DECRETO MINISTERIALE 2 febbraio 1993, n. 284
Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardanti i termini di completamento ed i responsabili dei procedimenti imputati alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale e periferica dell'interno.
Vigente al: 9-7-2013
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visti gli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 23 gennaio 1992;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con
nota n. 5006/M/8 (7) del 1° febbraio 1993;
A D O T T A
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti
amministrativi, ove non siano gia' disciplinati dalla legge,
attribuiti alla competenza degli organi dell'Amministrazione centrale
e periferica dell'interno che conseguano obbligatoriamente ad
iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio.
2. Gli anzidetti procedimenti si concludono con un provvedimento
espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nelle
allegate tabelle A e B, che costituiscono parte integrante del
presente regolamento e concernenti, rispettivamente, i procedimenti
imputabili agli uffici centrali ovvero a quelli periferici.
3. I procedimenti non elencati, con i relativi termini di
conclusione, nelle tabelle allegate al presente regolamento si
concludono nel termine previsto da altra fonte legislativa o
regolamentare o, in mancanza, nel termine indicato dall'art. 2, comma
3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 2.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla
data in cui l'Amministrazione dell'interno abbia notizia del fatto da
cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra
amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di
ricevimento, da parte dell'Amministrazione dell'interno, della
richiesta o della proposta.
Art. 3.
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti
ad iniziativa di parte
1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale
decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza, ovvero
dalla data di ricezione di documento che costituisca presupposto
essenziale del provvedimento e debba pervenire da altra
amministrazione.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi
stabiliti dall'Amministrazione, ove determinati e portati a
conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista
documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e
delle condizioni richiesti da legge o da regolamento per l'adozione
del provvedimento.
3. All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata
all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le
indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le
dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione
dell'avviso del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n.
241 ed all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze
inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con
avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.
4. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, ove
la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il
responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro
sessanta giorni, indicando le cause della irregolarita' o della
incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal
ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di
procedere agli accertamenti di ufficio previsti rispettivamente dagli
articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 nonche' il disposto
di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Art. 4.
Comunicazione dell'inizio del procedimento
1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento
da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia
prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti, individuati o
facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un
pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del
procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove gia'
non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui
all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Qualora, per il numero
degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o
per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonche' nei
casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il
responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3
della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicita' da
attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto,
indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente
nell'albo dell'Amministrazione e nel Bollettino ufficiale del
Ministero.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione
puo' essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai
soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante
segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa
competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o
ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per
l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci
giorni.
4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine
alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
Art. 5.
Partecipazione al procedimento
1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n.
241, presso le sedi degli organi o uffici dell'Amministrazione sono
rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee
forme di pubblicita', le modalita' per prendere visione degli atti
del procedimento.
((2. Ai sensi dell'articolo 10, lettera b), della medesima legge n.
241, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono
presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di
quello fissato per la durata del procedimento, se il procedimento
stesso non e' gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti
presentati oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo
spostamento del termine finale)).
Art. 6.
Termine finale del procedimento
1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono
alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di
provvedimento recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve
comunicazione.
2. Al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, i termini finali dei procedimenti, nei
quali talune fasi sono attribuite alla competenza di amministrazioni
diverse dall'Amministrazione dell'interno, sono comprensivi dei
periodi di tempo, necessari per l'espletamento delle fasi stesse,
stabiliti mediante intese stipulate con le amministrazioni
interessate.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e
la loro scadenza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di
provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza
dell'inosservanza del termine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione
procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo
alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e'
computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.
5. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile
del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i
termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
6. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di
modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi
termini finali indicati per il procedimento principale.
7. Quando la legge preveda che la domanda dell'interessato si
intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato
tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto
dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio-rifiuto
o del silenzio-assenso costituisce altresi' il termine entro il quale
l'amministrazione deve adottare la propria determinazione. Quando la
legge stabilisca nuovi casi ((o nuovi termini)) di silenzio-assenso o
di silenzio-rifiuto, i termini contenuti nelle tabelle allegate si
intendono ((integrati o)) modificati in conformita'.
Art. 7.
Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di
organi od enti appositi
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo
e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o
regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art.
16, commi 1 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'amministrazione
richiedente puo' procedere indipendentemente dall'acquisizione del
parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non
avvalersi di tale facolta', partecipa agli interessati la
determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di
tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del
procedimento, ma che non puo' comunque essere superiore ad altri
centottanta giorni.
2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un
provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni
tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non
rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui
all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il
responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche
agli organismi di cui al comma 1 del suindicato art. 17 e partecipa
agli interessati l'intervenuta richiesta. ((Il Ministro dell'interno
individua, in via generale, di intesa con gli organi, amministrazioni
o enti interessati, gli altri soggetti pubblici, che sono dotati di
qualificazione e capacita' tecnica equipollenti rispetto agli organi
ordinari ai quali e' possibile richiedere in via sostitutiva le
valutazioni tecniche, stabilendo i termini entro i quali le stesse
devono essere rese; procede altresi', se necessario, ad apportare le
conseguenti modifiche ai termini finali stabiliti nelle tabelle
allegate al presente regolamento. Fino a quando il Ministro non
provvede, in via generale, nei modi suindicati, il responsabile del
procedimento individua di volta in volta gli organi o i soggetti ai
quali richiedere in via sostitutiva le valutazioni tecniche)).
Art. 8.
Parere facoltativo del Consiglio di Stato
1. Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio,
ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa
al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la
determinazione ministeriale agli interessati, indicandone
concisamente le ragioni. In tal caso, il periodo di tempo occorrente
per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione,
non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere
medesimo sia reso nei termini di cui all'art. 16, commi 1 e 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni
tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di
cui al precedente comma, ha luogo con l'osservanza del termine finale
del procedimento.
Art. 9.
Unita' organizzative responsabili della istruttoria
e di ogni altro adempimento procedimentale
1. Relativamente agli uffici centrali dell'Amministrazione
dell'interno deve intendersi per unita' organizzativa responsabile
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale la
divisione, per la trattazione degli affari di competenza del
Dipartimento della pubblica sicurezza e delle Direzioni generali in
conformita' al decreto interministeriale 16 ottobre 1984 e successive
modifiche e integrazioni e al decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri 5 settembre 1985 e successive modifiche, nonche' il
servizio sanitario, gli ispettorati, le ripartizioni ed i laboratori
per la trattazione degli affari di competenza dei servizi della
Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi
di cui alla tabella G del decreto ministeriale 2 agosto 1973 cosi'
come modificata dal decreto ministeriale 17 luglio 1982.
2. Relativamente agli uffici periferici dell'Amministrazione
dell'interno devono intendersi per unita' organizzative responsabili
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale i settori
e l'ufficio di gabinetto del Prefetto per la trattazione degli affari
indicati dall'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24
aprile 1982, n. 340, le divisioni e gli uffici per la trattazione
degli affari indicati dal decreto ministeriale 16 marzo 1989 relativo
alla organizzazione delle questure e dei commissariati di pubblica
sicurezza, i comandi provinciali dei vigili del fuoco e gli
ispettorati regionali e interregionali nei limiti delle competenze
tecniche agli stessi attribuite nel singolo tipo di procedimento.
Art. 10.
Responsabile del procedimento
1. Il responsabile dell'unita' organizzativa di cui al precedente
art. 9 puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la
responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente
il singolo procedimento.
2. Il responsabile del procedimento di cui al comma 1 esercita le
attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e dal presente regolamento; egli svolge altresi' tutti gli altri
compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio
nonche' quelle attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968,
n. 15.
Art. 11.
Unita' organizzative responsabili dell'adozione
del provvedimento finale
1. Ai fini dell'individuazione del responsabile dell'adozione del
provvedimento finale, per gli uffici centrali dell'Amministrazione
dell'interno si rinvia alle vigenti disposizioni legislative che
disciplinano la competenza a provvedere, ivi comprese le norme che
regolano l'ordinamento speciale dell'Amministrazione dell'interno e
quelle recate dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1972, n. 748.
2. Agli stessi fini, per quanto riguarda gli uffici periferici
dell'Amministrazione dell'interno sono da considerare responsabili
dell'adozione del provvedimento finale i Prefetti, i questori ed i
rispettivi vicari, i comandanti provinciali dei vigili del fuoco, i
dirigenti dei commissariati di pubblica sicurezza per l'adozione
degli atti di propria competenza, nonche' i dirigenti dei settori,
delle divisioni e degli uffici per l'adozione degli atti loro
riservati per legge o delegati con formale disposizione di servizio.
Art. 12.
Integrazioni e modificazioni del presente regolamento
1. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi
individuati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente regolamento saranno disciplinati, ove non provveda la legge
che li prevede, con apposito regolamento integrativo.
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'Amministrazione
dell'interno verifica lo stato di attuazione dello stesso
apportandovi, nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute
necessarie.
Art. 13.
Pubblicita' aggiuntiva
1. Il presente regolamento, oltre che pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, e' pubblicato nel Bollettino
ufficiale di legislazione del Ministero dell'interno. Le stesse forme
e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche ed
integrazioni.
2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse
appositi elenchi recanti la indicazione delle unita' organizzative
specificamente responsabili per ciascun tipo di procedimento
amministrativo.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 2 febbraio 1993
Il Ministro: MANCINO
Visto, il Guardasigilli: CONSO
Registrato alla Corte dei conti il 13 luglio 1993
Registro n. 28 Interno, foglio n. 355
Tabelle
((ALLEGATO ABROGATO DAL D.P.C.M. 10 OTTOBRE 2012, N. 214))