
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO
ITALIANO
|
N.1755/2006 Reg.Dec. N. 6831 Reg.Ric. ANNO 1996 |
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la
seguente
DECISIONE
sul
ricorso in appello proposto dal Ministero dellĠInterno, in persona del Ministro
p.t., rappresentato e difeso dallĠAvvocatura Generale dello Stato, presso i cui
uffici legalmente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
contro
Melo
Clara, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
della
sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana Sez. I, 1Ħ aprile
1996, n. 326;
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visti gli atti tutti della causa;
Alla pubblica udienza del 13 dicembre 2005
relatore il Consigliere Lanfranco Balucani. Udito lĠavv. dello Stato Russo;
Ritenuto e considerato in fatto e in
diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al TAR Toscana
la sig.ra Melo Clara, cittadina domenicana, ha impugnato il provvedimento del
21.11.1994 con il quale il Questore di Arezzo richiamandosi alla disposizione
di cui allĠart. 4, 12Ħ comma, L. n. 39/1990, ha rifiutato il permesso di
soggiorno (gi concesso nel 1992) sul presupposto che la stessa risultava
disoccupata e non in grado di fornire alcuna dimostrazione relativa ai mezzi di
sostentamento.
Con la sentenza indicata in epigrafe il TAR
adito ha accolto il ricorso per la considerazione che <<la ricorrente nel
periodo di validit del precedente permesso di soggiorno aveva svolto attivit
lavorativa e che la stessa era in grado di provvedere al suo sostentamento. N
pu ritenersi rilevante che al momento del denegato rinnovo del permesso di
soggiorno la citata ricorrente fosse momentaneamente disoccupataÉ>>.
Nei riguardi della anzidetta pronuncia il
Ministero dellĠInterno ha interposto appello deducendo:
- che ai fini del rinnovo del permesso di
soggiorno debbono sussistere tutte le condizioni e requisiti necessari per
lĠingresso in Italia dello straniero, e quindi anche la condizione che lo
straniero non risulti sprovvisto dei mezzi di sostentamento;
- che nella fattispecie era onere del
richiedente (il rinnovo del permesso di soggiorno) dimostrare la disponibilit
di un reddito minimo.
LĠappello infondato.
Deve essere certamente condivisa la
prospettazione dellĠAmministrazione appellante secondo cui, anche in occasione
dei successivi rinnovi del permesso di soggiorno, lo straniero tenuto a
dimostrare il possesso dei necessari mezzi di sussistenza.
In tal senso del resto si gi pronunciato
questo Consiglio riconoscendo che lĠart. 4, 8Ħ comma, L. 28 febbraio 1990, n.
39, che ha posto a carico del cittadino extracomunitario lĠonere di dimostrare
il possesso di un reddito minimo, si applica anche in sede di secondo rinnovo
del permesso di soggiorno, dal momento che <<la ÒratioÓ della
disposizione in argomento invero quella di consentire ai soli stranieri,
dotati di sufficienti mezzi di sostentamento, di soggiornare nel territorio
dello Stato>> (cos Cons. St. IV, 23 novembre 1999, n. 1753).
Senonch, nella fattispecie in esame, non
pu dirsi che lĠodierna appellata non si trovasse nelle condizioni richieste
dalla disposizione anzidetta.
Come ha puntualmente evidenziato il giudice
di prime cure, la sig.a Melo, dopo il suo ingresso in Italia avvenuto il
12.6.1992 con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ha svolto
attivit lavorativa di collaborazione domestica dal 15.6.1992 al 21.9.1992 e
dallĠ1.12.1992 allĠ8.9.1994 e durante tale periodo ha avuto la possibilit di
accantonare risparmi per un importo di lire 3.150.000, come documentato dal
libretto di risparmio della Cassa di Risparmio di Firenze esibito nel giudizio
di primo grado.
Si aggiunga che lo stesso giudice di prime
cure, pur prendendo atto dello stato di momentanea disoccupazione della
ricorrente al momento del denegato rinnovo del permesso di soggiorno, segnalava
per la dichiarazione resa da tale sig. Rossini Osvaldo in data 28.11.1994
nella quale si affermava la disponibilit ad assumere la sig.ra Melo come
collaboratrice domestica una volta rilasciato il permesso di soggiorno.
Alla stregua della attivit lavorativa gi
svolta e della possibilit di una nuova occupazione, unitamente alla
disponibilit dei risparmi accantonati – come accertato nel giudizio di
primo grado – si deve dunque condividere la conclusione cui pervenuta
la sentenza appellata: vale a dire che la ricorrente risultava essere in grado
di provvedere al suo sostentamento e che non poteva considerarsi rilevante
– come invece ritenuto nellĠimpugnato diniego di rinnovo del permesso di
soggiorno – il momentaneo stato di disoccupazione.
Per quanto precede lĠappello in esame deve
essere respinto.
Non occorre provvedere in ordine alla spese
del giudizio, stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale, Sezione Sesta, respinge il ricorso in appello indicato in
epigrafe.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente decisione sia
eseguita dall'Autorit amministrativa.
Cos deciso in Roma, il 13 dicembre 2005
dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di
Consiglio, con l'intervento dei Signori:
Giorgio
GIOVANNINI Presidente
Sabino
LUCE Consigliere
Carmine
VOLPE Consigliere
Luciano
BARRA CARACCIOLO Consigliere
Lanfranco
BALUCANI Consigliere
Est.
Presidente
GIORGIO GIOVANNINI
Consigliere Segretario
LANFRANCO
BALUCANI VITTORIO
ZOFFOLI
DEPOSITATA
IN SEGRETERIA
il...05/04/2006
(Art.
55, L.27/4/1982, n.186)
Il
Direttore della Sezione
MARIA
RITA OLIVA
CONSIGLIO
DI STATO
In
Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)
Add...................................copia
conforme alla presente stata trasmessa
al
Ministero..............................................................................................
a
norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642
Il
Direttore della Segreteria