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Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione
 
 
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14.03.2013

Conversione del permesso da motivi religiosi a lavoro

 
Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, sentenza breve del 7 marzo 2013
 
La sentenza (161.63 KB)
 
Il Questore di Firenze aveva rigettato l’istanza della ricorrente volta alla conversione del permesso di soggiorno per motivi religiosi in un titolo di soggiorno per lavoro subordinato, con la motivazione che l’art. 14 del d.P.R. n. 394/1999 non fa menzione di tale possibilità.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, con la sentenza del 7 marzo 2013, ha invece accolto il ricorso del cittadino straniero, rilevando che:
- la norma menzionata, in tema di conversione del permesso di soggiorno, dispone che “Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso…”.
- la giurisprudenza ha ritenuto che la predetta disposizione, tuttavia, non possa interpretarsi nel senso che soltanto le menzionate tipologie di permesso di soggiorno debbano essere oggetto di conversione e, conseguentemente, che per quelle non espressamente ivi richiamate tale conversione non sarebbe consentita, non essendoci nella norma menzionata alcuna espressa esclusione dalla conversione di altre tipologie di permesso di soggiorno diverse da quelle sopra citate (T.A.R. Lazio, sez. II, 5 febbraio 2009, n. 1206; T.A.R. Lombardia, sez. IV, 2 marzo 2012, n. 696);
- sul piano sistematico, allorché il d.P.R. n. 394/1999 ha voluto escludere la possibilità della conversione di un permesso di soggiorno ad un determinato titolo, lo ha espressamente previsto, (art. 40, comma 23, d.P.R. n. 394/1999).

Si ringrazia della segnalazione l'avv. Francesca Nicodemi, socia ASGI.
 
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