DECRETO-LEGGE 26 aprile 2013, n. 43
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. (13G00086)
Vigente al: 5-7-2013
Capo I
((NORME PER LE AREE INDUSTRIALI DI PIOMBINO E DI TRIESTE
NONCHE' A TUTELA DELL'AMBIENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO E
DELLE REGIONI CAMPANIA E PUGLIA)).
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni per avviare e completare gli interventi di
implementazione infrastrutturale del Porto di Piombino, per il
mantenimento e il potenziamento dei livelli occupazionali dell'area
siderurgica del medesimo comune e per superare le gravi situazioni di
criticita' ambientale dell'area, al fine di garantirne lo sviluppo
sostenibile;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare
disposizioni finalizzate al superamento della grave situazione di
criticita' nella gestione dei rifiuti urbani nella citta' di Palermo
causato dell'aggravamento dello stato ambientale della discarica di
Bellolampo, la quale e' stata interessata da ripetuti episodi di
inquinamento delle acque superficiali e di falda che hanno
determinato una grave situazione di pericolo per la salute dei
cittadini tale da indurre la competente autorita' giudiziaria a
disporne il sequestro preventivo, e che, se non adeguatamente e
tempestivamente affrontata, porterebbe ad interrompere la raccolta e
lo smaltimento dei rifiuti urbani della citta', con ulteriore
aggravio del pericolo per la salute e l'ambiente;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di evitare il
verificarsi di soluzioni di continuita' nelle gestioni degli impianti
di collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord,
Foce Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di
Succivo, nella regione Campania;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare il
completamento dei lavori e delle opere necessarie a garantire il
rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015
e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo
italiano nei confronti del Bureau International des Expositions
(BIE);
Considerata, altresi', la necessita' di emanare ulteriori
disposizioni finalizzate a prorogare l'emergenza in atto per la
ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, nonche' a
favorire la ricostruzione nelle zone terremotate dell'Abruzzo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 24 aprile 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia
e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti;
Emana il seguente decreto-legge
Art. 1
Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area di crisi
industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio.
1. L'area industriale di Piombino e' riconosciuta quale area in
situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto
2012, n. 134.
2. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi
necessari al raggiungimento delle finalita' portuali ed ambientali
previste dal nuovo Piano Regolatore Portuale ((, attuando, come
previsto nel Piano Regolatore citato, prima di qualsiasi intervento,
il piano di caratterizzazione e di bonifica dei sedimenti)), con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente
della Regione Toscana e' nominato, ((senza diritto ad alcun compenso,
indennita', rimborso spese ed emolumento comunque denominato e,
comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica)), Commissario straordinario ((...)), autorizzato ad
esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni. Il Commissario resta in
carica per la durata di un anno, prorogabile con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare.
3. Il Commissario assicura la realizzazione degli interventi
urgenti di cui al presente articolo e, per ogni adempimento
propedeutico o comunque connesso, puo' avvalersi degli uffici e delle
strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali,
nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale altresi'
dell'Autorita' Portuale di Piombino e del Comune di Piombino, quali
soggetti attuatori.
4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e 2-octies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive
modificazioni.
((5. Al fine di consentire la realizzazione degli interventi
infrastrutturali destinati all'area portuale di Piombino, il CIPE,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, delibera in ordine al progetto
definitivo relativo al lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della
strada statale 398 fino allo svincolo di Gagno - compreso nella
bretella di collegamento al porto di Piombino, parte integrante
dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, approvato con delibera
CIPE n. 85/2012 del 3 agosto 2012, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2012. L'impegno finanziario per la
realizzazione del lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada
statale 398 fino allo svincolo di Gagno - e' a carico della
concessionaria Societa' Autostrada Tirrenica (SAT), in conformita' ed
in coerenza con il piano economico finanziario dell'intera opera
dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia anch'esso da sottoporre
al CIPE. Restano comunque ferme le prescrizioni dettate dal CIPE con
le delibere n. 78 del 2010 e n. 85 del 2012)).
6. Per assicurare l'attuazione degli interventi ((di cui ai commi 1
e 2 del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico, il
Ministero dell'economia e delle finanze,)) il Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, l'Autorita' portuale di Piombino, la
Regione Toscana e il Comune di Piombino stipulano apposito Accordo di
Programma Quadro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del
presente decreto al fine di individuare le risorse destinate agli
specifici interventi ((per l'area industriale di Piombino e per le
finalita' infrastrutturali, portuali ed ambientali)), anche in deroga
ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente,
da trasferire ((entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto)) all'apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario ((...)).
((7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al
comma 6, finanziati con le risorse statali erogate alla regione
Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni di euro
per l'anno 2013, nonche' finanziati con le risorse della regione
Toscana o del comune di Piombino nel limite di 10 milioni di euro per
l'anno 2014, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita' interno
degli enti per la quota di rispettiva competenza che sara'
individuata dal Commissario straordinario e comunicata al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato. L'eventuale innalzamento ulteriore del limite
di cui al periodo precedente necessita di previa relazione del
Commissario in ordine alle spese sostenute ed alle necessita' ancora
da soddisfare. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari
sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 10
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)).
((7-bis. In relazione alle tematiche della produzione siderurgica e
della riqualificazione delle attivita' industriali e portuali e del
recupero ambientale, l'area industriale di Trieste e' riconosciuta
quale area di crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27
del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
7-ter. Al fine di predisporre gli interventi necessari alla
gestione dell'area di crisi industriale complessa si applicano le
disposizioni richiamate al comma 7-bis)).
Art. 2
Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e gestione
dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo
1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012 convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 100 del 12 luglio 2012, atteso il
permanere delle condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la
straordinaria necessita' e urgenza di evitare il verificarsi di
soluzioni di continuita' negli interventi posti in essere nel corso
della gestione della medesima emergenza ambientale, sino al 31
dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione
del presente articolo, le disposizioni di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri 3887 del 9 luglio 2010
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 170 del 23 luglio 2010,
limitatamente agli interventi necessari a: a) completare la
realizzazione ed autorizzazione della c.d. sesta vasca della
discarica di Bellolampo nel comune di Palermo; b) realizzare ed
autorizzare, nelle more della piena funzionalita' della citata sesta
vasca, speciali forme di gestione dei rifiuti; c) mettere in
sicurezza l'intera discarica, garantendo la corretta gestione del
percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico di
trattamento meccanico e biologico dei rifiuti urbani, al fine di
pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti trattati; d)
migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti nel
territorio del comune di Palermo; e) implementare e completare il
sistema impiantistico previsto nel piano regionale di gestione dei
rifiuti urbani ((di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012, pubblicato per
comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2 agosto 2012,)) al
fine assicurare una corretta gestione del ciclo integrato dei
rifiuti. Gli interventi indicati alle lettere dalla a) alla c) del
periodo precedente dovranno essere posti in essere in raccordo con le
eventuali determinazioni assunte dall'autorita' giudiziaria
competente.
2. Le funzioni del Commissario previsto dall'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono affidate
a soggetto nominato dal Presidente della regione siciliana. Al
soggetto nominato viene intestata apposita contabilita' speciale
presso la Tesoreria dello Stato, su cui vengono trasferite le risorse
occorrenti per gli interventi ovvero subentra nella titolarita' della
contabilita' speciale n. 5446/Palermo. ((Il Presidente della Regione
siciliana trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare una relazione concernente: a) il
monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria degli
interventi sugli impianti di cui al comma 1; b) la rendicontazione
contabile delle spese sostenute in relazione alla gestione
commissariale; c) le attivita' svolte, anche per il superamento delle
criticita', in relazione allo stato di attuazione delle opere; d) le
spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un cronoprogramma
a scalare degli adeguamenti mancanti. Il Presidente della Regione
siciliana riferisce altresi' alle competenti Commissioni
parlamentari, con periodicita' almeno semestrale, sullo stato di
avanzamento dei lavori inerenti ai singoli interventi di cui al comma
1 nonche', in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal
fine stanziate)).
((2-bis. Al fine di assicurare il tempestivo rientro
all'ordinarieta' della gestione dei rifiuti, i provvedimenti del
Commissario di cui al comma 2, relativi agli interventi di cui al
comma 1, lettera e), devono essere adottati previo parere vincolante
dei prefetti competenti per territorio)).
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al
comma 1.
Art. 3
Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella Regione
Campania
1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, atteso il
permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la
straordinaria necessita' e urgenza di evitare il verificarsi di
soluzioni di continuita' nelle gestioni degli impianti di
collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord, Foce
Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di Succivo,
nella Regione Campania, fino al 31 marzo 2014, salvo ultimazione
anticipata da parte della Regione Campania delle procedure per la
selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento e gestione degli
impianti, continuano a produrre effetti le disposizioni, di cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9
maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ((n. 127)) del 1°
giugno 2012 e successive modificazioni. Fino allo stesso termine
continuano a produrre effetti i provvedimenti rispettivamente
presupposti, conseguenti e connessi all'ordinanza 4022/2012.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede con le risorse gia' previste per la copertura finanziaria
della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri.
3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010, n.
196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n.
1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo la parola: "ventiquattro" e' sostituita dalla
seguente: "trentasei";
((3-bis. Il Presidente della regione Campania trasmette
semestralmente al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare nonche' alle Commissioni parlamentari
competenti per materia una relazione concernente:
a) lo stato del regime autorizzatorio per ciascuno degli impianti
di cui al comma 1;
b) il monitoraggio e la rendicontazione economico-finanziaria
degli interventi sugli impianti;
c) la rendicontazione contabile delle spese sostenute in
relazione alla gestione commissariale;
d) le attivita' svolte, anche per il superamento delle
criticita', in relazione allo stato di attuazione delle opere;
e) le spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un
cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti;
f) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle aree a
monte e a valle degli impianti, con l'esplicita segnalazione dei
valori in esubero, nonche' con l'indicazione degli effetti registrati
sull'aria, sulle acque superficiali e sulle falde acquifere in
conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti.
3-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n.
11, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2013".
3-quater. In attuazione dell'articolo 14 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, per la regione
Campania la somma corrispondente al contributo dovuto ai sensi
dell'articolo 28 della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, e'
considerata tra i costi di gestione degli impianti che concorrono
alla determinazione della TARES)).
Art. 3-bis
(( (Disposizioni per far fronte all'emergenza ambientale nella
regione Puglia).))
((1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo
3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 2012, n.100, atteso il permanere
di gravi condizioni di emergenza ambientale e ritenuta la
straordinaria necessita' e urgenza di evitare il verificarsi di
soluzioni di continuita' nell'ultimazione dei lavori necessari
all'adeguamento alla vigente normativa dell'Unione europea di alcuni
impianti di depurazione delle acque presenti nel territorio della
regione Puglia, fino al 31 dicembre 2013, continuano a produrre
effetti le disposizioni di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2012, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 2012, e quelle necessarie
all'attuazione del medesimo decreto.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato)).
Art. 4
Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli
((1. In considerazione del permanere di gravi condizioni di
emergenza connesse alla vulnerabilita' sismica della "Galleria
Pavoncelli", la gestione commissariale di cui all'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3858 del 12 marzo 2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, continua
ad operare fino al 31 marzo 2014)).
((1-bis. Il Commissario delegato invia al Parlamento e al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicita' semestrale e
al termine dell'incarico commissariale, un rapporto contenente la
relazione sulle attivita' svolte e la rendicontazione contabile delle
spese sostenute in relazione alla gestione commissariale della
"Galleria Pavoncelli", di cui al comma 1. Il Commissario riferisce
altresi' alle competenti Commissioni parlamentari, periodicamente e
almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi di
cui alla citata ordinanza n. 3858 del 2010 nonche', in maniera
dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate)).
2. Con Accordo di programma, da stipularsi entro sei mesi
antecedenti la scadenza di cui al comma 1, le Regioni interessate
d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,
sentita l'Acquedotto Pugliese S.p.A., individuano il soggetto
competente al subentro nelle attivita' e nelle iniziative finalizzate
al superamento della situazione di criticita' connessa alla
vulnerabilita' sismica della "Galleria Pavoncelli".
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si
provvede con le risorse previste dall'ordinanza di cui al comma 1.
Capo II
DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER EXPO MILANO 2015
Art. 5
Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015
1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento Expo 2015 e
delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati del decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008,
((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e
successive modificazioni,)) nonche' degli interventi strettamente
funzionali nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali, e
della contestuale presenza di cantieri in corso e al fine di
garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il
rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015
e l'adempimento degli obblighi internazionali assunti dal Governo
italiano nei confronti del Bureau International des Expositions
(BIE):
a) il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, e' sostituito dai seguenti:
"2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il presidente della Regione Lombardia, il Sindaco di Milano e i
rappresentanti degli enti locali interessati, sono istituiti gli
organismi per la gestione delle attivita', compresa la previsione di
un tavolo istituzionale per il governo complessivo degli interventi
regionali e sovra regionali presieduto dal presidente della Regione
Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri di ripartizione e
le modalita' di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto
e' nominato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
anche nell'ambito dei soggetti della governance della Societa' ((Expo
2015 S.p.A.)), ivi incluso l'Amministratore delegato, il Commissario
Unico delegato del Governo per Expo 2015 a cui vengono attribuiti
tutti i poteri e tutte le funzioni, gia' conferiti al Commissario
Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi
i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di protezione civile
richiamate all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15
maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100, da
intendersi estese a tutte le norme modificative e sostitutive delle
disposizioni ivi indicate. Sono altresi' attribuiti al Commissario
Unico i poteri del Commissario Generale dell'Esposizione, ad
eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13
della ((Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi
il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata con protocollo aperto
alla firma a Parigi il 30 novembre 1972, ratificato ai sensi della
legge 3 giugno 1978, n. 314)), che verranno individuati con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
((...)).
((2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, della
normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti
dall'Italia e nei limiti delle risorse stanziate ai sensi della
legislazione vigente, il Commissario unico esercita poteri
sostitutivi per risolvere situazioni o eventi ostativi alla
realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli allegati
del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre
2008, alla partecipazione degli Stati e degli enti iscritti o al
regolare svolgimento dell'Evento.
2.2. Ove necessario, il Commissario puo' provvedere in deroga alla
legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei limiti indicati con
delibera del Consiglio dei Ministri sentito il Presidente della
regione Lombardia. Tali ordinanze, cosi' come i provvedimenti
commissariali anche adottati dai soggetti delegati di cui al comma
2-bis, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale. Le ordinanze del Commissario unico delegato del
Governo per Expo 2015 sono altresi' pubblicate, in evidenza, nella
prima pagina del sito internet di Expo 2015. Il Commissario unico
delegato del Governo per Expo 2015, al termine dell'incarico
commissariale, invia al Parlamento e ai Ministri dell'economia e
delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti una relazione
sulle attivita' svolte, anche per il superamento delle criticita'
emerse e sullo stato di attuazione delle opere, nonche' la
rendicontazione contabile delle spese sostenute in relazione alla
gestione commissariale di Expo Milano 2015)).
2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio 2013, con
proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di alta e riconosciuta
professionalita' nelle discipline giuridico-economiche ed
ingegneristiche, o dalla comprovata esperienza istituzionale,
delegati per le specifiche funzioni ((in relazione a determinate
opere e attivita' nonche' per le funzioni)) di garanzia e controllo
dell'andamento dei lavori delle opere strettamente funzionali
all'Evento nei tempi utili alla realizzazione e per assicurare il
corretto ed efficiente utilizzo ((delle deroghe e dei poteri di cui
ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente articolo)). ((Uno dei delegati
puo' essere scelto anche nel ruolo dei prefetti)). I soggetti
delegati si avvalgono per la loro attivita' delle strutture della
societa' ovvero del contingente di personale gia' esistente presso la
struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo
Milano 2015 cui il Commissario Unico subentra, ivi inclusa la
titolarita' della esistente relativa contabilita' speciale, ovvero
del personale distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
eventuali compensi dei delegati sono a carico delle disponibilita'
della predetta contabilita'.
2-ter. Il commissario ((esercita tutte le attivita' necessarie)),
coordinandosi con la societa' Expo 2015 p.a., affinche' gli impegni
finanziari assunti dai soci siano mantenuti negli importi di cui
all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22
ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione delle opere e
allo svolgimento dell'Evento.";
b) al comma 216 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, le parole: "nella realizzazione delle stesse opere", sono
sostituite dalle seguenti: "prioritariamente nella realizzazione
delle opere nonche' per lo svolgimento delle attivita' strettamente
necessarie per la gestione dell'Evento, previa attestazione, da parte
della societa', della conclusione del piano delle opere";
c) ai contratti di appalto di lavori, servizi e forniture della
societa' Expo 2015 S.p.A. si applicano direttamente, nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento giuridico e della normativa
comunitaria, le deroghe normative previste in materia di contratti
pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015,
ai sensi delle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri
richiamate al dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge
15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100; la
societa' ha altresi' facolta' di deroga agli artt. 93 e 140 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonche' alle disposizioni
di cui al D.M. 10 agosto 2012, n. 161; per le opere temporanee la
societa' puo' altresi' derogare all'applicazione dell'art. 127 del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. ((In attesa
dell'attuazione dell'articolo 184-ter, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le opere in corso di
realizzazione e da realizzare da parte di Expo 2015 S.p.A., che
riguardano recuperi ambientali, rilevati e sottofondi stradali e
ferroviari nonche' piazzali, e' consentito l'utilizzo delle materie
prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1, suballegato
1, del decreto del Ministero dell'ambiente 5 febbraio 1998,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.
88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni, acquisite o da
acquisire da impianti autorizzati con procedura semplificata, ai
sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152)). Possono trovare applicazione per le procedure di
affidamento da porre in essere da parte della Societa' l'art. 59,
anche per i lavori diversi dalla manutenzione e l'art. 253, comma
20-bis, del citato n. 163 del 2006, anche per i contratti sopra la
soglia di rilevanza comunitaria e oltre la data del 31 dicembre 2013.
((Le disposizioni di cui alla presente lettera)) si possono applicare
anche alle stazioni appaltanti relativamente alle seguenti opere
strettamente funzionali all'Evento:
((1. Interconnessione Nord Sud tra la SS 11 all'altezza di
Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino));
2. Linea Metropolitana di Milano M4;
3. Linea Metropolitana di Milano M5;
4. Strada di Collegamento SS 11 e SS 233 Zara - Expo;
5. Parcheggi Remoti Expo;
6. Collegamento SS 11 da Molino Dorino ad Autostrada dei Laghi
- lotto 1 da Molino Dorino a Cascina Merlata; lotto 2 da Cascina
Merlata a innesto a A8; Adeguamento Autostrada dei Laghi tra il nuovo
svincolo Expo e lo svincolo Fiera;
d) i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque altro edificio
da realizzare, connessi all'Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo
di smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'Evento, sono
qualificati, a tutti gli effetti, come edifici temporanei ai sensi
dell'art. 6, comma 2, lett. b), del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. ((380; agli edifici temporanei))
connessi all'evento Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo di
smontaggio ovvero di smantellamento al termine dell'evento, non si
applicano le seguenti norme: decreto legislativo del 19 agosto 2005
n. 192 relativamente al rispetto dei valori limite del fabbisogno di
energia primaria, dell'obbligo di certificazione energetica e del
soddisfacimento dei requisiti minimi di trasmittanza; art. 11 del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 1997 ((, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 1997)); art. 146 del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La sostenibilita'
ambientale di Expo 2015 e' in ogni caso garantita dalla compensazione
delle emissioni di CO2 nel corso della preparazione e realizzazione
dell'evento nonche', negli edifici non temporanei, da prestazioni
energetiche e da copertura dei consumi di calore, elettricita' e
raffrescamento attraverso fonti rinnovabili superiori ai minimi
previsti dalla legge;
e) con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile
2013, sono individuate misure volte alla tutela dei segni distintivi
di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale "Expo Milano
2015", ivi compreso quanto necessario a garantire l'appartenenza in
via esclusiva dei beni immateriali rappresentati da marchi, loghi,
denominazioni, simboli e colori che contraddistinguono l'attivita' e
l'Esposizione, ed al relativo uso per il periodo di svolgimento
dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Con il medesimo
decreto sono individuati specifici interventi volti a reprimere
attivita' parallele a quelle esercitate da enti economici o non
economici, non autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere
attivita' di commercializzazione parassitaria al fine di ricavarne
visibilita' o profitto economico (fenomeno del c.d."ambush
marketing"), anche prevedendo le relative sanzioni amministrative da
un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 euro, fatte salve le
sanzioni gia' previste dalla legislazione vigente;
f) nei giudizi che riguardano i provvedimenti e gli atti del
Commissario Unico e le procedure di affidamento dei contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture di Expo 2015 S.p.A., si
applicano le disposizioni processuali di cui all'art. 125 del decreto
legislativo n. 104/2010;
g) nella prospettiva della crescita per il Paese, il Comitato
Interministeriale Programmazione Economica assume le decisioni
strategiche, anche finalizzate ad ottenere eventuali finanziamenti
comunitari, per la valorizzazione dell'innovazione del settore
turistico e la valorizzazione del patrimonio culturale e
paesaggistico, connesse con la realizzazione dell' Expo Milano 2015,
assicurando il coordinamento tra le amministrazioni interessate
concertandole con il Commissario Unico delegato per il Governo ed il
Commissario di sezione per il Padiglione Italia, la regione
Lombardia, ((la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura di Milano,)) la provincia e il comune di Milano e le
eventuali altre autonomie locali coinvolte nella realizzazione
dell'Esposizione Universale di Milano 2015. Il Commissario ((unico))
riferisce trimestralmente al CIPE sullo stato di attuazione delle
opere e su azioni correttive intraprese per il superamento delle
criticita'.
((1-bis. La Societa' Expo 2015 S.p.A. puo' stipulare apposito
Protocollo con le Nazioni Unite per disciplinare le modalita' della
relativa partecipazione a supporto dell'organizzazione dell'Evento. A
tal fine puo' essere costituito uno specifico Fondo Fiduciario (Trust
Fund) attraverso il quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite opera,
a valere sulle risorse della Societa', secondo le modalita' previste
nel medesimo Protocollo.
1-ter. In relazione alla specificita' dell'attivita' operativa, a
valere sulle risorse della contabilita' speciale del Commissario
generale di sezione per il Padiglione Italia, puo' essere istituito
un Fondo economale per il pagamento delle spese contrattuali per le
quali non e' possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella
forma ordinaria con obbligo di rendicontazione. A tal fine il
Commissario generale di sezione per il Padiglione Italia nomina un
funzionario responsabile del predetto servizio cassa economale, la
cui attivita' e' disciplinata dagli articoli 33 e seguenti del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13
novembre 2002, n. 254, e dagli articoli 7 e 8 del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio 2006, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006.
1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 10 dell'Accordo tra
la Repubblica italiana e il Bureau International des Expositions,
ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, in materia di
esenzioni a favore dei Commissariati generali di sezione per la
partecipazione all'Esposizione Universale di Milano 2015, si
applicano, limitatamente alle attivita' svolte in relazione alla
realizzazione e gestione del Padiglione Italia, alla Expo 2015
S.p.A)).
Capo III
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE ZONE COLPITE
DAGLI
EVENTI
SISMICI DEL MAGGIO 2012 E PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE
IN
ABRUZZO
((E IN MOLISE NONCHE' NORME PER FRONTEGGIARE
ULTERIORI
EMERGENZE)).
Art. 5-bis.
(( (Disposizioni per il servizio pubblico di
trasporto marittimo nello stretto di Messina). ))
((1. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione
del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del
traffico passeggeri derivante dall'approssimarsi del periodo estivo,
ed al fine di garantire la continuita' territoriale nell'area dello
stretto di Messina, per la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le
citta' di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede:
a) quanto a euro 2.500.000, mediante parziale utilizzo della
quota delle entrate previste, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma
238, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Conseguentemente, al citato articolo 1, comma 238, della legge n. 311
del 2004, le parole: "euro 8.620.000" sono sostituite dalle seguenti:
"euro 6.120.000";
b) quanto a euro 500.000, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.))
Art. 5-ter.
(( (Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei
comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti). ))
((1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214, gia' prorogato ai sensi dell'articolo 29,
comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e'
ulteriormente differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i bandi
e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1º aprile 2013 fino
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto.))
Art. 5-quater.
(( (Misure urgenti in seguito al sinistro marittimo nel porto di
Genova). ))
((1. In seguito al sinistro marittimo occorso nel porto di Genova
in data 7 maggio 2013, al fine di ripristinare l'efficienza e
l'operativita' della sala operativa e del centro VTS della
Capitaneria di porto - Guardia costiera di Genova e dei mezzi navali
addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati in occasione
del suddetto sinistro, comprese le spese di supporto e di logistica
per il mantenimento delle condizioni di operativita' e per il
ripristino della struttura operativa della locale corporazione dei
piloti, nonche' al fine di consentire gli interventi di ripristino di
competenza dell'Autorita' portuale di Genova, necessari per garantire
le inderogabili attivita' connesse alla salvaguardia della vita umana
in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima, e' autorizzata
la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014.
2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge 23 dicembre
2000, n. 388)).
Art. 6
Proroga emergenza sisma maggio 2012
1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 11, comma
13, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il termine di
scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del
20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2014.
2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con i provvedimenti
del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19
novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione
di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 10 ottobre 2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012,
n. 213, e successive modificazioni, utile per l'accesso al
finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto articolo 11, e'
rideterminato al ((31 ottobre)) 2013. Entro tale ultimo termine,
fermi i requisiti soggettivi ed oggettivi e le condizioni gia'
previsti dai commi 7, 7-bis e 9 dell'articolo 11 del citato
decreto-legge n. 174 del 2012, possono presentare la documentazione
utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non
sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del 30
novembre 2012.
3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'accesso ai
finanziamenti per il pagamento ((, senza applicazione delle
sanzioni,)) dei tributi, contributi previdenziali e assistenziali,
nonche' dei premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti dal 1°
luglio 2013 al ((15 novembre)) 2013 nei confronti:
a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo;
b) dei soggetti che, hanno gia' utilmente rispettato il termine
ultimo del 30 novembre 2012.
4. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a 3,
entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente
articolo il Direttore dell'Agenzia delle entrate provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012,
nonche' dell'articolo 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2012, n.
228.
5. La Cassa depositi e prestiti s.p.a. e l'Associazione bancaria
italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del
decreto-legge n. 174 del 2012, nonche' all'articolo 1, comma 367,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni
di cui al presente articolo, prevedendo comunque modalita' di
rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei limiti
di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del predetto decreto-legge
n. 174 del 2012.
((5-bis. Dopo il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e' inserito il seguente: "Sulle
contabilita' speciali possono confluire inoltre le risorse
finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e
Rovigo".
5-ter. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122,
le parole: "dodici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto
mesi")).
Art. 6-bis. (( (Deroga al patto di stabilita' interno per il sisma in Molise). )) ((1. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attivita' e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002 in Molise, per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di stabilita' interno sono ridotti, con le procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, di 15 milioni di euro. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Art. 6-ter.
(( (Incrementi di superfici in sede di ricostruzione). ))
((1. Il comma 13-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2012, n. 122, e' sostituito dal seguente:
"13-bis. In sede di ricostruzione degli immobili adibiti ad
attivita' industriale, agricola, zootecnica o artigianale, anche a
seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento
massimo del 20 per cento della superficie utile, nel rispetto della
normativa in materia di tutela ambientale, culturale e
paesaggistica".))
Art. 6-quater.
(( (Soddisfazione della verifica di sicurezza). ))
((1. Al primo periodo del comma 10 dell'articolo 3 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "comma 8," sono
inserite le seguenti: "nelle aree che abbiano risentito di
un'intensita' macrosismica, cosi' come rilevata dal Dipartimento
della protezione civile, pari o superiore a 6, ovvero".))
Art. 6-quinquies.
(( (Deroga al patto di stabilita' interno per i comuni e le province
colpiti dal sisma). ))
((1. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012 e dell'aprile 2009, per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di
stabilita' interno dei comuni e delle province, individuati ai sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
nonche' dall'articolo 1 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77,
sono ridotti con le procedure previste per il patto regionale
verticale, disciplinato dai commi 138 e 140 dell'articolo 1 della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 50 milioni di euro per
gli enti locali della regione Emilia-Romagna, di 5 milioni di euro
per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto e di
30 milioni di euro per gli enti locali della regione Abruzzo. Ai fini
dell'attuazione della presente disposizione, le regioni
Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Abruzzo nel ridurre gli obiettivi
degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo
di patto. Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui
saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 90
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Art. 6-sexies.
(( (Assunzioni di personale). ))
((1. I commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, sono sostituiti dai seguenti:
"8. Per le strette finalita' connesse alla situazione emergenziale
prodottasi a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012, per le
annualita' dal 2012 al 2014 e' autorizzata l'assunzione con contratti
di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014, da
parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, da parte della
struttura commissariale istituita presso la regione Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n.74
del 2012, e delle prefetture delle province di Bologna, Ferrara,
Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui
al comma 9 del presente articolo. Ciascun contratto di lavoro
flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, puo'
essere prorogato. Nei limiti delle risorse impiegate per le
assunzioni destinate agli enti locali, non operano i vincoli
assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e di cui al comma 28 dell'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Le assunzioni di cui al
precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non
costituite, dai comuni, con facolta' di attingere dalle graduatorie,
anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate dai comuni
costituenti le unioni medesime e vigenti alla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in
ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le
assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in base al riparto di
cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2012.
Il riparto delle unita' di personale assunte con contratti flessibili
e' attuato nel rispetto delle seguenti percentuali: l'80 per cento
alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni, il 16 per
cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle prefetture.
Il riparto fra i comuni interessati nonche', per la regione
Emilia-Romagna, tra i comuni e la struttura commissariale, avviene
previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati. I comuni non
ricompresi in unioni possono stipulare apposite convenzioni con le
unioni o fra di loro ai fini dell'applicazione della presente
disposizione.
9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
122, nell'ambito della quota assegnata a ciascun Presidente di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro
20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014".
2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122, e' sostituito dal seguente: "A tal fine, i
Presidenti delle regioni possono costituire apposita struttura
commissariale, composta da personale dipendente delle pubbliche
amministrazioni in posizione di comando o distacco, nel limite di
quindici unita', i cui oneri sono posti a carico delle risorse
assegnate nell'ambito della ripartizione del Fondo di cui
all'articolo 2".
3. I commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
122, sono autorizzati a riconoscere, con decorrenza dal 1º agosto
2012 e sino al 31 dicembre 2014, alle unita' lavorative, ad
esclusione dei dirigenti e titolari di posizione organizzativa alle
dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme associative
del rispettivo ambito di competenza territoriale, il compenso per
prestazioni di lavoro straordinario reso e debitamente documentato
per l'espletamento delle attivita' conseguenti allo stato di
emergenza, nei limiti di trenta ore mensili. Agli oneri derivanti
dalla presente disposizione si provvede nell'ambito e nei limiti
delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.))
Art. 6-septies.
(( (Aiuti alle imprese site in zone colpite dal sisma del maggio
2012). ))
((1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 366, le parole: "30 giugno" sono sostituite dalle
seguenti: "15 novembre";
b) al comma 368, lettera a), le parole da: "una auto
dichiarazione" fino a: "che attesta" sono sostituite dalle seguenti:
"una perizia asseverata che attesta l'entita' della riduzione del
reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonche'";
c) il comma 373 e' sostituito dal seguente:
"373. I soggetti di cui al comma 365 possono richiedere ai
soggetti autorizzati all'esercizio del credito il finanziamento di
cui al comma 367 entro il 31 ottobre 2013. Ai fini del rispetto della
normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai finanziamenti di
cui ai commi da 365 a 372 del presente articolo si tiene conto
dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse fissato
dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in base
alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del
metodo di fissazione dei tassi di riferimento e attualizzazione,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19
gennaio 2008; ai medesimi fini, i Presidenti delle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualita' di commissari
delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di sovracompensazioni dei
danni subiti per effetto degli eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi. A
tal fine, istituiscono e curano un registro degli aiuti concessi a
ciascun soggetto che eserciti attivita' economica per la
compensazione dei danni causati dal medesimo sisma. L'aiuto e'
concesso nei limiti e alle condizioni delle decisioni della
Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471 final del 19
dicembre 2012".))
Art. 6-octies.
(( (Perdite d'esercizio anno 2012). ))
((1. A partire dalla data del 31 dicembre 2012, per le imprese che
hanno sede o unita' locali nel territorio dei comuni di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e di cui
all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, le
perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre
2012 non rilevano, nell'esercizio nel quale si realizzano e nei
quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli
2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice
civile.))
Art. 6-novies.
(( (Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti per gli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) ))
((1. Per i soggetti che hanno sede o unita' locali nel territorio
dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n.
122, e di cui all'articolo 67-septies del decreto- legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, che abbiano subito danni, verificati con perizia
giurata, per effetto degli eventi sismici del maggio 2012, i
contributi, gli indennizzi e i risarcimenti, connessi agli eventi
sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalita' di
fruizione e contabilizzazione non concorrono alla formazione del
reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive.
2. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto,
in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, verificano
l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti per effetto degli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, tenendo conto anche degli
eventuali indennizzi assicurativi, mediante l'istituzione e la cura
del registro degli aiuti concessi di cui all'articolo 1, comma 373,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modifiche.
L'agevolazione e' concessa nei limiti e alle condizioni previste
dalle decisioni della Commissione europea C(2012) 9853 final e C
(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.))
Art. 6-decies.
(( (Modifiche alla disciplina dell'albo delle camere di commercio
italo-estere o estere in Italia). ))
((1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto risultino iscritti all'albo delle
camere di commercio italo-estere o estere in Italia, disciplinato dal
regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero
15 febbraio 2000, n. 96, sono associazioni di diritto privato dotate
di autonomia funzionale e patrimoniale.
2. I soggetti titolari di incarichi negli organi statutari sia
monocratici che collegiali delle camere di commercio italo-estere o
estere in Italia non possono restare in carica per piu' di due
mandati consecutivi, riferiti non solo alla permanenza in una
specifica carica, ma alla permanenza nei suddetti organi anche in
presenza di variazione di carica. I soggetti che alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno
superato il limite temporale di cui al primo periodo sono dichiarati
decaduti con decorrenza dalla predetta data, senza necessita' di
alcun altro atto, e si procede alla loro sostituzione secondo le
norme dei rispettivi statuti.
3. Gli statuti delle camere di commercio italo-estere o estere in
Italia e le loro eventuali variazioni entrano in vigore a seguito
della loro approvazione con decreto del Ministro dello sviluppo
economico di concerto con il Ministro degli affari esteri. Gli
statuti in vigore alla data del 31 dicembre 2012 si intendono
approvati previa verifica da parte dei citati Ministeri)).
Art. 7
Utilizzo delle risorse programmate con delibera CIPE 135 del 21
dicembre del 2012 relative alle «spese obbligatorie».
1. Al fine di assicurare la prosecuzione dell'assistenza alla
popolazione della regione Abruzzo colpita dal sisma del 6 aprile
2009:
a) il contributo per l'autonoma sistemazione ovvero
all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, di cui
all'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, previsto se l'unita' immobiliare
abitata alla data del 6 aprile 2009 e' classificata con esito E,
ovvero e' ricompresa in un aggregato edilizio ai sensi dell'art. 7
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820 del
12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici, ove non
si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione,
ovvero se trattasi di unita' immobiliare classificata con esito "B" o
"C" appartenente all'ATER e all'Edilizia Residenziale pubblica nei
Comuni, e' riconosciuto nel limite massimo di euro 53.000.000,00.
Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri requisiti
prescritti dalle disposizioni vigenti;
b) i contratti di locazione di cui all'art. 1 dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769 del 15 maggio 2009,
possono essere prorogati, previo espresso assenso del proprietario,
nel limite di due annualita', e comunque nel limite massimo di euro
8.700.000,00 in favore dei nuclei familiari la cui unita' immobiliare
abitata alla data del 6 aprile 2009 e' classificata con esito E,
ovvero e' ricompresa in una delle fattispecie di cui alla precedente
lettera a). Resta ferma, in ogni caso, la permanenza degli altri
requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti;
c) i benefici di cui all'art. 13, comma 2, dell'ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27 novembre 2009,
concessi nei confronti di coloro i quali hanno perso la
disponibilita' di un'unita' abitativa classificata con esito B o C,
essendo venuto meno il rapporto di locazione, a causa dell'evento
sismico del 6 aprile 2009 proseguono nel limite massimo di euro
300.000,00.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere a), b)
e c) del presente articolo, quantificati complessivamente in euro 62
milioni si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n.
135 del 21 dicembre 2012, di cui all'art. 1, comma 1.1, voce
"assistenza alla popolazione" nella disponibilita' degli uffici
speciali per la ricostruzione.
3. Al fine di consentire al comune di L'Aquila di svolgere con la
massima efficienza ed economicita' le funzioni istituzionali, in
attesa della ricostruzione delle sedi destinate ad ufficio del
predetto ente, gravemente danneggiate dal sisma, e' assegnata al
comune la somma nel limite massimo di 800.000,00 euro per l'anno 2013
per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Agli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma si provvede con le risorse
programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, di cui
all'art. 1, comma 1.1, voce "affitti sedi comunali e supporto genio
civile" nella disponibilita' degli uffici speciali per la
ricostruzione.
((3-bis. Al fine di consentire alle sedi istituzionali della
provincia dell'Aquila di svolgere con la massima efficienza ed
economicita' le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione
delle sedi destinate ad ufficio, e' assegnato alla provincia un
contributo di 1.852.644,15 euro per l'anno 2013 per provvedere al
pagamento dei relativi canoni. Ai relativi oneri si provvede a valere
sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1.1, della delibera CIPE
n. 135/2012 previa rimodulazione delle destinazioni da parte del CIPE
in relazione al monitoraggio del fabbisogno correlato alle singole
voci ivi indicate)).
4. A valere sulle medesime risorse programmate dalla predetta
delibera CIPE n. 135/2012, art. 1, comma 1.1, voce "affitti sedi
comunali e supporto genio civile" e' altresi' disposta da parte degli
uffici speciali per la ricostruzione un'assegnazione straordinaria
nel limite di 385.000,00 euro per l'anno 2013 al fine di accelerare,
l'effettuazione delle spese necessarie ad assicurare il definitivo
ripristino della funzionalita' della Prefettura - Ufficio
territoriale del Governo della provincia dell'Aquila.
5. Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza
alla popolazione che sono quantificate mensilmente dai comuni, al
presentarsi delle relative esigenze, sono trasferite agli Uffici
Speciali per la Ricostruzione, per la successiva assegnazione agli
enti attuatori sul territorio.
6. Per quanto riguarda i trasferimenti di risorse per gli
interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione effettuati
dagli Uffici speciali per la Ricostruzione l'Ufficio Speciale della
citta' di L'Aquila e' competente per gli interventi ricadenti nel
territorio del Comune dell'Aquila, mentre l'Ufficio Speciale per i
comuni del cratere e' competente per gli interventi ricadenti nel
territorio degli altri comuni del cratere nonche' dei comuni fuori
cratere.
((6-bis. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla
popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma ed al
fine di contenere le relative spese, il sindaco dell'Aquila e'
autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP del
comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate dopo il
sisma o a nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno un componente con
casa inagibile; a nuclei gia' disaggregati e non, che vivevano nello
stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo familiare,
o ai soggetti con contratti lavorativi di assistenza domiciliare il
cui contratto di lavoro e' cessato per morte dell'assistito, e
comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a
coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in quanto il
proprietario della casa di origine non ha presentato il progetto di
ristrutturazione o a coloro ai quali, all'esito della
ristrutturazione, non e' stato riconcesso l'appartamento, il cui ISEE
sia inferiore a 8.000 euro; a coloro che hanno l'alloggio
classificato B - C in aggregato E, unitamente agli alloggi ATER
classificati B - C e classificati A qualora ricompresi in edifici
classificati B e C; ai residenti e dimoranti in altri comuni
nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, i quali
per motivi sanitari e di lavoro chiedono l'assegnazione di un
alloggio nell'ambito del comune dell'Aquila. Il sindaco puo' inoltre
disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in eccesso
rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune localita' anche a nuclei
familiari con gravi difficolta' sociali, opportunamente documentate,
o ad associazioni con finalita' sociali e di volontariato.
6-ter. Al fine di assicurare la continuita' delle attivita' di
ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta'
dell'Aquila e dei comuni del cratere, il comune dell'Aquila e'
autorizzato alla proroga o al rinnovo del contratto di lavoro del
personale a tempo determinato, anche con profilo dirigenziale,
assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso
l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche in
deroga alle vigenti normative limitative delle assunzioni a tempo
determinato in materia di impiego pubblico di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di
rispetto del patto di stabilita' e di spesa del personale di cui alla
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133. La proroga o il rinnovo del contratto di lavoro a tempo
determinato sono autorizzati con termine finale definito entro e non
oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative esigenze emergenziali di
personale. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa nel limite di
euro 1.200.000 per l'anno 2013, a valere sulle risorse destinate
all'Ufficio speciale della citta' dell'Aquila e all'Ufficio speciale
dei restanti comuni del cratere per l'assunzione di personale a tempo
indeterminato, ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 5, del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. A valere sulle medesime risorse,
sino ad un massimo di euro 1.000.000 per l'anno 2013, i comuni del
cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree omogenee dei
comuni del cratere, sentito il parere del titolare dell'Ufficio
speciale sono autorizzati a prorogare o rinnovare i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa stipulati in forza delle
ordinanze emergenziali del Presidente del Consiglio dei ministri,
avvalendosi del sistema derogatorio di cui al primo periodo.
6-quater. Sono altresi' autorizzati la proroga e il rinnovo fino al
31 dicembre 2013 del contratto di lavoro del personale a tempo
determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto dalla provincia
dell'Aquila sulla base della normativa emergenziale ed in servizio
presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto nel
limite di spesa di euro 580.000. Ai relativi oneri si provvede nel
limite massimo delle risorse previste nel bilancio del suddetto ente.
6-quinquies. Al comma 12-septies dell'articolo 23 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, le parole: "costi sostenuti o delle minori" sono
sostituite dalle seguenti: "costi sostenuti e/o delle minori".
6-sexies. All'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, le parole: "costi sostenuti o delle minori" sono sostituite
dalle seguenti: "costi sostenuti e/o delle minori".
6-septies. I pagamenti degli stati di avanzamento lavori (SAL)
degli edifici della ricostruzione privata, successivi al primo SAL,
vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, rilasciata dal presidente del consorzio o
dall'amministratore di condominio, o dal proprietario beneficiario
nel caso in cui l'unita' immobiliare non sia ricompresa in un
consorzio o in un condominio, e dal direttore dei lavori, con cui si
attesti l'avvenuto pagamento di tutte le fatture degli appaltatori
fornitori e subappaltatori relative ai lavori effettuati sia nel
precedente SAL che in quello oggetto del pagamento.
L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento)).
Art. 7-bis.
(( (Rifinanziamento della ricostruzione privata nei comuni
interessati dal sisma in Abruzzo). ))
((1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la
ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti
dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' autorizzata
la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al
2019 al fine della concessione di contributi a privati, per la
ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti ad
abitazione principale, danneggiati ovvero per l'acquisto di nuove
abitazioni, sostitutive dell'abitazione principale distrutta. Le
risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni
interessati con delibera del CIPE che puo' autorizzare gli enti
locali all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive
esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio
sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma
restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti
annuali iscritti in bilancio. Per consentire la prosecuzione degli
interventi di cui al presente articolo senza soluzione di
continuita', il CIPE puo' altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite
massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2013, delle risorse
destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al punto
1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in via
di anticipazione, a valere sulle risorse di cui al primo periodo del
presente comma, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo
di cui al citato punto 1.3.
2. I contributi sono erogati dai comuni interessati sulla base
degli stati di avanzamento degli interventi ammessi; la concessione
dei predetti contributi prevede clausole di revoca espresse, anche
parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero
di loro utilizzo anche solo in parte per finalita' diverse da quelle
indicate nel presente articolo. In tutti i casi di revoca, il
beneficiario e' tenuto alla restituzione del contributo. In caso di
inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse
a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, le misure dell'imposta fissa di
bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e in euro 14,62, ovunque
ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,00 e in
euro 16,00.
4. La dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 98,6 milioni di euro per
l'anno 2013.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 98,6 milioni
di euro per l'anno 2013 e a 197,2 milioni di euro per ciascuno degli
anni dal 2014 al 2019, si provvede con le maggiori entrate derivanti
dal comma 3 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti
variazioni di bilancio.))
Art. 7-ter.
(( (Disposizioni urgenti per l'infrastruttura ferroviaria
nazionale).))
((1. Al fine di garantire il perseguimento di adeguati livelli di
sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, le
disponibilita' di risorse iscritte in bilancio per gli anni 2012 e
2013, destinate al contratto di programma di Rete Ferroviaria
Italiana S.p.A. - parte servizi, per la copertura dei costi della
manutenzione e delle attivita' ordinarie, residuali rispetto
all'effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso, possono
essere utilizzate per la compensazione dei costi relativi alla
manutenzione straordinaria da sostenere dalla stessa societa' negli
anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto.
2. Per il finanziamento degli investimenti relativi alla rete
infrastrutturale ferroviaria nazionale e' autorizzata la spesa di 120
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2024, da
attribuire con delibera del CIPE con priorita' per la prosecuzione
dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi e per il
quadruplicamento della linea Fortezza-Verona di accesso sud alla
galleria di base del Brennero.
3. All'onere derivante dal comma 2 si provvede mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni per l'anno 2015 dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.))
Art. 7-quater.
(( (Disposizioni relative al progetto di cui alla delibera CIPE n.
57/2011). ))
((1. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di
riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione del
progetto approvato dal CIPE con delibera n. 57/2011 del 3 agosto
2011, o che in tal senso saranno individuati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali
interessati all'opera, finanziati con le risorse comunali, regionali
e statali, nel limite di 10 milioni di euro annui, sono esclusi, per
l'anno 2013, per l'anno 2014 e per l'anno 2015, dai limiti del patto
di stabilita' interno degli enti interessati, per la quota di
rispettiva competenza che sara' individuata dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e comunicata al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto. Alla
compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica recati dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, si provvede mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni)).
Art. 8 Norme per la prosecuzione delle attivita' di rimozione delle macerie causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. 1. Per garantire la prosecuzione delle attivita' volte alla rimozione delle macerie nei territori della regione Abruzzo, conseguenti al sisma del 6 aprile 2009, le operazioni di movimentazione e trasporto ai siti di stoccaggio autorizzati dai comuni dei materiali derivanti dal crollo degli edifici pubblici e privati, dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi edilizi effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono essere svolte anche con impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Ufficio Speciale per la citta' dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni del cratere, di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sottoscrivono con il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile e con il Ministero della Difesa, appositi accordi, ((nei quali)) sono precisate le modalita' della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente nonche' il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili. 3. La demolizione e l'abbattimento di immobili appartenenti al demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma del 6 aprile 2009 sono curati, in base alla competenza territoriale, dagli Uffici speciali di cui al comma 2. A tale scopo i predetti Uffici sono autorizzati ad affidare l'incarico della demolizione e abbattimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile o alle Forze Armate, mediante appositi accordi, nei quali sono precisate le modalita' della collaborazione, compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti previsti dalla normativa vigente, nonche' il rimborso del compenso per le ore di straordinario autorizzato ed effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili. Per le attivita' che non possono essere svolte dal Dipartimento per carenza di strumenti tecnici specifici, gli Uffici Speciali per la Ricostruzione procedono ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali di cui al comma 1 sono considerati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99. Non costituiscono rifiuto i beni di interesse architettonico, artistico e storico, i beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. 5. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e le Forze Armate possono altresi' curare il trasporto dei rifiuti raggruppati per categorie omogenee, caratterizzati ed identificati con il corrispondente codice CER verso impianti di recupero e smaltimento autorizzati. ((5-bis. Le disponibilita' di cui all'articolo l del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, sono integralmente ripristinate per l'anno 2013. Alla copertura del relativo onere, pari a un milione di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali)). 6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 5 si provvede, quanto a euro 4.983.000, 00, con le risorse disponibili sulle contabilita' speciali degli Uffici speciali di cui al comma 2, secondo le modalita' stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, in attuazione dell'articolo 67-bis, comma 5, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e, quanto a euro 6.000.000,00, con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 1, comma 1.1., voce "riserva per ulteriori esigenze di carattere obbligatorio". 7. Il Ministero della difesa e' autorizzato a impiegare nell'ambito dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2013, un contingente non superiore a 135 unita' di personale delle Forze armate per la prosecuzione dei servizi di vigilanza e protezione di cui all'articolo 16 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2009, n. 3754. A tale contingente, posto a disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, nonche' il trattamento economico previsto dal decreto adottato ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge n. 92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Per l'applicazione del presente comma e' autorizzata la spesa nel limite di euro 2.200.000. 8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 7, si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'art. 1, comma 1.1., voce "per la gestione dell'ordine pubblico", nella disponibilita' degli uffici speciali per la ricostruzione.
Art. 8-bis.
(( (Deroga alla disciplina dell'utilizzazione di terre e rocce da
scavo). ))
((1. Al fine di rendere piu' celere e piu' agevole la realizzazione
degli interventi urgenti previsti dal presente decreto che comportano
la necessita' di gestire terre e rocce da scavo, adottando nel
contempo una disciplina semplificata di tale gestione, proporzionata
all'entita' degli interventi da eseguire e uniforme per tutto il
territorio nazionale, le disposizioni del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 10 agosto 2012, n. 161, si applicano solo alle terre e rocce
da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione
integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, in attesa di una
specifica disciplina per la semplificazione amministrativa delle
procedure, alla gestione dei materiali da scavo, provenienti dai
cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila
metri cubi di materiale, continuano ad applicarsi su tutto il
territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186 del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in deroga a quanto
stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)).
Art. 9
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 26 aprile 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e
dei trasporti
Clini, Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare
Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino