IL TRIBUNALE di PORDENONE

n.   492/2012   V.G.

nelle persone dei magistrati:

dr.      Gaetano          APPIERTO                Presidente

dr.ssa Maria Paola    COSTA                      Giudice

dr.ssa.  Giovanna       MULLIG                   Giudice rel.

nellepigrafato  procedimento ex art. 737 c.p.c. ha pronunciato il seguente

DECRETO

- LETTO il ricorso depositato il 13.04.2012, con il quale                           , nata a Palermo il         .1993, chiede dichiararsi la nullit del provvedimento emesso dal Comune di Pordenone in data 27.01.12, Rep. n. 84338/A/2011 Prot. n. 0007700 con cui le stata rifiutata la dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana di cui allart. 4, comma, 2, della legge n. 91/1992;

- VISTO il parere contrario espresso dal Pubblico Ministero in data 4.5.2012 in quanto non risulta adeguatamente comprovata la permanenza in Italia della minore;

- OSSERVATO  che il Comune di Pordenone, nel rifiutare lelezione di cittadinanza, cos ha motivato: dagli accertamenti dufficio effettuati presso il Comune di Palermo emersa una discordanza tra la copia integrale, rilasciata il 05.12.2011, dellatto di nascita di                                , dove i genitori risultano residenti in Palermo, e la verifica anagrafica vera e propria del 28.12.2011, dalla quale risulta che n gli stessi genitori n linteressata sono stati residenti in quel comune. Preso atto pertanto che da ci deriva limpossibilit di applicare quanto previsto dalla circolare del Ministero dellInterno n. K.64.2/13 del 7.11.2007, che prevede la possibilit di sanare la tardiva iscrizione anagrafica presentando documentazione atta a dimostrare la presenza effettiva in Italia dellinteressata nel periodo antecedente liscrizione anagrafica, a condizione che almeno uno dei genitori, al momento della dichiarazione di nascita, fosse legalmente residente in Italia.;

- LETTO lart. 4, comma, 2, della legge n. 91/1992 che dispone: lo straniero nato in Italia, che vi abbia  risieduto legalmente senza  interruzioni  fino  al  raggiungimento  della  maggiore  et, diviene cittadino se dichiara di  voler  acquistare  la  cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data;

- CONSIDERATO, pertanto, che le direttive espresse dalla circolare del Ministero dellInterno n. K.64.2/13 del 7.11.2007 - seppur dichiaratamente volte ad evitare che la tardiva iscrizione anagrafica dei minori stranieri si riveli pregiudizievole allacquisto della cittadinanza italiana - introducono, a ben vedere, un ulteriore requisito affinch il neo-maggiorenne possa utilmente effettuare la dichiarazione di elezione, ovvero il fatto che la nascita sia stata regolarmente denunciata presso un Comune italiano da almeno uno dei genitori legalmente residente in Italia (cos circolare del Ministero dellInterno n. K.64.2/13 del 7.11.2007);

- RILEVATO che tale presupposto – e cio la residenza legale in Italia di almeno uno dei genitori al momento della nascita del minore - non previsto dalla legge 5.2.1992 n. 91;

- OSSERVATO dunque che, secondo linterpretazione offerta dalla predetta circolare, al neo maggiorenne che voglia optare per la cittadinanza italiana viene imposto lulteriore requisito -  non previsto dalla normativa nazionale - della residenza legale in quanto richiesto ad almeno uno dei genitori;

- evidenziato che le circolari ministeriali non sono fonti di diritto, essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali (Cass. civ. n. 1457/1973: le circolari ministeriali spiegano effetti soltanto nell'ambito dei rapporti interni tra i vari uffici della stessa amministrazione ed i loro funzionari, ma non possono costituire fonti di diritti a favore di terzi ne di obblighi a carico dell' amministrazione, ne possono avere alcun valore quale mezzo di interpretazione di una norma di legge), con la conseguenza che alcun ulteriore requisito legale pu essere per tale via introdotto;

- RITENUTO, pertanto, che per valutare la legittimit della dichiarazione di elezione di cittadinanza di                             si debba unicamente far riferimento alla normativa, nazionale ed internazionale, sulla materia;

- OSSERVATO in proposito che, ai sensi del D.P.R. 12.10.1993 n. 572 (regolamento di esecuzione della citata legge 5.2.1992 n. 91), si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica;

- RITENUTO, pertanto, che il regolamento di esecuzione della legge 5.2.1992 n. 91 definisce la residenza legale come condizione dello straniero che abbia assolto anche agli oneri anagrafici, con la conseguenza che l'iscrizione anagrafica da semplice elemento presuntivo diviene requisito per l'acquisto della cittadinanza;

- RITENUTO che, tuttavia, il concetto di residenza legale ricondotto dal regolamento alla iscrizione anagrafica non pu trovare applicazione in quanto in contrasto con il significato desumibile dalla fonte di legge di rango superiore;

- RILEVATO, infatti, che lo stesso art. 43 del codice civile, definendo la residenza come il luogo dove la persona ha la sua dimora abituale, individua una res facti che pu essere provata dall'interessato con ogni mezzo;

- RITENUTO, poi, che l'avverbio "legalmente" (introdotto, rispetto alla normativa precedente, dalla legge n. 91/1992), va inteso come non illegale e quindi come autorizzato;

 

omissis

 

- RITENUTO che, data limpossibilit del minore di adempiere autonomamente alle prescrizioni in materia, il concetto di residenza legale ad esso riferito deve essere interpretato in senso pi ampio, ovvero come assenza di motivi ostativi alla permanenza del suddetto minore nel territorio dello Stato e come diritto del medesimo di vivere con i suoi genitori soggiornanti in Italia legalmente o, addirittura, clandestinamente;

- RITENUTO infatti che, in armonia con il dettato costituzionale (art. 31) e con la normativa internazionale,  e in particolare con la CEDU (art. 8) e con la Convenzione di New York per i diritti del fanciullo (art. 7), allo straniero minore di et dovuta una tutela sicuramente pi intensa di quella riservata allo straniero maggiorenne,

- RITENUTO, infatti che il diritto del minore a risiedere in Italia nellesercizio del suo diritto alla vita privata e familiare sancito dallart. 8 della CEDU: Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non pu esservi ingerenza della pubblica autorit nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una societ democratica, necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libert altrui;

- RITENUTO, di conseguenza, che il minore vanta un diritto a risiedere in Italia ex se, cio indipendentemente dalla situazione di legalit dei genitori, qualora sia nato sul territorio italiano e non vi siano motivi di ordine pubblico, originari o sopravvenuti, atti a giustificarne unespulsione;

 

- VISTA la documentazione prodotta unitamente al ricorso (cfr. attestati di vaccinazione e certificati medici allegati), dalla quale emerge leffettiva presenza dellallora minore                           sul territorio italiano anche nel periodo antecedente la sua regolare iscrizione anagrafica avvenuta, come si evince dal doc. 1, solo in data 10.06.1997; 

- RILEVATO, cos, che la ricorrente dal momento della nascita (1993) al momento della sua regolare iscrizione anagrafica (10.6.1997) ha vissuto necessariamente con la madre, sua famiglia, esercitando cos un suo diritto ampiamente tutelato;

- RITENUTO che in tal senso la ricorrente pu dirsi aver risieduto legalmente in Italia, poich alcun motivo di espulsione si pu palesare essere intervenuto a suo carico;

- RITENUTO pertanto che la ricorrente ha soddisfatto il requisito di residenza legale sul suolo italiano sino al compimento della maggiore et ed ha tempestivamente presentato la dichiarazione di elezione di cittadinanza entro il termine di un anno dal compimento della maggiore et;

P. Q. M.

1. accoglie il ricorso e per leffetto dichiara la nullit del provvedimento di diniego della dichiarazione di elezione della cittadinanza italiana emesso dal Comune di Pordenone in data 27.01.12, Rep. n. 84338/A/2011 Prot. n. 0007700;

2. ordina allUfficiale dello Stato Civile di Pordenone di ricevere la dichiarazione di elezione di cittadinanza di

Si comunichi.

Pordenone, 13 luglio 2012                                                            

                                                                                        Il Presidente

(dr. Gaetano Appierto)

    Il Giudice estensore

(Dr. ssa Giovanna Mullig)