DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2013
Disciplina della cessazione delle misure umanitarie di protezione
temporanea concesse ai cittadini dei Paesi del Nord Africa affluiti
nel territorio nazionale nel periodo 1¡ gennaio - 5 aprile 2011.
(13A02272)
(GU n.60 del 12-3-2013)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
febbraio 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza
umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale
afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa fino al
31 dicembre 2011;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6
ottobre 2011, con il quale il citato stato di emergenza umanitaria e'
stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;
Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,
e successive modificazioni, recante ÇTesto Unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione
dello stranieroÈ, il quale disciplina le modalita' di adozione delle
misure di protezione umanitaria in occasione di conflitti, disastri o
altri gravi eventi verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione
Europea;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile
2011, concernente le misure umanitarie di protezione temporanea da
assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di cittadini
appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio
nazionale dal 1¡ gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011, ed
in particolare l'articolo 2 con il quale sono state individuate le
condizioni per il rilascio, ai cittadini sopraindicati, del permesso
di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi
dell'articolo 11, comma 1, lettera c-ter, del D.P.R. n. 394 del 1999;
Visti i successivi D.P.C.M. 6 ottobre 2011 e 15 maggio 2012, con i
quali e' stata disposta la proroga del termine di scadenza dei
predetti permessi di ulteriori sei mesi;
Vista la Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i
rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale
ÇSolidarieta' e gestione dei flussi migratoriÈ;
Dato atto dei riflessi positivi che la concessione delle misure
umanitarie di protezione temporanea ha determinato sia in relazione
all'inserimento socio-lavorativo di un elevato numero di migranti
beneficiari delle stesse, sia nell'attuazione della piu' complessiva
strategia di rientro dall'emergenza umanitaria Nord-Africa;
Dato atto altresi' del consolidamento del processo democratico in
corso in Tunisia e dei proficui rapporti di collaborazione in essere
con le autorita' del Paese nordafricano ai fini di un piu' efficace
governo del fenomeno migratorio;
Considerato che il cennato stato di emergenza e' scaduto il 31
dicembre 2012;
Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n.
33 del 28 dicembre 2012 con la quale si e' provveduto a regolare la
chiusura dello stato di emergenza e il rientro, nella gestione
ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre
amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso
di cittadini stranieri sul territorio nazionale;
Ritenuto, per effetto di tutto quanto sopra, che siano venuti meno
i presupposti per un ulteriore prolungamento della durata delle
misure umanitarie di protezione temporanea;
Ritenuto, pertanto, nel rispetto dei principi e delle norme
nazionali e internazionali che regolano la materia, di dover
disciplinare le modalita' di cessazione delle suddette misure;
D'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno,
dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;
Decreta:
Art. 1
Cessazione delle misure di protezione umanitaria
1. Il presente decreto disciplina le modalita' di cessazione delle
misure umanitarie di protezione temporanea concesse ai cittadini
stranieri appartenenti ai Paesi del Nord Africa giunti sul territorio
nazionale nel periodo dal 1¡ gennaio 2011 alla mezzanotte del 5
aprile 2011.
2. I cittadini stranieri beneficiari delle misure di protezione
umanitaria concesse ai sensi del citato decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011, possono presentare entro il 31
marzo 2013 domanda di rimpatrio assistito nel Paese di provenienza o
di origine, con le modalita' di cui all'art. 3.
3. Entro il medesimo termine, gli stessi cittadini stranieri
possono presentare domanda di conversione dei permessi di soggiorno
per motivi umanitari in permessi per lavoro, famiglia, studio e
formazione professionale.
4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14-ter
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
5. La validita' dei permessi di soggiorno in possesso dei
beneficiari delle misure umanitarie di protezione temporanea e'
automaticamente prorogata sino alla data di conclusione delle
procedure di cui ai commi 2 e 3.
6. Nei confronti di coloro che non abbiano presentato entro i
termini su indicati domanda di rimpatrio assistito, ovvero richiesta
di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sono
adottati, caso per caso, i provvedimenti di espulsione ed
allontanamento dal territorio nazionale previsti dalla legislazione
vigente.
Art. 2
Casi di esclusione dai rimpatri
1. La disposizione di cui al comma 6 dell'art. 1 non trova
applicazione nei confronti di:
a) soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 comma
2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
b) soggetti che possono dimostrare la sussistenza di gravi motivi
di salute che ne impediscono il rientro nel Paese di origine, per il
periodo in cui perdura tale stato;
c) soggetti che possono dimostrare la sussistenza di gravi
ragioni di carattere umanitario che rendono impossibile o non
ragionevole il rimpatrio;
d) componenti di nuclei familiari con minori che frequentano la
scuola fino al termine dell'anno scolastico.
Art. 3
Modalita' di attuazione dei programmi di rimpatrio assistito
1. I cittadini stranieri di cui all'articolo 1, comma 2, possono
essere ammessi a uno dei programmi di rimpatrio volontario e
assistito promossi dal Ministero dell'interno attraverso il Fondo
europeo per i rimpatri, nell'ambito della programmazione annuale 2011
e 2012.
2. La domanda di adesione ai programmi di rimpatrio volontario di
cui al comma 1 e' presentata dall'interessato, entro i termini
fissati dall'articolo 1, comma 2, ai soggetti incaricati
dell'attuazione degli interventi di rimpatrio. Tali soggetti
assicurano anche l'informazione sulle procedure da seguire.
Art. 4
Disposizioni finanziarie
1. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 si
provvede a valere sulle risorse del Fondo Europeo per i rimpatri,
Programmi 2011-2012, gestito dal Ministero dell'Interno.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 28 febbraio 2013
Il Presidente: Monti