REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2555/08

Reg.Dec.

N. 458 Reg.Ric.

ANNO   2008

Disp.vo 344/2008

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 458/2008 proposto da ATI -RETE ECOLOGICA CALABRIA SCARL-CONSORZIO RECAL E IN PR., ATI - BATTELLE ITALIA S.R.L., rappresentati e difesi dallĠAvv. Alfredo Lucente con domicilio eletto in Roma viale di Villa Massimo n. 57;  

contro

APAT - AGENZIA PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE E SERV.TECN., non costituitasi;

e nei confronti di

CONSORZIO MONITOR CONS. MONITORAG. INFR. SITI E IMP. IN PR E ATI, rappresentato e difeso dallĠAvv. Alessandro Pallottino con domicilio eletto in Roma via Oslavia n.12; - Appellante incidentale-

ATI - FENICE S.P.A., ATI - TECNIC S.P.A., ATI - STUDIO PROGETTO AMBIENTE S.R.L. non costituitesi;

per la riforma

della sentenza del TAR Lazio - Roma Sezione II Bis n.10460/2007;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Consorzio Monitor Cons. Monitorag. Infr. Siti e Imp. in pr e Ati;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla pubblica udienza del 15 Aprile 2008, relatore il Consigliere Fabio Taormina ed udito, altres“, lĠavv. Pallottino;

Ritenuto e considerato, in fatto e in diritto, quanto segue:

FATTO

Con il ricorso di primo grado era stato chiesto dalla odierna appellata, giˆ ricorrente in primo grado, lĠannullamento -con il ricorso principale- del provvedimento di esclusione dalla fase di prequalificazione della gara per lĠaffidamento del servizio di monitoraggio per il risanamento acustico lungo gli impianti RFI di cui alla lettera prot. n. 3302 del 3.2.2006;

con i due atti di motivi aggiunti, essa aveva poi richiesto lĠannullamento del verbale di gara Òselezione ditteÓ del 21.12.2005 nel quale  stata disposta lĠesclusione a carico dellĠATI capeggiata dal ricorrente, dei successivi tre verbali di Òproposta di aggiudicazioneÓ datati 24.2.2006, 27.2.2006 e 1.3.2006, nonchŽ del provvedimento di aggiudicazione definitivo della gara n. 1567 del 3.3.2006, conosciuto allĠatto della costituzione in giudizio dellĠAPAT nella camera di consiglio del 23.3.2006;

LĠodierno appellato consorzio, quale capogruppo mandatario della costituita ATI con le Societˆ Fenice TECNIC e Studio Progetto Ambiente (partecipante ad una licitazione privata con procedura accelerata per lĠaffidamento del servizio di pianificazione e programmazione dei lavori, per il monitoraggio delle fasi esecutive per il risanamento acustico secondo i piani di contenimento ed abbattimento del rumore nel caso di superamento dei valori limite stabiliti per le infrastrutture ferroviarie dal D.P.R. n. 459/1998 e secondo le direttive emanate con D.M. del 29.11.2000) ha impugnato i provvedimenti di esclusione dalla fase di prequalificazione perchŽ lesivi del proprio interesse connesso alla piena partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica in argomento.

Al riguardo, il medesimo aveva prospettato come motivi di impugnazione la violazione di legge e lĠeccesso di potere sotto svariati aspetti sintomatici.

Con separato atto, il consorzio appellato ha impugnato gli atti del verbale della commissione di gara in cui si adotta la decisione di escludere lĠATI nonchŽ il provvedimento di aggiudicazione definitivo della gara emesso a favore del RTI formato dal Consorzio R.E.C.A.L. e dalla Battelle Italia S.r.l., deducendo come motivi di impugnazione  ulteriori violazioni di legge e vizi sintomatici dellĠeccesso di potere.

Con la sentenza in epigrafe i primi Giudici, hanno accolto le censure contenute nel ricorso predetto anche alla stregua delle emergenze probatorie acquisite  nel corso del giudizio di primo grado (ci si riferisce alla produzione in giudizio di una relazione del Direttore Generale dellĠAPAT, con allegato elenco dei fatturati presentati dalla Modulo Uno S,p.a. -una delle societˆ consorziate nel Consorzio Monitor- contenente annotazioni con dei ÒsiÓ e dei ÒnoÓ che, secondo lĠAmministrazione, avrebbero  comprovato lĠesame svolto dalla Commissione di gara e costituirebbero la motivazione dellĠesclusione, avverso il quale il Consorzio ha proposto un ulteriore atto di motivi aggiunti, notificato il 5 maggio 2006 e depositato il successivo 10 maggio, prospettando altri motivi di doglianza conseguenti).

Secondo lĠargomentare dei primi Giudici, le sintetiche annotazioni (si/ no) concernenti i servizi in passato svolti, e la computabilitˆ dei medesimi al fine di raggiungere la cifra economica indicata nel bando (punto 2 AJ del disciplinare di gara, relativo al conseguimento nellĠultimo triennio di un fatturato complessivo per servizi analoghi a quelli oggetto del presente bando almeno pari allĠimporto posto a base di garaÉÓ)contrastavano con la produzione documentale allegata dallĠodierna appellata a sostegno della domanda di partecipazione alla gara (dalla quale risultava che nel triennio di riferimento ha fatturato per servizi analoghi la somma pari ad Û 11.508.952,29, superando in tal modo la soglia minima richiesta.); non erano in nessun modo perspicue, nŽ esplicative della ragione per la quale si era esclusa la computabilitˆ di alcuni servizi in passato da questa svolti, omogenei a quelli di riferimento.

In ogni caso, non era stata soddisfatta la necessitˆ di un puntuale apporto motivazionale posto a supporto del provvedimento espulsivo. Invero, veniva rilevato dai primi Giudici  che comunque (si riporta un significativo passaggio motivazionale dellĠappellata decisione), ÒdallĠesame dei documenti depositati dallĠAmministrazione resistente si ricava soltanto lĠesistenza sullĠelenco dei servizi svolti dalla Societˆ Modulo Uno S.p.a., per il triennio 2002-2004, di una semplice annotazione di un ÒsiÓ o di un ÒnoÓ per ciascun servizio. Tale elenco, annotato in tal modo e senza alcun elemento che possa collegare le annotazioni con lĠattivitˆ della commissione di gara, non  stato mai richiamato dai verbali di gara, nŽ risulta essere stato consegnato al Consorzio ricorrente al momento dellĠesercizio del suo diritto di accesso.Ó

Anche la produzione effettuata in corso di causa (in disparte le perplessitˆ in ordine ai modi ed ai termini dellĠacquisizione del  documento) quindi, non soddisfaceva il requisito motivo in parola,e  pertanto, in accoglimento del ricorso di primo grado, veniva annullata la statuizione espulsiva e tutti gli atti conseguenti della gara; tale pronuncia demolitoria, veniva ritenuta idonea a ripristinare lĠordine giuridico violato e pienamente satisfattoria delle ragioni giuridiche dellĠodierna appellata: in conseguenza di ci˜, veniva respinta la richiesta di risarcimento dei danni proposta dallĠodierna appellata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

LĠodierna appellante, giˆ resistente in primo grado, ha censurato la predetta sentenza chiedendone lĠannullamento in quanto viziata da errore ed illegittima, rifacendosi al concetto di necessaria sinteticitˆ dei giudizi tecnici resi dalle Commissioni di gara (tanto pi in sede valutativa di dati tecnici afferenti alla qualificazione di servizi in passato svolti,da valutarsi sotto il discrezionale parametro della omogeneitˆ).

Essa ha proposto un articolato ricorso in appello richiamando la giurisprudenza relativa alla desumibilitˆ dellĠiter motivo provvedimentale dalla produzione documentale effettuata in corso di giudizio; ha sottolineato la esattezza della statuizione espulsiva, nel merito, posto che erano state senzĠaltro esatte le valutazioni rese dallĠamministrazione procedente circa la non computabilitˆ di numerosi servizi svolti nel triennio precedente da una delle consorziate odierne appellate.

Il criterio dellĠanalogia, utilizzato ad escludendum dalla Commissione, era stato rispettato e costituiva parametro valutativo giˆ previsto nel bando di gara. 

LĠappellata, giˆ ricorrente in primo grado, costituendosi in giudizio, ha chiesto respingersi il ricorso in appello in quanto infondato, posto che era stata corretta ed immune da emende la sentenza del Tar che aveva ravvisato un insanabile vuoto motivazionale nel deliberato denegatorio della partecipazione alla gara reso dallĠamministrazione nei propri confronti; ha evidenziato la fallacia, nel merito, dei giudizi resi (immotivatamente, comunque) dallĠamministrazione.

Ha poi proposto ricorso in appello incidentale autonomo chiedendo la riforma della sentenza nella parte in cui aveva denegato la fondatezza della domanda risarcitoria da essa avanzata in primo grado (provvedendo allĠuopo ad indicare il quantum idoneo a soddisfare la propria pretesa) , e compensato le spese di giudizio.

La statuizione demolitoria non era idonea a soddisfare i propri interessi, nŽ a ristorarla del danno subito, anche ex art. 2059 cc, soprattutto in considerazione della circostanza che la gara in oggetto non sarebbe mai pi stata bandita dallĠamministrazione.

LĠamministrazione intimata aveva operato scorrettamente anche successivamente allĠadozione della statuizione espulsiva nei propri confronti, omettendo di fornirle qualsivoglia informazione sul punto: doveva pertanto disporsi che essa venisse condannata a corrisponderle il risarcimento dei danni tutti subiti, con vittoria di spese ed onorari.

DIRITTO

LĠappello principale  infondato; lĠappello incidentale   del pari infondato e la appellata sentenza, conseguentemente, deve essere integralmente confermata.

Invero, quanto al ricorso in appello principale, il punto dal quale  doveroso trarre le mosse riposa nella costante affermazione della giurisprudenza amministrativa secondo la quale Ònon sussiste divario tra la disciplina statale e quella comunitaria sia nella configurazione del subprocedimento e prequalificazione sia nella valutazione della natura e degli effetti di questo istituto, con specifico riferimento al potere di esclusione dal procedimento di gara. (ex multis,Consiglio Stato, sez. V, 31 luglio 1991, n. 1078).

La fase di prequalificazione, e la valutazione tecnica in detta sede  spiegata dal seggio di gara, in particolare,  ontologicamente diversa rispetto alla fase dellĠaggiudicazione vera e propria.

Si  sul punto rilevato, infatti, quanto ai fini perseguiti, che Òdiversamente dalla fase di valutazione/comparazione delle offerte, volta ad accertare la loro meritevolezza ad aggiudicarsi la gara, la fase di prequalificazione nelle procedure di evidenza pubblica ha il compito di determinare i requisiti soggettivi di "partecipabilitˆ" alla gara, sotto l'aspetto della soglia minima di idoneitˆ dei soggetti ad essere valutati, tramite l'esame dei parametri obiettivi riportati nelle dichiarazioni e nelle autocertificazioni allegate alla domanda, restringendo l'ambito dei potenziali concorrenti, senza attribuzione di punteggi.Ó. (ex multis Consiglio Stato, sez. V, 23 agosto 2004, n. 5583).

I giudizi resi in detta fase, tuttavia, non sfuggono al generale principio di congruitˆ motivazionale  e di trasparenza delle valutazioni che  presiede al complessivo svolgimento dellĠattivitˆ amministrativa.

Nel caso di specie, correttamente il primi Giudici hanno rilevato che  risulta inintelligibile lĠiter motivazionale seguito dallĠamministrazione al fine di computare – o meno- nel complessivo fatturato della societˆ partecipante i servizi svolti nellĠultimo triennio, in adesione alla previsione della lex specialis.

LĠanomalia procedurale  evidente,  stata puntualmente colta dai primi Giudici e, se  concessa una riflessione,  plasticamente evincibile anche dagli atti e dagli scritti difensivi prodotti nel corso dellĠodierno giudizio.

Invero lĠesperienza giurisdizionale insegna, sul punto, che il concreto atteggiarsi di simili procedimenti di regola si struttura secondo il seguente schema: lĠescluso impugna il provvedimento espulsivo, in quanto asseritamente carente sotto il profilo motivazionale e viziato, e si diffonde al contempo in ordine alla erroneitˆ dellĠiter motivo sotteso alla statuizione espulsiva.

Il vincitore della gara, di regola, controdeduce al ricorso introduttivo del giudizio e propone argomenti volti a chiarire lĠinutilitˆ di una decisione di accoglimento dellĠimpugnazione a cagione della esattezza (comunque) della statuizione espulsiva.

Nel caso di specie nulla di tutto ci˜  accaduto. E ci˜ per una ragione assai semplice: nessuna delle parti processuali ( e  neppure la Sezione, per il vero) alla luce degli elementi versati in atti allorch fu proposto il ricorso di primo grado, era  in grado di comprendere in base a quale valutazione  taluni servizi  in precedenza svolti dallĠodierna appellante incidentale, non fossero stati considerati ÒanaloghiÓ a quelli oggetto della gara.

Con ci˜ si  fotografata la situazione processuale nella fase antecedente alla produzione della ÒRelazioneÓ sulla quale pure si sono soffermati i primi Giudici, ed in ordine alla quale ci si diffonderˆ di seguito.  

AllorchŽ lĠodierna appellante incidentale propose il ricorso introduttivo del giudizio, quindi, vi era una semplice annotazione (s“/no) di nessuna utilitˆ a fini di individuazione dellĠiter motivazionale e  contenente unicamente proposizioni assertive o negatorie.

Orbene: sin da tempo risalente la giurisprudenza amministrativa ha puntualizzato che Òil giudizio della commissione di gara costituisce espressione di lata discrezionalitˆ tecnica, come tale insuscettibile di sindacato in assenza di profili di illogicitˆ apprezzabili.Ó (Consiglio Stato, sez. V, 29 luglio 2003, n. 4330, Consiglio Stato, sez. V, 28 febbraio 2002, n. 1230).

Al contempo, anche tenendo conto della ÒnovellaÓ di cui alla legge n. 205/2000, e della possibilitˆ per il Giudice amministrativo di ricorrere allo strumento di ausilio valutativo rappresentato dalla consulenza tecnica, la Sezione ha in passato posto lĠaccento sulla Òl'inammissibilitˆ di una logica sostitutiva che consenta al giudice di surrogare la sua opinione a quella, non condivisa ma non risultante erronea, della p.a.Ó (Consiglio Stato, sez. VI, 4 novembre 2002, n. 6004).

I primi Giudici hanno fatto buongoverno dei superiori principi ed hanno preso atto della assoluta carenza motivazionale della statuizione espulsiva traendone le logiche e doverose conseguenze di natura demolitoria.

Ma il loro esame, completo ed immune da contraddizioni, non si  arrestato a tale fase: essi, infatti,  hanno poi affrontato la diversa e connessa questione giuridica discendente dalla produzione documentale ( ci si riferisce alla relazione predisposta dal Direttore Generale dellĠA.P.A.T. per la difesa in giudizio della stessa amministrazione resistente, la quale, come ebbero a rilevare i primi Giudici forniva Òdelle giustificazioni tecniche postume predisposte tra lĠaltro da un organo incompetenteÓ,) susseguente allĠinstaurazione del giudizio di primo grado, e concernente  la possibilitˆ della integrazione postuma della motivazione dellĠatto amministrativo.

Anche sotto tale angolo prospettico appare  condivisibile ed immune da mende lĠappellata sentenza laddove si  esattamente applicato il principio giurisprudenziale secondo cui Ò la motivazione del provvedimento non pu˜ essere integrata nel corso del giudizio con la specificazione di elementi di fatto, dovendo la motivazione precedere e non seguire ogni provvedimento amministrativo, individuando con ci˜ il fondamento dell'illegittimitˆ della motivazione postuma nella tutela del buon andamento amministrativo e nell'esigenza di delimitazione del controllo giudiziario.Ó (Consiglio Stato, sez. VI, 30 marzo 2004, n. 1696).

NŽ dicasi che, nel caso di specie, fosse ravvisabile una anche embrionale forma di intellegibile motivazione che avrebbe potuto impedire di ravvisare la (viziante) ipotesi di integrazione postuma della motivazione.

La Òintegrazione postumaÓ, come  noto, non ricorre Òquando il provvedimento adottato con una determinata motivazione viene comunicato al destinatario in forma sintetica e poi conosciuto all'atto della produzione in giudizio.Ó. (Consiglio Stato, sez. VI, 6 maggio 2002, n. 2400).

Ma nel caso in questione, come si  prima evidenziato, nessuna (anche embrionale) forma di intellegibile motivazione aveva supportato la statuizione impeditiva della partecipazione alla gara: la sintetica annotazione s“/no non poteva,infatti, a monte, assumere la caratteristica di supporto motivazionale valido.

Ne consegue che - in disparte le perplessitˆ pure  manifestate dai primi Giudici circa la provenienza della nota documentale depositata nel corso del giudizio di primo grado, e la irriferibilitˆ soggettiva alla Commissione- ricorreva una ipotesi di (inammissibile) motivazione postuma dellĠatto amministrativo inidonea a ricondurre lĠazione dellĠamministrazione sotto il paradigma della legittimitˆ.

Esattamente i primi Giudici hanno ricostruito in tali termini la fattispecie.

Essi hanno poi correttamente applicato il principio secondo il quale Òl'atto amministrativo, oggetto di impugnazione, non pu˜ essere integrato con motivazione postuma nel corso del giudizio, con la conseguenza che va esaminato alla stregua delle sole ragioni poste a suo sostegno e in esso esplicitate.Ó (Consiglio Stato, sez. V, 1 ottobre 2001, n. 5187).

Da ci˜ consegue la esattezza della appellata decisione e la integrale reiezione del ricorso principale.

Quanto al ricorso in appello incidentale, volto a soddisfare il petitum risarcitorio giˆ proposto in primo grado e disatteso dal Tar (e diretto altres“ alla riforma della statuizione con la quale i primi Giudici hanno compensato le spese processuali sostenute dalle parti), ritiene la Sezione che esso sia infondato e che anche sotto tale profilo meriti conferma lĠappellata decisione.

Invero la Sezione condivide il consolidato principio giurisprudenziale, pi volte affermato anche dalle Corti sovranazionali, in tema di necessaria effettivitˆ della tutela risarcitoria quale indefettibile corollario della fruttuositˆ dellĠazione giudiziaria. Quanto alle modalitˆ attraverso le quali garantire tale obiettivo, la Sezione condivide lĠorientamento secondo cui Òl'effetto ripristinatorio, unitamente a quello conformativo, derivante dall'annullamento giurisdizionale dell'atto illegittimo costituisce giˆ una riparazione nella maniera pi specifica, e pertanto satisfattiva in tutto o in parte, a seconda delle circostanze, sia dal punto di vista materiale che giuridico, rispetto alla situazione di illiceitˆ caratterizzata dalla situazione di illegittimitˆ dell'atto imputabile alla p.a.; pertanto, in caso di autoesecutivitˆ della sentenza di merito (demolitoria degli atti che illegittimamente non hanno dato vita ad una gara), l'azione di risarcimento del danno avrebbe soltanto la funzione sussidiaria di reintegrazione delle situazioni lese, ma solo nella ipotesi che fossero dimostrati tutti gli elementi costitutivi dell'illecito e quindi i danni imputabili, medio tempore verificatisi, e non considerati restaurati dall'annullamento dell'atto.Ó(Consiglio Stato , sez. IV, 05 dicembre 2006, n. 7113 Consiglio Stato , sez. IV, 27 dicembre 2004, n. 8215).

Orbene, anche avuto riguardo al momento in cui ebbe luogo lĠannullamento, e considerato che lĠattivitˆ oggetto di gara non era stata ancora espletata, appare  alla Sezione corretto ed immune da censure il capo di sentenza che, nella considerazione della auto esecutivitˆ della statuizione demolitoria ha considerato questĠultima idonea a soddisfare la pretesa (qualificabile comunque in termini di ristoro di chance) dellĠodierna appellante incidentale.

LĠappellante incidentale ha evidenziato, nel proprio diffuso ricorso in appello, ben quattro distinte voci di danno (non da ultimo, ha altres“ prospettato la ricorrenza del disposto di cui allĠart. 2059 CC).

Nessuna di esse, tuttavia, avuto riguardo alla fase della procedura concorsuale demolita dalla sentenza, ed alle conseguenze della statuizione annullatoria sul prosieguo degli atti, appare possedere quel requisito (impossibilitˆ di ottenere il risarcimento in forma specifica) che  avrebbe legittimato la doverosa attribuzione del risarcimento per equivalente.

La Sezione ritiene di confermare detta prospettazione, in carenza di alcun decisivo contrario elemento prospettato nel ricorso in appello: che poi – come asserito e comunque non documentato dallĠappellante incidentale- lĠamministrazione possa avere successivamente delibato di non procedere   a bandire nuovamente la gara,  circostanza neutra e non decisiva, costituendo un post-factum distinto dalla condotta asseritamente lesiva in ordine alla quale si chiede il risarcimento.

Il vero  che, avuto riguardo al momento  in cui intervenne (con riferimento alla fase di svolgimento della gara), la sentenza demolitoria resa dai primi Giudici possedeva tutti i crismi per ristorare integralmente lĠodierna appellante incidentale.

NŽ a tale valutazione possono ostare  (rimanendo comunque sottratte al sindacato di questa Sezione) le successive valutazioni dellĠamministrazione in ordine alla opportunitˆ – o meno- di procedere nuovamente a bandire la gara.

Sotto altro profilo, la statuizione compensatoria delle spese processuali appare frutto di una equilibrata valutazione della delicatezza e complessitˆ dei temi devoluti allĠattenzione del Tar: se nella condotta dellĠamministrazione pu˜ ben rilevarsi (il che  puntualmente avvenuto) un profilo di illegittimitˆ viziante, al contempo non  dato riscontrare quella assoluta gravitˆ della condotta (ai limiti del dolo) prospettata dallĠappellante incidentale.   

Anche lĠappello incidentale deve pertanto essere respinto, con conseguente integrale conferma dellĠappellata sentenza.

Sussistono giusti motivi,anche a cagione della complessitˆ delle questioni affrontate, per compensare le spese processuali sostenute dalle parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge lĠappello principale, respinge lĠappello incidentale e per lĠeffetto conferma lĠappellata sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Roma, il 15 aprile 2008, dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giovanni Ruoppolo                           Presidente

Carmine Volpe                                  Consigliere

Paolo Buonvino                                 Consigliere

Roberto Chieppa                                Consigliere

Fabio Taormina                                 Consigliere Rel.

 

Presidente

GIOVANNI RUOPPOLO

Consigliere                                                                          Segretario

FABIO TAORMINA                                             GIOVANNI CECI

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

Il 29/05/2008

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

 

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Add“...................................copia conforme alla presente  stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                      Il Direttore della Segreteria