LEGGE 7 febbraio 1958, n. 385

Ratifica  ed  esecuzione  dei  due  Accordi  provvisori europei sulla
sicurezza sociale e della Convenzione europea di assistenza sociale e
medica,  con  Protocolli  addizionali, firmati a Parigi l'11 dicembre
1953.
 
 Vigente al: 9-7-2013  
 
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare i
seguenti Accordi internazionali firmati a Parigi l'11 dicembre 1953:
    1)  Accordo  interinale  europeo riguardante la sicurezza sociale
esclusi  i  regimi  relativi  alla  vecchiaia,  all'invalidita' ed ai
superstiti con Protocollo addizionale;
    2)  Accordo  interinale europeo riguardante i regimi di sicurezza
sociale relativi alla vecchiaia, all'invalidita' ed ai superstiti con
Protocollo addizionale;
    3)  Convenzione  europea  di  assistenza  sociale  e  medica  con
Protocollo addizionale.
                               Art. 2.

  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data agli Accordi internazionali
indicati  nell'articolo  precedente a decorrere dalla loro rispettiva
entrata in vigore.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 febbraio 1958

                               GRONCHI

                                            ZOLI - PELLA - TAMBRONI -
                                                         MEDICI - GUI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Accord  interimaire  europeen  concernant  la  securite'  sociale  a'
l'exclusion des regimes relatifs a' la vieillesse a' l'invalidite' et
                           aux survivants 
 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico