DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1998, n. 76
Regolamento recante criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.
Vigente al: 31-8-2013
Capo I
Criteri di utilizzazione
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 47 e 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1987,
n. 33;
Visto l'articolo 3, comma 19, della legge 23 dicembre 1996, n. 664;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere della sezione consultiva per gli atti normativi del
Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 1 dicembre 1997;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina criteri e procedure per
l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base
delle dichiarazioni annuali, devoluta alla diretta gestione statale.
Art. 2.
Interventi ammessi
1. Sono ammessi alla ripartizione della quota dell'otto per mille a
diretta gestione statale ((esclusivamente gli interventi straordinari
per il contrasto alla fame nel mondo, in caso di calamita' naturali,
per l'assistenza ai rifugiati e per la conservazione dei beni
culturali. I predetti interventi sono definiti in coerenza con le
priorita' ed i programmi definiti dalle amministrazioni statali
interessate.))
((2. Gli interventi per il contrasto alla fame nel mondo sono
diretti alla realizzazione di progetti finalizzati all'obiettivo
dell'autosufficienza alimentare nei Paesi in via di sviluppo, nonche'
alla qualificazione di personale locale da destinare a compiti di
contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione ovvero di
pandemie e di emergenze umanitarie che minacciano la sopravvivenza
delle popolazioni ivi residenti.))
((3. Gli interventi in caso di calamita' naturali sono diretti
all'attivita' di realizzazione di opere, lavori, studi, monitoraggi
finalizzati alla tutela della pubblica incolumita' da fenomeni
geomorfologici, idraulici, valanghivi, metereologici, di incendi
boschivi e sismici, nonche' al ripristino di beni pubblici, ivi
inclusi i beni culturali di cui all'articolo 10 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, danneggiati o distrutti dalle medesime tipologie di
fenomeni.))
((4. Gli interventi di assistenza ai rifugiati sono diretti ad
assicurare a coloro cui sono state riconosciute, secondo la normativa
vigente, forme di protezione internazionale o umanitaria,
l'accoglienza, la sistemazione, l'assistenza sanitaria e i sussidi
previsti dalle disposizioni vigenti. Tale sistema di interventi e'
assicurato anche a coloro che hanno fatto richiesta di protezione
internazionale, purche' privi di mezzi di sussistenza e ospitalita'
in Italia.))
5. Gli interventi per la conservazione di beni culturali sono
rivolti al restauro, alla valorizzazione, alla fruibilita' da parte
del pubblico di beni immobili o mobili, anche immateriali, che
presentano un particolare interesse, architettonico, artistico,
storico, archeologico, etnografico, scientifico, bibliografico e
archivistico ((, ai sensi del Codice dei beni culturali e del
paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per i
quali sia intervenuta la verifica ovvero la dichiarazione
dell'interesse culturale ai sensi dello stesso Codice.)).
((5-bis. Gli interventi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 devono essere
coerenti con gli indirizzi e le priorita' eventualmente individuati
dal Presidente del Consiglio dei ministri, dai Ministri competenti e
dai Ministri delegati, ai sensi dell'articolo 9 della legge 23 agosto
1988, n. 400.))
6. Gli interventi di cui ai commi da 2 a 5 sono considerati
straordinari, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, quando
esulano effettivamente dall'attivita' di ordinaria e corrente cura
degli interessi coinvolti e non sono ((...)) compresi nella
programmazione e nella relativa destinazione delle risorse
finanziarie.
((6-bis. Gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5 devono essere
eseguiti sul territorio italiano.))
((2))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma
1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2014.
Art. 2-bis
(( (Criteri di ripartizione). ))
((1. La quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta
gestione statale e' ripartita di regola in considerazione delle
finalita' perseguite dalla legge in quattro quote uguali per le
quattro tipologie di interventi ammesse a contributo, di cui
all'articolo 2, comma 1.
2. Se gli interventi ammessi a contributo e valutati favorevolmente
per una o piu' delle quattro tipologie di intervento non esauriscono
la somma attribuita per l'anno, la somma residua e' distribuita in
modo uguale a favore delle altre tipologie di intervento.
3. Il giudizio di valutazione, ai fini dell'elaborazione dello
schema del piano di riparto, deve tenere conto della natura
straordinaria, dell'esigenza di tendenziale concentrazione, della
rilevanza e della qualita' degli interventi.
4. Al fine di perseguire un'equa distribuzione territoriale per gli
interventi straordinari relativi alla conservazione di beni
culturali, la quota attribuita e' divisa per cinque in relazione alle
aree geografiche del Nord Ovest (per le regioni Piemonte, Valle
d'Aosta, Lombardia, Liguria), del Nord Est (per le regioni
Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna),
Centro (per le regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio), Sud (per le
regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria),
Isole (per le regioni Sicilia, Sardegna).
5. Ai fini dell'elaborazione del piano di riparto, il Consiglio dei
Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri puo',
anche in deroga ai criteri di cui ai commi 1 e 4, fermo restando
l'ambito delle finalita' perseguite dalla legge, deliberare di
concentrare le risorse per specifici interventi, tenendo conto della
natura straordinaria, della necessita' e dell'urgenza dei medesimi.
In tale caso, il Governo trasmette alla Camere una relazione nella
quale illustra gli interventi nei quali ha concentrato le risorse e
da' conto delle ragioni per cui ha derogato ai criteri di cui ai
commi 1 e 4.
6. Ove sia stata disposta, con un provvedimento legislativo di
iniziativa governativa, la riduzione o la diversa destinazione delle
risorse di cui al comma 1, il Governo riferisce alle competenti
Commissioni parlamentari in merito alle modalita' di reintegrazione
delle risorse medesime e alle conseguenti iniziative.
7. Entro il 31 gennaio di ogni anno, con decreto del Segretario
generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono
individuati e pubblicati, nel sito della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, i parametri specifici di valutazione delle istanze,
distinti per le quattro tipologie di intervento. Nell'apposita
sezione dedicata all'otto per mille del sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei Ministri sono resi disponibili, anche in
formato elaborabile, i dati relativi alle richieste di ammissione al
riparto delle risorse, agli interventi ammessi al suddetto riparto,
le relazioni delle Commissioni tecniche che hanno proceduto alla
valutazione delle singole iniziative, gli atti relativi alla
successiva fase di erogazione dei fondi, con esplicita indicazione
dei termini di pagamento, nonche' i risparmi realizzati e che possono
essere conservati dai beneficiari.
8. La concessione a soggetti che siano stati gia' destinatari del
contributo nei due anni precedenti richiede specifica motivazione
delle ragioni della nuova concessione del beneficio. Non e' ammessa
la concessione del contributo per interventi complementari o
integrativi di interventi gia' finanziati, qualora questi ultimi non
siano stati completati.))
((2))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma
1) che l'introduzione del presente articolo si applica a decorrere
dal 1° gennaio 2014.
Art. 3
(( (Requisiti soggettivi). ))
((1. Possono presentare domanda, redatta secondo il modello di cui
all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente
regolamento, per accedere alla ripartizione della quota dell'otto per
mille di cui all'articolo 1, le pubbliche amministrazioni, le persone
giuridiche e gli enti pubblici e privati. Sono in ogni caso esclusi i
soggetti aventi finalita' di lucro.
2. Per l'ammissione alla ripartizione di cui al comma 1, i
richiedenti diversi dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti
pubblici, devono comprovare i seguenti requisiti:
a) essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle
imposte, delle tasse e delle assicurazioni sociali , nonche', nei
casi previsti dalla legge, all'applicazione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro;
b) non essere incorsi nella revoca, totale o parziale, di
conferimenti di quote dell'otto per mille, di cui all'articolo 8-bis,
negli ultimi cinque anni;
c) agire in base a uno Statuto che comprenda tra le finalita'
istituzionali anche interventi dei tipi indicati all'articolo 2;
d) essere costituiti ed effettivamente operanti da almeno tre
anni;
e) non essere stati dichiarati falliti o insolventi, salva la
riabilitazione;
f) avere individuato un responsabile tecnico della gestione
dell'intervento in possesso dei titoli di studio e professionali
necessari per l'esecuzione dell'intervento;
g) avere le capacita' finanziarie di cui alla dichiarazione
rilasciata da Istituto bancario;
h) non avere riportato condanna, ancorche' non definitiva, o
l'applicazione di pena concordata per delitti non colposi, salva la
riabilitazione.
3. I requisiti soggettivi, di cui al comma 2, lettere a), e) ed h),
devono essere posseduti dal legale rappresentante, dagli
amministratori e dal responsabile tecnico della gestione
dell'intervento.
4. I requisiti soggettivi di cui al comma 2, sono comprovati a
norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispettivamente: quanto alle
lettere a), b), c), d), e), f) ed h) con dichiarazione del legale
rappresentante, da cui risultino anche i requisiti degli
amministratori, la composizione degli organi della persona giuridica
o dell'ente e le finalita' dello Statuto allegato in copia; quanto
alla lettera g) con dichiarazione documentata del legale
rappresentante relativa alle capacita' finanziarie. Il responsabile
tecnico della gestione dell'intervento deve comprovare i requisiti di
cui alle lettere a), e), f) ed h) con propria dichiarazione. Le
dichiarazioni sopra specificate sono redatte a norma dell'articolo 38
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
secondo i moduli 1 e 2 di cui all'Allegato A che costituisce parte
integrante del presente regolamento.
5. Tutti i requisiti soggettivi di cui al comma 2 devono essere
posseduti e comprovati all'atto della presentazione della domanda di
cui all'articolo 6, comma 2, allegando le dichiarazioni di cui al
comma 4. La domanda non puo' essere accolta, se non e' conforme allo
schema di cui all'Allegato A o se la documentazione allegata e'
mancante o incompleta.))
((2))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma
1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio
2014.
Art. 4.
Requisiti oggettivi
1. L'intervento deve presentare le caratteristiche di cui
all'articolo 2, deve consentire il completamento dell'iniziativa o
quanto meno l'attuazione di una parte funzionale delle stessa e deve
essere definito in ogni suo aspetto tecnico, funzionale e
finanziario.
((2. I requisiti oggettivi di cui al comma 1 devono risultare da
una relazione tecnica redatta secondo l'Allegato B, che costituisce
parte integrante del presente regolamento, corredata dalla
documentazione ivi indicata e firmata dal legale rappresentante e dal
responsabile tecnico della gestione dell'intervento.)) ((2))
((2-bis. La domanda non puo' essere accolta ove la relazione
tecnica indicata al comma 2 non sia allegata ovvero risulti priva
delle voci indicate nell'Allegato B a pena di inammissibilita'.))
((2))
((2-ter. Al di fuori dell'ipotesi di cui al comma 2-bis, su
proposta delle Commissioni di cui all'articolo 5, comma 2, possono
essere chiesti chiarimenti e integrazioni della documentazione
presentata, fissando un termine non superiore a dieci giorni
decorrente dalla ricezione della comunicazione da parte del
richiedente. Decorso inutilmente tale termine la domanda e'
improcedibile.)) ((2))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma
1) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio
2014.
Capo II
Procedure di utilizzazione
Art. 5
(( (Schema del piano di ripartizione). ))
((1. La Presidenza del Consiglio dei ministri per la
predisposizione dello schema del decreto concernente il piano di
ripartizione della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche procede alla valutazione delle singole
iniziative.
2. La valutazione di cui al comma 1 e' effettuata per le categorie
di intervento di cui all'articolo 2 da quattro apposite Commissioni
tecniche di valutazione, una per ogni tipologia di intervento,
istituite con provvedimento del Segretario generale, composte da un
rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, con
funzioni di presidente, da sei rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze e da sei rappresentanti dell'
amministrazione statale competente per materia. In caso di delega di
compiti specifici o di incarichi speciali a un Ministro, ai sensi
dell'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la Commissione
deve essere integrata da un rappresentante indicato dal Ministro
delegato. Le Commissioni sono validamente costituite con la presenza
di almeno un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei
ministri, un rappresentante dell'amministrazione statale competente
per materia e un rappresentante del Ministero dell'economia e delle
finanze. Possono essere nominati componenti supplenti per ogni
titolare. La partecipazione alle Commissioni di cui al presente comma
non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita'
o rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
3. Le Commissioni, di cui al comma 2, sulla base del decreto di cui
all'articolo 2-bis, comma 7, attribuiscono a ciascun progetto una
valutazione espressa in centesimi.
4. La Presidenza del Consiglio dei ministri, entro centoventi
giorni dal termine per la presentazione delle domande di cui
all'articolo 6, comma 2, verifica la sussistenza dei requisiti di cui
agli articoli 3 e 4, esamina le valutazioni delle Commissioni di cui
al comma 2, provvede, eventualmente, a ulteriori accertamenti, anche
su richiesta delle Commissioni di cui al presente articolo e
definisce, in coerenza con le valutazioni delle suddette Commissioni,
lo schema del decreto concernente il piano di ripartizione delle
risorse della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche, devoluta alla diretta gestione statale,
redatto secondo i criteri indicati dall'articolo 2-bis.))
((2))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma
1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio
2014.
Art. 6
(( (Modalita' di presentazione della domanda). ))
((1. Le domande devono essere redatte in bollo, salvo i casi di
esenzione previsti dalle vigenti disposizioni, in conformita' al
modello riportato nell'Allegato A, che costituisce parte integrante
del presente decreto. Le domande devono indicare il soggetto
richiedente, l'intervento da realizzare, il costo totale, l'importo
del contributo richiesto e il responsabile tecnico della gestione
dell'intervento. Alle domande devono essere allegate la
documentazione di cui all'articolo 3, comma 4, e la relazione tecnica
di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Le domande, corredate dalla documentazione di cui al comma 1,
devono essere presentate entro e non oltre il 30 settembre di ogni
anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri a mezzo raccomandata
o attraverso l'uso di posta elettronica certificata ovvero delle
altre modalita' di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro
apposto sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la
prova dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o
dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono
tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.))
((2))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma
1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio
2014.
Art. 6-bis
(( (Cause di esclusione). ))
((1. Sono escluse dal procedimento di ripartizione di cui
all'articolo 7 le domande:
a) pervenute dopo il termine fissato dall'articolo 6, comma 2;
b) relative a interventi non rientranti nelle categorie di cui
all'articolo 2, comma 1;
c) sprovviste dei requisiti soggettivi e oggettivi e della
relativa documentazione probatoria, come stabilito all'articolo 3,
comma 4, e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter.))
((2))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma
1) che l'introduzione del presente articolo si applica a decorrere
dal 1° gennaio 2014.
Art. 7
(( (Determinazione preliminare e finale). ))
((1. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui
all'articolo 5, comma 4, il Presidente del Consiglio dei ministri
sottopone alle competenti Commissioni parlamentari, per il parere, lo
schema di decreto di ripartizione della quota dell'otto per mille a
diretta gestione statale, redatto sulla base delle valutazioni
espresse dalle Commissioni tecniche di valutazione di cui
all'articolo 5, commi 2 e 3. Lo schema e' corredato dalla relativa
documentazione.
2. Il Presidente del Consiglio, acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari e comunque decorso il termine a
tale fine previsto dai regolamenti parlamentari, adotta il decreto di
destinazione dei fondi entro quindici giorni.
3. Il decreto di cui al comma 2 e' pubblicato nel sito della
Presidenza del Consiglio dei ministri, con effetto di pubblicita'
legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.))
((2))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma
1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio
2014.
Art. 8
(( (Erogazione dei fondi). ))
((1. La Presidenza del Consiglio dei ministri richiede ai soggetti
destinatari dei fondi dell'otto per mille di:
a) confermare con dichiarazioni rese a norma degli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
445, il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 3,
comma 2, ovvero indicare le variazioni intervenute;
b) indicare le modalita' da seguire per il versamento
dell'importo;
c) inviare copia dell'autorizzazione relativa ai lavori oggetto
del finanziamento nei casi previsti dall'articolo 21 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
2. La documentazione completa deve essere inviata a mezzo
raccomandata o attraverso l'uso di posta elettronica certificata
ovvero delle altre modalita' di cui all'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e deve pervenire entro sei mesi
dalla ricezione della richiesta di cui al comma 1 del presente
articolo. Decorso inutilmente tale termine il destinatario decade dal
beneficio. A tale fine fa fede la data risultante dal timbro apposto
sulla domanda dall'ufficio postale di partenza ovvero la prova
dell'inoltro del messaggio di posta elettronica certificata o
dell'invio in via telematica. Le pubbliche amministrazioni sono
tenute al rispetto degli articoli 72 e seguenti del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. I fondi dell'otto per mille sono erogati ai destinatari dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri, che ne da' comunicazione ai
Ministeri competenti per materia, per le finalita' di cui ai commi 5
e 6.
4. A seguito della ricezione della documentazione indicata al comma
1, in caso di importo inferiore o pari a 30 mila euro, e' corrisposta
l'intera somma. In caso di importo superiore a 30 mila euro, e'
corrisposto un importo pari a 30 mila euro ovvero alla meta' del
finanziamento concesso ove maggiore di 30 mila euro. La restante
somma e' corrisposta dopo che il beneficiario abbia eseguito lavori
di importo pari ad almeno la meta' della quota di contributo erogata;
i beneficiari a tale fine presentano una relazione sugli interventi
realizzati, accompagnata dalla documentazione probatoria e
fotografica ovvero da dichiarazioni rese dal legale rappresentante e
dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le
pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del
procedimento.
5. I soggetti destinatari dei contributi presentano, entro il 31
maggio e il 30 novembre di ciascun anno, una relazione sull'andamento
delle attivita' di realizzazione dell'intervento alla Presidenza del
Consiglio dei ministri. Per le attivita' di monitoraggio degli
interventi, di verifica dell'andamento e della conclusione dei
progetti la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di
quattro apposite Commissioni tecniche di monitoraggio, una per ogni
tipologia di intervento, istituite con provvedimento del Segretario
generale, composte da un rappresentante della Presidenza del
Consiglio dei ministri, con funzioni di presidente, da sei
rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze e da sei
rappresentanti dell'amministrazione statale competente per materia.
Possono essere nominati componenti supplenti per ogni titolare. I
componenti delle Commissioni tecniche di monitoraggio non possono
essere contemporaneamente membri delle Commissioni tecniche di
valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le Commissioni sono
validamente costituite con la presenza di almeno il rappresentante
della Presidenza del Consiglio dei ministri, un rappresentante
dell'amministrazione statale competente per materia e un
rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze. La
partecipazione alle Commissioni, di cui al presente comma, non da'
luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennita' o
rimborsi spese. Dal funzionamento delle medesime Commissioni non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
6. Entro centottanta giorni, decorrenti dal termine previsto di
conclusione dell'intervento, individuato nella relazione tecnica di
cui all'articolo 4, comma 2, deve essere presentata dai beneficiari
una relazione finale analitica sugli interventi realizzati, che ne
indichi il costo totale, suddiviso nelle principali voci di spesa,
accompagnata da una dichiarazione resa dal legale rappresentante e
dal responsabile tecnico secondo le disposizioni del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero, per le
pubbliche amministrazioni, sottoscritta dal responsabile del
procedimento. Per gli interventi di conservazione di beni culturali
immobili ovvero per le opere relative a interventi per calamita'
naturali la relazione deve essere corredata dal certificato di
collaudo delle opere, ovvero, nei casi previsti dalla vigente
normativa in materia di opere pubbliche, dal certificato di regolare
esecuzione e dalla relazione sul conto finale.
7. Il Presidente del Consiglio dei ministri riferisce annualmente
al Parlamento sull'erogazione dei fondi dell'anno precedente e sulla
verifica dei risultati ottenuti mediante gli interventi finanziati.))
((2))
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 10 marzo 1998
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Registrato alla Corte dei conti il 23 marzo 1998
Atti di Governo, registro n. 112, foglio n. 26
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma
1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio
2014.
Art. 8-bis
(( (Revoca del conferimento). ))
((1. La revoca del contributo e' disposta con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri inderogabilmente nei casi di:
a) mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuto concreto
inizio delle attivita' di realizzazione dell'intervento alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, entro diciotto mesi dalla data
dell'ordinativo di pagamento di cui all'articolo 8, comma 3;
b) mancata presentazione della relazione di cui all'articolo 8,
comma 6, completa di allegato, entro il termine ivi indicato;
c) mancata esecuzione o mancata conclusione dell'intervento,
regolarmente iniziato, entro il termine indicato nella relazione
tecnica di cui all'Allegato B;
d) esecuzione non autorizzata dell'intervento in maniera difforme
da quello approvato.
2. I termini, di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1, possono
essere prorogati con richiesta da inoltrare almeno trenta giorni
prima della scadenza dei termini stessi. La proroga, fissata in
termini brevi e ragionevoli in relazione alla natura dell'intervento,
puo' essere concessa per non piu' di tre volte e per un periodo
massimo complessivo non superiore a tre anni, in caso di ritardo non
imputabile al beneficiario e debitamente comprovato, sentita la
Commissione di cui all'articolo 8, comma 5.
3. Nei casi di cui al comma 1, in considerazione della parte di
intervento realizzata, la revoca, sentita la Commissione di cui
all'articolo 8, comma 5, puo' essere anche parziale e comunque non
inferiore al trenta per cento del finanziamento concesso.
4. In caso di revoca, l'importo del contributo e' versato dal
beneficiario in conto entrata sul conto di tesoreria intestato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini della ripartizione
della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta
gestione statale. Qualora il beneficiario non provveda entro il
termine di venti giorni dalla ricezione della comunicazione della
revoca al versamento, si applicano le disposizioni per l'esecuzione
coattiva dei crediti dello Stato, ai sensi dell'articolo 21-ter della
legge 7 agosto 1990, n. 241, e le disposizioni per la partecipazione
al procedimento di cui del capo terzo della medesima legge 7 agosto
1990, n. 241.))
((2))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma
1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio
2014.
Art. 8-ter
(( (Variazione dell'oggetto dell'intervento e utilizzo dei risparmi
di spesa). ))
((1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono
autorizzate variazioni dell'oggetto di interventi che siano stati
finanziati con il decreto di ripartizione di cui all'articolo 7,
comma 2, ove le variazioni proposte non modifichino sostanzialmente
l'oggetto dell'intervento originario. Le variazioni che attengono
esclusivamente all'esecuzione dell'intervento senza comportare alcuna
modifica dell'oggetto sono autorizzate dal Segretario generale della
Presidenza del Consiglio dei ministri o dal dirigente all'uopo
delegato. In entrambi i casi deve essere previamente acquisita la
valutazione di cui all'articolo 5, comma 2. Le richieste di
variazione devono essere corredate dalle conseguenti modifiche alla
relazione tecnica originaria.
2. In caso di esecuzione dell'intervento in maniera difforme da
quello approvato senza l'autorizzazione di cui al comma 1, ove con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri i lavori eseguiti
siano riconosciuti utili in tutto o in parte, perche' necessari e
urgenti ovvero perche' comunque meritevoli di finanziamento, non si
applica il disposto di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d),
limitatamente ai lavori riconosciuti utili.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri puo'
essere autorizzato l'utilizzo di risparmi di spesa sulle somme
assegnate per eseguire il completamento dell'intervento originario.
Qualora i risparmi realizzati non superino il dieci per cento
dell'importo del finanziamento, l'autorizzazione e' data dal
Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri o dal
dirigente all'uopo delegato. In entrambi i casi deve essere
previamente acquisita la valutazione di cui all'articolo 5, comma 2.
I risparmi realizzati posso essere conservati dai beneficiari per un
anno a partire dalla conclusione dei lavori. Scaduto tale termine, le
relative somme saranno restituite secondo quanto stabilito al comma
5.
4. Le autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3 ed il decreto di cui al
comma 2 sono comunicati al Parlamento entro i successivi sessanta
giorni.
5. I risparmi di spesa sulle somme erogate, non utilizzati o non
autorizzati, devono essere riversati in conto entrata sul conto di
tesoreria intestato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per
essere riassegnati per la successiva ripartizione della quota
dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione
statale.))
((2))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma
1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio
2014.
((Allegato A
(articolo 3, comma 1)
Modello di domanda
Parte di provvedimento in formato grafico))
((2))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma
1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio
2014.
((Allegato B
(articolo 4, comma 2)
1. Interventi per la conservazione di beni culturali
Relazione tecnica completa delle seguenti voci:
1. indicazione del bene oggetto dell'intervento;
2. indicazione del luogo di svolgimento dell'intervento sul
territorio italiano (regione, provincia e comune);
3. situazione giuridica del bene: proprieta'/detentore (nel caso di
detenzione indicare il proprietario ed allegare il relativo assenso
ai lavori), esistenza di vincoli urbanistici, paesaggistici o di
altra natura, destinazione del bene attuale e futura, se diversa;
4. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;
5. indicazione dello stato di conservazione del bene e di eventuali
situazioni di rischio di perdita o di deterioramento del bene, ovvero
di pericoli per la pubblica incolumita';
6. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende
realizzare e delle singole fasi di attuazione
7. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento,
delle singole fasi e della conclusione dello stesso (cronogramma),
calcolati a partire dalla data dell'ordinativo di pagamento del
contributo;
8. specifica indicazione del costo totale dell'intervento,
suddiviso nelle principali voci di spesa previste (es. opere edili,
impianti, consolidamenti ecc., progettazione e direzione dei lavori,
ecc.); le spese devono essere riportate al netto e a parte deve
essere specificata l'IVA;
9. importo delle risorse finanziarie richieste a valere sulla quota
dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale (indicare
anche se uguale a quello di cui al punto precedente);
10. suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla
quota dell'otto per mille dell'IRPEF di cui al punto precedente nelle
principali voci di spesa previste (es. opere edili, impianti,
consolidamenti ecc., progettazione e direzione dei lavori, ecc.); le
spese devono essere riportate al netto e a parte deve essere
specificata l'IVA;
11. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di
attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle
principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla
voce precedente;
12. specificazione che l'intervento costituisce/non costituisce il
completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
13. documentazione comprovante la qualifica dell'oggetto
dell'intervento come «bene culturale» ai sensi del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, rilasciata dall'Amministrazione
competente in materia di beni e attivita' culturali;
14. acquisizione/non acquisizione della preventiva autorizzazione
ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42;
15. dichiarazione sullo stato della progettazione (preliminare,
definitiva, esecutiva)completa di relativi elaborati grafici e quadro
economico nonche' di computo metrico estimativo per le opere relative
ad interventi di conservazione di beni immobili;
16. relazione contenente le notizie storiche relative al bene;
17. indicazione dell'eventuale appartenenza del bene ad un sistema
omogeneo di beni culturali (fortificazioni, circuiti teatrali,
abbazie di ordini monastici, biblioteche, archivi, raccolte ecc.)
ovvero della pluralita' di valenze riconducibili al bene (villa con
parco, pinacoteca con biblioteca);
18. documentazione fotografica a colori, aggiornata alla data di
presentazione o di ripresentazione dell'istanza, inerente agli
interventi di restauro, per i beni di interesse storico - artistico,
architettonico e archeologico, relativa a interni e a esterni, atta a
rappresentare la consistenza, le caratteristiche e lo stato di
conservazione del bene e a far comprendere le ragioni
dell'intervento;
19. specificazione di aver svolto/non aver svolto iniziative nello
stesso o in analogo settore di attivita'. In caso positivo indicare
quali.
La domanda e' inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti
sono mancanti o incomplete.
La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione
dell'intervento con l'espressa indicazione che le dichiarazioni sono
rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, allegando fotocopia del documento di identita' dei dichiaranti
ai sensi dell'art.38 del medesimo DPR n. 445/2000.
2. Interventi per calamita' naturali
Relazione tecnica completa delle seguenti voci:
1. indicazione del settore di ambiente fisico e/o elementi
antropici interessati dall'intervento;
2. indicazione del luogo di svolgimento dell'intervento sul
territorio italiano (regione, provincia e comune, eventuale toponimo
della localita') individuato con apposita corografia su scala al
25.000 o di maggior dettaglio, sulla quale verranno indicati i coni
di visuale relativi alla documentazione fotografica;
3. esposizione di ogni elemento grafico, fotografico e descrittivo
utile alla migliore comprensione del fenomeno causa dello stato di
rischio ed alla sua interazione con l'ambiente antropico,
coerentemente con gli elaborati progettuali prodotti;
4. situazione giuridico - amministrativa del settore di ambiente
fisico e/o elementi antropici interessati dall'intervento:
proprieta'/detentore (nel caso di detenzione indicare il proprietario
ed allegare il relativo assenso ai lavori), eventuali vincoli
ambientali, paesaggistici, urbanistici o di altra natura,
destinazione del bene attuale e futura, se diversa;
5. descrizione degli obiettivi dell'intervento, specificando,
laddove possibile, il grado di abbattimento del rischio perseguito;
6. esposizione dello stato di fatto, per le componenti fisiche e
antropiche, in relazione allo stato di progetto;
7. documentazione puntuale sulle condizioni di rischio per la
pubblica incolumita', con particolare riferimento ad eventuali
provvedimenti interdittivi adottati, all'identificazione della natura
pubblica e/o strategica dei beni interessati ed alla quantificazione
delle persone direttamente e/o indirettamente esposte al fenomeno;
8. eventuale inclusione totale o parziale del sito oggetto di
intervento nelle perimetrazioni di cui al D.L. 11 giugno 1998, n.
180, convertito dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, con specifica
della categoria di rischio r/o pericolo, cosi' come determinati dai
soggetti competenti ovvero l'appartenenza ad altre categorie di
perimetrazione ufficialmente adottate, documentate con cartografia in
scala adeguata;
9. eventuale appartenenza a territori per cui siano stati emanati
provvedimenti statali o regionali, ai sensi della legge 24 febbraio
1992, n. 225, con nesso causale sull'attivazione e/o riattivazione
dei fenomeni che interessano il settore di ambiente fisico e/o gli
elementi antropici oggetto di intervento;
10. evoluzione storica del fenomeno con particolare riferimento ad
eventuali date di attivazione e/o riattivazione;
11. esposizione delle eventuali interazioni spaziali e/o funzionali
tra gli interventi per i quali si chiede il contributo, e quelli
previsti nella programmazione statale e/o regionale, ordinaria e
straordinaria;
12. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende
realizzare e delle singole fasi di attuazione ;
13. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento,
delle singole fasi e della conclusione dello stesso (cronogramma),
calcolati a partire dalla data dell'ordinativo di pagamento del
contributo;
14. indicazione della durata dei lavori o delle attivita' (nel caso
in cui l'intervento consista in studi o monitoraggi) espressa in
giorni ai fini di cui all'articolo 8 - bis, comma 1, lettera c);
15. quadro economico dell'intervento complessivo, contenente gli
importi relativi a lavori o a studi e monitoraggi, oneri della
sicurezza e somme a disposizione della stazione appaltante con i
relativi dettagli; le spese devono essere riportate al netto e a
parte deve essere specificata l'IVA;
16. quadro economico delle risorse finanziarie richieste a valere
sulla quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale
di cui al punto precedente, contenente gli importi relativi a lavori
o a studi e monitoraggi, oneri della sicurezza e somme a disposizione
della stazione appaltante con i relativi dettagli ;le spese devono
essere riportate al netto e a parte deve essere specificata
l'IVA(indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente);
17. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di
attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle
principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla
voce precedente;
18. specificazione che l'intervento costituisce/non costituisce il
completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
19. indicazione dello stato della progettazione (preliminare,
definitiva, esecutiva) allegando il progetto completo dei relativi
elaborati grafici nonche' il computo metrico estimativo;
20. specificazione di aver svolto/non aver svolto iniziative nello
stesso o in analogo settore di attivita'. In caso positivo indicare
quali.
La domanda e' inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti
sono mancanti o incomplete.
La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione
dell'intervento con l'espressa indicazione che le dichiarazioni sono
rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, allegando fotocopia del documento di identita' dei dichiaranti
ai sensi dell'art.38 del medesimo DPR n. 445/2000.
3. Interventi di assistenza ai rifugiati
Relazione tecnica completa delle seguenti voci:
1. luogo di svolgimento dell'intervento sul territorio italiano
(regione, provincia e comune);
2. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende
realizzare e delle singole fasi di attuazione;
3. descrizione degli obiettivi dell'iniziativa;
4. indicazione dei soggetti destinatari;
5. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento,
delle singole fasi e della conclusione dello stesso (cronogramma),
calcolati a partire dalla data dell'ordinativo di pagamento del
contributo;
6. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende
realizzare e delle singole fasi di attuazione;
7. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento e
delle singole fasi dello stesso (cronogramma), calcolati a partire
dalla data dell'ordinativo di pagamento del contributo;
8. precisa indicazione del termine di conclusione dell'intervento
calcolato a partire dalla data dell'ordinativo di pagamento del
contributo;
9. specifica indicazione del costo totale dell'intervento,
suddiviso nelle principali voci di spesa; le spese devono essere
riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
10. importo delle risorse finanziarie richieste a valere sulla
quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale
(indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente);
11. suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla
quota dell'otto per mille dell'IRPEF di cui al punto precedente nelle
principali voci di spesa previste; le spese devono essere riportate
al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
12. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di
attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle
principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla
voce precedente;
13. specificazione che l'intervento costituisce/non costituisce il
completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
14. specificazione di aver svolto/non aver svolto iniziative nello
stesso o in analogo settore di attivita'. In caso positivo indicare
quali.
La domanda e' inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti
sono mancanti o incomplete.
La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione
dell'intervento con l'espressa indicazione che le dichiarazioni sono
rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, allegando fotocopia del documento di identita' dei dichiaranti
ai sensi dell'art.38 del medesimo DPR n. 445/2000.
4. Interventi per fame nel mondo
Relazione tecnica completa delle seguenti voci:
1. luogo di svolgimento dell'intervento;
2. contesto e giustificazione
2.1.1 contesto generale
2.1.2 beneficiari e contesto specifico
2.1.3 origine del progetto e indicazione dell'eventuale stato di
attuazione dell'intervento al momento della domanda
2.1.4 controparte locale
2.1.5 presenza/non presenza di altri attori istituzionali rilevanti
3. indicazione delle strategia e degli obiettivi
4. risultati attesi
5. quadro logico
6. modalita' di esecuzione
6.1 metodologie di riferimento
6.2 organizzazione operativa con specificazione delle risorse umane
e fisiche impiegate
6.3 contesto operativo di riferimento
6.4 monitoraggio e valutazione
7. descrizione particolareggiata dell'intervento che si intende
realizzare e delle singole fasi di attuazione;
8. precisa indicazione dei tempi di realizzazione dell'intervento,
delle singole fasi e della conclusione dello stesso (cronogramma),
calcolati a partire dalla data dell'ordinativo di pagamento del
contributo;
9. sostenibilita'
9.1 sostenibilita' economico finanziaria
9.2 sostenibilita' istituzionale
9.3 sostenibilita' socio culturale
10. specifica indicazione del costo totale dell'intervento,
suddiviso nelle principali voci di spesa; le spese devono essere
riportate al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
11. importo delle risorse finanziarie richieste a valere sulla
quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale
(indicare anche se uguale a quello di cui al punto precedente);
12. suddivisione delle risorse finanziarie richieste a valere sulla
quota dell'otto per mille dell'IRPEF di cui al punto precedente nelle
principali voci di spesa previste; le spese devono essere riportate
al netto e a parte deve essere specificata l'IVA;
13. specifica indicazione dei costi delle singole fasi di
attuazione dell'intervento, con relativa suddivisione nelle
principali voci di spesa previste, congruente con i dati di cui alla
voce precedente;
14. specificazione che l'intervento costituisce/non costituisce il
completamento dell'iniziativa o di un lotto funzionale;
15. lettera di gradimento delle autorita' locali con traduzione in
italiano;
16. specificazione di aver svolto/non aver svolto iniziative nello
stesso o in analogo settore di attivita'. In caso positivo indicare
quali.
La domanda e' inammissibile se le voci di cui ai precedenti punti
sono mancanti o incomplete.
La relazione tecnica deve essere sottoscritta dal legale
rappresentante e dal responsabile tecnico della gestione
dell'intervento con l'espressa indicazione che le dichiarazioni sono
rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, allegando fotocopia del documento di identita' dei dichiaranti
ai sensi dell'art.38 del medesimo DPR n. 445/2000.))
((2))
-------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.P.R. 26 aprile 2013, n. 82 ha disposto (con l'art. 11, comma
1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° gennaio
2014.