PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 28 dicembre 2012  

Ordinanza di protezione civile finalizzata  a  regolare  la  chiusura
dello stato di emergenza umanitaria  ed  il  rientro  nella  gestione
ordinaria,  da  parte  del  Ministero  dell'interno  e  delle   altre
amministrazioni competenti, degli interventi  concernenti  l'afflusso
di cittadini stranieri sul territorio nazionale. (Ordinanza  n.  33).
(13A00070) 
(GU n.7 del 9-1-2013)
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della Protezione Civile 
 
  Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
  Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; 
  Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino  al  31  dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel  territorio  nazionale  in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa, nonche' il successivo  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato  stato
d'emergenza, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012; 
  Visto l'art. 23, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
cui e' stabilito che, con  ordinanze  adottate  almeno  dieci  giorni
prima del 31 dicembre 2012  ai  sensi  dell'art.  5,  commi  4-ter  e
4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede  a
regolare la chiusura dello stato di emergenza  ed  il  rientro  nella
gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre
amministrazioni competenti, degli interventi  concernenti  l'afflusso
di cittadini stranieri sul territorio nazionale; 
  Considerata, altresi', l'esigenza di garantire  il  subentro  delle
Amministrazioni  ordinariamente   competenti   nelle   attivita'   di
assistenza a detti cittadini stranieri; 
  Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza  di  protezione
civile, con cui  disciplinare  le  modalita'  di  rientro  in  regime
ordinario, della gestione emergenziale; 
  Vista la nota del 21 dicembre 2012 del soggetto  attuatore  di  cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3947  del
16 giugno 2012; 
  D'intesa con le Regioni; 
  Sentiti i Ministeri dell'interno e del  lavoro  e  delle  politiche
sociali; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Dal 1° gennaio 2013 il  Ministero  dell'interno  e'  individuato
quale amministrazione competente in via  ordinaria  a  coordinare  le
attivita'  gia'  di  competenza  del  Commissario  delegato  di   cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3933  del
13 aprile 2011 e successive modificazioni. 
  2. Dal 1° gennaio 2013 il Ministero del lavoro  e  delle  politiche
sociali  e'  individuato  quale  amministrazione  competente  in  via
ordinaria a coordinare le attivita' gia' di competenza  del  Soggetto
attuatore per i minori stranieri non  accompagnati,  fatte  salve  le
competenze attribuite in via ordinaria ad altre amministrazioni. 
  3. A decorrere dalla data di cui  al  comma  1,  i  Prefetti  delle
province,  ove  insistono  cittadini  stranieri  accolti   ai   sensi
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.  3933  del
13 aprile 2011 e successive  modificazioni,  sono  individuati  quali
soggetti responsabili a porre in essere le attivita'  occorrenti  per
la prosecuzione, in regime  ordinario  e  nei  limiti  delle  risorse
disponibili,  delle  iniziative  finalizzate  all'accoglienza   degli
stessi e a favorire percorsi di uscita. 
  4. A decorrere dalla data di cui al  comma  1  il  Direttore  della
Direzione   generale   dell'immigrazione   e   delle   politiche   di
integrazione del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  e'
individuato  quale  soggetto  responsabile  a  porre  in  essere   le
attivita' occorrenti per la prosecuzione, in regime ordinario,  delle
iniziative  finalizzate  all'assistenza  dei  minori  stranieri   non
accompagnati, gia' entrati nel territorio nazionale di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011  e
successive proroghe. 
  5. I soggetti attuatori nominati dal Commissario delegato ai  sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933  del
13 aprile 2011 e successive modificazioni  provvedono,  entro  il  31
dicembre 2012: 
    a) alla ricognizione ed all'accertamento dei  rapporti  giuridici
pendenti; 
    b) alla chiusura dei rapporti giuridici instaurati con  gli  enti
gestori dei centri di  accoglienza,  ovvero  alla  trasmissione  alle
Prefetture competenti degli  atti  necessari  all'eventuale  subentro
negli stessi. Le Prefetture competenti  provvedono  a  rinegoziare  i
rapporti contrattuali assicurando le  opportune  riduzioni  di  spesa
nell'ambito delle  risorse  disponibili.  Detta  rinegoziazione  deve
utilizzare come parametro il costo unitario dei progetti curati dallo
SPRAR; 
    c) a comunicare alle Prefetture ed alle Questure territorialmente
competenti,  ed  al  Commissario  delegato,  l'elenco  dei   soggetti
presenti nei centri di accoglienza al 31 dicembre 2012; 
    d)  all'esito  delle  attivita'  solutorie  di   competenza,   da
espletare entro il 30 giugno 2013, a trasferire le risorse residue al
Dipartimento della protezione civile. 
  6. Il Dipartimento della protezione civile, dopo la chiusura  delle
contabilita' speciali intestate ai  soggetti  attuatori,  provvede  a
trasferire al Ministero dell'interno  le  risorse  residue  derivanti
dalla gestione emergenziale. 
  7. I soggetti attuatori di cui al comma 5, all'esito dell'attivita'
di cui alla presente ordinanza,  trasmettono  al  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  una
relazione conclusiva delle attivita', corredata della rendicontazione
delle  spese  sostenute,  cosi  come   presentata   alle   ragionerie
territoriali competenti per territorio, ai sensi dell'art.  5,  comma
5-bis,  della  legge  24  febbraio  1992,   n.   225   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
  8. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta'  civili
e  l'immigrazione  garantisce  la  prosecuzione  delle  attivita'  di
ripristino dell'agibilita' del centro di primo soccorso e accoglienza
in contrada Imbriacola e di manutenzione  straordinaria  presso  l'ex
base Loran di Lampedusa e di cui al progetto  PON  sicurezza  per  lo
sviluppo - obiettivo convergenza 2007 - 2013. 
                               Art. 2 
 
  1. Al  fine  di  scongiurare  possibili  soluzioni  di  continuita'
nell'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 1, comma 5, lettera
b), gli effetti giuridici derivanti dalla rinegoziazione dei rapporti
contrattuali in essere al 31 dicembre 2012 decorrono dal  1°  gennaio
2013. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati  in  € 37.795.800,00,
si provvede a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 2351 - Pg 2,
dello stato di previsione  del  Ministero  dell'Interno,  per  l'anno
2013, Missione 5 "Immigrazione, accoglienza e garanzia  dei  diritti"
(27) - Programma 1 "Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo
della coesione sociale" (27.2). 
                               Art. 3 
 
  1. L'OIM  (Organizzazione  Internazionale  per  le  Migrazioni)  e'
autorizzata, sino al 30 giugno 2013, a proseguire le attivita' di cui
all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei  ministri
n. 3958  del  10  agosto  2011,  nell'ambito  delle  risorse  residue
assegnate ai sensi dell'art.  1  dell'ordinanza  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 3958 del  10  agosto  2011  e  dell'art.  8
dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione  civile  n.
24 del 9 novembre 2012. 
                               Art. 4 
 
  1. La procedura "Vestanet C3 emergenza Nord Africa", finalizzata al
riesame delle posizioni dei richiedenti la protezione  internazionale
destinatari di una decisione di diniego da  parte  delle  Commissioni
territoriali, rimane operante per  gli  stranieri  giunti  in  Italia
entro il 31 dicembre 2012. 
  2. Per assicurare l'espletamento delle attivita' indicate nel comma
1, e garantire la regolare chiusura  dello  stato  di  emergenza,  le
cinque Sezioni istituite nell'ambito delle  Commissioni  territoriali
per il  riconoscimento  della  protezione  internazionale,  ai  sensi
dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri
n.  3958  del  10  agosto  2011,  continuano  ad  operare  fino  alla
conclusione della procedura e comunque non oltre il 30 giugno 2013. 
  3.  Agli  oneri,  derivanti  dal  comma  2  quantificati  in   euro
185.820,00 si provvede a valere sulle risorse iscritte  sul  capitolo
2255, dello stato  di  previsione  del  Ministero  dell'Interno,  per
l'anno 2013, Missione 5 "Immigrazione,  accoglienza  e  garanzia  dei
diritti" (27) - Programma 1 "Garanzia dei diritti e interventi per lo
sviluppo della coesione sociale" (27.2). 
                               Art. 5 
 
  1. Per gli interventi di manutenzione straordinaria della struttura
di Castelnuovo di Porto (RM), utilizzata dal Commissario delegato per
l'accoglienza  degli  stranieri  provenienti  dal  Nord   Africa   e'
autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di € 1.028.500,00,  con  oneri
posti  a  carico  delle  risorse  di  cui  all'art.   2,   comma   3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3965  del
21 settembre 2011 che presenta le occorrenti disponibilita'. 
                               Art. 6 
 
  1. Nell'ambito delle attivita' finalizzate a regolare  la  chiusura
dello stato di emergenza e il rientro nella gestione ordinaria e  per
garantire la continuita' dell'accoglienza sino al 30 giugno 2013,  il
Prefetto di Catania e' autorizzato a stipulare apposita  convenzione,
con decorrenza dal 1° gennaio 2013, con il Consorzio dei  Comuni  del
Calatino che acquisira' la  disponibilita'  dell'immobile  "Residence
degli Aranci" in Mineo (CT), nel limite di euro 12.670.000,00. 
  2. Ove non si realizzino  le  condizioni  di  cui  al  comma  1  il
Prefetto di Catania provvede, alle stesse condizioni in essere al  31
dicembre 2012, alla requisizione in uso con effetti  dal  1°  gennaio
2013 e per il periodo di  sei  mesi  dell'immobile  "Residence  degli
Aranci" in Mineo (CT), adottando tutte le conseguenti  determinazioni
e per quanto riguarda la gestione rinegoziando il rapporto in  essere
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lettera b) e  dall'art.
2, nel limite di euro 9.552.529,20. 
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 o in alternativa  dal  comma  2
del presente articolo, si provvede a carico  delle  risorse  iscritte
sul capitolo 2351 - Pg 2, dello stato  di  previsione  del  Ministero
dell'Interno, per l'anno 2013, Missione 5 "Immigrazione,  accoglienza
e garanzia dei diritti" (27) - Programma 1 "Garanzia  dei  diritti  e
interventi  per  lo  sviluppo  della  coesione  sociale"  (27.2)  che
presenta le necessarie disponibilita'. 
                               Art. 7 
 
  1. Per  il  compimento  delle  attivita'  previste  dalla  presente
ordinanza il Ministero dell'interno, i Prefetti ed  il  Direttore  di
cui all'art. 8, per la durata massima di sei mesi, sono autorizzati a
derogare, ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza
pubblica, agli articoli 6, 7, 8, 10, 11, commi 1, 2, 3, 4,  5  e  10,
12, 13, commi 1, 2, 3 e 4, 17, comma 4, 27, 48, 53, 54, 55,  56,  57,
59, 62, 63, 65, comma 1, 66, 67, 69, comma 3, 70, 80, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 98, 112, 114, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 127, comma 3,
128, 132, commi 1, 4, e 5, 140, 221, 224, comma 1, 225, comma 1, 226,
238, comma 3, 241 e 243, del decreto legislativo 12 aprile  2006,  n.
163 e successive modificazioni ed  integrazioni  ed  al  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 207/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni. 
                               Art. 8 
 
  1. A decorrere dal  1°  gennaio  2013  il  Direttore  generale  del
Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato  regionale  all'energia
dei  servizi  di  pubblica  utilita'  della  regione   Siciliana   e'
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative  finalizzate
al definitivo subentro  della  regione  Siciliana  nel  coordinamento
degli  interventi  previsti  dall'art.  1,  comma  12  e   successivi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933  del
13 aprile 2011 e successive  modificazioni.  Egli  e'  autorizzato  a
porre in essere le attivita'  occorrenti  per  il  proseguimento,  in
regime  ordinario,  delle  iniziative   in   corso   finalizzate   al
superamento  del  contesto  critico  in  rassegna,  e  provvede  alla
ricognizione ed  all'accertamento  delle  procedure  e  dei  rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi
alla regione Siciliana unitamente ai beni ed alle attrezzature. 
  2. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui  al
presente articolo, il Direttore di cui al comma  1  provvede  con  le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale  n.  5623  che  viene
allo stesso intestata  per  dodici  mesi  decorrenti  dalla  data  di
pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana. 
  3. Il Direttore di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui  al  presente  articolo,  puo'
avvalersi delle  strutture  organizzative  della  Regione  Siciliana,
nonche'  della  collaborazione  degli   Enti   territoriali   e   non
territoriali e delle Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, le quali provvedono nell'ambito delle  risorse  disponibili  a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
pubblica e di cinque unita' di personale di cui al comma 20 dell'art.
1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri  n.  3933
del 13 aprile 2011 e successive modificazioni utilizzando le  risorse
finanziarie disponibili sulla sopra citata contabilita' speciale. 
  4. A seguito della chiusura della contabilita' speciale di  cui  al
comma 2, il Direttore di cui  al  comma  1,  provvede,  altresi',  ad
inviare  al  Dipartimento  della  protezione  civile  una   relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per  il  superamento
del contesto critico in rassegna. 
  5. All'esito delle  attivita'  realizzate  ai  sensi  del  presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate al  bilancio  delle
Amministrazioni di provenienza. 
  6. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5,
comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 28 dicembre 2012 
 
                                  Il Capo del Dipartimento: Gabrielli