DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 novembre 1971, n. 1199
Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi.
Vigente al: 18-9-2012
CAPO I
RICORSO GERARCHICO
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 249, concernente
delega al Governo per il riordinamento della Amministrazione dello
Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle
carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali, sostituito
dall'art. 6 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, riguardante proroga,
modifiche e integrazioni alla predetta delega;
Ritenuto opportuno provvedere, in attuazione della delega sopra
indicata, alla semplificazione e allo snellimento dei procedimenti in
materia di ricorsi amministrativi;
Sentito il Consiglio di Stato che ha predisposto a tale fine uno
schema di provvedimento in esito ad apposito incarico conferitogli ai
sensi dell'art. 14 del testo unico approvato con regio decreto 26
giugno 1924, n. 1054;
Udito il parere della Commissione parlamentare di cui all'art. 21
della legge 28 ottobre 1970, n. 775;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro per il tesoro;
Decreta:
Art. 1.
(Ricorso)
Contro gli atti amministrativi non definitivi e' ammesso ricorso in
unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimita' e
di merito; da parte di chi vi abbia interesse.
Contro gli atti amministrativi dei Ministri, di enti pubblici o di
organi collegiali e' ammesso ricorso da parte di chi vi abbia
interesse nei casi, nei limiti e con le modalita' previsti dalla
legge o dagli ordinamenti dei singoli enti.
La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi del
presente articolo deve recare l'indicazione del termine e dell'organo
cui il ricorso deve essere presentato.
Art. 2.
(Termine - Presentazione)
Il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla
data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa
dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena
conoscenza.
Il ricorso e' presentato all'organo indicato nella comunicazione o
a quello che ha emanato l'atto impugnato, direttamente o mediante
notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di
ricevimento. Nel primo caso, l'ufficio ne rilascia ricevuta. Quando
il ricorso e' inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale
data di presentazione.
I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, a organi diversi da
quello competente, ma appartenenti alla medesima amministrazione, non
sono soggetti a dichiarazione di irricevibilita' e i ricorsi stessi
sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.
Art. 3.
(Sospensione dell'esecuzione)
D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso
ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti
dall'art. 2, secondo comma, l'organo decidente puo' sospendere per
gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.
Art. 4.
(Istruttoria)
L'organo decidente, qualora non vi abbia gia' provveduto il
ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente
interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.
Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati
possono presentare all'organo cui e' diretto deduzioni e documenti.
L'organo decidente puo' disporre gli accertamenti che ritiene utili
ai fini della decisione del ricorso.
Art. 5.
(Decisione)
L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere
proposto, lo dichiara inammissibile. Se ravvisa una irregolarita'
sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e,
se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile. Se
riconosce infondato il ricorso, lo respinge. Se lo accoglie per
incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo
competente. Se lo accoglie per altri motivi di legittimita' o per
motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il
rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.
La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata
all'organo o all'ente che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente
e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso,
in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento.
Art. 6.
(Silenzio)
Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione
del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione,
il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, e contro il
provvedimento impugnato e' esperibile il ricorso all'autorita'
giurisdizionale competente, o quello straordinario al Presidente
della Repubblica.
CAPO II
RICORSO IN OPPOSIZIONE
Art. 7.
(Procedimento)
Nei casi previsti dalla legge, il ricorso in opposizione e'
presentato all'organo che ha emanato l'atto impugnato.
Per quanto non espressamente previsto dalla legge valgono, in
quanto applicabili, le norme contenute nel capo I del presente
decreto.
CAPO III
RICORSO STRAORDINARIO
AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Art. 8.
(Ricorso)
Contro gli atti amministrativi definitivi e' ammesso ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica per motivi di
legittimita' da parte di chi vi abbia interesse.
Quando l'atto sia stato impugnato con ricorso giurisdizionale, non
e' ammesso il ricorso straordinario da parte dello stesso
interessato.
Art. 9.
(Termine - Presentazione)
Il ricorso deve essere proposto nel termine di centoventi giorni
dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto
impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Nel detto termine, il ricorso deve essere notificato nei modi e con
le forme prescritti per i ricorsi giurisdizionali ad uno almeno dei
controinteressati e presentato con la prova dell'eseguita
notificazione all'organo che ha emanato l'atto o al Ministero
competente, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera
raccomandata con avviso di ricevimento. Nel primo caso l'ufficio ne
rilascia ricevuta. Quando il ricorso e' inviato a mezzo posta, la
data di spedizione vale quale data di presentazione.
L'organo, che ha ricevuto il ricorso, lo trasmette immediatamente
al Ministero competente, al quale riferisce.
Ai controinteressati e' assegnato un termine di sessanta giorni
dalla notificazione del ricorso per presentare al Ministero che
istruisce l'affare deduzioni e documenti ed eventualmente per
proporre ricorso incidentale.
Quando il ricorso sia stato notificato ad alcuni soltanto dei
controinteressati, il Ministero ordina l'integrazione del
procedimento, determinando i soggetti cui il ricorso stesso deve
essere notificato e le modalita' e i termini entro i quali il
ricorrente deve provvedere all'integrazione.
Art. 10.
(Opposizione dei controinteressati)
I controinteressati, entro il termine di sessanta giorni dalla
notificazione del ricorso, possono richiedere, con atto notificato al
ricorrente e all'organo che ha emanato - l'atto impugnato, che il
ricorso sia deciso in sede giurisdizionale. In tal caso, il
ricorrente, qualora intenda insistere nel ricorso, deve depositare
nella segreteria del giudice amministrativo competente, nel termine
di sessanta giorni dal ricevimento dell'atto di opposizione, l'atto
di costituzione in giudizio, dandone avviso mediante notificazione
all'organo che ha emanato l'atto impugnato ed ai controinteressati e
il giudizio segue in sede giurisdizionale secondo le norme del titolo
III del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con
regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e del regolamento di
procedura, approvato con regio decreto 17 agosto 1907, n. 642. ((1))
Il collegio giudicante, qualora riconosca che il ricorso e'
inammissibile in sede giurisdizionale, ma puo' essere deciso in sede
straordinaria dispone la rimessione degli atti al Ministero
competente per l'istruzione dell'affare.
Il mancato esercizio della facolta' di scelta, prevista dal primo
comma del presente articolo, preclude ai controinteressati, ai quali
sia stato notificato il ricorso straordinario, l'impugnazione dinanzi
al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale della decisione di
accoglimento del Presidente della Repubblica, salvo che per vizi di
forma o di procedimento propri del medesimo. ((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza 9 - 29 luglio 1982, n. 148 (in
G.U. 1a s.s. 04/08/1982 n. 213), ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale del primo comma dell'art. 10 del d.P.R. 24 novembre
1971, n. 1199 (Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi), nella parte in cui, ai fini dell'esercizio della
facolta' di scelta ivi prevista, non equipara ai controinteressati
l'ente pubblico, diverso dallo Stato, che ha emanato l'atto impugnato
con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica" e "la
illegittimita' costituzionale dell'ultimo comma dell'art. 10 del
d.P.R. 24 novembre 1971, n.1199 (Semplificazione dei procedimenti in
materia di ricorsi amministrativi), nella parte in cui, ai fini della
preclusione dell'impugnazione contro la decisione di accoglimento del
ricorso straordinario, per effetto del mancato esercizio della
facolta' di scelta, prevista dal primo comma dello stesso articolo
non equipara ai controinteressati l'ente pubblico, diverso dallo
stato, che ha emanato l'atto impugnato, al quale sia stato notificato
il ricorso medesimo."
Art. 11.
(Istruttoria del ricorso - Richiesta di parere)
Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine previsto
dall'art. 9, quarto comma, il ricorso, istruito dal Ministero
competente, e' trasmesso, insieme con gli atti e i documenti che vi
si riferiscono, al Consiglio di Stato per il parere.
Trascorso il detto termine, il ricorrente puo' richiedere, con atto
notificato al Ministero competente, se il ricorso sia stato trasmesso
al Consiglio di Stato. In caso di risposta negativa o di mancata
risposta entro trenta giorni, lo stesso ricorrente puo' depositare
direttamente copia del ricorso presso il Consiglio di Stato.
I ricorsi con i quali si impugnano atti di enti pubblici in materie
per le quali manchi uno specifico collegamento con le competenze di
un determinato Ministero devono essere presentati alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri che ne cura la relativa istruttoria.
Art. 12. (Organo competente ad esprimere il parere sul ricorso straordinario) Il parere sul ricorso straordinario e' espresso dalla sezione o dalla commissione speciale, alla quale il ricorso e' assegnato. La sezione o la commissione speciale, se rileva che il punto di diritto sottoposto al loro esame ha dato luogo o possa dar luogo a contrasti giurisprudenziali, puo' rimettere il ricorso all'Adunanza generale. Prima dell'espressione del parere, il presidente del Consiglio di Stato puo' deferire all'Adunanza generale qualunque ricorso che renda necessaria la risoluzione di questioni di massima di particolare importanza. Nei casi previsti nei due commi precedenti l'Adunanza generale esprime il parere su preavviso della sezione o della commissione speciale, alla quale il ricorso e' assegnato.
Art. 13.
(Parere su ricorso straordinario)
L'organo al quale e' assegnato il ricorso, se riconosce che
l'istruttoria e' incompleta o che i fatti affermati nell'atto
impugnato sono in contraddizione con i documenti, puo' richiedere al
Ministero competente nuovi chiarimenti o documenti ovvero ordinare al
Ministero medesimo di disporre nuove verificazioni, autorizzando le
parti ad assistervi ed a produrre nuovi documenti. Se il ricorso sia
stato notificato ad alcuni soltanto dei controinteressati, manda allo
stesso Ministero di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei
confronti degli altri secondo le modalita' previste nell'art. 9,
quinto comma. ((Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso
indipendentemente dalla risoluzione di una questione di legittimita'
costituzionale che non risulti manifestamente infondata, sospende
l'espressione del parere e, riferendo i termini e i motivi della
questione, ordina alla segreteria l'immediata trasmissione degli atti
alla Corte costituzionale, ai sensi e per gli effetti di cui agli
articoli 23 e seguenti della legge 11 marzo 1953, n. 87, nonche' la
notifica del provvedimento ai soggetti ivi indicati)). Se
l'istruttoria e' completa e il contraddittorio e' regolare, esprime
parere:
a) per la dichiarazione di inammissibilita', se riconosce che il
ricorso non poteva essere proposto, salva la facolta'
dell'assegnazione di un breve termine per presentare all'organo
competente il ricorso proposto, per errore ritenuto scusabile, contro
atti non definitivi;
b) per l'assegnazione al ricorrente di un termine per la
regolarizzazione, se ravvisa una irregolarita' sanabile, e, se questi
non vi provvede, per la dichiarazione di improcedibilita' del
ricorso;
c) per la reiezione, se riconosce infondato il ricorso;
d) per accoglimento e la rimessione degli atti allo organo
competente, se riconosce fondato il ricorso per il motivo di
incompetenza;
e) per l'accoglimento, salvo gli ulteriori provvedimenti
dell'amministrazione, se riconosce fondato il ricorso per altri
motivi di legittimita'.
Art. 14.
(Decisione del ricorso straordinario)
La decisione del ricorso straordinario e' adottata con decreto del
Presidente della Repubblica su proposta del Ministero competente ((,
conforme al parere del Consiglio di Stato)). ((PERIODO SOPPRESSO
DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N.69)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N.69)).
Qualora il decreto di decisione del ricorso straordinario pronunci
l'annullamento di atti amministrativi generali a contenuto normativo,
del decreto stesso deve essere data, a cura dell'Amministrazione
interessata, nel termine di trenta giorni dalla emanazione,
pubblicita' nelle medesime forme di pubblicazione degli atti
annullati.
Nel caso di omissione da parte dell'amministrazione, puo'
provvedervi la parte interessata, ma le spese sono a carico
dell'amministrazione stessa.
Art. 15.
(Revocazione)
I decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi
straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi
previsti dall'art. 395 del codice di procedura civile.
Nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 del codice di
procedura civile il ricorso per revocazione deve essere proposto nel
termine di sessanta giorni dalla data della notificazione o della
comunicazione in via amministrativa o della pubblicazione del decreto
impugnato nei modi stabiliti dai regolamenti particolari delle
singole amministrazioni; negli altri casi il termine di sessanta
giorni decorre dal giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo
o della falsita' o del recupero dei documenti.
Al ricorso per revocazione sono applicabili le norme contenute nel
presente capo.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 16.
(Norme transitorie)
I ricorsi previsti dall'art. 1, primo comma, gia' esperibili in
piu' gradi, continuano ad essere ammessi secondo le norme anteriori,
qualora siano stati proposti o il relativo termine di proposizione
sia ancora in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
I termini per la proposizione dei ricorsi previsti nei capi I e II,
in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto,
continuano a decorrere fino alla scadenza originariamente prevista,
se superiori ai trenta giorni sono prorogati fino ai trenta giorni se
inferiori.
La norma dell'art. 12, primo comma, si applica ai ricorsi
straordinari trasmessi al Consiglio di Stato e sui quali l'Adunanza
generale non abbia ancora espresso il parere alla data di entrata in
vigore del presente decreto.
Art. 17.
(Norma finale)
Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie al presente decreto o
con esso incompatibili.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 24 novembre 1971
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI - AGGRADI
Visto, il Guardasigilli:
COLOMBO
Registrato alla Corte dei
conti, addi' 14 gennaio 1972
Atti del Governo,
registro n. 246, foglio n. 12. - VALENTINI