DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 febbraio 2013  

Disciplina della cessazione delle misure umanitarie di protezione

temporanea concesse ai cittadini dei Paesi del Nord Africa affluiti

nel territorio nazionale nel periodo 1¡ gennaio - 5 aprile 2011.

(13A02272)

(GU n.60 del 12-3-2013)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12

febbraio 2011, con il quale e' stato dichiarato lo stato di emergenza

umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale

afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa fino al

31 dicembre 2011;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6

ottobre 2011, con il quale il citato stato di emergenza umanitaria e'

stato prorogato fino al 31 dicembre 2012;

Visto l'articolo 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,

e successive modificazioni, recante ÇTesto Unico delle disposizioni

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione

dello stranieroÈ, il quale disciplina le modalita' di adozione delle

misure di protezione umanitaria in occasione di conflitti, disastri o

altri gravi eventi verificatisi in Paesi non appartenenti all'Unione

Europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 aprile

2011, concernente le misure umanitarie di protezione temporanea da

assicurarsi nel territorio dello Stato a favore di cittadini

appartenenti ai Paesi del Nord Africa affluiti nel territorio

nazionale dal 1¡ gennaio 2011 alla mezzanotte del 5 aprile 2011, ed

in particolare l'articolo 2 con il quale sono state individuate le

condizioni per il rilascio, ai cittadini sopraindicati, del permesso

di soggiorno per motivi umanitari della durata di sei mesi, ai sensi

dell'articolo 11, comma 1, lettera c-ter, del D.P.R. n. 394 del 1999;

Visti i successivi D.P.C.M. 6 ottobre 2011 e 15 maggio 2012, con i

quali e' stata disposta la proroga del termine di scadenza dei

predetti permessi di ulteriori sei mesi;

Vista la Decisione n. 575/2007/CE del Parlamento Europeo e del

Consiglio del 23 maggio 2007 che istituisce il Fondo europeo per i

rimpatri per il periodo 2008-2013, nell'ambito del programma generale

ÇSolidarieta' e gestione dei flussi migratoriÈ;

Dato atto dei riflessi positivi che la concessione delle misure

umanitarie di protezione temporanea ha determinato sia in relazione

all'inserimento socio-lavorativo di un elevato numero di migranti

beneficiari delle stesse, sia nell'attuazione della piu' complessiva

strategia di rientro dall'emergenza umanitaria Nord-Africa;

Dato atto altresi' del consolidamento del processo democratico in

corso in Tunisia e dei proficui rapporti di collaborazione in essere

con le autorita' del Paese nordafricano ai fini di un piu' efficace

governo del fenomeno migratorio;

Considerato che il cennato stato di emergenza e' scaduto il 31

dicembre 2012;

Vista l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile n.

33 del 28 dicembre 2012 con la quale si e' provveduto a regolare la

chiusura dello stato di emergenza e il rientro, nella gestione

ordinaria, da parte del Ministero dell'interno e delle altre

amministrazioni competenti, degli interventi concernenti l'afflusso

di cittadini stranieri sul territorio nazionale;

Ritenuto, per effetto di tutto quanto sopra, che siano venuti meno

i presupposti per un ulteriore prolungamento della durata delle

misure umanitarie di protezione temporanea;

Ritenuto, pertanto, nel rispetto dei principi e delle norme

nazionali e internazionali che regolano la materia, di dover

disciplinare le modalita' di cessazione delle suddette misure;

D'intesa con i Ministri degli affari esteri, dell'interno,

dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali;

Decreta:

Art. 1

Cessazione delle misure di protezione umanitaria

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di cessazione delle

misure umanitarie di protezione temporanea concesse ai cittadini

stranieri appartenenti ai Paesi del Nord Africa giunti sul territorio

nazionale nel periodo dal 1¡ gennaio 2011 alla mezzanotte del 5

aprile 2011.

2. I cittadini stranieri beneficiari delle misure di protezione

umanitaria concesse ai sensi del citato decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri 5 aprile 2011, possono presentare entro il 31

marzo 2013 domanda di rimpatrio assistito nel Paese di provenienza o

di origine, con le modalita' di cui all'art. 3.

3. Entro il medesimo termine, gli stessi cittadini stranieri

possono presentare domanda di conversione dei permessi di soggiorno

per motivi umanitari in permessi per lavoro, famiglia, studio e

formazione professionale.

4. Si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 14-ter

del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

5. La validita' dei permessi di soggiorno in possesso dei

beneficiari delle misure umanitarie di protezione temporanea e'

automaticamente prorogata sino alla data di conclusione delle

procedure di cui ai commi 2 e 3.

6. Nei confronti di coloro che non abbiano presentato entro i

termini su indicati domanda di rimpatrio assistito, ovvero richiesta

di conversione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, sono

adottati, caso per caso, i provvedimenti di espulsione ed

allontanamento dal territorio nazionale previsti dalla legislazione

vigente.

Art. 2

Casi di esclusione dai rimpatri

1. La disposizione di cui al comma 6 dell'art. 1 non trova

applicazione nei confronti di:

a) soggetti in possesso dei requisiti previsti dall'art. 19 comma

2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

b) soggetti che possono dimostrare la sussistenza di gravi motivi

di salute che ne impediscono il rientro nel Paese di origine, per il

periodo in cui perdura tale stato;

c) soggetti che possono dimostrare la sussistenza di gravi

ragioni di carattere umanitario che rendono impossibile o non

ragionevole il rimpatrio;

d) componenti di nuclei familiari con minori che frequentano la

scuola fino al termine dell'anno scolastico.

Art. 3

Modalita' di attuazione dei programmi di rimpatrio assistito

1. I cittadini stranieri di cui all'articolo 1, comma 2, possono

essere ammessi a uno dei programmi di rimpatrio volontario e

assistito promossi dal Ministero dell'interno attraverso il Fondo

europeo per i rimpatri, nell'ambito della programmazione annuale 2011

e 2012.

2. La domanda di adesione ai programmi di rimpatrio volontario di

cui al comma 1 e' presentata dall'interessato, entro i termini

fissati dall'articolo 1, comma 2, ai soggetti incaricati

dell'attuazione degli interventi di rimpatrio. Tali soggetti

assicurano anche l'informazione sulle procedure da seguire.

Art. 4

Disposizioni finanziarie

1. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 si

provvede a valere sulle risorse del Fondo Europeo per i rimpatri,

Programmi 2011-2012, gestito dal Ministero dell'Interno.

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana.

Roma, 28 febbraio 2013

Il Presidente: Monti