REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
N.3690/2007 Reg.Dec. N. 581 Reg.Ric. ANNO 2004 |
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello n. 581/2004, proposto da BANUSHAJ GENTJAN, rappresentato e
difeso dallĠavv. Luigi Mughini, con domicilio eletto presso lo studio del dott.
Gianmarco Grez in Roma, Lungotevere Flaminio 46, palazzo IV, scala b
c o n t r o
-
il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro p.t.,
–
la Questura di Firenze in persona del Questore in carica, rappresentati e
difesi per legge dallĠAvvocatura generale dello Stato, con domicilio in via dei
Portoghesi n. 12, Roma;
per la riforma
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana I^ sez. n. 5373
del 21 ottobre 2003
Visto il ricorso in appello con i relativi
allegati;
Visto lĠatto di costituzione in giudizio delle
parti appellate;
Visti gli atti tutti della causa;
Relatore allĠudienza del 17 aprile 2007 il Consigliere
Francesco Bellomo e udito lĠavv. Romanelli per delega dellĠavv. Mughini e
lĠavv. dello Stato Maddalo;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto
quanto segue
F A T
T O
1. Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana BANUSHAJ GENTJAN domandava l'annullamento del decreto di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Firenze il 20.08.2003, prot. 594/03 C.D. – prot. 3062, notificato il 25.08.2003.
A fondamento del
ricorso, premesso di essere in possesso del permesso di soggiorno per minore
et e di averne chiesto il rinnovo per lavoro subordinato, avverso il
provvedimento di diniego deduceva plurime censure di violazione di legge ed
eccesso di potere.
Con sentenza 5373 del 21 ottobre 2003 il TAR rigettava il ricorso
2. La sentenza stata appellata da BANUSHAJ GENTJAN, che contrasta le argomentazioni del giudice di primo grado.
Si costituita per resistere allĠappello la Questura di
Firenze.
La causa passata in decisione alla
pubblica udienza del 17 aprile 2007.
D I R I T T O
1. LĠappello fondato.
2. LĠappellante, entrato in Italia
minorenne e sottoposto a tutela in forza di decisione del Tribunale di Firenze,
aveva domandato il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dellĠart. 32
Dlgs. 286/98.
Il provvedimento
di rigetto era motivato con riguardo allĠassenza dei presupposti previsti dalla
norma, stante:
a) la non
equipollenza fra affidamento e nomina di un tutore;
b) la mancata
ammissione dellĠinteressato per un periodo non inferiore a due anni, a un progetto
di integrazione sociale e civile gestita da un ente pubblico o privato.
La sentenza
appellata ha ravvisato la fondatezza del motivo sub b), ritenuto da solo idoneo
a giustificare il provvedimento. Osservava il TAR che i commi 1-bis ss.
dell'art. 32 Dlgs. 286/98 (aggiunti dall'art. 25 L. 189/02) non prevedono una
fattispecie alternativa rispetto a quella contemplata dal comma, ma ne
disciplinano i presupposti e le modalit di applicazione.
3. Con il primo
motivo di appello si censura detta interpretazione, ritenendo invece che i
requisiti prescritti dai commi 1bis e ss. siano alternativi, come si
evincerebbe dalla sentenza 198/03 della Corte Costituzionale.
La censura
priva di pregio.
Giova
trascrivere il testo della norma
in questione (ÒDisposizioni
concernenti minori affidati al compimento della maggiore etÓ).
1. Al compimento
della maggiore et, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le
disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati
ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, pu essere
rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro,
di lavoro subordinato o autonomo, per esigenze sanitarie o di cura. Il permesso
di soggiorno per accesso al lavoro prescinde dal possesso dei requisiti di cui
all'articolo 23.
1-bis. Il permesso di
soggiorno di cui al comma 1 pu essere rilasciato per motivi di studio, di
accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della
maggiore et, semprech non sia intervenuta una decisione del Comitato per i
minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati
che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto
di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che
abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro
istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394.
1-ter. L'ente gestore
dei progetti deve garantire e provare con idonea documentazione, al momento del
compimento della maggiore et del minore straniero di cui al comma 1-bis, che
l'interessato si trova sul territorio nazionale da non meno di tre anni, che ha
seguito il progetto per non meno di due anni, ha la disponibilit di un
alloggio e frequenta corsi di studio ovvero svolge attivit lavorativa
retribuita nelle forme e con le modalit previste dalla legge italiana, ovvero
in possesso di contratto di lavoro anche se non ancora iniziato.
LĠesordio di cui al comma 1-bis (Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 pu essere rilasciato É) non lascia alcun dubbio che la fattispecie in esso considerata esattamente la stessa di cui al comma 1, che integra ed arricchisce.
LĠinvocata sentenza 198/03 della Corte Costituzionale non smentisce questa conclusione, essa affrontando la diversa questione relativa alla mancata espressa previsione tra i beneficiari del permesso dello straniero sottoposto a tutela.
4. In via subordinata lĠappellante deduce che i commi 1-bis e 1-ter non sarebbero a lui applicabili, in quanto presente sul territorio italiano anteriormente allĠentrata in vigore dei medesimi (avvenuta, come detto, per effetto della legge 189/02) e, peraltro, divenuto maggiorenne gi lĠanno dopo.
La censura coglie nel segno.
Il comma 1-bis
richiede che lo straniero minorenne sia stato ammesso per un periodo non
inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile.
Il comma 1-ter
stabilisce che il possesso il possesso dei requisiti (segnatamente - per quanto
qui rileva - che l'interessato abbia seguito il progetto di integrazione
sociale e civile per non meno di due anni) deve essere garantito e comprovato
con idonea documentazione
dallĠente pubblico o privato che gestisce il progetto di integrazione.
Detti requisiti non possono essere richiesti nei confronti di chi, pur avendo fatto domanda di permesso di soggiorno successivamente alla entrata in vigore dei menzionati commi, non abbia avuto a disposizione - a partire da tale momento - il tempo minimo necessario per maturarli. Diversamente opinando, infatti, la legge avrebbe unĠapplicazione retroattiva.
Nella specie lĠappellante diventato maggiorenne il 7.7.2003, sicch dalla data di entrata in vigore della legge era trascorso un tempo largamente inferiore ai due anni richiesti, il che gli impediva di conseguire il requisito alla data utile (quella di scadenza del permesso di soggiorno da minorenne).
Salvo, appunto, a voler ritenere che detto requisito doveva essere predisposto prima che entrasse in vigore la norma che ne sancisse la obbligatoriet.
Il che non pu essere.
4. LĠappello deve essere accolto e, in riforma della sentenza gravata, deve essere accolto il ricorso di primo grado.
La particolarit della questione giustifica la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, accoglie lĠappello e per lĠeffetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il decreto di rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Firenze il 20.08.2003, prot. 594/03 C.D. – prot. 3062, notificato il 25.08.2003.
Compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia eseguita
dall'autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma, palazzo Spada, sede del Consiglio
di Stato, nella camera di consiglio del 17 aprile 2007, con l'intervento dei sigg.ri:
Giovanni
Ruoppolo Presidente
Carmine
Volpe
Consigliere
Paolo
Buonvino
Consigliere
Lanfranco
Balucani
Consigliere
Francesco
Bellomo Consigliere
Est.
Presidente
GIOVANNI RUOPPOLO
Consigliere Segretario
FRANCESCO
BELLOMO GIOVANNI
CECI
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
il.....27/06/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il
Direttore della Sezione
MARIA
RITA OLIVA
CONSIGLIO
DI STATO
In
Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Add...................................copia
conforme alla presente stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a
norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria