REPUBBLICA ITALIANA N. 999/07 REG.DEC.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. 8382 REG:RIC.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione ANNO 2005
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul ricorso
in appello n.8382/2005 , proposto
da Gentile Alfredo, rappresentato e difeso dallĠAvv.Claudio Andreozzi ed
elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo in Roma,
viale delle Milizie n. 76
contro
il Comune di Roma , rappresentato e
difeso dallĠAvv.Carlo Sportelli ed elettivamente domiciliato nella sede
dellĠAvvocatura Comunale in Roma via del Tempio di Giove, 21;
e nei confronti
del prof.
Elio Caione;
Relatore,
alla pubblica udienza del 24 ottobre 2006 , il Consigliere Caro Lucrezio Monticelli;
udito!Fine
dell'espressione imprevista, altres, lĠAvv. Magnanelli per delega
dellĠavv. Sportelli;!Fine
dell'espressione imprevista
per lĠannullamento
del decreto
del Presidente della Repubblica n.7743/2004 in data 28 dicembre 2004
Visto il
ricorso con i relativi allegati;
Visto
l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Roma ;
Visti gli
atti tutti della causa;
Ritenuto e
considerato in fatto e in diritto quanto segue:
Con il ricorso in epigrafe il prof. Alfredo Gentile impugna il decreto del Presidente della Repubblica n.7743/2004 del 28 dicembre 2004, con il quale stato dichiarato, su conforme parere emesso in data 30 giugno 2004 dalla sez. I del Consiglio di Stato, irricevibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato dal medesimo proposto contro il comune di Roma per lĠannullamento della graduatoria pubblicata in esito al bando di concorso per la ricostituzione dellĠalbo degli esperti a prestazione professionale per il conferimento degli incarichi di insegnamento presso le scuole serali del comune di Roma per lĠanno scolastico 2002/2003
Si costituito in giudizio per resistere il comune di
Roma.
Il ricorso inammissibile.
Va al
riguardo evidenziato che dal principio di alternativit tra il ricorso
straordinario al Capo dello Stato e ricorso giurisdizionale discende che i
provvedimenti decisori di ricorsi straordinari non possono essere impugnati in
sede giurisdizionale, salvo che per vizi di forma o di procedimento propri dei
provvedimenti medesimi, con esclusione quindi di ogni possibilit di sindacato
in ordine a quanto gi valutato
dal Consiglio di Stato in sede di emissione del parere.
Tale
preclusione emerge in modo chiaro dallĠart. 10, comma 3 del D.P.R. 24 novembre
1971 n. 1199, il quale, nel considerare lĠipotesi in cui il controinteressato
non chieda la trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario ,
prevede che il mancato esercizio di tale facolt inibisce allo stesso lĠimpugnazione in sede giurisdizionale della decreto
decisorio del Presidente della Repubblica , Ò salvo che per vizi di forma o di
procedimento propri del medesimoÓ.
Si afferma
cos il principio che chi ha partecipato al procedimento del ricorso straordinario, e perci in
primo luogo il ricorrente che lo ha promosso, non pu pi mettere in
discussione le questioni su cui ha avuto gi modo di interloquire dinanzi al Consiglio di Stato in sede
consultiva( ivi compresa quella relativa
alla ricevibilit del ricorso straordinario).
Ci del
resto confermato dall'art. 15 del
medesimo d.P.R. nella parte in cui ammette quale unico mezzo di gravame
contro il decreto
decisorio del ricorso straordinario il ricorso per
revocazione.
Si deve
dunque concludere che in sede
giurisdizionale possono essere portate solo questioni di cui non pu in alcun
modo essere investito il Consiglio di Stato in sede consultiva e pertanto solo quelle attinenti alla
fase successiva allĠemissione del parere da parte di questĠultimo, e cio
quelle concernenti eventuali vizi del procedimento di adozione del decreto del
Presidente della Repubblica (
vedasi in tal senso: Consiglio di Stato, sez. IV, 10 dicembre 1986 n.836).
Il ricorso
comunque inammissibile sotto un ulteriore profilo.
é stato
infatti chiarito( Consiglio di Stato, sez. IV 18 febbraio 2003 n. 875) che
lĠeventuale impugnazione della decisione del ricorso straordinario segue lĠordinario regime dei ricorsi in
sede giurisdizionale contro i provvedimenti amministrativi e ,conseguentemente,
la decisione stessa va proposta
prima dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, in applicazione del
principio del doppio grado di giurisdizione introdotto dalla legge 6 dicembre 1971 n.1034, e
non direttamente davanti al Consiglio di Stato , quale giudice in unico grado,
secondo la previsione delllĠart.10, coma 3 del D.P.R. n. 1199 del 1971.
Il ricorso
deve dunque essere dichiarato inammissibile.
Le spese
seguono la soccombenza e vengono liquidate nella complessiva somma di euro 2000(duemila)
a favore del Comune di Roma.
P.Q.M.
Il
Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente
pronunciando sul ricorso in epigrafe lo dichiara inammissibile.
Condanna il
ricorrente Gentile Alfredo al pagamento delle spese del giudizio a favore del
Comune di Roma che liquida in complessivi euro 2000( duemila).
Ordina che
la presente decisione sia eseguita dall'Autorit amministrativa.
Cos deciso
in Roma, add 24 ottobre 2006, dal Consiglio di Stato in s.g. (Sez. V)
riunito in camera di consiglio con l'intervento dei seguenti Magistrati:
Agostino ELEFANTE PRESIDENTE
Raffaele CARBONI CONSIGLIERE
Corrado ALLEGRETTA CONSIGLIERE
Aldo FERA CONSIGLIERE
Caro LUCREZIO MONTICELLI est. CONSIGLIERE
L'ESTENSORE IL
PRESIDENTE
f.to Caro Lucrezio Monticelli Agostino
Elefante
IL
SEGRETARIO
f.to
Agatina Maria Vilardo
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 27 febbraio 2007
(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)
IL DIRIGENTE
f.to Antonio Natale