DECRETO-LEGGE 26 aprile 2013, n. 43

Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio  dell'area  industriale   di
Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle  zone
terremotate del maggio 2012 e  per  accelerare  la  ricostruzione  in
Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. (13G00086) 
 
 Vigente al: 5-7-2013  
 

Capo I

((NORME PER LE AREE INDUSTRIALI DI PIOMBINO E DI TRIESTE
NONCHE' A TUTELA DELL'AMBIENTE NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO E
DELLE REGIONI CAMPANIA E PUGLIA))
.

 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni   per   avviare   e   completare   gli   interventi   di
implementazione  infrastrutturale  del  Porto  di  Piombino,  per  il
mantenimento e il potenziamento dei livelli  occupazionali  dell'area
siderurgica del medesimo comune e per superare le gravi situazioni di
criticita' ambientale dell'area, al fine di  garantirne  lo  sviluppo
sostenibile; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza   di   emanare
disposizioni finalizzate al superamento  della  grave  situazione  di
criticita' nella gestione dei rifiuti urbani nella citta' di  Palermo
causato dell'aggravamento dello stato ambientale della  discarica  di
Bellolampo, la quale e' stata  interessata  da  ripetuti  episodi  di
inquinamento  delle  acque  superficiali  e  di   falda   che   hanno
determinato una grave  situazione  di  pericolo  per  la  salute  dei
cittadini tale da  indurre  la  competente  autorita'  giudiziaria  a
disporne il sequestro preventivo,  e  che,  se  non  adeguatamente  e
tempestivamente affrontata, porterebbe ad interrompere la raccolta  e
lo  smaltimento  dei  rifiuti  urbani  della  citta',  con  ulteriore
aggravio del pericolo per la salute e l'ambiente; 
  Ritenuta la  straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  evitare  il
verificarsi di soluzioni di continuita' nelle gestioni degli impianti
di collettamento e depurazione di Acerra,  Marcianise,  Napoli  Nord,
Foce Regi Lagni, Cuma e impianto  di  grigliatura  e  derivazione  di
Succivo, nella regione Campania; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di assicurare il
completamento dei lavori e delle  opere  necessarie  a  garantire  il
rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015
e l'adempimento degli obblighi  internazionali  assunti  dal  Governo
italiano nei  confronti  del  Bureau  International  des  Expositions
(BIE); 
  Considerata,  altresi',  la   necessita'   di   emanare   ulteriori
disposizioni finalizzate a  prorogare  l'emergenza  in  atto  per  la
ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del maggio 2012, nonche' a
favorire la ricostruzione nelle zone terremotate dell'Abruzzo; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 24 aprile 2013; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  e  del
Ministro  dello  sviluppo  economico,  di  concerto  con  i  Ministri
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia
e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti; 
 
                   Emana il seguente decreto-legge 
 
                               Art. 1 
 
 
Riconoscimento dell'area industriale di Piombino come area  di  crisi
  industriale complessa e disposizioni necessarie al suo rilancio. 
 
  1. L'area industriale di Piombino e'  riconosciuta  quale  area  in
situazione di crisi industriale complessa ai  fini  dell'applicazione
delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  nella  legge  7  agosto
2012, n. 134. 
  2.  Al  fine  di  assicurare  la  realizzazione  degli   interventi
necessari al raggiungimento delle finalita'  portuali  ed  ambientali
previste dal nuovo  Piano  Regolatore  Portuale  ((,  attuando,  come
previsto nel Piano Regolatore citato, prima di qualsiasi  intervento,
il piano di caratterizzazione e  di  bonifica  dei  sedimenti)),  con
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  il  Presidente
della Regione Toscana e' nominato, ((senza diritto ad alcun compenso,
indennita', rimborso  spese  ed  emolumento  comunque  denominato  e,
comunque, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
pubblica)),  Commissario  straordinario   ((...)),   autorizzato   ad
esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  23  maggio
1997, n. 135, e successive modificazioni.  Il  Commissario  resta  in
carica per  la  durata  di  un  anno,  prorogabile  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo  economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e  della  tutela
del territorio e del mare. 
  3.  Il  Commissario  assicura  la  realizzazione  degli  interventi
urgenti  di  cui  al  presente  articolo  e,  per  ogni   adempimento
propedeutico o comunque connesso, puo' avvalersi degli uffici e delle
strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali,
nell'ambito  delle   risorse   umane,   finanziarie   e   strumentali
disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri  per
la finanza pubblica. Il Commissario straordinario si avvale  altresi'
dell'Autorita' Portuale di Piombino e del Comune di  Piombino,  quali
soggetti attuatori. 
  4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo  si  applicano  le
disposizioni di cui all'articolo 2, commi 2-septies e  2-octies,  del
decreto-legge   29   dicembre   2010,   n.   225,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  e  successive
modificazioni. 
  ((5. Al  fine  di  consentire  la  realizzazione  degli  interventi
infrastrutturali destinati all'area portuale di  Piombino,  il  CIPE,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge  di
conversione del presente decreto,  delibera  in  ordine  al  progetto
definitivo relativo al lotto n. 7 - tratto tra  l'intersezione  della
strada statale 398 fino allo  svincolo  di  Gagno  -  compreso  nella
bretella di collegamento  al  porto  di  Piombino,  parte  integrante
dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia, approvato  con  delibera
CIPE  n.  85/2012  del  3  agosto  2012,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2012. L'impegno finanziario  per  la
realizzazione del lotto n. 7 - tratto tra l'intersezione della strada
statale 398  fino  allo  svincolo  di  Gagno  -  e'  a  carico  della
concessionaria Societa' Autostrada Tirrenica (SAT), in conformita' ed
in coerenza con il  piano  economico  finanziario  dell'intera  opera
dell'asse autostradale Cecina-Civitavecchia anch'esso  da  sottoporre
al CIPE. Restano comunque ferme le prescrizioni dettate dal CIPE  con
le delibere n. 78 del 2010 e n. 85 del 2012)). 
  6. Per assicurare l'attuazione degli interventi ((di cui ai commi 1
e 2 del presente articolo, il Ministero dello sviluppo economico,  il
Ministero dell'economia e delle finanze,)) il Ministero dell'ambiente
e della  tutela  del  territorio  e  del  mare,  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, l'Autorita' portuale di Piombino,  la
Regione Toscana e il Comune di Piombino stipulano apposito Accordo di
Programma Quadro entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore  del
presente decreto al fine di individuare  le  risorse  destinate  agli
specifici interventi ((per l'area industriale di Piombino  e  per  le
finalita' infrastrutturali, portuali ed ambientali)), anche in deroga
ad eventuali diverse finalizzazioni previste dalla normativa vigente,
da trasferire ((entro novanta giorni dalla data di entrata in  vigore
della  legge  di  conversione  del  presente  decreto))  all'apposita
contabilita' speciale intestata al Commissario straordinario ((...)). 
  ((7. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al
comma 6, finanziati con  le  risorse  statali  erogate  alla  regione
Toscana o al comune di Piombino, nel limite di 40,7 milioni  di  euro
per l'anno 2013, nonche' finanziati  con  le  risorse  della  regione
Toscana o del comune di Piombino nel limite di 10 milioni di euro per
l'anno 2014, sono esclusi dai limiti del patto di stabilita'  interno
degli  enti  per  la  quota  di  rispettiva  competenza   che   sara'
individuata dal Commissario straordinario e comunicata  al  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato. L'eventuale innalzamento ulteriore  del  limite
di cui al  periodo  precedente  necessita  di  previa  relazione  del
Commissario in ordine alle spese sostenute ed alle necessita'  ancora
da soddisfare. Alla compensazione dei conseguenti effetti  finanziari
sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma,  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio)). 
  ((7-bis. In relazione alle tematiche della produzione siderurgica e
della riqualificazione delle attivita' industriali e portuali  e  del
recupero ambientale, l'area industriale di  Trieste  e'  riconosciuta
quale area di crisi industriale complessa ai sensi  dell'articolo  27
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. 
  7-ter.  Al  fine  di  predisporre  gli  interventi  necessari  alla
gestione dell'area di crisi industriale  complessa  si  applicano  le
disposizioni richiamate al comma 7-bis)). 
                               Art. 2 
 
 
Norme per evitare l'interruzione del servizio di raccolta e  gestione
            dei rifiuti urbani nel territorio di Palermo 
 
  1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge n. 59 del 15 maggio 2012  convertito,  con
modificazioni, dalla legge n. 100  del  12  luglio  2012,  atteso  il
permanere delle condizioni di  emergenza  ambientale  e  ritenuta  la
straordinaria necessita' e  urgenza  di  evitare  il  verificarsi  di
soluzioni di continuita' negli interventi posti in essere  nel  corso
della gestione  della  medesima  emergenza  ambientale,  sino  al  31
dicembre 2013 continuano a produrre effetti, salva diversa previsione
del presente articolo,  le  disposizioni  di  cui  all'ordinanza  del
Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  3887  del  9  luglio  2010
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  n.  170  del  23  luglio  2010,
limitatamente  agli  interventi  necessari  a:   a)   completare   la
realizzazione  ed  autorizzazione  della  c.d.  sesta   vasca   della
discarica di Bellolampo nel  comune  di  Palermo;  b)  realizzare  ed
autorizzare, nelle more della piena funzionalita' della citata  sesta
vasca,  speciali  forme  di  gestione  dei  rifiuti;  c)  mettere  in
sicurezza l'intera discarica, garantendo  la  corretta  gestione  del
percolato in essa prodotto e completando il sistema impiantistico  di
trattamento meccanico e biologico dei  rifiuti  urbani,  al  fine  di
pervenire al conferimento in discarica di soli rifiuti  trattati;  d)
migliorare ed incrementare la raccolta differenziata dei rifiuti  nel
territorio del comune di Palermo; e)  implementare  e  completare  il
sistema impiantistico previsto nel piano regionale  di  gestione  dei
rifiuti urbani ((di cui al  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare 11 luglio 2012, pubblicato per
comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 2  agosto  2012,))  al
fine  assicurare  una  corretta  gestione  del  ciclo  integrato  dei
rifiuti. Gli interventi indicati alle lettere dalla a)  alla  c)  del
periodo precedente dovranno essere posti in essere in raccordo con le
eventuali   determinazioni   assunte    dall'autorita'    giudiziaria
competente. 
  2.  Le  funzioni  del  Commissario  previsto   dall'ordinanza   del
Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 1 sono affidate
a soggetto  nominato  dal  Presidente  della  regione  siciliana.  Al
soggetto nominato  viene  intestata  apposita  contabilita'  speciale
presso la Tesoreria dello Stato, su cui vengono trasferite le risorse
occorrenti per gli interventi ovvero subentra nella titolarita' della
contabilita' speciale n. 5446/Palermo. ((Il Presidente della  Regione
siciliana trasmette semestralmente al Ministro dell'ambiente e  della
tutela del territorio e del mare una  relazione  concernente:  a)  il
monitoraggio  e  la   rendicontazione   economico-finanziaria   degli
interventi sugli impianti di cui al comma 1;  b)  la  rendicontazione
contabile  delle  spese  sostenute   in   relazione   alla   gestione
commissariale; c) le attivita' svolte, anche per il superamento delle
criticita', in relazione allo stato di attuazione delle opere; d)  le
spese sostenute per l'adeguamento degli impianti e un  cronoprogramma
a scalare degli adeguamenti mancanti.  Il  Presidente  della  Regione
siciliana   riferisce   altresi'    alle    competenti    Commissioni
parlamentari, con periodicita'  almeno  semestrale,  sullo  stato  di
avanzamento dei lavori inerenti ai singoli interventi di cui al comma
1 nonche', in maniera dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a  tal
fine stanziate)). 
  ((2-bis.   Al   fine   di   assicurare   il   tempestivo    rientro
all'ordinarieta' della gestione  dei  rifiuti,  i  provvedimenti  del
Commissario di cui al comma 2, relativi agli  interventi  di  cui  al
comma 1, lettera e), devono essere adottati previo parere  vincolante
dei prefetti competenti per territorio)). 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede con le risorse gia' previste per  la  copertura  finanziaria
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri  di  cui  al
comma 1. 
                               Art. 3 
 
 
Disposizioni per far fronte all'emergenza  ambientale  nella  Regione
                              Campania 
 
  1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,  n.  100,  atteso  il
permanere di gravi condizioni di emergenza ambientale e  ritenuta  la
straordinaria necessita' e  urgenza  di  evitare  il  verificarsi  di
soluzioni  di  continuita'   nelle   gestioni   degli   impianti   di
collettamento e depurazione di Acerra, Marcianise, Napoli Nord,  Foce
Regi Lagni, Cuma e impianto di grigliatura e derivazione di  Succivo,
nella Regione Campania, fino al  31  marzo  2014,  salvo  ultimazione
anticipata da parte della Regione Campania  delle  procedure  per  la
selezione del soggetto affidatario dell'adeguamento e gestione  degli
impianti, continuano a  produrre  effetti  le  disposizioni,  di  cui
all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 4022 del 9
maggio 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ((n.  127))  del  1°
giugno 2012 e successive  modificazioni.  Fino  allo  stesso  termine
continuano  a  produrre  effetti  i   provvedimenti   rispettivamente
presupposti, conseguenti e connessi all'ordinanza 4022/2012. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede con le risorse gia' previste per  la  copertura  finanziaria
della richiamata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
  3. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 26 novembre 2010,  n.
196, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio  2011,  n.
1, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo periodo la parola: "ventiquattro" e' sostituita dalla
seguente: "trentasei"; 
  ((3-bis.   Il   Presidente   della   regione   Campania   trasmette
semestralmente  al  Ministro  dell'ambiente  e   della   tutela   del
territorio  e  del  mare  nonche'   alle   Commissioni   parlamentari
competenti per materia una relazione concernente: 
    a) lo stato del regime autorizzatorio per ciascuno degli impianti
di cui al comma 1; 
    b) il monitoraggio  e  la  rendicontazione  economico-finanziaria
degli interventi sugli impianti; 
    c)  la  rendicontazione  contabile  delle  spese   sostenute   in
relazione alla gestione commissariale; 
    d)  le  attivita'  svolte,  anche  per   il   superamento   delle
criticita', in relazione allo stato di attuazione delle opere; 
    e) le spese sostenute  per  l'adeguamento  degli  impianti  e  un
cronoprogramma a scalare degli adeguamenti mancanti; 
    f) i monitoraggi ambientali in corso o da svolgere sulle  aree  a
monte e a valle degli  impianti,  con  l'esplicita  segnalazione  dei
valori in esubero, nonche' con l'indicazione degli effetti registrati
sull'aria, sulle  acque  superficiali  e  sulle  falde  acquifere  in
conseguenza dei valori che oltrepassano i limiti stabiliti. 
  3-ter. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio  2013,
n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n.
11, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle  seguenti:  "31
dicembre 2013". 
  3-quater.  In  attuazione  dell'articolo  14  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214, e successive  modificazioni,  per  la  regione
Campania la  somma  corrispondente  al  contributo  dovuto  ai  sensi
dell'articolo 28 della legge  regionale  28  marzo  2007,  n.  4,  e'
considerata tra i costi di gestione  degli  impianti  che  concorrono
alla determinazione della TARES)). 
                             Art. 3-bis 
 
 
((  (Disposizioni  per  far  fronte  all'emergenza  ambientale  nella
                         regione Puglia).)) 
 
  ((1. In deroga al divieto di proroga o rinnovo di cui  all'articolo
3, comma 2, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 luglio 2012, n.100, atteso il permanere
di  gravi  condizioni  di  emergenza   ambientale   e   ritenuta   la
straordinaria necessita' e  urgenza  di  evitare  il  verificarsi  di
soluzioni  di  continuita'  nell'ultimazione  dei  lavori   necessari
all'adeguamento alla vigente normativa dell'Unione europea di  alcuni
impianti di depurazione delle acque  presenti  nel  territorio  della
regione Puglia, fino al  31  dicembre  2013,  continuano  a  produrre
effetti  le  disposizioni  di  cui  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 13 gennaio  2012,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  15  del  19  gennaio   2012,   e   quelle   necessarie
all'attuazione del medesimo decreto. 
  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare  nuovi
o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato)). 
                               Art. 4 
 
 
         Proroga gestione commissariale Galleria Pavoncelli 
 
  ((1.  In  considerazione  del  permanere  di  gravi  condizioni  di
emergenza  connesse  alla  vulnerabilita'  sismica  della   "Galleria
Pavoncelli", la  gestione  commissariale  di  cui  all'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n.  3858  del  12  marzo  2010,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, continua
ad operare fino al 31 marzo 2014)). 
  ((1-bis. Il Commissario delegato invia al Parlamento e al Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, con periodicita'  semestrale  e
al termine dell'incarico commissariale,  un  rapporto  contenente  la
relazione sulle attivita' svolte e la rendicontazione contabile delle
spese  sostenute  in  relazione  alla  gestione  commissariale  della
"Galleria Pavoncelli", di cui al comma 1.  Il  Commissario  riferisce
altresi' alle competenti Commissioni parlamentari,  periodicamente  e
almeno ogni sei mesi, sullo stato di avanzamento degli interventi  di
cui alla citata ordinanza  n.  3858  del  2010  nonche',  in  maniera
dettagliata, sull'utilizzo delle risorse a tal fine stanziate)). 
  2.  Con  Accordo  di  programma,  da  stipularsi  entro  sei   mesi
antecedenti la scadenza di cui al comma  1,  le  Regioni  interessate
d'intesa con il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,
sentita  l'Acquedotto  Pugliese  S.p.A.,  individuano   il   soggetto
competente al subentro nelle attivita' e nelle iniziative finalizzate
al  superamento  della  situazione  di   criticita'   connessa   alla
vulnerabilita' sismica della "Galleria Pavoncelli". 
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente  articolo  si
provvede con le risorse previste dall'ordinanza di cui al comma 1. 

Capo II

DISPOSIZIONI STRAORDINARIE PER EXPO MILANO 2015

                               Art. 5 
 
 
   Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione di Expo 2015 
 
  1. Tenuto conto dei tempi di realizzazione dell'evento Expo 2015  e
delle opere essenziali e connesse di cui agli  allegati  del  decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri   22   ottobre   2008,
((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008,  e
successive modificazioni,))  nonche'  degli  interventi  strettamente
funzionali nelle programmazioni comunali, provinciali e regionali,  e
della contestuale  presenza  di  cantieri  in  corso  e  al  fine  di
garantire, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza  pubblica,  il
rispetto dei tempi stabiliti per lo svolgimento dell'evento Expo 2015
e l'adempimento degli obblighi  internazionali  assunti  dal  Governo
italiano nei  confronti  del  Bureau  International  des  Expositions
(BIE): 
    a) il comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133, e' sostituito dai seguenti: 
   "2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il presidente della Regione Lombardia,  il  Sindaco  di  Milano  e  i
rappresentanti degli enti  locali  interessati,  sono  istituiti  gli
organismi per la gestione delle attivita', compresa la previsione  di
un tavolo istituzionale per il governo complessivo  degli  interventi
regionali e sovra regionali presieduto dal presidente  della  Regione
Lombardia pro tempore, e sono stabiliti i criteri di  ripartizione  e
le modalita' di erogazione dei finanziamenti. Con il medesimo decreto
e' nominato, senza nuovi o maggiori oneri per  la  finanza  pubblica,
anche nell'ambito dei soggetti della governance della Societa' ((Expo
2015 S.p.A.)), ivi incluso l'Amministratore delegato, il  Commissario
Unico delegato del Governo per Expo 2015  a  cui  vengono  attribuiti
tutti i poteri e tutte le funzioni,  gia'  conferiti  al  Commissario
Straordinario delegato del Governo per Expo Milano 2015, ivi compresi
i poteri e le deroghe previsti nelle ordinanze di  protezione  civile
richiamate all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge  15
maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012,  n.  100,  da
intendersi estese a tutte le norme modificative e  sostitutive  delle
disposizioni ivi indicate. Sono altresi'  attribuiti  al  Commissario
Unico  i  poteri  del  Commissario  Generale   dell'Esposizione,   ad
eccezione dei poteri e delle funzioni di cui agli articoli  12  e  13
della ((Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi
il 22 novembre 1928, come da ultimo modificata con protocollo  aperto
alla firma a Parigi il 30 novembre 1972, ratificato  ai  sensi  della
legge 3 giugno 1978, n. 314)), che verranno individuati con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 
   ((...)). 
   ((2.1. Nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento,  della
normativa dell'Unione europea e degli obblighi internazionali assunti
dall'Italia e nei limiti  delle  risorse  stanziate  ai  sensi  della
legislazione  vigente,   il   Commissario   unico   esercita   poteri
sostitutivi  per  risolvere  situazioni  o   eventi   ostativi   alla
realizzazione delle opere essenziali e connesse di cui agli  allegati
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  22  ottobre
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  277  del  26  novembre
2008, alla partecipazione degli Stati e  degli  enti  iscritti  o  al
regolare svolgimento dell'Evento. 
   2.2. Ove necessario, il Commissario puo' provvedere in deroga alla
legislazione vigente a mezzo di ordinanza, nei  limiti  indicati  con
delibera del Consiglio  dei  Ministri  sentito  il  Presidente  della
regione  Lombardia.  Tali  ordinanze,  cosi'  come  i   provvedimenti
commissariali anche adottati dai soggetti delegati di  cui  al  comma
2-bis, sono immediatamente efficaci e devono essere pubblicate  nella
Gazzetta Ufficiale. Le ordinanze del Commissario unico  delegato  del
Governo per Expo 2015 sono altresi' pubblicate,  in  evidenza,  nella
prima pagina del sito internet di Expo  2015.  Il  Commissario  unico
delegato  del  Governo  per  Expo  2015,  al  termine   dell'incarico
commissariale, invia al Parlamento  e  ai  Ministri  dell'economia  e
delle finanze e delle infrastrutture e dei  trasporti  una  relazione
sulle attivita' svolte, anche per  il  superamento  delle  criticita'
emerse  e  sullo  stato  di  attuazione  delle  opere,   nonche'   la
rendicontazione contabile delle spese  sostenute  in  relazione  alla
gestione commissariale di Expo Milano 2015)). 
   2-bis. Il Commissario Unico nomina, entro il 31 maggio  2013,  con
proprio provvedimento, fino a tre soggetti, di  alta  e  riconosciuta
professionalita'    nelle    discipline    giuridico-economiche    ed
ingegneristiche,  o  dalla   comprovata   esperienza   istituzionale,
delegati per le specifiche  funzioni  ((in  relazione  a  determinate
opere e attivita' nonche' per le funzioni)) di garanzia  e  controllo
dell'andamento  dei  lavori  delle  opere   strettamente   funzionali
all'Evento nei tempi utili alla realizzazione  e  per  assicurare  il
corretto ed efficiente utilizzo ((delle deroghe e dei poteri  di  cui
ai commi 2, 2.1 e 2.2 del presente  articolo)).  ((Uno  dei  delegati
puo' essere  scelto  anche  nel  ruolo  dei  prefetti)).  I  soggetti
delegati si avvalgono per la loro  attivita'  delle  strutture  della
societa' ovvero del contingente di personale gia' esistente presso la
struttura del Commissario Straordinario delegato del Governo per Expo
Milano 2015  cui  il  Commissario  Unico  subentra,  ivi  inclusa  la
titolarita' della esistente relativa  contabilita'  speciale,  ovvero
del personale distaccato dai soci. Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la  finanza  pubblica,
eventuali compensi dei delegati sono a  carico  delle  disponibilita'
della predetta contabilita'. 
   2-ter. Il commissario ((esercita tutte le attivita'  necessarie)),
coordinandosi con la societa' Expo 2015 p.a., affinche'  gli  impegni
finanziari assunti dai soci siano  mantenuti  negli  importi  di  cui
all'allegato 1 decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  22
ottobre 2008 e nei tempi adeguati alla realizzazione  delle  opere  e
allo svolgimento dell'Evento."; 
    b) al comma 216 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,  n.
228, le  parole:  "nella  realizzazione  delle  stesse  opere",  sono
sostituite  dalle  seguenti:  "prioritariamente  nella  realizzazione
delle opere nonche' per lo svolgimento delle  attivita'  strettamente
necessarie per la gestione dell'Evento, previa attestazione, da parte
della societa', della conclusione del piano delle opere"; 
    c) ai contratti di appalto di lavori, servizi e  forniture  della
societa' Expo 2015 S.p.A. si applicano direttamente, nel rispetto dei
principi  generali  dell'ordinamento  giuridico  e  della   normativa
comunitaria, le deroghe normative previste in  materia  di  contratti
pubblici per il Commissario delegato per gli interventi di Expo 2015,
ai sensi delle ordinanze del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri
richiamate al dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge
15 maggio 2012, n. 59, convertito in legge 12 luglio 2012, n. 100; la
societa' ha altresi' facolta' di deroga  agli  artt.  93  e  140  del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 nonche' alle  disposizioni
di cui al D.M. 10 agosto 2012, n. 161; per  le  opere  temporanee  la
societa' puo' altresi' derogare all'applicazione  dell'art.  127  del
decreto  legislativo  12   aprile   2006,   n.   163.   ((In   attesa
dell'attuazione  dell'articolo  184-ter,   comma   2,   del   decreto
legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  per  le  opere  in  corso  di
realizzazione e da realizzare da  parte  di  Expo  2015  S.p.A.,  che
riguardano recuperi ambientali,  rilevati  e  sottofondi  stradali  e
ferroviari nonche' piazzali, e' consentito l'utilizzo  delle  materie
prime secondarie, di cui al punto 7.1.4 dell'allegato 1,  suballegato
1,  del  decreto  del  Ministero  dell'ambiente  5   febbraio   1998,
pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n.
88 del 16 aprile 1998, e successive  modificazioni,  acquisite  o  da
acquisire da impianti  autorizzati  con  procedura  semplificata,  ai
sensi degli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n.  152)).  Possono  trovare  applicazione  per   le   procedure   di
affidamento da porre in essere da parte  della  Societa'  l'art.  59,
anche per i lavori diversi dalla manutenzione  e  l'art.  253,  comma
20-bis, del citato n. 163 del 2006, anche per i  contratti  sopra  la
soglia di rilevanza comunitaria e oltre la data del 31 dicembre 2013.
((Le disposizioni di cui alla presente lettera)) si possono applicare
anche alle stazioni  appaltanti  relativamente  alle  seguenti  opere
strettamente funzionali all'Evento: 
      ((1. Interconnessione Nord Sud tra  la  SS  11  all'altezza  di
Cascina Merlata e l'Autostrada A4 Milano-Torino)); 
      2. Linea Metropolitana di Milano M4; 
      3. Linea Metropolitana di Milano M5; 
      4. Strada di Collegamento SS 11 e SS 233 Zara - Expo; 
      5. Parcheggi Remoti Expo; 
      6. Collegamento SS 11 da Molino Dorino ad Autostrada dei  Laghi
- lotto 1 da Molino Dorino a Cascina  Merlata;  lotto  2  da  Cascina
Merlata a innesto a A8; Adeguamento Autostrada dei Laghi tra il nuovo
svincolo Expo e lo svincolo Fiera; 
    d) i Padiglioni dei Paesi, i manufatti e qualunque altro edificio
da realizzare, connessi all'Expo 2015, per i quali sussista l'obbligo
di smontaggio ovvero di smantellamento al termine  dell'Evento,  sono
qualificati, a tutti gli effetti, come edifici  temporanei  ai  sensi
dell'art. 6, comma 2, lett. b),  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  6  giugno  2001,  n.  ((380;  agli  edifici  temporanei))
connessi all'evento Expo 2015, per  i  quali  sussista  l'obbligo  di
smontaggio ovvero di smantellamento al termine  dell'evento,  non  si
applicano le seguenti norme: decreto legislativo del 19  agosto  2005
n. 192 relativamente al rispetto dei valori limite del fabbisogno  di
energia primaria, dell'obbligo di  certificazione  energetica  e  del
soddisfacimento dei requisiti minimi di  trasmittanza;  art.  11  del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28; decreto del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri del  5  dicembre  1997  ((,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 297  del  22  dicembre  1997));  art.  146  del
decreto  legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42.  La  sostenibilita'
ambientale di Expo 2015 e' in ogni caso garantita dalla compensazione
delle emissioni di CO2 nel corso della preparazione  e  realizzazione
dell'evento nonche', negli edifici  non  temporanei,  da  prestazioni
energetiche e da copertura dei  consumi  di  calore,  elettricita'  e
raffrescamento  attraverso  fonti  rinnovabili  superiori  ai  minimi
previsti dalla legge; 
    e) con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  su
proposta del Ministro per lo Sviluppo Economico di  concerto  con  il
Ministro dell'Economia e delle Finanze, da emanare entro il 30 aprile
2013, sono individuate misure volte alla tutela dei segni  distintivi
di Expo 2015 SpA in relazione all'Esposizione Universale "Expo Milano
2015", ivi compreso quanto necessario a garantire  l'appartenenza  in
via esclusiva dei beni immateriali rappresentati  da  marchi,  loghi,
denominazioni, simboli e colori che contraddistinguono l'attivita'  e
l'Esposizione, ed al relativo  uso  per  il  periodo  di  svolgimento
dell'evento e comunque non oltre il 31 dicembre 2015. Con il medesimo
decreto sono  individuati  specifici  interventi  volti  a  reprimere
attivita' parallele a quelle  esercitate  da  enti  economici  o  non
economici, non autorizzate da Expo 2015 SpA, dirette ad intraprendere
attivita' di commercializzazione parassitaria al  fine  di  ricavarne
visibilita'  o   profitto   economico   (fenomeno   del   c.d."ambush
marketing"), anche prevedendo le relative sanzioni amministrative  da
un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 250.000 euro, fatte salve le
sanzioni gia' previste dalla legislazione vigente; 
    f) nei giudizi che riguardano i  provvedimenti  e  gli  atti  del
Commissario  Unico  e  le  procedure  di  affidamento  dei  contratti
pubblici di lavori, servizi e  forniture  di  Expo  2015  S.p.A.,  si
applicano le disposizioni processuali di cui all'art. 125 del decreto
legislativo n. 104/2010; 
    g) nella prospettiva della crescita per  il  Paese,  il  Comitato
Interministeriale  Programmazione  Economica  assume   le   decisioni
strategiche, anche finalizzate ad  ottenere  eventuali  finanziamenti
comunitari,  per  la  valorizzazione  dell'innovazione  del   settore
turistico  e   la   valorizzazione   del   patrimonio   culturale   e
paesaggistico, connesse con la realizzazione dell' Expo Milano  2015,
assicurando  il  coordinamento  tra  le  amministrazioni  interessate
concertandole con il Commissario Unico delegato per il Governo ed  il
Commissario  di  sezione  per  il  Padiglione  Italia,   la   regione
Lombardia,  ((la  camera  di  commercio,  industria,  artigianato   e
agricoltura di Milano,)) la provincia e il  comune  di  Milano  e  le
eventuali  altre  autonomie  locali  coinvolte  nella   realizzazione
dell'Esposizione Universale di Milano 2015. Il Commissario  ((unico))
riferisce trimestralmente al CIPE sullo  stato  di  attuazione  delle
opere e su azioni correttive  intraprese  per  il  superamento  delle
criticita'. 
  ((1-bis. La Societa'  Expo  2015  S.p.A.  puo'  stipulare  apposito
Protocollo con le Nazioni Unite per disciplinare le  modalita'  della
relativa partecipazione a supporto dell'organizzazione dell'Evento. A
tal fine puo' essere costituito uno specifico Fondo Fiduciario (Trust
Fund) attraverso il quale l'Organizzazione delle Nazioni Unite opera,
a valere sulle risorse della Societa', secondo le modalita'  previste
nel medesimo Protocollo. 
  1-ter. In relazione alla specificita' dell'attivita'  operativa,  a
valere sulle risorse  della  contabilita'  speciale  del  Commissario
generale di sezione per il Padiglione Italia, puo'  essere  istituito
un Fondo economale per il pagamento delle spese contrattuali  per  le
quali non e' possibile disporre tramite ordinativi di pagamento nella
forma ordinaria  con  obbligo  di  rendicontazione.  A  tal  fine  il
Commissario generale di sezione per il Padiglione  Italia  nomina  un
funzionario responsabile del predetto servizio  cassa  economale,  la
cui attivita' e'  disciplinata  dagli  articoli  33  e  seguenti  del
regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  13
novembre 2002, n. 254, e  dagli  articoli  7  e  8  del  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze 21 febbraio  2006,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2006. 
  1-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 10  dell'Accordo  tra
la Repubblica italiana e il  Bureau  International  des  Expositions,
ratificato ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 3, in materia  di
esenzioni a favore dei  Commissariati  generali  di  sezione  per  la
partecipazione  all'Esposizione  Universale  di   Milano   2015,   si
applicano, limitatamente alle  attivita'  svolte  in  relazione  alla
realizzazione e  gestione  del  Padiglione  Italia,  alla  Expo  2015
S.p.A)). 

Capo III

ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LE ZONE COLPITE
DAGLI
EVENTI
SISMICI DEL MAGGIO 2012 E PER FAVORIRE LA RICOSTRUZIONE
IN
ABRUZZO
((E IN MOLISE NONCHE' NORME PER FRONTEGGIARE
ULTERIORI
EMERGENZE))
.

                             Art. 5-bis. 
            (( (Disposizioni per il servizio pubblico di 
          trasporto marittimo nello stretto di Messina). )) 
 
  ((1. Per fare fronte all'esigenza di  assicurare  la  continuazione
del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento  del
traffico passeggeri derivante dall'approssimarsi del periodo  estivo,
ed al fine di garantire la continuita' territoriale  nell'area  dello
stretto di Messina, per  la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui
all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri  tra  le
citta'  di  Messina,  Reggio  Calabria  e  Villa  San   Giovanni   e'
autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2013. 
  2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede: 
    a) quanto a euro  2.500.000,  mediante  parziale  utilizzo  della
quota delle entrate previste, per l'anno 2013, dall'articolo 1, comma
238,  secondo  periodo,  della  legge  30  dicembre  2004,  n.   311.
Conseguentemente, al citato articolo 1, comma 238, della legge n. 311
del 2004, le parole: "euro 8.620.000" sono sostituite dalle seguenti:
"euro 6.120.000"; 
    b) quanto a euro 500.000, mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al medesimo Ministero. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.)) 
                             Art. 5-ter. 
         (( (Acquisizione di lavori, servizi e forniture dei 
     comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti). )) 
 
  ((1. Il termine di cui all'articolo 23, comma 5, del  decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
22 dicembre 2011, n. 214, gia' prorogato ai sensi  dell'articolo  29,
comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito,
con  modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2012,  n.   14,   e'
ulteriormente differito al 31 dicembre 2013. Sono fatti salvi i bandi
e gli avvisi di gara pubblicati a far data dal 1º  aprile  2013  fino
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto.)) 
                           Art. 5-quater. 
(( (Misure urgenti in seguito al  sinistro  marittimo  nel  porto  di
                             Genova). )) 
 
  ((1. In seguito al sinistro marittimo occorso nel porto  di  Genova
in data 7  maggio  2013,  al  fine  di  ripristinare  l'efficienza  e
l'operativita'  della  sala  operativa  e  del   centro   VTS   della
Capitaneria di porto - Guardia costiera di Genova e dei mezzi  navali
addetti al servizio di pilotaggio portuale danneggiati  in  occasione
del suddetto sinistro, comprese le spese di supporto e  di  logistica
per il  mantenimento  delle  condizioni  di  operativita'  e  per  il
ripristino della struttura operativa della  locale  corporazione  dei
piloti, nonche' al fine di consentire gli interventi di ripristino di
competenza dell'Autorita' portuale di Genova, necessari per garantire
le inderogabili attivita' connesse alla salvaguardia della vita umana
in mare ed alla sicurezza della navigazione marittima, e' autorizzata
la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014. 
  2.  All'onere  derivante  dal  comma   1   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione per gli anni 2013 e 2014 dell'autorizzazione
di spesa di cui all'articolo 145, comma 40, della legge  23  dicembre
2000, n. 388)). 
                               Art. 6 
 
 
                 Proroga emergenza sisma maggio 2012 
 
  1. Nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo  11,  comma
13, del decreto legge  10  ottobre  2012,  n.  174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n.  213,  il  termine  di
scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del
20  e  29  maggio  2012,  di  cui  all'articolo  1,  comma   3,   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1 agosto 2012, n. 122, e' prorogato al 31 dicembre 2014. 
  2. Il termine del 30 novembre 2012, stabilito con  i  provvedimenti
del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 31 ottobre 2012 e del 19
novembre 2012 quale data ultima di presentazione della documentazione
di cui all'articolo 11, comma 9, del decreto-legge 10  ottobre  2012,
n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  dicembre  2012,
n.  213,  e  successive  modificazioni,  utile   per   l'accesso   al
finanziamento di cui ai commi 7 e 7-bis del predetto articolo 11,  e'
rideterminato al ((31 ottobre))  2013.  Entro  tale  ultimo  termine,
fermi i requisiti  soggettivi  ed  oggettivi  e  le  condizioni  gia'
previsti  dai  commi  7,  7-bis  e  9  dell'articolo  11  del  citato
decreto-legge n. 174 del 2012, possono presentare  la  documentazione
utile per accedere al predetto finanziamento tutti i soggetti che non
sono riusciti a provvedervi entro l'originario termine finale del  30
novembre 2012. 
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche per l'accesso  ai
finanziamenti  per  il  pagamento  ((,   senza   applicazione   delle
sanzioni,)) dei tributi, contributi  previdenziali  e  assistenziali,
nonche' dei premi per  l'assicurazione  obbligatoria  dovuti  dal  1°
luglio 2013 al ((15 novembre)) 2013 nei confronti: 
    a) dei soggetti di cui al comma 2, secondo periodo; 
    b) dei soggetti che, hanno gia' utilmente rispettato  il  termine
ultimo del 30 novembre 2012. 
  4. Ai fini dell'attuazione di quanto stabilito nei commi da 1 a  3,
entro quindici giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
articolo il Direttore dell'Agenzia delle entrate  provvede  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 11, del citato decreto-legge n. 174 del 2012,
nonche' dell'articolo 1, comma 371, della legge 24 dicembre 2012,  n.
228. 
  5. La Cassa depositi e prestiti s.p.a.  e  l'Associazione  bancaria
italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del
decreto-legge n. 174 del 2012, nonche'  all'articolo  1,  comma  367,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in coerenza con le disposizioni
di  cui  al  presente  articolo,  prevedendo  comunque  modalita'  di
rimborso dei finanziamenti tali da assicurare il rispetto dei  limiti
di spesa di cui all'articolo 11, comma 13, del predetto decreto-legge
n. 174 del 2012. 
  ((5-bis. Dopo il secondo periodo del comma 6  dell'articolo  2  del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e' inserito il  seguente:  "Sulle
contabilita'  speciali   possono   confluire   inoltre   le   risorse
finanziarie  a  qualsiasi  titolo  destinate  o  da  destinare   alla
ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
nelle province di Modena, Bologna, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova  e
Rovigo". 
  5-ter. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.122,
le parole: "dodici mesi" sono sostituite  dalle  seguenti:  "diciotto
mesi")). 
                             Art. 6-bis. 
(( (Deroga al patto di stabilita' interno per il sisma in Molise). )) 
 
  ((1. Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle  attivita'  e
consentire la completa attuazione dei piani per  la  ricostruzione  e
per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre
e novembre 2002 in Molise, per l'anno 2013 gli obiettivi del patto di
stabilita' interno sono ridotti, con le  procedure  previste  per  il
patto  regionale  verticale,  disciplinato  dai  commi  138   e   140
dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, di  15  milioni
di euro. Alla compensazione dei conseguenti  effetti  finanziari  sui
saldi di finanza pubblica  recati  dal  presente  comma,  pari  a  15
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) 
                             Art. 6-ter. 
      (( (Incrementi di superfici in sede di ricostruzione). )) 
 
  ((1. Il comma 13-bis dell'articolo 3  del  decreto-legge  6  giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  1º  agosto
2012, n. 122, e' sostituito dal seguente: 
  "13-bis.  In  sede  di  ricostruzione  degli  immobili  adibiti  ad
attivita' industriale, agricola, zootecnica o  artigianale,  anche  a
seguito di delocalizzazione, i comuni possono prevedere un incremento
massimo del 20 per cento della superficie utile, nel  rispetto  della
normativa   in   materia   di   tutela   ambientale,   culturale    e
paesaggistica".)) 
                           Art. 6-quater. 
         (( (Soddisfazione della verifica di sicurezza). )) 
 
  ((1.  Al  primo  periodo  del  comma   10   dell'articolo   3   del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, dopo le parole: "comma  8,"  sono
inserite  le  seguenti:  "nelle  aree  che   abbiano   risentito   di
un'intensita' macrosismica,  cosi'  come  rilevata  dal  Dipartimento
della protezione civile, pari o superiore a 6, ovvero".)) 
                          Art. 6-quinquies. 
(( (Deroga al patto di stabilita' interno per i comuni e le  province
                       colpiti dal sisma). )) 
 
  ((1. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita'  e  consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il  ripristino  dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del  20  e  29  maggio
2012 e dell'aprile 2009, per l'anno 2013 gli obiettivi del  patto  di
stabilita' interno dei comuni e delle province, individuati ai  sensi
dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6  giugno  2012,  n.  74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,  n.  122,
dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,
nonche' dall'articolo 1 del decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24  giugno  2009,  n.  77,
sono ridotti  con  le  procedure  previste  per  il  patto  regionale
verticale, disciplinato dai commi 138 e  140  dell'articolo  1  della
legge 13 dicembre 2010, n. 220, nei limiti di 50 milioni di euro  per
gli enti locali della regione Emilia-Romagna, di 5  milioni  di  euro
per gli enti locali di ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto e di
30 milioni di euro per gli enti locali della regione Abruzzo. Ai fini
dell'attuazione   della    presente    disposizione,    le    regioni
Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e Abruzzo nel ridurre gli obiettivi
degli enti locali non peggiorano contestualmente il proprio obiettivo
di patto. Alla compensazione dei conseguenti effetti  finanziari  sui
saldi di finanza pubblica  recati  dal  presente  comma,  pari  a  90
milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari  non
previsti a legislazione vigente  conseguenti  all'attualizzazione  di
contributi  pluriennali,  di  cui  all'articolo  6,  comma   2,   del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni.  Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato  ad  apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) 
                           Art. 6-sexies. 
                  (( (Assunzioni di personale). )) 
 
  ((1. I commi 8 e 9 dell'articolo 3-bis del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 135, sono sostituiti dai seguenti: 
  "8. Per le strette finalita' connesse alla situazione  emergenziale
prodottasi a seguito del sisma del  20  e  29  maggio  2012,  per  le
annualita' dal 2012 al 2014 e' autorizzata l'assunzione con contratti
di lavoro flessibile, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2014,  da
parte dei comuni colpiti dal sisma individuati ai sensi dell'articolo
1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.  122,  e  dall'articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  da  parte  della
struttura commissariale istituita presso la  regione  Emilia-Romagna,
ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 del  citato  decreto-legge  n.74
del 2012, e delle prefetture  delle  province  di  Bologna,  Ferrara,
Modena e Reggio Emilia, nel rispetto dei limiti di spesa annui di cui
al comma  9  del  presente  articolo.  Ciascun  contratto  di  lavoro
flessibile, fermi restando i limiti e la scadenza sopra fissati, puo'
essere  prorogato.  Nei  limiti  delle  risorse  impiegate   per   le
assunzioni  destinate  agli  enti  locali,  non  operano  i   vincoli
assunzionali di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e di cui  al  comma  28  dell'articolo  9  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122.  Le  assunzioni  di  cui  al
precedente periodo sono effettuate dalle unioni di comuni, o, ove non
costituite, dai comuni, con facolta' di attingere dalle  graduatorie,
anche per le assunzioni a tempo indeterminato, approvate  dai  comuni
costituenti le unioni medesime e vigenti  alla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, garantendo in
ogni caso il rispetto dell'ordine di collocazione dei candidati nelle
medesime graduatorie. L'assegnazione delle risorse finanziarie per le
assunzioni tra le diverse regioni e' effettuata in base al riparto di
cui al decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri  4  luglio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6  luglio  2012.
Il riparto delle unita' di personale assunte con contratti flessibili
e' attuato nel rispetto delle seguenti percentuali:  l'80  per  cento
alle unioni dei comuni o, ove non costituite, ai comuni,  il  16  per
cento alla struttura commissariale e il 4 per cento alle  prefetture.
Il  riparto  fra  i  comuni  interessati  nonche',  per  la   regione
Emilia-Romagna, tra i comuni e la  struttura  commissariale,  avviene
previa intesa tra le unioni ed i Commissari delegati.  I  comuni  non
ricompresi in unioni possono stipulare apposite  convenzioni  con  le
unioni o  fra  di  loro  ai  fini  dell'applicazione  della  presente
disposizione. 
   9. Agli oneri derivanti dal comma 8 si provvede mediante  utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno  2012,
n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012,  n.
122, nell'ambito  della  quota  assegnata  a  ciascun  Presidente  di
regione e con i seguenti limiti: euro 3.750.000 per l'anno 2012, euro
20.000.000 per l'anno 2013 ed euro 20.000.000 per l'anno 2014". 
  2. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, e' sostituito  dal  seguente:  "A  tal  fine,  i
Presidenti  delle  regioni  possono  costituire  apposita   struttura
commissariale,  composta  da  personale  dipendente  delle  pubbliche
amministrazioni in posizione di comando o  distacco,  nel  limite  di
quindici unita', i cui  oneri  sono  posti  a  carico  delle  risorse
assegnate  nell'ambito  della   ripartizione   del   Fondo   di   cui
all'articolo 2". 
  3. I commissari delegati di cui al decreto-legge 6 giugno 2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1º  agosto  2012,  n.
122, sono autorizzati a riconoscere, con  decorrenza  dal  1º  agosto
2012  e  sino  al  31  dicembre  2014,  alle  unita'  lavorative,  ad
esclusione dei dirigenti e titolari di posizione  organizzativa  alle
dipendenze della regione, degli enti locali e loro forme  associative
del rispettivo ambito di competenza  territoriale,  il  compenso  per
prestazioni di lavoro straordinario reso  e  debitamente  documentato
per  l'espletamento  delle  attivita'  conseguenti  allo   stato   di
emergenza, nei limiti di trenta ore  mensili.  Agli  oneri  derivanti
dalla presente disposizione si  provvede  nell'ambito  e  nei  limiti
delle risorse del Fondo per la ricostruzione di cui  all'articolo  2,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno  2012,  n.  74,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.)) 
                           Art. 6-septies. 
(( (Aiuti alle imprese site in zone  colpite  dal  sisma  del  maggio
                              2012). )) 
 
  ((1. All'articolo 1 della legge 24  dicembre  2012,  n.  228,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 366, le parole: "30  giugno"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "15 novembre"; 
    b)  al  comma  368,  lettera  a),  le  parole   da:   "una   auto
dichiarazione" fino a: "che attesta" sono sostituite dalle  seguenti:
"una perizia asseverata che attesta  l'entita'  della  riduzione  del
reddito 2012 rispetto alla media dei tre anni precedenti nonche'"; 
    c) il comma 373 e' sostituito dal seguente: 
    "373. I soggetti di  cui  al  comma  365  possono  richiedere  ai
soggetti autorizzati all'esercizio del credito  il  finanziamento  di
cui al comma 367 entro il 31 ottobre 2013. Ai fini del rispetto della
normativa in materia di aiuti di Stato relativa ai  finanziamenti  di
cui ai commi da 365 a  372  del  presente  articolo  si  tiene  conto
dell'eventuale differenza positiva fra il tasso di interesse  fissato
dall'istituto di credito e il tasso di riferimento calcolato in  base
alla comunicazione della  Commissione  relativa  alla  revisione  del
metodo di fissazione dei  tassi  di  riferimento  e  attualizzazione,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19
gennaio  2008;  ai  medesimi  fini,  i   Presidenti   delle   regioni
Emilia-Romagna,  Lombardia  e  Veneto,  in  qualita'  di   commissari
delegati ai sensi dell'articolo  1,  comma  4,  del  decreto-legge  6
giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  1º
agosto 2012, n. 122, verificano l'assenza di  sovracompensazioni  dei
danni subiti per effetto degli eventi sismici  del  20  e  29  maggio
2012, tenendo conto anche degli eventuali indennizzi assicurativi.  A
tal fine, istituiscono e curano un registro degli  aiuti  concessi  a
ciascun  soggetto   che   eserciti   attivita'   economica   per   la
compensazione dei  danni  causati  dal  medesimo  sisma.  L'aiuto  e'
concesso  nei  limiti  e  alle  condizioni  delle   decisioni   della
Commissione europea C(2012) 9853 final e C(2012) 9471  final  del  19
dicembre 2012".)) 
                           Art. 6-octies. 
               (( (Perdite d'esercizio anno 2012). )) 
 
  ((1. A partire dalla data del 31 dicembre 2012, per le imprese  che
hanno  sede  o  unita'  locali  nel  territorio  dei  comuni  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.  74,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012,  n.  122,  e  di  cui
all'articolo 67-septies del decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  le
perdite relative all'esercizio in corso alla  data  del  31  dicembre
2012 non rilevano, nell'esercizio  nel  quale  si  realizzano  e  nei
quattro esercizi successivi, ai fini dell'applicazione degli articoli
2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter,  2484  e  2545-duodecies  del  codice
civile.)) 
                           Art. 6-novies. 
(( (Detassazione di contributi, indennizzi  e  risarcimenti  per  gli
             eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012) )) 
 
  ((1. Per i soggetti che hanno sede o unita' locali  nel  territorio
dei comuni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012,  n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge  1°  agosto  2012,  n.
122, e di cui all'articolo 67-septies del decreto-  legge  22  giugno
2012, n. 83, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  7  agosto
2012, n. 134,  che  abbiano  subito  danni,  verificati  con  perizia
giurata,  per  effetto  degli  eventi  sismici  del  maggio  2012,  i
contributi, gli indennizzi e i  risarcimenti,  connessi  agli  eventi
sismici, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle  modalita'  di
fruizione e contabilizzazione  non  concorrono  alla  formazione  del
reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito  e  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive. 
  2. I Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia  e  Veneto,
in qualita' di commissari delegati ai sensi dell'articolo 1, comma 4,
del  decreto  legge  6  giugno   2012,   n.   74,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  1°  agosto  2012,  n.  122,  verificano
l'assenza di sovracompensazioni dei danni subiti  per  effetto  degli
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012,  tenendo  conto  anche  degli
eventuali indennizzi assicurativi, mediante l'istituzione e  la  cura
del registro degli aiuti concessi di cui all'articolo 1,  comma  373,
della legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e  successive  modifiche.
L'agevolazione e' concessa nei  limiti  e  alle  condizioni  previste
dalle decisioni della Commissione europea  C(2012)  9853  final  e  C
(2012) 9471 final del 19 dicembre 2012.)) 
                           Art. 6-decies. 
(( (Modifiche alla disciplina dell'albo  delle  camere  di  commercio
                italo-estere o estere in Italia). )) 
 
  ((1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione del presente decreto risultino  iscritti  all'albo  delle
camere di commercio italo-estere o estere in Italia, disciplinato dal
regolamento di cui al decreto del Ministro del commercio con l'estero
15 febbraio 2000, n. 96, sono associazioni di diritto privato  dotate
di autonomia funzionale e patrimoniale. 
  2. I soggetti titolari di  incarichi  negli  organi  statutari  sia
monocratici che collegiali delle camere di commercio  italo-estere  o
estere in Italia non possono  restare  in  carica  per  piu'  di  due
mandati  consecutivi,  riferiti  non  solo  alla  permanenza  in  una
specifica carica, ma alla permanenza nei  suddetti  organi  anche  in
presenza di variazione di carica. I soggetti che alla data di entrata
in vigore della legge  di  conversione  del  presente  decreto  hanno
superato il limite temporale di cui al primo periodo sono  dichiarati
decaduti con decorrenza dalla  predetta  data,  senza  necessita'  di
alcun altro atto, e si procede  alla  loro  sostituzione  secondo  le
norme dei rispettivi statuti. 
  3. Gli statuti delle camere di commercio italo-estere o  estere  in
Italia e le loro eventuali variazioni entrano  in  vigore  a  seguito
della loro approvazione  con  decreto  del  Ministro  dello  sviluppo
economico di concerto  con  il  Ministro  degli  affari  esteri.  Gli
statuti in vigore  alla  data  del  31  dicembre  2012  si  intendono
approvati previa verifica da parte dei citati Ministeri)). 
                               Art. 7 
 
Utilizzo delle risorse programmate  con  delibera  CIPE  135  del  21
dicembre del 2012 relative alle «spese obbligatorie». 
 
  1. Al fine  di  assicurare  la  prosecuzione  dell'assistenza  alla
popolazione della regione Abruzzo colpita  dal  sisma  del  6  aprile
2009: 
    a)   il   contributo   per   l'autonoma    sistemazione    ovvero
all'assistenza gratuita presso strutture private o pubbliche, di  cui
all'art. 13, comma 1, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
Ministri n. 4013 del 23 marzo 2012, previsto se l'unita'  immobiliare
abitata alla data del 6 aprile 2009  e'  classificata  con  esito  E,
ovvero e' ricompresa in un aggregato edilizio ai  sensi  dell'art.  7
dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3820  del
12 novembre 2009, o in area perimetrata dei centri storici,  ove  non
si siano realizzate le condizioni  per  il  rientro  nell'abitazione,
ovvero se trattasi di unita' immobiliare classificata con esito "B" o
"C" appartenente all'ATER e all'Edilizia  Residenziale  pubblica  nei
Comuni, e' riconosciuto nel limite  massimo  di  euro  53.000.000,00.
Resta ferma, in  ogni  caso,  la  permanenza  degli  altri  requisiti
prescritti dalle disposizioni vigenti; 
    b) i contratti di locazione di cui all'art. 1 dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3769  del  15  maggio  2009,
possono essere prorogati, previo espresso assenso  del  proprietario,
nel limite di due annualita', e comunque nel limite massimo  di  euro
8.700.000,00 in favore dei nuclei familiari la cui unita' immobiliare
abitata alla data del 6 aprile 2009  e'  classificata  con  esito  E,
ovvero e' ricompresa in una delle fattispecie di cui alla  precedente
lettera a). Resta ferma, in ogni  caso,  la  permanenza  degli  altri
requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti; 
    c) i benefici di cui all'art. 13,  comma  2,  dell'ordinanza  del
Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3827 del 27  novembre  2009,
concessi  nei  confronti  di  coloro   i   quali   hanno   perso   la
disponibilita' di un'unita' abitativa classificata con esito B  o  C,
essendo venuto meno il rapporto di  locazione,  a  causa  dell'evento
sismico del 6 aprile 2009  proseguono  nel  limite  massimo  di  euro
300.000,00. 
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettere a), b)
e c) del presente articolo, quantificati complessivamente in euro  62
milioni si provvede con le risorse programmate dalla delibera CIPE n.
135 del 21  dicembre  2012,  di  cui  all'art.  1,  comma  1.1,  voce
"assistenza  alla  popolazione"  nella  disponibilita'  degli  uffici
speciali per la ricostruzione. 
  3. Al fine di consentire al comune di L'Aquila di svolgere  con  la
massima efficienza ed  economicita'  le  funzioni  istituzionali,  in
attesa della  ricostruzione  delle  sedi  destinate  ad  ufficio  del
predetto ente, gravemente danneggiate  dal  sisma,  e'  assegnata  al
comune la somma nel limite massimo di 800.000,00 euro per l'anno 2013
per provvedere al pagamento dei relativi canoni. Agli oneri derivanti
dall'attuazione  del  presente  comma  si  provvede  con  le  risorse
programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre 2012,  di  cui
all'art. 1, comma 1.1, voce "affitti sedi comunali e  supporto  genio
civile"  nella  disponibilita'   degli   uffici   speciali   per   la
ricostruzione. 
  ((3-bis. Al  fine  di  consentire  alle  sedi  istituzionali  della
provincia dell'Aquila  di  svolgere  con  la  massima  efficienza  ed
economicita' le funzioni istituzionali, in attesa della ricostruzione
delle sedi destinate ad  ufficio,  e'  assegnato  alla  provincia  un
contributo di 1.852.644,15 euro per l'anno  2013  per  provvedere  al
pagamento dei relativi canoni. Ai relativi oneri si provvede a valere
sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1.1, della  delibera  CIPE
n. 135/2012 previa rimodulazione delle destinazioni da parte del CIPE
in relazione al monitoraggio del fabbisogno  correlato  alle  singole
voci ivi indicate)). 
  4. A valere  sulle  medesime  risorse  programmate  dalla  predetta
delibera CIPE n. 135/2012, art. 1,  comma  1.1,  voce  "affitti  sedi
comunali e supporto genio civile" e' altresi' disposta da parte degli
uffici speciali per la  ricostruzione  un'assegnazione  straordinaria
nel limite di 385.000,00 euro per l'anno 2013 al fine di  accelerare,
l'effettuazione delle spese necessarie ad  assicurare  il  definitivo
ripristino   della   funzionalita'   della   Prefettura   -   Ufficio
territoriale del Governo della provincia dell'Aquila. 
  5. Le risorse necessarie per il pagamento degli oneri di assistenza
alla popolazione che sono quantificate  mensilmente  dai  comuni,  al
presentarsi delle relative  esigenze,  sono  trasferite  agli  Uffici
Speciali per la Ricostruzione, per la  successiva  assegnazione  agli
enti attuatori sul territorio. 
  6.  Per  quanto  riguarda  i  trasferimenti  di  risorse  per   gli
interventi di ricostruzione o assistenza alla popolazione  effettuati
dagli Uffici speciali per la Ricostruzione l'Ufficio  Speciale  della
citta' di L'Aquila e' competente per  gli  interventi  ricadenti  nel
territorio del Comune dell'Aquila, mentre l'Ufficio  Speciale  per  i
comuni del cratere e' competente per  gli  interventi  ricadenti  nel
territorio degli altri comuni del cratere nonche'  dei  comuni  fuori
cratere. 
  ((6-bis. Al fine di adeguare le norme fissate per l'assistenza alla
popolazione ai nuovi scenari maturati a quattro anni dal sisma ed  al
fine di contenere  le  relative  spese,  il  sindaco  dell'Aquila  e'
autorizzato a disporre degli alloggi del Progetto CASE e dei MAP  del
comune dell'Aquila per assegnazione: a nuove coppie formate  dopo  il
sisma o a nuovi nuclei monoparentali, di cui almeno un componente con
casa inagibile; a nuclei gia' disaggregati e non, che vivevano  nello
stesso alloggio pur non facendo parte dello stesso nucleo  familiare,
o ai soggetti con contratti lavorativi di assistenza  domiciliare  il
cui contratto di  lavoro  e'  cessato  per  morte  dell'assistito,  e
comunque sino alla formalizzazione di un nuovo contratto di lavoro; a
coloro che non hanno diritto ad alloggio in CASE o MAP in  quanto  il
proprietario della casa di origine non ha presentato il  progetto  di
ristrutturazione   o   a   coloro   ai   quali,    all'esito    della
ristrutturazione, non e' stato riconcesso l'appartamento, il cui ISEE
sia  inferiore  a  8.000  euro;  a  coloro   che   hanno   l'alloggio
classificato B - C in  aggregato  E,  unitamente  agli  alloggi  ATER
classificati B - C e classificati A  qualora  ricompresi  in  edifici
classificati B  e  C;  ai  residenti  e  dimoranti  in  altri  comuni
nell'ambito della provincia dell'Aquila, con casa inagibile, i  quali
per motivi  sanitari  e  di  lavoro  chiedono  l'assegnazione  di  un
alloggio nell'ambito del comune dell'Aquila. Il sindaco puo'  inoltre
disporre l'assegnazione di alloggi meno ambiti o comunque in  eccesso
rispetto all'ordinario fabbisogno in alcune localita' anche a  nuclei
familiari con gravi difficolta' sociali, opportunamente  documentate,
o ad associazioni con finalita' sociali e di volontariato. 
  6-ter. Al fine di assicurare  la  continuita'  delle  attivita'  di
ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della citta'
dell'Aquila e dei  comuni  del  cratere,  il  comune  dell'Aquila  e'
autorizzato alla proroga o al rinnovo del  contratto  di  lavoro  del
personale  a  tempo  determinato,  anche  con  profilo  dirigenziale,
assunto sulla base della normativa emergenziale ed in servizio presso
l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche  in
deroga alle vigenti normative limitative  delle  assunzioni  a  tempo
determinato  in  materia  di  impiego  pubblico  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2001, n.  368,  al  decreto-legge  31  maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18  agosto
2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  di
rispetto del patto di stabilita' e di spesa del personale di cui alla
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133. La proroga  o  il  rinnovo  del  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato sono autorizzati con termine finale definito entro e  non
oltre il 31 dicembre 2013 per le ultimative esigenze emergenziali  di
personale. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa nel  limite  di
euro 1.200.000 per l'anno 2013,  a  valere  sulle  risorse  destinate
all'Ufficio speciale della citta' dell'Aquila e all'Ufficio  speciale
dei restanti comuni del cratere per l'assunzione di personale a tempo
indeterminato,  ai  sensi  dell'articolo   67-ter,   comma   5,   del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. A valere sulle  medesime  risorse,
sino ad un massimo di euro 1.000.000 per l'anno 2013,  i  comuni  del
cratere, in condivisione con i coordinatori delle aree  omogenee  dei
comuni del cratere,  sentito  il  parere  del  titolare  dell'Ufficio
speciale sono autorizzati a prorogare  o  rinnovare  i  contratti  di
collaborazione coordinata e continuativa  stipulati  in  forza  delle
ordinanze emergenziali del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,
avvalendosi del sistema derogatorio di cui al primo periodo. 
  6-quater. Sono altresi' autorizzati la proroga e il rinnovo fino al
31 dicembre 2013 del  contratto  di  lavoro  del  personale  a  tempo
determinato, anche con profilo dirigenziale, assunto dalla  provincia
dell'Aquila sulla base della normativa emergenziale  ed  in  servizio
presso l'ente alla data di entrata in vigore del presente decreto nel
limite di spesa di euro 580.000. Ai relativi oneri  si  provvede  nel
limite massimo delle risorse previste nel bilancio del suddetto ente. 
  6-quinquies. Al comma 12-septies dell'articolo 23 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 135, le parole: "costi sostenuti o delle minori" sono
sostituite dalle seguenti: "costi sostenuti e/o delle minori". 
  6-sexies. All'articolo 1, comma 289, della legge 24 dicembre  2012,
n. 228, le parole: "costi sostenuti o delle minori"  sono  sostituite
dalle seguenti: "costi sostenuti e/o delle minori". 
  6-septies. I pagamenti degli  stati  di  avanzamento  lavori  (SAL)
degli edifici della ricostruzione privata, successivi al  primo  SAL,
vengono effettuati solo a fronte di autocertificazione, ai sensi  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, rilasciata  dal  presidente  del  consorzio  o
dall'amministratore di condominio, o  dal  proprietario  beneficiario
nel caso in  cui  l'unita'  immobiliare  non  sia  ricompresa  in  un
consorzio o in un condominio, e dal direttore dei lavori, con cui  si
attesti l'avvenuto pagamento di tutte le  fatture  degli  appaltatori
fornitori e subappaltatori relative  ai  lavori  effettuati  sia  nel
precedente   SAL   che   in    quello    oggetto    del    pagamento.
L'autocertificazione non si applica alla rata finale del pagamento)). 
                             Art. 7-bis. 
((  (Rifinanziamento   della   ricostruzione   privata   nei   comuni
                interessati dal sisma in Abruzzo). )) 
 
  ((1. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per  la
ricostruzione privata nei territori della  regione  Abruzzo,  colpiti
dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3,  comma
1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n.  39,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e'  autorizzata
la spesa di 197,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al
2019 al fine della  concessione  di  contributi  a  privati,  per  la
ricostruzione o riparazione di immobili, prioritariamente adibiti  ad
abitazione principale, danneggiati ovvero  per  l'acquisto  di  nuove
abitazioni,  sostitutive  dell'abitazione  principale  distrutta.  Le
risorse di  cui  al  precedente  periodo  sono  assegnate  ai  comuni
interessati con delibera del  CIPE  che  puo'  autorizzare  gli  enti
locali all'attribuzione dei contributi in  relazione  alle  effettive
esigenze di  ricostruzione,  previa  presentazione  del  monitoraggio
sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo  finalizzate,  ferma
restando l'erogazione dei contributi nei  limiti  degli  stanziamenti
annuali iscritti in bilancio. Per consentire  la  prosecuzione  degli
interventi  di  cui  al  presente   articolo   senza   soluzione   di
continuita', il CIPE puo' altresi' autorizzare l'utilizzo, nel limite
massimo di 150  milioni  di  euro  per  l'anno  2013,  delle  risorse
destinate agli interventi di ricostruzione pubblica, di cui al  punto
1.3 della delibera del CIPE n. 135/2012 del 21 dicembre 2012, in  via
di anticipazione, a valere sulle risorse di cui al primo periodo  del
presente comma, fermo restando, comunque, lo stanziamento complessivo
di cui al citato punto 1.3. 
  2. I contributi sono erogati  dai  comuni  interessati  sulla  base
degli stati di avanzamento degli interventi ammessi;  la  concessione
dei predetti contributi prevede clausole di  revoca  espresse,  anche
parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero
di loro utilizzo anche solo in parte per finalita' diverse da  quelle
indicate nel presente  articolo.  In  tutti  i  casi  di  revoca,  il
beneficiario e' tenuto alla restituzione del contributo. In  caso  di
inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme  riscosse
a mezzo ruolo sono riversate in apposito  capitolo  dell'entrata  del
bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati. 
  3. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
conversione del presente decreto, le  misure  dell'imposta  fissa  di
bollo attualmente stabilite in euro 1,81 e  in  euro  14,62,  ovunque
ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in  euro  2,00  e  in
euro 16,00. 
  4. La dotazione del Fondo per interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 98,6 milioni  di  euro  per
l'anno 2013. 
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 98,6  milioni
di euro per l'anno 2013 e a 197,2 milioni di euro per ciascuno  degli
anni dal 2014 al 2019, si provvede con le maggiori entrate  derivanti
dal comma 3 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e  delle
finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le  occorrenti
variazioni di bilancio.)) 
                             Art. 7-ter. 
((   (Disposizioni   urgenti   per    l'infrastruttura    ferroviaria
                            nazionale).)) 
 
  ((1. Al fine di garantire il perseguimento di adeguati  livelli  di
sicurezza    dell'infrastruttura    ferroviaria     nazionale,     le
disponibilita' di risorse iscritte in bilancio per gli  anni  2012  e
2013,  destinate  al  contratto  di  programma  di  Rete  Ferroviaria
Italiana S.p.A. - parte servizi, per la  copertura  dei  costi  della
manutenzione  e  delle  attivita'   ordinarie,   residuali   rispetto
all'effettivo fabbisogno come indicato nel contratto stesso,  possono
essere utilizzate  per  la  compensazione  dei  costi  relativi  alla
manutenzione straordinaria da sostenere dalla stessa  societa'  negli
anni 2012 e 2013, inclusi nel medesimo contratto. 
  2. Per il  finanziamento  degli  investimenti  relativi  alla  rete
infrastrutturale ferroviaria nazionale e' autorizzata la spesa di 120
milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  dal  2015  al  2024,  da
attribuire con delibera del CIPE con priorita'  per  la  prosecuzione
dei  lavori  relativi  al  Terzo  Valico   dei   Giovi   e   per   il
quadruplicamento della linea  Fortezza-Verona  di  accesso  sud  alla
galleria di base del Brennero. 
  3.  All'onere  derivante  dal  comma   2   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione  delle  proiezioni  per  l'anno  2015  dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.)) 
                           Art. 7-quater. 
(( (Disposizioni relative al progetto di cui alla  delibera  CIPE  n.
                            57/2011). )) 
 
  ((1.  I  pagamenti  relativi  all'attuazione  degli  interventi  di
riqualificazione del territorio che accompagneranno l'esecuzione  del
progetto approvato dal CIPE con delibera  n.  57/2011  del  3  agosto
2011, o che in tal senso  saranno  individuati  dal  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti e dai rappresentanti degli enti locali
interessati all'opera, finanziati con le risorse comunali,  regionali
e statali, nel limite di 10 milioni di euro annui, sono esclusi,  per
l'anno 2013, per l'anno 2014 e per l'anno 2015, dai limiti del  patto
di stabilita'  interno  degli  enti  interessati,  per  la  quota  di
rispettiva competenza  che  sara'  individuata  dal  Ministero  delle
infrastrutture  e   dei   trasporti   e   comunicata   al   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto.   Alla
compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza
pubblica recati dal presente comma, pari a 10  milioni  di  euro  per
ciascuno  degli  anni  2013,  2014  e  2015,  si  provvede   mediante
corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli  effetti
finanziari  non   previsti   a   legislazione   vigente   conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.  154,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.  189,  e  successive
modificazioni)). 
                               Art. 8 
 
Norme per la prosecuzione delle attivita' di rimozione delle  macerie
causate dal sisma del 6 aprile 2009 in Abruzzo. 
 
  1.  Per  garantire  la  prosecuzione  delle  attivita'  volte  alla
rimozione  delle  macerie  nei  territori  della   regione   Abruzzo,
conseguenti  al  sisma  del  6  aprile   2009,   le   operazioni   di
movimentazione e trasporto ai  siti  di  stoccaggio  autorizzati  dai
comuni dei materiali derivanti dal crollo degli  edifici  pubblici  e
privati, dalle attivita' di demolizione e abbattimento degli  edifici
pericolanti a seguito di ordinanza sindacale e da interventi  edilizi
effettuati su incarico della pubblica amministrazione possono  essere
svolte anche con impiego di personale e mezzi del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco e delle Forze Armate. Tali soggetti sono autorizzati
in deroga agli articoli 188-ter, 193 e 212 del decreto legislativo  3
aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. 
  2. Ai fini di cui al comma 1,  l'Ufficio  Speciale  per  la  citta'
dell'Aquila e l'Ufficio speciale per i comuni  del  cratere,  di  cui
all'articolo  67-ter  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.   83,
convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  sottoscrivono  con  il
Ministero dell'Interno -  Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco,  del
Soccorso Pubblico e della Difesa Civile  e  con  il  Ministero  della
Difesa, appositi accordi, ((nei quali)) sono precisate  le  modalita'
della collaborazione, compreso il rimborso delle  spese  sostenute  e
documentate nei limiti previsti dalla normativa  vigente  nonche'  il
rimborso del compenso per le  ore  di  straordinario  autorizzato  ed
effettivamente prestato, nei limiti di 30 ore mensili. 
  3. La demolizione e  l'abbattimento  di  immobili  appartenenti  al
demanio o patrimonio pubblico danneggiati a seguito del sisma  del  6
aprile 2009 sono curati, in base alla competenza territoriale,  dagli
Uffici speciali di cui al comma 2. A tale  scopo  i  predetti  Uffici
sono  autorizzati  ad  affidare  l'incarico   della   demolizione   e
abbattimento al Dipartimento  dei  Vigili  del  Fuoco,  del  Soccorso
Pubblico e della Difesa Civile o alle Forze Armate, mediante appositi
accordi, nei quali sono precisate le modalita' della  collaborazione,
compreso il rimborso delle spese sostenute e documentate  nei  limiti
previsti dalla normativa vigente, nonche' il  rimborso  del  compenso
per le ore di straordinario autorizzato ed  effettivamente  prestato,
nei limiti di 30 ore mensili. Per le attivita' che non possono essere
svolte dal Dipartimento per carenza di strumenti  tecnici  specifici,
gli  Uffici  Speciali  per  la  Ricostruzione  procedono   ai   sensi
dell'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
  4. Limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto, i materiali  di
cui al comma  1  sono  considerati  rifiuti  urbani  con  codice  CER
20.03.99.   Non   costituiscono   rifiuto   i   beni   di   interesse
architettonico, artistico e storico, i  beni  ed  effetti  di  valore
anche simbolico, i coppi, i mattoni,  le  ceramiche,  le  pietre  con
valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. 
  5. Il Corpo Nazionale dei  Vigili  del  Fuoco  e  le  Forze  Armate
possono altresi' curare il  trasporto  dei  rifiuti  raggruppati  per
categorie   omogenee,   caratterizzati   ed   identificati   con   il
corrispondente codice CER verso impianti di  recupero  e  smaltimento
autorizzati. 
  ((5-bis. Le disponibilita' di cui all'articolo l del  decreto-legge
30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla  legge
26 febbraio 2010, n. 26, sono integralmente ripristinate  per  l'anno
2013. Alla copertura del relativo onere, pari a un  milione  di  euro
per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione  dello
stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini
del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali)). 
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei  commi  da  1  a  5  si
provvede, quanto a euro 4.983.000, 00,  con  le  risorse  disponibili
sulle contabilita' speciali degli Uffici speciali di cui al comma  2,
secondo le modalita'  stabilite  con  decreto  emanato  dal  Ministro
dell'economia e delle  finanze,  su  proposta  del  Ministro  per  la
coesione territoriale, in attuazione dell'articolo 67-bis,  comma  5,
del  decreto-legge  22  giugno   2012,   n.   83,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134  e,  quanto  a  euro
6.000.000,00, con le risorse programmate dalla delibera CIPE  n.  135
del 21 dicembre 2012, con particolare riferimento  a  quelle  di  cui
all'art. 1, comma 1.1.,  voce  "riserva  per  ulteriori  esigenze  di
carattere obbligatorio". 
  7. Il Ministero della difesa e' autorizzato a impiegare nell'ambito
dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, con decorrenza dal
1° gennaio 2013 e fino  al  31  dicembre  2013,  un  contingente  non
superiore a 135  unita'  di  personale  delle  Forze  armate  per  la
prosecuzione  dei  servizi  di  vigilanza   e   protezione   di   cui
all'articolo 16  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 9  aprile  2009,  n.  3754.  A  tale  contingente,  posto  a
disposizione del prefetto de L'Aquila, si applicano  le  disposizioni
di cui all'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 23 maggio 2008,
n. 92, convertito con modificazioni dalla legge 24  luglio  2008,  n.
125, nonche' il trattamento economico previsto dal  decreto  adottato
ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 4, del medesimo decreto-legge  n.
92 del 2008 e dell'articolo 23, comma 7, del decreto-legge  6  luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto  2012,
n. 135. Per l'applicazione del presente comma e' autorizzata la spesa
nel limite di euro 2.200.000. 
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma  7,  si  provvede
con le risorse programmate dalla delibera CIPE n. 135 del 21 dicembre
2012, con particolare riferimento a quelle di cui all'art.  1,  comma
1.1.,  voce   "per   la   gestione   dell'ordine   pubblico",   nella
disponibilita' degli uffici speciali per la ricostruzione. 
                             Art. 8-bis. 
(( (Deroga alla disciplina dell'utilizzazione di  terre  e  rocce  da
                             scavo). )) 
 
  ((1. Al fine di rendere piu' celere e piu' agevole la realizzazione
degli interventi urgenti previsti dal presente decreto che comportano
la necessita' di gestire  terre  e  rocce  da  scavo,  adottando  nel
contempo una disciplina semplificata di tale gestione,  proporzionata
all'entita' degli interventi da eseguire  e  uniforme  per  tutto  il
territorio nazionale, le  disposizioni  del  regolamento  di  cui  al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e
del mare 10 agosto 2012, n. 161, si applicano solo alle terre e rocce
da scavo prodotte nell'esecuzione di opere soggette ad autorizzazione
integrata ambientale o a valutazione di impatto ambientale. 
  2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1,  in  attesa  di  una
specifica disciplina  per  la  semplificazione  amministrativa  delle
procedure, alla gestione dei  materiali  da  scavo,  provenienti  dai
cantieri di piccole dimensioni la cui produzione non superi i seimila
metri cubi  di  materiale,  continuano  ad  applicarsi  su  tutto  il
territorio nazionale le disposizioni stabilite dall'articolo 186  del
decreto legislativo 3  aprile  2006,  n.  152,  in  deroga  a  quanto
stabilito dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27)). 
                               Art. 9 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione
in legge. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Dato a Roma, addi' 26 aprile 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
                                Passera,  Ministro   dello   sviluppo
                                economico e  delle  infrastrutture  e
                                dei trasporti 
 
                                Clini, Ministro dell'ambiente e della
                                tutela del territorio e del mare 
 
                                Grilli,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino