DECRETO-LEGGE 6 giugno 2012, n. 74
Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012. (12G0096)
Vigente al: 17-9-2012
Capo I
Interventi immediati per il superamento dell'emergenza
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
21 maggio 2012, adottato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, nonche' le delibere del
Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012, con le quali e'
stato dichiarato fino al 31 luglio 2012 lo stato di emergenza in
ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle
province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e
Rovigo;
Vista l'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile
n. 1 del 22 maggio 2012 e le ordinanze n. 2 e 3 del 2 giugno 2012 con
cui sono stati adottati i primi interventi urgenti volti al primo
soccorso, all'assistenza della popolazione nonche' ai primi
interventi provvisionali strettamente necessari alle prime
necessita', ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24
febbraio 1992, n. 225, come modificato dal decreto-legge 15 maggio
2012, n. 59;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
ulteriori disposizioni per fronteggiare gli eccezionali eventi
sismici verificatisi nelle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Reggio Emilia, Mantova e Rovigo e favorire gli interventi di
ricostruzione, la ripresa economica e l'assistenza alle popolazioni
colpite;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 maggio 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, della salute,
dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, per i
beni e le attivita' culturali,della giustizia, della difesa, dell'
istruzione, dell'universita' e della ricerca e delle politiche
agricole alimentari e forestali ;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Ambito di applicazione e coordinamento dei presidenti delle regioni
1. Le disposizioni del presente decreto sono volte a disciplinare
gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alle popolazioni e
la ripresa economica nei territori dei comuni delle province di
Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo,
interessate dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, per
i quali e' stato adottato il decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze 1° giugno 2012 di differimento dei termini per
l'adempimento degli obblighi tributari, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana n. 130 del 6 giugno 2012, nonche'
di quelli ulteriori indicati nei successivi decreti adottati ai sensi
dell'articolo 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
2. Ai fini del presente decreto i Presidenti delle Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto operano in qualita' di Commissari
delegati.
3. In seguito agli eventi sismici di cui al comma 1, considerati
l'entita' e l'ammontare dei danni subiti ed al fine di favorire il
processo di ricostruzione e la ripresa economica dei territori
colpiti dal sisma, lo stato di emergenza dichiarato con le delibere
del Consiglio dei Ministri del 22 e del 30 maggio 2012 e' prorogato
fino al 31 maggio 2013. Il rientro nel regime ordinario e'
disciplinato ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della
legge 24 febbraio 1992, n. 225.
4. Agli interventi di cui al presente decreto provvedono i
presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, i quali
coordinano le attivita' per la ricostruzione dei territori colpiti
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni di rispettiva
competenza, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e
per l'intera durata dello stato di emergenza, operando con i poteri
di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225,
e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con delibera del
Consiglio dei Ministri adottata nelle forme di cui all'articolo 5,
comma 1, della citata legge.
5. I presidenti delle regioni possono avvalersi per gli interventi
dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati
dal sisma, adottando idonee modalita' di coordinamento e
programmazione degli interventi stessi. ((A tal fine, i Presidenti
delle regioni possono costituire apposita struttura commissariale,
composta di personale dipendente delle pubbliche amministrazioni in
posizione di comando o distacco, nel limite di quindici unita', i cui
oneri sono posti a carico delle risorse assegnate nell'ambito della
ripartizione del Fondo, di cui all'articolo 2, con esclusione dei
trattamenti fondamentali che restano a carico delle amministrazioni
di appartenenza.))
Art. 2
Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate
1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito ((, a decorrere dall'anno 2012,)) il Fondo per
la ricostruzione delle aree colpite dal sisma del 20-29 maggio 2012,
da assegnare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per le
finalita' previste dal presente decreto. (2)
2. Su proposta dei Presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' stabilita
la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le Regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, per le finalita' previste dal
presente decreto, nonche' sono determinati criteri generali idonei ad
assicurare, a fini di equita', la parita' di trattamento dei soggetti
danneggiati, ((nei limiti)) delle risorse allo scopo finalizzate. La
proposta di riparto e' basata su criteri oggettivi aventi a
riferimento l'effettivita' e la quantita' dei danni subiti e
asseverati delle singole Regioni.
3. Al predetto Fondo affluiscono, nel limite di 500 milioni di
euro, le risorse derivanti dall'aumento, fino al 31 dicembre 2012,
dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante
di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504. La misura dell'aumento, pari a 2 centesimi al
litro, e' disposta con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
dogane. L'articolo 1, comma 154, secondo periodo, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e' abrogato.
4. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto sono stabilite
le modalita' di individuazione del maggior gettito di competenza
delle autonomie speciali da riservare all'Erario per le finalita' di
cui al comma 3, attraverso separata contabilizzazione.
5. Il medesimo Fondo viene inoltre alimentato:
a) con le risorse eventualmente rivenienti dal Fondo di
solidarieta' dell'Unione Europea di cui al regolamento (CE) n.
2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, nei limiti delle
finalita' per esse stabilite;
((b) con quota parte delle risorse di cui all'articolo 16, comma
1, della legge 6 luglio 2012, n. 96, da ripartire con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri));
((c) per un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014
con le risorse di cui all'articolo 7, comma 21, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95. Qualora necessario ai fini del concorso al
raggiungimento dell'ammontare di risorse autorizzato di cui al
periodo precedente, puo' provvedersi mediante corrispondente
riduzione delle voci di spesa indicate nell'elenco allegato alla
legge 24 febbraio 1992, n. 225. In tale ultimo caso, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate le riduzioni delle
dotazioni finanziarie da operare e le voci di spesa interessate,
nonche' le conseguenti modifiche degli obiettivi del patto di
stabilita' interno, tali da garantire la neutralita' in termini di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Lo schema di
decreto di cui al precedente periodo, corredato della relazione
tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196, e successive modificazioni, e' trasmesso alle Camere
per l'espressione, entro venti giorni, del parere delle Commissioni
competenti per i profili di carattere finanziario. Decorso
inutilmente il termine per l'espressione del parere, il decreto puo'
essere comunque adottato)).
6. Ai presidenti delle Regioni di cui all'articolo 1, comma 2, sono
intestate apposite contabilita' speciali aperte presso la tesoreria
statale su cui sono assegnate, con il decreto di cui al comma 2, le
risorse provenienti dal fondo di cui al comma 1 destinate al
finanziamento degli interventi previsti dal presente decreto ((, al
netto di quelle destinate alla copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'articolo 2, comma 3, dall'articolo 8, commi 3 e
15-ter, e dall'articolo 13)). Sulle contabilita' speciali
confluiscono anche le risorse derivanti dalle erogazioni liberali
effettuate alle stesse regioni ai fini della realizzazione di
interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli
eventi sismici. I presidenti delle regioni rendicontano ai sensi
dell'articolo 5, comma 5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225
((, e curano la pubblicazione dei rendiconti nei siti internet delle
rispettive regioni)).
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 7, comma 21) che "Il
Fondo di cui all'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 giugno 2012,
n.74 e' alimentato per 550 milioni di euro per ciascuno degli anni
2013 e 2014 mediante quota parte delle riduzioni di spesa previste
dal presente decreto".
Art. 3
Ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad
uso non abitativo; contributi a favore delle imprese; disposizioni
di semplificazione procedimentale
1. Per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma
del 20 e del 29 maggio 2012 nei territori di cui all'articolo 1, i
Presidenti delle Regioni di cui al comma 2 del medesimo articolo,
d'intesa fra loro, stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in
coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2, sulla base dei
danni effettivamente verificatisi, priorita', modalita' e percentuali
entro le quali possono essere concessi contributi nel limite delle
risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilita' delle
contabilita' speciali di cui all'articolo 2, fatte salve le
peculiarita' regionali. I contributi sono concessi, al netto di
eventuali risarcimenti assicurativi, con provvedimenti adottati dai
soggetti di cui all'articolo 1, commi 4 e 5. In particolare, puo'
essere disposta:
a) la concessione di contributi per la riparazione, il ripristino
o la ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa, ad uso
produttivo e per servizi pubblici e privati ((e delle infrastrutture,
dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche,)), distrutti o
danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;
((b) la concessione, previa presentazione di perizia giurata, di
contributi a favore delle attivita' produttive, industriali,
agricole, zootecniche, commerciali, artigianali, turistiche,
professionali, ivi comprese le attivita' relative agli enti non
commerciali, ai soggetti pubblici e alle organizzazioni, fondazioni o
associazioni con esclusivo fine solidaristico o sindacale, e di
servizi, inclusi i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, aventi
sede o unita' produttive nei comuni interessati dalla crisi sismica
che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali
all'attivita' di loro proprieta'. La concessione di contributi a
vantaggio delle imprese casearie danneggiate dagli eventi sismici e'
valutata dall'autorita' competente entro il 31 marzo 2013; il
principio di certezza e di oggettiva determinabilita' del contributo
si considera rispettato se il contributo medesimo e' conosciuto entro
il 31 marzo 2013;))
((b-bis) la concessione, previa presentazione di perizia giurata,
di contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da
prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del
regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006,
relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle
denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, in
strutture ubicate nei territori di cui all'articolo 1, comma 1, del
presente decreto;))
c) la concessione di contributi per i danni alle strutture
adibite ad attivita' sociali, ((socio-sanitarie e socio-educative,
sanitarie,)) ricreative, sportive e religiose;
d) la concessione di contributi per i danni agli edifici di
interesse storico-artistico;
e) la concessione di contributi a soggetti che abitano in locali
sgombrati dalle competenti autorita' per gli oneri sostenuti
conseguenti a traslochi e depositi, nonche' delle risorse necessarie
all'allestimento di alloggi temporanei;
f) la concessione di contributi a favore della delocalizzazione
temporanea delle attivita' danneggiate dal sisma al fine di
garantirne la continuita' produttiva.
((f-bis) la concessione di contributi a soggetti pubblici per
garantire lo svolgimento degli interventi sociali e socio-sanitari
attivati, nella fase dell'emergenza, per le persone impossibilitate a
ritornare al proprio domicilio, a seguito degli eventi sismici;
f-ter) la concessione di contributi a soggetti pubblici, ivi
comprese le aziende pubbliche di servizi alla persona, nonche' a
soggetti privati, senza fine di lucro, che abbiano dovuto
interrompere le proprie attivita' sociali, socio-sanitarie e
socio-educative a seguito di danni alle strutture conseguenti agli
eventi sismici;
f-quater) la concessione di contributi ai consorzi di bonifica e
di irrigazione per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione
di strutture e impianti)).
2. L'accertamento dei danni provocati dagli eccezionali eventi
sismici su costruzioni ((esistenti o in corso di realizzazione)) alla
data del 20 maggio 2012 deve essere verificato e documentato,
mediante presentazione di perizia giurata, a cura del professionista
abilitato incaricato della progettazione degli interventi di
ricostruzione e ripristino degli edifici, ai sensi di quanto disposto
dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 2011.
Restano salve le verifiche da parte delle competenti amministrazioni.
3. Il saldo dei contributi di cui al presente articolo,
limitatamente alla ricostruzione degli immobili distrutti e alla
riparazione degli immobili dichiarati inagibili, e' vincolato alla
documentazione che attesti che gli interventi sono stati realizzati
ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186.
4. In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del
codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico
immobile composto da piu' unita' immobiliari possono essere disposti
dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la
meta' del valore dell'edificio. In deroga all'articolo 1136, quarto
comma, del codice civile, gli interventi ivi previsti devono essere
approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli
intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.
5. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unita' immobiliari
ed il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni
interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, nelle more che venga
completata la verifica delle agibilita' degli edifici e strutture
ordinari effettuate ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 maggio 2011, i soggetti interessati possono, previa
perizia e asseverazione da parte di un professionista abilitato,
effettuare il ripristino della agibilita' degli edifici e delle
strutture. I contenuti della perizia asseverata includono i dati
delle schede AeDES di cui al decreto sopracitato, integrate con
documentazione fotografica e valutazioni tecniche atte a documentare
il nesso di causalita' tra gli eventi sismici del 20-29 maggio 2012 e
lo stato della struttura, oltre alla valutazione economica del danno.
6. In deroga agli articoli 6, 10, 93 e 94 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, all'articolo 19
della legge 7 agosto 1990, n. 241, all'articolo 146 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, agli articoli 8 e 12 della legge
della regione Emilia-Romagna 25 novembre 2002, n. 31 e agli articoli
9, 10, 11, 12 e 13 della legge della regione Emilia-Romagna 30
ottobre 2008, n. 19, ((nonche' alle corrispondenti disposizioni delle
regioni Lombardia e Veneto,)) i soggetti interessati comunicano ai
comuni ((delle predette regioni)) l'avvio dei lavori edilizi di
ripristino da eseguirsi comunque nel rispetto dei contenuti della
pianificazione urbanistica comunale e dei vincoli paesaggistici,
((fatta eccezione, per i fabbricati rurali, per la modifica della
sagoma e per la riduzione della volumetria,)) con l'indicazione del
progettista abilitato responsabile della progettazione e della
direzione lavori e della impresa esecutrice, purche' le costruzioni
non siano state interessate da interventi edilizi totalmente abusivi
per i quali sono stati emessi i relativi ordini di demolizione,
allegando o autocertificando quanto necessario ad assicurare il
rispetto delle vigenti disposizioni di settore con particolare
riferimento a quelle in materia edilizia, di sicurezza e sismica. I
soggetti interessati entro il termine di sessanta giorni dall'inizio
dei lavori provvedono a presentare la documentazione non gia'
allegata alla comunicazione di avvio del ripristino per la richiesta
dell'autorizzazione paesaggistica e del titolo abilitativo edilizio
nonche' per la presentazione dell'istanza di autorizzazione sismica
ovvero per il deposito del progetto esecutivo riguardante le
strutture.
7. Al fine di favorire la rapida ripresa delle attivita' produttive
e delle normali condizioni di vita e di lavoro in condizioni di
sicurezza adeguate, nei comuni interessati dai fenomeni sismici
iniziati il 20 maggio 2012, di cui all'allegato 1 al presente
decreto, ((nonche' per le imprese con sede o unita' locali al di
fuori delle aree individuate dal presente decreto che abbiano subito
danni a seguito degli eventi sismici, accertati ai soli fini di cui
al presente comma sulla base delle verifiche effettuate dalla
protezione civile o dai vigili del fuoco o da altra autorita' od
organismo tecnico preposti alle verifiche,)) il titolare
dell'attivita' produttiva, in quanto responsabile della sicurezza dei
luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modifiche e integrazioni, deve acquisire ((, nei casi di
cui al comma 8,)) la certificazione di agibilita' sismica rilasciata,
a seguito di verifica di sicurezza effettuata ai sensi delle norme
tecniche vigenti (cap. 8 - costruzioni esistenti, del decreto
ministeriale 14 gennaio 2008), da un professionista abilitato, e
depositare la predetta certificazione al Comune territorialmente
competente. I Comuni trasmettono periodicamente alle strutture di
coordinamento istituite a livello territoriale gli elenchi delle
certificazioni depositate. Le asseverazioni di cui al presente comma
saranno considerate ai fini del riconoscimento del danno.
((7-bis. In relazione a magazzini, capannoni, stalle e altre
strutture inerenti alle attivita' produttive agroalimentari, adibite
alla lavorazione e conservazione di prodotti deperibili oppure alla
cura degli animali allevati, eccetto i prefabbricati, e' necessaria e
sufficiente, ai fini dell'immediata ripresa dell'attivita',
l'acquisizione della certificazione dell'agibilita' ordinaria)).
((8. La certificazione di agibilita' sismica di cui al comma 7 e'
acquisita per le attivita' produttive svolte in edifici che
presentano una delle carenze strutturali di seguito precisate o
eventuali altre carenze prodotte dai danneggiamenti e individuate dal
tecnico incaricato:
a) mancanza di collegamenti tra elementi strutturali verticali e
elementi strutturali orizzontali e tra questi ultimi;
b) presenza di elementi di tamponatura prefabbricati non
adeguatamente ancorati alle strutture principali;
c) presenza di scaffalature non controventate portanti materiali
pesanti che possano, nel loro collasso, coinvolgere la struttura
principale causandone il danneggiamento e il collasso)).
((8-bis. Ai fini della prosecuzione dell'attivita' produttiva o
per la sua ripresa, nelle more dell'esecuzione della verifica di
sicurezza effettuata ai sensi delle nonne tecniche vigenti, 'in via
provvisoria, il certificato di agibilita' sismica puo' essere
rilasciato dal tecnico incaricato, in assenza delle carenze di cui al
comma 8 o dopo che le medesime carenze siano state adeguatamente
risolte, attraverso appositi interventi, anche provvisionali)).
9. La verifica di sicurezza ai sensi delle norme vigenti dovra'
essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
((10. Per quanto concerne le imprese di cui al comma 8, nelle aree
colpite dagli eventi sismici del maggio 2012 in cui l'accelerazione
spettrale subita dalla costruzione in esame, cosi' come risulta nelle
mappe di scuotimento dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia, abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione
spettrale elastica richiesta dalle norme vigenti per il progetto
della costruzione nuova e questa, intesa come insieme di struttura,
elementi non strutturali e impianti, non sia uscita dall'ambito del
comportamento lineare elastico, l'adempimento di cui al comma 9 si
intende soddisfatto. Qualora l'accelerazione spettrale come sopra
individuata non abbia superato il 70 per cento dell'accelerazione
spettrale elastica richiesta dalla norma vigente ad una costruzione
nuova di analoghe caratteristiche, per il profilo di sottosuolo
corrispondente, tale costruzione dovra' essere sottoposta a
valutazione della sicurezza effettuata conformemente al capitolo 8.3
delle norme tecniche per le costruzioni, di cui al decreto del
Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio
2008, entro i termini temporali di cui al comma 9 del presente
articolo, tenendo conto degli interventi locali effettuati ai sensi
del comma 8. Qualora il livello di sicurezza della costruzione
risulti inferiore al 60 per cento della sicurezza richiesta ad un
edificio nuovo, dovranno eseguirsi interventi di miglioramento
sismico finalizzati al raggiungimento almeno del 60 per cento della
sicurezza richiesta ad un edificio nuovo, secondo le seguenti
scadenze temporali:
a) entro quattro anni dal termine di cui al comma 9, se la
sicurezza sismica risulta essere pari o inferiore al 30 per cento
della sicurezza richiesta ad un edificio nuovo;
b) entro otto anni dal termine di cui al comma 9, se la sicurezza
sismica risulta essere superiore al 50 per cento della sicurezza
richiesta ad un edificio nuovo;
c) entro un numero di anni ottenuto per interpolazione lineare
tra quattro e otto per valori di livello di sicurezza (Ls) per cento
compresi tra il 30 e il 50 per cento, secondo l'equazione:
Ls - 30
4 + ----------
5))
11. I Direttori regionali, rispettivamente, dell'Agenzia regionale
di Protezione civile della Regione Emilia-Romagna, della Direzione
generale di Protezione civile, polizia locale e sicurezza della
Regione Lombardia, nonche' dell'Unita' di progetto di Protezione
civile della Regione Veneto, provvedono, anche per il tramite dei
Sindaci, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali
espropriazioni delle aree pubbliche e private occorrenti per la
delocalizzazione totale o parziale, anche temporanea, delle
attivita'. Qualora per l'esecuzione delle opere e degli interventi di
delocalizzazione sia richiesta la valutazione di impatto ambientale
ovvero l'autorizzazione integrata ambientale, queste sono acquisite
sulla base della normativa vigente, nei termini ivi previsti ridotti
alla meta'. Detti termini, in relazione alla somma urgenza che
rivestono le opere e gli interventi di ricostruzione, hanno carattere
essenziale e perentorio, in deroga al titolo III del decreto
legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 cosi' come modificato ed
integrato dal decreto legislativo n. 4 del 2008, ed alle relative
norme regionali di attuazione.
12. La delocalizzazione totale o parziale delle attivita' in
strutture esistenti e situate in prossimita' delle aziende
danneggiate, e' autorizzata, previa autocertificazione del
mantenimento dei requisiti e delle prescrizioni previsti nelle
autorizzazioni ambientali in corso di validita', salve le dovute
verifiche di agibilita' dei locali e dei luoghi di lavoro previste
dalle normative vigenti. Le suddette aziende devono presentare entro
180 giorni dalla delocalizzazione la documentazione necessaria per
l'avvio del procedimento unico ((di autorizzazione ai sensi
dell'articolo 19, comma 2)).
13. Al fine di consentire l'immediata ripresa delle attivita'
economiche i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2,
sono autorizzati ad adottare gli indispensabili provvedimenti volti a
consentire lo spostamento temporaneo dei mezzi, materiali,
attrezzature necessari, ferme restando le procedure in materia di
sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni.
((13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad
attivita' industriale o artigianale, anche a seguito di
delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento massimo
del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto delle norme di
tutela ambientale, culturale e paesaggistica.
13-ter. In deroga al termine di novanta giorni previsto
dall'articolo 6, comma 2, lettera b), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, le opere temporanee dirette a soddisfare
l'esigenza della prosecuzione delle attivita' produttive nei comuni
interessati dal sisma sono rimosse al cessare della necessita' e
comunque entro la data di agibilita' degli immobili produttivi
ripristinati o ricostruiti)).
Art. 4
Ricostruzione e funzionalita' degli edifici e dei servizi pubblici
nonche' interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale
1. I Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2,
d'intesa fra loro, sentiti le province e i comuni interessati per i
profili di competenza, stabiliscono, con propri provvedimenti
adottati in coerenza con i criteri stabiliti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 2, comma 2,
sulla base dei danni effettivamente verificatisi, e nel limite delle
risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilita' delle
contabilita' speciali di cui al medesimo articolo 2:
a) le modalita' di predisposizione e di attuazione di un piano di
interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici,
danneggiati dagli eventi sismici, con priorita' per quelli adibiti
all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle
strutture edilizie universitarie, nonche' degli edifici municipali,
delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli
immobili demaniali o di proprieta' di enti ecclesiastici civilmente
riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico-artistico
ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 . Sono altresi' compresi
nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli
impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per
l'irrigazione;
b) le modalita' organizzative per consentire la pronta ripresa
delle attivita' degli uffici delle amministrazioni statali, degli
enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio
colpito dagli eventi sismici.
((b-bis) le modalita' di predisposizione e di attuazione di un
piano di interventi urgenti per il ripristino degli edifici ad uso
pubblico, ivi compresi archivi, musei, biblioteche e chiese, a tale
fine equiparati agli immobili di cui alla lettera a). I Presidenti
delle regioni - Commissari delegati, per la realizzazione degli
interventi di cui alla presente lettera, stipulano apposite
convenzioni con i soggetti proprietari, titolari degli edifici ad uso
pubblico, per assicurare la celere esecuzione delle attivita' di
ricostruzione delle strutture ovvero di riparazione, anche praticando
interventi di miglioramento sismico, onde conseguire la regolare
fruibilita' pubblica degli edifici medesimi)).
2. Alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1, lettera
a), provvedono i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1,
comma 2, anche avvalendosi del competente provveditorato
interregionale alle opere pubbliche nonche' degli altri soggetti
pubblici competenti, con le risorse umane e strumentali disponibili a
legislazione vigente , sentiti, in merito agli immobili adibiti ad
uso scolastico o educativo per la prima infanzia, le province e i
comuni competenti. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera
a), e nei limiti delle risorse all'uopo individuate, alle esigenze
connesse agli interventi di messa in sicurezza degli immobili
danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni culturali e
archivistici mobili, di rimozione controllata e ricovero delle
macerie selezionate del patrimonio culturale danneggiato, nonche' per
l'avvio degli interventi di ricostruzione, di ripristino, di
conservazione, di restauro, e di miglioramento strutturale del
medesimo patrimonio, si provvede secondo le modalita' stabilite
d'intesa con il Ministero per i beni e le attivita' culturali,
d'intesa con il presidente della regione interessata, sia per far
fronte agli interventi urgenti, sia per l'avvio di una successiva
fase di ricostruzione.
3. Alle regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, con riferimento
agli interventi in materia di edilizia sanitaria, di cui all'articolo
20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, previa intesa con la Conferenza
Stato-Regioni, puo' essere riconosciuta priorita' nell'utilizzo delle
risorse disponibili nel bilancio dello Stato ai fini della
sottoscrizione di un nuovo Accordo di programma finalizzato alla
ricostruzione ed alla riorganizzazione delle strutture sanitarie
regionali riducendo il rischio sismico; nell'ambito degli interventi
gia' programmati dalle medesime regioni nell'Accordo di programma
vigente, le Regioni procedono, previo parere del Ministero della
salute, alle opportune rimodulazioni, al fine di favorire le opere di
consolidamento e di ripristino delle strutture danneggiate.
4. I programmi finanziati con fondi statali o con il contributo
dello Stato a favore delle regioni Emilia Romagna, Lombardia e
Veneto, possono essere riprogrammati nell'ambito delle originarie
tipologie di intervento prescindendo dai termini riferiti ai singoli
programmi, non previsti da norme comunitarie.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, i comuni predispongono ovvero, ove
gia' adottati, aggiornano i piani di emergenza di cui al decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Decorso inutilmente tale termine,
provvedono in via sostitutiva i prefetti competenti per territorio.
5-bis. Il Ministero dell'interno e' autorizzato a porre a
disposizione delle amministrazioni comunali di cui all'articolo 1 i
segretari comunali non titolari di sede, per un periodo non superiore
alla durata dello stato di emergenza. I segretari comunali, previo
loro assenso, sono assegnati in posizione di comando alle
amministrazioni comunali che ne facciano richiesta e sono impiegati,
anche in deroga al relativo ordinamento, per l'espletamento delle
nuove o maggiori attivita' delle amministrazioni medesime connesse
all'emergenza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente
comma, comprensivi delle spese documentate di vitto e alloggio
sostenute dai segretari comunali di cui al secondo periodo, si
provvede a valere sulle risorse finanziarie disponibili a
legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del
Ministero dell'interno e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica.
Art. 4-bis.
(( (Autorizzazioni di spesa in favore del Ministero per i beni e le
attivita' culturali). ))
((1. Per le esigenze connesse agli interventi di messa in sicurezza
degli immobili danneggiati, di rimozione e ricovero dei beni
culturali mobili, di rimozione controllata e ricovero delle macerie
selezionate del patrimonio culturale tutelato danneggiato dalla crisi
sismica iniziata il 20 maggio 2012, che ha interessato i territori
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, nonche' per l'avvio degli interventi di ricostruzione, di
ripristino, di conservazione, di restauro e di miglioramento
strutturale del medesimo patrimonio, sono adottate le seguenti
misure:
a) e' autorizzata per il Ministero per i beni e le attivita'
culturali la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2012. Al relativo
onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e
successive modificazioni, intendendosi corrispondentemente ridotte di
pari importo le risorse di cui alla delibera del CIPE di riparto, per
l'anno 2012, del fondo previsto dal citato articolo 32, comma 1;
b) e' autorizzata per il Ministero per i beni e le attivita'
culturali la spesa di 500.000 euro annui, per ciascuno degli anni
2012, 2013 e 2014, per far fronte agli oneri connessi all'utilizzo
delle necessarie risorse umane e strumentali disponibili, ivi
compresi quelli derivanti dal riconoscimento del compenso per
prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso e dal
rimborso delle spese di missione, incluse quelle relative all'uso del
mezzo proprio, in deroga alle vigenti norme di contenimento della
spesa. Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, pari a 500.000
euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.
75, destinata alle spese di parte corrente)).
Art. 5
Ulteriori interventi a favore delle scuole
1. Al fine di consentire la piu' tempestiva ripresa della regolare
attivita' ((educativa per la prima infanzia e)) scolastica nelle aree
interessate dalla crisi sismica iniziata il 20 maggio 2012, previa
intesa con la ((Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni)), eliminando situazioni di pericolo, le risorse
individuate dal DM 30 luglio 2010, assunto in applicazione
((dell'articolo 7-bis del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169)),
possono essere destinate alla messa in sicurezza, all'adeguamento
sismico ed alla ricostruzione degli edifici scolastici ((o utilizzati
per attivita' educativa per la prima infanzia)) danneggiati o resi
inagibili a seguito della predetta crisi sismica. A tal fine, le
predette risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato di
previsione del Ministero per l'istruzione, l'universita' e la
ricerca.
((1-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, con decreto del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, d'intesa
con i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono altresi' ripartite
tra le regioni medesime le seguenti risorse:
a) una quota pari al 60 per cento dello stanziamento di cui
all'articolo 53, comma 5, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35;
b) una quota pari al 60 per cento delle risorse assegnate al
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per la
costruzione di nuovi edifici scolastici, di cui alla tabella 5 della
delibera n. 6/2012 del CIPE, del 20 gennaio 2012, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2012)).
2. Le regioni nel cui territorio si trovano le aree indicate nel
comma 1 sono autorizzate, a fronte di nuove esigenze determinatesi a
seguito del sisma, a modificare i piani di edilizia scolastica
eventualmente gia' predisposti sulla base della previgente normativa
di settore e non ancora attivati, anche con l'inserimento di nuove
opere non contemplate in precedenza. I Presidenti delle Regioni
interessate curano il coordinamento degli interventi di cui al
presente articolo nell'ambito del piano di cui all'articolo 4.
3. Per fronteggiare l'emergenza e nei limiti di durata della
stessa, ((gli uffici scolastici regionali per l'Emilia-Romagna, la
Lombardia e il Veneto possono)) adottare per il prossimo anno
scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
interventi di adattamento del calendario scolastico, di flessibilita'
dell'orario e della durata delle lezioni, di articolazione e di
composizione delle classi o sezioni.
4. Ove necessario, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e' autorizzato a emanare un'ordinanza finalizzata a
disciplinare, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative,
l'effettuazione degli scrutini e degli esami relativi all'anno
scolastico 2011/2012 nei Comuni di cui al comma 1, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 5-bis.
(( (Disposizioni in materia di controlli antimafia). ))
((1. Per l'efficacia dei controlli antimafia concernenti gli
interventi previsti nel presente decreto, presso le prefetture-uffici
territoriali del Governo delle province interessate alla
ricostruzione sono istituiti elenchi di fornitori, prestatori di
servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di
infiltrazione mafiosa operanti nei settori di cui al comma 2, cui si
rivolgono gli esecutori dei lavori di ricostruzione.
2. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di
infiltrazione mafiosa le seguenti attivita':
a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
b) trasporto e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di
bitume;
e) noli a freddo di macchinari;
f) fornitura di ferro lavorato;
g) autotrasporti per conto di terzi;
h) guardiania dei cantieri.
3. Le prefetture-uffici territoriali del Governo effettuano, al
momento dell'iscrizione e successivamente con cadenza periodica,
verifiche dirette ad accertare l'insussistenza delle condizioni
ostative di cui all'articolo 10, comma 7, lettere a), b) e c), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
giugno 1998, n. 252.
4. Le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province
indicate al comma 1 effettuano i controlli antimafia sui contratti
pubblici e sui successivi subappalti e subcontratti aventi ad oggetto
lavori, servizi e forniture, nonche' sugli interventi di
ricostruzione affidati da soggetti privati e finanziati con le
erogazioni e le concessioni di provvidenze pubbliche, secondo le
modalita' stabilite dalle linee guida indicate dal comitato di
coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, anche in
deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.
5. Per l'efficacia dei controlli antimafia e' prevista la
tracciabilita' dei flussi finanziari relativi alle erogazioni e alle
concessioni di provvidenze pubbliche, di cui alla legge 13 agosto
2010, n. 136, a favore di soggetti privati per l'esecuzione degli
interventi di ricostruzione e ripristino.
6. Si applicano le modalita' attuative di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2011, recante
"Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 ed ulteriori
disposizioni di protezione civile", pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2012.
7. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica)).
Art. 6
Sospensione processi civili, penali, amministrativi e tributari,
rinvio delle udienze e sospensione dei termini, comunicazione e
notifica di atti
1. Fino al ((31 dicembre 2012)), sono sospesi i processi civili e
amministrativi e quelli di competenza di ogni altra giurisdizione
speciale pendenti alla data del 20 maggio 2012 presso gli uffici
giudiziari aventi sede nei comuni colpiti dal sisma, ad eccezione
delle cause di competenza del tribunale per i minorenni, delle cause
relative ad alimenti, ai procedimenti cautelari, ai procedimenti per
l'adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di
sostegno, di interdizione, di inabilitazione, ai procedimenti per
l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari, a
quelli di cui all'articolo 283 del codice di procedura civile e in
genere delle cause rispetto alle quali la ritardata trattazione
potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso,
la dichiarazione di urgenza e' fatta dal presidente in calce alla
citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile, e, per le cause
gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del
collegio, egualmente non impugnabile.
2. Fino al ((31 dicembre 2012)), sono altresi' sospesi i termini
per il compimento di qualsiasi atto del procedimento che chiunque
debba svolgere negli uffici giudiziari aventi sede nei comuni di cui
all'articolo 1, comma 2.
3. Sono rinviate d'ufficio, a data successiva al ((31 dicembre
2012)), le udienze processuali civili e amministrative e quelle di
competenza di ogni altra giurisdizione speciale in cui le parti o i
loro difensori, con nomina antecedente al 20 maggio 2012, sono
soggetti che, alla data del 20 maggio 2012, erano residenti o avevano
sede nei comuni interessati dal sisma. E' fatta salva la facolta' dei
soggetti interessati di rinunciare espressamente al rinvio.
4. Per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 erano residenti,
avevano sede operativa o esercitavano la propria attivita'
lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni interessati dal
sisma, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali,
sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da
qualsiasi diritto, azione ed eccezione, nonche' dei termini per gli
adempimenti contrattuali e' sospeso dal 20 maggio 2012 al ((31
dicembre 2012)) e riprende a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione. ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 1 AGOSTO 2012, N. 122)).
Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso e' differito alla fine del periodo. Sono altresi'
sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti,
i termini relativi ai processi esecutivi e i termini relativi alle
procedure concorsuali, nonche' i termini di notificazione dei
processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di
svolgimento di attivita' difensiva e per la presentazione di ricorsi
amministrativi e giurisdizionali.
5. Nei riguardi degli stessi soggetti di cui al comma 2, i termini
di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo che va dal 21 maggio
2012 al ((31 dicembre 2012)), relativi a vaglia cambiari, a cambiali
e ad ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono
sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore dei
debitori ed obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva
la facolta' degli stessi di rinunciarvi espressamente.
6. Per il periodo di cui al comma 1, ove di competenza di uffici
giudiziari aventi sede nei comuni individuati ai sensi dell'articolo
1, sono sospesi i termini stabiliti per la fase delle indagini
preliminari, nonche' i termini per proporre querela e sono altresi'
sospesi i processi penali, in qualsiasi stato e grado, pendenti alla
data del 20 maggio 2012. Nel procedimento di esecuzione e nel
procedimento di sorveglianza, si osservano in quanto compatibili le
disposizioni ((di cui all'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n.
742, e successive modificazioni)).
7. Nei processi penali in cui, alla data del 20 maggio 2012, una
delle parti o dei loro difensori, nominati prima della medesima data,
era residente nei comuni colpiti dal sisma:
a) sono sospesi, fino al ((31 dicembre 2012)), i termini previsti
dal codice di procedura penale a pena di inammissibilita' o decadenza
per lo svolgimento di attivita' difensiva e per la proposizione di
reclami o impugnazioni;
b) salvo quanto previsto al comma 8, il giudice, ove risulti
contumace o assente una delle parti o dei loro difensori, dispone
d'ufficio il rinvio a data successiva al ((31 dicembre 2012)).
8. La sospensione di cui ai commi 6 e 7 non opera per l'udienza di
convalida dell'arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per
la convalida dei sequestri, e nei processi con imputati in stato di
custodia cautelare. La sospensione di cui al comma 6 non opera nei
processi a carico di imputati minorenni. La sospensione di cui al
comma 7 non opera, altresi', qualora le parti processuali interessate
o i relativi difensori rinuncino alla stessa.
9. Il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui
il processo o i termini procedurali sono sospesi, ai sensi dei commi
6 e 7, lettera a), nonche' durante il tempo in cui il processo e'
rinviato ((ai sensi del comma 7, lettera b) )).
Art. 7
Deroga al patto di stabilita' interno
1. Al fine di fronteggiare gli eccezionali eventi sismici del 20 e
29 maggio 2012 e di agevolare la ripresa delle attivita', su proposta
dei Presidenti di cui all'articolo 1, comma 2, per l'anno 2012, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno
2012, gli obiettivi del patto di stabilita' dei Comuni di cui
all'articolo 1, comma 1, sono migliorati in modo da determinare
effetti negativi sull'indebitamento netto per un importo complessivo
di euro 40 milioni di euro per i comuni della regione Emilia-Romagna
e di euro 5 milioni di euro per i comuni di ciascuna delle regioni
Lombardia e Veneto. Alla compensazione dei conseguenti effetti
finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma,
((pari a)) 50 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante
corrispondente utilizzo della dotazione del Fondo di cui all'articolo
6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 7-bis.
(( (Crediti vantati dalle imprese). ))
((1. La pubblica amministrazione, inclusi le regioni, gli enti
locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale, provvede al
pagamento dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dalle
imprese fornitrici di beni e servizi o esecutrici di opere pubbliche,
ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del maggio 2012 di
cui all'allegato l al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 1° giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130
del 6 giugno 2012, entro il termine di sessanta giorni, fermo
restando il rispetto dei saldi di finanza pubblica e, per gli enti
territoriali, compatibilmente con i vincoli derivanti
dall'applicazione del patto di stabilita' interno)).
Art. 8
Sospensione termini amministrativi, contributi previdenziali ed
assistenziali
1. In aggiunta a quanto disposto dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012, pubblicato nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 130 del 6 giugno
2012, adottato ai sensi dell'articolo 9 della legge 2000, n. 212, e
successive modificazioni, e fermo che la mancata effettuazione di
ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da
parte dei soggetti di cui al predetto decreto a partire dal 20 maggio
2012 e fino all'entrata in vigore del presente decreto-legge, sono
regolarizzati entro il 30 novembre 2012 senza applicazione di
sanzioni e interessi, sono altresi' sospesi fino al 30 novembre 2012:
1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei
contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per
l'assicurazione obbligatoria;
2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo
18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni;
3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la
riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29
del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della
riscossione, nonche' i termini di prescrizione e decadenza relativi
all'attivita' degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti
locali e della Regione; ((2))
4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi
quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed
extragricoli;
5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita
locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo
ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a
immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprieta' dello
Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o
pubblici;
7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in
ritardo, purche' entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione
alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto
dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonche' la richiesta di verifica
periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa
tariffa;
8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto
all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle
province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma
3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di
qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di
esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle
banche, nonche' dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di
cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria
e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti
S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli
interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla
formazione del reddito d'impresa, nonche' alla base imponibile
dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. PERIODO SOPPRESSO
DALLA L. 1 AGOSTO 2012, N. 122. Analoga sospensione si applica anche
ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi
ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche
parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attivita'
imprenditoriale, commerciale, artigianale , agricola o professionale
svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai
pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per
oggetto beni mobili strumentali all'attivita' imprenditoriale,
commerciale, artigianale, agricola o professionale;
9-bis) il pagamento delle rate relative alle provvidenze di cui
alla legge 14 agosto 1971, n. 817, concernente lo sviluppo della
proprieta' coltivatrice.
2. Con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e
del gas, ivi inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a
mezzo di reti canalizzate, la competente autorita' di regolazione,
con propri provvedimenti, introduce norme per la sospensione
temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20
maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da
emettere nello stesso periodo, anche in relazione al servizio erogato
a clienti forniti sul mercato libero, per le utenze situate nei
comuni danneggiati dagli eventi sismici, come individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1. Entro 120 giorni dalla data di conversione
in legge del presente decreto, l'autorita' di regolazione, con propri
provvedimenti disciplina altresi' le modalita' di rateizzazione delle
fatture i cui pagamenti sono stati sospesi ai sensi del precedente
periodo ed introduce agevolazioni, anche di natura tariffaria, a
favore delle utenze situate nei Comuni danneggiati dagli eventi
sismici come individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
individuando anche le modalita' per la copertura delle agevolazioni
stesse attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso,
ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.
3. I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma
del 20 e del 29 maggio 2012, purche' distrutti od oggetto di
ordinanze sindacali di sgombero , comunque adottate entro il 30
novembre 2012, in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul
reddito delle societa', fino alla definitiva ricostruzione e
agibilita' dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di
imposta 2013. I fabbricati di cui al periodo precedente sono,
altresi', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, a decorrere dall'anno 2012 e fino alla
definitiva ricostruzione e agibilita' dei fabbricati stessi e
comunque non oltre il 31 dicembre 2014. Ai fini del presente comma,
il contribuente puo' dichiarare, entro il 30 novembre 2012, la
distruzione o l'inagibilita' totale o parziale del fabbricato
all'autorita' comunale, che nei successivi venti giorni trasmette
copia dell'atto di verificazione all'ufficio dell'Agenzia delle
entrate territorialmente competente.
3-bis. Fino al 31 dicembre 2012, non sono computabili ai fini della
definizione del reddito di lavoro dipendente, di cui all'articolo 51
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, i sussidi
occasionali, le erogazioni liberali o i benefici di qualsiasi genere,
concessi da parte sia dei datori di lavoro privati a favore dei
lavoratori residenti nei comuni di cui all'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2012, sia da parte dei
datori di lavoro privati operanti nei predetti territori, a favore
dei propri lavoratori, anche non residenti nei predetti comuni, in
relazione agli eventi sismici di cui all'articolo 1.
4. Sono inoltre prorogati sino al 30 novembre 2012, senza sanzioni,
gli adempimenti verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a
carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di
assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti
dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel
territorio, nonche' di societa' di servizi e di persone in cui i soci
residenti nei comuni colpiti dal sisma rappresentino almeno il 50 per
cento del capitale sociale.
5. Sono altresi' sospese per i soggetti che alla data del 20 maggio
2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle
sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie
e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al
lavoro.
6. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da
considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218
codice civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa
bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.
7. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o
sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone
colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od
oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili
totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano
diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora
entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013. Gli impianti
fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere
ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento
dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti
rinnovabili gia' autorizzati alla data del 6 giugno 2012 accedono
agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in
esercizio entro il 31 dicembre 2013.
8. Gli adempimenti specifici delle imprese agricole connessi a
scadenze di registrazione in attuazione di normative comunitarie,
statali o regionali in materia di benessere animale, identificazione
e registrazione degli animali, registrazioni e comunicazione degli
eventi in stalla (D.P.R. 317/96, D.M. 31.01.2002 e succ.
modificazioni, D.M. 16 maggio 2007), nonche' registrazioni
dell'impiego del farmaco (D. Lgs. 158/2006 e D. Lgs. 193/2006) che
ricadono nell'arco temporale interessato dagli eventi sismici, con
eccezione degli animali soggetti a movimentazioni, sono differiti al
30 novembre 2012.
9. I versamenti relativi al prelievo mensile inerenti al mese di
marzo 2012 da effettuarsi da parte dei primi acquirenti latte entro
il 30 maggio 2012, ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 119 del
2003, sono sospesi fino al 30 novembre 2012.
10. Qualora ricoveri di animali in allevamento siano dichiarati
inagibili, lo spostamento e stazionamento degli stessi in ricoveri
temporanei e' consentito in deroga alle disposizioni dettate dalla
direttiva 2008/120/CE del Consiglio e dalla direttiva 2008/119/CE del
Consiglio, del 18 dicembre 2008, nonche' dalle norme nazionali e
regionali in materia di spandimenti dei liquami.
11. Per quanto attiene gli impegni e gli adempimenti degli obblighi
assunti a seguito della presentazione delle domande di aiuto e di
pagamento connesse al Regolamento CE 73/2009 ed all'Asse 2 del
Programma Sviluppo Rurale, le aziende agricole ricadenti nei Comuni
interessati dall'evento sismico - ai sensi dell'articolo 75 del Reg.
CE 1122/2009 - possono mantenere il diritto all'aiuto anche nelle
ipotesi di mancato adempimento agli obblighi previsti.
12. In applicazione dell'articolo 47 del Reg. CE 1974/2006, ove gli
agricoltori ricadenti nei comuni interessati dall'evento sismico, non
abbiano potuto rispettare i vincoli connessi agli impegni assunti in
applicazione delle misure Programma Sviluppo Rurale, le Autorita'
competenti rinunceranno al recupero totale o parziale degli aiuti
erogati su investimenti realizzati.
13. In relazione a quanto stabilito nei commi 11 e 12 la
comunicazione all'autorita' competente, prevista dai sopracitati
articoli, e' sostituita dal riconoscimento in via amministrativa da
parte dell'autorita' preposta della sussistenza di cause di forza
maggiore. In caso di rilevate inadempienze l'Amministrazione
competente attivera' d'ufficio l'accertamento del nesso di causalita'
tra l'evento calamitoso e l'inadempimento.
14. Le aziende agrituristiche possono svolgere fino al 31 dicembre
2012 l'attivita' di somministrazione pasti e bevande in deroga ai
limiti previsti dalle rispettive leggi regionali.
15. Fermi restando i provvedimenti straordinari relativi ai comuni
colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e successivi,
nel territorio dei restanti comuni della regione Emilia-Romagna,
della provincia di Mantova e della provincia di Rovigo, per
consentire l'impegno degli apparati tecnici delle strutture
competenti in materia sismica nell'attivita' di rilevamento dei danni
e ricostruzione del patrimonio edilizio, fino al 31 dicembre 2012 non
trova applicazione l'obbligo di acquisire, prima dell'inizio lavori,
l'autorizzazione sismica prescritta dall'art. 94, comma 1, del DPR n.
380 del 2001, trovando generale applicazione il procedimento di
deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture.
15-bis. Nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, sono prorogati,
per dodici mesi, i titoli di soggiorno in scadenza entro il 31
dicembre 2012 a favore di immigrati che non siano in possesso dei
requisiti di lavoro e/o di residenza in detti territori per effetto
degli eventi sismici.
15-ter. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone
giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal
sisma del maggio 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta di
bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al
31 dicembre 2012.
15-quater. Le locazioni volte a consentire ai titolari di attivita'
economiche colpite dagli eventi sismici iniziati il 20 maggio 2012 la
ripresa dell'attivita' in immobili situati nel territorio della
provincia in cui essa si svolgeva, nonche' in quelle confinanti, sono
regolate dal codice civile.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L.
7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 7, comma 21-bis) che
"I termini di prescrizione e decadenza sospesi ai sensi dell'articolo
8, comma 1, numero 3), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
relativi all'attivita' delle diverse articolazioni dell'Agenzia delle
entrate operanti con riguardo ai contribuenti con domicilio fiscale,
ad una delle date indicate nell'articolo 1, comma 1, del medesimo
decreto-legge, nei comuni individuati ai sensi dello stesso comma 1,
sono prorogati di sei mesi a decorrere dalla fine del periodo di
sospensione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3,
della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente l'efficacia temporale
delle norme tributarie".
Art. 9
Differimento di termini per gli enti locali
1. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere disposto il
differimento dei termini per:
1) la deliberazione del bilancio di previsione 2012;
2) il conto annuale del personale.
Capo II
Interventi per la ripresa economica
Art. 10
Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dagli
eventi sismici del maggio 2012
1. Per la durata di tre anni dall'entrata in vigore del presente
decreto-legge, in favore delle micro, piccole e medie imprese ((, ivi
comprese quelle del settore agroalimentare, con sede o unita'
locali)) ubicate nei territori colpiti dagli eventi sismici del
maggio 2012 e che abbiano subito danni in conseguenza di tali eventi,
l'intervento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100,
lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e' concesso, a
titolo gratuito e con priorita' sugli altri interventi, per un
importo massimo garantito per singola impresa di 2 milioni e
cinquecentomila euro. Per gli interventi di garanzia diretta la
percentuale massima di copertura e' pari all'80 percento
dell'ammontare di ciascuna operazione di finanziamento. Per gli
interventi di controgaranzia la percentuale massima di copertura e'
pari al 90 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro
fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate
non superino la percentuale massima di copertura dell'80 percento.
Art. 11
Sostegno delle imprese danneggiate dagli eventi sismici del maggio
2012
1. E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro ((per l'anno
2012)), da trasferire, su ciascuna contabilita' speciale, in apposita
sezione, in favore della Regione Emilia Romagna, della regione
Lombardia e della regione Veneto, per la concessione di agevolazioni,
nella forma del contributo in conto interessi, alle imprese ((, con
sede o unita' locali)) ubicate nei territori di cui all'articolo 1,
comma 1, del presente decreto, che hanno subito danni per effetto
degli eventi sismici verificatisi nei giorni 20 e 29 maggio 2012.
((Sono comprese tra i beneficiari anche le imprese agricole la cui
sede principale non e' ubicata nei territori di cui all'articolo 1,
comma 1, ma i cui fondi siano situati in tali territori)). I criteri,
anche per la ripartizione, e le modalita' per la concessione dei
contributi in conto interessi sono stabiliti con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, su proposta delle
Regioni interessate. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione per l'anno 2012 dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n.
311. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
per l'applicazione del presente articolo.
Art. 11-bis.
(( (Attivazione di una misura per le grandi imprese danneggiate dal
sisma nel Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli
investimenti in ricerca). ))
((1. Nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 354, 358, 359,
360 e 361 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, a partire dall'esercizio finanziario 2013,
una quota fino a 25 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di
cui al comma 361 del medesimo articolo 1 della legge n. 311 del 2004,
e successive modificazioni, e' destinata alla copertura degli oneri
derivanti dai finanziamenti agevolati concessi, entro il 31 dicembre
2016, alle grandi imprese che abbiano sedi operative danneggiate dal
sisma nei territori di cui all'articolo 1 del presente decreto, in
relazione a spese di investimento connesse, tra l'altro, con la
ricostruzione, la ristrutturazione e il ripristino degli immobili,
con il trasferimento anche temporaneo dell'attivita' in altro sito
idoneo, con l'acquisizione e il ripristino di impianti, attrezzature,
beni strumentali e altri beni mobili.
2. Le grandi imprese di cui al comma 1 possono accedere ad un
finanziamento con capitale di credito di importo massimo pari a
quello delle spese ammesse alle agevolazioni, composto per il 70 per
cento da un finanziamento agevolato e per il 30 per cento da un
finanziamento bancario concesso da un soggetto autorizzato
all'esercizio del credito. Il tasso fisso di interesse applicabile ai
finanziamenti agevolati di cui al comma 1 e' pari allo 0,50 per cento
nominale annuo. La durata massima dei finanziamenti agevolati e'
fissata in quindici anni, comprensivi di un periodo di
preammortamento non superiore a tre anni dalla data di stipulazione
del contratto di finanziamento.
3. I criteri, le condizioni e le modalita' per la concessione dei
finanziamenti agevolati di cui al presente articolo sono stabiliti
con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico,
d'intesa con le regioni interessate. Con il medesimo decreto sono
disciplinate la misura e le modalita' del concorso delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto agli oneri connessi alla quota di
autorizzazione di spesa di cui al comma 1.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri per la finanza pubblica)).
Art. 12 Interventi a favore della ricerca industriale delle imprese operanti nelle filiere maggiormente coinvolte dagli eventi sismici del maggio 2012 1. Per l'attivita' di ricerca industriale delle imprese appartenenti alle principali filiere presenti nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012, per l'anno 2012 ((sono assegnati, ai sensi del comma 3)), 50 milioni di euro sulla contabilita' speciale intestata al Presidente della Regione Emilia-Romagna con separata evidenza contabile per la concessione di contributi alle imprese operanti nei Comuni dove si sono avuti danni dagli eventi sismici. 2. Alla disciplina dei criteri, delle condizioni e delle modalita' di concessione delle agevolazioni di cui al precedente comma provvede la Regione Emilia Romagna con propri atti, nei quali sono definiti, tra l'altro, l'ammontare dei contributi massimi concedibili. Tali atti stabiliscono, in particolare, le spese ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca dei contributi, le modalita' di controllo e di rendicontazione. 3. La somma di euro 50 milioni, disponibile sulla contabilita' speciale intestata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, relativa al FAR, e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo di cui all'articolo 2, comma 1, ((ai fini della successiva riassegnazione alla contabilita' speciale di cui al comma 1 del presente articolo)).
Art. 12-bis.
(( (Detassazione dei rimborsi per danni alle imprese). ))
((1. Per le imprese con sede o unita' locali ubicate nei territori
di cui all'articolo 1, comma 1, e per le imprese con sede o unita'
locali ubicate al di fuori dell'area delimitata che abbiano subito
danni, verificati con perizia giurata ai sensi del presente decreto,
per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, non concorrono alla
formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive le plusvalenze e le
sopravvenienze derivanti da indennizzi o risarcimenti per danni
connessi agli eventi sismici di cui al presente decreto.
2. L'agevolazione di cui al comma 1 e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea, con le procedure
previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea)).
Art. 13
Interventi a favore delle imprese agricole danneggiate dagli eventi
sismici del maggio 2012
1. In sede di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 2, comma
1, in favore delle imprese agricole ubicate nei territori di cui
all'articolo 1, comma 1, del presente decreto e danneggiate dagli
eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, sono trasferiti 5
milioni di euro ad Ismea SGFA e destinati ad abbattere ((per
intero)), secondo il metodo di calcolo di cui alla Decisione della
Commissione Europea C(2011) 1948 del 30 marzo 2011, le commissioni
per l'accesso alle garanzie dirette di cui all'articolo 17 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n.102.
Art. 14
Rilancio del settore agricolo ed agroindustriale
1. Al fine di consentire ((alle regioni di cui al presente
decreto)) di disporre di risorse aggiuntive da destinare al rilancio
del settore agricolo ed agroindustriale nelle zone colpite dal sisma,
l'intera quota di cofinanziamento nazionale del Programma di sviluppo
rurale 2007-2013 ((delle medesime regioni)) e' assicurata dallo
Stato, limitatamente alle annualita' 2012 e 2013, attraverso le
disponibilita' del Fondo di rotazione ex lege 16 aprile 1987, n. 183.
Art. 15
Sostegno al reddito dei lavoratori
1. Ai lavoratori subordinati del settore privato impossibilitati a
prestare attivita' lavorativa a seguito degli eventi sismici, nei
confronti dei quali non trovino applicazione le vigenti disposizioni
in materia di interventi a sostegno del reddito, puo' essere
concessa, con le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma
3, fino al 31 dicembre 2012, una indennita', con relativa
contribuzione figurativa, di misura non superiore a quella prevista
dalle citate disposizioni da determinarsi con il predetto decreto di
cui al comma 3 e nel limite di spesa indicato al medesimo comma 3.
2. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 19, comma 2, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dei titolari di
rapporti agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori
autonomi, ivi compresi i titolari di attivita' di impresa e
professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza
e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l'attivita' a causa degli
eventi sismici, e' riconosciuta, con le modalita' stabilite con il
decreto di cui al comma 3, una indennita' una tantum nella misura da
determinarsi con il predetto decreto di cui al comma 3 e nel limite
di spesa indicato al medesimo comma 3.
3. Le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1
e 2 del presente articolo sono definite con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni
dall'entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'attuazione
delle predette disposizioni il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali stipula apposita convenzione con i Presidenti delle Regioni
interessate dagli eventi sismici. I benefici di cui dai citati commi
1 e 2, sono concessi nel limite di spesa di 70 milioni di euro
complessivi per l'anno 2012, dei quali 50 milioni di euro per le
provvidenze di cui al comma 1 e 20 milioni di euro per quelle di cui
al comma 2. L'onere derivante dal riconoscimento dei predetti
benefici pari a 70 milioni di euro per l'anno 2012 e' posto a carico
del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo
18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,
come rifinanziato dalla legge 12 novembre 2011 , n. 183.
Art. 16
Promozione turistica
1. Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
promuove per il tramite della struttura di missione per il rilancio
dell'Immagine Italia, istituita con DPCM del 15 dicembre 2011,
iniziative di informazione anche all'estero sulla fruibilita' delle
strutture ricettive e del patrimonio culturale.
2. A tal fine, la struttura di missione di cui al comma 1 e'
autorizzata ad affidare nell'anno 2012 con procedura d'urgenza un
incarico ad un operatore, anche internazionale, specializzato in
materia di comunicazione per la corretta informazione di viaggiatori
ed operatori turistici internazionali, con particolare riguardo alla
situazione recettiva, infrastrutturale e dell'offerta di servizi
nelle zone colpite dal sisma, entro il limite di spesa di euro
300.000,00 e comunque nell'ambito delle risorse effettivamente
disponibili sul bilancio ((autonomo)) della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e finalizzate al settore del turismo, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica.
Capo III
Misure urgenti in materia di rifiuti e ambiente
Art. 17
Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale
derivante dal crollo parziale o totale degli edifici
1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici
pubblici e privati causati dagli eventi sismici del 20 maggio 2012 e
dei giorni seguenti, quelli derivanti dalle attivita' di demolizione
e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai Comuni
interessati dagli eventi sismici nonche' da altri soggetti competenti
o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti
urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e
trasporto da effettuarsi verso gli impianti di stoccaggio provvisorio
individuati al ((comma 4)), in deroga all'articolo 184 del D.Lgs. n.
152 del 2006 fatte salve le situazioni in cui e' possibile
effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Non
rientrano nei rifiuti ((di cui al presente comma)) quelli costituiti
da lastre o materiale da coibentazione contenenti amianto (eternit)
((...)) individuabili che devono essere preventivamente rimossi
((secondo le modalita' previste dal comma 2)).
2. Nelle aziende in cui sono presenti manufatti contenenti amianto
occorre procedere, secondo le procedure previste dal D.M. 06/09/1994,
nel modo seguente:
- In caso anche di solo sospetto di lesione alle strutture,
queste devono essere delimitate e confinate, e l'accessibilita' deve
poi essere valutata dai vigili del fuoco per verificarne l'agibilita'
e provvedere all'eventuale messa in sicurezza.
- In caso di capannoni lesionati con presenza di amianto
compatto, occorre evitare di movimentare le coperture crollate nelle
aree non interessate da attrezzature da recuperare e mettere in atto
tutti gli accorgimenti per evitare la dispersione di fibre.
- In capannoni con presenza di amianto compatto, per procedere
allo spostamento di attrezzature gli operatori che intervengono
devono adottare fin dall'avvio dei lavori le precauzioni standard
(ossia tute integrali monouso, facciale filtrante, guanti, scarpe di
protezione con suole antiscivolo).
- I dispositivi di protezione individuale, una volta usati, non
devono essere portati all'esterno ma depositati nell'azienda, in
attesa del successivo intervento di bonifica.
- Per quanto riguarda gli interventi di bonifica, le ditte
autorizzate, prima di asportare e smaltire correttamente tutto il
materiale, devono presentare all'Organo di Vigilanza competente per
territorio idoneo piano di lavoro ai sensi dell'articolo 256 del
D.Lgs. n. 81/08. Il piano viene presentato al Dipartimento di Sanita'
pubblica dell'Azienda sanitaria locale competente, che entro 24 ore
lo valuta. I dipartimenti di Sanita' pubblica individuano un nucleo
di operatori esperti che svolge attivita' di assistenza alle aziende
e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.
3. Non costituiscono rifiuto i resti dei beni di interesse
architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore
anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con
valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati.
Tali materiali sono selezionati e separati all'origine, secondo le
disposizioni delle competenti Autorita', che ne individuano anche il
luogo di destinazione.
4. I rifiuti ((di cui al comma 1 ove occorra)), ancorche'
insistenti in ambiti provinciali diversi rispetto a quelli in cui i
rifiuti sono stati prodotti, senza necessita' di preventivo e
specifico Accordo fra le Province interessate anche in deroga
all'autorizzazione vigente per le operazioni oggetto ((del presente
decreto)), possono essere conferiti presso gli impianti indicati di
seguito:
- Comune di Finale Emilia (MO)-Via Canaletto Quattrina di
titolarita' di FERONIA Srl;
- Comune di Galliera (BO)-Via San Francesco di titolarita' di
HERAmbiente S.p.A.;
- Comune di Modena-Via Caruso di titolarita' di HERAmbiente
S.p.A.;
- Comune di Medolla-Via Campana di titolarita' di AIMAG S.p.A.;
- Comune di Mirandola-Via Belvedere di titolarita' di AIMAG
S.p.A.;
- Comune di Carpi- Loc. Fossoli- Via Valle di titolarita' di
AIMAG S.p.A.;
- Comune di Comune di Sant'Agostino (FE), localita' Molino
Boschetti, via PonteTrevisani 1, di CMV Servizi S.r.l.;
- Comune di Novellara (RE) - Via Levata 64, di SABAR S.p.A;
((In caso di ulteriori necessita', i presidenti delle regioni dei
territori di cui all'articolo 1, con proprio decreto, individuano gli
ulteriori impianti in cui e' possibile conferire i rifiuti di cui al
comma 1)).
5. Ai rifiuti provenienti dalla selezione e cernita delle macerie
derivanti dai crolli e dalle demolizioni, nonche' dalle operazioni di
demolizione selettiva, sono attribuiti, tra gli altri, i codici di
seguito elencati: al ferro e acciaio il codice CER 17.04.05; ai
metalli misti il codice CER 17.04.07, al legno il codice CER
17.02.01, ai materiali da costruzione il codice CER 17.01.07, codice
CER 17.08.01* materiali da costruzione a base di gesso contaminati da
sostanze pericolose, oppure il codice CER 17.08.02 materiali da
costruzione a base di gesso diversi da quelli di cui alle voci
17.09.01*, 17.09.02*, 17.09.03*, ai rifiuti ingombranti il codice CER
20.03.07, ai rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche
(Raee) i codici CER 20.01.23*, CER 20.01.35* e codice CER 20.01.36,
ai materiali isolanti il codice CER 17.06.03* , oppure CER 17.06.04,
ai cavi elettrici il codice CER 17.04.11, agli accumulatori e
batterie il codice CER 20.01.33*, CER 20.01.34 ((, ai rifiuti che
contengono amianto il codice CER 17.06.05*)). Ai rifiuti non
altrimenti riciclabili e' attribuito il codice CER 20.03.99 ovvero
quelli derivanti da selezione meccanica il codice CER 19.12.12;
6. I rifiuti ((di cui al comma 1)) sono raccolti oltre che dai
gestori dei servizi pubblici anche dai soggetti incaricati dalle
pubbliche Amministrazioni. Qualora i gestori del servizio pubblico
non siano in possesso dei mezzi idonei alla raccolta di detta
tipologia di rifiuto, stipulano appositi accordi con i privati per la
messa a disposizione dei mezzi ovvero per l'espletamento
dell'attivita' di carico dei mezzi di trasporto.
7. Il trasporto dei materiali ((di cui al comma 1)) da avviare a
recupero o smaltimento e' operato a cura delle aziende che gestiscono
il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i
territori interessati o dai Comuni territorialmente competenti o
dalle Pubbliche Amministrazioni a diverso titolo coinvolti (Vigili
del Fuoco, Protezione Civile, ecc.), direttamente, o attraverso
imprese di trasporto da essi incaricati previa comunicazione della
targa del trasportatore ai gestori degli impianti individuati ((dal
comma 4)) e pubblicazione all'albo pretorio dell'elenco delle targhe
dei trasportatori individuati. Tali soggetti sono autorizzati in
deroga agli articoli 212 (iscrizione Albo nazionale), 190 (registro),
193 (FIR) e 188 - ter del decreto legislativo n. 152 del 03.04.2006 e
successive modifiche e integrazioni. Le predette attivita' di
trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi
preventive. Il Centro di Coordinamento (CdC) Raee e' tenuto a
prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con
oneri a proprio carico.
8. I rifiuti ((di cui al comma 1)) sono pesati all'ingresso
all'impianto e viene redatto un registro sul quantitativo di rifiuti
conferiti.
9. I rispettivi gestori degli impianti individuati ((dal comma 4))
possono effettuare, sulla base di preventive comunicazioni a
Provincia ed ARPA territorialmente competenti, operazioni di deposito
preliminare (D15) e messa in riserva (R13) dei rifiuti ((di cui al
comma 1)), nonche' operazioni di selezione meccanica e cernita (D13)
e (R12) mediante l'utilizzo di impianti mobili a titolarita' propria
o di imprese terze con essi convenzionate. I rifiuti devono essere
gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare
procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente
secondo le finalita' della parte quarta del D.Lgs. 152/06 (articolo
177, comma 4). In particolare i titolari delle attivita' che
detengono sostanze classificate come pericolose per la salute e la
sicurezza che potrebbero essere frammiste alle macerie sono tenuti a
darne specifica evidenza ai fini della raccolta e gestione in
sicurezza. Le suddette operazioni sono effettuate in deroga alle
disposizioni contenute nella Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e alla
pertinente legislazione regionale in materia, nonche' all'articolo
208 del citato D.Lgs 152/2006. Le attivita' di gestione dei rifiuti
svolte presso siti gia' soggetti ad A.I.A., ai sensi del titolo
III-bis della parte seconda del D.Lgs. 152/2006, non comportano la
modifica dei provvedimenti di autorizzazione in essere. Per le
suddette attivita' il gestore e' tenuto a predisporre specifiche
registrazioni dei flussi di rifiuti in ingresso e uscita dagli
impianti gestiti ((sulla base del presente decreto)); tali
registrazioni sono tenute in deroga agli articoli 190 e 188-ter del
D.Lgs 152/2006.
10. I rispettivi gestori degli impianti individuati ((dal comma 4))
assicurano il personale di servizio per eseguire negli impianti di
cui sopra la separazione e cernita dal rifiuto tal quale delle
matrici recuperabili, dei rifiuti pericolosi e dei Raee, nonche' il
loro avvio a smaltimento/recupero presso impianti nel rispetto della
normativa vigente; i rispettivi gestori degli impianti assicurano la
gestione dei rifiuti pericolosi, compresi quelli contenenti amianto e
dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raee),
secondo la normativa tecnica vigente provvedendo al loro successivo
recupero o smaltimento.
11. I rispettivi gestori degli impianti individuati ((dal comma 4))
ricevono nei rispettivi siti i mezzi di trasporto ((di cui al comma
7)) senza lo svolgimento di analisi preventive, procedono allo
scarico presso le piazzole attrezzate per il deposito
preliminare/messa in riserva e assicurano la gestione dei siti
provvedendo, con urgenza, alla rimozione dei rifiuti selezionati
presenti nelle piazzole medesime e nelle loro adiacenze.
12. I rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti
all'assistenza alla popolazione colpita dall'evento sismico potranno
essere smaltiti anche negli impianti ((di cui al comma 4)) secondo il
principio di prossimita' al fine di agevolare i flussi e ridurre al
minimo ulteriori impatti dovuti ai trasporti, senza apportare
modifiche alle autorizzazioni vigenti (in deroga alla eventuale
definizione dei bacini di provenienza dei rifiuti urbani medesimi).
In tal caso il gestore del servizio di raccolta si accorda
preventivamente con quello che gestisce gli impianti dandone
comunicazione alla Provincia e all'ARPA territorialmente competenti
che entro 24 ore comunicano il loro nulla osta. ((Il trasporto dei
rifiuti sanitari prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla
popolazione colpita dall'evento sismico avviene in deroga agli
articoli 188-ter e 193 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni)).
13. Le Province interessate dall'evento sismico, l'ARPA Emilia
Romagna e le AUSL territorialmente competenti assicurano adeguata
informazione e supporto tecnico ai gestori degli impianti preposti
alla gestione dell'emergenza.
14. L'ARPA Emilia Romagna e le AUSL territorialmente competenti
nell'ambito delle proprie competenze assicurano la vigilanza per il
rispetto del presente articolo.
15. Le soprintendenze per i beni architettonici e paesaggistici
competenti assicurano la vigilanza in fase di rimozione al fine di
evitare il caricamento indifferenziato nei mezzi di trasporto dei
beni di interesse architettonico, artistico e storico.
16. Le aziende unita' sanitarie locali assicurano la vigilanza per
gli aspetti connessi alla sicurezza dei lavoratori.
17. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo ed
in particolare quelli relativi alla raccolta, al trasporto, allo
smaltimento e all'avvio al recupero dei rifiuti, si provvede, nel
limite di 1,5 milioni di euro ((per l'anno 2012)), nell'ambito delle
risorse del Fondo della Protezione Civile gia' finalizzate agli
interventi conseguenti al sisma del 20-29 maggio 2012. Le
amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane e strumentali
disponibili a legislazione vigente.
Art. 18
Differimenti, sospensioni e proroghe di termini in materia di
autorizzazioni
1. L'Autorita' competente puo' sospendere i procedimenti in corso
di cui alla parte IV - Titolo V del D.Lgs. 152/2006, articolo 242, in
relazione alla bonifica dei siti contaminati, per un termine massimo
di 180 giorni, in funzione della situazione in concreto verificatasi
nei siti medesimi a seguito degli eventi sismici, su richiesta
documentata dei soggetti interessati.
2. Per le attivita' individuate nel D. Lgs. 152/2006 Allegato 8
(attivita' soggette ad AIA) che hanno presentato domanda di rinnovo
prima dell'adozione dell'ordinanza ed il cui procedimento e'
attualmente in corso, in deroga all'art. 29-octies comma 1 del D.
Lgs. 152/2006, i termini del procedimento di rinnovo sono sospesi per
180 giorni e la validita' dell'autorizzazione e' prorogata sino
all'entrata in vigore del provvedimento di rinnovo.
3. Per le attivita' individuate nel D. Lgs. 152/2006 ((Allegato
VIII alla parte seconda)) (attivita' soggette ad AIA) che devono
presentare domanda di rinnovo entro 180 giorni dalla data di adozione
dell'ordinanza, in deroga all'articolo 29-octies comma 1, 2 e 3, del
D. Lgs. 152/2006, l'istanza di rinnovo deve essere presentata entro
il 31 dicembre 2012 e la validita' dell'autorizzazione vigente e'
prorogata fino al 30 giugno 2013.
4. Per le aziende che hanno subito danni in conseguenza degli
eventi calamitosi, a decorrere dalla data di adozione della presente
ordinanza e per un periodo di 12 mesi, sono sospesi i controlli
programmati previsti nell'autorizzazione integrata ambientale.
5. Le proroghe dei termini e le sospensioni di cui ai commi 2, 3 e
4 si applicano anche alle autorizzazioni ambientali previste dalla
normativa vigente per le attivita' non soggette ad AIA (ovvero non
incluse nel D. Lgs. 152/2006, ((Allegato VIII alla parte seconda)) ).
Art. 19
Semplificazione di procedure di autorizzazione
1. Le aziende che hanno subito danni in seguito all'evento
calamitoso possono ripristinare le sezioni produttive nel rispetto
dei requisiti e delle prescrizioni individuate nelle autorizzazioni
ambientali vigenti comunicando all'autorita' competente le modifiche
non sostanziali e (in deroga all'articolo 29-nonies comma 1 del D.
Lgs. 152/2006 e, per gli impianti non soggetti ad AIA, alle norme che
definiscono le procedure per le autorizzazioni ambientali settoriali)
possono procedere immediatamente alla realizzazione delle modifiche
comunicate previa autocertificazione del rispetto delle normative
ambientali. A tal fine la Commissione Unica ((di cui al comma 2))
puo' svolgere un'attivita' di supporto all'azienda ovvero svolgere le
verifiche necessarie.
2. I procedimenti di delocalizzazione totale o parziale delle
attivita' e di ricostruzione con modifiche sostanziali delle aziende
danneggiate dagli eventi sismici sono soggetti alla nuova
autorizzazione unica ambientale ovvero alle procedure di VIA ed AIA
ed al procedimento unico di cui al D.P.R. 160/2010. La Regione
Emilia-Romagna istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica, una Commissione Unica temporanea costituita
da rappresentanti della Regione, di ARPA, Provincia, Comune e SUAP,
integrata da ASL, Comando Provinciale VVF, Soprintendenza ed altri
Enti che hanno competenza in materia di infrastrutture (ANAS, ENEL,
TERNA, ATERSIR, consorzi bonifica, ecc.) competenti per territorio,
cui e' affidata la gestione e lo svolgimento, in modo coordinato,
degli adempimenti necessari per le procedure autorizzatorie, secondo
modalita' che saranno individuate al momento dell'istituzione,
consentendo anche l'inoltro cartaceo della documentazione per le
procedure suddette, con la finalita' di accelerare la tempistica e la
semplificazione dei procedimenti nell'osservanza dei vincoli
paesaggistici e di tutela del patrimonio storico, artistico ed
archeologico. Sempre al fine di accelerare lo svolgimento dei
procedimenti autorizzativi, i termini di deposito e pubblicizzazione
previsti dalle norme vigenti in materia di VIA [art. 9, commi 3 e 4
per le procedure di verifica (screening) di cui alla legge della
Regione Emilia-Romagna 9/99 come modificata dalla legge della Regione
Emilia-Romagna 3/12 e artt. 14, comma 1, e 15, comma 1, per le
procedure di VIA di cui alla medesima legge regionale ((e delle
corrispondenti leggi della regione Lombardia e della regione
Veneto))] ed in materia di AIA [art. 29-quater, comma 4, del D. Lgs.
n. 152 del 2006] sono ridotti alla meta', con arrotondamento
all'unita' superiore.
((2-bis. I procedimenti di autorizzazione di cui al comma 2 non
sono soggetti ad alcuna spesa istruttoria, con l'eccezione degli
oneri di natura tariffaria)).
Art. 19-bis.
(( (Zone a burocrazia zero). ))
((1. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2013, nei territori
delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e
Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio
2012, si applica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, la disciplina delle
zone a burocrazia zero prevista dall'articolo 43 del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122.))
Art. 19-ter.
(( (Compensazione di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione
a ruolo). ))
((1. Per gli anni 2012 e 2013, in favore dei lavoratori autonomi e
degli imprenditori che hanno cessato l'esercizio delle attivita',
residenti nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara,
Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei
giorni 20 e 29 maggio 2012, e' riconosciuta la facolta' di compensare
le somme dovute a titolo di imposte dirette con i crediti di cui
all'articolo 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e' disciplinata la procedura per l'attuazione del
presente articolo al fine di assicurare l'assenza di effetti negativi
a carico della finanza pubblica)).
Art. 20
Copertura finanziaria
((1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 2, comma
3, 8, commi 3 e 15-ter, e 13, pari a 37,2 milioni di euro per l'anno
2012, a 98,9 milioni di euro per l'anno 2013 e a 31,5 milioni di euro
per l'anno 2014, si provvede nell'ambito delle risorse del Fondo di
cui all'articolo 2, comma 1)).
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti
per l'attuazione del presente decreto.
Art. 21
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 6 giugno 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Cancellieri, Ministro dell'interno
Fornero, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Balduzzi, Ministro della salute
Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e
dei trasporti
Ornaghi, Ministro per i beni e le
attivita' culturali
Severino, Ministro della giustizia
Di Paola, Ministro della difesa
Profumo, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Catania, Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali
Visto, il Guardasigilli: Severino
Allegato 1
(Art. 3, comma 7)
COD_REG COD_PRO COD_ISTAT PRO_COM NOME
3 20 3020023 20023 Felonica
3 20 3020027 20027 Gonzaga
3 20 3020029 20029 Magnacavallo
3 20 3020035 20035 Moglia
3 20 3020039 20039 Pegognaga
3 20 3020042 20042 Poggio Rusco
3 20 3020046 20046 Quingentole
3 20 3020047 20047 Quistello
3 20 3020055 20055 San Benedetto Po
3 20 3020056 20056 San Giacomo delle Segnate
3 20 3020058 20058 San Giovanni del Dosso
3 20 3020060 20060 Schivenoglia
3 20 3020061 20061 Sermide
3 20 3020067 20067 Villa Poma
5 29 5029021 29021 Ficarolo
5 29 5029022 29022 Fiesso Umbertiano
5 29 5029025 29025 Gaiba
5 29 5029033 29033 Occhiobello
5 29 5029045 29045 Stienta
8 35 8035009 35009 Campagnola Emilia
8 35 8035020 35020 Correggio
8 35 8035021 35021 Fabbrico
8 35 8035028 35028 Novellara
8 35 8035032 35032 Reggiolo
8 35 8035034 35034 Rio Saliceto
8 35 8035035 35035 Rolo
8 36 8036002 36002 Bomporto
8 36 8036004 36004 Camposanto
8 36 8036005 36005 Carpi
8 36 8036009 36009 Cavezzo
8 36 8036010 36010 Concordia sulla Secchia
8 36 8036012 36012 Finale Emilia
8 36 8036021 36021 Medolla
8 36 8036022 36022 Mirandola
8 36 8036028 36028 Novi di Modena
8 36 8036034 36034 Ravarino
8 36 8036037 36037 San Felice sul Panaro
8 36 8036038 36038 San Possidonio
8 36 8036039 36039 San Prospero
8 36 8036044 36044 Soliera
8 37 8037024 37024 Crevalcore
8 37 8037028 37028 Galliera
8 37 8037048 37048 Pieve di Cento
8 37 8037053 37053 San Giovanni in Persiceto
8 37 8037055 37055 San Pietro in Casale
8 38 8038003 38003 Bondeno
8 38 8038004 38004 Cento
8 38 8038008 38008 Ferrara
8 38 8038016 38016 Mirabello
8 38 8038018 38018 Poggio Renatico
8 38 8038021 38021 Sant'Agostino
8 38 8038022 38022 Vigarano Mainarda