LEGGE 7 febbraio 1958, n. 385
Ratifica ed esecuzione dei due Accordi provvisori europei sulla sicurezza sociale e della Convenzione europea di assistenza sociale e medica, con Protocolli addizionali, firmati a Parigi l'11 dicembre 1953.
Vigente al: 9-7-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi l'11 dicembre 1953:
1) Accordo interinale europeo riguardante la sicurezza sociale
esclusi i regimi relativi alla vecchiaia, all'invalidita' ed ai
superstiti con Protocollo addizionale;
2) Accordo interinale europeo riguardante i regimi di sicurezza
sociale relativi alla vecchiaia, all'invalidita' ed ai superstiti con
Protocollo addizionale;
3) Convenzione europea di assistenza sociale e medica con
Protocollo addizionale.
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli Accordi internazionali
indicati nell'articolo precedente a decorrere dalla loro rispettiva
entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 7 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - PELLA - TAMBRONI -
MEDICI - GUI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Accord interimaire europeen concernant la securite' sociale a'
l'exclusion des regimes relatifs a' la vieillesse a' l'invalidite' et
aux survivants
Parte di provvedimento in formato grafico