DECRETO-LEGGE 20 giugno 2012, n. 79
Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile. (12G0105)
Vigente al: 17-9-2012
Capo I
Disposizioni in materia di sicurezza
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni in materia di sicurezza dei cittadini e di funzionalita'
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altri uffici
dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo
nazionale per il Servizio civile, al fine di introdurre misure
indispensabili, da un lato, a garantire livelli incrementali di
sicurezza e, dall'altro, ad assicurare la piena efficienza operativa
delle articolazioni del soccorso tecnico urgente e di quelle
impegnate nel settore dell'immigrazione, nonche' la continuita'
dell'attivita' del Servizio civile nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 15 giugno 2012;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri per la cooperazione
internazionale e l'integrazione, dell'economia e delle finanze e per
gli affari regionali, il turismo e lo sport;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 7 AGOSTO 2012, N. 131))
Art. 2
Comunicazione della cessione di fabbricati
1. La registrazione dei contratti di locazione e dei contratti di
comodato di fabbricato o di porzioni di esso, soggetti all'obbligo di
registrazione in termine fisso, ai sensi del Testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, assorbe l'obbligo
di comunicazione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo
1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio
1978, n. 191.
2. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il
Ministero dell'interno, individua, nel quadro delle informazioni
acquisite per la registrazione nel sistema informativo dei contratti
di cui al comma 1, nonche' dei contratti di trasferimento aventi ad
oggetto immobili o comunque diritti immobiliari di cui all'articolo
5, commi 1, lettera d), e 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106,
quelle rilevanti ai fini di cui all'articolo 12 del decreto-legge n.
59 del 1978, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191 del
1978, e le trasmette in via telematica, al Ministero dell'interno.
3. Nel caso in cui venga concesso il godimento del fabbricato o di
porzione di esso sulla base di un contratto, anche verbale, non
soggetto a registrazione in termine fisso, l'obbligo di comunicazione
all'autorita' locale di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 12
del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, puo' essere
assolto anche attraverso l'invio di un modello informatico approvato
con decreto del Ministero dell'interno, adottato entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, che ne
stabilisce altresi' le modalita' di trasmissione.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per
la comunicazione all'autorita' di pubblica sicurezza, di cui
all'articolo 7 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la quale
resta fermo quanto ivi previsto. Con il decreto di cui al comma 3
sono definite le modalita' di trasmissione della predetta
comunicazione anche attraverso l'utilizzo di un modello informatico
approvato con il medesimo decreto.
5. L'articolo 3, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 14
marzo 2011, n. 23, e' soppresso. Al medesimo articolo 3, comma 6,
primo periodo, le parole: «ai commi da 1 a 5» sono sostituite dalle
seguenti: «ai commi 1, 2, 4 e 5».
6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 2-bis.
(( (Disposizioni in materia di enti e circoli privati). ))
((1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il
primo comma e' inserito il seguente:
"Per la somministrazione di bevande alcooliche presso enti
collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita
o il consumo siano limitati ai soli soci, e' necessaria la
comunicazione al questore e si applicano i medesimi poteri di
controllo degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza previsti per
le attivita' di cui al primo comma")).
Capo II
Disposizioni per la funzionalita' ((e l'autofinanziamento)) del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno
Art. 2-ter.
(( (Disposizioni urgenti per il corso di formazione per
allievo agente della Polizia di Stato). ))
((1. Al fine di garantire adeguati risparmi di spesa, assicurando
la piena operativita' della Polizia di Stato, a decorrere dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
e fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo
6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile
1982, n. 335, come sostituito dal comma 2, lettera a), del presente
articolo, concernente la disciplina organica a regime dei corsi di
formazione per allievi agenti, la frequenza del secondo semestre del
corso di cui all'articolo 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121, puo'
includere anche un periodo di applicazione pratica, non superiore a
tre mesi, presso gli uffici dell'amministrazione della pubblica
sicurezza, riservato agli agenti in prova della Polizia di Stato che
abbiano superato gli esami teorico-pratici ed ottenuto la conferma
dell'idoneita' al servizio di polizia. Al termine del periodo di
applicazione pratica gli agenti in prova conseguono la nomina ad
agente di polizia, tenuto conto della relazione favorevole del
funzionario responsabile del reparto o dell'ufficio presso cui sono
applicati. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo
la graduatoria finale degli esami. Qualora la relazione non sia
favorevole, gli interessati sono ammessi a ripetere, per una sola
volta, il periodo di applicazione pratica. Le modalita' di
svolgimento e la durata del periodo di applicazione pratica sono
definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della
pubblica sicurezza.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 6-bis e' sostituito dal seguente:
"Art. 6-bis. - (Corsi di formazione per allievi agenti). - 1. Gli
allievi agenti di polizia frequentano un corso di formazione della
durata di dodici mesi, di cui il primo semestre finalizzato alla
nomina ad agente in prova ed il secondo semestre al completamento del
periodo di formazione presso gli istituti di istruzione e
all'applicazione pratica presso reparti o uffici della Polizia di
Stato.
2. Durante il primo semestre del corso di cui al comma 1, i
frequentatori svolgono le attivita' previste dal piano di studio e
non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi
di rappresentanza, parata e d'onore. Al termine del primo semestre di
corso il direttore della scuola esprime il giudizio di idoneita' al
servizio di polizia secondo le modalita' stabilite con il decreto del
capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di
cui al comma 7. Gli allievi riconosciuti idonei sono nominati agenti
in prova, acquisiscono la qualifica di agente di pubblica sicurezza e
di agente di polizia giudiziaria e sono avviati all'espletamento
delle attivita' del secondo semestre.
3. In deroga a quanto previsto dal comma 1, gli allievi agenti
destinati ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro",
conseguita la nomina ad agente in prova, svolgono il secondo semestre
di formazione ed applicazione pratica presso il gruppo sportivo ove
sono assegnati in relazione alla specialita' di appartenenza.
4. Durante la prima fase del secondo semestre gli agenti in
prova permangono presso gli istituti di istruzione per attendere alle
attivita' previste dal piano di studio, ferma restando la
possibilita' di impiego nei soli servizi di cui al comma 2. Gli
stessi, al termine di tale fase, completate e superate tutte le prove
d'esame stabilite dal decreto del capo della polizia - direttore
generale della pubblica sicurezza di cui al comma 7 ed ottenuta la
conferma del giudizio di idoneita', sono assegnati agli uffici
dell'amministrazione della pubblica sicurezza ove svolgono un periodo
di applicazione pratica.
5. Al termine del periodo di applicazione pratica, gli agenti in
prova conseguono la nomina ad agente di polizia, tenuto conto della
relazione favorevole del funzionario responsabile del reparto o
dell'ufficio presso cui sono applicati. Essi prestano giuramento e
sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale degli esami.
6. Gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola
volta, il periodo di applicazione pratica, ove la relazione di cui al
comma 5 non sia favorevole.
7. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della
pubblica sicurezza sono stabiliti le modalita' di svolgimento e la
durata dei periodi di formazione e di applicazione pratica, comprese
le prove d'esame, nonche' i criteri per la formazione dei giudizi di
idoneita'";
b) all'articolo 6-ter, comma 1:
1) alla lettera a), le parole: "l'esame teorico-pratico al
termine del periodo di formazione" sono sostituite dalle seguenti:
"le prove d'esame di cui all'articolo 6-bis, comma 4";
2) alla lettera e), le parole: "di cui all'articolo 6-bis,
comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6-bis,
comma 6";
c) all'articolo 6-quater, comma 1, le parole: "della selezione di
cui all'articolo 6-bis e" sono soppresse.
3. Alla legge 1° aprile 1981, n. 121, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 47, terzo comma, al primo periodo, le parole: ",
durante il quale e' sottoposto a selezione attitudinale per
l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedano particolare
qualificazione" sono soppresse e, al terzo periodo, le parole: "sono
stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6-bis, comma 6" sono
sostituite dalle seguenti: "sono stabilite con il decreto di cui
all'articolo 6-bis, comma 7";
b) all'articolo 60, settimo comma, le parole: "da emanarsi con
decreto del Ministro dell'interno" sono sostituite dalle seguenti:
"da emanare con decreto del Ministro dell'interno, salvo quanto
previsto dall'articolo 6-bis, comma 7, del decreto del Presidente
della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335".
4. All'articolo 15, comma 6, del decreto legislativo 28 febbraio
2001, n. 53, le parole: "dall'articolo 6-bis, comma 6," sono
soppresse e dopo le parole: "dall'articolo 6, comma 1, lettere a), c)
e d) del presente decreto," sono inserite le seguenti: "nonche' del
decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 7, del predetto decreto n.
335 del 1982,".
5. Dalle disposizioni previste dal presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.))
Art. 2-quater.
(( (Disposizioni urgenti per l'accesso ai ruoli della
Polizia di Stato). ))
((1. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127, in attuazione delle modifiche apportate dai commi 2 e 3 del
presente articolo al decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 337, e al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:
a) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori, con
esclusione della nomina ad operatore tecnico ai sensi dell'articolo
5, comma 4, del medesimo decreto n. 337 del 1982, nonche' per
l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli dei periti tecnici, dei
direttori tecnici e dei direttivi medici della Polizia di Stato, si
applicano gli stessi limiti di eta' previsti per la partecipazione al
concorso pubblico per l'accesso alle qualifiche iniziali dei
corrispondenti ruoli del personale che espleta attivita' di polizia;
b) per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla
qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si applicano gli
stessi limiti di eta' previsti per la partecipazione al concorso
pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti
ed assistenti, di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della
Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
337, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5:
1) al comma 1, dopo le parole: "che abbiano i requisiti
generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per
l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato"
sono inserite le seguenti: ", salvo limiti di eta' stabiliti dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge
15 maggio 1997, n. 127,";
2) al comma 4, dopo le parole: "purche' siano in possesso dei
requisiti di cui ai commi 1 e 2" sono aggiunte le seguenti: ", salvo
quello relativo ai limiti di eta'";
b) all'articolo 20-quater, comma 1, lettera b), primo periodo,
dopo le parole: "possono partecipare i cittadini italiani in possesso
dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi"
sono inserite le seguenti: ", salvo limiti di eta' stabiliti dal
regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge
15 maggio 1997, n. 127,";
c) all'articolo 25-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
"possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti
generali per la partecipazione ai pubblici concorsi" sono inserite le
seguenti: ", salvo limiti di eta' stabiliti dal regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n.
127,".
3. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: "concorso pubblico per
esami" sono sostituite dalle seguenti: "concorso pubblico per titoli
ed esami";
b) all'articolo 31, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: "I limiti di eta' per la partecipazione al concorso sono
quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
c) all'articolo 46, comma 1, dopo il primo periodo, e' inserito
il seguente: "I limiti di eta' per la partecipazione al concorso sono
quelli stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3,
comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127".))
Art. 2-quinquies.
(( (Introduzione dell'articolo 60-bis nella
legge 1º aprile 1981, n. 121). ))
((1. Dopo l'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e'
inserito il seguente:
"Art. 60-bis. - (Equipollenza dei titoli conseguiti). - 1. Con
decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, di concerto con i Ministri dell'interno, del lavoro e delle
politiche sociali e dell'economia e delle finanze, e' stabilita,
sulla base degli insegnamenti impartiti, la equipollenza dei titoli
conseguiti al termine dei corsi di formazione generale, di quelli di
aggiornamento professionale e di quelli di perfezionamento e
specialistici, frequentati dagli appartenenti ai ruoli non
dirigenziali e non direttivi del personale della Polizia di Stato,
con quelli rilasciati dagli istituti professionali, ivi compresi
quelli conseguibili con la frequenza dei corsi sperimentali di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1970, n. 253, anche
ai fini dell'ammissione agli esami di maturita' professionale. In
relazione al suddetto decreto sono rilasciati agli interessati i
relativi titoli")).
Art. 3
Procedure straordinarie per l'accesso alle qualifiche di capo squadra
e di capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. Alla copertura dei posti di capo squadra nel ruolo dei capi
squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2008 al 2013,
si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 12,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e' fissata al 1°
gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la
disponibilita' e la decorrenza economica al giorno successivo alla
data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 12
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
2. Alla copertura dei posti di capo reparto nel ruolo dei capi
squadra e dei capi reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
disponibili al 31 dicembre di ciascuno degli anni dal 2006 al 2013,
si provvede esclusivamente con le procedure di cui all'articolo 16,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
La decorrenza giuridica dei posti messi a concorso e' fissata al 1°
gennaio dell'anno successivo a quello in cui si e' verificata la
disponibilita' e la decorrenza economica al giorno successivo alla
data di conclusione del corso di formazione previsto dall'articolo 16
del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
3. A seguito dell'avvio delle procedure concorsuali per
l'attribuzione della qualifica di capo reparto, un numero
corrispondente di posti nella qualifica di capo squadra e' conferito
per risulta, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge 5
dicembre 1988, n. 521, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio
dell'anno successivo a quello di decorrenza giuridica del concorso
per capo reparto. La decorrenza economica e' fissata al giorno
successivo alla data di conclusione del previsto corso di formazione.
4. In sede di prima applicazione, i posti nella qualifica di capo
squadra derivanti per risulta dall'espletamento del concorso per
l'attribuzione della qualifica di capo reparto con decorrenza
giuridica dal 1° gennaio 2007, sono conferiti nella qualifica di capo
squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2009.
5. I requisiti di ammissione e i titoli per la valutazione nelle
procedure concorsuali di cui al presente articolo debbono essere
posseduti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello di
decorrenza giuridica dei posti, a qualsiasi titolo, messi a concorso.
Resta fermo il disposto di cui agli articoli 149, comma 6, e 150,
comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.
6. Limitatamente alle procedure concorsuali di cui al presente
articolo, la durata dei corsi di formazione previsti dagli articoli
12, comma 1, lettera a), e 16, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e' ridotta a cinque settimane.
7. Sono abrogati i commi 8 e 9 dell'articolo 10 del decreto-legge
13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2011, n. 106, e il comma 15 dell'articolo 4 della legge 12
novembre 2011, n. 183.
Art. 3-bis. (( (Coordinamento tecnico della flotta aerea del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile). )) ((1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno assicura il coordinamento tecnico e l'efficacia operativa sul territorio nazionale delle attivita' di spegnimento con la flotta aerea antincendio di cui al comma 2-bis dell'articolo 7 della legge 21 novembre 2000, n. 353. A tal fine, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del predetto articolo 7, il Dipartimento si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un'apposita sezione del centro operativo nazionale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, integrata dai rappresentanti delle amministrazioni statali che partecipano con effettivo concorso di personale o mezzi alle attivita' aeree di spegnimento e diretta, secondo criteri di rotazione, da un dirigente delle amministrazioni medesime. Le funzioni di cui al presente comma sono esercitate nel quadro delle direttive emanate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dal Ministro o Sottosegretario da lui delegato, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2013)).
Art. 4
Personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
1. All'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 10
e' sostituito dal seguente: «10. La spesa per la retribuzione del
personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e'
ridotta in misura pari a euro 30.010.352 a decorrere dall'anno
2012.».
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 27.438.036, per
l'anno 2012, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui
all'articolo 33, comma 8, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per
la quota parte destinata al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
((2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 132, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, si applicano,
nei limiti ivi previsti e con la medesima decorrenza, al coniuge e ai
figli superstiti, nonche' al fratello o alla sorella, qualora unici
superstiti, del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139,
deceduto o divenuto permanentemente inabile a qualsiasi attivita'
lavorativa per effetto di ferite o lesioni riportate
nell'espletamento delle attivita' istituzionali. Le assunzioni
avvengono nei limiti delle autorizzazioni annuali di cui all'articolo
66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133)).
Art. 4-bis.
(( (Misure per il reperimento di risorse aggiuntive). ))
((1. Sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate ai pertinenti programmi dello stato di previsione del
Ministero dell'interno le somme derivanti:
a) dal versamento di un corrispettivo da parte degli enti
interessati per l'accesso ai servizi del sistema INA - SAIA di cui
all'articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Con decreto del
Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono individuati i criteri per la determinazione del corrispettivo e
le modalita' di versamento;
b) dalla stipulazione di convenzioni, a fronte di un
corrispettivo determinato in misura corrispondente al costo
sopportato, per l'utilizzazione delle strutture della Scuola
superiore dell'amministrazione dell'interno e per l'utilizzazione
degli spazi di rappresentanza delle prefetture-uffici territoriali
del Governo.
2. I soggetti che presentano domanda di iscrizione nell'elenco dei
revisori dei conti degli enti locali di cui all'articolo 16, comma
25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono tenuti a
versare un contributo annuo pari a 25 euro per le spese sostenute dal
Ministero dell'interno per le procedure telematiche per la raccolta,
elaborazione e gestione dei dati richiesti agli interessati e per
iniziative di formazione a distanza. Con decreto del Ministro
dell'interno, di natura non regolamentare, sono stabilite le
modalita' di versamento dei contributi e la riassegnazione degli
stessi ai competenti capitoli di spesa dello stato di previsione del
Ministero dell'interno.
3. Le attivita' rese dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli
aeroporti di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1980, n. 930,
e, ove previsto, nelle aviosuperfici, ai fini del rilascio della
prescritta abilitazione, sono a titolo oneroso. Gli introiti sono
versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati
al programma "Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico",
nell'ambito della missione "Soccorso civile" dello stato di
previsione del Ministero dell'interno, per essere destinati al
finanziamento delle spese di formazione del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.))
Art. 4-ter.
(( (Proroga di termini di validita' di graduatorie per
il Corpo nazionale dei vigili del fuoco). ))
((1. Ai fini delle assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e' prorogato al 31 dicembre 2014 sia il termine della validita'
della graduatoria relativa alla procedura selettiva, per titoli ed
accertamento della idoneita' motoria, indetta con decreto
ministeriale n. 3747 del 27 agosto 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 72 dell'11 settembre 2007, sia il
termine della validita' della graduatoria relativa al concorso
pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto
ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008)).
Art. 5
Disposizioni in materia di Fondo nazionale per il servizio civile e
di sportelli unici per l'immigrazione
1. Le somme del Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura di
cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, resesi disponibili al termine di ogni esercizio
finanziario ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato,
al Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge
10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2009, n. 33, per essere destinate alle esigenze dei Ministeri.
2. Una quota delle risorse resesi disponibili al termine dell'anno
2011, non superiore a 30 milioni di euro, accertate con le procedure
di cui al comma 1, e determinate con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, nell'anno 2012, ad apposito programma
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
relativo al Fondo nazionale per il Servizio civile di cui
all'articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230. Per assicurare
l'operativita' degli sportelli unici per l'immigrazione delle
Prefetture-uffici territoriali del Governo e degli Uffici
immigrazione delle Questure, il termine di cui al comma 1
dell'articolo 15 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14,
e' prorogato fino al 31 dicembre 2012, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e
a tale fine, con le medesime procedure di cui al primo periodo del
presente comma, una quota ulteriore di euro 10.073.944 per l'anno
2012 e' assegnata ad apposito programma dello stato di previsione del
Ministero dell'interno.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 6
Fondazione Gerolamo Gaslini
1. Al fine di continuare a perseguire gli originari scopi contenuti
nell'atto costitutivo, l'ente pubblico «Fondazione Gerolamo Gaslini»,
con sede in Genova, e' trasformato in fondazione con personalita'
giuridica di diritto privato secondo le disposizioni di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361. A
decorrere dalla data di iscrizione nel registro delle persone
giuridiche di cui all'articolo 1 del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 361 del 2000, cessano di avere efficacia le
disposizioni della legge 21 novembre 1950, n. 897, con particolare
riferimento a quelle che attribuiscono al Ministro dell'interno
l'esercizio di funzioni di alta vigilanza nei confronti della
predetta fondazione.
((Capo II-bis
Altre disposizioni))
Art. 6-bis.
(( (Esclusione dall'election day del rinnovo degli organi sciolti per
fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o
similare). ))
((1. All'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il comma 2-bis, e' aggiunto il seguente:
"2-ter. Per le elezioni degli organi sciolti ai sensi dell'articolo
143 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, continuano ad applicarsi le disposizioni speciali ivi
previste".))
Art. 6-ter.
(( (Disposizioni concernenti gli effetti di deliberazioni del
Consiglio dei Ministri in materia di viabilita').
1. Restano fermi gli effetti della deliberazione del Consiglio dei
Ministri 11 luglio 2008, in relazione al settore del traffico e della
mobilita' nell'asse autostradale Corridoio V dell'autostrada A4 nella
tratta Quarto d'Altino - Trieste e nel raccordo autostradale
Villesse-Gorizia, e della deliberazione del Consiglio dei Ministri 31
luglio 2009, in relazione al settore del traffico e della mobilita'
nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, ivi inclusi
quelli, rispettivamente:
a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11
luglio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 175 del 28 luglio
2008, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 dicembre 2009, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2010, n. 3 del
5 gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre 2011, e delle conseguenti
ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 2008,
n. 3702, e 22 luglio 2011, n. 3954, pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008 e n. 185 del 10 agosto 2011;
b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31
luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto
2009, dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri 9 luglio 2010, 17 dicembre 2010 e 13 dicembre 2011,
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010, n. 3
del 5 gennaio 2011 e n. 300 del 27 dicembre 2011, della conseguente
ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 agosto 2009,
n. 3802, e dell'articolo 10 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei Ministri 28 gennaio 2011, n. 3920, pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale n. 193 del 21 agosto 2009 e n. 33 del 10 febbraio
2011, nonche' del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
31 dicembre 2011.
2. Le modifiche introdotte dal decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100,
all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, non sono
applicabili alle gestioni commissariali che operano in forza dei
provvedimenti di cui al comma 1 del presente articolo. Inoltre, a
tali gestioni non si applica quanto previsto dal comma 2
dell'articolo 3 del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,
con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
Le amministrazioni interessate devono svolgere le attivita' ivi
previste con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili
a legislazione vigente)).
Art. 7
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 20 giugno 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro dell'economia e
delle finanze
Cancellieri, Ministro dell'interno
Riccardi, Ministro per la
cooperazione internazionale e
l'integrazione
Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino