DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000, n. 230

((Regolamento    recante    norme sull'ordinamento  penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'.))
 
 Vigente al: 9-7-2013  
 

PARTE I
((Trattamento penitenziario e disposizioni relative all'organizzazione penitenziaria))
Titolo I
TRATTAMENTO PENITENZIARIO
Capo I
Principi direttivi

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
  Vista   la   legge   26   luglio  1975,  n.  354,  recante:  "Norme
sull'ordinamento   penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle  misure
privative e limitative della liberta'", e successive modificazioni ed
integrazioni;
  Visto  l'articolo  87,  primo comma, della legge 26 luglio 1975, n.
354;
  Visto  l'articolo  17,  commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
  Ritenuta la necessita' di procedere ad una completa revisione delle
norme  di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  alla  luce  dell'evoluzione  delle
strutture  e  delle  disponibilita'  della  pubblica amministrazione,
nonche' delle mutate esigenze trattamentali nell'ambito di un diverso
quadro legislativo di riferimento;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;
  Ritenuto  di  doversi  comunque  discostare  dal  suddetto  parere,
ravvisandosi  l'opportunita'  di una specifica norma regolamentare in
tema   di   affidamento   in  prova  in  casi  particolari  ai  sensi
dell'articolo   94,   comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  9 ottobre 1990, n. 309, giacche' tale ultima disposizione
rinvia,  per  quanto  non  diversamente  stabilito,  alla  disciplina
prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 giugno 2000;
  Sulla  proposta  del  Ministro  della  giustizia, di concerto con i
Ministri dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della pubblica istruzione, dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanita' e del lavoro
e della previdenza sociale;

                              E m a n a
                      il seguente regolamento:

                               Art. 1.
                      Interventi di trattamento
  1.  Il  trattamento  degli  imputati  sottoposti a misure privative
della   liberta'   consiste  nell'offerta  di  interventi  diretti  a
sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.
  2.  Il  trattamento rieducativo dei condannati e degli internati e'
diretto,  inoltre,  a  promuovere  un processo di modificazione delle
condizioni  e  degli atteggiamenti personali, nonche' delle relazioni
familiari   e   sociali  che  sono  di  ostacolo  a  una  costruttiva
partecipazione sociale.
  3.  Le  disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento
all'imputato  si  estendono,  in  quanto  compatibili,  alla  persona
sottoposta alle indagini.
                               Art. 2.
                  Sicurezza e rispetto delle regole
  1.   L'ordine   e   la   disciplina   negli  istituti  penitenziari
garantiscono  la  sicurezza  che  costituisce  la  condizione  per la
realizzazione  delle  finalita'  del trattamento dei detenuti e degli
internati.  Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della
sicurezza  e  del  rispetto  delle  regole  avvalendosi del personale
penitenziario secondo le rispettive competenze.
  2.  Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari
diversi  dalle  case  mandamentali  e'  affidato agli appartenenti al
Corpo  di  polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni
in conformita' delle leggi e dei regolamenti vigenti.
                               Art. 3.
Direzione degli istituti penitenziari   e   dei  centri  di  servizio
                               sociale
  1.  Alla  direzione  degli  istituti  penitenziari  e dei centri di
servizio   sociale   e'   preposto  personale  dei  rispettivi  ruoli
dell'amministrazione  penitenziaria  individuato  secondo  la vigente
normativa.
  2.  Il  direttore  dell'istituto  e  quello  del centro di servizio
sociale   esercitano  i  poteri  attinenti  alla  organizzazione,  al
coordinamento  ed  al  controllo  dello  svolgimento  delle attivita'
dell'istituto  o  del  servizio;  decidono  le  iniziative  idonee ad
assicurare  lo  svolgimento dei programmi negli istituti, nonche' gli
interventi   all'esterno;   impartiscono   direttive  agli  operatori
penitenziari,  anche  non  appartenenti  all'amministrazione  i quali
svolgono  i  compiti  loro  affidati con l'autonomia professionale di
competenza.
  3.  Il  direttore  dell'istituto  e  quello  del centro di servizio
sociale   rispondono   dell'esercizio   delle  loro  attribuzioni  al
provveditore   regionale   e   al  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria.
                               Art. 4.
            Integrazione e coordinamento degli interventi
  1. Alle attivita' di trattamento svolte negli istituti e dai centri
di  servizio  sociale  partecipano  tutti gli operatori penitenziari,
secondo le rispettive competenze. Gli interventi di ciascun operatore
professionale  o  volontario devono contribuire alla realizzazione di
una  positiva  atmosfera  di  relazioni  umane  e  svolgersi  in  una
prospettiva di integrazioni e collaborazione.
  2.  A  tal  fine,  gli istituti penitenziari e i centri di servizio
sociali  dislocati  in  ciascun  ambito  regionale,  costituiscono un
complesso  operativo  unitario,  i  cui  programmi sono organizzati e
svolti  con  riferimento  alle  risorse  della  comunita'  locale;  i
direttori  degli  istituti  e dei centri di servizio sociale indicono
apposite e periodiche conferenze di servizio.
  3.   Il   Dipartimento   dell'amministrazione  penitenziaria  ed  i
provveditori   regionali   adottano   le   opportune  iniziative  per
promuovere  il  coordinamento  operativo  rispettivamente  a  livello
nazionale e regionale.
                               Art. 5.
Vigilanza del magistrato di sorveglianza  sulla  organizzazione degli
                              istituti
  1. Il magistrato di sorveglianza, nell'esercizio delle sue funzioni
di  vigilanza,  assume,  a  mezzo  di  visite e di colloqui e, quando
occorre,   di   visione  di  documenti,  dirette  informazioni  sullo
svolgimento  dei  vari  servizi  dell'istituto  e sul trattamento dei
detenuti e degli internati.

Titolo I
TRATTAMENTO PENITENZIARIO
Capo II
Condizioni generali

                               Art. 6.
           Condizioni igieniche e illuminazione dei locali
  1.  I  locali  in  cui  si  svolge la vita dei detenuti e internati
devono essere igienicamente adeguati.
  2.  Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto
di  luce  e  aria  naturali.  Non  sono  consentite  schermature  che
impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate
ragioni  di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non
in  aderenza  alle  mura  dell'edificio,  che  consentano comunque un
sufficiente passaggio diretto di aria e luce.
    3. Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle
camere,  nonche'  per  il  funzionamento  degli  apparecchi  radio  e
televisivi, sia all'esterno, per il personale, sia all'interno, per i
detenuti  e  internati.  Il  personale,  con i pulsanti esterni, puo'
escludere il funzionamento di quelli interni, quando la utilizzazione
di questi pregiudichi l'ordinata convivenza dei detenuti e internati.
  4. Per i controlli notturni da parte del personale la illuminazione
deve essere di intensita' attenuata.
  5.  I  detenuti  e gli internati, che siano in condizioni fisiche e
psichiche  che  lo  consentano,  provvedono direttamente alla pulizia
delle  loro  camere  e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono
messi a disposizione mezzi adeguati.
  6.  Per  la  pulizia  delle  camere nelle quali si trovano soggetti
impossibilitati a provvedervi, l'amministrazione si avvale dell'opera
retribuita di detenuti o internati.
  7.  Se  le  condizioni  logistiche  lo  consentono, sono assicurati
reparti per non fumatori.
                               Art. 7.
                          Servizi igienici
  1.  I  servizi  igienici  sono  collocati  in  un vano annesso alla
camera.
  2. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua
corrente,  calda  e  fredda,  sono  dotati di lavabo, di doccia e, in
particolare  negli  istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per
le esigenze igieniche dei detenuti e internati.
  3.  Servizi  igienici,  lavabi  e  docce  in numero adeguato devono
essere,  inoltre,  collocati  nelle adiacenze dei locali e delle aree
dove si svolgono attivita' in comune.
                               Art. 8.
                          Igiene personale
  1.  Gli  oggetti  necessari  per la cura e la pulizia della persona
sono   indicati  con  specifico  riferimento  alla  loro  qualita'  e
quantita'  in  tabelle,  distinte  per  uomini e donne, stabilite con
decreto ministeriale.
  2. Per gli uomini e per le donne sono, rispettivamente, organizzati
servizi  di  barbiere  e  parrucchiere, di cui essi possono usufruire
periodicamente secondo le necessita'.
  3.  Nei  locali  di  pernottamento  e'  consentito  l'uso di rasoio
elettrico.
  4. Il regolamento interno prevede i tempi e le modalita' di accesso
ai servizi di barbiere e di parrucchiere e gli orari di utilizzazione
quotidiana dell'acqua calda.
  5.   L'obbligo   della   doccia  puo'  essere  imposto  per  motivi
igienico-sanitari.
                               Art. 9
                         Vestiario e corredo

  1.  Gli  oggetti  che costituiscono il corredo del letto, i capi di
vestiario e di biancheria personale, nonche' gli altri effetti di uso
che  l'amministrazione  e'  tenuta a corrispondere ai detenuti e agli
internati,   sono  indicati,  con  specifico  riferimento  alla  loro
qualita'  in  tabelle,  distinte  per  uomini  e donne, stabilite con
decreto ministeriale.
  2. I capi e gli effetti sopra indicati devono avere caratteristiche
adeguate  al  variare  delle  stagioni  e alle particolari condizioni
climatiche  delle zone in cui gli istituti sono ubicati ((;)) la loro
quantita'  deve  consentire un ricambio che assicuri buone condizioni
di pulizia e di conservazione.
  3. Per ciascun capo o effetto e' prevista la durata d'uso.
  4.  L'amministrazione  sostituisce,  anche prima della scadenza del
termine  di durata, i capi e gli effetti deteriorati. Se l'anticipato
deterioramento  e' imputabile ((al detenuto o all'internato)), questi
e' tenuto a risarcire il danno.
  5.  Il  sanitario  dell'istituto prescrive variazioni qualitative e
quantitative  del  corredo  del  letto,  dei  capi di biancheria e di
vestiario in relazione a particolari bisogni dei singoli soggetti.
  6. I minorenni vestono, comunque, abiti di foggia civile.
  7.  I  capi  di  biancheria  personale  e  di vestiario nonche' gli
effetti  d'uso consegnati ai detenuti e agli internati sono annotati,
con le successive variazioni, in una scheda, un esemplare della quale
viene   conservato   dall'interessato  e  un  altro  custodito  dalla
direzione e trasmesso in caso di trasferimento.
  8.  La  direzione  dell'istituto  cura  che  a  ciascun  detenuto o
internato,  dopo le operazioni di pulizia, siano restituiti i capi di
sua spettanza.
  9.  I  detenuti  e  gli  internati, i quali fanno uso di abiti e di
corredo  personale  di  loro proprieta' che non possono essere lavati
con     le     normali     procedure     usate    ((quelli    forniti
dall'amministrazione)), devono provvedervi a loro spese.
  10.   L'amministrazione   provvede   a   fornire  abiti  civili  ai
dimittendi,  qualora  essi  non  siano in condizioni di provvedervi a
loro spese.
                              Art. 10.
              Corredo e oggetti di proprieta' personale
  1. Il regolamento interno stabilisce i casi in cui i detenuti e gli
internati  possono  essere  ammessi  a  fare  uso  di corredo di loro
proprieta' e prevede, altresi', quali sono gli effetti di corredo che
possono usarsi.
  2.  E'  assicurato  un  servizio di lavanderia cui i detenuti e gli
internati possono accedere, anche a loro spese.
  3. E' ammesso il possesso di oggetti di particolare valore morale o
affettivo  qualora  non abbiano un consistente valore economico e non
siano   incompatibili   con   l'ordinato   svolgimento   della   vita
nell'istituto.
                              Art. 11.
                          Vitto giornaliero
  1.  Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente
tre pasti.
  2.  Il  regolamento  interno  stabilisce l'orario dei pasti in modo
tale  che  il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia,
il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei
ore dal secondo.
  3.  Ai  minorenni  vengono somministrati giornalmente quattro pasti
opportunamente intervallati.
  4.  Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui
al  primo  comma  dell'articolo  9  della  legge,  sono approvate con
decreto ministeriale ai sensi del comma quarto dello stesso articolo,
in  conformita'  del parere dell'Istituto superiore della nutrizione.
Le  tabelle  vittuarie  devono  essere  aggiornate almeno ogni cinque
anni. Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere
conto,  in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse
fedi religiose.
                               Art. 12
               Controllo sul trattamento alimentare e
             sui prezzi dei generi venduti nell'istituto

  1.  La  rappresentanza  dei detenuti e degli internati prevista dal
sesto comma dell'articolo 9 della legge e' composta di tre persone.
  2. Negli istituti in cui la preparazione del vitto e' effettuata in
piu' cucine, e' costituita una rappresentanza per ciascuna cucina.
  3.  I  rappresentanti  dei  detenuti e degli internati assistono al
prelievo  dei  generi  vittuari,  ne  controllano  la  qualita'  e la
quantita',  verificano che i generi prelevati siano interamente usati
per la confezione del vitto.
  4.  Ai  detenuti  e  agli  internati lavoratori o studenti, facenti
parte  della  rappresentanza,  sono  concessi permessi di assenza dal
lavoro o dalla scuola per rendere possibile ((lo svolgimento del loro
compito;   per   i  detenuti))  e  gli  internati  che  lavorano  per
l'amministrazione penitenziaria tali permessi orari sono retribuiti.
  5. La rappresentanza suddetta e il delegato del direttore, indicato
nel   settimo   comma   dell'articolo   9  della  legge,  presentano,
((congiuntamente   o   disgiuntamente)),   le  loro  osservazioni  al
direttore.
  6.  La  direzione  assume  mensilmente  informazioni dall'autorita'
comunale   sui   prezzi   correnti  all'esterno  relativi  ai  generi
corrispondenti  a  quelli  in vendita da parte dello spaccio o assume
informazioni   sui  prezzi  praticati  negli  esercizi  della  grande
distribuzione  piu'  vicini  all'istituto.  I  prezzi  dei  generi in
vendita  nello spaccio, che sono comunicati anche alla rappresentanza
dei  detenuti  e  degli  internati, devono adeguarsi a quelli esterni
risultanti dalle informazioni predette.
                               Art. 13
                     Locali per la confezione e
                    la somministrazione del vitto
                           Uso di fornelli

  1.  Negli  istituti  ogni cucina deve servire alla preparazione del
vitto per un massimo di duecento persone. Se il numero dei detenuti o
internati e' maggiore, sono attrezzate piu' cucine.
  2.  Il servizio di cucina e' svolto dai detenuti e internati. A tal
fine sono costantemente organizzati corsi di formazione professionale
per gli stessi.
  3.  Il  vitto  e' consumato di regola in locali all'uopo destinati,
utilizzabili  per  un  numero non elevato di detenuti o internati. Il
regolamento  interno stabilisce le modalita' con le quali, a turno, i
detenuti e gli internati sono ammessi a cucinare in locali attrezzati
a tal fine.
  4.  E'  consentito  ai detenuti ed internati, nelle proprie camere,
l'uso di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi gia' cotti,
nonche'  per  la  preparazione  di  bevande e cibi di facile e rapido
approntamento.
  5.  Le  dimensioni  e le caratteristiche dei fornelli devono essere
conformi  a  prescrizioni  ministeriali  che  regoleranno altresi' le
modalita' di uso e di recupero, anche forfettario, della spesa.
  6.   La   mancata   adozione   della  gestione  diretta,  da  parte
dell'amministrazione,   ((dei   servizi   di  vettovagliamento  e  di
sopravvitto))  di cui ai commi quinto e settimo dell'articolo 9 della
legge  deve  essere  specificamente  ed  adeguatamente motivata dalle
singole direzioni. La gestione diretta puo', comunque, attuarsi anche
con  un unico fornitore dei generi vittuari. Alla gestione diretta e'
equiparata  quella  realizzata attraverso convenzioni con cooperative
sociali ai sensi del comma 3 dell'articolo 47.
  7.  Il  regolamento  interno puo' prevedere che, senza carattere di
continuita',  sia  consentita ai detenuti e agli internati la cottura
di   generi  alimentari,  stabilendo  i  generi  ammessi  nonche'  le
modalita' da osservare.
                               Art. 14
                   Ricezione, acquisto e possesso
                  di oggetti e di generi alimentari

  1.  Il  regolamento  interno  stabilisce,  nei confronti di tutti i
detenuti  o internati dell'istituto, i generi e gli oggetti di cui e'
consentito  il  possesso, l'acquisto e la ricezione, finalizzati alla
cura  della persona e all'espletamento delle attivita' trattamentali,
culturali,  ricreative  e sportive. Nella individuazione dei generi e
oggetti  ammessi  si  terra'  anche  conto delle nuove strumentazioni
tecnologiche. E' vietato, comunque, il possesso di denaro.
  2.  Sono  ammesse  limitazioni  sostenute  da  motivate esigenze di
sicurezza,  anche  in  relazione  alla  differenziazione  del  regime
detentivo che consegue all'applicazione degli articoli 14-bis, 41-bis
e 64 della legge.
  3.  Non  e' ammessa la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche.
E'  consentito  l'acquisto  presso  lo  spaccio  interno e il consumo
giornaliero  di  vino  ((in  misura non superiore a mezzo litro))e di
gradazione  non  superiore  a  dodici  gradi o di birra in misura non
superiore  ad un litro. La distribuzione e il consumo di tali bevande
avviene  nei  locali  in  cui  si  consumano i pasti. In ogni caso e'
vietato l'accumulo di bevande alcoliche.
  4.  Gli  oggetti  non  consentiti  sono ritirati dalla direzione e,
salvo che costituiscano corpi di reato, sono consegnati ai detenuti e
agli internati all'atto della loro dimissione. I generi e gli oggetti
deperibili  o  ingombranti  che  non  possono  essere  trattenuti  in
deposito   presso  il  magazzino  sono  restituiti  ai  familiari  in
occasione  dei colloqui ovvero spediti agli stessi a cura e spese del
detenuto o dell'internato.
  5.  I  generi  e gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere
contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono
essere sottoposti a controllo.
  6.  I  detenuti  e gli internati possono ricevere quattro pacchi al
mese  complessivamente  ((di  peso  non  superiore  a  venti chili)),
contenente esclusivamente generi di abbigliamento, ovvero, nei casi e
con  le  modalita'  stabiliti  dal  regolamento interno, anche generi
alimentari  di consumo comune che non richiedono manomissioni in sede
di controllo.
  7.  Gli  oggetti  di  uso  personale  possono  essere  acquistati o
ricevuti in misura non eccedente le normali esigenze dell'individuo.
  8.  I  generi  alimentari,  ricevuti dall'esterno o acquistati, non
devono eccedere in quantita' il fabbisogno di una persona.
  9.  Il detenuto o l'internato non puo' accumulare generi alimentari
in quantita' eccedente il suo fabbisogno settimanale.
  10.  Le  limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai
pacchi,  agli  oggetti ed ai generi destinati alle detenute madri con
prole in istituto per il fabbisogno dei bambini.
                               Art. 15
                  Cessioni fra detenuti o internati

  1.  La  cessione  e la ricezione di somme in peculio fra detenuti e
internati  sono  vietate,  salvo  che  si  tratti di componenti dello
stesso nucleo familiare.
  ((2.  E'  consentita  la  cessione  fra  detenuti  e internati)) di
oggetti di modico valore.
                              Art. 16.
                Utilizzazione degli spazi all'aperto
  1.  Gli  spazi  all'aperto,  oltre  che  per  le  finalita'  di cui
all'articolo  10  della  legge, sono utilizzati per lo svolgimento di
attivita'  trattamentali  e,  in particolare, per attivita' sportive,
ricreative   e   culturali  secondo  i  programmi  predisposti  dalla
direzione.
  2.  La  permanenza  all'aperto, che deve avvenire, se possibile, in
spazi  non  interclusi  fra  fabbricati,  deve  essere assicurata per
periodi   adeguati   anche  attraverso  le  valutazioni  dei  servizi
sanitario  e  psicologico,  accanto  allo svolgimento delle attivita'
trattamentali,  come strumento di contenimento degli effetti negativi
della privazione della liberta' personale.
  3. La riduzione della permanenza all'aperto a non meno di un'ora al
giorno,  dovuta  a  motivi  eccezionali, deve essere limitata a tempi
brevi   e   disposta   con   provvedimento   motivato  del  direttore
dell'istituto,  che  viene  comunicato al provveditore regionale e al
magistrato di sorveglianza.
  4.  Gli  spazi  destinati alla permanenza all'aperto devono offrire
possibilita' di protezione dagli agenti atmosferici.
                              Art. 17.
                        Assistenza sanitaria
  1.   I   detenuti  e  gli  internati  usufruiscono  dell'assistenza
sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa.
  2.  Le  funzioni  di  programmazione,  indirizzo,  coordinamento ed
organizzazione  dei servizi sanitari in ambito penitenziario, nonche'
di  controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate
secondo  le  competenze  e  con  le  modalita' indicate dalla vigente
normativa.
  3. L'assistenza sanitaria viene prestata all'interno degli istituti
penitenziari,  salvo  quanto previsto dal secondo comma dell'articolo
11 della legge.
  4.  Sulla  base  delle  indicazioni  desunte  dalla  rilevazione  e
dall'analisi    delle    esigenze    sanitarie    della   popolazione
penitenziaria,  sono  organizzati,  con  opportune  dislocazioni  nel
territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici.
  5. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non
siano  assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria di
ruolo,  la  direzione dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi
del quarto comma dell'articolo 80 della legge.
  6.  L'autorizzazione  per le visite a proprie spese di un sanitario
di fiducia per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo
grado e per i condannati e gli internati e' data dal direttore.
  7.  Con  le  medesime  forme previste per la visita a proprie spese
possono   essere   autorizzati   trattamenti   medici,  chirurgici  e
terapeutici  da  effettuarsi  a  spese  degli interessati da parte di
sanitari  e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici
e chirurgici negli istituti.
  8.  Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di
un  detenuto  o  di  un  internato in luogo esterno di cura e non sia
possibile  ottenere  con  immediatezza  la decisione della competente
autorita'   giudiziaria,   il   direttore  provvede  direttamente  al
trasferimento,  dandone  contemporanea  comunicazione  alla  predetta
autorita':  da'  inoltre  notizia  del  trasferimento al Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale.
  9.  In ogni istituto devono essere svolte con continuita' attivita'
di  medicina  preventiva  che  rilevino, segnalino ed intervengano in
merito  alle  situazioni  che  possono  favorire lo sviluppo di forme
patologiche,  comprese  quelle collegabili alle prolungate situazioni
di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attivita' fisica.
                              Art. 18.
           Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie
  1. E' fatto divieto di richiedere alle persone detenute o internate
alcuna  forma  di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie
erogate dal servizio sanitario nazionale.
  2.  I  detenuti o internati stranieri, apolidi o senza fissa dimora
iscritti  al  servizio  sanitario  nazionale,  ai sensi della vigente
normativa,  ricevono  l'assistenza  sanitaria  a  carico del servizio
sanitario   pubblico   nel  cui  territorio  ha  sede  l'istituto  di
assegnazione del soggetto interessato.
  3.  Gli  enti  tenuti  ad erogare l'assistenza sanitaria provvedono
direttamente  a  fornire  le prestazioni previste dalle leggi vigenti
nei   confronti   dei   familiari  dei  detenuti  e  degli  internati
lavoratori.
                              Art. 19.
   Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini.
                             Asili nido
  1. Le gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti
in  ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il
parto  deve  essere  preferibilmente  effettuato  in luogo esterno di
cura.
  2.  E'  prestata,  altresi',  l'assistenza  da  parte  di personale
paramedico ostetrico.
  3.  L'assistenza  sanitaria  ai  bambini,  che  le madri detenute o
internate   tengono  presso  di  se',  e'  curata  da  professionisti
specialisti in pediatria.
  4.  Gli  specialisti  in  ostetricia e ginecologia e i pediatri, il
personale  paramedico,  nonche'  gli  operatori in puericultura degli
asili  nido,  sono  compensati con onorari proporzionati alle singole
prestazioni effettuate.
  5.  Presso  gli  istituti  o  sezioni dove sono ospitati gestanti e
madri  con  bambini,  sono  organizzati,  di  norma, appositi reparti
ostetrici  e  asili  nido. Le camere dove sono ospitati le gestanti e
madri  con  i  bambini non devono essere chiuse, affinche' gli stessi
possano  spostarsi  all'interno  del  reparto o della sezione, con il
limite di non turbare l'ordinato svolgimento della vita nei medesimi
  6.  Sono assicurati ai bambini all'interno degli istituti attivita'
ricreative  e  formative proprie della loro eta'. I bambini, inoltre,
con   l'intervento   dei   servizi   pubblici   territoriali   o  del
volontariato,  sono  accompagnati  all'esterno  con il consenso della
madre,  per lo svolgimento delle attivita' predette, anche presso gli
asili nido esistenti sul territorio.
  7.  Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o
internate, per avere superato il limite di eta' stabilito dalla legge
o  per  altre  ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non
esistono  persone  a  cui  la  madre  possa  affidare  il  figlio, la
direzione dell'istituto, in tempo utile per le necessarie iniziative,
segnala  il  caso agli enti per l'assistenza all'infanzia e al centro
di  servizio  sociale,  che  assicura  comunque  il  mantenimento  di
costanti rapporti tra la madre e il bambino.
                              Art. 20.
  Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente
1. Nei confronti dei detenuti e degli internati infermi o
seminfermi  di mente, salve le disposizioni di cui ai commi seguenti,
devono   essere   attuati   interventi   che   favoriscano   la  loro
partecipazione  a tutte le attivita' trattamentali e in particolare a
quelle  che consentano, in quanto possibile, di mantenere, migliorare
o ristabilire le loro relazioni con la famiglia e l'ambiente sociale,
anche   attraverso  lo  svolgimento  di  colloqui  fuori  dei  limiti
stabiliti   dall'articolo   37.   Il   servizio  sanitario  pubblico,
territorialmente  competente,  accede  all'istituto  per  rilevare le
condizioni  e  le  esigenze  degli  interessati  e concordare con gli
operatori  penitenziari  l'individuazione delle risorse esterne utili
per  la  loro presa in carico da parte del servizio pubblico e per il
loro successivo reinserimento sociale.
  2.  La sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei
detenuti  e degli internati infermi o seminfermi di mente puo' essere
proposta,  oltre  che  nei  casi previsti dall'articolo 38, anche per
esigenze   connesse   al   trattamento   terapeutico,  accertate  dal
sanitario.
  3.   Nella   concessione   dei   permessi   di  colloquio  e  nelle
autorizzazioni  alla  corrispondenza  telefonica  si devono tenere in
conto anche le esigenze di cui al comma 1.
  4.  I detenuti e gli internati infermi o seminfermi di mente che, a
giudizio   del  sanitario,  sono  in  grado  di  svolgere  un  lavoro
produttivo  o  un  servizio  utile sono ammessi al lavoro e godono di
tutti i diritti relativi.
  5.  Coloro che non sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o
un  servizio  utile  possono essere assegnati, secondo le indicazioni
sanitarie,  ad attivita' ergoterapiche e ad essi viene corrisposto un
sussidio nella misura stabilita con decreto ministeriale.
  6.  Le  disposizioni concernenti la formazione delle rappresentanze
previste  dagli  articoli  9,  12,  20 e 27 della legge, si applicano
anche  agli  infermi  o  seminfermi  di  mente.  Tuttavia,  se  fra i
sorteggiati  vi siano individui che, a giudizio del sanitario, per le
loro  condizioni  psichiche non sono in grado di svolgere il compito,
il magistrato di sorveglianza dispone la loro esclusione. Gli esclusi
sono  sostituiti da altri detenuti o internati nominati anch'essi per
sorteggio.
  7.  Nei  confronti  degli  infermi  e  dei  seminfermi di mente, le
sanzioni  disciplinari  si  applicano  solo  quando,  a  giudizio del
sanitario, esista la sufficiente capacita' naturale che consenta loro
coscienza  dell'infrazione  commessa  ed  adeguata  percezione  della
sanzione conseguente.
  8.  Gli infermi e seminfermi in permesso, in licenza o in regime di
semiliberta'  ricevono,  ove occorra, assistenza da parte dei servizi
psichiatrici pubblici degli enti locali.
  9.  I  detenuti  e internati tossicodipendenti che presentino anche
infermita' mentali sono seguiti in collaborazione dal servizio per le
tossicodipendenze e dal servizio psichiatrico.
  10.  Il  presente  articolo,  nonche'  gli  articoli 17, 18 e 19 si
applicano  fino  alla  completa attuazione del decreto legislativo 22
giugno 1999, n. 230.
                              Art. 21.
                       Servizio di biblioteca
  1.  La  direzione  dell'istituto  deve  curare che i detenuti e gli
internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca
dell'istituto,  nonche' la possibilita', a mezzo di opportune intese,
di  usufruire della lettura di pubblicazioni esistenti in biblioteche
e centri di lettura pubblici, funzionanti nel luogo in cui e' situato
l'istituto stesso.
  2.  Nella  scelta  dei libri e dei periodici si deve realizzare una
equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella
societa',
  3.  Il  servizio  di  biblioteca  e'  affidato,  di  regola,  a  un
educatore.  Il  responsabile  del  servizio  si avvale, per la tenuta
delle  pubblicazioni,  per  la  formazione  degli  schedari,  per  la
distribuzione  dei  libri e dei periodici, nonche' per lo svolgimento
di iniziative per la diffusione della cultura, dei rappresentanti dei
detenuti  e  degli internati previsti dall'articolo 12 della legge, i
quali  espletano  le  suddette  attivita' durante il tempo libero. Si
avvale  altresi'  di  uno  o  piu'  detenuti  scrivani,  regolarmente
retribuiti.
  4.   I   rappresentanti   dei   detenuti  o  degli  internati  sono
sorteggiati,  con  le modalita' previste nell'articolo 67, nel numero
di  tre  o  cinque, rispettivamente per gli istituti con un numero di
presenti non superiore o superiore a cinquecento.
  5.  Nell'ambito  del servizio di biblioteca, e' attrezzata una sala
lettura, cui vengono ammessi i detenuti e gli internati. I detenuti e
internati  lavoratori  e studenti possono frequentare la sala lettura
anche  in  orari successivi a quelli di svolgimento dell'attivita' di
lavoro  e di studio. Il regolamento interno stabilisce le modalita' e
gli orari di accesso alla sala di lettura.

Titolo I
TRATTAMENTO PENITENZIARIO
Capo III
Ingresso in istituto e modalita' del trattamento

                              Art. 22.
                       Ammissione in istituto
  1.  Le  direzioni  degli  istituti  penitenziari devono ricevere le
persone  indicate  nell'articolo 94 del decreto legislativo 28 luglio
1989,  n.  271,  e  quelle  che si costituiscono dichiarando che cio'
fanno  per  dare  esecuzione  ad  un provvedimento da cui consegue la
privazione dello stato di liberta'.
  2. In ogni caso la persona viene sottoposta all'isolamento previsto
dal  n.  3) del primo comma dell'articolo 33 della legge, soltanto se
l'autorita' giudiziaria abbia disposto in tal senso.
  3.   Quando  viene  ricevuta  una  persona,  che  non  puo'  essere
trattenuta  perche'  deve  essere sottoposta a misura privativa della
liberta'   diversa  da  quella  alla  cui  esecuzione  l'istituto  e'
destinato,   la  direzione  provvede  ad  informare  il  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, ai fini dell'assegnazione.
  4.  In  caso  di  arresto  in  flagranza o di fermo di indiziato di
delitto,   la   prescritta   informazione  all'autorita'  giudiziaria
competente  deve  essere  effettuata  dalla polizia giudiziaria prima
dell'introduzione  del  detenuto nell'istituto, al fine di consentire
la    tempestiva    emanazione    dell'eventuale   provvedimento   di
sottoposizione  all'isolamento  di  cui  al comma 3. Allo stesso modo
provvede il direttore nel caso di presentazione spontanea in istituto
di  persona  a  carico  della  quale  non  sia  stato  ancora  emesso
provvedimento  restrittivo  della  liberta'  personale dall'autorita'
giudiziaria.
  5.   Il   provvedimento   dell'autorita'  giudiziaria  che  dispone
l'isolamento  deve  precisare  le  modalita',  i  limiti  e la durata
dell'isolamento medesimo.
  6.  In  caso  di  mancata  indicazione  dei  predetti  elementi, la
direzione    richiede   all'autorita'   giudiziaria   competente   le
integrazioni  necessarie. Segnala in ogni caso l'eventuale insorgenza
di stati di sofferenza psicofisica della persona.
  7.  Durante  l'isolamento giudiziario possono avere contatti con il
detenuto  isolato,  con  l'osservanza  delle  modalita' stabilite dal
Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria,   il  personale,
nonche'  gli  altri  operatori penitenziari anche non appartenenti al
personale  dell'amministrazione,  incaricati,  autorizzati o delegati
dal direttore dell'istituto.
                              Art. 23. 
                 Modalita' dell'ingresso in istituto 
  1. La direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del suo
ingresso dalla liberta' sia sottoposto a perquisizione personale,  al
rilievo delle impronte digitali e messo in  grado  di  esercitare  la
facolta' prevista dal primo comma dell'articolo 29 della  legge,  con
le modalita' di cui all'articolo  62  del  presente  regolamento.  Il
soggetto  e'  sottoposto  a  visita  medica  non  oltre   il   giorno
successivo. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal  comma  4  dell'articolo  24,
qualora dagli accertamenti sanitari o  altrimenti,  risulti  che  una
persona condannata si trovi in una delle  condizioni  previste  dagli
articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del  codice  penale,
la direzione  dell'istituto  trasmette  gli  atti  al  magistrato  di
sorveglianza e al tribunale di sorveglianza per  i  provvedimenti  di
rispettiva competenza. La direzione provvede analogamente, quando  la
persona interessata si trovi in custodia cautelare, trasmettendo  gli
atti alla autorita' giudiziaria procedente. 
  3. Un esperto dell'osservazione e trattamento effettua un colloquio
con il detenuto o internato all'atto del suo  ingresso  in  istituto,
per  verificare  se,  ed  eventualmente  con  quali  cautele,   possa
affrontare adeguatamente lo stato di  restrizione.  Il  risultato  di
tali accertamenti e' comunicato agli  operatori  incaricati  per  gli
interventi opportuni e al gruppo degli operatori dell'osservazione  e
trattamento di cui all'articolo 29. Gli eventuali aspetti di  rischio
sono anche segnalati agli organi giudiziari indicati nel comma 2.  Se
la persona ha problemi di tossicodipendenza, e'  segnalata  anche  al
Servizio tossicodipendenze operante all'interno dell'istituto. 
  4. Dopo l'espletamento delle operazioni di cui ai commi  precedenti
e nel piu' breve tempo possibile, la direzione dell'istituto richiede
al  Dipartimento  dell'amministrazione   penitenziaria   notizia   su
eventuali precedenti detenzioni, al fine di acquisire la preesistente
cartella personale. 
  ((5. Il direttore dell'istituto, o un  operatore  penitenziario  da
lui designato, svolge un  colloquio  con  il  soggetto,  al  fine  di
conoscere le notizie  necessarie  per  le  iscrizioni  nel  registro,
previsto dall'articolo 7 del regolamento per l'esecuzione del  codice
di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989,
n. 334, e per iniziare  la  compilazione  della  cartella  personale,
nonche' allo scopo di fornirgli le informazioni  previste  dal  primo
comma dell'articolo 32 della legge e di  consegnargli  la  carta  dei
diritti e dei doveri dei detenuti  e  degli  internati  prevista  nel
comma 2 dell'articolo 69 del presente  regolamento.  In  particolare,
vengono forniti chiarimenti sulla  possibilita'  di  ammissione  alle
misure alternative alla detenzione e agli altri benefici penitenziari
e  viene  contestualmente   richiesto   al   detenuto   il   consenso
all'eventuale utilizzo delle procedure di  controllo  mediante  mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis del
codice  di  procedura  penale.  Il  verbale  contenente  la  relativa
dichiarazione   del   detenuto   viene   trasmesso   senza    ritardo
all'autorita' giudiziaria competente.)) 
  6. Qualora il detenuto o l'internato si rifiuti di fornire  le  sue
generalita' o quando vi siano fondati  motivi  per  ritenere  che  le
generalita' fornite siano  false,  e  sempre  che  non  si  riesca  a
conoscere  altrimenti  le  esatte   generalita',   il   soggetto   e'
identificato sotto la provvisoria denominazione  di  "sconosciuto"  a
mezzo di fotografia e  di  riferimenti  a  connotati  e  contrassegni
fisici e ne e' fatto rapporto all'autorita' giudiziaria. 
  7. Nel corso del colloquio il soggetto e' invitato a segnalare  gli
eventuali problemi personali e familiari  che  richiedono  interventi
immediati. Di  tali  problemi  la  direzione  informa  il  centro  di
servizio sociale. 
  8. Gli oggetti consegnati dal detenuto  o  dall'internato,  nonche'
quelli rinvenuti sulla sua persona e che non possono essere  lasciati
in suo possesso, sono ritirati e depositati presso la direzione.  Gli
oggetti che non possono essere conservati sono  venduti  a  beneficio
del soggetto o inviati, a sue spese, alla persona da  lui  designata.
Delle predette operazioni viene redatto verbale. 
  9. Degli oggetti consegnati dall'imputato  o  rinvenuti  sulla  sua
persona e' data notizia all'autorita' giudiziaria che procede. 
  10. I contatti e gli interventi degli operatori penitenziari, degli
assistenti  volontari  di  cui  all'articolo  78  della  legge,   dei
rappresentanti  della  comunita'   esterna   autorizzati   ai   sensi
dell'articolo 17 della legge, nonche' quelli degli operatori  sociali
e sanitari delle strutture e dei servizi  assistenziali  territoriali
intesi alla prosecuzione dei programmi terapeutici o  di  trattamento
educativo-sociale,  istituzionalmente  svolti  con  gli  imputati,  i
condannati e gli internati, non si considerano colloqui e ad essi non
si applicano pertanto  le  disposizioni  contenute  nell'articolo  18
della legge e nell'articolo 37 del presente regolamento. 
                              Art. 24.
                        Iscrizioni a registro
  1.  Nel  registro  previsto  dell'articolo  7  del  regolamento per
l'esecuzione  del  codice  di procedura penale, di cui al decreto del
Ministro  di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, oltre alle
iscrizioni   relative   alle  persone  ivi  indicate,  devono  essere
inserite,  in  ordine  cronologico,  analoghe  iscrizioni relative ai
detenuti  e agli internati che entrano o escono dall'istituto a causa
di trasferimento o di transito.
  2.  Il  registro,  prima  che  sia  posto  in uso, e' presentato al
direttore   dell'istituto,   che  ne  fa  numerare  ciascuna  pagina,
vistandola  e segnandola con sigillo del proprio ufficio. In fine del
registro  lo  stesso  direttore  indica  il  numero complessivo delle
pagine e vi appone la data e la sottoscrizione.
  3.  La  disposizione  di  cui  al  comma  2 si osserva anche per il
registro  di  cui  all'articolo  123 del codice di procedura penale e
dall'articolo 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
  4.   Le  istanze,  le  impugnazioni  e  le  dichiarazioni  previste
dall'articolo  123  del  codice  di procedura penale, sono comunicate
all'autorita'  giudiziaria  mediante  estratto  o copia autentica. In
caso  di  urgenza, si utilizza il mezzo di comunicazione piu' rapido.
Le  istanze  dei detenuti e degli internati relative ai provvedimenti
di  cui  al  capo  VI  del  titolo  I  della  legge sono trasmesse al
magistrato  di  sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre
giorni dalla loro presentazione.
                              Art. 25.
                         Albo degli avvocati
  1.  Presso  ogni  istituto  penitenziario  e'  tenuto  l'albo degli
avvocati  del  circondario,  che  deve  essere  affisso in modo che i
detenuti e gli internati ne possano prendere visione.
  2.  E'  fatto  divieto  agli  operatori  penitenziari  di influire,
direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore.
                              Art. 26.
                         Cartella personale
  1.  Per  ogni  detenuto  o  internato  e'  istituita  una  cartella
personale,  la  cui  compilazione  inizia  all'atto  dell'ingresso in
istituto  dalla  liberta'.  La  cartella segue il soggetto in caso di
trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'istituto da cui il
detenuto   o  l'internato  e'  dimesso.  Di  tale  custodia  e'  data
tempestiva     notizia     al    Dipartimento    dell'amministrazione
penitenziaria.
  2.  L'intestazione  della  cartella personale e' corredata dei dati
anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro
elemento necessario per la precisa identificazione della persona.
  3.  Nella  cartella personale, oltre quanto stabilito dall'articolo
94  del  decreto  legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i
dati  e  le  indicazioni  previsti  dal quarto comma dell'articolo 13
della  legge, con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni
disciplinari  e  delle  infrazioni  che le hanno determinate, nonche'
della  eventuale  sospensione,  condono  ed estinzione delle sanzioni
stesse,  delle  istanze  e  dei  provvedimenti  di cui al capo VI del
titolo  I della legge, della sottoposizione al regime di sorveglianza
particolare  e  del  reclamo  eventualmente proposto, nonche' di ogni
altro dato richiesto da disposizioni ministeriali.
  4.  Tutti  i  provvedimenti  del  magistrato  di sorveglianza e del
tribunale  di  sorveglianza,  di cui all'articolo l4-ter e al capo VI
del   titolo   I   della   legge,   sono  comunicati  alla  direzione
dell'istituto   per   la  annotazione  nella  cartella  personale.  I
provvedimenti  relativi all'affidamento in prova al servizio sociale,
al  regime  di  semiliberta'  ed  alla  detenzione domiciliare, sono,
altresi',  comunicati  al  centro  di  servizio sociale del luogo nel
quale viene eseguita la misura alternativa alla detenzione.
  5.  Allo  scadere  di ogni semestre di custodia cautelare e di pena
detentiva,  nella  cartella personale di ciascun detenuto e' annotato
il  giudizio  espresso  dalla  direzione  sugli elementi indicati nel
comma 2 dell'articolo 103.
  6.  All'atto  del  trasferimento  del  detenuto o dell'internato in
altro  istituto,  nella  cartella  personale  e' annotato un giudizio
complessivo sugli sviluppi del trattamento e sulla condotta tenuta.
                              Art. 27.
                    Osservazione della personalita'
  1.   L'osservazione   scientifica  della  personalita'  e'  diretta
all'accertamento  dei  bisogni  di  ciascun  soggetto,  connessi alle
eventuali  carenze  fisico-psichiche, affettive, educative e sociali,
che  sono  state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita
di  relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione
di  dati  giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e
alla  loro  valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha
vissuto  le  sue  esperienze  e  alla  sua  attuale disponibilita' ad
usufruire  degli  interventi  del  trattamento.  Sulla  base dei dati
giudiziari   acquisiti,   viene   espletata,   con  il  condannato  o
l'internato,  una  riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in
essere,  sulle  motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse
per  l'interessato  medesimo  e sulle possibili azioni di riparazione
delle  conseguenze  del  reato,  incluso  il risarcimento dovuto alla
persona offesa.
  2.  All'inizio  dell'esecuzione  l'osservazione  e'  specificamente
rivolta,  con  la  collaborazione  del condannato o dell'internato, a
desumere  elementi per la formulazione del programma individualizzato
di trattamento, il quale e' compilato nel termine di nove mesi.
  3.   Nel   corso  del  trattamento  l'osservazione  e'  rivolta  ad
accertare,  attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle
modificazioni  intervenute  nella sua vita di relazione, le eventuali
nuove  esigenze  che  richiedono  una  variazione  del  programma  di
trattamento.
  4.  L'osservazione  e il trattamento dei detenuti e degli internati
devono   mantenere   i   caratteri   della  continuita'  in  caso  di
trasferimento in altri istituti.
                              Art. 28.
          Espletamento dell'osservazione della personalita'
  1.  L'osservazione  scientifica della personalita' e' espletata, di
regola,  presso  gli  stessi  istituti  dove si eseguono le pene e le
misure di sicurezza.
  2.  Quando  si  ravvisa  la  necessita'  di procedere a particolari
approfondimenti,  i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata
proposta della direzione, ai centri di osservazione.
  3.    L'osservazione    e'   condotta   da   personale   dipendente
dall'amministrazione    e,   secondo   le   occorrenze,   anche   dai
professionisti  indicati  nel secondo e quarto comma dell'articolo 80
della legge.
  4.   Le   attivita'   di   osservazione   si   svolgono   sotto  la
responsabilita'  del  direttore  dell'istituto  e  sono  dal medesimo
coordinate.
                              Art. 29.
              Programma individualizzato di trattamento
  1.  Il  programma di trattamento contiene le specifiche indicazioni
di  cui  al  terzo  comma  dell'articolo  13  della  legge, secondo i
principi indicati nel sesto comma dell'articolo 1 della stessa.
  2.  La  compilazione  del  programma  e' effettuata da un gruppo di
osservazione  e  trattamento presieduto dal direttore dell'istituto e
composto  dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attivita'
di osservazione indicate nell'articolo 28.
  3.  Il  gruppo  tiene  riunioni  periodiche,  nel corso delle quali
esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.
  4.  La  segreteria  tecnica  del  gruppo  e'  affidata,  di regola,
all'educatore.
                              Art. 30.
      Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti
  1.  I  condannati e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della
pena  o della misura di sicurezza, sono provvisoriamente assegnati in
un istituto destinato all'esecuzione del tipo di pena o di misura cui
sono   stati   sottoposti,   situato  nell'ambito  della  regione  di
residenza.  Qualora  cio'  non  sia  possibile  per  mancanza di tale
istituto   o  per  indisponibilita'  di  posti,  l'assegnazione  deve
avvenire   ad  altro  istituto  della  stessa  categoria  situato  in
localita' prossima.
  2.  Nell'istituto  di assegnazione provvisoria vengono espletate le
attivita' di osservazione previste dall'articolo 13 della legge.
  3.  Sulla  base  della  formulazione  del  programma di trattamento
individualizzato viene disposta l'assegnazione definitiva.
  4.  Per  l'assegnazione definitiva dei condannati e degli internati
si ha riguardo alla corrispondenza fra le indicazioni del trattamento
contenute  nel  programma  individualizzato  e il tipo di trattamento
organizzato negli istituti ai sensi dell'articolo 115.
  5.  Alle  assegnazioni  provvisorie  e  definitive,  che comportino
trasferimento  dalla  circoscrizione di un provveditorato regionale a
quella   di   un   altro  provveditorato,  provvede  il  Dipartimento
dell'amministrazione    penitenziaria.   Nell'ambito   della   stessa
circoscrizione  dispone  il  provveditore  regionale, informandone il
Dipartimento   dell'amministrazione  penitenziaria,  fatte  salve  le
assegnazioni  dei  detenuti e degli internati riservate dalla vigente
normativa   alla  competenza  del  Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria.
                              Art. 31.
                    Raggruppamento nelle sezioni
  1.  Gli  istituti penitenziari, al fine di attuare la distribuzione
dei  condannati  e  degli  internati,  secondo i criteri indicati nel
secondo  comma dell'articolo 14 della legge, sono organizzati in modo
da realizzare nel loro interno suddivisioni in sezioni che consentano
raggruppamenti limitati di soggetti.
  2. Gli imputati che non sono sottoposti all'isolamento previsto dal
n.  3)  del  primo comma dell'articolo 33 della legge, sono assegnati
alle  varie  sezioni  nelle quali l'istituto di custodia cautelare e'
suddiviso,   in   considerazione   della  loro  eta',  di  precedenti
esperienze  penitenziarie,  della  natura  colposa o dolosa del reato
ascritto e della indole dello stesso.
                              Art. 32.
         Assegnazione e raggruppamento per motivi cautelari
  1.  I  detenuti  e  gli internati, che abbiano un comportamento che
richiede  particolari  cautele,  anche  per la tutela dei compagni da
possibili  aggressioni  o  sopraffazioni,  sono assegnati ad appositi
istituti  o  sezioni  dove  sia  piu'  agevole  adottare  le suddette
cautele.
  2.   La   permanenza   dei   motivi   cautelari   viene  verificata
semestralmente.
  3.  Si  cura, inoltre, la collocazione piu' idonea di quei detenuti
ed   internati   per   i   quali  si  possano  temere  aggressioni  o
sopraffazioni  da  parte dei compagni. Sono anche utilizzate apposite
sezioni  a  tal fine, ma la assegnazione presso le stesse deve essere
frequentemente  riesaminata  nei  confronti delle singole persone per
verificare  il permanere delle ragioni della separazione delle stesse
dalla comunita'.
                              Art. 33.
                 Regime di sorveglianza particolare
  1.  Il  Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, quando, di
propria  iniziativa,  o  su  segnalazione  o proposta della direzione
dell'istituto  o  su segnalazione dell'autorita' giudiziaria, ritiene
di  disporre  o  prorogare la sottoposizione a regime di sorveglianza
particolare  di  un detenuto o di un internato ai sensi dell'articolo
14-bis, primo comma, della legge, richiede al direttore dell'istituto
la convocazione del consiglio di disciplina, affinche' esprima parere
nel termine di dieci giorni.
  2.  L'autorita'  giudiziaria  deve far pervenire i pareri di cui al
terzo   comma   dell'articolo  14-bis  della  legge  al  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria entro il termine di dieci giorni.
  3. La direzione dell'istituto chiede preventivamente alla autorita'
giudiziaria  competente  ai  sensi del secondo comma dell'articolo 11
della  legge  l'autorizzazione  ad  effettuare  il visto di controllo
sulla   corrispondenza   in   arrivo  ed  in  partenza,  quando  tale
restrizione  e'  prevista  nel provvedimento che dispone o proroga il
regime  di  sorveglianza particolare. Il provvedimento dell'autorita'
giudiziaria  viene  emesso entro il termine di dieci giorni da quello
in cui l'ufficio ha ricevuto la richiesta.
  4.  Del  provvedimento  che dispone in via provvisoria il regime di
sorveglianza  particolare  e  delle  restrizioni  a cui il detenuto o
l'internato  e'  sottoposto,  e'  data comunicazione al medesimo, che
sottoscrive per presa visione.
  5. I provvedimenti che dispongono in via definitiva o che prorogano
il regime di sorveglianza particolare sono comunicati dalla direzione
dell'istituto  al  detenuto  o  internato  mediante rilascio di copia
integrale di essi e del provvedimento con cui in precedenza sia stata
eventualmente   disposta   la   sorveglianza   particolare   in   via
provvisoria.
  6.  Dei  provvedimenti  che  dispongono  o  prorogano  il regime di
sorveglianza  particolare  e dei reclami proposti e del loro esito e'
presa nota nella cartella personale.
  7.  La  direzione  dell'istituto  provvede,  di  volta in volta, ad
inviare  al  magistrato  di  sorveglianza  le  copie  di ciascuno dei
predetti   provvedimenti   e   degli   eventuali   reclami   proposti
dall'interessato.
  8.   Quando  il  detenuto  o  internato  sottoposto  al  regime  di
sorveglianza  particolare viene trasferito, anche temporaneamente, in
altro  istituto  posto  nella  giurisdizione di un diverso ufficio di
sorveglianza,  la  direzione  dell'istituto  di  destinazione  ne da'
comunicazione  a  tale  ufficio,  trasmettendogli  anche le copie dei
provvedimenti e dei reclami di cui ai commi precedenti.
  9.  Il trasferimento ad altro istituto idoneo viene disposto quando
nell'istituto  in  cui  il  detenuto  o  l'internato si trova non sia
disponibile  una  sezione  nella  quale  il  regime  di  sorveglianza
particolare  possa essere attuato senza comportare pregiudizio per la
popolazione  detenuta  o internata e senza pregiudicare l'ordine o la
sicurezza.  Ove  sia necessario, il detenuto o internato sottoposto a
regime di sorveglianza puo' essere trasferito in uno degli istituti o
in una delle sezioni di cui all'articolo 32.
                               Art. 34
                          ((Reclamo avverso
           il provvedimento di sorveglianza particolare))

  1.  Il  reclamo  avverso  il provvedimento definitivo che dispone o
proroga  il  regime di sorveglianza particolare, se proposto con atto
ricevuto  dal  direttore  dell'istituto,  e'  iscritto  nel  registro
((previsto  dall'articolo  123))  del  codice  di  procedura penale e
dall'articolo  44  del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ed
e'  trasmesso  al  piu'  tardi  entro  il  giorno successivo in copia
autentica   al  tribunale  di  sorveglianza,  al  quale  e'  altresi'
trasmessa  copia  della  cartella  personale  dell'interessato  e del
provvedimento  che  dispone  o  proroga  il  regime  di  sorveglianza
particolare.  In  caso  di  urgenza, la comunicazione e' fatta con il
mezzo piu' rapido.
  2.  Il  detenuto o l'internato, nel proporre reclamo, puo' nominare
contestualmente il difensore.
  3.  Il  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria,  ove non
ritenga  di  provvedere  direttamente,  puo' delegare il provveditore
regionale  o  il direttore dell'istituto a presentare al tribunale di
sorveglianza  memorie  relative  al provvedimento avverso il quale il
detenuto o l'internato ha proposto reclamo.
                              Art. 35.
                   Detenuti ed internati stranieri
  1.  Nell'esecuzione  delle  misure  privative  della  liberta'  nei
confronti  di  cittadini  stranieri,  si deve tenere conto delle loro
difficolta'  linguistiche e delle differenze culturali. Devono essere
favorite possibilita' di contatto con le autorita' consolari del loro
Paese.
  2.  Deve  essere,  inoltre,  favorito  l'intervento di operatori di
mediazione  culturale,  anche  attraverso  convenzioni  con  gli enti
locali o con organizzazioni di volontariato.
                               Art. 36
                         Regolamento interno

  1. L'amministrazione penitenziaria impartisce le direttive indicate
nel  primo  comma dell'articolo 16 della legge, al fine di realizzare
le differenti modalita' trattamentali indicate nell'articolo 14 della
legge stessa, anche attraverso la differenziazione degli istituti.
  2. Il regolamento interno, oltre alle modalita' degli interventi di
trattamento  e a quanto previsto dagli articoli 16 e 31 della legge e
dagli  articoli  8,  10,  11,  13,  14,  37,  67  e  74  del presente
regolamento, disciplina, in ogni caso, le seguenti materie:
a) gli orari di apertura e di chiusura degli istituti;
b) gli  orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della
   popolazione detenuta o internata;
c) le   modalita'   relative   allo   svolgimento  dei  vari  servizi
   predisposti per i detenuti e per gli internati;
d) gli orari di permanenza nei locali comuni;
e) gli orari, i turni e le modalita' di permanenza all'aperto;
f) i   tempi   e  le  modalita'  particolari  per  i  colloqui  e  la
   corrispondenza anche telefonica;
g) le affissioni consentite e le relative modalita';
h) i giochi consentiti.
  3.   Il   regolamento  interno  puo'  disciplinare  alcune  materie
sopraindicate   in   modo   differenziato   per  particolari  sezioni
dell'istituto.
  ((4.   Nella   predisposizione))   del   regolamento   interno,  la
commissione  prevista  dal secondo comma dell'articolo 16 della legge
deve   uniformarsi   alle  direttive  impartite  dall'amministrazione
penitenziaria ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della legge e
del   comma   1   del   presente  articolo.  Nel  caso  di  direttive
sopravvenute,  le  norme del regolamento interno non conformi ad esse
cessano  di  avere  applicazione  e  devono  essere  modificate dalla
commissione,  per  uniformarle  alle  direttive medesime, entro venti
giorni dal loro ricevimento.
  5.  Il  regolamento  interno  deve  essere portato a conoscenza dei
detenuti e internati.
                               Art. 37
                              Colloqui

  1.  I  colloqui  dei  condannati,  degli  internati  e quelli degli
imputati  dopo  la  pronuncia  della  sentenza  di  primo  grado sono
autorizzati  dal  direttore  dell'istituto.  I  colloqui  con persone
diverse  dai  congiunti  e  dai  conviventi  sono  autorizzati quando
ricorrono ragionevoli motivi.
  2.  Per  i  colloqui  con  gli  imputati  fino alla pronuncia della
sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso
rilasciato dall'autorita' giudiziaria che procede.
  3.  Le  persone  ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre,
sottoposte  a  controllo,  con  le modalita' previste dal regolamento
interno,  al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto
strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.
  4.  Nel  corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento
corretto  e  tale  da  non  recare  disturbo  ad  altri. Il personale
preposto  al  controllo sospende dal colloquio le persone che tengono
comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale
decide sulla esclusione.
  5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisori o in
spazi   all'aperto   a  cio'  destinati.  Quando  sussistono  ragioni
sanitarie  o  di  sicurezza, i colloqui avvengono ((in locali interni
comuni  muniti di mezzi divisori.)) La direzione puo' consentire che,
per  speciali  motivi,  il colloquio si svolga in locale distinto. In
ogni  caso,  i  colloqui  si  svolgono sotto il controllo a vista del
personale del Corpo di polizia penitenziaria.
  6.  Appositi  locali  sono destinati ai colloqui dei detenuti con i
loro difensori.
  7.  Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere
luogo nell'infermeria.
  8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese.
Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti
dal  primo  periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e
per  i  quali  si  applichi  il  divieto di benefici ivi previsto, il
numero di colloqui non puo' essere superiore a quattro al mese.
  9.  Ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge
con  prole  di  eta'  inferiore  a dieci anni ovvero quando ricorrano
particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori
dei limiti stabiliti nel comma 8.
  10.  Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione
di eccezionali circostanze, e' consentito di prolungare la durata del
colloquio  con  i  congiunti  o  i  conviventi.  Il  colloquio  con i
congiunti o conviventi e' comunque prolungato sino a due ore quando i
medesimi  risiedono  in  un  comune  diverso da quello in cui ha sede
l'istituto,  se  nella settimana precedente il detenuto o l'internato
non  ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione
dell'istituto  lo  consentono.  A ciascun colloquio con il detenuto o
con  l'internato  possono  partecipare  non  piu'  di tre persone. E'
consentito  di  derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o
conviventi.
  11.  Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il
detenuto  o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di
servizio sociale per gli opportuni interventi.
  12. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si
fa annotazione in apposito registro.
  13.  Nei  confronti  dei detenuti che svolgono attivita' lavorativa
articolata  su tutti i giorni feriali, e' favorito lo svolgimento dei
colloqui nei giorni festivi, ove possibile.
                               Art. 38
               Corrispondenza epistolare e telegrafica

  1.  I  detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere
corrispondenza epistolare e telegrafica. La direzione puo' consentire
la ricezione di fax.
  2.  Al  fine  di  consentire  la  corrispondenza, l'amministrazione
fornisce  gratuitamente ai detenuti e agli internati, che non possono
provvedervi  a loro spese, settimanalmente, l'occorrente per scrivere
una lettera e l'affrancatura ordinaria.
  3.   Presso   lo   spaccio   dell'istituto   devono  essere  sempre
disponibili, per l'acquisto, gli oggetti di cancelleria necessari per
la corrispondenza.
  4.  Sulla  busta  della  corrispondenza  epistolare  in partenza il
detenuto o l'internato deve apporre il proprio nome e cognome.
  5.  La  corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, e'
sottoposta  a  ispezione  al fine di rilevare l'eventuale presenza di
valori  o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con
modalita' tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto.
  6.  La  direzione,  quando vi sia sospetto che nella corrispondenza
epistolare,  in  arrivo  o  in partenza, siano inseriti contenuti che
costituiscono  elementi  di  reato o che possono determinare pericolo
per   l'ordine  e  la  sicurezza,  trattiene  la  missiva,  facendone
immediata  segnalazione,  per i provvedimenti del caso, al magistrato
di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia della
sentenza di primo grado, all'autorita' giudiziaria che procede.
  7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su
segnalazione  o d'ufficio, e' inoltrata o trattenuta su decisione del
magistrato di sorveglianza o dell'autorita' giudiziaria che procede.
  8.  Le  disposizioni  di  cui ai commi 6 e 7, si applicano anche ai
telegrammi e ai fax in arrivo.
  9. Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba
essere  inoltrato,  per  i  motivi  di  cui al comma 6, ne informa il
magistrato  di sorveglianza o l'autorita' giudiziaria procedente, che
decide se si debba o meno provvedere all'inoltro.
  10. Il detenuto o l'internato viene immediatamente informato che la
Corrispondenza ((e' stata trattenuta.))
  11.   Non   puo'   essere   sottoposta  a  visto  di  controllo  la
corrispondenza  epistolare dei detenuti e degli internati indirizzata
ad  organismi  internazionali  amministrativi  o giudiziari, preposti
alla tutela dei diritti dell'uomo, di cui l'Italia fa parte.
                               Art. 39
                      Corrispondenza telefonica

  1.  In ogni istituto sono installati uno o piu' telefoni secondo le
occorrenze.
  2.  I  condannati  e  gli  internati possono essere autorizzati dal
direttore   dell'istituto   alla   corrispondenza  telefonica  con  i
congiunti  e  conviventi,  ovvero,  allorche' ricorrano ragionevoli e
verificati  motivi,  con  persone diverse dai congiunti e conviventi,
una volta alla settima. Essi possono, altresi', essere autorizzati ad
effettuare  una  corrispondenza  telefonica, con i familiari o con le
persone  conviventi,  in occasione del loro rientro nell'istituto dal
permesso  o  dalla  licenza. Quando si tratta di detenuti o internati
per  uno  dei  delitti  previsti  dal  primo  periodo del primo comma
dell'articolo 4-bis della legge, e per i quali si applichi il divieto
dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non puo'
essere superiore a due al mese.
  3.  L'autorizzazione puo' essere concessa, oltre i limiti stabiliti
nel  comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare
rilevanza, se la stessa si svolga con prole di eta' inferiore a dieci
anni, nonche' in caso di trasferimento del detenuto.
  4.  Gli  imputati  possono  essere  autorizzati alla corrispondenza
telefonica,  con  la  frequenza e le modalita' di cui ai commi 2 e 3,
dall'autorita'  giudiziaria  procedente  o, dopo la sentenza di primo
grado, dal magistrato di sorveglianza.
  5.   Il   detenuto   o   l'internato   che   intende   intrattenere
corrispondenza    telefonica    deve    rivolgere   istanza   scritta
all'autorita'  competente, indicando il numero telefonico richiesto e
le  persone  con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa e'
efficace  fino  a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai
commi  2  e  3,  il  richiedente  deve  anche  indicare  i motivi che
consentono  l'autorizzazione,  che  resta efficace, se concessa, solo
fino   a  che  sussistono  i  motivi  indicati.  La  decisione  sulla
richiesta,  sia  in  caso di accoglimento che di rigetto, deve essere
motivata.
  6.   Il   contatto   telefonico   viene   stabilito  dal  personale
dell'istituto  con  le  modalita' tecnologiche disponibili. La durata
massima di ciascuna conversazione telefonica e' di dieci minuti.
  7.  L'autorita'  giudiziaria  competente  a  disporre  il  visto di
controllo  sulla corrispondenza epistolare, ai sensi dell'articolo 18
della  legge,  puo' disporre che le conversazioni telefoniche vengano
ascoltate  e  registrate a mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre
disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate
su   richiesta   di   detenuti  o  internati  per  i  reati  indicati
nell'articolo 4-bis della legge.
  8.   La   corrispondenza   telefonica   e'   effettuata   a   spese
dell'interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata.
  9. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata
e contestualmente ad essa.
  10.   ((In  caso  di  chiamata  dall'esterno)),  diretta  ad  avere
corrispondenza   telefonica   con   i   detenuti   e  gli  internati,
all'interessato  puo'  essere  data solo comunicazione del nominativo
dichiarato  dalla  persona  che  ha  chiamato,  sempre che non ostino
particolari  motivi  di cautela. Nel caso in cui la chiamata provenga
da  congiunto  o  convivente  anch'esso  detenuto,  si da' corso alla
conversazione,  purche' entrambi siano stati regolarmente autorizzati
ferme restando le disposizioni di cui al comma 7.
                              Art. 40.
            Uso di apparecchi radio e di altri strumenti
  1.  Ai detenuti e agli internati e' consentito usare un apparecchio
radio personale. Il direttore, inoltre, puo' autorizzare l'uso, anche
nella  camera  di pernottamento, di personal computer e di lettori di
nastri e di compact disc portatili, per motivi di lavoro o di studio.
  2.    Apposite    prescrizioni    ministeriali    stabiliranno   le
caratteristiche,   le   modalita'   di   uso  e  la  eventuale  spesa
convenzionale per energia elettrica.
                              Art. 41.
        Corsi di istruzione a livello della scuola d'obbligo
  1.  Il Ministero della pubblica istruzione, previe opportune intese
con  il  Ministero  della giustizia, impartisce direttive agli organi
periferici  della pubblica istruzione per l'organizzazione di corsi a
livello   della   scuola   d'obbligo,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo 43, comma 1, relativamente alla scolarita' obbligatoria
nei  corsi  di  istruzione  secondaria  superiore.  L'attivazione, lo
svolgimento  e  il  coordinamento  dei corsi di istruzione si attuano
preferibilmente  sulla  base  di protocolli di intesa fra i Ministeri
predetti.
  2. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle
indicazioni   e  delle  richieste  formulate  dalle  direzioni  degli
istituti  penitenziari  e  dai  dirigenti scolastici, concerta con il
provveditore   regionale   dell'amministrazione   penitenziaria,   la
dislocazione  e  il  tipo  dei  vari  corsi  a  livello  della scuola
d'obbligo  da  istituire  nell'ambito  del provveditorato, secondo le
esigenze della popolazione penitenziaria.
  3.  L'organizzazione  didattica  e  lo  svolgimento  dei corsi sono
curati  dai  competenti  organi  dell'amministrazione  scolastica. Le
direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate.
  4.  Le  direzioni  degli  istituti  curano  che venga data adeguata
informazione ai detenuti e agli internati dello svolgimento dei corsi
scolastici   e  ne  favoriscono  la  piu'  ampia  partecipazione.  Le
direzioni  curano  che  gli  orari  di  svolgimento  dei  corsi siano
compatibili  con  la  partecipazione  di  persone  gia'  impegnate in
attivita'  lavorativa o in altre attivita' organizzate nell'istituto.
Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti,
dei  detenuti  ed internati impegnati in attivita' scolastiche, anche
se  motivati  da  esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che
possa  interrompere la partecipazione a tali attivita'. Le direzioni,
quando  ritengono  opportuno  proporre il trasferimento di detenuti o
internati  che  frequentano  i  corsi,  acquisiscono  in proposito il
parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello delle
autorita'  scolastiche,  pareri  che  sono  uniti  alla  proposta  di
trasferimento  trasmessa  agli organi competenti a decidere. Se viene
deciso  il  trasferimento, lo stesso e' attuato, in quanto possibile,
in  un  istituto  che assicuri alla persona trasferita la continuita'
didattica.
  5.  Per  lo svolgimento dei corsi e delle attivita' integrative dei
relativi   curricoli,   puo'   essere   utilizzato   dalle  autorita'
scolastiche,  d'intesa con le direzioni degli istituti, il contributo
volontario   di  persone  qualificate,  le  quali  operano  sotto  la
responsabilita' didattica del personale scolastico.
  6.  In ciascun istituto penitenziario e' costituita una commissione
didattica,  con  compiti  consultivi e propositivi, della quale fanno
parte  il  direttore  dell'istituto, che la presiede, il responsabile
dell'area trattamentale e gli insegnanti. La commissione e' convocata
dal  direttore  e  formula  un  progetto  annuale  o  pluriennale  di
istruzione.
                              Art. 42.
                  Corsi di formazione professionale
  1.  Le  direzioni  degli istituti favoriscono la partecipazione dei
detenuti  a  corsi di formazione professionale, in base alle esigenze
della  popolazione  detenuta,  italiana e straniera, e alle richieste
del  mercato del lavoro. A tal fine promuovono accordi con la regione
e   gli   enti   locali   competenti.   Ai  sensi  dell'ultimo  comma
dell'articolo 21 della legge, i corsi possono svolgersi in tutto o in
parte,  con  particolare  riferimento  alle  esercitazioni  pratiche,
all'esterno degli istituti.
  2. L'amministrazione penitenziaria promuove protocolli d'intesa con
gli  enti  locali,  che  garantiscano  al  detenuto  o  internato  la
continuita' della frequenza e la possibilita' di conseguire il titolo
di qualificazione anche dopo la dimissione.
  3.   Le   direzioni   degli   istituti  possono  fornire  locali  e
attrezzature   adeguate   e   possono  progettare,  d'intesa  con  il
provveditorato  regionale, attivita' formative rispondenti a esigenze
particolari  dei  detenuti  e degli internati e tali da sviluppare il
lavoro penitenziario.
  4.  Le  direzioni  degli  istituti  curano  che venga data adeguata
informazione  ai  detenuti  ed  agli  internati dello svolgimento dei
corsi  e  ne  favoriscono  la piu' ampia partecipazione. Le direzioni
curano  che  gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con
la partecipazione di persone gia' impegnate in attivita' lavorativa o
in  altre  attivita' organizzate in istituto. Sono evitati, in quanto
possibile,   i  trasferimenti  ad  altri  istituti  dei  detenuti  ed
internati  impegnati  nei  corsi,  anche  se  motivati da esigenze di
sfollamento,   e  qualunque  intervento  che  possa  interrompere  la
partecipazione   a   tali   attivita'.   Le   direzioni,   quando  il
trasferimento  di detenuti o internati che frequentano i corsi derivi
da  motivi di opportunita', acquisiscono in proposito il parere degli
operatori  dell'osservazione e trattamento e quello degli insegnanti,
pareri  che  sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli
organi  competenti  a  decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo
stesso  e'  attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri
alla persona trasferita la continuita' didattica.
  5.  Per lo svolgimento dei programmi e per le attivita' integrative
di  essi,  puo'  essere  utilizzato  d'intesa  con le direzioni degli
istituti,  il  contributo volontario di persone qualificate, le quali
operano sotto la responsabilita' del personale degli enti locali.
  6. Si applica il comma 6 dell'articolo 41.
                              Art. 43.
              Corsi di istruzione secondaria superiore
  1.  I  corsi  di istruzione secondaria superiore, comprensivi della
scolarita'  obbligatoria  prevista  dalle  vigenti disposizioni, sono
organizzati,  su  richiesta  dell'amministrazione  penitenziaria, dal
Ministero  della  pubblica  istruzione  a  mezzo della istituzione di
succursali  di  scuole  del  predetto livello in determinati istituti
penitenziari.  La  dislocazione  di  tali  succursali  e'  decisa con
riferimento alle indicazioni del protocollo di intesa di cui al comma
1  dell'articolo  41,  assicurando  la  presenza  di almeno una delle
succursali predette in ogni regione.
  2.  A  tali corsi sono ammessi detenuti e internati che manifestano
seria   aspirazione  allo  svolgimento  degli  studi  e  che  debbano
permanere  in esecuzione della misura privativa della liberta' per un
periodo di tempo non inferiore ad un anno scolastico.
  3.  Si  applicano  le  disposizioni  di  cui  ai  commi 3, 4, 5 e 6
dell'articolo 41.
  4.  Per  agevolare  i  condannati  e gli internati che non siano in
condizioni   di   frequentare   i   corsi   regolari,   la  direzione
dell'istituto  puo'  concordare  con  un vicino istituto d'istruzione
secondaria  superiore,  le  modalita'  di  organizzazione di percorsi
individuali  di  preparazione  agli esami, per l'accesso agli anni di
studio  intermedi dei corsi di istruzione secondaria superiore. A tal
fine  possono essere utilizzate anche persone dotate della necessaria
qualificazione  professionale.  Analoga  agevolazione e' offerta agli
imputati.
  5.  Sono  stabilite intese con le autorita' scolastiche per offrire
la  possibilita'  agli studenti di sostenere gli esami previsti per i
vari corsi.
  6. Qualora non sia possibile rendere compatibile lo svolgimento dei
corsi  di  studio con quello della attivita' di lavoro, come previsto
dal  comma  4 dell'articolo 41, i condannati e gli internati, durante
la  frequenza  dei corsi, previsti dal comma 1 del presente articolo,
sono   esonerati   dal   lavoro.   Coloro  che  seguono  i  corsi  di
preparazione, di cui al comma 4, possono essere esonerati dal lavoro,
a loro richiesta.
                              Art. 44.
                         Studi universitari
  1.  I  detenuti e gli internati, che risultano iscritti ai corsi di
studio  universitari  o  che  siano  in  possesso  dei  requisiti per
l'iscrizione  a  tali  corsi,  sono agevolati per il compimento degli
studi.
  2.  A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorita'
accademiche  per  consentire  agli  studenti  di  usufruire  di  ogni
possibile aiuto e di sostenere gli esami.
  3.  Coloro  che seguono corsi universitari possono essere esonerati
dal  lavoro,  a  loro richiesta, in considerazione dell'impegno e del
profitto dimostrati.
  4.  I  detenuti e internati, studenti universitari, sono assegnati,
ove  possibile,  in  camere e reparti adeguati allo svolgimento dello
studio,  rendendo,  inoltre,  disponibili  per  loro, appositi locali
comuni.  Gli  studenti  possono  essere  autorizzati  a  tenere nella
propria   camera  e  negli  altri  locali  di  studio,  i  libri,  le
pubblicazioni  e  tutti  gli  strumenti  didattici  necessari al loro
studio.
                              Art. 45.
                  Benefici economici per gli studenti
  1.  Per  la  frequenza  dei  corsi  di  formazione professionale e'
corrisposto  un  sussidio orario nella misura determinata con decreto
ministeriale.
  2.  I  corsi possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo
nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi
da  quelli  delle  attivita'  di  studio  e  di lavoro. In tal caso i
detenuti  e  gli  internati  che li frequentano, percepiscono, per il
lavoro  prestato,  una  mercede  proporzionata al numero delle ore di
lavoro effettivamente svolto, oltre al sussidio previsto nel comma 1,
per le ore di effettiva frequenza ai corsi.
  3.  Per  la  frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo
grado,  i  detenuti  ricevono  un  sussidio giornaliero, nella misura
determinata   con  decreto  ministeriale  per  ciascuna  giornata  di
frequenza  o  di  assenza  non  volontaria.  Nell'intervallo  tra  la
chiusura  dell'anno  scolastico  e  l'inizio  del  nuovo  corso, agli
studenti  e'  corrisposto  un  sussidio ridotto per i giorni feriali,
nella  misura  determinata  con decreto ministeriale, purche' abbiano
superato  con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico
e non percepiscano mercede.
  4.  A  conclusione  di  ciascun  anno scolastico, agli studenti che
seguono  corsi  individuali  di  scuola  di  istruzione secondaria di
secondo  grado  e  che  hanno  superato gli esami con effetti legali,
nonche'  agli studenti che seguono corsi presso universita' pubbliche
o  equiparate  e  che  hanno  superato tutti gli esami del loro anno,
vengono   rimborsate,   qualora   versino   in  disagiate  condizioni
economiche,  le  spese  sostenute  per tasse, contributi scolastici e
libri  di  testo,  e  viene corrisposto un premio di rendimento nella
misura stabilita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
  5.  I  corsi  a livello di scuola d'obbligo possono svolgersi anche
durante  le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile
lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attivita' di studio e
di lavoro, come indicato nel comma 4 dell'articolo 41. In tal caso, i
detenuti  e  gli  internati  che  li frequentano percepiscono, per il
lavoro  prestato,  una  mercede  proporzionata al numero delle ore di
lavoro effettivamente svolto.
  6.  Ai  detenuti  e  agli  internati  che  hanno superato con esito
positivo il corso frequentato, e' corrisposto un premio di rendimento
nella   misura   stabilita   dal   Dipartimento  dell'amministrazione
penitenziaria.
  7.  I  soggetti  che  fruiscono  di  assegni  o borse di studio non
percepiscono i benefici economici previsti dal presente articolo.
  8.  L'importo  complessivo  dei  sussidi e dei premi di rendimento,
previsti  dal  presente  articolo,  e'  determinato  annualmente  con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
                              Art. 46.
  Esclusione dai corsi di istruzione e di formazione professionale
  1.  Il  detenuto  o l'internato che, nei corsi di istruzione, anche
individuale,  o  in  quello  di  formazione  professionale,  tenga un
comportamento   che  configuri  sostanziale  inadempimento  dei  suoi
compiti e' escluso dal corso.
  2.  Il  provvedimento  di  esclusione  dal  corso  e'  adottato dal
direttore  dell'istituto sentito il parere del gruppo di osservazione
e  trattamento  e delle autorita' scolastiche e deve essere motivato,
particolarmente   nel  caso  in  cui  l'esclusione  sia  disposta  in
difformita'   dal   parere  espresso  dalle  autorita'  predette.  Il
provvedimento   puo'   essere  sempre  revocato  ove  il  complessivo
comportamento   del   detenuto   o   dell'internato  ne  consenta  la
riammissione ai corsi.
                              Art. 47.
                      Organizzazione del lavoro
  1.  Le  lavorazioni  penitenziarie, sia all'interno sia all'esterno
dell'istituto,  possono  essere organizzate e gestite dalle direzioni
degli  istituti,  secondo  le  linee  programmatiche  determinate dai
provveditorati. Allo stesso modo possono essere organizzate e gestite
da  imprese  pubbliche  e  private  e,  in  particolare,  da  imprese
cooperative  sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni.
I   rapporti  fra  la  direzione  e  le  imprese  sono  definiti  con
convenzioni    che    regolano   anche   l'eventuale   utilizzazione,
eventualmente  in  comodato,  dei  locali  e  delle attrezzature gia'
esistenti   negli   istituti,   nonche'   le  modalita'  di  addebito
all'impresa, delle spese sostenute per lo svolgimento della attivita'
produttiva.  I  detenuti e internati che prestano la propria opera in
tali   lavorazioni,   dipendono,   quanto   al  rapporto  di  lavoro,
direttamente dalle imprese che le gestiscono. I datori di lavoro sono
tenuti a versare alla direzione dell'istituto, la retribuzione dovuta
al  lavoratore,  al  netto  delle  ritenute  previste  dalla legge, e
l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base
della  documentazione  inviata  dalla  direzione.  I datori di lavoro
devono   dimostrare   alla  direzione  l'adempimento  degli  obblighi
relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.
  2.  Le  lavorazioni  interne  dell'istituto,  sono  organizzate, in
quanto   possibile,   in   locali  esterni  alle  sezioni  detentive,
attrezzati  con  spazi per la consumazione dei pasti durante l'orario
di lavoro.
  3.   Le   convenzioni  di  cui  al  comma  1,  particolarmente  con
cooperative  sociali, possono anche avere ad oggetto servizi interni,
come   quello   di  somministrazione  del  vitto,  di  pulizia  e  di
manutenzione dei fabbricati.
  4.  L'amministrazione penitenziaria, deve, di regola, utilizzare le
lavorazioni  penitenziarie  per  le forniture di vestiario e corredo,
nonche'  per  le  forniture  di arredi e quant'altro necessario negli
istituti.  Gli  ordinativi  di  lavoro fra gli istituti non implicano
alcun  rapporto economico fra gli stessi, dovendosi solo accertare da
parte  del  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria  o  del
provveditorato   regionale,  secondo  la  rispettiva  competenza,  la
fondatezza  della  richiesta e la possibilita' di produzione dei beni
necessari, presso l'istituto al quale l'ordinativo viene indirizzato.
Il  ricorso  per  le  forniture  suindicate  a  imprese  esterne,  si
giustifica  soltanto  quando  vi  sia  una  significativa convenienza
economica,  per la valutazione della quale si deve tenere conto anche
della funzione essenziale di attuazione del trattamento penitenziario
alla quale devono assolvere le lavorazioni penitenziarie.
  5.  La  produzione  e'  destinata  a  soddisfare,  nell'ordine,  le
commesse     dell'amministrazione    penitenziaria,    delle    altre
amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati.
  6.  Le commesse di lavoro delle amministrazioni dello Stato e degli
enti  pubblici sono distribuite dal Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria,  che a tal fine tiene gli opportuni contatti anche con
i   Provveditorati  dello  Stato.  Le  direzioni  possono  accogliere
direttamente le commesse di lavoro provenienti dai privati.
  7.  Quando  le  commesse provengono da imprese pubbliche o private,
puo'  essere  convenuto  che  il committente fornisca materie prime e
accessorie,  attrezzature  e  personale tecnico. Del valore di queste
prestazioni  si  tiene  conto al fine di determinare le incidenze sui
costi e il conseguente prezzo dei prodotti.
  8. Se le commesse non sono sufficienti ad assorbire la capacita' di
mano  d'opera  delle  lavorazioni  penitenziarie,  l'amministrazione,
previa  analisi  delle possibilita' di assorbimento del mercato, puo'
organizzare   e   gestire  lavorazioni  dirette  alla  produzione  di
determinati beni, che vengono offerti in libera vendita anche a mezzo
di imprese pubbliche.
  9.  Le  direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire
la  destinazione  dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono
opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo
pari  o anche inferiore al loro costo, ai sensi del tredicesimo comma
dell'articolo  20  della  legge,  richiedono  informazioni sui prezzi
praticati  per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della
zona  in  cui  e'  situato  l'istituto,  alla  camera  di  commercio,
industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o
all'autorita'  comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei
prodotti.
  10. I posti di lavoro, a disposizione della popolazione detenuta di
ciascun  istituto,  sono  fissati  in un'apposita tabella predisposta
dalla  direzione  e  distinta  tra  lavorazioni  interne, lavorazioni
esterne, servizi di istituto. Nella tabella, sono, altresi', indicati
i  posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio,
nonche'  i  posti  di  lavoro  disponibili all'esterno. La tabella e'
modificata  secondo  il  variare della situazione ed e' approvata dal
provveditore regionale.
  11.  Negli  istituti  per  minorenni, particolare cura e' esplicata
nell'organizzazione  delle  attivita'  lavorative  per  la formazione
professionale.
                              Art. 48.
                           Lavoro esterno
  1.   L'ammissione  dei  condannati  e  degli  internati  al  lavoro
all'esterno e' disposta dalle direzioni solo quando ne e' prevista la
possibilita'  nel  programma  di trattamento e diviene esecutiva solo
quando  il  provvedimento  sia  stato  approvato  dal  magistrato  di
sorveglianza, ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge.
  2.  L'ammissione  degli  imputati  al  lavoro all'esterno, disposta
dalle   direzioni   su   autorizzazione  della  competente  autorita'
giudiziaria, ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 della legge,
e' comunicata al magistrato di sorveglianza.
  3.  La  direzione  dell'istituto  deve  motivare  la  richiesta  di
approvazione  del  provvedimento  o  la  richiesta  di autorizzazione
all'ammissione    al   lavoro   all'esterno,   anche   con   riguardo
all'opportunita' della previsione della scorta, corredandola di tutta
la necessaria documentazione.
  4.   Il   magistrato  di  sorveglianza  o  l'autorita'  giudiziaria
procedente,  a  seconda  dei casi, nell'approvare il provvedimento di
ammissione  al  lavoro  all'esterno  del  condannato  o  internato  o
nell'autorizzare  l'ammissione  al  lavoro all'esterno dell'imputato,
deve  tenere  conto  del  tipo  di  reato,  della durata, effettiva o
prevista, della misura privativa della liberta' e della residua parte
di essa, nonche' dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'ammesso
al lavoro all'esterno commetti altri reati.
  5.  I  detenuti  e  gli  internati  ammessi  al  lavoro all'esterno
indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette.
  6.  La  scorta  dei  detenuti  e  degli internati ammessi al lavoro
all'esterno, qualora sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza,
e'  effettuata  dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, con
le  modalita'  stabilite  dalla direzione dell'istituto. Il personale
del Corpo di polizia penitenziaria, specificamente comandato, nonche'
il  personale  della  polizia  di  Stato e dell'Arma dei carabinieri,
possono   effettuare   controlli   del  detenuto  durante  il  lavoro
all'esterno.
  7.  L'accompagnamento  dei  minori  ai  luoghi  di  lavoro esterno,
qualora  sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, puo' essere
effettuato    da    personale    dell'amministrazione   penitenziaria
appartenente a ogni qualifica.
  8.  Al  fine  di  consentire  l'assegnazione  dei  detenuti e degli
internati ai lavoro all'esterno, il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria,  ricerca,  nell'ambito della disciplina vigente, forme
di collaborazione con le autorita' competenti.
  9. Il provveditore regionale impartisce disposizioni alle direzioni
degli istituti dipendenti per favorire la piena occupazione dei posti
di lavoro disponibili all'esterno.
  10.  I  datori  di  lavoro  dei detenuti o internati, sono tenuti a
versare,  alla  direzione  dell'istituto,  la  retribuzione, al netto
delle  ritenute  previste dalle leggi vigenti, dovuta al lavoratore e
l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base
della  documentazione  inviata  alla  direzione.  I  datori di lavoro
devono  dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi
relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.
  11.  I  detenuti  e  gli  internati  ammessi  al lavoro all'esterno
esercitano  i  diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole
limitazioni  che  conseguono  agli  obblighi inerenti alla esecuzione
della misura privata della liberta'.
  12.  L'ammissione  al  lavoro  all'esterno,  per  lo svolgimento di
lavoro  autonomo, puo' essere disposta, ove sussistano le condizioni,
di  cui al primo comma dell'articolo 21 della legge, solo se trattasi
di  attivita'  regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il
detenuto o l'internato dimostri di possedere le attitudini necessarie
e  si possa dedicare ad essa con impegno professionale. Il detenuto o
l'internato  e' tenuto a versare alla direzione dell'istituto l'utile
finanziario derivante dal lavoro autonomo svolto e su di esso vengono
effettuati  i  prelievi,  ai  sensi  del primo comma dell'articolo 24
della legge.
  13.  Nel  provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno senza
scorta,  devono  essere  indicate  le  prescrizioni che il detenuto o
internato  deve impegnarsi per iscritto a rispettare durante il tempo
da  trascorrere  fuori  dall'istituto,  nonche'  quelle relative agli
orari  di  uscita  e di rientro, tenuto anche conto della esigenza di
consumazione  dei  pasti  e  del  mantenimento  dei  rapporti  con la
famiglia,  secondo  le  indicazioni  del  programma  di  trattamento.
Inoltre,  l'orario  di rientro deve essere fissato all'interno di una
fascia  oraria  che  preveda l'ipotesi di ritardo per forza maggiore.
Scaduto  il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a
carico  del detenuto rapporto per il reato previsto dall'articolo 385
del codice penale.
  14. La direzione dell'istituto provvede a consegnare, al detenuto o
internato,  ed  a  trasmettere  al  Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria,  al  provveditore regionale ed al direttore del centro
di  servizio sociale, copia del provvedimento di ammissione al lavoro
all'esterno,  dandone notizia all'autorita' di pubblica sicurezza del
luogo in cui si dovra' svolgere il lavoro all'esterno.
  15.  Le  eventuali  modifiche  delle  prescrizioni  e la revoca del
provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, sono comunicate al
Dipartimento   dell'amministrazione  penitenziaria,  al  provveditore
regionale  e  al  magistrato  di sorveglianza, per i condannati e gli
internati, o alla autorita' giudiziaria procedente, per gli imputati.
La  revoca  del provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene
esecutiva  dopo  l'approvazione  del  magistrato  di sorveglianza. Il
direttore dell'istituto puo' disporre, con provvedimento motivato, la
sospensione  dell'efficacia dell'ammissione al lavoro all'esterno, in
attesa della approvazione da parte del magistrato di sorveglianza del
provvedimento di revoca.
  16.  I  controlli,  di  cui  al  terzo comma dell'articolo 21 della
legge,  sono  diretti  a  verificare  che  il  detenuto o l'internato
osservi  le  prescrizioni  dettategli  e  che il lavoro si svolga nel
pieno rispetto dei diritti e della dignita'.
  17.  La  disposizione, di cui al terzo comma dell'articolo 21 della
legge,  si applica anche nel caso di ammissione al lavoro all'esterno
per svolgere un lavoro autonomo.
  18.  Quando  il  lavoro  si  svolge  presso  imprese  pubbliche, il
direttore  dell'istituto  cura  l'adozione  di  precisi accordi con i
responsabili  di  dette  imprese  per  l'immediata  segnalazione alla
direzione  stessa di eventuali comportamenti del detenuto o internato
lavoratore che richiedano interventi di controllo.
                              Art. 49.
Criteri di priorita' per l'assegnazione  al  lavoro all'interno degli
                              istituti
  1.  Nella  determinazione  delle  priorita'  per l'assegnazione dei
detenuti  e  degli  internati  al lavoro si ha riguardo agli elementi
indicati nel sesto comma dell'articolo 20 della legge.
  2.  Il direttore dell'istituto assicura imparzialita' e trasparenza
nelle   assegnazioni  al  lavoro  avvalendosi  anche  del  gruppo  di
osservazione e trattamento.
                              Art. 50.
                         Obbligo del lavoro
  1.  I  condannati  e  i  sottoposti  alle misure di sicurezza della
colonia  agricola e della casa di lavoro, che non siano stati ammessi
al  regime  di semiliberta' o al lavoro all'esterno o non siano stati
autorizzati   a   svolgere  attivita'  artigianali,  intellettuali  o
artistiche  o  lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un
lavoro  rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'articolo
20  della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attivita' lavorativa
tra quelle organizzate nell'istituto.
                              Art. 51.
          Attivita' artigianali, intellettuali o artistiche
  1.   Le   attivita'  artigianali,  intellettuali  e  artistiche  si
svolgono,  fuori delle ore destinate al lavoro ordinario, in appositi
locali  o,  in  casi  particolari, nelle camere, se cio' non comporti
l'uso di attrezzi ingombranti o pericolosi o non arrechi molestia.
  2.   Gli   imputati  possono  essere  ammessi  ad  esercitare  tali
attivita', a loro richiesta anche nelle ore dedicate al lavoro.
  3.  I  condannati  e  gli  internati  che  richiedono  di  svolgere
attivita'  artigianali,  intellettuali o artistiche durante le ore di
lavoro,   possono   esservi   autorizzati  ed  esonerati  dal  lavoro
ordinario,  quando dimostrino di possedere le attitudini previste dal
quattordicesimo  comma dell'articolo 20 della legge e si dedichino ad
esse con impegno professionale.
  4.   Le   autorizzazioni,  sentito  il  gruppo  di  osservazione  e
trattamento,  sono  date dal direttore dell'istituto che determina le
prescrizioni  da osservare anche in relazione al rimborso delle spese
eventualmente sostenute dall'amministrazione.
  5.  Puo'  essere consentito l'invio dei beni prodotti a destinatari
fuori dall'istituto, senza spese per l'amministrazione.
  6.  Sull'utile  finanziario  derivante  dall'attivita' artigianale,
intellettuale o artistica, percepito dal condannato o dall'internato,
anche  in  semiliberta' o al lavoro all'esterno, vengono effettuati i
prelievi ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della legge.
                              Art. 52.
                         Lavoro a domicilio
  1.  Il  lavoro  a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario
puo'  essere  svolto,  nel rispetto della normativa in materia, anche
durante  le ore destinate al lavoro ordinario, con l'osservanza delle
modalita' e condizioni di cui all'articolo 51.
                              Art. 53.
                Esclusione dalle attivita' lavorative
  1. L'esclusione dall'attivita' lavorativa e' adottata dal direttore
dell'istituto,  sentito  il  parere  dei  componenti  del  gruppo  di
osservazione,  nonche',  se del caso, del preposto alle lavorazioni e
del  datore  di  lavoro,  nei  casi  in cui il detenuto o l'internato
manifesti  un sostanziale rifiuto nell'adempimento dei suoi compiti e
doveri lavorativi.
                              Art. 54.
                       Lavoro in semiliberta'
  1. I datori di lavoro dei condannati e degli internati in regime di
semiliberta'  sono  tenuti  a versare alla direzione dell'istituto la
retribuzione  al  netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti e
l'importo  degli  eventuali assegni per il nucleo familiare dovuti al
lavoratore.  I  datori  di lavoro devono anche dimostrare alla stessa
direzione   l'adempimento   degli   obblighi   relativi  alla  tutela
assicurativa e previdenziale.
  2.  I  condannati e gli internati ammessi al lavoro in semiliberta'
esercitano  i  diritti  riconosciuti ai lavoratori liberi con le sole
limitazioni  che  conseguono  agli  obblighi inerenti alla esecuzione
della misura privativa della liberta'.
  3.  I  condannati  e  gli  internati  ammessi al lavoro autonomo in
semiliberta'  versano alla direzione dell'istituto i corrispettivi al
netto delle ritenute non appena percepiti.
                              Art. 55.
                   Assegni per il nucleo familiare
  1.  I  detenuti  e  gli  internati  lavoratori  devono fornire alla
direzione  dell'istituto  la  documentazione,  per  essi  prescritta,
intesa  a  dimostrare il diritto agli assegni per il nucleo familiare
per le persone a carico.
  2.  Qualora  il  detenuto  o  l'internato non provveda a fornire la
documentazione,   la  direzione  ne  informa  le  persone  a  carico,
invitandole a provvedervi.
  3.  Ove  i  soggetti  o  le persone a carico incontrino difficolta'
nella  produzione  dei  documenti  richiesti,  la  direzione provvede
direttamente  all'acquisizione,  chiedendo  agli uffici competenti le
certificazioni necessarie.
  4. Gli importi sono consegnati direttamente alle persone a carico o
spediti alle stesse.
  5.  Se la persona a carico e' incapace, gli assegni sono versati al
suo  legale  rappresentante  o,  se  questi  e'  lo stesso detenuto o
internato, alla persona a cui l'incapace e' affidato.
                              Art. 56.
                    Prelievi sulla remunerazione
  1.  Il  prelievo  della quota di remunerazione a titolo di rimborso
delle  spese di mantenimento e i prelievi previsti dal secondo comma,
numeri 1) e 3), dell'articolo 145 del codice penale nei confronti dei
condannati  si  effettuano  in  occasione  di ogni liquidazione della
remunerazione.
  2.  Ferma restando la competenza del giudice dell'esecuzione per le
controversie  relative  all'attribuzione  e  alla  liquidazione delle
spese  di  mantenimento,  sui reclami relativi all'ordine seguito nei
prelievi  di  cui  all'articolo  145  del  codice  penale  decide  il
magistrato di sorveglianza.
                               Art. 57
                               Peculio

  1.  Il  peculio  dei  condannati  e degli internati si distingue in
fondo vincolato e fondo disponibile.
  2.  E'  destinata  al  fondo  vincolato la quota di un quinto della
mercede.   La  rimanente  parte  del  peculio  costituisce  il  fondo
disponibile,  che non puo' superare il limite di due milioni di lire.
L'eventuale eccedenza non fa parte del peculio e, salvo che non debba
essere  immediatamente  utilizzata  per  spese  inerenti  alla difesa
legale,  al  pagamento  di  multe  o ammende, nonche' al pagamento di
debiti,   viene   inviata   ai  familiari  o  conviventi  secondo  le
indicazioni  dell'interessato,  o  depositata  a  suo  nome presso un
istituto bancario o un ufficio postale.
  3.  Il  fondo  vincolato non puo' essere utilizzato nel corso della
esecuzione  delle  misure  privative  della  liberta'.  Tuttavia,  in
considerazione  di particolari motivazioni il direttore dell'istituto
puo' autorizzare l'utilizzazione di parte del fondo vincolato.
  4.  Il fondo disponibile puo' essere usato per invii ai familiari o
conviventi,  per  acquisti  autorizzati,  per  la corrispondenza, per
spese  inerenti  alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o
debiti   e   per   tutti   gli  altri  usi  rispondenti  a  finalita'
trattamentali.  Il  pagamento delle spese inerenti alla difesa legale
avviene  su presentazione della parcella o della richiesta scritta di
anticipo  sulla  medesima,  recante  l'indicazione  degli estremi del
procedimento, se questo e' in corso; una copia della parcella o della
richiesta di anticipo viene conservata dalla direzione dell'istituto.
  5.  Il peculio degli imputati e' interamente disponibile e non puo'
superare il limite di quattro milioni.
  6.  Il  Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria stabilisce,
all'inizio  di  ciascun  anno,  l'ammontare  delle  somme che possono
essere  spese  per  gli  acquisti e la corrispondenza e di quelle che
possono essere inviate ai familiari o conviventi.
  7.  La disposizione del comma 6 e' derogabile su autorizzazione del
direttore dell'istituto solo ((per acquisti di strumenti)), oggetti e
libri occorrenti per attivita' di studio e di lavoro.
  8.   La   direzione   dell'istituto,  alla  fine  di  ciascun  anno
finanziario,   procede  alla  determinazione  e  all'accredito  degli
interessi legali maturati sul peculio di ciascun detenuto o internato
presente nell'istituto.
  9. Gli interessi si calcolano sui saldi di fine mese.
  10.  Al detenuto o all'internato dimesso la direzione dell'istituto
corrisponde  la  somma  costituente  il  peculio  e  l'importo  degli
interessi maturati. Il fondo dei detenuti e degli internati eccedente
gli  ordinari  bisogni  della  cassa  dell'istituto  per  il servizio
relativo  al  fondo stesso e' versato alla Cassa depositi e prestiti.
L'ammontare  degli  interessi  corrisposti  dalla  Cassa  depositi  e
prestiti e' versato all'erario.
  11. Al condannato o all'internato ammesso al regime di semiliberta'
sono consegnate somme in contanti prelevate dal fondo disponibile, in
relazione  alle  spese  che  egli deve sostenere, anche in eccesso al
limite fissato nel comma 6.
  12.  Al  detenuto  o  all'internato  in  permesso  o  in licenza e'
consegnata  una  somma in contanti prelevata dal peculio disponibile,
nella misura richiesta dalle circostanze.
  13.  I  limiti  di  somme determinati nel presente articolo possono
essere variati con decreto del Ministro della giustizia.
                               Art. 58
               Manifestazioni della liberta' religiosa

  1.  I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti
della  loro  confessione religiosa purche' compatibili con l'ordine e
la  sicurezza  dell'istituto  e  non  contrari alla legge, secondo le
disposizioni del presente articolo.
  2.  E' consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di
esporre,  nella  propria  camera  individuale o nel proprio spazio di
appartenenza  nella  camera  a  piu'  posti, immagini e simboli della
propria confessione religiosa.
  3.  E'  consentito,  durante  il tempo libero, a singoli detenuti e
internati  di praticare il culto della propria professione religiosa,
purche' non si esprima in comportamenti molesti per la comunita'.
  4.  Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto
e'  dotato  di  una  o  piu'  cappelle in relazione alle esigenze del
servizio  religioso. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di
esecuzione dell'intesa di cui all'articolo 11, comma 2, dell'accordo,
con  protocollo  addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che
apporta  modificazioni  al  Concordato  lateranense  dell'11 febbraio
1929,  tra  la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso
esecutivo  con  la legge 25 marzo 1985, n. 121, le pratiche di culto,
l'istruzione  e l'assistenza spirituale dei cattolici sono assicurate
da uno o piu' cappellani ((in relazione alle esigenze medesime; negli
istituti  in  cui operano piu' cappellani)), l'incarico di coordinare
il  servizio  religioso  e'  affidato ad uno di essi dal provveditore
regionale  dell'amministrazione penitenziaria, ovvero, se trattasi di
istituti  per  minorenni, ((dal direttore del centro per la giustizia
minorile)), sentito l'ispettore dei cappellani.
  5.  ((Per  l'istruzione  religiosa  o  le  pratiche  di  culto)) di
appartenenti  ad  altre  confessioni  religiose,  anche in assenza di
ministri  di  culto,  la direzione dell'istituto mette a disposizione
idonei locali.
  6.  La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e
agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza
spirituale,  nonche'  la  celebrazione  dei  riti  delle  confessioni
diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati
da  quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano
sono  regolati  con  legge;  si avvale altresi' dei ministri di culto
indicati  a tal fine dal Ministero dell'interno; puo', comunque, fare
ricorso,   anche   fuori  dei  casi  suindicati,  a  quanto  disposto
dall'articolo 17, secondo comma, della legge.
                               Art. 59
             Attivita' culturali, ricreative e sportive

  1.  I  programmi  delle  attivita' culturali, ricreative e sportive
sono  articolati  ((in modo da favorire possibilita')) di espressioni
differenziate.  Tali  attivita'  devono essere organizzate in modo da
favorire  la  partecipazione  dei  detenuti  e internati lavoratori e
studenti.
  2.   I   programmi   delle  attivita'  sportive  sono  rivolti,  in
particolare,   ai  giovani;  per  il  loro  svolgimento  deve  essere
sollecitata  la collaborazione degli enti nazionali e locali preposti
alla cura delle attivita' sportive.
  3.   I   rappresentanti   dei  detenuti  e  degli  internati  nella
commissione  prevista  dall'articolo 27 della legge sono nominati con
le  modalita' indicate dall'articolo 67 del presente regolamento, nel
numero  di  tre  o  cinque,  rispettivamente, per gli istituti con un
numero  di detenuti o di internati presenti non superiore o superiore
a cinquecento unita'.
  4.  La  commissione,  avvalendosi  anche  della  collaborazione dei
detenuti   e   degli   internati   indicati  nell'articolo  71,  cura
l'organizzazione   delle   varie  attivita'  in  corrispondenza  alle
previsioni dei programmi.
  5.  ((Le  riunioni delle commissioni si svolgono durante)) il tempo
libero.
  6.  Nella  organizzazione  e  nello svolgimento delle attivita', la
direzione  puo'  avvalersi  dell'opera  degli  assistenti volontari e
delle persone indicate nell'articolo 17 della legge.
                              Art. 60.
Attivita' organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano
  1.  La  direzione si adopera per organizzare, in coincidenza con le
ore  di  lavoro.  attivita'  di  tempo  libero  per  i  soggetti che,
indipendentemente   dalla   loro  volonta',  non  svolgono  attivita'
lavorativa.
                              Art. 61.
       Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento
  1.  La  predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei
rapporti  dei  detenuti  e  degli  internati  con le loro famiglie e'
concertata  fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei
centri di servizio sociale.
  2.  Particolare  attenzione  e'  dedicata  ad  affrontare  la crisi
conseguente  all'allontanamento  del soggetto dal nucleo familiare, a
rendere  possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli,
specie  in  eta'  minore,  e  a  preparare  la famiglia, gli ambienti
prossimi  di  vita  e  il  soggetto  stesso  al  rientro nel contesto
sociale.  A tal fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo di
osservazione, il direttore dell'istituto puo':
    a) concedere colloqui oltre quelli previsti dall'articolo 37;
    b)  autorizzare  la  visita  da  parte  delle  persone ammesse ai
colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme
a  loro  in  appositi  locali o all'aperto e di consumare un pasto in
compagnia,  ferme  restando  le  modalita' previste dal secondo comma
dell'articolo 18 della legge.
                               Art. 62
               Comunicazione dell'ingresso in istituto

  1.  Immediatamente dopo l'ingresso nell'istituto penitenziario, sia
in  caso di provenienza dalla liberta', sia in caso di trasferimento,
al  detenuto  e  all'internato  viene  richiesto,  ((da  parte  degli
operatori  penitenziari)),  se  intenda  dar  notizia  del fatto a un
congiunto  o  ((ad  altra  persona indicata e,)) in caso positivo, se
vuole  avvalersi  del  mezzo  postale  ordinario o telegrafico. Della
dichiarazione e' redatto processo verbale.
  2.  La  comunicazione, contenuta in un lettera in busta aperta o in
modulo  di  telegramma e limitata alla sola notizia relativa al primo
ingresso nell'istituto penitenziario o all'avvenuto trasferimento, e'
presentata alla direzione, che provvede immediatamente all'inoltro, a
carico  dell'interessato.  Se  si  tratta  di  minore o di detenuto o
internato privo di fondi, la spesa e' a carico dell'amministrazione.
  3.   Se   si  tratta  di  straniero,  l'ingresso  nell'istituto  e'
comunicato  all'autorita'  consolare  nei  casi  e  con  le modalita'
previste dalla normativa vigente.
                              Art. 63.
              Comunicazione di infermita' e di decessi
  1. In caso di grave infermita' fisica o psichica o di decesso di un
detenuto  o  di  un  internato,  la  direzione  dell'istituto  ne da'
immediata  comunicazione  a un congiunto e alla persona eventualmente
da  lui  indicata,  a  cura e spese dell'amministrazione con il mezzo
piu' rapido e le modalita' piu' opportune.
  2.  Non  appena  la  direzione dell'istituto ha notizia della grave
infermita'   o   del   decesso   di   un  congiunto  del  detenuto  o
dell'internato,  o di altra persona con cui questi e' abitualmente in
contatto,  deve  darne  immediata comunicazione all'interessato nelle
forme piu' convenienti.
  3.  Del  decesso di un detenuto o di un internato e' data immediata
comunicazione anche al magistrato di sorveglianza.
                              Art. 64.
                              Permessi
  1.  I permessi, previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 30
della  legge,  sono concessi su domanda e hanno una durata massima di
cinque  giorni,  oltre  al  tempo necessario per raggiungere il luogo
dove il detenuto o l'internato deve recarsi.
  2.  Nel  provvedimento  di  concessione sono stabilite le opportune
prescrizioni  ed  e'  in  ogni  caso  specificato  se  il  detenuto o
l'internato  deve  o  meno  essere scortato per tutto o per parte del
tempo  del  permesso, avuto riguardo alla personalita' del soggetto e
all'indole  del  reato  di  cui  e'  imputato o per il quale e' stato
condannato.
  3.  Al fine di acquisire elementi di valutazione sulla personalita'
del soggetto, il magistrato di sorveglianza o la competente autorita'
giudiziaria   chiede   alla  direzione  dell'istituto  le  necessarie
informazioni.
  4.  Per  i  permessi di durata superiore alle dodici ore puo' esser
disposto  che  il  detenuto  o  l'internato  trascorra la notte in un
istituto penitenziario.
  5.  Le  operazioni  di  scorta sono effettuate dal Corpo di polizia
penitenziaria.  Nel provvedimento di concessione del permesso possono
essere specificate le modalita'.
  6.  Nel caso in cui risulti che il permesso deve essere eseguito in
luogo diverso da quello indicato nel provvedimento, vengono rinnovati
con   la   massima  urgenza,  se  necessario,  gli  accertamenti  con
riferimento  alla  situazione  e al luogo di effettiva esecuzione. Il
conseguente  provvedimento  e'  comunicato  ai  sensi del terzo comma
dell'articolo 30-bis della legge.
                               Art. 65
                           Permessi premio

  1.  Il  direttore  dell'istituto  deve  corredare  la  domanda  del
condannato  di  concessione  del permesso premio con l'estratto della
cartella  personale  contenente  tutte le notizie di cui all'articolo
26,   esprimendo   il   proprio  parere  motivato  al  magistrato  di
sorveglianza,  avuto  riguardo alla condotta del condannato, alla sua
pericolosita'    sociale,    ai    motivi   addotti,   ai   risultati
dell'osservazione  scientifica  della  personalita'  espletata  e del
trattamento  rieducativo  praticato,  nonche'  alla durata della pena
detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare.
  2.  Nell'adottare il provvedimento di concessione, il magistrato di
sorveglianza  stabilisce  le  opportune  prescrizioni  relative  alla
dimora  e,  ove  occorra,  al  domicilio  del  condannato  durante il
permesso,  sulla  base  delle  informazioni eventualmente assunte, ad
integrazione  di  quelle  gia'  disponibili,  a mezzo degli organi di
polizia.
  3.  Durante  il  permesso  premio,  i controlli del condannato sono
effettuati  dall'Arma  dei  carabinieri  o dalla Polizia di Stato. In
casi   particolari   l'amministrazione  penitenziaria  puo'  disporre
ulteriori  controlli  da  parte  del  personale  del Corpo di polizia
penitenziaria.
  4.   In   fase  di  esecuzione  del  provvedimento,  gli  operatori
penitenziari,  designati  dal direttore dell'istituto e da quello del
centro  di servizio sociale, forniscono, se necessario, al condannato
e  ai  servizi  assistenziali  territoriali,  le  indicazioni utili a
stabilire   validi   collegamenti   per  gli  eventuali  problemi  di
competenza degli enti locali.
  5.  Qualora  il  permesso  premio  debba essere fruito in un comune
diverso  ((da  quello  in  cui  ha  sede  l'istituto)),  il direttore
dell'istituto  di  provenienza  ne  da'  comunicazione alla direzione
dell'istituto  ed  al  centro  di  servizio  sociale territorialmente
competenti,  affinche'  di  concerto  con  gli  operatori sociali del
territorio,  possano effettuare gli interventi di competenza, secondo
quanto  previsto  dai  commi  4  e  6,  riferendo  poi alle direzioni
dell'istituto e del centro di servizio sociale competenti.
  6.   Il  condannato  in  permesso,  in  caso  di  necessita',  puo'
rivolgersi   all'istituto   ed   al   centro   di   servizio  sociale
territorialmente  competenti,  che  saranno  informati  e  forniti di
documentazione  adeguata  nei  tempi  piu' rapidi. L'interessato puo'
segnalare  le  proprie esigenze, in ordine alle quali l'istituto o il
centro  si  attiva  per  dare la piu' opportuna e tempestiva risposta
secondo le rispettive competenze istituzionali.
                              Art. 66.
          Comunicazioni all'autorita' di pubblica sicurezza
  1.   Dei  provvedimenti  esecutivi  di  concessione  dei  permessi,
previsti  dagli  articoli 64 e 65, il direttore dell'istituto, presso
il  quale  l'interessato  si  trova,  da'  notizia  senza  ritardo al
prefetto  della provincia nel cui territorio e' sito il comune ove il
permesso deve essere fruito.
                              Art. 67.
             Garanzie di sorteggio delle rappresentanze
  1.  Le  modalita' dei sorteggi dei componenti delle rappresentanze,
previste   dagli   articoli  9,  12,  20,  e  27  della  legge,  sono
disciplinate  dal  regolamento interno in maniera da garantire uguali
possibilita'  di  nomina per tutti i detenuti e gli internati. Con il
medesimo  sorteggio sono nominati i rappresentanti in carica e i loro
sostituti.
  2.  I  detenuti  e  gli  internati  nominati  nelle rappresentanze,
previste  dagli  articoli  12,  20 e 27 della legge, durano in carica
quattro mesi.
                               Art. 68
                   Partecipazione della comunita'
                   esterna all'azione rieducativa

  1.  La  direzione  dell'istituto  promuove  la partecipazione della
comunita'  esterna all'azione rieducativa, avvalendosi dei contributi
di  privati  cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o
private, previste dall'articolo 17 della legge.
  2.  La  direzione  dell'istituto  esamina  con  i privati e con gli
appartenenti   alle  istituzioni  o  associazioni  le  iniziative  da
realizzare   all'interno   dell'istituto   e  trasmette  proposte  al
magistrato  di  sorveglianza,  con  il suo parere, anche in ordine ai
compiti da svolgere e alle modalita' della loro esecuzione.
  3.  Il magistrato di sorveglianza, nell'autorizzare gli ingressi in
istituto, stabilisce le condizioni che devono essere rispettate nello
svolgimento dei compiti.
  4.  La  direzione  dell'istituto cura che le iniziative indicate ai
commi precedenti siano svolte in piena integrazione con gli operatori
penitenziari.  A  tal fine, le persone autorizzate hanno accesso agli
istituti  secondo  le  modalita'  e i tempi previsti per le attivita'
alle quali collaborano.
  5.  In  caso  di  inosservanza  delle condizioni o di comportamento
pregiudizievole  all'ordine  e  alla  ((sicurezza dell'istituto)), il
direttore  comunica  al  magistrato di sorveglianza il venir meno del
proprio   parere   favorevole,   per   i  provvedimenti  conseguenti,
disponendo  eventualmente, con provvedimento motivato, la sospensione
dell'efficacia del provvedimento autorizzativo.
  6.  Al  fine  di  sollecitare  la disponibilita' di persone ed enti
idonei  e  per  programmarne  periodicamente  la  collaborazione,  la
direzione  dell'istituto  e  quella  del  centro servizio sociale, di
concerto  fra  loro,  curano  la  partecipazione  della  comunita' al
reinserimento sociale dei condannati e degli internati e le possibili
forme di essa.

Titolo I
TRATTAMENTO PENITENZIARIO
Capo IV
Regime penitenziario

                              Art. 69. 
Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che  regolano  la  vita
                            penitenziaria 
  1. In ogni istituto penitenziario devono essere tenuti,  presso  la
biblioteca o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i  testi
della  legge,  del  presente  regolamento,  del  regolamento  interno
nonche' delle altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri dei
detenuti e degli internati, alla disciplina e al trattamento. 
  ((2. All'atto dell'ingresso, a  ciascun  detenuto  o  internato  e'
consegnata la carta dei diritti e dei doveri  dei  detenuti  e  degli
internati, contenente l'indicazione dei  diritti  e  dei  doveri  dei
detenuti e degli internati, delle strutture e  dei  servizi  ad  essi
riservati. Il contenuto della carta  e'  stabilito  con  decreto  del
Ministro  della  giustizia  da  adottarsi  entro  centottanta  giorni
decorrenti  dalla  data  di  entrata   in   vigore   della   presente
disposizione. Il decreto regola, altresi', le modalita' con le  quali
la carta dei diritti deve essere portata a conoscenza  dei  familiari
del detenuto e dell'internato. La carta dei diritti e' fornita  nelle
lingue piu' diffuse tra i detenuti e internati stranieri.)) 
  3. Di ogni successiva disposizione nelle materie indicate nel comma
1 e' data notizia ai detenuti e agli internati. 
  4. L'osservanza, da parte dei  detenuti  e  degli  internati  delle
norme e delle disposizioni che regolano la vita  penitenziaria,  deve
essere ottenuta anche attraverso il chiarimento delle  ragioni  delle
medesime. 
                               Art. 70
                       Norme di comportamento

  1. I detenuti e gli internati hanno l'obbligo di osservare le norme
che  regolano  la  vita penitenziaria e le disposizioni impartite dal
personale;  devono  tenere un contegno rispettoso nei confronti degli
operatori penitenziari e di coloro che visitano l'istituto.
  2.  I  detenuti  e  gli  internati,  nei reciproci contatti, devono
tenere un comportamento corretto.
  3.  Nei  rapporti  reciproci  degli  operatori  penitenziari  con i
detenuti e gli internati ((deve essere usato)) il "lei".
                               Art. 71
                Compiti di animazione e di assistenza

  1.  A  singoli  detenuti  o  internati,  che dimostrino particolari
attitudini  a  collaborare  per il proficuo svolgimento dei programmi
dell'istituto,  possono  essere affidate dalla direzione mansioni che
comportino  compiti  di  animazione  nelle  attivita'  di  gruppo, di
carattere  culturale,  ricreativo  e  sportivo, nonche' di assistenza
nelle attivita' di lavoro in comune.
  ((2.  Le  mansioni  suddette  sono  espletate))  sotto  la  diretta
supervisione  del  personale,  il quale deve garantire che in nessuna
circostanza  l'esercizio  di  esse  importi  un potere disciplinare o
possa  servire  come  pretesto per l'acquisizione di una posizione di
preminenza sugli altri detenuti o internati.
                              Art. 72.
Risarcimento dei danni arrecati a   beni  dell'amministrazione  o  di
                                terzi
  1.  In caso di danni a cose mobili o immobili dell'amministrazione,
la  direzione  svolge  indagini  intese  ad accertare l'ammontare del
danno e a identificare il responsabile valutandone la colpa.
  2.  All'esito degli accertamenti e dopo aver sentito l'interessato,
la  direzione  notifica  per  iscritto  l'addebito  al  responsabile,
invitandolo  al  risarcimento  e  fissandone  le  modalita', le quali
possono comportare anche pagamenti rateali.
  3.  La  somma  dovuta  a titolo di risarcimento viene prelevata dal
peculio disponibile.
  4.  In  caso  di  danni  a  cose  appartenenti  ad altri detenuti o
internati,  la  direzione  dell'istituto  si  adopera per favorire il
risarcimento spontaneo.
  5.  Il  risarcimento  spontaneo  e'  considerato  come  circostanza
attenuante nell'eventuale procedimento disciplinare.
                              Art. 73.
                             Isolamento
  1.  L'isolamento  continuo  per ragioni sanitarie e' prescritto dal
medico  nei casi di malattia contagiosa. Esso e' eseguito, secondo le
circostanze,  in  appositi  locali  dell'infermeria  o  in un reparto
clinico.   Durante   l'isolamento,  speciale  cura  e'  dedicata  dal
personale  all'infermo  anche per sostenerlo moralmente. L'isolamento
deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso.
  2.  L'isolamento continuo durante l'esecuzione della sanzione della
esclusione  dalle  attivita'  in  comune  e'  eseguito  in una camera
ordinaria,  a meno che il comportamento del detenuto o dell'internato
sia  tale  da  arrecare  disturbo  o  da  costituire  pregiudizio per
l'ordine  e  la disciplina. Anche in tal caso, l'isolamento si esegue
in locali con le caratteristiche di cui all'articolo 6 della legge.
  3.  Ai  detenuti  e  gli internati, nel periodo di esclusione dalle
attivita' in comune, di cui al comma 2, e' precluso di comunicare con
i compagni.
  4.  L'isolamento  diurno nei confronti dei condannati all'ergastolo
non  esclude  l'ammissione  degli  stessi  alle attivita' lavorative,
nonche'   di  istruzione  e  formazione  diverse  dai  normali  corsi
scolastici, ed alle funzioni religiose.
  5.  Sono  assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilita'
di acqua.
  6.  Le  condizioni delle persone sottoposte ad indagini preliminari
che  sono  in  isolamento  non devono differire da quelle degli altri
detenuti,  salvo  le  limitazioni disposte dall'autorita' giudiziaria
che procede.
  7.  La situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve
essere  oggetto  di  particolare  attenzione,  con adeguati controlli
giornalieri  nel  luogo di isolamento, da parte sia di un medico, sia
di  un  componente  del  gruppo  di osservazione e trattamento, e con
vigilanza  continuativa  ed adeguata da parte del personale del Corpo
di polizia penitenziaria.
  8.  Non  possono  essere utilizzate sezioni o reparti di isolamento
per casi diversi da quelli previsti per legge.
                              Art. 74.
                            Perquisizioni
  1.  Le  operazioni di perquisizione previste dall'articolo 34 della
legge   sono   effettuate   dal   personale   del  Corpo  di  polizia
penitenziaria  alla  presenza  di  un  appartenente  a tale Corpo, di
qualifica non inferiore a quella di vice sovrintendente. Il personale
che  effettua  la perquisizione e quello che vi presenzia deve essere
dello stesso sesso del soggetto da perquisire.
  2.  La  perquisizione  puo' non essere eseguita quando e' possibile
compiere l'accertamento con strumenti di controllo.
  3.  Le  perquisizioni  nelle  camere dei detenuti e degli internati
devono  essere  effettuate  con  rispetto della dignita' dei detenuti
nonche' delle cose di appartenenza degli stessi.
  4.  Il regolamento interno stabilisce quali sono le situazioni, con
quella  prevista dall'articolo 83, in cui si effettuano perquisizioni
ordinarie.
  5.  Per  procedere  a  perquisizione  fuori  dei  casi  ordinari e'
necessario l'ordine del direttore.
  6.  Per  operazioni  di  perquisizione  generale  il direttore puo'
avvalersi,  in  casi  eccezionali,  della collaborazione di personale
appartenente  alle  Forze  di  polizia  e  alle  altre  Forze poste a
disposizione del Prefetto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 13
della legge 1o aprile 1981, n. 121.
  7.  In  casi  di  particolare  urgenza, il personale procede di sua
iniziativa   alla   perquisizione,   informandone  immediatamente  il
direttore, specificando i motivi che hanno determinato l'urgenza.
                              Art. 75.
                          Istanze e reclami
  1.  Il  magistrato  di sorveglianza, il provveditore regionale e il
direttore  dell'istituto,  devono  offrire  la possibilita' a tutti i
detenuti  e  gli  internati  di  entrare direttamente in contatto con
loro.  Cio'  deve  avvenire  con  periodici colloqui individuali, che
devono  essere particolarmente frequenti per il direttore. I predetti
visitano  con  frequenza  i  locali  dove si trovano i detenuti e gli
internati, agevolando anche in tal modo la possibilita' che questi si
rivolgano individualmente ad essi per i necessari colloqui ovvero per
presentare eventuali istanze o reclami orali. Gli accessi in istituto
del  magistrato  di  sorveglianza  e  del provveditore regionale sono
annotati in un registro riservato a ciascuna delle due autorita', nel
quale  le  stesse  indicano  i rilievi emersi a seguito degli accessi
predetti.  Anche  il direttore annota in apposito registro le udienze
effettuate.
  2.  Ai  detenuti  e  agli  internati  che  lo richiedono e' fornito
l'occorrente  per  redigere  per  iscritto  istanze  e  reclami  alle
autorita' indicate nell'articolo 35 della legge.
  3.  Qualora  il  detenuto  o  l'internato  intenda  avvalersi della
facolta'  di  usare  il sistema della busta chiusa, dovra' provvedere
direttamente  alla  chiusura  della  stessa  apponendo all'esterno la
dicitura "riservata". Se il mittente e' privo di fondi, si provvede a
cura della direzione.
  4.    Il    magistrato    di    sorveglianza    e    il   personale
dell'amministrazione  penitenziaria  informano,  nel piu' breve tempo
possibile,  il  detenuto  o  l'internato  che ha presentato istanza o
reclamo, orale o scritto, dei provvedimenti adottati e dei motivi che
ne hanno determinato il mancato accoglimento.
                               Art. 76
                             Ricompense
  1.  Le  ricompense  sono  concesse  su  iniziativa del direttore ai
detenuti e agli internati che si sono distinti per:
a) particolare impegno nello svolgimento del lavoro;
b) particolare   impegno   e  profitto  nei  corsi  scolastici  e  di
   addestramento professionale;
c) attiva  collaborazione  nell'organizzazione  e  nello  svolgimento
   delle attivita' culturali, ricreative e sportive;
d) particolare  sensibilita'  e  disponibilita' nell'offrire aiuto ad
   altri  detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti
   di difficolta' di fronte a loro problemi personali;
e) responsabile  comportamento in situazioni di turbamento della vita
   dell'istituto,  diretto  a  favorire  atteggiamenti  collettivi di
   ragionevolezza;
f) atti meritori di valore civile.
  2. I comportamenti suindicati sono ricompensati con:
a) encomio;
b) proposta  di  concessione dei benefici indicati negli articoli 47,
   47-ter,  50, 52, 53, 54 e 56 ((della legge e n. 94 del decreto del
   Presidente  della  Repubblica)) 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che
   ne ricorrano i presupposti;
c) proposta  di  grazia,  di  liberazione  condizionale  e  di revoca
   anticipata della misura di sicurezza.
  3. La ricompensa di cui alla lettera a) del comma 2 e' concessa dal
direttore, quelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma sono
concesse   dal   consiglio   di  disciplina,  sentito  il  gruppo  di
osservazione.
  4.  Nella  scelta  del  tipo  e delle modalita' delle ricompense da
concedere  si  deve  tenere  conto  della rilevanza del comportamento
nonche' della condotta abituale del soggetto.
  5.  Delle  ricompense  concesse  all'imputato e' data comunicazione
all'autorita' giudiziaria che procede.
                              Art. 77.
                 Infrazioni disciplinari e sanzioni
  1.  Le  sanzioni  disciplinari  sono  inflitte  ai  detenuti e agli
internati che si siano resi responsabili di:
    1)  negligenza  nella pulizia e nell'ordine della persona o della
camera;
    2) abbandono ingiustificato del posto assegnato;
    3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi;
    4)  atteggiamenti  e  comportamenti  molesti  nei confronti della
comunita';
    5)  giochi  o  altre  attivita'  non  consentite  dal regolamento
interno;
    6) simulazione di malattia;
    7) traffico di beni di cui e' consentito il possesso;
    8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;
    9)  comunicazioni  fraudolente  con  l'esterno o all'interno, nei
casi  indicati  nei  numeri  2) e 3) del primo comma dell'articolo 33
della legge;
    10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;
    11)  intimidazione  di compagni o sopraffazioni nei confronti dei
medesimi;
    12)  falsificazione di documenti provenienti dall'amministrazione
affidati alla custodia del detenuto o dell'internato;
    13) appropriazione o danneggiamento di beni dell'amministrazione;
    14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;
    15)   atteggiamento   offensivo  nei  confronti  degli  operatori
penitenziari  o  di  altre  persone  che  accedono  nell'istituto per
ragioni del loro ufficio o per visita;
    16)  inosservanza  di  ordini  o  prescrizioni  o  ingiustificato
ritardo nell'esecuzione di essi;
    17)  ritardi  ingiustificati  nel rientro previsti dagli articoli
30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge;
    18) partecipazione a disordini o a sommosse;
    19) promozione di disordini o di sommosse;
    20) evasione;
    21)  fatti  previsti dalla legge come reato, commessi in danno di
compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.
  2.  Le  sanzioni  disciplinari  sono inflitte anche nell'ipotesi di
tentativo delle infrazioni sopra elencate.
  3.  La  sanzione dell'esclusione dalle attivita' in comune non puo'
essere  inflitta per le infrazioni previste nei numeri da 1) a 8) del
comma 1, salvo che l'infrazione sia stata commessa nel termine di tre
mesi  dalla  commissione  di  una  precedente infrazione della stessa
natura.
  4.   Delle   sanzioni   inflitte   all'imputato   e'  data  notizia
all'autorita' giudiziaria che procede.
                              Art. 78.
             Provvedimenti disciplinari in via cautelare
  1.  In  caso  di  assoluta urgenza, determinata dalla necessita' di
prevenire  danni  a  persone  o  a  cose,  nonche'  l'insorgenza o la
diffusione  di  disordini  o  in  presenza  di  fatti  di particolare
gravita' per la sicurezza e l'ordine dell'istituto, il direttore puo'
disporre,  in  via  cautelare,  con  provvedimento  motivato,  che il
detenuto   o   l'internato,   che   abbia   commesso  una  infrazione
sanzionabile con la esclusione dalle attivita' in comune, permanga in
una camera individuale, in attesa della convocazione del consiglio di
disciplina.
  2. Subito dopo l'adozione del provvedimento cautelare, il sanitario
visita  il soggetto e rilascia la certificazione prevista dal secondo
comma dell'articolo 39 della legge.
  3.  Il  direttore  attiva  e  svolge al piu' presto il procedimento
disciplinare,   applicando   il  disposto  dei  commi  2  e  seguenti
dell'articolo 81.
  4.  La  durata  della misura cautelare non puo' comunque eccedere i
dieci  giorni. Il tempo trascorso in misura cautelare si detrae dalla
durata della sanzione eventualmente applicata.
                              Art. 79.
          Procedimento penale e provvedimenti disciplinari
  1. Il giudizio disciplinare dinanzi al consiglio di disciplina puo'
essere  sospeso  allorche', per lo stesso fatto, vi e' informativa di
reato alla autorita' giudiziaria.
  2. In tal caso la direzione avra' cura di richiedere periodicamente
l'esito   del   procedimento   penale.   I  definitivi  provvedimenti
disciplinari sono emessi al termine del procedimento medesimo.
                              Art. 80.
                Sospensione e condono delle sanzioni
  1.   L'esecuzione   delle  sanzioni  puo'  essere  condizionalmente
sospesa,  per  il  termine  di  sei mesi, allorche' si presuma che il
responsabile  si asterra' dal commettere ulteriori infrazioni. Se nel
detto  termine il soggetto commette altre infrazioni disciplinari, la
sospensione  e'  revocata  e  la  sanzione e' eseguita; altrimenti la
infrazione e' estinta.
  2.  Per  eccezionali  circostanze  l'autorita' che ha deliberato la
sanzione puo' condonarla.
  3.  Qualora il sanitario certifichi che le condizioni di salute del
soggetto   non   gli  permettono  di  sopportare  la  sanzione  della
esclusione dalle attivita' in comune, questa e' eseguita quando viene
a cessare la causa che ne ha impedito l'esecuzione.
                               Art. 81
                      Procedimento disciplinare

  1.  Allorche'  un  operatore  penitenziario constata direttamente o
viene  a  conoscenza  che  una  infrazione  e' stata commessa, redige
rapporto,  indicando  in  esso  tutte  le  circostanze  del fatto. Il
rapporto viene trasmesso al direttore per via gerarchica.
  2.  Il  direttore,  alla  presenza  del comandante del ((reparto di
polizia    penitenziaria)),    contesta    l'addebito   all'accusato,
sollecitamente  e  non  oltre dieci giorni dal rapporto, informandolo
contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie discolpe.
  3.  Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente,
svolge accertamenti sul fatto.
  4.  Quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle
sanzioni previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 39
della   legge   convoca,   entro   dieci   giorni  dalla  data  della
contestazione  di cui al comma 2, ((l'accusato davanti a se')) per la
decisione  disciplinare.  Altrimenti  fissa, negli stessi termini, il
giorno  e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al consiglio
di disciplina. Della convocazione e' data notizia all'interessato con
le forme di cui al comma 2.
  5.  Nel  corso  dell'udienza,  l'accusato  ha la facolta' di essere
sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe.
  6. Se nel corso del procedimento risulta che il fatto e' diverso da
quello contestato e comporta una sanzione di competenza del consiglio
di disciplina, il procedimento e' rimesso a quest'ultimo.
  7.  La  sanzione  viene  deliberata  e  pronunciata nel corso della
stessa udienza o dell'eventuale sommario processo verbale.
  8.  Il  provvedimento  definitivo con cui e' deliberata la sanzione
disciplinare   e'   tempestivamente  comunicato  dalla  direzione  al
detenuto o internato e al magistrato di sorveglianza e viene annotato
nella cartella personale.
                              Art. 82.
                     Mezzi di coercizione fisica
  1.  La coercizione fisica, consentita per le finalita' indicate nel
terzo  comma  dell'articolo  41  della  legge,  si  effettua sotto il
controllo  sanitario  con  l'uso  dei mezzi impiegati per le medesime
finalita' presso le istituzioni ospedaliere pubbliche.
                               Art. 83
                            Trasferimenti

  1. Nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di
sicurezza  si  tiene  conto  delle  richieste espresse dai detenuti e
dagli internati in ordine alla destinazione.
  2.  Il  detenuto  o  l'internato,  prima  di  essere trasferito, e'
sottoposto  a  perquisizione personale ed e' visitato dal medico, che
ne  certifica  lo  stato  psico-fisico, con particolare riguardo alle
condizioni  che  rendano possibile sopportare il viaggio o che non lo
consentano.   In   quest'ultimo   caso,   la   direzione  ne  informa
immediatamente l'autorita' che ha disposto il trasferimento.
  3.  All'atto  del trasferimento la direzione consegna al detenuto o
all'internato   gli   oggetti  personali  che  egli  intende  portare
direttamente  con  se',  nei  limiti  previsti  dalle disposizioni in
vigore in materia di traduzioni.
  4. Il capo scorta riceve in consegna dalla direzione:
a) generi  alimentari  in quantita' e qualita' adeguate alle esigenze
   del  soggetto  durante il viaggio o, ((alternativamente, una somma
   di   denaro))  per  l'acquisto  dei  detti  generi,  nella  misura
   giornaliera  che  viene  fissata  con  decreto  del Ministro della
   giustizia;
b) la cartella personale;
c) il certificato sanitario previsto dal comma 2;
d) la nota degli oggetti costituenti il bagaglio personale;
e) il peculio, in tutto o in parte, costituito in fondo disponibile;
f) il certificato dell'ammontare del peculio consegnato.
  5. Il capo scorta rilascia ricevuta degli oggetti, dei valori e dei
documenti   a   lui   consegnati  dalla  direzione  dell'istituto  di
provenienza   e  ottiene,  a  sua  volta,  ricevuta  dalla  direzione
dell'istituto di destinazione di quanto da lui consegnato.
  6.  Il peculio del detenuto o dell'internato e gli altri oggetti di
sua  spettanza,  che  non sono stati consegnati alla scorta o inclusi
nel   bagaglio  personale  sono,  nel  piu'  breve  tempo  possibile,
trasmessi    alla    direzione    dell'istituto    di   destinazione,
contemporaneamente al fascicolo personale.
  7.  Le  spese  per la spedizione degli oggetti indicati nel comma 6
sono, in ogni caso, sopportate dall'amministrazione fino al limite di
dieci  chilogrammi  di  peso  e,  per  l'eccedenza,  dal  detenuto  o
dall'internato che sia stato trasferito a sua domanda.
  8.  Nel  caso  di  trasferimenti  temporanei  di  breve  durata, le
disposizioni  dei  commi 4, 5 e 6 si applicano nella misura richiesta
dalle circostanze, considerati anche i desideri dell'interessato.
  9.  Quando  si  rende  necessario  un  trasferimento  collettivo di
detenuti o di internati non sono inclusi, ove possibile:
a) i  detenuti  e  gli  internati per i quali sono in corso attivita'
   trattamentali,  particolarmente in materia di lavoro, istruzione e
   formazione  professionale  o per i quali sia in corso procedura di
   sorveglianza per la ammissione a misure alternative;
b) i  detenuti  e  gli  internati  nei  cui  confronti  sono in corso
   trattamenti sanitari non agevolmente proseguibili in altra sede;
c) le detenute con prole in istituto;
d) gli imputati prima della pronuncia della sentenza di primo grado o
   gli  imputati appellanti quando sia gia' stata fissata udienza per
   la decisione della impugnazione.
                              Art. 84.
                             Traduzioni
  1.  Fatto  salvo quanto previsto dall'articolo 42-bis della legge e
dalle  altre  disposizioni  normative  che  regolano  la  materia, le
traduzioni  dei  detenuti  e  degli  internati  si  effettuano con le
modalita'   stabilite   con   decreto   del   capo  del  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.
                               Art. 85
           ((Autorita' che dispongono i trasferimenti tra
                     istituti o le traduzioni))

  1.  Il  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria dispone i
trasferimenti tra istituti di diversi provveditorati ovvero quelli ad
esso  riservati dalla normativa vigente. I trasferimenti tra istituti
dello stesso provveditorato sono disposti dal provveditore regionale.
I  trasferimenti  degli  imputati  per  motivi  diversi  da quelli di
giustizia sono disposti previo nulla osta della autorita' giudiziaria
che procede.
  2.  Quando,  sussistendo  gravi  e  comprovati motivi di sicurezza,
occorre trasferire gli imputati, il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria,   dopo   aver  chiesto  il  nulla  osta  all'autorita'
giudiziaria che procede precisandone i motivi, la durata e la sede di
destinazione,  puo' dare anticipata esecuzione al trasferimento, che,
comunque,   deve   essere   convalidato   dall'autorita'  giudiziaria
procedente.
  3.  I  trasferimenti  o  le  traduzioni  per  la comparizione degli
imputati  alle  udienze  dibattimentali sono richiesti dall'autorita'
giudiziaria  alle  direzioni  degli istituti, che vi provvedono senza
indugio,    informandone    il    Dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria.  La  stessa disposizione si applica ai trasferimenti e
alle   traduzioni   per  la  comparizione  davanti  ai  tribunali  di
sorveglianza.
  4.  La direzione dell'istituto comunica senza indugio al magistrato
di  sorveglianza  ogni  trasferimento  definitivo  di  un  detenuto o
internato.
  5.  I  trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia penale
diversi  da  quelli  indicati  dal  comma  3  ed i trasferimenti o le
traduzioni  per  motivi  di  giustizia  civile  sono  consentiti solo
quando,  a  giudizio  dell'autorita'  giudiziaria  competente,  gravi
motivi  rendono inopportuno il compimento dell'attivita' da espletare
nel luogo dove il detenuto e' ristretto.
  6.   Soddisfatte   le   esigenze  giudiziarie,  il  soggetto  viene
restituito all'istituto di provenienza.
  7.  Nei  casi di assoluta urgenza, determinata da motivi di salute,
il  direttore  provvede  direttamente  al trasferimento, informandone
immediatamente l'autorita' competente.
  8.  Il trasferimento dei condannati o degli internati e' comunicato
all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione.
  9.  L'assegnazione  prevista  dal secondo comma dell'articolo 28 e'
disposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
                              Art. 86.
                Traduzioni di detenute e di internate
  1.  Le  traduzioni delle detenute e delle internate sono effettuate
con  la  partecipazione  di  personale femminile del Corpo di polizia
penitenziaria.
                              Art. 87.
                Uso di abiti civili nelle traduzioni
  1.  Nelle  traduzioni  i detenuti e gli internati possono indossare
abiti civili.
                              Art. 88.
                     Trattamento del dimittendo
  1.  Nel  periodo che precede la dimissione, possibilmente a partire
da sei mesi prima di essa, il condannato e l'internato beneficiano di
un particolare programma di trattamento, orientato alla soluzione dei
problemi  specifici  connessi  alle  condizioni di vita familiare, di
lavoro  e  di  ambiente  a  cui dovranno andare incontro. A tal fine,
particolare  cura e' dedicata a discutere con loro le varie questioni
che  si prospettano e ad esaminare le possibilita' che si offrono per
il  loro superamento anche trasferendo gli interessati, a domanda, in
un  istituto  prossimo  al  luogo  di residenza, salvo che non ostino
motivate ragioni contrarie.
  2.  Per  la  definizione e la esecuzione del suddetto programma, la
direzione  richiede la collaborazione del centro di servizio sociale,
dei servizi territoriali competenti e del volontariato.
                              Art. 89.
                             Dimissione
  1.  La dimissione dei detenuti e degli internati si attua su ordine
scritto della competente autorita' giudiziaria.
  2.  La dimissione dei condannati che hanno espiato la pena ha luogo
nel giorno indicato nel provvedimento, e, quando possibile, nelle ore
antimeridiane.
  3.  La  dimissione  degli  altri  detenuti  e  degli  internati  e'
effettuata non appena la direzione riceve il relativo provvedimento.
  4.  Quando  all'esito della pena deve seguire a misura di sicurezza
detentiva  di  cui sia stata disposta la esecuzione ai sensi articolo
679  del  codice  di  procedura penale, o viceversa, non si da' corso
alla dimissione e si procede, secondo le norme indicate dall'articolo
30, alla nuova assegnazione.
  5. Il centro di servizio sociale, i servizi territoriali competenti
e  il  volontariato,  di  intesa  fra loro, si adoperano per prendere
contatto   con  il  nucleo  familiare  presso  cui  il  condannato  o
l'internato andra' a stabilirsi, ai fini degli opportuni interventi.
  6.  I  dimessi  che,  a  causa  di  gravi  infermita'  fisiche o di
infermita'  o minorazioni psichiche, abbisognano di ricovero in luogo
di  cura,  sono  trasferiti  alla piu' vicina appropriata istituzione
ospedaliera.
  7.  In  caso  di  intrasportabilita',  attestata  dal sanitario, la
dimissione puo' essere sospesa e l'infermo rimane nell'istituto dove,
compatibilmente  con le esigenze di organizzazione generali, gli sono
evitate le limitazioni del regime penitenziario.
  8.  Della  sospensione  e'  data immediata comunicazione, quando si
tratta  di  imputato, all'autorita' giudiziaria competente; quando si
tratta di condannato o di internato, al magistrato di sorveglianza e,
in ogni caso, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
  9.  Se  il  dimesso  non  e' in grado di provvedere per suo conto a
raggiungere  il luogo della sua residenza, il direttore lo munisce, a
richiesta,  dei  necessari  titoli di viaggio; se trattasi di persona
residente  all'estero,  vengono forniti i titoli di viaggio necessari
per raggiungere il consolato del paese nel quale e' residente.
  10.  All'atto  della  dimissione  vengono consegnati al soggetto il
peculio e gli oggetti di sua proprieta'.
  11.  Il peculio e gli oggetti che non siano stati comunque ritirati
dal  dimesso  sono  trattenuti  dalla  direzione  dell'istituto,  che
provvede, previe opportune ricerche, alla restituzione nel tempo piu'
breve possibile.
  12.  Trascorso  un anno dalla dimissione senza che sia possibile la
restituzione, gli oggetti vengono venduti a cura della direzione e il
ricavato,  unitamente all'eventuale peculio, viene versato alla Cassa
delle  ammende  che  trattiene  la  somma  in deposito, ai fini della
restituzione all'interessato.
                              Art. 90.
                  Provvedimenti in caso di evasione
  1.  In  caso  di  evasione  di  un  detenuto  o di un internato, la
direzione  ne da' immediata notizia alle locali autorita' di polizia,
alla  procura  della  Repubblica,  al magistrato di sorveglianza e al
Dipartimento    dell'amministrazione    penitenziaria,   provvedendo,
contemporaneamente,  ad attuare, a mezzo del personale dipendente, le
prime ricerche.
  2.  I  beni  dell'evaso,  che  non  sia  stato  catturato,  vengono
trattenuti  per  un  anno,  e  successivamente,  venduti a cura della
direzione.  Il ricavato entra a far parte di un fondo sul quale viene
versato  anche  l'eventuale  peculio.  Il  fondo e' depositato a cura
della direzione presso la Cassa depositi e prestiti.
  3. All'atto del rientro dell'evaso in istituto, la direzione che ha
effettuato  il  deposito  ne  dispone  lo  svincolo  e ne richiede la
restituzione. La somma restituita entra a far parte del peculio.
  4. Nel caso in cui il soggetto deceda durante lo stato di evasione,
la direzione dell'istituto, a richiesta degli eredi o di altri aventi
diritto  che  abbiano provato tale loro qualita' ai sensi del comma 4
dell'articolo  92,  autorizza  la Cassa depositi e prestiti a versare
direttamente  agli aventi diritto la somma depositata secondo le loro
spettanze.
                              Art. 91.
              Indicazioni negli atti dello stato civile
  1.   Negli  atti  dello  stato  civile  previsti  dal  primo  comma
dell'articolo  44  della legge, devono essere indicati la strada e il
numero  civico dell'istituto ove il fatto si e' verificato, omettendo
ogni altro riferimento.
                              Art. 92.
                  Provvedimenti in caso di decesso
  1.  Nel  caso  di  morte  di  un  detenuto  o  di  un internato, il
sanitario,  fatte  le  constatazioni di legge, presenta rapporto alla
direzione.
  2. La direzione, contemporaneamente alla trasmissione della notizia
del  decesso  alle autorita' previste dal secondo comma dell'articolo
44 della legge, fa denuncia di morte all'ufficiale di stato civile.
  3.  I beni del defunto sono inventariati e copia dell'inventario e'
inviata  al  sindaco  del  comune  di  origine o di residenza, per le
notificazioni agli eredi.
  4.  I  beni sono consegnati agli eredi o agli altri aventi diritto,
quando  essi  abbiano  provato  tale  loro  qualita',  in  base  alla
normativa vigente in materia.
  5.  Decorso  un  anno  dalla morte, senza che gli eredi o gli altri
aventi  diritto  abbiano ritirato i beni, questi vengono trasmessi al
tribunale del luogo, per la devoluzione successoria.
  6.  Se  si  tratta  di detenuti o di internati stranieri o italiani
nati  all'estero o di cui non si conosca il luogo di nascita, notizia
del  decesso  e'  data  al  procuratore  della  Repubblica  presso il
tribunale di Roma.
  7.  Qualora  alla sepoltura della salma non sia provveduto da parte
dei congiunti, si provvede a cura e spese dell'amministrazione.
                              Art. 93.
                  Intervento delle Forze di polizia
  1.  Qualora  si verifichino disordini collettivi con manifestazioni
di  violenza  o  tali  da  far  ritenere  che  possano  degenerare in
manifestazioni  di  violenza, il direttore dell'istituto, che non sia
in   grado   di   intervenire   efficacemente   con  il  personale  a
disposizione,  richiede  al  prefetto  l'intervento  delle  Forze  di
polizia  e  delle altre Forze eventualmente poste a sua disposizione,
ai  sensi  dell'articolo  13  della  legge  1o  aprile  1981, n. 121,
informandone   immediatamente   il  magistrato  di  sorveglianza,  il
provveditore    regionale,   il   Dipartimento   dell'amministrazione
penitenziaria.

Titolo I
TRATTAMENTO PENITENZIARIO
Capo V
Assistenza

                              Art. 94.
                      Assistenza alle famiglie
  1.  Nell'azione  di  assistenza  alle famiglie dei detenuti e degli
internati, prevista dall'articolo 45 della legge, particolare cura e'
rivolta  alla  situazione  di  crisi  che si verifica nel periodo che
segue   immediatamente   la   separazione   dal  congiunto.  In  tale
situazione,  deve  essere  fornito ai familiari, specialmente di eta'
minore,  sostegno  morale  e  consiglio  per aiutarli a far fronte al
trauma  affettivo,  senza  trascurare  i problemi pratici e materiali
eventualmente causati dall'allontanamento del congiunto.
  2.  Particolare  cura e', altresi', rivolta per aiutare le famiglie
dei  detenuti  e  degli  internati  nel  periodo  che precede il loro
ritorno.
                              Art. 95.
Integrazione degli interventi nell'assistenza   alle  famiglie  e  ai
                               dimessi
  1.  Nello  svolgimento degli interventi a favore delle famiglie dei
detenuti  e  degli  internati  e  di  quelli a favore dei dimessi, il
centro di servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale mantengono
contatti  con gli organi locali competenti per l'assistenza e con gli
enti  pubblici  e privati che operano nel settore. Ai detti organi ed
enti   sono   rappresentate   le  speciali  esigenze  dell'assistenza
penitenziaria  e  post-penitenziaria  e  il modo piu' appropriato per
tenerle presenti nei loro programmi.

Titolo I
TRATTAMENTO PENITENZIARIO
Capo VI
Misure alternative alla detenzione e altri provvedimenti
della magistratura di sorveglianza

                              Art. 96.
   Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione
  1.  L'istanza  di affidamento in prova al servizio sociale da parte
del  condannato detenuto e' presentata al direttore dell'istituto, il
quale  la  trasmette  al  magistrato di sorveglianza territorialmente
competente  in  relazione  al luogo di detenzione, unitamente a copia
della  cartella  personale.  Il  direttore provvede analogamente alla
trasmissione della proposta del consiglio di disciplina.
  2.  Salvo quanto previsto dal comma 3, se il condannato si trova in
liberta' l'istanza e' presentata al pubblico ministero competente per
l'esecuzione.
  3.  Nell'ipotesi  prevista  dall'articolo 656, comma 9, lettera a),
del  codice di procedura penale, l'istanza e' presentata direttamente
al tribunale di sorveglianza competente.
  4. L'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale contiene
le prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge e indica l'ufficio
di  sorveglianza  competente  in  relazione  al  luogo  in cui dovra'
svolgersi l'affidamento. La cancelleria del tribunale di sorveglianza
provvede  all'immediata  trasmissione dell'ordinanza, anche con mezzi
telematici  che  ne  assicurino  l'autenticita',  e  la sicurezza, al
casellario   giudiziario   e   alla   direzione   dell'istituto,   se
l'interessato     e'    detenuto,    nonche'    alle    comunicazioni
all'interessato, al pubblico ministero e al centro di servizio
  sociale  per  adulti,  dopo  aver  annotato  in calce all'ordinanza
    stessa:
a) i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di
condanna e, se vi e' provvedimento di esecuzione di pene concorrenti,
i dati necessari ad identificarlo, compreso in ogni caso l'organo del
pubblico  ministero  competente all'esecuzione della pena e il numero
di registro della procedura esecutiva;
    b)  l'indirizzo dell'ufficio del magistrato di sorveglianza e del
centro  di  servizio  sociale  per  adulti competenti in relazione al
luogo in cui dovra' svolgersi l'affidamento.
  5.   Il   controllo   dell'osservanza  delle  prescrizioni  di  cui
all'articolo  47  della legge e' di competenza del centro di servizio
sociale  e  viene attuato secondo le modalita' precisate all'articolo
118.
  6. Nei casi in cui e' stata disposta la sospensione dell'esecuzione
dal  pubblico ministero o dal magistrato di sorveglianza, l'ordinanza
che  respinge  l'istanza deve contenere i dati di cui alla lettera a)
del  comma  4  e  deve essere comunicata senza ritardo all'organo del
pubblico ministero competente per l'ulteriore corso della esecuzione.
In ogni caso, l'ordinanza di rigetto e' notificata all'interessato ed
al  suo  difensore  ed  e'  sempre  comunicata  al centro di servizio
sociale competente, o relativa sede distaccata.
                              Art. 97.
      Esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale
  1.  L'ordinanza,  immediatamente  esecutiva,  salva  la  ipotesi di
sospensione  della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del
codice di procedura penale, a cura della cancelleria del tribunale di
sorveglianza  e'  subito  trasmessa  in  copia,  se  il condannato e'
detenuto, alla direzione dell'istituto in cui lo stesso si trova, per
la sua liberazione e l'attuazione della misura alternativa, previa la
sottoscrizione  del  verbale  di  cui  al comma 3. All'interessato e'
rilasciata  anche per notifica copia dell'ordinanza e del verbale. In
ogni caso, l'ordinanza e' trasmessa senza ritardo:
    a)   all'ufficio   di   sorveglianza  competente  per  la  prova,
unitamente al fascicolo processuale;
    b)  al  centro  di  servizio sociale per adulti competente per la
prova, o relativa sede distaccata;
    c) all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione
della pena;
    d) agli organi competenti per la comunicazione o la notificazione
alle  parti  ed  ai  difensori, se l'interessato e' libero, o trovasi
sottoposto  alla  detenzione  domiciliare,  o  comunque  nello  stato
detentivo  di  cui  al  comma  10  dell'articolo  656  del  codice di
procedura  penale,  con  l'avviso  che deve presentarsi, libero nella
persona, entro dieci giorni, al centro di servizio sociale competente
per   la  sottoscrizione  del  verbale  di  cui  al  comma  3  e  per
l'esecuzione    della   prova.   Detti   organi   daranno   immediata
comunicazione  dell'avvenuta  notifica  al centro di servizio sociale
per adulti competente, o relativa sede distaccata.
  2. Il direttore del centro da' immediata comunicazione al tribunale
di sorveglianza della mancata presentazione nel termine. Il tribunale
di  sorveglianza  revoca  la  misura salvo che risulti l'esistenza di
fondate ragioni del ritardo.
  3.  L'ordinanza di affidamento in prova ha effetto se l'interessato
sotroscrive  il  verbale  previsto  dal quinto comma dell'articolo 47
della  legge, con l'impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso
previste.   Il   verbale   e'   sottoscritto   davanti  al  direttore
dell'istituto  se  il  condannato e' detenuto, o davanti al direttore
del  centro  di servizio sociale per adulti, competente per la prova,
previa  notifica di cui alla lettera d) del comma 1, se il condannato
e'  libero  o  trovasi  sottoposto  alla  detenzione  domiciliare,  o
comunque  nello  stato detentivo di cui al comma 10 dell'articolo 656
del  codice  di  procedura  penale. Il centro di servizio sociale per
adulti  trasmette  senza  indugio  il  verbale  di accettazione delle
prescrizioni:
    a) al tribunale di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza;
    b) all'ufficio di sorveglianza competente per la prova;
    c) all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione
e la determinazione del fine pena.
  4.  Dalla  data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle
prescrizioni  ha  inizio  l'affidamento in prova al servizio sociale.
Nel  caso  di  condannato  che  ha  ottenuto l'affidamento mentre era
libero,  copia  del  verbale di accettazione delle prescrizioni viene
inviata   all'organo   del   pubblico  ministero  competente  per  la
esecuzione, che aggiorna l'ordine di esecuzione della pena, indicando
la   data   di  conclusione  del  periodo  di  prova  all'ufficio  di
sorveglianza  e  al centro di servizio sociale competente, disponendo
anche  la  notifica  all'interessato.  Se l'affidamento concerne pene
inflitte  con  sentenze  di  condanna diverse, il pubblico ministero,
competente,  ai  sensi  del  comma  2 dell'articolo 663 del codice di
procedura   penale,   emette  provvedimento  di  esecuzione  di  pene
concorrenti.
  5.  Con l'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale, il
tribunale  di  sorveglianza,  se il condannato e' detenuto e presenta
speciali   esigenze  di  sostegno  personale,  puo'  stabilire  anche
particolari  modalita'  di dimissione dal carcere nonche' l'eventuale
accompagnamento  dell'affidato  da parte dei familiari o di volontari
presso il luogo di svolgimento della prova.
  6.  Quando il luogo di svolgimento della prova e' lontano dal luogo
della  dimissione,  si  applica  la  disposizione  di  cui al comma 9
dell'articolo 89.
  7.  Se nel corso della prova viene richiesto che la stessa prosegua
in   luogo   situato   in   altra  giurisdizione,  il  magistrato  di
sorveglianza,  su  dettagliato  parere del centro di servizio sociale
che  segue  la  prova,  provvede  di  conseguenza, con corrispondente
modifica   delle   prescrizioni.   Il   provvedimento  e'  comunicato
all'affidato   e  ai  centri  di  servizio  sociale  interessati.  La
cancelleria  dell'ufficio  di  sorveglianza  trasmette  il  fascicolo
dell'affidamento  in  prova,  all'ufficio  di  sorveglianza  divenuto
competente.  Anche il centro di servizio sociale che seguiva la prova
trasmette   i  propri  atti  a  quello  divenuto  competente.  Se  il
magistrato  di  sorveglianza  non  accoglie  la  domanda,  ne fa dare
comunicazione all'interessato dal centro di servizio sociale.
  8.  Il  direttore del centro di servizio sociale per adulti designa
un  assistente  sociale  appartenente  al  centro  affinche' provveda
all'espletamento  dei  compiti indicati dall'articolo 47 della legge,
secondo  le modalita' precisate all'articolo 118. Il centro si avvale
anche   della   collaborazione  di  assistenti  volontari,  ai  sensi
dell'articolo 78 della legge.
  9.  Il  centro  di  servizio  sociale  riferisce  al  magistrato di
sorveglianza  le  notizie  indicate nel decimo comma dell'articolo 47
della  legge,  almeno  ogni  tre  mesi. Il magistrato di sorveglianza
puo',  in  ogni  tempo,  convocare  il  soggetto sottoposto a prova e
chiedere informazioni all'assistente sociale di cui al comma 8.
  10.  Il  magistrato  di  sorveglianza,  tenuto  anche  conto  delle
informazioni  del  centro di servizio sociale, provvede se necessario
alla  modifica  delle  prescrizioni,  con  decreto  motivato, dandone
notizia  al  tribunale  di  sorveglianza  ed  al  centro  di servizio
sociale.
                              Art. 98.
   Prosecuzione o cessazione, revoca e annullamento dell'affidamento
                    in prova al servizio sociale
  1.  Se  sopravvengono nuovi titoli di esecuzione di pena detentiva,
il  magistrato  di sorveglianza, comunque informato, provvede a norma
dell'articolo  51-bis  della  legge. Il provvedimento di prosecuzione
provvisoria,  che  contiene  la  indicazione  dei dati indicati nella
lettera  a)  del  comma  4  dell'articolo 96, se gia' disponibili, e'
comunicato  al  centro  servizio  sociale che segue l'affidamento. Il
provvedimento  di  sospensione  provvisoria,  oltre  agli stessi dati
suindicati,  relativi  alla nuova pena da eseguire, contiene l'ordine
agli    organi   di   polizia   di   provvedere   all'accompagnamento
dell'affidato  nell'istituto  penitenziario  piu'  vicino o in quello
che,  comunque,  sara'  indicato  nel  provvedimento  stesso,  che e'
direttamente ed immediatamente eseguibile.
  2. Il magistrato di sorveglianza, in entrambi i casi, trasmette gli
atti  e  il provvedimento adottato al tribunale di sorveglianza per i
definitivi  provvedimenti dello stesso. Il provvedimento, adottato in
via  provvisoria  dal  magistrato  di  sorveglianza,  conserva i suoi
effetti  fino alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza
se  questo  esamina  il  caso  in  udienza entro il termine stabilito
dall'articolo 51-bis della legge, anche se la decisione intervenga in
una udienza successiva, ove occorrano ulteriori accertamenti.
  3.  Se  il tribunale di sorveglianza estende l'affidamento in prova
alla  nuova pena da eseguire, nella ordinanza vengono annotati i dati
di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96. L'ordinanza
e'  notificata  e comunicata, come previsto dal comma 1 dell'articolo
97,   in   quanto   applicabile.  L'organo  del  pubblico  ministero,
competente,  ai  sensi  del  comma  2 dell'articolo 663 del codice di
procedura   penale,   emette  provvedimento  di  esecuzione  di  pene
concorrenti,  indicando la nuova data di conclusione della esecuzione
del   periodo   di   prova,   dandone   notifica   all'interessato  e
comunicazione  agli  uffici  competenti.  Il  direttore del centro di
servizio sociale che segue la prova, o suo sostituto, redige apposito
verbale  con cui l'affidato si impegna al rispetto delle prescrizioni
precedentemente  determinate  anche  per  il  periodo di prosecuzione
della  misura  alternativa,  dandone  comunicazione  al  tribunale di
sorveglianza e all'ufficio di sorveglianza.
  4.  Se il tribunale di sorveglianza, invece, prende atto del venire
meno  delle  condizioni di ammissibilita' alla misura alternativa, ne
dichiara  la  inefficacia  e  dispone  che  la  esecuzione della pena
complessiva   prosegua   in  regine  detentivo.  Nella  ordinanza  si
menzionano  i  dati  essenziali della pena stessa, come indicati alle
lettere  a)  e  b) del comma 4 dell'articolo 96, specificando la pena
residua  ancora da espiare e deducendo il periodo di esecuzione della
pena  in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato.
L'ordinanza  e'  comunicata  e  notificata, come previsto dal comma 1
dell'articolo  97.  L'organo  del  pubblico  ministero competente, ai
sensi  del  comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale,
provvede come indicato al comna 3 del presente articolo.
  5. Qualora il magistrato di sorveglianza ritenga, direttamente o in
base  ad informazioni acquisite, che si debba verificare se ricorrono
le  condizioni  per  la  revoca dell'affidamento in prova, investe il
tribunale  di sorveglianza della decisione. Se lo ritiene necessario,
provvede anche alla sospensione provvisoria della misura alternativa,
ai  sensi  dell'articolo  51-ter  della  legge, indicando l'organo di
polizia  competente  al riaccompagnamento in istituto, al quale viene
direttamente trasmessa copia del provvedimento per la esecuzione.
  6.  Al  tribunale  di  sorveglianza  sono  trasmessi gli atti e, se
emesso,  anche  il  provvedimento  di  sospensione  provvisoria della
misura alternativa.
  7.  Il  tribunale  di  sorveglianza adotta la decisione definitiva,
previ   ulteriori  accertamenti,  se  li  ritenga  necessari.  Se  il
tribunale   di  sorveglianza  revoca  la  misura  alternativa,  nella
ordinanza  vengono  annotati  i  dati di cui alle lettere a) e b) del
comma  4  dell'articolo 96 e determinata la pena detentiva residua da
espiare,  tenuto  conto  della  durata  delle  limitazioni patite dal
condannato  e  del  suo comportamento durante il periodo trascorso in
affidamento  in prova. Nel caso in cui vi sia stata sospensione della
esecuzione  della  misura alternativa e riaccompagnamento in carcere,
la  data  di questo viene indicata come data di decorrenza della pena
detentiva  residua da espiare. L'ordinanza e' comunicata e notificata
come  previsto  dal  comma 1 dell'articolo 97, in quanto applicabile.
L'organo del pubblico ministero competente alla esecuzione della pena
emette  nuovo  ordine di esecuzione della stessa; si applica l'ultima
parte del comma 3 dell'articolo 97.
  8.  Nel  caso  di  annullamento  da parte della Corte di cassazione
della  ordinanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio
sociale, cessa la esecuzione della misura alternativa. La sentenza di
annullamento  deve essere comunicata al pubblico ministero competente
alla  esecuzione.  Il pubblico ministero, quando debba emettere nuovo
ordine  di  esecuzione  della  pena  detentiva,  deduce il periodo di
esecuzione  della stessa in regime di affidamento in prova, che resta
utilmente espiato.
                              Art. 99.
              Affidamento in prova in casi particolari
  1.  Qualora  il  condannato  tossicodipendente  o alcool dipendente
richieda l'affidamento in prova previsto dall'articolo 94 del decreto
del  Presidente  della  Repubblica  9  ottobre 1990, n. 309, dopo che
l'ordine  di  esecuzione  della  pena  e' stato eseguito, la relativa
domanda  e'  presentata  al  direttore  dell'istituto,  il  quale  la
trasmette  senza ritardo all'organo del pubblico ministero competente
per l'esecuzione.
  2.  Quando  l'interessato  e' libero, si applica l'articolo 656 del
codice  di  procedura  penale.  L'interessato  e'  tenuto  a eseguire
immediatamente   il  programma  terapeutico  concordato.  La  mancata
esecuzione dipendente dalla volonta' dell'interessato e' valutata dal
tribunale di sorveglianza.
  3.  Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia
di  affidamento  in prova al servizio sociale previste dagli articoli
96, 97 e 98.
  4.  Qualora,  nel  corso  della  prova, risulti che il programma di
recupero, per l'attuazione del quale l'affidamento e' stato concesso,
si  e'  concluso positivamente, secondo quanto riferito dall'organo o
dall'ente  che  ne  cura l'attuazione, il magistrato di sorveglianza,
acquisita   dettagliata   relazione   del   centro  servizio  sociale
competente,  ridetermina  le prescrizioni per l'ulteriore svolgimento
della  prova.  Solo  nel caso in cui il periodo residuo della pena e'
superiore ad anni tre, il magistrato di sorveglianza procede ai sensi
dell'articolo  51-bis  della  legge,  trasmettendo  al  tribunale  di
sorveglianza il provvedimento emesso e gli atti relativi.
                              Art. 100.
                       Detenzione domiciliare
  1.  La  detenzione  domiciliare  ha  inizio  dal  giorno  in cui e'
notificato il provvedimento esecutivo che la dispone.
  2.  Nell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare deve
essere  indicato  l'ufficio  di  sorveglianza nella cui giurisdizione
dovra' essere eseguita la misura.
  3.  Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma
dell'articolo  47-ter  della  legge e fatto salvo quanto previsto dal
comma  2,  lettera  b), dell'articolo 76 del presente regolamento, la
detenzione   domiciliare   puo'  essere  concessa  dal  tribunale  di
sorveglianza anche su segnalazione della direzione dell'istituto.
  4.  Non  appena  il  provvedimento  di concessione della detenzione
domiciliare  e'  esecutivo,  la  cancelleria del tribunale provvede a
trasmetterlo,  unitamente agli atti, alla cancelleria dell'ufficio di
sorveglianza nello stesso indicato.
  5. Se nel corso della detenzione domiciliare l'interessato richiede
che   la   misura  sia  proseguita  in  localita'  situata  in  altra
giurisdizione,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui  al  comma 7
dell'articolo 97.
  6.  In  caso  di  modifica  delle prescrizioni e delle disposizioni
relative  alla  detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza
ne  da'  notizia al tribunale di sorveglianza, all'ufficio di polizia
giudiziaria  competente  ad  eseguire  i  controlli,  e  al centro di
servizio sociale.
  7.  Gli interventi rimessi dalla legge alla competenza del servizio
sociale  vengono  svolti secondo le modalita' precisate dall'articolo
118, nei limiti del regime proprio della misura.
  8.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni degli
articoli 96, 97 e 98.
                              Art. 101
                       Regime di semiliberta'

  1.  L'ordinanza di ammissione alla semiliberta' esecutiva, salva la
ipotesi   di   sospensione   della  esecuzione  di  cui  al  comma  7
dell'articolo  666  del  codice  di  procedura penale, e' inviata, in
copia, dalla cancelleria del tribunale di sorveglianza all'ufficio di
sorveglianza  ed  alle  direzioni  dell'istituto  penitenziario e del
centro servizio sociale.
  2.  Nei confronti del condannato e dell'internato ammesso al regime
di semiliberta' e' formulato un particolare programma di trattamento,
che deve essere redatto entro cinque giorni, anche in via provvisoria
dal   solo   direttore,   e   che  e'  approvato  dal  magistrato  di
sorveglianza. Quando la misura deve essere eseguita in luogo diverso,
il  soggetto  lo  raggiunge libero nella persona, munito di copia del
programma  di  trattamento  provvisorio,  che  puo' essere limitato a
definire  le modalita' per raggiungere l'istituto o sezione in cui la
semiliberta'  deve  essere  attuata. Nel programma di trattamento per
l'attuazione  della  semiliberta' sono dettate le prescrizioni che il
condannato o l'internato si deve impegnare, per scritto, ad osservare
durante  il tempo da trascorrere fuori dell'istituto, anche in ordine
ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonche' quelle
relative  all'orario  di  uscita  e  di  rientro.  Nel  programma  di
trattamento, ((al fine di accompagnare)) l'inserimento esterno per la
specifica attivita' per cui vi e' ammissione alla semiliberta' con la
integrazione della persona nell'ambiente familiare e sociale, sia nei
giorni   di   svolgimento   della   specifica   attivita'   predetta,
particolarmente  per la possibile consumazione dei pasti in famiglia,
sia  negli  altri  giorni,  sono  indicati  i rapporti che la persona
potra'  mantenere  all'esterno  negli ambienti indicati, rapporti che
risultino  utili  al  processo  di  reinserimento sociale, secondo le
indicazioni   provenienti   dalla  attivita'  di  osservazione  e  in
particolare dagli aggiornamenti sulla situazione esterna da parte del
centro servizio sociale.
  3.  La responsabilita' del trattamento resta affidata al direttore,
che  si  avvale  del  centro  di  servizio sociale per la vigilanza e
l'assistenza  del  soggetto  nell'ambiente libero. Gli interventi del
servizio  sociale  vengono  svolti  secondo  le  modalita'  precisate
dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura.
  ((4.  Nei  casi  di cui all'articolo 51)) della legge, il direttore
riferisce al tribunale ed al magistrato di sorveglianza.
  5. L'ammesso al regime di semiliberta' deve dare conto al personale
dell'istituto,  appositamente  incaricato, dell'uso del denaro di cui
e' autorizzato a disporre.
  6.  Nel  caso  di  mutamento  dell'attivita'  di cui al primo comma
dell'articolo 48 della legge o se la misura deve essere proseguita in
localita'   situata   in   altra   giurisdizione,   si  applicano  le
disposizioni  di  cui  al  comma  9  dell'articolo  89.  Il direttore
dell'istituto  di  provenienza  informa  dell'arrivo  del  semilibero
l'istituto  di  destinazione.  L'interessato  viene subito ammesso al
regime  di  semiliberta'  nel  nuovo istituto secondo il programma di
trattamento gia' redatto, con le eventuali modifiche.
  7.  Per il semilibero ricoverato in luogo esterno di cura, ai sensi
dell'articolo   11,  secondo  comma  della  legge,  non  e'  disposto
piantonamento.
  8.  Sezioni autonome di istituti per la semiliberta' possono essere
ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione.
  9.  Si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le disposizioni degli
articoli 96, 97 e 98.
                              Art. 102
                               Licenze

  1.  Al condannato ammesso al regime di semiliberta' e all'internato
in  ogni  caso,  ai quali viene concessa licenza, e' consegnato dalla
direzione  parte  del  peculio disponibile in relazione alle esigenze
alle quali far fronte nel corso della licenza stessa.
  2. Per le spese di viaggio necessarie a raggiungere il luogo in cui
la licenza deve trascorrersi, si applica il comma 9 dell'articolo 89.
  ((3.  Il  soggetto))  deve  raggiungere  direttamente  la  sede  di
destinazione e presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza per la
certificazione  del  giorno  e dell'ora dell'arrivo. Analogamente, al
momento  del  rientro,  deve  munirsi  di certificazione del giorno e
dell'ora di partenza.
                              Art. 103
           Riduzioni di pena per la liberazione anticipata

  1.   Per   l'inoltro  delle  richieste  e  delle  proposte  per  la
concessione del beneficio previsto dall'articolo 54 della legge ((,))
si  applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo 96, in quanto
compatibili.
  2.  La  partecipazione  del condannato all'opera di rieducazione e'
valutata  con  particolare  riferimento  all'impegno  dimostrato  nel
trarre   profitto   dalle   opportunita'  offertegli  nel  corso  del
trattamento  e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con
gli  operatori,  con  i  compagni,  con  la  famiglia  e la comunita'
esterna.
  3.  L'organo  del  pubblico  ministero  competente per l'esecuzione
comunica  al  tribunale  di  sorveglianza  la  sentenza  di  condanna
inflitta  al  soggetto  per  delitto  non  colposo  commesso  durante
l'esecuzione della pena.
  4.  L'ordinanza  indica  nel  dispositivo la misura della riduzione
apportata alla durata di una determinata pena in corso di esecuzione.
                              Art. 104
                      Liberazione condizionale

  1.   Il   direttore   trasmette   senza  indugio  al  tribunale  di
sorveglianza  la  domanda  o  la proposta di liberazione condizionale
corredata  della copia della cartella personale e dei risultati della
osservazione della personalita', se gia' espletata.
  2.   L'ordinanza  di  concessione  della  liberazione  condizionale
immediatamente  esecutiva,  salva  la  ipotesi  di  sospensione della
esecuzione  di  cui  al  comma  7  dell'articolo  666  del  codice di
procedura  penale,  e'  trasmessa alla direzione dell'istituto per la
scarcerazione   e  comunicata,  per  gli  adempimenti  relativi  alla
attuazione della liberazione condizionale, oltre che all'interessato,
al  magistrato di sorveglianza, alla questura e al centro di servizio
sociale  territorialmente  competenti.  Il magistrato di sorveglianza
emette il provvedimento con il quale stabilisce le prescrizioni della
liberta' vigilata, la questura provvede alla redazione del verbale di
sottoposizione  dell'interessato  alle  prescrizioni  e  il centro di
servizio sociale attiva l'intervento di cui all'articolo 105.
  3.  Nell'ordinanza  e'  fissato  il termine massimo entro il quale,
dopo  la  scarcerazione, l'interessato dovra' presentarsi all'ufficio
di sorveglianza del luogo dove si esegue la liberta' vigilata.
  4.  Il  magistrato di sorveglianza, in caso di accertata violazione
delle  prescrizioni,  trasmette  al  tribunale  di  sorveglianza ((la
proposta di revoca)) della liberazione condizionale.
                              Art. 105.
       Intervento del servizio sociale nella liberta' vigilata
  1. Copia dell'atto relativo alla esecuzione della liberta' vigilata
emanato  dal  magistrato  di  sorveglianza, e' trasmessa al centro di
servizio  sociale,  che  svolge  gli  interventi previsti dalla legge
secondo  le  modalita'  precisate  dall'articolo  118  nei limiti del
regime proprio della misura.
  2. Il centro riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza
sui risultati degli interventi effettuati.
                              Art. 106.
                        Remissione del debito
  1.  Ai fini della remissione del debito per spese di procedimento e
di  mantenimento,  il  magistrato di sorveglianza tiene conto, per la
valutazione  della condotta del soggetto, oltre che degli elementi di
sua  diretta  conoscenza,  anche  delle  annotazioni  contenute nella
carrella  personale,  con  particolare  riguardo all'evoluzione della
condotta  del soggetto. Se non vi e' stata detenzione, si tiene conto
della regolarita' della condotta in liberta'.
  2. Per l'accertamento delle condizioni economiche, il magistrato di
sorveglianza  si  avvale  della collaborazione del centro di servizio
sociale e puo' chiedere informazioni agli organi finanziari.
  3.  La  presentazione  della proposta o della richiesta sospende la
procedura di esecuzione per il pagamento delle spese del procedimento
eventualmente  in  corso.  A tal fine, la cancelleria dell'ufficio di
sorveglianza  da' notizia della avvenuta presentazione dell'istanza o
della  proposta  alla  cancelleria del giudice della esecuzione. Alla
medesima  cancelleria  viene comunicata l'ordinanza di accoglimento o
di rigetto.
  4. Della richiesta di remissione del debito concernente le spese di
mantenimento   viene   data   comunicazione   anche   alla  direzione
dell'istituto  da  cui  il detenuto o l'internato e' stato dimesso. A
seguito  di  questa comunicazione, o contemporaneamente alla proposta
di  remissione  del  debito, la direzione dell'istituto che non abbia
ancora provveduto, non da' corso alla procedura per il recupero delle
spese di mantenimento. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto viene
comunicata alla direzione competente.
  5.  A  seguito  della comunicazione dell'ordinanza di rigetto viene
dato corso alla procedura sospesa o non ancora iniziata.
                              Art. 107
              Comunicazioni all'organo dell'esecuzione

  1.   Il   dispositivo   dei  provvedimenti  della  magistratura  di
sorveglianza  che  comunque  incidono  sulla pena in esecuzione viene
trasmesso a cura della cancelleria, anche con mezzi telematici che ne
assicurino   l'autenticita'   e   la  sicurezza,  ((  .  .  .  ))  se
l'interessato  e'  detenuto,  alla  direzione  dell'istituto  e viene
comunicato  all'interessato, al pubblico ministero e, quando occorre,
al  centro  di  servizio  sociale,  dopo  aver  annotato  i  dati  di
identificazione  della sentenza o delle sentenze di condanna o, se vi
e'  provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari
ad  identificarlo.  In  ogni caso sono indicati l'organo del pubblico
ministero  competente  all'esecuzione  della  pena  e  il  numero  di
registro della procedura esecutiva. ((4))
  2.  Quando  contro  i  provvedimenti indicati nel comma 1 sia stato
proposto  ricorso per cassazione, il cancelliere della corte comunica
entro   tre   giorni  dalla  decisione  il  relativo  dispositivo  al
cancelliere  del  tribunale  di  sorveglianza  che  ha pronunciato il
provvedimento impugnato, il quale provvede a norma del comma 1.
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
  Il  D.P.R.  14  novembre  2002,  n. 313 ha disposto (con l'art. 55,
comma  1) che "Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto
a  decorrere  dal  quarantacinquesimo  giorno a partire dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."
                              Art. 108
           ((Rinvio dell'esecuzione delle pene detentive))

  1. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione, gli ufficiali
e  gli  agenti  di  polizia  giudiziaria,  il direttore dell'istituto
penitenziario  e  il direttore del centro di servizio sociale, quando
abbiano  notizia  di  talune  delle  circostanze  che, ai sensi degli
articoli  146  e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale,
consentono  il  rinvio dell'esecuzione della pena, ne informano senza
ritardo  il  tribunale  di sorveglianza competente e il magistrato di
sorveglianza.
                              Art. 109.
              Pareri sulla domanda o proposta di grazia
  1.  Il  magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova
il  condannato  esprime  il  proprio  motivato parere sulla domanda o
proposta  di  grazia  entro  il piu' breve tempo possibile, dopo aver
assunto  gli  opportuni  elementi presso la direzione dell'istituto o
del centro di servizio sociale.

Titolo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA
Capo I
Istituti penitenziari

                              Art. 110
         Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa

  1. Alle case mandamentali, per le esigenze previste dal terzo comma
dell'articolo  61  della  legge,  possono  essere  assegnati  anche i
condannati  alla  pena  della reclusione per un tempo non superiore a
due  anni  o con un residuo di pena non superiore a due anni, che non
presentino  particolari  problemi  di  custodia. Le funzioni relative
alla  direzione  dell'istituto e alla osservazione e trattamento sono
svolte  dal  personale  che  opera  in  un istituto sito nello stesso
circondario in cui e' compresa la casa mandamentale.
  2.  Nelle  case circondariali possono essere assegnati i condannati
alla   pena   dell'arresto  nonche'  i  condannati  alla  pena  della
reclusione  per un tempo non superiore a cinque anni o con un residuo
di pena non superiore a cinque anni.
  3.  Per  le  medesime  esigenze indicate nel comma 1 possono essere
assegnati  nelle  case  di  arresto  i  condannati  alla  pena  della
reclusione non superiore a due anni.
  4. Le assegnazioni previste nel presente articolo sono disposte dal
provveditore regionale ((dell'amministrazione penitenziaria.))
  ((5.  L'esecuzione  della  pena  dell'ergastolo)) si effettua nella
case di reclusione.
                              Art. 111
     Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia,
istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici

  1.  Alla  direzione  degli  ospedali psichiatrici giudiziari, salvo
quanto  disposto  dall'articolo  113,  nonche'  delle  case di cura e
custodia  e degli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da
infermita'  o  minorazioni  fisiche o psichiche e' preposto personale
del  ruolo tecnico-sanitario degli istituti di prevenzione e di pena,
ed   e'  assegnato,  in  particolare,  il  personale  infermieristico
necessario  con riferimento alla funzione di cura e di riabilitazione
degli stessi.
  2.  Gli  operatori  professionali  e volontari che svolgono la loro
attivita'  nelle case di cura e custodia, negli ospedali psichiatrici
giudiziari  e  negli  istituti o nelle sezioni per infermi e minorati
psichici,  sono selezionati e qualificati con particolare riferimento
alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati.
  3.  Agli  ospedali  psichiatrici giudiziari sono assegnati, oltre a
coloro   nei   cui  confronti  e'  applicata,  in  via  definitiva  o
provvisoria,  la  ((misura  di  sicurezza  prevista))  dal  n. 3) del
secondo  comma  ((dell'art.  215  del  codice  penale.)),  anche  gli
imputati,  i  condannati  e  gli  internati  che  vengono a trovarsi,
rispettivamente,  nelle condizioni previste dagli articoli 148, 206 e
212, secondo comma, del codice di procedura penale.
  4.  Alle case di cura e custodia sono assegnati, oltre a coloro nei
cui  confronti  e'  applicata,  in  via  definitiva o provvisoria, la
misura   di   sicurezza   prevista   dal  n.  2)  del  secondo  comma
dell'articolo  215  del  codice  penale,  anche  gli  imputati  e gli
internati  che  vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni
previste  dagli  ((articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice
penale.))
  5.  Gli  imputati  e  i condannati, ai quali nel corso della misura
detentiva  sopravviene  una  infermita'  psichica  che  non comporti,
rispettivamente, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza
o l'ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa
di  cura  e custodia, sono assegnati a un istituto o sezione speciale
per infermi e minorati psichici.
  6. La direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario o della casa
di  cura  e  custodia  informa  mensilmente  le autorita' giudiziarie
competenti  sulle  condizioni  psichiche  dei  soggetti ricoverati ai
sensi  degli  ((articoli  148,  206  e 212, secondo comma, del codice
penale.))
  7.  I  soggetti  condannati  a pena diminuita per vizio parziale di
mente  per  l'esecuzione  della  pena  possono  essere assegnati agli
istituti  o  sezioni per soggetti affetti da infermita' o minorazioni
psichiche  quando  le  loro  condizioni  siano  incompatibili  con la
permanenza  negli istituti ordinari. Gli stessi, quando le situazioni
patologiche  risultino  superate  o migliorate in modo significativo,
sono  nuovamente  assegnati  agli istituti ordinari, previo eventuale
periodo di prova nei medesimi.
                              Art. 112
               Accertamento delle infermita' psichiche

  1.  L'accertamento  delle  condizioni psichiche degli imputati, dei
condannati e degli internati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti
previsti  dagli  ((articoli  148, 206, 212, secondo comma, del codice
penale.)),  dagli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale
e  dal  comma  4  dell'articolo  111  del  presente  regolamento,  e'
disposto,  su segnalazione della direzione dell'istituto o di propria
iniziativa,  nei confronti degli imputati, dall'autorita' giudiziaria
che  procede,  e, nei confronti dei condannati e degli internati, dal
magistrato  di sorveglianza. L'accertamento e' espletato nel medesimo
istituto  in  cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di
quel   servizio   diagnostico,   in  altro  istituto  della  medesima
categoria.
  2.   L'autorita'   giudiziaria  che  procede  o  il  magistrato  di
sorveglianza   possono,   per   particolari   motivi,   disporre  che
l'accertamento   sia   svolto   presso   un   ospedale   psichiatrico
giudiziario,  una  casa di cura e custodia o in un istituto o sezione
per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale civile. Il
soggetto  non  puo' comunque permanere in osservazione per un periodo
superiore a trenta giorni.
  3. All'esito dell'accertamento, l'autorita' giudiziaria che procede
o il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno dei provvedimenti
previsti  dagli  ((articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice
penale.))  o  dagli  articoli  70,  71,  e 72 del codice di procedura
penale  e  dal  comma  4  dell'articolo 111 del presente regolamento,
dispone il rientro nell'istituto di provenienza.
                              Art. 113
           Convenzioni con i servizi psichiatrici pubblici

  1.   Nel   rispetto   della   normativa  vigente  l'amministrazione
penitenziaria,  al  fine  di agevolare la cura delle infermita' ed il
reinserimento   sociale   dei  soggetti  ((internati  negli  ospedali
psichiatrici  giudiziari)),  organizza  le  strutture  di accoglienza
tenendo  conto  delle  piu'  avanzate acquisizioni terapeutiche anche
attraverso  protocolli  di  trattamento  psichiatrico convenuti ((con
altri servizi psichiatrici territoriali pubblici.))
                              Art. 114.
 Coordinamento delle attivita' di ricerca dei centri di osservazione
  1.  L'attivita'  di  ricerca  scientifica,  svolta  dai  centri  di
osservazione, e' diretta all'analisi e alla valutazione dei metodi di
osservazione  e  di  trattamento  ed  e'  coordinata dal Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.
                              Art. 115
       Distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti

  1.  In  ciascuna  regione  e'  realizzato  un  sistema integrato di
istituti  differenziato  per  le  varie  tipologie  detentive  la cui
ricettivita'  complessiva  soddisfi  il  principio di territorialita'
dell'esecuzione  penale,  tenuto conto anche di eventuali esigenze di
carattere generale.
  2.  Nell'ambito delle categorie di istituti di cui ai numeri 2) e 3
del  primo  comma  dell'articolo  59  della  legge, e' realizzata una
distribuzione  dei  detenuti  ed  internati  negli  istituti  o nelle
sezioni,  che  ((valga  a  rendere operativi i criteri)) indicati nel
secondo comma dell'articolo 14 della legge.
  3.  Per  detenuti e internati di non rilevante pericolosita', per i
quali   risultano  necessari  interventi  interventi  ((trattamentali
particolarmente  significativi)), possono essere attuati, in istituti
autonomi  o  in  sezioni di istituto, regimi a custodia attenuta, che
assicurino  un  piu'  ampio svolgimento delle attivita' trattamentali
predette.
  4.  I  detenuti  e  gli  internati  che presentino problematiche di
tossicodipendenza o alcooldipendenza e quelli con rilevanti patologie
psichiche  e  fisiche  e, in particolare, con patologie connesse alla
sieropositita'  HIV,  possono essere assegnati ad istituti autonomi o
sezioni   di   istituto  che  assicurino  un  regime  di  trattamento
intensificato.
  5.  L'idoneita'  dei  programmi  di  trattamento  a  perseguire  le
finalita'  della rieducazione e' verificata con appropriati metodi di
ricerca valutativa.
  6. Possono essere realizzati, per sezioni sufficientemente autonome
di uno stesso istituto, tipi differenti di trattamento.
                              Art. 116
             Accesso di ministri di culto agli istituti

  1.  I  ministri  del  culto  cattolico,  diversi  dai cappellani, e
((quelli   indicati   nell'ultimo   comma   dell'articolo  58))  sono
autorizzati  dal  direttore,  su  richiesta  di  singoli  detenuti  o
internati,   ad   accedere   all'istituto,  per  attivita'  del  loro
ministero, previo accertamento della loro qualita'. Tale attivita' si
svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza.
                              Art. 117
                        Visite agli istituti

  1.  Le  visite devono svolgersi nel rispetto della personalita' dei
detenuti   e  degli  internati.  Sono  rivolte  particolarmente  alla
verifica  delle  condizioni  di vita degli stessi, compresi quelli in
isolamento  giudiziario.  Non  e'  consentito fare osservazioni sulla
vita  dell'istituto  in  presenza di detenuti o internati, o trattare
con imputati argomenti relativi al processo penale in corso.
  2.   Il   Dipartimento   dell'amministrazione   penitenziaria  puo'
autorizzare  ((persone  diverse da quelle indicate)) nell'articolo 67
della  legge  ad  accedere agli istituti, fissando le modalita' della
visita. Possono anche essere autorizzate in via generale le visite di
persone   appartenenti   a   categorie  analoghe  a  quelle  previste
dall'articolo 67 della legge.

Titolo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA
Capo II
Servizio sociale e assistenza

                              Art. 118.
                     Centro di servizio sociale
  1.  Ai  centri  di  servizio  sociale  per  adulti, e relative sedi
distaccate,  e'  assegnato  il  personale  determinato  con  apposite
tabelle organiche, relative a tutte le aree di attivita'.
  2.  Presso  detti  centri  sono  organizzate  le  aree  di servizio
sociale, di segreteria ed amministrativo-contabile.
  3.  Nell'area  di  servizio sociale possono essere inseriti esperti
secondo quanto previsto dell'articolo 80 della legge, che forniscono,
ove  occorra, consulenza e collaborazione, sotto il coordinamento del
direttore del centro o del responsabile dell'area.
  4.  Il  centro  di  servizio  sociale e' ubicato in locali distinti
dagli istituti e dagli uffici giudiziari.
  5. Il direttore del centro assegna al personale il compimento delle
attivita',  mediante  una  ripartizione del lavoro relativamente alle
aree  di  appartenenza;  impartisce  istruzioni  e  disposizioni  per
l'espletamento  dei  compiti  affidati e ne cura il coordinamento. Il
direttore  organizza periodiche riunioni con il personale di servizio
sociale  su  problematiche  o  tematiche  emergenti,  ed  espleta  il
controllo  tecnico;  assicura  lo svolgimento delle attivita' dirette
alla supervisione professionale del personale.
  6.  Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in
ambiente  esterno  per  l'applicazione  e  l'esecuzione  delle misure
alternative,  delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza,
nonche'  degli  interventi  per  l'osservazione  e il trattamento dei
soggetti  ristretti  negli  istituti,  il  centro di servizio sociale
coordina  le  attivita'  di  competenza  nell'ambito  dell'esecuzione
penale con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che operano
sul territorio.
  7.  Le  intese  operative  con  i  servizi  degli  enti locali sono
definite in una visione globale delle dinamiche sociali che investono
la  vicenda  personale  e familiare dei soggetti e in una prospettiva
integrata  d'intervento.  Tale coordinamento viene promosso e attuato
osservando    gli    indirizzi    generali    dettati    in   materia
dall'amministrazione penitenziaria.
  8.  In particolare, gli interventi del servizio sociale per adulti,
nel  corso  del  trattamento  in  ambiente  esterno,  sono diretti ad
aiutare  i  soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente
gli  impegni  che  derivano  dalla  misura  cui sono sottoposti. Tali
interventi, articolati in un processo unitario e personalizzato, sono
prioritariamente caratterizzati:
    a)  dall'offerta  al  soggetto  di  sperimentare  un rapporto con
l'autorita'  basato  sulla  fiducia  nella capacita' della persona di
recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di
carattere repressivo;
    b)  da  un  aiuto  che  porti il soggetto ad utilizzare meglio le
risorse nella realta' familiare e sociale;
    c)  da un controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione, sul
comportamento  del  soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto
rivolto ad assicurare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni
dettate dalla magistratura di sorveglianza;
    d)  da  una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da
parte  della  persona,  degli  atteggiamenti che sono stati alla base
della   condotta  penalmente  sanzionata,  nella  prospettiva  di  un
reinserimento sociale compiuto e duraturo.
                              Art. 119.
                     Consiglio di aiuto sociale
  1. Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il
tribunale del capoluogo del circondario.
  2.   Nell'ambito   del   consiglio   sono  organizzati  servizi  di
segreteria, di cassa e di archivio.
  3.  I  compiti  relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati
delle  carriere  delle  cancellerie, in servizio presso il tribunale,
incaricati dal presidente.
  4. Essi prestano la loro opera gratuitamente.
                              Art. 120
                        Assistenti volontari

  1. L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 78 della
legge e' data a coloro che dimostrano interesse e sensibilita' per la
condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della
liberta'  ed hanno dato prova di concrete capacita' nell'assistenza a
persone  in  stato di bisogno. L'autorizzazione puo' riguardare anche
piu' persone appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le quali
assicurano,  con apposite convenzioni con le direzioni degli istituti
e  dei  centri  di  servizio  sociale,  continuita'  di  presenza  in
determinati   settori  di  attivita'.  La  revoca  della  convenzione
comporta la decadenza delle singole autorizzazioni.
  2.  Nel  provvedimento  di autorizzazione e' specificato il tipo di
attivita'   che   l'assistente   volontario   puo'   svolgere  e,  in
particolare,  se  egli  e'  ammesso a frequentare uno o piu' istituti
penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale.
  3.  L'autorizzazione  ha  durata  annuale, ma, alla scadenza, se la
valutazione  della  direzione  dell'istituto o del centro di servizio
sociale e' positiva, si considera rinnovata.
  4. La direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale cura
che  le attivita' del volontariato siano svolte in piena integrazione
con  quelle  degli  operatori  istituzionali.  Le persone autorizzate
hanno accesso agli istituti e ((ai centri di servizio sociale secondo
le  modalita'))  e  i tempi previsti per le attivita' trattamentali e
per l'esecuzione delle misure alternative.
  5.  Se  l'assistente  volontario  si  rivela  inidoneo  al corretto
svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o del centro
di  servizio  sociale sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca
al    Dipartimento    dell'amministrazione   penitenziaria,   dandone
comunicazione al magistrato di sorveglianza.

PARTE II
Cassa delle ammende
Titolo I
((ORGANI))

                              Art. 121.
                  Organi della Cassa delle ammende
  1. Sono organi della Cassa delle ammende:
    a) il presidente;
    b) il consiglio di amministrazione;
    c) il segretario.
  2.  I  componenti  degli  organi di cui al comma 1 prestano la loro
opera gratuitamente. ((5))
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L.  30  dicembre  2008, n. 207, convertito, con modificazioni
dalla  L.  27  febbraio  2009,  n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis,
comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di
avere  efficacia  gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."
                              Art. 122
                             Presidente

  1.  Il  capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o
un  suo  delegato, assume le funzioni di presidente della Cassa delle
ammende e ne ha la rappresentanza legale.
  2. Il presidente della Cassa delle ammende:
    a)  presiede  il consiglio di amministrazione di cui all'articolo
123;
    b)  emana  le  disposizioni  necessarie  per  l'esecuzione  delle
deliberazioni  del  consiglio  di  amministrazione  e vigila sul loro
esatto adempimento;
    c)  adotta  i  provvedimenti  di urgenza, anche di competenza del
consiglio  di amministrazione, salvo ratifica alla prima riunione del
consiglio stesso;
    d)   stipula   i   contratti  necessari  per  l'attuazione  delle
deliberazioni  del  consiglio  di  amministrazione  nei  limiti degli
stanziamenti  di  bilancio e nel rispetto delle norme di contabilita'
generale  dello  Stato e di quelle comunitarie in quanto direttamente
applicabili;
    e)  ordina il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti
di bilancio ed in conformita' alle delibere consiliari;
    f) esercita i poteri di vigilanza sull'andamento amministrativo e
contabile della Cassa;
    g)   presenta   al   consiglio  di  amministrazione  il  bilancio
preventivo,  il  conto  consuntivo e la situazione patrimoniale della
Cassa. ((5))
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L.  30  dicembre  2008, n. 207, convertito, con modificazioni
dalla  L.  27  febbraio  2009,  n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis,
comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di
avere  efficacia  gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."
                              Art. 123.
                    Consiglio di amministrazione

  1.  La  Cassa  delle  ammende  e'  amministrata  dal  consiglio  di
amministrazione composto:
    a)  dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,
o un suo delegato, con funzioni di presidente;
    b)  dai  direttori, o un loro delegato, dell'ufficio centrale del
personale, dell'ufficio centrale detenuti e trattamento, dell'ufficio
centrale   beni   e   servizi   e   da   un  funzionario  esperto  in
amministrazione  e contabilita' del dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria;
    c)  da  un  dirigente  designato  dal  Ministro  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
  2.  Il  consiglio  di  amministrazione opera osservando le seguenti
disposizioni:
    a)  il  consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente,
in  via  ordinaria,  ogni  sei  mesi  e,  in  via straordinaria, ogni
qualvolta se ne presenti la necessita' o quando ne e' fatta richiesta
da  almeno  due  consiglieri  con  l'indicazione  degli  argomenti da
trattare;
    b)  il  segretario  della  Cassa  assume  anche  le  funzioni  di
segretario  del  consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute
del  consiglio  con  facolta'  di  esprimere  il proprio parere sulle
questioni poste all'ordine del giorno;
    c)  per la validita' delle adunanze devono essere presenti almeno
due  terzi  dei  componenti; la delibera e' valida se adottata con il
voto  favorevole  della  maggioranza dei presenti. In caso di parita'
prevale il voto del presidente;
    d)  i  processi  verbali  delle  adunanze  sono  sottoscritti dal
presidente   e  dal  segretario  e  vengono  approvati  nella  seduta
successiva a quella cui si riferisce.
  3. Il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:
    a) entro il mese di novembre di ogni anno delibera il bilancio di
previsione  della Cassa. Delibera altresi', in corso di esercizio, le
variazioni  di  bilancio  che  si rendono necessarie per l'attuazione
delle finalita' della Cassa;
    b) delibera la erogazione dei fondi di cui all'articolo 129;
    c)  delibera  in merito all'accettazione di oblazioni volontarie,
donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;
    d)  delibera  l'acquisto,  la  vendita, l'affitto e la permuta di
immobili  nonche' l'acquisto di beni mobili, beni mobili registrati e
attrezzature necessari per il funzionamento della Cassa;
    e)  delibera  le modalita' di impiego, anche diverse dal deposito
in conto corrente, delle disponibilita' finanziarie depositate presso
la Cassa depositi e prestiti;
    f)  delibera  i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva,
anche  in  corso  di  esercizio,  per  sopperire  alle deficienze dei
capitoli   di   bilancio,  ovvero  per  fronteggiare  spese  nuove  o
impreviste;
    g)  delibera  l'istituzione  di  organi, anche collegiali, per il
controllo  delle  attivita'  svolte dai soggetti nei cui confronti la
Cassa  ha  erogato propri fondi, limitatamente alle modalita' ed alla
legittimita' del loro effettivo impiego;
    h)  ratifica  i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente.
((5))
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L.  30  dicembre  2008, n. 207, convertito, con modificazioni
dalla  L.  27  febbraio  2009,  n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis,
comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di
avere  efficacia  gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."
                              Art. 124
                             Segretario

  1.  Il  segretario  della  Cassa  delle  ammende  e'  nominato  dal
consiglio  di  amministrazione,  su  proposta  del  presidente, ed e'
scelto   tra   il  personale  dell'Amministrazione  penitenziaria  in
possesso della specifica professionalita' in considerazione delle sue
attribuzioni.
  2. Il segretario:
a) dirige  l'ufficio  segreteria  e coordina i servizi in cui esso si
   articola;
b) cura   l'istruttoria   degli   affari  che  il  presidente  dovra'
   sottoporre  al  ((consiglio  di amministrazione)) e predispone gli
   elementi necessari per le deliberazioni;
c) partecipa   alle  sedute  del  consiglio  di  amministrazione  con
   facolta'  di esprimere parere sulle questioni poste all'ordine del
   giorno;
d) redige  i  verbali delle sedute del consiglio di amministrazione e
   ne cura la conservazione;
e) esegue le direttive impartite dal presidente;
f) cura  la  tenuta della contabilita' della Cassa, dei libri e delle
   scritture contabili, nonche' della corrispondenza, conservando gli
   atti ed i documenti;
g) redige   annualmente   il  bilancio  di  previsione,  le  relative
   variazioni,  il  conto  consuntivo  e  tutti  gli  altri documenti
   contabili   da   sottoporre   all'approvazione  del  consiglio  di
   amministrazione;
h) e' consegnatario dei beni mobili ed immobili della Cassa;
i) cura  l'organizzazione  e  la  gestione  delle attivita' operative
   della Cassa e di esse risponde al presidente;
j) coordina  e  controlla  le  gestioni contabili della Cassa nonche'
   quelle inerenti l'impiego dei fondi erogati ai sensi dell'articolo
   129.  Per l'espletamento di tale ultima attivita' potra' avvalersi
   degli  organi  istituiti  ai  sensi  dell'articolo  123,  comma 3,
   lettera g);
k) adempie   a   tutte   le  attivita'  amministrative  e  contabili,
   necessarie per la stipula dei contratti;
l) provvede direttamente alla riscossione delle entrate della Cassa e
   al pagamento delle spese delegategli dal presidente;
m) sottoscrive gli atti inerenti l'esercizio delle funzioni di cui al
   presente articolo. ((5))
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L.  30  dicembre  2008, n. 207, convertito, con modificazioni
dalla  L.  27  febbraio  2009,  n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis,
comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di
avere  efficacia  gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."

Titolo II
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'

                              Art. 125.
                 Conto depositi e conto patrimoniale
  1. La dotazione finanziaria della Cassa delle ammende e' costituita
dal conto depositi e dal conto patrimoniale.
  2.  Al  conto  depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a
titolo provvisorio o cauzionale.
  3.  Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme, ed in
particolare  quelle  devolute  alla Cassa per disposizione di legge o
per disposizione dell'autorita' giudiziaria.
  4.  I  fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della Cassa sono,
di  regola, depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e
prestiti.   Il   consiglio   di   amministrazione   puo'   deliberare
l'investimento  dei  fondi  disponibili,  o  di  parte  di  essi,  ad
esclusione di quelli derivanti dal bilancio dello Stato, in titoli di
Stato o garantiti dallo Stato, ovvero in titoli di aziende di provata
solidita',  idonei ad assicurare un tasso di interesse netto maggiore
di quello riconosciuto dalla Cassa depositi e prestiti.
  5.  Il  servizio di cassa e quello di acquisto e vendita dei titoli
di cui al comma 4, sono disimpegnati dalla Cassa depositi e prestiti.
((5))
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L.  30  dicembre  2008, n. 207, convertito, con modificazioni
dalla  L.  27  febbraio  2009,  n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis,
comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di
avere  efficacia  gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."
                              Art. 126.
                       Versamenti delle somme
  1.  Salvo  quanto  previsto  al comma 2, le somme dovute alla Cassa
delle  ammende  devono  essere versate integralmente ai concessionari
del  servizio delle riscossioni ed imputate al codice tributo "1AET".
I concessionari del servizio delle riscossioni provvedono a riversare
le  somme  riscosse  alle  tesorerie provinciali dello Stato che sono
tenute  ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto
corrente  speciale  intestato a "Cassa depositi e prestiti - gestione
principale"  a  favore  della  Cassa  delle  ammende.  Le  sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata.
  2.  Le  somme  dovute  alla  Cassa  delle ammende dagli istituti di
prevenzione  e  di  pena devono essere versate, a meno di distinta di
versamento,  direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato  che  sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello
Stato  sul  conto  corrente speciale di cui al comma 1. Le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata.
  3.   Gli  uffici  giudiziari  e  le  direzioni  degli  istituti  di
prevenzione  e  di  pena  inoltrano  tempestivamente alla Cassa delle
ammende  comunicazione  di  avvenuto  versamento corredata di lettera
esplicativa della causale di ciascun versamento.
  4.  I proventi delle manifatture carcerarie, introitati in apposito
capitolo  di  entrata  del bilancio dello Stato, vengono riassegnati,
con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica
10  novembre  1999,  n. 469, all'apposita unita' previsionale di base
del  Ministero  della giustizia e successivamente versate al bilancio
della  Cassa  delle  ammende nella misura prevista dalle disposizioni
legislative.
  5.  Le  somme  cosi' pervenute diventano fruttifere e gli interessi
vengono  liquidati  dalla  Cassa  depositi e prestiti che provvede al
loro  accredito  sul conto corrente il 30 giugno ed il 31 dicembre di
ogni anno.
  6.  La  Cassa  depositi  e  prestiti  ha  l'obbligo  di trasmettere
semestralmente   alla  Cassa  delle  ammende,  l'estratto  del  conto
corrente  unitamente  alle  comunicazioni  relative  alle  operazioni
effettuate direttamente. ((5))
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L.  30  dicembre  2008, n. 207, convertito, con modificazioni
dalla  L.  27  febbraio  2009,  n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis,
comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di
avere  efficacia  gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."
                              Art. 127.
                             Patrimonio
  1. Il patrimonio della Cassa delle ammende e' costituito da:
    a) beni mobili ed immobili in proprieta';
    b) titolarita' di concessioni pervenute a qualsiasi titolo;
    c)  beni di qualsiasi natura che ad essa pervengano per donazione
o altro titolo;
    d) titoli pubblici e privati acquisiti per eventuale investimento
di disponibilita' finanziarie;
    e)  fondi in deposito presso la Cassa depositi e prestiti, presso
istituti di credito e in cassa. ((5))
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L.  30  dicembre  2008, n. 207, convertito, con modificazioni
dalla  L.  27  febbraio  2009,  n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis,
comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di
avere  efficacia  gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."
                              Art. 128
                               Entrate

  1.  Le  entrate della Cassa delle ammende si distinguono in entrate
correnti ed entrate in conto capitale.
  2. Le entrate correnti sono costituite:
a) dalle rendite patrimoniali;
b) dagli interessi sui depositi e su titoli;
c) dai  proventi  o  altre entrate espressamente devolute o assegnate
   dalla legge, o da altre fonti normative, direttamente alla Cassa;
d) dai  depositi  costituiti  presso  la Cassa e ad essa devoluti per
   disposizione dell'autorita' giudiziaria;
e) dai  proventi delle manifatture carcerarie riassegnate annualmente
   sul bilancio della Cassa;
f) da   eventuali   oblazioni   volontarie,  donazioni,  sovvenzioni,
   contributi di enti o privati;
g) dalla vendita di beni mobili fuori uso;
h) da entrate eventuali e diverse.
  3. Le entrate in conto capitale sono costituite da:
a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;
b) rimborsi di titoli di proprieta';
c) lasciti ed oblazioni in denaro con l'onere di investimento;
d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L.  30  dicembre  2008, n. 207, convertito, con modificazioni
dalla  L.  27  febbraio  2009,  n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis,
comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di
avere  efficacia  gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."
                              Art. 129.
                       Finalita' ed interventi
  1. La Cassa delle ammende, ente dotato di personalita' giuridica di
diritto  pubblico ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932,
n.  547,  provvede  ad attuare le finalita' di cui ai commi 2 e 3 con
gli interventi diretti e indiretti previsti nel presente articolo.
  2.  I  fondi patrimoniali della Cassa sono erogati, previa deliberi
del  consiglio  di  amministrazione,  per finanziare prioritariamente
progetti   dell'amministrazione   penitenziaria   che  utilizzano  le
disponibilita'  finanziarie  dei  fondi  strutturali europei, nonche'
progetti   che  utilizzano  finanziamenti  previsti  dalla  normativa
comunitaria, da quella nazionale e da quella regionale.
  3.  I  fondi patrimoniali della Cassa sono altresi' erogati, previa
delibera  del  consiglio  di amministrazione, per il finanziamento di
programmi  che  attuano  interventi di assistenza economica in favore
delle  famiglie  di  detenuti  ed internati, nonche' di programmi che
tendono  a favorire il reinserimento sociale di detenuti ed internati
anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione.
  4.  I programmi di cui al comma 3, previa indicazione della persona
responsabile della loro attuazione, possono essere presentati da enti
pubblici,  da enti privati, fondazioni o altri organismi impegnati in
attivita'  di  volontariato e di solidarieta' sociale, dagli istituti
penitenziari  e  dai  centri di servizio sociale dell'amministrazione
penitenziaria.
  5.  I  programmi di cui al comma 3, esclusi quelli presentati dagli
istituti   penitenziari  e  dai  centri  di  servizio  sociale,  sono
accompagnati  da una relazione illustrativa del soggetto richiedente,
nonche'  da  un  parere dell'assessorato alla sicurezza sociale della
provincia   territorialmente  competente  per  il  luogo  in  cui  il
programma deve essere attuato.
  6.  I programmi di cui al comma 3 sono finanziati con riferimento a
stati  di  avanzamento semestrali, previa valutazione favorevole, per
ogni  stato  di  avanzamento,  dei soggetti competenti a rilasciare i
pareri  di  cui  al  comma 4 e del consiglio di amministrazione della
Cassa.
  7. Le spese inerenti il finanziamento dei programmi di cui ai commi
2  e  3  ed ogni altra spesa di competenza della Cassa delle ammende,
ivi  comprese  le somme detratte dai depositi cauzionali per spese di
giustizia  e  di  mantenimento  in  carcere  dovute  dal  depositante
all'erario,  sono  effettuate  con  mandati  di  pagamento emessi dal
presidente  della  Cassa  stessa  e  trasmessi  alla Cassa depositi e
prestiti  che  ne cura l'accreditamento ai responsabili dei programmi
di cui al comma 4, ovvero agli aventi diritto.
  8.  Dell'avvenuto  accreditamento  delle somme di cui al comma 7 la
Cassa depositi e prestiti da' comunicazione alla Cassa delle ammende.
((5))
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L.  30  dicembre  2008, n. 207, convertito, con modificazioni
dalla  L.  27  febbraio  2009,  n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis,
comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di
avere  efficacia  gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."
                              Art. 130.
                              Bilancio
  1.  Il  bilancio  di  previsione ed il conto consuntivo della Cassa
delle   ammende   sono  approvati  con  decreti  del  Ministro  della
giustizia,  di  concerto  con  il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. ((5))
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L.  30  dicembre  2008, n. 207, convertito, con modificazioni
dalla  L.  27  febbraio  2009,  n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis,
comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di
avere  efficacia  gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."

PARTE III
Disposizioni finali e transitorie

                              Art. 131.
                        Incarichi giornalieri
  1.  Il provveditore regionale conferisce direttamente gli incarichi
previsti dal secondo comma dell'articolo 80 della legge.
  2.  Al  conferimento  degli  incarichi  si  provvede  a  seguito di
accertamento  dell'idoneita'  del  richiedente ad assolvere i compiti
relativi.
  3.  A  tal  fine, in ogni provveditorato regionale, una commissione
composta  dal  provveditore,  che  la  presiede,  e  da due dirigenti
dell'amministrazione  penitenziaria,  integrata  da  un esperto nella
materia  relativa all'incarico da conferire, sottopone il richiedente
ad un colloquio inteso a valutare l'idoneita' indicata nel comma 2.
  4.   Esercita   le   funzioni  di  segretario  un  funzionario  del
provveditorato regionale.
                              Art. 132.
Nomina degli esperti per le attivita'    di    osservazione    e   di
                             trattamento
  1. Il provveditorato regionale compila, per ogni distretto di Corte
d'appello,  un  elenco  degli  esperti  dei  quali le direzioni degli
istituti  e  dei  centri di servizio sociale possano avvalersi per lo
svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento ai sensi
del quarto comma dell'articolo 80 della legge.
  2.  Nell'elenco  sono iscritti professionisti che siano di condotta
incensurata  e  di  eta'  non  inferiore  agli  anni venticinque. Per
ottenere  l'iscrizione  nell'elenco i professionisti, oltre ad essere
in  possesso  del  titolo  professionale  richiesto, devono risultare
idonei   a   svolgere  la  loro  attivita'  nello  specifico  settore
penitenziario.  L'idoneita' e' accertata dal provveditorato regionale
attraverso  un  colloquio  e  la valutazione dei titoli preferenziali
presentati  dall'aspirante.  A  tal fine, il provveditorato regionale
puo'  avvalersi  del  parere di consulenti docenti universitari nelle
discipline previste dal quarto comma dell'articolo 80 della legge.
  3.  Le  direzioni  degli  istituti e dei centri di servizio sociale
conferiscono  agli  esperti indicati nel comma 2 i singoli incarichi,
su autorizzazione del provveditorato regionale.
                              Art. 133
           ((Attribuzioni dei direttori dei centri per la
     giustizia minorile e degli uffici di servizio sociale per i
                             minorenni))

  1.   Le  attribuzioni  corrispondenti  a  quelle  che  il  presente
regolamento demanda al provveditore regionale e al centro di servizio
sociale  per  adulti  ((sono esercitate rispettivamente dal direttore
del  centro  per  la  giustizia  minorile e dall'ufficio del servizio
sociale)) per i minorenni territorialmente competenti.
                              Art. 134.
                  Disposizioni relative ai servizi
  1.  Entro  cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento,  negli  istituti  in  cui  i  servizi  igienici non sono
collocati  in un vano annesso alla camera, si provvedera', attraverso
ristrutturazioni,  ad adeguarli alla prescrizione di cui all'articolo
7,  secondo  gli  interventi di edilizia penitenziaria resi possibili
dalle  disponibilita'  di  bilancio.  Analogamente si provvedera' per
dotare i servizi igienici di doccia e, particolarmente negli istituti
e sezioni femminili, di bidet, la' dove non ne siano dotati.
  2.  I  servizi  sistemati  all'interno della camera, fino alla loro
soppressione,  dovranno, comunque, consentire la utilizzazione con le
opportune condizioni di riservatezza.
  3. Fino alla realizzazione dei servizi indicati nell'articolo 7, e'
consentita la effettuazione della doccia con acqua calda ogni giorno.
                              Art. 135
                       ((Disposizioni relative
         ai locali per confezione e consumazione del vitto))

  1.  Entro  cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento,  i  locali  indicati  nei  commi 1 e 3 dell'articolo 13,
devono  essere  realizzati  negli  istituti gia' esistenti attraverso
adeguate  ristrutturazioni,  secondo  gli  interventi  consentiti  di
edilizia   penitenziaria,  resi  possibili  dalle  disponibilita'  di
bilancio.
  2.  Finche'  non  sia  realizzato  quanto  previsto  al  comma  1 e
manchino,  comunque,  locali  accessibili  a  gruppi  di detenuti, la
consumazione  dei  pasti  dovra'  avvenire  nelle camere, utilizzando
idonei piani di appoggio.
  3. Inoltre, sempre fino a che non sia realizzato quanto previsto al
comma  1, potra' essere autorizzata, nelle camere o, se possibile, in
luogo  diverso  ed  adeguato, la cottura di generi di facile e rapida
preparazione,  stabilendo  i  generi ammessi, nonche' le modalita' da
osservare  e la entita', anche forfettaria, della eventuale spesa per
energia  a carico dell'utente se sia reso possibile l'uso di fornelli
elettrici.
                              Art. 136.
                            Norma finale
  1.  Il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, di
cui  al  decreto  del  Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.
431, e successive modificazioni ed integrazioni, e' abrogato.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 30 giugno 2000
                               CIAMPI
                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei
                              Ministri
                              Fassino, Ministro della giustizia
                              Bianco, Ministro dell'interno
                              Mattarella, Ministro della difesa
                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del
                              bilancio    e    della   programmazione
                              economica
                              De   Mauro,   Ministro  della  pubblica
                              istruzione
                              Zecchino,  Ministro  dell'universita' e
                              della ricerca scientifica e tecnologica
                              Veronesi, Ministro della sanita'
                              Salvi,  Ministro  del  lavoro  e  della
                              previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: Fassino
  Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2000
  Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 4