DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 527
Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Vigente al: 30-8-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 9 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, recante delega
al Governo per l'attuazione della direttiva 91/477/CEE del Consiglio
del 18 giugno 1991;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 23 dicembre 1992;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 dicembre 1992;
Sulla proposta dei Ministri per il coordinamento delle politiche
comunitarie e per gli affari regionali e dell'interno, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del
tesoro;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
((1. Il presente decreto legislativo costituisce attuazione della
direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva 2008/51/CE,
relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.))
2. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano
alle armi da fuoco delle categorie B, C e D dell'allegato I della
direttiva la cui detenzione e porto sono consentite nel territorio
dello Stato.
AVVERTENZA:
Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle
note al presente decreto legislativo, ai sensi dell'art. 8,
comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla
emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e
sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217.
Art. 1-bis
((Ai fini del presente decreto, si intende per:
a) "arma da fuoco": qualsiasi arma portatile a canna che espelle,
e' progettata ad espellere o puo' essere trasformata al fine di
espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l'azione
di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una
delle ragioni elencate al punto III dell'allegato I della direttiva
91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto e' considerato
idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una
pallottola o un proiettile mediante l'azione di un combustibile
propellente se ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, come risultato
delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine
utilizzato, puo' essere cosi' trasformata;
b) "parte": qualsiasi componente o elemento di ricambio
specificamente progettato per un'arma da fuoco e indispensabile al
suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa,
il carrello o il tamburo, l'otturatore o il blocco di culatta,
nonche' ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il
rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;
c) "parte essenziale": il meccanismo di chiusura, la camera e la
canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano
nella categoria in cui e' stata classificata l'arma da fuoco di cui
fanno parte o sono destinati a farne parte;
d) "munizione": l'insieme della cartuccia o dei componenti,
compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole
o i proiettili, utilizzati su di un'arma da fuoco;
e) "tracciabilita": il controllo sistematico del percorso delle
armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e munizioni, dal
fabbricante all'acquirente, con l'intento di assistere le autorita'
dello Stato italiano e degli Stati dell'Unione europea ad
individuare, indagare e analizzare la fabbricazione ed il traffico
illeciti;
f) intermediario": una persona fisica o giuridica, diversa
dall'armaiolo, che eserciti un'attivita' professionale consistente
integralmente o parzialmente nella vendita, nell'acquisto e nella
organizzazione del trasferimento di armi, loro parti e munizioni, pur
senza averne la materiale disponibilita'. Non sono intermediari i
meri vettori;
g) "armaiolo": qualsiasi persona, fisica o giuridica, che
eserciti un'attivita' professionale consistente integralmente o
parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello scambio,
nell'assemblaggio, nella riparazione, nella disattivazione e nella
locazione delle armi, loro parti e munizioni.))
Art. 2. 1. La carta europea d'arma da fuoco, conforme al modello comunitario, contiene i dati identificativi delle armi, comprese quelle da caccia o di uso sportivo, di cui e' richiesta l'iscrizione, nonche' gli estremi del permesso di porto d'armi ovvero della autorizzazione al trasporto dell'arma per uso sportivo, della denuncia di detenzione e delle autorizzazioni al trasferimento delle armi iscritte in uno Stato membro delle Comunita' europee. ((2. Possono chiedere il rilascio della carta europea d'arma da fuoco le persone residenti o i cittadini dell'Unione europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di licenza di porto d'armi e che detengono una o piu' armi da fuoco denunciate a norma dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.)) 3. La domanda e' presentata al questore della provincia di residenza ((o, per i cittadini dell'Unione europea, al questore della provincia di domicilio))e deve contenere oltre alle generalita' dell'interessato, i dati identificativi dell'arma o delle armi che si intendono iscrivere. Alla domanda devono essere allegate le autorizzazioni o licenze da iscrivere nella carta o copia autentica delle stesse e, in ogni caso, della denuncia di detenzione. 4. La carta europea d'arma da fuoco e' rilasciata per la durata di validita' del permesso di porto d'arma o della autorizzazione al trasporto di armi per uso sportivo, e comunque per un periodo non superiore al quinquennio. 5. Con le disposizioni di esecuzione del presente decreto legislativo sono stabilite l'ammontare del costo della carta e le modalita' di versamento all'atto del rilascio.
Art. 3.
1. Il titolare della carta europea d'arma da fuoco e' tenuto:
a) a fare immediata denuncia all'ufficio di polizia del luogo in
cui si trova dello smarrimento o furto del documento;
b) a richiedere all'autorita' di pubblica sicurezza, senza
ritardo e non oltre le 48 ore dal fatto, l'aggiornamento della carta
europea d'arma da fuoco, in caso di furto, smarrimento o cessione
dell'arma iscritta nella carta ed a consegnare alla medesima
autorita' la carta stessa in caso di furto, smarrimento o cessione
dell'unica arma iscritta;
c) a consegnare la carta all'organo che procede, alla notifica di
provvedimenti di revoca o di ritiro del permesso, autorizzazione o
licenza iscritti nella carta stessa;
d) a esibire la carta ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti
di pubblica sicurezza.
2. Chi viola le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 1, e'
punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la
reclusione da tre mesi a due anni.
Art. 4. 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9, il titolare della carta europea d'arma da fuoco, residente o domiciliato nel territorio dello Stato, puo' essere autorizzato a trasferire in uno o piu' Stati membri delle Comunita' europee, o attraverso uno o piu' di essi, l'arma o le armi da fuoco iscritte nella predetta carta, con il preventivo accordo della Autorita' nazionale dei predetti Stati. 2. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore della provincia di residenza o di domicilio quando sussistono le condizioni e i requisiti richiesti per il rilascio della licenza di esportazione ed e' iscritta nella carta europea d'arma da fuoco. Essa e' valida per la durata del viaggio.
Art. 5. 1. Salvo quanto previsto dagli articoli 8 e 9, gli stranieri residenti in uno Stato membro delle Comunita' europee, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, rilasciata dall'autorita' dello Stato di residenza, possono portare o trasportare in Italia o attraverso il territorio italiano l'arma o le armi iscritte nella predetta carta a condizione che sulla medesima carta siano riportati gli estremi dell'autorizzazione recante l'accordo preventivo dell'Autorita' italiana. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' emessa dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza quando sussistono i presupposti, le condizioni ed i requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in Italia per il rilascio del permesso di porto d'arma, ad esclusione della residenza. 3. Se l'autorizzazione si riferisce al trasporto di armi di uso sportivo, essa e' sottoposta alle condizioni e requisiti richiesti per tale attivita'.
Art. 6. 1. I cittadini di uno Stato membro delle Comunita' europee possono conseguire nel territorio dello Stato autorizzazioni, nulla osta, licenze e ogni altro titolo autorizzatorio in materia di armi alle condizioni previste per i cittadini italiani. Le relative domande sono inoltrate alle autorita' competenti del luogo di residenza o di domicilio. 2. Il rilascio, a favore della persona residente in uno Stato membro delle Comunita' europee, del nulla osta all'acquisto di armi di cui all'art. 35, terzo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e' subordinato al preventivo accordo della competente Autorita' nazionale dello Stato di residenza quando si tratta di armi per le quali la legislazione dello Stato medesimo prevede l'autorizzazione preventiva all'acquisto. 3. Delle autorizzazioni, nulla osta, licenze e di ogni altro titolo autorizzatorio in materia di armi rilasciato a norma dei commi 1 e 2 e' data comunicazione alle autorita' nazionali dello Stato di residenza secondo le modalita' e le procedure stabilite con le disposizioni di esecuzione del presente decreto legislativo.
Art. 7. 1. Ai fini del preventivo accordo richiesto alle Autorita' nazionali italiane per l'autorizzazione, da parte delle competenti autorita' di altro Stato membro delle Comunita' europee, all'acquisto di armi nel territorio di tale Stato, il questore della provincia di residenza della persona interessata all'acquisto rilascia apposito nulla osta, quando sussistono i presupposti, le condizioni ed i requisiti richiesti per il rilascio del nulla osta previsto dall'art. 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Art. 8.
1. Il rilascio della licenza prevista dall'art. 31 del testo unico
delle leggi di pubblica sicurezza, per il trasferimento di armi da
fuoco verso uno Stato membro delle Comunita' europee, e' subordinato
alla preventiva autorizzazione della competente autorita' nazionale
dello Stato di residenza, di transito e di destinazione, laddove
richiesta.
2. Nella domanda per il rilascio della licenza di cui al comma 1,
oltre ai dati richiesti dall'art. 46 del regolamento per l'esecuzione
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, devono indicarsi:
a) il nome e l'indirizzo del venditore o cedente e
dell'acquirente o cessionario oppure, eventualmente, del
proprietario;
b) l'indirizzo del luogo in cui verranno spedite o trasportate le
armi;
c) il numero di armi che fanno parte della spedizione o del
trasporto;
d) i dati che consentono l'identificazione di ciascuna arma ed
inoltre l'indicazione che l'arma da fuoco ha formato oggetto di un
controllo in base alle disposizioni della convenzione del 1 luglio
1969 relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova
delle armi da fuoco portatili;
e) il mezzo di trasferimento;
f) la data di partenza e la data prevista per l'arrivo.
3. Le informazioni di cui al comma 2, lettere e) ed f) non devono
essere fornite in caso di trasferimento tra armaioli.
4. La licenza deve contenere tutte le indicazioni di cui al comma
2, deve accompagnare le armi fino a destinazione e deve essere
esibita ad ogni richiesta delle autorita' degli Stati membri.
Art. 9.
1. Gli stranieri residenti in uno Stato membro delle Comunita'
europee in possesso delle prescritte autorizzazioni per l'esercizio
della caccia e quelli che esercitano il tiro sportivo, in possesso
della carta europea d'arma da fuoco, possono trasferire e trasportare
nel territorio dello Stato o attraverso di esso e ritrasferire, senza
altra licenza o autorizzazione, le armi da caccia o per uso sportivo
iscritte nella predetta carta, per l'esercizio delle attivita'
venatorie o sportive. Restano fermi i limiti numerici previsti dalle
vigenti disposizioni di legge o di regolamento.
2. Le persone residenti nello Stato, in possesso delle prescritte
autorizzazioni per l'esercizio della caccia, e quelle che esercitano
il tiro sportivo, in possesso della carta europea d'arma da fuoco,
possono trasferire in altro Stato membro delle Comunita' europee e
ritrasferire senza altra licenza o autorizzazione, le armi da caccia
o sportive iscritte nella predetta carta, per l'esercizio delle
attivita' venatorie o sportive.
3. I motivi del viaggio, di cui ai commi 1 e 2, devono essere
dimostrati ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica
sicurezza.
4. Con le disposizioni di esecuzione del presente decreto
legislativo sono apportate le modifiche occorrenti al decreto
ministeriale del 5 giugno 1978 e al decreto ministeriale del 24
novembre 1978 rispettivamente previsti dagli articoli 15, secondo
comma, e 16, quarto comma, della legge del 18 aprile 1975, n. 110.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 dicembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
COSTA, Ministro per il
coordinamento delle politiche
comunitarie
MANCINO, Ministro dell'interno
COLOMBO, Ministro degli affari
esteri
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI