REPUBBLICA ITALIANA |
N.
6441 Reg.Sent. |
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO |
Anno 2007 |
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Per la CAMPANIA – NAPOLI Sezione VI |
N. 2140/2007 Reg.Ric.
Anno 2007 |
ha
pronunciato la seguente |
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SENTENZA
sul ricorso n. 2140 del 2007 proposto da
Kudelych Yevheniya nata a LVIV Ucraina lĠ1.1.1985 rappresentata e difesa dallĠavv.to Barbara Barbuscia del foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio dellĠavv.to Stefano Viglione alla via Carlo De Cesare 15
RICORRENTE
contro
MINISTERO DEGLI INTERNI in persona del Ministro p.t. e QUESTORE P.T. DELLA PROVINCIA DI NAPOLI e QUESTORE P.T. DELLA PROVINCIA DI ROMA tutti rappresentati e difesi dallĠAvvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, ex lege domiciliataria in via Diaz n.11 di Napoli
RESISTENTI
per lĠannullamento, previa sospensione dellĠesecuzione di:
1. del provvedimento di respingimento alla frontiera notificato in data
28.01.2007;
2. di ogni atto connesso, presupposto e conseguente;
Visto il ricorso con i relativi allegati e valutati i motivi di
doglianza in esso dedotti, avverso gli atti impugnati;
Visti gli atti tutti della causa;
Uditi alla pubblica udienza del 16 maggio 2007, il relatore il Referendario dott. Sergio Zeuli, e i difensori, come da verbale, avvertiti
della possibilit che la presente decisione sia resa in forma semplificata;
Letto lĠatto di costituzione dellĠamministrazione intimata
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:
FATTO E DIRITTO
Ricorrono i presupposti di cui al comma X dellĠart.21
L.1034/1971 per rendere la presente decisione in forma semplificata.
Tanto premesso, il Tribunale osserva che nella presente controversia vi difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, avendo la parte impugnato il provvedimento di respingimento alla frontiera, che rappresenta – per omogeneit contenutistica e funzionale-, una species appartenente al genus provvedimento di espulsione, rientra, ex art.13 D. lgs. n.286 del 1998 nella giurisdizione del giudice ordinario in relazione alle controversie aventi ad oggetto lĠespulsione dello straniero (cfr. in termini TAR Catanzaro sentenza n.432/2007).
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese e gli onorari di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania – sede di Napoli – Sezione VI dichiara inammissibile il ricorso di cui in epigrafe per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
Compensa le spese.
Ordina che la
presente sentenza sia eseguita dall'Autorit Amministrativa.
Cos deciso in
Napoli, nella Camera di Consiglio del 16 maggio 2007, con lĠintervento dei
Magistrati.
Filippo Giamportone Presidente
Ida Raiola Correlatore
Sergio Zeuli Relatore-
est.