REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.5103/2007

Reg.Dec.

N. 3840  Reg.Ric.

ANNO   2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 3840/2004, proposto da Abu Nahieh Ayesh,  rappresentato e difeso dallĠavv. Eugenio Dondero e, anche disgiuntamente, dallĠavv. Giulio Lais, presso lo studio del quale in Roma, via Claudio Monteverdi 20  elettivamente domiciliato;

contro

il Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dallĠAvvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12 ha legale domicilio;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria, sez. II, 17 febbraio 2003, n. 174;

visto il ricorso con i relativi allegati;

visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠAvvocatura dello Stato per il Ministero dellĠInterno;

visti gli atti tutti della causa;

alla pubblica udienza del 19 giugno 2007, sentito il  relatore Consigliere Roberto Giovagnoli e uditi lĠavvocato Lais e lĠavvocato dello Stato Varrone.

Ritenuto e considerato quanto segue:

FATTO

1. In data 14.3.1994, il signor Abu Nahieh Ayesh ha proposto una istanza, volta alla concessione della cittadinanza italiana.

Col provvedimento n. 5473 del 23 aprile 1996, il Ministero dell'Interno ha respinto l'istanza.

Col ricorso n. 1588/1996 (proposto al TAR per la Liguria), l'interessato ha impugnato il provvedimento di reiezione dell'istanza e ne ha chiesto l'annullamento.

Il TAR, con la sentenza n. 174 del 2003, ha respinto il ricorso ed ha compensato tra le parti le spese e gli onorari del giudizio.

2. Col gravame in esame, il signor Abu Nahieh Ayesh ha impugnato la sentenza del TAR ed ha chiesto che, in sua riforma, il ricorso di primo grado sia accolto.

Il Ministero dellĠInterno si  costituito in giudizio ed ha chiesto la reiezione del gravame.

3. All'udienza del 19 giugno 2007, la causa  stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Nel presente giudizio,  controversa la legittimitˆ del provvedimento con cui il Ministero dell'Interno, in data 23 aprile 1996, ha respinto la domanda dell'appellante, volta ad ottenere la cittadinanza italiana.

Il provvedimento si  basato sul parere contrario del Dipartimento della pubblica sicurezza, che in data 11.9.1995 ha rilevato come l'interessato, simpatizzante del F.P.L.P. (Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina), di Gorge Habbash, risulterebbe attestato su posizioni oltranziste rispetto alla linea politica dellĠOLP. Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, pertanto, ravvisando nellĠinteressato Òuna personalitˆ giudicata inaffidabile e nella considerazione che lĠeventuale concessione della naturalizzazione possa costituire presupposto per pi incisive attivitˆ potenzialmente pericoloseÓ, ha espresso parere contrario allĠaccoglimento dellĠistanza.

Con la sentenza impugnata, il TAR per la Liguria ha respinto il ricorso di primo grado, rilevando la natura pienamente discrezionale del potere di concedere la cittadinanza italiana.

2. Col gravame in esame, l'interessato ha riproposto le censure formulate in primo grado ed ha lamentato:

- la carenza di motivazione del provvedimento impugnato, violazione dellĠart. 3 legge n. 241/1990, violazione dellĠart. 24 Cost., violazione dellĠart. 97 Cost.

- eccesso di potere per sviamento di potere ed erronea valutazione dei fatti.

Cos“ riassunte le articolate censure dell'appellante, ritiene la Sezione che esse risultino infondate e vadano respinte.

3. LĠappello  infondato.

L'art. 6 della legge n. 91 del 1992, recante Ònuove norme sulla cittadinanzaÓ, alla lettera c) del comma 1 ha previsto che l'acquisto della cittadinanza  preclusa quando emerge Òa sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della RepubblicaÓ

Tra tali motivi, sicuramente rientra il caso in cui vi siano ragionevoli e comprovati elementi tali da indurre a ritenere che il richiedente abbia contatti con appartenenti ad organizzazioni estremistiche.

L'appellante, con le sue diffuse deduzioni, ha contestato che nel caso di specie vi siano tali ragionevoli e comprovati elementi, poichŽ non basterebbe il parere contrario espresso dal Dipartimento della pubblica sicurezza, che ha richiamato i precedenti accertamenti, senza indicarne le fonti o specifiche circostanze di fatto.

Come giˆ rilevato da questa Sezione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 luglio 2005, n. 3841), le delicate questioni sollevate dall'appellante risulterebbero meritevoli di considerazione ove l'ordinamento consentisse la revoca del decreto di concessione della cittadinanza italiana, in presenza di circostanze sopravvenute che consentissero l'esercizio di un potere di riesame.

In tal caso, infatti, ove fosse giuridicamente possibile non annoverare pi tra i cittadini italiani chi non abbia mantenuto un comportamento coerente con lo status assunto col provvedimento concessorio, il Ministero potrebbe seguire un pi largo criterio di concessione della cittadinanza, con la serenitˆ di poter revocare il decreto ove successivi accadimenti evidenziassero la non meritevolezza della misura.

Invece, nell'attuale quadro normativo il decreto di concessione della cittadinanza - in quanto attributivo di uno status - risulta irrevocabile.

é pertanto del tutto ragionevole che l'Amministrazione eserciti con cautela il proprio potere di concedere la cittadinanza e ravvisi un impedimento quando, dagli accertamenti compiuti, non si evinca l'integrazione dello straniero in Italia, 'tale tale da poterne affermare la compiuta appartenenza alla comunitˆ nazionale' (Cons. Stato, Sez. I, 14 gennaio 2004, n. 5267) e invece siano emersi contatti con appartenenti ad associazioni estremistiche.

Quanto alla sufficienza della motivazione da porre a base del diniego, ad avviso della Sezione l'Amministrazione - per evidenti ragioni di sicurezza di coloro che hanno compiuto gli accertamenti - pu˜ limitarsi a ravvisarne la sussistenza, senza esporre le specifiche circostanze che abbiano indotto alla valutazione sulla sussistenza dei medesimi contatti.

EĠ appena il caso di aggiungere che gli accertamenti riservati non sono stati posti a base di misure limitative della libertˆ o di altri diritti costituzionalmente garantiti, ma hanno dato luogo alla formulazione di una valutazione riferibile al potere sovrano dello Stato di ampliare il numero dei propri cittadini (e che pu˜ essere risollecitata 'dopo cinque anni' dall'emanazione del diniego, ai sensi dell'art. 8, comma 1, della legge n. 91 del 1992).

4. Per le ragioni che precedono, l'appello va respinto.

Tenuto conto della particolaritˆ della materia, il Collegio ritiene che vi siano giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari del secondo grado del giudizio.

P.Q.M.

il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso indicato in epigrafe, lo respinge.

Compensa le spese di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dallĠAutoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Roma, il 19 giugno 2007 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale - Sez. VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giovanni RUOPPOLO                                 Presidente

Carmine VOLPE                                           Consigliere

Giuseppe ROMEO                                       Consigliere

Luciano BARRA CARACCIOLO               Consigliere

Roberto GIOVAGNOLI                              Consigliere Est.

 

Presidente

Giovanni Ruoppolo

Consigliere                                                                          Segretario

Roberto Giovagnoli                                          Giovanni Ceci

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il...03/10/2007

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

Maria Rita Oliva

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Add“...................................copia conforme alla presente  stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                      Il Direttore della Segreteria