(Sergio
Briguglio 27/6/2013)
PROPOSTA
DI RIFORMA DELLA LEGGE 91/1992
TESTO VIGENTE |
TESTO MODIFICATO |
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Modifiche
in grassetto |
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Art. 1. |
Art. 1. |
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1. E' cittadino
per nascita: |
1. E' cittadino
per nascita: |
a. il figlio di
padre o di madre cittadini; |
a. il figlio di
padre o di madre cittadini; |
b. chi nato nel
territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi,
ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge
dello Stato al quale questi appartengono. |
b. chi nato nel
territorio della Repubblica se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi,
ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge
dello Stato al quale questi appartengono. |
2. E' considerato
cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della
Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza. |
2. E' considerato
cittadino per nascita il figlio di ignoti trovato nel territorio della
Repubblica, se non venga provato il possesso di altra cittadinanza. |
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Art. 2. |
Art. 2. |
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1. Il
riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la
minore et del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della
presente legge. |
1. Il
riconoscimento o la dichiarazione giudiziale della filiazione durante la
minore et del figlio ne determina la cittadinanza secondo le norme della
presente legge. |
2. Se il figlio
riconosciuto o dichiarato maggiorenne conserva il proprio stato di
cittadinanza, ma pu dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla
dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del
provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla
filiazione. |
2. Se il figlio
riconosciuto o dichiarato maggiorenne conserva il proprio stato di
cittadinanza, ma pu dichiarare, entro un anno dal riconoscimento o dalla
dichiarazione giudiziale, ovvero dalla dichiarazione di efficacia del
provvedimento straniero, di eleggere la cittadinanza determinata dalla
filiazione. |
3. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la
paternit o maternit non pu essere dichiarata, purch sia stato
riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti. |
3. Le
disposizioni del presente articolo si applicano anche ai figli per i quali la
paternit o maternit non pu essere dichiarata, purch sia stato
riconosciuto giudizialmente il loro diritto al mantenimento o agli alimenti. |
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Art. 3. |
Art. 3. |
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1. Il minore
straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza. |
1. Il minore
straniero adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza. |
2. La
disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima
della data di entrata in vigore della presente legge. |
2. La
disposizione del comma 1 si applica anche nei confronti degli adottati prima
della data di entrata in vigore della presente legge. |
3. Qualora
l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza
italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti. |
3. Qualora
l'adozione sia revocata per fatto dell'adottato, questi perde la cittadinanza
italiana, sempre che sia in possesso di altra cittadinanza o la riacquisti. |
4. Negli altri
casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia,
qualora la revoca intervenga durante la maggiore et dell'adottato, lo
stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potr
comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca
stessa. |
4. Negli altri
casi di revoca l'adottato conserva la cittadinanza italiana. Tuttavia,
qualora la revoca intervenga durante la maggiore et dell'adottato, lo
stesso, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, potr
comunque rinunciare alla cittadinanza italiana entro un anno dalla revoca
stessa. |
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Art. 4. |
Art. 4. |
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1. Lo straniero o
l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea
retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino: |
1. Lo straniero o
l'apolide, del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea
retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, diviene cittadino: |
a. se presta
effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente
di voler acquistare la cittadinanza italiana; |
a. se presta
effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara preventivamente
di voler acquistare la cittadinanza italiana; |
b. se assume
pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di
voler acquistare la cittadinanza italiana; |
b. se assume
pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche all'estero, e dichiara di
voler acquistare la cittadinanza italiana; |
c. se, al
raggiungimento della maggiore et, risiede legalmente da almeno due anni nel
territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di
voler acquistare la cittadinanza italiana. |
c. se, al
raggiungimento della maggiore et, risiede legalmente da almeno due anni nel
territorio della Repubblica e dichiara, entro un anno dal raggiungimento, di
voler acquistare la cittadinanza italiana. |
2. Lo straniero
nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al
raggiungimento della maggiore et, diviene cittadino se dichiara di voler
acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. |
2. Lo straniero
nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al
raggiungimento della maggiore et, diviene cittadino se dichiara di voler
acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. |
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3. Lo
straniero nato in Italia da genitori di cui almeno uno sia titolare di
permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o di diritto di
soggiorno permanente ai sensi degli articolo 14 e 15 del D. Lgs. 30/2007
acquista la cittadinanza alle condizioni di cui ai commi 5 e 6. |
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4. Lo straniero nato in Italia da genitori di cui almeno uno di cui
almeno uno sia nato in Italia e vi abbia soggiornanto, a qualunque titolo,
fino al compimento della maggiore eta' acquista la cittadinanza alle
condizioni di cui ai commi 5 e 6. |
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5. Nei casi di
cui ai comma 3 e 4, la cittadinanza si acquista a seguito di una
dichiarazione di volont in tal senso espressa dal genitore che soddisfa le
condizioni di cui agli stessi commi e iscritta in margine nellatto di
nascita. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore et il soggetto pu
rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla cittadinanza italiana. |
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6. Qualora non
sia stata resa la dichiarazione di volont di cui al comma 5, i soggetti di
cui ai commi 3 e 4 acquistano la cittadinanza, senza ulteriori condizioni, se
ne fanno richiesta entro l'anno successivo al raggiungimento della maggiore
et o, se posteriore, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione. |
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7. Lo
straniero entrato in Italia entro il quinto anno di et, che vi abbia
risieduto legalmente fino al raggiungimento della maggiore et, diviene
cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro
l'anno successivo a tale data o, se posteriore, alla data di entrata in
vigore della presente disposizione. |
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8. Il minore
straniero acquista la cittadinanza italiana su istanza di un genitore o del
soggetto esercente la potest genitoriale secondo lordinamento del Paese di
origine se ha frequentato in Italia, integralmente e con successo, un corso
di istruzione primaria o secondaria di primo grado o secondaria superiore
presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione di
cui allarticolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un
percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di
una qualifica professionale. Entro un anno dal raggiungimento della maggiore et,
il soggetto pu rinunciare, se in possesso di altra cittadinanza, alla
cittadinanza italiana. |
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9. In mancanza
dell'istanza di cui al comma 8, lo straniero che abbia frequentato il corso
di istruzione o il percorso di istruzione e formazione di cui allo stesso
comma, diviene cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la
cittadinanza italiana entro l'anno successivo al raggiungimento della
maggiore et o, se posteriore, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione. |
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10. La disposizione
di cui al comma 9 si applica anche nei casi in cui il corso di istruzione
secondaria superiore o il percorso di istruzione e formazione, intrapresi
nella minore eta', siano conclusi dopo il raggiungimento della maggiore eta'.
In tali casi, ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, la
dichiarazione deve essere resa entro l'anno successivo alla conclusione del
corso di istruzione secondaria superiore o del percorso di istruzione e
formazione o, se posteriore, alla data di entrata in vigore della presente
disposizione. |
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Art. 5. |
Art. 5. |
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1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano puo'
acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda
legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo
tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al
momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia
intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti
civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. |
1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il
matrimonio, risieda legalmente da almeno due anni nel territorio della
Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente
all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo
7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la
cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione
personale dei coniugi. |
2. I termini di cui al
comma 1 sono ridotti della meta' in presenza di figli nati o adottati dai
coniugi. |
2. I termini di cui al
comma 1 sono ridotti della meta' in presenza di figli nati o adottati dai
coniugi. |
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3. Lo scioglimento,
l'annulamento, la cessazione degli effetti civili del matrimonio e la
separazione tra coniugi non ostano all'acquisto della cittadinanza quando vi
siano figli nati o adottati dai coniugi o quando la cessazione degli effetti
civili del matrimonio dipenda dal decesso del coniuge italiano. |
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Art. 6. |
Art. 6. |
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1. Precludono
l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5: |
1. Precludono
l'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 5: |
a. la condanna
per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III,
del codice penale; |
a. la condanna
per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III,
del codice penale; |
b. la condanna
per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale
non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un
reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una
autorit giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in
Italia; |
b. la condanna
per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale
non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un
reato non politico ad una pena detentiva superiore ad un anno da parte di una
autorit giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in
Italia; |
c. la
sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza
della Repubblica. |
c. la
sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza
della Repubblica. |
2. Il
riconoscimento della sentenza straniera richiesto dal procuratore generale
del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui iscritto o
trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1,
lettera b). |
2. Il
riconoscimento della sentenza straniera richiesto dal procuratore generale
del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui iscritto o
trascritto il matrimonio, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera
b). |
3. La
riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna. |
3. La
riabilitazione fa cessare gli effetti preclusivi della condanna. |
4. L'acquisto
della cittadinanza sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva,
se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1,
lettera a) e lettera b), primo periodo, nonch per il tempo in cui pendente
il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al
medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo. |
4. L'acquisto
della cittadinanza sospeso fino a comunicazione della sentenza definitiva,
se sia stata promossa azione penale per uno dei delitti di cui al comma 1,
lettera a) e lettera b), primo periodo, nonch per il tempo in cui pendente
il procedimento di riconoscimento della sentenza straniera, di cui al
medesimo comma 1, lettera b), secondo periodo. |
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Art. 7. |
Art. 7. |
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1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con
decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al
sindaco del comune di residenza o alla competente autorita' consolare. |
1. Ai sensi dell'articolo 5, la cittadinanza si acquista con
decreto del Ministro dell'interno, a istanza dell'interessato, presentata al
sindaco del comune di residenza o alla competente autorita' consolare. |
2. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13. |
2. Si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 12 gennaio 1991, n. 13. |
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Art. 8. |
Art. 8. |
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1. Con decreto
motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7
ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di
ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto emanato su
conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta pu essere
riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento. |
1. Con decreto
motivato, il Ministro dell'interno respinge l'istanza di cui all'articolo 7
ove sussistano le cause ostative previste nell'articolo 6. Ove si tratti di
ragioni inerenti alla sicurezza della Repubblica, il decreto emanato su
conforme parere del Consiglio di Stato. L'istanza respinta pu essere
riproposta dopo cinque anni dall'emanazione del provvedimento. |
2. L'emanazione
del decreto di rigetto dell'istanza preclusa quando dalla data di
presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione,
sia decorso il termine di due anni. |
2. L'emanazione
del decreto di rigetto dell'istanza preclusa quando dalla data di
presentazione dell'istanza stessa, corredata dalla prescritta documentazione,
sia decorso il termine di due anni. |
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Art. 9. |
Art. 9. |
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1. La
cittadinanza italiana pu essere concessa con decreto del Presidente della
Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'interno: |
1. La
cittadinanza italiana pu essere concessa con decreto del Presidente della
Repubblica, sentito il Consiglio di Stato, su proposta del Ministro
dell'interno: |
a. allo straniero
del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di
secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che nato nel territorio
della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre
anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera
c); |
a. allo straniero
del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di
secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che nato nel territorio
della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre
anni, comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera
c); |
b. allo straniero
maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel
territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla
adozione; |
b. allo straniero
maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel
territorio della Repubblica da almeno cinque anni successivamente alla
adozione; |
c. allo straniero
che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle
dipendenze dello Stato; |
c. allo straniero
che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno cinque anni alle
dipendenze dello Stato; |
d. al cittadino
di uno Stato membro delle Comunit europee se risiede legalmente da almeno
quattro anni nel territorio della Repubblica; |
d. al cittadino
di uno Stato membro delle Comunit europee se risiede legalmente da almeno
quattro anni nel territorio della Repubblica; |
e. all'apolide
che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
|
e. all'apolide
che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica;
|
f. allo straniero
che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. |
f. allo straniero
che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica. |
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g. allo
straniero che abbia conseguito in Italia la laurea o un master o il
dottorato. |
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h. allo
straniero che abbia dato prova di un alto livello di integrazione sociale. |
2. Con decreto
del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, la
cittadinanza pu essere concessa allo straniero quando questi abbia enti
servizi all'Italia, ovvero quando ricorra un eccezionale interesse dello
Stato. |
2. Con decreto
del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno,
di concerto con il Ministro degli affari esteri, la cittadinanza pu essere
concessa allo straniero quando questi abbia reso eminenti servizi all'Italia,
ovvero quando ricorra un rilevante interesse
dello Stato. |
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3. Nella
valutazione dell'istanza di naturalizzazione non e' presa in considerazione
la situazione economica del richiedente ne' quella del suo nucleo familiare. |
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Art. 9-bis. |
Art. 9-bis. |
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1. Ai fini dell'elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione
della cittadinanza, all'istanza o dichiarazione dell'interessato deve essere
comunque allegata la certificazione comprovante il possesso dei requisiti
richiesti per legge. |
(...) |
1-bis. Le istanze
o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della
cittadinanza sono soggette al pagamento di un contributo di importo pari a
200 euro. |
(...) |
1-ter. Il gettito
derivante dal contributo di cui al comma 1-bis e' versato all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnato allo stato di previsione del
Ministero dell'interno che lo destina, per la meta', al finanziamento di
progetti del Dipartimento per le liberta' civili e l'immigrazione diretti
alla collaborazione internazionale e alla cooperazione ed assistenza ai Paesi
terzi in materia di immigrazione anche attraverso la partecipazione a
programmi finanziati dall'Unione europea e, per l'altra meta', alla copertura
degli oneri connessi alle attivita' istruttorie inerenti ai procedimenti di
competenza del medesimo Dipartimento in materia di immigrazione, asilo e
cittadinanza |
(...) |
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Art. 10. |
Art. 10. |
|
|
1. Il decreto di
concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si
riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo,
giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e
le leggi dello Stato. |
1. Il decreto di
concessione della cittadinanza non ha effetto se la persona a cui si
riferisce non presta, entro sei mesi dalla notifica del decreto medesimo,
giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e
le leggi dello Stato. |
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Art. 11. |
Art. 11. |
|
|
1. Il cittadino
che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva
quella italiana, ma pu ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la
residenza all'estero. |
1. Il cittadino
che possiede, acquista o riacquista una cittadinanza straniera conserva
quella italiana, ma pu ad essa rinunciare qualora risieda o stabilisca la
residenza all'estero. |
|
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Art. 12. |
Art. 12. |
|
|
1. Il cittadino
italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od
una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente
internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare
per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che
il Governo italiano pu rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il
servizio militare. |
1. Il cittadino
italiano perde la cittadinanza se, avendo accettato un impiego pubblico od
una carica pubblica da uno Stato o ente pubblico estero o da un ente
internazionale cui non partecipi l'Italia, ovvero prestando servizio militare
per uno Stato estero, non ottempera, nel termine fissato, all'intimazione che
il Governo italiano pu rivolgergli di abbandonare l'impiego, la carica o il
servizio militare. |
2. Il cittadino
italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia
accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica,
od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato,
ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la
cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra. |
2. Il cittadino
italiano che, durante lo stato di guerra con uno Stato estero, abbia
accettato o non abbia abbandonato un impiego pubblico od una carica pubblica,
od abbia prestato servizio militare per tale Stato senza esservi obbligato,
ovvero ne abbia acquistato volontariamente la cittadinanza, perde la
cittadinanza italiana al momento della cessazione dello stato di guerra. |
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Art. 12-bis |
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1. La
cittadinanza puo' essere revocata, nel rispetto del principio di
proporzionalita', quando si accerti che e' stata acquistata o riacquistata
sulla base di un atto fraudolento compiuto dall'interessato. Non hanno
rilievo, ai fini della revoca, gli atti fraudolenti compiuti da persone
diverse da quella che abbia acquistato o riacquistato la cittadinanza. |
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2. L'acquisto
e il riacquisto della cittadinanza non possono essere annullati. |
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3. Alla
persona cui debba essere revocata la cittadinanza ai sensi del comma 1, se e'
privo di altra cittadinanza, e' riconosciuto contestualmente, alla revoca, lo
status di apolide. |
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Art. 13. |
Art. 13. |
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1. Chi ha perduto
la cittadinanza la riacquista: |
1. Chi ha perduto
la cittadinanza ai sensi dell'articolo 12 o dell'articolo 12-bis la riacquista: |
a. se presta
effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di
volerla riacquistare; |
a. se presta
effettivo servizio militare per lo Stato italiano e dichiara previamente di
volerla riacquistare; |
b. se, assumendo
o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche
all'estero, dichiara di volerla riacquistare; |
b. se, assumendo
o avendo assunto un pubblico impiego alle dipendenze dello Stato, anche
all'estero, dichiara di volerla riacquistare; |
c. se dichiara di
volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla
dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica; |
c. se dichiara di
volerla riacquistare ed ha stabilito o stabilisce, entro un anno dalla
dichiarazione, la residenza nel territorio della Repubblica; |
d. dopo un anno
dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica,
salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine; |
d. dopo un anno
dalla data in cui ha stabilito la residenza nel territorio della Repubblica,
salvo espressa rinuncia entro lo stesso termine; |
e. se, avendola
perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o
la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente
internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di
volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due
anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o
la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione
di cui all'articolo 12, comma 1. |
e. se, avendola
perduta per non aver ottemperato all'intimazione di abbandonare l'impiego o
la carica accettati da uno Stato, da un ente pubblico estero o da un ente
internazionale, ovvero il servizio militare per uno Stato estero, dichiara di
volerla riacquistare, sempre che abbia stabilito la residenza da almeno due
anni nel territorio della Repubblica e provi di aver abbandonato l'impiego o
la carica o il servizio militare, assunti o prestati nonostante l'intimazione
di cui all'articolo 12, comma 1. |
2. Non
ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in
applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonch dell'articolo 12, comma 2. |
2. Non
ammesso il riacquisto della cittadinanza a favore di chi l'abbia perduta in
applicazione dell'articolo 3, comma 3, nonch dell'articolo 12, comma 2. |
3. Nei casi indicati
al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza non ha
effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per gravi e
comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale
inibizione pu intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle
condizioni stabilite. |
3. Nei casi
indicati al comma 1, lettera c), d) ed e), il riacquisto della cittadinanza
non ha effetto se viene inibito con decreto del Ministro dell'interno, per
gravi e comprovati motivi e su conforme parere del Consiglio di Stato. Tale
inibizione pu intervenire entro il termine di un anno dal verificarsi delle
condizioni stabilite. |
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Art. 14. |
Art. 14. |
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|
1. I figli minori
di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso,
acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono
rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. |
1. I figli minori
di chi abbia acquistato o riacquistato la cittadinanza italiana, se convivono, anche successivamente
all'acquisto o riacquisto della cittadinanza, con
esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono
rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza. |
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2. Oltre a
quanto previsto dal comma 1, lo straniero che al momento dell'aquisto o del
riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore convivesse con
esso acquista la cittadinanza italiana qualora dichiari di volerla acquistare
e risieda legalmente nel territorio della Repubblica per almeno cinque anni
successivamente a detta dichiarazione. |
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3. La perdita
della cittadinanza ai sensi dell'articolo 12 o dell'articolo 12-bis non
incide sulla cittadinanza dei discendenti. |
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Art. 15. |
Art. 15. |
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1. L'acquisto o
il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito
dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono
adempiute le condizioni e le formalit richieste. |
1. L'acquisto o
il riacquisto della cittadinanza ha effetto, salvo quanto stabilito
dall'articolo 13, comma 3, dal giorno successivo a quello in cui sono
adempiute le condizioni e le formalit richieste. |
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Art. 16. |
Art. 16. |
|
|
1. L'apolide che
risiede legalmente nel territorio della Repubblica soggetto alla legge
italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli
obblighi del servizio militare. |
1. L'apolide che
risiede legalmente nel territorio della Repubblica soggetto alla legge
italiana per quanto si riferisce all'esercizio dei diritti civili ed agli
obblighi del servizio militare. |
2. Lo straniero
riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano secondo le condizioni stabilite
dalla legge o dalle convenzioni internazionali equiparato all'apolide ai
fini dell'applicazione della presente legge, con esclusione degli obblighi
inerenti al servizio militare. |
2. Lo straniero che
abbia ottenuto protezione internazionale dallo Stato
italiano secondo le condizioni stabilite dalla legge o dalle convenzioni
internazionali equiparato all'apolide ai fini dell'applicazione della
presente legge, con esclusione degli obblighi inerenti al servizio militare. |
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Art. 17. |
Art. 17. |
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1. Chi ha perduto
la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della
legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in
tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. |
1. Chi ha perduto
la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno
1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della
legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in
tal senso entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. |
2. Resta fermo
quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151. |
2. Resta fermo
quanto disposto dall'articolo 219 della legge 19 maggio 1975, n. 151. |
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Art. 17-bis. |
Art. 17-bis. |
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1. Il diritto alla cittadinanza italiana e' riconosciuto: |
1. Il diritto alla cittadinanza italiana e' riconosciuto: |
a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, gia' residenti nei
territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla
Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10
febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre
1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975,
reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e
in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19
del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo; |
a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, gia' residenti nei
territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla
Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10
febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre
1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975,
reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e
in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19
del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo; |
b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o
discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a). |
b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o
discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a). |
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Art. 17-ter. |
Art. 17-ter. |
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1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui
all'articolo 17-bis e' esercitato dagli interessati mediante la presentazione
di una istanza all'autorita' comunale italiana competente per territorio in
relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i
presupposti, all'autorita' consolare, previa produzione da parte dell'istante
di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del
Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari
esteri. |
1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui
all'articolo 17-bis e' esercitato dagli interessati mediante la presentazione
di una istanza all'autorita' comunale italiana competente per territorio in
relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i
presupposti, all'autorita' consolare, previa produzione da parte dell'istante
di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del
Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari
esteri. |
2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque
allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della
cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello
Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei
Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis. |
2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla
lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque
allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della
cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello
Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza
dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis. |
3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque
allegata la seguente documentazione: |
3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla
lettera b) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque
allegata la seguente documentazione: |
a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza
diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente; |
a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza
diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente; |
b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di
opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, attestante
la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in
linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello
Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza
dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis; |
b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di
opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, attestante
la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in
linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello
Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza
dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis; |
c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e
della cultura italiane dell'istante. |
c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e
della cultura italiane dell'istante. |
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Art. 18. |
Art. 18. |
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(...) |
(...) |
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Art. 19. |
Art. 19. |
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1. Restano salve
le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei
registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni
per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del
Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a
Parigi il 10 febbraio 1947. |
1. Restano salve
le disposizioni della legge 9 gennaio 1956, n. 27, sulla trascrizione nei
registri dello stato civile dei provvedimenti di riconoscimento delle opzioni
per la cittadinanza italiana, effettuate ai sensi dell'articolo 19 del
Trattato di pace tra le potenze alleate ed associate e l'Italia, firmato a
Parigi il 10 febbraio 1947. |
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Art. 20. |
Art. 20. |
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|
1. Salvo che sia
espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla
presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di
entrata in vigore della stessa. |
1. Salvo che sia
espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla
presente legge non si modifica se non per fatti posteriori alla data di
entrata in vigore della stessa. |
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Art. 21. |
Art. 21. |
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1. Ai sensi e con
le modalit di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana pu essere
concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano
prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni
dopo l'affiliazione. |
1. Ai sensi e con
le modalit di cui all'articolo 9, la cittadinanza italiana pu essere
concessa allo straniero che sia stato affiliato da un cittadino italiano
prima della data di entrata in vigore della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
che risieda legalmente nel territorio della Repubblica da almeno sette anni
dopo l'affiliazione. |
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Art. 22. |
Art. 22. |
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|
1. Per coloro i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gi
perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13
giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare. |
1. Per coloro i
quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano gi
perduto la cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 8 della legge 13
giugno 1912, n. 555, cessa ogni obbligo militare. |
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Art. 23. |
Art. 23. |
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|
1. Le
dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia
alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente
legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il
dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso
di residenza all'estero, davanti all'autorit diplomatica o consolare del
luogo di residenza. |
1. Le
dichiarazioni per l'acquisto, la conservazione, il riacquisto e la rinunzia
alla cittadinanza e la prestazione del giuramento previste dalla presente
legge sono rese all'ufficiale dello stato civile del comune dove il
dichiarante risiede o intende stabilire la propria residenza, ovvero, in caso
di residenza all'estero, davanti all'autorit diplomatica o consolare del
luogo di residenza. |
2. Le
dichiarazioni di cui al comma 1, nonch gli atti o i provvedimenti attinenti
alla perdita, alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana
vengono trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata
annotazione a margine dell'atto di nascita. |
2. Le dichiarazioni
di cui al comma 1, nonch gli atti o i provvedimenti attinenti alla perdita,
alla conservazione e al riacquisto della cittadinanza italiana vengono
trascritti nei registri di cittadinanza e di essi viene effettuata
annotazione a margine dell'atto di nascita. |
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Art. 24. |
Art. 24. |
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(...) |
(...) |
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Art. 25. |
Art. 25. |
|
|
1. Le
disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate,
entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della
Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e
dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. |
1. Le
disposizioni necessarie per l'esecuzione della presente legge sono emanate,
entro un anno dalla sua entrata in vigore, con decreto del Presidente della
Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e dell'interno,
di concerto con il Ministro di grazia e giustizia. |
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Art. 25-bis |
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1. Un permesso
di soggiorno per acquisto della cittadinanza e' rilasciato, su richiesta,
allo straniero che abbia presentato dichiarazione di elezione o istanza di
acquisto, riacquisto o concessione della cittadinanza italiana, ovvero ai
fini della maturazione dei requisiti di residenza legale in Italia previsti
dall'articolo 4, comma 1, lettera c), dall'articolo 9, comma 1, lettere a) e
b), dall'articolo 13 o dall'articolo 14, comma 2. |
|
2. Il permesso
di soggiorno di cui al comma 1 ha durata di due anni ed e' rinnovabile fino
alla conclusione del procedimento o alla decisione definitiva sull'eventuale
ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento negativo dell'amministrazione. |
|
3. Il titolare
del permesso puo' accedere allo studio, alla formazione professionale e allo
svolgimento di attivita' lavorativa subordinata o autonoma. Puo' inoltre
richiedere il ricongiungimento con i familiari nei limiti e alle condizioni
previste dall'articolo 29 del Testo Unico di cui al D. Lgs. 286/1998. |
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4. Ai fini del
rilascio e del rinnovo del permesso di soggiorno di cui al presente articolo,
si prescinde dal possesso, da parte del richiedente, di un documento di
viaggio e dalla disponibilita' di alloggio e di mezzi di sostentamento. |
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Art. 25-ter |
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1. Ai fini
dell'applicazione della presente legge si considera legalmente residente nel
territorio della Repubblica lo straniero ivi regolarmente soggiornante. In
caso di minore di eta', si considera legalmente residente il minore
soggionante a qualunque titolo. |
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Art. 25-quater |
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1. Ai fini dell'acquisto della cittadinanza da parte dello
straniero interdetto o inabilitato, le istanze e le dichiarazioni di volonta'
possono essere presentate e sottoscritte dal tutore o, rispettivamente, dal
curatore. In questi casi, non e' richiesto il giuramento di cui all'articolo
10 e, ai fini dall'accoglimento dell'istanza di naturalizzazione, non
assumono rilievo le condizioni di inserimento sociale e culturale
dell'interessato. |
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Art. 26. |
Art. 26. |
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1. Sono abrogati
la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio
decreto-legge 1 dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile
1935, n. 517, l'articolo 143- ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983,
n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio
1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. |
1. Sono abrogati
la legge 13 giugno 1912, n. 555, la legge 31 gennaio 1926, n. 108, il regio
decreto-legge 1 dicembre 1934, n. 1997, convertito dalla legge 4 aprile
1935, n. 517, l'articolo 143- ter del codice civile, la legge 21 aprile 1983,
n. 123, l'articolo 39 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la legge 15 maggio
1986, n. 180, e ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge. |
2. E' soppresso
l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21
aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986,
n. 180. |
2. E' soppresso
l'obbligo dell'opzione di cui all'articolo 5, comma secondo, della legge 21
aprile 1983, n. 123, e all'articolo 1, comma 1, della legge 15 maggio 1986,
n. 180. |
3. Restano salve
le diverse disposizioni previste da accordi internazionali. |
3. Restano salve
le diverse disposizioni previste da accordi internazionali. |
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4. Le
disposizioni della presente legge relative ai cittadini stranieri si
applicano, se piu' favorevoli, anche ai cittadini dell'Unione europea e ai
loro familiari, qualunque sia la loro cittadinanza. |
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|
Art. 27. |
Art. 27. |
|
|
1. La presente
legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. |
1. La presente
legge entra in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale. |
Disposizione
transitoria: le disposizioni di cui alla presente legge (di riforma)
possono essere invocate, in deroga ai termini temporali da esse previsti, entro
un anno dall'entrata in vigore della stessa legge dallo straniero che sia in
possesso dei prescritti requisiti.