REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
N.2555/08 Reg.Dec. N. 458 Reg.Ric. ANNO 2008 Disp.vo
344/2008 |
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 458/2008 proposto da ATI -RETE ECOLOGICA CALABRIA
SCARL-CONSORZIO RECAL E IN PR., ATI - BATTELLE ITALIA S.R.L., rappresentati e
difesi dallĠAvv. Alfredo Lucente con domicilio eletto in Roma viale di Villa
Massimo n. 57;
contro
APAT
- AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SERV.TECN., non costituitasi;
e nei confronti di
CONSORZIO
MONITOR CONS. MONITORAG. INFR. SITI E IMP. IN PR E ATI, rappresentato e difeso
dallĠAvv. Alessandro Pallottino con domicilio eletto in Roma via Oslavia n.12;
- Appellante incidentale-
ATI
- FENICE S.P.A., ATI - TECNIC S.P.A., ATI - STUDIO PROGETTO AMBIENTE S.R.L. non
costituitesi;
per la riforma
della
sentenza del TAR Lazio - Roma Sezione II Bis n.10460/2007;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del
Consorzio Monitor Cons. Monitorag. Infr. Siti e Imp. in pr e Ati;
Viste le memorie prodotte dalle parti a
sostegno delle rispettive difese;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 15 Aprile 2008,
relatore il Consigliere Fabio Taormina ed udito, altres, lĠavv. Pallottino;
Ritenuto e considerato, in fatto e in
diritto, quanto segue:
FATTO
Con il ricorso di primo grado era stato
chiesto dalla odierna appellata, gi ricorrente in primo grado, lĠannullamento
-con il ricorso principale- del provvedimento di esclusione dalla fase di
prequalificazione della gara per lĠaffidamento del servizio di monitoraggio per
il risanamento acustico lungo gli impianti RFI di cui alla lettera prot. n.
3302 del 3.2.2006;
con i due atti di motivi aggiunti, essa
aveva poi richiesto lĠannullamento del verbale di gara Òselezione ditteÓ del
21.12.2005 nel quale stata disposta lĠesclusione a carico dellĠATI capeggiata
dal ricorrente, dei successivi tre verbali di Òproposta di aggiudicazioneÓ
datati 24.2.2006, 27.2.2006 e 1.3.2006, nonch del provvedimento di
aggiudicazione definitivo della gara n. 1567 del 3.3.2006, conosciuto allĠatto
della costituzione in giudizio dellĠAPAT nella camera di consiglio del
23.3.2006;
LĠodierno appellato consorzio, quale
capogruppo mandatario della costituita ATI con le Societ Fenice TECNIC e
Studio Progetto Ambiente (partecipante ad una licitazione privata con procedura
accelerata per lĠaffidamento del servizio di pianificazione e programmazione
dei lavori, per il monitoraggio delle fasi esecutive per il risanamento
acustico secondo i piani di contenimento ed abbattimento del rumore nel caso di
superamento dei valori limite stabiliti per le infrastrutture ferroviarie dal
D.P.R. n. 459/1998 e secondo le direttive emanate con D.M. del 29.11.2000) ha
impugnato i provvedimenti di esclusione dalla fase di prequalificazione perch
lesivi del proprio interesse connesso alla piena partecipazione alla procedura
ad evidenza pubblica in argomento.
Al riguardo, il medesimo aveva prospettato
come motivi di impugnazione la violazione di legge e lĠeccesso di potere sotto
svariati aspetti sintomatici.
Con separato atto, il consorzio appellato
ha impugnato gli atti del verbale della commissione di gara in cui si adotta la
decisione di escludere lĠATI nonch il provvedimento di aggiudicazione
definitivo della gara emesso a favore del RTI formato dal Consorzio R.E.C.A.L.
e dalla Battelle Italia S.r.l., deducendo come motivi di impugnazione ulteriori violazioni di legge e vizi
sintomatici dellĠeccesso di potere.
Con la sentenza in epigrafe i primi
Giudici, hanno accolto le censure contenute nel ricorso predetto anche alla
stregua delle emergenze probatorie acquisite nel corso del giudizio di primo grado (ci si riferisce alla
produzione in giudizio di una relazione del Direttore Generale dellĠAPAT, con
allegato elenco dei fatturati presentati dalla Modulo Uno S,p.a. -una delle
societ consorziate nel Consorzio Monitor- contenente annotazioni con dei ÒsiÓ
e dei ÒnoÓ che, secondo lĠAmministrazione, avrebbero comprovato lĠesame svolto dalla Commissione di gara e
costituirebbero la motivazione dellĠesclusione, avverso il quale il Consorzio
ha proposto un ulteriore atto di motivi aggiunti, notificato il 5 maggio 2006 e
depositato il successivo 10 maggio, prospettando altri motivi di doglianza
conseguenti).
Secondo lĠargomentare dei primi Giudici, le
sintetiche annotazioni (si/ no) concernenti i servizi in passato svolti, e la
computabilit dei medesimi al fine di raggiungere la cifra economica indicata
nel bando (punto 2 AJ del disciplinare di gara, relativo al conseguimento
nellĠultimo triennio di un fatturato complessivo per servizi analoghi a quelli
oggetto del presente bando almeno pari allĠimporto posto a base di
garaÉÓ)contrastavano con la produzione documentale allegata dallĠodierna
appellata a sostegno della domanda di partecipazione alla gara (dalla quale
risultava che nel triennio di riferimento ha fatturato per servizi analoghi la
somma pari ad Û 11.508.952,29, superando in tal modo la soglia minima richiesta.);
non erano in nessun modo perspicue, n esplicative della ragione per la quale
si era esclusa la computabilit di alcuni servizi in passato da questa svolti,
omogenei a quelli di riferimento.
In ogni caso, non era stata soddisfatta la
necessit di un puntuale apporto motivazionale posto a supporto del
provvedimento espulsivo. Invero, veniva rilevato dai primi Giudici che comunque (si riporta un
significativo passaggio motivazionale dellĠappellata decisione), ÒdallĠesame
dei documenti depositati dallĠAmministrazione resistente si ricava soltanto
lĠesistenza sullĠelenco dei servizi svolti dalla Societ Modulo Uno S.p.a., per
il triennio 2002-2004, di una semplice annotazione di un ÒsiÓ o di un ÒnoÓ per
ciascun servizio. Tale elenco, annotato in tal modo e senza alcun elemento che
possa collegare le annotazioni con lĠattivit della commissione di gara, non
stato mai richiamato dai verbali di gara, n risulta essere stato consegnato al
Consorzio ricorrente al momento dellĠesercizio del suo diritto di accesso.Ó
Anche la produzione effettuata in corso di
causa (in disparte le perplessit in ordine ai modi ed ai termini
dellĠacquisizione del documento)
quindi, non soddisfaceva il requisito motivo in parola,e pertanto, in accoglimento del ricorso
di primo grado, veniva annullata la statuizione espulsiva e tutti gli atti
conseguenti della gara; tale pronuncia demolitoria, veniva ritenuta idonea a
ripristinare lĠordine giuridico violato e pienamente satisfattoria delle
ragioni giuridiche dellĠodierna appellata: in conseguenza di ci, veniva
respinta la richiesta di risarcimento dei danni proposta dallĠodierna appellata
nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.
LĠodierna appellante, gi resistente in
primo grado, ha censurato la predetta sentenza chiedendone lĠannullamento in
quanto viziata da errore ed illegittima, rifacendosi al concetto di necessaria
sinteticit dei giudizi tecnici resi dalle Commissioni di gara (tanto pi in
sede valutativa di dati tecnici afferenti alla qualificazione di servizi in
passato svolti,da valutarsi sotto il discrezionale parametro della omogeneit).
Essa ha proposto un articolato ricorso in
appello richiamando la giurisprudenza relativa alla desumibilit dellĠiter
motivo provvedimentale dalla produzione documentale effettuata in corso di
giudizio; ha sottolineato la esattezza della statuizione espulsiva, nel merito,
posto che erano state senzĠaltro esatte le valutazioni rese
dallĠamministrazione procedente circa la non computabilit di numerosi servizi
svolti nel triennio precedente da una delle consorziate odierne appellate.
Il criterio dellĠanalogia, utilizzato ad
escludendum dalla Commissione, era stato rispettato e costituiva parametro
valutativo gi previsto nel bando di gara.
LĠappellata, gi ricorrente in primo grado,
costituendosi in giudizio, ha chiesto respingersi il ricorso in appello in
quanto infondato, posto che era stata corretta ed immune da emende la sentenza
del Tar che aveva ravvisato un insanabile vuoto motivazionale nel deliberato
denegatorio della partecipazione alla gara reso dallĠamministrazione nei propri
confronti; ha evidenziato la fallacia, nel merito, dei giudizi resi
(immotivatamente, comunque) dallĠamministrazione.
Ha poi proposto ricorso in appello
incidentale autonomo chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui
aveva denegato la fondatezza della domanda risarcitoria da essa avanzata in
primo grado (provvedendo allĠuopo ad indicare il quantum idoneo a soddisfare la
propria pretesa) , e compensato le spese di giudizio.
La statuizione demolitoria non era idonea a
soddisfare i propri interessi, n a ristorarla del danno subito, anche ex art.
2059 cc, soprattutto in considerazione della circostanza che la gara in oggetto
non sarebbe mai pi stata bandita dallĠamministrazione.
LĠamministrazione intimata aveva operato
scorrettamente anche successivamente allĠadozione della statuizione espulsiva
nei propri confronti, omettendo di fornirle qualsivoglia informazione sul
punto: doveva pertanto disporsi che essa venisse condannata a corrisponderle il
risarcimento dei danni tutti subiti, con vittoria di spese ed onorari.
DIRITTO
LĠappello principale infondato; lĠappello
incidentale del pari infondato e
la appellata sentenza, conseguentemente, deve essere integralmente confermata.
Invero, quanto al ricorso in appello
principale, il punto dal quale doveroso trarre le mosse riposa nella costante
affermazione della giurisprudenza amministrativa secondo la quale Ònon sussiste
divario tra la disciplina statale e quella comunitaria sia nella configurazione
del subprocedimento e prequalificazione sia nella valutazione della natura e
degli effetti di questo istituto, con specifico riferimento al potere di
esclusione dal procedimento di gara. (ex multis,Consiglio Stato, sez. V, 31
luglio 1991, n. 1078).
La fase di prequalificazione, e la
valutazione tecnica in detta sede
spiegata dal seggio di gara, in particolare, ontologicamente diversa
rispetto alla fase dellĠaggiudicazione vera e propria.
Si sul punto rilevato, infatti, quanto ai
fini perseguiti, che Òdiversamente dalla fase di valutazione/comparazione delle
offerte, volta ad accertare la loro meritevolezza ad aggiudicarsi la gara, la
fase di prequalificazione nelle procedure di evidenza pubblica ha il compito di
determinare i requisiti soggettivi di "partecipabilit" alla gara,
sotto l'aspetto della soglia minima di idoneit dei soggetti ad essere
valutati, tramite l'esame dei parametri obiettivi riportati nelle dichiarazioni
e nelle autocertificazioni allegate alla domanda, restringendo l'ambito dei
potenziali concorrenti, senza attribuzione di punteggi.Ó. (ex multis Consiglio
Stato, sez. V, 23 agosto 2004, n. 5583).
I giudizi resi in detta fase, tuttavia, non
sfuggono al generale principio di congruit motivazionale e di trasparenza delle valutazioni
che presiede al complessivo
svolgimento dellĠattivit amministrativa.
Nel caso di specie, correttamente il primi
Giudici hanno rilevato che risulta
inintelligibile lĠiter motivazionale seguito dallĠamministrazione al fine di
computare – o meno- nel complessivo fatturato della societ partecipante
i servizi svolti nellĠultimo triennio, in adesione alla previsione della lex
specialis.
LĠanomalia procedurale evidente, stata
puntualmente colta dai primi Giudici e, se concessa una riflessione,
plasticamente evincibile anche dagli atti e dagli scritti difensivi prodotti
nel corso dellĠodierno giudizio.
Invero lĠesperienza giurisdizionale
insegna, sul punto, che il concreto atteggiarsi di simili procedimenti di
regola si struttura secondo il seguente schema: lĠescluso impugna il
provvedimento espulsivo, in quanto asseritamente carente sotto il profilo
motivazionale e viziato, e si diffonde al contempo in ordine alla erroneit
dellĠiter motivo sotteso alla statuizione espulsiva.
Il vincitore della gara, di regola,
controdeduce al ricorso introduttivo del giudizio e propone argomenti volti a
chiarire lĠinutilit di una decisione di accoglimento dellĠimpugnazione a
cagione della esattezza (comunque) della statuizione espulsiva.
Nel caso di specie nulla di tutto ci
accaduto. E ci per una ragione assai semplice: nessuna delle parti processuali
( e neppure la Sezione, per il
vero) alla luce degli elementi versati in atti allorch fu proposto il ricorso
di primo grado, era in grado di
comprendere in base a quale valutazione
taluni servizi in
precedenza svolti dallĠodierna appellante incidentale, non fossero stati
considerati ÒanaloghiÓ a quelli oggetto della gara.
Con ci si fotografata la situazione
processuale nella fase antecedente alla produzione della ÒRelazioneÓ sulla
quale pure si sono soffermati i primi Giudici, ed in ordine alla quale ci si
diffonder di seguito.
Allorch lĠodierna appellante incidentale
propose il ricorso introduttivo del giudizio, quindi, vi era una semplice annotazione
(s/no) di nessuna utilit a fini di individuazione dellĠiter motivazionale
e contenente unicamente
proposizioni assertive o negatorie.
Orbene: sin da tempo risalente la
giurisprudenza amministrativa ha puntualizzato che Òil giudizio della commissione
di gara costituisce espressione di lata discrezionalit tecnica, come tale
insuscettibile di sindacato in assenza di profili di illogicit apprezzabili.Ó
(Consiglio Stato, sez. V, 29 luglio 2003, n. 4330, Consiglio Stato, sez. V, 28
febbraio 2002, n. 1230).
Al contempo, anche tenendo conto della
ÒnovellaÓ di cui alla legge n. 205/2000, e della possibilit per il Giudice
amministrativo di ricorrere allo strumento di ausilio valutativo rappresentato
dalla consulenza tecnica, la Sezione ha in passato posto lĠaccento sulla
Òl'inammissibilit di una logica sostitutiva che consenta al giudice di
surrogare la sua opinione a quella, non condivisa ma non risultante erronea,
della p.a.Ó (Consiglio Stato, sez. VI, 4 novembre 2002, n. 6004).
I primi Giudici hanno fatto buongoverno dei
superiori principi ed hanno preso atto della assoluta carenza motivazionale
della statuizione espulsiva traendone le logiche e doverose conseguenze di
natura demolitoria.
Ma il loro esame, completo ed immune da
contraddizioni, non si arrestato a tale fase: essi, infatti, hanno poi affrontato la diversa e
connessa questione giuridica discendente dalla produzione documentale ( ci si
riferisce alla relazione predisposta dal Direttore Generale dellĠA.P.A.T. per
la difesa in giudizio della stessa amministrazione resistente, la quale, come
ebbero a rilevare i primi Giudici forniva Òdelle giustificazioni tecniche
postume predisposte tra lĠaltro da un organo incompetenteÓ,) susseguente
allĠinstaurazione del giudizio di primo grado, e concernente la possibilit della integrazione
postuma della motivazione dellĠatto amministrativo.
Anche sotto tale angolo prospettico
appare condivisibile ed immune da
mende lĠappellata sentenza laddove si esattamente applicato il principio
giurisprudenziale secondo cui Ò la motivazione del provvedimento non pu essere
integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto,
dovendo la motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento
amministrativo, individuando con ci il fondamento dell'illegittimit della
motivazione postuma nella tutela del buon andamento amministrativo e
nell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario.Ó (Consiglio Stato,
sez. VI, 30 marzo 2004, n. 1696).
N dicasi che, nel caso di specie, fosse
ravvisabile una anche embrionale forma di intellegibile motivazione che avrebbe
potuto impedire di ravvisare la (viziante) ipotesi di integrazione postuma
della motivazione.
La Òintegrazione postumaÓ, come noto, non
ricorre Òquando il provvedimento adottato con una determinata motivazione viene
comunicato al destinatario in forma sintetica e poi conosciuto all'atto della
produzione in giudizio.Ó. (Consiglio Stato, sez. VI, 6 maggio 2002, n. 2400).
Ma nel caso in questione, come si prima
evidenziato, nessuna (anche embrionale) forma di intellegibile motivazione
aveva supportato la statuizione impeditiva della partecipazione alla gara: la
sintetica annotazione s/no non poteva,infatti, a monte, assumere la
caratteristica di supporto motivazionale valido.
Ne consegue che - in disparte le
perplessit pure manifestate dai
primi Giudici circa la provenienza della nota documentale depositata nel corso
del giudizio di primo grado, e la irriferibilit soggettiva alla Commissione-
ricorreva una ipotesi di (inammissibile) motivazione postuma dellĠatto
amministrativo inidonea a ricondurre lĠazione dellĠamministrazione sotto il
paradigma della legittimit.
Esattamente i primi Giudici hanno
ricostruito in tali termini la fattispecie.
Essi hanno poi correttamente applicato il
principio secondo il quale Òl'atto amministrativo, oggetto di impugnazione, non
pu essere integrato con motivazione postuma nel corso del giudizio, con la
conseguenza che va esaminato alla stregua delle sole ragioni poste a suo
sostegno e in esso esplicitate.Ó (Consiglio Stato, sez. V, 1 ottobre 2001, n.
5187).
Da ci consegue la esattezza della
appellata decisione e la integrale reiezione del ricorso principale.
Quanto al ricorso in appello incidentale,
volto a soddisfare il petitum risarcitorio gi proposto in primo grado e
disatteso dal Tar (e diretto altres alla riforma della statuizione con la
quale i primi Giudici hanno compensato le spese processuali sostenute dalle
parti), ritiene la Sezione che esso sia infondato e che anche sotto tale
profilo meriti conferma lĠappellata decisione.
Invero la Sezione condivide il consolidato
principio giurisprudenziale, pi volte affermato anche dalle Corti
sovranazionali, in tema di necessaria effettivit della tutela risarcitoria
quale indefettibile corollario della fruttuosit dellĠazione giudiziaria.
Quanto alle modalit attraverso le quali garantire tale obiettivo, la Sezione
condivide lĠorientamento secondo cui Òl'effetto ripristinatorio, unitamente a
quello conformativo, derivante dall'annullamento giurisdizionale dell'atto
illegittimo costituisce gi una riparazione nella maniera pi specifica, e
pertanto satisfattiva in tutto o in parte, a seconda delle circostanze, sia dal
punto di vista materiale che giuridico, rispetto alla situazione di illiceit
caratterizzata dalla situazione di illegittimit dell'atto imputabile alla
p.a.; pertanto, in caso di autoesecutivit della sentenza di merito
(demolitoria degli atti che illegittimamente non hanno dato vita ad una gara),
l'azione di risarcimento del danno avrebbe soltanto la funzione sussidiaria di
reintegrazione delle situazioni lese, ma solo nella ipotesi che fossero
dimostrati tutti gli elementi costitutivi dell'illecito e quindi i danni
imputabili, medio tempore verificatisi, e non considerati restaurati dall'annullamento
dell'atto.Ó(Consiglio Stato , sez. IV, 05 dicembre 2006, n. 7113 Consiglio
Stato , sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8215).
Orbene, anche avuto riguardo al momento in
cui ebbe luogo lĠannullamento, e considerato che lĠattivit oggetto di gara non
era stata ancora espletata, appare
alla Sezione corretto ed immune da censure il capo di sentenza che,
nella considerazione della auto esecutivit della statuizione demolitoria ha
considerato questĠultima idonea a soddisfare la pretesa (qualificabile comunque
in termini di ristoro di chance) dellĠodierna appellante incidentale.
LĠappellante incidentale ha evidenziato,
nel proprio diffuso ricorso in appello, ben quattro distinte voci di danno (non
da ultimo, ha altres prospettato la ricorrenza del disposto di cui allĠart.
2059 CC).
Nessuna di esse, tuttavia, avuto riguardo
alla fase della procedura concorsuale demolita dalla sentenza, ed alle
conseguenze della statuizione annullatoria sul prosieguo degli atti, appare
possedere quel requisito (impossibilit di ottenere il risarcimento in forma
specifica) che avrebbe legittimato
la doverosa attribuzione del risarcimento per equivalente.
La Sezione ritiene di confermare detta
prospettazione, in carenza di alcun decisivo contrario elemento prospettato nel
ricorso in appello: che poi – come asserito e comunque non documentato
dallĠappellante incidentale- lĠamministrazione possa avere successivamente
delibato di non procedere a
bandire nuovamente la gara, circostanza neutra e non decisiva, costituendo un
post-factum distinto dalla condotta asseritamente lesiva in ordine alla quale
si chiede il risarcimento.
Il vero che, avuto riguardo al
momento in cui intervenne (con
riferimento alla fase di svolgimento della gara), la sentenza demolitoria resa
dai primi Giudici possedeva tutti i crismi per ristorare integralmente
lĠodierna appellante incidentale.
N a tale valutazione possono ostare (rimanendo comunque sottratte al
sindacato di questa Sezione) le successive valutazioni dellĠamministrazione in
ordine alla opportunit – o meno- di procedere nuovamente a bandire la
gara.
Sotto altro profilo, la statuizione
compensatoria delle spese processuali appare frutto di una equilibrata
valutazione della delicatezza e complessit dei temi devoluti allĠattenzione
del Tar: se nella condotta dellĠamministrazione pu ben rilevarsi (il che
puntualmente avvenuto) un profilo di illegittimit viziante, al contempo non
dato riscontrare quella assoluta gravit della condotta (ai limiti del dolo)
prospettata dallĠappellante incidentale.
Anche lĠappello incidentale deve pertanto
essere respinto, con conseguente integrale conferma dellĠappellata sentenza.
Sussistono giusti motivi,anche a cagione
della complessit delle questioni affrontate, per compensare le spese
processuali sostenute dalle parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge lĠappello principale, respinge
lĠappello incidentale e per lĠeffetto conferma lĠappellata sentenza.
Spese compensate.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall'Autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma, il 15 aprile 2008, dal
Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di
Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giovanni
Ruoppolo Presidente
Carmine
Volpe Consigliere
Paolo
Buonvino Consigliere
Roberto
Chieppa Consigliere
Fabio
Taormina Consigliere
Rel.
Presidente
GIOVANNI RUOPPOLO
Consigliere Segretario
FABIO TAORMINA GIOVANNI
CECI
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
Il
29/05/2008
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il
Direttore della Sezione
MARIA
RITA OLIVA
CONSIGLIO
DI STATO
In
Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Add...................................copia
conforme alla presente stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a
norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria