REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

N.2260/2009

Reg.Dec.

N. 1312 Reg.Ric.

ANNO   2004

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 1312/2004, proposto dal prof. Alfredo Bartoloni, rappresentato e difeso in giudizio dagli Avv.ti Corrado Mauceri, Luciano Piacente e Fausto Buccellato ed elettivamente domiciliato nello studio di questĠultimo, in Roma al Viale Angelico n. 45;

contro

la Provincia Autonoma di Trento, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti S.A. Romano e N. Pedrazzoli con domicilio eletto in Roma, Viale XXI Aprile n. 11, presso lĠAvv.to Sergio Panunzio;

il Sovrintendente Scolastico della Provincia Autonoma di Trento, non costituitosi;

il Ministero dellĠIstruzione, dellĠUniversitˆ e della Ricerca Scientifica, in persona del Ministro pro-tempore, e lĠUfficio Scolastico Provinciale di Trento, rappresentato e difeso dallĠAvv. Generale dello Stato con domicilio eletto in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;

la Arcidiocesi di Trento, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa in giudizio dagli Avv.ti prof. Salvatore Alberto Romano e Pier Giorgio Fia ed elettivamente domiciliata nello studio del primo in Roma al Viale XXI Aprile n. 11;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo per il Trentino Alto Adige – sez. di Trento- n. 398 del 6 novembre 2003, con la quale  stato rigettato lĠoriginario ricorso del prof. Bartoloni avverso il provvedimento n. 77 del 26.02.2002 con il quale il Sovrintendente Scolastico della provincia Autonoma di Trento ha disposto lĠesclusione del ricorrente dal concorso riservato per titoli, integrato da colloquio, per insegnanti di religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2600 del 12.10.2001, nonchŽ in parte qua del bando di detto concorso e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto lĠatto di costituzione in giudizio dellĠArcidiocesi di Trento, della Prov. Autonoma di Trento, del Ministero dellĠIstruzione e dellĠUfficio Scolastico Provinciale di Trento;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Alla camera di consiglio del 17 febbraio 2009 relatore il Consigliere Giulio Castriota Scanderbeg;

Uditi lĠAvv. Buccellato, S. A. Romano, e lĠAvv.to dello Stato Stigliano;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO e DIRITTO

1. Il ricorrente, docente a tempo indeterminato nei ruoli della Provincia autonoma di Trento,  stato escluso per difetto dei requisiti professionali e di servizio dal concorso riservato per insegnante di religione cattolica indetto dalla suddetta Provincia autonoma per la copertura dei posti di ruolo istituiti con Legge provinciale n. 5 del 9 aprile 2001. Ha impugnato gli epigrafati atti di esclusione dinanzi al TAR del Trentino Alto Adige assumendone sostanzialmente la illegittimitˆ in via derivata, per essere a suo dire illegittima sul piano costituzionale, sotto svariati profili, la citata Legge provinciale n. 5/01 in esecuzione della quale il concorso  stato bandito. Il Tar, con la sentenza suindicata, ha respinto il ricorso ritenendo la manifesta infondatezza della questione di costituzionalitˆ sollevata.

Insorge avverso la detta sentenza col ricorso in esame il prof. Bartoloni, riproponendo sostanzialmente in questa sede allĠindirizzo della presupposta legge provinciale le censure di illegittimitˆ costituzionale giˆ disattese dal giudice di prime cure. Resiste con controricorso lĠArcidiocesi di Trento.

AllĠudienza del 17 febbraio 2009 il ricorso  stato trattenuto per la decisione.

2. Il ricorso  infondato e va disatteso.

Col primo motivo lĠappellante, nel rilevare la illegittimitˆ degli atti di non ammissione alla selezione per cui  giudizio, giˆ inutilmente gravati in primo grado, ripropone il motivo della pretesa non conformitˆ a Costituzione della presupposta Legge provinciale trentina (n. 5 del 2001), nella parte in cui (art.1) la stessa istituisce posti a tempo indeterminato di docente di religione cattolica nonchŽ in quella (art.7) recante i requisiti professionali e di servizio del personale da immettere in ruolo in sede di prima applicazione della legge ed in particolare il giudizio di idoneitˆ da parte dellĠordinario diocesano.

Il motivo di gravame, disatteso dal primo giudicante sulla base della compatibilitˆ dellĠintervento legislativo provinciale censurato al quadro costituzionale di riferimento, si compendia pertanto nella questione della illegittimitˆ costituzionale della richiamata legge provinciale, della quale dĠaltronde, come riconosce lo stesso appellante, gli atti amministrativi di non ammissione gravati in primo grado costituiscono pedissequa applicazione.

In particolare, viene dedotta la violazione degli artt. 3,7,8,20 e 33 della Costituzione, con riferimento allĠart. 9 L. 25.5.1985 ed al punto 5 lett. c) del protocollo addizionale e dellĠart. 21 del DPR 15.7.1988 n. 405.

Nella prospettazione dellĠappellante, la citata legge provinciale trentina, di cui si sollecita un controllo incidentale di legittimitˆ da parte della Corte costituzionale, minerebbe valori primari contenuti nei citati articoli della Carta fondamentale, ed in particolare il principio di laicitˆ dello Stato e di libertˆ di insegnamento dei singoli docenti, proprio, questĠultimo, dellĠintero sistema scolastico italiano.

Sempre secondo la tesi dellĠappellante il punto di equilibrio tra i vari interessi in gioco (ed in particolare la salvaguardia del principio di laicitˆ dello Stato) sarebbe assicurato dalla disciplina concordataria, caratterizzata dal fatto che gli incarichi di insegnamento in parola hanno natura temporanea e sono affidati dalla autoritˆ scolastica dĠintesa con lĠordinario diocesano e previo accertamento di idoneitˆ da parte di questĠultimo. Per converso, la determinazione della Provincia di Trento di istituire un ruolo dei docenti di religione cattolica, la cui assunzione rimane subordinata al riconoscimento ed al mantenimento della idoneitˆ da parte dellĠordinario diocesano, contrasterebbe non soltanto con la citata normativa concordataria, ma anche con i suindicati principi costituzionali.

3. La manifesta infondatezza della questione di costituzionalitˆ sollevata consente al Collegio di tralasciare il giudizio di rilevanza, ai fini decisori, della questione medesima, pur dubbia, alla luce della pacifica e incontestata carenza, in capo allĠoriginario ricorrente, di ogni requisito partecipativo ai fini dellĠaccesso alla selezione riservata di che trattasi (e quindi non soltanto del requisito del riconoscimento della idoneitˆ da parte dellĠordinario diocesano, in relazione alla quale soltanto si appuntano, ai fini dellĠammissione in posti di ruolo dello Stato, le censure del ricorrente).

3.1 Osserva anzitutto la Sezione che la ipotizzata contrarietˆ della disciplina legislativa provinciale di che trattasi con quella introdotta dalla modifica degli Accordi lateranensi - ratificata con L.121/85 - non appare per vero sussistente. I termini essenziali di quellĠaccordo, ai fini che qui interessano, possono riassumersi nellĠassunzione di uno specifico obbligo da parte della Repubblica Italiana nei confronti della Santa Sede, (pur nellĠaccettazione da parte di questĠultima del pluralismo religioso quale valore primario dello Stato in sostituzione del precedente modello di Stato <confessionale>), in ordine allĠassicurazione del servizio di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche; con la ulteriore connotazione della non obbligatorietˆ di detto insegnamento per la platea degli allievi. Tale vincolo prestazionale, assunto dallo Stato italiano nella dichiarata consapevolezza dellĠimportanza della religione cattolica nella tradizione culturale della Nazione, se impone allo Stato di coinvolgere lĠautoritˆ ecclesiastica nella selezione idoneativa del personale docente (art. 5 del protocollo addizionale allĠAccordo del 1984), non ne condiziona tuttavia le modalitˆ di approntamento della provvista di personale cui affidare lĠinsegnamento religioso, nŽ tampoco la configurazione del modello da osservare nella scelta del relativo rapporto di lavoro; diversamente da quanto opinato da parte appellante, nessun limite o condizionamento , infatti, rinvenibile al riguardo nelle disposizioni concordatarie, di tal che non potrebbe che riespandersi, sotto tal profilo, ogni prerogativa regolatoria ricollegabile alla sovranitˆ statale presidiata dallo stesso art. 7 della Cost.

3.2 DĠaltra parte, anche la Corte Costituzionale, sia pur in un passaggio incidentale della sentenza n. 390 del 1999 (cfr. punto 6.1 della motivazione), ha avuto modo di precisare, a proposito del carattere in sŽ non irragionevole o arbitrario del meccanismo dellĠincarico annuale quale strumento di provvista del personale docente di religione cattolica, che sono pur sempre possibili soluzioni diverse rimesse, nel rispetto degli impegni pattizi, alla discrezionalitˆ del legislatore. E non cĠ dubbio che lĠopzione normativa della legge trentina si inserisce in tale cornice, laddove prevede sostanzialmente la stabilizzazione del personale insegnante di religione cattolica, senza tuttavia obliterare il coinvolgimento dellĠAutoritˆ ecclesiastica (questo s“ presidiato dalla richiamata disposizione pattizia) nella scelta dei soggetti chiamati a ricoprire i posti destinati a quellĠinsegnamento.

NŽ pu˜ autorizzare conclusioni diverse, come preconizza parte ricorrente (l“ dove inserisce nella rubrica del motivo di ricorso il punto 5 lett. c) del Protocollo addizionale dellĠAccordo di modifica dei patti lateranensi nonchŽ lĠart. 21 del DPR 15/7/1988 n. 405 recante lĠattuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di ordinamento scolastico in Provincia di Trento), la indubbia e accentuata autonomia normativa e amministrativa di cui gode, anche nella materia scolastica, la suindicata Provincia. Casomai, i cennati profili di autonomia e la stessa codificata non interferenza (art. 5 lett. c) del Protocollo ÒLe disposizioni di tale articolo non pregiudicano il regime vigente nelle regioni di confine nelle quali la materia  disciplinata da norme particolariÓ) della normativa pattizia sulla disciplina legislativa delle Province autonome, non possono che rappresentare argomento ulteriore a comprova della legittimitˆ di un modello organizzatorio dellĠinsegnamento religioso che preveda lĠaggregazione degli insegnanti in un ruolo di personale a tempo indeterminato, fermo restando il giˆ richiamato meccanismo di nomina degli insegnanti stessi delineato dallĠaccordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede.

3.3 Quanto ai profili di ipotizzata illegittimitˆ costituzionale della pi volte citata Legge provinciale n. 5/01, valgano ad escludere ogni consistenza alla questione le seguenti brevi considerazioni.

In ordine al principio di laicitˆ dello Stato compendiato nellĠart. 7 il profilo censorio fatto proprio dallĠappellante, secondo cui detto principio resterebbe pregiudicato dal riconoscimento allĠautoritˆ ecclesiastica del potere di selezionare (merc il riconoscimento della idoneitˆ da parte dellĠordinario diocesano) il personale da immettere in ruolo, non appare meritevole di accoglimento. Si  giˆ detto che il meccanismo compartecipativo (tra Stato e Santa sede) nella selezione del personale cui affidare lĠinsegnamento della religione cattolica  frutto di una scelta assunta in sede concordataria, come tale in sŽ non solo non incompatibile con la Costituzione, ma alla stessa pienamente aderente (l“ dove viene costituzionalizzata la fonte pattizia ai fini della regolazione dei rapporti tra stato e Chiesa, art. 7 secondo comma); lĠappellante correla la potenziale illegittimitˆ del meccanismo in rapporto alla scelta della assunzione in ruolo, e quindi stabilmente in carico allo Stato, del personale <<selezionato>> dalla Autoritˆ scolastica. Ma non  certo tale opzione organizzativa, come giˆ si  detto, a mutare la compatibilitˆ del quadro normativo con i valori costituzionali di riferimento; a parte il fatto che  sempre lĠautoritˆ statuale a far luogo alla nomina, non  certo il grado di stabilitˆ del rapporto lavoristico degli insegnanti di religione a modificare il giudizio di compatibilitˆ con il principio di laicitˆ dello Stato, tanto pi che la diversa scelta organizzativa  maturata in seno a questĠultimo (il profilo di autonomia della Provincia di Trento non modifica lĠunitaria proiezione dello Stato nei rapporti di diritto internazionale) al fine di soddisfare pi compiutamente lĠobbligo di risultato assunto nella sede concordataria. DĠaltra parte, il coinvolgimento dellĠautoritˆ ecclesiastica nella scelta dei soggetti cui affidare lĠinsegnamento della religione cattolica (nel senso che nessuno di loro potrebbe attendere alla detta funzione di insegnamento senza lĠimprimatur dellĠordinario diocesano), lungi dal minare il suindicato principio di laicitˆ dello Stato, ovvero costituire un vulnus al principio di uguaglianza tra tutte le religioni (art. 8 Cost.) rappresenta piuttosto una scelta dettata dalla necessitˆ di individuare, nel rispetto degli accordi pattizi, il personale che abbia le attitudini per svolgere il delicato compito di insegnamento della religione cattolica; dĠaltronde, una parificazione di disciplina in rapporto a tutte le professioni religiose sarebbe un non senso, atteso che la scelta laicale dello Stato (da intendersi nel senso minimo di Stato <non confessionale>) non potrebbe tradursi nella negazione – per contro a pi riprese affermata negli stessi accordi concordatari - della diversa importanza storica del cattolicesimo, nel patrimonio culturale della Nazione, rispetto alle altre confessioni religiose; vieppi in un territorio, quale appunto il Trentino Alto Adige, contrassegnato da un radicamento cos“ forte dei valori della tradizione cristiana da far apparire non irragionevole la scelta della istituzione – ad opera del legislatore provinciale- di un ruolo degli insegnanti di religione al fine di assolvere il servizio di docenza.

Ancora, non appare pertinente il riferimento, tra i principi costituzionali asseritamente vulnerati dallĠintervento legislativo in parola, allĠart. 20 della Costituzione, secondo cui il carattere ecclesiastico ed il fine di religione o di culto di unĠassociazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nŽ di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacitˆ giuridica e ogni forma di attivitˆ. Qui non  dato cogliere appieno neppure il profilo di censura sollevato, attesa la estrema genericitˆ sul punto della doglianza, tenuto conto che non  ben chiaro a tutela di quale associazione o istituzione religiosa il ricorrente solleva la questione della pretesa limitazione legislativa riveniente dalla disciplina introdotta nella Provincia di Trento.

NŽ appar calzante il profilo della ipotizzata lesione dellĠart. 33 Cost., e del principio di libertˆ di insegnamento con esso presidiato; vien da osservare, infatti, che detto principio conosce la sua massima espressione proprio con riferimento allĠinsegnamento della religione cattolica, considerato che la stessa, in quadro di generale obbligarietˆ degli insegnamenti, si configura (proprio in attuazione della modifica degli accordi concordatari) a guisa di materia rinunciabile dagli allievi, peraltro senza alcun obbligo di attendere ad insegnamenti sostitutivi. E, dĠaltra parte, su tale configurazione particolare dellĠinsegnamento religioso non interferisce certo la scelta del modello organizzatorio, e quindi la disposta istituzione di un ruolo stabile dei docenti in luogo del meccanismo degli incarichi annuali, proprio del precariato in cui tradizionalmente venivano ad operare gli insegnanti di religione.

3.4 Peraltro non  irrilevante osservare che anche il legislatore statale (il riferimento  alla legge nazionale n. 186/03), sia pur in epoca successiva a quella cui risale la contestata legge provinciale n.5/01), ha istituito due distinti ruoli che riguardano il personale docente di religione cattolica. Con il che restando confermato, sia pur indirettamente il rilievo secondo cui le modalitˆ a mezzo delle quali lĠordinamento statuale o locale appronta la provvista dei docenti di religione cattolica per il disimpegno del servizio di insegnamento non snaturano il modello di Stato laico voluto dal Costituente, nŽ accordano alla religione cattolica una corsia preferenziale rispetto alle altre religioni, atteso che il presidio contro tale rischio  ampiamente assicurato dalla configurazione dellĠinsegnamento stesso in termini di non-obbligo per la platea dei discenti, come messo in luce dalla Corte Costituzionale fin nella sentenza n. 203 del 1989.

In definitiva, lĠistituzione di un ruolo di insegnanti a tempo indeterminato, in luogo del meccanismo degli incarichi ad tempus, si inscrive, come giˆ detto, in un diverso modello organizzatorio del servizio di insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, il cui assolvimento ha costituito specifico impegno della Repubblica italiana in sede concordataria (art. 9, comma 2 della L. 25.3.1985 n. 121).

4. Da ultimo non coglie nel segno la censura – dedotta sempre per asserita violazione dei parametri costituzionali di cui agli artt. 3, 7, 8, 20, 33 e 97 Cost. -con la quale si lamenta la illegittima e definitiva assunzione nei ruoli dello Stato degli insegnanti di religione, merc il meccanismo della mobilitˆ verso altri insegnamenti, le quante volte venga revocato (art. 5 LP cit) il giudizio di idoneitˆ da parte dellĠordinario diocesano. In tali ipotesi, opina lĠappellante, lĠaccesso ai ruoli si rivelerebbe in tutta la sua portata discriminatoria, laddoveÒdeve essere consentito a tutti a prescindere dagli orientamenti religiosi, culturali ecc. e soprattutto a prescindere da ogni interferenza di qualsiasi autoritˆ ecclesiasticaÓ.

Ma neanche tale censura  fondata.

A parte la palese irrilevanza della questione di costituzionalitˆ ai fini del decidere (il ricorrente lamenta in ricorso la lesione costituita dalla mancata ammissione al concorso riservato e non, in tesi, una ipotetica preferenza in suo danno accordata in sede di mobilitˆ ad un ex insegnante di religione),  a dirsi che la questione  altres“ infondata nel merito. Trascura, infatti, lĠappellante di considerare che lĠidoneitˆ allĠinsegnamento si risolve in un giudizio tecnico positivo dellĠautoritˆ ecclesiastica, la cui permanenza in capo al docente indicato  considerato a giusto titolo presupposto indefettibile ai fini dellĠinsegnamento della religione. N appare estranea al sistema proprio degli impieghi alle dipendenze delle amministrazioni la regola secondo cui, venuta meno se del caso la suddetta condizione per lĠinsegnamento della religione cattolica, lĠinsegnante di ruolo che abbia titoli professionali adeguati sia utilizzato in mobilitˆ per altri insegnamenti, senza pregiudizio per le posizioni di altri eventuali aspiranti.

5. In definitiva, alla luce delle considerazioni che precedono, lĠappello deve essere respinto.

Le spese di lite di questo grado, in considerazione della particolare natura delle questioni trattate, possono essere compensate tra le parti, ricorrendo giusti motivi.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso a Roma, in Palazzo Spada, il 17 febbraio 2009 dal Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale - Sez.VI - nella Camera di Consiglio, con l'intervento dei Signori:

Giovanni Ruoppolo                                       Presidente

Paolo Buonvino                                            Consigliere

Roberto Garofoli                                           Consigliere

Roberto Giovagnoli                                       Consigliere

Giulio Castriota Scanderbeg                          Consigliere, Est.

 

Presidente

Giovanni Ruoppolo

Consigliere                                                                          Segretario

Giulio Castriota Scanderbeg                                                 Giovanni Ceci

 

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

 

il..14/04/2009

(Art. 55, L.27/4/1982, n.186)

Il Direttore della Sezione

Maria Rita Oliva

 

 

 

CONSIGLIO DI STATO

In Sede Giurisdizionale (Sezione Sesta)

 

Add“...................................copia conforme alla presente  stata trasmessa

 

al Ministero..............................................................................................

 

a norma dell'art. 87 del Regolamento di Procedura 17 agosto 1907 n.642

 

                                                                      Il Direttore della Segreteria