REPUBBLICA ITALIANA                    N.  999/07          REG.DEC.

          IN NOME DEL POPOLO ITALIANO                 N. 8382  REG:RIC.

Il  Consiglio  di  Stato  in  sede  giurisdizionale,   Quinta  Sezione          ANNO 2005

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.8382/2005 ,  proposto da Gentile Alfredo, rappresentato e difeso dallĠAvv.Claudio Andreozzi ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma,

 viale delle Milizie n. 76

contro

 il Comune di Roma , rappresentato e difeso dallĠAvv.Carlo Sportelli ed elettivamente domiciliato nella sede dellĠAvvocatura Comunale in Roma via del Tempio di Giove, 21;

e nei confronti

del prof. Elio Caione;

Relatore, alla pubblica udienza del 24 ottobre 2006 , il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli; udito!Fine dell'espressione imprevista, altres“, lĠAvv. Magnanelli per delega dellĠavv. Sportelli;!Fine dell'espressione imprevista

per lĠannullamento

del decreto del Presidente della Repubblica n.7743/2004 in data 28 dicembre 2004

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma ;

Visti gli atti tutti della causa;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue:

FATTO E DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il prof. Alfredo Gentile impugna il decreto del Presidente della Repubblica n.7743/2004 del 28 dicembre 2004, con il quale  stato dichiarato, su conforme parere emesso in data 30 giugno 2004 dalla sez. I del Consiglio di Stato,  irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato dal medesimo proposto contro il comune di Roma  per lĠannullamento della graduatoria pubblicata in esito al bando di concorso per la ricostituzione dellĠalbo degli esperti a prestazione professionale per il conferimento degli incarichi di insegnamento presso le scuole serali del comune di Roma per lĠanno scolastico 2002/2003

Si  costituito in giudizio per resistere il comune di Roma.

Il ricorso  inammissibile.

Va al riguardo evidenziato che dal principio di alternativitˆ tra il ricorso straordinario al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale discende che i provvedimenti decisori di ricorsi straordinari non possono essere impugnati in sede giurisdizionale, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri dei provvedimenti medesimi, con esclusione quindi di ogni possibilitˆ di sindacato in ordine a  quanto giˆ valutato dal Consiglio di Stato in sede di emissione del parere.

Tale preclusione emerge in modo chiaro dallĠart. 10, comma 3 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199, il quale, nel considerare lĠipotesi in cui il controinteressato non chieda la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario , prevede che il mancato esercizio di tale facoltˆ  inibisce allo stesso lĠimpugnazione  in sede giurisdizionale della decreto decisorio del Presidente della Repubblica , Ò salvo che per vizi di forma o di procedimento propri  del medesimoÓ.

Si afferma cos“ il principio che chi ha partecipato al procedimento del  ricorso straordinario, e perci˜ in primo luogo il ricorrente che lo ha promosso, non pu˜ pi mettere in discussione le questioni su cui ha avuto giˆ modo di  interloquire dinanzi al Consiglio di Stato in sede consultiva( ivi compresa quella relativa  alla ricevibilitˆ del ricorso straordinario).

Ci˜  del resto confermato  dall'art. 15 del medesimo d.P.R. nella parte in cui ammette quale unico mezzo  di  gravame  contro  il decreto decisorio  del  ricorso straordinario il ricorso per revocazione.

Si deve dunque concludere che  in sede giurisdizionale possono essere portate solo questioni di cui non pu˜ in alcun modo essere investito il Consiglio di Stato in sede consultiva  e pertanto solo quelle attinenti alla fase successiva allĠemissione del parere da parte di questĠultimo, e cio quelle concernenti eventuali vizi del procedimento di adozione del decreto del Presidente  della Repubblica ( vedasi in tal senso: Consiglio di Stato, sez. IV, 10 dicembre 1986 n.836). 

Il ricorso  comunque inammissibile sotto un ulteriore profilo.

é stato infatti chiarito( Consiglio di Stato, sez. IV 18 febbraio 2003 n. 875) che lĠeventuale impugnazione della decisione del ricorso straordinario  segue lĠordinario regime dei ricorsi in sede giurisdizionale contro i provvedimenti amministrativi e ,conseguentemente, la decisione stessa  va proposta prima dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, in applicazione del principio del doppio grado di giurisdizione introdotto  dalla legge 6 dicembre 1971 n.1034, e non direttamente davanti al Consiglio di Stato , quale giudice in unico grado, secondo la previsione delllĠart.10, coma 3 del D.P.R. n. 1199 del 1971.

Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate nella complessiva somma di euro 2000(duemila) a favore del Comune di Roma.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile.

Condanna il ricorrente Gentile Alfredo al pagamento delle spese del giudizio a favore del Comune di Roma che liquida in complessivi euro 2000( duemila).

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autoritˆ amministrativa.

Cos“ deciso in Roma, add“  24 ottobre 2006, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V) riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:

Agostino ELEFANTE                                   PRESIDENTE   

Raffaele CARBONI                                       CONSIGLIERE

Corrado ALLEGRETTA                                CONSIGLIERE

Aldo FERA                                                  CONSIGLIERE

Caro LUCREZIO MONTICELLI est.              CONSIGLIERE

L'ESTENSORE                             IL PRESIDENTE

f.to Caro Lucrezio Monticelli                    Agostino Elefante

IL SEGRETARIO

                          f.to Agatina Maria Vilardo

 

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 27 febbraio 2007

 (Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)

IL  DIRIGENTE

f.to Antonio Natale