IL TRIBUNALE di PORDENONE
n. 492/2012
V.G.
nelle persone dei magistrati:
dr. Gaetano APPIERTO
Presidente
dr.ssa Maria
Paola COSTA
Giudice
dr.ssa. Giovanna MULLIG Giudice
rel.
nellepigrafato procedimento ex art. 737 c.p.c. ha pronunciato il seguente
DECRETO
- LETTO il ricorso depositato il
13.04.2012, con il quale
, nata a Palermo il .1993, chiede
dichiararsi la nullit del provvedimento emesso dal Comune di Pordenone in data
27.01.12, Rep. n. 84338/A/2011 Prot. n. 0007700 con cui le stata rifiutata la
dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana di cui allart. 4, comma,
2, della legge n. 91/1992;
- VISTO il parere contrario espresso
dal Pubblico Ministero in data 4.5.2012 in quanto non risulta adeguatamente
comprovata la permanenza in Italia della minore;
- OSSERVATO che il Comune di Pordenone, nel rifiutare lelezione di
cittadinanza, cos ha motivato: dagli accertamenti dufficio effettuati
presso il Comune di Palermo emersa una discordanza tra la copia integrale,
rilasciata il 05.12.2011, dellatto di nascita di ,
dove i genitori risultano residenti in Palermo, e la verifica anagrafica vera e
propria del 28.12.2011, dalla quale risulta che n gli stessi genitori n
linteressata sono stati residenti in quel comune. Preso atto pertanto che da
ci deriva limpossibilit di applicare quanto previsto dalla circolare del
Ministero dellInterno n. K.64.2/13 del 7.11.2007, che prevede la possibilit
di sanare la tardiva iscrizione anagrafica presentando documentazione atta a
dimostrare la presenza effettiva in Italia dellinteressata nel periodo
antecedente liscrizione anagrafica, a condizione che almeno uno dei genitori,
al momento della dichiarazione di nascita, fosse legalmente residente in Italia.;
- LETTO lart. 4, comma, 2, della legge
n. 91/1992 che dispone: lo straniero nato in Italia,
che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore et, diviene
cittadino se dichiara di
voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data;
- CONSIDERATO, pertanto, che le direttive espresse dalla circolare del Ministero
dellInterno n. K.64.2/13 del 7.11.2007 - seppur dichiaratamente volte ad
evitare che la tardiva iscrizione anagrafica dei minori stranieri si riveli
pregiudizievole allacquisto della cittadinanza italiana - introducono, a ben
vedere, un ulteriore requisito affinch il neo-maggiorenne possa utilmente effettuare
la dichiarazione di elezione, ovvero il fatto che la nascita sia stata
regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori
legalmente residente in Italia (cos circolare del
Ministero dellInterno n. K.64.2/13 del 7.11.2007);
- RILEVATO che tale presupposto –
e cio la residenza legale in Italia di almeno uno dei genitori al momento
della nascita del minore - non previsto dalla legge 5.2.1992 n. 91;
- OSSERVATO dunque che,
secondo linterpretazione offerta dalla predetta circolare, al neo maggiorenne
che voglia optare per la cittadinanza italiana viene imposto lulteriore
requisito - non previsto dalla
normativa nazionale - della residenza legale in quanto richiesto ad almeno uno
dei genitori;
- evidenziato che le circolari
ministeriali non sono fonti di diritto, essendo piuttosto qualificabili come
atti unilaterali (Cass. civ. n. 1457/1973: le circolari ministeriali spiegano effetti soltanto
nell'ambito dei rapporti interni tra i vari uffici della stessa amministrazione
ed i loro funzionari, ma non possono costituire fonti di diritti a favore di terzi ne di obblighi
a carico dell' amministrazione, ne possono avere alcun valore quale mezzo di
interpretazione di una norma di legge), con la
conseguenza che alcun ulteriore requisito legale pu essere per tale via
introdotto;
- RITENUTO, pertanto, che per valutare la
legittimit della dichiarazione di elezione di cittadinanza di si debba unicamente far riferimento alla
normativa, nazionale ed internazionale, sulla materia;
- OSSERVATO in
proposito che, ai sensi del D.P.R. 12.10.1993 n. 572 (regolamento di esecuzione
della citata legge 5.2.1992 n. 91), si considera legalmente residente nel
territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli
adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli
stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica;
- RITENUTO,
pertanto, che il regolamento di esecuzione della legge 5.2.1992 n. 91 definisce
la residenza legale come condizione dello straniero che abbia assolto anche
agli oneri anagrafici, con la conseguenza che l'iscrizione anagrafica da
semplice elemento presuntivo diviene requisito per l'acquisto della
cittadinanza;
- RITENUTO che, tuttavia,
il concetto di residenza legale ricondotto dal regolamento alla iscrizione
anagrafica non pu trovare applicazione in quanto in contrasto con il
significato desumibile dalla fonte di legge di rango superiore;
- RILEVATO,
infatti, che lo stesso art. 43 del codice civile, definendo la residenza come il
luogo dove la persona ha la sua dimora abituale, individua una res facti che pu essere provata dall'interessato con ogni
mezzo;
- RITENUTO, poi,
che l'avverbio "legalmente" (introdotto, rispetto alla normativa
precedente, dalla legge n. 91/1992), va inteso come non illegale e quindi come
autorizzato;
omissis
- RITENUTO che, data limpossibilit
del minore di adempiere autonomamente alle prescrizioni in materia, il concetto
di residenza legale ad esso riferito deve essere interpretato in senso pi
ampio, ovvero come assenza di motivi ostativi alla
permanenza del suddetto minore nel territorio dello Stato e come diritto del
medesimo di vivere con i suoi genitori soggiornanti in Italia legalmente o,
addirittura, clandestinamente;
- RITENUTO infatti che, in armonia con
il dettato costituzionale (art. 31) e con la normativa internazionale, e in particolare con la CEDU (art. 8) e
con la Convenzione di New York per i diritti del fanciullo (art. 7), allo
straniero minore di et dovuta una tutela sicuramente pi intensa di quella
riservata allo straniero maggiorenne,
- RITENUTO, infatti che il diritto del
minore a risiedere in Italia nellesercizio del suo diritto alla vita privata e familiare sancito dallart. 8 della
CEDU: Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e
familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non pu esservi
ingerenza della pubblica autorit nell'esercizio di tale diritto a meno che
tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una
societ democratica, necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine
pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la
protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle
libert altrui;
- RITENUTO, di conseguenza, che il minore vanta un diritto a risiedere in Italia ex se, cio indipendentemente dalla situazione di legalit dei genitori, qualora sia nato sul territorio italiano e non vi siano motivi di ordine pubblico, originari o sopravvenuti, atti a giustificarne unespulsione;
- VISTA la
documentazione prodotta unitamente al ricorso (cfr.
attestati di vaccinazione e certificati medici allegati), dalla quale emerge leffettiva presenza dellallora minore sul territorio italiano anche nel
periodo antecedente la sua regolare iscrizione anagrafica avvenuta, come si
evince dal doc. 1, solo in data 10.06.1997;
- RILEVATO, cos, che
la ricorrente dal momento della nascita (1993) al momento della sua regolare
iscrizione anagrafica (10.6.1997) ha vissuto necessariamente con la madre, sua
famiglia, esercitando cos un suo diritto ampiamente tutelato;
- RITENUTO che in tal senso la
ricorrente pu dirsi aver risieduto legalmente in Italia, poich alcun motivo di espulsione si pu palesare essere
intervenuto a suo carico;
- RITENUTO pertanto
che la ricorrente ha soddisfatto il requisito di residenza legale sul suolo
italiano sino al compimento della maggiore et ed ha tempestivamente presentato
la dichiarazione di elezione di cittadinanza entro il termine di un anno dal
compimento della maggiore et;
P. Q. M.
1. accoglie il ricorso e per leffetto dichiara
la nullit del provvedimento di diniego della dichiarazione di elezione della
cittadinanza italiana emesso dal Comune di Pordenone in data 27.01.12, Rep. n.
84338/A/2011 Prot. n. 0007700;
2. ordina allUfficiale dello Stato Civile di Pordenone di
ricevere la dichiarazione di elezione di cittadinanza di
Si comunichi.
Pordenone, 13 luglio 2012
Il
Presidente
(dr. Gaetano Appierto)
Il Giudice estensore
(Dr. ssa Giovanna Mullig)