DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1998, n. 76

  Regolamento recante  criteri e procedure per  l'utilizzazione della
quota dell'otto  per mille dell'IRPEF devoluta  alla diretta gestione
statale.
 
 Vigente al: 31-8-2013  
 

Capo I
Criteri di utilizzazione

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto l'articolo 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987,
n. 33;
  Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;
  Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
  Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 1 dicembre 1997;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 marzo 1998;
  Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
                              E m a n a
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                       Ambito di applicazione
  1.  Il  presente  regolamento  disciplina  criteri  e procedure per
l'utilizzazione  della  quota  dell'otto  per  mille dell'imposta sul
reddito  delle  persone  fisiche,  liquidata  dagli uffici sulla base
delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale.
                               Art. 2. 
                         Interventi ammessi 
 
  1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a
diretta gestione statale ((esclusivamente gli interventi straordinari
per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamita'  naturali,
per l'assistenza  ai  rifugiati  e  per  la  conservazione  dei  beni
culturali. I predetti interventi sono definiti  in  coerenza  con  le
priorita' ed  i  programmi  definiti  dalle  amministrazioni  statali
interessate.)) 
  ((2. Gli interventi per il  contrasto  alla  fame  nel  mondo  sono
diretti alla  realizzazione  di  progetti  finalizzati  all'obiettivo
dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonche'
alla qualificazione di personale locale da  destinare  a  compiti  di
contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero  di
pandemie e di emergenze umanitarie che  minacciano  la  sopravvivenza
delle popolazioni ivi residenti.)) 
  ((3. Gli interventi in caso  di  calamita'  naturali  sono  diretti
all'attivita' di realizzazione di opere, lavori,  studi,  monitoraggi
finalizzati  alla  tutela  della  pubblica  incolumita'  da  fenomeni
geomorfologici,  idraulici,  valanghivi,  metereologici,  di  incendi
boschivi e sismici, nonche'  al  ripristino  di  beni  pubblici,  ivi
inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del Codice  dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42, danneggiati o  distrutti  dalle  medesime  tipologie  di
fenomeni.)) 
  ((4. Gli interventi di assistenza  ai  rifugiati  sono  diretti  ad
assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa
vigente,   forme   di   protezione   internazionale   o   umanitaria,
l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria  e  i  sussidi
previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema  di  interventi  e'
assicurato anche a coloro che hanno  fatto  richiesta  di  protezione
internazionale, purche' privi di mezzi di sussistenza  e  ospitalita'
in Italia.)) 
  5. Gli interventi per  la  conservazione  di  beni  culturali  sono
rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilita'  da  parte
del pubblico di  beni  immobili  o  mobili,  anche  immateriali,  che
presentano  un  particolare  interesse,  architettonico,   artistico,
storico,  archeologico,  etnografico,  scientifico,  bibliografico  e
archivistico ((, ai  sensi  del  Codice  dei  beni  culturali  e  del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i
quali  sia  intervenuta   la   verifica   ovvero   la   dichiarazione
dell'interesse culturale ai sensi dello stesso Codice.)). 
  ((5-bis. Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5  devono  essere
coerenti con gli indirizzi e le priorita'  eventualmente  individuati
dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri competenti  e
dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto
1988, n. 400.)) 
  6. Gli interventi di cui  ai  commi  da  2  a  5  sono  considerati
straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui al  comma  1,  quando
esulano effettivamente dall'attivita' di ordinaria  e  corrente  cura
degli  interessi  coinvolti  e  non  sono  ((...))   compresi   nella
programmazione  e   nella   relativa   destinazione   delle   risorse
finanziarie. 
  ((6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3,  4  e  5  devono  essere
eseguiti sul territorio italiano.)) 
                                                                ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art.  11,  comma
1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1°  gennaio
2014. 
                             Art. 2-bis 
                  (( (Criteri di ripartizione). )) 
 
  ((1. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla  diretta
gestione statale e'  ripartita  di  regola  in  considerazione  delle
finalita' perseguite dalla legge  in  quattro  quote  uguali  per  le
quattro  tipologie  di  interventi  ammesse  a  contributo,  di   cui
all'articolo 2, comma 1. 
  2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente
per una o piu' delle quattro tipologie di intervento non  esauriscono
la somma attribuita per l'anno, la somma residua  e'  distribuita  in
modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento. 
  3. Il giudizio di  valutazione,  ai  fini  dell'elaborazione  dello
schema  del  piano  di  riparto,  deve  tenere  conto  della   natura
straordinaria, dell'esigenza  di  tendenziale  concentrazione,  della
rilevanza e della qualita' degli interventi. 
  4. Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli
interventi  straordinari  relativi   alla   conservazione   di   beni
culturali, la quota attribuita e' divisa per cinque in relazione alle
aree geografiche del Nord  Ovest  (per  le  regioni  Piemonte,  Valle
d'Aosta,  Lombardia,  Liguria),  del  Nord  Est   (per   le   regioni
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia,  Emilia-Romagna),
Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud  (per  le
regioni Abruzzo, Molise,  Campania,  Puglia,  Basilicata,  Calabria),
Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna). 
  5. Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri puo',
anche in deroga ai criteri di cui ai commi  1  e  4,  fermo  restando
l'ambito  delle  finalita'  perseguite  dalla  legge,  deliberare  di
concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto  della
natura straordinaria, della necessita' e dell'urgenza  dei  medesimi.
In tale caso, il Governo trasmette alla Camere  una  relazione  nella
quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le  risorse  e
da' conto delle ragioni per cui ha derogato  ai  criteri  di  cui  ai
commi 1 e 4. 
  6. Ove sia stata disposta,  con  un  provvedimento  legislativo  di
iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione  delle
risorse di cui al comma  1,  il  Governo  riferisce  alle  competenti
Commissioni parlamentari in merito alle modalita'  di  reintegrazione
delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative. 
  7. Entro il 31 gennaio di ogni anno,  con  decreto  del  Segretario
generale  della  Presidenza  del   Consiglio   dei   Ministri,   sono
individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri,  i  parametri  specifici  di  valutazione  delle   istanze,
distinti  per  le  quattro  tipologie  di  intervento.  Nell'apposita
sezione dedicata all'otto per  mille  del  sito  istituzionale  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri sono resi disponibili, anche in
formato elaborabile, i dati relativi alle richieste di ammissione  al
riparto delle risorse, agli interventi ammessi al  suddetto  riparto,
le relazioni delle Commissioni  tecniche  che  hanno  proceduto  alla
valutazione  delle  singole  iniziative,  gli  atti   relativi   alla
successiva fase di erogazione dei fondi,  con  esplicita  indicazione
dei termini di pagamento, nonche' i risparmi realizzati e che possono
essere conservati dai beneficiari. 
  8. La concessione a soggetti che siano stati gia'  destinatari  del
contributo nei due anni  precedenti  richiede  specifica  motivazione
delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non  e'  ammessa
la  concessione  del  contributo  per  interventi   complementari   o
integrativi di interventi gia' finanziati, qualora questi ultimi  non
siano stati completati.)) 
                                                                ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art.  11,  comma
1) che l'introduzione del presente articolo si  applica  a  decorrere
dal 1° gennaio 2014. 
                               Art. 3 
                    (( (Requisiti soggettivi). )) 
 
  ((1. Possono presentare domanda, redatta secondo il modello di  cui
all'Allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per
mille di cui all'articolo 1, le pubbliche amministrazioni, le persone
giuridiche e gli enti pubblici e privati. Sono in ogni caso esclusi i
soggetti aventi finalita' di lucro. 
  2. Per  l'ammissione  alla  ripartizione  di  cui  al  comma  1,  i
richiedenti diversi dalle  pubbliche  amministrazioni  e  dagli  enti
pubblici, devono comprovare i seguenti requisiti: 
    a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento  delle
imposte, delle tasse e delle assicurazioni  sociali  ,  nonche',  nei
casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti  collettivi
nazionali di lavoro; 
    b) non  essere  incorsi  nella  revoca,  totale  o  parziale,  di
conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis,
negli ultimi cinque anni; 
    c) agire in base a uno Statuto che  comprenda  tra  le  finalita'
istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2; 
    d) essere costituiti ed effettivamente  operanti  da  almeno  tre
anni; 
    e) non essere stati dichiarati falliti  o  insolventi,  salva  la
riabilitazione; 
    f) avere  individuato  un  responsabile  tecnico  della  gestione
dell'intervento in possesso dei  titoli  di  studio  e  professionali
necessari per l'esecuzione dell'intervento; 
    g) avere le  capacita'  finanziarie  di  cui  alla  dichiarazione
rilasciata da Istituto bancario; 
    h) non avere riportato  condanna,  ancorche'  non  definitiva,  o
l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi,  salva  la
riabilitazione. 
  3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a), e) ed h),
devono   essere   posseduti   dal   legale   rappresentante,    dagli
amministratori   e   dal   responsabile   tecnico   della    gestione
dell'intervento. 
  4. I requisiti soggettivi di cui al  comma  2,  sono  comprovati  a
norma degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  rispettivamente:  quanto  alle
lettere a), b), c), d), e), f) ed h)  con  dichiarazione  del  legale
rappresentante,  da   cui   risultino   anche   i   requisiti   degli
amministratori, la composizione degli organi della persona  giuridica
o dell'ente e le finalita' dello Statuto allegato  in  copia;  quanto
alla  lettera   g)   con   dichiarazione   documentata   del   legale
rappresentante relativa alle capacita' finanziarie.  Il  responsabile
tecnico della gestione dell'intervento deve comprovare i requisiti di
cui alle lettere a), e), f)  ed  h)  con  propria  dichiarazione.  Le
dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell'articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
secondo i moduli 1 e 2 di cui all'Allegato A  che  costituisce  parte
integrante del presente regolamento. 
  5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al  comma  2  devono  essere
posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda  di
cui all'articolo 6, comma 2, allegando le  dichiarazioni  di  cui  al
comma 4. La domanda non puo' essere accolta, se non e' conforme  allo
schema di cui all'Allegato A  o  se  la  documentazione  allegata  e'
mancante o incompleta.)) 
                                                                ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art.  11,  comma
1) che la presente modifica si applica a  decorrere  dal  1°  gennaio
2014. 
                               Art. 4. 
                         Requisiti oggettivi 
  1.  L'intervento  deve  presentare  le   caratteristiche   di   cui
all'articolo 2, deve consentire il  completamento  dell'iniziativa  o
quanto meno l'attuazione di una parte funzionale delle stessa e  deve
essere  definito  in  ogni  suo   aspetto   tecnico,   funzionale   e
finanziario. 
  ((2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1  devono  risultare  da
una relazione tecnica redatta secondo l'Allegato B,  che  costituisce
parte  integrante   del   presente   regolamento,   corredata   dalla
documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal
responsabile tecnico della gestione dell'intervento.)) ((2)) 
  ((2-bis. La domanda  non  puo'  essere  accolta  ove  la  relazione
tecnica indicata al comma 2 non sia  allegata  ovvero  risulti  priva
delle voci indicate nell'Allegato B  a  pena  di  inammissibilita'.))
((2)) 
  ((2-ter. Al di  fuori  dell'ipotesi  di  cui  al  comma  2-bis,  su
proposta delle Commissioni di cui all'articolo 5,  comma  2,  possono
essere  chiesti  chiarimenti  e  integrazioni  della   documentazione
presentata,  fissando  un  termine  non  superiore  a  dieci   giorni
decorrente  dalla  ricezione  della  comunicazione   da   parte   del
richiedente.  Decorso  inutilmente  tale  termine   la   domanda   e'
improcedibile.)) ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art.  11,  comma
1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1°  gennaio
2014. 

Capo II
Procedure di utilizzazione

                               Art. 5 
              (( (Schema del piano di ripartizione). )) 
 
  ((1.  La   Presidenza   del   Consiglio   dei   ministri   per   la
predisposizione dello schema del  decreto  concernente  il  piano  di
ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle  persone  fisiche  procede  alla  valutazione   delle   singole
iniziative. 
  2. La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata per le  categorie
di intervento di cui all'articolo 2 da quattro  apposite  Commissioni
tecniche di  valutazione,  una  per  ogni  tipologia  di  intervento,
istituite con provvedimento del Segretario generale, composte  da  un
rappresentante della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  con
funzioni  di  presidente,  da  sei   rappresentanti   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  e  da  sei   rappresentanti   dell'
amministrazione statale competente per materia. In caso di delega  di
compiti specifici o di incarichi speciali a  un  Ministro,  ai  sensi
dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n.  400,  la  Commissione
deve essere integrata da  un  rappresentante  indicato  dal  Ministro
delegato. Le Commissioni sono validamente costituite con la  presenza
di almeno  un  rappresentante  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri, un rappresentante dell'amministrazione  statale  competente
per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia  e  delle
finanze.  Possono  essere  nominati  componenti  supplenti  per  ogni
titolare. La partecipazione alle Commissioni di cui al presente comma
non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita'
o rimborsi spese. Dal funzionamento delle  medesime  Commissioni  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  3. Le Commissioni, di cui al comma 2, sulla base del decreto di cui
all'articolo 2-bis, comma 7, attribuiscono  a  ciascun  progetto  una
valutazione espressa in centesimi. 
  4. La Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  entro  centoventi
giorni  dal  termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  cui
all'articolo 6, comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui
agli articoli 3 e 4, esamina le valutazioni delle Commissioni di  cui
al comma 2, provvede, eventualmente, a ulteriori accertamenti,  anche
su  richiesta  delle  Commissioni  di  cui  al  presente  articolo  e
definisce, in coerenza con le valutazioni delle suddette Commissioni,
lo schema del decreto concernente  il  piano  di  ripartizione  delle
risorse della quota dell'otto  per  mille  dell'imposta  sul  reddito
delle  persone  fisiche,  devoluta  alla  diretta  gestione  statale,
redatto secondo i criteri indicati dall'articolo 2-bis.)) 
                                                                ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art.  11,  comma
1) che la presente modifica si applica a  decorrere  dal  1°  gennaio
2014. 
                               Art. 6 
          (( (Modalita' di presentazione della domanda). )) 
 
  ((1. Le domande devono essere redatte in bollo,  salvo  i  casi  di
esenzione previsti dalle  vigenti  disposizioni,  in  conformita'  al
modello riportato nell'Allegato A, che costituisce  parte  integrante
del  presente  decreto.  Le  domande  devono  indicare  il   soggetto
richiedente, l'intervento da realizzare, il costo  totale,  l'importo
del contributo richiesto e il  responsabile  tecnico  della  gestione
dell'intervento.   Alle   domande   devono   essere    allegate    la
documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, e la relazione tecnica
di cui all'articolo 4, comma 2. 
  2. Le domande, corredate dalla documentazione di cui  al  comma  1,
devono essere presentate entro e non oltre il 30  settembre  di  ogni
anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri a mezzo  raccomandata
o attraverso l'uso di  posta  elettronica  certificata  ovvero  delle
altre modalita' di cui all'articolo  65  del  decreto  legislativo  7
marzo 2005, n. 82. A tale fine fa fede la data risultante dal  timbro
apposto sulla domanda dall'ufficio  postale  di  partenza  ovvero  la
prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica  certificata  o
dell'invio in  via  telematica.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono
tenute  al  rispetto  degli  articoli  72  e  seguenti  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.)) 
                                                                ((2)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art.  11,  comma
1) che la presente modifica si applica a  decorrere  dal  1°  gennaio
2014. 
                             Art. 6-bis 
                    (( (Cause di esclusione). )) 
 
  ((1.  Sono  escluse  dal  procedimento  di  ripartizione   di   cui
all'articolo 7 le domande: 
    a) pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2; 
    b) relative a interventi non rientranti nelle  categorie  di  cui
all'articolo 2, comma 1; 
    c) sprovviste  dei  requisiti  soggettivi  e  oggettivi  e  della
relativa documentazione probatoria, come  stabilito  all'articolo  3,
comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter.)) 
                                                                ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art.  11,  comma
1) che l'introduzione del presente articolo si  applica  a  decorrere
dal 1° gennaio 2014. 
                               Art. 7 
            (( (Determinazione preliminare e finale). )) 
 
  ((1. Entro quindici  giorni  dalla  scadenza  del  termine  di  cui
all'articolo 5, comma 4, il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
sottopone alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere, lo
schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per  mille  a
diretta  gestione  statale,  redatto  sulla  base  delle  valutazioni
espresse  dalle  Commissioni   tecniche   di   valutazione   di   cui
all'articolo 5, commi 2 e 3. Lo schema e'  corredato  dalla  relativa
documentazione. 
  2.  Il  Presidente  del  Consiglio,  acquisito  il   parere   delle
competenti Commissioni parlamentari e comunque decorso il  termine  a
tale fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di
destinazione dei fondi entro quindici giorni. 
  3. Il decreto di cui al  comma  2  e'  pubblicato  nel  sito  della
Presidenza del Consiglio dei ministri,  con  effetto  di  pubblicita'
legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.)) 
                                                                ((2)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art.  11,  comma
1) che la presente modifica si applica a  decorrere  dal  1°  gennaio
2014. 
                               Art. 8 
                    (( (Erogazione dei fondi). )) 
 
  ((1. La Presidenza del Consiglio dei ministri richiede ai  soggetti
destinatari dei fondi dell'otto per mille di: 
    a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46  e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, il possesso dei requisiti  soggettivi  di  cui  all'articolo  3,
comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute; 
    b)  indicare  le  modalita'  da   seguire   per   il   versamento
dell'importo; 
    c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai  lavori  oggetto
del finanziamento nei casi  previsti  dall'articolo  21  del  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
  2.  La  documentazione  completa  deve  essere  inviata   a   mezzo
raccomandata o attraverso  l'uso  di  posta  elettronica  certificata
ovvero delle altre modalita'  di  cui  all'articolo  65  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e  deve  pervenire  entro  sei  mesi
dalla ricezione della richiesta  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal
beneficio. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro  apposto
sulla domanda  dall'ufficio  postale  di  partenza  ovvero  la  prova
dell'inoltro  del  messaggio  di  posta  elettronica  certificata   o
dell'invio in  via  telematica.  Le  pubbliche  amministrazioni  sono
tenute  al  rispetto  degli  articoli  72  e  seguenti  del   decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  3. I fondi dell'otto per mille sono erogati  ai  destinatari  dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne  da'  comunicazione  ai
Ministeri competenti per materia, per le finalita' di cui ai commi  5
e 6. 
  4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma
1, in caso di importo inferiore o pari a 30 mila euro, e' corrisposta
l'intera somma. In caso di importo  superiore  a  30  mila  euro,  e'
corrisposto un importo pari a 30 mila  euro  ovvero  alla  meta'  del
finanziamento concesso ove maggiore di  30  mila  euro.  La  restante
somma e' corrisposta dopo che il beneficiario abbia  eseguito  lavori
di importo pari ad almeno la meta' della quota di contributo erogata;
i beneficiari a tale fine presentano una relazione  sugli  interventi
realizzati,   accompagnata   dalla   documentazione   probatoria    e
fotografica ovvero da dichiarazioni rese dal legale rappresentante  e
dal responsabile tecnico secondo  le  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per  le
pubbliche  amministrazioni,   sottoscritta   dal   responsabile   del
procedimento. 
  5. I soggetti destinatari dei contributi presentano,  entro  il  31
maggio e il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento
delle attivita' di realizzazione dell'intervento alla Presidenza  del
Consiglio dei  ministri.  Per  le  attivita'  di  monitoraggio  degli
interventi,  di  verifica  dell'andamento  e  della  conclusione  dei
progetti la Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  si  avvale  di
quattro apposite Commissioni tecniche di monitoraggio, una  per  ogni
tipologia di intervento, istituite con provvedimento  del  Segretario
generale,  composte  da  un  rappresentante  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri,  con  funzioni  di   presidente,   da   sei
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e  da  sei
rappresentanti dell'amministrazione statale competente  per  materia.
Possono essere nominati componenti supplenti  per  ogni  titolare.  I
componenti delle Commissioni tecniche  di  monitoraggio  non  possono
essere  contemporaneamente  membri  delle  Commissioni  tecniche   di
valutazione di cui all'articolo  5,  comma  2.  Le  Commissioni  sono
validamente costituite con la presenza di  almeno  il  rappresentante
della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,  un  rappresentante
dell'amministrazione   statale   competente   per   materia   e    un
rappresentante  del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.  La
partecipazione alle Commissioni, di cui al presente  comma,  non  da'
luogo alla  corresponsione  di  compensi,  emolumenti,  indennita'  o
rimborsi spese. Dal  funzionamento  delle  medesime  Commissioni  non
devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica. 
  6. Entro centottanta giorni, decorrenti  dal  termine  previsto  di
conclusione dell'intervento, individuato nella relazione  tecnica  di
cui all'articolo 4, comma 2, deve essere presentata  dai  beneficiari
una relazione finale analitica sugli interventi  realizzati,  che  ne
indichi il costo totale, suddiviso nelle principali  voci  di  spesa,
accompagnata da una dichiarazione resa dal  legale  rappresentante  e
dal responsabile tecnico secondo  le  disposizioni  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per  le
pubbliche  amministrazioni,   sottoscritta   dal   responsabile   del
procedimento. Per gli interventi di conservazione di  beni  culturali
immobili ovvero per le opere  relative  a  interventi  per  calamita'
naturali la  relazione  deve  essere  corredata  dal  certificato  di
collaudo  delle  opere,  ovvero,  nei  casi  previsti  dalla  vigente
normativa in materia di opere pubbliche, dal certificato di  regolare
esecuzione e dalla relazione sul conto finale. 
  7. Il Presidente del Consiglio dei ministri  riferisce  annualmente
al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e  sulla
verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati.)) 
                                                                ((2)) 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
Dato a Roma, addi' 10 marzo 1998 
 
                              SCALFARO 
 
                         Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Flick 
  Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1998 
  Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 26 
 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art.  11,  comma
1) che la presente modifica si applica a  decorrere  dal  1°  gennaio
2014. 
                             Art. 8-bis 
                  (( (Revoca del conferimento). )) 
 
  ((1.  La  revoca  del  contributo  e'  disposta  con  decreto   del
Presidente del Consiglio dei ministri inderogabilmente nei casi di: 
    a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto  concreto
inizio  delle  attivita'  di   realizzazione   dell'intervento   alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro diciotto mesi dalla data
dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3; 
    b) mancata presentazione della relazione di cui  all'articolo  8,
comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato; 
    c) mancata  esecuzione  o  mancata  conclusione  dell'intervento,
regolarmente iniziato, entro  il  termine  indicato  nella  relazione
tecnica di cui all'Allegato B; 
    d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in maniera difforme
da quello approvato. 
  2. I termini, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1,  possono
essere prorogati con richiesta  da  inoltrare  almeno  trenta  giorni
prima della scadenza dei  termini  stessi.  La  proroga,  fissata  in
termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento,
puo' essere concessa per non piu' di  tre  volte  e  per  un  periodo
massimo complessivo non superiore a tre anni, in caso di ritardo  non
imputabile al  beneficiario  e  debitamente  comprovato,  sentita  la
Commissione di cui all'articolo 8, comma 5. 
  3. Nei casi di cui al comma 1, in  considerazione  della  parte  di
intervento realizzata, la  revoca,  sentita  la  Commissione  di  cui
all'articolo 8, comma 5, puo' essere anche parziale  e  comunque  non
inferiore al trenta per cento del finanziamento concesso. 
  4. In caso di revoca,  l'importo  del  contributo  e'  versato  dal
beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria  intestato  alla
Presidenza del Consiglio dei  ministri  ai  fini  della  ripartizione
della quota dell'otto per  mille  dell'IRPEF  devoluta  alla  diretta
gestione statale. Qualora  il  beneficiario  non  provveda  entro  il
termine di venti giorni dalla  ricezione  della  comunicazione  della
revoca al versamento, si applicano le disposizioni  per  l'esecuzione
coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni per la  partecipazione
al procedimento di cui del capo terzo della medesima legge  7  agosto
1990, n. 241.)) 
                                                                ((2)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art.  11,  comma
1) che la presente modifica si applica a  decorrere  dal  1°  gennaio
2014. 
                             Art. 8-ter 
(( (Variazione dell'oggetto dell'intervento e utilizzo  dei  risparmi
                            di spesa). )) 
 
  ((1. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  sono
autorizzate variazioni dell'oggetto di  interventi  che  siano  stati
finanziati con il decreto di  ripartizione  di  cui  all'articolo  7,
comma 2, ove le variazioni proposte non  modifichino  sostanzialmente
l'oggetto dell'intervento originario.  Le  variazioni  che  attengono
esclusivamente all'esecuzione dell'intervento senza comportare alcuna
modifica dell'oggetto sono autorizzate dal Segretario generale  della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  o  dal  dirigente  all'uopo
delegato. In entrambi i casi deve  essere  previamente  acquisita  la
valutazione  di  cui  all'articolo  5,  comma  2.  Le  richieste   di
variazione devono essere corredate dalle conseguenti  modifiche  alla
relazione tecnica originaria. 
  2. In caso di esecuzione dell'intervento  in  maniera  difforme  da
quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma  1,  ove  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i  lavori  eseguiti
siano riconosciuti utili in tutto o in  parte,  perche'  necessari  e
urgenti ovvero perche' comunque meritevoli di finanziamento,  non  si
applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1,  lettera  d),
limitatamente ai lavori riconosciuti utili. 
  3. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  puo'
essere autorizzato  l'utilizzo  di  risparmi  di  spesa  sulle  somme
assegnate per eseguire il completamento  dell'intervento  originario.
Qualora i  risparmi  realizzati  non  superino  il  dieci  per  cento
dell'importo  del  finanziamento,  l'autorizzazione   e'   data   dal
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal
dirigente  all'uopo  delegato.  In  entrambi  i  casi   deve   essere
previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma  2.
I risparmi realizzati posso essere conservati dai beneficiari per  un
anno a partire dalla conclusione dei lavori. Scaduto tale termine, le
relative somme saranno restituite secondo quanto stabilito  al  comma
5. 
  4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 ed il decreto di cui  al
comma 2 sono comunicati al Parlamento  entro  i  successivi  sessanta
giorni. 
  5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non  utilizzati  o  non
autorizzati, devono essere riversati in conto entrata  sul  conto  di
tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  per
essere  riassegnati  per  la  successiva  ripartizione  della   quota
dell'otto  per  mille  dell'IRPEF  devoluta  alla  diretta   gestione
statale.)) 
                                                                ((2)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art.  11,  comma
1) che la presente modifica si applica a  decorrere  dal  1°  gennaio
2014. 
                                                         ((Allegato A 
                                                (articolo 3, comma 1) 
 
Modello di domanda 
 

             Parte di provvedimento in formato grafico))

                                                                ((2)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art.  11,  comma
1) che la presente modifica si applica a  decorrere  dal  1°  gennaio
2014. 
                                                         ((Allegato B 
                                                (articolo 4, comma 2) 
 
1. Interventi per la conservazione di beni culturali 
 
Relazione tecnica completa delle seguenti voci: 
 
  1. indicazione del bene oggetto dell'intervento; 
  2.  indicazione  del  luogo  di  svolgimento  dell'intervento   sul
territorio italiano (regione, provincia e comune); 
  3. situazione giuridica del bene: proprieta'/detentore (nel caso di
detenzione indicare il proprietario ed allegare il  relativo  assenso
ai lavori), esistenza di  vincoli  urbanistici,  paesaggistici  o  di
altra natura, destinazione del bene attuale e futura, se diversa; 
  4. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa; 
  5. indicazione dello stato di conservazione del bene e di eventuali
situazioni di rischio di perdita o di deterioramento del bene, ovvero
di pericoli per la pubblica incolumita'; 
  6. descrizione particolareggiata  dell'intervento  che  si  intende
realizzare e delle singole fasi di attuazione 
  7. precisa indicazione dei tempi di realizzazione  dell'intervento,
delle singole fasi e della conclusione  dello  stesso  (cronogramma),
calcolati a partire  dalla  data  dell'ordinativo  di  pagamento  del
contributo; 
  8.  specifica  indicazione  del   costo   totale   dell'intervento,
suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es.  opere  edili,
impianti, consolidamenti ecc., progettazione e direzione dei  lavori,
ecc.); le spese devono essere riportate  al  netto  e  a  parte  deve
essere specificata l'IVA; 
  9. importo delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota
dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione  statale  (indicare
anche se uguale a quello di cui al punto precedente); 
  10. suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla
quota dell'otto per mille dell'IRPEF di cui al punto precedente nelle
principali  voci  di  spesa  previste  (es.  opere  edili,  impianti,
consolidamenti ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.);  le
spese devono  essere  riportate  al  netto  e  a  parte  deve  essere
specificata l'IVA; 
  11.  specifica  indicazione  dei  costi  delle  singole   fasi   di
attuazione   dell'intervento,   con   relativa   suddivisione   nelle
principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui  alla
voce precedente; 
  12. specificazione che l'intervento costituisce/non costituisce  il
completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale; 
  13.   documentazione   comprovante   la   qualifica    dell'oggetto
dell'intervento  come  «bene  culturale»   ai   sensi   del   decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  rilasciata  dall'Amministrazione
competente in materia di beni e attivita' culturali; 
  14. acquisizione/non acquisizione della  preventiva  autorizzazione
ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42; 
  15. dichiarazione sullo  stato  della  progettazione  (preliminare,
definitiva, esecutiva)completa di relativi elaborati grafici e quadro
economico nonche' di computo metrico estimativo per le opere relative
ad interventi di conservazione di beni immobili; 
  16. relazione contenente le notizie storiche relative al bene; 
  17. indicazione dell'eventuale appartenenza del bene ad un  sistema
omogeneo  di  beni  culturali  (fortificazioni,  circuiti   teatrali,
abbazie di ordini monastici,  biblioteche,  archivi,  raccolte  ecc.)
ovvero della pluralita' di valenze riconducibili al bene  (villa  con
parco, pinacoteca con biblioteca); 
  18. documentazione fotografica a colori, aggiornata  alla  data  di
presentazione  o  di  ripresentazione  dell'istanza,  inerente   agli
interventi di restauro, per i beni di interesse storico -  artistico,
architettonico e archeologico, relativa a interni e a esterni, atta a
rappresentare la  consistenza,  le  caratteristiche  e  lo  stato  di
conservazione   del   bene   e   a   far   comprendere   le   ragioni
dell'intervento; 
  19. specificazione di aver svolto/non aver svolto iniziative  nello
stesso o in analogo settore di attivita'. In caso  positivo  indicare
quali. 
  La domanda e' inammissibile se le voci di cui ai  precedenti  punti
sono mancanti o incomplete. 
  La  relazione  tecnica  deve   essere   sottoscritta   dal   legale
rappresentante   e   dal   responsabile   tecnico   della    gestione
dell'intervento con l'espressa indicazione che le dichiarazioni  sono
rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,  n.
445, allegando fotocopia del documento di identita'  dei  dichiaranti
ai sensi dell'art.38 del medesimo DPR n. 445/2000. 
 
2. Interventi per calamita' naturali 
 
Relazione tecnica completa delle seguenti voci: 
 
  1.  indicazione  del  settore  di  ambiente  fisico  e/o   elementi
antropici interessati dall'intervento; 
  2.  indicazione  del  luogo  di  svolgimento  dell'intervento   sul
territorio italiano (regione, provincia e comune, eventuale  toponimo
della localita') individuato con  apposita  corografia  su  scala  al
25.000 o di maggior dettaglio, sulla quale verranno indicati  i  coni
di visuale relativi alla documentazione fotografica; 
  3. esposizione di ogni elemento grafico, fotografico e  descrittivo
utile alla migliore comprensione del fenomeno causa  dello  stato  di
rischio  ed  alla   sua   interazione   con   l'ambiente   antropico,
coerentemente con gli elaborati progettuali prodotti; 
  4. situazione giuridico - amministrativa del  settore  di  ambiente
fisico   e/o   elementi   antropici   interessati    dall'intervento:
proprieta'/detentore (nel caso di detenzione indicare il proprietario
ed  allegare  il  relativo  assenso  ai  lavori),  eventuali  vincoli
ambientali,   paesaggistici,   urbanistici   o   di   altra   natura,
destinazione del bene attuale e futura, se diversa; 
  5.  descrizione  degli  obiettivi  dell'intervento,   specificando,
laddove possibile, il grado di abbattimento del rischio perseguito; 
  6. esposizione dello stato di fatto, per le  componenti  fisiche  e
antropiche, in relazione allo stato di progetto; 
  7. documentazione puntuale  sulle  condizioni  di  rischio  per  la
pubblica  incolumita',  con  particolare  riferimento  ad   eventuali
provvedimenti interdittivi adottati, all'identificazione della natura
pubblica e/o strategica dei beni interessati ed alla  quantificazione
delle persone direttamente e/o indirettamente esposte al fenomeno; 
  8. eventuale inclusione totale  o  parziale  del  sito  oggetto  di
intervento nelle perimetrazioni di cui al D.L.  11  giugno  1998,  n.
180, convertito dalla legge 3 agosto  1998,  n.  267,  con  specifica
della categoria di rischio r/o pericolo, cosi' come  determinati  dai
soggetti competenti  ovvero  l'appartenenza  ad  altre  categorie  di
perimetrazione ufficialmente adottate, documentate con cartografia in
scala adeguata; 
  9. eventuale appartenenza a territori per cui siano  stati  emanati
provvedimenti statali o regionali, ai sensi della legge  24  febbraio
1992, n. 225, con nesso causale  sull'attivazione  e/o  riattivazione
dei fenomeni che interessano il settore di ambiente  fisico  e/o  gli
elementi antropici oggetto di intervento; 
  10. evoluzione storica del fenomeno con particolare riferimento  ad
eventuali date di attivazione e/o riattivazione; 
  11. esposizione delle eventuali interazioni spaziali e/o funzionali
tra gli interventi per i quali si  chiede  il  contributo,  e  quelli
previsti nella programmazione  statale  e/o  regionale,  ordinaria  e
straordinaria; 
  12. descrizione particolareggiata dell'intervento  che  si  intende
realizzare e delle singole fasi di attuazione ; 
  13. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento,
delle singole fasi e della conclusione  dello  stesso  (cronogramma),
calcolati a partire  dalla  data  dell'ordinativo  di  pagamento  del
contributo; 
  14. indicazione della durata dei lavori o delle attivita' (nel caso
in cui l'intervento consista in  studi  o  monitoraggi)  espressa  in
giorni ai fini di cui all'articolo 8 - bis, comma 1, lettera c); 
  15. quadro economico dell'intervento  complessivo,  contenente  gli
importi relativi a lavori  o  a  studi  e  monitoraggi,  oneri  della
sicurezza e somme a disposizione  della  stazione  appaltante  con  i
relativi dettagli; le spese devono essere  riportate  al  netto  e  a
parte deve essere specificata l'IVA; 
  16. quadro economico delle risorse finanziarie richieste  a  valere
sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale
di cui al punto precedente, contenente gli importi relativi a  lavori
o a studi e monitoraggi, oneri della sicurezza e somme a disposizione
della stazione appaltante con i relativi dettagli  ;le  spese  devono
essere  riportate  al  netto  e  a  parte  deve  essere   specificata
l'IVA(indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente); 
  17.  specifica  indicazione  dei  costi  delle  singole   fasi   di
attuazione   dell'intervento,   con   relativa   suddivisione   nelle
principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui  alla
voce precedente; 
  18. specificazione che l'intervento costituisce/non costituisce  il
completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale; 
  19.  indicazione  dello  stato  della  progettazione  (preliminare,
definitiva, esecutiva) allegando il progetto  completo  dei  relativi
elaborati grafici nonche' il computo metrico estimativo; 
  20. specificazione di aver svolto/non aver svolto iniziative  nello
stesso o in analogo settore di attivita'. In caso  positivo  indicare
quali. 
  La domanda e' inammissibile se le voci di cui ai  precedenti  punti
sono mancanti o incomplete. 
  La  relazione  tecnica  deve   essere   sottoscritta   dal   legale
rappresentante   e   dal   responsabile   tecnico   della    gestione
dell'intervento con l'espressa indicazione che le dichiarazioni  sono
rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,  n.
445, allegando fotocopia del documento di identita'  dei  dichiaranti
ai sensi dell'art.38 del medesimo DPR n. 445/2000. 
 
3. Interventi di assistenza ai rifugiati 
 
Relazione tecnica completa delle seguenti voci: 
 
  1. luogo di svolgimento  dell'intervento  sul  territorio  italiano
(regione, provincia e comune); 
  2. descrizione particolareggiata  dell'intervento  che  si  intende
realizzare e delle singole fasi di attuazione; 
  3. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa; 
  4. indicazione dei soggetti destinatari; 
  5. precisa indicazione dei tempi di realizzazione  dell'intervento,
delle singole fasi e della conclusione  dello  stesso  (cronogramma),
calcolati a partire  dalla  data  dell'ordinativo  di  pagamento  del
contributo; 
  6. descrizione particolareggiata  dell'intervento  che  si  intende
realizzare e delle singole fasi di attuazione; 
  7. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e
delle singole fasi dello stesso (cronogramma),  calcolati  a  partire
dalla data dell'ordinativo di pagamento del contributo; 
  8. precisa indicazione del termine di  conclusione  dell'intervento
calcolato a partire  dalla  data  dell'ordinativo  di  pagamento  del
contributo; 
  9.  specifica  indicazione  del   costo   totale   dell'intervento,
suddiviso nelle principali voci di  spesa;  le  spese  devono  essere
riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA; 
  10. importo delle risorse  finanziarie  richieste  a  valere  sulla
quota dell'otto per  mille  dell'IRPEF  a  diretta  gestione  statale
(indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente); 
  11. suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla
quota dell'otto per mille dell'IRPEF di cui al punto precedente nelle
principali voci di spesa previste; le spese devono  essere  riportate
al netto e a parte deve essere specificata l'IVA; 
  12.  specifica  indicazione  dei  costi  delle  singole   fasi   di
attuazione   dell'intervento,   con   relativa   suddivisione   nelle
principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui  alla
voce precedente; 
  13. specificazione che l'intervento costituisce/non costituisce  il
completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale; 
  14. specificazione di aver svolto/non aver svolto iniziative  nello
stesso o in analogo settore di attivita'. In caso  positivo  indicare
quali. 
  La domanda e' inammissibile se le voci di cui ai  precedenti  punti
sono mancanti o incomplete. 
  La  relazione  tecnica  deve   essere   sottoscritta   dal   legale
rappresentante   e   dal   responsabile   tecnico   della    gestione
dell'intervento con l'espressa indicazione che le dichiarazioni  sono
rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,  n.
445, allegando fotocopia del documento di identita'  dei  dichiaranti
ai sensi dell'art.38 del medesimo DPR n. 445/2000. 
 
4. Interventi per fame nel mondo 
 
Relazione tecnica completa delle seguenti voci: 
 
  1. luogo di svolgimento dell'intervento; 
  2. contesto e giustificazione 
  2.1.1 contesto generale 
  2.1.2 beneficiari e contesto specifico 
  2.1.3 origine del progetto e indicazione  dell'eventuale  stato  di
attuazione dell'intervento al momento della domanda 
  2.1.4 controparte locale 
  2.1.5 presenza/non presenza di altri attori istituzionali rilevanti 
  3. indicazione delle strategia e degli obiettivi 
  4. risultati attesi 
  5. quadro logico 
  6. modalita' di esecuzione 
  6.1 metodologie di riferimento 
  6.2 organizzazione operativa con specificazione delle risorse umane
e fisiche impiegate 
  6.3 contesto operativo di riferimento 
  6.4 monitoraggio e valutazione 
  7. descrizione particolareggiata  dell'intervento  che  si  intende
realizzare e delle singole fasi di attuazione; 
  8. precisa indicazione dei tempi di realizzazione  dell'intervento,
delle singole fasi e della conclusione  dello  stesso  (cronogramma),
calcolati a partire  dalla  data  dell'ordinativo  di  pagamento  del
contributo; 
  9. sostenibilita' 
  9.1 sostenibilita' economico finanziaria 
  9.2 sostenibilita' istituzionale 
  9.3 sostenibilita' socio culturale 
  10.  specifica  indicazione  del  costo   totale   dell'intervento,
suddiviso nelle principali voci di  spesa;  le  spese  devono  essere
riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA; 
  11. importo delle risorse  finanziarie  richieste  a  valere  sulla
quota dell'otto per  mille  dell'IRPEF  a  diretta  gestione  statale
(indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente); 
  12. suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla
quota dell'otto per mille dell'IRPEF di cui al punto precedente nelle
principali voci di spesa previste; le spese devono  essere  riportate
al netto e a parte deve essere specificata l'IVA; 
  13.  specifica  indicazione  dei  costi  delle  singole   fasi   di
attuazione   dell'intervento,   con   relativa   suddivisione   nelle
principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui  alla
voce precedente; 
  14. specificazione che l'intervento costituisce/non costituisce  il
completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale; 
  15. lettera di gradimento delle autorita' locali con traduzione  in
italiano; 
  16. specificazione di aver svolto/non aver svolto iniziative  nello
stesso o in analogo settore di attivita'. In caso  positivo  indicare
quali. 
  La domanda e' inammissibile se le voci di cui ai  precedenti  punti
sono mancanti o incomplete. 
  La  relazione  tecnica  deve   essere   sottoscritta   dal   legale
rappresentante   e   dal   responsabile   tecnico   della    gestione
dell'intervento con l'espressa indicazione che le dichiarazioni  sono
rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000,  n.
445, allegando fotocopia del documento di identita'  dei  dichiaranti
ai sensi dell'art.38 del medesimo DPR n. 445/2000.)) 
                                                                ((2)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art.  11,  comma
1) che la presente modifica si applica a  decorrere  dal  1°  gennaio
2014.