(Sergio Briguglio 6/6/2013)
PRINCIPALI
ELEMENTI DI NORMATIVA IN MATERIA DI STRANIERI
Lezione tenuta a Roma, il 7/6/2013,
nell'ambito del
Master ASUS
Sommario
á
ingresso in
Italia
á
soggiorno
á
diritti
á
allontanamento
á
asilo
á
cittadini
comunitari
á
cittadinanza
I.
L'ingresso in Italia
1.
Politica dei flussi
á
Ingressi
per per "interesse legittimo"
all'inserimento (concorrenziale o non concorrenziale) o per "diritto"
á
Interesse
legittimo all'inserimento concorrenziale (lavoro, studio): limiti numerici, requisiti
á
Interesse
legittimo all'inserimento non concorrenziale (turismo, affari, motivi religiosi):
nessun limite numerico, autosufficienza
á
Diritto: asilo e protezione sussidiaria, unita'
familiare (ricongiungimento); non limitati numericamente, requisiti
á
Numeri:
o
lavoro
subordinato non stagionale: circa 25.000 per anno fino al 2005, circa 470.000
nel 2006, 170.000 nel 2007, 150.000 nel 2008, 100.000 nel 2010
o
lavoro
subordinato stagionale: circa 50.000 per anno fino al 2005, 80.000 per anno nel 2006-2010
o
lavoro
autonomo: circa 4.000 nel 2010
o
studio:
circa 54.000 nel 2010
o
religiosi:
circa 10.000 nel 2010
o
turismo:
circa 1.015.000 nel
2010
o
affari:
circa 191.000 nel
2010
o
invito:
circa 22.000 nel 2010
o
missione:
circa 20.000 nel 2010
o
cure
mediche: circa 3.000 nel 2010
o
residenza
elettiva: circa 1.000 nel 2010
o
ricongiungimento:
circa 50.000 per anno fino al 2005, circa 100.000 nel 2006, circa 90.000 nel
2007, circa 123.000 nel 2008, circa 107.000 nel 2009, circa 87.000 nel 2010
o
richiesta
asilo: circa 13.000 nel 2007; circa 32.000 nel 2008; circa 19.000 nel 2009;
circa 12.000 nel
2010; circa 37.000
nel 2011
á
Limiti
numerici per lavoro (inclusi stagionali):
o
1999:
58.000
o
2000:
83.000
o
2001:
80.000
o
2002:
79.500
o
2003:
79.500
o
2004:
79.500 + 36.000 neocomunitari
o
2005:
99.500 + 79.500 neocomunitari
o
2006:
550.000 + 170.000 neocomunitari
o
2007:
250.000 (nessun limite per neocomunitari)
o
2008:
230.000 (nessun limite per neocomunitari)
o
2009:
80.000 (nessun limite per neocomunitari)
o
2010:
166.000 (nessun limite per neocomunitari)
o
2011:
60.000 (nessun limite per neocomunitari)
o
2012:
41.000 (nessun limite per neocomunitari)
á
Interferenze tra flussi:
o
requisiti
meno stringenti per gli ingressi di breve durata (turismo, affari) => numeri
alti => interferenza tra flusso per turismo e flusso per lavoro (overstayers)
o
l'ammissione
al riconoscimento del diritto d'asilo prescinde da un ingresso formalmente
legale; problematico, per il perseguitato, l'ingresso formalmente legale
(passaporto, requisiti) => interferenza tra flusso per asilo e immigrazione clandestina
2.
In generale...
á
Visto: passaporto valido, condizione di alloggio, mezzi per soggiorno (direttiva Mininterno) o
sponsorizzazione, mezzi per viaggio
(tranne che per lavoro e ricongiungimento); requisiti (decreto MAE)
á
Esonero dal visto:
o
titolare di
permesso CE slp rilasciato
da altro Stato membro e suoi familiari (esclusi permessi rilasciati da Regno
Unito, Irlanda e Danimarca)
o
titolare di
un permesso di soggiorno per studio
rilasciato da altro Stato membro
che si trasferisca in Italia per proseguire gli studi
á
Ingresso: non ammesso lo straniero
3.
Lavoro subordinato
á
Uno o piu' decreti annuali
á
Richiesta
di autorizzazione da
parte del datore di lavoro (per via telematica) per lavoratore residente
all'estero:
á
Ingressi extra-quota:
¤
lavoratori
altamente qualificati, anche gia' legalmente soggiornanti in Italia
¤
attivita'
vincolata per due anni
¤
escluse
attivita' che comportino esercizio di pubblici poteri o riguardino l'interesse
nazionale
¤
possibilita'
di ricongiungimento a prescindere dalla durata del permesso
¤
dopo 18
mesi di titolarita' in altro Stato membro, possibilita' di ingresso in esonero
dal visto per svolgere lavoro altamente qualificato (necessaria pero' la
richiesta di nulla-osta da parte del datore); i familiari che abbiano
soggiornato con il lavoratore nell'altro Stato membro possono seguirlo in
presenza dei requisiti di reddito e alloggio
¤
soggiorni
come titolare di Carta blu UE in diversi Stati membri cumulabili ai fini del
rilascio del permesso CE slp (richiesti pero' 2 anni di titolarita' di Carta
Blu UE rilasciata dall'Italia); per i familiari si applica analogo cumulo dei
soggiorni regolari
á
Osservazioni:
4.
Ricongiungimento familiare
á
Titolari
del diritto: permesso CE slp,
lavoro subordinato o
autonomo, asilo, protezione
sussidiaria, studio, motivi religiosi, motivi familiari, di durata > 1 anno; permesso per ricerca scientifica o Carta blu UE, di qualsiasi durata
á
Familiari:
á
Familiari
di comunitari e italiani: diritto di soggiorno (D. Lgs. 30/2007);
inespellibile, se non per motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato, il
coniuge o familiare entro il II grado di italiano (Cass. 19464/2011: anche di minore italiano),
con questi convivente
á
Richiesta
di nulla-osta presso
lo Sportello unico; termine ordinatorio per il rilascio: 180 gg.
á
Requisiti
(non per rifugiato):
¤
assegno
sociale per il
richiedente + 0.5 assegno sociale x numero familiari a carico
¤
per figli
di eta' < 14 anni,
quota comunque limitata dall'assegno sociale
¤
per
titolare di protezione sussidiaria,
quota complessiva limitata da 2 x assegno sociale
II.
Il soggiorno
1.
Permesso di soggiorno
á
Richiesta entro 8 gg. (da ciascun ingresso); rilascio entro 20 gg. (ordinatorio)
á
Sottoscrizione
di accordo di integrazione ai
fini del rilascio del permesso:
á
Richiesta
spedita tramite Poste
(salvo alcuni permessi: in questura)
á
Ricevuta + passaporto: regolarita' del soggiorno
á
Diritti e
facolta' nelle more del rilascio
del permesso:
¤
Reg. UE
265/2010 estende
liberta' di transito e circolazione in Area Schengen per titolari di visto di ingresso di durata > 3 mesi rilasciati conformemente allo stesso Regolamento (anche in attesa di primo rilascio)
¤
Sent. CGUE
C-606/10 sembra negare questa possibilita' (forse in caso di visto non
rilasciato conformemente a Reg. UE 265/2010)
á
Turismo,
visite, affari e studio < 3 mesi:
solo dichiarazione di
soggiorno (alla frontiera o in questura, anche mediante comunicazione albergo);
copia dichiarazione + passaporto (con eventuale timbro Schengen): regolarita'
á
Durata massima: lavoro tempo indeterminato, 2 anni; lavoro tempo determinato, minimo tra durata rapporto e 1 anno
(per Carta blu UE,
durata del rapporto piu' 3 mesi); familiari, minimo tra durata familiare e 2
anni; lavoro autonomo, 2 anni; studio, 1 anno; lavoro stagionale, 9 mesi
á
Altri
permessi rilasciabili: motivi umanitari, residenza elettiva, minore eta', integrazione minore, religiosi, assistenza minore (art. 31, co. 3), acquisto cittadinanza,
asilo (5 anni), protezione
sussidiaria (3 anni),
etc.
á
Richiesta
di rinnovo (tramite Poste): 60 gg. prima; non oltre 60 gg. dopo
(Cassazione: anche dopo, purche' il ritardo non sia finalizzato alla maturazione
dei requisiti)
á
Ricevuta + originale permesso in scadenza: regolarita' del soggiorno;
mantenimento di tutti i diritti
nelle more del
rinnovo (lavoro, ricongiungimento, reingresso da frontiere esterne, patente,
iscrizione anagrafica, etc.)
á
Reddito (salvo disoccupazione): come per
ricongiungimento; per lavoro autonmo, > soglia esonero ticket
á
Per lavoro
subordinato: esistenza di contratto di soggiorno
á
Contributo per rilascio e rinnovo del permesso
(anche per duplicato; non rimborsabile in caso di diniego):
á
CGUE
C-508/10: illegittimo esigere contributi sproporzionati rispetto a quelli richiesti per il
rilascio di una carta di identita'
al cittadino nazionale per il rilascio al soggiornante di lungo periodo di un permesso
CE slp o per il rilascio
di un permesso al
titolare di permesso CE slp
rilasciato da altro Stato membro
o per il rilascio del permesso di soggiorno ai familiari di tali stranieri
á
Licenziamento
o dimissioni =>
inserimento nelle liste di mobilita' o al Centro per l'impiego > 1
anno, o piu' in presenza di prestazione di
sostegno al reddito (L.
92/2012); possibilita' di rinnovo ulteriore in presenza di risorse lecite come
per ricongiungimento (L. 92/2012)
á
Durata
rinnovo < durata rilascio, salvo esplicita previsione di legge o
regolamento
á
Utilizzazione: subordinato, autonomo, famiglia, integrazione del minore,
asilo, protezione sussidiaria, motivi umanitari: studio e lavoro; studio:
lavoro subordinato (< 1040 ore annuali); assistenza del minore:
lavoro
á
Conversione:
¤
il minore
sia stato affidato ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o sottoposto a tutela, e il
Comitato minori abbia dato parere favorevole
¤
il gestore
del programma di integrazione, attuato da ente con rappresentanza nazionale
iscritto registro art. 42 T.U., certifichi con idonea documentazione
-
presenza in
Italia > 3 anni
-
inserimento
> 2 anni programma integrazione
-
disponibilita'
di alloggio
-
regolare
attivita' di studio o lavoro in corso, o contratto di lavoro
á
Rifiuto => espulsione (verosimilmente, solo
se non si aderisce all'invito a lasciare l'Italia entro un termine <
15 gg)
á
Revoca (venir meno requisiti; condanne per
reati ostativi): espulsione
á
Rifiuto e revoca del permesso per straniero che abbia
esercitato il diritto al ricongiungimento o che abbia fatto ingresso per ricongiungimento o che abbia comunque familiari
regolarmente soggiornanti
(o in via di regolarizzazione) in Italia adottati tenendo conto di legami familiari in Italia, legami socio-familiari
in patria, durata pregressa
del soggiorno in Italia: condanne non automaticamente ostative
á
Onere di esibizione del permesso di soggiorno per provvedimenti della pubblica amministrazione, esclusi
quelli relativi a sanita'
per irregolari e prestazioni
scolastiche
obbligatorie (scuola d'infanzia?), nonche' dichiarazione di nascita e riconoscimento figlio naturale (circ. Mininterno 7/8/2009:
provvedimenti nellÕinteresse del minore e della collettivita'; asilo nido?)
á
Esibizione
del permesso richiesta in occasione di trasferimento di denaro; in mancanza, comunicazione dei dati al
commissariato di P.S.
á
Sent.
Corte Cost. 245/2011:
illegittima l'imposizione, ai fini della celebrazione del matrimonio dello
straniero in Italia,
della presentazione di un documento che dimostri la regolarita' del soggiorno
á
Obbligo di esibizione di titolo di soggiorno e di documento di identita' (Sent. Cass.
SS. UU. 16543/2011: abolitio criminis in relazione al mancato ottemperamento
per lo straniero in condizioni di soggiorno illegale)
2.
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno)
á
Requisiti:
á
La
richiesta puo' riguardare anche i familiari inclusi nel novero di quelli
ricongiungibili; requisiti ulteriori: reddito e alloggio come per ricongiungimento; ai familiari non
si applica il requisito
di 5 anni di
soggiorno pregresso (in contrasto con Direttiva 2003/109/CE)
á
Rifiuto e revoca in caso di pericolo per ordine pubblico o sicurezza dello Stato (da valutare anche in base a condanne,
applicabilita' di misure di prevenzione, condizioni di inserimento e durata del
soggiorno pregresso); espulsione
per gravi motivi di
ordine pubblico o
sicurezza dello Stato o
per applicazione di
una misura di prevenzione
á
Revoca anche per assenza dalla UE > 12 mesi consecutivi
o dall'Italia > 6 anni (consecutivi?); rilascio di altro permesso
á
Revoca del permesso in caso di rilascio di permesso CE da parte di altro
Stato UE
á
In caso di
revoca per assenza o
per rilascio da altro
Stato UE, possibilita' di riacquisto in soli 3 anni
in caso di rientro in Italia
á
Durata del permesso CE slp: tempo
indeterminato; rinnovo
ogni 5 anni (dati e foto, non verifica requisiti) quale documento di identita'
á
La richiesta puo' essere presentata in qualunque
momento successivo alla
maturazione dei requisiti
á
Accesso a
tutte le attivitaÕ lavorative non
vietate allo straniero o riservate all'italiano (esercizio di pubblici poteri; tutela
interesse nazionale); esonero dal contratto di soggiorno
á
Accesso a
tutte le prestazioni assistenziali
e all'edilizia popolare
á
Possibilita'
di stabilirsi in
Italia, per i titolari di permesso CE slp rilasciato da altro Stato UE (esclusi Regno Unito, Irlanda e
Danimarca), per studio,
lavoro (entro quote)
o (purche' in possesso di assicurazione sanitaria e di mezzi > 2 x soglia esenzione ticket)
altro motivo;
ingresso in esonero dal visto
(possibile la ricerca di lavoro sul posto)
á
Simmetricamente,
consentito il soggiorno per titolari di permesso CE slp rilasciato
dall'Italia in altro
Stato UE, esclusi UK,
Irlanda, Danimarca
III.
I diritti
1.
Assistenza sanitaria
á
Parita' col cittadino italiano per il titolare
di permesso CE slp
(art. 9, co. 12)
á
Iscrizione
obbligatoria per titolari di permesso per lavoro, familiari, asilo, protezione sussidiaria, motivi
umanitari, minore eta', integrazione minore, cura (per gravidanza o puerperio),
protezione temporanea, richiesta asilo, affidamento, attesa adozione, acquisto
cittadinanza, stranieri con lavoro
regolare in corso o
iscritti al collocamento,
detenuti:
o
iscrizione
alla ASL del luogo di dimora (residenza legale o domicilio da permesso di soggiorno)
o
lÕiscrizione
permane in fase di rinnovo (cessa per espulsione, mancato rinnovo, revoca
o annullamento definitivi)
o
retroattivita' (diritto) dalla data
di ingresso
in Italia, a condizione di regolare richiesta di permesso
o
copertura
per familiari a
carico (escluso il caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne dopo l'entrata
in vigore della L. 94/2009)
á
Iscrizione facoltativa:
o
altri
regolarmente soggiornanti per > 3 mesi (studio, alla pari, residenza
elettiva, religiosi, personale rappresentanze diplomatiche e simili) e genitore
a carico
entrato per ricongiungimento dopo i 65 anni; esclusi motivi di cura
o
contribuzione: proporzionale a
reddito, ma > minimo fissato con DM; studio, alla pari e genitore a
carico ultra-65-enne: contribuzione forfetaria; per il genitore
ultra-65-enne, contributo da fissare con DM (nelle more, fissato da Regione
Emilia Romagna, Regione Veneto e Regione Lombardia)
o
dimora
e parita'
come per iscritti obbligatoriamente
o
durata: 1 anno, rinnovabile
o
assenza
di retroattivita'
o
copertura
per familiari a
carico (escluso il caso di genitore ricongiunto da ultra-65-enne dopo l'entrata
in vigore della L. 94/2009; per studio, previo pagamento del contributo
forfetario)
á
Assicurazione
obbligatoria
(infortunio, malattia, maternita'): tutti i regolari (anche soggiorni <
3 mesi; es.: turismo, affari)
á
Prestazioni
per i non iscritti:
á
Prestazioni
per gli irregolari:
2.
Previdenza
á
Parita' con italiani
á
In caso di rimpatrio:
á
Accordi o convenzioni con Argentina, Australia,
Brasile, Canada e Quebec, Citta' del Vaticano, Corea del Sud (senza cumulo), Isole
di Capo Verde, Israele
(senza cumulo), Jersey e Isole del Canale, Jugoslavia (con Croazia, Macedonia e Bosnia ed Erzegovina), Messico (senza cumulo),
Principato di Monaco, San Marino, USA, Svizzera, Tunisia, Turchia, Uruguay, Venezuela
3.
Assistenza sociale
á
Assegno
sociale (per 2013,
442.30 euro per 13 mensilita'; L. 133/2008: richiesti dieci anni di soggiorno continuativo) e provvidenze che siano diritti soggettivi in base a
normativa assistenza sociale: riservati titolari di permesso CE slp (L. 388/00; per la pensione di
invalidita' richiesta anche residenza), rifugiati, destinatari di protezione
sussidiaria, cittadini
di Tunisia, Marocco, Algeria e
Turchia residenti o
legalmente impiegati e loro familiari, titolari di Carta Blu UE; accesso al permesso CE slp e ai trattamenti
pensionistici di
invaliditaÕ per chi
abbia separatamente i requisiti per entrambe (DPR 334/2004)
á
Parita' con gli italiani per le altre
prestazioni (es.: sussidi erogati discrezionalmente dai Comuni, reddito minimo di inserimento,
assunzioni obbligatorie), per titolare di permesso > 1 anno e minori
iscritti nel permesso
á
Prestazioni espressamente destinate a italiani e comunitari da disposizioni successive
ad art. 41 D. Lgs. 286/1998 si estendono a destinatari di protezione internazionale, a titolari di pds CE
slp (salvo esclusione
esplicita, da art. 9 D. Lgs. 286/1998; giurisprudenza; resistenze dell'INPS) e
a cittadini di Tunisia, Marocco, Algeria e Turchia
residenti o legalmente impiegati e loro familiari (accordi euromediterranei;
giurisprudenza)
á
Sent.
Corte Cost. 306/2008 e 11/2009:
illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000 e art. 9, co. 1 D. Lgs. 286/1998 nella
parte in cui impongono un requisito di reddito ai fini del godimento di indennita'
di accompagnamento
(condizionato a inabilita' al lavoro totale) e di pensione di inabilita' (condizionato alla disponibilita' di un
reddito inferiore a una certa soglia); interpretazione progressivamente estensiva della giurisprudenza
á
Sent.
Corte Cost. 187/2010 e 40/2013: illegittimo art. 80, co. 19 L. 388/2000
nella parte in cui condiziona l'erogazione dell'assegno mensile di invalidita', dell'indennita' di accompagnamento e della pensione di inabilita' alla titolarita' del permesso CE slp
(ossia al requisito di soggiorno pregresso di 5 anni): il godimento di una misura mirata al sostentamento
essenziale deve essere
assicurato senza distinzione di nazionalita', in base ad art. 14 CEDU e art. 1
Prot. add. n.1, come interpretati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo; nota: il requisito di soggiorno pregresso
di 5 anni potrebbe
sopravvivere per misure di pura integrazione del reddito
á
Sent.
Corte Cost. 61/2011:
interventi delle Regioni mirati a realizzare la parita' delle persone, a prescindere dalla
regolarita' del soggiorno, in materia di diritti fondamentali
(inclusi assistenza sociale,
istruzione, salute, abitazione) sono legittimi; e' escluso che possa essere richiesta
la titolarita' di un particolare
tipo di permesso di
soggiorno per fruire dei servizi sociali
á
Sent.
Corte Cost. 329/2011:
illegittimita' costituzionale dell'art. 80 co. 19, L. 388/2000, nella parte in
cui subordina al requisito della titolarita' del permesso CE slp la concessione
ai minori stranieri legalmente
soggiornanti della indennita' di frequenza, non essendo tollerabile discriminazione
per prestazioni mirate a tutelare un diritto fondamentale
á
Sent. Corte Cost. 4/2013: prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale possono essere erogate in modo
differenziato, allo scopo di conciliare la fruibilita' del beneficio con la
limitatezza delle risorse; i criteri di differenziazione devono pero' essere ragionevolmente
correlati alle finalita' della prestazione
á
Allo
straniero in una situazione nella quale non tutti gli elementi si collochino in un unico Stato UE si applicano le disposizioni previste
per il comunitario circolante (Reg. CE 883/2004; Reg. UE 1231/2010): accesso alle misure di sicurezza
sociale non contributive
a condizione di residenza
(quanto meno per quelle di cui all'Allegato X Reg. CE 883/2004) con cumulabilita' dei requisiti temporali
á
Direttiva
2011/98/UE (da attuare
entro il 25/12/2013): estende la parita' di trattamento con i cittadini nazionali,
prevista da Reg. UE 1231/2010
agli stranieri la cui situazione sia basata in un unico Stato membro; possibili limitazioni in materia di
sicurezza sociale, ma non per i lavoratori occupati o che lo siano stati per
oltre 6 mesi; possibile anche negare i sussidi familiari a stranieri ammessi
per studio o per lavoro di durata < 6 mesi
á
Accesso
all'edilizia popolare
(permesso CE slp o lavoro
regolare e permesso >
2 anni)
á
Ai
fini del riparto del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, i requisiti minimi necessari per
beneficiare dei contributi integrativi (da fissare con decreto
Minlavori-pubblici; di fatto, il DM 4/8/2011 non li fissa) devono prevedere per
gli immigrati la residenza > 10 anni in Italia o > 5 anni nella regione (L. 133/2008); nota: discriminazione
diretta (verosimilmente
illegittima per CGUE; legittima se giustificata e proporzionata per Corte
Cost.)
á
Sent.
Corte Cost. 61/2011: il diritto ad una sistemazione alloggiativa, sia pur precaria e temporanea, e' da
ritenersi incluso tra i diritti inviolabili dell'uomo
á
Deroga ingresso e soggiorno familiare del
minore soggiornante (Tribunale minorenni): permesso per motivi di assistenza minore (lavoro; non convertibile in permesso
per lavoro; iscrizione al SSN se lavoratore); Sent. Cass. SS.UU.Civ.
21799/2010: non si
richiede necessariamente
l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute,
ma e' sufficiente
qualsiasi rischio di danno grave
(ambiguita' rispetto
alla durata della
situazione di rischio: situazioni non di lunga o indeterminabile durata, e non
aventi tendenziale stabilita')
á
Interesse
superiore del fanciullo
in tutti i provvedimenti relativi a unitaÕ familiare
á
Tutela
delle unioni di fatto
(ricongiungimento genitore naturale, purche' il minore soggiorni legalmente in
Italia con l'altro genitore)
á
Divieto
di espulsione; rimpatrio
col familiare espulso; iscrizione minore irregolare < 14 anni
permesso o permesso CE slp genitore o affidatario (o permesso per motivi
familiari per > 14 anni); permesso per minore etaÕ negli altri casi (incluso minore non
accompagnato, fino a completamento indagini sui familiari in patria); rimpatrio
assistito minore non
accompagnato deciso da Comitato minori
á
Nelle more
dell'accertamento
dell'eta' o in caso di dubbio,
si presume la minore
eta'
á
Conversione permesso per motivi familiari ai 18 anni (ovvero un rinnovo in caso di neo-maggiorenne ancora a
carico di genitore in
possesso dei requisiti di reddito e alloggio) o in caso di cessazione vincoli o
morte familiare
á
Conversione del permesso per i minori affidati (Sent. Corte Cost. 198/2003: anche affidamento
di fatto o tutela) ai 18 anni; in caso di minore non accompagnato, necessari, in base a L. 129/2011,
affidamento ai sensi dell'art. 2 L. 184/1983 o tutela e parere favorevole del Comitato minori, o, in alternativa, 3 anni di soggiorno pregresso e 2 anni di inserimento in progetto autorizzato
á
Minori,
anche irregolari,
titolari del diritto e soggetti allÕobbligo di istruzione e formazione, e
ammessi alla scuola di ogni ordine e grado (inclusi esami; forse anche dopo il compimento dei 18
anni se ancora irregolari, in base a sent. Cons. Stato 1734/2007, Sent. Cons. Stato 5434/2009 e TAR Sicilia; Legge Provincia Bolzano garantisce il
diritto di completare
gli studi)
á
Rischio per l'incolumita' (anche a seguito di
eventuale rimpatrio) derivante da dichiarazioni rese in indagini o nel giudizio o dal tentativo di sottrarsi al condizionamento di una organizzazione criminale (anche in caso di violenza o grave
sfruttamento in ambito lavorativo), ovvero condanna per reato commesso in eta' minore e partecipazione a un programma di
integrazione sociale
á
Il rischio
puo' emergere nel corso di indagini
o di interventi assistenziali
dell'ente locale
á
In caso di rischio, applicabile anche ai comunitari
á
Condizione:
inserimento in progetto
gestito da associazione convenzionata
á
Rilascio di
permesso Òper motivi umanitariÓ
(distinguibile solo per gli uffici competenti), anche in mancanza di passaporto
e altri requisiti
á
Revoca
dell'eventuale espulsione pregressa
á
Durata: 6
mesi, rinnovabile per 1 anno (o piu', per esigenze giudiziarie)
á
Revoca del permesso in caso di sottrazione agli
impegni o cessazione dei motivi
á
Permesso
utilizzabile per lavoro
subordinato o studio
á
Conversione
del permesso in permesso
per studio o lavoro (entro quote anno successivo)
á
In caso di
rischio, non richiesta denuncia
ne' collaborazione; notitia criminis trasmessa alla Procura (parere possibile
ma non obbligatorio)
á
Rilascio di
permesso di 1 anno,
rinnovabile per collaborazione speciale in indagini o procedimenti relativi a
delitti di natura terroristica
(o permesso CE slp,
se la collaborazione e' straordinariamente rilevante); in contrasto con
Direttiva 2003/109/CE); su iniziativa del questore o su richiesta delle Forze
di polizia, dei Servizi o del Procuratore della Repubblica; revoca in caso di condotta incompatibile o di
cessazione delle condizioni
á
Possibile
il rilascio di un permesso per motivi umanitari della durata di 6 mesi, rinnovabile per un anno o piu' fino alla
definizione del procedimento penale
a carico del datore, quando si applichi l'aggravante di particolare
sfruttamento lavorativo per il reato di intermediazione illecita
e sfruttamento del lavoro, allo straniero che abbia denunciato il datore e cooperi al procedimento penale a carico di
questo (D. Lgs. 109/2012); verosimilmente, il permesso e' convertibile
á
Divieto di discriminazione
o
diretta: per l'appartenenza ad un determinato
gruppo, una persona e' trattata meno favorevolmente di un'altra, non
appartenente a quel gruppo, in situazione analoga
o
indiretta: disposizioni, criteri, atti o
comportamenti apparentemente neutri che mettono le persone appartenenti a un
determinato gruppo in una posizione di particolare svantaggio rispetto a coloro
che non appartengono a quel gruppo
á
Impregiudicate
le differenze di
trattamento basate sulla nazionalita' e le disposizioni nazionali sulle condizioni relative a ingresso, soggiorno,
accesso all'occupazione, assistenza e previdenza di stranieri e apolidi;
impregiudicato anche il trattamento,
basato sulla legge, derivante dalla condizione giuridica di stranieri e apolidi
á
Legittime le differenze di trattamento sulla base
della razza o
dell'origine etnica giustificate oggettivamente da finalita' legittime (in particolare, quando si tratti di requisiti
essenziali in ambito lavorativo) perseguite attraverso mezzi
appropriati e necessari
á
Corte
Cost.: legittime le differenze di trattamento
giustificate oggettivamente da finalita' legittime perseguite attraverso mezzi
proporzionati; Corte
Giust.: legittime, a queste
condizioni, solo le discriminazioni
indirette
á
Azione
civile, ricorso al giudice
(anche da parte di associazioni iscritte in apposito elenco e, in caso di
discriminazioni collettive in campo lavorativo, di sindacati)
á
Nota:
o
art. 41
T.U. impone parita' tra italiani e stranieri con permesso >
1 anno per l'accesso ai sussidi
erogati discrezionalmente dagli enti locali; filtro adottato da diversi comuni:
imporre un requisito di residenza pregressa pluriennale
o
giurisprudenza prevalente: l'imposizione di tale requisito
per il godimento di un beneficio erogato dalla pubblica amministrazione da'
luogo a discriminazione indiretta illecita, per mancanza di proporzionalita' e/o ragionevolezza (la finalita' del contenimento della spesa
pubblica non e'
sufficiente a giustificare il criterio; nota: sent. Corte Cost. 40/2011 ne afferma
invece, almeno in linea di principio, la potenziale sufficienza)
o
rischio: spesa fuori controllo (con conseguente guerra
contro i poveri), ovvero
soppressione dei sussidi erogati discrezionalmente o diminuzione del loro
importo individuale (con conseguente guerra tra poveri)
o
soluzione
possibile: beneficio
ristretto ai residenti alla data del provvedimento
á
Accesso al
lavoro alle dipendenze della Pubblica amministrazione (controverso):
¤
attivita'
che comportino esercizio di pubblici poteri o che attengano alla tutela dell'interesse
nazionale
¤
posti di
vertice dell'amministrazione,
di magistrato e di avvocato
dello Stato
¤
funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e
coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito
á
Lo
straniero regolarmente soggiornante puo' autocertificare dati o fatti richiesti da una amministrazione
pubblica o da un concessionario
di pubblici servizi se
tali dati o fatti sono in possesso di una qualunque amministrazione pubblica,
con eccezione per la
certificazione richiesta dalle norme sull'immigrazione; tale eccezione, che sara' soppressa dal 30/6/2013, non si applica comunque alla
certificazione richiesta dalle norme sulla cittadinanza, per la quale deve essere quindi
utilizzata da subito l'autocertificazione; l'attestato di idoneita' abitativa richiesto ai fini del rilascio di
nulla-osta al ricongiungimento non ha pero' natura di certificato, e non potra' essere sostituito da autocertificazione
IV.
Immigrazione illegale: sanzioni e allontanamento
1.
Sanzioni
á
Reato di ingresso e/o soggiorno illegale:
á
Reclusione da 6 mesi a 3 anni (e possibile confisca dell'immobile) per
chi dia alloggio a
titolo oneroso allo straniero irregolare (al momento della stipula o del
rinnovo del contratto) al fine di trarne un ingiusto profitto (es.: canone fuori mercato, imposto -
giurisprudenza oscillante - grazie alla condizione di irregolarita')
á
Reclusione da 6 mesi a 3 anni, multa di 5000 euro per ogni lavoratore per il datore di
lavoro che occupi alle
proprie dipendenze lo straniero non autorizzato (purche' vi sia il dolo) e pagamento del costo medio di rimpatrio del lavoratore (D. Lgs. 109/2012); ai
fini del pagamento di quanto dovuto a titolo retributivo, contributivo e
fiscale si presume una durata minima del rapporto di 3 mesi, salvo prova
contraria (D. Lgs. 109/2012); con decreto ministeriale saranno determinate le
modalita' diinformazione degli stranieri interessati sulla possibilita' di
recuperare i crediti da lavoro (D. Lgs. 109/2012)
á
Pene per il reato di occupazione alle proprie
dipendenze di straniero non autorizzato aumentate da un terzo alla meta' se i lavoratori
occupati (D. Lgs. 109/2012) sono piu' di 3, o sono minori in eta' non lavorativa, o sono sottoposti ad altre condizioni
di particolare
sfruttamento
á
Reclusione da 5 a 8 anni e multa da 1.000 a 2.000 euro per il reclutamento di manodopera (non necessariamente straniera) o la sua
organizzazione in
condizioni di grave sfruttamento,
messe in atto approfittando dello stato di bisogno o di necessita' dei lavoratori (art. 12
L. 148/2011)
á
Reclusione fino a 15 anni (piu' possibile aumento fino alla meta') per il favoreggiamento dell'ingresso illegale
á
Reclusione fino a 4 anni per il favoreggiamento della permanenza illegale finalizzato all'ottenimento di
un ingiusto profitto; non
costituiscono reato le attivita' di soccorso e assistenza umanitaria (Cass.
47761/2011: anche l'offrire ospitalita' puo' pero' costituire reato se lo scopo
e' favorire l'operazione illegale)
á
Sent.
Corte Cost. 249/2010: illegittima la disposizione (L. 125/2008) in base
alla quale il soggiorno illegale e' considerato circostanza aggravante comune
2.
Respingimento
á
Adottato
per straniero
o
che sia
fermato all'atto dell'ingresso in elusione dei controlli, o subito dopo
o
che sia
temporaneamente ammesso per la necessita' di prestargli soccorso
á
In caso di impossibilita'
di esecuzione
immediata a causa di
impedimenti (inclusi necessita' di prestare soccorso, mancanza documenti,
incertezze sull'identita' o nazionalita', indisponibilita' di un vettore, rischio
di fuga), trattenimento
in CIE
á
Oneri (rimpatrio respinti) e sanzioni (per mancato controllo documenti o -
"e"? - mancata segnalazione documenti irregolari) per il vettore che trasporti stranieri da respingere
á
Deroga
protezione temporanea o
asilo: non contano i
requisiti di disponibilita' di mezzi, ne' i divieti di ingresso; non si
respinge lo straniero privo di requisiti; non si applicano oneri al vettore
(nota: al momento dell'imbarco, il vettore non sa se verra' presentata domanda
d'asilo)
á
Divieto assoluto di respingimento, anche
indiretto, verso un
paese in cui vi sia rischio di persecuzione per razza, sesso, lingua, cittadinanza,
religione, opinioni politiche, condizioni personali o sociali
á
Il
respingimento di disabili,
anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, sono
effettuati con modalita' adatte
al caso particolare; nota:
sembra escluso che
sussista un implicito divieto di
respingimento del minore
(come si evinceva, invece, da circ. Mininterno 9/7/2007)
á
Gdp Palermo
estende al respingimento il divieto di espulsione per coniuge di donna incinta
(Sent. Corte Cost. 376/2000)
á
Non prevista convalida per il respingimento: possibile assenza
di controllo giurisdizionale effettivo su misure limitative della liberta' in
caso di respingimento differito per meno di 48 ore
á
Non si
applicano le tutele previste per l'espulsione da L. 129/2011 (Gdp Agrigento: per
questo motivo, i presupposti
del respingimento differito vanno interpretati in modo restrittivo)
á
Ricorso al TAR
(in senso contrario, TAR
Lombardia: il respingimento e' omogeneo all'espulsione e rientra nella
giurisdizione del giudice ordinario;
piu' debolmente, Gdp Agrigento, con riferimento al solo caso di respingimento differito)
á
Non previsto divieto di reingresso a seguito di respingimento
á
Stranieri respinti
in alto mare verso la
Libia:
3.
Espulsione
á
Modalita'
(prima della L. 129/2011):
á
Sent.
CGUE C-61/11: incompatibile
con Direttiva
2008/115/CE la
disposizione che prevede la sanzione della reclusione per il mancato ottemperamento all'ordine del questore (nota: la Corte
censura la disposizione sotto il profilo dell'efficacia)
á
Giurisprudenza: trascorso il termine per il recepimento
di Direttiva 2008/115/CE,
disapplicazione delle
disposizioni nazionali in contrasto
con la Direttiva
á
Presupposti:
¤
ingresso
in elusione dei controlli di frontiera
¤
mancata
richiesta del permesso
entro 8 gg dall'ingresso
¤
annullamento o revoca del permesso
¤
mancata
richiesta di rinnovo entro 60 gg (Sent. Cass. 7892/2003: la
richiesta tardiva va comunque valutata, e accolta, in presenza dei requisiti,
se il ritardo non e' strumentale)
¤
rifiuto di rilascio o rinnovo del permesso
(verosimilmente, solo in caso di mancato rispetto del termine, non superiore a
15 gg, indicato dal questore, e in caso di richiesta fraudolenta o
manifestamente infondata)
¤
mancata
dichiarazione di presenza
per soggiorni brevi per visite, affari, turismo, studio, ovvero prolungamento
illegale del soggiorno oltre il termine di 3 mesi (verosimilmente, dall'ingresso in Area Schengen)
o quello piu' breve indicato nel visto di ingresso
¤
permanenza
nel territorio dello Stato in assenza di comunicazione allo Sportello Unico per dipendenti da
appaltatore con sede in altro Stato UE (nota: comunicazione propedeutica alla
richiesta di permesso e indipendente dal comportamento dello straniero;
verosimilmente, l'espulsione e' adottata solo in mancanza di tale richiesta)
¤
mancata dichiarazione di soggiorno per oltre 60 gg., da parte dello
straniero in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da altro Stato
Schengen (salvo titolare di permesso CE slp rilasciato da altro Stato Schengen
o di suoi familiari), ovvero mancanza o cessazione delle condizioni di
soggiorno di breve
durata (Reg. CE/562/2006: documento di viaggio valido; risorse adeguate per
soggiorno e viaggio; assenza di pericolosita' e di segnalazione per la non
ammissione nell'Area Schengen)
¤
violazione, senza giustificato motivo,
dell'ordine del questore
di lasciare lÕItalia entro 7 gg.
¤
violazione del termine per il rimpatrio volontario
¤
violazione di una delle misure limitative della liberta' personale adottate dal
questore in caso di concessione del termine per il rimpatrio volontario o in
luogo del trattenimento in CIE
¤
elusione degli obblighi previsti da un programma
di rimpatrio volontario
¤
violazione del divieto di reingresso
á
Nessun
provvedimento e' adottato
a carico dell'irregolare intercettato in uscita ai controlli di frontiera esterna (nota: il motivo e' che l'Italia non puo'
favorire l'attraversamento illegale di una frontiera Schengen)
á
Ai fini
dell'espulsione per soggiorno illegale di titolare di diritto al ricongiungimento o di familiare ricongiunto si tiene conto dei vincoli familiari, della durata del soggiorno e
dei legami socio-familiari con il paese d'origine
á
Concessione
(su richiesta; schede
informative) di un termine
tra 7 e 30 gg (prorogabile in base al caso specifico) per il rimpatrio
volontario (salvo che
esistano i presupposti per l'accompagnamento coattivo):
o
imposizione
di una o piu' misure limitative
(consegna del documento di viaggio, obbligo di dimora, obbligo di firma):
¤
convalida
del giudice di pace
¤
violazione:
multa da 3.000 a
18.000 euro (giudice di pace) ed espulsione coattiva
o
non
luogo a procedere per il
reato di soggiorno illegale
in caso di avvenuto rimpatrio
(nota: se la sentenza arriva prima del rimpatrio, rischio di espulsione
coattiva)
á
Espulsione coattiva in caso di
o
mancata
richiesta del termine
per il rimpatrio volontario
o
rigetto di
richiesta di permesso fraudolenta
o manifestamente infondata
o
espulsione
per pericolosita'
(ordine pubblico, sicurezza dello Stato, terrorismo, prevenzione)
o
espulsione
adottata dal giudice
(inclusa quella per violazione dell'ordine del questore; nota: a rigore, anche quella per soggiorno
illegale)
o
rischio
di fuga:
¤
assenza di documento
di viaggio valido
¤
incapacita'
di dimostrazione di disponibilita' di alloggio (e di risorse da fonti lecite?)
¤
dichiarazione
di false generalita'
¤
violazione del termine per il rimpatrio volontario
o del divieto di reingresso o dell'ordine del questore o delle misure
limitative
o
elusione del programma di rimpatrio assistito
á
L'espulsione
di disabili, anziani, minori, componenti di famiglie monoparentali con figli minori, vittime di gravi violenze psicologiche, fisiche o sessuali, e'
effettuata con modalita' adatte al caso particolare
á
Convalida da parte del giudice di pace dell'accompagnamento immediato entro 48 ore; nelle more, sospensione dell'esecuzione
á
Diritto
dello straniero ad essere assistito dal difensore di fiducia o, in mancanza, d'ufficio, e ad essere ammesso al gratuito
patrocinio
á
Diritto ad
essere assistito da interprete
(Sent. Corte Cost. 254/2007: anche di fiducia; da disciplinare con legge)
á
Trattenimento nel CIE
o
presupposti
-
quando e' impossibile eseguire immediatamente l'espulsione coattiva, a causa di impedimenti,
inclusi
¤
necessita'
di soccorrere lo straniero
¤
necessita'
di accertamenti su identita' o nazionalita'
¤
necessita'
di acquisire documenti per il viaggio
¤
mancanza di
vettore
¤
rischio
di fuga (nota: improprio
includerlo tra gli impedimenti)
-
in attesa
della convalida dell'accompagnamento (se e' impossibile il trattenimento in questura)
o
possibile
alternativa (salvo
pericolosita' o mancanza
di documento di viaggio
valido; nota: dovrebbe essere escluso anche il caso in cui vi sia rischio di
fuga): misura limitativa
(procedura e sanzioni come nel caso di misure imposte in corrispondenza alla
concessione del termine per il rimpatrio volontario)
-
30 gg
-
prorogabile
per altri 30 gg in
caso di gravi difficolta'
nell'accertamento di identita' o nazionalita' o nell'acquisizione dei documenti
di viaggio
-
possibili due proroghe ulteriori di 60 gg ciascuna, se permangono le condizioni che lo hanno reso necessario (nota:
incluso il rischio di fuga)
-
possibili ulteriori proroghe, < 60 gg ciascuna, per un massimo di ulteriori 12
mesi, in caso di
perdurante impossibilita' di allontanamento, nonostante sia stato compiuto ogni
ragionevole sforzo, a causa della mancata cooperazione al rimpatrio da parte dello straniero o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi (nota: questi ultimi indipendenti dal comportamento dello straniero)
-
in caso di allontanamento
indebito: ripristino
della misura, senza azzeramento
del computo del tempo
o
convalida del giudice di pace entro 48 ore (verifica dei requisiti per
i provvedimenti di espulsione e di trattenimento; non dell'eventuale
provvedimento negativo relativo al permesso), con le garanzie del
contraddittorio (presenza del difensore e audizione
dell'interessato); convalida anche
delle proroghe, con
le stesse garanzie; diritto dello straniero ad essere assistito dal difensore
di fiducia o, in
mancanza, d'ufficio,
e ad essere ammesso al gratuito patrocinio
o
consentite visite di
¤
familiari
conviventi
¤
difensore
¤
ministri di
culto
¤
personale
della rappresentanza diplomatica o consolare
¤
persone
regolarmente soggiornanti, previa autorizzazione da parte del prefetto (Carta
dei diritti)
¤
rappresentante
ACNUR (Carta dei diritti)
¤
associazioni
convenzionate (Carta dei diritti)
o
consentito
(da Direttiva Mininterno 24/4/2007; Direttiva 13/12/2011: salvo motivi di
ordine pubblico o, in caso di lavori di ristrutturazione, motivi di sicurezza) accesso di
¤
rappresentanti
di organizzazioni umanitarie internazionali e nazionali
¤
Sindaci,
Presidenti di Provincia e Presidenti di Giunta e Consiglio regionale
(previsione ripristinata da Direttiva Mininterno 13/12/2011 dopo che era stata
soppressa da circ. Mininterno 1/4/2011, poi annullata da TAR Lazio)
¤
giornalisti
e fotocineoperatori (previsione ripristinata da Direttiva Mininterno 13/12/2011
dopo che era stata soppressa da circ. Mininterno 1/4/2011, poi annullata da TAR
Lazio)
o
diritti garantiti allo straniero trattenuto:
¤
piena
informazione relativa ai diritti
¤
comunicazione
all'autoritaÕ consolare e segnalazione del trattenimento a familiari o
conoscenti
¤
tutela
della salute
¤
liberta' di
colloquio riservato anche con visitatori provenienti dall'esterno e con membri
degli organismi ammessi al CIE (anche prima o nelle more della procedura di
convalida del trattenimento)
¤
liberta' di
corrispondenza riservata anche telefonica
¤
possibilita'
di esprimersi nella propria lingua e di avvalersi dell'interprete (anche prima
o nelle more della procedura di convalida del trattenimento)
¤
tutela
dell'unita' familiare: il nucleo familiare sottoposto a trattenimento deve
essere ospitato nello stesso CIE e con godimento di spazi propri; in mancanza,
si procede a trasferimento in altro CIE adeguato
¤
diritti del
minore: il minore puo' essere trattenuto solo a tutela del suo diritto
allÕunita' familiare, su richiesta di un genitore o su decisione del Tribunale
per i minorenni; negli altri casi il minore e' affidato a struttura protetta
indicata dal Tribunale per i minorenni
¤
esercizio
della liberta' religiosa
¤
rispetto
delle caratteristiche personali la cui compressione puo' determinare una
lesione dell'identita'
¤
tutela dal
rischio di pregiudizio derivante dall'identita' sessuale
¤
recupero
degli effetti e dei risparmi personali
¤
ordine
del questore di lasciare
l'Italia entro 7 gg;
giurisprudenza: provvedimento legittimo se l'impossibilita' e' motivata e se le cause che hanno impedito l'allontanamento non costituiscono impedimento per lo straniero
¤
il questore
puo' consegnare allo straniero documentazione utile a raggiungere la
rappresentanza consolare e il biglietto di viaggio
á
Reato di mancato ottemperamento all'ordine del questore di lasciare l'Italia entro 7 gg.:
á
Possibile
l'attivazione di programmi
di rimpatrio assistito
da parte del Mininterno
á
Esclusa
l'ammissione di
stranieri
á
Nota: puo' essere ammesso lo straniero espulso coattivamente per rischio di fuga (associato a mancanza passaporto o
alloggio o a dichiarazione di false generalita') o per richiesta di permesso fraudolenta o manifestamente infondata o per mancata richiesta del termine per il rimpatrio volontario,
ma non e' chiaro in quale contesto
possa chiederlo
á
Condizione necessaria per l'ammissione: avvenuta identificazione dello straniero (nota: incentiva la collaborazione)
á
L'ammissione dello straniero illegalmente
soggiornante non e' condizionata alla preventiva adozione di un provvedimento di allontanamento (circ. Mininterno 7/1/2013)
á
In caso di
ammissione, sospesi il
provvedimento di respingimento
o espulsione (circ.
Mininterno 7/1/2013: e, quindi, l'applicazione di un divieto di reingresso), l'ordine del questore e le misure limitative (non il trattenimento in CIE)
á
Ammissione al programma di rimpatrio assistito in base
alle seguenti priorita'
(Decr. Mininterno 27/10/2011):
á
Il
programma puo' prevedere la corresponsione di un contributo economico e/o la cooperazione con il paese di destinazione a sostegno
dell'inserimento dello straniero (Decr. Mininterno 27/10/2011)
á
In caso di rimpatrio
assistito effettuato, interrotto il procedimento per reato di soggiorno illegale
á
Espulsione
coattiva in caso di sottrazione al rimpatrio assistito
á
Divieto
di reingresso:
á
Reato di reingresso non autorizzato dellÕespulso: reclusione
1-4 anni; reiterazione: reclusione 1–5 anni
á
Divieto
di espulsione
¤
minori
¤
gravide e puerpere (che provvedono al figlio <
6 mesi), e marito
convivente (Corte Cost. 376/2000)
¤
coniuge (revoca dell'espulsione in seguito a
successivo matrimonio; in senso contrario, Ord. Cass. 11582/2012) e familiari
di italiani < II
grado conviventi (Cass. 19464/2011 e seguenti: incluso il
caso di convivenza con familiare italiano minorenne); nota: ulteriore rispetto al diritto di
soggiorno
¤
permesso
CE slp (espulsione
possibile solo per gravi
motivi di ordine pubblico o sicurezza dello Stato o applicazione misure di prevenzione)
á
Ricorso contro l'espulsione:
o
TAR per
ordine pubblico o sicurezza dello Stato o attivita' terroristiche (non ammessa
la sospensione cautelare)
o
giudice
ordinario per misura di sicurezza (possibile anche la revoca da parte del
magistrato o del Tribunale di sorveglianza) o espulsione sostitutiva della pena
o
Tribunale
di sorveglianza per alternativa alla pena (opposizione)
o
giudice di pace del luogo dove ha sede l'autorita' che
ha adottato il provvedimento, negli altri casi; ricorso inammissibile se proposto oltre 30 gg dalla notificazione del provvedimento
(60 gg. se presentato dall'estero); decisione inappellabile entro 20 gg.
(possibile ricorso per cassazione);
competenza del tribunale in composizione monocratica, se risulta pendente un giudizio in
materia di diritto all'unita' familiare o un giudizio di cui all'art. 31, co. 3, T.U. (L. 271/2004; sopravvive a D. Lgs.
150/2011?)
V.
L'asilo
1.
Destinatari
á
Protezione
internazionale:
2.
Procedura
á
Domanda presentata alla polizia di frontiera o alla questura; esaminata dalla Commissione
territoriale
á
Deroga alle disposizioni sul respingimento
quando si applichino quelle su protezione temporanea o asilo: non contano i requisiti di
disponibilita' di mezzi, ne' i divieti di ingresso; non si respinge lo
straniero privo di requisiti; non si applicano oneri al vettore
á
Nota: il
vettore non sa se verra'
presentata domanda d'asilo => nega comunque l'imbarco allo straniero che
fugge senza requisiti per l'ingresso => necessario il ricorso ai
trafficanti
á
Trattenimento
in CIE per il richiedente che abbia commesso
determinati crimini o
che rientri nelle clausole di esclusione di cui alla Convenzione di Ginevra o che sia destinatario
di espulsione o respingimento
á
Ospitalita'
obbligatoria in CARA (con uscita nelle ore diurne) per il
richiedente per il quale debbano essere accertate identita' o nazionalita' (< 20 gg) o che abbia
presentato domanda dopo essere stato intercettato in condizioni di ingresso o soggiorno
illegale (< 35
gg); allontanamento ingiustificato:
decisione sulla domanda sulla base degli elementi in possesso della Commissione
á
Permesso
per richiesta asilo di 3 mesi, rinnovabile, negli altri casi
(possibile limitazione della circolazione)
á
L'Italia
puo' dichiararsi competente
per l'esame della domanda in caso di trattenimento in CIE o di ospitalita' obbligatoria in CARA a seguito di presentazione della domanda
successiva
all'intercettazione in condizioni di ingresso o soggiorno illegali; negli altri casi, la questura avvia le procedure per la determinazione
dello Stato competente
in base al Regolamento Dublino
II (criteri,
nell'ordine: presenza di familiari, rilascio di un visto o di un titolo di
soggiorno, ingresso o soggiorno illegali tollerati, luogo di presentazione
della domanda)
á
Domanda inammissibile (ma non irricevibile; decisione presa
dalla Commissione) se il richiedente e' gia' riconosciuto rifugiato in altro Stato o se la domanda
e' reiterata senza
fatti nuovi
á
Nota: prima del D. Lgs. 159/2008, era
previsto che il richiedente gia' destinatario di un provvedimento di espulsione
per soggiorno illegale fosse ospitato comunque in CARA; era quindi possibile
l'iterazione illimitata del seguente meccanismo elusivo: intercettazione di
straniero irregolare => richiesta di asilo => ospitalita' in CARA =>
abbandono del CARA => in caso di nuova intercettazione, presentazione di
nuova richiesta (inammissibile, ma non irricevibile) => nuova ospitalita' in
CARA, etc.
á
Audizione ed esame effettuati dalla Commissione
territoriale (10 in
Italia, piu' alcune sezioni)
á
Decisione (entro 9 gg dal ricevimento della
domanda, per trattenuti in CIE; entro 33 gg, per gli altri):
á
Numero di domande ed esito:
á
Il
ricorso al tribunale (ammissibile solo se presentato entro 30 gg dalla notificazione del provvedimento, 15
gg, in caso di
richiedente trattenuto in CIE
o ospitato obbligatoriamente
in CARA, 60 gg, in
caso di presentazione del ricorso dall'estero) sospende l'allontanamento, salvo che nei casi seguenti:
o
la
decisione e' stata assunta sulla base della sola documentazione presentata,
essendosi il richiedente allontanato ingiustificatamente dal CARA in cui era ospitato
obbligatoriamente (anche per esigenze di identificazione)
á
In mancanza
di effetto sospensivo
automatico, il richiedente puo' chiedere la sospensione
del provvedimento al Tribunale competente
per il ricorso; in caso di accoglimento dell'istanza, al richiedente e'
rilasciato un permesso per richiesta asilo e se ne dispone l'accoglienza in un centro
di accoglienza per
richiedenti asilo
á
Il ricorso
e' trattato in ogni grado
in via d'urgenza
á
Sent.
Cass. 19393/2009:
competenza del giudice ordinario
in merito al rilascio di permesso umanitario ex art. 5, co. 6
á
TAR
Lazio: competenza del giudice
ordinario in merito al
provvedimento con cui si dispone l'ospitalita' obbligatoria presso un CARA
3.
Accoglienza
á
Il titolare
di permesso per
richiesta asilo privo di mezzi
sufficienti per se' e per i familiari (5.227 euro, per una persona; 3.186 euro a
persona, in caso di
nucleo familiare) accede con i familiari alle misure di accoglienza, a condizione di presentazione della domanda
di asilo entro 8 gg.
dall'ingresso (o dal
verificarsi dei motivi di persecuzione, per richiedente gia' soggiornante
legalmente in Italia)
á
In caso di indisponibilita'
di posti, contributo
assistenziale
(attualmente: 27,89 euro
al giorno a persona)
per il tempo necessario (ma comunque < 35 gg) ad acquisire la disponibilita' presso
un centro di accoglienza
á
Se la decisione
sulla domanda di asilo (ricorso
incluso) non e'
adottata entro 6 mesi
dalla presentazione della domanda il permesso per richiesta asilo e' rinnovato per la durata di 6 mesi; il permesso rinnovato consente di svolgere attivita'
lavorativa fino alla
conclusione della procedura (salvo che il ritardo sia addebitabile al richiedente); il permesso non puo' essere convertito in permesso per lavoro
4.
Protezione temporanea
á
Possibile accoglienza e protezione temporanea, per motivi umanitari, in caso di conflitti, disastri o altri eventi
di particolare gravita'
á
Disposizioni
adottate con DPCM,
anche in deroga alle
altre disposizioni di legge
á
Regime
adottato in occasione della guerra in Kossovo, nel 1999, e dell'afflusso dal Nord
Africa dei primi mesi
del 2011 (permesso di 6 mesi, utilizzabile per lavoro e convertibile; rilascio
di un titolo di viaggio; rinnovato, anche tacitamente, con successivi
provvedimenti, fino al 31/3/2013; possibilita' di rimpatrio assistito;
rimpatrio escluso per inespellibili, categorie vulnerabili, malati e, fino alla
fine dell'anno scolastico, famiglie con minori iscritti a scuola); nota: permesso utile per la libera
circolazione di breve
periodo in Area Schengen (altri requisiti: titolo di viaggio, risorse sufficienti, assenza di pericolosita' e
di segnalazioni per la non ammissione)
á
Adozione
del DPCM in caso di
accertamento, da parte del Consiglio europeo, di afflusso massiccio di sfollati, ai
sensi della Direttiva 2001/55/CE
(D. Lgs. 85/2003): protezione accordata, nei limiti della disponibilitaÕ dichiarata dal Governo
italiano ai sensi della Direttiva, per un anno, prorogabile per un secondo anno in base
a decisione del Consiglio europeo
VI.
I cittadini comunitari
á
Titolari: comunitario e familiare anche straniero (coniuge; discendenti del comunitario o
del coniuge di eta' < 21 anni o a carico; ascendenti diretti, del
comunitario o del coniuge, a carico); incluse le relazioni adottive e di affidamento (quanto meno in caso di affidamento
stabile); Trib. Reggio Emilia,
circ. Mininterno 26/10/2012
e prassi recente: incluso il coniuge dello stesso sesso; nota: l'estensione al partner dello stesso sesso (con relazione stabile costituita in
Italia) potrebbe essere invocata davanti al giudice in base a Sent. Corte Cost.
138/2010 e Sent. Cass. 4184/2012
á
Facilitazione dell'ingresso e soggiorno per altri
familiari, anche stranieri, a carico o conviventi (incluso il partner con relazione
stabile attestata dallo
Stato membro di appartenenza del cittadino; nota: la Direttiva 2004/38/CE
recita "da uno Stato membro") o necessitanti, per ragioni di salute,
di assistenza da
parte del cittadino comunitario; Sent. CGUE C-83/11: la situazione di
dipendenza, per i familiari a carico, deve sussistere nel paese di provenienza
del familiare interessato, quanto meno nel momento in cui egli chiede di
raggiungere il cittadino dell'Unione, e lo Stato membro puo' imporre requisiti
atti ad assicurare che tale condizione sia reale e stabile
á
Requisiti:
á
In caso di mancanza
di documento di viaggio valido
o di visto di ingresso,
se richiesto, non si procede a respingimento se l'interessato, entro 24 ore
(quantificazione non dettata esplicitamente dalla Direttiva 2004/38/CE), dimostra di essere titolare del diritto di libera
circolazione
á
Requisiti: documento di identita' valido per
l'espatrio, per il comunitario; passaporto valido, per familiare straniero (L.
129/2011: non richiesto il visto;
nota: non si tiene conto di un ingresso illegale)
á
Il diritto
di soggiorno viene meno
in caso di onere eccessivo
per l'assistenza pubblica (desunto, in contrasto con Direttiva 2004/38/CE, da
disponibilita' di mezzi inferiore a quella prevista per il ricongiungimento) o
per pericolosita' per ordine pubblico o sicurezza pubblica
á
Requisiti: una delle condizioni seguenti
á
Il diritto
di soggiorno viene meno per il venir meno delle condizioni (salvo, entro certi limiti, casi di
disoccupazione, invalidita', divorzio, morte o partenza del familiare
comunitario) o per pericolosita' per ordine pubblico, sicurezza dello Stato
o pubblica sicurezza
á
Dopo 3 mesi
di soggiorno, il comunitario e' tenuto a chiedere l'iscrizione anagrafica; il familiare straniero, la carta di
soggiorno; ai fini del
rilascio della carta di soggiorno
per familiare straniero
di cittadino UE, necessario il possesso di passaporto valido (nota: non di visto; possibile il rilascio anche a chi sia entrato illegalmente) e la presentazione di un documento rilasciato
dall'autorita' del paese d'origine
o di provenienza che attesti la qualita' di familiare con diritto di
soggiorno o
l'appartenenza ad una delle categorie il cui soggiorno e' facilitato (inclusi, eventualmente, il legame
familiare con il titolare di autonomo diritto di soggiorno o l'appartenenza al
suo nucleo familiare, le condizioni di vivenza a carico, le condizioni di
salute)
á
Superamento
della soglia dei 3 mesi
presunto (in teoria) in mancanza di dichiarazione di presenza (facoltativa e
non disciplinata)
á
Il
cittadino comunitario in fase di prima ricerca di lavoro e i suoi familiari non sono allontanabili se il cittadino ha reso la dichiarazione di immediata disponibilita' allo svolgimento dell'attivita'
lavorativa e non eÕ
stato escluso dallo
stato di disoccupazione
á
Diritto
di soggiorno permanente:
á
Il
diritto di soggiorno permanente si perde per assenze di durata > 2 anni
consecutivi
á
I titolari
di diritto di soggiorno
(temporaneo o permanente) hanno diritto di esercitare in Italia qualunque
attivita' economica, in
forma autonoma o subordinata, che non sia riservata
per legge al cittadino italiano
(attivita' che comportino l'esercizio di pubblici poteri o che attengano alla
tutela dell'interesse nazionale, da art. 38 D. Lgs. 165/2001; sono anche riservati al
cittadino italiano i posti di vertice dell'amministrazione, di magistrato e di
avvocato dello Stato e le funzioni relative a provvedimenti autorizzativi e
coercitivi e quelle di controllo di legittimita' e di merito)
á
Il cittadino
comunitario con diritto
di soggiorno gode di parita'
di trattamento con il cittadino italiano per le materie previste dal Trattato CE e dal diritto
derivato (es.: sicurezza sociale), salve le eccezioni previste dallo stesso
Trattato o dal diritto derivato; il beneficio di tale diritto si estende ai familiari stranieri con diritto di soggiorno
(indirettamente: solo se essi sono a carico del lavoratore; a meno che non
siano titolari di autonomo diritto di soggiorno)
á
In deroga al principio di parita' trattamento, il
cittadino comunitario e i suoi familiari stranieri non hanno diritto alle prestazioni di assistenza
sociale durante i primi
3 mesi di soggiorno in
Italia ne', in caso di cittadino comunitario venuto in Italia in cerca di
lavoro, durante tutta la fase di prima ricerca di lavoro, salvo che tale diritto derivi loro
autonomamente per l'attivita' esercitata o per altre disposizioni di legge
á
Assistenza
sanitaria:
¤
tessera TEAM: rilasciata da uno Stato membro a chi e'
coperto da assicurazione in quello Stato; prestazioni necessarie a non
interrompere il soggiorno
¤
iscrizione
al SSN:
-
stagionali
-
titolari di
E106 (lavoratori distaccati da ditte/istituzioni estere e loro familiari,
studenti, familiari di disoccupati); nota: ora documento portatile S1
¤
prestazioni
programmate per titolari
di E112; nota: ora documento portatile S2
o
soggiorni
> 3 mesi:
¤
iscrizione
al SSN:
-
lavoratori
e loro familiari
-
disoccupati
e iscritti a corsi di formazione, con diritto di soggiorno
-
titolari di
E106, E109 (familiari), E120 (in attesa di pensione in altro Stato UE), E121
(pensionati in altro Stato UE); nota: ora documento portatile S1
-
titolare di
diritto di soggiorno permanente
-
vittime di
tratta e destinatari di protezione sociale
-
familiari
di cittadino italiano
¤
assicurazione
sanitaria per i titolari
di diritto di soggiorno non lavoratori (Accordo Governo-Regioni: anche mediante
iscrizione facoltativa al SSN)
¤
prestazioni
urgenti e indifferibili (prestazioni a tutela di minori,
gravidanza, maternita', vaccinazioni, profilassi internazionale, profilassi,
diagnosi e cura di malattie infettive; altre prestazioni essenziali? si',
secondo Accordo Governo-Regioni) per comunitari presenti, non assistiti dal Paese di provenienza e indigenti (autocertificazione), gratuite, salvo
partecipazione alla spesa, con esenzione dal ticket a parita' con l'italiano (Accordo Governo-Regioni); rilascio di
codice ENI; nota: disposizione
a rischio in base a
modifica art. 1, co. 2 T.U.
(L. 133/2008), ma sostenuta da Sent. Corte Cost. 299/2010
á
Sicurezza
sociale:
¤
pensioni
sociali per persone sprovviste di reddito
¤
pensioni,
assegni e indennita' per i mutilati e invalidi civili
¤
pensioni e
indennita' per i sordomuti
¤
pensioni e
indennita' per i ciechi civili
¤
integrazione
delle pensioni al trattamento minimo
¤
integrazione
dellÕassegno di invalidita'
¤
assegno
sociale
¤
maggiorazione
sociale
á
Presupposti:
á
In caso di
allontanamento per pericolositaÕ,
¤
quando
l'allontanamento risulti urgente
perche' l'ulteriore permanenza
sul territorio e' incompatibile
con la civile e sicura convivenza (L. 129/2011)
¤
in caso di violazione
del termine concesso per
lasciare l'Italia
¤
in caso di
allontanamento per motivi di ordine pubblico della persona che non abbia ottemperato all'ordine di allontanamento per mancanza di requisiti (L. 129/2011; Trib. Reggio Emilia:
escluso ogni automatismo)
á
In caso di
allontanamento per mancanza di requisiti,
VII.
La cittadinanza
á
Cittadino per
nascita:
á
E' considerato cittadino italiano per nascita chi e' trovato in Italia come figlio di ignoti, se non puo' essere provato il possesso
di altra cittadinanza
á
Nozione di
residenza legale: aver
soddisfatto condizioni ed adempimenti in materia di ingresso, soggiorno e iscrizione anagrafica (DPR 572/1993)
á
Riconoscimento o acquisto della cittadinanza:
¤
essere
stato legalmente residente in Italia per 2 anni da coniuge non separato di cittadino
italiano, ovvero
essere coniuge non separato di cittadino italiano da almeno 3 anni; termini dimezzati in presenza di figli
nati o adottati dai coniugi
¤
assenza di
motivi ostativi relativi alla sicurezza dello Stato (valutazione discrezionale; l'Amministrazione ha 2 anni di tempo per rigettare l'istanza)
¤
assenza di
condanne (o successiva riabilitazione) per determinati reati
¤
assenza di
separazione legale e di scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti
civili del matrimonio (es.: per morte del coniuge) fino al momento
dellÕadozione del decreto di riconoscimento della cittadinanza
¤
avere un
genitore o un nonno che sia stato cittadino italiano per nascita
¤
soddisfare
una delle seguenti condizioni:
-
aver
prestato effettivamente (salvo il caso di interruzione dipendente da cause di
forza maggiore) servizio militare o civile in Italia e aver dichiarato preventivamente di voler acquistare la cittadinanza
italiana
-
ricoprire
un impiego statale,
anche all'estero, e aver dichiarato preventivamente di voler acquistare la cittadinanza
italiana
-
essere, al
compimento dei 18 anni,
legalmente residente in Italia da almeno 2 anni e dichiarare di scegliere la
cittadinanza italiana entro
il compimento dei 19 anni
¤
essere nato
in Italia
¤
essere
stato legalmente residente
in Italia ininterrottamente fino
al compimento dei 18 anni;
circ. Mininterno 7/11/2007:
condizioen non pregiudicata da brevi interruzioni della regolarita' del soggiorno, ne' da inscrizione
anagrafica tardiva, a
condizione di documentata continuita' del soggiorno e di dichiarazione di
nascita effettuata da genitore legalmente residente; giurisprudenza recente (Corte App. Napoli, Trib. Imperia, Trib.
Reggio Emilia, Trib. Pordenone, Trib. Lecce, Trib. Milano): conta solo la continuita' della presenza di fatto
¤
dichiarare di scegliere la cittadinanza italiana entro
un anno dal compimento
dei 18 anni
á
Concessione della cittadinanza per naturalizzazione;
pienamente discrezionale:
valutati reddito
(superiore a soglia per esenzione dal ticket: 8.263,31 euro per anno circa; 3.098,74
in piu' per il coniuge a carico; 516,46 euro in piu' per ogni figlio a carico;
rileva il reddito del nucleo familiare), affidabilita' fiscale, precedenti penali, livello di integrazione, etc.)
¤
ingresso
per turismo e
dichiarazione di soggiorno
¤
iscrizione
anagrafica condizionata
alla dimostrazione della discendenza, in deroga al requisito di possesso di
titolo di soggiorno di durata > 3 mesi
¤
rilascio di
permesso per acquisto cittadinanza
in deroga a requisito di alloggio e risorse e di possesso di passaporto valido
(e, verosimilmente, di permesso di soggiorno, nel caso di semplice
dichiarazione di soggiorno)
¤
maturazione
del requisito di residenza prolungata
á
Richiesto, entro
6 mesi dalla notifica
del DPR di concessione o conferimento della cittadinanza, giuramento di
fedelta' alla
Repubblica;
á
Non piu'
richiesto lo svincolo
dalla cittadinanza d'origine