IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della Protezione Civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data
12 febbraio 2011, con cui e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre
2011, lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in
relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai paesi
del Nord Africa, nonche' il successivo decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 ottobre 2011, con cui il sopra citato stato
d'emergenza, e' stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
Visto l'art. 23, comma 12, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, con
cui e' stabilito che, con ordinanze adottate almeno dieci giorni
prima del 31 dicembre 2012 ai sensi dell'art. 5, commi 4-ter e
4-quater, della citata legge 24 febbraio 1992, n. 225, si provvede a
regolare la chiusura dello stato di emergenza ed il rientro nella
gestione ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre
amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso
di cittadini stranieri sul territorio nazionale;
Considerata, altresi', l'esigenza di garantire il subentro delle
Amministrazioni ordinariamente competenti nelle attivita' di
assistenza a detti cittadini stranieri;
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione
civile, con cui disciplinare le modalita' di rientro in regime
ordinario, della gestione emergenziale;
Vista la nota del 21 dicembre 2012 del soggetto attuatore di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3947 del
16 giugno 2012;
D'intesa con le Regioni;
Sentiti i Ministeri dell'interno e del lavoro e delle politiche
sociali;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. Dal 1° gennaio 2013 il Ministero dell'interno e' individuato
quale amministrazione competente in via ordinaria a coordinare le
attivita' gia' di competenza del Commissario delegato di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del
13 aprile 2011 e successive modificazioni.
2. Dal 1° gennaio 2013 il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' individuato quale amministrazione competente in via
ordinaria a coordinare le attivita' gia' di competenza del Soggetto
attuatore per i minori stranieri non accompagnati, fatte salve le
competenze attribuite in via ordinaria ad altre amministrazioni.
3. A decorrere dalla data di cui al comma 1, i Prefetti delle
province, ove insistono cittadini stranieri accolti ai sensi
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del
13 aprile 2011 e successive modificazioni, sono individuati quali
soggetti responsabili a porre in essere le attivita' occorrenti per
la prosecuzione, in regime ordinario e nei limiti delle risorse
disponibili, delle iniziative finalizzate all'accoglienza degli
stessi e a favorire percorsi di uscita.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 1 il Direttore della
Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di
integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e'
individuato quale soggetto responsabile a porre in essere le
attivita' occorrenti per la prosecuzione, in regime ordinario, delle
iniziative finalizzate all'assistenza dei minori stranieri non
accompagnati, gia' entrati nel territorio nazionale di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 febbraio 2011 e
successive proroghe.
5. I soggetti attuatori nominati dal Commissario delegato ai sensi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del
13 aprile 2011 e successive modificazioni provvedono, entro il 31
dicembre 2012:
a) alla ricognizione ed all'accertamento dei rapporti giuridici
pendenti;
b) alla chiusura dei rapporti giuridici instaurati con gli enti
gestori dei centri di accoglienza, ovvero alla trasmissione alle
Prefetture competenti degli atti necessari all'eventuale subentro
negli stessi. Le Prefetture competenti provvedono a rinegoziare i
rapporti contrattuali assicurando le opportune riduzioni di spesa
nell'ambito delle risorse disponibili. Detta rinegoziazione deve
utilizzare come parametro il costo unitario dei progetti curati dallo
SPRAR;
c) a comunicare alle Prefetture ed alle Questure territorialmente
competenti, ed al Commissario delegato, l'elenco dei soggetti
presenti nei centri di accoglienza al 31 dicembre 2012;
d) all'esito delle attivita' solutorie di competenza, da
espletare entro il 30 giugno 2013, a trasferire le risorse residue al
Dipartimento della protezione civile.
6. Il Dipartimento della protezione civile, dopo la chiusura delle
contabilita' speciali intestate ai soggetti attuatori, provvede a
trasferire al Ministero dell'interno le risorse residue derivanti
dalla gestione emergenziale.
7. I soggetti attuatori di cui al comma 5, all'esito dell'attivita'
di cui alla presente ordinanza, trasmettono al Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una
relazione conclusiva delle attivita', corredata della rendicontazione
delle spese sostenute, cosi come presentata alle ragionerie
territoriali competenti per territorio, ai sensi dell'art. 5, comma
5-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive
modificazioni ed integrazioni.
8. Il Ministero dell'interno - Dipartimento per le liberta' civili
e l'immigrazione garantisce la prosecuzione delle attivita' di
ripristino dell'agibilita' del centro di primo soccorso e accoglienza
in contrada Imbriacola e di manutenzione straordinaria presso l'ex
base Loran di Lampedusa e di cui al progetto PON sicurezza per lo
sviluppo - obiettivo convergenza 2007 - 2013.
Art. 2
1. Al fine di scongiurare possibili soluzioni di continuita'
nell'erogazione delle prestazioni di cui all'art. 1, comma 5, lettera
b), gli effetti giuridici derivanti dalla rinegoziazione dei rapporti
contrattuali in essere al 31 dicembre 2012 decorrono dal 1° gennaio
2013.
2. Agli oneri di cui al comma 1, quantificati in € 37.795.800,00,
si provvede a valere sulle risorse iscritte sul capitolo 2351 - Pg 2,
dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, per l'anno
2013, Missione 5 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti"
(27) - Programma 1 "Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo
della coesione sociale" (27.2).
Art. 3
1. L'OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) e'
autorizzata, sino al 30 giugno 2013, a proseguire le attivita' di cui
all'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3958 del 10 agosto 2011, nell'ambito delle risorse residue
assegnate ai sensi dell'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3958 del 10 agosto 2011 e dell'art. 8
dell'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile n.
24 del 9 novembre 2012.
Art. 4
1. La procedura "Vestanet C3 emergenza Nord Africa", finalizzata al
riesame delle posizioni dei richiedenti la protezione internazionale
destinatari di una decisione di diniego da parte delle Commissioni
territoriali, rimane operante per gli stranieri giunti in Italia
entro il 31 dicembre 2012.
2. Per assicurare l'espletamento delle attivita' indicate nel comma
1, e garantire la regolare chiusura dello stato di emergenza, le
cinque Sezioni istituite nell'ambito delle Commissioni territoriali
per il riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi
dell'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3958 del 10 agosto 2011, continuano ad operare fino alla
conclusione della procedura e comunque non oltre il 30 giugno 2013.
3. Agli oneri, derivanti dal comma 2 quantificati in euro
185.820,00 si provvede a valere sulle risorse iscritte sul capitolo
2255, dello stato di previsione del Ministero dell'Interno, per
l'anno 2013, Missione 5 "Immigrazione, accoglienza e garanzia dei
diritti" (27) - Programma 1 "Garanzia dei diritti e interventi per lo
sviluppo della coesione sociale" (27.2).
Art. 5
1. Per gli interventi di manutenzione straordinaria della struttura
di Castelnuovo di Porto (RM), utilizzata dal Commissario delegato per
l'accoglienza degli stranieri provenienti dal Nord Africa e'
autorizzata, per l'anno 2013, la spesa di € 1.028.500,00, con oneri
posti a carico delle risorse di cui all'art. 2, comma 3,
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3965 del
21 settembre 2011 che presenta le occorrenti disponibilita'.
Art. 6
1. Nell'ambito delle attivita' finalizzate a regolare la chiusura
dello stato di emergenza e il rientro nella gestione ordinaria e per
garantire la continuita' dell'accoglienza sino al 30 giugno 2013, il
Prefetto di Catania e' autorizzato a stipulare apposita convenzione,
con decorrenza dal 1° gennaio 2013, con il Consorzio dei Comuni del
Calatino che acquisira' la disponibilita' dell'immobile "Residence
degli Aranci" in Mineo (CT), nel limite di euro 12.670.000,00.
2. Ove non si realizzino le condizioni di cui al comma 1 il
Prefetto di Catania provvede, alle stesse condizioni in essere al 31
dicembre 2012, alla requisizione in uso con effetti dal 1° gennaio
2013 e per il periodo di sei mesi dell'immobile "Residence degli
Aranci" in Mineo (CT), adottando tutte le conseguenti determinazioni
e per quanto riguarda la gestione rinegoziando il rapporto in essere
secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 5, lettera b) e dall'art.
2, nel limite di euro 9.552.529,20.
3. Agli oneri derivanti dal comma 1 o in alternativa dal comma 2
del presente articolo, si provvede a carico delle risorse iscritte
sul capitolo 2351 - Pg 2, dello stato di previsione del Ministero
dell'Interno, per l'anno 2013, Missione 5 "Immigrazione, accoglienza
e garanzia dei diritti" (27) - Programma 1 "Garanzia dei diritti e
interventi per lo sviluppo della coesione sociale" (27.2) che
presenta le necessarie disponibilita'.
Art. 7
1. Per il compimento delle attivita' previste dalla presente
ordinanza il Ministero dell'interno, i Prefetti ed il Direttore di
cui all'art. 8, per la durata massima di sei mesi, sono autorizzati a
derogare, ferma in ogni caso l'inderogabilita' dei vincoli di finanza
pubblica, agli articoli 6, 7, 8, 10, 11, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 10,
12, 13, commi 1, 2, 3 e 4, 17, comma 4, 27, 48, 53, 54, 55, 56, 57,
59, 62, 63, 65, comma 1, 66, 67, 69, comma 3, 70, 80, 90, 91, 92, 93,
94, 95, 96, 98, 112, 114, 118, 121, 122, 123, 124, 125, 127, comma 3,
128, 132, commi 1, 4, e 5, 140, 221, 224, comma 1, 225, comma 1, 226,
238, comma 3, 241 e 243, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163 e successive modificazioni ed integrazioni ed al decreto del
Presidente della Repubblica n. 207/2010 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 8
1. A decorrere dal 1° gennaio 2013 il Direttore generale del
Dipartimento acque e rifiuti dell'Assessorato regionale all'energia
dei servizi di pubblica utilita' della regione Siciliana e'
individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate
al definitivo subentro della regione Siciliana nel coordinamento
degli interventi previsti dall'art. 1, comma 12 e successivi
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933 del
13 aprile 2011 e successive modificazioni. Egli e' autorizzato a
porre in essere le attivita' occorrenti per il proseguimento, in
regime ordinario, delle iniziative in corso finalizzate al
superamento del contesto critico in rassegna, e provvede alla
ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti
giuridici pendenti, ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi
alla regione Siciliana unitamente ai beni ed alle attrezzature.
2. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui al
presente articolo, il Direttore di cui al comma 1 provvede con le
risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 5623 che viene
allo stesso intestata per dodici mesi decorrenti dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
3. Il Direttore di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, per
l'espletamento delle iniziative di cui al presente articolo, puo'
avvalersi delle strutture organizzative della Regione Siciliana,
nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non
territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello
Stato, le quali provvedono nell'ambito delle risorse disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica e di cinque unita' di personale di cui al comma 20 dell'art.
1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3933
del 13 aprile 2011 e successive modificazioni utilizzando le risorse
finanziarie disponibili sulla sopra citata contabilita' speciale.
4. A seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al
comma 2, il Direttore di cui al comma 1, provvede, altresi', ad
inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione
conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento
del contesto critico in rassegna.
5. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente
articolo, le eventuali somme residue sono versate al bilancio delle
Amministrazioni di provenienza.
6. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5,
comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 28 dicembre 2012
Il Capo del Dipartimento: Gabrielli