DECRETO 11 dicembre 1997, n. 507
Regolamento recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato.
Vigente al: 31-8-2013
IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Vista la legge 1 giugno 1939, n. 1089, concernente la tutela delle
cose di interesse artistico e storico;
Visto il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, concernente
l'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 23 luglio 1980, n. 502, concernente l'istituzione
del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di
ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichita' dello
Stato;
Vista la legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione
della tassa di ingresso ai musei statali;
Visti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato
della Repubblica e della Camera dei deputati espressi,
rispettivamente, nelle sedute del 24 settembre 1997 e del 25
settembre 1997;
Visto il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli
atti normativi, espresso nella adunanza del 3 novembre 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988,
n. 400, effettuata con nota n. 5142 del 29 novembre 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
Norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti,
musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali
dello Stato.
Art. 1
Biglietti di ingresso
(( 1. L'ingresso ai musei, alle aree e ai parchi archeologici ed ai
complessi monumentali, come definiti all'articolo 101 del Codice, e'
consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto. ))((2))
2. La tipologia del biglietto di ingresso e' la seguente:
a) biglietto unico che consente l'accesso ad uno solo dei luoghi di
cui al comma 1;
b) biglietto cumulativo che consente l'accesso a piu' luoghi tra
quelli indicati al comma 1;
c) biglietto integrato che consente l'accesso ad uno o piu' dei
luoghi indicati al comma 1, insieme ad uno o piu' monumenti,
musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini non
statali nonche' mostre o altre manifestazioni culturali, statali e
non statali.
3. La tipologia dei biglietti di ingresso di cui alle lettere b) e
c) del comma 2 non esclude l'accesso ai luoghi di cui al comma 1
mediante biglietto unico.
4. In relazione a particolari esigenze possono essere previsti
altri tipi di biglietti.
5. I biglietti di ingresso possono consistere in una carta, tessera
magnetica o elettronica, leggibili da idonee apparecchiature poste
all'ingresso degli istituti.
------------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 28 settembre 2005, n. 222, ha disposto (con l'art. 4,
comma 2) che sono abrogati l'articolo 1, comma 1, e gli articoli 2 e
3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507.
Art. 2
(( (Gestione dei servizi di biglietteria). ))
(( 1. Le attivita' di emissione, distribuzione, vendita e verifica
dei titoli di legittimazione all'ingresso degli istituti e luoghi
della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, nonche' quelle di
incasso e versamento degli introiti costituiscono, agli effetti del
presente decreto, i "servizi di biglietteria".
2. I titoli di legittimazione all'ingresso possono essere emessi e
posti in vendita anche mediante apparecchiature informatiche e reti
telematiche.
3. Il direttore regionale per i beni culturali e paesaggistici, di
seguito denominato "direttore regionale", previa istruttoria delle
soprintendenze di settore, o il soprintendente da lui delegato, puo'
affidare in concessione, a soggetti pubblici o privati, la gestione
dei servizi di biglietteria, presso uno o piu' degli istituti e
luoghi di cui all'articolo 1, comma 1.
4. Gli affidamenti sono disciplinati dalle vigenti disposizioni in
materia di appalti pubblici di servizi.
5. Le modalita' di gestione dei servizi di biglietteria in
concessione sono definite mediante apposite convenzioni nelle quali
puo' essere previsto anche l'utilizzo di tecnologie informatiche e
telematiche. Le convenzioni stabiliscono il versamento da parte del
concessionario di una parte degli incassi ricavati dalla vendita dei
biglietti non inferiore al settanta per cento degli incassi medesimi.
Il compenso spettante al concessionario non puo' essere superiore al
trenta per cento degli incassi ed e' definito mediante parametri che
tengono conto dell'ammontare complessivo degli incassi dell'anno
precedente, dei costi di gestione dei servizi e degli interventi
proposti dal concessionario per il miglioramento dei servizi medesimi
e per l'attivazione o l'implementazione di strumenti informatici e
telematici. I bandi di gara, predisposti per l'affidamento in
concessione dei servizi di biglietteria, riportano le condizioni e i
parametri individuati nel presente comma.
6. Le convenzioni stabiliscono un termine, a cadenza non superiore
a trenta giorni, per il versamento degli incassi di cui al comma 5
alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato territorialmente
competente, e prevedono una penale per il ritardo, commisurata al
dieci per cento dell'importo da versare.
7. Il Ministero puo' stipulare, a livello centrale o territoriale,
accordi con soggetti pubblici o privati per l'abbinamento dei
biglietti di ingresso agli istituti e luoghi di cui all'articolo 1,
comma 1, con l'accesso ad altri siti culturali ovvero con la
fruizione di attivita' anche non espositive.
8. Le convenzioni di cui al comma 5 e gli accordi di cui al comma 7
possono anche regolare la pubblicita' e le altre forme di promozione
commerciale sui biglietti d'ingresso. Il Ministero esercita il
controllo sull'attivita' dei concessionari anche mediante verifiche
ed ispezioni. ))((2))
------------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 28 settembre 2005, n. 222, ha disposto (con l'art. 4,
comma 2) che sono abrogati l'articolo 1, comma 1, e gli articoli 2 e
3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507.
Art. 3
(( (Comitati regionali per i servizi di biglietteria). ))
(( 1. Presso ogni direzione regionale per i beni culturali e
paesaggistici opera un comitato regionale per i servizi di
biglietteria, con funzioni propositive e consultive in materia di
gestione dei servizi di biglietteria.
2. Il comitato e' presieduto dal direttore regionale ed e' composto
dai soprintendenti di settore operanti in ambito regionale, nonche'
dai direttori dei musei e degli altri istituti dotati di autonomia
aventi sede nel territorio regionale.
3. Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del
decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo e' stabilito
dal direttore regionale, su proposta del capo dell'ufficio, del museo
o dell'istituto autonomo interessato, sentito il comitato di cui ai
commi 1 e 2.
4. Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del
decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo e' stabilito
dal direttore regionale, su proposta congiunta dei capi degli uffici,
musei o istituti autonomi interessati, sentito il comitato di cui ai
commi 1 e 2.
5. Per i biglietti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), del
decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, l'importo, qualora non
definito nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione
di cui agli articoli 102 e 112 del Codice, e' stabilito con apposito
accordo tra il direttore regionale, i rappresentanti della regione e
degli enti pubblici territoriali interessati nonche' i soggetti
privati eventualmente coinvolti. Il direttore regionale stipula
l'accordo previo parere del comitato di cui ai commi 1 e 2.
6. Ai fini della determinazione dell'importo dei biglietti di cui
ai commi 3 e 4, si tiene conto del rilievo culturale dei beni offerti
alla fruizione, della qualita' degli allestimenti e dei percorsi
espositivi, dei livelli qualitativi dell'accoglienza e dell'offerta
complessiva di servizi aggiuntivi, della media annua degli ingressi
all'istituto o al luogo, delle caratteristiche socio-economiche del
territorio di riferimento, con riguardo anche alla vocazione
turistica e alla presenza di altri istituti e luoghi della cultura
pubblici e privati nel territorio medesimo.
7. Ai fini della determinazione dell'importo dei biglietti di cui
al comma 5, oltre che dei parametri indicati al comma 6, si tiene
conto del numero e della rilevanza culturale degli istituti e luoghi
interessati, delle caratteristiche e dei livelli qualitativi dei
servizi pubblici presenti sul territorio, con particolare riferimento
alla rete di trasporti pubblici.
8. L'importo stabilito ai sensi dei commi 4, 5 e 6, include gli
oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste
dall'articolo 2.
9. I direttori regionali, sulla base delle indicazioni fornite dal
Capo del Dipartimento per i beni culturali e paesaggistici,
determinano l'eventuale percentuale dei proventi dei biglietti da
assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i
pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici, nel
limite massimo dello 0,50 per cento. ))((2))
------------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il Decreto 28 settembre 2005, n. 222, ha disposto (con l'art. 4,
comma 2) che sono abrogati l'articolo 1, comma 1, e gli articoli 2 e
3 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507.
Art. 4
(( (Libero ingresso e ingresso gratuito). ))
(( 1. E' autorizzato il libero ingresso agli istituti ed ai luoghi
della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, quando gli introiti
derivanti dalla vendita dei titoli di legittimazione siano inferiori
alle spese di riscossione, calcolate sulla base dei costi diretti ed
indiretti sostenuti dal Ministero nell'anno precedente.
2. Il comitato regionale per i servizi di biglietteria puo'
stabilire che agli istituti ed ai luoghi di cui al comma 1 si acceda
liberamente in occasione di particolari avvenimenti.
3. E' consentito l'ingresso gratuito:
a) alle guide turistiche dell'Unione europea nell'esercizio della
propria attivita' professionale, mediante esibizione di valida
licenza rilasciata dalla competente autorita';
b) agli interpreti turistici dell'Unione europea quando occorra la
loro opera a fianco della guida, mediante esibizione di valida
licenza rilasciata dalla competente autorita';
c) al personale del Ministero;
d) ai membri dell'I.C.O.M. (International Council of Museums);
e) ai cittadini dell'Unione europea che non abbiano compiuto il
diciottesimo o che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di
eta'. I visitatori che abbiano meno di dodici anni debbono essere
accompagnati;
f) a gruppi o comitive di studenti delle scuole pubbliche e private
dell'Unione europea, accompagnati dai loro insegnanti, previa
prenotazione e nel contingente stabilito dal capo dell'istituto;
g) ai docenti ed agli studenti iscritti alle facolta' di
architettura, di conservazione dei beni culturali, di scienze
della formazione e ai corsi di laurea in lettere o materie
letterarie con indirizzo archeologico o storico-artistico delle
facolta' di lettere e filosofia, o a facolta' e corsi
corrispondenti istituiti negli Stati membri dell'Unione europea.
Il biglietto gratuito e' rilasciato agli studenti mediante
esibizione del certificato di iscrizione per l'anno accademico in
corso;
h) ai docenti ed agli studenti iscritti alle accademie di belle arti
o a corrispondenti istituti dell'Unione europea. Il biglietto
gratuito e' rilasciato agli studenti mediante esibizione del
certificato di iscrizione per l'anno accademico in corso;
i) ai cittadini dell'Unione europea portatori di handicap e ad un
loro familiare o ad altro accompagnatore che dimostri la propria
appartenenza a servizi di assistenza socio-sanitaria;
l) agli operatori delle associazioni di volontariato che svolgano, in
base a convenzioni in essere stipulate con il Ministero ai sensi
dell'articolo 112, comma 8, del Codice, attivita' di promozione e
diffusione della conoscenza dei beni culturali.
4. Per ragioni di studio o di ricerca, attestate da istituzioni
scolastiche o universitarie, da accademie, da istituti di ricerca e
di cultura italiani o stranieri nonche' da organi del Ministero,
ovvero per particolari e motivate esigenze, i capi degli istituti
possono consentire ai soggetti che ne facciano richiesta l'ingresso
gratuito per periodi determinati.
5. Per le ragioni e le esigenze di cui al comma 4, i direttori
generali competenti per materia possono rilasciare a singoli soggetti
tessere di durata annuale di ingresso gratuito a tutti gli istituti
ed i luoghi di cui al comma 1, nonche' individuare - previo parere
del comitato regionale per i servizi di biglietteria - categorie di
soggetti alle quali consentire, per determinati periodi, l'ingresso
gratuito ai medesimi luoghi.
6. Per i cittadini dell'Unione europea di eta' compresa tra i
diciotto ed i venticinque anni nonche' per i docenti delle scuole
statali con incarico a tempo indeterminato, l'importo del biglietto
di ingresso e' ridotto della meta'.
7. Ai cittadini di Stati non facenti parte dell'Unione europea, si
applicano, a condizione di reciprocita', le disposizioni
sull'ingresso gratuito di cui al comma 3, lettera e), e sulle
riduzioni di cui al comma 6. ))
Art. 5.
Orario di apertura e di chiusura
1. Gli orari di apertura dei luoghi di cui all'articolo 1, comma 1,
sono stabiliti dai rispettivi capi di istituto in modo da assicurare
la piu' ampia fruizione del patrimonio culturale nazionale.
2. Entro il mese di ottobre il Ministero adotta il calendario di
apertura dei luoghi espositivi di cui all'articolo 1, comma 1, con
l'indicazione dell'orario e dell'eventuale giorno di chiusura
infrasettimanale.
3. In relazione a particolari esigenze il capo dell'istituto puo'
modificare l'orario di accesso del pubblico all'istituto.
4. Il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni
archeologici, architettonici, artistici e storici, su richiesta
motivata del capo d'istituto, puo' autorizzare la chiusura temporanea
dell'istituto medesimo.
Art. 6.
Norme transitorie
1. Fino alla completa attivazione dei sistemi di emissione,
gestione, verifica, distribuzione e vendita dei biglietti di
ingresso, e comunque non oltre due anni dalla data di entrata in
vigore del presente regolamento, possono continuare ad essere venduti
gli attuali biglietti, anche in concomitanza con l'attivazione di
sistemi informatici. Per la relativa contabilita' e rendicontazione
si provvede con le modalita' previste dalla normativa vigente alla
data di adozione del presente regolamento.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 11 dicembre 1997
Il Ministro: Veltroni
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 1998
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 23