REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.3690/2007

Reg.Dec.

N. 581 Reg.Ric.

ANNO   2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 581/2004, proposto da BANUSHAJ GENTJAN, rappresentato e difeso dallĠavv. Luigi Mughini, con domicilio eletto presso lo studio del dott. Gianmarco Grez in Roma, Lungotevere Flaminio 46, palazzo IV, scala b

c o n t r o

- il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro p.t.,

– la Questura di Firenze in persona del Questore in carica, rappresentati e difesi per legge dallĠAvvocatura generale dello Stato, con domicilio in via dei Portoghesi n. 12, Roma;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana I^ sez. n. 5373 del 21 ottobre 2003

Visto il ricorso in appello con i relativi allegati;

Visto lĠatto di costituzione in giudizio delle parti appellate;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore allĠudienza del 17 aprile 2007 il Consigliere Francesco Bellomo e udito lĠavv. Romanelli per delega dellĠavv. Mughini e lĠavv. dello Stato Maddalo;

Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue

F A T T O

1. Con  ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana BANUSHAJ GENTJAN domandava l'annullamento del decreto di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Firenze il 20.08.2003, prot. 594/03 C.D. – prot. 3062, notificato il 25.08.2003.

A fondamento del ricorso, premesso di essere in possesso del permesso di soggiorno per minore etˆ e di averne chiesto il rinnovo per lavoro subordinato, avverso il provvedimento di diniego deduceva plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Con sentenza 5373 del 21 ottobre 2003 il TAR rigettava il ricorso

2.  La sentenza  stata appellata da BANUSHAJ GENTJAN, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.

Si  costituita per resistere allĠappello la Questura di Firenze.

La causa  passata in decisione alla pubblica udienza del 17 aprile 2007.

D I R I T T O

1.  LĠappello  fondato.

2.  LĠappellante, entrato in Italia minorenne e sottoposto a tutela in forza di decisione del Tribunale di Firenze, aveva domandato il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellĠart. 32 Dlgs. 286/98.

Il provvedimento di rigetto era motivato con riguardo allĠassenza dei presupposti previsti dalla norma, stante:

a) la non equipollenza fra affidamento e nomina di un tutore;

b) la mancata ammissione dellĠinteressato per un periodo non inferiore a due anni, a un progetto di integrazione sociale e civile gestita da un ente pubblico o privato.

La sentenza appellata ha ravvisato la fondatezza del motivo sub b), ritenuto da solo idoneo a giustificare il provvedimento. Osservava il TAR che i commi 1-bis ss. dell'art. 32 Dlgs. 286/98 (aggiunti dall'art. 25 L. 189/02) non prevedono una fattispecie alternativa rispetto a quella contemplata dal comma, ma ne disciplinano i presupposti e le modalitˆ di applicazione.

3. Con il primo motivo di appello si censura detta interpretazione, ritenendo invece che i requisiti prescritti dai commi 1bis e ss. siano alternativi, come si evincerebbe dalla sentenza 198/03 della Corte Costituzionale.

La censura  priva di pregio.

Giova trascrivere il testo della norma  in questione (ÒDisposizioni concernenti minori affidati al compimento della maggiore etˆÓ).

 

1. Al compimento della maggiore etˆ, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, pu˜ essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 23.

1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu˜ essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore etˆ, semprechŽ non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

1-ter. L'ente gestore dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del compimento della maggiore etˆ del minore straniero di cui al comma 1-bis, che l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilitˆ di un alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivitˆ lavorativa retribuita nelle forme e con le modalitˆ previste dalla legge italiana, ovvero  in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.

LĠesordio di cui al comma 1-bis (Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu˜ essere rilasciato É) non lascia alcun dubbio che la fattispecie in esso considerata  esattamente la stessa di cui al comma 1, che integra ed arricchisce.

LĠinvocata sentenza 198/03 della Corte Costituzionale non smentisce questa conclusione, essa affrontando la diversa questione relativa alla mancata espressa previsione tra i beneficiari del permesso dello straniero sottoposto a tutela.

4. In via subordinata lĠappellante deduce che i commi 1-bis e 1-ter non sarebbero a lui applicabili, in quanto presente sul territorio italiano anteriormente allĠentrata in vigore dei medesimi (avvenuta, come detto, per effetto della legge 189/02) e, peraltro, divenuto maggiorenne giˆ lĠanno dopo.

La censura coglie nel segno.

Il comma 1-bis richiede che lo straniero minorenne sia stato ammesso per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile.

Il comma 1-ter stabilisce che il possesso il possesso dei requisiti (segnatamente - per quanto qui rileva - che l'interessato abbia seguito il progetto di integrazione sociale e civile per non meno di due anni) deve essere garantito e comprovato con idonea documentazione dallĠente pubblico o privato che gestisce il progetto di integrazione.

Detti requisiti non possono essere richiesti nei confronti di chi, pur avendo fatto domanda di permesso di soggiorno successivamente alla entrata in vigore dei menzionati commi, non abbia avuto a disposizione   - a partire da tale momento - il tempo minimo necessario per maturarli. Diversamente opinando, infatti, la legge avrebbe unĠapplicazione retroattiva.

Nella specie lĠappellante  diventato maggiorenne il 7.7.2003, sicch dalla data di entrata in vigore della legge era trascorso un tempo largamente inferiore ai due anni richiesti, il che gli impediva di conseguire il requisito alla data utile (quella di scadenza del permesso di soggiorno da minorenne).

Salvo, appunto, a voler ritenere che detto requisito doveva essere predisposto prima che entrasse in vigore la norma che ne sancisse la obbligatorietˆ.

Il che non pu˜ essere.

4.  LĠappello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, deve essere accolto il ricorso di primo grado.

La particolaritˆ della questione giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie lĠappello e per lĠeffetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il decreto di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Firenze il 20.08.2003, prot. 594/03 C.D. – prot. 3062, notificato il 25.08.2003.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio di Stato, nella camera di consiglio del 17 aprile 2007, con l'intervento dei sigg.ri:

Giovanni Ruoppolo                           Presidente

Carmine Volpe                                  Consigliere

Paolo Buonvino                                 Consigliere

Lanfranco Balucani                            Consigliere

Francesco Bellomo                            Consigliere Est.

 

 

Presidente

GIOVANNI RUOPPOLO

Consigliere                                                                          Segretario

FRANCESCO BELLOMO                                             GIOVANNI CECI

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il.....27/06/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

MARIA RITA OLIVA

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Add“...................................copia conforme alla presente  stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                      Il Direttore della Segreteria