REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
N.5103/2007 Reg.Dec. N. 3840 Reg.Ric. ANNO 2004 |
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul ricorso in appello n. 3840/2004, proposto da Abu Nahieh Ayesh, rappresentato e difeso dallĠavv. Eugenio Dondero e, anche disgiuntamente, dallĠavv. Giulio Lais, presso lo studio del quale in Roma, via Claudio Monteverdi 20 elettivamente domiciliato;
contro
il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dallĠAvvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12 ha legale domicilio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sez. II, 17 febbraio 2003, n. 174;
visto il ricorso con i relativi allegati;
visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠAvvocatura dello Stato per il Ministero dellĠInterno;
visti gli atti tutti della causa;
alla pubblica udienza del 19 giugno 2007, sentito il relatore Consigliere Roberto Giovagnoli e uditi lĠavvocato Lais e lĠavvocato dello Stato Varrone.
Ritenuto e considerato quanto segue:
FATTO
1. In data 14.3.1994, il signor Abu
Nahieh Ayesh ha proposto una istanza, volta alla
concessione della cittadinanza italiana.
Col provvedimento n.
5473 del 23 aprile 1996, il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza.
Col ricorso n. 1588/1996
(proposto al TAR per la Liguria), l'interessato ha impugnato il provvedimento
di reiezione dell'istanza e ne ha chiesto l'annullamento.
Il TAR, con la sentenza
n. 174 del 2003, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese
e gli onorari del giudizio.
2. Col gravame in esame, il signor Abu Nahieh Ayesh ha impugnato la sentenza del
TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.
Il Ministero
dellĠInterno si costituito in giudizio ed ha chiesto la reiezione del
gravame.
3. All'udienza del 19 giugno 2007, la causa stata
trattenuta in decisione.
1. Nel presente giudizio, controversa la
legittimit del provvedimento con cui il Ministero dell'Interno, in data 23
aprile 1996, ha respinto la domanda dell'appellante, volta ad ottenere la
cittadinanza italiana.
Il provvedimento si
basato sul parere contrario del Dipartimento della pubblica sicurezza, che in
data 11.9.1995 ha rilevato come l'interessato, simpatizzante del F.P.L.P.
(Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina), di Gorge Habbash,
risulterebbe attestato su posizioni oltranziste rispetto alla linea politica
dellĠOLP. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, pertanto, ravvisando
nellĠinteressato Òuna
personalit giudicata inaffidabile e nella considerazione che lĠeventuale
concessione della naturalizzazione possa costituire presupposto per pi
incisive attivit potenzialmente pericoloseÓ, ha espresso parere contrario allĠaccoglimento
dellĠistanza.
Con la sentenza
impugnata, il TAR per la Liguria ha respinto il ricorso di primo grado,
rilevando la natura pienamente discrezionale del potere di concedere la
cittadinanza italiana.
2. Col gravame in esame, l'interessato ha riproposto
le censure formulate in primo grado ed ha lamentato:
- la carenza di
motivazione del provvedimento impugnato, violazione dellĠart. 3 legge n.
241/1990, violazione dellĠart. 24 Cost., violazione dellĠart. 97 Cost.
- eccesso di potere per
sviamento di potere ed erronea valutazione dei fatti.
Cos riassunte le
articolate censure dell'appellante, ritiene la Sezione che esse risultino
infondate e vadano respinte.
3. LĠappello infondato.
L'art. 6 della legge n.
91 del 1992, recante Ònuove norme sulla cittadinanzaÓ, alla lettera c) del
comma 1 ha previsto che l'acquisto della cittadinanza preclusa quando emerge
Òa sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla
sicurezza della RepubblicaÓ
Tra tali motivi,
sicuramente rientra il caso in cui vi siano ragionevoli e comprovati elementi
tali da indurre a ritenere che il richiedente abbia contatti con appartenenti
ad organizzazioni estremistiche.
L'appellante, con le sue
diffuse deduzioni, ha contestato che nel caso di specie vi siano tali
ragionevoli e comprovati elementi, poich non basterebbe il parere contrario
espresso dal Dipartimento della pubblica sicurezza, che ha richiamato i
precedenti accertamenti, senza indicarne le fonti o specifiche circostanze di
fatto.
Come gi rilevato da
questa Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 luglio 2005, n. 3841), le
delicate questioni sollevate dall'appellante risulterebbero meritevoli di
considerazione ove l'ordinamento consentisse la revoca del decreto di
concessione della cittadinanza italiana, in presenza di circostanze
sopravvenute che consentissero l'esercizio di un potere di riesame.
In tal caso, infatti,
ove fosse giuridicamente possibile non annoverare pi tra i cittadini italiani
chi non abbia mantenuto un comportamento coerente con lo status assunto col provvedimento concessorio, il
Ministero potrebbe seguire un pi largo criterio di concessione della
cittadinanza, con la serenit di poter revocare il decreto ove successivi
accadimenti evidenziassero la non meritevolezza della misura.
Invece, nell'attuale
quadro normativo il decreto di concessione della cittadinanza - in quanto
attributivo di uno status - risulta irrevocabile.
é pertanto del tutto
ragionevole che l'Amministrazione eserciti con cautela il proprio potere di
concedere la cittadinanza e ravvisi un impedimento quando, dagli accertamenti
compiuti, non si evinca l'integrazione dello straniero in Italia, 'tale tale da
poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunit nazionale' (Cons.
Stato, Sez. I, 14 gennaio 2004, n. 5267) e invece siano emersi contatti con
appartenenti ad associazioni estremistiche.
Quanto alla sufficienza
della motivazione da porre a base del diniego, ad avviso della Sezione
l'Amministrazione - per evidenti ragioni di sicurezza di coloro che hanno
compiuto gli accertamenti - pu limitarsi a ravvisarne la sussistenza, senza
esporre le specifiche circostanze che abbiano indotto alla valutazione sulla
sussistenza dei medesimi contatti.
EĠ appena il caso di
aggiungere che gli accertamenti riservati non sono stati posti a base di misure
limitative della libert o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma
hanno dato luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere
sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (e che pu
essere risollecitata 'dopo cinque anni' dall'emanazione del diniego, ai sensi
dell'art. 8, comma 1, della legge n. 91 del 1992).
4. Per le ragioni che precedono, l'appello va
respinto.
Tenuto conto della particolarit
della materia, il Collegio ritiene che vi siano giusti motivi per compensare
tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.
P.Q.M.
il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dallĠAutorit amministrativa.
Cos deciso in Roma, il 19 giugno 2007 dal
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di
Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giovanni
RUOPPOLO Presidente
Carmine
VOLPE Consigliere
Giuseppe
ROMEO Consigliere
Luciano
BARRA CARACCIOLO
Consigliere
Roberto
GIOVAGNOLI Consigliere
Est.
Presidente
Giovanni Ruoppolo
Consigliere Segretario
Roberto
Giovagnoli Giovanni
Ceci
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
il...03/10/2007
(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)
Il
Direttore della Sezione
Maria
Rita Oliva
CONSIGLIO
DI STATO
In
Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Add...................................copia
conforme alla presente stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a
norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria