LEGGE 27 giugno 2013, n. 77

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e
la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011. (13G00122) 
 
 Vigente al: 2-12-2013  
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato  a  ratificare  la
Convenzione del Consiglio  d'Europa  sulla  prevenzione  e  la  lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica,
fatta a Istanbul l'11 maggio 2011 e sottoscritta  dall'Italia  il  27
settembre 2012, di seguito denominata «Convenzione». 
                               Art. 2 
 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1. Piena ed intera esecuzione e' data alla Convenzione a  decorrere
dalla data della sua entrata  in  vigore,  in  conformita'  a  quanto
disposto dall'articolo 75 della Convenzione stessa. 
                               Art. 3 
 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1.   Le   misure   amministrative   necessarie   all'attuazione   e
all'esecuzione della  Convenzione  sono  assicurate  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
                               Art. 4 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 27 giugno 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                         Letta, Presidente del Consiglio dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri 
                                                           ((Allegato 
 
                    COUNCIL OF EUROPE CONVENTION 
                     ON PREVENTING AND COMBATING 
                       VIOLENCE AGAINST WOMEN 
                        AND DOMESTIC VIOLENCE 
 
                  CONVENTION DU CONSEIL DE L'EUROPE 
                    SUR LA PREVENTION ET LA LUTTE 
               CONTRE LA VIOLENCE A L'EGARD DES FEMMES 
                     ET LA VIOLENCE DOMESTIQUE)) 
 
 

            ((Parte di provvedimento in formato grafico))

((Capitolo I
Obiettivi, definizioni, uguaglianza
e
non
discriminazione, obblighi generali))

            ((Parte di provvedimento in formato grafico))

 
 
((Convenzione del Consiglio d'Europa sulla  prevenzione  e  la  lotta
contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica 
 
 
 
                      Istanbul, 11 maggio 2011 
 
 
                                       www.coe.int/conventionviolence 
 
 
The official languages of the  Council  of  Europe  are  English  and
French ( Article 12 of the Statute of the Council  of  Europe).  Only
the treaties published by the Secretary General  of  the  Council  of
Europe, each in a separate booklet of the  "European  Treaty  Series"
(ETS) continued since 2004 by the "Council of Europe  Treaty  Series"
(CETS), are deemed authentic. The translation presented here  is  for
information only. 
 
 
 
Preambolo 
 
Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri  firmatari  della
presente  Convenzione,  Ricordando  la  Convenzione  europea  per  la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali (STE
n° 5, 1950) e i suoi Protocolli, la Carta sociale europea (STE n° 35,
1961, riveduta nel 1996, STE n°163),  la  Convenzione  del  Consiglio
d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani (STCE  n°  197,
2005) e la Convenzione del Consiglio d'Europa  sulla  protezione  dei
bambini contro lo sfruttamento e gli abusi  sessuali  (STCE  n°  201,
2007); 
Ricordando le seguenti raccomandazioni del Comitato dei Ministri agli
Stati membri del Consiglio d'Europa: Raccomandazione Rec(2002)5 sulla
protezione delle donne dalla violenza, Raccomandazione CM/Rec(2007)17
sulle norme e meccanismi per la parita' tra le donne  e  gli  uomini,
Raccomandazione CM/Rec(2010)10 sul ruolo delle donne e  degli  uomini
nella prevenzione e soluzione  dei  conflitti  e  nel  consolidamento
della pace, e le altre raccomandazioni pertinenti; 
Tenendo conto della sempre  piu'  ampia  giurisprudenza  della  Corte
europea dei  diritti  dell'uomo,  che  enuncia  norme  rilevanti  per
contrastare la violenza nei confronti delle donne; 
Considerando il Patto internazionale sui diritti  civili  e  politici
(1966), il Patto internazionale  sui  diritti  economici,  sociali  e
culturali   (1966),    la    Convenzione    delle    Nazioni    Unite
sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione  contro  le  donne
(CEDAW,  1979)  e  il  suo   Protocollo   opzionale   (1999)   e   la
Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW  sulla  violenza  contro  le
donne, la Convenzione delle Nazioni Unite sui  diritti  dell'infanzia
(1989) e i suoi Protocolli opzionali (2000) e  la  Convenzione  delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita' (2006); 
Considerando lo statuto di Roma  della  Corte  penale  internazionale
(2002); 
Ricordando  i  principi  fondamentali  del   diritto   internazionale
umanitario, in particolare la quarta  Convenzione  di  Ginevra  (IV),
relativa alla protezione dei civili in tempo di  guerra  (1949)  e  i
suoi Protocolli addizionali I e II (1977); 
Condannando  ogni  forma  di  violenza  sulle  donne  e  la  violenza
domestica; 
Riconoscendo che il raggiungimento dell'uguaglianza di genere de jure
e de facto e' un elemento chiave per prevenire la violenza contro  le
donne; 
Riconoscendo che la violenza contro le donne  e'  una  manifestazione
dei rapporti di forza storicamente diseguali tra i sessi,  che  hanno
portato alla dominazione sulle donne e alla discriminazione nei  loro
confronti  da  parte  degli  uomini  e   impedito   la   loro   piena
emancipazione; 
Riconoscendo la natura strutturale della violenza contro le donne, in
quanto basata sul genere, e riconoscendo  altresi'  che  la  violenza
contro le donne e' uno dei meccanismi sociali cruciali per mezzo  dei
quali le donne sono costrette in una posizione  subordinata  rispetto
agli uomini; 
Riconoscendo con profonda preoccupazione che le donne  e  le  ragazze
sono spesso esposte a gravi forme di violenza, tra  cui  la  violenza
domestica, le molestie sessuali, lo stupro, il matrimonio forzato,  i
delitti commessi in nome del  cosiddetto  "onore"  e  le  mutilazioni
genitali  femminili,  che  costituiscono  una  grave  violazione  dei
diritti umani delle donne e delle ragazze e il principale ostacolo al
raggiungimento della parita' tra i sessi; 
Constatando le ripetute violazioni dei diritti  umani  nei  conflitti
armati che colpiscono le popolazioni  civili,  e  in  particolare  le
donne, sottoposte  a  stupri  diffusi  o  sistematici  e  a  violenze
sessuali e  il  potenziale  aggravamento  della  violenza  di  genere
durante e dopo i conflitti; 
Riconoscendo che le donne e le ragazze sono maggiormente  esposte  al
rischio di subire violenza di genere rispetto agli uomini; 
Riconoscendo che la violenza domestica  colpisce  le  donne  in  modo
sproporzionato e che anche  gli  uomini  possono  essere  vittime  di
violenza domestica; 
Riconoscendo che i bambini sono vittime di violenza  domestica  anche
in quanto testimoni di violenze all'interno della famiglia; 
Aspirando a creare un'Europa libera dalla violenza contro le donne  e
dalla violenza domestica, 
Hanno convenuto quanto segue: 
 
Articolo 1 - Obiettivi della Convenzione 
 
  1 La presente Convenzione ha l'obiettivo di: 
  a proteggere le donne  da  ogni  forma  di  violenza  e  prevenire,
perseguire ed eliminare la violenza contro le  donne  e  la  violenza
domestica; 
  b contribuire ad eliminare ogni forma di discriminazione contro  le
donne e promuovere la concreta parita'  tra  i  sessi,  ivi  compreso
rafforzando l'autonomia e l'autodeterminazione delle donne; 
  c predisporre un quadro globale, politiche e misure di protezione e
di assistenza a favore di tutte le  vittime  di  violenza  contro  le
donne e di violenza domestica; 
  d promuovere la cooperazione internazionale al fine di eliminare la
violenza contro le donne e la violenza domestica; 
  e sostenere e assistere le organizzazioni  e  autorita'  incaricate
dell'applicazione  della  legge  in  modo  che  possano   collaborare
efficacemente,  al  fine  di  adottare  un  approccio  integrato  per
l'eliminazione  della  violenza  contro  le  donne  e   la   violenza
domestica. 
  2  Allo  scopo  di  garantire  un'efficace  attuazione  delle   sue
disposizioni da parte delle Parti contraenti, la presente Convenzione
istituisce uno specifico meccanismo di controllo.)) 
(( Articolo 2 - Campo di applicazione della Convenzione 
 
  1 La presente Convenzione si applica a tutte le forme  di  violenza
contro le donne, compresa la  violenza  domestica,  che  colpisce  le
donne in modo sproporzionato. 
  2  Le  Parti  contraenti  sono   incoraggiate   ad   applicare   le
disposizioni  della  presente  Convenzione  a  tutte  le  vittime  di
violenza  domestica.  Nell'applicazione  delle   disposizioni   della
presente Convenzione, le  Parti  presteranno  particolare  attenzione
alla protezione delle donne vittime di violenza di genere. 
  3 La presente Convenzione si applica  in  tempo  di  pace  e  nelle
situazioni di conflitto armato. )) 
(( Articolo 3 - Definizioni 
 
  Ai fini della presente Convenzione: 
  a con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende
designare  una  violazione  dei  diritti  umani  e   una   forma   di
discriminazione contro le  donne,  comprendente  tutti  gli  atti  di
violenza fondati sul genere che  provocano  o  sono  suscettibili  di
provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale,  psicologica
o  economica,  comprese  le  minacce  di  compiere  tali   atti,   la
coercizione o la privazione arbitraria della liberta', sia nella vita
pubblica, che nella vita privata; 
  b l'espressione "violenza domestica"  designa  tutti  gli  atti  di
violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si  verificano
all'interno della famiglia o del nucleo familiare  o  tra  attuali  o
precedenti  coniugi  o  partner,  indipendentemente  dal  fatto   che
l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza
con la vittima; 
  c con il termine "genere" ci si riferisce a  ruoli,  comportamenti,
attivita' e  attributi  socialmente  costruiti  che  una  determinata
societa' considera appropriati per donne e uomini; 
  d l'espressione  "violenza  contro  le  donne  basata  sul  genere"
designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o
che colpisce le donne in modo sproporzionato; 
  e per "vittima" si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli
atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b; 
  f con il termine "donne" sono da intendersi  anche  le  ragazze  di
meno di 18 anni. )) 
((  Articolo  4   -   Diritti   fondamentali,   uguaglianza   e   non
discriminazione 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  e  di  altro  tipo
necessarie  per  promuovere  e  tutelare  il  diritto  di  tutti  gli
individui,  e  segnatamente  delle  donne,  di  vivere  liberi  dalla
violenza, sia nella vita pubblica che privata. 
  2 Le Parti condannano ogni forma di discriminazione  nei  confronti
delle donne e adottano senza indugio le misure legislative e di altro
tipo necessarie per prevenirla, in particolare: 
  - inserendo nelle loro costituzioni nazionali o in qualsiasi  altra
disposizione legislativa appropriata il principio della parita' tra i
sessi e garantendo l'effettiva applicazione di tale principio; 
  - vietando  la  discriminazione  nei  confronti  delle  donne,  ivi
compreso procedendo, se del caso, all'applicazione di sanzioni; 
  - abrogando le leggi e le pratiche che discriminano le donne. 
  3 L'attuazione delle disposizioni  della  presente  Convenzione  da
parte delle Parti contraenti, in particolare le  misure  destinate  a
tutelare i diritti delle vittime, deve essere garantita senza  alcuna
discriminazione fondata sul  sesso,  sul  genere,  sulla  razza,  sul
colore, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche o  di
qualsiasi   altro   tipo,   sull'origine   nazionale    o    sociale,
sull'appartenenza  a  una  minoranza  nazionale,  sul  censo,   sulla
nascita,  sull'orientamento  sessuale,  sull'identita'   di   genere,
sull'eta', sulle  condizioni  di  salute,  sulla  disabilita',  sullo
status matrimoniale, sullo status di migrante o  di  rifugiato  o  su
qualunque altra condizione. 
  4 Le misure specifiche  necessarie  per  prevenire  la  violenza  e
proteggere  le  donne  contro  la  violenza  di  genere  non  saranno
considerate discriminatorie ai sensi della presente Convenzione. )) 
(( Articolo 5 - Obblighi degli Stati e dovuta diligenza 
 
  1 Gli Stati si astengono da  qualsiasi  atto  che  costituisca  una
violenza nei confronti delle donne e garantiscono che le autorita', i
funzionari, i rappresentanti statali, le  istituzioni  e  ogni  altro
soggetto pubblico che agisca in nome dello  Stato  si  comportino  in
conformita' con tale obbligo. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  e  di  altro  tipo
necessarie  per  esercitare  la  debita  diligenza   nel   prevenire,
indagare, punire i responsabili e risarcire le  vittime  di  atti  di
violenza commessi da soggetti non statali che rientrano nel campo  di
applicazione della presente Convenzione. )) 
(( Articolo 6 - Politiche sensibili al genere 
 
  Le  Parti  si  impegnano  a  inserire  una  prospettiva  di  genere
nell'applicazione e nella valutazione dell'impatto delle disposizioni
della presente  Convenzione  e  a  promuovere  ed  attuare  politiche
efficaci volte a favorire la parita' tra le  donne  e  gli  uomini  e
l'emancipazione e l'autodeterminazione delle donne.)) 

((Capitolo II
Politiche integrate e raccolta dei dati))

(( Articolo 7 - Politiche globali e coordinate 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  e  di  altro  tipo
necessarie per predisporre e attuare  politiche  nazionali  efficaci,
globali e coordinate, comprendenti tutte le misure adeguate destinate
a prevenire e combattere ogni forma di violenza che rientra nel campo
di applicazione della presente Convenzione  e  fornire  una  risposta
globale alla violenza contro le donne. 
  2 Le Parti si accertano che le politiche  di  cui  al  paragrafo  1
pongano i diritti della vittima al centro di tutte le misure e  siano
attuate attraverso una collaborazione efficace tra tutti gli enti, le
istituzioni e le organizzazioni pertinenti. 
  3 Le  misure  adottate  in  virtu'  del  presente  articolo  devono
coinvolgere, ove necessario, tutti i soggetti  pertinenti,  quali  le
agenzie governative, i parlamenti e le autorita' nazionali, regionali
e locali, le istituzioni nazionali deputate alla tutela  dei  diritti
umani e le organizzazioni della societa' civile. )) 
(( Articolo 8 - Risorse finanziarie 
 
  La Parti stanziano le risorse finanziarie e umane  appropriate  per
un'adeguata  attuazione  di  politiche  integrate,  di  misure  e  di
programmi destinati a prevenire e combattere ogni forma  di  violenza
rientrante nel campo di applicazione della presente Convenzione,  ivi
compresi quelli realizzati dalle ONG e dalla societa' civile. )) 
(( Articolo 9 - Organizzazioni non governative e societa' civile 
 
  Le Parti riconoscono, incoraggiano e sostengono a tutti  i  livelli
il lavoro delle ONG pertinenti e delle  associazioni  della  societa'
civile attive nella lotta alla violenza contro le donne e  instaurano
un'efficace cooperazione con tali organizzazioni. )) 
(( Articolo 10 - Organismo di coordinamento 
 
  1 Le Parti designano o istituiscono uno o piu' organismi  ufficiali
responsabili del coordinamento, dell'attuazione, del  monitoraggio  e
della  valutazione  delle  politiche  e  delle  misure  destinate   a
prevenire e contrastare ogni forma di violenza oggetto della presente
Convenzione.  Tali  organismi  hanno  il  compito  di  coordinare  la
raccolta  dei  dati  di  cui  all'Articolo  11  e  di  analizzarne  e
diffonderne i risultati. 
  2 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti  ai
sensi  del  presente  articolo  ricevano  informazioni  di  carattere
generale sulle misure adottate conformemente al capitolo VIII. 
  3 Le Parti si accertano che gli organismi designati o istituiti  ai
sensi del presente articolo dispongano della capacita' di  comunicare
direttamente e di incoraggiare i rapporti con i loro  omologhi  delle
altre Parti. )) 
(( Articolo 11 - Raccolta dei dati e ricerca 
 
  1 Ai fini dell'applicazione della presente Convenzione, le Parti si
impegnano a: 
  a raccogliere a intervalli regolari i dati statistici  disaggregati
pertinenti su questioni relative a qualsiasi forma  di  violenza  che
rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione; 
  b sostenere la ricerca su tutte le forme di violenza che  rientrano
nel campo di applicazione della  presente  Convenzione,  al  fine  di
studiarne le  cause  profonde  e  gli  effetti,  la  frequenza  e  le
percentuali  delle  condanne,  come  pure  l'efficacia  delle  misure
adottate ai fini dell'applicazione della presente Convenzione. 
  2 Le Parti si adoperano per realizzare indagini sulla  popolazione,
a intervalli regolari, allo scopo di determinare la prevalenza  e  le
tendenze  di  ogni  forma  di  violenza  che  rientra  nel  campo  di
applicazione della presente Convenzione. 
  3 Le Parti forniscono al Gruppo di esperti menzionato  all'articolo
66 della presente Convenzione le informazioni raccolte  conformemente
al presente articolo, per stimolare la cooperazione e  permettere  un
confronto a livello internazionale. 
  4  Le   Parti   vigilano   affinche'   le   informazioni   raccolte
conformemente al presente articolo siano  messe  a  disposizione  del
pubblico. )) 

((Capitolo III
Prevenzione))

(( Articolo 12 - Obblighi generali 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  necessarie  per  promuovere   i
cambiamenti nei comportamenti socio-culturali  delle  donne  e  degli
uomini, al  fine  di  eliminare  pregiudizi,  costumi,  tradizioni  e
qualsiasi altra  pratica  basata  sull'idea  dell'inferiorita'  della
donna o su modelli stereotipati dei ruoli delle donne e degli uomini. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  e  di  altro  tipo
necessarie per impedire ogni forma di violenza rientrante  nel  campo
di applicazione della  presente  Convenzione  commessa  da  qualsiasi
persona fisica o giuridica. 
  3 Tutte le misure adottate ai sensi del  presente  capitolo  devono
prendere in considerazione e soddisfare  i  bisogni  specifici  delle
persone in circostanze di particolare vulnerabilita', e  concentrarsi
sui diritti umani di tutte le vittime. 
  4 Le Parti adottano le misure necessarie per incoraggiare  tutti  i
membri della societa', e in particolar modo gli uomini e i ragazzi, a
contribuire attivamente alla prevenzione di ogni  forma  di  violenza
che rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione. 
  5 Le Parti vigilano affinche' la cultura, gli usi e i  costumi,  la
religione, la tradizione o il cosiddetto "onore" non  possano  essere
in alcun modo utilizzati  per  giustificare  nessuno  degli  atti  di
violenza che rientrano  nel  campo  di  applicazione  della  presente
Convenzione. 
  6 Le Parti adottano le misure necessarie per promuovere programmi e
attivita' destinati  ad  aumentare  il  livello  di  autonomia  e  di
emancipazione delle donne. )) 
(( Articolo 13 - Sensibilizzazione 
 
  1 Le Parti promuovono o mettono in  atto,  regolarmente  e  a  ogni
livello, delle campagne o dei  programmi  di  sensibilizzazione,  ivi
compreso in cooperazione con le istituzioni nazionali per  i  diritti
umani e gli  organismi  competenti  in  materia  di  uguaglianza,  la
societa' civile e le ONG, tra cui in  particolare  le  organizzazioni
femminili, se  necessario,  per  aumentare  la  consapevolezza  e  la
comprensione da parte del vasto pubblico delle  varie  manifestazioni
di tutte le forme di violenza oggetto della  presente  Convenzione  e
delle loro conseguenze  sui  bambini,  nonche'  della  necessita'  di
prevenirle. 
  2  Le  Parti  garantiscono  un'ampia  diffusione  presso  il  vasto
pubblico delle informazioni riguardanti  le  misure  disponibili  per
prevenire  gli  atti  di  violenza  che  rientrano   nel   campo   di
applicazione della presente Convenzione. )) 
(( Articolo 14 - Educazione 
 
  1 Le Parti intraprendono, se del caso,  le  azioni  necessarie  per
includere nei  programmi  scolastici  di  ogni  ordine  e  grado  dei
materiali didattici su temi quali la parita' tra i sessi, i ruoli  di
genere non stereotipati, il  reciproco  rispetto,  la  soluzione  non
violenta dei  conflitti  nei  rapporti  interpersonali,  la  violenza
contro le  donne  basata  sul  genere  e  il  diritto  all'integrita'
personale, appropriati al livello cognitivo degli allievi. 
  2 Le Parti intraprendono le  azioni  necessarie  per  promuovere  i
principi enunciati al  precedente  paragrafo  1  nelle  strutture  di
istruzione non formale, nonche' nei centri sportivi, culturali  e  di
svago e nei mass media. )) 
(( Articolo 15 - Formazione delle figure professionali 
 
  1 Le Parti forniscono o  rafforzano  un'adeguata  formazione  delle
figure professionali che si occupano delle vittime o degli autori  di
tutti gli atti di violenza che rientrano nel  campo  di  applicazione
della presente Convenzione in materia di prevenzione e individuazione
di tale violenza, uguaglianza tra le donne e gli  uomini,  bisogni  e
diritti  delle  vittime,  e  su  come  prevenire  la  vittimizzazione
secondaria. 
  2 Le Parti incoraggiano a  inserire  nella  formazione  di  cui  al
paragrafo 1 dei  corsi  di  formazione  in  materia  di  cooperazione
coordinata interistituzionale, al fine  di  consentire  una  gestione
globale e adeguata degli orientamenti da seguire nei casi di violenza
che rientrano nel campo di applicazione della  presente  Convenzione.
)) 
(( Articolo 16 - Programmi di intervento di carattere preventivo e di
trattamento 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  e  di  altro  tipo
necessarie per istituire o sostenere programmi rivolti agli autori di
atti  di  violenza   domestica,   per   incoraggiarli   ad   adottare
comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali, al fine di
prevenire nuove  violenze  e  modificare  i  modelli  comportamentali
violenti. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per istituire o sostenere  programmi  di  trattamento  per
prevenire la recidiva, in particolare per i reati di natura sessuale. 
  3 Nell'adottare le misure di cui ai paragrafi 1 e 2,  le  Parti  si
accertano che la sicurezza, il  supporto  e  i  diritti  umani  delle
vittime siano una priorita' e che tali programmi, se del caso,  siano
stabiliti  ed  attuati  in  stretto  coordinamento  con   i   servizi
specializzati di sostegno alle vittime. )) 
(( Articolo 17 - Partecipazione del settore privato e dei mass media 
 
  1 Le Parti  incoraggiano  il  settore  privato,  il  settore  delle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione e  i  mass  media,
nel rispetto della loro indipendenza e  liberta'  di  espressione,  a
partecipare all'elaborazione e all'attuazione  di  politiche  e  alla
definizione  di  linee  guida  e  di  norme  di  autoregolazione  per
prevenire la violenza contro le donne e rafforzare il rispetto  della
loro dignita'. 
  2 Le  Parti  sviluppano  e  promuovono,  in  collaborazione  con  i
soggetti del settore privato, la capacita' dei bambini, dei  genitori
e degli insegnanti di  affrontare  un  contesto  dell'informazione  e
della comunicazione che permette  l'accesso  a  contenuti  degradanti
potenzialmente nocivi a carattere sessuale o violento. )) 

((Capitolo IV
Protezione e sostegno))

(( Articolo 18 - Obblighi generali 
 
  1 Le Parti adottano le necessarie misure  legislative  o  di  altro
tipo per proteggere tutte le vittime da nuovi atti di violenza. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie, conformemente al loro diritto interno, per garantire  che
esistano adeguati meccanismi di cooperazione efficace tra  tutti  gli
organismi statali competenti, comprese le  autorita'  giudiziarie,  i
pubblici ministeri, le autorita' incaricate  dell'applicazione  della
legge,  le  autorita'  locali  e  regionali,  le  organizzazioni  non
governative e le altre organizzazioni o entita' competenti,  al  fine
di proteggere e sostenere le vittime e i testimoni di ogni  forma  di
violenza  rientrante  nel  campo  di  applicazione   della   presente
Convenzione, ivi compreso riferendosi ai servizi di supporto generali
e  specializzati  di  cui  agli  articoli  20  e  22  della  presente
Convenzione. 
  3 Le Parti si accertano  che  le  misure  adottate  in  virtu'  del
presente capitolo: 
  - siano basate su una comprensione della violenza di genere  contro
le donne e della violenza domestica  e  si  concentrino  sui  diritti
umani e sulla sicurezza della vittima; 
  -  siano  basate  su  un  approccio   integrato   che   prenda   in
considerazione il rapporto tra vittime, autori,  bambini  e  il  loro
piu' ampio contesto sociale; 
  - mirino ad evitare la vittimizzazione secondaria; 
  - mirino ad accrescere l'autonomia e l'indipendenza economica delle
donne vittime di violenze; 
  - consentano, se del caso, di disporre negli stessi locali  di  una
serie di servizi di protezione e di supporto; 
  -  soddisfino  i  bisogni  specifici  delle  persone   vulnerabili,
compresi i minori vittime di violenze e siano loro accessibili. 
  4 La messa a disposizione dei servizi non deve  essere  subordinata
alla volonta' della vittima di intentare un procedimento penale o  di
testimoniare contro ogni autore di tali reati. 
  5 Le  Parti  adottano  misure  adeguate  per  garantire  protezione
consolare o di altro tipo e sostegno ai loro cittadini e  alle  altre
vittime che hanno diritto a tale protezione,  conformemente  ai  loro
obblighi derivanti dal diritto internazionale. )) 
(( Articolo 19 - Informazione 
 
  Le Parti adottano misure legislative o di altro tipo che consentano
alle vittime di ottenere un'informazione adeguata  e  tempestiva  sui
servizi di sostegno e le misure legali disponibili in una lingua  che
comprendono. )) 
(( Articolo 20 - Servizi di supporto generali 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per garantire che le vittime abbiano  accesso  ai  servizi
destinati a facilitare il loro recupero. Tali misure includeranno, se
necessario, dei servizi quali le  consulenze  legali  e  un  sostegno
psicologico,   un'assistenza   finanziaria,   alloggio,   istruzione,
formazione e assistenza nella ricerca di un lavoro. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per garantire che le vittime abbiano  accesso  ai  servizi
sanitari e sociali, che tali servizi dispongano di risorse adeguate e
di figure professionali adeguatamente formate per fornire  assistenza
alle vittime e indirizzarle verso i servizi appropriati. )) 
((   Articolo   21   -   Assistenza    in    materia    di    denunce
individuali/collettive 
 
  Le  Parti  vigilano  affinche'  le  vittime  possano  usufruire  di
informazioni sui meccanismi regionali  e  internazionali  disponibili
per le denunce individuali o collettive  e  vi  abbiano  accesso.  Le
Parti promuovono la messa a disposizione delle vittime di un supporto
sensibile e ben informato per aiutarle a sporgere denuncia. )) 
(( Articolo 22 - Servizi di supporto specializzati 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per fornire o,  se  del  caso,  predisporre,  secondo  una
ripartizione  geografica  appropriata,  dei   servizi   di   supporto
immediato specializzati, nel breve e lungo periodo, per ogni  vittima
di  un  qualsiasi  atto  di  violenza  che  rientra  nel   campo   di
applicazione della presente Convenzione. 
  2 Le Parti forniscono  o  predispongono  dei  servizi  di  supporto
specializzati per tutte  le  donne  vittime  di  violenza  e  i  loro
bambini. )) 
(( Articolo 23 - Case rifugio 
 
  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo  necessarie
per  consentire  la  creazione   di   rifugi   adeguati,   facilmente
accessibili e in numero sufficiente per offrire  un  alloggio  sicuro
alle vittime, in particolare  le  donne  e  i  loro  bambini,  e  per
aiutarle in modo proattivo. )) 
(( Articolo 24 - Linee telefoniche di sostegno 
 
  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo  necessarie
per istituire a livello nazionale apposite linee telefoniche gratuite
di assistenza continua, operanti 24 ore  su  24,  sette  giorni  alla
settimana, destinate a fornire alle persone che telefonano,  in  modo
riservato o nel rispetto del  loro  anonimato,  delle  consulenze  su
tutte le forme di violenza oggetto della presente Convenzione. )) 
(( Articolo 25 - Supporto alle vittime di violenza sessuale 
 
  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo  necessarie
per consentire la creazione di centri di prima  assistenza  adeguati,
facilmente accessibili e in numero sufficiente,  per  le  vittime  di
stupri e di violenze sessuali, che possano proporre una visita medica
e una consulenza medico-legale, un supporto per superare il trauma  e
dei consigli. )) 
(( Articolo 26 -  Protezione  e  supporto  ai  bambini  testimoni  di
violenza 
 
  1 Le Parti adottano le misure legislative  e  di  ogni  altro  tipo
necessarie   per   garantire   che   siano   debitamente   presi   in
considerazione, nell'ambito dei servizi di protezione e  di  supporto
alle vittime, i diritti e i bisogni dei  bambini  testimoni  di  ogni
forma di violenza rientrante nel campo di applicazione della presente
Convenzione. 
  2 Le misure adottate conformemente al presente articolo comprendono
le consulenze psicosociali adattate all'eta' dei bambini testimoni di
ogni forma di violenza rientrante nel  campo  di  applicazione  della
presente  Convenzione  e  tengono  debitamente  conto  dell'interesse
superiore del minore. )) 
(( Articolo 27 - Segnalazioni 
 
  Le Parti adottano le misure necessarie per  incoraggiare  qualsiasi
persona che sia stata testimone di un qualsiasi atto di violenza  che
rientra nel campo di applicazione della presente Convenzione,  o  che
abbia ragionevoli motivi per ritenere che tale atto  potrebbe  essere
commesso,  o  che  si  possano  temere  nuovi  atti  di  violenza,  a
segnalarlo alle organizzazioni o autorita' competenti. )) 
(( Articolo 28 - Segnalazioni da parte delle figure professionali 
 
  Le Parti adottano le misure necessarie per garantire che  le  norme
sulla riservatezza imposte dalla loro legislazione nazionale a  certe
figure  professionali  non  costituiscano  un  ostacolo   alla   loro
possibilita', in opportune condizioni, di fare una segnalazione  alle
organizzazioni o autorita' competenti,  qualora  abbiano  ragionevoli
motivi per ritenere che sia stato commesso un grave atto di  violenza
che rientra nel campo di applicazione della  presente  Convenzione  o
che si possano temere nuovi gravi atti di violenza. )) 

((Capitolo V
Diritto sostanziale))

(( Articolo 29 - Procedimenti e vie di ricorso in materia civile 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per fornire alle vittime adeguati mezzi di ricorso  civili
nei confronti dell'autore del reato. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie,  conformemente   ai   principi   generali   del   diritto
internazionale, per fornire alle vittime adeguati risarcimenti civili
nei confronti delle autorita' statali che  abbiano  mancato  al  loro
dovere  di  adottare  le  necessarie  misure  di  prevenzione  o   di
protezione nell'ambito delle loro competenze. )) 
(( Articolo 30 - Risarcimenti 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per  garantire  che  le  vittime  abbiano  il  diritto  di
richiedere un risarcimento agli autori di  qualsiasi  reato  previsto
dalla presente Convenzione. 
  2 Un adeguato risarcimento da parte  dello  Stato  e'  accordato  a
coloro che abbiano subito gravi pregiudizi  all'integrita'  fisica  o
alla salute, se la riparazione del danno non e'  garantita  da  altre
fonti, in particolare dall'autore del reato,  da  un'assicurazione  o
dai servizi  medici  e  sociali  finanziati  dallo  Stato.  Cio'  non
preclude alle Parti la  possibilita'  di  richiedere  all'autore  del
reato il rimborso del risarcimento  concesso,  a  condizione  che  la
sicurezza della vittima sia pienamente presa in considerazione. 
  3 Le misure adottate conformemente al paragrafo 2 devono  garantire
che il risarcimento sia concesso entro un termine ragionevole. )) 
(( Articolo 31 - Custodia dei figli, diritti di visita e sicurezza 
 
  1 Le Parti adottano misure legislative o di altro  tipo  necessarie
per garantire che, al momento di determinare i diritti di custodia  e
di visita dei figli, siano presi in  considerazione  gli  episodi  di
violenza che rientrano  nel  campo  di  applicazione  della  presente
Convenzione. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per garantire che l'esercizio dei diritti di visita  o  di
custodia dei figli non comprometta i diritti  e  la  sicurezza  della
vittima o dei bambini. )) 
(( Articolo 32 - Conseguenze civili dei matrimoni forzati 
 
  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo  necessarie
per garantire che i matrimoni contratti con la forza  possano  essere
invalidabili,  annullati  o  sciolti  senza  rappresentare  un  onere
finanziario o amministrativo eccessivo per la vittima. )) 
(( Articolo 33 - Violenza psicologica 
 
  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo  necessarie
per penalizzare un comportamento intenzionale mirante a compromettere
seriamente l'integrita' psicologica di una persona con la coercizione
o le minacce. )) 
(( Articolo 34 - Atti persecutori (Stalking) 
 
  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo  necessarie
per penalizzare un  comportamento  intenzionalmente  e  ripetutamente
minaccioso nei confronti di un'altra persona, portandola a temere per
la propria incolumita'. )) 
(( Articolo 35 - Violenza fisica 
 
  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo  necessarie
per penalizzare il comportamento intenzionale di chi commette atti di
violenza fisica nei confronti di un'altra persona. )) 
(( Articolo 36 - Violenza sessuale, compreso lo stupro 
 
  1 Le Parti adottano misure legislative o di altro  tipo  necessarie
per perseguire penalmente i responsabili dei  seguenti  comportamenti
intenzionali: 
  a atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale  o
orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte  del  corpo  o
con un oggetto; 
  b altri  atti  sessuali  compiuti  su  una  persona  senza  il  suo
consenso; 
  c il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali
non consensuali con un terzo. 
  2 Il  consenso  deve  essere  dato  volontariamente,  quale  libera
manifestazione della volonta' della persona, e deve  essere  valutato
tenendo conto della situazione e del contesto. 
  3 Le Parti adottano le misure  legislative  e  di  altro  tipo  per
garantire che le disposizioni del paragrafo  1  si  applichino  anche
agli atti commessi contro l'ex o l'attuale coniuge o  partner,  quale
riconosciuto dalla legislazione nazionale. )) 
(( Articolo 37 - Matrimonio forzato 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per penalizzare  l'atto  intenzionale  di  costringere  un
adulto o un bambino a contrarre matrimonio. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per penalizzare il fatto di attirare intenzionalmente  con
l'inganno un adulto o un bambino sul territorio di una Parte o di uno
Stato diverso da quello in cui risiede, allo scopo di costringerlo  a
contrarre matrimonio. )) 
(( Articolo 38 - Mutilazioni genitali femminili 
 
  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo  necessarie
per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali: 
  a l'escissione, l'infibulazione o qualsiasi altra mutilazione della
totalita' o di una parte delle grandi labbra vaginali, delle  piccole
labbra o asportazione del clitoride; 
  b costringere una donna a subire qualsiasi atto indicato  al  punto
a, o fornirle i mezzi a tale fine; 
  c indurre, costringere o fornire a una ragazza i mezzi  per  subire
qualsiasi atto enunciato al punto a. )) 
(( Articolo 39 - Aborto forzato e sterilizzazione forzata 
 
  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo  necessarie
per perseguire penalmente i seguenti atti intenzionali: 
  a praticare un  aborto  su  una  donna  senza  il  suo  preliminare
consenso informato; 
  b praticare un intervento chirurgico che abbia lo scopo e l'effetto
di interrompere definitivamente  la  capacita'  riproduttiva  di  una
donna  senza  il  suo  preliminare  consenso  informato  o   la   sua
comprensione della procedura praticata. )) 
(( Articolo 40 - Molestie sessuali 
 
  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo  necessarie
per garantire che  qualsiasi  forma  di  comportamento  indesiderato,
verbale, non verbale o fisico, di natura sessuale,  con  lo  scopo  o
l'effetto di violare la dignita' di una persona, segnatamente  quando
tale comportamento crea un clima intimidatorio,  ostile,  degradante,
umiliante o offensivo, sia sottoposto a sanzioni penali  o  ad  altre
sanzioni legali. )) 
(( Articolo 41 - Favoreggiamento o complicita' e tentativo 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie  per  perseguire  penalmente  il  favoreggiamento   o   la
complicita' intenzionali in ordine alla commissione dei reati di  cui
agli  articoli  33,  34,  35,  36,  37,  38.a  e  39  della  presente
Convenzione. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per perseguire  penalmente  i  tentativi  intenzionali  di
commissione dei reati di cui agli articoli 35,  36,  37,  38.a  e  39
della presente Convenzione. )) 
(( Articolo 42 - Giustificazione inaccettabile  dei  reati,  compresi
quelli commessi in nome del cosiddetto "onore" 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per garantire che  nei  procedimenti  penali  intentati  a
seguito della commissione di qualsiasi atto di violenza  che  rientra
nel campo di applicazione della presente Convenzione, la cultura, gli
usi e costumi, la religione, le tradizioni o  il  cosiddetto  "onore"
non possano essere addotti come scusa  per  giustificare  tali  atti.
Rientrano in tale ambito, in particolare, le accuse secondo le  quali
la vittima avrebbe trasgredito norme o costumi culturali,  religiosi,
sociali o tradizionali riguardanti un comportamento appropriato. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per garantire che, qualora un bambino sia  stato  istigato
da una persona a compiere un atto di cui al paragrafo 1, non sia  per
questo diminuita la responsabilita' penale della suddetta persona per
gli atti commessi. )) 
(( Articolo 43 - Applicazione dei reati 
 
  I reati previsti ai sensi della presente Convenzione si applicano a
prescindere dalla natura del rapporto tra la vittima e  l'autore  del
reato. )) 
(( Articolo 44 - Giurisdizione 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per determinare la giurisdizione competente per  qualsiasi
reato previsto ai sensi della presente Convenzione quando il reato e'
commesso: 
  a sul loro territorio; o 
  b a bordo di una nave battente la loro bandiera; o 
  c a bordo di un velivolo immatricolato secondo le loro disposizioni
di legge; o 
  d da uno loro cittadino; o 
  e da una persona avente la  propria  residenza  abituale  sul  loro
territorio. 
  2 Le Parti adottano tutte le misure legislative  o  di  altro  tipo
appropriate per determinare la giurisdizione con riferimento a  tutti
i reati di cui alla presente Convenzione quando il reato e'  commesso
contro un loro cittadino o  contro  una  persona  avente  la  propria
residenza abituale sul loro territorio. 
  3 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli  36,
37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano  le  misure
legislative o di altro tipo necessarie affinche' la  loro  competenza
non sia subordinata alla condizione che i  fatti  siano  perseguibili
penalmente sul territorio in cui sono stati commessi. 
  4 Per perseguire i reati stabiliti conformemente agli Articoli  36,
37, 38 e 39 della presente Convenzione, le Parti adottano  le  misure
legislative o di altro tipo necessarie affinche' la  loro  competenza
riguardante i commi d. ed e.  del  precedente  paragrafo  1  non  sia
subordinata  alla  condizione  che  il  procedimento   penale   possa
unicamente essere avviato a seguito della denuncia della vittima  del
reato, o di un'azione intentata dallo Stato del luogo dove  e'  stato
commesso il reato. 
  5  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per determinare la giurisdizione con riferimento a tutti i
reati di cui alla presente Convenzione, nei casi in cui  il  presunto
autore del reato si trovi sul loro  territorio  e  non  possa  essere
estradato  verso  un'altra  Parte  unicamente  in   base   alla   sua
nazionalita'. 
  6 Quando piu' Parti rivendicano la loro competenza  riguardo  a  un
reato  che  si  presume   stabilito   conformemente   alla   presente
Convenzione, le Parti interessate  si  concertano,  se  lo  ritengono
opportuno,  per  determinare  quale   sia   la   giurisdizione   piu'
appropriata per procedere penalmente. 
  7 Fatte salve le disposizioni generali di  diritto  internazionale,
la  presente  Convenzione  non  esclude  alcuna   competenza   penale
esercitata da una delle Parti conformente al proprio diritto interno.
)) 
(( Articolo 45 - Sanzioni e misure repressive 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per garantire che i  reati  stabiliti  conformemente  alla
presente  Convenzione   siano   punibili   con   sanzioni   efficaci,
proporzionate e dissuasive, che tengano conto  della  loro  gravita'.
Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della liberta' e
che possono comportare l'estradizione. 
  2 Le Parti possono adottare altre misure nei confronti degli autori
dei reati, quali: 
  - il monitoraggio, o la sorveglianza della persona condannata; 
  - la privazione della patria podesta', se l'interesse superiore del
bambino, che puo' comprendere la sicurezza della  vittima,  non  puo'
essere garantito in nessun altro modo. )) 
(( Articolo 46 - Circostanze aggravanti 
 
  Le Parti adottano le  misure  legislative  e  di  ogni  altro  tipo
necessarie per garantire che le  seguenti  circostanze,  purche'  non
siano gia' gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente
alle disposizioni  pertinenti  del  loro  diritto  nazionale,  essere
considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i
reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione: 
  a il reato e' stato commesso contro  l'attuale  o  l'ex  coniuge  o
partner, come riconosciuto dal diritto nazionale, da un membro  della
famiglia, dal convivente della vittima,  o  da  una  persona  che  ha
abusato della propria autorita'; 
  b il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente; 
  c il reato e' stato commesso contro una persona in  circostanze  di
particolare vulnerabilita'; 
  d il reato e' stato commesso su un bambino  o  in  presenza  di  un
bambino; 
  e il reato e' stato commesso da due o piu' persone che hanno  agito
insieme; 
  f il reato e' stato preceduto o accompagnato  da  una  violenza  di
estrema gravita'; 
  g il reato e' stato  commesso  con  l'uso  o  con  la  minaccia  di
un'arma; 
  h il reato ha provocato  gravi  danni  fisici  o  psicologici  alla
vittima; 
  i l'autore era stato precedentemente condannato per reati di natura
analoga. )) 
(( Articolo 47 - Condanne  pronunciate  sul  territorio  di  un'altra
Parte contraente 
 
  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo  necessarie
per prevedere la  possibilita'  di  prendere  in  considerazione,  al
momento della decisione relativa alla pena,  le  condanne  definitive
pronunciate da  un'altra  Parte  contraente  in  relazione  ai  reati
previsti in base alla presente Convenzione. )) 
(( Articolo 48 - Divieto di metodi  alternativi  di  risoluzione  dei
conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie 
 
  1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate
a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra  cui
la mediazione e la conciliazione, per tutte le forme di violenza  che
rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione. 
  2 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate
a garantire che, se viene inflitto il pagamento  di  una  multa,  sia
debitamente presa in considerazione la capacita'  del  condannato  di
adempiere ai propri obblighi finanziari nei confronti della  vittima.
)) 

((Capitolo VI
Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale
e
misure protettive))

(( Articolo 49 - Obblighi generali 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per garantire che le  indagini  e  i  procedimenti  penali
relativi a tutte le forme di violenza  che  rientrano  nel  campo  di
applicazione della presente Convenzione siano avviati  senza  indugio
ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti  della  vittima
in tutte le fasi del procedimento penale. 
  2 Le Parti adottano le misure  legislative  o  di  altro  tipo,  in
conformita' con i principi fondamentali in materia di diritti umani e
tenendo conto  della  comprensione  della  violenza  di  genere,  per
garantire indagini e procedimenti efficaci nei  confronti  dei  reati
stabiliti conformemente alla presente Convenzione. )) 
(( Articolo 50 - Risposta immediata, prevenzione e protezione 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  e  di  altro  tipo
necessarie   per    garantire    che    le    autorita'    incaricate
dell'applicazione  della  legge  affrontino  in  modo  tempestivo   e
appropriato tutte le forme di violenza che  rientrano  nel  campo  di
applicazione della  presente  Convenzione,  offrendo  una  protezione
adeguata e immediata alle vittime. 
  2 Le Parti adottano le misure  legislative  e  di  altro  tipo  per
garantire che le autorita' incaricate dell'applicazione  della  legge
operino in modo tempestivo e adeguato in  materia  di  prevenzione  e
protezione contro ogni forma di violenza che  rientra  nel  campo  di
applicazione della presente  Convenzione,  ivi  compreso  utilizzando
misure operative di prevenzione e la raccolta delle prove. )) 
(( Articolo 51 - Valutazione e gestione dei rischi 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per consentire alle autorita' competenti  di  valutare  il
rischio di letalita', la gravita' della situazione e  il  rischio  di
reiterazione dei comportamenti violenti, al fine di gestire i  rischi
e garantire, se necessario, un quadro coordinato di  sicurezza  e  di
sostegno. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per garantire che la valutazione di  cui  al  parafrafo  1
prenda  in  considerazione,  in  tutte  le   fasi   dell'indagine   e
dell'applicazione delle misure di protezione, il fatto  che  l'autore
di atti di violenza che rientrano nel  campo  di  applicazione  della
presente Convenzione possieda, o abbia accesso ad armi da fuoco. )) 
(( Articolo 52 - Misure urgenti di allontanamento imposte dal giudice 
 
  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo  necessarie
per garantire che le autorita' competenti si vedano  riconosciuta  la
facolta'  di  ordinare  all'autore  della  violenza   domestica,   in
situazioni di pericolo immediato,  di  lasciare  la  residenza  della
vittima  o  della  persona  in  pericolo  per  un  periodo  di  tempo
sufficiente e di vietargli l'accesso al  domicilio  della  vittima  o
della persona  in  pericolo  o  di  impedirgli  di  avvicinarsi  alla
vittima. Le misure adottate in virtu' del  presente  articolo  devono
dare priorita' alla  sicurezza  delle  vittime  o  delle  persone  in
pericolo. )) 
(( Articolo 53 - Ordinanze di ingiunzione o di protezione 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per  garantire  che  le  ordinanze  di  ingiunzione  o  di
protezione possano essere ottenute dalle vittime  di  ogni  forma  di
violenza  che  rientra  nel  campo  di  applicazione  della  presente
Convenzione. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  e  di  altro  tipo
necessarie per  garantire  che  le  ordinanze  di  ingiunzione  o  di
protezione di cui al paragrafo 1 siano: 
  -  concesse  per   una   protezione   immediata   e   senza   oneri
amministrativi o finanziari eccessivi per la vittima; 
  - emesse per un periodo specificato o fino  alla  loro  modifica  o
revoca; 
  - ove necessario, decise ex parte con effetto immediato; 
  -  disponibili  indipendentemente,  o  contestualmente   ad   altri
procedimenti giudiziari; 
  - possano essere introdotte nei procedimenti giudiziari successivi. 
  3  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie  per  garantire  che  la  violazione  delle  ordinanze  di
ingiunzione o di protezione emesse  ai  sensi  del  paragrafo  1  sia
oggetto di sanzioni penali  o  di  altre  sanzioni  legali  efficaci,
proporzionate e dissuasive. )) 
(( Articolo 54 - Indagini e prove 
 
  Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo  necessarie
per garantire che in qualsiasi procedimento civile o penale, le prove
relative agli antecedenti sessuale  e  alla  condotta  della  vittima
siano ammissibili unicamente quando sono pertinenti e necessarie. )) 
(( Articolo 55 - Procedimenti d'ufficio e ex parte 
 
  1 Le Parti si accertano che le indagini e i procedimenti penali per
i reati stabiliti ai sensi degli articoli 35, 36, 37, 38 e  39  della
presente Convenzione non dipendano interamente da una segnalazione  o
da una denuncia da parte della  vittima  quando  il  reato  e'  stato
commesso in parte o in  totalita'  sul  loro  territorio,  e  che  il
procedimento possa continuare anche se la vittima dovesse  ritrattare
l'accusa o ritirare la denuncia. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  e  di  altro  tipo
necessarie per garantire, conformemente alle condizioni previste  dal
loro  diritto  interno,  la  possibilita'   per   le   organizzazioni
governative e non governative e per i consulenti specializzati  nella
lotta alla violenza  domestica  di  assistere  e/o  di  sostenere  le
vittime,  su  loro  richiesta,  nel  corso  delle  indagini   e   dei
procedimenti giudiziari relativi  ai  reati  stabiliti  conformemente
alla presente Convenzione. )) 
(( Articolo 56 - Misure di protezione 
 
  1 Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate
a proteggere i diritti e gli interessi delle vittime, compresi i loro
particolari bisogni in  quanto  testimoni  in  tutte  le  fasi  delle
indagini e dei procedimenti giudiziari, in particolare: 
  a garantendo che siano protette, insieme alle loro  famiglie  e  ai
testimoni, dal rischio di  intimidazioni,  rappresaglie  e  ulteriori
vittimizzazioni; 
  b garantendo che le vittime siano informate, almeno nei casi in cui
esse stesse e la loro famiglia potrebbero essere in pericolo,  quando
l'autore del reato dovesse evadere o essere rimesso  in  liberta'  in
via temporanea o definitiva; 
  c informandole, nelle condizioni previste dal diritto interno,  dei
loro diritti e dei servizi a loro  disposizione  e  dell'esito  della
loro denuncia, dei capi  di  accusa,  dell'andamento  generale  delle
indagini o del procedimento, nonche' del loro ruolo  nell'ambito  del
procedimento e dell'esito del giudizio; 
  d offrendo alle vittime, in conformita' con le procedure  del  loro
diritto nazionale, la possibilita' di essere  ascoltate,  di  fornire
elementi  di  prova  e  presentare  le  loro  opinioni,  esigenze   e
preoccupazioni, direttamente o tramite un intermediario, e garantendo
che i loro pareri siano esaminati e presi in considerazione; 
  e fornendo alle vittime un'adeguata assistenza, in modo che i  loro
diritti e interessi siano  adeguatamente  rappresentati  e  presi  in
considerazione; 
  f  garantendo  che  possano  essere  adottate  delle   misure   per
proteggere la vita privata e l'immagine della vittima; 
  g assicurando, ove possibile, che siano evitati i contatti  tra  le
vittime e gli autori dei reati  all'interno  dei  tribunali  e  degli
uffici delle forze dell'ordine; 
  h  fornendo  alle  vittime,  quando  sono  parti  del  processo   o
forniscono delle  prove,  i  servizi  di  interpreti  indipendenti  e
competenti; 
  i consentendo alle vittime di  testimoniare  in  aula,  secondo  le
norme  previste  dal  diritto  interno,  senza   essere   fisicamente
presenti, o almeno senza la presenza del presunto autore  del  reato,
grazie in  particolare  al  ricorso  a  tecnologie  di  comunicazione
adeguate, se sono disponibili. 
  2 Un bambino vittima e testimone di violenza contro le donne  e  di
violenza domestica, deve,  se  necessario,  usufruire  di  misure  di
protezione  specifiche,  che  prendano  in  considerazione   il   suo
interesse superiore. )) 
(( Articolo 57 - Gratuito patrocinio 
 
  Le Parti garantiscono che le vittime abbiano diritto all'assistenza
legale e al gratuito patrocinio alle condizioni previste dal  diritto
interno. )) 
(( Articolo 58 - Prescrizione 
 
  Le Parti adottano le misure legislative e di altro tipo  necessarie
per garantire che il termine di prescrizione per intentare  un'azione
penale relativa ai reati di cui agli articoli 36, 37, 38 e  39  della
presente Convenzione  sia  prolungato  per  un  tempo  sufficiente  e
proporzionale alla gravita' del reato, per  consentire  alla  vittima
minore di vedere perseguito il reato dopo avere raggiunto la maggiore
eta'. )) 

((Capitolo VII
Migrazione e asilo))

(( Articolo 59 - Status di residente 
 
  1 Le Parti adottano le misure  legislative  e  di  altro  tipo  per
garantire che le vittime, il  cui  status  di  residente  dipende  da
quello del coniuge o  del  partner,  conformemente  al  loro  diritto
interno, possano ottenere, su richiesta, in caso di scioglimento  del
matrimonio  o  della   relazione,   in   situazioni   particolarmente
difficili, un titolo autonomo di soggiorno,  indipendentemente  dalla
durata del  matrimonio  o  della  relazione.  Le  condizioni  per  il
rilascio e la durata del titolo autonomo di soggiorno sono  stabilite
conformemente al diritto nazionale. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie  per  garantire  che  le  vittime  possano   ottenere   la
sospensione delle procedure di espulsione  avviate  perche'  il  loro
status di residente dipendeva da quello del coniuge  o  del  partner,
conformemente al loro diritto interno, al fine di consentire loro  di
chiedere un titolo autonomo di soggiorno. 
  3 Le Parti rilasciano  un  titolo  di  soggiorno  rinnovabile  alle
vittime, in una o in entrambe le seguenti situazioni: 
  a quando l'autorita' competente ritiene che il loro  soggiorno  sia
necessario in considerazione della loro situazione personale; 
  b quando l'autorita' competente ritene che il  loro  soggiorno  sia
necessario per la loro collaborazione  con  le  autorita'  competenti
nell'ambito di un'indagine o di procedimenti penali. 
  4  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per garantire che le  vittime  di  un  matrimonio  forzato
condotte in un altro paese al fine di  contrarre  matrimonio,  e  che
abbiano perso di conseguenza il loro status di residente del paese in
cui risiedono normalmente, possano recuperare tale status. )) 
(( Articolo 60 - Richieste di asilo basate sul genere 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per garantire che la violenza contro le donne  basata  sul
genere possa essere riconosciuta come una forma  di  persecuzione  ai
sensi dell'articolo 1, A (2) della Convenzione relativa  allo  status
dei rifugiati del 1951 e come una forma di grave pregiudizio che  dia
luogo a una protezione complementare / sussidiaria. 
  2 Le Parti si accertano che un'interpretazione sensibile al  genere
sia applicata a ciascuno dei motivi della Convenzione, e che nei casi
in cui sia stabilito che il timore di persecuzione e' basato su uno o
piu' di tali motivi, sia concesso ai richiedenti asilo lo  status  di
rifugiato, in funzione degli strumenti pertinenti applicabili. 
  3  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per  sviluppare  procedure  di  accoglienza  sensibili  al
genere e servizi di supporto per i richiedenti asilo,  nonche'  linee
guida basate sul genere e procedure di asilo sensibili alle questioni
di genere,  compreso  in  materia  di  concessione  dello  status  di
rifugiato e di richiesta di protezione internazionale. )) 
(( Articolo 61 - Diritto di non-respingimento 
 
  1  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie  per  il  rispetto  del  principio  di  non-respingimento,
conformemente  agli  obblighi   esistenti   derivanti   dal   diritto
internazionale. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per garantire che le  vittime  della  violenza  contro  le
donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro  status
o dal loro luogo di residenza, non  possano  in  nessun  caso  essere
espulse verso un paese dove la loro vita potrebbe essere in  pericolo
o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o  di  pene  o
trattamenti inumani o degradanti. )) 

((Capitolo VIII
Cooperazione internazionale))

(( Articolo 62 - Principi generali 
 
  1 Le Parti cooperano, in  conformita'  con  le  disposizioni  della
presente  Convenzione,  e  nel   rispetto   dell'applicazione   degli
strumenti internazionali e regionali relativi  alla  cooperazione  in
materia civile e penale, nonche' degli accordi stipulati  sulla  base
di disposizioni  legislative  uniformi  o  di  reciprocita'  e  della
propria legislazione nazionale, nel modo  piu'  ampio  possibile,  al
fine di: 
  a prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che
rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione; 
  b proteggere e assistere le vittime; 
  c condurre indagini o procedere penalmente  per  i  reati  previsti
sulla base della presente Convenzione; 
  d applicare le pertinenti  sentenze  civili  e  penali  pronunciate
dalle autorita' giudiziarie delle Parti, ivi comprese le ordinanze di
protezione. 
  2  Le  Parti  adottano  le  misure  legislative  o  di  altro  tipo
necessarie per garantire che le vittime di un  reato  determinato  ai
sensi della presente Convenzione e commesso  sul  territorio  di  una
Parte diversa da quella in cui risiedono possano presentare  denuncia
presso le autorita' competenti del loro Stato di residenza. 
  3 Se una Parte che subordina all'esistenza di un trattato la  mutua
assistenza  giudiziaria   in   materia   penale,   l'estradizione   o
l'esecuzione delle sentenze civili o penali pronunciate  da  un'altra
Parte contraente alla presente Convenzione riceve  una  richiesta  di
cooperazione in materia giudiziaria da una Parte con la quale non  ha
ancora  concluso  tale  trattato,  puo'   considerare   la   presente
Convenzione come la base giuridica per la mutua assistenza in materia
penale, di estradizione, di esecuzione delle sentenze civili o penali
pronunciate  dall'altra   Parte   riguardanti   i   reati   stabiliti
conformemente alla presente Convenzione. 
  4 Le Parti si sforzano di integrare, se del caso, la prevenzione  e
la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e  la  violenza
domestica nei programmi di assistenza allo sviluppo condotti a favore
di paesi terzi, compresa  la  conclusione  di  accordi  bilaterali  e
multilaterali con paesi terzi, al fine di  facilitare  la  protezione
delle vittime, conformemente all'articolo 18, paragrafo 5. )) 
(( Articolo 63 - Misure relative alle persone in pericolo 
 
  Quando una Parte, sulla base delle informazioni a sua disposizione,
ha seri motivi di pensare che una persona  possa  essere  esposta  in
modo immediato al rischio di subire uno degli atti di violenza di cui
agli Articoli  36,  37,  38  e  39  della  presente  Convenzione  sul
territorio  di  un'altra  Parte,  la  Parte  che  dispone   di   tale
informazione e' incoraggiata a trasmetterla senza  indugio  all'altra
Parte, al fine di garantire che siano prese le misure  di  protezione
adeguate. Tale  informazione  deve  includere,  se  del  caso,  delle
indicazioni sulle disposizioni di protezione  esistenti  a  vantaggio
della persona in pericolo. )) 
(( Articolo 64 - Informazioni 
 
  1  La  Parte  richiesta  deve  rapidamente   informare   la   Parte
richiedente dell'esito finale dell'azione  intrapresa  ai  sensi  del
presente capitolo. La Parte richiesta deve  inoltre  informare  senza
indugio la Parte  richiedente  di  qualsiasi  circostanza  che  renda
impossibile  l'esecuzione  dell'azione   ipotizzata   o   che   possa
ritardarla in modo significativo. 
  2 Una Parte puo', nei limiti delle  disposizioni  del  suo  diritto
interno, senza richiesta preliminare, trasferire a un'altra Parte  le
informazioni ottenute nell'ambito  delle  proprie  indagini,  qualora
ritenga che la divulgazione di tali  informazioni  possa  aiutare  la
Parte che le riceve a prevenire i reati  penali  stabiliti  ai  sensi
della presente Convenzione o ad avviare o proseguire le indagini o  i
procedimenti relativi a tali reati penali, o  che  tale  divulgazione
possa suscitare una richiesta di  collaborazione  formulata  da  tale
Parte, conformemente al presente capitolo. 
  3  Una  Parte  che  riceve  delle  informazioni  conformemente   al
precedente  paragrafo  2  deve  comunicarle  alle  proprie  autorita'
competenti, in modo che possano essere avviati  dei  procedimenti  se
sono considerati appropriati, o che tale  informazione  possa  essere
presa in considerazione nei procedimenti civili o penali  pertinenti.
)) 
(( Articolo 65 - Protezione dei dati 
 
  I dati personali sono conservati e  utilizzati  conformemente  agli
obblighi assunti dalle Parti alla Convenzione sulla protezione  delle
persone rispetto al trattamento automatizzato dei  dati  a  carattere
personale (STE n° 108). )) 

((Capitolo IX
Meccanismo di controllo))

(( Articolo 66 - Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei
confronti delle donne e la violenza domestica 
 
  1 Il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti
delle  donne  e  la  violenza  domestica  (di  seguito  "GREVIO")  e'
incaricato di vigilare sull'attuazione della presente Convenzione  da
parte delle Parti contraenti. 
  2 Il GREVIO e' composto da un minimo di 10 membri a un  massimo  di
15 membri, nel rispetto del criterio dell'equilibrio tra i sessi e di
un'equa  ripartizione  geografica  e  dell'esigenza   di   competenze
multidisciplinari. I suoi membri sono eletti dal Comitato delle Parti
tra i candidati designati dalle Parti con un mandato di quattro anni,
rinnovabile una volta, e sono scelti tra i cittadini delle Parti. 
  3 L'elezione iniziale di 10 membri deve aver luogo  entro  un  anno
dalla  data  dell'entrata  in  vigore  della  presente   Convenzione.
L'elezione  dei  cinque  membri  supplementari  si  svolge  dopo   la
venticinquesima ratifica o adesione. 
  4 L'elezione dei membri del GREVIO deve essere basata sui  seguenti
principi: 
  a. devono essere selezionati mediante una procedura trasparente tra
personalita' di elevata moralita', note per  la  loro  competenza  in
materia di diritti umani, uguaglianza tra  i  sessi,  contrasto  alla
violenza sulle  donne  e  alla  violenza  domestica  o  assistenza  e
protezione  alle  vittime,  o  devono  essere  in  possesso  di   una
riconosciuta  esperienza  professionale  nei  settori  oggetto  della
presente Convenzione; 
  b. il GREVIO non puo' comprendere piu' di un cittadino del medesimo
Stato; 
  c. devono rappresentare i principali sistemi giuridici; 
  d. devono rappresentare gli organi  e  i  soggetti  competenti  nel
campo della violenza contro le donne e la violenza domestica; 
  e.  devono  partecipare  a  titolo  individuale  e  devono   essere
indipendenti e  imparziali  nell'esercizio  delle  loro  funzioni,  e
devono rendersi disponibili ad adempiere ai loro compiti  in  maniera
efficace. 
  5. La procedura per l'elezione dei membri del GREVIO e' determinata
dal  Comitato   dei   Ministri   del   Consiglio   d'Europa,   previa
consultazione  e  unanime  consenso  delle  Parti  entro   sei   mesi
dall'entrata in vigore della presente Convenzione. 
  6 Il GREVIO adotta il proprio regolamento interno. 
  7 I  membri  del  GREVIO  e  gli  altri  membri  delle  delegazioni
incaricate  di  compiere  le  visite  nei   paesi,   come   stabilito
all'articolo 68, paragrafi 9 e 14, godono dei privilegi  e  immunita'
previsti nell'allegato alla presente Convenzione. )) 
(( Articolo 67 - Comitato delle Parti 
 
  1 Il Comitato delle Parti  e'  composto  dai  rappresentanti  delle
Parti alla Convenzione. 
  2 Il Comitato delle Parti e' convocato dal Segretario Generale  del
Consiglio d'Europa. La sua prima riunione deve avere luogo  entro  un
anno dall'entrata in vigore della presente Convenzione, allo scopo di
eleggere  i  membri  del  GREVIO.  Si  riunisce  successivamente   su
richiesta di almeno un terzo delle Parti, del Presidente del Comitato
delle Parti o del Segretario Generale. 
  3 Il Comitato delle Parti adotta il proprio regolamento interno. )) 
(( Articolo 68 - Procedura 
 
  1  Le  Parti  presentano  al  Segretario  Generale  del   Consiglio
d'Europa, sulla base di un  questionario  preparato  dal  GREVIO,  un
rapporto sulle misure legislative e di altro tipo  destinate  a  dare
attuazione alle disposizioni della presente Convenzione,  che  dovra'
essere esaminato da parte del GREVIO. 
  2  Il  GREVIO  esamina  il  rapporto  presentato  conformemente  al
paragrafo 1 con i rappresentanti della Parte interessata. 
  3 La procedura di valutazione ulteriore sara' divisa in  cicli,  la
cui durata e' determinata dal GREVIO. All'inizio di  ogni  ciclo,  il
GREVIO seleziona le disposizioni specifiche sulle quali sara'  basata
la procedura di valutazione e invia all'uopo un questionario. 
  4 Il GREVIO  definisce  i  mezzi  adeguati  per  procedere  a  tale
valutazione.  Puo'  in  particolare  adottare  un  questionario   per
ciascuno  dei  cicli,  che  serve  da   base   per   la   valutazione
dell'applicazione della Convenzione da parte delle Parti  contraenti.
Il suddetto questionario e'  inviato  a  tutte  le  Parti.  Le  Parti
rispondono al suddetto questionario e  a  qualsiasi  altra  eventuale
richiesta di informazioni da parte del GREVIO. 
  5 Il GREVIO puo'  ricevere  informazioni  riguardanti  l'attuazione
della Convenzione da parte delle ONG e della societa' civile, nonche'
dalle istituzioni nazionali di protezione dei diritti umani. 
  6 Il GREVIO tiene debitamente conto  delle  informazioni  esistenti
disponibili in altri  strumenti  e  organizzazioni  internazionali  e
regionali nei settori che rientrano nel campo di  applicazione  della
presente Convenzione. 
  7 Nell'adottare il questionario per ogni ciclo di  valutazione,  il
GREVIO prende in debita considerazione la  raccolta  dei  dati  e  le
ricerche esistenti presso le Parti, quali enunciate  all'articolo  11
della presente Convenzione. 
  8 Il GREVIO puo' ricevere  informazioni  relative  all'applicazione
della Convenzione da parte del Commissario per i  diritti  umani  del
Consiglio d'Europa, dell'Assemblea parlamentare  e  di  altri  organi
competenti specializzati del  Consiglio  Europa,  nonche'  da  quelli
stabiliti nel quadro di altri strumenti  internazionali.  Le  denunce
presentate dinanzi a tali organi e il seguito  che  viene  loro  dato
sono messi a disposizione del GREVIO. 
  9 Il GREVIO puo' inoltre  organizzare,  in  collaborazione  con  le
autorita'  nazionali  e  con  l'assistenza   di   esperti   nazionali
indipendenti, delle visite nei paesi interessati, se le  informazioni
ricevute sono insufficienti o nei casi previsti al paragrafo 14.  Nel
corso di queste visite, il GREVIO puo' farsi assistere da specialisti
in settori specifici. 
  10 Il GREVIO elabora una bozza di rapporto  contenente  la  propria
analisi sull'applicazione delle disposizioni alle quali si  riferisce
la procedura di valutazione, nonche' i suoi  suggerimenti  e  le  sue
proposte riguardanti  il  modo  in  cui  la  Parte  interessata  puo'
trattare i problemi individuati. Tale bozza di rapporto e'  trasmessa
alla  Parte  oggetto  della  valutazione  perche'  formuli  i  propri
commenti, che sono presi in considerazione dal GREVIO  quando  adotta
il suo rapporto. 
  11 Sulla base di tutte le informazioni e dei commenti delle  Parti,
il GREVIO adotta il proprio rapporto  e  le  proprie  conclusioni  in
merito alle misure adottate dalla Parte interessata  per  attuare  le
disposizioni  della  presente  Convenzione.  Questo  rapporto  e   le
conclusioni sono inviati alla Parte interessata e al  Comitato  delle
Parti. Il rapporto e le conclusioni del GREVIO sono resi pubblici non
appena adottati, accompagnati dagli eventuali  commenti  della  Parte
interessata. 
  12 Fatte salve le procedure di cui ai precedenti paragrafi da  1  a
8, il Comitato delle Parti puo' adottare, sulla base del  rapporto  e
delle conclusioni del  GREVIO,  delle  raccomandazioni  rivolte  alla
suddetta Parte  (a)  riguardanti  le  misure  da  adottare  per  dare
attuazione alle conclusioni del GREVIO, se  necessario  fissando  una
data per la presentazione delle informazioni sulla loro attuazione, e
(b) miranti a promuovere la cooperazione con la  suddetta  Parte  per
un'adeguata applicazione della presente Convenzione. 
  13 Se il  GREVIO  riceve  informazioni  attendibili  indicanti  una
situazione  in  cui  i  problemi  rilevati  richiedono  un'attenzione
immediata per prevenire o limitare la portata o il  numero  di  gravi
violazioni della Convenzione, puo' domandare la presentazione urgente
di un rapporto speciale sulle misure adottate per prevenire una forma
di violenza sulle donne grave, diffusa o ricorrente. 
  14 Il GREVIO puo',  tenendo  conto  delle  informazioni  presentate
dalla Parte interessata e di  ogni  altra  informazione  attendibile,
designare uno o piu' membri incaricati di condurre un'indagine  e  di
presentargli con  urgenza  un  rapporto.  Se  necessario,  e  con  il
consenso della Parte, tale indagine puo' includere una visita sul suo
territorio. 
  15 Dopo avere esaminato le conclusioni relative all'indagine di cui
al paragrafo 14,  il  GREVIO  trasmette  tali  risultati  alla  Parte
interessata e, se del caso, al Comitato delle Parti e al Comitato dei
Ministri del Consiglio  d'Europa,  accompagnati  da  qualsiasi  altra
osservazione e raccomandazione. )) 
(( Articolo 69 - Raccomandazioni generali 
 
  Il  GREVIO  puo'  adottare,  ove  opportuno,   raccomandazioni   di
carattere generale sull'applicazione della presente Convenzione. )) 
(( Articolo 70 - Partecipazione dei Parlamenti al controllo 
 
  1 I parlamenti nazionali sono invitati a partecipare  al  controllo
delle misure adottate per l'attuazione della presente Convenzione. 
  2 Le Parti presentano i rapporti  del  GREVIO  ai  loro  Parlamenti
nazionali. 
  3 L'Assemblea parlamentare del Consiglio  d'Europa  e'  invitata  a
fare  regolarmente  un  bilancio  dell'applicazione  della   presente
Convenzione. )) 

((Capitolo X
Relazioni con altri strumenti internazionali))

(( Articolo 71 - Relazioni con altri strumenti internazionali 
 
  1 La presente Convenzione non  pregiudica  gli  obblighi  derivanti
dalle disposizioni di altri strumenti internazionali di cui le  Parti
alla presente Convenzione sono parte contraente o lo diventeranno  in
futuro  e  che  contengono  disposizioni  relative   alle   questioni
disciplinate dalla presente Convenzione. 
  2 Le Parti alla presente Convenzione possono  concludere  tra  loro
accordi  bilaterali   o   multilaterali   relativi   alle   questioni
disciplinate dalla presente Convenzione,  al  fine  di  integrarne  o
rafforzarne  le  disposizioni  o  di  facilitare  l'applicazione  dei
principi in essa sanciti. )) 

((Capitolo XI
Emendamenti alla Convenzione))

(( Articolo 72 - Emendamenti 
 
  1 Ogni emendamento  alla  presente  Convenzione,  proposto  da  una
Parte, deve essere comunicato al Segretario  Generale  del  Consiglio
d'Europa e trasmesso da quest'ultimo agli Stati membri del  Consiglio
d'Europa, a ogni Stato firmatario, a ogni Parte, all'Unione  europea,
a  ogni  Stato  invitato   a   firmare   la   presente   Convenzione,
conformemente alle disposizioni  dell'articolo  75,  nonche'  a  ogni
Stato invitato ad aderire alla  presente  Convenzione,  conformemente
alle disposizioni dell'articolo 76. 
  2  Il  Comitato  dei  Ministri  del  Consiglio   d'Europa   esamina
l'emendamento  proposto  e,  dopo  avere  consultato  le  Parti  alla
Convenzione che non sono membri del Consiglio d'Europa, puo' adottare
l'emendamento con la maggioranza  prevista  all'Articolo  20.d  dello
statuto del Consiglio d'Europa. 
  3 Il testo di ogni emendamento adottato dal Comitato  dei  Ministri
conformemente al paragrafo 2 del presente articolo e' trasmesso  alle
Parti per accettazione. 4 Ogni emendamento adottato conformemente  al
paragrafo 2 entra in vigore il primo giorno del mese successivo  alla
scadenza di un periodo di un mese dopo la data in cui tutte le  Parti
hanno informato il Segretario Generale della loro accettazione. )) 

((Capitolo XII
Clausole finali))

(( Articolo 73 - Effetti della Convenzione 
 
  Le disposizioni della  presente  Convenzione  non  pregiudicano  le
disposizioni di diritto interno e di altri  strumenti  internazionali
vincolanti gia' in vigore o che possono entrare in vigore, in base ai
quali sono o sarebbero riconosciuti dei diritti piu'  favorevoli  per
la prevenzione e la  lotta  contro  la  violenza  sulle  donne  e  la
violenza domestica. )) 
(( Articolo 74 - Composizione delle controversie 
 
  1 In caso di controversia  tra  le  Parti  circa  l'applicazione  o
l'interpretazione delle disposizioni della presente  Convenzione,  le
Parti si adopereranno anzitutto per trovare  una  soluzione  mediante
negoziato, conciliazione, arbitrato, o qualsiasi altro mezzo pacifico
di loro scelta. 
  2 Il Comitato dei Ministri del Consiglio  d'Europa  puo'  stabilire
delle procedure per la composizione delle controversie  che  potranno
essere utilizzate dalle Parti, se vi consentono. )) 
(( Articolo 75 - Firma ed entrata in vigore 
 
  1 La presente Convenzione e' aperta alla firma degli  Stati  membri
del Consiglio d'Europa, degli Stati non membri che hanno  partecipato
alla sua elaborazione e dell'Unione europea. 
  2 La presente Convenzione e' soggetta a  ratifica,  accettazione  o
approvazione.  Gli  strumenti  di  ratifica,  di  accettazione  o  di
approvazione saranno depositati presso  il  Segretario  Generale  del
Consiglio d'Europa. 
  3 La presente Convenzione entrera' in vigore il  primo  giorno  del
mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dopo la  data
in cui 10 firmatari, di cui almeno otto Stati  membri  del  Consiglio
d'Europa, avranno espresso il loro consenso a essere vincolati  dalla
Convenzione, conformemente alle disposizioni del precedente paragrafo
2. 
  4 Se uno Stato di cui al paragrafo 1  o  l'Unione  europea  esprime
ulteriormente  il  proprio  consenso   a   essere   vincolato   dalla
Convenzione, quest'ultima entrera' in vigore, nei suoi confronti,  il
primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo  di  tre
mesi dopo la data  del  deposito  dello  strumento  di  ratifica,  di
accettazione o di approvazione. )) 
(( Articolo 76 - Adesione alla Convenzione 
 
  1 Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il  Comitato
dei Ministri del Consiglio d'Europa, dopo avere consultato  le  Parti
alla presente Convenzione e averne ottenuto l'unanime consenso,  puo'
invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio  d'Europa  che  non
abbia partecipato all'elaborazione della convenzione ad aderire  alla
presente Convenzione con  una  decisione  presa  con  la  maggioranza
prevista all'articolo 20.d dello Statuto del  Consiglio  d'Europa,  e
all'unanimita' dei rappresentanti delle Parti contraenti con  diritto
di sedere in seno al Comitato dei Ministri. 
  2 Nei confronti di ogni Stato aderente, la Convenzione entrera'  in
vigore il primo giorno  del  mese  successivo  alla  scadenza  di  un
periodo di tre mesi dopo la data  del  deposito  dello  strumento  di
adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa. )) 
(( Articolo 77 - Applicazione territoriale 
 
  1 Ogni Stato o l'Unione europea,  al  momento  della  firma  o  del
deposito del proprio  strumento  di  ratifica,  di  accettazione,  di
approvazione o  di  adesione,  potra'  indicare  il  territorio  o  i
territori cui si applichera' la presente Convenzione. 
  2 Ciascuna Parte potra', in qualsiasi momento successivo e mediante
dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio  d'Europa,
estendere l'applicazione della  presente  Convenzione  a  ogni  altro
territorio  specificato  in  tale  dichiarazione,  di  cui  curi   le
relazioni internazionali o in  nome  del  quale  sia  autorizzata  ad
assumere impegni. La Convenzione entrera' in vigore nei confronti  di
questo territorio il primo giorno del mese successivo  alla  scadenza
di  un  periodo  di  tre  mesi  dalla  data  di   ricevimento   della
dichiarazione da parte del Segretario Generale. 
  3 Ogni dichiarazione fatta ai sensi dei  due  paragrafi  precedenti
potra' essere ritirata nei confronti di ogni  territorio  specificato
nella  suddetta  dichiarazione  mediante  notifica   indirizzata   al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro  avra'  effetto
il primo giorno del mese successivo alla scadenza di  un  periodo  di
tre mesi dalla data del ricevimento di tale  notifica  da  parte  del
Segretario Generale. )) 
(( Articolo 78 - Riserve 
 
  1 Non e' ammessa alcuna riserva alle  disposizioni  della  presente
Convenzione, salvo quelle previste ai successivi paragrafi 2 e 3. 
  2 Ogni Stato o l'Unione europea puo', al momento della firma o  del
deposito del proprio  strumento  di  ratifica,  di  accettazione,  di
approvazione  o  di  adesione,  mediante  dichiarazione  inviata   al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si  riserva
il diritto di non applicare o di applicare solo in particolari casi o
circostanze le disposizioni enunciate nei seguenti articoli: 
  - Articolo 30, paragrafo 2; 
  - Articolo 44, paragrafi 1.e, 3 e 4; 
  - Articolo 55, paragrafo 1 esaminato insieme  all'Articolo  35  per
quanto riguarda i reati minori; 
  - Articolo 58 esaminato insieme agli Articoli 37, 38 e 39; 
  - Articolo 59. 
  3 Ogni Stato o l'Unione europea puo', al momento della firma o  del
deposito  dello  strumento   di   ratifica,   di   accettazione,   di
approvazione  o  di  adesione,  mediante  dichiarazione  inviata   al
Segretario Generale del Consiglio d'Europa, precisare che si  riserva
il diritto di  prevedere  sanzioni  non  penali,  invece  di  imporre
sanzioni penali, per i comportamenti di cui agli articoli 33 e 34. 
  4 Ogni Parte puo' ritirare in tutto o in parte una riserva mediante
notifica indirizzata al Segretario Generale del  Consiglio  d'Europa.
Il ritiro avra' effetto a partire dalla data del suo  ricevimento  da
parte del Segretario Generale. )) 
(( Articolo 79 - Validita' ed esame delle riserve 
 
  1 Le riserve previste all'articolo 78, paragrafi 2 e 3 sono  valide
per un periodo di cinque anni a partire dal primo giorno dell'entrata
in vigore della Convenzione per la Parte  interessata.  Tali  riserve
possono tuttavia essere rinnovate per periodi di uguale durata. 
  2 Diciotto mesi prima della scadenza della riserva,  il  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa notifica  tale  scadenza  alla  Parte
interessata. Tre mesi prima della data della scadenza, la Parte  deve
comunicare al Segretario Generale la  sua  intenzione  di  mantenere,
modificare o ritirare la riserva. In assenza di  tale  comunicazione,
il Segretario Generale informa la Parte che la sua riserva si intende
automaticamente prorogata per un periodo di sei  mesi.  Se  la  Parte
interessata non notifica prima della scadenza di tale termine la  sua
intenzione di mantenere o modificare la propria  riserva,  questa  e'
considerata sciolta. 
  3 La Parte che ha formulato una riserva conformemente  all'Articolo
78, paragrafi 2  e  3,  deve  fornire,  prima  di  rinnovarla,  o  su
richiesta, delle spiegazioni al GREVIO in merito  ai  motivi  che  ne
giustificano il mantenimento. )) 
(( Articolo 80 - Denuncia 
 
  1 Ogni Parte puo', in qualsiasi  momento,  denunciare  la  presente
Convenzione mediante notifica  inviata  al  Segretario  Generale  del
Consiglio d'Europa. 
  2 Tale denuncia ha effetto il primo giorno del mese successivo alla
scadenza di un periodo di tre mesi dalla data  di  ricevimento  della
notifica da parte del Segretario Generale. )) 
(( Articolo 81 - Notifica 
 
  Il Segretario Generale del  Consiglio  d'Europa  notifichera'  agli
Stati membri del  Consiglio  d'Europa,  agli  Stati  non  membri  del
Consiglio d'Europa che  abbiano  partecipato  all'elaborazione  della
presente Convenzione, a ogni firmatario,  a  ogni  Parte,  all'Unione
europea e a ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione: 
  a ogni firma; 
  b il deposito di ogni strumento di ratifica,  di  accettazione,  di
approvazione o di adesione; 
  c ogni data  di  entrata  in  vigore  della  presente  Convenzione,
conformemente agli Articoli 75 e 76; 
  d ogni emendamento adottato conformemente all'Articolo 72 e la data
della sua entrata in vigore; 
  e  ogni  riserva  e  ritiro  di  riserva  formulati   conformemente
all'Articolo 78; 
  f ogni denuncia presentata conformemente all'Articolo 80; 
  g ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente la presente
Convenzione. 
  In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal  fine,
hanno firmato la presente Convenzione. 
 
Fatto a Istanbul,  l'11  maggio  2011,  in  inglese  e  in  francese,
entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico  esemplare  che
sara' depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il  Segretario
Generale del Consiglio d'Europa ne trasmettera' una copia certificata
conforme a ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli  Stati  non
membri  che  hanno  partecipato   all'elaborazione   della   presente
Convenzione,  all'Unione  europea  e  a  ogni   Stato   invitato   ad
aderirvi.)) 
(( Allegato - Privilegi e immunita' (Articolo 66) 
 
  1 Il presente allegato si  applica  ai  membri  del  GREVIO  citati
all'Articolo 66 della Convenzione, come pure agli altri membri  delle
delegazioni incaricate di compiere le visite nei paesi. Ai  fini  del
presente allegato,  l'espressione  "altri  membri  delle  delegazioni
incaricate di compiere le visite nel  paese"  comprende  gli  esperti
nazionali indipendenti e gli  specialisti  di  cui  all'Articolo  68,
paragrafo 9 della Convenzione, i funzionari del Consiglio d'Europa  e
gli interpreti reclutati dal Consiglio d'Europa che  accompagnano  il
GREVIO nel corso delle sue visite nel paese. 
  2 I  membri  del  GREVIO  e  gli  altri  membri  delle  delegazioni
incaricate di compiere le visite nel paese, nell'esercizio delle loro
funzioni legate alla preparazione e all'esecuzione delle visite e del
seguito che verra' loro dato, nonche' dei  viaggi  collegati  a  tali
funzioni, godranno dei seguenti privilegi e immunita': 
  a immunita' dall'arresto o dalla detenzione e dal sequesto del loro
bagaglio personale  e  immunita'  da  ogni  procedimento  legale,  di
qualsiasi tipo, per le parole o  gli  scritti  e  gli  atti  da  loro
compiuti in veste ufficiale; 
  b  esenzione  da  eventuali  restrizioni  alla  loro  liberta'   di
movimento relativa  all'uscita  e  all'ingresso  nel  loro  paese  di
residenza e all'ingresso e all'uscita dal paese in cui esercitano  le
loro funzioni, e da ogni formalita' di registrazione degli  stranieri
nei paesi visitati o attraversati nell'esercizio delle loro funzioni. 
  3  Nel  corso  dei  viaggi  effettuati  nell'esercizio  delle  loro
funzioni, saranno accordate ai membri del GREVIO e agli altri  membri
delle delegazioni incaricate di  compiere  le  visite  nel  paese  le
stesse agevolazioni in materia di dogana e  di  controllo  dei  cambi
concesse  ai  rappresentanti  dei  governi  stranieri   in   missione
ufficiale temporanea. 
  4 I documenti relativi  alla  valutazione  dell'applicazione  della
Convenzione trasportati dai membri del GREVIO e  dagli  altri  membri
delle delegazioni incaricate di compiere le  visite  nel  paese  sono
inviolabili nella misura in cui riguardano  l'attivita'  del  GREVIO.
Nessuna  misura  di  intercettazione  o  di  censura  potra'   essere
applicata  alla  corrispondenza   ufficiale   del   GREVIO   o   alle
comunicazioni ufficiali dei membri del GREVIO e  degli  altri  membri
delle delegazioni incaricate di compiere le visite nel paese. 
  5 Al fine di garantire ai membri del GREVIO  e  agli  altri  membri
delle delegazioni incaricate di compiere  le  visite  nel  paese  una
completa  liberta'  di  parola  e  una  completa  indipendenza  nello
svolgimento delle loro funzioni, l'immunita' da  procedimenti  legali
rispetto alle parole pronunciate o agli scritti e a tutti gli atti da
essi compiuti  nell'esercizio  delle  loro  funzioni  continuera'  ad
essere accordata anche allo scadere del loro mandato. 
  6 I privilegi e le immunita' sono concessi alle persone di  cui  al
paragrafo 1 del presente allegato non per loro  vantaggio  personale,
bensi' per garantire l'esercizio  indipendente  delle  loro  funzioni
nell'interesse del GREVIO. La revoca delle  immunita'  concesse  alle
persone di cui al paragrafo 1 del presente  allegato  e'  pronunciata
dal Segretario Generale del Consiglio d'Europa, in tutti  i  casi  in
cui, a suo parere, l'immunita' potrebbe  ostacolare  il  corso  della
giustizia e tale immunita' potrebbe  essere  sospesa  senza  arrecare
pregiudizio agli interessi del GREVIO.))