SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

19 settembre 2013 (*)

«Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Libera prestazione di servizi – Direttiva 2005/36/CE – Riconoscimento delle qualifiche professionali – Professione di dentista – Specificità e distinzione rispetto alla professione di medico – Formazione comune»

Nella causa C‑492/12,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Conseil d’État (Francia), con decisione del 19 ottobre 2012, pervenuta in cancelleria il 5 novembre 2012, nel procedimento

Conseil national de l’ordre des médecins

contro

Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

Ministre des Affaires sociales et de la Santé,

con l’intervento di:

Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta da L. Bay Larsen, presidente di sezione, J. Malenovský, U. Lõhmus, M. Safjan (relatore) e A. Prechal, giudici,

avvocato generale: N. Jääskinen

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Conseil national de l’ordre des médecins, da J. Barthelemy, avocat;

–        per il Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, da F. Thiriez, avocat;

–        per il governo francese, da D. Colas, N. Rouam e F. Gloaguen, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, da M. Smolek, in qualità di agente;

–        per l’Irlanda, da E. Creedon, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, da H. Støvlbæk e H. Tserepa-Lacombe, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255, pag. 22), come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008 (GU L 311, pag. 1; in prosieguo: la «direttiva 2005/36»).

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra il Conseil national de l’ordre des médecins (Consiglio nazionale dell’ordine dei medici; in prosieguo: il «CNOM»), da un lato, e, dall’altro, il Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (Ministro dell’istruzione superiore e della ricerca), e il Ministre des Affaires sociales et de la Santé (Ministro degli affari sociali e della salute), con l’intervento del Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes (Consiglio nazionale dell’ordine dei chirurghi dentisti), interveniente, in relazione alla legittimità del decreto del 31 marzo 2011 che fissa l’elenco dei corsi di formazione qualificante e la disciplina relativa ai diplomi di specializzazione in odontoiatria (JORF del 19 aprile 2011, pag. 6584; in prosieguo: il «decreto controverso»).

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        La direttiva 2005/36 ha abrogato le direttive 78/686/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli di dentista e comportante misure destinate ad agevolare l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi (GU L 233, pag. 1), 78/687/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative per le attività di dentista (GU L 233, pag. 10), e 93/16/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, intesa ad agevolare la libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli (GU L 165, pag. 1).

4        Il considerando 22 della direttiva 2005/36 stabilisce quanto segue:

«Tutti gli Stati membri dovrebbero riconoscere la professione di dentista come professione specifica distinta da quella di medico, specializzato o no in odontostomatologia. Gli Stati membri dovrebbero far sì che la formazione di dentista conferisca le competenze necessarie per tutte le attività di prevenzione, di diagnosi e di trattamento relative ad anomalie e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei tessuti attigui. L’attività professionale di dentista dovrebbe essere esercitata dai possessori di un titolo di formazione di dentista ai sensi della presente direttiva».

5        L’articolo 21 di tale direttiva, relativo al principio di riconoscimento automatico, stabilisce quanto segue:

«1.      Ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione di medico, che danno accesso alle attività professionali di medico con formazione di base e di medico specialista, di infermiere responsabile dell’assistenza generale, di dentista, di dentista specialista, di veterinario, di farmacista e di architetto, di cui all’allegato V e rispettivamente ai punti 5.1.1, 5.1.2, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.6.2 e 5.7.1, conformi alle condizioni minime di formazione di cui rispettivamente agli articoli 24, 25, 31, 34, 35, 38, 44 e 46, e attribuisce loro, ai fini dell’accesso alle attività professionali e del loro esercizio, gli stessi effetti sul suo territorio che hanno i titoli di formazione che esso rilascia.

(...)

7.      Ogni Stato membro notifica alla Commissione le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che esso adotta in materia di rilascio di titoli di formazione nei settori coperti dal presente capo. (...)

La Commissione pubblica un’adeguata comunicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, indicando le denominazioni date dagli Stati membri ai titoli di formazione ed, eventualmente, l’organismo che rilascia il titolo di formazione, il certificato che accompagna tale titolo e il titolo professionale corrispondente, che compare nell’allegato V e, rispettivamente, nei punti 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 e 5.7.1».

6        L’articolo 24, paragrafo 2, della suddetta direttiva, relativo alla formazione medica di base, stabilisce quanto segue:

«La formazione medica di base comprende almeno sei anni di studi o 5 500 ore d’insegnamento teorico e pratico dispensate in un’università o sotto la sorveglianza di un’università.

(...)».

7        L’articolo 25 della direttiva 2005/36, relativo alla formazione di medico specialista, così recita:

«1.      L’ammissione alla formazione medica specializzata è subordinata al compimento e alla convalida di sei anni di studi nel quadro del ciclo di formazione di cui all’articolo 24 durante i quali sono state acquisite appropriate conoscenze di medicina di base.

2.      La formazione medica specializzata comprende un insegnamento teorico e pratico, effettuato in un centro universitario, un centro ospedaliero universitario o, anche, un istituto di cure sanitarie a tal fine autorizzato da autorità od organi competenti.

Gli Stati membri fanno sì che la durata minima della formazione medica specializzata di cui all’allegato V, punto 5.1.3, non sia inferiore alla durata indicata al suddetto punto. La formazione avviene sotto il controllo di autorità od organi competenti e comporta la partecipazione personale del candidato medico specialista all’attività e alle responsabilità dei servizi in questione.

(...)

4.      Gli Stati membri subordinano il rilascio di un titolo di formazione medica specializzata al possesso di uno dei titoli di medico con formazione di base di cui all’allegato V, punto 5.1.1.

(...)».

8        L’articolo 34 della direttiva 2005/36, riguardante la formazione di dentista di base, così dispone:

«1.      L’ammissione alla formazione di dentista di base presuppone il possesso di un diploma o certificato che dia accesso, per tale studio, a istituti universitari o a istituti superiori di livello riconosciuto equivalente, in uno Stato membro.

2.      La formazione di dentista di base comprende almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno vertenti su un programma che corrisponda almeno a quello di cui all’allegato V, punto 5.3.1. effettuati in un’università, in un istituto superiore di livello riconosciuto equivalente o sotto la sorveglianza di un’università.

(...)

3.      La formazione di dentista di base garantisce l’acquisizione da parte dell’interessato delle conoscenze e competenze seguenti:

a)      adeguate conoscenze delle scienze sulle quali si fonda l’odontoiatria, nonché una buona comprensione dei metodi scientifici e in particolare dei principi relativi alla misura delle funzioni biologiche, alla valutazione di fatti stabiliti scientificamente e all’analisi dei dati;

b)      adeguate conoscenze della costituzione, della fisiologia e del comportamento di persone sane e malate, nonché del modo in cui l’ambiente naturale e sociale influisce sullo stato di salute dell’uomo, nella misura in cui ciò abbia rapporti con l’odontoiatria;

c)      adeguate conoscenze della struttura e della funzione di denti, bocca, mascelle e dei relativi tessuti, sani e malati, nonché dei loro rapporti con lo stato generale di salute ed il benessere fisico e sociale del paziente;

d)      adeguata conoscenza delle discipline e dei metodi clinici che forniscano un quadro coerente delle anomalie, lesioni e malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché dell’odontoiatria sotto l’aspetto preventivo, diagnostico e terapeutico;

e)      adeguata esperienza clinica acquisita sotto opportuno controllo.

La formazione di dentista di base conferisce le competenze necessarie per esercitare tutte le attività inerenti alla prevenzione, alla diagnosi e alla cura delle anomalie e delle malattie dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti».

9        L’articolo 35 di tale direttiva, relativo alla formazione di dentista specialista, stabilisce quanto segue:

«1.      L’ammissione alla formazione di dentista specialista presuppone il compimento con successo di cinque anni di studi teorici e pratici nell’ambito del ciclo di formazione di cui all’articolo 34, oppure il possesso dei documenti di cui agli articoli 23 e 37 [relativi ai diritti acquisiti].

(...)

3.      Gli Stati membri subordinano il rilascio del titolo di formazione di dentista specialista al possesso di un titolo di formazione odontoiatrica di base di cui all’allegato V, punto 5.3.2».

10      L’articolo 36 della suddetta direttiva disciplina l’esercizio delle attività professionali di dentista nel modo seguente:

«1.      Ai fini della presente direttiva, le attività professionali di dentista sono quelle definite al paragrafo 3 ed esercitate con i titoli professionali di cui all’allegato V, punto 5.3.2.

2.      La professione di dentista si basa sulla formazione dentistica di cui all’articolo 34 ed è una professione specifica e distinta da quella di medico, specializzato o no. L’esercizio dell’attività professionale di dentista presuppone il possesso di un titolo di formazione di cui all’allegato V, punto 5.3.2. I titolari di tale titolo di formazione sono assimilati a coloro ai quali si applicano gli articoli 23 o 37.

(...)».

11      L’allegato V della direttiva 2005/36, relativo al riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione, indica i titoli di formazione medica di base e specializzata sia per i medici che per i dentisti.

12      Tra le denominazioni delle specializzazioni mediche elencate al punto 5.1.3 del suddetto allegato figurano, in particolare, la «[c]hirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista)», la quale presuppone «il compimento e la convalida di studi di medicina di base (articolo 24) e, inoltre, di studi di base di dentista (articolo 34)». I titoli di formazione medica specializzata in tale settore sono soggetti al regime del riconoscimento per quanto riguarda i nove Stati membri qui di seguito indicati: il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, l’Irlanda, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, l’Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Finlandia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

13      A parte la formazione in «[c]hirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista)», il punto 5.1.3 dell’allegato V della direttiva 2005/36 menziona anche la formazione in «chirurgia maxillo-facciale (formazione di base di medico)». Per quanto riguarda la Repubblica francese, tale allegato indica la denominazione «[c]hirurgie maxillo-faciale et stomatologie».

14      Per quanto riguarda i titoli di formazione di base di dentista, al punto 5.3.2 del suddetto allegato è menzionato, come titolo professionale utilizzato in Francia, il titolo di «chirurgien-dentiste».

15      Per quanto riguarda i titoli di formazione di dentista specialista, il punto 5.3.3 dell’allegato V della direttiva 2005/36 contiene una rubrica intitolata «[c]hirurgia odontostomatologica». Al riguardo, sono riconosciuti i titoli di sedici Stati membri, tra i quali non figura la Repubblica francese.

16      Tale allegato precisa anche, al punto 5.3.1, il programma di studi per il dentista, in particolare per quanto riguarda le materie medico-biologiche e le materie mediche generali. Tra queste materie figurano, in particolare, l’anatomia, l’embriologia, l’istologia, compresa la citologia, la fisiologia, la biochimica (o chimica fisiologica), l’anatomia patologica, la patologia generale, la farmacologia, la microbiologia, la profilassi e l’epidemiologia, la radiologia, la chirurgia generale, la medicina interna, compresa la pediatria, l’otorinolaringoiatria, la dermatologia e venereologia e l’anestesiologia. L’anestesia e i sedativi usati in odontoiatria, la chirurgia speciale, la patologia speciale e la radiologia odontologica figurano tra le materie specificamente odontostomatologiche incluse nel suddetto programma di studi.

 Diritto francese

17      L’articolo R. 4127-70 del Code de la santé publique (Codice della sanità pubblica) così recita:

«Ciascun medico è in linea di principio abilitato a porre in essere qualsiasi atto di diagnosi, prevenzione e cura. Tuttavia, salvo circostanze eccezionali, non deve intraprendere o proseguire cure, né formulare prescrizioni, in ambiti che oltrepassino le sue conoscenze, la sua esperienza e i mezzi a sua disposizione».

18      Il successivo articolo R. 4127-204 dispone quanto segue:

«Il dentista non deve in alcun caso esercitare la professione in condizioni tali da compromettere la qualità delle cure e degli atti compiuti, nonché la sicurezza dei pazienti. In particolare, deve adottare e fare adottare dai propri collaboratori o assistenti tutte le misure necessarie per evitare la trasmissione di qualunque patologia.

Salvo circostanze eccezionali, non deve compiere atti, prestare cure o formulare prescrizioni negli ambiti che oltrepassino le sue competenze professionali o le possibilità materiali a sua disposizione».

19      L’articolo L 634-1 del Code de l’éducation (Codice della pubblica istruzione), come modificato dall’articolo 43 della legge n. 2009-879 del 21 luglio 2009 (JORF del 22 luglio 2009, pag. 12184), così dispone:

«Al terzo ciclo lungo di studi odontoiatrici, denominato internato in odontoiatria, possono accedere, tramite concorso nazionale, gli studenti che abbiano ottenuto la convalida del secondo ciclo di studi odontoiatrici.

Gli studenti nominati, in esito al concorso, come interni in odontoiatria possono accedere a corsi di formazione qualificante del terzo ciclo, il cui elenco è fissato dai Ministri responsabili dell’istruzione superiore e della salute. La scelta della formazione e del centro ospedaliero universitario di servizio dipende dalla posizione in graduatoria ottenuta alle prove di esame dell’internato.

Successivamente alla convalida del suddetto terzo ciclo e alla discussione di una tesi, gli interni conseguono, in aggiunta al diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire (diploma di laurea in odontoiatria), un diploma recante la menzione della qualifica conseguita.

(...)».

20      Ai sensi dell’articolo 9 del decreto n. 2011-22, del 5 gennaio 2011, relativo all’organizzazione del terzo ciclo lungo di studi odontoiatrici (JORF del 7 gennaio 2011, pag. 447):

«L’elenco dei corsi di formazione qualificante del terzo ciclo lungo di studi odontoiatrici è fissato mediante decreto dei Ministri responsabili dell’istruzione superiore e della salute. Taluni corsi di formazione possono essere comuni alla medicina e all’odontoiatria».

21      L’articolo 1 del decreto controverso stabilisce quanto segue:

«L’elenco dei corsi di formazione qualificante che conducono al rilascio dei diplomi di specializzazione, ai quali gli studenti possono accedere nel quadro del terzo ciclo lungo di studi odontoiatrici, è così fissato:

–        diploma di specializzazione in chirurgia orale, formazione comune alla medicina e all’odontoiatria;

–        diploma di specializzazione in ortognatodonzia;

–        diploma di specializzazione in medicina odontostomatologica».

22      L’articolo 3 di tale decreto dispone quanto segue:

«Ai corsi finalizzati al conseguimento dei diplomi di specializzazione di cui all’articolo 1 del presente decreto possono iscriversi gli interni in odontoiatria utilmente collocati in graduatoria al concorso per l’accesso al terzo ciclo lungo di studi odontoiatrici.

Qualora si tratti di formazioni comuni all’odontoiatria e alla medicina, possono iscriversi anche gli interni in medicina utilmente collocati in graduatoria in esito all’esame di abilitazione nazionale per l’accesso al terzo ciclo di studi medici specializzati».

23      La formazione teorica in chirurgia orale descritta in allegato al decreto controverso comprende, in particolare, la formazione in materia di chirurgia del periapice e delle cisti dei mascellari, odontogene o non odontogene, e in materia di chirurgia preprotesica e implantare, nonché lo studio delle patologie tumorali benigne, delle patologie delle ghiandole salivari e del trattamento ortodontico chirurgico e ortognatico.

24      Ai sensi del medesimo allegato, tale corso universitario comprende, in particolare, un tirocinio di almeno tre semestri in un reparto di odontoiatria e tre semestri in un reparto di chirurgia maxillo-facciale. Ai sensi del disposto degli articoli R. 4127-70 e R. 4127-204 del code de la santé publique, sia i medici sia i dentisti, specializzati in chirurgia orale, possono legittimamente esercitare in modo abituale tutte le attività inerenti a tale specializzazione senza violare il proprio codice deontologico.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

25      Il CNOM ha adito il Conseil d’État chiedendo l’annullamento per eccesso di potere del decreto controverso, in particolare in quanto quest’ultimo risultava incompatibile con la direttiva 2005/36 e, più specificamente, con gli articoli 24, 25 e 36 della medesima. Il Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes è intervenuto nel procedimento principale a sostegno dei ministri che hanno adottato tale decreto.

26      Il decreto controverso istituisce una formazione qualificante comune, destinata a studenti del terzo ciclo interni in odontoiatria e a studenti del terzo ciclo interni in medicina, che porta al conseguimento di un diploma di specializzazione in chirurgia orale.

27      Con il ricorso proposto dinanzi al giudice del rinvio, il CNOM ha dedotto un motivo vertente sul fatto che l’articolo 9 del decreto n. 2011-22 e il decreto controverso, adottato in attuazione di tale articolo, sarebbero incompatibili con le disposizioni della direttiva 2005/36, dato che le materie insegnate nell’ambito della nuova formazione del terzo ciclo, cui hanno accesso sia gli studenti in medicina che gli studenti in odontoiatria, rientrano nelle specializzazioni mediche ai sensi della suddetta direttiva, e che la creazione del terzo ciclo di formazione comune dà origine ad una professione comune a medici e a dentisti.

28      Secondo il giudice del rinvio, le competenze attestate dal diploma in chirurgia orale istituito con il decreto controverso rientrano sia nelle discipline mediche, in particolare la stomatologia e la chirurgia maxillo-facciale, sia nelle discipline odontoiatriche.

29      Secondo lo stesso giudice, tenuto conto della loro formazione iniziale e del fatto che gli studenti in odontoiatria selezionati per prepararsi in vista del conseguimento di detto diploma beneficiano di una formazione complementare nelle discipline mediche, il CNOM non può sostenere che il legislatore sia incorso in un manifesto errore di valutazione laddove ha ritenuto che gli studenti in odontoiatria possano acquisire durante il periodo del loro internato le conoscenze mediche necessarie a esercitare l’attività oggetto della loro formazione.

30      Per contro, il giudice del rinvio rileva che, ai sensi dell’articolo 36 della direttiva 2005/36, la professione di dentista si basa sulla formazione di dentista di cui all’articolo 34 della stessa direttiva, ed è una professione specifica e distinta da quella di medico, specializzato o meno. La decisione sul motivo dedotto dal CNOM dipenderebbe dunque dalla questione se, da un lato, la direttiva 2005/36 autorizzi uno Stato membro a istituire una formazione qualificante comune che porti medici e dentisti a esercitare la stessa attività specialistica e se, dall’altro, le disposizioni di tale direttiva relative alle specializzazioni in campo medico debbano essere intese come aventi ad oggetto tutta o parte della formazione in chirurgia orale dettagliatamente descritta in allegato al decreto controverso.

31      Alla luce di quanto sopra, il Conseil d’État ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le questioni pregiudiziali seguenti:

«1)      Se il requisito della specificità della professione di dentista previsto dall’articolo 36 della direttiva 2005/36 (…) osti alla istituzione di una formazione qualificante del terzo ciclo universitario, comune agli studenti in medicina e in odontoiatria.

2)       Se le disposizioni della direttiva [2005/36] relative alle specializzazioni in campo medico debbano essere intese nel senso che escludano che discipline come quelle elencate al punto [23 della presente sentenza] siano comprese nella formazione odontoiatrica».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

32      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2005/36 debba essere interpretata nel senso che osti all’istituzione, da parte di uno Stato membro, di una formazione specializzata nel settore della chirurgia orale, come quella di cui al procedimento principale, comune ai titolari di un diploma di dentista e a coloro che abbiano portato a termine soltanto una formazione di medico di base.

33      A tal proposito, si deve rilevare che la direttiva 2005/36 mira ad introdurre una separazione netta tra le professioni di dentista e di medico (v., con riferimento alle direttive 78/686 e 78/687, sentenza del 29 novembre 2001, Commissione/Italia, C‑202/99, Racc. pag. I‑9319, punto 51, nonché ordinanza del 17 ottobre 2003, Vogel, C‑35/02, Racc. pag. I‑12229, punto 33).

34      Secondo l’articolo 36, paragrafo 2, della direttiva 2005/36, la professione di dentista si basa sulla formazione di dentista di base ed è una professione specifica e distinta da quella di medico, specializzato o meno. L’esercizio dell’attività professionale di dentista presuppone il possesso di un titolo di formazione di base di cui al punto 5.3.2 dell’allegato V della direttiva 2005/36, che è, per quanto riguarda la Repubblica francese, il diplôme d’État de docteur en chirurgie dentaire (diploma di laurea in odontoiatria).

35      Tuttavia, la controversia di cui al procedimento principale riguarda non le condizioni di accesso ad una professione per l’esercizio della quale la direttiva 2005/36 richiede il conseguimento di una formazione di dentista di base, ma le condizioni di accesso ad una pratica specializzata nel settore della chirurgia orale.

36      Per quanto riguarda le formazioni specializzate, si deve rilevare che, alla luce degli articoli 25, paragrafo 1, e 35, paragrafo 1, della direttiva 2005/36, l’ammissione alla formazione medica specializzata e a quella di dentista specialista presuppone il compimento e la convalida di studi svolti, rispettivamente, nell’ambito del ciclo di formazione di medico di base e nell’ambito del ciclo di formazione di dentista di base.

37      Se il ciclo di formazione specializzata istituito da uno Stato membro porta la stessa denominazione di una specializzazione elencata, con riferimento a tale Stato, ai punti 5.1.3 o 5.3.3 dell’allegato V della direttiva 2005/36 nel settore della medicina o in quello dell’odontoiatria, a tale formazione non possono essere ammessi coloro che non possiedano, rispettivamente, il titolo di formazione di medico di base o il titolo di formazione di dentista di base, oppure, qualora l’allegato lo preveda, entrambi i titoli.

38      Per contro, se uno Stato membro istituisce una formazione specializzata che non porti la stessa denominazione di una specializzazione elencata nell’allegato V della direttiva 2005/36, e non conferisce il diritto all’attribuzione di un titolo menzionato in tale allegato, tale specializzazione non costituisce una formazione ai sensi degli articoli 25 e 35 di tale direttiva, con la conseguenza che le condizioni d’ammissione e il contenuto della formazione in tal modo istituita non sono disciplinate dalla direttiva medesima.

39      Ciò premesso, la direttiva 2005/36 non osta al fatto che una formazione specializzata, che non porti la stessa denominazione di quelle elencate al suo allegato V, sia aperta tanto a coloro che hanno portato a termine soltanto una formazione di medico di base, quanto a coloro che abbiano portato a termine e ottenuto la convalida soltanto per gli studi nell’ambito della formazione di dentista di base.

40      Tuttavia, a termini della direttiva 2005/36, una formazione specializzata di tal genere, non inserita nell’allegato V, laddove non soddisfi i requisiti di cui agli articoli 24 o 34 della direttiva medesima con riferimento alle formazioni di medico o di dentista di base, non può condurre al rilascio del titolo di medico con formazione di base o del titolo di dentista con formazione di base.

41      Infatti, la direttiva 2005/36 osta al fatto che una persona non in possesso di un titolo di formazione di medico di base eserciti la professione di medico e, rispettivamente, al fatto che una persona non in possesso di un titolo di formazione di dentista di base eserciti la professione di dentista.

42      Per quanto riguarda le denominazioni delle formazioni specializzate nel settore medico e in quello odontoiatrico, va rilevato che, per quanto riguarda la Repubblica francese, all’allegato V della direttiva 2005/36 non figura alcuna denominazione a proposito della formazione specializzata in chirurgia dentaria, della bocca e maxillo-facciale (formazione di base di medico e di dentista), nonché della formazione in chirurgia odontostomatologica. Le denominazioni di «chirurgie maxillo-faciale et stomatologie» e di «stomatologie» sono invece menzionate dal suddetto allegato, quali formazioni mediche specializzate, con riguardo a tale Stato membro.

43      Ne consegue che la specializzazione in «chirurgia orale», come quella oggetto del procedimento principale, non porta la stessa denominazione di quelle elencate, per quanto riguarda la Repubblica francese, all’allegato V della direttiva 2005/36.

44      Alla luce di tali considerazioni, si deve rispondere alla prima questione dichiarando che la direttiva 2005/36 deve essere interpretata nel senso che non osta all’istituzione, da parte di uno Stato membro, di un ciclo di formazione specializzata, nei settori sia medico che odontoiatrico, la cui denominazione sia diversa da quelle elencate, con riferimento a tale Stato membro, all’allegato V della direttiva stessa. Tale formazione specializzata può essere aperta tanto a coloro che abbiano portato a termine soltanto una formazione di medico di base, quanto a coloro che abbiano portato a termine e ottenuto la convalida soltanto per gli studi nell’ambito della formazione di dentista di base.

45      Spetta al giudice nazionale stabilire:

–        se la suddetta formazione specializzata, laddove non soddisfi i requisiti di cui agli articoli 24 e 34 della direttiva medesima con riferimento alle formazioni di medico e di dentista di base, non possa condurre al rilascio di un titolo di medico con formazione di base o di un titolo di dentista con formazione di base, e

–        se il titolo rilasciato a seguito del compimento della suddetta formazione specializzata non abiliti a esercitare la professione di medico o dentista di base per coloro che non siano in possesso del titolo, rispettivamente, di medico con formazione di base o di dentista con formazione di base.

 Sulla seconda questione

46      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se la direttiva 2005/36 debba essere interpretata nel senso che osti al fatto che le materie rientranti nel settore medico facciano parte di una formazione specializzata come quella oggetto del procedimento principale.

47      Dall’esame della prima questione pregiudiziale emerge che la direttiva 2005/36 non prescrive uno specifico contenuto per una formazione specializzata come quella oggetto del procedimento principale.

48      In ogni caso, anche se, ai sensi di tale direttiva, la professione di dentista costituisce, come rilevato supra al punto 34, una professione specifica e distinta da quella di medico, nondimeno il programma di studi che conduce ad ottenere i titoli di formazione di dentista di base, specificato al punto 5.3.1 dell’allegato V della direttiva 2005/36, comprende non solo le materie specificamente odontostomatologiche, ma anche le materie medico-biologiche, nonché le materie mediche generali.

49      Ne consegue che il legislatore dell’Unione non ha inteso escludere le materie mediche dalla formazione di dentista, specializzata o meno.

50      Pertanto si deve rispondere alla seconda questione dichiarando che la direttiva 2005/36 deve essere interpretata nel senso che non osta al fatto che le materie rientranti nel settore medico facciano parte di una formazione specializzata nel settore odontoiatrico.

 Sulle spese

51      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      a)     La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dal regolamento (CE) n. 1137/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, deve essere interpretata nel senso che non osta all’istituzione, da parte di uno Stato membro, di un ciclo di formazione specializzata, nei settori sia medico che odontoiatrico, la cui denominazione sia diversa da quelle elencate, con riferimento a tale Stato membro, all’allegato V della direttiva stessa. Tale formazione specializzata può essere aperta tanto a coloro che abbiano portato a termine soltanto una formazione di medico di base, quanto a coloro che abbiano portato a termine e ottenuto la convalida soltanto per gli studi nell’ambito della formazione di dentista di base.

      b)      Spetta al giudice nazionale stabilire:

–        se la suddetta formazione specializzata, laddove non soddisfi i requisiti di cui agli articoli 24 e 34 della direttiva medesima con riferimento alle formazioni di medico e di dentista di base, non possa condurre al rilascio di un titolo di medico con formazione di base o di un titolo di dentista con formazione di base, e

–        se il titolo rilasciato a seguito del compimento della suddetta formazione specializzata non abiliti a esercitare la professione di medico o dentista di base per coloro che non siano in possesso del titolo, rispettivamente, di medico con formazione di base o di dentista con formazione di base.

2)               La direttiva 2005/36, come modificata dal regolamento n. 1137/2008, deve essere interpretata nel senso che non osta al fatto che le materie rientranti nel settore medico facciano parte di una formazione specializzata nel settore odontoiatrico.

Firme


* Lingua processuale: il francese.