DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1993, n. 284

  Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto
1990,  n.  241,  riguardanti  i  termini  di   completamento   ed   i
responsabili  dei  procedimenti imputati alla competenza degli organi
dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno.
 
 Vigente al: 9-7-2013  
 

                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
  Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241; 
  Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 23 gennaio 1992; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,  a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988,  con
nota n. 5006/M/8 (7) del 1° febbraio 1993; 
                             A D O T T A 
                      il seguente regolamento: 
                               Art. 1. 
                       Ambito di applicazione 
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi,  ove  non  siano  gia'  disciplinati   dalla   legge,
attribuiti alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale
e  periferica  dell'interno  che  conseguano   obbligatoriamente   ad
iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio. 
  2. Gli anzidetti procedimenti si concludono  con  un  provvedimento
espresso nel  termine  stabilito,  per  ciascun  procedimento,  nelle
allegate tabelle A  e  B,  che  costituiscono  parte  integrante  del
presente regolamento e concernenti, rispettivamente,  i  procedimenti
imputabili agli uffici centrali ovvero a quelli periferici. 
  3.  I  procedimenti  non  elencati,  con  i  relativi  termini   di
conclusione,  nelle  tabelle  allegate  al  presente  regolamento  si
concludono  nel  termine  previsto  da  altra  fonte  legislativa   o
regolamentare o, in mancanza, nel termine indicato dall'art. 2, comma
3 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
                               Art. 2.
    Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
  1.  Per  i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla
data in cui l'Amministrazione dell'interno abbia notizia del fatto da
cui sorge l'obbligo di provvedere.
  2.  Qualora  l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra
amministrazione,   il   termine   iniziale   decorre  dalla  data  di
ricevimento,   da   parte  dell'Amministrazione  dell'interno,  della
richiesta o della proposta.
                               Art. 3.
         Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti
                       ad iniziativa di parte
  1.  Per  i  procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale
decorre  dalla  data  di  ricevimento della domanda o istanza, ovvero
dalla  data  di  ricezione  di  documento che costituisca presupposto
essenziale   del   provvedimento   e   debba   pervenire   da   altra
amministrazione.
  2.  La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi
stabiliti   dall'Amministrazione,   ove   determinati   e  portati  a
conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista
documentazione,  dalla  quale  risulti la sussistenza dei requisiti e
delle  condizioni  richiesti da legge o da regolamento per l'adozione
del provvedimento.
  3.   All'atto  della  presentazione  della  domanda  e'  rilasciata
all'interessato   una   ricevuta,   contenente,   ove  possibile,  le
indicazioni  di  cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le
dette  indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione
dell'avviso  del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n.
241  ed all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze
inviate  a  mezzo  del  servizio  postale,  mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.
  4.  Salvo  quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, ove
la  domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il
responsabile  del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro
sessanta  giorni,  indicando  le  cause  della  irregolarita' o della
incompletezza.  In  questi  casi  il  termine  iniziale  decorre  dal
ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
  5.  Restano  salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di
procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli
articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nonche' il disposto
di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
                               Art. 4.
             Comunicazione dell'inizio del procedimento
  1.  Salvo  che  non  sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari  esigenze  di celerita', il responsabile del procedimento
da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei
confronti  dei  quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti,  ai  soggetti  la  cui  partecipazione  al  procedimento sia
prevista  da  legge  o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o
facilmente  individuabili,  cui  dal  provvedimento possa derivare un
pregiudizio.
  2.  I  soggetti  di  cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del
procedimento  mediante  comunicazione personale, contenente, ove gia'
non  rese  note  ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui
all'art.  8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero
degli  aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o
per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonche' nei
casi   in   cui  vi  siano  particolari  esigenze  di  celerita',  il
responsabile  del  procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3
della  legge  7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicita' da
attuarsi  con  l'affissione  e  la  pubblicazione  di  apposito atto,
indicante  le  ragioni  che  giustificano  la deroga, rispettivamente
nell'albo   dell'Amministrazione   e  nel  Bollettino  ufficiale  del
Ministero.
  3.  L'omissione,  il  ritardo o l'incompletezza della comunicazione
puo'  essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai
soggetti  che  abbiano  titolo  alla comunicazione medesima, mediante
segnalazione  scritta  al dirigente preposto all'unita' organizzativa
competente,  il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o
ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per
l'intervento  del  privato  nel  procedimento,  nel  termine di dieci
giorni.
  4.  Resta  fermo  quanto  stabilito dal precedente art. 3 in ordine
alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
                               Art. 5. 
                   Partecipazione al procedimento 
  1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n.
241, presso le sedi degli organi o uffici  dell'Amministrazione  sono
rese note, mediante affissione in appositi albi o  con  altre  idonee
forme di pubblicita', le modalita' per prendere  visione  degli  atti
del procedimento. 
 ((2. Ai sensi dell'articolo 10, lettera b), della medesima legge  n.
241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono
presentare memorie e documenti entro un termine pari a due  terzi  di
quello fissato per la durata del  procedimento,  se  il  procedimento
stesso non e' gia' concluso. La presentazione di memorie e  documenti
presentati oltre il detto termine non puo'  comunque  determinare  lo
spostamento del termine finale)). 
                               Art. 6. 
                   Termine finale del procedimento 
  1. I termini per la conclusione  dei  procedimenti  si  riferiscono
alla  data  di  adozione  del  provvedimento  ovvero,  nel  caso   di
provvedimento recettizi, alla data in cui il destinatario  ne  riceve
comunicazione. 
  2. Al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, i termini finali dei  procedimenti,  nei
quali talune fasi sono attribuite alla competenza di  amministrazioni
diverse  dall'Amministrazione  dell'interno,  sono  comprensivi   dei
periodi di tempo, necessari per  l'espletamento  delle  fasi  stesse,
stabiliti  mediante   intese   stipulate   con   le   amministrazioni
interessate. 
  3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi  e
la  loro  scadenza  non  esonera  l'Amministrazione  dall'obbligo  di
provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza
dell'inosservanza del termine. 
  4. Nei casi in cui il  controllo  sugli  atti  dell'amministrazione
procedente abbia carattere preventivo, il periodo di  tempo  relativo
alla fase di integrazione dell'efficacia  del  provvedimento  non  e'
computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. 
  5. In calce al provvedimento soggetto a controllo  il  responsabile
del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i
termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato. 
  6. Ove  non  sia  diversamente  disposto,  per  i  procedimenti  di
modifica di  provvedimenti  gia'  emanati  si  applicano  gli  stessi
termini finali indicati per il procedimento principale. 
  7. Quando la legge  preveda  che  la  domanda  dell'interessato  si
intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di  un  determinato
tempo dalla presentazione della domanda stessa, il  termine  previsto
dalla legge o dal regolamento per la formazione del  silenzio-rifiuto
o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale
l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando  la
legge stabilisca nuovi casi ((o nuovi termini)) di silenzio-assenso o
di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle  tabelle  allegate  si
intendono ((integrati o)) modificati in conformita'. 
                               Art. 7. 
Acquisizione obbligatoria di pareri  e  di  valutazioni  tecniche  di
                       organi od enti appositi 
  1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo  consultivo
e il parere non intervenga entro il  termine  stabilito  da  legge  o
regolamento o entro i termini previsti in  via  suppletiva  dall'art.
16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione
richiedente puo' procedere  indipendentemente  dall'acquisizione  del
parere.  Il  responsabile  del  procedimento,  ove  ritenga  di   non
avvalersi  di  tale   facolta',   partecipa   agli   interessati   la
determinazione di attendere il parere per  un  ulteriore  periodo  di
tempo, che non  viene  computato  ai  fini  del  termine  finale  del
procedimento, ma che non puo'  comunque  essere  superiore  ad  altri
centottanta giorni. 
  2. Ove per disposizione di legge o  regolamento  l'adozione  di  un
provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni
tecniche di organi od enti appositi e questi  non  provvedano  e  non
rappresentino esigenze istruttorie ai sensi  e  nei  termini  di  cui
all'art. 17, commi 1 e 3, della legge  7  agosto  1990,  n.  241,  il
responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche
agli organismi di cui al comma 1 del suindicato art. 17  e  partecipa
agli interessati l'intervenuta richiesta. ((Il Ministro  dell'interno
individua, in via generale, di intesa con gli organi, amministrazioni
o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che sono  dotati  di
qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli  organi
ordinari ai quali e'  possibile  richiedere  in  via  sostitutiva  le
valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i  quali  le  stesse
devono essere rese; procede altresi', se necessario, ad apportare  le
conseguenti modifiche  ai  termini  finali  stabiliti  nelle  tabelle
allegate al presente regolamento.  Fino  a  quando  il  Ministro  non
provvede, in via generale, nei modi suindicati, il  responsabile  del
procedimento individua di volta in volta gli organi o i  soggetti  ai
quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche)). 
                               Art. 8.
              Parere facoltativo del Consiglio di Stato
  1.  Quando  il  Ministro,  fuori  dei  casi di parere obbligatorio,
ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa
al  Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la
determinazione    ministeriale    agli    interessati,    indicandone
concisamente  le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente
per  l'acquisizione  del  parere, dalla richiesta alla sua ricezione,
non  e'  computato nel termine finale del procedimento, ove il parere
medesimo  sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
  2.  L'acquisizione  in  via  facoltativa di pareri e di valutazioni
tecniche  di  organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di
cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale
del procedimento.
                               Art. 9.
         Unita' organizzative responsabili della istruttoria
             e di ogni altro adempimento procedimentale
  1.   Relativamente   agli   uffici   centrali  dell'Amministrazione
dell'interno  deve  intendersi  per unita' organizzativa responsabile
dell'istruttoria  e  di  ogni  altro  adempimento  procedimentale  la
divisione,   per  la  trattazione  degli  affari  di  competenza  del
Dipartimento  della  pubblica sicurezza e delle Direzioni generali in
conformita' al decreto interministeriale 16 ottobre 1984 e successive
modifiche  e  integrazioni  e al decreto del Presidente del Consiglio
dei  Ministri  5  settembre  1985  e successive modifiche, nonche' il
servizio  sanitario, gli ispettorati, le ripartizioni ed i laboratori
per  la  trattazione  degli  affari  di  competenza dei servizi della
Direzione  generale  della protezione civile e dei servizi antincendi
di  cui  alla  tabella G del decreto ministeriale 2 agosto 1973 cosi'
come modificata dal decreto ministeriale 17 luglio 1982.
  2.   Relativamente   agli  uffici  periferici  dell'Amministrazione
dell'interno  devono intendersi per unita' organizzative responsabili
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale i settori
e l'ufficio di gabinetto del Prefetto per la trattazione degli affari
indicati  dall'art.  7 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile  1982,  n.  340,  le divisioni e gli uffici per la trattazione
degli affari indicati dal decreto ministeriale 16 marzo 1989 relativo
alla  organizzazione  delle  questure e dei commissariati di pubblica
sicurezza,   i  comandi  provinciali  dei  vigili  del  fuoco  e  gli
ispettorati  regionali  e  interregionali nei limiti delle competenze
tecniche agli stessi attribuite nel singolo tipo di procedimento.
                              Art. 10.
                    Responsabile del procedimento
  1.  Il  responsabile dell'unita' organizzativa di cui al precedente
art.  9  puo'  affidare  ad  altro  dipendente  addetto all'unita' la
responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il singolo procedimento.
  2.  Il  responsabile del procedimento di cui al comma 1 esercita le
attribuzioni  contemplate  dall'art.  6 della legge 7 agosto 1990, n.
241  e dal presente regolamento; egli svolge altresi' tutti gli altri
compiti  indicati  nelle  disposizioni  organizzative  e  di servizio
nonche' quelle attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
                              Art. 11.
           Unita' organizzative responsabili dell'adozione
                      del provvedimento finale
  1.  Ai  fini dell'individuazione del responsabile dell'adozione del
provvedimento  finale,  per  gli uffici centrali dell'Amministrazione
dell'interno  si  rinvia  alle  vigenti  disposizioni legislative che
disciplinano  la  competenza  a provvedere, ivi comprese le norme che
regolano  l'ordinamento  speciale dell'Amministrazione dell'interno e
quelle  recate  dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748.
  2.  Agli  stessi  fini,  per  quanto riguarda gli uffici periferici
dell'Amministrazione  dell'interno  sono  da considerare responsabili
dell'adozione  del  provvedimento  finale i Prefetti, i questori ed i
rispettivi  vicari,  i comandanti provinciali dei vigili del fuoco, i
dirigenti  dei  commissariati  di  pubblica  sicurezza per l'adozione
degli  atti  di  propria competenza, nonche' i dirigenti dei settori,
delle  divisioni  e  degli  uffici  per  l'adozione  degli  atti loro
riservati per legge o delegati con formale disposizione di servizio.
                              Art. 12.
        Integrazioni e modificazioni del presente regolamento
  1.  I  termini  e  i  responsabili  dei procedimenti amministrativi
individuati  successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore del
presente  regolamento saranno disciplinati, ove non provveda la legge
che li prevede, con apposito regolamento integrativo.
  2.  Entro  due  anni  dalla  data di entrata in vigore del presente
regolamento,  e  successivamente  ogni  tre  anni,  l'Amministrazione
dell'interno   verifica   lo   stato   di   attuazione  dello  stesso
apportandovi,  nelle  prescritte  forme,  le  modificazioni  ritenute
necessarie.
                              Art. 13.
                       Pubblicita' aggiuntiva
  1.  Il  presente  regolamento,  oltre che pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale di legislazione del Ministero dell'interno. Le stesse forme
e   modalita'   sono   utilizzate  per  le  successive  modifiche  ed
integrazioni.
  2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse
appositi  elenchi  recanti  la indicazione delle unita' organizzative
specificamente   responsabili   per   ciascun  tipo  di  procedimento
amministrativo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
   Roma, 2 febbraio 1993
                                                 Il Ministro: MANCINO
 Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1993
Registro n. 28 Interno, foglio n. 355
                               Tabelle 
 
     ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.P.C.M. 10 OTTOBRE 2012, N. 214))