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Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-00266


Atto n. 3-00266 (con carattere d'urgenza)

Pubblicato il 24 luglio 2013, nella seduta n. 77

PUPPATO , SCALIA , ALBANO , RICCHIUTI , SPILABOTTE , PEZZOPANE , ICHINO , LO GIUDICE , ORELLANA , STEFANO , PAGLIARI , BERTUZZI , CUOMO , PADUA - Ai Ministri per l'integrazione e del lavoro e delle politiche sociali. -

Premesso che:

è in atto una grave pratica discriminatoria in materia di accesso alle prestazioni assistenziali posta in essere dall'Inps nei confronti di cittadini stranieri invalidi o portatori di handicap, aventi i requisiti di legge per conseguire la pensione di inabilità di cui al decreto-legge n. 5 del 1971, convertito dalla legge n. 118 del 1971, l'indennità di accompagnamento di cui alla legge n. 18 del 1980, l'indennità di frequenza di cui alla legge n. 289 del 1990 ed altre previdenze analoghe per persone sorde, cieche eccetera;

l'Inps continua, infatti, a circoscrivere la possibilità di conseguire tali previdenze alla titolarità di un permesso di soggiorno di lungo periodo, richiamando quanto disposto dall'art. 80, comma 19, della legge finanziaria n. 388 del 2000 che, modificando la previsione di cui all'art. 41 del decreto legislativo n. 286 del 1998, testo unico sull'immigrazione, aveva stabilito il requisito della carta di soggiorno come condizione di accesso alle prestazioni di assistenza sociale aventi natura di diritto soggettivo;

tale limitazione è stata da tempo eliminata dall'ordinamento a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, che con le sentenze n. 306 del 2008, n. 187 del 2010 e n. 329 del 2011 ne ha sancito l'illegittimità ravvisando la violazione del principio di non discriminazione di cui all'art. 14 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

in linea con tale intervento, consolidato dalle analoghe censure mosse dalla Corte costituzionale anche agli interventi legislativi di rango regionale volti a restringere ai soli titolari di carta di soggiorno (oggi permesso di soggiorno CE di lungo periodo) l'accesso alle provvidenze pubbliche (da ultimo sentenza n. 4 del 2013 della Corte costituzionale che dichiara l'illegittimità degli art. 2 e 11 della legge n. 44 del 2001 della Regione Calabria), si è pronunciata recentemente anche la Corte di cassazione (sentenza n. 14733/2011 e ordinanza n. 10460/2013);

numerose altre pronunce, sia di legittimità che di merito, hanno ampiamente confermato che il titolo di soggiorno di lunga durata non è presupposto necessario per godere delle previdenze sociali in favore degli invalidi, essendo a ciò sufficiente che il richiedente abbia una situazione stabile in Italia, con la sola esclusione delle ipotesi di soggiorno meramente episodico o di breve durata. Dette pronunce, che si richiamano espressamente alla decisione della Corte costituzionale, denunciano ad abundantiam anche il contrasto tra l'art. 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 dichiarato illegittimo ed il Regolamento CE n. 859/03, che ne avrebbe comunque imposto la disapplicazione;

il patto di New York (adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, ratificato dall'Italia e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881), vieta qualsiasi differenziazione del trattamento dei lavoratori, oltre che in base alla razza, al sesso, all'affiliazione o attività sindacale, anche in base alla loro nazionalità, od origine nazionale, o appartenenza etnica. La stessa regola è ora ribadita esplicitamente nell'ordinamento italiano dall'art. 41, comma 3, della legge 6 marzo 1998, n. 40;

ai sensi della convenzione OIL n. 143/1975, quando il cittadino straniero abbia superato legittimamente l'ostacolo dell'ottenimento del permesso di soggiorno per lavoro, la sua condizione diventa in tutto e per tutto pari a quella del cittadino italiano o di altro Paese comunitario: egli vi ha diritto nei confronti dello Stato, che vincola l'Italia a «promuovere e garantire» la parità di trattamento nei confronti degli stranieri che si trovino sul suo territorio legittimamente; e vi ha diritto nei confronti di qualsiasi altro soggetto, pubblico o privato, in virtù degli artt. 41 e 42 della citata legge n. 40 del 1998;

una recentissima ordinanza del tribunale di Pavia del 12 luglio 2013, in accoglimento di un ricorso antidiscriminazione presentato da una cittadina salvadoregna in rappresentanza del figlio disabile e da ASGI e Avvocati per niente onlus, ha riconosciuto il carattere discriminatorio posto in essere dall'Inps nel continuare a non dare effettiva attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 329 del 2011 ed ha persino ordinato all'Inps di modificare le indicazioni inserite sul sito internet istituzionale in ordine ai requisiti di accesso alle indennità;

considerato che:

ciò nonostante l'Inps continua a negare i trattamenti assistenziali agli stranieri che, pur risiedendo stabilmente in Italia, non siano titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo, e continua ad indicare nelle schede informative pubblicate sul proprio sito internet che il titolo è conditio sine qua non per accedere alle provvidenze, che per inciso hanno rango di diritto soggettivo;

a fronte di tale illegittimo diniego di assistenza a soggetti svantaggiati stabilmente e regolarmente residenti nel nostro Paese, l'ordinamento nazionale consente indubbiamente il ricorso ai giudici del lavoro, che nel rispetto del principio di non discriminazione sistematicamente annullano i dinieghi, ma la tempistica delle loro decisioni è purtroppo incompatibile con le esigenze di vita dei ricorrenti;

sono numerosi i casi di ingiustificato riconoscimento delle provvidenze assistenziali a cittadini stranieri, minorenni e non, privi di titolo di soggiorno di lunga durata ma in ogni caso regolarmente residenti in Italia;

ad oltre 3 anni dalla prima pronuncia della Corte costituzionale, l'Inps, in spregio a quanto stabilito dalla stessa Corte, continua di fatto ad applicare l'articolo 80, comma 19, della legge n. 388 del 2000 negando agli stranieri disabili regolarmente soggiornanti ma privi della carta di soggiorno l'accesso alle prestazioni di assistenza sociale previste dalla normativa nazionale e costringendo i medesimi a rivolgersi all'autorità giurisdizionale per far valere i loro legittimi diritti;

il comportamento dell'Inps è inaccettabile e non può più essere tollerato,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno e necessario attivarsi, per quanto di competenza e in attuazione della giurisprudenza costituzionale, per una rapida e definitiva risoluzione della problematica.