DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1972, n. 9

Trasferimento   alle  Regioni  a  statuto  ordinario  delle  funzioni
amministrative  statali  in  materia  di  beneficenza  pubblica e del
relativo personale.
 
 Vigente al: 9-7-2013  
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti  gli  articoli  87,  comma quinto. 117, 118 e la disposizione
VIII transitoria della Costituzione;
  Vista  la  legge  16 maggio 1970, n. 281, concernente provvedimenti
finanziari  per  le  Regioni  a  statuto  ordinario,  che all'art. 17
conferisce  delega  al  Governo per il passaggio delle funzioni e del
personale statali alle regioni;
  Sentite le Regioni a statuto ordinario;
  Udito  il  parere  della  Commissione parlamentare per le questioni
regionali di cui all'art. 52 della legge 10 febbraio 1953, n. 62;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  di
concerto  con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze
e per il bilancio e la programmazione economica;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Tutte le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e
periferici  dello  Stato  in  materia  di  beneficenza  pubblica sono
trasferite,  per  il  rispettivo  territorio,  alle Regioni a statuto
ordinario.
  Il trasferimento riguarda, tra l'altro, le funzioni concernenti:
    a)  le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza previste
dalla  legge  17  luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni ed
integrazioni, che operano nel territorio regionale;
    b)  gli  enti  comunali  di assistenza di cui alla legge 3 giugno
1937, n. 847, e successive modificazioni;
    c)  le  controversie  in materia di spedalita' di cui all'art. 80
della  legge  17  luglio  1890, n. 6972, e successive modificazioni e
integrazioni;  nell'ipotesi  che tali controversie insorgano tra enti
appartenenti  a regioni diverse, la determinazione della competenza a
decidere  e'  effettuata  in relazione al luogo di residenza di colui
che ha usufruito delle cure di spedalita';
    d)  il  mantenimento degli inabili al lavoro che si trovino nelle
condizioni  di  cui  all'art.  154  del  testo  unico  delle leggi di
pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773
e  siano  segnalati dalla autorita' locale di pubblica sicurezza agli
organi  regionali;  le  rette  per  l'ospitalita'  di  minori  presso
istituti educativo-assistenziali e di anziani presso case di riposo;
    e)  i  controlli  sugli  enti  comunali  di  assistenza  e  sulle
istituzioni  pubbliche  di  assistenza  e  beneficenza poste sotto la
disciplina  della  legge  17  luglio  1890, numero 6972, e successive
modificazioni;  gli  interventi assistenziali effettuati dai comitati
provinciali di assistenza e beneficenza pubblica ai sensi dell'art. 2
del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173;
    f) l'assistenza estiva ed invernale in favore di minori;
    g)  l'assistenza  in  natura  da  effettuare con distribuzione di
materiale  vario agli assistibili bisognosi; l'assistenza in natura e
l'assistenza  sanitaria  e  farmaceutica,  in  favore delle categorie
assistibili,  di cui ai decreti legislativi luogotenenziali 31 luglio
1945, n. 425 e 28 settembre 1945, n. 646;
    h)   gli  interventi  in  favore  dei  profughi  italiani  e  dei
rimpatriati, successivamente alla prima assistenza, di cui alla legge
19  ottobre  1970,  n.  744, integrata dalla legge 25 luglio 1971, n.
568;
    i)  ogni  altra funzione amministrativa esercitata dai prefetti e
dagli  altri  organi  centrali e periferici dello Stato in materia di
beneficenza  pubblica,  fermo restando quanto disposto dai successivi
articoli.
  La  vigilanza e la tutela sugli enti comunali di assistenza e sulle
altre  istituzioni  pubbliche di assistenza e beneficenza che operano
nel  territorio  regionale  sono  esercitate dall'organo regionale di
controllo,  previsto  dall'art. 130 della Costituzione, e si svolgono
con  le  modalita' di cui al capo terzo del titolo quinto della legge
10 febbraio 1953, n. 62.
  Gli  atti  soggetti  al  controllo  di  merito sono quelli indicati
nell'art.  36  della  legge  17  luglio  1890,  n. 6972, e successive
modificazioni.
                               Art. 2.

  Fino  a  quando  non  sia  provveduto  con  legge  dello  Stato  al
riordinamento ed alla distribuzione delle funzioni amministrative fra
gli  enti  locali,  sono  conservate alle province, ai comuni ed agli
altri   enti   locali,   le   funzioni  amministrative  di  interesse
esclusivamente  locale attualmente esercitate nella materia di cui al
precedente art. 1.
  Si  intendono  sostituiti  gli  organi  centrali e periferici dello
Stato  con  gli  organi  della  regione  in  tutti  i  casi in cui le
disposizioni  vigenti  nella  materia  di  cui  al  precedente art. 1
facciano  riferimento,  per  quanto  riguarda  le funzioni degli enti
locali,  a  funzioni amministrative degli organi od uffici centrali o
periferici dello Stato.
                               Art. 3.

  Restano ferme le competenze degli organi statali in ordine:
    1)  ai  rapporti  internazionali nella materia di cui al presente
decreto  ed  ai  rapporti,  in  materia  di assistenza, con organismi
assistenziali  stranieri  ed  internazionali, nonche' alla assistenza
degli stranieri in relazione alle convenzioni internazionali;
    2)  agli interventi assistenziali ai sensi della legge 8 dicembre
1970,  n.  996, nonche' per altre esigenze di carattere straordinario
od  urgente  o  di carattere perequativo in relazione alle necessita'
degli enti assistenziali nelle diverse regioni;
    3)  ai  comitati di soccorso ed alle altre istituzioni private di
beneficenza  operanti nel territorio regionale, previsti dai punti a)
e  b)  dell'art.  2 della legge 17 luglio 1890, n. 6972 e dall'art. 4
del relativo regolamento 5 febbraio 1891, n. 99, in quanto soggetti a
vigilanza  per  motivi assistenziali in base alle leggi vigenti od in
quanto  ricevano  finanziamenti  pubblici o stipulino convenzioni con
enti  pubblici,  fino  a quando la materia non sara' disciplinata con
successivo provvedimento da emanarsi entro il 6 giugno 1972;
    4) alle pensioni ed assegni a carattere continuativo, disposti in
attuazione  dell'art.  38  della  Costituzione,  in favore dei ciechi
civili, sordomuti ed invalidi civili; agli interventi in favore degli
orfani  dei  caduti  per  servizio; all'assistenza delle famiglie dei
militari  richiamati  o  trattenuti  alle armi e delle persone di cui
alla  legge  20  febbraio  1958,  n.  75,  agli  interventi  di prima
assistenza  in  favore dei profughi italiani e dei rimpatriati di cui
alla  legge  19 ottobre 1970, n. 744, integrata dalla legge 25 luglio
1971, n. 568; alla assistenza ai profughi stranieri;
    5) alla autorizzazione agli enti assistenziali pubblici e privati
ad  accettare  lasciti  e  donazioni e ad acquistare beni immobili ai
sensi delle vigenti disposizioni;
    6)  agli  studi ed alle sperimentazioni relative alle funzioni di
indirizzo e coordinamento in materia di assistenza e beneficenza, che
attengano  ad  esigenze  di  carattere unitario, con riferimento agli
obiettivi   del   programma  economico  nazionale  ed  agli  obblighi
internazionali.
                               Art. 4.

  Fino  a  quando  non  sara'  provveduto al riordinamento, con legge
dello   Stato,   degli   enti   pubblici   a  carattere  nazionale  o
pluriregionale  operanti  nella  materia  di cui al presente decreto,
restano ferme le attribuzioni degli organi dello Stato in ordine agli
enti medesimi.
  Restano,  altresi',  ferme  le attribuzioni esercitate dagli organi
dello  Stato  in  ordine  agli enti assistenziali privati a carattere
nazionale o pluriregionale.
                               Art. 5.

  Restano  ferme  le  attribuzioni degli organi statali in materia di
pubblica  sicurezza  e  di  polizia giudiziaria, nonche' quelle altre
che, pur essendo esercitate in relazione alle attivita' inerenti alla
materia  di  cui al presente decreto, riguardano materie non comprese
nell'art. 117 della Costituzione.
                               Art. 6.

  La   funzione   di   indirizzo   e  coordinamento  delle  attivita'
amministrative  delle  Regioni  a  statuto ordinario che attengono ad
esigenze  di carattere unitario, anche con riferimento agli obiettivi
del  programma  economico  nazionale  ed agli impegni derivanti dagli
obblighi  internazionali, spetta allo Stato e viene esercitata, fuori
dei  casi  in  cui  si  provveda con legge o con atto avente forza di
legge,  mediante deliberazioni del Consiglio dei Ministri su proposta
del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa con il Ministro o
con i Ministri competenti.
  L'esercizio  della  funzione di cui al precedente comma puo' essere
delegato,  di  volta in volta, dal Consiglio dei Ministri al Comitato
interministeriale  per  la programmazione economica (C.I.P.E.) per la
determinazione  dei criteri operativi nelle materie di sua competenza
oppure  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri con il Ministro
competente quando si tratti di affari particolari.
  Gli  organi  statali  e  le amministrazioni regionali sono tenute a
fornirsi,   reciprocamente   ed  a  richiesta,  per  il  tramite  del
commissario  del Governo nella Regione, informazioni, dati statistici
ed  ogni altro elemento utile allo svolgimento delle proprie funzioni
nella materia di cui al presente decreto.
                               Art. 7.

  Sotto  la  data  in  cui  si effettua il trasferimento alle regioni
delle  funzioni amministrative di cui al presente decreto, e comunque
entro   il   termine   di   trenta   giorni  dalla  data  stessa,  le
amministrazioni  dello  Stato provvederanno a consegnare, con elenchi
descrittivi,  a  ciascuna  regione  interessata,  gli atti, sia degli
uffici  centrali che degli uffici periferici, concernenti le funzioni
amministrative  trasferite  alle  regioni  con  il presente decreto e
relativi  ad  affari  non  ancora esauriti, fatta eccezione di quelli
disciplinati  dal  successivo  art.  8, ovvero relativi a questioni o
disposizioni di massima, inerenti alle dette funzioni.
                               Art. 8.

  La   definizione   dei   procedimenti  amministrativi  che  abbiano
comportato  assunzione  di impegni, ai sensi dell'art. 49 della legge
di  contabilita'  di  Stato,  prima della data del trasferimento alle
regioni  delle  funzioni amministrative oggetto del presente decreto,
rimane  di  competenza  degli  organi  statali. Rimane, parimenti, di
competenza  degli organi dello Stato, con oneri a carico del bilancio
statale,   la   liquidazione  delle  ulteriori  annualita'  di  spese
pluriennali a carico di esercizi successivi a quello di trasferimento
delle  funzioni  alle  regioni, qualora l'impegno relativo alla prima
annualita'  abbia  fatto  carico  ad esercizi finanziari anteriori al
detto trasferimento.
  Resta  altresi', fino alla data del 31 dicembre 1972, di competenza
degli  organi statali la definizione dei provvedimenti che trovino il
loro  finanziamento  in  somme  mantenute  nel  conto  dei residui ai
termini  del secondo comma dell'art. 36 del regio decreto 18 novembre
1923,  n.  2440,  o  di  altre  disposizioni  che  ad  esso  facciano
riferimento, ovvero in forza di particolari norme. Le somme che, alla
data  predetta,  non  risultino  ancora impegnate, saranno portate in
aumento  del  fondo  per  il finanziamento dei programmi regionali di
sviluppo  di  cui  all'art.  9 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Il
Ministro   per  il  tesoro  provvedera',  con  propri  decreti,  alle
conseguenti  variazioni  compensative  nel  conto  dei  residui delle
amministrazioni  interessate.  Le  somme  trasferite al fondo saranno
assegnate,  entro  un  biennio,  alle amministrazioni regionali sulla
base   dei   criteri   che   il  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica determinera', in relazione a quanto previsto
nel  secondo  comma  del  predetto art. 9 della legge n. 281 e tenuto
anche conto dell'originaria destinazione delle somme medesime.
                               Art. 9.

  I  comitati provinciali di assistenza e beneficenza pubblica di cui
al  decreto  legislativo  luogotenenziale  22  marzo  1945,  n.  173,
continuano  ad  esercitare  le funzioni loro spettanti ai sensi della
legislazione vigente ad eccezione di quelle trasferite alle Regioni a
statuto ordinario con il presente decreto.
                              Art. 10.

  Il  contingente  del  personale  statale  di  ruolo e non di ruolo,
compresi  gli  operai, da trasferire alle Regioni a statuto ordinario
con  effetto  dalla  data  di  inizio  dell'esercizio  delle funzioni
amministrative statali ad esse trasferite con il presente decreto, e'
indicato nella tabella allegata.
  Il  contingente  di  cui  al  precedente  comma sara' ripartito per
qualifica  e per regione con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  su  proposta  del  Ministro  competente  di concerto con il
Ministro per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data indicata
nel primo comma.
  In  corrispondenza  al  contingente  di personale di ruolo e non di
ruolo  determinato ai sensi dei precedenti comma vengono ridotti, con
decorrenza  dalla  data  indicata  nel  primo comma, i relativi ruoli
organici  e  gli  eventuali contingenti non di ruolo cui il personale
appartiene.
  Ferma  restando  la  decorrenza dalla data indicata nel primo comma
del  trasferimento alle regioni, l'immissione nei ruoli e contingenti
regionali del personale di cui al primo comma sara' effettuata con la
prima legge regionale di istituzione di ruoli regionali.
  Sino alla data di inquadramento nei ruoli regionali, e comunque non
oltre  il  31  dicembre  1972,  all'amministrazione  del personale da
trasferire  continuera'  a  provvedere,  salvo  quanto  previsto  nei
successivi articoli, l'amministrazione di provenienza.
  Al  predetto  personale  continuano  ad  applicarsi,  fino  al  suo
inquadramento  nei  ruoli  o contingenti regionali, le norme relative
allo  stato  giuridico  ed  al  trattamento  economico  di attivita',
previdenza, assistenza e quiescenza dei dipendenti dello Stato.
  Nell'ambito  della  regione  i  trasferimenti di sede del personale
statale di cui al presente articolo sono disposti, osservate le norme
dell'art.  32  del  testo  unico approvato con decreto del Presidente
della   Repubblica   10   gennaio   1957,  n.  3,  con  provvedimento
dell'amministrazione  regionale,  che  fino  alla  data  indicata nel
precedente quinto comma ne da' notizia all'amministrazione statale di
provenienza del dipendente.
  Le  spese per gli stipendi e tutte le altre competenze spettanti al
personale di cui al presente articolo sono a carico delle regioni che
provvederanno  altresi'  a  versare  all'amministrazione  statale  di
provenienza l'importo dei contributi e delle ritenute sul trattamento
economico previsti dalla legge.
  Fino  a  quando  non si potra' provvedere diversamente il pagamento
delle  competenze di attivita' di servizio e della pensione spettanti
all'impiegato  od  operaio  messo  a disposizione o trasferito verra'
effettuato  dall'amministrazione  di  provenienza salvo il successivo
rimborso.
                              Art. 11.

  Entro  due  mesi dalla data di inizio dell'esercizio da parte delle
regioni   delle   funzioni   amministrative  statali  trasferite,  il
personale  civile  di  ruolo  e  non  di  ruolo, compresi gli operai,
indicato  nella  tabella  allegata al presente decreto, che il giorno
anteriore  alla  data predetta risulti assegnato ad uffici periferici
non  trasferiti  alle  regioni  o  a  servizi  centrali  che svolgano
funzioni   amministrative   trasferite   alle   regioni,   e'   messo
dall'amministrazione  di  provenienza, previo assenso degli impiegati
ed operai, a disposizione delle singole regioni e, se presta servizio
presso  ufficio  periferico,  della  regione  nel cui territorio tale
ufficio si trova.
  Ove  gli  assensi  fossero  inferiori  alle  unita'  da trasferire,
l'amministrazione provvedera', entro tre mesi dalla data indicata nel
primo  comma,  a  mettere  a  disposizioni  delle singole regioni gli
impiegati od operai che ne abbiano fatto domanda, dando la precedenza
a  coloro  che  svolgevano le stesse funzioni o funzioni connesse con
quelle  trasferite  alle  regioni  e  tenendo conto dei titoli di cui
all'art.  32,  terzo comma, del testo unico approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
  Nel    caso    di   inesistenza   o   insufficienza   di   domande,
l'amministrazione   provvede   d'ufficio,  sentito  il  consiglio  di
amministrazione,  a  mettere a disposizione delle singole regioni gli
impiegati  od  operai  che  risultino  in  possesso dei minori titoli
indicati dall'art. 32, terzo comma, del testo unico n. 3 suindicato.
  Al   personale   contemplato   nel  presente  articolo,  che  viene
trasferito   a   sede  diversa  da  quella  dell'ufficio  statale  di
provenienza  anche  a  domanda,  compete  il trattamento economico di
missione   e   di   trasferimento,  compresa  l'indennita'  di  prima
sistemazione,  stabilito  per  i dipendenti dello Stato dalle vigenti
disposizioni di legge.
  Al  personale  messo a disposizione in base al presente articolo si
applicano le disposizioni di cui al precedente art. 10.
                              Art. 12.

  La  legge  della  regione  concernente  l'inquadramento  nei  ruoli
regionali del personale delle amministrazioni dello Stato assicurera'
al  personale  di  cui  ai precedenti articoli il passaggio nei ruoli
stessi,  salvaguardando, nello stesso tempo, le posizioni di carriera
ed  economiche  gia'  acquisite, al momento del passaggio stesso, nel
ruolo  statale  di  provenienza, anche per effetto delle agevolazioni
previste  dall'art.  16,  comma  terzo, della legge 18 marzo 1968, n.
249,  quale  risulta  sostituito con l'art. 12 della legge 28 ottobre
1970, n. 775.
  Ai  fini  del  conseguimento  delle agevolazioni indicate nel comma
precedente  il personale di cui al precedente art. II si considera di
diritto trasferito a domanda.
  Sino  ad  un  anno  dalla  entrata  in  vigore  delle singole leggi
regionali istitutive dei ruoli regionali, la meta' dei posti comunque
disponibili,  dopo  effettuato  l'inquadramento  previsto  nel  primo
comma,  nelle  singole  qualifiche  di  tali  ruoli  sara'  conferita
mediante  concorsi  di  trasferimento  riservati al personale di pari
qualifica  e di ruoli corrispondenti gia' trasferito ad altra regione
ai  sensi  del  presente  decreto.  I posti eventualmente non coperti
saranno conferiti con le normali procedure.
  Nella  prima  applicazione del presente decreto, i dipendenti dello
Stato  trasferiti  alla  regione  presso  cui  ricoprano la carica di
consigliere  regionale,  ove  non  chiedano, entro dieci giorni dalla
messa  a  disposizione, il collocamento in aspettativa senza assegni,
sino  alla scadenza dell'attuale mandato, sono dichiarati decaduti ai
sensi  dell'art.  18,  comma  primo, della legge 17 febbraio 1968, n.
108.
                              Art. 13.

  Le  soppressioni e le riduzioni da apportare, ai sensi dell'art. 18
della  legge  16  maggio  1970,  n. 281, agli stati di previsione del
Ministero dell'interno e del tesoro, in conseguenza del trasferimento
alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative di cui
al  presente  decreto, nonche' del personale statale, nei contingenti
indicati   sulla   tabella   allegata   e  delle  connesse  spese  di
funzionamento, restano determinate come segue:


        ---->   Parte di provvedimento in formato grafico   <----

Per  l'anno  1972,  in  relazione  al  disposto  del decreto-legge 28
dicembre  1971, n. 1121, che fissa al 1 aprile 1972 la data di inizio
dell'esercizio,  da  parte  delle  Regioni a statuto ordinario, delle
funzioni  loro  trasferite  e quella di iscrizione nel bilancio dello
Stato  del  fondo  comune  indicato nell'art. 8 della legge 16 maggio
1970,  n.  281, gli stanziamenti relativi a capitoli da sopprimere ai
sensi  del  precedente  comma  rimarranno iscritti nel bilancio dello
Stato per una somma corrispondente ai tre dodicesimi del loro importo
e  le  riduzioni  di  stanziamenti  indicate nel medesimo primo comma
saranno  effettuate  nella  misura dei nove dodicesimi dell'ammontare
delle riduzioni stesse.
                              Art. 14.

  Le  spese  aggiuntive  connesse  al  trasferimento  alle  Regioni a
statuto  ordinario  delle  funzioni  amministrative statali di cui al
presente  decreto  sono  determinate, ai sensi dell'articolo 18 della
legge  16  maggio  1970,  n.  281,  applicando  agli  ammontari delle
soppressioni  e  riduzioni di stanziamenti risultanti nel primo comma
del precedente articolo le seguenti percentuali:
    a) spese di natura operativa correnti: venti per cento;
    b)  spese  di  personale ed accessorie: sedici virgola cinque per
cento;
    c) spese di funzionamento: venti per cento.
  Per  l'anno 1972, l'ammontare delle spese aggiuntive, quale risulta
applicando  le  sopra  indicate misure percentuali agli importi delle
soppressioni  e  riduzioni  di  stanziamenti,  resta  determinato  in
milioni  5.733,8, in relazione a quanto disposto dal decreto-legge 28
dicembre 1971, n. 1121.
  All'onere  relativo  si  provvede,  per  l'anno  medesimo,  con una
corrispondente  riduzione  del  fondo  di  cui al capitolo 3523 dello
stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.
                              Art. 15.

  Il  presente  decreto entra in vigore il giorno successivo a quello
della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana  ed  ha  effetto, per quanto riguarda il trasferimento delle
funzioni  amministrative,  dalla  data  fissata  nel decreto-legge 28
dicembre 1971, n. 1121.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 15 gennaio 1972

                                LEONE

                                                  COLOMBO - RESTIVO -
                                                  FERRARI - AGGRADI -
                                                     PRETI - GIOLITTI

Visto, il Guardasigilli: COLOMBO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 1 febbraio 1972
  Atti del Governo, registro n. 246, foglio n. 66. - VALENTINI
                               TABELLA 
 
Contingente del  personale  statale  di  ruolo  e  non  di  ruolo  da
  trasferire  alle  Regioni  a  statuto  ordinario  in  relazione  al
  passaggio alle regioni stesse delle funzioni amministrative statali
  disposto con il presente decreto. 
 
              RUOLI ORGANICI DEL MINISTERO DELL'INTERNO 
 
                       Amministrazione civile 
                                                               Numero 
                                                               unita' 
  Ruolo organico del personale della carriera direttiva 
amministrativa......................................... 55 
  Ruolo organico del personale della carriera di con- 
cetto di ragioneria.................................... 55 
  Ruolo organico del personale della carriera di con- 
cetto amministrativa................................... 25 
  Ruolo organico del personale di archivio della car- 
riera esecutiva........................................ 75 
  Ruolo organico del personale della carriera ausilia- 
ria.................................................... 15 
 
                                     Totale generale... 225