DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309

  Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti
e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza.
 
 Vigente al: 6-7-2013  
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 87 della Costituzione; 
  Visto l'art. 37 della legge 26 giugno 1990, n. 162, recante  delega
al Governo per l'emanazione di un testo unico in  cui  devono  essere
riunite e coordinate tra loro le disposizioni di cui  alla  legge  22
dicembre 1975, n. 685, del decreto-legge  22  aprile  1985,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno  1985,  n.  297,
del  decreto-legge  1°  aprile  1988,   n.   103,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 1° giugno 1988,  n.  176,  del  codice  di
procedura penale e della citata legge n. 162 del 1990; 
  Udito il parere delle competenti commissioni parlamentari  espresso
dal Senato della Repubblica in data 5 agosto 1990 e dalla Camera  dei
deputati in data 5 settembre 1990; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato,  espresso  nell'adunanza
generale del 4 ottobre 1990; 
  Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri,  adottate  nelle
riunioni del 31 luglio 1990 e del 4 ottobre 1990; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  14
settembre 1990, pubblicato neila Gazzetta Ufficiale  n.  219  del  19
settembre 1990, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministii
ha delegato il Ministro per gli affari  sociali  ad  esercitare  ogni
funzione a lui attribuita dalla legge 26 giugno 1990, n. 162; 
  Sulla proposta del Ministro per gli affari sociali, di concerto con
i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia,  delle  finanze,  del
tesoro, della difesa, della pubblica istruzione, del lavoro  e  della
previdenza sociale e della sanita'; 
 
                                EMANA 
 
                        il seguente decreto: 
 
 
                               Art. 1. 
 
  1. E' approvato l'unito testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza,
composto di 136 articoli e vistato dal Ministro proponente. 
 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi 9 ottobre 1990 
 
                               COSSIGA 
 
                                            Andreotti, Presidente del 
                                               Consiglio dei Ministri 
 
                                            Jervolino Russo, Ministro 
                                               per gli affari sociali 
 
                                          Gava, Ministro dell'interno 
 
                                         Vassalli, Ministro di grazia 
                                                          e giustizia 
 
                                              Formica, Ministro delle 
                                                              finanze 
 
                                           Carli, Ministro del tesoro 
 
                                              Rognoni, Ministro della 
                                                               difesa 
 
                                               Bianco, Ministro della 
                                                  pubblica istruzione 
 
                                           Donat Cattin, Ministro del 
                                            lavoro e della previdenza 
                                                              sociale 
 
                                           De Lorenzo, Ministro della 
                                                              sanita' 
 
Visto, il Guardasigilli: Vassalli 
  Registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1990 
  Atti di Governo, registro n. 81, foglio n. 20 

TITOLO I
DEGLI ORGANI E DELLE TABELLE

TESTO UNICO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA DEGLI STUPEFACENTI 
   E SOSTANZE PSICOTROPE,  PREVENZIONE,  CURA  E  RIABILITAZIONE  DEI
   RELATIVI STATI DI TOSSICODIPENDENZA. 
                               Art. 1. 
      (Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 1,  commi  1  e  2,  e  2)
Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. 
   Assistenza ai Paesi in via  di  sviluppo  produttori  di  sostanze
   stupefacenti. 
  1. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,
il Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga. 
  2. Il  Comitato  e'  composto  dal  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri,  che  lo  presiede,  dai  Ministri  degli  affari   esteri,
dell'interno, di grazia e giustizia,  delle  finanze,  della  difesa,
della  pubblica  istruzione,  della  sanita',  del  lavoro  e   della
previdenza sociale, dell'universita' e della  ricerca  scientifica  e
tecnologica e dai Ministri per gli affari  sociali,  per  gli  affari
regionali ed i problemi istituzionali e per  i  problemi  delle  aree
urbane, nonche' dal Sottosegretario  di  Stato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri. 
  3. Le funzioni di presidente del Comitato possono  essere  delegate
al Ministro per gli affari sociali. 
  4. Alle riunioni del Comitato possono essere chiamati a partecipare
altri Ministri in relazione agli argomenti da trattare. 
  5. Il Comitato ha responsabilita'  di  indirizzo  e  di  promozione
della politica generale di prevenzione  e  di  intervento  contro  la
illecita  produzione  e  diffusione  delle  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, a livello interno ed internazionale. 
  6. Il Comitato formula proposte al Governo  per  l'esercizio  della
funzione  di   indirizzo   e   di   coordinamento   delle   attivita'
amministrative di competenza delle regioni nel settore. 
  7. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - ((Dipartimento
nazionale per le politiche antidroga)) e' istituito  un  Osservatorio
permanente   che   verifica   l'andamento    del    fenomeno    della
tossicodipendenza, secondo le previsioni del comma 8. Il Ministro per
la   solidarieta'   sociale   disciplina,   con   proprio    decreto,
l'organizzazione e il funzionamento  dell'Osservatorio,  in  modo  da
assicurare lo svolgimento delle funzioni previste dall'articolo  127,
comma 2. Il Comitato si avvale dell'Osservatorio permanente. 
  8.  L'Osservatorio,  sulla  base  delle  direttive  e  dei  criteri
diramati dal Comitato, acquisisce periodicamente  e  sistematicamente
dati: 
    a) sulla entita' della popolazione  tossicodipendente  anche  con
riferimento alla tipologia delle sostanze assunte e sul rapporto  tra
le  caratteristiche  del  mercato  del  lavoro  e   delle   attivita'
lavorative e l'assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope; 
    b) sulla dislocazione e sul funzionamento dei servizi pubblici  e
privati   operanti   nel   settore   della   prevenzione,   cura    e
riabilitazione, nonche' sulle iniziative tendenti al recupero sociale
ivi compresi i servizi attivati negli istituti di prevenzione e  pena
e nelle caserme; sul numero di  soggetti  riabilitati  reinseriti  in
attivita' lavorative e sul tipo di attivita' lavorative eventualmente
intraprese, distinguendo se presso strutture pubbliche o private; 
    c) sui tipi di trattamento praticati e sui risultati  conseguiti,
in particolare per quanto riguarda la somministrazione  di  metadone,
nei servizi  di  cui  alla  lettera  b),  sulla  epidemiologia  delle
patologie correlate, nonche' sulla produzione  e  sul  consumo  delle
sostanze stupefacenti o psicotrope; 
    d) sulle iniziative promosse ai diversi livelli istituzionali  in
materia di informazione e prevenzione; 
    e) sulle fonti e  sulle  correnti  del  traffico  illecito  delle
sostanze stupefacenti o psicotrope; 
    f) sull'attivita' svolta dalle forze di polizia nel settore della
prevenzione  e  repressione  del  traffico  illecito  delle  sostanze
stupefacenti o psicotrope; 
    g) sul numero  e  sugli  esiti  dei  processi  penali  per  reati
previsti dal presente testo unico; 
    h) sui flussi di spesa per  la  lotta  alle  tossicodipendenze  e
sulla destinazione di tali flussi per funzioni e per territorio. 
  9. I Ministeri degli affari esteri, di grazia  e  giustizia,  delle
finanze, della difesa, della sanita', della pubblica istruzione e del
lavoro e  della  previdenza  sociale,  nell'ambito  delle  rispettive
competenze, sono tenuti a trasmettere all'osservatorio i dati di  cui
al comma 8, relativi al primo e al secondo  semestre  di  ogni  anno,
entro i mesi di giugno e dicembre. 
  10. L'Osservatorio, avvalendosi  anche  delle  prefetture  e  delle
amministrazioni locali, puo' richiedere ulteriori  dati  a  qualunque
amministrazione statale e regionale, che e' tenuta  a  fornirli,  con
l'eccezione di quelli che possano violare il diritto all'anonimato. 
  11.  Ciascun  Ministero  e  ciascuna   regione   possono   ottenere
informazioni dall'Osservatorio. 
  12. Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  d'intesa  con  i
Ministri della sanita', della pubblica istruzione, della difesa e per
gli affari  sociali,  promuove  campagne  informative  sugli  effetti
negativi sulla salute derivanti dall'uso di sostanze  stupefacenti  e
psicotrope, nonche'  sull'ampiezza  e  sulla  gravita'  del  fenomeno
criminale del traffico di tali sostanze. 
  13. Le campagne informative nazionali sono realizzate attraverso  i
mezzi di comunicazione radiotelevisivi pubblici e privati, attraverso
la  stampa  quotidiana  e  periodica  nonche'  attraverso   pubbliche
affissioni e servizi telefonici e telematici  di  informazione  e  di
consulenza e sono finanziate nella misura massima di lire 10 miliardi
annue a valere sulla quota del Fondo nazionale di intervento  per  la
lotta alla droga destinata  agli  interventi  previsti  dall'articolo
127. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il  Ministro  per  la
solidarieta' sociale da lui delegato determina, con proprio  decreto,
in  deroga  alle  norme  sulla  pubblicita'   delle   amministrazioni
pubbliche, la distribuzione  delle  risorse  finanziarie  tra  stampa
quotidiana e periodica, emittenti radiofoniche e televisive nazionali
e locali nonche' a favore di iniziative mirate  di  comunicazione  da
sviluppare sul territorio nazionale. 
  14. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 1996, N. 258. 
 15. Ogni tre anni, il Presidente del Consiglio dei Ministri, nella 
sua qualita' di Presidente del Comitato  nazionale  di  coordinamento
per l'azione antidroga, convoca una conferenza nazionale sui problemi
connessi con la diffusione delle sostanze stupefacenti  e  psicotrope
alla quale invita soggetti pubblici e privati che esplicano  la  loro
attivita'  nel  campo  della   prevenzione   e   della   cura   della
tossicodipendenza. Le conclusioni di tali conferenze sono  comunicate
al Parlamento anche al fine di individuare eventuali correzioni  alla
legislazione antidroga dettate dall'esperienza applicativa. 
  16. L'Italia concorre,  attraverso  gli  organismi  internazionali,
all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo produttori  delle  materie
di  base  dalle  quali  si  estraggono  le  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope. 
  17. L'assistenza prevede anche la creazione di fonti alternative di
reddito per liberare le  popolazioni  locali  dall'asservimento  alle
coltivazioni  illecite  da   cui   attualmente   traggono   il   loro
sostentamento. 
  18. A tal fine sono attivati anche  gli  strumenti  previsti  dalla
legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia  con  i
Paesi in via di sviluppo. 
                               Art. 2 
         (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 2) 
               Attribuzioni del Ministro della sanita' 
 
  1. Il Ministro della sanita', nell'ambito delle proprie competenze: 
    a) determina, sentito il Consiglio sanitario nazionale, gli 
indirizzi per  le  attivita'  di  prevenzione  del  consumo  e  delle
dipendenze da sostanze stupefacenti o psicotrope e da alcool e per la
cura e il reinserimento sociale dei soggetti dipendenti  da  sostanze
stupefacenti o psicotrope e da alcool; 
    b) partecipa  ai  rapporti,  sul  piano  internazionale,  con  la
Commissione degli stupefacenti e  con  l'Organo  di  controllo  sugli
stupefacenti del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite  e
con il Fondo delle Nazioni Unite per il  controllo  dell'abuso  delle
droghe (UNFDAC), con i competenti organismi della Comunita' economica
europea  e  con  ogni  altra  organizzazione  internazionale   avente
competenza nella materia di cui al presente testo unico; a  tal  fine
cura l'aggiornamento dei dati relativi  alle  quantita'  di  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope  effettivamente   importate,   esportate,
fabbricate, impiegate, nonche' alle quantita' disponibili presso  gli
enti o le imprese autorizzati; 
    c) determina,  sentito  il  Consiglio  sanitario  nazionale,  gli
indirizzi per il rilevamento epidemiologico da parte  delle  regioni,
delle province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  e  delle  unita'
sanitarie locali, concernente le dipendenze da alcool e  da  sostanze
stupefacenti o psicotrope; 
    d) concede le autorizzazioni per la coltivazione, la  produzione,
la   fabbricazione,   l'impiego,   il   commercio,    l'esportazione,
l'importazione, il transito, l'acquisto, la vendita e  la  detenzione
delle sostanze stupefacenti  o  psicotrope,  nonche'  quelle  per  la
produzione,  il  commercio,  l'esportazione,  l'importazione   e   il
transito delle sostanze suscettibili di impiego per la produzione  di
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui al  comma  1  dell'articolo
70; 
    e) stabilisce con proprio decreto: 
    1) l'elenco annuale delle imprese autorizzate alla fabbricazione,
all'impiego e al commercio all'ingrosso di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, nonche' di quelle di cui al comma 1 dell'articolo 70; 
    (( 2) il completamento e l'aggiornamento  delle  tabelle  di  cui
all'articolo 13, sentiti il  Consiglio  superiore  di  sanita'  e  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento nazionale  per  le
politiche antidroga; )) 
    3) le indicazioni relative alla confezione dei farmaci contenenti
sostanze stupefacenti o psicotrope; 
    4) PUNTO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171; 
    f) verifica, ad un anno, a due anni, a tre anni e a cinque anni 
dall'entrata in commercio di nuovi  farmaci,  la  loro  capacita'  di
indurre dipendenza nei consumatori; 
    g) promuove, in collaborazione con i Ministri dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica  e  di  grazia  e  giustizia,
studi e ricerche relativi agli aspetti farmacologici,  tossicologici,
medici, psicologici, riabilitativi, sociali, educativi, preventivi  e
giuridici in tema di droghe, alcool e tabacco; 
    h) promuove, in collaborazione con le regioni, iniziative volte a
eliminare   il   fenomeno   dello    scambio    di    siringhe    tra
tossicodipendenti,  favorendo  anche  l'immissione  nel  mercato   di
siringhe monouso autobloccanti. 
                               Art. 3. 
         (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1 e 3) 
Istituzione del Servizio centrale per le dipendenze 
           da alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope 
  1. E' istituito presso  il  Ministero  della  sanita'  il  Servizio
centrale per le  dipendenze  da  alcool  e  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope. 
  2. Il Servizio centrale svolge compiti di indirizzo e coordinamento
per  le  politiche  e  i  programmi  inerenti  il  trattamento  delle
dipendenze indicate nel comma 1 su tutto il territorio nazionale, con
parere  obbligatorio  del  Consiglio  sanitario  nazionale.   Inoltre
provvede a: 
    a) raccogliere i  dati  epidemiologici  e  le  statistiche  circa
l'andamento  dei  consumi,  delle  violazioni   delle   norme   sulla
circolazione stradale e degli infortuni in stato di intossicazione da
alcool e sostanze stupefacenti o psicotrope; 
    b) raccogliere  ed  elaborare  i  dati  trasmessi  dalle  regioni
relativi all'andamento delle dipendenze da  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope e da alcool, nonche' agli interventi  di  prevenzione,  di
cura e di recupero sociale e presentare annualmente un rapporto sulla
materia al Ministro della sanita'; 
    c) raccogliere ed elaborare i dati relativi al numero dei servizi
pubblici e privati attivi nel settore delle droghe e dell'alcool,  ai
contributi ad essi singolarmente erogati,  nonche'  al  numero  degli
utenti assistiti  ed  ai  risultati  conseguiti  nelle  attivita'  di
recupero e prevenzione messe in atto; 
    d) esprimere il parere motivato sulle autorizzazioni  in  materia
di sostanze stupefacenti o psicotrope per le quali e'  competente  il
Ministro della sanita'; 
    e) esprimere, sentito l'Istituto superiore di sanita', il  parere
motivato in ordine alla concessione di  licenza  di  importazione  di
materie  prime  per  la  produzione  e   l'impiego   delle   sostanze
stupefacenti o psicotrope; 
    f) procedere all'accertamento qualitativo  e  quantitativo  delle
sostanze stupefacenti o psicotrope messe a disposizione del Ministero
della sanita' ai sensi dell'articolo 87; 
    g) elencare gli additivi aversivi non tossici da immettere  nelle
confezioni commerciali di solventi inalabili. 
    h)  individuare  sostanze  da  taglio  contenute  nelle  sostanze
stupefacenti o psicotrope. 
  3. Il Servizio centrale, per gli eventuali controlli analitici,  si
avvale  dei  laboratori  dell'Istituto  superiore  di  sanita'  o  di
istituti universitari. 
                               Art. 4. 
       (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 3, commi 1, 4 e 5) 
Composizione del Servizio centrale per  le  dipendenze  da  alcool  e
                 sostanze stupefacenti o psicotrope 
  1. Al Servizio centrale per le  dipendenze  da  alcool  e  sostanze
stupefacenti o psicotrope  e'  preposto  un  dirigente  generale  del
Ministero della sanita'. 
  2. Il Ministro provvede alla  costituzione  del  Servizio  centrale
articolandolo in almeno quattro settori afferenti alla dipendenza  da
sostanze stupefacenti o psicotrope, alla prevenzione delle  infezioni
da  HIV  tra  i  tossicodipendenti  e  altre   patologie   correlate,
all'alcoolismo e al tabagismo preponendovi  i  dirigenti  di  cui  al
comma 3. 
  3. Nella tabella XIX, allegata  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 30  giugno  1972,  n.  748,  sono  apportate  le  seguenti
modifiche: 
    a) il quadro A, livello di funzione C,  e'  incrementato  di  una
unita'; 
    b) il quadro C, livello di funzione D,  e'  incrementato  di  due
unita'; 
    c) il quadro C, livello di funzione E, e' incrementato di quattro
unita'. 
  4. All'onere derivante dalla applicazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 360 milioni per ciascuno degli esercizi 1990, 1991 e
1992, si provvede con la riduzione di pari importo dello stanziamento
di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 26 giugno 1990, n. 162. 
  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 5. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 3) 
                         Controllo e vigilanza 
  1. Per l'esercizio del controllo e  della  vigilanza  il  Ministero
della  sanita'  si  avvale  normalmente  dei   nuclei   specializzati
dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza,  della  Guardia  di
finanza, dell'Arma dei carabinieri e, nei casi urgenti, di  qualsiasi
ufficiale e agente della  forza  pubblica.  Per  quanto  riguarda  il
controllo sulle navi e sugli aeromobili l'azione e' coordinata con le
capitanerie di porto o con i comandi di aeroporto. 
                               Art. 6. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 4) 
                       Modalita' della vigilanza 
  1. La vigilanza presso gli  enti  e  le  imprese  autorizzati  alla
coltivazione, alla fabbricazione, all'impiego, al commercio e  presso
chiunque sia autorizzato alla detenzione di sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, e' esercitata dal Ministero della sanita'. 
  2. La vigilanza predetta si effettua mediante ispezioni ordinarie e
straordinarie. 
  3. Le ispezioni ordinarie devono essere effettuate almeno ogni  due
anni, salvo quanto stabilito dall'articolo 29. 
  4. Il Ministero della sanita' puo' disporre in ogni tempo ispezioni
straordinarie. 
  5. Per l'esecuzione delle ispezioni il Ministero della sanita' puo'
avvalersi della collaborazione  degli  organi  di  polizia,  i  quali
comunque hanno facolta' di accedere in qualunque momento  nei  locali
ove si svolgono le attivita' previste dai titoli III, IV, V, VI e VII
del presente testo unico. 
  6. La Guardia di finanza puo' eseguire ispezioni  straordinarie  in
ogni  tempo  presso  gli  enti  e   le   imprese   autorizzati   alla
fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope quando sussistano
sospetti di attivita' illecite. 
                               Art. 7. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 5) 
                 Obbligo di esibizione di documenti 
  1. Ai fini della vigilanza e dei controlli previsti dagli  articoli
5 e 6 i  titolari  delle  autorizzazioni,  nonche'  i  titolari  o  i
direttori delle farmacie, sono tenuti ad esibire  ai  funzionari  del
Ministero della sanita' ed agli appartenenti alle  forze  di  polizia
tutti i documenti inerenti all'autorizzazione,  alla  gestione  della
coltivazione e vendita dei prodotti, alla fabbricazione, all'impiego,
al commercio delle sostanze stupefacenti o psicotrope. 
                               Art. 8. 
           (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 4, comma 1) 
                Opposizione alle ispezioni. Sanzioni 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e'  punito  con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire un milione  a  lire
dieci milioni chiunque: 
    a) indebitamente  impedisce  od  ostacola  lo  svolgimento  delle
ispezioni previste dall'articolo 6; 
    b) rivela o preannuncia l'ispezione qualora questa  debba  essere
improvvisa o comunque non preannunciata; 
    c) indebitamente impedisce od ostacola i controlli, gli accessi o
gli  altri  atti  previsti  dall'articolo  29,  oppure   si   sottrae
all'obbligo di esibire i documenti di cui all'articolo 7. 
                               Art. 9. 
           (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1) 
               Attribuzioni del Ministro dell'interno 
  1. Il Ministro dell'interno, nell'ambito delle proprie competenze: 
    a) esplica le funzioni di alta direzione dei servizi di polizia 
per la prevenzione e la repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope e di coordinamento generale in materia  dei
compiti e delle attivita' delle forze di polizia; promuove  altresi',
d'intesa con il Ministro degli affari esteri e  con  il  Ministro  di
grazia e giustizia, accordi internazionali di  collaborazione  con  i
competenti organismi esteri; 
    b) partecipa, sul piano internazionale, salve le attribuzioni dei
Ministri degli affari esteri e della  sanita',  ai  rapporti  con  il
Fondo delle Nazioni Unite per il controllo  dell'abuso  delle  droghe
(UNFDAC),  con  i  competenti  organismi  della  Comunita'  economica
europea e con qualsiasi altra organizzazione avente competenza  nella
materia di cui al presente testo unico. 
                              Art. 10. 
(Legge 26 giugno 1990, n. 162, artt. 5, comma 1, e 25, comma 2;  d.l.
   1› aprile 1988, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge
   1› giugno 1988, n. 176, art. 2- bis). 
                      Servizio centrale antidroga 
  1. Per  l'attuazione  dei  compiti  del  Ministro  dell'interno  in
materia di coordinamento e di pianificazione delle forze di polizia e
di alta direzione dei servizi di polizia  per  la  prevenzione  e  la
repressione  del  traffico  illecito  di  sostanze   stupefacenti   o
psicotrope, il capo della polizia - direttore generale della pubblica
sicurezza si avvale del Servizio centrale antidroga,  gia'  istituito
nell'ambito  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza  ai  sensi
dell'articolo 35 della legge 1 aprile 1981, n. 121. 
  2. Ai  fini  della  necessaria  cooperazione  internazionale  nella
prevenzione  e  repressione  del  traffico   illecito   di   sostanze
stupefacenti o psicotrope, il Servizio mantiene e sviluppa i rapporti
con i corrispondenti servizi delle polizie estere, avvalendosi  anche
dell'Organizzazione   internazionale    della    polizia    criminale
(OIPC-Interpol), nonche' con gli organi tecnici dei Governi dei Paesi
esteri operanti in Italia. 
  3. Il  Servizio  cura,  altresi',  i  rapporti  con  gli  organismi
internazionali  interessati  alla  coperazione  nelle  attivita'   di
polizia antidroga. 
  4. Il servizio prestato dagli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e
della Guardia di finanza nell'ambito del Servizio centrale  antidroga
e' equivalente,  agli  effetti  dello  sviluppo  della  carriera,  al
periodo  di  comando,  nei  rispettivi  gradi,  presso  i  Corpi   di
appartenenza. 
  5. Per le attivita' del Servizio centrale  antidroga,  nonche'  per
gli oneri di cui all'articolo 100 e per l'avvio del potenziamento  di
cui all'articolo 101,  comma  2,  sono  stanziati,  per  il  triennio
1990-1992, 6.800 milioni di lire in ragione d'anno. 
                              Art. 11. 
           (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 5, comma 1) 
                     Uffici antidroga all'estero 
 
  1. Il Dipartimento della pubblica sicurezza puo'  destinare,  fuori
del territorio nazionale, secondo quanto disposto  dall'articolo  168
del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e
successive modificazioni,  personale  appartenente  ((alla  Direzione
centrale  per  i  servizi  antidroga)),  che   operera'   presso   le
rappresentanze diplomatiche e gli uffici  consolari  in  qualita'  di
esperti ((per la sicurezza)), per  lo  svolgimento  di  attivita'  di
studio,  osservazione,  consulenza  e  informazione  in  vista  della
promozione della cooperazione contro il traffico della droga. 
  2. A tali  fini  il  contingente  previsto  dall'articolo  168  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,  n.  18,  e'
aumentato di una quota di venti unita', ((riservata agli esperti  per
la sicurezza della Direzione centrale per i servizi antidroga)). 
  3. Per l'assolvimento dei compiti  di  cooperazione  internazionale
nella prevenzione e repressione del  traffico  illecito  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope, ((la  Direzione  centrale  per  i  servizi
antidroga)) puo' costituire  uffici  operanti  fuori  del  territorio
nazionale, nel quadro di specifici accordi di cooperazione  stipulati
con i Governi interessati. Tali accordi  stabiliranno  la  condizione
giuridica dei predetti uffici nei confronti delle autorita' locali. 
  4. Agli uffici di cui al comma 3  e'  destinato  personale  ((della
Direzione centrale per i servizi antidroga)),  nominato  con  decreto
del Ministro dell'interno, di concerto con i  Ministri  degli  affari
esteri e del tesoro. 
  5. L'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo  e'
valutato in lire 4 miliardi in ragione d'anno a  decorrere  dal  1990
per le spese riguardanti il personale e in lire un  miliardo  per  le
spese di carattere funzionale relativamente al 1990. 
                              Art. 12. 
           (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 6, comma 1) 
                 Consultazione e raccordo tra lo Stato 
                  le regioni e le province autonome 
  1. I compiti di consultazione e raccordo, su  tutto  il  territorio
della Repubblica, delle  attivita'  di  prevenzione,  di  cura  e  di
recupero socio-sanitario  delle  tossicodipendenze  e  per  la  lotta
contro l'uso delle sostanze stupefacenti  o  psicotrope  sono  svolti
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di  Bolzano,  secondo  le  modalita'
previste dall'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.  Quando
all'ordine  del  giorno  della  Conferenza  sono  in  discussione  le
problematiche attinenti alla materia di cui al presente  testo  unico
e' obbligatoria la presenza del Ministro per gli affari sociali. 
                               Art. 13 
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 11 - legge 26  giugno  1990  n.
                      162, art. 7, commi 1 e 2) 
             Tabelle delle sostanze soggette a controllo 
 
  ((1.  Le  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope   sottoposte   alla
vigilanza  ed  al  controllo  del   Ministero   della   salute   sono
raggruppate, in conformita' ai criteri di cui all'articolo 14, in due
tabelle, allegate al presente testo unico. Il Ministero della  salute
stabilisce con proprio decreto  il  completamento  e  l'aggiornamento
delle tabelle con le  modalita'  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,
lettera e), numero 2) )). 
  2. Le tabelle di cui al comma 1 devono contenere l'elenco di  tutte
le sostanze e  dei  preparati  indicati  nelle  convenzioni  e  negli
accordi internazionali e sono  aggiornate  tempestivamente  anche  in
base a quanto previsto dalle convenzioni e accordi medesimi ovvero  a
nuove acquisizioni scientifiche. 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N.  272,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49)). 
  4.  Il  decreto  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica  italiana  e  inserito  nella  successiva  edizione  della
Farmacopea ufficiale. 
  ((5. Il Ministero della salute, sentiti il Consiglio  superiore  di
sanita' e la Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento
nazionale  per  le  politiche  antidroga,  ed  in  accordo   con   le
convenzioni internazionali in  materia  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, dispone con apposito decreto l'esclusione da una  o  piu'
misure di controllo di quei medicinali e dispositivi diagnostici  che
per la loro  composizione  qualitativa  e  quantitativa  non  possono
trovare un uso diverso da quello cui sono destinati)). 
                               Art. 14 
             (Criteri per la formazione delle tabelle). 
 
  1. La inclusione delle sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  nelle
tabelle di cui all'articolo 13 e'  effettuata  in  base  ai  seguenti
criteri: 
    a) nella tabella I sono indicati: 
    1) l'oppio e i  materiali  da  cui  possono  essere  ottenute  le
sostanze oppiacee naturali, estraibili dal  papavero  sonnifero;  gli
alcaloidi ad  azione  narcotico-analgesica  da  esso  estraibili;  le
sostanze  ottenute  per  trasformazione  chimica  di   quelle   prima
indicate; le sostanze ottenibili per sintesi che siano riconducibili,
per  struttura   chimica   o   per   effetti,   a   quelle   oppiacee
precedentemente indicate; eventuali intermedi per la loro sintesi; 
    2) le foglie di coca e gli  alcaloidi  ad  azione  eccitante  sul
sistema nervoso centrale da queste estraibili; le sostanze ad  azione
analoga ottenute per trasformazione  chimica  degli  alcaloidi  sopra
indicati oppure per sintesi; 
    3) le sostanze di  tipo  amfetaminico  ad  azione  eccitante  sul
sistema nervoso centrale; 
    4) ogni altra sostanza che produca effetti  sul  sistema  nervoso
centrale ed  abbia  capacita'  di  determinare  dipendenza  fisica  o
psichica  dello  stesso  ordine  o  di  ordine  superiore  a   quelle
precedentemente indicate; 
    5) gli indolici, siano essi derivati triptaminici che  lisergici,
e i derivati feniletilamminici, che abbiano  effetti  allucinogeni  o
che possano provocare distorsioni sensoriali; 
    6)  la  cannabis  indica,  i  prodotti  da   essa   ottenuti;   i
tetraidrocannabinoli, i loro analoghi naturali, le sostanze  ottenute
per sintesi  o  semisintesi  che  siano  ad  essi  riconducibili  per
struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico; 
    7) ogni altra pianta i  cui  principi  attivi  possono  provocare
allucinazioni o gravi distorsioni  sensoriali  e  tutte  le  sostanze
ottenute per estrazione o per sintesi chimica che provocano la stessa
tipologia di effetti a carico del sistema nervoso centrale; 
    b) nella sezione A della tabella II sono indicati: 
    1) i  medicinali  contenenti  le  sostanze  analgesiche  oppiacee
naturali, di semisintesi e di sintesi; 
    2) i medicinali di cui all'allegato  III-bis  al  presente  testo
unico; 
    3)  i  medicinali  contenenti  sostanze   di   corrente   impiego
terapeutico per le quali sono stati accertati  concreti  pericoli  di
induzione di grave dipendenza fisica o psichica; 
    4)  i  barbiturici  che  hanno  notevole  capacita'  di   indurre
dipendenza fisica o psichica o entrambe, nonche'  altre  sostanze  ad
effetto ipnotico-sedativo ad essi assimilabili ed i medicinali che li
contengono; 
    c) nella sezione B della tabella II sono indicati: 
    1) i medicinali  che  contengono  sostanze  di  corrente  impiego
terapeutico per le quali sono stati accertati  concreti  pericoli  di
induzione di dipendenza fisica o psichica di  intensita'  e  gravita'
minori di quelli prodotti dai medicinali elencati nella sezione A; 
    2) i barbiturici ad azione antiepilettica  e  i  barbiturici  con
breve durata d'azione; 
    3) le benzodiazepine, i derivati pirazolopirimidinici ed  i  loro
analoghi ad azione ansiolitica  o  psicostimolante  che  possono  dar
luogo al pericolo di abuso e generare farmacodipendenza; 
    d) nella sezione C della tabella II sono indicati: 
    1) le composizioni medicinali  contenenti  le  sostanze  elencate
nella tabella II, sezione B, da sole  o  in  associazione  con  altri
principi attivi, per i quali sono stati accertati  concreti  pericoli
di induzione di dipendenza fisica o psichica; 
    e) nella sezione D della tabella II sono indicati: 
    1) le composizioni medicinali  contenenti  le  sostanze  elencate
nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con  altri
principi  attivi  quando  per  la  loro  composizione  qualitativa  e
quantitativa e per le modalita' del loro uso,  presentano  rischi  di
abuso  o  farmacodipendenza  di  grado  inferiore  a   quello   delle
composizioni medicinali comprese nella tabella II, sezioni A e  C,  e
pertanto non sono assoggettate alla  disciplina  delle  sostanze  che
entrano a far parte della loro composizione; 
    2) le composizioni  medicinali  ad  uso  parenterale  a  base  di
benzodiazepine; 
    3)  le  composizioni  medicinali  per  uso  diverso   da   quello
iniettabile, le quali, in associazione con altri principi attivi  non
stupefacenti contengono alcaloidi totali dell'oppio  con  equivalente
ponderale in morfina non  superiore  allo  0,05  per  cento  in  peso
espresso come base anidra; le suddette composizioni medicinali devono
essere tali da impedire praticamente il recupero  dello  stupefacente
con facili ed estemporanei procedimenti estrattivi; 
    ((  3-bis)   in   considerazione   delle   prioritarie   esigenze
terapeutiche nei confronti del  dolore  severo,  composti  medicinali
utilizzati in terapia  del  dolore  elencati  nell'allegato  III-bis,
limitatamente alle forme farmaceutiche diverse da quella  parenterale
)); 
    f) nella sezione E della tabella II sono indicati: 
    1) le composizioni medicinali  contenenti  le  sostanze  elencate
nella tabella II, sezioni A o B, da sole o in associazione con  altri
principi attivi,  quando  per  la  loro  composizione  qualitativa  e
quantitativa o per le modalita' del loro uso,  possono  dar  luogo  a
pericolo di abuso o generare farmacodipendenza di grado  inferiore  a
quello delle  composizioni  medicinali  elencate  nella  tabella  II,
sezioni A, C o D. 
  2. Nelle tabelle I e II sono compresi, ai fini  della  applicazione
del presente testo unico, tutti gli isomeri, gli esteri,  gli  eteri,
ed i sali anche relativi agli isomeri, esteri ed eteri,  nonche'  gli
stereoisomeri nei casi in cui possono essere prodotti, relativi  alle
sostanze ed ai preparati  inclusi  nelle  tabelle,  salvo  sia  fatta
espressa eccezione. 
  3.  Le  sostanze  incluse  nelle  tabelle  sono  indicate  con   la
denominazione   comune   internazionale,   il   nome   chimico,    la
denominazione comune italiana o l'acronimo, se esiste. E',  tuttavia,
ritenuto sufficiente, ai fini della applicazione del  presente  testo
unico, che nelle tabelle la sostanza  sia  indicata  con  almeno  una
delle denominazioni sopra indicate, purche' idonea ad identificarla. 
  4. Le sostanze e le piante di cui al  comma  1,  lettera  a),  sono
soggette alla disciplina del presente testo  unico  anche  quando  si
presentano sotto ogni forma di prodotto, miscuglio o miscela. 
                              Art. 15. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 13) 
                Adempimenti del Ministero della sanita' 
                           e delle regioni 
  1. Il Ministero della sanita' provvede alla pubblicazione periodica
ed  alla  diffusione  mediante  trasmissione  alle  regioni  ed  alle
autorita'  sanitarie  locali,  dei  dati  aggiornati  concernenti  le
sostanze indicate nelle  tabelle  di  cui  all'articolo  14,  i  loro
effetti, i metodi  di  cura  delle  tossicodipendenze,  l'elenco  dei
presidi sanitari specializzati e dei centri  sociali  abilitati  alla
prevenzione ed alla cura delle tossicomanie. 
  2. Gli uffici  regionali  competenti  provvedono  a  comunicare  le
notizie di cui al comma 1 ai singoli medici esercenti la  professione
sanitaria. 
                              Art. 16. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 14) 
                  Elenco delle imprese autorizzate 
  1. L'elenco aggiornato degli enti e delle imprese autorizzati  alla
coltivazione e  produzione,  alla  fabbricazione,  all'impiego  e  al
commercio all'ingrosso di sostanze stupefacenti o psicotrope, con gli
estremi di ciascuna autorizzazione  e  con  la  specificazione  delle
attivita'  autorizzate,  e'  pubblicato  annualmente,  a   cura   del
Ministero della sanita', nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 

TITOLO II
DELLE AUTORIZZAZIONI

                               Art. 17. 
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 15 - legge 26 giugno  1990,  n.
162, art. 8, comma 1) 
                       Obbligo di autorizzazione 
  1. Chiunque intenda  coltivare,  produrre,  fabbricare,  impiegare,
importare, esportare, ricevere per transito, commerciare a  qualsiasi
titolo o comunque detenere per il commercio sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, comprese  nelle  tabelle  di  cui  all'articolo  14  deve
munirsi dell'autorizzazione del Ministero della sanita'. 
  2. Dall'obbligo dell'autorizzazione sono escluse le  farmacie,  per
quanto riguarda l'acquisto di sostanze stupefacenti  o  psicotrope  e
per l'acquisto, la vendita o la cessione di dette sostanze in dose  e
forma di medicamenti. 
  3.  L'importazione,  il  transito  o  l'esportazione  di   sostanze
stupefacenti   o   psicotrope   da   parte   di   chi    e'    munito
dell'autorizzazione  di  cui  al  comma  1,  sono  subordinati   alla
concessione di un permesso rilasciato dal Ministro della  sanita'  in
conformita' delle convenzioni internazionali e delle disposizioni  di
cui al titolo V del presente testo unico. 
  4.  Nella  domanda  di  autorizzazione,  gli  enti  e  le   imprese
interessati devono indicare la carica o l'ufficio i cui titolari sono
responsabili della tenuta dei registri e dell'osservanza degli  altri
obblighi imposti dalle disposizioni dei titoli VI e VII del  presente
testo unico. 
  5. Il  Ministro  della  sanita',  nel  concedere  l'autorizzazione,
determina, caso per caso, le condizioni e le garanzie alle quali essa
e' subordinata, sentito il Comando generale della Guardia di  finanza
nonche',   quando   trattasi   di    coltivazione,    il    Ministero
dell'agricoltura e delle foreste. 
  6. Il decreto di autorizzazione ha durata biennale ed  e'  soggetto
alla tassa di concessione governativa. 
  7. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 APRILE 1996, N. 258)). 
                              Art. 18. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 16) 
Comunicazione dei decreti di autorizzazione 
  1. I decreti ministeriali  di  autorizzazione  sono  comunicati  al
Dipartimento di pubblica sicurezza  del  Ministero  dell'interno,  al
Comando generale della Guardia  di  finanza  e  al  Comando  generale
dell'Arma dei  carabinieri  che  impartiscono  ai  dipendenti  organi
periferici le istruzioni necessarie per la vigilanza. 
  2.  Uguale  comunicazione  e'  effettuata  al   Servizio   centrale
antidroga. 
                              Art. 19. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 17) 
               Requisiti soggettivi per l'autorizzazione 
  1. Le autorizzazioni previste dal comma  1  dell'articolo  17  sono
personali e non possono essere cedute,  ne'  comunque  utilizzate  da
altri a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma. 
  2. Le autorizzazioni medesime possono essere accordate soltanto  ad
enti o imprese il cui titolare o legale rappresentante,  se  trattasi
di societa',  sia  di  buona  condotta  e  offra  garanzie  morali  e
professionali. Gli  stessi  requisiti  deve  possedere  il  direttore
tecnico dell'azienda. 
  3. Nel caso di enti o imprese che abbiano piu' filiali  o  depositi
e' necessaria l'autorizzazione per ciascuna  filiale  o  deposito.  I
requisiti previsti dal comma 2 devono essere  posseduti  anche  dalla
persona preposta alla filiale o al deposito. 
  4.  Nel  caso  di  cessazione  dell'attivita'  autorizzata   o   di
cessazione dell'azienda, di mutamento  della  denominazione  o  della
ragione sociale, di morte o di sostituzione del titolare dell'impresa
o del legale rappresentante  dell'ente,  l'autorizzazione  decade  di
diritto, senza necessita' di apposito provvedimento. 
  5. Tuttavia nel caso  di  morte  o  di  sostituzione  del  titolare
dell'impresa o del  legale  rappresentante  dell'ente,  il  Ministero
della sanita' puo' consentire in via provvisoria, per  non  oltre  il
termine  perentorio  di  tre  mesi,  la  prosecuzione  dell'attivita'
autorizzata sotto la responsabilita' del direttore tecnico. 
                              Art. 20. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 18) 
                    Rinnovo delle autorizzazioni 
  1. La domanda per ottenere il  rinnovo  delle  autorizzazioni  deve
essere presentata, almeno tre  mesi  prima  della  scadenza,  con  la
procedura stabilita per il rilascio delle singole autorizzazioni. 
  2. Nei casi di decadenza di cui al comma  4  dell'articolo  19,  ai
fini del rilascio della nuova autorizzazione,  puo'  essere  ritenuta
valida la documentazione  relativa  ai  requisiti  obiettivi  rimasti
invariati. 
                              Art. 21. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 19) 
Revoca e sospensione dell'autorizzazione 
  1. In caso  di  accertate  irregolarita'  durante  il  corso  della
coltivazione, della raccolta,  della  fabbricazione,  trasformazione,
sintesi, impiego, custodia,  commercio  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, o quando  vengono  a  mancare  in  tutto  o  in  parte  i
requisiti prescritti dalla legge per il  titolare  o  per  il  legale
rappresentante o per il direttore tecnico, il Ministro della  sanita'
procede alla revoca dell'autorizzazione. 
  2. Il Ministro della sanita' puo' procedere alla  revoca  anche  in
caso di incidente tecnico, di furto, di  deterioramento  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope o di altre irregolarita' verificatesi anche
per colpa del personale addetto. 
  3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, qualora il fatto  risulti  di
lieve entita', puo' essere adottato un provvedimento  di  sospensione
dell'autorizzazione fino a sei mesi. 
  4. Il provvedimento di revoca o di sospensione deve essere motivato
ed e' notificato agli interessati tramite  il  sindaco  e  comunicato
all'autorita'  sanitaria  regionale,  alla  questura  competente  per
territorio e, ove occorra,  al  Comando  generale  della  Guardia  di
finanza. 
  5. Nel caso che le irregolarita' indicate nel  comma  1  concernano
esclusivamente le prescrizioni  tecnico-agrarie,  il  Ministro  della
sanita'  adotta  i  provvedimenti  opportuni,  sentito  il  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste. 
                              Art. 22. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 20) 
                  Provvedimenti in caso di cessazione 
                     delle attivita' autorizzate 
  1.  Nei  casi  di   decadenza,   di   revoca   o   di   sospensione
dell'autorizzazione, il Ministro della sanita', salvo quanto previsto
dall'articolo 23,  adotta  i  provvedimenti  ritenuti  opportuni  nei
riguardi  delle  eventuali  giacenze  di  sostanze   stupefacenti   o
psicotrope e provvede  al  ritiro  del  bollettario  e  dei  registri
previsti dal presente testo unico, nonche' al ritiro del  decreto  di
autorizzazione. 
                              Art. 23. 
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 21 - decreto-legge 22 aprile 
   1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
   1985, n. 297, art. 4, comma 2). 
    Cessione o distruzione di sostanze stupefacenti o psicotrope 
  1. Nell'esercizio delle  facolta'  previste  dall'articolo  22,  il
Ministro   della    sanita'    puo'    consentire,    su    richiesta
dell'interessato, la cessione delle giacenze di sostanze stupefacenti
o psicotrope ai relativi fornitori ovvero ad  altri  enti  o  imprese
autorizzati o a farmacie, nominativamente indicati. 
  2.  Qualora  nel  termine  di  un  anno  non  sia  stato  possibile
realizzare  alcuna  destinazione  delle   sostanze   stupefacenti   o
psicotrope, queste vengono acquisite dallo Stato ed utilizzate con le
procedure e modalita' di cui all'articolo 24. 
  3. Le  sostanze  deteriorate  non  utilizzabili  farmacologicamente
devono essere distrutte, osservando le modalita' di cui  all'articolo
25. 
  4. Dell'avvenuta esecuzione dei provvedimenti adottati a norma  del
presente articolo deve essere redatto apposito verbale. 
                              Art. 24. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 22) 
      Sostanze stupefacenti o psicotrope confiscate o acquisite 
  1. Le sostanze stupefacenti  o  psicotrope  confiscate  o  comunque
acquisite  dallo  Stato  ai  sensi  dell'articolo  23  sono  poste  a
disposizione  del  Ministero  della  sanita'   che   effettuate,   se
necessario,  le  analisi,  provvede   alla   loro   utilizzazione   o
distruzione. 
  2. Nel caso di vendita, qualora non sia stata disposta confisca, il
ricavato, dedotte le spese  sostenute  dallo  Stato,  e'  versato  al
proprietario. Le somme relative ai  recuperi  delle  spese  sostenute
dallo Stato sono versate con imputazione ad apposito  capitolo  dello
stato di previsione delle entrate statali. 
                              Art. 25. 
 (Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni 
         dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 4, comma 1) 
Distruzione delle sostanze consegnate  o  messe  a  disposizione  del
                       Ministero della sanita' 
  1. La distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope nei casi
previsti dagli articoli 23 e 24 e' disposta con decreto del  Ministro
della sanita' che ne stabilisce  le  modalita'  di  attuazione  e  si
avvale  di  idonee  strutture  pubbliche  locali,  ove  esistenti,  o
nazionali. 
  2.  In  tali  casi  il  Ministro  della  sanita'  puo',   altresi',
richiedere  ai  prefetti  delle  province   interessate   che   venga
assicurata adeguata assistenza da parte delle forze di  polizia  alle
operazioni di distruzione. 
  3. Il verbale relativo  alle  operazioni  di  cui  al  comma  2  e'
trasmesso al Ministero della sanita'. 
                             Art. 25-bis 
(( (Distruzione delle sostanze e delle composizioni in  possesso  dei
soggetti di cui all'articolo 17 e delle farmacie). 
 
  1.  Le  sostanze  e  le  composizioni  scadute  o  deteriorate  non
utilizzabili  farmacologicamente,  limitatamente  a  quelle  soggette
all'obbligo di registrazione, in possesso dei soggetti autorizzati ai
sensi dell'articolo 17,  sono  distrutte  previa  autorizzazione  del
Ministero della salute. 
  2. La distruzione delle sostanze e composizioni di cui al  comma  1
in possesso  delle  farmacie  e'  effettuata  dall'azienda  sanitaria
locale ovvero da un'azienda autorizzata allo smaltimento dei  rifiuti
sanitari. Delle operazioni di distruzione di cui al presente comma e'
redatto apposito verbale e, nel caso in cui  la  distruzione  avvenga
per il tramite di un'azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti
sanitari, il farmacista trasmette  all'azienda  sanitaria  locale  il
relativo verbale. Gli oneri di trasporto,  distruzione  e  gli  altri
eventuali oneri connessi sono a carico delle farmacie richiedenti  la
distruzione. 
  3. Le Forze di polizia assicurano, nell'ambito delle risorse umane,
finanziarie  e  strumentali  disponibili  a   legislazione   vigente,
adeguata assistenza alle operazioni di distruzione di cui al presente
articolo )). 

TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA
FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE
SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.
Capo I
DELLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE

                               Art. 26 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 26) 
                  Coltivazioni e produzioni vietate 
 
  (( 1. Salvo quanto stabilito nel comma 2, e' vietata nel territorio
dello Stato la coltivazione delle piante comprese nella tabella I  di
cui all'articolo 14 )). 
  2. Il Ministro della sanita' puo' autorizzare istituti universitari
e laboratori pubblici aventi  fini  istituzionali  di  ricerca,  alla
coltivazione delle  piante  sopra  indicate  per  scopi  scientifici,
sperimentali o didattici. 
                              Art. 27. 
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 27 - legge 26  giugno  1990  n.
                       162, art. 33, comma 1) 
                  Autorizzazione alla coltivazione 
  1. La richiesta di autorizzazione alla coltivazione,  avanzata  dai
soggetti di cui agli articoli 16 e 17 del presente testo  unico  deve
contenere  il  nome   del   richiedente   coltivatore   responsabile,
l'indicazione  del  luogo,  delle  particelle   catastali   e   della
superficie di terreno sulla quale sara' effettuata  la  coltivazione,
nonche' la specie  di  coltivazione  e  i  prodotti  che  si  intende
ottenere. Il richiedente deve indicare l'esatta ubicazione dei locali
destinati alla custodia dei prodotti ottenuti. 
  2.  Sia  la  richiesta  che  l'eventuale  decreto  ministeriale  di
autorizzazione sono trasmessi alla competente unita' sanitaria locale
e agli organi di cui all'articolo  29  ai  quali  spetta  l'esercizio
della vigilanza e del controllo di tutte le fasi  della  coltivazione
fino all'avvenuta cessione del prodotto. 
  3. L'autorizzazione e' valida oltre che per la coltivazione,  anche
per la raccolta, la detenzione e la vendita dei prodotti ottenuti, da
effettuarsi esclusivamente alle ditte titolari di autorizzazione  per
la fabbricazione e l'impiego di sostanze stupefacenti. 
                              Art. 28. 
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 28 - decreto-legge 22 aprile 
   1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
   1985, n. 297, art. 3, comma 4 - legge 26 giugno 1990, n. 162, art.
   32, comma 1). 
                              Sanzioni 
  1. Chiunque, senza essere autorizzato, coltiva le  piante  indicate
nell'articolo  26,  e'   assoggettato   alle   sanzioni   penali   ed
amministrative stabilite per la fabbricazione illecita delle sostanze
stesse. 
  2.  Chiunque  non  osserva  le  prescrizioni  e  le  garanzie   cui
l'autorizzazione e'  subordinata,  e'  punito,  salvo  che  il  fatto
costituisca reato piu' grave, con l'arresto sino ad  un  anno  o  con
l'ammenda da lire un milione a lire quattro milioni. 
  3. In ogni caso le piante illegalmente coltivate sono sequestrate e
confiscate. Si applicano le disposizioni dell'articolo 86. 
                              Art. 29. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 29) 
 Vigilanza sulla coltivazione raccolta e produzione di stupefacenti 
  1.  Ai  fini  della  vigilanza  sulle  attivita'  di  coltivazione,
raccolta e produzione di stupefacenti, i militari  della  Guardia  di
finanza svolgono controlli periodici delle  coltivazioni  autorizzate
per accertare l'osservanza delle condizioni imposte e la  sussistenza
delle  garanzie  richieste  dal   provvedimento   autorizzativo.   La
periodicita' dei controlli  e'  concordata  tra  il  Ministero  della
sanita', il Comando generale della Guardia di finanza e il  Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, in  relazione  alla  ubicazione  ed
estensione del terreno coltivato, alla natura e alla durata del ciclo
agrario. 
  2. Indipendentemente  dalle  ispezioni  previste  dal  comma  1,  i
militari dalla  Guardia  di  finanza  possono  eseguire  controlli  a
carattere straordinario in caso di sospetto di frode. 
  3. Per l'espletamento dei predetti compiti i militari della Guardia
di finanza  hanno  facolta'  di  accedere  in  qualunque  tempo  alle
coltivazioni, nonche' nei locali di custodia dei  prodotti  ottenuti,
ove effettuano riscontri sulle giacenze. 
  4. Le operazioni concernenti la raccolta delle piante  o  parti  di
esse, dell'oppio grezzo o di altre droghe debbono  essere  effettuate
alla presenza dei predetti militari. 
  5. Fuori  delle  coltivazioni  autorizzate,  e  specialmente  nelle
immediate vicinanze di esse, i  militari  della  Guardia  di  finanza
esercitano  attiva  vigilanza  al  fine  di  prevenire  e   reprimere
qualsiasi  tentativo  di  abusiva  sottrazione  dei   prodotti.   Ove
accertino l'esistenza di coltivazioni abusive, provvedono alla  conta
delle piante coltivate ed alla distruzione delle stesse  dopo  averne
repertato appositi campioni. 
                              Art. 30. 
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 30 - legge 26 giugno  1990,  n.
162 art. 32, comma 1) 
                        Eccedenze di produzione 
  1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione  non  superiori
al 10 per cento sulle quantita' consentite purche'  siano  denunciate
al Ministero della sanita' entro quindici giorni dal momento  in  cui
sono accertate. 
  2.  Le  eccedenze  sono  computate  nei  quantitativi  da  prodursi
nell'anno successivo. 
  3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in
quantita' superiore a quelle consentite o tollerate e' punito con  la
reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni. 

TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA
FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE
SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.
Capo II
DELLA FABBRICAZIONE

                               Art. 31 
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 31 - legge 26  giugno  1990  n.
                       162, art. 32, comma 1) 
                       Quote di fabbricazione 
 
  1. Il Ministro della sanita', entro il mese  di  novembre  di  ogni
anno,  tenuto  conto  degli  impegni  derivanti   dalle   convenzioni
internazionali, stabilisce con proprio  decreto  le  quantita'  delle
varie sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle (( I
e II, sezioni A e B )) di cui all'articolo  14,  che  possono  essere
fabbricate e messe in vendita, in  Italia  o  all'estero,  nel  corso
dell'anno successivo, da ciascun  ente  o  impresa  autorizzati  alla
fabbricazione. 
  2. I limiti quantitativi stabiliti  nel  provvedimento  di  cui  al
comma 1 possono essere aumentati, ove necessario, nel corso dell'anno
al quale si riferiscono. 
  3. I provvedimenti di cui ai commi 1  e  2  sono  pubblicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  4.  Sono  tollerate  eventuali  eccedenze  di   fabbricazione   non
superiori al 10 per cento sulle quantita'  consentite  purche'  siano
denunciate al Ministero  della  sanita'  entro  quindici  giorni  dal
momento in cui  sono  accertate.  Le  eccedenze  sono  computate  nei
quantitativi da fabbricarsi nell'anno successivo. 
  5. Chiunque per colpa fabbrica sostanze stupefacenti  o  psicotrope
in quantita' superiori a quelle consentite o tollerate e' punito  con
la reclusione fino ad un anno o  con  la  multa  fino  a  lire  venti
milioni. 
                              Art. 32. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 32) 
                   Autorizzazione alla fabbricazione 
  1.  Chiunque  intenda  ottenere   l'autorizzazione   per   estrarre
alcaloidi dalla pianta di  papavero  sonnifero  o  dall'oppio,  dalle
foglie o dalla pasta di coca o da altre  piante  contenenti  sostanze
stupefacenti, ovvero fabbricarli per sintesi, deve presentare domanda
al Ministero della sanita', entro il 31 ottobre di ciascun anno. 
  2. Analoga domanda deve essere presentata, nel termine indicato nel
comma 1, da chi intenda estrarre,  trasformare  ovvero  produrre  per
sintesi sostanze psicotrope. 
  3. La domanda deve essere corredata dal certificato  di  iscrizione
all'albo professionale del direttore tecnico, che deve essere  munito
di laurea in chimica o in farmacia o in altra disciplina affine. 
  4. La domanda, corredata del certificato di iscrizione alla  camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura deve contenere: 
    a) le generalita' del richiedente: titolare dell'impresa o legale
rappresentante dell'ente che  avra'  la  responsabilita'  per  quanto
riguarda l'osservanza delle norme di legge; 
    b)  la  sede,  l'ubicazione  e   la   descrizione   dell'ente   o
dell'impresa di fabbricazione  con  descrizione  grafica  dei  locali
adibiti alla lavorazione e al deposito  della  merce  lavorata  o  da
porsi in lavorazione; 
    c)  le  generalita'  del  direttore   tecnico   che   assume   la
responsabilita'  con   il   titolare   dell'impresa   o   il   legale
rappresentante dell'ente; 
    d) la qualita' e i quantitativi delle materie prime richieste per
la lavorazione; 
    e) le sostanze che si intende fabbricare, nonche' i  procedimenti
di estrazione che si intende applicare, con l'indicazione presumibile
delle rese di lavorazione. 
  5. L'autorizzazione e' valida, oltre che per  la  fabbricazione  di
sostanze  stupefacenti  e  psicotrope,  anche  per  l'acquisto  delle
relative materie prime, nonche' per la vendita dei prodotti ottenuti. 
                              Art. 33. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 33) 
          Idoneita' dell'officina ai fini della fabbricazione 
  1.  Ogni  officina  deve  essere  provvista   di   locali   adibiti
esclusivamente  alla  fabbricazione  delle  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope, di apparecchi e mezzi adeguati  allo  scopo,  nonche'  di
locali idonei alla custodia dei prodotti finiti e delle materie prime
occorrenti per la fabbricazione. 
  2. Il Ministero della sanita' accerta la sussistenza dei  requisiti
di cui al comma 1. 
  3. Qualora il richiedente  non  sia  autorizzato  all'esercizio  di
officina farmaceutica, deve munirsi della relativa autorizzazione. 
  4.  Il  Ministero  della  sanita'  accerta,   mediante   ispezione,
l'idoneita' dell'officina anche ai sensi dell'articolo 144 del  testo
unico delle leggi sanitarie, approvato con regio  decreto  27  luglio
1934, n. 1265, e successive modificazioni. 
  5. Le  spese  relative  a  tali  accertamenti  sono  a  carico  del
richiedente ed i relativi recuperi sono versati  con  imputazione  ad
apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali. 
                               Art. 34 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 34) 
                 Controllo sui cicli di lavorazione 
 
  (( 1. Presso ciascun ente o impresa, autorizzati alla fabbricazione
di sostanze stupefacenti o psicotrope, comprese nelle tabelle I e II,
sezione A, di cui all'articolo 14, devono essere dislocati uno o piu'
militari della Guardia di finanza per  il  controllo  dell'entrata  e
dell'uscita delle sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche' per  la
sorveglianza a carattere continuativo durante i cicli di  lavorazione
)). 
  2. La vigilanza puo' essere disposta, su  richiesta  del  Ministero
della sanita', previa intesa con il Comando generale della Guardia di
finanza, anche presso singoli enti o imprese autorizzati  all'impiego
di dette sostanze. 
  3. Le istruzioni di servizio sono impartite  dal  Comando  generale
della Guardia di finanza in conformita' alle disposizioni di  massima
concertate, anche ai fini  del  coordinamento,  col  Ministero  della
sanita'. 
  4. Le aziende, che fabbricano sostanze stupefacenti  o  psicotrope,
hanno l'obbligo di mettere a disposizione dei militari  addetti  alla
vigilanza presso lo stabilimento i locali idonei per  lo  svolgimento
delle operazioni di controllo, adeguatamente attrezzati per  i  turni
di riposo, quando la lavorazione si svolga durante la notte. 
                               Art. 35 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 35) 
                    Controllo sulle materie prime 
 
  1. Il Ministero della sanita' esercita il controllo sulle quantita'
di materie prime ad azione stupefacente, sulle quantita' di  sostanze
stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle (( I e II, sezioni A
e B )) di cui all'articolo 14, fabbricate o comunque in  possesso  di
ciascuna officina e sulla loro destinazione, con particolare riguardo
alla ripartizione quantitativa sul mercato. 
  2. Il Ministro della sanita' puo' limitare o vietare, in  qualsiasi
momento, ove particolari circostanze lo richiedano, la  fabbricazione
di singole sostanze stupefacenti o psicotrope. 
  3. Gli organi specializzati di controllo sono tenuti ad  affettuare
saltuarie ed improvvise azioni di controllo sia di iniziativa propria
che su richiesta del Ministero della sanita'. 

TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA
FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE
SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.
Capo III
DELL'IMPIEGO

                               Art. 36 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 36) 
                     Autorizzazione all'impiego 
 
  1.  Chiunque  intende  ottenere  l'autorizzazione  all'impiego   di
sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle (( I  e  II
))  di  cui  all'articolo  14,   purche'   regolarmente   autorizzato
all'esercizio di officina farmaceutica, deve  presentare  domanda  al
Ministero della sanita', secondo le modalita' previste  dal  comma  4
dell'articolo 32, in quanto applicabili. 
  2. Il Ministero della sanita' accerta se i locali siano idonei alla
preparazione, all'impiego ed alla custodia delle materie prime e  dei
prodotti. 
  3. Il decreto di autorizzazione e'  valido  per  l'acquisto  e  per
l'impiego delle sostanze  sottoposte  a  controllo,  nonche'  per  la
vendita (( dei prodotti ottenuti )). 
  4. Le spese relative agli accertamenti di cui al  comma  2  sono  a
carico del richiedente  ed  i  relativi  recuperi  sono  versati  con
imputazione ad apposito capitolo  dello  stato  di  previsione  delle
entrate statali. 

TITOLO III
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA COLTIVAZIONE E PRODUZIONE, ALLA
FABBRICAZIONE, ALL'IMPIEGO ED AL COMMERCIO ALL'INGROSSO DELLE
SOSTANZE STUPEFACENTI O PSICOTROPE.
Capo IV
DEL COMMERCIO ALL'INGROSSO

                              Art. 37. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 37) 
Autorizzazione al commercio all'ingrosso 
  1.  Chiunque  intende  ottenere   l'autorizzazione   al   commercio
all'ingrosso di sostanze stupefacenti o  psicotrope  deve  presentare
domanda  al  Ministero  della  sanita',  separatamente  per   ciascun
deposito o filiale. 
  2. Il  Ministero  della  sanita'  accerta  l'idoneita'  dei  locali
adibiti alla conservazione e  alla  custodia  delle  sostanze  e  dei
prodotti. 
  3. Le  spese  relative  a  tali  accertamenti  sono  a  carico  del
richiedente ed i relativi recuperi sono versati  con  imputazione  ad
apposito capitolo dello stato di previsione delle entrate statali. 
  4. La domanda corredata da certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria, artigianato ed agricoltura deve indicare: 
    a) le generalita' del titolare o  la  denominazione  dell'impresa
commerciale con l'indicazione del legale rappresentante; 
   b) le generalita' della  persona  responsabile  del  funzionamento
dell'esercizio e l'indicazione dei requisiti  previsti  dall'articolo
188- bis del testo unico delle leggi sanitarie, approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265; 
   c)  l'ubicazione  delle  sedi,  delle  filiali,  dei  depositi   o
magazzini nei quali il commercio viene esercitato  con  l'indicazione
dei locali riservati alla ricezione, alla detenzione e alla 
spedizione o consegna dei prodotti di cui al comma 1, con la 
   indicazione delle misure di  sicurezza  adottate  per  i  predetti
   locali; 
d) le sostanze, i prodotti e le specialita' medicinali che si 
intende commerciare. 
  5. Il Ministro della sanita',  previ  gli  opportuni  accertamenti,
rilascia l'autorizzazione al commercio determinando, ove  necessario,
le condizioni e le garanzie. 

TITOLO IV
RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE
Capo I
DELLA VENDITA, DELL'ACQUISTO
E DELLA SOMMINISTRAZIONE

                               Art. 38 
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 38 - legge 26  giugno  1990  n.
                162, artt. 9, comma 1, e 32, comma 1) 
      Vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope 
 
  1. ((La vendita o cessione, a  qualsiasi  titolo,  anche  gratuito,
delle sostanze e dei  medicinali  compresi  nelle  tabelle  I  e  II,
sezioni A, B e C, di  cui  all'articolo  14  e'  fatta  alle  persone
autorizzate ai sensi del presente testo unico  in  base  a  richiesta
scritta  da  staccarsi  da  apposito  bollettario  "buoni   acquisto"
conforme al modello predisposto dal  Ministero  della  salute  )).  I
titolari o i direttori di farmacie aperte al pubblico  o  ospedaliere
possono  utilizzare  il  bollettario  "buoni  acquisto"   anche   per
richiedere, a titolo gratuito, i medicinali  compresi  nella  tabella
II, sezioni A, B  e  C,  ad  altre  farmacie  aperte  al  pubblico  o
ospedaliere,  qualora  si   configuri   il   carattere   di   urgenza
terapeutica. 
  1-bis. Il Ministero della salute dispone, con proprio  decreto,  il
modello  di  bollettario  "buoni  acquisto"  adatto  alle   richieste
cumulative. 
  2. In caso di  perdita,  anche  parziale,  del  bollettario  "buoni
acquisto", deve essere fatta, entro ventiquattro ore dalla  scoperta,
denuncia scritta all'autorita' di pubblica sicurezza. Chiunque  viola
tale disposizione  e'  punito  con  la  sanzione  amministrativa  del
pagamento della somma da lire duecentomila a lire quattro milioni. 
  3. I  produttori  di  specialita'  medicinali  contenenti  sostanze
stupefacenti o psicotrope sono autorizzati, nei limiti e  secondo  le
norme stabilite dal Ministero della  sanita',  a  spedire  ai  medici
chirurghi e ai medici veterinari campioni di tali specialita'. 
  4. E' vietata comunque la fornitura ai medici chirurghi e ai medici
veterinari di  campioni  delle  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
elencate nelle tabelle I, II e III di cui all'articolo 14. 
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  la
disposizione  di  cui  al  comma  4  e'  punito   con   la   sanzione
amministrativa del pagamento della somma da lire duecentomila a  lire
un milione. 
  6. L'invio delle specialita'  medicinali  di  cui  al  comma  4  e'
subordinato alla richiesta datata e firmata  dal  sanitario,  che  si
impegna alla somministrazione sotto la propria responsabilita'. 
  7. Chiunque cede buoni acquisto a qualsiasi titolo e' punito, salvo
che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione  da  sei
mesi a tre anni e con la multa da lire cinque milioni a  lire  trenta
milioni. 
                              Art. 39. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 39) 
                           Buoni acquisto 
  1. Ogni buono acquisto deve essere utilizzato per la  richiesta  di
una sola sostanza o preparazione. 
  2. Esso e' diviso in tre sezioni. La sezione prima  costituisce  la
matrice e rimane in possesso del richiedente.  Ad  essa  deve  essere
allegata la fattura di vendita, rilasciata dal fornitore, recante gli
estremi del buono acquisto al quale si riferisce. La sezione  seconda
e' consegnata al  fornitore  che  deve  allegarla  alla  copia  della
fattura di vendita. 
  3. Le sezioni  prima  e  seconda  devono  essere  conservate  quali
documenti giustificativi dell'operazione. 
  4. La sezione terza deve essere inviata a  cura  del  venditore  al
Ministero della sanita'. Quando l'acquirente e' titolare o  direttore
di farmacia, la sezione  stessa  deve  essere  inviata  all'autorita'
sanitaria regionale nella cui circoscrizione ha sede la farmacia. 
                               Art. 40 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 40) 
                      Confezioni per la vendita 
 
  (( 1. Il Ministero  della  salute,  nel  rispetto  delle  normative
comunitarie,  al  momento   dell'autorizzazione   all'immissione   in
commercio,  determina,   in   rapporto   alla   loro   compo-sizione,
indicazione terapeutica e posologia,  le  confezioni  dei  medicinali
contenenti sostanze stupefacenti  o  psicotrope  che  possono  essere
messe in commercio ed individua, in applicazione dei criteri  di  cui
all'articolo 14, la sezione della tabella  II  in  cui  collocare  il
medicinale stesso )). 
  2. Composizione, indicazioni terapeutiche, posologia  ed  eventuali
controindicazioni devono essere  riportate  in  modo  inequivoco  nel
foglio illustrativo che accompagna la confezione. 
                               Art. 41 
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 41-legge 26 giugno 1990 n. 162,
                          art. 32, comma 1) 
                        Modalita' di consegna 
 
  1. La consegna di sostanze sottoposte a controllo, da  parte  degli
enti o delle imprese autorizzati a commerciarle, deve essere fatta: 
    a)   personalmente   all'intestatario   dell'autorizzazione    al
commercio o al farmacista, previo accertamento della  sua  identita',
qualora la  consegna  sia  effettuata  presso  la  sede  dell'ente  o
dell'impresa, e annotando i dati del documento di  riconoscimento  in
calce al buono acquisto; 
    b) a mezzo di un qualunque dipendente dell'ente  o  dell'impresa,
debitamente autorizzato, direttamente al  domicilio  dell'acquirente,
previo accertamento della identita' di  quest'ultimo  e  annotando  i
dati del documento di riconoscimento in calce al buono acquisto; 
    c) a mezzo pacco postale assicurato; 
    d) mediante agenzia di trasporto o corriere  privato.  In  questo
caso, ove si tratti di sostanze stupefacenti  o  psicotrope  indicate
nelle tabelle I e II , sezione A, di cui all'articolo  14  e  il  cui
quantitativo sia superiore ai cento grammi, il trasporto deve  essere
effettuato previa comunicazione, a cura del mittente, al piu'  vicino
ufficio di Polizia di Stato o comando dei carabinieri o della Guardia
di finanza. 
  1-bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1,  la  consegna
di sostanze sottoposte a controllo puo' essere fatta anche  da  parte
di operatori sanitari, per quantita' terapeutiche  di  medicinali  di
cui all'allegato III-bis, accompagnate da Dichiarazione  sottoscritta
dal medico di medicina generale, di continuita' assistenziale  o  dal
medico ospedaliero che ha in  cura  il  paziente,  che  ne  prescriva
l'utilizzazione anche nell'assistenza  domiciliare  ((di  malati  che
hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore  secondo
le vigenti disposizioni)), ad esclusione del trattamento  domiciliare
degli stati di tossicodipendenza da oppiacei. 
  2. La comunicazione, di cui al comma 1, lettera  d),  compilata  in
triplice copia, deve indicare il  mittente  ed  il  destinatario,  il
giorno in cui si effettua il trasporto,  la  natura  e  la  quantita'
degli  stupefacenti  trasportati.  Una  delle  copie  e'   trattenuta
dall'ufficio o comando predetti; la seconda e' da questo  inviata  al
corrispondente   ufficio   o   comando   della   giurisdizione    del
destinatario,  per  la  opportuna  azione  di  vigilanza;  la  terza,
timbrata  e  vistata  dall'ufficio  o  comando  di  cui  sopra,  deve
accompagnare la  merce  ed  essere  restituita  dal  destinatario  al
mittente. 
  3. Chiunque consegni o trasporti sostanze stupefacenti o psicotrope
non ottemperando alle disposizioni del presente  articolo  e'  punito
con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da lire  un  milione  a
lire venti milioni. 
  4.  Chi  vende  o  cede  sostanze  sottoposte  a  controllo,   deve
conservare la  copia  della  fattura,  il  relativo  buono  acquisto,
nonche', ove la  consegna  avvenga  a  mezzo  posta  o  corriere,  la
ricevuta postale o dell'agenzia di trasporto o del corriere  privato,
relativa  alla   spedizione   della   merce.   L'inosservanza   delle
disposizioni  del  presente  comma  e'   punita   con   la   sanzione
amministrativa del pagamento di una somma fino a lire un milione. 
                               Art. 42 
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 42 - legge 26 giugno  1990,  n.
                        162 art. 10, comma 1) 
(( Acquisto di medicinali  a  base  di  sostanze  stupefacenti  e  di
          sostanze psicotrope da parte di medici chirurghi 
 
  1. I medici chirurghi ed i medici veterinari, i direttori  sanitari
o responsabili di ospedali, case di cura in genere, prive dell'unita'
operativa di farmacia, e titolari di gabinetto per l'esercizio  delle
professioni sanitarie qualora, per le normali esigenze  terapeutiche,
si determini la necessita' di approvvigionarsi di medicinali  a  base
di sostanze stupefacenti o  psicotrope  compresi  nella  tabella  II,
sezioni A, B e C, di cui  all'articolo  14,  devono  farne  richiesta
scritta in triplice copia alla farmacia o al grossista di medicinali. 
La  prima  delle  predette  copie  rimane   per   documentazione   al
richiedente; le altre due devono essere rimesse alla farmacia o  alla
ditta all'ingrosso; queste ultime ne trattengono una per  il  proprio
discarico e trasmettono l'altra all'azienda sanitaria  locale  a  cui
fanno riferimento )). 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'acquisto (( dei predetti
medicinali  ))  in  misura  eccedente  in  modo  apprezzabile  quelle
occorrenti per le  normali  necessita'  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da (( euro 100 ad euro  500
)). 
  3. I direttori sanitari ed i titolari di gabinetto di cui al  comma
1 debbono tenere un registro di carico e scarico  ((  dei  medicinali
acquistati  )),  nel  quale  devono  specificare  l'impiego  ((   dei
medicinali stessi )). 
  4. Detto registro deve essere vidimato e firmato in ciascuna pagina
dall'autorita' sanitaria locale. 
                               Art. 43 
        Obblighi dei medici chirurghi e dei medici veterinari 
 
  1.  I  medici  chirurghi  e  i  medici  veterinari  prescrivono   i
medicinali compresi nella tabella II, sezione A, di cui  all'articolo
14, su apposito ricettario approvato con decreto del Ministero  della
salute. 
  2. La  prescrizione  dei  medicinali  indicati  nella  tabella  II,
sezione A, di cui all'articolo 14 puo' comprendere un solo medicinale
per una cura di durata non superiore a trenta  giorni,  ad  eccezione
della prescrizione dei medicinali di cui all'allegato III-bis  per  i
quali la ricetta puo' comprendere fino a due medicinali  diversi  tra
loro o uno stesso medicinale con due dosaggi differenti per una  cura
di durata non superiore a trenta giorni. 
  3. Nella ricetta devono essere indicati: 
    a)  cognome  e  nome  dell'assistito  ovvero   del   proprietario
dell'animale ammalato; 
    b)  la  dose   prescritta,   la   posologia   ed   il   modo   di
somministrazione; 
    c) l'indirizzo e il numero telefonico  professionali  del  medico
chirurgo o del medico veterinario da cui la ricetta e' rilasciata; 
    d)  la  data  e  la  firma  del  medico  chirurgo  o  del  medico
veterinario da cui la ricetta e' rilasciata; 
    e)  il  timbro  personale  del  medico  chirurgo  o  del   medico
veterinario da cui la ricetta e' rilasciata. 
  4. Le ricette di cui al comma 1 sono compilate in duplice  copia  a
ricalco  per  i  medicinali  non  forniti  dal   Servizio   sanitario
nazionale, ed in triplice copia a ricalco per  i  medicinali  forniti
dal Servizio sanitario nazionale. Una copia della ricetta e' comunque
conservata dall'assistito o dal proprietario  dell'animale  ammalato.
Il Ministero della salute stabilisce con proprio decreto la forma  ed
il contenuto del ricettario di cui al comma 1. 
((4-bis. Per la  prescrizione,  nell'ambito  del  Servizio  sanitario
nazionale,  di  farmaci  previsti  dall'allegato   III-bis   per   il
trattamento di pazienti  affetti  da  dolore  severo,  in  luogo  del
ricettario di cui al comma 1, contenente le ricette a ricalco di  cui
al comma  4,  puo'  essere  utilizzato  il  ricettario  del  Servizio
sanitario  nazionale,   disciplinato   dal   decreto   del   Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  17  marzo  2008,   pubblicato   nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  86  dell'11  aprile
2008. Il Ministro della salute, sentiti  il  Consiglio  superiore  di
sanita' e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
le  politiche  antidroga,  puo',  con  proprio  decreto,   aggiornare
l'elenco dei farmaci di cui all'allegato III-bis)). 
  5. La  prescrizione  dei  medicinali  compresi  nella  tabella  II,
sezione  A,  di  cui  all'articolo  14,  qualora  utilizzati  per  il
trattamento di disassuefazione dagli stati  di  tossicodipendenza  da
oppiacei  o  di  alcooldipendenza,  e'  effettuata   utilizzando   il
ricettario di cui al comma  1  nel  rispetto  del  piano  terapeutico
predisposto da una struttura sanitaria pubblica o  da  una  struttura
privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116 e  specificamente  per
l'attivita' di diagnosi di cui al comma 2, lettera d),  del  medesimo
articolo. La persona alla quale  sono  consegnati  in  affidamento  i
medicinali di cui al presente comma e' tenuta ad esibire a  richiesta
la prescrizione medica o il piano terapeutico in suo possesso. 
  6. I medici chirurghi e i medici  veterinari  sono  autorizzati  ad
approvvigionarsi  attraverso  autoricettazione,  a  trasportare  e  a
detenere  i  medicinali  compresi  nell'allegato  III-bis   per   uso
professionale urgente, utilizzando il ricettario di cui al  comma  1.
Una copia della ricetta e'  conservata  dal  medico  chirurgo  o  dal
medico  veterinario  che  tiene   un   registro   delle   prestazioni
effettuate, annotandovi le movimentazioni, in entrata ed uscita,  dei
medicinali di cui si e'  approvvigionato  e  che  successivamente  ha
somministrato. Il  registro  delle  prestazioni  non  e'  di  modello
ufficiale  e  deve  essere  conservato  per  due  anni  a  far   data
dall'ultima registrazione effettuata; le copie delle autoricettazioni
sono conservate, come  giustificativo  dell'entrata,  per  lo  stesso
periodo del registro. 
  7. Il personale che opera nei distretti  sanitari  di  base  o  nei
servizi territoriali o negli ospedali pubblici  o  accreditati  delle
aziende sanitarie locali e' autorizzato  a  consegnare  al  domicilio
((di malati che hanno accesso alle cure palliative e alla terapia del
dolore  secondo  le  vigenti  disposizioni)),   ad   esclusione   del
trattamento domiciliare degli stati di tossicodipendenza da oppiacei,
le  quantita'  terapeutiche  dei  medicinali  compresi  nell'allegato
III-bis accompagnate dalla certificazione medica che ne prescrive  la
posologia e l'utilizzazione nell'assistenza domiciliare. 
  8.  Gli  infermieri  professionali  che   effettuano   servizi   di
assistenza domiciliare nell'ambito dei distretti sanitari di  base  o
nei servizi territoriali delle aziende sanitarie locali e i familiari
dei pazienti, opportunamente identificati dal medico o dal farmacista
che ivi  effettuano  servizio,  sono  autorizzati  a  trasportare  le
quantita' terapeutiche dei medicinali compresi nell'allegato  III-bis
accompagnate  dalla  certificazione  medica  che  ne   prescrive   la
posologia e l'utilizzazione a domicilio ((di malati che hanno accesso
alle cure palliative e alla terapia del  dolore  secondo  le  vigenti
disposizioni)), ad esclusione del trattamento domiciliare degli stati
di tossicodipendenza da oppiacei. 
  9. La  prescrizione  dei  medicinali  compresi  nella  tabella  II,
sezioni B, C e D, di cui all'articolo 14 e' effettuata con ricetta da
rinnovarsi volta per volta e da trattenersi da parte del farmacista. 
  10. La prescrizione  dei  medicinali  compresi  nella  tabella  II,
sezione E, di cui all'articolo 14 e' effettuata con ricetta medica. 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 8 febbraio 2001, n. 12 ha disposto (con l'art.  1,  comma  1,
lettera b), numero 4)) che " il comma 6 e' abrogato con effetto dalla
data di entrata in vigore del decreto del Ministro della  sanita'  di
cui al primo periodo del comma 4, come sostituito dal numero 3) della
presente lettera". 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 3) che "Il decreto di  cui
al primo periodo del comma 4 dell'articolo 43 del citato testo  unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990,
n. 309, come sostituito dal comma  1,  lettera  b),  numero  3),  del
presente articolo, e' emanato entro  novanta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge". 
                              Art. 44. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 44) 
       Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente 
  1. E' fatto divieto di consegnare sostanze e  preparazioni  di  cui
alle  tabelle  previste  dall'articolo  14   a   persona   minore   o
manifestamente inferma di mente. 
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  la
disposizione del comma 1 e' punito con  una  sanzione  amministrativa
del pagamento di una somma fino a lire due milioni. 
                               Art. 45 
                    Dispensazione dei medicinali 
 
  1. La dispensazione  dei  medicinali  compresi  nella  tabella  II,
sezione A, di cui all'articolo 14  effettuata  dal  farmacista  ((che
annota sulla ricetta  il  nome,  il  cognome  e  gli  estremi  di  un
documento di riconoscimento dell'acquirente)). 
  2. Il farmacista dispensa i medicinali di cui  al  comma  1  dietro
presentazione  di  prescrizione  medica  compilata  ((sulle   ricette
previste dai commi 1 e 4-bis)) dell'articolo  43  nella  quantita'  e
nella forma farmaceutica prescritta. 
  3. Il farmacista ha l'obbligo di accertare che la ricetta sia stata
redatta  secondo  le  disposizioni  stabilite  nell'articolo  43,  di
annotarvi la data di spedizione e di apporvi il timbro della farmacia
e di conservarla tenendone conto ai fini del discarico dei medicinali
sul registro di entrata e uscita di cui al comma 1 dell'articolo 60. 
((3-bis. Il farmacista spedisce comunque le ricette  che  prescrivano
un quantitativo che, in relazione  alla  posologia  indicata,  superi
teoricamente il limite massimo  di  terapia  di  trenta  giorni,  ove
l'eccedenza sia dovuta al  numero  di  unita'  posologiche  contenute
nelle confezioni in commercio. In caso di ricette che prescrivano una
cura di durata superiore a trenta giorni, il farmacista  consegna  un
numero di confezioni sufficiente a coprire trenta giorni di  terapia,
in relazione alla posologia indicata, dandone comunicazione al medico
prescrittore)). 
  4. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II,  sezioni
B e C, e' effettuata dal farmacista dietro presentazione  di  ricetta
medica da rinnovarsi volta per  volta.  Il  farmacista  appone  sulla
ricetta la data di  spedizione  e  il  timbro  della  farmacia  e  la
conserva tenendone conto ai fini del  discarico  dei  medicinali  sul
registro di entrata e di uscita di cui all'articolo 60, comma 1. 
  5. Il farmacista conserva  per  due  anni,  a  partire  dal  giorno
dell'ultima registrazione nel registro di cui all'articolo 60,  comma
1, le ricette che prescrivono medicinali compresi nella  tabella  II,
sezioni A, B e C. Nel caso di fornitura di medicinali  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale, il farmacista e'  tenuto  a  conservare
una  copia  della  ricetta  originale  o  fotocopia   della   ricetta
originale, recante la data di spedizione. 
  6. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II,  sezione
D, e' effettuata  dal  farmacista  dietro  presentazione  di  ricetta
medica da rinnovarsi volta per volta. 
((6-bis. All'atto della dispensazione dei medicinali  inseriti  nella
sezione D della tabella II, successivamente alla data del  15  giugno
2009, limitatamente alle ricette diverse da quella di cui al  decreto
del Ministro della salute 10 marzo 2006,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2006, o da quella del Servizio sanitario
nazionale, disciplinata dal  decreto  del  Ministro  dell'economia  e
delle finanze 17 marzo 2008,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, il farmacista deve
annotare sulla ricetta il nome,  il  cognome  e  gli  estremi  di  un
documento di riconoscimento dell'acquirente. Il  farmacista  conserva
per due anni, a partire dal giorno dell'ultima registrazione, copia o
fotocopia della ricetta ai fini della  dimostrazione  della  liceita'
del possesso  dei  farmaci  consegnati  dallo  stesso  farmacista  al
paziente o alla persona che li ritira)). 
  7. La dispensazione dei medicinali di cui alla tabella II,  sezione
E, e' effettuata  dal  farmacista  dietro  presentazione  di  ricetta
medica. 
  8. Decorsi trenta giorni dalla data del rilascio,  la  prescrizione
medica non puo' essere piu' spedita. 
  9. Salvo che il fatto costituisca  reato,  il  contravventore  alle
disposizioni  del  presente  articolo  e'  soggetto   alla   sanzione
amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro  100  ad
euro 600. 
  10. Il Ministro della salute  provvede  a  stabilire,  con  proprio
decreto, tenuto conto di quanto previsto dal decreto ministeriale  15
luglio 2004 in materia di tracciabilita' di medicinali, la  forma  ed
il contenuto  dei  moduli  idonei  al  controllo  del  movimento  dei
medicinali a base  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  tra  le
farmacie interne degli ospedali e singoli reparti. 
  ((10-bis. Su richiesta  del  cliente  e  in  caso  di  ricette  che
prescrivono  piu'  confezioni,  il   farmacista,   previa   specifica
annotazione  sulla  ricetta,  puo'   spedirla   in   via   definitiva
consegnando un numero di confezioni inferiore  a  quello  prescritto,
dandone comunicazione al medico prescrittore, ovvero puo' consegnare,
in modo frazionato,  le  confezioni,  purche'  entro  il  termine  di
validita' della ricetta e previa annotazione del numero di confezioni
volta per volta consegnato)). 

TITOLO IV
RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE
Capo II
DISCIPLINA PER I CASI
DI APPROVVIGIONAMENTO OBBLIGATORIO

                               Art. 46 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 46) 
 Approvvigionamento e somministrazione a bordo delle navi mercantili 
 
  1. La richiesta per  l'acquisto  ((dei  medicinali  compresi  nella
tabella II, sezioni A, C e D, prevista))  dall'articolo  14,  di  cui
devono essere provviste le navi mercantili a  norma  della  legge  16
giugno 1939,  n.  1045,  e'  fatta  in  triplice  copia,  nei  limiti
stabiliti dalle tabelle allegate alla legge medesima, dal  medico  di
bordo o,  qualora  questi  manchi,  da  un  medico  fiduciario  dell'
armatore. Essa deve precisare  il  nome  o  il  numero  del  natante,
nonche' il luogo ove ha sede l'ufficio di iscrizione della  nave  per
la quale viene rilasciata; inoltre deve essere vistata dal medico  di
porto del luogo ove trovasi il natante. 
  2. La prima delle  predette  copie  rimane  per  documentazione  al
richiedente; le altre due devono essere  rimesse  al  farmacista,  il
quale ne trattiene una per il proprio discarico e  trasmette  l'altra
al medico di porto annotandovi la dicitura: "spedita il giorno .. ". 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o  piu'
delle disposizioni del presente articolo e' punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
un milione. 
  4. Il medico di bordo o, quando questi manchi,  il  capitano  della
nave, e' consegnatario ((dei medicinali)) e deve annotare in apposito
registro il carico e lo scarico. 
  5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in  ciascuna
pagina dal medico di porto del luogo ove e' iscritta la nave. 
  6. Esso deve essere conservato a bordo della nave per la durata  di
due anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. (13) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
La L. 16 gennaio 2003, n. 3 ha disposto (con l'art. 44, comma 1)  che
"A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,
riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48
del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di   disciplina   degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  nel
testo vigente prima della data di  entrata  in  vigore  della  citata
legge n. 12 del 2001". 
                               Art. 47 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 47) 
    Approvvigionamento e somministrazione nei cantieri di lavoro 
 
  1. La richiesta per  l'acquisto  ((dei  medicinali  compresi  nella
tabella II, sezioni A, C e D, prevista))  dall'articolo  14,  di  cui
devono  essere  provviste  le  aziende  industriali,  commerciali   e
agricole, a norma del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  19
marzo 1956, n. 303, e' fatta in triplice copia, nei limiti  stabiliti
nelle  disposizioni  previste  dal  decreto  medesimo,   dal   medico
fiduciario dell'azienda. Essa deve precisare il nome dell' azienda  e
il luogo ove e' ubicato il  cantiere  per  il  quale  e'  rilasciata,
nonche' il numero dei lavoratori addetti; inoltre deve essere vistata
dall'autorita' sanitaria locale nella cui circoscrizione il  cantiere
e' ubicato. 
  2. La prima delle  predette  copie  rimane  per  documentazione  al
richiedente; le altre due devono essere rimesse al farmacista, che ne
trattiene una per il  proprio  discarico  e  trasmette  l'altra  alla
competente unita' sanitaria locale apponendovi la dicitura:  "spedita
il giorno . . ". 
  3. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola una o  piu'
delle disposizioni del presente articolo e' punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
un milione. 
  4. Il  titolare  dell'azienda  o  il  medico  del  cantiere  o,  in
mancanza, l'infermiere addetto o il capo  cantiere  e'  consegnatario
((dei medicinali)) e deve annotare in apposito registro il  carico  e
lo scarico. 
  5. Il registro di cui al comma 4 e' vidimato e firmato in  ciascuna
pagina  dall'autorita'  sanitaria  locale  nella  cui  circoscrizione
l'azienda ha sede. Esso deve essere conservato per la durata  di  due
anni a datare dal giorno dell'ultima registrazione. (13) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
La L. 16 gennaio 2003, n. 3 ha disposto (con l'art. 44, comma 1)  che
"A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,
riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48
del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di   disciplina   degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  nel
testo vigente prima della data di  entrata  in  vigore  della  citata
legge n. 12 del 2001". 
                               Art. 48 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 48) 
       Approvvigionamento per le necessita' di pronto soccorso 
 
  1. Fuori delle ipotesi di detenzione obbligatoria di  preparazioni,
previste negli articoli 46 e 47,  il  Ministero  della  sanita'  puo'
rilasciare autorizzazione, indicando la  persona  responsabile  della
custodia  e   della   utilizzazione,   alla   detenzione   di   dette
preparazioni, per finalita' di pronto soccorso a favore di  equipaggi
e passeggeri di mezzi di trasporto terrestri, marittimi ed aerei o di
comunita' anche non di lavoro, di carattere temporaneo. 
  2. L'autorizzazione deve indicare i limiti quantitativi, in  misura
corrispondente  alle  esigenze  mediamente  calcolabili,  nonche'  le
disposizioni che gli interessati sono tenuti ad osservare. ((13)) 
--------------- 
AGGIORNAMENTO (13) 
La L. 16 gennaio 2003, n. 3 ha disposto (con l'art. 44, comma 1)  che
"A decorrere dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,
riacquistano efficacia le previsioni di cui agli articoli 46, 47 e 48
del  testo  unico  delle  leggi  in  materia  di   disciplina   degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.  309,  nel
testo vigente prima della data di  entrata  in  vigore  della  citata
legge n. 12 del 2001". 

TITOLO IV
RELATIVE ALLA DISTRIBUZIONE
Capo III
DELLA RICERCA SCIENTIFICA E SPERIMENTAZIONE

                              Art. 49. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 49) 
                   Istituti di ricerca scientifica 
         Assegnazione di stupefacenti e sostanze psicotrope 
  1. Ai fini della ricerca scientifica e della sperimentazione o  per
indagini   richieste   dall'autorita'   giudiziaria,   gli   istituti
d'istruzione universitaria ed i titolari di  laboratorio  di  ricerca
scientifica  e  sperimentazione,  all'uopo  riconosciuti  idonei  dal
Ministero della sanita', possono essere autorizzati a provvedersi  di
quantitativi di sostanze stupefacenti  o  psicotrope  occorrenti  per
ciascun ciclo di ricerca o di sperimentazione. 
  2. L'autorizzazione e'  rilasciata  da  parte  del  Ministro  della
sanita', previa determinazione dei quantitativi  predetti.  Di  detti
quantitativi deve essere dato conto al  Ministero  della  sanita'  in
qualsiasi momento ne venga fatta  richiesta,  nonche'  con  relazione
scritta annuale contenente la  descrizione  delle  ricerche  e  delle
sperimentazioni compiute e con l'indicazione dei nomi dei ricercatori
e dei periti. L'autorizzazione non e' soggetta a tassa di concessione
governativa. 
  3. Il responsabile della detenzione e dell'uso  scientifico  assume
in entrata la sostanza e si munisce, ai fini della  registrazione  di
scarico, delle dichiarazioni rilasciate  dai  singoli  ricercatori  e
sperimentatori o periti. 
  4. Le persone autorizzate sono obbligate ad  annotare  in  apposito
registro  vidimato  dall'autorita'  sanitaria  locale   le   seguenti
indicazioni: 
   a) gli estremi dell'atto di autorizzazione; 
   b) la quantita' di sostanze stupefacenti o psicotrope in entrata e
in giacenza; 
   c) la descrizione sommaria delle ricerche e delle  sperimentazioni
effettuate e l'indicazione dei prodotti ottenuti  e  delle  quantita'
residue. 
  5.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  chiunque  viola  le
disposizioni del comma 4 e' punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire un milione. 

TITOLO V
DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE
E DEL TRANSITO

                              Art. 50. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 50) 
                        Disposizioni generali 
  1.  L'importazione,  l'esportazione  ed  il  transito  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope possono  essere  effettuati  esclusivamente
dagli enti  e  dalle  imprese  autorizzati  alla  coltivazione  delle
piante,  alla  produzione,  alla  fabbricazione,  all'impiego  e   al
commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonche'  all'impiego
delle  predette  sostanze,  a  fini  di  ricerca  scientifica  e   di
sperimentazione. 
  2. Le operazioni di cui al comma 1 devono  essere  svolte  soltanto
tramite le dogane di prima categoria. 
  3. Il permesso deve essere rilasciato per ogni singola  operazione;
ha la validita' di mesi  sei  e  puo'  essere  utilizzato  anche  per
quantitativi inferiori a quelli assegnati. 
  4. Le sostanze stupefacenti o psicotrope dirette all'estero  devono
essere spedite a mezzo pacco postale con valore dichiarato. 
  5. E' vietata l'importazione di sostanze stupefacenti o  psicotrope
con destinazione ad una casella postale o ad una banca. 
  6. Le norme del presente testo unico si applicano alle zone,  punti
o depositi  franchi  qualora  la  disciplina  a  questi  relativa  vi
consenta la introduzione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
  7. Durante il transito e' vietato manomettere o in  qualsiasi  modo
modificare  gli  involucri   contenenti   sostanze   stupefacenti   o
psicotrope salvo che per finalita' doganali o di polizia. E'  vietato
altresi' destinarli, senza apposita autorizzazione del Ministro della
sanita', a  Paese  diverso  da  quello  risultante  dal  permesso  di
esportazione e da quello di transito. 
  8. Per il trasporto  e  la  consegna  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope in importazione, esportazione o transito si  applicano  le
norme di cui all'articolo 41. 
  9. Le disposizioni dei commi da 2 a 8 si  applicano  soltanto  alle
sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I, II, III,
IV e V di cui all'articolo 14. 

TITOLO V
DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE
E DEL TRANSITO
Capo I
DELL'IMPORTAZIONE

                              Art. 51. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 51) 
               Domanda per il permesso di importazione 
  1. Per ottenere  il  permesso  di  importazione,  l'interessato  e'
tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero  della  sanita'
secondo le modalita' indicate con decreto del Ministro. 
                              Art. 52. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 52) 
                            Importazione 
  1.  Il  Ministero  della  sanita',  rilasciato   il   permesso   di
importazione in conformita' delle convenzioni internazionali, ne  da'
tempestivo  avviso  alla  dogana  presso  la  quale   e'   effettuata
l'importazione e, se quest'ultima e' interna, anche  alla  dogana  di
confine. 
  2. L'eventuale inoltro dalla dogana di confine a quella interna  e'
disposto  con  scorta  di  bolletta  di  cauzione  per  merci  estere
dichiarate, sulla quale deve essere indicato l'indirizzo  del  locale
autorizzato, destinato ad accogliere il prodotto. 
  3.  L'importatore  deve  presentare  al  piu'  presto  alla  dogana
destinataria  il   permesso   di   importazione,   insieme   con   la
dichiarazione doganale, provvedendo  in  pari  tempo,  ove  si  debba
procedere al prelevamento di campioni, a richiedere l'intervento  del
comando della Guardia di finanza. 
  4. La  dogana  destinataria,  pervenuta  la  merce  e  qualora  non
sussista  la  possibilita'  di  sdoganare  immediatamente  la   merce
medesima,  ne  dispone  l'introduzione  nei   propri   magazzini   di
temporanea custodia, dandone  nello  stesso  tempo  comunicazione  al
Ministero  della  sanita',  al  Servizio   centrale   antidroga,   al
competente comando della Guardia di finanza ed all'importatore. 
                              Art. 53. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 53) 
Sdoganamento e bolletta di accompagnamento 
  1. La dogana, dietro presentazione dei documenti indicati nel comma
3 dell'articolo 52 e dopo il prelievo  dei  campioni,  provvede  allo
sdoganamento dei prodotti ed assicura i colli che li  contengono  con
contrassegni doganali. Sulla  bolletta  di  importazione  la  dogana,
oltre alle indicazioni di rito, deve annotare anche gli  estremi  del
permesso di importazione, da allegarsi alla  bolletta  matrice,  e  a
scorta   della   merce   importata   rilascia   una    bolletta    di
accompagnamento, riportante tutti  i  dati  essenziali  dell'avvenuta
operazione, nonche' il termine entro cui la bolletta medesima  dovra'
essere restituita  alla  dogana  emittente  con  le  attestazioni  di
scarico. 
  2.  L'arrivo  a  destinazione  della  merce   deve   risultare   da
attestazione che l'importatore, dopo che la merce sia stata presa  in
carico sull'apposito  registro,  avra'  cura  di  far  apporre  sulla
bolletta di accompagnamento dal piu' vicino  ufficio  di  Polizia  di
Stato o Comando dei carabinieri o della  Guardia  di  finanza  ovvero
dall'agente di scorta nel caso che questa sia stata disposta. 
  3.  La  bolletta   di   accompagnamento,   munita   della   cennata
attestazione, deve essere restituita,  entro  il  termine  perentorio
specificato nella bolletta stessa, dall'importatore alla dogana,  che
informa dell'avvenuta regolare importazione, citando  la  data  e  il
numero della bolletta di importazione, il Ministero della sanita', il
Servizio centrale antidroga ed il Comando della  Guardia  di  finanza
competente. 
  4.  Trascorso  il  termine  assegnato  per  la  restituzione  della
bolletta di accompagnamento senza che questa  sia  stata  restituita,
munita  dell'attestazione  di  scarico,  la  dogana  redige  processo
verbale, informandone le autorita' di cui al comma 3. 
                               Art. 54 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 54) 
                      Prelevamento dei campioni 
 
  1. Nel caso di importazione di sostanze stupefacenti  o  psicotrope
comprese nelle tabelle (( I e II, sezioni A  e  B,  ))  di  cui  all'
articolo 14  la  dogana  destinataria  provvede  al  prelevamento  di
campioni, a richiesta del Ministero della sanita' e con le  modalita'
da questi fissate. 
  2. Se l'importazione concerne le sostanze stupefacenti e psicotrope
incluse nelle tabelle ((  I  e  II,  sezione  A,  ))  previste  dall'
articolo 14 la  dogana  preleva  quattro  separati  campioni  con  le
modalita' indicate nel presente articolo. 
  3. Ciascun campione,  salvo  diversa  determinazione  disposta  dal
Ministero  della  sanita'  all'atto  del  rilascio  del  permesso  di
importazione, deve essere costituito da almeno 10 grammi per l'oppio,
per gli estratti di oppio, per la resina di canape e per la pasta  di
coca; di grammi 20 per le foglie di coca, per la canapa indiana,  per
le capsule e per la paglia di papavero; di grammi uno per la cocaina,
per la morfina, per la codeina, per la etilmorfina  e  per  qualunque
altra sostanza chimica allo  stato  grezzo  o  puro,  di  sali  o  di
derivati, inclusi nella tabella I indicata al comma 1. 
  4. I singoli campioni devono essere contenuti in flaconi di  vetro,
con chiusura a tenuta, suggellati. 
  5. Sulla relativa etichetta, oltre le indicazioni della quantita' e
qualita'  della  sostanza,   della   ditta   importatrice   e   della
provenienza, devono figurare anche il titolo dichiarato del principio
attivo dominante e la percentuale di umidita' della sostanza. 
  6. All'operazione di prelevamento  dei  campioni  deve  presenziare
anche un militare della Guardia di finanza. 
  7. Per la predetta operazione deve essere redatto apposito  verbale
compilato in  contraddittorio  con  l'importatore  o  un  suo  legale
rappresentante e firmato dagli intervenuti. 
  8. Una copia del verbale e' trasmessa,  a  cura  della  dogana,  al
Ministero della sanita', altra copia e' allegata  alla  dichiarazione
di importazione ed una terza copia e' consegnata all'importatore. 
  9. Dei campioni prelevati, due  devono  essere  trasmessi,  a  cura
della dogana, al Ministero della  sanita',  uno  rimane  alla  dogana
stessa ed uno e' trattenuto in custodia  dall'importatore,  il  quale
deve tenerne conto agli effetti delle  registrazioni  di  entrata  ed
uscita. 
                              Art. 55. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 55) 
                        Analisi dei campioni 
  1. L'analisi sul campione e' disposta dal Ministero  della  sanita'
ed e' effettuata entro 60 giorni dall'Istituto superiore di sanita' a
spese dell'importatore. 
  2. I risultati sono comunicati a cura  del  Ministero  stesso  alla
dogana competente, all'importatore e, per conoscenza, al  laboratorio
chimico centrale delle dogane e delle imposte dirette per gli usi  di
legge. 
  3.  I  residuati  dell'analisi  dei  campioni  ed  i  campioni  non
utilizzati sono  restituiti,  su  richiesta,  all'importatore  a  sue
spese. 
  4. I residuati e i campioni non richiesti  restano  a  disposizione
del Ministero della sanita'. 
  5. Ad esito definitivo dell'analisi l'importatore  puo'  utilizzare
il campione affidatogli per la custodia. 

TITOLO V
DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE
E DEL TRANSITO
Capo II
DELL'ESPORTAZIONE

                              Art. 56. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 56) 
               Domanda per il permesso di esportazione 
  1. Per ottenere il permesso di esportazione l'interessato e' tenuto
a presentare domanda anche al Ministro della sanita'. 
  2. La domanda deve essere redatta secondo  le  modalita'  stabilite
con decreto del Ministro della sanita'. Essa  deve  essere  corredata
dal permesso di importazione rilasciato  dalle  competenti  autorita'
del Paese di  destinazione  della  merce,  vidimato  dalle  autorita'
consolari italiane ivi esistenti. 
                              Art. 57. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 57) 
                            Esportazione 
  1.  Il  Ministero  della  sanita',  rilasciato   il   permesso   di
esportazione, ne  da'  tempestivo  avviso  alla  dogana  di  confine,
attraverso la quale deve essere  effettuata  la  esportazione,  e  al
Servizio centrale antidroga. 
  2. Copia del permesso e' inoltrata alle  competenti  autorita'  del
Paese di destinazione tramite il Ministero degli affari esteri. 
  3. Sulla matrice e sulla  figlia  della  bolletta  di  esportazione
rilasciata dalla dogana devono essere indicati la data ed  il  numero
del permesso di esportazione, il quale rimane allegato alla matrice. 
  4. Dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello  Stato  la
dogana  da'  immediata  comunicazione  al  Ministero  della  sanita',
segnalando gli estremi della bolletta e del permesso di esportazione. 
  5. Nel caso di esportazione a mezzo pacco postale,  ferroviario  od
aereo,  il  permesso   di   esportazione   deve   essere   presentato
dall'operatore agli uffici postali, agli scali ferroviari od aerei, i
quali sono tenuti ad unirlo ai documenti di viaggio  a  scorta  della
merce  fino  alla  dogana  di  uscita.  Quest'ultima  provvede   agli
adempimenti indicati nel presente articolo. 
  6. La  spedizione  deve  essere  effettuata  secondo  le  modalita'
stabilite con decreto del Ministro della sanita'. 

TITOLO V
DELL'IMPORTAZIONE, DELL'ESPORTAZIONE
E DEL TRANSITO
Capo III
DEL TRANSITO

                              Art. 58. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58) 
                 Domanda per il permesso di transito 
  1. Per ottenere il permesso di transito  l'operatore  e'  tenuto  a
presentare domanda al Ministero della sanita'  secondo  le  modalita'
stabilite con decreto del Ministro. 
  2. La domanda deve essere in ogni caso corredata: 
   a)  dal  permesso  di  importazione  rilasciato  dalle  competenti
autorita' del Paese di destinazione; 
   b)  dal  permesso  di  esportazione  rilasciato  dalle  competenti
autorita' del Paese di provenienza. 
  3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del  comma  2  possono
essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purche' vidimati dalle
competenti autorita' consolari italiane. 
  4.  Il  transito  e'  ammesso  soltanto  tramite  dogane  di  prima
categoria. 
                              Art. 59. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 59) 
                              Transito 
  1. Il Ministero della sanita', rilasciato il permesso  di  transito
di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne da' tempestivamente  avviso
alle dogane di entrata e uscita. 
  2. La dogana di entrata, ricevuto l'avviso e ritirato  il  permesso
di transito, procede all'inoltro della merce alla dogana  di  uscita,
emettendo, a scorta della merce stessa, bolletta di  cauzione  estera
dichiarata alla cui figlia allega il permesso di transito. Il termine
di validita' di tale bolletta deve  essere  fissato  sulla  base  del
tempo strettamente necessario perche' la merce raggiunga, per la  via
piu' breve, la dogana di uscita. 
  3. Tanto sulla  matrice  quanto  sulla  figlia  della  bolletta  di
cauzione la dogana emittente deve indicare la data e  il  numero  del
permesso di transito. La stessa dogana comunica quindi  al  Ministero
della  sanita',  nonche'  alla  dogana  di  uscita,  l'arrivo  e   la
spedizione della  merce,  specificando  gli  estremi  della  bolletta
emessa. 
  4.  La  dogana  di  uscita,  effettuata  l'operazione,   invia   il
certificato di scarico alla dogana di entrata e questa,  ricevuto  il
certificato medesimo, provvede a dare  conferma  al  Ministero  della
sanita' dell'avvenuta uscita della merce dal territorio dello  Stato,
precisando i dati concernenti l'operazione effettuata. 
  5. Nel caso di mancato scarico parziale o totale della bolletta  di
cauzione,  la  dogana  di  uscita,  indipendentemente   dagli   altri
adempimenti di competenza,  informa  immediatamente  il  piu'  vicino
posto di polizia di frontiera e il Ministero della sanita'. 

TITOLO VI
DELLA DOCUMENTAZIONE E CUSTODIA

                               Art. 60 
                    Registro di entrata e uscita 
 
  1. Ogni acquisto o cessione, anche a titolo gratuito, di sostanze e
di medicinali di cui  alle  tabelle  previste  dall'articolo  14,  e'
iscritto in un registro speciale  nel  quale,  senza  alcuna  lacuna,
abrasione o aggiunta, in ordine cronologico, secondo una progressione
numerica unica per ogni sostanza o medicinale, e' tenuto in  evidenza
il  movimento  di  entrata  e  di  uscita  delle  stesse  sostanze  o
medicinali. Tale registro e' numerato e firmato in  ogni  pagina  dal
responsabile  dell'azienda  unita'  sanitaria  locale  o  da  un  suo
delegato  che  riporta  nella  prima   pagina   gli   estremi   della
autorizzazione ministeriale e dichiara nell'ultima  il  numero  delle
pagine di cui il registro e' costituito. Il registro e' conservato da
parte degli enti e delle imprese autorizzati alla fabbricazione,  per
la durata di dieci anni dal giorno dell'ultima  registrazione.  Detto
termine  e'  ridotto  a  cinque  anni  per  le  officine  autorizzate
all'impiego e per le imprese autorizzate al commercio all'ingrosso.((
Lo stesso termine e' ridotto a due anni per  le  farmacie  aperte  al
pubblico e per le farmacie ospedaliere.  I  direttori  sanitari  e  i
titolari di gabinetto di cui all'articolo 42, comma 1, conservano  il
registro di cui al presente comma per due anni dal giorno dell'ultima
registrazione)). 
  ((2. I responsabili delle  farmacie  aperte  al  pubblico  e  delle
farmacie ospedaliere nonche' delle aziende autorizzate  al  commercio
all'ingrosso riportano sul registro il movimento  dei  medicinali  di
cui alla tabella II, sezioni A, B e C, secondo le modalita'  indicate
al comma 1 e nel termine di quarantotto ore dalla dispensazione)). 
  3. Le  unita'  operative  delle  strutture  sanitarie  pubbliche  e
private, nonche' le unita' operative dei servizi  territoriali  delle
aziende sanitarie locali sono dotate di registro di carico e  scarico
dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A,  B  e  C,  prevista
dall'articolo 14. 
  4. I registri di cui ai commi  1  e  3  sono  conformi  ai  modelli
predisposti dal Ministero della salute ((e possono essere composti da
un  numero  di  pagine  adeguato  alla  quantita'   di   stupefacenti
normalmente detenuti e movimentati)). 
  5. In alternativa ai registri di cui ai commi 1 e 3,  il  Ministero
della  salute  stabilisce  con  proprio  decreto  le   modalita'   di
registrazione su  supporto  informatico  della  movimentazione  delle
sostanze e dei medicinali di cui alle tabelle previste  dall'articolo
14. 
  6. Il registro  di  cui  al  comma  3  e'  vidimato  dal  direttore
sanitario, o da un suo delegato, che provvede alla sua distribuzione. 
Il  registro  e'  conservato,  in  ciascuna  unita'  operativa,   dal
responsabile dell'assistenza infermieristica per due anni dalla  data
dell'ultima registrazione. 
  7.  Il  dirigente   medico   preposto   all'unita'   operativa   e'
responsabile della effettiva corrispondenza tra la giacenza contabile
e quella reale dei medicinali di cui alla tabella II, sezioni A, B  e
C, prevista dall'articolo 14. 
  8. Il  direttore  responsabile  del  servizio  farmaceutico  compie
periodiche ispezioni per accertare la corretta tenuta dei registri di
reparto di cui al comma 3 e redige apposito  verbale  da  trasmettere
alla direzione sanitaria. 
                               Art. 61 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 61) 
Registro di entrata e uscita per gli enti e  le  imprese  autorizzati
      alla fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
 
  (( 1. Nel registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto da  enti
e imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze  stupefacenti  o
psicotrope nonche' dei medicinali,  compresi  nelle  tabelle  di  cui
all'articolo 14, e' annotata ciascuna  operazione  di  entrata  e  di
uscita o di passaggio in lavorazione )). 
  2. Nelle registrazioni relative alle  operazioni  di  uscita  o  di
passaggio  in  lavorazione  deve  risultare  anche  il  numero  della
operazione con la quale la sostanza, che ne e' oggetto, fu registrata
in entrata. 
  3. La sostanza ottenuta dal  processo  lavorativo,  anche  mediante
sintesi, deve essere registrata in entrata  con  le  indicazioni  che
consentono il collegamento con  i  dati  contenuti  nel  registro  di
lavorazione. 
  4. Le variazioni  quantitative  delle  giacenze  di  ogni  sostanza
devono essere contabilizzate, in apposita colonna da  intestare  alla
sostanza stessa, in corrispondenza  della  registrazione  concernente
l'operazione da cui sono state determinate. 
                               Art. 62 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 62) 
 Registro di entrata e uscita per gli enti o le imprese autorizzati 
all'impiego o al commercio di sostanze stupefacenti o psicotrope e 
                          per le farmacie. 
 
  1. Il registro di cui all'articolo 60, comma 1, tenuto dagli enti e
imprese  autorizzati  all'impiego  ed  al   commercio   di   sostanze
stupefacenti o psicotrope nonche' dei medicinali di cui alle  tabelle
previste dall'articolo 14 ed il registro delle  farmacie  per  quanto
concerne i medicinali di cui alla tabella II, ((sezioni A, B  e  C,))
dell'articolo 14, sono  chiusi  al  31  dicembre  di  ogni  anno.  La
chiusura si compie mediante scritturazione  riassuntiva  di  tutti  i
dati comprovanti i totali delle qualita'  e  quantita'  dei  prodotti
avuti in carico e delle quantita' e qualita' dei prodotti impiegati o
commercializzati durante l'anno, con l'indicazione di ogni  eventuale
differenza o residuo. 
                               Art. 63 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 63) 
Registro di lavorazione per gli enti e le  imprese  autorizzati  alla
         fabbricazione di sostanze stupefacenti o psicotrope 
 
  1. Gli enti o le imprese autorizzati alla fabbricazione di sostanze
stupefacenti o  psicotrope  nonche'  dei  medicinali  compresi  nelle
tabelle  di  cui  all'articolo  14  tengono  anche  un  registro   di
lavorazione, numerato e firmato in ogni pagina da un funzionario  del
Ministero della salute all'uopo delegato, nel quale sono iscritte  le
quantita' di materie prime  poste  in  lavorazione,  con  indicazione
della loro esatta denominazione e della data di entrata  nel  reparto
di   lavorazione,   nonche'   i   prodotti   ottenuti   da   ciascuna
lavorazione.(( Tale registro e' conservato per dieci anni a far  data
dall'ultima registrazione)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 15 MARZO 2010, N. 38)). 
  3. Il registro  di  lavorazione  deve  essere  conforme  a  modello
predisposto dal Ministero della sanita' ed approvato con decreto  del
Ministro. 
                              Art. 64. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 64) 
 Registro di carico e scarico per i medici chirurghi e i medici 
   veterinari, le navi mercantili e i cantieri di lavoro, i trasporti
   terrestri ed aerei e le comunita' temporanee. 
  1. Nel registro di carico e scarico ((previsto dagli articoli 46  e
47)) devono essere  annotati  per  ogni  somministrazione,  oltre  il
cognome, il  nome  e  la  residenza  del  richiedente,  salvo  quanto
stabilito   nell'articolo   120,   comma    5,    la    data    della
somministrazione,la denominazione e la quantita'  della  preparazione
somministrata, la diagnosi o la sintomatologia. Ciascuna  pagina  del
registro  e'  intestata  ad  una  sola  preparazione  e  deve  essere
osservato un ordine progressivo numerico unico  delle  operazioni  di
carico e scarico. 
  2. Detti registri ogni anno dalla data di  rilascio  devono  essere
sottoposti al controllo e alla vidimazione  dell'autorita'  sanitaria
locale  o  del  medico  di  porto  che  ne  ha  effettuato  la  prima
vidimazione. 
                               Art. 65 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 65) 
                   Obbligo di trasmissione di dati 
 
  (( 1. Gli enti e  le  imprese  autorizzati  alla  produzione,  alla
fabbricazione e all'impiego di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
nonche' dei medicinali, compresi nelle tabelle  di  cui  all'articolo
14, trasmettono al Ministero della salute,  alla  Direzione  centrale
per i servizi antidroga e alla  competente  unita'  sanitaria  locale
annualmente, non  oltre  il  31  gennaio  di  ciascun  anno,  i  dati
riassuntivi dell'anno precedente e precisamente: 
    a) i risultati di chiusura del registro di carico e scarico; 
    b) la quantita' e  qualita'  delle  sostanze  utilizzate  per  la
produzione di medicinali preparati nel corso dell'anno; 
    c) la quantita' e la qualita' dei medicinali  venduti  nel  corso
dell'anno; 
    d) la quantita' e la qualita'  delle  giacenze  esistenti  al  31
dicembre )). 
                               Art. 66 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 66) 
             Trasmissione di notizie e dati trimestrali 
 
  (( 1. Gli enti e le imprese autorizzati ai sensi  dell'articolo  17
che  abbiano  effettuato  importazioni  o  esportazioni  di  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope  nonche'  di  medicinali  compresi  nelle
tabelle di  cui  all'articolo  14,  trasmettono  al  Ministero  della
salute, entro quindici giorni dalla fine di ogni  trimestre,  i  dati
relativi ai permessi di importazione o di esportazione utilizzati nel
corso del trimestre precedente. Gli enti  e  le  imprese  autorizzati
alla fabbricazione trasmettono, altresi', un rapporto sulla natura  e
quantita' delle materie prime ricevute e di quelle utilizzate per  la
lavorazione degli stupefacenti  o  sostanze  psicotrope  nonche'  dei
medicinali ricavati, e di quelli  venduti  nel  corso  del  trimestre
precedente. In tale rapporto, per  l'oppio  grezzo,  nonche'  per  le
foglie e pasta di coca e' indicato il titolo in  principi  attivi  ad
azione stupefacente )). 
  2.  Il  Ministero  della  sanita'  puo',  in   qualsiasi   momento,
richiedere agli enti o alle imprese autorizzati  alla  fabbricazione,
all'impiego e al commercio di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,
notizie e dati che devono essere forniti entro il termine stabilito. 
  3. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque  non  ottemperi
alle condizioni prescritte o non fornisca entro il termine  stabilito
le informazioni previste dal presente articolo e dall'art. 65  ovvero
fornisca dati  inesatti  o  incompleti  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire
due milioni. 
                              Art. 67. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 67) 
                 Perdita, smarrimento o sottrazione 
  1. In caso di perdita, smarrimento o sottrazione dei  registri,  di
loro parti o dei relativi documenti giustificativi, gli  interessati,
entro ventiquattro ore dalla  constatazione,  devono  farne  denuncia
scritta alla piu' vicina autorita'  di  pubblica  sicurezza  e  darne
comunicazione al Ministero della sanita'. 
  2. Per le farmacie la comunicazione di cui al comma 1  deve  essere
fatta all'autorita' sanitaria locale,  nella  cui  circoscrizione  ha
sede la farmacia. 
                              Art. 68. 
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 68 legge  26  giugno  1990,  n.
                       162, art. 32, comma 1) 
Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di  carico  e  scarico.
                        Trasmissione di dati 
  1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,  chiunque  non
ottempera alle norme sulla tenuta dei registri di entrata  e  uscita,
di  carico  e  scarico  e  di  lavorazione,  nonche'  all'obbligo  di
trasmissione dei dati e di denunzia di cui agli articoli da 60  a  67
e' punito con l'arresto sino a due anni o con l'ammenda da  lire  tre
milioni a lire cinquanta milioni. 
  ((1-bis. Qualora le  irregolarita'  riscontrate  siano  relative  a
violazioni della normativa regolamentare sulla tenuta dei registri di
cui al comma 1, si applica la sanzione amministrativa  del  pagamento
di una somma da euro 500 a euro 1.500)). 

TITOLO VII
PRESCRIZIONI PARTICOLARI RELATIVE ALLE SOSTANZE INDICATE NELLA IV, V
E NELLA VI TABELLA.

                               Art. 69 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272, CONVERTITO 
        CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49)) 
                               Art. 70 
                     (( (Precursori di droghe). 
 
  1. Ai fini del presente articolo si intende per: 
    a) sostanze suscettibili di impiego per la produzione di sostanze
stupefacenti  o   psicotrope,   di   seguito   denominate   "sostanze
classificate o precursori di droghe": tutte le sostanze individuate e
classificate nelle categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al  regolamento
(CE) n. 273/2004 e dell'allegato al  regolamento  (CE)  n.  111/2005,
compresi miscele e prodotti naturali contenenti tali  sostanze.  Sono
esclusi  medicinali,  preparati   farmaceutici,   miscele,   prodotti
naturali e altri preparati contenenti sostanze classificate, composti
in modo tale da non poter essere facilmente utilizzati o estratti con
mezzi di facile applicazione o economici; 
    b)  operatore:  una  persona  fisica  o   giuridica   che   operi
nell'attivita' di immissione sul mercato  di  sostanze  classificate,
nonche' una persona fisica o  giuridica  che  operi,  secondo  quanto
previsto dai regolamenti (CE) n. 111/2005  e  1277/2005,  nell'ambito
dell'importazione o dell'esportazione di  sostanze  classificate  nei
confronti  di  paesi   non   comunitari   o   svolga   attivita'   di
intermediazione  ad  esse  relative,  comprese  le  persone  la   cui
attivita' autonoma consiste nel fare dichiarazioni in  dogana  per  i
clienti sia a titolo principale sia a titolo accessorio  rispetto  ad
un'altra attivita'; 
    c) immissione sul  mercato:  l'attivita'  di  fornire,  a  titolo
oneroso o gratuito, sostanze classificate nella Comunita'  ovvero  di
immagazzinare,  di  fabbricare,  di  produrre,  di  trasformare,   di
commerciare, di distribuire o di intermediare tali sostanze, ai  fini
di fornitura nella Comunita'. 
  2. Gli operatori che intendono effettuare, in relazione a  sostanze
classificate nelle categorie 1 e 2  dell'allegato  I  al  regolamento
(CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento n.  111/2005,  taluna
delle attivita' di immissione  sul  mercato  indicate  nel  comma  1,
devono  nominare  un  responsabile  della   commercializzazione,   in
conformita' e nei limiti di quanto disposto dal regolamento  (CE)  n.
273/2004, notificando al Ministero della salute le generalita'  della
persona nominata. L'operatore che viola tale obbligo e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da  600  euro  a
6.000 euro. Puo' essere  adottato  il  provvedimento  di  sospensione
della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria  1
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004  e  dell'allegato  al
regolamento   (CE)   n.   111/2005,   nonche'   l'attivita'    svolta
dall'operatore  con  riferimento  alle  sostanze  classificate  nelle
categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a
un mese e non superiore a un anno. 
  3.  Gli  operatori  che,  in  relazione  a  taluna  delle  sostanze
classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n.  111/2005,  intendano
compiere taluna delle attivita' indicate  nel  comma  1,  o  comunque
intendano  detenere  tali  sostanze,  devono   munirsi   di   licenza
rilasciata dal Ministero della salute in conformita' e nei limiti  di
quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n.  111/2005  e  n.
1277/2005. Sono escluse dall'obbligo  di  licenza  le  farmacie,  per
quanto riguarda l'acquisto di sostanze classificate in categoria 1, e
la vendita o la  cessione  di  tali  sostanze  in  dose  e  forma  di
medicamento. La licenza ha validita' triennale ed  e'  soggetta  alla
tassa di  concessione  governativa  ed  al  pagamento  della  tariffa
individuata secondo le modalita' di cui al comma 21. Le licenze  sono
comunicate al  Dipartimento  della  Pubblica  sicurezza  -  Direzione
centrale per i  servizi  antidroga  del  Ministero  dell'Interno,  al
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, al Comando generale della
Guardia di finanza ed alla Agenzia delle Dogane che  impartiscono  ai
dipendenti  organi  periferici  le  istruzioni  necessarie   per   la
vigilanza. Il Ministero della salute puo' rilasciare licenze speciali
ai laboratori ufficiali delle autorita' competenti. 
  4. Chiunque effettua, in relazione a  sostanze  classificate  nella
categoria 1  dell'allegato  I  al  regolamento  (CE)  n.  273/2004  e
dell'allegato  al  regolamento  (CE)  n.   111/2005,   taluna   delle
operazioni di immissione sul  mercato,  importazione  o  esportazione
indicate nel comma 1, ovvero comunque detiene  tali  sostanze,  senza
aver conseguito la licenza di cui  al  comma  3,  e'  punito  con  la
reclusione da quattro a sedici anni e con la multa da 15.000  euro  a
150.000 euro. Se il fatto e' commesso da soggetto titolare di licenza
o autorizzazione  relativa  a  sostanze  diverse  da  quelle  oggetto
dell'operazione o della detenzione, ovvero da  soggetto  registratosi
ai sensi del comma 5, la pena e' della reclusione da sei a venti anni
e della multa da 26.000 euro  a  260.000  euro.  In  tali  casi  alla
condanna consegue la revoca della licenza, nonche' il divieto del suo
ulteriore rilascio per la durata di sei  anni.  Con  la  sentenza  di
condanna, il giudice dispone inoltre  la  sospensione  dell'attivita'
svolta dall'operatore, con riferimento  alle  sostanze  di  cui  alle
categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento  (CE)  n.  273/2004  e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005,  per  un  periodo  non
inferiore a quarantacinque giorni e non superiore ad un  anno  e  sei
mesi. 
  5. Gli operatori che immettono sul mercato, importano  o  esportano
sostanze classificate di cui alla  categoria  2  dell'allegato  I  al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento  (CE)  n.
111/2005, eccetto gli spedizionieri doganali o i vettori che agiscono
unicamente in tale qualita', devono registrarsi presso  il  Ministero
della salute, in conformita' e nei  limiti  di  quanto  disposto  dai
regolamenti (CE) n.  273/2004,  n.  111/2005  e  n.  1277/2005.  Sono
esclusi da detto obbligo gli operatori che effettuano transazioni nel
corso dell'intero anno solare per quantita' di sostanze  classificate
in categoria 2 non superiori ai valori soglia di cui all'allegato  II
al regolamento (CE) n. 273/2004. All'obbligo  di  registrazione  sono
altresi'  tenuti  gli   operatori   che   esercitano   attivita'   di
esportazione riguardanti una delle sostanze classificate di cui  alla
categoria 3  dell'allegato  I  al  regolamento  (CE)  n.  273/2004  e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, con  esclusione  degli
operatori che esportano nel corso dell'intero anno solare,  quantita'
di sostanze classificate in  categoria  3  non  superiori  ai  valori
soglia di cui all'allegato II al regolamento (CE) n. 1277/2005.  Sono
altresi' escluse  dall'obbligo  di  registrazione  le  farmacie,  per
quanto riguarda l'acquisto di sostanze classificate in categoria 2, e
la vendita o la  cessione  di  tali  sostanze  in  dose  e  forma  di
medicamento, nonche' le strutture o istituzioni,  quali  universita',
laboratori di tossicologia forense, laboratori di  sanita'  pubblica,
laboratori di ricerca  scientifica,  ambulatori  veterinari,  dogane,
organi di polizia, laboratori  ufficiali  di  autorita'  pubbliche  e
forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori  di  sostanze
classificate in categoria 2. La  registrazione  di  cui  al  presente
comma ha validita' triennale, e' soggetta al pagamento della  tariffa
individuata secondo le modalita' di cui al comma 21. Le modalita'  di
registrazione sono  rese  pubbliche  sul  sito  del  Ministero  della
salute. 
  6. Chiunque, in violazione dell'obbligo di registrazione di cui  al
comma 5, effettua taluna delle operazioni di immissione sul  mercato,
importazione o esportazione indicate nell'allegato II, e' punito  con
la reclusione da tre a otto anni e con  la  multa  da  6.000  euro  a
60.000 euro, qualora si tratti  di  operazioni  relative  a  sostanze
classificate nella categoria 2, e con la reclusione  fino  a  quattro
anni e la multa fino a 2.000 euro, qualora si tratti di  esportazione
di sostanze classificate nella categoria 3. Se il fatto  e'  commesso
da soggetto titolare della licenza di  cui  al  comma  3,  ovvero  da
soggetto titolare  di  autorizzazione  o  registratosi  per  sostanze
diverse  da  quelle  oggetto  dell'operazione,  la  pena   e'   della
reclusione da quattro a dieci anni e della  multa  da  9.000  euro  a
90.000 euro qualora si  tratti  di  operazioni  relative  a  sostanze
classificate nella categoria 2, e della reclusione fino a cinque anni
e della multa fino a 3.000 euro qualora si tratti di esportazione  di
sostanze classificate nella categoria 3. In  tali  casi,  qualora  si
tratti di operazioni relative a sostanze classificate nella categoria
2, alla condanna consegue la revoca della licenza, nonche' il divieto
del suo ulteriore rilascio per la  durata  di  cinque  anni.  Con  la
sentenza di condanna,  il  giudice  dispone  inoltre  la  sospensione
dell'attivita' svolta dall'operatore, con riferimento  alle  sostanze
di cui alle categorie 2 e 3 dell'allegato I al  regolamento  (CE)  n.
273/2004 e dell'allegato al regolamento  (CE)  n.  111/2005,  per  un
periodo non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore  ad  un
anno e sei mesi.  Qualora  si  tratti  di  esportazione  di  sostanze
classificate nella categoria 3,  alla  condanna  consegue  la  revoca
della licenza, nonche' il divieto del suo ulteriore rilascio  per  la
durata di quattro anni. Con  la  sentenza  di  condanna,  il  giudice
dispone inoltre la sospensione dell'attivita' svolta  dall'operatore,
con  riferimento  alle  sostanze  di  cui  alle  categorie  2   e   3
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004  e  dell'allegato  al
regolamento (CE) n. 111/2005, per un periodo non inferiore ad un mese
e non superiore ad un anno. 
  7. In caso di operazioni di immissione sul mercato, importazione  o
esportazione di sostanze classificate compiute  in  violazione  degli
obblighi di cui regolamenti (CE) n. 273/2004, 111/2005,  1277/2005  e
297/2009, il Ministero della salute puo' sospendere la licenza  o  la
registrazione per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore
ad un anno.  Il  provvedimento  di  sospensione  e'  notificato  agli
interessati tramite il sindaco e comunicato  all'autorita'  sanitaria
locale, alla questura competente per territorio, alla Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  politiche  antidroga,   al
Dipartimento della Pubblica sicurezza  -  Direzione  centrale  per  i
servizi antidroga del Ministero  dell'Interno,  al  Comando  generale
dell'Arma dei Carabinieri,  al  Comando  generale  della  Guardia  di
finanza ed alla Agenzia delle Dogane. 
  8. La distruzione delle sostanze di cui al comma 1, limitatamente a
quelle di cui alla categoria 1,  e'  effettuata  nel  rispetto  delle
disposizioni, in quanto compatibili, di cui agli articoli 22, 23,  25
e 25-bis. 
  9. L'esportazione delle sostanze appartenenti alle categorie 1 e  2
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004  e  dell'allegato  al
regolamento   (CE)   n.   111/2005   e'   subordinata   al   rilascio
dell'autorizzazione di esportazione  da  parte  del  Ministero  della
salute,  in  conformita'  e  nei  limiti  di  quanto   disposto   dai
regolamenti (CE) n. 111/2005 e n. 1277/2005. E' altresi'  subordinata
al  rilascio   dell'autorizzazione   del   Ministero   della   salute
l'esportazione  delle  sostanze   appartenenti   alla   categoria   3
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004  e  dell'allegato  al
regolamento  (CE)  n.  111/2005  verso   uno   dei   paesi   indicati
nell'allegato IV, punto 2, al regolamento n. 1277/2005  e  successive
modificazioni.  L'importazione  delle  sostanze   appartenenti   alla
categoria  1  e'  subordinata  al  rilascio  dell'autorizzazione   di
importazione da parte del Ministero della salute in conformita' e nei
limiti di quanto disposto dai  regolamenti  (CE)  n.  111/2005  e  n.
1277/2005. Le autorizzazioni di cui sopra hanno validita' semestrale,
sono soggette alla tassa di concessione governativa  e  al  pagamento
della tariffa individuata secondo le modalita' di cui al comma 21. Le
esportazioni di sostanza appartenenti alla categoria 1  dell'allegato
I al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE)
n.  111/2005,  e  le  esportazioni  di  sostanze  appartenenti   alle
categorie 2 e 3 dei medesimi allegati,  destinate  ai  paesi  inclusi
nell'allegato IV del  regolamento  (CE)  n.  1277/2005  e  successive
modificazioni,  sono  precedute  da  una   notificazione   preventiva
all'esportazione, da trasmettere alle autorita' competenti del  paese
di destinazione, in conformita' e nei limiti di quanto  disposto  dai
regolamenti (CE) n. 111/2005  e  n.  1277/2005.  Il  Ministero  della
salute,   rilasciata   l'autorizzazione   di   importazione   o    di
esportazione, ne  da'  tempestivo  avviso  alla  dogana  di  confine,
attraverso la quale deve essere effettuata l'operazione. 
  10. Chiunque effettua operazioni di esportazione o importazione  di
sostanze  classificate  nella  categoria  1  senza  aver   conseguito
l'autorizzazione di cui al comma 9, e' punito ai sensi del  comma  4.
Chiunque esporta sostanze classificate nelle categorie 2  e  3  senza
aver conseguito l'autorizzazione di cui al  comma  9,  e'  punito  ai
sensi del comma 6. 
  11. All'interno del  territorio  dell'Unione  europea  le  sostanze
classificate nella categoria 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n.
273/2004 possono essere fornite unicamente agli operatori in possesso
di licenza per l'utilizzo di sostanze classificate  in  categoria  1,
fatte salve le esclusioni di cui  al  comma  3.  Il  trasgressore  e'
punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da  300  euro  a
3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la
revoca della licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo
di quattro anni e la sospensione dell'autorizzazione  a  svolgere  le
attivita' di cui al comma 2 e 3 per un periodo non  inferiore  ad  un
mese e non superiore ad un anno. 
  12. Gli acquirenti di sostanze classificate nelle categorie 1  e  2
devono  rilasciare  apposita  dichiarazione  all'operatore,  che   la
certifica ed utilizza in conformita' e nei limiti di quanto  disposto
dal regolamento (CE) n. 273/2004. L'operatore che viola tale  obbligo
e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma
da 600 euro a 6.000 euro. Puo' essere adottato  il  provvedimento  di
sospensione della licenza ad operare con sostanze classificate  nella
categoria 1  dell'allegato  I  al  regolamento  (CE)  n.  273/2004  e
dell'allegato al regolamento (CE) n.  111/2005,  nonche'  l'attivita'
svolta dall'operatore  con  riferimento  alle  sostanze  classificate
nelle categorie 2 e 3 dei  predetti  allegati,  per  un  periodo  non
inferiore a un mese e non superiore a un anno. 
  13. Gli operatori sono tenuti  a  documentare  le  transazioni  che
portano alla immissione sul mercato di  sostanze  classificate  nelle
categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento  (CE)  n.  273/2004  e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, secondo  le  modalita'
indicate nell'allegato III, in conformita' e  nei  limiti  di  quanto
disposto dal  regolamento  (CE)  n.  273/2004.  Essi  devono  inoltre
documentare le operazioni di importazione ed esportazione concernenti
sostanze classificate, e le relative attivita' di intermediazione, in
conformita' e nei limiti di quanto disposto dal regolamento  (CE)  n.
111/2005. Gli  operatori  devono  altresi'  accertarsi,  prima  della
fornitura di sostanze classificate  nelle  categorie  1  e  2,  della
presenza di etichette recanti i nomi delle  sostanze,  come  indicati
nell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004  e  dell'allegato  al
regolamento n. 111/2005. Analoga verifica deve essere svolta su tutte
le spedizioni di sostanze classificate, nell'ambito di operazioni  di
importazione,  esportazione  o  intermediazione,  in  conformita'  di
quanto previsto nel regolamento (CE) n. 111/2005. 
  14. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 13 e' punito con
la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 600  euro  a
6.000 euro. Puo' essere  adottato  il  provvedimento  di  sospensione
della licenza ad operare con sostanze classificate nella categoria  1
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004  e  dell'allegato  al
regolamento   (CE)   n.   111/2005,   nonche'   l'attivita'    svolta
dall'operatore  con  riferimento  alle  sostanze  classificate  nelle
categorie 2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a
un mese e non superiore a un anno. 
  15. Gli operatori che svolgono attivita' commerciali tra l'Italia e
paesi  dell'Unione  europea,  nonche'  attivita'   di   importazione,
esportazione e transito tra l'Italia e Paesi  extracomunitari,  hanno
l'obbligo di comunicare al Dipartimento della  Pubblica  sicurezza  -
Direzione  centrale   per   i   servizi   antidroga   del   Ministero
dell'interno, al piu' tardi al momento della loro  effettuazione,  le
singole operazioni commerciali relative  alle  sostanze  classificate
nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
e  dell'allegato  al  regolamento  (CE)  n.  111/2005,   nonche'   le
esportazioni   delle   sostanze   appartenenti   alla   categoria   3
dell'allegato I qualora soggette al rilascio  dell'autorizzazione  di
cui al comma 9. Gli operatori sono tenuti inoltre a inviare una volta
l'anno  entro  il  15  febbraio  al  Ministero   della   salute   una
rendicontazione   sintetica   delle   movimentazioni   di    sostanze
classificate effettuate nel corso dell'anno  precedente,  secondo  le
modalita' indicate nell'allegato III, in conformita' e nei limiti  di
quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n.  111/2005  e  n.
1277/2005. 
  16. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma  15  e'  punito,
salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con l'arresto fino a
un anno o con l'ammenda da 300 euro a 3.000 euro. Il giudice, con  la
sentenza di condanna, puo'  disporre  la  revoca  della  licenza  con
divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro  anni,  e  la
sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle
sostanze classificate nelle categorie  2  e  3  per  un  periodo  non
inferiore a un mese e non superiore a un anno. 
  17. Gli operatori sono altresi' tenuti a collaborare in ogni  altro
modo  con  il  Dipartimento  della  Pubblica  sicurezza  -  Direzione
centrale per i  servizi  antidroga  del  Ministero  dell'Interno,  in
particolare  fornendo  ogni  informazione  eventualmente   richiesta,
nonche' segnalando immediatamente ogni fatto  od  elemento  che,  per
caratteristiche, entita', natura o per  qualsiasi  altra  circostanza
conosciuta in ragione dell'attivita' esercitata,  induce  a  ritenere
che le sostanze trattate possono essere in qualsiasi  modo  impiegate
per  la  produzione  di  sostanze  stupefacenti  o   psicotrope.   Il
trasgressore e' punito, salvo che il  fatto  costituisca  piu'  grave
reato, ai sensi del comma 14. 
  18. La vigilanza nei confronti degli operatori  e'  esercitata  dal
Ministero  della  salute,  in  conformita'  di  quanto  previsto  dai
regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005. La vigilanza predetta  si
effettua mediante ispezioni ordinarie e  straordinarie,  per  la  cui
esecuzione il predetto Ministero puo' avvalersi della  collaborazione
degli organi di polizia, i quali comunque hanno facolta' di  accedere
in qualunque momento nei locali ove si svolgono le attivita' previste
dal presente articolo.  Ai  fini  della  vigilanza  e  dei  controlli
previsti, gli operatori sono tenuti  ad  esibire  ai  funzionari  del
Ministero della salute ed agli appartenenti  alle  forze  di  polizia
tutti i documenti inerenti le operazioni di cui alla licenza  o  alla
registrazione. 
  19. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito  con
l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300 euro  a  3.000  euro
chiunque, impedisce od ostacola lo  svolgimento  delle  attivita'  di
vigilanza, controllo ed ispezione previste dal comma  precedente.  Il
giudice, con la sentenza di condanna, puo' disporre la  revoca  della
licenza con divieto di ulteriore rilascio per un periodo  di  quattro
anni, e  la  sospensione  dell'attivita'  svolta  dall'operatore  con
riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2 e 3  per  un
periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno. 
  20. L'allegato III puo' essere modificato con decreto del Ministero
della salute, di concerto con il Ministero dell'interno e sentita  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  -  Dipartimento  politiche
antidroga, in conformita' a  nuove  disposizioni  di  modifica  della
disciplina comunitaria. 
  21. Alle attivita' di rilascio della licenza, di registrazione e di
autorizzazione di cui ai commi 3, 5 e 9, il  Ministero  della  salute
provvede mediante tariffe a carico degli operatori,  da  determinarsi
ai sensi dell'articolo 4 della  legge  4  giugno  2010,  n.  96.  Con
decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, da  adottarsi  entro  sessanta  giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto  legislativo,   sono
individuate le tariffe  di  cui  al  presente  comma  e  le  relative
modalita' di versamento. Le tariffe sono aggiornate almeno  ogni  due
anni.)) 
                               Art. 71 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272, CONVERTITO 
        CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49 )) 

TITOLO VIII
DELLA REPRESSIONE
DELLE ATTIVITA' ILLECITE
Capo
I
DISPOSIZIONI PENALI E SANZIONI AMMINISTRATIVE

                               Art. 72. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 13, comma 1) 
                         Attivita' illecite 
  1. ((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A  SEGUITO  DI
REFERENDUM POPOLARE)). 
  2. E' consentito l'uso terapeutico di preparati medicinali  a  base
di sostanze stupefacenti o psicotrope ((...)), debitamente prescritti
secondo  le  necessita'  di  cura  in  relazione   alle   particolari
condizioni patologiche del soggetto. 
                               Art. 73 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 14, comma 1) 
Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o
                             psicotrope 
 
  1.  Chiunque,  senza  l'autorizzazione  di  cui  all'articolo   17,
coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette  in
vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad  altri,
invia, passa o spedisce in transito,  consegna  per  qualunque  scopo
sostanze stupefacenti o psicotrope di cui  alla  tabella  I  prevista
dall'articolo 14, e' punito con la reclusione da sei a venti  anni  e
con la multa da euro 26.000 a euro 260.000. 
  1-bis. Con le medesime pene di cui al comma 1 e'  punito  chiunque,
senza l'autorizzazione di  cui  all'articolo  17,  importa,  esporta,
acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque illecitamente detiene: 
    a) sostanze stupefacenti  o  psicotrope  che  per  quantita',  in
particolare se superiore ai limiti massimi indicati con  decreto  del
Ministro della salute emanato  di  concerto  con  il  Ministro  della
giustizia  sentita  la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri   -
Dipartimento  nazionale  per  le  politiche  antidroga,  ovvero   per
modalita' di presentazione, avuto riguardo al peso lordo  complessivo
o  al  confezionamento  frazionato,  ovvero  per  altre   circostanze
dell'azione,  appaiono  destinate  ad  un  uso   non   esclusivamente
personale; 
    b)  medicinali  contenenti  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope
elencate nella tabella II, sezione A, che  eccedono  il  quantitativo
prescritto. In questa ultima ipotesi, le pene suddette sono diminuite
da un terzo alla meta'. 
  2. Chiunque, essendo munito dell'autorizzazione di cui all'articolo
17, illecitamente cede, mette o procura che altri metta in  commercio
le sostanze o le preparazioni indicate nelle tabelle I e  II  di  cui
all'articolo 14 , e' punito con la reclusione da sei a ventidue  anni
e con la multa da euro 26.000 a euro 300.000. 
  2-bis. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 50. 
  3. Le stesse pene  si  applicano  a  chiunque  coltiva,  produce  o
fabbrica  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  diverse  da   quelle
stabilite nel decreto di autorizzazione. 
  4. Quando le condotte di cui al comma  1  riguardano  i  medicinali
ricompresi nella tabella II, sezioni A, B, C  e  D,  limitatamente  a
quelli indicati nel numero  3-bis)  della  lettera  e)  del  comma  1
dell'articolo 14 e non ricorrono le condizioni  di  cui  all'articolo
17, si applicano le pene ivi stabilite, diminuite da  un  terzo  alla
meta'. 
  5.  Quando,  per  i  mezzi,  per  la  modalita'  o  le  circostanze
dell'azione ovvero per la qualita'  e  quantita'  delle  sostanze,  i
fatti previsti dal  presente  articolo  sono  di  lieve  entita',  si
applicano le pene della reclusione da uno a sei anni e della multa da
euro 3.000 a euro 26.000. 
  5-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 5, limitatamente  ai  reati  di
cui al presente articolo commessi da persona tossicodipendente  o  da
assuntore di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice,  con  la
sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta  delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di  procedura  penale,  su
richiesta dell'imputato e sentito il pubblico ministero, qualora  non
debba concedersi il beneficio della  sospensione  condizionale  della
pena, puo' applicare, anziche' le pene detentive e pecuniarie, quella
del lavoro di pubblica utilita' di cui all'articolo  54  del  decreto
legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  secondo  le  modalita'  ivi
previste. Con la sentenza il giudice  incarica  l'Ufficio  locale  di
esecuzione penale esterna di verificare l'effettivo  svolgimento  del
lavoro di pubblica utilita'. L'Ufficio  riferisce  periodicamente  al
giudice. In deroga a quanto disposto  dall'articolo  54  del  decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, il lavoro di pubblica utilita' ha
una durata corrispondente a quella della sanzione detentiva irrogata.
Esso puo' essere disposto anche nelle strutture  private  autorizzate
ai sensi dell'articolo 116, previo consenso delle stesse. In caso  di
violazione degli obblighi connessi allo  svolgimento  del  lavoro  di
pubblica utilita', in deroga a quanto previsto dall'articolo  54  del
decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, su richiesta del pubblico
ministero  o  d'ufficio,   il   giudice   che   procede,   o   quello
dell'esecuzione, con le formalita' di cui all'articolo 666 del codice
di procedura penale, tenuto conto dell'entita'  dei  motivi  e  delle
circostanze della  violazione,  dispone  la  revoca  della  pena  con
conseguente   ripristino   di   quella   sostituita.   Avverso   tale
provvedimento di revoca e' ammesso ricorso per Cassazione, che non ha
effetto sospensivo. Il lavoro di pubblica utilita' puo' sostituire la
pena per non piu' di due volte. 
  ((5-ter. La disposizione di cui al comma  5-bis  si  applica  anche
nell'ipotesi di altri reati commessi da persona  tossicodipendente  o
da assuntore di sostanze stupefacenti  o  psicotrope,  salvo  che  si
tratti di quelli previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del
codice di procedura penale.)) 
  6. Se il fatto e' commesso da tre o piu' persone  in  concorso  tra
loro, la pena e' aumentata. 
  7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a
due terzi per chi si adopera per evitare che  l'attivita'  delittuosa
sia portata a conseguenze  ulteriori,  anche  aiutando  concretamente
l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella sottrazione di
risorse rilevanti per la commissione dei delitti. 
                              Art. 74. 
 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 14, comma 1, e 38, comma 2) 
Associazione   finalizzata   al   traffico   illecito   di   sostanze
                      stupefacenti o psicotrope 
 
  1. Quando tre o piu' persone si associano allo scopo di  commettere
piu' delitti tra quelli previsti ((dall'articolo 70, commi 4, 6 e 10,
escluse le operazioni relative alle sostanze di  cui  alla  categoria
III dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004  e  dell'allegato
al regolamento (CE)  n.  111/2005,  ovvero  dall'articolo  73)),  chi
promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione e'
punito per cio' solo con la reclusione non inferiore a venti anni. 
  2. Chi partecipa all'associazione e' punito con la  reclusione  non
inferiore a dieci anni. 
  3. La pena e' aumentata se il numero degli associati e' di dieci  o
piu' o se tra i  partecipanti  vi  sono  persone  dedite  all'uso  di
sostanze stupefacenti o psicotrope. 
  4. Se l'associazione e' armata la pena, nei casi indicati dai commi
1 e 3, non puo' essere inferiore a ventiquattro anni di reclusione e,
nel  caso  previsto  dal  comma  2,  a  dodici  anni  di  reclusione.
L'associazione si considera armata quando  i  partecipanti  hanno  la
disponibilita' di armi o materie esplodenti,  anche  se  occultate  o
tenute in luogo di deposito. 
  5. La pena e' aumentata se  ricorre  la  circostanza  di  cui  alla
lettera e) del comma 1 dell'articolo 80. 
  6. Se l'associazione e' costituita per commettere i fatti descritti
dal comma 5 dell'articolo 73, si applicano  il  primo  e  il  secondo
comma dell'articolo 416 del codice penale. 
  7. Le pene previste dai commi da 1 a 6 sono diminuite dalla meta' a
due terzi per chi si sia efficacemente adoperato  per  assicurare  le
prove del reato o per sottrarre all'associazione risorse decisive per
la commissione dei delitti. 
  8. Quando in leggi  e  decreti  e'  richiamato  il  reato  previsto
dall'articolo 75 della legge  22  dicembre  1975,  n.  685,  abrogato
dall'articolo 38, comma 1, della legge 26 giugno  1990,  n.  162,  il
richiamo si intende riferito al presente articolo. 
                               Art. 75 
             Condotte integranti illeciti amministrativi 
 
  1. Chiunque illecitamente  importa,  esporta,  acquista,  riceve  a
Qualsiasi  titolo  o  comunque  detiene   sostanze   stupefacenti   o
psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'articolo 73, comma 1-bis, o
medicinali contenenti sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  elencate
nella tabella II, sezioni B, C e D, limitatamente a  quelli  indicati
nel numero 3-bis) della lettera e)  del  comma  1  dell'articolo  14,
fuori  delle  condizioni  di  cui  all'  articolo  72,  comma  2,  e'
sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore  a
un anno, salvo quanto previsto dalla lettera a),a una  o  piu'  delle
seguenti sanzioni amministrative: 
    a)  sospensione  della  patente  di  guida,  del  certificato  di
abilitazione  professionale  per  la  guida  di  motoveicoli  e   del
certificato di idoneita' alla  guida  di  ciclomotori  o  divieto  di
conseguirli per un periodo fino a tre anni ; 
    b) sospensione  della  licenza  di  porto  d'armi  o  divieto  di
conseguirla; 
    c)  sospensione  del  passaporto  e  di  ogni   altro   documento
equipollente o divieto di conseguirli; 
    d) sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo  o
divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario. 
  2. L'interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, e'  invitato
a seguire il  programma  terapeutico  e  socio-riabilitativo  di  cui
all'articolo  122  o  altro   programma   educativo   e   informativo
personalizzato  in  relazione  alle  proprie   specifiche   esigenze,
predisposto dal servizio pubblico per le tossicodipendenze competente
per territorio analogamente a quanto disposto al comma 13  o  da  una
struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. 
  3. Accertati i fatti di cui al  comma  1,  gli  organi  di  polizia
procedono alla contestazione immediata, se possibile,  e  riferiscono
senza ritardo e comunque entro dieci  giorni,  con  gli  esiti  degli
esami tossicologici sulle sostanze sequestrate effettuati  presso  le
strutture pubbliche di cui al comma 10,  al  prefetto  competente  ai
sensi del comma 13. Ove, al momento dell'accertamento,  l'interessato
abbia la diretta e immediata disponibilita' di veicoli a motore,  gli
organi di  polizia  procedono  altresi'  all'immediato  ritiro  della
patente di guida.  Qualora  la  disponibilita'  sia  riferita  ad  un
ciclomotore, gli organi accertatori ritirano anche il certificato  di
idoneita' tecnica, sottoponendo il veicolo a fermo amministrativo. Il
ritiro della patente di guida, nonche' del certificato  di  idoneita'
tecnica e il fermo amministrativo del  ciclomotore  hanno  durata  di
trenta giorni e ad essi si estendono gli effetti di  quanto  previsto
al comma 4. Si applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni
degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.
285, e successive modificazioni. La patente di guida e il certificato
di idoneita' tecnica sono trasmessi al prefetto competente  ai  sensi
del comma 13. In caso di guida di un veicolo durante  il  periodo  in
cui la patente sia stata  ritirata  ovvero  di  circolazione  con  il
veicolo   sottoposto   a   fermo   amministrativo,    si    applicano
rispettivamente le sanzioni previste dagli articoli  216  e  214  del
decreto  legislativo  30  aprile   1992,   n.   285,   e   successive
modificazioni. 
  4. Entro il  termine  di  quaranta  giorni  dalla  ricezione  della
segnalazione, il prefetto, se ritiene fondato l'accer-tamento, adotta
apposita ordinanza convocando, anche a mezzo degli organi di polizia,
dinanzi a se' o a un suo delegato, la persona segnalata per valutare,
a seguito di colloquio, le sanzioni amministrative da irrogare  e  la
loro durata nonche', eventualmente, per formulare l'invito di cui  al
comma 2. In tale attivita' il prefetto e' assistito dal personale del
nucleo   operativo   costituito   presso   ogni    prefettura-ufficio
territoriale del Governo. Nel caso in cui  l'interessato  si  avvalga
delle facolta' previste dall'articolo  18  della  legge  24  novembre
1981,  n.  689,  e  successive  modificazioni,  e  non  venga  emessa
ordinanza  motivata  di  archiviazione  degli  atti,  da   comunicare
integralmente  all'organo  che   ha   effettuato   la   segnalazione,
contestualmente  all'ordinanza  con  cui   viene   ritenuto   fondato
l'accertamento,  da  adottare  entro  centocinquanta   giorni   dalla
ricezione  degli   scritti   difensivi   ovvero   dallo   svolgimento
dell'audizione  ove  richiesta,  il  prefetto  convoca   la   persona
segnalata ai fini e con le modalita' indicate nel presente comma.  La
mancata  presentazione  al  colloquio  comporta  l'irrogazione  delle
sanzioni di cui al comma 1. Avverso l'ordinanza con cui  il  prefetto
ritiene fondato l'accertamento e convoca la  persona  segnalata  puo'
essere proposta opposizione al giudice di pace, entro il  termine  di
dieci giorni dalla  notifica  all'interessato.  Nel  caso  di  minore
l'opposizione viene proposta al Tribunale per  i  minorenni.  Valgono
per la competenza territoriale in merito all'opposizione  gli  stessi
criteri indicati al comma 13. 
  5. Se l'interessato e' persona minore di eta', il prefetto, qualora
cio' non contrasti con le esigenze educative del medesimo, convoca  i
genitori o chi  ne  esercita  la  potesta',  li  rende  edotti  delle
circostanze di fatto e da' loro notizia circa le strutture di cui  al
comma 2. 
  6. Degli accertamenti e degli atti di cui ai commi da 1  a  5  puo'
essere fatto uso soltanto ai fini dell'applicazione  delle  misure  e
delle sanzioni previste nel presente articolo e nell'articolo 75-bis. 
  7. L'interessato puo' chiedere di prendere visione  e  di  ottenere
copia  degli  atti  di  cui  al  presente  articolo  che   riguardino
esclusivamente la sua persona. Nel caso in cui  gli  atti  riguardino
piu' persone, l'interessato puo' ottenere  il  rilascio  di  estratti
delle parti relative alla sua situazione. 
  8. Qualora la condotta di cui al comma 1 sia stata posta in  essere
da straniero  maggiorenne,  gli  organi  di  polizia  ne  riferiscono
altresi' al questore competente per territorio in relazione al luogo,
come determinato al comma 13, per le  valutazioni  di  competenza  in
sede di rinnovo del permesso di soggiorno. 
  ((9. Avverso il decreto con il quale il prefetto irroga le sanzioni
di cui al comma 1 ed eventualmente formula l'invito di cui  al  comma
2, che ha effetto dal momento della  notifica  all'interessato,  puo'
essere fatta opposizione dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.
Le  controversie  di  cui  al  presente   comma   sono   disciplinate
dall'articolo 8 del decreto legislativo 1° settembre  2011,  n.  150.
Copia del decreto e' contestualmente inviata al questore  di  cui  al
comma 8.)) ((33)) 
  10. Gli accertamenti  medico-legali  e  tossicologico-forensi  sono
effettuati presso gli  istituti  di  medicina  legale,  i  laboratori
universitari di tossicologia forense, le  strutture  delle  Forze  di
polizia ovvero presso le strutture pubbliche di base  da  individuare
con decreto del Ministero della salute. 
  11. Se risulta che  l'interessato  si  sia  sottoposto,  con  esito
positivo, al programma di cui al  comma  2,  il  prefetto  adotta  il
provvedimento di revoca  delle  sanzioni,  dandone  comunicazione  al
questore e al giudice di pace competente. 
  12. Si applicano, in quanto compatibili, le norme della sezione  II
del capo I e  il  secondo  comma  dell'articolo  62  della  legge  24
novembre 1981, n. 689. 
  13. Il prefetto competente per territorio in relazione al luogo  di
residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato e, ove questi
siano sconosciuti, in relazione al luogo ove  e'  stato  commesso  il
fatto, applica le sanzioni di cui al comma 1 e  formula  l'invito  di
cui al comma 2. 
  14. Se per i fatti previsti dal comma 1, nel  caso  di  particolare
tenuita' della violazione, ricorrono elementi tali da  far  presumere
che  la  persona  si  asterra',  per  il  futuro,   dal   commetterli
nuovamente, in luogo  della  sanzione,  e  limitatamente  alla  prima
volta, il prefetto puo'  definire  il  procedimento  con  il  formale
invito a non fare piu'  uso  delle  sostanze  stesse,  avvertendo  il
soggetto delle conseguenze a suo danno. 
---------------- 
AGGIORNAMENTO (33) 
  Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150  ha  disposto  (con  l'art.  36,
commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto  si  applicano  ai
procedimenti instaurati  successivamente  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso. 
  2. Le norme abrogate o modificate dal presente  decreto  continuano
ad applicarsi alle controversie pendenti  alla  data  di  entrata  in
vigore dello stesso." 
                             Art. 75-bis 
           Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica 
 
  1.  Qualora  in  relazione  alle  modalita'  od  alle   circostanze
dell'uso, dalla condotta di cui al comma  1  dell'articolo  75  possa
derivare  pericolo  per  la  sicurezza  pubblica,  l'interessato  che
risulti gia' condannato, anche non definitivamente, per reati  contro
la  persona,  contro  il  patrimonio  o  per  quelli  previsti  dalle
disposizioni  del  presente  testo  unico   o   dalle   norme   sulla
circolazione stradale, oppure sanzionato per violazione  delle  norme
del presente testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di
sicurezza, puo' essere inoltre sottoposto((. . . .)) ad  una  o  piu'
delle seguenti misure: 
    a) obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso  il
locale ufficio della Polizia di Stato o presso il  comando  dell'Arma
dei carabinieri territorialmente competente; 
    b) obbligo di rientrare nella  propria  abitazione,  o  in  altro
luogo di privata dimora, entro una determinata ora e di  non  uscirne
prima di altra ora prefissata; 
    c) divieto di frequentare determinati locali pubblici; 
    d) divieto di allontanarsi dal comune di residenza; 
    e) obbligo di comparire  in  un  ufficio  o  comando  di  polizia
specificamente indicato, negli  orari  di  entrata  ed  uscita  dagli
istituti scolastici; 
    f) divieto di condurre qualsiasi veicolo a motore. 
  (( l-bis. La durata massima delle misure  di  cui  al  comma  1  e'
fissata in due anni per quelle indicate nelle lettere a), b), c),  d)
ed e) e in quattro anni per quella indicata nella lettera f) )). 
  2. Il questore, ricevuta copia del decreto con il  quale  e'  stata
applicata una delle  sanzioni  di  cui  all'articolo  75,  quando  la
persona si trova nelle condizioni di cui al comma 1, puo' disporre le
misure di cui al medesimo comma, con provvedimento motivato,  che  ha
effetto dalla  notifica  all'interessato,  recante  l'avviso  che  lo
stesso  ha  facolta'  di  presentare,  personalmente  o  a  mezzo  di
difensore,  memorie  o  deduzioni  al  giudice  della  convalida.  Il
provvedimento e' comunicato entro quarantotto ore dalla  notifica  al
giudice di pace competente per territorio in relazione  al  luogo  di
residenza o, in mancanza, di domicilio dell'interessato. Il  giudice,
se ricorrono i presupposti di cui al comma 1, dispone con decreto  la
convalida nelle successive quarantotto ore. 
  3. Le misure, su istanza  dell'interessato,  sentito  il  questore,
possono essere modificate o revocate dal giudice di pace  competente,
qualora  siano  cessate  o  mutate  le  condizioni   che   ne   hanno
giustificato l'emissione. Le  prescrizioni  possono  essere  altresi'
modificate, su richiesta del questore, qualora risultino aggravate le
condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. In tal caso, con la
richiesta di modifica, il questore deve avvisare l'interessato  della
facolta' prevista dal comma 2. Il ricorso per  cassazione  contro  il
provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo. 
  4. Il decreto di revoca dei provvedimenti di cui  all'articolo  75,
adottato quando l'interessato risulta essersi  sottoposto  con  esito
positivo al  programma  di  cui  al  comma  2  dell'articolo  75,  e'
comunicato al  questore  e  al  giudice  ai  fini  della  revoca  dei
provvedimenti eventualmente emessi ai sensi del presente articolo. Il
giudice provvede senza formalita'. 
  5. Della sottoposizione con esito positivo  al  programma  e'  data
comunicazione al questore in relazione al disposto di cui al comma  8
dell'articolo 75. 
  6. Il contravventore anche solo ad una delle disposizioni del comma
1 del presente articolo e' punito con l'arresto  da  tre  a  diciotto
mesi. 
  7. Qualora l'interessato sia minorenne, competente a provvedere  ai
sensi dei commi da 2 a 4 e' il Tribunale per i minorenni, individuato
in relazione al luogo di residenza o, in mancanza, di domicilio. 
                              Art. 76. 
 (( ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO DEL 
                       REFERENDUM POPOLARE )) 
                              Art. 77. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, comma 1) 
                        Abbandono di siringhe 
  1. Chiunque in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero in un
luogo privato ma di comune o altrui uso, getta o abbandona in modo da
mettere a rischio l'incolumita' altrui  siringhe  o  altri  strumenti
pericolosi utilizzati per l'assunzione  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento  di
una somma da lire centomila a lire un milione. 
                               Art. 78 
        (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 16, commi 1 e 2) 
                   Quantificazione delle sostanze 
 
  ((1. Con decreto del Ministero della salute, emanato previo  parere
dell'Istituto superiore di sanita' e del Comitato scientifico di  cui
all'articolo  1-ter,  e  periodicamente   aggiornato   in   relazione
all'evoluzione delle conoscenze  nel  settore,  sono  determinate  le
procedure diagnostiche,  medico-legali  e  tossicologico-forensi  per
accertare il tipo, il grado e  l'intensita'  dell'abuso  di  sostanze
stupefacenti   o   psicotrope   ai   fini   dell'applicazione   delle
disposizioni di cui agli articoli 75 e 75-bis)). 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N.  272,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49)). 
                               Art. 79 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 17, comma 1) 
     Agevolazione dell'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope 
 
  (( 1. Chiunque adibisce  o  consente  che  sia  adibito  un  locale
pubblico o un circolo privato di qualsiasi specie a luogo di convegno
di persone che ivi  si  danno  all'uso  di  sostanze  stupefacenti  o
psicotrope e' punito, per questo solo fatto, con la reclusione da tre
a dieci anni e con la multa da euro 3.000 ad  euro  10.000  se  l'uso
riguarda le sostanze e i medicinali compresi nelle tabelle  I  e  II,
sezione A, previste dall'articolo 14, o con la reclusione  da  uno  a
quattro anni e con la multa da euro 3.000 ad  euro  26.000  se  l'uso
riguarda i medicinali compresi nella tabella II, sezione B,  prevista
dallo stesso articolo 14 )). 
  2. Chiunque,  avendo  la  disponibilita'  di  un  immobile,  di  un
ambiente o di un veicolo a cio' idoneo, lo adibisce  o  consente  che
altri lo adibisca a luogo di convegno abituale di persone che ivi  si
diano all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e' punito con  le
stesse pene previste nel comma 1. 
  3. La pena e' aumentata dalla meta' a  due  terzi  se  al  convegno
partecipa persona di eta' minore. 
  4. Qualora si tratti di pubblici esercizi, la condanna  importa  la
chiusura dell'esercizio per un periodo da due a cinque anni. 
  5. La chiusura del pubblico  esercizio  puo'  essere  disposta  con
provvedimento motivato dall'autorita' giudiziaria procedente. 
  6. La chiusura del pubblico  esercizio  puo'  essere  disposta  con
provvedimento cautelare dal prefetto  territorialmente  competente  o
dal Ministro della sanita', quando l'esercizio e' aperto  o  condotto
in base a suo provvedimento, per un periodo non superiore ad un anno,
salve, in ogni caso, le disposizioni dell'autorita' giudiziaria. 
                               Art. 80. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 18, comma 1) 
                        Aggravanti specifiche 
  1. Le pene previste per i  delitti  di  cui  all'articolo  73  sono
aumentate da un terzo alla meta': 
     a) nei casi in cui le sostanze stupefacenti  e  psicotrope  sono
consegnate o comunque destinate a persona di eta' minore; 
     b) nei casi previsti dai numeri 2), 3)  e  4)  del  primo  comma
dell'art. 112 del codice penale; 
     c) per chi ha indotto a commettere il reato, o a cooperare nella
commissione  del  reato,   persona   dedita   all'uso   di   sostanze
stupefacenti o psicotrope; 
     d) se il fatto e' stato commesso da persona armata o travisata; 
     e) se le sostanze stupefacenti o psicotrope  sono  adulterate  o
commiste ad altre in modo che ne risulti accentuata la  potenzialita'
lesiva; 
     f) se  l'offerta  o  la  cessione  e'  finalizzata  ad  ottenere
prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente; 
     g) se l'offerta o la cessione e'  effettuata  all'interno  o  in
prossimita' di scuole di ogni ordine o  grado,  comunita'  giovanili,
caserme, carceri, ospedali, strutture per la cura e la riabilitazione
dei tossicodipendenti. 
  2. Se il fatto riguarda quantita' ingenti di sostanze  stupefacenti
o psicotrope, le pene sono aumentate dalla meta' a due terzi; la pena
e' di trenta anni di reclusione quando i fatti previsti dai commi  1,
2  e  3  dell'art.  73  riguardano  quantita'  ingenti  di   sostanze
stupefacenti o psicotrope e ricorre l'aggravante di cui alla  lettera
e) del comma 1. 
  3. Lo stesso aumento  di  pena  si  applica  se  il  colpevole  per
commettere il delitto o per  conseguirne  per  se'  o  per  altri  il
profitto, il prezzo o l'impunita' ha fatto uso di armi. 
  4. Si applica la disposizione del secondo comma dell'art.  112  del
codice penale. 
  5. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO  DI
REFERENDUM POPOLARE)). 
                              Art. 81. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 19, comma 1) 
Prestazioni di soccorso in  caso  di  pericolo  di  morte  o  lesioni
                           dell'assuntore 
  1.  Quando  l'uso  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  abbia
cagionato la morte o lesioni personali dell'assuntore e  taluno,  per
aver determinato  o  comunque  agevolato  l'uso  di  sostanze,  debba
risponderne ai sensi degli articoli 586, 589 o 590 del codice penale,
le pene stabilite da tali articoli, nonche' quelle  stabilite  per  i
reati previsti dal presente testo unico, eventualmente commessi nella
predetta attivita' di determinazione  o  agevolazione,  sono  ridotte
dalla meta' a due terzi se il colpevole ha prestato  assistenza  alla
persona offesa ed ha tempestivamente informato l'autorita'  sanitaria
o di polizia. 
                               Art. 82 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 20, comma 1) 
  Istigazione, proselitismo e induzione al reato di persona minore 
 
  1. Chiunque  pubblicamente  istiga  all'uso  illecito  di  sostanze
stupefacenti o psicotrope, ovvero svolge, anche in privato, attivita'
di proselitismo per tale uso delle predette sostanze,  ovvero  induce
una persona all'uso medesimo, e' punito con la reclusione  da  uno  a
sei anni e con la multa da lire due milioni a lire dieci milioni. 
  2. La pena e' aumentata se il fatto e' commesso  nei  confronti  di
persone di eta' minore ovvero all'interno o nelle adiacenze di scuole
di ogni ordine e grado, di comunita' giovanili o di caserme. La  pena
e' altresi' aumentata se il fatto e' commesso all'interno di carceri,
di ospedali o di servizi sociali e sanitari. 
  3. La pena e' raddoppiata se i fatti sono commessi nei confronti di
minore degli anni quattordici, di persona palesemente incapace  o  di
persona affidata al colpevole per ragioni di cura, di educazione,  di
istruzione, di vigilanza o di custodia. 
  4. Se il fatto riguarda (( i medicinali di  cui  alla  tabella  II,
sezione B, prevista )) dall'art. 14 le pene disposte dai commi 1, 2 e
3 sono diminuite da un terzo alla meta'. 
                              Art. 83. 
              (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 77) 
                        Prescrizioni abusive 
  1. Le pene previste dall'art. 73, commi 1,  4  e  5,  si  applicano
altresi' a carico del medico chirurgo o del  medico  veterinario  che
rilascia prescrizioni delle sostanze stupefacenti  o  psicotrope  ivi
indicate per uso non terapeutico. 
                              Art. 84. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 21, comma 1) 
                 Divieto di propaganda pubblicitaria 
  1. La propaganda pubblicitaria di sostanze o preparazioni  comprese
nelle tabelle previste dall'art. 14,  anche  se  effettuata  in  modo
indiretto, e' vietata.  Non  sono  considerate  propaganda  le  opere
dell'ingegno non destinate alla pubblicita', tutelate dalla legge  22
aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore. 
  2. Il contravventore e' punito con una sanzione  amministrativa  da
lire dieci milioni a lire cinquanta milioni, sempre che  non  ricorra
l'ipotesi di cui all'art. 82. 
  3. Le somme di denaro ricavate dall'applicazione delle sanzioni  di
cui al comma 2 sono versate sul Fondo nazionale di intervento per  la
lotta alla droga di cui all'art. 127. 
                              Art. 85. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 22, comma 1) 
                           Pene accessorie 
  1. Con la sentenza di condanna  per  uno  dei  fatti  di  cui  agli
articoli 73, 74, 79 e 82, il giudice  puo'  disporre  il  divieto  di
espatrio e il ritiro della  patente  di  guida  per  un  periodo  non
superiore a tre anni. 
  2. Le stesse disposizioni si applicano nel caso di  riconoscimento,
effettuato a norma dell'art. 12 del codice penale, di sentenza penale
straniera di condanna per uno dei delitti sopra indicati. 
  3. Il provvedimento che applica le sanzioni amministrative, nonche'
quello che definisce o sospende il procedimento ai sensi del presente
testo unico, dispone comunque la confisca delle sostanze. 
                               Art. 86. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 23, comma 1) 
                Espulsione dello straniero condannato 
  1. Lo  straniero  condannato  per  uno  dei  reati  previsti  dagli
articoli 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, a  pena  espiata  deve  essere
espulso dallo Stato. ((8)) 
  2. Lo stesso provvedimento di espulsione dallo  Stato  puo'  essere
adottato nei confronti dello straniero condannato per uno degli altri
delitti previsti dal presente testo unico. 
  3. Se ricorre lo stato di flagranza di cui all'art. 382 del  codice
di procedura penale in riferimento ai delitti previsti dai commi 1, 2
e 5 dell'art.  73,  il  prefetto  dispone  l'espulsione  immediata  e
l'accompagnamento alla frontiera dello straniero, previo  nulla  osta
dell'autorita' giudiziaria procedente. 
    
-----------------------
    
AGGIORNAMENTO (8) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 20-24 febbraio 1995, n. 58 (in
G.U. 1a s.s.  del  1/3/1995,  n.  9)  ha  dichiarato  l'illegittimita
costituzionale del primo comma del presente articolo "nella parte  in
cui  obbliga  il  giudice  a  emettere,  senza  l'accertamento  della
sussistenza in concreto della pericolosita' sociale,  contestualmente
alla condanna, l'ordine di espulsione, eseguibile a pena espiata, nei
confronti dello straniero condannato per uno dei reati previsti dagli
artt. 73, 74, 79 e 82, commi 2 e 3, del medesimo testo unico". 

TITOLO VIII
DELLA REPRESSIONE
DELLE ATTIVITA' ILLECITE
Capo II
DISPOSIZIONI PROCESSUALI E DI ESECUZIONE

                              Art. 87. 
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni, 
        dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 2) 
 Destinazione delle sostanze sequestrate dall'autorita' giudiziaria 
 
  1. L'autorita' che  effettua  il  sequestro  deve  darne  immediata
notizia al Servizio centrale antidroga specificando l'entita'  ed  il
tipo di sostanze sequestrate. 
  2. Quando il decreto di sequestro  o  di  convalida  del  sequestro
effettuato dall'autorita' giudiziaria non e' piu'  assoggettabile  al
riesame, l'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di  uno  o  piu'
campioni, determinandone l'entita', con l'osservanza delle formalita'
di cui all'art. 364 del  codice  di  procedura  penale  e  ordina  la
distruzione della residua parte di sostanze. 
  3. Se la conservazione  delle  sostanze  di  cui  al  comma  2  sia
assolutamente necessaria per il prosieguo delle indagini, l'autorita'
giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato. 
  4. In ogni caso l'autorita' giudiziaria ordina la distruzione delle
sostanze  stupefacenti  e  psicotrope  ((,  ed  ove  possibile  delle
sostanze classificate di cui all'articolo 70,)) confiscate. 
  5. Per la distruzione di sostanze stupefacenti e psicotrope ((,  ed
ove possibile delle sostanze classificate di cui  all'articolo  70,))
l'autorita'  giudiziaria  si  avvale  di  idonea  struttura  pubblica
locale, ove esistente, o statale ed incarica la  polizia  giudiziaria
del regolare svolgimento delle relative operazioni. Il verbale  delle
operazioni e' trasmesso all'autorita'  giudiziaria  procedente  e  al
Ministero della sanita'. 
  6. La distruzione avviene secondo le modalita' tecniche determinate
con decreto del Ministro  della  sanita'  in  data  19  luglio  1985,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 6 agosto 1985. 
                              Art. 88. 
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 3, comma 3) 
        Destinazione dei campioni delle sostanze sequestrate 
  1.  Il  Servizio  centrale  antidroga,  istituito  nell'ambito  del
Dipartimento  di  pubblica  sicurezza,  puo'  chiedere  all'autorita'
giudiziaria  la  consegna   di   alcuni   campioni   delle   sostanze
sequestrate. Altri campioni possono  essere  motivatamente  richiesti
dalle singole forze di polizia o dal Ministero della sanita'  tramite
il  Servizio  centrale  antidroga.  L'autorita'  giudiziaria,  se  la
quantita' delle sostanze sequestrate lo consente, e se  le  richieste
sono pervenute prima della  esecuzione  dell'ordine  di  distruzione,
accoglie le richieste stesse dando la priorita' a quelle del Servizio
centrale antidroga e determina le modalita' della consegna. 
                               Art. 89 
(Provvedimenti restrittivi  nei  confronti  dei  tossicodipendenti  o
    alcooldipendenti che abbiano in corso programmi terapeutici). 
 
  ((1. Qualora ricorrano i presupposti per la custodia  cautelare  in
carcere  il  giudice,  ove  non  sussistano  esigenze  cautelari   di
eccezionale  rilevanza,  dispone  gli  arresti   domiciliari   quando
imputata e' una  persona  tossicodipendente  o  alcooldipendente  che
abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i  servizi
pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti, ovvero nell'ambito di
una struttura privata  autorizzata  ai  sensi  dell'articolo  116,  e
l'interruzione  del   programma   puo'   pregiudicare   il   recupero
dell'imputato. Quando si procede per i delitti di cui  agli  articoli
628, terzo comma, o 629, secondo comma, del codice penale e  comunque
nel caso sussistano particolari esigenze cautelari, il  provvedimento
e' subordinato alla prosecuzione del  programma  terapeutico  in  una
struttura residenziale. Con lo  stesso  provvedimento,  o  con  altro
successivo, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare
che il tossicodipendente o l'alcooldipendente prosegua  il  programma
di recupero ed indica gli orari ed i giorni nei quali lo stesso  puo'
assentarsi per l'attuazione del programma. 
  2. Se una persona tossicodipendente o alcooldipendente, che  e'  in
custodia cautelare in carcere, intende sottoporsi ad un programma  di
recupero   presso   i   servizi   pubblici   per   l'assistenza    ai
tossicodipendenti, ovvero una struttura privata autorizzata ai  sensi
dell'articolo 116, la misura cautelare e' sostituita con quella degli
arresti  domiciliari  ove  non  ricorrano   esigenze   cautelari   di
eccezionale  rilevanza.  La  sostituzione  e'  concessa  su   istanza
dell'interessato; all'istanza e' allegata certificazione,  rilasciata
da un servizio pubblico per le tossicodipendenze o da  una  struttura
privata accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2,
lettera   d),   dell'articolo   116,   attestante   lo    stato    di
tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale e'
stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o
alcoliche,    nonche'    la    dichiarazione    di     disponibilita'
all'accoglimento rilasciata dalla struttura. Il servizio pubblico  e'
comunque  tenuto  ad  accogliere  la  richiesta  dell'interessato  di
sottoporsi a programma terapeutico. L'autorita'  giudiziaria,  quando
si procede per i delitti di cui agli articoli  628,  terzo  comma,  o
629, secondo comma, del codice penale e comunque nel caso  sussistano
particolari esigenze cautelari, subordina l'accoglimento dell'istanza
all'individuazione di una struttura residenziale)). 
  3. Il giudice dispone la custodia cautelare in carcere o ne dispone
il  ripristino  quando  accerta  che   la   persona   ha   interrotto
l'esecuzione  del  programma,  ovvero   mantiene   un   comportamento
incompatibile con la corretta esecuzione, o  quando  accerta  che  la
persona non ha collaborato alla definizione del  programma  o  ne  ha
rifiutato l'esecuzione. 
  ((4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano  quando
si procede per uno dei delitti  previsti  dall'articolo  4-bis  della
legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e  successive  modificazioni,  ad
eccezione di quelli di cui agli articoli 628,  terzo  comma,  e  629,
secondo comma,  del  codice  penale  purche'  non  siano  ravvisabili
elementi  di  collegamento  con  la   criminalita'   organizzata   od
eversiva)). 
  5. Nei confronti delle persone  di  cui  ((ai  commi  1  e))  2  si
applicano le disposizioni previste dall'articolo 96, comma 6. 
  ((5-bis. Il responsabile della struttura presso cui  si  svolge  il
programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e'  tenuto  a
segnalare all'autorita'  giudiziaria  le  violazioni  commesse  dalla
persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un
reato,  in  caso  di  omissione,  l'autorita'  giudiziaria   ne   da'
comunicazione alle autorita' competenti per la sospensione  o  revoca
dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento  di
cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di  misure  idonee  a
tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura)). 
                               Art. 90 
(Legge 26  giugno  1990,  n.  162,  art.  24,  comma  1)  Sospensione
                dell'esecuzione della pena detentiva 
 
  (( 1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva
inflitta  per  reati  commessi  in  relazione  al  proprio  stato  di
tossico-dipendente, il  Tribunale  di  sorveglianza  puo'  sospendere
l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora,  all'esito
dell'acquisizione della relazione finale  di  cui  all'articolo  123,
accerti che la persona si e' sottoposta  con  esito  positivo  ad  un
programma  terapeutico  e  socio-riabilitativo  eseguito  presso  una
struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata  ai
sensi  dell'articolo  116.  Il  Tribunale  di  sorveglianza,  qualora
l'interessato si  trovi  in  disagiate  condizioni  economiche,  puo'
altresi' sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che  non
sia stata gia' riscossa. La sospensione  puo'  essere  concessa  solo
quando deve essere  espiata  una  pena  detentiva,  anche  residua  e
congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni  od  a  quattro
anni se  relativa  a  titolo  esecutivo  comprendente  reato  di  cui
all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,  e  successive
modificazioni )). 
  2. La sospensione della esecuzione non puo' essere concessa (( e la
relativa domanda e' inammisibile )) se nel periodo  compreso  tra  l'
inizio del programma e la pronuncia della sospensione  il  condannato
abbia commesso altro delitto non colposo punibile con la reclusione. 
  (( 3. La sospensione dell'esecuzione della pena rende inapplicabili
le misure di sicurezza nonche' le pene accessorie e gli altri effetti
penali della condanna,  tranne  che  si  tratti  della  confisca.  La
sospensione non si estende alle  obbligazioni  civili  derivanti  dal
reato )). 
  4. La sospensione della  esecuzione  della  pena  non  puo'  essere
concessa piu' di una volta (( . . . )). 
  (( 4-bis. Si applica, per quanto non diversamente stabilito ed  ove
compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26  luglio  1975,  n.
354, e successive modificazioni )). 
                               Art. 91 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) 
             Istanza per la sospensione dell'esecuzione 
 
  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49 )). 
  (( 2. All'istanza di  sospensione  dell'esecuzione  della  pena  e'
allegata, a pena di inammissibilita', certificazione rilasciata da un
servizio pubblico per le tossicodipendenze o da una struttura privata
accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal comma 2, lettera
d), dell'articolo 116 attestante,  ai  sensi  dell'articolo  123,  la
procedura con la quale e' stato accertato l'uso abituale di  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope,  il  tipo  di  programma  terapeutico  e
socio-riabilitativo scelto,  l'indicazione  della  struttura  ove  il
programma e' stato eseguito,  le  modalita'  di  realizzazione  ed  i
risultati conseguiti a seguito del programma stesso )). 
  3. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N.  272,  CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49 )). 
  (( 4. Se l'ordine di carcerazione e' gia' stato eseguito la domanda
e' presentata al magistrato di sorveglianza competente  in  relazione
al luogo di detenzione, il quale, se  l'istanza  e'  ammissibile,  se
sono offerte concrete indicazioni  in  ordine  alla  sussistenza  dei
presupposti per l'accoglimento della domanda ed al grave  pregiudizio
derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, qualora non vi
siano elementi tali da far ritenere la sussistenza  del  pericolo  di
fuga, puo' disporre l'applicazione provvisoria  del  beneficio.  Sino
alla decisione  del  Tribunale  di  sorveglianza,  il  magistrato  di
sorveglianza e' competente a dichiarare la revoca di cui all'articolo
93, comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni  di
cui all'articolo 47, comma 4, della legge 26 luglio 1975, n. 354 )). 
                               Art. 92 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) 
Procedimento innanzi alla sezione di sorveglianza 
 
  1.  Il  tribunale  di  sorveglianza,  nominato  un   difensore   al
condannato che ne sia  privo,  fissa  senza  indugio  la  data  della
trattazione,  dandone  avviso  al  richiedente,  al  difensore  e  al
pubblico ministero almeno cinque giorni prima. Se  non  e'  possibile
effettuare  l'avviso  al  condannato  nel  domicilio  indicato  nella
richiesta (( o all'atto  della  scarcerazione  ))  e  lo  stesso  non
compare  all'udienza,  il   tribunale   dichiara   inammissibile   la
richiesta. 
  2. Ai fini della  richiesta,  il  tribunale  di  sorveglianza  puo'
acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli  opportuni
accertamenti in ordine al programma terapeutico e socio-riabilitativo
effettuato. 
  3. Dell'ordinanza che conclude il procedimento  e'  data  immediata
comunicazione al pubblico ministero  ((  .  .  .  ))  competente  per
l'esecuzione, il quale, se la sospensione  non  e'  concessa,  emette
ordine di carcerazione. 
                               Art. 93 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 24, comma 1) 
           Estinzione del reato. Revoca della sospensione 
 
  (( 1. Se il condannato nei cinque anni successivi non  commette  un
delitto non colposo punibile con la reclusione, le pene ed ogni altro
effetto penale si estinguono. 
  2. La sospensione dell'esecuzione e'  revocata  di  diritto  se  il
condannato, nel termine di cui al comma 1, commette  un  delitto  non
colposo per cui viene inflitta la pena della reclusione. Il Tribunale
di sorveglianza che ha disposto la  sospensione  e'  competente  alle
pronunce di cui al presente comma ed al comma 1. 
  2-bis. Il termine di cinque anni di cui al comma  1  decorre  dalla
data di presentazione dell'istanza in  seguito  al  provvedimento  di
sospensione adottato dal pubblico ministero  ai  sensi  dell'articolo
656  del  codice  di  procedura  penale  o  della  domanda   di   cui
all'articolo 91, comma 4. Tuttavia il tribunale, tenuto  conto  della
durata delle limitazioni e prescrizioni alle quali  l'interessato  si
e'  spontaneamente  sottoposto  e   del   suo   comportamento,   puo'
determinare  una  diversa,  piu'  favorevole   data   di   decorrenza
dell'esecuzione )). 
                               Art. 94 
  (Legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 47-bis, introdotto dall'art. 
4-ter del decreto-legge 22  aprile  1985,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n.  297,  come  sostituito
          dall'art. 12 della legge 10 ottobre 1986, n. 663) 
              Affidamento in prova in casi particolari 
 
  (( 1. Se la pena detentiva deve essere eseguita  nei  confronti  di
persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia  in  corso  un
programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato
puo' chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio
sociale per proseguire o intraprendere l'attivita' terapeutica  sulla
base  di  un  programma  da  lui  concordato  con  un'azienda  unita'
sanitaria locale o con una struttura  privata  autorizzata  ai  sensi
dell'articolo 116. L'affidamento in prova in  casi  particolari  puo'
essere concesso solo quando deve essere espiata una  pena  detentiva,
anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni
od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo  comprendente  reato
di cui all'articolo 4-bis della legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e
successive  modificazioni.  Alla  domanda  e'  allegata,  a  pena  di
inammissibilita',  certificazione   rilasciata   da   una   struttura
sanitaria  pubblica  o  da  una  struttura  privata  accreditata  per
l'attivita'  di  diagnosi  prevista  dal   comma   2,   lettera   d),
dell'articolo 116 attestante  lo  stato  di  tossicodipendenza  o  di
alcooldipendenza, la procedura con la quale e' stato accertato  l'uso
abituale  di   sostanze   stupefacenti,   psicotrope   o   alcoliche,
l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la  sua
idoneita',  ai  fini  del  recupero  del  condannato.  Affinche'   il
trattamento sia eseguito a carico del Servizio  sanitario  nazionale,
la struttura interessata deve essere in possesso  dell'accreditamento
istituzionale di cui all'articolo 8-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver  stipulato
gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies  del  citato
decreto legislativo. 
  2. Se l'ordine di carcerazione e' stato  eseguito,  la  domanda  e'
presentata al magistrato di sorveglianza il quale,  se  l'istanza  e'
ammissibile, se sono offerte  concrete  indicazioni  in  ordine  alla
sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della  domanda  ed  al
grave  pregiudizio  derivante  dalla  protrazione  dello   stato   di
detenzione, qualora non vi siano elementi tali  da  far  ritenere  la
sussistenza  del  pericolo  di  fuga,  puo'  disporre  l'applicazione
provvisoria  della  misura  alternativa.  Si  applicano,  in   quanto
compatibili, le disposizioni di cui al comma 4. Sino  alla  decisione
del tribunale di  sorveglianza,  il  magistrato  di  sorveglianza  e'
competente all'adozione degli ulteriori  provvedimenti  di  cui  alla
legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni )). 
  3. Ai fini della decisione, il tribunale di sorveglianza puo' anche
acquisire copia degli atti del procedimento e disporre gli  opportuni
accertamenti in ordine  al  programma  terapeutico  concordato;  deve
altresi'   accertare   che   lo   stato   di   tossicodipendenza    o
alcooldipendenza o l'esecuzione del programma di recupero  non  siano
preordinati al  conseguimento  del  beneficio.  ((  Si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 92, commi 1 e 3. 
  4. Il tribunale accoglie l'istanza se ritiene che il  programma  di
recupero, anche attraverso le altre prescrizioni di cui  all'articolo
47, comma 5, della legge 26 luglio  1975,  n.  354,  contribuisce  al
recupero del condannato ed assicura la prevenzione del  pericolo  che
egli commetta altri reati. Se il tribunale  di  sorveglianza  dispone
l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono  essere  comprese
quelle che determinano le modalita' di esecuzione del programma. Sono
altresi' stabilite le  prescrizioni  e  le  forme  di  controllo  per
accertare  che  il  tossicodipendente  o   l'alcooldipendente   inizi
immediatamente o prosegua  il  programma  di  recupero.  L'esecuzione
della  pena  si  considera  iniziata  dalla  data  del   verbale   di
affidamento, tuttavia qualora il  programma  terapeutico  al  momento
della decisione risulti gia' positivamente in  corso,  il  tribunale,
tenuto conto della durata delle limitazioni alle quali  l'interessato
si  e'  spontaneamente  sottoposto  e  del  suo  comportamento,  puo'
determinare  una  diversa,  piu'  favorevole   data   di   decorrenza
dell'esecuzione )). 
  5. L'affidamento in prova  al  servizio  sociale  non  puo'  essere
disposto, ai sensi del presente articolo, piu' di due volte. 
  6. Si applica, per quanto non diversamente stabilito, la disciplina
prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354,  come  modificata  dalla
legge 10 giugno 1986, n. 663. 
  (( 6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento disposto ai sensi  del
presente articolo  l'interessato  abbia  positivamente  terminato  la
parte terapeutica  del  programma,  il  magistrato  di  sorveglianza,
previa  rideterminazione  delle  prescrizioni,   puo'   disporne   la
prosecuzione ai fini del reinserimento sociale anche qualora la  pena
residua superi quella prevista per  l'affidamento  ordinario  di  cui
all'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. 
  6-ter. Il responsabile della struttura  presso  cui  si  svolge  il
programma terapeutico di recupero e socio-riabilitativo e'  tenuto  a
segnalare all'autorita'  giudiziaria  le  violazioni  commesse  dalla
persona sottoposta al programma. Qualora tali violazioni integrino un
reato,  in  caso  di  omissione,  l'autorita'  giudiziaria   ne   da'
comunicazione alle autorita' competenti per la sospensione  o  revoca
dell'autorizzazione di cui all'articolo 116 e dell'accreditamento  di
cui all'articolo 117, ferma restando l'adozione di  misure  idonee  a
tutelare i soggetti in trattamento presso la struttura )). 
                             Art. 94-bis 
  ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 DICEMBRE 2005, N. 272, CONVERTITO 
        CON MODIFICAZIONI DALLA L. 21 FEBBRAIO 2006, N. 49)) 
                              Art. 95. 
     (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 30) 
Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente 
  1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per  reati
commessi in relazione al  proprio  stato  di  tossicodipendente  deve
essere scontata in istituti idonei per lo  svolgimento  di  programmi
terapeutici e socio-riabilitativi. 
  2. Con decreto del Ministro  di  grazia  e  giustizia  si  provvede
all'acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i
tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva. 
                               Art. 96 
 (Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 84 - decreto-legge 22 aprile 
1985, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 
1985, n. 297, art. 4-quater - legge 26 giugno 1990, n. 162,  articoli
24, comma 2, e 29, comma 1 - decreto ministeriale 30 settembre  1989,
n. 334, contenente norme regolamentari al codice di procedura penale,
                        art. 9, commi 1 e 2). 
     Prestazioni socio-sanitarie per tossicodipendenti detenuti 
 
  1. Chi si trova in stato di custodia cautelare o di  espiazione  di
pena  per  reati  commessi  in  relazione   al   proprio   stato   di
tossicodipendenza   o   sia   ritenuto    dall'autorita'    sanitaria
abitualmente dedito all'uso di sostanze stupefacenti o  psicotrope  o
che comunque  abbia  problemi  di  tossicodipendenza  ha  diritto  di
ricevere le cure mediche e l'assistenza necessaria all'interno  degli
istituti carcerari a scopo di riabilitazione. 
  2.  La  disposizione  di  cui  al  comma  1  si  applica  anche  al
tossicodipendente non ammesso, per divieto di legge o  a  seguito  di
provvedimento dell'autorita'  giudiziaria,  alle  misure  sostitutive
previste negli articoli 90 e 94 per la  prosecuzione  o  l'esecuzione
del programma terapeutico  al  quale  risulta  sottoposto  o  intende
sottoporsi. 
  3. Le  unita'  sanitarie  locali,  d'intesa  con  gli  istituti  di
prevenzione e pena  ed  in  collaborazione  con  i  servizi  sanitari
interni  dei  medesimi  istituti,  provvedono  alla   cura   e   alla
riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti o alcoolisti. 
  4. A tal fine il Ministro di  grazia  e  giustizia  organizza,  con
proprio   decreto,   su   basi   territoriali,   reparti    carcerari
opportunamente attrezzati, provvedendo  d'intesa  con  le  competenti
autorita' regionali e con i centri di cui all'art. 115. 
  5. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai
centri medici e di assistenza  sociale  regionali  competenti  coloro
che, liberati dal carcere, siano ancora  bisognevoli  di  cure  e  di
assistenza. 
  (( 6.  Grava  sull'amministrazione  penitenziaria  l'onere  per  il
mantenimento, la cura o l'assistenza medica della persona  sottoposta
agli arresti domiciliari allorche' tale misura  sia  eseguita  presso
una struttura  privata  autorizzata  ai  sensi  dell'articolo  116  e
convenzionata con il Ministero della giustizia. 
  6-bis.  Per  i  minori  tossicodipendenti  o   tossicofili,   anche
portatori  di  patologie  psichiche  correlate  all'uso  di  sostanze
stupefacenti, sottoposti alle misure cautelari  non  detentive,  alla
sospensione  del  processo  e  messa  alla  prova,  alle  misure   di
sicurezza, nonche' alle  misure  alternative  alla  detenzione,  alle
sanzioni  sostitutive,  eseguite  con  provvedimenti  giudiziari   di
collocamento in comunita'  terapeutiche  e  socio-riabilitative,  gli
oneri per il  trattamento  sanitario  e  socio-riabilitativo  sono  a
carico del Dipartimento giustizia minorile, fatti salvi  gli  accordi
con gli enti territoriali e, nelle more della  piena  attuazione  del
trasferimento di dette competenze, del Servizio sanitario nazionale. 
  6-ter. All'onere derivante dall'attuazione  del  precedente  comma,
determinato nella  misura  massima  di  euro  2.000.000  a  decorrere
dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente  riduzione  dello
stanziamento iscritto, ai  fini  del  bilancio  triennale  2006-2008,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2006, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
per gli anni 2006 e 2007 l'accantonamento relativo al  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e per l'anno  2008  l'accantonamento
relativo  al  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca )). 

TITOLO VIII
DELLA REPRESSIONE
DELLE ATTIVITA' ILLECITE
Capo III
OPERAZIONI DI POLIZIA E DESTINAZIONE
DI BENI E VALORI SEQUESTRATI O CONFISCATI

                              Art. 97. 
                   (( (Attivita' sotto copertura). 
 
  1. Per lo svolgimento delle attivita' sotto copertura concernenti i
delitti  previsti  dal  presente  testo   unico   si   applicano   le
disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146,
e successive modificazioni)). 
                              Art. 98. 
        ((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 13 AGOSTO 2010, N. 136)) 
                              Art. 99. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) 
Perquisizione e cattura di navi ed aeromobili sospetti di attendere 
   al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
  1. La nave italiana  da  guerra  o  in  servizio  di  polizia,  che
incontri in mare territoriale o in  alto  mare  una  nave  nazionale,
anche da diporto, che si sospetta  essere  adibita  al  trasporto  di
sostanze stupefacenti  o  psicotrope,  puo'  fermarla,  sottoporla  a
visita ed a perquisizione del carico, catturarla  e  condurla  in  un
porto dello Stato o nel porto estero piu' vicino, in cui risieda  una
autorita' consolare. 
  2. Gli stessi poteri possono esplicarsi su navi non nazionali nelle
acque territoriali e, al di fuori  di  queste,  nei  limiti  previsti
dalle norme dell'ordinamento internazionale. 
  3. Le disposizioni  dei  commi  1  e  2  si  applicano,  in  quanto
compatibili, anche agli aeromobili. 
                              Art. 100. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) 
Destinazione di beni sequestrati o confiscati a seguito di operazioni
                              antidroga 
  1. I beni  mobili  iscritti  in  pubblici  registri,  le  navi,  le
imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili  sequestrati  nel  corso  di
operazioni di polizia giudiziaria antidroga possono  essere  affidati
dall'autorita' giudiziaria procedente  in  custodia  giudiziale  agli
organi  di  polizia  che  ne  facciano  richiesta  per  l'impiego  in
attivita' di polizia antidroga; se vi  ostano  esigenze  processuali,
l'autorita' giudiziaria rigetta l'istanza con decreto motivato. 
  2. Se risulta che i beni appartengono a terzi, i  proprietari  sono
convocati dall'autorita' giudiziaria procedente per  svolgere,  anche
con l'assistenza di un difensore, le loro deduzioni  e  per  chiedere
l'acquisizione di elementi  utili  ai  fini  della  restituzione.  Si
applicano, in quanto compatibili, le norme del  codice  di  procedura
penale. 
  3. Gli oneri relativi alla gestione dei  beni  e  all'assicurazione
obbligatoria dei veicoli, dei  natanti  e  degli  aeromobili  sono  a
carico dell'ufficio o comando usuario. 
  4. I beni mobili ed immobili acquisiti dallo Stato,  a  seguito  di
provvedimento definitivo di confisca, vengono assegnati, a richiesta,
dell'Amministrazione di appartenenza degli organi di polizia  che  ne
abbiano avuto l'uso ai sensi dei commi 1, 2  e  3.  Possono  altresi'
essere assegnati, a richiesta, anche ad associazioni,  comunita',  od
enti che si occupino del recupero dei tossicodipendenti. 
  5. Le somme di denaro costituenti il  ricavato  della  vendita  dei
beni confiscati affluiscono ad apposito capitolo  delle  entrate  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate, in parti  uguali,  sulla
base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli degli  stati  di
previsione del Ministero dell'interno, che provvede  alle  erogazioni
di competenza ai sensi del decreto-legge  22  aprile  1985,  n.  144,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n. 297,  e
del Ministero della  sanita'  con  vincolo  di  destinazione  per  le
attivita' di recupero dei soggetti tossicodipendenti. 
                              Art. 101. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) 
                 Destinazione dei valori confiscati 
a seguito di operazioni antidroga 
  1. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno  dei
reati previsti dal presente testo unico (( ovvero )) per  il  delitto
di sostituzione di denaro o valori provenienti da  traffico  illecito
di sostanze stupefacenti o psicotrope o da  associazione  finalizzata
al traffico illecito  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  sono
destinate  al  potenziamento  delle  attivita'   di   prevenzione   e
repressione dei delitti contemplati dal presente testo unico, anche a
livello   internazionale   mediante   interventi   finalizzati   alla
collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con  le  forze  di
polizia dei Paesi interessati. 
  2. A tal fine il Ministro dell'interno e'  autorizzato  ad  attuare
piani annuali o frazioni di piani pluriennali  per  il  potenziamento
delle attivita' del Servizio centrale antidroga nonche' dei  mezzi  e
delle strutture tecnologiche  della  Amministrazione  della  pubblica
sicurezza, dell'Arma dei carabinieri  e  della  Guardia  di  finanza,
impiegate per l'attivita' di prevenzione e repressione  dei  traffici
illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope. 
  3. I predetti piani di potenziamento  sono  formulati  secondo  una
coordinata  e  comune  pianificazione  tra  l'Amministrazione   della
pubblica sicurezza e le forze di polizia di cui al  comma  2  e  sono
approvati con decreto del Ministro dell'interno, sentito il  Comitato
nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, di cui all'art. 18 
della legge 1 aprile 1981, n. 121, al quale e' chiamato a 
partecipare il direttore del Servizio centrale antidroga. 
  4. Ai fini del presente  articolo  le  somme  di  cui  al  comma  1
affluiscono ad apposito capitolo delle  entrate  del  bilancio  dello
Stato per essere assegnate, sulla base di  specifiche  richieste,  ai
pertinenti  capitoli  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'interno - rubrica "Sicurezza pubblica". 
                              Art. 102. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) 
                   Notizie di procedimenti penali 
  1. Il Ministro dell'interno, direttamente o per mezzo di  ufficiali
di  polizia  giudiziaria,  appositamente  delegati,   puo'   chiedere
all'autorita' giudiziaria competente  copie  di  atti  processuali  e
informazioni scritte sul loro contenuto, ritenute indispensabili  per
la prevenzione o per il tempestivo accertamento dei delitti  previsti
dal  presente  testo  unico,  nonche'  per  la  raccolta  e  per   la
elaborazione dei dati da utilizzare in occasione delle  indagini  per
gli stessi delitti. 
  2.  L'autorita'  giudiziaria  puo'  trasmettere  le  copie   e   le
informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa; nel  caso
di richiesta provvede entro quarantotto ore. 
  3. Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi  1  e  2
sono coperte dal segreto d'ufficio e possono essere  comunicate  agli
organi di polizia degli Stati esteri  con  i  quali  siano  raggiunte
specifiche intese per la lotta al traffico  illecito  delle  sostanze
stupefacenti o psicotrope e alla criminalita' organizzata. 
  4. Se l'autorita' giudiziaria ritiene  di  non  poter  derogare  al
segreto di cui all'art. 329 del codice di procedura  penale,  dispone
con decreto motivato che la trasmissione  sia  procrastinata  per  il
tempo strettamente necessario. 
                              Art. 103. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 25, comma 1) 
                       Controlli ed ispezioni 
  1. Al fine di assicurare l'osservanza delle  disposizioni  previste
dal presente testo unico, gli ufficiali e sottufficiali della Guardia
di finanza possono svolgere  negli  spazi  doganali  le  facolta'  di
visita, ispezione e controllo previste dagli articoli  19  e  20  del
testo unico  delle  disposizioni  legislative  in  materia  doganale,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  gennaio
1973, n. 43, fermo restando il disposto di cui all'art. 2,  comma  1,
lettera o), della legge 10 ottobre 1989, n. 349. 
  2. Oltre a quanto previsto dal comma 1, gli ufficiali e gli  agenti
di polizia giudiziaria, nel corso di operazioni  di  polizia  per  la
prevenzione e  la  repressione  del  traffico  illecito  di  sostanze
stupefacenti  o  psicotrope,  possono  procedere  in  ogni  luogo  al
controllo e all'ispezione dei mezzi di trasporto, dei bagagli e degli
effetti personali quando hanno fondato motivo di ritenere che possano
essere rinvenute sostanze stupefacenti o psicotrope.  Dell'esito  dei
controlli e delle ispezioni e' redatto processo verbale  in  appositi
moduli,  trasmessi  entro  quarantotto  ore  al   procuratore   della
Repubblica il quale, se ne  ricorrono  i  presupposti,  li  convalida
entro le successive quarantotto ore. Ai  fini  dell'applicazione  del
presente  comma,  saranno   emanate,   con   decreto   del   Ministro
dell'interno, di  concerto  con  i  Ministri  della  difesa  e  delle
finanze, le opportune  norme  di  coordinamento  nel  rispetto  delle
competenze istituzionali. 
  3. Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando ricorrano motivi di
particolare necessita' ed urgenza che non  consentano  di  richiedere
l'autorizzazione  telefonica  del  magistrato   competente,   possono
altresi' procedere a perquisizioni dandone notizia, senza  ritardo  e
comunque entro quarantotto ore, al procuratore  della  Repubblica  il
quale,  se  ne  ricorrono  i  presupposti,  le  convalida  entro   le
successive quarantotto ore. 
  4. Gli ufficiali e gli agenti  di  polizia  giudiziaria  che  hanno
proceduto al controllo, alle ispezioni e alle perquisizioni ai  sensi
dei  commi  2  e  3,  sono   tenuti   a   rilasciare   immediatamente
all'interessato copia del verbale di esito dell'atto compiuto. 

TITOLO IX
INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI
Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE SCOLASTICO

                              Art. 104. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) 
Promozione e coordinamento, a livello nazionale, 
            delle attivita' di educazione ed informazione 
  1. Il Ministero della pubblica istruzione promuove  e  coordina  le
attivita' di educazione alla  salute  e  di  informazione  sui  danni
derivanti dall'alcoolismo, dal  tabagismo,  dall'uso  delle  sostanze
stupefacenti o psicotrope, nonche' dalle patologie correlate. 
  2. Le attivita' di cui al comma 1 si inquadrano  nello  svolgimento
ordinario   dell'attivita'   educativa   e   didattica,    attraverso
l'approfondimentodi specifiche tematiche nell'ambito delle discipline
curricolari. 
  3. Il Ministro della pubblica istruzione approva programmi  annuali
differenziati per tipologie di iniziative e relative  metodologie  di
applicazione, per la promozione di  attivita'  da  realizzarsi  nelle
scuole, sulla base delle proposte formulate da un  apposito  comitato
tecnico-scientifico  da  lui  costituito  con  decreto,  composto  da
venticinque  membri,  di  cui  diciotto  esperti  nel   campo   della
prevenzione, compreso almeno un esperto  di  mezzi  di  comunicazione
sociale,  e  rappresentanti  delle  amministrazioni  statali  che  si
occupano di prevenzione, repressione e recupero nelle materie di  cui
al comma  1  e  sette  esponenti  di  associazioni  giovanili  e  dei
genitori. 
  4. Il comitato,  che  funziona  sia  unitariamente  che  attraverso
gruppi  di  lavoro   individuati   nel   decreto   istitutivo,   deve
approfondire, nella formulazione dei programmi, le tematiche: 
     a) della pedagogia preventiva; 
     b)  dell'impiego  degli  strumenti  didattici,  con  particolare
riferimento ai libri di testo, ai sussidi audiovisivi,  ai  mezzi  di
comunicazione di massa; 
     c) dell'incentivazione  di  attivita'  culturali,  ricreative  e
sportive, da svolgersi eventualmente anche all'esterno della scuola; 
     d) del coordinamento con le iniziative  promosse  o  attuate  da
altre  amministrazioni  pubbliche  con  particolare   riguardo   alla
prevenzione primaria. 
  5. Alle riunioni del comitato, quando vengono trattati argomenti di
loro interesse, possono essere invitati rappresentanti delle regioni,
delle province autonome e dei comuni. 
  6. In sede di formazione di piani di aggiornamento e formazione del
personale della  scuola  sara'  data  priorita'  alle  iniziative  in
materia  di  educazione  alla   salute   e   di   prevenzione   delle
tossicodipendenze. 
                              Art. 105. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 26, comma 1) 
 Promozione e coordinamento, a livello provinciale, delle iniziative 
   di educazione e di prevenzione. Corsi di studio per  insegnanti  e
   corsi sperimentali di scuola media. 
  1. Il provveditore agli  studi  promuove  e  coordina,  nell'ambito
provinciale, la realizzazione delle iniziative previste nei programmi
annuali e di quelle che possono essere deliberate  dalle  istituzioni
scolastiche nell'esercizio della loro autonomia. 
  2. Nell'esercizio di tali compiti il provveditore si avvale  di  un
comitato tecnico provinciale o, in relazione alle esigenze  emergenti
nell'ambito   distrettuale   o   interdistrettuale,    di    comitati
distrettuali o interdistrettuali, costituiti con suo decreto,  i  cui
membri sono scelti tra esperti nei campi dell'educazione alla  salute
e della prevenzione e recupero dalle  tossicodipendenze  nonche'  tra
rappresentanti  di  associazioni  familiari.  Detti   comitati   sono
composti da sette membri. 
  3. Alle riunioni dei comitati possono essere invitati a partecipare
rappresentanti delle autorita'  di  pubblica  sicurezza,  degli  enti
locali  territoriali  e  delle  unita'  sanitarie   locali,   nonche'
esponenti di associazioni giovanili. 
  4. All'attuazione delle iniziative concorrono gli organi collegiali
della scuola, nel rispetto dell'autonomia ad essi riconosciuta  dalle
disposizioni  in  vigore.  Le  istituzioni  scolastiche   interessate
possono  avvalersi  anche  dell'assistenza  del  servizio   ispettivo
tecnico. 
  5.  Il  provveditore  agli  studi,  d'intesa   con   il   consiglio
provinciale scolastico e sentito  il  comitato  tecnico  provinciale,
organizza corsi di studio per gli insegnanti  delle  scuole  di  ogni
ordine e grado sulla educazione sanitaria e sui  danni  derivanti  ai
giovani dall'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope,  nonche'  sul
fenomeno  criminoso  nel  suo  insieme,  con  il  supporto  di  mezzi
audiovisivi ed opuscoli. A tal fine puo' stipulare, con i fondi a sua
disposizione, apposite  convenzioni  con  enti  locali,  universita',
istituti di ricerca ed enti, cooperative di  solidarieta'  sociale  e
associazioni iscritti all'albo regionale o provinciale da  istituirsi
a norma dall'art. 116. 
  6. I corsi statali sperimentali  di  scuola  media  per  lavoratori
possono essere istituiti anche presso gli  enti,  le  cooperative  di
solidarieta' sociale e le  associazioni  iscritti  nell'albo  di  cui
all'art.  116  entro  i  limiti  numerici  e  con  le  modalita'   di
svolgimento  di  cui  alle  vigenti  disposizioni.  I  corsi  saranno
finalizzati anche all'inserimento o al  reinserimento  nell'attivita'
lavorativa. 
  7. Le utilizzazioni del personale docente di ruolo di cui  all'art.
14, decimo comma, della legge 20 maggio 1982, n. 270, possono  essere
disposte, nel limite massimo di cento unita', ai  fini  del  recupero
scolastico e dell'acquisizione di esperienze educative, anche  presso
gli enti e le associazioni iscritti nell'albo di cui all'art. 116,  a
condizione che tale personale abbia  documentatamente  frequentato  i
corsi di cui al comma 5. 
  8. Il Ministro della pubblica  istruzione  assegna  annualmente  ai
provveditorati agli studi, in proporzione alla popolazione scolastica
di ciascuno, fondi per le attivita' di educazione alla  salute  e  di
prevenzione delle  tossicodipendenze  da  ripartire  tra  le  singole
scuole sulla base dei criteri elaborati dai comitati provinciali, con
particolare riguardo alle iniziative di cui all'art. 106. 
  9.   L'onere   derivante    dal    funzionamento    del    comitato
tecnico-scientificodi cui all'art. 104  e  dei  comitati  di  cui  al
presente articolo e' valutato  in  complessive  lire  4  miliardi  in
ragione d'anno a decorrere dall'anno 1990. Il Ministro della pubblica
istruzione  con  proprio  decreto  disciplina  l'istituzione   e   il
funzionamento  del  comitato  tecnico-scientifico  e   dei   comitati
provinciali, distrettuali e interdistrettuali  e  l'attribuzione  dei
compensi ai componenti dei comitati stessi. 
                              Art. 106. 
           (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 26, comma 1) 
Centri di informazione e consulenza nelle scuole 
                  Iniziative di studenti animatori 
  1. I provveditori agli studi, di intesa con i consigli di  istituto
e  con  i  servizi  pubblici  per  l'assistenza  socio-sanitaria   ai
tossicodipendenti, istituiscono centri di informazione  e  consulenza
rivolti agli studenti all'interno delle scuole secondarie superiori. 
  2. I centri possono realizzare progetti di attivita' informativa  e
di consulenza concordati dagli organi collegiali della scuola  con  i
servizi pubblici e con gli enti ausiliari presenti sul territorio. Le
informazioni e le  consulenze  sono  erogate  nell'assoluto  rispetto
dell'anonimato di chi si rivolge al servizio. 
  3. Gruppi di almeno venti studenti  anche  di  classi  e  di  corsi
diversi, allo scopo  di  far  fronte  alle  esigenze  di  formazione,
approfondimento   ed   orientamento    sulle    tematiche    relative
all'educazione   alla    salute    ed    alla    prevenzione    delle
tossicodipendenze,  possono   proporre   iniziative   da   realizzare
nell'ambito  dell'istituto  con  la  collaborazione   del   personale
docente,  che  abbia  dichiarato  la  propria   disponibilita'.   Nel
formulare le proposte i gruppi possono esprimere loro  preferenze  in
ordine ai docenti chiamati a collaborare alle iniziative. 
  4. Le iniziative di cui al comma 3 rientrano  tra  quelle  previste
dall'art. 6, secondo comma, lettera d), del  decreto  del  Presidente
della Repubblica  31  maggio  1974,  n.416,  e  sono  deliberate  dal
consiglio  di  istituto,  sentito,  per  gli  aspetti  didattici,  il
collegio dei docenti. 
  5.  La  partecipazione  degli  studenti  alle  iniziative,  che  si
svolgono in orario aggiuntivo a quello delle materie curricolari,  e'
volontaria. 

TITOLO IX
INTERVENTI INFORMATIVI ED EDUCATIVI
Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE FORZE ARMATE

                             Art. 107 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) 
                             Art. 108 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) 
                             Art. 109 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) 
                             Art. 110 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) 
                             Art. 111 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) 
                             Art. 112 
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66)) 

TITOLO X
ATTRIBUZIONI REGIONALI, PROVINCIALI E
LOCALI. SERVIZI PER LE TOSSICODIPENDENZE

                              Art. 113 
      (( (Competenze delle regioni e delle province autonome). 
 
  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
disciplinano l'attivita' di prevenzione, cura e riabilitazione  delle
tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente  testo
unico, ed in particolare dei seguenti principi: 
    a) le attivita' di prevenzione e di intervento  contro  l'uso  di
sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo  uniformi
condizioni di  parita'  dei  servizi  pubblici  per  l'assistenza  ai
tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate dal  Servizio
sanitario nazionale; 
    b) i servizi pubblici per le  tossicodipendenze  e  le  strutture
private   che   esercitano   attivita'   di   prevenzione,   cura   e
riabilitazione nel settore, devono essere in possesso  dei  requisiti
strutturali,  tecnologici,  organizzativi   e   funzionali   di   cui
all'articolo 116; 
    c) la disciplina dell'accreditamento istituzionale dei servizi  e
delle  strutture,  nel  rispetto  dei  criteri  di  cui  all'articolo
8-quater  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni, garantisce la parita' di accesso ai servizi
ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici  e  dalle  strutture
private accreditate; 
    d) ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e  private,
spettano, tra l'altro, le seguenti funzioni: 
    1)  analisi  delle   condizioni   cliniche,   socio-sanitarie   e
psicologiche  del  tossicodipendente  anche  nei  rapporti   con   la
famiglia; 
    2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare  lo
stato  di  tossicodipendenza  effettuati   da   strutture   pubbliche
accreditate per tali tipologie di accertamento; 
    3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie  di
disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare
riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate  allo  stato
di tossicodipendenza; 
    4)  elaborazione,  attuazione  e   verifica   di   un   programma
terapeutico e socio-riabilitativo, nel  rispetto  della  liberta'  di
scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente; 
    5) progettazione ed esecuzione in forma diretta  o  indiretta  di
interventi di informazione e prevenzione )). 
                              Art. 114 
           (Legge 26 giugno 1990, n.162, art. 28, comma 1) 
               Compiti di assistenza degli enti locali 
 
  1.  Nell'ambito  delle  funzioni  socio-assistenziali  di   propria
competenza i comuni e le comunita' montane, avvalendosi ove possibile
delle associazioni di cui all'art. 115,  perseguono,  anche  mediante
loro consorzi, ovvero mediante appositi centri gestiti in economia  o
a mezzo di loro associazioni, senza fini  di  lucro,  riconosciute  o
riconoscibili, i seguenti obiettivi in tema di prevenzione e recupero
dei tossicodipendenti: 
    a) prevenzione della emarginazione e del  disadattamento  sociale
mediante  la  progettazione  e  realizzazione,  in  forma  diretta  o
indiretta, di interventi programmati: 
    b)  rilevazione  ed  analisi,  anche  in  collaborazione  con  le
autorita' scolastiche, delle cause  locali  di  disagio  familiare  e
sociale  che  favoriscono  il  disadattamento  dei   giovani   e   la
dispersione scolastica; 
    c)   reinserimento   scolastico,   lavorativo   e   sociale   del
tossicodipendente. 
  (( 2. Il perseguimento degli obiettivi previsti dal  comma  1  puo'
essere affidato dai comuni e dalle comunita'  montane  o  dalle  loro
associazioni alle competenti aziende unita' sanitarie locali  o  alle
strutture private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 )). 
                              Art. 115 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 28, comma 1) 
                           Enti ausiliari 
 
  1. I comuni, le comunita' montane, i loro consorzi ed associazioni,
i servizi pubblici per le tossicodipendenze costituiti  dalle  unita'
sanitarie locali, singole o associate, ed i centri previsti dall'art. 
114 possono avvalersi della collaborazione di gruppi di  volontariato
o degli enti (( . . . )) di cui all'art. 116 che svolgono senza  fine
di lucro la loro attivita' con finalita' di prevenzione  del  disagio
psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e  reinserimento  dei
tossicodipendenti ovvero di associazioni, di enti di loro  emanazione
con finalita' di educazione dei giovani, di sviluppo  socio-culturale
della personalita', di formazione professionale e di orientamento  al
lavoro. 
  2. I responsabili dei servizi e dei centri di cui agli articoli 113
e 114 possono autorizzare persone idonee a frequentare i servizi ed i
centri medesimi allo scopo di partecipare all'opera  di  prevenzione,
recupero e reinserimento sociale degli assistiti. 
                              Art. 116 
Livelli essenziali relativi alla liberta' di scelta dell'utente e  ai
   requisiti per l'autorizzazione delle strutture private. ((14)) 
 
  1. Le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
assicurano, quale  livello  essenziale  delle  prestazioni  ai  sensi
dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione,  la
liberta'  di  scelta  di  ogni  singolo  utente  relativamente   alla
prevenzione,  cura  e  riabilitazione  delle  tossicodipendenze.   La
realizzazione di strutture e l'esercizio  di  attivita'  sanitaria  e
socio-sanitaria   a   favore   di   soggetti   tossicodipendenti    o
alcooldipendenti e' soggetta ad autorizzazione ai sensi dell'articolo
8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e  successive
modificazioni. ((14)) 
  2.  L'autorizzazione  alla   specifica   attivita'   prescelta   e'
rilasciata  in  presenza   dei   seguenti   requisiti   minimi,   che
rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'articolo 117,  secondo
comma, lettera m), della Costituzione: 
    a) personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o  natura
di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli  articoli
12 e seguenti del codice civile; 
    b) disponibilita' di locali e attrezzature adeguate  al  tipo  di
attivita' prescelta; 
    c) personale dotato  di  comprovata  esperienza  nel  settore  di
attivita' prescelto; 
    d) presenza di un'equipe multidisciplinare composta dalle  figure
professionali  del  medico  con   specializzazioni   attinenti   alle
patologie correlate alla tossicodipendenza o  del  medico  formato  e
perfezionato in materia di tossicodipendenza,  dello  psichiatra  e/o
dello  psicologo  abilitato  all'esercizio   della   psicoterapia   e
dell'infermiere  professionale,  qualora  l'attivita'  prescelta  sia
quella di diagnosi della tossicodipendenza; 
    e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali  e
di comunita', supportata dalle figure professionali del medico, dello
psicologo  e  delle  ulteriori  figure  richieste  per  la  specifica
attivita' prescelta di cura e riabilitazione  dei  tossicodipendenti.
((14)) 
  3. Il diniego di autorizzazione deve essere motivato  con  espresso
riferimento alle normative vigenti o al possesso dei requisiti minimi
di cui al comma 2. 
  4. Le regioni e le province autonome stabiliscono le  modalita'  di
accertamento e certificazione dei requisiti indicati dal comma 2 e le
cause   che   danno   luogo   alla   sospensione   o   alla    revoca
dell'autorizzazione. 
  5. Il Governo attua le opportune iniziative in sede  internazionale
e  nei  rapporti  bilaterali  per  stipulare  accordi  finalizzati  a
promuovere e supportare le attivita' e il funzionamento  dei  servizi
istituiti  da  organizzazioni  italiane  in  paesi  esteri   per   il
trattamento e la riabilitazione dei tossicodipendenti. 
  6. L'autorizzazione con indicazione delle  attivita'  prescelte  e'
condizione necessaria oltre che per  l'ammissione  all'accreditamento
istituzionale e agli accordi contrattuali di  cui  all'articolo  117,
per: 
    a) lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 114; 
    b) l'accesso ai contributi di cui agli articoli 128 e 129; 
    c) la stipula con il Ministero della giustizia delle  convenzioni
di cui all'articolo 96 aventi ad oggetto l'esecuzione  dell'attivita'
per la quale e' stata rilasciata l'autorizzazione. 
  7. Fino al rilascio delle  autorizzazioni  ai  sensi  del  presente
articolo sono autorizzati all'attivita' gli enti iscritti negli  albi
regionali e provinciali. 
  8. Presso il Ministero della giustizia  e'  tenuto  l'elenco  delle
strutture  private  autorizzate  e  convenzionate,  con   indicazione
dell'attivita' identificata quale oggetto della convenzione. L'elenco
e' annualmente aggiornato e comunicato agli uffici giudiziari. 
  9. Per le finalita' indicate nel  comma  1  dell'articolo  100  del
testo unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le regioni e le
province autonome di  cui  al  comma  1  sono  abilitate  a  ricevere
erogazioni liberali fatte ai sensi  del  comma  2,  lettera  a),  del
suddetto articolo. Le regioni e le province autonome ripartiscono  le
somme percepite tra gli enti  di  cui  all'articolo  115,  secondo  i
programmi da questi presentati  ed  i  criteri  predeterminati  dalle
rispettive assemblee. ((14)) 
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AGGIORNAMENTO (14) 
Successivamente la Corte Costituzionale con  sentenza  del  19  -  23
novembre 2007, n.  387  (in  G.U.  1a  s.s.  28/11/2007,  n.  46)  ha
dichiarato      "l'illegittimita'      costituzionale       dell'art.
4-quinquiesdecies del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272  (Misure
urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime
Olimpiadi invernali, nonche'  la  funzionalita'  dell'Amministrazione
dell'interno.   Disposizioni   per   favorire    il    recupero    di
tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi  in
materia di  disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,
prevenzione,  cura   e   riabilitazione   dei   relativi   stati   di
tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9  ottobre  1990,  n.  309),  nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006,
n. 49, nella parte in cui definisce  la  rubrica  dell'art.  116  del
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di  tossicodipendenza),
utilizzando la formula "Livelli essenziali relativi alla liberta'  di
scelta  dell'utente  e  ai  requisiti  per   l'autorizzazione   delle
strutture  private",  anziche'  "Liberta'  di  scelta  dell'utente  e
requisiti per l'autorizzazione delle strutture private". 
  Ha inoltre dichiarato  "l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.
4-quinquiesdecies del  decreto-legge  n.  272  del  2005,  nel  testo
integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del  2006,  nella
parte in cui modifica il comma 1 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309  del
1990, limitatamente  alle  parole  "quale  livello  essenziale  delle
prestazioni ai sensi dell'articolo 117, secondo  comma,  lettera  m),
della  Costituzione";  "l'illegittimita'   costituzionale   dell'art.
4-quinquiesdecies del  decreto-legge  n.  272  del  2005,  nel  testo
integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del  2006,  nella
parte in cui modifica il comma 2 dell'art. 116 del d.P.R. n. 309  del
1990, limitatamente alle parole "che rappresentano livelli essenziali
ai  sensi  dell'articolo  117,  secondo  comma,  lettera  m),   della
Costituzione";     "l'illegittimita'     costituzionale     dell'art.
4-quinquiesdecies del  decreto-legge  n.  272  del  2005,  nel  testo
integrato dalla relativa legge di conversione n. 49 del  2006,  nella
parte in cui, modificando il comma 9 dell'art. 116 del d.P.R. n.  309
del  1990,  stabilisce  che  "Le  Regioni  e  le  Province   autonome
ripartiscono le somme percepite tra gli enti  di  cui  all'art.  115,
secondo i programmi da questi presentati ed i criteri  predeterminati
dalle rispettive assemblee". 
                              Art. 117 
      (( (Accreditamento istituzionale e accordi contrattuali). 
 
  1.  Le  regioni  e  le  province  autonome  fissano  gli  ulteriori
specifici requisiti strutturali, tecnologici e funzionali,  necessari
per l'accesso degli enti autorizzati all'istituto dell'accreditamento
istituzionale per lo svolgimento di attivita' di  prevenzione,  cura,
certificazione  attestante  lo  stato  di  tossicodipendenza   o   di
alcooldipendenza, recupero e riabilitazione dei  soggetti  dipendenti
da  sostanze  stupefacenti  e  psicotrope,  ai  sensi   dell'articolo
8-quater  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni. 
  2. L'esercizio delle attivita' di  prevenzione,  cura,  recupero  e
riabilitazione dei soggetti dipendenti  da  sostanze  stupefacenti  e
psicotrope, con oneri a carico del Servizio  sanitario  nazionale  e'
subordinato  alla  stipula  degli   accordi   contrattuali   di   cui
all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 
502, e successive modificazioni )). 
                              Art. 118. 
               (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 27) 
Organizzazione dei servizi per le tossicodipendenze presso le  unita'
                          sanitarie locali 
  1. In attesa di un riordino della normativa riguardante  i  servizi
sociali, il Ministro della sanita', di concerto con il  Ministro  per
gli affari sociali, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,   determina   con   proprio   decreto   l'organico   e    le
caratteristiche  organizzative  e  funzionali  dei  servizi  per   le
tossicodipendenze da istituire presso ogni unita' sanitaria locale. 
  2. Il decreto dovra' uniformarsi ai seguenti criteri direttivi: 
     a) l'organico dei servizi deve prevedere le figure professionali
del    medico,    dello    psicologo,    dell'assistente     sociale,
dell'infermiere,  dell'educatore  professionale  e  di  comunita'  in
numero necessario a svolgere attivita' di prevenzione, di cura  e  di
riabilitazione, anche domiciliari e ambulatoriali; 
     b) il servizio deve  svolgere  un'attivita'  nell'arco  completo
delle ventiquattro ore e deve coordinare gli interventi  relativi  al
trattamento della sieropositivita' nei  tossicodipendenti,  anche  in
relazione alle problematiche della sessualita', della procreazione  e
della gravidanza, operando anche in  collegamento  con  i  consultori
familiari, con perticolare riguardo  alla  trasmissione  madre-figlio
della infezione da HIV. 
  3. Entro sessanta giorni dall'emanazione  del  decreto  di  cui  al
comma 1, in ogni unita'  sanitaria  locale  e'  istituito  almeno  un
servizio per le tossicodipendenze in  conformita'  alle  disposizioni
del citato decreto. Qualora le unita' sanitarie locali non provvedano
entro il termine  indicato,  il  presidente  della  giunta  regionale
nomina un  commissario  ad  acta  il  quale  istituisce  il  servizio
reperendo il personale necessario  anche  in  deroga  alle  normative
vigenti sulle assunzioni, sui trasferimenti  e  sugli  inquadramenti.
Qualora entro i successivi trenta giorni dal termine di cui al  primo
periodo  il  presidente  della  giunta  regionale  non  abbia  ancora
nominato il commissario ad acta, quest'ultimo e' nominato con decreto
del Ministro della sanita'. 
  4. Per il finanziamento del potenziamento dei servizi pubblici  per
le tossicodipendenze, valutato per  la  fase  di  avvio  in  lire  30
miliardi per l'anno 1990 e in lire 240 miliardi  e  600  milioni  per
ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede: 
     a) per  l'anno  1990,  mediante  l'utilizzo  del  corrispondente
importo a valere sul Fondo nazionale di intervento per la lotta  alla
droga di cui all'art. 127; 
     b) per ciascuno degli anni 1991 e 1992, mediante  corrispondenti
quote del Fondo sanitario nazionale vincolate  allo  scopo  ai  sensi
dell'art. 17 della legge 22 dicembre 1984, n. 887. 
                              Art. 119. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) 
         Assistenza ai tossicodipendenti italiani all'estero 
  1. Il Ministro della sanita', d'intesa con il Ministro degli affari
esteri, in  base  alle  disposizioni  dell'art.  37  della  legge  23
dicembre 1978,  n.  833,  assicura,  tramite  convenzioni  o  accordi
bilaterali con i singoli Paesi, ai tossicodipendenti italiani che  si
trovano all'estero, il soccorso immediato, l'assistenza  sanitaria  e
la organizzazione, dietro il loro assenso, del viaggio di rientro  in
Italia  fornendo  apposita  comunicazione  alle   competenti   unita'
sanitarie locali per successivi interventi. 

TITOLO XI
INTERVENTI PREVENTIVI, CURATIVI
E RIABILITATIVI

                              Art. 120 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) 
                   Terapia volontaria e anonimato 
 
  (( 1. Chiunque fa  uso  di  sostanze  stupefacenti  e  di  sostanze
psicotrope   puo'   chiedere   al   servizio    pubblico    per    le
tossicodipendenze o ad una struttura  privata  autorizzata  ai  sensi
dell'articolo 116 e specificamente per l'attivita'  di  diagnosi,  di
cui  al  comma  2,  lettera  d),  del  medesimo  articolo  di  essere
sottoposto ad accertamenti diagnostici e  di  eseguire  un  programma
terapeutico e socio-riabilitativo )). 
  2. Qualora si tratti di  persona  minore  di  eta'  o  incapace  di
intendere e di volere la richiesta d'intervento  puo'  essere  fatta,
oltre che personalmente dall'interessato, da coloro che esercitano su
di lui la potesta' parentale o la tutela. 
  3.  Gli  interessati,  a  loro   richiesta,   possono   beneficiare
dell'anonimato nei rapporti con i servizi, i presidi e  le  strutture
(( delle aziende unita' )) sanitarie locali, (( e  con  le  strutture
private autorizzate ai sensi  dell'articolo  116  ))  nonche'  con  i
medici, gli  assistenti  sociali  e  tutto  il  personale  addetto  o
dipendente. 
  (( 4. Gli esercenti la professione  medica  che  assistono  persone
dedite all'uso di sostanze  stupefacenti  e  di  sostanze  psicotrope
possono, in ogni tempo, avvalersi dell'ausilio del servizio  pubblico
per le tossicodipendenze e delle  strutture  private  autorizzate  ai
sensi dell'articolo 116. )) 
  5. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171  A  SEGUITO  DEL
REFERENDUM POPOLARE. 
  6. Coloro che hanno chiesto l'anonimato hanno diritto a che la loro
scheda sanitaria non contenga  le  generalita'  ne'  altri  dati  che
valgano alla loro identificazione. 
  (( 7. Gli operatori del servizio pubblico per le  tossicodipendenze
e delle strutture private autorizzate  ai  sensi  dell'articolo  116,
salvo  l'obbligo  di  segnalare  all'autorita'  competente  tutte  le
violazioni commesse dalla persona sottoposta al programma terapeutico
alternativo  a  sanzioni  amministrative  o  ad  esecuzione  di  pene
detentive, non possono essere obbligati a  deporre  su  quanto  hanno
conosciuto  per  ragione  della  propria  professione,  ne'   davanti
all'autorita' giudiziaria ne' davanti ad altra autorita'. Agli stessi
si  applicano  le  disposizioni  dell'articolo  200  del  codice   di
procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore
dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di  procedura  penale
in quanto applicabili )). 
  8. Ogni regione o provincia autonoma provvedera'  ad  elaborare  un
modello unico regionale di scheda sanitaria da  distribuire,  tramite
l'ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri di ogni  provincia,
ai singoli presidi sanitari ospedalieri ed ambulatoriali. Le  regioni
e le province autonome provvedono agli adempimenti di cui al presente
comma. 
  9. Il modello di scheda sanitaria dovra' prevedere  un  sistema  di
codifica atto a tutelare il diritto all'anonimato del paziente  e  ad
evitare duplicazioni di carteggio. 
                              Art. 121. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) 
     Segnalazioni al servizio pubblico per le tossicodipendenze 
  1. (( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 5 GIUGNO 1993, N. 171 A SEGUITO  DI
REFERENDUM POPOLARE )). 
  2. L'autorita' giudiziaria o il prefetto nel corso del 
procedimento, quando venga a conoscenza di persone che  facciano  uso
di sostanze stupefacenti o psicotrope,  deve  farne  segnalazione  al
servizio pubblico per le tossicodipendenze competente per territorio. 
  3. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze,  nell'ipotesi  di
cui al comma 2, ha l'obbligo di chiamare la persona segnalata per  la
definizione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo. 
                              Art. 122 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) 
     Definizione del programma terapeutico e socio-riabilitativo 
 
  (( 1. Il servizio pubblico per le tossicodipendenze e le  strutture
private autorizzate ai sensi dell'articolo 116, compiuti i  necessari
accertamenti e sentito l'interessato, che puo' farsi assistere da  un
medico di fiducia autorizzato a presenziare anche  agli  accertamenti
necessari, definiscono un programma terapeutico e socio-riabilitativo
personalizzato che puo' prevedere, ove le condizioni psicofisiche del
tossicodipendente lo consentano, in collaborazione con  i  centri  di
cui all'articolo 114 e avvalendosi delle cooperative di  solidarieta'
sociale e delle associazioni  di  cui  all'articolo  115,  iniziative
volte ad un pieno inserimento sociale attraverso l'orientamento e  la
formazione  professionale,  attivita'  di  pubblica  utilita'  o   di
solidarieta' sociale. Nell'ambito dei programmi  terapeutici  che  lo
prevedono, possono adottare metodologie di  disassuefazione,  nonche'
trattamenti psico-sociali e farmacologici adeguati. Il  servizio  per
le tossicodipendenze controlla l'attuazione del  programma  da  parte
del tossicodipendente )). 
  2. Il programma (( viene )) formulato nel rispetto  della  dignita'
della persona, tenendo conto in ogni caso delle esigenze di lavoro  e
di studio (( e ))  delle  condizioni  di  vita  familiare  e  sociale
dell'assuntore. 
  3. Il programma e' attuato presso strutture del servizio pubblico o
presso strutture (( private autorizzate ai sensi dell'articolo 116 ))
o, in alternativa, con l'assistenza del medico di fiducia. 
  (( 4. Quando l'interessato ritenga di attuare il  programma  presso
strutture  private  autorizzate  ai   sensi   dell'articolo   116   e
specificamente per l'attivita'  di  diagnosi,  di  cui  al  comma  2,
lettera d), del medesimo articolo, la scelta puo' cadere su qualsiasi
struttura situata nel territorio nazionale che si dichiari di  essere
in condizioni di accoglierlo )). 
  5. Il servizio  pubblico  per  le  tossicodipendenze,  destinatario
delle segnalazioni previste nell'art. 121 ovvero del provvedimento di
cui all'art. 75, comma 9, definisce, entro  dieci  giorni  decorrenti
dalla data  di  ricezione  della  segnalazione  o  del  provvedimento
suindicato, il programma terapeutico e socio-riabilitativo. 
                            Art. 122-bis 
                     (( (Verifiche e controlli). 
 
  1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il  Ministro  da  lui
delegato in materia di politiche antidroga anche sulla base dei  dati
trasmessi dalle regioni ai sensi dell'articolo 117, comma 4, presenta
annualmente al Parlamento una  relazione  sull'attivita'  svolta  dal
servizio  pubblico  per  le  tossicodipendenze  e   dalle   comunita'
terapeutiche, con particolare riferimento  ai  programmi  terapeutici
definiti ed effettivamente  eseguiti  dai  tossicodipendenti  e  all'
efficacia dei programmi medesimi )). 
                              Art. 123 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) 
(( Verifica del trattamento in regime di  sospensione  di  esecuzione
  della pena nonche' di affidamento in prova in casi particolari )) 
 
  (( 1. Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui agli articoli
90  e  94,  viene  trasmessa  dall'azienda  unita'  sanitaria  locale
competente  o  dalla   struttura   privata   autorizzata   ai   sensi
dell'articolo  116,  su  richiesta  dell'autorita'  giudiziaria,  una
relazione secondo modalita' definite con decreto del  Ministro  della
salute, di concerto con il Ministro  della  giustizia,  relativamente
alla procedura con la quale e'  stato  accertato  l'uso  abituale  di
sostanze stupefacenti o psicotrope, all'andamento del  programma,  al
comportamento del soggetto e ai risultati conseguiti  a  seguito  del
programma stesso e della sua eventuale  ultimazione,  in  termini  di
cessazione di assunzione delle sostanze e dei medicinali di cui  alle
tabelle I e II, sezioni A, B e C, previste dall'articolo 14. 
  1-bis. Deve, altresi', essere comunicata all'autorita'  giudiziaria
ogni nuova  circostanza  suscettibile  di  rilievo  in  relazione  al
provvedimento adottato )). 
                              Art. 124. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) 
                    Lavoratori tossicodipendenti 
  1.  I   lavoratori   di   cui   viene   accertato   lo   stato   di
tossicodipendenza,  i   quali   intendono   accedere   ai   programmi
terapeutici e di  riabilitazione  presso  i  servizi  sanitari  delle
unita'     sanitarie     locali     o     di     altre      strutture
terapeutico-riabilitative e socio-assistenziali, se assunti  a  tempo
indeterminato hanno diritto alla conservazione del  posto  di  lavoro
per il tempo in cui la sospensione delle  prestazioni  lavorative  e'
dovuta all'esecuzione del trattamento riabilitativo e, comunque,  per
un periodo non superiore a tre anni. 
  2. I contratti collettivi di lavoro e gli accordi di lavoro per  il
pubblico  impiego  possono  determinare  specifiche   modalita'   per
l'esercizio della facolta' di cui al comma 1. Salvo  piu'  favorevole
disciplina  contrattuale,  l'assenza  di   lungo   periodo   per   il
trattamento  terapeutico-riabilitativo  e'   considerata,   ai   fini
normativi,  economici  e  previdenziali,  come  l'aspettativa   senza
assegni degli impiegati civili dello Stato e situazioni equiparate. I
lavoratori, familiari di un tossicodipendente, possono a  loro  volta
essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni per  concorrere
al programma terapeutico e socio-riabilitativo del  tossicodipendente
qualora  il  servizio  per  le  tossicodipendenze   ne   attesti   la
necessita'. 
  3. Per la  sostituzione  dei  lavoratori  di  cui  al  comma  1  e'
consentito il ricorso all'assunzione a tempo  determinato,  ai  sensi
dell'art. 1, secondo comma, lettera b), della legge 18  aprile  1962,
n.  230.  Nell'ambito  del  pubblico  impiego  i  contratti  a  tempo
determinato non possono avere una durata superiore ad un anno. 
  4. Sono fatte salve  le  disposizioni  vigenti  che  richiedono  il
possesso di particolari requisiti  psico-fisici  e  attitudinali  per
l'accesso all'impiego, nonche' quelle che,  per  il  personale  delle
Forze ((. . . )) di polizia, per quello che riveste  la  qualita'  di
agente di pubblica sicurezza e per quello cui si applicano  i  limiti
previsti  dall'art.  2  della  legge  13  dicembre  1986,   n.   874,
disciplinano la sospensione e la destituzione dal servizio. 
                              Art. 125. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 29, comma 1) 
            Accertamenti di assenza di tossicodipendenza 
  1. Gli  appartenenti  alle  categorie  di  lavoratori  destinati  a
mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumita' e  la
salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del  lavoro  e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della  sanita',
sono sottoposti,  a  cura  di  strutture  pubbliche  nell'ambito  del
Servizio sanitario nazionale e a spese  del  datore  del  lavoro,  ad
accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in
servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici. 
  2. Il decreto di cui al comma 1  determina  anche  la  periodicita'
degli accertamenti e le relative modalita'. 
  3. In caso di accertamento dello  stato  di  tossicodipendenza  nel
corso del rapporto di lavoro il datore di  lavoro  e'  tenuto  a  far
cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione  che  comporta
rischi per la sicurezza, la incolumita' e la salute dei terzi. 
  4. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi  1  e
3, il datore di lavoro e' punito ((con l'arresto  da  due  a  quattro
mesi  o  con  l'ammenda  da  lire  dieci  milioni  a  lire  cinquanta
milioni.)) 
                              Art. 126. 
               (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 31) 
        Accompagnamento del tossicodipendente in affidamento 
  1. Durante il periodo di affidamento di cui all'ar. 94  e  all'art.
4-sexies del decreto-legge 22 aprile 1985, n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 giugno 1985, n.  297,  il  responsabile
della comunita' puo' accompagnare o far accompagnare  da  persona  di
sua fiducia il tossicodipendente fuori della  comunita'  in  casi  di
necessita' o di urgenza dipendenti da ragioni di assistenza sanitaria
o  da  gravi  motivi  familiari   dandone   immediata   comunicazione
all'autorita' giudiziaria. 

TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI
Capo I
FINANZIAMENTO DI PROGETTI,
CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E AGEVOLAZIONI

                              Art. 127 
      (Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga). 
 
  1. Il decreto del Ministro  per  la  solidarieta'  sociale  di  cui
all'articolo 59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n.  449,  in
sede di ripartizione del Fondo per le politiche  sociali,  individua,
nell'ambito della quota destinata al Fondo  nazionale  di  intervento
per la lotta alla droga, le risorse destinate  al  finanziamento  dei
progetti triennali finalizzati alla prevenzione e al  recupero  dalle
tossicodipendenze  e  dall'alcoldipendenza  correlata,   secondo   le
modalita' stabilite dal presente articolo.  Le  dotazioni  del  Fondo
nazionale di intervento per la lotta alla droga individuate ai  sensi
del presente comma non possono essere inferiori  a  quelle  dell'anno
precedente, salvo in presenza di dati statistici  inequivocabili  che
documentino la diminuzione dell'incidenza della tossicodipendenza. 
  2. La quota del Fondo nazionale di intervento  per  la  lotta  alla
droga di cui al comma 1 e' ripartita tra le regioni in misura pari al
75 per cento delle sue disponibilita'. Alla ripartizione si  provvede
annualmente con decreto del  Ministro  per  la  solidarieta'  sociale
tenuto conto, per ciascuna regione, del numero degli abitanti e della
diffusione delle tossicodipendenze,  sulla  base  dei  dati  raccolti
dall'Osservatorio permanente, ai sensi dell'articolo 1, comma 7. 
  3. Le province, i comuni e i loro consorzi, le  comunita'  montane,
le aziende unita' sanitarie locali, gli enti di cui agli articoli 115
e 116, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11  agosto
1991, n. 266, le cooperative sociali di cui all'articolo 1, comma  1,
lettera b), della legge 8 novembre 1991, n.  381,  e  loro  consorzi,
possono presentare alle regioni progetti finalizzati alla prevenzione
e  al  recupero  dalle   tossicodipendenze   e   dall'alcoldipendenza
correlata e al reinserimento  lavorativo  dei  tossicodipendenti,  da
finanziare a valere sulle disponibilita' del Fondo nazionale  di  cui
al comma 1, nei limiti delle risorse assegnate a ciascuna regione. 
  4. Le regioni, sentiti gli enti locali, ai sensi  dell'articolo  3,
comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonche' le organizzazioni
rappresentative  degli  enti  ausiliari,  delle  organizzazioni   del
volontariato e delle cooperative sociali che operano sul  territorio,
come previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento di cui al  comma
7 del presente articolo, stabiliscono le modalita',  i  criteri  e  i
termini per la presentazione delle domande, nonche' la procedura  per
la  erogazione  dei  finanziamenti,  dispongono  i  controlli   sulla
destinazione dei finanziamenti assegnati  e  prevedono  strumenti  di
verifica dell'efficacia degli interventi realizzati, con  particolare
riferimento ai progetti volti alla  riduzione  del  danno  nei  quali
siano  utilizzati  i  farmaci  sostitutivi.  Le  regioni   provvedono
altresi' ad inviare una relazione al  Ministro  per  la  solidarieta'
sociale sugli interventi  realizzati  ai  sensi  del  presente  testo
unico, anche ai fini previsti dall'articolo 131. 
  5. Il 25 per cento delle disponibilita' del Fondo nazionale di  cui
al comma 1 e' destinato al  finanziamento  dei  progetti  finalizzati
alla  prevenzione   e   al   recupero   dalle   tossicodipendenze   e
dall'alcoldipendenza correlata promossi e coordinati dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  per  gli  affari  sociali,
d'intesa con i Ministeri dell'interno, di grazia e  giustizia,  della
difesa, della pubblica istruzione, della sanita' e del lavoro e della
previdenza sociale. I progetti presentati ai sensi del presente comma
sono finalizzati: 
    a) alla promozione di programmi sperimentali di  prevenzione  sul
territorio nazionale; 
    b) alla realizzazione  di  iniziative  di  razionalizzazione  dei
sistemi di rilevazione e di valutazione dei dati; 
    c) alla elaborazione di efficaci collegamenti con  le  iniziative
assunte dall'Unione europea; 
    d)  allo  sviluppo   di   iniziative   di   informazione   e   di
sensibilizzazione; 
    e)  alla  formazione  del  personale  nei  settori  di  specifica
competenza; 
    f) alla realizzazione di programmi di educazione alla salute; 
    g) al trasferimento  dei  dati  tra  amministrazioni  centrali  e
locali. 
  6. Per la  valutazione  e  la  verifica  delle  spese  connesse  ai
progetti di  cui  al  comma  5  possono  essere  disposte  le  visite
ispettive previste  dall'articolo  65,  commi  5  e  6,  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. 
  7. Con atto di indirizzo e coordinamento deliberato  dal  Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro per la  solidarieta'  sociale,
previo parere delle commissioni parlamentari competenti,  sentite  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, e la Consulta degli esperti  e  degli  operatori
sociali di cui all'articolo 132, sono stabiliti  i  criteri  generali
per la valutazione e il finanziamento dei progetti di cui al comma 3. 
Tali criteri devono rispettare le seguenti finalita': 
    a)  realizzazione  di  progetti  integrati  sul   territorio   di
prevenzione primaria, secondaria e terziaria, compresi  quelli  volti
alla riduzione del danno purche' finalizzati al recupero  psicofisico
della persona; 
    b)   promozione   di   progetti   personalizzati   adeguati    al
reinserimento lavorativo dei tossicodipendenti; 
    c) diffusione sul territorio di servizi  sociali  e  sanitari  di
primo intervento, come le unita' di strada, i servizi a bassa  soglia
ed i servizi di consulenza e di orientamento telefonico; 
    d) individuazione di indicatori per la  verifica  della  qualita'
degli  interventi  e  dei  risultati   relativi   al   recupero   dei
tossicodipendenti; 
    e) in particolare, trasferimento dei dati  tra  assessorati  alle
politiche sociali, responsabili dei centri di  ascolto,  responsabili
degli istituti scolastici e amministrazioni centrali; 
    f) trasferimento e trasmissione  dei  dati  tra  i  soggetti  che
operano nel settore della tossicodipendenza a livello regionale; 
    g) realizzazione coordinata di  programmi  e  di  progetti  sulle
tossicodipendenze e sull'alcoldipendenza  correlata,  orientati  alla
strutturazione di sistemi territoriali di intervento a rete; 
    h) educazione alla salute. 
  (( 8. I progetti di cui alle lettere  a)  e  c)  del  comma  7  non
possono prevedere la somministrazione delle sostanze  stupefacenti  o
psicotrope incluse nella tabella I di cui  all'articolo  14  e  delle
sostanze non inserite nella Farmacopea ufficiale, fatto  salvo  l'uso
dei   medicinali   oppioidi   prescrivibili,   purche'   i    dosaggi
somministrati  e  la  durata  del  trattamento  abbiano   l'esclusiva
finalita' clinico-terapeutica di  avviare  gli  utenti  a  successivi
programmi riabilitativi )). 
  9. Il Ministro della sanita',  d'intesa  con  il  Ministro  per  la
solidarieta' sociale, promuove,  sentite  le  competenti  commissioni
parlamentari, l'elaborazione di  linee  guida  per  la  verifica  dei
progetti di riduzione del danno di cui al comma 7, lettera a). 
  10. Qualora le regioni non provvedano entro la chiusura di  ciascun
anno finanziario ad adottare i provvedimenti di  cui  al  comma  4  e
all'impegno contabile delle quote del Fondo nazionale di cui al comma
1 ad esse assegnate, si applicano le disposizioni di cui all'articolo
5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. 
  11.  Per  l'esame  istruttorio  dei   progetti   presentati   dalle
amministrazioni indicate al comma 5 e  per  l'attivita'  di  supporto
tecnicoscientifico  al  Comitato  nazionale  di   coordinamento   per
l'azione antidroga, e' istituita,  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, una commissione presieduta da un esperto o da
un dirigente generale in servizio presso la Presidenza del  Consiglio
dei Ministri designato dal Ministro per  la  solidarieta'  sociale  e
composta da nove esperti nei campi della prevenzione e  del  recupero
dalle      tossicodipendenze,       nei       seguenti       settori:
sanitarioinfettivologico, farmacotossicologico, psicologico, sociale,
sociologico,   riabilitativo,   pedagogico,   giuridico    e    della
comunicazione.  All'ufficio  di  segreteria  della   commissione   e'
preposto un funzionario della  carriera  direttiva  dei  ruoli  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Gli oneri per il funzionamento
della commissione sono valutati in lire 200 milioni annue. 
  12. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato  nazionale  di
coordinamento per l'azione antidroga sono  disciplinati  con  decreto
del   Presidente   del   Consiglio   dei    Ministri.    L'attuazione
amministrativa delle  decisioni  del  Comitato  e'  coordinata  dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per  gli  affari
sociali attraverso  un'apposita  conferenza  dei  dirigenti  generali
delle  amministrazioni  interessate,  disciplinata  con  il  medesimo
decreto. 
                              Art. 128. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) 
                             Contributi 
  1. Per la costruzione, l'ampliamento  o  il  recupero  di  immobili
destinati a sedi di comunita' terapeutiche il comitato esecutivo  del
Comitato  per  l'edilizia  residenziale  (CER),  integrato  per  tali
circostanze da un rappresentante del Ministro per gli affari sociali,
puo' concedere agli enti di cui all'art. 115 un contributo  in  conto
capitale fino alla totale copertura della spesa necessaria. 
  2. La concessione di detto contributo,  secondo  le  procedure  dei
programmi straordinari attivati dal CER ai sensi dell'art.  3,  primo
comma, lettera q), della legge 5 agosto 1978,  n.  457,  comporta  un
vincolo decennale di destinazione dell'immobile a sede  di  comunita'
terapeutica  residenziale  o  diurna  per  tossicodipendenti  ed   e'
subordinata alla previa autorizzazione alla realizzazione dell'opera. 
  3. I contributi sono ripartiti tra le  regioni  in  proporzione  al
numero di tossicodipendenti assistiti sulla  base  delle  rilevazioni
dell'Osservatorio permanente di cui all'art. 132  e,  in  ogni  caso,
sono destinati in percentuale  non  inferiore  al  40  per  cento  al
Mezzogiorno a norma dell'art. 1 del testo  unico  delle  leggi  sugli
interventi nel Mezzogiorno,  approvato  con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. 
  4.  All'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo,
valutato in lire 100 miliardi per ciascuno degli anni  1990,  1991  e
1992, si provvede  mediante  l'utilizzo  delle  disponibilita'  della
sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti istituita  ai  sensi
dell'art. 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457. 
                              Art. 129. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) 
Concessione di strutture appartenenti allo Stato 
  1. Agli enti locali, alle  unita'  sanitarie  locali  e  ai  centri
privati autorizzati e convenzionati, possono essere dati in uso,  con
convenzione per una durata almeno decennale, con decreto del Ministro
delle finanze, emanato di concerto con il  Ministro  per  gli  affari
sociali, edifici, strutture e  aree  appartenenti  al  demanio  o  al
patrimonio dello Stato, al fine di destinarli  a  centri  di  cura  e
recupero di tossicodipendenti, nonche' per realizzare centri  e  case
di lavoro per i riabilitati. 
  2. Gli enti o i centri di cui al comma 1 possono  effettuare  opere
di ricostruzione, restauro e  manutenzione  per  l'adattamento  delle
strutture attingendo ai finanziamenti  di  cui  all'art.  128  e  nel
rispetto dei vincoli posti sui beni stessi. 
  3. Agli enti di  cui  al  comma  1  si  applicano  le  disposizioni
dell'art. 1, commi 1, 4, 5 e 6, e dell'art. 2 della legge  11  luglio
1986, n. 390. 
                              Art. 130. 
          (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 32, comma 1) 
             Concessione delle strutture degli enti locali 
  1. Le regioni, le province autonome, gli  enti  locali,  nonche'  i
loro enti strumentali e ausiliari possono concedere in  uso  gratuito
agli enti ausiliari di cui all'art. 115, anche  se  in  possesso  dei
soli requisiti di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'art. 116,
beni immobili di loro proprieta' con  vincolo  di  destinazione  alle
attivita' di prevenzione, recupero e reinserimento  anche  lavorativo
dei tossicodipendenti, disciplinate dal presente testo unico. 
  2. L'uso e' disciplinato con apposita convenzione che ne  fissa  la
durata, stabilisce le modalita' di controllo sulla utilizzazione  del
bene e  le  cause  di  risoluzione  del  rapporto,  e  disciplina  le
modalita' di autorizzazione ad apportare modificazioni o addizioni al
bene, anche mediante utilizzazione dei  contributi  di  cui  all'art.
128. 
                              Art. 131. 
                    (( (Relazione al Parlamento). 
  1. Il Ministro per la solidarieta' sociale, anche  sulla  base  dei
dati allo scopo acquisiti dalle regioni, presenta entro il 30  giugno
di ciascun anno una relazione al Parlamento sui  dati  relativi  allo
stato delle tossicodipendenze in  Italia,  sulle  strategie  e  sugli
obiettivi raggiunti, sugli  indirizzi  che  saranno  seguiti  nonche'
sull'attivita' relativa alla erogazione dei contributi finalizzati al
sostegno   delle   attivita'    di    prevenzione,    riabilitazione,
reinserimento e recupero dei tossicodipendenti. )) 
                              Art. 132. 
        (((Consulta degli esperti e degli operatori sociali). 
  1. Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
per gli affari sociali e' istituita la Consulta degli esperti e degli
operatori sociali sulle tossicodipendenze composta da 70 membri. 
  2. La  Consulta  e'  nominata  con  decreto  del  Ministro  per  la
solidarieta' sociale tra gli esperti di comprovata professionalita' e
gli operatori dei servizi  pubblici  e  del  privato  sociale  ed  e'
convocata periodicamente dallo stesso Ministro in seduta  plenaria  o
in sessioni di lavoro per argomenti  al  fine  di  esaminare  temi  e
problemi   connessi   alla   prevenzione   e   al   recupero    dalle
tossicodipendenze e contribuire alle decisioni del Comitato nazionale
di coordinamento per l'azione antidroga. 
  3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo,  pari
a lire 400 milioni annue,  sono  a  carico  del  Fondo  nazionale  di
intervento per la lotta alla droga di cui all'articolo 127. )) 
                              Art. 133. 
(Decreto-legge 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1985, n. 297, art. 1- ter) 
                Province autonome di Trento e Bolzano 
  1. Le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, nell'ambito
delle proprie competenze, alle finalita' di cui all'art. 131  secondo
le modalita' stabilite dai rispettivi ordinamenti. 
                              Art. 134. 
               (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 35) 
           Progetti per l'occupazione di tossicodipendenti 
  1. I contributi di cui all'art. 132 sono  destinati,  nella  misura
del 40 per cento, al finanziamento di progetti per  l'occupazione  di
tossicodipendenti che abbiano completato il programma  terapeutico  e
debbano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro. 
  2. I progetti possono essere elaborati dalle comunita' terapeutiche
e dalle  cooperative  operanti  per  l'inserimento  lavorativo  tanto
autonomamente  quanto  in  collaborazione  con  imprese  pubbliche  e
private  e  con  cooperative  e  con  il  concorso,  anche  in  veste
propositiva, delle agenzie per l'impiego. I progetti sono inviati  al
Ministero del lavoro e della previdenza sociale che,  entro  sessanta
giorni dalla loro recezione, esprime alla Commissione di cui all'art. 
134   un   parere   sulla    fattibilita'    e    sulla    congruita'
economico-finanziaria,  nonche'  sulla  validita'  del  progetto  con
riferimento alle esigenze del mercato del lavoro. I progetti  possono
prevedere una prima  fase  di  formazione  del  personale  e  possono
realizzare l'occupazione anche in forma cooperativistica. 
  3. La Commissione, acquisito il parere del Ministro  del  lavoro  e
della previdenza sociale, autorizza la realizzazione del  progetto  e
l'anticipazione dei fondi necessari. 
                              Art. 135. 
               (Legge 26 giugno 1990, n. 162, art. 36) 
    Programmi finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS 
  1. Il Ministro di grazia e giustizia, di concerto  con  i  Ministri
della sanita' e per gli affari sociali, approva uno o piu'  programmi
finalizzati alla prevenzione ed alla cura dell'AIDS,  al  trattamento
socio-sanitario,  al  recupero  e  al  successivo  reinserimento  dei
tossicodipendenti detenuti. 
  2. Il Ministro di grazia e giustizia  puo'  realizzare  i  suddetti
programmi, anche avvalendosi di strutture esterne, mediante  apposite
convenzioni, tanto per i detenuti in espiazione di pena, quanto per i
detenuti in attesa di giudizio. 
  3. Il Ministero di grazia e  giustizia  dovra'  attivare  corsi  di
addestramento e riqualificazione del  personale  dell'amministrazione
penitenziaria. 
  4. L'onere  derivante  dall'attuazione  del  presente  articolo  e'
determinato in lire 20.000 milioni per gli anni 1990, 1991 e 1992. 

TITOLO XII
DISPOSIZIONI FINALI
Capo II
ABROGAZIONI

                              Art. 136. 
 (Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 32, comma 1, e 38, comma 1) 
                             Abrogazioni 
  1. Sono abrogati la legge 22 ottobre 1954, n.  1041,  ad  eccezione
dell'art. 1, per quanto concerne l'Ufficio centrale stupefacenti, gli
articoli 447 e 729 del codice penale e ogni altra forma in  contrasto
con il presente testo unico. 
  2. Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 75,  80,  80-bis,  82  e  83
della legge 22 dicembre 1975, n. 685. 
  3. Sono abrogati gli articoli 227 e 228 del decreto legislativo  28
luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento  e
transitorie del codice di procedura penale. 
                    Visto, il Ministro proponente 
                           JERVOLINO RUSSO 
                                                           ALLEGATO I 
 
        ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 50)) 
                                                          ALLEGATO II 
 
        ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2011, N. 50)) 
                                                         ALLEGATO III 
 
                  ((DOCUMENTAZIONE ED ETICHETTATURA 
 
  1.1 I documenti commerciali quali  fatture,  manifesti  di  carico,
documenti amministrativi, documenti di trasporto e altri documenti di
spedizione devono contenere informazioni sufficienti  che  consentano
di identificare con certezza quanto segue: 
  - il nome della sostanza classificata di cui alla categoria 1  e  2
dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004  e  dell'allegato  al
regolamento n. 111/2005, o se si  tratta  di  una  miscela  o  di  un
prodotto naturale, il nome della miscela o del prodotto naturale e il
nome della o delle sostanze classificate contenute  nella  miscela  o
nel  prodotto  naturale,  seguite  in  caso  di  esportazioni  o   di
importazioni dall'espressione "DRUG PRECURSORS"; 
  - la quantita' e il peso  della  sostanza  classificata  e,  se  si
tratta di una miscela o di un prodotto naturale, la  quantita'  e  il
peso, se disponibili, della miscela o del prodotto  naturale  nonche'
la quantita' e il peso, o la  percentuale  in  peso,  della  o  delle
sostanze di cui alle categorie 1 e 2 dell'allegato I  al  regolamento
(CE)  n.  273/2004  e  dell'allegato  al  regolamento  n.   111/2005,
contenute nella miscela; 
  - il nome e l'indirizzo  del  fornitore,  del  distributore  e  del
destinatario e, se  possibile,  degli  altri  operatori  direttamente
coinvolti nella transazione, come definiti nell'articolo 70, comma 1. 
  L'obbligo  di  documentazione  si  applica  anche   alle   sostanze
classificate in  categoria  3  al  regolamento  (CE)  n.  273/2004  e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, unicamente in caso  di
esportazione, importazione o attivita' di intermediazione connesse  a
tali operazioni. 
  1.2  La  documentazione  deve  inoltre  comprendere,  in  caso   di
fornitura  ad   un   acquirente   stabilito   nella   Comunita',   la
dichiarazione di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 273/2004. 
  2. Dagli obblighi di cui ai precedenti punti 1.1 e 1.2 sono escluse
le operazioni relative alle sostanze di cui alla categoria 2  qualora
i quantitativi non  superino  quelli  indicati  nell'allegato  II  al
regolamento (CE) n. 273/2004. 
  3. Gli operatori sono tenuti ad apporre etichette sulle sostanze di
cui alle categorie 1 e 2 prima della  loro  immissione  sul  mercato,
importazione o esportazione . Le etichette devono contenere  il  nome
di tali sostanze quale figura nell'allegato I al regolamento (CE)  n.
273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005  o,  in  caso  di
miscela o di prodotto naturale, il nome della miscela o del  prodotto
naturale e il nome della  o  delle  sostanze  classificate  contenute
nella miscela o nel prodotto naturale. Gli operatori possono apporre,
in aggiunta, le loro etichette abituali. 
  L'obbligo  di  etichettatura  si  applica   anche   alle   sostanze
classificate in categoria  3  unicamente  in  caso  di  esportazione,
importazione  o  attivita'  di  intermediazione   connesse   a   tali
operazioni. 
  4. Gli operatori devono  conservare  la  documentazione  necessaria
concernente la loro attivita'  al  fine  di  comprovare  l'osservanza
degli obblighi al punto 1 
  5. La documentazione di cui ai punti 1 e 4 deve  essere  conservata
per un periodo non inferiore a  tre  anni,  a  decorrere  dalla  fine
dell'anno civile nel quale si sono svolte le  operazioni  specificate
al punto 1, ed essere messa  immediatamente  a  disposizione  per  un
eventuale controllo, a richiesta delle autorita' competenti. 
  6. Tutti gli operatori in possesso di  licenza  per  l'utilizzo  di
sostanze classificate in categoria 1 o registrati come  operatori  di
sostanze classificate in categoria  2  devono  informare  annualmente
entro il 15 febbraio, in forma sintetica e su  supporto  cartaceo  in
doppia copia o in alternativa su supporto informatico,  il  Ministero
della salute dei quantitativi di sostanze classificate in categoria 1
e 2 prodotti, acquistati, forniti o utilizzati, anche in qualita'  di
intermediari, nel corso dell'anno  precedente,  nonche'  la  giacenza
all'1 gennaio e al 31 dicembre. 
  L'obbligo  di  rendicontazione  annuale  si  applica   anche   agli
operatori che immettono sul mercato, importano o esportano,  sostanze
classificate in categoria 2 in quantita' inferiori ai  valori  soglia
annuali, di cui all'allegato II al regolamento (CE)  n.  273/2004,  e
che sono esentati dall'obbligo di registrazione. 
  Dall'obbligo   di   rendicontazione   annuale   per   le   sostanze
classificate in categoria 1 sono escluse le farmacie. 
  Dall'obbligo   di   rendicontazione   annuale   per   le   sostanze
classificate in categoria 2 sono esclusi: 
    - le farmacie; 
    - gli operatori che acquistano o utilizzano per soli usi connessi
all'esercizio  della  propria  attivita',  senza  commercializzare  o
cedere, nel corso dell'intero anno di calendario  (1°  gennaio  -  31
dicembre) quantita' di  sostanze  classificate  in  categoria  2  non
superiori ai valori soglia di cui allegato II al regolamento (CE)  n.
273/2004; 
    - le strutture o istituzioni, quali  universita',  laboratori  di
tossicologia forense, laboratori di sanita' pubblica,  laboratori  di
ricerca  scientifica,  ambulatori  veterinari,  dogane,   organi   di
polizia, laboratori ufficiali di autorita' pubbliche e forze  armate,
che agiscono unicamente come utilizzatori di sostanze classificate in
categoria 2. 
  Le informazioni  per  le  operazioni  di  immissione  sul  mercato,
importazione o esportazione di sostanze classificate in categoria 1 e
2  con  operatori  nazionali,  comunitari  o  non  comunitari  devono
comprendere: 
    - nome e quantita' della sostanza classificata; 
    - nome e coordinate (indirizzo, tel, fax, e-mail)  dell'operatore
acquirente  o  fornitore,  con  indicazione  dello  stato  estero  di
provenienza o di destinazione in caso di operatore non italiano; 
    - data di effettuazione dell'operazione; 
    - giacenza all'1 gennaio  e  al  31  dicembre  (per  le  sostanze
classificate in categoria 1 e per  la  sola  produzione  di  sostanze
classificate in categoria 2 ).)) 
                                                     Allegato III-bis 
                                                (( (articoli 41 e 43) 
 
  Farmaci che usufruiscono delle modalita' prescrittive semplificate 
  Buprenorfina 
  Codeina 
  Diidrocodeina 
  Fentanyl 
  Idrocodone 
  Idromorfone 
  Metadone 
  Morfina 
  Ossicodone 
  Ossimorfone)) 
    
                               (((Articoli 13, comma 1, e 14)
                                                            Tabella I
                                          (Articoli 13, comma 1, e 14)
                                                 Tabella II Sezione A
                                              Tabella II Sezione B 
    
 

             Parte del provvedimento in formato grafico

 
 
                                                 Tabella II Sezione C 
 
Ricetta da rinnovarsi volta per volta 
Composizioni medicinali contenenti: 
    BARBEXACLONE 
    DESTROPROPOSSIFENE 
    FENOBARBITAL 
    PENTAZOCINA 
 
 
                        TABELLA II SEZIONE D 
 
Ricetta da rinnovarsi volta per volta 
 Per i medicinali contrassegnati con ** prescritti per il trattamento
del dolore severo in corso di patologia neoplastica o degenerativa 
(allegato III-bis): Ricetta a ricalco 
 COMPOSIZIONI ad uso diverso  da  quello  parenterale,  le  quali  in
associazione con altri principi attivi  o  in  quantita'  totale  per
confezione non superiore alla dose massima delle 24h (FU  Tabella  n.
8)  contengono   acetildiidrocodeina,   codeina**,   diidrocodeina**,
etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina  e  loro
sali  per  un  quantitativo  complessivo  delle  suddette   sostanze,
espresso come base anidra, compreso tra 1'1 per cento e  il  2,5  per
cento inclusi o per le composizioni monodose una quantita'  superiore
a 0,010 g per unita' di somministrazione per via orale o  a  0,020  g
per unita' di somministrazione per via rettale, fino ad un massimo di
0,100 g per  unita'  di  somministrazione  e  comunque  in  quantita'
totale, per ciascuna  confezione,  non  superiore  a  0,500  g  delle
suddette sostanze; le suddette composizioni debbono  essere  tali  da
impedire praticamente il recupero dello stupefacente  con  facili  ed
estemporanei procedimenti estrattivi. 
 COMPOSIZIONI ad uso diverso  da  quello  parenterale,  le  quali  in
associazione con altri principi attivi non  stupefacenti,  contengono
alcaloidi totali dell'oppio con  equivalente  ponderale  in  morfina,
espresso come base anidra, non superiore  allo  0,05  per  cento;  le
suddette composizioni debbono essere tali da impedire praticamente il
recupero dello stupefacente con facili ed  estemporanei  procedimenti
estrattivi. 
 COMPOSIZIONI di difenossilato contenenti, per  unita'  di  dosaggio,
come massimo 2,5 mg di difenossilato calcolato  come  base  anidra  e
come minimo una quantita' di solfato di atropina pari all'1 per cento
della quantita' di difenossilato. 
 COMPOSIZIONI di difenossina contenenti, per unita' di dosaggio, come
massimo 0,5 mg di difenossina e come minimo una quantita' di atropina
pari al 5 per cento della quantita' di difenossina. 
COMPOSIZIONI che contengono, per unita' di somministrazione, non  piu
di 0,1 g di propiram mescolati ad  una  quantita'  almeno  uguale  di
metilcellulosa. 
 COMPOSIZIONI  per  uso  diverso  da  quello  iniettabile,  le  quali
contengono destropropossifene in associazione con altri principi 
attivi 
 COMPOSIZIONI contenenti tramadolo 
 COMPOSIZIONI per uso parenterale contenenti: 
  CLORDEMETILDIAZEPAM (DELORAZEPAM) 
  DIAZEPAM 
  LORAZEPAM 
  MIDAZOLAM 
 
 
                        TABELLA II SEZIONE E 
 
Ricetta medica 
  COMPOSIZIONI ad uso diverso da  quello  parenterale,  le  quali  in
associazione con altri principi attivi  o  in  quantita'  totale  per
confezione non superiore alla dose massima delle 24 h (FU Tabella  n.
8)   contengono    acetildiidrocodeina,    codeina,    diidrocodeina,
etilmorfina, folcodina, nicocodina, nicodicodina, norcodeina  e  loro
sali  per  un  quantitativo  complessivo  delle  suddette   sostanze,
espresso come base anidra, non superiore all' 1 per  le  composizioni
multidose, o per le composizioni monodose una quantita' non superiore
a 0,010 g per unita' di somministrazione per via orale o  a  0,020  g
per unita'  di  somministrazione  per  via  rettale,  e  comunque  in
quantita' totale, per ciascuna confezione, non superiore  a  0,250  g
delle suddette sostanze; le suddette composizioni debbono essere tali
da impedire praticamente il recupero dello stupefacente con facili ed
estemporanei procedimenti estrattivi. 
  COMPOSIZIONI le quali, in associazione con altri  principi  attivi,
contengono  i  barbiturici  od  altre  sostanze  ad  azione  ipnotico
sedativa comprese nelle tabelle II sezione A e II sezione B. 
  COMPOSIZIONI ad uso diverso da quello parenterale contenenti: 
    ALAZEPAM 
    ALPRAZOLAM 
    BROMAZEPAM 
    BROTIZOLAM 
    CLOBAZAM 
    CLONAZEPAM 
    CLORAZEPATO 
    CLORDIAZEPOSSIDO 
    CLOTIAZEPAM 
    DELORAZEPAM 
    DIAZEPAM 
    ESTAZOLAM 
    ETIZOLAM 
    FLURAZEPAM 
    KETAZOLAM 
    LORAZEPAM 
    LORMETAZEPAM 
    MEDAZEPAM 
    MEPROBAMATO 
    MIDAZOLAM 
    NIMETAZEPAM 
    NITRAZEPAM 
    NORDAZEPAM 
    OSSAZEPAM 
    OSSAZOLAM 
    PINAZEPAM 
    PRAZEPAM 
    QUAZEPAM 
    TEMAZEPAM 
    TETRAZEPAM 
    TRIAZOLAM 
    ZALEPLON 
    ZOLPIDEM 
    ZOPICLONE))