LEGGE 8 novembre 1991, n. 381

  Disciplina delle cooperative sociali.
 
 Vigente al: 9-7-2013  
 

  La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
                             Definizione 
  1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire  l'interesse
generale della comunita' alla  promozione  umana  e  all'integrazione
sociale dei cittadini attraverso: 
    a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi; 
    b) lo svolgimento di attivita' diverse -  agricole,  industriali,
commerciali o di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo  di
persone svantaggiate. 
  2. Si applicano alle cooperative sociali, in quanto compatibili con
la presente legge, le norme relative al settore in cui le cooperative
stesse operano. 
  3. La  denominazione  sociale,  comunque  formata,  deve  contenere
l'indicazione di "cooperativa sociale". 
          AVVERTENZA: 
               Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai 
           sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato 
              con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 
           1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle 
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il 
              rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli 
          atti legislativi qui trascritti. 
                               Art. 2. 
                           Soci volontari 
  1. Oltre ai soci previsti  dalla  normativa  vigente,  gli  statuti
delle cooperative sociali  possono  prevedere  la  presenza  di  soci
volontari che prestino la loro attivita' gratuitamente. 
  2. I soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del  libro
dei soci. Il loro numero  non  puo'  superare  la  meta'  del  numero
complessivo dei soci. 
  3. Ai soci volontari non si applicano i contratti collettivi  e  le
norme di legge in materia  di  lavoro  subordinato  ed  autonomo,  ad
eccezione  delle  norme  in  materia  di  assicurazione  contro   gli
infortuni sul lavoro e le malattie  professionali.  Il  Ministro  del
lavoro e della previdenza sociale,  con  proprio  decreto,  determina
l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi
e delle prestazioni relative. 
  4. Ai soci volontari puo' essere corrisposto soltanto  il  rimborso
delle spese effettivamente sostenute e  documentate,  sulla  base  di
parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per  la  totalita'  dei
soci. 
  5. Nella gestione dei servizi  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera a), da effettuarsi in applicazione  dei  contratti  stipulati
con amministrazioni pubbliche,  le  prestazioni  dei  soci  volontari
possono essere utilizzate in misura complementare e  non  sostitutiva
rispetto ai parametri di impiego di operatori professionali  previsti
dalle disposizioni vigenti. Le prestazioni  dei  soci  volontari  non
concorrono alla determinazione dei costi di servizio, fatta eccezione
per gli oneri connessi all'applicazione dei commi 3 e 4. 
                               Art. 3. 
                         Obblighi e divieti 
  1. Alle cooperative sociali si applicano le  clausole  relative  ai
requisiti mutualistici di cui all'articolo 26 del decreto legislativo
del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14  dicembre  1947,  n.   1577,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n.  302,  e
successive modificazioni. 
  2. Ogni modificazione statutaria diretta ad eliminare il  carattere
di cooperativa  sociale  comporta  la  cancellazione  dalla  "sezione
cooperazione sociale" prevista dal secondo comma dell'articolo 13 del
citato decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio  dello  Stato  14
dicembre 1947, n. 1577, come modificato  dall'articolo  6,  comma  1,
lettera c), della presente legge, nonche' la cancellazione  dall'albo
regionale di cui all'articolo 9, comma 1, della presente legge. 
  3. Per le  cooperative  sociali  le  ispezioni  ordinarie  previste
dall'articolo 2 del citato decreto legislativo del  Capo  provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, debbono aver luogo almeno  una
volta all'anno. 
                               Art. 4. 
                        Persone svantaggiate 
 1. Nelle cooperative che svolgono le attivita' di  cui  all'articolo
1, comma 1, lettera b), (( si considerano  persone  svantaggiate  gli
invalidi fisici, psichici e sensoriali, gli ex  degenti  di  ospedali
psichiatrici,   anche   giudiziari,   i   soggetti   in   trattamento
psichiatrico, i tossicodipendenti, gli alcolisti, i  minori  in  eta'
lavorativa  in  situazioni  di  difficolta'  familiare,  le   persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e  gli
internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro
all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975,  n.
354, e successive modificazioni.))  Si  considerano  inoltre  persone
svantaggiate i soggetti  indicati  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro  e  della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanita', con il
Ministro dell'interno e con  il  Ministro  per  gli  affari  sociali,
sentita  la  commissione  centrale  per  le   cooperative   istituita
dall'articolo 18 del citato decreto legislativo del Capo  provvisorio
dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni. 
  2. Le persone svantaggiate di cui  al  comma  1  devono  costituire
almeno il trenta  per  cento  dei  lavoratori  della  cooperativa  e,
compatibilmente con il loro  stato  soggettivo,  essere  socie  della
cooperativa  stessa.  La  condizione  di  persona  svantaggiata  deve
risultare    da    documentazione    proveniente    dalla    pubblica
amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza. 
  ((   3.   Le   aliquote   complessive   della   contribuzione   per
l'assicurazione obbligatoria providenziale  ed  assistenziale  dovute
dalle   cooperative   sociali,   relativamente   alla    retribuzione
corrisposta alle persone svantaggiate di cui  al  presente  articolo,
con l'eccezione delle persone di cui al comma 3-bis, sono  ridotte  a
zero. 
  3-bis. Le aliquote di cui al  comma  3,  dovute  dalle  cooperative
sociali relativamente  alle  retribuzioni  corrisposte  alle  persone
detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti  di
ospedali  psichiatrici  giudiziari  e  alle  persone   condannate   e
internate ammesse al lavoro esterno ai sensi dell'articolo  21  della
legge 26 luglio  1975,  n.  354,  e  successive  modificazioni,  sono
ridotte nella  misura  percentuale  individuata  ogni  due  anni  con
decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica.  Gli  sgravi
contributivi di cui al presente comma si applicano per  un  ulteriore
periodo di  sei  mesi  successivo  alla  cessazione  dello  stato  di
detenzione)). 
                               Art. 5. 
                          (( (Convenzioni). 
1. Gli enti pubblici, compresi quelli economici,  e  le  societa'  di
capitali a partecipazione pubblica, anche in deroga  alla  disciplina
in materia  di  contratti  della  pubblica  amministrazione,  possono
stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono le attivita' di
cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  b),  ovvero  con  analoghi
organismi aventi  sede  negli  altri  Stati  membri  della  Comunita'
europea, per la  fornitura  di  beni  e  servizi  diversi  da  quelli
socio-sanitari ed educativi il cui importo stimato al netto  dell'IVA
sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive  comunitarie  in
materia  di  appalti  pubblici,  purche'   tali   convenzioni   siano
finalizzate  a  creare  opportunita'  di  lavoro   per   le   persone
svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1. 
   2. Per la stipula delle convenzioni di cui al comma 1  le  cooper-
ative sociali debbono risultare iscritte all'albo  regionale  di  cui
all'articolo 9, comma 1. Gli analoghi  organismi  aventi  sede  negli
altri Stati membri della Comunita' europea debbono essere in possesso
di requisiti equivalenti a quelli richiesti per l'iscrizione  a  tale
albo e risultare iscritti nelle liste regionali di cui  al  comma  3,
ovvero dare dimostrazione con idonea documentazione del possesso  dei
requisiti stessi. 
   3.  Le   regioni   rendono   noti   annualmente,   attraverso   la
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale  delle  Comunita'  europee,  i
requisiti e le condizioni richiesti per la stipula delle  convenzioni
ai sensi del comma 1, nonche' le liste regionali degli organismi  che
ne  abbiano  dimostrato  il  possesso   alle   competenti   autorita'
regionali. 
   4. Per le forniture di beni o servizi  diversi  da  quelli  socio-
sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto  dell'IVA  sia
pari o superiore agli importi stabiliti dalle  direttive  comunitarie
in materia di appalti pubblici, gli  enti  pubblici  compresi  quelli
economici, nonche' le societa' di capitali a partecipazione pubblica,
nei bandi di gara di appalto e nei capitolati d'onere possono  inser-
ire, fra le  condizioni  di  esecuzione,  l'obbligo  di  eseguire  il
contratto  con  l'impiego   delle   persone   svantaggiate   di   cui
all'articolo 4, comma 1, e con l'adozione di specifici  programmi  di
recupero e inserimento lavorativo. La  verifica  della  capacita'  di
adempiere agli obblighi suddetti, da condursi in base  alla  presente
legge, non puo' intervenire nel  corso  delle  procedure  di  gara  e
comunque prima dell'aggiudicazione dell'appalto)). 
                               Art. 6. 
Modifiche al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato  14
                       dicembre 1947, n. 1577 
  1. Al citato decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato
14 dicembre 1947, n. 1577, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 10, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Se l'ispezione riguarda cooperative sociali, una copia del verbale
deve essere trasmessa, a  cura  del  Ministero  del  lavoro  e  della
previdenza sociale, entro quaranta  giorni  dalla  data  del  verbale
stesso, alla regione  nel  cui  territorio  la  cooperativa  ha  sede
legale"; 
    b) all'articolo 11, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Per le cooperative sociali i provvedimenti di cui al secondo comma
sono disposti previo parere  dell'organo  competente  in  materia  di
cooperazione della regione nel cui territorio la cooperativa ha  sede
legale"; 
    c) al secondo comma dell'articolo 13, sono aggiunte, in fine,  le
parole: "Sezione cooperazione sociale"; 
    d) all'articolo 13, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Oltre che nella sezione per esse specificamente prevista, le coop-
erative  sociali  sono  iscritte  nella  sezione   cui   direttamente
afferisce l'attivita' da esse svolta". 
                               Art. 7. 
                          Regime tributario 
  1. Ai trasferimenti di beni per successione o  donazione  a  favore
delle cooperative sociali si applicano le disposizioni  dell'articolo
3 del decreto del Presidente della Repubblica  26  ottobre  1972,  n.
637. 
  2. Le cooperative sociali godono della riduzione ad un quarto delle
imposte catastali ed ipotecarie, dovute a seguito  della  stipula  di
contratti di mutuo, di acquisto o di locazione, relativi ad  immobili
destinati all'esercizio dell'attivita' sociale. 
  3. Alla tabella A, parte  II,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e  successive  modificazioni,  e'
aggiunto il seguente numero: 
   "41- bis) prestazioni di carattere  socio-sanitario  ed  educativo
rese da cooperative sociali". 
                               Art. 8. 
                           C o n s o r z i 
  1. Le disposizioni di cui  alle  presente  legge  si  applicano  ai
consorzi costituiti come societa' cooperative aventi la base  sociale
formata in misura non inferiore al settanta per cento da  cooperative
sociali. 
                               Art. 9. 
                         Normativa regionale 
  1. Entro un anno dalla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge, le  regioni  emanano  le  norme  di  attuazione.  A  tal  fine
istituiscono l'albo regionale delle cooperative sociali e determinano
le modalita' di raccordo con l'attivita' dei servizi  socio-sanitari,
nonche' con le attivita' di formazione professionale  e  di  sviluppo
della occupazione. 
  2. Le regioni adottano convenzioni-tipo per i rapporti tra le coop-
erative  sociali  e  le   amministrazioni   pubbliche   che   operano
nell'ambito della regione, prevedendo, in particolare, i requisiti di
professionalita'  degli  operatori  e  l'applicazione   delle   norme
contrattuali vigenti. 
  3. Le regioni emanano altresi'  norme  volte  alla  promozione,  al
sostegno e  allo  sviluppo  della  cooperazione  sociale.  Gli  oneri
derivanti dalle misure di sostegno disposte dalle regioni sono  posti
a carico delle ordinarie disponibilita' delle regioni medesime. 
                              Art. 10. 
Partecipazione  alle  cooperative  sociali  delle  persone  esercenti
               attivita' di assistenza e di consulenza 
  1. Alle cooperative istituite ai sensi della presente legge non  si
applicano le disposizioni di cui alla  legge  23  novembre  1939,  n.
1815. 
                              Art. 11. 
               Partecipazione delle persone giuridiche 
  1. Possono  essere  ammesse  come  soci  delle  coperative  sociali
persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti  sia  previsto
il finanziamento e lo sviluppo delle attivita' di tali cooperative. 
                              Art. 12. 
                       Disciplina transitoria 
  1. Le cooperative sociali gia' costituite alla data di  entrata  in
vigore della presente legge devono uniformarsi entro due anni da tale
data alle disposizioni in essa previste. 
  2. Le deliberazioni di modifica per adeguare gli  atti  costitutivi
alle norme della presente legge, possono, in deroga alle disposizioni
di cui agli articoli 2365 e 2375, secondo comma, del  codice  civile,
essere adottate con le  modalita'  e  la  maggioranza  dell'assemblea
ordinaria stabilite dall'atto costitutivo. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
   Data a Roma, addi' 8 novembre 1991 
                               COSSIGA 
                                  ANDREOTTI, Presidente del Consiglio 
                                  dei Ministri 
  Visto, il Guardasigilli: MARTELLI