
costituiscono condizione per l'autorizzazione da parte delle singole
federazioni allo svolgimento dell'attivita' degli sportivi
professionisti.
Per gli adempimenti di cui al presente articolo le regioni potranno
eventualmente istituire appositi centri di medicina sportiva.
Art. 8.
Assicurazione contro i rischi
Le societa' sportive devono stipulare una polizza assicurativa
individuale a favore degli sportivi professionisti contro il rischio
della morte e contro gli infortuni, che possono pregiudicare il
proseguimento dell'attivita' sportiva professionistica, nei limiti
assicurativi stabiliti, in relazione all'eta' ed al contenuto
patrimoniale del contratto, dalle federazioni sportive nazionali,
d'intesa con i rappresentanti delle categorie interessate.
((Le disposizioni di cui al primo comma non si applicano alle
societa' che hanno adempiuto all'obbligo di cui all'articolo 6 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38)).
Art. 9.
Trattamento pensionistico
L'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti, prevista dalla legge 14 giugno 1973, n. 366, per i
giocatori e gli allenatori di calcio e' estesa a tutti gli sportivi
professionisti di cui all'articolo 2 della presente legge.
I contributi per il finanziamento dell'assicurazione per
l'invalidita' e la vecchiaia dovuti per gli assicurati di cui al
presente articolo sono calcolati sul compenso globale annuo, nei
limiti del massimale mensile e nelle misure previste dalla legge 14
giugno 1973, n. 366, per i giocatori e gli allenatori di calcio.
Ai fini del calcolo del contributo e delle prestazioni, l'importo
del compenso mensile degli sportivi professionisti titolari di
contratto di lavoro autonomo e' determinato convenzionalmente con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le
federazioni sportive nazionali i contributi sono ripartiti tra
societa' sportive e assicurati nella proporzione di due terzi e un
terzo; sono interamente a carico degli assicurati i contributi
riguardanti gli sportivi titolari di contratto di lavoro autonomo.
Del comitato di vigilanza previsto dall'articolo 5 della legge 14
giugno 1973, n. 366, fanno parte anche due rappresentanti dei
professionisti sportivi previsti dal presente articolo designati
dalle organizzazioni sindacali di categoria a base nazionale. In
mancanza di tali organizzazioni, i due rappresentanti sono nominati
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, su proposta
del presidente del CONI.
((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 NOVEMBRE 2003, n. 357)).
Gli sportivi professionisti iscritti al fondo speciale, istituito
con legge 14 giugno 1973, n. 366, possono conseguire il diritto alla
pensione al compimento del quarantacinquesimo anno di eta' per gli
uomini e del quarantesimo anno di eta' per le donne, quando risultino
versati o accreditati in loro favore contributi per almeno venti
anni, compresi quelli versati per prosecuzione volontaria.
La contribuzione di cui al comma precedente deve risultare versata
per lavoro svolto con la qualifica di professionista sportivo.
Capo II
SOCIETA' SPORTIVE E FEDERAZIONI SPORTIVE NAZIONALI
Art. 10.
Costituzione e affiliazione
Possono stipulare contratti con atleti professionisti solo societa'
sportive costituite nella forma di societa' per azioni o di societa'
a responsabilita' limitata. In deroga all'articolo ((2477)) del
codice civile e' in ogni caso obbligatoria, per le societa' sportive
professionistiche, la nomina del collegio sindacale.
L'atto costitutivo deve prevedere che la societa' possa svolgere
esclusivamente attivita' sportive ed attivita' ad esse connesse o
strumentali.
L'atto costitutivo deve provvedere che una quota parte degli utili,
non inferiore al 10 per cento, sia destinata a scuole giovanili di
addestramento e formazione tecnico-sportiva.
Prima di procedere al deposito dell'atto costitutivo, a norma
dell'articolo 2330 del codice civile, la societa' deve ottenere
l'affiliazione da una o da piu' federazioni sportive nazionali
riconosciute dal CONI.
Gli effetti derivanti dall'affiliazione restano sospesi fino
all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1.
L'atto costitutivo puo' sottoporre a speciali condizioni
l'alienazione delle azioni o delle quote.
L'affiliazione puo' essere revocata dalla federazione sportiva
nazionale per gravi infrazioni all'ordinamento sportivo.
La revoca dell'affiliazione determina l'inibizione dello
svolgimento dell'attivita' sportiva.
Avverso le decisioni della federazione sportiva nazionale e'
ammesso ricorso alla giunta esecutiva del CONI, che si pronuncia
entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
Art. 11.
Deposito degli atti costitutivi
Le societa' sportive, ((entro trenta giorni dall'iscrizione nel
registro delle imprese a norma dell'art. 2330 del codice civile)),
devono depositare l'atto costitutivo presso la federazione sportiva
nazionale alla quale sono affiliate. Devono, altresi', dare
comunicazione alla federazione sportiva nazionale, entro venti giorni
dalla deliberazione, di ogni avvenuta variazione dello statuto o
delle modificazioni concernenti gli amministratori ed i revisori dei
conti.
Art. 12. (( (Garanzia per il regolare svolgimento dei campionati sportivi) 1. Al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi, le societa' di cui all'articolo 10 sono sottoposte, al fine di verificarne l'equilibrio finanziario, ai controlli ed ai conseguenti provvedimenti stabiliti dalle federazioni sportive, per delega del CONI, secondo modalita' e principi da questo approvati)).
Art. 13.
(( (Controllo giudiziario)
Il procedimento di cui all'articolo 2409 del codice civile si
applica alle societa' di cui all'articolo 10, comprese quelle aventi
forma di societa' a responsabilita' limitata; il potere di denuncia
spetta anche alle federazioni sportive nazionali.))
Art. 14.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 23 LUGLIO 1999, N. 242)).
Capo III
DISPOSIZIONI DI CARATTERE TRIBUTARIO
Art. 15.
Trattamento tributario
Ai redditi derivanti dalle prestazioni sportive oggetto di
contratto di lavoro autonomo si applicano le disposizioni
dell'articolo 49, terzo comma, lettera a), del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive
modificazioni ed integrazioni.
L'indennita' prevista dal settimo comma dell'articolo 4 della
presente legge e' soggetta a tassazione separata, agli effetti
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, a norma dell'articolo
12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
597, e successive modificazioni ed integrazioni.
L'imposta sul valore aggiunto per le cessioni dei contratti
previste dall'articolo 5 della presente legge si applica
esclusivamente nei modi normali ed in base all'aliquota dell'8 per
cento di cui alla tabella A, parte III, allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni e integrazioni. Per l'attivita' relativa a tali
operazioni le societa' sportive debbono osservare le disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni e integrazioni, distintamente dalle altre
attivita' esercitate, tenendo conto anche del rispettivo volume
d'affari.
((Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione
tecnica, ai sensi dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni
esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.))
Le trasformazioni, compiute nel termine di cui al primo comma
dell'articolo 17, in societa' per azioni o societa' a responsabilita'
limitata delle associazioni sportive che abbiano per oggetto
esclusivo l'esercizio di attivita' sportive sono soggette alla sola
imposta di registro in misura fissa.
E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, recante
istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone
giuridiche.
Le cessioni di diritti alle prestazioni sportive degli atleti
effettuate anteriormente alla data del 31 dicembre 1994, in
applicazione di norme emanate dalle federazioni sportive, non
costituiscono cessione di beni agli effetti dell'imposta sul valore
aggiunto. (1)
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 1 dicembre 1981, n. 692 ha disposto (con l'art. 4) che "la
disposizione di cui all'ultimo comma dell'articolo 15 della legge 23
marzo 1981, n. 91, deve intendersi nel senso che le cessioni dei
diritti alle prestazioni sportive degli atleti effettuate
anteriormente alla data di entrata in vigore della legge stessa, in
applicazione di norme emanate dalle federazioni sportive, non si
considerano operazioni imponibili agli effetti dell'imposta sul
valore aggiunto".
Capo IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 16.
Abolizione del vincolo sportivo
Le limitazioni alla liberta' contrattuale dell'atleta
professionista, individuate come "vincolo sportivo" nel vigente
ordinamento sportivo, saranno gradualmente eliminate entro cinque
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo
modalita' e parametri stabiliti dalle federazioni sportive nazionali
e approvati dal CONI, in relazione all'eta' degli atleti, alla durata
ed al contenuto patrimoniale del rapporto con le societa'.
((Le societa' sportive previste dalla presente legge possono
iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito
conto, un importo massimo pari al valore delle indennita' di
preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in
base ad una apposita certificazione rilasciata dalla Federazione
sportiva competente conforme alla normativa in vigore.
Le societa' che si avvalgono della facolta' di cui al comma
precedente debbono procedere ad ogni effetto all'ammortamento del
valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio
1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna
federazione sportiva ai sensi dell'articolo 12.
Le societa' appartenenti a federazioni sportive che abbiano
introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in
epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge,
oltre che avvalersi della facolta' prevista dal secondo comma,
possono altresi' provvedere ad un ammortamento delle
immobilizzazioni, iscritte in sede di trasformazione o di prima
applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non
superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996.))
Art. 17. Trasformazione delle societa' e decorrenza degli articoli 3, 4 e 5 Le societa' di cui all'articolo 10 devono adeguare il loro ordinamento alle norme della presente legge ((entro il 31 dicembre 1994)). La disciplina prevista dagli articoli 3, 4 e 5 si applica dal 1 luglio 1981 e non ha effetto retroattivo.
Art. 18.
Applicazione della legge 8 luglio 1977, n. 406, agli organi del CONI
Nei confronti dei membri degli organi di amministrazione del CONI
per i quali e' prevista la designazione elettiva, si applica
l'articolo unico della legge 8 luglio 1977, n. 406, ancorche' siano
nominati don decreto ministeriale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1981
PERTINI
FORLANI - SIGNORELLO -
SARTI - REVIGLIO -
FOSCHI - ANIASI
Visto, il Guardasigilli: SARTI
Art. 18-bis
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 GIUGNO 2005, N. 115, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA L. 17 AGOSTO 2005, N. 168)).