DECRETO-LEGGE 25 marzo 1997, n. 67
Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione.
Vigente al: 30-8-2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare
disposizioni dirette a favorire la crescita dell'occupazione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 21 marzo 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei
Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e
dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri del lavoro e della
previdenza sociale, dell'interno, per i beni culturali e ambientali,
delle risorse agricole, alimentari e forestali, della pubblica
istruzione e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, dei trasporti e della navigazione, per la funzione
pubblica e gli affari regionali e dell'ambiente;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Interventi per lo sviluppo economico delle aree depresse
del territorio nazionale
1. Al fine di consentire la realizzazione di iniziative dirette a
favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse del
territorio nazionale, in linea con i principi e nel rispetto dei
criteri di intervento stabiliti dall'Unione europea, il Ministro del
tesoro e' autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa
depositi e prestiti, con istituzioni finanziarie comunitarie e con
istituti di credito, il cui ammortamento e' a totale carico dello
Stato. Le somme derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo di cui
all'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, da
ripartire con deliberazione del CIPE. Per le medesime finalita',
fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, sono
altresi' versate allo stesso Fondo le somme derivanti da revoche,
recuperi di crediti, vertenze, restituzioni e rimborsi connessi agli
interventi di cui al medesimo decreto legislativo n. 96 del 1993. Con
effetto dall'anno 1996, le disponibilita' destinate all'ammortamento
dei mutui autorizzati per la realizzazione di interventi nelle aree
depresse del territorio nazionale possono essere utilizzate anche
negli esercizi successivi a quello di competenza. Una quota delle
risorse di cui al comma 2, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli
anni dal 1998 al 2013, e' destinata alla copertura di mutui
finalizzati alla realizzazione dei programmi e dei piani di edilizia
scolastica di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, con le procedure
e modalita' previste dalla stessa legge. Una ulteriore quota delle
medesime risorse, pari a lire cinquanta miliardi per ciascuno degli
anni dal 1998 al 2013, e' destinata, con decreto del Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, alla
copertura di mutui finalizzati ad interventi di edilizia
universitaria. Una ulteriore quota delle medesime risorse, pari a
lire cinquanta miliardi per ciascuno degli anni dal 1998 al 2013, da
ripartire con deliberazione del CIPE, e' destinata alla copertura di
mutui finalizzati agli interventi di cui all'articolo 17, comma 5,
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e alla legge 23 gennaio 1992, n.
32, e successive modificazioni ((, che possono essere assunti
direttamente dagli enti beneficiari, convenzionati ai sensi
dell'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, secondo criteri,
modalita' e limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica)).
2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa
di lire 515 miliardi per l'anno 1998 e di lire 1.515 miliardi annui a
decorrere dal 1999 fino al 2013. Al relativo onere per gli anni 1998
e 1999 si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi
anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro. (5)
3. Secondo quanto disposto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, e
successive modificazioni, al fine di accelerare il completamento,
l'adeguamento e la realizzazione di opere pubbliche di rilevanza
nazionale per l'accumulo di acqua a prevalente scopo irriguo e di
opere di adduzione e di riparto, ivi compresi gli interventi di
sistemazione dei terreni necessari per la funzionalita' delle opere,
con priorita' per quelle localizzate nelle aree depresse del
territorio nazionale, i Consorzi di bonifica e di irrigazione,
concessionari ai sensi dell'articolo 13 del regio decreto 13 febbraio
1933, n. 215, possono essere autorizzati dal Ministero per le
politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, a contrarre mutui decennali con il Meliorconsorzio S.p.a.
o le altre banche di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, con ammortamento a carico del bilancio dello
Stato. Il volume complessivo massimo dei predetti mutui e' correlato
al limite di impegno decennale di lire 80 miliardi per l'anno 1998,
autorizzato a tale scopo. Prima dell'autorizzazione alla contrazione
del mutuo il Ministero per le politiche agricole accerta che le opere
siano state approvate ai sensi delle leggi vigenti, ivi compresa la
procedura di valutazione impatto ambientale se prevista; accerta
altresi' che le regioni interessate abbiano preventivamente attestato
la loro utilita', compatibilita' ambientale, efficacia e fattibilita'
tecnico-economica. Il Ministro per le politiche agricole, alimentari
e forestali stabilisce, con decreto emanato di concerto con il
Ministro del tesoro, le modalita', i termini e le condizioni per la
concessione e l'utilizzazione dei mutui. Al relativo onere, pari a
lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede
mediante corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno 1997, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero per le politiche agricole, alimentari e
forestali.
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 30 giugno 1998, n. 208 ha disposto (con l'art. 1, comma 1)
che "Per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e' autorizzata
la spesa complessiva di lire 12.200 miliardi per il periodo
1999-2004, di cui lire 1.700 miliardi per l'anno 1999 e lire 2.100
miliardi per ciascuno degli anni dal 2000 al 2004".
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 247))
Art. 3
Disposizioni in materia di lavori socialmente utili,
integrazione salariale e formazione professionale
1. Per la prosecuzione nell'anno 1997 degli interventi statali di
cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, e' autorizzata l'ulteriore spesa di lire 135 miliardi a favore
del comune e della provincia di Napoli e di lire 55 miliardi a favore
del comune di Palermo. All'erogazione del contributo provvede il
Ministro dell'interno con proprio decreto da emanare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, previa approvazione di una relazione presentata da
parte degli enti locali al Ministero dell'interno recante gli
specifici programmi di lavoro e le opere pubbliche che saranno
intrapresi per l'anno 1997, e' subordinata alla presentazione da
parte degli enti locali al medesimo Ministero di una relazione sugli
specifici programmi di lavoro e sulle opere pubbliche che saranno
intrapresi per l'anno 1997; il Ministero dell'interno trasmette copia
di dette relazioni alle commissioni parlamentari competenti.
2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, pari a lire
190 miliardi per l'anno 1997, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamentoiscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione del Ministero del tesoro per lo stesso 1997, utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
possono essere prorogati per ulteriori sei mesi i trattamenti di
integrazione salariale di cui all'articolo 9, comma 25, lettera b),
del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, nonche' i
trattamenti di integrazione salariale, in essere alla data del 25
marzo 1997, concessi alle imprese in crisi sottoposte al regime di
amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio
1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile
1979, n. 95, anche in deroga a quanto disposto dalla legge 23 luglio
1991, n. 223, e successive modificazioni, nel limite complessivo di
lire 43 miliardi a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236; la misura dei
trattamenti di integrazione salariale prorogati e' ridotta del dieci
per cento. Al relativo onere per l'anno 1997 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo
anno, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero
del lavoro e della previdenza sociale. (4)
4. Il comma 21 dell'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, e' sostituito dal seguente:
"21. Allo scopo di creare le necessarie ed urgenti opportunita'
occupazionali per i lavoratori impegnati in progetti di lavori
socialmente utili, ivi compresi i servizi alla persona e il lavoro di
cura, i soggetti promotori di cui al comma 1 dell'articolo 14 del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono costituire societa' miste
ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95, a
condizione che il personale dipendente delle predette societa' sia
costituito nella misura del quaranta per cento da lavoratori gia'
impegnati nei predetti progetti e nella misura del quaranta per cento
da soggetti aventi titolo ad esservi impegnati. La partecipazione
alle predette societa' miste e', comunque, consentita a cooperative
formate da lavoratori gia' impegnati in progetti di lavori
socialmente utili. Con tali societa', in via straordinaria e
limitatamente alla fase di avvio, i predetti soggetti promotori
possono stipulare, anche in deroga a norme di legge o di statuto,
convenzioni o contratti, di durata non superiore a quaranta mesi,
aventi esclusivamente ad oggetto attivita' uguali, analoghe o
connesse a quelle svolte nell'ambito di progetti di lavori
socialmente utili, precedentemente promossi dai medesimi soggetti
promotori.".
4-bis. I lavoratori impegnati per un periodo superiore ai 3 anni
nei lavori socialmente utili ed in progetti di pubblica utilita' ai
sensi del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 244, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1981, n. 390, e del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, hanno, a parita' di punteggio,
titolo di preferenza nei pubblici concorsi banditi sino al 31
dicembre 1998 dalle amministrazioni presso cui prestano servizio e
negli avviamenti a selezione, di cui all'articolo 16 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, ove sia richiesta
la medesima professionalita'.
5. Per il finanziamento dei progetti speciali di cui agli articoli
18, primo comma, lettera h), e 26 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, presentati entro il 31 dicembre 1995, non e' richiesto l'accesso
al Fondo sociale europeo.
6. Gli oneri relativi alle quote di indennita' di anzianita', di
cui al quinto comma, lettera a), dell'articolo 21 della legge 12
agosto 1977, n. 675, maturate sino alladata del 21 maggio 1988, sono
a carico del Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, nel limite di lire 10 miliardi per l'anno 1997.
7. I corsi organizzati ai sensi del comma 14 dell'articolo 4 del
decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, sono prorogati per un periodo
pari ad un terzo dell'originaria durata, al fine di consentire
l'espletamento delle relative attivita' di valutazione e
certificazione dei risultati formativi, secondo direttrici adeguate
alle potenzialita' del mercato del lavoro locale. I relativi oneri
sono posti a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 5 miliardi per
l'anno l997.
8. Al fine di accelerare l'avvio e la realizzazione degli
interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione dei beni
culturali, e' autorizzata l'apertura di contabilita' speciali
intestate ai capi degli Istituti centrali e periferici del nonche' ai
funzionari delegati dell'assessorato per i beni culturali e
ambientali e per la pubblica istruzione della Regione siciliana, per
la gestione dei Fondi loro assegnati in applicazione dei piani di
spesa approvati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237. All'apertura delle contabilita' si provvede anche nel
caso in cui i fondi da accreditare siano stanziati in un unico
capitolo di spesa, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994,
n. 367; si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 del medesimo
articolo 10. L'apertura delle contabilita' e' disposta con decreto
del Ministro del tesoro, su proposta dell'amministrazione
interessata. ((Gli interventi relativi a programmi approvati dal
Ministro per i beni e le attivita' culturali per i quali non
risultino avviate le procedure di gara ovvero definiti gli
affidamenti diretti entro il termine del 31 dicembre dell'anno
successivo a quello di approvazione sono riprogrammati con decreto
del Ministro per i beni e le attivita' culturali nell'ambito
dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al
penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 237. Le risorse finanziarie relative agli interventi
riprogrammati possono essere trasferite, con le modalita' di cui alla
legge 3 marzo 1960, n. 169, da una contabilita' speciale ad un'altra
ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati con la
riprogrammazione, ove possibile, nell'ambito della stessa regione.
Entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno i capi degli Istituti
centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita'
culturali, titolari delle predette contabilita' speciali, sono tenuti
a comunicare alla Direzione generale centrale competente gli
interventi per i quali non siano state avviate le procedure di gara
ovvero definiti gli affidamenti diretti ai fini della
riprogrammazione degli stessi)).
9. Gli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29
marzo 1995, n. 95, ad eccezione di quelli riferiti all'acquisto del
terreno, sono estesi anche ai giovani agricoltori, destinando non
meno dei due terzi del totale a quelli residenti nelle zone di cui
all'obiettivo 1 ai sensi del regolamento (CE) 2081/93, in eta'
compresa tra i 18 e i 35 anni, che subentrano nella conduzione
dell'azienda agricola al familiare e che presentano un progetto di
produzione, commercializzazione, trasformazione in agricoltura. Il
Ministro del tesoro, con proprio decreto emanato di concerto con il
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, fissa
criteri e modalita' di concessione delle agevolazioni. (6) (11)
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla
L. 20 marzo 1998, n. 52 ha disposto (con l'art. 1, comma 3, lettera
a)) che sono prorogati per ulteriori otto mesi i trattamenti di
integrazione salariale concessi alle imprese in crisi sottoposte al
regime di amministrazione straordinaria, a decorrere dalla scadenza
dell'ultima proroga concessa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
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AGGIORNAMENTO (6)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 31, comma 4)
che "Il contributo di cui all'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, per il finanziamento di lavori ed opere pubbliche
nell'area napoletana e palermitana e' integrato di un importo pari a
lire 40 miliardi per l'anno 1998. All'erogazione del contributo
integrativo per l'importo di lire 30.000 milioni a favore della
provincia e del comune di Napoli e di lire 10.000 milioni a favore
del comune di Palermo provvede il Ministero dell'interno entro trenta
giorni dall'assegnazione dei fondi".
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 ha disposto (con l'art. 27, comma
2, lettera c)) che dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di
cui al comma 1 del suddetto decreto e' abrogato l'articolo 3, comma
9, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135.
Art. 3-bis.
(( (Procedure relative agli ammortizzatori sociali) ))
((1. Al fine di accelerare le procedure relative agli
ammortizzatori sociali ed in attesa della loro riforma, vengono
sottoposte al comitato tecnico, di cui all'articolo 19 della legge 28
febbraio 1986, n. 41, esclusivamente le istanze di approvazione dei
programmi di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 23 luglio 1991,
n. 223, come sostituito dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
1uglio 1994, n. 451. Il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale puo' disporre il pagamento diretto ai lavoratori, ove
richiesto, del trattamento straordinario di integrazione salariale,
con il connesso assegno per il nucleo familiare, ove spettante, anche
in deroga all'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n.
223.
2. Il requisito di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 23
luglio 1991, n. 223, si intende riferito alla data di adozione del
provvedimento di assoggettamento della societa' ad una delle
procedure concorsuali, previste dall'articolo 3 della medesima legge
n. 223 del 1991)).
Art. 4
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 22 MARZO 2004, N. 72, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 21 MAGGIO 2004, N. 128))
Art. 5.
Interventi nel settore del trasporto aereo
1. Per la realizzazione di opere di ampliamento, ammodernamento e
riqualificazione necessarie ad assicurare, a breve e medio termine,
il migliore funzionamento delle infrastrutture aeroportuali, con
priorita' per gli aeroporti di Bari, Cagliari e Catania, e'
autorizzata, a decorrere dal secondo semestre 1997, la contrazione,
da parte delle societa' di gestione costituite secondo le previsioni
dell'articolo 10, comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
ovvero, in mancanza, dagli enti locali territorialmente competenti,
di mutui od altre operazioni finanziarie in relazione a rate di
ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinate
dal limite di impegno quindicennale di lire 45 miliardi per l'anno
1998.
2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1 e' affidata alle
societa' di gestione aeroportuale ovvero all'ente locale
territorialmente competente. Il Ministro dei trasporti e della
navigazione provvede ad erogare direttamente a ciascuno degli
istituti di credito interessati le quote di rate di ammortamento
relative agli impegni finanziari di cui al comma 1.
3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999, si provvede
con corrispondente utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei trasporti e
della navigazione.
Art. 6.
Sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue
1. Le risorse derivanti dall'esercizio del potere di revoca
previsto dal comma 104 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1996,
n. 662, le risorse assegnate dal CIPE per il finanziamento di
progetti di protezione e risanamento ambientale nel settore delle
acque a valere sui fondi di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 1995, n. 341, le ulteriori risorse attribuite al Ministero
dell'ambiente in sede di riprogrammazione delle risorse disponibili
nell'ambito del quadro comunitario di sostegno, nonche' i proventi
derivanti dall'applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 5
gennaio 1994, n. 36, sono destinati alla realizzazione delle opere e
degli interventi previsti da un piano straordinario di completamento
e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle
acque reflue urbane, ((tenendo conto del decreto legislativo recante
disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento
della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque
reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione
delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti dalle
fonti agricole,)), adottato con decreto del Ministro dell'ambiente,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1-bis. Nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, non sia stata definita
l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, gli
ambiti territoriali ottimali di cui all'articolo 8 della legge 5
gennaio 1994, n. 36, coincidono con il territorio della provincia.
Sentite le autorita' di bacino, le regioni possono, con propria
legge, definire una diversa delimitazione territoriale degli ambiti.
2. Le risorse nazionali di cui al comma 1, eccettuate quelle
riscosse a titolo di canone o tariffa, sono assegnate, anche in
deroga alle finalita' previste per dette risorse dalle rispettive
disposizioni normative, su appositi capitoli di spesa del bilancio
del Ministero dell'ambiente, anche di nuova istituzione. Per le
risorse gia' trasferite alle regioni, il Ministro dell'ambiente ne
autorizza la spesa in relazione alle opere ed agli interventi
previsti dal piano di cui al comma 1. Il Ministero del bilancio e
della programmazione economica, su proposta del Ministero
dell'ambiente, provvede a richiedere all'Unione europea le modifiche
dei programmi operativi eventualmente occorrenti.
3. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione delle opere e
degli interventi previsti dal piano di cui al comma 1, il Ministero
dell'ambiente provvede a trasferire alle regioni competenti:
a) una quota pari al venticinque per cento delle somme
complessivamente attribuite agli interventi da realizzare in ciascuna
regione a seguito dell'adozione del piano, entro trenta giorni
decorrenti dalla effettiva disponibilita' delle risorse in bilancio;
b) una quota del costo effettivo di ogni intervento, fino al
limite del novanta per cento, tenendo conto della quota di cui alla
lettera a), proporzionalmente imputabile all'intervento, a seguito
dell'avvenuta notifica da parte della regione della consegna dei
lavori, entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilita'
delle risorse in bilancio;
c) la quota residua del costo effettivo di ogni intervento, a
seguito della notifica da parte della regione dell'avvenuto collaudo,
entro trenta giorni decorrenti dall'effettiva disponibilita' delle
risorse in bilancio.
4. Alle opere ed agli interventi di cui al comma 1, gia' appaltati
o affidati in concessione o gia' oggetto di progettazione almeno
preliminare se compresi in piani regionali di risanamento delle
acque, e che risultino sospesi per qualsiasi motivo alla data di
entrata in vigore del presente decreto, si applicano le disposizioni
di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 del presente decreto,
intendendosi sostituito all'elenco di cui al comma 1 dello stesso
articolo il piano straordinario di completamento e razionalizzazione
dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue. Entro
il termine di sessanta giorni dal collaudo per ciascuna opera, la
provincia, o l'ente responsabile dell'organizzazione territoriale del
servizio idrico integrato qualora costituito ai sensi dell'articolo 8
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, individua il gestore definitivo.
Decorso inutilmente tale termine, il Ministro dell'ambiente, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici, puo' individuare un
gestore provvisorio al quale affidare, per un termine non superiore a
diciotto mesi, il compito di provvedere all'entrata in esercizio
dell'impianto. A tal fine il gestore definitivo ovvero quello
provvisoriamente indicato puo' utilizzare, a titolo di anticipazioni,
l'eventuale quota residua delle risorse destinate dal piano al
predetto intervento, nonche' le risorse derivanti da canoni o tariffe
in materia di fognatura e depurazione, ove previsti.
5. Il Ministero dell'ambiente, nell'ambito del piano di cui al
comma 1, determina le modalita' per il monitoraggio ed il controllo,
con la partecipazione delle regioni interessate, delle attivita' di
realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano
stesso, ivi compresi i presupposti e le procedure per l'eventuale
revoca dei finanziamenti e per il riutilizzo delle risorse resesi
comunque disponibili, assicurando, di norma, il rispetto
dell'originaria allocazione regionale delle risorse.
6. Il Ministero dell'ambiente, per la predisposizione dei progetti
preliminari degli interventi previsti dal piano, puo' avvalersi di
soggetti pubblici aventi specifica competenza in materia, con
rimborso agli stessi delle sole spese sostenute e documentate, ad
esclusione di quelle relative al trattamento economico di base del
personale. Per il suddetto rimborso e' autorizzata la spesa di lire
400 milioni per l'anno 1997 e di lire 800 milioni per l'anno 1998.
7. Al fine di migliorare, incrementare e adeguare agli standards
europei, alle migliori tecnologie disponibili ed alle migliori
pratiche ambientali la progettazione in campo ambientale e promuovere
iniziative di supporto alle azioni in tale settore delle
amministrazioni pubbliche per aumentare l'efficienza dei relativi
interventi, anche sotto il profilo della capacita' di utilizzazione
delle risorse derivanti da cofinanziamenti dell'Unione europea, e'
istituito presso il Ministero dell'ambiente, nelle more della
costituzione di un'apposita segreteria tecnica permanente, un
apposito gruppo tecnico, composto da non piu' di venti esperti di
elevata qualificazione, nominati con decreto del Ministro
dell'ambiente. Per la costituzione ed il funzionamento del suddetto
gruppo tecnico e' autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per
l'anno 1997 e di lire 1.800 milioni per l'anno 1998.
8. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6 e 7, pari a lire
1.600 milioni per l'anno 1997 e a lire 2.600 milioni per l'anno 1998,
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente.
Art. 7.
Mantenimento in bilancio di fondi
1. Le disponibilita' iscritte nei seguenti capitoli del bilancio
dello Stato per l'anno 1996 e non impegnate nello stesso esercizio
possono essere impegnate nell'esercizio 1997 al fine di avviare
interventi immediatamente attivabili o di proseguire interventi in
corso di attuazione:
a) capitoli 7701, 8881 e 8882 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici, concernenti la sistemazione e la
riparazione di opere idrauliche di competenza statale, nonche'
l'erogazione di contributi in conto capitale in favore degli enti
acquedottistici;
b) capitoli 8401, 8404, 8405, 8419, 8422 e 8438 dello stato di
previsione del Ministero dei lavori pubblici, concernenti la
realizzazione di interventi di costruzione, completamento,
sistemazione, manutenzione di immobili demaniali o di proprieta'
statale e di edifici privati destinati a sede di uffici pubblici,
compresi interventi di ristrutturazione e adeguamento per
l'eliminazione delle barriere architettoniche;
c) capitolo 7552 dello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica,
concernente incentivi alle attivita' produttive e agevolazioni alle
attivita' di ricerca;
d) capitolo 2557 dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente, concernente le procedure di valutazione di impatto
ambientale;
e) capitoli 9051, 9064, 9065 e 9301 dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici, concernenti la realizzazione di opere
di urbanizzazione primaria, opere di edilizia demaniale, interventi
su edifici di culto da effettuare nelle regioni Campania, Basilicata
e Puglia;
f) capitoli 7352 e 7602 dello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente, concernenti la realizzazione di opere e servizi di
pubblica utilita' nei parchi nazionali del Cilento, Vallo di Diano,
Gargano, Gran Sasso e Monti della Laga, Maiella e Vesuvio con
personale in cassa integrazione guadagni straordinaria, in mobilita'
o in trattamento di sussidio di disoccupazione, nonche' la
realizzazione del sistema di coordinamento e controllo dell'attivita'
di salvaguardia della laguna di Venezia;
g) capitoli 4501 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro e 4301 dello stato di previsione del Ministero dell'interno,
concernenti la realizzazione degli interventi di prevenzione del
fenomeno dell'usura, nonche' degli interventi in favore delle sue
vittime, ivi compresi coloro che figurano parti lese nei procedimenti
per usura in primo grado in corso successivamente all'entrata in
vigore della legge 7 marzo 1996, n. 108, ancorche' riferiti a fatti
verificatisi anteriormente al 1 gennaio 1996;
h) capitolo 8200 dello stato di previsione del Ministero della
difesa, concernente la realizzazione di interventi di
ristrutturazione dell'ex ospedale psichiatrico di Reggio Calabria da
adibire a Scuola allievi carabinieri;
i) capitoli 7652 e 1171 dello stato di previsione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, concernenti, rispettivamente,
la realizzazione degli interventi del fondo per il risanamento e lo
sviluppo dell'area urbana di Reggio Calabria e le attivita'
organizzative e gestionali connesse allo svolgimento dei Giochi del
Mediterraneo a Bari;
l) capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e capitoli
((1109,)) 7851, 7853 e 8205 dello stato di previsione del Ministero
delle finanze, anche se relative all'anno 1995, concernenti
interventi di miglioramento, adeguamento, ampliamento, sistemazione e
ristrutturazione delle strutture immobiliari destinate alla
allocazione delle attivita' dell'amministrazione finanziaria
orientate a prevenire e contrastare l'evasione fiscale, ((ad
assicurare la tempestiva attuazione delle deleghe in materia fiscale
contenute nella legge 23 dicembre 1996, n. 662,)) nonche' l'attivita'
produttiva della predetta amministrazione autonoma.
((1-bis. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo
8, comma 4, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e' prorogato al 31
dicembre 1997.
1-ter. Il termine per la contrazione dei mutui di cui all'articolo
17, commi 18 e 19, della legge 11 marzo 1988, n.67, e' prorogato al
31 dicembre 1997)).
Art. 8.
Semplificazione dell'accesso al Fondo rotativo per la progettualita'
presso la Cassa depositi e prestiti
1. I commi 54, 56, 57 e 58 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre
1995, n. 549, sono sostituiti dai seguenti:
a) "54. Al fine di razionalizzare la spesa per investimenti
pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli
interventi ammessi al cofinanziamento comunitario, di competenza
delle regioni, delle province, dei comuni, dei loro consorzi anche
con la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati, delle
comunita' montane , dei consorzi di bonifica e consorzi di
irrigazione, delle societa' per la gestione di servizi pubblici cui
partecipano gli enti locali e delle aziende speciali di detti enti,
e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo
per la progettualita'. Il Fondo anticipa le spese necessarie per gli
studi di fattibilita', per l'elaborazione dei progetti preliminari,
definitivi ed esecutivi, incluse le valutazioni di impatto ambientale
e altre rilevazioni e ricerche necessarie. La dotazione del Fondo e'
stabilita in lire 500 miliardi, mediante apporto della Cassa depositi
e prestiti a valere sui fondi derivanti dal servizio dei conti
correnti postali. Il sessanta per cento delle predette risorse e'
riservato in favore delle aree depresse del territorio nazionale.";
b) "56. I soggetti di cui al comma 54, per la copertura delle
spese ivi contemplate, possono beneficiare dei finanziamenti del
Fondo sulla base di programmi di opere pubbliche da realizzare,
allegando una relazione tecnica dalla quale risultino la finalita',
la localizzazione, la conformita' allo strumento urbanistico vigente
o gli eventuali adeguamenti previsti per lo stesso, il costo presunto
dell'opera da realizzare, nonche' la prevista copertura finanziaria.
Per le domande di anticipazione la Cassa depositi e prestiti richiede
le integrazioni alla relazione tecnica ritenute necessarie al fine di
procedere alla conseguente valutazione delle domande stesse, da
espletare mediante il ricorso anche a societa' partecipate dalla
Cassa medesima. L'anticipazione e' concessa dalla Cassa depositi e
prestiti a valere sulle disponibilita' del Fondo, con determinazione
del direttore generale, nel limite massimo del dieci per cento del
costo presunto dell'opera.";
c) "57. L'anticipazione, aumentata delle eventuali spese di
valutazione, e' rimborsata, secondo le modalita' concordate con la
Cassa depositi e prestiti, dopo il perfezionamento della provvista
finanziaria necessaria alla realizzazione dell'opera. Trascorsi
cinque anni dalla data di erogazione dell'anticipazione, ovvero
quattro anni qualora la stessa sia finalizzata alla progettazione
definitiva, i soggetti di cui al comma 54 sono tenuti a rimborsare
alla Cassa depositi e prestiti l'anticipazione maggiorata delle
eventuali spese di valutazione, anche qualora non sia stata
perfezionata la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione
dell'opera, ovvero l'opera non sia realizzabile, o sia venuto meno
l'interesse pubblico alla sua realizzazione.";
d) "58. Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, e'
riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente
intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi
oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui
al presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a
lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si
provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per
l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del
tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.".
((23))
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AGGIORNAMENTO (23)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 7)
che "Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle
autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla
presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015
e successivi per gli importi ivi indicati".
Art. 9.
Accelerazione della progettazione e istituzione del Fondo
di rotazione presso il Ministero dei lavori pubblici
1. Sino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 3 della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, le
amministrazioni aggiudicatrici avviano le attivita' di progettazione
anche definitiva ed esecutiva anche in assenza del programma
triennale di cui all'articolo 14 della medesima legge n. 109 del
1994, e successive modificazioni.
((2. Presso il Ministero dei lavori pubblici e' istituito un Fondo
per il finanziamento a fondo perduto della progettazione preliminare
e degli studi e indagini connessi per il potenziamento, adeguamento e
ammodernamento delle infrastrutture, secondo le modalita' previste
dal presente articolo. Alla concessione dei contributi possono
accedere amministrazioni statali ed enti a carattere sovraregionale
vigilati da amministrazioni statali.
2-bis. Le agevolazioni di cui al presente articolo non sono
cumulabili con agevolazioni a valere su altri fondi pubblici
nazionali o su fondi comunitari.
2-ter. L'incarico di progettazione deve essere affidato, nel
rispetto della disciplina comunitaria e nazionale d£ recepimento,
entro sei mesi dalla data di assegnazione del contributo, a pena di
decadenza.
2-quater. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto l 988, n. 400, dal
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione cconomica, sono disciplinate le
modalita' di accesso e di csercizio del Fondo di cui al presente
articolo.
2-quinquies. Il Ministro dei lavori pubblici presenta annualmente
al Parlamento una relazione sull'utilizzazione del Fondo, con i dati
specifici dei progetti e delle spese)).
Art. 10.
Modalita' di ridestinazione dei finanziamenti
per interventi su strutture di assistenza a malati di AIDS
1. Per garantire l'immediata realizzazione degli interventi
previsti dalla legge 5 giugno 1990, n. 135, la nuova destinazione dei
finanziamenti resi disponibili ai sensi del decreto-legge 18 novembre
1996, n. 583, convertito, con modificazioni, dalla della legge 17
gennaio 1997, n. 4, e' effettuata, anche per interventi di edilizia
extraospedaliera per malati di AIDS, con le modalita' stabilite
dall'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 1 dicembre 1995, n. 509,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34.
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 6 GIUGNO 2001, N. 380))((12))
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AGGIORNAMENTO (12)
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 23
novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31
dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la
proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo
dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002,
n. 185 ha disposto (con l'art. 138, comma 1) la proroga dell'entrata
in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002
al 30 giugno 2003.
Art. 12.
(( (Disposizioni in materia di sicurezza nei cantieri). ))
((1. Sino al 31 dicembre 1997, per le contravvenzioni di cui al
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e' raddoppiato il termine
di cui al terzo periodo del comma 1 dell'articolo 20 del decreto
legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, ed e' ridotta della meta' la
somma di cui all'articolo 21, comma 2, del medesimo decreto
legislativo n. 758 del 1994.))
Art. 13.
Commissari straordinari e interventi sostitutivi
((1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori,
ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di
capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse
dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le
implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, gia'
appaltati o affidati a general contractor in concessione o comunque
ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la
cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata
o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque
sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, sono nominati uno o piu' commissari straordinari.))
2. Nel termine perentorio di trenta giorni dalla data della
pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, le amministrazioni
competenti adottano i provvedimenti, anche di natura sostitutiva,
necessari perche' l'esecuzione dell'opera sia avviata o ripresa senza
indugio, salvi gli effetti dei provvedimenti giurisdizionali. PERIODO
SOPPRESSO DALLA L. 23 MAGGIO 1997, N. 135.
3. La pronuncia sulla compatibilita' ambientale delle opere di cui
al comma 1, ove non ancora intervenuta, e' emessa entro sessanta
giorni dalla richiesta.
((4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il
commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione
degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative
strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i
provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono
comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione
della provincia, al sindaco della citta' metropolitana o del comune,
nel cui ambito territoriale e' prevista, od in corso, anche se in
parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei
lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono
disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso
tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del
commissario sono esecutivi.))
4-bis. Per l'attuazione degli interventi di cui ai precedenti commi
i commissari straordinari provvedono in deroga ad ogni disposizione
vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria
sull'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture, della
normativa in materia di tutela ambientale e paesaggistica, di tutela
del patrimonio storico, artistico e monumentale, nonche' dei princ~pi
generali dell'ordinamento.
4-ter. I provvedimenti emanati in deroga alle leggi vigenti devono
contenere l'indicazione delle principali norme cui si intende
derogare e devono essere motivati.
((4-quater. Il commissario straordinario, al fine di consentire il
pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera
commissariata, puo' essere abilitato ad assumere direttamente
determinate funzioni di stazione appaltante, previste dalla legge 11
febbraio 1994, n. 109, laddove ravvisi specifici impedimenti
all'avvio o alla ripresa dei lavori. Nei casi di risoluzione del
contratto d'appalto pronunciata dal commissario straordinario,
l'appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri che
fossero gia' allestiti ed allo sgombero delle aree di lavoro e
relative pertinenze nel termine a tal fine assegnato dallo stesso
commissario straordinario; in caso di mancato rispetto del termine
assegnato, il commissario straordinario provvede d'ufficio
addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese. Ai fini di cui
al secondo periodo non sono opponibili eccezioni od azioni cautelari,
anche possessorie, o di urgenza o comunque denominate che impediscano
o ritardino lo sgombero e ripiegamento anzidetti)).
5. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro, puo'
disporre, in luogo della prosecuzione dell'esecuzione delle opere di
cui al comma 1, l'utilizzazione delle somme non impegnabili
nell'esercizio finanziario in corso per le opere stesse, destinandole
alla realizzazione degli adeguamenti previsti dal decreto legislativo
19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, negli edifici
demaniali o in uso a uffici pubblici. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.
669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30.
6. Al fine di assicurare l'immediata operativita' del servizio
tecnico di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994,
n. 109, e successive modificazioni, anche allo scopo di provvedere
alla pronta ricognizione delle opere per le quali sussistano cause
ostative alla regolare esecuzione, il Ministro dei lavori pubblici
provvede, in deroga all'articolo 1, comma 45, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e successive modificazioni, alla copertura, mediante
concorso per esami, di venticinque posti con qualifica di dirigente,
di cui cinque amministrativi e venti tecnici, a valere sulle unita'
di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109.
7. Al relativo onere, valutato in lire 1 miliardo per l'anno 1997
ed in lire 2,5 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo utilizzando quanto a lire 1 miliardo per il 1997
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e quanto a lire 2,5
miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento
relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
successivo al decreto di cui al comma 1, saranno stabiliti i criteri
per la corresponsione dei compensi spettanti ai commissari
straordinari di cui al medesimo comma 1. Alla corrispondente spesa si
fara' fronte utilizzando i fondi stanziati per le opere di cui al
predetto comma 1.
Art. 14.
Finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica, per interventi
programmati in agricoltura e per iniziative produttive.
1. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi
agli anni dal 1978 al 1991, gia' ripartiti tra le regioni, in
relazione ai quali la gara d'appalto non sia indetta entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono
destinati entro i successivi novanta giorni dalle regioni, su
proposta degli Istituti autonomi di case popolari (IACP), a
interventi di risanamento del patrimonio pubblico degli alloggi di
cui all'articolo 31, lettere b), c) e d), della legge 5 agosto 1978,
n. 457. Scaduto inutilmente quest'ultimo termine, i finanziamenti
sono revocati per essere successivamente ripartiti tra le regioni. La
nuova destinazione dei finanziamenti avviene al netto degli oneri di
programmazione, di progettazione e concessori eventualmente gia'
impiegati per i programmi originari. ((8))
2. I finanziamenti per l'edilizia residenziale pubblica relativi al
quadriennio 1992-1995, nonche' quelli ricavati dalla alienazione
degli alloggi di proprieta' pubblica in base alla legge 24 dicembre
1993, n. 560, possono essere destinati ad interventi in conto
capitale in regime di edilizia agevolata in locazione ai sensi
dell'articolo 9 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive
modificazioni, per una percentuale minima del 10 per cento fino ad un
massimo del 25 per cento delle disponibilita'.
3. Al fine di favorire l'occupazione nel settore della pesca e
dell'acquacoltura, i contributi pubblici dello Strumento finanziario
di orientamento della pesca (SFOP) e del Piano triennale della pesca
e dell'acquacoltura possono essere erogati, su richiesta degli
interessati, in via anticipata fino al 50 per cento della spesa
ritenuta ammissibile. Le anticipazioni sono garantite da polizza
assicurativa o bancaria, conforme allo schema approvato con decreto
del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di
concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e
dell'artigianato.
4. In attesa dell'approvazione della nuova legge pluriennale, al
fine di assicurare la necessaria continuita' nella programmazione e
nell'attivazione degli interventi pubblici nel settore agricolo e
forestale, per l'anno 1997, a completamento dello stanziamento
previsto dall'articolo 3, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n.
549, e' autorizzata la spesa di lire 517 miliardi da ripartirsi
secondo le finalita' e con le modalita' stabilite nel decreto-legge
20 settembre 1996, n. 489, convertito, con modificazioni, dalla legge
5 novembre 1996, n.578. Per concorrere al suddetto fine, il termine
fissato dall'articolo 14 della legge 4 giugno 1984, n. 194, da ultimo
differito dall'articolo 2 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1996, n. 649,
e' ulteriormente differito al 31 dicembre 1997. A tale fine e'
autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997. All'onere
derivante dal presente comma si provvede, quanto a lire 517 miliardi,
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse
agricole, alimentari e forestali, e, quanto a lire 400 milioni,
mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
5. Per consentire interventi finalizzati alla ristrutturazione e
riconversione dell'apparato produttivo, la GEPI S.p.a. e' autorizzata
ad impiegare sino al dieci per cento delle risorse finanziarie di cui
all'articolo 5 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, per la
realizzazione di iniziative produttive localizzate al di fuori delle
aree individuate dall'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n.236, ivi incluse le aree di cui all'articolo 9-bis del
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, e le aree di cui
all'articolo 6-ter del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 467,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 novembre 1996, n. 569.
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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 30 aprile 1999, n. 136 ha disposto (con l'art. 8, comma 1)
che "Il termine di novanta giorni relativo all'indizione della gara
d'appalto, di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, e' riaperto fino al sessantesimo giorno
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Il
successivo termine di novanta giorni di cui al medesimo comma 1
dell'articolo 14, relativo alla destinazione dei finanziamenti, e'
conseguentemente riaperto fino al centoventesimo giorno successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge."
Art. 15.
Snellimento delle procedure in materia di informazioni
e comunicazioni antimafia
1. All'articolo 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n.490,
sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di
concerto con i Ministri di grazia e giustizia e dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, sono stabilite le modalita' necessarie
per:
a) attivare il collegamento informatico o telematico fra il
sistema informativo delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura e quello di servizio di una o piu' prefetture, in modo
da attestare con strumenti automatizzati e in base ai dati relativi
alle iscrizioni nei registri delle predette camere di commercio e nel
registro delle imprese l'inesistenza delle cause di divieto o di
sospensione di cui all'allegato 1;
b) equiparare le attestazioni delle camere di commercio che
rechino un'apposita dicitura, stabilita con il medesimo decreto di
cui al presente comma, alle comunicazioni della prefettura inerenti
la inesistenza delle predette cause di divieto o di sospensione;
c) rendere accessibili alle prefetture competenti le
segnalazioni relative al rilascio delle attestazioni di cui alla
lettera b).
2-ter. Previa informativa alla amministrazione procedente e salvo
diversa disposizione di quest'ultima, le comunicazioni per iscritto
previste dal comma 2 possono essere richieste dai soggetti
interessati alla prefettura competente per il luogo in cui tali
soggetti risiedono o hanno sede, ovvero da persona da loro delegata
con atto recante sottoscrizione autenticata.
2-quater. Le segnalazioni e le comunicazioni sono utilizzabili per
un periodo di sei mesi dalla data del loro rilascio; per i contratti
e gli altri rapporti di durata superiore al biennio, esse devono
essere rinnovate almeno ogni diciotto mesi.".
2. Al comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 8 agosto
1990, n. 490, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Anche fuori
del caso di lavori o forniture di somma urgenza, le amministrazioni
possono procedere qualora le informazioni non pervengano nei termini
previsti. In tale caso, i contributi, i finanziamenti, le
agevolazioni e le altre erogazioni di cui al comma 1 sono corrisposti
sotto condizione risolutiva.".
Art. 16.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 23 MAGGIO 1997, N. 135))
Art. 17.
Anticipata occupazione del demanio aeroportuale
1. In attesa dell'adozione del regolamento di cui all'articolo 10,
comma 13, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro dei
trasporti e della navigazione puo' autorizzare, su richiesta, i
soggetti titolari di gestioni parziali aeroportuali, anche in regime
precario, all'occupazione ed all'uso dei beni demaniali rientranti
nel sedime aeroportuale, vincolando la destinazione dei diritti
percepiti a norma del comma 2 agli interventi indifferibili ed
urgenti necessari ((alle attivita' di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle infrastrutture aeroportuali, nonche'
all'attivita' di gestione aeroportuale)).
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 produce gli effetti della
convenzione prevista dall'articolo 6, terzo e quarto comma, della
legge 5 maggio 1976, n. 324, e costituisce titolo per introitare,
relativamente ai nuovi utilizzi, i diritti di cui all'articolo 1,
lettera a), della citata legge n. 324 del 1976, come determinati
dall'articolo 7, secondo comma, della medesima legge.
3. I soggetti autorizzati sono obbligati a corrispondere una
cauzione per l'anticipata occupazione dei beni demaniali pari al
dieci per cento dei diritti aeroportuali complessivamente introitati,
da versare mensilmente secondo le previsioni di cui all'articolo 7
della legge 22 agosto 1985, n. 449.
4. Il mancato affidamento, secondo la normativa vigente, della
gestione totale aeroportuale ai soggetti autorizzati ai sensi del
comma 1 determina la decadenza della provvisoria occupazione con
obbligo di restituzione di quanto percepito a norma del comma 2, con
l'esclusione delle spese documentate per la gestione delle
infrastrutture aeroportuali utilizzate nel periodo della provvisoria
detenzione e per le migliorie apportate.
Art. 18.
Rimborso delle spese di patrocinio legale
1. Le spese legali relative a giudizi per responsabilita' civile,
penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di
amministrazioni statali in conseguenza di fatti ed atti connessi con
l'espletamento del servizio o con l'assolvimento di obblighi
istituzionali e conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la
loro responsabilita', sono rimborsate dalle amministrazioni di
appartenenza nei limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello
Stato. Le amministrazioni interessate, sentita l'Avvocatura dello
Stato, possono concedere anticipazioni del rimborso, salva la
ripetizione nel caso di sentenza definitiva che accerti la
responsabilita'. (16)((20))
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
valutato in lire 2 miliardi per l'anno 1997 e in lire 3 miliardi
annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1997-1999, al capi-tolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del tesoro per l'anno finanziario 1997, all'uopo parzialmente
utilizzando l'accantonameuto relativo al Ministero del tesoro.
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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, ha disposto (con l'art. 10-bis,
comma 10) che le disposizioni dell'"articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano nel senso che il
giudice contabile, in caso di proscioglimento nel merito, e con la
sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con le modalita' di
cui all'articolo 91 del codice di procedura civile, liquida l'
ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del
prosciolto, fermo restando il parere di congruita' dell'Avvocatura
dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate
all'amministrazione di appartenenza".
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AGGIORNAMENTO (20)
Il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni,
dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'art. 17, comma
30-quinquies del D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102, ha disposto (con
l'art. 10-bis, comma 10) che le disposizioni dell'"articolo 18, comma
1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, si interpretano
nel senso che il giudice contabile, in caso di proscioglimento nel
merito, e con la sentenza che definisce il giudizio, ai sensi e con
le modalita' di cui all'articolo 91 del codice di procedura civile,
non puo' disporre la compensazione delle spese del giudizio e liquida
l' ammontare degli onorari e diritti spettanti alla difesa del
prosciolto, fermo restando il parere di congruita' dell'Avvocatura
dello Stato da esprimere sulle richieste di rimborso avanzate
all'amministrazione di appartenenza".
Art. 19.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 2000, N. 205))
Art. 19-bis.
(Realizzazione e potenziamento di tratti autostradali).
1. Per le finalita' e con le modalita' previste nell'articolo 2,
comma 87, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione
del tratto Aglio-Canova e il potenziamento del tratto Firenze
Nord-Firenze Sud dell'autostrada Bologna-Firenze, e' concesso un
ulteriore contributo di lire 100 miliardi annui per il ((periodo 1998
- 2017)) ((quali rate di ammortamento di mutui ventennali che la
societa' concessionaria e' autorizzata a contrarre ai sensi del
citato articolo 2, comma 87, della legge n. 662 del 1996. E' altresi'
autorizzata la spesa di lire 100 miliardi per l'anno 1997)).
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari
a lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1997, 1998 e 1999, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001
dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997,
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei
lavori pubblici. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 20.
Norme finali
1. Le disposizioni di semplificazione dei procedimenti
amministrativi contenute nel presente decreto si applicano fino
all'entrata in vigore delle norme contenute nei regolamenti di cui
all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
2. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto deve
risultare coerente con gli obiettivi di contenimento della spesa
pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di
programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99, cosi'
come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere.
3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del
presente decreto.
Art. 20-bis.
(( (Funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici). ))
((1. Le funzioni attribuite al Ministero dei lavori pubblici dagli
articoli 9 e 9-bis del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, come
da ultimo modificato dal decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341,
sono svolte secondo le procedure gia' regolanti l'attivita' dei
soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base
dell'articolo 4, comma 1, del decreto- legge 3 giugno 1996, n. 304;
dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 1996, n. 335;
dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 443;
dell'articolo 3 del decreto-legge 31 dicembre 1996, n.670)).
Art. 20-ter.
(( (Disposizioni in materia di indennita' di mobilita'). ))
((1. Il diritto all'indennita' di mobilita' di cui alla legge 23
luglio 1991, n. 223, e' riconosciuto a coloro che, pur regolarmente
iscritti alle liste di mobilita', abbiano presentato oltre i termini
previsti la relativa domanda, a condizione che entro il 31 marzo 1992
fossero stati comunque compiuti dagli stessi tutti gli adempimenti
necessari.
2. Senza ulteriori oneri, e' erogata l'indennita' spettante al
momento della scadenza del termine per la presentazione della
domanda, maggiorata degli interessi maturati fino al momento
dell'erogazione.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono
posti a carico del Fondo di cui al comma 7 dell'articolo 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nel limite di lire 2 miliardi per
l'anno 1997)).
Art. 21.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 25 marzo 1997
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Ciampi, Ministro del tesoro e del
bilancio e della programmazione
economica
Costa, Ministro dei lavori pubblici
Treu, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Napolitano, Ministro dell'interno
Veltroni, Ministro per i beni
culturali e ambientali
Pinto, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
Berlinguer, Ministro della pubblica
istruzione e dell'universita' e
della ricerca scientifica e
tecnologica
Burlando, Ministro dei trasporti e
della navigazione
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali
Ronchi, Ministro dell'ambiente
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