LEGGE 7 febbraio 1958, n. 385
Ratifica ed esecuzione dei due Accordi provvisori europei sulla sicurezza sociale e della Convenzione europea di assistenza sociale e medica, con Protocolli addizionali, firmati a Parigi l'11 dicembre 1953.
Vigente al: 9-7-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi l'11 dicembre 1953: 1) Accordo interinale europeo riguardante la sicurezza sociale esclusi i regimi relativi alla vecchiaia, all'invalidita' ed ai superstiti con Protocollo addizionale; 2) Accordo interinale europeo riguardante i regimi di sicurezza sociale relativi alla vecchiaia, all'invalidita' ed ai superstiti con Protocollo addizionale; 3) Convenzione europea di assistenza sociale e medica con Protocollo addizionale.
Art. 2. Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro rispettiva entrata in vigore. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - PELLA - TAMBRONI - MEDICI - GUI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Accord interimaire europeen concernant la securite' sociale a'
l'exclusion des regimes relatifs a' la vieillesse a' l'invalidite' et
aux survivants
Parte di provvedimento in formato grafico