DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000, n. 230
((Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della liberta'.))
Vigente al: 9-7-2013
PARTE I
((Trattamento penitenziario e disposizioni relative all'organizzazione penitenziaria))
Titolo I
TRATTAMENTO PENITENZIARIO
Capo I
Principi direttivi
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme
sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure
privative e limitative della liberta'", e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto l'articolo 87, primo comma, della legge 26 luglio 1975, n.
354;
Visto l'articolo 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Ritenuta la necessita' di procedere ad una completa revisione delle
norme di esecuzione della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive
modificazioni ed integrazioni, alla luce dell'evoluzione delle
strutture e delle disponibilita' della pubblica amministrazione,
nonche' delle mutate esigenze trattamentali nell'ambito di un diverso
quadro legislativo di riferimento;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 17 aprile 2000;
Ritenuto di doversi comunque discostare dal suddetto parere,
ravvisandosi l'opportunita' di una specifica norma regolamentare in
tema di affidamento in prova in casi particolari ai sensi
dell'articolo 94, comma 6, del decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, giacche' tale ultima disposizione
rinvia, per quanto non diversamente stabilito, alla disciplina
prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 16 giugno 2000;
Sulla proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i
Ministri dell'interno, della difesa, del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, della pubblica istruzione, dell'universita'
e della ricerca scientifica e tecnologica, della sanita' e del lavoro
e della previdenza sociale;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Interventi di trattamento
1. Il trattamento degli imputati sottoposti a misure privative
della liberta' consiste nell'offerta di interventi diretti a
sostenere i loro interessi umani, culturali e professionali.
2. Il trattamento rieducativo dei condannati e degli internati e'
diretto, inoltre, a promuovere un processo di modificazione delle
condizioni e degli atteggiamenti personali, nonche' delle relazioni
familiari e sociali che sono di ostacolo a una costruttiva
partecipazione sociale.
3. Le disposizioni del presente regolamento che fanno riferimento
all'imputato si estendono, in quanto compatibili, alla persona
sottoposta alle indagini.
Art. 2.
Sicurezza e rispetto delle regole
1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari
garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la
realizzazione delle finalita' del trattamento dei detenuti e degli
internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della
sicurezza e del rispetto delle regole avvalendosi del personale
penitenziario secondo le rispettive competenze.
2. Il servizio di sicurezza e custodia negli istituti penitenziari
diversi dalle case mandamentali e' affidato agli appartenenti al
Corpo di polizia penitenziaria, che esercitano le loro attribuzioni
in conformita' delle leggi e dei regolamenti vigenti.
Art. 3.
Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio
sociale
1. Alla direzione degli istituti penitenziari e dei centri di
servizio sociale e' preposto personale dei rispettivi ruoli
dell'amministrazione penitenziaria individuato secondo la vigente
normativa.
2. Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio
sociale esercitano i poteri attinenti alla organizzazione, al
coordinamento ed al controllo dello svolgimento delle attivita'
dell'istituto o del servizio; decidono le iniziative idonee ad
assicurare lo svolgimento dei programmi negli istituti, nonche' gli
interventi all'esterno; impartiscono direttive agli operatori
penitenziari, anche non appartenenti all'amministrazione i quali
svolgono i compiti loro affidati con l'autonomia professionale di
competenza.
3. Il direttore dell'istituto e quello del centro di servizio
sociale rispondono dell'esercizio delle loro attribuzioni al
provveditore regionale e al Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria.
Art. 4.
Integrazione e coordinamento degli interventi
1. Alle attivita' di trattamento svolte negli istituti e dai centri
di servizio sociale partecipano tutti gli operatori penitenziari,
secondo le rispettive competenze. Gli interventi di ciascun operatore
professionale o volontario devono contribuire alla realizzazione di
una positiva atmosfera di relazioni umane e svolgersi in una
prospettiva di integrazioni e collaborazione.
2. A tal fine, gli istituti penitenziari e i centri di servizio
sociali dislocati in ciascun ambito regionale, costituiscono un
complesso operativo unitario, i cui programmi sono organizzati e
svolti con riferimento alle risorse della comunita' locale; i
direttori degli istituti e dei centri di servizio sociale indicono
apposite e periodiche conferenze di servizio.
3. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ed i
provveditori regionali adottano le opportune iniziative per
promuovere il coordinamento operativo rispettivamente a livello
nazionale e regionale.
Art. 5.
Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli
istituti
1. Il magistrato di sorveglianza, nell'esercizio delle sue funzioni
di vigilanza, assume, a mezzo di visite e di colloqui e, quando
occorre, di visione di documenti, dirette informazioni sullo
svolgimento dei vari servizi dell'istituto e sul trattamento dei
detenuti e degli internati.
Titolo I
TRATTAMENTO PENITENZIARIO
Capo II
Condizioni generali
Art. 6.
Condizioni igieniche e illuminazione dei locali
1. I locali in cui si svolge la vita dei detenuti e internati
devono essere igienicamente adeguati.
2. Le finestre delle camere devono consentire il passaggio diretto
di luce e aria naturali. Non sono consentite schermature che
impediscano tale passaggio. Solo in casi eccezionali e per dimostrate
ragioni di sicurezza, possono utilizzarsi schermature, collocate non
in aderenza alle mura dell'edificio, che consentano comunque un
sufficiente passaggio diretto di aria e luce.
3. Sono approntati pulsanti per l'illuminazione artificiale delle
camere, nonche' per il funzionamento degli apparecchi radio e
televisivi, sia all'esterno, per il personale, sia all'interno, per i
detenuti e internati. Il personale, con i pulsanti esterni, puo'
escludere il funzionamento di quelli interni, quando la utilizzazione
di questi pregiudichi l'ordinata convivenza dei detenuti e internati.
4. Per i controlli notturni da parte del personale la illuminazione
deve essere di intensita' attenuata.
5. I detenuti e gli internati, che siano in condizioni fisiche e
psichiche che lo consentano, provvedono direttamente alla pulizia
delle loro camere e dei relativi servizi igienici. A tal fine sono
messi a disposizione mezzi adeguati.
6. Per la pulizia delle camere nelle quali si trovano soggetti
impossibilitati a provvedervi, l'amministrazione si avvale dell'opera
retribuita di detenuti o internati.
7. Se le condizioni logistiche lo consentono, sono assicurati
reparti per non fumatori.
Art. 7.
Servizi igienici
1. I servizi igienici sono collocati in un vano annesso alla
camera.
2. I vani in cui sono collocati i servizi igienici forniti di acqua
corrente, calda e fredda, sono dotati di lavabo, di doccia e, in
particolare negli istituti o sezioni femminili, anche di bidet, per
le esigenze igieniche dei detenuti e internati.
3. Servizi igienici, lavabi e docce in numero adeguato devono
essere, inoltre, collocati nelle adiacenze dei locali e delle aree
dove si svolgono attivita' in comune.
Art. 8.
Igiene personale
1. Gli oggetti necessari per la cura e la pulizia della persona
sono indicati con specifico riferimento alla loro qualita' e
quantita' in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con
decreto ministeriale.
2. Per gli uomini e per le donne sono, rispettivamente, organizzati
servizi di barbiere e parrucchiere, di cui essi possono usufruire
periodicamente secondo le necessita'.
3. Nei locali di pernottamento e' consentito l'uso di rasoio
elettrico.
4. Il regolamento interno prevede i tempi e le modalita' di accesso
ai servizi di barbiere e di parrucchiere e gli orari di utilizzazione
quotidiana dell'acqua calda.
5. L'obbligo della doccia puo' essere imposto per motivi
igienico-sanitari.
Art. 9
Vestiario e corredo
1. Gli oggetti che costituiscono il corredo del letto, i capi di
vestiario e di biancheria personale, nonche' gli altri effetti di uso
che l'amministrazione e' tenuta a corrispondere ai detenuti e agli
internati, sono indicati, con specifico riferimento alla loro
qualita' in tabelle, distinte per uomini e donne, stabilite con
decreto ministeriale.
2. I capi e gli effetti sopra indicati devono avere caratteristiche
adeguate al variare delle stagioni e alle particolari condizioni
climatiche delle zone in cui gli istituti sono ubicati ((;)) la loro
quantita' deve consentire un ricambio che assicuri buone condizioni
di pulizia e di conservazione.
3. Per ciascun capo o effetto e' prevista la durata d'uso.
4. L'amministrazione sostituisce, anche prima della scadenza del
termine di durata, i capi e gli effetti deteriorati. Se l'anticipato
deterioramento e' imputabile ((al detenuto o all'internato)), questi
e' tenuto a risarcire il danno.
5. Il sanitario dell'istituto prescrive variazioni qualitative e
quantitative del corredo del letto, dei capi di biancheria e di
vestiario in relazione a particolari bisogni dei singoli soggetti.
6. I minorenni vestono, comunque, abiti di foggia civile.
7. I capi di biancheria personale e di vestiario nonche' gli
effetti d'uso consegnati ai detenuti e agli internati sono annotati,
con le successive variazioni, in una scheda, un esemplare della quale
viene conservato dall'interessato e un altro custodito dalla
direzione e trasmesso in caso di trasferimento.
8. La direzione dell'istituto cura che a ciascun detenuto o
internato, dopo le operazioni di pulizia, siano restituiti i capi di
sua spettanza.
9. I detenuti e gli internati, i quali fanno uso di abiti e di
corredo personale di loro proprieta' che non possono essere lavati
con le normali procedure usate ((quelli forniti
dall'amministrazione)), devono provvedervi a loro spese.
10. L'amministrazione provvede a fornire abiti civili ai
dimittendi, qualora essi non siano in condizioni di provvedervi a
loro spese.
Art. 10.
Corredo e oggetti di proprieta' personale
1. Il regolamento interno stabilisce i casi in cui i detenuti e gli
internati possono essere ammessi a fare uso di corredo di loro
proprieta' e prevede, altresi', quali sono gli effetti di corredo che
possono usarsi.
2. E' assicurato un servizio di lavanderia cui i detenuti e gli
internati possono accedere, anche a loro spese.
3. E' ammesso il possesso di oggetti di particolare valore morale o
affettivo qualora non abbiano un consistente valore economico e non
siano incompatibili con l'ordinato svolgimento della vita
nell'istituto.
Art. 11.
Vitto giornaliero
1. Ai detenuti e agli internati vengono somministrati giornalmente
tre pasti.
2. Il regolamento interno stabilisce l'orario dei pasti in modo
tale che il primo possa essere consumato non lontano dalla sveglia,
il secondo dopo circa cinque ore dal primo ed il terzo dopo circa sei
ore dal secondo.
3. Ai minorenni vengono somministrati giornalmente quattro pasti
opportunamente intervallati.
4. Le tabelle vittuarie, distinte in riferimento ai criteri di cui
al primo comma dell'articolo 9 della legge, sono approvate con
decreto ministeriale ai sensi del comma quarto dello stesso articolo,
in conformita' del parere dell'Istituto superiore della nutrizione.
Le tabelle vittuarie devono essere aggiornate almeno ogni cinque
anni. Nella formulazione delle tabelle vittuarie si deve anche tenere
conto, in quanto possibile, delle prescrizioni proprie delle diverse
fedi religiose.
Art. 12
Controllo sul trattamento alimentare e
sui prezzi dei generi venduti nell'istituto
1. La rappresentanza dei detenuti e degli internati prevista dal
sesto comma dell'articolo 9 della legge e' composta di tre persone.
2. Negli istituti in cui la preparazione del vitto e' effettuata in
piu' cucine, e' costituita una rappresentanza per ciascuna cucina.
3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati assistono al
prelievo dei generi vittuari, ne controllano la qualita' e la
quantita', verificano che i generi prelevati siano interamente usati
per la confezione del vitto.
4. Ai detenuti e agli internati lavoratori o studenti, facenti
parte della rappresentanza, sono concessi permessi di assenza dal
lavoro o dalla scuola per rendere possibile ((lo svolgimento del loro
compito; per i detenuti)) e gli internati che lavorano per
l'amministrazione penitenziaria tali permessi orari sono retribuiti.
5. La rappresentanza suddetta e il delegato del direttore, indicato
nel settimo comma dell'articolo 9 della legge, presentano,
((congiuntamente o disgiuntamente)), le loro osservazioni al
direttore.
6. La direzione assume mensilmente informazioni dall'autorita'
comunale sui prezzi correnti all'esterno relativi ai generi
corrispondenti a quelli in vendita da parte dello spaccio o assume
informazioni sui prezzi praticati negli esercizi della grande
distribuzione piu' vicini all'istituto. I prezzi dei generi in
vendita nello spaccio, che sono comunicati anche alla rappresentanza
dei detenuti e degli internati, devono adeguarsi a quelli esterni
risultanti dalle informazioni predette.
Art. 13
Locali per la confezione e
la somministrazione del vitto
Uso di fornelli
1. Negli istituti ogni cucina deve servire alla preparazione del
vitto per un massimo di duecento persone. Se il numero dei detenuti o
internati e' maggiore, sono attrezzate piu' cucine.
2. Il servizio di cucina e' svolto dai detenuti e internati. A tal
fine sono costantemente organizzati corsi di formazione professionale
per gli stessi.
3. Il vitto e' consumato di regola in locali all'uopo destinati,
utilizzabili per un numero non elevato di detenuti o internati. Il
regolamento interno stabilisce le modalita' con le quali, a turno, i
detenuti e gli internati sono ammessi a cucinare in locali attrezzati
a tal fine.
4. E' consentito ai detenuti ed internati, nelle proprie camere,
l'uso di fornelli personali per riscaldare liquidi e cibi gia' cotti,
nonche' per la preparazione di bevande e cibi di facile e rapido
approntamento.
5. Le dimensioni e le caratteristiche dei fornelli devono essere
conformi a prescrizioni ministeriali che regoleranno altresi' le
modalita' di uso e di recupero, anche forfettario, della spesa.
6. La mancata adozione della gestione diretta, da parte
dell'amministrazione, ((dei servizi di vettovagliamento e di
sopravvitto)) di cui ai commi quinto e settimo dell'articolo 9 della
legge deve essere specificamente ed adeguatamente motivata dalle
singole direzioni. La gestione diretta puo', comunque, attuarsi anche
con un unico fornitore dei generi vittuari. Alla gestione diretta e'
equiparata quella realizzata attraverso convenzioni con cooperative
sociali ai sensi del comma 3 dell'articolo 47.
7. Il regolamento interno puo' prevedere che, senza carattere di
continuita', sia consentita ai detenuti e agli internati la cottura
di generi alimentari, stabilendo i generi ammessi nonche' le
modalita' da osservare.
Art. 14
Ricezione, acquisto e possesso
di oggetti e di generi alimentari
1. Il regolamento interno stabilisce, nei confronti di tutti i
detenuti o internati dell'istituto, i generi e gli oggetti di cui e'
consentito il possesso, l'acquisto e la ricezione, finalizzati alla
cura della persona e all'espletamento delle attivita' trattamentali,
culturali, ricreative e sportive. Nella individuazione dei generi e
oggetti ammessi si terra' anche conto delle nuove strumentazioni
tecnologiche. E' vietato, comunque, il possesso di denaro.
2. Sono ammesse limitazioni sostenute da motivate esigenze di
sicurezza, anche in relazione alla differenziazione del regime
detentivo che consegue all'applicazione degli articoli 14-bis, 41-bis
e 64 della legge.
3. Non e' ammessa la ricezione dall'esterno di bevande alcoliche.
E' consentito l'acquisto presso lo spaccio interno e il consumo
giornaliero di vino ((in misura non superiore a mezzo litro))e di
gradazione non superiore a dodici gradi o di birra in misura non
superiore ad un litro. La distribuzione e il consumo di tali bevande
avviene nei locali in cui si consumano i pasti. In ogni caso e'
vietato l'accumulo di bevande alcoliche.
4. Gli oggetti non consentiti sono ritirati dalla direzione e,
salvo che costituiscano corpi di reato, sono consegnati ai detenuti e
agli internati all'atto della loro dimissione. I generi e gli oggetti
deperibili o ingombranti che non possono essere trattenuti in
deposito presso il magazzino sono restituiti ai familiari in
occasione dei colloqui ovvero spediti agli stessi a cura e spese del
detenuto o dell'internato.
5. I generi e gli oggetti provenienti dall'esterno devono essere
contenuti in pacchi, che, prima della consegna ai destinatari, devono
essere sottoposti a controllo.
6. I detenuti e gli internati possono ricevere quattro pacchi al
mese complessivamente ((di peso non superiore a venti chili)),
contenente esclusivamente generi di abbigliamento, ovvero, nei casi e
con le modalita' stabiliti dal regolamento interno, anche generi
alimentari di consumo comune che non richiedono manomissioni in sede
di controllo.
7. Gli oggetti di uso personale possono essere acquistati o
ricevuti in misura non eccedente le normali esigenze dell'individuo.
8. I generi alimentari, ricevuti dall'esterno o acquistati, non
devono eccedere in quantita' il fabbisogno di una persona.
9. Il detenuto o l'internato non puo' accumulare generi alimentari
in quantita' eccedente il suo fabbisogno settimanale.
10. Le limitazioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai
pacchi, agli oggetti ed ai generi destinati alle detenute madri con
prole in istituto per il fabbisogno dei bambini.
Art. 15
Cessioni fra detenuti o internati
1. La cessione e la ricezione di somme in peculio fra detenuti e
internati sono vietate, salvo che si tratti di componenti dello
stesso nucleo familiare.
((2. E' consentita la cessione fra detenuti e internati)) di
oggetti di modico valore.
Art. 16.
Utilizzazione degli spazi all'aperto
1. Gli spazi all'aperto, oltre che per le finalita' di cui
all'articolo 10 della legge, sono utilizzati per lo svolgimento di
attivita' trattamentali e, in particolare, per attivita' sportive,
ricreative e culturali secondo i programmi predisposti dalla
direzione.
2. La permanenza all'aperto, che deve avvenire, se possibile, in
spazi non interclusi fra fabbricati, deve essere assicurata per
periodi adeguati anche attraverso le valutazioni dei servizi
sanitario e psicologico, accanto allo svolgimento delle attivita'
trattamentali, come strumento di contenimento degli effetti negativi
della privazione della liberta' personale.
3. La riduzione della permanenza all'aperto a non meno di un'ora al
giorno, dovuta a motivi eccezionali, deve essere limitata a tempi
brevi e disposta con provvedimento motivato del direttore
dell'istituto, che viene comunicato al provveditore regionale e al
magistrato di sorveglianza.
4. Gli spazi destinati alla permanenza all'aperto devono offrire
possibilita' di protezione dagli agenti atmosferici.
Art. 17.
Assistenza sanitaria
1. I detenuti e gli internati usufruiscono dell'assistenza
sanitaria secondo le disposizioni della vigente normativa.
2. Le funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento ed
organizzazione dei servizi sanitari in ambito penitenziario, nonche'
di controllo sul funzionamento dei servizi medesimi, sono esercitate
secondo le competenze e con le modalita' indicate dalla vigente
normativa.
3. L'assistenza sanitaria viene prestata all'interno degli istituti
penitenziari, salvo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo
11 della legge.
4. Sulla base delle indicazioni desunte dalla rilevazione e
dall'analisi delle esigenze sanitarie della popolazione
penitenziaria, sono organizzati, con opportune dislocazioni nel
territorio nazionale, reparti clinici e chirurgici.
5. In ogni caso in cui le prestazioni di carattere psichiatrico non
siano assicurate a mezzo dell'opera di specialisti in psichiatria di
ruolo, la direzione dell'istituto si avvale di specialisti ai sensi
del quarto comma dell'articolo 80 della legge.
6. L'autorizzazione per le visite a proprie spese di un sanitario
di fiducia per gli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo
grado e per i condannati e gli internati e' data dal direttore.
7. Con le medesime forme previste per la visita a proprie spese
possono essere autorizzati trattamenti medici, chirurgici e
terapeutici da effettuarsi a spese degli interessati da parte di
sanitari e tecnici di fiducia nelle infermerie o nei reparti clinici
e chirurgici negli istituti.
8. Quando deve provvedersi con estrema urgenza al trasferimento di
un detenuto o di un internato in luogo esterno di cura e non sia
possibile ottenere con immediatezza la decisione della competente
autorita' giudiziaria, il direttore provvede direttamente al
trasferimento, dandone contemporanea comunicazione alla predetta
autorita': da' inoltre notizia del trasferimento al Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria e al provveditore regionale.
9. In ogni istituto devono essere svolte con continuita' attivita'
di medicina preventiva che rilevino, segnalino ed intervengano in
merito alle situazioni che possono favorire lo sviluppo di forme
patologiche, comprese quelle collegabili alle prolungate situazioni
di inerzia e di riduzione del movimento e dell'attivita' fisica.
Art. 18.
Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie
1. E' fatto divieto di richiedere alle persone detenute o internate
alcuna forma di partecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie
erogate dal servizio sanitario nazionale.
2. I detenuti o internati stranieri, apolidi o senza fissa dimora
iscritti al servizio sanitario nazionale, ai sensi della vigente
normativa, ricevono l'assistenza sanitaria a carico del servizio
sanitario pubblico nel cui territorio ha sede l'istituto di
assegnazione del soggetto interessato.
3. Gli enti tenuti ad erogare l'assistenza sanitaria provvedono
direttamente a fornire le prestazioni previste dalle leggi vigenti
nei confronti dei familiari dei detenuti e degli internati
lavoratori.
Art. 19.
Assistenza particolare alle gestanti e alle madri con bambini.
Asili nido
1. Le gestanti e le madri con bambini sono assistite da specialisti
in ostetricia e ginecologia, incaricati o professionisti esterni. Il
parto deve essere preferibilmente effettuato in luogo esterno di
cura.
2. E' prestata, altresi', l'assistenza da parte di personale
paramedico ostetrico.
3. L'assistenza sanitaria ai bambini, che le madri detenute o
internate tengono presso di se', e' curata da professionisti
specialisti in pediatria.
4. Gli specialisti in ostetricia e ginecologia e i pediatri, il
personale paramedico, nonche' gli operatori in puericultura degli
asili nido, sono compensati con onorari proporzionati alle singole
prestazioni effettuate.
5. Presso gli istituti o sezioni dove sono ospitati gestanti e
madri con bambini, sono organizzati, di norma, appositi reparti
ostetrici e asili nido. Le camere dove sono ospitati le gestanti e
madri con i bambini non devono essere chiuse, affinche' gli stessi
possano spostarsi all'interno del reparto o della sezione, con il
limite di non turbare l'ordinato svolgimento della vita nei medesimi
6. Sono assicurati ai bambini all'interno degli istituti attivita'
ricreative e formative proprie della loro eta'. I bambini, inoltre,
con l'intervento dei servizi pubblici territoriali o del
volontariato, sono accompagnati all'esterno con il consenso della
madre, per lo svolgimento delle attivita' predette, anche presso gli
asili nido esistenti sul territorio.
7. Quando i bambini debbono essere separati dalle madri detenute o
internate, per avere superato il limite di eta' stabilito dalla legge
o per altre ragioni, sentita in questo ultimo caso la madre, e non
esistono persone a cui la madre possa affidare il figlio, la
direzione dell'istituto, in tempo utile per le necessarie iniziative,
segnala il caso agli enti per l'assistenza all'infanzia e al centro
di servizio sociale, che assicura comunque il mantenimento di
costanti rapporti tra la madre e il bambino.
Art. 20. Disposizioni particolari per gli infermi e i seminfermi di mente 1. Nei confronti dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente, salve le disposizioni di cui ai commi seguenti, devono essere attuati interventi che favoriscano la loro partecipazione a tutte le attivita' trattamentali e in particolare a quelle che consentano, in quanto possibile, di mantenere, migliorare o ristabilire le loro relazioni con la famiglia e l'ambiente sociale, anche attraverso lo svolgimento di colloqui fuori dei limiti stabiliti dall'articolo 37. Il servizio sanitario pubblico, territorialmente competente, accede all'istituto per rilevare le condizioni e le esigenze degli interessati e concordare con gli operatori penitenziari l'individuazione delle risorse esterne utili per la loro presa in carico da parte del servizio pubblico e per il loro successivo reinserimento sociale. 2. La sottoposizione a visto di controllo della corrispondenza dei detenuti e degli internati infermi o seminfermi di mente puo' essere proposta, oltre che nei casi previsti dall'articolo 38, anche per esigenze connesse al trattamento terapeutico, accertate dal sanitario. 3. Nella concessione dei permessi di colloquio e nelle autorizzazioni alla corrispondenza telefonica si devono tenere in conto anche le esigenze di cui al comma 1. 4. I detenuti e gli internati infermi o seminfermi di mente che, a giudizio del sanitario, sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile sono ammessi al lavoro e godono di tutti i diritti relativi. 5. Coloro che non sono in grado di svolgere un lavoro produttivo o un servizio utile possono essere assegnati, secondo le indicazioni sanitarie, ad attivita' ergoterapiche e ad essi viene corrisposto un sussidio nella misura stabilita con decreto ministeriale. 6. Le disposizioni concernenti la formazione delle rappresentanze previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 della legge, si applicano anche agli infermi o seminfermi di mente. Tuttavia, se fra i sorteggiati vi siano individui che, a giudizio del sanitario, per le loro condizioni psichiche non sono in grado di svolgere il compito, il magistrato di sorveglianza dispone la loro esclusione. Gli esclusi sono sostituiti da altri detenuti o internati nominati anch'essi per sorteggio. 7. Nei confronti degli infermi e dei seminfermi di mente, le sanzioni disciplinari si applicano solo quando, a giudizio del sanitario, esista la sufficiente capacita' naturale che consenta loro coscienza dell'infrazione commessa ed adeguata percezione della sanzione conseguente. 8. Gli infermi e seminfermi in permesso, in licenza o in regime di semiliberta' ricevono, ove occorra, assistenza da parte dei servizi psichiatrici pubblici degli enti locali. 9. I detenuti e internati tossicodipendenti che presentino anche infermita' mentali sono seguiti in collaborazione dal servizio per le tossicodipendenze e dal servizio psichiatrico. 10. Il presente articolo, nonche' gli articoli 17, 18 e 19 si applicano fino alla completa attuazione del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230.
Art. 21.
Servizio di biblioteca
1. La direzione dell'istituto deve curare che i detenuti e gli
internati abbiano agevole accesso alle pubblicazioni della biblioteca
dell'istituto, nonche' la possibilita', a mezzo di opportune intese,
di usufruire della lettura di pubblicazioni esistenti in biblioteche
e centri di lettura pubblici, funzionanti nel luogo in cui e' situato
l'istituto stesso.
2. Nella scelta dei libri e dei periodici si deve realizzare una
equilibrata rappresentazione del pluralismo culturale esistente nella
societa',
3. Il servizio di biblioteca e' affidato, di regola, a un
educatore. Il responsabile del servizio si avvale, per la tenuta
delle pubblicazioni, per la formazione degli schedari, per la
distribuzione dei libri e dei periodici, nonche' per lo svolgimento
di iniziative per la diffusione della cultura, dei rappresentanti dei
detenuti e degli internati previsti dall'articolo 12 della legge, i
quali espletano le suddette attivita' durante il tempo libero. Si
avvale altresi' di uno o piu' detenuti scrivani, regolarmente
retribuiti.
4. I rappresentanti dei detenuti o degli internati sono
sorteggiati, con le modalita' previste nell'articolo 67, nel numero
di tre o cinque, rispettivamente per gli istituti con un numero di
presenti non superiore o superiore a cinquecento.
5. Nell'ambito del servizio di biblioteca, e' attrezzata una sala
lettura, cui vengono ammessi i detenuti e gli internati. I detenuti e
internati lavoratori e studenti possono frequentare la sala lettura
anche in orari successivi a quelli di svolgimento dell'attivita' di
lavoro e di studio. Il regolamento interno stabilisce le modalita' e
gli orari di accesso alla sala di lettura.
Titolo I
TRATTAMENTO PENITENZIARIO
Capo III
Ingresso in istituto e modalita' del trattamento
Art. 22.
Ammissione in istituto
1. Le direzioni degli istituti penitenziari devono ricevere le
persone indicate nell'articolo 94 del decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, e quelle che si costituiscono dichiarando che cio'
fanno per dare esecuzione ad un provvedimento da cui consegue la
privazione dello stato di liberta'.
2. In ogni caso la persona viene sottoposta all'isolamento previsto
dal n. 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge, soltanto se
l'autorita' giudiziaria abbia disposto in tal senso.
3. Quando viene ricevuta una persona, che non puo' essere
trattenuta perche' deve essere sottoposta a misura privativa della
liberta' diversa da quella alla cui esecuzione l'istituto e'
destinato, la direzione provvede ad informare il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria, ai fini dell'assegnazione.
4. In caso di arresto in flagranza o di fermo di indiziato di
delitto, la prescritta informazione all'autorita' giudiziaria
competente deve essere effettuata dalla polizia giudiziaria prima
dell'introduzione del detenuto nell'istituto, al fine di consentire
la tempestiva emanazione dell'eventuale provvedimento di
sottoposizione all'isolamento di cui al comma 3. Allo stesso modo
provvede il direttore nel caso di presentazione spontanea in istituto
di persona a carico della quale non sia stato ancora emesso
provvedimento restrittivo della liberta' personale dall'autorita'
giudiziaria.
5. Il provvedimento dell'autorita' giudiziaria che dispone
l'isolamento deve precisare le modalita', i limiti e la durata
dell'isolamento medesimo.
6. In caso di mancata indicazione dei predetti elementi, la
direzione richiede all'autorita' giudiziaria competente le
integrazioni necessarie. Segnala in ogni caso l'eventuale insorgenza
di stati di sofferenza psicofisica della persona.
7. Durante l'isolamento giudiziario possono avere contatti con il
detenuto isolato, con l'osservanza delle modalita' stabilite dal
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, il personale,
nonche' gli altri operatori penitenziari anche non appartenenti al
personale dell'amministrazione, incaricati, autorizzati o delegati
dal direttore dell'istituto.
Art. 23.
Modalita' dell'ingresso in istituto
1. La direzione cura che il detenuto o l'internato all'atto del suo
ingresso dalla liberta' sia sottoposto a perquisizione personale, al
rilievo delle impronte digitali e messo in grado di esercitare la
facolta' prevista dal primo comma dell'articolo 29 della legge, con
le modalita' di cui all'articolo 62 del presente regolamento. Il
soggetto e' sottoposto a visita medica non oltre il giorno
successivo.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 24,
qualora dagli accertamenti sanitari o altrimenti, risulti che una
persona condannata si trovi in una delle condizioni previste dagli
articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale,
la direzione dell'istituto trasmette gli atti al magistrato di
sorveglianza e al tribunale di sorveglianza per i provvedimenti di
rispettiva competenza. La direzione provvede analogamente, quando la
persona interessata si trovi in custodia cautelare, trasmettendo gli
atti alla autorita' giudiziaria procedente.
3. Un esperto dell'osservazione e trattamento effettua un colloquio
con il detenuto o internato all'atto del suo ingresso in istituto,
per verificare se, ed eventualmente con quali cautele, possa
affrontare adeguatamente lo stato di restrizione. Il risultato di
tali accertamenti e' comunicato agli operatori incaricati per gli
interventi opportuni e al gruppo degli operatori dell'osservazione e
trattamento di cui all'articolo 29. Gli eventuali aspetti di rischio
sono anche segnalati agli organi giudiziari indicati nel comma 2. Se
la persona ha problemi di tossicodipendenza, e' segnalata anche al
Servizio tossicodipendenze operante all'interno dell'istituto.
4. Dopo l'espletamento delle operazioni di cui ai commi precedenti
e nel piu' breve tempo possibile, la direzione dell'istituto richiede
al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria notizia su
eventuali precedenti detenzioni, al fine di acquisire la preesistente
cartella personale.
((5. Il direttore dell'istituto, o un operatore penitenziario da
lui designato, svolge un colloquio con il soggetto, al fine di
conoscere le notizie necessarie per le iscrizioni nel registro,
previsto dall'articolo 7 del regolamento per l'esecuzione del codice
di procedura penale di cui al decreto ministeriale 30 settembre 1989,
n. 334, e per iniziare la compilazione della cartella personale,
nonche' allo scopo di fornirgli le informazioni previste dal primo
comma dell'articolo 32 della legge e di consegnargli la carta dei
diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati prevista nel
comma 2 dell'articolo 69 del presente regolamento. In particolare,
vengono forniti chiarimenti sulla possibilita' di ammissione alle
misure alternative alla detenzione e agli altri benefici penitenziari
e viene contestualmente richiesto al detenuto il consenso
all'eventuale utilizzo delle procedure di controllo mediante mezzi
elettronici o altri strumenti tecnici di cui all'articolo 275-bis del
codice di procedura penale. Il verbale contenente la relativa
dichiarazione del detenuto viene trasmesso senza ritardo
all'autorita' giudiziaria competente.))
6. Qualora il detenuto o l'internato si rifiuti di fornire le sue
generalita' o quando vi siano fondati motivi per ritenere che le
generalita' fornite siano false, e sempre che non si riesca a
conoscere altrimenti le esatte generalita', il soggetto e'
identificato sotto la provvisoria denominazione di "sconosciuto" a
mezzo di fotografia e di riferimenti a connotati e contrassegni
fisici e ne e' fatto rapporto all'autorita' giudiziaria.
7. Nel corso del colloquio il soggetto e' invitato a segnalare gli
eventuali problemi personali e familiari che richiedono interventi
immediati. Di tali problemi la direzione informa il centro di
servizio sociale.
8. Gli oggetti consegnati dal detenuto o dall'internato, nonche'
quelli rinvenuti sulla sua persona e che non possono essere lasciati
in suo possesso, sono ritirati e depositati presso la direzione. Gli
oggetti che non possono essere conservati sono venduti a beneficio
del soggetto o inviati, a sue spese, alla persona da lui designata.
Delle predette operazioni viene redatto verbale.
9. Degli oggetti consegnati dall'imputato o rinvenuti sulla sua
persona e' data notizia all'autorita' giudiziaria che procede.
10. I contatti e gli interventi degli operatori penitenziari, degli
assistenti volontari di cui all'articolo 78 della legge, dei
rappresentanti della comunita' esterna autorizzati ai sensi
dell'articolo 17 della legge, nonche' quelli degli operatori sociali
e sanitari delle strutture e dei servizi assistenziali territoriali
intesi alla prosecuzione dei programmi terapeutici o di trattamento
educativo-sociale, istituzionalmente svolti con gli imputati, i
condannati e gli internati, non si considerano colloqui e ad essi non
si applicano pertanto le disposizioni contenute nell'articolo 18
della legge e nell'articolo 37 del presente regolamento.
Art. 24.
Iscrizioni a registro
1. Nel registro previsto dell'articolo 7 del regolamento per
l'esecuzione del codice di procedura penale, di cui al decreto del
Ministro di grazia e giustizia 30 settembre 1989, n. 334, oltre alle
iscrizioni relative alle persone ivi indicate, devono essere
inserite, in ordine cronologico, analoghe iscrizioni relative ai
detenuti e agli internati che entrano o escono dall'istituto a causa
di trasferimento o di transito.
2. Il registro, prima che sia posto in uso, e' presentato al
direttore dell'istituto, che ne fa numerare ciascuna pagina,
vistandola e segnandola con sigillo del proprio ufficio. In fine del
registro lo stesso direttore indica il numero complessivo delle
pagine e vi appone la data e la sottoscrizione.
3. La disposizione di cui al comma 2 si osserva anche per il
registro di cui all'articolo 123 del codice di procedura penale e
dall'articolo 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
4. Le istanze, le impugnazioni e le dichiarazioni previste
dall'articolo 123 del codice di procedura penale, sono comunicate
all'autorita' giudiziaria mediante estratto o copia autentica. In
caso di urgenza, si utilizza il mezzo di comunicazione piu' rapido.
Le istanze dei detenuti e degli internati relative ai provvedimenti
di cui al capo VI del titolo I della legge sono trasmesse al
magistrato di sorveglianza o al tribunale di sorveglianza entro tre
giorni dalla loro presentazione.
Art. 25.
Albo degli avvocati
1. Presso ogni istituto penitenziario e' tenuto l'albo degli
avvocati del circondario, che deve essere affisso in modo che i
detenuti e gli internati ne possano prendere visione.
2. E' fatto divieto agli operatori penitenziari di influire,
direttamente o indirettamente, sulla scelta del difensore.
Art. 26.
Cartella personale
1. Per ogni detenuto o internato e' istituita una cartella
personale, la cui compilazione inizia all'atto dell'ingresso in
istituto dalla liberta'. La cartella segue il soggetto in caso di
trasferimento e resta custodita nell'archivio dell'istituto da cui il
detenuto o l'internato e' dimesso. Di tale custodia e' data
tempestiva notizia al Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria.
2. L'intestazione della cartella personale e' corredata dei dati
anagrafici, delle impronte digitali, della fotografia e di ogni altro
elemento necessario per la precisa identificazione della persona.
3. Nella cartella personale, oltre quanto stabilito dall'articolo
94 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono inseriti i
dati e le indicazioni previsti dal quarto comma dell'articolo 13
della legge, con specifica menzione delle ricompense, delle sanzioni
disciplinari e delle infrazioni che le hanno determinate, nonche'
della eventuale sospensione, condono ed estinzione delle sanzioni
stesse, delle istanze e dei provvedimenti di cui al capo VI del
titolo I della legge, della sottoposizione al regime di sorveglianza
particolare e del reclamo eventualmente proposto, nonche' di ogni
altro dato richiesto da disposizioni ministeriali.
4. Tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza e del
tribunale di sorveglianza, di cui all'articolo l4-ter e al capo VI
del titolo I della legge, sono comunicati alla direzione
dell'istituto per la annotazione nella cartella personale. I
provvedimenti relativi all'affidamento in prova al servizio sociale,
al regime di semiliberta' ed alla detenzione domiciliare, sono,
altresi', comunicati al centro di servizio sociale del luogo nel
quale viene eseguita la misura alternativa alla detenzione.
5. Allo scadere di ogni semestre di custodia cautelare e di pena
detentiva, nella cartella personale di ciascun detenuto e' annotato
il giudizio espresso dalla direzione sugli elementi indicati nel
comma 2 dell'articolo 103.
6. All'atto del trasferimento del detenuto o dell'internato in
altro istituto, nella cartella personale e' annotato un giudizio
complessivo sugli sviluppi del trattamento e sulla condotta tenuta.
Art. 27.
Osservazione della personalita'
1. L'osservazione scientifica della personalita' e' diretta
all'accertamento dei bisogni di ciascun soggetto, connessi alle
eventuali carenze fisico-psichiche, affettive, educative e sociali,
che sono state di pregiudizio all'instaurazione di una normale vita
di relazione. Ai fini dell'osservazione si provvede all'acquisizione
di dati giudiziari e penitenziari, clinici, psicologici e sociali e
alla loro valutazione con riferimento al modo in cui il soggetto ha
vissuto le sue esperienze e alla sua attuale disponibilita' ad
usufruire degli interventi del trattamento. Sulla base dei dati
giudiziari acquisiti, viene espletata, con il condannato o
l'internato, una riflessione sulle condotte antigiuridiche poste in
essere, sulle motivazioni e sulle conseguenze negative delle stesse
per l'interessato medesimo e sulle possibili azioni di riparazione
delle conseguenze del reato, incluso il risarcimento dovuto alla
persona offesa.
2. All'inizio dell'esecuzione l'osservazione e' specificamente
rivolta, con la collaborazione del condannato o dell'internato, a
desumere elementi per la formulazione del programma individualizzato
di trattamento, il quale e' compilato nel termine di nove mesi.
3. Nel corso del trattamento l'osservazione e' rivolta ad
accertare, attraverso l'esame del comportamento del soggetto e delle
modificazioni intervenute nella sua vita di relazione, le eventuali
nuove esigenze che richiedono una variazione del programma di
trattamento.
4. L'osservazione e il trattamento dei detenuti e degli internati
devono mantenere i caratteri della continuita' in caso di
trasferimento in altri istituti.
Art. 28.
Espletamento dell'osservazione della personalita'
1. L'osservazione scientifica della personalita' e' espletata, di
regola, presso gli stessi istituti dove si eseguono le pene e le
misure di sicurezza.
2. Quando si ravvisa la necessita' di procedere a particolari
approfondimenti, i soggetti da osservare sono assegnati, su motivata
proposta della direzione, ai centri di osservazione.
3. L'osservazione e' condotta da personale dipendente
dall'amministrazione e, secondo le occorrenze, anche dai
professionisti indicati nel secondo e quarto comma dell'articolo 80
della legge.
4. Le attivita' di osservazione si svolgono sotto la
responsabilita' del direttore dell'istituto e sono dal medesimo
coordinate.
Art. 29.
Programma individualizzato di trattamento
1. Il programma di trattamento contiene le specifiche indicazioni
di cui al terzo comma dell'articolo 13 della legge, secondo i
principi indicati nel sesto comma dell'articolo 1 della stessa.
2. La compilazione del programma e' effettuata da un gruppo di
osservazione e trattamento presieduto dal direttore dell'istituto e
composto dal personale e dagli esperti che hanno svolto le attivita'
di osservazione indicate nell'articolo 28.
3. Il gruppo tiene riunioni periodiche, nel corso delle quali
esamina gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.
4. La segreteria tecnica del gruppo e' affidata, di regola,
all'educatore.
Art. 30.
Assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti
1. I condannati e gli internati, all'inizio dell'esecuzione della
pena o della misura di sicurezza, sono provvisoriamente assegnati in
un istituto destinato all'esecuzione del tipo di pena o di misura cui
sono stati sottoposti, situato nell'ambito della regione di
residenza. Qualora cio' non sia possibile per mancanza di tale
istituto o per indisponibilita' di posti, l'assegnazione deve
avvenire ad altro istituto della stessa categoria situato in
localita' prossima.
2. Nell'istituto di assegnazione provvisoria vengono espletate le
attivita' di osservazione previste dall'articolo 13 della legge.
3. Sulla base della formulazione del programma di trattamento
individualizzato viene disposta l'assegnazione definitiva.
4. Per l'assegnazione definitiva dei condannati e degli internati
si ha riguardo alla corrispondenza fra le indicazioni del trattamento
contenute nel programma individualizzato e il tipo di trattamento
organizzato negli istituti ai sensi dell'articolo 115.
5. Alle assegnazioni provvisorie e definitive, che comportino
trasferimento dalla circoscrizione di un provveditorato regionale a
quella di un altro provveditorato, provvede il Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria. Nell'ambito della stessa
circoscrizione dispone il provveditore regionale, informandone il
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, fatte salve le
assegnazioni dei detenuti e degli internati riservate dalla vigente
normativa alla competenza del Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria.
Art. 31.
Raggruppamento nelle sezioni
1. Gli istituti penitenziari, al fine di attuare la distribuzione
dei condannati e degli internati, secondo i criteri indicati nel
secondo comma dell'articolo 14 della legge, sono organizzati in modo
da realizzare nel loro interno suddivisioni in sezioni che consentano
raggruppamenti limitati di soggetti.
2. Gli imputati che non sono sottoposti all'isolamento previsto dal
n. 3) del primo comma dell'articolo 33 della legge, sono assegnati
alle varie sezioni nelle quali l'istituto di custodia cautelare e'
suddiviso, in considerazione della loro eta', di precedenti
esperienze penitenziarie, della natura colposa o dolosa del reato
ascritto e della indole dello stesso.
Art. 32.
Assegnazione e raggruppamento per motivi cautelari
1. I detenuti e gli internati, che abbiano un comportamento che
richiede particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da
possibili aggressioni o sopraffazioni, sono assegnati ad appositi
istituti o sezioni dove sia piu' agevole adottare le suddette
cautele.
2. La permanenza dei motivi cautelari viene verificata
semestralmente.
3. Si cura, inoltre, la collocazione piu' idonea di quei detenuti
ed internati per i quali si possano temere aggressioni o
sopraffazioni da parte dei compagni. Sono anche utilizzate apposite
sezioni a tal fine, ma la assegnazione presso le stesse deve essere
frequentemente riesaminata nei confronti delle singole persone per
verificare il permanere delle ragioni della separazione delle stesse
dalla comunita'.
Art. 33.
Regime di sorveglianza particolare
1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, quando, di
propria iniziativa, o su segnalazione o proposta della direzione
dell'istituto o su segnalazione dell'autorita' giudiziaria, ritiene
di disporre o prorogare la sottoposizione a regime di sorveglianza
particolare di un detenuto o di un internato ai sensi dell'articolo
14-bis, primo comma, della legge, richiede al direttore dell'istituto
la convocazione del consiglio di disciplina, affinche' esprima parere
nel termine di dieci giorni.
2. L'autorita' giudiziaria deve far pervenire i pareri di cui al
terzo comma dell'articolo 14-bis della legge al Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria entro il termine di dieci giorni.
3. La direzione dell'istituto chiede preventivamente alla autorita'
giudiziaria competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 11
della legge l'autorizzazione ad effettuare il visto di controllo
sulla corrispondenza in arrivo ed in partenza, quando tale
restrizione e' prevista nel provvedimento che dispone o proroga il
regime di sorveglianza particolare. Il provvedimento dell'autorita'
giudiziaria viene emesso entro il termine di dieci giorni da quello
in cui l'ufficio ha ricevuto la richiesta.
4. Del provvedimento che dispone in via provvisoria il regime di
sorveglianza particolare e delle restrizioni a cui il detenuto o
l'internato e' sottoposto, e' data comunicazione al medesimo, che
sottoscrive per presa visione.
5. I provvedimenti che dispongono in via definitiva o che prorogano
il regime di sorveglianza particolare sono comunicati dalla direzione
dell'istituto al detenuto o internato mediante rilascio di copia
integrale di essi e del provvedimento con cui in precedenza sia stata
eventualmente disposta la sorveglianza particolare in via
provvisoria.
6. Dei provvedimenti che dispongono o prorogano il regime di
sorveglianza particolare e dei reclami proposti e del loro esito e'
presa nota nella cartella personale.
7. La direzione dell'istituto provvede, di volta in volta, ad
inviare al magistrato di sorveglianza le copie di ciascuno dei
predetti provvedimenti e degli eventuali reclami proposti
dall'interessato.
8. Quando il detenuto o internato sottoposto al regime di
sorveglianza particolare viene trasferito, anche temporaneamente, in
altro istituto posto nella giurisdizione di un diverso ufficio di
sorveglianza, la direzione dell'istituto di destinazione ne da'
comunicazione a tale ufficio, trasmettendogli anche le copie dei
provvedimenti e dei reclami di cui ai commi precedenti.
9. Il trasferimento ad altro istituto idoneo viene disposto quando
nell'istituto in cui il detenuto o l'internato si trova non sia
disponibile una sezione nella quale il regime di sorveglianza
particolare possa essere attuato senza comportare pregiudizio per la
popolazione detenuta o internata e senza pregiudicare l'ordine o la
sicurezza. Ove sia necessario, il detenuto o internato sottoposto a
regime di sorveglianza puo' essere trasferito in uno degli istituti o
in una delle sezioni di cui all'articolo 32.
Art. 34
((Reclamo avverso
il provvedimento di sorveglianza particolare))
1. Il reclamo avverso il provvedimento definitivo che dispone o
proroga il regime di sorveglianza particolare, se proposto con atto
ricevuto dal direttore dell'istituto, e' iscritto nel registro
((previsto dall'articolo 123)) del codice di procedura penale e
dall'articolo 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, ed
e' trasmesso al piu' tardi entro il giorno successivo in copia
autentica al tribunale di sorveglianza, al quale e' altresi'
trasmessa copia della cartella personale dell'interessato e del
provvedimento che dispone o proroga il regime di sorveglianza
particolare. In caso di urgenza, la comunicazione e' fatta con il
mezzo piu' rapido.
2. Il detenuto o l'internato, nel proporre reclamo, puo' nominare
contestualmente il difensore.
3. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ove non
ritenga di provvedere direttamente, puo' delegare il provveditore
regionale o il direttore dell'istituto a presentare al tribunale di
sorveglianza memorie relative al provvedimento avverso il quale il
detenuto o l'internato ha proposto reclamo.
Art. 35.
Detenuti ed internati stranieri
1. Nell'esecuzione delle misure privative della liberta' nei
confronti di cittadini stranieri, si deve tenere conto delle loro
difficolta' linguistiche e delle differenze culturali. Devono essere
favorite possibilita' di contatto con le autorita' consolari del loro
Paese.
2. Deve essere, inoltre, favorito l'intervento di operatori di
mediazione culturale, anche attraverso convenzioni con gli enti
locali o con organizzazioni di volontariato.
Art. 36
Regolamento interno
1. L'amministrazione penitenziaria impartisce le direttive indicate
nel primo comma dell'articolo 16 della legge, al fine di realizzare
le differenti modalita' trattamentali indicate nell'articolo 14 della
legge stessa, anche attraverso la differenziazione degli istituti.
2. Il regolamento interno, oltre alle modalita' degli interventi di
trattamento e a quanto previsto dagli articoli 16 e 31 della legge e
dagli articoli 8, 10, 11, 13, 14, 37, 67 e 74 del presente
regolamento, disciplina, in ogni caso, le seguenti materie:
a) gli orari di apertura e di chiusura degli istituti;
b) gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della
popolazione detenuta o internata;
c) le modalita' relative allo svolgimento dei vari servizi
predisposti per i detenuti e per gli internati;
d) gli orari di permanenza nei locali comuni;
e) gli orari, i turni e le modalita' di permanenza all'aperto;
f) i tempi e le modalita' particolari per i colloqui e la
corrispondenza anche telefonica;
g) le affissioni consentite e le relative modalita';
h) i giochi consentiti.
3. Il regolamento interno puo' disciplinare alcune materie
sopraindicate in modo differenziato per particolari sezioni
dell'istituto.
((4. Nella predisposizione)) del regolamento interno, la
commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 16 della legge
deve uniformarsi alle direttive impartite dall'amministrazione
penitenziaria ai sensi del primo comma dell'articolo 16 della legge e
del comma 1 del presente articolo. Nel caso di direttive
sopravvenute, le norme del regolamento interno non conformi ad esse
cessano di avere applicazione e devono essere modificate dalla
commissione, per uniformarle alle direttive medesime, entro venti
giorni dal loro ricevimento.
5. Il regolamento interno deve essere portato a conoscenza dei
detenuti e internati.
Art. 37
Colloqui
1. I colloqui dei condannati, degli internati e quelli degli
imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado sono
autorizzati dal direttore dell'istituto. I colloqui con persone
diverse dai congiunti e dai conviventi sono autorizzati quando
ricorrono ragionevoli motivi.
2. Per i colloqui con gli imputati fino alla pronuncia della
sentenza di primo grado, i richiedenti debbono presentare il permesso
rilasciato dall'autorita' giudiziaria che procede.
3. Le persone ammesse al colloquio sono identificate e, inoltre,
sottoposte a controllo, con le modalita' previste dal regolamento
interno, al fine di garantire che non siano introdotti nell'istituto
strumenti pericolosi o altri oggetti non ammessi.
4. Nel corso del colloquio deve essere mantenuto un comportamento
corretto e tale da non recare disturbo ad altri. Il personale
preposto al controllo sospende dal colloquio le persone che tengono
comportamento scorretto o molesto, riferendone al direttore, il quale
decide sulla esclusione.
5. I colloqui avvengono in locali interni senza mezzi divisori o in
spazi all'aperto a cio' destinati. Quando sussistono ragioni
sanitarie o di sicurezza, i colloqui avvengono ((in locali interni
comuni muniti di mezzi divisori.)) La direzione puo' consentire che,
per speciali motivi, il colloquio si svolga in locale distinto. In
ogni caso, i colloqui si svolgono sotto il controllo a vista del
personale del Corpo di polizia penitenziaria.
6. Appositi locali sono destinati ai colloqui dei detenuti con i
loro difensori.
7. Per i detenuti e gli internati infermi i colloqui possono avere
luogo nell'infermeria.
8. I detenuti e gli internati usufruiscono di sei colloqui al mese.
Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei delitti previsti
dal primo periodo del primo comma dell'articolo 4-bis della legge e
per i quali si applichi il divieto di benefici ivi previsto, il
numero di colloqui non puo' essere superiore a quattro al mese.
9. Ai soggetti gravemente infermi, o quando il colloquio si svolge
con prole di eta' inferiore a dieci anni ovvero quando ricorrano
particolari circostanze, possono essere concessi colloqui anche fuori
dei limiti stabiliti nel comma 8.
10. Il colloquio ha la durata massima di un'ora. In considerazione
di eccezionali circostanze, e' consentito di prolungare la durata del
colloquio con i congiunti o i conviventi. Il colloquio con i
congiunti o conviventi e' comunque prolungato sino a due ore quando i
medesimi risiedono in un comune diverso da quello in cui ha sede
l'istituto, se nella settimana precedente il detenuto o l'internato
non ha fruito di alcun colloquio e se le esigenze e l'organizzazione
dell'istituto lo consentono. A ciascun colloquio con il detenuto o
con l'internato possono partecipare non piu' di tre persone. E'
consentito di derogare a tale norma quando si tratti di congiunti o
conviventi.
11. Qualora risulti che i familiari non mantengono rapporti con il
detenuto o l'internato, la direzione ne fa segnalazione al centro di
servizio sociale per gli opportuni interventi.
12. Del colloquio, con l'indicazione degli estremi del permesso, si
fa annotazione in apposito registro.
13. Nei confronti dei detenuti che svolgono attivita' lavorativa
articolata su tutti i giorni feriali, e' favorito lo svolgimento dei
colloqui nei giorni festivi, ove possibile.
Art. 38
Corrispondenza epistolare e telegrafica
1. I detenuti e gli internati sono ammessi a inviare e a ricevere
corrispondenza epistolare e telegrafica. La direzione puo' consentire
la ricezione di fax.
2. Al fine di consentire la corrispondenza, l'amministrazione
fornisce gratuitamente ai detenuti e agli internati, che non possono
provvedervi a loro spese, settimanalmente, l'occorrente per scrivere
una lettera e l'affrancatura ordinaria.
3. Presso lo spaccio dell'istituto devono essere sempre
disponibili, per l'acquisto, gli oggetti di cancelleria necessari per
la corrispondenza.
4. Sulla busta della corrispondenza epistolare in partenza il
detenuto o l'internato deve apporre il proprio nome e cognome.
5. La corrispondenza in busta chiusa, in arrivo o in partenza, e'
sottoposta a ispezione al fine di rilevare l'eventuale presenza di
valori o altri oggetti non consentiti. L'ispezione deve avvenire con
modalita' tali da garantire l'assenza di controlli sullo scritto.
6. La direzione, quando vi sia sospetto che nella corrispondenza
epistolare, in arrivo o in partenza, siano inseriti contenuti che
costituiscono elementi di reato o che possono determinare pericolo
per l'ordine e la sicurezza, trattiene la missiva, facendone
immediata segnalazione, per i provvedimenti del caso, al magistrato
di sorveglianza, o, se trattasi di imputato sino alla pronuncia della
sentenza di primo grado, all'autorita' giudiziaria che procede.
7. La corrispondenza epistolare, sottoposta a visto di controllo su
segnalazione o d'ufficio, e' inoltrata o trattenuta su decisione del
magistrato di sorveglianza o dell'autorita' giudiziaria che procede.
8. Le disposizioni di cui ai commi 6 e 7, si applicano anche ai
telegrammi e ai fax in arrivo.
9. Ove la direzione ritenga che un telegramma in partenza non debba
essere inoltrato, per i motivi di cui al comma 6, ne informa il
magistrato di sorveglianza o l'autorita' giudiziaria procedente, che
decide se si debba o meno provvedere all'inoltro.
10. Il detenuto o l'internato viene immediatamente informato che la
Corrispondenza ((e' stata trattenuta.))
11. Non puo' essere sottoposta a visto di controllo la
corrispondenza epistolare dei detenuti e degli internati indirizzata
ad organismi internazionali amministrativi o giudiziari, preposti
alla tutela dei diritti dell'uomo, di cui l'Italia fa parte.
Art. 39
Corrispondenza telefonica
1. In ogni istituto sono installati uno o piu' telefoni secondo le
occorrenze.
2. I condannati e gli internati possono essere autorizzati dal
direttore dell'istituto alla corrispondenza telefonica con i
congiunti e conviventi, ovvero, allorche' ricorrano ragionevoli e
verificati motivi, con persone diverse dai congiunti e conviventi,
una volta alla settima. Essi possono, altresi', essere autorizzati ad
effettuare una corrispondenza telefonica, con i familiari o con le
persone conviventi, in occasione del loro rientro nell'istituto dal
permesso o dalla licenza. Quando si tratta di detenuti o internati
per uno dei delitti previsti dal primo periodo del primo comma
dell'articolo 4-bis della legge, e per i quali si applichi il divieto
dei benefici ivi previsto, il numero dei colloqui telefonici non puo'
essere superiore a due al mese.
3. L'autorizzazione puo' essere concessa, oltre i limiti stabiliti
nel comma 2, in considerazione di motivi di urgenza o di particolare
rilevanza, se la stessa si svolga con prole di eta' inferiore a dieci
anni, nonche' in caso di trasferimento del detenuto.
4. Gli imputati possono essere autorizzati alla corrispondenza
telefonica, con la frequenza e le modalita' di cui ai commi 2 e 3,
dall'autorita' giudiziaria procedente o, dopo la sentenza di primo
grado, dal magistrato di sorveglianza.
5. Il detenuto o l'internato che intende intrattenere
corrispondenza telefonica deve rivolgere istanza scritta
all'autorita' competente, indicando il numero telefonico richiesto e
le persone con cui deve corrispondere. L'autorizzazione concessa e'
efficace fino a che non ne intervenga la revoca. Nei casi di cui ai
commi 2 e 3, il richiedente deve anche indicare i motivi che
consentono l'autorizzazione, che resta efficace, se concessa, solo
fino a che sussistono i motivi indicati. La decisione sulla
richiesta, sia in caso di accoglimento che di rigetto, deve essere
motivata.
6. Il contatto telefonico viene stabilito dal personale
dell'istituto con le modalita' tecnologiche disponibili. La durata
massima di ciascuna conversazione telefonica e' di dieci minuti.
7. L'autorita' giudiziaria competente a disporre il visto di
controllo sulla corrispondenza epistolare, ai sensi dell'articolo 18
della legge, puo' disporre che le conversazioni telefoniche vengano
ascoltate e registrate a mezzo di idonee apparecchiature. E' sempre
disposta la registrazione delle conversazioni telefoniche autorizzate
su richiesta di detenuti o internati per i reati indicati
nell'articolo 4-bis della legge.
8. La corrispondenza telefonica e' effettuata a spese
dell'interessato, anche mediante scheda telefonica prepagata.
9. La contabilizzazione della spesa avviene per ciascuna telefonata
e contestualmente ad essa.
10. ((In caso di chiamata dall'esterno)), diretta ad avere
corrispondenza telefonica con i detenuti e gli internati,
all'interessato puo' essere data solo comunicazione del nominativo
dichiarato dalla persona che ha chiamato, sempre che non ostino
particolari motivi di cautela. Nel caso in cui la chiamata provenga
da congiunto o convivente anch'esso detenuto, si da' corso alla
conversazione, purche' entrambi siano stati regolarmente autorizzati
ferme restando le disposizioni di cui al comma 7.
Art. 40.
Uso di apparecchi radio e di altri strumenti
1. Ai detenuti e agli internati e' consentito usare un apparecchio
radio personale. Il direttore, inoltre, puo' autorizzare l'uso, anche
nella camera di pernottamento, di personal computer e di lettori di
nastri e di compact disc portatili, per motivi di lavoro o di studio.
2. Apposite prescrizioni ministeriali stabiliranno le
caratteristiche, le modalita' di uso e la eventuale spesa
convenzionale per energia elettrica.
Art. 41.
Corsi di istruzione a livello della scuola d'obbligo
1. Il Ministero della pubblica istruzione, previe opportune intese
con il Ministero della giustizia, impartisce direttive agli organi
periferici della pubblica istruzione per l'organizzazione di corsi a
livello della scuola d'obbligo, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 43, comma 1, relativamente alla scolarita' obbligatoria
nei corsi di istruzione secondaria superiore. L'attivazione, lo
svolgimento e il coordinamento dei corsi di istruzione si attuano
preferibilmente sulla base di protocolli di intesa fra i Ministeri
predetti.
2. Il dirigente dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle
indicazioni e delle richieste formulate dalle direzioni degli
istituti penitenziari e dai dirigenti scolastici, concerta con il
provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria, la
dislocazione e il tipo dei vari corsi a livello della scuola
d'obbligo da istituire nell'ambito del provveditorato, secondo le
esigenze della popolazione penitenziaria.
3. L'organizzazione didattica e lo svolgimento dei corsi sono
curati dai competenti organi dell'amministrazione scolastica. Le
direzioni degli istituti forniscono locali e attrezzature adeguate.
4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata
informazione ai detenuti e agli internati dello svolgimento dei corsi
scolastici e ne favoriscono la piu' ampia partecipazione. Le
direzioni curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano
compatibili con la partecipazione di persone gia' impegnate in
attivita' lavorativa o in altre attivita' organizzate nell'istituto.
Sono evitati, in quanto possibile, i trasferimenti ad altri istituti,
dei detenuti ed internati impegnati in attivita' scolastiche, anche
se motivati da esigenze di sfollamento, e qualunque intervento che
possa interrompere la partecipazione a tali attivita'. Le direzioni,
quando ritengono opportuno proporre il trasferimento di detenuti o
internati che frequentano i corsi, acquisiscono in proposito il
parere degli operatori dell'osservazione e trattamento e quello delle
autorita' scolastiche, pareri che sono uniti alla proposta di
trasferimento trasmessa agli organi competenti a decidere. Se viene
deciso il trasferimento, lo stesso e' attuato, in quanto possibile,
in un istituto che assicuri alla persona trasferita la continuita'
didattica.
5. Per lo svolgimento dei corsi e delle attivita' integrative dei
relativi curricoli, puo' essere utilizzato dalle autorita'
scolastiche, d'intesa con le direzioni degli istituti, il contributo
volontario di persone qualificate, le quali operano sotto la
responsabilita' didattica del personale scolastico.
6. In ciascun istituto penitenziario e' costituita una commissione
didattica, con compiti consultivi e propositivi, della quale fanno
parte il direttore dell'istituto, che la presiede, il responsabile
dell'area trattamentale e gli insegnanti. La commissione e' convocata
dal direttore e formula un progetto annuale o pluriennale di
istruzione.
Art. 42.
Corsi di formazione professionale
1. Le direzioni degli istituti favoriscono la partecipazione dei
detenuti a corsi di formazione professionale, in base alle esigenze
della popolazione detenuta, italiana e straniera, e alle richieste
del mercato del lavoro. A tal fine promuovono accordi con la regione
e gli enti locali competenti. Ai sensi dell'ultimo comma
dell'articolo 21 della legge, i corsi possono svolgersi in tutto o in
parte, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche,
all'esterno degli istituti.
2. L'amministrazione penitenziaria promuove protocolli d'intesa con
gli enti locali, che garantiscano al detenuto o internato la
continuita' della frequenza e la possibilita' di conseguire il titolo
di qualificazione anche dopo la dimissione.
3. Le direzioni degli istituti possono fornire locali e
attrezzature adeguate e possono progettare, d'intesa con il
provveditorato regionale, attivita' formative rispondenti a esigenze
particolari dei detenuti e degli internati e tali da sviluppare il
lavoro penitenziario.
4. Le direzioni degli istituti curano che venga data adeguata
informazione ai detenuti ed agli internati dello svolgimento dei
corsi e ne favoriscono la piu' ampia partecipazione. Le direzioni
curano che gli orari di svolgimento dei corsi siano compatibili con
la partecipazione di persone gia' impegnate in attivita' lavorativa o
in altre attivita' organizzate in istituto. Sono evitati, in quanto
possibile, i trasferimenti ad altri istituti dei detenuti ed
internati impegnati nei corsi, anche se motivati da esigenze di
sfollamento, e qualunque intervento che possa interrompere la
partecipazione a tali attivita'. Le direzioni, quando il
trasferimento di detenuti o internati che frequentano i corsi derivi
da motivi di opportunita', acquisiscono in proposito il parere degli
operatori dell'osservazione e trattamento e quello degli insegnanti,
pareri che sono uniti alla proposta di trasferimento trasmessa agli
organi competenti a decidere. Se viene deciso il trasferimento, lo
stesso e' attuato, in quanto possibile, in un istituto che assicuri
alla persona trasferita la continuita' didattica.
5. Per lo svolgimento dei programmi e per le attivita' integrative
di essi, puo' essere utilizzato d'intesa con le direzioni degli
istituti, il contributo volontario di persone qualificate, le quali
operano sotto la responsabilita' del personale degli enti locali.
6. Si applica il comma 6 dell'articolo 41.
Art. 43.
Corsi di istruzione secondaria superiore
1. I corsi di istruzione secondaria superiore, comprensivi della
scolarita' obbligatoria prevista dalle vigenti disposizioni, sono
organizzati, su richiesta dell'amministrazione penitenziaria, dal
Ministero della pubblica istruzione a mezzo della istituzione di
succursali di scuole del predetto livello in determinati istituti
penitenziari. La dislocazione di tali succursali e' decisa con
riferimento alle indicazioni del protocollo di intesa di cui al comma
1 dell'articolo 41, assicurando la presenza di almeno una delle
succursali predette in ogni regione.
2. A tali corsi sono ammessi detenuti e internati che manifestano
seria aspirazione allo svolgimento degli studi e che debbano
permanere in esecuzione della misura privativa della liberta' per un
periodo di tempo non inferiore ad un anno scolastico.
3. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 e 6
dell'articolo 41.
4. Per agevolare i condannati e gli internati che non siano in
condizioni di frequentare i corsi regolari, la direzione
dell'istituto puo' concordare con un vicino istituto d'istruzione
secondaria superiore, le modalita' di organizzazione di percorsi
individuali di preparazione agli esami, per l'accesso agli anni di
studio intermedi dei corsi di istruzione secondaria superiore. A tal
fine possono essere utilizzate anche persone dotate della necessaria
qualificazione professionale. Analoga agevolazione e' offerta agli
imputati.
5. Sono stabilite intese con le autorita' scolastiche per offrire
la possibilita' agli studenti di sostenere gli esami previsti per i
vari corsi.
6. Qualora non sia possibile rendere compatibile lo svolgimento dei
corsi di studio con quello della attivita' di lavoro, come previsto
dal comma 4 dell'articolo 41, i condannati e gli internati, durante
la frequenza dei corsi, previsti dal comma 1 del presente articolo,
sono esonerati dal lavoro. Coloro che seguono i corsi di
preparazione, di cui al comma 4, possono essere esonerati dal lavoro,
a loro richiesta.
Art. 44.
Studi universitari
1. I detenuti e gli internati, che risultano iscritti ai corsi di
studio universitari o che siano in possesso dei requisiti per
l'iscrizione a tali corsi, sono agevolati per il compimento degli
studi.
2. A tal fine, sono stabilite le opportune intese con le autorita'
accademiche per consentire agli studenti di usufruire di ogni
possibile aiuto e di sostenere gli esami.
3. Coloro che seguono corsi universitari possono essere esonerati
dal lavoro, a loro richiesta, in considerazione dell'impegno e del
profitto dimostrati.
4. I detenuti e internati, studenti universitari, sono assegnati,
ove possibile, in camere e reparti adeguati allo svolgimento dello
studio, rendendo, inoltre, disponibili per loro, appositi locali
comuni. Gli studenti possono essere autorizzati a tenere nella
propria camera e negli altri locali di studio, i libri, le
pubblicazioni e tutti gli strumenti didattici necessari al loro
studio.
Art. 45.
Benefici economici per gli studenti
1. Per la frequenza dei corsi di formazione professionale e'
corrisposto un sussidio orario nella misura determinata con decreto
ministeriale.
2. I corsi possono svolgersi anche durante le ore lavorative solo
nel caso in cui non risulti possibile lo svolgimento in tempi diversi
da quelli delle attivita' di studio e di lavoro. In tal caso i
detenuti e gli internati che li frequentano, percepiscono, per il
lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di
lavoro effettivamente svolto, oltre al sussidio previsto nel comma 1,
per le ore di effettiva frequenza ai corsi.
3. Per la frequenza ai corsi di istruzione secondaria di secondo
grado, i detenuti ricevono un sussidio giornaliero, nella misura
determinata con decreto ministeriale per ciascuna giornata di
frequenza o di assenza non volontaria. Nell'intervallo tra la
chiusura dell'anno scolastico e l'inizio del nuovo corso, agli
studenti e' corrisposto un sussidio ridotto per i giorni feriali,
nella misura determinata con decreto ministeriale, purche' abbiano
superato con esito positivo il corso effettuato nell'anno scolastico
e non percepiscano mercede.
4. A conclusione di ciascun anno scolastico, agli studenti che
seguono corsi individuali di scuola di istruzione secondaria di
secondo grado e che hanno superato gli esami con effetti legali,
nonche' agli studenti che seguono corsi presso universita' pubbliche
o equiparate e che hanno superato tutti gli esami del loro anno,
vengono rimborsate, qualora versino in disagiate condizioni
economiche, le spese sostenute per tasse, contributi scolastici e
libri di testo, e viene corrisposto un premio di rendimento nella
misura stabilita dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
5. I corsi a livello di scuola d'obbligo possono svolgersi anche
durante le ore lavorative solo nel caso in cui non risulti possibile
lo svolgimento in tempi diversi da quelli delle attivita' di studio e
di lavoro, come indicato nel comma 4 dell'articolo 41. In tal caso, i
detenuti e gli internati che li frequentano percepiscono, per il
lavoro prestato, una mercede proporzionata al numero delle ore di
lavoro effettivamente svolto.
6. Ai detenuti e agli internati che hanno superato con esito
positivo il corso frequentato, e' corrisposto un premio di rendimento
nella misura stabilita dal Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria.
7. I soggetti che fruiscono di assegni o borse di studio non
percepiscono i benefici economici previsti dal presente articolo.
8. L'importo complessivo dei sussidi e dei premi di rendimento,
previsti dal presente articolo, e' determinato annualmente con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Art. 46. Esclusione dai corsi di istruzione e di formazione professionale 1. Il detenuto o l'internato che, nei corsi di istruzione, anche individuale, o in quello di formazione professionale, tenga un comportamento che configuri sostanziale inadempimento dei suoi compiti e' escluso dal corso. 2. Il provvedimento di esclusione dal corso e' adottato dal direttore dell'istituto sentito il parere del gruppo di osservazione e trattamento e delle autorita' scolastiche e deve essere motivato, particolarmente nel caso in cui l'esclusione sia disposta in difformita' dal parere espresso dalle autorita' predette. Il provvedimento puo' essere sempre revocato ove il complessivo comportamento del detenuto o dell'internato ne consenta la riammissione ai corsi.
Art. 47.
Organizzazione del lavoro
1. Le lavorazioni penitenziarie, sia all'interno sia all'esterno
dell'istituto, possono essere organizzate e gestite dalle direzioni
degli istituti, secondo le linee programmatiche determinate dai
provveditorati. Allo stesso modo possono essere organizzate e gestite
da imprese pubbliche e private e, in particolare, da imprese
cooperative sociali, in locali concessi in comodato dalle direzioni.
I rapporti fra la direzione e le imprese sono definiti con
convenzioni che regolano anche l'eventuale utilizzazione,
eventualmente in comodato, dei locali e delle attrezzature gia'
esistenti negli istituti, nonche' le modalita' di addebito
all'impresa, delle spese sostenute per lo svolgimento della attivita'
produttiva. I detenuti e internati che prestano la propria opera in
tali lavorazioni, dipendono, quanto al rapporto di lavoro,
direttamente dalle imprese che le gestiscono. I datori di lavoro sono
tenuti a versare alla direzione dell'istituto, la retribuzione dovuta
al lavoratore, al netto delle ritenute previste dalla legge, e
l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base
della documentazione inviata dalla direzione. I datori di lavoro
devono dimostrare alla direzione l'adempimento degli obblighi
relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.
2. Le lavorazioni interne dell'istituto, sono organizzate, in
quanto possibile, in locali esterni alle sezioni detentive,
attrezzati con spazi per la consumazione dei pasti durante l'orario
di lavoro.
3. Le convenzioni di cui al comma 1, particolarmente con
cooperative sociali, possono anche avere ad oggetto servizi interni,
come quello di somministrazione del vitto, di pulizia e di
manutenzione dei fabbricati.
4. L'amministrazione penitenziaria, deve, di regola, utilizzare le
lavorazioni penitenziarie per le forniture di vestiario e corredo,
nonche' per le forniture di arredi e quant'altro necessario negli
istituti. Gli ordinativi di lavoro fra gli istituti non implicano
alcun rapporto economico fra gli stessi, dovendosi solo accertare da
parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del
provveditorato regionale, secondo la rispettiva competenza, la
fondatezza della richiesta e la possibilita' di produzione dei beni
necessari, presso l'istituto al quale l'ordinativo viene indirizzato.
Il ricorso per le forniture suindicate a imprese esterne, si
giustifica soltanto quando vi sia una significativa convenienza
economica, per la valutazione della quale si deve tenere conto anche
della funzione essenziale di attuazione del trattamento penitenziario
alla quale devono assolvere le lavorazioni penitenziarie.
5. La produzione e' destinata a soddisfare, nell'ordine, le
commesse dell'amministrazione penitenziaria, delle altre
amministrazioni statali, di enti pubblici e di privati.
6. Le commesse di lavoro delle amministrazioni dello Stato e degli
enti pubblici sono distribuite dal Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, che a tal fine tiene gli opportuni contatti anche con
i Provveditorati dello Stato. Le direzioni possono accogliere
direttamente le commesse di lavoro provenienti dai privati.
7. Quando le commesse provengono da imprese pubbliche o private,
puo' essere convenuto che il committente fornisca materie prime e
accessorie, attrezzature e personale tecnico. Del valore di queste
prestazioni si tiene conto al fine di determinare le incidenze sui
costi e il conseguente prezzo dei prodotti.
8. Se le commesse non sono sufficienti ad assorbire la capacita' di
mano d'opera delle lavorazioni penitenziarie, l'amministrazione,
previa analisi delle possibilita' di assorbimento del mercato, puo'
organizzare e gestire lavorazioni dirette alla produzione di
determinati beni, che vengono offerti in libera vendita anche a mezzo
di imprese pubbliche.
9. Le direzioni degli istituti penitenziari, quando, per favorire
la destinazione dei detenuti e degli internati al lavoro, ritengono
opportuno vendere i prodotti delle lavorazioni penitenziarie a prezzo
pari o anche inferiore al loro costo, ai sensi del tredicesimo comma
dell'articolo 20 della legge, richiedono informazioni sui prezzi
praticati per prodotti corrispondenti nel mercato all'ingrosso della
zona in cui e' situato l'istituto, alla camera di commercio,
industria, artigianato, agricoltura, o all'ufficio tecnico erariale o
all'autorita' comunale, al fine di stabilire i prezzi di vendita dei
prodotti.
10. I posti di lavoro, a disposizione della popolazione detenuta di
ciascun istituto, sono fissati in un'apposita tabella predisposta
dalla direzione e distinta tra lavorazioni interne, lavorazioni
esterne, servizi di istituto. Nella tabella, sono, altresi', indicati
i posti di lavoro disponibili all'interno per il lavoro a domicilio,
nonche' i posti di lavoro disponibili all'esterno. La tabella e'
modificata secondo il variare della situazione ed e' approvata dal
provveditore regionale.
11. Negli istituti per minorenni, particolare cura e' esplicata
nell'organizzazione delle attivita' lavorative per la formazione
professionale.
Art. 48.
Lavoro esterno
1. L'ammissione dei condannati e degli internati al lavoro
all'esterno e' disposta dalle direzioni solo quando ne e' prevista la
possibilita' nel programma di trattamento e diviene esecutiva solo
quando il provvedimento sia stato approvato dal magistrato di
sorveglianza, ai sensi del quarto comma dell'articolo 21 della legge.
2. L'ammissione degli imputati al lavoro all'esterno, disposta
dalle direzioni su autorizzazione della competente autorita'
giudiziaria, ai sensi del secondo comma dell'articolo 21 della legge,
e' comunicata al magistrato di sorveglianza.
3. La direzione dell'istituto deve motivare la richiesta di
approvazione del provvedimento o la richiesta di autorizzazione
all'ammissione al lavoro all'esterno, anche con riguardo
all'opportunita' della previsione della scorta, corredandola di tutta
la necessaria documentazione.
4. Il magistrato di sorveglianza o l'autorita' giudiziaria
procedente, a seconda dei casi, nell'approvare il provvedimento di
ammissione al lavoro all'esterno del condannato o internato o
nell'autorizzare l'ammissione al lavoro all'esterno dell'imputato,
deve tenere conto del tipo di reato, della durata, effettiva o
prevista, della misura privativa della liberta' e della residua parte
di essa, nonche' dell'esigenza di prevenire il pericolo che l'ammesso
al lavoro all'esterno commetti altri reati.
5. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno
indossano abiti civili; ad essi non possono essere imposte manette.
6. La scorta dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro
all'esterno, qualora sia ritenuta necessaria per motivi di sicurezza,
e' effettuata dal personale del Corpo di polizia penitenziaria, con
le modalita' stabilite dalla direzione dell'istituto. Il personale
del Corpo di polizia penitenziaria, specificamente comandato, nonche'
il personale della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri,
possono effettuare controlli del detenuto durante il lavoro
all'esterno.
7. L'accompagnamento dei minori ai luoghi di lavoro esterno,
qualora sia ritenuto necessario per motivi di sicurezza, puo' essere
effettuato da personale dell'amministrazione penitenziaria
appartenente a ogni qualifica.
8. Al fine di consentire l'assegnazione dei detenuti e degli
internati ai lavoro all'esterno, il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, ricerca, nell'ambito della disciplina vigente, forme
di collaborazione con le autorita' competenti.
9. Il provveditore regionale impartisce disposizioni alle direzioni
degli istituti dipendenti per favorire la piena occupazione dei posti
di lavoro disponibili all'esterno.
10. I datori di lavoro dei detenuti o internati, sono tenuti a
versare, alla direzione dell'istituto, la retribuzione, al netto
delle ritenute previste dalle leggi vigenti, dovuta al lavoratore e
l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare, sulla base
della documentazione inviata alla direzione. I datori di lavoro
devono dimostrare alla stessa direzione l'adempimento degli obblighi
relativi alla tutela assicurativa e previdenziale.
11. I detenuti e gli internati ammessi al lavoro all'esterno
esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi, con le sole
limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione
della misura privata della liberta'.
12. L'ammissione al lavoro all'esterno, per lo svolgimento di
lavoro autonomo, puo' essere disposta, ove sussistano le condizioni,
di cui al primo comma dell'articolo 21 della legge, solo se trattasi
di attivita' regolarmente autorizzata dagli organi competenti ed il
detenuto o l'internato dimostri di possedere le attitudini necessarie
e si possa dedicare ad essa con impegno professionale. Il detenuto o
l'internato e' tenuto a versare alla direzione dell'istituto l'utile
finanziario derivante dal lavoro autonomo svolto e su di esso vengono
effettuati i prelievi, ai sensi del primo comma dell'articolo 24
della legge.
13. Nel provvedimento di assegnazione al lavoro all'esterno senza
scorta, devono essere indicate le prescrizioni che il detenuto o
internato deve impegnarsi per iscritto a rispettare durante il tempo
da trascorrere fuori dall'istituto, nonche' quelle relative agli
orari di uscita e di rientro, tenuto anche conto della esigenza di
consumazione dei pasti e del mantenimento dei rapporti con la
famiglia, secondo le indicazioni del programma di trattamento.
Inoltre, l'orario di rientro deve essere fissato all'interno di una
fascia oraria che preveda l'ipotesi di ritardo per forza maggiore.
Scaduto il termine previsto da tale fascia oraria, viene inoltrato a
carico del detenuto rapporto per il reato previsto dall'articolo 385
del codice penale.
14. La direzione dell'istituto provvede a consegnare, al detenuto o
internato, ed a trasmettere al Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, al provveditore regionale ed al direttore del centro
di servizio sociale, copia del provvedimento di ammissione al lavoro
all'esterno, dandone notizia all'autorita' di pubblica sicurezza del
luogo in cui si dovra' svolgere il lavoro all'esterno.
15. Le eventuali modifiche delle prescrizioni e la revoca del
provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno, sono comunicate al
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al provveditore
regionale e al magistrato di sorveglianza, per i condannati e gli
internati, o alla autorita' giudiziaria procedente, per gli imputati.
La revoca del provvedimento di ammissione al lavoro esterno diviene
esecutiva dopo l'approvazione del magistrato di sorveglianza. Il
direttore dell'istituto puo' disporre, con provvedimento motivato, la
sospensione dell'efficacia dell'ammissione al lavoro all'esterno, in
attesa della approvazione da parte del magistrato di sorveglianza del
provvedimento di revoca.
16. I controlli, di cui al terzo comma dell'articolo 21 della
legge, sono diretti a verificare che il detenuto o l'internato
osservi le prescrizioni dettategli e che il lavoro si svolga nel
pieno rispetto dei diritti e della dignita'.
17. La disposizione, di cui al terzo comma dell'articolo 21 della
legge, si applica anche nel caso di ammissione al lavoro all'esterno
per svolgere un lavoro autonomo.
18. Quando il lavoro si svolge presso imprese pubbliche, il
direttore dell'istituto cura l'adozione di precisi accordi con i
responsabili di dette imprese per l'immediata segnalazione alla
direzione stessa di eventuali comportamenti del detenuto o internato
lavoratore che richiedano interventi di controllo.
Art. 49.
Criteri di priorita' per l'assegnazione al lavoro all'interno degli
istituti
1. Nella determinazione delle priorita' per l'assegnazione dei
detenuti e degli internati al lavoro si ha riguardo agli elementi
indicati nel sesto comma dell'articolo 20 della legge.
2. Il direttore dell'istituto assicura imparzialita' e trasparenza
nelle assegnazioni al lavoro avvalendosi anche del gruppo di
osservazione e trattamento.
Art. 50.
Obbligo del lavoro
1. I condannati e i sottoposti alle misure di sicurezza della
colonia agricola e della casa di lavoro, che non siano stati ammessi
al regime di semiliberta' o al lavoro all'esterno o non siano stati
autorizzati a svolgere attivita' artigianali, intellettuali o
artistiche o lavoro a domicilio, per i quali non sia disponibile un
lavoro rispondente ai criteri indicati nel sesto comma dell'articolo
20 della legge, sono tenuti a svolgere un'altra attivita' lavorativa
tra quelle organizzate nell'istituto.
Art. 51.
Attivita' artigianali, intellettuali o artistiche
1. Le attivita' artigianali, intellettuali e artistiche si
svolgono, fuori delle ore destinate al lavoro ordinario, in appositi
locali o, in casi particolari, nelle camere, se cio' non comporti
l'uso di attrezzi ingombranti o pericolosi o non arrechi molestia.
2. Gli imputati possono essere ammessi ad esercitare tali
attivita', a loro richiesta anche nelle ore dedicate al lavoro.
3. I condannati e gli internati che richiedono di svolgere
attivita' artigianali, intellettuali o artistiche durante le ore di
lavoro, possono esservi autorizzati ed esonerati dal lavoro
ordinario, quando dimostrino di possedere le attitudini previste dal
quattordicesimo comma dell'articolo 20 della legge e si dedichino ad
esse con impegno professionale.
4. Le autorizzazioni, sentito il gruppo di osservazione e
trattamento, sono date dal direttore dell'istituto che determina le
prescrizioni da osservare anche in relazione al rimborso delle spese
eventualmente sostenute dall'amministrazione.
5. Puo' essere consentito l'invio dei beni prodotti a destinatari
fuori dall'istituto, senza spese per l'amministrazione.
6. Sull'utile finanziario derivante dall'attivita' artigianale,
intellettuale o artistica, percepito dal condannato o dall'internato,
anche in semiliberta' o al lavoro all'esterno, vengono effettuati i
prelievi ai sensi dell'articolo 24, primo comma, della legge.
Art. 52.
Lavoro a domicilio
1. Il lavoro a domicilio all'interno dell'istituto penitenziario
puo' essere svolto, nel rispetto della normativa in materia, anche
durante le ore destinate al lavoro ordinario, con l'osservanza delle
modalita' e condizioni di cui all'articolo 51.
Art. 53.
Esclusione dalle attivita' lavorative
1. L'esclusione dall'attivita' lavorativa e' adottata dal direttore
dell'istituto, sentito il parere dei componenti del gruppo di
osservazione, nonche', se del caso, del preposto alle lavorazioni e
del datore di lavoro, nei casi in cui il detenuto o l'internato
manifesti un sostanziale rifiuto nell'adempimento dei suoi compiti e
doveri lavorativi.
Art. 54.
Lavoro in semiliberta'
1. I datori di lavoro dei condannati e degli internati in regime di
semiliberta' sono tenuti a versare alla direzione dell'istituto la
retribuzione al netto delle ritenute previste dalle leggi vigenti e
l'importo degli eventuali assegni per il nucleo familiare dovuti al
lavoratore. I datori di lavoro devono anche dimostrare alla stessa
direzione l'adempimento degli obblighi relativi alla tutela
assicurativa e previdenziale.
2. I condannati e gli internati ammessi al lavoro in semiliberta'
esercitano i diritti riconosciuti ai lavoratori liberi con le sole
limitazioni che conseguono agli obblighi inerenti alla esecuzione
della misura privativa della liberta'.
3. I condannati e gli internati ammessi al lavoro autonomo in
semiliberta' versano alla direzione dell'istituto i corrispettivi al
netto delle ritenute non appena percepiti.
Art. 55.
Assegni per il nucleo familiare
1. I detenuti e gli internati lavoratori devono fornire alla
direzione dell'istituto la documentazione, per essi prescritta,
intesa a dimostrare il diritto agli assegni per il nucleo familiare
per le persone a carico.
2. Qualora il detenuto o l'internato non provveda a fornire la
documentazione, la direzione ne informa le persone a carico,
invitandole a provvedervi.
3. Ove i soggetti o le persone a carico incontrino difficolta'
nella produzione dei documenti richiesti, la direzione provvede
direttamente all'acquisizione, chiedendo agli uffici competenti le
certificazioni necessarie.
4. Gli importi sono consegnati direttamente alle persone a carico o
spediti alle stesse.
5. Se la persona a carico e' incapace, gli assegni sono versati al
suo legale rappresentante o, se questi e' lo stesso detenuto o
internato, alla persona a cui l'incapace e' affidato.
Art. 56.
Prelievi sulla remunerazione
1. Il prelievo della quota di remunerazione a titolo di rimborso
delle spese di mantenimento e i prelievi previsti dal secondo comma,
numeri 1) e 3), dell'articolo 145 del codice penale nei confronti dei
condannati si effettuano in occasione di ogni liquidazione della
remunerazione.
2. Ferma restando la competenza del giudice dell'esecuzione per le
controversie relative all'attribuzione e alla liquidazione delle
spese di mantenimento, sui reclami relativi all'ordine seguito nei
prelievi di cui all'articolo 145 del codice penale decide il
magistrato di sorveglianza.
Art. 57
Peculio
1. Il peculio dei condannati e degli internati si distingue in
fondo vincolato e fondo disponibile.
2. E' destinata al fondo vincolato la quota di un quinto della
mercede. La rimanente parte del peculio costituisce il fondo
disponibile, che non puo' superare il limite di due milioni di lire.
L'eventuale eccedenza non fa parte del peculio e, salvo che non debba
essere immediatamente utilizzata per spese inerenti alla difesa
legale, al pagamento di multe o ammende, nonche' al pagamento di
debiti, viene inviata ai familiari o conviventi secondo le
indicazioni dell'interessato, o depositata a suo nome presso un
istituto bancario o un ufficio postale.
3. Il fondo vincolato non puo' essere utilizzato nel corso della
esecuzione delle misure privative della liberta'. Tuttavia, in
considerazione di particolari motivazioni il direttore dell'istituto
puo' autorizzare l'utilizzazione di parte del fondo vincolato.
4. Il fondo disponibile puo' essere usato per invii ai familiari o
conviventi, per acquisti autorizzati, per la corrispondenza, per
spese inerenti alla difesa legale, al pagamento di multe, ammende o
debiti e per tutti gli altri usi rispondenti a finalita'
trattamentali. Il pagamento delle spese inerenti alla difesa legale
avviene su presentazione della parcella o della richiesta scritta di
anticipo sulla medesima, recante l'indicazione degli estremi del
procedimento, se questo e' in corso; una copia della parcella o della
richiesta di anticipo viene conservata dalla direzione dell'istituto.
5. Il peculio degli imputati e' interamente disponibile e non puo'
superare il limite di quattro milioni.
6. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria stabilisce,
all'inizio di ciascun anno, l'ammontare delle somme che possono
essere spese per gli acquisti e la corrispondenza e di quelle che
possono essere inviate ai familiari o conviventi.
7. La disposizione del comma 6 e' derogabile su autorizzazione del
direttore dell'istituto solo ((per acquisti di strumenti)), oggetti e
libri occorrenti per attivita' di studio e di lavoro.
8. La direzione dell'istituto, alla fine di ciascun anno
finanziario, procede alla determinazione e all'accredito degli
interessi legali maturati sul peculio di ciascun detenuto o internato
presente nell'istituto.
9. Gli interessi si calcolano sui saldi di fine mese.
10. Al detenuto o all'internato dimesso la direzione dell'istituto
corrisponde la somma costituente il peculio e l'importo degli
interessi maturati. Il fondo dei detenuti e degli internati eccedente
gli ordinari bisogni della cassa dell'istituto per il servizio
relativo al fondo stesso e' versato alla Cassa depositi e prestiti.
L'ammontare degli interessi corrisposti dalla Cassa depositi e
prestiti e' versato all'erario.
11. Al condannato o all'internato ammesso al regime di semiliberta'
sono consegnate somme in contanti prelevate dal fondo disponibile, in
relazione alle spese che egli deve sostenere, anche in eccesso al
limite fissato nel comma 6.
12. Al detenuto o all'internato in permesso o in licenza e'
consegnata una somma in contanti prelevata dal peculio disponibile,
nella misura richiesta dalle circostanze.
13. I limiti di somme determinati nel presente articolo possono
essere variati con decreto del Ministro della giustizia.
Art. 58
Manifestazioni della liberta' religiosa
1. I detenuti e gli internati hanno diritto di partecipare ai riti
della loro confessione religiosa purche' compatibili con l'ordine e
la sicurezza dell'istituto e non contrari alla legge, secondo le
disposizioni del presente articolo.
2. E' consentito ai detenuti e agli internati che lo desiderino di
esporre, nella propria camera individuale o nel proprio spazio di
appartenenza nella camera a piu' posti, immagini e simboli della
propria confessione religiosa.
3. E' consentito, durante il tempo libero, a singoli detenuti e
internati di praticare il culto della propria professione religiosa,
purche' non si esprima in comportamenti molesti per la comunita'.
4. Per la celebrazione dei riti del culto cattolico, ogni istituto
e' dotato di una o piu' cappelle in relazione alle esigenze del
servizio religioso. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni di
esecuzione dell'intesa di cui all'articolo 11, comma 2, dell'accordo,
con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che
apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio
1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato e reso
esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, le pratiche di culto,
l'istruzione e l'assistenza spirituale dei cattolici sono assicurate
da uno o piu' cappellani ((in relazione alle esigenze medesime; negli
istituti in cui operano piu' cappellani)), l'incarico di coordinare
il servizio religioso e' affidato ad uno di essi dal provveditore
regionale dell'amministrazione penitenziaria, ovvero, se trattasi di
istituti per minorenni, ((dal direttore del centro per la giustizia
minorile)), sentito l'ispettore dei cappellani.
5. ((Per l'istruzione religiosa o le pratiche di culto)) di
appartenenti ad altre confessioni religiose, anche in assenza di
ministri di culto, la direzione dell'istituto mette a disposizione
idonei locali.
6. La direzione dell'istituto, al fine di assicurare ai detenuti e
agli internati che ne facciano richiesta, l'istruzione e l'assistenza
spirituale, nonche' la celebrazione dei riti delle confessioni
diverse da quella cattolica, si avvale dei ministri di culto indicati
da quelle confessioni religiose i cui rapporti con lo Stato italiano
sono regolati con legge; si avvale altresi' dei ministri di culto
indicati a tal fine dal Ministero dell'interno; puo', comunque, fare
ricorso, anche fuori dei casi suindicati, a quanto disposto
dall'articolo 17, secondo comma, della legge.
Art. 59
Attivita' culturali, ricreative e sportive
1. I programmi delle attivita' culturali, ricreative e sportive
sono articolati ((in modo da favorire possibilita')) di espressioni
differenziate. Tali attivita' devono essere organizzate in modo da
favorire la partecipazione dei detenuti e internati lavoratori e
studenti.
2. I programmi delle attivita' sportive sono rivolti, in
particolare, ai giovani; per il loro svolgimento deve essere
sollecitata la collaborazione degli enti nazionali e locali preposti
alla cura delle attivita' sportive.
3. I rappresentanti dei detenuti e degli internati nella
commissione prevista dall'articolo 27 della legge sono nominati con
le modalita' indicate dall'articolo 67 del presente regolamento, nel
numero di tre o cinque, rispettivamente, per gli istituti con un
numero di detenuti o di internati presenti non superiore o superiore
a cinquecento unita'.
4. La commissione, avvalendosi anche della collaborazione dei
detenuti e degli internati indicati nell'articolo 71, cura
l'organizzazione delle varie attivita' in corrispondenza alle
previsioni dei programmi.
5. ((Le riunioni delle commissioni si svolgono durante)) il tempo
libero.
6. Nella organizzazione e nello svolgimento delle attivita', la
direzione puo' avvalersi dell'opera degli assistenti volontari e
delle persone indicate nell'articolo 17 della legge.
Art. 60. Attivita' organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano 1. La direzione si adopera per organizzare, in coincidenza con le ore di lavoro. attivita' di tempo libero per i soggetti che, indipendentemente dalla loro volonta', non svolgono attivita' lavorativa.
Art. 61.
Rapporti con la famiglia e progressione nel trattamento
1. La predisposizione dei programmi di intervento per la cura dei
rapporti dei detenuti e degli internati con le loro famiglie e'
concertata fra i rappresentanti delle direzioni degli istituti e dei
centri di servizio sociale.
2. Particolare attenzione e' dedicata ad affrontare la crisi
conseguente all'allontanamento del soggetto dal nucleo familiare, a
rendere possibile il mantenimento di un valido rapporto con i figli,
specie in eta' minore, e a preparare la famiglia, gli ambienti
prossimi di vita e il soggetto stesso al rientro nel contesto
sociale. A tal fine, secondo le specifiche indicazioni del gruppo di
osservazione, il direttore dell'istituto puo':
a) concedere colloqui oltre quelli previsti dall'articolo 37;
b) autorizzare la visita da parte delle persone ammesse ai
colloqui, con il permesso di trascorrere parte della giornata insieme
a loro in appositi locali o all'aperto e di consumare un pasto in
compagnia, ferme restando le modalita' previste dal secondo comma
dell'articolo 18 della legge.
Art. 62
Comunicazione dell'ingresso in istituto
1. Immediatamente dopo l'ingresso nell'istituto penitenziario, sia
in caso di provenienza dalla liberta', sia in caso di trasferimento,
al detenuto e all'internato viene richiesto, ((da parte degli
operatori penitenziari)), se intenda dar notizia del fatto a un
congiunto o ((ad altra persona indicata e,)) in caso positivo, se
vuole avvalersi del mezzo postale ordinario o telegrafico. Della
dichiarazione e' redatto processo verbale.
2. La comunicazione, contenuta in un lettera in busta aperta o in
modulo di telegramma e limitata alla sola notizia relativa al primo
ingresso nell'istituto penitenziario o all'avvenuto trasferimento, e'
presentata alla direzione, che provvede immediatamente all'inoltro, a
carico dell'interessato. Se si tratta di minore o di detenuto o
internato privo di fondi, la spesa e' a carico dell'amministrazione.
3. Se si tratta di straniero, l'ingresso nell'istituto e'
comunicato all'autorita' consolare nei casi e con le modalita'
previste dalla normativa vigente.
Art. 63.
Comunicazione di infermita' e di decessi
1. In caso di grave infermita' fisica o psichica o di decesso di un
detenuto o di un internato, la direzione dell'istituto ne da'
immediata comunicazione a un congiunto e alla persona eventualmente
da lui indicata, a cura e spese dell'amministrazione con il mezzo
piu' rapido e le modalita' piu' opportune.
2. Non appena la direzione dell'istituto ha notizia della grave
infermita' o del decesso di un congiunto del detenuto o
dell'internato, o di altra persona con cui questi e' abitualmente in
contatto, deve darne immediata comunicazione all'interessato nelle
forme piu' convenienti.
3. Del decesso di un detenuto o di un internato e' data immediata
comunicazione anche al magistrato di sorveglianza.
Art. 64.
Permessi
1. I permessi, previsti dal primo e secondo comma dell'articolo 30
della legge, sono concessi su domanda e hanno una durata massima di
cinque giorni, oltre al tempo necessario per raggiungere il luogo
dove il detenuto o l'internato deve recarsi.
2. Nel provvedimento di concessione sono stabilite le opportune
prescrizioni ed e' in ogni caso specificato se il detenuto o
l'internato deve o meno essere scortato per tutto o per parte del
tempo del permesso, avuto riguardo alla personalita' del soggetto e
all'indole del reato di cui e' imputato o per il quale e' stato
condannato.
3. Al fine di acquisire elementi di valutazione sulla personalita'
del soggetto, il magistrato di sorveglianza o la competente autorita'
giudiziaria chiede alla direzione dell'istituto le necessarie
informazioni.
4. Per i permessi di durata superiore alle dodici ore puo' esser
disposto che il detenuto o l'internato trascorra la notte in un
istituto penitenziario.
5. Le operazioni di scorta sono effettuate dal Corpo di polizia
penitenziaria. Nel provvedimento di concessione del permesso possono
essere specificate le modalita'.
6. Nel caso in cui risulti che il permesso deve essere eseguito in
luogo diverso da quello indicato nel provvedimento, vengono rinnovati
con la massima urgenza, se necessario, gli accertamenti con
riferimento alla situazione e al luogo di effettiva esecuzione. Il
conseguente provvedimento e' comunicato ai sensi del terzo comma
dell'articolo 30-bis della legge.
Art. 65
Permessi premio
1. Il direttore dell'istituto deve corredare la domanda del
condannato di concessione del permesso premio con l'estratto della
cartella personale contenente tutte le notizie di cui all'articolo
26, esprimendo il proprio parere motivato al magistrato di
sorveglianza, avuto riguardo alla condotta del condannato, alla sua
pericolosita' sociale, ai motivi addotti, ai risultati
dell'osservazione scientifica della personalita' espletata e del
trattamento rieducativo praticato, nonche' alla durata della pena
detentiva inflitta ed alla durata della pena ancora da scontare.
2. Nell'adottare il provvedimento di concessione, il magistrato di
sorveglianza stabilisce le opportune prescrizioni relative alla
dimora e, ove occorra, al domicilio del condannato durante il
permesso, sulla base delle informazioni eventualmente assunte, ad
integrazione di quelle gia' disponibili, a mezzo degli organi di
polizia.
3. Durante il permesso premio, i controlli del condannato sono
effettuati dall'Arma dei carabinieri o dalla Polizia di Stato. In
casi particolari l'amministrazione penitenziaria puo' disporre
ulteriori controlli da parte del personale del Corpo di polizia
penitenziaria.
4. In fase di esecuzione del provvedimento, gli operatori
penitenziari, designati dal direttore dell'istituto e da quello del
centro di servizio sociale, forniscono, se necessario, al condannato
e ai servizi assistenziali territoriali, le indicazioni utili a
stabilire validi collegamenti per gli eventuali problemi di
competenza degli enti locali.
5. Qualora il permesso premio debba essere fruito in un comune
diverso ((da quello in cui ha sede l'istituto)), il direttore
dell'istituto di provenienza ne da' comunicazione alla direzione
dell'istituto ed al centro di servizio sociale territorialmente
competenti, affinche' di concerto con gli operatori sociali del
territorio, possano effettuare gli interventi di competenza, secondo
quanto previsto dai commi 4 e 6, riferendo poi alle direzioni
dell'istituto e del centro di servizio sociale competenti.
6. Il condannato in permesso, in caso di necessita', puo'
rivolgersi all'istituto ed al centro di servizio sociale
territorialmente competenti, che saranno informati e forniti di
documentazione adeguata nei tempi piu' rapidi. L'interessato puo'
segnalare le proprie esigenze, in ordine alle quali l'istituto o il
centro si attiva per dare la piu' opportuna e tempestiva risposta
secondo le rispettive competenze istituzionali.
Art. 66.
Comunicazioni all'autorita' di pubblica sicurezza
1. Dei provvedimenti esecutivi di concessione dei permessi,
previsti dagli articoli 64 e 65, il direttore dell'istituto, presso
il quale l'interessato si trova, da' notizia senza ritardo al
prefetto della provincia nel cui territorio e' sito il comune ove il
permesso deve essere fruito.
Art. 67.
Garanzie di sorteggio delle rappresentanze
1. Le modalita' dei sorteggi dei componenti delle rappresentanze,
previste dagli articoli 9, 12, 20, e 27 della legge, sono
disciplinate dal regolamento interno in maniera da garantire uguali
possibilita' di nomina per tutti i detenuti e gli internati. Con il
medesimo sorteggio sono nominati i rappresentanti in carica e i loro
sostituti.
2. I detenuti e gli internati nominati nelle rappresentanze,
previste dagli articoli 12, 20 e 27 della legge, durano in carica
quattro mesi.
Art. 68
Partecipazione della comunita'
esterna all'azione rieducativa
1. La direzione dell'istituto promuove la partecipazione della
comunita' esterna all'azione rieducativa, avvalendosi dei contributi
di privati cittadini e delle istituzioni o associazioni pubbliche o
private, previste dall'articolo 17 della legge.
2. La direzione dell'istituto esamina con i privati e con gli
appartenenti alle istituzioni o associazioni le iniziative da
realizzare all'interno dell'istituto e trasmette proposte al
magistrato di sorveglianza, con il suo parere, anche in ordine ai
compiti da svolgere e alle modalita' della loro esecuzione.
3. Il magistrato di sorveglianza, nell'autorizzare gli ingressi in
istituto, stabilisce le condizioni che devono essere rispettate nello
svolgimento dei compiti.
4. La direzione dell'istituto cura che le iniziative indicate ai
commi precedenti siano svolte in piena integrazione con gli operatori
penitenziari. A tal fine, le persone autorizzate hanno accesso agli
istituti secondo le modalita' e i tempi previsti per le attivita'
alle quali collaborano.
5. In caso di inosservanza delle condizioni o di comportamento
pregiudizievole all'ordine e alla ((sicurezza dell'istituto)), il
direttore comunica al magistrato di sorveglianza il venir meno del
proprio parere favorevole, per i provvedimenti conseguenti,
disponendo eventualmente, con provvedimento motivato, la sospensione
dell'efficacia del provvedimento autorizzativo.
6. Al fine di sollecitare la disponibilita' di persone ed enti
idonei e per programmarne periodicamente la collaborazione, la
direzione dell'istituto e quella del centro servizio sociale, di
concerto fra loro, curano la partecipazione della comunita' al
reinserimento sociale dei condannati e degli internati e le possibili
forme di essa.
Titolo I
TRATTAMENTO PENITENZIARIO
Capo IV
Regime penitenziario
Art. 69.
Informazioni sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita
penitenziaria
1. In ogni istituto penitenziario devono essere tenuti, presso la
biblioteca o altro locale a cui i detenuti possono accedere, i testi
della legge, del presente regolamento, del regolamento interno
nonche' delle altre disposizioni attinenti ai diritti e ai doveri dei
detenuti e degli internati, alla disciplina e al trattamento.
((2. All'atto dell'ingresso, a ciascun detenuto o internato e'
consegnata la carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli
internati, contenente l'indicazione dei diritti e dei doveri dei
detenuti e degli internati, delle strutture e dei servizi ad essi
riservati. Il contenuto della carta e' stabilito con decreto del
Ministro della giustizia da adottarsi entro centottanta giorni
decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Il decreto regola, altresi', le modalita' con le quali
la carta dei diritti deve essere portata a conoscenza dei familiari
del detenuto e dell'internato. La carta dei diritti e' fornita nelle
lingue piu' diffuse tra i detenuti e internati stranieri.))
3. Di ogni successiva disposizione nelle materie indicate nel comma
1 e' data notizia ai detenuti e agli internati.
4. L'osservanza, da parte dei detenuti e degli internati delle
norme e delle disposizioni che regolano la vita penitenziaria, deve
essere ottenuta anche attraverso il chiarimento delle ragioni delle
medesime.
Art. 70
Norme di comportamento
1. I detenuti e gli internati hanno l'obbligo di osservare le norme
che regolano la vita penitenziaria e le disposizioni impartite dal
personale; devono tenere un contegno rispettoso nei confronti degli
operatori penitenziari e di coloro che visitano l'istituto.
2. I detenuti e gli internati, nei reciproci contatti, devono
tenere un comportamento corretto.
3. Nei rapporti reciproci degli operatori penitenziari con i
detenuti e gli internati ((deve essere usato)) il "lei".
Art. 71
Compiti di animazione e di assistenza
1. A singoli detenuti o internati, che dimostrino particolari
attitudini a collaborare per il proficuo svolgimento dei programmi
dell'istituto, possono essere affidate dalla direzione mansioni che
comportino compiti di animazione nelle attivita' di gruppo, di
carattere culturale, ricreativo e sportivo, nonche' di assistenza
nelle attivita' di lavoro in comune.
((2. Le mansioni suddette sono espletate)) sotto la diretta
supervisione del personale, il quale deve garantire che in nessuna
circostanza l'esercizio di esse importi un potere disciplinare o
possa servire come pretesto per l'acquisizione di una posizione di
preminenza sugli altri detenuti o internati.
Art. 72.
Risarcimento dei danni arrecati a beni dell'amministrazione o di
terzi
1. In caso di danni a cose mobili o immobili dell'amministrazione,
la direzione svolge indagini intese ad accertare l'ammontare del
danno e a identificare il responsabile valutandone la colpa.
2. All'esito degli accertamenti e dopo aver sentito l'interessato,
la direzione notifica per iscritto l'addebito al responsabile,
invitandolo al risarcimento e fissandone le modalita', le quali
possono comportare anche pagamenti rateali.
3. La somma dovuta a titolo di risarcimento viene prelevata dal
peculio disponibile.
4. In caso di danni a cose appartenenti ad altri detenuti o
internati, la direzione dell'istituto si adopera per favorire il
risarcimento spontaneo.
5. Il risarcimento spontaneo e' considerato come circostanza
attenuante nell'eventuale procedimento disciplinare.
Art. 73.
Isolamento
1. L'isolamento continuo per ragioni sanitarie e' prescritto dal
medico nei casi di malattia contagiosa. Esso e' eseguito, secondo le
circostanze, in appositi locali dell'infermeria o in un reparto
clinico. Durante l'isolamento, speciale cura e' dedicata dal
personale all'infermo anche per sostenerlo moralmente. L'isolamento
deve cessare non appena sia venuto meno lo stato contagioso.
2. L'isolamento continuo durante l'esecuzione della sanzione della
esclusione dalle attivita' in comune e' eseguito in una camera
ordinaria, a meno che il comportamento del detenuto o dell'internato
sia tale da arrecare disturbo o da costituire pregiudizio per
l'ordine e la disciplina. Anche in tal caso, l'isolamento si esegue
in locali con le caratteristiche di cui all'articolo 6 della legge.
3. Ai detenuti e gli internati, nel periodo di esclusione dalle
attivita' in comune, di cui al comma 2, e' precluso di comunicare con
i compagni.
4. L'isolamento diurno nei confronti dei condannati all'ergastolo
non esclude l'ammissione degli stessi alle attivita' lavorative,
nonche' di istruzione e formazione diverse dai normali corsi
scolastici, ed alle funzioni religiose.
5. Sono assicurati il vitto ordinario e la normale disponibilita'
di acqua.
6. Le condizioni delle persone sottoposte ad indagini preliminari
che sono in isolamento non devono differire da quelle degli altri
detenuti, salvo le limitazioni disposte dall'autorita' giudiziaria
che procede.
7. La situazione di isolamento dei detenuti e degli internati deve
essere oggetto di particolare attenzione, con adeguati controlli
giornalieri nel luogo di isolamento, da parte sia di un medico, sia
di un componente del gruppo di osservazione e trattamento, e con
vigilanza continuativa ed adeguata da parte del personale del Corpo
di polizia penitenziaria.
8. Non possono essere utilizzate sezioni o reparti di isolamento
per casi diversi da quelli previsti per legge.
Art. 74.
Perquisizioni
1. Le operazioni di perquisizione previste dall'articolo 34 della
legge sono effettuate dal personale del Corpo di polizia
penitenziaria alla presenza di un appartenente a tale Corpo, di
qualifica non inferiore a quella di vice sovrintendente. Il personale
che effettua la perquisizione e quello che vi presenzia deve essere
dello stesso sesso del soggetto da perquisire.
2. La perquisizione puo' non essere eseguita quando e' possibile
compiere l'accertamento con strumenti di controllo.
3. Le perquisizioni nelle camere dei detenuti e degli internati
devono essere effettuate con rispetto della dignita' dei detenuti
nonche' delle cose di appartenenza degli stessi.
4. Il regolamento interno stabilisce quali sono le situazioni, con
quella prevista dall'articolo 83, in cui si effettuano perquisizioni
ordinarie.
5. Per procedere a perquisizione fuori dei casi ordinari e'
necessario l'ordine del direttore.
6. Per operazioni di perquisizione generale il direttore puo'
avvalersi, in casi eccezionali, della collaborazione di personale
appartenente alle Forze di polizia e alle altre Forze poste a
disposizione del Prefetto, ai sensi del quinto comma dell'articolo 13
della legge 1o aprile 1981, n. 121.
7. In casi di particolare urgenza, il personale procede di sua
iniziativa alla perquisizione, informandone immediatamente il
direttore, specificando i motivi che hanno determinato l'urgenza.
Art. 75.
Istanze e reclami
1. Il magistrato di sorveglianza, il provveditore regionale e il
direttore dell'istituto, devono offrire la possibilita' a tutti i
detenuti e gli internati di entrare direttamente in contatto con
loro. Cio' deve avvenire con periodici colloqui individuali, che
devono essere particolarmente frequenti per il direttore. I predetti
visitano con frequenza i locali dove si trovano i detenuti e gli
internati, agevolando anche in tal modo la possibilita' che questi si
rivolgano individualmente ad essi per i necessari colloqui ovvero per
presentare eventuali istanze o reclami orali. Gli accessi in istituto
del magistrato di sorveglianza e del provveditore regionale sono
annotati in un registro riservato a ciascuna delle due autorita', nel
quale le stesse indicano i rilievi emersi a seguito degli accessi
predetti. Anche il direttore annota in apposito registro le udienze
effettuate.
2. Ai detenuti e agli internati che lo richiedono e' fornito
l'occorrente per redigere per iscritto istanze e reclami alle
autorita' indicate nell'articolo 35 della legge.
3. Qualora il detenuto o l'internato intenda avvalersi della
facolta' di usare il sistema della busta chiusa, dovra' provvedere
direttamente alla chiusura della stessa apponendo all'esterno la
dicitura "riservata". Se il mittente e' privo di fondi, si provvede a
cura della direzione.
4. Il magistrato di sorveglianza e il personale
dell'amministrazione penitenziaria informano, nel piu' breve tempo
possibile, il detenuto o l'internato che ha presentato istanza o
reclamo, orale o scritto, dei provvedimenti adottati e dei motivi che
ne hanno determinato il mancato accoglimento.
Art. 76
Ricompense
1. Le ricompense sono concesse su iniziativa del direttore ai
detenuti e agli internati che si sono distinti per:
a) particolare impegno nello svolgimento del lavoro;
b) particolare impegno e profitto nei corsi scolastici e di
addestramento professionale;
c) attiva collaborazione nell'organizzazione e nello svolgimento
delle attivita' culturali, ricreative e sportive;
d) particolare sensibilita' e disponibilita' nell'offrire aiuto ad
altri detenuti o internati, per sostenerli moralmente nei momenti
di difficolta' di fronte a loro problemi personali;
e) responsabile comportamento in situazioni di turbamento della vita
dell'istituto, diretto a favorire atteggiamenti collettivi di
ragionevolezza;
f) atti meritori di valore civile.
2. I comportamenti suindicati sono ricompensati con:
a) encomio;
b) proposta di concessione dei benefici indicati negli articoli 47,
47-ter, 50, 52, 53, 54 e 56 ((della legge e n. 94 del decreto del
Presidente della Repubblica)) 9 ottobre 1990, n. 309, sempre che
ne ricorrano i presupposti;
c) proposta di grazia, di liberazione condizionale e di revoca
anticipata della misura di sicurezza.
3. La ricompensa di cui alla lettera a) del comma 2 e' concessa dal
direttore, quelle di cui alle lettere b) e c) dello stesso comma sono
concesse dal consiglio di disciplina, sentito il gruppo di
osservazione.
4. Nella scelta del tipo e delle modalita' delle ricompense da
concedere si deve tenere conto della rilevanza del comportamento
nonche' della condotta abituale del soggetto.
5. Delle ricompense concesse all'imputato e' data comunicazione
all'autorita' giudiziaria che procede.
Art. 77.
Infrazioni disciplinari e sanzioni
1. Le sanzioni disciplinari sono inflitte ai detenuti e agli
internati che si siano resi responsabili di:
1) negligenza nella pulizia e nell'ordine della persona o della
camera;
2) abbandono ingiustificato del posto assegnato;
3) volontario inadempimento di obblighi lavorativi;
4) atteggiamenti e comportamenti molesti nei confronti della
comunita';
5) giochi o altre attivita' non consentite dal regolamento
interno;
6) simulazione di malattia;
7) traffico di beni di cui e' consentito il possesso;
8) possesso o traffico di oggetti non consentiti o di denaro;
9) comunicazioni fraudolente con l'esterno o all'interno, nei
casi indicati nei numeri 2) e 3) del primo comma dell'articolo 33
della legge;
10) atti osceni o contrari alla pubblica decenza;
11) intimidazione di compagni o sopraffazioni nei confronti dei
medesimi;
12) falsificazione di documenti provenienti dall'amministrazione
affidati alla custodia del detenuto o dell'internato;
13) appropriazione o danneggiamento di beni dell'amministrazione;
14) possesso o traffico di strumenti atti ad offendere;
15) atteggiamento offensivo nei confronti degli operatori
penitenziari o di altre persone che accedono nell'istituto per
ragioni del loro ufficio o per visita;
16) inosservanza di ordini o prescrizioni o ingiustificato
ritardo nell'esecuzione di essi;
17) ritardi ingiustificati nel rientro previsti dagli articoli
30, 30-ter, 51, 52 e 53 della legge;
18) partecipazione a disordini o a sommosse;
19) promozione di disordini o di sommosse;
20) evasione;
21) fatti previsti dalla legge come reato, commessi in danno di
compagni, di operatori penitenziari o di visitatori.
2. Le sanzioni disciplinari sono inflitte anche nell'ipotesi di
tentativo delle infrazioni sopra elencate.
3. La sanzione dell'esclusione dalle attivita' in comune non puo'
essere inflitta per le infrazioni previste nei numeri da 1) a 8) del
comma 1, salvo che l'infrazione sia stata commessa nel termine di tre
mesi dalla commissione di una precedente infrazione della stessa
natura.
4. Delle sanzioni inflitte all'imputato e' data notizia
all'autorita' giudiziaria che procede.
Art. 78.
Provvedimenti disciplinari in via cautelare
1. In caso di assoluta urgenza, determinata dalla necessita' di
prevenire danni a persone o a cose, nonche' l'insorgenza o la
diffusione di disordini o in presenza di fatti di particolare
gravita' per la sicurezza e l'ordine dell'istituto, il direttore puo'
disporre, in via cautelare, con provvedimento motivato, che il
detenuto o l'internato, che abbia commesso una infrazione
sanzionabile con la esclusione dalle attivita' in comune, permanga in
una camera individuale, in attesa della convocazione del consiglio di
disciplina.
2. Subito dopo l'adozione del provvedimento cautelare, il sanitario
visita il soggetto e rilascia la certificazione prevista dal secondo
comma dell'articolo 39 della legge.
3. Il direttore attiva e svolge al piu' presto il procedimento
disciplinare, applicando il disposto dei commi 2 e seguenti
dell'articolo 81.
4. La durata della misura cautelare non puo' comunque eccedere i
dieci giorni. Il tempo trascorso in misura cautelare si detrae dalla
durata della sanzione eventualmente applicata.
Art. 79.
Procedimento penale e provvedimenti disciplinari
1. Il giudizio disciplinare dinanzi al consiglio di disciplina puo'
essere sospeso allorche', per lo stesso fatto, vi e' informativa di
reato alla autorita' giudiziaria.
2. In tal caso la direzione avra' cura di richiedere periodicamente
l'esito del procedimento penale. I definitivi provvedimenti
disciplinari sono emessi al termine del procedimento medesimo.
Art. 80.
Sospensione e condono delle sanzioni
1. L'esecuzione delle sanzioni puo' essere condizionalmente
sospesa, per il termine di sei mesi, allorche' si presuma che il
responsabile si asterra' dal commettere ulteriori infrazioni. Se nel
detto termine il soggetto commette altre infrazioni disciplinari, la
sospensione e' revocata e la sanzione e' eseguita; altrimenti la
infrazione e' estinta.
2. Per eccezionali circostanze l'autorita' che ha deliberato la
sanzione puo' condonarla.
3. Qualora il sanitario certifichi che le condizioni di salute del
soggetto non gli permettono di sopportare la sanzione della
esclusione dalle attivita' in comune, questa e' eseguita quando viene
a cessare la causa che ne ha impedito l'esecuzione.
Art. 81
Procedimento disciplinare
1. Allorche' un operatore penitenziario constata direttamente o
viene a conoscenza che una infrazione e' stata commessa, redige
rapporto, indicando in esso tutte le circostanze del fatto. Il
rapporto viene trasmesso al direttore per via gerarchica.
2. Il direttore, alla presenza del comandante del ((reparto di
polizia penitenziaria)), contesta l'addebito all'accusato,
sollecitamente e non oltre dieci giorni dal rapporto, informandolo
contemporaneamente del diritto ad esporre le proprie discolpe.
3. Il direttore, personalmente o a mezzo del personale dipendente,
svolge accertamenti sul fatto.
4. Quando il direttore ritiene che debba essere inflitta una delle
sanzioni previste nei numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 39
della legge convoca, entro dieci giorni dalla data della
contestazione di cui al comma 2, ((l'accusato davanti a se')) per la
decisione disciplinare. Altrimenti fissa, negli stessi termini, il
giorno e l'ora della convocazione dell'accusato davanti al consiglio
di disciplina. Della convocazione e' data notizia all'interessato con
le forme di cui al comma 2.
5. Nel corso dell'udienza, l'accusato ha la facolta' di essere
sentito e di esporre personalmente le proprie discolpe.
6. Se nel corso del procedimento risulta che il fatto e' diverso da
quello contestato e comporta una sanzione di competenza del consiglio
di disciplina, il procedimento e' rimesso a quest'ultimo.
7. La sanzione viene deliberata e pronunciata nel corso della
stessa udienza o dell'eventuale sommario processo verbale.
8. Il provvedimento definitivo con cui e' deliberata la sanzione
disciplinare e' tempestivamente comunicato dalla direzione al
detenuto o internato e al magistrato di sorveglianza e viene annotato
nella cartella personale.
Art. 82.
Mezzi di coercizione fisica
1. La coercizione fisica, consentita per le finalita' indicate nel
terzo comma dell'articolo 41 della legge, si effettua sotto il
controllo sanitario con l'uso dei mezzi impiegati per le medesime
finalita' presso le istituzioni ospedaliere pubbliche.
Art. 83
Trasferimenti
1. Nei trasferimenti per motivi diversi da quelli di giustizia o di
sicurezza si tiene conto delle richieste espresse dai detenuti e
dagli internati in ordine alla destinazione.
2. Il detenuto o l'internato, prima di essere trasferito, e'
sottoposto a perquisizione personale ed e' visitato dal medico, che
ne certifica lo stato psico-fisico, con particolare riguardo alle
condizioni che rendano possibile sopportare il viaggio o che non lo
consentano. In quest'ultimo caso, la direzione ne informa
immediatamente l'autorita' che ha disposto il trasferimento.
3. All'atto del trasferimento la direzione consegna al detenuto o
all'internato gli oggetti personali che egli intende portare
direttamente con se', nei limiti previsti dalle disposizioni in
vigore in materia di traduzioni.
4. Il capo scorta riceve in consegna dalla direzione:
a) generi alimentari in quantita' e qualita' adeguate alle esigenze
del soggetto durante il viaggio o, ((alternativamente, una somma
di denaro)) per l'acquisto dei detti generi, nella misura
giornaliera che viene fissata con decreto del Ministro della
giustizia;
b) la cartella personale;
c) il certificato sanitario previsto dal comma 2;
d) la nota degli oggetti costituenti il bagaglio personale;
e) il peculio, in tutto o in parte, costituito in fondo disponibile;
f) il certificato dell'ammontare del peculio consegnato.
5. Il capo scorta rilascia ricevuta degli oggetti, dei valori e dei
documenti a lui consegnati dalla direzione dell'istituto di
provenienza e ottiene, a sua volta, ricevuta dalla direzione
dell'istituto di destinazione di quanto da lui consegnato.
6. Il peculio del detenuto o dell'internato e gli altri oggetti di
sua spettanza, che non sono stati consegnati alla scorta o inclusi
nel bagaglio personale sono, nel piu' breve tempo possibile,
trasmessi alla direzione dell'istituto di destinazione,
contemporaneamente al fascicolo personale.
7. Le spese per la spedizione degli oggetti indicati nel comma 6
sono, in ogni caso, sopportate dall'amministrazione fino al limite di
dieci chilogrammi di peso e, per l'eccedenza, dal detenuto o
dall'internato che sia stato trasferito a sua domanda.
8. Nel caso di trasferimenti temporanei di breve durata, le
disposizioni dei commi 4, 5 e 6 si applicano nella misura richiesta
dalle circostanze, considerati anche i desideri dell'interessato.
9. Quando si rende necessario un trasferimento collettivo di
detenuti o di internati non sono inclusi, ove possibile:
a) i detenuti e gli internati per i quali sono in corso attivita'
trattamentali, particolarmente in materia di lavoro, istruzione e
formazione professionale o per i quali sia in corso procedura di
sorveglianza per la ammissione a misure alternative;
b) i detenuti e gli internati nei cui confronti sono in corso
trattamenti sanitari non agevolmente proseguibili in altra sede;
c) le detenute con prole in istituto;
d) gli imputati prima della pronuncia della sentenza di primo grado o
gli imputati appellanti quando sia gia' stata fissata udienza per
la decisione della impugnazione.
Art. 84.
Traduzioni
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 42-bis della legge e
dalle altre disposizioni normative che regolano la materia, le
traduzioni dei detenuti e degli internati si effettuano con le
modalita' stabilite con decreto del capo del Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria.
Art. 85
((Autorita' che dispongono i trasferimenti tra
istituti o le traduzioni))
1. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria dispone i
trasferimenti tra istituti di diversi provveditorati ovvero quelli ad
esso riservati dalla normativa vigente. I trasferimenti tra istituti
dello stesso provveditorato sono disposti dal provveditore regionale.
I trasferimenti degli imputati per motivi diversi da quelli di
giustizia sono disposti previo nulla osta della autorita' giudiziaria
che procede.
2. Quando, sussistendo gravi e comprovati motivi di sicurezza,
occorre trasferire gli imputati, il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria, dopo aver chiesto il nulla osta all'autorita'
giudiziaria che procede precisandone i motivi, la durata e la sede di
destinazione, puo' dare anticipata esecuzione al trasferimento, che,
comunque, deve essere convalidato dall'autorita' giudiziaria
procedente.
3. I trasferimenti o le traduzioni per la comparizione degli
imputati alle udienze dibattimentali sono richiesti dall'autorita'
giudiziaria alle direzioni degli istituti, che vi provvedono senza
indugio, informandone il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria. La stessa disposizione si applica ai trasferimenti e
alle traduzioni per la comparizione davanti ai tribunali di
sorveglianza.
4. La direzione dell'istituto comunica senza indugio al magistrato
di sorveglianza ogni trasferimento definitivo di un detenuto o
internato.
5. I trasferimenti o le traduzioni per motivi di giustizia penale
diversi da quelli indicati dal comma 3 ed i trasferimenti o le
traduzioni per motivi di giustizia civile sono consentiti solo
quando, a giudizio dell'autorita' giudiziaria competente, gravi
motivi rendono inopportuno il compimento dell'attivita' da espletare
nel luogo dove il detenuto e' ristretto.
6. Soddisfatte le esigenze giudiziarie, il soggetto viene
restituito all'istituto di provenienza.
7. Nei casi di assoluta urgenza, determinata da motivi di salute,
il direttore provvede direttamente al trasferimento, informandone
immediatamente l'autorita' competente.
8. Il trasferimento dei condannati o degli internati e' comunicato
all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione.
9. L'assegnazione prevista dal secondo comma dell'articolo 28 e'
disposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Art. 86.
Traduzioni di detenute e di internate
1. Le traduzioni delle detenute e delle internate sono effettuate
con la partecipazione di personale femminile del Corpo di polizia
penitenziaria.
Art. 87.
Uso di abiti civili nelle traduzioni
1. Nelle traduzioni i detenuti e gli internati possono indossare
abiti civili.
Art. 88.
Trattamento del dimittendo
1. Nel periodo che precede la dimissione, possibilmente a partire
da sei mesi prima di essa, il condannato e l'internato beneficiano di
un particolare programma di trattamento, orientato alla soluzione dei
problemi specifici connessi alle condizioni di vita familiare, di
lavoro e di ambiente a cui dovranno andare incontro. A tal fine,
particolare cura e' dedicata a discutere con loro le varie questioni
che si prospettano e ad esaminare le possibilita' che si offrono per
il loro superamento anche trasferendo gli interessati, a domanda, in
un istituto prossimo al luogo di residenza, salvo che non ostino
motivate ragioni contrarie.
2. Per la definizione e la esecuzione del suddetto programma, la
direzione richiede la collaborazione del centro di servizio sociale,
dei servizi territoriali competenti e del volontariato.
Art. 89.
Dimissione
1. La dimissione dei detenuti e degli internati si attua su ordine
scritto della competente autorita' giudiziaria.
2. La dimissione dei condannati che hanno espiato la pena ha luogo
nel giorno indicato nel provvedimento, e, quando possibile, nelle ore
antimeridiane.
3. La dimissione degli altri detenuti e degli internati e'
effettuata non appena la direzione riceve il relativo provvedimento.
4. Quando all'esito della pena deve seguire a misura di sicurezza
detentiva di cui sia stata disposta la esecuzione ai sensi articolo
679 del codice di procedura penale, o viceversa, non si da' corso
alla dimissione e si procede, secondo le norme indicate dall'articolo
30, alla nuova assegnazione.
5. Il centro di servizio sociale, i servizi territoriali competenti
e il volontariato, di intesa fra loro, si adoperano per prendere
contatto con il nucleo familiare presso cui il condannato o
l'internato andra' a stabilirsi, ai fini degli opportuni interventi.
6. I dimessi che, a causa di gravi infermita' fisiche o di
infermita' o minorazioni psichiche, abbisognano di ricovero in luogo
di cura, sono trasferiti alla piu' vicina appropriata istituzione
ospedaliera.
7. In caso di intrasportabilita', attestata dal sanitario, la
dimissione puo' essere sospesa e l'infermo rimane nell'istituto dove,
compatibilmente con le esigenze di organizzazione generali, gli sono
evitate le limitazioni del regime penitenziario.
8. Della sospensione e' data immediata comunicazione, quando si
tratta di imputato, all'autorita' giudiziaria competente; quando si
tratta di condannato o di internato, al magistrato di sorveglianza e,
in ogni caso, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
9. Se il dimesso non e' in grado di provvedere per suo conto a
raggiungere il luogo della sua residenza, il direttore lo munisce, a
richiesta, dei necessari titoli di viaggio; se trattasi di persona
residente all'estero, vengono forniti i titoli di viaggio necessari
per raggiungere il consolato del paese nel quale e' residente.
10. All'atto della dimissione vengono consegnati al soggetto il
peculio e gli oggetti di sua proprieta'.
11. Il peculio e gli oggetti che non siano stati comunque ritirati
dal dimesso sono trattenuti dalla direzione dell'istituto, che
provvede, previe opportune ricerche, alla restituzione nel tempo piu'
breve possibile.
12. Trascorso un anno dalla dimissione senza che sia possibile la
restituzione, gli oggetti vengono venduti a cura della direzione e il
ricavato, unitamente all'eventuale peculio, viene versato alla Cassa
delle ammende che trattiene la somma in deposito, ai fini della
restituzione all'interessato.
Art. 90.
Provvedimenti in caso di evasione
1. In caso di evasione di un detenuto o di un internato, la
direzione ne da' immediata notizia alle locali autorita' di polizia,
alla procura della Repubblica, al magistrato di sorveglianza e al
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, provvedendo,
contemporaneamente, ad attuare, a mezzo del personale dipendente, le
prime ricerche.
2. I beni dell'evaso, che non sia stato catturato, vengono
trattenuti per un anno, e successivamente, venduti a cura della
direzione. Il ricavato entra a far parte di un fondo sul quale viene
versato anche l'eventuale peculio. Il fondo e' depositato a cura
della direzione presso la Cassa depositi e prestiti.
3. All'atto del rientro dell'evaso in istituto, la direzione che ha
effettuato il deposito ne dispone lo svincolo e ne richiede la
restituzione. La somma restituita entra a far parte del peculio.
4. Nel caso in cui il soggetto deceda durante lo stato di evasione,
la direzione dell'istituto, a richiesta degli eredi o di altri aventi
diritto che abbiano provato tale loro qualita' ai sensi del comma 4
dell'articolo 92, autorizza la Cassa depositi e prestiti a versare
direttamente agli aventi diritto la somma depositata secondo le loro
spettanze.
Art. 91.
Indicazioni negli atti dello stato civile
1. Negli atti dello stato civile previsti dal primo comma
dell'articolo 44 della legge, devono essere indicati la strada e il
numero civico dell'istituto ove il fatto si e' verificato, omettendo
ogni altro riferimento.
Art. 92.
Provvedimenti in caso di decesso
1. Nel caso di morte di un detenuto o di un internato, il
sanitario, fatte le constatazioni di legge, presenta rapporto alla
direzione.
2. La direzione, contemporaneamente alla trasmissione della notizia
del decesso alle autorita' previste dal secondo comma dell'articolo
44 della legge, fa denuncia di morte all'ufficiale di stato civile.
3. I beni del defunto sono inventariati e copia dell'inventario e'
inviata al sindaco del comune di origine o di residenza, per le
notificazioni agli eredi.
4. I beni sono consegnati agli eredi o agli altri aventi diritto,
quando essi abbiano provato tale loro qualita', in base alla
normativa vigente in materia.
5. Decorso un anno dalla morte, senza che gli eredi o gli altri
aventi diritto abbiano ritirato i beni, questi vengono trasmessi al
tribunale del luogo, per la devoluzione successoria.
6. Se si tratta di detenuti o di internati stranieri o italiani
nati all'estero o di cui non si conosca il luogo di nascita, notizia
del decesso e' data al procuratore della Repubblica presso il
tribunale di Roma.
7. Qualora alla sepoltura della salma non sia provveduto da parte
dei congiunti, si provvede a cura e spese dell'amministrazione.
Art. 93.
Intervento delle Forze di polizia
1. Qualora si verifichino disordini collettivi con manifestazioni
di violenza o tali da far ritenere che possano degenerare in
manifestazioni di violenza, il direttore dell'istituto, che non sia
in grado di intervenire efficacemente con il personale a
disposizione, richiede al prefetto l'intervento delle Forze di
polizia e delle altre Forze eventualmente poste a sua disposizione,
ai sensi dell'articolo 13 della legge 1o aprile 1981, n. 121,
informandone immediatamente il magistrato di sorveglianza, il
provveditore regionale, il Dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria.
Titolo I
TRATTAMENTO PENITENZIARIO
Capo V
Assistenza
Art. 94.
Assistenza alle famiglie
1. Nell'azione di assistenza alle famiglie dei detenuti e degli
internati, prevista dall'articolo 45 della legge, particolare cura e'
rivolta alla situazione di crisi che si verifica nel periodo che
segue immediatamente la separazione dal congiunto. In tale
situazione, deve essere fornito ai familiari, specialmente di eta'
minore, sostegno morale e consiglio per aiutarli a far fronte al
trauma affettivo, senza trascurare i problemi pratici e materiali
eventualmente causati dall'allontanamento del congiunto.
2. Particolare cura e', altresi', rivolta per aiutare le famiglie
dei detenuti e degli internati nel periodo che precede il loro
ritorno.
Art. 95.
Integrazione degli interventi nell'assistenza alle famiglie e ai
dimessi
1. Nello svolgimento degli interventi a favore delle famiglie dei
detenuti e degli internati e di quelli a favore dei dimessi, il
centro di servizio sociale e il consiglio di aiuto sociale mantengono
contatti con gli organi locali competenti per l'assistenza e con gli
enti pubblici e privati che operano nel settore. Ai detti organi ed
enti sono rappresentate le speciali esigenze dell'assistenza
penitenziaria e post-penitenziaria e il modo piu' appropriato per
tenerle presenti nei loro programmi.
Titolo I
TRATTAMENTO PENITENZIARIO
Capo VI
Misure alternative alla detenzione e altri provvedimenti
della magistratura di sorveglianza
Art. 96.
Istanza di affidamento in prova al servizio sociale e decisione
1. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale da parte
del condannato detenuto e' presentata al direttore dell'istituto, il
quale la trasmette al magistrato di sorveglianza territorialmente
competente in relazione al luogo di detenzione, unitamente a copia
della cartella personale. Il direttore provvede analogamente alla
trasmissione della proposta del consiglio di disciplina.
2. Salvo quanto previsto dal comma 3, se il condannato si trova in
liberta' l'istanza e' presentata al pubblico ministero competente per
l'esecuzione.
3. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 656, comma 9, lettera a),
del codice di procedura penale, l'istanza e' presentata direttamente
al tribunale di sorveglianza competente.
4. L'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale contiene
le prescrizioni di cui all'articolo 47 della legge e indica l'ufficio
di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui dovra'
svolgersi l'affidamento. La cancelleria del tribunale di sorveglianza
provvede all'immediata trasmissione dell'ordinanza, anche con mezzi
telematici che ne assicurino l'autenticita', e la sicurezza, al
casellario giudiziario e alla direzione dell'istituto, se
l'interessato e' detenuto, nonche' alle comunicazioni
all'interessato, al pubblico ministero e al centro di servizio
sociale per adulti, dopo aver annotato in calce all'ordinanza
stessa:
a) i dati di identificazione della sentenza o delle sentenze di
condanna e, se vi e' provvedimento di esecuzione di pene concorrenti,
i dati necessari ad identificarlo, compreso in ogni caso l'organo del
pubblico ministero competente all'esecuzione della pena e il numero
di registro della procedura esecutiva;
b) l'indirizzo dell'ufficio del magistrato di sorveglianza e del
centro di servizio sociale per adulti competenti in relazione al
luogo in cui dovra' svolgersi l'affidamento.
5. Il controllo dell'osservanza delle prescrizioni di cui
all'articolo 47 della legge e' di competenza del centro di servizio
sociale e viene attuato secondo le modalita' precisate all'articolo
118.
6. Nei casi in cui e' stata disposta la sospensione dell'esecuzione
dal pubblico ministero o dal magistrato di sorveglianza, l'ordinanza
che respinge l'istanza deve contenere i dati di cui alla lettera a)
del comma 4 e deve essere comunicata senza ritardo all'organo del
pubblico ministero competente per l'ulteriore corso della esecuzione.
In ogni caso, l'ordinanza di rigetto e' notificata all'interessato ed
al suo difensore ed e' sempre comunicata al centro di servizio
sociale competente, o relativa sede distaccata.
Art. 97.
Esecuzione dell'affidamento in prova al servizio sociale
1. L'ordinanza, immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di
sospensione della esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del
codice di procedura penale, a cura della cancelleria del tribunale di
sorveglianza e' subito trasmessa in copia, se il condannato e'
detenuto, alla direzione dell'istituto in cui lo stesso si trova, per
la sua liberazione e l'attuazione della misura alternativa, previa la
sottoscrizione del verbale di cui al comma 3. All'interessato e'
rilasciata anche per notifica copia dell'ordinanza e del verbale. In
ogni caso, l'ordinanza e' trasmessa senza ritardo:
a) all'ufficio di sorveglianza competente per la prova,
unitamente al fascicolo processuale;
b) al centro di servizio sociale per adulti competente per la
prova, o relativa sede distaccata;
c) all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione
della pena;
d) agli organi competenti per la comunicazione o la notificazione
alle parti ed ai difensori, se l'interessato e' libero, o trovasi
sottoposto alla detenzione domiciliare, o comunque nello stato
detentivo di cui al comma 10 dell'articolo 656 del codice di
procedura penale, con l'avviso che deve presentarsi, libero nella
persona, entro dieci giorni, al centro di servizio sociale competente
per la sottoscrizione del verbale di cui al comma 3 e per
l'esecuzione della prova. Detti organi daranno immediata
comunicazione dell'avvenuta notifica al centro di servizio sociale
per adulti competente, o relativa sede distaccata.
2. Il direttore del centro da' immediata comunicazione al tribunale
di sorveglianza della mancata presentazione nel termine. Il tribunale
di sorveglianza revoca la misura salvo che risulti l'esistenza di
fondate ragioni del ritardo.
3. L'ordinanza di affidamento in prova ha effetto se l'interessato
sotroscrive il verbale previsto dal quinto comma dell'articolo 47
della legge, con l'impegno a rispettare le prescrizioni dallo stesso
previste. Il verbale e' sottoscritto davanti al direttore
dell'istituto se il condannato e' detenuto, o davanti al direttore
del centro di servizio sociale per adulti, competente per la prova,
previa notifica di cui alla lettera d) del comma 1, se il condannato
e' libero o trovasi sottoposto alla detenzione domiciliare, o
comunque nello stato detentivo di cui al comma 10 dell'articolo 656
del codice di procedura penale. Il centro di servizio sociale per
adulti trasmette senza indugio il verbale di accettazione delle
prescrizioni:
a) al tribunale di sorveglianza che ha emesso l'ordinanza;
b) all'ufficio di sorveglianza competente per la prova;
c) all'organo del pubblico ministero competente per la esecuzione
e la determinazione del fine pena.
4. Dalla data di sottoscrizione del verbale di accettazione delle
prescrizioni ha inizio l'affidamento in prova al servizio sociale.
Nel caso di condannato che ha ottenuto l'affidamento mentre era
libero, copia del verbale di accettazione delle prescrizioni viene
inviata all'organo del pubblico ministero competente per la
esecuzione, che aggiorna l'ordine di esecuzione della pena, indicando
la data di conclusione del periodo di prova all'ufficio di
sorveglianza e al centro di servizio sociale competente, disponendo
anche la notifica all'interessato. Se l'affidamento concerne pene
inflitte con sentenze di condanna diverse, il pubblico ministero,
competente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di
procedura penale, emette provvedimento di esecuzione di pene
concorrenti.
5. Con l'ordinanza di affidamento in prova al servizio sociale, il
tribunale di sorveglianza, se il condannato e' detenuto e presenta
speciali esigenze di sostegno personale, puo' stabilire anche
particolari modalita' di dimissione dal carcere nonche' l'eventuale
accompagnamento dell'affidato da parte dei familiari o di volontari
presso il luogo di svolgimento della prova.
6. Quando il luogo di svolgimento della prova e' lontano dal luogo
della dimissione, si applica la disposizione di cui al comma 9
dell'articolo 89.
7. Se nel corso della prova viene richiesto che la stessa prosegua
in luogo situato in altra giurisdizione, il magistrato di
sorveglianza, su dettagliato parere del centro di servizio sociale
che segue la prova, provvede di conseguenza, con corrispondente
modifica delle prescrizioni. Il provvedimento e' comunicato
all'affidato e ai centri di servizio sociale interessati. La
cancelleria dell'ufficio di sorveglianza trasmette il fascicolo
dell'affidamento in prova, all'ufficio di sorveglianza divenuto
competente. Anche il centro di servizio sociale che seguiva la prova
trasmette i propri atti a quello divenuto competente. Se il
magistrato di sorveglianza non accoglie la domanda, ne fa dare
comunicazione all'interessato dal centro di servizio sociale.
8. Il direttore del centro di servizio sociale per adulti designa
un assistente sociale appartenente al centro affinche' provveda
all'espletamento dei compiti indicati dall'articolo 47 della legge,
secondo le modalita' precisate all'articolo 118. Il centro si avvale
anche della collaborazione di assistenti volontari, ai sensi
dell'articolo 78 della legge.
9. Il centro di servizio sociale riferisce al magistrato di
sorveglianza le notizie indicate nel decimo comma dell'articolo 47
della legge, almeno ogni tre mesi. Il magistrato di sorveglianza
puo', in ogni tempo, convocare il soggetto sottoposto a prova e
chiedere informazioni all'assistente sociale di cui al comma 8.
10. Il magistrato di sorveglianza, tenuto anche conto delle
informazioni del centro di servizio sociale, provvede se necessario
alla modifica delle prescrizioni, con decreto motivato, dandone
notizia al tribunale di sorveglianza ed al centro di servizio
sociale.
Art. 98.
Prosecuzione o cessazione, revoca e annullamento dell'affidamento
in prova al servizio sociale
1. Se sopravvengono nuovi titoli di esecuzione di pena detentiva,
il magistrato di sorveglianza, comunque informato, provvede a norma
dell'articolo 51-bis della legge. Il provvedimento di prosecuzione
provvisoria, che contiene la indicazione dei dati indicati nella
lettera a) del comma 4 dell'articolo 96, se gia' disponibili, e'
comunicato al centro servizio sociale che segue l'affidamento. Il
provvedimento di sospensione provvisoria, oltre agli stessi dati
suindicati, relativi alla nuova pena da eseguire, contiene l'ordine
agli organi di polizia di provvedere all'accompagnamento
dell'affidato nell'istituto penitenziario piu' vicino o in quello
che, comunque, sara' indicato nel provvedimento stesso, che e'
direttamente ed immediatamente eseguibile.
2. Il magistrato di sorveglianza, in entrambi i casi, trasmette gli
atti e il provvedimento adottato al tribunale di sorveglianza per i
definitivi provvedimenti dello stesso. Il provvedimento, adottato in
via provvisoria dal magistrato di sorveglianza, conserva i suoi
effetti fino alla decisione definitiva del tribunale di sorveglianza
se questo esamina il caso in udienza entro il termine stabilito
dall'articolo 51-bis della legge, anche se la decisione intervenga in
una udienza successiva, ove occorrano ulteriori accertamenti.
3. Se il tribunale di sorveglianza estende l'affidamento in prova
alla nuova pena da eseguire, nella ordinanza vengono annotati i dati
di cui alle lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96. L'ordinanza
e' notificata e comunicata, come previsto dal comma 1 dell'articolo
97, in quanto applicabile. L'organo del pubblico ministero,
competente, ai sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di
procedura penale, emette provvedimento di esecuzione di pene
concorrenti, indicando la nuova data di conclusione della esecuzione
del periodo di prova, dandone notifica all'interessato e
comunicazione agli uffici competenti. Il direttore del centro di
servizio sociale che segue la prova, o suo sostituto, redige apposito
verbale con cui l'affidato si impegna al rispetto delle prescrizioni
precedentemente determinate anche per il periodo di prosecuzione
della misura alternativa, dandone comunicazione al tribunale di
sorveglianza e all'ufficio di sorveglianza.
4. Se il tribunale di sorveglianza, invece, prende atto del venire
meno delle condizioni di ammissibilita' alla misura alternativa, ne
dichiara la inefficacia e dispone che la esecuzione della pena
complessiva prosegua in regine detentivo. Nella ordinanza si
menzionano i dati essenziali della pena stessa, come indicati alle
lettere a) e b) del comma 4 dell'articolo 96, specificando la pena
residua ancora da espiare e deducendo il periodo di esecuzione della
pena in regime di affidamento in prova, che resta utilmente espiato.
L'ordinanza e' comunicata e notificata, come previsto dal comma 1
dell'articolo 97. L'organo del pubblico ministero competente, ai
sensi del comma 2 dell'articolo 663 del codice di procedura penale,
provvede come indicato al comna 3 del presente articolo.
5. Qualora il magistrato di sorveglianza ritenga, direttamente o in
base ad informazioni acquisite, che si debba verificare se ricorrono
le condizioni per la revoca dell'affidamento in prova, investe il
tribunale di sorveglianza della decisione. Se lo ritiene necessario,
provvede anche alla sospensione provvisoria della misura alternativa,
ai sensi dell'articolo 51-ter della legge, indicando l'organo di
polizia competente al riaccompagnamento in istituto, al quale viene
direttamente trasmessa copia del provvedimento per la esecuzione.
6. Al tribunale di sorveglianza sono trasmessi gli atti e, se
emesso, anche il provvedimento di sospensione provvisoria della
misura alternativa.
7. Il tribunale di sorveglianza adotta la decisione definitiva,
previ ulteriori accertamenti, se li ritenga necessari. Se il
tribunale di sorveglianza revoca la misura alternativa, nella
ordinanza vengono annotati i dati di cui alle lettere a) e b) del
comma 4 dell'articolo 96 e determinata la pena detentiva residua da
espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal
condannato e del suo comportamento durante il periodo trascorso in
affidamento in prova. Nel caso in cui vi sia stata sospensione della
esecuzione della misura alternativa e riaccompagnamento in carcere,
la data di questo viene indicata come data di decorrenza della pena
detentiva residua da espiare. L'ordinanza e' comunicata e notificata
come previsto dal comma 1 dell'articolo 97, in quanto applicabile.
L'organo del pubblico ministero competente alla esecuzione della pena
emette nuovo ordine di esecuzione della stessa; si applica l'ultima
parte del comma 3 dell'articolo 97.
8. Nel caso di annullamento da parte della Corte di cassazione
della ordinanza di concessione dell'affidamento in prova al servizio
sociale, cessa la esecuzione della misura alternativa. La sentenza di
annullamento deve essere comunicata al pubblico ministero competente
alla esecuzione. Il pubblico ministero, quando debba emettere nuovo
ordine di esecuzione della pena detentiva, deduce il periodo di
esecuzione della stessa in regime di affidamento in prova, che resta
utilmente espiato.
Art. 99.
Affidamento in prova in casi particolari
1. Qualora il condannato tossicodipendente o alcool dipendente
richieda l'affidamento in prova previsto dall'articolo 94 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo che
l'ordine di esecuzione della pena e' stato eseguito, la relativa
domanda e' presentata al direttore dell'istituto, il quale la
trasmette senza ritardo all'organo del pubblico ministero competente
per l'esecuzione.
2. Quando l'interessato e' libero, si applica l'articolo 656 del
codice di procedura penale. L'interessato e' tenuto a eseguire
immediatamente il programma terapeutico concordato. La mancata
esecuzione dipendente dalla volonta' dell'interessato e' valutata dal
tribunale di sorveglianza.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia
di affidamento in prova al servizio sociale previste dagli articoli
96, 97 e 98.
4. Qualora, nel corso della prova, risulti che il programma di
recupero, per l'attuazione del quale l'affidamento e' stato concesso,
si e' concluso positivamente, secondo quanto riferito dall'organo o
dall'ente che ne cura l'attuazione, il magistrato di sorveglianza,
acquisita dettagliata relazione del centro servizio sociale
competente, ridetermina le prescrizioni per l'ulteriore svolgimento
della prova. Solo nel caso in cui il periodo residuo della pena e'
superiore ad anni tre, il magistrato di sorveglianza procede ai sensi
dell'articolo 51-bis della legge, trasmettendo al tribunale di
sorveglianza il provvedimento emesso e gli atti relativi.
Art. 100.
Detenzione domiciliare
1. La detenzione domiciliare ha inizio dal giorno in cui e'
notificato il provvedimento esecutivo che la dispone.
2. Nell'ordinanza di concessione della detenzione domiciliare deve
essere indicato l'ufficio di sorveglianza nella cui giurisdizione
dovra' essere eseguita la misura.
3. Nei casi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma
dell'articolo 47-ter della legge e fatto salvo quanto previsto dal
comma 2, lettera b), dell'articolo 76 del presente regolamento, la
detenzione domiciliare puo' essere concessa dal tribunale di
sorveglianza anche su segnalazione della direzione dell'istituto.
4. Non appena il provvedimento di concessione della detenzione
domiciliare e' esecutivo, la cancelleria del tribunale provvede a
trasmetterlo, unitamente agli atti, alla cancelleria dell'ufficio di
sorveglianza nello stesso indicato.
5. Se nel corso della detenzione domiciliare l'interessato richiede
che la misura sia proseguita in localita' situata in altra
giurisdizione, si applicano le disposizioni di cui al comma 7
dell'articolo 97.
6. In caso di modifica delle prescrizioni e delle disposizioni
relative alla detenzione domiciliare, il magistrato di sorveglianza
ne da' notizia al tribunale di sorveglianza, all'ufficio di polizia
giudiziaria competente ad eseguire i controlli, e al centro di
servizio sociale.
7. Gli interventi rimessi dalla legge alla competenza del servizio
sociale vengono svolti secondo le modalita' precisate dall'articolo
118, nei limiti del regime proprio della misura.
8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 96, 97 e 98.
Art. 101
Regime di semiliberta'
1. L'ordinanza di ammissione alla semiliberta' esecutiva, salva la
ipotesi di sospensione della esecuzione di cui al comma 7
dell'articolo 666 del codice di procedura penale, e' inviata, in
copia, dalla cancelleria del tribunale di sorveglianza all'ufficio di
sorveglianza ed alle direzioni dell'istituto penitenziario e del
centro servizio sociale.
2. Nei confronti del condannato e dell'internato ammesso al regime
di semiliberta' e' formulato un particolare programma di trattamento,
che deve essere redatto entro cinque giorni, anche in via provvisoria
dal solo direttore, e che e' approvato dal magistrato di
sorveglianza. Quando la misura deve essere eseguita in luogo diverso,
il soggetto lo raggiunge libero nella persona, munito di copia del
programma di trattamento provvisorio, che puo' essere limitato a
definire le modalita' per raggiungere l'istituto o sezione in cui la
semiliberta' deve essere attuata. Nel programma di trattamento per
l'attuazione della semiliberta' sono dettate le prescrizioni che il
condannato o l'internato si deve impegnare, per scritto, ad osservare
durante il tempo da trascorrere fuori dell'istituto, anche in ordine
ai rapporti con la famiglia e con il servizio sociale, nonche' quelle
relative all'orario di uscita e di rientro. Nel programma di
trattamento, ((al fine di accompagnare)) l'inserimento esterno per la
specifica attivita' per cui vi e' ammissione alla semiliberta' con la
integrazione della persona nell'ambiente familiare e sociale, sia nei
giorni di svolgimento della specifica attivita' predetta,
particolarmente per la possibile consumazione dei pasti in famiglia,
sia negli altri giorni, sono indicati i rapporti che la persona
potra' mantenere all'esterno negli ambienti indicati, rapporti che
risultino utili al processo di reinserimento sociale, secondo le
indicazioni provenienti dalla attivita' di osservazione e in
particolare dagli aggiornamenti sulla situazione esterna da parte del
centro servizio sociale.
3. La responsabilita' del trattamento resta affidata al direttore,
che si avvale del centro di servizio sociale per la vigilanza e
l'assistenza del soggetto nell'ambiente libero. Gli interventi del
servizio sociale vengono svolti secondo le modalita' precisate
dall'articolo 118, nei limiti del regime proprio della misura.
((4. Nei casi di cui all'articolo 51)) della legge, il direttore
riferisce al tribunale ed al magistrato di sorveglianza.
5. L'ammesso al regime di semiliberta' deve dare conto al personale
dell'istituto, appositamente incaricato, dell'uso del denaro di cui
e' autorizzato a disporre.
6. Nel caso di mutamento dell'attivita' di cui al primo comma
dell'articolo 48 della legge o se la misura deve essere proseguita in
localita' situata in altra giurisdizione, si applicano le
disposizioni di cui al comma 9 dell'articolo 89. Il direttore
dell'istituto di provenienza informa dell'arrivo del semilibero
l'istituto di destinazione. L'interessato viene subito ammesso al
regime di semiliberta' nel nuovo istituto secondo il programma di
trattamento gia' redatto, con le eventuali modifiche.
7. Per il semilibero ricoverato in luogo esterno di cura, ai sensi
dell'articolo 11, secondo comma della legge, non e' disposto
piantonamento.
8. Sezioni autonome di istituti per la semiliberta' possono essere
ubicate in edifici o in parti di edifici di civile abitazione.
9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 96, 97 e 98.
Art. 102
Licenze
1. Al condannato ammesso al regime di semiliberta' e all'internato
in ogni caso, ai quali viene concessa licenza, e' consegnato dalla
direzione parte del peculio disponibile in relazione alle esigenze
alle quali far fronte nel corso della licenza stessa.
2. Per le spese di viaggio necessarie a raggiungere il luogo in cui
la licenza deve trascorrersi, si applica il comma 9 dell'articolo 89.
((3. Il soggetto)) deve raggiungere direttamente la sede di
destinazione e presentarsi all'autorita' di pubblica sicurezza per la
certificazione del giorno e dell'ora dell'arrivo. Analogamente, al
momento del rientro, deve munirsi di certificazione del giorno e
dell'ora di partenza.
Art. 103
Riduzioni di pena per la liberazione anticipata
1. Per l'inoltro delle richieste e delle proposte per la
concessione del beneficio previsto dall'articolo 54 della legge ((,))
si applicano le disposizioni del comma 1 dell'articolo 96, in quanto
compatibili.
2. La partecipazione del condannato all'opera di rieducazione e'
valutata con particolare riferimento all'impegno dimostrato nel
trarre profitto dalle opportunita' offertegli nel corso del
trattamento e al mantenimento di corretti e costruttivi rapporti con
gli operatori, con i compagni, con la famiglia e la comunita'
esterna.
3. L'organo del pubblico ministero competente per l'esecuzione
comunica al tribunale di sorveglianza la sentenza di condanna
inflitta al soggetto per delitto non colposo commesso durante
l'esecuzione della pena.
4. L'ordinanza indica nel dispositivo la misura della riduzione
apportata alla durata di una determinata pena in corso di esecuzione.
Art. 104
Liberazione condizionale
1. Il direttore trasmette senza indugio al tribunale di
sorveglianza la domanda o la proposta di liberazione condizionale
corredata della copia della cartella personale e dei risultati della
osservazione della personalita', se gia' espletata.
2. L'ordinanza di concessione della liberazione condizionale
immediatamente esecutiva, salva la ipotesi di sospensione della
esecuzione di cui al comma 7 dell'articolo 666 del codice di
procedura penale, e' trasmessa alla direzione dell'istituto per la
scarcerazione e comunicata, per gli adempimenti relativi alla
attuazione della liberazione condizionale, oltre che all'interessato,
al magistrato di sorveglianza, alla questura e al centro di servizio
sociale territorialmente competenti. Il magistrato di sorveglianza
emette il provvedimento con il quale stabilisce le prescrizioni della
liberta' vigilata, la questura provvede alla redazione del verbale di
sottoposizione dell'interessato alle prescrizioni e il centro di
servizio sociale attiva l'intervento di cui all'articolo 105.
3. Nell'ordinanza e' fissato il termine massimo entro il quale,
dopo la scarcerazione, l'interessato dovra' presentarsi all'ufficio
di sorveglianza del luogo dove si esegue la liberta' vigilata.
4. Il magistrato di sorveglianza, in caso di accertata violazione
delle prescrizioni, trasmette al tribunale di sorveglianza ((la
proposta di revoca)) della liberazione condizionale.
Art. 105.
Intervento del servizio sociale nella liberta' vigilata
1. Copia dell'atto relativo alla esecuzione della liberta' vigilata
emanato dal magistrato di sorveglianza, e' trasmessa al centro di
servizio sociale, che svolge gli interventi previsti dalla legge
secondo le modalita' precisate dall'articolo 118 nei limiti del
regime proprio della misura.
2. Il centro riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza
sui risultati degli interventi effettuati.
Art. 106.
Remissione del debito
1. Ai fini della remissione del debito per spese di procedimento e
di mantenimento, il magistrato di sorveglianza tiene conto, per la
valutazione della condotta del soggetto, oltre che degli elementi di
sua diretta conoscenza, anche delle annotazioni contenute nella
carrella personale, con particolare riguardo all'evoluzione della
condotta del soggetto. Se non vi e' stata detenzione, si tiene conto
della regolarita' della condotta in liberta'.
2. Per l'accertamento delle condizioni economiche, il magistrato di
sorveglianza si avvale della collaborazione del centro di servizio
sociale e puo' chiedere informazioni agli organi finanziari.
3. La presentazione della proposta o della richiesta sospende la
procedura di esecuzione per il pagamento delle spese del procedimento
eventualmente in corso. A tal fine, la cancelleria dell'ufficio di
sorveglianza da' notizia della avvenuta presentazione dell'istanza o
della proposta alla cancelleria del giudice della esecuzione. Alla
medesima cancelleria viene comunicata l'ordinanza di accoglimento o
di rigetto.
4. Della richiesta di remissione del debito concernente le spese di
mantenimento viene data comunicazione anche alla direzione
dell'istituto da cui il detenuto o l'internato e' stato dimesso. A
seguito di questa comunicazione, o contemporaneamente alla proposta
di remissione del debito, la direzione dell'istituto che non abbia
ancora provveduto, non da' corso alla procedura per il recupero delle
spese di mantenimento. L'ordinanza di accoglimento o di rigetto viene
comunicata alla direzione competente.
5. A seguito della comunicazione dell'ordinanza di rigetto viene
dato corso alla procedura sospesa o non ancora iniziata.
Art. 107
Comunicazioni all'organo dell'esecuzione
1. Il dispositivo dei provvedimenti della magistratura di
sorveglianza che comunque incidono sulla pena in esecuzione viene
trasmesso a cura della cancelleria, anche con mezzi telematici che ne
assicurino l'autenticita' e la sicurezza, (( . . . )) se
l'interessato e' detenuto, alla direzione dell'istituto e viene
comunicato all'interessato, al pubblico ministero e, quando occorre,
al centro di servizio sociale, dopo aver annotato i dati di
identificazione della sentenza o delle sentenze di condanna o, se vi
e' provvedimento di esecuzione di pene concorrenti, i dati necessari
ad identificarlo. In ogni caso sono indicati l'organo del pubblico
ministero competente all'esecuzione della pena e il numero di
registro della procedura esecutiva. ((4))
2. Quando contro i provvedimenti indicati nel comma 1 sia stato
proposto ricorso per cassazione, il cancelliere della corte comunica
entro tre giorni dalla decisione il relativo dispositivo al
cancelliere del tribunale di sorveglianza che ha pronunciato il
provvedimento impugnato, il quale provvede a norma del comma 1.
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 ha disposto (con l'art. 55,
comma 1) che "Le disposizioni del presente testo unico hanno effetto
a decorrere dal quarantacinquesimo giorno a partire dalla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale."
Art. 108
((Rinvio dell'esecuzione delle pene detentive))
1. Il pubblico ministero competente per l'esecuzione, gli ufficiali
e gli agenti di polizia giudiziaria, il direttore dell'istituto
penitenziario e il direttore del centro di servizio sociale, quando
abbiano notizia di talune delle circostanze che, ai sensi degli
articoli 146 e 147, primo comma, numeri 2) e 3), del codice penale,
consentono il rinvio dell'esecuzione della pena, ne informano senza
ritardo il tribunale di sorveglianza competente e il magistrato di
sorveglianza.
Art. 109.
Pareri sulla domanda o proposta di grazia
1. Il magistrato di sorveglianza nella cui giurisdizione si trova
il condannato esprime il proprio motivato parere sulla domanda o
proposta di grazia entro il piu' breve tempo possibile, dopo aver
assunto gli opportuni elementi presso la direzione dell'istituto o
del centro di servizio sociale.
Titolo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA
Capo I
Istituti penitenziari
Art. 110
Esecuzione di pene in istituti di categoria diversa
1. Alle case mandamentali, per le esigenze previste dal terzo comma
dell'articolo 61 della legge, possono essere assegnati anche i
condannati alla pena della reclusione per un tempo non superiore a
due anni o con un residuo di pena non superiore a due anni, che non
presentino particolari problemi di custodia. Le funzioni relative
alla direzione dell'istituto e alla osservazione e trattamento sono
svolte dal personale che opera in un istituto sito nello stesso
circondario in cui e' compresa la casa mandamentale.
2. Nelle case circondariali possono essere assegnati i condannati
alla pena dell'arresto nonche' i condannati alla pena della
reclusione per un tempo non superiore a cinque anni o con un residuo
di pena non superiore a cinque anni.
3. Per le medesime esigenze indicate nel comma 1 possono essere
assegnati nelle case di arresto i condannati alla pena della
reclusione non superiore a due anni.
4. Le assegnazioni previste nel presente articolo sono disposte dal
provveditore regionale ((dell'amministrazione penitenziaria.))
((5. L'esecuzione della pena dell'ergastolo)) si effettua nella
case di reclusione.
Art. 111
Ospedali psichiatrici giudiziari, case di cura e custodia,
istituti e sezioni speciali per infermi e minorati fisici e psichici
1. Alla direzione degli ospedali psichiatrici giudiziari, salvo
quanto disposto dall'articolo 113, nonche' delle case di cura e
custodia e degli istituti o sezioni speciali per soggetti affetti da
infermita' o minorazioni fisiche o psichiche e' preposto personale
del ruolo tecnico-sanitario degli istituti di prevenzione e di pena,
ed e' assegnato, in particolare, il personale infermieristico
necessario con riferimento alla funzione di cura e di riabilitazione
degli stessi.
2. Gli operatori professionali e volontari che svolgono la loro
attivita' nelle case di cura e custodia, negli ospedali psichiatrici
giudiziari e negli istituti o nelle sezioni per infermi e minorati
psichici, sono selezionati e qualificati con particolare riferimento
alle peculiari esigenze di trattamento dei soggetti ivi ospitati.
3. Agli ospedali psichiatrici giudiziari sono assegnati, oltre a
coloro nei cui confronti e' applicata, in via definitiva o
provvisoria, la ((misura di sicurezza prevista)) dal n. 3) del
secondo comma ((dell'art. 215 del codice penale.)), anche gli
imputati, i condannati e gli internati che vengono a trovarsi,
rispettivamente, nelle condizioni previste dagli articoli 148, 206 e
212, secondo comma, del codice di procedura penale.
4. Alle case di cura e custodia sono assegnati, oltre a coloro nei
cui confronti e' applicata, in via definitiva o provvisoria, la
misura di sicurezza prevista dal n. 2) del secondo comma
dell'articolo 215 del codice penale, anche gli imputati e gli
internati che vengono a trovarsi, rispettivamente, nelle condizioni
previste dagli ((articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice
penale.))
5. Gli imputati e i condannati, ai quali nel corso della misura
detentiva sopravviene una infermita' psichica che non comporti,
rispettivamente, l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza
o l'ordine di ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario o in casa
di cura e custodia, sono assegnati a un istituto o sezione speciale
per infermi e minorati psichici.
6. La direzione dell'ospedale psichiatrico giudiziario o della casa
di cura e custodia informa mensilmente le autorita' giudiziarie
competenti sulle condizioni psichiche dei soggetti ricoverati ai
sensi degli ((articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice
penale.))
7. I soggetti condannati a pena diminuita per vizio parziale di
mente per l'esecuzione della pena possono essere assegnati agli
istituti o sezioni per soggetti affetti da infermita' o minorazioni
psichiche quando le loro condizioni siano incompatibili con la
permanenza negli istituti ordinari. Gli stessi, quando le situazioni
patologiche risultino superate o migliorate in modo significativo,
sono nuovamente assegnati agli istituti ordinari, previo eventuale
periodo di prova nei medesimi.
Art. 112
Accertamento delle infermita' psichiche
1. L'accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, dei
condannati e degli internati, ai fini dell'adozione dei provvedimenti
previsti dagli ((articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice
penale.)), dagli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale
e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente regolamento, e'
disposto, su segnalazione della direzione dell'istituto o di propria
iniziativa, nei confronti degli imputati, dall'autorita' giudiziaria
che procede, e, nei confronti dei condannati e degli internati, dal
magistrato di sorveglianza. L'accertamento e' espletato nel medesimo
istituto in cui il soggetto si trova o, in caso di insufficienza di
quel servizio diagnostico, in altro istituto della medesima
categoria.
2. L'autorita' giudiziaria che procede o il magistrato di
sorveglianza possono, per particolari motivi, disporre che
l'accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico
giudiziario, una casa di cura e custodia o in un istituto o sezione
per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale civile. Il
soggetto non puo' comunque permanere in osservazione per un periodo
superiore a trenta giorni.
3. All'esito dell'accertamento, l'autorita' giudiziaria che procede
o il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno dei provvedimenti
previsti dagli ((articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice
penale.)) o dagli articoli 70, 71, e 72 del codice di procedura
penale e dal comma 4 dell'articolo 111 del presente regolamento,
dispone il rientro nell'istituto di provenienza.
Art. 113
Convenzioni con i servizi psichiatrici pubblici
1. Nel rispetto della normativa vigente l'amministrazione
penitenziaria, al fine di agevolare la cura delle infermita' ed il
reinserimento sociale dei soggetti ((internati negli ospedali
psichiatrici giudiziari)), organizza le strutture di accoglienza
tenendo conto delle piu' avanzate acquisizioni terapeutiche anche
attraverso protocolli di trattamento psichiatrico convenuti ((con
altri servizi psichiatrici territoriali pubblici.))
Art. 114. Coordinamento delle attivita' di ricerca dei centri di osservazione 1. L'attivita' di ricerca scientifica, svolta dai centri di osservazione, e' diretta all'analisi e alla valutazione dei metodi di osservazione e di trattamento ed e' coordinata dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
Art. 115
Distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti
1. In ciascuna regione e' realizzato un sistema integrato di
istituti differenziato per le varie tipologie detentive la cui
ricettivita' complessiva soddisfi il principio di territorialita'
dell'esecuzione penale, tenuto conto anche di eventuali esigenze di
carattere generale.
2. Nell'ambito delle categorie di istituti di cui ai numeri 2) e 3
del primo comma dell'articolo 59 della legge, e' realizzata una
distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti o nelle
sezioni, che ((valga a rendere operativi i criteri)) indicati nel
secondo comma dell'articolo 14 della legge.
3. Per detenuti e internati di non rilevante pericolosita', per i
quali risultano necessari interventi interventi ((trattamentali
particolarmente significativi)), possono essere attuati, in istituti
autonomi o in sezioni di istituto, regimi a custodia attenuta, che
assicurino un piu' ampio svolgimento delle attivita' trattamentali
predette.
4. I detenuti e gli internati che presentino problematiche di
tossicodipendenza o alcooldipendenza e quelli con rilevanti patologie
psichiche e fisiche e, in particolare, con patologie connesse alla
sieropositita' HIV, possono essere assegnati ad istituti autonomi o
sezioni di istituto che assicurino un regime di trattamento
intensificato.
5. L'idoneita' dei programmi di trattamento a perseguire le
finalita' della rieducazione e' verificata con appropriati metodi di
ricerca valutativa.
6. Possono essere realizzati, per sezioni sufficientemente autonome
di uno stesso istituto, tipi differenti di trattamento.
Art. 116
Accesso di ministri di culto agli istituti
1. I ministri del culto cattolico, diversi dai cappellani, e
((quelli indicati nell'ultimo comma dell'articolo 58)) sono
autorizzati dal direttore, su richiesta di singoli detenuti o
internati, ad accedere all'istituto, per attivita' del loro
ministero, previo accertamento della loro qualita'. Tale attivita' si
svolge in modo da assicurare la necessaria riservatezza.
Art. 117
Visite agli istituti
1. Le visite devono svolgersi nel rispetto della personalita' dei
detenuti e degli internati. Sono rivolte particolarmente alla
verifica delle condizioni di vita degli stessi, compresi quelli in
isolamento giudiziario. Non e' consentito fare osservazioni sulla
vita dell'istituto in presenza di detenuti o internati, o trattare
con imputati argomenti relativi al processo penale in corso.
2. Il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria puo'
autorizzare ((persone diverse da quelle indicate)) nell'articolo 67
della legge ad accedere agli istituti, fissando le modalita' della
visita. Possono anche essere autorizzate in via generale le visite di
persone appartenenti a categorie analoghe a quelle previste
dall'articolo 67 della legge.
Titolo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORGANIZZAZIONE PENITENZIARIA
Capo II
Servizio sociale e assistenza
Art. 118.
Centro di servizio sociale
1. Ai centri di servizio sociale per adulti, e relative sedi
distaccate, e' assegnato il personale determinato con apposite
tabelle organiche, relative a tutte le aree di attivita'.
2. Presso detti centri sono organizzate le aree di servizio
sociale, di segreteria ed amministrativo-contabile.
3. Nell'area di servizio sociale possono essere inseriti esperti
secondo quanto previsto dell'articolo 80 della legge, che forniscono,
ove occorra, consulenza e collaborazione, sotto il coordinamento del
direttore del centro o del responsabile dell'area.
4. Il centro di servizio sociale e' ubicato in locali distinti
dagli istituti e dagli uffici giudiziari.
5. Il direttore del centro assegna al personale il compimento delle
attivita', mediante una ripartizione del lavoro relativamente alle
aree di appartenenza; impartisce istruzioni e disposizioni per
l'espletamento dei compiti affidati e ne cura il coordinamento. Il
direttore organizza periodiche riunioni con il personale di servizio
sociale su problematiche o tematiche emergenti, ed espleta il
controllo tecnico; assicura lo svolgimento delle attivita' dirette
alla supervisione professionale del personale.
6. Nell'attuare gli interventi di osservazione e di trattamento in
ambiente esterno per l'applicazione e l'esecuzione delle misure
alternative, delle sanzioni sostitutive e delle misure di sicurezza,
nonche' degli interventi per l'osservazione e il trattamento dei
soggetti ristretti negli istituti, il centro di servizio sociale
coordina le attivita' di competenza nell'ambito dell'esecuzione
penale con quella delle istituzioni e dei servizi sociali che operano
sul territorio.
7. Le intese operative con i servizi degli enti locali sono
definite in una visione globale delle dinamiche sociali che investono
la vicenda personale e familiare dei soggetti e in una prospettiva
integrata d'intervento. Tale coordinamento viene promosso e attuato
osservando gli indirizzi generali dettati in materia
dall'amministrazione penitenziaria.
8. In particolare, gli interventi del servizio sociale per adulti,
nel corso del trattamento in ambiente esterno, sono diretti ad
aiutare i soggetti che ne beneficiano ad adempiere responsabilmente
gli impegni che derivano dalla misura cui sono sottoposti. Tali
interventi, articolati in un processo unitario e personalizzato, sono
prioritariamente caratterizzati:
a) dall'offerta al soggetto di sperimentare un rapporto con
l'autorita' basato sulla fiducia nella capacita' della persona di
recuperare il controllo del proprio comportamento senza interventi di
carattere repressivo;
b) da un aiuto che porti il soggetto ad utilizzare meglio le
risorse nella realta' familiare e sociale;
c) da un controllo, ove previsto dalla misura in esecuzione, sul
comportamento del soggetto che costituisca al tempo stesso un aiuto
rivolto ad assicurare il rispetto degli obblighi e delle prescrizioni
dettate dalla magistratura di sorveglianza;
d) da una sollecitazione a una valutazione critica adeguata, da
parte della persona, degli atteggiamenti che sono stati alla base
della condotta penalmente sanzionata, nella prospettiva di un
reinserimento sociale compiuto e duraturo.
Art. 119.
Consiglio di aiuto sociale
1. Gli uffici del consiglio di aiuto sociale sono ubicati presso il
tribunale del capoluogo del circondario.
2. Nell'ambito del consiglio sono organizzati servizi di
segreteria, di cassa e di archivio.
3. I compiti relativi ai detti servizi sono affidati a impiegati
delle carriere delle cancellerie, in servizio presso il tribunale,
incaricati dal presidente.
4. Essi prestano la loro opera gratuitamente.
Art. 120
Assistenti volontari
1. L'autorizzazione prevista dal primo comma dell'articolo 78 della
legge e' data a coloro che dimostrano interesse e sensibilita' per la
condizione umana dei sottoposti a misure privative e limitative della
liberta' ed hanno dato prova di concrete capacita' nell'assistenza a
persone in stato di bisogno. L'autorizzazione puo' riguardare anche
piu' persone appartenenti ad organizzazioni di volontariato, le quali
assicurano, con apposite convenzioni con le direzioni degli istituti
e dei centri di servizio sociale, continuita' di presenza in
determinati settori di attivita'. La revoca della convenzione
comporta la decadenza delle singole autorizzazioni.
2. Nel provvedimento di autorizzazione e' specificato il tipo di
attivita' che l'assistente volontario puo' svolgere e, in
particolare, se egli e' ammesso a frequentare uno o piu' istituti
penitenziari o a collaborare con i centri di servizio sociale.
3. L'autorizzazione ha durata annuale, ma, alla scadenza, se la
valutazione della direzione dell'istituto o del centro di servizio
sociale e' positiva, si considera rinnovata.
4. La direzione dell'istituto o del centro di servizio sociale cura
che le attivita' del volontariato siano svolte in piena integrazione
con quelle degli operatori istituzionali. Le persone autorizzate
hanno accesso agli istituti e ((ai centri di servizio sociale secondo
le modalita')) e i tempi previsti per le attivita' trattamentali e
per l'esecuzione delle misure alternative.
5. Se l'assistente volontario si rivela inidoneo al corretto
svolgimento dei suoi compiti, il direttore dell'istituto o del centro
di servizio sociale sospende l'autorizzazione e ne chiede la revoca
al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, dandone
comunicazione al magistrato di sorveglianza.
PARTE II
Cassa delle ammende
Titolo I
((ORGANI))
Art. 121.
Organi della Cassa delle ammende
1. Sono organi della Cassa delle ammende:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il segretario.
2. I componenti degli organi di cui al comma 1 prestano la loro
opera gratuitamente. ((5))
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis,
comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di
avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."
Art. 122
Presidente
1. Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o
un suo delegato, assume le funzioni di presidente della Cassa delle
ammende e ne ha la rappresentanza legale.
2. Il presidente della Cassa delle ammende:
a) presiede il consiglio di amministrazione di cui all'articolo
123;
b) emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione e vigila sul loro
esatto adempimento;
c) adotta i provvedimenti di urgenza, anche di competenza del
consiglio di amministrazione, salvo ratifica alla prima riunione del
consiglio stesso;
d) stipula i contratti necessari per l'attuazione delle
deliberazioni del consiglio di amministrazione nei limiti degli
stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle norme di contabilita'
generale dello Stato e di quelle comunitarie in quanto direttamente
applicabili;
e) ordina il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti
di bilancio ed in conformita' alle delibere consiliari;
f) esercita i poteri di vigilanza sull'andamento amministrativo e
contabile della Cassa;
g) presenta al consiglio di amministrazione il bilancio
preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale della
Cassa. ((5))
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis,
comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di
avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."
Art. 123.
Consiglio di amministrazione
1. La Cassa delle ammende e' amministrata dal consiglio di
amministrazione composto:
a) dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,
o un suo delegato, con funzioni di presidente;
b) dai direttori, o un loro delegato, dell'ufficio centrale del
personale, dell'ufficio centrale detenuti e trattamento, dell'ufficio
centrale beni e servizi e da un funzionario esperto in
amministrazione e contabilita' del dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria;
c) da un dirigente designato dal Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
2. Il consiglio di amministrazione opera osservando le seguenti
disposizioni:
a) il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente,
in via ordinaria, ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni
qualvolta se ne presenti la necessita' o quando ne e' fatta richiesta
da almeno due consiglieri con l'indicazione degli argomenti da
trattare;
b) il segretario della Cassa assume anche le funzioni di
segretario del consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute
del consiglio con facolta' di esprimere il proprio parere sulle
questioni poste all'ordine del giorno;
c) per la validita' delle adunanze devono essere presenti almeno
due terzi dei componenti; la delibera e' valida se adottata con il
voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita'
prevale il voto del presidente;
d) i processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal
presidente e dal segretario e vengono approvati nella seduta
successiva a quella cui si riferisce.
3. Il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:
a) entro il mese di novembre di ogni anno delibera il bilancio di
previsione della Cassa. Delibera altresi', in corso di esercizio, le
variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l'attuazione
delle finalita' della Cassa;
b) delibera la erogazione dei fondi di cui all'articolo 129;
c) delibera in merito all'accettazione di oblazioni volontarie,
donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;
d) delibera l'acquisto, la vendita, l'affitto e la permuta di
immobili nonche' l'acquisto di beni mobili, beni mobili registrati e
attrezzature necessari per il funzionamento della Cassa;
e) delibera le modalita' di impiego, anche diverse dal deposito
in conto corrente, delle disponibilita' finanziarie depositate presso
la Cassa depositi e prestiti;
f) delibera i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva,
anche in corso di esercizio, per sopperire alle deficienze dei
capitoli di bilancio, ovvero per fronteggiare spese nuove o
impreviste;
g) delibera l'istituzione di organi, anche collegiali, per il
controllo delle attivita' svolte dai soggetti nei cui confronti la
Cassa ha erogato propri fondi, limitatamente alle modalita' ed alla
legittimita' del loro effettivo impiego;
h) ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis,
comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di
avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."
Art. 124
Segretario
1. Il segretario della Cassa delle ammende e' nominato dal
consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, ed e'
scelto tra il personale dell'Amministrazione penitenziaria in
possesso della specifica professionalita' in considerazione delle sue
attribuzioni.
2. Il segretario:
a) dirige l'ufficio segreteria e coordina i servizi in cui esso si
articola;
b) cura l'istruttoria degli affari che il presidente dovra'
sottoporre al ((consiglio di amministrazione)) e predispone gli
elementi necessari per le deliberazioni;
c) partecipa alle sedute del consiglio di amministrazione con
facolta' di esprimere parere sulle questioni poste all'ordine del
giorno;
d) redige i verbali delle sedute del consiglio di amministrazione e
ne cura la conservazione;
e) esegue le direttive impartite dal presidente;
f) cura la tenuta della contabilita' della Cassa, dei libri e delle
scritture contabili, nonche' della corrispondenza, conservando gli
atti ed i documenti;
g) redige annualmente il bilancio di previsione, le relative
variazioni, il conto consuntivo e tutti gli altri documenti
contabili da sottoporre all'approvazione del consiglio di
amministrazione;
h) e' consegnatario dei beni mobili ed immobili della Cassa;
i) cura l'organizzazione e la gestione delle attivita' operative
della Cassa e di esse risponde al presidente;
j) coordina e controlla le gestioni contabili della Cassa nonche'
quelle inerenti l'impiego dei fondi erogati ai sensi dell'articolo
129. Per l'espletamento di tale ultima attivita' potra' avvalersi
degli organi istituiti ai sensi dell'articolo 123, comma 3,
lettera g);
k) adempie a tutte le attivita' amministrative e contabili,
necessarie per la stipula dei contratti;
l) provvede direttamente alla riscossione delle entrate della Cassa e
al pagamento delle spese delegategli dal presidente;
m) sottoscrive gli atti inerenti l'esercizio delle funzioni di cui al
presente articolo. ((5))
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis,
comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di
avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."
Titolo II
AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA'
Art. 125.
Conto depositi e conto patrimoniale
1. La dotazione finanziaria della Cassa delle ammende e' costituita
dal conto depositi e dal conto patrimoniale.
2. Al conto depositi affluiscono tutti i versamenti effettuati a
titolo provvisorio o cauzionale.
3. Sul conto patrimoniale sono versate tutte le altre somme, ed in
particolare quelle devolute alla Cassa per disposizione di legge o
per disposizione dell'autorita' giudiziaria.
4. I fondi patrimoniali e i depositi cauzionali della Cassa sono,
di regola, depositati in conto fruttifero presso la Cassa depositi e
prestiti. Il consiglio di amministrazione puo' deliberare
l'investimento dei fondi disponibili, o di parte di essi, ad
esclusione di quelli derivanti dal bilancio dello Stato, in titoli di
Stato o garantiti dallo Stato, ovvero in titoli di aziende di provata
solidita', idonei ad assicurare un tasso di interesse netto maggiore
di quello riconosciuto dalla Cassa depositi e prestiti.
5. Il servizio di cassa e quello di acquisto e vendita dei titoli
di cui al comma 4, sono disimpegnati dalla Cassa depositi e prestiti.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis,
comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di
avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."
Art. 126.
Versamenti delle somme
1. Salvo quanto previsto al comma 2, le somme dovute alla Cassa
delle ammende devono essere versate integralmente ai concessionari
del servizio delle riscossioni ed imputate al codice tributo "1AET".
I concessionari del servizio delle riscossioni provvedono a riversare
le somme riscosse alle tesorerie provinciali dello Stato che sono
tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello Stato sul conto
corrente speciale intestato a "Cassa depositi e prestiti - gestione
principale" a favore della Cassa delle ammende. Le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata.
2. Le somme dovute alla Cassa delle ammende dagli istituti di
prevenzione e di pena devono essere versate, a meno di distinta di
versamento, direttamente alle sezioni di tesoreria provinciale dello
Stato che sono tenute ad accreditarle alla tesoreria centrale dello
Stato sul conto corrente speciale di cui al comma 1. Le sezioni di
tesoreria provinciale dello Stato rilasciano quietanza di entrata.
3. Gli uffici giudiziari e le direzioni degli istituti di
prevenzione e di pena inoltrano tempestivamente alla Cassa delle
ammende comunicazione di avvenuto versamento corredata di lettera
esplicativa della causale di ciascun versamento.
4. I proventi delle manifatture carcerarie, introitati in apposito
capitolo di entrata del bilancio dello Stato, vengono riassegnati,
con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica
10 novembre 1999, n. 469, all'apposita unita' previsionale di base
del Ministero della giustizia e successivamente versate al bilancio
della Cassa delle ammende nella misura prevista dalle disposizioni
legislative.
5. Le somme cosi' pervenute diventano fruttifere e gli interessi
vengono liquidati dalla Cassa depositi e prestiti che provvede al
loro accredito sul conto corrente il 30 giugno ed il 31 dicembre di
ogni anno.
6. La Cassa depositi e prestiti ha l'obbligo di trasmettere
semestralmente alla Cassa delle ammende, l'estratto del conto
corrente unitamente alle comunicazioni relative alle operazioni
effettuate direttamente. ((5))
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis,
comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di
avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."
Art. 127.
Patrimonio
1. Il patrimonio della Cassa delle ammende e' costituito da:
a) beni mobili ed immobili in proprieta';
b) titolarita' di concessioni pervenute a qualsiasi titolo;
c) beni di qualsiasi natura che ad essa pervengano per donazione
o altro titolo;
d) titoli pubblici e privati acquisiti per eventuale investimento
di disponibilita' finanziarie;
e) fondi in deposito presso la Cassa depositi e prestiti, presso
istituti di credito e in cassa. ((5))
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis,
comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di
avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."
Art. 128
Entrate
1. Le entrate della Cassa delle ammende si distinguono in entrate
correnti ed entrate in conto capitale.
2. Le entrate correnti sono costituite:
a) dalle rendite patrimoniali;
b) dagli interessi sui depositi e su titoli;
c) dai proventi o altre entrate espressamente devolute o assegnate
dalla legge, o da altre fonti normative, direttamente alla Cassa;
d) dai depositi costituiti presso la Cassa e ad essa devoluti per
disposizione dell'autorita' giudiziaria;
e) dai proventi delle manifatture carcerarie riassegnate annualmente
sul bilancio della Cassa;
f) da eventuali oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni,
contributi di enti o privati;
g) dalla vendita di beni mobili fuori uso;
h) da entrate eventuali e diverse.
3. Le entrate in conto capitale sono costituite da:
a) ricavi per vendite di beni immobili ed altri beni fruttiferi;
b) rimborsi di titoli di proprieta';
c) lasciti ed oblazioni in denaro con l'onere di investimento;
d) finanziamenti per acquisizioni patrimoniali. ((5))
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis,
comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di
avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."
Art. 129.
Finalita' ed interventi
1. La Cassa delle ammende, ente dotato di personalita' giuridica di
diritto pubblico ai sensi dell'articolo 4 della legge 9 maggio 1932,
n. 547, provvede ad attuare le finalita' di cui ai commi 2 e 3 con
gli interventi diretti e indiretti previsti nel presente articolo.
2. I fondi patrimoniali della Cassa sono erogati, previa deliberi
del consiglio di amministrazione, per finanziare prioritariamente
progetti dell'amministrazione penitenziaria che utilizzano le
disponibilita' finanziarie dei fondi strutturali europei, nonche'
progetti che utilizzano finanziamenti previsti dalla normativa
comunitaria, da quella nazionale e da quella regionale.
3. I fondi patrimoniali della Cassa sono altresi' erogati, previa
delibera del consiglio di amministrazione, per il finanziamento di
programmi che attuano interventi di assistenza economica in favore
delle famiglie di detenuti ed internati, nonche' di programmi che
tendono a favorire il reinserimento sociale di detenuti ed internati
anche nella fase di esecuzione di misure alternative alla detenzione.
4. I programmi di cui al comma 3, previa indicazione della persona
responsabile della loro attuazione, possono essere presentati da enti
pubblici, da enti privati, fondazioni o altri organismi impegnati in
attivita' di volontariato e di solidarieta' sociale, dagli istituti
penitenziari e dai centri di servizio sociale dell'amministrazione
penitenziaria.
5. I programmi di cui al comma 3, esclusi quelli presentati dagli
istituti penitenziari e dai centri di servizio sociale, sono
accompagnati da una relazione illustrativa del soggetto richiedente,
nonche' da un parere dell'assessorato alla sicurezza sociale della
provincia territorialmente competente per il luogo in cui il
programma deve essere attuato.
6. I programmi di cui al comma 3 sono finanziati con riferimento a
stati di avanzamento semestrali, previa valutazione favorevole, per
ogni stato di avanzamento, dei soggetti competenti a rilasciare i
pareri di cui al comma 4 e del consiglio di amministrazione della
Cassa.
7. Le spese inerenti il finanziamento dei programmi di cui ai commi
2 e 3 ed ogni altra spesa di competenza della Cassa delle ammende,
ivi comprese le somme detratte dai depositi cauzionali per spese di
giustizia e di mantenimento in carcere dovute dal depositante
all'erario, sono effettuate con mandati di pagamento emessi dal
presidente della Cassa stessa e trasmessi alla Cassa depositi e
prestiti che ne cura l'accreditamento ai responsabili dei programmi
di cui al comma 4, ovvero agli aventi diritto.
8. Dell'avvenuto accreditamento delle somme di cui al comma 7 la
Cassa depositi e prestiti da' comunicazione alla Cassa delle ammende.
((5))
-----------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis,
comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di
avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."
Art. 130.
Bilancio
1. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo della Cassa
delle ammende sono approvati con decreti del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica. ((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni
dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 44-bis,
comma 4) che "Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di
avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230."
PARTE III
Disposizioni finali e transitorie
Art. 131.
Incarichi giornalieri
1. Il provveditore regionale conferisce direttamente gli incarichi
previsti dal secondo comma dell'articolo 80 della legge.
2. Al conferimento degli incarichi si provvede a seguito di
accertamento dell'idoneita' del richiedente ad assolvere i compiti
relativi.
3. A tal fine, in ogni provveditorato regionale, una commissione
composta dal provveditore, che la presiede, e da due dirigenti
dell'amministrazione penitenziaria, integrata da un esperto nella
materia relativa all'incarico da conferire, sottopone il richiedente
ad un colloquio inteso a valutare l'idoneita' indicata nel comma 2.
4. Esercita le funzioni di segretario un funzionario del
provveditorato regionale.
Art. 132.
Nomina degli esperti per le attivita' di osservazione e di
trattamento
1. Il provveditorato regionale compila, per ogni distretto di Corte
d'appello, un elenco degli esperti dei quali le direzioni degli
istituti e dei centri di servizio sociale possano avvalersi per lo
svolgimento delle attivita' di osservazione e di trattamento ai sensi
del quarto comma dell'articolo 80 della legge.
2. Nell'elenco sono iscritti professionisti che siano di condotta
incensurata e di eta' non inferiore agli anni venticinque. Per
ottenere l'iscrizione nell'elenco i professionisti, oltre ad essere
in possesso del titolo professionale richiesto, devono risultare
idonei a svolgere la loro attivita' nello specifico settore
penitenziario. L'idoneita' e' accertata dal provveditorato regionale
attraverso un colloquio e la valutazione dei titoli preferenziali
presentati dall'aspirante. A tal fine, il provveditorato regionale
puo' avvalersi del parere di consulenti docenti universitari nelle
discipline previste dal quarto comma dell'articolo 80 della legge.
3. Le direzioni degli istituti e dei centri di servizio sociale
conferiscono agli esperti indicati nel comma 2 i singoli incarichi,
su autorizzazione del provveditorato regionale.
Art. 133
((Attribuzioni dei direttori dei centri per la
giustizia minorile e degli uffici di servizio sociale per i
minorenni))
1. Le attribuzioni corrispondenti a quelle che il presente
regolamento demanda al provveditore regionale e al centro di servizio
sociale per adulti ((sono esercitate rispettivamente dal direttore
del centro per la giustizia minorile e dall'ufficio del servizio
sociale)) per i minorenni territorialmente competenti.
Art. 134.
Disposizioni relative ai servizi
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, negli istituti in cui i servizi igienici non sono
collocati in un vano annesso alla camera, si provvedera', attraverso
ristrutturazioni, ad adeguarli alla prescrizione di cui all'articolo
7, secondo gli interventi di edilizia penitenziaria resi possibili
dalle disponibilita' di bilancio. Analogamente si provvedera' per
dotare i servizi igienici di doccia e, particolarmente negli istituti
e sezioni femminili, di bidet, la' dove non ne siano dotati.
2. I servizi sistemati all'interno della camera, fino alla loro
soppressione, dovranno, comunque, consentire la utilizzazione con le
opportune condizioni di riservatezza.
3. Fino alla realizzazione dei servizi indicati nell'articolo 7, e'
consentita la effettuazione della doccia con acqua calda ogni giorno.
Art. 135
((Disposizioni relative
ai locali per confezione e consumazione del vitto))
1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento, i locali indicati nei commi 1 e 3 dell'articolo 13,
devono essere realizzati negli istituti gia' esistenti attraverso
adeguate ristrutturazioni, secondo gli interventi consentiti di
edilizia penitenziaria, resi possibili dalle disponibilita' di
bilancio.
2. Finche' non sia realizzato quanto previsto al comma 1 e
manchino, comunque, locali accessibili a gruppi di detenuti, la
consumazione dei pasti dovra' avvenire nelle camere, utilizzando
idonei piani di appoggio.
3. Inoltre, sempre fino a che non sia realizzato quanto previsto al
comma 1, potra' essere autorizzata, nelle camere o, se possibile, in
luogo diverso ed adeguato, la cottura di generi di facile e rapida
preparazione, stabilendo i generi ammessi, nonche' le modalita' da
osservare e la entita', anche forfettaria, della eventuale spesa per
energia a carico dell'utente se sia reso possibile l'uso di fornelli
elettrici.
Art. 136.
Norma finale
1. Il regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n.
431, e successive modificazioni ed integrazioni, e' abrogato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 30 giugno 2000
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Bianco, Ministro dell'interno
Mattarella, Ministro della difesa
Visco, Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione
economica
De Mauro, Ministro della pubblica
istruzione
Zecchino, Ministro dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica
Veronesi, Ministro della sanita'
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2000
Atti di Governo, registro n. 121, foglio n. 4